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Procedura : 2019/2177(INI)
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Ciclo del documento : A9-0147/2021

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A9-0147/2021

Discussioni :

PV 17/05/2021 - 20
CRE 17/05/2021 - 20

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PV 18/05/2021 - 13

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P9_TA(2021)0227

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Martedì 18 maggio 2021 - Bruxelles
Garantire gli obiettivi dell'obbligo di sbarco a norma dell'articolo 15 della politica comune della pesca
P9_TA(2021)0227A9-0147/2021

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 maggio 2021 sul conseguimento degli obiettivi dell'obbligo di sbarco a norma dell'articolo 15 della politica comune della pesca (2019/2177(INI))

Il Parlamento europeo,

–  vista la comunicazione della Commissione del 7 giugno 2019 relativa alla situazione della politica comune della pesca e alla consultazione sulle possibilità di pesca per il 2020 (COM(2019)0274),

–   vista la comunicazione della Commissione del 16 giugno 2020 dal titolo "Verso una pesca più sostenibile nell'UE: situazione attuale e orientamenti per il 2021" (COM(2020)0248),

–   visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

–  visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca(1),

–  visto il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche(2),

–  viste le relazioni dell'Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA) che valutano il rispetto dell'obbligo di sbarco nel Mare del Nord (2016-2017) e nelle acque nordoccidentali (2016-2017) e per lo sgombro nel Mare del Nord e nelle acque nordoccidentali (2015-2017),

–  viste le relazioni plenarie del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) (PLEN 20-01, 20-01, 19-01, 18-01 e 17-01), e le sue relazioni "Valutazione delle relazioni annuali degli Stati membri sull'obbligo di sbarco (per il 2019)" (Adhoc-20-02), "Controllo dell'attuazione della politica comune della pesca" (Adhoc-20-01) e "Valutazione delle raccomandazioni comuni sull'obbligo di sbarco e sul regolamento sulle misure tecniche" (CSTEP-20-04),

–   vista la direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, recante attuazione dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro(3),

–  visto l'articolo dal titolo "The unintended impact of the European discard ban", pubblicato nell'ICES Journal of Marine Science(4),

–   visto lo studio "Attuazione negli Stati membri dell'attuale regime UE di controllo della pesca (2014-19)", commissionato dalla commissione per la pesca,

–  visti gli studi commissionati dalla commissione per la pesca in materia di obbligo di sbarco e specie a contingente limitante in caso di pesca multispecifica e mista nel Mare del Nord(5), nelle acque nordoccidentali(6) e nelle acque sudoccidentali(7), e gli studi sul divieto di rigetto, l'obbligo di sbarco e il rendimento massimo sostenibile nel Mediterraneo occidentale(8)(9),

–   visto il libro "The European Landing Obligation, Reducing rigards in complex, multi-specie and multi-jurisdictional fisheries"(10), pubblicato nel 2019,

–   vista la relazione "A third assessment of global marine fisheries discards" (Terza valutazione dei rigetti in mare a livello mondiale), pubblicata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) nel 2019,

–  visto l'articolo 54 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per la pesca (A9-0147/2021),

A.  considerando che l'obiettivo 14.4 dell'Agenda per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite per il 2030 esorta la comunità internazionale a regolamentare efficacemente il prelievo delle risorse e a porre fine alla pesca eccessiva, alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e alle pratiche di pesca distruttive, nonché ad attuare, entro il 2020, piani di gestione basati su dati scientifici, al fine di ricostituire gli stock ittici nel più breve tempo possibile riportandoli almeno a livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile determinato in base alle loro caratteristiche biologiche;

B.  considerando che l'entità dei rigetti annuali nella pesca marittima globale è stimata in 9,1 milioni di tonnellate, ovvero il 10,8 % delle catture medie annuali nel periodo 2010-2014; che i volumi di rigetti più bassi si sono registrati nella pesca di tonnidi e altre specie pelagiche, mentre la pesca dei crostacei ha presentato quelli più elevati; che i volumi di rigetti più elevati derivano dalla pesca demersale, mentre i più bassi da quella di molluschi (esclusi i cefalopodi); che i rigetti annuali su scala mondiale hanno raggiunto un picco di circa 18,8 milioni di tonnellate nel 1989, riducendosi progressivamente a una cifra inferiore a 10 milioni di tonnellate entro il 2014(11);

C.  considerando che il rigetto in mare è una pratica comune della pesca che consiste nel restituire al mare le catture indesiderate, vive o morte, a causa di pesce deteriorato, individui sotto taglia (restrizioni di taglia minima), questioni di commerciabilità, assenza di contingente o norme riguardanti la composizione delle catture; che prima dell'introduzione dell'obbligo di sbarco non era consentito detenere a bordo o sbarcare pesce sotto taglia;

