Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2021 sul controllo delle attività finanziarie della Banca europea per gli investimenti - relazione annuale 2019 (2020/2245(INI))
Il Parlamento europeo,
– vista la relazione di attività 2019 del gruppo Banca europea per gli investimenti (BEI),
– viste la relazione finanziaria 2019 e la relazione statistica 2019 del gruppo BEI,
– viste la relazione sulla sostenibilità 2019 e la relazione di accompagnamento sull'impronta di carbonio del gruppo BEI,
– vista la relazione sull'attuazione della politica di trasparenza del gruppo BEI nel 2019,
– vista la relazione 2019 sul meccanismo della BEI per il trattamento delle denunce,
– vista la relazione annuale 2019 sull'attività della BEI in Africa, nei Caraibi e nel Pacifico e nei paesi e territori d'oltremare,
– vista la relazione annuale del comitato di verifica per l'esercizio 2019,
– vista la relazione della BEI sugli investimenti 2019/2020: accelerare la trasformazione dell'Europa,
– vista la relazione 2019 sul governo societario del gruppo BEI,
– vista la relazione 2019 sulle attività di indagine sulle frodi,
– visto il piano operativo del gruppo BEI per il 2019,
– vista la relazione 2019 sul Fondo europeo per gli investimenti strategici della Banca europea per gli investimenti al Parlamento europeo e al Consiglio,
– vista la relazione speciale n. 03/2019 della Corte dei conti europea (ECA), del 29 gennaio 2019, dal titolo "Fondo europeo per gli investimenti strategici: sono necessari interventi per la piena riuscita del FEIS"(1),
– vista la relazione speciale n. 12/2020 dell'ECA, del 12 maggio 2020, dal titolo "Polo europeo di consulenza sugli investimenti: creato per promuovere gli investimenti nell'UE, ha ancora un impatto limitato",
– vista la relazione 2019 del polo europeo di consulenza sugli investimenti,
– viste la valutazione della Commissione della decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla concessione di una garanzia dell'Unione alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione (SWD(2019)0333), e la relativa sintesi (SWD(2019)0334), pubblicate il 13 settembre 2019,
– visti gli articoli 3 e 9 del trattato sull'Unione europea,
– visti gli articoli 15, 126, 174, 175, 208, 209, 271, 308 e 309 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e il protocollo n. 5, a esso allegato, sullo statuto della BEI, nonché il suo protocollo n. 28 sulla coesione economica, sociale e territoriale,
– visto il regolamento della Banca europea per gli investimenti,
– visto il regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 – il Fondo europeo per gli investimenti strategici(2),
– vista la relazione della Commissione del 28 maggio 2019 sulla gestione del fondo di garanzia del Fondo europeo per gli investimenti strategici nel 2018 (COM(2019)0244),
– visto l'accordo tripartito del settembre 2016 tra la Commissione europea, la Corte dei conti europea e la Banca europea per gli investimenti,
– vista la sua risoluzione del 10 luglio 2020 sul controllo delle attività finanziarie della Banca europea per gli investimenti – relazione annuale 2018(3),
– visto l'articolo 54 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A9-0215/2021),
A. considerando che il trattato vincola la BEI a contribuire all'integrazione, alla coesione economica e sociale e allo sviluppo regionale dell'UE tramite strumenti di investimento ad hoc quali prestiti, capitale azionario, garanzie, meccanismi di ripartizione del rischio e servizi di consulenza;
B. considerando che, a norma dell'articolo 309 TFUE, l'obiettivo principale della BEI è contribuire allo sviluppo equilibrato e senza scosse del mercato interno nell'interesse dell'Unione, agevolando il finanziamento di progetti per la valorizzazione delle regioni meno sviluppate e di progetti di interesse comune per più Stati membri che, per la loro ampiezza o natura, non possono essere completamente assicurati dai vari mezzi di finanziamento esistenti nei singoli Stati membri;
C. considerando che, a norma del trattato, il gruppo BEI è tenuto a contribuire all'integrazione e allo sviluppo regionale dell'UE, conformemente all'articolo 309 TFUE e al protocollo n. 28;
D. considerando che l'UE ha affrontato una notevole mancanza di investimenti dall'inizio della crisi finanziaria, affrontando nel contempo un'urgente domanda di investimenti per far fronte alla necessaria trasformazione verde e digitale dell'economia e della società;
E. considerando che la BEI ha adottato una nuova politica di finanziamento nel settore dell'energia nel novembre 2019 e una tabella di marcia della Banca per il clima nel dicembre 2020;
F. considerando che la BEI dovrebbe svolgere un ruolo chiave nel finanziare il Green Deal europeo attraverso il piano di investimenti per un'Europa sostenibile;
G. considerando che è previsto che la BEI sostenga una transizione verde equa tramite il meccanismo per una transizione giusta;
H. considerando che gli obiettivi di politica pubblica come la coesione territoriale e sociale, lo sviluppo sostenibile e la lotta alla disoccupazione (giovanile), alla povertà e all'esclusione sociale dovrebbero costituire il fulcro dell'attenzione degli obiettivi della Banca nell'assolvimento del suo compito di contribuire allo sviluppo equilibrato e senza scosse del mercato interno;
I. considerando che, tra il 2014 e il 2019, la Banca ha erogato oltre 100 miliardi di EUR di finanziamenti nelle regioni della coesione;
J. considerando che la BEI sta valutando di diventare la prima Banca di sviluppo multilaterale ad essere allineata all'accordo di Parigi e che il Consiglio ha già chiesto alla BEI e alla BERS di presentare tali piani in vista di future discussioni;
K. considerando che le salvaguardie contro la frode, compresa la frode fiscale e il riciclaggio di denaro, e contro il finanziamento del terrorismo e la corruzione devono essere debitamente incluse nella dovuta diligenza e nelle condizioni contrattuali della BEI;
L. considerando che la BEI svolge un ruolo importante al di fuori dell'UE attraverso le sue attività di concessione di prestiti esterni, in qualità di maggiore istituto finanziario multilaterale al mondo;
