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Procedura : 2019/2186(INI)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A9-0257/2021

Testi presentati :

A9-0257/2021

Discussioni :

PV 13/09/2021 - 18
CRE 13/09/2021 - 18

Votazioni :

PV 15/09/2021 - 12
PV 16/09/2021 - 2
CRE 16/09/2021 - 2

Testi approvati :

P9_TA(2021)0385

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Giovedì 16 settembre 2021 - Strasburgo
Condizioni di lavoro eque, diritti e protezione sociale per i lavoratori delle piattaforme - Nuove forme di occupazione legate allo sviluppo digitale
P9_TA(2021)0385A9-0257/2021

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 settembre 2021 su condizioni di lavoro eque, diritti e protezione sociale per i lavoratori delle piattaforme – Nuove forme di occupazione legate allo sviluppo digitale (2019/2186(INI))

Il Parlamento europeo,

–  visto il regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online(1),

–  vista la direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea(2),

–  vista la direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali(3),

–  visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)(4),

–  visto il pilastro europeo dei diritti sociali,

–  vista la raccomandazione del Consiglio dell'8 novembre 2019 sull'accesso alla protezione sociale per i lavoratori subordinati e autonomi(5),

–  viste le conclusioni del Consiglio del 24 ottobre 2019 dal titolo "Il futuro del lavoro: l'Unione europea promuove la dichiarazione del centenario dell'ILO"(6),

–  viste le conclusioni del Consiglio del 13 giugno 2019 dal titolo "L'evoluzione del mondo del lavoro: riflessioni sulle nuove forme di lavoro e sulle implicazioni per la sicurezza e la salute dei lavoratori"(7),

–  vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE, presentata dalla Commissione il 15 dicembre 2020 (COM(2020)0825),

–  vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (legge sui mercati digitali), presentata dalla Commissione il 15 dicembre 2020 (COM(2020)0842),

–  vista la comunicazione della Commissione del 4 marzo 2021 dal titolo "Piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali" (COM(2021)0102),

–  vista la comunicazione della Commissione del 19 febbraio 2020 dal titolo "Una strategia europea per i dati" (COM(2020)0066),

–  visto il Libro bianco della Commissione del 19 febbraio 2020 dal titolo "Intelligenza artificiale – Un approccio europeo all'eccellenza e alla fiducia" (COM(2020)0065),

–  vista la comunicazione della Commissione del 14 gennaio 2020 dal titolo "Un'Europa sociale forte per transizioni giuste" (COM(2020)0014),

–  vista la comunicazione della Commissione del 2 giugno 2016 dal titolo "Un'agenda europea per l'economia collaborativa" (COM(2016)0356),

–  visto il documento di consultazione della Commissione, del 24 febbraio 2021, dal titolo "First phase consultation of social partners under Article 154 TFEU on possible action addressing the challenges related to working conditions in platform work" (Prima fase di consultazione delle parti sociali a norma dell'articolo 154 TFUE su possibili azioni per affrontare le sfide concernenti le condizioni di lavoro nell'ambito del lavoro su piattaforma digitale) (C(2021)1127),

–  vista la sua risoluzione del 21 gennaio 2021 recante raccomandazioni alla Commissione sul diritto alla disconnessione(8),

–  vista la sua risoluzione del 17 dicembre 2020 su un'Europa sociale forte per transizioni giuste(9),

–  vista la sua risoluzione del 22 ottobre 2020 sulle politiche occupazionali e sociali della zona euro nel 2020(10),

–  vista la sua risoluzione del 20 ottobre 2020 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti il quadro relativo agli aspetti etici dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate(11),

–  vista la sua risoluzione del 20 ottobre 2020 recante raccomandazioni alla Commissione sulla legge sui servizi digitali: migliorare il funzionamento del mercato unico(12),

–  vista la sua risoluzione del 10 luglio 2020 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa agli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione(13),

–  vista la sua risoluzione del 10 ottobre 2019 sull'occupazione e le politiche sociali della zona euro(14),

–  vista la sua risoluzione del 19 gennaio 2017 su un pilastro europeo dei diritti sociali(15),

–  vista la sua risoluzione del 15 giugno 2017 su un'agenda europea per l'economia collaborativa(16),

–  vista la sua risoluzione del 15 giugno 2017 sulle piattaforme online e il mercato unico digitale(17),

–  vista la sua risoluzione del 4 luglio 2017 sulle condizioni di lavoro e l'occupazione precaria(18),

–  visti la lettera di incarico del commissario Nicolas Schmit del 10 settembre 2019 e il programma di lavoro della Commissione per il 2021,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, del 18 settembre 2020, dal titolo "Condizioni di lavoro dignitose nell'economia delle piattaforme",

–  visto il parere del Comitato europeo delle regioni del 5 dicembre 2019 dal titolo "Un quadro europeo per le risposte normative all'economia collaborativa",

–  visto l'accordo quadro delle parti sociali europee sulla digitalizzazione di giugno 2020(19),

–  vista la raccomandazione n. 198 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui rapporti di lavoro,

–  visto lo studio della Commissione del 13 marzo 2020 dal titolo "Study to gather evidence on the working conditions of platform workers" (Studio per raccogliere dati sulle condizioni di lavoro dei lavoratori delle piattaforme digitali),

–  vista la relazione del Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione dal titolo "The changing nature of work and skills in the digital age" (L'evoluzione del lavoro e delle competenze nell'era digitale),

–  vista la relazione del Centro comune di ricerca della Commissione dal titolo "Platform Workers in Europe" (Lavoratori delle piattaforme in Europa),

–  visto lo studio del Parlamento europeo dal titolo "The platform economy and precarious work" (L'economia delle piattaforme e il lavoro precario), pubblicato dalla Direzione generale delle Politiche interne l'11 settembre 2020(20),

–  visto lo studio del Parlamento europeo dal titolo "The Social Protection of Workers in the Platform Economy" (La protezione sociale dei lavoratori nell'economia delle piattaforme), pubblicato dalla Direzione generale delle Politiche interne il 7 dicembre 2017(21),

–  vista la relazione del Cedefop del 24 settembre 2020 dal titolo " Developing and matching skills in the online platform economy" (Sviluppo e corrispondenza delle competenze nell'economia delle piattaforme online),

–  vista la nota informativa del Cedefop del 30 luglio 2020 dal titolo "Online working and learning in the coronavirus era" (Lavoro e apprendimento online nell'era del coronavirus),

–  visto lo studio di Eurofound del 24 settembre 2018 dal titolo "Employment and working conditions of selected types of platform work" (Occupazione e condizioni di lavoro di determinate tipologie di lavoro su piattaforma digitale),

–  visto il documento strategico di Eurofound del 23 settembre 2019 dal titolo "Platform work: Maximising the potential while safeguarding standards?" (Lavoro su piattaforma digitale: massimizzare il potenziale mantenendo nel contempo gli standard?),

–  vista la relazione di ricerca di Eurofound del 21 settembre 2020 dal titolo: "Back to the future: Policy pointers from platform work scenarios" (Ritorno al futuro: raccomandazioni strategiche in base agli scenari del lavoro su piattaforma digitale),

–  visto l'archivio in rete di Eurofound sull'economia delle piattaforme digitali(22),

–  visto lo studio dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) del 7 novembre 2017 dal titolo "Protecting Workers in the Online Platform Economy: An overview of regulatory and policy developments in the EU" (Tutelare i lavoratori nell'economia delle piattaforme online: una panoramica degli sviluppi normativi e strategici nell'UE),

–  vista la relazione dell'OIL del 23 febbraio 2021 dal titolo "World Employment and Social Outlook 2021: The role of digital labour platforms in transforming the world of work" (Prospettive occupazionali e sociali nel mondo 2021 – Il ruolo delle piattaforme di lavoro digitali nella trasformazione del mondo del lavoro),

–  vista la relazione dell'OIL del 20 settembre 2018 dal titolo "Digital labour platforms and the future of work: Towards decent work in the online world" (Le piattaforme digitali del lavoro e il futuro del lavoro – Verso un lavoro dignitoso nel mondo online),

