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Mercoledì 15 settembre 2021 - Strasburgo
Progetto di bilancio rettificativo n. 1/2021 – Riserva di adeguamento alla Brexit
 Proroga della validità dei certificati di sicurezza e delle licenze delle imprese ferroviarie che operano nel tunnel sotto la Manica ***I
 Controlli ufficiali su animali e prodotti di origine animale esportati dai paesi terzi nell'Unione per garantire il rispetto del divieto di taluni usi degli antimicrobici ***I
 Riserva di adeguamento alla Brexit ***I
 Direttiva "Carta blu UE" ***I
 Strumento di assistenza preadesione (IPA III) 2021–2027 ***II

Progetto di bilancio rettificativo n. 1/2021 – Riserva di adeguamento alla Brexit
PDF 119kWORD 44k
Risoluzione del Parlamento europeo del 15 settembre 2021 concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 1 al bilancio generale per l'esercizio 2021 – Riserva di adeguamento alla Brexit (10945/2021 – C9-0348/2021 – 2021/0022(BUD))
P9_TA(2021)0370A9-0263/2021

Il Parlamento europeo,

–  visto l'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

–  visto il regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 ("regolamento finanziario")(1), in particolare l'articolo 44,

–  visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2021, definitivamente adottato il 18 dicembre 2020(2),

–  visto il regolamento (UE, Euratom) n. 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027(3) ("regolamento sul QFP"),

–  visto l'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie(4),

–  vista la decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020 relativa al sistema delle risorse proprie dell’Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom(5),

–  vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce la riserva di adeguamento alla Brexit del 25 dicembre 2020(6) ("regolamento BAR"),

–  visto il progetto di bilancio rettificativo n. 1/2021 adottato dalla Commissione il 22 gennaio 2021 (COM(2021)0030),

–  vista la posizione sul progetto di bilancio rettificativo n. 1/2021 adottata dal Consiglio il 19 luglio 2021 e comunicata al Parlamento europeo il 17 agosto 2021 (10945/2021 – C9-0348/2021),

–  visti gli articoli 94 e 96 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per i bilanci (A9‑0263/2021),

A.  considerando che il 25 dicembre 2020 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento che istituisce la riserva di adeguamento alla Brexit ("riserva") nell'ambito degli strumenti speciali tematici che non rientrano nei massimali di bilancio dell'Unione nel QFP, in modo da "contrastare le conseguenze negative impreviste negli Stati membri e nei settori maggiormente colpiti" dal recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione, così da attenuare l'impatto di tale recesso sulla coesione economica, sociale e territoriale;

B.  considerando che le risorse massime per l'attuazione della riserva ammontano a 5 000 000 000 EUR ai prezzi del 2018 (5 370 994 000 EUR a prezzi correnti);

C.  considerando che lo scopo del progetto di bilancio rettificativo n. 1/2021 è iscrivere nel bilancio annuale dell'Unione per il 2021 4 244 832 000 EUR a prezzi correnti (4 000 000 000 EUR ai prezzi del 2018), in stanziamenti di impegno e di pagamento, per soddisfare il fabbisogno di prefinanziamenti derivante dall'attuazione della riserva di adeguamento alla Brexit nel 2021;

D.  considerando che, dopo l'adozione del regolamento BAR, gli stanziamenti saranno stornati all'articolo "16 02 03" del bilancio; considerando che il contributo finanziario a carico della riserva a favore di uno Stato membro sarà quindi eseguito nell'ambito della gestione concorrente conformemente all'articolo 63 del regolamento finanziario;

1.  prende atto del progetto di bilancio rettificativo n. 1/2021 quale presentato dalla Commissione, che ha lo scopo di rendere disponibili 4 244 832 000 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento per soddisfare il fabbisogno di prefinanziamenti della riserva di adeguamento alla Brexit;

2.  sottolinea che la riserva è uno degli strumenti speciali tematici nell'ambito del regolamento sul QFP e che gli stanziamenti corrispondenti sono quindi iscritti in bilancio oltre i massimali di spesa del QFP;

3.  approva la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 1/2021;

4.  incarica il suo Presidente di constatare che il bilancio rettificativo n. 3/2021 è definitivamente adottato e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione e ai parlamenti nazionali.

