Relazione di attuazione sui fondi fiduciari dell'UE e lo strumento per i rifugiati in Turchia
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Risoluzione del Parlamento europeo del 7 ottobre 2021 sulla relazione di attuazione sui fondi fiduciari dell'UE e lo strumento per i rifugiati in Turchia (2020/2045(INI))
– visti gli articoli 208, 210, 214 e 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 21 del trattato sull'Unione europea,
– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020(1),
– visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012(2),
– visto il regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'aiuto umanitario(3),
– visti i bilanci generali dell'Unione europea per gli esercizi finanziari 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021,
– vista la comunicazione della Commissione, del 18 novembre 2011, dal titolo "L'approccio globale in materia di migrazione e mobilità" (COM(2011)0743),
– visti il Patto globale per una migrazione sicura, ordinata e regolare e il Patto globale sui rifugiati, entrambi adottati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 2018,
– vista la comunicazione della Commissione, del 7 giugno 2016, sulla creazione di un nuovo quadro di partenariato con i paesi terzi nell'ambito dell'agenda europea sulla migrazione (COM(2016)0385),
– visto il piano di azione del vertice di La Valletta del novembre 2015,
– vista la dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 2016,
– visto il nuovo consenso europeo in materia di sviluppo, dal titolo "Il nostro mondo, la nostra dignità, il nostro futuro", pubblicato il 30 giugno 2017,
– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 30 aprile 2014, concernente un approccio basato sui diritti che copra tutti i diritti umani per la cooperazione allo sviluppo dell'UE (SWD(2014)0152),
– visto il consenso europeo in materia di aiuto umanitario del 30 gennaio 2008,
– visti gli accordi costitutivi originari dei fondi fiduciari Bêkou e Madad e dei fondi fiduciari per l'Africa e per la Colombia e le relative revisioni del dicembre 2020,
– vista la decisione C(2015)9500 della Commissione, del 24 novembre 2015, relativa al coordinamento delle iniziative dell'Unione e degli Stati membri tramite un meccanismo di coordinamento – lo strumento per la Turchia a favore dei rifugiati(4), modificata dalle decisioni della Commissione C(2016)0855, del 10 febbraio 2016(5), C(2017)2293, del 18 aprile 2017(6), C(2018)1500, del 14 marzo 2018(7), e C(2018)4959 del 24 luglio 2018(8),
– viste la quarta relazione annuale della Commissione sullo strumento per i rifugiati in Turchia del 30 aprile 2020 (COM(2020)0162) e le relazioni precedenti ad essa,
– vista la settima relazione sui risultati del fondo fiduciario Madad,
– viste le relazioni speciali della Corte dei conti dal titolo "Il fondo fiduciario Bêkou dell'UE per la Repubblica centrafricana: un esordio promettente, nonostante alcune carenze" (n. 11/2017), "Lo strumento per i rifugiati in Turchia: assistenza utile, ma sono necessari miglioramenti per ottenere un miglior rapporto tra benefici e costi" (n. 27/2018) e "Il fondo fiduciario di emergenza dell'Unione europea per l'Africa: flessibile, ma non sufficientemente mirato" (n. 32/2018),
– viste le decisioni della Commissione di prorogare i fondi fiduciari dell'UE fino a dicembre 2021, conformemente all'articolo 234 del regolamento finanziario, e le posizioni espresse dal Parlamento in merito ai progetti di decisione di proroga,
– vista la sua risoluzione del 18 aprile 2018 sull'attuazione degli strumenti di finanziamento esterno dell'UE: revisione intermedia del 2017 e futura architettura post-2020(9),
– vista la sua risoluzione del 17 aprile 2018 sull'attuazione dello strumento per la cooperazione allo sviluppo, dello strumento per gli aiuti umanitari e del Fondo europeo di sviluppo(10),
– vista la sua risoluzione del 13 settembre 2016 sul Fondo fiduciario dell'UE per l'Africa: le implicazioni per lo sviluppo e gli aiuti umanitari(11),
– vista la sua risoluzione del 25 marzo 2021 su una nuova strategia UE-Africa – un partenariato per lo sviluppo sostenibile e inclusivo,
– viste le sue risoluzioni del 20 gennaio 2021 sull'attuazione della politica estera e di sicurezza comune – Relazione annuale 2020(12), del 18 maggio 2017 sulla strategia dell'UE relativa alla Siria(13), del 6 ottobre 2016 sulla Siria(14), del 24 novembre 2016 sulla situazione in Siria(15) e del 6 luglio 2016 concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 2/2016 dell'Unione europea per l'esercizio 2016 che iscrive l'eccedenza dell'esercizio 2015(16),
– viste le sue risoluzioni del 13 marzo 2019 sulla relazione 2018 della Commissione concernente la Turchia(17), del 12 dicembre 2018 concernente la posizione del Consiglio relativa al secondo progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2019(18) e del 4 luglio 2018 concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 3/2018 dell'Unione europea per l'esercizio 2018, sezione III – Commissione: proroga dello strumento per i rifugiati in Turchia(19),
– visti il progetto di bilancio rettificativo n. 5/2020(20) e la decisione di accompagnamento relativa alla mobilizzazione del margine per imprevisti nel 2020 per fornire costante sostegno umanitario a favore dei rifugiati in Turchia(21),
– vista la sua risoluzione del 19 maggio 2021 sulle relazioni 2019-2020 della Commissione concernenti la Turchia(22),
– viste le decisioni di prorogare il fondo fiduciario Madad fino al 14 dicembre 2021 conformemente all'articolo 234 del regolamento finanziario, adottate dalla Commissione nel 2019 e nel 2020,
– visti gli impegni ad affrontare la crisi siriana e a sostenere la popolazione della Siria assunti dall'UE e dai suoi Stati membri in occasione delle conferenze di Londra e Bruxelles tenutesi fra il 2016 e il 2021,
– vista la valutazione di medio termine svolta dalla Commissione nel 2018 e le relazioni periodiche sui risultati del fondo fiduciario Madad,
– visti il regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'aiuto umanitario(23), la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2018, che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI) per il periodo 2021-2027 (COM(2018)0460) e la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2018, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA III) per il periodo 2021-2027 (COM(2018)0465),
– visti l'articolo 54 del suo regolamento, nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e l'allegato 3 della decisione della Conferenza dei presidenti del 12 dicembre 2002 sulla procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione a elaborare relazioni di iniziativa,
– viste le deliberazioni congiunte della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo e della commissione per i bilanci a norma dell'articolo 58 del regolamento,
– visti i pareri della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per il controllo dei bilanci,
– vista la relazione della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo e della commissione per i bilanci (A9-0255/2021),
A. considerando che dal 2014 sono stati istituiti quattro fondi fiduciari dell'UE per rispondere all'esigenza di strumenti rapidi e flessibili che fornissero un aiuto coerente e rafforzato in risposta alle crisi: il fondo fiduciario Bêkou, istituito il 15 luglio 2014 allo scopo di offrire sostegno in tutti gli aspetti dell'uscita della Repubblica centrafricana dalla crisi e negli sforzi di ricostruzione del paese, il fondo fiduciario Madad, un fondo fiduciario regionale dell'Unione europea in risposta alla crisi siriana per consentire la messa in comune e l'adattamento delle risorse e della risposta a livello regionale, costituito il 15 dicembre 2014, il fondo fiduciario per l'Africa, un fondo fiduciario di emergenza dell'Unione europea per la stabilità e la lotta contro le cause profonde della migrazione irregolare e del fenomeno degli sfollati in Africa, istituito il 12 novembre 2015, e il fondo fiduciario per la Colombia, costituito il 12 dicembre 2016 per sostenere l'attuazione dell'accordo di pace nelle prime fasi della ripresa e della stabilizzazione post‑conflitto;
B. considerando che la revisione del regolamento finanziario effettuata nel 2018 ha introdotto disposizioni che rafforzano parzialmente i poteri di controllo del Parlamento in occasione dell'istituzione di nuovi fondi fiduciari dell'UE o della proroga di quelli esistenti; che le disposizioni restano troppo limitate per garantire un pieno controllo democratico da parte del Parlamento nonché un controllo completo ad opera dello stesso in veste di autorità di bilancio, come previsto dai trattati;
C. considerando che nel 2020 il Parlamento ha espresso pareri prevalentemente favorevoli in relazione alle richieste di proroga dei fondi fiduciari dell'UE fino alla fine del 2021, manifestando al contempo preoccupazioni riguardo alla mancanza di trasparenza nell'attuazione dei progetti, per quanto concerne specificamente quelli relativi alla gestione delle frontiere e della migrazione, e a condizione, nel caso del fondo fiduciario per l'Africa, di fornire garanzie obbligatorie sul rispetto dei diritti umani fondamentali in tutti i progetti finanziati;
D. considerando che l'istituzione dei fondi fiduciari dell'UE e dello strumento per i rifugiati in Turchia è stata giustificata dalla necessità di una reazione rapida, ad hoc e flessibile che non sarebbe stata possibile nell'ambito dei quadri istituzionali classici e delle risorse e della flessibilità limitate disponibili nell'ambito del bilancio dell'UE; che il nuovo quadro finanziario esterno dell'UE (strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale, NDICI) dovrebbe superare i vincoli che hanno comportato la necessità di istituire fondi fiduciari per rispondere in modo più flessibile e rapido a crisi specifiche; che gli strumenti fuori bilancio, come i fondi fiduciari dell'UE, e quelli straordinari, come lo strumento per i rifugiati in Turchia, mettono a repentaglio i principi della responsabilità democratica, della trasparenza e della sana gestione finanziaria, minando il ruolo del Parlamento europeo e anche l'integrità e l'unità del bilancio dell'UE; che il Parlamento non è stato consultato in merito all'istituzione degli strumenti fuori bilancio; che il Fondo europeo di sviluppo (FES) ha contribuito al fondo fiduciario per l'Africa e al fondo fiduciario Bêkou e che pertanto il Parlamento non è stato coinvolto in alcun modo nell'istituzione di questi due fondi fiduciari dell'UE; che la possibilità del Parlamento di partecipare al processo è stata limitata a un'obiezione ai progetti di decisione di esecuzione sugli accordi costitutivi del fondo fiduciario Madad e del fondo fiduciario per la Colombia;
E. considerando che, in fase di istituzione di un fondo fiduciario dell'UE, la Commissione deve giustificarne il valore aggiunto, la visibilità, la complementarità con altri strumenti di finanziamento dell'Unione e l'allineamento agli obiettivi delle politiche, e che è essenziale garantire un monitoraggio e una valutazione costanti dell'impiego dei fondi per assicurare che i loro effetti siano sempre in linea con il diritto, i valori fondamentali e gli obiettivi dell'UE;
F. considerando che, secondo il regolamento finanziario, i fondi fiduciari dell'UE dovrebbero essere soggetti a un audit annuale esterno e indipendente e che la Commissione ha il potere di sospendere l'accordo di finanziamento se il paese partner viola un obbligo relativo al rispetto dei diritti umani, dei principi democratici o dello Stato di diritto e in casi gravi di corruzione; che, nelle sue relazioni speciali sui fondi fiduciari dell'UE, la Corte dei conti europea ha raccomandato alla Commissione di migliorare il coordinamento dei donatori (fondo fiduciario Bêkou), di eliminare i punti deboli nell'attuazione, di aumentare l'efficienza e le azioni mirate (fondo fiduciario per l'Africa) e di conseguire un miglior rapporto tra benefici e costi (strumento per i rifugiati in Turchia);
G. considerando che, secondo le stime della Commissione, permangono notevoli esigenze umanitarie in relazione ai rifugiati al di là di quelle contemplate dallo strumento per i rifugiati in Turchia;
H. considerando che il Parlamento, pur riconoscendo il valore aggiunto di tali strumenti, ha ripetutamente espresso la necessità di un migliore controllo parlamentare sui fondi fiduciari dell'UE e sullo strumento per i rifugiati in Turchia e di un suo maggiore coinvolgimento nella preparazione e negoziazione dei futuri fondi fiduciari dell'UE nonché riguardo alla proroga dei fondi fiduciari esistenti e di altri strumenti finanziari nell'ambito dell'azione esterna dell'UE; che il Parlamento ha invitato la Commissione a migliorare la sua comunicazione relativa ai fondi fiduciari dell'UE e ha osservato che un'informazione costante e basata su dati riguardo all'attuazione dei fondi fiduciari è essenziale per consentire al Parlamento di esercitare il proprio ruolo di vigilanza e controllo democratico;
I. considerando che attualmente la quota principale dei contribuiti ai fondi fiduciari dell'UE proviene dal bilancio dell'Unione, mentre i contributi degli Stati membri rappresentano un porzione molto limitata delle loro dotazioni complessive; che i contributi degli Stati membri allo strumento per i rifugiati in Turchia non sono volontari, bensì si basano sul criterio di contribuzione del reddito nazionale lordo (RNL) e sono iscritti direttamente nel bilancio dell'Unione in qualità di entrate con destinazione specifica esterne a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario; che, nel caso dei fondi fiduciari dell'UE, i contributi degli Stati membri non sono iscritti nel bilancio dell'Unione a norma dell'articolo 187, paragrafo 6, del regolamento finanziario;
J. considerando che la dichiarazione UE-Turchia del marzo 2016 e l'accordo di riammissione UE-Turchia prestano particolare attenzione alla prevenzione della creazione di nuove rotte marittime o terresti di migrazione illegale, allo smantellamento delle reti di trafficanti, al controllo delle frontiere della Turchia e all'accettazione dei rimpatri, in modo non discriminatorio;
K. considerando che il principale obiettivo della politica dell'Unione in materia di cooperazione allo sviluppo è la riduzione e, a termine, l'eliminazione della povertà, come sancito dall'articolo 208 TFUE; che il nuovo consenso europeo in materia di sviluppo continua a costituire il quadro dottrinale della politica di sviluppo dell'UE e che il consenso europeo in materia di aiuto umanitario ribadisce i principi fondamentali dell'aiuto umanitario; che l'UE e i suoi partner nel settore umanitario devono poter garantire assistenza e protezione in base alle esigenze e nel rispetto dei principi di neutralità, imparzialità, umanità e indipendenza dell'azione umanitaria; che le risorse provenienti dalle fonti dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) devono essere dedicate allo sviluppo economico, umano e sociale, garantendo in particolare l'accesso a un'istruzione di qualità, il consolidamento della resilienza a livello locale, anche in relazione ai cambiamenti climatici, e la realizzazione di operazioni di mantenimento della pace volte a fornire aiuti allo sviluppo e/o assistenza umanitaria, con particolare riguardo alle sfide in materia di sviluppo individuate nella decisione concernente il fondo fiduciario;
L. considerando che l'accordo costitutivo del fondo fiduciario per l'Africa inserisce chiaramente i progetti di gestione delle frontiere in Libia nell'ambito del mandato del fondo fiduciario e del regolamento relativo allo strumento europeo di vicinato (ENI); che da luglio 2017 sono stati stanziati quasi 90 milioni di EUR tramite il fondo fiduciario per l'Africa per addestrare, equipaggiare e sostenere le capacità della guardia costiera libica e 49 milioni di EUR per far fronte alle condizioni in cui sono trattenuti i rimpatriati; che l'accordo costitutivo del fondo fiduciario stabilisce chiaramente che quest'ultimo finanzierà attività che contribuiscono a migliorare la gestione della migrazione in tutti i suoi aspetti, in linea con l'approccio globale in materia di migrazione e mobilità, comprese le attività di contenimento e prevenzione della migrazione irregolare e di lotta contro la tratta di esseri umani; che tuttavia sono state denunciate violazioni dei diritti umani nell'ambito delle attività della guardia costiera libica;
M. considerando che nel 2020 il Parlamento ha ritenuto che, al fine di procedere con la proroga del fondo fiduciario per l'Africa, debbano essere fornite garanzie obbligatorie sul rispetto dei diritti umani in tutti i progetti finanziati, con particolare attenzione alla gestione della migrazione e assicurando altresì che tali garanzie siano previste nel caso in cui in futuro si renda necessario un nuovo fondo fiduciario debitamente giustificato;
N. considerando che il fondo fiduciario regionale dell'Unione europea in risposta alla crisi siriana (fondo fiduciario Madad) ha mobilitato 2,3 miliardi di EUR, compresi i contributi volontari di 21 Stati membri dell'UE, della Turchia e del Regno Unito; che i suoi programmi si concentrano su istruzione, mezzi di sussistenza, salute, protezione e acqua, a favore di rifugiati, sfollati interni e comunità locali, fornendo sostegno a oltre 7 milioni di beneficiari; che, con il protrarsi della guerra civile siriana, la risposta del fondo fiduciario Madad si è evoluta ulteriormente nel contesto del nesso tra azione umanitaria e sviluppo, concentrandosi maggiormente sul rafforzamento dei sistemi a sostegno degli sforzi e delle capacità dei paesi ospitanti di rispondere a tale crisi prolungata, in particolare attraverso l'erogazione di servizi pubblici in Iraq, Giordania e Libano;
O. considerando che, secondo la sua valutazione, il fondo fiduciario Madad è in grado di avviare i progetti in modo relativamente più veloce rispetto alle procedure standard nell'ambito dello strumento europeo di vicinato e dello strumento di assistenza preadesione; che il fondo fiduciario Madad è altresì riuscito a realizzare un'economia di scala, con progetti su larga scala di volume medio pari a 20 milioni di EUR e un periodo medio di attuazione di circa 30 mesi;
P. considerando che lo strumento per i rifugiati in Turchia si differenzia dai fondi fiduciari dell'UE, principalmente poiché rimane integrato nel bilancio dell'Unione;
Q. considerando che, secondo la Commissione, lo strumento per i rifugiati in Turchia è stato progettato per coordinare gli strumenti finanziari dell'UE esistenti affinché siano mobilitati in maniera coerente e congiunta per rispondere alle esigenze dei rifugiati;
I.Considerazioni generali
Aspetti di bilancio
1. osserva che al 31 dicembre 2020 i contributi annunciati a favore di tutti i fondi fiduciari dell'UE ammontavano a un totale di 7 691 milioni di EUR, di cui 3 170 milioni di EUR a titolo del bilancio dell'UE, 3 534 milioni provenienti dal Fondo europeo di sviluppo (FES) e 988 milioni di EUR in contributi degli Stati membri e di altri donatori; rileva inoltre che, alla stessa data, erano stati aggiudicati contratti per un totale di 7 141 milioni di EUR ed erano stati versati 4 869 milioni di EUR a titolo dei fondi fiduciari dell'UE; constata altresì che, al 31 dicembre 2020, il tasso di esecuzione degli stanziamenti di impegno per tutti i fondi fiduciari dell'UE era pari al 98 % (il fondo fiduciario Madad aveva impegnato oltre il 95 % degli stanziamenti di impegno disponibili, il fondo fiduciario Bêkou il 99 %, il fondo fiduciario per l'Africa il 99 % e il fondo fiduciario per la Colombia il 94 %), mentre il tasso di esecuzione complessivo degli stanziamenti di pagamento ammontava al 63 % (62 % per il fondo fiduciario per l'Africa, 66 % per il fondo fiduciario Bêkou, 52 % per il fondo fiduciario per la Colombia e 64 % per il fondo fiduciario Madad);
2. ricorda che lo strumento per i rifugiati in Turchia è costituito da due tranche da 3 miliardi di EUR ciascuna; si rammarica del fatto che, a differenza della prima tranche per il periodo 2016-2017, alla quale il bilancio dell'UE aveva contribuito per 1 miliardo di EUR e gli Stati membri per 2 miliardi di EUR, nella seconda tranche, per il periodo 2018-2019, la proporzione dei contributi sia stata invertita, a scapito dei progetti esistenti dell'Unione;
3. ricorda che, mentre per la prima tranche dello strumento per i rifugiati in Turchia i contributi IPA II rappresentavano il 52,4 %, l'aiuto umanitario il 46,6 %, lo strumento che contribuisce alla pace e sicurezza lo 0,7 % e lo strumento per la cooperazione allo sviluppo lo 0,3 %, per la seconda tranche i contributi IPA II hanno rappresentato il 64,5 % e l'aiuto umanitario il 35,5 %;
4. osserva che entro la fine del 2020 il 36,6 % dello stanziamento della prima tranche dello strumento per i rifugiati in Turchia era stato attuato attraverso la gestione diretta e il 63,4 % attraverso la gestione indiretta (di cui più di quattro quinti da parte delle organizzazioni internazionali); osserva altresì che, per la seconda tranche, la gestione diretta ha rappresentato il 32,1 % (il 100 % da parte della Commissione europea) e la gestione indiretta il 67,9 % (con tre quarti da parte delle organizzazioni internazionali);
5. osserva inoltre che le organizzazioni internazionali sono state i principali incaricati dell'attuazione dei fondi fiduciari dell'UE (36,8 %), davanti alla Commissione europea (35,7 %), alle agenzie degli Stati membri (24,2 %) e agli organismi di servizio pubblico (3,4 %);
Partecipazione del Parlamento al processo decisionale, ai quadri di monitoraggio dei risultati e alla rendicontazione e/o valutazione
6. osserva che ai presidenti e ai deputati pertinenti delle commissioni è stato accordato lo status di osservatori nelle riunioni dei comitati strategici dei fondi fiduciari e in seno al comitato direttivo dello strumento per i rifugiati in Turchia; si rammarica del fatto che tale status non sia stato formalmente indicato negli accordi costitutivi dei fondi fiduciari; chiede con forza che gli inviti alle riunioni del consiglio di amministrazione tengano conto del calendario ufficiale del Parlamento e che tutte le informazioni e la documentazione pertinente da discutere alle riunioni del consiglio di amministrazione siano fornite con largo anticipo, al fine di consentire la partecipazione attiva dei deputati e del personale del segretariato;
7. si rammarica del ruolo limitato del Parlamento nel processo decisionale, nella supervisione e nel controllo dei contributi dell'Unione ai fondi fiduciari dell'UE e ribadisce che sarebbe stato opportuno utilizzare pienamente le soluzioni giuridiche, normative e di bilancio esistenti prima di creare e/o prorogare i fondi fiduciari dell'UE, che dovrebbero restare uno strumento di extrema ratio; rammenta le proprie richieste precedentemente disattese, ribadisce che il Parlamento dovrebbe essere rappresentato alle riunioni dei comitati operativi e dovrebbe poterne monitorare le attività, e invita la Commissione a fornire in tempo utile informazioni dettagliate sulle decisioni adottate in seno a tali comitati; ritiene che il Parlamento debba utilizzare appieno i suoi poteri di controllo dell'esecuzione e di controllo di bilancio e garantire che le decisioni di finanziamento dell'UE e le relative assegnazioni siano conformi ai principi di legalità e di sana gestione finanziaria dell'Unione, assoggettando così l'azione dell'UE alla responsabilità e alla legittimità democratica;
8. prende atto degli sforzi della Commissione per monitorare attentamente e valutare gli interventi e per far conoscere le attività dei fondi fiduciari dell'UE e dello strumento per i rifugiati in Turchia attraverso una serie di relazioni specifiche; chiede che tali sforzi volti a conseguire una maggiore trasparenza siano rafforzati tramite la pubblicazione di dati pertinenti, compresi dettagli specifici dei progetti finanziati e dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi dichiarati, sulle pagine web dei fondi fiduciari dell'UE e dello strumento per i rifugiati in Turchia; sottolinea che la disponibilità, il livello di dettaglio, la completezza e la coerenza oggettiva di tali relazioni sono elementi essenziali per sostenere il Parlamento in veste di autorità di bilancio nell'ottica di valutare adeguatamente l'attuazione;
9. osserva che nelle relazioni annuali del 2019 e 2020 del fondo fiduciario per l'Africa sono state rese disponibili informazioni sul coinvolgimento delle organizzazioni della società civile; si rammarica che questo tipo di informazioni non sia pubblicamente disponibile a causa della scarsa trasparenza delle attività di subappalto; osserva che, ove possibile, tali informazioni dovrebbero essere disaggregate a livello di progetto, tenendo conto dei requisiti opportunamente motivati di riservatezza e sicurezza;
10. si rammarica per la comunicazione tardiva da parte della Commissione della sua intenzione di prorogare la durata dei fondi fiduciari dell'UE e per le valutazioni tardive di alcuni dei fondi fiduciari, che non hanno consentito al Parlamento di giungere tempestivamente a conclusioni complete e precise nel caso del fondo fiduciario per l'Africa, limitando in tal modo la vigilanza e la responsabilità democratiche;
11. ribadisce ancora una volta che le proroghe dei fondi fiduciari dell'UE fino a dicembre 2021 da esso approvate devono essere principalmente di natura tecnica, in modo da consentire una transizione agevole nel nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) nonché una gestione contrattuale e un impiego efficienti dei fondi già stanziati; sottolinea che la Commissione ha fornito rassicurazioni in merito al fatto che le proroghe avevano l'obiettivo di garantire la persistenza della base giuridica per i pagamenti degli impegni assunti nel quadro del precedente QFP 2014-2020 e che non saranno assunti nuovi impegni riguardo ai fondi fiduciari dell'UE nel quadro degli strumenti NDICI o IPA III;
12. sottolinea che, nelle sue relazioni, la Commissione dovrebbe illustrare la complementarità dei diversi strumenti finanziari dedicati agli ambiti contemplati dai fondi fiduciari dell'UE e dallo strumento per i rifugiati in Turchia, incluso il piano per gli investimenti esterni dell'UE, nonché il valore aggiunto generato;
II.Valutazione di ciascun fondo fiduciario dell'UE/dello strumento per i rifugiati in Turchia
Bêkou
13. ritiene che il fondo fiduciario Bêkou abbia parzialmente contribuito, insieme ad altri strumenti, a far fronte alla situazione nella Repubblica centrafricana e all'approccio basato sul nesso fra sviluppo ed esigenze umanitarie nel paese;
14. fa inoltre riferimento alle conclusioni della delegazione della sua commissione per lo sviluppo nella Repubblica centrafricana del febbraio 2018, nelle quali si sottolinea che il fondo fiduciario Bêkou è visibile e sembra essere percepito in maniera positiva nel paese, con progetti che affrontano adeguatamente esigenze che vanno dal risanamento alla fornitura di mezzi di sussistenza e allo sviluppo a più lungo termine, quanto meno a livello locale e su piccola scala;
15. richiama l'attenzione sulle conclusioni formulate dalla Corte dei conti europea nella sua relazione speciale del 2017, secondo le quali il fondo fiduciario Bêkou ha ottenuto in generale risultati positivi e ha attratto aiuti, anche se pochi donatori aggiuntivi, e i progetti a esso connessi hanno prodotto per la maggior parte le realizzazioni attese e conferito maggiore visibilità all'UE; segnala tuttavia che la relazione ha raccomandato una migliore definizione dell'ambito di intervento, il miglioramento del coordinamento dei donatori, delle procedure di selezione dei progetti, del monitoraggio e della misurazione delle prestazioni, nonché l'ottimizzazione dei costi e una maggiore trasparenza nella selezione delle organizzazioni preposte all'attuazione; osserva che in seno al comitato operativo gli Stati membri sono rappresentati dalle proprie agenzie nazionali per lo sviluppo, le quali sono anche selezionate come organismi attuatori dei progetti, ed è preoccupato che ciò possa generare un potenziale conflitto di interessi nella procedura di selezione dei progetti da parte del comitato operativo;
16. osserva che, a fronte della crisi umanitaria, della povertà e delle nuove sfide in materia di sicurezza presenti nella Repubblica centrafricana, affinché l'Unione possa fornire ulteriore sostegno saranno necessari programmi ben mirati e, se del caso, finanziamenti dell'UE flessibili nell'ambito dello strumento NDICI per consolidare la risposta umanitaria, la pace e la sicurezza, la democratizzazione e il rafforzamento delle istituzioni democratiche e il rispetto dei diritti umani nel paese;
17. ritiene che, nonostante l'intervento dell'UE e di altri donatori, la situazione nel paese resti instabile a causa della comparsa di nuovi conflitti e della grave insicurezza alimentare;
Madad
18. ritiene che il fondo fiduciario Madad abbia dimostrato il suo valore aggiunto in risposta alla crisi, ma anche per l'UE, conferendole una maggiore influenza e visibilità esterna nonché una maggiore capacità di controllo, coordinamento e mobilitazione di fondi provenienti da fonti differenti rispetto ai livelli nazionali o ad altri canali internazionali; osserva che la spesa del fondo era in linea con le basi giuridiche o gli strumenti dell'Unione utilizzati e con i relativi obiettivi; rammenta pertanto che i progetti finanziati nel quadro del fondo fiduciario Madad devono promuovere e tutelare la dignità, i diritti umani e le libertà fondamentali e favorire l'inclusione sociale ed economica, in particolare delle minoranze e dei gruppi vulnerabili; si rammarica che il conflitto in Siria sia ancora in corso e sottolinea che, a fronte delle esigenze dei rifugiati siriani, che non possono fare ritorno nel loro paese di origine nel prossimo futuro, nonché delle esigenze delle comunità di accoglienza in termini di integrazione e occupazione di lungo periodo, è ancora necessaria l'assistenza a lungo termine dell'UE e della comunità internazionale per garantire capacità di integrazione e occupazione a lungo termine in modo coesivo con le comunità di accoglienza; sottolinea che, a causa della presenza di zone minacciate dai conflitti in Siria, non è attualmente possibile procedere a una ricostruzione a lungo termine;
19. osserva che la relazione sulla valutazione intermedia strategica dell'ottobre 2018 ha concluso che il fondo fiduciario Madad è ampio ed efficiente sotto il profilo dei costi, raggiungendo un gran numero di beneficiari a un costo relativamente basso, e consente all'UE di operare in modo flessibile;
20. plaude alla reazione rapida e flessibile del fondo fiduciario a sostegno dei paesi e delle comunità partner durante la pandemia di coronavirus, che ha mostrato un impegno attivo nel riorientamento e nella riorganizzazione delle attività, non solo nel settore della sanità, ma anche in altri ambiti, come la sussistenza, la protezione, l'istruzione o la coesione sociale in Libano, Iraq, Turchia e Giordania;
21. sottolinea l'importanza di un sostegno continuo a favore dei rifugiati, degli sfollati interni e delle comunità di accoglienza vulnerabili colpite dal conflitto prolungato, anche nell'intera regione, tramite una combinazione di finanziamenti a più lungo termine, prevedibili, completamente trasparenti e rapidi da mobilitare a titolo degli strumenti istituiti nell'ambito del QFP 2021-2027 e di eventuali contributi provenienti dagli Stati membri sotto forma di entrate con destinazione specifica esterne, che tenga conto di tutti gli strumenti finanziari previsti nel quadro del regolamento finanziario;
22. ricorda la vulnerabilità delle comunità di rifugiati palestinesi in Siria e nella regione e chiede un sostegno continuo e la loro inclusione nei piani e nelle risposte umanitari dell'UE in merito alla crisi siriana;
Africa
23. osserva che il fondo fiduciario per l'Africa è stato creato come fondo fiduciario di emergenza per contribuire ad affrontare le crisi in tre regioni africane, al fine di conseguire la stabilità e obiettivi di sviluppo a lungo termine; ritiene che il fondo fiduciario per l'Africa costituisca uno strumento rapido e flessibile per contribuire ad affrontare sfide globali comuni quali la migrazione e lo sfollamento forzato, gli effetti dei cambiamenti climatici e le crisi economiche; evidenzia che la situazione senza precedenti verificatasi nel contesto dell'attuale pandemia di COVID-19 ha richiesto tutta la flessibilità e la rapidità necessarie; sottolinea tuttavia che la flessibilità deve essere sempre accompagnata dalla piena trasparenza e responsabilità; ritiene che vi possa essere margine di miglioramento attraverso un'azione guidata e più mirata nell'ambito di tutte e tre le sezioni nonché attraverso il sostegno alla misurazione e alla rendicontazione dei risultati;
24. osserva che 78 progetti hanno contribuito a maggiori opportunità economiche e occupazionali, 97 progetti avevano l'obiettivo di rafforzare la resilienza, 75 progetti erano dedicati alla gestione della migrazione e 75 progetti hanno contribuito a migliorare la governance e la prevenzione dei conflitti; constata con preoccupazione che, a fronte di circostanze specifiche, la gestione della migrazione è diventata il punto focale della risposta dell'UE in alcuni progetti; ribadisce tuttavia che gli obiettivi originari di migliorare la resilienza e affrontare le cause profonde della migrazione dovrebbero essere mantenuti;
25. si compiace che il fondo fiduciario per l'Africa abbia contribuito in alcuni casi all'approccio basato sul triplice nesso fra aiuto umanitario, sviluppo e pace, che sarebbe stato impossibile da perseguire con gli strumenti finanziari dell'UE previsti dal precedente QFP; ricorda che i finanziamenti del fondo fiduciario devono essere attuati e valutati sulla base dei criteri APS e che tutte le spese che non rispondono a tale requisito devono essere finanziate da fonti diverse messe in comune nel fondo fiduciario; condanna qualsiasi impiego di fondi dell'APS che sia in contrasto con gli obiettivi di sviluppo; ricorda che, come principio fondamentale, l'assistenza umanitaria deve essere indipendente;
