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Procedura : 2020/2010(INI)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A9-0143/2021

Testi presentati :

A9-0143/2021

Discussioni :

PV 19/05/2021 - 9
CRE 19/05/2021 - 9

Votazioni :

PV 20/05/2021 - 4
PV 20/05/2021 - 20

Testi approvati :

P9_TA(2021)0260

Testi approvati
PDF 164kWORD 56k
Giovedì 20 maggio 2021 - Bruxelles
Nuovi canali per la migrazione legale di manodopera
P9_TA(2021)0260A9-0143/2021

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 maggio 2021 sui nuovi canali per la migrazione legale di manodopera (2020/2010(INI))

Il Parlamento europeo,

–  visti il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo 79,

–  vista la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in particolare l'articolo 2 del protocollo 4,

–  vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 45,

–  vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, in particolare l'articolo 13,

–  visto il pilastro europeo dei diritti sociali, in particolare i principi 5, 6, 10, 12 e 16,

–  viste le norme internazionali del lavoro in materia di migrazione di manodopera adottate dalla Conferenza internazionale del lavoro dell'Organizzazione internazionale del lavoro e la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1990,

–  vista la comunicazione della Commissione del 13 maggio 2015 dal titolo "Agenda europea sulla migrazione" (COM(2015)0240),

–  viste le comunicazioni della Commissione del 6 aprile 2016 dal titolo "Riformare il sistema europeo comune di asilo e potenziare le vie legali di accesso all'Europa" (COM(2016)0197) e del 12 settembre 2018 dal titolo "Ampliare l'offerta di percorsi legali verso l'Europa, componente indispensabile di una politica migratoria equilibrata e globale" (COM(2018)0635),

–  vista la comunicazione della Commissione del 23 settembre 2020 dal titolo "Un nuovo patto sulla migrazione e l'asilo" (COM(2020)0609),

–  visti il piano d'azione e la dichiarazione politica adottati al vertice UE-Africa sulla migrazione, tenutosi a La Valletta l'11 e 12 novembre 2015, in particolare le rispettive parti relative alla migrazione legale e alla mobilità,

–  visto il patto mondiale per una migrazione sicura, ordinata e regolare del 10 dicembre 2018,

–  visto il Fondo fiduciario di emergenza dell'UE per l'Africa,

–  vista la sua risoluzione del 12 aprile 2016 sulla situazione nel Mediterraneo e la necessità di un approccio globale dell'UE in materia di immigrazione(1),

–  visto il suo documento di lavoro del 15 gennaio 2016 sullo sviluppo di canali legali adeguati per la migrazione economica(2),

–  vista la comunicazione della Commissione del 24 novembre 2020 dal titolo "Piano d'azione per l'integrazione e l'inclusione 2021-2027" (COM(2020)0758),

–  vista la sua risoluzione del 19 giugno 2020 sulla protezione europea dei lavoratori transfrontalieri e stagionali nel contesto della crisi della COVID-19(3),

–  visto il regolamento (UE) 2019/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce l'Autorità europea del lavoro(4),

–  visti gli studi del dipartimento tematico Diritti dei cittadini e affari costituzionali della sua Direzione generale delle Politiche interne, del settembre 2015, dal titolo "Exploring new avenues for legislation for labour migration to the European Union" (Esplorare nuovi scenari per la legislazione in materia di migrazione di manodopera verso l'Unione europea) e, dell'ottobre 2015, dal titolo "EU cooperation with third countries in the field of migration" (Cooperazione dell'UE con i paesi terzi nel campo della migrazione), nonché lo studio dei servizi di ricerca parlamentare, del marzo 2019, dal titolo "The cost of non-Europe in the area of legal migration" (Il costo della non Europa nell'ambito della migrazione legale),

–  visto il controllo dell'adeguatezza della legislazione dell'UE in materia di migrazione legale condotto dalla Commissione e pubblicato il 29 marzo 2019 ("controllo dell'adeguatezza"),

–  visti lo studio del Centro comune di ricerca della Commissione, del 23 aprile 2020, dal titolo "Immigrant Key Workers: Their Contribution to Europe's COVID-19 Response" (Lavoratori chiave immigrati: il loro contributo alla risposta dell'Europa alla COVID-19) e la sua relazione tecnica, del 19 maggio 2020, dal titolo "A vulnerable workforce: Migrant workers in the COVID-19 pandemic" (Una forza lavoro vulnerabile: i lavoratori migranti nella pandemia di COVID-19),

