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Procedura : 2020/2133(INI)
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A9-0260/2021

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P9_TA(2021)0396

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Giovedì 16 settembre 2021 - Strasburgo
Rafforzare la trasparenza e l'integrità nelle istituzioni dell'UE creando un organismo europeo indipendente responsabile delle questioni di etica
P9_TA(2021)0396A9-0260/2021

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 settembre 2021 sul tema "Rafforzare la trasparenza e l'integrità nelle istituzioni dell'UE creando un organismo europeo indipendente responsabile delle questioni di etica" (2020/2133(INI))

Il Parlamento europeo,

–  visti gli orientamenti politici per la prossima Commissione europea 2019-2024, presentati il 10 settembre 2019,

–  vista la lettera di incarico in data 1º dicembre 2019 della presidente della Commissione a Věra Jourová, vicepresidente designata per i Valori e la trasparenza,

–  vista la sua risoluzione del 14 settembre 2017 sulla trasparenza, la responsabilità e l'integrità nelle istituzioni dell'UE(1),

–  vista la sua risoluzione del 26 novembre 2020 sul bilancio delle elezioni europee(2),

–  visto il trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare gli articoli 9, 10, 13, 14, 15, 16 e 17,

–  visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo 223, paragrafo 2, e gli articoli 245 e 295,

–  visto l'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio universale diretto ("atto elettorale") allegato alla decisione del Consiglio del 20 settembre 1976, quale modificata,

–  visto il progetto di accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea su un registro per la trasparenza obbligatorio,

–  vista la relazione speciale n. 13/2019 della Corte dei conti europea sui quadri etici delle istituzioni dell'UE controllate,

–  viste le conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 13/2019 della Corte dei conti europea,

–  vista la sua decisione del 28 settembre 2005 che adotta lo statuto dei deputati del Parlamento europeo (2005/684/CE, Euratom)(3),

–  visto il regolamento del Parlamento europeo, in particolare gli articoli 2, 10 e 11 e l'articolo 176, paragrafo 1, l'allegato I, articoli da 1 a 3, articolo 4, paragrafo 6, e articoli 5 e 6, nonché l'allegato II,

–  vista le relazioni annuali del comitato consultivo sulla condotta dei deputati,

–  viste le relazioni annuali sull'applicazione del codice di condotta per i membri della Commissione europea, compresi i pareri del comitato etico indipendente,

–  viste le raccomandazioni della Mediatrice europea nell'indagine congiunta sulle denunce 194/2017/EA, 334/2017/EA e 543/2017/EA riguardanti la gestione, da parte della Commissione europea, delle attività post-mandato degli ex commissari, di un ex presidente della Commissione e il ruolo del suo "comitato etico";

–  viste le raccomandazioni dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), del Gruppo di Stati del Consiglio d'Europa contro la corruzione (GRECO) e di diverse ONG,

–  visti lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, in particolare gli articoli 11, 11 bis, 12, 12 bis, 12 ter, 13, 15, 16, 17, 19, 21 bis, 22 bis, 22 quater, 24, 27 e 40,

–  viste le competenze della commissione giuridica del Parlamento europeo di cui all'allegato VI del suo regolamento,

–  visto l'articolo 54 del suo regolamento,

–  visti i pareri della commissione giuridica, della commissione per il controllo dei bilanci, della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per le petizioni,

–  vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A9-0260/2021),

A.  considerando che, in virtù del TUE, "l'Unione rispetta, in tutte le sue attività, il principio dell'uguaglianza dei cittadini, che beneficiano di uguale attenzione da parte delle sue istituzioni, organi e organismi"; che le decisioni pubbliche sono pertanto adottate nell'interesse del bene comune;

B.  considerando che i trattati hanno definito un sistema di ripartizione dei poteri tra le istituzioni dell'Unione che attribuisce a ciascuna istituzione il proprio ruolo all'interno della struttura istituzionale dell'Unione e nell'espletamento dei compiti a essa affidati;

C.  considerando che, se, da un lato, ogni istituzione dell'UE ha il diritto all'autonomia organizzativa, dall'altro, tutte le istituzioni dell'UE devono rispettare i più elevati standard di indipendenza e di imparzialità;

D.  considerando che il TUE e il TFUE hanno stabilito un quadro di governance europea basato sulla separazione dei poteri, che stabilisce diritti e obblighi distinti per ciascuna istituzione;

E.  considerando che l'indipendenza, la trasparenza e la responsabilità delle istituzioni pubbliche e dei loro rappresentanti eletti, dei commissari e dei funzionari sono di fondamentale importanza per favorire la fiducia dei cittadini, elemento necessario a garantire il funzionamento legittimo delle istituzioni democratiche;

F.  considerando che le norme etiche applicabili alle istituzioni dell'UE sono per molti aspetti all'avanguardia rispetto a quelle applicabili nelle omologhe istituzioni nazionali, ma non trovano un'applicazione soddisfacente;

G.  considerando che l'applicazione del quadro etico potrebbe essere migliorata;

H.  considerando che la fiducia dei cittadini nelle istituzioni pubbliche e nei processi decisionali è un pilastro di qualsiasi governo democratico e richiede esemplarità, integrità, trasparenza, responsabilità e i più elevati standard di comportamento etico;

I.  considerando che l'assenza di indebita influenza dei rappresentanti di interessi, anche attraverso la garanzia di attività retribuite per i membri del Parlamento europeo, doni o inviti a viaggi, che creano aspettative per un futuro impiego a seguito della cessazione del mandato dei deputati o della cessazione dal servizio dei funzionari, nonché l'assenza dell'uso indebito di informazioni o di contatti sono fondamentali per garantire che i processi democratici non vengano interrotti da interessi privati e che i diritti dei cittadini siano pienamente rispettati;