–  vista la dichiarazione del centenario dell'OIL per il futuro del lavoro, del 21 giugno 2019,

–  vista la relazione dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere dal titolo "Gender Equality Index 2020: Digitalisation and the future of work" (Indice sull'uguaglianza di genere 2020: la digitalizzazione e il futuro del lavoro),

–  viste le relazioni elaborate dall'ONG Data&Society, di febbraio 2019, dal titolo "Workplace Monitoring & Surveillance" (Monitoraggio e sorveglianza sul luogo di lavoro) e "Algorithmic Management in the Workplace" (Gestione algoritmica sul posto di lavoro),

–  visto lo studio del Parlamento europeo dal titolo "Data subjects, digital surveillance, AI and the future of work" (Gli interessati, la sorveglianza digitale, l'IA e il futuro del lavoro), pubblicato dalla Direzione generale dei Servizi di ricerca parlamentare del Parlamento europeo il 23 dicembre 2020(23),

–  visto l'articolo 54 del suo regolamento,

–  visto il parere della commissione per i trasporti e il turismo,

–  vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A9-0257/2021),

A.  considerando che per "lavoratori delle piattaforme" si intendono coloro che svolgono un lavoro o offrono servizi, con un maggiore o minore grado di controllo, attraverso una piattaforma di lavoro digitale; che, di conseguenza, tale definizione può comprendere sia i lavoratori subordinati che i veri e propri lavoratori autonomi;

B.  considerando che per "piattaforma di lavoro digitale" si intende un'azienda che agisce come intermediario o che offre, con un maggiore o minore grado di controllo, servizi on-demand richiesti da clienti individuali o aziende e forniti direttamente o indirettamente da singole persone, indipendentemente dal fatto che tali servizi siano resi in loco o online;

C.  considerando che per "lavoro su piattaforma digitale" si intendono il lavoro svolto e i servizi forniti su richiesta e dietro compenso dai lavoratori delle piattaforme, indipendentemente dalla loro situazione occupazionale, dal tipo di piattaforma di lavoro digitale (in loco o online) o dal livello di competenze richiesto;

D.  considerando che a livello dell'Unione non si dispone di dati sufficienti e aggiornati riguardanti il lavoro su piattaforma digitale e che la metodologia di raccolta dei dati varia da uno Stato membro all'altro, il che rende difficile determinare la portata del lavoro su piattaforma e il numero di lavoratori interessati; che è altamente probabile che si possa parlare di un'ulteriore crescita del lavoro su piattaforma digitale nell'ambito del mercato del lavoro;

E.  considerando che il lavoro su piattaforma digitale può creare lavoro, aumentare la scelta, fornire un reddito supplementare e ridurre gli ostacoli all'ingresso nel mercato del lavoro; che il lavoro su piattaforma digitale può favorire la flessibilità e l'ottimizzazione delle risorse e può offrire opportunità sia a coloro che lavorano nelle imprese delle piattaforme o per il loro tramite sia ai clienti, come pure la corrispondenza tra domanda e offerta di servizi; che l'innovazione negli strumenti digitali è un presupposto indispensabile per il lavoro su piattaforma digitale e può contribuire alla crescita in tempi di crisi e ripresa; che il lavoro su piattaforma digitale può offrire vantaggi agli studenti e a coloro che desiderano coniugare studio e lavoro allo stesso tempo, nonché garantire l'accesso all'occupazione ai giovani che non studiano, non frequentano corsi di formazione e non lavorano (NEET) e alle persone con bassi livelli di competenze;

F.  considerando che il lavoro su piattaforma digitale non può in alcun modo essere circoscritto al trasporto di persone o alla consegna di cibo, poiché è anche costituito da prestazioni professionali, lavori domestici e microattività;

G.  considerando che il lavoro su piattaforma digitale facilita l'accesso al mercato del lavoro attraverso forme moderne di occupazione e incoraggia lo sviluppo delle tecnologie al fine di agevolare l'utilizzo delle piattaforme e avvicinare le aziende e i consumatori;

H.  considerando che il lavoro su piattaforma digitale ha altresì sollevato preoccupazioni circa la precarietà e le cattive condizioni di lavoro, l'assenza di una protezione sociale adeguata o le difficoltà di accesso alla stessa, la concorrenza sleale, il lavoro non dichiarato, redditi e orari di lavoro frammentati e imprevedibili, la mancanza di meccanismi di risoluzione delle controversie, la dequalificazione e la mancanza di opportunità di carriera nonché l'assenza di misure in materia di salute e sicurezza sul lavoro, specialmente per i lavoratori su piattaforme digitali in loco meno qualificati e i lavoratori che svolgono microattività, come evidenziato ancora una volta durante la crisi generata dalla pandemia di COVID-19; che l'errata classificazione dei lavoratori come lavoratori autonomi contribuisce a questa situazione;

I.  considerando che la crisi della COVID-19 è servita a mettere in luce il ruolo svolto dai lavoratori delle piattaforme nel garantire la continuità operativa a migliaia di piccole e medie imprese (PMI) nell'Unione europea, fornendo un'interfaccia quanto mai necessaria tra settori chiave quali quello alimentare e dei trasporti e i consumatori, e che il modello della piattaforma digitale ha assicurato la continuità del reddito per alcuni lavoratori delle piattaforme; che oltre il 60 % dei residenti dell'UE dichiara di non voler smettere di utilizzare i servizi online, fra cui ad esempio la possibilità di ordinare pasti online, persino dopo la crisi della COVID-19(24); che i lavoratori con contratti atipici sono maggiormente esposti ai rischi per la salute rispetto ai lavoratori tradizionali(25) e che soprattutto i lavoratori delle piattaforme sono spesso esposti a rischi per la salute e la sicurezza a causa delle caratteristiche del lavoro che svolgono, ad esempio i ciclisti, che sono utenti vulnerabili della strada che lavorano spesso in condizioni meteorologiche avverse e difficili, oltre a essere sottoposti a pressioni che impongono loro velocità ed efficienza; che il lavoro mediante piattaforme digitali non dovrebbe tradursi in precarietà, insicurezza o in rischi per la salute e la sicurezza; che i lavoratori delle piattaforme che hanno subito una perdita di reddito a causa della pandemia sono spesso risultati non ammissibili alle misure di sostegno al reddito, e che ciò ha messo in luce l'assenza di una protezione sociale per gli stessi; che i lavoratori su piattaforme in loco sono maggiormente a rischio di contrarre la COVID-19;

J.  considerando che, se non opportunamente gestiti, i suddetti rischi potrebbero mettere a repentaglio l'intero modello europeo dell'economia sociale di mercato e gli obiettivi del pilastro europeo dei diritti sociali; che il progresso tecnologico potrebbe inoltre offrire le soluzioni per adattare il modello sociale europeo alle realtà del XXI secolo;

K.  considerando che nel 2019 le piattaforme di lavoro digitali hanno generato ricavi a livello mondiale pari ad almeno 52 miliardi di USD; che circa il 70 % dei ricavi generati si è concentrato soltanto in due paesi, ossia gli Stati Uniti (49 %) e la Cina (22 %), mentre una percentuale molto più bassa ha interessato l'Europa (11 %) e le altre regioni (18 %)(26);

L.  considerando che il lavoro su piattaforma digitale comprende realtà diverse ed è caratterizzato da un elevato grado di eterogeneità delle attività svolte; che esistono diverse categorie di lavoro su piattaforma, ad esempio online o in loco, che richiedono un livello elevato o basso di competenze, che prevedono una retribuzione oraria o per compito, che sono svolte come occupazione secondaria o primaria, e che i profili dei lavoratori delle piattaforme e le tipologie di piattaforme variano notevolmente; che, secondo Eurofound(27), nel 2017 il lavoro in loco finalizzato all'erogazione di servizi professionali, i servizi di consegna nonché i servizi di trasporto passeggeri e i servizi domestici hanno costituito le tipologie di lavoro su piattaforma maggiormente prevalenti in determinati Stati membri;