–  visti gli studi della rete europea sulle migrazioni,

–  visti gli studi dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici,

–  visti i lavori e le relazioni del relatore speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani dei migranti,

–  visti i lavori, le relazioni e le risoluzioni del Consiglio d'Europa,

–  visti i lavori e le relazioni dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni,

–  visto l'acquis dell'UE in materia di migrazione legale di manodopera, sviluppato fra il 2004 e il 2016, che disciplina le condizioni di ingresso e soggiorno e i diritti dei lavoratori cittadini di paesi terzi, il quale comprende le direttive seguenti:

–  direttiva 2009/50/CE del Consiglio del 25 maggio 2009 sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati(5) (direttiva sulla Carta blu),

–  direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro(6) (direttiva sul permesso unico),

–  direttiva 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali(7) (direttiva sui lavoratori stagionali),

–  direttiva 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari(8) (direttiva sui trasferimenti intra-societari),

–  direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari(9),

–  viste la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente specializzati (COM(2016)0378), presentata dalla Commissione il 7 giugno 2016, e le relative posizioni adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel 2017,

–  viste le direttive che disciplinano le condizioni di ingresso e soggiorno e i diritti di altre categorie più generali di cittadini di paesi terzi, quali la direttiva relativa al diritto al ricongiungimento familiare(10) e quella relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo(11),

–  viste le direttive che disciplinano le condizioni di ingresso e di soggiorno per le categorie di cittadini di paesi terzi che non entrano nell'UE per motivi di impiego, ma ai quali è consentito agire in tal senso, quali le direttive che garantiscono ai beneficiari di protezione internazionale il diritto di accesso al lavoro e al lavoro autonomo previo riconoscimento del loro status, o che garantiscono ai richiedenti protezione internazionale l'accesso al mercato del lavoro al più tardi nove mesi dopo la presentazione della loro domanda,

–  visto l'articolo 54 del suo regolamento,

–  visto il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

–  vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0143/2021),

A.  considerando che l'attuale quadro legislativo dell'Unione sulla migrazione legale di manodopera è frammentato e comprende direttive settoriali che stabiliscono le condizioni di ingresso e soggiorno per specifiche categorie di cittadini di paesi terzi;

B.  considerando che un mosaico di norme basato su 27 approcci nazionali rende l'Unione e i suoi Stati membri una destinazione poco attraente per la migrazione legale;

C.  considerando che, nonostante l'intenzione espressa nell'Agenda europea sulla migrazione di perseguire un approccio globale, dal 2015 la migrazione legale figura a malapena nello sviluppo della politica migratoria dell'UE;

D.  considerando che il nuovo patto sulla migrazione e l'asilo non include proposte specifiche sulla migrazione legale di manodopera, nonostante la migrazione legale di manodopera sia indispensabile per una politica globale in materia di migrazione e asilo;

E.  considerando che l'attuale quadro legislativo è orientato verso l'occupazione presso le società multinazionali (direttiva sui trasferimenti intra-societari) o le società che operano nei settori altamente qualificati o altamente retribuiti dei mercati del lavoro dell'Unione (direttiva sulla Carta blu), e che soltanto una direttiva riguarda la migrazione di lavoratori a bassa retribuzione (direttiva sui lavoratori stagionali);

F.  considerando che nell'UE vi è una carenza di manodopera per specifici livelli di competenza, settori e occupazioni, incluse le occupazioni a bassa qualifica(12); che la comunicazione della Commissione del 2018 sull'ampliamento dell'offerta di percorsi legali verso l'Europa riconosce la carenza di lavoratori tra i "professionisti artigiani" e nelle "professioni che richiedono competenze meno formali";