M. considerando che la BEI svolge un ruolo centrale negli sforzi dell'UE volti a garantire l'attuazione dell'Agenda per lo sviluppo sostenibile;
Principali risultati delle attività di finanziamento della BEI nel 2019
1. osserva che, nel 2019, le assegnazioni di prestiti della Banca sono ammontate a 63,3 miliardi di EUR (di cui 61,9 miliardi di EUR a titolo delle risorse proprie della Banca), un importo in linea con l'obiettivo indicato nel piano operativo per il 2019 (63 miliardi di EUR +/-10 %) e notevolmente superiore ai volumi del 2018 (55,6 miliardi di EUR, di cui 54,3 miliardi di EUR a titolo delle risorse proprie della Banca); rileva che gli esborsi totali sono ammontati a 48,1 miliardi di EUR nel 2019 (di cui 47,5 miliardi di EUR a titolo delle risorse proprie della Banca), mentre nel 2018 erano stati 52,6 miliardi di EUR (di cui 51,8 miliardi di EUR a titolo delle risorse proprie della Banca); osserva che la BEI ha ottenuto buoni risultati finanziari, con un avanzo netto annuale pari a 2,4 miliardi di EUR nel 2019 (nel 2018 era stato di 2,3 miliardi di EUR);
2. prende atto del tasso di prestiti deteriorati, attestatosi allo 0,4 % del portafoglio complessivo dei prestiti alla fine del 2019 (alla fine del 2018 era stato dello 0,3 %), nonostante la recente transizione della Banca verso operazioni di prestito a più alto rischio;
3. constata con soddisfazione che nel 2019 la BEI ha raggiunto il suo obiettivo annuale in materia di coesione, erogando crediti pari ad almeno il 30 % di tutte le nuove operazioni nei paesi UE, nei paesi in fase di preadesione e nei paesi dell'EFTA; osserva che nel 2019 l'UE ha fornito 16,13 miliardi di EUR a progetti nelle regioni della coesione dell'UE; sottolinea l'importanza fondamentale di continuare a sostenere lo sviluppo regionale e gli obiettivi di coesione economica e sociale dell'UE, come previsto dal protocollo n. 28 allegato ai trattati;
4. prende atto dell'inclusione nel piano operativo della BEI per il 2019 di riferimenti al recesso del Regno Unito dall'UE e dei risultati dei dibattiti sul ruolo della BEI nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027; condivide l'accento posto sull'area "attività speciali" a maggiore rischio, comprendente progetti associati al FEIS e ai servizi di consulenza, con 530 nuove assegnazioni previste nel 2019 a sostegno di investimenti per 35 miliardi di EUR;
5. accoglie con favore la nuova strategia azionaria del gruppo BEI tesa ad affrontare con maggiore efficacia la carenza di investimenti nel mercato azionario; invita la BEI ad attuare la raccomandazione formulata nello studio dal titolo "The EIB and the new EU missions framework" (La BEI e il nuovo quadro delle missioni dell'UE) al fine di promuovere ulteriormente l'assunzione di rischi di maggiore entità mettendo a punto adeguati strumenti finanziari "pazienti", a lungo termine e a più alto rischio basati sui meccanismi esistenti di condivisione dei rischi (ad esempio, FEIS, InnovFin);
6. accoglie con favore l'adozione nel 2019 della nuova valutazione del rischio climatico volta a garantire un'analisi sistematica dei rischi climatici fisici nei prestiti diretti, che permette alla BEI e al cliente di comprendere in che modo i cambiamenti climatici possono incidere sul progetto finanziato e di individuare misure correttive;
7. plaude all'adozione di una nuova politica fiscale nel marzo 2019 che include misure tese a contrastare l'elusione fiscale attraverso l'adeguata verifica dell'integrità fiscale e un pacchetto di strumenti per la lotta all'elusione fiscale; osserva che la BEI non potrà investire nei paesi inclusi nella lista nera dell'UE di giurisdizioni vietate e che le giurisdizioni non conformi saranno oggetto di una "vigilanza rafforzata"; ribadisce che la dovuta diligenza fiscale rafforzata dovrebbe applicarsi laddove nella struttura aziendale dei clienti, dei promotori o degli intermediari compaiano paradisi fiscali;
8. invita la BEI a utilizzare pienamente il suo pacchetto di strumenti per la lotta all'elusione fiscale per i progetti sensibili al rischio durante la sua dovuta diligenza fiscale e a ricorrere ai requisiti di trasferimento se necessario; prende atto del quadro rivisto del gruppo BEI in materia di antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo (AML-CFT) ed esorta la BEI ad aggiornare la sua politica in vista della quinta direttiva antiriciclaggio, entrata in vigore nel gennaio 2020, e a cooperare con le autorità competenti per garantire l'imposizione di sanzioni adeguate in caso di violazione e norme rigorose per gli intermediari finanziari;
9. osserva che nel 2019 il meccanismo della BEI per il trattamento delle denunce ha registrato 84 nuovi casi, ne ha gestiti 173 e chiusi 113; invita la BEI a continuare ad adoperarsi affinché la società civile possa segnalare i casi che a suo avviso destano preoccupazione, i quali saranno trattati in maniera efficace e indipendente; sottolinea l'importanza di monitorare le modalità di attuazione delle raccomandazioni del meccanismo per il trattamento delle denunce; invita la BEI a tenere conto delle conclusioni del meccanismo per il trattamento delle denunce attraverso azioni concrete;
10. accoglie con favore il fatto che la BEI stia attuando la sua politica di esclusione e si impegni per applicarla in modo rigoroso tramite procedure di esclusione discrezionali e accordi transattivi; chiede alla BEI di riferire in merito al numero e all'ambito di applicazione delle decisioni di sospensione/interruzione dei pagamenti e/o di recupero dei prestiti o delle richieste di rimborso anticipato dei prestiti come conseguenza di condotte vietate o altre pratiche scorrette che riguardano le attività finanziate; invita la BEI a riferire in merito alla natura del sostegno finanziario interessato dalla presunta condotta scorretta e alla distribuzione geografica di tali casi, ove legalmente possibilmente;