M.  considerando che la maggior parte dei lavoratori delle piattaforme ha un altro lavoro o un'altra fonte di reddito; che la tendenza generale per i lavoratori delle piattaforme è quella della scarsa retribuzione, con alcuni casi di redditi relativamente elevati; che i lavoratori dell'economia delle piattaforme tendono a essere più giovani e più istruiti della maggior parte della popolazione(28);

N.  considerando che, in generale, le persone che lavorano nell'economia delle piattaforme sono classificate come lavoratori formalmente autonomi, indipendentemente dalla loro situazione occupazionale e nonostante, spesso, non possiedano i livelli di indipendenza professionale caratteristici del lavoro autonomo; che, pertanto, molti lavoratori delle piattaforme non beneficiano dell'equivalente protezione sociale, degli stessi diritti del lavoro o delle medesime disposizioni in materia di salute e sicurezza garantiti da un contratto o da un rapporto di lavoro nei loro rispettivi Stati membri; che in questi casi le piattaforme di lavoro digitali non versano i contributi previdenziali e che un numero esiguo di lavoratori delle piattaforme presta la propria opera in qualità di lavoratori subordinati o lavoratori interinali; che un numero cospicuo di sentenze e decisioni amministrative, ivi compresi i pronunciamenti degli organi giurisdizionali nazionali di più alto grado e della Corte di giustizia dell'Unione europea, riguardanti il lavoro su piattaforma in loco soprattutto nei settori dei trasporti e delle consegne di cibo in alcuni Stati membri hanno confermato l'esistenza di un rapporto di lavoro tra le piattaforme e i loro lavoratori basato sulle loro attività e sul loro legame con le piattaforme, con i diritti che ne conseguono; che i lavoratori dovrebbero disporre di mezzi semplici per chiarire e confermare la loro situazione occupazionale e non essere obbligati a far valere i loro diritti in sede giurisdizionale;

O.  che la classificazione errata, ravvisata nel lavoro su piattaforma digitale, di alcuni lavoratori delle piattaforme come lavoratori autonomi genera incertezza e priva detti lavoratori dell'accesso ai diritti del lavoro, alla protezione sociale, ai relativi diritti e all'applicazione della pertinente normativa; che è probabile che il lavoro su piattaforma o modelli occupazionali simili e la digitalizzazione, in futuro, interesseranno un numero crescente di settori quali le consegne, i trasporti, le risorse umane, la salute, l'assistenza all'infanzia, i servizi alla persona e domestici nonché il turismo; che l'evoluzione delle tecnologie digitali in molti settori, specialmente il commercio e i servizi online, presenta per le aziende e i lavoratori sia opportunità che rischi;

P.  considerando che è opportuno che le nuove forme di lavoro rimangano sostenibili ed eque e che il lavoro su piattaforma digitale sia ispirato ai valori dell'Unione, all'etica e a un approccio incentrato sull'essere umano in cui la tecnologia digitale rimanga uno strumento; che in tal senso l'obiettivo di dotare ogni cittadino europeo di competenze digitali è fondamentale nel contesto della transizione digitale;

Q.  considerando che l'elevato grado di flessibilità è ritenuto uno dei maggiori vantaggi del lavoro su piattaforma;

R.  considerando che gli Stati membri hanno elaborato approcci diversi, il che ha portato a norme e iniziative frammentate con effetti negativi su lavoratori, imprese, piattaforme incluse, e consumatori a causa dell'incertezza che ne è risultata; che è necessaria un'iniziativa legislativa a livello dell'Unione per superare l'incertezza giuridica che ne deriva, garantire e migliorare i diritti e le condizioni di lavoro dei lavoratori delle piattaforme nonché l'accesso alla protezione sociale, promuovere il potenziale di innovazione di modelli di lavoro su piattaforma sostenibili e garantire condizioni di parità con gli attori economici "tradizionali"; che la maggior parte delle piattaforme è attiva in più Stati membri dell'UE e spesso non ha la sede nel paese in cui i propri lavoratori svolgono l'attività;

S.  considerando che non esiste una definizione di "lavoratore subordinato" a livello dell'Unione, mentre la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito una serie di criteri per determinare lo status di un lavoratore subordinato e di un lavoratore autonomo; che le caratteristiche di un impiego che consentono di riconoscerlo come un rapporto di lavoro o un contratto di lavoro variano tra uno Stato membro e l'altro e sono di competenza nazionale; che il riconoscimento di un "terzo status" speciale ai lavoratori delle piattaforme falserebbe ulteriormente la concorrenza tra le piattaforme di lavoro digitali e le imprese tradizionali, specialmente le PMI, e non sarebbe compatibile con le classificazioni nazionali dei lavoratori subordinati e dei lavoratori realmente autonomi negli Stati membri, con conseguenze legali, amministrative e giuridiche imprevedibili e un alto rischio di ulteriore segmentazione del mercato del lavoro; che i lavoratori delle piattaforme dovrebbero essere classificati o come lavoratori subordinati o come lavoratori realmente autonomi, a seconda della loro situazione effettiva, e dovrebbero beneficiare dei relativi diritti e delle relative condizioni; che una presunzione confutabile dell'esistenza di un rapporto di lavoro faciliterebbe la corretta classificazione dei lavoratori delle piattaforme, unitamente all'inversione dell'onere della prova, il che significa che laddove i lavoratori contestassero la classificazione della loro condizione occupazionale nel quadro di un procedimento legale o amministrativo, spetterebbe al presunto datore di lavoro dimostrare l'assenza di un rapporto di lavoro alla luce delle definizioni nazionali sancite dalla legislazione o dagli accordi collettivi del rispettivo Stato membro; che la presunzione confutabile dell'esistenza di un rapporto di lavoro non deve tradursi in una classificazione automatica di tutti i lavoratori delle piattaforme come lavoratori subordinati;

T.  considerando che occorrerebbe garantire l'attuazione delle normative vigenti, con particolare riferimento alla direttiva relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili e al regolamento che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online;

U.  considerando che le PMI sono la spina dorsale dell'economia dell'Unione europea, giacché rappresentano il 99 % di tutte le imprese nell'UE;

V.  considerando che nel lavoro su piattaforma digitale si ripresentano le stesse disuguaglianze di genere ravvisabili nel mercato del lavoro generale, come il divario retributivo di genere e la segregazione di genere a livello delle mansioni o dei settori(29); che il lavoro su piattaforma può essere un'opportunità per migliorare la partecipazione delle donne alla forza lavoro; che, tuttavia, la rappresentanza di donne e uomini varia a seconda dei diversi tipi di servizi e piattaforme, e che gli uomini godono di una maggiore rappresentanza nell'ambito del lavoro su piattaforma con una maggiore autonomia lavorativa, mentre le donne hanno maggiori probabilità di svolgere un lavoro su piattaforma più precario con una limitata autonomia lavorativa; che le persone che hanno responsabilità importanti a livello assistenziale e familiare sono pertanto svantaggiate e che ciò può avere conseguenze negative, in particolare per le donne(30); che le lavoratrici delle piattaforme, in modo particolare le donne che lavorano come conducenti o che prestano servizi di pulizia e di assistenza presso le abitazioni private, sono esposte al rischio di molestie sessuali e violenza di genere(31) e potrebbero decidere di non denunciare per assenza di strumenti di denuncia o di contatti con un responsabile delle risorse umane oppure per timore di giudizi negativi e di perdere incarichi futuri;