G.  considerando che la pandemia di COVID-19 ha messo in luce la nostra forte dipendenza dai lavoratori in prima linea e il ruolo chiave che i lavoratori migranti svolgono nel fornire servizi di prima linea nell'UE dove la popolazione sta invecchiando rapidamente e dove il 13 % dei lavoratori chiave è costituito in media da immigrati(13); che la COVID-19 ha colpito in modo significativo i migranti, le loro famiglie, le comunità ospitanti e i paesi di origine, oltre ad aver aggravato le vulnerabilità esistenti che i lavoratori migranti e le loro famiglie devono affrontare in tutta l'UE ostacolandone la mobilità, l'accesso al mercato del lavoro, il diritto a condizioni di lavoro dignitose e l'accesso all'assistenza sociale e sanitaria;

H.  considerando che il patto mondiale per una migrazione sicura, ordinata e regolare rafforza la cooperazione in materia di migrazione e riconosce la responsabilità condivisa di tutti gli Stati nel rispondere alle reciproche esigenze e preoccupazioni in materia di migrazione, e l'obbligo generale di rispettare, tutelare e realizzare i diritti umani di tutti i migranti, a prescindere dal loro status migratorio, promuovendo al contempo la sicurezza e la prosperità di tutte le comunità;

1.  prende le mosse dal principio che la migrazione è normale e che le persone sono costantemente in movimento; riconosce il contributo che i cittadini di paesi terzi apportano alle nostre società, economie e culture e sottolinea che la migrazione deve essere gestita in maniera ordinata, sicura e regolare; ritiene che per stabilire nuovi canali per la migrazione legale di manodopera l'UE debba fissare obiettivi ambiziosi e adeguati alle esigenze future, utilizzando nel contempo in maniera efficace, migliorandolo, il quadro giuridico e politico vigente;

Attuale quadro legislativo dell'UE

2.  osserva che l'articolo 79 TFUE prevede che la migrazione legale sia gestita a livello dell'Unione e impegna gli Stati membri a sviluppare una politica comune in materia di immigrazione, comprese norme comuni sulle condizioni di ingresso e soggiorno per i cittadini di paesi terzi e sulle definizioni dei diritti ad essi riconosciuti durante il loro soggiorno legale nell'Unione, tra cui le condizioni che disciplinano la libertà di circolazione e di soggiorno negli altri Stati membri; riconosce che l'articolo 79, paragrafo 5, TFUE attribuisce agli Stati membri il diritto di determinare il volume di ingresso nel loro territorio dei cittadini di paesi terzi che vi giungono per cercare un lavoro;

3.  sottolinea gli effetti positivi del quadro dell'UE in materia di migrazione legale di manodopera individuati dalla Commissione nel suo controllo dell'adeguatezza; prende atto dell'esistenza di un certo grado di armonizzazione in relazione alle condizioni, alle procedure e ai diritti, nonché di una maggiore certezza giuridica per i cittadini di paesi terzi, i datori di lavoro e le amministrazioni locali, regionali e nazionali; rileva inoltre i benefici di tale armonizzazione per la concorrenza nei mercati del lavoro dell'UE;

4.  sottolinea che un approccio dell'UE alla migrazione legale di manodopera non esclude automaticamente la necessità di quadri legislativi nazionali; ricorda, tuttavia, che l'attuale quadro dell'Unione che disciplina la migrazione legale verso l'Unione è frammentato, si concentra su specifiche categorie di lavoratori, principalmente sui lavoratori impiegati in settori ad alta retribuzione, e non tratta allo stesso modo tali categorie di lavoratori, prevedendo anche diversi livelli di diritti, e consente l'esistenza di quadri legislativi nazionali paralleli; sottolinea che l'attuale mosaico asimmetrico delle normative nazionali e dell'UE, pur rispecchiando le differenze tra i mercati del lavoro nazionali, pone tali quadri legislativi nazionali in concorrenza tra loro e con il quadro dell'Unione, il che implica, per estensione, procedure burocratiche per i potenziali lavoratori e datori di lavoro;

5.  ritiene che un approccio di questo tipo sia utile solo a soddisfare le esigenze a breve termine e non sia in linea con l'obiettivo dell'Unione di adottare un approccio globale alla politica migratoria; reputa che la migrazione legale di manodopera, se ben progettata e gestita, possa essere una fonte di prosperità, innovazione e crescita, sia per i paesi di origine che per quelli di destinazione;

