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Procedura : 2020/0300(COD)
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Ciclo del documento : A9-0203/2021

Testi presentati :

A9-0203/2021

Discussioni :

PV 07/07/2021 - 16
CRE 07/07/2021 - 16
PV 09/03/2022 - 11
CRE 09/03/2022 - 11

Votazioni :

PV 08/07/2021 - 4
PV 08/07/2021 - 11
CRE 08/07/2021 - 4
PV 10/03/2022 - 2
CRE 10/03/2022 - 2

Testi approvati :

P9_TA(2021)0352
P9_TA(2022)0067

Testi approvati
PDF 270kWORD 87k
Giovedì 8 luglio 2021 - Strasburgo
Programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030 ***I
P9_TA(2021)0352A9-0203/2021

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati l'8 luglio 2021, alla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030 (COM(2020)0652 – C9-0329/2020 – 2020/0300(COD))(1)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Testo della Commissione   Emendamento
Emendamento 1
Proposta di decisione
Considerando 3
(3)  Nella propria valutazione del 7º PAA24, la Commissione ha concluso che la visione del programma per il 2050 e i suoi obiettivi prioritari sono ancora validi, che ha contribuito a rendere le azioni di politica ambientale più prevedibili, più rapide e meglio coordinate e che la sua struttura e il quadro che ne consente l'attuazione hanno contribuito a creare sinergie, rendendo così la politica ambientale più efficace ed efficiente. La valutazione ha inoltre concluso che il 7º PAA ha anticipato l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite insistendo sul fatto che la crescita economica e il benessere sociale dipendono da una solida base di risorse naturali, e ha contribuito al perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Ha inoltre consentito all'Unione di parlare con una sola voce sulla scena mondiale in materia di clima e ambiente. Nella valutazione del 7º PAA, la Commissione ha altresì concluso che i progressi in materia di protezione della natura, di salute e di integrazione delle politiche non sono stati sufficienti.
(3)  Nella propria valutazione del 7º PAA24, la Commissione ha concluso che la visione del programma per il 2050 e i suoi obiettivi prioritari sono ancora validi, che ha contribuito a rendere le azioni di politica ambientale più prevedibili, più rapide e meglio coordinate e che la sua struttura e il quadro che ne consente l'attuazione hanno contribuito a creare sinergie, rendendo così la politica ambientale più efficace ed efficiente. La valutazione ha inoltre concluso che il 7º PAA ha anticipato l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite insistendo sul fatto che la crescita economica e il benessere sociale dipendono da una solida base di risorse naturali, e ha contribuito al perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Ha inoltre consentito all'Unione di parlare con una sola voce sulla scena mondiale in materia di clima e ambiente. Nella valutazione del 7º PAA, la Commissione ha altresì concluso che i progressi in materia di protezione della natura, di salute e di integrazione delle considerazioni ambientali in altri settori strategici non sono stati sufficienti. Essa ha inoltre constatato che nel 7º PAA si sarebbe potuto tenere maggiormente conto delle questioni sociali, sulla base dei legami esistenti tra l'ambiente e la politica sociale, ad esempio per quanto riguarda l'impatto sui gruppi vulnerabili, l'occupazione, l'inclusione sociale e la disuguaglianza. Inoltre, nella sua valutazione la Commissione ha osservato che, nonostante obiettivi ambientali sempre più ambiziosi in molti settori strategici, la spesa per la tutela dell'ambiente in Europa è rimasta bassa per molti anni (circa il 2 % del GDP) e che la mancata attuazione della legislazione in materia di ambiente costa all'economia dell'Unione circa 55 miliardi di EUR ogni anno a titolo di spese sanitarie e costi diretti per l'ambiente. La valutazione ha rilevato che l'attuazione del 7º PAA avrebbe potuto essere rafforzata da un meccanismo di monitoraggio più solido.
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24 COM(2019)0233.
24 COM(2019)0233.
Emendamento 2
Proposta di decisione
Considerando 4
(4)  Secondo la relazione dell'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) "L'ambiente in Europa – Stato e prospettive nel 2020: conoscenze per la transizione verso un'Europa sostenibile" (in seguito denominata "SOER 2020"), il 2020 rappresenta un'occasione unica per l'Unione di dar prova di leadership e affrontare le sfide in materia di sostenibilità che richiedono urgentemente soluzioni sistemiche. Come affermato nella SOER 2020, i cambiamenti climatici e degli ecosistemi globali osservati dagli anni '50 in poi non trovano precedenti in un periodo che va da qualche decennio fino a millenni. La popolazione mondiale è triplicata dal 1950 e il numero delle persone che vivono nelle città è quadruplicato. Secondo le previsioni, l'attuale modello di crescita sarà associato a pressioni ambientali sempre maggiori, con effetti nocivi, diretti e indiretti, sulla salute e il benessere umani. Quanto precede vale in particolar modo per i settori che hanno il maggiore impatto ambientale (alimentazione, mobilità, energia, infrastrutture ed edilizia).
(4)  Secondo la relazione dell'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) "L'ambiente in Europa – Stato e prospettive nel 2020: conoscenze per la transizione verso un'Europa sostenibile" (in seguito denominata "SOER 2020"), nel prossimo decennio l'Unione avrà un'occasione unica per dar prova di leadership a livello mondiale affrontando le sfide urgenti in materia di sostenibilità, che sono senza precedenti e possono essere superate solo attraverso un cambiamento sistemico. Quest'ultimo comporta un mutamento radicale, trasformativo e trasversale che implica cambiamenti importanti e un riorientamento degli obiettivi sistemici, degli incentivi, delle tecnologie, delle pratiche e delle norme sociali, nonché dei sistemi di conoscenza e delle strategie di governance. Come affermato nella SOER 2020, uno dei fattori più importanti alla base delle persistenti sfide in materia di ambiente e sostenibilità che l'Europa si trova ad affrontare è il fatto che queste sono inestricabilmente legate alle attività economiche e agli stili di vita, in particolare ai sistemi sociali che soddisfano le necessità di base degli europei in termini di beni, energia e mobilità. Assicurare la coerenza delle politiche con le politiche ambientali esistenti, provvedendo altresì alla loro piena attuazione, permetterebbe all'Europa di avanzare notevolmente verso il conseguimento dei suoi obiettivi ambientali per il 2030. Tuttavia, sono altresì necessari quadri sistemici a lungo termine con obiettivi vincolanti in materia di clima e ambiente. La SOER 2020 conclude che l'Europa non realizzerà la sua visione di sostenibilità consistente nel "vivere bene entro i limiti del nostro pianeta" semplicemente promuovendo la crescita economica e cercando di gestirne gli effetti collaterali nocivi mediante gli strumenti della politica ambientale e sociale. La sostenibilità deve invece diventare il principio guida di politiche e azioni ambiziose e coerenti in tutta la società.
Emendamento 3
Proposta di decisione
Considerando 5
(5)  La Commissione europea ha risposto alle sfide individuate nella SOER 2020 adottando il Green Deal europeo25, una nuova strategia di crescita incentrata sulla duplice transizione verde e digitale che mira a trasformare l'Unione in una società equa e prospera, con un'economia competitiva, climaticamente neutra ed efficiente sotto il profilo delle risorse. Il regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio26 sancisce per legge l'obiettivo dell'Unione di conseguire la neutralità climatica entro il 2050.
(5)  La risposta della Commissione europea alle sfide individuate nella SOER 2020 è delineata nel Green Deal europeo25 come nuova strategia di crescita incentrata sulla duplice transizione verde e digitale che mira a trasformare l'Unione in una società equa e prospera, con un'economia competitiva, climaticamente neutra ed efficiente sotto il profilo delle risorse, e a proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'Unione, migliorando nel contempo la qualità di vita delle generazioni attuali e future. È opportuno dare priorità al rapido conseguimento degli obiettivi climatici e ambientali proteggendo nel contempo la salute e il benessere delle persone dai rischi e dagli impatti ambientali e assicurando una transizione giusta e inclusiva. Il regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio26 sancisce per legge l'obiettivo dell'Unione di conseguire la neutralità climatica al più tardi entro il 2050.
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25 COM(2019)0640.
25 COM(2019)0640.
26 COM(2020)0080.
26 COM(2020)0080.
Emendamento 4
Proposta di decisione
Considerando 5 bis (nuovo)
(5 bis)  Il 28 novembre 2019, il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione in cui ha dichiarato un'emergenza climatica e ambientale in Europa e in tutto il mondo e ha esortato la Commissione ad agire in modo rapido e risoluto, anche affrontando le incoerenze delle attuali politiche dell'Unione in materia di emergenza climatica e ambientale, in particolare attraverso una profonda riforma delle sue politiche di investimento nei settori dell'agricoltura, del commercio, dei trasporti, dell'energia e delle infrastrutture, nonché garantendo che tutte le future proposte legislative e di bilancio in materia siano pienamente in linea con l'obiettivo di contenere il riscaldamento globale entro 1,5° C e non contribuiscano alla perdita di biodiversità.
Emendamento 5
Proposta di decisione
Considerando 5 ter (nuovo)
(5 ter)  Sia nell'Unione che a livello globale numerose attività umane contribuiscono tuttora alla degradazione dei terreni e del suolo, come ad esempio la cattiva gestione delle terre, il cambiamento di uso del suolo, le pratiche agricole non sostenibili, l'abbandono dei suoli, l'inquinamento, le pratiche forestali non sostenibili e l'impermeabilizzazione del suolo, la perdita di biodiversità e i cambiamenti climatici, spesso associati ad altri fattori, il che riduce la capacità dei terreni e del suolo di fornire funzioni e servizi e ecosistemici. Ciononostante, l'Unione e gli Stati membri non sono attualmente sulla buona strada per rispettare i loro impegni internazionali ed europei relativi al suolo e ai terreni, compresi gli obblighi previsti dalla convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione, vale a dire combattere la desertificazione, ripristinare i terreni e i suoli degradati e realizzare entro il 2030 un mondo neutrale dal punto di vista del degrado dei terreni. In linea con la risoluzione del Parlamento europeo del 28 aprile 2021 sulla protezione del suolo, è necessario un quadro giuridico comune a livello dell'Unione, nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà, per la protezione e l'uso sostenibile del suolo, che affronti tutte le gravi minacce per il suolo. Tale quadro dovrebbe comprendere, tra l'altro, una definizione comune del suolo e delle sue funzioni e criteri per conseguire un buono stato e un uso sostenibile, nonché obiettivi intermedi e finali corredati di indicatori armonizzati e di una metodologia di monitoraggio e di rendicontazione.
Emendamento 6
Proposta di decisione
Considerando 5 quater (nuovo)
(5 quater)  La pandemia di COVID-19, che ha determinato una crisi economica e sanitaria senza precedenti, ha messo in luce ancora una volta l'importanza di applicare l'approccio multisettoriale "One Health" nell'elaborazione delle politiche, il quale riconosce che la salute umana è collegata alla salute animale e all'ambiente e che le azioni volte a contrastare le minacce per la salute devono tenere conto di tutte e tre le dimensioni. In particolare, per identificare, combattere e prevenire efficacemente l'insorgenza di zoonosi e di minacce per la sicurezza alimentare, le informazioni e i dati dovrebbero essere condivisi tra i settori, e la cooperazione a livello nazionale e subnazionale dovrebbe essere rafforzata per mettere in atto risposte efficaci e comuni. L'8º PAA dovrebbe contribuire alla piena integrazione dell'approccio "One Health" a tutti i livelli di elaborazione delle politiche.