W.  considerando che il lavoro su piattaforma digitale è un fenomeno in forte espansione fin dalla sua comparsa, agevolata dallo sviluppo delle tecnologie digitali degli ultimi anni, che offre ai lavoratori, ai clienti e alle imprese nuove opportunità e scelte per quanto riguarda il luogo, l'orario di lavoro, la flessibilità e la frequenza delle loro relazioni, compresi il lavoro e la fornitura di servizi; che, secondo la relazione globale dell'OIL, la maggioranza dei lavoratori delle piattaforme in loco e un terzo dei lavoratori online svolgono tale attività come principale fonte di reddito, con percentuali più elevate nei paesi in via di sviluppo e per le donne(32); che, tuttavia, nell'Unione europea il lavoro su piattaforma rappresenta ancora una quota esigua del mercato del lavoro generale visto che, secondo le stime al 2019, l'11 % della forza lavoro dell'UE ha fornito servizi tramite piattaforme di lavoro in loco od online almeno una volta e soltanto l'1,4 % di questi lo fa come attività lavorativa principale(33); che i vantaggi della digitalizzazione devono essere ampiamente ed equamente condivisi tra le piattaforme digitali, i lavoratori delle piattaforme, i clienti e la società nel suo insieme; che sono necessarie garanzie solide per provvedere affinché il lavoro su piattaforma garantisca condizioni di lavoro dignitose e prevenire la segmentazione del mercato del lavoro;

X.  considerando che le piattaforme digitali che agiscono da datori di lavoro sono tenute a rispettare tutti gli obblighi dei datori di lavoro e ad attenersi alle proprie responsabilità settoriali;

Y.  considerando che le piattaforme di lavoro digitali si avvalgono di strumenti quali app, algoritmi e IA nell'ambito del loro modello d'impresa per favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta e per gestire i lavoratori in diverse misure; che la gestione algoritmica presenta nuove sfide per il futuro del lavoro e può creare squilibri di potere e incertezza in merito al processo decisionale, così come il controllo e la sorveglianza realizzati con l'ausilio della tecnologia, che potrebbero inasprire le pratiche discriminatorie e comportare rischi significativi per la vita privata, la salute e la sicurezza dei lavoratori e la dignità umana(34); che la gestione algoritmica deve essere pienamente trasparente e dovrebbe essere sottoposta al controllo umano affinché i lavoratori, se necessario, possano contestare le decisioni attraverso procedure efficaci e non deve essere basata su insiemi di dati distorti concernenti il genere, l'origine etnica o l'orientamento sessuale, evitando pertanto qualsiasi rischio di discriminazione nei risultati da essa prodotti; che un numero significativo di gruppi vulnerabili quali donne, minoranze e persone con disabilità è maggiormente esposto al rischio di pregiudizi nei rating(35);

Z.  considerando che il problema del lavoro non retribuito costituisce una questione particolarmente sensibile nell'ambiente del lavoro su piattaforma digitale;

AA.  considerando che la creazione di cooperative potrebbe rappresentare un importante strumento di organizzazione dal basso del lavoro su piattaforma digitale e potrebbe incoraggiare la concorrenza tra piattaforme;

AB.  considerando che vi è una grande necessità di soluzioni di trasporto integrate basate su una vasta gamma di servizi, che pongano l'accento sul sistema anziché sulle sue componenti, e che le piattaforme possono svolgere un ruolo nel facilitare la mobilità come servizio (Mobility as a Service – MaaS), la logistica come servizio (Logistics as a Service – LaaS) e la mobilità collaborativa; che la digitalizzazione potrebbe offrire maggiori opportunità per creare un settore dei trasporti sostenibile, innovativo e multimodale, anche attraverso l'innovazione dei trasporti pubblici; che un quadro lungimirante per le imprese delle piattaforme deve anche fornire una risposta alle potenziali preoccupazioni in materia di ambiente e salute e massimizzare l'efficienza della mobilità, e che si dovrebbe pertanto procedere a una valutazione approfondita dell'impatto ambientale delle piattaforme nel settore dei trasporti e del turismo, visto che le conoscenze relative ai loro effetti, sia positivi che negativi, risultano insufficienti;

AC.  considerando che il proliferare delle piattaforme digitali d'intermediazione e collaborative sta trasformando radicalmente il trasporto di persone e di merci, in particolare mediante la fornitura di nuovi servizi per le imprese e i singoli, lo sviluppo del trasporto multimodale, il miglioramento della connettività nelle zone isolate, il potenziamento della mobilità urbana o finanche l'ottimizzazione della gestione dei flussi;

AD.  considerando che la connettività senza fili e fissa ad alta velocità è essenziale per l'ulteriore sviluppo dei servizi di trasporto digitalizzati; che l'UE sta stabilendo norme di regolamentazione per l'utilizzo dei servizi e dei prodotti digitali, come ha fatto con il regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) e con la strategia digitale europea, ma è in ritardo per quanto riguarda la creazione di condizioni competitive affinché le nuove imprese e piattaforme digitali si sviluppino e crescano nell'UE;

Il quadro giuridico dell'Unione europea

1.  osserva che l'attuale quadro dell'UE è insoddisfacente e si rammarica del fatto che gli strumenti giuridici dell'UE spesso non siano applicati a molti lavoratori delle piattaforme digitali a causa della loro errata classificazione e che non affrontino le nuove realtà del mondo del lavoro; sottolinea la necessità di migliorare le condizioni di lavoro di tutti i lavoratori delle piattaforme che prestano la loro opera attraverso le piattaforme di lavoro digitali, ivi compresi i lavoratori realmente autonomi; teme che tale frammentazione possa porre molti lavoratori delle piattaforme in una situazione di precarietà giuridica, in cui alcuni lavoratori delle piattaforme avrebbero di diritti minori o più limitati di quelli che dovrebbero essere garantiti a tutti i lavoratori; è del parere che una regolamentazione inadeguata potrebbe condurre a interpretazioni divergenti il che, a sua volta, genererebbe imprevedibilità e avrebbe conseguenze negative sia sulle imprese che sui lavoratori;

2.  osserva che il significato dei termini "lavoratore subordinato" e "lavoratore autonomo" non è definito in modo uniforme in tutti gli Stati membri; osserva altresì che il confine tra questi due termini è spesso ambiguo per le nuove forme di lavoro, e che alcuni lavoratori autonomi o lavoratori subordinati rischiano pertanto di essere classificati in modo errato e di non godere dei diritti inerenti al loro status; ritiene pertanto che i lavoratori delle piattaforme di lavoro digitali dovrebbero beneficiare degli stessi diritti e dello stesso accesso alla protezione sociale riconosciuti ai lavoratori della stessa categoria che non prestano la propria opera su piattaforma in condizioni di parità, rispettando pienamente la diversità dei modelli di mercato del lavoro nazionali, l'autonomia delle parti sociali e le competenze nazionali;

3.  sottolinea, inoltre, che i lavoratori delle piattaforme che lavorano in Stati membri diversi o che associano a un impiego regolare un lavoro sulle piattaforme digitali in Stati membri diversi potrebbero essere soggetti a normative completamente diverse a fronte di uno stesso lavoro;

4.  ritiene che a tale incertezza giuridica debba essere posto urgentemente rimedio a vantaggio di lavoratori, imprese, piattaforme incluse, e consumatori; ritiene che qualsiasi proposta debba riconoscere l'eterogeneità delle piattaforme e dei lavoratori delle piattaforme, come pure la diversità dei sistemi nazionali a livello previdenziale, sanitario e del diritto del lavoro e la necessità di modelli di lavoro su piattaforme digitali sostenibili, rispettando al contempo la situazione dei lavoratori delle piattaforme che sono effettivamente lavoratori autonomi; ritiene che sia necessario disporre di un quadro dell'Unione, basato su una valutazione d'impatto esaustiva e su una consultazione con gli attori pertinenti, che tuteli il lavoro su piattaforma assicurando condizioni di lavoro dignitose e contrastando al contempo le forme precarie di lavoro su piattaforma, e che potrebbe essere integrato dalla legislazione nazionale o da contratti collettivi negoziati; sottolinea che qualsiasi iniziativa legislativa dell'Unione dovrebbe promuovere l'innovazione, la creazione di nuovi modelli d'impresa, le cooperative, le start-up e le PMI nonché un'occupazione dignitosa; sottolinea che bisognerebbe continuare a garantire le opportunità e le forme di lavoro flessibili offerte dalle piattaforme di lavoro digitali, purché non abbiano conseguenze negative sulla protezione sociale e sui diritti dei lavoratori;

