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Procedura : 2020/2087(INI)
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Ciclo del documento : A9-0052/2021

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A9-0052/2021

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PV 17/05/2021 - 17
CRE 17/05/2021 - 17

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PV 18/05/2021 - 13

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P9_TA(2021)0220

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Martedì 18 maggio 2021 - Bruxelles
Riesame del Fondo di solidarietà dell'Unione europea
P9_TA(2021)0220A9-0052/2021

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 maggio 2021 sul riesame del Fondo di solidarietà dell'Unione europea (2020/2087(INI))

Il Parlamento europeo,

–  visti gli articoli 174 e 175, l'articolo 212, paragrafo 2, e l'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  visti il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea(1) ("regolamento FSUE") e le sue successive modifiche del 15 maggio 2014 e del 20 marzo 2020,

–  viste tutte le relazioni pubblicate dal Gruppo intergovernativo di esperti sui cambiamenti climatici e in particolare la sua relazione, del 31 marzo 2014, dal titolo "Climate change 2014: Impacts, Adaptation and Vulnerability" (Cambiamenti climatici 2014: effetti, adattamento e vulnerabilità"),

–  visto l'accordo di Parigi, firmato il 22 aprile 2016,

–  vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2013 sul Fondo di solidarietà dell'Unione europea, attuazione e applicazione(2),

–  vista la sua risoluzione del 1° dicembre 2016 sul Fondo di solidarietà dell'Unione europea: valutazione(3),

–  visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 15 maggio 2019, sulla valutazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea nel periodo 2002-2017 (SWD(2019)0186),

–  visto il regolamento (UE) 2020/461 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2020, recante modifica del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio al fine di fornire assistenza finanziaria agli Stati membri e ai paesi che stanno negoziando la loro adesione all'Unione colpiti da una grave emergenza di sanità pubblica(4),

–  vista la sua risoluzione del 17 aprile 2020 sull'azione coordinata dell'UE per lottare contro la pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze(5),

–  visto il documento di sintesi del Comitato economico e sociale europeo, del 25 marzo 2020, sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio al fine di fornire assistenza finanziaria agli Stati membri e ai paesi che stanno negoziando la loro adesione all'Unione colpiti da una grave emergenza di sanità pubblica (COM(2020)0114),

–  vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Il Green Deal europeo" (COM(2019)0640),

–  visto l'articolo 54 del suo regolamento,

–  visto il parere della commissione per i bilanci,

–  vista la relazione della commissione per lo sviluppo regionale (A9-0052/2021),

A.  considerando che il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE), istituito dal regolamento FSUE a seguito delle grandi inondazioni che hanno colpito l'Europa centrale nel 2002, fornisce assistenza finanziaria agli Stati membri e ai paesi in via di adesione colpiti da catastrofi naturali gravi o regionali o da gravi emergenze di sanità pubblica; che il FSUE rappresenta un autentico valore aggiunto dell'UE e la concretizzazione della volontà di mostrare solidarietà nei confronti delle persone che vivono nelle regioni dell'UE colpite da tali catastrofi;

B.  considerando che, nella sua risoluzione del 17 aprile 2020 sull'azione coordinata dell'UE per lottare contro la pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze, il Parlamento europeo ha ricordato che la solidarietà tra gli Stati membri non è un'opzione, bensì un obbligo derivante dagli articoli 2 e 21 del trattato dell'Unione europea nonché un pilastro dei nostri valori dell'UE, quali sanciti all'articolo 3 del summenzionato trattato; che, nella medesima risoluzione, il Parlamento europeo esorta la Commissione a rafforzare tutte le componenti dei suoi meccanismi di gestione delle crisi e di risposta alle catastrofi;

C.  considerando che si osserva con interesse che, secondo un recente sondaggio, due terzi dei cittadini dell'UE ritengono che l'Unione europea debba avere maggiori competenze per far fronte a crisi impreviste come quella della COVID-19 e più della metà ritiene che l'UE dovrebbe disporre di più strumenti finanziari per affrontare tali crisi(6); che l'attuale crisi sanitaria è caratterizzata da una dimensione umana estremamente significativa e che l'UE e gli Stati membri dovrebbero agire di conseguenza in uno spirito di solidarietà;