Emendamento 7
Proposta di decisione
Considerando 5 quinquies (nuovo)
(5 quinquies)  Secondo la relazione 2020 sulla biodiversità e la pandemia della piattaforma intergovernativa di politica scientifica per la biodiversità e i servizi ecosistemici (IPBES)1 bis le cause alla base delle pandemie sono riconducibili agli stessi cambiamenti ambientali globali responsabili della perdita di biodiversità e dei cambiamenti climatici, inclusi il cambiamento di uso del suolo, l'espansione e l'intensificazione agricole, il commercio e il consumo di specie selvatiche e altri fattori. I cambiamenti climatici sono tra i fattori responsabili della comparsa di malattie e probabilmente causeranno un grave rischio di pandemia in futuro, mentre la perdita di biodiversità è anche associata alla trasformazione dei paesaggi e può, in alcuni casi, determinare un aumento del rischio di comparsa di malattie. Secondo la relazione, il costo dell'inazione è ampiamente superiore a quello dell'attuazione di strategie globali di prevenzione delle pandemie basate sulla riduzione del commercio di specie selvatiche e del cambiamento di uso del suolo e sull'aumento della sorveglianza "One Health".
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1 bis Seminario IPBES sulla diversità e la pandemia – Sintesi, 2020.
Emendamento 8
Proposta di decisione
Considerando 5 sexies (nuovo)
(5 sexies)  Si prevede che il degrado ambientale e gli effetti negativi dei cambiamenti climatici aumenteranno ulteriormente negli anni a venire, ripercuotendosi più duramente sui paesi in via di sviluppo e sulle popolazioni vulnerabili. Al fine di contribuire a rafforzare la resilienza e sostenere i paesi terzi nei loro sforzi di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ad essi, nonché di proteggere la biodiversità, l'assistenza finanziaria dell'Unione e degli Stati membri ai paesi terzi dovrebbe promuovere l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, l'accordo di Parigi adottato nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici1 bis ("l'accordo di Parigi") e il quadro globale post-2020 della convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica ed essere in linea con gli obiettivi prioritari dell'8º PAA. Inoltre, l'Unione e gli Stati membri dovrebbero anche garantire che l'accordo di Parigi e gli altri accordi internazionali in materia di clima e ambiente siano attuati secondo modalità che riflettano i principi di equità e di responsabilità comuni ma differenziate e le rispettive capacità, come stabilito anche all'articolo 2, paragrafo 2, dell'accordo di Parigi.
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1 bis GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4.
Emendamento 9
Proposta di decisione
Considerando 6
(6)  Il Green Deal europeo è alla base del piano per la ripresa Next Generation EU, che promuove gli investimenti in settori verdi fondamentali necessari per rafforzare la resilienza e creare crescita e occupazione in una società equa e inclusiva. Anche il dispositivo per la ripresa e la resilienza che, insieme al bilancio dell'Unione per il periodo 2021-2027, sarà il motore della ripresa economica dell'Unione dalla crisi del coronavirus, si basa sugli obiettivi prioritari stabiliti nel Green Deal europeo. Inoltre, tutte le iniziative che si iscrivono nel piano per la ripresa Next Generation EU dovrebbero rispettare l'impegno del Green Deal europeo di non nuocere all'ambiente.
(6)  Il Green Deal europeo è alla base del piano per la ripresa Next Generation EU, che promuove gli investimenti in settori verdi e digitali fondamentali necessari per rafforzare la resilienza e creare crescita e occupazione in una società equa e inclusiva. Anche il dispositivo per la ripresa e la resilienza che, insieme al bilancio dell'Unione per il periodo 2021-2027, sarà il motore della ripresa economica dell'Unione dalla crisi del coronavirus, si basa sugli obiettivi prioritari stabiliti nel Green Deal europeo. Inoltre, tutte le iniziative che si iscrivono nel piano per la ripresa Next Generation EU dovrebbero rispettare il principio "non arrecare un danno significativo" stabilito dal regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (il "regolamento sulla tassonomia")1 bis. Il piano per la ripresa costituisce un'opportunità unica per accelerare il ritmo della transizione verso la neutralità climatica e della protezione dell'ambiente.
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1 bis. Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).
Emendamento 10
Proposta di decisione
Considerando 7
(7)  I programmi di azione per l'ambiente hanno orientato lo sviluppo della politica ambientale dell'UE fin dai primi anni '70. Il 7º PAA, che giungerà a termine il 31 dicembre 2020, prevede all'articolo 4, paragrafo 3, che la Commissione presenti, se del caso, una proposta relativa a un Ottavo programma di azione per l'ambiente (8º PAA) in tempo utile al fine di evitare un vuoto tra il 7º e l'8º PAA. Il Green Deal europeo ha annunciato l'adozione di un nuovo programma di azione per l'ambiente.
(7)  I programmi di azione per l'ambiente hanno orientato lo sviluppo e il coordinamento della politica ambientale dell'UE fin dai primi anni '70. Il 7º PAA, giunto a termine il 31 dicembre 2020, prevedeva all'articolo 4, paragrafo 3, che la Commissione presentasse, se del caso, una proposta relativa a un Ottavo programma di azione per l'ambiente (8º PAA) in tempo utile al fine di evitare un vuoto tra il 7º e l'8º PAA. Nella sua comunicazione sul Green Deal europeo dell'11 dicembre 2019 la Commissione ha annunciato che l'8º PAA includerà un nuovo meccanismo di monitoraggio volto a garantire che l'Unione non devii dalla traiettoria di avvicinamento ai suoi traguardi ambientali. Nella sua comunicazione la Commissione si è inoltre impegnata a varare un insieme di indicatori per monitorare i progressi rispetto a tutti gli obiettivi del Green Deal europeo.
Emendamento 11
Proposta di decisione
Considerando 8
(8)  L'8º PAA dovrebbe sostenere gli obiettivi in materia di ambiente e azione per il clima del Green Deal europeo, in linea con l'obiettivo a lungo termine, già stabilito nel 7º PAA, di "vivere bene entro i limiti del nostro pianeta" entro il 2050. Dovrebbe inoltre contribuire alla realizzazione dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e dei suoi obiettivi di sviluppo sostenibile.
(8)  L'8º PAA, in quanto programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente, dovrebbe basarsi sugli obiettivi in materia di ambiente e azione per il clima del Green Deal europeo e promuoverne il conseguimento, in linea con l'obiettivo a lungo termine di "vivere bene entro i limiti del nostro pianeta" al più tardi entro il 2050, conformemente a quanto già stabilito nel 7º PAA. Dovrebbe inoltre essere pienamente allineato all'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e ai suoi obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS), che sono integrati e indivisibili, e promuoverne l'attuazione e il conseguimento, nonché essere in linea con gli obiettivi dell'accordo di Parigi, con la convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica e con gli altri accordi internazionali pertinenti. L'8º PAA dovrebbe permettere un cambiamento sistemico verso un'economia dell'Unione che garantisca il benessere entro i limiti del pianeta, con una crescita rigenerativa, e dovrebbe altresì assicurare che la transizione ambientale e climatica sia realizzata in maniera giusta e inclusiva, contribuendo nel contempo a ridurre le disuguaglianze.
Emendamento 12
Proposta di decisione
Considerando 8 bis (nuovo)
(8 bis)  Gli obiettivi prioritari dell'8º PAA fissano la direzione per l'elaborazione delle politiche dell'Unione, sulla base, ma non solo, degli impegni delle strategie e delle iniziative del Green Deal europeo.
Emendamento 13
Proposta di decisione
Considerando 8 ter (nuovo)
(8 ter)  L'8º PAA costituisce la base per il conseguimento degli obiettivi in materia di ambiente e clima definiti nell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e nei relativi OSS. Secondo un modello sviluppato dal Centro per la resilienza di Stoccolma, il conseguimento degli OSS ambientali e climatici è alla base degli OSS sociali ed economici, in quanto le nostre società ed economie dipendono da una biosfera sana e lo sviluppo sostenibile può avvenire solo all'interno dello spazio operativo sicuro di un pianeta stabile e resiliente. Il conseguimento, da parte dell'Unione, degli OSS e il suo sostegno ai paesi terzi affinché facciano altrettanto saranno essenziali per permettere all'Unione di dar prova di leadership a livello globale nella realizzazione delle transizioni verso la sostenibilità.
Emendamento 14
Proposta di decisione
Considerando 9
(9)  L'8º PAA dovrebbe accelerare la transizione verso un'economia rigenerativa che restituisca al pianeta più di quanto prenda. Un modello di crescita rigenerativo riconosce che il benessere e la prosperità delle nostre società dipendono da un clima stabile, da un ambiente sano e da ecosistemi prosperi, che permettano alle nostre economie di godere di uno spazio operativo sicuro. Poiché la popolazione mondiale e la domanda di risorse naturali sono in costante crescita, l'attività economica dovrebbe svilupparsi con modalità che non provochino danni ma, al contrario, invertano la rotta dei cambiamenti climatici e del degrado ambientale, riducano al minimo l'inquinamento e portino al mantenimento e all'arricchimento del capitale naturale, garantendo in tal modo risorse rinnovabili e non rinnovabili in abbondanza. Attraverso l'innovazione continua, l'adattamento alle nuove sfide e la co-creazione, l'economia rigenerativa rafforza la resilienza e protegge il benessere delle generazioni presenti e future.
(9)  L'8º PAA dovrebbe accelerare la transizione verso un modello di crescita rigenerativo che restituisca al pianeta più di quanto prenda nel contesto di un’economia del benessere sostenibile che permetta un cambiamento sistemico, riconosca che il benessere e la prosperità delle nostre società dipendono da un clima stabile, da un ambiente sano e da ecosistemi prosperi ed offra uno spazio operativo sicuro entro i limiti del pianeta. Poiché la popolazione mondiale e la domanda di risorse naturali sono in costante crescita, l'attività economica dovrebbe svilupparsi con modalità sostenibili che non provochino danni ma, al contrario, invertano la rotta dei cambiamenti climatici, proteggano e ripristinino gli ecosistemi e la biodiversità bloccando e invertendo la loro perdita, impediscano il degrado ambientale, proteggano la salute e il benessere dagli impatti ambientali negativi, prevengano e riducano al minimo l'inquinamento e portino al mantenimento e all'arricchimento delle risorse naturali e della biodiversità, garantendo in tal modo risorse rinnovabili e non rinnovabili in abbondanza. Attraverso la ricerca e l'innovazione continue, la trasformazione dei modelli di produzione e di consumo, e l'adattamento alle nuove sfide e la co-creazione, l'economia del benessere rigenerativa e sostenibile rafforza la resilienza, migliora lo stato della natura e protegge il benessere delle generazioni presenti e future e il loro diritto ad un ambiente sano.
Emendamento 15
Proposta di decisione
Considerando 9 bis (nuovo)
(9 bis)  Secondo l'OCSE, la necessità di misurare i risultati economici e il progresso societale "al di là del PIL" è ben consolidata e considerare il PIL come l’unica bussola non fornisce ai responsabili politici un quadro sufficientemente preciso del modo in cui l'economia funziona per i cittadini o degli effetti a lungo termine della crescita sulla sostenibilità1 bis. Affinché l'Unione sviluppi un approccio più olistico alla definizione delle politiche economiche, in linea con gli OSS, l'accordo di Parigi e la convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica, l’8º PAA stabilisce l'obbligo di elaborare una serie completa di indicatori "al di là del PIL", come richiesto dal 7º PAA, al fine di misurare i progressi compiuti verso un'economia del benessere sostenibile e di orientare e informare l'elaborazione delle politiche future.
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1 bis Documento di lavoro SDD n. 102 del 18 settembre 2019 "L'economia del benessere – Creare opportunità per il benessere e la crescita economica delle persone".
