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Procedura : 2021/2874(RSP)
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Testi presentati :

RC-B9-0445/2021

Discussioni :

PV 16/09/2021 - 6.3
CRE 16/09/2021 - 6.3

Votazioni :

PV 16/09/2021 - 8
PV 16/09/2021 - 15

Testi approvati :

P9_TA(2021)0391

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Giovedì 16 settembre 2021 - Strasburgo
Situazione nel campo profughi di Kakuma in Kenya
P9_TA(2021)0391RC-B9-0445/2021

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 settembre 2021 sulla situazione nel campo profughi di Kakuma in Kenya (2021/2874(RSP))

Il Parlamento europeo,

–  viste le sue precedenti risoluzioni sul Kenya, in particolare quelle del 30 aprile 2015(1) e del 18 maggio 2017(2) sul campo profughi di Dadaab,

–  vista la sua risoluzione del 25 marzo 2021 su una nuova strategia UE-Africa – un partenariato per lo sviluppo sostenibile e inclusivo(3),

–  vista la dichiarazione congiunta della Repubblica del Kenya e dell'Unione europea del 21 giugno 2021,

–  vista la dichiarazione dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza del 17 maggio 2021 a nome dell'UE in occasione della Giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia,

–  vista la sua risoluzione del 24 ottobre 2019 sulla situazione delle persone LGBTI in Uganda(4),

–  viste le conclusioni del Consiglio del 10 maggio 2021 dal titolo "Il Corno d'Africa: una priorità geostrategica per l'UE",

–  vista la dichiarazione congiunta del governo del Kenya e dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) del 29 aprile 2021 relativa ai campi profughi di Kakuma e Dadaab,

–  vista la dichiarazione dell'UNHCR del 25 marzo 2021 sulla situazione dei rifugiati LGBTIQ+ nel campo di Kakuma,

–  visto il messaggio del segretario generale delle Nazioni Unite del 17 maggio 2021 in occasione della Giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia,

–  vista la comunicazione della Commissione del 12 novembre 2020 dal titolo "Unione dell'uguaglianza: strategia per l'uguaglianza LGBTIQ 2020-2025" (COM(2020)0698),

–  visti l'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 5, e gli articoli 21, 24, 29 e 31 del trattato sull'Unione europea (TUE) e gli articoli 10 e 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che sanciscono l'impegno dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, nell'ambito delle loro relazioni con il resto del mondo, a favore della difesa e della promozione dei diritti umani universali e della tutela dei singoli individui, come pure dell'adozione di misure restrittive in caso di gravi violazioni dei diritti umani,

–  visti i valori di dignità umana, uguaglianza e solidarietà contenuti nella Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 1951,

–  visto l'articolo 14 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, che riconosce il diritto di cercare asilo dalle persecuzioni in altri paesi,

–  visto il Fondo fiduciario di emergenza dell'UE per l'Africa (EUTF per l'Africa),

–  visto il regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2021, che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale – Europa globale(5),

–  vista la Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti del 1984,

–  vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 25 marzo 2020, dal titolo "Piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia 2020-2024" (JOIN(2020)0005),

–  vista la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli,

–  vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,

–  visto il quadro globale di risposta per i rifugiati dell'UNHCR,

–  vista la decisione emessa l'8 aprile 2021 dall'Alta Corte del Kenya di bloccare temporaneamente la chiusura dei campi profughi di Dadaab e Kakuma,

–  vista la comunicazione della Commissione, del 23 settembre 2020, dal titolo "Un nuovo patto sulla migrazione e l'asilo" (COM(2020)0609),

–  visto il patto globale delle Nazioni Unite sui rifugiati,

–  visti l'articolo 144, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.  considerando che, dopo l'Etiopia, il Kenya è il paese che ospita il maggior numero di rifugiati e richiedenti asilo in Africa; che, secondo l'UNHCR, al 31 maggio 2021 il numero di rifugiati e richiedenti asilo del Kenya ammontava a 519 989 persone, situate a Kakuma, Dadaab e nelle zone urbane;