26. deplora il fatto che ben il 37 % del fondo fiduciario per l'Africa sia destinato a misure volte a limitare e ridurre la migrazione, mentre meno del 9 % è destinato ad affrontare le cause della migrazione e degli sfollamenti forzati; rileva che meno dell'1,5 % del fondo fiduciario per l'Africa è stato assegnato ai canali di migrazione regolari; riconosce che la sicurezza è essenziale per la stabilità dei paesi partner africani e che l'UE deve sostenere i paesi partner nell'affrontare le cause profonde dei flussi migratori irregolari, nonché del traffico e della tratta di esseri umani;
27. prende atto delle segnalazioni riguardanti le continue violazioni dei diritti umani perpetrate in Libia nel contesto degli interventi della guardia costiera libica; sottolinea che molte delle persone salvate o intercettate dalla guardia costiera tornano a essere trattenute arbitrariamente in condizioni esecrabili in Libia; sottolinea che il rimpatrio di rifugiati in paesi in cui non sono al sicuro viola la Convenzione del 1951 sullo status dei rifugiati; osserva che nel quadro del meccanismo di transito di emergenza emergono gravi preoccupazioni in merito al rispetto dei diritti umani nell'attuazione dei progetti; prende atto dell'inosservanza del principio di non respingimento in Libia; sottolinea tuttavia che qualsiasi intervento dovrebbe garantire la piena tutela della vita umana, della dignità e dei diritti umani; invita a tale proposito la Commissione e gli Stati membri a riesaminare le attività di cooperazione con le autorità competenti per quanto riguarda la sorveglianza e la gestione marittima e delle frontiere, finanziate a titolo del fondo fiduciario per l'Africa, e a effettuare una specifica valutazione dei rischi di tali attività, in consultazione con le organizzazioni della società civile, al fine di garantire una valutazione oggettiva del rispetto dei diritti umani;
28. sottolinea l'importanza della cooperazione e del dialogo con i partner locali; plaude alle consultazioni e agli studi effettuati per individuare le esigenze prioritarie; invita caldamente la Commissione a coinvolgere opportunamente le autorità locali e le organizzazioni della società civile nei progetti sostenuti dal fondo fiduciario per l'Africa;
29. osserva che uno degli obiettivi fondamentali del fondo fiduciario per l'Africa, stabilito nel suo accordo costitutivo, è affrontare le cause profonde della migrazione, in particolare promuovendo la resilienza, opportunità economiche e paritarie, la sicurezza e lo sviluppo, e facendo fronte alle violazioni dei diritti umani; chiede di porre maggiore enfasi sugli obiettivi di sviluppo a lungo termine come l'occupazione, l'istruzione, la sicurezza alimentare e il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione locale;
30. osserva che la relazione speciale n. 32/2018 della Corte dei conti europea ha messo in evidenza diverse lacune, tra cui la mancata applicazione del diritto dell'UE in materia di appalti pubblici e una gestione opaca, ha raccomandato il miglioramento della procedura di selezione dei progetti, una maggiore velocità di attuazione e un monitoraggio più sistematico delle prestazioni che comprenda l'intera gamma dei progetti e ha rilevato che, alla luce del vasto ambito di applicazione, spesso il fondo non è stato efficiente in ragione dell'assenza di una quantificazione adeguata delle esigenze e dei mezzi attraverso cui si sarebbe potuto ottenere un impatto misurato; chiede la semplificazione e una migliore comunicazione in merito alla presentazione delle domande per le gare d'appalto, in modo da facilitare l'accesso ai finanziamenti dell'UE da parte delle ONG più piccole e locali;
31. osserva che il fondo fiduciario per l'Africa ha offerto un contributo al rafforzamento della resilienza e all'attuazione del nesso fra aiuto umanitario e sviluppo nei contesti fragili; osserva altresì che il fondo ha anche stimolato la cooperazione fra diversi portatori di interessi, ha consentito i contributi di donatori extra-UE, che hanno acquisito una particolare importanza nel contesto post-Brexit, e ha aumentato la visibilità della questione della migrazione e dello sfollamento forzato, come pure della risposta dell'UE a tali fenomeni; si rammarica, nel contempo, che il monitoraggio dell'attuazione del fondo non sia stato adeguato e chiede di inserire obiettivi SMART (specifici, misurabili, attuabili, realistici e temporalmente definiti) nella programmazione dei progetti e di definire obiettivi quantificabili per la valutazione degli stessi;
32. accoglie con favore la proposta della Commissione di disimpegnare i finanziamenti del fondo fiduciario per l'Africa inizialmente assegnati all'Eritrea, in particolare per gli appalti relativi all'ammodernamento delle strade che hanno fatto ricorso al lavoro forzato;
Colombia
33. ritiene che il fondo fiduciario per la Colombia abbia dimostrato il suo valore e rappresenti, nelle circostanze attuali, uno strumento importante per sostenere l'attuazione dell'accordo di pace fra il governo colombiano e le Forze armate rivoluzionarie della Colombia (FARC); osserva che la proroga del fondo fiduciario per la Colombia ha ribadito ulteriormente l'impegno dell'UE, offrendo altresì un prezioso sostegno al processo di pace colombiano; ricorda che il fondo fiduciario per la Colombia è istituito nel quadro dello strumento per la cooperazione allo sviluppo e deve essere allineato all'obiettivo primario della politica di sviluppo dell'Unione europea: "l'obiettivo principale della politica dell'Unione [nel settore della cooperazione allo sviluppo] è la riduzione e, a termine, l'eliminazione della povertà" e "l'Unione tiene conto degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo nell'attuazione delle politiche che possono avere incidenze sui paesi in via di sviluppo";
34. sottolinea il ruolo importante del fondo nel sostenere la Colombia nell'ambito dello sviluppo rurale globale e della crescita economica; chiede che l'attuazione del processo di pace in Colombia continui ad attribuire priorità a programmi di finanziamento a medio e lungo termine completamente trasparenti e al relativo monitoraggio, e che tali programmi beneficino dell'opportuno controllo democratico e del coinvolgimento del Parlamento europeo nonché di idonee consultazioni trasparenti e inclusive dei portatori di interessi, in particolare della società civile locale;
35. si congratula con la Colombia per gli sforzi profusi, malgrado i suoi problemi con l'attuazione dell'accordo di pace, per fornire sostegno agli oltre 1,7 milioni di migranti venezuelani fuggiti nel suo territorio, in particolare garantendo loro uno status di protezione temporanea della durata di dieci anni;
36. accoglie con favore la partecipazione della Repubblica del Cile al fondo fiduciario in qualità di donatore; osserva che la partecipazione di partner della regione apporta un elevato valore aggiunto e ha aumentato il riconoscimento e la legittimazione sul territorio dell'impegno e della cooperazione dell'UE;
Strumento per i rifugiati in Turchia
37. sottolinea che la Turchia ospita il maggior numero di rifugiati al mondo, con quasi 4 milioni di rifugiati siriani, iracheni e afgani registrati; ricorda l'importante ruolo svolto dallo strumento per i rifugiati in Turchia per quanto riguarda l'accoglienza dei rifugiati provenienti dalla Siria; chiede una valutazione approfondita dell'impatto sui diritti umani della dichiarazione UE-Turchia e sottolinea l'importanza del rispetto da parte di entrambe le parti dei diritti fondamentali nell'ambito della sua attuazione; è del parere che l'UE dovrebbe continuare a fornire il sostegno necessario ai rifugiati siriani e di altra origine e alle comunità di accoglienza in Turchia, garantendo che il governo turco non sia direttamente coinvolto nella gestione e nell'assegnazione dei fondi, i quali dovrebbero essere erogati in via principale direttamente ai rifugiati e alle comunità di accoglienza e dovrebbero essere gestiti da organizzazioni che assicurano responsabilità e trasparenza;
38. ritiene che lo strumento dell'UE per i rifugiati in Turchia abbia dimostrato il suo valore come strumento innovativo di condivisione, nonché come importante meccanismo di coordinamento inteso ad aiutare la Turchia a rispondere rapidamente alle esigenze umanitarie e di sviluppo immediate dei rifugiati e delle rispettive comunità di accoglienza, e sottolinea la necessità di garantire la sostenibilità di tali attività; osserva pertanto che la maggioranza dei progetti doveva essere prorogata per raggiungere l'obiettivo atteso; esprime il suo sostegno alla società civile turca e ricorda gli sforzi encomiabili delle organizzazioni internazionali nell'attuazione di tali progetti; sottolinea il valore aggiunto generato dal coinvolgimento di organizzazioni, esperti e ONG locali e provenienti da tutti gli Stati membri nell'attuazione dello strumento per i rifugiati in Turchia;
39. plaude al successo della prima tranche dello strumento per i rifugiati in Turchia, in particolare per quanto riguarda la rete di sicurezza sociale di emergenza (ESSN), che è il maggiore progetto umanitario gestito dalla Commissione; si compiace dei progressi compiuti in relazione alla seconda tranche, che consentono una transizione graduale dall'assistenza umanitaria all'aiuto allo sviluppo;
40. riconosce il ruolo svolto dallo strumento per i rifugiati in Turchia nel fornire sostegno per il soddisfacimento delle esigenze di base a circa 1,8 milioni di rifugiati, sostegno all'istruzione a 668 900 bambini rifugiati e servizi di assistenza sanitaria e protezione a milioni di rifugiati; sottolinea inoltre che la relazione speciale n. 27/2018 della Corte dei conti europea ha segnalato l'incoerenza del finanziamento delle attività sanitarie e di istruzione, con un uso parallelo di strutture gestionali diverse per finanziare progetti simili; osserva inoltre che la relazione ha evidenziato che si sarebbe potuto ottenere un valore maggiore dai progetti che prevedono assistenza in denaro e ha invitato la Commissione a migliorare la programmazione per le infrastrutture municipali e il sostegno socioeconomico, a consentire l'ambiente operativo per le organizzazioni della società civile e a migliorare la comunicazione in merito allo strumento; richiama l'attenzione in particolare sull'impatto della COVID-19 sui rifugiati e sottolinea che lo strumento per i rifugiati in Turchia è stato istituito nonostante la sussistenza di gravi preoccupazioni riguardo alla situazione dei diritti umani dei rifugiati in Turchia dal punto di vista del diritto internazionale in materia di asilo; ricorda che nel 2020 la Commissione ha chiesto la mobilitazione di altri 481,6 milioni di EUR nel quadro del margine per imprevisti del bilancio dell'UE, il che va al di là dello stanziamento inizialmente pianificato per lo strumento per i rifugiati in Turchia, al fine di finanziare le attività previste dal programma relativo alla rete di sicurezza sociale di emergenza e dal programma di trasferimento condizionale di denaro per l'istruzione;
41. ribadisce il suo profondo rammarico per il fatto che il Parlamento non sia stato consultato formalmente né chiamato ad approvare l'istituzione o la proroga di questo strumento e sia stato coinvolto solo come uno dei rami dell'autorità di bilancio, minando in tal modo la responsabilità democratica in relazione allo strumento per i rifugiati in Turchia; ribadisce che tale situazione non dovrebbe più verificarsi;
42. sottolinea che la relazione speciale n. 27/2018 della Corte dei conti europea(24) solleva dubbi sull'efficienza dei progetti umanitari finanziati dallo strumento, dato che essi non valutano in modo coerente ed esaustivo la ragionevolezza dei costi iscritti nel bilancio; osserva che la relazione manifesta inoltre preoccupazione riguardo al fatto che non è possibile monitorare tutti i progetti umanitari durante l'audit; sottolinea a tale riguardo che il rifiuto delle autorità turche di concedere l'accesso ai dati dei beneficiari per i due progetti di assistenza in denaro potrebbe sollevare interrogativi circa la sana gestione finanziaria nel quadro dello strumento, tenuto conto in particolare del rapido arretramento della Turchia nell'ambito dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali; ricorda la necessità di un controllo sui fondi utilizzati dal governo turco e dalle amministrazioni locali; ribadisce che i fondi devono essere utilizzati esclusivamente per soddisfare tutte le esigenze fisiche e psicologiche dei rifugiati, tra cui l'alloggio, il cibo, l'istruzione e la garanzia di un tenore di vita dignitoso; invita la Commissione a migliorare il monitoraggio e a ottenere i dati dei beneficiari di tutti i programmi e progetti nell'ambito dello strumento per i rifugiati in Turchia; sottolinea che, per garantire la piena responsabilità ed evitare doppi finanziamenti, la Commissione dovrebbe rendere disponibili le risorse sulla base degli obiettivi conseguiti dai partner esecutivi in loco e dopo una valutazione dell'attuazione eseguita conformemente alle norme del regolamento finanziario; invita pertanto la Commissione a garantire che gli obiettivi e l'attuazione dello strumento per i rifugiati in Turchia siano conformi ai principi, alle politiche e agli obiettivi generali dell'UE, compresi la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti umani, e manifesta preoccupazione per il deterioramento di tali principi in Turchia;
43. sottolinea l'importanza della transizione dall'aiuto umanitario alla cooperazione allo sviluppo e invita la Commissione a sviluppare e attuare una strategia di transizione, incentrata sul contribuire alla creazione di opportunità di sostentamento per i rifugiati affinché siano maggiormente indipendenti e socialmente integrati nelle loro comunità di accoglienza; ricorda l'obiettivo a lungo termine dell'UE di un graduale subentro delle autorità turche nelle attività finanziate dall'UE nel pieno rispetto della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali; invita tutte le parti coinvolte nell'imminente conferenza multilaterale sul Mediterraneo orientale ad affrontare la questione in modo globale, insieme alle questioni umanitarie e in materia di sviluppo;
44. reitera la sua richiesta alla Turchia di rispettare il principio di non respingimento, in particolare al confine con la Siria, garantendo il pieno rispetto dei diritti umani dei rifugiati e il loro status sancito dalla convenzione del 1951 sui rifugiati, e di non strumentalizzare i flussi migratori utilizzandoli come mezzo di ricatto nei confronti dell'UE per fini politici; si aspetta che la Turchia dia piena attuazione, in modo non discriminatorio, alla dichiarazione UE-Turchia del marzo 2016 e all'accordo di riammissione UE-Turchia; esorta la Commissione a garantire un attento monitoraggio dell'attuazione della dichiarazione UE-Turchia, anche in relazione alla situazione dei diritti umani dei richiedenti asilo e dei migranti rimpatriati in Turchia nell'ambito di tale dichiarazione, e a riferire al Parlamento in merito; invita le autorità turche a concedere all'UNHCR pieno accesso ai centri di permanenza per i rimpatri al confine turco-siriano, per poter monitorare il rispetto del principio di non respingimento; sottolinea che il sostegno finanziario a favore della Turchia nella gestione dei flussi di rifugiati deve rispettare la piena trasparenza di bilancio e il coinvolgimento senza restrizioni delle organizzazioni della società civile; invita la Commissione a esortare le autorità turche a migliorare il contesto in cui operano le ONG internazionali; invita la Commissione ad attingere alla sua esperienza nell'ambito dei sistemi speciali per la verifica da parte di terzi per rafforzare la vigilanza sulla spesa;
45. invita la Turchia ad astenersi dal tenere i rifugiati in centri di trattenimento al fine di far firmare loro moduli per il rimpatrio volontario, e a garantire l'accesso a servizi di assistenza sanitaria indipendentemente dal luogo in cui si sono registrati all'interno del paese;
46. osserva che lo strumento per i rifugiati in Turchia sostiene solo i rifugiati registrati; manifesta preoccupazione per il fatto che numerosi rifugiati sono stati lasciati senza assistenza in quanto la registrazione è stata resa difficoltosa in alcune province e città;
47. accoglie con favore l'invito del Consiglio alla Commissione di presentare una proposta al Consiglio sulla prosecuzione del finanziamento per i rifugiati siriani in Turchia nonché in Giordania, Libano e altre zone della regione;
III.Prospettive future e raccomandazioni
48. sottolinea la necessità di rispondere meglio alle esigenze di finanziamento in situazioni di crisi prolungate nonché in vista del coordinamento e della transizione tra aiuti umanitari, ricostruzione e sviluppo in modo flessibile e interconnesso, con modalità in linea con gli obiettivi delle politiche internazionali in materia di sviluppo, compresi gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e i principi della politica di sviluppo dell'Unione, come il sostegno all'eliminazione della povertà e la riduzione delle disuguaglianze, nonché nel pieno rispetto, in caso di intervento umanitario, dei principi in materia di assistenza umanitaria dell'umanità, della neutralità, dell'imparzialità e dell'indipendenza, tutelando appieno la vita umana, la dignità e i diritti umani; ribadisce la necessità dell'efficienza e dell'efficacia dell'assistenza dell'UE affinché si generino effetti concreti sul campo;
49. sottolinea la necessità di fare tesoro degli insegnamenti tratti dall'istituzione, dalla gestione e dall'attuazione dei fondi fiduciari e dello strumento per i rifugiati in Turchia per applicarli alla nuova generazione di strumenti di finanziamento esterno e di rafforzare le sinergie e la coerenza dell'assistenza esterna dell'UE e il controllo parlamentare; esorta la Commissione a presentare un esaustivo riesame finale dell'attuazione dei fondi fiduciari dell'UE, valutando il loro allineamento agli obiettivi umanitari, in materia di diritti umani e di sviluppo dell'Unione; ribadisce che, qualora in futuro emerga la necessità di un nuovo fondo fiduciario dell'UE o di uno strumento ad hoc, il meccanismo di contribuzione a valere sul bilancio dell'Unione dovrebbe essere chiaramente definito e negoziato sin dall'inizio con il pieno coinvolgimento del Parlamento; ritiene inoltre che sia opportuno rafforzare l'impatto e la visibilità dell'assistenza esterna dell'UE, mettendo in risalto il ruolo dell'UE e dei suoi Stati membri in qualità di principali donatori di finanziamenti a favore dello sviluppo mondiale;
50. invita Commissione a garantire una valutazione d'impatto trasparente, effettuata da organismi ed esperti indipendenti dell'UE, sull'impatto dei progetti finanziati dall'UE sui diritti umani dei migranti e dei rifugiati, così come in generale sulla popolazione del paese interessato; chiede l'istituzione di un meccanismo di monitoraggio efficace e indipendente per monitorare e valutare pienamente la destinazione finale di tali fondi, e di protocolli d'azione in caso di violazioni dei diritti fondamentali; reputa necessario coinvolgere appieno le amministrazioni regionali e locali e gli attori della società civile nella loro concezione e attuazione; invita la Commissione e gli Stati membri a elaborare una panoramica chiara e completa dei fondi utilizzati nell'ambito di tutti gli strumenti finanziari per finanziare la cooperazione con i paesi terzi nel settore della gestione della migrazione e della loro esecuzione; sottolinea l'importanza di condividere i dati di audit con il quadro di controllo finanziario dell'UE, compresi la Corte dei conti europea, l'OLAF e l'EPPO;
51. sottolinea la necessità di affrontare meglio le sfide della migrazione intra-africana, che rappresenta quasi il 90 % dei flussi migratori in Africa, in stretta collaborazione con l'Unione africana e in linea con il suo quadro relativo alle politiche di migrazione per l'Africa e con il piano d'azione 2018-2030; ribadisce tuttavia la necessità di adottare, nel lungo periodo, un approccio che eviti di creare dipendenze dagli interventi esterni; ribadisce a tale proposito il ruolo dell'istruzione ai fini dell'emancipazione e l'importanza di un'istruzione di qualità per generare un sostegno più solido a favore della cooperazione allo sviluppo;
52. osserva che la parità di genere e l'inclusione sociale sono due dei principali obiettivi di spesa della programmazione dello strumento NDICI; ribadisce l'impegno dell'UE a favore dell'emancipazione delle donne e delle ragazze, e invita la Commissione a integrare la parità di genere, insieme allo sviluppo della resilienza e all'adattamento ai cambiamenti climatici, nella pianificazione e nell'attuazione dei fondi fiduciari e dello strumento per i rifugiati in Turchia; raccomanda che nell'attuazione dei progetti realizzati nel quadro dei fondi fiduciari dell'UE e dello strumento per i rifugiati in Turchia sia effettuata regolarmente un'analisi sensibile alla dimensione di genere e che le donne siano coinvolte nella concezione dei progetti sostenuti;
53. invita la Commissione a cessare o rivedere la cooperazione con i paesi terzi che non rispettano pienamente i diritti fondamentali, anche mediante la sospensione di specifici finanziamenti e progetti che mettano a rischio o pregiudichino i diritti umani;
54. ribadisce, pur prendendo atto del fatto che il regolamento finanziario consente la creazione di fondi fiduciari per l'azione esterna, il proprio fermo convincimento che l'assistenza esterna dovrebbe essere finanziata totalmente dal bilancio dell'Unione ed essere attuata in modo coerente, seguendo una serie semplificata di regole, basate su strumenti colegislativi e nel pieno rispetto delle prerogative legislative, finanziarie e di controllo del Parlamento nonché dei principi di unità di bilancio, responsabilità, trasparenza, efficacia e sana gestione finanziaria dell'UE; sottolinea che l'adozione di strumenti straordinari aumenta la complessità della governance finanziaria e sottopone a pressioni finanziarie gli strumenti di politica estera esistenti, rischiando in tal modo di influire sulla loro efficienza; ritiene che i fondi fiduciari dell'UE dovrebbero essere utilizzati esclusivamente per reagire a significative crisi improvvise e situazioni in cui occorre coordinare le risposte di molteplici donatori e in cui un obiettivo di politica esterna non può essere pienamente conseguito mediante gli strumenti di finanziamento esterno esistenti, a condizione che tali fondi fiduciari dell'UE rispettino il principio di sana gestione finanziaria e non duplichino altri canali di finanziamento esistenti o strumenti simili senza prevedere alcuna addizionalità e che i loro obiettivi siano allineati agli obiettivi dello strumento o della linea di bilancio dell'Unione da cui sono finanziati; invita la Commissione a garantire una comunicazione più efficiente in loco, che metta in evidenza il ruolo dell'UE quale principale donatore di finanziamenti a favore dello sviluppo mondiale;
55. sottolinea che la messa in comune delle risorse del FES, del bilancio dell'Unione e di altri donatori nell'ambito dei fondi fiduciari non dovrebbe modificare la capacità delle attuali politiche e degli attuali programmi dell'UE di perseguire i loro obiettivi originari, come l'eliminazione della povertà e la promozione dei diritti fondamentali;
56. ricorda che i fondi fiduciari dell'UE e lo strumento per i rifugiati in Turchia dovrebbero essere considerati strumenti eccezionali o effettivamente legati a emergenze e che il loro valore aggiunto e i loro effetti sul campo dovrebbero essere opportunamente giustificati e monitorati con attenzione; si aspetta che la Commissione sfrutti appieno le possibilità offerte dall'approccio basato sui programmi nell'ambito del pilastro geografico dello strumento NDICI e dell'IPA III – che non possono più essere utilizzati per finanziare l'assistenza preadesione alla Turchia, ad eccezione del sostegno alle organizzazioni della società civile turca attraverso lo strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani – integrando tali possibilità con una programmazione tematica globale, il finanziamento di azioni di risposta rapida e l'ampia riserva non programmata disponibile nel quadro dello strumento NDICI;
57. ricorda che è previsto che i finanziamenti della riserva per le sfide e priorità emergenti nel quadro dello strumento NDICI vadano ad aggiungersi ai finanziamenti dei programmi geografici e tematici e delle azioni di risposta rapida; sottolinea che la Commissione si è impegnata a discutere l'utilizzo di tali finanziamenti nel quadro del dialogo geopolitico con il Parlamento e a fornire informazioni dettagliate prima della loro mobilitazione, tenendo pienamente in considerazione le osservazioni del Parlamento sulla natura, gli obiettivi e gli importi finanziari previsti;
58. accoglie con favore il nuovo strumento di finanziamento esterno dell'UE NDICI, in quanto prevede crescenti opportunità nel bilancio dell'Unione per rispondere a nuove emergenze; confida che lo strumento NDICI permetterà un'assegnazione più efficiente delle risorse e garantirà sufficiente flessibilità e capacità di risposta, traendo insegnamenti da precedenti esperienze e valutazioni dei fondi fiduciari esistenti da parte dello strumento NDICI;
59. sottolinea che il potenziale dello strumento NDICI dovrebbe essere sfruttato appieno e che tale strumento dovrebbe essere migliorato ove necessario, mentre il ricorso a strumenti di finanziamento straordinari dovrebbe essere limitato alle emergenze impreviste, salvaguardando così l'unità del bilancio dell'Unione e la relativa responsabilità democratica; sottolinea a tale riguardo che un quadro di governance del processo decisionale ordinario attribuisce maggiore legittimità all'azione esterna dell'UE, sia all'interno dell'Unione sia nei paesi di destinazione;
60. chiede che i finanziamenti di ogni eventuale strumento che succederà all'attuale strumento per i rifugiati in Turchia non pregiudichino gli strumenti di finanziamento adottati di recente, in particolare l'IPA III e lo NDICI, compresa la relativa riserva per le sfide e priorità emergenti, dato che lo strumento che succederà all'attuale strumento per i rifugiati in Turchia non risponde a una sfida o a una crisi realmente nuova; sostiene caldamente il finanziamento di ogni eventuale iniziativa di questo tipo attraverso nuovi stanziamenti, rafforzati ove necessario da contribuiti degli Stati membri; ribadisce che il Parlamento deve essere coinvolto pienamente e sin dall'inizio nelle discussioni sullo strumento che succederà all'attuale strumento per i rifugiati in Turchia, comprese le sue strutture di finanziamento e di governance, le quali devono rispecchiare le fonti dei finanziamenti e il ruolo dell'autorità di bilancio;
61. chiede, in caso di maggiori esigenze nell'ambito del QFP 2021-2027, che la prima e principale soluzione da valutare sia il ricorso a strumenti colegislativi, vale a dire aumentando la dotazione dello strumento NDICI tramite una revisione del QFP e dei regolamenti dello strumento stesso o, quale opzione secondaria e a condizione che il Parlamento sia pienamente coinvolto nel processo decisionale e dotato di un idoneo potere di controllo, attraverso un rafforzamento delle linee di bilancio pertinenti allo strumento NDICI tramite contributi sotto forma di entrate con destinazione specifica esterne; si aspetta a tale riguardo che l'imminente revisione del regolamento finanziario garantirà un opportuno coinvolgimento dell'autorità di bilancio nella governance delle entrate con destinazione specifica esterne; sottolinea che, ove ciononostante emergesse l'esigenza di un nuovo fondo fiduciario debitamente giustificato, in seguito allo scoppio di una grave crisi, a un improvviso mutamento delle relazioni internazionali che richieda un'importante risposta finanziaria dell'UE o alla necessità di mettere in comune risorse insieme a paesi terzi con modalità non realizzabili nel quadro degli strumenti colegislativi, il Parlamento dovrà essere pienamente coinvolto fin dalle primissime fasi; ritiene a tale proposito che il regolamento finanziario dovrebbe essere riveduto al fine di garantire al Parlamento un ruolo adeguato nell'istituzione e nel controllo di qualsiasi nuovo fondo fiduciario, comprese l'elaborazione dell'accordo costitutivo e la mobilitazione del contributo dell'Unione, nonché l'attuazione, la prosecuzione e l'eventuale liquidazione del fondo in questione;
62. invita la Commissione a dare priorità all'approccio basato sul nesso tra aiuto umanitario e sviluppo nell'attuazione dello strumento NDICI e chiede di aumentare la cooperazione fra gli attori dell'UE in ambito umanitario e nel settore dello sviluppo, in particolare nei contesti post-crisi e nelle crisi prolungate, perché si adatti meglio alle esigenze locali e ottenga risultati più efficienti;
63. osserva che le possibilità di integrare la politica di migrazione nella politica esterna dell'UE sono notevolmente ampliate dall'inclusione della migrazione nella componente tematica, geografica e di risposta rapida dello strumento NDICI; osserva tuttavia con preoccupazione che attraverso la componente "risposta rapida", la cooperazione con i paesi terzi in materia di gestione della migrazione può essere finanziata senza che la Commissione debba pubblicare documenti di programmazione o consultare gli attori della società civile e senza il coinvolgimento del Parlamento, anche nel quadro del programma di preparazione e di risposta alle crisi nel settore della migrazione, che non prevede meccanismi per valutare i possibili effetti negativi di tali interventi; insiste, al riguardo, sulla necessità di garantire che il QFP 2021-2027 sia accompagnato da un solido quadro di riferimento sui diritti umani per l'individuazione, l'attuazione e il monitoraggio dei futuri programmi di cooperazione in materia di migrazione;
64. osserva che lo strumento NDICI prevede valutazioni intermedie e finali e la presentazione di una relazione annuale dettagliata della Commissione al Parlamento e al Consiglio sulle attività in corso, sui risultati ottenuti, sull'efficacia e sui progressi verso i traguardi e gli obiettivi tematici del regolamento; invita la Commissione a sviluppare e attuare una metodologia precisa per tenere traccia del 10 % della spesa destinata alla migrazione e allo sfollamento forzato, per garantire efficacemente un'idonea trasparenza e rendicontabilità della spesa, come prescritto dal regolamento;
65. accoglie con favore le procedure decisionali vicine al territorio, l'adattamento alle realtà locali e la possibilità di attuare progetti transfrontalieri e finanziati in più anni nei fondi fiduciari dell'UE e nello strumento per i rifugiati in Turchia, poiché tali elementi apportano un elevato valore aggiunto; chiede di integrare tali aspetti nei futuri esercizi di programmazione connessi agli strumenti di bilancio per la politica esterna dell'UE;
66. riconosce che la cooperazione con i rappresentanti delle comunità locali e i portatori di interessi, compresi gli enti governativi locali, le organizzazioni della società civile, le parti sociali e i leader religiosi nei contesti interessati dai conflitti è fondamentale per promuovere la riconciliazione, il dialogo e la pace; sottolinea che le chiese e le organizzazioni di ispirazione religiosa a livello locale svolgono un ruolo attivo nella cooperazione allo sviluppo e nella fornitura di assistenza umanitaria alle persone più bisognose e chiede alla Commissione di collaborare con loro, in particolare nel prestare sostegno diretto alle comunità difficili da raggiungere nei paesi in via di sviluppo;
67. sottolinea l'importanza di destinare una quota sostanziale dei futuri finanziamenti dell'UE nell'ambito della migrazione ai gruppi della società civile dei paesi terzi per fornire assistenza e per la protezione e il monitoraggio dei diritti dei migranti, nonché di garantire che una parte significativa dei finanziamenti dell'UE sia destinata al miglioramento dei diritti umani, della protezione internazionale e delle prospettive future dei rifugiati;
68. chiede alla Commissione di adattare i metodi di programmazione alle realtà dei territori e alle sfide locali emergenti e di favorire la titolarità locale dell'attuazione dei nuovi strumenti di sviluppo dell'UE; invita inoltre la Commissione a svolgere una valutazione delle necessità e ad adattare la risposta dell'UE alle esigenze locali;
69. invita la Commissione a valutare le possibilità di coinvolgere i partner dei paesi terzi in iniziative e finanziamenti congiunti per affrontare sfide comuni come la migrazione, lo sfollamento forzato, i cambiamenti climatici, l'emancipazione delle donne e la protezione dei gruppi vulnerabili;
70. invita la Commissione ad assegnare la priorità agli investimenti nell'istruzione e nella creazione di posti di lavoro, per offrire alle persone nei paesi partner la possibilità di partecipare ad attività locali che generano reddito;
71. si aspetta che la Commissione affronti le crisi attuali e future nonché le potenziali esigenze in termini di ricostruzione in modo più efficiente e mirato, utilizzando le modalità esistenti e gli altri mezzi possibili nel quadro dell'attuale regolamento finanziario, mediante una cooperazione stretta e coordinata con gli Stati membri e le altre istituzioni dell'UE nel quadro dell'approccio "Team Europa", nonché insieme ai partner e donatori internazionali che condividono gli stessi principi;
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72. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e al Consiglio.
Decisione (UE) 2020/1268 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020 relativa alla mobilizzazione del margine per imprevisti nel 2020 per fornire costante sostegno umanitario a favore dei rifugiati in Turchia (GU L 298 dell'11.9.2020, pag. 21).
Relazione speciale n. 27/2018 della Corte dei conti europea, dal titolo "Lo strumento per i rifugiati in Turchia: assistenza utile, ma sono necessari miglioramenti per ottenere un miglior rapporto tra benefici e costi", pagg. 6 e 40.