D.  considerando che le catture e i rigetti indesiderati costituiscono uno spreco considerevole di risorse naturali per l'alimentazione umana e possono avere, e spesso hanno, un effetto negativo sullo sfruttamento sostenibile degli stock ittici e degli ecosistemi marini e sulla redditività finanziaria delle attività alieutiche; che un certo livello di catture accessorie indesiderate e di rigetti è inevitabile, specialmente nella pesca multispecifica;

E.  considerando che i livelli storicamente elevati dei rigetti in alcune attività di pesca dell'UE hanno posto un grave problema alla sostenibilità a lungo termine della pesca dell'UE, mettendo in dubbio la credibilità della politica della pesca dell'Unione;

F.  considerando che il divieto della pratica della selezione qualitativa (rigetto di pesce commercializzabile), introdotto nell'UE nel 2010, è stato scarsamente attuato;

G.  considerando che la politica comune della pesca (PCP), quale riformata nel 2013, garantisce che gli impatti negativi delle attività di pesca sull'ecosistema marino siano ridotti al minimo e ha introdotto i seguenti obiettivi: a) "eliminare gradualmente i rigetti caso per caso e tenendo conto dei migliori pareri scientifici disponibili, evitando e riducendo il più possibile le catture indesiderate e garantendo lo sbarco graduale delle catture delle specie commerciabili regolamentate" e b) "fare il miglior uso possibile, ove necessario, delle catture indesiderate, senza creare un mercato per tali catture che sono al di sotto della taglia minima di riferimento per la conservazione";

H.  che non vi sono dati affidabili sui rigetti o prove scientifiche del fatto che l'attuazione dell'obbligo di sbarco abbia comportato una sostanziale riduzione delle catture indesiderate; che la sua scarsa attuazione può aver determinato una perdita di visibilità delle catture per taluni tipi di pesca e uno scadimento dei pareri scientifici e della qualità dei dati;

I.   considerando che il settore della pesca ha compiuto progressi verso il raggiungimento dell'obiettivo del rendimento massimo sostenibile; che il 99 % degli sbarchi nel Mar Baltico, nel Mare del Nord e nell'Atlantico nel 2020 gestiti esclusivamente dall'UE e per i quali sono disponibili valutazioni scientifiche proveniva da attività di pesca gestite in modo sostenibile; che nell'Atlantico nordorientale la biomassa per gli stock pienamente valutati era del 48 % superiore nel 2018 rispetto al 2003; che rimangono sfide significative, soprattutto nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero, dove circa il 75 % degli stock valutati scientificamente è sovrasfruttato;

J.  considerando che l'obbligo di sbarco, che è stato introdotto gradualmente nell'arco di quattro anni (2015-2019), rende obbligatorio sbarcare e detrarre dai contingenti applicabili tutte le catture di specie soggette a limiti di cattura e, nel Mar Mediterraneo, soggette a taglie minime nelle acque dell'UE, o, in taluni casi, da parte di pescherecci dell'UE in acque internazionali, e vieta l'uso di pesci sotto taglia per il consumo umano diretto;

K.  considerando che, secondo il Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca(12) (CSTEP), non sono state fornite informazioni sull'attuazione dell'obbligo di sbarco per le flotte d'altura operanti al di fuori delle acque dell'Unione; che il consiglio consultivo per la flotta oceanica ha sottolineato che l'obbligo di sbarco non trova applicazione pratica per i pescherecci dell'UE operanti al di fuori delle acque dell'UE;

L.  considerando che il pesce sbarcato avente una dimensione minima inferiore a quella di riferimento per la conservazione continua ad essere impiegato per la farina di pesce, cibo per animali domestici o come esca per la pesca con nasse, con bassi rendimenti economici; che suddetti usi alternativi sono economicamente fattibili laddove sia presente un impianto di produzione nelle vicinanze del porto di sbarco, ma che la fattibilità diminuisce (o svanisce) nel caso in cui vi siano necessità logistiche e di infrastrutture per il trasporto a lunga distanza o di investimenti in nuovi impianti di produzione(13);

M.  considerando che diversi Stati membri suggeriscono di modificare la legislazione in modo da consentire l'utilizzo a scopi caritativi dei pesci aventi dimensioni inferiori rispetto a quelle minime di riferimento per la conservazione soggetti all'obbligo di sbarco;

N.  considerando che l'obbligo di sbarco non è un divieto generale di rigetto, in quanto si applica solo alle specie regolamentate (totali ammissibili di catture (TAC) e sforzo di pesca regolamentato per cui è stata definita una taglia minima) e comprende esenzioni per i pesci danneggiati da predatori e per l'alto tasso di sopravvivenza e un'esenzione de minimis fino al 5 % nei casi in cui gli aumenti di selettività siano difficili da ottenere o la gestione delle catture indesiderate comporti costi sproporzionati; che l'attuazione dell'obbligo di sbarco dipende anche da un ampio uso di esenzioni temporanee che rendono necessaria una revisione basata su una valutazione scientifica, il che richiede tempo e sforzi da parte dei decisori e dal settore della pesca;

