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Procedura : 2021/2036(INI)
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Ciclo del documento : A9-0292/2021

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A9-0292/2021

Discussioni :

PV 10/11/2021 - 13
CRE 10/11/2021 - 13

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PV 11/11/2021 - 6.9
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P9_TA(2021)0451

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Giovedì 11 novembre 2021 - Bruxelles
Rafforzare la democrazia e la libertà e il pluralismo dei media nell'UE
P9_TA(2021)0451A9-0292/2021
Risoluzione
 Allegato

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 novembre 2021 sul tema "Rafforzare la democrazia e la libertà e il pluralismo dei media nell'UE: il ricorso indebito ad azioni nel quadro del diritto civile e penale per mettere a tacere i giornalisti, le ONG e la società civile" (2021/2036(INI))

Il Parlamento europeo,

–  visto il trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare l'articolo 2, l'articolo 3, l'articolo 4, paragrafo 3, e gli articoli 5, 6, 7 e 19,

–  visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare gli articoli 70, 81, 82, 114 e 352,

–  vista la Carta dei diritti fondamentali dell'UE (la "Carta"), in particolare gli articoli 11, 12, 15, 20, 47, 48 e 54,

–  visti il protocollo 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea e il protocollo 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegati al TUE e al TFUE,

–  visto il regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II)(1),

–  visto il regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Bruxelles I)(2),

–  vista la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione(3),

–  visto il regolamento (UE) 2021/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori e abroga il regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 390/2014 del Consiglio(4),

–  visto il regolamento (UE) 2021/693 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma Giustizia e che abroga il regolamento (UE) n. 1382/2013(5),

–  vista la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea,

–  vista la comunicazione dal titolo "Programma di lavoro della Commissione per il 2021 – Un'Unione vitale in un mondo fragile" (COM(2020)0690),

–  vista la comunicazione della Commissione sul piano d'azione per la democrazia europea (COM(2020)0790),

–  vista la comunicazione della Commissione del 5 marzo 2020 dal titolo "Un'Unione dell'uguaglianza: la strategia per la parità di genere 2020-2025" COM(2020)0152,

–  vista la comunicazione della Commissione del 30 settembre 2020 dal titolo "Relazione sullo Stato di diritto 2020 – La situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea" (COM(2020)0580) e i 27 capitoli per paese sullo Stato di diritto negli Stati membri (SWD(2020)0300-0326),

–  vista la comunicazione della Commissione del 12 novembre 2020 dal titolo "Un'Unione dell'uguaglianza: strategia per l'uguaglianza LGBTIQ 2020-2025" (COM(2020)0698),

–  vista la raccomandazione della Commissione relativa alla garanzia della protezione, della sicurezza e dell'empowerment dei giornalisti e degli altri professionisti dei media nell'Unione europea (C/2021/6650),

–  visto il seguito dato dalla Commissione alla risoluzione non legislativa del Parlamento europeo del 3 maggio 2018 sul pluralismo e la libertà dei media nell'Unione europea,

–  visti la relazione dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali pubblicata il 17 gennaio 2018, dal titolo "Challenges facing civil society organisations working on human rights in the EU" (Le sfide cui devono far fronte le organizzazioni della società civile che operano nel settore dei diritti umani nell'UE), i bollettini relativi alle implicazioni della pandemia di coronavirus sui diritti fondamentali nell'UE pubblicati nel 2020, e altri dati, strumenti e relazioni dell'Agenzia, in particolare il sistema di informazione europeo sui diritti fondamentali (EFRIS),

–  vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, in particolare l'articolo 19,

–  visti gli altri strumenti delle Nazioni Unite sulla protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali e le raccomandazioni e le relazioni dell'esame periodico universale delle Nazioni Unite, nonché la giurisprudenza degli organi previsti dai trattati sui diritti umani delle Nazioni Unite e le procedure speciali del Consiglio dei diritti umani,

–  vista la dichiarazione delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti umani dell'8 marzo 1999,

–  vista la relazione del relatore speciale delle Nazioni Unite per i diritti alla libertà di riunione pacifica e di associazione sulle SLAPP e sui diritti alla libertà di riunione pacifica e di associazione,

–  viste la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la Carta sociale europea, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e del Comitato europeo dei diritti sociali, nonché le convenzioni, le raccomandazioni, le risoluzioni, i pareri e le relazioni del Consiglio d'Europa, dell'Assemblea parlamentare, del Comitato dei ministri, del commissario per i diritti umani, della Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza, del Comitato direttivo sull'antidiscriminazione, la diversità e l'inclusione, della Commissione di Venezia e di altri organi del Consiglio d'Europa,

–  vista la dichiarazione del Consiglio d'Europa del 4 luglio 2012 sull'opportunità di elaborare norme internazionali relative alla scelta opportunistica del foro competente ("forum shopping") con riferimento alla diffamazione, il "turismo della diffamazione" ("libel tourism"), per garantire la libertà di espressione,

–  vista la raccomandazione del Consiglio d'Europa agli Stati membri del 13 aprile 2016 sulla protezione del giornalismo e la sicurezza dei giornalisti e degli altri operatori dei mezzi d'informazione (CM/Rec(2016)4[1]),

–  vista la raccomandazione del Consiglio d'Europa del 28 novembre 2018 sulla necessità di rafforzare la protezione e la promozione dello spazio riservato alla società civile in Europa (CM/Rec(2018)11),

–  vista la raccomandazione del Consiglio d'Europa agli Stati membri del 7 marzo 2018 sul pluralismo dei media e sulla trasparenza della proprietà nel settore dei media (CM/Rec(2018)1),

–  vista la risoluzione della conferenza ministeriale del Consiglio d'Europa dell'11 giugno 2021 sulla sicurezza dei giornalisti,

–  visto l'articolo del commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa dal titolo "Human Rights Comment: Time to take action against SLAPPs" (Commento sui diritti umani: è tempo di agire contro le SLAPP), pubblicato il 27 ottobre 2020,

–  vista la relazione annuale 2021 delle organizzazioni partner della piattaforma del Consiglio d'Europa per promuovere la protezione del giornalismo e la sicurezza dei giornalisti,

–  viste le raccomandazioni e le relazioni dell'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani, il rappresentante per la libertà dei mezzi d'informazione e altri organismi dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE),

–  visto lo studio della rete EU-CITZEN dal titolo "SLAPP in the EU context" (SLAPP nel contesto UE) del 29 maggio 2020(6),

–  vista la richiesta di una direttiva anti-SLAPP da parte di una coalizione di organizzazioni non governative(7),

–  visto lo studio dal titolo "Il ricorso alle SLAPP per mettere a tacere giornalisti, ONG e società civile" del giugno 2021, commissionato dal dipartimento tematico del Parlamento europeo su richiesta della commissione giuridica,

–  vista la sua nota informativa dal titolo "Il valore aggiunto europeo di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali - valutazione preliminare" del 23 aprile 2020,

–  vista la sua risoluzione del 21 maggio 2013 sulla Carta dell'UE: stabilire norme per la libertà dei mezzi d'informazione in tutta l'UE(8),

