Nomina del direttore esecutivo dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati - Candidata: Natasha Cazenave
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Decisione del Parlamento europeo del 18 maggio 2021 sulla proposta di nomina del direttore esecutivo dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (N9-0005/2021 – C9-0114/2021 – 2021/0900(NLE))
– vista la proposta del consiglio delle autorità di vigilanza dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati in data 12 marzo 2021 (C9-0114/2021),
– visto l'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione(1),
– vista la sua risoluzione del 14 marzo 2019 sull'equilibrio di genere nelle nomine di candidati a incarichi nel settore degli affari economici e monetari a livello dell'Unione europea(2),
– vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2020 sulle istituzioni e gli organi dell'Unione economica e monetaria: prevenire i conflitti di interesse dopo una carica pubblica(3),
– visto l'articolo 131 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0137/2021),
A. considerando che il mandato dell'attuale direttrice esecutiva dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati termina il 29 maggio 2021;
B. considerando che il 12 marzo 2021 il consiglio delle autorità di vigilanza dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, al termine di una procedura di selezione aperta, ha proposto di nominare Natasha Cazenave quale direttrice esecutiva per un mandato di cinque anni, conformemente all'articolo 51, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1095/2010;
C. considerando che il 22 aprile 2021 la commissione per i problemi economici e monetari ha proceduto all'audizione di Natasha Cazenave, nel corso della quale la candidata ha rilasciato una dichiarazione preliminare e ha risposto alle domande rivoltele dai membri della commissione;
1. approva la nomina di Natasha Cazenave a direttrice esecutiva dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione nonché all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e ai governi degli Stati membri.
Nomina del presidente dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali - Candidata: Petra Hielkema
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Decisione del Parlamento europeo del 18 maggio 2021 sulla proposta di nomina del presidente dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) (N9-0022/2021 – C9-0163/2021 – 2021/0901(NLE))
– visto l'elenco ristretto di candidati qualificati per la carica di presidente dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali del 22 marzo 2021, stilato dal suo consiglio delle autorità di vigilanza,
– vista la lettera del Consiglio del 6 maggio 2021 che propone Petra Hielkema alla presidenza dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (C9-0163/2021),
– visto l'articolo 48, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione(1),
– vista la sua risoluzione del 14 marzo 2019 sull'equilibrio di genere nelle nomine di candidati a incarichi nel settore degli affari economici e monetari a livello dell'Unione europea(2),
– vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2020 sulle istituzioni e gli organi dell'Unione economica e monetaria: prevenire i conflitti di interesse dopo una carica pubblica(3),
– visto l'articolo 131 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9‑0162/2021),
A. considerando che il mandato del presidente dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali è scaduto il 28 febbraio 2021;
B. considerando che il 6 maggio 2021 il Consiglio ha proposto di nominare Petra Hielkema come presidente dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali per un mandato di cinque anni, a norma dell'articolo 48, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1094/2010;
C. considerando che il 10 maggio 2021 la commissione per i problemi economici e monetari ha proceduto all'audizione di Petra Hielkema, nel corso della quale la candidata ha rilasciato una dichiarazione preliminare e ha risposto alle domande rivoltele dai membri della commissione;
1. approva la nomina di Petra Hielkema a presidente dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione nonché all'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e ai governi degli Stati membri.
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 maggio 2021 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo per una transizione giusta (COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))
– viste la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2020)0022) e la proposta modificata (COM(2020)0460),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 175, terzo comma, e l'articolo 322, paragrafo 1, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0007/2020),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere motivato inviato dalla Camera dei deputati ceca, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
– visto il parere della Corte dei conti del 20 luglio 2020(1),
– visti i pareri del Comitato economico e sociale europeo del 10 giugno 2020 e del 18 settembre 2020(2),
– visto il parere del Comitato delle regioni del 2 luglio 2020(3),
– visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 3 marzo 2021, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– visti i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per i trasporti e il turismo e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,
– vista la relazione della commissione per lo sviluppo regionale (A9-0135/2020),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso(4);
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 18 maggio 2021 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2021/... del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo per una transizione giusta
– visti gli articoli 174 e 175, l'articolo 212, paragrafo 2, e l'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
– visti il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea(1) ("regolamento FSUE") e le sue successive modifiche del 15 maggio 2014 e del 20 marzo 2020,
– viste tutte le relazioni pubblicate dal Gruppo intergovernativo di esperti sui cambiamenti climatici e in particolare la sua relazione, del 31 marzo 2014, dal titolo "Climate change 2014: Impacts, Adaptation and Vulnerability" (Cambiamenti climatici 2014: effetti, adattamento e vulnerabilità"),
– visto l'accordo di Parigi, firmato il 22 aprile 2016,
– vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2013 sul Fondo di solidarietà dell'Unione europea, attuazione e applicazione(2),
– vista la sua risoluzione del 1° dicembre 2016 sul Fondo di solidarietà dell'Unione europea: valutazione(3),
– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 15 maggio 2019, sulla valutazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea nel periodo 2002-2017 (SWD(2019)0186),
– visto il regolamento (UE) 2020/461 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2020, recante modifica del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio al fine di fornire assistenza finanziaria agli Stati membri e ai paesi che stanno negoziando la loro adesione all'Unione colpiti da una grave emergenza di sanità pubblica(4),
– vista la sua risoluzione del 17 aprile 2020 sull'azione coordinata dell'UE per lottare contro la pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze(5),
– visto il documento di sintesi del Comitato economico e sociale europeo, del 25 marzo 2020, sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio al fine di fornire assistenza finanziaria agli Stati membri e ai paesi che stanno negoziando la loro adesione all'Unione colpiti da una grave emergenza di sanità pubblica (COM(2020)0114),
– vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Il Green Deal europeo" (COM(2019)0640),
– visto l'articolo 54 del suo regolamento,
– visto il parere della commissione per i bilanci,
– vista la relazione della commissione per lo sviluppo regionale (A9-0052/2021),
A. considerando che il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE), istituito dal regolamento FSUE a seguito delle grandi inondazioni che hanno colpito l'Europa centrale nel 2002, fornisce assistenza finanziaria agli Stati membri e ai paesi in via di adesione colpiti da catastrofi naturali gravi o regionali o da gravi emergenze di sanità pubblica; che il FSUE rappresenta un autentico valore aggiunto dell'UE e la concretizzazione della volontà di mostrare solidarietà nei confronti delle persone che vivono nelle regioni dell'UE colpite da tali catastrofi;
B. considerando che, nella sua risoluzione del 17 aprile 2020 sull'azione coordinata dell'UE per lottare contro la pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze, il Parlamento europeo ha ricordato che la solidarietà tra gli Stati membri non è un'opzione, bensì un obbligo derivante dagli articoli 2 e 21 del trattato dell'Unione europea nonché un pilastro dei nostri valori dell'UE, quali sanciti all'articolo 3 del summenzionato trattato; che, nella medesima risoluzione, il Parlamento europeo esorta la Commissione a rafforzare tutte le componenti dei suoi meccanismi di gestione delle crisi e di risposta alle catastrofi;
C. considerando che si osserva con interesse che, secondo un recente sondaggio, due terzi dei cittadini dell'UE ritengono che l'Unione europea debba avere maggiori competenze per far fronte a crisi impreviste come quella della COVID-19 e più della metà ritiene che l'UE dovrebbe disporre di più strumenti finanziari per affrontare tali crisi(6); che l'attuale crisi sanitaria è caratterizzata da una dimensione umana estremamente significativa e che l'UE e gli Stati membri dovrebbero agire di conseguenza in uno spirito di solidarietà;
D. considerando che, finora, il sostegno del FSUE ha riguardato un centinaio di catastrofi naturali verificatesi in 23 Stati membri e in un paese in via di adesione, per un importo complessivo di circa 6,6 miliardi di EUR(7);
E. considerando che, nel 2017 e nel 2018, le catastrofi dovute alle inondazioni hanno costituito circa i due terzi di tutte le domande del FSUE, sebbene il periodo di riferimento sia stato caratterizzato altresì da tempeste, incendi boschivi e terremoti considerevoli;
F. considerando l'utilità del FSUE, quale messa in evidenza dalla valutazione della Commissione, in particolare per quanto riguarda la riduzione dell'onere che grava su tutte le autorità nazionali, regionali e locali per sostenere gli sforzi di ripresa in seguito a gravi catastrofi naturali nazionali o regionali o a gravi emergenze di sanità pubblica, quali definite nel regolamento FSUE (quale modificato);
G. considerando che il quadro normativo del FSUE è stato rivisto nel 2014 mediante la modifica del regolamento (UE) n. 661/2014(8), in particolare al fine di semplificare le procedure, abbreviare i termini di risposta a seguito della presentazione delle domande, chiarire i criteri di ammissibilità delle domande di assistenza in caso di catastrofi regionali, prolungare il periodo di attuazione e introdurre pagamenti anticipati, come richiesto a più riprese dal Parlamento; che ulteriori passi avanti sono stati compiuti grazie alla modifica del regolamento del marzo 2020, in particolare per quanto concerne l'aumento del livello dei pagamenti anticipati e la semplificazione del processo di assegnazione del FSUE;
H. considerando che il tasso di approvazione delle domande di assistenza in caso di gravi catastrofi è del 100 %, mentre quello delle domande di assistenza in caso di catastrofi regionali, la categoria più comune, è aumentato dal 32 % all'85 % a seguito della revisione del regolamento FSUE del 2014;
I. considerando che, sebbene la riforma del regolamento del 2014 abbia contribuito alla proroga da 10 a 12 settimane del termine per la preparazione e la presentazione delle domande di contributo finanziario a titolo del FSUE, una parte considerevole dei casi richiede ancora aggiornamenti, con conseguenti ritardi nell'accesso alle sovvenzioni; che, per tale motivo, la Commissione dovrebbe fornire orientamenti semplificati sui requisiti per la domanda e, in tal modo, ridurre gli oneri amministrativi;
J. considerando che il tempo necessario per l'erogazione totale della sovvenzione potrebbe essere ridotto ulteriormente per rispondere al bisogno urgente di solidarietà dell'UE;
K. considerando che il sostegno del FSUE copre unicamente il ripristino della situazione precedente delle infrastrutture nei settori dell'energia, idrico e delle acque reflue, delle telecomunicazioni, dei trasporti, della sanità e dell'istruzione, e non i costi aggiuntivi per la ricostruzione di infrastrutture più resilienti alle catastrofi e ai cambiamenti climatici, in linea con quanto raccomandato dal Green Deal europeo, che devono essere finanziati dallo Stato beneficiario mediante risorse proprie e altri fondi dell'Unione, quali il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e il Fondo di coesione;
L. osservando con interesse come la crisi della COVID-19 abbia evidenziato la necessità di un livello più elevato di sinergie tra gli strumenti della politica di coesione e il FSUE; che il FSUE è stato istituito per rispondere a catastrofi naturali nel breve e medio termine, mentre la politica di coesione (il FESR e il Fondo di coesione) è orientata a una pianificazione a più lungo termine della protezione civile, delle infrastrutture di prevenzione e di gestione dei rischi nonché delle misure di resilienza e agli investimenti in tali ambiti, contribuendo in tal modo agli obiettivi del Green Deal europeo;