5.  osserva che i casi di classificazione errata sono maggiormente prevalenti nelle piattaforme di lavoro digitali che disciplinano in modo rigido, direttamente o tramite un algoritmo, le condizioni e la remunerazione del lavoro su piattaforma; invita la Commissione, al fine di agevolare la corretta classificazione dei lavoratori delle piattaforme, a introdurre nella sua imminente proposta una presunzione confutabile dell'esistenza di un rapporto di lavoro per i lavoratori delle piattaforme, in conformità alle definizioni nazionali sancite dai rispettivi ordinamenti o contratti collettivi degli Stati membri, unitamente all'inversione dell'onere della prova e a eventuali misure aggiuntive; sottolinea pertanto che, ogniqualvolta i lavoratori delle piattaforme contestano la classificazione della loro condizione occupazionale dinanzi a un organo giurisdizionale o amministrativo in conformità alle leggi e alle pratiche nazionali, spetta al presunto datore di lavoro dimostrare che non sussiste alcun rapporto di lavoro; sottolinea che la presunzione confutabile dell'esistenza di un rapporto di lavoro non deve tradursi in una classificazione automatica di tutti i lavoratori delle piattaforme come lavoratori subordinati; ritiene che la classificazione dei lavoratori dovrebbe essere basata sulle circostanze inerenti all'effettivo svolgimento del lavoro e su una serie di criteri, in conformità alla legislazione nazionale, e non sulla descrizione del rapporto di lavoro fornita dalle parti; sottolinea che tale presunzione confutabile fa sì che i lavoratori che sono effettivamente lavoratori autonomi possano rimanere tali e possano continuare ad avere accesso al lavoro su piattaforma; invita inoltre la Commissione a chiarire che l'ipotesi di introdurre a livello dell'Unione un nuovo cosiddetto "terzo status" tra quelli di "lavoratore subordinato" e di "lavoratore autonomo" non può essere presa in considerazione poiché non aiuterebbe a risolvere i problemi attuali e rischia di confondere ulteriormente concetti già confusi, nonché a provvedere affinché i lavoratori delle piattaforme siano classificati o come lavoratori subordinati o come lavoratori autonomi, in conformità alla legislazione nazionale;

6.  sottolinea che la legislazione negli Stati membri e a livello dell'UE è ben lungi dal tenere il passo con la rapida evoluzione della trasformazione digitale, il che determina un vuoto normativo riguardo ai nuovi metodi di lavoro, con un impatto diretto sui diritti dei lavoratori e sul funzionamento delle piattaforme online;

7.  sottolinea che qualsiasi normativa riguardante le piattaforme online deve rispettare il principio di sussidiarietà e i diversi approcci degli Stati membri, date le differenze esistenti tra le piattaforme digitali (dal numero dei lavoratori fino al grado di rispetto dei loro diritti), e deve resistere alla prova del tempo e alla trasformazione digitale;

8.  accoglie con favore l'intenzione della Commissione di presentare entro la fine del 2021 un'iniziativa legislativa volta al miglioramento delle condizioni di lavoro dei lavoratori delle piattaforme digitali, come annunciato nel piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali, preceduta da una consultazione in due fasi delle parti sociali; invita la Commissione, qualora le parti sociali non esprimano la volontà di avviare il processo di cui all'articolo 155 TFUE, e alla luce delle conclusioni delle consultazioni pubbliche, a presentare una proposta di direttiva sui lavoratori delle piattaforme al fine di garantire diritti a tutti i lavoratori delle piattaforme e affrontare le specificità del lavoro su piattaforma digitale così da assicurare loro condizioni di lavoro eque e trasparenti, un ambiente lavorativo sano e sicuro, l'accesso a una protezione sociale adeguata e trasparente nonché il diritto di organizzarsi, di stabilirsi, di aderire liberamente, tra l'altro, ai sindacati e di essere da essi rappresentati nonché di negoziare contratti collettivi, l'accesso alla formazione e alle competenze, garantendo al contempo la protezione dei dati in linea con l'RGPD e la gestione algoritmica trasparente, etica e non discriminatoria, assicurando condizioni di parità in tutti gli Stati membri e creando un contesto imprenditoriale prevedibile e stabile che favorisca gli investimenti e l'innovazione;

9.  invita la Commissione a riconoscere lo status delle piattaforme di lavoro digitali quali datori di lavoro, agenzie per il lavoro (interinale) o intermediari, in relazione al loro settore di attività, al fine di garantire che siano soddisfatti tutti gli obblighi che un particolare status comporta, per quanto concerne, ad esempio, i contributi previdenziali, la responsabilità in materia di salute e sicurezza, la responsabilità per il pagamento dell'imposta sul reddito, la dovuta diligenza e la responsabilità sociale delle imprese, e che sia possibile mantenere condizioni di parità con le altre imprese attive nel settore;

10.  sottolinea la necessità di combattere meglio il falso lavoro autonomo mediante una direttiva, in modo da includere i lavoratori delle piattaforme che soddisfano le condizioni tipiche di un rapporto di lavoro basato sull'effettivo svolgimento del lavoro e non sulla descrizione del rapporto fornita dalle parti;

11.  sottolinea che il grande impatto delle piattaforme online non si limita ai benefici offerti ai consumatori, ma è invece un impatto su vasta scala che interessa l'intera catena di approvvigionamento, compresi i fornitori, i produttori, i distributori e i consumatori, e che occorre tenere conto di tale aspetto all'atto di discutere della legislazione;

Condizioni di lavoro eque e trasparenti

12.  invita la Commissione, nell'esaminare le modalità per migliorare le condizioni di lavoro, a:

   assicurare il corretto funzionamento e l'efficacia dei quadri che disciplinano la contrattazione collettiva, nonché a
   attuare meglio il divieto di clausole di esclusività e garantire che tutti i lavoratori delle piattaforme siano autorizzati a lavorare per piattaforme diverse (multi-apping) e non siano soggetti a trattamenti sfavorevoli, in linea con la direttiva relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili;
   garantire la portabilità dei certificati di idoneità e favorire l'interoperabilità dei rating tra le piattaforme;
   migliorare i diritti in caso di limitazione, sospensione o cessazione da parte della piattaforma, garantendo che tutti i lavoratori delle piattaforme abbiano diritto a una dichiarazione preliminare motivata e, in caso di contestazione, a un diritto di replica e a una risoluzione delle controversie efficace e imparziale, prevedendo la possibilità di ripristinare la conformità o confutare la dichiarazione, ivi comprese le azioni collettive;
   porre rimedio all'attuale mancanza di trasparenza, pur rispettando la tutela del segreto commerciale in conformità della direttiva (UE) 2016/943(36), in particolare i considerando 13 e 18 e gli articoli 3 e 5, garantendo la fornitura di informazioni essenziali sulle condizioni di lavoro e sulle regole di cooperazione, sul metodo di calcolo del prezzo o della tariffa, sull'assegnazione delle mansioni e sulla trasparenza in caso di modifica dei termini, delle condizioni e delle procedure di disattivazione temporanea o permanente, se del caso, che dovrebbe essere preceduta da una consultazione; ritiene che la suddetta comunicazione debba essere resa in modo chiaro, completo e facilmente accessibile sia ai lavoratori che ai loro rappresentanti, nel rispetto della vigente legislazione nazionale e dell'UE sui diritti dei lavoratori;
   laddove si ricorra all'IA, garantire la trasparenza delle piattaforme per quanto riguarda la modalità di utilizzo dell'IA e i parametri algoritmici che influenzano le condizioni di lavoro, in particolare per quanto concerne la distribuzione dei compiti, i rating e le interazioni, e la fornitura di informazioni comprensibili e aggiornate sul funzionamento dell'algoritmo stesso per quanto riguarda le modalità di attribuzione dei compiti e di assegnazione dei rating, la procedura di disattivazione e la determinazione dei prezzi; tenere conto del fatto che gli algoritmi sono sempre sottoposti alla sorveglianza umana e che le loro decisioni devono essere affidabili, oppugnabili e all'occorrenza reversibili;
   valutare la possibilità di creare funzionalità interne alla piattaforma, opzionali e facilmente accessibili, che consentano ai lavoratori di identificarsi reciprocamente in modo privato e sicuro e di comunicare tra loro, qualora lo desiderino;

