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Procedura : 2021/2679(RSP)
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B9-0431/2021

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PV 14/09/2021 - 2

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Martedì 14 settembre 2021 - Strasburgo
Diritti delle persone LGBTIQ nell'UE
P9_TA(2021)0366B9-0431/2021

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 settembre 2021 sui diritti delle persone LGBTIQ nell'UE (2021/2679(RSP))

Il Parlamento europeo,

–  visti il trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare gli articoli 2 e 3, e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare gli articoli 8, 10, 18 e 21,

–  vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la Carta), in particolare gli articoli 7, 9 e 21, l'articolo 24, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 45,

–  vista la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in particolare l'articolo 8 relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare e l'articolo 14, nonché il protocollo n. 12 relativo al divieto di discriminazione,

–  vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,

–  vista la Carta sociale europea, siglata a Torino il 18 ottobre 1961,

–  vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo,

–  vista la risoluzione 2239 (2018) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa del 10 ottobre 2018, sulla vita privata e familiare e il raggiungimento della parità a prescindere dall'orientamento sessuale(1),

–  vista la risoluzione 2048 (2015) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa del 22 aprile 2015, sulla discriminazione delle persone transgender in Europa(2),

–  vista la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE(3),

–  vista la comunicazione della Commissione del 12 novembre 2020 dal titolo "Unione dell'uguaglianza: strategia per l'uguaglianza LGBTIQ 2020-2025" (COM(2020)0698),

–  vista la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro(4),

–  vista la sua risoluzione dell'11 marzo 2021 sulla proclamazione dell'Unione europea come zona di libertà per le persone LGBTIQ(5),

–  vista la sua risoluzione del 18 dicembre 2019 sulla discriminazione in pubblico e sull'incitamento all'odio nei confronti delle persone LGBTI, comprese le zone libere da LGBTI(6),

–  vista la sua risoluzione del 14 febbraio 2019 sul futuro dell'elenco di azioni a favore delle persone LGBTI (2019-2024)(7),

–  vista la sua risoluzione del 17 settembre 2020 sulla proposta di decisione del Consiglio sulla constatazione dell'esistenza di un evidente rischio di violazione grave dello Stato di diritto da parte della Repubblica di Polonia(8),

–  viste le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) emesse il 5 giugno 2018 nella causa Relu Adrian Coman e a. contro Inspectoratul General pentru Imigrări e Ministerul Afacerilor Interne(9) e il 23 aprile 2020 nella causa NH contro Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI - Rete Lenford(10), nonché le conclusioni dell'avvocato generale Kokott presentate il 15 aprile 2021 nella causa V.M.A. v Stolichna obshtina, rayon "Pancharevo"(11),

–  viste le sentenze della CGUE nelle cause Maruko, Römer e Hay(12) e la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) nella causa Taddeucci e McCall(13),

–  visto l'articolo 227, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando che i diritti delle persone LGBTIQ sono diritti umani;

B.  considerando che la commissione per le petizioni ha ricevuto diverse petizioni che esprimono preoccupazione per la discriminazione subita dalle persone LGBTIQ nell'UE in generale e, in particolare, dalle coppie dello stesso sesso e dalle famiglie arcobaleno;

C.  considerando che le petizioni in questione chiedono, da un lato, che alle famiglie arcobaleno siano garantiti gli stessi diritti familiari rispetto alle famiglie formate da coppie eterosessuali e dai loro figli in tutti gli Stati membri, in particolare il diritto alla libera circolazione all'interno dell'UE e il riconoscimento reciproco della loro relazione e della genitorialità, e, dall'altro, che siano adottate misure contro la Polonia per aver violato i principi di non discriminazione, uguaglianza e libertà di espressione, anche in relazione alle "Carte regionali dei diritti della famiglia" e alle risoluzioni che proclamano comuni e regioni "libere dall'ideologia LGBTI" (le cosiddette "zone libere da LGBTI");

D.  considerando che il 22 marzo 2021 la commissione per le petizioni ha tenuto un seminario sui diritti delle persone LGBTI+ nell'UE, durante il quale è stato presentato lo studio commissionato dal dipartimento tematico Diritti dei cittadini e affari costituzionali del Parlamento europeo, su richiesta della commissione PETI, sul tema "Ostacoli alla libera circolazione delle famiglie arcobaleno nell'UE";