11. accoglie con favore l'aggiornamento del gruppo BEI sulla COVID-19 nella sua relazione finanziaria 2019, che illustra il pacchetto di risposte di emergenza adottato nel 2020 a sostegno delle piccole e medie imprese (PMI) e dei settori a media capitalizzazione nell'Unione, comprende linee di liquidità e sistemi di garanzia per le banche e programmi di acquisto di titoli garantiti da attività, e tiene conto dell'istituzione di un Fondo europeo di garanzia rivolto al sostegno finanziario delle PMI; prende atto con soddisfazione del fatto che il gruppo BEI ha esteso i suoi contributi al di fuori dell'UE, con un'attenzione particolare agli investimenti nei settori sanitario e privato; esorta la BEI a chiedere alle imprese che beneficiano del sostegno del Fondo europeo di garanzia o di altri programmi di finanziamenti istituiti per far fronte alla crisi COVID-19 di contribuire al conseguimento degli obiettivi 2030 proposti dalla Commissione nel piano d'azione per il pilastro europeo dei diritti sociali, nonché di rispettare una serie di condizioni sociali e ambientali, ivi compresa l'adozione di piani di decarbonizzazione, così da rafforzarne la resilienza, e di astenersi dal pagamento di dividendi, bonus per alti dirigenti e riacquisti di azioni;
12. accoglie con favore, a tale proposito, lo sportello PMI del fondo InvestEU; sottolinea la necessità di porre l'accento sui finanziamenti a lungo termine, nello specifico sostenendo i progetti che altrimenti non sarebbero finanziati, in particolare quelli destinate alle start-up e alle PMI innovative; evidenzia tuttavia che le attività di finanziamento della BEI non possono sostituire politiche di bilancio sostenibili negli Stati membri; chiede alla BEI di aumentare gli investimenti a favore delle innovazioni pionieristiche, in particolare nell'ambito della transizione verde, al fine di sostenere le imprese europee;
13. invita la BEI ad aumentare i finanziamenti volti ad affrontare la transizione tecnologica, sostenere lo sviluppo di competenze adeguate alle esigenze del mercato del lavoro attuale e futuro, promuovere ulteriormente gli investimenti nelle competenze digitali di imprenditori e lavoratori dipendenti, nell'infrastruttura digitale e nello sviluppo di capacità per la digitalizzazione, fornire fondi per la ricerca e l'innovazione a lungo termine e le PMI, sostenere l'economia sociale e rafforzare la coesione sociale e territoriale, in particolare colmando le attuali lacune negli investimenti nel settore delle infrastrutture e dell'edilizia residenziale pubblica;
14. prende atto delle differenze esistenti tra gli Stati membri in termini di situazione e capacità economiche e sottolinea l'importanza di garantire una transizione equa per aiutare le regioni e i paesi maggiormente interessati ad adattarsi ai cambiamenti imminenti affinché nessuno rimanga indietro; sottolinea la necessità di sostenere in modo proattivo le zone dove i posti di lavoro dipendono attualmente da industrie ad alta emissione, mediante investimenti ingenti nella formazione e nelle opportunità economiche alternative per garantire un'occupazione di qualità, assicurando in tal modo un'agevole transizione; ritiene essenziali la coerenza e il coordinamento con gli altri strumenti di finanziamento dell'UE in tale ambito;
15. ricorda il piano d'azione per la parità di genere, sostenuto con l'intenzione di orientare l'attuazione della strategia di genere della BEI e di integrare la promozione della parità di genere nel modello di business della BEI; invita la BEI a riferire in merito ai progressi ottenuti nella prima fase del piano d'azione riguardo a obiettivi quali la revisione del quadro di dovuta diligenza per affrontare i rischi e gli effetti degli investimenti della BEI sui diritti delle donne, la garanzia della parità di accesso ai vantaggi prodotti dagli investimenti della BEI e la realizzazione di investimenti nella partecipazione delle donne all'economia e al mercato del lavoro;
Funzionamento ed efficacia del FEIS
16. ricorda che il FEIS dispone di una struttura di governance distinta rispetto alla BEI e che le sue operazioni di investimento hanno luogo nel quadro di due aree tematiche, vale a dire lo sportello relativo alle infrastrutture e all'innovazione gestito dalla BEI e lo sportello per le PMI gestito dal Fondo europeo per gli investimenti (FEI);
17. prende atto dei risultati presentati nella relazione del polo europeo di consulenza sugli investimenti del 2019; elogia l'impatto positivo del polo stesso; invita a rafforzare ulteriormente le capacità finanziarie e consultive interne della BEI al fine di garantire un impegno duraturo nell'attuazione e nel finanziamento a lungo termine delle missioni dell'UE, quali la lotta contro il cancro, l'adattamento ai cambiamenti climatici, la realizzazione di una transizione equa nelle regioni più colpite dalle trasformazioni previste dal Green Deal, la protezione degli oceani, la vita in città più pulite, la salute del suolo e la sicurezza alimentare; accoglie con favore il fatto che, dando seguito alle raccomandazioni della Corte dei conti, nel luglio 2019 la BEI ha presentato uno studio dal titolo "Study in response to ECA Recommendation 5: improving the geographical spread of EFSI supported investment" (Studio in risposta alla raccomandazione n. 5 della Corte dei conti europea: migliorare la copertura geografica degli investimenti sostenuti dal FEIS); prende atto delle conclusioni di tale analisi, che documenta i notevoli sforzi profusi dalla BEI e dalla Commissione per facilitare una ripartizione geografica più equilibrata dei finanziamenti del FEIS al fine di contribuire alla convergenza economica sostenibile e a lungo termine in tutta l'Unione;
18. invita la BEI a rendere più equilibrata la distribuzione geografica dei suoi finanziamenti, conformemente al suo ruolo nel garantire la coesione territoriale e sociale; chiede alla BEI di far fronte alle carenze che impediscono ad alcune regioni o Stati membri di approfittare pienamente dei suoi strumenti finanziari;
19. chiede di rafforzare l'assistenza tecnica e le competenze finanziarie delle amministrazioni locali e regionali, in particolare nelle regioni con scarsa capacità di investimento, prima dell'approvazione dei progetti, al fine di migliorare l'accessibilità; chiede una maggiore cooperazione con le banche e gli istituti di promozione nazionali;
