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Mercoledì 6 ottobre 2021 - Strasburgo
Il ruolo della politica di sviluppo in risposta alla perdita di biodiversità nei paesi in via di sviluppo nel contesto della realizzazione dell'Agenda 2030
 L'intelligenza artificiale nel diritto penale e il suo utilizzo da parte delle autorità di polizia e giudiziarie in ambito penale
 Impatto della violenza da parte del partner e dei diritti di affidamento su donne e bambini
 Quadro strategico dell'UE in materia di sicurezza stradale 2021-2030 – Raccomandazioni sulle prossime tappe verso l'obiettivo "zero vittime"
 Ricostituzione degli stock ittici nel Mar Mediterraneo
 Sostanze attive, tra cui il clorotoluron e il difenoconazolo
 Futuro delle relazioni UE-USA

Il ruolo della politica di sviluppo in risposta alla perdita di biodiversità nei paesi in via di sviluppo nel contesto della realizzazione dell'Agenda 2030
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Risoluzione del Parlamento europeo del 6 ottobre 2021 sul ruolo della politica di sviluppo in risposta alla perdita di biodiversità nei paesi in via di sviluppo nel contesto della realizzazione dell'Agenda 2030 (2020/2274(INI))
P9_TA(2021)0404A9-0258/2021

Il Parlamento europeo,

–  vista l'Unione internazionale per la conservazione della natura,

–  viste la Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica del 1992 e la prossima 15a riunione della conferenza delle parti di tale Convenzione (COP15),

–  visto il trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura,

–  vista la dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni del 2007,

–  vista la dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei piccoli coltivatori e di altre persone che lavorano nelle zone rurali del 2018,

–  vista la relazione speciale del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) delle Nazioni Unite relativa ai cambiamenti climatici e al suolo del 2019,

–  vista la relazione speciale dell'IPCC del 2019 in materia di oceani e criosfera nell'era dei cambiamenti climatici,

–  vista la relazione di valutazione globale sulla biodiversità e i servizi ecosistemici della piattaforma intergovernativa di politica scientifica per la biodiversità e i servizi ecosistemici (IPBES) del 2019,

–  visto il rapporto sulla biodiversità e la pandemia risultante dal seminario dell'IPBES del 29 ottobre 2020,

–  vista la relazione a cura del relatore speciale delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni, presentata all'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 2016,

–  vista la Convenzione n. 169 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) relativa alle popolazioni indigene e tribali del 1989,

–  visto il 5° rapporto sulla biodiversità nel mondo (Global Biodiversity Outlook) del segretariato della Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica del 15 settembre 2020,

–  visto il vertice delle Nazioni Unite sulla biodiversità del 30 settembre 2020,

–  visti l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile e gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS),

–  vista la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare,

–  vista la dichiarazione di Cancún sulla promozione della pastorizia sostenibile e della produzione di bestiame per la conservazione della biodiversità nelle praterie e nei pascoli della 13a riunione della conferenza delle parti (COP13) della Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica, del 14 dicembre 2016,

–  vista la relazione del gruppo di esperti ad alto livello del Comitato per la sicurezza alimentare mondiale (CFS) sulla sicurezza alimentare e la nutrizione, di luglio 2019, dal titolo "Agroecological and other innovative approaches for sustainable agriculture and food systems that enhance food security and nutrition" (Approcci agroecologici e altri approcci innovativi per un'agricoltura e sistemi alimentari sostenibili che migliorino la sicurezza alimentare e la nutrizione),

–  vista la relazione della FAO dal titolo "State of knowledge of soil biodiversity - Status, challenges and potentialities" (Lo stato delle conoscenze sulla biodiversità del suolo – Condizioni, sfide e potenzialità), pubblicata nel 2020,

–  viste la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) e la Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (CMS),

–  vista l'analisi globale per il 2020 di Front Line Defenders,

–  vista l'iniziativa per la razionalizzazione degli indicatori europei della biodiversità (Streamlining of European Biodiversity Indicators – SEBI) del 2020, promossa dall'Agenzia europea dell'ambiente,

–  vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza dal titolo "Verso una strategia globale per i rapporti con l'Africa" del 9 marzo 2020 (JOIN(2020)0004),

–  vista la comunicazione della Commissione del 24 febbraio 2021 dal titolo "Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici - La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici" (COM(2021)0082),

–  vista la comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020 dal titolo "Una strategia 'Dal produttore al consumatore' per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente" (COM(2020)0381),

–  vista la comunicazione della Commissione del 25 maggio 2020 dal titolo "Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 – Riportare la natura nella nostra vita" (COM(2020)0380),

–  vista la raccomandazione 2013/396/UE della Commissione, dell'11 giugno 2013, relativa a principi comuni per i meccanismi di ricorso collettivo di natura inibitoria e risarcitoria negli Stati membri che riguardano violazioni di diritti conferiti dalle norme dell'Unione(1),

–  viste la comunicazione della Commissione del 23 luglio 2019 dal titolo "Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta" (COM(2019)0352) e le successive conclusioni del Consiglio,

–  viste le conclusioni del Consiglio del 15 maggio 2017 sulle popolazioni indigene,

–  visto il nuovo consenso europeo in materia di sviluppo del 2017,

–  visto il piano d'azione dell'UE per l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale adottato nel novembre 2003,

–  vista l'analisi approfondita dal titolo "Trade and Biodiversity" (Commercio e biodiversità), pubblicata dalla Direzione generale delle Politiche esterne nel giugno 2020(2),

–  vista la revisione intermedia della strategia dell'UE sulla biodiversità(3),

–  vista l'analisi approfondita dal titolo "The link between biodiversity loss and the increasing spread of zoonotic diseases" (Il nesso tra la perdita di biodiversità e la crescente diffusione delle malattie zoonotiche), pubblicata dalla Direzione generale delle Politiche interne a dicembre 2020(4),

–  vista la sua risoluzione del 3 luglio 2018 sulla violazione dei diritti dei popoli indigeni nel mondo, compreso l'accaparramento dei terreni(5),

–  visto lo studio dal titolo "Indigenous peoples, extractive industries and human rights" (Popoli indigeni, industrie estrattive e diritti umani), pubblicato dalla Direzione generale delle Politiche esterne a settembre 2014(6),

–  vista l'analisi approfondita dal titolo "Challenges for environmental and indigenous peoples' rights in the Amazon region" (Sfide per i diritti ambientali e dei popoli indigeni nella regione amazzonica), pubblicata dalla Direzione generale delle Politiche esterne a giugno 2020(7),

–  vista la sua risoluzione del 22 ottobre 2020 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti un quadro giuridico UE per fermare e invertire la deforestazione globale imputabile all'UE(8),

–  visto il Green Deal europeo,

–  visto l'articolo 54 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per lo sviluppo (A9-0258/2021),

A.  considerando che circa il 70 % dei poveri del mondo dipende direttamente dalla diversità biologica per il proprio sostentamento;

B.  considerando che la maggior parte della perdita di biodiversità si verifica nei paesi in via di sviluppo;

C.  considerando che la biodiversità rimane una fonte fondamentale per lo sviluppo di medicinali;

D.  considerando che la stima mondiale più completa suggerisce che i servizi ecosistemici offrono vantaggi pari a 125-140 mila miliardi di USD all'anno, vale a dire più di una volta e mezza l'ammontare del PIL mondiale(9);

E.  considerando che la biodiversità è influenzata dai cambiamenti climatici e, al tempo stesso, offre un importante contributo alla mitigazione degli stessi e all'adattamento ad essi attraverso i servizi ecosistemici che sostiene;

F.  considerando che è prevista una diminuzione della biodiversità e dei servizi ecosistemici nei prossimi decenni, mentre si prevede aumenteranno l'offerta e la domanda di risorse naturali al valore di mercato attuale (alimenti, mangimi, legname e bioenergia);

G.  considerando che le principali pressioni sulla biodiversità terrestre, marina e acquatica di altro tipo includono la perdita e la frammentazione degli habitat (in particolare a causa dell'espansione e dell'intensificazione dell'agricoltura), lo sfruttamento eccessivo delle risorse naturali (ad esempio ittiche), l'inquinamento, le specie esotiche invasive e i cambiamenti climatici;

H.  considerando che, stando alla relazione di valutazione globale dell'IPBES del 2019 sulla biodiversità e i servizi ecosistemici, la maggior parte degli obiettivi di Aichi in materia di biodiversità per il 2020 non è stata conseguita;

I.  considerando che il rapporto sui rischi globali per il 2020 del Forum economico mondiale ha identificato nei rischi ambientali i maggiori rischi sistemici per la nostra economia globale;

J.  considerando che l'OCSE stima a 500 miliardi di USD annui i flussi finanziari potenzialmente dannosi per la biodiversità (fondati sui combustibili fossili e sulle sovvenzioni agricole), un ordine di grandezza che è dieci volte superiore ai flussi finanziari globali per la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità, e che i costi dell'inazione in materia di perdita di biodiversità sono elevati e se ne prevede un ulteriore aumento(10);

K.  considerando che l'IPBES riferisce che il cambiamento della destinazione dei terreni, l'espansione agricola e l'urbanizzazione sono responsabili di oltre il 30 % delle malattie emergenti;

L.  considerando che studi recenti mostrano che un numero compreso tra 1,65 e 1,87 miliardi di persone appartenenti alle popolazioni indigene e alle comunità locali e di origine africana vivono in importanti aree di conservazione della biodiversità del mondo; che un'altra ricerca indica che il 56 % delle persone che vivono in importanti aree di conservazione della biodiversità si trovano in paesi a basso e medio reddito; che solo il 9 % di queste vive in paesi ad alto reddito; che, secondo la Rights and Resources Initiative, ciò mette in luce l'impatto sproporzionato della conservazione sul Sud del mondo;

M.  considerando che esistono prove scientifiche di un complesso nesso tra la perdita di biodiversità e il crescente rischio di malattie zoonotiche, come la COVID-19;

N.  considerando che le popolazioni indigene e le comunità locali dipendono fortemente dai terreni, dalle risorse naturali e dagli ecosistemi per le loro esigenze di base e i loro mezzi di sussistenza, tenuto conto del fatto che il loro basso tenore di vita e l'esclusione dalla vita politica ed economica possono comportare conflitti cruciali riguardanti l'uso delle risorse naturali e i diritti fondiari;

O.  considerando che i territori tradizionali dei popoli indigeni comprendono circa il 22 % della superficie terrestre del mondo e coincidono con le aree che contengono l'80 % della biodiversità del pianeta;

P.  considerando che le aree protette hanno il potenziale di salvaguardare la biodiversità a vantaggio di tutta l'umanità, ma sono state altresì associate, in alcuni casi, a violazioni su larga scala dei diritti umani delle popolazioni indigene e delle comunità locali;

Q.  considerando che i popoli indigeni rimangono tra i più poveri dei poveri, e che una delle maggiori difficoltà che tali popoli devono affrontare a livello globale è ottenere il riconoscimento legale della proprietà collettiva delle loro terre ancestrali, in particolare quando queste sono state dichiarate aree protette;

R.  considerando che si stima che il 50 % delle aree protette nel mondo si trovi su terre tradizionalmente occupate e utilizzate dai popoli indigeni e che questa percentuale è più elevata nel continente americano, dove può superare il 90 % nell'America centrale;

S.  considerando che il mancato riconoscimento dei diritti fondiari consuetudinari dei popoli e delle comunità indigeni comporta rischi di accaparramento dei terreni, mettendo in tal modo a repentaglio la loro sussistenza e la loro capacità di reagire ai cambiamenti climatici o alla perdita di biodiversità;

T.  considerando che il relatore speciale delle Nazioni Unite sui popoli indigeni ha identificato le industrie estrattive quale fonte principale di conflitto e violenza nei territori dei popoli indigeni;

U.  considerando che nel 2020, secondo l'analisi globale per il 2020 di Front Line Defenders, sono stati assassinati almeno 331 difensori dei diritti umani, di cui il 69 % erano difensori dell'ambiente e il 26 % si adoperava specificamente per i diritti dei popoli indigeni;

V.  considerando che l'UE intende adoperarsi per fissare un obiettivo di tutela della biodiversità pari ad almeno il 30 % nell'ambito della Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica;

W.  considerando che un corpus crescente di ricerche dimostra che le popolazioni indigene e le comunità locali possiedono conoscenze fondamentali e svolgono un ruolo essenziale nella gestione sostenibile delle risorse naturali e nella conservazione della biodiversità, nonché nel miglioramento dei mezzi di sussistenza rurali e nel rafforzamento della resilienza delle popolazioni e delle comunità locali; che gli obiettivi globali in materia di biodiversità non possono essere conseguiti senza il riconoscimento e il rispetto dei diritti delle popolazioni indigene e delle comunità locali;

X.  considerando che, con il Green Deal europeo, l'Unione europea ha presentato solidi impegni e obiettivi ecologici, ma che la sua impronta ecologica complessiva resta elevata e che ciò ha conseguenze negative sull'ambiente dei paesi in via di sviluppo; che la strategia dell'UE sulla biodiversità mira a conseguire uno scenario in cui tutti gli ecosistemi del mondo siano ripristinati, resilienti e adeguatamente protetti entro il 2050, in linea con l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, e si impegna a impedire l'estinzione causata dall'uomo di qualsiasi specie entro il 2050, sulla base della responsabilità intergenerazionale e del principio di uguaglianza, compreso il rispetto dei diritti e la piena ed effettiva partecipazione delle popolazioni indigene e delle comunità locali; che la strategia dell'UE e dei suoi Stati membri a sostegno dei paesi in via di sviluppo dovrebbe essere definita in modo da anticipare gli effetti dei cambiamenti climatici e della perdita di biodiversità;

Y.  considerando che la biodiversità è essenziale per la sicurezza alimentare, il benessere dell'umanità e lo sviluppo a livello mondiale; che i benefici che gli esseri umani traggono dagli ecosistemi includono, tra l'altro, la purificazione dell'acqua e dell'aria, il controllo dei parassiti e delle malattie, l'impollinazione delle colture, la fertilità del suolo, la diversità genetica, l'approvvigionamento di acqua dolce, la protezione dalle inondazioni, il sequestro del carbonio e la resilienza ai cambiamenti climatici; che le foreste ospitano più del 75 % della biodiversità terrestre del mondo e che oltre il 25 % della popolazione mondiale fa affidamento sulle risorse forestali per il proprio sostentamento; che la pandemia di COVID-19 ha messo in luce aree di disuguaglianza nei sistemi agroalimentari e la necessità di adattare e migliorare in modo sostenibile la produzione dei piccoli agricoltori nei paesi in via di sviluppo, trasformare i sistemi agroalimentari e riorientare l'agricoltura verso la sostenibilità climatica;

Z.  considerando che la relazione speciale dell'IPCC relativa ai cambiamenti climatici e al suolo dell'8 agosto 2019 dimostra che i popoli indigeni hanno una lunga tradizione di adattamento alla variabilità climatica che attinge alle conoscenze tradizionali, il che rafforza la loro resilienza;

AA.  considerando che, analogamente, la relazione speciale dell'IPCC in materia di oceani e criosfera nell'era dei cambiamenti climatici del 24 settembre 2019 dimostra i benefici che si ottengono quando si coniugano le conoscenze scientifiche con le conoscenze locali e indigene per rafforzare la resilienza;

AB.  considerando che l'articolo 8, lettera j), della Convenzione sulla diversità biologica vincola gli Stati firmatari a rispettare e mantenere le conoscenze, le innovazioni e le pratiche delle comunità indigene e locali che sono pertinenti per la conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica; che la Convenzione, tuttavia, non prevede il riconoscimento esplicito dei diritti umani delle popolazioni indigene;

AC.  considerando che, secondo le stime dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), circa il 75 % della diversità genetica delle piante è andato perduto in tutto il mondo, mentre il 75 % degli alimenti mondiali è attualmente generato solo da 12 piante e cinque specie animali, il che rappresenta un grave rischio per la sicurezza alimentare globale;

AD.  considerando che la perdita della diversità genetica, in particolare la sostituzione di razze locali e ben adattate, aumenta la vulnerabilità ai parassiti, alle malattie e ai cambiamenti ambientali, compresi quelli climatici; che la globalizzazione del mercato agricolo è stata un fattore trainante dell'erosione della biodiversità agricola, che si traduce in una minore capacità di innovare e adattarsi ai cambiamenti climatici;

AE.  considerando che si stima che, a livello mondiale, il 30 % delle minacce per le specie sia imputabile al commercio internazionale;

AF.  considerando che il commercio illegale di specie selvatiche, legname e materie prime può accelerare il degrado e la distruzione della biodiversità nei paesi caratterizzati da istituzioni e normative ambientali deboli;

AG.  considerando che gli oceani sono serbatoi enormi di biodiversità, oltre a costituire il principale regolatore del clima globale; che la loro conservazione, inoltre, è fondamentale per lo sviluppo sostenibile e l'eliminazione della povertà, poiché garantiscono mezzi di sussistenza sostenibili e sicurezza alimentare a miliardi di persone; che l'inquinamento degli ecosistemi marini causato dalla plastica rappresenta un problema sia globale che locale, con conseguenze potenzialmente gravi per le specie selvatiche, le attività economiche e la salute umana nei paesi in via di sviluppo; che la portata di tale inquinamento è stata grandemente sottovalutata e che persistono lacune nelle conoscenze, specialmente per quanto concerne l'impatto sulle comunità e sui territori costieri; che, secondo la recente relazione del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente dal titolo "Neglected: Environmental Justice Impacts of Marine Litter and Plastic Pollution" (Dimenticate: le conseguenze, in termini di giustizia ambientale, dei rifiuti marini e dell'inquinamento da plastica), tali rifiuti e tale inquinamento si ripercuotono in misura sproporzionata sulle popolazioni vulnerabili, minacciano il loro pieno ed effettivo godimento dei diritti umani e ostacolano gravemente il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile;

AH.  considerando che, con la sua strategia sulla biodiversità, l'UE si impegna a una condivisione giusta ed equa dei vantaggi derivanti dall'uso delle risorse genetiche legate alla biodiversità e a promuovere un quadro di riferimento favorevole, avvalendosi della ricerca, dell'innovazione e degli strumenti tecnologici;

AI.  considerando che i reati ambientali, i cui costi secondo le stime del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente e di Interpol ammontano al doppio del bilancio globale per gli aiuti, accelerano la perdita di biodiversità e i cambiamenti climatici, in particolare attraverso i reati forestali;

AJ.  considerando che vi sono sovrapposizioni tra i punti critici per la biodiversità e le aree colpite dalla povertà, poiché la maggior parte dei punti critici per la conservazione si trova in paesi che presentano un elevato tasso di povertà e insicurezza alimentare;

AK.  considerando che la Repubblica delle Maldive ha chiesto, nella sua dichiarazione del 3 dicembre 2019, di modificare lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale per riconoscere come reati penali gli atti di ecocidio;

AL.  considerando che l'IPBES riferisce che il valore del commercio internazionale di specie selvatiche legali è aumentato del 500 % dal 2005 e del 2 000 % dagli anni Ottanta(11);

AM.  considerando che l'UE è uno dei maggiori importatori di specie selvatiche e prodotti connessi a livello mondiale;

AN.  considerando che il traffico mondiale di specie selvatiche è una delle forme più redditizie di attività criminale organizzata transfrontaliera;

AO.  considerando che, in uno scenario immutato, si prevede che i cambiamenti climatici ridurranno la biomassa ittica in una misura compresa tra il 30 e il 40 % in alcune regioni tropicali entro il 2100 e che avranno un forte impatto sulla biodiversità marina; che i paesi di tali zone sono fortemente dipendenti dalla pesca, ma sono privi delle risorse sociali e finanziarie per adattarsi e prepararsi al futuro;

AP.  considerando che l'Unione mondiale per la conservazione della natura sostiene la trasformazione di almeno il 30 % di tutti gli habitat marini in una rete di aree marine protette ad elevata protezione entro il 2020;

AQ.  considerando che la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) minaccia la sostenibilità delle risorse marine del pianeta contribuendo al loro sfruttamento eccessivo;

1.  è allarmato dal fatto che la perdita di biodiversità e di servizi ecosistemici comprometta i progressi compiuti in circa l'80 % dei traguardi degli obiettivi di sviluppo sostenibile che sono stati oggetto di valutazione; invita l'UE a continuare ad adoperarsi per ridurre la sua impronta di biodiversità in tutto il mondo e ad allinearla ai limiti del pianeta;

2.  sottolinea che quasi la metà della popolazione umana dipende direttamente dalle risorse naturali per il proprio sostentamento e che molte tra le persone più vulnerabili e più povere dipendono direttamente dalla biodiversità per soddisfare le loro necessità quotidiane di sostentamento; sottolinea pertanto che la perdita di biodiversità rischia di accrescere le disuguaglianze e l'emarginazione delle persone più vulnerabili, riducendo il loro accesso a una vita sana e la loro libertà di scelta e di azione; ricorda che la biodiversità è minacciata dai cambiamenti climatici, che accrescono la vulnerabilità di queste persone e mettono a rischio i loro diritti fondamentali e la loro dignità; ritiene che i paesi in via di sviluppo dovrebbero essere sostenuti nello sviluppo e nell'attuazione di efficaci politiche di attenuazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi;

3.  invita l'UE ad affrontare in modo globale le cause profonde della perdita di biodiversità e a integrare gli obblighi di conservazione, utilizzo sostenibile delle risorse e ripristino degli ecosistemi nelle sue politiche e nei suoi partenariati esterni in materia di cooperazione allo sviluppo, in linea con il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo, al fine di ridurre la pressione sulla biodiversità a livello mondiale;

4.  ricorda che lo sviluppo sostenibile implica il conseguimento di un buon equilibrio tra le dimensioni economica, sociale e ambientale; ricorda inoltre che la conservazione, l'utilizzo sostenibile e il ripristino della biodiversità sono essenziali per il conseguimento di molti altri obiettivi strategici in materia di sviluppo, tra cui la salute umana, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi, l'allerta precoce, la riduzione del rischio di catastrofi, la sicurezza idrica, alimentare e nutrizionale, lo sviluppo rurale e la creazione di posti di lavoro, l'utilizzo sostenibile degli ecosistemi forestali e agricoli e la creazione o la tutela di sistemi alimentari resilienti; ricorda che gli effetti dannosi del degrado ecosistemico colpiscono in modo sproporzionato i poveri, in particolare le donne e i giovani, nonché le popolazioni indigene e altre comunità dipendenti dalle risorse naturali;

5.  sottolinea che l'UE è responsabile anche della conservazione della biodiversità globale e dell'utilizzo sostenibile della diversità biologica; sottolinea che gli obiettivi e i traguardi dell'Unione in materia di biodiversità dovrebbero basarsi su solide conoscenze scientifiche ed essere pienamente integrati nell'azione esterna dell'UE, in particolare nelle strategie e negli accordi di partenariato, ivi compresi gli accordi di pesca con i paesi in via di sviluppo; insiste sull'opportunità di intensificare gli sforzi di conservazione e ripristino in tali paesi, in particolare a livello regionale;

6.  ricorda che l'UE e i paesi terzi industrializzati sono responsabili della perdita di biodiversità a livello globale; invita la l'UE a intensificare il sostegno finanziario e tecnico ai paesi in via di sviluppo in tutto il mondo per conseguire i nuovi obiettivi globali, combattere i reati ambientali e affrontare i fattori alla base della perdita di biodiversità;

7.  sottolinea il dovere degli Stati di tutelare e gestire in modo sostenibile gli ecosistemi naturali e ricchi di biodiversità e salvaguardare i diritti umani e fondiari delle popolazioni indigene e comunità locali e di discendenza africana che dipendono da tali ecosistemi per la loro sopravvivenza;

8.  chiede all'Unione e ai suoi Stati membri di aggiungere il riconoscimento del diritto a un ambiente sicuro, pulito, salutare e sostenibile alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, di sostenere il riconoscimento globale di tale diritto quale diritto umano e di favorire il riconoscimento della tutela e della difesa globale della natura, della biodiversità e degli ecosistemi come base per la vita, riconoscendo l'interdipendenza e il diritto di tutte le persone, ivi comprese le future generazioni, alla natura, in particolare grazie all'applicazione di norme rigorose in materia di trasparenza, partecipazione del pubblico e accesso alla giustizia in conformità alla Convenzione di Aarhus e al diritto internazionale; ritiene necessario contrastare, in tale contesto, e tenuto conto del fatto che i maggiori danni agli ecosistemi sono quelli inflitti nei paesi in via di sviluppo, tutte le forme di danni ambientali agli ecosistemi, anche in tutti i paesi terzi con cui collabora l'Unione e negli ambienti da cui dipendono i poveri del mondo, nonché esaminare se del caso la pertinenza dei diritti alla natura e l'interesse a concedere tali diritti;

9.  esprime profonda preoccupazione per le gravi lacune nei dati, negli indicatori e nei finanziamenti necessari per arrestare la perdita di biodiversità e per le incongruenze nella rendicontazione finanziaria e nel monitoraggio della biodiversità; ricorda che la definizione di obiettivi e indicatori specifici, misurabili e quantitativi per il quadro successivo al 2020 è essenziale per poter migliorare la capacità di monitoraggio dei progressi realizzati;

10.  accoglie con favore l'iniziativa africana sulla "grande muraglia verde" e invita la Commissione a sostenere tale progetto;

11.  invita l'UE e gli Stati membri a intensificare gli sforzi per una migliore valutazione e valorizzazione della biodiversità e dei servizi ecosistemici, e a integrare tali valori nel processo decisionale;

12.  si compiace del fatto che lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI) - Europa globale contribuirà all'obiettivo generale in materia di biodiversità del quadro finanziario pluriennale (QFP); sottolinea che la pianificazione, il controllo e il monitoraggio dell'NDICI - Europa globale sono fondamentali per il conseguimento degli obiettivi globali dell'UE in materia di biodiversità; ricorda che l'NDICI - Europa globale dovrebbe contribuire all'ambizione di destinare il 7,5 % della spesa annuale a titolo del QFP agli obiettivi in materia di biodiversità nel 2024 e il 10 % della spesa annuale nell'ambito del QFP agli obiettivi in materia di biodiversità a partire dal 2026; chiede l'effettiva applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" in tutti i programmi e le spese dell'UE; chiede di rafforzare il quadro di rendicontazione e monitoraggio della politica esterna dell'UE in materia di biodiversità, ad esempio attraverso disposizioni dettagliate su obiettivi e indicatori di biodiversità; invita l'UE e i suoi Stati membri, più in generale, a promuovere la ricerca e l'innovazione in materia di conservazione e tutela della biodiversità, nonché soluzioni agroecologiche per garantire benefici essenziali per lo sviluppo, contribuendo in tal modo al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile;

13.  si rammarica del fatto che il bilancio esterno dell'Unione destinato a sostenere la politica in materia di biodiversità continui a essere estremamente ridotto rispetto a quello assegnato alle politiche di lotta contro i cambiamenti climatici; chiede un incremento reale dei fondi destinati alla tutela della biodiversità, in linea con l'accordo relativo al QFP, nonché assistenza tecnica per la messa a punto di ulteriori strumenti per la mobilitazione delle risorse al fine di onorare gli impegni globali in materia di biodiversità; sottolinea la necessità di monitorare, segnalare ed eliminare gradualmente le sovvenzioni dannose per l'ambiente, nonché di indirizzarle verso attività favorevoli alla biodiversità in linea con l'Agenda 2030 e le convenzioni e gli obblighi internazionali pertinenti; chiede che una quota significativa dell'aiuto pubblico allo sviluppo dell'UE dedicato all'azione per il clima sia destinata a sostenere i vantaggi collaterali della conservazione della biodiversità nell'attenuazione dei cambiamenti climatici e nell'adattamento ai medesimi;

14.  invita l'UE ad adottare una legislazione sul dovere di diligenza obbligatorio che renda le imprese e i loro finanziatori direttamente responsabili di garantire che le loro importazioni non siano implicate in violazioni dei diritti umani, quali le pratiche di accaparramento dei terreni e il degrado ambientale (comprese la deforestazione e la perdita di biodiversità); invita l'UE, più in generale, a richiedere alle imprese e agli istituti finanziari di intensificare il loro impegno a favore della biodiversità, ad esempio attraverso disposizioni solide e vincolanti sugli obblighi in materia di valutazione d'impatto, gestione del rischio, informativa e rendicontazione esterna; invita l'OCSE a elaborare una serie di azioni pratiche in materia di dovuta diligenza e biodiversità al fine di sostenere gli sforzi delle imprese;

15.  accoglie con favore l'impegno della Commissione a elaborare una proposta legislativa sul rispetto obbligatorio dei diritti umani e della dovuta diligenza aziendale in materia di ambiente da parte delle imprese in tutta la loro catena di approvvigionamento; raccomanda che la suddetta proposta legislativa sostenga e faciliti l'elaborazione di metodologie comuni di misurazione dell'impatto ambientale e dei cambiamenti climatici; sottolinea l'importanza di una consultazione efficace, significativa e informata di tutti i diversi portatori di interessi, anche potenziali, quali i difensori dei diritti umani e i difensori dell'ambiente, la società civile, i sindacati, le popolazioni indigene e le comunità locali; si rammarica delle gravi lacune nell'attuazione del quadro "Protect, Respect, Remedy" e dei principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite per quanto concerne i diritti e i diritti fondiari dei popoli indigeni; invita ancora una volta l'UE a partecipare in modo costruttivo ai lavori del Consiglio dei diritti umani dell'ONU su uno strumento internazionale giuridicamente vincolante volto a disciplinare, nell'ambito del diritto internazionale in materia di diritti umani, le attività delle società transnazionali e delle altre imprese, che dovrebbe includere standard specifici per la tutela dei popoli indigeni;

16.  ribadisce la sua richiesta affinché la Commissione presenti urgentemente una proposta relativa a un quadro giuridico dell'UE per arrestare e invertire la deforestazione e il degrado forestale globali imputabili all'UE, che impone alle imprese l'obbligo di esercitare la dovuta diligenza per garantire che i prodotti immessi sul mercato dell'UE non siano associati alla deforestazione, alla conversione degli ecosistemi naturali e alle violazioni dei diritti delle popolazioni indigene e delle comunità locali;

Coerenza delle politiche per lo sviluppo

17.  ricorda che l'efficacia della politica esterna dell'UE in materia di biodiversità dipende dalla coerenza tra le politiche in materia di biodiversità e altre politiche esterne fondamentali dell'Unione, quali gli accordi commerciali e di investimento;

18.  osserva che la relazione di valutazione globale dell'IPBES del 2019 sulla biodiversità e i servizi ecosistemici mette in luce i limiti dell'approccio alla protezione della biodiversità attraverso l'ampliamento delle aree protette terrestri e marittime, che è tra i pochi obiettivi di Aichi in materia di biodiversità ad essere stato parzialmente raggiunto;

19.  sottolinea il fatto che la biodiversità si trova al centro di molte attività economiche, in particolare quelle relative all'agricoltura e all'allevamento, alla silvicoltura, alla pesca e a molte forme di turismo basate direttamente sulla natura e su ecosistemi sani; esorta l'UE a integrare la biodiversità e i servizi ecosistemici in tutti i settori politici correlati, in particolare l'agricoltura, la pesca, la silvicoltura, l'energia, l'industria estrattiva, il commercio, il turismo e i cambiamenti climatici nonché nelle politiche e nelle azioni in materia di sviluppo e riduzione della povertà, e a promuovere soluzioni innovative e attuabili per affrontare la perdita di biodiversità, garantendo nel contempo alimenti sani, sicuri, accessibili ed economici a tutti;

20.  osserva con profonda preoccupazione che i consumi dell'UE sono responsabili di circa il 10 % della quota globale di deforestazione, in particolare a causa della sua dipendenza dalle importazioni di materie prime agricole quali olio di palma, carne, soia, cacao, caffè, granturco, legname e gomma; ribadisce il suo invito alla Commissione a presentare nel 2021 una proposta relativa a un quadro giuridico dell'UE per arrestare e invertire la deforestazione globale imputabile all'UE, garantendo che i modelli di mercato e di consumo dell'Unione non incidano negativamente sulle foreste e sulla biodiversità nei paesi in via di sviluppo, tenendo conto delle relative ricadute sulle loro popolazioni; invita l'UE ad aiutare detti paesi ad assicurare la sostenibilità dei sistemi alimentari, attraverso la creazione di catene di approvvigionamento corte, lo sviluppo dell'agroecologia e il sostegno ai piccoli agricoltori, garantendo al contempo i diritti fondiari e i diritti delle comunità locali;

21.  invita l'UE a promuovere pratiche agricole sostenibili per proteggere e ripristinare le foreste del mondo nelle sue azioni internazionali in materia di sviluppo, prestando particolare attenzione alla gestione sostenibile delle risorse idriche, al ripristino dei terreni degradati e alla protezione e al ripristino delle zone ricche di biodiversità che offrono molti servizi ecosistemici e presentano un potenziale di mitigazione climatica; invita l'UE a intensificare l'attuazione del suo piano d'azione per l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT) e, in particolare, degli accordi volontari di partenariato, in modo da ridurre la domanda di legname tagliato illegalmente e il relativo commercio e rafforzare i diritti delle comunità e delle popolazioni indigene che sono colpite dagli effetti del disboscamento;

22.  rammenta che la crescente domanda, da parte dell'Unione, di legname da utilizzare per i materiali, l'energia e la bioeconomia supera i limiti della sua offerta, comportando pertanto un aumento del rischio di deforestazione legata alle importazioni, di accaparramento dei terreni, di sfollamenti forzati e di violazioni dei diritti delle popolazioni indigene e comunità locali; ribadisce che la politica bioenergetica dell'UE dovrebbe rispondere a rigorosi criteri ambientali e sociali;

23.  sottolinea che gli investimenti sostenuti dall'UE in materia di agricoltura, silvicoltura o pesca o in imprese che hanno un impatto sul suolo, sui pascoli, sulle foreste, sull'acqua o sul mare devono essere in linea, tra le altre cose, con gli orientamenti volontari del comitato per la sicurezza alimentare mondiale (CFS)/FAO sulla gestione responsabile della terra, della pesca e delle foreste nel contesto della sicurezza alimentare nazionale, nonché con i principi del CFS/FAO per investimenti responsabili nel settore agricolo e nei sistemi alimentari, al fine di proteggere gli ecosistemi e prevenire la perdita di biodiversità;

24.  chiede che sia conferita priorità alla protezione e al ripristino delle foreste e alla tutela della biodiversità nel prossimo NDICI; sottolinea che le foreste possono sviluppare appieno le loro funzioni a beneficio del clima e dell'ambiente solo se gestite in modo sostenibile;

25.  sottolinea che la protezione della biodiversità e la mitigazione dei cambiamenti climatici non si sostengono automaticamente a vicenda; chiede la revisione della direttiva sulle energie rinnovabili (RED), allo scopo di renderla coerente con gli impegni internazionali dell'UE nell'ambito dell'Agenda 2030, dell'accordo di Parigi e della Convenzione sulla diversità biologica, il che comporta, tra l'altro, l'introduzione di criteri di sostenibilità sociale tenendo conto dei rischi di accaparramento dei terreni; sottolinea, a tal fine, che la direttiva RED II dovrebbe rispettare le norme internazionali sui diritti di proprietà fondiaria, quali la Convenzione n. 169 dell'OIL nonché gli orientamenti volontari sulla gestione responsabile della terra, della pesca e delle foreste e i principi per investimenti responsabili nel settore agricolo e nei sistemi alimentari del CFS/FAO;

Agricoltura e pesca

26.  ricorda che i sistemi agroalimentari e i piccoli agricoltori dipendono entrambi dalla biodiversità e hanno al contempo un impatto significativo sulla stessa; sottolinea che, per un'efficace integrazione della biodiversità in agricoltura, è necessario garantire la disponibilità di incentivi finanziari e di azioni volontarie e normative che garantiscano agli agricoltori di accedere ai benefici ambientali e della biodiversità attraverso la formazione, l'utilizzo di tecnologia e l'innovazione, nonché buone pratiche agricole sostenibili, il che comporta, tra l'altro, il ripristino di risorse idriche limitate e il contrasto del degrado dei terreni e della desertificazione; sottolinea che, in linea con il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo, le sovvenzioni dannose per l'ambiente dovrebbero essere identificate ed eliminate gradualmente in conformità con le decisioni assunte a livello dell'Unione; chiede valutazioni obbligatorie ex ante ed ex post dell'impatto ambientale dei relativi investimenti sostenuti dall'UE; chiede all'Unione, a tal fine, di intensificare il suo sostegno finanziario e tecnico ai paesi in via di sviluppo;

27.  ricorda che la peculiare capacità dell'agroecologia di conciliare le dimensioni economica, ambientale e sociale della sostenibilità è stata riconosciuta da importanti relazioni dell'IPCC e dell'IPBES nonché dalla valutazione globale dell'agricoltura condotta dalla Banca mondiale e dalla FAO (IAASTD); ribadisce che i finanziamenti esterni dell'UE per l'agricoltura dovrebbero essere in linea con la natura trasformativa dell'Agenda 2030, l'accordo di Parigi sul clima e la Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica; ritiene che si dovrebbe pertanto accordare la dovuta priorità agli investimenti nelle colture adattate alle condizioni locali ed efficienti sotto il profilo delle risorse, nell'agroecologia, nell'agrosilvicoltura e nella diversificazione delle colture;

28.  ricorda che l'utilizzo di sementi geneticamente modificate coperte dai brevetti mette a repentaglio i diritti dei piccoli agricoltori e delle popolazioni indigene di conservare, utilizzare, scambiare e vendere le loro sementi e che tali diritti sono sanciti da accordi internazionali quali il trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, la dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni e la dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei piccoli coltivatori e di altre persone che lavorano nelle zone rurali; ricorda che le colture geneticamente modificate sono spesso associate a un considerevole utilizzo di erbicidi; esorta la Commissione e gli Stati membri a tenere conto degli obblighi dell'Unione ai sensi degli accordi internazionali e a garantire che gli aiuti allo sviluppo non siano utilizzati per promuovere tecnologie di modificazione genetica nei paesi in via di sviluppo;

29.  ricorda che il miglioramento della diversità delle sementi e delle colture mediante il passaggio a varietà resistenti è essenziale per rafforzare la resilienza dell'agricoltura, adattandola a condizioni mutevoli quali i cambiamenti climatici, la perdita di biodiversità, nuove malattie zoonotiche, i parassiti, siccità o inondazioni, tenendo conto della domanda alimentare e della sicurezza alimentare nei paesi in via di sviluppo; invita la Commissione, nell'ambito dei suoi aiuti allo sviluppo e delle sue politiche di commercio e di investimento, a sostenere le pratiche agricole che sono in linea con le disposizioni del trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, che tutela i diritti dei piccoli agricoltori di mantenere, controllare, proteggere e sviluppare le loro sementi e conoscenze tradizionali (anche dal punto di vista finanziario e tecnico, per la creazione di banche di semi al fine di conservare e scambiare sementi tradizionali, nonché nell'ambito degli accordi di libero scambio); sottolinea che il sistema dell'Unione internazionale per la protezione delle nuove varietà vegetali (UPOV) non risponde agli interessi dei paesi in via di sviluppo, dove i sistemi di sementi gestiti dagli agricoltori (il settore informale delle sementi) e le pratiche di conservazione, utilizzo, scambio e vendita di sementi sono prevalenti; sollecita l'UE a promuovere il sistema di sementi informale e a riformare il sistema dell'UPOV in modo da consentire ai piccoli agricoltori di utilizzare le sementi conservate e introducendo un meccanismo equo per la condivisione dei vantaggi; ricorda che la Commissione si è impegnata a dare priorità all'efficace attuazione della Convenzione sulla diversità biologica negli accordi sul commercio e gli investimenti, ed esorta l'UE a sostenere lo sviluppo di varietà di sementi adattate alle condizioni locali e di sementi conservate dagli agricoltori, che tutelano i diritti degli agricoltori di mantenere le risorse genetiche ai fini della sicurezza alimentare e dell'adattamento ai cambiamenti climatici;

30.  invita l'UE a sostenere i regimi dei diritti di proprietà intellettuale atti a potenziare lo sviluppo di varietà di sementi adattate alle condizioni locali e di sementi conservate dagli agricoltori;

31.  ricorda che le pratiche non sostenibili in agricoltura e in silvicoltura, come l'eccessivo prelievo di acqua e l'inquinamento da sostanze chimiche pericolose, causano un notevole degrado ambientale e una grande perdita di biodiversità; invita l'UE a sostenere i paesi in via di sviluppo nei loro sforzi atti a rafforzare la normativa relativa ai rischi associati all'utilizzo di pesticidi, a valutare e allineare le loro registrazioni di pesticidi al codice di condotta internazionale della FAO/OMS sulla gestione dei pesticidi, anche attraverso la cooperazione sud-sud, a potenziare la ricerca e l'istruzione sulle alternative ai pesticidi e a incrementare i loro investimenti a favore di pratiche e metodi di produzione agroecologici e biologici, ivi comprese l'irrigazione sostenibile e le pratiche di gestione delle risorse idriche; invita inoltre l'UE a porre fine a tutte le esportazioni di prodotti fitosanitari vietati nell'UE, in linea con gli impegni dell'UE in materia di coerenza delle politiche per lo sviluppo, il Green Deal, il principio del "non nuocere" e la Convenzione di Rotterdam del 1998; invita la Commissione ad agire per vietare l'esportazione dall'UE di sostanze pericolose che sono vietate sul suo territorio; invita inoltre la Commissione ad assicurare che i prodotti esportati siano conformi alle stesse norme cui sono soggetti i produttori dell'Unione, evitando sostanze pericolose che sono vietate sul suo territorio e garantendo condizioni di parità a livello mondiale;

32.  osserva che le tecnologie di forzatura genetica mirata ("gene drive"), come nel caso delle zanzare geneticamente modificate per il controllo delle malattie trasmesse da vettori, comportano minacce nuove e gravi per l'ambiente e la natura, tra cui cambiamenti irreversibili alle catene alimentari e agli ecosistemi e perdite di biodiversità, dalla quale dipende il sostentamento dei poveri del mondo; ribadisce la sua preoccupazione per le nuove sfide giuridiche, ambientali, di biosicurezza e di governance che potrebbero emergere a seguito dell'introduzione di organismi geneticamente modificati con gene drive nell'ambiente, anche a fini di conservazione della natura; ribadisce che qualsiasi tecnologia che possa influire sulle conoscenze tradizionali, l'innovazione, le pratiche, il sostentamento nonché l'uso dei terreni, delle risorse e dell'acqua delle popolazioni indigene e delle comunità locali deve essere introdotta soltanto previa richiesta e previo ottenimento del libero consenso informato di tali popolazioni e comunità; sottolinea che ciò deve avvenire in maniera partecipativa, con il coinvolgimento di tutte le comunità potenzialmente interessate, prima che una tecnologia venga diffusa; ritiene che non dovrebbe essere consentita l'introduzione di organismi geneticamente modificati con gene drive, anche ai fini di conservazione della natura, in conformità al principio di precauzione, dal momento che le tecnologie basate su gene drive sollevano preoccupazioni quanto alla difficoltà di prevederne il comportamento e che gli organismi manipolati con gene drive potrebbero diventare essi stessi specie invasive;

33.  ricorda che la conservazione, il ripristino e la gestione sostenibile degli ecosistemi marini sono fondamentali per le strategie di mitigazione del clima, garantendo nel contempo il rispetto dei diritti e dei mezzi di sussistenza dei piccoli pescatori e delle comunità costiere; sottolinea che la relazione speciale dell'IPCC in materia di oceani e criosfera nell'era dei cambiamenti climatici dimostra i vantaggi che si ottengono quando si coniugano le conoscenze scientifiche con le conoscenze locali e indigene per attuare la resilienza; esorta l'UE a sviluppare un approccio alla governance degli oceani basato sui diritti umani;

34.  sottolinea che circa 3 miliardi di persone in tutto il mondo fanno affidamento sui prodotti della pesca quale fonte primaria di proteine; sottolinea che l'eccessiva capacità di pesca nel quadro del commercio internazionale del pesce, come nel caso del tonno albacora nelle acque delle Seychelles, minaccia la sicurezza alimentare delle comunità costiere e degli ecosistemi marini nei paesi in via di sviluppo; ricorda l'impegno dell'UE a rispettare il principio di coerenza delle politiche per lo sviluppo e il buon governo; è del parere che gli accordi di partenariato per una pesca sostenibile dovrebbero essere rafforzati affinché diventino veramente sostenibili, siano in linea con i migliori pareri scientifici disponibili e tengano conto degli effetti cumulativi dei vari accordi di pesca in vigore; invita l'UE a sostenere attività di pesca sostenibili nei paesi in via di sviluppo, così da ripristinare e proteggere gli ecosistemi marini e costieri; sottolinea l'importanza di proseguire e rafforzare la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), incrementando le sanzioni contro le pratiche criminali a essa associate e destinando risorse finanziare a tale scopo;

35.  invita la Commissione a sostenere la creazione di un programma globale di rafforzamento delle capacità per l'uso e la gestione della biodiversità del suolo e di un osservatorio globale sulla biodiversità del suolo; invita la Commissione a sostenere gli sforzi in atto nella commissione per le risorse genetiche per l'alimentazione e l'agricoltura della FAO volti all'elaborazione di un piano d'azione globale per affrontare il declino della biodiversità per l'alimentazione e l'agricoltura e promuoverne la gestione sostenibile;

36.  sottolinea il fatto che i pescatori su piccola scala dipendono direttamente dalla biodiversità costiera e marina per il loro sostentamento; sottolinea che gli oceani e le coste di tutto il mondo sono gravemente minacciati, tra le altre cose, dalle pratiche di pesca non sostenibili, da rapidi cambiamenti climatici, dall'inquinamento terrestre che arriva ai mari e agli oceani, dall'inquinamento marino, dal degrado degli oceani, dall'eutrofizzazione e dall'acidificazione; esorta l'UE e i suoi Stati membri ad adottare tutte le misure necessarie per affrontare in modo olistico le cause profonde dell'inquinamento marino e dell'esaurimento delle risorse ittiche mediante un approccio globale e integrato che tenga conto dell'impatto esterno di tutte le politiche settoriali dell'UE, ivi compreso l'inquinamento marino generato dalla sua politica agricola, per rispondere efficacemente ai loro impegni internazionali in materia di biodiversità e cambiamenti climatici;

37.  richiama l'attenzione sull'importanza delle risorse marine per rispondere alle necessità umane fondamentali nei paesi in via di sviluppo; chiede che l'oceano sia riconosciuto come risorsa comune globale, così da contribuire al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile nei paesi in via di sviluppo e garantirne una tutela efficace; invita di conseguenza la Commissione a promuovere nei contesti multilaterali internazionali, ad esempio le organizzazioni regionali di gestione della pesca, un ambizioso modello di governance sulla biodiversità marina e le risorse genetiche marine oltre le giurisdizioni nazionali; sottolinea altresì la necessità di attuare un approccio integrato e basato sull'ecosistema a tutti i settori dell'economia blu, fondato sulla scienza; sottolinea, pertanto, il dovere degli Stati di astenersi dall'adottare misure, inclusi progetti di sviluppo su larga scala, che potrebbero influire negativamente sui mezzi di sussistenza, i territori o i diritti di accesso dei piccoli pescatori costieri e che svolgono attività di pesca nelle acque interne, a meno che non si ottenga il loro consenso libero, previo e informato, e garantire che i tribunali proteggano tali diritti; evidenzia altresì la necessità di realizzare valutazioni ex ante dei progetti dell'industria estrattiva, soprattutto al fine di valutarne i possibili impatti negativi sui diritti umani delle comunità di pescatori locali;

Commercio

38.  pone l'accento sulla responsabilità dell'UE di ridurre le cause indirette della perdita di biodiversità, includendo sistematicamente la biodiversità e le misure di protezione contro l'accaparramento dei terreni nelle trattative e nei dialoghi commerciali con i paesi in via di sviluppo;

39.  invita la Commissione a valutare attentamente l'impatto degli accordi commerciali sulla deforestazione, sulla perdita di biodiversità e sui diritti umani nell'ambito delle valutazioni d'impatto sulla sostenibilità, sulla base di dati e di metodologie di valutazione scientifici esaustivi e solidi;

40.  sottolinea che, secondo la FAO, circa un terzo degli alimenti nel mondo va perso o sprecato, e che circa un terzo degli alimenti raccolti va perso nella catena di trasporto e di trasformazione; sollecita l'UE e i suoi Stati membri a promuovere pratiche che riducano le perdite e gli sprechi alimentari a livello globale e a tutelare i diritti dei paesi in via di sviluppo alla sovranità alimentare quale strumento per conseguire la sicurezza nutrizionale, la riduzione della povertà e catene di approvvigionamento globali e mercati locali e regionali inclusivi, sostenibili ed equi, prestando particolare attenzione all'agricoltura a conduzione familiare, allo scopo di garantire l'approvvigionamento di alimenti accessibili ed economicamente non onerosi; chiede, di conseguenza, che sia data priorità alla produzione e al consumo locali che favoriscono l'agricoltura su piccola scala, recano vantaggi in particolare alle donne e ai giovani, garantiscono la creazione di posti di lavoro locali, assicurano prezzi equi per produttori e consumatori e riducono la dipendenza dei paesi dalle importazioni e la vulnerabilità, soprattutto dei paesi in via di sviluppo, alle fluttuazioni internazionali dei prezzi;