J.  considerando che le carenze del vigente quadro etico dell'UE derivano in larga misura dal fatto che esso si basa su un approccio di autoregolamentazione, sull'assenza del diritto penale dell'UE e su risorse e competenze insufficienti per verificare le informazioni; che qualsiasi evoluzione del quadro etico dell'UE deve avere una chiara base giuridica, nel rispetto della separazione dei poteri stabilita nei trattati; che la creazione di un organismo etico indipendente potrebbe contribuire a rafforzare la fiducia nelle istituzioni europee e nella loro legittimità democratica;

K.  considerando, di conseguenza, il verificarsi di casi di comportamenti problematici; che ogni incidenza di comportamenti eticamente scorretti, gestiti in modo inadeguato dalle istituzioni dell'UE, pregiudica la fiducia dei cittadini europei nelle istituzioni dell'UE e ha contribuito fortemente a danneggiare la reputazione dell'Unione europea;

L.  considerando che, in particolare, il fenomeno delle cosiddette "porte girevoli" è in forte aumento; che numerosi commissari e un terzo dei deputati al Parlamento europeo nella legislatura dal 2014 al 2019 sono stati assunti da organizzazioni incluse nel registro europeo per la trasparenza; che detto fenomeno comporta rischi di conflitto di interessi con i legittimi ambiti di competenza degli Stati membri e delle istituzioni dell'UE, nonché rischi di divulgazione o utilizzo improprio di informazioni riservate e rischi dovuti all'eventualità che ex membri del personale possano utilizzare i propri stretti contatti personali e rapporti di amicizia con ex colleghi per esercitare attività di lobbismo;

M.  considerando che gli attuali quadri di norme etiche a livello dell'UE sono commisurati alle peculiarità di ciascuna istituzione dell'UE, il che comporta processi e livelli di applicazione differenti anche per lo stesso statuto dei funzionari dell'UE in diverse istituzioni, agenzie e organi dell'UE, dando così origine a un sistema complesso che risulta poco comprensibile sia per i cittadini dell'UE sia per coloro che devono rispettare le norme;

N.  considerando che la Corte dei conti europea ha osservato, nella sua relazione speciale n. 13/2019, che in molti ambiti vi sono motivi validi per usare approcci armonizzati nelle istituzioni dell'UE per quanto riguarda il trattamento delle questioni etiche; che tanto la Mediatrice europea quanto la Corte dei conti europea hanno ripetutamente richiamato l'attenzione su gravi carenze riscontrate nelle politiche di prevenzione dei conflitti di interessi delle istituzioni dell'UE; che sia la Mediatrice che la Corte dei conti hanno espresso preoccupazioni specifiche in merito all'assenza di un quadro etico comune dell'UE con procedure e canali di segnalazione chiari; che tale problema riguarda in particolare l'attività dei rappresentanti degli Stati membri in seno al Consiglio, che deve affrontare i conflitti di interessi ad alto livello, le porte girevoli e le norme in materia di trasparenza; considerando la mancanza di convergenza tra le norme etiche dell'UE e gli orientamenti dell'OCSE sulla gestione dei conflitti di interessi nella pubblica amministrazione;

O.  considerando che l'esempio dell'"Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique" (Alta Autorità per la trasparenza della vita pubblica) in Francia dimostra che un organismo unico e indipendente incaricato del monitoraggio e dell'applicazione delle norme etiche relative agli enti pubblici così come dell'irrogazione di sanzioni, costituisce un potente ed efficace strumento in grado di contribuire a una riduzione duratura dei comportamenti eticamente scorretti;

P.  considerando che l'equilibrio dei poteri attribuiti alle istituzioni è una garanzia fondamentale che i trattati offrono ai cittadini europei;

Q.  considerando che la dottrina Meroni elaborata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) consente di delegare le competenze delle istituzioni dell'UE, comprese quelle non ancora esercitate a organismi esterni; che, secondo la CGUE, qualsiasi delega di competenze deve essere limitata e può riguardare soltanto poteri esecutivi chiaramente definiti, il cui utilizzo deve essere interamente soggetto alla supervisione delle istituzioni deleganti e non può riguardare poteri discrezionali che implicano un giudizio politico per non compromettere l'equilibrio dei poteri tra le istituzioni;

R.  considerando che, sulla base del principio di attribuzione, le istituzioni non possono delegare, mediante un accordo interistituzionale, poteri che esse stesse non hanno, ad esempio laddove tali poteri siano conferiti dai trattati alla Corte dei conti o siano rimasti in capo agli Stati membri;

S.  considerando che durante l'esame del potenziale conflitto di interessi dei commissari designati nel 2019, i membri della commissione giuridica hanno sottolineato i profondi limiti dell'attuale procedura; che tali limiti comprendono l'accesso soltanto a una gamma ristretta di informazioni, la mancanza di tempo per l'esame, l'assenza di poteri di indagine e l'assenza di supporto da parte di esperti; che l'articolo 17, paragrafo 3, TUE prevede che i membri della Commissione europea siano scelti "tra personalità che offrono tutte le garanzie di indipendenza";

T.  considerando che il rigoroso quadro etico in vigore per i commissari deve essere ulteriormente elaborato, al fine di colmare le lacune legislative esistenti quali l'assenza di uno statuto dei commissari; sottolinea che questo processo è strettamente connesso al controllo e alla supervisione parlamentare ed è del parere che lo statuto dei commissari debba essere elaborato conformemente alla procedura legislativa ordinaria, e invita la Commissione a presentare una proposta;

U.  considerando che tutti i candidati principali alle elezioni europee del 2019 hanno sostenuto la creazione di un organismo etico indipendente comune a tutte le istituzioni dell'UE; che la presidente della Commissione ha sostenuto la creazione di tale organismo nei suoi orientamenti politici;

V.  considerando che la libertà di mandato dei deputati al Parlamento europeo è nell'interesse dei cittadini che essi rappresentano;

W.  considerando che una delle funzioni primarie del Parlamento, come stabilito nel TUE, è l'esercizio del controllo politico;

X.  considerando che il personale delle istituzioni è disciplinato dallo statuto dei funzionari dell'Unione europea e dal regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea;