13.  invita la Commissione a valutare in che misura le attuali norme dell'UE siano applicabili al mercato del lavoro delle piattaforme digitali e ad assicurarne una corretta attuazione e applicazione; invita gli Stati membri, in collaborazione con le parti sociali e con gli altri soggetti interessati, a valutare, in modo proattivo e basato su una logica di anticipazione, la necessità di ammodernare la legislazione in vigore, compresi i sistemi di sicurezza sociale, in modo da stare al passo con gli sviluppi tecnologici e assicurare al contempo la tutela dei lavoratori; invita la Commissione e gli Stati membri a coordinare i sistemi di sicurezza sociale al fine di garantire l'esportabilità delle prestazioni e l'aggregazione dei periodi in conformità della legislazione nazionale e dell'Unione;

Un ambiente di lavoro sano e sicuro

14.  sottolinea che i lavoratori delle piattaforme possono essere esposti a maggiori rischi per la salute e la sicurezza, sia nel caso del lavoro su piattaforma (ad esempio incidenti stradali o lesioni fisiche causate da macchinari o sostanze chimiche) che per il lavoro su piattaforma online (ad esempio i problemi connessi all'ergonomia delle postazioni di lavoro al computer), che non si limitano alla salute fisica ma che incidono anche sulla salute psicosociale, con fattori di rischio emergenti quali l'imprevedibilità degli orari di lavoro, l'intensità del lavoro, la competitività dell'ambiente (sistemi di rating, incentivi al lavoro tramite bonus), il sovraccarico di informazioni e l'isolamento; sottolinea che la proposta della Commissione deve affrontare la questione della salute e della sicurezza sul lavoro dei lavoratori delle piattaforme, in linea con il quadro giuridico dell'Unione in materia di salute e sicurezza, e consentire loro di esercitare i loro diritti, ivi compreso il diritto alla disconnessione, conformemente all'accordo quadro delle parti sociali europee sulla digitalizzazione, senza che per questo debbano subire svantaggi; sottolinea che tutti i lavoratori impegnati nelle attività su piattaforma in loco devono essere provvisti di adeguati dispositivi di protezione personale e che quelli attivi nell'ambito dei trasporti e delle consegne devono avere la garanzia di una copertura assicurativa contro gli infortuni; fa presente che le piattaforme di lavoro digitali devono predisporre misure di salvaguardia per tutelare i lavoratori delle piattaforme dalla violenza e dalle molestie sessuali, ivi compresa la violenza di genere, e istituire solidi meccanismi di denuncia;

15.  ritiene che tutti i lavoratori delle piattaforme dovrebbero avere il diritto di ricevere un indennizzo in caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali e poter godere di una protezione sociale, inclusa una copertura assicurativa per malattia e invalidità; accoglie con favore, a tale proposito, le iniziative di alcune piattaforme di lavoro digitali volte a fornire, come primo passo, una copertura assicurativa e misure in materia di salute e sicurezza sul lavoro nelle more dell'istituzione di un quadro legislativo, e pone l'accento sul ruolo fondamentale che i contratti collettivi possono svolgere in tale ambito;

Una protezione sociale adeguata e trasparente

16.  è fermamente convinto che la copertura, l'adeguatezza e la trasparenza formali ed efficaci dei sistemi di protezione sociale dovrebbero applicarsi a tutti i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi; invita gli Stati membri ad attuare pienamente e immediatamente la raccomandazione del Consiglio, dell'8 novembre 2019, sull'accesso alla protezione sociale per i lavoratori subordinati e autonomi e ad adottare misure al fine di garantire la protezione sociale dei lavoratori delle piattaforme; invita la Commissione a esaminare i progressi degli Stati membri in tal senso nel quadro delle raccomandazioni specifiche per paese del semestre europeo;

17.  ricorda che la protezione sociale è una rete di sicurezza solidale vantaggiosa non soltanto per il singolo, ma anche per la società nel suo insieme; sottolinea che i lavoratori delle piattaforme affrontano difficoltà straordinarie quando si tratta di soddisfare i requisiti di ammissibilità e di fruire delle prestazioni di sicurezza sociale, il che a sua volta ha un impatto sulle loro prospettive finanziarie nonché sulla solidità e solidarietà dei sistemi di sicurezza sociale; ritiene che i lavoratori delle piattaforme dovrebbero avere accesso a tutti i settori della sicurezza sociale, a seconda del loro status; ricorda, in particolare, l'importanza che gli Stati membri assicurino, e se necessario estendano, l'accesso alla protezione sociale ai lavoratori delle piattaforme autonomi, comprese le persone che passano da uno status all'altro o che hanno entrambi gli status, al fine di garantire la portabilità dei diritti sociali accumulati, e inclusi i regimi che coprono le prestazioni di maternità e le prestazioni parentali equivalenti, nonché le prestazioni in caso di disoccupazione, infortunio, assistenza a lungo termine, invalidità, malattia, assistenza sanitaria e vecchiaia;

Rappresentanza e diritti di contrattazione collettiva

18.  ricorda che la libertà di associazione e il diritto alla contrattazione collettiva sono diritti fondamentali per tutti i lavoratori e ritiene che una direttiva sui lavoratori delle piattaforme dovrebbe garantire l'efficacia, l'integrale applicazione e il rispetto di tali diritti; esprime preoccupazione riguardo all'esistenza di rapporti squilibrati e asimmetrici tra le piattaforme di lavoro digitali e i lavoratori, che spesso non dispongono del potere negoziale individuale per negoziare equi termini e condizioni; osserva inoltre che vi sono anche questioni pratiche, quali la mancanza di mezzi comuni di comunicazione e di opportunità di incontro online o di persona, che possono impedire la rappresentanza collettiva nella pratica; constata altresì il potenziale degli approcci innovativi che aprono nuove vie per il dialogo sociale e l'organizzazione mediante soluzioni digitali; invita la Commissione ad affrontare tali ostacoli nella sua proposta; sottolinea la necessità che i lavoratori delle piattaforme e le piattaforme siano adeguatamente organizzati e rappresentati al fine di agevolare il dialogo sociale e la contrattazione collettiva;

19.  sottolinea che la forma giuridica cooperativa potrebbe essere uno strumento importante per un'organizzazione dal basso del lavoro su piattaforma digitale, che può anche avere un impatto positivo sulla democrazia interna e sulla responsabilizzazione dei lavoratori;

20.  deplora le difficoltà giuridiche nella rappresentanza collettiva incontrate dai lavoratori delle piattaforme ed è consapevole del fatto che i lavoratori autonomi individuali sono generalmente considerati "imprese" e, in quanto tali, sono soggetti al divieto di accordi che limitano la concorrenza; prende atto, a tale proposito, della valutazione d'impatto iniziale pubblicata dalla Commissione(37) e dell'iniziativa prevista per affrontare tale ostacolo, oltre all'iniziativa legislativa intesa a migliorare le condizioni di lavoro dei lavoratori delle piattaforme pur rispettando gli attuali sistemi di contrattazione collettiva; è convinto che il diritto dell'UE in materia di concorrenza non debba ostacolare il miglioramento delle condizioni di lavoro (compresa la fissazione della retribuzione) e la protezione sociale dei lavoratori delle piattaforme autonomi e indipendenti attraverso la contrattazione collettiva, ed esorta la Commissione a chiarire che i contratti collettivi non rientrano nel campo di applicazione del diritto della concorrenza, al fine di garantire che anche detti lavoratori possano costituirsi in sindacati e accedere alla contrattazione collettiva nonché assicurare un migliore equilibrio nell'ambito del potere di contrattazione e un mercato interno più equo;