41.  osserva che i capitoli sul commercio e lo sviluppo sostenibile degli accordi di libero scambio dell'UE non sono realmente applicabili; invita la Commissione a rafforzare i capitoli sul commercio e lo sviluppo sostenibile nel contesto degli accordi di libero scambio dell'UE, in particolare per quanto riguarda le disposizioni in materia di biodiversità; sottolinea che, affinché siano realmente applicabili, le disposizioni relative alla biodiversità e gli obiettivi ambientali degli accordi di libero scambio dell'UE devono essere chiari e concreti e la loro attuazione verificabile; invita la Commissione a valutare, nella prossima revisione del piano d'azione in 15 punti, la possibilità di intraprendere ulteriori azioni e di stanziare ulteriori risorse per consentire l'efficace attuazione dei capitoli sul commercio e lo sviluppo sostenibile, applicando il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile;

42.  sottolinea che l'UE già include disposizioni non commerciali relative alla biodiversità nei suoi accordi commerciali, pur rilevando che si possono prendere in considerazione garanzie attuabili, misurabili e realistiche;

43.  sottolinea che la biodiversità delle colture e degli animali d'allevamento è diminuita a causa del commercio internazionale; chiede una valutazione completa dell'impatto diretto e indiretto degli accordi di libero scambio dell'UE sulla biodiversità;

44.  invita la Commissione a esaminare con attenzione la sua politica commerciale, in particolare gli accordi di partenariato economico, al fine di garantire che detta politica non violi i principi della coerenza delle politiche per lo sviluppo, l'accordo di Parigi e il Green Deal; chiede alla Commissione e al Consiglio di non concludere accordi di libero scambio che possano contribuire all'aumento della deforestazione e della perdita di biodiversità a livello mondiale;

Sanità pubblica

45.  sottolinea che il deterioramento della biodiversità e degli ecosistemi ha ripercussioni sia dirette che indirette sulla sanità pubblica;

46.  osserva che diete diversificate, combinate con la convergenza globale verso livelli moderati di assunzione di calorie e consumo di carne, migliorerebbero la salute e la sicurezza alimentare in molti settori e ridurrebbero anche in modo sostanziale gli impatti sulla biodiversità;

47.  ricorda il nesso tra la perdita di biodiversità e l'aumento degli agenti patogeni zoonotici; ricorda che il rischio di pandemie è esacerbato dai cambiamenti di origine antropica, come la modifica della destinazione d'uso del suolo, la deforestazione, l'espansione e l'intensificazione dell'agricoltura, il commercio e il consumo legali e illegali di specie selvatiche nonché la pressione demografica, che avvicinano tra loro le specie selvatiche, il bestiame e le persone; ricorda che il ripristino ecologico è fondamentale per l'attuazione dell'approccio "One Health"; sottolinea, più in generale, che la pandemia di COVID-19 ha messo in luce l'importanza di riconoscere il nesso intrinseco tra salute umana, salute animale e biodiversità; sottolinea pertanto l'importanza dell'approccio "One Health" e, di conseguenza, la necessità di dedicare maggiore attenzione all'assistenza sanitaria, alla prevenzione delle malattie e all'accesso ai medicinali nei paesi in via di sviluppo, assicurando la coerenza tra le politiche in materia di commercio, salute, ricerca e innovazione e gli obiettivi della politica di sviluppo; invita la Commissione, in collaborazione con il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, a rafforzare l'azione dell'UE di lotta alle pandemie e ad altre minacce per la salute, tenendo conto dei nessi tra le pandemie zoonotiche e la perdita di biodiversità, in linea con la nuova proposta della Commissione relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, basandosi sulla cooperazione con i paesi partner dell'Unione per ridurre il rischio di future pandemie zoonotiche e sostenere l'elaborazione di un trattato internazionale sulle pandemie sotto l'egida dell'OMS;

48.  rammenta che la maggior parte dei medicinali utilizzati per l'assistenza sanitaria e la prevenzione delle malattie si basa sulla biodiversità, in particolare le piante in tutto il mondo, e che molte importanti terapie derivano dalle conoscenze indigene e dalla medicina tradizionale;

49.  pone l'accento sulle sfide poste nei paesi in via di sviluppo dai diritti di proprietà intellettuale sulle risorse genetiche e le conoscenze tradizionali per quanto riguarda l'accesso ai medicinali, la produzione di farmaci generici e l'accesso degli agricoltori alle sementi;

50.  sottolinea la necessità di garantire che i benefici delle risorse genetiche della natura siano ripartiti in maniera giusta ed equa e, in tal senso, ribadisce l'esigenza di assicurare la coerenza tra gli accordi internazionali; sottolinea che le normative adottate per proteggere le risorse genetiche e le conoscenze tradizionali associate devono rispettare gli impegni internazionali assunti in merito alla promozione e al rispetto dei diritti dei popoli indigeni sanciti dalla Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni del 2007 e dalla Convenzione n. 169 dell'OIL relativa alle popolazioni indigene e tribali del 1989; sottolinea la necessità di divulgare, laddove nota, l'origine delle risorse genetiche durante le procedure di concessione dei brevetti, in linea con la direttiva 98/44/CE(12); invita la Commissione a chiedere che le norme dell'OMC siano conformi al protocollo di Nagoya della Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica, al fine di prevenire efficacemente la biopirateria;

Popoli indigeni e comunità locali

51.  sottolinea che la valutazione globale dell'IPBES ha dimostrato l'importanza delle popolazioni indigene e delle comunità locali ai fini della conservazione della biodiversità e della gestione degli ecosistemi a livello globale; deplora che, nonostante il loro enorme potenziale, le conoscenze indigene non siano utilizzate efficacemente, mentre il riconoscimento esplicito dei popoli indigeni e tribali e dei loro diritti è assente dai quadri giuridici, politici e istituzionali di molti paesi e la sua attuazione resta un problema importante;

52.  sottolinea che i pastori e altri utilizzatori del suolo che si ispirano alla natura nei pascoli e nelle praterie naturali contribuiscono alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità naturale e nazionale;

53.  pone l'accento sulle numerose accuse di violazioni su vasta scala dei diritti delle popolazioni indigene segnalate dal relatore speciale delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni, che derivano, ad esempio, dall'incremento delle attività estrattive, dallo sviluppo di progetti per l'energia rinnovabile, dall'espansione del settore agroalimentare, dallo sviluppo di mega infrastrutture e dalle misure di conservazione;

54.  chiede all'UE e ai suoi Stati membri di rafforzare il controllo sui progetti finanziati dall'UE e sui suoi accordi commerciali, al fine di prevenire e identificare le violazioni dei diritti umani e far sì che si possa agire contro tali abusi, prestando particolare attenzione ai progetti e agli accordi che potrebbero incidere sui terreni, i territori o le risorse naturali delle popolazioni indigene e delle comunità locali, anche nel caso in cui essi riguardino la creazione di un'area protetta o l'espansione di un'area protetta già esistente; sottolinea che il meccanismo per lo sviluppo sostenibile dovrebbe mirare a finanziare progetti che rechino vantaggi alle persone più vulnerabili alle conseguenze dei cambiamenti climatici e della perdita di biodiversità, e che detto meccanismo dovrebbe essere sottoposto a una valutazione d'impatto in materia di diritti umani rendendo ammissibili solo i progetti che hanno un impatto positivo; insiste affinché tutte le attività delle istituzioni finanziarie dell'UE nei paesi in via di sviluppo, in particolare della Banca europea per gli investimenti e della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, siano coerenti con gli impegni assunti dall'Unione in materia di clima e siano ispirate a un approccio basato sui diritti; chiede il rafforzamento e l'approfondimento dei rispettivi meccanismi di denuncia in ambito bancario per i soggetti o i gruppi i cui diritti potrebbero essere stati violati da tali attività e che potrebbero beneficiare di misure correttive;

55.  ricorda che, ai sensi del diritto internazionale, gli Stati hanno l'obbligo di riconoscere e proteggere i diritti delle popolazioni indigene di possedere, sviluppare, controllare e utilizzare le loro terre comuni e di partecipare alla gestione e alla conservazione delle loro risorse naturali; esorta l'UE a garantire l'applicazione di un approccio basato sui diritti a tutti i progetti finanziati mediante l'aiuto pubblico allo sviluppo, prestando particolare attenzione ai diritti dei pastori e delle popolazioni indigene e comunità locali, compresi il riconoscimento del loro diritto all'autodeterminazione e l'accesso ai diritti fondiari sanciti dai trattati in materia di diritti umani, in particolare la dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni; sottolinea la necessità di garantire la conformità al principio del consenso libero, previo e informato sancito dalla Convenzione n. 169 dell'OIL relativa alle popolazioni indigene e tribali del 1989, anche in relazione a qualunque decisione che riguardi le aree protette, nonché di istituire meccanismi di responsabilità, denuncia e ricorso per le violazioni dei diritti delle popolazioni indigene, non da ultimo nel contesto delle attività di conservazione; invita gli Stati membri che non lo abbiano ancora fatto a ratificare la Convenzione n. 169, che obbliga tutti gli Stati ratificanti a elaborare un'azione coordinata per proteggere i diritti dei popoli indigeni;

56.  pone l'accento sulle numerose accuse di violazioni su vasta scala anche dei diritti dei difensori dell'ambiente, segnalate dal relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei difensori dei diritti umani, che ha denunciato nei loro confronti un numero crescente di aggressioni, minacce di morte e omicidi; ricorda che gli Stati hanno l'obbligo, sancito dal diritto internazionale in materia di diritti umani, di proteggere i difensori dell'ambiente e le loro famiglie da molestie, intimidazioni e violenze e di garantire le loro libertà fondamentali; invita l'UE a investire ulteriori risorse in specifici meccanismi e programmi di protezione per i difensori dei diritti umani e dell'ambiente nonché per le popolazioni indigene e le comunità locali e a rafforzare tali meccanismi e programmi, anche assicurando il proseguimento dei progetti di ProtectDefenders.eu; pone l'accento sulla necessità di riconoscere i loro diritti, le loro conoscenze e la loro esperienza nella lotta contro la perdita di biodiversità e il degrado ambientale;

57.  esorta l'UE a garantire che l'iniziativa NaturAfrica tuteli le specie selvatiche e i relativi ecosistemi secondo un approccio alla conservazione basato sui diritti, che impone il consenso libero, previo e informato dei popoli indigeni e delle comunità locali, insieme ai gruppi della società civile che li sostengono; chiede all'UE di fornire assistenza tecnica e finanziaria a tale scopo;

58.  incoraggia l'UE e gli Stati membri a sostenere l'architettura di governance africana, e in particolare la Corte africana per i diritti umani e dei popoli, al fine di attuare il quadro politico dell'Unione africana sulla pastorizia in Africa e, più in generale, riconoscere i diritti dei pastori e dei popoli indigeni;

59.  sottolinea che la garanzia dei diritti fondiari rappresenta una condizione essenziale per un'efficace integrazione della biodiversità; osserva tuttavia che la mancanza di diritti fondiari collettivi per i popoli indigeni è uno dei principali ostacoli all'effettiva realizzazione di una conservazione basata sui diritti;

60.  ricorda che la transizione verso un'economia verde e digitale comporta enormi implicazioni per il settore minerario e che vi sono crescenti preoccupazioni in merito al fatto che l'attività estrattiva possa sconfinare in aree forestali sensibili, contribuendo alla deforestazione e al degrado forestale; rammenta che l'80 % delle foreste mondiali è collocato all'interno di terre e territori tradizionali dei popoli indigeni; invita l'UE e gli Stati membri a intensificare i loro sforzi per promuovere pratiche estrattive responsabili e sostenibili, accelerando nel contempo la loro transizione verso un'economia circolare; chiede, in particolare, all'UE di elaborare un quadro regionale per le industrie estrattive che sanzioni le imprese che violano i diritti umani e preveda mezzi di ricorso per i popoli indigeni i cui diritti siano stati violati; sottolinea la necessità di vietare la ricerca e lo sfruttamento dei minerali in tutte le zone protette, compresi i parchi nazionali e i siti dichiarati patrimonio dell'umanità;

Criminalità ambientale

61.  sottolinea che la criminalità ambientale rappresenta una minaccia globale per la conservazione della natura, lo sviluppo sostenibile, la stabilità e la sicurezza;

62.  evidenzia che, al fine di agevolare la cooperazione internazionale, il traffico illegale di specie selvatiche dovrebbe essere classificato come reato grave, a norma della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, in particolare in un contesto in cui il commercio e il consumo di specie selvatiche rappresentano un rischio importante in termini di pandemie future;

63.  invita la Commissione a rivedere il piano d'azione dell'UE contro il traffico illegale di specie selvatiche al fine di reprimere il commercio illegale di tali specie; accoglie con favore il progetto di misure pubblicato dalla Commissione volto a vietare in modo efficace il commercio di avorio nell'Unione europea; invita al riguardo la Commissione e gli Stati membri a guidare l'azione internazionale volta a porre fine alla domanda di avorio di elefante e a far fronte alle cause profonde della crisi generata dal bracconaggio di elefanti, intensificando la loro cooperazione con i paesi africani e la loro assistenza a questi ultimi; chiede una revisione della direttiva sulla tutela penale dell'ambiente(13), ampliandone il campo di applicazione e introducendo disposizioni specifiche in materia di sanzioni per garantire che i reati ambientali, ivi compresi la pesca illegale, i reati contro le specie selvatiche e i reati forestali, siano riconosciuti come reati gravi e siano adeguatamente sanzionati, specialmente nel contesto della criminalità organizzata, creando così deterrenti forti;

64.  esorta i paesi fornitori, di transito e di destinazione del commercio illegale di specie selvatiche ad approfondire i loro livelli di cooperazione per combattere tale commercio lungo l'intera catena; esorta in particolare i governi dei paesi fornitori a: i) migliorare lo Stato di diritto e creare deterrenti efficaci rafforzando le indagini, i procedimenti e le sentenze penali; ii) promulgare leggi più severe che trattino il traffico illecito di specie selvatiche come un "reato grave", che merita lo stesso livello di attenzione di altre forme di criminalità organizzata a livello transnazionale; iii) destinare maggiori risorse alla lotta ai reati contro le specie selvatiche, in particolare rafforzando la repressione criminale in questo ambito, i controlli sul commercio, il monitoraggio, l'individuazione e il sequestro alle dogane; iv) impegnarsi in una politica di tolleranza zero contro la corruzione;

65.  osserva che i reati ambientali minacciano la sicurezza umana poiché danneggiano risorse essenziali per la sussistenza, generano violenza e conflitti, alimentano la corruzione e causano altri danni; esorta l'UE a rendere la lotta conto la criminalità ambientale una priorità politica strategica fondamentale nell'ambito della cooperazione giudiziaria internazionale e nei consessi multilaterali, in particolare promuovendo il rispetto degli accordi ambientali multilaterali attraverso l'adozione di sanzioni, lo scambio delle migliori pratiche e promuovendo l'ampliamento dell'ambito di applicazione della Corte penale internazionale al fine di includervi atti criminali che costituiscono ecocidio; invita la Commissione e gli Stati membri a stanziare risorse finanziarie e umane adeguate a fini di prevenzione, indagine e perseguimento dei reati ambientali;

66.  evidenzia che il diritto internazionale si è evoluto fino ad accogliere nuovi concetti come patrimonio comune dell'umanità, sviluppo sostenibile e generazioni future, ma sottolinea che non esiste un meccanismo internazionale permanente per monitorare e contrastare i danni ambientali e la distruzione ambientale che alterano i beni comuni globali o i servizi ecosistemici; invita, a tal fine, l'UE e gli Stati membri a sostenere un cambiamento di paradigma al fine di includere l'ecocidio e il diritto delle generazioni future nel diritto ambientale internazionale;

o
o   o

67.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU L 201 del 26.7.2013, pag. 60.
(2) https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/603494/EXPO_IDA(2020)603494_EN.pdf
(3) https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a3c806a6-9ab3-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0009.02/DOC_1&format=PDF e https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0034_IT.html
(4) https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/658217/IPOL_IDA(2020)658217_EN.pdf
(5) GU C 118 dell'8.4.2020, pag. 15.
(6) https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/534980/EXPO_STU(2014)534980_EN.pdf
(7)https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/603488/EXPO_IDA(2020)603488_EN.pdf
(8) Testi approvati, P9_TA(2020)0285.
(9) Biodiversity: Finance and the Economic and Business Case for Action (Biodiversità. Finanza e ragioni economiche e commerciali per agire). Sintesi e relazione di sintesi, OCSE, maggio 2019, pag. 7.
(10) Biodiversity: Finance and the Economic and Business Case for Action. (Biodiversità. Finanza e ragioni economiche e commerciali per agire). Sintesi e relazione di sintesi, OCSE, maggio 2019.
(11) IPBES Workshop on Biodiversity and Pandemics, Workshop Report (Relazione del seminario dell'IPBES sulla biodiversità e sulle pandemie), 2020, pag. 23.
(12) Direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (GU L 213 del 30.7.1998, pag. 13).
(13) Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28).


L'intelligenza artificiale nel diritto penale e il suo utilizzo da parte delle autorità di polizia e giudiziarie in ambito penale
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Risoluzione del Parlamento europeo del 6 ottobre 2021 sull'intelligenza artificiale nel diritto penale e il suo utilizzo da parte delle autorità di polizia e giudiziarie in ambito penale (2020/2016(INI))
P9_TA(2021)0405A9-0232/2021

Il Parlamento europeo,

–  visti il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 2 e 6, e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 16,

–  vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la "Carta"), in particolare gli articoli 6, 7, 8, 11, 12, 13, 20, 21, 24 e 47,

–  vista la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,

–  vista la Convenzione del Consiglio d'Europa per la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento automatizzato di dati personali (ETS 108), e il relativo protocollo di modifica (Convenzione 108+),

–  vista la Carta etica europea sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari e negli ambiti connessi della Commissione europea per l'efficienza della giustizia (CEPEJ) del Consiglio d'Europa,

–  vista la comunicazione della Commissione, dell'8 aprile 2019, dal titolo "Creare fiducia nell'intelligenza artificiale antropocentrica" (COM(2019)0168),

–  visti gli orientamenti etici per un'intelligenza artificiale affidabile, pubblicati l'8 aprile 2019 dal gruppo di esperti ad alto livello della Commissione sull'intelligenza artificiale,

–  visto il Libro bianco della Commissione del 19 febbraio 2020 dal titolo "Intelligenza artificiale – Un approccio europeo all'eccellenza e alla fiducia" (COM(2020)0065),

–  vista la comunicazione della Commissione del 19 febbraio 2020 dal titolo "Una strategia europea per i dati" (COM(2020)0066),

–  visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)(1),

–  vista la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio(2),

–  visto il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE(3),

–  vista la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche)(4),

–  visto il regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI(5),

–  vista la sua risoluzione del 19 giugno 2020 sulle proteste contro il razzismo a seguito della morte di George Floyd(6),

–  vista la sua risoluzione del 14 marzo 2017 sulle implicazioni dei Big Data per i diritti fondamentali: privacy, protezione dei dati, non discriminazione, sicurezza e attività di contrasto(7),

–  vista l'audizione presso la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE) del 20 febbraio 2020 sull'intelligenza artificiale nel diritto penale e il suo utilizzo da parte delle autorità di polizia e giudiziarie in ambito penale,

–  visto il resoconto di missione a seguito della missione effettuata dalla commissione LIBE negli Stati Uniti nel febbraio 2020,

–  visto l'articolo 54 del suo regolamento,

–  visti i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione giuridica,

–  vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0232/2021),

A.  considerando che le tecnologie digitali in generale e la diffusione del trattamento e analisi dei dati dovuta all'intelligenza artificiale (IA) in particolare portano con sé promesse e rischi straordinari; che lo sviluppo dell'IA ha compiuto un notevole balzo in avanti in anni recenti che la rende una delle tecnologie strategiche del XXI secolo, con il potenziale di generare notevoli benefici in termini di efficienza, precisione e comodità e di apportare in tal modo un cambiamento positivo all'economia e alla società europea, ma comporta anche rischi enormi per i diritti fondamentali e le democrazie basate sullo Stato di diritto; che l'IA non dovrebbe essere vista come fine a stessa, ma come uno strumento al servizio delle persone, con lo scopo ultimo di accrescere il benessere degli esseri umani, le capacità umane e la sicurezza;

B.  considerando che, nonostante i continui progressi compiuti in termini di velocità di elaborazione e capacità di memoria dei computer, attualmente non esistono ancora programmi che possano assicurare una flessibilità analoga a quella dell'essere umano in relazione a domini più ampi o a compiti che richiedono la comprensione di un contesto o un'analisi critica; che talune applicazioni di IA hanno raggiunto livelli prestazionali analoghi a quelli di esperti umani e professionisti nell'esecuzione di taluni compiti specifici (per esempio le tecnologie applicate al contesto giuridico) e possono offrire risultati con una velocità e una scala notevolmente superiori;

C.  considerando che alcuni paesi, compresi diversi Stati membri, fanno un maggiore uso delle applicazioni di IA o dei sistemi integrati di IA per le attività di contrasto e nel settore giudiziario rispetto ad altri, in parte a causa della mancanza di regolamentazione e delle differenze normative che consentono o impediscono l'uso dell'IA per talune finalità; che l'uso sempre più frequente dell'IA nel diritto penale si basa, in particolare, sulla promessa che ridurrà determinati tipi di reati e favorirà l'adozione di decisioni più obiettive; che tale promessa non sempre viene mantenuta;

D.  considerando che i diritti e le libertà fondamentali sanciti nella Carta dovrebbero essere rispettati per l'intera durata del ciclo di vita dell'IA e delle tecnologie correlate, in particolare durante la loro progettazione, sviluppo, diffusione e impiego, e applicarsi alle attività di contrasto in ogni circostanza;

E.  considerando che la tecnologia dell'intelligenza artificiale dovrebbe essere sviluppata in modo da mettere le persone al centro, essere degna della fiducia dei cittadini ed essere sempre al servizio dell'essere umano; che i sistemi di IA dovrebbero essere progettati in modo che possano essere sempre spenti da un operatore umano;

F.  considerando che i sistemi di IA devono essere concepiti per la protezione e il vantaggio di tutti i membri della società (tenendo conto, nella loro progettazione, delle popolazioni vulnerabili ed emarginate), essere non discriminatori, sicuri e che le relative decisioni devono essere spiegabili e trasparenti e rispettare l'autonomia umana e i diritti fondamentali per poter essere considerati affidabili, come previsto dagli Orientamenti etici del gruppo indipendente di esperti ad alto livello sull'intelligenza artificiale;

G.  considerando che l'Unione, insieme agli Stati membri, ha l'importante responsabilità di garantire che le decisioni relative al ciclo di vita e all'impiego delle applicazioni di IA nel settore giudiziario e delle attività di contrasto siano prese in modo trasparente, tutelino appieno i diritti fondamentali e, in particolare, non perpetuino le discriminazioni, le distorsioni o i pregiudizi laddove esistano; che le pertinenti decisioni politiche dovrebbero rispettare i principi di necessità e proporzionalità al fine di garantire la costituzionalità e un sistema di giustizia equo e umano;

H.  considerando che le applicazioni di IA possono offrire grandi opportunità nel settore delle attività di contrasto, in particolare migliorando i metodi di lavoro delle autorità di contrasto e delle autorità giudiziarie e lottando in modo efficace contro alcuni tipi di reati, in particolare reati finanziari, riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo, abusi sessuali e sfruttamento sessuale nei confronti di minori online nonché alcuni tipi di reati informatici, contribuendo in tal modo alla sicurezza e incolumità dei cittadini europei, pur comportando, al contempo, rischi significativi per i diritti fondamentali dei cittadini; che l'applicazione generalizzata dell'IA al fine della sorveglianza di massa sarebbe sproporzionata;

I.  considerando che lo sviluppo e il funzionamento dei sistemi di IA per le autorità di polizia e le autorità giudiziarie richiede il contributo di molteplici persone, organizzazioni, componenti meccanici, algoritmi software e utenti umani in ambienti spesso complessi e problematici; che le applicazioni di IA per le attività di contrasto e in ambito giudiziario sono in diverse fasi di sviluppo, passando dalla concettualizzazione alla realizzazione o valutazione di prototipi fino all'impiego post-approvazione; che in futuro vi potranno essere nuove possibilità di impiego in virtù della maturazione delle tecnologie a seguito della continua ricerca scientifica in tutto il mondo;

J.  considerando che è necessario un modello chiaro per attribuire la responsabilità per i potenziali effetti nocivi dei sistemi di IA nel settore del diritto penale; che le norme regolamentari in questo ambito dovrebbero sempre sostenere la responsabilità umana e che il loro primo e principale scopo deve innanzi tutto essere la prevenzione di qualunque effetto negativo;

K.  considerando che in ultima analisi è responsabilità degli Stati membri garantire il pieno rispetto dei diritti fondamentali quando i sistemi di IA vengono utilizzati nel settore delle attività di contrasto e nel settore giudiziario;

L.  considerando che la relazione tra la protezione dei diritti fondamentali e un'attività di contrasto efficace deve sempre essere un elemento essenziale nelle discussioni sull'opportunità e le modalità di utilizzo dei sistemi di IA nell'ambito delle attività di contrasto, in cui le decisioni potrebbero avere conseguenze durature sulla vita e la libertà degli individui; che ciò riveste particolare importanza in quanto l'IA può potenzialmente diventare parte integrante del nostro ecosistema di giustizia penale fornendo analisi investigative e assistenza;

M.  considerando che l'IA è utilizzata dalle autorità di contrasto in applicazioni quali le tecnologie di riconoscimento facciale, ad esempio per la ricerca in database di sospetti e l'identificazione delle vittime della tratta di esseri umani o di sfruttamento sessuale e abusi nei confronti di minori, riconoscimento automatizzato delle targhe, identificazione di chi parla, identificazione vocale, tecnologie di lettura labiale, analisi di segnali acustici (algoritmi di rilevamento di colpi di arma da fuoco), ricerca autonoma e analisi di database identificati, previsioni (polizia predittiva e analisi della scena del crimine), strumenti di rilevamento dei comportamenti, strumenti avanzati di autopsia virtuale per contribuire a determinare la causa di morte, strumenti autonomi per identificare le frodi finanziarie e il finanziamento del terrorismo, monitoraggio dei social media (estrazione e raccolta di dati per l'estrazione di connessioni) e sistemi di sorveglianza automatica che integrano diverse capacità di rilevamento (come il rilevamento cardiaco e le videocamere termiche); che le applicazioni di cui sopra, unitamente ad altre applicazioni potenziali o future della tecnologia dell'IA nelle attività di contrasto, possono presentare gradi molto diversi di affidabilità e precisione e di impatto sulla protezione dei diritti fondamentali e sulle dinamiche dei sistemi di giustizia penale; che molti di questi strumenti sono utilizzati in paesi non UE ma sarebbero illegali ai sensi dell'acquis dell'Unione in materia di protezione dei dati e della relativa giurisprudenza; che la diffusione di routine degli algoritmi, anche con un tasso limitato di falsi positivi, può generare falsi allarmi in numero decisamente superiore agli allarmi corretti;

N.  considerando che gli strumenti e le applicazioni di IA sono altresì utilizzati dal potere giudiziario in diversi paesi in tutto il mondo, per esempio a sostegno delle decisioni sulla custodia cautelare, nell'irrogazione delle pene, nel calcolo delle probabilità di recidiva e nelle decisioni di sospensione condizionale, nella risoluzione delle controversie online, nella gestione della giurisprudenza e nella garanzia di un accesso facilitato al diritto; che ciò ha causato distorsioni e ridotto le opportunità per le persone di colore e le persone appartenenti ad altre minoranze; che, al momento, nell'UE, salvo qualche Stato membro, il loro utilizzo è limitato prevalentemente all'ambito civile;

O.  considerando che l'utilizzo dell'IA nelle attività di contrasto comporta una serie di rischi potenzialmente elevati, e in alcuni casi inaccettabili, per la protezione dei diritti fondamentali degli individui, quali processi decisionali opachi, vari tipi di discriminazione ed errori intrinseci nell'algoritmo di base che possono essere aggravati da meccanismi di feedback, nonché rischi per la protezione della vita privata e dei dati personali, per la protezione della libertà di espressione e informazione, la presunzione di innocenza, il diritto a un ricorso efficace e a un processo equo nonché rischi per la libertà e la sicurezza degli individui;

P.  considerando che i sistemi di IA utilizzati dalle autorità di contrasto e giudiziarie sono anch'essi vulnerabili agli attacchi ai sistemi informatici basati sull'IA o all'avvelenamento dei dati, dove una serie di dati errati è inserita volutamente per generare risultati falsati; che in tali situazioni i danni che ne derivano sono potenzialmente ancora più significativi e possono tradursi in livelli esponenzialmente maggiori di danni tanto per gli individui quanto per i gruppi;

Q.  considerando che la diffusione dell'IA nel settore delle attività di contrasto e nel settore giudiziario non dovrebbe essere considerata una mera questione di realizzabilità tecnica ma piuttosto una decisione politica riguardante la progettazione e gli obiettivi dei sistemi di attività di contrasto e di giustizia penale; che il moderno diritto penale si basa sull'idea che le autorità reagiscono a un reato dopo che è stato commesso, senza supporre che le persone siano pericolose e debbano essere sorvegliate costantemente per prevenire possibili illeciti; che le tecniche di sorveglianza basate sull'IA mettono in dubbio profondamente tale approccio e impongono ai legislatori in tutto il mondo di valutare con attenzione le conseguenze derivanti dalla diffusione delle tecnologie che riducono il ruolo dell'essere umano nelle attività di contrasto e di giudizio;

1.  ribadisce che, poiché il trattamento di grandi quantità di dati personali costituisce la base dell'IA, il diritto alla tutela della vita privata e il diritto alla protezione dei dati personali si applicano a tutti i settori dell'IA, e che il quadro giuridico dell'Unione in materia di protezione dei dati e della vita privata deve essere pienamente rispettato; rammenta, pertanto, che l'UE ha già definito norme sulla protezione dei dati per l'attività di contrasto, che costituiscono la base per qualunque futura regolamentazione dell'IA per l'impiego nelle attività di contrasto e nel settore giudiziario; ricorda che il trattamento dei dati personali dovrebbe essere lecito e corretto, le finalità del trattamento dovrebbero essere specificate, esplicite e legittime, il trattamento dovrebbe essere adeguato, pertinente e non eccessivo rispetto alle finalità perseguite, i dati dovrebbero essere accurati e aggiornati e i dati imprecisi dovrebbero, salvo restrizioni, essere corretti o cancellati e non dovrebbero essere conservati più a lungo del necessario, dovrebbero essere stabiliti limiti temporali chiari e appropriati per la cancellazione o per la revisione periodica della necessità di conservazione di tali dati e dovrebbero essere trattati in modo sicuro; sottolinea che dovrebbe essere impedita la possibile identificazione degli individui da parte di un'applicazione IA sulla base di dati precedentemente anonimizzati;

2.  ribadisce che tutte le soluzioni di IA per le attività di contrasto e il settore giudiziario devono inoltre rispettare appieno i principi di dignità umana, non discriminazione, libertà di movimento, presunzione di innocenza e diritto di difesa, compreso il diritto di non rispondere, libertà di espressione e informazione, libertà di riunione e associazione, uguaglianza dinanzi alla legge, principio dell'eguaglianza delle armi e diritto a un ricorso effettivo e a un processo equo, conformemente alla Carta e alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo; sottolinea che l'utilizzo dell'IA deve essere proibito se incompatibile con i diritti fondamentali;

3.  riconosce che la velocità con cui sono sviluppate le applicazioni di IA nel mondo non consente di redigere elenchi esaustivi delle applicazioni e richiede, pertanto, un modello di gestione chiaro e coerente che garantisca sia il rispetto dei diritti fondamentali degli individui che la chiarezza giuridica per gli sviluppatori, in considerazione della costante evoluzione tecnologica; ritiene, tuttavia, che, considerati il ruolo e le responsabilità delle autorità di polizia e giudiziarie e dell'impatto delle decisioni prese dalle stesse ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, l'impiego delle applicazioni di IA deve essere classificato come ad alto rischio nei casi in cui esso possa influire in maniera significativa sulla vita delle persone;

4.  ritiene, a tale proposito, che qualsiasi strumento di IA sviluppato o utilizzato dalle autorità di contrasto o giudiziarie dovrebbe come minimo essere sicuro, solido e adatto allo scopo previsto, rispettare i principi di equità, minimizzazione dei dati, responsabilità, trasparenza, non discriminazione e spiegabilità, e il suo sviluppo, la sua diffusione e il suo utilizzo dovrebbero essere soggetti a una valutazione dei rischi e a una rigorosa verifica della necessità e della proporzionalità, e le relative salvaguardie dovrebbero essere proporzionate ai rischi individuati; sottolinea che la fiducia tra i cittadini nell'utilizzo dell'IA sviluppata, diffusa e utilizzata nell'Unione dipende dal pieno rispetto di tali criteri;

5.  riconosce il contributo positivo di determinati tipi di applicazioni di IA al lavoro delle autorità di contrasto e giudiziarie in tutta l'Unione; sottolinea, ad esempio, il miglioramento nella gestione della giurisprudenza ottenuto con gli strumenti che garantiscono ulteriori opzioni di ricerca; ritiene che vi sia una serie di altri utilizzi potenziali per l'IA da parte delle autorità di contrasto e giudiziarie che potrebbe essere esaminata, tenendo in considerazione i cinque principi della Carta etica sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari e negli ambienti connessi, adottata dalla CEPEJ e prestando particolare attenzione agli "utilizzi da esaminare con le più estreme riserve" identificati dalla CEPEJ;

6.  sottolinea che qualsiasi tecnologia può essere utilizzata per altre finalità e chiede, pertanto, un controllo democratico rigoroso e una supervisione indipendente per qualunque tecnologia basata sull'IA utilizzata da parte delle autorità di contrasto e giudiziarie, in particolare quella che può essere destinata alla sorveglianza o alla profilazione di massa; prende atto, pertanto, con grande preoccupazione del potenziale di determinate tecnologie di IA impiegate nel settore delle attività di contrasto per la sorveglianza di massa; sottolinea l'esigenza giuridica di prevenire la sorveglianza di massa tramite le tecnologie di IA, che per definizione non corrisponde ai principi di necessità e proporzionalità, e di vietare l'uso delle applicazioni che potrebbero risultare in tale sorveglianza;

7.  sottolinea che l'approccio adottato da alcuni paesi terzi per quanto riguarda lo sviluppo, la diffusione e l'utilizzo delle tecnologie di sorveglianza di massa interferisce in modo sproporzionato con i diritti fondamentali e non può pertanto essere seguito dall'UE; sottolinea, pertanto, che anche le salvaguardie contro l'uso improprio delle tecnologie di IA da parte delle autorità di contrasto e giudiziarie devono essere disciplinate in modo uniforme in tutta l'Unione;

8.  sottolinea che l'uso di applicazioni basate sull'intelligenza artificiale come l'apprendimento automatico, compresi gli algoritmi sui quali sono basate tali applicazioni, potrebbe comportare distorsioni e discriminazioni; osserva che le distorsioni possono essere intrinseche agli insiemi di dati di base, specie se si utilizzano dati storici, inseriti dagli sviluppatori degli algoritmi o generati quando i sistemi sono attuati in contesti reali; ricorda che il risultato fornito dalle applicazioni di IA è necessariamente influenzato dalla qualità dei dati utilizzati e che tali distorsioni intrinseche sono destinate ad aumentare gradualmente e quindi a perpetuare e amplificare le discriminazioni esistenti, in particolare nei confronti delle persone che appartengono a determinate minoranze etniche o comunità razziali;

9.  sottolinea che molte tecnologie di identificazione basate su algoritmi attualmente in uso commettono un numero sproporzionato di errori di identificazione e di classificazione, danneggiando le persone che appartengono a determinati gruppi razziali o etnici, le persone LGBTI, i bambini, gli anziani e le donne; ricorda che gli individui non hanno soltanto il diritto a essere identificati correttamente ma anche di non essere identificati, salvo quando richiesto per legge per interessi pubblici imperativi e legittimi; sottolinea che le previsioni di IA basate sulle caratteristiche di un gruppo specifico di persone finiscono con l'amplificare e riprodurre le forme esistenti di discriminazione; ritiene che sarebbe opportuno compiere grandi sforzi per evitare la discriminazione e le distorsioni automatizzate; chiede ulteriori misure di salvaguardia rigorose nel caso in cui i sistemi di IA per le attività di contrasto o il settore giudiziario siano usati sui minori o in relazione ad essi;

10.  sottolinea l'asimmetria di potere tra coloro che impiegano le tecnologie di intelligenza artificiale e coloro che ne sono soggetti; sottolinea che è imperativo che l'utilizzo degli strumenti di IA da parte delle autorità di contrasto e giudiziarie non diventi un fattore di disuguaglianza, frattura sociale o esclusione; sottolinea l'impatto dell'impiego degli strumenti di IA sul diritto alla difesa degli indagati, la difficoltà di ottenere informazioni significative sul loro funzionamento e la conseguente difficoltà nel confutarne i risultati in tribunale, in particolare per gli individui sottoposti a indagini;

11.  prende atto dei rischi associati in particolare alle fughe di dati, alle violazioni della sicurezza dei dati e all'accesso non autorizzato ai dati personali e ad altre informazioni riguardanti, ad esempio, le indagini penali o le cause giudiziarie elaborate dai sistemi di IA; sottolinea che gli aspetti legati alla sicurezza e alla protezione dei sistemi di IA utilizzati nelle attività di contrasto e dalle attività giudiziarie devono essere valutati con attenzione ed essere abbastanza solidi e resilienti per prevenire le conseguenze potenzialmente catastrofiche di attacchi dolosi contro i sistemi di IA; sottolinea l'importanza della sicurezza sin dalla progettazione nonché di un controllo umano specifico prima di utilizzare determinate applicazioni critiche e pertanto invita le autorità di contrasto e giudiziarie a utilizzare esclusivamente applicazioni di IA che rispettino il principio della tutela della vita privata e della protezione dei dati sin dalla progettazione onde evitare la funzione di scorrimento;

12.  sottolinea che nessun sistema di IA impiegato dalle autorità di contrasto o giudiziarie dovrebbe poter nuocere all'integrità fisica degli esseri umani né attribuire diritti o imporre obblighi giuridici agli individui;

13.  prende atto delle sfide relative alla corretta individuazione delle responsabilità giuridica e imputabilità per i potenziali danni, data la complessità dello sviluppo e del funzionamento dei sistemi di IA; ritiene sia necessario istituire un regime chiaro ed equo per attribuire la responsabilità giuridica e imputabilità delle potenziali conseguenze negative prodotte da tali tecnologie digitali avanzate; sottolinea tuttavia che il primo e principale scopo deve innanzi tutto essere la prevenzione di tali conseguenze; invita, pertanto, ad applicare con coerenza il principio di precauzione per tutte le applicazioni di IA nel contesto delle attività di contrasto; sottolinea che la responsabilità giuridica e l'imputabilità devono sempre ricadere su una persona fisica o giuridica, che deve sempre essere identificata per le decisioni assunte con il sostegno dell'IA; sottolinea, pertanto, l'esigenza di assicurare la trasparenza delle strutture aziendali che producono e gestiscono i sistemi di IA;

14.  ritiene essenziale, per l'efficacia dell'esercizio dei diritti alla difesa e per la trasparenza dei sistemi di giustizia penale nazionali, che uno specifico quadro giuridico chiaro e preciso disciplini le condizioni, le modalità e le conseguenze dell'utilizzo degli strumenti di IA nei settori dell'attività di contrasto e giudiziario, nonché i diritti delle persone interessate, e procedure efficaci e facilmente accessibili di reclamo e di ricorso, compreso il ricorso per via giudiziaria; sottolinea il diritto delle parti di un procedimento penale di accedere al processo di raccolta dei dati e quello relativo alle valutazioni correlate eseguite da o ottenute mediante l'uso delle applicazioni di IA; sottolinea la necessità che le autorità esecutive coinvolte nella cooperazione giudiziaria valutino, quando esaminano una richiesta di estradizione (o di consegna) verso un altro Stato membro o paese non-UE, se l'utilizzo degli strumenti di IA nel paese richiedente possa indebolire manifestamente il diritto fondamentale a un processo equo; invita la Commissione a redigere orientamenti su come condurre una valutazione nel contesto della cooperazione giudiziaria in ambito penale; insiste sul fatto che gli Stati membri, ai sensi delle leggi applicabili, dovrebbero garantire che gli individui siano informati quando sottoposti all'utilizzo delle applicazioni di IA da parte delle autorità di contrasto o giudiziarie;

15.  osserva che se gli esseri umani fanno affidamento unicamente sui dati, i profili e le raccomandazioni generati dalle macchine, non saranno in grado di condurre una valutazione indipendente; evidenzia le ripercussioni negative potenzialmente gravi, in particolare nel settore delle attività di contrasto e della giustizia, qualora le persone ripongano eccessiva fiducia nella natura apparentemente oggettiva e scientifica degli strumenti di IA e non considerino la possibilità che tali strumenti conducano a risultati errati, incompleti, non pertinenti o discriminatori; evidenzia che dovrebbe essere evitata l'eccessiva fiducia nei risultati forniti dai sistemi di IA e sottolinea l'esigenza che le autorità acquisiscano conoscenze e dimestichezza per mettere in dubbio o respingere una raccomandazione algoritmica; ritiene importante avere aspettative realistiche rispetto a tali soluzioni tecnologiche e non promettere soluzioni perfette per l'attività di contrasto e l'individuazione di tutti i reati commessi;

16.  sottolinea che, nei contesti giudiziari e di contrasto, la decisione che produce effetti giuridici o analoghi deve sempre essere presa da un essere umano, il quale possa essere ritenuto responsabile per le decisioni adottate; ritiene che le persone soggette a sistemi basati sull'IA debbano avere la possibilità di accedere a un mezzo di ricorso; ricorda che, ai sensi del diritto dell'UE, una persona ha il diritto di non essere sottoposta a una decisione che produca effetti giuridici o abbia effetti significativi nei suoi confronti fondata esclusivamente su un trattamento automatizzato dei dati; sottolinea inoltre che il processo decisionale automatizzato non si deve basare su categorie particolari di dati personali, a meno che non siano in vigore misure adeguate a salvaguardia dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato; sottolinea che il diritto dell'Unione proibisce la profilazione che risulti nella discriminazione nei confronti delle persone fisiche sulla base di categorie speciali di dati personali; sottolinea che le decisioni nel settore delle attività di contrasto hanno quasi sempre un effetto giuridico sulla persona interessata, in virtù della natura esecutiva delle autorità di contrasto e delle loro azioni; osserva che l'uso dell'IA può influire sulle decisioni umane e avere un impatto su tutte le fasi dei procedimenti penali; è, pertanto, del parere che le autorità che utilizzano i sistemi di IA debbano osservare norme giuridiche estremamente rigorose e garantire l'intervento dell'essere umano, in particolare quando si analizzano i dati derivanti da tali sistemi; chiede pertanto che siano mantenute la competenza esclusiva dei giudici e l'adozione di decisioni caso per caso; chiede un divieto sull'uso dell'IA e delle relative tecnologie per l'emanazione delle decisioni giudiziarie;

17.  chiede la spiegabilità, la trasparenza, la tracciabilità e la verifica degli algoritmi quali elementi necessari della vigilanza al fine di garantire che lo sviluppo, la diffusione e l'utilizzo di sistemi di IA per il settore giudiziario e delle attività di contrasto rispettino i diritti fondamentali e godano della fiducia dei cittadini, nonché al fine di garantire che i risultati generati dagli algoritmi di IA possano essere resi intelligibili per gli utenti e coloro che sono soggetti a tali sistemi, e che vi sia trasparenza riguardo ai dati di base e alle modalità con cui il sistema è giunto a una certa conclusione; sottolinea che, al fine di assicurare la trasparenza tecnica, l'affidabilità e la precisione, dovrebbe essere consentito l'acquisto da parte delle autorità di contrasto e giudiziarie nell'Unione esclusivamente di strumenti e sistemi con algoritmi e logica che possano essere sottoposti a revisione e siano accessibili almeno per le forze di polizia, le autorità giudiziarie e per enti indipendenti, per consentirne la valutazione, la revisione e il controllo, e che non siano sistemi chiusi e contrassegnati come proprietari da parte dei fornitori; sottolinea inoltre che la documentazione dovrebbe essere fornita in un linguaggio chiaramente intellegibile sulla natura del servizio, gli strumenti sviluppati, le prestazioni e le condizioni in cui possono funzionare e i rischi che potrebbero comportare; Invita pertanto le autorità giudiziarie e di contrasto a garantire una trasparenza proattiva e piena sulle imprese private che forniscono loro i sistemi di IA per finalità di contrasto e giudiziarie; raccomanda l'impiego di software open source ove possibile;

18.  esorta le autorità di contrasto e giudiziarie a identificare e valutare le aree in cui potrebbero risultare vantaggiose soluzioni di IA mirate e a scambiare pratiche migliori sulla diffusione dell'IA; chiede l'adozione da parte degli Stati membri e delle agenzie dell'Unione di una procedura di appalto appropriata per i sistemi di IA ove utilizzati per le attività di contrasto o in ambito giudiziario, al fine di assicurare il rispetto dei diritti fondamentali, e della legislazione applicabile, anche per garantire che la documentazione del software e gli algoritmi siano disponibili e accessibili per la revisione da parte delle autorità di vigilanza competenti; chiede, in particolare, norme vincolanti che impongano la divulgazione in merito a partenariati pubblico-privati, contratti e acquisizioni e delle relative finalità; sottolinea l'esigenza di fornire alle autorità le risorse necessarie, nonché di assicurare loro la competenza richiesta per garantire il pieno rispetto dei requisiti etici, giuridici e tecnici associati alla diffusione dell'IA;

19.  chiede una tracciabilità dei sistemi di IA e del processo decisionale che definisca le funzioni, le capacità e i limiti dei sistemi e tenga traccia dell'origine degli attributi che definiscono una decisione mediante obblighi in materia di documentazione; sottolinea l'importanza di conservare la documentazione completa sui dati di addestramento, sul contesto, sulle finalità, sulla precisione e sugli effetti secondari nonché sull'elaborazione da parte dei creatori e degli sviluppatori degli algoritmi e sul rispetto dei diritti fondamentali; sottolinea che deve sempre essere possibile ridurre i calcoli di un sistema di IA a una forma comprensibile per l'essere umano;

20.  chiede che sia eseguita una valutazione di impatto obbligatoria sui diritti fondamentali prima dell'attuazione o della diffusione di qualsiasi sistema di IA destinato alle attività di contrasto o al settore giudiziario, al fine di valutare i potenziali rischi per i diritti fondamentali; rammenta che la valutazione preliminare d'impatto sulla protezione dei dati è obbligatoria per qualunque tipo di trattamento, in particolare per l'uso di nuove tecnologie che potrebbero comportare rischi elevati per i diritti e le libertà delle persone fisiche, ed è del parere che questo sia il caso della maggior parte delle tecnologie dell'intelligenza artificiale nel settore delle attività di contrasto e nel settore giudiziario; sottolinea la competenza delle autorità preposte alla protezione dei dati e delle agenzie per i diritti fondamentali per la valutazione di tali sistemi; sottolinea che le valutazioni di impatto sui diritti fondamentali dovrebbero essere condotte quanto più apertamente possibile e con la partecipazione attiva della società civile; chiede che le valutazioni di impatto definiscano in maniera chiara le necessarie salvaguardie per far fronte ai rischi individuati e siano rese disponibili al pubblico, nella massima misura possibile, prima di diffondere i sistemi di IA;

21.  sottolinea che soltanto un'efficace governance dell'IA a livello europeo con una valutazione indipendente consente la necessaria attuazione operativa dei principi riguardanti i diritti fondamentali; chiede un audit obbligatorio periodico di tutti i sistemi di IA utilizzati dalle autorità di contrasto e dal potere giudiziario nei casi in cui possa influire in maniera significativa sulla vita delle persone, da parte di un'autorità indipendente, per testare e valutare i sistemi di algoritmi, il contesto, le finalità, la precisione, le prestazioni e la portata una volta che questi siano operativi, al fine di individuare, indagare, diagnosticare e rettificare eventuali effetti indesiderati e negativi e assicurare che i sistemi di IA funzionino come previsto; chiede, a tal fine, un quadro istituzionale chiaro, compresa una sorveglianza della regolamentazione e un controllo di vigilanza appropriati, al fine di garantirne la completa attuazione e garantire un dibattito democratico pienamente informato sulla necessità e proporzionalità dell'IA nel settore della giustizia penale; sottolinea che i risultati di questi audit dovrebbero essere resi disponibili in registri pubblici in modo che i cittadini sappiano quali sistemi di IA sono utilizzati e quali misure sono adottate per rimediare alla violazione dei diritti fondamentali;

