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Procedura : 2021/0076(BUD)
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Ciclo del documento : A9-0158/2021

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A9-0158/2021

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PV 18/05/2021 - 13

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P9_TA(2021)0229

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Martedì 18 maggio 2021 - Bruxelles
Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2020/002 EE/Turismo - Estonia
P9_TA(2021)0229A9-0158/2021
Risoluzione
 Allegato

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 maggio 2021 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una domanda presentata dall'Estonia – EGF/2020/002 EE/Turismo dell'Estonia (COM(2021)0151 – C9-0127/2021 – 2021/0076(BUD))

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2021)0151 – C9-0127/2021),

–  visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006(1) ("regolamento FEG"),

–  visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027(2), in particolare l'articolo 8,

–  visto l'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie(3), ("AII del 16 dicembre 2020"), in particolare il punto 9,

–  visto il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

–  vista la relazione della commissione per i bilanci (A9-0158/2021),

A.  considerando che l'Unione ha predisposto strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze delle trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale o della crisi economica e finanziaria globale e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro; che tale assistenza è fornita attraverso un sostegno finanziario ai lavoratori e alle società per cui hanno lavorato;

B.  considerando che l'Estonia ha presentato la domanda di contributo finanziario dal Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) EGF/2020/002 EE/Turismo dell'Estonia, a seguito di 10 080 esuberi(4) nei settori economici classificati nell'ambito della NACE Revisione 2, divisione 45 (Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli), divisione 49 (Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte), divisione 50 (Trasporti marittimi e per vie d'acqua), divisione 51 (Trasporto aereo), divisione 52 (Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti), divisione 55 (Servizi di alloggio), divisione 56 (Attività di servizi di ristorazione), divisione 74 (Altre attività professionali, scientifiche e tecniche), divisione 77 (Attività di noleggio e leasing), divisione 79 (Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività correlate), divisione 90 (Attività creative, artistiche e d'intrattenimento), divisione 91 (Attività di biblioteche, archivi, musei e altre attività culturali), divisione 92 (Attività riguardanti scommesse e case da gioco), divisione 93 (Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento) nella regione Eesti (EE00) di livello NUTS 2 in Estonia(5), nel periodo di riferimento per la domanda dal 13 marzo 2020 all'11 novembre 2020;

C.  considerando che la domanda riguarda 1 715 autonomi la cui attività è cessata e 8 365 lavoratori collocati in esubero nell'industria del turismo in Estonia;

D.  considerando che la domanda si basa sui criteri di intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento FEG, il quale consente che, in circostanze eccezionali, in particolare per quanto riguarda le domande collettive che coinvolgono le PMI, una domanda possa essere considerata ricevibile anche qualora i criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, di detto regolamento non siano pienamente soddisfatti, quando gli esuberi hanno un grave impatto sull'occupazione e sull'economia locale, regionale o nazionale;

E.  considerando che gli eventi all'origine di tali esuberi e delle cessazioni di attività si sono verificati inaspettatamente all'inizio del 2020 a causa della diffusione a livello mondiale della pandemia di COVID-19 e della relativa crisi economica che ha colpito in modo particolarmente duro il settore del turismo, viste le improvvise restrizioni alla circolazione a livello internazionale che hanno provocato una drastica e imprevista diminuzione dei viaggi e del turismo internazionali;

F.  considerando che la pandemia di COVID-19 e la successiva crisi economica mondiale hanno causato un enorme shock all'economia estone, in particolare al settore del turismo, dove, prima della crisi, il 90 % della spesa turistica in Estonia era generata dal turismo internazionale, mentre la media per i paesi OCSE era di circa il 25 %;

G.  considerando che nel 2019 i proventi del turismo estone hanno raggiunto un nuovo record di 2,1 miliardi di euro e che il turismo è stato considerato un settore significativo per la competitività estone e che sono stati effettuati ingenti investimenti per svilupparlo ulteriormente;

H.  considerando che il settore del turismo è dominato da PMI che hanno una minore resilienza alle crisi rispetto alle imprese più grandi e che le PMI rappresentano il 79,2 % della forza lavoro totale in Estonia;

I.  considerando che il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione può, grazie al sostegno che fornirà ai lavoratori, contribuire alla transizione verso un turismo più sostenibile e quindi consentire all'Europa di salvaguardare e promuovere il suo patrimonio naturale e culturale e le sue risorse, offrendo nel contempo nuove opportunità di occupazione e la creazione di imprese innovative;

J.  considerando che la Commissione ha dichiarato che la crisi sanitaria della COVID-19 ha provocato una crisi economica, ha definito un piano di ripresa economica e ha sottolineato il ruolo del FEG da utilizzare quale strumento di emergenza(6) per assistere persone che hanno perso il lavoro a causa della crisi economica mondiale;

K.  considerando che in Estonia si è fatto ricorso al sostegno sia nazionale che europeo per mantenere l'occupazione attraverso regimi di riduzione dell'orario lavorativo e allo strumento SURE per attenuare l'impatto della pandemia di COVID-19 e della relativa crisi per il mercato del lavoro;

L.  considerando che si tratta della prima mobilitazione del FEG a causa della crisi della COVID-19, a seguito dell'inclusione nella risoluzione del Parlamento europeo del 18 giugno 2020 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (EGF/2020/000 TA 2020 – Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione)(7) della possibilità di mobilitare il FEG per sostenere i lavoratori licenziati definitivamente e i lavoratori autonomi nel contesto della crisi globale causata dalla COVID-19, senza modificare il regolamento (UE) n. 1309/2013;