D.  considerando che, finora, il sostegno del FSUE ha riguardato un centinaio di catastrofi naturali verificatesi in 23 Stati membri e in un paese in via di adesione, per un importo complessivo di circa 6,6 miliardi di EUR(7);

E.  considerando che, nel 2017 e nel 2018, le catastrofi dovute alle inondazioni hanno costituito circa i due terzi di tutte le domande del FSUE, sebbene il periodo di riferimento sia stato caratterizzato altresì da tempeste, incendi boschivi e terremoti considerevoli;

F.  considerando l'utilità del FSUE, quale messa in evidenza dalla valutazione della Commissione, in particolare per quanto riguarda la riduzione dell'onere che grava su tutte le autorità nazionali, regionali e locali per sostenere gli sforzi di ripresa in seguito a gravi catastrofi naturali nazionali o regionali o a gravi emergenze di sanità pubblica, quali definite nel regolamento FSUE (quale modificato);

G.  considerando che il quadro normativo del FSUE è stato rivisto nel 2014 mediante la modifica del regolamento (UE) n. 661/2014(8), in particolare al fine di semplificare le procedure, abbreviare i termini di risposta a seguito della presentazione delle domande, chiarire i criteri di ammissibilità delle domande di assistenza in caso di catastrofi regionali, prolungare il periodo di attuazione e introdurre pagamenti anticipati, come richiesto a più riprese dal Parlamento; che ulteriori passi avanti sono stati compiuti grazie alla modifica del regolamento del marzo 2020, in particolare per quanto concerne l'aumento del livello dei pagamenti anticipati e la semplificazione del processo di assegnazione del FSUE;

H.  considerando che il tasso di approvazione delle domande di assistenza in caso di gravi catastrofi è del 100 %, mentre quello delle domande di assistenza in caso di catastrofi regionali, la categoria più comune, è aumentato dal 32 % all'85 % a seguito della revisione del regolamento FSUE del 2014;

I.  considerando che, sebbene la riforma del regolamento del 2014 abbia contribuito alla proroga da 10 a 12 settimane del termine per la preparazione e la presentazione delle domande di contributo finanziario a titolo del FSUE, una parte considerevole dei casi richiede ancora aggiornamenti, con conseguenti ritardi nell'accesso alle sovvenzioni; che, per tale motivo, la Commissione dovrebbe fornire orientamenti semplificati sui requisiti per la domanda e, in tal modo, ridurre gli oneri amministrativi;

J.  considerando che il tempo necessario per l'erogazione totale della sovvenzione potrebbe essere ridotto ulteriormente per rispondere al bisogno urgente di solidarietà dell'UE;

K.  considerando che il sostegno del FSUE copre unicamente il ripristino della situazione precedente delle infrastrutture nei settori dell'energia, idrico e delle acque reflue, delle telecomunicazioni, dei trasporti, della sanità e dell'istruzione, e non i costi aggiuntivi per la ricostruzione di infrastrutture più resilienti alle catastrofi e ai cambiamenti climatici, in linea con quanto raccomandato dal Green Deal europeo, che devono essere finanziati dallo Stato beneficiario mediante risorse proprie e altri fondi dell'Unione, quali il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e il Fondo di coesione;

L.  osservando con interesse come la crisi della COVID-19 abbia evidenziato la necessità di un livello più elevato di sinergie tra gli strumenti della politica di coesione e il FSUE; che il FSUE è stato istituito per rispondere a catastrofi naturali nel breve e medio termine, mentre la politica di coesione (il FESR e il Fondo di coesione) è orientata a una pianificazione a più lungo termine della protezione civile, delle infrastrutture di prevenzione e di gestione dei rischi nonché delle misure di resilienza e agli investimenti in tali ambiti, contribuendo in tal modo agli obiettivi del Green Deal europeo;

M.  considerando che si accoglie con favore la proposta della Commissione di ampliare l'ambito di applicazione del FSUE per includervi le emergenze gravi di sanità pubblica, così come la successiva entrata in vigore del regolamento (UE) 2020/461;