6.  sottolinea che, nel suo controllo dell'adeguatezza, la Commissione è giunta a una conclusione analoga e ha individuato la necessità di affrontare incoerenze, lacune e carenze attraverso un'ampia gamma di misure, anche legislative; rileva inoltre gli effetti favorevoli dei nuovi scenari per la migrazione legale di manodopera per quanto concerne la riduzione della migrazione irregolare, che è pericolosa per i cittadini di paesi terzi in cerca di occupazione nell'Unione e che può avere effetti negativi sui mercati del lavoro degli Stati membri;

7.  è consapevole del fatto che l'attuale quadro dell'Unione che disciplina la migrazione legale è stato elaborato, in parte, per prevenire lo sfruttamento del lavoro e proteggere i diritti dei lavoratori cittadini di paesi terzi; osserva, tuttavia, che le direttive esistenti hanno avuto solo un impatto limitato sulla prevenzione dello sfruttamento della manodopera e che i lavoratori migranti continuano a essere oggetto di disparità di trattamento e sfruttamento della manodopera; invita l'Unione a intraprendere un'azione concertata per affrontare tale disparità di trattamento e lo sfruttamento; reputa che l'uso dei permessi di durata limitata nei casi di sfruttamento sia una buona pratica che dovrebbe essere promossa in tutta l'Unione; sottolinea la necessità di misure per migliorare l'accessibilità e l'efficienza del monitoraggio del luogo di lavoro; sottolinea che dovrebbero essere posti in essere meccanismi di denuncia efficaci per proteggere tutti i lavoratori migranti dallo sfruttamento, in linea con la direttiva sulle sanzioni nei confronti dei datori di lavoro(14) del 2009, e che tali meccanismi dovrebbero garantire in particolare un accesso effettivo alla giustizia e ai mezzi di ricorso, garantendo in tal modo parità di condizioni;

Adozione di un approccio semplificato

8.  osserva che il quadro giuridico attuale e le divergenze nell'applicazione delle direttive esistenti da parte degli Stati membri hanno determinato numerose incoerenze per i cittadini di paesi terzi per quanto concerne la parità di trattamento, le condizioni di ingresso e reingresso, l'autorizzazione al lavoro, lo status di soggiorno, la mobilità all'interno dell'UE, la sicurezza sociale, il riconoscimento delle qualifiche e il ricongiungimento familiare; osserva che tali incoerenze possono ostacolare l'integrazione; sottolinea inoltre che tali incoerenze creano anche difficoltà per le imprese che assumono cittadini di paesi terzi(15) e per gli enti locali che prestano i servizi di integrazione; chiede che le informazioni pertinenti per le imprese siano diffuse a livello nazionale;

9.  sottolinea il valore aggiunto apportato da un quadro completo dell'Unione in materia di migrazione legale nell'ambito di un approccio globale alla migrazione, dal momento che fornisce opportunità tramite percorsi legali e sicuri per la migrazione a scopo di lavoro, migliora l'accesso dei cittadini di paesi terzi al mercato del lavoro dell'Unione, incoraggia una migrazione più ordinata, attrae i lavoratori, gli studenti e le imprese di cui hanno bisogno i mercati nazionali del lavoro e quello dell'UE, contribuisce a ostacolare il modello commerciale criminale dei trafficanti di esseri umani, garantisce che i lavoratori di paesi terzi siano trattati in conformità dei diritti fondamentali, migliora l'accesso a condizioni di lavoro dignitose e promuove l'integrazione a condizioni di parità tra uomini e donne; ritiene che tale approccio olistico sia vantaggioso per i lavoratori di paesi terzi e le loro famiglie, per le comunità ospitanti e per i paesi di origine;

10.  ribadisce che un'attuazione migliore e più coerente dell'attuale quadro legislativo, una migliore applicazione dei diritti sanciti dalle direttive esistenti e una migliore divulgazione delle informazioni per sensibilizzare riguardo alle procedure applicabili sono i primi provvedimenti pratici da mettere in atto;

11.  raccomanda di semplificare e armonizzare il quadro legislativo, allineando in tutte le direttive esistenti sulla migrazione legale le disposizioni in materia di procedure di domanda, motivi di ammissione e rifiuto, salvaguardie procedurali, parità di trattamento, accesso al mercato del lavoro, compreso il diritto di cambiare datore di lavoro, ricongiungimento familiare in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e mobilità all'interno dell'UE;

