Indice 
 Precedente 
 Seguente 
 Testo integrale 
Procedura : 2020/2046(INI)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A9-0193/2021

Testi presentati :

A9-0193/2021

Discussioni :

PV 15/09/2021 - 8
CRE 15/09/2021 - 8

Votazioni :

PV 16/09/2021 - 8
PV 16/09/2021 - 15

Testi approvati :

P9_TA(2021)0392

Testi approvati
PDF 205kWORD 64k
Giovedì 16 settembre 2021 - Strasburgo
Applicazione dei requisiti UE in materia di scambio di informazioni fiscali
P9_TA(2021)0392A9-0193/2021

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 settembre 2021 sull'attuazione dei requisiti dell'UE in materia di scambio di informazioni fiscali: progressi realizzati, insegnamenti tratti e ostacoli da superare (2020/2046(INI))

Il Parlamento europeo,

–  visti gli articoli 4 e 14 del trattato sull'Unione europea (TUE),

–  visti gli articoli 113 e 115 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  vista la direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE(1) (in prosieguo direttiva DAC),

–  visto il regolamento (UE) n. 1286/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce un programma di azione inteso a migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione nell'Unione europea per il periodo 2014-2020 (Fiscalis 2020) e che abroga la decisione n. 1482/2007/CE(2),

–  vista la direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale(3),

–  vista la direttiva (UE) 2015/2376 del Consiglio, dell'8 dicembre 2015, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale(4),

–  vista la direttiva (UE) 2016/881 del Consiglio, del 25 maggio 2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale(5),

–  vista la direttiva (UE) 2016/2258 del Consiglio, del 6 dicembre 2016, che modifica la direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda l'accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio(6),

–  vista la direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica(7),

–  vista la proposta di direttiva del Consiglio, del 15 luglio 2020, recante modifica della direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (DAC7)(COM(2020)0314),

–  viste le conclusioni del Consiglio del 2 giugno 2020 sulla futura cooperazione amministrativa nel settore fiscale nell'UE,

–  vista la sua posizione del 10 marzo 2021 sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale(8),

–  vista la valutazione d'impatto iniziale della Commissione, del 23 novembre 2020, sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda misure volte a rafforzare le norme esistenti ed estendere il quadro per lo scambio di informazioni nel settore fiscale per includervi le cripto-attività e la moneta elettronica,

–  vista la relazione della Commissione del 18 dicembre 2017 sull'applicazione della direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore della fiscalità diretta (COM(2017)0781),

–  vista la relazione della Commissione del 17 dicembre 2018 su una panoramica e una valutazione dei dati statistici e delle informazioni sugli scambi automatici nel settore della fiscalità diretta (COM(2018)0844),

–  visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 12 settembre 2019, dal titolo "Evaluation of the Council Directive 2011/16/EU on administrative cooperation in the field of taxation and repealing Directive 77/799/EEC" (SWD(2019)0327) (Valutazione della direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE),

–  vista la relazione speciale n. 03/2021 della Corte dei conti europea dal titolo "Scambio di informazioni fiscali nell'UE: fondamenta solide, ma crepe nell'attuazione",

–  vista la sua risoluzione del 26 marzo 2019 sui reati finanziari, l'evasione fiscale e l'elusione fiscale(9),

–  vista la comunicazione della Commissione del 7 maggio 2020 relativa a un piano d'azione per una politica integrata dell'Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (C(2020)2800),

–  vista la comunicazione della Commissione del 15 luglio 2020 dal titolo "Piano d'azione per una fiscalità equa e semplice a sostegno della strategia di ripresa" (COM(2020)0312),

–  visto lo studio dal titolo "Implementation of the EU requirements for tax information exchange" (Attuazione dei requisiti dell'UE in materia di scambio di informazioni fiscali), pubblicato dalla sua direzione generale dei Servizi di ricerca parlamentare(10),

–  visto il piano d'azione dell'OCSE sull'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (Base Erosion and Profit Shifting, BEPS) del 19 luglio 2013,

–  vista la relazione dell'OCSE del 9 dicembre 2020 dal titolo "Peer Review of the Automatic Exchange of Financial Account Information 2020" (Valutazione inter pares dello scambio automatico di informazioni sui conti finanziari),

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 settembre 2020 dal titolo "Misure efficaci e coordinate dell'UE per la lotta contro la frode fiscale, l'elusione fiscale, il riciclaggio di denaro e i paradisi fiscali"(11),

–  visti l'articolo 54 del suo regolamento nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e) e l'allegato 3 della decisione della Conferenza dei presidenti del 12 dicembre 2002 sulla procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione ad elaborare relazioni di iniziativa,

–  vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0193/2021),

A.  considerando che l'UE si trova ad affrontare pratiche fiscali sleali o aggressive, ad esempio il fatto che gli Stati membri dell'Unione europea perdono tra 160 e 190 miliardi di EUR all'anno(12) a causa dell'evasione fiscale e del trasferimento degli utili da parte delle società multinazionali; che tale perdita ha una portata significativa nel contesto della crisi sanitaria, sociale ed economica a cui l'Unione sta attualmente facendo fronte e contro cui deve lottare; che nel 2016 i contribuenti dell'UE detenevano offshore 1 500 miliardi di EUR, comportando una perdita media di gettito fiscale nell'UE pari a 46 miliardi di EUR a causa dell'evasione fiscale da parte di singoli individui(13); che tali importi costituiscono solo una parte del problema generale dell'elusione fiscale da parte di singoli individui e società, e che tale valore viene sottratto illegittimamente ai bilanci nazionali e pertanto comporta uno sforzo ulteriore da parte dei contribuenti adempienti;

B.  considerando che negli ultimi anni la cooperazione tra le amministrazioni fiscali è notevolmente migliorata a livello globale e dell'UE con l'obiettivo di contrastare più efficacemente l'evasione, l'elusione e la frode fiscali, in particolare per effetto dello standard comune di comunicazione di informazioni del G20/OCSE, approvato nel 2014;

C.  considerando che le ripetute rivelazioni da parte dei giornalisti d'inchiesta relative a scandali fiscali, quali LuxLeaks, Panama Papers, Paradise Papers, cum-ex/cum-cum e più recentemente OpenLux, hanno contribuito a una maggiore consapevolezza circa la portata e l'impatto dell'elusione, dell'evasione e della frode fiscali, e hanno spinto l'UE a elaborare ulteriormente l'insieme dei suoi strumenti per contrastarle; che quanto rivelato dall'inchiesta OpenLux ha dimostrato la necessità di effettuare scambi di informazioni fiscali di miglior qualità e in grado di produrre risultati;

D.  considerando che la DAC, che è entrata in vigore nel gennaio 2013 e ha sostituito la direttiva 77/799/CEE del Consiglio relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati Membri nel settore delle imposte dirette, ha stabilito le norme e le procedure per la cooperazione tra gli Stati membri per quanto riguarda lo scambio di informazioni tra le amministrazioni fiscali degli Stati membri, in particolare lo scambio automatico di informazioni in materia di reddito e attività;

E.  considerando che la DAC è stata successivamente modificata per cinque volte al fine di estendere gradualmente l'ambito di applicazione dello scambio automatico di informazioni a quelle relative ai conti finanziari e ai relativi redditi (DAC2), ai ruling fiscali preventivi e agli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento (DAC3), alle rendicontazioni paese per paese presentate dalle società multinazionali (DAC4), all'accesso delle autorità fiscali alle informazioni sulla titolarità effettiva raccolte nel quadro delle norme antiriciclaggio (DAC5) e infine ai meccanismi transfrontalieri di pianificazione fiscale e alle norme sulla comunicazione obbligatoria per gli intermediari (DAC6);