Stato delle capacità di ciberdifesa dell'UE
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Risoluzione del Parlamento europeo del 7 ottobre 2021 sullo stato delle capacità di ciberdifesa dell'UE (2020/2256(INI))
– visti il trattato sull'Unione europea (TUE) e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
– visto il documento dal titolo "Visione condivisa, azione comune: un'Europa più forte – Una strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea", presentato dal vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) il 28 giugno 2016,
– viste le conclusioni del Consiglio europeo del 20 dicembre 2013, 26 giugno 2015, 15 dicembre 2016, 9 marzo 2017, 22 giugno 2017, 20 novembre 2017 e 15 dicembre 2017,
– vista la direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione(1),
– viste le conclusioni del Consiglio del 19 giugno 2017 su un quadro relativo ad una risposta diplomatica comune dell'UE alle attività informatiche dolose ("pacchetto di strumenti della diplomazia informatica"),
– vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 13 settembre 2017, dal titolo "Resilienza, deterrenza e difesa: verso una cibersicurezza forte per l'UE" (JOIN(2017)0450),
– vista la dichiarazione congiunta sulla cooperazione UE-NATO firmata nel luglio 2018,
– vista la decisione (PESC) 2019/797 del Consiglio, del 17 maggio 2019, concernente misure restrittive contro gli attacchi informatici che minacciano l'Unione o i suoi Stati membri,
– viste le conclusioni del Consiglio del 10 dicembre 2019 sugli sforzi complementari per rafforzare la resilienza e contrastare le minacce ibride,
– visto il regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all'ENISA (l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza) e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (regolamento sulla cibersicurezza)(2),
– viste le conclusioni del Consiglio del 16 giugno 2020 sull'azione esterna dell'UE per la prevenzione e la lotta contro il terrorismo e l'estremismo violento,
– viste le conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relative all'istituzione di un patto sulla dimensione civile della PSDC,
– vista la decisione (PESC) 2020/1127 del Consiglio, del 30 luglio 2020, che modifica la decisione (PESC) 2019/797 concernente misure restrittive contro gli attacchi informatici che minacciano l'Unione o i suoi Stati membri(3),
– vista la decisione (PESC) 2020/1537 del Consiglio, del 22 ottobre 2020, che modifica la decisione (PESC) 2019/797 concernente misure restrittive contro gli attacchi informatici che minacciano l'Unione o i suoi Stati membri(4),
– vista la comunicazione della Commissione del 24 luglio 2020 sulla strategia dell'UE per l'Unione della sicurezza (COM(2020)0605),
– vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 16 dicembre 2020, dal titolo "La strategia dell'UE in materia di cibersicurezza per il decennio digitale" (JOIN(2020)0018),
– vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, che abroga la direttiva (UE) 2016/1148, presentata dalla Commissione il 16 dicembre 2020 (COM(2020)0823),
– vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla resilienza dei soggetti critici, presentata dalla Commissione il 16 dicembre 2020 (COM(2020)0829),
– viste le conclusioni del Consiglio del 9 marzo 2021 sulla strategia dell'UE in materia di cibersicurezza per il decennio digitale,
– vista la dichiarazione del Consiglio europeo del 25 marzo 2021,
– vista la relazione del gruppo di lavoro aperto (OEWG) del 10 marzo 2021,
– vista l'Agenda delle Nazioni Unite per il disarmo – "Securing Our Common Future" (Assicurare il nostro futuro comune),
– visti gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite, in particolare l'OSS 16 volto a promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile,
– vista l'analisi n. 09/2019 della Corte dei conti europea sulla difesa europea,
– vista la sua risoluzione del 13 giugno 2018 sulla ciberdifesa(5),
– visto l'articolo 54 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A9-0234/2021),
A. considerando che l'UE e i suoi Stati membri devono sviluppare ulteriormente una strategia in materia di cibersicurezza che fissi obiettivi realistici, precisi e ambiziosi e definisca in modo chiaro le politiche in ambito sia militare che civile, oltre che nell'area in cui vi è una sovrapposizione dei due settori; che tutte le istituzioni dell'UE e gli Stati membri dell'Unione devono lavorare con maggiore spirito cooperativo a tutti i livelli per sviluppare tale strategia, il cui obiettivo principale dovrebbe essere l'ulteriore rafforzamento della resilienza e, di conseguenza, lo sviluppo di una cooperazione e di solide capacità informatiche civili e militari comuni, ma anche il miglioramento di quelle nazionali, al fine di rispondere a sfide persistenti in materia di sicurezza;
B. considerando che l'UE si è impegnata ad applicare il diritto internazionale vigente nel ciberspazio, in particolare la Carta delle Nazioni Unite, la quale invita gli Stati a risolvere le controversie internazionali con mezzi pacifici e ad astenersi, nelle loro relazioni internazionali, dal ricorrere alla minaccia o all'uso della forza, sia contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite;
C. considerando che negli ultimi anni si è assistito a una crescita continua di operazioni cibernetiche dolose condotte da attori statali e non statali ai danni dell'UE e dei suoi Stati membri, operazioni che hanno messo in luce vulnerabilità nelle reti indispensabili alla sicurezza europea; che gli attori informatici offensivi stanno aumentando in termini di diversità, sofisticazione e numero; che tali attacchi rendono prioritari il rafforzamento della capacità di difesa e lo sviluppo di capacità informatiche europee; che gli attacchi informatici dannosi si possono verificare in qualsiasi momento e gli attori a livello europeo e nazionale dovrebbero essere incoraggiati ad adottare le misure necessarie a mantenere capacità di ciberdifesa costantemente efficaci in tempo di pace;
D. considerando che la pandemia di COVID-19 e l'aumento dell'insicurezza informatica hanno evidenziato che sono necessari accordi internazionali; che gli attacchi informatici sono notevolmente aumentati durante la pandemia di COVID-19 e che l'UE e i suoi Stati membri hanno rilevato minacce informatiche e attività informatiche dolose nei confronti di operatori essenziali, tra cui attacchi per smantellare infrastrutture critiche quali l'energia, i trasporti e l'assistenza sanitaria, nonché forti interferenze straniere favorite dall'informatica, che hanno reso meno netta la linea di demarcazione tra pace e ostilità; che il piano per la ripresa dell'Europa prevede ulteriori investimenti nella cibersicurezza;
E. considerando che il ciberspazio è ormai riconosciuto come dominio operativo; che le minacce informatiche sono in grado di compromettere tutti gli ambiti militari tradizionali e che detti ambiti tradizionali dipendono dalla funzionalità del ciberspazio, e non viceversa; che i conflitti possono verificarsi in tutti i contesti fisici (terrestre, aereo, marittimo e spaziale) e virtuali (informatico), possono essere amplificati da elementi di guerra ibrida, come campagne di disinformazione rese possibili da strumenti informatici, guerre per procura, un uso offensivo e difensivo delle capacità informatiche nonché attacchi strategici contro i fornitori di servizi digitali finalizzati a smantellare infrastrutture critiche e le nostre istituzioni democratiche, e provocano notevoli perdite finanziarie;
F. considerando che il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), la Commissione e l'Agenzia europea per la difesa (AED) dovrebbero aiutare gli Stati membri a coordinare e intensificare i loro sforzi volti a fornire capacità e tecnologie di ciberdifesa, affrontando tutti gli aspetti dello sviluppo delle capacità, compresi la dottrina, la leadership, l'organizzazione, il personale, la formazione, l'industria, la tecnologia, le infrastrutture, la logistica, l'interoperabilità e le risorse;
G. considerando che durante la messa a punto del catalogo dei requisiti 2017, utilizzato per individuare l'intera gamma di requisiti militari della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) in una serie di scenari illustrativi, è emersa come elevata priorità l'esigenza di disporre di capacità di ciberdifesa;
H. considerando che l'efficace realizzazione delle missioni e operazioni dell'UE dipende sempre più da un accesso ininterrotto a un ciberspazio sicuro e richiede pertanto capacità operative informatiche resilienti;
I. considerando che il quadro strategico dell'UE in materia di ciberdifesa aggiornato nel 2018 ha individuato una serie di priorità, tra cui lo sviluppo di capacità di ciberdifesa e la protezione delle reti di comunicazione e informazione della PSDC;
J. considerando che, nel suo discorso sullo stato dell'Unione del 2021, la Presidente della Commissione ha sottolineato la necessità di una politica dell'UE in materia di ciberdifesa;
K. considerando che la crescente integrazione dell'intelligenza artificiale (IA) nelle capacità informatiche delle forze di difesa (sistemi ciberfisici, compresi la comunicazione e i collegamenti di dati tra veicoli in un sistema collegato in rete) può comportare vulnerabilità rispetto agli attacchi di guerra elettronica quali il disturbo intenzionale, lo spoofing o la pirateria informatica;
L. considerando che l'innalzamento del livello di cibersicurezza e ciberdifesa dell'UE è un corollario necessario per la realizzazione delle ambizioni digitali e geopolitiche europee e garantirebbe una maggiore resilienza, tenendo il passo con il crescente livello di sofisticazione e minaccia degli attacchi informatici; che un'Unione europea dotata di una solida cultura della cibersicurezza e di una solida tecnologia in materia, compresa la capacità di individuare e attribuire a un dato soggetto le azioni dolose in modo tempestivo ed efficace e di rispondervi in modo adeguato, sarebbe in grado di tutelare i suoi cittadini e la sicurezza dei suoi Stati membri;
M. considerando che le organizzazioni terroristiche internazionali hanno migliorato le loro competenze riguardo alla guerra informatica e all'utilizzo di quest'ultima e che gli autori degli attacchi informatici utilizzano tecnologie all'avanguardia per analizzare le vulnerabilità dei sistemi e dei dispositivi e partecipare ad attacchi informatici su vasta e vastissima scala;
N. considerando che, con l'emergere di tecnologie cibernetiche avanzate, i settori della difesa e dello spazio stanno affrontando una concorrenza senza precedenti a livello mondiale nonché cambiamenti tecnologici importanti; che la Corte dei conti europea ha messo in luce i divari in termini di capacità nell'ambito delle tecnologie TIC, della guerra informatica e dell'intelligenza artificiale; che l'UE è un importatore netto di prodotti e servizi di cibersicurezza, il che aumenta il rischio di dipendenza tecnologica e di vulnerabilità nei confronti di operatori di paesi terzi; che un insieme di capacità comuni dell'UE nel settore dell'IA dovrebbe colmare i divari tecnici e garantire che gli Stati membri privi delle pertinenti competenze nel settore tecnologico o della capacità di attuare sistemi di IA nei rispettivi ministeri della Difesa non siano lasciati indietro;
O. considerando che lo scandalo relativo allo spyware Pegasus ha dimostrato che un gran numero di giornalisti, attivisti per i diritti umani, rappresentanti eletti e altri cittadini dell'UE sono stati oggetto di spionaggio; che vari attori statali, come la Russia, la Cina e la Corea del Nord, sono stati coinvolti in attività informatiche dolose per perseguire obiettivi politici, economici o di sicurezza, tra cui attacchi a infrastrutture critiche, spionaggio informatico e sorveglianza di massa nei confronti di cittadini dell'UE, sostegno alle campagne di disinformazione, distribuzione di malware nonché limitazione dell'accesso a Internet e del funzionamento dei sistemi informatici; che tali attività ignorano e violano il diritto internazionale, i diritti umani e i diritti fondamentali dell'UE e mettono a repentaglio, allo stesso tempo, la democrazia, la sicurezza, l'ordine pubblico e l'autonomia strategica dell'Unione, il che giustifica pertanto una risposta comune da parte dell'UE, ad esempio attraverso il quadro relativo ad una risposta diplomatica comune dell'UE, compreso l'impiego delle misure restrittive previste dal pacchetto di strumenti della diplomazia informatica dell'UE;
P. considerando che, ai fini di una migliore prevenzione, dissuasione, deterrenza e risposta nei confronti di comportamenti dolosi nel ciberspazio, il 30 luglio 2020 il Consiglio ha deciso per la prima volta di imporre misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi responsabili di aver compiuto vari attacchi informatici o di avervi preso parte; che il quadro giuridico relativo al regime di sanzioni dell'UE in campo informatico è stato adottato nel maggio 2019;
Q. considerando che le forme di attribuzione sono una componente centrale della diplomazia informatica e delle strategie di deterrenza;
R. considerando che negli ultimi anni la cooperazione UE-NATO è stata potenziata in vari settori, comprese la ciberdifesa e la cibersicurezza, in linea con la dichiarazione congiunta UE-NATO del 2016;
S. considerando che le relazioni adottate per consenso nel 2010, 2013 e 2015 dal gruppo di esperti governativi delle Nazioni Unite (UNGGE) e approvate dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, costituiscono un quadro normativo universale per la stabilità informatica, quadro dove si riconosce l'applicabilità nel ciberspazio del vigente diritto internazionale, compresa la Carta delle Nazioni Unite nella sua interezza, così come di undici norme volontarie e non vincolanti per un comportamento responsabile da parte degli Stati, e che consiste in misure di rafforzamento della fiducia e di sviluppo delle capacità;
Stato delle capacità di ciberdifesa dell'UE
1. sottolinea che, ai fini dello sviluppo di un'Unione europea della difesa approfondita e rafforzata, una politica comune di ciberdifesa e una notevole cooperazione a livello dell'UE per la creazione di capacità informatiche militari comuni e per il miglioramento di quelle nazionali sono elementi essenziali e richiedono un mix complesso di capacità tecniche, strategiche e operative; afferma che la ciberdifesa si riferisce ad azioni, strumenti e processi che sono proporzionati e in linea con il diritto internazionale, che comprendono elementi sia militari sia civili e mirano a proteggere, tra l'altro, le reti di comunicazione e informazione PSDC e le missioni e operazioni PSDC, nonché ad assistere gli Stati membri; mette in evidenza l'urgente necessità di sviluppare e rafforzare le capacità di ciberdifesa militari comuni e quelle degli Stati membri;
2. ricorda che la natura senza frontiere del ciberspazio nonché l'elevato numero e la crescente complessità degli attacchi informatici richiedono una risposta coordinata a livello dell'Unione, che comprenda capacità comuni di sostegno degli Stati membri e un appoggio di questi ultimi a favore delle misure del pacchetto di strumenti della diplomazia informatica dell'UE, nonché una cooperazione intensificata tra l'UE e la NATO basata sulla condivisione delle informazioni tra gruppi di risposta alle crisi informatiche, sullo scambio di migliori pratiche e su un miglioramento dell'addestramento, della ricerca e delle esercitazioni;
3. accoglie con favore il quadro strategico in materia di ciberdifesa in quanto strumento a sostegno dello sviluppo delle capacità di ciberdifesa degli Stati membri; evidenzia che la revisione del quadro dovrebbe mettere in luce, in primo luogo, i divari e le vulnerabilità esistenti riguardo alle strutture militari nazionali e dell'UE; sottolinea la necessità di rafforzare il coordinamento tra le istituzioni, le agenzie e gli organismi dell'UE, fra e con gli Stati membri, nonché con il Parlamento europeo, al fine di garantire che l'aggiornato quadro strategico in materia di ciberdifesa consegua gli obiettivi dell'UE in materia;
4. invita il SEAE e la Commissione a sviluppare ulteriormente, in collaborazione con gli Stati membri, una serie completa di misure e una politica coerente in materia di sicurezza informatica per rafforzare la resilienza così come il coordinamento della ciberdifesa militare; sollecita il rafforzamento della cooperazione con la squadra civile di pronto intervento informatico dell'UE (CERT-UE) per proteggere le reti utilizzate da tutte le istituzioni, gli organi e le agenzie dell'UE, in stretta cooperazione con i responsabili dei sistemi informativi (CIO) delle rispettive entità, nonché il potenziamento della comunicazione delle istituzioni, degli organi e delle agenzie dell'UE con gli Stati membri; invita il Parlamento a contribuire all'operato di CERT-UE onde garantire un livello di sicurezza informatica che le consenta di ricevere tutte le informazioni, classificate e non classificate, necessarie per adempiere alle proprie responsabilità attribuitele dai trattati, anche a seguito dell'attuale processo di sostituzione dell'accordo interistituzionale del 2002 sull'accesso alle informazioni nel settore della sicurezza e della difesa; invita il SEAE a garantire livelli adeguati di cibersicurezza per le proprie risorse, i propri locali e le proprie attività, comprese la sede, le delegazioni dell'UE e le missioni e operazioni della PSDC;
5. prende atto dell'obiettivo del quadro strategico in materia di ciberdifesa del 2018 di creare una rete CERT militare dell'UE; invita gli Stati membri a rafforzare in modo significativo le capacità di condivisione delle informazioni classificate al fine di facilitare la condivisione di informazioni ove necessario e utile, nonché a sviluppare una rete europea rapida e sicura per individuare, valutare e contrastare gli attacchi informatici;
6. ricorda che le priorità di sviluppo delle capacità dell'UE per il 2018 stabilite nel quadro del piano di sviluppo delle capacità (CDP) sono state frutto di una riflessione sulla necessità di sviluppare le capacità a spettro completo e hanno fatto della ciberdifesa una priorità fondamentale; ricorda che il CDP ha messo in evidenza che le tecnologie di conoscenza situazionale informatica e le tecnologie informatiche difensive sono essenziali per contrastare le minacce di sicurezza; si compiace che l'AED sostenga gli Stati membri nello sviluppo delle loro capacità per migliorare la ciberresilienza, ad esempio la capacità di individuare qualsiasi attacco informatico, di resistervi e di riprendersi da esso; prende atto delle diverse attività intraprese dagli Stati membri nel quadro dell'AED, tra cui il progetto CyDRE (Cyber Defence Requirements Engineering) dell'AED, che dovrebbe sviluppare un'architettura aziendale per le operazioni nel ciberspazio, compresi l'ambito di applicazione, le funzionalità e i requisiti sulla base della legislazione nazionale e dell'UE;
7. invita gli Stati membri a definire uno standard di comunicazione comune che possa essere utilizzato per le informazioni classificate e non classificate, al fine di rafforzare un'azione rapida e garantire una rete sicura per contrastare gli attacchi informatici;
8. accoglie con favore la revisione coordinata annuale sulla difesa (CARD), il primo riesame completo nell'ambito della difesa a livello dell'UE, che rappresenta uno strumento fondamentale a sostegno della coerenza complessiva della spesa e della pianificazione della difesa nonché della cooperazione in tale ambito da parte degli Stati membri e che dovrebbe contribuire a promuovere gli investimenti nello sviluppo delle capacità di ciberdifesa;
9. accoglie con favore i progressi già compiuti nell'ambito del programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa sotto forma di vari progetti pertinenti in materia di intelligence, comunicazione sicura e ciberdifesa; accoglie con favore, in particolare, la richiesta di un pacchetto di strumenti informatici di difesa facilmente schierabili e interconnessi e si compiace che il FED contribuirà anche a rafforzare la resilienza e a migliorare la preparazione, la capacità di risposta e la cooperazione nel settore informatico, a condizione che tale priorità sia decisa in sede di negoziazione dei pertinenti programmi di lavoro del FED; sottolinea che la capacità dell'UE di sviluppare progetti di ciberdifesa dipende dalla padronanza delle tecnologie, delle attrezzature, dei servizi e dei dati e del relativo trattamento nonché da una base di attori industriali fidati, e chiede nel contempo la piena attuazione e applicazione della direttiva sugli appalti nel settore della difesa(6); invita gli Stati membri a sfruttare il FED per sviluppare congiuntamente capacità di ciberdifesa;
10. accoglie con favore la maggiore cooperazione tra gli Stati membri in materia di ciberdifesa e di comando, controllo, comunicazioni, computer, intelligence, sorveglianza e ricognizione (C4ISR), come pure i progressi conseguiti nel quadro della cooperazione strutturata permanente (PESCO), anche attraverso l'attuazione di progetti concreti come il progetto relativo ai gruppi di risposta rapida agli incidenti informatici e mutua assistenza in materia di cibersicurezza; ricorda che il FED e la PESCO offrono ottimi strumenti per sviluppare capacità di ciberdifesa e accelerare le iniziative in materia di cibersicurezza, ad esempio attraverso la piattaforma per la condivisione delle informazioni in materia di minaccia informatica e di risposta agli incidenti informatici così come il centro di coordinamento nel settore informatico e dell'informazione; invita gli Stati membri a garantire coerenza e particolare attenzione riguardo alle capacità informatiche, attraverso lo sviluppo di un approccio strategico comune alle priorità; invita a promuovere la ricerca, l'innovazione e lo scambio di competenze, al fine di sfruttare appieno il potenziale della PESCO e del FED; accoglie con favore la decisione del Consiglio del 5 novembre 2020 che consente ai paesi terzi di aderire, in alcuni casi specifici, a singoli progetti PESCO, dato che possono apportare valore aggiunto e fornire competenze tecniche e capacità supplementari, a condizione che detti paesi soddisfino una serie concordata di condizioni politiche, sostanziali e giuridiche; sottolinea che potrebbe essere nell'interesse strategico dell'UE consentire in via eccezionale, secondo una valutazione caso per caso, la partecipazione di Stati membri e di paesi terzi a progetti PESCO legati al ciberspazio, al fine di realizzare impegni più ambiziosi, sulla base della reciprocità effettiva;
11. sottolinea che la ciberdifesa è considerata un compito operativo per tutte le missioni PSDC e che la ciberresilienza e le capacità collegate devono essere istituite, testate e schierate prima dell'avvio dei processi di pianificazione della PSDC; ricorda che l'efficace realizzazione delle missioni e operazioni dell'UE dipende sempre più da un accesso ininterrotto a un ciberspazio sicuro e richiede pertanto capacità operative informatiche solide e resilienti, nonché risposte adeguate agli attacchi contro le installazioni, le missioni e le operazioni militari; sottolinea che, in linea con il patto sulla dimensione civile della PSDC, le missioni civili di quest'ultima devono essere ciberresilienti e sostenere, se del caso, i paesi ospitanti, anche attraverso il monitoraggio, il tutoraggio e la consulenza; raccomanda di valutare possibili opzioni per promuovere lo sviluppo delle capacità informatiche dei nostri partner, come l'estensione del mandato delle missioni di addestramento dell'UE affinché includano anche aspetti di ciberdifesa o l'avvio di missioni informatiche civili;
12. valuta positivamente la decisione del Consiglio del 14 maggio 2019 concernente misure restrittive contro gli attacchi informatici che minacciano l'Unione o i suoi Stati membri, che consente di imporre misure restrittive mirate per scoraggiare e contrastare gli attacchi informatici, che costituiscono una minaccia per l'UE o i suoi Stati membri, compresi quelli contro paesi terzi od organizzazioni internazionali; si compiace dell'imposizione di tali misure restrittive nel luglio 2020 e nell'ottobre 2020, in quanto si tratta di un credibile passo avanti verso l'attuazione del pacchetto di strumenti della diplomazia informatica dell'UE, ivi comprese misure restrittive, e verso il rafforzamento della posizione dell'UE nell'ambito della deterrenza informatica; chiede l'ulteriore sviluppo e la rigorosa applicazione di un sistema di misure restrittive proporzionate per contenere gli attacchi informatici, rispettando nel contempo la visione europea riguardo a Internet, che prevede una rete unica, aperta, neutrale, libera, sicura e non frammentata;
13. ricorda che, data la natura duplice delle cibertecnologie, i prodotti e servizi civili sicuri sono essenziali per il settore militare e contribuiscono in tal modo a una migliore ciberdifesa; plaude pertanto ai lavori in corso condotti dall'ENISA, insieme agli Stati membri e alle parti interessate, per fornire all'UE sistemi di certificazione per i prodotti, i servizi e i processi TIC al fine di innalzare il livello complessivo della cibersicurezza all'interno del mercato unico digitale; evidenzia il ruolo pionieristico dell'UE nell'elaborazione di norme capaci di plasmare il panorama della cibersicurezza, di contribuire alla concorrenza leale all'interno dell'UE e sulla scena mondiale e di rispondere alle misure extraterritoriali e ai rischi per la sicurezza provenienti da paesi terzi; riconosce, inoltre, il ruolo importante dell'ENISA a sostegno delle iniziative di ricerca e di altre forme di cooperazione finalizzate al rafforzamento della cibersicurezza; sottolinea l'importanza degli investimenti nelle capacità di ciberdifesa e cibersicurezza al fine di rafforzare la resilienza e le capacità strategiche dell'UE e dei suoi Stati membri; evidenzia, a tale riguardo, l'importanza del programma Europa digitale e di Orizzonte Europa, in particolare il suo polo tematico "Sicurezza civile per la società"; prende atto dell'importanza dei pertinenti strumenti finanziari disponibili nell'ambito del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027 e del dispositivo per la ripresa e la resilienza;
14. accoglie con favore i progressi compiuti da alcuni Stati membri nell'istituzione di cibercomandi nell'ambito dei rispettivi settori militari;
Visione strategica – garantire una ciberdifesa resiliente
15. osserva che la bussola strategica migliorerà e guiderà la realizzazione del livello di ambizione dell'UE in materia di sicurezza e difesa e tradurrà tale ambizione in esigenze in termini di capacità, anche nell'ambito della ciberdifesa in quanto aspetto prioritario, rafforzando così la capacità dell'UE e degli Stati membri di individuare, attribuire, prevenire, scoraggiare e dissuadere attività informatiche dolose e di rispondervi e riprendersi, consolidandone la posizione, la conoscenza situazionale, il quadro giuridico ed etico, gli strumenti, le procedure e i partenariati;
16. insiste sul fatto che la bussola strategica dovrebbe approfondire la cultura strategica nel settore informatico ed eliminare qualsiasi duplicazione di capacità e mandati; sottolinea che è essenziale superare l'attuale frammentazione e complessità dell'architettura informatica globale all'interno dell'UE e sviluppare una visione comune riguardo a come conseguire la sicurezza e la stabilità nel ciberspazio;
17. evidenzia che alla frammentazione si aggiungono gravi preoccupazioni in merito alla carenza di risorse e di personale a livello dell'UE, il che ostacola l'ambizione di creare l'ambiente digitale più sicuro, e sottolinea pertanto la necessità di incrementare le due voci; esorta il VP/AR e/o gli Stati membri a incrementare le risorse finanziarie e umane per la ciberdifesa, con particolare riferimento agli analisti di ciberintelligence e agli esperti di informatica forense, nonché a potenziare la loro formazione nel campo dell'elaborazione delle decisioni e delle politiche, dell'attuazione delle politiche, della risposta agli incidenti informatici e delle indagini al riguardo, compreso lo sviluppo di competenze informatiche per rafforzare la capacità dell'UE di definire e attribuire a un dato soggetto gli attacchi informatici e quindi fornire una risposta politica, civile e militare adeguata in tempi brevi; chiede ulteriori finanziamenti per CERT-UE e il Centro UE di situazione e intelligence (INTCEN) nonché un sostegno a favore degli Stati membri per l'istituzione e il rafforzamento dei centri operativi di sicurezza (SOC) al fine di creare una rete di SOC in tutta l'UE in grado di rafforzare la cooperazione civile-militare così da poter segnalare tempestivamente eventuali incidenti di cibersicurezza;
18. osserva che nell'UE un addestramento militare e una formazione nel settore informatico razionalizzati migliorerebbero notevolmente il livello di fiducia tra gli Stati membri, aumentando le procedure operative standard, fissando regole più chiare e migliorandone l'applicazione; prende atto, a tale riguardo, dell'importante attività di formazione intrapresa dall'Accademia europea per la sicurezza e la difesa (AESD) nell'ambito della ciberdifesa e accoglie con favore, in tale contesto, l'istituzione della piattaforma informatica in materia di istruzione, formazione, valutazione ed esercitazioni (ETEE), che intende occuparsi della formazione in materia di cibersicurezza e ciberdifesa del personale civile e militare nonché della definizione dell'armonizzazione e standardizzazione necessarie nell'ambito della formazione informatica; sottolinea che l'AESD dovrebbe beneficiare maggiormente dei finanziamenti strutturali dell'Unione in modo da incrementare il proprio contributo al rafforzamento delle competenze di ciberdifesa dell'UE, in particolare vista la maggiore necessità di esperti informatici di alto livello; invita gli Stati membri a promuovere partenariati con il mondo accademico finalizzati al rafforzamento dei programmi di R&S in materia di cibersicurezza, al fine di sviluppare nuove tecnologie, strumenti e competenze comuni con applicazioni nei settori civile e della difesa; mette in rilievo l'importanza dell'istruzione per sensibilizzare l'opinione pubblica e migliorare le competenze dei cittadini affinché possano difendersi da attacchi informatici;
19. sottolinea la necessità che le politiche di ciberdifesa dell'UE integrino considerazioni di genere e nutrano ambizioni per quanto riguarda il superamento del divario di genere tra i professionisti nell'ambito della ciberdifesa, in particolare attraverso politiche attive e inclusive a livello di genere e programmi di formazione su misura per le donne;
20. ricorda che la ciberdifesa ha una dimensione sia militare che civile e richiede pertanto maggiore cooperazione, sinergie e coerenza tra gli strumenti; sottolinea la necessità di analizzare e discutere, innanzitutto, i problemi di cooperazione e coordinamento, ma anche le lacune riguardanti le risorse umane e tecniche a livello sia nazionale sia dell'UE; osserva che l'efficace integrazione di risorse sia militari che civili può essere garantita solo attraverso una formazione ed esercitazioni che coinvolgano tutti i portatori di interessi; pone l'accento, a tale riguardo, sull'esercitazione "Locked Shields" della NATO, che costituisce uno dei migliori esempi di attività di verifica e messa a punto delle capacità di ciberdifesa sia civili che militari; invita pertanto il VP/AR e la Commissione a sviluppare un approccio politico integrato e a promuovere sinergie così come una stretta cooperazione tra la rete CERT militare, CERT-UE e la rete dei CSIRT;
21. accoglie con favore la comunicazione congiunta del VP/AR e della Commissione dal titolo "La strategia dell'UE in materia di cibersicurezza per il decennio digitale", che mira a rafforzare le sinergie e la cooperazione tra le attività informatiche nelle sfere civili, della difesa e dello spazio; ritiene che la strategia rappresenti una tappa fondamentale nel rafforzamento della ciberresilienza dell'UE e degli Stati membri, potenziando in tal modo la leadership digitale dell'UE e le sue capacità strategiche;
22. raccomanda l'istituzione di un'unità congiunta per il ciberspazio per incrementare la cooperazione in risposta alla carente condivisione di informazioni tra le istituzioni, gli organismi e le agenzie dell'UE, così da garantire una rete d'informazione sicura e rapida e consentire il pieno utilizzo delle strutture, delle risorse e delle capacità esistenti; prende atto del ruolo importante che l'unità congiunta per il ciberspazio potrebbe svolgere nel proteggere l'UE da gravi attacchi informatici transfrontalieri, sulla base del concetto di condivisione intersettoriale delle informazioni; sottolinea l'importanza del coordinamento onde evitare la duplicazione delle strutture e delle responsabilità durante lo sviluppo di tale unità; accoglie con favore, a tale proposito, la raccomandazione della Commissione del 23 giugno 2021, che prevede la costruzione di interfacce specifiche con l'unità informatica congiunta per consentire lo scambio di informazioni con la comunità della ciberdifesa, in particolare attraverso la rappresentanza del SEAE; evidenzia inoltre che i rappresentanti dei pertinenti progetti PESCO dovrebbero sostenere l'unità congiunta per il ciberspazio, in particolare per quanto riguarda la consapevolezza situazionale e la preparazione;
23. rammenta che il miglioramento delle capacità di ciberdifesa, dato il loro frequente carattere "a duplice uso", esige anche competenze civili nel campo della sicurezza delle reti e dell'informazione; sottolinea che la proliferazione di sistemi a duplice uso disponibili in commercio può presentare sfide in termini di sfruttamento dei sistemi da parte di un numero crescente di attori ostili statali e non statali; invita la Commissione e gli Stati membri a utilizzare diverse leve fondamentali, tra cui la certificazione e la vigilanza sulla responsabilità degli attori privati; sottolinea che l'innovazione tecnologica è principalmente trainata da società private e che, pertanto, la cooperazione con il settore privato e i portatori di interessi civili, comprese le industrie e le entità coinvolte nella gestione di infrastrutture critiche, nonché le PMI, la società civile, le organizzazioni e il mondo accademico, è essenziale e dovrebbe essere rafforzata; prende atto della proposta di revisione della direttiva sulla sicurezza delle reti e dell'informazione (NIS) e della proposta di direttiva sulla resilienza dei soggetti critici, che mira a proteggere le infrastrutture critiche e a rafforzare la sicurezza della catena di approvvigionamento e l'inclusione degli attori regolamentati nell'ecosistema digitale; rammenta che ogni Stato membro dovrebbe disporre di una politica dedicata per la gestione del rischio di cibersicurezza della catena di approvvigionamento che si occupi, in particolare, della questione dei fornitori affidabili; rammenta inoltre che la direttiva NIS dovrebbe rispettare le competenze degli Stati membri e rimanda ai pertinenti pareri della sottocommissione per la sicurezza e la difesa su entrambe le proposte;
24. accoglie con favore l'avvio, il 29 settembre 2020, della rete delle organizzazioni di collegamento per le crisi informatiche (CyCLONe), che ha ulteriormente migliorato la condivisione tempestiva delle informazioni e la conoscenza situazionale, colmando il divario tra i livelli tecnico e politico dell'UE; osserva che una capacità efficace di ciberdifesa rende necessario passare da una cultura della condivisione delle informazioni basata sulla "necessità di conoscere" ad una basata sulla "necessità di condividere";
25. si compiace del piano d'azione della Commissione sulle sinergie tra l'industria civile, della difesa e dello spazio e ricorda la stretta interdipendenza di questi tre settori nel quadro della ciberdifesa; osserva che, diversamente da altri settori militari, l'infrastruttura utilizzata per "creare" il ciberspazio è per gran parte gestita da entità commerciali con sede principalmente al di fuori dell'UE, circostanza che comporta dipendenze industriali e tecnologiche da terzi; è fermamente convinto che l'Unione debba potenziare la propria sovranità tecnologica e stimolare l'innovazione, investendo nell'uso etico di nuove tecnologie nel settore della sicurezza e della difesa, quali l'IA e l'informatica quantistica; incoraggia vivamente l'elaborazione di un'agenda per la R&S incentrata sull'IA negli Stati membri; sottolinea, tuttavia, che l'uso militare dell'IA deve rispettare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario e che l'UE deve assumere un ruolo guida nella promozione di un quadro normativo globale in materia di IA radicato nei valori democratici e di un approccio che preveda l'intervento umano;
26. prende atto dell'importante lavoro svolto dal SatCen dell'UE e sottolinea che l'Unione deve disporre di risorse adeguate nei settori delle immagini spaziali e della raccolta di dati di intelligence; chiede all'agenzia di analizzare e fornire una relazione sulla sicurezza e/o le vulnerabilità dei satelliti dell'UE e degli Stati membri rispetto ai detriti spaziali e agli attacchi informatici; sottolinea che il SatCen dell'UE dovrebbe beneficiare di maggiori finanziamenti strutturali dell'Unione per poter continuare a contribuire agli interventi dell'UE; sottolinea che le capacità di ciberdifesa sono essenziali per garantire uno scambio di informazioni con il SatCen all'insegna della sicurezza e della resilienza nell'ambito della sicurezza dallo spazio e nello spazio, al fine di preservare e rafforzare l'autonomia strategica dell'UE in materia di conoscenza situazionale; sottolinea la necessità che l'UE si adoperi per prevenire l'arsenalizzazione dello spazio;
27. accoglie con favore la decisione del Consiglio relativa all'istituzione del Centro europeo di competenza per la cibersicurezza nell'ambito industriale, tecnologico e della ricerca a Bucarest, il quale convoglierà i finanziamenti relativi alla cibersicurezza erogati da Orizzonte Europea e dal programma Europa digitale; incoraggia una cooperazione senza soluzione di continuità con la sua rete di centri di coordinamento nazionali; sottolinea l'importanza del Centro nella realizzazione di progetti e iniziative pertinenti nell'ambito della cibersicurezza, che aiuteranno a creare nuove capacità essenziali per sostenere la resilienza dell'Unione e incrementare il coordinamento tra i settori della cibersicurezza civile e della difesa; evidenzia che il Centro di competenza sulla cibersicurezza deve riunire i principali portatori di interessi europei, tra cui organizzazioni industriali, accademiche e di ricerca e altre associazioni pertinenti della società civile, al fine di consolidare e diffondere le conoscenze in materia di cibersicurezza in tutta l'UE;
28. sottolinea l'importanza della cifratura e dell'accesso legale ai dati cifrati; rammenta che la cifratura dei dati e il rafforzamento e il più vasto uso possibile di tali capacità possono contribuire in modo significativo alla cibersicurezza degli Stati, delle società e dell'industria; incoraggia un programma per la "sovranità digitale europea", al fine di migliorare e rafforzare le attuali capacità in termini di strumenti informatici e di cifratura ispirati ai diritti e valori fondamentali europei, tra cui la vita privata, la libertà di espressione e la democrazia, allo scopo di rafforzare la competitività europea nel mercato della cibersicurezza e rilanciare la domanda interna;
29. si compiace delle imminenti "visione e strategia militari dell'UE sul ciberspazio come dominio operativo", che definiranno il ciberspazio come dominio operativo per la PSDC dell'UE; chiede una valutazione continua delle vulnerabilità delle infrastrutture di informazione delle missioni PSDC nonché l'attuazione di norme comuni e armonizzate relative a istruzione, formazione ed esercitazioni in materia di ciberdifesa a sostegno delle missioni PSDC;
30. deplora che le attuali limitazioni dei sistemi classificati della capacità militare di pianificazione e condotta (MPCC) dell'UE costituiscano un ostacolo per le sue abilità; invita pertanto il SEAE a fornire rapidamente all'MPCC un sistema di comunicazione e informazione (CIS) all'avanguardia, autonomo e sicuro, in grado di gestire i dati classificati dell'UE per le sue missioni e operazioni PSDC, con un adeguato livello di protezione e resilienza e un comando della forza schierato;
31. invita a procedere a un'ulteriore integrazione della cibersicurezza nei meccanismi di risposta alle crisi dell'UE e a creare un collegamento tra le iniziative, le strutture e le procedure esistenti nelle varie comunità informatiche al fine di rafforzare l'assistenza reciproca e la cooperazione operativa tra gli Stati membri, in particolare in caso di gravi attacchi informatici, così da aumentare l'interoperabilità e sviluppare una comprensione comune della ciberdifesa; sottolinea con forza l'importanza di ulteriori esercitazioni, ma con una frequenza maggiore, e di discussioni strategiche basate su possibili scenari sulla gestione delle crisi, compresa la clausola di assistenza reciproca (articolo 42, paragrafo 7, TUE) in un ipotetico scenario di grave attacco informatico, che potrebbe essere considerato un attacco armato; chiede che tali iniziative migliorino la comprensione comune delle procedure di attuazione dell'assistenza reciproca e/o solidarietà, in linea, rispettivamente, con l'articolo 42, paragrafo 7, TUE e con l'articolo 222 TFUE, anche con l'obiettivo specifico di rendere operative tali procedure per gli attacchi informatici nei confronti degli Stati membri dell'UE; si compiace del comunicato del vertice NATO di Bruxelles del 14 giugno 2021, in cui si ribadisce l'impegno della NATO a utilizzare in ogni momento l'intera gamma di capacità per scoraggiare attivamente, contrastare e fare scudo contro l'intero spettro di minacce informatiche, compresa la decisione di invocare l'articolo 5 "caso per caso"; accoglie con favore le ulteriori discussioni sull'articolazione tra il quadro di gestione delle crisi di cibersicurezza nell'UE e il pacchetto di strumenti della diplomazia informatica;
32. osserva che l'UE è sempre più coinvolta in conflitti ibridi con avversari geopolitici; sottolinea che tali atti hanno una natura particolarmente destabilizzante e pericolosa, in quanto rendono meno netti i confini tra guerra e pace, destabilizzano le democrazie e instillano il dubbio nelle menti delle popolazioni che ne sono il bersaglio; ricorda che tali attacchi non sono spesso, di per sé, sufficientemente gravi da far scattare l'applicazione dell'articolo 5 del trattato NATO o dell'articolo 42, paragrafo 7, TUE, sebbene abbiano un effetto strategico cumulativo e non possano essere affrontati efficacemente attraverso misure di ritorsione da parte dello Stato membro colpito; ritiene che l'UE dovrebbe pertanto ambire a trovare una soluzione per colmare tale vuoto giuridico attraverso la reinterpretazione dell'articolo 42, paragrafo 7, TUE e dell'articolo 222 TFUE, in modo tale da riservare il diritto di difesa collettiva al di sotto della soglia di difesa collettiva e consentire l'adozione, su base volontaria, di contromisure collettive da parte degli Stati membri, e dovrebbe collaborare sul piano internazionale con gli alleati per trovare una soluzione analoga a livello internazionale; sottolinea che questo è l'unico modo efficace per contrastare la paralisi a livello di risposta alle minacce ibride, oltre a costituire uno strumento per far aumentare i costi per i nostri avversari;
33. ribadisce che solide capacità comuni di attribuzione sono uno strumento fondamentale per rafforzare le capacità dell'UE e degli Stati membri e costituiscono un elemento essenziale di una ciberdifesa e ciberdeterrenza efficaci; evidenzia che una migliore condivisione delle informazioni tecniche, delle analisi e dei dati sulle minacce tra Stati membri a livello dell'UE potrebbe consentire un'attribuzione collettiva su scala UE; riconosce che, in una certa misura, la ciberdifesa è più efficace se contempla anche una serie di mezzi e misure offensivi, a condizione che il loro utilizzo sia conforme al diritto internazionale; sottolinea che l'attribuzione esplicita degli attacchi informatici è un utile strumento di deterrenza; chiede di valutare l'attribuzione pubblica comune delle attività informatiche dolose, compresa l'opzione di stilare relazioni sui comportamenti informatici di attori specifici sotto l'egida del SEAE, per sintetizzare a livello dell'UE le attività informatiche dolose finanziate da uno Stato contro gli Stati membri;
34. reputa fondamentale la cooperazione informatica UE-NATO, in quanto potrebbe consentire e rafforzare un'attribuzione formale collettiva degli incidenti informatici dolosi e, di conseguenza, l'imposizione di sanzioni e misure restrittive; osserva che si potrebbero garantire un'efficace resilienza e un'efficace opera di dissuasione se i colpevoli fossero a conoscenza dell'elenco delle possibili contromisure, della loro proporzionalità e adeguatezza e della loro conformità al diritto internazionale, in particolare alla Carta delle Nazioni Unite (sulla base della gravità, della portata e dell'obiettivo degli attacchi informatici);
35. accoglie con favore la proposta dell'AR/VP di incoraggiare e facilitare l'istituzione di un gruppo di lavoro degli Stati membri dell'UE per la ciberintelligence in seno all'INTCEN per far avanzare la cooperazione strategica in materia di intelligence riguardo alle minacce e attività informatiche, al fine di sostenere ulteriormente la conoscenza situazionale e il processo decisionale dell'UE in merito a una risposta diplomatica comune; incoraggia ulteriori progressi riguardo all'insieme comune di proposte, in particolare l'interazione in corso tra la nuova cellula dell'UE per l'analisi delle minacce ibride e la cellula di analisi delle minacce ibride della NATO ai fini della condivisione della conoscenza e dell'analisi situazionali, e nell'ambito della cooperazione tattica e operativa;
Rafforzare i partenariati e il ruolo dell'UE nel contesto internazionale
36. ritiene che la cooperazione in materia di ciberdifesa con la NATO abbia un ruolo importante nel prevenire, dissuadere e, se del caso, rispondere ad attacchi informatici a danno della sicurezza collettiva degli Stati membri; invita gli Stati membri a condividere pienamente le prove e i dati di intelligence al fine di utilizzarli per la definizione degli elenchi delle sanzioni informatiche; chiede un maggiore coordinamento al riguardo con la NATO attraverso la partecipazione a esercitazioni di cibersicurezza e formazioni congiunte, come le esercitazioni parallele e coordinate (PACE);
37. riconosce la necessità di un coordinamento tra l'UE e la NATO nel caso in cui attori ostili minaccino gli interessi della sicurezza euro-atlantica; esprime preoccupazione per il comportamento sistemico aggressivo dimostrato in particolare dalla Cina, dalla Russia e dalla Corea del Nord nel ciberspazio, tra cui rientrano i numerosi attacchi informatici contro istituzioni governative e società private; ritiene che la cooperazione UE-NATO debba concentrarsi sulle sfide nei settori cibernetico, ibrido, spaziale, delle tecnologie emergenti e di rottura, dello spazio, del controllo delle armi e della non proliferazione; sollecita una cooperazione UE-NATO per assicurare reti ad alta velocità resilienti, economiche e sicure, conformi alle norme di sicurezza unionali e nazionali che garantiscano la sicurezza delle reti di informazione nazionali e internazionali in grado di cifrare dati e comunicazioni sensibili;
38. accoglie con favore l'accordo tra CERT-UE e la capacità NATO di reazione a incidenti informatici (NCIRC), finalizzato a garantire una capacità di risposta alle minacce in tempo reale migliorando la prevenzione, l'individuazione e la risposta agli incidenti informatici sia nell'UE sia nella NATO; pone altresì l'accento sull'importanza di potenziare le capacità di formazione in materia di ciberdifesa nei sistemi informatici e cibernetici in cooperazione con il Centro di eccellenza per la ciberdifesa cooperativa della NATO (CCD COE) e con l'Accademia delle comunicazioni e dell’informazione (NCI) della NATO;
39. chiede una maggiore cooperazione UE-NATO, in particolare per quanto riguarda i requisiti di interoperabilità in materia di ciberdifesa, cercando possibili complementarità e possibilità di rafforzare le capacità in modo reciprocamente vantaggioso, perseguendo l'affiliazione delle pertinenti strutture PSDC alla rete delle missioni federate della NATO, evitando duplicazioni e riconoscendo le rispettive responsabilità; chiede di rafforzare la PESCO dell'UE nonché l'iniziativa della NATO "Smart Defence, Connected Forces" e il suo impegno in materia di investimenti per la difesa, e di promuovere la messa in comune e la condivisione, puntando a meglio integrare le sinergie e gli elementi di efficienza nell'ambito del rapporto tra fornitori e utenti finali; accoglie con favore i progressi compiuti nella cooperazione UE-NATO nell'ambito della ciberdifesa, in particolare riguardo agli scambi di concetti e dottrine, alla partecipazione reciproca a esercitazioni di cibersicurezza e ai briefing incrociati, soprattutto per quanto riguarda la dimensione informatica della gestione delle crisi; suggerisce la creazione di un polo centrale comune UE-NATO per lo scambio di informazioni sulle minacce informatiche, nonché di una task force congiunta per la cibersicurezza;
40. chiede un più stretto coordinamento in materia di ciberdifesa tra gli Stati membri, le istituzioni dell'UE, gli alleati della NATO, le Nazioni Unite e l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE); incoraggia, a tale proposito, l'ulteriore promozione delle misure dell'OSCE di rafforzamento della fiducia per il ciberspazio e sottolinea la necessità di sviluppare efficaci strumenti di cooperazione internazionale per sostenere il rafforzamento delle capacità informatiche dei partner, nonché di sviluppare e promuovere misure volte a rafforzare la fiducia così come una cooperazione inclusiva con la società civile e le parti interessate; accoglie con favore l'importanza attribuita a un ciberspazio globale, aperto, libero, stabile e sicuro nella strategia dell'UE per la cooperazione nella regione indo-pacifica del 19 aprile 2021; chiede di sviluppare attivamente legami più stretti con le democrazie della regione indo-pacifica che condividono gli stessi principi, come gli Stati Uniti, la Corea del Sud, il Giappone, l'India, l'Australia e Taiwan, al fine di condividere conoscenze ed esperienze nonché di scambiare informazioni sulla lotta alle minacce informatiche; sottolinea inoltre l'importanza della cooperazione con altri paesi, in particolare quelli dell'immediato vicinato dell'UE, per contribuire a rafforzare la loro capacità di difesa contro le minacce per la cibersicurezza; plaude al sostegno della Commissione a favore di programmi nell'ambito della cibersicurezza nei Balcani occidentali e nei paesi del partenariato orientale; pone l'accento sull'urgente necessità di rispettare il diritto internazionale, compresa la Carta delle Nazioni Unite nella sua interezza, e di osservare il quadro normativo internazionale, ampiamente riconosciuto, per un comportamento responsabile degli Stati, e di contribuire alla discussione in atto nel contesto delle Nazioni Unite sulle modalità di applicazione del diritto internazionale nel ciberspazio;
41. sottolinea l'importanza di dotarsi un partenariato solido nel settore informatico con il Regno Unito, che è una nazione leader in termini di arsenale di ciberdifesa; invita la Commissione a valutare la possibilità di rilanciare un processo finalizzato alla conclusione di un quadro formale e strutturato per la futura cooperazione in tale ambito;
42. sottolinea la necessità di garantire la pace e la stabilità nel ciberspazio; invita tutti gli Stati membri e l'UE a dar prova di leadership durante le discussioni e le iniziative sotto l'egida delle Nazioni Unite, proponendo anche un programma di azione, per adottare un approccio proattivo nell'istituzione di un quadro normativo condiviso a livello internazionale, per contribuire realmente a progressi nell'ambito della responsabilità, del rispetto delle norme emergenti, della prevenzione dell'abuso delle tecnologie digitali e per promuovere un comportamento responsabile degli Stati nel ciberspazio, sulla scorta delle relazioni adottate per consenso dall'UNGGE e approvate dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite; accoglie con favore le raccomandazioni contenute nella relazione finale dell'OEWG, in particolare riguardo alla definizione di un programma d'azione; incoraggia le Nazioni Unite a favorire il dialogo tra Stati, ricercatori, accademici, organizzazioni della società civile, attori umanitari e settore privato onde garantire processi inclusivi di definizione delle politiche per le nuove disposizioni internazionali; chiede di accelerare tutti gli sforzi multilaterali in essere, affinché i quadri normativi e regolamentari non siano resi obsoleti dall'evoluzione tecnologica e dai nuovi metodi di guerra; chiede la modernizzazione dell'architettura di controllo delle armi, al fine di evitare l'emergere di una zona grigia digitale; chiede che le missioni di mantenimento della pace delle Nazioni Unite vengano rafforzate con capacità di ciberdifesa, in linea con l'effettiva attuazione dei loro mandati;
43. ricorda la sua posizione sul divieto di sviluppare, produrre e utilizzare armi completamente autonome che consentano di sferrare attacchi senza un significativo intervento umano; invita il VP/AR, gli Stati membri e il Consiglio europeo ad adottare una posizione comune sui sistemi d'arma autonomi che garantisca un controllo umano significativo sulle funzioni essenziali di tali sistemi; chiede l'avvio di negoziati internazionali su uno strumento giuridicamente vincolante che vieti le armi completamente autonome;
44. sottolinea l'importanza della cooperazione con i parlamenti nazionali ai fini dello scambio delle migliori prassi nell'ambito della ciberdifesa;
o o o
45. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione / alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, alle agenzie dell'UE operanti nel campo della difesa e della cibersicurezza, al Segretario generale della NATO nonché ai governi e parlamenti degli Stati membri.
Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori (GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76).
L'Artico: prospettive, problematiche e sfide per la sicurezza
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Risoluzione del Parlamento europeo del 7 ottobre 2021 sull'Artico: opportunità, preoccupazioni e sfide in materia di sicurezza (2020/2112(INI))
– visti il titolo V del trattato sull'Unione europea, segnatamente gli articoli 21, 23, 34 e 36, nonché la parte cinque del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– viste le sue risoluzioni del 9 ottobre 2008 sulla governance artica(1), del 20 gennaio 2011 su una politica europea sostenibile per il Grande Nord(2), del 12 marzo 2014 sulla strategia dell'Unione europea per la regione artica(3), del 16 marzo 2017 su una politica integrata dell'Unione europea per l'Artico(4), del 3 luglio 2018 sulla diplomazia climatica(5) e del 28 novembre 2019 sull'emergenza climatica e ambientale(6),
– vista la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni (UNDRIP), adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2007,
– vista la sua risoluzione del 3 luglio 2018 sulla violazione dei diritti dei popoli indigeni nel mondo, compreso l'accaparramento dei terreni(7),
– viste la comunicazione della Commissione, del 20 novembre 2008, dal titolo "L'Unione europea e la regione artica" (COM(2008)0763) e le comunicazioni congiunte del 26 giugno 2012 dal titolo "Definire una politica dell'Unione europea per la regione artica: progressi compiuti dal 2008 e prossime tappe" (JOIN(2012)0019) e del 27 aprile 2016 dal titolo "Una politica integrata dell'Unione europea per l'Artico" (JOIN(2016)0021),
– viste le pertinenti raccomandazioni della Delegazione per la cooperazione settentrionale e per le relazioni con la Svizzera e la Norvegia, della commissione parlamentare mista UE-Islanda e della commissione parlamentare mista dello Spazio economico europeo (SEE),
– vista la sintesi dei risultati della consultazione pubblica sulla politica dell'UE per l'Artico del gennaio 2021,
– vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2020(8) e la comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 (COM(2019)0640) sul Green Deal europeo,
– vista la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico (UNFCCC),
– visto l'accordo adottato in occasione della 21a Conferenza delle Parti dell'UNFCCC svoltasi il 12 dicembre 2015 a Parigi (accordo di Parigi),
– viste le conclusioni del Consiglio dell'8 dicembre 2009 sulle questioni artiche, del 12 maggio 2014 sulla definizione di una politica dell'Unione europea per la regione artica, del 20 giugno 2016 sull'Artico, del 21 novembre 2019 sulle soluzioni spaziali per un Artico sostenibile e del 9 dicembre 2019 sulla politica dell'UE per l'Artico,
– visti le conclusioni del Consiglio del 15 maggio 2017 sulle popolazioni indigene e il documento di lavoro congiunto dei servizi dal titolo "Implementing EU External Policy on Indigenous Peoples" (Attuazione della politica esterna dell'UE sulle popolazioni indigene), del 17 ottobre 2016 (SWD(2016)0340),
– vista la comunicazione della Commissione del 20 novembre 2008 sull'Unione europea e la regione artica (COM(2008)0763),
– vista la dichiarazione di Ilulissat annunciata il 28 maggio 2008 dai cinque Stati costieri dell'Artico (Stati Uniti, Russia, Canada, Norvegia e Danimarca) e riconfermata nel maggio 2018,
– vista l'istituzione del Consiglio del Mar Baltico (CBSS) e del Consiglio euro-artico di Barents (BEAC),
– vista la decisione del Consiglio 2014/137/UE, del 14 marzo 2014, sulle relazioni fra l'Unione europea, da un lato, e la Groenlandia e il Regno di Danimarca, dall'altro,
– vista la strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea del giugno 2016,
– viste le strategie artiche nazionali, in particolare quelle degli Stati artici, segnatamente il Regno di Danimarca, la Svezia e la Finlandia, nonché quelle di altri Stati membri dell'UE e del SEE,
– vista la strategia per la sicurezza marittima dell'Unione europea,
– vista la strategia spaziale per l'Europa, pubblicata dalla Commissione il 26 ottobre 2016 (COM(2016)0705),
– vista la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), conclusa il 10 dicembre 1982 e in vigore dal 16 novembre 1994,
– vista la convenzione dell'UNESCO concernente la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale, del 16 novembre 1972,
– vista la convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) n. 169 relativa alle popolazioni indigene e tribali,
– visto l'accordo volto a impedire la pesca non regolamentata nelle acque d'altura del Mar Glaciale Artico centrale del 3 ottobre 2018,
– vista la Convenzione per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale (OSPAR),
– visto il codice internazionale per le navi che incrociano nelle acque polari (codice polare) dell'Organizzazione marittima internazionale,
– viste la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) del 1974, la Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL) del 1973, modificata dal Protocollo del 1978 e dal Protocollo del 1997, la Convenzione internazionale del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia (STCW), modificata nel 1995 e nel 2010, la Convenzione sul regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare (COLREG) del 1972, la Convenzione sulla facilitazione del traffico marittimo internazionale (FAL) del 1965 e la Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo del 1979 (SAR),
– visto il trattato delle Svalbard (precedentemente trattato relativo all'arcipelago Spitsbergen) del 9 febbraio 1920,
– vista la dichiarazione di Ottawa del 19 settembre 1996 che istituisce il Consiglio artico,
– viste le dichiarazioni adottate dal forum parlamentare della dimensione settentrionale nel novembre 2019 a Bodø (Norvegia), nel novembre 2017 a Bruxelles, nel maggio 2015 a Reykjavik (Islanda), nel novembre 2013 ad Arcangelo (Russia), nel febbraio 2011 a Tromsø (Norvegia) e nel settembre 2009 a Bruxelles,
– visti i tre accordi giuridicamente vincolanti negoziati sotto l'egida del Consiglio artico, vale a dire l'accordo di cooperazione in materia di ricerca e salvataggio aeronautico e marittimo nell'Artico del 2011, l'accordo di cooperazione sulla preparazione e risposta all'inquinamento del mare dovuto agli idrocarburi nell'Artico del 2013 e l'accordo sul rafforzamento della cooperazione scientifica internazionale nell'Artico del 2017,
– vista la dichiarazione della quattordicesima Conferenza del comitato permanente dei parlamentari della regione artica, tenutasi il 13 e 14 aprile 2021,
– vista la comunicazione della Commissione del 3 settembre 2020 dal titolo "Resilienza delle materie prime critiche: tracciare un percorso verso una maggiore sicurezza e sostenibilità" (COM(2020)0474),
– visto il forum artico dell'UE, tenutosi a Umeå (Svezia) nel 2019,
– viste le relazioni del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), in particolare la relazione speciale in materia di oceani e criosfera nell'era dei cambiamenti climatici e la relazione speciale sul riscaldamento globale di 1,5 °C,
– vista la relazione di sintesi della consultazione del forum dei portatori di interesse della regione artica, pubblicata il 21 dicembre 2017, volta a identificare le priorità di investimento fondamentali nell'Artico e le modalità per razionalizzare al meglio i futuri programmi di finanziamento dell'UE a favore della regione,
– vista la nota strategica del Centro europeo di strategia politica del luglio 2019, dal titolo "Walking on Thin Ice: A Balanced Arctic Strategy for the EU" (Camminare su un ghiaccio sottile: una strategia artica equilibrata per l'UE),
– visti il Trattato del Nord Atlantico, il comunicato del vertice di Varsavia, rilasciato dai capi di Stato e di governo partecipanti alla riunione del Consiglio del Nord Atlantico tenutasi a Varsavia l'8 e il 9 luglio 2016, e l'analisi e le raccomandazioni del gruppo di riflessione nominato dal Segretario generale della NATO dal titolo "NATO 2030: uniti per una nuova era",
– visto l'articolo 54 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A9-0239/2021),
A. considerando che negli ultimi decenni l'Artico è stato una regione caratterizzata da una situazione pacifica, limitate tensioni e una cooperazione internazionale costruttiva tra gli otto Stati artici (Danimarca, Svezia, Finlandia, Islanda, Norvegia, Russia, Canada e Stati Uniti); che gli Stati della regione artica e la comunità internazionale dovrebbero pertanto mantenere le suddette condizioni e continuare a mostrare la volontà politica di cooperare e risolvere le questioni controverse conformemente al diritto internazionale;
B. considerando che l'importanza geopolitica della regione è in aumento e che il futuro dell'Artico e le sfide globali che la regione deve affrontare, superiori a quelle degli Stati artici litoranei, richiedono pertanto una governance multilivello e mostrano l'esigenza di perseguire la cooperazione regionale e soluzioni internazionali; che esiste un legame diretto tra la geopolitica e la sicurezza dell'Artico e la sua situazione ambientale, a sua volta fortemente influenzata dalle conseguenze delle attività umane in altre regioni del pianeta;
C. considerando che il modello di governance globale dell'Artico, incentrato sul diritto internazionale, si è dimostrato efficace e solido; che la cooperazione si è rivelata il modo più proficuo per instaurare relazioni tra gli Stati artici;
D. considerando che negli ultimi 25 anni l'attuale quadro di governance per l'Artico, incentrato sul Consiglio artico, ha apportato contributi significativi alla stabilità della regione; che il Consiglio artico è la principale sede della cooperazione artica e che i suoi gruppi di lavoro offrono lo spazio per una cooperazione internazionale positiva e costruttiva;
E. considerando che il lavoro del Consiglio artico è stato fondamentale per garantire una cooperazione pacifica e costruttiva tra gli Stati della regione artica, traducendosi in numerosi accordi vincolanti tra di essi; che in passato la regione artica è stata interessata dai conflitti geopolitici globali solo in misura limitata, ma la sua importanza militare e il suo ruolo geopolitico strategico si stanno rafforzando; che la sicurezza e le politiche dell'Artico sono sempre più legate alle questioni globali, poiché gli avvenimenti esterni alla regione artica avranno probabilmente conseguenze per gli Stati artici e viceversa, il che rende ancora più importante evitare che le tensioni e i conflitti geopolitici in altre regioni abbiano ricadute sull'Artico;
F. considerando che l'impegno del Consiglio artico per il benessere degli abitanti dell'Artico, lo sviluppo sostenibile della regione e la protezione dell'ambiente artico, compresa la salute degli ecosistemi, il mantenimento e il ripristino della biodiversità, la conservazione e la gestione sostenibile delle risorse naturali, sono pienamente sostenuti dall'UE;
G. considerando che l'UE sostiene da lungo tempo una più salda cooperazione nella regione artica e si impegna nell'Artico da decenni attraverso la sua partecipazione alla politica della dimensione settentrionale con la Russia, la Norvegia e l'Islanda, alla creazione del Consiglio degli Stati del Mar Baltico (CSMB), alla cooperazione nella regione euro-artica del Mare di Barents e in particolare nel Consiglio euro-artico di Barents e nel Consiglio regionale di Barents, ai partenariati strategici con il Canada e gli Stati Uniti nonché la sua partecipazione come osservatore attivo de facto presso Consiglio artico; che l'UE ha contribuito con oltre un miliardo di euro allo sviluppo regionale e alla cooperazione transfrontaliera nell'Artico europeo;
H. considerando che il diritto internazionale costituisce la base dell'impegno e della cooperazione internazionali nell'Artico; che, in particolare, la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) e le convenzioni dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), che forniscono un quadro per la cooperazione e l'azione internazionali sulle questioni relative all'Oceano Artico, dovrebbero essere riaffermate e rafforzate; che l'UNCLOS definisce il quadro giuridico entro il quale devono svolgersi tutte le attività negli oceani e nei mari, concede diritti economici agli Stati costieri sulle loro zone economiche esclusive e sulle loro piattaforme continentali e stabilisce che l'alto mare non è soggetto ad alcuna sovranità statale; che tutti gli Stati costieri artici hanno confermato, nella dichiarazione di Ilulissat, il loro impegno a rispettare il diritto internazionale, in particolare l'UNCLOS, nella gestione dell'Oceano Artico; che l'IMO stabilisce gli standard normativi globali in materia di sicurezza e prestazioni ambientali nell'ambito della navigazione internazionale;
I. considerando che l'Artico è stato particolarmente colpito ed è sempre più interessato dagli effetti drammatici dei cambiamenti climatici e del degrado della biodiversità, tra cui l'aumento delle temperature, i cambiamenti nelle condizioni del ghiaccio, gli incendi boschivi, l'innalzamento del livello del mare, il mutamento dei modelli meteorologici, le specie esotiche invasive, le gravi perdite di biodiversità e lo scongelamento del permafrost, che a loro volta si ripercuotono sull'intero pianeta, rappresentando anche un rischio per le infrastrutture locali; che le strategie di adattamento locali e la protezione dell'ecosistema artico non possono essere affrontate in modo indipendente dal quadro globale dell'azione per il clima e che l'attuazione dell'accordo di Parigi è al centro di tale cooperazione;
J. considerando che in alcune zone dell'Artico si riscontra la più alta concentrazione di rifiuti di plastica al mondo, che influiscono già negativamente sulle specie animali artiche, col rischio di contaminare la catena alimentare e, in ultima istanza, arrecare danni alle persone;
K. considerando che il ritmo allarmante dello scioglimento delle calotte glaciali nell'Artico è dovuto ai cambiamenti climatici e a fattori che hanno avuto origine principalmente al di fuori dell'Artico; che i cambiamenti climatici dovrebbero essere considerati moltiplicatori di minacce, che esacerbano tendenze, tensioni e instabilità esistenti;
L. considerando che lo scioglimento della calotta polare artica e il conseguente innalzamento del livello del mare avrebbero gravi conseguenze ambientali, economiche e per la sicurezza delle persone; che lo scioglimento della calotta glaciale della Groenlandia potrebbe causare un innalzamento del livello del mare in tutto il mondo fino a 7,2 metri, sommergendo molte regioni del pianeta; che alcune popolazioni dell'Artico stanno già subendo le conseguenze di tale scioglimento, che provoca flussi migratori; che anche lo scioglimento dei ghiacci della Groenlandia sta alterando la biodiversità;
M. considerando che, tra le varie minacce a cui è esposto l'Artico a causa dell'attività umana, una particolarmente preoccupante è lo scongelamento del permafrost; che il permafrost copre circa il 24 % del suolo dell'emisfero settentrionale, in particolare vaste aree del nord della Russia; che il permafrost contiene elevate percentuali di metano e CO2 pericolosi e, durante lo scioglimento, rilascia gas a effetto serra nell'atmosfera, contribuendo al riscaldamento globale; che lo scongelamento del permafrost può modificare gli ecosistemi e influire sulla sicurezza in modi inaspettati;
N. considerando che, sebbene le sfide cui l'Artico deve far fronte siano in larga misura causate dai cambiamenti climatici globali e da attività esterne alla regione artica, gli effetti dei cambiamenti climatici sono particolarmente evidenti nella regione artica, poiché l'Artico si sta riscaldando tre volte più velocemente rispetto alla media mondiale, la banchisa glaciale artica si sta sciogliendo a una velocità senza precedenti e l'innalzamento del livello del mare sta generando gravi ripercussioni sociali, ambientali ed economiche non solo nella regione ma in tutto il mondo; che tali ripercussioni stanno modificando l'ecosistema, la geografia e l'economia regionali, aprendo potenzialmente nuove rotte di trasporto, potenziando gli scambi commerciali, consentendo l'accesso a risorse naturali rare e intensificando le attività di ricerca, pesca e turismo; che alcuni dei suddetti cambiamenti offrono un enorme potenziale per uno sviluppo economico tecnologicamente avanzato, rispettoso dell'ambiente e sostenibile; che le sfide cui l'Artico si trova di fronte, in particolare i cambiamenti climatici, sono responsabilità del mondo intero; che l'UE dovrebbe agire in risposta a tali sfide sia attraverso il proprio impegno sia fornendo assistenza ad altri;
O. considerando che i disastri ambientali provocati dall'uomo nell'Artico, in particolare durante l'estrazione di petrolio e altre risorse artiche, sono difficili da contenere e gestire e che rimediare ai danni provocati può essere particolarmente oneroso; che il più grande sversamento di petrolio dell'Artico si è verificato in Siberia nel maggio 2020, quando più di 20 000 tonnellate di gasolio si sono riversate nel terreno e nei corsi d'acqua circostanti vicino alla città russa di Norilsk e che i lavori di bonifica sono ancora in corso;
P. considerando che gli effetti per lo più di provenienza esterna dei cambiamenti climatici nell'Artico e il riemergere della concorrenza geopolitica nella regione costituiscono fattori di complicazione per lo sviluppo sostenibile e la conservazione dei mezzi di sussistenza tradizionali nel fragile ambiente dell'Artico e possono compromettere la sicurezza e lo sviluppo economico sostenibile della regione;
Q. considerando che l'importanza geoeconomica della regione è in rapido aumento in ragione del crescente interesse verso le sue ricche e abbondanti risorse naturali, comprese materie prime cruciali, delle rotte marittime emergenti e del potenziale per il trasporto marittimo; che i paesi artici, pur avendo il diritto di utilizzare le risorse sul proprio territorio, hanno anche il dovere di farlo in modo responsabile; che l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse dell'Artico comportano rischi sostanziali per gli ecosistemi vulnerabili e le popolazioni locali nella regione; che nel 2019 l'Unione europea e il Regno Unito hanno importato una elevata quota delle esportazioni di energia, metalli, minerali e pesce degli Stati artici;
R. considerando che il passaggio a nord-ovest, la rotta del Mare del Nord e la futura rotta marittima transpolare si stanno aprendo a causa dello scioglimento dei ghiacci; che le risorse naturali della regione artica rientrano ampiamente nella giurisdizione nazionale degli Stati artici e che la proprietà di tali risorse è indiscussa; che la necessità di sviluppare e trovare soluzioni sostenibili per la produzione e il trasporto di energia ha aumentato la domanda globale di elementi delle terre rare, spostando l'attenzione sulle risorse naturali in gran parte non sfruttate dell'Artico; che la regione artica dispone di una vasta riserva di terre rare; che attualmente il 90 % della produzione mondiale di terre rare proviene dalla Cina;
S. considerando che la responsabilità primaria per lo sviluppo sostenibile dell'Artico spetta agli Stati artici, ma che è innegabile l'impatto significativo esercitato da fattori esterni e che la comunità internazionale ha dunque l'obbligo di fare tutto il possibile per proteggere la regione artica e garantirne la stabilità e la sicurezza;
T. considerando che l'Artico circumpolare ospita oltre quattro milioni di persone, tra cui più di 40 diversi popoli indigeni e comunità locali nonché mezzo milione di cittadini dell'UE; che l'unica popolazione indigena riconosciuta dell'UE, ovvero i sami, vive nelle regioni artiche della Finlandia e della Svezia, come pure della Norvegia e della Russia; che i popoli indigeni e le comunità locali svolgono un ruolo essenziale per la gestione sostenibile delle risorse naturali e la conservazione della biodiversità; che la demografia è importante ai fini dello sviluppo regionale;
U. considerando che la cooperazione nel campo della ricerca scientifica è oggi più che mai fondamentale per superare le sfide poste dal grave degrado ambientale e dai cambiamenti climatici;
V. considerando che l'UE ha contribuito con oltre 200 milioni di EUR alla ricerca sull'Artico attraverso il programma Orizzonte 2020;
W. considerando che l'UE è impegnata ad adoperarsi per un settore marittimo globale aperto e sicuro, conformemente alla strategia globale dell'UE e alla strategia per la sicurezza marittima dell'Unione europea;
X. considerando che l'impegno dell'UE nei confronti dell'Artico si basa sulla storia, la geografia, l'economia e la ricerca; che sarebbe opportuno sottolineare l'importanza dello sviluppo sostenibile, della politica di coesione e della cooperazione transfrontaliera ai fini dell'allentamento delle tensioni geopolitiche; che l'UE, in quanto attore globale, ha costantemente dimostrato il proprio impegno a favore di un Artico pacifico, rispettoso dell'ambiente, cooperativo, sostenibile e prospero e mira a garantire un futuro sostenibile alle persone che vivono in tale regione; che l'UE ha chiaramente dimostrato la sua disponibilità a rivestire un ruolo ancora più significativo;
Y. considerando che l'UE ha la capacità di contribuire in vari modi al superamento delle potenziali sfide emergenti e alla prevenzione dei conflitti nell'Artico;
Z. considerando che l'UE ha presentato la richiesta, tuttora in attesa di risposta, di diventare un osservatore a pieno titolo del Consiglio artico, i cui membri hanno confermato la ricezione della richiesta nel 2013; che la decisione definitiva è stata rinviata a causa della resistenza di alcuni membri del Consiglio artico; che il Parlamento ha già dato prova di sostegno a tale domanda; che l'UE partecipa attivamente ai lavori dei pertinenti gruppi, task force e gruppi di esperti del Consiglio artico; che l'ampio spettro di competenze regionali, conoscenze specialistiche e iniziative esistenti dell'Unione europea può fungere da quadro per progetti comuni;
AA. considerando che la Francia, la Germania, i Paesi Bassi, la Polonia, la Spagna e l'Italia, che sono paesi osservatori in seno al Consiglio artico, mostrano un ampio coinvolgimento nella regione artica e un forte interesse per un dialogo e una cooperazione futuri con il Consiglio artico; che l'Estonia e l'Irlanda hanno chiesto di diventare osservatori presso il Consiglio artico;
AB. considerando che l'Islanda e la Norvegia, partner impegnati e affidabili, sono associate all'UE attraverso il SEE e l'accordo di Schengen;
AC. considerando che la stabilità dell'Artico è stata a lungo preservata in modo relativamente adeguato, ma subisce sempre più gli effetti del crescente interesse internazionale nella regione e del mutevole panorama della sicurezza, compresa la progressiva rimilitarizzazione della Federazione russa nella regione; che gli investimenti economici e militari della Federazione russa nell'Artico superano di gran lunga quelli del resto degli Stati artici; che la Federazione russa ha installato nuove basi militari e modernizzato le basi esistenti nelle regioni settentrionali, rafforzando anche la capacità anti-accesso/interdizione d'area (A2/AD) che limita i diritti di navigazione lungo la rotta strategica del Mare del Nord, che la Russia rivendica impropriamente come una via navigabile interna; che la Russia ha potenziato la sua flotta settentrionale portandola allo status di distretto militare e ha ampliato diversi rami delle sue forze armate, dotandole, tra l'altro, di nuovi sottomarini, rompighiaccio a propulsione nucleare e convenzionale, radar pronti per il combattimento e sistemi missilistici; che la Russia ha rilanciato il concetto di "difesa dei bastioni", volto a proteggere le sue capacità strategiche dal Mare di Barents allo stretto di Bering; che la Russia ha inoltre potenziato i suoi pattugliamenti navali e aerei, le sue attività sottomarine e le tattiche di guerra elettroniche, il che desta gravi preoccupazioni; che tali sviluppi geopolitici hanno portato a un aumento delle esercitazioni, delle mobilitazioni, dei pattugliamenti e degli investimenti in termini di capacità nell'Artico; che la militarizzazione di tale regione è contraria allo spirito di cooperazione che ha guidato le relazioni reciproche tra gli Stati dell'Artico fino ad ora;
AD. considerando che la regione del Mare di Barents è stata il principale banco di prova per i sistemi missilistici balistici e da crociera, mentre l'area a est di Noveya Zemlya è stata il principale teatro dei test nucleari;
AE. considerando che la Russia ha violato la sovranità e l'integrità territoriale dei paesi vicini pacifici, bloccando la libertà di navigazione nel Mar d'Azov, nel Mar Nero e nel Mar Baltico, cosa che non può essere ignorata nella valutazione degli scenari futuri per mantenere l'attuale convivenza pacifica nell'Artico;
AF. considerando che i progetti e le iniziative ad ampia portata della Cina sono fonte di profonda preoccupazione; che la Cina ha pubblicato il suo primo libro bianco sulla politica dell'Artico nel gennaio 2018 e si è impegnata in uno sforzo a lungo termine per rafforzare la propria posizione nell'Artico, dichiarandosi uno "Stato vicino all'Artico", con l'ambizione di diventare una "potenza polare", e intensificando la sua collaborazione con la Russia nella regione; che la Cina ha creato una Via della seta polare per il commercio attraverso la regione artica, come estensione della sua iniziativa "Nuova via della seta", e ha organizzato missioni regionali di esplorazione scientifica, istituendo centri di ricerca nell'Artico e sviluppando 24 satelliti di osservazione polare; che la Cina partecipa attivamente al Consiglio artico e si è impegnata nella cooperazione bilaterale con singoli Stati artici e altri portatori di interessi al fine di ottenere sostegno per le sue iniziative;
AG. considerando che la maggior parte degli attori artici ha aggiornato le proprie strategie, tenendo conto della situazione in rapida evoluzione nella regione e della crescente importanza economica e geostrategica dell'Artico;
Cooperazione internazionale come fondamento di un Artico sicuro, stabile, prospero, accessibile e pacifico
1. ribadisce che l'Artico riveste un'importanza strategica e politica per l'UE, in quanto parte interessata della regione artica e attore globale, e sottolinea l'impegno dell'UE a essere un attore responsabile, perseguendo lo sviluppo sostenibile e pacifico a lungo termine della regione attraverso la piena cooperazione con i partner internazionali; ritiene fondamentale che tutte le parti interessate, compresi l'UE e i suoi Stati membri, si adoperino per mantenere una stretta e pacifica cooperazione internazionale e regionale, la ricerca scientifica e la prosperità e per limitare le tensioni nella regione artica, nonché rispondere agli allarmanti effetti e conseguenze dei cambiamenti climatici nella regione; ritiene che l'Artico rivesta un ruolo fondamentale nel mantenimento dell'equilibrio ambientale del pianeta, esprime soddisfazione per il fatto che la regione sia da tempo un luogo di pace e di cooperazione internazionale fruttuosa e si congratula con il Consiglio artico in occasione del suo 25o anniversario quale principale sede della cooperazione artica, che ha dimostrato la sua capacità di mantenere uno spirito di cooperazione costruttivo e positivo;
2. sostiene la validità dei tre pilastri fondanti della politica integrata dell'UE per l'Artico, vale a dire rispondere ambiziosamente ai cambiamenti climatici e salvaguardare l'ambiente artico, promuovere lo sviluppo sostenibile e rafforzare la cooperazione internazionale; sottolinea l'importanza di una equilibrata politica dell'UE per l'Artico ed è del parere che l'Unione si trovi in una posizione privilegiata per contribuire al coordinamento e all'integrazione delle politiche artiche degli Stati membri e sottolinea pertanto la necessità di una maggiore coerenza tra le politiche interne ed esterne dell'UE per quanto riguarda le questioni relative all'Artico; esorta l'Unione a includere una dimensione artica nelle sue politiche settoriali, ove opportuno;
3. sottolinea l'importante ruolo svolto nel Consiglio artico dagli osservatori, che godono di una notevole esperienza e hanno dimostrato un impegno di lunga data nella cooperazione scientifica e politica nella regione artica; accoglie con favore, a tal proposito, il dialogo in corso tra gli osservatori e la presidenza del Consiglio artico; sostiene la richiesta dell'UE di diventare un osservatore a pieno titolo in seno al Consiglio artico e incoraggia i membri del Consiglio artico a rispondere positivamente alla richiesta dell'UE; sottolinea, tuttavia, che l'UE è già un osservatore de facto del Consiglio artico e ha la possibilità di partecipare e contribuire al pari degli altri membri osservatori;
4. sottolinea che l'UE deve contribuire a una migliore governance multilaterale dell'Artico, promuovere un uso sostenibile delle risorse nonché proteggere e preservare l'Artico di concerto con la sua popolazione; invita l'UE a continuare a contribuire al Consiglio artico con competenze e finanziamenti, aumentando il suo impegno nei gruppi di lavoro del Consiglio artico e nei suoi vari progetti; ritiene che la regione del Nord dovrebbe essere vista come parte del vicinato settentrionale dell'UE e avere una maggiore partecipazione ai consessi esistenti; sottolinea che la dimensione settentrionale offre uno spazio costruttivo per la cooperazione transfrontaliera, con un modello efficace per la cooperazione settoriale, in cui l'UE contribuisce alla pari alla politica comune con la Russia, la Norvegia e l'Islanda così come gli altri osservatori; accoglie con favore l'ulteriore cooperazione pratica in un'ampia gamma di settori; sottolinea la cooperazione tra attori locali e nazionali, statali e non statali, nell'ambito del Consiglio euro-artico di Barents, di cui l'UE è membro a pieno titolo, su questioni di particolare rilevanza per la regione di Barents; rileva che il Consiglio euro-artico di Barents ha svolto un ruolo importante nel creare fiducia e comprensione reciproca nel Nord, rafforzando nel contempo la cooperazione tra i paesi artici; rileva che l'UE dovrebbe anche mirare a partecipare ad altri consessi politici legati allo sviluppo dell'Artico;
5. accoglie con favore l'aggiornamento della politica dell'UE per l'Artico attualmente in corso, che dovrebbe riflettere l'interesse dell'Unione per l'Artico e affrontare le sfide combinate poste da una maggiore attenzione internazionale e dai cambiamenti climatici, ambientali, geopolitici e geoeconomici nella regione; ritiene che la politica debba includere nuovi attori come la Cina e che la dimensione della sicurezza dell'Artico debba essere affrontata nella politica estera e di sicurezza comune dell'UE; reputa, in particolare, che essa dovrebbe incorporare un approccio globale alla sicurezza, che includa nello specifico il concetto di ambiente e salute, così come le questioni relative alla sicurezza marittima; osserva che una tale politica globale aggiornata, basata sul consenso tra tutti gli Stati membri, consentirà all'Unione di rivestire un ruolo efficace, proattivo e più ambizioso nella regione, tenendo conto delle urgenti sfide relative ai cambiamenti climatici e alla crescente importanza geopolitica dell'Artico, ma gioverà anche agli interessi dei cittadini dell'UE, in particolare quanti vivono nella regione dell'Artico, e soprattutto dei popoli indigeni; sottolinea che una simile politica deve riflettere sia la dimensione interna che quella esterna delle relazioni dell'UE con l'Artico e dovrebbe includere la dimensione della connettività sostenibile al fine di risolvere le principali questioni che gli abitanti dell'Artico devono affrontare, tra cui garantire la qualità delle connessioni ad Internet;
6. ritiene che la nuova politica dell'UE per l'Artico debba essere sfruttata, in modo più ampio, come opportunità per sensibilizzare e coinvolgere maggiormente i cittadini, il mondo accademico e le imprese dell'Unione in merito alle questioni relative all'Artico; chiede la creazione di un portale unico per l'Artico che raccolga tutte le iniziative e le attività artiche delle istituzioni dell'UE;
7. osserva che l'interesse verso l'Artico e le sue regioni è in crescita; esprime profonda preoccupazione per gli effetti negativi dei cambiamenti climatici, con particolare riferimento al rapido scioglimento dei ghiacci e all'eccessivo sfruttamento delle risorse, che creano nuovi elementi e realtà per talune forme di sviluppo economico e generano ulteriori perturbazioni degli ecosistemi dell'Artico sempre più fragili;
8. sottolinea che il modello di governance globale basato sul diritto internazionale ha giovato a tutti gli Stati artici e alla regione nel suo insieme, creando prevedibilità e stabilità al suo interno; sottolinea che le strutture regionali esistenti promuovono la fiducia e la cooperazione tra gli Stati artici; pone in evidenza che gli Stati artici hanno la responsabilità primaria di affrontare le questioni all'interno dei loro territori; sottolinea, tuttavia, il fatto che le forze esterne hanno un impatto fondamentale sulle sfide attuali e future della regione; ribadisce che il diritto internazionale è la pietra angolare del quadro giuridico che disciplina le relazioni internazionali nell'Artico e sottolinea l'importanza dell'UNCLOS come base di tutte le attività marittime, in particolare la sua parte XV, con riferimento alla composizione pacifica delle controverse marittime e alle diverse procedure di risoluzione delle controversie per la delimitazione della piattaforma continentale artica e per la risoluzione delle questioni di sovranità all'interno dell'Artico per quanto riguarda le acque territoriali; ribadisce il suo invito all'UE e agli Stati membri a rivestire un ruolo più incisivo nell'efficace attuazione delle convenzioni internazionali e invita gli Stati Uniti a ratificare l'UNCLOS; sottolinea altresì l'importanza degli organismi internazionali istituiti nell'ambito dell'UNCLOS, tra cui la commissione per i limiti della piattaforma continentale (CLCS), l'Autorità internazionale dei fondali marini (ISA) e il Tribunale internazionale per il diritto del mare (ITLOS), nonché di piattaforme quali il Consiglio artico, la Conferenza dei parlamentari artici, il Consiglio euro-artico di Barents, la dimensione settentrionale e le Nazioni Unite, e mantiene il suo impegno a favore di una partecipazione forte e attiva alla cooperazione parlamentare relativa alle questioni artiche;
9. riconosce lo status della sovranità degli Stati artici e i loro diritti sovrani conformemente al diritto internazionale; ritiene che sia fondamentale salvaguardare i risultati di trent'anni di cooperazione pacifica; sottolinea che si dovrebbe sfruttare appieno la capacità dell'UE di fornire soluzioni alle potenziali sfide in materia di sicurezza; pone in evidenza che, in ragione della moltitudine di questioni complesse e interconnesse relative allo sviluppo economico, ambientale e della sicurezza dell'Artico, sono necessari consessi globali, regionali e locali per il dialogo sulle esigenze di sicurezza della regione;
Cambiamenti climatici nell'Artico
10. esprime profonda preoccupazione per i risultati della relazione speciale dell'IPCC in materia di oceani e criosfera nell'era dei cambiamenti climatici, secondo la quale negli ultimi decenni il riscaldamento globale ha causato una riduzione diffusa della criosfera, con una perdita di massa da calotte glaciali e ghiacciai, una diminuzione del manto nevoso, una riduzione dell'estensione e dello spessore della banchisa glaciale artica e un aumento della temperatura del permafrost; esprime profonda preoccupazione per le conseguenze sulla salute pubblica e sulla sicurezza dello scongelamento del permafrost, che sprigiona batteri e virus rimasti inattivi per secoli o millenni;
11. pone l'accento sul fatto che l'Artico sta perdendo biodiversità a un ritmo allarmante ed esprime profonda preoccupazione in relazione ai risultati della relazione di valutazione globale dell'IPBES sulla biodiversità e i servizi ecosistemici; sottolinea che la perdita di biodiversità non è dovuta solo ai cambiamenti climatici, ma anche all'estrazione mineraria nell'oceano, che secondo l'IPBES si estenderà probabilmente nella regione artica seguendo il suo scioglimento;
12. esprime preoccupazione in merito ad alcune relazioni secondo cui i batteri rilasciati durante lo scongelamento del permafrost emettono carbonio dannoso per il clima, ma possono essi stessi, assieme ai virus, costituire anche una seria minaccia per la salute degli animali e degli esseri umani; osserva che i cambiamenti climatici e lo scongelamento del permafrost stanno avendo effetti deleteri sulle possibilità di vivere e lavorare nella regione e che entrambi hanno portato alla perdita o al degrado delle infrastrutture, delle strade e degli edifici esistenti, nonché a una serie di incidenti industriali e nei trasporti, minacciando anche i siti culturali e appartenenti al patrimonio e lo stile di vita delle popolazioni indigene;
13. sottolinea che l'UE dovrebbe perseguire politiche che garantiscano che le misure volte a risolvere problemi ambientali tengano conto degli interessi degli abitanti della regione artica, comprese le sue popolazioni indigene, nella tutela e nello sviluppo della regione;