12.  accoglie con favore la revisione della direttiva sul permesso unico prevista dalla Commissione; suggerisce di ampliare la portata e l'applicazione della direttiva al fine di raggiungere un maggior numero di lavoratori; accoglie con favore altresì la revisione prevista dalla Commissione della direttiva sui soggiornanti di lungo periodo, che rappresenta un'opportunità per rafforzare la mobilità nonché semplificare e armonizzare le procedure; attende con interesse la prossima relazione di attuazione della Commissione relativa alla direttiva sui lavoratori stagionali, che dovrebbe analizzare nel dettaglio le disposizioni sullo status di soggiorno, sulla parità di trattamento e sul periodo massimo di soggiorno; invita la Commissione a prendere in considerazione una revisione legislativa della direttiva summenzionata a seguito della sua valutazione; invita la Commissione a proporre un'azione legislativa adeguata per migliorare le direttive esistenti allineandole alle disposizioni più favorevoli;

Miglioramento della mobilità all'interno dell'UE

13.  sottolinea il fatto che la mobilità all'interno dell'UE dei cittadini di paesi terzi costituisce una componente fondamentale della politica dell'UE in materia di migrazione legale, poiché apporta un evidente valore aggiunto che non può essere conseguito a livello degli Stati membri; ricorda che la libera circolazione dei lavoratori contribuisce a soddisfare la domanda e l'offerta sui mercati del lavoro dell'UE e può anche contribuire agli aggiustamenti del mercato del lavoro e alla crescita economica complessiva in tempi di crisi;

14.  invita gli Stati membri a potenziare il coordinamento tra le autorità nazionali nell'ambito dei regimi di mobilità all'interno dell'UE per i cittadini di paesi terzi; evidenzia la necessità di facilitare la raccolta di dati, statistiche e prove, potenziare la condivisione delle informazioni, il coordinamento e la cooperazione tra le autorità nazionali, per migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'acquis, e valorizzare appieno il valore aggiunto dell'UE;

15.  pone in evidenza che norme più armonizzate e flessibili che facilitino la mobilità all'interno dell'UE costituirebbero un incentivo per i cittadini di paesi terzi, sarebbero una misura positiva per i datori di lavoro e aiuterebbero gli Stati membri a colmare le lacune nei rispettivi mercati del lavoro e a stimolare le loro economie; sottolinea inoltre che una maggiore mobilità all'interno dell'UE consentirebbe ai cittadini di paesi terzi che già si trovano nell'UE di avere migliori prospettive di integrazione;

16.  osserva che le direttive, adottate più di recente, relative a studenti, ricercatori e al personale trasferito a livello intrasocietario conferiscono ai cittadini dei paesi terzi diritti di mobilità più ampi di quelli garantiti dalle direttive sulla migrazione legale adottate in precedenza, come la direttiva originaria sulla Carta blu e la direttiva sui soggiornanti di lungo periodo;

17.  raccomanda, come primo passo verso la semplificazione, di rafforzare i diritti alla mobilità all'interno dell'UE in tutte le direttive esistenti in materia di migrazione legale; ribadisce che la Commissione dovrebbe proporre un'azione legislativa adeguata;

Creazione di un bacino di talenti

18.  sottolinea che occorrono nuovi strumenti per contribuire a trovare una corrispondenza tra datori di lavoro e potenziali lavoratori, affrontare le carenze del mercato del lavoro e facilitare il riconoscimento delle qualifiche e delle competenze formali dei paesi terzi a livello di Unione; pone in rilievo il fatto che sono necessarie migliori informazioni sulla migrazione legale verso l'UE per i datori di lavoro e i cittadini di paesi terzi e che occorre intensificare un dialogo strutturato e significativo sulla migrazione legale con i paesi terzi pertinenti;