F.  considerando che le disposizioni in materia di scambio automatico di informazioni di cui alla DAC da 1 a 4 sono entrate in vigore tra gennaio 2015 e giugno 2017 e che il loro impatto iniziale può essere già valutato, mentre è troppo presto per valutare quello delle disposizioni delle DAC5 e DAC6, che sono entrate in vigore, rispettivamente, solo a gennaio 2018 e luglio 2020;

G.  considerando che la Commissione ha proposto un'altra modifica nel luglio 2020 per estendere l'ambito di applicazione dello scambio automatico di informazioni, tra l'altro, anche ai redditi guadagnati tramite piattaforme digitali (DAC7) e ha annunciato un'ulteriore modifica per consentire l'accesso alle informazioni sulle cripto-attività (DAC8); che tale revisione potrebbe rappresentare un'opportunità per migliorare il quadro per lo scambio di informazioni nel suo insieme;

H.  considerando che il Consiglio ha concluso i negoziati sulle diverse revisioni della DAC, tra cui la recente proposta DAC7, senza tenere conto del parere del Parlamento europeo, agendo in violazione dei principi di leale cooperazione e del ruolo consultivo del Parlamento europeo sancito dall'articolo 115 TFUE;

I.  considerando che le difficoltà incontrate in seno al Consiglio nel conseguire un accordo sui miglioramenti proposti dalla Commissione non forniscono risposte sufficienti alle questioni fiscali di portata globale;

J.  considerando che permangono alcune incongruenze tra le norme internazionali e quelle europee, in particolare per quanto riguarda le scadenze per la comunicazione delle informazioni fiscali; che la maggior parte degli Stati membri pubblica informazioni aggregate paese per paese nell'ambito dell'azione 13 del piano d'azione sull'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili;

K.  considerando che l'Unione ha firmato accordi con paesi terzi, tra cui Andorra, Liechtenstein, Monaco, San Marino e Svizzera, per garantire la condivisione di informazioni equivalenti alla DAC2 con gli Stati membri; che le versioni successive della DAC non sono state oggetto di accordi analoghi;

L.  considerando che sono disponibili al pubblico solo informazioni molto limitate in merito all'attuazione della DAC da 1 a 4, con una quasi totale assenza di informazioni quantitative sullo scambio di informazioni relative alle rendicontazioni paese per paese nell'ambito della DAC4, e che le informazioni quantitative sull'attuazione della DAC a livello di Stati membri sono rare;

M.  considerando che il Parlamento europeo rispetta pienamente il principio della sovranità fiscale nazionale;

N.  considerando che i dati disponibili mostrano che lo scambio di informazioni ai sensi di quanto disposto dalla DAC1 e dalla DAC2 per quanto riguarda lo scambio automatico di informazioni sono aumentati in modo significativo dalla loro entrata in vigore e che gli Stati membri hanno scambiato tra loro, tra il 2015 e la metà del 2017, circa 11 000 comunicazioni relative a quasi 16 milioni di contribuenti e a redditi e/o attività per un valore di oltre 120 miliardi di EUR ai sensi della DAC1 e, a partire dal 2018, circa 4 000 comunicazioni relative a circa 8,3 milioni di conti, per un valore totale di quasi 2 900 miliardi di EUR ai sensi della DAC2;

O.  considerando che le disposizioni sullo scambio automatico di informazioni ai sensi della DAC3 hanno portato a un aumento significativo della segnalazione di ruling fiscali preventivi e accordi preventivi sui prezzi di trasferimento rispetto al periodo precedente, quando questi erano condivisi solo in rare occasioni e su base spontanea, nonostante l'esistenza dell'obbligo giuridicamente vincolante di condividere molti di questi fin dal 1977, dal momento che nel 2017 sono stati segnalati 17 652 ruling fiscali preventivi e accordi preventivi sui prezzi di trasferimento rispetto ai soli 2 529 nel 2016, 113 nel 2015 e 11 nel 2014; che il successo non può essere misurato unicamente sulla base di un aumento complessivo della segnalazione di ruling fiscali preventivi e accordi preventivi sui prezzi di trasferimento, come dimostrato dalle rivelazioni di Luxletters;

P.  considerando che è responsabilità del Parlamento, insieme al Consiglio, esercitare un controllo politico sulla Commissione, come sancito dai trattati, all'articolo 14 TUE, compresa la sua politica in materia di applicazione e attuazione, e che ciò richiede un accesso adeguato alle informazioni pertinenti; che, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 8, TUE, la Commissione deve essere responsabile dinanzi al Parlamento europeo;

Q.  considerando che la Commissione ha avviato in totale 73 procedure di infrazione relative principalmente a ritardi nel recepimento della DAC da parte degli Stati membri e che due procedure di infrazione sono ancora in corso al gennaio 2021; che il recepimento tardivo o carente della DAC da parte degli Stati membri giustifica numerose procedure di infrazione e che tale scenario motiva il Parlamento europeo a sostenere un controllo rigoroso da parte della Commissione del recepimento della legislazione europea in materia fiscale, in particolare delle disposizioni della DAC;

R.  considerando che nel 2014 l'OCSE ha creato uno standard globale per lo scambio automatico di informazioni con il suo standard comune di comunicazione di informazioni e che più di 100 giurisdizioni in tutto il mondo si sono impegnate per lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari a partire dal 2021;

S.  considerando che il Parlamento europeo riconosce di non avere alcun potere legislativo in materia di tassazione diretta e solo un potere legislativo limitato per quanto concerne la tassazione indiretta;

T.  considerando che il quadro relativo alla DAC dovrebbe essere accompagnato da un'attenzione di pari importanza nei confronti della capacità e della volontà delle amministrazioni fiscali di agevolare il rispetto delle norme e servire gli interessi dei contribuenti;

U.  considerando che la direttiva sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale deve essere uno strumento volto a rafforzare il lavoro coordinato svolto dalle amministrazioni fiscali nazionali, ma deve tenere conto di dimensioni quali: i) il rafforzamento delle risorse (umane, finanziarie e infrastrutturali, principalmente infrastrutturali digitali) delle amministrazioni fiscali; ii) la tutela dei diritti dei contribuenti, come la protezione dei dati; iii) la salvaguardia del segreto professionale e industriale, mantenendo standard di sicurezza informatica elevati nel processo di scambio delle informazioni; iv) la riduzione degli oneri amministrativi e burocratici a carico di contribuenti e società; v) la promozione di standard di prestazione più elevati per le amministrazioni fiscali, rispettando scadenze più strette per adeguarsi alle norme europee; vi) la salvaguardia della competitività delle società europee con modalità più semplici e rapide per garantire il rispetto degli obblighi amministrativi;

V.  considerando che la crisi economica innescata dalla pandemia della COVID-19 ha richiesto enormi sforzi fiscali e di bilancio da parte dei governi, anche sotto forma di aiuti alle imprese; che i beneficiari di tale sostegno devono adempiere alle proprie responsabilità sociali, ad esempio cooperando adeguatamente con le autorità fiscali al fine di garantire uno scambio esaustivo di informazioni fiscali;

W.  considerando che l'efficacia dello scambio di informazioni fiscali dipende meno dalla quantità di dati scambiati e più dalla loro qualità; che la qualità e la completezza dei dati sono dunque essenziali per trarre i massimi vantaggi dal quadro della DAC; che la mancanza di informazioni pubblicamente disponibili sui dati quantitativi relativi allo scambio di informazioni effettuato ai sensi di quanto disposto dalla DAC da 1 a 4 rende decisamente molto più difficile l'esercizio del controllo democratico da parte dei parlamenti nazionali e del Parlamento europeo;