–  vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2016 recante raccomandazioni alla Commissione sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali(9),

–  vista la sua risoluzione del 19 aprile 2018 sulla necessità di istituire uno strumento europeo dei valori per sostenere le organizzazioni della società civile che promuovono i valori fondamentali all'interno dell'Unione europea a livello locale e nazionale(10),

–  vista la sua risoluzione del 19 aprile 2018 sulla protezione dei giornalisti investigativi in Europa: il caso dei giornalisti slovacchi Ján Kuciak e Martina Kušnírová(11),

–  vista la sua risoluzione del 3 maggio 2018 sul pluralismo e la libertà dei media nell'Unione europea(12),

–  vista la sua risoluzione del 14 novembre 2018 sulla necessità di un meccanismo globale dell'UE per la protezione della democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali(13),

–  vista la sua risoluzione del 13 febbraio 2019 sull'attuale regresso dei diritti delle donne e dell'uguaglianza di genere nell'UE(14),

–  vista la sua risoluzione del 28 marzo 2019 sulla situazione dello Stato di diritto e della lotta contro la corruzione nell'UE, in particolare a Malta e in Slovacchia(15),

–  vista la sua risoluzione del 18 dicembre 2019 sullo Stato di diritto a Malta dopo le recenti rivelazioni sull'assassinio di Daphne Caruana Galizia(16),

–  vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2020 sulla relazione annuale 2018 sui diritti umani e la democrazia nel mondo e sulla politica dell'Unione europea in materia(17),

–  vista la sua risoluzione del 7 ottobre 2020 sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali(18),

–  vista la sua risoluzione del 25 novembre 2020 sul rafforzamento della libertà dei media: protezione dei giornalisti in Europa, incitamento all'odio, disinformazione e ruolo delle piattaforme(19),

–  vista la sua risoluzione del 26 novembre 2020 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea – Relazione annuale 2018-2019(20),

–  vista la sua risoluzione del 17 dicembre 2020 sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027, l'accordo interistituzionale, lo strumento dell'Unione europea per la ripresa e il regolamento sullo Stato di diritto(21),

–  vista la sua risoluzione dell'11 marzo 2021 sulla proclamazione dell'Unione europea come zona di libertà per le persone LGBTIQ(22),

–  vista la sua risoluzione del 25 marzo 2021 sull'applicazione del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092, il meccanismo di condizionalità dello Stato di diritto(23),

–  vista la sua risoluzione del 29 aprile 2021 sull'assassinio di Daphne Caruana Galizia e lo Stato di diritto a Malta(24),

–  vista la sua risoluzione del 19 maggio 2021 sugli effetti dei cambiamenti climatici sui diritti umani e il ruolo dei difensori dell'ambiente in tale ambito(25),

–  visto l'articolo 54 del suo regolamento,

–  viste le deliberazioni congiunte della commissione giuridica e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni a norma dell'articolo 58 del regolamento,

–  visto il parere della commissione per la cultura e l'istruzione,

–  vista la relazione della commissione giuridica e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0292/2021),

A.  considerando che i diritti alla libertà di espressione, all'informazione e alla partecipazione pubblica sono tra le pietre miliari della democrazia; che la libertà di espressione è indispensabile ai fini della realizzazione dei principi di trasparenza e responsabilità; che la partecipazione pubblica di una persona fisica o giuridica intesi a impegnarsi su una questione di interesse pubblico può esprimersi in una varietà di forme; che la partecipazione pubblica può includere l'esercizio online o offline del controllo pubblico e la diffusione di informazioni pubbliche, come le comunicazioni, le pubblicazioni o le opere giornalistiche, compresi i contenuti editoriali, le comunicazioni, le pubblicazioni o le opere di natura politica, scientifica, accademica, artistica, materiale di cronaca o satirico anche quando gli interessati sono, tra l'altro, figure aperte al controllo pubblico, nel contesto di interessi più ampi di una discussione aperta su temi politici; che le pubblicazioni che contribuiscono a dibattiti su questioni di interesse pubblico o di interesse generale godono di una soglia di protezione più alta; che i limiti di accettabilità delle critiche sono più estesi per le figure pubbliche, soprattutto per i politici e i funzionari statali;

B.  considerando che il giornalismo imparziale, professionale e responsabile indipendente, così come l'accesso a un'informazione pluralistica sono pilastri fondamentali della democrazia; che le informazioni, le relazioni, i pareri, le dichiarazioni, gli argomenti e altre affermazioni della società civile sono essenziali per far prosperare qualsiasi democrazia; che la limitazione dello spazio dedicato alla società civile in alcuni paesi è una questione che desta crescenti timori e può avere un impatto negativo sulle democrazie; che il giornalismo indipendente e di alta qualità e le organizzazioni della società civile svolgono un ruolo cruciale come custodi della democrazia e dello Stato di diritto, nel chiamare i detentori del potere a rendere conto delle proprie azioni e nel contrastare la disinformazione e la diffusione involontaria di notizie false, così come le ingerenze e le manipolazioni politiche straniere;

C.  considerando che negli ultimi anni i giornalisti e gli operatori dei mezzi d'informazione in Europa e all'estero subiscono crescenti minacce, attacchi fisici e assassinii a causa delle loro attività, soprattutto quando riguardano abusi di potere, corruzione, violazioni dei diritti fondamentali e attività criminali; sottolinea che l'esercizio effettivo della libertà di espressione richiede una serie di misure positive di protezione per i giornalisti, compresa la protezione della vita e le indagini sugli assassinii, nonché l'effettiva protezione delle loro fonti; osserva che tali minacce non sono solo di natura violenta e che le intimidazioni contro i giornalisti derivano anche da pressioni legali, politiche, socio-culturali ed economiche;

D.  considerando che il diritto alla libertà di espressione è un diritto fondamentale che deve essere esercitato con senso di dovere e responsabilità, tenendo conto del diritto fondamentale delle persone a ottenere informazioni imparziali, come anche del rispetto del diritto fondamentale a proteggere la propria reputazione(26) e la propria vita privata; che, nei casi di conflitto tra questi diritti, tutte le parti devono avere accesso ai tribunali se la situazione non è stata risolta in via amichevole;

E.  considerando che le azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica (SLAPP) sono procedimenti legali o altre azioni legali (ad esempio ingiunzioni, congelamento di beni) presentate da entità private e da singoli, e anche da funzionari pubblici, enti pubblici ed entità soggette al controllo pubblico, nei confronti di uno o più individui o gruppi, basate su una varietà di basi giuridiche soprattutto di diritto civile e penale, nonché la minaccia di tali azioni, aventi lo scopo di impedire le indagini e la segnalazione di violazioni del diritto dell'Unione e nazionale, di corruzione o di altre pratiche abusive, o di ostacolare o mettere a repentaglio in altro modo la partecipazione pubblica; che ciò ha un impatto diretto e dannoso sulla partecipazione democratica, sulla resilienza delle società e sul dialogo ed è contrario ai valori sanciti dall'articolo 2 TUE;