1.  ritiene che un unico organismo etico indipendente dell'UE possa meglio garantire un'attuazione completa e coerente delle norme etiche in tutte le istituzioni dell'UE per assicurare che le decisioni pubbliche siano adottate alla luce del bene comune e al fine di riconquistare e di mantenere la fiducia dei cittadini nelle istituzioni europee; propone la conclusione di un accordo interistituzionale (AII) basato sull'articolo 295 TFUE per istituire un organismo etico indipendente dell'UE per il Parlamento e la Commissione, aperto alla partecipazione di tutte le istituzioni e le agenzie e di tutti gli organi dell'UE, che fornisca inoltre formazione e un orientamento attivo alle istituzioni, alle agenzie e agli organi partecipanti;

Princìpi

2.  ritiene che le disposizioni contenute nel presente AII debbano rispettare i seguenti princìpi e le seguenti disposizioni:

   a) il principio della sana gestione finanziaria, che garantisce la gestione efficiente ed efficace delle risorse dell'Unione,
   b) i princìpi di attribuzione e separazione dei poteri,
   c) la libertà professionale e il diritto di lavorare come stipulato dall'articolo 15 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
   d) lo Stato di diritto e i princìpi europei fondamentali quali la presunzione d'innocenza, il diritto di essere ascoltato, i princìpi di legalità e di proporzionalità,
   e) lo statuto dei deputati e, specificatamente, la libertà di mandato sancita nell'articolo 2 ivi contenuto,
   f) nessuna duplicazione o interferenza con il lavoro dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), della Procura europea (EPPO), del Mediatore europeo, della Corte dei conti europea o della CGUE,
   g) il diritto di inchiesta del Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 226 TFUE;

3.  ritiene che, nell'ambito dei suoi obblighi, tra cui quelli concernenti il monitoraggio e le indagini, l'organismo in questione dovrebbe basarsi sui poteri esistenti delle istituzioni di chiedere ai rispettivi membri informazioni o sull'accordo delle autorità nazionali di condividere le informazioni; sottolinea che il Presidente del Parlamento, il collegio della Commissione o la rispettiva autorità di un'istituzione partecipante conserverà la responsabilità del potere decisionale finale fino a una possibile revisione delle norme;

4.  ritiene che la procedura seguita dall'organismo etico indipendente dell'UE dovrebbe garantire il livello adeguato di trasparenza, tutelando nel contempo le garanzie procedurali sancite nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ed è del parere che l'AII dovrebbe prevedere norme procedurali e un adeguato protocollo di tutela dei dati, che facciano riferimento all'acquis esistente dei princìpi degli organismi etici dell'UE esistenti, nonché ai valori comuni dell'UE (articolo 2 TUE), ai diritti della persona interessata di essere ascoltata e di presentare ricorso, all'obbligo di collaborare e alle norme in materia di pubblicità;

Ambito di applicazione e mandato

5.  reputa opportuno delegare al nuovo organismo etico dell'UE una serie di compiti concordati per proporre e consigliare norme etiche per i commissari, i deputati al Parlamento europeo e tutti i membri del personale che lavorano per le istituzioni partecipanti prima, durante e, in taluni casi, dopo l'espletamento del loro mandato o servizio, in linea con le norme applicabili, tra cui:

   a) lo statuto dei deputati al Parlamento europeo (articoli 2 e 3),
   b) regolamento interno del Parlamento (articolo 2, articolo 10, paragrafi 5, 6 e 7, e articolo 11 e articolo 176, paragrafo 1, allegato I, articoli da 1 a 8, nonché allegato II),
   c) il regolamento interno della Commissione (articolo 9), il suo codice di condotta (articoli da 2 a 13 e allegato II), e la sua decisione, del 25 novembre 2014, relativa alla pubblicazione delle informazioni riguardanti le riunioni tra i membri della Commissione e le organizzazioni o i liberi professionisti, e nella medesima decisione per i direttori generali,
   d) articoli 11, 11 bis, 12, 12 bis, 12 ter, 13, 15, 16, 17, 19, 21 bis, 22, 22 bis, 22 quater, 24, 26, 27, 40, 43, 86, 90, 91 bis e allegato IX dello statuto dei funzionari, applicandosi mutatis mutandis a tutto il personale impiegato dalle agenzie se firmatarie dell'AII,
   e) l'AII su un registro per la trasparenza obbligatorio;

6.  ritiene che l'accordo dovrebbe contemplare i membri e il personale delle istituzioni partecipanti prima, durante e dopo l'espletamento del loro mandato o servizio, in linea con le norme applicabili; reputa che le predette condizioni dovrebbero applicarsi ai deputati al Parlamento europeo, ai commissari e a tutto il personale dell'UE che rientra nel campo di applicazione dello statuto dei funzionari;

7.  ricorda che per quanto concerne le persone contemplate dallo statuto del personale, la competenza potrebbe essere delegata all'organismo etico indipendente dell'UE, ricorrendo alle clausole di abilitazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2 e/o all'articolo 9, paragrafo 1, o entrambi, ed essa riguarderebbe il monitoraggio e l'applicazione degli obblighi etici, mentre gli altri obblighi professionali continuerebbero a essere applicati dalle autorità che hanno il potere di nomina;

8.  insiste sul fatto che l'AII dovrebbe essere aperto alla partecipazione di tutte le istituzioni e tutti gli organi dell'UE, e sottolinea che i colegislatori possono decidere di vincolare le agenzie attraverso il loro regolamento istitutivo; ritiene che l'AII dovrebbe consentire all'organismo etico di scambiare informazioni con le autorità nazionali che sono necessarie allo svolgimento dei suoi compiti, trattando al contempo tali informazioni con la stessa riservatezza applicata dall'autorità d'origine, ad esempio informazioni fiscali, registri catastali, dati detenuti dagli organi nazionali responsabili delle questioni di etica, nonché di valutare le migliori pratiche e le revisioni tra pari; ritiene che, fatti salvi i princìpi generali definiti nel paragrafo 2, e laddove sia rilevante per l'assolvimento dei suoi obblighi, l'organismo etico indipendente dovrebbe avere la possibilità di avviare una cooperazione e uno scambio di informazioni con gli organismi dell'UE pertinenti quali l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), la Procura europea (EPPO), il Mediatore europeo e la Corte dei conti europea nell'ambito dei rispettivi mandati;