B.  considerando che il campo di Kakuma è situato nella contea di Turkana, una delle contee più povere del paese; che, secondo l'UNHCR, le condizioni di vita nel campo sono drammatiche e in continuo peggioramento, caratterizzate da povertà estrema, alloggi e infrastrutture inadeguati, nonché dalla mancanza di acqua, servizi igienici, medicine e fornitura di energia elettrica; che sia la popolazione locale che i rifugiati soffrono di gravi carenze di cibo e acqua e non sono in grado di soddisfare le loro esigenze più elementari; che la pandemia di COVID-19 ha aggravato la situazione umanitaria già allarmante nel campo e nella contea in cui si trova;

C.  considerando che la situazione dei diritti umani e della sicurezza nel campo profughi di Kakuma in Kenya è deteriorata in modo esponenziale; che vengono spesso denunciate rapine a mano armata, furti, stupri e uccisioni e che le donne, i bambini, le persone con disabilità e le persone LGBTIQ+ sono le più vulnerabili alla violenza; che tali episodi sono attualmente oggetto di indagini;

D.  considerando che le donne e le ragazze nel campo sono soggette a varie forme di violenza sessuale, nella maggior parte dei casi stupri; che le ragazze rifugiate, le nuove arrivate e le donne sole capofamiglia sono particolarmente a rischio; che lo stupro è perpetrato da uomini rifugiati del campo, da membri della comunità locale e/o da guardie di sicurezza; che sono comuni anche altre forme di violenza, quali i matrimoni infantili e forzati, le mutilazioni genitali femminili e le violenze domestiche;

E.  considerando che il 15 marzo 2021, nel blocco 13 dell'area 3 del campo Kakuma, durante il sonno due rifugiati hanno riportato ustioni di secondo grado a causa di un attacco incendiario con una bottiglia molotov; che una delle vittime, il rifugiato ugandese Chriton Atuhwera, è deceduto a causa delle ferite riportate; che un numero crescente di rifugiati LGBTIQ+ è stato aggredito e ferito e molti sono stati costretti a fuggire dal campo profughi verso una zona in cui non sono protetti né legalmente autorizzati a soggiornare;

F.  considerando che, sebbene il suo diritto punisca le relazioni consensuali tra persone dello stesso sesso con una pena detentiva massima di 14 anni, il Kenya è l'unico paese della regione che accetta rifugiati per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere; che vi sono circa 300 persone LGBTIQ+ tra i rifugiati e i richiedenti asilo registrati nel campo profughi di Kakuma e, secondo l'UNHCR, la maggior parte di loro ha riferito di vivere pacificamente nella comunità di Kakuma;

G.  considerando che, secondo il rapporto globale 2020 dell'associazione internazionale gay e lesbiche (ILGA), quasi la metà dei paesi del mondo in cui l'omosessualità è illegale si trovano in Africa; che solo 22 delle 54 nazioni africane hanno legalizzato l'omosessualità;

H.  considerando che in molte nazioni africane le leggi anti-LGBTIQ+ vigenti risalgono all'epoca coloniale;

I.  considerando che nel marzo 2020 alcuni rifugiati LGBTIQ+ hanno chiesto all'UNHCR di essere trasferiti fuori dal Kenya a causa dell'ostilità del paese nei loro confronti; che negli ultimi mesi oltre 30 persone LGBTIQ+ sono state trasferite dall'area 3 in altre aree del campo Kakuma a causa delle preoccupazioni per la propria sicurezza manifestate dagli stessi e a seguito di un'attenta valutazione sul campo da parte dell'UNHCR; che il mandato del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro dell'Unione per il reinsediamento e modifica il regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio invita a compiere sforzi per conseguire gradualmente un'equa distribuzione delle persone reinsediate tra gli Stati membri, e che tali sforzi dovrebbero essere associati a quelli volti a stabilire norme internazionali vincolanti in materia di responsabilità condivisa su scala mondiale al fine di reinsediare le persone bisognose di reinsediamento come indicato dall'UNHCR;

J.  considerando che nel novembre 2020 il governo keniota e Human Rights Watch hanno confermato che durante la pandemia di COVID-19 si è verificato un aumento esponenziale delle aggressioni nei confronti delle persone LGBTIQ+, oltre a un aumento della violenza in generale;