F.  considerando che la partecipazione pubblica comprende, ma non si limita a, indagare, parlare, segnalare o denunciare in altro modo questioni di interesse pubblico, tra le altre cose le pratiche che minacciano i diritti e le libertà fondamentali, la democrazia, lo Stato di diritto o il buon governo, e le attività di sostegno attraverso l'esercizio delle libertà civili come la libertà di associazione, la libertà di riunione pacifica e la libertà di espressione e d'informazione;

G.  considerando che le vittime di SLAPP sono più comunemente citate in giudizio per aver espresso opinioni critiche sul comportamento, o per aver denunciato illeciti, di società o autorità, nonché di funzionari pubblici, enti pubblici ed entità soggette al controllo pubblico, attraverso forme di espressione online o offline, o come ritorsione per il loro coinvolgimento in campagne, istanze giudiziarie, azioni o proteste; che le SLAPP sono comunemente caratterizzate da istanze prive di fondamento giuridico, sono palesemente infondate, da uno squilibrio di potere e dall'abuso di diritti o sviamento di procedura da parte del ricorrente che avanza pretese eccessive laddove il convenuto sta esercitando un diritto tutelato dalla legge, sfruttando pertanto il processo giudiziario per scopi diversi dall'esercitare realmente un diritto;

H.  considerando che, secondo le organizzazioni della società civile, i rappresentanti accademici, i professionisti legali e le vittime che operano in quest'ambito, le SLAPP stanno diventando sempre più sofisticate e più efficaci, e che tra suddette tecniche vi è quella di intentare cause multiple nei confronti della stessa persona per lo stesso argomento, il che significa che l'imputato deve gestire la difesa e il trattamento delle cause contemporaneamente e in parallelo, incrementando i costi in maniera sproporzionata; che le SLAPP sono spesso basate su denunce di diffamazione o calunnia, che costituiscono ancora reati nella maggior parte degli Stati membri, e che le vittime di SLAPP si trovano ad affrontare accuse penali e sono citate in giudizio per la responsabilità civile presumibilmente derivante dalla stessa condotta; che le SLAPP spesso violano il diritto delle vittime alla difesa riconosciuto dalla Carta, con possibili ripercussioni anche sul loro diritto a un equo processo e la presunzione di innocenza;

I.  considerando che la mancanza di un approccio giuridico e giudiziario coerente e globale all'interno dell'Unione non consente di identificare rapidamente e affrontare efficacemente le cause SLAPP; che il livello di protezione contro le cause SLAPP rimane molto frammentato negli Stati membri, vanificando la certezza del diritto e il diritto delle vittime di SLAPP a mezzi di ricorso effettivi; che una tra le principali sfide nella stesura della legislazione anti-SLAPP è rappresentata dalle modalità per trattare le richieste abusive, senza pregiudicare i diritti dei ricorrenti che derivano dalle costituzioni degli Stati membri e dai loro obblighi a norma della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Convenzione europea dei diritti umani;

J.  considerando che dai fatti emerge che le SLAPP sono diventate una pratica sempre più diffusa, come dimostrano molti casi in tutta l'Unione, ad esempio il terrificante caso della giornalista investigativa Daphne Caruana Galizia, che avrebbe dovuto affrontare 47 cause di diffamazione civile e penale (con conseguente congelamento dei suoi beni) in diverse giurisdizioni il giorno del suo assassinio, fortemente condannato, il 16 ottobre 2017, e le cause che i suoi eredi continuano ad affrontare; che altri casi rappresentativi e allarmanti contro i giornalisti e i media indipendenti includono Realtid Media, che ha subito ripetute minacce di azioni legali in una giurisdizione diversa da quella in cui ha avuto luogo la segnalazione in questione, e Gazeta Wyborcza, che continua a essere periodicamente citato in giudizio da una serie di enti e funzionari pubblici;

K.  considerando che le SLAPP sono frequentemente utilizzate dalle autorità pubbliche o dai loro delegati, come i media finanziati dallo Stato, le ONG finanziate dallo Stato o le aziende di proprietà dello Stato;

L.  considerando che le SLAPP possono rappresentare un mezzo per limitare a livello sistemico il pluralismo dei media, esercitando un effetto intimidatorio sui media indipendenti; che le SLAPP sono deliberatamente avviate con l'intento di rendere il contenzioso costoso, prolungato nel tempo e complicato per i convenuti, anche intimidendo e consumando le risorse finanziarie e psicologiche delle loro vittime; che le SLAPP non hanno un impatto negativo solo sulle vittime, ma anche sulle loro famiglie e in generale sulla partecipazione pubblica;

M.  considerando che il riferimento alle vittime e agli obiettivi delle SLAPP riguarda giornalisti, editori e organizzazioni dei media, gli esponenti del mondo accademico, le ONG, la società civile e altri attori impegnati nella partecipazione pubblica, come quelli che si occupano di diritti umani e questioni ambientali;

N.  considerando che le SLAPP all'interno dell'Unione sono spesso di natura transfrontaliera, il che comporta ritardi nella pubblicazione delle notizie o informazioni incomplete, come dimostrano molti casi, spesso relativi ai diritti umani o alla protezione ambientale, frode finanziaria e/o corruzione, e che rappresentano un evidente tentativo di ritardare la pubblicazione delle informazioni, ostacolando o screditando il lavoro dei singoli giornalisti e delle entità editoriali, privando così i cittadini del loro diritto all'informazione, con un impatto sul pluralismo, la libertà e la diversità dei media; che le SLAPP e le minacce di SLAPP possono essere presentate anche nei confronti degli organi di controllo pubblico all'interno dell'Unione anche da attori in paesi terzi e dinanzi a tribunali di paesi terzi;

O.  considerando che le cause interne SLAPP sono sempre più utilizzate all'interno degli Stati membri, allo scopo di limitare la libertà di parola e il diritto all'informazione, provocando un effetto intimidatorio contro le vittime di SLAPP, con lo scopo di consumare le risorse finanziarie e psicologiche delle loro vittime in modo da costringerle a non denunciare questioni di interesse pubblico;

P.  considerando che la mancanza di una legislazione vincolante in qualsiasi Stato membro sulle SLAPP e le disposizioni nazionali in materia di diffamazione, spesso ambigue e generali in tale contesto, nonché di sanzioni severe anche di natura penale, contribuiscono in modo significativo all'aumento del numero di queste cause abusive e alla conseguente intimidazione delle vittime;

Q.  considerando che la criminalizzazione dei giornalisti per le loro attività è una questione particolarmente grave; che la diffamazione penale è ancora in vigore in 23 Stati membri, nonostante i ripetuti appelli per la sua abolizione da parte, tra le altre organizzazioni, delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa e dell'OSCE, e di prestigiose ONG come Index on Censorship, International Press Institute e Committee to Protect Journalists;

R.  considerando che le misure non vincolanti sono misure complementari benaccette a corredo di una proposta legislativa e della revisione di determinati diritti internazionali privati attualmente in vigore, tuttavia da sole non forniscono una protezione giudiziaria completa;