M. considerando che si accoglie con favore la proposta della Commissione di ampliare l'ambito di applicazione del FSUE per includervi le emergenze gravi di sanità pubblica, così come la successiva entrata in vigore del regolamento (UE) 2020/461;
N. considerando che le catastrofi naturali rischiano di intensificarsi e di moltiplicarsi a causa dei cambiamenti climatici e che si sottolinea pertanto l'utilità del meccanismo di bilancio di assegnazione dinamica creato nel 2014, il quale ha permesso al FSUE, tra le altre cose, di apportare un contributo record a suo titolo, pari a 1,2 miliardi di EUR, in occasione dei terremoti che hanno colpito l'Italia nel 2016 e nel 2017;
O. considerando che, a norma dell'articolo 7 del regolamento FSUE, le operazioni oggetto di un finanziamento del Fondo dovrebbero essere conformi alle disposizioni del TFUE e agli strumenti adottati ai sensi dello stesso, nonché alle politiche e alle misure dell'UE, in particolare in materia di tutela dell'ambiente, prevenzione e gestione dei rischi di catastrofe naturale e adattamento ai cambiamenti climatici, compresi, ove opportuno, approcci eco-compatibili;
P. considerando che il nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) prevede un nuovo pacchetto di bilancio dal titolo "Riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza", che comprende il FSUE e la riserva per aiuti d'urgenza ed è concepito per rispondere, da un lato, a situazioni di emergenza causate da gravi catastrofi che si verificano in Stati membri o in paesi in via di adesione (FSUE) e, dall'altro lato, a necessità urgenti specifiche nell'UE o in paesi terzi, in particolare in caso di crisi umanitarie (riserva per gli aiuti d'urgenza);
Q. considerando che, come previsto dall'articolo 349 TFUE, la difficile situazione climatica è uno dei fattori persistenti che ostacolano seriamente lo sviluppo delle regioni ultraperiferiche (RUP); che pertanto è opportuno adottare misure specifiche che stabiliscano le condizioni di applicazione dei trattati, ivi comprese le politiche comuni;
R. considerando che è necessario prestare un'attenzione particolare alle regioni ultraperiferiche, insulari, montane, scarsamente popolate e a tutte le zone particolarmente a rischio di catastrofi naturali;
S. deplorando il fatto che il regolamento FSUE non consenta attualmente la presentazione di domande di aiuto a livello transfrontaliero, sebbene talune aree particolarmente vulnerabili alle catastrofi naturali, quali le zone di montagna, oltrepassino spesso le frontiere;
1. esprime preoccupazione per il fatto che, con i cambiamenti climatici, i fenomeni climatici estremi e le catastrofi naturali non faranno altro che moltiplicarsi e intensificarsi; ritiene che investire nella prevenzione e nella mitigazione dei cambiamenti climatici, in linea con il Green Deal europeo, sia della massima importanza; mette in evidenza la necessità che gli Stati membri compiano ulteriori sforzi per investire in misure che riducano l'impatto del clima, tenendo presente che molte catastrofi naturali sono la diretta conseguenza delle attività umane e che le alluvioni, i terremoti, gli incendi boschivi, la siccità e altre catastrofi naturali possono sfuggire di mano, il che richiede l'adozione di misure adeguate;
2. osserva che il FSUE è una delle espressioni più concrete della solidarietà dell'UE e che tutti i cittadini dell'UE si attendono tale solidarietà in caso di catastrofi o di gravi emergenze di sanità pubblica;
3. sottolinea con preoccupazione che, negli ultimi anni, i cittadini dell'UE hanno dovuto affrontare varie catastrofi che hanno devastato vite umane, beni, l'ambiente e il patrimonio culturale;
4. richiama l'attenzione sul fatto che attualmente le catastrofi naturali gravi e regionali e le gravi emergenze di sanità pubblica avvengono periodicamente e cita come esempi recenti la pandemia della COVID-19 (che incide duramente sulla vita di tutti gli europei e sull'economia dell'UE), gli incendi boschivi verificatisi in tutto il continente, anche in luoghi insoliti come l'Artico, e le serie di violenti terremoti che hanno scosso l'Europa, in particolare l'Italia nel 2016 e nel 2017, che hanno causato centinaia di morti e danni per circa 22 miliardi di EUR, nonché in Croazia nel marzo 2020 e nel dicembre 2020; ricorda altresì che tempeste, piogge torrenziali e inondazioni hanno causato danni considerevoli in molte città e valli e che uragani sempre più violenti hanno devastato le regioni ultraperiferiche, quali l'uragano Irma del 2017 a Saint-Martin e l'uragano Lorenzo del 2019 nelle Azzorre, che sono stati particolarmente distruttivi; rammenta in tale contesto che i territori fragili, quali le regioni insulari e montane, scarsamente popolate e ultraperiferiche, sono spesso i più colpiti dall'impatto dei cambiamenti climatici;
5. ricorda che è fondamentale erogare gli aiuti e i fondi alle regioni colpite nel modo più rapido, semplice e flessibile possibile e sottolinea che le sinergie tra il FSUE e il meccanismo di protezione civile dell'Unione europea, l'asse di intervento riguardante l'adattamento ai cambiamenti climatici del FESR e gli altri programmi di cooperazione territoriale sono essenziali per creare un pacchetto esaustivo di risposta e resilienza; esorta la Commissione a proseguire il lavoro sulla guida per l'utilizzo semplificato del FSUE, al fine di agevolare l'operato delle autorità nazionali, regionali e locali; insiste sul fatto che le sinergie tra il FSUE e i summenzionati strumenti di finanziamento dell'UE, tra gli altri, dovrebbero essere impiegate in modo flessibile e nella misura più ampia possibile; ribadisce che la relazione di attuazione di ogni Stato membro beneficiario dovrebbe presentare in modo dettagliato le misure preventive (compreso l'uso dei fondi strutturali dell'UE), intraprese o proposte, volte a limitare i danni futuri e a evitare, nella misura del possibile, il ripetersi di catastrofi naturali analoghe;
6. ricorda che, secondo l'Ufficio delle Nazioni Unite per la riduzione del rischio di catastrofi, si sono verificate 7 348 catastrofi naturali gravi nel corso degli ultimi 20 anni (2000-2019), che sono costate la vita a 1,23 milioni di persone, hanno colpito 4,2 miliardi di persone e hanno generato 2 970 milioni di USD di perdite economiche mondiali;
7. rileva che, secondo l'Agenzia europea dell'ambiente (AEA), tra il 1980 e il 2019 gli eventi meteorologici estremi legati ai cambiamenti climatici hanno provocato nei paesi membri del SEE perdite economiche per un importo totale stimato di 446 miliardi di EUR;
8. ritiene che le catastrofi naturali gravi e regionali e le gravi emergenze di sanità pubblica abbiano ripercussioni economiche e sociali più profonde nei territori meno sviluppati e più fragili, quali le isole, le zone di montagna e le regioni scarsamente popolate, e che pertanto in tali territori dovrebbero essere adottate misure più adeguate nell'ambito del FSUE;
Gestione delle catastrofi, valutazione dei danni e semplificazione delle procedure
9. rileva che l'UE deve far fronte a diversi tipi di rischi di catastrofi e sottolinea che la gravità di talune catastrofi naturali non è determinata esclusivamente dai cambiamenti climatici, ma in alcuni casi è influenzata da fattori imputabili all'uomo quali un'incauta pianificazione del territorio; ritiene fondamentale investire nella prevenzione e nella gestione del rischio di catastrofi nell'UE mediante la costruzione di infrastrutture di prevenzione; raccomanda a tale proposito che gli Stati membri predispongano, insieme alla Commissione, piani di gestione e prevenzione delle catastrofi che consentano una valutazione precisa e rapida dei danni; sottolinea che il FSUE è concepito per essere uno strumento semplice che l'UE può mettere a disposizione delle autorità nazionali, regionali e locali;
10. invita la Commissione, nell'ambito di una futura riforma del FSUE, a continuare ad adoperarsi per semplificare ed accelerare la procedura di presentazione delle domande da parte degli Stati membri, ad esempio prestando particolare attenzione alla semplificazione delle domande di attivazione del FSUE in più regioni in caso di catastrofi transfrontaliere, in modo da assicurare una risposta più rapida all'intensificarsi delle catastrofi naturali gravi e regionali e delle gravi emergenze di sanità pubblica;
11. ritiene che i cambiamenti climatici e l'intensificarsi delle catastrofi naturali rendano i territori e le regioni sempre più vulnerabili; invita pertanto la Commissione a considerare una revisione del FSUE al fine di tenere meglio conto delle catastrofi su scala regionale; sottolinea inoltre il ruolo dei programmi del FESR, in sinergia con i programmi di sviluppo rurale, nella prevenzione e mitigazione dei rischi, inclusi quelli tettonici e idrogeologici; rileva altresì che, nel contesto della revisione del 2014, la siccità è stata inclusa nell'ambito di applicazione del regolamento FSUE, ma osserva che tale fenomeno rappresenta una caratteristica ricorrente dell'evoluzione climatica dell'UE e che è difficile stimarne l'impatto economico; invita la Commissione a valutare l'impatto specifico della siccità e a tenere debitamente conto di tale fenomeno nel contesto di una futura riforma del FSUE;
12. sollecita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare le attività nell'ambito della ricerca e dell'istruzione al fine di istituire un sistema che garantisca una migliore preparazione per prevenire e gestire le catastrofi e ridurre al minimo l'impatto di tali crisi;
13. invita a rafforzare il coordinamento e la cooperazione tra gli istituti di ricerca e sviluppo degli Stati membri, in particolare tra quelli chiamati ad affrontare rischi analoghi; chiede sistemi di allerta precoce potenziati negli Stati membri nonché l'istituzione e il rafforzamento dei collegamenti tra i vari sistemi di allerta precoce;
14. suggerisce che gli Stati membri individuino, nell'ambito dei propri piani nazionali per la ripresa e la resilienza, investimenti, progetti e strumenti volti a prevenire e limitare i danni causati dalle catastrofi naturali e sanitarie;
15. chiede alla Commissione di garantire la diffusione delle buone pratiche relative alla governance e all'uso di strutture di coordinamento istituzionale in situazioni di catastrofe;
16. rileva che i paesi beneficiari incontrano difficoltà nello stabilire l'importo preciso dei danni in un lasso di tempo molto breve e suggerisce che la Commissione pubblichi orientamenti concernenti metodi semplificati che consentano di determinare l'importo degli aiuti a titolo del FSUE, anche al fine di ridurre al minimo la possibilità di errori e di ulteriori ritardi;
17. sottolinea che l'utilizzo del FSUE ha incoraggiato un processo di apprendimento tra le autorità nazionali, regionali e locali, portandole a effettuare una valutazione delle loro politiche più ampie di gestione del rischio di catastrofi; pone l'accento sulla necessità di ridurre gli oneri burocratici e di rafforzare lo sviluppo delle capacità attraverso il sostegno tecnico e amministrativo a favore dei paesi beneficiari, in modo da aiutarli a mettere a punto strategie di gestione a lungo termine nell'ottica di ridurre l'impatto delle catastrofi naturali gravi e regionali e delle gravi emergenze di sanità pubblica; invita gli Stati membri a migliorare la comunicazione con le autorità locali e regionali nelle successive fasi di valutazione, preparazione delle domande e attuazione dei progetti, al fine di rendere più celeri le procedure amministrative;
18. invita la Commissione a concentrarsi il più possibile, nell'ambito di una futura revisione del FSUE, sulle regioni maggiormente esposte al rischio di catastrofi naturali gravi o regionali o di gravi emergenze di sanità pubblica, in particolare le regioni ultraperiferiche, le isole, le regioni montane, le regioni caratterizzate da una notevole attività sismica o vulcanica e le regioni esposte al rischio di future crisi di sanità pubblica;
19. ritiene che si debba trarre insegnamento dall'esperienza maturata in relazione agli uragani che in passato hanno colpito i paesi e territori d'oltremare; reputa necessario utilizzare appieno la riserva per gli aiuti d'urgenza e altri strumenti di assistenza esterna per ridurre l'impatto dei danni causati; è altresì convinto che sia necessario assegnare mezzi finanziari adeguati a detti strumenti di assistenza esterna per aiutare i paesi e territori d'oltremare;
Risorse finanziarie e rapidità di assegnazione degli stanziamenti
20. ricorda che, nella sua proposta rivista del 27 maggio 2020 sul QFP per il periodo 2021-2027, la Commissione ha previsto un bilancio annuale massimo per il FSUE pari a 1 miliardo di EUR (a prezzi 2018), ma nota che, in virtù dell'accordo sul nuovo QFP, il FSUE è stato fuso alla riserva per gli aiuti d'urgenza nell'ambito di una nuova dotazione "riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza", a cui sono assegnati complessivamente 1,2 miliardi di EUR all'anno;
21. ritiene che la creazione di una riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza possa presentare il vantaggio di fornire maggiore flessibilità; sottolinea tuttavia che, nella sua forma attuale, la dotazione del FSUE continua a essere incerta, in quanto dipende dagli importi assegnati a titolo della riserva per gli aiuti d'urgenza; ritiene necessario monitorare attentamente la gestione della riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza, al fine di verificare se l'importo e il criterio di ripartizione dei fondi previsti da tale nuovo strumento finanziario soddisfano le esigenze del FSUE, in considerazione dell'ampliamento del suo campo di applicazione come pure delle proporzioni e del moltiplicarsi delle situazioni di emergenza derivanti in particolare dalle catastrofi naturali gravi e regionali e dalle gravi emergenze di sanità pubblica;
