Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2021 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata DAS-81419-2, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D073421/01 – 2021/2759(RSP))
Il Parlamento europeo,
– visto il progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata DAS-81419-2, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D073421/01),
– visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati(1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, e l'articolo 19, paragrafo 3,
– vista la votazione tenutasi il 17 maggio 2021 in seno al Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, durante la quale non sono stati espressi pareri,
– visti gli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione(2),
– visto il parere adottato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) il 26 ottobre 2016 e pubblicato il 5 dicembre 2016(3),
– viste le sue precedenti risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione di organismi geneticamente modificati ("OGM")(4),
– visto l'articolo 112, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,
– vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,
A. considerando che il 9 febbraio 2012 la Dow Agro Sciences Ltd ha presentato all'autorità nazionale competente dei Paesi Bassi una domanda di immissione in commercio di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi contenenti, costituiti a od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata DAS-81419-2 ("soia GM"), a norma degli articoli 5 e 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003 (di seguito "la domanda"); che la domanda riguardava altresì l'immissione in commercio di prodotti contenenti soia GM, o da essa costituiti, per usi diversi da alimenti e mangimi, ad eccezione della coltivazione;
B. considerando che il 26 ottobre 2016 l'EFSA ha adottato un parere favorevole, pubblicato il 5 dicembre 2016, in merito alla domanda in questione;
C. considerando che la soia GM è stata sviluppata per produrre due tossine Bt di derivazione sintetica, Cry1F e Cry1Ac, che conferiscono resistenza a determinate specie di lepidotteri, e per resistere all'erbicida glufosinato(5);
Mancata valutazione di residui di erbicidi, metaboliti ed effetti combinati
D. considerando che una serie di studi dimostra che le colture GM resistenti agli erbicidi determinano un maggiore ricorso agli erbicidi complementari, dovuto principalmente alla comparsa di piante infestanti resistenti agli erbicidi(6); che, di conseguenza, occorre prevedere che la soia GM sarà esposta a dosi più elevate e ripetute di glufosinato e che, pertanto, i raccolti potrebbero presentare una maggiore quantità di residui;
E. considerando che il glufosinato è classificato come tossico ai fini della riproduzione 1B e rientra pertanto fra i criteri di esclusione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio(7); che l'approvazione dell'uso del glufosinato nell'Unione è giunta a scadenza il 31 luglio 2018(8);
F. considerando che la valutazione dei residui di erbicidi e dei relativi prodotti di degradazione rilevati nelle piante GM non rientra nell'ambito di competenza del gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati, ragion per cui non viene eseguita nell'ambito del processo di autorizzazione per gli OGM;
G. considerando che l'esistenza di pratiche agricole specifiche nella coltivazione di piante GM resistenti agli erbicidi ha determinato modelli specifici di applicazione, esposizione e presenza di determinati metaboliti, nonché l'emergere di effetti combinatori cui occorre prestare speciale attenzione; che l'EFSA non ha tenuto conto di tali questioni;
Questioni in sospeso relative alle tossine Bt
H. considerando che i test tossicologici per le autorizzazioni in materia di OGM sono effettuati con tossine Bt isolate; che può essere attribuita ben poca rilevanza ai test tossicologici realizzati con proteine isolate, in quanto le tossine Bt nelle colture geneticamente modificate, come il granturco, il cotone e la soia, sono intrinsecamente più tossiche rispetto alle tossine Bt isolate; che ciò si deve al fatto che gli inibitori della proteasi presenti nel tessuto vegetale sono in grado di accrescere la tossicità delle tossine Bt ritardandone la degradazione; che tale fenomeno è stato dimostrato da diversi studi scientifici, tra cui uno condotto per Monsanto 30 anni fa, dal quale emerge che anche la presenza di livelli estremamente bassi di inibitori della proteasi aumenta la tossicità delle tossine Bt fino a 20 volte(9);
I. considerando che tali effetti non mai stati presi in considerazione nelle valutazioni dei rischi dell'EFSA, sebbene riguardino tutte le piante Bt approvate a fini di importazione o coltivazione nell'Unione; che non possono essere esclusi rischi derivanti da tale aumento della tossicità, dovuto all'interazione tra gli inibitori della proteasi e le tossine Bt, per le persone e gli animali che consumano alimenti o mangimi contenenti tossine Bt;