1.  conviene con la Commissione sul fatto che le condizioni stabilite all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento FEG sono soddisfatte e che l'Estonia ha diritto a un contributo finanziario pari a 4 474 480 EUR a norma del regolamento in parola, cifra che costituisce il 60 % del costo totale di 7 457 468 EUR, comprendenti le spese per i servizi personalizzati, pari a 7 452 468 EUR, e le spese per attività di preparazione, gestione, informazione e pubblicità, controllo e rendicontazione, pari a 5 000 EUR;

2.  constata che le autorità estoni hanno presentato la domanda il 12 novembre 2020 e che, dopo la fornitura di ulteriori informazioni da parte dell'Estonia, la Commissione ha completato la propria valutazione il 31 marzo 2021 e l'ha comunicata al Parlamento il giorno stesso;

3.  rileva che la domanda riguarda in totale 10 080 lavoratori, 1 715 lavoratori autonomi la cui attività è cessata e 8 365 lavoratori collocati in esubero nel settore del turismo estone; si rammarica del fatto che l'Estonia preveda che solo 5 060 dei beneficiari ammissibili totali parteciperanno alle misure (beneficiari interessati);

4.  ricorda che si prevede che l'impatto sociale dei licenziamenti sarà considerevole: i lavoratori del settore turistico comprendono una significativa percentuale di lavoratori poco qualificati, lavoratori privi di qualifiche professionali, giovani, nonché lavoratori stagionali e a tempo parziale;

5.  sottolinea che oltre il 60 % delle persone ammissibili è costituito da donne nella fascia di età più colpita tra i 30 e i 64 anni;

6.  rileva che l'Estonia ha iniziato a fornire servizi personalizzati ai beneficiari destinatari il 1° gennaio 2021 e che il periodo di ammissibilità a un contributo finanziario a titolo del FEG sarà quindi dal 1º gennaio 2021 al 1º gennaio 2023, ad eccezione dei corsi d'istruzione formale o di formazione, compresa la formazione professionale, la cui durata sia di due anni o superiore, che saranno ammissibili fino al 1º luglio 2023;

7.  ricorda che i servizi personalizzati che saranno offerti ai lavoratori e agli autonomi consistono nelle azioni seguenti: formazione sul mercato del lavoro, sostegno alla creazione di imprese e sostegno al follow-up, apprendistati, sostegno agli studi formali e indennità di formazione, comprese le indennità di formazione professionale;

8.  osserva che l'Estonia ha iniziato a sostenere le spese amministrative per l'attuazione del FEG il 1° gennaio 2021 e che le spese per le attività di preparazione, gestione, informazione e pubblicità, controllo e rendicontazione saranno pertanto ammissibili a un contributo finanziario del FEG dal 1° gennaio 2021 al 1° luglio 2023;

9.  rileva che la fonte del prefinanziamento o cofinanziamento nazionale è la Fondazione dei servizi e delle prestazioni del mercato del lavoro, da cui il Fondo estone di assicurazione sulla disoccupazione (EUIF), in qualità di servizio pubblico per l'impiego, eroga misure attive per il mercato del lavoro in Estonia; sottolinea che la Fondazione è costituita dalle attività del fondo fiduciario di garanzia per il rischio di disoccupazione, ossia il fondo fiduciario di sostegno in caso di licenziamento e insolvenza dei datori di lavoro, e dai fondi stanziati dal bilancio statale tramite il ministero degli Affari sociali;

10.  accoglie con favore il fatto che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati sia stato elaborato dall'Estonia in consultazione con le autorità competenti e i rappresentanti delle associazioni e che i progressi saranno discussi in seno al consiglio di vigilanza dell'EUIF, che comprende le parti sociali, due membri della Confederazione dei datori di lavoro estoni, uno della Confederazione sindacale estone e uno della Confederazione estone dei sindacati dei lavoratori; accoglie con favore le ulteriori consultazioni con i rappresentanti dell'industria del turismo che saranno concluse dopo aver analizzato il profilo dei lavoratori licenziati;

11.  osserva che ulteriori consultazioni con i rappresentanti dell'industria del turismo saranno condotte dopo aver analizzato il profilo dei lavoratori licenziati e che si identificherà il tipo di sostegno più adeguato, tenendo conto della struttura delle età, del profilo scolastico e di altre caratteristiche dei beneficiari; rileva altresì che è previsto un possibile contributo da parte dell'Associazione estone degli alberghi e dei ristoranti per la progettazione di alcune delle misure di formazione connesse all'industria;

12.  sottolinea che le autorità estoni hanno confermato che le azioni ammissibili non ricevono aiuti da altri fondi o strumenti finanziari dell'Unione;

13.  ribadisce che l'aiuto del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in forza della legislazione nazionale o dei contratti collettivi;

14.  invita la Commissione a ridurre al minimo i tempi di valutazione delle richieste di assistenza a titolo del FEG e a mobilitare il FEG, in modo da ridurre la pressione sui sistemi nazionali di sicurezza sociale nel contesto della crisi della COVID-19;

15.  approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

16.  incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

17.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.
(2) GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11.
(3) GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.
(4) Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento FEG.
(5) La Repubblica di Estonia non è suddivisa in regioni di livello NUTS 2.
(6) COM(2020)0442.
(7) Testi approvati, P9_TA(2020)0141.


ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una domanda presentata dall’Estonia — EGF/2020/002 EE/Estonia Tourism

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione (UE) 2021/886.)

Ultimo aggiornamento: 9 settembre 2021Note legali - Informativa sulla privacy