19.  raccomanda di sviluppare una piattaforma per il bacino dei talenti e la corrispondenza tra domanda e offerta nell'UE, che funga da sportello unico per i lavoratori dei paesi terzi, i datori di lavoro dell'UE e le amministrazioni nazionali; prendo atto dell'intenzione della Commissione di esaminare lo sviluppo di tale bacino di talenti; raccomanda che tale bacino dovrebbe coprire tutti i settori occupazionali per i lavoratori scarsamente, mediamente e altamente qualificati e per i lavoratori dipendenti e autonomi, comprese le piccole e medie imprese e le start-up; osserva che il coinvolgimento in tale piattaforma dei servizi pubblici per l'impiego, anche a livello locale, sia nell'UE che nei paesi di origine potrebbe contribuire a migliorare i partenariati e a rafforzare la fiducia fra gli Stati membri e i paesi terzi, creare un clima favorevole agli investimenti e rispondere in modo più adeguato alle esigenze occupazionali o alle carenze nel mercato del lavoro; raccomanda di facilitare la partecipazione dei paesi terzi nel bacino di talenti, ad esempio online o mediante le rappresentanze diplomatiche dell'UE e degli Stati membri;

20.  sottolinea che un bacino di talenti dell'UE potrebbe fungere da nuovo strumento importante per soddisfare e gestire l'offerta di competenze nei mercati nazionali del lavoro e che l'UE potrebbe svolgere un ruolo di rilievo nell'istituzione, nel monitoraggio e nel controllo di tale strumento, anche mediante i finanziamenti e la condivisione delle conoscenze; raccomanda che la piattaforma sia utilizzata per chiarire e allineare meglio i requisiti di istruzione e formazione tra gli Stati membri e i paesi terzi partecipanti; ritiene che un quadro armonizzato a livello di UE per la presentazione delle domande, basato su tale bacino di talenti, possa contribuire a ridurre la burocrazia a livello di Stati membri; ritiene che l'UE possa svolgere un ruolo importante nella valutazione preliminare delle qualifiche, delle conoscenze linguistiche e delle competenze dei candidati; sottolinea quanto sarebbe importante una divulgazione mirata delle informazioni per promuovere la piattaforma per il bacino di talenti e la corrispondenza tra domanda e offerta nei paesi terzi e negli Stati membri partecipanti;

21.  raccomanda di facilitare, accelerare e snellire la valutazione, il riconoscimento reciproco e la certificazione di diplomi, certificati e altre qualifiche professionali, compresa l'acquisizione formale e non formale di competenze nei paesi terzi, tra Stati membri nonché di renderli più equi, attuando procedure accelerate e facilitando l'accesso alle informazioni; è del parere che ciò rafforzerebbe la mobilità all'interno dell'UE; sottolinea che il quadro europeo delle qualifiche costituisce una buona base da cui partire per confrontare i sistemi di qualifiche dei paesi terzi con un quadro di riferimento comune dell'UE;

22.  insiste affinché gli Stati membri mettano in atto immediatamente meccanismi e misure per la convalida dell'esperienza professionale e dell'apprendimento non formale e informale, in linea con la raccomandazione del Consiglio del 2012(16); sottolinea la necessità che le autorità nazionali condividano le migliori pratiche; ribadisce l'importanza di coinvolgere le pertinenti organizzazioni della società civile, le parti sociali, le reti delle diaspore e i cittadini stessi di paesi terzi, nonché le autorità locali e le organizzazioni internazionali (in particolare l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE)), nel dibattito sulla definizione delle competenze, che dovrebbe includere la formazione sul lavoro, le qualifiche informali e l'esperienza professionale;

Rafforzamento delle relazioni con i paesi terzi e potenziamento dei percorsi legali

23.  sottolinea che, dati l'invecchiamento della popolazione e la contrazione della forza lavoro dell'UE, i programmi di mobilità della manodopera possono stimolare i mercati del lavoro dell'UE e contribuire alla crescita economica;

24.  sostiene la cooperazione globale e regionale sulla migrazione in quanto costituisce una delle modalità per rafforzare la disponibilità e la flessibilità dei percorsi di migrazione legale; rimane convinto del fatto che potenziare gli opportuni canali di migrazione legale contribuirebbe a ridurre la migrazione irregolare, minare il modello di affari dei trafficanti criminali, ridurre la tratta di esseri umani e lo sfruttamento del lavoro, promuovere pari opportunità per tutti i lavoratori e offrire un percorso legale a quanti prendono in considerazione la possibilità di emigrare nell'Unione; invita, a tale proposito, la Commissione a regolamentare le agenzie di assunzione, eventualmente mediante l'Autorità europea del lavoro;