N.  considerando che le catastrofi naturali rischiano di intensificarsi e di moltiplicarsi a causa dei cambiamenti climatici e che si sottolinea pertanto l'utilità del meccanismo di bilancio di assegnazione dinamica creato nel 2014, il quale ha permesso al FSUE, tra le altre cose, di apportare un contributo record a suo titolo, pari a 1,2 miliardi di EUR, in occasione dei terremoti che hanno colpito l'Italia nel 2016 e nel 2017;

O.  considerando che, a norma dell'articolo 7 del regolamento FSUE, le operazioni oggetto di un finanziamento del Fondo dovrebbero essere conformi alle disposizioni del TFUE e agli strumenti adottati ai sensi dello stesso, nonché alle politiche e alle misure dell'UE, in particolare in materia di tutela dell'ambiente, prevenzione e gestione dei rischi di catastrofe naturale e adattamento ai cambiamenti climatici, compresi, ove opportuno, approcci eco-compatibili;

P.  considerando che il nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) prevede un nuovo pacchetto di bilancio dal titolo "Riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza", che comprende il FSUE e la riserva per aiuti d'urgenza ed è concepito per rispondere, da un lato, a situazioni di emergenza causate da gravi catastrofi che si verificano in Stati membri o in paesi in via di adesione (FSUE) e, dall'altro lato, a necessità urgenti specifiche nell'UE o in paesi terzi, in particolare in caso di crisi umanitarie (riserva per gli aiuti d'urgenza);

Q.  considerando che, come previsto dall'articolo 349 TFUE, la difficile situazione climatica è uno dei fattori persistenti che ostacolano seriamente lo sviluppo delle regioni ultraperiferiche (RUP); che pertanto è opportuno adottare misure specifiche che stabiliscano le condizioni di applicazione dei trattati, ivi comprese le politiche comuni;

R.  considerando che è necessario prestare un'attenzione particolare alle regioni ultraperiferiche, insulari, montane, scarsamente popolate e a tutte le zone particolarmente a rischio di catastrofi naturali;

S.  deplorando il fatto che il regolamento FSUE non consenta attualmente la presentazione di domande di aiuto a livello transfrontaliero, sebbene talune aree particolarmente vulnerabili alle catastrofi naturali, quali le zone di montagna, oltrepassino spesso le frontiere;

1.  esprime preoccupazione per il fatto che, con i cambiamenti climatici, i fenomeni climatici estremi e le catastrofi naturali non faranno altro che moltiplicarsi e intensificarsi; ritiene che investire nella prevenzione e nella mitigazione dei cambiamenti climatici, in linea con il Green Deal europeo, sia della massima importanza; mette in evidenza la necessità che gli Stati membri compiano ulteriori sforzi per investire in misure che riducano l'impatto del clima, tenendo presente che molte catastrofi naturali sono la diretta conseguenza delle attività umane e che le alluvioni, i terremoti, gli incendi boschivi, la siccità e altre catastrofi naturali possono sfuggire di mano, il che richiede l'adozione di misure adeguate;

2.  osserva che il FSUE è una delle espressioni più concrete della solidarietà dell'UE e che tutti i cittadini dell'UE si attendono tale solidarietà in caso di catastrofi o di gravi emergenze di sanità pubblica;

3.  sottolinea con preoccupazione che, negli ultimi anni, i cittadini dell'UE hanno dovuto affrontare varie catastrofi che hanno devastato vite umane, beni, l'ambiente e il patrimonio culturale;

4.  richiama l'attenzione sul fatto che attualmente le catastrofi naturali gravi e regionali e le gravi emergenze di sanità pubblica avvengono periodicamente e cita come esempi recenti la pandemia della COVID-19 (che incide duramente sulla vita di tutti gli europei e sull'economia dell'UE), gli incendi boschivi verificatisi in tutto il continente, anche in luoghi insoliti come l'Artico, e le serie di violenti terremoti che hanno scosso l'Europa, in particolare l'Italia nel 2016 e nel 2017, che hanno causato centinaia di morti e danni per circa 22 miliardi di EUR, nonché in Croazia nel marzo 2020 e nel dicembre 2020; ricorda altresì che tempeste, piogge torrenziali e inondazioni hanno causato danni considerevoli in molte città e valli e che uragani sempre più violenti hanno devastato le regioni ultraperiferiche, quali l'uragano Irma del 2017 a Saint-Martin e l'uragano Lorenzo del 2019 nelle Azzorre, che sono stati particolarmente distruttivi; rammenta in tale contesto che i territori fragili, quali le regioni insulari e montane, scarsamente popolate e ultraperiferiche, sono spesso i più colpiti dall'impatto dei cambiamenti climatici;