Emendamento 16
Proposta di decisione
Considerando 9 ter (nuovo)
(9 ter)  L'attuazione di un efficace quadro globale per la biodiversità post-2020 dipenderà dalla riduzione dei flussi finanziari che danneggiano la biodiversità, eppure, secondo una relazione dell'OCSE, l'importo della spesa annuale dei governi potenzialmente dannosa per la biodiversità è da cinque a sei volte superiore alla spesa annuale globale per la biodiversità1 bis. Gli obiettivi di Aichi in materia di biodiversità hanno stabilito l'obbligo, al più tardi entro il 2020, di eliminare, rimuovere gradualmente o riformare le sovvenzioni dannose per la biodiversità e anche l’obbligo, nel quadro del 7º PAA, di riformare ed eliminare gradualmente senza indugio le sovvenzioni dannose per l'ambiente a livello di Unione e di Stati membri. Affinché l'Unione consegua gli obiettivi prioritari dell'8º PAA, compresa la neutralità climatica entro il 2050, sarà necessario eliminare gradualmente tutte le sovvenzioni dannose per l'ambiente, comprese le sovvenzioni ai combustibili fossili. Dovrebbero essere incluse tutte le sovvenzioni dirette e indirette, comprese quelle sotto forma di esenzioni fiscali. Dovrebbe, inoltre, essere messo a punto un meccanismo che consenta agli Stati membri di riferire in merito all'eliminazione graduale delle sovvenzioni dannose per l'ambiente diverse dalle sovvenzioni ai combustibili fossili. L'eliminazione graduale di tutte le sovvenzioni dannose per l'ambiente dovrebbe seguire il principio di una transizione giusta ed essere accompagnata da azioni volte a prevenire o attenuare eventuali impatti socioeconomici negativi a livello dell'Unione, nazionale, regionale e locale, garantendo nel contempo che nessuno sia lasciato indietro.
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1 bis Relazione finale dell’OCSE, aprile 2020 "A Comprehensive Overview of Global Biodiversity Finance" (Una panoramica completa dei finanziamenti globali per la biodiversità).
Emendamento 17
Proposta di decisione
Considerando 9 quater (nuovo)
(9 quater)  Una delle priorità della strategia europea per i conti ambientali 2019-2023 consiste nell'ampliare l'elenco dei settori coperti dai conti ambientali europei, mentre uno dei settori in via di sviluppo è costituito da "sovvenzioni o misure di sostegno potenzialmente dannose per l'ambiente". Attraverso il suo lavoro su un'azione preparatoria, la Commissione metterà a disposizione delle parti interessate un pacchetto di strumenti per aiutarle a individuare le sovvenzioni dannose per l'ambiente e quindi a sostenere, sulla base di dati concreti, la loro riforma o eliminazione, individuando gli impatti sociali, economici e ambientali della loro eliminazione graduale.
Emendamento 18
Proposta di decisione
Considerando 9 quinquies (nuovo)
(9 quinquies)  Gli ecosistemi marini e costieri, come mangrovie, barriere coralline, paludi salmastre e praterie oceaniche, sono degradati e colpiti negativamente da processi quali l'eutrofizzazione e l'acidificazione, che incidono sulla biodiversità che essi sostengono e sui servizi e sulle funzioni ecosistemici che essi forniscono, nonché sulla loro capacità di fungere da pozzi di assorbimento del carbonio. È necessaria un'azione urgente per proteggere e ripristinare questi ecosistemi marini e costieri, compresi i fondali oceanici, e riconoscere che l'oceano, come comune globale, potrebbe facilitare la sensibilizzazione, migliorare l'alfabetizzazione oceanica e incoraggiare l'azione e l'adozione di misure efficaci da tutti i livelli e da tutti gli attori della società.
Emendamento 19
Proposta di decisione
Considerando 10
(10)  L'8º PAA dovrebbe definire obiettivi tematici prioritari in settori quali la neutralità climatica, l'adattamento ai cambiamenti climatici, la tutela e il ripristino della biodiversità, l'economia circolare, l'obiettivo "inquinamento zero" e la riduzione delle pressioni sull'ambiente derivanti dalla produzione e dal consumo. Dovrebbe inoltre individuare le condizioni che favoriscono il conseguimento degli obiettivi a lungo termine e di quelli tematici prioritari per tutti i soggetti coinvolti.
(10)  L'8º PAA dovrebbe definire obiettivi tematici prioritari in settori quali la mitigazione dei cambiamenti climatici, l’adattamento ai cambiamenti climatici, la tutela e il ripristino della biodiversità terrestre e marina, un’economia circolare non tossica, l'ambiente "inquinamento zero" e la minimizzazione delle pressioni sull'ambiente derivanti dalla produzione e dal consumo in tutti i settori dell’economia. Tali obiettivi tematici prioritari, che affrontano sia le cause sia gli impatti dei danni causati all'ambiente, sono intrinsecamente interconnessi e un approccio sistemico è pertanto necessario per la loro realizzazione. L'8º PAA dovrebbe inoltre individuare le condizioni che favoriscono il conseguimento, in modo coerente, degli obiettivi a lungo termine e di quelli tematici prioritari per tutti i soggetti coinvolti, nonché coordinare le azioni necessarie perché tali condizioni possano concretizzarsi.
Emendamento 20
Proposta di decisione
Considerando 10 bis (nuovo)
(10 bis)  L'espressione "approccio ecosistemico" è stabilita nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica quale strategia per la gestione integrata dei suoli, delle acque e delle risorse viventi che ne promuove equamente la conservazione e l'utilizzo sostenibile al fine di contribuire a raggiungere un equilibrio tra conservazione, uso sostenibile e condivisione dei benefici della biodiversità biologica, i tre obiettivi della convenzione.
Emendamento 21
Proposta di decisione
Considerando 10 ter (nuovo)
(10 ter)  Secondo l'AEA, le soluzioni basate sulla natura (SBN) per l'adattamento ai cambiamenti climatici e la riduzione del rischio di catastrofi sono azioni che lavorano con la natura e la valorizzano per ripristinare e proteggere gli ecosistemi e aiutare la società ad adattarsi agli impatti dei cambiamenti climatici e a rallentare l'ulteriore riscaldamento, fornendo nel contempo molteplici benefici aggiuntivi1 bis. Sebbene le SBN possano apportare benefici economici, è opportuno riconoscere che questi possono concretizzarsi solo a lungo termine. Le SBN dovrebbero rispettare determinati criteri al fine di garantire che la loro attuazione sia coerente con gli obiettivi prioritari dell'8º PAA e non li comprometta. Inoltre, laddove le SBN siano finanziate da meccanismi di compensazione della biodiversità, tali meccanismi dovrebbero attenersi rigorosamente a una gerarchia di mitigazione che garantisca, tra l'altro, che le compensazioni possano essere utilizzate solo come misura di ultima istanza.
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1 bis Relazione dell'AEA n. 1/2021 "Soluzioni basate sulla natura in Europa: Politiche, conoscenze e pratiche per l'adattamento ai cambiamenti climatici e la riduzione del rischio di catastrofi".
Emendamento 22
Proposta di decisione
Considerando 11
(11)  Poiché la politica ambientale è fortemente decentrata, le azioni volte a conseguire gli obiettivi prioritari dell'8º PAA dovrebbero essere intraprese a diversi livelli di governance, vale a dire a livello europeo, nazionale, regionale e locale, con un approccio collaborativo alla governance multilivello. L'approccio integrato all'elaborazione e all'attuazione delle politiche dovrebbe essere rafforzato al fine di massimizzare le sinergie tra gli obiettivi economici, ambientali e sociali, prestando nel contempo particolare attenzione alle potenziali scelte di compromesso e alle esigenze dei gruppi vulnerabili. La collaborazione trasparente con attori non governativi è inoltre importante sia per la buona riuscita dell'8o PAA che per il conseguimento dei suoi obiettivi prioritari.
(11)  Poiché la politica ambientale è fortemente decentrata, le azioni volte a conseguire gli obiettivi prioritari dell'8º PAA dovrebbero essere intraprese a diversi livelli di governance, vale a dire a livello europeo, nazionale, regionale e locale, con un approccio collaborativo alla governance multilivello. L’efficienza del monitoraggio, dell’attuazione, dell’applicazione e dell’assunzione di responsabilità è essenziale ed è necessaria una governance efficace per garantire la coerenza tra le politiche. L'approccio integrato all'elaborazione e all'attuazione delle politiche dovrebbe essere rafforzato al fine di massimizzare le sinergie tra gli obiettivi ambientali, sociali ed economici, valutando in maniera sistematica le potenziali scelte di compromesso tra di essi e valutando in maniera sistematica le esigenze dei gruppi vulnerabili e marginalizzati. Tale approccio integrato dovrebbe soddisfare le esigenze specifiche di tutte le regioni, comprese le aree urbane e rurali e le regioni ultraperiferiche. Inoltre, l'accesso alle informazioni ambientali, la partecipazione del pubblico al processo decisionale ambientale e l'accesso alla giustizia, in linea con la Convenzione di Aarhus, nonché la collaborazione trasparente con e tra le autorità pubbliche a tutti i livelli del processo decisionale, gli attori non governativi e il più ampio pubblico sono importanti per la buona riuscita dell'8o PAA che per il conseguimento dei suoi obiettivi prioritari.
Emendamento 23
Proposta di decisione
Considerando 11 bis (nuovo)
(11 bis)  Le valutazioni d'impatto effettuate nel contesto dell'8º PAA dovrebbero tenere conto dell'intera gamma di impatti immediati e a lungo termine sull'ambiente e sul clima, compresi i loro effetti cumulativi, nonché dei costi dell'azione e dell'inazione, e dovranno essere sviluppati strumenti a tal fine. Tali valutazioni d’impatto dovrebbero essere basate su una consultazione ampia e trasparente, ed entro otto settimane dalla chiusura di una consultazione pubblica, la Commissione dovrebbe presentare sistematicamente un resoconto dettagliato sulle risposte alla consultazione dei portatori di interessi, operando una distinzione tra i contributi provenienti dai diversi tipi di portatori di interessi. Inoltre, la valutazione degli impatti dovrebbe essere pubblicata subito dopo il suo completamento, al fine di consentire il controllo da parte delle parti interessate, alla luce della sentenza della Corte di giustizia del 4 settembre 2018 nella causa C-57/16 P1 bis, essere sufficientemente dettagliata e includere tutte le informazioni utilizzate per fondare le loro conclusioni, compresi gli impatti socioeconomici.
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1 bis Sentenza della Corte di giustizia del 4 settembre 2018 nella causa ClientEarth c. Commissione, C-57/16 P, ECLI:EU:C:2018:660.
Emendamento 24
Proposta di decisione
Considerando 11 ter (nuovo)
(11 ter)  Le azioni finalizzate al conseguimento degli obiettivi ambientali e climatici dell'Unione devono essere realizzate contestualmente all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali ed essere compatibili con lo stesso.
Emendamento 25
Proposta di decisione
Considerando 11 quater (nuovo)
(11 quater)  Il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente e il Forum globale sull'ambiente dell'OCSE hanno sottolineato che i cambiamenti ambientali hanno un impatto specifico di genere. I ruoli differenziati per genere causano anche vulnerabilità differenti di donne e uomini agli effetti dei cambiamenti climatici e gli impatti di questi ultimi acuiscono le disparità di genere. Al fine di contribuire a garantire che le disuguaglianze non si perpetuino, risulta pertanto necessario adottare una prospettiva di genere sulle azioni e le finalità relative al conseguimento degli obiettivi prioritari dell'8° PAA, tra cui la valutazione dell'impatto di genere delle azioni programmate e una particolare attenzione all'integrazione della dimensione di genere e alle azioni attente alle questioni di genere. L'8° PAA riconosce che l'uguaglianza di genere è una condizione essenziale per lo sviluppo sostenibile e in termini di realizzazione dei migliori risultati nella risposta alle sfide climatiche e ambientali.