O.   considerando che i livelli di rigetto variano in modo sostanziale a seconda della regione e della specie, essendo i rigetti minimi o nulli nelle attività di pesca in cui tutte o la maggior parte delle catture hanno un valore commerciale e vengono utilizzate, come nel caso della pesca su piccola scala o tradizionale e della pesca la cui produzione è destinata al consumo umano diretto;

P.  considerando che la pesca di piccola scala impiega più operatori e utilizza attrezzi più selettivi, causando meno danni ambientali e ricoprendo un ruolo fondamentale a livello sociale ed economico, come sottolineato dalla relazione 2018 sullo stato della pesca nel Mediterraneo e nel Mar Nero (SoMFi) della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM);

Q.  considerando che i rigetti della pesca contribuiscono all'alimentazione di una serie di specie saprofaghe, dalle comunità aviarie a quelle mesopelagiche e bentoniche, che sono importanti nella catena ecologica trofica; che la letteratura scientifica conclude che la riduzione dei rigetti attraverso l'obbligo di sbarco può influire sulle popolazioni di alcune specie in alcune aree, ma che in generale è improbabile che ciò avvenga;

R.  considerando che le "specie a contingente limitante" (choke species) sono quelle specie o popolazioni di pesci per le quali un determinato Stato membro, una determinata flotta o un determinato peschereccio, considerati singolarmente, dispone di limitate possibilità di pesca (contingente) rispetto ad altre specie; che il pieno e rigoroso rispetto dell'obbligo di sbarco, in particolare nella pesca multispecifica, significherebbe chiudere la pesca corrispondente una volta esaurito il (limitato) contingente di una specie, al fine di evitare ulteriori catture della stessa; che il potenziale di specie a contingente limitante nella pesca multispecifica rimane un grave problema e può aver contribuito alla scarsa attuazione dell'obbligo di sbarco e alla riduzione degli scambi di contingenti tra gli Stati membri, aggravando così la sottoutilizzazione delle possibilità di pesca;

S.  considerando che la selettività non risolverà completamente i problemi di queste attività di pesca in quanto può essere tecnicamente complicato ridurre le catture di specie a contingente limitante dei relativi stock senza causare ingenti perdite di altre catture commerciabili, creando così gravi difficoltà economiche per le flotte interessate; che di recente sono state adottate riserve comuni di contingenti per le catture accessorie, finalizzate a rimediare a situazioni di presenza di specie a contingente limitante, la cui efficacia deve ancora essere valutata;

T.  considerando che la quantità di catture indesiderate trasportate a bordo può essere sensibilmente ridotta innanzitutto mediante misure che prevedano la selettività o la prevenzione spaziale e temporale, riducendo così i tempi di manipolazione, il consumo di carburante e le esigenze di stoccaggio;

U.  considerando che il Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) sottolinea che le raccomandazioni congiunte dei gruppi regionali degli Stati membri per l'attuazione dell'obbligo di sbarco nel 2021 contenevano un numero relativamente esiguo di misure volte ad aumentare la selettività; che è diminuito il numero di progetti pilota per testare attrezzi più selettivi o strategie di prevenzione a norma dell'articolo 14 della PCP;

V.  considerando che negli ultimi anni il Consiglio ha rimosso diverse specie dall'elenco dei totali ammissibili di catture, eliminando in tal modo anche il relativo obbligo di sbarco;

W.  considerando che l'obbligo di sbarco costituisce uno strumento per raggiungere l'obiettivo di selettività della PCP e non un obiettivo in sé;

X.  considerando di recente sono state adottate riserve comuni di contingenti per le catture accessorie al fine di rimediare a situazioni di presenza di specie a contingente limitante;

Y.  considerando che i rigetti di catture indesiderate costituiscono un fenomeno presente in tutte le attività di pesca del mondo e non sono un problema esclusivo dell'Europa; che le acque dell'Unione si caratterizzano per l'abbondanza di pesca multispecifica; che diversi paesi terzi e territori autonomi hanno stabilito divieti di scarto in misura diversa, tra cui il Canada, le Isole Fær Øer, la Norvegia, l'Islanda, il Cile e la Nuova Zelanda; che altri paesi terzi, come gli Stati Uniti, non hanno vietato i rigetti, dal momento che la legislazione in materia di pesca prevede altri metodi per ridurre le catture indesiderate; che il divieto di rigetto in Norvegia e Islanda si è progressivamente modificato nell'arco di 30 anni, per rispondere a problemi specifici; che l'impatto del divieto di rigetto in Cile non è ancora pienamente noto, poiché la relativa applicazione è ancora nelle fasi iniziali; che i rigetti continuano a rappresentare un problema importante nella gestione della pesca in Nuova Zelanda;