J. considerando che da diversi studi emerge che sono stati osservati effetti collaterali in grado di incidere sul sistema immunitario in seguito all'esposizione alle tossine Bt e che alcune tossine Bt possono avere proprietà adiuvanti(10), il che significa che possono aumentare l'allergenicità di altre proteine con cui entrano in contatto;
K. considerando che la valutazione della potenziale interazione dei residui di erbicidi e dei loro metaboliti con le tossine Bt esula dall'ambito di competenza del gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli OGM e quindi non viene eseguita nell'ambito della valutazione dei rischi; che tale approccio è problematico in quanto è noto che i residui dell'irrorazione del glufosinato perturbano il microbioma, il che, ad esempio, può potenziare le reazioni immunitarie in combinazione con le tossine Bt(11);
Osservazioni delle autorità competenti degli Stati membri
L. considerando che le autorità competenti degli Stati membri hanno presentato osservazioni all'EFSA durante i tre mesi del periodo di consultazione(12); che nelle osservazioni critiche si evidenzia tra l'atro l'insufficienza dei dati presentati sulla pressione degli organismi nocivi e delle malattie per un'analisi dettagliata dell'interazione ecologica della soia GM con l'ambiente, oltre al fatto che il richiedente cita soltanto perdite sostanziali non intenzionali della soia GM durante il carico e lo scarico come via di esposizione ambientale e che altre vie di esposizione dell'ambiente da materiali di scarto derivanti dalla lavorazione o dall'uso della soia (ad esempio letame, feci provenienti da animali alimentati con soia GM) non sono state valutate in modo specifico e che il piano di monitoraggio proposto non può essere considerato sufficientemente elaborato;
Processo decisionale non democratico
M. considerando che il 17 maggio 2021 il Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, ha votato senza esprimere un parere e pertanto l'autorizzazione non ha ottenuto il sostegno della maggioranza qualificata degli Stati membri;
N. considerando che la Commissione considera problematico il fatto che essa debba continuare ad adottare le decisioni sull'autorizzazione degli OGM senza una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli, il che, pur costituendo decisamente un'eccezione per l'intera procedura di autorizzazione dei prodotti, è però diventata la norma nel processo decisionale in tema di autorizzazioni di alimenti e mangimi geneticamente modificati;
O. considerando che nel corso dell'ottava legislatura il Parlamento europeo ha approvato complessivamente 36 risoluzioni che sollevavano obiezioni all'immissione in commercio di OGM a fini di alimentazione umana e animale (33 risoluzioni) e alla coltivazione di OGM nell'Unione (tre risoluzioni); che, nella sua nona legislatura, il Parlamento europeo ha già adottato 18 obiezioni all'immissione in commercio di OGM; che non è stata raggiunta una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli ad autorizzare tali OGM; che tra le ragioni per cui gli Stati membri non sostengono le autorizzazioni figurano il mancato rispetto del principio di precauzione nel processo di autorizzazione e dubbi di ordine scientifico relativi alla valutazione del rischio;
P. considerando che, nonostante abbia riconosciuto l'esistenza di lacune sul piano democratico e malgrado la mancanza di sostegno da parte degli Stati membri e le obiezioni sollevate dal Parlamento, la Commissione continua ad autorizzare gli OGM;
Q. considerando che non è necessario modificare la legislazione affinché la Commissione possa decidere di non autorizzare gli OGM quando non vi è una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli in seno al comitato di appello(13);
Rispetto degli obblighi internazionali dell'Unione
R. considerando che il regolamento (CE) n. 1829/2003 stabilisce che alimenti o mangimi GM non devono avere effetti nocivi sulla salute umana, la salute animale o l'ambiente e che, al momento di elaborare la sua decisione, la Commissione deve tenere conto di ogni disposizione pertinente del diritto dell'Unione e di altri fattori legittimi pertinenti alla questione in esame; che tali fattori legittimi dovrebbero includere gli obblighi dell'Unione derivanti dagli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite, dall'accordo di Parigi sul clima e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica (CBD);
S. considerando che una relazione del 2017 della relatrice speciale delle Nazioni Unite sul diritto all'alimentazione ha evidenziato che, in particolare nei paesi in via di sviluppo, i pesticidi dannosi hanno conseguenze catastrofiche sulla salute(14); che l'OSS n. 3.9 delle Nazioni Unite si prefigge, entro il 2030, di ridurre sostanzialmente il numero di decessi e malattie da sostanze chimiche pericolose e da contaminazione e inquinamento dell'aria, delle acque e del suolo(15); che autorizzare l'importazione di soia GM accrescerebbe la domanda di questa coltura trattata con un erbicida tossico per la riproduzione e non più autorizzato nell'Unione, aumentando in tal modo l'esposizione dei lavoratori nei paesi terzi; che il rischio di una maggiore esposizione dei lavoratori è particolarmente preoccupante, dati i maggiori volumi di erbicidi utilizzati sulle colture GM resistenti agli erbicidi;