K.  considerando che i trasferimenti di persone LGBTIQ+ dai campi profughi a fini di reinsediamento rimangono inadeguati rispetto alle reali esigenze; che la pandemia di COVID-19 ha rallentato il processo; che, secondo l'UNHCR, dal 2019 è stato proposto il reinsediamento di circa 235 rifugiati LGBTIQ+, il 48 % dei quali ha lasciato il paese;

L.  considerando che, nonostante l'UNHCR e i suoi partner avessero predisposto le loro strutture per far fronte alla pandemia, il 65 % dei rifugiati che vivono nei campi ha riferito di aver avuto un accesso più limitato alle strutture sanitarie dopo l'inizio dell'epidemia rispetto a prima del suo inizio nel marzo 2020, principalmente a causa della paura del contagio e della mancanza di personale medico; che solo il 3 % della popolazione keniota è completamente vaccinato contro la COVID-19; che la campagna di vaccinazione nei campi profughi del paese è iniziata il 30 marzo 2021 e al campo di Kakuma sono state assegnate 2 000 dosi di vaccini;

M.  considerando che negli ultimi decenni il governo keniota ha tentato a più riprese di chiudere il campo; che il 24 marzo 2021 il ministro dell'Interno keniota ha dato all'UNHCR un ultimatum di 14 giorni per elaborare un piano per la chiusura dei campi di Dadaab e Kakuma; che l'8 aprile 2021 l'Alta Corte del Kenya ha rinviato temporaneamente la chiusura di 30 giorni; che il 29 aprile 2021 l'UNHCR e il governo keniota concordato una tabella di marcia per la successiva chiusura dei campi di Kakuma e Dadaab entro il 30 giugno 2022; che tale tabella di marcia prevede il rimpatrio volontario dei rifugiati nei loro paesi di origine in condizioni di sicurezza e dignità, il trasferimento in paesi terzi secondo varie modalità e opzioni alternative di soggiorno in Kenya per determinati rifugiati provenienti dai paesi della Comunità dell'Africa orientale (EAC);

N.  considerando che, mentre le Nazioni Unite hanno tenuto conto delle preoccupazioni del governo keniota e hanno riconosciuto che i campi profughi non dovrebbero essere soluzioni a lungo termine allo sfollamento forzato, le organizzazioni internazionali e per i diritti umani hanno avvertito che una chiusura improvvisa e disordinata determinerebbe una catastrofe umanitaria e che i rimpatri forzati violerebbero il diritto internazionale; che in generale i rifugiati a Kakuma vivono nella paura di essere deportati;

O.  considerando che, nonostante le sue vaste risorse naturali, il Corno d'Africa è una delle regioni più povere del mondo; che la sicurezza alimentare è estremamente precaria e milioni di persone che vivono nella regione soffrono di malnutrizione e sono a rischio di carestia; che la siccità e i conflitti armati sono le due principali cause dello sfollamento di persone nella regione, compreso il Kenya, come sottolineato dal piano d'azione mondiale di Nairobi adottato durante il vertice dell'Autorità intergovernativa per lo sviluppo (IGAD) il 26 marzo 2017; che conflitti come quelli in Somalia ed Etiopia e le violenze che hanno preceduto e seguito le elezioni in Uganda e Tanzania rendono ingiustificabile il rimpatrio volontario per la maggior parte dei rifugiati nel campo di Kakuma per motivi di sicurezza e dignità; che dalla fine del 2019 il Kenya è stato investito da una combinazione di minacce senza precedenti ed è stato gravemente colpito dai cambiamenti climatici, tra cui la più grande invasione di locuste del deserto degli ultimi 60 anni e le inondazioni durante la stagione delle piogge, come pure dalle misure restrittive dovute alla pandemia di COVID-19;

P.  considerando che l'EUTF per l'Africa firmato al vertice di La Valletta il 12 novembre 2015 è stato concepito per affrontare le cause profonde della destabilizzazione, dei trasferimenti forzati e della migrazione irregolare, promuovendo la resilienza, le opportunità economiche, le pari opportunità, la sicurezza e lo sviluppo; che l'UE sta rispondendo alle necessità fondamentali per la sopravvivenza dei rifugiati accolti nei campi profughi in Kenya; che l'EUTF per l'Africa è istituito nel quadro dello strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI) e deve essere allineato all'obiettivo primario della politica di sviluppo dell'Unione europea, che resta la "lotta contro la povertà";