Il ruolo della BEI nel finanziamento del Green Deal europeo
20. rammenta che nel novembre 2019, in linea con l'ambizione politica alla base del Green Deal europeo, il consiglio di amministrazione della BEI ha deciso di rafforzare l'impegno del gruppo BEI in ambito climatico e ambientale allo scopo di trasformare la BEI da "una banca dell'UE che sostiene l'azione per il clima" a "la banca dell'UE per il clima" e si è impegnato ad aumentare gradualmente la percentuale di finanziamenti destinati all'azione per il clima e alla sostenibilità ambientale fino a raggiungere il 50 % delle sue operazioni nel 2025 e ad allineare tutte le attività di finanziamento agli obiettivi dell'accordo di Parigi a partire dalla fine del 2020; accoglie con favore l'adozione della tabella di marcia per il clima; invita la BEI a valutare la coerenza dei progetti già in preparazione prima del novembre 2020 con l'obiettivo di neutralità climatica entro il 2050, garantendo nel contempo la continuità operativa, tenendo conto del periodo di transizione previsto fino alla fine del 2022;
21. accoglie con favore l'utilizzo di un prezzo ombra del carbonio in progressivo aumento da parte della BEI nel quadro di un approccio globale teso a garantire che le operazioni della Banca siano coerenti con l'obiettivo di 1,5 °C, garantendo allo stesso tempo una transizione giusta verso un'economia neutra in termini di emissioni di carbonio che non lasci indietro nessuno;
22. osserva che il problema del clima non può essere risolto senza il sostegno dell'industria e che è possibile realizzare un cambiamento su vasta scala solo se si tiene conto delle esigenze dell'industria e si forniscono gli incentivi necessari per trovare soluzioni climatiche innovative;
23. osserva che secondo la relazione sulla sostenibilità della BEI, le emissioni assolute del suo portafoglio nel 2019 sono stimate in 3,9 milioni di tonnellate di CO2e all'anno, rispetto a 2,2 milioni di tonnellate di CO2e all'anno nel 2018, e che le emissioni complessive ridotte o evitate nel quadro degli stessi finanziamenti sono stimate in 3,1 milioni di tonnellate di CO2e all'anno nel 2019 rispetto a 3,5 milioni di tonnellate di CO2e all'anno nel 2018; invita la BEI a intensificare gli sforzi tesi a ridurre le emissioni assolute; chiede alla BEI di fornire sistematicamente informazioni sui calcoli riguardanti l'impronta di gas a effetto serra per tutti i progetti soggetti ai calcoli sull'impronta di carbonio, in modo da migliorare la trasparenza;
24. accoglie con favore la politica di finanziamento nel settore dell'energia concordata dal consiglio di amministrazione della BEI nel novembre 2019 e in particolare la decisione di non finanziare più progetti riguardanti la produzione di energia da combustibili fossili; osserva tuttavia che i progetti di infrastrutture per il gas inclusi nel quarto elenco di progetti di interesse comune e i progetti riguardanti il gas già in fase di valutazione al 14 novembre 2019 non sono esclusi dai finanziamenti della BEI fino alla fine del 2021; sottolinea che tali progetti potrebbero essere finanziati purché contribuiscano al compito della BEI di facilitare una transizione giusta e uno sviluppo equilibrato nell'UE; rileva che nel 2019 la BEI ha stanziato finanziamenti pari a 685 milioni di EUR per il trasporto e la distribuzione di petrolio e gas naturale; invita la BEI a valutare e ad affrontare i potenziali rischi legati alla dipendenza da attività ad alta intensità di carbonio;
25. ricorda alla BEI l'invito del Parlamento a spiegare come il gasdotto transanatolico e il gasdotto transadriatico si allineeranno agli obiettivi dell'accordo di Parigi entro la fine del 2020; osserva che il progetto è oggetto di un'indagine da parte della Mediatrice europea(4) relativamente all'incapacità della BEI di garantire un'adeguata valutazione d'impatto climatico per entrambi i progetti; esorta la BEI a ovviare a eventuali carenze nella valutazione d'impatto ambientale e ad affrontare in via prioritaria gli effetti negativi a livello ambientale, climatico e sociale;
26. osserva che, nel quadro dell'attuale politica di finanziamento nel settore dell'energia, le centrali elettriche a gas e i progetti riguardanti le reti del gas destinate al trasporto di gas a basso tenore di carbonio sono ammissibili a condizione che vi sia un "piano credibile" che preveda l'inclusione di una traiettoria delle emissioni nel contratto di finanziamento della BEI; invita la BEI a garantire che i criteri in base ai quali detti piani possono essere considerati credibili siano conformi al suo mandato di contribuire a una transizione giusta, al fine di evitare il rischio di sovvenzionare progetti nel settore del gas non in linea con gli obiettivi climatici; constata che la BEI effettuerà una revisione intermedia della politica di finanziamento nel settore dell'energia all'inizio del 2022;
27. rileva che nel 2019 la BEI ha sostenuto numerosi progetti nel settore idroelettrico; accoglie con favore gli orientamenti ambientali, climatici e sociali in materia di sviluppo dell'energia idroelettrica; accoglie con favore il fatto che la BEI stia attualmente aggiornando i suoi obblighi in materia di rendicontazione per i prestiti mediati da intermediari, per tenere conto dell'allineamento delle controparti all'accordo di Parigi e alla tassonomia dell'UE sulla finanza sostenibile, e che stia rivedendo il suo quadro di sostenibilità ambientale e sociale; sottolinea che tali nuovi requisiti dovrebbero migliorare la trasparenza delle operazioni della BEI che coinvolgono intermediari finanziari, in modo da individuare ed evitare che i progetti nel settore idroelettrico sia all'interno che all'esterno dell'UE producano possibili effetti negativi sull'ambiente o sui diritti umani, salvaguardando al tempo stesso l'accesso delle PMI ai finanziamenti;