S.  considerando che l'informazione sulle SLAPP assume un ruolo cruciale nel sensibilizzare sulla questione sia il pubblico che i professionisti legali, in particolare i giudici e gli avvocati;

T.  considerando che, laddove le cause SLAPP siano emesse da funzionari pubblici, enti pubblici ed entità soggette al controllo pubblico, quali le imprese statali, si trasformano in uno strumento di esercizio del potere politico e il danno sopportato dalle vittime di SLAPP può essere addirittura maggiore;

Effetti sui diritti fondamentali e sullo Stato di diritto

1.  sottolinea che le SLAPP hanno natura vessatoria, rappresentano un attacco diretto all'esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali e sono finalizzate a mettere a tacere la diversità di pensiero critico e di opinione pubblica, anche mediante autocensura giornalistica; sottolinea che i diritti fondamentali e la democrazia sono connessi alla difesa dello Stato di diritto, e che limitare la libertà dei media e la partecipazione democratica del pubblico, comprese le libertà di espressione e di informazione, di riunione e di associazione, equivale a minacciare i valori dell'Unione quali sanciti dall'articolo 2 TUE; ritiene che le SLAPP siano particolarmente preoccupanti se finanziate direttamente o indirettamente dai bilanci statali e se combinate con altre misure statali indirette e dirette contro i media indipendenti, il giornalismo indipendente e la società civile; accoglie con favore il fatto che la relazione 2020 della Commissione sullo Stato di diritto include le SLAPP nella sua valutazione della libertà dei media e del pluralismo nell'Unione, e che suddetta relazione definisce misure concrete e le migliori pratiche per contrastarle; chiede che le future relazioni annuali includano una valutazione approfondita dell'ambiente giuridico per i media, e del giornalismo investigativo in particolare e che esamini più accuratamente le sfide che riguardano i giornalisti e la società civile e il potenziale effetto intimidatorio delle SLAPP nei loro confronti; sottolinea che le cause SLAPP rappresentano una minaccia alla libertà e al pluralismo dei media; invita la Commissione a formulare altresì raccomandazioni specifiche per paese e a valutarne i progressi, anche su questioni riguardanti la situazione della libertà dei media negli Stati membri;

2.  esprime preoccupazione per la limitazione dello spazio per le organizzazioni della società civile e le minacce ai giornalisti i quali riferiscono su importanti questioni di interesse pubblico che sono critiche nei confronti dei membri potenti della società, nonché per il crescente uso di SLAPP come strumento per mettere a tacere e intimidire le vittime di SLAPP; esorta gli Stati membri a includere l'alfabetizzazione mediatica e il pensiero critico nei programmi scolastici nazionali e a collaborare a stretto contatto con i giornalisti a tutti i livelli della società, specialmente con i giovani e con chi è vulnerabile alla disinformazione, alla diffusione involontaria di notizie false e alla manipolazione; accoglie con favore l'introduzione di nuove azioni per migliorare la libertà dei media, il giornalismo di qualità e l'alfabetizzazione mediatica nell'ambito della sezione transettoriale del programma Europa creativa;

3.  rammenta che l'obbligo degli Stati membri di favorire l'esercizio dei diritti di libertà di espressione, di riunione pacifica e di associazione include il dovere di stabilire e mantenere un ambiente favorevole ai fini della partecipazione pubblica e degli organi di controllo pubblico; sottolinea l'importanza che tutti gli attori che si impegnano nella partecipazione pubblica siano in grado di agire liberamente e senza il timore di poter essere sottoposti a minacce, atti di intimidazione o violenze; sottolinea che gli Stati membri devono altresì garantire il diritto dei giornalisti a proteggere le loro fonti;

Effetti sul mercato interno

4.  sottolinea che anche la partecipazione del pubblico svolge un ruolo determinante ai fini del corretto funzionamento del mercato interno, nonché dell'applicazione della legislazione e delle politiche dell'Unione, in quanto è spesso attraverso di essa che le violazioni del diritto dell'Unione, tra cui le violazioni dei diritti fondamentali, la corruzione e altre pratiche che pregiudicano il corretto funzionamento del mercato interno sono rese note al pubblico; sottolinea che le misure di protezione contro la pratica delle cause SLAPP sono essenziali per affrontare i rischi posti da tale pratica abusiva all'applicazione del diritto e delle politiche dell'UE;

5.  sottolinea che l'uso delle SLAPP ha un impatto negativo sul godimento delle libertà del mercato interno da parte degli individui e delle organizzazioni impegnati nella partecipazione pubblica e che sono vulnerabili a tali istanze, poiché l'assenza di un uguale livello di protezione contro di esse negli Stati membri potrebbe scoraggiarli dall'operare con fiducia in tutta l'Unione; sottolinea, inoltre, che le cause SLAPP o le minacce di SLAPP sono contrarie all'effettivo godimento dei diritti alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione dei servizi, per via del loro effetto intimidatorio in particolare sui giornalisti, i quali potrebbero autocensurarsi anziché segnalare questioni di interesse pubblico in altri Stati membri, poiché corrono il rischio poi di affrontare SLAPP all'interno di sistemi giuridici diversi e sconosciuti;

6.  richiama l'attenzione sul fatto che il pluralismo e la diversità dei media sono a rischio laddove l'esistenza stessa dei fornitori di mezzi d'informazione di piccole dimensioni sia stata minacciata deliberatamente di danni sproporzionati da parte degli attori attraverso il turismo della diffamazione.

7.  ritiene a tal fine che, contribuendo all'applicazione del diritto dell'Unione e preservando l'efficace funzionamento dei sistemi giudiziari nazionali e dello spazio comune di cooperazione giudiziaria, la protezione dalle azioni legali SLAPP contribuirebbe sostanzialmente al corretto funzionamento del mercato interno;

Effetti sui sistemi di giustizia

8.  sottolinea che le SLAPP non solo compromettono gravemente il diritto di accesso alla giustizia delle vittime di SLAPP, e dunque lo Stato di diritto, bensì costituiscono un'utilizzazione abusiva dei sistemi giudiziari e dei quadri giuridici degli Stati membri, in particolare ostacolando la capacità degli Stati membri di affrontare con successo le attuali sfide comuni delineate nel quadro di valutazione della giustizia, come la durata dei procedimenti e la qualità dei sistemi giudiziari, nonché la gestione del carico burocratico e l'arretrato giudiziario; rammenta che un apparato giudiziario efficiente e indipendente emette sentenze senza indebiti ritardi e gestisce le risorse giudiziarie in modo tale da massimizzare l'efficienza, e che ciò può avvenire solamente se i giudici e gli organi giudiziari svolgono le loro funzioni in piena indipendenza e in modo imparziale e non sono gravati dalla gestione di istanze infondate che vengono poi respinte come abusive e prive di legittimità giuridica; ritiene che il rapido respingimento di una causa SLAPP potrebbe basarsi su criteri oggettivi quali, per esempio, il numero e la natura delle querele o ricorsi presentati dal ricorrente, la scelta della giurisdizione adita e della legge applicabile al caso, un palese e gravoso squilibrio di potere tra ricorrente e convenuto; sottolinea pertanto che le SLAPP ostacolano gravemente l'effettivo accesso alla giustizia, compromettendo potenzialmente il diritto a un processo equo;