E.  considerando che il suddetto studio giunge alla conclusione che nel 2021 le famiglie arcobaleno continuano a dover affrontare ostacoli notevoli alla libertà di circolazione nell'UE, con conseguenze negative per i loro figli, e che, esercitando la competenza dell'UE in materia di libera circolazione dei cittadini dell'UE e dei loro familiari, le istituzioni dell'UE potrebbero agire per eliminare tali ostacoli; che i genitori transgender i cui documenti d'identità non sono riconosciuti dopo aver attraversato una frontiera possono perdere tutti i legami giuridici con i loro figli, con gravi ripercussioni per l'interesse superiore dei minori;

F.  considerando che l'articolo 21 TFUE sancisce il diritto di tutti i cittadini dell'Unione di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;

G.  considerando che l'Unione europea ha il dovere di combattere l'esclusione sociale e la discriminazione;

H.  considerando che il diritto alla parità di trattamento e alla non discriminazione è un diritto fondamentale sancito dai trattati e dalla Carta e dovrebbe essere pienamente rispettato; che l'uguaglianza e la tutela delle minoranze figurano tra i valori dell'UE sanciti dall'articolo 2 TUE, valori che l'UE sta sviluppando attraverso le iniziative e le azioni della strategia "Unione dell'uguaglianza";

I.  considerando che nel settembre 2020 la Presidente della Commissione von der Leyen, nel suo discorso sullo stato dell'Unione, ha sottolineato che "se sei genitore in un paese, sei genitore in ogni paese", riferendosi alla necessità di un riconoscimento reciproco delle relazioni familiari nell'UE;

J.  considerando che tutti gli Stati membri hanno assunto obblighi e doveri, nel quadro del diritto internazionale e dei trattati dell'Unione, quanto al rispetto, alla garanzia, alla tutela e all'applicazione dei diritti fondamentali;

K.  considerando che, sebbene nell'UE siano stati realizzati progressi in termini di matrimonio e unioni civili, diritti di adozione per le persone LGBTIQ e protezione giuridica dalla discriminazione, dall'incitamento all'odio e dai reati generati dall'odio, si sono prodotti anche passi indietro, come la retorica ostile da parte di politici eletti, ondate di violenza a carattere omofobico e transfobico e la proclamazione delle cosiddette "zone libere da LGBTI";

L.  considerando che le persone LGBTIQ continuano a subire discriminazioni e violenze in Europa; che la Rainbow Europe Map 2021, lo strumento di analisi comparativa annuale di ILGA-Europe, rivela una diffusa e quasi totale stagnazione per quanto riguarda i diritti umani delle persone LGBTIQ, con particolare riferimento al riconoscimento della legislazione sulla famiglia in tutta Europa, e che quest'anno non si è verificato nemmeno un cambiamento giuridico o politico con conseguenze positive per le persone LGBTIQ;

M.  considerando che, in un'indagine realizzata nel 2019, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) ha rilevato che la discriminazione sulla base dell'orientamento sessuale, dell'identità di genere, dell'espressione di genere e delle caratteristiche sessuali era in aumento nell'UE;

N.  considerando che le persone LGBTIQ continuano a subire discriminazioni in alcuni Stati membri per quanto riguarda la protezione sociale, la sicurezza sociale, l'assistenza sanitaria, l'istruzione e l'accesso e la fornitura di beni e altri servizi che sono disponibili al pubblico, compresi gli alloggi; che la direttiva orizzontale sulla non discriminazione, che potrebbe parzialmente colmare questa lacuna in materia di protezione al di là dell'impiego, è bloccata in seno al Consiglio da più di dieci anni;

O.  considerando che non tutti gli Stati membri dell'UE garantiscono alle persone LGBTIQ una protezione giuridica contro la discriminazione;

P.  considerando che non esistono norme dell'UE sul riconoscimento delle sentenze in materia di genitorialità tra gli Stati membri, né disposizioni dell'UE volte a risolvere i conflitti a tale riguardo; che alcuni Stati membri non riconoscono il matrimonio tra persone dello stesso sesso contratto in un altro Stato membro ai fini dell'applicazione del diritto nazionale, se non per la concessione del permesso di residenza; che alcuni Stati membri che consentono alle coppie dello stesso sesso di sposarsi non sembrano disposti a riconoscere i partner registrati dello stesso sesso provenienti da altri Stati membri; che, in taluni Stati membri, alle coppie dello stesso sesso con figli può essere rifiutato il riconoscimento giuridico della responsabilità genitoriale congiunta dei loro figli(14); che ai genitori transgender viene spesso negato il riconoscimento del loro genere legale quando attraversano le frontiere, con il risultato che le autorità di frontiera non li riconoscono come genitori dei loro stessi figli;