22. si compiace che la revisione del FSUE adottata nel marzo 2020 abbia aumentato il valore dei pagamenti anticipati dal 10 % al 25 % del contributo finanziario previsto e la soglia massima da 30 a 100 milioni di EUR; rileva, in tale contesto, l'importanza dei pagamenti anticipati per aumentare l'efficacia dei programmi di aiuti, in particolare nelle regioni e nelle comunità locali con limitate fonti di finanziamento alternative; invita la Commissione a prendere in considerazione ulteriori modi per promuovere tale opzione e chiede maggiori sforzi operativi per ridurre il tempo medio necessario per l'ottenimento dei pagamenti anticipati, garantendo nel contempo la protezione del bilancio dell'UE;
23. rileva che la maggior parte delle grandi infrastrutture situate nelle regioni ultraperiferiche (ad esempio porti, aeroporti e ospedali) sono pubbliche e che, pur essendo essenziali per il funzionamento di questi territori di piccole dimensioni, sono fortemente esposte alle catastrofi ambientali; ritiene quindi che il sostegno finanziario del FSUE a favore delle RUP dovrebbe essere superiore al 2,5 % dell'importo ricevuto per porre rimedio alle catastrofi passate, al fine di consentire alle RUP una ripresa rapida e un progresso rispetto alla loro situazione precedente;
24. osserva che il tempo necessario al versamento dei pagamenti anticipati è in media pari a cinque mesi e chiede alla Commissione di prendere in considerazione soluzioni più reattive;
25. rileva inoltre che il tempo necessario affinché il beneficiario percepisca l'intero importo della sovvenzione del FSUE è in media pari a un anno; chiede alla Commissione di valutare, nel contesto di una riforma futura, in che modo semplificare e rendere il più possibile flessibile l'assegnazione del Fondo al fine di garantire un intervento rapido e un soccorso tempestivo per le regioni e/o i paesi colpiti da catastrofi;
26. ritiene, alla luce di quanto sopra e dell'ampliamento dell'ambito di applicazione del Fondo, che in futuro potrebbe rendersi necessaria una valutazione del bilancio del FSUE, che potrebbe essere seguita, se necessario, da un corrispondente adeguamento della dotazione, al fine di mettere a disposizione quanto richiesto da un vero e proprio strumento di solidarietà dell'UE e di garantire che esso disponga di un bilancio sufficiente per affrontare in modo efficace le catastrofi naturali gravi e regionali e le gravi emergenze di sanità pubblica, non solo in un'ottica di riparazione dei danni ma anche ai fini del rafforzamento della resilienza di fronte ai cambiamenti climatici;
27. sottolinea che l'aggiudicazione, la gestione e l'attuazione delle sovvenzioni del FSUE dovrebbero essere il più trasparenti possibile e che le sovvenzioni devono essere utilizzate conformemente ai principi di sana gestione finanziaria;
Prevenzione dei rischi e qualità della ricostruzione
28. chiede che i criteri per la determinazione dei progetti "ammissibili" a un finanziamento del Fondo tengano maggiormente conto dei principi più recenti in materia di prevenzione dei rischi e che il principio "ricostruire meglio" sia pienamente integrato nell'articolo 3 del regolamento FSUE nel quadro di una futura revisione, al fine di contribuire al miglioramento della qualità delle infrastrutture di tali regioni durante la ricostruzione e garantire che esse siano preparate meglio a evitare future catastrofi grazie alla costruzione di infrastrutture di prevenzione;
29. ritiene che strumenti quali i "prestiti quadro" attuati dalla Banca europea per gli investimenti possano essere utilizzati anche per finanziare la ricostruzione di infrastrutture più resistenti, più sicure e più ecologiche;
30. chiede alla Commissione di rafforzare e semplificare le sinergie tra il FSUE e i fondi della politica di coesione, nonché il meccanismo unionale di protezione civile, onde garantire una gestione dei rischi efficace e strutturata per i progetti di ricostruzione nel breve, medio e lungo termine, non solo attraverso la costruzione di infrastrutture sostenibili ed efficienti sotto il profilo energetico e delle risorse, ma anche attraverso l'attuazione di misure preventive; chiede inoltre alla Commissione di dar prova di flessibilità nella programmazione e nella modifica dei programmi nazionali o regionali per quanto riguarda la gestione delle catastrofi naturali gravi e regionali e delle gravi emergenze di sanità pubblica; ribadisce a tale proposito che l'assistenza finanziaria del FSUE dovrebbe concentrarsi su una maggiore resilienza e sulla sostenibilità degli investimenti nelle zone colpite;
Emergenze sanitarie
31. si compiace che, in seguito alla revisione del regolamento FSUE proposta dalla Commissione il 13 marzo 2020, le operazioni ammissibili a titolo del Fondo siano ora estese alle gravi emergenze di sanità pubblica e contemplino non solo l'assistenza medica, ma anche le misure volte a prevenire, monitorare o controllare la diffusione delle malattie;
32. sottolinea che l'estensione dell'ambito di applicazione del Fondo per contrastare gli impatti della pandemia di COVID-19 ha dimostrato che il FSUE può essere più flessibile, sia in termini di portata che di ammissibilità, e che è in grado non solo di prestare assistenza in caso di catastrofi naturali gravi, ma anche di fornire assistenza rapida nel quadro di altri tipi di catastrofi gravi, come le pandemie;
33. ritiene che l'ampliamento dell'ambito di applicazione del FSUE richieda un rafforzamento del suo bilancio;
34. suggerisce che la Commissione e gli Stati membri rafforzino la loro cooperazione con i servizi competenti dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) specializzati nella preparazione alle emergenze in modo da sviluppare piani di risposta rapida alle emergenze sanitarie;
Visibilità dell'assistenza finanziaria del Fondo
35. ribadisce l'importanza di comunicare ai cittadini i benefici tangibili generati dal FSUE al fine di rafforzare ulteriormente la fiducia del pubblico negli strumenti e nei programmi dell'UE; chiede alla Commissione e agli Stati membri di migliorare la visibilità del sostegno del Fondo attraverso attività di comunicazione mirate e ad hoc, attribuendo nel contempo la priorità alla rapidità della risposta e alla fornitura dell'assistenza, in particolare al fine di mettere in evidenza il valore aggiunto dell'Unione quando si verificano catastrofi naturali gravi e regionali e gravi emergenze di sanità pubblica, il che rappresenta una concreta espressione della solidarietà dell'UE e della sua capacità di mettere in atto una vera e propria mutua assistenza attraverso la fornitura di ingenti mezzi finanziari; chiede altresì alla Commissione, nel quadro della futura revisione del regolamento, di obbligare i paesi beneficiari a informare i cittadini in merito al sostegno finanziario fornito dall'UE nell'ambito delle operazioni realizzate;
o o o
36. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri.
Regolamento (UE) n. 661/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante modifica del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio che istituisce il Fondo di solidarietà dell’Unione europea (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 143).
Programma in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la falsificazione per il periodo 2021-2027 (programma "Pericles IV"): estensione agli Stati membri non partecipanti ***
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 maggio 2021 concernente il progetto di regolamento del Consiglio che estende agli Stati membri non partecipanti l'applicazione del regolamento (UE) 2021/... che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria per il periodo 2021-2027 (programma "Pericles IV") e che abroga il regolamento (UE) n. 331/2014 (13255/2020 – C9-0017/2021 – 2018/0219(APP))
– vista il progetto di regolamento del Consiglio (13255/2020),
– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 352 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C9-0017/2021),
– visto l'articolo 105, paragrafi 1 e 4, del suo regolamento,
– vista la raccomandazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9‑0165/2021),
1. dà la sua approvazione al progetto di regolamento del Consiglio;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Accordo UE-Cuba: modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea ***
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 maggio 2021 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell’Unione, dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Repubblica di Cuba ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea (10637/2020 – C9-0097/2021 – 2020/0233(NLE))
– visto il progetto di decisione del Consiglio (10637/2020),
– visto l’accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica di Cuba ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea (10638/20),
– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207, paragrafo 4, primo comma e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C9-0097/2021),
– visti l'articolo 105, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 114, paragrafo 7, del suo regolamento,
– vista la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale (A9‑0129/2021),
1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica di Cuba.
Protocollo all’accordo euromediterraneo di associazione UE-Tunisia (adesione della Croazia) ***
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 maggio 2021 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (COM(2018)0603 – C9-0302/2020 – 2018/0310(NLE))
– visto il progetto di decisione del Consiglio (12294/2018),
– visto il progetto di protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (12295/2018),
– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 217 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C9‑0302/2020),
– visti l'articolo 105, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 114, paragrafo 7, del suo regolamento,
– vista la raccomandazione della commissione per gli affari esteri (A9‑0150/2021),
1. dà la sua approvazione alla conclusione del protocollo;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica tunisina.
Protocollo all'accordo di associazione UE-America centrale (adesione della Croazia) ***
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 maggio 2021 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, del protocollo dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (06048/2020 – C9-0383/2020 – 2020/0024(NLE))
– visto il progetto di decisione del Consiglio (06048/2020),
– visto il progetto di protocollo dell'accordo che stabilisce un'associazione fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e l'America centrale, dall'altro, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (06049/2020),
– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 217 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C9-0383/2020),
– visti l'articolo 105, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 114, paragrafo 7, del suo regolamento,
– visto il parere della commissione per il commercio internazionale,
– vista la raccomandazione della commissione per gli affari esteri (A9‑0148/2021),
1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dell'America centrale.
Accordo tra l'UE, gli Stati Uniti, l'Islanda e la Norvegia: limiti temporali degli accordi per la fornitura di aeromobili con equipaggio ***
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 maggio 2021 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativo alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo relativo ai limiti temporali degli accordi per la fornitura di aeromobili con equipaggio tra l'Unione europea, gli Stati Uniti d'America, l'Islanda e il Regno di Norvegia (11645/2020 – C9-0392/2020 – 2019/0126(NLE))
– visto il progetto di decisione del Consiglio (11645/2020),
– visto il progetto di accordo relativo ai limiti temporali degli accordi per la fornitura di aeromobili con equipaggio tra l'Unione europea, gli Stati Uniti d'America, l'Islanda e il Regno di Norvegia (10584/19),
– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 100, paragrafo 2, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C9-0392/2020),
– visti l'articolo 105, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 114, paragrafo 7, del suo regolamento,
– vista la raccomandazione della commissione per i trasporti e il turismo (A9‑0125/2021),
1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, degli Stati Uniti d'America, dell'Islanda e del Regno di Norvegia.
Regime dei "dazi di mare" nelle regioni ultraperiferiche francesi *
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 maggio 2021 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa al regime dei "dazi di mare" nelle regioni ultraperiferiche francesi e recante modifica della decisione n. 940/2014/UE (COM(2021)0095 – C9-0105/2021 – 2021/0051(CNS))
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2021)0095),
– visto l'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C9-0105/2021),
– visto l'articolo 82 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per lo sviluppo regionale (A9‑0138/2021),
1. approva la proposta della Commissione;
2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.