22.  sottolinea che gli insiemi di dati e i sistemi algoritmici utilizzati per condurre classificazioni, valutazioni e previsioni nelle diverse fasi del trattamento dei dati per lo sviluppo dell'IA e delle relative tecnologie potrebbero anche risultare in un trattamento differenziale e in una discriminazione sia diretta che indiretta di gruppi di persone, in particolare poiché i dati utilizzati per formare gli algoritmi di polizia predittiva rispecchiano le attuali priorità di sorveglianza e, di conseguenza, potrebbero finire con il riprodurre e amplificare le discriminazioni esistenti; sottolinea, pertanto, che le tecnologie di IA, in particolare se diffuse per l'uso nelle attività di contrasto e nel settore giudiziario, richiedono una ricerca e un contributo interdisciplinari, anche da ambiti quali gli studi scientifici e tecnologici, gli studi critici sulla razza, gli studi sulla disabilità e altre discipline in sintonia con il contesto sociale, comprese le modalità di costruzione delle differenze, il lavoro di classificazione e le sue conseguenze; sottolinea pertanto la necessità di investire sistematicamente nell'integrazione di tali discipline nello studio e nella ricerca sull'IA a tutti i livelli; sottolinea inoltre che è importante che i team che progettano, sviluppano, testano, eseguono la manutenzione, diffondono e forniscono tali sistemi di IA per le attività di contrasto e giudiziarie rispecchino, ove possibile, la diversità della società in generale, quale strumento non tecnico per ridurre il rischio di discriminazioni;

23.  sottolinea inoltre che l'affidabilità e la responsabilità adeguate richiedono una significativa formazione specializzata per quanto riguarda le disposizioni etiche, i potenziali pericoli, le limitazioni e l'uso appropriato della tecnologia dell'intelligenza artificiale, in particolare per il personale di polizia e giudiziario; sottolinea che una formazione e qualifiche professionali adeguate dovrebbero garantire che i decisori siano formati in merito alle potenziali distorsioni, dal momento che le serie di dati possono basarsi su dati discriminatori e pregiudiziali; sostiene la promozione di iniziative di sensibilizzazione e formazione volte ad assicurare che le persone che operano nell'ambito delle attività di contrasto e giudiziario siano consapevoli e comprendano i limiti, le possibilità e i rischi associati all'utilizzo dei sistemi di IA, compreso il rischio di distorsioni automatiche; ricorda che l'inclusione nelle serie di dati in materia di addestramento dei sistemi di IA di casi di razzismo da parte delle forze di polizia nell'adempimento dei propri doveri comporterà inevitabilmente distorsioni di natura razzista nei risultati, nei punteggi e nelle raccomandazioni basati sull'IA; ribadisce pertanto il suo invito agli Stati membri affinché promuovano politiche contro la discriminazione ed elaborino piani d'azione nazionali contro il razzismo nel settore delle attività di polizia e nel sistema giudiziario;

24.  osserva che la polizia predittiva è tra le applicazioni di IA utilizzate nell'ambito delle attività di contrasto ma avverte che se da un lato la polizia predittiva può analizzare gli insiemi di dati forniti per l'identificazione di modelli e correlazioni, essa non può dare una risposta alla questione della causalità, non può fare previsioni affidabili sui comportamenti degli individui e pertanto non può costituire l'unica base per un intervento; sottolinea che diverse città degli Stati Uniti hanno interrotto l'uso dei sistemi di polizia predittiva in seguito agli audit; ricorda che durante la missione della commissione LIBE negli Stati Uniti nel febbraio 2020, i membri sono stati informati dai dipartimenti di polizia di New York City e Cambridge, Massachusetts, che avevano eliminato gradualmente i loro programmi di polizia predittiva a causa della loro inefficacia, dell'impatto discriminatorio e dell'insuccesso pratico ed erano tornati a sistemi di polizia di quartiere; osserva che ciò ha portato a una riduzione del tasso di criminalità; si oppone, pertanto, all'utilizzo dell'IA da parte delle autorità di contrasto per fare previsioni sui comportamenti degli individui o di gruppi sulla base di dati storici e condotte precedenti, dell'appartenenza a un gruppo, l'ubicazione o qualunque altra caratteristica al fine di identificare le persone che potrebbero commettere un reato;

25.  prende atto dei diversi tipi di utilizzo del riconoscimento facciale, come, ma non solo, la verifica/autenticazione (abbinamento di un volto dal vivo a una foto in un documento di identità, per es. i bordi intelligenti), l'identificazione (ricerca della corrispondenza tra una fotografia e un database di immagini) e la rilevazione (individuazione di volti in tempo reale da fonti quali la televisione a circuito chiuso e ricerca di una corrispondenza con i database, per es. sorveglianza in tempo reale), ciascuna delle quali ha diverse implicazioni per la protezione dei diritti fondamentali; è fermamente convinto che la diffusione dei sistemi di riconoscimento facciale da parte delle autorità di contrasto dovrebbe essere limitata a finalità chiaramente giustificate nel pieno rispetto dei principi di proporzionalità e di necessità e della legge vigente; ribadisce che, come minimo, l'utilizzo della tecnologia di riconoscimento facciale deve essere conforme ai requisiti di minimizzazione dei dati, precisione dei dati, limite di conservazione, sicurezza e affidabilità dei dati, ed essere lecito, equo e trasparente e perseguire una finalità specifica, esplicita e legittima chiaramente definita nel diritto degli Stati membri o dell'Unione; è del parere che i sistemi di verifica e autenticazione possano continuare ad essere diffusi e utilizzati con successo solo se i relativi effetti indesiderati saranno mitigati e se i criteri di cui sopra saranno soddisfatti;

26.  chiede, inoltre, un divieto permanente dell'utilizzo dei sistemi di analisi e/o riconoscimento automatici negli spazi pubblici di altre caratteristiche umane quali l'andatura, le impronte digitali, il DNA, la voce e altri segnali biometrici e comportamentali;

27.  chiede, tuttavia, una moratoria sulla diffusione dei sistemi di riconoscimento facciale per le attività di contrasto con funzione di identificazione, a meno che non siano usate strettamente ai fini dell'identificazione delle vittime di reati, finché le norme tecniche non possano essere considerate pienamente conformi con i diritti fondamentali, i risultati ottenuti siano privi di distorsioni e non discriminatori, il quadro giuridico fornisca salvaguardie rigorose contro l'utilizzo improprio e un attento controllo democratico e adeguata vigilanza, e vi sia la prova empirica della necessità e proporzionalità della diffusione di tali tecnologie; osserva che i sistemi non dovrebbero essere utilizzati o diffusi nei casi in cui i criteri di cui sopra non siano soddisfatti;

28.  esprime profonda preoccupazione per l'utilizzo di database privati di riconoscimento facciale da parte delle autorità di contrasto e dei servizi di intelligence, come Clearview AI, una banca dati di oltre tre miliardi di immagini raccolte illegalmente dai social network e da altre fonti Internet, comprese immagini di cittadini dell'Unione; invita gli Stati membri a obbligare le autorità di contrasto a indicare se stanno utilizzando la tecnologia Clearview AI o tecnologie equivalenti di altri fornitori; rammenta il parere del comitato europeo per la protezione dei dati secondo cui l'utilizzo di un servizio quale Clearview AI da parte delle autorità di contrasto nell'Unione europea non sarebbe probabilmente coerente con il regime di protezione dei dati dell'UE; chiede un divieto sull'utilizzo di database privati di riconoscimento facciale per le attività di contrasto;

29.  prende atto dello studio di fattibilità della Commissione sui possibili cambiamenti della decisione di Prüm(8), comprese le immagini facciali; prende atto delle ricerche precedenti secondo cui nessun metodo di identificazione nuovo, ad esempio il riconoscimento facciale o dell'iride, sarebbe affidabile in un contesto forense quanto il DNA o le impronte digitali; rammenta alla Commissione che qualsiasi proposta legislativa deve basarsi su fatti comprovati e rispettare il principio di proporzionalità; esorta la Commissione a non estendere il quadro delle decisioni di Prüm a meno che non vi siano solide prove scientifiche dell'affidabilità del riconoscimento facciale in un contesto forense rispetto al DNA o alle impronte digitali, dopo aver condotto una valutazione d'impatto completa e tenendo conto delle raccomandazioni del Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) e del comitato europeo per la protezione dei dati;

30.  sottolinea che l'uso dei dati biometrici è correlato in senso più ampio al principio di dignità umana, che è la base di tutti i diritti fondamentali garantiti dalla Carta; ritiene che l'utilizzo e la raccolta di dati biometrici per finalità di identificazione a distanza, ad esempio attraverso il riconoscimento facciale in luoghi pubblici, nonché i cancelli per il controllo automatizzato alle frontiere utilizzati per i controlli negli aeroporti, possano presentare rischi specifici per i diritti fondamentali, le cui implicazioni potrebbero variare notevolmente a seconda delle finalità, del contesto e dell'ambito di impiego; sottolinea, inoltre, la controversa validità scientifica della tecnologia di riconoscimento utilizzata, come le fotocamere che rilevano i movimenti degli occhi e le variazioni delle dimensioni della pupilla, nel contesto delle attività di contrasto; è del parere che l'uso dell'identificazione biometrica nel contesto delle attività di contrasto e giudiziarie dovrebbe sempre essere considerato ad "alto rischio" e pertanto soggetto a ulteriori requisiti, come previsto dalle raccomandazioni del gruppo di esperti di alto livello della Commissione sull'IA;

31.  esprime profonda preoccupazione per i progetti di ricerca finanziati nell'ambito di Orizzonte 2020 che diffondono l'intelligenza artificiale alle frontiere esterne, come il progetto iBorderCtrl, un "sistema intelligente di rilevamento delle menzogne" che permette di tracciare il profilo dei viaggiatori sulla base di un'intervista computerizzata effettuata con la webcam del passeggero prima del viaggio, e un'analisi basata sull'intelligenza artificiale di 38 microgesti, testata in Ungheria, Lettonia e Grecia; invita, pertanto, la Commissione, tramite strumenti legislativi e non legislativi e, ove necessario, mediante procedure d'infrazione, a introdurre il divieto di trattamento dei dati biometrici, comprese le immagini facciali, per finalità di applicazione della legge, tale da determinare sorveglianza di massa negli spazi accessibili al pubblico; invita, inoltre, la Commissione a interrompere il finanziamento della ricerca o diffusione della biometrica o di programmi che potrebbero portare alla sorveglianza di massa indiscriminata nei luoghi pubblici; sottolinea, in questo contesto, che andrebbe prestata particolare attenzione e dovrebbe essere applicato un quadro rigoroso all'utilizzo dei droni nelle operazioni di polizia;

32.  appoggia le raccomandazioni del gruppo di esperti di alto livello sull'IA della Commissione a favore del divieto del sistema di "scoring" su larga scala dei cittadini; osserva che qualsiasi forma di "citizen scoring" normativo su larga scala da parte delle autorità pubbliche, in particolare nel settore delle attività di contrasto e in ambito giudiziario, conduce alla perdita di autonomia, indebolisce il principio di non discriminazione e non può essere considerato conforme ai diritti fondamentali, in particolare la dignità umana, come sancita dal diritto dell'Unione;

33.  chiede una maggiore trasparenza generale per dar vita a una comprensione globale circa l'utilizzo delle applicazioni di IA nell'Unione; invita gli Stati membri a fornire informazioni complete sugli strumenti utilizzati dalle proprie autorità di contrasto e giudiziarie, sulle tipologie di strumenti utilizzati, sulle finalità per cui sono utilizzati, sui tipi di reati cui si applicano e i nomi delle società o organizzazioni che hanno sviluppato tali strumenti; invita anche le autorità di contrasto e giudiziarie a informare il pubblico e ad assicurare una trasparenza sufficiente in merito all'utilizzo dell'intelligenza artificiale e delle relative tecnologie nell'esercizio dei loro poteri, compresa la pubblicazione dei i tassi di falsi positivi e falsi negativi della tecnologia in questione; chiede alla Commissione di redigere e aggiornare le informazioni in un'unica sede; invita la Commissione a pubblicare e aggiornare informazioni sull'utilizzo dell'IA da parte delle agenzie dell'Unione incaricate delle attività di contrasto e giudiziarie; invita il comitato europeo per la protezione dei dati a valutare la legittimità delle tecnologie e applicazioni di IA utilizzate dalle autorità di contrasto e giudiziarie;

34.  rammenta che le applicazioni di IA, comprese quelle utilizzate nel contesto delle attività di contrasto e nel settore giudiziario, sono in rapido sviluppo a livello globale; esorta tutti i portatori di interessi europei, compresi gli Stati membri e la Commissione, a garantire, attraverso la cooperazione internazionale, il coinvolgimento di partner extra-UE al fine di elevare gli standard a livello internazionale e individuare un quadro giuridico ed etico comune e complementare per l'utilizzo dell'IA, in particolare per le autorità di contrasto e giudiziarie, che rispetti appieno la Carta, l'acquis europeo in materia di protezione dei dati e, in senso più ampio, i diritti umani;

35.  chiede all'Agenzia per i diritti fondamentali dell'UE, in collaborazione con il comitato europeo per la protezione dei dati e il Garante europeo della protezione dei dati, di elaborare orientamenti, raccomandazioni e buone pratiche completi al fine di precisare ulteriormente i criteri e le condizioni per lo sviluppo, l'uso e la diffusione di applicazioni e soluzioni di IA per l'uso da parte delle autorità di contrasto e giudiziarie; si impegna a condurre uno studio sull'attuazione della direttiva sulla protezione dei dati(9) al fine di stabilire in che modo la protezione dei dati personali è stata garantita nelle attività di trattamento da parte delle autorità di contrasto e giudiziarie, in particolare nelle fasi di sviluppo e diffusione delle nuove tecnologie; invita, inoltre, la Commissione a valutare se sia necessario adottare una specifica azione legislativa volta a precisare ulteriormente i criteri e le condizioni per lo sviluppo, l'uso e la diffusione di applicazioni e soluzioni di IA da parte delle autorità di contrasto e giudiziarie;

36.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.
(2) GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89.
(3) GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.
(4) GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.
(5) GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53.
(6) GU C 362 dell'8.9.2021, pag. 63.
(7) GU C 263 del 25.7.2018, pag. 82.
(8) Decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1).
(9) Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).


Impatto della violenza da parte del partner e dei diritti di affidamento su donne e bambini
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Risoluzione del Parlamento europeo del 6 ottobre 2021 sull'impatto della violenza da parte del partner e dei diritti di affidamento su donne e bambini (2019/2166(INI))
P9_TA(2021)0406A9-0254/2021

Il Parlamento europeo,

–  visti l'articolo 2 e l'articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea e gli articoli 6, 8 e 67 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  vista la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato ("direttiva sui diritti delle vittime)(1),

–  visti gli articoli 21, 23, 24 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"),

–  vista la convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (convenzione di Istanbul), entrata in vigore il 1° agosto 2014,

–  vista la convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, del 20 novembre 1989,

–  vista l'osservazione generale n. 13 del Comitato sui diritti del fanciullo, del 18 aprile 2011, sul diritto del fanciullo a essere libero da ogni forma di violenza,

–  vista la convenzione dell'Aia, del 25 ottobre 1980, sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori,

–  vista la convenzione dell'Aia, del 29 maggio 1993, sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale,

–  vista la direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali(2),

–  vista la convenzione europea dei diritti dell'uomo,

–  viste la convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne adottata il 18 dicembre 1979 e la raccomandazione generale n. 35 sulla violenza di genere nei confronti delle donne, che aggiorna la raccomandazione generale n. 19 del Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne sulla violenza contro le donne,

–  visti il pilastro europeo dei diritti sociali e, in particolare, il principio 2,

–  visti l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, entrata in vigore il 1° gennaio 2016, e in particolare gli obiettivi di sviluppo sostenibile 5 sulla parità di genere e 16.2 volto a porre fine a all'abuso, allo sfruttamento, al traffico di bambini e a tutte le forme di violenza e tortura nei loro confronti,

–  vista la proposta di decisione del Consiglio, del 4 marzo 2016, relativa alla conclusione da parte dell'Unione europea della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, presentata dalla Commissione (COM(2016)0109),

–  vista la comunicazione della Commissione del 5 marzo 2020 dal titolo "Un'Unione dell'uguaglianza: la strategia per la parità di genere 2020-2025" (COM(2020)0152), in particolare il suo primo obiettivo di liberare donne e ragazze dalla violenza e dagli stereotipi,

–  vista la comunicazione della Commissione del 12 novembre 2020 dal titolo "Unione dell'uguaglianza: strategia per l'uguaglianza LGBTIQ 2020-2025" (COM(2020)0698),

–  vista la comunicazione della Commissione del 24 giugno 2020 dal titolo "Strategia dell'UE sui diritti delle vittime (2020-2025)" (COM(2020)0258),

–  visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 6 marzo 2019 dal titolo "2019 Report on equality between women and men" (Relazione del 2019 sulla parità tra donne e uomini) (SWD(2019)0101),

–  vista la sua risoluzione del 12 settembre 2017 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione da parte dell'Unione europea della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica(3),

–  vista la sua risoluzione del 28 novembre 2019 sull'adesione dell'UE alla convenzione di Istanbul e altre misure per combattere la violenza di genere(4),

–  vista la sua risoluzione del 17 dicembre 2020 sulla necessità di una configurazione del Consiglio dedicata alla parità di genere(5),

–  vista la sua risoluzione del 21 gennaio 2021 sulla prospettiva di genere nella crisi COVID-19 e nel periodo successivo alla crisi(6),

–  vista la sua risoluzione del 21 gennaio 2021 sulla strategia dell'UE per la parità di genere(7),

–  vista la direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, sull'ordine di protezione europeo(8),

–  visto il regolamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile(9),

–  visto il regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale ("regolamento Bruxelles II bis")(10),

–  visto l'indice sull'uguaglianza di genere dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE),

–  visto lo studio dell'EIGE del 12 giugno 2019 dal titolo "Understanding intimate partner violence in the EU: the role of data" (Capire la violenza da parte del partner nell'UE: il ruolo dei dati),

–  visto lo studio dell'EIGE del 18 novembre 2019 dal titolo "A guide to risk assessment and risk management of intimate partner violence against women for police" (Una guida alla valutazione e alla gestione dei rischi della violenza da parte del partner contro le donne per la polizia),

–  vista la relazione dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) del 3 marzo 2014, dal titolo "Violence against women: an EU-wide survey" (Violenza contro le donne: un'indagine a livello di Unione europea),

–  viste la piattaforma di meccanismi di esperti indipendenti sulla discriminazione e la violenza contro le donne (piattaforma EDVAW) e la relativa dichiarazione del 31 maggio 2019 dal titolo "Intimate partner violence against women is an essential factor in the determination of child custody" (La violenza da parte del partner contro le donne è un fattore essenziale per la determinazione della custodia dei minori),

–  vista la dichiarazione del 24 marzo 2020 della presidente del Gruppo di esperti del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, Marceline Naudi, dal titolo "For many women and children, the home is not a safe place" (Per molte donne e bambini, la casa non è un posto sicuro), sulla necessità di far rispettare le norme della convenzione di Istanbul durante una pandemia,

–  visto l'articolo 54 del suo regolamento,

–  viste le deliberazioni congiunte della commissione giuridica e della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere a norma dell'articolo 58 del regolamento,

–  vista la relazione della commissione giuridica e della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere (A9-0254/2021),

A.  considerando che l'uguaglianza di genere costituisce un valore centrale dell'UE e che dovrebbe essere rispecchiata in tutte le politiche dell'UE; che il diritto alla parità di trattamento e alla non discriminazione è un diritto fondamentale sancito dai trattati(11) e dalla Carta(12) e dovrebbe essere pienamente rispettato; che la violenza di genere in tutte le sue forme costituisce una forma estrema di discriminazione nei confronti delle donne e una violazione dei diritti umani radicata nella disuguaglianza di genere, che contribuisce a perpetrare e rafforzare; che questo tipo di violenza deriva da stereotipi di genere sui ruoli e sulle capacità delle donne e degli uomini, nonché dalle relazioni di potere diseguali nelle società e li mantiene; che la violenza di genere è diffusa e colpisce le donne a tutti i livelli della società, indipendentemente dall'età, dall'istruzione, dal reddito, dalla posizione sociale o dal paese di origine o residenza e che rappresenta uno dei maggiori ostacoli al conseguimento dell'uguaglianza di genere; che le donne e i bambini non beneficiano della medesima protezione dalla violenza di genere in tutta l'UE a causa delle differenze tra le politiche e le normative degli Stati membri;

B.  considerando che, nonostante i numerosi casi di riconoscimento formale e i progressi compiuti in materia di parità di genere, le donne sono tuttora discriminate e svantaggiate e persistono disuguaglianze sociali, economiche e culturali; che, secondo l'indice sull'uguaglianza di genere dell'EIGE per il 2020, nessuno Stato membro dell'UE ha ancora conseguito pienamente la parità tra donne e uomini; che i progressi dell'UE in materia di uguaglianza di genere sono ancora lenti e che l'indice migliora in media di un punto ogni due anni; che, a tale ritmo, ci vorranno quasi 70 anni prima che l'UE raggiunga l'uguaglianza di genere; che il Parlamento europeo ha già chiesto l'istituzione di una nuova formazione del Consiglio composta dai ministri e dai sottosegretari di Stato responsabili della parità di genere;

C.  considerando che le diverse forme di oppressione non esistono separatamente ma si sovrappongono e interessano le persone simultaneamente, dando origine a forme di discriminazione intersezionali; che la discriminazione basata sul genere è spesso legata alla discriminazione fondata su altri motivi, tra cui razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza a una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età o orientamento sessuale;

D.  considerando che il decennio in corso è caratterizzato da un attacco visibile e organizzato a livello mondiale e dell'UE contro l'uguaglianza di genere e i diritti delle donne, anche nell'UE;

E.  considerando che l'uguaglianza di genere è una condizione essenziale per un'economia dell'UE innovativa, competitiva e prospera, che porti alla creazione di nuovi posti di lavoro e a una maggiore produttività, soprattutto nel contesto della digitalizzazione e della transizione verso un'economia verde;

F.  considerando che per violenza da parte del partner si intende qualsiasi atto di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verifica tra coniugi o partner precedenti o attuali, indipendentemente dal fatto che l'autore del reato condivida o abbia condiviso la propria residenza con la vittima; che la violenza da parte del partner è una delle forme più diffuse di violenza di genere e che, secondo le stime, il 22 % delle donne ha subito violenze fisiche e/o sessuali e il 43 % di esse ha subito violenza psicologica da parte del partner(13); che le donne e i bambini sono colpiti in modo sproporzionato da questo tipo di violenza; che l'espressione "violenza domestica" designa "tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima"(14); che la violenza domestica è un problema sociale serio e spesso a lungo termine e nascosto, che causa un trauma fisico e/o psicologico sistematico con gravi conseguenze per le vittime e con un profondo impatto sul benessere emotivo, economico e sociale dell'intera famiglia, in quanto la violenza è commessa da una persona di cui la vittima dovrebbe potersi fidare; che una percentuale compresa tra il 70 % e l'85 % dei minori conosce l'aggressore e che la stragrande maggioranza di tali bambini è vittima di persone di cui ha fiducia(15); che le vittime sono spesso soggette a un controllo coercitivo da parte dell'aggressore, caratterizzato da intimidazione, controllo, isolamento e abusi;

G.  considerando che i tassi di violenza da parte del partner nelle comunità rurali e remote sono ancora maggiori rispetto a quelli nelle zone urbane; che i tassi di violenza da parte del partner sono maggiori per le donne delle zone rurali e remote, così come la frequenza e la gravità degli abusi fisici, psicologici ed economici da esse subiti, problema aggravato dal fatto che le vittime risiedono lontano dalle risorse e dai servizi disponibili dove potrebbero chiedere assistenza; che una scarsa comprensione della violenza domestica da parte dei servizi sanitari, sociali e giuridici nelle regioni rurali e remote può essere individuata quale problema significativo per le vittime di violenza da parte del partner;

H.  considerando che a livello dell'UE i capifamiglia della maggior parte delle famiglie monoparentali sono madri sole, che sono particolarmente vulnerabili dal punto di vista economico, soprattutto nelle categorie a basso reddito, e hanno maggiori probabilità di lasciare precocemente il mercato del lavoro quando diventano genitori, il che le mette in una situazione di svantaggio quando cercano di rientrare nel mercato del lavoro; che nel 2019 il 40,3 % delle famiglie monoparentali nell'UE era a rischio di povertà o di esclusione sociale(16);

I.  considerando che il 30 % delle donne vittime di molestie o abusi sessuali da parte dell'ex partner o del partner attuale ha altresì subito una violenza sessuale durante l'infanzia e che il 73 % delle madri vittime di violenza fisica e/o sessuale da parte di un partner indica che almeno uno dei loro figli era a conoscenza degli episodi di violenza(17);

J.  considerando che le misure di confinamento e distanziamento sociale durante la pandemia di COVID-19 sono state associate a un aumento esponenziale del numero e dell'intensità dei casi di violenza da parte del partner, violenza psicologica, controllo coercitivo e violenza online, con un aumento del 60 % delle chiamate di emergenza da parte di donne vittime di violenza domestica(18); che l'obbligo di rimanere a casa e l'allarmante aumento della "pandemia ombra" hanno reso difficoltoso l'accesso di donne e bambini a una protezione efficace, a servizi di sostegno e alla giustizia e hanno rivelato che le risorse e le strutture di sostegno sono insufficienti e che le vittime hanno un accesso limitato ai servizi di sostegno, il che comporta che molte di esse sono prive di una protezione adeguata e tempestiva; che gli Stati membri dovrebbero procedere a uno scambio delle migliori pratiche riguardo a misure specifiche per fornire assistenza tempestiva e accessibile alle vittime, tra cui l'istituzione di sistemi di invio di SMS di emergenza o la creazione di punti di contatto per chiedere aiuto nelle farmacie e nei supermercati; che, nonostante la diffusione del fenomeno, la violenza da parte del partner contro le donne continua a non essere sufficientemente denunciata nell'UE da parte delle vittime, delle loro famiglie, degli amici, dei conoscenti e dei vicini, per vari motivi, in particolare durante la pandemia di COVID-19, e che si registra una significativa mancanza di dati completi, confrontabili e disaggregati per genere che impedisce di valutare pienamente l'impatto della crisi; che l'indagine della FRA sulla violenza contro le donne indica che soltanto nel 14 % dei casi le vittime denunciano alla polizia gli episodi più gravi di violenza da parte del partner e che sistematicamente due terzi delle vittime donne non denunciano alle autorità, per paura o per mancanza di informazioni in merito ai diritti delle vittime o nella convinzione generale che la violenza da parte del partner sia una questione privata, che non dovrebbe essere resa pubblica(19);

K.  considerando che la violenza domestica e di genere è aumentata a seguito delle misure di confinamento attuate durante la pandemia di COVID-19 e che, secondo la relazione di Europol più recente(20), gli abusi sessuali online nei confronti dei minori nell'UE sono drasticamente aumentati;

L.  considerando che durante i periodi di confinamento è stato segnalato un aumento significativo della violenza domestica nei confronti delle persone LGBTI+, segnatamente i giovani;

M.  considerando che anche la violenza economica nei confronti delle donne, sotto forma di danni patrimoniali, limitazione dell'accesso alle risorse finanziarie, all'istruzione o al mercato del lavoro o mancato assolvimento delle responsabilità economiche come il pagamento dell'assegno alimentare, merita la dovuta attenzione, in quanto ostacolare l'indipendenza finanziaria e la ricchezza familiare si associa ad altre forme di violenza e comporta un'ulteriore trappola per le vittime; che le vittime finanziariamente non indipendenti sono spesso costrette a continuare a vivere con l'aggressore per evitare insicurezza finanziaria, mancanza di una fissa dimora o povertà e che tale tendenza è stata esacerbata dalla pandemia di COVID-19; che l'equa retribuzione e l'indipendenza economica sono essenziali per consentire alle donne di porre fine a una relazione caratterizzata da abusi e violenze; che in alcuni Stati membri l'applicazione delle decisioni dei giudici concernenti la compensazione finanziaria può obbligare la vittima a rimanere in contatto con l'aggressore, sottoponendola a un rischio di ulteriori abusi fisici ed emotivi;

N.  considerando che i bambini possono essere anche vittima della cosiddetta "violenza assistita"(21) nell'ambiente domestico e familiare, quando sono testimoni di qualsiasi forma di maltrattamento perpetrata mediante atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica nei confronti di figure di riferimento o altre figure significative sul piano affettivo; che tale violenza ha conseguenze molto gravi sullo sviluppo psicologico ed emotivo del bambino e che è pertanto essenziale prestare la dovuta attenzione a questo tipo di violenza nelle disposizioni in materia di separazione e affidamento parentale, assicurando che l'interesse superiore del bambino sia considerato preminente, in particolare al fine di determinare i diritti di affidamento e di visita nei casi di separazione; che la violenza assistita non è sempre facilmente riconoscibile e che le donne vittime di violenza domestica vivono in uno stato di tensione e di difficoltà emotiva; che nelle cause riguardanti sia la violenza domestica che le questioni relative alla protezione dei minori, i tribunali dovrebbero rivolgersi a esperti dotati delle conoscenze e degli strumenti per evitare decisioni sfavorevoli per la madre che non tengano adeguatamente conto di tutte le circostanze;

O.  considerando che l'istruzione svolge un ruolo fondamentale nello sviluppo delle capacità che aiuteranno i bambini e i giovani a creare rapporti sani, in particolare insegnando loro i ruoli di genere, la parità di genere, le dinamiche di potere nelle relazioni, il consenso e il rispetto dei limiti, e contribuisce a combattere la violenza di genere; che, secondo gli orientamenti tecnici internazionali dell'UNESCO in materia di educazione sessuale, l'inclusione nei programmi scolastici di un'educazione completa in materia di sessualità consente ai bambini e ai giovani di sviluppare conoscenze, attitudini positive e competenze in tale ambito, ivi compreso il rispetto dei diritti umani, della parità di genere, del consenso e della diversità, e responsabilizza i bambini e i giovani;

P.  considerando che, per affrontare la questione dell'eliminazione della violenza di genere, è necessario basarsi su dati amministrativi coerenti e comparabili, fondati su un quadro solido e coordinato di raccolta dei dati; che gli attuali dati disponibili raccolti dalle autorità di contrasto e giudiziarie degli Stati membri non riflettono appieno la portata della violenza da parte del partner e del suo impatto e dei suoi effetti a lungo termine sia sulle donne che sui minori, dal momento che la maggior parte degli Stati membri non raccolgono dati comparabili e disaggregati per genere sulla violenza né riconoscono la violenza da parte del partner come reato specifico, il che crea una zona grigia che rispecchia il fatto che la reale diffusione e incidenza della violenza domestica sia notevolmente non quantificata e non classificata; che mancano anche dati sull'aumento dei rischi e della diffusione della violenza da parte del partner per gruppi specifici, quali i gruppi di donne svantaggiati o discriminati;

Q.  considerando che in alcuni Stati membri la violenza da parte del partner nei confronti delle donne è spesso trascurata e che nelle cause di affidamento dei minori, visite, contatti e accordi e decisioni in materia di visite sembra che le sentenze comunemente emesse prevedano l'affidamento condiviso o la autorità genitoriale condivisa; che il fatto di trascurare tale violenza porta a conseguenze disastrose per le donne e i bambini, che possono aggravarsi e sfociare in femminicidio e/o infanticidio; che le vittime di violenza da parte del partner necessitano di speciali misure di protezione; che la situazione delle vittime peggiora in maniera considerevole se esse dipendono economicamente o socialmente dall'autore del reato; che è pertanto essenziale tenere pienamente conto di questo tipo di violenza al momento di decidere in merito agli accordi di separazione e affidamento e affrontare le accuse di violenza prima delle questioni relative all'affidamento e alle visite; che i giudici degli Stati membri dovrebbero garantire che sia eseguita una valutazione globale nel rispetto del principio dell'"interesse superiore del minore", al fine di determinare i diritti di affidamento e di visita, nell'ambito della quale il minore sia ascoltato, siano coinvolti tutti i servizi pertinenti, sia fornito sostegno psicologico e siano prese in considerazione le competenze di tutti i professionisti interessati;

R.  considerando che sistematicamente le valutazioni dei rischi da parte delle autorità di contrasto nella maggior parte degli Stati membri non comprendono le informazioni fornite dai minori in merito alle loro esperienze di violenza da parte del partner;

S.  considerando che l'interesse superiore del minore dovrebbe essere sempre considerato preminente in tutte le decisioni concernenti i minori, ivi comprese le controversie familiari, e che il diritto di ogni minore di mantenere contatti regolari con entrambi i genitori, insito nell'articolo 8 della convenzione europea sui diritti dell'uomo e nell'articolo 9 della convenzione sui diritti del fanciullo, dovrebbe essere limitato se necessario per l'interesse superiore del minore;

T.  considerando che, a norma dell'articolo 12 della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e degli articoli 4 e 16 della direttiva (UE) 2016/800, i minori hanno il diritto di esprimere la propria opinione su tutte le questioni che li riguardano, anche nei procedimenti giudiziari e amministrativi, con modalità consone alla loro età e che le loro opinioni devono essere tenute in primaria considerazione in funzione dell'età e della maturità del minore;

U.  considerando che due delle istituzioni più prestigiose in materia di salute mentale, l'Organizzazione mondiale della sanità e l'Associazione psicologica americana, respingono l'uso della cosiddetta sindrome da alienazione parentale e concetti e termini simili, poiché possono essere utilizzati come strategia contro le vittime di violenza mettendo in discussione le loro competenze parentali, trascurando le loro affermazioni e ignorando le violenze cui sono esposti i minori; che, secondo la raccomandazione della piattaforma EDVAW, le accuse di alienazione parentale da parte di padri violenti nei confronti delle madri devono essere considerate una continuazione del potere e del controllo da parte delle agenzie e degli attori statali, ivi compresi quelli che decidono sull'affidamento dei minori(22);

V.  considerando che le denunce anonime e le denunce successivamente ritirate dalle vittime possono ostacolare ulteriori indagini da parte delle autorità e rappresentare un ostacolo alla prevenzione di altri atti di violenza;

W.  considerando che i procedimenti penali derivanti da una denuncia di violenza domestica sono spesso trattati in modo completamente separato dai procedimenti di separazione e di affidamento; che ciò può significare che viene ordinato un affidamento condiviso dei minori e/o sono imposti diritti di visita che mettono in pericolo i diritti e la sicurezza della vittima e dei minori; che ciò può avere conseguenze irreversibili per lo sviluppo mentale ed emotivo dei minori, compromettendo effettivamente il loro interesse superiore; che è pertanto necessario che gli Stati membri garantiscano che le vittime, in base alle loro esigenze, abbiano accesso gratuitamente a servizi riservati di assistenza alle vittime, agendo nell'interesse delle vittime prima, durante e dopo il procedimento penale, anche attraverso un sistema di sostegno psicosociale — in particolare durante e dopo le procedure di interrogatorio — che tenga conto delle tensioni affettive associate alle circostanze;

X.  considerando che, in base all'articolo 67 TFUE, l'Unione "realizza uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali", per il quale l'accesso non discriminatorio alla giustizia per tutti è un elemento fondamentale;

Y.  considerando che è necessario garantire che la sicurezza e la protezione delle vittime siano considerate preminenti nei casi concernenti il diritto di famiglia e che non dovrebbero essere utilizzati meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie, ad esempio la mediazione, nei casi in cui è presente una violenza nei confronti delle donne e dei bambini, prima o durante il procedimento giudiziario, al fine di evitare ulteriori danni alle vittime;

Z.  considerando che la convenzione di Istanbul impone alle parti di adottare misure legislative o altre misure necessarie per garantire che gli episodi di violenza domestica siano presi in considerazione nella determinazione dei diritti di affidamento e di visita in relazione ai minori e che l'esercizio di qualsiasi diritto di visita o di affidamento non pregiudichi i diritti e la sicurezza della vittima o dei suoi figli(23); che, otto anni dopo la sua approvazione, la convenzione di Istanbul non è ancora stata ratificata da sei Stati membri né dall'UE; che la convenzione di Istanbul costituisce il più importante quadro internazionale vigente per prevenire e contrastare la violenza di genere;

AA.  considerando che l'affidamento condiviso in situazioni di violenza domestica espone le donne a un continuum di violenza prevenibile, costringendole a rimanere in prossimità geografica dei loro aggressori e sottoponendole a un'ulteriore esposizione alla violenza fisica e psicologica nonché ad abusi emotivi, che possono avere un impatto diretto o indiretto sui minori; che, nei casi di violenza da parte del partner, il diritto delle donne e dei bambini a essere protetti e a vivere una vita libera dalla violenza fisica e psicologica dovrebbe prevalere sulla preferenza per la custodia condivisa; che il maltrattamento dei minori da parte dei partner che commettono violenze può essere utilizzato per esercitare un potere sulla madre e commettere atti di violenza contro di lei, un tipo di violenza di genere indiretta nota in alcuni Stati membri come violenza vicaria;

AB.  considerando che le linee telefoniche di assistenza rappresentano un canale fondamentale per ricevere sostegno, ma che solo 13 Stati membri hanno attuato la linea di assistenza telefonica dell'UE 116 006 per tutte le vittime di reati e che solo pochi Stati membri dispongono di linee specializzate per le vittime della violenza domestica;

AC.  considerando che la violenza da parte del partner è intrinsecamente legata alla violenza contro i minori e agli abusi sui minori; che l'esposizione dei minori alla violenza domestica deve essere considerata una violenza nei confronti dei minori; che i minori che sono esposti a violenza domestica subiscono conseguenze negative sulla salute mentale e/o fisica, che potrebbero essere acute e croniche; che il maltrattamento nei confronti dei minori in situazioni di violenza contro le donne può continuare e aggravarsi nel contesto delle controversie genitoriali in materia di affidamento e assistenza; che la salute mentale e il benessere dei minori sono peggiorati a causa delle misure di contenimento messe in atto per affrontare la COVID-19; che il numero dei servizi per la salute mentale dei minori varia notevolmente tra gli Stati membri e in molti è insufficiente;

AD.  considerando che la crescita in un ambiente domestico violento ha implicazioni molto negative per lo sviluppo fisico, emotivo e sociale del bambino e il suo successivo comportamento come adulto; che il fatto di essere esposti a violenze da piccoli, sia subendo maltrattamenti e/o assistendo a episodi di violenza da parte del partner, costituisce un fattore di rischio per diventare vulnerabile ai maltrattamenti, per commettere violenze da adulti o per sviluppare problemi comportamentali o di salute fisica o mentale;

AE.  considerando che, nonostante i progressi, dalle recenti relazioni emerge che le vittime di reato non sono ancora in grado di esercitare pienamente i loro diritti nell'UE; che l'accesso ai servizi di sostegno è essenziale per le donne esposte alla violenza domestica; che vi è ancora un numero insufficiente di servizi di assistenza specializzati e generalisti per le vittime di violenza da parte del partner e che spesso le vittime incontrano difficoltà nell'ottenere giustizia a causa della mancanza di informazioni e di un sostegno e una protezione insufficienti; che le vittime spesso devono affrontare una vittimizzazione secondaria durante il procedimento penale e in caso di richiesta di risarcimento; che vi sono diversi casi in cui i funzionari delle autorità di contrasto e dei sistemi giudiziari non sono in grado di fornire un sostegno sufficiente alle donne e ai minori vittime di violenza domestica e che le vittime di violenza di genere hanno persino subito un comportamento negligente o osservazioni inappropriate quando hanno denunciato la violenza; che le organizzazioni pubbliche e della società civile, in particolare quelle che operano con e per i minori e le vittime di violenza domestica e di genere, sono attori importanti nella prevenzione e nel trattamento della violenza domestica; che tali organizzazioni possono altresì apportare preziosi contributi alle politiche e alle normative data la loro esperienza di base; che i programmi di finanziamento dell'UE come il programma Giustizia e il programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori possono essere utilizzati per sostenere le attività volte alla protezione e al sostegno delle vittime di violenza domestica e di genere, anche per garantire l'accesso alla giustizia e il finanziamento delle organizzazioni che operano con le vittime;

AF.  considerando che i procedimenti di separazione, divorzio e affidamento transfrontalieri sono di natura più complessa e di durata generalmente superiore; che l'aumento della mobilità all'interno dell'UE ha portato a un numero crescente di controversie transfrontaliere riguardanti la responsabilità genitoriale e la custodia dei minori; che il riconoscimento automatico delle sentenze nei procedimenti connessi ai diritti di affidamento in relazione alla violenza di genere è problematico in quanto la legislazione in materia di violenza di genere differisce in ogni Stato membro e non tutti gli Stati membri riconoscono la violenza da parte del partner come un reato e una forma di violenza di genere; che la Commissione deve intensificare gli sforzi per promuovere in tutti gli Stati membri l'attuazione coerente e concreta dei principi e degli obiettivi stabiliti nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, che è stata ratificata da tutti gli Stati membri dell'UE; che gli Stati membri, in quanto parti della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, devono considerare preminente l'interesse superiore del minore in qualsiasi azione pubblica, anche nel trattare le controversie familiari transfrontaliere; che l'articolo 83, paragrafo 1, TFUE prevede la possibilità di "stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi comuni"; che l'articolo 83, paragrafo 2, TFUE prevede la possibilità di "stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni" al fine di "garantire l'attuazione efficace di una politica dell'Unione in un settore che è stato oggetto di misure di armonizzazione";

AG.  considerando che l'articolo 82, paragrafo 2, TFUE prevede la possibilità di stabilire norme minime applicabili negli Stati membri al fine di "facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale", in particolare per quanto riguarda i diritti delle vittime della criminalità;

Osservazioni generali

1.  condanna con la massima fermezza tutte le forme di violenza di genere, di violenza domestica e di violenza nei confronti delle donne e deplora il fatto che in particolare le donne e i minori, in tutta la loro eterogeneità, continuino ad essere esposti a violenza da parte del partner, la quale costituisce una grave violazione dei loro diritti umani e della loro dignità, incide anche sull'emancipazione economica delle donne ed è un fenomeno che si è aggravato durante la crisi della COVID-19;

2.  ricorda che la relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla violenza contro le donne ha osservato che la crisi della COVID-19 ha messo in luce la mancanza di una corretta attuazione delle convenzioni internazionali per la protezione delle donne e la prevenzione della violenza di genere; invita gli Stati membri ad affrontare con urgenza l'aumento della violenza da parte del partner durante la pandemia di COVID-19 e li incoraggia a condividere le innovazioni, gli orientamenti, le migliori pratiche e i protocolli nazionali che si sono dimostrati efficaci nel contrastare la violenza da parte del partner e nel sostenere le vittime, soprattutto in situazioni di emergenza; chiede che la Commissione promuova tali pratiche; invita gli Stati membri e le autorità locali a misurare la portata della violenza di genere e a sostenere le vittime della violenza di genere e domestica garantendo loro sicurezza e indipendenza economica attraverso l'accesso ad alloggi specifici e a servizi pubblici essenziali quali sanità, trasporti e sostegno psicologico professionale; chiede che la Commissione elabori un protocollo dell'Unione europea sulla violenza nei confronti delle donne in situazioni di crisi e di emergenza al fine di prevenire la violenza nei confronti delle donne, sostenga le vittime durante emergenze quali la pandemia di COVID-19, crei un sistema di allarme sicuro e flessibile per le emergenze e preveda servizi di protezione per le vittime, come linee telefoniche di assistenza, alloggi sicuri e servizi sanitari, quali "servizi essenziali" negli Stati membri; evidenzia, in tale contesto, la necessità di adottare misure specifiche volte ad affrontare le disparità esistenti fra gli Stati membri in termini di leggi, politiche e servizi, come pure l'aumento della violenza domestica e di genere durante la pandemia di COVID-19;

3.  sottolinea che gli autori dei reati spesso ricorrono all'azione legale per estendere il loro potere e il loro controllo e continuare a intimidire e instillare paura nelle loro vittime; pone l'accento, a tal riguardo, sul fatto che il minore e la richiesta di affidamento condiviso sono spesso manipolati dal genitore violento per mantenere il contatto con la madre in seguito alla separazione; sottolinea che gli autori dei reati spesso maltrattano i minori oppure minacciano di far loro del male o di sottrarli alle loro partner ed ex partner al fine di arrecare danno a queste ultime, il che ha gravi ripercussioni sullo sviluppo armonioso del minore; ricorda che anche questa è una forma di violenza di genere; osserva che la sospensione degli assegni alimentari può essere utilizzata dagli autori dei reati come minaccia e forma di abuso nei confronti delle loro vittime; sottolinea che tale pratica può causare gravi danni psicologici alle vittime e creare difficoltà finanziarie oppure aggravarle; invita gli Stati membri ad adottare misure per garantire che gli assegni alimentari siano versati alle vittime attraverso i finanziamenti alle vittime, onde evitare abusi finanziari e rischiare di arrecare ulteriori danni alle stesse;

4.  accoglie con favore l'impegno a contrastare la violenza di genere assunto dalla Commissione nell'ambito della strategia per la parità di genere 2020-2025 e sottolinea l'importanza di un'attuazione piena e rapida dei suoi obiettivi fondamentali in tal senso; pone in rilievo le cifre allarmanti in materia di violenza di genere, da cui emerge che i comportamenti di tipo patriarcale devono essere modificati con urgenza; ricorda che è fondamentale intraprendere un'azione comune per far convergere verso l'alto e armonizzare i diritti delle donne in Europa; chiede pertanto l'istituzione di una formazione del Consiglio dedicata alla parità di genere in seno al Consiglio europeo affinché i rappresentanti degli Stati membri possano tenere incontri periodici, legiferare e scambiare le migliori prassi; sottolinea che le misure tese a contrastare la violenza di genere e domestica devono integrare un approccio intersezionale per essere quanto più inclusive ed evitare qualsiasi forma di discriminazione;

5.  evidenzia che la convenzione di Istanbul rappresenta uno strumento fondamentale nella lotta alla violenza di genere nei confronti delle donne e alla violenza domestica; deplora il fatto che tale convenzione non sia stata ancora ratificata dall'Unione europea e che attualmente solo 21 Stati membri dell'UE l'abbiano ratificata; ne chiede una ratifica e un'attuazione rapide a livello nazionale e dell'Unione; esorta Bulgaria, Cechia, Lettonia, Lituania e Slovacchia e Ungheria a ratificare la convenzione di Istanbul; ribadisce la sua ferma condanna alla recente decisione del ministro della Giustizia polacco di avviare ufficialmente il recesso della Polonia dalla convenzione di Istanbul, il quale rappresenterebbe una grave battuta d'arresto sul piano della parità di genere, dei diritti delle donne e della lotta alla violenza di genere; invita la Commissione a continuare a elaborare un quadro globale di politiche, programmi e altre iniziative teso ad affrontare la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, nonché ad assegnare risorse sufficienti e adeguate alle azioni relative all'attuazione della convenzione di Istanbul attraverso i suoi programmi di finanziamento tutelati dalle disposizioni del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e mediante la sezione Daphne; elogia tutte le campagne che promuovono la ratifica e l'attuazione della convenzione di Istanbul; sostiene l'intenzione della Commissione di continuare a sollecitare la ratifica della convenzione a livello dell'UE; condanna fermamente tutti i tentativi volti a screditare la convenzione di Istanbul e a vanificare i progressi compiuti nella lotta contro la violenza di genere, ivi compresa la violenza domestica, in atto in alcuni Stati membri; osserva con grande preoccupazione che l'attuazione efficace della convenzione è ancora frammentaria in tutta l'Unione; invita gli Stati membri che hanno ratificato la convenzione di Istanbul a garantirne un'attuazione piena, efficace e concreta, accordando particolare attenzione all'articolo 31 della convenzione, e ad adottare tutte le misure necessarie per garantire che gli episodi di violenza da parte del partner siano tenuti in considerazione in fase di definizione dei diritti di affidamento e di visita dei minori, nonché che l'esercizio di qualsiasi diritto di visita o affidamento non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei minori;

6.  chiede che la Commissione e il Consiglio aggiungano la violenza di genere all'elenco delle sfere di criminalità di cui all'articolo 83, paragrafo 1, TFUE, tenendo conto della particolare necessità di combattere tale reato sulla base di un fondamento comune; invita la Commissione a utilizzare tale articolo come base giuridica per proporre misure vincolanti e una direttiva quadro globale dell'UE volta a prevenire e contrastare tutte le forme di violenza di genere, compreso l'impatto della violenza da parte del partner su donne e minori, e contenente norme uniformi e obblighi di dovuta diligenza in materia di raccolta dei dati, prevenzione e indagine degli episodi di violenza, protezione delle vittime e dei testimoni, nonché perseguimento e punizione degli autori dei reati; ricorda che queste nuove misure legislative dovrebbero in ogni caso essere coerenti con i diritti, gli obblighi e gli obiettivi fissati nella convenzione di Istanbul nonché complementari alla sua ratifica; raccomanda che la convenzione di Istanbul deve essere considerata una norma minima e che si compiano ulteriori progressi per eliminare la violenza di genere e domestica;