T. considerando che la deforestazione è una delle cause principali del declino della biodiversità; che le emissioni prodotte dall'uso del suolo e dal cambiamento di uso del suolo, principalmente a causa della deforestazione, rappresentano la seconda causa principale dei cambiamenti climatici dopo la combustione di combustibili fossili(16); che l'accordo di Parigi sul clima e il piano strategico per la biodiversità 2011-2020 adottato nell'ambito della Convenzione sulla diversità biologica delle Nazioni Unite e gli obiettivi di Aichi per la biodiversità, promuovono la gestione sostenibile delle foreste nonché attività di protezione e di ripristino forestale sostenibili(17); che l'OSS n. 15 delle Nazioni Unite comprende il traguardo di arrestare la deforestazione entro il 2020(18); che le foreste svolgono un ruolo plurifunzionale a sostegno del conseguimento della maggior parte degli OSS delle Nazioni Unite(19);
U. considerando che la produzione di soia rappresenta un fattore determinante della deforestazione dell'Amazzonia e delle foreste del Cerrado e del Gran Chaco in America del Sud; che il 97 % e il 100 % della soia coltivata, rispettivamente, in Brasile e in Argentina è soia GM(20); che, per la maggior parte delle varietà di soia GM la cui coltivazione è autorizzata in Brasile e Argentina, è autorizzata anche l'importazione nell'Unione; che la coltivazione della soia GM è già autorizzata in Argentina e in Brasile(21);
V. considerando che un recente studio scientifico soggetto a revisione tra pari ha rilevato che l'Unione è la regione con l'impronta di carbonio più ampia al mondo in relazione alle importazioni di soia dal Brasile, superando del 13,8 % quella della Cina, che è il maggior importatore di soia al mondo, a causa della quota più elevata di emissioni derivanti dalla deforestazione incorporata(22); che un altro studio recente ha rilevato che circa un quinto della soia esportata nell'Unione dalla regione amazzonica e dalla regione del Cerrado in Brasile, principalmente per l'alimentazione animale, potrebbe essere "contaminata da deforestazione illegale"(23);
1. ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste dal regolamento (CE) n. 1829/2003;
2. reputa che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione non sia coerente con il diritto dell'Unione, in quanto non è compatibile con l'obiettivo del regolamento (CE) n. 1829/2003, che consiste, in conformità dei principi generali sanciti dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio(24), nel fornire la base per garantire un elevato livello di tutela della vita e della salute umana, della salute e del benessere degli animali, dell'ambiente e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e ai mangimi GM, garantendo nel contempo l'efficace funzionamento del mercato interno;
3. chiede alla Commissione di ritirare il progetto di decisione di esecuzione;
4. plaude al fatto che, in una lettera dell'11 settembre 2020 ai deputati, la Commissione abbia finalmente riconosciuto la necessità di prendere in considerazione la sostenibilità nelle decisioni di autorizzazione degli OGM(25); esprime tuttavia il suo profondo disappunto per il fatto che la Commissione continui ad autorizzare l'importazione di soia GM(26), nonostante le obiezioni sollevate dal Parlamento e dalla maggioranza degli Stati membri;
5. invita la Commissione a compiere progressi con la massima urgenza nello sviluppo di criteri di sostenibilità, con la piena partecipazione del Parlamento; invita la Commissione a fornire informazioni sulle modalità e sui tempi con cui tale processo sarà portato avanti;
6. esorta nuovamente la Commissione a tenere conto degli obblighi dell'Unione derivanti dagli accordi internazionali, quali l'accordo di Parigi sul clima, la CBD e gli OSS delle Nazioni Unite; ribadisce la sua richiesta affinché i progetti di atti di esecuzione siano corredati di una relazione che illustri in che modo essi rispettano il principio del "non nuocere"(27);
7. sottolinea che gli emendamenti alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 182/2011(28), approvati dal Parlamento il 17 dicembre 2020 come base per i negoziati con il Consiglio, affermano che la Commissione non può autorizzare OGM quando non vi è una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli; insiste affinché la Commissione rispetti tale posizione e invita il Consiglio a proseguire i suoi lavori e ad adottare con urgenza un orientamento generale in merito a tale fascicolo;
8. ribadisce il suo appello alla Commissione affinché non autorizzi colture GM resistenti agli erbicidi finché i rischi sanitari associati ai residui non siano stati esaminati in modo approfondito caso per caso, il che richiede una valutazione completa dei residui da irrorazione di tali colture GM con erbicidi complementari e una valutazione dei prodotti erbicidi di degradazione e di eventuali effetti combinatori;