Garantire gli obiettivi dell'obbligo di sbarco a norma dell'articolo 15 della politica comune della pesca
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Risoluzione del Parlamento europeo del 18 maggio 2021 sul conseguimento degli obiettivi dell'obbligo di sbarco a norma dell'articolo 15 della politica comune della pesca (2019/2177(INI))
– vista la comunicazione della Commissione del 7 giugno 2019 relativa alla situazione della politica comune della pesca e alla consultazione sulle possibilità di pesca per il 2020 (COM(2019)0274),
– vista la comunicazione della Commissione del 16 giugno 2020 dal titolo "Verso una pesca più sostenibile nell'UE: situazione attuale e orientamenti per il 2021" (COM(2020)0248),
– visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,
– visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca(1),
– visto il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche(2),
– viste le relazioni dell'Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA) che valutano il rispetto dell'obbligo di sbarco nel Mare del Nord (2016-2017) e nelle acque nordoccidentali (2016-2017) e per lo sgombro nel Mare del Nord e nelle acque nordoccidentali (2015-2017),
– viste le relazioni plenarie del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) (PLEN 20-01, 20-01, 19-01, 18-01 e 17-01), e le sue relazioni "Valutazione delle relazioni annuali degli Stati membri sull'obbligo di sbarco (per il 2019)" (Adhoc-20-02), "Controllo dell'attuazione della politica comune della pesca" (Adhoc-20-01) e "Valutazione delle raccomandazioni comuni sull'obbligo di sbarco e sul regolamento sulle misure tecniche" (CSTEP-20-04),
– vista la direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, recante attuazione dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro(3),
– visto l'articolo dal titolo "The unintended impact of the European discard ban", pubblicato nell'ICES Journal of Marine Science(4),
– visto lo studio "Attuazione negli Stati membri dell'attuale regime UE di controllo della pesca (2014-19)", commissionato dalla commissione per la pesca,
– visti gli studi commissionati dalla commissione per la pesca in materia di obbligo di sbarco e specie a contingente limitante in caso di pesca multispecifica e mista nel Mare del Nord(5), nelle acque nordoccidentali(6) e nelle acque sudoccidentali(7), e gli studi sul divieto di rigetto, l'obbligo di sbarco e il rendimento massimo sostenibile nel Mediterraneo occidentale(8)(9),
– visto il libro "The European Landing Obligation, Reducing rigards in complex, multi-specie and multi-jurisdictional fisheries"(10), pubblicato nel 2019,
– vista la relazione "A third assessment of global marine fisheries discards" (Terza valutazione dei rigetti in mare a livello mondiale), pubblicata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) nel 2019,
– visto l'articolo 54 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per la pesca (A9-0147/2021),
A. considerando che l'obiettivo 14.4 dell'Agenda per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite per il 2030 esorta la comunità internazionale a regolamentare efficacemente il prelievo delle risorse e a porre fine alla pesca eccessiva, alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e alle pratiche di pesca distruttive, nonché ad attuare, entro il 2020, piani di gestione basati su dati scientifici, al fine di ricostituire gli stock ittici nel più breve tempo possibile riportandoli almeno a livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile determinato in base alle loro caratteristiche biologiche;
B. considerando che l'entità dei rigetti annuali nella pesca marittima globale è stimata in 9,1 milioni di tonnellate, ovvero il 10,8 % delle catture medie annuali nel periodo 2010-2014; che i volumi di rigetti più bassi si sono registrati nella pesca di tonnidi e altre specie pelagiche, mentre la pesca dei crostacei ha presentato quelli più elevati; che i volumi di rigetti più elevati derivano dalla pesca demersale, mentre i più bassi da quella di molluschi (esclusi i cefalopodi); che i rigetti annuali su scala mondiale hanno raggiunto un picco di circa 18,8 milioni di tonnellate nel 1989, riducendosi progressivamente a una cifra inferiore a 10 milioni di tonnellate entro il 2014(11);
C. considerando che il rigetto in mare è una pratica comune della pesca che consiste nel restituire al mare le catture indesiderate, vive o morte, a causa di pesce deteriorato, individui sotto taglia (restrizioni di taglia minima), questioni di commerciabilità, assenza di contingente o norme riguardanti la composizione delle catture; che prima dell'introduzione dell'obbligo di sbarco non era consentito detenere a bordo o sbarcare pesce sotto taglia;
D. considerando che le catture e i rigetti indesiderati costituiscono uno spreco considerevole di risorse naturali per l'alimentazione umana e possono avere, e spesso hanno, un effetto negativo sullo sfruttamento sostenibile degli stock ittici e degli ecosistemi marini e sulla redditività finanziaria delle attività alieutiche; che un certo livello di catture accessorie indesiderate e di rigetti è inevitabile, specialmente nella pesca multispecifica;
E. considerando che i livelli storicamente elevati dei rigetti in alcune attività di pesca dell'UE hanno posto un grave problema alla sostenibilità a lungo termine della pesca dell'UE, mettendo in dubbio la credibilità della politica della pesca dell'Unione;
F. considerando che il divieto della pratica della selezione qualitativa (rigetto di pesce commercializzabile), introdotto nell'UE nel 2010, è stato scarsamente attuato;
G. considerando che la politica comune della pesca (PCP), quale riformata nel 2013, garantisce che gli impatti negativi delle attività di pesca sull'ecosistema marino siano ridotti al minimo e ha introdotto i seguenti obiettivi: a) "eliminare gradualmente i rigetti caso per caso e tenendo conto dei migliori pareri scientifici disponibili, evitando e riducendo il più possibile le catture indesiderate e garantendo lo sbarco graduale delle catture delle specie commerciabili regolamentate" e b) "fare il miglior uso possibile, ove necessario, delle catture indesiderate, senza creare un mercato per tali catture che sono al di sotto della taglia minima di riferimento per la conservazione";
H. che non vi sono dati affidabili sui rigetti o prove scientifiche del fatto che l'attuazione dell'obbligo di sbarco abbia comportato una sostanziale riduzione delle catture indesiderate; che la sua scarsa attuazione può aver determinato una perdita di visibilità delle catture per taluni tipi di pesca e uno scadimento dei pareri scientifici e della qualità dei dati;
I. considerando che il settore della pesca ha compiuto progressi verso il raggiungimento dell'obiettivo del rendimento massimo sostenibile; che il 99 % degli sbarchi nel Mar Baltico, nel Mare del Nord e nell'Atlantico nel 2020 gestiti esclusivamente dall'UE e per i quali sono disponibili valutazioni scientifiche proveniva da attività di pesca gestite in modo sostenibile; che nell'Atlantico nordorientale la biomassa per gli stock pienamente valutati era del 48 % superiore nel 2018 rispetto al 2003; che rimangono sfide significative, soprattutto nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero, dove circa il 75 % degli stock valutati scientificamente è sovrasfruttato;
J. considerando che l'obbligo di sbarco, che è stato introdotto gradualmente nell'arco di quattro anni (2015-2019), rende obbligatorio sbarcare e detrarre dai contingenti applicabili tutte le catture di specie soggette a limiti di cattura e, nel Mar Mediterraneo, soggette a taglie minime nelle acque dell'UE, o, in taluni casi, da parte di pescherecci dell'UE in acque internazionali, e vieta l'uso di pesci sotto taglia per il consumo umano diretto;
K. considerando che, secondo il Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca(12) (CSTEP), non sono state fornite informazioni sull'attuazione dell'obbligo di sbarco per le flotte d'altura operanti al di fuori delle acque dell'Unione; che il consiglio consultivo per la flotta oceanica ha sottolineato che l'obbligo di sbarco non trova applicazione pratica per i pescherecci dell'UE operanti al di fuori delle acque dell'UE;
L. considerando che il pesce sbarcato avente una dimensione minima inferiore a quella di riferimento per la conservazione continua ad essere impiegato per la farina di pesce, cibo per animali domestici o come esca per la pesca con nasse, con bassi rendimenti economici; che suddetti usi alternativi sono economicamente fattibili laddove sia presente un impianto di produzione nelle vicinanze del porto di sbarco, ma che la fattibilità diminuisce (o svanisce) nel caso in cui vi siano necessità logistiche e di infrastrutture per il trasporto a lunga distanza o di investimenti in nuovi impianti di produzione(13);
M. considerando che diversi Stati membri suggeriscono di modificare la legislazione in modo da consentire l'utilizzo a scopi caritativi dei pesci aventi dimensioni inferiori rispetto a quelle minime di riferimento per la conservazione soggetti all'obbligo di sbarco;
N. considerando che l'obbligo di sbarco non è un divieto generale di rigetto, in quanto si applica solo alle specie regolamentate (totali ammissibili di catture (TAC) e sforzo di pesca regolamentato per cui è stata definita una taglia minima) e comprende esenzioni per i pesci danneggiati da predatori e per l'alto tasso di sopravvivenza e un'esenzione de minimis fino al 5 % nei casi in cui gli aumenti di selettività siano difficili da ottenere o la gestione delle catture indesiderate comporti costi sproporzionati; che l'attuazione dell'obbligo di sbarco dipende anche da un ampio uso di esenzioni temporanee che rendono necessaria una revisione basata su una valutazione scientifica, il che richiede tempo e sforzi da parte dei decisori e dal settore della pesca;
O. considerando che i livelli di rigetto variano in modo sostanziale a seconda della regione e della specie, essendo i rigetti minimi o nulli nelle attività di pesca in cui tutte o la maggior parte delle catture hanno un valore commerciale e vengono utilizzate, come nel caso della pesca su piccola scala o tradizionale e della pesca la cui produzione è destinata al consumo umano diretto;
P. considerando che la pesca di piccola scala impiega più operatori e utilizza attrezzi più selettivi, causando meno danni ambientali e ricoprendo un ruolo fondamentale a livello sociale ed economico, come sottolineato dalla relazione 2018 sullo stato della pesca nel Mediterraneo e nel Mar Nero (SoMFi) della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM);
Q. considerando che i rigetti della pesca contribuiscono all'alimentazione di una serie di specie saprofaghe, dalle comunità aviarie a quelle mesopelagiche e bentoniche, che sono importanti nella catena ecologica trofica; che la letteratura scientifica conclude che la riduzione dei rigetti attraverso l'obbligo di sbarco può influire sulle popolazioni di alcune specie in alcune aree, ma che in generale è improbabile che ciò avvenga;
R. considerando che le "specie a contingente limitante" (choke species) sono quelle specie o popolazioni di pesci per le quali un determinato Stato membro, una determinata flotta o un determinato peschereccio, considerati singolarmente, dispone di limitate possibilità di pesca (contingente) rispetto ad altre specie; che il pieno e rigoroso rispetto dell'obbligo di sbarco, in particolare nella pesca multispecifica, significherebbe chiudere la pesca corrispondente una volta esaurito il (limitato) contingente di una specie, al fine di evitare ulteriori catture della stessa; che il potenziale di specie a contingente limitante nella pesca multispecifica rimane un grave problema e può aver contribuito alla scarsa attuazione dell'obbligo di sbarco e alla riduzione degli scambi di contingenti tra gli Stati membri, aggravando così la sottoutilizzazione delle possibilità di pesca;
S. considerando che la selettività non risolverà completamente i problemi di queste attività di pesca in quanto può essere tecnicamente complicato ridurre le catture di specie a contingente limitante dei relativi stock senza causare ingenti perdite di altre catture commerciabili, creando così gravi difficoltà economiche per le flotte interessate; che di recente sono state adottate riserve comuni di contingenti per le catture accessorie, finalizzate a rimediare a situazioni di presenza di specie a contingente limitante, la cui efficacia deve ancora essere valutata;
T. considerando che la quantità di catture indesiderate trasportate a bordo può essere sensibilmente ridotta innanzitutto mediante misure che prevedano la selettività o la prevenzione spaziale e temporale, riducendo così i tempi di manipolazione, il consumo di carburante e le esigenze di stoccaggio;