14. esorta l'UE ad assumere un ruolo di guida nei lavori volti a elaborare un ambizioso piano d'azione per l'Artico, affrontando la mitigazione delle emissioni globali di gas a effetto serra e l'adattamento ai cambiamenti climatici e sostenendo nel contempo soluzioni innovative rilevanti per l'Artico;
Sviluppi geopolitici nell'Artico
15. si compiace del fatto che la stabilità dell'Artico per lungo tempo sia stata interessata solo in misura limitata dai conflitti in altre aree del mondo e sottolinea l'importanza di impedire che gli sviluppi geopolitici di altre regioni abbiano ripercussioni sull'Artico; rileva, tuttavia, che la situazione militare e della sicurezza nell'Artico è cambiata radicalmente negli ultimi anni e riconosce l'importanza strategica della regione; osserva che un Artico sicuro, stabile, sostenibile, pacifico e prospero svolge un ruolo cruciale per la sicurezza dell'intera Europa e il suo contesto strategico; sottolinea altresì che l'attività militare nell'Artico deve essere prevedibile e trasparente e deve essere condotta in modo da promuovere la sicurezza e la stabilità, poiché una maggiore militarizzazione, unita a un peggioramento delle relazioni geopolitiche a livello globale, può causare incidenti e maggiori rischi per la sicurezza; chiede, di conseguenza, di potenziare il dialogo regionale e la cooperazione transfrontaliera e di osservare moderazione nella sfera militare, incoraggiando altresì un processo negoziale e misure di rafforzamento delle capacità, orientate verso l'obiettivo a lungo termine di ridurre le attrezzature militari nella regione;
16. prende atto della particolare situazione geografica della Federazione russa, le cui acque territoriali e zone economiche superano di gran lunga quelle di tutti gli altri Stati artici; sottolinea, a tale riguardo, che le caratteristiche geografiche specifiche della Russia rendono il paese un interlocutore inevitabile, ma gli conferiscono anche una maggiore responsabilità;
17. constata il ruolo di primo piano dell'Artico nelle strategie militari di tutti gli attori impegnati nella regione e li esorta ad attuare le rispettive politiche artiche nel pieno rispetto del diritto internazionale; esprime profonda preoccupazione in merito al progressivo rafforzamento militare perseguito dalla Russia, che rappresenta l'escalation più estesa tra gli Stati artici e include anche lo sviluppo di capacità A2/AD e la riattivazione e ricostruzione di forze nucleari marittime e di una flotta di rompighiaccio, alcuni dei quali dovrebbero essere equipaggiati dalla Russia con missili da crociera e sistemi di guerra elettronici; ritiene che tali azioni non siano giustificate dalla situazione militare sul campo e che eccedano di gran lunga le legittime finalità di difesa, riflettendo dunque la volontà della Russia di ottenere una superiorità militare strategica nella regione, che comporterebbe maggiore instabilità e un più elevato rischio di dare inizio a confronti e discostarsi dall'iniziativa Murmansk del 1987, che intendeva trasformare l'Artico in una "zona di pace" internazionale; sollecita gli Stati circumpolari a non creare avamposti militari o scientifici protetti da forze militari;
18. si rammarica che la Russia, anziché enfatizzare i vantaggi di un impegno a favore della cooperazione, abbia adottato una posizione molto più competitiva, persino antagonistica, sull'Artico, considerandolo come una sfera di espansione militare, territoriale ed economica e un'arena per le sue ambizioni da grande potenza;
19. invita gli Stati artici a impegnarsi in un dialogo costruttivo e reciprocamente vantaggioso in merito a tutte le questioni, dalla protezione dell'ambiente allo sviluppo economico e alle operazioni militari; sottolinea che l'UE e la Russia hanno importanti interessi comuni in una serie di settori legati all'Artico, anche nel campo della sicurezza marittima e della cooperazione transfrontaliera sulle questioni ambientali; sottolinea, tuttavia, che una cooperazione costruttiva dovrebbe essere coerente con il principio dell'impegno selettivo, anche nei settori del clima e dell’ambiente, non dovrebbe compromettere l’obiettivo delle sanzioni e delle misure restrittive adottate a seguito delle azioni del governo russo in altre parti del mondo e dovrebbe essere coerente con la strategia dell'UE sulle relazioni con la Federazione russa; rileva che il Consiglio artico dovrebbe essere visto come una piattaforma in cui mantenere e portare avanti un dialogo aperto con la Russia su questioni importanti anche per l'UE;
20. ritiene che l'inclusione dell'Artico da parte della Cina nei suoi programmi di sviluppo economico, con l'aspirazione a integrare la rotta marittima del Mare del Nord dell'Artico nella sua iniziativa "Belt and Road" (come "via della seta polare") debba essere oggetto di stretta osservazione da parte dell’UE e considerata nell’ambito della sua politica artica aggiornata, in quanto mette in discussione qualsiasi idea che l'Artico possa essere considerato una regione autonoma, protetta dalla geopolitica globale; prende atto, a tale proposito, degli investimenti cinesi in progetti di ricerca, in nuovi rompighiaccio e in progetti infrastrutturali strategici nell'Artico, che ricordano il modo in cui il paese opera in altre parti del mondo, e ricorda che l'UE non dovrebbe perdere terreno in modo sostanziale a favore dei paesi terzi in questo settore; esprime preoccupazione per i tentativi della Cina di investire nei porti marittimi lungo la rotta marittima del Mare del Nord e per i suoi tentativi di ottenere, tra l'altro, i diritti minerari come un modo per stabilire la sua presenza nell'Artico ed esorta gli Stati artici ad effettuare un'analisi approfondita degli investimenti stranieri nelle loro entità ed infrastrutture di rilevanza strategica;
Salvaguardare la libertà di navigazione
21. accoglie con favore l'adozione e l'entrata in vigore, il 1º gennaio 2017, del codice internazionale dell'IMO per le navi che incrociano nelle acque polari (codice polare);
22. chiede una valutazione dell’attuazione del codice polare dell’IMO, nonché delle norme e degli obblighi previsti dalle convenzioni SOLAS e MARPOL, per accertarne la piena attuazione dalle entità che operano nell'Artico e identificare lacune e debolezze che necessitano di attenzione ulteriore; esorta tutti gli Stati costieri dell'Artico ad adottare rapidamente le misure necessarie per la piena applicazione del codice polare; incoraggia le navi non SOLAS ad attuare volontariamente quelle misure di sicurezza e a seguire altre misure e linee guida per una navigazione e operazioni sicure e rispettose dell'ambiente nell'Artico;
23. invita la Commissione e gli Stati membri ad assumere un ruolo più forte nel promuovere l'applicazione efficace delle convenzioni internazionali, quali l'accordo di Parigi, la convenzione di Minimata, la convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, il protocollo di Göteborg, la convenzione di Stoccolma, il codice polare, la convenzione di Aarhus e la convenzione sulla diversità biologica;
24. sollecita una responsabilità condivisa per la sicurezza della vita in mare e la sostenibilità degli ambienti polari in quanto il trasporto marittimo polare cresce in volume e si diversifica in natura nei prossimi anni; accoglie con favore, a tale riguardo, oltre al codice polare, le misure di organizzazione del traffico navale volte a ridurre il rischio di incidenti nonché le zone pericolose vietate al fine di migliorare la sicurezza della navigazione e proteggere un ambiente fragile e unico; sottolinea il ruolo dell'UE e dei suoi Stati membri nel contribuire alla prevenzione e alla risoluzione dei conflitti nell'Artico, alla costruzione di meccanismi di sicurezza civile, al potenziamento delle capacità di gestione delle crisi e delle infrastrutture di ricerca e salvataggio; sottolinea che l'UE può contribuire con le competenze al settore della sicurezza e della protezione marittima, con la sua capacità e consapevolezza in materia di trasporto marittimo e navigazione; riconosce che esiste già una significativa cooperazione transfrontaliera nelle operazioni di ricerca e salvataggio; incoraggia l'UE a potenziare il suo contributo alla prevenzione delle emergenze, alla preparazione e alla risposta alle catastrofi, nell'ambito del Consiglio artico, del Forum dei servizi di guardia costiera dell'Artico e del Consiglio euro-artico di Barents; prende atto con preoccupazione, tuttavia, dello sviluppo e della rapida crescita del traffico navale e dell'estrazione di energia lungo la rotta del Mare del Nord, che è divenuta fonte di tensioni geopolitiche e preoccupazioni ambientali; osserva gli interessi economici crescenti nello sviluppo della rotta marittima del Mare del Nord, segnatamente delle Russia e della Cina, mezzo per stimolare la crescita economica e rete di trasporto nazionale competitiva a livello globale; rileva lo sviluppo di progetti energetici su larga scala, come l'attuale cooperazione russo-cinese sui progetti Yamal LNG e Arctic LNG 2 ed è preoccupato che tali progetti possano aumentare in modo significativo i volumi del trasporto marittimo lungo la rotta marittima del Mare del Nord e comportare una notevole pressione su un ecosistema artico già in pericolo;
25. riconosce il grande vantaggio numerico della Russia in merito ai programmi di sviluppo di navi rompighiaccio e lo sviluppo di tali programmi da parte della Cina e incoraggia anche gli Stati membri e altri paesi partner a rafforzare le proprie capacità al riguardo; ritiene che l'Unione europea dovrebbe promuovere la costruzione e il dispiegamento di più rompighiaccio e navi rinforzate per il ghiaccio che battono bandiera dell'UE;
26. sottolinea la necessità di rafforzare la sorveglianza marittima e la condivisione delle informazioni nella regione artica; sostiene ulteriori investimenti nel monitoraggio dello spazio e nella navigazione spaziale attraverso le reti satellitari Copernicus e Galileo e le informazioni in situ della rete europea di osservazione e di dati dell'ambiente marino (EMODnet), al fine di migliorare la risposta alle emergenze, la sicurezza della navigazione e la conoscenza dei cambiamenti climatici; rileva che l'aumento dell'attività umana nella regione, compreso un crescente turismo, solleva serie preoccupazioni in merito alla sicurezza delle persone, in particolare in un contesto caratterizzato da condizioni meteorologiche avverse e capacità limitate di ricerca e salvataggio; è del parere che la cooperazione internazionale e stretti partenariati tra i settori militare, pubblico e non governativo siano essenziali per fornire un'adeguata protezione civile nella regione; sottolinea la necessità di promuovere e scambiare le migliori pratiche in materia di SAR e di contribuire all'interoperabilità delle unità di ricerca e salvataggio attraverso esercitazioni congiunte; raccomanda agli Stati membri di prendere in considerazione la creazione di nuovi progetti nell'ambito della cooperazione strutturata permanente, ad esempio focalizzati su attività di SAR o sulla risposta ambientale, che siano mirati al rafforzamento delle capacità nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune nell'Artico; incoraggia l'Unione europea e gli Stati membri a svolgere esercitazioni che simulino le modalità con cui può essere ampiamente applicato il meccanismo di protezione civile nell'Artico;
27. insiste sul fatto che è fondamentale che i diritti delle navi straniere ai sensi dell'UNCLOS, in particolare degli articoli da 17 a 21 e da 37 a 41, compresi il diritto di passaggio inoffensivo, il diritto di transito e la libertà di navigazione, siano pienamente rispettati nell'Artico; condanna le azioni russe che limitano i diritti di navigazione lungo le rotte marittime del Mare del Nord designandole come acque interne soggette al suo completo controllo sovrano, creando barriere normative e amministrative alla navigazione straniera lungo la rotta e imponendo un obbligo di ottenere il permesso della Russia per poter entrare e transitare nella sua zona economica esclusiva e nelle sue acque territoriali, e senza prevedere alcuna deroga espressa per le navi che godono di immunità sovrana; sottolinea che qualsiasi misura volta a limitare la libertà di navigazione dovrebbe essere coerente con l'UNCLOS e con il diritto internazionale consuetudinario; invita la Federazione russa a conformarsi alle regole codificate nell'UNCLOS e a rispettare gli impegni assunti partecipando agli inviti annuali dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite affinché i suoi Stati membri garantiscano che le loro rivendicazioni marittime siano conformi all'UNCLOS;
28. sottolinea che lo sviluppo di passaggi settentrionali per i trasporti dovrebbe essere sostenibile e contribuire a una transizione più verde; rileva che, nello specifico, nuovi collegamenti ferroviari settentrionali stimolerebbero le economie degli Stati del Nord e del Baltico e migliorerebbero l'accesso al mercato nella dimensione Nord-Sud; invita pertanto la Commissione ad affrontare le questioni relative ai trasporti del Nord e ad individuare opportunità nel contesto del partenariato per i trasporti e la logistica della dimensione settentrionale; sottolinea che sono necessari migliori collegamenti all'interno della regione della dimensione settentrionale al fine di ridurre le distanze e garantire la connettività in risposta allo sviluppo globale;
Sviluppo sostenibile e sfruttamento delle risorse strategiche
29. sottolinea l'importanza dell'Artico per la sicurezza energetica dell'UE, insiste con forza sullo sfruttamento sostenibile e scientifico delle risorse energetiche nell'Artico e sottolinea la necessità di una politica rafforzata nel settore delle energie rinnovabili generate dall'UE e dell'efficienza energetica che riduca in modo significativo la dipendenza dell'Unione da fonti esterne e ne migliori pertanto la posizione in termini di sicurezza; sottolinea la necessità di combattere i cambiamenti climatici rispettando gli obiettivi dell'accordo di Parigi;
30. rileva che, come risultato dei cambiamenti climatici e della conseguente riduzione dei ghiacci, la maggiore accessibilità delle enormi risorse di idrocarburi nella regione artica sta modificandone l’importanza geostrategica, con potenziali conseguenze per la stabilità internazionale; invita gli Stati della regione a continuare a risolvere eventuali conflitti attuali o futuri sull'accesso alle risorse naturali nell'Artico mediante un dialogo costruttivo in linea con il diritto internazionale, segnatamente l’UNCLOS, e nello spirito della dichiarazione di Ilulissat;
31. riconosce il rischio ambientale che rappresenta lo sfruttamento del petrolio e del gas nell'Artico; sottolinea che lo sviluppo economico dell'Artico, in particolare l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali nell'Artico, dovrebbe attenersi al diritto internazionale nonché alle pertinenti convenzioni e norme internazionali, nonché rispettare rigorose norme ambientali precauzionali, e chiede l'istituzione di requisiti rigorosi per tali attività in relazione a nuove riserve di idrocarburi nella regione; è preoccupato, a tale riguardo, per i tentativi, segnatamente da parte della Russia, nonché di imprese private di altri paesi, di perseguire progetti di sfruttamento di ampia portata e forte impatto senza un'adeguata valutazione dei loro impatti ambientali; esorta tutti gli Stati artici, pertanto, ad assicurare un'adeguata valutazione ex ante dell'impatto ambientale di qualsiasi progetto di sfruttamento e sottolinea l'importanza di rispettare gli standard normativi;
32. sottolinea che la protezione dell'ambiente e la gestione dell'inquinamento provocato dagli esseri umani dovrebbero essere obiettivi chiave nell'Artico; scoraggia lo sfruttamento delle risorse artiche qualora sia scientificamente dimostrato che ciò provoca danni irreparabili all'ecosistema dell'Artico e non solo;
33. accoglie con favore il lavoro del Consiglio artico volto ad affrontare l'inquinamento nell'Artico e invita l'UE a svolgere un ruolo attivo e fornire assistenza in tale contesto;
34. è molto preoccupato per la recente catastrofe ambientale causata dalla società Norilsk Nickel, che ha provocato la più grande fuoriuscita di petrolio mai registrata nell'Artico polare, ma anche il pompaggio nella tundra di acque reflue tossiche provenienti da un bacino di decantazione e altre fuoriuscite che si verificano regolarmente ma non vengono registrate nelle statistiche ufficiali; si compiace della decisione del tribunale di multare la società responsabile del disastro, ma allo stesso tempo esprime la sua preoccupazione per l'accesso limitato ai luoghi dell'incidente concesso a giornalisti ed esperti e invita le autorità russe a sviluppare procedure trasparenti ed efficaci per segnalare e monitorare tali disastri ambientali; si rammarica che tali incidenti si verifichino spesso sulle terre delle popolazioni indigene, impedendo loro di poter continuare a vivere secondo il loro stile di vita tradizionale; invita l'UE a sostenere i difensori dei diritti ambientali e i giornalisti che indagano su questi casi e a utilizzare le proprie risorse, come Copernicus, per monitorare i casi di inquinamento nell'Artico e condurre una valutazione approfondita delle conseguenze in termini ecologici e umani dello sfruttamento al solo scopo di lucro; incoraggia la cooperazione con gli Stati artici nello sviluppo di sistemi di risposta rapida per la gestione in tempo reale dei disastri ambientali, in particolare le fuoriuscite di petrolio;
35. deplora il fatto che le aziende russe continuino a ridurre al minimo i loro investimenti nella protezione dell'ambiente e negli impianti di produzione per ottenere il massimo profitto nel più breve tempo possibile, con la conseguente emissione costante di sostanze tossiche nell'atmosfera, che ha devastato non solo l'ambiente ma anche la maggior parte delle città artiche, come Norilsk, che sono tra le città più inquinate al mondo;
36. è del parere che l'Artico debba svolgere un ruolo centrale nell'Alleanza europea per le materie prime, aumentando la produzione europea di minerali essenziali, riducendo la dipendenza dalla Cina per i metalli delle terre rare e sviluppando opportunità per una crescita economica verde, condizione essenziale per l'ulteriore sviluppo delle tecnologie verdi e la lotta al cambiamento climatico, che costituisce la principale minaccia per la regione; è del parere che le decisioni degli enti locali in merito all’estrazione delle risorse minerarie debbano essere prese in modo trasparente; accoglie con favore le iniziative nell'Artico europeo sull'estrazione mineraria sostenibile e la riduzione delle emissioni di anidride carbonica attraverso, ad esempio, il primo progetto mondiale di produzione di ferro senza fossili, HYBRIT, tenendo conto della crescente domanda di acciaio e delle esigenze di una società sempre più elettrificata;
37. rileva che l’Artico è ricco di risorse minerarie e sottolinea che l'Artico europeo svolge un ruolo importante per l'approvvigionamento di materie prime dell'UE, con, tra l’altro, risorse, tecnologie e know-how essenziali che sono necessari per realizzare le transizioni digitale e verde; rileva che la maggior parte delle materie prime essenziali dell'UE si trova nell'Artico, il che, se gestito in modo adeguato e sostenibile, potrebbe rafforzare l'autonomia dell'Unione europea; prende atto del fatto che uno dei fattori che spingono Pechino ad acquisire il controllo sulle riserve dell'Artico è il desiderio di mantenere una posizione dominante nelle catene di approvvigionamento di risorse vitali e componenti chiave delle tecnologie emergenti;
38. chiede una maggiore accessibilità delle infrastrutture digitali nell'Artico che promuoverebbe l'imprenditorialità, l'innovazione e la diversificazione dello sviluppo economico; sottolinea l'importanza di promuovere l'uso delle energie rinnovabili nelle comunità artiche remote; incoraggia a proseguire i lavori sulle soluzioni energetiche innovative e sulla relativa costruzione di capacità nell'Artico in vista della prevenzione dei cambiamenti climatici, tenendo conto delle esigenze della società; pone l'accento sull'importanza strategica dei cavi sottomarini per le telecomunicazioni situati nell'Atlantico settentrionale, che assicurano più del 95 % delle telecomunicazioni internazionali; ribadisce l'importanza di una cooperazione transatlantica rafforzata per proteggere e assicurare il rispetto degli strumenti internazionali che regolamentano i cavi sottomarini, compresa l'UNCLOS; sottolinea il ruolo che l’Artico svolge in relazione al suo vantaggio competitivo in termini climatici e geografici nella connettività digitale tra l'America del Nord, l'Europa e l'Asia, e come luogo per i centri di archiviazione dei dati; osserva che le nuove autostrade digitali, che si sviluppano attraverso vasti sistemi e un'infrastruttura di cavi in fibra ottica, dovrebbero inoltre consentire una migliore connettività digitale alle comunità artiche nonché fornire supporto sanitario e servizi sociali (ad esempio attraverso servizi di telemedicina), istruzione online e un accesso più facile, in generale, all'economia globale;
39. riconosce la carenza di investimenti nella regione artica; ritiene che l'UE possa contribuire allo sviluppo economico, sociale e sostenibile a vantaggio delle comunità artiche, in particolare nei settori dell'energia, dei trasporti e delle infrastrutture; ritiene che le regioni artiche ospitino industrie innovative essenziali per uno sviluppo sostenibile;
40. sottolinea che lunghe distanze, aree scarsamente popolate, forti squilibri climatici e demografici significano che l'aumento della connettività, dell'accessibilità e dell'integrazione delle comunità attraverso gli investimenti nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e nelle infrastrutture di trasporto (ferroviarie, marittime, via terra e aria) è fondamentale migliorare la produttività e il commercio all'interno e al di fuori dell'Artico; ritiene che trasporti migliori e la connettività a banda larga aumenteranno inoltre le opportunità di lavoro transfrontaliero e la mobilità studentesca e l’ulteriore espansione della cooperazione; sottolinea l'utilità di strumenti basati sul luogo, come le strategie di specializzazione intelligente e la cooperazione territoriale, per adattare gli investimenti sostenibili nell'Artico alla situazione locale e ritiene che queste politiche europee dovrebbero essere ulteriormente sviluppate e collegate alla politica artica dell'UE; chiede l'istituzione di una speciale piattaforma d'investimento che faciliterebbe una più stretta cooperazione economica tra le economie dell'UE e dell'Artico, in collaborazione con la Banca europea per gli investimenti e il Fondo europeo per gli investimenti;
41. prende atto del ruolo del settore privato nello sviluppo di soluzioni sostenibili per l'Artico; invita la Commissione a sostenere gli investimenti delle imprese europee in settori chiave quali la produzione di energia rinnovabile, la logistica e lo sviluppo della rete elettrica, individuando nel contempo le opportunità di investimento nell'ambito degli strumenti di investimento e di finanziamento dell'UE al fine di agevolare l'accesso delle imprese europee al mercato artico; sottolinea l'importanza del commercio e degli investimenti nelle infrastrutture digitali, nell'innovazione e nello sviluppo economico nell'Artico, con una più stretta cooperazione tra governi, università e imprese; invita l'UE a ridurre gli ostacoli tecnici al commercio e a rafforzare la sua cooperazione con i rappresentanti delle imprese e la incoraggia a continuare a sostenere il Consiglio economico artico; insiste affinché le società con sede o operanti all'interno dell'UE rispettino rigorosamente i principi guida delle Nazioni Unite sulle imprese e i diritti umani nell'ambito di tutte le loro operazioni commerciali e relazioni con la regione artica e garantiscano efficaci processi di due diligence in materia di diritti umani e ambiente; invita queste entità a garantire in tutte le fasi del processo consultazioni efficaci, significative e informate con i portatori di interessi coinvolti o potenzialmente coinvolti, comprese le popolazioni indigene; sottolinea che le attività economiche nell'Artico dovrebbero essere sostenibili e tenere conto del loro impatto ambientale, in particolare sui cambiamenti climatici, e delle loro implicazioni sociali; sottolinea la necessità di continuare a promuovere lo sviluppo regionale sostenibile a vantaggio di coloro che vivono nell'Artico, le attività a basse emissioni di carbonio, l'economia della conoscenza e l'economia circolare;
42. sostiene, come regola generale, l'opinione espressa nell'accordo sulla pesca nell'Oceano Artico centrale, secondo cui lo sfruttamento delle risorse naturali dovrebbe avvenire solo laddove vi sia ragionevole certezza che non sarà arrecato alcun danno all'ambiente e sottolinea l'importanza di attuare un approccio precauzionale nei confronti della pesca artica e subartica in tutte le fasi; sottolinea l'importanza di misure di gestione della pesca basate sui migliori pareri scientifici disponibili al fine di garantire la sostenibilità a lungo termine; rileva che gli Stati costieri dell'Artico hanno concordato un quadro per la gestione delle attività nell'Artico, anche impegnandosi a dirimere le sovrapposizioni tra rivendicazioni relative alle zone marittime; esprime il proprio sostegno alle organizzazioni regionali di gestione della pesca esistenti e agli accordi globali relativi alla pesca, alla navigazione e all'ambiente marino; sottolinea che l'UE dovrebbe essere coinvolta nella gestione degli stock in conformità dell'UNCLOS;
43. osserva che l'UE riceve un'ampia quota delle sue importazioni di pesce dall'Artico ed è consapevole che è probabile un aumento delle controversie circa la pesca, tra l'altro, come conseguenza dell'esaurimento degli stock ittici in alcune zone e della loro migrazione verso altre zone, in parte causati dal cambiamento climatico; accoglie con favore la firma, pertanto, dell'accordo CAO sulla pesca nell'Oceano Artico centrale, che mira a conseguire uno sviluppo sostenibile nell’Artico e che attuerà un approccio precauzionale alla gestione delle attività di pesca nella parte d'alto mare dell'Oceano Artico centrale e ne chiede la rapida entrata in vigore; riconosce l'importanza della dichiarazione di Oslo per il raggiungimento di questo accordo vincolante, relativo alla prevenzione della pesca non regolamentata nelle acque d'altura nell'Oceano Artico centrale; accoglie con favore l'inclusione di rappresentanti delle organizzazioni indigene nelle delegazioni; si rammarica, tuttavia, che la loro partecipazione e quella delle ONG si sia limitata esclusivamente all'osservazione;
Servire le comunità locali e tutelare i diritti delle popolazioni indigene
44. accoglie con favore i risultati conseguiti, ma ricorda che nella maggior parte dei paesi nordici le medie artiche rimangono peggiori rispetto alle medie nazionali in termini di povertà, bassa aspettativa di vita e sviluppo umano ed economico molto limitato; è consapevole del fatto che la trasformazione tecnologica e i cambiamenti climatici stanno influenzando lo stile di vita e il modo di vivere tradizionali delle popolazioni indigene e ribadisce pertanto la sua richiesta di coinvolgere attivamente tutte le comunità e gli abitanti dell'Artico, e in particolare le popolazioni indigene, che possiedono conoscenze locali e pratiche, nei processi decisionali relativi alle scelte di sviluppo; sostiene fermamente, a tale riguardo, la piena ed effettiva attuazione dell'articolo 19 della Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni (UNDRIP), in particolare relativamente alla necessità di ottenere il consenso libero, preventivo e informato delle popolazioni indigene prima di adottare e attuare misure legislative o amministrative o avviare progetti di sviluppo che potrebbero riguardarle;
45. riconosce che gli effetti dello scioglimento dei ghiacci e di temperature più miti provocano lo spostamento forzato delle popolazioni indigene e minacciano così anche lo stile di vita indigeno; riconosce il desiderio degli abitanti e dei governi della regione artica titolari di diritti e competenze sovrane di continuare a perseguire uno sviluppo economico sostenibile e al tempo stesso tutelare le fonti tradizionali dello stile di vita dei popoli indigeni e la natura estremamente sensibile degli ecosistemi artici, tenendo conto della loro esperienza nell'uso e nello sviluppo delle varie risorse della regione in modo sostenibile;
46. sottolinea la necessità di garantire la conservazione delle culture, delle tradizioni e delle lingue delle popolazioni indigene, istituendo programmi di rafforzamento delle capacità volti ad aumentare la consapevolezza sulla diversità, sulla storia e sui diritti dei popoli indigeni, non solo per i giovani indigeni ma anche per le popolazioni non indigene in tutta la regione; invita le delegazioni dell'Unione europea negli Stati artici a impegnarsi in un dialogo autentico e inclusivo con le popolazioni indigene a livello nazionale e regionale e a fungere da punti di riferimento sulle questioni relative alle popolazioni indigene; sottolinea la necessità che il personale di queste delegazioni dell'UE sia esperto sui diritti delle popolazioni indigene, quali sanciti dall'UNDRIP; accoglie con favore il crescente riconoscimento dei diritti delle popolazioni indigene nelle politiche esterne dell'UE; chiede una maggiore coerenza tra le politiche artiche interne ed esterne dell'UE in questo settore;
47. ribadisce il proprio invito a coinvolgere attivamente tutti gli abitanti dell'Artico che possiedono conoscenze locali e pratiche, in particolare le popolazioni indigene, nei processi decisionali riguardanti le scelte di sviluppo;
48. esprime il proprio rammarico per gli sforzi del governo russo volti a sottomettere la società civile, in quanto si ripercuotono in modo negativo sulle popolazioni indigene, limitando l'autonomia delle loro rappresentanze e dei loro partenariati nei consessi internazionali e bloccando l'accesso ai fondi esterni; rileva che altre ONG, compresi gli attivisti ambientali, sono interessate da problemi analoghi;
49. afferma che tutte le attività nella regione artica, compresi la gestione e l’utilizzo sostenibile delle risorse dell'Artico, dovrebbero rispettare i diritti delle popolazioni indigene e di altri abitanti locali, e andare a loro vantaggio; sostiene, a tale proposito, un legame più stretto tra le imprese che operano nell'Artico e le comunità locali al fine di creare opportunità economiche e di ricerca e posti di lavoro e promuovere lo sviluppo sostenibile delle risorse e sostiene l'attuazione di standard come il Protocollo per gli investimenti nell'Artico e il Patto mondiale delle Nazioni Unite; ricorda gli strumenti internazionali esistenti che stabiliscono le giurisdizioni, i diritti e gli obblighi degli Stati per la gestione e l'uso sostenibile delle risorse naturali e insiste affinché tali strumenti continuino a essere pienamente rispettati; sottolinea l'importanza di garantire la cooperazione interpersonale, l'accesso all'istruzione e alle opportunità commerciali e il sostegno ai giovani dell'Artico;
50. sottolinea l'importanza di affrontare le aspirazioni, le esigenze e le sfide delle popolazioni locali, segnatamente in termini di cooperazione interpersonale, connettività, accesso a Internet, istruzione, assistenza sanitaria e occupazione, in particolare per quanto riguarda i giovani e i gruppi emarginati; sottolinea la necessità di includere un'ambiziosa dimensione di genere nella politica artica aggiornata; chiede un rafforzamento di finanziamenti di programmi come "north2north" e altri programmi di mobilità rivolti in particolare ai giovani che vivono nell'Artico, nonché di aumentare il sostegno e le risorse per aiutare i popoli dell'Artico ad adattarsi ai profondi cambiamenti determinati dai cambiamenti climatici;
51. ribadisce il suo invito a tutti gli altri Stati membri a ratificare quanto prima la Convenzione dell'OIL sui popoli indigeni e tribali;
Scienza e conoscenza
52. invita gli Stati artici a rispettare gli impegni assunti nell'ambito della Convenzione sulla diversità biologica, in particolare per quanto riguarda la conservazione in situ; invita tutti gli Stati a garantire che le popolazioni indigene e le comunità locali dell'Artico siano incluse nelle deliberazioni e nei processi decisionali dei pertinenti consessi internazionali di diplomazia relativa al clima e alla biodiversità; sostiene la raccomandazione delle popolazioni indigene di avere accesso diretto ai finanziamenti a titolo del Fondo verde per il clima per le loro iniziative sostenibili di mitigazione e adattamento sostenibili;
53. sottolinea gli importanti contributi dell'UE e dei suoi Stati membri alla scienza polare, che saranno necessari per comprendere gli effetti globali e locali del cambiamento climatico, e l'importanza della conoscenza come fondamento delle decisioni politiche e dello sviluppo sostenibile nell'Artico; ribadisce l'appello della quattordicesima conferenza dei parlamentari della regione artica a rafforzare la base di conoscenze e migliorare la cooperazione scientifica con una nuova iniziativa per l'Anno polare internazionale; sostiene gli sforzi internazionali in materia di scienza, conoscenza e innovazione con una dimensione artica e la cooperazione sulla ricerca nell'Artico, ad esempio la conclusione e l'attuazione dell'accordo sul rafforzamento della cooperazione scientifica internazionale nell'Artico;
54. rileva che l'UE è stata uno dei principali finanziatori della ricerca sull'Artico attraverso programmi come Orizzonte 2020; sottolinea la necessità di aumentare i finanziamenti dell'UE nel settore della ricerca e dello sviluppo nell'Artico; chiede una maggiore visibilità e un coordinamento migliore della ricerca e dell'innovazione relative all'Artico, anche nell'ambito di Orizzonte Europa; invita la Commissione a fornire una panoramica completa dei finanziamenti dell'UE destinati alla regione e alle componenti artiche dei programmi orizzontali dell'UE ed esorta l'UE ad attuare un piano di investimenti ambizioso, lungimirante e sostenibile dal punto di vista ambientale per l'Artico; ritiene che tale piano debba aumentare i finanziamenti in settori chiave come la ricerca scientifica e assegnare maggiori risorse alla ricerca, allo sviluppo e all'innovazione, alle infrastrutture spaziali, digitali e di trasporto, alle tecnologie spaziali, al trasporto marittimo sostenibile, all'estrazione e lavorazione sostenibili delle materie prime, alle energie rinnovabili e altre attività a basse emissioni di carbonio e al turismo; sottolinea la necessità di migliorare le sinergie tra gli strumenti di finanziamento esistenti al fine di impedire possibili duplicazioni e sviluppare al massimo le interazioni tra i programmi interni ed esterni dell'UE;
55. osserva che l'Artico offre un enorme potenziale in termini di innovazione e uso sostenibile delle risorse, sviluppando pratiche che possono essere successivamente attuate a livello globale, e costituisce un banco di prova per, tra l’altro, progetti geotermici, eolici e idroelettrici, per la produzione di acciaio a zero emissioni di carbonio e per la produzione di batterie più ecologiche; riconosce il contributo dei programmi spaziali dell'UE come Copernicus e Galileo, del servizio europeo di copertura per la navigazione geostazionaria e delle comunicazioni satellitari alla sicurezza e protezione dell'ambiente, del mare e delle persone nell'Artico, consentendo, tra l'altro, il monitoraggio dell'evoluzione dei ghiacci, la gestione sostenibile delle risorse marine, il rilevamento dell'inquinamento, i sistemi di segnalazione di emergenza, l'identificazione e il tracciamento della circolazione marittima e i servizi di ricerca e salvataggio; sostiene i continui investimenti nello sviluppo di queste capacità e ne consiglia l'applicazione nell'Artico in cooperazione e sotto la guida degli Stati artici che sono membri dell'UE e/o della NATO;
Più UE nell'Artico, più Artico nell'UE
56. accoglie con favore la creazione di un inviato speciale per le questioni artiche nel 2017; sostiene il proseguimento del suo mandato e plaude al lavoro svolto dall'attuale inviato speciale; invita la Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) a migliorare la cooperazione tra i servizi e la coerenza tra i diversi programmi e investimenti nell'Artico e li esorta a stanziare risorse adeguate che rispecchino l'ambizione della politica artica dell'UE; esorta la Commissione a istituire un gruppo di lavoro specifico competente per tutto ciò che riguarda il Nord Europa e l'Artico; rileva che il coordinamento interno dell'UE sulle questioni relative all'Artico dovrebbe essere rafforzato sia a livello di gruppo di lavoro della Commissione sia tra le pertinenti agenzie dell'UE; incoraggia la Commissione ad affidare un ruolo di coordinamento delle politiche artiche a uno dei suoi vicepresidenti al fine di evitare la duplicazione delle competenze; invita il Consiglio a creare un gruppo di lavoro sull'Europa settentrionale e l'Artico e il SEAE a creare un'unità analoga all'interno delle sue strutture; è del parere che il ruolo del Parlamento dovrebbe essere rafforzato nella formulazione e nell’attuazione della politica dell'UE per l'Artico, e che all’Artico dovrebbe essere conferita una maggiore importanza in seno al Parlamento, anche attraverso l'istituzione di una delegazione interparlamentare specificamente dedicata, con responsabilità speciali per la cooperazione artica; chiede un dibattito più ampio sulle questioni relative all'Artico all'interno delle istituzioni dell'UE e negli Stati membri;