X.  considerando che un'economia sempre più digitalizzata e globalizzata ha dimensioni complesse e impegnative, come nel caso dei patrimoni digitali e delle cripto-attività, è importante ciononostante accrescere la cooperazione tra le amministrazioni fiscali nazionali in questo campo; che una chiara definizione di cripto-attività, in linea con il costante lavoro dell'OCSE e del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI), risulterebbe importante per migliorare la lotta all'evasione fiscale e per promuovere una tassazione equa; che la proliferazione di criptovalute è una questione di grande attualità che dovrebbe essere presa in considerazione nell'impegno ad accrescere la cooperazione amministrativa sulla base dei principi di sussidiarietà e proporzionalità;

Y.  considerando che le politiche fiscali sono al centro della sovranità fiscale e tributaria nazionale e rappresentano le competenze nazionali; che qualsiasi decisione importante a livello europeo deve basarsi sul rigoroso rispetto del meccanismo intergovernativo che guida questo settore dell'integrazione europea; che importanti decisioni su un'ulteriore integrazione in materia devono sempre essere adottate nel rispetto dei trattati, delle competenze nazionali e della sovranità fiscale e tributaria nazionale; che il Parlamento europeo concorda con l'ambizione di trovare soluzioni innovative in materia fiscale, tenendo presente il quadro istituzionale che intende preservare;

Z.  considerando che la cooperazione amministrativa nel settore fiscale deve essere uno strumento per rafforzare la lotta contro la frode e l'evasione fiscali da parte di singoli individui e imprese, attraverso canali di comunicazione migliori e un efficace scambio delle pratiche di informazione;

AA.  considerando che le varie modifiche consecutive della direttiva sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale dimostrano che si tratta di una dimensione di continuo interesse per gli Stati membri e i responsabili politici europei, che gli strumenti europei stanno gradualmente e progressivamente evolvendo in una logica di cooperazione più stretta e che i cittadini sono consapevoli del valore aggiunto delle soluzioni europee nell'affrontare le questioni legate all'imposizione fiscale, in particolare nella lotta contro l'elusione, l'evasione e la frode fiscali;

AB.  considerando che lo scambio di informazioni sui redditi e sulle plusvalenze dei singoli individui, in particolare sui beni immobili, è compromesso dalle società di comodo;

AC.  considerando che nell'ambito del quadro attuale i nominativi dei beneficiari effettivi di azioni di società non vengono scambiati automaticamente;

AD.  considerando che i "family office" spesso detengono grandi attività transfrontaliere attraverso la proprietà diretta di società o tramite entità di investimento controllate da un gruppo ristretto(14); che tali istituzioni finanziarie possono essere oggetto di conflitti di interessi che contribuiscono a una comunicazione inaffidabile delle informazioni fiscali; che le plusvalenze non realizzate di singoli individui tenute all'estero in società soggette a bassa imposizione sono difficilmente disciplinate dai sistemi fiscali nazionali; che entrambe queste condizioni consentono agli individui con patrimoni ingenti di accumulare ricchezza a partire da un reddito a bassa imposizione, mentre le classi medie possono farlo solo sulla base di redditi pienamente tassati;

AE.  considerando che un quadro per lo scambio di informazioni correttamente funzionante ed efficace può alleviare le pressioni sul bilancio di tutti gli Stati membri;

Copertura e requisiti in materia di comunicazione

1.  accoglie con favore il fatto che le istituzioni dell'UE stiano costantemente migliorando e ampliando il campo di applicazione dello scambio di informazioni al fine di ridurre la frode, l'evasione e l'elusione fiscali, compresa la recente proposta sulla DAC7, nonché i piani per la DAC8; rileva tuttavia che, sebbene l'ambito di applicazione del quadro relativo alla DAC sia stato costantemente ampliato, è stata prestata troppa poca attenzione al miglioramento della qualità e della completezza dei dati;

2.  sottolinea che lo scambio di informazioni tra le amministrazioni fiscali è notevolmente migliorato a livello globale e dell'UE; ricorda che la DAC2, DAC3, DAC4, DAC6 e DAC7 sono direttamente collegate al lavoro svolto a livello dell'OCSE; ritiene che le misure concordate a livello mondiale costituiscano uno standard minimo per l'UE;

3.  osserva che è necessario migliorare l'attuazione e l'applicazione delle norme da parte delle autorità fiscali per ridurre al minimo il rischio di mancata dichiarazione dei redditi e invita pertanto la Commissione a garantire una migliore applicazione delle norme; osserva, tuttavia, che alcuni tipi di reddito e di attività sono ancora esclusi dal campo di applicazione, il che comporta un rischio di elusione degli obblighi fiscali; invita la Commissione a valutare la necessità e il modo più appropriato, e a presentare proposte concrete, di includere nello scambio automatico di informazioni le seguenti informazioni in materia di proprietà, voci di reddito e attività non finanziarie: a) i titolari effettivi di beni immobili e società; b) le plusvalenze relative ai beni immobili e le plusvalenze relative alle attività finanziarie, comprese le contrattazioni di valuta, in particolare per trovare un modo per far sì che le amministrazioni fiscali siano meglio informate per identificare le plusvalenze realizzate; c) redditi da dividendi non soggetti a custodia; d) attività non finanziarie quali contante, oggetti d'arte, oro o altri oggetti di valore detenuti in porti franchi, depositi doganali o cassette di sicurezza; e) proprietà di panfili e aerei privati; e f) conti presso piattaforme più grandi di prestito tra pari (peer-to-peer), crowdfunding e simili;

4.  osserva che l'efficacia della DAC1 è seriamente limitata dal fatto che gli Stati membri sono tenuti a comunicare soltanto almeno due categorie di reddito; prende atto della recente modifica che obbliga gli Stati membri a scambiare tutte le informazioni disponibili per almeno quattro categorie di reddito in merito ai periodi di imposta a decorrere dal 2024; invita la Commissione, previa valutazione d'impatto, a rendere obbligatoria la comunicazione di tutte le categorie di reddito e attività rientranti nell'ambito di applicazione; invita gli Stati membri a redigere registri efficaci e accessibili ai fini dello scambio di informazioni; osserva che tali sforzi andranno anche a vantaggio della riscossione delle imposte nazionali;

5.  osserva la sfida posta dalla raccolta di informazioni sulla moneta elettronica e/o le cripto-attività e la difficoltà di includerle nello scambio automatico di informazioni a causa della loro indipendenza dagli intermediari; chiede la creazione di un quadro globale per la raccolta di informazioni sulla moneta elettronica e le cripto-attività;

6.  osserva che la definizione di istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione e dei tipi di conti da segnalare di cui alla DAC2 comporta un rischio di elusione e un aumento della burocrazia; chiede che la Commissione valuti la possibilità di estendere gli obblighi di comunicazione ad altri tipi pertinenti di istituzioni finanziarie e presenti, all'occorrenza, una proposta in tal senso, evitando al contempo ulteriori oneri burocratici, ma di riconsiderare la qualifica delle entità di investimento controllate da un gruppo ristretto come istituzioni finanziarie, di rivedere la definizione di conti esclusi e di eliminare le soglie applicabili ai conti preesistenti di entità; ricorda che con l'adozione di adeguati sistemi informatici, una pratica basata sull'assenza totale di esenzioni e di soglie può contribuire a ridurre la burocrazia; invita la Commissione a valutare l'obbligo per le istituzioni finanziarie, qualora non vi siano informazioni da riferire, di presentare dichiarazioni dei redditi pari a zero, al fine di ridurre la burocrazia;