1.  accoglie con favore la primissima strategia per l'uguaglianza LGBTIQ per il periodo 2020-2025, adottata dalla Commissione europea il 12 novembre 2020 (COM(2020)0698), le cui due azioni principali sono un'iniziativa legislativa volta a tutelare i diritti delle famiglie arcobaleno e un aggiornamento, da effettuare entro il 2022, degli orientamenti del 2009 sulla libera circolazione;

2.  esprime profonda preoccupazione per la discriminazione subita dalle famiglie arcobaleno e dai loro figli nell'UE e per il fatto che essi sono privati dei loro diritti in ragione dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere o delle caratteristiche sessuali dei genitori o dei partner; invita la Commissione e gli Stati membri a superare tale discriminazione e a rimuovere gli ostacoli che dette persone incontrano nell'esercizio del diritto fondamentale alla libera circolazione all'interno dell'UE;

3.  sottolinea la necessità di adoperarsi per garantire il pieno godimento, da parte delle persone LGBTIQ, dei diritti fondamentali in tutti gli Stati membri dell'UE e ricorda che le istituzioni dell'UE e gli Stati membri hanno pertanto il dovere di rispettare e proteggere tali diritti conformemente ai trattati e alla Carta, nonché al diritto internazionale;

4.  insiste sulla necessità che l'UE adotti un approccio comune al riconoscimento dei matrimoni e delle unioni tra persone dello stesso sesso; invita in particolare gli Stati membri a introdurre la legislazione pertinente per garantire il pieno rispetto del diritto alla vita privata e familiare senza discriminazioni e la libera circolazione di tutte le famiglie, comprese misure volte a facilitare il riconoscimento del genere legale dei genitori transgender;

5.  ricorda che il diritto dell'UE prevale su qualsiasi tipo di diritto nazionale, anche rispetto alle disposizioni costituzionali contrastanti, e che pertanto gli Stati membri non possono invocare un divieto costituzionale sul matrimonio tra persone dello stesso sesso o la tutela costituzionale della "morale" o dell'"ordine pubblico" per ostacolare il diritto fondamentale alla libera circolazione delle persone all'interno dell'UE, in violazione dei diritti delle famiglie arcobaleno che si spostano nel loro territorio;

6.  condanna con la massima fermezza il fatto che la proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale(15), presentata il 2 luglio 2008, non sia ancora stata adottata; invita il Consiglio ad approvare la proposta; sottolinea che tale blocco trasmette un messaggio sbagliato da parte delle istituzioni dell'UE, in quanto lascia intendere che esse chiudano un occhio sulle gravi discriminazioni in atto negli Stati membri dell'UE e ne consentano la persistenza;

7.  invita la Commissione a provvedere a che tutti gli Stati membri dell'UE rispettino la continuità giuridica dei legami familiari dei membri delle famiglie arcobaleno che si recano nel loro territorio in provenienza da un altro Stato membro, perlomeno in tutte le circostanze nelle quali ciò è prescritto dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo;

8.  invita la Commissione a proporre una normativa che imponga a tutti gli Stati membri di riconoscere, ai fini del diritto nazionale, gli adulti menzionati in un certificato di nascita rilasciato in un altro Stato membro come genitori legali del figlio, indipendentemente dal sesso legale o dallo stato civile degli adulti, e che obblighi tutti gli Stati membri a riconoscere, ai fini del diritto nazionale, i matrimoni o le unioni registrate costituiti in un altro Stato membro in tutte le situazioni in cui i coniugi o i partner registrati abbiano diritto alla parità di trattamento in virtù della giurisprudenza della CEDU; sottolinea l'importanza del riconoscimento dei certificati di nascita in tutti gli Stati membri, indipendentemente dal sesso dei genitori, in quanto ciò garantirebbe che i bambini non diventino apolidi laddove si trasferiscano in un altro Stato membro;

9.  sostiene l'impegno della Commissione a proporre un'iniziativa legislativa con l'obiettivo di estendere l'elenco dei "reati dell'UE" ai reati generati dall'odio e all'incitamento all'odio, anche quando riguardano le persone LGBTIQ, e supporta la proposta sul riconoscimento reciproco della genitorialità e le eventuali misure a sostegno del riconoscimento reciproco delle unioni tra persone dello stesso fra gli Stati membri; invita le prossime presidenze del Consiglio a inserire tali questioni nelle loro agende;