Emendamento 26
Proposta di decisione
Considerando 12
(12)  Una cooperazione rafforzata con i paesi partner, una buona governance ambientale su scala mondiale e le sinergie tra le politiche interne ed esterne dell'Unione sono elementi fondamentali per conseguire gli obiettivi dell'UE in materia di ambiente e clima.
(12)  Una cooperazione rafforzata e una diplomazia verde con i paesi terzi, compresi i paesi in via di sviluppo, e che favoriscano una buona governance ambientale su scala mondiale, compresi la promozione dell’accesso all’informazione, la partecipazione pubblica al processo decisionale e l’accesso alla giustizia nelle questioni ambientali, sono elementi fondamentali per conseguire gli OSS nonché gli obiettivi dell'UE in materia di ambiente e clima. È inoltre essenziale garantire sinergie e coerenza tra tutte le politiche interne ed esterne dell'Unione, comprese le politiche e gli accordi commerciali, e aderire alla coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile (PCSD).
Emendamento 27
Proposta di decisione
Considerando 13
(13)  La Commissione europea dovrebbe valutare i progressi compiuti dall'Unione e dagli Stati membri nel conseguimento degli obiettivi prioritari dell'8º PAA nel contesto della transizione verso una sostenibilità, un benessere e una resilienza maggiori. Un simile approccio è in linea con gli appelli del Consiglio27 e del Comitato economico e sociale europeo28 che hanno invitato a misurare i risultati economici e il progresso sociale andando oltre il PIL e incoraggiato l'uso del benessere come indicatore per orientare le politiche – così come sostenuto anche dall'OCSE29.
(13)  La Commissione europea dovrebbe valutare i progressi compiuti dall'Unione e dagli Stati membri nel conseguimento degli obiettivi prioritari dell'8º PAA nel contesto della transizione giusta e inclusiva verso una sostenibilità, un benessere e una resilienza entro i limiti del pianeta. Un simile approccio è in linea con gli appelli del Consiglio27 e del Comitato economico e sociale europeo28 che hanno invitato a misurare i risultati economici e il progresso sociale andando oltre il PIL e incoraggiato l'uso del benessere come indicatore per orientare le politiche – così come sostenuto anche dall'OCSE29.
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27 Cfr. ad esempio https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10414-2019-INIT/it/pdf
27 Cfr. ad esempio https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10414-2019-INIT/it/pdf
28 https://www.eesc.europa.eu/it/our-work/opinions-information-reports/opinions/reflection-paper-towards-sustainable-europe-2030
28 https://www.eesc.europa.eu/it/our-work/opinions-information-reports/opinions/reflection-paper-towards-sustainable-europe-2030
29 Cfr. ad esempio il quadro concettuale del benessere e il quadro di riforme politiche sulla crescita inclusiva elaborati dall'OCSE, l'iniziativa per una vita migliore e l'iniziativa sui nuovi approcci alle sfide economiche.
29 Cfr. ad esempio il quadro concettuale del benessere e il quadro di riforme politiche sulla crescita inclusiva elaborati dall'OCSE, l'iniziativa per una vita migliore e l'iniziativa sui nuovi approcci alle sfide economiche.
Emendamento 28
Proposta di decisione
Considerando 14
(14)  La valutazione dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi prioritari dell'8º PAA dovrebbe rispecchiare gli ultimi sviluppi per quanto riguarda la disponibilità e la pertinenza di dati e indicatori. Dovrebbe essere coerente con gli strumenti di monitoraggio o di governance riguardanti aspetti più specifici della politica ambientale e climatica, in particolare il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio30, il riesame dell'attuazione delle politiche ambientali o gli strumenti di monitoraggio relativi all'economia circolare, all'azzeramento dell'inquinamento, alla biodiversità, all'aria, all'acqua, al suolo, ai rifiuti o a qualsiasi altra politica ambientale, e non interferire con essi. Insieme ad altri strumenti utilizzati nel semestre europeo, nel monitoraggio di Eurostat degli obiettivi di sviluppo sostenibile e nella relazione di previsione strategica della Commissione31, farebbe parte di un insieme coerente di strumenti di monitoraggio e governance interconnessi.
(14)  La valutazione dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi prioritari dell'8º PAA dovrebbe rispecchiare gli ultimi sviluppi per quanto riguarda la disponibilità e la pertinenza di dati e indicatori e dovrebbe basarsi su una metodologia che tenga conto della distanza dall'obiettivo e che sia solida, completa e trasparente. Dovrebbe essere coerente con gli strumenti di monitoraggio o di governance riguardanti aspetti più specifici della politica ambientale e climatica, in particolare il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, il riesame dell'attuazione delle politiche ambientali o gli strumenti di monitoraggio relativi ad un’economia circolare non tossica, all'azzeramento dell'inquinamento, alla biodiversità, all'aria, all'acqua, al suolo, ai rifiuti o a qualsiasi altra politica ambientale e industriale, e non interferire con essi. Insieme agli strumenti utilizzati nel semestre europeo, nel monitoraggio di Eurostat degli obiettivi di sviluppo sostenibile e nella relazione di previsione strategica della Commissione31, la valutazione dei progressi compiuti verso gli obiettivi prioritari dell'8° PAA dovrebbe far parte di un insieme più ampio e coerente di strumenti di monitoraggio e governance interconnessi, che includano fattori non solo ambientali ma anche sociali ed economici.
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30 Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).
30 Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).
31 COM(2020)0493.
31 COM(2020)0493.
Emendamento 29
Proposta di decisione
Considerando 14 bis (nuovo)
(14 bis)  È importante continuare a sviluppare la base di conoscenze scientifiche sui limiti del pianeta e sulle impronte ambientali, anche in relazione agli insiemi di indicatori pertinenti, in considerazione degli obiettivi prioritari dell'8° PAA, in particolare del suo obiettivo prioritario a lungo termine.
Emendamento 30
Proposta di decisione
Considerando 15
(15)  La Commissione, l'AEA e le altre agenzie competenti dovrebbero accedere ai dati e agli indicatori forniti dagli Stati membri conformemente agli atti giuridici applicabili dell'Unione e riutilizzarli. Dovrebbero inoltre essere utilizzate altre fonti, quali i dati satellitari e le informazioni elaborate dal programma europeo di osservazione della terra (Copernicus), dal sistema europeo d'informazione sugli incendi boschivi e dal sistema europeo di allarme inondazioni, o da piattaforme, quali la rete europea di osservazione e di dati dell'ambiente marino o la piattaforma di informazione per il monitoraggio delle sostanze chimiche. L'applicazione di moderni strumenti digitali e dell'intelligenza artificiale consente di gestire e analizzare i dati in maniera efficace, riducendo in tal modo gli oneri amministrativi e aumentando nel contempo la tempestività e la qualità.
(15)  Sono necessari dati e indicatori solidi e significativi per monitorare i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi prioritari dell'8° PAA. La Commissione, l'AEA e le altre agenzie competenti dovrebbero accedere ai dati e agli indicatori forniti dagli Stati membri conformemente agli atti giuridici applicabili dell'Unione, riutilizzarli e basarsi su di essi. Dovrebbero inoltre essere utilizzate altre fonti, quali i dati satellitari e le informazioni elaborate dal programma dell'Unione europea di osservazione della terra (Copernicus), dal sistema europeo d'informazione sugli incendi boschivi, dal Sistema informativo europeo sulla biodiversità, dal sistema di identificazione delle parcelle agricole e dal sistema europeo di allarme inondazioni, o da piattaforme, quali la rete europea di osservazione e di dati dell'ambiente marino o la piattaforma di informazione per il monitoraggio delle sostanze chimiche. L'applicazione di moderni strumenti digitali e dell'intelligenza artificiale consente di gestire e analizzare i dati in maniera efficace, riducendo in tal modo gli oneri amministrativi e aumentando nel contempo la tempestività e la qualità.
Emendamento 31
Proposta di decisione
Considerando 17
(17)  Per conseguire gli obiettivi prioritari dell'8º PAA, l'AEA e l'ECHA dovrebbero essere dotate di capacità adeguate e risorse sufficienti per assicurare una base solida, accessibile e trasparente di conoscenze e dati a sostegno dell'attuazione delle priorità strategiche del Green Deal europeo e della valutazione dei progressi compiuti nell'ambito del programma.
(17)  Per conseguire gli obiettivi prioritari dell'8º PAA, l'AEA e l'ECHA dovrebbero essere dotate di capacità adeguate e risorse sufficienti per assicurare una base solida, accessibile e trasparente di conoscenze e dati a sostegno dell'attuazione delle priorità strategiche del Green Deal europeo e della valutazione dei progressi compiuti nell'ambito del programma. Se del caso, altri organismi e agenzie dovrebbero altresì essere coinvolti e contribuire all'attuazione di tali priorità strategiche e alla valutazione dei progressi compiuti nell'ambito dell'8° PAA.
Emendamento 32
Proposta di decisione
Considerando 17 bis (nuovo)
(17 bis)  Entro il 31 marzo 2024 la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione intermedia dell'8° PAA, al fine di valutare i progressi realizzati al riguardo e di contribuire a definire le priorità della prossima Commissione. Alla luce dei progressi delineati nella valutazione intermedia, la Commissione che entrerà in carica dopo le elezioni del Parlamento europeo nel 2024 dovrebbe presentare, entro i primi cento giorni del suo mandato, una relazione in cui illustra le priorità ambientali e climatiche su cui intende agire durante il suo mandato, specificando in che modo le sue azioni assicureranno il pieno conseguimento degli obiettivi prioritari dell'8° PAA.
Emendamento 33
Proposta di decisione
Considerando 18
(18)  Per tener conto dell'evoluzione degli obiettivi strategici e dei progressi compiuti, nel 2029 la Commissione dovrebbe valutare l'8º PAA.
(18)  Per tener conto dell'evoluzione degli obiettivi strategici e dei progressi compiuti, nel 2029 la Commissione dovrebbe valutare l'8º PAA. La Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente le principali conclusioni di tale valutazione, corredata, se del caso, di una proposta legislativa per il prossimo programma di azione per l'ambiente. Tale proposta legislativa dovrebbe essere presentata in tempo utile al fine di evitare un vuoto tra l'8° e il 9° PAA.
Emendamento 34
Proposta di decisione
Considerando 18 bis (nuovo)
(18 bis)  A norma dell'articolo 191 TFUE, la politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione ed è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga".
Emendamento 35
Proposta di decisione
Articolo 1 – paragrafo 1
1.  La presente decisione definisce un programma generale di azione per l'ambiente per il periodo fino al 31 dicembre 2030 (in seguito denominato "l'8º PAA"). Stabilisce i suoi obiettivi prioritari, individua le condizioni che ne favoriscono il conseguimento e istituisce un quadro per valutare se l'Unione e i suoi Stati membri sono sulla buona strada verso la loro realizzazione.
1.  La presente decisione definisce un programma generale di azione per l'ambiente per il periodo fino al 31 dicembre 2030 (in seguito denominato "l'Ottavo programma di azione per l'ambiente" o "l'8º PAA"). Stabilisce i suoi obiettivi prioritari, individua le condizioni che ne favoriscono il conseguimento e le azioni necessarie per creare tali condizioni. Istituisce un quadro di monitoraggio per misurare e valutare i progressi realizzati dall'Unione e dai suoi Stati membri nel conseguimento degli obiettivi prioritari. Crea inoltre un meccanismo di governance al fine di garantire il pieno conseguimento degli obiettivi prioritari.
Emendamento 36
Proposta di decisione
Articolo 1 – paragrafo 2
2.  L'8º PAA mira ad accelerare, in modo equo e inclusivo, la transizione a un'economia climaticamente neutra, efficiente sotto il profilo delle risorse, pulita e circolare, e sostiene gli obiettivi in materia di ambiente e clima del Green Deal europeo e le relative iniziative.