Q.  considerando che dal 2012 l'UE ha fornito aiuti umanitari per un valore di oltre 200 milioni di EUR e ha stanziato 286 milioni di EUR attraverso il Fondo europeo di sviluppo (FES) per il periodo 2014-2020, prestando particolare attenzione alla creazione di posti di lavoro, alla sicurezza alimentare, allo sviluppo della resilienza, al rafforzamento istituzionale e all'istruzione; che i richiedenti asilo kenioti dipendono completamente dall'assistenza umanitaria per far fronte alle loro esigenze più elementari; che il nuovo strumento finanziario NDICI – Europa globale proseguirà l'attuazione dei programmi dell'UE in Kenya;

R.  considerando che nel 2021 l'UE ha stanziato 15 milioni di EUR di finanziamenti per progetti umanitari in Kenya, destinati in primo luogo ad assistere i rifugiati e, dal 2016, 45 milioni di EUR per i rifugiati e le comunità di accoglienza in Kenya nell'ambito del Fondo fiduciario di emergenza dell'UE per l'Africa; che nei campi profughi di Kakuma e Dadaab l'UE continua a sostenere la fornitura di aiuti di sussistenza quali l'assistenza alimentare, l'assistenza sanitaria, cure antidenutrizione, l'acqua, servizi igienico-sanitari (WASH), la protezione e l'istruzione;

1.  esprime profonda preoccupazione per la situazione umanitaria e per le denunce di violenze prolungate all'interno del campo di Kakuma; condanna fermamente l'attacco doloso con una bomba molotov perpetrato il 15 marzo 2021 nel campo profughi di Kakuma 3 contro due rifugiati LGBTIQ+; esprime profonda preoccupazione per le continue minacce nel campo profughi di Kakuma nei confronti delle persone con un profilo LGBTIQ+; ricorda che negli ultimi mesi sono state ricollocate con urgenza oltre 30 persone;

2.  esorta le autorità kenyote a proseguire le indagini e a fornire piena chiarezza in merito a tale atto criminoso e a consegnare i responsabili alla giustizia in base al diritto kenyota e al diritto internazionale in materia di diritti umani;

3.  riconosce il ruolo importante e costruttivo che svolge il Kenya e ricorda la difficile situazione regionale, caratterizzata da crisi e conflitti regionali; riconosce l'importanza del campo profughi di Kakuma per migliaia di rifugiati e richiedenti asilo nelle regioni confinanti del Kenya, compresi i più vulnerabili tra di essi, in particolare le persone con un profilo LGBTIQ+ che subiscono la criminalizzazione e rischiano persino la pena di morte nei loro paesi di origine;

4.  plaude al lavoro di collaborazione svolto nel corso degli anni tra la segreteria per gli affari dei rifugiati (RAS) del Kenya, l'UNHCR e altri partner nell'affrontare la questione della protezione di tutti i rifugiati; sottolinea, tuttavia, che l'attuale situazione nel campo di Kakuma è insostenibile in una prospettiva di lungo periodo e richiede una risposta efficiente e coordinata da parte del governo kenyota, dei governi della regione e della comunità internazionale nel suo complesso, compresa l'UE; prende atto della recente adozione della tabella di marcia dei campi profughi di Dadaab e Kakuma a tale riguardo;

5.  invita il governo kenyota a mantenere i campi profughi di Kakuma e Dadaab, almeno finché situazione nella regione non si sarà stabilizzata; esorta il governo kenyota a garantire che i diritti umani dei rifugiati siano rispettati nell'adottare qualsiasi decisione che li riguardi; sottolinea che l'assistenza finanziaria dell'UE ai paesi terzi per l'accoglienza dei rifugiati non dovrebbe sostituirsi alla responsabilità dell'UE di ospitare e reinsediare una quota equa di persone bisognose di protezione internazionale;

6.  invita il governo kenyota, l'UNHCR e la comunità internazionale a impegnarsi a collaborare e a trovare soluzioni alternative, durature, adeguate e basate sui diritti che siano in linea con i principi e gli obiettivi di condivisione delle responsabilità del patto globale sui rifugiati; raccomanda che, per essere efficace, ciò preveda il reinsediamento nell'UE di un numero significativo di rifugiati bisognosi di protezione internazionale;