9.  sottolinea che l'indipendenza della magistratura è parte integrante del processo decisionale giudiziario ed è un requisito che deriva dal principio della tutela giurisdizionale effettiva sancito dall'articolo 19 TUE; esprime preoccupazione per gli sforzi dei governi di taluni Stati membri volti a indebolire la separazione dei poteri e l'indipendenza della magistratura, nonché a utilizzare le SLAPP per mettere a tacere le voci critiche;

10.  sottolinea che l'indipendenza, la qualità e l'efficienza dei sistemi giudiziari nazionali sono essenziali per il conseguimento di una giustizia effettiva; sottolinea che la disponibilità del patrocinio a spese dello Stato e il livello delle spese legali possono avere un forte impatto sull'accesso alla giustizia; sottolinea che la Carta ha lo stesso valore giuridico dei trattati; osserva che, conformemente agli orientamenti della Corte di giustizia dell'Unione europea, la Carta è applicata dalle autorità giudiziarie degli Stati membri solo contestualmente all'attuazione di atti giuridici dell'Unione, ma che è tuttavia importante, ai fini della promozione di una cultura giuridica, giudiziaria e dello Stato di diritto comune, che i diritti sanciti dalla Carta siano sempre tenuti in considerazione;

Incitamento all'odio

11.  sottolinea che negli ultimi anni l'incitamento all'odio e la discriminazione nei media, sia online che offline, nonché la violenza online, nei confronti dei giornalisti, delle ONG, del mondo accademico, dei difensori dei diritti e di altri attori della società civile, compresi i difensori dei diritti LGBTIQ, delle questioni legate all'uguaglianza di genere, alla religione e al credo, si sono sempre più diffusi, minacciando così la libertà dei media, la libertà di espressione, di informazione e di riunione, nonché la sicurezza pubblica; ricorda che l'incitamento all'odio online può incitare alla violenza offline; ricorda la necessità di promuovere il codice di condotta della Commissione contro l'incitamento all'odio online; pone in rilievo il fatto che le giornaliste subiscono le stesse pressioni dei loro colleghi per quanto concerne le questioni relative ai contenuti, ma sono più spesso vittime di violenze e molestie sessuali;

12.  sottolinea l'importanza di norme comuni europee e di un approccio coordinato per far fronte all'incitamento all'odio, in particolare nell'ambiente online;

La situazione nell'Unione

13.  sottolinea che le SLAPP sono spesso prive di legittimità, infondate o basate su rivendicazioni esagerate e spesso abusive, e che non sono avviate allo scopo di ottenere un risultato giudiziario favorevole, bensì piuttosto per intimidire, screditare professionalmente, molestare, indebolire, esercitare pressione psicologica o consumare le risorse finanziarie dei soggetti contro cui si rivolgono, con l'obiettivo ultimo di ricattarli e costringerli al silenzio attraverso la procedura giudiziaria stessa; sottolinea che le SLAPP non causano solo un onere finanziario, ma hanno anche terribili conseguenze psicologiche per le vittime e i loro familiari, aggravate dal fatto che questi ultimi possono ereditare i procedimenti abusivi alla morte della vittima; sottolinea che le SLAPP hanno un enorme effetto intimidatorio, che porta all'autocensura, a reprimere la partecipazione alla vita democratica, oltre che a scoraggiare altre persone dal riferire su questioni analoghe, dall'accedere a queste professioni o dall'impegnarsi con le attività connesse pertinenti;

14.  sottolinea che le parti che ricorrono alle SLAPP per lo più usano e abusano delle leggi penali sulla diffamazione, delle cause civili per diffamazione, protezione della propria reputazione o dei diritti di proprietà intellettuale come il diritto d'autore; osserva tuttavia che ricorrono in modo scorretto anche a una serie di altri strumenti per mettere a tacere la partecipazione pubblica, come le sanzioni disciplinari (licenziamento), le responsabilità penali di frode fiscale, le procedure di audit fiscale e le norme in materia di protezione dei dati;

15.  deplora il fatto che i giornalisti abbiano pagato con la loro stessa vita per il semplice fatto di fare il loro lavoro e di essere i custodi delle nostre democrazie;

16.  sottolinea che uno squilibrio di potere tra il ricorrente e il convenuto, in particolare in termini di risorse finanziarie, e richieste di risarcimento per danni imprevedibilmente elevate causati da atti quali la diffamazione, sono una caratteristica comune delle SLAPP;

17.  sottolinea, a tale riguardo, l'assenza di una legislazione sulle garanzie minime finalizzate a prevenire potenziali vittime di SLAPP e atte a garantire il rispetto dei diritti fondamentali in tutte le giurisdizioni degli Stati membri; sottolinea che l'indipendenza della magistratura è fondamentale per evitare che i membri di governo, gli enti pubblici e le autorità pubbliche intentino azioni SLAPP contro persone e organizzazioni che partecipano legittimamente al dibattito pubblico; sottolinea a questo proposito la necessità di misure concrete finalizzate a creare e a mantenere un ambiente sicuro per i giornalisti e i lavoratori dei media; invita gli Stati membri a garantire il pluralismo dei media e la trasparenza della proprietà nel settore dei media; invita la Commissione e gli Stati membri a elaborare un quadro giuridico ambizioso, solido ed esaustivo nella sua futura legge sulla libertà dei media; riconosce che il passaggio al digitale ha profondamente modificato il panorama dei media; invita tutti gli Stati membri ad attuare rapidamente la direttiva 2010/13/UE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi)(27) nella sua versione del 2018 integralmente rivista; accoglie con favore l'istituzione del gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi (ERGA) e incoraggia la cooperazione tra gli organismi di regolamentazione dell'audiovisivo nel mercato interno, nonché con altri organismi di regolamentazione pertinenti per le attività di notizie online;

18.  è consapevole del fatto che le vittime o le potenziali vittime dei processi SLAPP al momento ricevono assistenza, in termini economici e psicologici, solamente da altri colleghi che hanno affrontato situazioni simili o che conoscono il carattere e le procedure dei processi SLAPP, affinché possano comprendere ed eventualmente contestare tali azioni legali; ritiene tuttavia che, per quanto encomiabile, tale aiuto sia insufficiente e che occorra adottare ulteriori misure;

19.  elogia l'importante e utile lavoro svolto dalla società civile nel generare consapevolezza sugli effetti dannosi delle SLAPP e per il sostegno offerto alle vittime e ai potenziali obiettivi delle SLAPP;

20.  è allarmato per il fatto che la pandemia di COVID-19 abbia avuto un impatto sull'intero settore dei media, in particolare in termini di calo delle entrate e deterioramento delle condizioni di lavoro dei giornalisti, aumentando così potenzialmente la loro vulnerabilità alle SLAPP; avverte che i governi hanno sfruttato l'emergenza della COVID-19 come pretesto per attuare misure restrittive che limitano la libertà di espressione;

