Indice 
 Precedente 
 Seguente 
 Testo integrale 
Procedura : 2021/2935(RSP)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : B9-0532/2021

Testi presentati :

B9-0532/2021

Discussioni :

PV 19/10/2021 - 4
CRE 19/10/2021 - 4

Votazioni :

PV 21/10/2021 - 10
PV 21/10/2021 - 16

Testi approvati :

P9_TA(2021)0439

Testi approvati
PDF 136kWORD 49k
Giovedì 21 ottobre 2021 - Strasburgo
La crisi dello Stato di diritto in Polonia e il primato del diritto dell'UE
P9_TA(2021)0439B9-0532/2021

Risoluzione del Parlamento europeo del 21 ottobre 2021 sulla crisi dello Stato di diritto in Polonia e il primato del diritto dell'UE (2021/2935(RSP))

Il Parlamento europeo,

–  vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in appresso "la Carta"),

–  visti gli articoli 1, 2, 4 e 19 del trattato sull'Unione europea (TUE),

–  visto l'articolo 49 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  viste la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e la relativa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo,

–  vista la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,

–  vista la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE),

–  vista la proposta motivata di decisione del Consiglio presentata dalla Commissione il 20 dicembre 2017 sulla constatazione dell'esistenza di un evidente rischio di violazione grave dello Stato di diritto da parte della Repubblica di Polonia, formulata conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, TUE (COM(2017)0835),

–  visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione(1) (regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto),

–  visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza(2),

–  vista la sua risoluzione del 7 ottobre 2020 sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali(3),

–  vista la sua risoluzione del 24 giugno 2021 sulla relazione della Commissione sullo Stato di diritto 2020(4),

–  vista la sua risoluzione del 17 settembre 2020 sulla proposta di decisione del Consiglio sulla constatazione dell'esistenza di un evidente rischio di violazione grave dello Stato di diritto da parte della Repubblica di Polonia(5),

–  vista la sua risoluzione dell'8 luglio 2021 sull'elaborazione di orientamenti per l'applicazione del regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione(6),

–  vista la sua risoluzione del 16 settembre 2021 sulla libertà dei media e l'ulteriore deterioramento dello Stato di diritto in Polonia(7),

–  vista la comunicazione della Commissione del 30 settembre 2020 dal titolo "Relazione sullo Stato di diritto 2020 – La situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea" (COM(2020)0580),

–  vista la comunicazione della Commissione del 20 luglio 2021 dal titolo "Relazione sullo Stato di diritto 2021 – La situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea" (COM(2021)0700),

–  visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando che, come sancito dall'articolo 2 TUE, l'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze;

B.  considerando che il 29 marzo 2021 il primo ministro polacco ha presentato una richiesta all'ampiamente contestato e illegittimo "Tribunale costituzionale" affinché valuti se le disposizioni del TUE relative al primato del diritto dell'UE e alla tutela giurisdizionale effettiva siano compatibili con la Costituzione polacca(8);

C.  considerando che, mediante l'ordinanza del 14 luglio 2021, la CGUE ha autorizzato le misure provvisorie richieste dalla Commissione a norma dell'articolo 279 TFUE relative al funzionamento della sezione disciplinare della Corte suprema polacca e alla sospensione dell'applicazione di altre disposizioni del diritto polacco che incidono sull'indipendenza della magistratura(9);

D.  considerando che il 14 luglio 2021 il "Tribunale costituzionale" illegittimo polacco ha stabilito che le ordinanze provvisorie della CGUE relative alla struttura dei tribunali in Polonia erano incompatibili con la Costituzione polacca(10);

E.  considerando che il 15 luglio 2021, nella sentenza pronunciata nella causa C-791/19(11), la CGUE ha stabilito che il regime disciplinare applicabile ai giudici in Polonia non è compatibile con il diritto dell'UE;

F.  considerando che il 6 ottobre 2021 la CGUE ha stabilito che i trasferimenti senza consenso di un giudice da un tribunale all'altro o tra due divisioni dello stesso tribunale rischiano di compromettere i principi dell'inamovibilità dei giudici e dell'indipendenza della magistratura(12);