7.  invita gli Stati membri e la Commissione ad adottare misure specifiche per eliminare la violenza online, compresi le molestie online, il bullismo online e l'istigazione all'odio verso le donne, la quale colpisce in modo sproporzionato i minori e in particolare le ragazze, e ad affrontare in modo mirato l'aumento di tali forme di violenza di genere durante la pandemia di COVID-19; chiede che la Commissione proponga una normativa pertinente e qualsiasi altra azione possibile per eliminare l'istigazione all'odio e le molestie online;

8.  deplora il fatto che, data la portata del fenomeno, la Commissione e gli Stati membri abbiano destinato fondi insufficienti alla lotta contro la violenza domestica; osserva che gli Stati membri che hanno aumentato tali fondi in misura significativa hanno ottenuto risultati, in particolare in termini di riduzione del numero di femminicidi; invita la Commissione e gli Stati membri ad aumentare i fondi destinati alla lotta contro la violenza domestica; è preoccupato per la frammentazione dei finanziamenti, la loro natura a breve termine e gli oneri amministrativi, che possono ridurre l'accesso delle associazioni ai finanziamenti e pertanto incidere sulla qualità del sostegno alle vittime di violenza domestica e ai loro figli; chiede che la Commissione e gli Stati membri favoriscano finanziamenti stabili e a lungo termine;

Protezione, sicurezza e sostegno per le vittime di violenza di genere – Affrontare la violenza da parte del partner nei diritti di affidamento e nelle decisioni relative alle visite

9.  rammenta che, in tutte le azioni concernenti i minori, il loro interesse superiore deve essere considerato preminente; ricorda il diritto del minore separato da uno o da entrambi i genitori di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con entrambi i genitori, a meno che ciò non sia in contrasto con l'interesse superiore del minore; osserva che, in linea di principio, l'affidamento condiviso e le visite senza supervisione sono auspicabili al fine di garantire che i genitori godano di pari diritti e responsabilità, a meno che ciò non sia in contrasto con l'interesse superiore del minore; sottolinea che l'attribuzione automatica per legge della responsabilità genitoriale a uno o a entrambi i genitori è in contrasto con l'interesse superiore del minore; ricorda che, conformemente alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, la valutazione dell'interesse superiore del minore è un'attività peculiare che dovrebbe essere effettuata in ogni singolo caso tenendo conto della situazione specifica di ciascun minore; evidenzia che la violenza da parte del partner è chiaramente incompatibile con l'interesse superiore del minore e con l'affidamento e l'assistenza condivisi, a causa delle sue gravi conseguenze per le donne e i minori, compreso il rischio di violenza successiva alla separazione e di atti estremi di femminicidio e infanticidio; sottolinea che, al momento di stabilire le modalità per l'attribuzione dell'affidamento e i diritti di accesso e visita, la protezione delle donne e dei minori dalla violenza e l'interesse superiore del minore devono essere di primaria importanza e dovrebbero prevalere su altri criteri; pone pertanto l'accento sul fatto che i diritti o le richieste degli autori o dei presunti autori dei reati durante e dopo i procedimenti giudiziari, anche per quanto riguarda la proprietà, la vita privata, l'affidamento dei minori, l'accesso, i contatti e le visite, dovrebbero essere determinati alla luce dei diritti umani delle donne e dei minori alla vita e all'integrità fisica, sessuale e psicologica e orientati al principio dell'interesse superiore del minore(24); sottolinea pertanto che la revoca dei diritti di affidamento e di visita del partner violento e l'attribuzione dell'affidamento esclusivo alla madre, se questa è stata vittima di violenza, possono rappresentare l'unico modo per prevenire ulteriori violenze e la vittimizzazione secondaria delle vittime; evidenzia che l'attribuzione di tutte le responsabilità genitoriali a tale genitore deve essere accompagnata da meccanismi di compensazione pertinenti, ad esempio prestazioni sociali e l'accesso prioritario a servizi di assistenza collettiva e individuale;

10.  sottolinea che l'incapacità di affrontare la violenza da parte del partner nelle decisioni relative ai diritti di affidamento e alle visite è una violazione per negligenza dei diritti umani alla vita, a una vita priva di violenza e al sano sviluppo di donne e minori; chiede con fermezza che qualsiasi forma di violenza, tra cui l'assistere a episodi di violenza nei confronti di un genitore o di una persona vicina, sia considerata nel diritto e nella pratica una violazione dei diritti umani e un atto in contrasto con l'interesse superiore del minore; è profondamente preoccupato per il numero allarmante di femminicidi in Europa, i quali rappresentano la forma più estrema di violenza nei confronti delle donne; esprime preoccupazione per l'inadeguatezza della protezione garantita alle donne, come dimostrato dal numero di femminicidi e infanticidi commessi dopo che le donne hanno denunciato le violenze di genere subite; sottolinea che, nell'interesse superiore del minore, in caso di femminicidio la responsabilità genitoriale del genitore imputato dovrebbe essere sistematicamente sospesa per l'intera durata del procedimento giudiziario; evidenzia inoltre che la prole dovrebbe essere esonerata dalle obbligazioni alimentari nei confronti di un genitore che è stato condannato per femminicidio; esorta gli Stati membri ad assicurare che l'accesso alla giustizia e al sostegno delle vittime sia disponibile, adeguato e gratuito per tutte le donne vittime di violenza da parte del partner, in tutta la loro eterogeneità e a prescindere dal loro status, nonché a fornire servizi di interpretazione ove necessario; invita gli Stati membri a garantire che i servizi tengano conto delle forme di discriminazione intersezionali cui sono vittime donne e minori; chiede che gli Stati membri rafforzino l'assistenza, il monitoraggio e la protezione delle donne che denunciano episodi di violenza di genere; invita gli Stati membri a garantire che i servizi di sostegno adottino un approccio coordinato all'individuazione delle donne a rischio, in modo da garantire che tutte queste misure siano disponibili e accessibili a tutte le donne e le ragazze che rientrano nella loro giurisdizione; sottolinea che, quando l'autore di un reato è arrestato in flagranza di reato, la vittima dovrebbe essere condotta in un luogo sicuro e la protezione dei minori dall'aggressore dovrebbe essere obbligatoria e altresì che, qualora non sussistano le condizioni giuridiche per l'arresto, il presunto responsabile della violenza dovrebbe in ogni caso essere immediatamente allontanato dall'abitazione della vittima e tenuto a distanza dal luogo di lavoro della stessa per prevenire il rischio di ulteriori violenze;

11.  invita gli Stati membri a mettere a punto sistemi che consentano a terzi e associazioni di gestire le visite dei minori all'ex partner violento, onde ridurre l'esposizione delle madri vittime di violenza domestica qualora il loro partner precedente abbia mantenuto un diritto di visita o di alloggio o diritti di affidamento condiviso; è del parare che tali meccanismi debbano essere accessibili alle donne non appena denunciano una violenza domestica; ritiene che tale compito richieda competenze specifiche e che i responsabili della supervisione dei minori debbano ricevere una formazione adeguata; reputa che detti meccanismi debbano essere gestiti da associazioni e istituzioni specializzate;

12.  esprime preoccupazione per le notevoli disparità tra gli Stati membri per quanto riguarda la lotta alla violenza di genere; è preoccupato per la situazione delle donne vittime di violenza di genere che vivono in zone in cui mancano le strutture di sostegno e vi sono difficoltà di accesso alla giustizia e ai servizi pubblici e giuridici per difendere i loro diritti; esprime preoccupazione per la distribuzione non uniforme dei servizi di sostegno specialistico negli Stati membri e invita questi ultimi ad assicurare una ripartizione geografica appropriata dei servizi di sostegno specialistico immediato, nel breve e nel lungo periodo, destinati alle vittime a prescindere dal loro status di soggiorno e dalla loro capacità o volontà di cooperare nei procedimenti giudiziari nei confronti dei presunti autori dei reati; invita gli Stati membri a garantire un accesso universale a servizi giuridici e a servizi e risposte personalizzati nei contesti specifici in cui la violenza da parte del partner ha luogo nelle zone rurali; sottolinea la necessità di creare reti tra diversi servizi e programmi al fine di combattere efficacemente i casi di violenza di genere nei confronti delle donne nelle regioni rurali e remote; chiede che la Commissione e gli Stati membri valutino la possibilità di assegnare fondi dell'UE a tale questione, in particolare fondi destinati allo sviluppo regionale;

13.  si compiace della strategia dell'UE sui diritti delle vittime (2020-2025), che affronterà le esigenze specifiche delle vittime di violenza di genere, inaugurando un approccio specifico alla violenza psicologica nei confronti delle donne e analizzando l'impatto sulla loro salute mentale a lungo termine; invita la Commissione, nella sua valutazione della direttiva sui diritti delle vittime, a ovviare alle attuali lacune nella legislazione dell'UE, a verificare se la dimensione di genere della vittimizzazione sia tenuta in considerazione in modo adeguato ed efficace, in particolare per quanto riguarda le norme internazionali relative alla violenza nei confronti delle donne, come quelle stabilite nella convenzione di Istanbul, nonché a rafforzare adeguatamente la normativa in materia di diritti, protezione e risarcimento delle vittime; chiede che si continuino a promuovere i diritti delle vittime anche attraverso gli strumenti esistenti, come ad esempio l'ordine di protezione europeo; esorta la Commissione ad assicurare che tutti gli Stati membri recepiscano la direttiva sui diritti delle vittime nei loro ordinamenti nazionali e la attuino in modo completo e accurato, in modo che le vittime di violenza da parte del partner abbiano pieno accesso a una gamma di servizi di sostegno, anche attraverso servizi specialistici e generici come la linea di assistenza telefonica 116 006 per le vittime di reato;

14.  raccomanda agli Stati membri di prevedere meccanismi alternativi per le vittime che non sporgono denuncia, affinché possano esercitare i diritti riconosciuti alle vittime di violenza da parte del partner, quali i diritti sociali e lavorativi, ad esempio attraverso relazioni di esperti redatte da servizi pubblici specialistici che conferiscono lo status di vittima di violenza di genere;

Protezione e sostegno: accesso alla protezione giuridica, agli alloggi di emergenza e ai finanziamenti alle vittime

15.  sottolinea il ruolo fondamentale del sostegno economico alle vittime per aiutarle a conseguire l'indipendenza finanziaria dal partner violento; pone l'accento sul fatto che la maggioranza delle donne si impoverisce durante i procedimenti di separazione e divorzio e che alcune donne rinunciano a rivendicare la loro quota equa e i loro diritti per paura di perdere l'affidamento dei figli; invita gli Stati membri a prestare particolare attenzione al rischio che la situazione di precarietà delle vittime di violenza domestica si aggravi durante i procedimenti di separazione e divorzio; sottolinea la necessità di eliminare le barriere economiche che possono spingere una donna a non denunciare le violenze subite; evidenzia che l'equa retribuzione e l'indipendenza economica sono fattori fondamentali per consentire alle donne di porre fine a relazioni caratterizzate da abusi e violenze; invita gli Stati membri ad attuare misure specifiche per affrontare la violenza economica, per proteggere il capitale e il reddito delle vittime di violenza di genere e per istituire un quadro che garantisca decisioni rapide ed efficaci in materia di assegni alimentari per i figli, al fine di garantire l'emancipazione, la sicurezza finanziaria e l'indipendenza economica delle vittime di violenza di genere, consentendo loro di assumere il controllo delle proprie vite, anche attraverso il sostegno alle donne imprenditrici e lavoratrici; chiede che la Commissione e gli Stati membri promuovano e sostengano tale indipendenza; accoglie con favore la proposta di direttiva relativa a salari minimi adeguati(25) e la proposta di misure vincolanti in materia di trasparenza retributiva(26); sottolinea l'importanza di attuare la direttiva sull'equilibrio tra attività professionale e vita familiare(27) in quanto fondamentale per i genitori di famiglie monoparentali, dal momento che li aiuta a far fronte alla loro specifica situazione lavorativa e agli obblighi familiari, ad esempio garantendo la disponibilità di strutture di assistenza accessibili e adeguate; invita gli Stati membri a garantire un sostegno finanziario adeguato e meccanismi di compensazione per le vittime e a istituire un meccanismo per coordinare, monitorare e valutare periodicamente l'attuazione e l'efficacia delle misure volte a prevenire la violenza economica nei confronti delle donne;

16.  invita gli Stati membri a promuovere e garantire il pieno accesso a una protezione giuridica adeguata, a udienze efficaci e a provvedimenti restrittivi, a centri di accoglienza e servizi di consulenza, nonché a finanziamenti alle vittime e programmi di emancipazione finanziaria per le donne vittime di violenza da parte del partner; chiede che gli Stati membri garantiscano sostegno alle madri e ai loro figli vittime di violenza domestica attraverso un sostegno comunitario, educativo e finanziario, ad esempio i finanziamenti alle vittime per le donne vittime di violenza domestica, onde assicurare che tali madri dispongano dei mezzi necessari per prendersi cura dei figli e non ne perdano l'affidamento; invita gli Stati membri ad applicare procedure particolari basate su norme minime comuni e a fornire sostegno alle vittime di violenza domestica, al fine di evitare che diventino nuovamente vittime a causa dell'affidamento condiviso o della perdita totale dell'affidamento dei figli; chiede che gli Stati membri garantiscano che le spese legali delle vittime di violenza domestica siano coperte qualora queste ultime non dispongano di risorse sufficienti, e assicurino loro una difesa adeguata da parte di avvocati specializzati in situazioni di violenza domestica; invita la Commissione a valutare l'elaborazione di norme minime in materia di ordini di protezione in tutta l'UE; chiede che gli Stati membri assicurino che le vittime di violenza da parte del partner abbiano accesso a servizi di sostegno psicologico e consulenza in ogni fase dei loro procedimenti giuridici;

17.  deplora la carenza di soluzioni adeguate in termini di alloggi di emergenza e temporanei per le vittime di violenza da parte del partner e i loro figli; invita gli Stati membri a istituire spazi di accoglienza di emergenza specifici per le situazioni di violenza da parte del partner e a renderli accessibili in qualsiasi momento, al fine di garantire servizi di accoglienza e protezione adeguati, più diffusi e di migliore qualità alle donne vittime di violenza domestica e agli eventuali minori coinvolti; chiede che la Commissione e gli Stati membri assegnino risorse adeguate alle autorità pertinenti, anche mediante progetti, e che siano finanziati la creazione e il potenziamento dei centri di accoglienza, nonché altre misure appropriate che consentano alle donne vittime di violenza di beneficiare, con riservatezza, di un ambiente sicuro e vicino;

18.  deplora che le donne possano trovarsi in situazioni in cui non dispongono di sostegno sociale, sanitario e psicologico adeguato; chiede che gli Stati membri garantiscano la fornitura di un sostegno medico e psicologico efficace, accessibile, universale e di qualità alle vittime di violenza di genere, tra cui servizi per la salute sessuale e riproduttiva, soprattutto in periodi di crisi in cui tale sostegno deve essere considerato essenziale, ad esempio investendo nella telemedicina per assicurare la continuità della fornitura di servizi di assistenza sanitaria;

19.  invita gli Stati membri a predisporre un'assistenza medica incentrata sul paziente che consenta di individuare tempestivamente gli abusi domestici, a organizzare interventi terapeutici da parte di professionisti e a istituire programmi di alloggio e servizi giuridici per le vittime che potrebbero contribuire in modo significativo a ridurre le conseguenze della violenza da parte del partner e a prevenirla;

20.  chiede che gli Stati membri esaminino le opzioni virtuali di assistenza alle vittime di violenza, incluse quelle in materia di salute mentale e consulenza, prestando particolare attenzione alle disuguaglianze esistenti nell'accesso ai servizi di tecnologia dell'informazione;

21.  incoraggia le buone pratiche già esistenti in alcuni Stati membri per prevenire ulteriori violenze, come la registrazione dei numeri di telefono delle vittime in elenchi speciali relativi agli atti persecutori e alla violenza da parte del partner, al fine di accordare priorità assoluta a possibili chiamate future in situazioni di emergenza e di agevolare interventi di contrasto efficaci;

Protezione e sostegno per i minori

22.  evidenzia l'importanza di stabilire, a livello dell'UE, definizioni giuridiche comuni e norme minime in materia di lotta alla violenza di genere e di protezione dei figli delle vittime di violenza di genere, dal momento che la violenza da parte del partner, la violenza assistita e la violenza vicaria non sono riconosciute da molti ordinamenti giuridici; pone l'accento sul fatto che i bambini testimoni di atti di violenza nel loro ambiente familiare non sono riconosciuti come vittime di violenza di genere, il che ha ripercussioni dirette sulla raccolta di dati nei settori di polizia e giudiziario e sulla cooperazione transfrontaliera; sottolinea la necessità di conferire lo status di vittima di violenza di genere nei procedimenti penali e di indagine ai minori che sono testimoni di atti di violenza da parte del partner o che subiscono violenza vicaria, affinché possano beneficiare di una migliore protezione giuridica e di un'assistenza adeguata; raccomanda pertanto di istituire procedure sistematiche di controllo, in particolare dal punto di vista psicologico, dei minori vittime e testimoni di violenza domestica, per far fronte ai disturbi generati da tali episodi nella loro vita ed evitare che reiterino tali violenze una volta adulti; invita altresì gli Stati membri ad introdurre misure apposite in materia della cosiddetta violenza assistita, incluse disposizioni relative ad aggravanti specifiche;

23.  invita gli Stati membri a organizzare una campagna annuale di informazione rivolta ai minori e di sensibilizzazione sui loro diritti; chiede che gli Stati membri istituiscano centri specifici per assistere i minori vittime di violenza, dotati di pediatri e terapisti specializzati nella violenza di genere; invita gli Stati membri a predisporre punti di contatto per i minori che siano facilmente accessibili, anche per telefono, e-mail, chat online, ecc., dove i medesimi possano parlare e porre domande nonché denunciare gli episodi di violenza subiti da loro stessi, da un genitore e da un fratello o una sorella nonché dove possano ottenere informazioni e consulenza o indirizzati a ulteriori organizzazioni per ricevere maggiore assistenza;

24.  sottolinea che il minore deve, in particolare, avere l'opportunità di essere ascoltato, il che è fondamentale per determinare cosa sia nel suo interesse superiore in sede di esame dei casi di custodia e affidamento familiare, a seconda della sua età e della sua maturità; evidenzia che in tutti i casi, ma soprattutto nei casi in cui si sospetta una violenza da parte del partner, tali audizioni dovrebbero essere condotte in un ambiente a misura di minore da professionisti qualificati, quali medici o psicologi, compresi professionisti specializzati in neuropsichiatria infantile, al fine di analizzare l'effetto della fiducia negli altri sullo sviluppo armonioso del minore e di evitare di aggravare il trauma e la vittimizzazione subiti; chiede l'adozione di norme minime dell'UE sulle modalità di svolgimento di tali audizioni; sottolinea l'importanza di assicurare un livello adeguato di assistenza psicologica e psichiatrica e di consulenza sociale a lungo termine alle vittime e ai loro figli per l'intera durata del processo di recupero in seguito all'abuso;

25.  sottolinea la necessità di prestare particolare attenzione e di adottare procedure e norme specifiche per i casi in cui la vittima o il minore coinvolto è una persona con disabilità o appartenente a un gruppo particolarmente vulnerabile;

26.  accoglie con favore la presentazione da parte della Commissione di una strategia globale volta a tutelare i minori vulnerabili e a promuovere una giustizia a misura di minore; sottolinea la necessità di tutelare i diritti dei minori più vulnerabili, prestando particolare attenzione ai minori con disabilità, alla prevenzione e al contrasto della violenza e alla promozione della giustizia a misura di minore; chiede un'attuazione piena e rapida della strategia da parte di tutti gli Stati membri; esorta la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure concrete per porre fine agli abusi sessuali e lo sfruttamento a danno dei minori investendo in misure preventive e programmi di trattamento finalizzati a impedire ai colpevoli di commettere nuovi reati, offrendo un sostegno più efficace alle vittime e rafforzando la cooperazione tra le autorità di contrasto e le organizzazioni della società civile; sottolinea che nei sospetti casi di abusi su minori occorre agire prontamente per garantire la sicurezza del bambino e per fermare e prevenire ulteriori o potenziali violenze, rispettando il diritto del minore a essere ascoltato durante tutto il processo; ritiene che tale intervento dovrebbero prevedere una valutazione immediata del rischio e una protezione che si avvalga di un'ampia gamma di misure efficaci, tra cui misure provvisorie o ordinanze di allontanamento o di protezione durante le indagini sui fatti; rammenta la necessità di applicare il principio della celerità a tutti i procedimenti giudiziari in cui sono coinvolti minori; sottolinea che i giudici competenti in materia di abusi sui minori dovrebbero essere specializzati anche nella violenza di genere;

27.  esorta la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure concrete per porre fine agli abusi sessuali a danno di minori investendo in misure preventive e individuando programmi specifici destinati a potenziali autori di reati e un sostegno più efficace alle vittime; invita gli Stati membri a rafforzare la cooperazione tra le autorità di contrasto e le organizzazioni della società civile per combattere gli abusi sessuali a danno di minori e lo sfruttamento sessuale dei minori;

28.  sottolinea che la violenza nei confronti di minori può anche essere ricondotta alla violenza di genere, in quanto testimoni della violenza perpetrata contro le loro madri o in quanto sono essi stessi vittime di abusi, inflitti talvolta per esercitare indirettamente potere sulle loro madri o per abusarne psicologicamente; osserva che i programmi a sostegno dei minori esposti alla violenza domestica sono fondamentali per ridurre al minimo i danni a lungo termine; invita gli Stati membri a continuare a gestire programmi innovativi per rispondere alle esigenze di tali bambini, ad esempio formando gli operatori che lavorano con i minori affinché siano in grado di individuare i primi segnali di allarme, fornire risposte e sostegno adeguati e prestare un efficace sostegno psicologico ai minori durante i procedimenti penali e civili in cui sono coinvolti; raccomanda vivamente agli Stati membri di istituire procedure sistematiche di controllo dei minori vittime e testimoni di violenze domestiche, compreso il sostegno psicologico, per far fronte ai disturbi causati nella loro vita da tali situazioni ed evitare che ripetano tali violenze nella loro vita da adulti;

Prevenzione: formazione di personale specializzato

29.  chiede uno sviluppo coerente ed efficace delle capacità e una formazione mirata obbligatoria per i professionisti che si occupano della violenza di genere, degli abusi sui minori e, in generale, della violenza domestica in tutte le sue forme e meccanismi, compresa la manipolazione, la violenza psicologica e il controllo coercitivo; sottolinea che tale formazione mirata dovrebbe quindi rivolgersi a magistrati, funzionari delle autorità di contrasto, operatori della giustizia specializzati, personale medico forense, operatori sanitari, assistenti sociali, insegnanti e professionisti dell'infanzia, nonché ai funzionari pubblici attivi in questi settori; chiede che tale formazione ponga inoltre l'accento sulle conseguenze della violenza da parte del partner per i diritti dei minori, la loro protezione e il loro benessere; chiede che tale formazione migliori la conoscenza e la comprensione di tali professionisti in merito alle misure di protezione esistenti, oltre alla sicurezza, all'impatto del reato, alle esigenze delle vittime e alle modalità per affrontare tali esigenze e fornisca loro competenze adeguate per comunicare al meglio con le vittime e sostenerle; auspica che tale formazione consenta loro anche di valutare la situazione utilizzando strumenti affidabili di valutazione dei rischi e individuare indizi di un abuso; sottolinea la necessità di valutare meccanismi mediante i quali i professionisti coinvolti possano individuare tali indizi; chiede che tale formazione si concentri in via prioritaria sulle esigenze e sulle preoccupazioni delle vittime e riconosca che la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica devono essere affrontate attraverso un approccio specifico, sensibile alle specificità di genere e basato sui diritti umani che rispetti le norme e le misure nazionali, regionali e internazionali; invita l'UE e i suoi Stati membri a sviluppare e finanziare tale formazione; ricorda l'importanza della rete europea di formazione giudiziaria a tale riguardo; sottolinea che alle organizzazioni pubbliche della società civile che operano con e per i minori e le vittime di violenza domestica e di genere dovrebbe essere chiesto di offrire tali formazioni, o almeno essere coinvolte, in modo da condividere le loro conoscenze e competenze ottenute da esperienze pratiche; invita la Commissione ad agevolare e coordinare questo tipo di formazione, concentrandosi in particolare sui casi transfrontalieri;

30.  invita gli Stati membri a garantire che i loro servizi di polizia e giustizia siano adeguatamente finanziati, attrezzati e formati per gestire le denunce di violenza domestica e darvi risposta; deplora che la carenza di finanziamenti e i tagli di bilancio di tali servizi possano portare a un vizio di procedura, alla mancanza di informazioni per coloro che sporgono denuncia in merito allo stato di avanzamento della procedura e a ritardi eccessivi che non sono compatibili con la necessità di protezione delle vittime e la loro ripresa; sottolinea l'importanza del ruolo svolto da operatori sociali e psicologici nei dipartimenti di polizia nel favorire l'assistenza concreta e umana alle vittime di violenza domestica; chiede agli Stati membri di fornire le risorse necessarie a tutte le associazioni che aiutano le donne vittime di violenza e i loro figli; invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare la cooperazione al fine di adottare misure che migliorino l'individuazione delle vittime di violenza domestica e da parte del partner e che rafforzino la posizione delle vittime e dei testimoni affinché rendano pubblico e denuncino il reato in quanto in molti casi la violenza domestica non viene denunciata;

31.  invita la Commissione e la rete europea di formazione giudiziaria a istituire una piattaforma dell'UE per l'apprendimento reciproco e la condivisione delle migliori pratiche tra gli operatori forensi e i responsabili politici di vari Stati membri che lavorano in tutti i settori pertinenti;

32.  raccomanda vivamente agli Stati membri di istituire tribunali e sezioni specializzati, nonché leggi, formazione, procedure e orientamenti adeguati per tutti i professionisti che si occupano delle vittime di violenza da parte del partner, anche sensibilizzando in merito alla violenza e agli stereotipi di genere, al fine di evitare discrepanze tra le decisioni giudiziarie e la discriminazione o la vittimizzazione secondaria durante i procedimenti giudiziari, medici, di polizia, di protezione dei minori e di tutela, assicurandosi che i minori e le donne siano debitamente ascoltati e che sia data priorità alla loro protezione e a una loro indennizzazione; sottolinea la necessità di rafforzare i tribunali o le sezioni dedicati e una giustizia attenta ai minori e alle donne vittime, di istituire unità di valutazione globale che si occupino di violenza di genere costituite da medici forensi, psicologi e operatori sociali che collaboreranno con i servizi pubblici specializzati nella violenza di genere e incaricati di assistere le vittime; sottolinea l'importanza che le misure giuridiche di protezione siano pienamente applicate per proteggere le donne e i minori dalla violenza e che tali misure non siano limitate o ristrette dalla patria podestà; esorta a rinviare le decisioni sull'affidamento congiunto fino a quando non sia stato indagato in maniera adeguata sulla violenza domestica e non sia stata condotta una valutazione dei rischi;

33.  sottolinea la necessità di riconoscere l'interconnessione dei procedimenti penali, civili e di altro tipo al fine di coordinare le risposte giudiziarie altre risposte legali alla violenza da parte del partner e suggerisce pertanto agli Stati membri di adottare misure che colleghino il caso penale e civile di una famiglia, affinché si possano evitare efficacemente discrepanze tra le decisioni giudiziarie e altre decisioni legali che danneggiano i minori e le vittime di violenza; deplora l'assenza di misure provvisorie volte a tutelare le vittime e di meccanismi temporanei intesi a sospendere la potestà genitoriale del genitore violento durante i procedimenti giudiziari, che di solito dura diversi anni; invita gli Stati membri a sperimentare e sviluppare tali misure di protezione; invita, a tal fine, gli Stati membri a organizzare la formazione di tutti i professionisti nonché i volontari coinvolti in tali procedimenti e a coinvolgere le organizzazioni della società civile che operano con e per i minori e le vittime in tali formazioni; invita le competenti autorità nazionali a migliorare il coordinamento fra i tribunali favorendo i contatti fra le procure, per consentire di risolvere urgentemente le questioni attinenti alle responsabilità parentali e per assicurare che i tribunali della famiglia siano in grado di considerare tutte le questioni relative alla violenza di genere contro le donne nel determinare i diritti di affidamento e di visita;

34.  invita gli Stati membri a istituire una piattaforma per lo scambio costante di migliori pratiche tra i tribunali civili e penali, gli operatori forensi che trattano casi di violenza domestica e di genere, abusi sui minori, separazione e affidamento e tutti gli altri portatori di interessi pertinenti;

35.  invita la Commissione e gli Stati membri a coinvolgere le organizzazioni della società civile pertinenti, in particolare quelle che operano con e per i minori nonché le vittime di violenza domestica e di genere, nello sviluppo, nell'attuazione e nella valutazione di politiche e normative; chiede di fornire un sostegno strutturale a livello unionale, nazionale e locale per tali organizzazioni della società civile, ivi compreso il sostegno finanziario, per aumentare la loro capacità di reazione e difesa nonché per assicurare un accesso adeguato per tutti ai loro servizi, comprese attività di consulenza e di sostegno;

36.  ribadisce il pieno sostegno al rafforzamento della capacità dei prestatori di servizi in tutti i settori (giustizia, attività di contrasto, sanità, servizi sociali) di registrare e mantenere banche dati aggiornate; invita gli Stati membri a istituire buone pratiche e orientamenti nazionali, nonché a fornire una formazione in materia di sensibilizzazione alla violenza domestica per il personale a tutti i livelli in ogni settore in prima linea, in quanto essenziale per fornire una risposta sensibile alle donne in cerca di protezione; invita gli Stati membri a monitorare i servizi per settori e a fissare i bilanci necessari in linea con le esigenze;

37.  raccomanda alle autorità nazionali di procedere, in particolare, alla redazione e diffusione di linee guida per i professionisti coinvolti in casi di violenza da parte del partner e diritti di affidamento, tenendo conto dei fattori di rischio (propri del minore, familiari, ambientali, sociali, di recidiva violenza) per permettere la valutazione della violenza intima, a supporto dei diritti del minore e della donna;

38.  osserva che tali linee guida e orientamenti dovrebbero sostenere i professionisti della salute nella diffusione nel loro ambiente professionale di una consapevolezza pubblica dell'impatto determinante della violenza contro le donne, compresa la violenza da parte del partner, per la salute mentale delle stesse;

39.  sottolinea l'importanza, in tali procedure, del ruolo di tutti gli esperti forensi e i professionisti pertinenti quali medici, psicologi clinici forensi e operatori sociali che forniscono consulenza legale e psicologica in materia di assistenza non solo alle donne vittime di abusi o violenze domestiche, ma anche ai minori coinvolti, in particolare quando l'ambiente in cui vivono non è idoneo a proteggerne la salute, la dignità, l'equilibrio emotivo e la qualità della vita; ricorda pertanto la necessità che gli operatori forensi e i professionisti coinvolti possano beneficiare, tra l'altro, di orientamenti tratti da una serie di dati, prassi e migliori pratiche a livello di UE; osserva come, ai fini giuridici, le competenza tecniche e mediche specifiche dei medici forensi li rendono i professionisti più idonei ad assistere gli specialisti (pediatri, ginecologi e psicologi) nel loro operato, disponendo di un'adeguata formazione e competenza tecnica che consente loro di riconoscere i segni di una violenza, procedendo ove ne sussistano gli estremi a soddisfare gli obblighi di denuncia, oltre a costituire un raccordo con l'autorità giudiziaria;

40.  ricorda le disposizioni della direttiva sui diritti delle vittime; sottolinea che le donne vittime della violenza di genere e i loro figli hanno spesso bisogno di una speciale assistenza e protezione, a motivo dell'elevato rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, intimidazione e ritorsioni connesso a tale violenza; chiede pertanto di prestare attenzione agli atteggiamenti di colpevolizzazione delle vittime nella società, anche tra i professionisti nell'ambito del sistema di giustizia penale; invita a riconoscere e affrontare la violenza istituzionale, comprese tutte le azioni e omissioni delle autorità e dei funzionari pubblici tese a ritardare, ostacolare o impedire l'accesso ai servizi pubblici o l'esercizio dei diritti delle vittime, e a mettere in atto sanzioni e misure appropriate per la protezione e il risarcimento delle vittime; sottolinea l'importanza fondamentale di prevedere la formazione, le procedure e gli orientamenti per tutti i professionisti che si occupano delle vittime al fine di aiutarli a individuare i segni di violenza da parte del partner anche senza denunce esplicite da parte delle vittime; suggerisce che tali linee guida e orientamenti debbano prevedere misure volte a promuovere programmi di trattamento sicuri, rispettosi e non colpevolizzanti per le donne vittime di violenza, inclusa la violenza da parte del partner, e a diffondere i migliori trattamenti per tali donne e i loro figli; invita la Commissione e gli Stati membri ad affrontare la questione delle denunce anonime e le denunce successivamente ritirate garantendo procedure efficaci e rapide per proteggere le vittime, e assicurando la responsabilità dei partner violenti; incoraggia la creazione di banche dati delle autorità di contrasto che archivino tutti i dettagli relativi a denunce di violenza da parte del partner sporte dalla vittima o da una parte terza, al fine di monitorare e prevenire ulteriori episodi di violenza; chiede di rafforzare l'istruzione e la sensibilizzazione delle comunità, nonché la formazione e l'educazione sulla violenza domestica nei servizi sociali e di polizia nelle zone rurali e remote, sottolineando l'importanza dell'istruzione per informare e sostenere i minori, nonché di programmi per la risoluzione dei conflitti, modelli positivi e ruoli cooperativi;

Prevenzione: affrontare i pregiudizi e gli stereotipi di genere – istruzione e sensibilizzazione

41.  esprime preoccupazione per l'impatto dei pregiudizi e degli stereotipi di genere, che spesso portano a una risposta inadeguata alla violenza di genere contro le donne e a una mancanza di fiducia nei loro confronti, in particolare per quanto riguarda le accuse ritenute false di abusi sui minori e di violenza domestica; esprime preoccupazione anche per la mancanza di una formazione specifica per giudici, pubblici ministeri e professionisti del diritto; sottolinea l'importanza di misure volte a combattere gli stereotipi di genere e i pregiudizi patriarcali attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione; invita gli Stati membri a monitorare e combattere la cultura di denigrazione della voce delle donne; condanna l'uso, l'affermazione e l'accettazione di teorie e concetti non scientifici nei casi di affidamento che puniscono le madri che tentano di denunciare casi di abuso di minori o violenza di genere impedendo loro di ottenere l'affidamento o limitandone i diritti genitoriali; sottolinea che la cosiddetta "sindrome da alienazione parentale" e concetti e termini analoghi, che si fondano solitamente su stereotipi di genere, operano a scapito delle donne vittime di violenza domestica, colpevolizzando le madri per aver alienato i figli dal padre, mettendo in discussione le competenze genitoriali delle vittime, ignorando la testimonianza del bambino e i rischi di violenza cui sono esposti i figli e pregiudicando i diritti e la sicurezza della madre e dei bambini; esorta gli Stati membri a non riconoscere la sindrome di alienazione parentale nella loro prassi giudiziaria e nel loro diritto e a scoraggiarne o addirittura proibirne l'uso nei procedimenti giudiziari, in particolare durante le indagini per accertare l'esistenza della violenza;

42.  sottolinea l'importanza delle campagne di sensibilizzazione che consentono ai testimoni (in particolare ai vicini e ai colleghi di lavoro) di individuare i segni della violenza domestica (in particolare la violenza non fisica) e forniscono orientamenti su come sostenere e assistere le vittime; invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere campagne di sensibilizzazione, di informazione e di patrocinio per contrastare i pregiudizi e gli stereotipi di genere, nonché la violenza domestica e di genere in tutte le sue forme, quali la violenza fisica, le molestie sessuali, la violenza online, la violenza psicologica e lo sfruttamento sessuale, in particolare per quanto riguarda le misure di prevenzione e i sistemi flessibili di allerta di emergenza di nuova creazione, e a incoraggiare le denunce in coordinamento e in cooperazione con le organizzazioni femminili riconosciute e specializzate; sottolinea l'importanza di coinvolgere attivamente tutte le strutture pubbliche nel realizzare campagne di sensibilizzazione;

43.  sottolinea che la punizione efficace degli aggressori è essenziale sia per impedire ulteriori violenze sia per rafforzare la fiducia nelle autorità pubbliche, in particolare da parte delle vittime; sottolinea, tuttavia, che la pena detentiva non è di per sé sufficiente a prevenire la violenza futura e che sono necessari programmi specifici di riabilitazione e rieducazione; invita gli Stati membri, secondo quanto previsto all'articolo 16 della convenzione di Istanbul, ad adottare le misure legislative e di altro tipo necessarie per istituire o sostenere programmi rivolti agli autori di atti di violenza domestica, per incoraggiarli ad adottare comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali, al fine di prevenire nuove violenze e modificare i modelli comportamentali violenti; sottolinea che, così agendo, gli Stati membri devono accertarsi che la sicurezza, il supporto e i diritti umani delle vittime siano una priorità e che tali programmi, se del caso, siano stabiliti ed attuati in stretta cooperazione con i servizi specializzati di sostegno alle vittime; sottolinea che l'educazione è centrale per eliminare la violenza di genere e la violenza da parte del partner in particolare; invita gli Stati membri ad attuare programmi di prevenzione, anche attraverso l'educazione su temi quali l'uguaglianza tra donne e uomini, il reciproco rispetto, la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, la violenza contro le donne basata sul genere e il diritto all'integrità personale e l'educazione alla sessualità adeguata all'età, appropriati al livello cognitivo degli allievi, nei curricula formali e a tutti i livelli di istruzione, in linea con la strategia per la parità di genere 2020-2025; sottolinea che un'educazione completa e adeguata all'età in materia di relazioni e sessualità è fondamentale per proteggere i minori dalla violenza e fornire loro le competenze necessarie per creare relazioni sicure e prive di violenza sessuale, di genere e da parte del partner; invita la Commissione a sostenere programmi che mirino a prevenire la violenza di genere, anche attraverso la sezione Daphne del programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori al fine di assicurare misure di prevenzione efficaci;

44.  invita gli Stati membri a incoraggiare iniziative volte a eliminare i pregiudizi radicati tuttora alla base del divario di genere nell'assistenza;

45.  sottolinea che le strategie volte a prevenire la violenza da parte del partner dovrebbero includere azioni volte a ridurre l'esposizione alla violenza durante l'infanzia, insegnando le abilità necessarie per creare relazioni sicure e sane, nonché combattendo le norme sociali che promuovono la supremazia e il comportamento autoritario degli uomini sulle donne o altre forme di comportamento sessista;

46.  invita la Commissione a promuovere campagne di sensibilizzazione e istruzione e lo scambio di buone pratiche a livello dell'UE quale misura necessaria per prevenire la violenza domestica e di genere e creare un clima di tolleranza zero nei confronti della violenza, così come un ambiente più sicuro per le vittime; evidenzia il ruolo strategico dei media al riguardo; sottolinea, tuttavia, che in alcuni Stati membri i femminicidi e i casi di violenza di genere sono tuttora presentati in termini che assolvono il partner violento; sottolinea che i media e la pubblicità dovrebbero astenersi dal diffondere messaggi misogini e sessisti, compresa la scusante, la legittimazione o la minimizzazione della violenza e delle responsabilità dei partner violenti; ritiene che la violenza domestica derivi anche da un approccio sessista alla genitorialità; esorta pertanto la Commissione e gli Stati membri a combattere gli stereotipi di genere e a promuovere l'uguaglianza tra uomini e donne nelle responsabilità genitoriale, con un'equa distribuzione delle responsabilità parentali, garantendo che alle donne non venga attribuito uno status subordinato; invita la Commissione ad agevolare lo scambio delle migliori pratiche a livello di Unione in relazione alle misure di prevenzione, protezione e azione penale e alle misure volte a contrastare la violenza, anche per quanto riguarda la loro attuazione pratica; invita gli Stati membri a integrare tale campagna dell'UE diffondendo informazioni su dove le vittime e i testimoni possono denunciare questo tipo di violenza, anche dopo la fine della campagna, tenendo conto della specificità della crisi COVID-19, per concentrarsi anche sull'impatto sui bambini; invita la Commissione a sostenere attività nelle scuole e in altri contesti che sensibilizzino i minori e quanti lavorano con i minori sui temi concernenti i reati e i traumi, su dove trovare aiuto, su come denunciare i problemi e su come sviluppare la resilienza;

Cooperazione tra Stati membri, anche nei casi transfrontalieri

47.  sottolinea l'importanza dello scambio di informazioni tra i tribunali, le autorità centrali degli Stati membri e gli organi di polizia, in particolare in relazione ai casi di affidamento transfrontaliero; auspica che le norme rivedute ai sensi del regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio, del 25 giugno 2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori(28) rafforzino la cooperazione tra i sistemi giudiziari per determinare in modo efficace l'interesse superiore del minore, indipendentemente dallo status matrimoniale dei loro genitori o dalla costituzione familiare, e gli interessi delle vittime della violenza da parte del partner; sottolinea l'importanza, per il medici forensi o a qualsiasi altro professionista coinvolto, di comunicare all'autorità nazionale competente le informazioni relative alla violenza da parte del partner, quando ritenga che tale violenza metta in pericolo la vita della vittima adulta o del minore e che la vittima non sia in grado di proteggersi a causa della costrizione morale o economica derivante dalla presa esercitata dall'autore della violenza, cercando di ottenere il consenso della vittima adulta; invita la Commissione e gli Stati membri ad assicurare l'applicazione e l'attuazione efficace del regolamento Bruxelles II bis; deplora, a tale riguardo, che la sua più recente revisione non sia riuscita ad ampliare l'ambito di applicazione alle unioni registrate e alle coppie non sposate; è del parere che ciò porti alla discriminazione e a situazioni potenzialmente pericolose per le vittime e i figli delle unioni registrate e delle coppie non sposate; ricorda che il campo di applicazione e gli obiettivi del regolamento Bruxelles II bis sono fondati sul principio di non discriminazione in base alla nazionalità tra i cittadini dell'Unione e sul principio della fiducia reciproca tra gli ordinamenti giuridici degli Stati membri; chiede alla Commissione di riferire al Parlamento in merito all'attuazione e all'impatto di tali regolamenti, anche nel contesto della violenza da parte del partner e dei diritti di affidamento, al più tardi entro agosto 2024;

48.  sottolinea che, sebbene tutte le controversie familiari abbiano un profondo impatto emotivo, le cause transfrontaliere sono ancor più delicate e giuridicamente complesse; sottolinea la necessità di un livello elevato di sensibilizzazione dell'opinione pubblica in merito a questioni complesse quali gli accordi di affidamento a livello transfrontaliero e le obbligazioni alimentari, ivi compresa la necessità di garantire chiarezza in merito ai diritti e agli obblighi dei genitori e dei figli in ciascun paese; sottolinea che gli Stati membri potrebbero contribuire a una più rapida risoluzione di tali casi transfrontalieri di diritto di famiglia istituendo un sistema di sezioni specializzate all'interno dei tribunali nazionali, comprese unità dedicate alla violenza di genere, composte da personale medico forense, psicologi e altri professionisti pertinenti, che lavorerebbero in coordinamento con i servizi pubblici specializzati nella violenza di genere e incaricati di assistere le vittime; chiede di prestare particolare attenzione alla situazione delle famiglie monoparentali e al recupero transfrontaliero dell'assegno di mantenimento, poiché l'applicazione pratica delle disposizioni attualmente in vigore, ossia il regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari e la Convenzione delle Nazioni Unite sull'esazione delle prestazioni alimentari all'estero, che stabilisce obblighi giuridici per la riscossione transfrontaliera degli assegni di mantenimento, rimane problematica; sottolinea che è necessario applicare gli strumenti giuridici in materia di recupero transfrontaliero dell'assegno di mantenimento, sensibilizzando al tempo stesso il pubblico in merito alla loro disponibilità; invita pertanto la Commissione a collaborare strettamente con gli Stati membri per individuare i problemi pratici legati alla riscossione degli assegni di mantenimento in situazioni transfrontaliere e per assisterli nello sviluppo di strumenti efficaci per far rispettare gli obblighi di pagamento; sottolinea l'importanza della questione e le sue conseguenze sulle famiglie monoparentali nonché i rischi di povertà;

49.  esorta gli Stati membri a continuare ad analizzare i dati e le tendenze riguardanti la prevalenza di tutte le forme di violenza domestica e di genere e le relative denunce, come pure le conseguenze per i minori, mentre sono in atto misure di confinamento e durante il periodo immediatamente successivo;

50.  invita la Commissione e gli Stati membri a potenziare la cooperazione al fine di adottare misure che rafforzino la posizione delle vittime di violenza da parte del partner affinché rendano pubblico e denuncino il reato in quanto in molti casi tale forma di violenza non viene denunciata; prende atto dell'impegno della Commissione di effettuare una nuova indagine dell'UE sulla violenza di genere, i cui risultati saranno presentati nel 2023; invita la Commissione e gli Stati membri a cooperare strettamente al fine di istituire un meccanismo permanente che fornisca, su base regolare, dati armonizzati, precisi, affidabili, comparabili, di qualità e disaggregati per genere a livello di UE sulla prevalenza, le cause e le conseguenze per le donne e i bambini e sulla gestione della violenza da parte del partner e dei diritti di affidamento, facendo pieno uso delle capacità e delle competenze dell'EIGE e di Eurostat; ricorda che fornire statistiche nazionali sulla violenza di genere è un'azione ammissibile al finanziamento nell'ambito del programma per il mercato unico per il periodo 2021-2027; invita la Commissione e gli Stati membri ad assicurare che i dati siano disaggregati, tra l'altro, per età, orientamento sessuale, identità di genere, caratteristiche sessuali, razza e origine etnica e condizione di disabilità per garantire l'acquisizione delle esperienze delle donne in tutta la loro diversità; osserva che ciò contribuirà a una migliore comprensione della portata e delle cause del problema, comprese le categorie socioeconomiche più colpite dalla violenza di genere e altri fattori determinanti, nonché diversi quadri giuridici e politiche dei vari paesi, che possono essere esaminati attentamente attraverso confronti dettagliati tra paesi per individuare i quadri strategici che potrebbero influenzare il verificarsi della violenza; insiste inoltre sull'importanza della raccolta, da parte degli Stati membri, di dati statistici sui procedimenti amministrativi e giudiziari relativi all'affidamento di minori nei casi di violenza da parte del partner, e in particolare sull'esito delle sentenze e sui motivi su cui si basano le decisioni di affidamento e diritti di vista;

51.  invita la Commissione a promuovere campagne di sensibilizzazione a livello dell'UE quale misura necessaria per prevenire la violenza domestica e creare un clima di tolleranza zero nei confronti della violenza;

o
o   o

52.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57.
(2) GU L 132 del 21.5.2016, pag. 1.
(3) GU C 337 del 20.9.2018, pag. 167.
(4) GU C 232 del 16.6.2021, pag. 48.
(5) Testi approvati, P9_TA(2020)0379.
(6) Testi approvati, P9_TA(2021)0024.
(7) Testi approvati, P9_TA(2021)0025.
(8) GU L 338 del 21.12.2011, pag. 2.
(9) GU L 181 del 29.6.2013, pag. 4.
(10) GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1.
(11) Articolo 2 e articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea e articoli 8, 10, 19 e 157 TFUE.
(12) Articoli 21 e 23 della Carta.
(13) Relazione dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) del 3 marzo 2014 dal titolo "Violence against women: an EU-wide survey" (Violenza nei confronti delle donne: un'indagine a livello dell'Unione europea).
(14) La Convenzione di Istanbul.
(15) Consiglio d'Europa, "Human Rights Channel: Stop Child Sexual Abuse in Sport", consultato il 21 luglio 2021.
(16) Eurostat, "Children at risk of poverty or social exclusion" (Bambini a rischio di povertà o di esclusione sociale), dati estratti nell'ottobre 2020.
(17) Relazione dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) del 3 marzo 2014 dal titolo "Violence against women: An EU Wide Survey" (Violenza nei confronti delle donne: un'indagine a livello dell'Unione europea).
(18) Dichiarazione rilasciata alla stampa dal dott. Hans Henri P. Kluge, direttore regionale per l'Europa dell'Organizzazione mondiale della sanità, il 7 maggio 2020 dal titolo "During COVID-19 pandemic, violence remains preventable, not inevitable" (Durante la pandemia di COVID-19 la violenza continua ad essere prevenibile e non inevitabile).
(19) Relazione dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) del 3 marzo 2014 dal titolo "Violence against women: an EU-wide survey" (Violenza nei confronti delle donne: un'indagine a livello dell'Unione europea).
(20) Relazione di Europol del 19 giugno 2020 dal titolo "Exploiting isolation: offenders and victims of online child sexual abuse during the COVID-19 pandemic" (Approfittarsi dell'isolamento: responsabili e vittime delle violenze sessuali online sui minori durante la pandemia di COVID-19);
(21) Relazione esplicativa del Consiglio d'Europa dell'11 maggio 2011 alla convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica.
(22) Dichiarazione della piattaforma EDVAW del 31 maggio 2019 dal titolo "Intimate partner violence against women is an essential factor in the determination of child custody" (La violenza da parte del partner contro le donne è un fattore essenziale nella determinazione dell'affidamento dei minori).
(23) Articolo 31 della convenzione di Istanbul.
(24) Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna e raccomandazione generale n. 35 sulla violenza di genere nei confronti delle donne, che aggiorna la raccomandazione generale n. 19.
(25) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea (COM(2020)0682), presentata dalla Commissione il 28 ottobre 2020.
(26) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza delle retribuzioni e meccanismi esecutivi (COM(2021)0093), presentata dalla Commissione il 4 marzo 2021.
(27) Direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza (GU L 188 del 12.7.2019, pag. 79).
(28) GU L 178 del 2.7.2019, pag. 1.


