Decisione del Parlamento europeo del 5 ottobre 2021 sulla costituzione e la composizione numerica della delegazione all'Assemblea parlamentare di partenariato UE-Regno Unito (2021/2917(RSO))
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Conferenza dei presidenti,
– visto l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra(1) (accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione UE-Regno Unito), in particolare l'articolo 11,
– vista la sua risoluzione del 28 aprile 2021 sull'esito dei negoziati UE-Regno Unito(2), in particolare i paragrafi 8 e 9,
– vista la sua decisione del 17 aprile 2019 sul numero delle delegazioni interparlamentari, delle delegazioni alle commissioni parlamentari miste e delle delegazioni alle commissioni parlamentari di cooperazione e alle assemblee parlamentari multilaterali(3),
– vista la sua decisione del 17 luglio 2019 sulla composizione numerica delle delegazioni interparlamentari(4),
– visto l'articolo 223 del suo regolamento,
1. osserva che l'articolo 11 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione UE-Regno Unito prevede l'istituzione di un'Assemblea parlamentare di partenariato UE-Regno Unito composta di membri del Parlamento europeo e membri del parlamento del Regno Unito, la quale:
a)
può chiedere al consiglio di partenariato istituito dall'articolo 7 dell'accordo ogni informazione utile in relazione all'attuazione dello stesso o eventuale accordo integrativo, informazione che il consiglio di partenariato deve quindi trasmetterle;
b)
è informata delle decisioni e delle raccomandazioni del consiglio di partenariato; e
c)
può rivolgere raccomandazioni al consiglio di partenariato;
2. decide di costituire una delegazione all'Assemblea parlamentare di partenariato UE-Regno Unito composta di 35 membri;
3. decide, con riferimento alla decisione della Conferenza dei presidenti dell'11 luglio 2019 sulla composizione degli uffici di presidenza delle delegazioni, che questi ultimi possono essere composti da un massimo di due vicepresidenti;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione nonché al parlamento del Regno Unito.