Decisione del Parlamento europeo del 14 settembre 2021 sulla richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di Guy Verhofstadt (2021/2030(IMM))
Il Parlamento europeo,
– vista la richiesta presentata il 12 marzo 2021, annunciata in Aula il 24 marzo 2021, dall'on. Guy Verhofstadt in difesa dei suoi privilegi e immunità nel quadro del procedimento penale pendente dinanzi alla Procura distrettuale della Repubblica presso il Tribunale di Trento (Italia),
– avendo ascoltato l'on. Guy Verhofstadt, a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del suo regolamento,
– visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,
– viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 21 ottobre 2008, il 19 marzo 2010, il 6 settembre 2011, il 17 gennaio 2013 e il 19 dicembre 2019(1),
– visti l'articolo 5, paragrafo 2, e gli articoli 7 e 9 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A9‑0238/2021),
A. considerando che l'on. Guy Verhofstadt, deputato al Parlamento europeo, ha chiesto la difesa della sua immunità parlamentare in relazione a un procedimento penale avviato nei suoi confronti dinanzi alla Procura distrettuale della Repubblica presso il Tribunale di Trento (Italia) per presunta diffamazione mediante social network; che il 22 dicembre 2020 la Procura distrettuale della Repubblica presso il Tribunale di Trento ha chiuso le indagini preliminari sul caso;
B. considerando che il 13 febbraio 2020 l'on. Guy Verhofstadt ha pubblicato sul proprio profilo Twitter il seguente tweet: "Matteo Salvini è accusato di aver detenuto illegalmente migranti in mare dopo che erano stati salvati dalla Gregoretti. Brava Italia! Giustizia deve essere fatta. Speriamo che avvenga lo stesso anche per la sua massiccia corruzione con tangenti petrolifere russe!";
C. considerando che, nel formulare tali commenti, l'on. Guy Verhofstadt avrebbe diffamato il deputato al Parlamento italiano, ai sensi dell'articolo 595, commi 1 e 3, del codice penale italiano;
D. considerando che l'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea dispone che i membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni;
E. considerando che il Parlamento dispone di un ampio potere discrezionale quanto all'orientamento che intende dare a una decisione a seguito di una richiesta di difesa dell'immunità da parte di un suo deputato(2);
F. considerando che, a norma dell'articolo 5 del suo regolamento, nell'esercizio dei suoi poteri in materia di privilegi e immunità, il Parlamento opera al fine di mantenere la propria integrità di assemblea legislativa democratica e di garantire l'indipendenza dei suoi membri nell'esercizio delle loro funzioni;
G. considerando che una dichiarazione resa da un deputato al di fuori del Parlamento europeo può costituire un'opinione espressa nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi dell'articolo 8 del protocollo n. 7 sui Privilegi e le immunità dell'Unione europea, qualora contenga una valutazione soggettiva che presenti un nesso diretto ed evidente con l'esercizio delle funzioni di tale deputato al Parlamento europeo; che, se questo sia o meno il caso, deve pertanto essere determinato in base alla natura e al contenuto della dichiarazione e non al luogo in cui tale dichiarazione è stata resa;
H. considerando che la natura specifica, ma anche il contenuto, della dichiarazione dovrebbero essere valutati anche alla luce del relativo contesto nonché, rispettivamente, del ruolo e della funzione in cui il deputato l'ha resa;
I. considerando che le dichiarazioni formulate dall'on. Guy Verhofstadt nel suo tweet sono state chiaramente rese in qualità di deputato al Parlamento europeo e provengono dal proprio account Twitter, che – secondo lo stesso on. Verhofstadt – è riservato esclusivamente alla sua comunicazione politica nel contesto dell'esercizio del suo mandato di deputato al Parlamento europeo;
J. considerando che, al giorno d'oggi, il dibattito politico a cui partecipano i deputati al Parlamento europeo nell'esercizio del loro mandato si svolge sempre più spesso anche al di fuori dei locali del Parlamento, anche su internet o attraverso l'utilizzo di servizi di social network come Twitter;
K. considerando che tale dichiarazione è stata resa nel contesto di un dibattito politico più ampio, il cui tema è ricorrente in Aula, così come in molti organi di stampa;
L. considerando che, in tale contesto, l'on. Guy Verhofstadt ha espresso opinioni analoghe su internet, sia prima che dopo la dichiarazione in esame su Twitter, ad esempio su Facebook nel gennaio 2019, oltre un anno prima della dichiarazione su Twitter con riguardo ai presunti legami di Salvini con la Russia(3), o ancora quando ha rilasciato dichiarazioni, diversi mesi più tardi, il 16 settembre 2020, in un analogo contesto politico in occasione della discussione in Aula sullo stato dell'Unione;
M. considerando che, in tale contesto, si può ritenere che esista un nesso diretto ed evidente tra la dichiarazione in esame e il mandato parlamentare dell'on. Guy Verhofstadt in quanto deputato al Parlamento europeo;
1. decide di difendere i privilegi e le immunità dell'on. Guy Verhofstadt;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente alle autorità compenti italiane e all'on. Guy Verhofstadt.
Sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C-200/07 e C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C 163/10, ECLI: EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; sentenza della Corte di giustizia del 19 dicembre 2019, Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.
Messaggio Facebook del 9 gennaio 2019: "Oggi nessuna t-shirt con Putin per il signor Salvini! Al contrario, una divisa di polizia. Ma il signor Salvini ha un patto con il partito Russia unita di Putin e il popolo polacco non può fidarsi di lui".