2.  L'8º PAA mira ad accelerare, in modo equo e inclusivo, la transizione a un'economia climaticamente neutra, sostenibile, priva di sostanze tossiche, efficiente sotto il profilo delle risorse, basata sull'energia rinnovabile, resiliente, competitiva e circolare, e a proteggere, ripristinare e migliorare la qualità dell'ambiente, compresi aria, acqua e suolo, nonché a proteggere e ripristinare la biodiversità e gli ecosistemi. Si basa sul conseguimento degli obiettivi del Green Deal europeo e sulle relative iniziative e lo promuove.
Emendamento 37
Proposta di decisione
Articolo 1 – paragrafo 3
3.  L'8º PAA costituisce la base per il conseguimento degli obiettivi in materia di ambiente e clima definiti nell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e nei relativi obiettivi di sviluppo sostenibile, e il quadro di monitoraggio istituito costituisce la componente ambientale e climatica dell'azione dell'UE finalizzata misurare i progressi verso una maggiore sostenibilità, che include neutralità climatica, efficienza delle risorse, benessere e resilienza.
3.  L'8º PAA costituisce la base per il conseguimento degli obiettivi in materia di ambiente e clima definiti nell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e nei relativi obiettivi di sviluppo sostenibile, come pure degli obiettivi perseguiti dai pertinenti accordi in materia di ambiente e di clima, e il quadro di monitoraggio istituito contribuisce alla componente ambientale e climatica dell'azione dell'Unione finalizzata a misurare i progressi verso la sostenibilità, il benessere e la resilienza.
Emendamento 38
Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 1
1.  L'obiettivo prioritario a lungo termine dell'8º PAA per il 2050 è che i cittadini vivano bene nel rispetto dei limiti del pianeta, all'interno di un'economia rigenerativa senza sprechi, in cui non si producono emissioni nette di gas a effetto serra e in cui la crescita economica è dissociata dall'uso delle risorse e dal degrado ambientale. In un ambiente sano, che è alla base del benessere dei cittadini, la biodiversità prospera e il capitale naturale è protetto, ripristinato e valorizzato tramite modalità atte a rafforzare la resilienza ai cambiamenti climatici e ad altri rischi ambientali. L'Unione definisce le tappe per garantire prosperità alle generazioni presenti e future a livello mondiale.
1.  L'obiettivo prioritario a lungo termine dell'8º PAA, da conseguire quanto prima e al più tardi entro il 2050, è che le persone vivano bene nel rispetto dei limiti del pianeta, all'interno di un'economia del benessere sostenibile senza sprechi, in cui la crescita è rigenerativa, la neutralità climatica è stata raggiunta e le diseguaglianze sono state ridotte al minimo. In un ambiente sano, che è alla base del benessere e della salute di tutte le persone, la biodiversità e gli ecosistemi prosperano e la natura è protetta e ripristinata, comportando una maggiore resilienza ai cambiamenti climatici, alle catastrofi naturali e ad altri rischi ambientali. L'Unione definisce le tappe per garantire prosperità alle generazioni presenti e future a livello mondiale in linea con la responsabilità intergenerazionale.
Emendamento 39
Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 2 – parte introduttiva
2.  L'8º PAA si articola in sei obiettivi tematici prioritari:
2.  L'8º PAA si articola in sei obiettivi tematici prioritari interconnessi da conseguire al più tardi entro il 2030:
Emendamento 40
Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a
(a)  ridurre in modo irreversibile e graduale le emissioni di gas a effetto serra e aumentare l'assorbimento da pozzi naturali e di altro tipo nell'Unione al fine di realizzare l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030 e conseguire la neutralità climatica entro il 2050, come stabilito nel regolamento (UE) .../...32;
(a)  ridurre in modo rapido e prevedibile le emissioni di gas a effetto serra e nel contempo aumentare l'assorbimento da pozzi naturali nell'Unione, al fine di realizzare l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030, come stabilito nel regolamento (UE) 2021/…32, in linea con gli obiettivi climatici e ambientali, garantendo al contempo una transizione giusta che non lasci indietro nessuno;
__________________
__________________
32 COM(2020)0080.
32 COM(2020)0080.
Emendamento 41
Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b
(b)  fare costanti progressi nel rafforzamento della capacità di adattamento, nel consolidamento della resilienza e nella riduzione della vulnerabilità ai cambiamenti climatici;
(b)  fare costanti progressi nel rafforzamento e nell'integrazione della capacità di adattamento, anche sulla base degli approcci ecosistemici, nel consolidamento della resilienza nonché nell'adattamento e nella riduzione della vulnerabilità dell'ambiente e della società come pure di tutti i settori dell'economia ai cambiamenti climatici, migliorando al contempo la prevenzione delle catastrofi naturali e la preparazione ad affrontarle;
Emendamento 42
Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c
(c)  progredire verso un modello di crescita rigenerativo che restituisca al pianeta più di quanto prenda, dissociando la crescita economica dall'uso delle risorse e dal degrado ambientale e accelerando la transizione a un'economia circolare;
(c)  progredire verso un'economia del benessere sostenibile che restituisca al pianeta più di quanto prenda, e garantire la transizione a un'economia circolare priva di sostanze tossiche, in cui la crescita è rigenerativa e le risorse sono utilizzate in modo efficiente in linea con la gerarchia dei rifiuti;
Emendamento 43
Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d
(d)  perseguire l'obiettivo "inquinamento zero" per un ambiente privo di sostanze tossiche (segnatamente per quanto riguarda l'aria, l'acqua e il suolo) e proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi ambientali e dagli effetti connessi;
(d)  perseguire l'obiettivo "inquinamento zero" per conseguire un ambiente privo di sostanze tossiche (segnatamente per quanto riguarda l'aria, l'acqua e il suolo, nonché in relazione all'inquinamento luminoso e acustico) e proteggere la salute e il benessere delle persone dai rischi ambientali e dagli effetti connessi, segnatamente applicando e promuovendo l'approccio "One Health";
Emendamento 44
Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e
(e)  proteggere, preservare e ripristinare la biodiversità e rafforzare il capitale naturale – in particolare l'aria, l'acqua, il suolo e le foreste, le acque dolci, le zone umide e gli ecosistemi marini;
(e)  proteggere, preservare e ripristinare la biodiversità, segnatamente arrestando e invertendo la sua perdita sia all'interno che all'esterno delle aree protette, e migliorando la salute dell'ambiente – in particolare l'aria, l'acqua e il suolo, come pure affrontare il degrado degli ecosistemi marini e terrestri, in particolare realizzando gli obiettivi delineati nella strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 nonché quelli stabiliti nella pertinente legislazione dell'Unione;
Emendamento 45
Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera f
(f)  promuovere la sostenibilità ambientale e ridurre le principali pressioni ambientali e climatiche connesse alla produzione e al consumo, in particolare nei settori dell'energia, dello sviluppo industriale, dell'edilizia e delle infrastrutture, della mobilità e del sistema alimentare.
(f)  garantire la sostenibilità ambientale e ridurre in misura significativa le principali pressioni ambientali e climatiche connesse all'impronta della produzione e del consumo dell'UE, compresa la deforestazione globale imputabile all'Unione, in particolare nei settori dell'energia, dello sviluppo industriale, dell'edilizia e delle infrastrutture, della mobilità, del turismo, del commercio internazionale e delle catene alimentari, incluse l'agricoltura, la pesca e l'acquacoltura, internalizzando al contempo le esternalità climatiche e ambientali;
Emendamento 46
Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.  Gli obiettivi tematici prioritari enunciati al paragrafo 2 vanno intesi nel senso che includono gli obiettivi, i traguardi e le azioni stabiliti nelle strategie e nelle iniziative relative al Green Deal europeo, come pure i traguardi stabiliti dalla legislazione dell'Unione che contribuiscono al conseguimento di detti obiettivi. Tali obiettivi, traguardi e azioni sono tenuti in considerazione nell'elaborazione del quadro di monitoraggio per la valutazione dei progressi verso il conseguimento degli obiettivi prioritari dell'8° PAA.
Emendamento 47
Proposta di decisione
Articolo 3 - titolo
Condizioni favorevoli al conseguimento degli obiettivi prioritari del programma
Condizioni favorevoli al conseguimento degli obiettivi prioritari del programma e azioni necessarie per creare tali condizioni
Emendamento 48
Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a
(a)  garantire un'attuazione efficace ed efficiente della normativa dell'Unione in materia di ambiente e clima e puntare all'eccellenza nelle prestazioni ambientali a livello unionale, nazionale, regionale e locale, anche assicurando un'adeguata capacità amministrativa e di garanzia della conformità, come stabilito nel riesame periodico dell'attuazione delle politiche ambientali, nonché intensificare l'azione contro i reati ambientali;
(a)  garantire un'attuazione efficace, rapida e completa della normativa dell'Unione in materia di ambiente e clima e puntare all'eccellenza nelle prestazioni ambientali a livello unionale, nazionale, regionale e locale, anche assicurando una capacità amministrativa e di garanzia della conformità aggiuntiva e sufficiente, come stabilito nel riesame periodico dell'attuazione delle politiche ambientali;
Emendamento 49
Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)
(a bis)  migliorare gli orientamenti e le raccomandazioni e garantire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, segnatamente ammende, al fine di ridurre i rischi di non conformità alla legislazione ambientale, anche in relazione al traffico illegale di specie selvatiche, alla criminalità legata ai rifiuti e al disboscamento illegale, nonché intensificare l'azione nel settore della responsabilità ambientale e le risposte ai casi di non conformità e rafforzare la cooperazione giudiziaria e tra le procure e l'attività di contrasto nel settore della criminalità ambientale come previsto dalla pertinente normativa dell'Unione, ad esempio la direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis, nonché dalle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata e della convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione;
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1 bis Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28).