28. ricorda che il gruppo BEI dispone di un quadro ambientale e sociale e accoglie con favore il fatto che la BEI riferisca in merito alle conseguenze economiche, sociali e ambientali e fornisca valutazioni ex-ante ed ex-post delle attività di controllo riguardanti le conseguenze sociali e ambientali; esprime preoccupazione in merito al rischio che la BEI e il FEI finanzino attività ad alta intensità di carbonio attraverso gli intermediari finanziari; invita il gruppo BEI a monitorare maggiormente la conformità ai criteri ambientali, sociali, di governance e di tassazione equa vincolanti nel quadro dei futuri orientamenti sull'allineamento delle controparti, compresi elenchi di attività limitate e l'obbligo incombente ai clienti di elaborare piani di decarbonizzazione chiari e vincolanti in linea con l'accordo di Parigi, salvaguardando al tempo stesso l'accesso delle PMI ai finanziamenti;
29. sottolinea che le esigenze finanziarie degli agricoltori, in particolare dei giovani agricoltori e dei nuovi entranti, sono notevoli e che gli agricoltori e le imprese di questo settore hanno una minore percentuale di successo quando presentano domanda di finanziamento; chiede alla BEI di definire iniziative di finanziamento che promuovano l'accessibilità dei finanziamenti per il settore agricolo;
30. prende atto del crescente coinvolgimento del gruppo BEI nel settore agricolo; insiste sulla necessità che i finanziamenti della BEI sostengano le comunità rurali e la transizione del settore agricolo in linea con gli obiettivi della politica europea, compreso un maggiore rispetto per il benessere degli animali, e sul fatto che essi dovrebbero evitare di contribuire a densità di popolamento superiori alla capacità portante dell'ambiente;
31. osserva che i finanziamenti destinati ai trasporti nell'Unione nel 2019 sono stati superiori a quelli del 2018 (9 325 milioni di EUR rispetto a 8 237 milioni di EUR nel 2018) e che la riduzione dei finanziamenti per strade e autostrade è stata compensata dall'aumento dei finanziamenti nel settore ferroviario e aereo; sottolinea l'importanza di allineare la politica di finanziamento del settore dei trasporti e il portafoglio della BEI per i trasporti con la tabella di marcia della Banca per il clima, in particolare in relazione alla decarbonizzazione del suddetto settore entro il 2050, oltre che con la futura strategia della Commissione per la mobilità sostenibile e intelligente in risposta al nuovo Green Deal europeo e con altri ambiti della politica dei trasporti dell'UE, assicurando al contempo una transizione giusta e uno sviluppo sociale e territoriale equilibrato; accoglie con favore l'impegno della BEI di non finanziare l'espansione della capacità aeroportuale e delle infrastrutture portuali esistenti dedicate al trasporto e allo stoccaggio dei combustibili fossili; chiede che la politica eviti la dipendenza da attività ad alta intensità di carbonio e sostenga i trasferimenti modali verso una mobilità a zero emissioni di carbonio sia per le merci e i passeggeri a livello urbano e interurbano, puntando sulla rotaia, la sicurezza nell'uso delle biciclette e trasporti pubblici puliti, in particolare per le comunità e località scarsamente servite, sia per le infrastrutture di elettrificazione da fonti rinnovabili;
32. plaude al ruolo guida svolto dalla BEI nel mercato delle obbligazioni verdi nel 2019 con l'emissione di obbligazioni verdi (CAB) e obbligazioni responsabili dal punto di vista della sostenibilità (SAB) per un valore di 4,1 miliardi di EUR; sottolinea l'importanza di una documentazione e tracciabilità trasparente e credibile del rendimento di dette obbligazioni e di garantire la coerenza con la tassonomia UE per la finanza sostenibile e con la futura norma UE per le obbligazioni verdi;
33. accoglie con favore la futura revisione del quadro ambientale e sociale della BEI e lo sviluppo di strumenti di gestione dei rischi climatici, ambientali e sociali per valutare i rischi fisici, sistemici e legati alla transizione; invita la BEI a garantire che la revisione venga conclusa entro la fine del 2021; plaude all'impegno della BEI di adottare i criteri legati al principio "non arrecare un danno significativo" indicati nel regolamento (UE) 2020/852(5) quale base di riferimento e di stabilire norme più rigorose se del caso;
Operazioni della BEI al di fuori dell'UE
34. riconosce che il mandato più importante per le operazioni della Banca all'esterno dell'Unione è il mandato per i prestiti esterni della BEI, in base al quale le operazioni della Banca nel periodo dal 2014 al 2020 sono sostenute da un fondo di garanzia dedicato, con una soglia massima di 32,2 miliardi di EUR, che fornisce una base giuridica e una garanzia alla BEI per eventuali perdite nel quadro delle operazioni di finanziamento in 68 paesi beneficiari al di fuori dell'UE; osserva che la Commissione ha proposto che il mandato per i prestiti esterni della BEI non continui nella sua forma attuale; prende atto della creazione della garanzia del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile Plus (EFSD+) a copertura dei nuovi mandati della BEI;
35. accoglie con favore il sostegno fornito dalla BEI per tutto il 2019 nella formulazione del meccanismo per una transizione giusta, che aiuta i territori e le regioni più colpiti dalla transizione verso un'economia climaticamente neutra, in particolare quelli con minori capacità di affrontare il costo della transizione; sottolinea l'importanza della BEI nell'attuazione del meccanismo nei prossimi anni, per garantire che nessuna regione sia lasciata indietro;
36. osserva che la politica di sviluppo dell'Unione sarà attuata mediante il nuovo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI) in cui la BEI riveste un ruolo fondamentale; esprime preoccupazione per l'utilizzo di finanziamenti dell'UE per lo sviluppo al fine di ridurre i rischi per gli investimenti privati, data la mancanza di prove circa la capacità di garantire addizionalità e conseguire obiettivi di sviluppo, come recentemente riferito in occasione della revisione finale dell'EFSD e del parere della Corte dei conti europea n. 7/2020 dell'11 settembre 2020; sottolinea la necessità che i donatori diano priorità al finanziamento basato sulle sovvenzioni quale opzione privilegiata, soprattutto per i paesi meno sviluppati, in modo da non aggravarne la situazione debitoria;