(1) GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.
(2) GU L 93 del 17.3.2021.
(3) GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11.
(4) GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.
(5) GU L 424 del 15.12.2020, pag. 1.
(6) COM(2020)0854.


Proroga della validità dei certificati di sicurezza e delle licenze delle imprese ferroviarie che operano nel tunnel sotto la Manica ***I
PDF 120kWORD 45k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 settembre 2021 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2020/2222 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione all'infrastruttura transfrontaliera che collega l'Unione e il Regno Unito attraverso il collegamento fisso sotto la Manica (COM(2021)0402 – C9-0314/2021 – 2021/0228(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2021)0402),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 91, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0314/2021),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,

–  previa consultazione del Comitato delle regioni,

–  visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 1° settembre 2021, di approvare detta posizione, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visti gli articoli 59 e 163 del suo regolamento,

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 settembre 2021 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2021/… del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2020/2222 per prorogare il periodo di validità dei certificati di sicurezza e delle licenze delle imprese ferroviarie che operano attraverso il collegamento fisso sotto la Manica

P9_TC1-COD(2021)0228


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2021/1701.)


Controlli ufficiali su animali e prodotti di origine animale esportati dai paesi terzi nell'Unione per garantire il rispetto del divieto di taluni usi degli antimicrobici ***I
PDF 117kWORD 45k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 settembre 2021 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/625 per quanto riguarda i controlli ufficiali su animali e prodotti di origine animale esportati dai paesi terzi nell'Unione per garantire il rispetto del divieto di taluni usi degli antimicrobici (COM(2021)0108 – C9-0094/2021 – 2021/0055(COD))
P9_TA(2021)0372A9-0195/2021

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2021)0108),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 43, paragrafo 2, 114 e 168, paragrafo 4, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0094/2021),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 9 giugno 2021(1),

–  previa consultazione del Comitato delle regioni,

–  visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera dell'8 settembre 2021, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A9-0195/2021),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 settembre 2021 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2021/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/625 per quanto riguarda i controlli ufficiali su animali e prodotti di origine animale esportati dai paesi terzi nell'Unione al fine di garantire il rispetto del divieto di taluni usi degli antimicrobici e il regolamento (CE) n. 853/2004 per quanto riguarda la fornitura diretta di carni provenienti da pollame e lagomorfi

P9_TC1-COD(2021)0055


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2021/1756.)

(1) GU C 341 del 24.8.2021, pag. 107.


Riserva di adeguamento alla Brexit ***I
PDF 120kWORD 47k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 settembre 2021 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce la riserva di adeguamento alla Brexit (COM(2020)0854 – C9-0433/2020 – 2020/0380(COD))
P9_TA(2021)0373A9-0178/2021

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2020)0854),

–  visti l'articolo 249, paragrafo 2, l'articolo 322 e l'articolo 175, terzo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0433/2020),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere della Corte dei conti del 25 febbraio 2021(1),

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 25 febbraio 2021(2),

–  visto il parere del Comitato delle regioni del 19 marzo 2021(3),

–  visto l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 30 giugno 2021, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  viste le conclusioni del Consiglio europeo, convenute nella riunione straordinaria del 17--21 luglio 2020, che prevedono di istituire una nuova riserva speciale di adeguamento alla Brexit,

–  visto l'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica,

–  visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012,

–  visti i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per la pesca,

–  vista la relazione della commissione per lo sviluppo regionale (A9-0178/2021),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 settembre 2021 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2021/... del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce la riserva di adeguamento alla Brexit

P9_TC1-COD(2020)0380


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2021/1755.)

(1) GU C 101 del 23.3.2021, pag. 1.
(2) GU C 155 del 30.4.2021, pag. 52.
(3) GU C 175 del 7.5.2021, pag. 69.