5.  ricorda che è fondamentale erogare gli aiuti e i fondi alle regioni colpite nel modo più rapido, semplice e flessibile possibile e sottolinea che le sinergie tra il FSUE e il meccanismo di protezione civile dell'Unione europea, l'asse di intervento riguardante l'adattamento ai cambiamenti climatici del FESR e gli altri programmi di cooperazione territoriale sono essenziali per creare un pacchetto esaustivo di risposta e resilienza; esorta la Commissione a proseguire il lavoro sulla guida per l'utilizzo semplificato del FSUE, al fine di agevolare l'operato delle autorità nazionali, regionali e locali; insiste sul fatto che le sinergie tra il FSUE e i summenzionati strumenti di finanziamento dell'UE, tra gli altri, dovrebbero essere impiegate in modo flessibile e nella misura più ampia possibile; ribadisce che la relazione di attuazione di ogni Stato membro beneficiario dovrebbe presentare in modo dettagliato le misure preventive (compreso l'uso dei fondi strutturali dell'UE), intraprese o proposte, volte a limitare i danni futuri e a evitare, nella misura del possibile, il ripetersi di catastrofi naturali analoghe;

6.  ricorda che, secondo l'Ufficio delle Nazioni Unite per la riduzione del rischio di catastrofi, si sono verificate 7 348 catastrofi naturali gravi nel corso degli ultimi 20 anni (2000-2019), che sono costate la vita a 1,23 milioni di persone, hanno colpito 4,2 miliardi di persone e hanno generato 2 970 milioni di USD di perdite economiche mondiali;

7.  rileva che, secondo l'Agenzia europea dell'ambiente (AEA), tra il 1980 e il 2019 gli eventi meteorologici estremi legati ai cambiamenti climatici hanno provocato nei paesi membri del SEE perdite economiche per un importo totale stimato di 446 miliardi di EUR;

8.  ritiene che le catastrofi naturali gravi e regionali e le gravi emergenze di sanità pubblica abbiano ripercussioni economiche e sociali più profonde nei territori meno sviluppati e più fragili, quali le isole, le zone di montagna e le regioni scarsamente popolate, e che pertanto in tali territori dovrebbero essere adottate misure più adeguate nell'ambito del FSUE;

Gestione delle catastrofi, valutazione dei danni e semplificazione delle procedure

9.  rileva che l'UE deve far fronte a diversi tipi di rischi di catastrofi e sottolinea che la gravità di talune catastrofi naturali non è determinata esclusivamente dai cambiamenti climatici, ma in alcuni casi è influenzata da fattori imputabili all'uomo quali un'incauta pianificazione del territorio; ritiene fondamentale investire nella prevenzione e nella gestione del rischio di catastrofi nell'UE mediante la costruzione di infrastrutture di prevenzione; raccomanda a tale proposito che gli Stati membri predispongano, insieme alla Commissione, piani di gestione e prevenzione delle catastrofi che consentano una valutazione precisa e rapida dei danni; sottolinea che il FSUE è concepito per essere uno strumento semplice che l'UE può mettere a disposizione delle autorità nazionali, regionali e locali;

10.  invita la Commissione, nell'ambito di una futura riforma del FSUE, a continuare ad adoperarsi per semplificare ed accelerare la procedura di presentazione delle domande da parte degli Stati membri, ad esempio prestando particolare attenzione alla semplificazione delle domande di attivazione del FSUE in più regioni in caso di catastrofi transfrontaliere, in modo da assicurare una risposta più rapida all'intensificarsi delle catastrofi naturali gravi e regionali e delle gravi emergenze di sanità pubblica;