25.  reputa che un dialogo più ampio sulla migrazione, ad esempio mediante vertici periodici tra l'UE e vari paesi terzi, possa facilitare il soddisfacimento delle esigenze dei mercati del lavoro dell'UE e lo sviluppo di partenariati equilibrati, anche su iniziativa delle imprese e della società civile, il che potrebbe contribuire a preparare l'integrazione dei cittadini di paesi terzi nel mercato del lavoro del paese di destinazione e potrebbe potenziare il trasferimento sostenibile delle competenze acquisite tra il paese di origine e quello di destinazione; sottolinea che una fonte di ispirazione potrebbero essere gli accordi esistenti basati sulle competenze relativi allo sviluppo di partenariati volti ad attirare talenti, che consentono ai paesi di destinazione di essere direttamente coinvolti nell'identificazione dell'insieme di competenze dei cittadini di paesi terzi potenzialmente interessati a migrare nell'UE, anche mediante la creazione di strutture e programmi di formazione per i paesi terzi, e che affrontano la necessità di trasparenza dei partenariati con paesi terzi, compresa la necessità di coinvolgere le parti sociali;

26.  sottolinea il ruolo importante delle rimesse e i benefici che una migrazione sicura, regolare e ordinata comporta sia per i paesi di origine che per i paesi di accoglienza; sostiene gli sforzi volti a far fronte ai fenomeni della fuga e dell'afflusso dei cervelli sviluppando ulteriori strumenti che consentano una migrazione circolare; invita a tale proposito la Commissione a esaminare i vantaggi e gli svantaggi dei modelli esistenti applicati da altri paesi, ad esempio un sistema a punti e modelli basati sulla manifestazione di interesse; raccomanda, al fine di facilitare la migrazione circolare, l'introduzione della mobilità preferenziale e l'accesso ai permessi rinnovabili, il diritto di rientro nonché una proroga del periodo di assenza consentito ai cittadini di terzi per permettere loro di tornare nei paesi di origine;

Sviluppo del quadro legislativo dell'UE

27.  ricorda che l'UE è rimasta indietro nella concorrenza mondiale per attrarre talenti; osserva che l'unica proposta relativa alla migrazione legale di manodopera presentata dalla precedente Commissione riguardava la revisione della direttiva sulla Carta blu; rinnova il suo impegno a perseguire una revisione significativa e solida della direttiva sulla Carta blu che apporti un valore aggiunto in termini di armonizzazione, riconoscimento delle competenze, semplificazione delle procedure e miglioramento della mobilità all'interno dell'UE;

28.  sottolinea la necessità di un dialogo strutturato con le parti interessate e della loro consultazione, comprese le pertinenti organizzazioni della società civile, le parti sociali, le reti delle diaspore e i cittadini stessi di paesi terzi, nonché le autorità locali e le organizzazioni internazionali (in particolare l'OIM, l'OIL e l'OCSE), nell'esaminare lo sviluppo futuro del quadro legislativo dell'UE;

29.  ritiene che le politiche dell'UE e nazionali in materia di migrazione legale dovrebbero concentrarsi sul fornire una risposta alle carenze dei mercati del lavoro e delle competenze; invita la Commissione, a tal fine, a esaminare le inefficienze nelle analisi del mercato del lavoro e nei programmi di migrazione della manodopera che non rispondono alle reali esigenze del mercato del lavoro; raccomanda all'Unione di sviluppare il suo quadro legislativo affinché copra in misura maggiore i cittadini di paesi terzi che cercano un impiego per cui è richiesta una qualificazione bassa o media(17);

30.  osserva, in tale contesto, che i cittadini di paesi terzi sono spesso impiegati nel settore dell'assistenza domiciliare(18); osserva che la maggior parte dei dipendenti in tale settore è costituita da donne; invita l'UE e gli Stati membri a ratificare la convenzione n. 189 dell'OIL sui lavoratori domestici e a garantire la piena applicazione delle norme in materia di occupazione; invita inoltre la Commissione a considerare di adottare provvedimenti legislativi in tale ambito;