7.  sottolinea la necessità di un approccio regionale più integrato e globale alla gestione dei rifugiati e di un rafforzamento della cooperazione tra il Kenya e i paesi limitrofi in materia di questioni politiche, di sicurezza, umanitarie e di sviluppo, al fine di affrontare le cause profonde degli sfollamenti forzati; chiede che sia soddisfatta la necessità di un'adeguata sicurezza nei campi profughi e invita il governo kenyota a rafforzare la sicurezza all'interno del campo di Kakuma e a rafforzare la protezione dei rifugiati, in particolare dei gruppi più vulnerabili; invita le autorità di contrasto e gli altri rami del governo in Kenya a garantire la protezione e la sicurezza dei rifugiati;

8.  invita il governo kenyota e l'UNHCR a garantire l'attuazione del programma di rimpatrio nel pieno rispetto degli obblighi internazionali e della responsabilità interna del Kenya; insiste sul fatto che qualsiasi processo di rimpatrio nel paese di origine deve essere volontario, sicuro, sostenibile, dignitoso e basato sui diritti, e che i rimpatriati devono avere accesso a informazioni obiettive, neutrali e pertinenti su ciò che accadrà qualora decidano di non proporsi volontariamente;

9.  esprime profonda preoccupazione per la situazione nel Corno d'Africa, in particolare per quanto riguarda la povertà e l'insicurezza alimentare; invita la Commissione a sbloccare gli aiuti umanitari di emergenza necessari per far fronte al problema dei rifugiati e alla carestia nella regione; chiede che gli aiuti forniti dall'UE e dagli Stati membri nel Corno d'Africa siano utilizzati in via prioritaria per affrontare la violenza, compresa la violenza sessuale, e i problemi legati alle gravi disuguaglianze, alla povertà, alla malnutrizione cronica, all'accesso alla sanità e ai servizi pubblici, in particolare alla salute riproduttiva, e al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile;

10.  invita l'UE ad affrontare la questione dell'insicurezza alimentare e della mancanza di delle necessità di base nel campo di Kakuma, tra cui l'accesso all'acqua, a servizi igienico-sanitari, all'assistenza sanitaria e all'elettricità, non solo attraverso l'assistenza esclusiva per i rifugiati, ma anche attraverso il suo sostegno ai programmi di sviluppo nazionali la cui capacità di conseguire l'efficacia dello sviluppo è stata garantita ed è valutata periodicamente;

11.  sottolinea che la crescente instabilità nella regione rappresenta un ostacolo al rimpatrio sicuro dei rifugiati nei loro paesi di origine; invita l'UE, in collaborazione con la comunità internazionale dei donatori, a continuare a intensificare gli sforzi in quanto partner di mediazione e a sostegno dello sviluppo socioeconomico sostenibile e a lungo termine nella regione, creando in tal modo un ambiente favorevole e sicuro per i rimpatri volontari e la reintegrazione dei rifugiati;

12.  chiede maggiori sforzi per proteggere le persone LGBTIQ+ che sono vittime di sfollamenti forzati e una maggiore solidarietà da parte della comunità internazionale nel rispondere alle esigenze di reinsediamento a livello globale, dal momento che queste rimangono di gran lunga superiori al numero effettivo di posti disponibili;

13.  invita la Commissione a riferire periodicamente al Parlamento in merito all'attuazione e alla programmazione del Fondo fiduciario dell'UE per l'Africa e chiede una specifica valutazione d'impatto che comprenda i suoi effetti sui diritti umani, che dovrà essere svolta dalla Commissione europea con il sostegno dell'Agenzia per i diritti fondamentali; invita la Commissione a presentare tempestivamente i risultati di tali valutazioni d'impatto al Parlamento, anche nel quadro dei gruppi di lavoro sugli strumenti di finanziamento esterno della commissione per gli affari esteri e della commissione per lo sviluppo;

14.  invita l'UE a continuare a lavorare a stretto contatto con il governo kenyota, l'UNHCR e la comunità internazionale in generale al fine di contribuire a trovare soluzioni alla prolungata situazione dei rifugiati nella regione; invita l'UE a rafforzare la difesa e la promozione dei diritti umani in Kenya;