Competenze e poteri

9.  ritiene che, fatto salvo l'equilibrio tra le istituzioni come sancito dai trattati, nel quadro della loro rispettiva autonomia procedurale, tutte le istituzioni partecipanti dovrebbero conferire all'organismo etico dell'UE, da un lato, un ruolo preventivo con poteri di sensibilizzazione e di orientamento etico e, dall'altro, un ruolo di conformità e una funzione consultiva, con la facoltà di formulare raccomandazioni su questioni etiche, tra cui i conflitti di interessi; ritiene che i poteri decisionali debbano rimanere all'interno della rispettiva istituzione, fintantoché all'organismo etico dell'UE non vengono conferiti i poteri decisionali su una corretta base giuridica: rammenta che i compiti attribuiti all'organismo etico dell'UE sarebbero limitati all'elenco concordato di funzioni delegate dalle istituzioni partecipanti e pertanto non pregiudicherebbero e sarebbero pienamente in linea con le competenze dell'OLAF, dell'EPPO e delle giurisdizioni nazionali in relazione a qualsiasi violazione delle norme che rientrano nelle loro competenze; sottolinea che, al fine di monitorare l'integrità, il Parlamento dovrebbe commissionare periodicamente studi che definiscano l'integrità con una serie di obiettivi e di indicatori di prestazione ben definiti, e riferisca sui progressi compiuti;

10.  reputa che in tale capacità di monitoraggio debbano rientrare, tra l'altro, la possibilità di verificare la veridicità della dichiarazione di interessi finanziari, che dovrebbe essere trasmessa dai soggetti che rientrano nel campo di applicazione direttamente all'organismo etico dell'UE, oltre che al Parlamento in relazione ai commissari designati, al fine di garantire che essa possa giungere il più rapidamente possibile a tutti coloro responsabili del controllo pubblico e/o democratico come sancito dalle norme applicabili, la gestione dei conflitti di interessi, le norme in materia di attività di lobbismo, il controllo degli obblighi di trasparenza, ivi inclusi quelli relativi alla procedura legislativa, la verifica del rispetto delle norme in materia di "porte girevoli" e, più in generale, la verifica del rispetto di tutte le disposizioni dei codici di condotta e delle norme applicabili in materia di trasparenza, etica e integrità;

11.  osserva che, all'interno delle istituzioni dell'UE, diverse disposizioni legislative e di altro tipo preposte a prevenire i conflitti di interessi contengono definizioni discordanti del termine "conflitto di interessi"; rileva che una definizione è di carattere contestuale ed evolutivo e che la piena trasparenza non garantisce necessariamente l'assenza di un conflitto di interessi né assicura l'ottenimento o l'aumento della fiducia pubblica; osserva che l'applicazione di norme in materia di etica e responsabilità pubblica per i conflitti di interessi sono una condizione indispensabile per ottenere la fiducia dei cittadini nelle istituzioni pubbliche;

12.  ricorda l'importanza di distinguere tra i conflitti di interessi sorti durante l'esercizio di una funzione o dopo di esso, e rammenta l'importanza di operare una distinzione tra gli atti autorizzati, se dichiarati, e gli atti non autorizzati;

13.  sottolinea che il Parlamento europeo ha istituito il comitato consultivo sulla condotta dei deputati quale organo incaricato di fornire ai deputati orientamenti sull'interpretazione e l'attuazione del codice di condotta; osserva inoltre che il comitato consultivo valuta altresì le presunte violazioni del codice di condotta e consiglia il Presidente sulle possibili azioni da intraprendere; ritiene che il Parlamento europeo debba dare l'esempio in relazione alle norme etiche e alla loro applicazione;

14.  è del parere che l'organismo etico dell'UE potrebbe anche essere investito di competenze sugli obblighi imposti dal registro per la trasparenza e dovrebbe prevedere una migliore protezione degli informatori, nonché una migliore gestione dei conflitti di interessi per i casi di corruzione e di frode;

15.  ritiene che all'organismo etico dell'UE dovrebbe essere affidato il compito di sviluppare un portale pubblico dell'UE con informazioni pertinenti sulle norme etiche, relazioni sulle migliori pratiche, studi, statistiche, nonché una banca dati contenente le dichiarazioni di interessi finanziari di tutte le istituzioni partecipanti;

16.  insiste sul fatto che l'organismo etico indipendente dell'UE dovrebbe avere la facoltà di avviare procedure di propria iniziativa e condurre indagini documentali e in loco sulla base delle informazioni raccolte o ricevute da terzi, ad esempio da giornalisti, media, ONG, informatori, società civile o dal Mediatore europeo; insiste sul fatto che qualsiasi terza parte che si rivolga in buona fede all'organismo etico indipendente debba essere protetta e che la sua identità debba rimanere anonima; ritiene che, qualora avvii un'indagine di propria iniziativa, tale organismo debba notificare, con un messaggio confidenziale, la persona interessata e l'autorità responsabile dell'applicazione delle sanzioni nelle rispettive istituzioni; è del parere che in un tale caso la rispettiva autorità di tale istituzione, organo o agenzia possa richiedere che l'organismo in questione fornisca una spiegazione;

17.  sottolinea che la richiesta di documenti fiscali e di movimenti bancari è un intervento di diritto privato, per il quale devono sussistere gravi accuse che rientrano nella competenza dell'OLAF;