57. ritiene che il processo di consultazione relativo alla nuova politica dell'UE per l'Artico dovrebbe essere utilizzato per valutare l'efficacia delle attuali politiche dell'UE;
58. è del parere che l'UE, in quanto attore globale, dovrebbe avviare attivamente un dialogo politico, reagire alla crescente importanza strategica dell'Artico e continuare a svolgere il suo ruolo di entità accettata e credibile nella regione artica, nel rispetto di tutti i consessi consultivi esistenti dedicati all'Artico e dei meccanismi di un efficace quadro di governance; ritiene che l'UE possa fungere da mediatore imparziale nella promozione della stabilità e della prosperità regionali; invita l'UE a proseguire il dialogo e le misure volte a rafforzare la fiducia nei quadri multilaterali esistenti e a includere l'Artico tra le priorità della strategia globale dell'UE; chiede inoltre una politica di connettività specifica per l'Artico (digitalizzazione, navigazione, logistica, trasporti); è fermamente convinto che il Green Deal europeo fornisca una risposta a lungo termine davvero necessaria alle crescenti sfide poste dal cambiamento climatico, attraverso un programma di investimenti ampliato per la crescita sostenibile e le iniziative innovative locali in particolare, e contribuirà in modo significativo alla soluzione della dipendenza energetica e strategica dell'UE; chiede, alla luce di quanto detto, l'integrazione della dimensione politica dell'UE per l'Artico nel Green Deal europeo, nell'agenda strategica dell'UE per il periodo 2019-2024, nella Strategia globale dell’UE, nella strategia dell’UE per la connettività e nella strategia dell'UE per la biodiversità;
59. sottolinea la necessità che l'UE e i suoi Stati membri mantengano relazioni costruttive con tutti gli Stati artici non europei e sottolinea la necessità che l'UE persegua e promuova un approccio basato sui diritti al suo dialogo con le popolazioni indigene dell'Artico: sottolinea l'importanza, per gli Stati artici dell'UE, di condividere più ampiamente le informazioni sulle attuali sfide presenti nella regione, migliorare le loro capacità di guerra ibrida, continuare a investire nella difesa, migliorare la coerenza per quanto riguarda le attività in corso nell'Artico e sviluppare congiuntamente i settori marittimo e aereo; invita l'UE e i suoi Stati membri a cooperare più strettamente sulle questioni artiche nei consessi regionali e internazionali e invita l'UE a coinvolgere maggiormente i livelli di governance locali e regionali nello sviluppo delle sue politiche che interessano la regione;
60. è del parere che la risposta migliore alla crescente cooperazione sino-russa nell'Artico sia un maggiore coordinamento a livello dell'UE, nonché consultazioni con i paesi SEE, gli Stati Uniti, il Canada, nonché il Regno Unito, il Giappone, la Repubblica di Corea, l'India e altri partner impegnati a garantire una cooperazione pacifica e la libertà di navigazione nell'Artico e a sfruttare al massimo le sinergie possibili;
61. prende atto dell'Iniziativa degli Stati Uniti per la sicurezza dell'Artico e del quadro politico canadese per l'Artico e il Nord e incoraggia l'UE a collaborare con i suoi alleati che condividono gli stessi obiettivi, ove opportuno, per garantire un adeguato coordinamento nella regione; chiede, a tale riguardo, un solido dialogo UE-Artico a sostegno dell'attuazione della politica dell'UE per l'Artico;
62. è del parere che le questioni relative alla sicurezza nell'Artico debbano anche far parte delle consultazioni e della cooperazione con la NATO, che può utilizzare il quadro del Consiglio NATO-Russia per risolvere i malintesi, allentare le tensioni e prevenire le crisi; riconosce l'importanza delle operazioni di sorveglianza e ricognizione nella regione e dell'istituzione di meccanismi per migliorare la condivisione delle informazioni; ritiene che una notifica preventiva delle esercitazioni militari nella regione artica potrebbe aumentare la trasparenza sulle attività militari nella regione;
63. rileva che l'estremo nord rientra nell'area di responsabilità del comandante supremo delle forze alleate in Europa della NATO e che è necessario cooperare con la NATO al fine di costruire un progetto di sicurezza globale per l'Artico; accoglie con favore, alla luce di quanto detto in precedenza, le conclusioni del gruppo di riflessione incaricato dal Segretario generale della NATO di intraprendere un processo di riflessione lungimirante che valuti le modalità per poter rafforzare la dimensione politica della NATO, secondo le quali la NATO dovrebbe aumentare la sua consapevolezza della situazione nell'estremo nord e nell'Artico e sviluppare una strategia che tenga conto di piani più ampi per la deterrenza e la difesa, anche attraverso disposizioni volte a contrastare le azioni aggressive di attori statali;
64. rileva che l'esercitazione Trident Juncture del 2018, che ha dimostrato che la NATO è operativa nell'Artico, in particolare nell'estremo Nord (Mare di Norvegia e Mare di Barents), ha garantito il massimo livello di trasparenza; invita tutte le parti che conducono attività militari nell'Artico a seguire tali pratiche in linea con gli obblighi internazionali, compreso il documento di Vienna dell'OSCE, riducendo così i rischi, chiarendo possibili malintesi e creando un clima di trasparenza in merito alle intenzioni;
65. sostiene gli sforzi volti a rafforzare la resilienza di fronte alle potenziali pressioni provenienti dalla Cina o da altri attori che non danno la priorità a metodi di estrazione mineraria effettuati in modo ecologico e sostenibile, nel rispetto delle norme internazionali e delle convenzioni delle Nazioni Unite; invita la task force East StratCom a monitorare le campagne volte a influenzare i processi decisionali relativi alle estrazioni minerarie intraprese nella regione;
66. sottolinea la necessità che l'UE e gli Stati Uniti promuovano in modo congiunto la sicurezza e la stabilità nell'Artico, investendo nella loro presenza scientifica permanente nella regione ed espandendola;
67. chiede che l'Artico sia incluso nelle discussioni sulla bussola strategica dell'UE e sottolinea che lo sviluppo dell'Artico dovrebbe essere regolarmente discusso anche in sede di comitato politico e di sicurezza e durante le riunioni del Consiglio; chiede scambi di opinioni più regolari sulle questioni relative all'Artico quale importante area di consultazione UE-NATO;
68. chiede una maggiore visibilità dell'UE nell'Artico e invita l'UE a instaurare un dialogo politico rafforzato sulla cooperazione bilaterale con le Isole Fær Øer e la Groenlandia e a valutare, insieme alle autorità danesi, la possibilità di istituire uffici dell'UE in Groenlandia e nelle Isole Fær Øer;
69. chiede che gli obiettivi della nuova strategia per l'Artico trovino riscontro nei programmi con fondi dedicati, nei progetti e nella legislazione pertinente dell'UE, nonché nei lavori delle pertinenti agenzie dell'UE;
70. è del parere che la strategia marittima dell'UE debba essere aggiornata per riflettere nuove opportunità e sfide; ritiene che valutazioni e revisioni simili dovrebbero essere effettuate per altre politiche dell'UE, compresa la sua politica spaziale, al fine di valutare l'espansione dei programmi satellitari esistenti per rispondere alle esigenze specifiche della regione artica, anche attraverso l'uso di Copernicus per monitorare l'inquinamento;
o o o
71. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.
La protezione delle persone con disabilità attraverso le petizioni: insegnamenti appresi
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Risoluzione del Parlamento europeo del 7 ottobre 2021 sulla protezione delle persone con disabilità attraverso le petizioni: insegnamenti appresi (petizioni nn. 2582/2013, 2551/2014, 0074/2015, 0098/2015, 1140/2015, 1305/2015, 1394/2015, 0172/2016, 0857/2016, 1056/2016, 1147/2016, 0535/2017, 1077/2017, 0356/2018, 0367/2018, 0371/2018, 0530/2018, 0724/2018, 0808/2018, 0959/2018, 0756/2019, 0758/2019, 0954/2019, 1124/2019, 1170/2019, 1262/2019, 0294/2020, 0470/2020, 0527/2020, 0608/2020, 0768/2020, 0988/2020, 1052/2020, 1139/2020, 1205/2020, 1299/2020 e 0103/2021 e altre) (2020/2209(INI))
– viste le petizioni ricevute in merito a questioni legate alla disabilità indicate nel titolo della presente risoluzione e le precedenti deliberazioni della commissione per le petizioni riguardo a tali petizioni,
– visto l'articolo 2 del trattato sull'Unione europea,
– visti gli articoli 19, 48, 67, paragrafo 4, 153, 165, 168 e 174 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("la Carta"), in particolare gli articoli 3, 21, 24, 26, 34, 35, 41 e 47,
– visto il pilastro europeo dei diritti sociali, in particolare i principi 1, 3, 10 e 17,
– viste la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD) e la sua entrata in vigore il 21 gennaio 2011, in conformità della decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità(1),
– viste le osservazioni generali sulla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (comitato CRPD) intese come l'orientamento autorevole sulla sua attuazione,
– visto il codice di condotta tra il Consiglio, gli Stati membri e la Commissione che stabilisce le disposizioni interne per l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità da parte dell'Unione europea e per la rappresentanza dell'Unione europea relativamente alla Convenzione stessa(2),
– viste le osservazioni conclusive del 2 ottobre 2015 del comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (comitato CRPD) concernenti la relazione iniziale dell'Unione europea,
– vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo,
– vista l'indagine strategica del Mediatore europeo sul modo in cui la Commissione garantisce l'accessibilità dei propri siti web da parte delle persone con disabilità,
– vista la misura del Consiglio che stabilisce la struttura riveduta a livello di UE di cui all'articolo 33, paragrafo 2, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità,
– vista l'indagine strategica del Mediatore europeo sull'attività di monitoraggio della Commissione europea riguardo ai fondi UE impiegati per promuovere il diritto delle persone con disabilità e degli anziani a una vita indipendente,
– vista la relazione 2020 sui diritti fondamentali dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA),
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'11 dicembre 2019 dal titolo "Definire l'agenda dell'UE per i diritti delle persone con disabilità 2020-2030",
– visto l'indice sull'uguaglianza di genere 2020 elaborato dall'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere,
– visto il regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario(3),
– vista la direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi(4),
– vista la direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici(5),
– vista la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche(6),
– vista la direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio(7),
– vista la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro(8),
– vista la comunicazione della Commissione del 3 marzo 2021 dal titolo "Un'Unione dell'uguaglianza: strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030" (COM(2021)0101),
– viste la proposta di direttiva del Consiglio, presentata dalla Commissione, recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale (COM(2008)0426, "la direttiva antidiscriminazione") e la relativa posizione del Parlamento del 2 aprile 2009(9),
– vista la raccomandazione del Consiglio, del 4 giugno 1998, su un contrassegno di parcheggio per disabili(10),
– vista la raccomandazione del Consiglio (UE) 2021/1004 del 14 giugno 2021 che istituisce la garanzia europea per l'infanzia(11),
– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 27 novembre 2020, sulla valutazione della strategia europea sulla solidarietà 2010-2020 (SWD(2020)0291),
– vista la sua risoluzione del 17 aprile 2020 sull'azione coordinata dell'UE per lottare contro la pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze(12),
– vista la sua risoluzione del 18 giugno 2020 sulla strategia europea sulla disabilità post‑-2020(13),
– vista la sua risoluzione dell'8 luglio 2020 sui diritti delle persone con disabilità intellettive e delle loro famiglie durante l'emergenza COVID-19(14),
– vista la sua risoluzione del 29 aprile 2021 sulla garanzia europea per l'infanzia(15),
– vista la sua risoluzione del 10 marzo 2021 sull'applicazione della direttiva 2000/78/CE del Consiglio che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro alla luce della UNCRPD(16),
– vista la sua risoluzione del 29 novembre 2018 sulla situazione delle donne con disabilità(17),
– visto il suo studio del 3 novembre 2016 dal titolo "European Structural and Investment Funds and people with disabilities in the European Union" (Fondi strutturali e d'investimento europei e persone con disabilità nell'Unione europea),
– visto il suo studio del 15 settembre 2017 dal titolo "Inclusive education for learners with disabilities" (Didattica inclusiva per studenti con disabilità),
– visti il suo studio del 9 ottobre 2015 dal titolo "The protection role of the Committee on Petitions in the context of the implementation of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities" (Il ruolo di tutela della commissione per le petizioni nel contesto dell'applicazione delle Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità), e i suoi aggiornamenti del 2016, 2017 e 2018,
– vista la analisi approfondita del 15 agosto 2016 dal titolo "The European Accessibility Act" (l'atto europeo sull'accessibilità),
– visto il suo studio dell'8 maggio 2018 dal titolo "Transport and tourism for persons with disabilities and persons with reduced mobility" (Trasporti e turismo per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta),
– visto il suo studio del 15 luglio 2020 dal titolo "The Post-2020 European disability strategy" (La strategia europea sulla disabilità post-2020),
– visti l'articolo 54 e l'articolo 227, paragrafo 3, del suo regolamento,
– visti i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni,
– vista la lettera della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere,
– vista la relazione della commissione per le petizioni (A9-0261/2021),
A. considerando che circa l'1 % di tutte le petizioni ricevute ogni anno dalla commissione per le petizioni riguarda varie questioni attinenti alla disabilità;
B. considerando che nell'UE vi sono circa 87 milioni di persone con disabilità(18);
C. considerando che il 37 % della popolazione dell'UE dai 15 anni in su ha limitazioni fisiche o sensoriali (moderate o gravi)(19);
D. considerando che le petizioni riguardanti questioni attinenti alla disabilità rivelano le difficoltà incontrate dalle persone con disabilità e il fatto che affrontano discriminazioni e ostacoli nella vita quotidiana e che non beneficiano delle libertà e dei diritti fondamentali sanciti dalla Convenzione CRPD, quali l'accesso ai trasporti pubblici e all'ambiente costruito, l'uso del linguaggio dei segni, i finanziamenti e la parità di accesso all'istruzione e alla formazione professionale;
E. considerando che è generalmente riconosciuto che nella vita quotidiana le persone con disabilità continuano ad affrontare molteplici ostacoli e discriminazioni che impediscono loro di godere delle libertà e dei diritti fondamentali sanciti nei quadri legislativi dell'UE e delle Nazioni Unite applicabili, tra i quali figurano il riconoscimento reciproco dello stato di disabilità tra gli Stati membri, la cui mancanza ostacola la libertà di circolazione all'interno dell'UE per le persone con disabilità, l'accesso ai trasporti pubblici, l'accessibilità fisica, sensoriale e cognitiva dell'ambiente edificato, di prodotti, servizi e programmi, l'uso dei linguaggi dei segni e di tutti gli altri mezzi e tipi di comunicazione e informazione accessibili, il finanziamento e la pari accessibilità dell'istruzione e formazione professionale, l'accesso al mercato del lavoro, l'accesso all'assistenza personale e l'inclusione nella comunità, nonché la parità di opportunità e trattamento nell'occupazione e nel lavoro;
F. considerando che tutte le persone con disabilità hanno pari diritti, su una base di uguaglianza con gli altri, in tutti gli aspetti della vita, tra cui quelli inalienabili alla dignità, alla parità di trattamento, a una vita indipendente, all'autonomia e alla piena partecipazione alla società, e ad aspettarsi che il loro apporto al progresso sociale, politico ed economico dell'UE sia rispettato e valorizzato;
G. considerando che le informazioni contenute nelle petizioni presentate al Parlamento da persone con disabilità o riguardo a questioni attinenti alla disabilità possono fungere da fonte di informazione in merito ai divari di attuazione della CRPD a livello sia nazionale sia dell'UE, e che possono aiutare a definire una legislazione in tutti gli ambiti delle politiche;
H. considerando che la commissione per le petizioni svolge un "ruolo di tutela" per garantire la conformità dell'UE alla CRPD nell'ambito dell'elaborazione delle politiche e degli interventi legislativi a livello dell'Unione; che la commissione per le petizioni è stata invitata a elaborare una struttura a livello di UE, insieme al Mediatore europeo, all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e al Forum europeo sulla disabilità, come deciso dal Consiglio in occasione della sua 3513a riunione, tenutasi il 16 gennaio 2017;
I. considerando che la commissione per l'occupazione e gli affari sociali ha posto l'accento sull'importanza delle petizioni che riguardano i diritti delle persone con disabilità, alla luce del ruolo e delle responsabilità del Parlamento stabilite nel quadro dell'UE per il monitoraggio dell'attuazione della CRPD;
J. considerando che, grazie al suo ruolo, la commissione per le petizioni ha un dovere speciale di proteggere i diritti delle persone con disabilità nell'UE, dato che l'esercizio delle loro libertà e dei loro diritti fondamentali è garantito dal diritto dell'Unione e dalla CRPD; che le informazioni disponibili su questi diritti sono insufficienti e non abbastanza accessibili;
K. considerando che la commissione per l'occupazione e gli affari sociali apprezza vivamente la funzione cruciale svolta dalla commissione per le petizioni in quanto ponte tra i cittadini dell'UE, il Parlamento e le altre istituzioni dell'Unione e strumento importante per coinvolgere i cittadini nella democrazia partecipativa; che il diritto di petizione al Parlamento è uno dei diritti fondamentali di ogni individuo e organizzazione che risieda o abbia la sede nell'Unione europea ed è una fonte diretta indispensabile di informazioni fattuali;
L. considerando che il diritto di petizione e la procedura di petizione dovrebbero essere più visibili e accessibili a tutte le persone e organizzazioni nell'UE, comprese le persone con disabilità; che la commissione per le petizioni dovrebbe garantire una migliore visibilità e informazioni sufficienti al riguardo attraverso campagne mirate di informazione e sensibilizzazione, con particolare attenzione ai gruppi vulnerabili, comprese le persone con disabilità; che il Parlamento non ha ancora sviluppato un indice di efficacia per il suo sistema di petizioni né ha raccolto dati statistici sul trattamento delle petizioni;
M. considerando che la CRPD è il primo trattato internazionale in materia di diritti umani ratificato dall'UE e da tutti i suoi Stati membri;
N. considerando che il protocollo opzionale alla CRPD non è stato ratificato dall'UE e da cinque Stati membri;
O. considerando che un'Unione dell'uguaglianza per tutti, e in tutti i suoi significati, è una delle priorità degli orientamenti politici dell'attuale Commissione;
P. considerando che le petizioni hanno evidenziato a più riprese le limitazioni in termini di accesso all'istruzione con cui si scontrano le persone con disabilità, che si traducono in una minore partecipazione alle attività di istruzione rispetto alla media della popolazione e, di conseguenza, in un rischio di esclusione sociale ed economica; che una persona con disabilità su quattro abbandona il sistema di istruzione prematuramente(20);
Q. considerando che la creazione del ruolo di commissario per l'uguaglianza ha avuto un peso determinante nella definizione della nuova strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 (European Disability Strategy 2021-2030 (Strategia europea sulla disabilità 2021-2030));
R. considerando che nelle sue risoluzioni il Parlamento ha ripetutamente sollecitato gli Stati membri ad attuare le politiche idonee a garantire che le persone con disabilità possano esercitare appieno i loro diritti sociali, politici ed economici;
S. considerando che gli Stati membri hanno la responsabilità di garantire che chiunque nell'UE abbia il diritto a mezzi di ricorso efficaci dinanzi a un tribunale indipendente e imparziale, stabilito previamente per legge, e che tutti abbiano l'opportunità di essere consigliati, difesi e rappresentati;
T. considerando che 24 Stati membri hanno riferito in modo esaustivo i progressi realizzati nell'attuazione della CRPD, la quale annovera tra i suoi principi fondamentali l'accessibilità, in seguito alle richieste di informazioni trasmesse ai rappresentanti permanenti di tutti gli Stati membri dalla commissione per le petizioni in merito alla petizione n. 0535/2017;
U. considerando che la proposta direttiva antidiscriminazione, che apporterebbe maggiore protezione contro qualsiasi genere di discriminazione attraverso un approccio orizzontale, è ancora bloccata al Consiglio, e che tale situazione si protrae da oltre un decennio;
V. considerando che l'accessibilità è una condizione preliminare per l'esercizio di tutti gli altri diritti sanciti dalla CRPD su una base di uguaglianza con gli altri; che la Commissione ha proposto varie azioni per monitorare l'attuazione della legislazione esistente sull'accessibilità nonché nuove misure per creare un'Europa senza barriere;
W. considerando che iniziative di livello UE quali "The Access City Award" (il premio per le città a misura di disabili) promuovono l'adattamento degli spazi pubblici alle esigenze degli anziani e delle persone con disabilità; che il concorso premia città che si impegnano, a livello di processo decisionale politico, a essere inclusive nei confronti delle persone con disabilità e a rispettarne i diritti, oltre a rispondere alle esigenze delle persone con disabilità e a condurre un dialogo sociale con le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità e gli anziani; che l'adattamento degli spazi pubblici contribuirà non solo a combattere l'esclusione sociale, ma anche alla crescita economica;
X. considerando che varie petizioni illustrano i problemi di accesso delle persone con disabilità all'ambiente costruito, ai trasporti, ma anche alle tecnologie e ai sistemi dell'informazione e della comunicazione (TIC) nonché ad altre strutture e servizi messi a disposizione del pubblico, oltre a mettere in evidenza la necessità di migliorare tale accessibilità;
Y. considerando che è indispensabile che le istituzioni dell'UE garantiscano che i loro siti web posseggano le specifiche tecniche necessarie per essere accessibili alle persone con disabilità, affinché le persone con disabilità possano ricevere informazioni corrette e dirette su tutte le questioni che le riguardano in quanto cittadini, al fine di migliorare l'accessibilità di documenti, video e siti web e di promuovere mezzi di comunicazione alternativi;
Z. considerando che nel Parlamento è stato istituito un gruppo di lavoro interservizi al fine di attuare misure per accogliere la richiesta contenuta nella petizione n. 1056/2016 di consentire la presentazione delle petizioni nelle lingue dei segni nazionali utilizzate nell'Unione europea;
AA. considerando che le misure adottate dai governi nel corso della crisi sanitaria di straordinaria gravità causata dalla pandemia di COVID-19 dovrebbero sempre rispettare i diritti e le libertà fondamentali dei cittadini e non dovrebbero discriminare le persone con disabilità;
AB. considerando che varie petizioni evidenziano che la pandemia di COVID-19 ha aggravato la situazione delle persone con disabilità, comprese le violazioni dei diritti umani fondamentali di tali persone, come l'accesso all'assistenza sanitaria, alle misure protettive per contrastare la diffusione della malattia e all'istruzione;
AC. considerando che il Parlamento deve assicurare che le misure adottate per contrastare la COVID-19 rispettino la Carta e la Convenzione di Oviedo e la Convezione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;
AD. considerando che, a causa della difficile situazione durante la crisi della COVID-19, gli istituti per le persone con disabilità e gli anziani, tra cui i centri diurni o le scuole, sono stati in certi casi temporaneamente chiusi; che, in tale situazione di emergenza, l'assistenza delle persone con disabilità intellettive è ricaduta sulle loro famiglie; considerando che le persone con disabilità che vivono all'interno di istituti sono state pesantemente colpite dalla pandemia di COVID-19 a causa della loro dipendenza dal contatto fisico con il personale sanitario e di supporto, della mancanza di dispositivi di protezione individuali e di prodotti disinfettanti e, di conseguenza, di elevati tassi di malattia e un maggior numero di decessi;
AE. considerando che le misure di confinamento hanno un impatto particolarmente negativo sulle persone con disabilità;
AF. considerando che le petizioni hanno evidenziato a più riprese il fatto che le opportunità di lavoro per le persone con disabilità sono limitate; che il divario medio tra il tasso di occupazione delle persone con disabilità e quello delle persone senza disabilità nell'UE si attesta al 25 %(21);
AG. considerando i bassi livelli di occupazione e impiego delle persone con disabilità, che si attestano infatti al 50,6 % contro il 74,8 % delle persone senza disabilità; che la pandemia e la crisi sociale ed economica hanno altresì fatto aumentare le disuguaglianze tra persone con disabilità e persone senza disabilità;
AH. considerando che il lavoro in istituti segregati non agevola l'integrazione delle persone con disabilità nel mercato del lavoro aperto;
AI. considerando che quasi un quarto dei cittadini dell'UE intervistati ha riferito alcuni limiti funzionali dovuti alle condizioni di salute(22);
AJ. considerando che i diritti in materia di protezione sociale e occupazione, l'utilizzo dei fondi strutturali e d'investimento europei in conformità della normativa dell'UE e della CRPD e altre questioni di competenza della commissione per l'occupazione e gli affari sociali figurano tra le preoccupazioni più diffuse relative all'uguaglianza delle persone con disabilità espresse nelle petizioni ricevute dal Parlamento;
AK. considerando che la commissione per le petizioni riceve numerose petizioni concernenti la direttiva 2000/78/CE del Consiglio e riguardanti la mancata attuazione del principio della parità di trattamento per quanto riguarda l'accesso all'istruzione inclusiva, all'occupazione, alla formazione professionale e alla formazione e promozione professionali nonché le condizioni di lavoro delle persone con disabilità; che gli Stati membri e l'UE hanno ratificato la CRPD, il cui articolo 24 stabilisce che gli Stati firmatari garantiscono alle persone con disabilità l'accesso all'apprendimento permanente, all'istruzione per adulti, alla formazione professionale, all'istruzione terziaria e secondaria generale nonché all'istruzione primaria gratuita e obbligatoria;
AL. considerando che l'accesso a un'occupazione, un'istruzione e una formazione di qualità, all'assistenza sanitaria, alla protezione sociale, anche a livello transfrontaliero, l'accesso a un alloggio adeguato, il sostegno per una vita indipendente e la parità di opportunità di partecipazione ad attività ricreative e alla vita di comunità sono essenziali per la qualità della vita delle persone con disabilità;
AM. considerando che la strategia europea sulla disabilità 2021-2030, recentemente presentata, è un passo avanti positivo nell'affrontare i problemi delle persone con disabilità, ma che queste ultime continuano a trovarsi dinanzi a ostacoli e discriminazioni; che nel 2019 il 28,4 % della popolazione dell'UE con disabilità (di età pari o superiore a 16 anni) era a rischio di esclusione sociale o di povertà(23); che la strategia europea sulla disabilità 2021-2030 dovrà affrontare tale situazione;
AN. considerando che il principio 17 del pilastro europeo dei diritti sociali stabilisce che le persone con disabilità hanno diritto a un sostegno al reddito che garantisca una vita dignitosa, a servizi che consentano loro di partecipare al mercato del lavoro e alla società e a un ambiente di lavoro adeguato alle loro esigenze;
AO. considerando che i laboratori protetti dovrebbero mirare a garantire l'inclusione, il reinserimento e la transizione verso un mercato del lavoro aperto, ma sono spesso ambienti segregati in cui i lavoratori con disabilità non hanno status di dipendenti o non godono dei diritti in materia di lavoro, il che costituisce chiaramente una violazione della CRPD; che i modelli inclusivi di occupazione assistita, se fondati sui diritti e riconosciuti come impiego, possono favorire l'inclusione delle persone con disabilità nel mercato del lavoro aperto e la loro transizione verso di esso, nel rispetto dei loro diritti;
AP. considerando che la crisi economica causata dalla pandemia di COVID-19 rappresenta una grave minaccia per le economie europee e il mantenimento dei posti di lavoro; che le persone appartenenti a gruppi svantaggiati, in particolare le persone con disabilità, sono state particolarmente colpite dalla pandemia; che le misure di prevenzione della COVID-19 hanno rappresentato sia opportunità che sfide per le persone con disabilità per quanto riguarda l'accessibilità e l'inclusività del mercato del lavoro;
AQ. considerando che l'UE, attraverso lo strumento temporaneo per la ripresa NextGenerationEU, deve sostenere una risposta alla COVID-19 e una ripresa dalla pandemia che tengano conto della disabilità; che la società civile e le organizzazioni di volontariato operanti nel settore della disabilità hanno dimostrato ancora una volta la loro fondamentale importanza e resilienza durante la crisi causata dalla COVID-19;
AR. considerando che le misure di prevenzione della pandemia di COVID-19 hanno creato nuove barriere per le persone con disabilità ed esacerbato l'attuale esclusione di tali persone in tutti gli ambiti del mondo del lavoro; che le persone con disabilità sono più a rischio di perdere il lavoro e di incontrare difficoltà nel trovarne uno nuovo; che la pandemia di COVID-19 ha avuto un impatto negativo sull'accessibilità e l'inclusività dell'organizzazione del lavoro e sulle modalità di lavoro, nonché sull'occupazione e sulle condizioni di lavoro delle persone con disabilità, esponendo molte persone con disabilità agli effetti negativi del lavoro a distanza;
AS. considerando che nel 2019 quasi 18 milioni di minori nell'UE (il 22,2 % della popolazione minorile) viveva in nuclei familiari a rischio di povertà o esclusione sociale; che i minori con disabilità sono soggetti a svantaggi specifici che li rendono particolarmente vulnerabili; che ciò sottolinea l'importanza di garantire ai minori in stato di necessità l'accesso gratuito ed effettivo a un'istruzione e a un'assistenza di qualità per la prima infanzia, all'istruzione e alle attività scolastiche, ad almeno un pasto sano ogni giorno di scuola e all'assistenza sanitaria, nonché l'accesso effettivo a un'alimentazione sana e a un alloggio adeguato, come stabilito nella raccomandazione del Consiglio che istituisce una garanzia europea per l'infanzia;
AT. considerando che tutti gli Stati membri hanno ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, rendendola così vincolante a livello nazionale, e che l'articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea stabilisce l'obiettivo, per l'UE, di assicurare che i diritti dei minori siano tutelati; che la Carta garantisce la protezione dei diritti dell'infanzia da parte delle istituzioni e degli Stati membri dell'UE nell'attuazione del diritto dell'Unione; che il Parlamento ha adottato a larga maggioranza la sua risoluzione sulla garanzia europea per l'infanzia, chiedendo che l'accesso all'istruzione inclusiva dalla prima infanzia all'adolescenza sia garantito a tutti i minori, compresi i minori rom, i minori con disabilità, i minori apolidi e migranti e i minori che vivono in contesti di emergenza umanitaria;
AU. considerando che la discriminazione delle persone con disabilità in ambito lavorativo è legata all'assenza di un'istruzione e una formazione professionale inclusive, nonché alla segregazione e alla discriminazione in materia di alloggio e assistenza sanitaria e all'inaccessibilità dei trasporti e di altri servizi e prodotti;
AV. considerando che, nella relazione sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro alla luce della CRPD, il Parlamento europeo ha sottolineato le criticità della direttiva 2000/78/CE;
AW. considerando che la direttiva (UE) 2019/1158 impone agli Stati membri di valutare se le condizioni di accesso e le modalità del congedo parentale, del congedo per prestatori di assistenza e del congedo per i lavoratori debbano essere adattate alle esigenze specifiche dei genitori in situazioni particolarmente svantaggiate, ad esempio genitori con disabilità, genitori adottivi, soli o separati, genitori di figli con disabilità o malattie a lungo decorso o genitori in circostanze difficili;
AX. considerando che le persone con disabilità si trovano ad affrontare numerosi ostacoli nella loro vita quotidiana, tra l'altro quando provano a ottenere assistenza personale, a essere incluse nella comunità, a trovare alloggi adeguati e accessibili, anche in termini di costi, e a usufruire di assistenza sanitaria a prezzi contenuti e di assistenza sociosanitaria incentrata sulla persona;
AY. considerando che la disoccupazione e l'assenza di un'occupazione sostenibile e di qualità per le persone con disabilità sono i principali fattori che concorrono a un rischio elevato di povertà, esclusione sociale e mancanza di fissa dimora per queste persone;
AZ. considerando che nel 2017 un terzo degli adulti con disabilità nell'Unione europea viveva in nuclei familiari le cui risorse finanziarie non erano sufficienti per coprire le spese ordinarie necessarie; che, nel 2019, quasi due terzi della popolazione dell'UE con una limitazione nelle attività sarebbero stati a rischio di povertà in assenza di prestazioni sociali, indennità o pensioni(24);
BA. considerando che le persone con disabilità sono un gruppo eterogeneo e sono spesso oggetto di discriminazione intersezionale, i cui effetti cumulativi hanno un impatto tangibile sull'occupazione;
BB. considerando che i progressi nella deistituzionalizzazione sono disomogenei tra gli Stati membri e che, nonostante l'introduzione di politiche pertinenti e lo stanziamento di cospicui finanziamenti nell'UE, vi sono ancora un milione di persone che vivono in istituti; che sono state presentate diverse petizioni sull'uso improprio dei fondi UE per la deistituzionalizzazione delle persone con disabilità; che nel febbraio 2021 il Mediatore europeo ha avviato un'indagine di propria iniziativa suo ruolo della Commissione nel garantire che gli Stati membri utilizzino i fondi dell'UE per la promozione di una vita indipendente per le persone con disabilità e gli anziani e per la transizione dagli istituti di assistenza di tipo residenziale ad altre soluzioni; che gli Stati membri devono accelerare il processo di deistituzionalizzazione e che la Commissione deve monitorarne attentamente i progressi;
BC. considerando che la raccolta di statistiche europee sulla popolazione sottovaluta la natura delle disabilità di una persona e il numero di persone con disabilità che vivono in istituzioni residenziali, ostacolando il rispetto dell'articolo 31 della CRPD;
BD. considerando che il catalogo delle indennità e dei diritti connessi alla condizione di disabilità varia da uno Stato membro all'altro, come variano anche le entità che definiscono e riconoscono tali diritti;
BE. considerando che si prevede un aumento straordinario nell'UE del numero di persone con disabilità e di persone bisognose di assistenza e di assistenza di lungo termine, anche a causa delle sfide demografiche e dell'incremento delle patologie croniche; che attualmente l'assistenza di lungo termine è garantita per lo più da donne che prestano assistenza in modo informale generalmente non retribuito; che le politiche per far fronte alle sfide demografiche e rispondere alle crescenti esigenze di cura e di assistenza di lungo termine dovrebbero essere concepite in modo tale da non comportare una maggiore pressione sui prestatori di assistenza informale;