Z.  considerando che il principio di stabilità relativa, introdotto per la prima volta nel regolamento di base della PCP del 1983 e messo in pratica nel regolamento sui totali ammissibili di catture e i contingenti del 1983, fissa una chiave di ripartizione dei totali ammissibili di catture per Stato membro basata sui principi di assegnazione delle catture storiche (1973-1978), sul concetto di dipendenza enunciato nelle preferenze dell'Aia del 1976 e sulle perdite giurisdizionali (1973-1976);

AA.  considerando che sono stati pubblicati quasi 4 000 articoli scientifici sui rigetti, di cui oltre 3 700 relativi alla pesca industriale, mentre sono meno di 200 quelli incentrati sulla piccola pesca costiera;

AB.  considerando che, a partire dal 1950 circa, e come conseguenza del riscaldamento degli oceani e dei cambiamenti biogeochimici quali la perdita di ossigeno, gli habitat di diversi gruppi di specie marine hanno subito molte variazioni, con implicazioni in termini di composizione delle specie, abbondanza e produzione di biomassa degli ecosistemi, dai poli all'equatore; che il cambiamento nella distribuzione degli stock ittici ha un impatto sulla futura gestione della pesca e pertanto anche sull'attuazione dell'obbligo di sbarco;

AC.  considerando che la Commissione ha condotto una valutazione dell'impatto socioeconomico sulle politiche di riduzione dei rigetti prima della sua proposta di un nuovo regolamento di base della PCP nel luglio 2011, ma finora non ha analizzato a fondo il suo impatto socioeconomico e gli effetti sulla sicurezza a bordo o non ha fornito risposte alle preoccupazioni sull'attuazione sollevate dai consigli consultivi e dagli Stati membri;

AD.  considerando che non è ancora nota la misura in cui sono stati ridotti i rigetti; che cinque Stati membri non hanno risposto al questionario della Commissione sull'attuazione dell'obbligo di sbarco per il 2019, e due di questi Stati non lo fanno da tre anni consecutivi;

AE.  considerando che le differenze nel controllo e nell'applicazione dell'obbligo di sbarco possono generare una situazione di squilibrio all'interno degli Stati membri e tra di essi; che, nelle sue relazioni di valutazione del rispetto dell'obbligo di sbarco, l'Agenzia europea di controllo della pesca ha riscontrato un'attuazione insufficiente da parte degli Stati membri e ha formulato raccomandazioni per migliorare il controllo;

AF.  considerando che la Commissione dovrà presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio circa l'applicazione della PCP, incluso l'obbligo di sbarco, entro il 31 dicembre 2022;

1.  afferma l'obiettivo generale dell'UE di garantire lo sfruttamento sostenibile degli stock ittici e la protezione degli ecosistemi marini; sottolinea che la diminuzione dei rigetti e la riduzione al minimo delle catture indesiderate sono una priorità di politica pubblica che è stata elaborata in risposta alle preoccupazioni in materia di responsabilità, conservazione e spreco delle risorse naturali, nonché alla necessità scientifica di tenere pienamente conto di tutte le fonti di mortalità per pesca;

2.  si rammarica che le relazioni annuali della Commissione sullo stato di avanzamento della PCP contengano pochissime informazioni sull'attuazione dell'obbligo di sbarco, nessun dato finora sulla misura in cui i rigetti sono stati ridotti in virtù di tale obbligo e nessuna analisi dell'impatto socioeconomico dell'obbligo o degli effetti della sua attuazione sulla sicurezza a bordo delle navi da pesca;

3.  riconosce che l'introduzione dell'obbligo di sbarco rappresenta un cambiamento di paradigma e una delle più grandi sfide nella storia della gestione della pesca dell'UE – dalla registrazione degli sbarchi, e persino l'obbligo di rigetto in alcuni casi, a un sistema che registra l'intera cattura – che, insieme all'introduzione della politica del rendimento massimo sostenibile, ha inevitabilmente avuto una serie di impatti ecologici e socioeconomici di vasta portata a breve e lungo termine; sottolinea la necessità di una valutazione dell'impatto socioeconomico dell'obbligo di sbarco;

4.  osserva che la politica in materia di rendimento massimo sostenibile non implica la totale assenza di rigetti in mare e che i rigetti non escludono il raggiungimento del rendimento massimo sostenibile, affermazioni che possono essere comprovate da numerosi stock, comprese specie oggetto di catture accessorie;