18.  ribadisce che è necessario che l'organismo protegga gli informatori, in particolare i funzionari pubblici europei, in modo che possano esprimere le loro preoccupazioni sulle possibili violazioni delle norme esistenti senza timore di ritorsioni; propone, a tale riguardo, la supervisione, da parte dell'organismo, dei meccanismi di reclamo interno e riservato contemplati dallo statuto dei funzionari dell'UE e dal regime applicabile agli altri agenti; ricorda che soltanto un ambiente di lavoro che fornisce sicurezza e tutele consentirà ai funzionari pubblici di esprimere le loro preoccupazioni e di contribuire in tal modo al buon lavoro dell'organismo etico indipendente;

19.  ritiene che, per essere pienamente efficiente, l'organismo dovrebbe unire le funzioni degli organi esistenti responsabili per le questioni di etica; reputa che l'organismo dovrebbe offrire consulenza ai deputati al Parlamento europeo o ai commissari qualora richiedano orientamenti in merito a questioni etiche; è del parere che l'organismo dovrebbe formulare raccomandazioni per l'autorità che ha il potere di nomina volte a infliggere misure sanzionatorie, per quanto concerne gli obblighi etici del personale, e che, per quanto attiene ai deputati al Parlamento o ai commissari, esso dovrebbe formulare raccomandazioni per le autorità responsabili delle rispettive istituzioni partecipanti; raccomanda che l'organismo etico formuli raccomandazioni che possano fungere da precedente in casi simili o identici; ritiene che ciò assicurerà efficienza, coerenza e prevedibilità e ridurrà considerevolmente il carico di lavoro, soprattutto per le questioni inerenti al personale nell'eventualità di numerosi casi simili;

20.  reputa che l'organismo etico dell'UE dovrebbe promuovere l'integrità e ad esso dovrebbero essere affidati compiti consultivi al fine di fornire una consulenza affidabile e degna di fiducia a chiunque rientri nel suo ambito di applicazione e desideri chiedere l'interpretazione di una norma etica in relazione alla condotta appropriata in un caso specifico; ritiene che, al fine di garantire un'applicazione coerente delle norme etiche e della prevedibilità, la consulenza dovrebbe essere vincolante per l'organismo etico indipendente dell'UE nella sua posizione sulla stessa questione;

21.  ribadisce che la conferma da parte della commissione giuridica dell'assenza di conflitti di interessi costituisce un presupposto fondamentale per la nomina dei commissari designati e che la commissione giuridica dispone di chiari poteri per respingere i commissari delegati qualora sia accertata la sussistenza di un conflitto di interessi;

22.  ricorda che il Parlamento può ritirare la fiducia a un singolo membro della Commissione, dopodiché il Presidente della Commissione deve chiedere le dimissioni di tale membro ovvero illustrare al Parlamento il motivo del suo rifiuto di farlo nel corso della tornata successiva, in linea con il punto 5 dell'accordo interistituzionale del 20 novembre 2010;

23.  è del parere che l'esame delle dichiarazioni presentate dai commissari designati al fine di dedurre l'esistenza di un conflitto di interessi rivesta un'importanza fondamentale a livello istituzionale e democratico e debba essere svolto con la massima attenzione, impegno e senso di responsabilità mediante un'interpretazione pienamente obiettiva, democratica e indipendente; è del parere che le norme relative all'esame dei potenziali conflitti di interessi dovrebbero applicarsi anche alla dichiarazione del presidente eletto della Commissione;

24.  sottolinea che la decisione in merito ai conflitti di interessi dei commissari designati prima delle audizioni debba rimanere una competenza democratica e istituzionale della commissione giuridica del Parlamento; sottolinea a tale proposito che il futuro organo indipendente dell'UE responsabile delle questioni di etica dovrebbe essere provvisto di adeguati poteri di indagine ed avere accesso ai documenti amministrativi, al fine di metterlo in condizione di effettuare valutazioni motivate e ben documentate; sottolinea la necessità di rispettare pienamente le norme in materia di riservatezza, privacy e protezione dei dati personali nella verifica delle implicazioni di un conflitto di interessi; è del parere che la commissione giuridica dovrebbe avere più tempo a disposizione e che, pur mantenendo pienamente le sue attribuzioni in materia, dovrebbe decidere in merito all'esistenza di un conflitto di interessi dei commissari designati dopo aver ricevuto raccomandazioni non vincolanti, precise e motivate da parte di tale organo etico indipendente dell'UE, cosa che rafforzerebbe la sua azione; ritiene che la commissione giuridica dovrebbe, in definitiva, tenere una discussione sulle raccomandazioni formulate dall'organo indipendente dell'UE responsabile delle questioni di etica; è del parere che le raccomandazioni dovrebbero essere pubblicate unitamente alle dichiarazioni degli interessi finanziari dei commissari designati; ritiene che, al di là del controllo delle dichiarazioni dei commissari designati da parte della commissione giuridica, l'esame dei conflitti di interessi dovrebbe essere eseguito generalmente prima, durante e dopo lo svolgimento di una funzione o impiego pubblico, per tutte le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione: ritiene inoltre che dovrebbe essere dotata di risorse, strumenti e competenze sufficienti per effettuare controlli incrociati delle informazioni e individuare quelle necessarie nonché chiedere, se del caso, informazioni complementari;

Composizione

25.  reputa che l'organismo etico dovrebbe essere composto da nove membri – tre selezionati dalla Commissione, tre eletti dal Parlamento e tre nominati di diritto tra gli ex giudici della CGUE, della Corte dei conti e gli ex Mediatori europei; ritiene che, per quanto concerne le questioni inerenti al personale, dovrebbero essere inclusi rappresentanti del personale dell'istituzione della persona interessata; sottolinea che l'allegato II dello statuto dei funzionari dovrebbe essere modificato di conseguenza;

