Indice 
Testi approvati
Martedì 5 ottobre 2021 - Strasburgo
Ambiente: regolamento di Aarhus ***I
 Costituzione e composizione numerica della delegazione all'Assemblea parlamentare di partenariato UE-Regno Unito
 Accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea, da una parte, e il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca, dall'altra ***
 Accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea, da una parte, e il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca, dall'altra (risoluzione)
 Rinnovo della nomina di Julia Laffranque al comitato istituito a norma dell'articolo 255 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
 Nomina del presidente dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA)
 Sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune sulle importazioni di taluni prodotti industriali nelle Isole Canarie *

Ambiente: regolamento di Aarhus ***I
PDF 123kWORD 46k
Risoluzione
Testo
Allegato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 ottobre 2021 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla modifica del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (COM(2020)0642 – C9-0321/2020 – 2020/0289(COD))
P9_TA(2021)0397A9-0152/2021

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2020)0642),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0321/2020),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 27 gennaio 2021(1),

–  previa consultazione del Comitato delle regioni,

–  visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 23 luglio 2021, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  visto il parere della commissione giuridica,

–  vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A9-0152/2021),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso(2);

2.  prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione;

3.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

4.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 ottobre 2021 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2021/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla modifica del regolamento (CE) n. 1367/2006 sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale

P9_TC1-COD(2020)0289


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2021/1767.)

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione della Commissione

La Commissione ribadisce l'impegno a garantire che l'UE rispetti i suoi obblighi internazionali nelle questioni che rientrano nell'ambito di applicazione della convenzione di Aarhus e in tale contesto riconosce le preoccupazioni espresse e le conclusioni adottate dal comitato di controllo dell'osservanza della convenzione di Aarhus il 17 marzo 2021 in relazione al caso ACCC/C/2015/128(3) per quanto riguarda gli aiuti di Stato. Tali conclusioni invitavano l'UE ad “adottare le necessarie misure di tipo legislativo, regolamentare e di altro tipo per garantire la modifica del regolamento Aarhus o l'adozione di una nuova normativa dell'Unione europea al fine di consentire ai cittadini l'accesso ai procedimenti amministrativi o giudiziari per contestare le decisioni adottate dalla Commissione europea in materia di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, TFUE, che violano il diritto dell'Unione in materia di ambiente, conformemente all'articolo 9, paragrafi 3 e 4, della convenzione”.

La Commissione analizza attualmente le implicazioni delle conclusioni e valuta le opzioni disponibili. La Commissione completerà e pubblicherà tale valutazione entro la fine del 2022. Se del caso, entro la fine del 2023 la Commissione presenterà misure per affrontare la questione alla luce degli obblighi che incombono all'UE e ai suoi Stati membri a norma della convenzione di Aarhus e tenendo conto delle norme del diritto dell'Unione in materia di aiuti di Stato.

(1) GU C 123 del 9.4.2021, pag. 66.
(2) La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 20 maggio 2021 (Testi approvati, P9_TA(2021)0254).
(3) Per il caso ACCC/C/2015/128 si veda https://unece.org/env/pp/cc/accc.c.2015.128_european-union, paragrafo 131.


Costituzione e composizione numerica della delegazione all'Assemblea parlamentare di partenariato UE-Regno Unito
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Decisione del Parlamento europeo del 5 ottobre 2021 sulla costituzione e la composizione numerica della delegazione all'Assemblea parlamentare di partenariato UE-Regno Unito (2021/2917(RSO))
P9_TA(2021)0398B9-0479/2021

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Conferenza dei presidenti,

–  visto l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra(1) (accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione UE-Regno Unito), in particolare l'articolo 11,

–  vista la sua risoluzione del 28 aprile 2021 sull'esito dei negoziati UE-Regno Unito(2), in particolare i paragrafi 8 e 9,

–  vista la sua decisione del 17 aprile 2019 sul numero delle delegazioni interparlamentari, delle delegazioni alle commissioni parlamentari miste e delle delegazioni alle commissioni parlamentari di cooperazione e alle assemblee parlamentari multilaterali(3),

–  vista la sua decisione del 17 luglio 2019 sulla composizione numerica delle delegazioni interparlamentari(4),