Direttiva "Carta blu UE" ***I
PDF 118kWORD 57k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 settembre 2021 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente specializzati (COM(2016)0378 – C8-0213/2016 – 2016/0176(COD))
P9_TA(2021)0374A8-0240/2017

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0378),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 79, paragrafo 2, lettere a) e b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0213/2016),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visti i pareri motivati presentati, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, dal parlamento bulgaro nonché dalla Camera dei deputati ceca e dal Senato ceco, ove si afferma che il progetto di atto legislativo non è conforme al principio di sussidiarietà,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 dicembre 2016(1),

–  visto il parere del Comitato delle regioni dell'8 dicembre 2016(2),

–  visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 21 maggio 2021, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  visto il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

–  visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0240/2017),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 settembre 2021 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2021/… del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE del Consiglio

P9_TC1-COD(2016)0176


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva (UE) 2021/1883.)

(1) GU C 75 del 10.3.2017, pag. 75.
(2) GU C 185 del 9.6.2017, pag. 105.


Strumento di assistenza preadesione (IPA III) 2021–2027 ***II
PDF 139kWORD 47k
Risoluzione
Allegato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 settembre 2021 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA III) (06604/1/2021 – C9-0352/2021 – 2018/0247(COD))
P9_TA(2021)0375A9-0266/2021

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la posizione del Consiglio in prima lettura (06604/1/2021 – C9-0352/2021),

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 12 dicembre 2018(1),

–  visto il parere del Comitato delle Regioni del 6 dicembre 2018(2),

–  vista la sua posizione in prima lettura(3) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0465),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento,

–  visto l'articolo 67 del suo regolamento,

–  vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per gli affari esteri (A9-0266/2021),

1.  approva la posizione del Consiglio in prima lettura;

2.  approva le sue dichiarazioni allegate alla presente risoluzione, che saranno pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C;

3.  prende atto delle dichiarazioni della Commissione allegate alla presente risoluzione, che saranno pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C;

4.  constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;

5.  incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

6.  incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo, unitamente a tutte le dichiarazioni allegate alla presente risoluzione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

7.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione del Parlamento europeo sulla sospensione dell'assistenza concessa nel quadro dello strumento di preadesione (IPA III)

Il Parlamento europeo osserva che il regolamento (UE) 2021/... che istituisce lo strumento di assistenza preadesione (IPA III) contiene un riferimento generale alla possibilità di sospendere l'assistenza senza specificare la base concreta di tale decisione. La sospensione dell'assistenza dovrebbe essere attuata in caso di deterioramento della democrazia, dei diritti umani e dello Stato di diritto da parte di un beneficiario elencato nell'allegato I.

Il Parlamento europeo ritiene che qualsiasi sospensione dell'assistenza nell'ambito di questo strumento modificherebbe il regime finanziario generale concordato secondo la procedura legislativa ordinaria. In quanto colegislatore e uno dei rami dell'autorità di bilancio, il Parlamento europeo è pertanto legittimato a esercitare pienamente le proprie prerogative a tale riguardo, qualora una decisione di questo tipo dovesse essere adottata.

Dichiarazione del Parlamento europeo sulla decisione 2010/427/UE del Consiglio e sul coordinamento strategico

Il Parlamento europeo osserva che i riferimenti agli strumenti di azione esterna dell'Unione di cui all'articolo 9 della decisione 2010/427/UE del Consiglio sono obsoleti e ritiene pertanto opportuno, ai fini della chiarezza giuridica, aggiornare tale articolo, conformemente alla procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, al fine di tener conto degli strumenti di assistenza esterna dell'Unione applicabili nel periodo del QFP 2021-2027, ossia lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale – Europa globale, lo strumento di assistenza preadesione, lo strumento europeo per la cooperazione internazionale in materia di sicurezza nucleare e la decisione sull'associazione d'oltremare, compresa la Groenlandia.