BF. considerando che spesso le disabilità sono il risultato di un infortunio sul lavoro o sopraggiungono a seguito di una condizione cronica legata a una malattia professionale e all'esposizione a rischi per la salute;
BG. considerando che l'impegno a favore di un'inclusione e una tutela maggiori dei diritti delle persone con disabilità dovrebbe riflettersi in tutte le politiche, ivi compreso il processo del semestre europeo;
BH. considerando che l'UE e gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure adeguate per attuare i diritti sanciti nella CRPD nonché modificare o revocare le misure attualmente in vigore che costituiscono una discriminazione nei confronti delle persone con disabilità; che l'UE e gli Stati membri dovrebbero tutelare e promuovere i diritti fondamentali delle persone con disabilità in tutte le politiche e in tutti i programmi;
BI. considerando che nell'Unione europea 46 milioni di donne e ragazze vivono con disabilità(25);
BJ. considerando che le donne e le ragazze con disabilità devono far fronte a molteplici discriminazioni e sfide intersettoriali derivanti dall'intersezione tra genere e disabilità con l'orientamento sessuale, l'identità di genere, l'espressione di genere, le caratteristiche sessuali, il paese di origine, la classe, lo status migratorio, l'età o l'origine razziale o etnica; che le donne con disabilità provenienti da minoranze hanno maggiori probabilità di subire una triplice discriminazione a causa della loro situazione vulnerabile; che la discriminazione crea ostacoli alla loro partecipazione in tutti i settori della vita, compresi svantaggi socioeconomici, isolamento sociale, violenza di genere, sterilizzazione forzata e aborti, mancanza di accesso a servizi comunitari, cultura, sport e tempo libero, alloggi di scarsa qualità, istituzionalizzazione e assistenza sanitaria inadeguata; che tali ostacoli riducono la probabilità di partecipare pienamente alla società, di contribuirvi e di impegnarsi attivamente al suo interno, anche per quanto riguarda l'istruzione e il mercato del lavoro;
BK. considerando che nell'Unione europea soltanto il 20,6 % delle donne con disabilità ha un'occupazione a tempo pieno, rispetto al 28,5 % degli uomini con disabilità(26); che le cifre indicano che in media il 29,5 % delle donne con disabilità nell'UE è a rischio di povertà e di esclusione sociale, rispetto al 27,5 % degli uomini con disabilità(27);
BL. considerando che la CRPD rileva che le donne e le ragazze con disabilità sono maggiormente esposte al rischio di violenza sia all'interno che all'esterno della loro abitazione; che alcuni Stati membri non hanno ancora ratificato la convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (la convenzione di Istanbul); che l'ampliamento delle sfere di criminalità per includere forme specifiche di violenza di genere, conformemente all'articolo 83, paragrafo 1, TFUE, garantirà una maggiore protezione alle donne e alle ragazze con disabilità;
Governance e attuazione
1. sottolinea la necessità di sensibilizzare a tutti i livelli riguardo ai diritti delle persone con disabilità sanciti dalla CRPD al fine di tutelare i loro diritti e la loro dignità, e di promuovere una collaborazione fruttuosa e lo scambio delle migliori pratiche tra gli Stati membri; sottolinea la necessità di definizioni comunemente accettate di disabilità, deistituzionalizzazione, vita nella comunità, vita indipendente e istruzione inclusiva; esorta gli Stati membri a rafforzare i meccanismi di coordinamento;
2. sottolinea che gli Stati membri dovrebbero esplicare maggiori sforzi nel fornire assistenza alle persone con disabilità nei seguenti ambiti prioritari: assistenza sanitaria, istruzione, accessibilità, occupazione e condizioni di lavoro, vita indipendente, protezione sociale e sensibilizzazione;
3. invita tutti gli Stati membri che non lo abbiano ancora fatto a ratificare il protocollo opzionale alla CRPD senza ulteriori ritardi e l'UE a ratificarlo nella sua interezza; invita il Consiglio ad adottare le misure necessarie per assicurare l'adesione dell'UE al protocollo opzionale;
4. ritiene che il protocollo opzionale sia un elemento indivisibile della CRPD; sottolinea che il protocollo opzionale offre ai cittadini un forum per segnalare presunte violazioni delle disposizioni della Convenzione ad opera dello Stato parte e consente al comitato CRPD di avviare indagini riservate quando riceve informazioni che indicano una grave o sistematica violazione da parte di uno Stato parte;
5. invita la Commissione a una revisione globale e trasversale della legislazione e dei programmi di finanziamento dell'UE con l'obiettivo di garantire il pieno rispetto della CRPD coinvolgendo in modo costruttivo le organizzazioni dei disabili e i membri del quadro dell'UE per la verifica dell'attuazione della CRPD;
6. chiede che la Commissione e gli Stati membri tengano in considerazione la diversità e l'eterogeneità delle persone con disabilità in sede di elaborazione e attuazione di politiche e misure;
7. prende nota dei progressi compiuti dagli Stati membri nell'attuazione e nel monitoraggio efficaci della CRPD e nell'adattamento delle misure di accessibilità affinché siano conformi alle norme contenute nella Convenzione; invita gli Stati membri a designare, senza ulteriori indugi, autorità responsabili che fungano da punti di contatto e a istituire meccanismi di coordinamento a tutti i livelli amministrativi, ai sensi dell'articolo 33 della CRPD, per l'attuazione e il monitoraggio della Convenzione; sottolinea che gli Stati membri dovrebbero assicurare che un numero significativo i persone con disabilità partecipino ai lavori di tali autorità;
8. appoggia la proposta della Commissione di istituire una piattaforma sulla disabilità al fine di rafforzare la governance della cooperazione a livello dell'UE in questo settore e dell'attuazione della strategia europea sulla disabilità 2021-2030 e delle strategie nazionali in tema di disabilità;
9. ricorda che la nuova piattaforma dell'UE sulla disabilità deve essere allineata ai principi guida enunciati nel pilastro europeo dei diritti sociali;
10. invita gli Stati membri a realizzare campagne nazionali di sensibilizzazione alla disabilità volte a promuovere la CRPD e la Strategia europea sulla disabilità 2021-2030 che siano accessibili a tutti e coinvolgano le persone con disabilità, i loro familiari e le organizzazioni che le rappresentano; invita gli Stati membri ad adottare calendari ambiziosi per l'attuazione della strategia; sollecita la Commissione a elaborare una serie di indicatori dettagliati, nel futuro atto delegato sul quadro di valutazione della situazione sociale riveduto, onde misurare i progressi compiuti verso il raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi della strategia e garantire il rispetto degli impegni stabiliti in tali documenti da parte di tutti gli attori coinvolti;
11. prende atto dell'invito della Commissione a tutte le istituzioni, gli organi, le agenzie e le delegazioni dell'UE a designare "coordinatori per la disabilità"; ribadisce il suo invito a istituire punti di contatto in tutte le istituzioni e agenzie dell'UE, compresi il Parlamento e il Consiglio, con il punto di contatto centrale nel Segretariato generale della Commissione e sostenuto da un meccanismo interistituzionale idoneo; invita le istituzioni dell'UE ad accordare la priorità alla nomina di persone con disabilità al ruolo di coordinatori per la disabilità;
12. accoglie con favore i piani della Commissione di valutare il funzionamento del quadro dell'UE per il monitoraggio dell'attuazione della CRPD nel 2022 e di proporre azioni sulla base di tale valutazione; invita la Commissione a rafforzare il quadro dell'UE e la sua indipendenza, soprattutto assicurando un maggiore coinvolgimento e una maggiore partecipazione degli esperti, delle organizzazioni non governative, delle parti sociali e soprattutto delle persone con disabilità, senza alcuna discriminazione fondata sul tipo di disabilità o a qualunque altra circostanza personale; sottolinea la necessità che il quadro dell'UE sia basato su dati dettagliati, aggiornati, disaggregati e di qualità in base alla natura della disabilità di una persona, basandosi sul lavoro del gruppo di Washington sulle statistiche in materia di disabilità;
13. invita le istituzioni dell'UE e gli Stati membri a ribadire il loro impegno a realizzare un'uguaglianza inclusiva per le persone con disabilità, nonché a dare piena attuazione alla CRPD, compreso il suo articolo 27 in materia di lavoro e occupazione;
14. invita la Commissione e gli Stati membri a fissare obiettivi chiari per migliorare le condizioni di vita e di lavoro delle persone con disabilità, rispettando allo stesso tempo i principi di accessibilità e non discriminazione, e investendo nelle pari opportunità e nella partecipazione delle persone con disabilità in tutti gli ambiti dell'esistenza;
15. ricorda che la commissione per le petizioni svolge un ruolo specifico di protezione nel garantire che l'UE rispetti la CRPD quando elabora politiche e adotta misure legislative; osserva che, nel quadro di detta responsabilità, la commissione per le petizioni esamina un numero considerevole di petizioni riguardanti la disabilità, organizza dibattiti, seminari tematici e audizioni pubbliche sull'argomento, elabora risoluzioni e relazioni e organizza missioni sul campo;
16. sottolinea che, per garantire un accesso effettivo alla giustizia attraverso l'invio di petizioni al Parlamento, le persone con disabilità dovrebbero avere accesso al sostegno e alla dovuta assistenza di cui necessitano per elaborare e presentare petizioni che rispondono ai criteri di ricevibilità; chiede che sia garantita una maggiore visibilità del meccanismo delle petizioni attraverso attività di sensibilizzazione, come anche il coinvolgimento e la partecipazione delle persone con disabilità o dei loro rappresentanti all'esame delle petizioni;
17. esorta gli Stati membri a mettere a punto piani d'azione nazionali che affrontino i problemi di accesso alle informazioni pubbliche in materia di sicurezza, l'apprendimento a distanza e online, l'assistenza personale, nonché i servizi di assistenza e sostegno per le persone con disabilità;
18. invita la commissione per le petizioni a raccogliere e fornire dati statistici sul trattamento delle petizioni, e sottolinea la necessità che la commissione garantisca di poter assicurare l'interpretazione in lingua dei segni, come dovrebbero fare tutte le commissioni del Parlamento europeo, per assicurare l'accesso alle informazioni e la partecipazione;
19. invita la Commissione e gli Stati membri a riconoscere meglio l'importanza che rivestono servizi e regimi di sostegno accessibili e di qualità ai fini di una vita indipendente; sottolinea la necessità di promuovere strategie e norme per un sostegno personalizzato e di qualità per le persone a carico con disabilità e quanti le assistono, tra cui una migliore protezione sociale e varie forme di sostegno per i prestatori di assistenza informale; invita la Commissione a presentare un'agenda strategica dell'UE per la prestazione di assistenza quale ulteriore passo avanti verso un rafforzamento qualitativo del settore sanitario nell'UE, compresi i prestatori di servizi alle persone e a domicilio; ribadisce che l'agenda per la prestazione di assistenza deve tenere conto anche della situazione dei 100 milioni di prestatori di assistenza informale nell'UE che forniscono l'80 % dell'assistenza di lungo termine ma il cui lavoro non viene per lo più riconosciuto;
20. raccomanda che la commissione per le petizioni prepari una relazione annuale sui problemi evidenziati nelle petizioni relative a persone con disabilità e formuli raccomandazioni;
21. invita la Commissione a integrare strutturalmente la Strategia europea sulla disabilità 2021-2030 nel processo del semestre europeo, dal momento che quest'ultimo dovrebbe essere usato per ispirare le politiche e gli approcci degli Stati membri, rafforzare l'inclusività della società e sostenere l'occupazione e la protezione sociale delle persone con disabilità; invita la Commissione a condurre un riesame annuale dell'integrazione della disabilità nel processo del semestre europeo;
22. invita la Commissione e gli Stati membri a stabilire una definizione comune di disabilità in linea con le osservazioni conclusive formulate dal comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità sulla relazione iniziale adottata dall'Unione europea nel 2015, nonché a garantire il riconoscimento reciproco dello status di disabile in tutti gli Stati membri, in modo da assicurare la libera circolazione delle persone con disabilità e permettere il riconoscimento e il corretto esercizio dei loro diritti in quanto cittadini dell'UE;
23. invita la Commissione a garantire che l'UE e gli Stati membri rispettino appieno tutti gli obblighi pertinenti dell'UE e delle Nazioni Unite in materia di diritti delle persone con disabilità, in particolare la CRPD e le osservazioni generali del relativo comitato, nonché le misure e le norme di finanziamento pertinenti dell'UE, a fornire sostegno alle persone con disabilità, alle loro famiglie e alle persone che li assistono e a consentire lo scambio delle migliori pratiche in questo ambito;
24. sostiene che sono necessari maggiori e più regolari corsi di formazione a fini di sensibilizzazione rivolti al personale giudiziario e di contrasto per quanto riguarda l'intervento in caso di crisi, la relativa gestione e l'allentamento della tensione nell'interazione con persone con disabilità specifiche;
Protezione dei dati
25. invita a la Commissione a garantire che gli Stati membri applichino correttamente il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati – RGPD)(28) e prendano le necessarie misure per tutelare i dati sensibili delle persone con disabilità,
26. sottolinea che qualsiasi trattamento dei dati personali deve avvenire in piena conformità dell'RGPD; sottolinea che, a norma dell'RGPD, il trattamento di dati genetici o biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica e di dati relativi alla salute (dati personali sensibili) è vietato a meno che non sia espressamente consentito dallo stesso regolamento;
Partecipazione
27. sottolinea la necessità di consultare e coinvolgere attivamente le organizzazioni delle persone con disabilità in ciascuna fase di pianificazione, adozione, attuazione e monitoraggio di tutti i tipi di misure, affinché tali misure assicurino la promozione dei loro diritti fondamentali; accoglie con favore l'impegno della Commissione di coinvolgere opportunamente le persone con disabilità in tutte le fasi dell'attuazione della strategia europea sulla disabilità 2021-2030;
28. ricorda l'importanza di consultare e coinvolgere le persone con disabilità e le organizzazioni che le rappresentano quando si adottano misure relative alla pandemia di COVID-19, come i piani per la ripresa e le vaccinazioni, e in qualsiasi potenziale crisi futura;
29. evidenzia che la piena ed effettiva partecipazione delle persone con disabilità a tutti gli ambiti della vita e della società è cruciale ai fini dell'esercizio dei loro diritti fondamentali;
30. ricorda che molte persone con disabilità sono ancora segregate dalla vita della comunità e non hanno il controllo della propria vita quotidiana, in particolare quelle che vivono in istituti residenziali, dal momento che la pandemia di COVID-19 ha evidenziato ed esacerbato le sfide che devono fronteggiare tali persone; esorta gli Stati membri a integrare servizi di sostegno per assicurare che le persone con disabilità godano dello stesso diritto a vivere in maniera indipendente e a essere incluse nella comunità;
31. esorta gli Stati membri ad assicurare che le persone con disabilità siano coinvolte nel processo politico senza limitazioni; osserva che la CRPD richiede la piena partecipazione politica, il che significa che le persone con disabilità devono poter partecipare alle elezioni e ai processi decisionali su un piano di parità rispetto alle altre persone; invita la Commissione ad assicurare che gli Stati membri offrano alle persone con disabilità una naturalizzazione agevolata o specifiche esenzioni dagli esami per la naturalizzazione, onde garantirne l'accesso alla cittadinanza;
32. ricorda l'elevato numero di cittadini dell'UE privati del loro diritto a partecipare alle elezioni, comprese le elezioni al Parlamento europeo, a causa della loro disabilità o di problemi di salute mentale; invita, pertanto, la Commissione e gli Stati membri ad assicurare che le persone con disabilità possano realmente esercitare il diritto di votare alle elezioni del Parlamento europeo;
Libera circolazione
33. accoglie con favore il piano della Commissione di presentare una proposta, entro la fine del 2023, per la creazione di una tessera europea di disabilità che sia riconosciuta in tutti gli Stati membri, al fine di aumentare i progetti pilota per detta tessera e per il contrassegno di parcheggio dell'UE per le persone con disabilità; è del parere che la tessera europea di disabilità, che dovrebbe essere obbligatoria in tutti gli Stati membri, sarà uno strumento importante per aiutare le persone con disabilità a esercitare il loro diritto alla libera circolazione in un'UE senza barriere;
34. invita la Commissione e gli Stati membri a essere ambiziosi quanto alla portata dei diritti degli utilizzatori della tessera, nonché a garantire una corretta attuazione da parte di tutti gli Stati membri, se necessario attraverso una legislazione vincolante dell'UE;
35. osserva che in alcuni Stati membri dell'UE che hanno già introdotto una tessera di disabilità sono stati segnalati abusi che talvolta hanno comportato conseguenze negative per le persone che ne hanno veramente diritto; sottolinea pertanto la necessità di fare opera di sensibilizzazione a tutti i livelli e di adottare misure volte a prevenire l'utilizzo improprio della nuova tessera europea di disabilità;
36. invita la Commissione a esentare le persone con disabilità, le loro famiglie e coloro che le assistono dal pagamento dei pedaggi in tutta Europea, onde agevolarne la circolazione, soprattutto quando devono effettuare spostamenti multipli per trattamenti medici e per il loro benessere;
37. invita la Commissione a rafforzare ulteriormente il quadro normativo per la partecipazione delle persone con disabilità al turismo; osserva che il 25 % dell'elettorato europeo è affetto da un certo grado di incapacità o disabilità(29) e che il contributo del turismo accessibile per persone con disabilità e a mobilità ridotta in termini di fatturato lordo totale dell'UE ammontava nel 2012 a circa 786 miliardi di EUR(30);
38. accoglie con entusiasmo l'adozione di diritti più solidi per i passeggeri nel trasporto ferroviario riguardo alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta, in particolare la graduale abolizione delle attuali esenzioni per gli Stati membri e la riduzione del termine di preavviso che devono rispettare le persone con disabilità o a mobilità ridotta bisognose di assistenza; invita gli Stati membri a prevedere, quanto prima possibile, termini di pre-notifica più brevi per le persone con disabilità che necessitano di assistenza per il viaggio, al fine di consentire alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta di esercitare più agevolmente i loro diritti alla libera circolazione, nonché a definire tempistiche di accessibilità; chiede la rapida attuazione delle norme previste nella rifusione del regolamento (CE) n. 1371/2007 in tutti gli Stati membri; invita la Commissione a valutare la possibilità di presentare una proposta relativa ai diritti per i passeggeri disabili nel trasporto urbano ed extraurbano che colmi le lacune ancora presenti; invita ad adottare un pacchetto altrettanto efficace per i trasporti marittimi;
39. invita la Commissione a sostenere gli Stati membri nel garantire le condizioni – a livello locale, regionale e nazionale – atte a consentire alle persone con disabilità di godere dei diritti alla libera circolazione, all'autodeterminazione e alle scelte personali su un piano di parità rispetto agli altri, a condurre una vita indipendente e a essere incluse nella comunità, come sancito all'articolo 19 della CRPD; invita gli Stati membri a migliorare l'accessibilità delle informazioni fornite dalle pubbliche amministrazioni mediante l'utilizzo di formati aperti e accessibili;
Accessibilità
40. prende atto della proposta della Commissione di creare il centro di risorse "AccessibleEU" entro il 2022; invita la Commissione a creare un'agenzia dell'UE sull'accessibilità ("commissione UE per l'accesso"), incaricata di sviluppare specifiche tecniche sull'accessibilità a sostegno di politiche e normative specifiche dell'UE, che organizzi consultazioni con i titolari dei diritti, le parti interessate e le organizzazioni non governative, aiuti gli Stati membri e le istituzioni europee ad attuare l'accessibilità in modo armonizzato a beneficio del mercato unico e sensibilizzi in merito all'importanza dell'accessibilità per una società che sia equa;
41. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire l'accessibilità cognitiva, sensoriale e fisica delle iniziative dell'UE sulla digitalizzazione del mercato del lavoro;
42. si rammarica del fatto che l'accesso all'ambiente costruito e l'accessibilità fisica non siano stati inclusi nell'ambito di applicazione dell'atto europeo sull'accessibilità; invita la Commissione a utilizzare l'atto europeo sull'accessibilità quale base per adottare un solido quadro europeo per un ambiente accessibile e inclusivo, in cui sia garantita la piena accessibilità degli spazi pubblici, dei servizi, ivi compresi i servizi di trasporto, di comunicazione, amministrativi e finanziari, come pure dell'ambiente costruito; accoglie con favore l'iniziativa della Commissione "Access City Award" (premio per le città a misura di disabili);
43. accoglie con favore i risultati del concorso europeo "Access City Award"; invita gli Stati membri a introdurre concorsi simili a livello nazionale;
44. ricorda che le preoccupazioni più frequentemente espresse dagli autori delle petizioni per quanto riguarda l'uguaglianza delle persone con disabilità riguardano l'accessibilità e la protezione sociale nonché i diritti all'occupazione e il diritto a una vita indipendente all'interno della comunità; invita pertanto gli Stati membri ad attuare pienamente e a monitorare costantemente l'intera normativa sull'accessibilità, inclusa la direttiva (UE) 2019/882 (atto europeo sull'accessibilità), allo scopo di eliminare e prevenire efficacemente e definitivamente gli ostacoli per i lavoratori con disabilità, nonché a migliorare e assicurare la disponibilità di servizi accessibili e l'idoneità delle condizioni alle quali tali servizi sono erogati; invita in tale contesto gli Stati membri a valutare l'interconnessione tra l'accessibilità dei servizi e l'accessibilità dell'ambiente edificato quando recepiranno nei rispettivi ordinamenti nazionali l'atto europeo sull'accessibilità;
45. sottolinea che deve essere garantita piena accessibilità in tutti i luoghi pubblici europei; si rammarica che attualmente la strategia europea sulla disabilità 2021-2030 sia in molti punti disattesa e in particolare che vi siano troppi edifici pubblici con barriere architettoniche, il che costituisce una odiosa forma di discriminazione; invita la Commissione europea a integrare l'accessibilità in tutti i settori politici e invita gli Stati membri a dare piena attuazione della legislazione vigente;
46. deplora che in taluni Stati membri l'inaccessibilità dei numeri di emergenza abbia impedito ad alcune persone con disabilità di comunicare con servizi di assistenza e di emergenza essenziali; esorta pertanto gli Stati membri ad attuare con attenzione la direttiva (UE) 2018/1972 che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche;
47. invita gli Stati membri a garantire la rapida ed efficace attuazione a tutti i livelli della direttiva (UE) 2016/2102 relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici, per garantire che le persone con disabilità possano reperire tutte le informazioni di cui hanno bisogno in formato accessibile, anche nella lingua dei segni nazionale; accoglie con favore l'iniziativa della Commissione per un piano d'azione sull'accessibilità del web concernente tutte le istituzioni, gli organi e le agenzie dell'UE, al fine di garantire la conformità dei siti web dell'UE e dei documenti pubblicati su tali siti web e nelle piattaforme online alle norme europee in materia di accessibilità, che devono essere estese; esorta tutte le istituzioni, gli organi e le agenzie dell'UE a conformarsi alle norme europee in materia di accessibilità al più tardi nel 2022;
48. esorta gli Stati membri a recepire nella legislazione nazionale la direttiva sui servizi di media audiovisivi, attesa ormai da tempo, e, in conformità dell'articolo 7 di tale direttiva, a fornire servizi di media audiovisivi accessibili alle persone con disabilità;
49. esorta le istituzioni dell'UE a migliorare il livello e la qualità dell'accessibilità in tutti i loro edifici e a rimuovere le barriere esistenti nei loro siti web, nei loro dibattiti e nella loro documentazione, ossia a rendere accessibili le informazioni prodotte, fornendo, ad esempio, la traduzione nella lingua dei segni dei vari Stati membri e producendo documenti in Braille e in un linguaggio di facile lettura;
50. sottolinea l'importanza di affrontare rapidamente le questioni di accessibilità in ogni politica e strumento pertinente, ivi comprese le questioni relative alle norme sugli appalti pubblici e l'accessibilità delle petizioni al Parlamento europeo;
51. esorta i pertinenti servizi del Parlamento a proseguire con gli sforzi e a completare il progetto del gruppo di lavoro interservizi sulla lingua dei segni quanto prima, al fine di accogliere le richieste della petizione n. 1056/2016 di consentire la presentazione delle petizioni nelle lingue dei segni internazionali e nazionali utilizzate nell'UE, rendendo in tal modo il diritto fondamentale di petizione più accessibile a chi utilizza la lingua dei segni;
52. sottolinea la necessità di fornire servizi di interpretazione nella lingua dei segni e traduzioni linguistiche di facile lettura per le riunioni di commissione, le riunioni plenarie e tutte le altre riunioni del Parlamento, al fine di renderle accessibili alle persone con disabilità;
Lotta alla discriminazione
53. osserva che non vi è alcun riconoscimento reciproco della condizione di disabilità tra Stati membri; invita gli Stati membri a collaborare in uno spirito di fiducia reciproca per il riconoscimento dello status assegnato in un altro Stato membro; sottolinea l'obiettivo della Commissione di collaborare con gli Stati membri per ampliare la portata del riconoscimento reciproco della condizione di disabilità in ambiti quali la mobilità lavorativa e i vantaggi collegati alle condizioni di prestazione dei servizi; sottolinea la necessità di estendere i benefici della tessera europea di disabilità in modo tale che siano inclusi anche i vantaggi di un accesso alla salute reciprocamente riconosciuto; sottolinea, in tale contesto, l'importanza di un'azione rapida per l'attuazione della tessera europea di disabilità; ribadisce la necessità di una comprensione reciproca della deistituzionalizzazione e della relativa attuazione nonché della vita indipendente nella comunità, al fine di allineare meglio le strategie degli Stati membri e i fondi dell'UE alla CRPD;
54. riconosce i numerosi ambiti in cui la tessera europea di disabilità potrebbe essere applicata, in termini sia di accesso a numerosi servizi senza discriminazione, sia in termini di sicurezza nel momento di pericolo ed emergenza; osserva che la tessera garantirebbe al disabile l'immediato riconoscimento da parte delle forze dell'ordine coinvolte;
55. deplora che, secondo l'OMS, il rischio di subire violenze è maggiore per i minori e gli adulti con disabilità rispetto ai loro coetanei senza disabilità; sottolinea che in particolare i minori hanno una probabilità di 3,7 volte superiore rispetto ai minori senza disabilità di essere vittime di qualsivoglia forma di violenza, di 3,6 volte superiore di essere vittime di violenza fisica e di 2,9 volte superiore di essere vittime di violenze sessuali; evidenzia che i minori affetti da disabilità mentali o intellettive sembrano essere tra i gruppi più vulnerabili, con un rischio di subire violenze sessuali di 4,6 volte superiore rispetto ai coetanei senza disabilità; esorta, pertanto, a definire un quadro europeo per la protezione delle persone con disabilità da ogni genere di violenza;
56. sottolinea la necessità urgente di una legislazione dell'UE mirata a proteggere i cittadini contro tutte le forme di discriminazione nell'UE e ritiene che ciò sia essenziale per la corretta attuazione delle politiche della CRPD; esorta gli Stati membri ad adottare la direttiva orizzontale dell'UE contro la discriminazione presentata dalla Commissione nel 2008; invita la Commissione a presentare una soluzione alternativa per avanzare quanto prima nella lotta contro la discriminazione in tutta l'UE e in tutti gli ambiti dell'esistenza;
57. condanna con vigore qualsiasi discriminazione medica nei confronti delle persone con disabilità; ricorda che le misure pertinenti adottate dagli Stati membri devono rispettare la CRPD e garantire un accesso equo e non discriminatorio all'assistenza sanitaria e ai servizi sociali; sottolinea che la risposta alle future crisi sanitarie (dalla preparazione al trattamento) deve assicurare che le persone con disabilità non siano lasciate indietro; esorta, a tal proposito, le autorità competenti a offrire alle persone con disabilità lo stesso trattamento medico di qualsiasi altra persona, comprese le cure mediche intensive; ricorda che è importante che i servizi sanitari pubblici svolgano sempre un ruolo fondamentale nella protezione delle persone con disabilità;
58. ribadisce il suo invito alla Commissione affinché collabori con la Corte di giustizia dell'Unione europea sulle strategie di comunicazione e accessibilità, al fine di garantire che le persone con disabilità abbiano la possibilità di accedere al sistema giudiziario dell'UE senza subire alcuna forma di discriminazione; invita la Commissione e gli Stati membri a portare avanti i programmi di emancipazione rivolti alle persone con disabilità affinché queste ultime siano in grado di riconoscere e denunciare i casi di discriminazione di cui sono vittima;
59. condanna ogni forma di discriminazione contro le persone disabili nei luoghi di lavoro; invita gli Stati membri e la Commissione ad attuare politiche dirette a prevenire casi di mobbing basati sulla disabilità; invita, inoltre, gli Stati membri ad attuare politiche, in collaborazione con i datori di lavoro, per prevenire il cyberbullismo contro le persone con disabilità sul posto di lavoro;
60. sottolinea che deve essere evitata l'incarcerazione di persone la cui disabilità è incompatibile con la detenzione e che occorre offrire alternative alle pene detentive; invita gli Stati membri a garantire che i principi fondamentali della parità di trattamento, della non discriminazione, dell'accomodamento ragionevole e dell'accessibilità siano rispettati nei riguardi dei detenuti con disabilità;
61. invita gli Stati membri a scambiarsi informazioni e buone pratiche, specialmente per quanto riguarda la transizione dall'assistenza in istituto alla vita indipendente, l'offerta di alloggi accessibili e a costi abbordabili per le persone con disabilità e la loro inclusione nella società;
62. sottolinea che l'accomodamento ragionevole, l'accessibilità e la progettazione universale sono fondamentali per contrastare la discriminazione nei confronti delle persone con disabilità; evidenzia l'importanza di un accesso effettivo e non discriminatorio che implichi l'identificazione e l'eliminazione degli ostacoli e delle barriere che impediscono l'accesso delle persone con disabilità ai beni, ai servizi e alle strutture disponibili al pubblico; pone l'accento sul fatto che l'accesso effettivo e non discriminatorio delle persone con disabilità dovrebbe essere assicurato, ove possibile, con le stesse modalità e alle stesse condizioni delle persone senza disabilità e che l'utilizzo di dispositivi di assistenza da parte delle persone con disabilità dovrebbe essere agevolato, qualora necessario, compresi gli ausili per la mobilità e l'accesso, come i cani guida riconosciuti o i cani addestrati ad altre forme di assistenza(31); rammenta che le norme in materia di accessibilità dovrebbero essere adottate di concerto con le persone con disabilità e le loro organizzazioni rappresentative, in quanto la loro esperienza è essenziale per individuare le barriere all'accessibilità; sottolinea che l'accomodamento ragionevole, l'accessibilità e la progettazione universale sono fondamentali per contrastare la discriminazione nei confronti delle persone con disabilità;
63. sottolinea il ruolo determinante dei familiari che prestano assistenza alle persone con disabilità, che spesso ne soddisfano le esigenze di cura e assistenza; sottolinea a tale riguardo la necessità che le politiche e le strategie dell'UE e nazionali sostengano fortemente i membri della famiglia e il personale assistenziale; ritiene fondamentale dotare loro di un riconoscimento reciproco europeo nel loro ruolo di prestatori di assistenza;
64. evidenzia l'importanza del diritto delle persone con disabilità di esercitare i propri diritti fondamentali al pari delle altre persone; sottolinea la necessità di riconoscere che le persone con disabilità godono della capacità giuridica al pari delle altre persone in tutti gli aspetti della vita, conformemente all'articolo 12 della CRPD; invita gli Stati membri ad adottare misure adeguate e tempestive per garantire alle persone con qualsiasi tipo di disabilità un accesso effettivo, equo e inclusivo al sistema giudiziario e all'applicazione della legge in tutte le fasi del processo; pone in rilievo la necessità di garantire strutture e servizi accessibili onde assicurare un accesso paritario e non discriminatorio alla giustizia e all'intero processo legale;
65. sottolinea la necessità di aiuti finanziari che consentano alle persone con disabilità di assumere o impiegare degli assistenti oppure di aiutare economicamente i familiari, dal momento che i loro servizi di assistenza hanno un costo in termini sia di tempo che di denaro e che ciò è assolutamente necessario per sostenere le persone con disabilità e i familiari che le assistono;
66. sottolinea che le persone con disabilità sono emarginate dalla società ed escluse dalla vita lavorativa, economica e sociale; deplora che le persone con disabilità, soprattutto quelle con fabbisogno elevato di assistenza, siano spesso a rischio di essere affidate a un istituto, mentre l'attuale aiuto finanziario da parte degli Stati membri non è sufficiente, in particolare per un sostegno incentrato sulla persona e basato sulla comunità che protegga i diritti delle persone con disabilità(32);
67. sottolinea che l'articolo 19 della CRPD stabilisce il diritto a una vita indipendente e all'inclusione nella comunità; chiede agli Stati membri di garantire un processo che preveda un cambiamento nelle condizioni di vita delle persone con disabilità, passando da contesti istituzionali a un sistema che consenta la partecipazione sociale in cui i servizi sono erogati nella comunità secondo la volontà e la preferenza individuali; chiede agli Stati membri di includere obiettivi specifici con termini chiari all'interno delle loro strategie di deistituzionalizzazione e di finanziare in modo adeguato l'attuazione di tali strategie;
68. deplora che la strategia vaccinale dell'Unione abbia escluso le persone con disabilità e la loro rete di sostegno dai gruppi prioritari; sollecita gli Stati membri a offrire alle persone con disabilità e alla loro rete di sostegno un accesso prioritario alla vaccinazione; insiste a tal riguardo affinché la vaccinazione contro la COVID-19 sia somministrata sulla base di un consenso libero e informato delle persone con disabilità, e che l'autonomia e la capacità giuridica di tutte le persone con disabilità, incluse le persone con disabilità intellettive, le persone con disabilità psicosociali e le persone affette da autismo, non siano pregiudicate da misure considerate rispondenti al bene pubblico o all'interesse superiore dell'individuo;
69. chiede che siano realizzate indagini, a livello dell'UE e nazionale, sul numero sproporzionato di contagi e decessi da COVID-19 nelle strutture di degenza e assistenza e nel contesto di strutture residenziali per anziani e persone con disabilità e in altri servizi sociali, così da comprendere le cause, identificare i responsabili e adottare le misure necessarie per prevenire tali casi in futuro;
70. chiede che i siti in cui sono somministrati i vaccini siano fisicamente accessibili e forniscano assistenza e orientamenti in tempo reale alle persone che ne hanno necessità; chiede inoltre che siano messi a punto programmi mirati gratuiti o a basso costo per il trasporto accessibile, laddove necessario.