5.  evidenzia i progressi compiuti in termini di cooperazione con i portatori di interessi e le misure adottate per migliorare la selettività; rileva, tuttavia, che, secondo la Commissione e il Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca, l'attuazione dell'obbligo di sbarco rimane complessivamente bassa e che i rigetti si verificano a tassi approssimativamente paragonabili a quelli degli anni precedenti l'introduzione dell'obbligo di sbarco;

6.  riconosce che dal 2010 esiste l'obbligo di registrare i rigetti nel giornale di bordo ai sensi del regolamento sul controllo della pesca; deplora che, nonostante l'introduzione dell'obbligo di sbarco, si disponga ancora in misura limitata di dati affidabili e conoscenze sul volume dei rigetti, che il numero di totali ammissibili di catture precauzionali sia aumentato, in contrasto con la riduzione delle quantità di totali ammissibili di catture analitici, e che la disponibilità di informazioni scientifiche sullo stato degli stock non sia sostanzialmente migliorata;

7.  osserva che l'obbligo di sbarco continua a suscitare preoccupazioni nel settore della pesca e nella comunità scientifica a causa di ostacoli di varia natura; sottolinea che i motivi di preoccupazione per il settore della pesca sono la mancanza di infrastrutture adeguate nei porti, l'aumento dei costi operativi, la mancanza di incentivi offerti dalle autorità per il rispetto delle norme e le difficoltà nel raggiungere una maggiore selettività in alcune attività di pesca senza compromettere la redditività economica della pesca, in particolare nella pesca multispecifica esposta a un elevato rischio di situazioni di "contingente limitante" che portano alla sottoutilizzazione del contingente disponibile e alla potenziale chiusura anticipata della pesca, creando gravi difficoltà economiche per le flotte interessate; osserva che finora sono stati segnalati solo due casi: sogliola (Belgio) e tonno obeso (Francia);

8.  si rammarica che le difficoltà incontrate nell'attuazione del divieto di rigetto abbiano messo in cattiva luce i pescatori e gli sforzi del settore della pesca, malgrado i progressi compiuti nel raggiungimento dell'obiettivo del rendimento massimo sostenibile;

9.  prende atto delle recenti misure adottate finora – scambi di contingenti e riserve comuni di contingenti per le specie oggetto di catture accessorie – anche se queste misure sono per lo più non permanenti e sono soggette a negoziati tra gli Stati membri e la loro efficacia deve ancora essere valutata a fondo; sottolinea la necessità di rimuovere gli ostacoli amministrativi per un'efficace attuazione dell'obbligo di sbarco, di migliorare lo sviluppo e l'adozione di nuovi attrezzi selettivi e di sviluppare ulteriormente piani efficaci di riduzione delle catture accessorie con l'obiettivo di ricostituire gli stock vulnerabili;

10.  sottolinea il potenziale e necessario utilizzo delle esenzioni (alto tasso di sopravvivenza ed esenzione de minimis) previsto dal regolamento per facilitare l'attuazione e contrastare possibili situazioni di contingente limitante; ricorda che è necessario fornire prove e dati affidabili e accurati e raccomanda di snellire il processo di concessione delle esenzioni, compresa una migliore raccolta dei dati scientifici;

11.  sottolinea che Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca ha riconosciuto che la qualità dei contributi a sostegno delle esenzioni è generalmente migliorata a partire dalla presentazione delle prime raccomandazioni congiunte nel 2014; riconosce che fornire dati e informazioni a sostegno delle esenzioni può essere difficile per via della natura dei dati richiesti; osserva con preoccupazione, tuttavia, che il Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca ha evidenziato la presenza di molti casi in cui le informazioni e i dati forniti non sono specifici per specie e/o attività di pesca e che gli stessi studi e ipotesi sono utilizzati a sostegno di molteplici esenzioni; sottolinea che l'assenza di dati e informazioni specifici per specie e attività di pesca rende difficile valutare il probabile impatto dell'esenzione proposta o la sua conformità alle condizioni ai fini delle esenzioni de minimis o di quelle legate agli alti tassi di sopravvivenza;

12.  esprime preoccupazione per il fatto che la riduzione progressiva di alcune concessioni, come l'esenzione "de minimis", può causare o aggravare il fenomeno delle specie a contingente limitante e la chiusura di attività di pesca; ribadisce la necessità di continuare a sviluppare piani efficaci di riduzione delle catture accessorie in attività di pesca a selettività limitata, come quella con reti pelagiche;