15.  ricorda che nell'Unione europea la persecuzione sulla base dell'orientamento sessuale è considerata un criterio per la domanda di asilo e per la concessione dell'asilo; invita l'UE e i suoi Stati membri ad aderire a tale principio; invita l'UE, in particolare le delegazioni dell'UE e il rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani, a fare pieno uso dello strumentario per le persone LGBTI e dei relativi orientamenti nel dialogo con tutte le nazioni africane che ancora criminalizzano l'omosessualità e, più in generale, nel dialogo con tutti i paesi in cui è diffusa la persecuzione o la violenza nei confronti delle persone LGBTIQ+;

16.  insiste affinché la delegazione dell'UE in Kenya continui a monitorare da vicino la situazione delle persone vulnerabili, in particolare delle persone LGBTIQ+ e delle donne nere africane, e a sostenere attivamente sul campo le organizzazioni della società civile, i difensori dei diritti umani e le persone LGBTIQ+;

17.  esorta l'UE a proseguire i suoi sforzi per convincere sia il governo kenyota che l'Unione africana a riconsiderare il loro approccio nei confronti delle persone LGBTIQ+, rilevando che la loro posizione potrebbe, in un modo o nell'altro, mettere le persone LGBTIQ+ a rischio di trattamenti inumani e degradanti, in contrasto con i valori di uguaglianza e di parità di protezione sanciti dalla legge;

18.  ricorda alle autorità kenyote il loro impegno a rispettare il diritto alla libertà di opinione e di espressione sancito dall'articolo 19 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e i suoi obblighi di garantire i diritti fondamentali, come previsto dalla Carta africana e da altri strumenti internazionali e regionali in materia di diritti umani, tra cui l'accordo di Cotonou e, in particolare, gli articoli 8 e 96; esorta il governo kenyota a garantire, in ogni circostanza, l'integrità fisica e il benessere psicologico di tutti i rifugiati, indipendentemente dal loro orientamento sessuale e dalla loro identità o espressione di genere;

19.  invita la comunità internazionale a garantire che i rifugiati siano coperti dai programmi di vaccinazione contro la COVID-19; sottolinea che è essenziale consentire ai rifugiati di beneficiare dei servizi nazionali e integrarli nei piani di sviluppo nazionali sia per i rifugiati che per le comunità che li ospitano ed è in linea con l'impegno di "non lasciare indietro nessuno" nell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile;

20.  ribadisce che, in assenza di un miglioramento della sicurezza nella regione, non può esistere alcuno sviluppo; sottolinea, tuttavia, con enfasi che i finanziamenti devono essere destinati allo sviluppo economico, umano e sociale nella regione, con particolare attenzione alle sfide nel campo dello sviluppo individuate dalla decisione relativa al fondo fiduciario; ricorda che i finanziamenti del FES e dell'aiuto pubblico allo sviluppo dovrebbero essere utilizzati esclusivamente per obiettivi di sviluppo;

21.  sottolinea l'importanza di assegnare una quota sostanziale dell'NDICI – Europa globale alle organizzazioni della società civile dei paesi terzi, compreso il Kenya, per fornire assistenza e per la protezione e il monitoraggio dei diritti dei migranti; invita l'UE a garantire che una parte significativa della programmazione attraverso tale strumento sia destinata al miglioramento dei diritti umani e della protezione internazionale dei rifugiati, in particolare in Kenya;

22.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani, al Segretario generale delle Nazioni Unite, all'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani e all'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, al Presidente del parlamento kenyota, all'Autorità intergovernativa per lo sviluppo, all'IGAD, ai governi degli Stati membri dell'IGAD, all'Unione africana, al Parlamento panafricano e all'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE.

(1) GU C 346 del 21.9.2016, pag. 51.
(2) GU C 307 del 30.8.2018, pag. 131.
(3) Testi approvati, P9_TA(2021)0108.
(4) Testi approvati, P9_TA(2019)0042.
(5) GU L 209 del 14.6.2021, pag. 1.

Ultimo aggiornamento: 12 gennaio 2022Note legali - Informativa sulla privacy