37. ribadisce che le operazioni esterne della BEI dovrebbero contribuire al conseguimento degli obiettivi politici dell'UE, promuovendo lo sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibile dei paesi in via di sviluppo, in particolare di quelli più svantaggiati, e la conformità con gli obiettivi approvati dall'Unione; riconosce che l'eliminazione della povertà, la mobilitazione delle risorse nazionali e i diritti umani sono temi centrali nell'architettura del finanziamento allo sviluppo dell'UE; rammenta che la partecipazione dei portatori di interessi è fondamentale per lo sviluppo sostenibile e inclusivo;
38. osserva che la BEI è vincolata dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; sottolinea che i principi dei diritti umani sono integrati nelle sue procedure e nelle sue norme di dovuta diligenza a livello di progetto, anche prevedendo la sospensione dei pagamenti in caso di gravi violazioni dei diritti umani o di norme ambientali e sociali; osserva che i meccanismi per il trattamento delle denunce sono stati potenziati alla fine del 2018; esorta la BEI a garantire che il suo meccanismo per il trattamento delle denunce sia facilmente accessibile, tempestivo ed efficace, al fine di individuare le possibili violazioni dei diritti umani nei progetti connessi alla BEI e di porvi rimedio; chiede alla BEI di riferire in merito al Parlamento e al consiglio dei governatori;
39. invita la BEI a sostenere pienamente il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite attraverso le sue attività nel quadro dei mandati specifici decisi dal Consiglio dei ministri dell'UE e dal Parlamento europeo;
Governance, trasparenza e rendicontabilità della BEI
40. ribadisce l'importanza dell'etica, dell'integrità, della trasparenza, della comunicazione e della rendicontabilità del gruppo BEI in tutte le sue operazioni e politiche;
41. esprime preoccupazione per la mancanza di trasparenza delle operazioni della BEI mediante intermediari finanziari, come le banche commerciali e i fondi di investimento; sottolinea la necessità di valutare l'impatto economico e sociale dell'intermediazione dei prestiti rendendo disponibili le informazioni sui beneficiari finali; invita la BEI a definire obblighi di relazione standard per gli intermediari finanziari e i beneficiari finali, rispettando ove necessario gli accordi di riservatezza tra l'intermediario finanziario e il beneficiario finale ma fornendo una solida struttura per la raccolta di dati e informazioni;
42. esprime grave preoccupazione in merito alle accuse nei confronti della BEI di molestie, anche sessuali, sul luogo di lavoro, impunità degli autori delle molestie, insoddisfazione dei dipendenti, carenze nelle procedure di assunzione del personale dirigente e carenza di un'effettiva partecipazione dei dipendenti alla gestione; invita la BEI a far sì che tutti i presunti casi di molestie siano oggetto di indagini indipendenti e a garantire la trasparenza sugli esiti delle indagini passate e attuali e sulle sanzioni applicate, al fine di ripristinare la fiducia e creare una cultura di responsabilità; invita la BEI a pubblicare i risultati delle indagini sulla soddisfazione del personale per il periodo 2010-2021; chiede una valutazione indipendente della trasparenza e della qualità delle procedure di assunzione per le posizioni dirigenziali, manageriali, professionali e amministrative della BEI; invita la BEI a presentare un piano d'azione per ripristinare la fiducia tra la direzione e il personale e a rafforzare la partecipazione dei dipendenti al processo decisionale;
43. esprime preoccupazione per le notizie secondo cui diversi ex vicepresidenti hanno assunto incarichi presso enti associati alla BEI senza osservare un periodo di pausa; deplora che tali pratiche non siano rigorosamente regolamentate e vietate dal codice di condotta della BEI; si rammarica che la revisione in corso della politica riguardante il periodo successivo al termine del rapporto di lavoro non sia stata ancora conclusa e sottolinea che dovrebbero essere attuate norme più severe; invita la BEI ad allineare la propria politica riguardante il periodo successivo al termine del rapporto di lavoro a quella della Commissione e delle istituzioni di pari livello;
44. esprime preoccupazione in merito al fatto che i vicepresidenti siano ancora responsabili, fra gli altri paesi, per il proprio paese d'origine, il che può creare un conflitto di interessi; invita la BEI a dare seguito alla richiesta del Parlamento europeo di includere nel codice di condotta del comitato direttivo una disposizione che escluda la possibilità per i membri di vigilare sui prestiti o sull'attuazione dei progetti nei loro paesi d'origine;
45. accoglie con favore la decisione della BEI del 6 febbraio 2019 che stabilisce norme interne relative al trattamento dei dati personali da parte della Divisione Indagini sulla frode dell'Ispettorato generale e dell'Ufficio del responsabile del controllo di conformità; sottolinea che in termini di conformità aziendale è necessario destinare risorse adeguate al controllo e monitoraggio delle attività esterne, del conflitto di interessi, degli appalti e dei doni;
46. esprime rammarico per la persistente mancanza di diversità ed equilibrio di genere agli alti livelli dirigenziali e in seno agli organi direttivi del gruppo BEI nonché per la percentuale molto elevata di donne nelle funzioni di sostegno; osserva che la Banca fissa obiettivi per aumentare la percentuale di donne dirigenti al 33 %, la percentuale di donne agli alti livelli dirigenziali al 40 % e la percentuale di donne in posizioni esecutive al 50 % entro il 2021; esorta la BEI a intensificare gli sforzi tesi a promuovere l'equilibrio di genere a tutti i livelli del personale; esorta la BEI a incoraggiare gli Stati membri che propongono candidati alla vicepresidenza a tenere conto anche degli obiettivi in materia di diversità ed equilibrio di genere; invita la BEI a istituire un'idonea rappresentanza nel proprio segretariato di cittadini di tutti gli Stati membri, rispettando nel contempo le competenze e i meriti dei candidati; invita la BEI a pubblicare una suddivisione per genere e nazionalità delle posizioni dirigenziali di medio e alto livello;