13.  ricorda che l'obbligo di sbarco non è un obiettivo in sé bensì uno strumento per migliorare la pesca e il comportamento operativo, incentivare lo sviluppo e l'uso di attrezzi più selettivi per ridurre al minimo le catture indesiderate e migliorare la documentazione delle catture per una migliore comprensione e valutazione scientifica degli stock ittici; osserva che molti pescatori non concordano sul legame tra gli obiettivi dell'obbligo di sbarco e la sua attuazione, il che tende a ostacolarne l'osservanza; riconosce che, se da un lato il perseguimento di questo obiettivo finale richiede tempo e conoscenze sufficienti, dall'altro sono necessari maggiori sforzi per promuovere una comprensione comune dello stesso e per mettere in pratica i risultati degli studi effettuati da scienziati e pescatori onde migliorare la selettività e ridurre le catture indesiderate; invita la Commissione a continuare a sostenere i piani per migliorare la selettività, anche, se del caso, utilizzando incentivi per l'adozione di attrezzi più selettivi;

14.  segnala le specificità delle regioni ultraperiferiche, in particolare per quanto riguarda le navi, le flotte obsolete, i porti con capacità di stoccaggio e di trasformazione ridotte, che possono rendere impraticabile l'obbligo di sbarco;

15.  osserva che i livelli dei rigetti differiscono notevolmente tra le varie attività di pesca e i vari bacini marittimi, il che fa pensare che l'approccio "unico per tutti" potrebbe non essere la strategia ottimale per incoraggiare i pescatori a diventare più selettivi; invita la Commissione a individuare le principali carenze e a proporre soluzioni adeguate e su misura per specifiche attività di pesca per ciascun bacino marittimo, prestando particolare attenzione alla piccola pesca artigianale, soprattutto nelle regioni ultraperiferiche;

16.  ricorda che l'attuale quadro giuridico fornisce una base giuridica che consente agli Stati membri di collaborare attivamente a una definizione più flessibile delle norme sulla pesca selettiva e di utilizzare strumenti di mitigazione scientificamente provati; invita gli Stati membri a rafforzare la loro cooperazione attraverso un approccio regionale, compreso il coinvolgimento dei portatori di interessi e dei consigli consultivi pertinenti, e a utilizzare appieno le sovvenzioni a loro disposizione a tal fine; ribadisce la necessità di garantire parità di condizioni nell'attuazione dell'obbligo di sbarco;

17.  accoglie con favore i risultati di recenti studi scientifici (ad esempio, DiscardLess, MINOUW e LIFE iSEAS) sugli attrezzi innovativi per incrementare la selettività, sulle strategie di prevenzione e sulle modifiche da apportare ai pescherecci per gestire le catture indesiderate a bordo; ritiene necessario proseguire gli sforzi di ricerca per migliorare la selettività degli attrezzi, le strategie di prevenzione e la gestione delle catture indesiderate; accoglie con favore la proposta "Missione stella marina 2030: far rivivere i nostri mari e le nostre acque", e ritiene che una missione avente come obiettivo la salute di oceani, mari e acque costiere e interne contribuirà a elaborare soluzioni di cui c'è urgente bisogno e che hanno un diretto impatto sul settore della pesca e sull'uso e la gestione sostenibile delle risorse oceaniche;

18.  sottolinea che i sistemi di gestione della pesca, affinché siano efficaci e consentano di utilizzare tutti gli elementi per attuare correttamente l'obbligo di sbarco e raggiungere gli obiettivi della PCP, devono poggiare su dati scientifici e una documentazione delle catture accurati e affidabili; invita la Commissione e gli Stati membri a intensificare gli sforzi per dare piena attuazione alla legislazione UE applicabile ove necessario e a intraprendere ulteriori azioni per garantire una documentazione e una raccolta di dati complete, commisuratamente alla loro capacità di pesca nel caso delle flotte costiere artigianali;

19.  è preoccupato per l'assenza di adeguato controllo e di osservanza dell'obbligo di sbarco e sottolinea l'impatto negativo di tali carenze sulla sostenibilità, anche a causa della fissazione di totali ammissibili di catture basati sul totale delle catture, comprese le integrazioni dei contingenti per coprire il pesce precedentemente scartato;

20.  sottolinea che l'esistenza di numerose norme, esenzioni e deroghe adottate negli ultimi anni complica l'attuazione dell'obbligo di sbarco e la valutazione di conformità da parte dell'Agenzia europea di controllo della pesca, rendendo più difficile il raggiungimento degli obiettivi di protezione e miglioramento della sostenibilità della pesca; sottolinea che l'uso delle esenzioni previste dalla PCP è della massima importanza per l'attuazione dell'obbligo di sbarco;

21.  chiede che si faccia un uso migliore delle nuove tecnologie e delle soluzioni digitali sviluppate in cooperazione con il settore della pesca e le autorità degli Stati membri al fine di migliorare il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza, nel pieno rispetto dei diritti alla privacy e della riservatezza commerciale;

22.  sottolinea il ruolo cruciale dei pescatori e degli altri portatori di interessi nell'attuazione delle politiche, per promuovere una cultura di rispetto delle regole e cambiamenti graduali e adattabili nel tempo delle norme sugli obblighi di sbarco; evidenzia i benefici aggiuntivi dei sistemi volontari e legati agli incentivi per migliorare il coinvolgimento dei pescatori;