Quadro strategico dell'UE in materia di sicurezza stradale 2021-2030 – Raccomandazioni sulle prossime tappe verso l'obiettivo "zero vittime"
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Risoluzione del Parlamento europeo del 6 ottobre 2021 sul quadro strategico dell'UE per la sicurezza stradale 2021-2030 – Raccomandazioni sulle prossime tappe verso l'obiettivo "zero vittime" (2021/2014(INI))
P9_TA(2021)0407A9-0211/2021

Il Parlamento europeo,

–  visto il documento di lavoro del 19 giugno 2019 dei servizi della Commissione dal titolo "EU Road Safety Policy Framework 2021-2030 – Next steps towards 'Vision Zero'" (Quadro strategico dell'UE per la sicurezza stradale 2021-2030 – Prossime tappe verso l'obiettivo "zero vittime") (SWD(2019)0283),

–  vista la comunicazione della Commissione del 9 dicembre 2020 intitolata "Strategia per una mobilità sostenibile e intelligente: mettere i trasporti europei sulla buona strada per il futuro" (COM(2020)0789),

–  vista la direttiva (UE) 2015/413 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (direttiva sull'applicazione transfrontaliera)(1),

–  vista la direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (direttiva concernente la patente di guida)(2),

–  visto il regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, per quanto riguarda la loro sicurezza generale e la protezione degli occupanti dei veicoli e degli altri utenti vulnerabili della strada (regolamento sulla sicurezza generale)(3),

–  vista la sua risoluzione del 27 aprile 2021 sull'attuazione degli aspetti di sicurezza stradale del "pacchetto controlli tecnici"(4),

–  viste le conclusioni del Consiglio, dell'8 giugno 2017, sulla sicurezza stradale a sostegno della dichiarazione di La Valletta del marzo 2017,

–  vista la dichiarazione di Stoccolma del 19-20 febbraio 2020 resa durante la terza conferenza ministeriale mondiale sulla sicurezza stradale,

–  vista la dichiarazione del Consiglio del 7 ottobre 2015 sulla bicicletta come modalità di trasporto amica del clima firmata dai ministri dei Trasporti dell'UE alla riunione informale di Lussemburgo,

–  visto l'articolo 54 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A9-0211/2021),

A.  considerando che ogni anno circa 22 700 persone perdono ancora la vita sulle strade dell'UE e circa 120 000 rimangono gravemente ferite; che negli ultimi 10 anni oltre 11 800 bambini e ragazzi di età inferiore ai 17 anni sono stati uccisi in incidenti stradali nell'UE; che negli ultimi anni i progressi compiuti per ridurre il tasso di mortalità stradale si sono arrestati e, di conseguenza, l'obiettivo di dimezzare il numero delle vittime della strada tra il 2010 e il 2020 non è stato raggiunto; che le cifre di cui sopra rappresentano un prezzo umano e sociale inaccettabile per i cittadini dell'UE e che i costi esterni degli incidenti stradali nell'UE rappresentano circa il 2 % del suo PIL annuo;

B.  considerando che l'UE si trova ad affrontare nuove tendenze e sfide nell'automazione che potrebbero avere un impatto enorme sulla sicurezza stradale; che è necessario far fronte al crescente fenomeno delle distrazioni dovute a dispositivi mobili; che, nel prossimo futuro, la presenza simultanea di veicoli con una vasta gamma di funzionalità automatizzate/connesse e di veicoli tradizionali in condizioni di traffico misto comporterà un nuovo rischio, soprattutto per gli utenti della strada vulnerabili come motociclisti, ciclisti e pedoni;

C.  considerando che i progressi tecnologici, la connettività, l'automazione e l'economia collaborativa offrono nuove opportunità per la sicurezza stradale e per affrontare la congestione, in particolare nelle aree urbane; che lo sviluppo delle sinergie tra le misure di sicurezza e le misure per la sostenibilità e il proseguimento del trasferimento modale verso modalità di trasporto pubblico e la mobilità attiva potrebbero portare a una riduzione delle emissioni di CO2, migliorare la qualità dell'aria e contribuire a sviluppare stili di vita più attivi e sani;

D.  considerando che i passeggeri di automobili che hanno ottenuto 5 stelle nel test Euro NCAP hanno un rischio inferiore del 68 % di subire lesioni mortali e un rischio inferiore del 23 % di subire lesioni gravi rispetto ai passeggeri di automobili a 2 stelle;

E.  considerando che la percentuale di vittime tra gli utenti vulnerabili della strada è in aumento, dal momento che gli automobilisti sono stati i principali beneficiari del miglioramento della sicurezza dei veicoli e di altre misure di sicurezza stradale; che il peso, la potenza e la velocità massima delle autovetture nuove vendute nell'UE stanno aumentando, il che comporta rischi maggiori per la sicurezza stradale; che la sicurezza dei motociclisti, dei ciclisti e dei pedoni deve essere affrontata con urgenza;

F.  considerando che ai motoveicoli a due ruote è imputabile il 17 % del totale delle vittime della strada, pur rappresentando soltanto il 2 % del totale di chilometri percorsi; che esistono grandi disparità tra i paesi; che l'UE dovrebbe attribuire priorità a ulteriori azioni per rafforzare la sicurezza di tali veicoli nel prossimo decennio;

G.  considerando che, secondo uno studio della Commissione, soltanto l'8 % dei decessi avviene sulle autostrade, il 37 % nelle zone urbane e il 54 % sulle strade extraurbane; che i nuovi investimenti e la corretta manutenzione delle infrastrutture esistenti per tutto il loro ciclo di vita sono fondamentali per la sicurezza stradale;

H.  considerando che non tutte le vittime di incidenti sono denunciate, il che distorce le statistiche disponibili; che è necessario sviluppare metodi di prova efficaci per determinare il numero effettivo delle vittime di incidenti stradali;

I.  considerando che garantire e far rispettare il comportamento sicuro degli utenti della strada, ad esempio viaggiare alla velocità giusta, utilizzare dispositivi di protezione come cinture di sicurezza e caschi, non guidare sotto l'effetto di alcol o sostanze stupefacenti e guidare, andare in moto o bicicletta e camminare senza distrazioni, è fondamentale per prevenire e ridurre gli incidenti stradali mortali;

J.  considerando che nella mobilità e nella sicurezza stradale vi sono disparità di genere, di età e di natura sociale;

K.  considerando che il conseguimento dei nuovi obiettivi dell'UE in materia di sicurezza stradale richiede sforzi più intensi e cooperativi per elaborare forti politiche europee di sicurezza stradale con le parti interessate, sostegno alla ricerca e all'innovazione, al fine di predisporre soluzioni politiche basate su dati solidi e su analisi di impatto nonché su un maggior numero di misure esecutive più mirate a livello nazionale e una cooperazione efficace in materia di applicazione transfrontaliera delle sanzioni;

L.  considerando che tra il 40 e il 60 % di tutti gli incidenti mortali legati al lavoro sono incidenti stradali che si verificano durante l'orario di lavoro o negli spostamenti casa-lavoro; che la stanchezza dei conducenti è un fenomeno comune sulle strade dell'UE;

M.  considerando che l'attuazione dei piani nazionali per la sicurezza stradale e del nuovo quadro strategico dell'UE per la sicurezza stradale richiedono risorse finanziarie stabili e sufficienti sia da parte degli Stati membri che del bilancio dell'UE;

Quadro strategico dell'UE per la sicurezza stradale 2021-2030 – Prossime tappe verso l'obiettivo "zero vittime"

1.  plaude al fatto che l'UE abbia riaffermato, nel quadro strategico dell'UE per la sicurezza stradale 2021-2030, il suo obiettivo strategico a lungo termine di avvicinarsi all'azzeramento del numero di vittime e di feriti gravi sulle strade dell'UE entro il 2050, (obiettivo "zero vittime") e il suo obiettivo a medio termine di ridurre del 50 % il numero di morti e di feriti gravi entro il 2030, conformemente alla dichiarazione di La Valletta; sottolinea che questi obiettivi e traguardi dell'UE relativi alla sicurezza stradale dovrebbero essere sostenuti da un approccio alla sicurezza stradale coordinato, ben pianificato, sistematico e adeguatamente finanziato a livello dell'UE, nazionale, regionale e locale;

2.  plaude, al riguardo, all'adozione dell'approccio del "sistema sicuro" a livello dell'UE, basato su un quadro delle prestazioni e su obiettivi temporali di riduzione delle vittime e dei feriti gravi; accoglie con favore la messa a punto di indicatori chiave di prestazione (ICP) definiti in cooperazione con gli Stati membri per consentire un'analisi più specifica e mirata delle prestazioni degli Stati membri e per individuare le carenze; invita la Commissione a fissare obiettivi di risultato entro il 2023; sottolinea, al riguardo, l'importanza della cooperazione costante tra l'UE e gli Stati membri ed esorta tutti gli Stati membri a impegnarsi pienamente in tal senso e a concordare una metodologia armonizzata per gli ICP che consenta agli Stati membri di fare un raffronto tra i dati; chiede una tabella di marcia dettagliata dell'azione dell'UE sulla base della quale si possa misurare il rendimento e rendere conto dei risultati a organismi specifici;

3.  ritiene, tuttavia, che vi siano margini di miglioramento per quanto riguarda i suddetti indicatori chiave di prestazione ed esorta la Commissione a prendere in considerazione la possibilità di estendere tali indicatori e di aggiornarli nel suo piano d'azione strategico dell'UE in materia di sicurezza stradale; ritiene che l'ICP relativo ai dispositivi di protezione dovrebbe essere integrato da un ICP che raccolga i dati di esposizione in base alla distanza e al tempo di percorrenza per tutti gli utenti della strada, suddivisi per ripartizione modale e tipologia di strada, al fine di comprendere meglio i diversi rapporti di rischio e i pericoli in questione; invita la Commissione a continuare a collaborare strettamente con gli Stati membri al fine di definire un ICP per l'infrastruttura stradale, che indichi la qualità della sicurezza di una rete stradale indipendentemente dal comportamento degli utenti della strada o dalla tecnologia dei veicoli, sulla base di una metodologia di valutazione concordata comune; deplora il fatto che gli ICP per la sicurezza dei veicoli non tengano conto della sicurezza dei motoveicoli a due ruote; invita la Commissione a elaborare un indice di sicurezza per i veicoli appartenenti alla categoria L e pone l'accento sulla necessità di includervi tutti ICP per i veicoli della categoria L;

4.  sottolinea che i finanziamenti dell'UE sono fondamentali per investire in soluzioni sostenibili e intelligenti destinate alla sicurezza stradale e ottenere risultati più rapidi in materia di sicurezza stradale in tutta l'UE; invita la Commissione a salvaguardare e a incrementare gli investimenti dell'UE nella sicurezza stradale in tutti i pertinenti programmi di finanziamento dell'UE, comprese la ricerca e l'innovazione; invita, inoltre, tutti gli Stati membri a destinare una parte adeguata dei loro bilanci nazionali che, unitamente ai finanziamenti dell'UE, dovrebbe permettere l'attuazione dei loro programmi nazionali di sicurezza stradale e il nuovo quadro strategico dell'UE per la sicurezza stradale 2021-2030; invita gli Stati membri a creare fondi nazionali per la sicurezza stradale quali meccanismi per la riscossione delle ammende in base ai loro codici della strada e per la ridistribuzione dei fondi raccolti a favore della sicurezza stradale; invita la Commissione a estendere a tutti gli Stati membri il programma di scambio dell'UE per la sicurezza stradale, concepito per migliorare le prestazioni in materia di sicurezza stradale ma attualmente incentrato su soli sei Stati membri;

5.  incoraggia gli Stati membri a istituire osservatori nazionali per la sicurezza stradale incaricati di raccogliere, elaborare e tenere banche dati nazionali sulla sicurezza stradale; chiede agli Stati membri di allineare le loro strategie nazionali in materia di sicurezza stradale con gli obiettivi del quadro strategico dell'UE per la sicurezza stradale 2021-2030 e di porre rimedio quanto prima alle relative carenze;

Sicurezza delle infrastrutture

6.  invita gli Stati membri e la Commissione a dare priorità agli investimenti che apportano i maggiori vantaggi in termini di sicurezza stradale, prestando, in via prioritaria, un'attenzione particolare agli interventi nelle zone più soggette a incidenti, compresi investimenti nella manutenzione delle infrastrutture esistenti e nella costruzione di nuove infrastrutture laddove necessario; accoglie con favore il fatto che lo strumento per collegare l'Europa 2021-2027 preveda il finanziamento di infrastrutture sicure e progetti di mobilità, compresa la sicurezza stradale; invita la Commissione a promuovere ulteriormente le opportunità di finanziamento dell'UE attraverso il meccanismo per collegare l'Europa, i fondi regionali e di coesione, InvestEU e la piattaforma Safer Transport lanciata dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), in particolare negli Stati membri con risultati scadenti in materia di sicurezza stradale; sottolinea l'importanza di rendere più chiari i criteri di ammissibilità a tali strumenti per le azioni in materia di sicurezza stradale; invita la Commissione a sostenere e incoraggiare gli Stati membri a investire in una rete di trasporto più sicura, sostenibile, resiliente e multimodale attraverso i loro piani nazionali di ripresa e resilienza; invita la Commissione a definire, nella revisione del regolamento sulla rete transeuropea di trasporto (TEN-T)(5), le basi per le future decisioni di investimento in materia di sicurezza stradale, compresa l'attuazione di un piano di monitoraggio della rete centrale sulla manutenzione a livello dell'UE;

7.  sottolinea che una valutazione proattiva della rete stradale dell'UE sarà uno strumento utile per valutare la sicurezza intrinseca delle strade e per indirizzare gli investimenti; plaude, al riguardo, alla mappatura dei rischi e alla valutazione della sicurezza delle autostrade e delle strade principali introdotte nelle norme dell'UE in materia di sicurezza delle infrastrutture recentemente sottoposte a revisione(6) e invita gli Stati membri a designare il maggior numero possibile di strade principali nel loro territorio per aumentare le possibilità di miglioramento della sicurezza stradale della nuova direttiva; invita gli Stati membri, conformemente alla direttiva, a istituire sistemi nazionali di segnalazione volontaria, che dovrebbero essere accessibili online e disponibili a tutti gli utenti della strada per agevolare la raccolta dei dati relativi agli eventi trasmessi da utenti della strada e veicoli e di qualsiasi altra informazione in materia di sicurezza percepita dall'informatore come un rischio effettivo o potenziale per la sicurezza delle infrastrutture stradali, al fine di garantire che i cittadini dell'UE contribuiscano alla sicurezza in modo trasparente, immediato e diretto; invita la Commissione e gli Stati membri a concordare quanto prima una metodologia che consenta di effettuare valutazioni stradali sistematiche a livello di rete, come previsto dalla revisione del suddetto atto, compresi gli aspetti importanti per la sicurezza degli utenti attivi della strada;

8.  invita la Commissione e gli Stati membri ad accelerare i lavori sulle specifiche UE per le prestazioni della segnaletica verticale e orizzontale al fine di gettare le basi per un livello più elevato di automazione dei veicoli; ricorda l'importanza delle prestazioni della segnaletica verticale e orizzontale, compresa la loro collocazione, visibilità e retroriflettenza, in particolare per l'efficacia dei sistemi di assistenza alla guida, quali il sistema di adattamento intelligente della velocità e il sistema di assistenza al mantenimento della corsia; sottolinea l'importanza di utilizzare le infrastrutture per costruire strade autoesplicative e "self-enforcing" (progettata in modo tale da suscitare corrette percezioni e comportamenti da parte dei conducenti) e "che perdonano l'errore" (forgiving roads) per la sicurezza di tutti i partecipanti al traffico stradale, in particolare nelle zone pericolose o nelle zone con un numero significativo di utenti della strada vulnerabili;

9.  invita la Commissione e gli Stati membri a elaborare requisiti di qualità per le infrastrutture per gli spostamenti a piedi e in bicicletta al fine di affrontare l'insufficiente livello di sicurezza per gli utenti attivi della strada; invita la Commissione a elaborare programmi di studio comuni dell'UE per i revisori e gli ispettori delle infrastrutture stradali, compresa una formazione specifica sulle esigenze degli utenti vulnerabili della strada, nell'ambito del suo nuovo forum dei revisori europei della sicurezza stradale;

10.  osserva che gli utenti della strada a mobilità ridotta e con altre disabilità hanno esigenze specifiche che dovrebbero essere prese in considerazione in fase di pianificazione e di costruzione delle nuove infrastrutture stradali; invita gli Stati membri a sostenere gli investimenti in progetti volti a rendere le infrastrutture stradali inclusive e accessibili a tutti;

11.  osserva che, in conformità dell'ultima revisione delle norme di sicurezza delle infrastrutture dell'UE, la Commissione è tenuta a prendere in considerazione la revisione della direttiva 2004/54/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie(7) entro il 2021 e a prendere in considerazione l'adozione di una nuova proposta legislativa sui requisiti minimi di sicurezza per i ponti; invita la Commissione a migliorare ulteriormente l'utilizzo sicuro delle gallerie organizzando, tra l'altro, campagne di sensibilizzazione ed effettuando studi pertinenti;

12.  incoraggia la Commissione e gli Stati membri a istituire un gruppo di esperti per l'elaborazione di un quadro per la classificazione delle strade che garantisca una maggiore corrispondenza tra i limiti di velocità e le caratteristiche e il tracciato stradali, in linea con l'approccio del "sistema sicuro";

13.  chiede misure volte a rafforzare ulteriormente la sicurezza stradale nei nodi urbani e suburbani nelle zone extraurbane e a migliorare la sicurezza operativa lungo tutto il ciclo di vita delle infrastrutture critiche, come gallerie e ponti, esaminando nel contempo la possibilità di utilizzare nuove tecnologie di monitoraggio per le infrastrutture vulnerabili, nella prossima revisione del regolamento TEN-T;

14.  invita gli Stati membri a riconoscere l'importanza di un trasferimento modale verso modalità attive come gli spostamenti a piedi e in bicicletta e delle modalità di trasporto pubblico sostenibili quali strumenti importanti per ridurre i pericoli sulle strade, e a destinare investimenti adeguati a tal fine; accoglie con favore, a tale proposito, il lancio dell'iniziativa "Piattaforma per un trasporto più sicuro", che chiede esplicitamente migliori strutture per il trasporto sostenibile, anche per i ciclisti e i pedoni, e progetti di mitigazione degli incidenti; invita la Commissione e la BEI a lanciare campagne di sensibilizzazione e di informazione al fine di garantire che tutte le parti interessate siano ben informate in merito alle condizioni e ne prendano in considerazione l'utilizzo;

15.  chiede maggiori sinergie tra la rete europea di piste ciclabili EuroVelo e la rete TEN-T per rendere le infrastrutture ciclabili più sicure e meglio connesse; sottolinea l'importanza di assicurare, laddove possibile, percorsi pedonali e ciclabili continui nei progetti TEN-T; invita la Commissione a incentivare la riconversione di tratte ferroviarie dismesse, anche sostenendo i progetti e l'intermodalità bicicletta-treno; osserva che nuove forme di infrastrutture, quali linee di arresto avanzate, bike box, piste ciclabili o autostrade ciclabili offrono nuove possibilità per una mobilità attiva sicura; sottolinea la necessità di adoperarsi per armonizzare e applicare le norme in materia di segnaletica stradale, al fine di evitare confusione e aumentare la sicurezza e la facilità d'uso;

16.  ritiene che la Commissione dovrebbe fare tutto il possibile per garantire che le infrastrutture pedonali e ciclabili messe a punto negli Stati membri in risposta alla pandemia di COVID-19 rimangano in vigore e vengano ampliate al fine di promuovere ulteriormente la sicurezza del trasporto attivo;

17.  invita la Commissione e gli Stati membri a collaborare strettamente con le regioni e le città per completare le eventuali infrastrutture dell'ultimo miglio mancanti e i collegamenti intermodali e transfrontalieri in tutta la rete TEN-T, garantendo così un uso più armonico ed efficiente delle infrastrutture e dei servizi e migliorando la sicurezza stradale;

Sicurezza dei veicoli

18.  accoglie con favore la recente revisione del regolamento sulla sicurezza generale, che renderà obbligatori nell'UE, a partire dal 2022, nuovi dispositivi avanzati di sicurezza nei veicoli, quali i sistemi di adattamento intelligente della velocità e i sistemi di emergenza di mantenimento della corsia, che offrono il potenziale di salvare circa 7 300 vite umane e di evitare 38 900 feriti gravi entro il 2030; invita la Commissione ad adottare un diritto derivato ambizioso e tempestivo, che preveda anche sistemi di adattamento intelligente della velocità a elevato livello di prestazioni dei da installare su tutti i nuovi veicoli; invita la Commissione, a tale proposito, a prendere in considerazione l'applicazione pratica dell'obbligo di dotare i motocicli di tali sistemi e la fattibilità, l'accettabilità e le possibili implicazioni per la sicurezza stradale dell'adattamento intelligente della velocità di prossima generazione per automobili, furgoni, autocarri e autobus;

19.  ricorda l'importanza dell'innovazione nella tecnologia dei veicoli, che può contribuire sia a mitigare la gravità degli incidenti che a ridurre la probabilità di incidenti grazie alle caratteristiche di sicurezza attiva e passiva; invita la Commissione a rivedere le future norme sui veicoli passeggeri alla luce dei nuovi sviluppi tecnologici e a tenere conto dei fattori che possono incidere sulla sicurezza stradale, come la massa, la potenza, la velocità e le dimensioni della zona anteriore;

20.  invita la Commissione a rendere obbligatoria l'installazione di sistemi di frenatura antibloccaggio per tutte le categorie di motocicli nella prossima revisione dell'omologazione dei veicoli di categoria L; invita la Commissione a prendere in considerazione la possibilità di rendere obbligatoria la formazione di primo soccorso nella futura revisione della direttiva concernente la patente di guida;

21.  invita la Commissione a sviluppare ulteriormente i requisiti di omologazione dei veicoli correlati alla resistenza agli urti e a includerli nelle future revisioni legislative, che dovrebbero integrare anche i criteri più recenti delle prove d'urto Euro NCAP che monitorano l'impatto di una collisione su altri veicoli e sugli utenti della strada vulnerabili, allo scopo di conseguire l'armonizzazione delle norme minime e di uniformare la sicurezza dei passeggeri;

22.  invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere le città nella creazione di banche dati sui limiti di velocità al fine di promuovere l'utilizzo della tecnologia di adattamento intelligente della velocità come previsto dal regolamento sulla sicurezza generale;

23.  sottolinea che il pericolo e la frequenza degli incidenti tra automezzi pesanti e utenti della strada vulnerabili potrebbero essere notevolmente ridotti mediante l'uso diffuso di sistemi di assistenti alla svolta; sottolinea che i sistemi di assistenza alla svolta saranno obbligatori per i nuovi tipi di autocarro nel 2022 e per tutti i nuovi autocarri nel 2024; invita la Commissione a introdurre un programma d'azione europeo sui sistemi di assistenza alla svolta per promuovere i vantaggi di tale tecnologia e incoraggiare i soggetti interessati a dotare volontariamente quanto prima i veicoli nuovi ed esistenti di sistemi di assistenza alla svolta; loda le iniziative che sostengono l'introduzione volontaria di sistemi di assistenza alla svolta; invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere finanziariamente l'installazione di sistemi di assistenza alla svolta nei veicoli nuovi ed esistenti;

24.  sottolinea che le manomissioni e le frodi concernenti i dispositivi di sicurezza elettronici come i sistemi avanzati di assistenza alla guida comportano notevoli rischi per la sicurezza e dovrebbero pertanto essere affrontati mediante una formazione specifica degli ispettori sui controlli relativi all'integrità del software;

25.  invita la Commissione a sviluppare norme relative ai manichini sperimentali in modo da renderli più rappresentativi degli aspetti di variabilità quali età, genere, dimensioni e statura degli utenti all'interno e all'esterno del veicolo;

26.  invita gli Stati membri a prevedere incentivi fiscali e invita gli assicuratori privati a offrire regimi di assicurazione autoveicoli interessanti per l'acquisto e l'utilizzo di veicoli con i più elevati standard di sicurezza; invita la Commissione a rivedere la legislazione sull'etichettatura delle autovetture al fine di includere ulteriori informazioni nel punto vendita e in formato digitale sulla classificazione di sicurezza dei nuovi veicoli;

27.  accoglie con favore il requisito di rendere obbligatori i sistemi di segnalazione di cinture di sicurezza non allacciate per tutti i sedili previsto dal regolamento rivisto sulla sicurezza generale e invita la Commissione a elaborare norme per i requisiti di informazione sui parametri di sicurezza dei sistemi di ritenuta per bambini; invita gli Stati membri ad avviare campagne di sensibilizzazione sulla sicurezza dei bambini nei trasporti su strada destinate a genitori e tutori per continuare a sensibilizzare sulla necessità di utilizzare le cinture di sicurezza, anche sui sedili posteriori, in considerazione dei rischi per la sicurezza degli occupanti nei numerosi veicoli attualmente in uso, e destinati a rimanere in uso negli anni a venire, che non sono dotati di tale tecnologia di segnalazione delle cinture di sicurezza non allacciate;

28.  esorta la Commissione, in linea con la risoluzione del Parlamento del 27 aprile 2021 sull'attuazione sugli aspetti di sicurezza stradale del "pacchetto controlli tecnici", a tenere debitamente conto dei progressi tecnici nei dispositivi di sicurezza dei veicoli previsti dal nuovo regolamento sulla sicurezza generale e a includere sistemi di sicurezza avanzati nell'ambito della prossima revisione del pacchetto sui controlli tecnici per assicurarne il controllo durante le ispezioni tecniche periodiche; invita al riguardo le autorità competenti a garantire corsi di formazione, aggiornamento e riqualificazione aggiuntivi per gli ispettori che effettuano le ispezioni tecniche periodiche; chiede requisiti più rigorosi in materia di autodiagnosi dei veicoli al fine di evitare che il malfunzionamento dei sistemi avanzati di assistenza alla guida, concepiti per migliorare la sicurezza, finisca per diventare un pericolo;

29.  deplora che le disposizioni del pacchetto sui controlli tecnici riguardanti il controllo della fissazione del carico non siano obbligatorie; invita la Commissione a proporre un rafforzamento di tali disposizioni in occasione della prossima revisione del pacchetto;

30.  sottolinea che sono necessari maggiori sforzi per prevenire le frodi relative ai contachilometri e garantire in tal modo la qualità e la sicurezza dei veicoli usati; invita pertanto gli Stati membri a utilizzare il sistema di scambio dei dati del contachilometri sviluppato dalla direzione generale della Mobilità e dei trasporti della Commissione (DG MOVE), dalla piattaforma MOVEHUB dell'UE e dal suo modulo ODOCAR a seguito del progetto pilota proposto dal Parlamento su un sistema europeo per limitare le frodi relative ai contachilometri (OREL);

31.  invita la Commissione a proporre un nuovo quadro normativo armonizzato per i veicoli automatizzati al fine di garantire, mediante test completi, anche in condizioni di guida reali, che i veicoli automatizzati funzionino in modo assolutamente sicuro per i loro conducenti e per gli altri utenti della strada, in particolare per quanto concerne la loro interazione con i veicoli convenzionali e con gli utenti della strada vulnerabili;

32.  chiede alla Commissione di valutare, nel frattempo, i rischi per la sicurezza stradale dei sistemi di guida assistita attualmente disponibili, quali l'eccessiva dipendenza e la distrazione del conducente; invita la Commissione a valutare la possibilità di introdurre l'obbligo di dotare i dispositivi mobili ed elettronici dei conducenti di una "modalità di guida sicura" e l'installazione standard di altri strumenti tecnologici per ridurre le distrazioni durante la guida;

33.  mette in evidenza che, come sottolineato dalla Commissione nel suo piano d'azione strategico dell'UE sulla sicurezza stradale, gli appalti pubblici rappresentano un'interessante opportunità per influenzare positivamente la sicurezza stradale; invita la Commissione a tenere esplicitamente conto del fatto che l'offerta economicamente più vantaggiosa negli appalti pubblici di servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada dovrebbe essere valutata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, che dovrebbe anche includere la sicurezza dei veicoli, l'innovazione, la qualità, la sostenibilità e le questioni sociali; esorta gli Stati membri e le amministrazioni aggiudicatrici a considerare gli aspetti della sicurezza come uno dei criteri principali nell'aggiudicazione degli appalti pubblici per i servizi di trasporto di passeggeri su strada;

34.  osserva che i nuovi dispositivi di mobilità personale destano altresì una serie di gravi preoccupazioni legate non soltanto alla sicurezza dei dispositivi stessi, ma anche al loro utilizzo sicuro nel traffico; deplora che soltanto pochi Stati membri abbiano introdotto una legislazione in materia e che la mancanza di armonizzazione nell'UE possa creare confusione e rendere difficile il rispetto delle norme locali da parte dei visitatori; invita la Commissione a valutare la possibilità di introdurre un quadro di omologazione per questi nuovi dispositivi di mobilità e a emanare orientamenti per gli Stati membri sulla gestione degli aspetti relativi alla sicurezza, compresi i codici stradali per l'uso di tali dispositivi; ricorda alla Commissione e agli Stati membri la necessità di attuare campagne di sensibilizzazione e di educazione a livello nazionale e dell'UE sull'uso sicuro dei dispositivi di micromobilità, con particolare attenzione agli utenti della strada vulnerabili, quali i bambini, gli anziani o le persone con mobilità ridotta; invita la Commissione e gli Stati membri a consentire lo scambio delle migliori pratiche su come migliorare l'uso sicuro dei dispositivi di micromobilità;

35.  invita la Commissione ad aggiornare i requisiti della banca dati sugli incidenti stradali (CARE) dell'UE e a includere l'identificazione delle collisioni dei dispositivi di micromobilità, quali gli scooter elettrici e altre biciclette elettriche a pedalata assistita; invita gli Stati membri ad attuare misure di sicurezza preventive concrete a livello nazionale, regionale o locale sulla base delle informazioni contenute nella banca dati CARE;

Sicurezza dell'utenza stradale

36.  osserva che, secondo uno studio della Commissione, si stima che l'alcol sia implicato nel 25 % circa della totalità dei decessi sulle strade, mentre la droga lo è nel 15 % dei casi(8); osserva che la raccomandazione dell'UE sul tasso massimo di alcolemia consentito risale al 2001; invita la Commissione ad aggiornare le sue raccomandazioni e a includervi un quadro relativo al limite di tolleranza zero per la guida in stato di ebbrezza, nonché a introdurre una raccomandazione dell'UE relativa alla tolleranza zero nei confronti delle sostanze psicoattive illegali e norme in materia di controlli su strada per la guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti; fa notare che l'armonizzazione dei tassi di alcolemia consentiti nell'UE per tutte le categorie di veicoli faciliterà i confronti nell'ambito degli indicatori chiave di prestazione in materia di sobrietà sulle strade; invita la Commissione a elaborare orientamenti sull'etichettatura dei farmaci che influiscono sulla capacità di guidare un veicolo e ad avviare campagne di informazione per sensibilizzare i servizi sanitari, compresi i medici di famiglia, su tale tema; invita inoltre la Commissione a includere nelle raccomandazioni rivedute orientamenti sull'installazione di dispositivi di tipo alcolock, con un'attenzione particolare ai recidivi, agli autori di infrazioni gravi senza precedenti e a tutti i conducenti professionali;

37.  osserva che l'eccesso di velocità è un fattore chiave in circa il 30 % degli incidenti stradali mortali e un fattore aggravante nella maggior parte degli incidenti; invita la Commissione a elaborare una raccomandazione per applicare limiti di velocità sicuri, in linea con l'approccio del "sistema sicuro" per tutti i tipi di strada, quali velocità massime di 30 km/ora, come regola generale, nelle zone residenziali e nelle zone con un numero elevato di ciclisti e di pedoni, con la possibilità di applicare limiti più elevati nelle principali arterie stradali con un'adeguata protezione degli utenti della strada vulnerabili; invita gli Stati membri a dare priorità agli investimenti nel controllo della velocità e in una comunicazione di qualità sulla centralità della velocità e della sua gestione; invita gli Stati membri ad applicare sanzioni dissuasive della velocità, compresi sistemi di penalità a punti, e a valutare la possibilità di prevedere corsi di sensibilizzazione sulla velocità per riabilitare i recidivi;

38.  osserva che, secondo le stime della Commissione(9), ogni anno nell'UE vengono rilevate 10 milioni di gravi infrazioni stradali commesse da non residenti legate all'eccesso di velocità, al mancato arresto al semaforo rosso e alla guida in stato di ebbrezza; riconosce i progressi compiuti dal 2015 nella creazione di un quadro per la repressione transfrontaliera delle infrazioni stradali, ma si rammarica che il quadro esistente stabilito dalla direttiva sull'applicazione transfrontaliera non garantisca adeguatamente le indagini finalizzate all'applicazione di sanzioni o al riconoscimento delle decisioni a tale riguardo; ritiene che una migliore applicazione transfrontaliera del codice della strada aumenterebbe il rispetto di tali norme e fungerebbe da deterrente, riducendo così i comportamenti pericolosi e migliorando la sicurezza stradale; invita la Commissione, a tale riguardo, ad affrontare le questioni summenzionate nella prossima revisione della direttiva e a valutare la questione del riconoscimento reciproco delle decisioni di ritiro della patente di guida e dei punti di penalità, nonché a rivedere l'ambito di applicazione della direttiva allo scopo di includere l'applicazione di pedaggi per prevenire la guida pericolosa e mantenere la qualità delle infrastrutture;

39.  ricorda che la direttiva concernente la patente di guida ha istituito un modello di patente europea armonizzato e ha introdotto requisiti minimi per l'ottenimento della patente; osserva che la direttiva dovrà essere tenuta aggiornata rispetto ai nuovi sviluppi tecnologici riguardanti la tecnologia dei veicoli e delle infrastrutture e l'automazione dei veicoli, nonché i programmi di formazione, in particolare per i conducenti professionali; invita la Commissione a elaborare norme minime per la formazione dei conducenti e l'educazione in materia di sicurezza stradale, allineando nel contempo gradualmente la forma, il contenuto e i risultati dei corsi di guida nell'UE, e a valutare la possibilità di includere nella prossima revisione della direttiva la matrice degli obiettivi dell'educazione dei conducenti, che è composta di tre categorie: conoscenza e competenze, fattori che aumentano il rischio e autovalutazione; chiede inoltre l'introduzione di un sistema graduale di rilascio della patente che incoraggi i conducenti inesperti ad acquisire maggiore esperienza in competenze di livello superiore quali il traffico in vista, l'autovalutazione e la percezione dei pericoli e a limitare alcune attività ad alto rischio, come la guida notturna e con passeggeri, tenendo conto nel contempo delle esigenze di mobilità delle persone che vivono in zone remote e con accesso limitato ai trasporti pubblici; invita la Commissione ad armonizzare ulteriormente le norme minime per gli istruttori di guida, comprese formazioni periodiche, formazioni sulla percezione del rischio, educazione minima più rigorosa e capacità di comunicazione; osserva con preoccupazione che sono stati segnalati casi di rilascio irregolare di patenti di guida in diversi Stati membri e invita la Commissione a monitorare la questione;

40.  invita la Commissione a valutare la possibilità di rendere obbligatori la formazione e gli esami teorici e pratici per ottenere la patente di guida per tutte le categorie di veicoli a motore a due ruote;

41.  invita la Commissione a elaborare indicatori chiave di prestazione concernenti l'educazione in materia di sicurezza stradale e mobilità negli Stati membri, e a sviluppare strumenti dell'UE per progettare, attuare e valutare tale educazione; incoraggia tutti gli Stati membri a garantire un'educazione di qualità in materia di sicurezza stradale, che dovrebbe iniziare a scuola e far parte dell'apprendimento permanente;

42.  osserva che la pandemia di COVID-19 ha portato all'espansione del settore dei servizi di consegna a domicilio e, in particolare, dell'uso di furgoni e veicoli a motore a due ruote, come i ciclomotori e le biciclette, favorendo la comparsa di nuovi tipi di lavoro attraverso una piattaforma e di modelli commerciali; invita la Commissione a garantire che i conducenti professionali di furgoni ricevano una formazione adeguata e ad affrontare il problema della stanchezza e dell'eccesso di velocità dei conducenti di furgoni, in particolare a seguito del forte aumento del numero di consegne a domicilio; invita inoltre la Commissione a prendere in considerazione la possibilità di inasprire il regime dei controlli tecnici e di introdurre l'obbligo di controlli supplementari per i furgoni utilizzati dai fornitori di servizi di consegna dei pacchi una volta raggiunto un determinato chilometraggio, e a valutare l'opportunità di estendere tale obbligo ad altri veicoli appartenenti a queste categorie utilizzati per altri scopi commerciali nel quadro della revisione del pacchetto sui controlli tecnici; invita la Commissione a elaborare una raccomandazione sulla sicurezza del personale addetto alle consegne, compresi obblighi per i datori di lavoro e le società volti a garantire la fornitura e l'utilizzo di dispositivi di sicurezza e di veicoli sicuri, nonché la formazione sugli strumenti digitali, come le applicazioni e le piattaforme interattive, che il personale addetto alle consegne potrebbe dover utilizzare;

43.  esprime profonda preoccupazione per la stanchezza dei conducenti nel trasporto commerciale di merci e di passeggeri quale causa degli incidenti stradali; invita la Commissione, a tale proposito, a garantire che la direttiva 89/391/CEE del Consiglio relativa alla salute e alla sicurezza dei lavoratori(10) sia attuata correttamente per quanto riguarda gli aspetti concernenti la sicurezza stradale; invita la Commissione a introdurre un indicatore chiave di prestazione per la stanchezza dei conducenti nel trasporto commerciale di merci e di passeggeri; chiede alla Commissione di aumentare il numero di aree di parcheggio sicure lungo la rete TEN-T e di garantire che siano adeguate alle esigenze dei conducenti, nonché di fornire informazioni sulla loro disponibilità attraverso un sito web aggiornato e di facile utilizzo; invita la Commissione a valutare se l'installazione di condizionatori d'aria o di sistemi di climatizzazione equivalenti per le cabine dei veicoli commerciali pesanti potrebbe avere un impatto positivo sulla stanchezza dei conducenti e sulla sicurezza stradale, dato che tali sistemi funzionano indipendentemente dal motore principale;

44.  sottolinea che una risposta post-incidente e efficace e completa comprende, oltre alle cure mediche e alla riabilitazione, un supporto psicologico e sociale, il riconoscimento delle vittime e un'indagine approfondita per identificare le cause degli incidenti e le misure volte a impedire che si ripetano in futuro, nonché procedimenti penali e civili, se del caso; invita gli Stati membri a stabilire una più stretta collaborazione tra le autorità preposte alla sicurezza stradale e il settore sanitario al fine di controllare il corretto utilizzo delle corsie di emergenza per accelerare le operazioni di soccorso; invita inoltre la Commissione e gli Stati membri a fornire finanziamenti sufficienti per un'infrastruttura di emergenza efficiente, compresi i servizi di medicina aerea, in particolare nelle regioni remote, montuose e insulari; invita la Commissione a rendere obbligatoria la formazione di primo soccorso nella futura revisione della direttiva concernente la patente di guida; invita gli Stati membri a inserire il concetto di corridoi di emergenza nei rispettivi codici della strada e ad avviare ulteriori campagne di sensibilizzazione; ricorda l'importanza di un efficace di un sostegno di follow-up efficace delle vittime;

45.  invita gli Stati membri a sviluppare le loro principali reti di traumatologia e ad adottare orientamenti per la cooperazione reciproca affinché i servizi di assistenza di emergenza possano soccorrere rapidamente i pazienti, anche a livello transfrontaliero;

46.  sottolinea che l'applicazione inadeguata del codice della strada pregiudica gli sforzi volti a conseguire l'obiettivo "zero vittime"; incoraggia gli Stati membri a fissare obiettivi annuali di applicazione e di conformità nei loro piani per la sicurezza stradale e ad assicurarne il finanziamento adeguato, nonché a effettuare e pubblicare un follow-up annuale che analizzi gli obiettivi raggiunti e i risultati ottenuti; sottolinea che solo attività di contrasto coerenti, ben spiegate e ben pubblicizzate, e un'educazione attraverso la repressione possono avere un effetto duraturo sul comportamento alla guida; osserva che l'efficienza migliora ulteriormente se la gestione delle sanzioni comminate in caso di violazione è ampiamente automatizzata;

47.  osserva che l'utilizzo di un telefono cellulare o di altri dispositivi elettronici durante la guida di un'auto o di una motocicletta compromette notevolmente la capacità di guida ed è responsabile del 10-30 % degli incidenti stradali; invita gli Stati membri a introdurre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, comprese sanzioni non finanziarie, per l'utilizzo del telefono cellulare, a sensibilizzare in merito ai rischi connessi e a migliorare l'applicazione delle norme;

Un quadro adeguato per il futuro

48.  sottolinea che i fattori esterni e le tendenze sociali emergenti pongono sfide senza precedenti per la sicurezza stradale nell'ambito della strategia dell'UE fino al 2030 e oltre; osserva che l'UE dovrebbe spianare la strada all'introduzione, a tempo debito, di veicoli connessi e automatizzati e dovrebbe valutare i possibili rischi associati alla combinazione di tali veicoli con i veicoli tradizionali in condizioni di traffico misto e con gli utenti della strada vulnerabili; invita la Commissione a valutare pienamente l'impatto del maggior numero di veicoli automatizzati sul traffico nelle aree urbane e sull'ambiente; sottolinea che potrebbe essere necessario ammodernare le infrastrutture per garantire che i veicoli automatizzati e semiautomatizzati funzionino in modo sicuro, migliorando nel contempo la sicurezza dei veicoli convenzionali e, quindi, a vantaggio di tutti gli utenti della strada;

49.  invita gli Stati membri a istituire programmi di rottamazione dei veicoli in condizioni ecologiche al fine di incentivare l'acquisto e l'uso di veicoli più sicuri, puliti ed efficienti dal punto di vista energetico e il rinnovo delle flotte di veicoli pubblici e privati; chiede alla Commissione e agli Stati membri di collaborare con la BEI per studiare nuovi meccanismi di finanziamento volti a facilitare gli investimenti in servizi di trasporto e flotte di veicoli sicuri e sostenibili;

50.  sottolinea che i dati svolgeranno un ruolo chiave nel miglioramento della sicurezza stradale; ricorda che i dati di bordo sono estremamente preziosi per la gestione del traffico, i controlli tecnici e le indagini sugli incidenti; invita la Commissione a istituire un quadro per l'accesso ai dati di bordo al di là del mercato delle riparazioni, in conformità con il regolamento generale sulla protezione dei dati(11), esclusivamente ai fini della ricerca in relazione agli incidenti e dei controlli tecnici; sottolinea, a tale proposito, l'importanza dei dati digitali contenuti nei registratori di dati di evento per un'analisi approfondita degli incidenti al fine di migliorare la sicurezza stradale; invita la Commissione a garantire che tutti gli elementi pertinenti per l'analisi approfondita degli incidenti e per la ricerca in materia di sicurezza stradale (compresi luogo, data e ora) siano registrati e conservati dai registratori di dati di evento;

51.  ricorda che, sebbene la sicurezza stradale sia una responsabilità comune di tutti gli attori e le autorità pertinenti a livello dell'UE, nazionale e locale, l'UE dovrebbe esercitare un forte ruolo di guida per garantire che la sicurezza stradale rimanga una priorità nel trasporto stradale, contribuendo a colmare il divario in termini di sicurezza stradale tra gli Stati membri e continuando a essere un leader mondiale in tale ambito; sottolinea la responsabilità dell'UE di promuovere la cooperazione e lo scambio delle migliori pratiche con i paesi terzi, come il Regno Unito, al fine di attuare la dichiarazione di Stoccolma sulla sicurezza stradale; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che gli obiettivi della politica di sicurezza stradale dell'UE si applichino a tutti i programmi esterni pertinenti e a sviluppare un sistema efficace per lo scambio di informazioni sulle infrazioni stradali con i paesi terzi limitrofi al fine di migliorare l'applicazione, garantendo nel contempo che qualsivoglia tipo di condivisione di informazioni sia soggetta a rigorose condizioni di tutela, controllo e monitoraggio nel pieno rispetto delle norme dell'UE applicabili;

52.  invita la Commissione, in vista della prossima revisione del pacchetto per la mobilità urbana, a promuovere sinergie tra le misure di sicurezza e di sostenibilità nelle aree urbane; invita, a tale riguardo, a ridefinire le priorità delle infrastrutture di trasporto nelle aree urbane, anche modificando l'uso degli spazi pubblici, abbandonando il trasporto motorizzato individuale a favore di modi di trasporto sostenibili, più sicuri e più sani quali i trasporti pubblici e la circolazione a piedi e in bicicletta, tenendo conto nel contempo delle esigenze specifiche degli utenti della strada vulnerabili, come i bambini, le persone con disabilità e le persone anziane; incoraggia ulteriori investimenti e cofinanziamenti mediante gli strumenti di finanziamento dell'UE a favore di zone di parcheggio e di altre zone di connessione della mobilità all'ingresso delle aree urbane, che forniscono un facile accesso alle diverse modalità di trasporto pubblico al fine di ridurre la congestione urbana e le emissioni di CO2; si compiace dell'intenzione della BEI di sostenere ambiziosi programmi di investimento per aiutare le autorità pubbliche a promuovere la mobilità sostenibile a livello locale e regionale, come i piani urbani per la mobilità sostenibile e i progetti di trasporto pubblico; invita la Commissione a integrare meglio gli obiettivi e le azioni dell'UE in materia di sicurezza stradale negli orientamenti sui piani urbani per la mobilità sostenibile monitorando e promuovendo le migliori pratiche, compresa la definizione di un indicatore sull'utilizzo dei fondi dell'UE per migliorare efficacemente la sicurezza stradale urbana;

53.  osserva che le zone rurali rappresentano circa l'83 % del territorio dell'UE e ospitano il 30,6 % della sua popolazione; sottolinea che le zone rurali, in particolare quelle scarsamente popolate, presentano una carenza di infrastrutture di trasporto di qualità e di servizi regolari di trasporto pubblico collettivo, il che incide direttamente sulla sicurezza stradale; osserva inoltre che il 54 % delle morti per incidenti stradali nell'UE si verifica sulle strade extraurbane; sottolinea che il miglioramento dell'accessibilità, della connettività e della sicurezza stradale delle zone rurali dovrebbe essere incluso nella strategia per una mobilità intelligente e sostenibile; invita la Commissione a tenere conto di quest'ultimo aspetto nella prossima comunicazione su una visione a lungo termine per le zone rurali;

54.  sottolinea la necessità di promuovere un approccio integrato al fine di conseguire l'obiettivo "zero vittime" e rafforzare la collaborazione intersettoriale, compreso l'impegno con le ONG, la società civile, le imprese e l'industria a livello regionale, nazionale e dell'UE; invita le aziende e le PMI a contribuire, in linea con la dichiarazione di Stoccolma, a continuare a perseguire la sicurezza stradale applicando i principi del sistema sicuro all'intera catena del valore, comprese le pratiche interne nei processi di aggiudicazione degli appalti, produzione e distribuzione, e a includere informazioni sui risultati in materia di sicurezza nelle loro relazioni di sostenibilità e nei loro siti web ufficiali; invita inoltre le aziende e le PMI, se del caso, a offrire corsi di formazione specifici sulla sicurezza stradale ai loro conducenti e a valutare la possibilità di creare la funzione di "responsabile della mobilità" per coordinare e ottimizzare le esigenze di mobilità dell'impresa per il trasporto di merci e lavoratori lungo l'intera catena logistica;

55.  invita la Commissione a cooperare con gli Stati membri, la società civile e altri attori chiave allo sviluppo di una cultura della sicurezza stradale su scala europea; si compiace del lancio del premio dell'UE per la sicurezza stradale urbana nell'ambito della Settimana europea della mobilità e del rinnovamento della Carta europea della sicurezza stradale, che è la principale piattaforma della società civile in materia di sicurezza stradale; invita la Commissione a organizzare nei prossimi anni un Anno europeo della sicurezza stradale nell'ambito del quadro dell'UE per la sicurezza stradale 2021-2030; sostiene inoltre, nel quadro dell'Anno europeo delle città più verdi nel 2022, la creazione, il finanziamento e il monitoraggio di un'etichetta di "città più sicura", che dovrebbe basarsi sui criteri dei più elevati standard di sicurezza stradale per tutti gli utenti e di spazi pubblici più vivibili, comprese una migliore qualità dell'aria ed emissioni di CO2 ridotte;

56.  prende atto della Giornata mondiale in ricordo delle vittime della strada, che viene celebrata ogni terza domenica di novembre per ricordare i milioni di persone rimaste uccise e gravemente ferite sulle strade di tutto il mondo, per ringraziare i servizi d'emergenza per il loro lavoro e per riflettere sull'onere e sul costo enormi che queste continue tragedie quotidiane rappresentano per le famiglie, le comunità e i paesi; riconosce formalmente questa giornata e invita il Consiglio europeo e la Commissione europea a fare altrettanto organizzando un evento annuale sostenuto dalle tre istituzioni;

57.  ritiene che, al fine di attuare correttamente le prossime tappe della politica dell'UE per la sicurezza stradale nell'ambito della strategia globale per una mobilità sostenibile e intelligente, siano necessarie alcune nuove capacità nel campo della sicurezza stradale, in particolare per quanto riguarda le attività di coordinamento, monitoraggio e valutazione e il supporto tecnico per la strategia globale; invita la Commissione, a tale riguardo, a valutare la possibilità di istituire un'agenzia dell'UE per la sicurezza stradale per sostenere un trasporto stradale sostenibile, sicuro e intelligente o, qualora ciò non sia fattibile, ad affidare tale compito a un'agenzia esistente;

o
o   o

58.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU L 68 del 13.3.2015, pag. 9.
(2) GU L 403 del 30.12.2006, pag. 18.
(3) GU L 325 del 16.12.2019, pag. 1.
(4) Testi approvati, P9_TA(2021)0122.
(5) GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1.
(6) Direttiva (UE) 2019/1936 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, che modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 1).
(7) GU L 167 del 30.4.2004, pag. 39.
(8) Studio della Commissione del 18 febbraio 2014 sulla prevenzione della guida in stato di ebbrezza mediante l'uso di dispositivi di tipo alcolock.
(9) Valutazione d'impatto iniziale della Commissione, del 15 marzo 2019, sulla revisione della direttiva sull'applicazione transfrontaliera.
(10) GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.
(11) GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.