9. ribadisce il suo appello alla Commissione affinché integri pienamente la valutazione del rischio dell'impiego di erbicidi complementari e dei loro residui in quella relativa alle piante GM resistenti agli erbicidi, a prescindere dal fatto che la pianta GM in questione sia destinata alla coltivazione o all'importazione nell'UE ai fini dell'alimentazione umana e animale;
10. rinnova il suo invito alla Commissione a non autorizzare l'importazione, destinata all'alimentazione umana o animale, di alcuna pianta GM che sia stata resa resistente a una sostanza attiva a effetto erbicida il cui utilizzo non è autorizzato nell'Unione;
11. accoglie con favore l'annuncio di una proposta legislativa della Commissione sulle misure volte a prevenire o ridurre al minimo l'immissione sul mercato dell'UE di prodotti associati alla deforestazione o al degrado forestale; nel frattempo, data l'urgenza di affrontare la deforestazione nelle foreste dell'Amazzonia, del Cerrado e del Gran Chaco e il fatto che la domanda dell'Unione di soia GM contribuisce alla deforestazione in tale regione, invita la Commissione a sospendere immediatamente l'importazione di soia GM coltivata in Brasile e Argentina, ricorrendo se necessario all'articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002, fino a quando non saranno stati istituiti efficaci meccanismi giuridicamente vincolanti per impedire l'immissione sul mercato dell'Unione di prodotti associati alla deforestazione e a relative violazioni dei diritti umani;
12. ribadisce il suo invito ad attuare una strategia europea per la produzione e l'approvvigionamento di proteine vegetali(29) che consenta all'Unione di dipendere in misura minore dalle importazioni di soia GM e di sviluppare filiere alimentari più corte e mercati regionali;
13. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
Parere scientifico del gruppo di esperti dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati relativo all'immissione in commercio della soia geneticamente modificata resistente agli insetti DAS-81419-2 per l'alimentazione umana e animale, l'importazione e la trasformazione a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 (domanda EFSA-GMO-DE-2012-111), EFSA Journal 2020;18(1):5946, 14(12): 4642, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4642
–––––––––––––––––– Nel corso dell'ottava legislatura il Parlamento ha approvato 36 risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione di OFM. Inoltre, nel corso della nona legislatura il Parlamento ha approvato le seguenti risoluzioni:risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (testi approvati, P9_TA(2019)0028);risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da soia geneticamente modificata A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (testi approvati, P9_TA(2019)0029);risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 e da granturco geneticamente modificato che combina due, tre o quattro degli eventi MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 e DAS-40278-9, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (testi approvati, P9_TA(2019)0030);risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da cotone geneticamente modificato LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (testi approvati, P9_TA(2019)0054);risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 89788 (MON-89788-1) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (testi approvati, P9_TA(2019)0055);risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 e dalle sottocombinazioni MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 e NK603 × DAS-40278-9 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (testi approvati, P9_TA(2019)0056);risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 e da granturco geneticamente modificato che combina due, tre, quattro o cinque degli eventi Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 e GA21, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (testi approvati, P9_TA(2019)0057);risoluzione del Parlamento europeo del 14 maggio 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (testi approvati, P9_TA(2020)0069);risoluzione del Parlamento europeo dell'11 novembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 e da granturco geneticamente modificato che combina due o tre dei singoli eventi MON 87427, MON 89034, MIR162 e NK603, e che abroga la decisione di esecuzione della Commissione (UE) 2018/1111 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (testi approvati, P9_TA(2020)0291);risoluzione del Parlamento europeo dell'11 novembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (testi approvati, P9_TA(2020)0292);risoluzione del Parlamento europeo dell'11 novembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato MON 87427 × 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 e da granturco geneticamente modificato