–  visto l'articolo 223 del suo regolamento,

1.  osserva che l'articolo 11 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione UE-Regno Unito prevede l'istituzione di un'Assemblea parlamentare di partenariato UE-Regno Unito composta di membri del Parlamento europeo e membri del parlamento del Regno Unito, la quale:

   a) può chiedere al consiglio di partenariato istituito dall'articolo 7 dell'accordo ogni informazione utile in relazione all'attuazione dello stesso o eventuale accordo integrativo, informazione che il consiglio di partenariato deve quindi trasmetterle;
   b) è informata delle decisioni e delle raccomandazioni del consiglio di partenariato; e
   c) può rivolgere raccomandazioni al consiglio di partenariato;

2.  decide di costituire una delegazione all'Assemblea parlamentare di partenariato UE-Regno Unito composta di 35 membri;

3.  decide, con riferimento alla decisione della Conferenza dei presidenti dell'11 luglio 2019 sulla composizione degli uffici di presidenza delle delegazioni, che questi ultimi possono essere composti da un massimo di due vicepresidenti;

4.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione nonché al parlamento del Regno Unito.

(1) GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10.
(2) Testi approvati, P9_TA(2021)0141.
(3) GU C 158 del 30.4.2021, pag. 536.
(4) GU C 165 del 4.5.2021, pag. 23.


Accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea, da una parte, e il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca, dall'altra ***
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 ottobre 2021 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea, da una parte, e il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca, dall'altra, e del relativo protocollo di attuazione (06566/2021 – C9-0154/2021 – 2021/0037(NLE))
P9_TA(2021)0399A9-0233/2021

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto di decisione del Consiglio (06566/2021),

–  visti l'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea, da una parte, e il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca, dall'altra e il relativo protocollo di attuazione (06380/2021),

–  vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 43, paragrafo 2, dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e dell'articolo 218, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C9-0073/2020),

–  vista la sua risoluzione non legislativa del 5 ottobre 2021(1) sul progetto di decisione,

–  visti l'articolo 105, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 114, paragrafo 7, del suo regolamento,

–  visto il parere della commissione per i bilanci,

–  vista la raccomandazione della commissione per la pesca (A9‑0233/2021),

1.  dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo e del protocollo;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Groenlandia e della Danimarca.

(1) Testi approvati, P9_TA(2021)0400.


Accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea, da una parte, e il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca, dall'altra (risoluzione)
PDF 144kWORD 49k
Risoluzione non legislativa del Parlamento europeo del 5 ottobre 2021 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea, da una parte, e il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca, dall'altra, e del relativo protocollo di attuazione (06566/2021 – C9-0154/2021 – 2021/0037M(NLE))
P9_TA(2021)0400A9-0235/2021

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto di decisione del Consiglio (06566/2021),

–  visti l'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea, da una parte, e il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca, dall'altra, e il relativo protocollo di attuazione (06380/2021),

–  vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 43, paragrafo 2, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C9-0073/2020),

–  visto il titolo II del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca (PCP)(1),

–  visto il regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne(2),

–  vista la sua risoluzione legislativa del 5 ottobre 2021(3) sul progetto di decisione,

–  visto l'articolo 62 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare,

–  vista la convenzione della Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC),

–  vista la convenzione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO),

–  vista la convenzione per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale (OSPAR),

–  visto l'accordo volto a impedire la pesca non regolamentata nelle acque d'altura del Mar Glaciale Artico centrale,

–  visto il protocollo n. 34 sul regime particolare applicabile alla Groenlandia,

–  vista la dichiarazione di Ottawa sull'istituzione del Consiglio artico,

–  vista la sua posizione del 31 gennaio 2019 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea, comprese le relazioni tra l'Unione europea, da un lato, e la Groenlandia e il Regno di Danimarca, dall'altro ("Decisione sull'associazione d'oltremare")(4),

–  vista la relazione del 9 agosto 2019 dal titolo "Ex ante and ex post evaluation study of the Fisheries Partnership Agreement between the European Union and Greenland" (Studio di valutazione ex ante ed ex post dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Groenlandia),

–  visto l'articolo 105, paragrafo 2, del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per la pesca (A9-0235/2021),

A.  considerando gli obiettivi di sostenibilità fissati dall'UE nell'ambito del Green Deal europeo e le strategie dell'UE sulla biodiversità fino al 2030 e "Dal produttore al consumatore", nonché gli impegni internazionali dell'UE, anche nell'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS), in particolare l'OSS 14 sulla conservazione delle risorse e dell'ambiente marino;