G.  considerando che il 6 ottobre 2021 il vicepresidente della CGUE ha respinto la richiesta della Polonia di annullare l'ordinanza del vicepresidente della CGUE del 14 luglio 2021 di richiedere la sospensione immediata dell'applicazione delle disposizioni nazionali relative in particolare ai poteri della sezione disciplinare della Corte suprema(13);

H.  considerando che il 7 ottobre 2021 il "Tribunale costituzionale" illegittimo ha presentato la sua decisione sulla causa K 3/21, adottata con due pareri dissenzienti, sulla richiesta presentata dal primo ministro polacco il 29 marzo 2021, che ha dichiarato le disposizioni del TUE incompatibili con la Costituzione polacca per molteplici motivi;

I.  considerando che il 10 ottobre 2021 oltre 100 000 cittadini polacchi hanno manifestato pacificamente in tutta la Polonia per mostrare il loro sostegno all'appartenenza della Polonia all'UE;

J.  considerando che il 22 ottobre 2020 il "Tribunale costituzionale" illegittimo è stato utilizzato anche a fini politici per attaccare i diritti delle donne;

K.  considerando che il 12 ottobre 2021 la decisione sulla causa K 3/21 è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Polonia(14), dandole così forza giuridica nel sistema giuridico polacco;

L.  considerando che l'Associazione dei giudici amministrativi europei ha altresì affermato che la sentenza del "Tribunale costituzionale" illegittimo è chiaramente contraria ai principi fondamentali del primato del diritto dell'UE(15);

M.  considerando che in un'indagine Eurobarometro flash dell'agosto 2021 la stragrande maggioranza degli intervistati ha convenuto che l'UE dovrebbe fornire fondi agli Stati membri solo a condizione che i loro governi sostengano e attuino lo Stato di diritto e i principi democratici; che tale percentuale era molto elevata anche in Polonia (72 %)(16);

N.  considerando che, secondo diversi sondaggi condotti in Polonia in settembre e ottobre 2021, solo il 5 % degli intervistati ha dichiarato che vorrebbe che la Polonia lasciasse l'UE(17), il 90 % ha valutato positivamente l'appartenenza della Polonia all'UE(18) e il 95 % ha anche affermato di ritenere che il sostegno dell'UE abbia un effetto positivo sullo sviluppo della propria città o regione, percentuale che è superiore alla media dell'UE(19);

1.  deplora profondamente la decisione del 7 ottobre 2021 del "Tribunale costituzionale" illegittimo(20) in quanto attacco alla comunità europea di valori e leggi nel suo complesso che compromette il primato del diritto dell'UE come uno dei suoi principi fondamentali, conformemente alla giurisprudenza consolidata della CGUE; esprime profonda preoccupazione per il fatto che tale decisione potrebbe costituire un pericoloso precedente; sottolinea che il "Tribunale costituzionale" illegittimo non solo manca di validità giuridica e indipendenza(21), ma è altresì privo di qualifiche per interpretare la Costituzione in Polonia;

2.  rileva che, a norma dell'articolo 47 della Carta, il diritto fondamentale a un ricorso effettivo richiede l'accesso a un giudice indipendente; prende atto delle crescenti sfide poste a tale riguardo dalle corti costituzionali nazionali e da alcuni politici e invita gli Stati membri a rispettare il ruolo cruciale della CGUE e a conformarsi alle sue sentenze;

3.  deplora che l'iniziativa di mettere in discussione il primato del diritto dell'UE sulla legislazione nazionale sia stata adottata dall'attuale primo ministro polacco, che ancora una volta utilizza indebitamente il potere giudiziario come strumento per realizzare la propria agenda politica; deplora tale iniziativa in quanto decisione unilaterale che pone in discussione il quadro giuridico dell'UE e la sua osservanza da parte della Polonia; ricorda che l'adesione della Repubblica di Polonia all'UE ha avuto luogo con la ratifica del trattato di adesione, con il consenso della nazione polacca espresso in un referendum; ricorda inoltre che la Repubblica di Polonia si è volontariamente impegnata a essere vincolata dalle disposizioni dei trattati istitutivi e dalla giurisprudenza della CGUE; condanna l'uso del sistema giudiziario a fini politici e invita le autorità polacche a cessare di avvalersi arbitrariamente dei propri poteri esecutivo e legislativo per compromettere la separazione dei poteri e lo Stato di diritto;