7.  osserva che la DAC3 contiene alcuni punti ciechi e potrebbe avere effetti negativi involontari, ad esempio le amministrazioni fiscali potrebbero non effettuare lo scambio dei ruling fiscali preventivi se questi sono troppo favorevoli o ricorrere ad accordi informali per evitare gli scambi, come ha rivelato la pratica dei ruling fiscali fantasma per mezzo di "lettere informative" in Lussemburgo; deplora il trattamento preferenziale riservato sistematicamente agli individui con patrimoni ingenti; chiede pertanto che l'ambito di applicazione dello scambio di informazioni nel quadro della DAC3 sia ampliato per includervi gli accordi informali, gli accordi sui prezzi di trasferimento e i ruling fiscali non “preventivi” (ad esempio, gli accordi post-transazione o dopo la presentazione delle dichiarazioni), le persone fisiche e i ruling ancora validi, ma che sono stati emanati, modificati o rinnovati prima del 2012; si rammarica che le precedenti richieste del Parlamento europeo al riguardo siano state finora ignorate; deplora che le voci di dati della DAC3 siano di scarsa qualità e non siano ancora ampiamente utilizzate o sfruttate dalle amministrazioni fiscali degli Stati membri; consiglia di inviare una notifica specifica alle amministrazioni fiscali qualora una società che beneficia di un ruling fiscale nell'ambito di applicazione della DAC3 sia soggetta a imposta;

8.  deplora che gli accordi preventivi bilaterali e multilaterali sui prezzi di trasferimento siano esclusi dallo scambio di informazioni ai sensi della DAC3 se un accordo fiscale internazionale correlato non ne consente la divulgazione; invita gli Stati membri a rinegoziare qualsiasi accordo fiscale internazionale esistente che non consenta la divulgazione degli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento e a non approvare alcun accordo di questo tipo in futuro;

9.  deplora che le sintesi presenti nel repertorio centrale sui ruling fiscali preventivi e gli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento siano spesso troppo brevi per poter essere utilizzate senza dover richiedere informazioni aggiuntive; invita la Commissione a elaborare orientamenti riguardo alle informazioni che le amministrazioni fiscali dovrebbero fornire nelle sintesi, le quali dovrebbero includere tutti gli obblighi fiscali diretti e indiretti pertinenti, quali ad esempio le aliquote fiscali effettive;

10.  deplora la pratica dei ruling fiscali fantasma diffusa in Lussemburgo ed esposta dalle rivelazioni di Luxletters, che conduce alla mancata segnalazione di accordi informali contrariamente a quanto previsto dalla DAC3; esorta la Commissione a valutare con urgenza una potenziale violazione dei requisiti della DAC3 da parte del Lussemburgo e di altri Stati membri che seguono pratiche simili e ad avviare, se necessario, procedure di infrazione;

11.  si compiace del fatto che un elevato numero di paesi, compresi molti Stati membri, rilasci informazioni anonime e aggregate, estratte dalle rendicontazioni paese per paese come richiesto dal DAC4 o dall'azione 13 del piano d'azione sull'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili; deplora il fatto che una minoranza di Stati membri non pubblichi queste informazioni nelle banche dati internazionali; invoca un approccio armonizzato al riguardo e chiede nuovamente alla Commissione di integrare tale obbligo nella futura revisione della DAC;

12.  raccomanda di rivedere la portata delle informazioni fornite dalle multinazionali che possiedono diversi soggetti all'interno della stessa giurisdizione al fine di migliorare la qualità delle informazioni evitando al contempo costi di conformità eccessivi;

13.  osserva che la coerenza nella comunicazione obbligatoria ai sensi della DAC6 risente negativamente dell'ambiguità nell'interpretazione degli elementi distintivi da parte dei singoli Stati membri; chiede, pertanto, maggiore chiarezza nella formulazione del criterio del vantaggio principale per gli elementi distintivi delle categorie A e B;

14.  ricorda che le disposizioni della DAC sono applicabili a tutte le imprese vincolate da obblighi di rendicontazione; ricorda, tuttavia, che le multinazionali e le PMI presentano differenze significative in termini di politiche di conformità, di cui occorre tenere conto nelle future revisioni della DAC; comprende, pertanto, che i costi di conformità e gli oneri amministrativi per le PMI debbano essere ridotti;

15.  ricorda che le norme europee in materia di cooperazione amministrativa non sostituiscono le norme nazionali, ma piuttosto forniscono norme minime per lo scambio di informazioni e le azioni di cooperazione;

16.  riconosce che, al fine di migliorare gli obiettivi della DAC, si dovrà puntare a colmare le lacune esistenti nell'attuazione e nel monitoraggio piuttosto che sull'adozione di nuova normativa;

Obblighi di dovuta diligenza e titolarità effettiva

17.  osserva il volume elevato delle informazioni scambiate ma anche la loro scarsa qualità; accoglie con favore le raccomandazioni della Corte dei conti europea; osserva che i conti cointestati pongono alcune difficoltà alle istituzioni finanziarie; esprime preoccupazione per il fatto che informazioni inesatte o obsolete sulla residenza fiscale in possesso delle istituzioni finanziare e l'abuso sotto forma di residenze multiple possano portare al mancato scambio di informazioni laddove ciò sarebbe richiesto; deplora l'uso dei cosiddetti visti e passaporti d'oro volti ad aggirare lo scambio di informazioni e ribadisce la sua richiesta di eliminare gradualmente tutti gli attuali sistemi di questo tipo; invita la Commissione a estendere le sue procedure di infrazione a tutti gli Stati membri che offrono tali visti d'oro; chiede procedure di esecuzione più rigorose a livello degli Stati membri e di istituire sistemi nazionali di sanzioni per le segnalazioni errate o incomplete con un efficace effetto deterrente; invita la Commissione a includere le visite in loco negli Stati membri e a valutare l'efficacia dei loro sistemi di monitoraggio; invita gli Stati membri a istituire un sistema di controlli della qualità e della completezza dei dati DAC, la fornitura periodica di riscontri sulle informazioni ricevute, relazioni sull'utilità degli interventi alla Commissione per migliorare i processi decisionali futuri, nonché procedure di audit per le entità soggette all'obbligo di comunicazione per quanto riguarda la qualità e la completezza dei dati trasmessi; riconosce che le informazioni scambiate tra gli Stati membri nell'ambito della DAC e dei sistemi soggiacenti sono riservate;

18.  sottolinea che non sono previste sanzioni per le istituzioni finanziarie che non comunicano le informazioni o che le comunicano falsamente o in maniera non corretta, e che le misure variano notevolmente da uno Stato membro all'altro; ricorda che, ai sensi dell'articolo 25 bis della DAC2, gli Stati membri dovrebbero attuare sanzioni efficaci, commisurate e dissuasive per i soggetti segnalanti; esprime rammarico per il fatto che la Commissione non valuti l'entità o l'effetto deterrente delle sanzioni in ciascuno Stato membro e che non abbia proposto alcun parametro di confronto o orientamento al riguardo; chiede sanzioni più armonizzate ed efficaci in caso di inosservanza che abbiano un effetto deterrente;

19.  raccomanda di includere un indicatore per segnalare l'intestazione congiunta di più titolari di un conto per evitare la duplicazione delle rendicontazioni e per facilitare l'identificazione accurata dei saldi dei conti; suggerisce, inoltre, che le entità potrebbero registrare la quota di proprietà di ciascun titolare del conto e contrassegnare un conto intestato a titolari appartenenti a giurisdizioni diverse;