47. si rammarica che la BEI non divulghi ancora totalmente i dettagli sulla titolarità effettiva dei propri clienti; sottolinea che in taluni casi i dati degli operatori economici interessati non sono comunicati dai promotori o dagli intermediari finanziari; sottolinea che la divulgazione di informazioni sui beneficiari e la loro titolarità effettiva è in linea con l'attuale quadro giuridico; ricorda tuttavia che è possibile per gli Stati membri prevedere eccezioni alla divulgazione tramite i registri sulla titolarità effettiva e all'accesso a tali informazioni, in circostanze eccezionali; chiede alla BEI di utilizzare gli strumenti disponibili e di attuare le norme promosse dalla quinta direttiva antiriciclaggio per rendere accessibili tali dati; invita la Banca a valutare quali misure potrebbero essere adottate in caso di rifiuto ingiustificato di fornire tali informazioni da parte di una giurisdizione; ribadisce la necessità che i responsabili del controllo di conformità del FEI e della BEI collaborino per garantire la coerenza nell'elaborazione e attuazione delle politiche del gruppo BEI nei settori dell'antiriciclaggio e della lotta contro il finanziamento del terrorismo;
48. invita la BEI a divulgare sul proprio sito web i dati relativi alla titolarità effettiva dei propri clienti al fine di aumentare la visibilità delle sue operazioni e di contribuire a impedire casi di corruzione e di conflitto di interesse;
49. chiede alla BEI di subordinare l'erogazione di prestiti diretti e indiretti alla pubblicazione di dati fiscali e contabili paese per paese e alla divulgazione dei dati sulla titolarità effettiva concernente i soggetti beneficiari e gli intermediari finanziari coinvolti nelle operazioni di finanziamento;
50. invita la BEI a terminare la revisione della politica antifrode del gruppo BEI avviata nel 2019, in linea con le richieste espresse dal Parlamento; accoglie con favore il dialogo approfondito tra la BEI e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) in merito al suo aggiornamento; invita la BEI a sfruttare la funzione di sostegno dell'OLAF, rafforzata dalla nuova strategia antifrode della Commissione adottata nell'aprile 2019; è del parere che il mandato della Procura europea dovrebbe includere il perseguimento delle attività criminali che riguardano i finanziamenti della BEI;
51. ribadisce l'importanza della partecipazione dei pertinenti portatori di interessi nazionali, regionali e locali, compresi esperti del clima, sindacati, attori della società civile e rappresentanti delle imprese, delle PMI e del mondo accademico nella valutazione dell'impatto degli investimenti, anche attraverso una comunicazione trasparente, e l'importanza di valutare le esigenze e le aspettative delle persone che risentono dell'impatto del progetto; sottolinea che le consultazioni devono includere tutte le comunità interessate, essere accessibili ai gruppi vulnerabili, essere adeguate alle esigenze individuali dei portatori di interessi e proseguire per l'intera durata dei progetti; invita ad assicurare il rispetto del principio di libero consenso informato preventivo da parte di tutte le comunità interessate (oltre alla popolazione autoctona) in caso di investimenti che riguardano l'utilizzo della terra e delle risorse naturali; chiede alla BEI di riferire in merito all'attuazione del suddetto principio; accoglie con favore la consultazione delle parti interessate da parte della Banca su determinate politiche, come previsto all'articolo 7, paragrafi 10 e 11, della politica di trasparenza del gruppo BEI;
52. invita la BEI a tenere conto, nel caso di progetti infrastrutturali su vasta scala, di tutti i relativi rischi di impatto sull'ambiente e a finanziare solo quei progetti che hanno dimostrato un reale valore aggiunto per la popolazione locale e dal punto di vista ambientale, sociale ed economico; sottolinea l'importanza di un rigoroso monitoraggio dei possibili rischi di corruzione e di frode in tale contesto, nonché di svolgere accurate valutazioni ex-ante ed ex-post in merito ai progetti da finanziare;
53. ricorda che l'articolo 287, paragrafo 3, TFUE definisce i poteri di audit della Corte dei conti nei confronti della BEI; ricorda che la Corte dei conti è competente a eseguire audit sull'attività della BEI nella gestione delle spese e delle entrate dell'Unione; ricorda che, a norma dell'articolo 12 del protocollo 5 (statuto della BEI), il comitato di verifica è competente per controllare il capitale sociale della BEI; sottolinea che ciò significa che la Corte dei conti non è in grado di fornire un quadro completo dei nessi tra le operazioni del gruppo BEI e il bilancio dell'Unione; rammenta che l'articolo 308, terzo comma, TFUE consente al Consiglio di modificare il protocollo relativo allo statuto della BEI tramite una semplice delibera, senza una piena revisione del trattato; sottolinea la maggiore importanza attribuita nel quadro del nuovo quadro finanziario pluriennale alle garanzie dell'UE e agli altri strumenti finanziari gestiti dalla BEI; chiede pertanto al Consiglio di modificare l'articolo 12 del protocollo 5 per coinvolgere la Corte dei conti nel controllo del capitale sociale della BEI; osserva che l'attuale accordo tripartito tra la Commissione, la BEI e la Corte dei conti relativo agli audit delle operazioni finanziate o sostenute dal bilancio dell'Unione giunge a scadenza nel 2020; invita la Commissione, la Corte dei conti e la BEI a migliorare il ruolo della Corte dei conti e a rafforzarne ulteriormente i poteri di controllo in relazione alle attività della BEI in occasione del rinnovo dell'accordo tripartito che disciplina le norme del suo coinvolgimento;
54. invita il gruppo BEI e la Commissione ad avviare il processo di revisione delle disposizioni dell'accordo quadro finanziario e amministrativo del maggio 2014, che definisce le norme che disciplinano gli strumenti gestiti a livello centrale dall'UE affidati al gruppo BEI;