Emendamento 50
Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a ter (nuova)
(a ter)  dare priorità all'applicazione della legislazione dell'Unione in materia di ambiente in caso di carente attuazione, con un seguito rapido e sistematico delle procedure di infrazione, anche provvedendo affinché siano destinate risorse finanziarie e umane sufficienti a tal fine, sia a livello di Unione che di Stati membri;
Emendamento 51
Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b – trattino 1
–  integrando gli obiettivi prioritari di cui all'articolo 2 in tutte le pertinenti strategie, iniziative legislative e di altro tipo, programmi, investimenti e progetti a livello unionale, nazionale, regionale e locale in modo che essi e la loro attuazione non compromettano il conseguimento degli obiettivi prioritari di cui all'articolo 2;
–  integrando gli obiettivi prioritari di cui all'articolo 2 come pure gli OSS in tutte le pertinenti strategie, iniziative legislative e di altro tipo, programmi, investimenti e progetti a livello unionale, nazionale, regionale e locale, come pure nei pertinenti accordi internazionali conclusi dall'Unione, al fine di garantire che tali strategie, iniziative legislative e non legislative, programmi, investimenti, progetti e accordi e la loro attuazione contribuiscano, se del caso, al conseguimento degli obiettivi prioritari di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, e non arrechino danno, anche in linea con l'articolo 17 del regolamento sulla tassonomia;
Emendamento 52
Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b – trattino 3
–  prestando particolare attenzione alle sinergie e ai possibili compromessi tra obiettivi economici, ambientali e sociali, al fine di assicurare che le esigenze di vitto, alloggio e mobilità dei cittadini siano soddisfatte in modo sostenibile senza lasciare indietro nessuno;
–  valutando in modo sistematico e globale le sinergie e i possibili compromessi tra obiettivi ambientali, sociali ed economici per tutte le iniziative, al fine di assicurare che il benessere e in particolare il diritto e le esigenze delle persone di godere di un ambiente sano e dell'accesso ad acqua, cibo, alloggi, energia, assistenza sanitaria e mobilità di elevata qualità e a prezzi abbordabili, siano garantiti in modo sostenibile senza lasciare indietro nessuno;
Emendamento 53
Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b – trattino 3 bis (nuovo)
–  adottando un approccio "la sostenibilità prima di tutto" negli orientamenti e negli strumenti per legiferare meglio, anche integrando e rendendo operativo il principio "non arrecare un danno significativo", di cui all'articolo 17 del regolamento sulla tassonomia;
Emendamento 54
Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b – trattino 3 ter (nuovo)
–  garantendo la coerenza delle misure e delle politiche dell'Unione, compresa la legislazione settoriale, l'azione esterna dell'Unione e il bilancio dell'Unione, nonché dei piani nazionali e regionali relativi all'attuazione della legislazione dell'Unione presentati alla Commissione dagli Stati membri con gli obiettivi tematici prioritari di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2;
Emendamento 55
Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b – trattino 4
–  valutando regolarmente le politiche esistenti e preparando valutazioni d'impatto per le nuove iniziative sulla base di ampie consultazioni, che seguano procedure inclusive, informate, con responsabilità definite e semplici da attuare, e tenendo debitamente conto degli effetti che si prevede avranno sull'ambiente e sul clima;
–  valutando regolarmente le politiche esistenti e preparando valutazioni d'impatto globali per le nuove iniziative sulla base di ampie consultazioni trasparenti, che seguano procedure inclusive, informate, con responsabilità definite e semplici da attuare e valutino appieno l'intera gamma degli effetti immediati e a lungo termine sull'ambiente e sul clima, compresi gli effetti cumulativi nonché i costi degli interventi e dell'assenza di interventi;
Emendamento 56
Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c
(c)  integrare efficacemente la sostenibilità ambientale e climatica nel semestre europeo di governance economica, incluso nei programmi nazionali di riforma e nei piani nazionali per la ripresa e la resilienza;
(c)  integrare efficacemente gli obiettivi di sviluppo sostenibile nonché obiettivi climatici, ambientali, compresa la biodiversità, e sociali nel semestre europeo di governance economica, fatto salvo il suo scopo originario, incluso nelle raccomandazioni specifiche per paese, nei programmi nazionali di riforma e nei piani nazionali per la ripresa e la resilienza al fine di fornire agli Stati membri analisi e indicatori aggiuntivi;
Emendamento 57
Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)
(c bis)  istituire un quadro generale dell'Unione per misurare e stabilire i progressi verso un'economia del benessere sostenibile che sia in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile, l'accordo di Parigi e la convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica, fatto salvo il semestre europeo, e contribuisca a orientare lo sviluppo e il coordinamento delle politiche e delle iniziative nuove ed esistenti, integrando nel contempo la transizione verso un'economia del benessere sostenibile con una crescita rigenerativa nelle priorità politiche e nella programmazione annuale dell'Unione, nonché negli orientamenti e negli strumenti per legiferare meglio;
Emendamento 58
Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d
(d)  mobilitare investimenti sostenibili pubblici e privati, compresi i fondi e gli strumenti disponibili a titolo del bilancio dell'Unione, attraverso la Banca europea per gli investimenti e a livello nazionale;
(d)  mobilitare e garantire investimenti sostenibili pubblici e privati sufficienti, compresi i fondi e gli strumenti disponibili a titolo del bilancio dell'Unione, attraverso la Banca europea per gli investimenti e a livello nazionale, che siano coerenti con la strategia dell'Unione per la finanza sostenibile, comprese le misure previste dal regolamento sulla tassonomia e il suo principio "non arrecare un danno significativo" e, viste le potenzialità di tali misure di creare posti di lavoro, garantire la competitività nel lungo periodo dell'Unione e accrescere la resilienza dell'economia e della società dell'Unione;
Emendamento 59
Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera e
(e)  eliminare gradualmente le sovvenzioni nocive per l'ambiente a livello dell'Unione e nazionale, fare il miglior uso possibile degli strumenti di mercato e degli strumenti di bilancio verdi, anche di quelli necessari a garantire una transizione socialmente equa, e sostenere le imprese e gli altri portatori di interessi nello sviluppo di pratiche contabili standardizzate per il capitale naturale;
(e)  eliminare gradualmente tutte le sovvenzioni dirette e indirette a favore dei combustibili fossili a livello dell'Unione, nazionale, regionale e locale senza indugio ed entro il 2025;
Emendamento 60
Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)
(e bis)  eliminare gradualmente tutte le sovvenzioni dirette e indirette nocive per l'ambiente diverse dalle sovvenzioni a favore dei combustibili fossili a livello dell'Unione, nazionale, regionale e locale senza indugio ed entro il 2027;
Emendamento 61
Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera e ter (nuova)
(e ter)  utilizzare al meglio la tassazione ambientale e gli strumenti di mercato nonché gli strumenti di finanziamento e di bilancio verdi e gli incentivi positivi per l'ambiente, compresi quelli necessari per garantire una transizione equa dal punto di vista sociale, e sostenere le imprese e gli altri portatori di interessi nell'applicazione di pratiche contabili standardizzate per il capitale naturale, purché ciò non sostituisca gli obiettivi e le misure atte a ridurre le emissioni di gas a effetto serra o a proteggere la biodiversità;
Emendamento 62
Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera e quater (nuova)
(e quater)  investire nella protezione e nel ripristino della biodiversità in linea con gli obiettivi di spesa annuali minimi concordati nell'ambito del QFP 2021-2027 (7,5 % nel 2024 e 10 % nel 2026 e 2027), con l'intenzione di aumentare progressivamente tali obiettivi nell'ambito del successivo QFP, e in linea con gli obiettivi di finanziamento della strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030, monitorati mediante una metodologia solida, trasparente e completa che tenga conto dei criteri di tassonomia dell'Unione;
Emendamento 63
Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera e quinquies (nuova)
(e quinquies)  assicurare un'efficace integrazione del clima e della biodiversità e la verifica dei loro effetti nei bilanci nazionali e dell'Unione nonché la coerenza tra i finanziamenti per il clima e quelli per la biodiversità;
Emendamento 64
Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera e sexies (nuova)
(e sexies)  garantire che le azioni intraprese per conseguire gli obiettivi prioritari dell'8º PAA siano attuate in modo socialmente equo e inclusivo, contribuendo al pilastro europeo dei diritti sociali e affrontando e riducendo efficacemente le disuguaglianze sociali, comprese le disuguaglianze di genere, potenzialmente derivanti dagli impatti e dalle politiche in materia di clima e ambiente;
Emendamento 65
Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera e septies (nuova)
(e septies)  integrare la dimensione di genere in tutto l'8º PAA anche realizzando valutazioni di impatto di genere e azioni attente alle questioni di genere;
Emendamento 66
Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera f
(f)  assicurare che le politiche e le azioni in campo ambientale si basino sulle migliori conoscenze scientifiche disponibili e rafforzare la base di conoscenze ambientali e la loro diffusione, anche attraverso la ricerca, l'innovazione, la promozione delle competenze verdi e l'ulteriore sviluppo della contabilità ambientale e degli ecosistemi;
(f)  assicurare che le politiche e le azioni in campo ambientale a livello dell'Unione, nazionale, regionale e locale si basino sulle migliori conoscenze scientifiche e tecnologie disponibili e rafforzare la base di conoscenze ambientali, comprese le conoscenze autoctone e locali, e la loro diffusione, anche attraverso la ricerca, l'innovazione, la promozione delle competenze verdi, la formazione e la riqualificazione e l'ulteriore sviluppo della contabilità ambientale e degli ecosistemi;
Emendamento 67
Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)
(f bis)  sviluppare la base di conoscenze scientifiche sulla base delle capacità dei diversi ecosistemi di fungere da pozzi e stock di gas a effetto serra;
Emendamento 68
Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera f ter (nuova)
(f ter)  sviluppare la base di conoscenze sulla base dei requisiti per un cambiamento sistemico, comprese le modalità per individuare, misurare e valutare gli effetti, tra l'altro, delle soglie critiche, dei circuiti di feedback, degli effetti di dipendenza, delle interdipendenze e degli ostacoli ai cambiamenti fondamentali nei sistemi ambientali e socioeconomici e su come passare da un approccio strategico compartimentato e settoriale a un approccio sistemico alla coerenza delle politiche, nonché su come prevenire o attenuare eventuali impatti negativi sul piano sociale, economico e ambientale;
Emendamento 69
Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera f quater (nuova)
(f quater)  colmare le lacune negli insiemi di indicatori pertinenti relativi, tra l'altro, al cambiamento sistemico, ai limiti del pianeta, all'impronta ambientale dell'Unione, anche in relazione ai sistemi di produzione e di consumo, alla governance, alla finanza sostenibile e alle disuguaglianze, e ottimizzare tali indicatori pertinenti, e garantire che tali insiemi di indicatori siano comparabili a tutti i livelli dell'elaborazione delle politiche;
Emendamento 70
Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera f quinquies (nuova)
(f quinquies)  garantire la piena partecipazione degli enti regionali e locali e la cooperazione con essi in tutte le dimensioni dell'elaborazione delle politiche ambientali, attraverso un approccio collaborativo e multilivello e garantire che le comunità locali e regionali abbiano adeguate risorse per l'attuazione sul campo;
Emendamento 71
Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera f sexies (nuova)
(f sexies)  rafforzare la cooperazione tra tutte le istituzioni dell'Unione nel quadro della politica in materia di clima e ambiente, anche tra la Commissione e il Comitato delle regioni nel quadro della piattaforma tecnica per la cooperazione ambientale, ed esaminare come migliorare il dialogo e lo scambio di informazioni;
Emendamento 72
Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera f septies (nuova)
(f septies)  rispettare pienamente e garantire l'applicazione del principio di precauzione, nonché del principio dell'azione preventiva, del principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente e del principio "chi inquina paga", a norma dell'articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Emendamento 73
Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera f octies (nuova)
(f octies)  affrontare il problema del degrado del suolo e istituire un quadro giuridico a livello dell'Unione per la protezione e l'uso sostenibile del suolo, che comprenda indicatori armonizzati e una metodologia di monitoraggio e comunicazione;
Emendamento 74
Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera f nonies (nuova)
(f nonies)  trasformare il sistema alimentare, anche attraverso la politica agricola comune, per allinearlo agli obiettivi prioritari dell'8º PAA, affinché contribuisca, tra l'altro, a proteggere e ripristinare la biodiversità, all'interno e all'esterno dell'Unione, riduca al minimo i fattori di produzione chimici, antibiotici e basati sui combustibili fossili e garantisca un elevato livello di benessere degli animali assicurando nel contempo una transizione equa per le parti interessate;
Emendamento 75
Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera f decies (nuova)