11.  ritiene che i cambiamenti climatici e l'intensificarsi delle catastrofi naturali rendano i territori e le regioni sempre più vulnerabili; invita pertanto la Commissione a considerare una revisione del FSUE al fine di tenere meglio conto delle catastrofi su scala regionale; sottolinea inoltre il ruolo dei programmi del FESR, in sinergia con i programmi di sviluppo rurale, nella prevenzione e mitigazione dei rischi, inclusi quelli tettonici e idrogeologici; rileva altresì che, nel contesto della revisione del 2014, la siccità è stata inclusa nell'ambito di applicazione del regolamento FSUE, ma osserva che tale fenomeno rappresenta una caratteristica ricorrente dell'evoluzione climatica dell'UE e che è difficile stimarne l'impatto economico; invita la Commissione a valutare l'impatto specifico della siccità e a tenere debitamente conto di tale fenomeno nel contesto di una futura riforma del FSUE;

12.  sollecita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare le attività nell'ambito della ricerca e dell'istruzione al fine di istituire un sistema che garantisca una migliore preparazione per prevenire e gestire le catastrofi e ridurre al minimo l'impatto di tali crisi;

13.  invita a rafforzare il coordinamento e la cooperazione tra gli istituti di ricerca e sviluppo degli Stati membri, in particolare tra quelli chiamati ad affrontare rischi analoghi; chiede sistemi di allerta precoce potenziati negli Stati membri nonché l'istituzione e il rafforzamento dei collegamenti tra i vari sistemi di allerta precoce;

14.  suggerisce che gli Stati membri individuino, nell'ambito dei propri piani nazionali per la ripresa e la resilienza, investimenti, progetti e strumenti volti a prevenire e limitare i danni causati dalle catastrofi naturali e sanitarie;

15.  chiede alla Commissione di garantire la diffusione delle buone pratiche relative alla governance e all'uso di strutture di coordinamento istituzionale in situazioni di catastrofe;

16.  rileva che i paesi beneficiari incontrano difficoltà nello stabilire l'importo preciso dei danni in un lasso di tempo molto breve e suggerisce che la Commissione pubblichi orientamenti concernenti metodi semplificati che consentano di determinare l'importo degli aiuti a titolo del FSUE, anche al fine di ridurre al minimo la possibilità di errori e di ulteriori ritardi;

17.  sottolinea che l'utilizzo del FSUE ha incoraggiato un processo di apprendimento tra le autorità nazionali, regionali e locali, portandole a effettuare una valutazione delle loro politiche più ampie di gestione del rischio di catastrofi; pone l'accento sulla necessità di ridurre gli oneri burocratici e di rafforzare lo sviluppo delle capacità attraverso il sostegno tecnico e amministrativo a favore dei paesi beneficiari, in modo da aiutarli a mettere a punto strategie di gestione a lungo termine nell'ottica di ridurre l'impatto delle catastrofi naturali gravi e regionali e delle gravi emergenze di sanità pubblica; invita gli Stati membri a migliorare la comunicazione con le autorità locali e regionali nelle successive fasi di valutazione, preparazione delle domande e attuazione dei progetti, al fine di rendere più celeri le procedure amministrative;

18.  invita la Commissione a concentrarsi il più possibile, nell'ambito di una futura revisione del FSUE, sulle regioni maggiormente esposte al rischio di catastrofi naturali gravi o regionali o di gravi emergenze di sanità pubblica, in particolare le regioni ultraperiferiche, le isole, le regioni montane, le regioni caratterizzate da una notevole attività sismica o vulcanica e le regioni esposte al rischio di future crisi di sanità pubblica;

19.  ritiene che si debba trarre insegnamento dall'esperienza maturata in relazione agli uragani che in passato hanno colpito i paesi e territori d'oltremare; reputa necessario utilizzare appieno la riserva per gli aiuti d'urgenza e altri strumenti di assistenza esterna per ridurre l'impatto dei danni causati; è altresì convinto che sia necessario assegnare mezzi finanziari adeguati a detti strumenti di assistenza esterna per aiutare i paesi e territori d'oltremare;

Risorse finanziarie e rapidità di assegnazione degli stanziamenti

20.  ricorda che, nella sua proposta rivista del 27 maggio 2020 sul QFP per il periodo 2021-2027, la Commissione ha previsto un bilancio annuale massimo per il FSUE pari a 1 miliardo di EUR (a prezzi 2018), ma nota che, in virtù dell'accordo sul nuovo QFP, il FSUE è stato fuso alla riserva per gli aiuti d'urgenza nell'ambito di una nuova dotazione "riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza", a cui sono assegnati complessivamente 1,2 miliardi di EUR all'anno;