4.  afferma che un sistema giudiziario deve essere esaminato nella sua interezza per stabilire se sia funzionale allo scopo di un controllo giurisdizionale effettivo e indipendente e respinge fermamente i ripetuti tentativi dell'attuale governo del partito PiS di cercare di giustificare le modifiche legislative del sistema giudiziario in Polonia, in particolare sulla base di singoli esempi isolati in diversi Stati membri;

5.  deplora che la sentenza K 3/21 abbia un impatto negativo sui cittadini e sulle imprese polacchi ed europei, in quanto il loro diritto fondamentale a un sistema giudiziario indipendente che applichi pienamente l'acquis e la legislazione dell'UE non può più essere garantito; esprime preoccupazione per l'effettiva tutela dei diritti fondamentali dei cittadini polacchi ed europei in tale contesto;

6.  plaude alle decine di migliaia di cittadini polacchi che sono scesi in piazza in proteste di massa pacifiche, per lottare per i loro diritti e le loro libertà in quanto cittadini europei; condivide il loro desiderio di una Polonia democratica forte al centro del progetto europeo;

7.  sottolinea l'illegittimità della sentenza del 22 ottobre 2020 (K 1/20) e riconosce che queste gravi restrizioni alla salute riproduttiva e ai relativi diritti delle donne sono illegali;

8.  teme che la sentenza K 3/21 avrà un forte effetto dissuasivo sui giudici polacchi, scoraggiandoli dall'avvalersi delle loro prerogative in materia di applicazione del diritto dell'UE; ribadisce il suo pieno sostegno ai giudici polacchi che applicano ancora il primato del diritto dell'UE e deferiscono i casi alla CGUE affinché si pronunci in via pregiudiziale, anche dopo la sentenza K 3/21, nonostante il rischio per la loro carriera, compresi la rimozione disciplinare dalle funzioni giurisdizionali, il licenziamento o le dimissioni forzate;

9.  ricorda che i trattati dell'UE non possono essere modificati da una sentenza di un tribunale nazionale e che l'articolo 91 della Costituzione polacca ricorda che un accordo internazionale ratificato fa parte dell'ordinamento giuridico interno, deve essere applicato direttamente e le sue disposizioni prevalgono in caso di conflitto di leggi; esprime profonda preoccupazione per il fatto che il "Tribunale costituzionale" polacco sia stato trasformato da efficace custode della Costituzione in uno strumento per legalizzare le attività illegali delle autorità; ricorda che le sentenze della CGUE non pregiudicano il diritto degli Stati membri di apportare modifiche organizzative all'interno del sistema giudiziario;

10.  accoglie con favore le iniziative di alcuni parlamenti nazionali volte a discutere e adottare posizioni chiare sulle recenti azioni intraprese dal governo polacco del partito PiS e sui suoi attacchi al primato del diritto dell'UE;

11.  ribadisce la propria opinione secondo cui il denaro dei contribuenti dell'UE non dovrebbe essere concesso a governi che minano in modo flagrante, mirato e sistematico i valori sanciti dall'articolo 2 TUE;

12.  invita la Commissione e il Consiglio a intraprendere azioni urgenti e coordinate:

   avviando procedure di infrazione in relazione alla legislazione sul "Tribunale costituzionale" illegittimo, la sua composizione illegale e il suo ruolo nell'impedire il rispetto delle sentenze della CGUE, chiedendo alla CGUE di imporre misure provvisorie e avviando procedure di infrazione in relazione alla Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema, al Consiglio nazionale della magistratura e agli uffici della Procura di Stato;
   avviando, da parte della Commissione, la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto riguardo alla Polonia, ricordando nel contempo che l'articolo 5 del regolamento tutela l'accesso ai finanziamenti per i destinatari e i beneficiari finali ed esortando la Commissione a fare tutto il possibile per garantire che i pagamenti siano effettuati;
   astenendosi dall'approvare il progetto di piano per la ripresa e la resilienza della Polonia fino a quando il governo polacco non avrà attuato pienamente e correttamente le sentenze della CGUE e dei tribunali internazionali e assicurando che la valutazione del piano garantisca la conformità alle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese, in particolare per quanto riguarda la salvaguardia dell'indipendenza della magistratura;
   adottando raccomandazioni inequivocabili, che non richiedono l'unanimità, per affrontare le violazioni dello Stato di diritto da parte della Polonia, con un calendario preciso, e dichiarando, da parte del Consiglio, che esiste un evidente rischio di violazione grave dello Stato di diritto da parte della Polonia, conformemente alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 1, TUE, nonché estendendo l'ambito di applicazione di tale procedura ai diritti fondamentali e alla democrazia;
   esercitando i loro poteri, anche interrompendo o sospendendo i pagamenti o procedendo, se necessario, a rettifiche finanziarie, conformemente al regolamento recante disposizioni comuni applicabile, dato il rischio di gravi carenze nell'efficace funzionamento dei sistemi di controllo in Polonia a causa della mancanza di indipendenza del potere giudiziario, che mette in pericolo la legittimità e la regolarità della spesa;
   discutendo della crisi dello Stato di diritto in Polonia alla presenza del Presidente del Parlamento europeo e assumendo una posizione chiara, emanando una dichiarazione comune sulla questione nei termini più forti possibili, firmata dai capi di Stato e di governo dell'UE in occasione del prossimo vertice del 21 e 22 ottobre 2021, e dando un seguito urgente al prossimo Consiglio "Affari generali";