(f decies)  promuovere l'eliminazione graduale dei pesticidi non approvati nell'Unione e impegnarsi a garantire che i pesticidi il cui uso non è approvato nell'Unione non siano esportati al di fuori dell'Unione per garantire parità di condizioni e coerenza tra le politiche interne ed esterne dell'Unione;
Emendamento 76
Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera f undecies (nuova)
(f undecies)  sostituire rapidamente le sostanze estremamente preoccupanti e altre sostanze chimiche pericolose, compresi gli interferenti endocrini, le sostanze chimiche molto persistenti, i neurotossici e gli immunotossici, nonché affrontare gli effetti combinati delle sostanze chimiche, delle nanoforme di sostanze e dell'esposizione alle sostanze chimiche pericolose derivanti dai prodotti, valutandone l'impatto sulla salute e sull'ambiente, compresi il clima e la biodiversità, promuovendo nel contempo un maggiore utilizzo e l'accessibilità economica di alternative sicure e intensificando e coordinando gli sforzi per promuovere lo sviluppo e la convalida di alternative alla sperimentazione animale;
Emendamento 77
Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera g
(g)  sfruttare il potenziale delle tecnologie digitali e fondate sui dati per sostenere le politiche ambientali riducendone al minimo l'impronta ambientale;
(g)  sfruttare il potenziale delle tecnologie digitali e fondate sui dati per sostenere le politiche ambientali, anche mediante la fornitura di dati e informazioni in tempo reale sullo stato degli ecosistemi, intensificando gli sforzi atti a ridurre al minimo l'impronta ambientale di tali tecnologie, e garantire la trasparenza e l'accessibilità pubblica di tali dati e informazioni;
Emendamento 78
Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)
(g bis)  riconoscere in maniera olistica le interconnessioni tra la salute umana, la salute animale e l'ambiente attraverso la piena integrazione dell'approccio "One Health" nell'elaborazione delle politiche;
Emendamento 79
Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera g ter (nuova)
(g ter)  riconoscere il diritto a un ambiente sano nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e promuovere un diritto analogo a livello internazionale;
Emendamento 80
Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera h
(h)  sfruttare appieno le soluzioni basate sulla natura e l'innovazione sociale;
(h)  sfruttare appieno gli approcci all'ecosistema e le infrastrutture verdi, anche le soluzioni basate sulla natura, e nel contempo:
Emendamento 81
Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera h – trattino 1 (nuovo)
–  massimizzare la connettività tra gli ecosistemi e i benefici del ripristino e sfruttare le sinergie tra la conservazione della biodiversità e la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento agli stessi;
Emendamento 82
Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera h – trattino 2 (nuovo)
–  garantire che la loro attuazione rafforzi i servizi e le funzioni ecosistemici, non comprometta la biodiversità e l'integrità degli ecosistemi, non sostituisca o comprometta le misure adottate per proteggere la biodiversità o ridurre rapidamente le emissioni di gas a effetto serra all'interno dell'Unione, rispetti il principio di precauzione, presenti chiari benefici collaterali per la società e garantisca il pieno coinvolgimento e il pieno consenso delle popolazioni autoctone e delle comunità locali interessate;
Emendamento 83
Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera h – trattino 3 (nuovo)
–  sviluppare ulteriormente metodi di monitoraggio, strumenti di valutazione e indicatori misurabili per le soluzioni basate sulla natura e stilare un elenco di attività escluse;
Emendamento 84
Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera h – trattino 4 (nuovo)
–  garantire che, se le soluzioni basate sulla natura sono finanziate da meccanismi di compensazione della biodiversità, tali meccanismi siano adeguatamente attuati, monitorati, valutati e applicati e tengano pienamente conto degli impatti diretti, indiretti e cumulativi, geograficamente e nel tempo, rispettando rigorosamente una gerarchia di mitigazione che garantisca, tra l'altro, che le compensazioni per la biodiversità possano essere utilizzate solo come misura di ultima istanza;
Emendamento 85
Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera h – trattino 5 (nuovo)
–  garantire che, se sono utilizzati meccanismi di compensazione della biodiversità per finanziare le soluzioni basate sulla natura, le informazioni su tali meccanismi siano rese pubbliche online;
Emendamento 86
Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera h – trattino 6 (nuovo)
–  sfruttare appieno l'innovazione sociale e le azioni guidate dalle comunità per consentire ai singoli, alle comunità e alle PMI di agire per conseguire gli obiettivi prioritari dell'8º PAA;
Emendamento 87
Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera i
(i)  applicare efficacemente norme rigorose in materia di trasparenza, partecipazione del pubblico e accesso alla giustizia, conformemente alla convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (Convenzione di Aarhus)35;
(i)  applicare efficacemente norme rigorose in materia di trasparenza, partecipazione del pubblico e accesso alla giustizia, conformemente alla convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (Convenzione di Aarhus)35 a livello sia dell'Unione che degli Stati membri;
__________________
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35 https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/documents/cep43e.pdf.
35 https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/documents/cep43e.pdf.
Emendamento 88
Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera j bis (nuova)
(j bis)  promuovere attività di comunicazione a livello dell'Unione, nazionale, regionale e locale, volte a sensibilizzare in merito all'importanza degli obiettivi prioritari dell'8º PAA e a consentire il dibattito a tutti i livelli di governance e società;
Emendamento 89
Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera j ter (nuova)
(j ter)  ridurre significativamente l'impronta dei materiali e dei consumi dell'Unione per riportarli quanto prima entro i limiti del pianeta, anche attraverso l'introduzione di obiettivi vincolanti dell'Unione per ridurre in modo significativo l'impronta dei materiali e dei consumi dell'Unione nonché obiettivi vincolanti a medio e lungo termine per la riduzione dell'uso delle materie prime primarie;
Emendamento 90
Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera k – trattino 1
–  impegnandosi con i paesi partner in materia di azione per il clima e l'ambiente, sostenendoli e incoraggiandoli ad adottare e attuare in tali settori norme ambiziose quanto quelle dell'Unione, e assicurando che tutti i prodotti immessi sul mercato dell'Unione siano pienamente conformi ai requisiti dell'Unione applicabili, in linea con gli impegni internazionali dell'Unione;
–  impegnandosi con i paesi terzi in materia di azione per il clima e l'ambiente, sostenendoli e incoraggiandoli ad adottare e attuare in tali settori norme ambiziose almeno quanto quelle dell'Unione, e assicurando che tutti i prodotti immessi sul mercato dell'Unione o esportati dall'Unione siano pienamente conformi ai requisiti dell'Unione applicabili, in linea con gli impegni internazionali dell'Unione;
Emendamento 91
Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera k – trattino 1 bis (nuovo)
–  promuovendo un governo societario sostenibile e stabilire requisiti vincolanti in materia di dovere di diligenza a livello dell'Unione, e tenerne conto nella conduzione della politica commerciale dell'Unione, anche in relazione alla ratifica degli accordi commerciali e di investimento;
Emendamento 92
Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera k – trattino 2
–  consolidando la cooperazione con i governi, le imprese e la società civile dei paesi terzi e le organizzazioni internazionali al fine di creare partenariati e alleanze per la tutela dell'ambiente e promuovendo la cooperazione ambientale nell'ambito del G7 e del G20;
–  consolidando la cooperazione con i governi, le imprese, le parti sociali e la società civile dei paesi terzi e le organizzazioni internazionali al fine di creare partenariati e alleanze per la tutela dell'ambiente e promuovendo la cooperazione ambientale;
Emendamento 93
Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera k – trattino 3
–  rafforzando l'attuazione dell'accordo di Parigi, della convenzione sulla diversità biologica e di altri accordi multilaterali in materia di ambiente da parte dell'Unione e dei suoi partner, anche aumentando la trasparenza e l'assunzione di responsabilità per quanto riguarda i progressi verso il conseguimento degli impegni assunti nel quadro di tali accordi;
–  dimostrando la propria leadership nei consessi internazionali, anche attraverso la realizzazione, da parte dell'Unione, degli OSS e degli obiettivi dell'accordo di Parigi, della convenzione sulla diversità biologica e di altri accordi multilaterali in materia di ambiente, e sostenendo i paesi terzi a fare altrettanto, anche aumentando la trasparenza e l'assunzione di responsabilità per quanto riguarda i progressi verso il conseguimento degli impegni assunti nel quadro di tali accordi;
Emendamento 94
Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera k – trattino 5
–  garantendo che l'assistenza finanziaria dell'Unione e degli Stati membri ai paesi terzi promuova l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.
–  garantendo che l'assistenza finanziaria dell'Unione e degli Stati membri ai paesi terzi promuova l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, l'accordo di Parigi e il quadro globale post-2020 della convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica, e sia in linea con gli obiettivi prioritari dell'8º PAA.
Emendamento 95
Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis.  Al fine di realizzare le condizioni favorevoli di cui al paragrafo 1, la Commissione intraprende le seguenti azioni:
(a)  migliora ed amplia, entro il 30 giugno 2022, e successivamente aggiorna, la banca dati pubblica esistente sulle decisioni in materia di infrazioni affinché le misure adottate dagli Stati membri e dalla Commissione in relazione a tutte le procedure di infrazione nel settore dell'ambiente e del clima possano essere tracciate in modo chiaro, comprensibile e accessibile;
(b)  valuta regolarmente la coerenza delle misure e delle politiche dell'Unione con gli obiettivi prioritari di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, ed effettua tali valutazioni per i progetti di misure e politiche dell'Unione e per le misure e le politiche esistenti; qualora siano individuate incongruenze, il progetto di misura o di politica è allineato a tali obiettivi prioritari prima della pubblicazione o, nel caso di misure e politiche dell'Unione già esistenti, sono proposti i necessari provvedimenti correttivi;
(c)  sviluppa strumenti per valutare gli impatti a lungo termine sull'ambiente e sul clima, compresi gli effetti cumulativi, dei progetti di misure e di politiche ovvero delle misure e delle politiche esistenti, nonché il loro possibile impatto sulle disuguaglianze sociali, comprese le disuguaglianze di genere, e il costo dell'inazione;
(d)  entro otto settimane dalla chiusura di una consultazione pubblica, presenta sistematicamente un resoconto dettagliato sulle risposte alla consultazione dei portatori di interessi, operando una distinzione tra i contributi provenienti dai diversi tipi di portatori di interessi;
(e)  pubblica le valutazioni d'impatto subito dopo il loro completamento, comprese tutte le informazioni utilizzate per giungere alla loro conclusione;
(f)  sviluppa un indicatore per valutare le discrepanze tra la struttura dei bilanci degli Stati membri e l'ipotesi dell'allineamento all'accordo di Parigi per ciascuno dei rispettivi bilanci nazionali, consentendo in tal modo la formulazione di raccomandazioni destinate agli Stati membri riguardo agli investimenti climatici necessari per conseguire e mantenere la traiettoria richiesta per garantire il conseguimento dell'accordo di Parigi e dei correlati obiettivi prioritari dell'8º PAA;
(g)  presenta, entro il 30 giugno 2022, una relazione in cui identifica i nessi tra i vari insiemi di indicatori, quadri di monitoraggio e processi in uso a livello dell'Unione che misurano i progressi sociali, economici e ambientali e che indicano come questi ultimi possono essere integrati in maniera trasversale; in tal senso la Commissione, entro il 30 giugno 2023, in consultazione con il Parlamento europeo e il Consiglio, mette a punto un insieme completo di indicatori che vanno oltre il PIL, per guidare e orientare l'elaborazione delle politiche future, senza con ciò pregiudicare il semestre europeo;
Emendamento 96
Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 ter (nuovo)
1 ter.  Al fine di realizzare la condizione favorevole di cui al paragrafo 1, lettera e bis), la Commissione, entro dicembre 2022 e sulla base dei lavori in corso, valuta quali sovvenzioni sono nocive per l'ambiente ed elabora materiale di orientamento per individuare tali sovvenzioni a livello di Unione, nazionale, regionale e locale, nonché i possibili percorsi per la loro graduale eliminazione. Gli Stati membri raccolgono su base annuale informazioni sull'esistenza di sovvenzioni a livello nazionale, regionale e locale, nonché sulle misure che stanno adottando per eliminare gradualmente tali sovvenzioni. Gli Stati membri trasmettono ogni anno tali informazioni alla Commissione. La Commissione raccoglie le informazioni in una relazione, ripartita per Stato membro, da pubblicare entro sei mesi dalla fine dell'anno di riferimento; il primo anno di riferimento è il 2023. La Commissione presenta ogni anno la relazione al Parlamento europeo.
Emendamento 97
Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 2
2.  Per raggiungere gli obiettivi prioritari dell'8º PAA occorrerà mobilitare un ampio sostegno coinvolgendo i cittadini, le parti sociali e gli altri portatori di interessi e incoraggiare la cooperazione tra le autorità nazionali, regionali e locali, nelle zone urbane e rurali, nell'elaborazione e nell'attuazione di strategie, politiche o normative connesse all'8º PAA.