26.  ritiene che i suoi membri debbano essere indipendenti, scelti sulla base delle loro competenze, esperienze e qualità professionali, nonché della loro integrità personale, oltre a vantare precedenti impeccabili per quanto concerne il comportamento etico e fornire una dichiarazione di assenza di conflitti di interessi; è del parere che la composizione dell'organismo debba essere equilibrata sotto il profilo del genere; sottolinea che tutti i membri devono essere indipendenti nell'esercizio delle loro funzioni; ritiene che i membri dovrebbero essere scelti per un periodo di sei anni e che, per un terzo di essi, il mandato dovrebbe essere rinnovato ogni due anni;

27.  chiede che un funzionario responsabile per l'etica si faccia carico della verifica delle dichiarazioni dei candidati; è del parere che i membri debbano lavorare con spirito di collaborazione e di coerenza per quanto riguarda le loro analisi e raccomandazioni; chiede che sia garantito l'equilibrio di genere nella composizione dell'organismo;

28.  ritiene che la composizione dell'organismo etico dovrebbe essere accompagnata da un quadro per l'esercizio del mandato, nonché da una procedura per porre fine allo stesso;

29.  suggerisce che, al fine di garantire un ampio sostegno, il Parlamento elegga i membri dell'organismo con il supporto di una larga maggioranza, possibilmente in modo analogo alla procedura applicata per i membri dell'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee oppure per le decisioni concernenti il premio Sacharov;

30.  suggerisce che ciascuna istituzione scelga i predetti membri in particolare tra gli ex giudici della CGUE, gli ex presidenti dell'OLAF e della Corte dei conti, gli ex membri o i membri in carica dei più alti organi giurisdizionali degli Stati membri, gli ex deputati al Parlamento europeo, gli ex membri del personale delle istituzioni e degli organi partecipanti, gli ex Mediatori europei e i membri delle autorità degli Stati membri responsabili delle questioni etiche; propone inoltre che l'organismo elegga un presidente e due vicepresidenti tra i suoi membri; sottolinea che ciò non pregiudica il diritto del personale ad organizzare autonomamente i propri rappresentanti per quanto attiene alle questioni inerenti al personale;

31.  sottolinea la necessità di garantire la diversità dei percorsi e delle competenze indipendenti dei membri; suggerisce di limitare la presenza degli ex deputati al Parlamento europeo e commissari a un terzo della composizione dell'organismo;

32.  raccomanda che il collegio sia coadiuvato da una segreteria dotata di risorse umane, materiali e finanziarie commisurate al suo mandato e ai suoi compiti, che includa un funzionario responsabile per l'etica, a cui spetti la competenza della formazione etica e della consulenza all'interno dell'organismo etico indipendente dell'UE; ritiene che la condivisione del bilancio e del personale attualmente assegnati ai diversi organismi etici dell'UE migliorerebbe l'efficienza dell'utilizzo delle risorse e potrebbe ridurre i costi;

Procedure

33.  ritiene che l'istituzione di un organismo etico dell'UE dovrebbe contribuire alla creazione di una cultura istituzionale basata sostanzialmente sulla prevenzione, sul sostegno e sulla trasparenza; propone a tal fine un approccio in due fasi secondo cui, laddove venga a conoscenza di una violazione o di una possibile violazione delle norme etiche, l'organismo etico dell'UE raccomanderà in primo luogo, entro un termine, azioni volte a porre fine alla violazione; ritiene che questa prima misura preventiva dovrebbe garantire la riservatezza e la segretezza, nonché il diritto della persona di essere ascoltata e di respingere le accuse; suggerisce che, nel caso in cui la persona interessata rifiuti di intraprendere le azioni opportune e la violazione persista, l'organismo etico dell'UE dovrebbe formulare una raccomandazione motivata volta a infliggere misure sanzionatorie e trasmettere tutte le informazioni pertinenti sul caso all'autorità competente, che deciderà come dare seguito alla raccomandazione entro 20 giorni lavorativi;

34.  ritiene che al termine di suddetto periodo la raccomandazione motivata dell'organismo etico indipendente, fatti salvi il regolamento generale sulla protezione dei dati e i diritti personali, dovrebbe essere resa pubblica, unitamente alla decisione dell'autorità competente che dovrebbe fornire una spiegazione qualora non sia stato dato pienamente seguito alle raccomandazioni; ritiene che, come prima misura, la pubblicazione o la trasmissione delle raccomandazioni e delle decisioni adottate possa costituire di per sé una misura sanzionatoria; sottolinea che tale organo non può sostituirsi alla CGUE; suggerisce che, in casi eccezionali, laddove l'autorità competente giustifichi debitamente che sia necessario più tempo per indagare sul caso, quest'ultima può chiedere all'organismo etico di prorogare il termine per l'adozione di una decisione fino a 20 giorni lavorativi; ritiene che tale approccio in due fasi dovrebbe applicarsi laddove la persona abbia avuto fondati motivi per ritenere che le informazioni fossero veritiere al momento della loro divulgazione, e raccomanda che i casi di violazione intenzionale, negligenza grave, occultamento delle prove e inadempimento dell'obbligo di cooperazione dovrebbero essere considerati fattori aggravanti in relazione alle raccomandazioni per l'imposizione di misure sanzionatorie, anche se la violazione stessa è cessata;

35.  chiede disposizioni chiare che conferiscano alla persona interessata il diritto di ricorrere contro qualsiasi decisione in tal senso adottata dal Presidente, nel pieno rispetto dei princìpi fondamentali dello Stato di diritto;

36.  ritiene che, come regola generale, l'organismo etico dell'UE dovrebbe decidere a maggioranza semplice dei suoi membri;

37.  insiste sulla necessità di applicare le procedure stabilite dai trattati, come il trasferimento delle indagini dalla Corte dei conti europea all'OLAF e alla CGUE;

Disposizioni generali

38.  è del parere che l'organismo etico dell'UE dovrebbe condurre studi ed elaborare statistiche annuali sulle dichiarazioni di interessi finanziari, sui casi di "porte girevoli" e su altre informazioni pertinenti e dovrebbe pubblicare una relazione annuale contenente sia informazioni sull'adempimento dei propri compiti sia, se del caso, raccomandazioni volte a migliorare le norme etiche, da presentare al Parlamento europeo; raccomanda che la relazione annuale includa il numero di casi indagati, le istituzioni da cui provengono le persone, il tipo di violazioni commesse, la durata delle procedure, il periodo di tempo necessario per porre fine alla violazione, la percentuale di sanzioni decise e di raccomandazioni;