SLAPP a livello globale

21.  si rammarica che nessuno Stato membro abbia finora adottato una normativa mirata per fornire protezione contro le SLAPP; osserva tuttavia che la legislazione anti-SLAPP risulta particolarmente sviluppata in alcuni Stati degli Stati Uniti e in Canada, nonché in Australia; incoraggia la Commissione ad analizzare le migliori pratiche anti-SLAPP attualmente applicate al di fuori dell'UE, che potrebbero fornire una preziosa ispirazione per le misure legislative e non legislative dell'Unione in materia; sottolinea l'importanza di un comune approccio dell'Unione a impegnarsi in una legislazione che sia quanto più ambiziosa possibile e nelle migliori pratiche attualmente in vigore per scoraggiare l'uso delle SLAPP nell'Unione;

Necessità di un'azione legislativa

22.  concorda con le numerose organizzazioni della società civile, i rappresentanti accademici, professionisti legali e vittime che sottolineano la necessità di un'azione legislativa contro il crescente problema delle SLAPP; chiede pertanto che i regolamenti Bruxelles I e Roma II siano modificati con urgenza per evitare il "turismo della diffamazione" o il "forum shopping", stabilendo che il foro competente e la legge applicabile alle cause penali o cause civili in materia di diffamazione, danno di immagine e protezione della propria reputazione, sia, in linea di principio, quella del luogo in cui il convenuto ha la propria residenza abituale, tra cui l'introduzione di una norma uniforme e prevedibile applicabile in materia di diffamazione; sollecita con urgenza la Commissione a presentare proposte di una legislazione vincolante a livello dell'Unione su garanzie comuni ed efficaci per le vittime di SLAPP in tutta l'Unione, anche mediante una direttiva avente lo scopo di istituire norme minime per la protezione contro le SLAPP, nel rispetto dei diritti e dei principi sanciti dalla Carta; sostiene che senza tale azione legislativa, le SLAPP continueranno a minacciare la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali di libertà di espressione, associazione e riunione pacifica, e informazione nell'Unione; teme che, se le disposizioni dovessero riguardare esclusivamente la diffamazione, sarebbe possibile continuare a ricorrere alle azioni basate su altre questioni civili o procedure penali su iniziativa di richiedenti con sede all'interno o al di fuori dell'Unione;

Base giuridica

23.  afferma che le misure legislative a livello dell'Unione potrebbero basarsi sull'articolo 81 TFUE (per le cause civili transfrontaliere) e sull'articolo 82 TFUE (per le cause penali), e separatamente sull'articolo 114 TFUE per tutelare la partecipazione pubblica al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno denunciando la corruzione e altre pratiche abusive; afferma che quest'ultima misura potrebbe altresì affrontare le SLAPP, intese come azioni legali utilizzate per scopi diversi dall'affermare o esercitare realmente un diritto, nel tentativo di impedire le indagini e la segnalazione di violazioni del diritto dell'Unione utilizzando un approccio analogo a quello che comporta l'adozione della direttiva (UE) 2019/1937 (direttiva sugli informatori); ritiene che le basi giuridiche di cui sopra potrebbero affrontare le SLAPP combinate di cause penali e civili, sebbene mediante distinti strumenti legislativi; chiede garanzie efficaci contro le SLAPP in tutta l'Unione sulla base di tali proposte della Commissione congiuntamente alle azioni degli Stati membri, per garantirne l'applicazione anche ai casi nazionali;

Norme di protezione generali e giustizia civile

24.  ritiene essenziale adottare un provvedimento legislativo che protegga il ruolo delle vittime di SLAPP allo scopo di prevenire, segnalare e denunciare le violazioni del diritto dell'Unione e a garanzia del buon funzionamento del mercato interno e del pieno rispetto dei diritti fondamentali; esorta la Commissione a presentare una proposta di legge che stabilisca le garanzie comuni per le persone che indagano, riferiscono o denunciano tali questioni di interesse pubblico;

25.  sollecita la Commissione a presentare una proposta relativa a un provvedimento per affrontare i casi di SLAPP, come le norme sul rapido respingimento delle SLAPP e altre azioni in tribunale aventi lo scopo di impedire la partecipazione pubblica, che dovrebbe includere sanzioni adeguate ad esempio sanzioni civili o ammende amministrative, la valutazione dell'elemento abusivo anche nei casi in cui le azioni legali non siano archiviate, i costi e i danni subiti dalla vittima (economici, alla reputazione, psicologici e di altra natura); sottolinea che le modalità di richiesta di rapido respingimento dovrebbero tenere conto delle sfide affrontate dalle vittime di SLAPP, in particolare prevedendo che il ricorrente giustifichi il motivo per cui l'azione non è abusiva, assegnando le spese procedurali al ricorrente e garantendo sostegno al convenuto; incoraggia vivamente gli Stati membri ad applicare tali garanzie di procedura civile anche ai casi di SLAPP nazionali e non solo ai casi transfrontalieri; invita la Commissione, inoltre, ad affrontare le questioni che danno origine al "forum shopping" e al "turismo della diffamazione" nella prossima revisione dei regolamenti Bruxelles I e Roma II, tenendo altresì conto dei lavori svolti alla conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato; invita la Commissione, infine, a sensibilizzare i giudici e i procuratori in tutta l'Unione in materia di SLAPP, con informazioni sulla necessità di un rapido respingimento di tali procedimenti e sulla corretta applicazione della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sulla diffamazione;

26.  rammenta che il principio della res judicata impedisce agli iniziatori di una SLAPP di intraprendere altre azioni relative agli stessi fatti e contro le stesse parti; ritiene che, nell'esaminare una richiesta relativa alle SLAPP, i tribunali dovrebbero tenere debitamente conto del fatto che una parte ha precedentemente avviato una SLAPP (anche quando i fatti e le parti non sono esattamente gli stessi, ma sono simili e/o collegati);

27.  ritiene che una revisione delle normative stabilite dal regolamento Bruxelles I dovrebbe tradursi in una revisione equivalente della Convenzione di Lugano al fine di assicurare un'applicazione coesiva del diritto internazionale sulla giurisdizione nelle questioni civili e commerciali oltre l'Unione e laddove siano coinvolti cittadini dell'Unione;

Giustizia penale

28.  sollecita la Commissione ad affrontare la gravità delle SLAPP portate avanti mediante procedimenti penali presentando una proposta di provvedimenti per garantire che la diffamazione e la calunnia, che costituiscono reato nella maggior parte degli Stati membri, non possano essere utilizzate ai fini delle azioni SLAPP mediante accusa pubblica o privata; sottolinea gli appelli del Consiglio d'Europa e dell'OSCE per la depenalizzazione della diffamazione; invita la Commissione ad affrontare le SLAPP come azioni legali utilizzate per scopi diversi dall'affermare o esercitare realmente un diritto; osserva che gli imputati spesso affrontano accuse penali e allo stesso tempo sono citati in giudizio per la responsabilità civile presumibilmente derivanti dalla stessa condotta e invita la Commissione a introdurre garanzie procedurali minime comuni contro le SLAPP combinate;