20.  osserva che la DAC5 ha consentito l'accesso delle autorità fiscali alle informazioni sulla titolarità effettiva raccolte nel quadro delle norme antiriciclaggio; osserva che la quinta direttiva antiriciclaggio (AMLD5) ha ampliato l'ambito di applicazione dell'interazione tra le norme antiriciclaggio e la DAC, e che gli Stati membri avrebbero dovuto recepire l'AMLD5 entro il 10 gennaio 2020; osserva altresì che l'efficacia della DAC dipende quindi in larga misura dalle direttive antiriciclaggio in vigore a livello degli Stati membri; osserva che l'efficacia della DAC è compromessa dall'errata attuazione di tali direttive, dalla mancanza di un'applicazione efficace e dalle restanti carenze del quadro antiriciclaggio quali i) il fatto che la titolarità effettiva non è determinata per i conti individuali detenuti tramite entità non finanziarie attive, ii) la mancanza di informazioni relative ai titolari effettivi di proprietà immobiliari e contratti di assicurazione sulla vita, iii) la mancanza di registri nazionali interconnessi, in particolare registri immobiliari interconnessi con i registri dei titolari effettivi, e iv) la mancanza di definizioni comuni di titolarità effettiva, dovuta diligenza e reati fiscali;

21.  deplora lo stato attuale del recepimento della direttiva AMLD4 in tutti gli Stati membri(15) e l'avvio da parte della Commissione di procedure di infrazione contro 8 Stati membri nel dicembre 2020 e tre Stati membri nel febbraio 2021(16); osserva che il termine per il recepimento di tale direttiva era il 27 giugno 2017; deplora, inoltre, che per quanto riguarda la direttiva AMLD5(17), il cui termine di recepimento scadeva il 10 gennaio 2020, siano state avviate procedure di infrazione contro 16 Stati membri(18);

22.  osserva con preoccupazione che nella recente valutazione delle misure antiriciclaggio adottate dai paesi europei, condotta dal GAFI, i 18 Stati membri inclusi nella valutazione(19) non hanno ottenuto buoni risultati rispetto agli indicatori chiave in materia di efficacia, ad esempio, nell'ambito della classificazione degli Stati membri in base all'adeguata applicazione delle misure antiriciclaggio, la maggior parte di questi sono stati valutati come dotati di un livello di efficacia "moderato" o "basso", con la Spagna come unico paese che ha dimostrato di avere un livello di efficacia "sostanziale", e nessuno Stato membro ha raggiunto un livello di efficacia "elevato"(20);

23.  osserva che strutture sempre più complesse sono utilizzate per occultare i titolari effettivi finali e quindi ostacolare l'efficace attuazione delle norme antiriciclaggio; osserva, inoltre, le debolezze rivelate dall'inchiesta OpenLux; ritiene che non dovrebbe esistere alcuna soglia per la comunicazione dei titolari effettivi; ricorda a propria posizione secondo cui la titolarità effettiva dei trust dovrebbe avere lo stesso livello di trasparenza delle società conformemente alla direttiva AMLD5, garantendo nel contempo garanzie adeguate;

24.  invita la Commissione europea a presentare, a tempo debito, una valutazione dell'interazione tra le norme antiriciclaggio e la DAC;

Sfide giuridiche e pratiche

25.  osserva che la Commissione monitora il recepimento della legislazione DAC negli Stati membri; sottolinea, tuttavia, che finora non ha intrapreso né azioni dirette né efficaci per affrontare la carenza di qualità dei dati trasmessi tra gli Stati membri, né ha effettuato visite negli Stati membri, né ha garantito l'efficacia delle sanzioni imposte dagli Stati membri per le violazione delle disposizioni in materia di comunicazione di cui alla direttiva DAC; esorta la Commissione a intensificare le sue attività al riguardo e ad intraprendere azioni dirette ed efficaci per affrontare la scarsa qualità dei dati inviati dagli Stati membri, sviluppare ulteriormente i suoi orientamenti per gli Stati membri in materia di attuazione della legislazione DAC, svolgimento dell'analisi dei rischi e utilizzo delle informazioni fiscali ricevute, nonché ad avviare le procedure di infrazione, ricorrendo, tra l'altro, alle valutazioni del Forum globale(21) e del Gruppo di azione finanziaria internazionale; invita la Commissione europea a dare priorità alla questione del miglioramento della qualità dei dati in occasione delle prossime revisioni del quadro della DAC;

26.  osserva con preoccupazione che la valutazione della Commissione del 2019 ha evidenziato che gli Stati membri spesso non vanno oltre i requisiti minimi della DAC nello scambio di informazioni e ciò ha contribuito allo scandalo delle frodi fiscali cum-ex/cum-cum; osserva, in particolare, che gli Stati membri non hanno cooperato a sufficienza attraverso meccanismi appropriati, ad esempio lo scambio spontaneo, al fine di allertare altri Stati membri interessati in merito a tali sistemi; osserva, inoltre, che solo una piccola minoranza degli Stati membri dispone di informazioni complete su tutte le sei categorie di reddito e attività disponibili ai sensi della DAC1; sottolinea la necessità di procedere a scambi più efficaci, completi e frequenti;

27.  rileva con preoccupazione che il Forum globale ha recentemente valutato l'attuazione giuridica dello standard comune di comunicazione di informazioni(22), denominato DAC2 nell'UE, e osserva il fatto che non tutti gli Stati membri sono pienamente conformi secondo la valutazione inter pares del Forum globale; invita la Commissione a monitorare da vicino gli Stati membri e ad avviare procedure di infrazione fino a quando tutti gli Stati membri non saranno pienamente conformi; attende con interesse la valutazione inter pares del Forum globale sull'applicazione pratica dello standard comune di comunicazione di informazioni e invita la Commissione e gli Stati membri a prepararsi diligentemente per questo processo;

28.  esprime rammarico per il fatto che gli Stati membri raramente associano le informazioni inviate a un codice di identificazione fiscale rilasciato dal paese di residenza del contribuente; osserva che solo la Lituania e l'Irlanda sembrano includere un codice di identificazione fiscale, come riconosciuto dal paese ricevente(23); osserva, inoltre, che la condivisione dei codici di identificazione fiscale validi è fondamentale per l'efficienza dei processi relativi allo scambio di informazioni; osserva che sarebbe opportuno segnalare anche i codici di identificazione fiscale delle società, al fine di facilitare ulteriormente la corrispondenza delle informazioni rilevanti dal punto di vista fiscale; ricorda che qualsiasi misura volta a facilitare l'identificazione dei contribuenti deve rispettare i diritti fondamentali, in particolare il diritto alla vita privata e alla protezione dei dati;

29.  accoglie con favore l'obbligo stabilito dalla DAC7 di includere il codice di identificazione fiscale dello Stato membro di residenza per la DAC1 e DAC2 al fine migliorare la corrispondenza e l'identificazione dei dati tra gli Stati membri, poiché una corretta identificazione dei contribuenti è essenziale per un efficace scambio di informazioni tra le amministrazioni fiscali; esprime preoccupazione per il fatto che un grande numero di informazioni non sia abbinato ai relativi contribuenti e sia poco utilizzato, comportando carenze in materia fiscale;

30.  invita la Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri, a creare uno strumento di convalida per i codici di identificazione fiscale; osserva che tale strumento di convalida aumenterebbe in modo significativo l'efficacia della rendicontazione delle istituzioni finanziarie e, di conseguenza, ridurrebbe i costi di conformità per queste ultime; invita la Commissione, dopo un'analisi e una valutazione d'impatto adeguate, a riesaminare la creazione di un codice di identificazione fiscale europeo; invita gli Stati membri a garantire un'analisi più sistematica dei dati DAC1 e DAC2 non corrispondenti e a introdurre procedure per l'analisi sistematica del rischio delle informazioni ricevute;