55. chiede alla BEI di valutare, insieme alla Commissione, modalità per coordinare il sistema di individuazione precoce e di esclusione e la politica di esclusione della BEI, al fine di ottenere sinergie e garantire la completa copertura delle situazioni critiche che interessano le operazioni della BEI e gli interessi finanziari dell'Unione;
56. prende atto dell'adozione della politica di tutela degli informatori del gruppo BEI nel marzo 2019 e della sua conformità ai principi generali e alle norme di cui alla direttiva (UE) 2019/1937(6), entrata in vigore successivamente; deplora il fatto che la politica si applichi unicamente ai casi di denunce di irregolarità interne; si aspetta che la politica della BEI per la tutela degli informatori sia ambiziosa e preveda standard elevati; esorta la BEI a includere gli informatori sia interni sia esterni e a stabilire procedure, tempistiche e orientamenti chiari e ben definiti al fine di orientare al meglio gli informatori e di proteggerli da eventuali ritorsioni;
57. invita la BEI a rafforzare la sua strategia di comunicazione; ritiene che, in quanto principale donatore e mutuatario multilaterale al mondo, è essenziale che la BEI comunichi con chiarezza e pertinenza in merito alla sua missione e al suo status e che si rivolga a una vasta gamma di tipologie di pubblico;
58. prende atto dell'ulteriore aumento di accuse riferite alla Divisione Indagini della BEI nel 2019, con 228 nuove denunce (184 nel 2018), il 69 % delle quali presentate da membri del personale e il 30 % da fonti esterne, incluse le parti coinvolte nel progetto, la società civile e i media; osserva che il 59 % delle azioni investigative riguarda casi di frode, seguiti da casi di corruzione (15 %) e collusione (6 %) e che più di un terzo delle accuse esaminate è legato al settore dei trasporti;
59. osserva che nel 2019, su 220 casi esaminati, 40 sono stati confermati, pari al 18 % dei casi completati, e si sono tradotti in rinvii alle autorità competenti o in raccomandazioni ai servizi del gruppo BEI; osserva altresì che il 62 % di tali rinvii (25 su 40) sono stati indirizzati all'OLAF; chiede alla BEI di fornire informazioni in merito all'esito delle azioni intraprese compresi, ove disponibili, gli importi che sono stati recuperati;
60. invita la BEI a rafforzare la trasparenza proattiva, rendendo disponibili pubblicamente i documenti non riservati in tempo utile e in una banca dati di facile utilizzo; ribadisce il suo invito ad agire in base alla "presunzione di divulgazione" anziché alla "presunzione di riservatezza";
61. invita il gruppo BEI a migliorare la propria assunzione di responsabilità; chiede che sia elaborato un protocollo d'intesa tra il gruppo BEI e il Parlamento per migliorare l'accesso di quest'ultimo ai documenti e ai dati della BEI relativi all'orientamento strategico e alle politiche di finanziamento, al fine di rafforzare l'assunzione di responsabilità da parte della Banca; suggerisce l'idea di un dialogo trimestrale con le pertinenti commissioni del Parlamento per partecipare alla strategia di investimento della BEI e garantire un adeguato controllo; sottolinea l'importanza di un maggiore controllo del Parlamento in merito alle decisioni del consiglio di amministrazione della BEI; chiede una migliore condivisione delle informazioni da parte della Commissione al fine di aumentare la sua trasparenza nei confronti del Parlamento sulle posizioni che assume in seno al consiglio di amministrazione della BEI; ribadisce il suo invito a divulgare i pareri formulati dalla Commissione nel quadro della procedura di cui all'articolo 19 dello statuto della BEI sulle sue operazioni di finanziamento, al fine di verificarne la conformità alle pertinenti normative e politiche dell'UE; invita la Commissione e la BEI a raggiungere un accordo per garantire la piena trasparenza su tali pareri e le loro motivazioni di base, per quanto possibile dal punto di vista giuridico;
62. chiede la pubblicazione tempestiva degli ordini del giorno e dei processi verbali completi delle riunioni del comitato direttivo e del consiglio di amministrazione; sottolinea che la futura politica di trasparenza dovrebbe rafforzare gli obblighi di trasparenza per tutte le sue operazioni, nonché richiedere ai promotori dei progetti di realizzare valutazioni d'impatto ambientale e di rendere i relativi documenti pubblicamente disponibili, includendo rigorosi obblighi di trasparenza nelle specifiche clausole contrattuali sottoscritte con tutti i clienti della BEI; chiede alla BEI di pubblicare informazioni più sistematiche, approfondite e complete sugli intermediari finanziari responsabili della mobilitazione dei suoi fondi, e di includere clausole contrattuali relative all'obbligo di informativa da parte di tali istituzioni sull'attività di prestito;
Seguito dato alle raccomandazioni del Parlamento
63. invita la BEI a continuare a riferire in merito alla situazione attuale e al grado di attuazione delle raccomandazioni precedentemente formulate dal Parlamento nelle sue risoluzioni annuali, in particolare per quanto riguarda:
a)
gli impatti (economici, ambientali e sociali) della sua strategia di investimento e i risultati ottenuti nel contribuire allo sviluppo equilibrato e senza scosse del mercato interno nell'interesse dell'Unione,
b)
le azioni adottate per migliorare la prevenzione dei conflitti di interessi,
c)
le misure tese a rafforzare la trasparenza a seguito dell'adeguata verifica dell'integrità dei clienti per prevenire l'elusione fiscale, la frode e la corruzione,
d)
le azioni intraprese a seguito degli inviti e delle richieste adottati mediante la presente risoluzione;
o o o
64. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione e chiede al Consiglio e al consiglio di amministrazione della BEI di tenere un dibattito sulle posizioni del Parlamento qui esposte.
Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).
Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17).