2.  Le autorità pubbliche a tutti i livelli attuano l'8° PAA in collaborazione con gli operatori economici, in particolare le PMI, e con le parti sociali, la società civile, i cittadini, le comunità e gli altri portatori di interessi. Per conseguire gli obiettivi prioritari dell'8º PAA occorrerà mobilitare un ampio sostegno coinvolgendo i cittadini, le parti sociali e gli altri portatori di interessi e incoraggiare la cooperazione tra le autorità nazionali, regionali e locali, nelle zone urbane e rurali e nelle regioni ultraperiferiche, nell'elaborazione e nell'attuazione di strategie, politiche o normative connesse all'8º PAA.
Emendamento 98
Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.  Spetta alle istituzioni competenti dell'Unione e agli Stati membri adottare le azioni appropriate ai fini del conseguimento degli obiettivi prioritari di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2. Le azioni sono adottate tenendo in debita considerazione i principi di attribuzione, di sussidiarietà e di proporzionalità, in conformità dell'articolo 5 del trattato sull'Unione europea.
Emendamento 99
Proposta di decisione
Articolo 4 - titolo
Quadro di monitoraggio
Indicatori, quadro di monitoraggio e governance
Emendamento 100
Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 1
1.  La Commissione, con il sostegno dell'Agenzia europea dell'ambiente e dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, valuta e riferisce periodicamente in merito ai progressi compiuti dall'Unione e dagli Stati membri verso il raggiungimento degli obiettivi prioritari di cui all'articolo 2, tenendo conto delle condizioni favorevoli al loro conseguimento definite all'articolo 3.
1.  La Commissione, con il sostegno dell'Agenzia europea dell'ambiente e dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, fatta salva la loro indipendenza, monitora, valuta e riferisce su base annuale in merito ai progressi compiuti dall'Unione e dagli Stati membri verso il raggiungimento degli obiettivi prioritari di cui all'articolo 2, tenendo conto delle condizioni favorevoli al loro conseguimento e delle azioni definite all'articolo 3 nonché dell'obiettivo generale di generare un cambiamento sistemico. La Commissione assicura che le informazioni risultanti da tale monitoraggio, valutazione e comunicazione siano disponibili al pubblico e facilmente accessibili, garantendo così un monitoraggio efficace dei progressi compiuti.
Emendamento 101
Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis.  A seguito di un processo di consultazione di tutti i pertinenti portatori di interessi, la Commissione, entro il 31 dicembre 2021, presenta un quadro semplificato sotto forma di un unico quadro di valutazione, comprendente indicatori chiave, per misurare e tracciare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi prioritari di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, sulla base dei processi e dei quadri di monitoraggio esistenti.
Emendamento 102
Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 1 ter (nuovo)
1 ter.  La valutazione di cui al paragrafo 1 include informazioni concernenti:
–  i progressi compiuti verso il conseguimento del cambiamento sistemico necessario per conseguire gli obiettivi prioritari di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, non appena il quadro di monitoraggio lo consentirà;
–  la distanza dai traguardi stabiliti per raggiungere gli obiettivi prioritari di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2;
–  i finanziamenti che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi prioritari di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, tracciati mediante una metodologia solida, trasparente e completa;
–  i mezzi di attuazione applicati a livello dell'Unione e degli Stati membri onde garantire il conseguimento degli obiettivi prioritari, specificando se tali mezzi siano sufficienti; e
–  le raccomandazioni e gli orientamenti per affrontare le potenziali incoerenze.
Emendamento 103
Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 2
2.  La valutazione di cui al paragrafo 1 rispecchia gli ultimi sviluppi per quanto riguarda la disponibilità e la pertinenza di dati e indicatori, basandosi sui dati disponibili negli Stati membri e a livello di Unione, in particolare quelli gestiti dall'Agenzia europea dell'ambiente e dal sistema statistico europeo. Tale valutazione lascia impregiudicati i quadri e gli esercizi di monitoraggio, comunicazione e governance esistenti in materia di politica ambientale e climatica.
2.  La valutazione di cui al paragrafo 1 rispecchia gli ultimi sviluppi per quanto riguarda la disponibilità e la pertinenza di dati e indicatori, basandosi sui dati disponibili negli Stati membri, anche a livello reginale e locale, nonché a livello di Unione, in particolare quelli gestiti dall'Agenzia europea dell'ambiente e dal sistema statistico europeo, al fine di ridurre al minimo gli oneri amministrativi. Tale valutazione si basa sui quadri e sugli esercizi di monitoraggio, comunicazione e governance esistenti in materia di politica ambientale e climatica, è coerente con questi ultimi e li lascia impregiudicati, e si fonda su una solida metodologia che consente la misurazione dei progressi compiuti.
Emendamento 104
Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.  Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione si scambiano informazioni su base annuale sulla valutazione di cui al paragrafo 1 e individuano, nell'ambito della programmazione annuale dell'Unione, ulteriori misure e azioni legislative e non legislative laddove i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi prioritari siano considerati insufficienti oppure al fine di superare gli ostacoli identificati.
Emendamento 105
Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 3 – parte introduttiva
3.  L'Agenzia europea dell'ambiente e l'Agenzia europea per le sostanze chimiche sostengono la Commissione nel migliorare la disponibilità e la pertinenza dei dati e delle conoscenze, in particolare procedendo a:
3.  L'Agenzia europea dell'ambiente e l'Agenzia europea per le sostanze chimiche sostengono la Commissione nel migliorare la disponibilità e la pertinenza dei dati, degli indicatori e delle conoscenze, in particolare procedendo a:
Emendamento 106
Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera a
(a)  raccogliere, trattare e comunicare elementi di prova e dati con moderni strumenti digitali;
(a)  raccogliere, trattare e comunicare elementi di prova e dati con moderni strumenti digitali, migliorando nel contempo le metodologie per la raccolta e il trattamento dei dati e per lo sviluppo di indicatori armonizzati;
Emendamento 107
Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera a bis (nuova)
(a bis)  rafforzare e fornire sostegno alla ricerca di base, alla mappatura e al monitoraggio;
Emendamento 108
Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera b
(b)  colmare le lacune nei dati di monitoraggio;
(b)  valutare le risorse necessarie e colmare le lacune nei dati di monitoraggio, anche in relazione alla misurazione del cambiamento sistemico;
Emendamento 109
Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera c
(c)  realizzare analisi sistemiche e pertinenti per le politiche e contribuire all'attuazione degli obiettivi strategici a livello nazionale e di Unione;
(c)  realizzare analisi sistemiche e pertinenti per le politiche e contribuire all'attuazione degli obiettivi strategici a livello nazionale e di Unione, anche proponendo raccomandazioni volte a migliorare i progressi nel conseguimento degli obiettivi;
Emendamento 110
Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)
(c bis)  raccogliere strumenti, come gli strumenti di previsione, che possono altresì fornire informazioni sullo scostamento dall'obiettivo;
Emendamento 111
Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera d
(d)  integrare i dati sull'impatto ambientale, sociale ed economico e sfruttare appieno altri dati disponibili, come quelli forniti da Copernicus;
(d)  integrare i dati sull'impatto ambientale, sanitario, sociale ed economico e sfruttare appieno altri dati disponibili, come quelli forniti da Copernicus;
Emendamento 112
Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera d bis (nuova)
(d bis)  colmare le lacune critiche in termini di conoscenze sui punti di non ritorno sotto il profilo ecologico;
Emendamento 113
Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera d ter (nuova)
(d ter)  sviluppare modelli per valutare e prevedere gli impatti previsti delle politiche relative all'ambiente e al clima sulle generazioni future;
Emendamento 114
Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera e
(e)  migliorare ulteriormente l'accesso ai dati attraverso i programmi dell'Unione;
(e)  migliorare ulteriormente la disponibilità e l'interoperabilità dei dati e l'accesso a questi ultimi attraverso i programmi dell'Unione;
Emendamento 115
Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera g
(g)  aiutare la società civile, le autorità pubbliche, i cittadini, i partner sociali e il settore privato a individuare i rischi climatici e ambientali e ad adottare misure per prevenirli, attenuarli e adattarsi ad essi, nonché promuovere il loro impegno a colmare le lacune in termini di conoscenze.
(g)  aiutare la società civile, le autorità pubbliche a livello nazionale, regionale e locale, i singoli individui e le comunità, i partner sociali e il settore privato a individuare i rischi climatici e ambientali, a valutarne l'impatto e ad adottare misure per prevenirli, attenuarli e adattarsi a tali rischi, nonché promuovere il loro impegno a colmare le lacune in termini di conoscenze;
Emendamento 116
Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera g bis (nuova)
(g bis)  incoraggiare l'osservazione e la comunicazione da parte dei cittadini delle questioni ambientali e delle lacune di conformità, anche attraverso l'uso di meccanismi online e applicazioni per telefoni cellulari per agevolare la comunicazione.
Emendamento 117
Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 4
4.  La Commissione esamina periodicamente le esigenze in termini di dati e conoscenze a livello nazionale e di Unione, valutando contestualmente la capacità dell'Agenzia europea dell'ambiente e dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche di svolgere le funzioni di cui al paragrafo 3.
4.  La Commissione esamina periodicamente le esigenze in termini di dati e conoscenze a livello nazionale e di Unione, valutando contestualmente la capacità dell'Agenzia europea dell'ambiente e dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, nonché, se del caso, di altri organismi e agenzie europei, di svolgere le funzioni di cui al paragrafo 3 e riferisce in merito ai risultati di tale riesame, comprese le proposte per soddisfare eventuali necessità in termini di risorse umane e finanziarie o per ovviare ad altre eventuali carenze..
Emendamento 118
Proposta di decisione
Articolo 5 – paragrafo -1 (nuovo)
-1.  Entro il 31 marzo 2024 la Commissione effettua una valutazione intermedia dell'8° PAA e la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio. La valutazione intermedia illustra i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi tematici prioritari di cui all'articolo 2, paragrafo 2, inclusi gli obiettivi a titolo del Green Deal europeo, dello stato delle condizioni favorevoli e delle azioni di cui all'articolo 3, nonché dei progressi compiuti nel monitoraggio e nella valutazione del cambiamento sistemico, e si basa sulla valutazione più recente di cui all'articolo 4, paragrafo 1, nonché sull'esito di una consultazione pubblica. La valutazione intermedia indica le raccomandazioni e le correzioni necessarie per conseguire gli obiettivi prioritari dell'8º PAA fino al relativo completamento.
Emendamento 119
Proposta di decisione
Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)
-1 bis  . Alla luce dei progressi indicati nella valutazione intermedia di cui al paragrafo -1, di altri sviluppi politici pertinenti e della relazione dell'AEA dal titolo "The European environment – state and outlook" (L'ambiente in Europa - Stato e prospettive), la Commissione che si insedierà dopo le elezioni al Parlamento europeo del 2024 presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro i primi 100 giorni del suo mandato, un elenco e un calendario delle azioni legislative e non legislative che intende adottare nel corso del mandato al fine di garantire la piena realizzazione, rispettivamente entro il 2030 e il 2050, degli obiettivi prioritari dell'8oPAA.
Emendamento 120
Proposta di decisione
Articolo 5 – paragrafo 1
Entro il 31 marzo 2029 la Commissione effettua una valutazione dell'8º PAA. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente le principali conclusioni di tale valutazione, corredata, se lo ritiene opportuno, di una proposta legislativa per il prossimo programma di azione per l'ambiente.
Entro il 31 marzo 2029 la Commissione effettua una valutazione dell'8º PAA. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente le conclusioni di tale valutazione, corredata, se opportuno, di una proposta legislativa per il prossimo programma di azione per l'ambiente in tempo utile affinché il 9° PAA sia in vigore entro il 1° gennaio 2031, evitando così un vuoto tra l'8° e il 9° PAA.

(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A9-0203/2021).

Ultimo aggiornamento: 11 novembre 2021Note legali - Informativa sulla privacy