31.  prende atto del fatto che le informazioni scambiate su richiesta siano risultate spesso incomplete e abbiano richiesto ulteriori chiarimenti; deplora che, nel quadro delle informazioni scambiate su richiesta, le autorità, per fornire tali informazioni, impieghino spesso anche sei mesi o più a partire dalla data di ricevimento della richiesta; rileva con rammarico che non esistono limiti di tempo per un eventuale follow-up degli scambi, con potenziali ulteriori ritardi; invita la Commissione a rivedere tale disposizione, anche per quanto riguarda le richieste di follow-up, stabilendo un termine di tre mesi; propone che alla Commissione sia conferito il mandato di valutare sistematicamente il grado di cooperazione dei paesi terzi; invita la Commissione a valutare le indicazioni secondo cui le informazioni scambiate su richiesta sono insoddisfacenti per quanto concerne vari paesi terzi, tra cui la Svizzera;

32.  deplora il fatto che uno Stato membro, Malta, abbia ricevuto un punteggio complessivo "parzialmente conforme" nella valutazione inter pares effettuata dal Forum globale per quanto concerne le informazioni scambiate su richiesta, vale a dire che lo scambio di informazioni su richiesta è attuato solo in parte, con significativi effetti a livello pratico(24); rileva che 19 Stati membri non sono pienamente conformi per quanto riguarda le "informazioni sulla proprietà e l'identità"(25); rileva che sei Stati membri non sono pienamente conformi per quanto riguarda le "informazioni contabili"(26); rileva che cinque Stati membri non sono pienamente conformi per quanto riguarda le "informazioni bancarie"(27); rileva che sette Stati membri non sono pienamente conformi per quanto riguarda l'"accesso alle informazioni"(28); rileva che tre Stati membri non sono pienamente conformi per quanto riguarda "diritti e garanzie"(29); rileva che cinque Stati membri non sono pienamente conformi per quanto riguarda i "meccanismi di scambio di informazioni"(30); rileva che tre Stati membri non sono pienamente conformi per quanto riguarda la "riservatezza"(31); rileva che tre Stati membri non sono pienamente conformi per quanto riguarda "diritti e garanzie"(32); rileva che nove Stati membri non sono pienamente conformi per quanto riguarda la "qualità e tempestività delle risposte"(33); rileva che, in sintesi, non sono state individuate carenze sostanziali soltanto in otto Stati membri;(34) esprime rammarico per il fatto che siano state individuate carenze sostanziali in 18 Stati membri(35); deplora profondamente che alcuni Stati membri ottengano un punteggio basso su determinate questioni, quali le informazioni sulla proprietà e sull'identità; invita gli Stati membri a conseguire la conformità durante la prossima valutazione inter pares; rileva che le scarse prestazioni degli Stati membri minano gravemente la credibilità dell'UE nella lotta all'evasione e all'elusione fiscali a livello internazionale; si attende che la Commissione utilizzi senza ulteriori ritardi tutti gli strumenti a sua disposizione, giuridici e non, per garantire che la legislazione sia attuata correttamente; invita la Commissione ad avviare procedure di infrazione fino a quando tutti gli Stati membri non saranno pienamente conformi; invita, pertanto, gli Stati membri a impegnarsi pienamente nel conseguimento degli obiettivi della DAC e nell'attuazione delle migliori pratiche in materia di scambio di informazioni;

33.  accoglie con favore la proposta della Commissione nel DAC7 di chiarire il requisito della "prevedibile pertinenza", che deve essere applicato nel contesto dello scambio di informazioni su richiesta, e invita la Commissione a elaborare orientamenti volti ad assicurare un approccio standardizzato e un uso più efficace delle disposizioni in materia di scambio di informazioni su richiesta;

34.  si compiace del fatto che la Commissione abbia messo a disposizione degli Stati membri vari strumenti per sviluppare uno scambio di informazioni, migliori pratiche e supporto informatico, principalmente attraverso il programma Fiscalis 2020; sottolinea la necessità di promuovere ulteriormente lo scambio delle migliori pratiche ed elaborare orientamenti sull'uso delle informazioni, in particolare per quanto riguarda la DAC3 e la DAC4;

35.  osserva che l'uso di informazioni ai sensi della DAC per le questioni non fiscali richiede l'autorizzazione preventiva dello Stato membro che le invia, che non sempre è concessa, anche se tali informazioni potrebbero essere utili per rafforzare l'efficienza delle indagini penali e di altro genere, e la richiesta è basata solitamente su motivi giustificati; insiste sul fatto che l'uso delle informazioni scambiate nell'ambito della DAC dovrebbe sempre essere autorizzato per fini diversi da quelli fiscali laddove ciò sia consentito dalla legislazione dello Stato membro ricevente per l'applicazione della legge; esorta gli Stati membri, in tale contesto, a impegnarsi pienamente a rispettare elevati standard in materia di rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini in quanto contribuenti;

36.  deplora il fatto che il Consiglio abbia indebolito le modifiche proposte dalla Commissione alla DAC7, in particolare per quanto riguarda gli audit congiunti e le richieste collettive; invita il Consiglio a rivedere la sua posizione attuale e ad adottare le modifiche presentate dalla Commissione così come sono state proposte; rileva che il numero delle richieste collettive è molto limitato, poiché nel 2017 solo cinque Stati membri hanno inviato una o più richieste collettive; invita la Commissione a preparare un modulo standard per le richieste collettive e a includerlo nel pertinente regolamento di esecuzione(36); ricorda che, affinché tale opportunità e i relativi controlli simultanei possano produrre risultati, è necessario che i funzionari delle autorità fiscali abbiano una formazione essenziale in materia di normativa fiscale straniera, competenze linguistiche e specialistiche, nonché abilità interpersonali;

37.  riconosce il valore aggiunto della condivisione delle migliori pratiche e del sostegno permanente della Commissione dal punto di vista del rafforzamento dei poteri delle amministrazioni fiscali nazionali; sottolinea il ruolo speciale svolto dal programma Fiscalis 2020 a tale riguardo; ricorda, tuttavia, che le amministrazioni fiscali nazionali necessitano di un significativo rafforzamento delle proprie risorse umane, finanziarie e infrastrutturali; invita pertanto gli Stati membri a impegnarsi a garantire un investimento sufficiente nelle amministrazioni fiscali nazionali; attende con interesse i risultati del nuovo gruppo di lavoro del progetto Fiscalis sull'uso di analisi avanzate per misurare la qualità dei dati in un quadro comune;

38.  prende atto di quanto rilevato dalla Corte dei conti europea(37), vale a dire che si può fare di più in termini di monitoraggio, garantendo la qualità dei dati e utilizzando le informazioni ricevute per rendere più efficace lo scambio di informazioni fiscali; invita la Commissione e gli Stati membri a tenere conto di quanto rilevato dalla Corte dei conti europea negli interventi futuri sul quadro della DAC;

Accesso ai dati e monitoraggio

39.  rileva con grande preoccupazione che non esistono prove sufficienti per poter valutare la qualità delle rendicontazioni ai sensi delle disposizioni DAC1 e DAC2, poiché solo pochi Stati membri effettuano sistematicamente controlli di qualità sui dati scambiati nell'ambito della DAC1 e DAC2; rileva con grande preoccupazione che le informazioni sono segnalate in misura insufficiente e che le informazioni comunicate sono sottoutilizzate; osserva inoltre la presenza di uno scarso monitoraggio dell'efficacia del sistema; si rammarica del fatto che i dati sullo scambio di informazioni ai sensi delle disposizioni della DAC, che sono disponibili al pubblico, non siano sufficienti per valutare adeguatamente l'evoluzione degli scambi di informazioni e la loro efficacia;