B.  considerando che i cambiamenti climatici stanno alterando gli ecosistemi marini e le risorse marine;

C.  considerando che l'articolo 62 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare stabilisce che uno Stato costiero dovrebbe, mediante accordi o intese, autorizzare altri Stati ad accedere all'eccedenza del volume ammissibile di catture;

D.  considerando che l'accordo volto a impedire la pesca non regolamentata nelle acque d'altura del Mar Glaciale Artico centrale proibisce la pesca commerciale per 16 anni in tale area;

E.  considerando che l'UE e la Groenlandia, attraverso la Danimarca, fanno parte delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) NEAFC e NAFO;

F.  considerando che l'UE mantiene strette relazioni con la Groenlandia, che quest'ultima fa parte dei paesi e territori d'oltremare associati all'UE e che dal 1984 esistono partenariati nel settore della pesca tra l'UE e la Groenlandia;

G.  considerando che il protocollo n. 34 concernente il regime speciale applicabile alla Groenlandia collega le tariffe preferenziali sul mercato europeo per i prodotti della pesca originari della Groenlandia all'accesso delle navi europee alle zone di pesca groenlandesi;

H.  considerando che, data la natura particolare di questo accordo di partenariato per una pesca sostenibile (APPS), le possibilità di pesca sono negoziate annualmente e consentono trasferimenti di contingenti con la Norvegia e le Isole Fær Øer;

I.  considerando che la valutazione ex post del precedente protocollo e la valutazione ex ante hanno condotto alla negoziazione di un nuovo accordo e di un nuovo protocollo più in linea con le opportunità di pesca e i pareri scientifici, prevedendo una maggiore flessibilità per le catture e un contingente inferiore per le catture accessorie, nonché alla negoziazione di un protocollo con un periodo di validità di 6 anni;

J.  considerando l'importanza di un APPS con la Groenlandia per le navi europee operanti nelle acque groenlandesi e per le flotte degli Stati membri che beneficiano, direttamente o indirettamente, dell'accordo e dei trasferimenti di contingenti che esso prevede;

K.  considerando che il nuovo accordo e il nuovo protocollo consentono a dodici navi dell'UE di utilizzare le possibilità di pesca nelle acque groenlandesi per otto specie (il merluzzo bianco, lo scorfano pelagico, lo scorfano demersale, l'ippoglosso nero, il gamberetto boreale, il granatiere, il capelin e lo sgombro) per un periodo di 4 anni, rinnovabile per 2 anni, con una compensazione finanziaria annuale dell'UE di 16 521 754 EUR, di cui 2 931 000 EUR destinati al sostegno e allo sviluppo del settore della pesca della Groenlandia;

Accordo e protocollo precedenti

1.  osserva che i settori della pesca di entrambe le parti hanno beneficiato dell'accordo precedente da un punto di vista socioeconomico, in termini sia di occupazione diretta che indiretta e di valore aggiunto lordo generato dalla flotta di pesca dell'UE operante nelle acque della Groenlandia;

2.  esprime preoccupazione per il fatto che il totale ammissibile di catture fissato dalla Groenlandia per diversi stock elencati nel protocollo precedente sia superiore ai livelli stabiliti nei pareri scientifici; sottolinea che la quota dell'UE di tali possibilità di pesca è relativamente modesta;

3.  si compiace del fatto che la contropartita finanziaria versata al settore della pesca della Groenlandia sia utilizzata dalle autorità del paese per l'amministrazione, il controllo o la ricerca scientifica;

4.  esprime tuttavia preoccupazione per la mancanza di dati scientifici necessari per elaborare stime accurate dei livelli degli stock;

Il nuovo accordo e il nuovo protocollo

5.  prende atto della natura complessa dei negoziati e del loro contesto, caratterizzato dal negoziato parallelo relativo all'accordo con il Regno Unito e dall'incertezza che ne deriva, nonché da questioni di politica interna della Groenlandia; ricorda che la posizione iniziale della Groenlandia in tali negoziati era quella di ridurre del 30 % i contingenti per le navi dell'UE; osserva che tale proposta di riduzione delle possibilità di pesca era motivata dal desiderio della Groenlandia di sviluppare ulteriormente il proprio settore della pesca;

6.  prende atto della riduzione media dei contingenti del 5 % rispetto al protocollo precedente;

7.  deplora il fatto che gli operatori dell'UE non siano stati in grado di pescare nelle acque groenlandesi per quasi quattro mesi prima dell'applicazione provvisoria dell'accordo, firmato solo il 22 aprile 2021 a causa delle elezioni in Groenlandia e della necessità di formare un governo;