21.  ritiene che la creazione di una riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza possa presentare il vantaggio di fornire maggiore flessibilità; sottolinea tuttavia che, nella sua forma attuale, la dotazione del FSUE continua a essere incerta, in quanto dipende dagli importi assegnati a titolo della riserva per gli aiuti d'urgenza; ritiene necessario monitorare attentamente la gestione della riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza, al fine di verificare se l'importo e il criterio di ripartizione dei fondi previsti da tale nuovo strumento finanziario soddisfano le esigenze del FSUE, in considerazione dell'ampliamento del suo campo di applicazione come pure delle proporzioni e del moltiplicarsi delle situazioni di emergenza derivanti in particolare dalle catastrofi naturali gravi e regionali e dalle gravi emergenze di sanità pubblica;

22.  si compiace che la revisione del FSUE adottata nel marzo 2020 abbia aumentato il valore dei pagamenti anticipati dal 10 % al 25 % del contributo finanziario previsto e la soglia massima da 30 a 100 milioni di EUR; rileva, in tale contesto, l'importanza dei pagamenti anticipati per aumentare l'efficacia dei programmi di aiuti, in particolare nelle regioni e nelle comunità locali con limitate fonti di finanziamento alternative; invita la Commissione a prendere in considerazione ulteriori modi per promuovere tale opzione e chiede maggiori sforzi operativi per ridurre il tempo medio necessario per l'ottenimento dei pagamenti anticipati, garantendo nel contempo la protezione del bilancio dell'UE;

23.  rileva che la maggior parte delle grandi infrastrutture situate nelle regioni ultraperiferiche (ad esempio porti, aeroporti e ospedali) sono pubbliche e che, pur essendo essenziali per il funzionamento di questi territori di piccole dimensioni, sono fortemente esposte alle catastrofi ambientali; ritiene quindi che il sostegno finanziario del FSUE a favore delle RUP dovrebbe essere superiore al 2,5 % dell'importo ricevuto per porre rimedio alle catastrofi passate, al fine di consentire alle RUP una ripresa rapida e un progresso rispetto alla loro situazione precedente;

24.  osserva che il tempo necessario al versamento dei pagamenti anticipati è in media pari a cinque mesi e chiede alla Commissione di prendere in considerazione soluzioni più reattive;

25.  rileva inoltre che il tempo necessario affinché il beneficiario percepisca l'intero importo della sovvenzione del FSUE è in media pari a un anno; chiede alla Commissione di valutare, nel contesto di una riforma futura, in che modo semplificare e rendere il più possibile flessibile l'assegnazione del Fondo al fine di garantire un intervento rapido e un soccorso tempestivo per le regioni e/o i paesi colpiti da catastrofi;

26.  ritiene, alla luce di quanto sopra e dell'ampliamento dell'ambito di applicazione del Fondo, che in futuro potrebbe rendersi necessaria una valutazione del bilancio del FSUE, che potrebbe essere seguita, se necessario, da un corrispondente adeguamento della dotazione, al fine di mettere a disposizione quanto richiesto da un vero e proprio strumento di solidarietà dell'UE e di garantire che esso disponga di un bilancio sufficiente per affrontare in modo efficace le catastrofi naturali gravi e regionali e le gravi emergenze di sanità pubblica, non solo in un'ottica di riparazione dei danni ma anche ai fini del rafforzamento della resilienza di fronte ai cambiamenti climatici;

27.  sottolinea che l'aggiudicazione, la gestione e l'attuazione delle sovvenzioni del FSUE dovrebbero essere il più trasparenti possibile e che le sovvenzioni devono essere utilizzate conformemente ai principi di sana gestione finanziaria;

Prevenzione dei rischi e qualità della ricostruzione

28.  chiede che i criteri per la determinazione dei progetti "ammissibili" a un finanziamento del Fondo tengano maggiormente conto dei principi più recenti in materia di prevenzione dei rischi e che il principio "ricostruire meglio" sia pienamente integrato nell'articolo 3 del regolamento FSUE nel quadro di una futura revisione, al fine di contribuire al miglioramento della qualità delle infrastrutture di tali regioni durante la ricostruzione e garantire che esse siano preparate meglio a evitare future catastrofi grazie alla costruzione di infrastrutture di prevenzione;