39.  ritiene che l'AII dovrebbe contemplare una clausola di revisione che garantisca che, al più tardi due anni dopo l'istituzione dell'organismo etico, le istituzioni partecipanti siano in grado di svolgere una valutazione generale delle sue attività, compresa un'analisi del funzionamento delle norme e delle procedure e dell'esperienza acquisita nell'applicazione delle stesse; sottolinea, in particolare, che tale clausola di revisione dovrebbe incentrarsi sulla valutazione dell'efficacia dell'attuazione del mandato dell'organismo etico dell'UE, e pone in evidenza che la valutazione del Parlamento dovrebbe prendere in considerazione il contributo fornito dall'organismo etico stesso;

40.  ritiene che il nuovo organismo etico dell'UE dovrebbe avere la competenza di contribuire, attraverso proposte, allo sviluppo e all'aggiornamento periodico di un quadro etico comune per le istituzioni dell'UE, comprese norme comuni e un modello comune per le dichiarazioni di interessi finanziari in un formato leggibile e una proposta di modifica delle sue competenze da presentare dinanzi al Parlamento europeo; ritiene che le norme etiche di tutte le istituzioni, agenzie e organi dovrebbero essere armonizzate il prima possibile; è del parere che debba essere elaborato uno statuto dei commissari conformemente alla procedura legislativa ordinaria;

41.  suggerisce che l'organismo etico indipendente si adoperi per una definizione comune di conflitto di interessi da parte delle istituzioni dell'UE, sulla base degli standard più elevati; sottolinea che molti Stati membri hanno disposizioni rigorose; osserva la definizione di conflitti di interessi fornita dall'OSCE: quando un individuo o una società (privata o governativa) è in grado di sfruttare la propria professione o capacità ufficiale in qualche modo a vantaggio personale o aziendale;

42.  chiede la massima trasparenza in tutte le riunioni organizzate dall'organismo etico e con il coinvolgimento dello stesso, con attori privati e con i loro rappresentanti, comprese organizzazioni con e senza fini di lucro;

43.  insiste sul fatto che, fatte salve le competenze del Parlamento di cui al paragrafo 24, le raccomandazioni dell'organismo etico dell'UE dovrebbero essere adeguatamente motivate, ben documentate e accessibili ai membri o al personale nonché all'istituzione interessata; ritiene che le istituzioni partecipanti dovrebbero impegnarsi a cooperare pienamente in tutte le procedure che rientrano nell'ambito di applicazione dell'AII concordato, in particolare per comunicare all'organismo etico indipendente dell'UE tutte le informazioni e i documenti necessari per il corretto controllo delle norme etiche; pone in evidenza che le attività svolte dall'organismo etico dovrebbero essere oggetto di eventuali denunce dinanzi al Mediatore europeo, e sottolinea che le decisioni delle istituzioni partecipanti adottate sulla base delle raccomandazioni continuino a essere soggette al controllo della CGUE;

44.  ritiene che il miglioramento dell'integrità, della trasparenza, della responsabilità nonché dei più elevati standard di comportamento etico delle istituzioni dell'UE e dei processi decisionali dell'UE dovrebbero far parte degli argomenti trattati nell'ambito della Conferenza sul futuro dell'Europa; sottolinea che ciò rappresenta l'occasione per i cittadini europei di discutere in merito a un'eventuale modifica dei trattati e che garantirebbe una chiara base giuridica per introdurre un organismo etico indipendente dell'UE per tutte le istituzioni attraverso la procedura legislativa ordinaria;

45.  invita l'organismo etico indipendente a dare l'esempio in materia di trasparenza pubblicando tutte le raccomandazioni, le relazioni annuali, le decisioni e le spese in un formato aperto leggibile meccanicamente a disposizione di tutti i cittadini e in conformità delle norme applicabili in materia di protezione dei dati; raccomanda vivamente che qualsiasi software sviluppato per rispettare gli standard etici nella pubblica amministrazione dell'UE sia messo a disposizione sotto licenza di software gratuito e open source e sia condiviso con qualsiasi istituzione europea che desideri utilizzarlo; chiede a tale riguardo una stretta collaborazione con il Garante europeo della protezione dei dati;

46.  invita gli Stati membri a provvedere affinché le cause penali correlate alle violazioni delle norme in materia di integrità, soprattutto quelle che riguardano i deputati al Parlamento europeo e i politici nazionali che svolgono un ruolo nel processo decisionale dell'UE, vengano trattate in modo efficiente e senza indebito ritardo;

47.  deplora, con preoccupazione, che vi è una mancanza di considerazione di misure di prevenzione e attuazione atte a prevenire i conflitti di interessi nel quadro delle procedure di appalto pubblico della Commissione;

48.  rileva che l'applicazione delle norme vigenti per i commissari dell'UE, i deputati al Parlamento europeo e i funzionari dell'UE ha denotato eccessive carenze; rammenta che, secondo una relazione di Transparency International EU, all'inizio del 2017 più del 50 % degli ex commissari e il 30 % degli ex deputati al Parlamento europeo che avevano lasciato la politica lavoravano per organizzazioni iscritte nel registro per la trasparenza dell'UE; sottolinea, in particolare per i deputati eletti, la necessità di trasparenza e rendicontabilità rispetto agli impegni personali e finanziari; sottolinea che le questioni di trasparenza e integrità a livello dell'UE e a livello nazionale sono fortemente interconnesse; sostiene pertanto l'operato del Gruppo di Stati del Consiglio d'Europa contro la corruzione (GRECO) e invita gli Stati membri ad attuarne le raccomandazioni, in particolare quelle riguardanti la creazione di un codice di condotta rigoroso dei politici nazionali e l'introduzione di norme relative alle attività esercitate dopo una carica pubblica;