Formazione e competenze

21.  sottolinea l'importanza della formazione, in particolare la necessità che le piattaforme di lavoro digitali offrano una formazione ai lavoratori delle piattaforme sull'utilizzo del loro sito web o dell'applicazione, sulle mansioni da svolgere nonché sulla salute e la sicurezza sul lavoro; sottolinea inoltre che le piattaforme dovrebbero offrire ai loro lavoratori, in particolare a quelli meno qualificati, l'accesso a una formazione continua che consenta l'acquisizione di competenze e la riqualificazione al fine di migliorare la loro occupabilità e i loro percorsi professionali; chiede di facilitare il riconoscimento, la convalida e la portabilità dei risultati ottenuti nell'ambito dell'apprendimento non formale e informale, ma anche il riconoscimento delle competenze acquisite durante il lavoro su piattaforma; ritiene, a tale proposito, che dovrebbe essere rilasciato un "certificato di esperienza" per i lavoratori delle piattaforme che hanno partecipato a tale formazione, che potrebbe essere caricato sugli account individuali di formazione; invita, a tale proposito, la Commissione ad affrontare il tema dell'istruzione e della formazione dei lavoratori delle piattaforme nelle prossime proposte su un approccio europeo in materia di microcredenziali e conti individuali di apprendimento; pone l'accento su alcuni partenariati strategici istituiti dalle piattaforme al fine di garantire l'accesso dei lavoratori delle piattaforme alla formazione (quali corsi di lingue, consulenze personalizzate e video coaching), onde consentire loro di ottenere avanzamenti di carriera; ritiene che queste migliori prassi dovrebbero essere integrate in tutte le piattaforme nell'ambito di tutti i settori;

22.  sottolinea che le competenze digitali rivestono un'importanza cruciale; ritiene che gli investimenti a favore della formazione professionale e dell'apprendimento permanente siano necessari affinché i lavoratori siano dotati delle adeguate competenze per l'era digitale; invita gli Stati membri ad adeguare i loro sistemi di istruzione e formazione al mercato del lavoro digitale, al fine di promuovere l'alfabetizzazione e le competenze digitali e promuovere l'imprenditorialità; evidenzia che finora l'economia delle piattaforme di lavoro digitali si è sviluppata principalmente nelle aree urbane; invita la Commissione e gli Stati membri a intervenire per combattere il divario digitale e garantire a tutti l'accesso ai servizi digitali; sottolinea, in tal senso, l'importanza di diffondere la rete a banda larga 5G nelle zone rurali;

23.  sottolinea la necessità di garantire ai lavoratori delle piattaforme lo stesso accesso all'apprendimento permanente di cui beneficiano i lavoratori dell'economia tradizionale, in conformità del diritto e delle prassi nazionali, incoraggiando nel contempo l'innovazione, promuovendo una crescita competitiva e inclusiva e garantendo condizioni di parità alle imprese;

Gestione degli algoritmi e dei dati

24.  ritiene che l'uso degli algoritmi nel lavoro debba essere trasparente, non discriminatorio, affidabile ed etico per tutti i lavoratori; sottolinea che la trasparenza e la non discriminazione algoritmiche dovrebbero applicarsi all'attribuzione e alla distribuzione delle mansioni, alla fissazione dei prezzi, alla pubblicità, ai rating e alle interazioni; sottolinea inoltre che le funzioni di gestione algoritmica, in particolare l'assegnazione delle mansioni, i rating, le procedure di disattivazione e la fissazione dei prezzi, nonché qualunque modifica delle stesse, dovrebbero essere illustrate e comunicate in modo comprensibile, chiaro e aggiornato e dovrebbero far parte del dialogo sociale, pur nel rispetto del segreto commerciale in conformità della direttiva (UE) 2016/943, in particolare i considerando 13 e 18 e gli articoli 3 e 5; sottolinea che tutte le decisioni algoritmiche devono essere etiche, affidabili, oppugnabili e all'occorrenza reversibili, e sottolinea l'importanza di verifiche e controlli periodici in tal senso da parte delle autorità pertinenti, conformemente alla legislazione nazionale volta, per prevenire risultati di IA errati; ribadisce che tutte le decisioni algoritmiche devono rispettare il diritto di non essere sottoposti a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato di cui all'articolo 22, paragrafo 1, dell'RGPD, il che significa che deve esserci una sorveglianza umana; sottolinea che le pratiche di incentivazione, ad esempio i bonus eccezionali, o le pratiche punitive, quali i rating che hanno un impatto sull'orario di lavoro e che portano all'assegnazione di meno lavoro, non dovrebbero determinare comportamenti pericolosi o rischi per la salute e la sicurezza, ivi compresa la salute mentale; è convinto che gli algoritmi non discriminatori siano quelli che impediscono discriminazioni di genere, discriminazioni razziali e altri pregiudizi sociali nella selezione e nel trattamento di gruppi diversi e che non rinforzano le disuguaglianze e gli stereotipi;

25.  invita la Commissione e gli Stati membri a garantire un'adeguata tutela dei diritti e del benessere dei lavoratori, quali la non discriminazione, il rispetto della vita privata, l'autonomia e la dignità umana nell'uso dell'IA e della gestione algoritmica, compresi gli strumenti di previsione e segnalazione intesi a prevedere i comportamenti, il monitoraggio in tempo reale dei progressi e delle prestazioni e il software di monitoraggio dei tempi, gli stimoli comportamentali automatici e la sorveglianza indebita; sottolinea che i lavoratori dovrebbero essere sempre informati e consultati prima dell'utilizzo di detti dispositivi e pratiche; ritiene che sia opportuno promuovere la formazione degli sviluppatori di algoritmi sulle questioni riguardanti l'etica, la trasparenza e la lotta alle discriminazioni;

26.  esprime preoccupazione riguardo all'insufficiente rispetto dei diritti di proprietà intellettuale per le opere creative dei lavoratori autonomi su piattaforma digitale, e invita la Commissione e gli Stati membri ad affrontare questo problema e a garantire la corretta applicazione della pertinente legislazione;

27.  è del parere che i lavoratori dovrebbero essere informati delle recensioni dei clienti; fa presente che i lavoratori dovrebbero avere il diritto di contestare il mancato pagamento e di sottoporre detta contestazione all'esame di un dipendente della piattaforma digitale;

28.  invita la Commissione e gli Stati membri a provvedere affinché il tempo di attesa e di disponibilità sulla piattaforma digitale sia considerato orario di lavoro per i lavoratori delle piattaforme impegnati in un rapporto di lavoro;

29.  ricorda che tutte le piattaforme online devono garantire il pieno rispetto della legislazione dell'UE, ivi compreso il diritto in materia di non discriminazione e protezione dei dati; ritiene inoltre che i lavoratori delle piattaforme e, con il loro consenso, i loro rappresentanti, dovrebbero avere pieno accesso a tutti i dati relativi alle loro attività, comprendere come vengono trattate le loro informazioni personali, essere informati di qualsiasi classificazione o valutazione del lavoratore da parte della piattaforma che potrebbe avere conseguenze sulle loro condizioni di occupazione o di lavoro e avere il diritto di esportare i loro rating; invita la Commissione e gli Stati membri a provvedere affinché i lavoratori delle piattaforme abbiano il diritto effettivo alla portabilità dei dati come sancito dagli articoli 20 e 88 dell'RGPD; ritiene che occorra valutare la possibilità di un certificato portabile, riconosciuto tra piattaforme simili, che attesti le competenze dei lavoratori, i feedback dei clienti e i rating reputazionali;

30.  osserva che la modalità di esecuzione del lavoro su piattaforma e l'assenza di un luogo di lavoro definito possono determinare la sublocazione degli account dei lavoratori e il lavoro non dichiarato; ritiene che sia opportuno garantire affidabili processi di verifica dell'identità dell'utente della piattaforma senza il trattamento obbligatorio dei dati biometrici;

31.  sottolinea che i possibili vantaggi in termini di efficienza delle piattaforme di lavoro online rispetto al mercato del lavoro tradizionale dovrebbero fondarsi sulla concorrenza leale; sottolinea che, al fine di garantire condizioni di parità tra le imprese delle piattaforme di lavoro digitali e le imprese tradizionali, in particolare le PMI, l'economia delle piattaforme digitali, come qualsiasi altra economia, deve versare le imposte e i contributi previdenziali e rispettare la legislazione sociale e del lavoro; sottolinea la necessità di adeguare conseguentemente, ove necessario, le relative politiche;