U. considerando che il Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) sottolinea che le raccomandazioni congiunte dei gruppi regionali degli Stati membri per l'attuazione dell'obbligo di sbarco nel 2021 contenevano un numero relativamente esiguo di misure volte ad aumentare la selettività; che è diminuito il numero di progetti pilota per testare attrezzi più selettivi o strategie di prevenzione a norma dell'articolo 14 della PCP;
V. considerando che negli ultimi anni il Consiglio ha rimosso diverse specie dall'elenco dei totali ammissibili di catture, eliminando in tal modo anche il relativo obbligo di sbarco;
W. considerando che l'obbligo di sbarco costituisce uno strumento per raggiungere l'obiettivo di selettività della PCP e non un obiettivo in sé;
X. considerando di recente sono state adottate riserve comuni di contingenti per le catture accessorie al fine di rimediare a situazioni di presenza di specie a contingente limitante;
Y. considerando che i rigetti di catture indesiderate costituiscono un fenomeno presente in tutte le attività di pesca del mondo e non sono un problema esclusivo dell'Europa; che le acque dell'Unione si caratterizzano per l'abbondanza di pesca multispecifica; che diversi paesi terzi e territori autonomi hanno stabilito divieti di scarto in misura diversa, tra cui il Canada, le Isole Fær Øer, la Norvegia, l'Islanda, il Cile e la Nuova Zelanda; che altri paesi terzi, come gli Stati Uniti, non hanno vietato i rigetti, dal momento che la legislazione in materia di pesca prevede altri metodi per ridurre le catture indesiderate; che il divieto di rigetto in Norvegia e Islanda si è progressivamente modificato nell'arco di 30 anni, per rispondere a problemi specifici; che l'impatto del divieto di rigetto in Cile non è ancora pienamente noto, poiché la relativa applicazione è ancora nelle fasi iniziali; che i rigetti continuano a rappresentare un problema importante nella gestione della pesca in Nuova Zelanda;
Z. considerando che il principio di stabilità relativa, introdotto per la prima volta nel regolamento di base della PCP del 1983 e messo in pratica nel regolamento sui totali ammissibili di catture e i contingenti del 1983, fissa una chiave di ripartizione dei totali ammissibili di catture per Stato membro basata sui principi di assegnazione delle catture storiche (1973-1978), sul concetto di dipendenza enunciato nelle preferenze dell'Aia del 1976 e sulle perdite giurisdizionali (1973-1976);
AA. considerando che sono stati pubblicati quasi 4 000 articoli scientifici sui rigetti, di cui oltre 3 700 relativi alla pesca industriale, mentre sono meno di 200 quelli incentrati sulla piccola pesca costiera;
AB. considerando che, a partire dal 1950 circa, e come conseguenza del riscaldamento degli oceani e dei cambiamenti biogeochimici quali la perdita di ossigeno, gli habitat di diversi gruppi di specie marine hanno subito molte variazioni, con implicazioni in termini di composizione delle specie, abbondanza e produzione di biomassa degli ecosistemi, dai poli all'equatore; che il cambiamento nella distribuzione degli stock ittici ha un impatto sulla futura gestione della pesca e pertanto anche sull'attuazione dell'obbligo di sbarco;
AC. considerando che la Commissione ha condotto una valutazione dell'impatto socioeconomico sulle politiche di riduzione dei rigetti prima della sua proposta di un nuovo regolamento di base della PCP nel luglio 2011, ma finora non ha analizzato a fondo il suo impatto socioeconomico e gli effetti sulla sicurezza a bordo o non ha fornito risposte alle preoccupazioni sull'attuazione sollevate dai consigli consultivi e dagli Stati membri;
AD. considerando che non è ancora nota la misura in cui sono stati ridotti i rigetti; che cinque Stati membri non hanno risposto al questionario della Commissione sull'attuazione dell'obbligo di sbarco per il 2019, e due di questi Stati non lo fanno da tre anni consecutivi;
AE. considerando che le differenze nel controllo e nell'applicazione dell'obbligo di sbarco possono generare una situazione di squilibrio all'interno degli Stati membri e tra di essi; che, nelle sue relazioni di valutazione del rispetto dell'obbligo di sbarco, l'Agenzia europea di controllo della pesca ha riscontrato un'attuazione insufficiente da parte degli Stati membri e ha formulato raccomandazioni per migliorare il controllo;
AF. considerando che la Commissione dovrà presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio circa l'applicazione della PCP, incluso l'obbligo di sbarco, entro il 31 dicembre 2022;
1. afferma l'obiettivo generale dell'UE di garantire lo sfruttamento sostenibile degli stock ittici e la protezione degli ecosistemi marini; sottolinea che la diminuzione dei rigetti e la riduzione al minimo delle catture indesiderate sono una priorità di politica pubblica che è stata elaborata in risposta alle preoccupazioni in materia di responsabilità, conservazione e spreco delle risorse naturali, nonché alla necessità scientifica di tenere pienamente conto di tutte le fonti di mortalità per pesca;
2. si rammarica che le relazioni annuali della Commissione sullo stato di avanzamento della PCP contengano pochissime informazioni sull'attuazione dell'obbligo di sbarco, nessun dato finora sulla misura in cui i rigetti sono stati ridotti in virtù di tale obbligo e nessuna analisi dell'impatto socioeconomico dell'obbligo o degli effetti della sua attuazione sulla sicurezza a bordo delle navi da pesca;
3. riconosce che l'introduzione dell'obbligo di sbarco rappresenta un cambiamento di paradigma e una delle più grandi sfide nella storia della gestione della pesca dell'UE – dalla registrazione degli sbarchi, e persino l'obbligo di rigetto in alcuni casi, a un sistema che registra l'intera cattura – che, insieme all'introduzione della politica del rendimento massimo sostenibile, ha inevitabilmente avuto una serie di impatti ecologici e socioeconomici di vasta portata a breve e lungo termine; sottolinea la necessità di una valutazione dell'impatto socioeconomico dell'obbligo di sbarco;
4. osserva che la politica in materia di rendimento massimo sostenibile non implica la totale assenza di rigetti in mare e che i rigetti non escludono il raggiungimento del rendimento massimo sostenibile, affermazioni che possono essere comprovate da numerosi stock, comprese specie oggetto di catture accessorie;
5. evidenzia i progressi compiuti in termini di cooperazione con i portatori di interessi e le misure adottate per migliorare la selettività; rileva, tuttavia, che, secondo la Commissione e il Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca, l'attuazione dell'obbligo di sbarco rimane complessivamente bassa e che i rigetti si verificano a tassi approssimativamente paragonabili a quelli degli anni precedenti l'introduzione dell'obbligo di sbarco;
6. riconosce che dal 2010 esiste l'obbligo di registrare i rigetti nel giornale di bordo ai sensi del regolamento sul controllo della pesca; deplora che, nonostante l'introduzione dell'obbligo di sbarco, si disponga ancora in misura limitata di dati affidabili e conoscenze sul volume dei rigetti, che il numero di totali ammissibili di catture precauzionali sia aumentato, in contrasto con la riduzione delle quantità di totali ammissibili di catture analitici, e che la disponibilità di informazioni scientifiche sullo stato degli stock non sia sostanzialmente migliorata;
7. osserva che l'obbligo di sbarco continua a suscitare preoccupazioni nel settore della pesca e nella comunità scientifica a causa di ostacoli di varia natura; sottolinea che i motivi di preoccupazione per il settore della pesca sono la mancanza di infrastrutture adeguate nei porti, l'aumento dei costi operativi, la mancanza di incentivi offerti dalle autorità per il rispetto delle norme e le difficoltà nel raggiungere una maggiore selettività in alcune attività di pesca senza compromettere la redditività economica della pesca, in particolare nella pesca multispecifica esposta a un elevato rischio di situazioni di "contingente limitante" che portano alla sottoutilizzazione del contingente disponibile e alla potenziale chiusura anticipata della pesca, creando gravi difficoltà economiche per le flotte interessate; osserva che finora sono stati segnalati solo due casi: sogliola (Belgio) e tonno obeso (Francia);
8. si rammarica che le difficoltà incontrate nell'attuazione del divieto di rigetto abbiano messo in cattiva luce i pescatori e gli sforzi del settore della pesca, malgrado i progressi compiuti nel raggiungimento dell'obiettivo del rendimento massimo sostenibile;
9. prende atto delle recenti misure adottate finora – scambi di contingenti e riserve comuni di contingenti per le specie oggetto di catture accessorie – anche se queste misure sono per lo più non permanenti e sono soggette a negoziati tra gli Stati membri e la loro efficacia deve ancora essere valutata a fondo; sottolinea la necessità di rimuovere gli ostacoli amministrativi per un'efficace attuazione dell'obbligo di sbarco, di migliorare lo sviluppo e l'adozione di nuovi attrezzi selettivi e di sviluppare ulteriormente piani efficaci di riduzione delle catture accessorie con l'obiettivo di ricostituire gli stock vulnerabili;
10. sottolinea il potenziale e necessario utilizzo delle esenzioni (alto tasso di sopravvivenza ed esenzione de minimis) previsto dal regolamento per facilitare l'attuazione e contrastare possibili situazioni di contingente limitante; ricorda che è necessario fornire prove e dati affidabili e accurati e raccomanda di snellire il processo di concessione delle esenzioni, compresa una migliore raccolta dei dati scientifici;
11. sottolinea che Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca ha riconosciuto che la qualità dei contributi a sostegno delle esenzioni è generalmente migliorata a partire dalla presentazione delle prime raccomandazioni congiunte nel 2014; riconosce che fornire dati e informazioni a sostegno delle esenzioni può essere difficile per via della natura dei dati richiesti; osserva con preoccupazione, tuttavia, che il Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca ha evidenziato la presenza di molti casi in cui le informazioni e i dati forniti non sono specifici per specie e/o attività di pesca e che gli stessi studi e ipotesi sono utilizzati a sostegno di molteplici esenzioni; sottolinea che l'assenza di dati e informazioni specifici per specie e attività di pesca rende difficile valutare il probabile impatto dell'esenzione proposta o la sua conformità alle condizioni ai fini delle esenzioni de minimis o di quelle legate agli alti tassi di sopravvivenza;
12. esprime preoccupazione per il fatto che la riduzione progressiva di alcune concessioni, come l'esenzione "de minimis", può causare o aggravare il fenomeno delle specie a contingente limitante e la chiusura di attività di pesca; ribadisce la necessità di continuare a sviluppare piani efficaci di riduzione delle catture accessorie in attività di pesca a selettività limitata, come quella con reti pelagiche;
13. ricorda che l'obbligo di sbarco non è un obiettivo in sé bensì uno strumento per migliorare la pesca e il comportamento operativo, incentivare lo sviluppo e l'uso di attrezzi più selettivi per ridurre al minimo le catture indesiderate e migliorare la documentazione delle catture per una migliore comprensione e valutazione scientifica degli stock ittici; osserva che molti pescatori non concordano sul legame tra gli obiettivi dell'obbligo di sbarco e la sua attuazione, il che tende a ostacolarne l'osservanza; riconosce che, se da un lato il perseguimento di questo obiettivo finale richiede tempo e conoscenze sufficienti, dall'altro sono necessari maggiori sforzi per promuovere una comprensione comune dello stesso e per mettere in pratica i risultati degli studi effettuati da scienziati e pescatori onde migliorare la selettività e ridurre le catture indesiderate; invita la Commissione a continuare a sostenere i piani per migliorare la selettività, anche, se del caso, utilizzando incentivi per l'adozione di attrezzi più selettivi;
14. segnala le specificità delle regioni ultraperiferiche, in particolare per quanto riguarda le navi, le flotte obsolete, i porti con capacità di stoccaggio e di trasformazione ridotte, che possono rendere impraticabile l'obbligo di sbarco;
15. osserva che i livelli dei rigetti differiscono notevolmente tra le varie attività di pesca e i vari bacini marittimi, il che fa pensare che l'approccio "unico per tutti" potrebbe non essere la strategia ottimale per incoraggiare i pescatori a diventare più selettivi; invita la Commissione a individuare le principali carenze e a proporre soluzioni adeguate e su misura per specifiche attività di pesca per ciascun bacino marittimo, prestando particolare attenzione alla piccola pesca artigianale, soprattutto nelle regioni ultraperiferiche;