40.  osserva che non esiste un quadro comune dell'UE per monitorare le prestazioni del sistema e i risultati ottenuti, il che comporta un aumento del rischio di incompletezza o imprecisione dei dati comunicati; rileva, inoltre, che solo pochi Stati membri hanno istituito e applicano le procedure di controllo delle informazioni trasmesse dalle istituzioni finanziarie nell'ambito della DAC2;

41.  esprime rammarico per il fatto che, secondo la Corte dei conti, la Commissione non sta monitorando in modo proattivo l'attuazione di tale legislazione, non sta fornendo orientamenti sufficienti né sta misurando i risultati conseguiti dal sistema o il suo impatto; esprime profonda preoccupazione per il fatto che solo uno dei cinque Stati membri esaminati dalla Corte dei conti abbia effettuato controlli sulla qualità dei dati, che peraltro hanno assunto solo la forma di controlli manuali su un campione di dati limitato e non sono stati eseguiti in modo sistematico;

42.  sottolinea che le aliquote corrispondenti mostrano che grandi quantità di informazioni non vengono utilizzate, poiché non vengono abbinate ai contribuenti interessati, e che gli Stati membri non stanno effettuando ulteriori controlli sui dati non corrispondenti; invita la Commissione e gli Stati membri a istituire un quadro comune per misurare l'impatto e i benefici in termini di costi della DAC e rendere gli scambi nell'ambito della DAC completamente verificabili e tracciabili dall'origine fino all'uso dei dati, includendo un identificatore dell'origine in ogni insieme di dati; invita la Commissione a pubblicare una sintesi annuale delle informazioni ricevute dagli Stati membri, nel rispetto dei diritti dei contribuenti e in modo confidenziale; sottolinea, tuttavia, che tale sintesi deve contenere dati aggregati e dettagliati per consentire un adeguato controllo democratico da parte del Parlamento europeo; rileva che le informazioni comunicate alla Commissione non dovrebbero essere considerate strettamente riservate se non possono essere attribuite a singoli contribuenti; ribadisce che la Commissione dovrebbe avere il diritto di elaborare e pubblicare rendicontazioni e documenti utilizzando le informazioni scambiate in forma anonima, in modo da tenere conto dei diritti di riservatezza dei contribuenti e conformemente al regolamento (CE) n. 1049/2001(38) relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;

43.  invita la Commissione a pubblicare annualmente statistiche di rendicontazioni in forma anonima e aggregate paese per paese per tutti gli Stati membri; invita gli Stati membri a comunicare ai servizi competenti della Commissione le rendicontazioni paese per paese ricevute;

44.  sottolinea che la valutazione effettuata dalla Commissione nel 2019 ha dimostrato la necessità di un monitoraggio costante dell'efficacia del quadro della DAC; invita gli Stati membri a comunicare alla Commissione le statistiche, le entrate fiscali e tutte le altre informazioni pertinenti necessarie per valutare adeguatamente l'efficacia di tutti gli scambi su base annua; chiede, nel caso delle informazioni scambiate su richiesta, che le informazioni fornite siano disaggregate paese per paese nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati; invita la Commissione a continuare a monitorare e valutare adeguatamente l'efficacia dello scambio di informazioni, pertanto richiede una nuova valutazione completa entro gennaio 2023;

45.  sottolinea che le amministrazioni fiscali dovrebbero approfittare pienamente della trasformazione digitale e del suo potenziale in termini di una distribuzione più efficiente delle informazioni e di riduzione dei costi di conformità e della burocrazia superflua; sottolinea che ciò deve essere accompagnato da un adeguato aumento delle risorse finanziarie, umane e informatiche a disposizione delle amministrazioni fiscali;

Coerenza con altre disposizioni

46.  riconosce che le disposizioni della DAC sono in gran parte coerenti con lo standard comune di comunicazione di informazioni dell'OCSE e sono sostanzialmente sovrapponibili alla legge statunitense sugli adempimenti fiscali dei conti esteri (FATCA), pur contenendo anche importanti differenze;

47.  deplora la mancanza di reciprocità nell'ambito della legge sugli adempimenti fiscali dei conti esteri; osserva che gli Stati Uniti stanno diventando un importante promotore del segreto finanziario per i cittadini non statunitensi; rileva due principali falle in tale legge: vengono condivise solo le informazioni relative alle attività statunitensi e non vengono condivise le informazioni sui titolari effettivi; invita la Commissione e gli Stati membri ad avviare nuovi negoziati con gli Stati Uniti nel quadro dell'OCSE al fine di conseguire la piena reciprocità nell'ambito di un quadro reciprocamente concordato e rafforzato in materia di standard comune di comunicazione di informazioni; sottolinea che ciò comporterebbe progressi significativi e minori costi di conformità per le istituzioni finanziarie, così come una riduzione significativa degli oneri burocratici; invita la Commissione e gli Stati membri ad avviare i negoziati per una convenzione fiscale delle Nazioni Unite;

48.  deplora gli effetti collaterali che la legge sugli adempimenti fiscali dei conti esteri ha ancora sui cosiddetti americani accidentali; esprime rammarico per il fatto che, ad oggi, non sia stata trovata alcuna soluzione duratura a livello europeo;

49.  osserva i possibili contrasti tra il quadro della DAC e i regolamenti (UE) 2016/679(39) e (UE) 2018/1725(40); sottolinea che il trattamento dei dati previsto dalle disposizioni della DAC ha come unico obiettivo quello di servire l'interesse pubblico generale in materia fiscale negli Stati membri, vale a dire limitare la frode, l'elusione e l'evasione fiscali, tutelare il gettito fiscale e promuovere una tassazione equa;

50.  sostiene l'invito del Consiglio alla Commissione ad analizzare fino a che punto sarebbe possibile allineare ulteriormente la portata degli strumenti disponibili per le autorità fiscali ai sensi della direttiva 2011/16/UE del Consiglio con specifiche disposizioni del regolamento (UE) n. 904/2010(41) del Consiglio;

51.  accoglie con favore gli accordi simili alla direttiva 2014/107/UE sullo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari con paesi terzi quali Andorra, Liechtenstein, Monaco, San Marino e Svizzera; chiede, pertanto, una valutazione dell'attuazione di tali accordi alla luce dell'attuale accordo sullo standard comune di comunicazione. chiede, inoltre, l'adozione di accordi simili per la DAC3, la DAC5, la DAC6 e la DAC7;

Conclusioni

52.  esorta la Commissione a presentare quanto prima una revisione globale del quadro della DAC sulla base delle proposte del Parlamento europeo e di un'ampia consultazione pubblica; invita vivamente la Commissione e il Consiglio a uno scambio di opinioni a tal proposito con il Parlamento europeo; esprime rammarico per la ripetuta adozione di decisioni che indeboliscono le proposte della Commissione di rafforzare il quadro della DAC;

53.  esprime profondo rammarico per il fatto che tutti gli Stati membri – ad eccezione della Finlandia e della Svezia – abbiano rifiutato di concedere al Parlamento l'accesso ai dati pertinenti per valutare l'attuazione delle disposizioni della DAC; deplora il fatto che la Commissione non abbia concesso al Parlamento l'accesso ai dati pertinenti in suo possesso; ritiene che in tal modo il Parlamento sia di fatto ostacolato nell'esercizio della sua funzione di controllo politico sulla Commissione di cui all'articolo 14 e all'articolo 17, paragrafo 8, TUE; osserva che la presente relazione di attuazione presenta pertanto notevoli carenze; invita gli Stati membri e la Commissione a porre fine al loro rifiuto di condividere i documenti pertinenti conformemente al regolamento (CE) n. 1049/2001, che si applica direttamente, e al principio di leale cooperazione di cui all'articolo 13, paragrafo 2, TUE; invita il Parlamento a utilizzare tutti gli strumenti giuridici a sua disposizione per garantire che riceva tutti i documenti necessari per una valutazione completa dell'attuazione della DAC;