Ricostituzione degli stock ittici nel Mar Mediterraneo
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Risoluzione del Parlamento europeo del 6 ottobre 2021 sulla ricostruzione degli stock ittici nel Mar Mediterraneo: valutazione e prossime tappe (2019/2178(INI))
P9_TA(2021)0408A9-0225/2021

Il Parlamento europeo,

–  viste la comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 dal titolo "Il Green Deal europeo" (COM(2019)0640) e la risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo(1),

–   vista la comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020, "Una strategia 'Dal produttore al consumatore' per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente" (COM(2020)0381),

–  vista la strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 presentata nella comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020 dal titolo "Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 – Riportare la natura nella nostra vita" (COM(2020)0380), in particolare il punto 2.2.6 "Ripristinare il buono stato ecologico degli ecosistemi marini", anche "mediante l'istituzione di incentivi finanziari erogati dai futuri strumenti finanziari destinati alla pesca e alla politica marittima per le zone marine protette (compresi i siti Natura 2000 e quelli istituiti da accordi internazionali o regionali)",

–  vista la comunicazione della Commissione del 16 giugno 2020 dal titolo "Verso una pesca più sostenibile nell'UE: situazione attuale e orientamenti per il 2021", (COM(2020)0248),

–  vista la comunicazione della Commissione del 17 settembre 2020 dal titolo "Strategia annuale per la crescita sostenibile 2021" (COM(2020)0575),

–   visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo(2),

–   vista la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino)(3),

–  visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata(4),

–  visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca(5),

–  visti il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca(6) e la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2018)0390),

–  vista la direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, recante attuazione dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (Cogeca), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche)(7),

–  visto il regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istituisce un quadro dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca(8),

–  visto il regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT)(9),

–  visto il regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale(10),

–  visto il regolamento (UE) 2019/982 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica il regolamento (UE) n. 1343/2011 relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM(11)(Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo),

–  visto il regolamento (UE) 2020/560 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 508/2014 e (UE) n. 1379/2013 per quanto riguarda misure specifiche per attenuare l'impatto dell'epidemia di COVID-19 nel settore della pesca e dell'acquacoltura(12),

–   vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 25 giugno 2020, sull'attuazione della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino (direttiva 2008/56/CE) (COM(2020)0259),

–   vista la relazione speciale 26/2020 della Corte dei conti europea, del 26 novembre 2020, dal titolo "Ambiente marino: la protezione esercitata dall'UE è estesa ma non va in profondità",

–   vista la comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 9 febbraio 2021, dal titolo "Partenariato rinnovato con il vicinato meridionale – Una nuova agenda per il Mediterraneo" (JOIN(2021)0002),

–  visti gli articoli 38 e 39 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  vista la politica europea di vicinato (PEV) dell'UE,

–  vista la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS),

–  vista la strategia a medio termine (2017-2020) della CGPM, che mira alla sostenibilità delle attività di pesca del Mediterraneo e del Mar Nero,

–  vista la relazione 2018 della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) sullo stato della pesca nel Mediterraneo e nel Mar Nero,

–  visto l'obiettivo di sviluppo sostenibile (OSS) 14 "Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile" adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015,

–   vista la relazione per il 2020 del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) sul monitoraggio delle prestazioni della politica comune della pesca (STECF-Adhoc-20-01),

–   visto lo studio di valutazione retrospettivo della Commissione del regolamento sul Mar Mediterraneo del maggio 2016,

–   vista la relazione n. 17/2019 dell'Agenzia europea dell'ambiente dal titolo "Marine messages II – Navigating the course towards clean, healthy and productive seas through implementation of an ecosystem‑based approach”,

–  visti la convenzione sulla protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo (Convenzione di Barcellona) e i relativi protocolli e le relative decisioni dell'UE,

–  vista la dichiarazione ministeriale degli Stati costieri affacciati sul Mediterraneo MedFish4Ever adottata a La Valletta, Malta, il 30 marzo 2017,

–   vista la dichiarazione ministeriale di Sofia del 7 giugno 2018,

–  vista la dichiarazione ministeriale del 26 settembre 2018 volta ad attuare un piano d'azione regionale per la pesca su piccola scala e sostenibile nel Mediterraneo e nel Mar Nero,

–   vista la relazione di valutazione globale sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici della piattaforma intergovernativa di politica scientifica per la biodiversità e i servizi ecosistemici (IPBES) per il 2019,

–   vista la relazione speciale del Gruppo intergovernativo di esperti sui cambiamenti climatici (IPCC), del 2019, sull'oceano e la criosfera in un clima che cambia,

–  vista la parte II, sezione 2, dell'UNCLOS, intitolata "Limiti del mare territoriale",

–   vista la prima relazione di valutazione del Mediterraneo (MAR1) elaborata dalla rete indipendente di esperti mediterranei sui cambiamenti climatici e ambientali (MedECC),

–  vista la relazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) e della CGPM dal titolo "The State of Mediterranean and Black Sea Fisheries 2020,

–  vista la relazione della sua commissione per la pesca sulle conseguenze dell'aumento della temperatura delle acque marine per gli stock ittici e per la pesca (2019/2163(INI)),

–  visti il parere della commissione per la pesca destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e alla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale su una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente (2020/2260(INI))PECH_AD (2021)662054,

–  vista la sua risoluzione legislativa del 17 aprile 2020 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1379/2013 e il regolamento (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche per attenuare l'impatto della pandemia di Covid-19 nel settore della pesca e dell'acquacoltura (COM(2020)0142 – C9-0093/2020 – 2020/0059(COD))(13),

–   vista la sua risoluzione del 21 gennaio 2021 dal titolo "Più pesce nei mari? Misure per promuovere la ricostituzione degli stock al di sopra del rendimento massimo sostenibile (MSY), comprese le zone di ricostituzione degli stock ittici e le aree marine protette"(14),

–  considerando gli effetti socio-economici negativi, attuali e a lungo termine, della pandemia di COVID-19 nel settore, ivi comprese le imprese di vendita al dettaglio e i negozi di prodotti alimentari freschi;

–  visto l'articolo 54 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per la pesca (A9-0225/2021),

A.  considerando che il Mar Mediterraneo è uno dei principali luoghi della biodiversità mondiale nonché un bacino su cui si innestano comunità costiere che dipendono in larga parte dalla pesca e in particolar modo dalla pesca artigianale; considerando che l'attuale preoccupante situazione ambientale, in parte dovuta alla pesca eccessiva, pone a serio rischio non solo la biodiversità, ma anche la sopravvivenza di un settore la cui perdita di redditività può avere ripercussioni socioeconomiche estremamente negative per le comunità dedite alla pesca, l'industria e i settori ausiliari;

B.  considerando che gli stock ittici non hanno una capacità riproduttiva illimitata e che la richiesta ed il consumo di pesce aumentano in maniera costante;

C.  considerando che nel Mediterraneo, soprattutto occidentale, si stanno introducendo nuove misure, sebbene sia ancora troppo presto per una valutazione completa in quanto occorre realizzare un maggior numero di iniziative, e nel Mar Nero la situazione è rimasta sostanzialmente invariata dall'inizio della raccolta dei dati nel 2003, sebbene dal 2012 possa esserci stato un leggero aumento della biomassa;

D.  considerando che nel Mediterraneo, secondo la relazione 2020 della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) sullo stato della pesca nel Mediterraneo e nel Mar Nero, la percentuale di stock ittici sovrasfruttati è passata dall'88 % del 2014 al 75 % del 2018 e la situazione di molti stock risulta tuttora critica, il che dimostra chiaramente che resta ancora molto da fare, pur evidenziando risultati in graduale miglioramento dovuti all'impegno dei pescatori in tutta la regione; che la situazione di molti stock rimane critica in quanto oltre l'80 % degli stock valutati scientificamente sono sfruttati al di sopra dei livelli di rendimento massimo sostenibile (MSY), secondo lo CSTEP;

E.  considerando l'adozione nel 2019 del regolamento che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale e la necessità di attendere l'esito delle misure in esso adottate;

F.  considerando il significativo impatto da un punto di vista socioeconomico delle limitazioni alle attività di pesca le quali minano la redditività di migliaia di imprese fino a metterne a repentaglio la sopravvivenza, con ripercussioni potenzialmente devastanti per l'occupazione e la coesione sociale nelle zone costiere;

G.  considerando che il depauperamento dello stock e l'erosione della biodiversità marina minacciano la sicurezza alimentare delle comunità costiere, i posti di lavoro e i redditi di tutta la catena del valore della pesca artigianale;

H.  considerando che il rispetto non uniforme delle restrizioni delle attività di pesca non consente di conseguire gli obiettivi prefissati, ponendo in evidente svantaggio chi le rispetta;

I.  considerando che il Fondo europeo per la pesca e l'acquacoltura dovrebbe essere utilizzato per mitigare gli impatti socioeconomici negativi e per la diversificazione del settore;

J.  considerando che la maggior parte della flotta peschereccia mediterranea è costituita da pescherecci artigianali su piccola scala, che rappresentano circa l’84 % della flotta peschereccia e il 60 % dei posti di lavoro nel bacino del Mediterraneo, e che, sebbene alcune flotte siano diminuite in misura significativa, anche se in misura diversa in tutta l'UE e nei paesi non europei, con gravi ripercussioni sulle economie locali, le tendenze relative al numero di pescherecci sono rimaste relativamente stabili;

K.  considerando che per la maggior parte delle zone costiere e insulari, la pesca artigianale è una forma tradizionale di pesca che costituisce uno stile di vita e una significativa fonte di sostentamento che necessita specifiche misure e sostegni per crescere e svilupparsi;

L.  considerando la necessità di raggiungere livelli di stock ittici sani per evitare una perdita di posti di lavoro nonché per sostenere importanti settori economici dipendenti dalla pesca;

M.  considerando che tra i fattori di pressione sugli stock ittici del Mediterraneo e sulla biodiversità marina non vi è soltanto la pesca, ma anche problemi di origine antropica come l'inquinamento da plastica, la dispersione di carburante, la perdita di habitat, il traffico marittimo e il cambiamento climatico, nonché la proliferazione di specie esotiche invasive;

N.  considerando che le statistiche evidenziano un costante aumento del consumo dei prodotti della pesca con un relativo incremento delle importazioni;

O.  considerando la possibilità di migliorare l'etichettatura dei prodotti europei al fine di valorizzare la pesca mediterranea e migliorare la tracciabilità nella lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN);

P.  considerando che si è verificato un costante declino della produzione e sono necessarie misure per ripristinare la sostenibilità delle risorse;

Q.  considerando che la pesca e l'acquacoltura sono tra i settori maggiormente colpiti dalla pandemia di Covid-19, poiché la domanda ha subito un improvviso calo;

R.  considerando che la Commissione ha proposto una serie di misure temporanee e mirate per affrontare le sfide che la comunità che vive dei prodotti della pesca deve affrontare a causa della Covid-19;

S.  considerando che lo stato di instabilità politica e i disordini in Libia rappresentano una minaccia tangibile per le pescatrici e i pescatori dell'UE attivi nel Mediterraneo meridionale, che mette a rischio la loro libertà personale e la sicurezza delle operazioni di pesca;

T.  considerando che mentre i pescatori dell’UE sono obbligati al rispetto di regole per la conservazione degli stock ittici, quelli di altri paesi mediterranei non sono tenuti al rispetto delle stesse minando gli sforzi per la ricostituzione degli stock e praticando al contempo concorrenza sleale alla pesca dell’UE;

U.  considerando che il Mar Mediterraneo si sta riscaldando con un ritmo più rapido del 20 % rispetto al resto del mondo; che stando ai dati della rete MedECC i cambiamenti climatici potrebbero condurre all'estinzione locale di pesci e invertebrati marini commerciali fino al 50 % entro il 2050;

Migliorare gli aspetti legislativi

1.  chiede che la Commissione, previa consulenza del Consiglio consultivo regionale per il Mediterraneo (MED-AC), individui gli ostacoli che si frappongono al processo di ricostruzione degli stock ittici, compresa un'analisi dell'attuazione della strategia della CGPM 2017-2020 al fine di includere i relativi risultati nella strategia 2021-2030, garantendo che siano adottati provvedimenti concreti per la ricostruzione degli stock ittici e valutando, se necessario e opportuno, misure legislative e non legislative;

2.  accoglie con favore la proposta della Commissione, nella sua strategia sulla biodiversità per il 2030, di proteggere almeno il 30 % della zona marittima dell'UE, anche istituendo riserve di ricostituzione di stock ittici, come previsto nell'ambito della politica comune della pesca (PCP);

3.  ritiene che il rafforzamento e l'attuazione efficiente delle aree marine protette esistenti sia una necessità e che i pescatori debbano essere coinvolti nella fase di preparazione e nella loro gestione;

4.  sottolinea la necessità di includere la valutazione della designazione e il successo di tali zone nella futura relazione sul funzionamento della politica comune della pesca (PCP); chiede che la CGPM prenda spunto dall'ottimo esempio della zona di ricostituzione degli stock ittici nella fossa di Pomo/Jabuka;

5.  invita la Commissione a garantire parità di condizioni per tutti i settori economici nell'attuazione di zone marine protette collegate e gestite in modo efficace;

6.  esorta la Commissione a far fronte alle esigenze dei paesi mediterranei fornendo loro sostegno tecnico e scientifico affinché ricorrano ai meccanismi di finanziamento regionali e internazionali, nonché per elaborare progetti di sviluppo sostenibile;

7.  invita la Commissione a valutare l'opportunità di istituire nuovi piani di gestione degli stock al fine di conseguire i principi di sostenibilità sociale, economica e ambientale enunciati nella PCP;

8.  rammenta l'obiettivo della PCP di conseguire il tasso di sfruttamento che produca il rendimento massimo sostenibile al più tardi entro il 2020 per tutti gli stock;

9.  rileva con preoccupazione che il numero di stock la cui situazione non è nota rimane elevato; chiede di intensificare gli sforzi per migliorare la raccolta dei dati ai fini di una più adeguata definizione delle misure di gestione necessarie;

10.  rammenta l'obiettivo della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino di conseguire o mantenere un buono stato ecologico dell'ambiente marino al più tardi entro il 2020;

11.  invita la Commissione, sulla scorta del successo ottenuto con il tonno rosso, a esaminare l'introduzione di un totale ammissibile di catture (TAC) a lungo termine per alcune specie, tra cui il nasello, e a presentare una proposta in fase di valutazione del piano pluriennale nel 2024;

12.  ricorda che il successo delle zone marine protette e di altre zone protette consiste nel loro riconoscimento da parte dei pescatori, delle comunità costiere e di altre parti interessate; invita la Commissione a considerare la necessità di agevolare la partecipazione attiva del settore della pesca, compresa la sua componente artigianale, delle comunità locali e di tutte le parti interessate nella messa a punto, nella gestione e nel monitoraggio delle zone marine protette;

13.  invita l'UE e i suoi Stati membri ad agire per porre fine ai "paper park" (parchi che esistono solo sulla carta) nel Mar Mediterraneo e a istituire zone marine protette nell'ambito di una rete coerente di zone efficacemente gestite e collegate, comprese le aree al largo delle coste e d'alto mare; ricorda l'obbligo di cessare l'attività di pesca con attrezzi di fondo al di sotto dei 400 metri in zone caratterizzate o che possono essere caratterizzate da ecosistemi marini vulnerabili (EMV);

14.  invita l'UE e gli Stati membri ad ampliare la rete di zone di ricostituzione degli stock ittici nell'ambito della PCP e della CGPM, soprattutto laddove vi siano prove chiare di elevate concentrazioni di pesci al di sotto della taglia minima di riferimento per la conservazione o di zone di riproduzione; sottolinea la necessità di includere la valutazione della designazione e il successo di tali zone nella futura relazione sul funzionamento della PCP; chiede che la CGPM prenda spunto dall'ottimo esempio della zona di ricostituzione degli stock ittici nella fossa di Pomo/Jabuka;

15.  invita la CGPM a proporre una nuova strategia comune ambiziosa e olistica per la pesca e l'acquacoltura nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero per il periodo 2021-2025, che deve includere misure di gestione efficaci e sostenibili a livello regionale e nazionale, seguendo l'approccio del rendimento massimo sostenibile; invita la CGPM ad affrontare questioni come il riscaldamento globale, la pesca INN e la pesca ricreativa, e a stabilire nuove zone di ricostituzione degli stock ittici;

16.  si rammarica per l'assenza di dati scientifici sulla pesca ricreativa; invita gli Stati membri dell'UE e la CGPM a valutare pienamente gli impatti e il contributo della pesca ricreativa sulla gestione delle risorse ittiche e a includerli nei loro piani di gestione;

17.  sottolinea l'importanza del monitoraggio e del controllo nonché di un'efficace cooperazione regionale in relazione alla gestione delle risorse biologiche marine;

18.  invita la Commissione a promuovere gli obiettivi del Green Deal europeo a livello della CGPM e a sostenere una governance sostenibile degli oceani e la gestione dello stock ittico tramite adeguati finanziamenti;

19.  invita la Commissione a garantire che ogni proposta legislativa volta ad aumentare gli stock ittici che limiti le attività di pesca sia preceduta da un'ampia valutazione d'impatto volta a quantificare il suo possibile impatto socioeconomico e ambientale sulle comunità costiere e sulla produttività e competitività delle imprese della pesca e della catena di produzione dell'UE, e sia sostenuta dai migliori dati scientifici disponibili condivisi con le parti interessate relative al settore della pesca;

20.  ricorda inoltre che, con l'adozione del Green Deal europeo, nonché delle strategie sulla biodiversità e "Dal produttore al consumatore" che lo integrano, e il forte impatto che avrà sull'attività di pesca in generale e nel Mediterraneo in particolare, è necessario condurre una valutazione preventiva dell'impatto di suddette misure e della loro applicazione nel settore della pesca e dell'acquacoltura, in quanto trattasi di un mare condiviso con paesi non-UE aventi normative diverse;

21.  sottolinea la mancanza di una quantificazione precisa delle conseguenze sugli stock ittici di tutti i possibili elementi impattanti al di fuori delle attività di pesca, come l'inquinamento, il riscaldamento globale, le specie aliene, lo sfruttamento degli idrocarburi, il dragaggio o i trasporti marittimi; sottolinea come questa mancanza di informazioni non permette di prendere decisioni sufficientemente adeguate ed efficaci per garantire la conservazione degli stock e degli ecosistemi marini;

22.  invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che tutte le iniziative legislative e non legislative siano condivise con le associazioni di pescatori, comprese le corporazioni, seguendo un modello di co-gestione;

23.  sottolinea come eventuali future misure legislative volte a favorire la ricostituzione degli stock ittici nel Mediterraneo che comportino un impatto sull'attività di pesca del settore ittico europeo debbano essere implementate in maniera graduale e proporzionale alla sua capacità d'azione; sottolinea inoltre come sia importante che ogni futura proposta legislativa non comporti un eccessivo carico burocratico e finanziario per il settore ittico europeo e in particolar modo per il segmento della piccola pesca artigianale;

24.  sottolinea come ogni iniziativa legislativa volta alla protezione e ricostituzione degli stock nel Mar Mediterraneo non dovrebbe limitarsi unicamente a misure restrittive delle attività di pesca, ma dovrebbe avere un approccio olistico al problema e affrontare congiuntamente tutte le minacce al depauperamento degli stock;

25.  sottolinea la necessità di legiferare attraverso un approccio eco-sistemico, in grado di leggere ed analizzare tutte le interazioni che influenzano gli stock ittici, tenendo conto non solo delle attività di pesca, ma anche dei fattori di pressione che ne alterano l'equilibrio e della presenza di nuove specie invasive;

26.  sottolinea l’impatto positivo che il rinnovo delle flotte europee nel Mediterraneo, la cui età media è molto alta sia in termini di barche sia di motori, comporterebbe, in quanto ridurrebbe il loro impatto sull'ambiente, promuoverebbe l’efficienza in termini di consumo di carburante e la decarbonizzazione dei pescherecci e migliorerebbe la sicurezza e le condizioni di lavoro a bordo; ricorda che l'accordo sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMPA) facilita il sostegno a tale riguardo;

27.  invita la Commissione a tutelare la competitività e lo sviluppo sostenibile dell'intero settore ittico e della relativa filiera produttiva, valorizzando il prodotto ittico e migliorando l'etichettatura e la tracciabilità, con particolare attenzione a misure che garantiscano la conformità dei prodotti importati alle norme europee;

28.  invita il Consiglio e la Commissione a valutare positivamente la posizione del Parlamento nella revisione in corso del regolamento (CE) n. 1005/2008(15) (regolamento INN), in particolare in relazione alla proposta del Parlamento di introdurre misure di salvaguardia, soggette a determinate condizioni, in base alle quali le tariffe preferenziali per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura vengono temporaneamente sospese da paesi non-UE che non cooperano adeguatamente nella lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;

29.  chiede alla Commissione e agli Stati membri di migliorare l'etichettatura e la tracciabilità di tutti i prodotti ittici, al fine di fornire ai consumatori informazioni più chiare sull'origine del prodotto, sulle specie e su altri aspetti quali i metodi di produzione e le norme applicate in materia di cattura e trasformazione, anche da importazioni non UE;

30.  invita il Commissario responsabile per la pesca e gli affari marittimi ad istituire un organo consultivo con la partecipazione dei paesi non-UE dell'area mediterranea, al fine di ridurre la concorrenza sleale e garantire parità di condizioni per i pescatori europei e le donne europee che lavorano nel settore;

31.  invita gli Stati membri a contrastare la pesca INN migliorando la trasparenza delle operazioni di pesca e degli sforzi di monitoraggio e controllo;

32.  invita gli Stati membri a rafforzare la capacità di controllo della pesca e ad agevolare lo scambio delle migliori pratiche e degli obiettivi tra gli Stati membri sul piano tattico a breve termine, con l'assistenza dell'Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA);

33.  esorta gli Stati membri che si affacciano sul Mediterraneo a stabilire un numero aggiuntivo di zone di pesca soggette a restrizioni istituite dalla CGPM con effetto immediato, al fine di proteggere gli ecosistemi marini sovrasfruttati, tenendo conto quale esempio di buona pratica la zona di restrizione della pesca nell'area della fossa di Pomo/Jabuka;

34.  invita la Commissione a valutare l'integrazione della pesca nella politica di vicinato dell'UE, quale strumento per imprimere nuovo slancio alla cooperazione regionale;

35.  insiste affinché la corretta e obbligatoria applicazione della PCP abbia come obiettivo il conseguimento di un adeguato equilibrio tra sostenibilità ambientale, economica e sociale;

36.  invita la Commissione ad effettuare non appena possibile un'analisi dei dati socio-economici del settore ittico del Mediterraneo per valutare l'impatto dell'emergenza COVID-19 sul settore della pesca e che si tenga successivamente conto di tale valutazione nei futuri processi decisionali;

37.  invita la Commissione ad avvalersi di tale analisi nell'elaborazione delle politiche, facilitando la collaborazione nella ricerca e cooperando con tutti gli attori dell'intero bacino del Mediterraneo, includendo sia i paesi rivieraschi dell'UE che quelli terzi, per valutare ed evitare potenziali controversie tra le flotte che sfruttano le stesse risorse biologiche marine, situate in zone sensibili delle acque internazionali;

38.  invita la Commissione a svolgere un'analisi dell'impatto sociale, economico e ambientale, nonché dell'impatto sugli stock ittici, del settore della pesca ricreativa al fine di includerla in qualsiasi eventuale misura adottata;

39.  esorta gli Stati membri a utilizzare correttamente le risorse del FEAMP per compensare la pesca su piccola scala obbligata a sospendere temporaneamente le proprie attività a causa delle misure di conservazione, in linea con le norme e le disposizioni del FEAMP;

40.  invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere le opportunità offerte dalla co-gestione e dalla gestione eco-sistemica, adattativa e precauzionale, aventi come obiettivo ultimo il conseguimento di una gestione sostenibile delle risorse ittiche, basata sul controllo dello sforzo di pesca e sulla selettività dell'attività di pesca estrattiva nel Mediterraneo;

Contrastare gli impatti di altre attività economiche e le pressioni sulla ricostituzione degli stock ittici

41.  accoglie con favore il lavoro svolto a livello della CGPM dal 2017 finalizzato all'elaborazione e all'adozione di strategie tese a far fronte ai potenziali effetti dei cambiamenti climatici sulla pesca;

42.  invita gli Stati membri ad adottare norme che vietino l'ancoraggio e l'ormeggio di grandi imbarcazioni private entro 300 metri dalla costa e all'interno di habitat protetti, entro suddetto limite di 300 metri e nelle rade, considerato il loro enorme impatto sui fragili ecosistemi come le praterie di Posidonia oceanica;

43.  invita la Commissione a pubblicare uno studio sull'impatto delle diverse attività umane e delle fonti di inquinamento, sia terrestri che marine, sugli stock ittici e sugli ecosistemi marini;

44.  sottolinea la mancanza di risorse necessarie a svolgere la ricerca scientifica e le valutazioni dello stock nel Mar Mediterraneo, in particolare di risorse umane;

45.  invita gli Stati membri a finanziare la formazione di nuovi esperti scientifici;

Rafforzare la raccolta di dati e la ricerca

46.  sottolinea la necessità di promuovere la pesca costiera su piccola scala e le tecniche di pesca caratterizzate da un ridotto impatto ambientale nel Mediterraneo, anche rendendo obbligatoria l'assegnazione di una quota maggiore delle possibilità di pesca da parte degli Stati membri ai due tipi di pesca per i quali sono stati introdotti i TAC, conformemente all'articolo 17 del regolamento UE 1380/2013;

Rafforzare il ruolo degli operatori nel processo decisionale e nella raccolta dei dati

47.  chiede alla Commissione di eseguire un'analisi economica degli effetti sociali ed occupazionali causati dalla diminuzione delle risorse ittiche nel Mediterraneo al fine di trovare misure di sostegno appropriate per garantire una transizione equa e giusta verso una pesca a impatto ridotto;

48.  invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che sia l'analisi dei dati che le possibili misure eventualmente derivanti possano avvalersi dei fondi del FEAMP nell'ottica di contribuire alla sostenibilità, all'innovazione e alla diversificazione del settore;

49.  chiede un maggiore coinvolgimento delle autorità locali, regionali e degli istituti scientifici, così come degli operatori dei territori nella raccolta dei dati relativi alla pesca selettiva, in stretta collaborazione con il Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP);

50.  invita a promuovere lo scambio di buone pratiche e l'innovazione in materia di migliore selettività degli attrezzi di pesca e di raccolta dei rifiuti marini, riconoscendo il ruolo dei pescatori come "guardiani del mare", al fine di contribuire a un mare più sano e pulito;

51.  sottolinea che il pieno conseguimento di qualsiasi obiettivo relativo alla ricostituzione degli stock nel Mediterraneo e una corretta attuazione delle norme adottate dai legislatori europei dipendono dall'effettiva partecipazione del settore della pesca;

52.  chiede alla Commissione di migliorare e rafforzare la cooperazione e il dialogo con i consigli consultivi, con i pescatori e i professionisti del settore delle comunità costiere, tenendo debitamente conto del loro parere e riconoscendo l’importanza dei pescatori, delle donne che operano nel settore e delle organizzazioni professionali competenti e delle organizzazioni della società civile nella formulazione delle norme da adottare e nei processi decisionali;

53.  esorta gli Stati membri a consentire la creazione di modelli di co-gestione della pesca a livello locale basati sulla partecipazione, la consultazione e il processo decisionale congiunto tra tutti gli attori interessati; ritiene che suddetti piani di gestione richiedano un monitoraggio esaustivo delle catture onde garantire uno sfruttamento sostenibile delle risorse, come anche il conseguimento di condizioni socio-economiche equilibrate all'interno del settore ittico, che tendano a compensare le differenze tra i segmenti di flotta;

54.  sottolinea che questi modelli di cogestione si basano sul mantenimento dei servizi ecosistemici e sulla conservazione degli ecosistemi sfruttati, mediante la loro protezione, il che implica l'applicazione di un approccio eco-sistemico alla pesca e una gestione adattativa, e l'attuazione di un sistema permanente di informazione, analisi e azione, in grado di apprendere e fornire feedback, e che agisca in maniera snella all'atto di prendere decisioni;

55.  accoglie con favore l'adozione del piano d'azione 2018 per garantire un futuro sostenibile alla pesca su piccola scala e all'ambiente marino nella regione, nonché il lancio della piattaforma "Friends of Small-Scale Fisheries";

56.  sottolinea che qualsiasi obiettivo di protezione dovrebbe essere basato sui migliori pareri scientifici disponibili;

Garantire lo Stato di diritto

57.  condanna le continue violazioni del diritto del mare nel Mar Mediterraneo, tra cui i sequestri di persona, le requisizioni di imbarcazioni, la reclusione illegale, le intimidazioni, i controlli, le vessazioni, le aggressioni e i processi iniqui ai danni dei pescatori dell'Unione per aver esercitato il loro lavoro, in palese violazione degli obblighi internazionali in materia di diritti umani;

58.  invita la Commissione ad analizzare la situazione nel Mediterraneo e a valutare la possibilità di creare una tipologia di operazione a tutela dei marinai e delle imbarcazioni europee;

59.  invita la Commissione ad avviare un dialogo con i paesi nordafricani che non rispettano le politiche e le decisioni della Convenzione UNCLOS e della CGPM, che garantiscono la sicurezza e la parità di condizioni per tutti i pescatori dell'UE;

60.  invita la Commissione a promuovere iniziative volte a trovare soluzioni anche con i paesi transfrontalieri per rispettare gli accordi conclusi dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca e per partecipare alla buona gestione e ricostituzione degli stock ittici;

61.  invita la Commissione, tramite le sue agenzie, a intensificare gli sforzi di sorveglianza delle acque di competenza al fine di identificare pescherecci provenienti da paesi non-UE che pescano illegalmente nelle acque territoriali dell'UE e nelle aree marine protette e per migliorare le condizioni di sicurezza in cui operano i pescatori della flotta UE; sottolinea come a tal fine è fondamentale dotare tali agenzie di adeguati finanziamenti e risorse umane;

62.  chiede all'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza di intensificare gli sforzi dell'Unione nel Mediterraneo meridionale in materia di diritto internazionale, sicurezza e Stato di diritto;

o
o   o

63.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) Testi approvati, P9_TA(2020)0005.
(2) GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11.
(3) GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19.
(4) GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.
(5) GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.
(6) GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1.
(7) GU L 25 del 31.1.2017, pag. 12.
(8) GU L 157 del 20.6.2017, pag. 1.
(9) GU L 315 del 30.11.2017, pag. 1.
(10) GU L 172 del 26.6.2019, pag. 1.
(11) GU L 164 del 20.6.2019, pag. 1.
(12) GU L 130 del 24.4.2020, pag. 11.
(13) GU C 316 del 6.8.2021, pag. 28.
(14) Testi approvati, P9_TA(2021)0017.
(15) Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).


Sostanze attive, tra cui il clorotoluron e il difenoconazolo
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Risoluzione del Parlamento europeo del 6 ottobre 2021 sul regolamento di esecuzione (UE) 2021/1449 della Commissione del 3 settembre 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze 2-fenilfenol (compresi i suoi sali, come il sale sodico), 8-idrossichinolina, amidosulfuron, bifenox, clormequat, clorotoluron, clofentezina, clomazone, cipermetrina, daminozide, deltametrina, dicamba, difenoconazolo, diflufenican, dimetaclor, etofenprox, fenoxaprop-P, fenpropidin, fludioxonil, flufenacet, fostiazato, indoxacarb, lenacil, MCPA, MCPB, nicosulfuron, oli di paraffina, olio di paraffina, penconazolo, picloram, propaquizafop, prosulfocarb, quizalofop-P-etile, quizalofop-P-tefurile, zolfo, tetraconazolo, tri-allato, triflusulfuron e tritosulfuron (2021/2869(RSP))
P9_TA(2021)0409B9-0481/2021

Il Parlamento europeo,

–  visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1449 della Commissione del 3 settembre 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze 2-fenilfenol (compresi i suoi sali, come il sale sodico), 8-idrossichinolina, amidosulfuron, bifenox, clormequat, clorotoluron, clofentezina, clomazone, cipermetrina, daminozide, deltametrina, dicamba, difenoconazolo, diflufenican, dimetaclor, etofenprox, fenoxaprop-P, fenpropidin, fludioxonil, flufenacet, fostiazato, indoxacarb, lenacil, MCPA, MCPB, nicosulfuron, oli di paraffina, olio di paraffina, penconazolo, picloram, propaquizafop, prosulfocarb, quizalofop-P-etile, quizalofop-P-tefurile, zolfo, tetraconazolo, tri-allato, triflusulfuron e tritosulfuron(1),

–  visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE(2), in particolare l'articolo 17, primo comma, e l'articolo 21,

–  visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 della Commissione, dell'11 marzo 2015, recante attuazione dell'articolo 80, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che stabilisce un elenco di sostanze candidate alla sostituzione(3),

–  visti gli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione(4),

—  vista la sua risoluzione del 13 settembre 2018 sull'attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 sui prodotti fitosanitari(5),

–  viste le sue risoluzioni del 10 ottobre 2019 e del 26 novembre 2020 che sollevano obiezioni alle precedenti proroghe del periodo di approvazione della sostanza attiva clorotoluron(6),

–  visto l'articolo 112, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,

–  vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

A.  considerando che la sostanza clorotoluron è stata iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE(7) del Consiglio il 1° marzo 2006 in forza della direttiva 2005/53/CE della Commissione(8) ed è considerata approvata a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009;

B.  considerando che dal 2013 è in corso una procedura per il rinnovo dell'approvazione del clorotoluron a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione(9);

C.  considerando che il periodo di approvazione della sostanza attiva clorotoluron è già stato prorogato di un anno dal regolamento di esecuzione (UE) n. 533/2013(10) e successivamente di un anno ogni anno, a partire dal 2017, mediante i regolamenti di esecuzione (UE) 2017/1511(11), (UE) 2018/1262(12), (UE) 2019/1589(13) e (UE) 2020/1511(14) della Commissione, e ora ancora una volta di un anno dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1449 della Commissione, che estende il periodo di approvazione sino al 31 ottobre 2022;

D.  considerando che la Commissione non ha motivato le ragioni della proroga, limitandosi a dichiarare che "dato che la valutazione di tali sostanze è stata ritardata per motivi che sfuggono al controllo dei richiedenti, è probabile che la loro approvazione scada prima che venga presa una decisione in merito al rinnovo";

E.  considerando che il regolamento (CE) n. 1107/2009 mira a garantire un livello elevato di protezione sia della salute umana e animale sia dell'ambiente, salvaguardando nel contempo la competitività dell'agricoltura dell'Unione; che occorre prestare un'attenzione particolare alla tutela dei gruppi vulnerabili della popolazione, tra cui le donne in stato di gravidanza, i neonati e i bambini;

F.  considerando che dovrebbe applicarsi il principio di precauzione e che il regolamento (CE) n. 1107/2009 specifica che le sostanze dovrebbero essere incluse nei prodotti fitosanitari soltanto ove sia stato dimostrato che presentano un chiaro beneficio per la produzione vegetale e che non si prevede abbiano alcun effetto nocivo sulla salute umana o degli animali o alcun impatto inaccettabile sull'ambiente;

G.  considerando che il regolamento (CE) n. 1107/2009 indica che per motivi di sicurezza il periodo di approvazione delle sostanze attive dovrebbe essere limitato nel tempo; che tale periodo di approvazione dovrebbe essere proporzionale ai possibili rischi inerenti all'impiego di tali sostanze, ma che in questo caso tale proporzionalità è ovviamente inesistente;

H.  considerando che, nei 15 anni trascorsi dalla sua approvazione come sostanza attiva, il clorotoluron è stato identificato come probabile interferente endocrino e che ciò nonostante, durante tale periodo, la sua approvazione non è stata riesaminata né revocata;

I.  considerando che la Commissione e gli Stati membri hanno la possibilità e la responsabilità di agire secondo il principio di precauzione quando venga individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute ma permanga un'incertezza scientifica, adottando misure provvisorie di gestione del rischio necessarie per garantire un elevato livello di protezione della salute umana;

J.  considerando che, più specificamente, l'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1107/2009 prevede che la Commissione può in qualsiasi momento riesaminare l'approvazione di una sostanza attiva, in particolare se, alla luce di nuove conoscenze scientifiche e tecniche, ha motivo di ritenere che la sostanza non soddisfi più i criteri di approvazione previsti all'articolo 4 del regolamento stesso, e che tale riesame può comportare la revoca o la modifica dell'approvazione della sostanza;

Proprietà di interferenza endocrina

K.  considerando che, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio(15), il clorotoluron è caratterizzato da una classificazione armonizzata di sostanza altamente tossica per gli organismi acquatici e molto tossica per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata, sospettato di causare il cancro (Carc. 2) e sospettato di nuocere al feto (Repr. 2);

L.  considerando che il clorotoluron è stato associato a proprietà di interferenza endocrina in alcune pubblicazioni scientifiche(16);

M.  considerando che nel 2015 il clorotoluron è stato classificato nell'elenco di sostanze candidate alla sostituzione dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 in quanto si ritiene che abbia proprietà di interferenza endocrina in grado di produrre effetti nocivi negli esseri umani e che soddisfi i criteri per essere considerato una sostanza persistente e tossica;

N.  considerando che, ai sensi dell'allegato II, punto 3.6.5, del regolamento (CE) n. 1107/2009, una sostanza attiva non può essere approvata se si ritiene che abbia proprietà d'interferente endocrino in grado di avere effetti nocivi negli esseri umani, a meno che l'esposizione di questi ultimi a tale sostanza attiva presente in un prodotto fitosanitario, nelle condizioni realistiche d'uso proposte, sia trascurabile, vale a dire che il prodotto è utilizzato in sistemi chiusi o in altre condizioni che escludono il contatto con esseri umani e in cui i residui della sostanza attiva in questione negli alimenti o nei mangimi non superano il valore per difetto stabilito conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio(17);

O.  considerando che è inaccettabile che l'uso di una sostanza che probabilmente risponde ai criteri di esclusione delle sostanze attive che hanno proprietà di interferenza endocrina, continui ad essere consentito nell'Unione, mettendo così a rischio la salute della popolazione e dell'ambiente;

P.  considerando che i richiedenti possono approfittare del sistema automatico insito nei metodi di lavoro della Commissione, che proroga immediatamente i periodi di approvazione delle sostanze attive quando non è stata finalizzata la nuova valutazione dei rischi, prolungando deliberatamente il processo di riesame fornendo dati incompleti e chiedendo ulteriori deroghe e condizioni speciali, il che comporta rischi inaccettabili per l'ambiente e la salute umana, in quanto durante tale periodo l'esposizione alla sostanza pericolosa continua;

Q.  considerando che, nella sua risoluzione del 13 settembre 2018 il Parlamento ha invitato la Commissione e gli Stati membri a "garantire che la proroga procedurale del periodo di approvazione per la durata della procedura, a norma dell'articolo 17 del regolamento, non sia utilizzata per le sostanze attive mutagene, cancerogene e tossiche per la riproduzione, rientranti quindi nella categoria 1A o 1B, o per le sostanze attive aventi proprietà di interferente endocrino e dannose per l'uomo o gli animali, come è attualmente il caso per sostanze quali flumiossazina, thiacloprid, clorotoluron e dimossistrobina";

R.  considerando che il Parlamento si è già opposto alle precedenti proroghe del periodo di approvazione del clorotoluron nelle sue risoluzioni del 10 ottobre 2019 e del 26 novembre 2020;

S.  considerando che la Commissione, nelle sue risposte(18) alle precedenti obiezioni alle proroghe del periodo di approvazione del clorotoluron, fa riferimento soltanto allo "studio alla base della valutazione d'impatto condotto prima dell'adozione del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione(19)" nel quale "il clorotoluron non è stato identificato come un potenziale interferente endocrino", senza riconoscere che lo studio in questione non ha comportato l'eliminazione del clorotoluron dall'elenco delle sostanze candidate alla sostituzione;

T.  considerando che, in seguito all'adozione del regolamento delegato (UE) 2017/2100(20) e del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione, quest'ultima ha incaricato l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) di elaborare orientamenti armonizzati per garantire che i criteri sugli interferenti endocrini adottati dall'Unione siano applicati in maniera coerente per la valutazione dei biocidi e dei pesticidi nell'Unione; che tali orientamenti che comprendono nuove prove OCSE sono stati pubblicati a giugno 2018(21) ma non sono stati utilizzati per valutare le proprietà di interferenza endocrina del clorotoluron;

U.  considerando pertanto che il clorotoluron non è stato valutato in modo adeguato e tale da consentire di non considerare tale sostanza un interferente endocrino;

V.  considerando che il progetto di relazione di valutazione del rinnovo per il clorotoluron non è ancora stato valutato dall'EFSA;

W.  considerando che, dopo la precedente proroga, nel 2020, di diverse sostanze attive, tra cui il clorotoluron, a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1511, non è stata rinnovata l'approvazione di una sola sostanza su 27 contemplata da tale regolamento di esecuzione, mentre a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1449, i periodi di approvazione di ben 39 sostanze saranno prorogati ancora, in molti casi per la terza o la quarta volta;

X.  considerando che il difenoconazolo utilizzato in monoterapia o in combinazione con diversi azoli, come il penconazolo, è sospettato di indurre resistenza al triazolo nel ceppo fungino Aspergillus fumigatus(22);

Y.  considerando che la resistenza al triazolo nell'Aspergillus fumigatus costituisce una preoccupazione crescente(23) per la salute pubblica; che i dati provenienti da diversi studi(24) suggeriscono fortemente che gli azoli agricoli sono responsabili dell'insuccesso delle cure mediche nei pazienti naive agli azoli in contesti clinici;

Z.  considerando che un paziente su quattro ammesso in terapia intensiva a causa di problemi di salute connessi alla COVID-19 è risultato infettato da Aspergillus fumigatus, e che nel 15 % dei casi viene diagnosticata una variante resistente di Aspergillus fumigatus; che tali pazienti diventano quasi incurabili e il loro tasso di sopravvivenza è stimato ad appena il 20 %(25);

AA.  considerando che la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze che conducono alla resistenza ai medicinali fungini è inaccettabile dal punto di vista sanitario;

1.  ritiene che il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1449 ecceda le competenze di esecuzione previste nel regolamento (CE) n. 1107/2009;

2.  ritiene che il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1449 non sia conforme al diritto dell'Unione e non rispetti il principio di precauzione;

3.  denuncia vigorosamente i gravi ritardi nel processo di rinnovo dell'autorizzazione e nell'identificazione delle sostanze interferenti endocrine;

4.  ritiene che la decisione di prorogare i periodi di approvazione del clorotoluron e del difenoconazolo non sia conforme ai criteri di sicurezza di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009 e non sia basata né sulla prova che tali sostanze possano essere utilizzate in modo sicuro, né su una comprovata e urgente necessità di utilizzarle nella produzione alimentare nell'Unione;

5.  chiede alla Commissione di abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1449 e di presentare al comitato un nuovo progetto che tenga conto delle prove scientifiche riguardo alle proprietà nocive di tutte le sostanze interessate, in particolare del clorotoluron e del difenoconazolo;

6.  invita la Commissione a presentare progetti di regolamenti di esecuzione per prorogare i periodi di approvazione delle sostanze unicamente là dove non si prevede che lo stato attuale della scienza possa sfociare in una proposta della Commissione volta a non rinnovare l'approvazione delle sostanze attive in questione;

7.  invita la Commissione a revocare l'approvazione delle sostanze se sussistono prove o ragionevoli dubbi circa il fatto che esse non soddisfano i criteri di sicurezza di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009;

8.  invita gli Stati membri a garantire il riesame corretto e tempestivo delle approvazioni delle sostanze attive per le quali sono Stati membri relatori, e a garantire che gli attuali ritardi siano risolti in modo efficace il prima possibile;