che combina due, tre o quattro degli eventi MON 87427, 87460, MON 89034, MIR162 e NK603, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (testi approvati, P9_TA(2020)0293);risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (testi approvati, P9_TA(2020)0365);risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 e da granturco geneticamente modificato che combina due o tre dei singoli eventi MON 87427, MON 89034, MIR162 e MON 87411 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (testi approvati, P9_TA(2020)0366);risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da granturco geneticamente modificato MIR604 (SYN-IR6Ø4-5) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (testi approvati, P9_TA(2020)0367);risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione alla commercializzazione di prodotti contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato MON 88017 (MON-88Ø17-3) od ottenuti a partire da esso, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (testi approvati, P9_TA(2020)0368);risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione alla commercializzazione di prodotti contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato MON 89034 (MON-89Ø34-3) od ottenuti a partire da esso, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P9_TA(2020)0369);risoluzione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2021 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato GHB614 × T304-40 × GHB119 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (testi approvati, P9_TA(2021)0080);risoluzione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2021 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MZIR098 (SYN-ØØØ98-3), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (testi approvati, P9_TA(2021)0081);
Cfr., ad esempio, Bonny S., "Genetically Modified Herbicide-Tolerant Crops, Weeds, and Herbicides: Overview and Impact" (Colture geneticamente modificate resistenti agli erbicidi, piante infestanti ed erbicidi: quadro generale e conseguenze), Environmental Management, gennaio 2016, 57(1): pagg. 31-48, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738 e Benbrook, C.M., ‘Impacts of genetically engineered crops on pesticide use in the U.S. - the first sixteen years’, Environmental Sciences Europe; 28 settembre 2012, vol. 24(1), https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/2190-4715-24-24
Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).
Per un'analisi, si veda Rubio-Infante, N. e Moreno-Fierros, L., "An overview of the safety and biological effects of Bacillus thuringiensis Cry toxins in mammals’, Journal of Applied Toxicology, maggio 2016, 36(5), pagg. 630-648, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jat.3252
Parenti, M.D., Santoro, A., Del Rio, A., Franceschi, C., ‘Literature review in support of adjuvanticity/immunogenicity assessment of proteins’, EFSA Supporting Publications, gennaio 2019, 16(1): 1551, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.2903/sp.efsa.2019.EN-1551
A norma del regolamento (UE) n. 182/2011 (articolo 6, paragrafo 3), la Commissione "può" e non "deve" procedere all'autorizzazione in assenza di una maggioranza qualificata di Stati membri favorevoli in seno al comitato di appello.
Comunicazione della Commissione del 23 luglio 2019, dal titolo "Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta", (COM(2019)0352), pag. 1.
Comunicazione della Commissione del 23 luglio 2019, dal titolo "Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta", (COM(2019)0352), pag. 2.
International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications, "Global status of commercialized biotech/GM crops in 2017: Biotech Crop Adoption Surges as Economic Benefits Accumulate in 22 Years" (Situazione mondiale delle colture biotecnologiche/geneticamente modificate commercializzate nel 2017: impennata nell'adozione di colture biotecnologiche e 22 anni di accumulo di benefici economici), pubblicazione ISAAA n. 53 (2017), pag. 16 e pag. 21, http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/53/download/isaaa-brief-53-2017.pdf.
Escobar, N., Tizado, E.J., zu Ermgassen, E.K.J., Löfgren, P., Börner, J., Godar, J., "Spatially-explicit footprints of agricultural commodities: Mapping carbon emissions embodied in Brazil's soy exports" (Impronte territorialmente esplicite dei prodotti agricoli di base: mappare le emissioni di carbonio incorporate nelle esportazioni di soia del Brasile), Global Environmental Change, volume 62, maggio 2020, 102067, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959378019308623.
Rajão, R., Soares-Filho, B., Nunes, F., Börner, J., Machado, L., Assis, D., Oliveira, A., Pinto, L., Ribeiro, V., Rausch, L., Gibbs, H., Figueira, D., "The rotten apples of Brazil's agribusiness" (Le mele marce del settore agroalimentare brasiliano), Science, 17 luglio 2020, volume 369, numero 6501, pagg. 246-248, https://science.sciencemag.org/content/369/6501/246.
Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).