49.  chiede un rafforzamento dell'attuale quadro normativo e di applicazione per i conflitti di interessi che possano precedere e seguire una carica pubblica, al fine di stabilire delimitazioni adeguate, chiare, vincolanti e proporzionate tra il settore pubblico e i settori privato e senza scopo di lucro e, in tal modo, migliorare la credibilità del processo decisionale dell'UE agli occhi del grande pubblico;

50.  sottolinea che le situazioni di conflitto di interessi riconducibili ad attività esercitate dopo una carica pubblica e al fenomeno delle "porte girevoli" sono un ricorrente motivo di preoccupazione di carattere sistematico e un problema comune delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'UE; raccomanda l'adozione di periodi di riflessione armonizzati e adeguati in tutte le istituzioni dell'UE nonché il rafforzamento della loro applicazione; ritiene che le situazioni di conflitto di interessi potrebbero pregiudicare l'integrità delle istituzioni e delle agenzie dell'Unione, compromettendo così la fiducia dei consumatori nei loro confronti; sottolinea l'esigenza di allineare e applicare la pertinente legislazione e i codici di condotta dell'UE, anche allo scopo di richiedere la piena trasparenza in relazione agli incarichi o ai progetti assunti da funzionari di alto livello dell'UE dopo la cessazione della funzione pubblica e in relazione a qualsiasi attività collaterale svolta dai deputati al Parlamento europeo; è del parere che le norme relative alla prevenzione dei conflitti di interessi dopo funzioni o impieghi pubblici dovrebbero essere applicabili entro un periodo di tempo ragionevole, rispettando nel contempo le norme in materia di compensazione adeguata; sottolinea la necessità di trarre insegnamenti dalle migliori pratiche degli Stati membri che dispongono già di autorità nazionali responsabili di questioni etiche dotate delle pertinenti competenze; sottolinea che sussistono pratiche nazionali diverse per quanto riguarda l'applicazione di norme etiche; osserva che in alcuni Stati membri i rappresentanti eletti sono tenuti ad astenersi dal votare su questioni nelle quali abbiano un interesse personale e conseguentemente chiede ai deputati al Parlamento europeo di astenersi dall'assumere l'incarico di relatore in casi simili; rammenta, in tale contesto, le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del codice di condotta dei deputati al Parlamento europeo in materia di interessi finanziari e conflitti di interessi;

51.  sottolinea che, in assenza di un apposito meccanismo, la Mediatrice europea si è occupata della gestione delle denunce relative ai conflitti di interessi in aggiunta alle sue altre mansioni e senza disporre dei mezzi e del potere adeguati per imporre il rispetto delle sue decisioni;

52.  sottolinea che un organismo indipendente dell'UE responsabile delle questioni di etica non sarà sufficiente, di per sé, per far fronte alle situazioni di conflitto di interessi all'interno delle istituzioni e delle agenzie dell'UE; ritiene che il riesame delle norme dell'UE in materia di etica e integrità possa includere misure quali la proroga dei periodi di notifica e di incompatibilità degli alti funzionari in modo proporzionato e caso per caso, sempre nel rispetto della parità di trattamento conformemente all'articolo 15 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il rafforzamento della direttiva 2014/24/UE(4) sugli appalti pubblici, la cessione obbligatoria di partecipazioni in imprese soggette all'autorità dell'istituzione cui appartiene un funzionario di nuova nomina o che intrattengono rapporti con tale istituzione, ricusazione obbligatoria per le questioni che interessano un ex datore di lavoro del settore privato, e divieti per commissari e alti funzionari delle istituzioni e agenzie dell'UE di possedere individualmente titoli azionari durante il loro mandato; invita nuovamente la Commissione a valutare la possibilità di proporre un riesame del quadro giuridico pertinente;

53.  ritiene che periodi di incompatibilità più lunghi per gli alti funzionari che lasciano un'agenzia o un'istituzione, purché si basino su una procedura oggettiva che preveda criteri chiari, costituiscano misure giuridiche giustificate onde proteggere l'interesse pubblico e l'integrità degli organismi pubblici;

54.  esprime preoccupazione per le procedure di nomina degli alti funzionari dell'UE, per la gestione dei conflitti di interessi dei commissari e le violazioni del codice di condotta dei deputati al Parlamento europeo, nonché per il controllo degli obblighi di trasparenza e la verifica del rispetto delle norme in materia di "porte girevoli";

55.  ritiene che le istituzioni dell'UE dovrebbero applicare i più elevati standard etici per prevenire casi di "porte girevoli" e conflitti di interessi, anche per quanto riguarda le nomine a posizioni di alto livello nelle istituzioni e nelle agenzie dell'UE;

56.  ritiene che le procedure di selezione dei candidati per le posizioni di alto livello dovrebbero essere svolte sulla base di criteri del tutto oggettivi e dovrebbero essere pienamente trasparenti per il pubblico; sottolinea che dovrebbe essere predisposto un quadro di riferimento per domande e obiezioni, unitamente a procedure di follow-up aperte e al potere di annullare decisioni di cui è stata dimostrata l'inadeguatezza in termini di trasparenza e integrità; sottolinea che le procedure dovrebbero essere valutate regolarmente al fine di monitorarne l'efficacia e, se del caso, apportare migliorie;

57.  sottolinea che il Parlamento deve svolgere un ruolo fondamentale nel processo di miglioramento dell'attuale sistema di controllo etico dell'UE applicabile a tutte le istituzioni, agenzie e organi dell'UE, al fine di rafforzare la fiducia dell'opinione pubblica nei processi decisionali dell'UE;

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58.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU C 337 del 20.9.2018, pag. 120.
(2) Testi approvati, P9_TA(2020)0327.
(3) GU L 262 del 7.10.2005, pag. 1.
(4) Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

Ultimo aggiornamento: 12 gennaio 2022Note legali - Informativa sulla privacy