16. ricorda che l'attuale quadro giuridico fornisce una base giuridica che consente agli Stati membri di collaborare attivamente a una definizione più flessibile delle norme sulla pesca selettiva e di utilizzare strumenti di mitigazione scientificamente provati; invita gli Stati membri a rafforzare la loro cooperazione attraverso un approccio regionale, compreso il coinvolgimento dei portatori di interessi e dei consigli consultivi pertinenti, e a utilizzare appieno le sovvenzioni a loro disposizione a tal fine; ribadisce la necessità di garantire parità di condizioni nell'attuazione dell'obbligo di sbarco;
17. accoglie con favore i risultati di recenti studi scientifici (ad esempio, DiscardLess, MINOUW e LIFE iSEAS) sugli attrezzi innovativi per incrementare la selettività, sulle strategie di prevenzione e sulle modifiche da apportare ai pescherecci per gestire le catture indesiderate a bordo; ritiene necessario proseguire gli sforzi di ricerca per migliorare la selettività degli attrezzi, le strategie di prevenzione e la gestione delle catture indesiderate; accoglie con favore la proposta "Missione stella marina 2030: far rivivere i nostri mari e le nostre acque", e ritiene che una missione avente come obiettivo la salute di oceani, mari e acque costiere e interne contribuirà a elaborare soluzioni di cui c'è urgente bisogno e che hanno un diretto impatto sul settore della pesca e sull'uso e la gestione sostenibile delle risorse oceaniche;
18. sottolinea che i sistemi di gestione della pesca, affinché siano efficaci e consentano di utilizzare tutti gli elementi per attuare correttamente l'obbligo di sbarco e raggiungere gli obiettivi della PCP, devono poggiare su dati scientifici e una documentazione delle catture accurati e affidabili; invita la Commissione e gli Stati membri a intensificare gli sforzi per dare piena attuazione alla legislazione UE applicabile ove necessario e a intraprendere ulteriori azioni per garantire una documentazione e una raccolta di dati complete, commisuratamente alla loro capacità di pesca nel caso delle flotte costiere artigianali;
19. è preoccupato per l'assenza di adeguato controllo e di osservanza dell'obbligo di sbarco e sottolinea l'impatto negativo di tali carenze sulla sostenibilità, anche a causa della fissazione di totali ammissibili di catture basati sul totale delle catture, comprese le integrazioni dei contingenti per coprire il pesce precedentemente scartato;
20. sottolinea che l'esistenza di numerose norme, esenzioni e deroghe adottate negli ultimi anni complica l'attuazione dell'obbligo di sbarco e la valutazione di conformità da parte dell'Agenzia europea di controllo della pesca, rendendo più difficile il raggiungimento degli obiettivi di protezione e miglioramento della sostenibilità della pesca; sottolinea che l'uso delle esenzioni previste dalla PCP è della massima importanza per l'attuazione dell'obbligo di sbarco;
21. chiede che si faccia un uso migliore delle nuove tecnologie e delle soluzioni digitali sviluppate in cooperazione con il settore della pesca e le autorità degli Stati membri al fine di migliorare il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza, nel pieno rispetto dei diritti alla privacy e della riservatezza commerciale;
22. sottolinea il ruolo cruciale dei pescatori e degli altri portatori di interessi nell'attuazione delle politiche, per promuovere una cultura di rispetto delle regole e cambiamenti graduali e adattabili nel tempo delle norme sugli obblighi di sbarco; evidenzia i benefici aggiuntivi dei sistemi volontari e legati agli incentivi per migliorare il coinvolgimento dei pescatori;
23. sottolinea che, se il miglioramento della selettività deve continuare a essere altamente prioritario, l'attuazione dell'obbligo di sbarco richiede un approccio intersettoriale e l'elaborazione di chiari incentivi per incoraggiare le migliori pratiche in materia di mitigazione; raccomanda le seguenti misure di accompagnamento e i seguenti strumenti di gestione:
a)
utilizzare e ottimizzare ulteriormente gli strumenti basati sui contingenti, in linea con i principi della PCP e a condizione che siano messe in atto misure di controllo efficaci, quali:
–
la distribuzione dei contingenti in linea con la composizione prevista delle catture;
–
adeguamenti tramite scambi di contingenti con altri Stati membri e paesi terzi vicini con cui l'UE condivide gli stock, effettuati in modo flessibile ed efficiente per evitare la sottoutilizzazione dei contingenti, ad esempio passando a meccanismi permanenti e non solo rinnovabili annualmente dopo la fissazione di totali ammissibili di catture e contingenti, in linea con i migliori pareri scientifici disponibili;
–
l'assegnazione di quote di rigetto stimate per i pescatori, specialmente quelli operanti su piccola scala, che scelgono di utilizzare attrezzi più selettivi;
b)
studiare la fattibilità dell'attuazione di un approccio incentrato sulla pianificazione dello spazio marittimo e sulla gestione basata sulle zone di pesca al fine di evitare i rigetti orientando i pescatori verso zone in cui è meno probabile la presenza di pesci sotto taglia, garantendo al contempo che tali misure non comportino il mancato utilizzo estensivo di altre specie di dimensioni commerciabili;
c)
prevedere maggiore flessibilità per consentire ai pescatori di scegliere le soluzioni riguardanti gli attrezzi di pesca, insieme a una maggiore responsabilità per la documentazione (documentazione completa delle catture);
d)
prevedere meccanismi flessibili per l'approvazione di nuovi tipi di attrezzi selettivi al fine di incentivare i portatori di interessi a richiedere e realizzare progetti pilota;
e)
concedere accesso esclusivo ai luoghi o ai periodi di pesca al fine di favorire la selettività;
f)
adottare strategie per utilizzare al meglio le catture indesiderate per scopi diversi dal consumo umano senza creare una domanda di catture di taglia inferiore alla taglia minima e a condizione che sia fattibile per i pescatori in termini economici e operativi;
g)
sviluppare un atlante dei rigetti come inventario delle catture indesiderate nelle diverse attività di pesca e nelle diverse zone, al fine di sviluppare meglio i piani regionali sulle catture accessorie, coinvolgendo gli Stati membri e l'industria della pesca e sostenendo il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura;
h)
utilizzare e sviluppare strumenti di intelligenza artificiale volontari e legati a incentivi per aumentare la selettività e il controllo e migliorare l'identificazione delle specie, in collaborazione con il settore della pesca e le autorità degli Stati membri;
i)
introdurre gradualmente l'obbligo di rispettare la medesima politica in materia di rigetti per le importazioni di prodotti ittici da paesi terzi, al fine di eliminare lo svantaggio comparativo e la concorrenza sleale per la flotta europea, nell'ottica di una migliore protezione delle risorse ittiche globali;
j)
rinnovare l'obbligo della Commissione di riferire annualmente sulla situazione della PCP e sull'attuazione dell'obbligo di sbarco, e fornire maggiori informazioni sulla sua attuazione, compreso l'impatto socioeconomico e, tra gli altri aspetti, il consumo di carburante, lo spazio di stoccaggio, gli effetti sulla sicurezza e le condizioni di lavoro a bordo dei pescherecci, la riduzione dei rigetti e delle catture indesiderate, e il miglioramento dello stato degli stock (rendimento massimo sostenibile);
24. invitare la Commissione, nel quadro della relazione di valutazione sull'attuazione della PCP prevista per il 2022, a:
a)
valutare in che misura sia stata realizzata la riduzione dei rigetti nell'ambito dell'obbligo di sbarco e se abbia contribuito a migliorare lo stato degli stock (rendimento massimo sostenibile) e a ridurre l'impatto sull'ecosistema marino;
b)
valutare l'impatto socioeconomico dell'obbligo di sbarco, il sistema di remunerazione, il numero di membri dell'equipaggio e le condizioni di sicurezza e di lavoro a bordo, in linea con le raccomandazioni della FAO e dell'ILO;
c)
identificare e monitorare le attività di pesca riguardo alle quali i dati scientifici indicano che un aumento della selettività è attualmente difficile da raggiungere;
d)
valutare l'efficacia e l'applicabilità delle riserve comuni di contingenti recentemente adottate per le catture accessorie come strumento efficace e applicabile per rimediare a situazioni di presenza di specie a contingente limitante;
e)
valutare l'impatto sulla sostenibilità delle specie rimosse dal Consiglio dall'elenco degli stock soggetti ai totali ammissibili di catture negli ultimi anni e valutare le potenziali conseguenze della loro reintroduzione nell'ambito del sistema del totale ammissibile di catture;
f)
identificare e rimuovere le difficoltà amministrative incontrate nello sviluppo e nell'attuazione dei progetti pilota di selettività, che stanno ostacolando gli sforzi profusi dai pescatori per essere più selettivi;
g)
identificare le opportunità commerciali e/o caritative nel tentativo di utilizzare al meglio le catture inevitabili sbarcate di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione e le catture indesiderate, per evitare lo spreco di risorse naturali e non mettere a repentaglio gli obiettivi di sostenibilità della PCP;
h)
valutare se l'attuale politica dell'obbligo di sbarco è adatta allo scopo e valutare la fattibilità di adattare l'obbligo di sbarco caso per caso per ogni tipo di attività di pesca e/o stock;
i)
valutare i percorsi per un migliore adeguamento e una migliore semplificazione dell'articolo 15 della PCP al fine di agevolarne l'attuazione e la comprensione da parte di tutti i portatori di interessi, e in particolare l'uso da parte degli Stati membri dell'insieme di strumenti disponibili previsti dal quadro giuridico in vigore per migliorare la selettività e ridurre le catture indesiderate;
25. invita la Commissione a presentare, sulla base di questa valutazione e se del caso, una proposta legislativa al fine di raggiungere meglio gli obiettivi di riduzione dei rigetti e di miglioramento degli stock;
26. sottolinea la preoccupazione che gli stock condivisi con paesi terzi non siano sempre soggetti alle stesse disposizioni sui rigetti; sottolinea la necessità di una progressiva convergenza sui principali obiettivi della gestione della pesca, in modo tale da garantire i più elevati standard per raggiungere un buono stato ambientale dell'ecosistema marino condiviso, la sostenibilità delle attività di pesca e il mantenimento di condizioni di parità con i paesi terzi, in particolare il Regno Unito;
27. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, al Comitato delle regioni, al Comitato economico e sociale europeo nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
Borges, L., The unintended impact of the European discard ban (L'impatto involontario del divieto di rigetto in Europa), ICES Journal of Marine Science, Volume 78, numero 1, gennaio-febbraio 2021, pagg. 134–141, https://doi.org/10.1093/icesjms/fsaa200
Landing Obligation and Choke Species in Multispecies and Mixed Fisheries – The North Sea (Obbligo di sbarco e specie a contingente limitante in caso di pesca multispecifica e mista – Mare del Nord).
Landing Obligation and Choke Species in Multispecies and Mixed Fisheries – The North Western Waters (Obbligo di sbarco e specie a contingente limitante in caso di pesca multispecifica e mista – Acque nordoccidentali).
Landing Obligation and Choke Species in Multispecies and Mixed Fisheries – The South Western Waters (Obbligo di sbarco e specie a contingente limitante in caso di pesca multispecifica e mista – Acque sudoccidentali).
Discard ban, landing obligation and MSY in the Western Mediterranean Sea – the Spanish case (Divieto di rigetto, obbligo di sbarco e rendimento massimo sostenibile nel Mar Mediterraneo occidentale – Il caso della Spagna).
Discard ban, landing obligation and MSY in the Western Mediterranean Sea – the Italian case (Divieto di rigetto, obbligo di sbarco e rendimento massimo sostenibile nel Mar Mediterraneo occidentale – Il caso dell'Italia).
Uhlmann, Sven & Ulrich, Clara & Kennelly, Steven, The European Landing Obligation: Reducing Discards in Complex, Multi-Species and Multi-Jurisdictional Fisheries (L'obbligo di sbarco europeo: riduzione dei rigetti in mare nelle attività di pesca complesse, multispecie e multigiurisdizionali), 2019.
Market outlets for unwanted catches (Sbocchi di mercato per le catture indesiderate), Osservatorio europeo del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (EUMOFA), 2020.
Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: esenzioni applicabili alle importazioni e a talune cessioni e prestazioni in relazione a misure dell'Unione di interesse pubblico *
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 maggio 2021 sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le esenzioni applicabili alle importazioni e a talune cessioni e prestazioni in relazione a misure dell'Unione di interesse pubblico (COM(2021)0181 – C9-0132/2021 – 2021/0097(CNS))
Risoluzione del Parlamento europeo del 18 maggio 2021 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una domanda presentata dall'Estonia – EGF/2020/002 EE/Turismo dell'Estonia (COM(2021)0151 – C9-0127/2021 – 2021/0076(BUD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2021)0151 – C9-0127/2021),
– visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006(1) ("regolamento FEG"),
– visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027(2), in particolare l'articolo 8,
– visto l'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie(3), ("AII del 16 dicembre 2020"), in particolare il punto 9,
– visto il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,
– vista la relazione della commissione per i bilanci (A9-0158/2021),
A. considerando che l'Unione ha predisposto strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze delle trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale o della crisi economica e finanziaria globale e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro; che tale assistenza è fornita attraverso un sostegno finanziario ai lavoratori e alle società per cui hanno lavorato;
B. considerando che l'Estonia ha presentato la domanda di contributo finanziario dal Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) EGF/2020/002 EE/Turismo dell'Estonia, a seguito di 10 080 esuberi(4) nei settori economici classificati nell'ambito della NACE Revisione 2, divisione 45 (Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli), divisione 49 (Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte), divisione 50 (Trasporti marittimi e per vie d'acqua), divisione 51 (Trasporto aereo), divisione 52 (Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti), divisione 55 (Servizi di alloggio), divisione 56 (Attività di servizi di ristorazione), divisione 74 (Altre attività professionali, scientifiche e tecniche), divisione 77 (Attività di noleggio e leasing), divisione 79 (Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività correlate), divisione 90 (Attività creative, artistiche e d'intrattenimento), divisione 91 (Attività di biblioteche, archivi, musei e altre attività culturali), divisione 92 (Attività riguardanti scommesse e case da gioco), divisione 93 (Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento) nella regione Eesti (EE00) di livello NUTS 2 in Estonia(5), nel periodo di riferimento per la domanda dal 13 marzo 2020 all'11 novembre 2020;
C. considerando che la domanda riguarda 1 715 autonomi la cui attività è cessata e 8 365 lavoratori collocati in esubero nell'industria del turismo in Estonia;
D. considerando che la domanda si basa sui criteri di intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento FEG, il quale consente che, in circostanze eccezionali, in particolare per quanto riguarda le domande collettive che coinvolgono le PMI, una domanda possa essere considerata ricevibile anche qualora i criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, di detto regolamento non siano pienamente soddisfatti, quando gli esuberi hanno un grave impatto sull'occupazione e sull'economia locale, regionale o nazionale;
E. considerando che gli eventi all'origine di tali esuberi e delle cessazioni di attività si sono verificati inaspettatamente all'inizio del 2020 a causa della diffusione a livello mondiale della pandemia di COVID-19 e della relativa crisi economica che ha colpito in modo particolarmente duro il settore del turismo, viste le improvvise restrizioni alla circolazione a livello internazionale che hanno provocato una drastica e imprevista diminuzione dei viaggi e del turismo internazionali;
F. considerando che la pandemia di COVID-19 e la successiva crisi economica mondiale hanno causato un enorme shock all'economia estone, in particolare al settore del turismo, dove, prima della crisi, il 90 % della spesa turistica in Estonia era generata dal turismo internazionale, mentre la media per i paesi OCSE era di circa il 25 %;
G. considerando che nel 2019 i proventi del turismo estone hanno raggiunto un nuovo record di 2,1 miliardi di euro e che il turismo è stato considerato un settore significativo per la competitività estone e che sono stati effettuati ingenti investimenti per svilupparlo ulteriormente;
H. considerando che il settore del turismo è dominato da PMI che hanno una minore resilienza alle crisi rispetto alle imprese più grandi e che le PMI rappresentano il 79,2 % della forza lavoro totale in Estonia;
I. considerando che il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione può, grazie al sostegno che fornirà ai lavoratori, contribuire alla transizione verso un turismo più sostenibile e quindi consentire all'Europa di salvaguardare e promuovere il suo patrimonio naturale e culturale e le sue risorse, offrendo nel contempo nuove opportunità di occupazione e la creazione di imprese innovative;
J. considerando che la Commissione ha dichiarato che la crisi sanitaria della COVID-19 ha provocato una crisi economica, ha definito un piano di ripresa economica e ha sottolineato il ruolo del FEG da utilizzare quale strumento di emergenza(6) per assistere persone che hanno perso il lavoro a causa della crisi economica mondiale;
K. considerando che in Estonia si è fatto ricorso al sostegno sia nazionale che europeo per mantenere l'occupazione attraverso regimi di riduzione dell'orario lavorativo e allo strumento SURE per attenuare l'impatto della pandemia di COVID-19 e della relativa crisi per il mercato del lavoro;
L. considerando che si tratta della prima mobilitazione del FEG a causa della crisi della COVID-19, a seguito dell'inclusione nella risoluzione del Parlamento europeo del 18 giugno 2020 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (EGF/2020/000 TA 2020 – Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione)(7) della possibilità di mobilitare il FEG per sostenere i lavoratori licenziati definitivamente e i lavoratori autonomi nel contesto della crisi globale causata dalla COVID-19, senza modificare il regolamento (UE) n. 1309/2013;
1. conviene con la Commissione sul fatto che le condizioni stabilite all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento FEG sono soddisfatte e che l'Estonia ha diritto a un contributo finanziario pari a 4 474 480 EUR a norma del regolamento in parola, cifra che costituisce il 60 % del costo totale di 7 457 468 EUR, comprendenti le spese per i servizi personalizzati, pari a 7 452 468 EUR, e le spese per attività di preparazione, gestione, informazione e pubblicità, controllo e rendicontazione, pari a 5 000 EUR;
2. constata che le autorità estoni hanno presentato la domanda il 12 novembre 2020 e che, dopo la fornitura di ulteriori informazioni da parte dell'Estonia, la Commissione ha completato la propria valutazione il 31 marzo 2021 e l'ha comunicata al Parlamento il giorno stesso;
3. rileva che la domanda riguarda in totale 10 080 lavoratori, 1 715 lavoratori autonomi la cui attività è cessata e 8 365 lavoratori collocati in esubero nel settore del turismo estone; si rammarica del fatto che l'Estonia preveda che solo 5 060 dei beneficiari ammissibili totali parteciperanno alle misure (beneficiari interessati);
4. ricorda che si prevede che l'impatto sociale dei licenziamenti sarà considerevole: i lavoratori del settore turistico comprendono una significativa percentuale di lavoratori poco qualificati, lavoratori privi di qualifiche professionali, giovani, nonché lavoratori stagionali e a tempo parziale;
5. sottolinea che oltre il 60 % delle persone ammissibili è costituito da donne nella fascia di età più colpita tra i 30 e i 64 anni;
6. rileva che l'Estonia ha iniziato a fornire servizi personalizzati ai beneficiari destinatari il 1° gennaio 2021 e che il periodo di ammissibilità a un contributo finanziario a titolo del FEG sarà quindi dal 1º gennaio 2021 al 1º gennaio 2023, ad eccezione dei corsi d'istruzione formale o di formazione, compresa la formazione professionale, la cui durata sia di due anni o superiore, che saranno ammissibili fino al 1º luglio 2023;
7. ricorda che i servizi personalizzati che saranno offerti ai lavoratori e agli autonomi consistono nelle azioni seguenti: formazione sul mercato del lavoro, sostegno alla creazione di imprese e sostegno al follow-up, apprendistati, sostegno agli studi formali e indennità di formazione, comprese le indennità di formazione professionale;
8. osserva che l'Estonia ha iniziato a sostenere le spese amministrative per l'attuazione del FEG il 1° gennaio 2021 e che le spese per le attività di preparazione, gestione, informazione e pubblicità, controllo e rendicontazione saranno pertanto ammissibili a un contributo finanziario del FEG dal 1° gennaio 2021 al 1° luglio 2023;
9. rileva che la fonte del prefinanziamento o cofinanziamento nazionale è la Fondazione dei servizi e delle prestazioni del mercato del lavoro, da cui il Fondo estone di assicurazione sulla disoccupazione (EUIF), in qualità di servizio pubblico per l'impiego, eroga misure attive per il mercato del lavoro in Estonia; sottolinea che la Fondazione è costituita dalle attività del fondo fiduciario di garanzia per il rischio di disoccupazione, ossia il fondo fiduciario di sostegno in caso di licenziamento e insolvenza dei datori di lavoro, e dai fondi stanziati dal bilancio statale tramite il ministero degli Affari sociali;
10. accoglie con favore il fatto che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati sia stato elaborato dall'Estonia in consultazione con le autorità competenti e i rappresentanti delle associazioni e che i progressi saranno discussi in seno al consiglio di vigilanza dell'EUIF, che comprende le parti sociali, due membri della Confederazione dei datori di lavoro estoni, uno della Confederazione sindacale estone e uno della Confederazione estone dei sindacati dei lavoratori; accoglie con favore le ulteriori consultazioni con i rappresentanti dell'industria del turismo che saranno concluse dopo aver analizzato il profilo dei lavoratori licenziati;
11. osserva che ulteriori consultazioni con i rappresentanti dell'industria del turismo saranno condotte dopo aver analizzato il profilo dei lavoratori licenziati e che si identificherà il tipo di sostegno più adeguato, tenendo conto della struttura delle età, del profilo scolastico e di altre caratteristiche dei beneficiari; rileva altresì che è previsto un possibile contributo da parte dell'Associazione estone degli alberghi e dei ristoranti per la progettazione di alcune delle misure di formazione connesse all'industria;
12. sottolinea che le autorità estoni hanno confermato che le azioni ammissibili non ricevono aiuti da altri fondi o strumenti finanziari dell'Unione;
13. ribadisce che l'aiuto del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in forza della legislazione nazionale o dei contratti collettivi;
14. invita la Commissione a ridurre al minimo i tempi di valutazione delle richieste di assistenza a titolo del FEG e a mobilitare il FEG, in modo da ridurre la pressione sui sistemi nazionali di sicurezza sociale nel contesto della crisi della COVID-19;
15. approva la decisione allegata alla presente risoluzione;
16. incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
17. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.
ALLEGATO
DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una domanda presentata dall’Estonia — EGF/2020/002 EE/Estonia Tourism
(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione (UE) 2021/886.)
Mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza a Grecia e Francia in relazione a catastrofi naturali e ad Albania, Austria, Belgio, Croazia, Cechia, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Montenegro, Portogallo, Romania, Serbia, Spagna e Ungheria in relazione a un'emergenza sanitaria pubblica
Risoluzione del Parlamento europeo del 18 maggio 2021 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Grecia e alla Francia in relazione a catastrofi naturali e ad Albania, Austria, Belgio, Cechia, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Montenegro, Portogallo, Romania, Serbia, Spagna e Ungheria in relazione a un'emergenza di sanità pubblica (COM(2021)0201 – C9-0117/2021 – 2021/0077(BUD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2021)0201 – C9-0117/2021),
– visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea(1),
– visto il regolamento (UE) 2020/461 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 recante modifica del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio al fine di fornire assistenza finanziaria agli Stati membri e ai paesi che stanno negoziando la loro adesione all'Unione colpiti da una grave emergenza di sanità pubblica(2),
– visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027(3), in particolare l'articolo 9,
– visto l'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie(4), in particolare il punto 10,
– vista la lettera della commissione per lo sviluppo regionale,
– vista la relazione della commissione per i bilanci (A9-0157/2021),
1. si compiace della decisione in quanto espressione concreta, tangibile e visibile della solidarietà dell'Unione nei confronti dei cittadini e delle regioni dell'Unione colpiti da catastrofi naturali e dalla grave emergenza di sanità pubblica provocata dalla pandemia di COVID-19 nel 2020;
2. plaude all'ampliamento dell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 2012/2002 a decorrere dal marzo 2020 per includere le gravi emergenze di sanità pubblica, come l'attuale pandemia di COVID-19;
3. esprime la propria vicinanza e solidarietà a tutte le vittime di catastrofi naturali devastanti e della pandemia di COVID-19;
4. sottolinea l'urgente necessità di prestare assistenza finanziaria a titolo del Fondo di solidarietà dell'Unione europea (il "Fondo") e l'importanza di garantire che essa raggiunga adeguatamente le regioni e i beneficiari nei paesi colpiti;
5. si rammarica che la valutazione delle richieste di assistenza finanziaria a causa della pandemia di COVID-19 nel 2020, presentate entro il termine ultimo ufficiale del 24 giugno 2020, abbia richiesto un tempo considerevole, con la conseguenza che la Commissione ha presentato la proposta di mobilitazione del Fondo solamente alla fine del marzo 2021; sottolinea l'importanza di una rapida mobilitazione del Fondo in futuro per prestare l'aiuto indispensabile dopo gravi catastrofi naturali o gravi emergenze di sanità pubblica;
6. sottolinea che, a causa dei cambiamenti climatici, le catastrofi naturali diverranno sempre più violente e frequenti; sottolinea che alcune regioni, come le isole e le regioni costiere, sono particolarmente esposte al rischio di essere colpite da catastrofi naturali; sottolinea che Fondo è solo uno strumento di mitigazione e che i cambiamenti climatici richiedono innanzitutto una politica di prevenzione intesa a evitare le future conseguenze dei cambiamenti climatici in linea con l'accordo di Parigi e con il Green Deal; ribadisce l'importanza di investire nella mitigazione dei cambiamenti climatici e nell'adattamento agli stessi per le regioni particolarmente vulnerabili e di garantire sinergie efficaci tra il Fondo e i pertinenti programmi di finanziamento dell'Unione;
7. approva la decisione allegata alla presente risoluzione;
8. incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
9. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.
ALLEGATO
DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell’Unione europea per fornire assistenza alla Grecia e alla Francia in relazione a catastrofi naturali e ad Albania, Austria, Belgio, Cechia, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Montenegro, Portogallo, Romania, Serbia, Spagna e Ungheria in relazione a un’emergenza di sanità pubblica
(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione (UE) 2021/885.)
