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Procedura : 2018/0152B(COD)
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Ciclo del documento : A9-0208/2021

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A9-0208/2021

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PV 07/07/2021 - 18

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P9_TA(2021)0343

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Mercoledì 7 luglio 2021 - Strasburgo
Sistema di informazione visti (VIS): condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini del VIS ***II
P9_TA(2021)0343A9-0208/2021

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 luglio 2021 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 603/2013, (UE) 2016/794, (UE) 2018/1862, (UE) 2019/816 e (UE) 2019/818 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini del sistema di informazione visti (05951/1/2021 – C9-0199/2021 – 2018/0152B(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la posizione del Consiglio in prima lettura (05951/1/2021 – C9-0199/2021),

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 19 settembre 2018(1),

–  vista la sua posizione in prima lettura(2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0302),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento,

–  vista la decisione della Conferenza dei presidenti del 25 settembre 2020 di autorizzare la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni a scindere la proposta legislativa e a procedere su tale base,

–  visto l'articolo 67 del suo regolamento,

–  vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0208/2021),

1.  approva la posizione del Consiglio in prima lettura;

2.  constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;

3.  incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

4.  incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1) GU C 440 del 6.12.2018, pag. 154.
(2) GU C 23 del 21.1.2021, pag. 286.

Ultimo aggiornamento: 11 novembre 2021Note legali - Informativa sulla privacy