8.  rileva che le possibilità di pesca per lo sgombro sono subordinate alla partecipazione degli Stati costieri in qualità di firmatari dell'accordo degli Stati costieri sulla gestione dello sgombro e che le possibilità di pesca per lo scorfano devono essere conformi con l'accordo di gestione e le decisioni adottate nell'ambito della NEAFC;

9.  rileva che il protocollo indica 600 tonnellate di catture accessorie, il che rappresenta una diminuzione significativa rispetto al protocollo precedente; sottolinea che tutte le catture, comprese le catture accessorie e i rigetti, devono essere registrate e comunicate per specie conformemente alla legislazione groenlandese applicabile;

10.  accoglie con favore gli obiettivi di sostenibilità dell'accordo e la cooperazione tra le parti nella lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;

11.  esprime preoccupazione per la durata di 4 + 2 anni dell'accordo e per l'incertezza del rinnovo del protocollo dopo 4 anni, il che potrebbe costituire una minore chiarezza per le navi dell'UE;

12.  osserva che la contropartita finanziaria dell'UE è più elevata rispetto al protocollo precedente, che la quota destinata al sostegno settoriale rimane invariata e che i prezzi di riferimento per le autorizzazioni di pesca degli armatori sono più elevati;

La Groenlandia come attore strategico nell'Atlantico settentrionale e nell'Artico

13.  osserva che la Brexit ha destabilizzato le relazioni tra i paesi dell'Atlantico settentrionale;

14.   afferma che l'uscita del Regno Unito dall'UE e le conseguenze che ne derivano per la pesca nel Mare del Nord e nell'Atlantico nord-orientale non dovrebbero essere prese come pretesto per manipolare la distribuzione dei contingenti negli accordi settentrionali, ma dovrebbero invece rispettare l'evoluzione storica della distribuzione delle possibilità di pesca, sempre sulla base dei migliori dati e pareri scientifici disponibili;

15.  ricorda la posizione geostrategica della Groenlandia nella regione artica; sottolinea l'importanza delle relazioni con la Groenlandia nel quadro di una strategia dell'UE per l'Artico e nell'ottica di prevenire la pesca non regolamentata nelle acque d'altura nell'Artico centrale;

Raccomandazioni e richieste alla Commissione europea

16.  raccomanda e chiede alla Commissione europea:

   a) di informare il Parlamento europeo in merito all'attuazione dell'accordo e del protocollo;
   b) di garantire che l'attuazione dell'accordo e del relativo protocollo contribuisca alla mitigazione del riscaldamento globale e consenta l'adattamento ai suoi effetti crescenti, contribuendo alla conservazione e al ripristino della biodiversità e agli obiettivi di sostenibilità del Green Deal europeo e sia in linea con gli obiettivi della PCP;
   c) di garantire l'applicazione dell'approccio precauzionale nei confronti degli stock attualmente sfruttati e degli stock bersaglio quali il merluzzo bianco, lo scorfano e l'ippoglosso nero;
   d) di migliorare la raccolta e l'analisi dei dati e la modernizzazione dei controlli con il contributo finanziario dell'UE destinato al sostegno settoriale, al fine di garantire una gestione sostenibile degli stock pescati dall'UE e garantire che i contingenti assegnati alle navi dell'UE corrispondano alle "eccedenze";
   e) di garantire il miglioramento dei dati disponibili sulle dimensioni della flotta e sullo sforzo di pesca delle flotte di sussistenza e su piccola scala groenlandesi;
   f) di garantire che il protocollo sia rinnovato per 2 anni nell'arco di 4 anni e che sia messo in atto per garantire che le navi europee possano continuare a operare nelle acque groenlandesi su base permanente;
   g) di compiere ogni sforzo per garantire che la fissazione annuale dei contingenti non comporti una riduzione delle possibilità di pesca stabilite nel protocollo, a meno che i pareri scientifici non dimostrino l'assoluta necessità di ridurli;
   h) di trasferire al 2022 la totalità o una parte dei contingenti inutilizzati a causa del ritardo nell'applicazione provvisoria dell'accordo, conformemente ai migliori pareri scientifici;
   i) d'incoraggiare la Groenlandia a firmare l'accordo tra gli Stati costieri sulla gestione dello sgombro;
   j) che si presti particolare attenzione alle reti da pesca perdute, alla raccolta dei rifiuti marini, agli ecosistemi marini e alle specie vulnerabili, all'identificazione degli habitat e alle catture accessorie di uccelli, anche attraverso il sostegno settoriale;
   k) di migliorare il collegamento tra l'APPS UE-Groenlandia e la decisione sull'associazione d'oltremare;
   l) di migliorare la chiarezza e la trasparenza tra gli strumenti internazionali di gestione degli stock ittici nella regione, come le ORGP e gli accordi degli Stati costieri per la gestione di taluni stock; sottolinea, a tale proposito, l'importanza di seguire le raccomandazioni scientifiche, compresi gli effetti dei cambiamenti climatici, nonché di migliorare i processi decisionali nelle ORGP, tra cui le norme sul controllo delle catture;
   m) di avviare una riflessione a lungo termine per formalizzare le relazioni con i nostri partner nella regione e ridurre l'instabilità creata dall'uscita del Regno Unito dall'Unione europea, in particolare nel settore della pesca;
   n) di avviare una riflessione a lungo termine sul legame tra l'APPS con la Groenlandia e gli accordi di pesca con la Norvegia, tra cui la loro interdipendenza;
   o) di tener pienamente conto dell'APPS nel definire la posizione geostrategica dell'UE nel Mar Glaciale Artico;