29.  ritiene che strumenti quali i "prestiti quadro" attuati dalla Banca europea per gli investimenti possano essere utilizzati anche per finanziare la ricostruzione di infrastrutture più resistenti, più sicure e più ecologiche;

30.  chiede alla Commissione di rafforzare e semplificare le sinergie tra il FSUE e i fondi della politica di coesione, nonché il meccanismo unionale di protezione civile, onde garantire una gestione dei rischi efficace e strutturata per i progetti di ricostruzione nel breve, medio e lungo termine, non solo attraverso la costruzione di infrastrutture sostenibili ed efficienti sotto il profilo energetico e delle risorse, ma anche attraverso l'attuazione di misure preventive; chiede inoltre alla Commissione di dar prova di flessibilità nella programmazione e nella modifica dei programmi nazionali o regionali per quanto riguarda la gestione delle catastrofi naturali gravi e regionali e delle gravi emergenze di sanità pubblica; ribadisce a tale proposito che l'assistenza finanziaria del FSUE dovrebbe concentrarsi su una maggiore resilienza e sulla sostenibilità degli investimenti nelle zone colpite;

Emergenze sanitarie

31.  si compiace che, in seguito alla revisione del regolamento FSUE proposta dalla Commissione il 13 marzo 2020, le operazioni ammissibili a titolo del Fondo siano ora estese alle gravi emergenze di sanità pubblica e contemplino non solo l'assistenza medica, ma anche le misure volte a prevenire, monitorare o controllare la diffusione delle malattie;

32.  sottolinea che l'estensione dell'ambito di applicazione del Fondo per contrastare gli impatti della pandemia di COVID-19 ha dimostrato che il FSUE può essere più flessibile, sia in termini di portata che di ammissibilità, e che è in grado non solo di prestare assistenza in caso di catastrofi naturali gravi, ma anche di fornire assistenza rapida nel quadro di altri tipi di catastrofi gravi, come le pandemie;

33.  ritiene che l'ampliamento dell'ambito di applicazione del FSUE richieda un rafforzamento del suo bilancio;

34.  suggerisce che la Commissione e gli Stati membri rafforzino la loro cooperazione con i servizi competenti dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) specializzati nella preparazione alle emergenze in modo da sviluppare piani di risposta rapida alle emergenze sanitarie;

Visibilità dell'assistenza finanziaria del Fondo

35.  ribadisce l'importanza di comunicare ai cittadini i benefici tangibili generati dal FSUE al fine di rafforzare ulteriormente la fiducia del pubblico negli strumenti e nei programmi dell'UE; chiede alla Commissione e agli Stati membri di migliorare la visibilità del sostegno del Fondo attraverso attività di comunicazione mirate e ad hoc, attribuendo nel contempo la priorità alla rapidità della risposta e alla fornitura dell'assistenza, in particolare al fine di mettere in evidenza il valore aggiunto dell'Unione quando si verificano catastrofi naturali gravi e regionali e gravi emergenze di sanità pubblica, il che rappresenta una concreta espressione della solidarietà dell'UE e della sua capacità di mettere in atto una vera e propria mutua assistenza attraverso la fornitura di ingenti mezzi finanziari; chiede altresì alla Commissione, nel quadro della futura revisione del regolamento, di obbligare i paesi beneficiari a informare i cittadini in merito al sostegno finanziario fornito dall'UE nell'ambito delle operazioni realizzate;

o
o   o

36.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri.

(1) GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.
(2) GU C 440 del 30.12.2015, pag. 13.
(3) GU C 224 del 27.6.2018, pag. 140.
(4) GU L 99 del 31.3.2020, pag. 9.
(5) Testi approvati, P9_TA(2020)0054.
(6) https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20201113IPR91602/4-italiani-su-5-vogliono-un-ue-con-piu-poteri-per-affrontare-la-pandemia
(7) https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/An-overview-of-the-EU-Solidarity-Fund-2002-2019/qpif-qzyn
(8) Regolamento (UE) n. 661/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante modifica del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio che istituisce il Fondo di solidarietà dell’Unione europea (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 143).

Ultimo aggiornamento: 9 settembre 2021Note legali - Informativa sulla privacy