10.  invita la Commissione ad adottare misure concrete per garantire la libera circolazione di tutte le famiglie, comprese le famiglie arcobaleno, in linea con la sentenza nella causa Coman ed Hamilton(16), secondo la quale il termine "coniuge" utilizzato nella direttiva sulla libera circolazione si applica anche ai partner dello stesso sesso; chiede alla Commissione di verificare se gli Stati membri rispettino tale sentenza e di adottare misure coercitive a norma dell'articolo 258 TFUE nei confronti degli Stati che non la rispettano; invita la Commissione ad adottare misure coercitive nei confronti della Romania a causa della mancata esecuzione di tale sentenza e della mancanza di mezzi di ricorso che hanno costretto il ricorrente a rivolgersi alla CEDU per ottenere un risarcimento;

11.  chiede che la Commissione includa nei suoi prossimi orientamenti sulla libera circolazione un chiarimento volto a garantire che la direttiva 2000/78/CE sia letta alla luce delle sentenze nelle cause Maruko, Römer ed Hay della Corte di giustizia dell'Unione europea e della sentenza Taddeucci e McCall della CEDU, nel senso che impone agli Stati membri di vietare qualsiasi discriminazione nei confronti delle coppie dello stesso sesso in materia di occupazione, formazione professionale o in qualsiasi altro settore rientrante nell'ambito di applicazione materiale della direttiva;

12.  invita la Commissione a presentare una proposta di revisione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2004/38/CE, in particolare per eliminare la condizione che recita "qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio", così da rispettare l'articolo 21 della Carta;

13.  invita la Commissione, nei suoi prossimi orientamenti in materia di libera circolazione e con l'obiettivo di garantire la corretta applicazione del diritto in materia, a esortare gli Stati membri ad attuare in modo coerente la direttiva 2004/38/CE senza discriminazioni tra i beneficiari della direttiva, quali le coppie di sesso diverso e dello stesso sesso, a chiarire che qualsiasi riferimento a un "partner", un "genitore", un "figlio", un "discendente diretto" o un "ascendente diretto" comprende le famiglie arcobaleno, a garantire che, quando esercitano i loro diritti di libera circolazione nell'UE, esse godano dei diritti di ricongiungimento familiare previsti diritto dell'Unione, al pari delle famiglie formate da coppie di sesso diverso, nonché a garantire che la valutazione della situazione personale della coppia effettuata dagli Stati membri al fine di "facilitare" l'ammissione nel loro territorio del partner non registrato del cittadino dell'Unione sia priva di qualsiasi discriminazione fondata sull'orientamento sessuale;

14.  chiede alla Commissione di affrontare la questione della discriminazione subita dalla comunità LGBTIQ in Polonia e Ungheria al fine di esortare gli Stati membri ad applicare correttamente e a rispettare la legislazione dell'UE in materia; invita il Consiglio a riprendere le discussioni sui procedimenti contro Polonia e Ungheria a norma dell'articolo 7 TUE, anche sui diritti delle persone LGBTIQ; rammenta la sua posizione del 17 settembre 2020 e invita la Commissione ad avvalersi appieno degli strumenti a sua disposizione per far fronte a un evidente rischio di violazione grave da parte della Polonia e dell'Ungheria dei valori su cui si fonda l'Unione, con particolare riferimento alle procedure d'infrazione accelerate e alle domande di provvedimenti provvisori dinanzi alla Corte di giustizia, come pure agli strumenti di bilancio; invita la Commissione a continuare a tenere regolarmente informato il Parlamento e a coinvolgerlo strettamente;

15.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) Risoluzione 2239 (2018) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.
(2) Risoluzione 2048 (2015) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.
(3) GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.
(4) GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.
(5) Testi approvati, P9_TA(2021)0089.
(6) GU C 255 del 29.6.2021, pag. 7.
(7) GU C 449 del 23.12.2020, pag. 146.
(8) Testi approvati, P9_TA(2020)0225.
(9) Causa C-673/16, Coman, EU:C:218:385.
(10) Causa C-507/18, NH, EU:C:2020:289.
(11) Causa C-490/20, V.M.A, EU:C:2021:296.
(12) Causa C-267/06, Maruko, EU:C:2008:179; Causa C-147/08, Römer, EU:C:2011:286; Causa C-267/12, Hay, EU:C:2013:823.
(13) CEDU Taddeucci e McCall c. Italia, n. 51361/09.
(14) "Ostacoli alla libera circolazione delle famiglie arcobaleno nell'UE", studio commissionato dal dipartimento tematico Diritti dei cittadini e affari costituzionali del Parlamento europeo su richiesta della commissione per le petizioni, 2021. Ostacoli alla libera circolazione delle famiglie arcobaleno nell'UE (europa.eu).
(15) COM(2008)0426.
(16) Sentenza del 5 giugno 2018, Coman, C‑673/16, EU:C:2018:385.

Ultimo aggiornamento: 14 dicembre 2021Note legali - Informativa sulla privacy