31.  invita la Commissione a istituire un regime dell'UE volto ad attrarre i lavoratori autonomi, gli imprenditori e le start up, al fine di potenziare l'innovazione, nonché i giovani di paesi terzi senza qualifiche formali e a facilitare le loro attività transfrontaliere, mediante, ad esempio, visti per le persone in cerca di lavoro e visti di formazione, tenendo conto dei servizi della piattaforma Europass in linea con la decisione (UE) 2018/646 del Parlamento europeo e del Consiglio(19);

32.  riconosce che le direttive settoriali non sono una panacea né per le esigenze del mercato del lavoro dell'UE né, più in generale, per la questione della migrazione legale, riconoscendo nel contempo che la maggior parte degli Stati membri sono dotati di regimi nazionali volti ad attrarre i lavoratori migranti; ritiene che, nel medio termine, l'UE debba abbandonare l'approccio settoriale e adottare un codice sull'immigrazione che stabilisca norme ampie, volte a disciplinare l'ingresso e il soggiorno di tutti i cittadini di paesi terzi che cercano un impiego nell'Unione e ad armonizzare i diritti che spettano ai cittadini di paesi terzi e alle loro famiglie;

33.  osserva che uno strumento legislativo così ampio affronterebbe l'attuale mosaico di procedure, eliminerebbe le divergenze fra i requisiti stabiliti dagli Stati membri e garantirebbe la necessaria semplificazione e armonizzazione delle norme, senza discriminare nessun settore occupazionale e nessuna categoria di lavoratori; ritiene inoltre che un tale strumento faciliterebbe la cooperazione tra gli Stati membri e tra l'UE e i paesi terzi;

o
o   o

34.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU C 58 del 15.2.2018, pag. 9.
(2) PE573.223v01-00.
(3) Testi approvati, P9_TA(2020)0176.
(4) GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 21.
(5) GU L 155 del 18.6.2009, pag. 17.
(6) GU L 343 del 23.12.2011, pag. 1.
(7) GU L 94 del 28.3.2014, pag. 375.
(8) GU L 157 dell'27.5.2014, pag. 1. I trasferimenti intra-societari riguardano i lavoratori distaccati da imprese stabilite al di fuori dell'UE presso entità appartenenti allo stesso gruppo di imprese ubicate nell'UE.
(9) GU L 132 del 21.5.2016, pag. 21.
(10) Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU L 251 del 3.10.2003, pag. 12).
(11) Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU L 16 del 23.1.2004, pag. 44).
(12) Studi del dipartimento tematico C sul tema "Exploring new avenues for legislation for labour migration to the European Union" (Esplorare nuovi scenari per la legislazione in materia di migrazione di manodopera verso l'Unione europea) e "EU cooperation with third countries in the field of migration" (Cooperazione dell'UE con i paesi terzi nel campo della migrazione).
(13) Fasani, F. e Mazza, J., "Immigrant Key Workers: Their Contribution to Europe's COVID-19 Response" (Lavoratori chiave immigrati: il loro contributo alla risposta dell'Europa alla COVID-19), Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2020.
(14) Direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 168 del 30.6.2009, pag. 24).
(15) Il controllo dell'adeguatezza ha individuato i seguenti ambiti principali in cui si riscontra la maggior parte dei problemi di coerenza interna: procedure di domanda, condizioni di ammissione e soggiorno (compresi motivi di rifiuto e ritiro), condizioni di parità di trattamento, mobilità all'interno dell'UE e ricongiungimento familiare.
(16) Raccomandazione del Consiglio, del 20 dicembre 2012, sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale (GU C 398 del 22.12.2012, pag. 1).
(17) Cfr., ad esempio: Rete europea sulle migrazioni, "Determining labour shortages and the need for labour migration from third countries in the EU" (Individuare le carenze di manodopera e la necessità della migrazione di manodopera dai paesi terzi nell'UE), Commissione europea, Bruxelles, 2015.
(18) Cfr. anche: EPRS, The cost of non-Europe in the area of legal migration (Il costo della non Europa nell'ambito della migrazione legale), Parlamento europeo, Bruxelles, 2019, pagg. 21-22.
(19) Decisione (UE) 2018/646 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, relativa a un quadro comune per la fornitura di servizi migliori per le competenze e le qualifiche (Europass) (GU L 112 del 2.5.2018, pag. 42).

Ultimo aggiornamento: 9 settembre 2021Note legali - Informativa sulla privacy