13.  sottolinea che tali richieste non sono intese come misure punitive nei confronti del popolo polacco, bensì come mezzi per ripristinare lo Stato di diritto in Polonia alla luce del suo continuo deterioramento; invita la Commissione a utilizzare tutti gli strumenti a sua disposizione per stabilire modalità atte a garantire che i cittadini polacchi e i residenti in Polonia non siano privati dei benefici dei fondi dell'UE a causa delle azioni dell'attuale governo, e a stabilire modalità affinché la Commissione amministri direttamente tali fondi per farli pervenire ai beneficiari finali;

14.  prende atto della votazione della sua commissione giuridica del 14 ottobre 2021 a sostegno di un ricorso dinanzi alla CGUE nei confronti della Commissione per la sua mancata attivazione del meccanismo di condizionalità dell'UE in materia di Stato di diritto;

15.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Consiglio, alla Commissione, al Comitato delle regioni e al Consiglio d'Europa.

(1) GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 1.
(2) GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17.
(3) GU C 395 del 29.9.2021, pag. 2.
(4) Testi approvati, P9_TA(2021)0313.
(5) GU C 385 del 22.9.2021, pag. 317.
(6) Testi approvati, P9_TA(2021)0348.
(7) Testi approvati, P9_TA(2021)0395.
(8) Domanda nella causa K 3/21.
(9) Ordinanza della Corte di giustizia del 14 luglio 2021, causa C-204/21 R, Commissione/Polonia, EU:C:2021:593.
(10) Sentenza del Tribunale costituzionale del 14 luglio 2021, causa P 7/20.
(11) Sentenza della Corte di giustizia del 15 luglio 2021, causa C-791/19, Commissione/Polonia, EU:C:2021:596.
(12) Sentenza della Corte di giustizia del 6 ottobre 2021, causa C-487/19, W.Ż., EU:C:2021:798.
(13) Ordinanza della Corte di giustizia del 6 ottobre 2021, C-204/21 R-RAP, Commissione/Polonia, EU:C:2021:834.
(14) DZIENNIK USTAW 2021 R. POZ. 1852.
(15) https://twitter.com/AEAJ2000/status/1450008198375686145?t=AY2yz-vezln6Mlq6ZwSDJQ&s=19&fbclid=IwAR3JNygjzCo9QR1R6RghaCOeM8diOQuzRQRe48eAtEwPcmOQC1x5QWkFNrY
(16) Flash Eurobarometer – State of the European Union (Eurobarometro flash – Stato dell'Unione europea), IPSOS, agosto 2021.
(17) Ipsos per OKO.press e Gazeta Wyborcza, 23-25 settembre 2021. I dati sono espressi in percentuale.
(18) Kantar, 21 settembre 2021.
(19) Indagine Eurobarometro dell'ottobre 2021, https://europa.eu/eurobarometer/api/deliverable/download/file?deliverableId=77331
(20) Sentenza K 3/21.
(21) Corte europea dei diritti dell'uomo, causa Xero Flor w Polsce sp.z.o.o. vs Polonia.

Ultimo aggiornamento: 23 agosto 2023Note legali - Informativa sulla privacy