29.  rammenta che, inerente al diritto a un processo equo stabilito dall'articolo 47 della Carta e al cuore dello stesso, si trova il concetto di parità delle armi tra le parti nei procedimenti amministrativi, civili e penali; esprime il proprio timore circa il fatto che lo squilibrio di potere e di risorse tra le parti nei casi SLAPP comprometta la parità delle armi e, dunque, il diritto a un processo equo;

Interesse legittimo dei ricorrenti

30.  dichiara che un processo equo e tempestivo e la protezione equilibrata dei diritti legittimi, come il diritto a proteggere la propria reputazione, derivanti dal diritto dell'Unione deve essere garantita dai tribunali degli Stati membri e non può essere messa a repentaglio, compresi i diritti abitualmente citati nelle azioni legali abusive; sottolinea, pertanto, che le misure anti-SLAPP non devono in alcun modo pregiudicare le azioni del tribunale né il diritto di accesso alla giustizia dei ricorrenti; ribadisce, allo stesso tempo, che è necessario impedire qualsiasi uso abusivo dei sistemi di giustizia e di tali diritti in modo manifestamente contrario all'intenzione del legislatore nel conferirli alle persone fisiche o giuridiche per garantire il diritto a un processo equo; ritiene che a tal fine siano necessarie garanzie non solo per proteggere le vittime di SLAPP, bensì anche per prevenire e sanzionare l'uso improprio delle misure contro le SLAPP, ad esempio nei casi in cui i governi autoritari impieghino clausole anti-SLAPP quale arma per proteggere le loro ONG contro le legittime cause per diffamazione; osserva che prevenire tali abusi sia altrettanto necessario per la corretta e uniforme applicazione del diritto dell'Unione, salvaguardandone così l'efficacia;

Possibili misure non vincolanti

31.  sottolinea l'urgente necessità di un solido fondo a sostegno delle vittime di SLAPP e delle organizzazioni che le sostengono, posto che i fondi siano direttamente utilizzati per le spese legali o per fornire assistenza legale e sostegno psicologico; sottolinea l'importanza per le vittime e le potenziali vittime di SLAPP di disporre di informazioni chiare e accessibili su questi tipi di casi, sul sostegno e sull'assistenza legale, tra cui sostegno psicologico per le vittime e i membri delle loro famiglie;

32.  ritiene che il sostegno a organismi indipendenti che possano ascoltare le denunce e fornire assistenza alle potenziali vittime di SLAPP e un'adeguata formazione di giudici e avvocati possano contribuire in modo sostanziale a consolidare le conoscenze e le capacità di individuare e affrontare le SLAPP come cause utilizzate per scopi diversi dall'affermare o esercitare realmente un diritto, e le relative minacce;

33.  ritiene necessario raccogliere dati sui casi di SLAPP e aumentare la consapevolezza sulla natura e sugli effetti pregiudizievoli delle stesse;

34.  accoglie con favore la raccomandazione della Commissione relativa alla garanzia della protezione, della sicurezza e dell'empowerment dei giornalisti e degli altri professionisti dei media nell'Unione europea (C/2021/6650); nota il crescente ricorso a liberi professionisti, soprattutto a giovani giornalisti e professionisti della comunicazione a inizio carriera, per la copertura di zone ad alto rischio e di conflitto; esprime il proprio timore circa le precarie condizioni lavorative e il deterioramento delle condizioni di sicurezza nelle quali i liberi professionisti operano nelle zone ad alto rischio e di conflitto; invita gli Stati membri a dare piena attuazione alla raccomandazione del Consiglio d'Europa sulla tutela del giornalismo e la sicurezza di giornalisti e altri operatori dei media;

Complementarità con altri strumenti e politiche

35.  ritiene che le nuove misure anti-SLAPP legislative e non legislative dovrebbero completare gli altri strumenti e le altre politiche dell'UE; accoglie con favore la strategia dell'Unione contro la criminalità organizzata 2021-2025, e chiede di intensificare gli sforzi in questo senso; osserva che le misure legislative e quelle non vincolanti non possono essere efficaci negli Stati membri in cui vi siano timori circa l'indipendenza della magistratura o la lotta contro la corruzione; ribadisce a tale fine la necessità fondamentale di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali, come proposto dal Parlamento;

36.  rammenta l'importanza del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione, che si applica a tutti gli stanziamenti di impegno e di pagamento a partire dal 1° gennaio 2021; sottolinea che gli interessi economici dell'Unione devono essere protetti in linea con i valori e gli impegni dell'UE e che la Commissione dovrebbe ricorrere al regime di condizionalità se gli Stati membri non tutelano tali valori; loda, a tale proposito, l'importante lavoro svolto dai giornalisti investigativi che denunciano i casi di abusi dei fondi dell'UE e sottolinea l'importanza per i giornalisti di esercitare la propria professione senza essere pregiudicati dalle SLAPP;

37.  sottolinea che le misure a livello dell'Unione per combattere le SLAPP dovrebbero essere complementari e coerenti con strumenti disponibili, come il meccanismo di protezione della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali, le politiche di lotta alla corruzione e gli attuali programmi finanziari a sostegno della società civile e dei sistemi giudiziari;

38.  sottolinea che la lotta contro la corruzione è essenziale per preservare la democrazia, i diritti fondamentali e lo Stato di diritto, poiché la corruzione, che può assumere molte forme, pregiudica i nostri valori, il buon funzionamento degli Stati e consente il crimine organizzato;

39.  invita la Commissione a rafforzare, nel quadro del meccanismo annuale su democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali, un dialogo regolare, inclusivo e strutturato con le autorità nazionali, le ONG, le associazioni professionali e altri attori al fine di proteggere e supportare i giornalisti e altri rappresentanti della società civile a rischio di SLAPP, prosecuzione o molestia;

o
o   o

40.  invita la Commissione a presentare proposte sulla base dell'allegato alla presente risoluzione;

41.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU L 199 del 31.7.2007, pag. 40.
(2) GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1.
(3) GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17.
(4) GU L 156 del 5.5.2021, pag. 1.
(5) GU L 156 del 5.5.2021, pag. 21.
(6) https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/ad-hoc-literature-review-analysis-key-elements-slapp_en.pdf
(7) https://rsf.org/en/news/rsf-and-60-other-organisations-call-eu-anti-slapp-directive
(8) GU C 55 del 12.2.2016, pag. 33.
(9) GU C 215 del 19.6.2018, pag. 162.
(10) GU C 390 del 18.11.2019, pag. 117.
(11) GU C 390 del 18.11.2019, pag. 111.
(12) GU C 41 del 6.2.2020, pag. 64.
(13) GU C 363 del 28.10.2020, pag. 45.
(14) GU C 449 del 23.12.2020, pag. 102.
(15) GU C 108 del 26.3.2021, pag. 107.
(16) GU C 255 del 29.6.2021, pag. 22.
(17) GU C 388 del 13.11.2020, pag. 100.
(18) GU C 395 del 29.9.2021, pag. 2.
(19) GU C 425 del 20.10.2021, pag. 28.
(20) GU C 425 del 20.10.2021, pag. 107.
(21) GU C 445 del 29.10.2021, pag. 15.
(22) Testi approvati, P9_TA(2021)0089.
(23) Testi approvati, P9_TA(2021)0103.
(24) Testi approvati, P9_TA(2021)0148.
(25) Testi approvati, P9_TA(2021)0245.
(26) Articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
(27) GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1.