Progetto di bilancio rettificativo n. 2 al bilancio generale 2021: finanziamento della risposta alla COVID-19 e perfezionamenti e aggiornamenti relativi all'adozione definitiva del quadro finanziario pluriennale
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Risoluzione del Parlamento europeo del 18 maggio 2021 concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 2/2021 dell'Unione europea per l'esercizio 2021 – finanziamento della risposta alla COVID-19 e inclusione di adeguamenti e aggiornamenti in relazione all'adozione definitiva del quadro finanziario pluriennale (08145/2021 – C9-0155/2021 – 2021/0078(BUD))
– visto l'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
– visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012(1), in particolare l'articolo 44,
– visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2021, definitivamente adottato il 18 dicembre 2020(2),
– visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027(3) (regolamento QFP),
– visto l'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia per l'introduzione di nuove risorse proprie(4),
– vista la decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea(5),
– visto il progetto di bilancio rettificativo n. 2/2021 adottato dalla Commissione il 24 marzo 2021 (COM(2021)0200),
– vista la posizione sul progetto di bilancio rettificativo n. 2/2021 adottata dal Consiglio il 23 aprile 2021 e trasmessa al Parlamento europeo il 26 aprile 2021 (08145/2021 – C9-0155/2021),
– visti gli articoli 94 e 96 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i bilanci (A9-0160/2021),
A. considerando che l'obiettivo della proposta della Commissione è principalmente duplice: da un lato, fornire finanziamenti aggiuntivi per la prevenzione, la preparazione e la risposta alla pandemia di COVID-19, una riapertura in sicurezza e duratura e il potenziale impatto di ulteriori iniziative europee connesse alla risposta alla COVID-19; dall'altro, introdurre modifiche tecniche derivanti dagli accordi politici sulle basi giuridiche settoriali a seguito dell'adozione del quadro finanziario pluriennale (QFP) nel dicembre 2020, nonché adeguamenti in relazione alla dotazione della garanzia per le azioni esterne; inoltre, propone di riportare l'importo di 47 981 598 EUR dalla dotazione non utilizzata del Fondo di solidarietà dell'UE (FSUE) per il 2020 direttamente alla linea di bilancio operativa del FSUE e di effettuare altri adeguamenti e aggiornamenti tecnici;
B. considerando che l'effetto netto della proposta sulle spese nel bilancio 2021 è pari a 260 681 598 EUR in stanziamenti di impegno e a 252 581 598 EUR in stanziamenti di pagamento;
C. considerando che il Parlamento ha ripetutamente osservato che un progetto di bilancio rettificativo dovrebbe perseguire un unico obiettivo;
1. prende atto del progetto di bilancio rettificativo n. 2/2021 quale presentato dalla Commissione;
2. sottolinea il suo pieno sostegno a una vigorosa risposta dell'Unione alla pandemia di COVID-19; ribadisce che occorre fare tutto il possibile, anche sfruttando tutte le possibilità a disposizione nel quadro del bilancio dell'Unione e del regolamento finanziario, per combattere la pandemia e spianare la strada a una ripresa in sicurezza e duratura in Europa;
3. si rammarica che la Commissione abbia deciso, nonostante l'insistenza del Parlamento, di presentare insieme gli elementi relativi alla pandemia di COVID-19 e la parte relativa all'allineamento alle basi giuridiche dei programmi del QFP, che avrebbe potuto e dovuto essere trattata separatamente; ribadisce che, per rispettare meglio la prerogativa dell'autorità di bilancio, la Commissione dovrebbe presentare un progetto di bilancio rettificativo con un solo obiettivo e astenersi dal combinare più finalità in un unico progetto di bilancio rettificativo;
4. insiste sul fatto che l'adozione del progetto di bilancio rettificativo n. 2/2021, che consente in particolare l'avvio dei lavori preparatori per l'istituzione di un quadro comune per un certificato verde digitale, non pregiudica in alcun modo l'esito dei negoziati tra il Parlamento e il Consiglio sul regolamento relativo al certificato verde digitale;
5. ritiene che la Commissione non abbia dato un seguito adeguato ai risultati dei negoziati sullo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale – Europa globale per quanto riguarda la nomenclatura di bilancio per i programmi geografici in Asia; chiede alla Commissione di presentare un nuovo progetto di bilancio rettificativo che rifletta i testi concordati delle basi giuridiche settoriali; ribadisce, in linea con i suoi orientamenti per il bilancio 2022, che tale armonizzazione può e deve essere realizzata prima della procedura di bilancio 2022;
6. chiede alla Commissione di fornire ai due rami dell'autorità di bilancio informazioni esaustive sugli storni autonomi previsti, effettuati in conformità all'articolo 30 del regolamento finanziario, allo scopo di adeguare il bilancio 2021 conformemente agli accordi politici sulle basi giuridiche settoriali del QFP, in aggiunta al progetto di bilancio rettificativo n. 2/2021, compresi i relativi importi se disponibili;
7. approva la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 2/2021;
8. incarica il suo Presidente di constatare che il bilancio rettificativo n. 1/2021 è definitivamente adottato e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
9. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: commissioni annuali di vigilanza applicate dall'ESMA ai repertori di dati sulle negoziazioni per il 2021
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Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 24 marzo 2021 recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1003/2013 e (UE) 2019/360 per quanto riguarda le commissioni annuali di vigilanza applicate dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ai repertori di dati sulle negoziazioni per il 2021 (C(2021)01874 – 2021/2617(DEA))
– visto il regolamento delegato della Commissione (C(2021)01874),
– vista la lettera in data 25 marzo 2021 della Commissione con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non solleverà obiezioni al regolamento delegato,
– vista la lettera in data 11 maggio 2021 della commissione per i problemi economici e monetari al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione,
– visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni(1) (EMIR), in particolare l'articolo 72, paragrafo 3, e l'articolo 82, paragrafo 6,
– visto il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012(2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2, e l'articolo 30, paragrafo 5,
– visto l'articolo 111, paragrafo 6, del suo regolamento,
– vista la raccomandazione di decisione della commissione per i problemi economici e monetari,
– visto che non è stata sollevata alcuna obiezione entro il termine previsto all'articolo 111, paragrafo 6, terzo e quarto trattino, del suo regolamento, che è giunto a scadenza il 18 maggio 2021,
A. considerando che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) autorizza i repertori di dati sulle negoziazioni e vigila sulla loro conformità ai pertinenti requisiti normativi; che i repertori di dati sulle negoziazioni versano all'ESMA una commissione di registrazione una tantum e una commissione annuale di vigilanza; che dal 1º gennaio 2021 il panorama dei repertori di dati sulle negoziazioni dell'Unione è cambiato in modo significativo perché solo due dei quattro repertori di dati sulle negoziazioni aventi sede nel Regno Unito prima del 1º gennaio 2021 hanno trasferito la loro attività nell'Unione e continuano a prestarvi i loro servizi istituendo nuove entità nell'Unione, il che ha reso l'attuale metodologia di calcolo delle commissioni incompatibile con i principi prevalenti in materia di calcolo delle commissioni;
B. considerando che, per garantire che tutti i repertori di dati sulle negoziazioni dell'Unione paghino commissioni di vigilanza proporzionate al loro fatturato effettivo nell'Unione nel 2021, in ciascuno dei due regolamenti delegati è inserito un nuovo articolo per prevedere un periodo di riferimento specifico per il calcolo del fatturato applicabile da utilizzare nel calcolo delle commissioni annuali pagate dai repertori di dati sulle negoziazioni all'ESMA nel 2021, al fine di rispecchiare meglio i cambiamenti in atto nel panorama dei repertori di dati sulle negoziazioni dell'UE;
C. considerando che il regolamento delegato dovrebbe entrare in vigore con urgenza per fornire ai repertori di dati sulle negoziazioni dell'Unione una base giuridica affidabile per le loro operazioni e la chiarezza necessaria per la loro pianificazione di bilancio, nonché per ridurre quanto più possibile l'eventuale impatto sulla loro attività derivante dal cambiamento del metodo di calcolo rispetto al 2020;
1. dichiara di non sollevare obiezioni al regolamento delegato;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.
Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'individuazione del personale le cui attività professionali hanno un impatto materiale sul profilo di rischio delle istituzioni
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Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 25 marzo 2021 che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che stabiliscono i criteri per definire le responsabilità manageriali, le funzioni di controllo, l'unità operativa/aziendale rilevante e l'impatto significativo sul profilo di rischio dell'unità operativa/aziendale in questione, e i criteri per individuare i membri del personale o le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sul profilo di rischio dell'ente comparativamente altrettanto rilevante di quello delle categorie di personale menzionate all'articolo 92, paragrafo 3, della direttiva (C(2021)01906 – 2021/2618(DEA))
– visto il regolamento delegato della Commissione (C(2021)01906),
– vista la lettera in data 26 marzo 2021 della Commissione con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non solleverà obiezioni al regolamento delegato,
– vista la lettera in data 10 maggio 2021 della commissione per i problemi economici e monetari al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione,
– visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE(1) (CRD), in particolare l'articolo 94, paragrafo 2, e l'articolo 148, paragrafo 5,
– visto il progetto di norme tecniche di regolamentazione presentato il 18 giugno 2020 dall'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) (ABE) a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione(2),
– visto l'articolo 111, paragrafo 6, del suo regolamento,
– vista la raccomandazione di decisione della commissione per i problemi economici e monetari,
– visto che non è stata sollevata alcuna obiezione entro il termine previsto all'articolo 111, paragrafo 6, terzo e quarto trattino, del suo regolamento, che è giunto a scadenza il 18 maggio 2021,
A. considerando che, in conformità della CRD, l'ABE avrebbe dovuto consegnare un progetto di regolamento delegato entro il 28 dicembre 2019; che l'ABE ha pubblicato il progetto il 18 giugno 2020; che la Commissione, nel suo progetto di regolamento delegato, ha introdotto alcune modifiche redazionali al progetto presentato dall'ABE e che, il 16 dicembre 2020, l'ABE ha confermato che tali modifiche redazionali non costituivano una modifica alla politica o ai contenuti legali del progetto quale approvato dal consiglio delle autorità di vigilanza dell'ABE e che non avrebbe quindi sollevato obiezioni al fatto che la Commissione proceda all'adozione del progetto, comprese le modifiche, senza parere formale dell'ABE;
B. considerando che il regolamento delegato è stato influenzato dai negoziati sulla direttiva (UE) 2021/338 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2021 che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la governance del prodotto e i limiti di posizione, e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19(3), che è stata pubblicata il 26 febbraio 2021 e ha rivisto i poteri dell'ABE per garantire che le imprese di investimento attualmente soggette alla CRD, che a decorrere dal 26 giugno 2021 rientreranno nella direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE(4), non debbano conformarsi al regolamento delegato in quanto per tali imprese di investimento sarà adottato un regolamento delegato distinto nell'ambito della summenzionata direttiva sulle imprese di investimento; che il periodo di controllo per il regolamento delegato terminerà il 25 giugno 2021;
C. considerando che il regolamento delegato dovrebbe entrare in vigore con urgenza per fornire la chiarezza e la certezza del diritto di cui hanno bisogno le autorità competenti e gli istituti di credito per identificare adeguatamente i soggetti che assumono rischi significativi sulla base del quadro della CRD che è entrato in applicazione il 28 dicembre 2020;
1. dichiara di non sollevare obiezioni al regolamento delegato;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 maggio 2021 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma "corpo europeo di solidarietà" e abroga i regolamenti (UE) 2018/1475 e (UE) n. 375/2014 (14153/1/2020 – C9-0143/2021 – 2018/0230(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la posizione del Consiglio in prima lettura (14153/1/2020 – C9-0143/2021),
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 ottobre 2018(1),
– visto il parere del Comitato delle regioni del 6 dicembre 2018(2),
– vista la sua posizione in prima lettura(3) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0440),
– visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento,
– visto l'articolo 67 del suo regolamento,
– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per la cultura e l'istruzione (A9‑0156/2021),
1. approva la posizione del Consiglio in prima lettura;
2. prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione;
3. constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;
4. incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
5. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
6. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA
Dichiarazione della Commissione europea sul numero di attori locali che applicano le conoscenze, i principi e gli approcci assimilati grazie alle attività umanitarie cui hanno partecipato il volontario e gli esperti
La Commissione europea prende nota della proposta del Parlamento europeo di tenere in considerazione "il numero di attori locali che applicano le conoscenze, i principi e gli approcci assimilati grazie alle attività umanitarie cui hanno partecipato il volontario e gli esperti" al momento di inserire nel regolamento disposizioni riguardanti l'istituzione di un quadro di monitoraggio e valutazione.
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 maggio 2021 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce Erasmus+: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013 (14148/1/2020 – C9-0135/2021 – 2018/0191(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la posizione del Consiglio in prima lettura (14148/1/2020 – C9-0135/2021),
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 ottobre 2018(1),
– visto il parere del Comitato delle regioni del 6 febbraio 2019(2),
– vista la sua posizione in prima lettura(3) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0367,
– visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento,
– visto l'articolo 67 del suo regolamento,
– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per la cultura e l'istruzione (A9‑0159/2021),
1. approva la posizione del Consiglio in prima lettura;
2. prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione, che sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C;
3. constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;
4. incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
5. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo, unitamente alla relativa dichiarazione della Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
6. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA
Dichiarazione della Commissione europea relativa alle dotazioni specifiche per le piattaforme dei centri di eccellenza professionale
Fatte salve le competenze dell'autorità legislativa e di bilancio, la Commissione si impegna ad assegnare un importo indicativo di 400 milioni di EUR a prezzi correnti per sostenere le piattaforme dei centri di eccellenza professionale per l'intera durata del programma, a condizione che la valutazione intermedia del programma confermi una valutazione positiva dei risultati dell'azione.