Il Parlamento europeo invita la Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) a istituire una struttura di coordinamento strategica composta da tutti i servizi pertinenti della Commissione e del SEAE al fine di garantire la coerenza, le sinergie, la trasparenza e la responsabilità a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2021/947 che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale – Europa globale(4).

Dichiarazione del Parlamento europeo sulle denominazioni dei beneficiari

Il Parlamento europeo osserva che l'allegato I del regolamento (UE) 2021/... che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA III) fa riferimento ai beneficiari ammissibili al finanziamento a titolo di tale strumento. Il Parlamento europeo ritiene che per i beneficiari elencati debbano essere utilizzate le denominazioni costituzionali e che il Kosovo debba essere indicato come Repubblica del Kosovo.

Dichiarazione della Commissione europea su un dialogo geopolitico con il Parlamento europeo sullo strumento di assistenza preadesione (IPA III)

La Commissione europea, tenendo conto delle funzioni di controllo politico attribuite al Parlamento europeo dall'articolo 14 del trattato sull'Unione europea, si impegna a condurre un dialogo geopolitico ad alto livello tra le due istituzioni sull'attuazione del regolamento (UE) 2021/... del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce lo strumento di assistenza preadesione (IPA III). Il dialogo dovrebbe consentire un confronto con il Parlamento europeo, le cui posizioni sull'attuazione dell'IPA III saranno prese pienamente in considerazione, nel pieno rispetto della capacità della Commissione di attuare lo strumento, in linea con le sue responsabilità istituzionali.

Il dialogo geopolitico verterà sugli orientamenti generali dell'attuazione dell'IPA III, anche per quanto riguarda la programmazione prima dell'adozione del quadro di programmazione dell'IPA III e dei relativi documenti, e su temi specifici quali la sospensione dell'assistenza a un beneficiario qualora persista una violazione dei principi di democrazia, Stato di diritto, buona governance e rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

Il dialogo geopolitico sarà strutturato come segue:

i)  un dialogo ad alto livello tra il commissario responsabile del portafoglio "Vicinato e allargamento", a nome della Commissione, e il Parlamento europeo;

ii)  un dialogo permanente a livello di alti funzionari con i gruppi di lavoro AFET per garantire una preparazione e un follow-up adeguati del dialogo ad alto livello.

Il dialogo ad alto livello si svolgerà almeno due volte l'anno. Una delle riunioni potrebbe coincidere con la presentazione del progetto di bilancio annuale della Commissione.

Dichiarazione della Commissione europea sulla modulazione/sospensione dell'assistenza di cui all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA III)

La Commissione europea ritiene che la disposizione di cui all'articolo 8, paragrafo 5, rispetti i poteri della Commissione nell'attuazione dei programmi dell'Unione e del bilancio dell'Unione in generale, purché non pregiudichi i poteri conferiti alla Commissione dai trattati e dal regolamento finanziario di sospendere l'assistenza fornita dall'Unione ai paesi terzi.

Dichiarazione della Commissione europea sulla natura consultiva dei comitati strategici di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2021/... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA III)

La Commissione europea ricorda che, come stabilito all'articolo 12 del regolamento IPA III, il comitato strategico del quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali (WBIF) è un organo consultivo della Commissione. Ciò è in linea con l'articolo 33 del regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2021, relativo all'iniziativa NDICI — Europa globale, che fa riferimento ai comitati strategici del WBIF e dell'EFSD+. Tali comitati strategici non hanno poteri decisionali nel contesto dell'esecuzione del bilancio dell'UE. Il regolamento interno del comitato strategico del WBIF sarà stabilito su tale base.

(1) GU C 110 del 22.3.2019, pag. 156.
(2) GU C 86 del 7.3.2019, pag. 305.
(3) GU C 108 del 26.3.2021, pag. 409.
(4) Regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 giugno 2021 che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale – Europa globale, che modifica e abroga la decisione n. 466/2014/UE e abroga il regolamento (UE) 2017/1601 e il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio (GU L 209 del 14.6.2021, pag. 1).

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