ALLEGATO

1.  Un pacchetto di misure vincolanti e non vincolanti

Misure legislative - un pacchetto che affronti le SLAPP, compresi meccanismi di rapido respingimento, dovrebbe includere proposte:

—  di regole generali che forniscano protezione contro le SLAPP; di una legislazione specifica che stabilisce norme minime comuni sulle misure di sostegno e deterrenti che forniscano protezione contro le SLAPP;

—  che affrontino specificamente questioni di giustizia civile; che gli Stati membri siano fortemente incoraggiati ad applicare anche ai casi nazionali di SLAPP e al diritto internazionale privato, compresa la cooperazione giudiziaria e il forum shopping;

—  che affrontino in particolare questioni di giustizia penale.

Misure non legislative - il pacchetto dovrebbe inoltre includere:

—  un'adeguata formazione dei giudici e degli operatori della giustizia in materia di SLAPP;

—  la valutazione dell'interazione tra diversi settori del diritto, come le leggi nazionali sui media e le leggi costituzionali in tale contesto;

—  un fondo specifico dell'Unione destinato a offrire sostegno alle vittime di SLAPP e ai loro familiari, anche in termini di assistenza finanziaria, assistenza legale e sostegno psicologico;

—  sostegno a organismi indipendenti (come i difensori civici) in grado di trattare le denunce di persone minacciate o che affrontano SLAPP, e di fornire loro assistenza, nonché agli organismi di autoregolamentazione dei media;

—  un registro dell'Unione relativo alle decisioni giudiziarie pertinenti accessibile al pubblico;

—  uno sportello unico/centro di supporto, sostenuto da reti nazionali dedicate di avvocati, operatori della giustizia e psicologi specializzati, a cui le vittime di SLAPP possano rivolgersi e dove possano ricevere orientamenti e facile accesso alle informazioni sulle SLAPP e al sostegno contro le SLAPP, anche per quanto riguarda la "prima assistenza", l'assistenza legale, il sostegno finanziario e psicologico, anche attraverso reti di interscambio fra pari.

2.  Norme generali

Una proposta legislativa relativa a una misura di protezione generale avrebbe il duplice scopo di tutelare, in linea con i diritti e i principi fondamentali riconosciuti in particolare dalla Carta, le persone che indagano, denunciano o espongono questioni di interesse pubblico che riguardano violazioni del diritto dell'Unione, tra cui pratiche abusive che non appaiono illecite ma vanificano l'oggetto o lo scopo della legge, nonché di tutelare il buon funzionamento del mercato interno.

La misura legislativa dovrebbe anche prevedere:

(a)  una chiara definizione di SLAPP, compresa la definizione di partecipazione pubblica su questioni di interesse pubblico;

(b)  norme in materia di riservatezza delle indagini e delle relazioni, comprese le fonti di informazione;

(c)  norme sul divieto di ritorsione e sanzioni efficaci e dissuasive contro le azioni SLAPP;

(d)  norme che prevengano l'uso improprio delle misure previste contro le SLAPP;

(e)  misure di sostegno, tra cui:

(i)  assistenza efficace, informazioni e consigli pratici e sostegno forniti da uno sportello unico per la "prima assistenza" alle vittime di SLAPP;

(ii)  assistenza legale e finanziaria;

(f)  misure efficaci contro la ritorsione derivante da squilibri di potere tra le parti e che consentano di riparare i potenziali danni subiti.

3.  Procedura civile

Una proposta legislativa relativa a una misura di procedura civile applicabile nelle cause SLAPP, che gli Stati membri sono fortemente incoraggiati ad applicare anche ai casi nazionali, dovrebbe sviluppare una cooperazione giudiziaria in ambito civile prevedendo norme armonizzate in materia di SLAPP derivanti da azioni di diritto civile e includere:

(a)  che il ricorrente, nei casi di partecipazione pubblica, specifichi e fornisca una motivazione del carattere non abusivo dell'azione;

(b)  che i tribunali respingano sommariamente le cause abusive, il più presto possibile, d'ufficio o su richiesta del convenuto basata sul suo diritto di presentare un'istanza di rigetto anticipato;

(c)  che i tribunali considerino l'elemento abusivo in qualsiasi decisione finale;

(d)  che le terze parti possano intervenire e surrogarsi nei diritti e obblighi del convenuto secondo il diritto procedurale nazionale;

(e)  che i tribunali considerino l'interesse pubblico e l'equilibrio delle risorse finanziarie tra le parti nella valutazione dei costi e nella concessione di un risarcimento danni;

(f)  i mezzi per proteggere le vittime di SLAPP perpetrate al di fuori dell'Unione;

(g)  il diritto al pieno riconoscimento delle spese;

(h)  il diritto al risarcimento per danni materiali e immateriali, compresi i danni economici, reputazionali, psicologici o di altro tipo subiti;

(i)  norme per prevenire l'ulteriore abuso del contenzioso da parte di soggetti già dichiarati colpevoli di SLAPP in relazione agli stessi fatti, ovvero tenendo conto di tale circostanza nell'esaminare un nuovo caso.

Una proposta della Commissione, volta a conseguire la certezza e la prevedibilità del diritto e a seguito della revisione degli strumenti di diritto internazionale privato dovrebbe stabilire:

(a)  una rifusione del regolamento Bruxelles I con una norma esplicita secondo cui, nelle azioni per diffamazione o in altre azioni di diritto civile e commerciale che possono costituire una SLAPP, la residenza abituale del convenuto rappresenta l'unico foro, tenendo conto dei casi in cui le vittime di diffamazione sono privati;

(b)  che la legge applicabile è quella del luogo in cui è diretta una pubblicazione o, qualora non sia possibile identificare tale luogo, il luogo del controllo editoriale o dell'attività pertinente per quanto riguarda la partecipazione del pubblico.

4.  Procedura penale

Una proposta legislativa riguardante gli aspetti penali delle SLAPP dovrebbe:

(a)  specificare che, laddove la diffamazione e la calunnia costituiscano reato, non possono essere utilizzate ai fini delle azioni SLAPP, nello specifico nemmeno mediante accusa privata;

(b)  specificare disposizioni a tutela dei diritti delle persone in modo che l'accusa non possa essere utilizzata per mettere a tacere le vittime di SLAPP;

(c)  favorire il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale.

(d)  stabilire norme minime comuni in materia di garanzie procedurali per proteggere i convenuti che si trovano ad affrontare le SLAPP sulla base di accuse penali combinate e di azioni di responsabilità civile asseritamente derivanti dalla stessa condotta;

Suddette misure dovrebbero essere complementari alle attività attuali della Commissione, alla legislazione già adottata e alle iniziative future.

Ultimo aggiornamento: 8 febbraio 2022Note legali - Informativa sulla privacy