54.  è consapevole che la DAC, in quanto relativa a questioni fiscali, è una dimensione intergovernativa dell'integrazione europea; ricorda, tuttavia, che le politiche fiscali hanno carattere strutturale nel raggiungimento degli obiettivi strategici dell'UE, principalmente per quanto riguarda l'antiriciclaggio, il finanziamento del terrorismo, la lotta alla frode e all'evasione fiscali ecc.; deplora la posizione del Consiglio sulle revisioni consecutive della DAC, basata sulla reiterata mitigazione delle proposte della Commissione e sul disinteresse nei confronti delle posizioni del Parlamento; invita il Consiglio a rivedere il proprio atteggiamento nei confronti del Parlamento in materia fiscale e, nello specifico, in merito alle revisioni della DAC; esorta il Consiglio a consentire l'accesso alle informazioni pertinenti in materia di attuazione della DAC, al fine di garantire un adeguato controllo democratico da parte del Parlamento;

55.  è consapevole che la DAC ha un duplice effetto: da un lato, individua le frodi attraverso la condivisione delle informazioni e, dall'altro, le scoraggia aumentando le probabilità di identificare gli autori delle truffe senza che restino impuniti; riconosce che è più difficile quantificare tale effetto deterrente, tuttavia invita la Commissione a tenere maggiormente conto di tale aspetto della DAC nelle sue future valutazioni;

o
o   o

56.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1.
(2) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 25.
(3) GU L 359 del 16.12.2014, pag. 1.
(4) GU L 332 del 18.12.2015, pag. 1.
(5) GU L 146 del 3.6.2016, pag. 8.
(6) GU L 342 del 16.12.2016, pag. 1.
(7) GU L 139 del 5.6.2018, pag. 1.
(8) Testi approvati, P9_TA(2021)0072.
(9) GU C 108 del 26.3.2021, pag. 8.
(10) Studio - "Implementation of the EU requirements for tax information exchange" (Attuazione dei requisiti dell'UE in materia di scambio di informazioni fiscali), Parlamento europeo, direzione generale dei Servizi di ricerca parlamentare, direzione della Valutazione d'impatto e del valore aggiunto europeo, unità Valutazione ex post, 4 febbraio 2021.
(11) GU C 429 dell'11.12.2020, pag. 6.
(12) Dover, R. et al: "Bringing transparency, coordination and convergence to corporate tax policies in the European Union, Part I: Assessment of the magnitude of aggressive corporate tax planning" (Portare trasparenza, coordinamento e convergenza alle politiche fiscali delle imprese nell'Unione Europea, parte I:Valutazione della portata della pianificazione fiscale aggressiva delle imprese), Parlamento europeo, direzione generale del servizio Ricerca, unità Valore aggiunto europeo, settembre 2015.
(13) Commissione europea, direzione generale della Fiscalità e dell'unione doganale, Taxation Papers, documento di lavoro n. 76, "Estimating International Tax Evasion by Individuals", settembre 2019 (Stima dell'evasione fiscale internazionale da parte di singoli individui), https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/2019-taxation-papers-76.pdf.
(14) Relazione finale, Ecorys, Monitoraggio della quantità di ricchezza nascosta dai singoli individui nei centri finanziari offshore e dell’impatto delle norme recentemente concordate a livello internazionale sulla trasparenza fiscale e la lotta contro l'evasione fiscale.
(15) Dal 25 novembre 2020. Cfr. stato della trasposizione della quarta (ALMD4) direttiva antiriciclaggio sul sito internet della Commissione europea, all'indirizzo https://ec.europa.eu/info/publications/anti-money-laundering-directive-4-transpositi onstatus_it
(16) Informazioni valide alla data del 22 dicembre 2020: Cechia, Danimarca, Estonia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Romania e Slovacchia (cfr. sito Internet della Commissione europea all'indirizzo: https://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringementsproceedings/infringement_decisions/index.cfm?lang_code=EN&typeOfSearch=false∾tive_only=1&noncom=0&r_dossier=&decision_date_from=&decision_date_to=&title=Directive+2015%2F849⊂mit=Search). Nel febbraio 2021 sono state avviate tre ulteriori procedure di infrazione contro la Germania, il Portogallo e la Romania https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/inf_21_441.
(17) Dal 25 novembre 2020. Cfr. stato della trasposizione della quinta (ALMD5) direttiva antiriciclaggio sul sito Internet della Commissione europea, all'indirizzo https://ec.europa.eu/info/publications/anti-money-laundering-directive-5-transpositi onstatus_it
(18) Informazioni valide alla data del 22 dicembre 2020: Austria, Belgio, Cipro, Cechia, Estonia, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia e Spagna. Cfr. sito Internet della Commissione europea: https://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringementsproceedings/infringement_decisions/index.cfm?lang_code=EN&typeOfSearch=false∾tive_only=1&noncom=0&r_dossier=&decision_date_from=&decision_date_to=&title=Directive+2015%2F849⊂mit=Search
(19) Belgio, Cipro, Grecia, Irlanda, Italia, Spagna, Austria, Cechia, Danimarca, Lettonia, Lituania, Malta, Slovacchia, Slovenia, Finlandia, Svezia, Portogallo e Ungheria.
(20) Gruppo di azione finanziaria internazionale, quarto giro di valutazioni, novembre 2020: Austria, Belgio, Cipro, Cechia, Danimarca, Finlandia, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Malta, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.
(21) Forum globale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali.
(22) https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/175eeff4-en.pdf?expires=1614245801&id=id&accname=ocid194994&checksum=C36736F5E5628939095D507381D7D7C5
(23) https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/662603/EPRS_STU(2021)662603_EN.pdf
(24) https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/global-forum-on-transparency-and-exchange-of-information-for-tax-purposes-malta-2020-second-round_d92a4f90-en
(25) Estonia, Austria, Ungheria, Belgio, Lussemburgo, Bulgaria, Croazia, Paesi Bassi, Cipro, Polonia, Cechia, Portogallo, Danimarca, Romania, Slovacchia, Grecia, Germania, Malta e Spagna. Fonte: note a piè di pagina da 25 a 34: https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/global-forum-on-transparency-and-exchange-of-information-for-tax-purposes-peer-reviews_2219469x?_ga=2.61374444.131706240.1621422687-1265388792.1602508229
(26) Croazia, Cipro, Grecia, Slovacchia, Spagna e Malta.
(27) Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Danimarca e Slovacchia.
(28) Austria, Ungheria, Belgio, Lettonia, Cechia, Portogallo e Slovacchia.
(29) Ungheria, Belgio e Lussemburgo.
(30) Austria, Lettonia, Cipro, Cechia e Portogallo.
(31) Belgio, Lettonia e Ungheria.
(32) Ungheria, Lettonia e Cechia.
(33) Italia, Malta, Francia, Lussemburgo e Bulgaria. Portogallo, Romania, Grecia e Germania.
(34) Estonia, Itala, Finlandia, Lituania, Francia, Slovenia, Svezia e Irlanda.
(35) https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/662603/EPRS_STU(2021)662603_EN.pdf
(36) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378 della Commissione, del 15 dicembre 2015, recante talune modalità di applicazione della direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1156/2012 (GU L 332 del 18.12.2015, pag. 19).
(37) https://www.eca.europa.eu/it/Pages/DocItem.aspx?did=57680
(38) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
(39)Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(40) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
(41)Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto (GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1).

Ultimo aggiornamento: 23 agosto 2023Note legali - Informativa sulla privacy