23.  sottolinea che, se il miglioramento della selettività deve continuare a essere altamente prioritario, l'attuazione dell'obbligo di sbarco richiede un approccio intersettoriale e l'elaborazione di chiari incentivi per incoraggiare le migliori pratiche in materia di mitigazione; raccomanda le seguenti misure di accompagnamento e i seguenti strumenti di gestione:

   a) utilizzare e ottimizzare ulteriormente gli strumenti basati sui contingenti, in linea con i principi della PCP e a condizione che siano messe in atto misure di controllo efficaci, quali:
   la distribuzione dei contingenti in linea con la composizione prevista delle catture;
   adeguamenti tramite scambi di contingenti con altri Stati membri e paesi terzi vicini con cui l'UE condivide gli stock, effettuati in modo flessibile ed efficiente per evitare la sottoutilizzazione dei contingenti, ad esempio passando a meccanismi permanenti e non solo rinnovabili annualmente dopo la fissazione di totali ammissibili di catture e contingenti, in linea con i migliori pareri scientifici disponibili;
   l'assegnazione di quote di rigetto stimate per i pescatori, specialmente quelli operanti su piccola scala, che scelgono di utilizzare attrezzi più selettivi;
   b) studiare la fattibilità dell'attuazione di un approccio incentrato sulla pianificazione dello spazio marittimo e sulla gestione basata sulle zone di pesca al fine di evitare i rigetti orientando i pescatori verso zone in cui è meno probabile la presenza di pesci sotto taglia, garantendo al contempo che tali misure non comportino il mancato utilizzo estensivo di altre specie di dimensioni commerciabili;
   c) prevedere maggiore flessibilità per consentire ai pescatori di scegliere le soluzioni riguardanti gli attrezzi di pesca, insieme a una maggiore responsabilità per la documentazione (documentazione completa delle catture);
   d) prevedere meccanismi flessibili per l'approvazione di nuovi tipi di attrezzi selettivi al fine di incentivare i portatori di interessi a richiedere e realizzare progetti pilota;
   e) concedere accesso esclusivo ai luoghi o ai periodi di pesca al fine di favorire la selettività;
   f) adottare strategie per utilizzare al meglio le catture indesiderate per scopi diversi dal consumo umano senza creare una domanda di catture di taglia inferiore alla taglia minima e a condizione che sia fattibile per i pescatori in termini economici e operativi;
   g) sviluppare un atlante dei rigetti come inventario delle catture indesiderate nelle diverse attività di pesca e nelle diverse zone, al fine di sviluppare meglio i piani regionali sulle catture accessorie, coinvolgendo gli Stati membri e l'industria della pesca e sostenendo il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura;
   h) utilizzare e sviluppare strumenti di intelligenza artificiale volontari e legati a incentivi per aumentare la selettività e il controllo e migliorare l'identificazione delle specie, in collaborazione con il settore della pesca e le autorità degli Stati membri;
   i) introdurre gradualmente l'obbligo di rispettare la medesima politica in materia di rigetti per le importazioni di prodotti ittici da paesi terzi, al fine di eliminare lo svantaggio comparativo e la concorrenza sleale per la flotta europea, nell'ottica di una migliore protezione delle risorse ittiche globali;
   j) rinnovare l'obbligo della Commissione di riferire annualmente sulla situazione della PCP e sull'attuazione dell'obbligo di sbarco, e fornire maggiori informazioni sulla sua attuazione, compreso l'impatto socioeconomico e, tra gli altri aspetti, il consumo di carburante, lo spazio di stoccaggio, gli effetti sulla sicurezza e le condizioni di lavoro a bordo dei pescherecci, la riduzione dei rigetti e delle catture indesiderate, e il miglioramento dello stato degli stock (rendimento massimo sostenibile);

24.  invitare la Commissione, nel quadro della relazione di valutazione sull'attuazione della PCP prevista per il 2022, a:

   a) valutare in che misura sia stata realizzata la riduzione dei rigetti nell'ambito dell'obbligo di sbarco e se abbia contribuito a migliorare lo stato degli stock (rendimento massimo sostenibile) e a ridurre l'impatto sull'ecosistema marino;
   b) valutare l'impatto socioeconomico dell'obbligo di sbarco, il sistema di remunerazione, il numero di membri dell'equipaggio e le condizioni di sicurezza e di lavoro a bordo, in linea con le raccomandazioni della FAO e dell'ILO;
   c) identificare e monitorare le attività di pesca riguardo alle quali i dati scientifici indicano che un aumento della selettività è attualmente difficile da raggiungere;
   d) valutare l'efficacia e l'applicabilità delle riserve comuni di contingenti recentemente adottate per le catture accessorie come strumento efficace e applicabile per rimediare a situazioni di presenza di specie a contingente limitante;
   e) valutare l'impatto sulla sostenibilità delle specie rimosse dal Consiglio dall'elenco degli stock soggetti ai totali ammissibili di catture negli ultimi anni e valutare le potenziali conseguenze della loro reintroduzione nell'ambito del sistema del totale ammissibile di catture;
   f) identificare e rimuovere le difficoltà amministrative incontrate nello sviluppo e nell'attuazione dei progetti pilota di selettività, che stanno ostacolando gli sforzi profusi dai pescatori per essere più selettivi;
   g) identificare le opportunità commerciali e/o caritative nel tentativo di utilizzare al meglio le catture inevitabili sbarcate di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione e le catture indesiderate, per evitare lo spreco di risorse naturali e non mettere a repentaglio gli obiettivi di sostenibilità della PCP;
   h) valutare se l'attuale politica dell'obbligo di sbarco è adatta allo scopo e valutare la fattibilità di adattare l'obbligo di sbarco caso per caso per ogni tipo di attività di pesca e/o stock;
   i) valutare i percorsi per un migliore adeguamento e una migliore semplificazione dell'articolo 15 della PCP al fine di agevolarne l'attuazione e la comprensione da parte di tutti i portatori di interessi, e in particolare l'uso da parte degli Stati membri dell'insieme di strumenti disponibili previsti dal quadro giuridico in vigore per migliorare la selettività e ridurre le catture indesiderate;

25.  invita la Commissione a presentare, sulla base di questa valutazione e se del caso, una proposta legislativa al fine di raggiungere meglio gli obiettivi di riduzione dei rigetti e di miglioramento degli stock;

26.  sottolinea la preoccupazione che gli stock condivisi con paesi terzi non siano sempre soggetti alle stesse disposizioni sui rigetti; sottolinea la necessità di una progressiva convergenza sui principali obiettivi della gestione della pesca, in modo tale da garantire i più elevati standard per raggiungere un buono stato ambientale dell'ecosistema marino condiviso, la sostenibilità delle attività di pesca e il mantenimento di condizioni di parità con i paesi terzi, in particolare il Regno Unito;

27.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, al Comitato delle regioni, al Comitato economico e sociale europeo nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.
(2) GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105.
(3) GU L 25 del 31.1.2017, pag. 12.
(4) Borges, L., The unintended impact of the European discard ban (L'impatto involontario del divieto di rigetto in Europa), ICES Journal of Marine Science, Volume 78, numero 1, gennaio-febbraio 2021, pagg. 134–141, https://doi.org/10.1093/icesjms/fsaa200
(5) Landing Obligation and Choke Species in Multispecies and Mixed Fisheries – The North Sea (Obbligo di sbarco e specie a contingente limitante in caso di pesca multispecifica e mista – Mare del Nord).
(6) Landing Obligation and Choke Species in Multispecies and Mixed Fisheries – The North Western Waters (Obbligo di sbarco e specie a contingente limitante in caso di pesca multispecifica e mista – Acque nordoccidentali).
(7) Landing Obligation and Choke Species in Multispecies and Mixed Fisheries – The South Western Waters (Obbligo di sbarco e specie a contingente limitante in caso di pesca multispecifica e mista – Acque sudoccidentali).
(8) Discard ban, landing obligation and MSY in the Western Mediterranean Sea – the Spanish case (Divieto di rigetto, obbligo di sbarco e rendimento massimo sostenibile nel Mar Mediterraneo occidentale – Il caso della Spagna).
(9) Discard ban, landing obligation and MSY in the Western Mediterranean Sea – the Italian case (Divieto di rigetto, obbligo di sbarco e rendimento massimo sostenibile nel Mar Mediterraneo occidentale – Il caso dell'Italia).
(10) Uhlmann, Sven & Ulrich, Clara & Kennelly, Steven, The European Landing Obligation: Reducing Discards in Complex, Multi-Species and Multi-Jurisdictional Fisheries (L'obbligo di sbarco europeo: riduzione dei rigetti in mare nelle attività di pesca complesse, multispecie e multigiurisdizionali), 2019.
(11) A third assessment of global marine fisheries discards (Terza valutazione dei rigetti in mare a livello mondiale), FAO, 2019.
(12) Valutazione delle relazioni annuali degli Stati membri sull'obbligo di sbarco (per il 2019) (CSTEP-Adhoc-20-02).
(13) Market outlets for unwanted catches (Sbocchi di mercato per le catture indesiderate), Osservatorio europeo del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (EUMOFA), 2020.

Ultimo aggiornamento: 21 agosto 2023Note legali - Informativa sulla privacy