9.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU L 313 del 6.9.2021, pag. 20.
(2) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(3) GU L 67 del 12.3.2015, pag. 18.
(4) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.
(5) Testi approvati, P8_TA(2018)0356.
(6) Risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sul progetto di regolamento di esecuzione della Commissione che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive amidosulfuron, beta-ciflutrin, bifenox, clorotoluron, clofentezine, clomazone, cipermetrina, daminozide, deltametrina, dicamba, difenoconazole, diflubenzuron, diflufenican, fenoxaprop-p, fenpropidin, fludioxonil, flufenacet, fostiazato, indoxacarb, MCPA, MCPB, nicosulfuron, picloram, prosulfocarb, piriproxifen, tiofanato metile e tritosulfuron (GU C 202 del 28.5.2021, pag. 7); risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2020 sul regolamento di esecuzione (UE) 2020/1511 della Commissione del 16 ottobre 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive amidosulfuron, bifenox, clorotoluron, clofentezina, clomazone, cipermetrina, daminozide, deltametrina, dicamba, difenoconazolo, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidin, fludioxonil, flufenacet, fostiazato, indoxacarb, lenacil, MCPA, MCPB, nicosulfuron, oli di paraffina, picloram, prosulfocarb, zolfo, triflusulfuron e tritosulfuron (Testi approvati, P9_TA(2020)0325).
(7) Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).
(8) Direttiva 2005/53/CE della Commissione, del 16 settembre 2005, recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includervi clorotalonil, clorotoluron, cipermetrina, daminozide e tiofanato metile come sostanze attive (GU L 241 del 17.9.2005, pag. 51).
(9) Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).
(10) Regolamento di esecuzione (UE) n. 533/2013 della Commissione, del 10 giugno 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 1-metil-ciclopropene, clorotalonil, clorotoluron, cipermetrina, daminozide, forchlorfenuron, indoxacarb, tiofanato metile e tribenuron (GU L 159 dell'11.6.2013, pag. 9).
(11) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1511 della Commissione, del 30 agosto 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 1-metilciclopropene, beta-ciflutrin, clorotalonil, clorotoluron, cipermetrina, daminozide, deltametrina, dimethenamid-p, flufenacet, flurtamone, forchlorfenuron, fostiazato, indoxacarb, iprodione, MCPA, MCPB, siltiofam, tiofanato metile e tribenuron (GU L 224 del 31.8.2017, pag. 115).
(12) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1262 della Commissione, del 20 settembre 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 1-metilciclopropene, beta-ciflutrin, clorotalonil, clorotoluron, clomazone, cipermetrina, daminozide, deltametrina, dimethenamid-p, diuron, fludioxonil, flufenacet, flurtamone, fostiazato, indoxacarb, MCPA, MCPB, prosulfocarb, tiofanato metile e tribenuron (GU L 238 del 21.9.2018, pag. 62).
(13) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1589 della Commissione, del 26 settembre 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive amidosulfuron, beta-ciflutrin, bifenox, clorotoluron, clofentezina, clomazone, cipermetrina, daminozide, deltametrina, dicamba, difenoconazolo, diflubenzurone, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidin, fludioxonil, flufenacet, fostiazato, indoxacarb, lenacil, MCPA, MCPB, nicosulfuron, picloram, prosulfocarb, piriprossifen, tiofanato metile, triflusulfuron e tritosulfuron (GU L 248 del 27.9.2019, pag. 24).
(14) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1511 della Commissione, del 16 ottobre 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive amidosulfuron, bifenox, clorotoluron, clofentezina, clomazone, cipermetrina, daminozide, deltametrina, dicamba, difenoconazolo, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidin, fludioxonil, flufenacet, fostiazato, indoxacarb, lenacil, MCPA, MCPB, nicosulfuron, oli di paraffina, picloram, prosulfocarb, zolfo, triflusulfuron e tritosulfuron (GU L 344 del 19.10.2020, pag. 18).
(15) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).
(16) Cfr, tra l'altro: Hong, M., Ping, Z., Jian, X., "Testicular toxicity and mechanisms of chlorotoluron compounds in the mouse", Toxicology Mechanisms and Methods 2007;17(8):483-8.
(17) Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).
(18) Seguito dato dalla Commissione alla risoluzione non legislativa del Parlamento europeo sul progetto di regolamento di esecuzione della Commissione che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive amidosulfuron, beta-ciflutrin, bifenox, clorotoluron, clofentezine, clomazone, cipermetrina, daminozide, deltametrina, dicamba, difenoconazolo, diflubenzurone, diflufenican, fenoxaprop-p, fenpropidin, fludioxonil, flufenacet, fostiazato, indoxacarb, lenacil, MCPA, MCPB, nicosulfuron, picloram, prosulfocarb, piriproxifen, tiofanato metile e tritosulfuron, SP(2019)669, https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/2826(RSP)&l=en; seguito dato dalla Commissione alla risoluzione non legislativa del Parlamento europeo sul regolamento di esecuzione (UE) 2020/1511 della Commissione del 16 ottobre 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive amidosulfuron, bifenox, clorotoluron, clofentezina, clomazone, cipermetrina, daminozide, deltametrina, dicamba, difenoconazolo, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidin, fludioxonil, flufenacet, fostiazato, indoxacarb, lenacil, MCPA, MCPB, nicosulfuron, oli di paraffina, picloram, prosulfocarb, zolfo, triflusulfuron e tritosulfuron, SP(2021)129, https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2853(RSP)&l=en
(19) Regolamento (UE) 2018/605 della Commissione, del 19 aprile 2018, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009 stabilendo criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferente endocrino (GU L 101 del 20.4.2018, pag. 33).
(20) Regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione, del 4 settembre 2017, che stabilisce criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino in applicazione del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 301 del 17.11.2017, pag. 1).
(21) Orientamenti dell'EFSA e dell'ECHA per l'identificazione degli interferenti endocrini nel contesto dei regolamenti (UE) n. 528/2012 e (CE) n. 1107/2009, EFSA Journal 2018, 16(6):5311, http://www.efsa.europa.eu/it/efsajournal/pub/5311
(22) Verweij, P.E., Lucas, J.A., Arendrup, M.C., Bowyer, P., Brinkmann, A.J.F., Denning, D.W., Dyer, P.S., Fisher, M.C., Geenen, P.L., Gisi, U., Hermann, D., Hoogendijk, A., Kiers, E., Lagrou, K., Melchers, W.J.G., Rhodes, J., Rietveld, A.G., Schoustra, S.E., Stenzel, K., Zwaan, B.J., e Fraaije, B.A., "The one health problem of azole resistance in Aspergillus fumigatus: current insights and future research agenda" (Il problema sanitario della resistenza agli azoli nell'Aspergillus fumigatus: conoscenze attuali e programma di ricerche futuro), Fungal Biology Reviews, vol. 34, nr. 4, 2020, pagg. 202-214, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1749461320300415
(23) https://www.researchgate.net/publication/349087541_Prevalence_of_Azole-Resistant_Aspergillus_fumigatus_is_Highly_Associated_with_Azole_Fungicide_Residues_in_the_Fields
(24) Cao, D., Wang, F., Yu, S., Dong, S., Wu, R., Cui, N., Ren, J., Xu, T., Wang, S., Wang, M., Fang, H., e Yu, Y., "Prevalence of Azole-Resistant Aspergillus fumigatus is Highly Associated with Azole Fungicide Residues in the Fields" (La prevalenza di Aspergillus fumigatus resistente agli azoli è altamente associata ai residui di fungicidi azolici nei campi), Environmental Science & Technology, 2021, 55(5), 3041-3049, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5461301/
(25) https://huisarts.bsl.nl/levensbedreigende-schimmel-ontdekt-bij-kwart-coronapatienten-op-ic/


Futuro delle relazioni UE-USA
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Risoluzione del Parlamento europeo del 6 ottobre 2021 sul futuro delle relazioni UE-USA (2021/2038(INI))
P9_TA(2021)0410A9-0250/2021

Il Parlamento europeo,

–  vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza del 2 dicembre 2020 intitolata "Una nuova agenda UE-USA per il cambiamento globale" (JOIN(2020)0022),

–  vista la dichiarazione congiunta del dialogo legislativo transatlantico del 24 agosto 2020 sulle relazioni UE-USA,

–  viste le conclusioni del Consiglio sulle relazioni UE-USA del 7 dicembre 2020,

–   vista la testimonianza del segretario di Stato degli Stati Uniti, Antony Blinken, dinanzi alla commissione per le relazioni estere del Senato statunitense, il 19 gennaio 2021,

–  vista la dichiarazione dei membri del Consiglio europeo del 26 febbraio 2021 sulla sicurezza e la difesa,

–  visto il comunicato stampa congiunto della presidente Ursula von der Leyen e del segretario di Stato Blinken del 24 marzo 2021,

–  vista la dichiarazione congiunta del segretario di Stato degli Stati Uniti d'America e del vicepresidente della Commissione europea/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza del 24 marzo 2021,

–  vista la dichiarazione del dipartimento di Stato degli Stati Uniti del 26 aprile 2021, dal titolo "U.S. Commitment to the Western Balkans" (L'impegno degli Stati Uniti nei confronti dei Balcani occidentali),

–  viste le conclusioni del Consiglio del 14 novembre 2016 sulla strategia globale dell'Unione europea in materia di politica estera e di sicurezza, dal titolo "Visione condivisa, azione comune: un'Europa più forte”,

–  vista la dichiarazione congiunta sulla cooperazione UE-NATO, firmata a Varsavia l'8 luglio 2016 dai presidenti del Consiglio europeo e della Commissione europea e dal Segretario generale della NATO,

–  visto lo scambio di opinioni con il Segretario generale della NATO durante la riunione congiunta della commissione per gli affari esteri, della sottocommissione per la sicurezza e la difesa e della delegazione per le relazioni con l'Assemblea parlamentare della NATO, tenutasi il 15 marzo 2021,

–  vista la partecipazione del VP/AR alla riunione dei ministri della Difesa della NATO del 17 e 18 febbraio 2021 e alla riunione dei ministri degli Affari esteri della NATO del 23 e 24 marzo 2021,

–  visto il comunicato rilasciato dai capi di Stato e di governo che hanno partecipato alla riunione del Consiglio del Nord Atlantico a Bruxelles il 14 giugno 2021,

–  vista la dichiarazione del vertice UE-USA dal titolo "Towards a Renewed Transatlantic Partnership" (Verso un partenariato transatlantico rinnovato), rilasciata il 15 giugno 2021;

–  vista la sua risoluzione del 13 giugno 2018 sulle relazioni UE-NATO(1),

–  viste le sue precedenti risoluzioni sulle relazioni transatlantiche, in particolare la sua risoluzione del 26 marzo 2009 sullo stato delle relazioni transatlantiche all'indomani delle elezioni negli Stati Uniti(2), la sua risoluzione del 13 giugno 2013 sul ruolo dell'UE nella promozione di un partenariato transatlantico più ampio(3) e la sua risoluzione del 12 settembre 2018 sullo stato delle relazioni UE-USA(4),

–  vista la sua risoluzione del 20 gennaio 2021 sull'attuazione della politica estera e di sicurezza comune – relazione annuale 2020(5),

–  vista la sua risoluzione del 20 gennaio 2021 sull'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune – relazione annuale 2020(6),

–  vista la sua risoluzione del 20 maggio 2021 sulla sentenza della CGUE del 16 luglio 2020 nella causa Data Protection Commissioner contro Facebook Ireland Limited e Maximillian Schrems ("Schrems II") – causa C-311/18(7),

–  visto l'articolo 54 del suo regolamento,

–  visto il parere della commissione per il commercio internazionale,

–  vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A9-0250/2021),

A.  considerando che per 75 anni il partenariato transatlantico è stato sinonimo di libertà, democrazia, diritti umani e Stato di diritto, di scambi commerciali e cooperazione economica, e di sicurezza; che gli Stati Uniti rimangono il partner strategico più stretto e più importante per l'Unione europea; che tale partenariato è fondato su forti legami politici, culturali, economici e storici e su valori condivisi quali la libertà, la democrazia, i diritti umani e lo Stato di diritto, e che offre un grande potenziale per il dialogo, la cooperazione e la risoluzione di problematiche e il conseguimento di obiettivi e priorità di interesse o preoccupazione comune in relazione all'intero spettro di politiche;

B.  considerando che l'UE e gli Stati Uniti condividono valori comuni e un interesse fondamentale nel definire un contesto internazionale regolamentato, che rafforzi il multilateralismo e i valori democratici, difenda i diritti umani, sostenga il diritto internazionale e promuova un ordine internazionale basato su regole, e sostenga ugualmente la risoluzione pacifica dei conflitti e lo sviluppo sostenibile in tutto il mondo;

C.  considerando che l'elezione di Joe Biden a presidente e di Kamala Harris a vicepresidente degli Stati Uniti ha aperto nuove possibilità per approfondire ulteriormente e rinsaldare questo partenariato transatlantico essenziale, per riavviare e innovare il lavoro a tutti i livelli della nostra consolidata cooperazione e cooperare più efficacemente in relazione a problemi multilaterali come i cambiamenti climatici, la transizione verde e digitale, la democrazia e la sicurezza internazionale; che sia l'UE che gli Stati Uniti dovrebbero cogliere questa nuova opportunità per uno stretto dialogo e una buona cooperazione al fine di adempiere ai propri obblighi permanenti nei confronti delle organizzazioni internazionali di cui entrambe fanno parte e di garantire un maggiore coordinamento e condivisione degli oneri in relazione a un ampio ventaglio di questioni geopolitiche in futuro; che la cooperazione con gli Stati Uniti rappresenta un obiettivo costante per l'UE, indipendentemente dall'amministrazione in carica;

D.  considerando che l'amministrazione Biden ha dichiarato l'intenzione di rafforzare le relazioni con l'UE e altri alleati democratici; che la prima visita all'estero del presidente Biden è stata in Europa, durante la quale ha partecipato al vertice NATO e al vertice UE-USA a Bruxelles il 14 e il 15 giugno 2021; che ciò conferma il fermo impegno degli Stati Uniti a favore del rafforzamento delle relazioni con l'Unione europea e dei suoi Stati membri, e del futuro della sicurezza e della difesa comune nel quadro dell'Alleanza dell'Atlantico del Nord e con l'Unione europea; che il presidente Biden ha proposto di organizzare un vertice per la democrazia allo scopo di assumere impegni congiunti con l'UE e altri paesi democratici per il rafforzamento delle nostre democrazie e la promozione di una maggiore cooperazione tra gli Stati democratici, combattendo nel contempo l'autoritarismo e le violazioni dei diritti umani a livello globale;

E.  considerando che è necessario un dialogo costruttivo, equilibrato e permanente, basato su obiettivi comuni, per realizzare un'agenda transatlantica forte e ambiziosa e per affrontare qualunque ambito in cui emergano divergenze transatlantiche, attraverso una cooperazione più profonda, ivi inclusi ambiti quali le relazioni con la Cina e la Russia, gli impegni e le capacità di difesa, i conflitti in Medio Oriente e altre questioni inerenti alla sicurezza e alla stabilità, e per individuare approcci comuni ove possibile; che è evidente che l'alleanza transatlantica non può essere data per scontata e deve essere rinsaldata e rafforzata costantemente;

F.  considerando che, nel perseguire e approfondire la cooperazione transatlantica, l'UE dovrebbe impegnarsi a favore di una leadership condivisa con gli Stati Uniti, incentrata sulla promozione di interessi comuni; che l'UE dovrebbe potenziare la sua autonomia strategica sul piano della difesa e delle relazioni economiche quale mezzo per portare avanti i propri legittimi interessi diplomatici, economici e di sicurezza, rafforzando nel contempo il legame transatlantico, e per sfruttare la posizione comune dell'UE e degli Stati Uniti sulla scena mondiale, ma anche con l'obiettivo di accrescere la sua capacità di assumersi maggiori responsabilità nell'affrontare importanti sfide a livello globale e regionale e di decidere e agire autonomamente, ove necessario, in materia di affari esteri, sicurezza, difesa e relazioni commerciali;

G.  considerando che l'Unione europea e gli Stati Uniti intrattengono le relazioni bilaterali più ampie in materia di scambi commerciali e investimenti e vantano la relazione economica più integrata al mondo;

H.  considerando che l'UE e gli Stati Uniti si trovano ad affrontare una serie di nuove sfide comuni, tra cui l'influenza nociva dei regimi autoritari che pregiudicano le istituzioni multilaterali, l'impatto socioeconomico della pandemia, la promozione della salute globale, l'emergenza climatica e la necessità di intensificare le misure volte alla mitigazione climatica, la lotta contro un'ondata globale di autoritarismo, la lotta contro le reti criminali globali e il terrorismo, la realizzazione dell'uguaglianza di genere e dell'antidiscriminazione, il superamento del crescente divario tra aree metropolitane e zone rurali e il perseguimento della trasformazione digitale e verde quale mezzo di modernizzazione sostenibile, il progresso tecnologico, come l'intelligenza artificiale e la cibersicurezza, l'elusione fiscale e sfide di più ampia portata legate alla digitalizzazione dell'economia;

I.  considerando che un rinnovato slancio nelle relazioni transatlantiche creerebbe un contesto politico favorevole per affrontare in maniera costruttiva le sfide comuni e gli ambiti in cui le posizioni divergono;

J.  considerando che nel dicembre 2020 la Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) hanno presentato una nuova strategia dell'UE per la cibersicurezza, che "consente inoltre all'UE di rafforzare la leadership su norme e standard internazionali nel ciberspazio e di intensificare la collaborazione con i partner in tutto il mondo al fine di promuovere un ciberspazio globale, aperto, stabile e sicuro, fondato sullo Stato di diritto, sui diritti umani, sulle libertà fondamentali e sui valori della democrazia"(8);

K.  considerando che vi è un forte sostegno bipartitico negli Stati Uniti a favore di una collaborazione con gli alleati democratici al fine di rafforzare la resilienza della comunità transatlantica contro le minacce ibride da parte di regimi autoritari;

L.  considerando che l'ordine internazionale fondato sulle regole e i valori democratici sono minacciati dall'ascesa dell'autoritarismo assertivo e dal declino della democrazia in paesi terzi, nonché dall'ascesa di movimenti populisti antidemocratici e di estrema destra nell'UE e negli Stati Uniti;

M.  considerando che il recesso del Regno Unito dall'UE potrebbe causare un'ulteriore frammentazione del panorama strategico, non soltanto per quanto riguarda le relazioni UE-USA ma anche a livello di Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, di G7, G20 e di altri consessi multilaterali;

N.  considerando che l'America latina è una regione che condivide con l'UE e gli Stati Uniti molti valori, interessi e legami storici, economici e umani di grande importanza;

1.  accoglie con favore l'adozione, avvenuta nel dicembre 2020, della nuova proposta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza relativa a una nuova agenda UE-USA per il cambiamento globale quale programma per un partenariato transatlantico rinnovato e rafforzato;

2.  ribadisce il suo sostegno a una forte cooperazione, al partenariato e all'amicizia a livello transatlantico tra UE e Stati Uniti, che negli ultimi 70 anni hanno contribuito allo sviluppo, alla prosperità e all'integrazione riuscita dell'Europa, e rappresentano il fondamento della sua stabilità e sicurezza dalla fine della seconda guerra mondiale; sottolinea che le relazioni dell'UE con gli Stati Uniti si fondano su valori comuni; rammenta che i sistemi politici degli Stati Uniti e dell'UE sono basati su princìpi democratici, lo Stato di diritto e il rispetto delle libertà fondamentali; è del parere che attraverso la cooperazione transatlantica possiamo contribuire al meglio alla soluzione pacifica, sostenibile e costruttiva delle attuali sfide globali e regionali, tra l'altro focalizzando l'attenzione su una ripresa economica sostenibile e rispettosa dell'ambiente, ivi inclusa la neutralità carbonica entro il 2050, e sul superamento dell'ingiustizia regionale, sociale, razziale e di genere; insiste sul fatto che il rinnovato partenariato transatlantico dovrebbe essere fondato sull'uguaglianza dei partner; sottolinea parallelamente che l'autonomia strategica dell'UE non può essere perseguita senza un miglioramento qualitativo nell'attuazione delle priorità e dei princìpi di politica estera e di difesa dell'UE e nella capacità dell'UE di agire autonomamente, ove necessario, nel perseguimento dei propri legittimi interessi, compresi un partenariato e una cooperazione ambiziosi con gli alleati più stretti dell'Unione, quali gli Stati Uniti;

3.  invita il Consiglio, la Commissione e il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR/VP) a riaffermare la costante rilevanza delle relazioni strategiche transatlantiche ai fini della ricostruzione e del rilancio dell'ordine internazionale multilaterale basato su regole, nel quadro delle Nazioni Unite e nel pieno rispetto del diritto internazionale, e del rafforzamento globale della democrazia e dei valori democratici, nonché della promozione dei diritti umani, per affrontare l'influenza nociva della disinformazione e dei regimi autoritari e per plasmare le norme del futuro tecnologico e digitale in base a valori condivisi, dello sviluppo economico sostenibile e della crescita economica inclusiva dell'occupazione in tutto il mondo, e di una posizione coordinata rispetto alla Russia e alla Cina e un'offerta comune di investimenti in iniziative globali riguardanti le infrastrutture, in linea con la strategia dell'UE per la connettività; sottolinea la rilevanza della strategia di connettività dell'Unione e chiede una cooperazione rafforzata UE-USA nel settore fondamentale della connettività; sostiene l'impegno transatlantico per evitare la dipendenza energetica promuovendo la diversificazione energetica e, più in generale, la connettività tramite tutti i meccanismi possibili, come rispecchiato nel comunicato del G7dal titolo "Our shared agenda for global action to build back better" (La nostra agenda comune a favore di un'azione globale per ricostruire meglio);

4.  fa presente e appoggia anche la nuova determinazione transatlantica a sostegno della democrazia in tutto il mondo, in particolare, attraverso la difesa della libertà dei media, il sostegno alla società civile e la tutela e al difesa dei giornalisti; accoglie con favore il chiaro impegno assunto dagli Stati Uniti di rafforzare ed espandere ulteriormente le relazioni transatlantiche con la decisione riguardante la visita del presidente statunitense in Europa in occasione del primo viaggio all'estero e la partecipazione al vertice UE-USA nel giugno 2021; sostiene le conclusioni operative del vertice, come specificate nella dichiarazione del vertice UE-USA "Towards a Renewed Transatlantic Partnership" (Verso un partenariato transatlantico rinnovato), rilasciata il 15 giugno 2021, conclusioni che attestano un forte impegno di entrambe le parti a realizzare sinergie e approfondire il dialogo e la cooperazione a livello transatlantico; osserva in particolare la determinazione transatlantica ad affrontare le esigenze umanitarie e ad adoperarsi a favore del diritto umanitario internazionale, nonché ad ampliare la base di risorse per l'azione umanitaria: osserva inoltre e sostiene l'intenzione di potenziare la cooperazione transatlantica in relazione al ricorso alle sanzioni al fine di perseguire obiettivi comuni in materia di sicurezza e politica estera;

5.  chiede l'adozione di una nuova agenda transatlantica che persegua gli interessi comuni e sfrutti la forza collettiva, e promuova la cooperazione multilaterale per un mondo più equo e sano, la lotta contro i cambiamenti climatici, la promozione della risoluzione pacifica duratura dei conflitti, tra cui i conflitti regionali, sulla base dei princìpi del diritto internazionale, il controllo delle armi, la non proliferazione delle armi nucleari e il disarmo; sottolinea che questa agenda dovrebbe mettere in primo piano i nostri obiettivi strategici condivisi, come il rafforzamento delle catene di approvvigionamento per i medicinali e la riforma dell'OMS, la garanzia di un accesso adeguato ai vaccini per i paesi vulnerabili, la riduzione della nostra dipendenza dalle riserve energetiche esterne, l'aumento degli investimenti nelle tecnologie avanzate, la lotta contro le disuguaglianze, la promozione della trasformazione ecologica e la cooperazione insieme e con i paesi terzi pertinenti, ponendo al centro la sicurezza e la stabilità del vicinato orientale e meridionale dell'UE, dei Balcani occidentali e del continente africano;

6.  evidenzia la necessità di approfondire la cooperazione legislativa e creare strutture più solide per la cooperazione legislativa e un dialogo transatlantico inclusivo basato sui rami legislativi dell'UE e degli Stati Uniti ad esempio nel quadro di un'assemblea transatlantica dei legislatori; osserva che la sensibilizzazione in merito a strutture quali il dialogo legislativo transatlantico e l'organizzazione di riunioni e visite più regolari della commissione per gli affari esteri del Parlamento europeo con le controparti statunitensi, ad esempio nel quadro di visite annuali regolari delle rispettive commissioni, ripristinerebbero la fiducia, la durata e l'efficienza della cooperazione transatlantica; esorta il Congresso statunitense a consolidare il dialogo legislativo transatlantico autorizzandolo come organismo formale con un'adesione permanente, consacrato ad intensificare le relazioni tra Unione europea e Stati Uniti, e in qualità di controparte naturale della delegazione interparlamentare del Parlamento europeo per le relazioni con il Congresso statunitense; accoglie con favore il rilancio del comitato dell'Unione europea in seno al Congresso statunitense e sottolinea l'importanza di una stretta cooperazione e associazione con le attività del dialogo legislativo transatlantico; riafferma l'importanza del comitato direttivo del dialogo legislativo transatlantico nel garantire il coordinamento di tutte le attività riguardanti la cooperazione transatlantica in merito all'impegno legislativo nel Parlamento europeo, al fine di rafforzare il controllo parlamentare;

7.  plaude all'intenso dialogo transatlantico a livello della società civile e invita l'UE e gli Stati Uniti a valorizzare ulteriormente tale dialogo e a coinvolgere tutti i portatori di interessi sociali ed economici nel dibattito sul futuro delle relazioni transatlantiche; ritiene che un dialogo transatlantico regolare con la società civile possa essere istituito a tale scopo; sottolinea che il contatto diretto tra cittadini dell'UE e degli Stati Uniti contribuisce allo sviluppo di valori comuni, fiducia e comprensione reciproca tra i partner transatlantici; chiede pertanto di promuovere e agevolare con maggiore sostegno la mobilità e i programmi di scambio, quali Erasmus+, e gli scambi di tirocini tra il Congresso e il Parlamento europeo; sottolinea l'importanza di rafforzare i contatti interpersonali nell'ambito scientifico, della ricerca e dell'istruzione;

8.  chiede il rafforzamento della cooperazione interparlamentare tra i deputati al Parlamento europeo e i membri del Congresso statunitense, i membri dei parlamenti nazionali degli Stati membri dell'UE, nonché i membri dei vari organi legislativi dei rispettivi 50 Stati federali, in diversi settori tematici al fine di favorire lo scambio delle migliori pratiche, ivi inclusi i dialoghi subnazionali quale "Under2 Coalition", e un coordinamento rafforzato in riferimento a sfide globali così come a sfide interne comuni, quali la lotta contro le disuguaglianze economiche e sociali, la tutela dei diritti umani e delle norme democratiche a fronte delle crescenti minacce antidemocratiche, sia a livello interno che sul piano esterno, la tutela del diritto internazionale e la salvaguardia degli accordi giuridicamente vincolanti, la promozione di interessi strategici comuni, la copertura sanitaria universale, la convergenza normativa in materia di intelligenza artificiale incentrata sull'essere umano in tutte le sue forme, il sostegno alla cooperazione tre società statunitensi e dell'UE, all'innovazione e ad altre tecnologie all'avanguardia quali il 5G, il 6G e le biotecnologie, la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione, la tassazione delle imprese tecnologiche, la responsabilità delle piattaforme online, tra l'altro attraverso il necessario controllo teso a garantire che le politiche delle piattaforme online siano in linea con i princìpi democratici fondamentali, la lotta contro i cambiamenti climatici, anche quando vengono considerati una minaccia alla sicurezza nazionale, e l'obiettivo di una giusta transizione verso la neutralità climatica, tutelando un panorama mediatico libero e indipendente e proteggendo le elezioni democratiche dalle interferenze straniere; ribadisce l'importanza della cooperazione nello settore dello spazio tra UE e Stati Uniti e del dialogo sullo spazio UE-USA; plaude all'impegno annunciato di rafforzare la cooperazione transatlantica sullo spazio attingendo all'esperienza relativa all'accordo sui sistemi di navigazione satellitare Galileo-GPS; ritiene che la cooperazione tra l'UE e gli Stati Uniti nel settore dello spazio potrebbe contribuire a promuovere le norme e le migliori pratiche in materia di sicurezza spaziale in tutta la comunità internazionale;

9.  esorta l'UE e gli Stati Uniti a collaborare per fare fronte alle sfide globali in ambito fiscale, sfruttando il lavoro svolto dall'OCSE, come una riforma del sistema d'imposta internazionale sulle società, al fine di impedire agli operatori economici di ricorrere a strategie di erosione della base imponibile e trasferimento degli utili (BEPS) per non pagare le imposte sulle società; sostiene, a tale proposito, il lavoro del quadro inclusivo sulla BEPS dell'OCSE/G20; sottolinea che gli sforzi di riforma devono includere l'eliminazione dei paradisi fiscali; evidenzia che tali misure possono contribuire a ridurre le disuguaglianze economiche; ribadisce l'impegno dell'UE a favore di una tassazione equa nell'economia digitale, come indicato nella nuova agenda UE-USA per il cambiamento globale;

10.  sottolinea l'importanza della reciprocità dei visti tra l'Unione europea e gli Stati Uniti e incoraggia entrambe le parti a trovare una soluzione reciprocamente accettabile attraverso un impegno diplomatico attivo che consenta l'adozione di un regime di esenzione dal visto per tutti gli Stati membri dell'UE; accoglie con favore l'inclusione della Polonia nel programma "Viaggio senza visto" degli Stati Uniti e la conferma che anche la Croazia soddisfa tutti i requisiti per essere inserita nel programma; invita gli Stati Uniti ad accelerare la procedura di adesione al programma "Viaggio senza visto" di Bulgaria, Cipro e Romania;

Ripristino del multilateralismo

11.  plaude al rinnovato impegno da parte degli Stati Uniti a favore del multilateralismo basato su regole e delle alleanze con i partner, ed evidenzia che ciò offre un'importante opportunità di riprendere il dialogo con il paese al fine di ricostruire, consolidare ed ampliare ulteriormente le relazioni transatlantiche, anche in ambiti quali il multilateralismo e i diritti umani, nonché di consolidare congiuntamente, in qualità di partner paritari, l'ordine globale basato su regole nello spirito dei nostri valori democratici condivisi; sottolinea l'importanza di una stretta cooperazione con gli Stati Uniti e altri Stati con vedute analoghe per modernizzare le organizzazioni multilaterali al fine di renderle idonee allo scopo e migliorare la promozione della pace e della sicurezza a livello globale, dei diritti fondamentali, dei valori universali e del diritto internazionale; sottolinea altresì l'esigenza di coinvolgere in tali sforzi i paesi del Sud del mondo; pone l'accento sulla necessità di cooperare strettamente e assicurare il coordinamento nel quadro delle Nazioni Unite, delle sue agenzie, organizzazioni e missioni, anche per quanto riguarda il personale nelle funzioni direttive;

12.  ribadisce il proprio impegno a favore della cooperazione internazionale nel quadro delle Nazioni Unite quale forum indispensabile per trovare soluzioni multilaterali alle sfide globali e per promuovere la sensibilizzazione politica, il dialogo politico e il rafforzamento del consenso tra la comunità internazionale;

13.  chiede maggiori finanziamenti congiunti UE-USA a favore di progetti innovativi basati su tecnologie all'avanguardia, maggiori investimenti congiunti nella ricerca e sviluppo, più scambi accademici interpersonali in ambito STEM e un maggiore sostegno congiunto per le start-up e le PMI del settore tecnologico;

14.  accoglie con favore la decisione dell'amministrazione Biden di tornare ad aderire all'accordo di Parigi e la nomina di un inviato presidenziale speciale per il clima, John Kerry; plaude all'annuncio di istituire un gruppo di alto livello UE-USA per l'azione per il clima; esorta l'UE e gli Stati Uniti a presentare proposte concrete per affrontare i cambiamenti climatici e sostenere un'impostazione ecocompatibile del commercio, promuovere l'operatività delle tecnologie verdi, tra cui l'idrogeno, la finanza sostenibile e la biodiversità;

15.  sottolinea l'importanza della cooperazione a livello globale per far fronte alle sfide transnazionali di promozione dell'istruzione, della scienza, della gioventù e della diversità culturale e del dialogo; invita gli Stati Uniti ad aderire nuovamente all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO);

16.  accoglie con favore la decisione degli Stati Uniti di rientrare nell'Organizzazione mondiale della sanità; chiede una leadership transatlantica nell'ambito della diplomazia sanitaria per coordinare l'approccio teso a eliminare la COVID-19 a livello globale e affrontare possibili crisi sanitarie future e a rafforzare la sicurezza sanitaria globale, segnatamente per quanto riguarda la riforma dell'Organizzazione mondiale della sanità e lo sforzo transatlantico congiunto per garantire l'equa distribuzione e l'accesso a livello globale di vaccini, test e trattamenti per la COVID-19, in particolare nei paesi a basso reddito; insiste sulla necessità di promuovere la cooperazione al fine di definire migliori procedure di preparazione a pandemie future, compreso un approccio clinico e normativo coerente complementare alle catene di approvvigionamento globali per garantire flessibilità e resilienza; chiede un'indagine indipendente e imparziale sull'origine e la diffusione della pandemia di COVID-19, nonché sulla sua gestione iniziale da parte dell'OMS;

17.  sottolinea l'esigenza di una diplomazia pubblica rafforzata in materia di vaccini in cui l'UE e gli Stati Uniti possono svolgere un ruolo di primo piano, dato che la vaccinazione globale rappresenta l'unico modo per porre fine alla pandemia; accoglie con favore i contributi finanziari dell'UE e degli Stati Uniti allo strumento COVAX e la promozione della cooperazione internazionale per migliorare l'accessibilità dei vaccini a livello mondiale, attraverso un approccio coordinato rispetto alla proposta di allentare le norme riguardanti la protezione della proprietà intellettuale per i vaccini; esorta in tal senso i partner transatlantici a collaborare al fine di consentire la rapida produzione e fornitura di vaccini ovunque servano; incoraggia lo scambio di pratiche migliori tra gli Stati Uniti e l'UE sul lancio dei vaccini, al fine di garantire una migliore preparazione e resilienza di fronte a crisi future;

18.  chiede un approccio concertato tra l'UE e gli Stati Uniti nel quadro delle Nazioni Unite nel promuovere, fra l'altro, la riforma dell'ONU al fine di rafforzarne l'efficacia in qualità di organizzazione multilaterale, garantire una maggiore trasparenza e credibilità dell'istituzione; invita a coordinare gli sforzi per raggiungere impegni ambiziosi in occasione dei vertici delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e sulla biodiversità del 2021 (COPS 26); invita l'UE e gli Stati Uniti ad assumere un ruolo guida nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e in altri consessi quali l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile e l'Organizzazione marittima internazionale; sottolinea a tale proposito che la cooperazione in materia di energia pulita e ricerca, sviluppo e innovazione, e in relazione alle tecnologie e ai prodotti a basso tenore di carbonio assumono un'importanza fondamentale, così come la cooperazione su questioni pressanti quali la non proliferazione, la risoluzione dei conflitti, la lotta alla radicalizzazione e al terrorismo; esprime preoccupazione per il fatto che nel corso degli ultimi trent'anni la Cina ha triplicato le emissioni di carbonio e ora produce il 27 % dei gas a effetto serra a livello mondiale, rendendo gli sforzi di UE e Stati Uniti tesi a ridurre le emissioni di gas a effetto serra assolutamente insufficienti, senza un chiaro impegno e azioni concrete da parte della Cina;

19.  insiste sulla difesa del diritto internazionale del mare e, a tale riguardo, rinnova la sua richiesta agli Stati Uniti di ratificare la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare; chiede agli Stati Uniti di sostenere gli sforzi dell'UE al fine di promuovere, in vista della prossima Assemblea delle Nazioni Unite per l'ambiente, l'adozione di un trattato internazionale contro i rifiuti marini e l'inquinamento da plastica nel mare; esorta gli Stati Uniti e l'UE a rafforzare la loro cooperazione per contrastare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata a livello mondiale;

20.  osserva che il presidente Biden ha annunciato un nuovo obiettivo di decarbonizzazione tra il 50 % e il 52 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 2005; sottolinea altresì che il presidente Biden ha indetto un vertice virtuale dei leader sul clima al fine di dare slancio alle iniziative delle principali economie in relazione all'azione per il clima;

21.  riconosce il significativo miglioramento della qualità dell'aria negli Stati Uniti nel corso degli ultimi decenni, favorito per lo più dallo sviluppo tecnologico e dall'innovazione nel settore energetico;

22.  ritiene che l'UE dovrebbe riaffermare, insieme agli Stati Uniti, la centralità degli obiettivi di sviluppo sostenibile e dell'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, in quanto quadro per una cooperazione multilaterale efficace che coinvolge anche la Cina, se possibile, purché vi sia un autentico impegno da parte della Cina a perseguire il dialogo e la cooperazione in modo non contenzioso e sulla base di un programma teso a rafforzare le strutture e gli obiettivi fondamentali dell'agenda 2030:

23.  invita a rafforzare il coordinamento per quanto concerne il ricorso a misure restrittive, ivi inclusi i meccanismi sanzionatori in materia di diritti umani, ed esorta il Consiglio ad adottare una componente riguardante la corruzione nel quadro del regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani; chiede all'UE e agli Stati uniti di coordinare le politiche in materia di sanzioni laddove possibile e utile;

24.  si compiace che l'amministrazione Biden abbia annunciato il proprio impegno a riprendere la cooperazione con il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, a dimostrazione della rinnovata intenzione degli Stati Uniti di promuovere i diritti umani a livello globale, nella speranza di rafforzare gli sforzi tesi a proteggere i diritti umani a livello globale e a prevenire una ridefinizione autoritaria dei diritti umani quale concetto statalista; invita l'UE e gli Stati Uniti a collaborare con alleati di vedute analoghe per la riforma del summenzionato Consiglio e in particolare per la definizione di chiari criteri di adesione;

25.  invita l'UE e gli Stati Uniti a rafforzare il proprio impegno per la promozione e la protezione dei diritti umani a livello globale, e a combattere l'ascesa dell'autoritarismo e dei regimi illiberali; incoraggia l'elaborazione di uno strumentario congiunto globale tra UE e Stati Uniti per affrontare le violazioni dei diritti umani; invita le istituzioni dell'UE a collaborare strettamente con le democrazie amiche nella difesa e promozione dei diritti umani fondamentali e dei valori democratici a livello internazionale, attraverso una stretta collaborazione rafforzata con le organizzazioni internazionali, come il Consiglio d'Europa e l'OSCE; ritiene che il Parlamento e il Congresso potrebbero cooperare insieme riguardo ai casi dei difensori dei diritti umani e dei rappresentanti della società civile che vengono perseguitati e incarcerati senza giusta causa oppure al fine di reprimere le loro azioni;

26.  accoglie con favore la revoca da parte dell'amministrazione Biden delle sanzioni statunitensi nei confronti di alti funzionari della Corte penale internazionale (CPI); incoraggia gli Stati Uniti ad aderire allo Statuto di Roma che istituisce la CPI e a collaborare fattivamente con la Corte nelle indagini e nei procedimenti giudiziari in corso;

27.  ribadisce il proprio invito agli Stati Uniti ad abolire la pena di morte e riformare il proprio sistema di giustizia penale;

28.  esorta l'UE e gli Stati Uniti a intraprendere un dialogo e uno scambio delle migliori pratiche in materia di promozione dell'uguaglianza razziale e della parità di genere; invita l'UE e gli Stati Uniti a intraprendere azioni risolute per affrontare il razzismo sistemico, che si riflette nella violenza della polizia rivolta in maniera preponderante contro le minoranze etniche e razziali e nelle diffuse disuguaglianze che alimentano legittime manifestazioni pacifiche di protesta;

29.  è del parere che l'UE e gli Stati Uniti insieme possano far progredire l'eguaglianza e il rispetto dei diritti umani e provvedere affinché questi ultimi trovino riscontro e sostegno nel processo decisionale in seno ai consessi multilaterali; suggerisce pertanto di valutare la possibile istituzione di una piattaforma permanente per il dialogo tra l'UE e gli Stati Uniti, al fine di intraprendere azioni concrete per la lotta al razzismo, all'incitamento all'odio e alla discriminazione, tra cui la discriminazione contro le persone LGTBQI, e invita a promuovere una cooperazione multilaterale più stretta con le organizzazioni internazionali quali l'OSCE, le Nazioni Unite, l'Unione africana, l'Organizzazione degli Stati Americani e il Consiglio d'Europa; invita l'UE e gli Stati Uniti a organizzare un vertice globale contro il razzismo dedicato alla lotta contro il razzismo e la discriminazione a livello mondiale;

30.  esprime profonda preoccupazione per l'adozione, da parte del governo del Texas, della legge texana sul battito cardiaco, che vieta di fatto l'aborto, in quanto costituisce un grave attacco ai diritti sessuali e riproduttivi delle donne; si rammarica del fatto che la Corte suprema degli Stati Uniti, con decisione a maggioranza, abbia rifiutato di pronunciarsi sull'adozione di tale legge senza precedenti;

31.  insiste sulla necessità di ulteriori sforzi tesi a promuovere l'uguaglianza di genere e i diritti delle donne, ivi inclusi la violenza di genere, la salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti;

32.  invita l'UE e gli Stati membri a rafforzare la cooperazione con gli Stati Uniti nella promozione della libertà di religione o di credo a livello globale; esorta l'UE e gli Stati Uniti a garantire la tutela e la conservazione reciproca del patrimonio storico e culturale degli Stati Uniti negli Stati Uniti e nell'UE;

33.  incoraggia l'amministrazione Biden ad attuare rapidamente gli annunciati piani di chiusura del centro di detenzione di Guantanamo; deplora che a distanza di quasi 20 anni dalla creazione del centro, vi siano ancora 40 detenuti, compresi cinque il cui rilascio era stato autorizzato dall'amministrazione Obama; invita l'UE e i suoi Stati membri a fornire assistenza per agevolare il processo;

34.  incoraggia gli Stati Uniti a garantire un accesso equo e aperto ai servizi essenziali, quali l'assistenza sanitaria e i regimi di protezione sociale, a una percentuale più elevata di cittadini; incoraggia la neoeletta amministrazione Biden a intraprendere azioni concrete per regolamentare il possesso di armi tra i cittadini statunitensi;

35.  sottolinea che la comunità transatlantica si trova ad affrontare un'ampia gamma di sfide comuni senza precedenti, che vanno dalla lotta al terrorismo alle minacce ibride, da cambiamenti climatici, disinformazione e attacchi informatici fino a tecnologie emergenti e di rottura e a mutevoli equilibri di potere a livello mondiale, nonché alle sfide che ne conseguono per l'ordine internazionale basato su regole;

Cooperazione rafforzata sul commercio internazionale e gli investimenti

36.  sottolinea la necessità di collaborare con gli Stati Uniti, sfruttando i recenti sviluppi positivi, per rafforzare il sistema commerciale multilaterale e riformare l'Organizzazione mondiale del commercio; accoglie con favore l'esito del vertice UE-USA del 15 giugno 2021 "Towards a Renewed Transatlantic Partnership" (Verso un partenariato transatlantico rinnovato), come segnale del rilancio di un impegno costruttivo; si compiace dell'intesa raggiunta su un quadro cooperativo per il settore dei grandi aeromobili civili; prende atto del riconoscimento nella dichiarazione del vertice UE-USA che l'applicazione dei dazi da parte degli Stati Uniti sulle importazioni provenienti dall'Unione europea ai sensi della sezione 232 della normativa statunitense pertinente ha comportato tensioni nelle relazioni transatlantiche, e si compiace dell'impegno esplicito proclamato nella stessa dichiarazione a favore della determinazione di superare le divergenze esistenti sull'eccesso di capacità produttiva dell'acciaio e dell'alluminio prima della fine dell'anno; ritiene essenziale l'istituzione di diverse piattaforme per consentire una discussione permanente, quali il Consiglio per il commercio e la tecnologia e un dialogo congiunto UE-USA sulla politica di concorrenza in ambito tecnologico, poiché agevoleranno ulteriormente il commercio transatlantico, ed esorta la Commissione a istituire il prima possibile una struttura inclusiva ed efficiente da parte dell'UE per il Consiglio per il commercio e la tecnologia; plaude all'istituzione di una task force COVID congiunta UE-USA sulla produzione e la catena di approvvigionamento;

37.  sottolinea che il Consiglio "Commercio e tecnologia" fa parte dell'agenda commerciale transatlantica positiva, con il suo obiettivo ultimo di integrare i valori democratici e l'etica nelle nuove tecnologie al fine di diventare una struttura istituzionale trasparente e guidare la trasformazione digitale globale; accoglie con favore, a tale proposito, il fatto che la riunione inaugurale si sia svolta come previsto, nonostante tensioni che dovranno essere discusse in modo aperto e franco; sottolinea che sarebbe possibile ottenere vantaggi rapidi che rafforzerebbero il commercio bilaterale ed esorta pertanto entrambe le parti a concentrarsi su risultati concreti tangibili; accoglie con favore, a tale proposito, i risultati della prima riunione del Consiglio "Commercio e tecnologia" tenutasi il 29 settembre a Pittsburgh, che ha adottato temi concreti per ciascuno dei dieci gruppi di lavoro; sostiene, tra l'altro, l'impegno a cooperare per evitare nuovi e inutili ostacoli al commercio di tecnologie nuove ed emergenti e nel controllo degli investimenti e dell'esportazione di beni a duplice uso, nonché a migliorare l'efficacia delle politiche e delle pratiche non di mercato e distorsive degli scambi; accoglie con favore l'individuazione di temi specifici, quali affrontare le sfide poste dalle economie non di mercato e cooperare in materia di diritti dei lavoratori e politiche climatiche connesse al commercio nell'ambito del gruppo di lavoro sulle sfide commerciali globali; sottolinea l'importanza di cooperare in materia di definizione di norme tecnologiche internazionali; invita a istituire una sottocommissione sul commercio e la tecnologia in seno al dialogo legislativo transatlantico per integrare la dimensione esecutiva del Consiglio "Commercio e tecnologia" e per esercitare un controllo democratico su tale Consiglio; sottolinea che il Consiglio "Commercio e tecnologia" non è un forum per la negoziazione di un accordo commerciale UE-USA, senza pregiudizio di future iniziative in tal senso;

38.  sottolinea che l'Unione europea e gli Stati Uniti vantano il rapporto economico più integrato al mondo, che comprende anche le relazioni bilaterali più ampie e profonde al mondo in materia commerciale e di investimento con scambi di beni e servizi per un valore di oltre 1 000 miliardi di EUR all'anno; rammenta che le economie dell'UE e degli Stati Uniti rappresentano nel loro insieme oltre il 40 % del PIL mondiale e quasi un terzo dei flussi commerciali a livello globale;

39.  ribadisce l'importanza di rinsaldare le relazioni commerciali transatlantiche in qualità di alleati e partner commerciali storici, non da ultimo alla luce dell'attuale crisi legata alla COVID-19, allo scopo di promuovere il multilateralismo, favorire un sistema commerciale aperto e regolamentato e individuare soluzioni comuni alle pressanti sfide globali, ivi compresa la salute mondiale;

40.  prende atto delle indicazioni già fornite dalle controparti statunitensi e delle dichiarazioni della rappresentante statunitense per il Commercio Katherine Tai in occasione dell'audizione sull'agenda commerciale 2021 dell'amministrazione Biden;

41.  ribadisce, in tale contesto, il proprio sostegno alla nuova strategia commerciale dell'UE, che mira, anche attraverso l'agenda transatlantica dell'Unione, a creare sinergie tra obiettivi di politica interna ed esterna in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite;

42.  considera la politica commerciale uno strumento geopolitico strategico per l'agenda transatlantica; sottolinea che gli Stati Uniti sono un partner commerciale fondamentale e accoglie pertanto con favore i segnali positivi provenienti dall'amministrazione Biden relativi ai suoi piani per rafforzare le relazioni bilaterali con l'UE, e chiede una rinnovata cooperazione che dovrebbe portare risultati duraturi e concreti negli anni a venire, tenendo conto del fatto che le nostre relazioni economiche sono influenzate anche da interessi di sicurezza nel contesto di un'autonomia strategica aperta;

43.  sottolinea la necessità di individuare azioni comuni basate su interessi e valori condivisi, come pure su rischi e minacce comuni, al fine di contribuire a una ripresa economica globale sostenibile e inclusiva dalla pandemia di COVID-19;

44.  ribadisce l'esigenza di riformare il sistema commerciale globale, in modo da garantire condizioni di parità a livello mondiale, e di collaborare per l'elaborazione di nuove norme, in particolare in relazione alle pratiche commerciali sleali, dato che la concorrenza sleale sta colpendo duramente le nostre imprese e i lavoratori;

45.  sostiene l'approccio di partenariato nella leadership con gli Stati Uniti, compresa una posizione coordinata nei confronti della Russia e della Cina, incentrato sul perseguimento di interessi condivisi nelle trasformazioni verde e digitale delle nostre economie, nonché iniziative comuni in materia di fornitura di beni pubblici globali; sottolinea che "i lavoratori e i salari", come pure catene di approvvigionamento più resilienti, sostenibili e responsabili, fanno parte di tale agenda; esorta in tal senso entrambe le parti a coordinare il proprio approccio al lavoro forzato e alle condizioni di sfruttamento della manodopera e a cooperare per migliorare il rispetto dei diritti dei lavoratori e delle norme ambientali negli accordi commerciali e a livello multilaterale, anche traendo insegnamenti dall'esperienza altrui per applicare le disposizioni in modo più efficace;

46.  sottolinea la necessità di dimostrare che relazioni commerciali migliori tra l'UE e gli Stati Uniti andranno a vantaggio dei cittadini, in particolare di quelli lasciati indietro dalla globalizzazione, e delle imprese su entrambe le sponde dell'Atlantico; invita in tal senso l'UE e gli Stati Uniti a collaborare e allineare le proprie strategie per realizzare sinergie di investimento, segnatamente per realizzare le transizioni verde e digitale sostenibili e inclusive delle rispettive economie;

47.  osserva che le sfide comuni affrontate da UE e Stati Uniti assumono sempre più spesso un carattere non militare e rientrano nell'ambito del nostro partenariato economico; chiede pertanto un dialogo parlamentare transatlantico continuo e rafforzato in materia di commercio tra il Parlamento europeo e il Congresso degli Stati Uniti, attraverso l'interazione fra commissioni tra la commissione per il commercio internazionale del Parlamento europeo, dalla parte dell'UE, e la commissione competente in materia di fiscalità della Camera dei rappresentanti, la sua sottocommissione per il commercio e la commissione per le finanze del Senato, dalla parte degli Stati Uniti, nonché nell'ambito del dialogo legislativo transatlantico;

48.  accoglie con grande favore il sostegno degli Stati Uniti alla nuova direttrice generale dell'OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, e il ritorno degli Stati Uniti all'accordo di Parigi; accoglie con favore la sospensione temporanea di quattro mesi dei dazi relativi a Airbus e Boeing, che ha avuto un effetto negativo sproporzionato sui prodotti agroalimentari dell'UE, quale un passo positivo verso l'individuazione di una soluzione duratura per le sovvenzioni all'aviazione civile; osserva che la sospensione di tali dazi terminerà nel luglio 2021 e sollecita la ricerca di una soluzione che porti a una revoca permanente di tali tariffe;

49.  plaude alla volontà degli Stati Uniti di avviare discussioni per affrontare l'eccesso di capacità produttiva dell'acciaio e dell'alluminio; prende atto della decisione della Commissione di sospendere l'aumento dei dazi sulle importazioni dagli Stati Uniti per controbilanciare le misure statunitensi;

50.  apprezza altresì la rapida conclusione dell'accordo sui contingenti tariffari dell'OMC, che è stato il primo accordo concluso con gli Stati Uniti sotto la nuova amministrazione Biden e dimostra la volontà di quest'ultima di trovare soluzioni concordate con l'UE nel quadro dell'OMC;