32.  invita la Commissione a garantire che i lavoratori delle piattaforme e i lavoratori in qualsiasi altra forma di occupazione simile, resa possibile dall'innovazione tecnologica, siano inclusi nelle proposte per introdurre un numero di sicurezza sociale europeo (ESSN) e ad applicare al lavoro su piattaforma digitale, in modo non discriminatorio, norme eque in materia di mobilità;

33.  riconosce che l'economia delle piattaforme di lavoro digitali può essere utilizzata per scopi sociali; invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere i modelli dell'economia sociale nell'ambito dell'economia delle piattaforme di lavoro digitali e a procedere allo scambio delle migliori pratiche in tal senso, in ragione della resilienza dimostrata dalle imprese sociali durante la crisi della COVID-19;

Altre raccomandazioni

34.  ricorda che un elevato numero di piattaforme digitali si sta adoperando per attuare programmi e regolamenti interni intesi a creare un ambiente più sicuro per i loro lavoratori, e ritiene che tali pratiche dovrebbero essere incoraggiate dall'azione dell'Unione e nazionale in tale ambito; invita la Commissione a valutare la possibilità di istituire un marchio europeo di qualità che sia concesso, a seguito di un'accurata valutazione d'impatto, alle piattaforme che attuano buone pratiche per i lavoratori delle piattaforme, affinché gli utenti, i lavoratori e i consumatori possano prendere decisioni informate e che metta in evidenza le piattaforme con condizioni di lavoro di qualità sulla base dei contratti collettivi e di un elevato livello di trasparenza;

35.  prende atto del fatto che i dati riguardanti il numero di lavoratori delle piattaforme e la loro distribuzione per settore sono ancora frammentati; invita la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, a raccogliere dati affidabili e comparabili sui lavoratori delle piattaforme, al fine di avere un'idea più precisa della portata dell'attività delle piattaforme di lavoro digitali e approfondire le conoscenze in merito alle condizioni lavorative e occupazionali dei lavoratori delle piattaforme, anche per quanto concerne la copertura previdenziale e la fascia di reddito di tali lavoratori;

36.  invita i servizi pubblici nazionali per l'occupazione e la rete europea dei servizi per l'impiego (EURES) a migliorare la comunicazione sulle opportunità offerte dalle piattaforme di lavoro digitali;

37.  esorta gli Stati membri a incoraggiare forme innovative di lavoro su piattaforma in conformità alla legislazione dell'Unione e nazionale, e invita la Commissione a includere condizioni di lavoro di qualità nel suo prossimo quadro giuridico, nonché a mantenere la flessibilità pur garantendo i diritti dei lavoratori;

38.  invita gli Stati membri a garantire che i lavoratori delle piattaforme abbiano la possibilità di rifiutare un incarico se questo si svolge al di fuori dell'orario e dei giorni di riferimento o se non ne sono stati informati rispettando il periodo minimo di preavviso, senza subire alcuna conseguenza negativa a causa di tale rifiuto;

39.  al contempo, invita la Commissione e gli Stati membri a valutare soluzioni transfrontaliere innovative, efficaci e socialmente vantaggiose che garantiscano la copertura e la protezione sociale;

40.  sottolinea che garantire il rispetto dei diritti dei lavoratori è una componente essenziale della politica in materia di turismo sostenibile; evidenzia il ruolo sempre più importante delle piattaforme digitali e della raccolta di dati nelle attività turistiche; sottolinea pertanto il contributo essenziale che la raccolta di dati sui lavoratori delle piattaforme fornirà per la realizzazione di veri e propri progetti di turismo sostenibile intesi a garantire che gli investimenti e i posti di lavoro nel turismo vadano a beneficio delle comunità locali e dei lavoratori, facilitando al contempo l'equa distribuzione dei benefici;

41.  ricorda che le donne costituiscono soltanto il 22 % dei lavoratori nel settore dei trasporti e rappresentano anche una minoranza dei lavoratori delle piattaforme nei settori dei trasporti e del turismo, dove esistono dati empirici che indicano che alle lavoratrici delle piattaforme nel settore dei trasporti sono applicate condizioni di impiego e di lavoro peggiori rispetto agli uomini;

o
o   o

42.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 57.
(2) GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 105.
(3) GU L 136 del 22.5.2019, pag. 1.
(4) GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.
(5) GU C 387 del 15.11.2019, pag. 1.
(6) https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13436-2019-INIT/en/pdfhttps://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13436-2019-INIT/it/pdf
(7) https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9686-2019-INIT/it/pdf
(8) Testi approvati, P9_TA(2021)0021.
(9) Testi approvati, P9_TA(2020)0371.
(10) Testi approvati, P9_TA(2020)0284.
(11) Testi approvati, P9_TA(2020)0275.
(12) Testi approvati, P9_TA(2020)0272.
(13) Testi approvati, P9_TA(2020)0194.
(14) GU C 202 del 28.5.2021, pag. 35.
(15) GU C 242 del 10.7.2018, pag. 24.
(16) GU C 331 del 18.9.2018, pag. 125.
(17) GU C 331 del 18.9.2018, pag. 135.
(18) GU C 334 del 19.9.2018, pag. 88.
(19) https://www.etuc.org/system/files/document/file2020-06/Final%2022%2006%2020_Agreement%20on%20Digitalisation%202020.pdf
(20) "The platform economy and precarious work", Parlamento europeo, Direzione generale delle Politiche interne, Dipartimento tematico A – Politica economica e scientifica e qualità di vita, 11 settembre 2020.
(21) "The Social Protection of Workers in the Platform Economy", Parlamento europeo, Direzione generale delle Politiche interne, Dipartimento tematico A – Politica economica e scientifica e qualità di vita, 7 dicembre 2017.
(22) https://www.eurofound.europa.eu/data/platform-economy
(23) "Data subjects, digital surveillance, AI and the future of work" Parlamento europeo, Direzione generale dei Servizi di ricerca parlamentare, Unità Prospettiva scientifica, 23 dicembre 2020.
(24) https://www.dw.com/pl/ue-chce-lepiej-chroni%C4%87-pracuj%C4%85cych-za-po%C5%9Brednictwem-platform-cyfrowych/a-56676431
(25) Howard, J., "Nonstandard work arrangements and worker health and safety", American Journal of Industrial Medicine, Vol. 60, n. 1, 2016, pagg. 1-10.
(26) OIL, "World Employment and Social Outlook 2021 - The role of digital labour platforms in transforming the world of work", pag. 20.
(27) https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef18001en.pdf
(28)28 "The Social Protection of Workers in the Platform Economy", Parlamento europeo, Direzione generale delle Politiche interne, Dipartimento tematico A – Politica economica e scientifica e qualità di vita, 7 dicembre 2017, pag. 34, https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/614184/IPOL_STU(2017)614184_EN.pdf
(29) Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE), "Gender Equality Index 2020: Digitalisation and the future of work", pag. 14.
(30) EIGE, Idem, pagg. 98-99.
(31) EIGE, Idem, pag. 114.
(32)32 OIL, "World Employment and Social Outlook 2021 - The role of digital labour platforms in transforming the world of work", pag. 22.
(33)33 Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione europea, "Platform workers in Europe: Evidence from the COLLEEM survey (2018)" (Lavoratori su piattaforma in Europa - Risultati dell'indagine COLLEEM, 2018) e "New evidence on platform workers in Europe: Results from the second COLLEEM survey (2020)" (Nuovi dati sui lavoratori delle piattaforme in Europa - Risultati della seconda indagine COLLEEM, 2020).
(34)34 "Workplace Monitoring & Surveillance", "Data & Society", Mateescu, A., Nguyen, A., Explainer, febbraio 2019.
(35)35 EIGE, Idem, pag. 99.
(36) Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti (GU L 157 del 15.6.2016, pag. 1).
(37) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=PI_COM%3AAres%282021%29102652

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