o
o   o

17.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, della Groenlandia e della Danimarca.

(1) GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.
(2) GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81.
(3) Testi approvati, P9_TA(2021)0399.
(4) GU C 411 del 27.11.2020, pag. 698.


Rinnovo della nomina di Julia Laffranque al comitato istituito a norma dell'articolo 255 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
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Decisione del Parlamento europeo del 5 ottobre 2021 che propone la nomina di Julia Laffranque al comitato istituito dall'articolo 255 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2021/2171(INS))
P9_TA(2021)0401B9-0478/2021

Il Parlamento europeo,

–  visto l'articolo 255, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 128 del suo regolamento,

–  vista la proposta della commissione giuridica (B9‑0478/2021),

A.  considerando che Julia Laffranque soddisfa le condizioni di cui all'articolo 255, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

1.  propone che Julia Laffranque sia nominata membro del comitato;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Presidente della Corte di giustizia.


Nomina del presidente dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA)
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Decisione del Parlamento europeo del 5 ottobre 2021 sulla proposta di nomina del presidente dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) (N9-0058/2021 – C9-0369/2021 – 2021/0902(NLE))
P9_TA(2021)0402A9-0272/2021

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

–  visto l'elenco ristretto di candidati qualificati per la carica di presidente dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, stilato il 26 novembre 2020 dal suo consiglio delle autorità di vigilanza,

–  vista la lettera del Consiglio in data 29 settembre 2021 che propone Verena Ross come presidente dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (C9‑0369/2021),

–  visto l'articolo 48, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione(1),

–  vista la sua risoluzione del 14 marzo 2019 sull'equilibrio di genere nelle nomine di candidati a incarichi nel settore degli affari economici e monetari a livello dell'Unione europea(2),

–  vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2020 sulle istituzioni e gli organi dell'Unione economica e monetaria: prevenire i conflitti di interesse dopo una carica pubblica(3),

–  visto l'articolo 131 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9‑0272/2021),

A.  considerando che il mandato del presidente dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati è scaduto il 31 marzo 2021;

B.  considerando che il 29 settembre 2021 il Consiglio ha proposto di nominare Verena Ross come presidente dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati per un mandato di cinque anni, a norma dell'articolo 48, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1095/2010;

C.  considerando che il 30 settembre 2021 la commissione per i problemi economici e monetari ha proceduto all'audizione di Verena Ross, nel corso della quale la candidata ha rilasciato una dichiarazione preliminare e ha risposto alle domande rivoltele dai membri della commissione;

1.  approva la nomina di Verena Ross a presidente dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione nonché all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e ai governi degli Stati membri.

(1) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.
(2) GU C 23 del 21.1.2021, pag. 105.
(3) Testi approvati, P9_TA(2020)0017.


Sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune sulle importazioni di taluni prodotti industriali nelle Isole Canarie *
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 ottobre 2021 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune sulle importazioni di taluni prodotti industriali nelle Isole Canarie (COM(2021)0392 – C9-0351/2021 – 2021/0209(CNS))
P9_TA(2021)0403A9-0267/2021

(Procedura legislativa speciale – consultazione)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2021)0392),

–  visto l'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C9-0351/2021),

–  visto l'articolo 82 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per lo sviluppo regionale (A9‑0267/2021),

1.  approva la proposta della Commissione;

2.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.  chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;

4.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.

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