51.  riconosce al tempo stesso che permangono alcuni interessi divergenti; esorta, in tale contesto, entrambe le parti a risolvere le controversie bilaterali; esorta gli Stati Uniti a eliminare le misure commerciali unilaterali, a evitare minacce di ulteriori misure riguardanti le imposte sui servizi digitali, ad astenersi dall'adottarne di nuove e a concentrarsi sugli aspetti che ci avvicinano; attribuisce grande importanza al vertice UE-USA del giugno 2021 quale punto di partenza per continuare a migliorare le nostre relazioni commerciali e vagliare nuove opportunità di maggiore cooperazione;

52.  esorta gli Stati Uniti, nonostante i colloqui in corso, a eliminare immediatamente i dazi di cui alla sezione 232 sull'acciaio e l'alluminio, poiché le società europee non possono essere considerate una minaccia alla sicurezza nazionale da parte degli Stati Uniti e sottolinea la necessità di affrontare congiuntamente i timori associati alle eccedenze di capacità di produzione dell'acciaio e dell'alluminio di paesi terzi; ribadisce, fra l'altro, l'intenzione dell'UE di eliminare i dazi sui prodotti industriali tra l'UE e gli Stati Uniti;

53.  accoglie con favore, pur deplorando la conclusione delle 301 indagini sulle imposte sui servizi digitali, la sospensione dei sei mesi di ritorsioni commerciali nei confronti di settori economici quali il settore calzaturiero negli Stati membri che hanno introdotto un'imposta sui servizi digitali mentre sono in corso i negoziati nel quadro dell'OCSE; esprime preoccupazione in merito all'elenco preliminare di ritorsioni tariffarie elaborato dalla rappresentante statunitense per il Commercio risultante da 301 indagini sulle diverse imposte sui servizi digitali dell'UE, che comprende settori manifatturieri di particolare rilevanza, come quello calzaturiero e del pellame, che potrebbero finire con l'essere esclusi dal mercato statunitense qualora fossero introdotti dazi aggiuntivi; esorta la Commissione e gli Stati membri ad accelerare e concludere quanto prima i negoziati nel quadro della proposta dell'OCSE sulla tassazione del digitale e a intraprendere tutte le azioni possibili per evitare ulteriori danni economici alle imprese dell'UE, in particolare le PMI, specialmente nel contesto delle strategie per la ripresa dalla COVID-19; ritiene che, tenuto conto della competenza esclusiva dell'UE in materia di politica commerciale comune e delle minacce di ritorsione da parte degli Stati Uniti per le leggi sulla tassazione del digitale, sia preferibile un approccio europeo comune rispetto a singole misure a livello nazionale, in particolare per evitare un ulteriore aggravamento delle controversie tariffarie transatlantiche;

54.  riconosce che permangono potenzialità inesplorate legate alla riduzione della burocrazia e al rafforzamento del partenariato economico transatlantico; sottolinea, nel contesto della corsa tecnologica in atto, l'importanza di un rigoroso spazio di regolamentazione transatlantico per le nostre imprese, in particolare per le tecnologie emergenti in ambito digitale, energetico e climatico; si attende che entrambe le parti affrontino in un dialogo i timori espressi dall'UE in merito al "Buy American Act" e al "Jones Act" statunitensi, compresi gli appalti pubblici e l'accesso ai mercati dei servizi;

55.  sostiene un approccio comune nell'affrontare la crisi della COVID-19, aumentando fra l'altro la disponibilità e l'abbordabilità dei vaccini; invita UE e Stati Uniti a collaborare e a guidare gli sforzi tesi a risolvere il problema della carenza di vaccini al fine di garantire che i vaccini siano distribuiti quanto prima in tutto il mondo e al maggior numero possibile di persone; accoglie con favore l'annuncio del partenariato UE-USA volto a promuovere lo sforzo globale di vaccinazione contro la COVID-19 vaccinando il 70 % degli abitanti del pianeta prima dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del prossimo anno; ricorda che il mondo sta affrontando un problema di scarsità di vaccini a livello globale; invita pertanto l'UE e gli Stati Uniti a collaborare con i produttori in modo da aumentare la capacità di produzione mondiale di vaccini e componenti al fine di realizzare l'uguaglianza vaccinale; invita entrambe le parti ad astenersi dal ricorrere a misure di limitazione delle esportazioni, a garantire il corretto funzionamento delle catene di approvvigionamento, a garantire i necessari trasferimenti di tecnologia e a migliorare la preparazione per future emergenze sanitarie globali; esorta entrambe le parti a intensificare la cooperazione normativa, al fine di agevolare l'accesso ai farmaci essenziali;

56.  invita la Commissione e l'amministrazione Biden a sostenere attivamente le iniziative del nuovo direttore generale dell'OMC riguardanti, in particolare, la salute; sottolinea, in tale contesto, la posizione del Parlamento su una potenziale deroga all'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS) espressa nella sua risoluzione del 10 giugno 2021(9);

57.  ritiene importante valutare tutte le flessibilità applicabili nel quadro dell'accordo TRIPS allo scopo di incrementare la capacità di produzione globale di vaccini e componenti, pur riconoscendo l'importanza della protezione dei diritti di proprietà intellettuale europei al fine di preservare la capacità di innovazione delle imprese; sottolinea che l'individuazione di soluzioni riguardanti i diritti di proprietà intellettuale rappresenta soltanto un aspetto della risposta globale comune;

58.  sottolinea che l'OMC rimane la pietra angolare del sistema commerciale multilaterale regolamentato; chiede una cooperazione rafforzata sulla riforma dell'OMC, compresa la riforma delle sue tre funzioni principali, che implica il ripristino e la riforma urgente dell'organo d'appello e il rafforzamento delle funzioni di monitoraggio e deliberazione dell'OMC, tra l'altro promuovendo accordi multilaterali aperti;

59.  esorta entrambe le parti a cooperare sulla regolamentazione del commercio di prodotti sanitari, l'elaborazione di norme per il commercio digitale e la definizione di un'ambiziosa agenda in materia di ambiente e clima, tra le altre attività, riavviando i negoziati relativi all'accordo sui beni ambientali, e a lavorare su proposte comuni, tra l'altro, sulle regole relative alle sovvenzioni e l'eliminazione graduale delle sovvenzioni ai combustibili fossili;

60.  si aspetta che entrambe le parti trovino un accordo in merito ai risultati concreti da conseguire nell'ambito della 12ª conferenza ministeriale dell'OMC (MC12), predisponendola alle transizioni verde e digitale, ivi compresi un accordo sulla pesca, una dichiarazione sul commercio e la salute, un programma di lavoro per la riforma del sistema di risoluzione delle controversie, un programma di lavoro sulle sovvenzioni all'industria e le imprese statali, nonché progressi significativi nei negoziati sul commercio elettronico;

61.  incoraggia entrambe le parti a collaborare per aggiornare le norme dell'OMC sulle imprese statali, sulle sovvenzioni all'industria, sull'eccesso di capacità e sul trasferimento di tecnologie al fine di rendere l'organizzazione adeguata alle sfide del XXI secolo; è in tal senso favorevole al rafforzamento dell'iniziativa trilaterale con il Giappone e invita l'UE e gli Stati Uniti a guidare una coalizione di paesi con vedute analoghe in seno all'OMC, al fine di concordare nuove norme, sviluppando anche uno strumento autonomo contro sovvenzioni straniere sleali; si aspetta che entrambe le parti promuovano e si impegnino a perseguire accordi multilaterali; invita gli Stati Uniti a rinnovare il proprio impegno a favore dell'accordo sugli appalti pubblici dell'OMC;

62.  prende atto del risultato della prima riunione ad alto livello del dialogo UE-USA sulla Cina, in cui le due parti hanno ribadito che le loro relazioni commerciali con la Cina sono sfaccettate e caratterizzate da elementi di cooperazione, concorrenza e rivalità sistemica; sostiene, ove possibile, un approccio strategico congiunto nei confronti della Cina, nonché la cooperazione all'interno di quadri multilaterali su sfide comuni come i cambiamenti climatici, le pratiche commerciali sleali che portano a distorsioni del mercato e la disparità di trattamento;

63.  richiama l'attenzione sull'importanza di mantenere una posizione coordinata allo scopo di contrastare le sovvenzioni distorsive all'industria, segnatamente per quanto concerne le imprese statali e l'eccessiva capacità nei settori critici, i trasferimenti forzati di tecnologia, il furto di proprietà intellettuale, le joint venture obbligatorie, le barriere di mercato e il divieto di lavoro forzato, includendo una discussione sulla fase uno dell'accordo tra Stati Uniti e Cina e sull'accordo globale in materia di investimenti dell'UE;

64.  osserva che tali problemi non possono essere risolti unilateralmente o bilateralmente e richiedono l'istituzione di una coalizione di partner con vedute analoghe a livello internazionale nel quadro dell'OMC;

65.  sottolinea l'importanza di includere, nella strategia congiunta UE-USA e nell'ambito dell'OMC, il rispetto dei diritti umani, anche nella gestione delle imprese internazionali; sottolinea a tale proposito la necessità di una legislazione vincolante in materia di dovuta diligenza e invita gli Stati Uniti ad aderire a tale approccio e a sostenerlo lungo l'intera catena di approvvigionamento;

66.  ritiene che l'UE e gli Stati Uniti dovrebbero rafforzare la cooperazione transatlantica sulla connettività sostenibile e regolamentata come risposta all'iniziativa cinese Belt and Road, e auspica una cooperazione futura con particolare riguardo al mantenimento di standard di qualità elevati;

67.  invita la Commissione, pur promuovendo il dialogo e l'azione comune, a promuovere con convinzione gli interessi dell'UE e la sua autonomia strategica aperta e a rispondere ai doveri ingiustificati degli Stati Uniti, all'applicazione extraterritoriale di sanzioni, contraria al diritto internazionale, e alle barriere di mercato; sottolinea l'esigenza di rafforzare le misure commerciali autonome dell'UE;

68.  chiede, in particolare, agli Stati Uniti di garantire che le procedure degli appalti pubblici siano trasparenti, aperte e prevedibili, sulla base del principio di parità di trattamento;

69.  invita la Commissione a elaborare una proposta riguardante uno strumento inteso a scoraggiare e contrastare le azioni coercitive di paesi terzi e una legislazione al fine di sostenere le imprese europee oggetto di tali sanzioni e che operano nel rispetto del diritto internazionale;

70.  incoraggia entrambe le parti a impegnarsi in un dialogo ambizioso e a trovare un quadro per un'azione congiunta e a cercare accordi commerciali e di investimento selettivi attraverso il rilancio di un dialogo strategico ad alto livello;

71.  chiede un partenariato normativo, verde, sostenibile e digitale rafforzato attraverso il Consiglio per il commercio e la tecnologia; chiede un accordo sulla valutazione della conformità, che andrà a vantaggio in particolare delle PMI, un approccio coordinato alla definizione di norme internazionali per le tecnologie cruciali ed emergenti, come l'intelligenza artificiale, e la cooperazione normativa per le grandi società tecnologiche, nonché le imposte digitali e globali; invita l'UE e gli Stati Uniti a scambiarsi informazioni e a cooperare sul monitoraggio degli investimenti esteri in settori strategici, comprese le informazioni su possibili acquisizioni ostili;

72.  incoraggia entrambe le parti allo scambio delle migliori pratiche normative; esorta l'UE e gli Stati Uniti a proseguire i negoziati sulla valutazione di conformità al fine di eliminare gli ostacoli non tariffari finanziariamente onerosi; sottolinea quanto sia importante che entrambe le parti siano allineate e guidino una coalizione di partner con vedute analoghe al fine di promuovere l'uso di norme transatlantiche da parte delle organizzazioni di normazione internazionali;

73.  invita entrambe le parti a utilizzare il commercio quale mezzo per combattere i cambiamenti climatici e realizzare una convergenza verso l'alto; le esorta in tal senso a cooperare per la fissazione del prezzo del carbonio e in particolare a coordinarsi in merito all'elaborazione di un meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera, e su misure efficaci contro il commercio illecito di armi e sul rafforzamento della trasparenza e della responsabilità del commercio di armi, comprese le esportazioni di armi degli Stati Uniti e degli Stati membri dell'UE;

74.  invita gli Stati Uniti e l'UE a collaborare su un'imposta globale sulle società nel quadro dell'OCSE, accogliendo favorevolmente in particolare l'accordo raggiunto dai paesi del G7 sulla riforma fiscale globale e sottolineando l'accordo su un'aliquota globale minima dell'imposta sulle società di almeno il 15 % e a cooperare nella lotta alle pratiche commerciali fraudolente e dannose;

75.  sottolinea che partner commerciali ed economici più forti creano alleanze più salde; accoglie con favore gli sforzi compiuti da entrambe le parti per rendere le proprie catene di approvvigionamento più resilienti, in particolare in relazione alle materie prime critiche;

76.  chiede una cooperazione rafforzata tra UE e Stati Uniti nell'Artico che tenga in considerazione l'apertura di nuove vie di navigazione e la possibile disponibilità di risorse naturali a causa dei cambiamenti climatici e tenga conto dei crescenti interessi economici nell'Artico da parte di altri paesi quali la Cina; invita la Commissione a includere dette sfide e opportunità nella prossima strategia per l'Artico;

77.  esorta la Commissione, come pratica generale, a essere trasparente nella propria cooperazione con gli Stati Uniti, pubblicando fra l'altro tutte le proposte inviate alla controparte e garantendo il coinvolgimento del Parlamento e della società civile nell'elaborazione di dette proposte, in modo da rafforzare la fiducia dei consumatori e dei cittadini;

Approccio comune alle sfide sul piano della sicurezza e della difesa

78.  sottolinea che l'alleanza transatlantica continua a rivestire un ruolo fondamentale per la sicurezza e la stabilità del continente europeo, poiché la NATO costituisce la base della difesa collettiva dell'Europa ed è un pilastro centrale della sicurezza europea; ribadisce altresì che gli alleati e i partner della NATO e l'Unione europea devono fare di più per soddisfare le giuste aspettative in quanto partner transatlantico credibile e paritario, in grado e disposto a difendersi e a gestire le crisi nel proprio vicinato, assumendo un ruolo guida quando necessario, ma in stretto coordinamento con gli Stati Uniti; è favorevole a un riequilibrio delle responsabilità all'interno delle relazioni transatlantiche in materia di sicurezza, potenziando l'autonomia degli Stati membri dell'UE nell'ambito della difesa, al fine di ridurre l'onere che grava sugli Stati Uniti e con l'obiettivo di creare sinergie tra l'appartenenza alla NATO e le capacità di difesa dell'UE; sottolinea che la cooperazione UE-NATO si fonda su 74 azioni concordate in ambiti specifici; rammenta che le due organizzazioni hanno compiti e priorità differenti, poiché la NATO ha l'onere di garantire la difesa territoriale collettiva dei suoi membri, mentre l'UE è responsabile della gestione delle crisi militari all'estero, in un contesto in cui sussiste il potenziale per un approfondimento del dialogo e della cooperazione riguardo alle sfide in materia di sicurezza e al partenariato strategico che poggia sul sostegno comune per i valori fondamentali della democrazia, della libertà e della promozione della pace; sottolinea che una maggiore cooperazione, messa in comune e condivisione e un settore della difesa europeo efficiente e trasparente rafforzano anche le capacità della NATO; evidenzia che la creazione di una solida base industriale europea e il rafforzamento delle capacità militari a livello dell'UE, accompagnato da investimenti nella mobilità e interoperabilità militare, non rafforzeranno soltanto l'UE ma consoliderebbero nel contempo anche l'alleanza transatlantica e sarebbero funzionali al ruolo e alla rilevanza dell'UE e dei suoi Stati membri nell'ambito della NATO; esprime pertanto il fermo sostegno alle iniziative di difesa europee, in particolare il Fondo europeo per la difesa, la cooperazione strutturata permanente (PESCO) e lo strumento europeo per la pace, solo per menzionare alcuni esempi; sottolinea che il partenariato transatlantico può dare frutti positivi soltanto se tutti gli Stati membri adempiono ai propri obblighi, compresi quelli di investimento nella difesa, e si impegnano a favore di un sostegno reciproco e a una condivisione più equilibrata degli oneri; sottolinea la necessità che tutti gli alleati della NATO investano finanziariamente nello sviluppo, nell'acquisizione e nel mantenimento delle capacità di cui la NATO ha bisogno per difendere i propri cittadini; pone inoltre l'accento sul processo di elaborazione della bussola strategica dell'UE in corso, che costituirà una pietra miliare per il rafforzamento della cooperazione europea in materia di difesa e sicurezza e sottolinea che la bussola strategica dovrebbe essere strettamente collegata all'elaborazione del concetto strategico della NATO e ritiene che questi processi paralleli offrano un'opportunità unica per rafforzare e aggiornare in misura significativa il partenariato politico e di sicurezza a livello transatlantico e renderlo uno strumento idoneo a superare le attuali sfide globali affrontate da UE e Stati Uniti; sottolinea che l'ambizione di autonomia strategica europea non indebolisce in alcun modo il ruolo della NATO ma anzi è complementare ad esso; invoca la conclusione di un accordo amministrativo tra l'Agenzia europea per la difesa e gli Stati Uniti e accoglie con favore l'impegno da parte dell'UE e degli Stati Uniti, come rispecchiato nella dichiarazione rilasciata al termine del vertice UE-USA il 15 giugno 2021, al fine di avviare le discussioni il prima possibile; è a favore dell'istituzione di procedure di coordinamento in materia di politica estera e di politica di sicurezza e di difesa tra Stati Uniti, UE e Regno Unito;

79.  accoglie con favore la decisione positiva del Consiglio, del 6 maggio 2021, di autorizzare il coordinatore del progetto sulla mobilità militare, i Paesi Bassi, a invitare gli Stati Uniti, il Canada e la Norvegia, sulla base delle rispettive richieste, a partecipare al progetto della PESCO sulla mobilità militare; sottolinea che tale partecipazione rafforzerà la coerenza per quanto riguarda le capacità dell'UE e della NATO e l'interoperabilità, la preparazione e la resilienza delle forze transatlantiche;

80.  chiede una cooperazione maggiore tra l'UE, gli Stati Uniti e la NATO e i vicini orientali, segnatamente Georgia, Ucraina e Moldova, in materia di sicurezza e difesa, di sostenere l'integrità territoriale dei paesi e rafforzarne la resilienza contro le minacce informatiche, legate all'informazione e allo spionaggio e contro minacce di altro tipo rivolte a tali paesi;

81.  plaude alla decisione degli Stati Uniti di annullare il ritiro delle forze armate statunitensi dall'UE e di rafforzare la sua presenza militare negli Stati membri dell'UE, quale dimostrazione di impegno a favore della cooperazione transatlantica in materia di sicurezza; esprime gratitudine verso i numerosi militari statunitensi che hanno contribuito a proteggere la sicurezza e l'incolumità dell'Europa e dei suoi cittadini negli ultimi decenni;

82.  esorta l'UE e gli Stati Uniti a promuovere la stretta cooperazione tanto nell'ambito delle minacce alla sicurezza tradizionali quanto di quelle emergenti, quali il predominio tecnologico delle potenze straniere ostili, le minacce ibride, le campagne di disinformazione e le interferenze nefaste nei processi elettorali; esorta l'UE e gli Stati Uniti a sviluppare una stretta cooperazione nel settore della cibersicurezza; invita l'UE a sviluppare capacità informatiche più efficienti al fine di rafforzare le proprie capacità di difesa dalle minacce informatiche; plaude alla nuova strategia per la cibersicurezza della Commissione quale base per la definizione di norme internazionali per il ciberspazio; chiede che vengano sviluppate, acquisite e mantenute le capacità necessarie, anche nell'ambito della NATO, tra l'altro in termini di condivisione dell'intelligence, e invoca un maggiore coordinamento tre le agenzie dell'UE, come l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza (ENISA) e le loro controparti statunitensi; riconosce che, in una certa misura, la cibersicurezza è più efficace se comprende anche determinati mezzi e misure offensive, purché il loro impiego sia conforme al diritto internazionale; sottolinea l'esigenza di un approccio comune per quanto riguarda l'interdizione all'uso di armi letali autonome senza un sostanziale controllo umano, la regolamentazione dell'autonomia dei sistemi d'arma a livello globale e la restrizione alle esportazioni e alla proliferazione di strumenti informatici e tecnologie di sorveglianza di massa; evidenzia che il controllo delle armi a livello globale deve essere aggiornato per far fronte alle sfide informatiche e dell'IA; esorta i partner transatlantici a sostenere e contribuire attivamente all'invito del Segretario generale delle Nazioni Unite a un cessate il fuoco globale;

83.  ritiene che la protezione dei processi democratici ed elettorali costituisca uno dei principali elementi di sicurezza globale; suggerisce a tal riguardo l'elaborazione congiunta di un quadro strutturato di risposte alle ingerenze nei processi elettorali, fondato su un codice transatlantico di pratiche per processi democratici liberi e resilienti, teso a individuare misure strutturali e globali per rispondere alla natura ibrida delle ingerenze, in stretta collaborazione con organizzazioni internazionali come l'OSCE; invita l'Unione europea e gli Stati Uniti a promuovere una più stretta e ambiziosa cooperazione internazionale in materia di osservazione elettorale, di concerto con tutti i partner interessati, in particolare con le organizzazioni firmatarie della "Dichiarazione di princìpi per l'osservazione elettorale internazionale", per contrastare le crescenti minacce per la sicurezza pubblica in relazione ai processi elettorali; sottolinea la necessità di contrastare congiuntamente il fenomeno sempre più diffuso della falsa osservazione elettorale nazionale, che compromette la fiducia dei cittadini nell'osservazione elettorale nel suo complesso, e di valutare in modo approfondito le opportunità, le sfide e i rischi connessi al crescente utilizzo delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione in campo elettorale; insiste sulla necessità di intensificare la necessaria cooperazione con le pertinenti organizzazioni nazionali di osservazione elettorale a tutti i livelli, nonché di garantire loro maggiore protezione nel quadro delle loro attività;

84.  pone l'accento sull'importanza di conseguire capacità di calcolo quantistico e sottolinea la necessità di aumentare la cooperazione UE-USA in questo ambito per garantire che il calcolo quantistico sia effettuato prima tra i partner che condividono relazioni strette e sostengono gli obiettivi;

85.  pone l'accento sull'importanza strategica dei cavi sottomarini per le telecomunicazioni situati nell'Atlantico settentrionale, che assicurano più del 95 % delle telecomunicazioni internazionali; ribadisce l'importanza di una cooperazione transatlantica rafforzata per proteggere e assicurare il rispetto degli strumenti internazionali che regolamentano i cavi sottomarini, compresa l'UNCLOS;

86.  sostiene l'istituzione di un dialogo in materia di sicurezza e difesa tra l'UE e gli Stati Uniti e invita l'AR/VP ad avviarlo quanto prima; evidenzia l'importanza di includere in tale dialogo anche i rappresentanti della NATO, al fine di promuovere sinergie con la cooperazione in essere nel quadro UE-NATO ed evitare doppioni delle risposte politiche; sottolinea che il dialogo in materia di sicurezza e difesa tra l'UE e gli Stati Uniti dovrebbe comprendere la cooperazione in relazione a iniziative in materia di sicurezza e difesa, la gestione delle crisi, le operazioni militari e le questioni di sicurezza bilaterali, come indicato nell'agenda UE-USA per il cambiamento globale; pone in evidenza che la condivisione delle informazioni costituirebbe un elemento importante di detto dialogo;

87.  sottolinea la necessità comune che le nostre società avviino un processo di valutazione dei nostri valori democratici condivisi, del rispetto per gli altri e la diversità di opinioni, al fine di difendere la democrazia globale dall'ascesa dell'autoritarismo promosso da Russia e Cina, anche nell'ambito della comunità transatlantica, tra l'altro rafforzando la responsabilità e la resilienza dei nostri sistemi democratici, contrastando le idee estremiste e il razzismo che offrono terreno fertile ai movimenti antidemocratici e facendo fronte unico contro l'influenza nefasta degli attori autoritari a livello geopolitico, impegnandosi a favore del dialogo transatlantico e promuovendo politiche sociali ed economiche inclusive che affrontino le cause profonde delle disuguaglianze; sottolinea il valore del dialogo transatlantico e della cooperazione riguardo alle politiche a sostegno della democrazia, dei diritti umani e dello Stato di diritto, e alla lotta contro la disinformazione e le ingerenze straniere; sottolinea la necessità che entrambe le parti affrontino le cause del calo della fiducia dei cittadini nella politica e nelle istituzioni; pone in evidenza che gli sforzi profusi in questa direzione dovrebbero contemplare azioni intese a costruire la fiducia nella scienza e nei fatti, ampliare una rete di sicurezza di politiche di non discriminazione, respingere e fronteggiare la discriminazione razziale e religiosa;

88.  invita inoltre l'UE e gli Stati Uniti a fornire congiuntamente sostegno economico, politico e operativo alle attuali organizzazioni regionali presenti in Africa, quali l'Unione africana, la forza del G5 Sahel e la Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS);

89.  sottolinea che l'UE e gli Stati Uniti devono armonizzare i loro sforzi per combattere il terrorismo e la radicalizzazione e garantire che tali sforzi siano sostenuti dalle risorse necessarie e commisurati alle minacce che ne derivano; ritiene che entrambi i partner dovrebbero adoperarsi per migliorare le attuali pratiche di condivisione dell'intelligence tra gli Stati membri, concentrandosi in particolare sul raggiungimento di una migliore consapevolezza comune della situazione in settori fondamentali, tra cui i rifugi sicuri emergenti e l'uso delle tecnologie emergenti e dirompenti da parte dei terroristi, nonché le tattiche ibride;

90.  sollecita un'intensa collaborazione tra l'UE e gli Stati Uniti nell'ambito degli sforzi in materia di deradicalizzazione e lotta al terrorismo che prevedano l'istituzione di attività di formazione congiunte, corsi comuni in materia di lotta al terrorismo, programmi di scambio per gli agenti, esercitazioni tattiche e iniziative educative;

91.  sottolinea la fondamentale importanza dei princìpi democratici, che rappresentano la base del nostro progresso sociale ed economico e delle nostre società libere; appoggia la proposta del presidente Biden di organizzare un vertice per la democrazia al fine di promuovere i valori universali; invita gli Stati Uniti ad attingere all'esperienza maturata nell'ambito della Conferenza dell'UE sul futuro dell'Europa, ed esorta la Commissione e il Consiglio a sostenere l'iniziativa del vertice sia a livello politico che pratico; è del parere che il vertice per la democrazia che è stato proposto dovrebbe mirare a promuovere un multilateralismo basato sugli stessi valori e la solidarietà tra le democrazie quando sono sotto pressione, rafforzando la democrazia a livello nazionale e internazionale, in particolare aumentando la partecipazione dei cittadini alla governance democratica, dando voce alle preoccupazioni, cercando una soluzione pacifica alle continue repressioni dei movimenti democratici e tutelando i difensori dei diritti umani, compresi gli ambientalisti, in tutto il mondo, oltre a far fronte alla crescente influenza dei regimi autoritari; sottolinea, a tale proposito, che uno sforzo di tale natura potrebbe contribuire a tracciare una rotta futura per combattere il populismo e l'autoritarismo e proteggere i valori fondamentali della democrazia e dei diritti umani; propone che l'UE dovrebbe istituire con gli Stati Uniti un'alleanza transatlantica per difendere la democrazia a livello globale e proporre un insieme di strumenti a tale scopo, che dovrebbe comprendere azioni congiunte in materia di sanzioni, politiche antiriciclaggio, norme sulla condizionalità dell'assistenza economica e finanziaria, indagini internazionali e sostegno agli attivisti dei diritti umani e ai difensori della democrazia; chiede di migliorare la comunicazione con e tra i cittadini di entrambe le parti sull'importanza permanente del legame transatlantico e sulla sua attuale rilevanza; riafferma a tale proposito il valore degli scambi tra legislatori, imprese e società civile;

Maggiore coordinamento in materia di politica estera

92.  ritiene che l'UE dovrebbe intensificare la cooperazione con gli Stati Uniti e rinnovare il partenariato strategico in relazione ai paesi del partenariato orientale e ai Balcani occidentali, al fine di costruire società multietniche resilienti, prospere e democratiche, in grado di resistere all'influenza destabilizzante di forze autoritarie locali ed esterne; ricorda che la stabilità dei Balcani occidentali e nei paesi del partenariato orientale è una questione da cui dipende la pace e la sicurezza sia per la regione che per l'UE; accoglie con favore il notevole rafforzamento del coordinamento degli Stati Uniti con l'UE per sostenere i paesi dei Balcani occidentali nel loro percorso verso l'integrazione europea e l'adesione all'UE; è del parere che un periodico coordinamento istituzionalizzato tra il Consiglio "Affari esteri" e il segretario di Stato americano in tale ambito e su altre questioni inerenti alla politica estera rafforzerebbe il dialogo e la cooperazione transatlantici sulle questioni di politica estera di preoccupazione comune e favorirebbe un'ulteriore convergenza delle posizioni politiche a livello transatlantico; ricorda la sua proposta di creare un Consiglio politico transatlantico (CPT) per la consultazione e il coordinamento sistematici sulla politica estera e di sicurezza, che sarebbe guidato dal Vicepresidente/Alto rappresentante e dal Segretario di Stato USA e sostenuto da regolari contatti con leader politici; chiede una forte leadership dell'Unione e un efficace coordinamento con gli Stati Uniti per respingere le iniziative volte a ridisegnare i confini e le analoghe iniziative subnazionali intese ad aggravare la divisione e la segregazione etnica, nonché per contrastare la questione del finanziamento e degli investimenti cinesi in tutta la regione e il loro impatto sulla governance democratica e sull'ambiente; sottolinea l'importanza di una stretta cooperazione e coordinamento UE-USA nella lotta contro la cattura dello Stato, la corruzione, la criminalità organizzata, le ingerenze straniere e gli attacchi alla libertà dei media e nella promozione dello Stato di diritto, di riforme radicali, delle relazioni di buon vicinato e della riconciliazione, nonché dell'obiettivo dell'integrazione euro-atlantica; pone l'accento sul ruolo guida dell'Unione nel processo di normalizzazione delle relazioni tra Serbia e Kosovo;

93.  sottolinea l'interesse comune a sostenere una pace duratura nel lungo termine, la stabilità, la sicurezza, la resilienza, la democrazia e il rispetto dei diritti umani nel Caucaso meridionale; accoglie con favore l'impegno degli Stati Uniti nella regione, in collaborazione con l'UE, tra l'altro attraverso meccanismi quali il gruppo di Minsk dell'OSCE;

94.  invita l'UE e gli Stati Uniti ad affrontare in modo collaborativo le costanti e crescenti minacce alla tutela e alla conservazione del patrimonio culturale e il traffico di beni culturali, in particolare nelle zone di conflitto; sollecita l'adozione di una strategia che comprenda efficaci campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, la condanna unanime del traffico di antichità di provenienza ignota, l'istituzione di un codice di condotta unico per la tutela dei siti culturali, la promozione di una maggiore cooperazione tra le diverse forze dell'ordine che includa un'immediata condivisione delle informazioni tra le agenzie nazionali di intelligence e il rafforzamento della cooperazione tra le forze dell'ordine e le comunità in ambito artistico e archeologico;

95.  prende atto che l'influenza economica della Cina, il suo potere geopolitico e le varie forme di dimostrazione del suo potere, nonché la forza militare del paese, hanno fatto sì che il suo sistema di governance autoritaria sia entrato in conflitto con i sistemi di governance occidentali, basati su valori democratici liberali; ricorda l'accresciuta presenza della Cina sulla scena internazionale e in Europa grazie alla "Nuova via della seta" e alle sue attività nel ciberspazio, nelle regioni artiche e in Africa; sottolinea a tale proposito che la Cina è divenuta un rivale e un concorrente sistemico, ma è anche un partner fondamentale per la risoluzione di molti problemi mondiali; è convinto che un approccio transatlantico congiunto per confrontarsi con la Cina rappresenti il modo migliore per garantire una relazione a lungo termine pacifica, sostenibile e reciprocamente vantaggiosa con questo paese; plaude in tale contesto al recente rilancio di un dialogo strategico globale ad alto livello sulla questione della Cina tra UE e Stati Uniti e ritiene che tale misura dovrebbe offrire un meccanismo chiave per promuovere i nostri interessi e gestire le nostre differenze e dovrebbe consentire di esaminare le possibilità di un impegno dell'UE e degli Stati Uniti nei confronti della Repubblica popolare cinese nell'ambito di quadri multilaterali su sfide comuni e globali, ad esempio i cambiamenti climatici, i rischi correlati alla salute, il rispetto dei diritti umani, il ciberspazio, il controllo delle armi, la non proliferazione e le tecnologie dirompenti emergenti; pone l'accento sulla necessità di una forte dimensione parlamentare di tale dialogo; chiede di mettere a punto un'ampia gamma di strumenti politici e, ove possibile, di cercare sinergie transatlantiche per trattare con la Cina; sottolinea a tale proposito che l'UE e gli Stati Uniti condividono preoccupazioni molto gravi sulle violazioni sistematiche dei diritti umani in Cina, in particolare per quanto concerne la comunità degli uiguri; crede fermamente che le relazioni con la Repubblica popolare cinese, sia bilaterali che di altra natura, debbano sempre contemplare la salvaguardia e la promozione dei valori democratici condivisi e che qualsiasi agenda multilaterale debba avere al centro il concetto del pieno rispetto del diritto internazionale e la tutela dei diritti umani;

96.  sottolinea la necessità di esplorare aree di convergenza, possibile cooperazione e migliore coordinamento e consultazione tra gli Stati Uniti e l'UE in merito alla questione della Cina, al fine di evitare tensioni transatlantiche come quelle che hanno fatto seguito all'adozione, senza consultazione degli alleati dell'UE, dell'accordo trilaterale sulla sicurezza tra USA, Regno Unito e Australia, detto AUKUS, in particolare per quanto riguarda la tutela dei diritti umani e delle minoranze e l'allentamento delle tensioni nei mari della Cina meridionale e orientale, a Hong Kong e nello stretto di Taiwan; sottolinea l'importanza dell'UNCLOS quale base giuridica per la risoluzione dei conflitti; ribadisce il proprio sostegno alle iniziative di connettività condivisa, anche nel quadro della strategia "Global Gateway" recentemente annunciata dall'UE;

97.  accoglie favorevolmente i recenti progressi riguardo alla strategia indo-pacifica dell'Unione; ne chiede una celere attuazione d'insieme, dal momento che è nell'interesse dell'UE e ne promuoverebbe i valori, e pone l'accento sull'importanza di tale regione geostrategica, dove risiedono amici e partner democratici transatlantici comuni, come Giappone, Corea del Sud, Australia, Nuova Zelanda e Taiwan, e chiede un partenariato e un coordinamento UE-USA rafforzati sulla regione indo-pacifica; ricorda l'importanza di rafforzare i legami strategici con i membri dell'ASEAN e con il Forum delle isole del Pacifico (PIF);

98.  sottolinea che i regimi non democratici come la Cina utilizzano sempre più frequentemente la tecnologia per controllare e reprimere i propri cittadini, limitando l'esercizio dei diritti fondamentali, sociali e politici; chiede una maggiore cooperazione tra UE e Stati Uniti per lo sviluppo di tecnologie incentrate sull'essere umano che rispettino la vita privata e riducano i pregiudizi e la discriminazione;

99.  riconosce che le acquisizioni di proprietà intellettuale da parte della Cina e i progressi tecnologici dei principali centri di ricerca cinesi sono spesso utilizzati per portare avanti i suoi obiettivi militari e sottolinea che, pertanto, l'UE dovrebbe adoperarsi per mettere a punto una strategia a lungo termine intesa a contrastare la strategia di fusione militare-civile della Cina in Europa;

100.  riconosce che l'UE e gli Stati Uniti dovrebbero coordinarsi in merito ai problemi relativi ad azioni della Cina contrarie agli interessi della sicurezza euro-atlantica; sottolinea che la priorità dovrebbe essere attribuita alle sfide nei settori cibernetico, ibrido, spaziale, delle tecnologie emergenti e di rottura, del controllo delle armi e della non proliferazione;

101.  esprime preoccupazione per la coercizione economica della Cina nei confronti degli Stati membri e dei paesi terzi; è favorevole all'idea di una difesa economica collettiva contro la coercizione economica della Cina grazie alla collaborazione con le democrazie animate dagli stessi valori;

102.  esprime preoccupazione per gli stretti legami tra il partito comunista cinese (PCC) e il settore industriale cinese, in particolare le società di sicurezza; raccomanda agli Stati membri di effettuare un audit interno delle pratiche in materia di appalti per garantire che i prodotti integrati nelle loro reti nazionali e nelle istituzioni di difesa siano privi di tecnologie provenienti da aziende cinesi;

103.  invita ad approfondire la cooperazione per adoperarsi ai fini di un piano comune d'impegno con la Federazione russa e ad affrontare congiuntamente le numerose minacce provenienti da tale paese, quali la continua destabilizzazione dell'Ucraina e della Georgia e della Repubblica di Moldova, il sostegno al governo illegittimo di Lukashenko in Bielorussia, il ruolo della Russia e l'influenza nei Balcani occidentali e nel Mar Nero, le ingerenze deplorevoli nei processi democratici dell'UE e degli Stati Uniti, tra cui i processi elettorali, il finanziamento dei partiti politici estremisti e le politiche revisioniste, le minacce ibride e le campagne di disinformazione, perseguendo nel contempo una cooperazione selettiva negli ambiti di interesse transatlantico comune, in particolare nel settore del controllo degli armamenti, compreso il trattato per la eliminazione dei missili a medio e corto raggio (INF), come pure nel settore della diplomazia climatica, del rilancio del piano d'azione congiunto globale (PACG) e della stabilizzazione dell'Afghanistan; accoglie con favore la decisione presa dall'attuale amministrazione statunitense di prorogare il nuovo trattato per la riduzione delle armi strategiche (trattato START); sottolinea la necessità di rilanciare i colloqui sul controllo degli armamenti tra i principali attori globali, quali gli Stati Uniti e la Russia, che hanno un impatto diretto sulla sicurezza europea, nonché di includere la Cina nei futuri negoziati in materia; pone l'accento sulla necessità di ricostruire urgentemente l'architettura di controllo delle armi convenzionali, allo scopo di limitare la corsa agli armamenti e la possibilità di incidenti imprevisti; si compiace della disponibilità dell'amministrazione Biden a riavviare il dialogo e i negoziati con la Russia e appoggia il piano dell'UE e degli Stati Uniti di istituire un dialogo UE-USA sulla Russia; ritiene che l'UE e i suoi Stati membri debbano sostenere attivamente la ricerca di vie di dialogo rafforzato e contribuire alla ricostruzione della fiducia reciproca; sottolinea, parallelamente, l'importanza del dialogo con la società civile e del sostegno alle organizzazioni della società civile in Russia che intendono far progredire il dialogo sul pluralismo politico e sostenere le legittime aspirazioni democratiche del popolo russo;

104.  ritiene che l'UE e gli Stati Uniti debbano coordinare il loro duplice approccio di deterrenza e dialogo con la Russia entro i parametri concordati in occasione dei vertici del Galles e di Varsavia;

105.  invita l'UE e gli Stati Uniti ad agire tempestivamente e con determinazione contro le azioni di disturbo dei servizi di intelligence russi sul territorio dell'Unione; raccomanda agli Stati membri di rafforzare la condivisione delle informazioni e la cooperazione dei servizi di controspionaggio;

106.  invita il VP/AR e il Consiglio a elaborare un nuovo approccio strategico per le relazioni dell'UE con la Russia, approccio che deve migliorare il sostegno alla società civile, rafforzare i contatti interpersonali con i cittadini russi, stabilire chiari punti fermi per la cooperazione con gli attori statali russi, utilizzare le norme tecnologiche e l'Internet aperta per sostenere spazi liberi e limitare le tecnologie oppressive, nonché dimostrare solidarietà ai partner orientali dell'UE, anche per quanto riguarda le questioni di sicurezza e la risoluzione pacifica dei conflitti; sottolinea che qualsiasi dialogo tra l'UE e gli Stati Uniti, da un lato, e la Russia, dall'altro, deve essere basato sul rispetto del diritto internazionale e dei diritti umani;

107.  sottolinea l'importanza e invoca la cooperazione e il coordinamento UE-USA riguardo al continente africano e alle sue diverse regioni e paesi, con l'obiettivo di garantire lo sviluppo sostenibile e promuovere la sicurezza, la stabilità e la prosperità; sottolinea l'urgente necessità di un partenariato forte ed equo tra gli Stati Uniti, l'Unione europea e l'Africa che consideri la sfida dei cambiamenti climatici e le sue implicazioni demografiche, il collasso della biodiversità, lo sfruttamento delle risorse naturali dell'Africa da parte della Cina, lo sviluppo socioeconomico sostenibile, l'istruzione, la digitalizzazione, lo Stato di diritto, la promozione della democrazia e il rafforzamento dei diritti umani, dell'uguaglianza di genere e della società civile; ritiene che qualsiasi forma di assistenza in materia di sicurezza dovrebbe essere basata sull'approccio alla sicurezza umana e sulle esigenze delle popolazioni locali, rispettare pienamente il diritto internazionale e prevedere rigorosi meccanismi di responsabilità e di controllo democratico e parlamentare; plaude all'impegno dell'amministrazione Biden volto a rafforzare la sua cooperazione con la coalizione per il Sahel; esorta gli Stati Uniti e l'UE a collaborare per affrontare l'aumento dell'estremismo violento, il terrorismo da parte dell'ISIS e degli affiliati di Al Qaida e le sfide umanitarie, economiche e di governance sia nel Sahel che nella regione MENA (Medio Oriente e Nord Africa) in generale; chiede di rafforzare il dialogo e il coordinamento per quanto riguarda il posizionamento dei partner transatlantici di fronte alle sfide affrontate da paesi quali l'Iraq, il Libano, la Siria, l'Iran e la Libia;

108.  chiede di migliorare la cooperazione nell'Artico tenendo conto del crescente interesse nei confronti della regione da parte di altri paesi, come la Cina, e delle attività e del concentramento delle forze militari nell'Artico da parte della Russia; accoglie con favore la decisione adottata dall'UE e dagli Stati Uniti, come attestato dalla dichiarazione rilasciata a seguito del vertice UE-USA il 15 giugno 2021, di cooperare al fine di preservare l'Artico come regione di pace e stabilità, e di collaborare attraverso il Consiglio Artico;

109.  sottolinea la necessità di mantenere e, ove del caso, approfondire le relazioni strategiche strutturali tra l'UE, gli Stati Uniti e il Regno Unito, facendo tesoro dei valori, degli interessi e delle sfide comuni, anche in materia di sicurezza, garantendo al contempo l'autonomia del processo decisionale dell'UE;

110.  deplora la violenta appropriazione dell'Afghanistan da parte dei talebani a seguito del ritiro delle forze statunitensi ed europee e le conseguenti diffuse violazioni dei diritti umani, in particolare di ragazze, donne e minoranze etniche e religiose, nonché la crisi umanitaria in atto nel paese; ribadisce la propria posizione secondo cui la comunità transatlantica deve raddoppiare gli sforzi per conseguire la pace, la stabilità e il progresso a lungo termine in Afghanistan sostenendo la società civile afghana, i difensori dei diritti umani, in particolare i difensori dei diritti delle donne, gli attivisti politici, i giornalisti, gli accademici, gli artisti e altri gruppi e le persone a rischio; chiede un coordinamento e una consultazione transatlantici robusti al fine di acquisire, conservare e condividere informazioni sulla minaccia terroristica proveniente dall'Afghanistan, in particolare dall'ISIS, da Al-Qaeda e dai loro affiliati; chiede un approccio transatlantico concertato, che combini la necessità di un impegno operativo con i talebani a fini umanitari e di lotta al terrorismo con condizioni chiare per l'impegno con il governo guidato dai talebani in futuro, che dovrebbero includere l'impegno a rispettare i diritti umani e a combattere il terrorismo; chiede una profonda riflessione a livello transatlantico sugli insegnamenti della missione in Afghanistan, al fine di trarre le necessarie conclusioni per gli sforzi futuri volti a promuovere la stabilità, la sicurezza e il buon governo nel mondo; invita inoltre i partner transatlantici ad avviare un dialogo con tutti i paesi vicini dell'Afghanistan, alla luce della difficile situazione dei cittadini afghani che vi si sono rifugiati e della necessità di aiutarli;

111.  accoglie con favore il rinnovato impegno degli Stati Uniti nel Mediterraneo orientale, in particolare con la legge sul Mediterraneo orientale del 2019, che autorizza una nuova assistenza di sicurezza per Cipro e la Grecia e rafforza la cooperazione tra gli attori regionali nel campo dell'energia; plaude alla decisione adottata dall'UE e dagli Stati Uniti, come attestato dalla dichiarazione rilasciata a seguito del vertice UE-USA il 15 giugno 2021, di lavorare in stretta collaborazione a favore di un allentamento delle tensioni duraturo nel Mediterraneo orientale, ove le divergenze dovrebbero essere risolte attraverso il dialogo e in conformità del diritto internazionale; appoggia la dichiarazione rilasciata dall'UE e dagli Stati Uniti che intendono adoperarsi a favore di una relazione basata sulla cooperazione e vantaggiosa per entrambe le parti con la Turchia democratica;

112.  sostiene una maggiore cooperazione con gli Stati Uniti e i paesi dell'America latina sul fronte della promozione del multilateralismo, dei valori democratici, dei diritti umani, delle norme del diritto internazionale, della crescita economica, della lotta contro le disuguaglianze, del contrasto al narcotraffico e al crimine organizzato, della promozione della biodiversità e della lotta contro i cambiamenti climatici; evidenzia la necessità che l'Unione europea e gli Stati Uniti si impegnino più attivamente con l'America latina e la regione dei Caraibi quali alleati fondamentali nelle sedi internazionali e partner strategici nella difesa del multilateralismo; chiede un'"alleanza del triangolo atlantico" tra UE, Stati Uniti e America latina che consenta a entrambe le regioni di progredire congiuntamente in settori quali la democrazia, la sicurezza, la lotta al traffico di stupefacenti e alle disuguaglianze e la cooperazione allo sviluppo; sottolinea al riguardo l'importanza che tale cooperazione con gli Stati Uniti e i paesi dell'America latina si concretizzi in sforzi comuni volti a sostenere oppositori e dissidenti che in diversi paesi subiscono ritorsioni per il loro impegno a difesa dei valori della democrazia e della tutela dei diritti umani; esorta in tal senso gli Stati Uniti e l'Unione europea a cooperare tra loro e con altri paesi con posizioni analoghe per ripristinare i diritti umani e la democrazia in Venezuela attraverso elezioni veramente libere, credibili, inclusive, trasparenti e pienamente democratiche, e attraverso il sostegno alle forze politiche legittime riconosciute dal Parlamento europeo; ribadisce ulteriormente il proprio impegno a promuovere la democrazia e i diritti umani in tutti i paesi dell'America latina; chiede un maggiore coordinamento UE-USA riguardo alle sanzioni; ribadisce la sua proposta affinché gli Stati Uniti e l'UE si impegnino in scambi periodici di vedute sui rispettivi vertici con i paesi dell'America latina, ossia i vertici UE-CELAC e i vertici delle Americhe tenuti dall'Organizzazione degli Stati americani;

113.  sottolinea l'importanza della regione MENA per la sicurezza e la stabilità a livello europeo e quindi anche transatlantico; chiede pertanto di rafforzare il dialogo e il coordinamento per quanto riguarda il posizionamento dei partner transatlantici di fronte alla regione MENA, prendendo tra l'altro provvedimenti contro le gravi violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale verificatisi nella regione; esorta gli Stati Uniti a rientrare nel piano d'azione congiunto globale in quanto pietra angolare di un regime globale chiave di volta per l'allentamento delle tensioni in Medio Oriente e nella regione del Golfo Persico; appoggia l'appello degli Stati Uniti per un accordo sul nucleare con l'Iran che sia di più lungo periodo e più solido e sollecita la collaborazione transatlantica a tal riguardo come passo successivo; accoglie con favore la decisione adottata dagli Stati Uniti di rinnovare il finanziamento per l'UNRWA; chiede un rinnovato impegno transatlantico per rilanciare in modo significativo e portare a buon fine il processo di pace in Medio Oriente, nell'ottica di una soluzione praticabile fondata sulla coesistenza di due Stati; si compiace della firma e dell'attuazione degli accordi di Abramo e incoraggia la cooperazione transatlantica per approfondire tali legami;

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114.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, nonché, per conoscenza, al Dipartimento di Stato e al Congresso degli Stati Uniti.

(1) GU C 28 del 27.1.2020, pag. 49.
(2) GU C 117 E del 6.5.2010, pag. 198.
(3) GU C 65 del 19.2.2016, pag. 120.
(4) GU C 433 del 23.12.2019, pag. 89.
(5) Testi approvati, P9_TA(2021)0012.
(6) Testi approvati, P9_TA(2021)0013.
(7) Testi approvati, P9_TA(2021)0256.
(8) https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_20_2391
(9) Risoluzione del Parlamento europeo del 10 giugno 2021 sul tema "Affrontare la sfida globale della COVID-19: gli effetti della deroga all'accordo TRIPS dell'OMC sui vaccini, le terapie, i dispositivi e sull'incremento delle capacità di produzione e fabbricazione nei paesi in via di sviluppo" (Testi approvati, P9_TA(2021)0283).

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