Occupazione e affari sociali
71. è preoccupato per gli elevati tassi di disoccupazione delle persone con disabilità, in particolare delle donne con disabilità, rispetto ad altri gruppi nell'UE; invita gli Stati membri a promuovere e ad assicurare un quadro normativo e politico per la partecipazione delle persone con disabilità, e in particolare delle donne con disabilità, al mercato del lavoro, ivi comprese quelle con disabilità occulte, malattie croniche o disturbi dell'apprendimento;
72. invita gli Stati membri ad adottare un approccio intersezionale, specialmente nelle loro politiche e misure volte a garantire un'occupazione inclusiva; si rammarica del fatto che la discriminazione multipla e intersezionale non sia affrontata in modo sufficiente nella strategia europea sulla disabilità 2021-2030; chiede pertanto alla Commissione di dedicare particolare attenzione all'intersezionalità nell'attuazione della strategia e di stabilire obiettivi chiari, misurabili e ambiziosi relativi alla diversità sul luogo di lavoro che riflettano l'eterogeneità delle persone con disabilità, affrontando così le forme multiple e intersezionali di discriminazione; sottolinea l'importanza di monitorare l'efficienza della strategia coinvolgendo le persone con disabilità e le organizzazioni che le rappresentano;
73. invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere e sostenere le imprese sociali che si concentrano sull'occupazione delle persone con disabilità, poiché sono una leva per stimolare la creazione di posti di lavoro dignitosi;
74. incoraggia gli Stati membri a consentire alle persone con disabilità significative e gravi di accedere anticipatamente ai regimi pensionistici pubblici al fine di contrastare il rischio di povertà ed esclusione sociale durante la vecchiaia;
75. invita gli Stati membri a far fronte al problema dello sviluppo e del finanziamento insufficienti dei servizi pubblici per l'impiego al fine di migliorare il tasso di occupazione delle persone con disabilità; esorta gli Stati membri a rafforzare i collegamenti tra i servizi pubblici per l'impiego e le agenzie di collocamento;
76. sottolinea il ruolo positivo svolto dai luoghi di lavoro protetti, conformi alla CRPD, nella transizione delle persone con disabilità verso il mercato del lavoro aperto;
77. esorta gli Stati membri a sostenere modelli di collocamento e sostegno individuali ("occupazione assistita") basati sui diritti, inclusivi e dignitosi quale mezzi per la transizione delle persone con disabilità, laddove possibile, verso il mercato del lavoro aperto;
78. invita la Commissione ad avviare quanto prima la revisione della direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione per armonizzarla pienamente con le disposizioni della CRPD e attuare un processo partecipativo volto a garantire un coinvolgimento diretto e completo delle organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità;
79. sottolinea che i sistemi di sostegno all'assunzione in particolare mediante cofinanziamenti pubblici, non dovrebbero portare a una riduzione delle retribuzioni delle persone con disabilità; evidenzia che l'assunzione delle persone con disabilità deve essere basata sul quadro in materia di occupazione applicato agli altri lavoratori, in termini di retribuzione e orario di lavoro, adattandolo alle loro esigenze; è del parere che le persone con disabilità non possano essere incluse nel mercato del lavoro aperto senza un quadro generale di regolamentazione dell'occupazione e senza la promozione della contrattazione salariale e della contrattazione collettiva;
80. sottolinea la necessità di aiuti finanziari per consentire alle persone con disabilità di assumere o impiegare persone con qualifiche specifiche che le assistano;
81. esorta gli Stati membri a garantire un adeguato coordinamento della sicurezza sociale per le persone con disabilità, anche assicurando che esse continuino a ricevere il sostegno per la disabilità inteso a coprire le spese aggiuntive legate alla loro disabilità anche dopo il loro ingresso nel mercato del lavoro o il superamento di una certa soglia di reddito, così da sostenere la loro integrazione nel mercato del lavoro e contribuire a garantire la loro dignità e uguaglianza; ritiene che ciò dovrebbe avvenire mediante l'introduzione di modifiche al regolamento (CE) n. 883/2004 e la consultazione delle organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità;
82. invita gli Stati membri a scambiarsi informazioni e buone pratiche, specialmente per quanto riguarda la transizione dall'assistenza in istituto alla vita indipendente, l'offerta di alloggi accessibili e a costi abbordabili per le persone con disabilità e la loro inclusione nella società;
83. invita la Commissione e gli Stati membri ad adoperarsi maggiormente per affrontare il persistere del divario nei livelli di occupazione tra persone con e senza disabilità, nonché per promuovere l'accesso delle persone con disabilità a posti di lavoro sostenibili e di qualità; accoglie con favore, in tal senso, la proposta della Commissione, contenuta nel piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali, di includere il divario nei livelli di occupazione tra persone con e senza disabilità nel quadro di valutazione riveduto sulla situazione sociale;
84. chiede che gli Stati membri attuino pienamente la direttiva 2000/78/CE del Consiglio; esorta gli Stati membri a sviluppare prospettive occupazionali per le persone con disabilità migliorando l'attuazione della suddetta direttiva, e in particolare dell'articolo 5 sulle soluzioni ragionevoli per i disabili, nonché investendo fondi dell'UE e del dispositivo per la ripresa e la resilienza nella formazione e nella creazione di posti di lavoro per le persone con disabilità;
85. sottolinea che l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, l'elaborazione di profili professionali, lo svolgimento in parallelo di un'attività lavorativa e di attività di formazione, il sostegno all'inserimento e alla formazione nel luogo di lavoro, nonché le opportunità di sviluppo professionale svolgono un ruolo importante nell'aiutare le persone con disabilità a ottenere un lavoro retribuito e a mantenerlo;
86. invita gli Stati membri a garantire che il mercato del lavoro e gli ambienti di lavoro siano aperti, inclusivi e accessibili alle persone con disabilità, a sostenere i servizi per l'impiego, a fare opera di sensibilizzazione in merito alle pratiche che favoriscono un'occupazione inclusiva, a creare incentivi e misure di sostegno adeguati per le imprese, in particolare le microimprese e le piccole e medie imprese, che assumono e formano persone con disabilità, nonché a garantire che i regimi generali di lavoro autonomo siano accessibili alle persone con disabilità e offrano loro sostegno;
87. invita gli Stati membri a promuovere adattamenti dei luoghi di lavoro, nonché ad adottare misure per migliorare la salute e la sicurezza sul lavoro; invita la Commissione a prestare particolare attenzione ai lavoratori con disabilità nel prossimo quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché a stabilire obiettivi ambiziosi;
88. esorta le istituzioni e gli Stati membri dell'UE a introdurre quote sul lavoro per le persone con disabilità al fine di promuovere un posto di lavoro inclusivo;
Appalti pubblici e finanziamenti dell'UE
89. ricorda che le procedure per l'aggiudicazione degli appalti pubblici negli Stati membri devono essere eseguite e completate in modo pienamente rispettoso dei diritti fondamentali dei beneficiari, comprese le persone con disabilità; sottolinea che gli Stati membri devono rispettare la CRPD quando attuano la legislazione sugli appalti pubblici, in particolare riguardo alla scelta dei mezzi di comunicazione, alle specifiche tecniche, ai criteri di aggiudicazione e alle condizioni di esecuzione dei contratti;
90. ricorda che una struttura adeguata di servizi pubblici, in particolare in campo sanitario e scolastico, è essenziale per assicurare la parità di trattamento delle persone con disabilità, a prescindere dalla loro condizione economica; invita gli Stati membri a utilizzare i fondi dell'UE per migliorare tali servizi e le relative infrastrutture, nello spirito delle iniziative REACT-EU e Next Generation EU;
91. invita la Commissione e gli Stati membri a introdurre, nel contenuto definitivo degli accordi di partenariato sui Fondi strutturali e d'investimento europei e nei programmi di tali fondi, obiettivi e approcci atti a migliorare le condizioni di vita delle persone con disabilità, rispettando allo stesso tempo i principi di accessibilità e non discriminazione, e a investire nelle pari opportunità e nella partecipazione delle persone con disabilità in tutti gli ambiti dell'esistenza, anche sostenendo la transizione dalla vita negli istituti a quella nelle comunità; chiede alla Commissione di monitorare da vicino l'utilizzo dei fondi dell'UE in linea con la CRPD; sottolinea la necessità di una graduale convergenza sulle definizioni di accessibilità, partecipazione e vita basata sulla comunità, quale strumento per promuovere la coesione tra gli Stati membri;
92. invita gli Stati membri a sfruttare le possibilità offerte dai pertinenti fondi dell'UE per la creazione di posti di lavoro per le persone con disabilità e la loro formazione, a garantire e promuovere la piena accessibilità degli spazi e delle infrastrutture pubbliche e a far sì che le azioni finanziate dall'UE raggiungano le persone con disabilità; lamenta che in alcuni Stati membri i fondi dell'UE continuino a essere utilizzati per costruire nuove strutture segreganti per le persone con disabilità;
93. sottolinea la necessità di finanziare adeguatamente le attrezzature di cui le persone con disabilità hanno bisogno, onde assicurare che possano disporre delle migliori tecnologie e attrezzature disponibili per la loro vita quotidiana, il loro lavoro e la loro partecipazione sociale;
94. sottolinea che i fondi dell'UE non dovrebbero mai finanziare prodotti, servizi o infrastrutture inaccessibili;
95. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che i programmi e le strategie di sviluppo rurale includano specifiche misure di comunicazione per raggiungere le persone con disabilità che vivono nelle zone rurali e coinvolgerle nella progettazione e attuazione di detti programmi e dette strategie;
Digitalizzazione
96. invita gli Stati membri a valutare le opportunità e il potenziale offerti dalla digitalizzazione e dalle soluzioni digitali e a riconoscere il valore delle tecnologie assistive e adattative per le persone con disabilità, tenendo debitamente conto della protezione dei dati personali e dei risvolti etici; ricorda che le potenzialità che derivano dall'utilizzo degli strumenti digitali e delle tecnologie assistive dipendono dalle opportunità che le persone con disabilità hanno di sviluppare le proprie competenze digitali; sottolinea che l'acquisizione delle competenze digitali necessarie e la conoscenza dell'IA possono aiutare gruppi vulnerabili come le persone con disabilità a inserirsi nel mercato del lavoro;
97. osserva che la pandemia di COVID-19 ha mostrato come tutta la popolazione dovrebbe poter beneficiare della trasformazione digitale, senza alcuna discriminazione o esclusione; sottolinea l'importanza delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) per la mobilità, la comunicazione e l'accesso ai servizi pubblici; invita pertanto gli Stati membri a promuovere attivamente la partecipazione delle persone con disabilità mettendo a disposizione i mezzi idonei ad assicurare loro l'accesso ai servizi pubblici online;
98. chiede che le istituzioni dell'Unione garantiscano le norme più elevate in materia di accessibilità delle infrastrutture, dei servizi e dei servizi digitali, che compiano ogni sforzo per pubblicare i propri documenti relativi alle procedure legislative in modo fruibile e accessibile per l'utente, come pure che garantiscano che le persone con disabilità possano accedere in modo adeguato e completo ai loro siti web e moduli di contatto; incoraggia gli Stati membri a mettere a punto programmi volti a integrare le persone con disabilità nella società attraverso lo sport, le arti, la cultura e le attività ricreative, nonché a promuovere la loro partecipazione al processo politico senza alcuna limitazione;
Ricerca
99. invita la Commissione a eseguire ulteriori ricerche sull'impatto e gli effetti delle tecnologie emergenti sulla salute delle persone con disabilità, come quelli delle luci a LED sulle persone fotosensibili;
100. ricorda che, onde elaborare politiche adeguate ed efficaci e trovare soluzioni adeguate alle esigenze di tutte le persone con disabilità nell'UE, occorrono dati comparabili e affidabili a livello di UE; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a intensificare i loro sforzi ai fini di un quadro comune per le statistiche europee sugli individui e le famiglie per raccogliere dati affidabili sulla partecipazione delle persone con disabilità ai vari livelli e tipi di istruzione e di lavoro e nella vita sociale;
101. sottolinea la necessità di investire nell'innovazione e nella ricerca nel campo dell'occupazione e dell'imprenditorialità delle persone con disabilità, onde promuoverne il sostentamento economico e la partecipazione alla vita economica e sociale;
102. sottolinea la necessità di intensificare le attività di ricerca e innovazione nel settore delle tecnologie accessibili al fine di consolidare l'inclusività dei mercati del lavoro per le persone con disabilità; sottolinea l'importanza delle TIC per la mobilità, la comunicazione e l'accesso ai servizi pubblici delle persone con disabilità;
Istruzione
103. accoglie con favore il fatto che gli Stati membri sono intenzionati ad attuare politiche di istruzione inclusiva; invita gli Stati membri ad aumentare ulteriormente la capacità dei loro sistemi d'istruzione di fornire un insegnamento accessibile di alta qualità a tutti i discenti, promuovendo misure specifiche e un sostegno personalizzato, come programmi e materiali didattici accessibili e su misura, TIC accessibili e un'adeguata istruzione digitale; invita la Commissione a rafforzare il ruolo della garanzia per l'infanzia, prendendo in considerazione un sistema di premi scolastici accessibili, nel garantire la parità di trattamento dei bambini con disabilità; invita la Commissione e gli Stati membri a investire nella formazione dei professionisti rispetto alle esigenze delle persone con disabilità; ribadisce che l'attuazione e l'assegnazione dei programmi di finanziamento dell'UE pertinenti dovrebbero contribuire alla transizione verso un'istruzione inclusiva; sottolinea che le persone con disabilità dovrebbero vedersi garantire l'accesso all'istruzione, anche durante crisi come la pandemia di COVID-19, e che gli Stati membri dovrebbero combattere tutte le forme di discriminazione e di esclusione in tale ambito; sottolinea la necessità di accrescere la partecipazione dei giovani con disabilità a corsi di formazione, tenendo conto delle loro esigenze, il che agevolerebbe il loro accesso al mercato del lavoro; prende atto dei benefici che l'apprendimento nella propria lingua madre nell'ambito dell'istruzione della prima infanzia offre ai bambini appartenenti a minoranze linguistiche e con bisogni educativi specifici in caso di difficoltà linguistiche e comunicative; invita gli Stati membri a garantire ai minori con bisogni educativi specifici l'accesso a un'istruzione nelle lingue minoritarie;
104. pone l'accento sul fatto che programmi di istruzione e formazione professionale inclusivi sono due delle condizioni indispensabili per un mercato del lavoro più inclusivo; invita la Commissione a garantire che il futuro approccio dell'UE alle microcredenziali per l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e l'occupabilità sia accessibile e inclusivo e analizzi come migliorare l'esercizio del diritto al lavoro delle persone con disabilità; invita gli Stati membri a sfruttare le opportunità che la garanzia per i giovani rafforzata prevede per l'occupazione, l'istruzione, i tirocini o gli apprendistati per i giovani con disabilità, nonché a garantire un accesso paritario delle persone con disabilità e a introdurre politiche su misura;
105. sottolinea l'importanza di garantire un sostegno precoce, personalizzato e completo ai minori con disabilità, ai loro genitori e a quanti prestano loro assistenza; invita gli Stati membri a prestare particolare attenzione ai bambini con disabilità e con esigenze educative speciali;
106. richiama l'attenzione sull'importanza di realizzare interventi nella prima infanzia e di permettere ai minori con disabilità di partecipare ed essere inclusi nella società sin dalle prime fasi della loro vita; sottolinea la necessità di incrementare le opportunità di finanziamento per un'istruzione inclusiva, ove possibile e auspicabile, sia per promuovere l'impatto dell'istruzione inclusiva sui minori con o senza disabilità che per finanziare la ricerca nell'ambito dell'istruzione inclusiva; ritiene necessario incoraggiare l'utilizzo di nuove tecnologie, compresi TIC, dispositivi di supporto alla mobilità nonché dispositivi e tecnologie ausiliari idonei per le persone con disabilità; osserva che l'istruzione svolge un ruolo fondamentale nello sviluppo individuale e che ambienti di apprendimento accessibili offrono alle persone con disabilità la possibilità di contribuire pienamente a tutti gli aspetti della società;
107. sottolinea che le persone con disabilità devono essere inserite in pieno nel mondo del lavoro attraverso la promozione di un'istruzione inclusiva, tramite la promozione di forme di impiego flessibili che possano andare incontro alle loro esigenze (come il telelavoro o lo smart working) e il pieno coinvolgimento delle associazioni dei disabili nell'elaborazione di strategie inclusive;
108. sottolinea che le persone con disabilità spesso hanno competenze e qualifiche elevate che sono sottovalutate; osserva che ciò impedisce loro di realizzare il proprio potenziale e priva la società del valore sociale ed economico della loro inclusione;
109. è fermamente convinto che gli Stati membri dovrebbero offrire un sostegno adeguato ai bambini con disabilità onde consentire che l'istruzione pubblica diventi la spina dorsale di un paradigma pedagogico personalizzato;
110. riconosce il valore della scuola e dello sport come determinante nella crescita e nello sviluppo di bambini disabili, specialmente per coloro che sono affetti da autismo; si rammarica che nel corso della pandemia la didattica a distanza abbia privato loro di queste attività fondamentali; auspica che la loro educazione risulti prioritaria nelle politiche di riapertura negli Stati membri;
111. propone di sviluppare progetti volti a sensibilizzare in merito alle esigenze delle persone con disabilità, sfruttando positivamente il potere degli strumenti culturali, ad esempio promuovendo eventi culturali, nel quadro di una strategia educativa di più ampio respiro intesa a promuovere e tutelare i diritti delle persone con disabilità;
112. invita gli Stati membri a rispettare gli orientamenti definiti dalla Commissione nella sua comunicazione sulla realizzazione dello spazio europeo dell'istruzione entro il 2025 riguardo al dovere dei governi di promuovere l'istruzione inclusiva in tutti i settori dell'istruzione e della formazione, conformemente agli impegni assunti dalle Nazioni Unite nel quadro della CRPD; chiede che, nelle politiche nazionali, europee e regionali in materia di istruzione, sia applicato un sistema inclusivo che consenta di integrare i discenti con disabilità nel sistema scolastico ordinario, onde evitare qualsiasi forma di discriminazione;
Protezione dei diritti delle donne con disabilità
113. accoglie con favore la strategia europea sulla disabilità 2021-2030 e i suoi riferimenti alle sfide specifiche cui devono far fronte le donne e le ragazze con disabilità; chiede che l'intersezione tra genere e disabilità sia integrata in tutte le politiche, i programmi e le iniziative dell'UE e nei piani d'azione nazionali degli Stati membri; chiede di ottimizzare l'uso degli attuali e futuri strumenti di finanziamento dell'UE per promuovere l'accessibilità e la non discriminazione;
114. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire il pieno sviluppo, la promozione e la responsabilizzazione delle donne con disabilità e a promuoverne la partecipazione al processo decisionale pubblico; sottolinea la necessità di adottare misure adeguate per garantire che le loro prospettive siano pienamente prese in considerazione e che, insieme agli organi consultivi specifici per la disabilità, sia promossa la partecipazione delle organizzazioni che rappresentano le donne con disabilità;
115. invita la Commissione e gli Stati membri ad affrontare con urgenza attraverso la Convenzione di Istanbul la violenza di genere cui sono confrontate in misura sproporzionata le donne e le ragazze con disabilità, mediante l'ampliamento degli ambiti di criminalità per includervi specifiche forme di violenza di genere in conformità dell'articolo 83, paragrafo 1, TFUE; invita la Commissione a utilizzare tale strumento come base giuridica per proporre misure vincolanti e una direttiva quadro globale dell'UE per prevenire e combattere tutte le forme di violenza di genere; invita la Commissione a garantire che le esigenze delle donne con disabilità siano incluse nelle iniziative che forniscono sostegno alle vittime attraverso la strategia per la parità di genere e la strategia per i diritti delle vittime e a garantire che il sostegno alle vittime sia concepito conformemente al principio di accessibilità;
116. deplora la discriminazione basata sul genere che le donne e le ragazze con disabilità fisiche e cognitive subiscono nel settore medico; ritiene che le donne e le ragazze con disabilità debbano avere pieno e pari accesso a cure mediche che rispondano alle loro esigenze particolari, attraverso un'assistenza sanitaria specifica per la disabilità e servizi tradizionali; invita gli Stati membri a garantire un'ulteriore formazione dei professionisti medici in relazione alle esigenze specifiche delle donne e delle ragazze con disabilità e a garantire che le donne e le ragazze con disabilità ricevano tutte le informazioni adeguate per consentire loro di adottare liberamente decisioni in merito alla loro salute;
117. chiede il rispetto e l'accessibilità universali della salute sessuale e riproduttiva e dei relativi diritti; deplora la regressione in materia di salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti delle donne in alcuni paesi, il che è particolarmente dannoso per le donne e le ragazze con disabilità, che incontrano ostacoli aggiuntivi nell'accesso all'assistenza sanitaria; sottolinea l'importanza che gli Stati membri adottino tutte le misure necessarie per combattere la sterilizzazione forzata; esorta gli Stati membri ad assicurare investimenti pubblici per garantire il pieno accesso alla salute sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti per le donne e le ragazze con disabilità; deplora che l'educazione sessuale sia spesso negata alle ragazze con disabilità; esorta gli Stati membri a garantire un'educazione completa e inclusiva in materia di sessualità e relazioni;
118. chiede agli Stati membri di garantire un sistema di istruzione accessibile e non stereotipato con misure di educazione inclusive che preparino le donne e le ragazze con disabilità al mercato del lavoro, con un'enfasi particolare sulle competenze digitali e l'apprendimento permanente, e di assicurare che le ragazze e le donne con disabilità siano in grado di decidere le proprie discipline di studio per poter poi scegliere l'occupazione che desiderano e in cui possono esprimere il loro pieno potenziale, senza essere limitate dall'inaccessibilità, dai pregiudizi e dagli stereotipi; riconosce il legame tra istruzione e successiva occupazione; sottolinea la necessità di un pieno accesso all'istruzione al fine di combattere il divario occupazionale;
119. invita la Commissione e gli Stati membri ad affrontare il divario occupazionale delle donne con disabilità, in particolare combattendo gli stereotipi di genere, rafforzando la loro partecipazione all'economia digitale, aumentando la loro rappresentanza nell'istruzione, nella formazione e nell'occupazione nel quadro delle discipline e professioni STEM e lottando contro i fattori dissuasivi al lavoro, quali le molestie sessuali; invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure concrete per garantire che le donne con disabilità partecipino al processo decisionale e ricevano una pari retribuzione a parità di lavoro attraverso misure vincolanti di trasparenza salariale, per combattere il rischio elevato di povertà lavorativa e per adeguare la regolamentazione del lavoro, come le modalità di lavoro flessibili e il congedo parentale, alle loro esigenze specifiche; invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere i modelli imprenditoriali e le iniziative dell'economia sociale volti a migliorare l'inclusione sociale e lavorativa delle donne con disabilità attraverso il piano d'azione sull'economia sociale;
120. osserva che un maggior numero di dati e di informazioni è fondamentale per comprendere la situazione delle donne e delle ragazze con disabilità; chiede dati pertinenti, accurati e disaggregati che considerino la dimensione di genere e la disabilità per tenere conto delle sfide cui devono far fronte le donne con disabilità, in particolare nel mercato del lavoro;
o o o
121. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, al Comitato europeo delle regioni, al Comitato economico e sociale europeo e alle Nazioni Unite.
Eurostat, "Functional and activity limitations statistics" (Statistiche sulle limitazioni funzionali e delle attività), dati estrapolati nel dicembre 2020.
Eurostat, Archive: Disability statistics - access to education and training (Archivio: "statistiche sulla disabilità - accesso all'istruzione e alla formazione"), dati consultati il 29 luglio 2021.
Allegati del 17 dicembre 2019 alla proposta di relazione comune sull'occupazione della Commissione e del Consiglio che accompagna la comunicazione della Commissione sulla strategia annuale di crescita sostenibile 2020 (COM(2019)0653), pag. 89.
Eurostat, "Functional and activity limitations statistics" (Statistiche sulle limitazioni funzionali e delle attività), dati consultati il 6 luglio 2021.
Eurostat, "Disability: higher risk of poverty or social exclusion" (Disabilità: maggiore rischio di povertà o esclusione sociale), consultato il 6 luglio 2021;
Eurostat, "European Union Statistics on Income and Living Conditions" (Statistiche dell'Unione europea sul reddito e sulle condizioni di vita), dati consultati il 2 luglio 2021.
Studio del Parlamento del 1° ottobre 2018 relativo all'aggiornamento 2018 dello studio sul ruolo di protezione della commissione per le petizioni nel contesto dell'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.
Presentazione della Commissione del 10 gennaio 2014 dal titolo "Economic impact and travel patterns of accessible tourism in Europe: Presentation of the key study findings" (Impatto economico e modelli di viaggio del turismo accessibile in Europa: presentazione dei risultati principali dello studio).
– vista la sua risoluzione del 19 giugno 2020 sull'Unione bancaria – relazione annuale 2019(1),
– visti i riscontri della Commissione e della Banca centrale europea (BCE) riguardo alla risoluzione del Parlamento europeo del 19 giugno 2020 sull'Unione bancaria – relazione annuale 2019,
– vista la relazione annuale della BCE del 23 marzo 2021 sulle attività di vigilanza 2020(2),
– vista la relazione annuale della BCE del 19 marzo 2020 sulle attività di vigilanza 2019(3),
– vista la sua risoluzione del 14 marzo 2019 sull'equilibrio di genere nelle nomine di candidati a incarichi nel settore degli affari economici e monetari a livello dell'Unione europea(4),
– vista la sua risoluzione dell'8 ottobre 2020 recante raccomandazioni alla Commissione sulla finanza digitale: rischi emergenti legati alle cripto-attività – sfide a livello della regolamentazione e della vigilanza nel settore dei servizi, degli istituti e dei mercati finanziari(5),
– vista la sua risoluzione dell'8 ottobre 2020 sull'ulteriore sviluppo dell'Unione dei mercati dei capitali: migliorare l'accesso al finanziamento sul mercato dei capitali, in particolare per le PMI, e accrescere la partecipazione degli investitori non professionali(6),
– vista la sua risoluzione del 25 marzo 2021 sulla promozione del ruolo internazionale dell'euro(7),
– vista la sua risoluzione del 10 febbraio 2021 sulla relazione annuale della Banca centrale europea per il 2020(8),
– vista la relazione della task force ad alto livello dell'Eurosistema sulla moneta digitale di banca centrale, dell'ottobre 2020, su un euro digitale(9),
– vista la relazione del Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB) del 9 ottobre 2020, dal titolo "The Use of Supervisory and Regulatory Technology by Authorities and Regulated Institutions – Market developments and financial stability implications" (L'uso della tecnologia applicata alla vigilanza e alla regolamentazione da parte delle autorità e delle istituzioni regolamentate: andamento del mercato e implicazioni per la stabilità finanziaria)(10),
– vista la lettera della presidente della commissione per i problemi economici e monetari al presidente dell'Eurogruppo in data 22 luglio 2020,
– vista la risposta del Sistema europeo di banche centrali (SEBC)/della vigilanza bancaria europea, dell'agosto 2020, alla consultazione pubblica della Commissione europea su una nuova strategia sulla finanza digitale per l'Europa/piano d'azione per le tecnologie finanziarie(11),
– vista la relazione dei cinque presidenti del 22 giugno 2015, dal titolo "Completare l'Unione economica e monetaria dell'Europa",
– vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 al fine di istituire un sistema europeo di assicurazione dei depositi, presentata dalla Commissione il 24 novembre 2015 (COM(2015)0586),
– visto l'accordo quadro del 2010 sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea,
– vista la raccomandazione della BCE del 15 dicembre 2020 sulla distribuzione dei dividendi durante la pandemia di COVID-19(12),
– vista la comunicazione della Commissione del 16 dicembre 2020, dal titolo "Far fronte ai crediti deteriorati all'indomani della pandemia di COVID-19" (COM(2020)0822),
– vista la relazione del Comitato europeo per il rischio sistemico dell'ottobre 2020, dal titolo "EU Non-bank Financial Intermediation Risk Monitor 2020" (Monitoraggio dei rischi di intermediazione finanziaria non bancaria nell'UE)(13),
– vista la relazione dell'ABE del dicembre 2020, dal titolo "Risk Assessment of the European Banking System" (Valutazione dei rischi del sistema bancario europeo)(14),
– visto lo studio dal titolo "Regulatory sandboxes and innovation hubs for FinTech" (Spazi di sperimentazione normativa e poli di innovazione per le tecnologie finanziarie), pubblicato dalla Direzione generale delle Politiche interne(15) nel settembre 2020,
– vista la dichiarazione approvata dall'Eurogruppo nella riunione del 30 novembre 2020,
– viste le dichiarazioni approvate dal Vertice euro nelle riunioni del 30 novembre e dell'11 dicembre 2020,
– vista la dichiarazione del Vertice euro in formato inclusivo dell'11 dicembre 2020 sulla riforma del MES e l'introduzione precoce del sostegno per il Fondo di risoluzione unico,
– visto il quadro trimestrale per la valutazione dei rischi relativo al quarto trimestre del 2020, pubblicato dall'ABE(16),
– visto il rapporto sulla stabilità finanziaria della BCE del novembre 2020,
– vista la relazione di monitoraggio sugli indicatori di riduzione dei rischi del novembre 2020, elaborata congiuntamente dai servizi della Commissione europea, della BCE e del Comitato di risoluzione unico (SRB)(17),
– vista la relazione del comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza del marzo 2021 sui rischi e le vulnerabilità del sistema finanziario dell'UE(18),
– vista la relazione economica annuale 2020 della Banca dei regolamenti internazionali,
– visto il progetto di memorandum d'intesa tra l'UE e il Regno Unito che istituisce un quadro per la cooperazione in materia di regolamentazione dei servizi finanziari,
– viste le note informative del gennaio 2021, dal titolo "Review of the bank crisis management and deposit insurance frameworks" (Riesame del quadro per la gestione delle crisi bancarie e l'assicurazione dei depositi) e "Banking Union: Postponed Basel III reforms" (Unione bancaria: rinvio delle riforme di Basilea III), e dell'ottobre 2020, dal titolo "European Parliament's Banking Union reports in 2015-2019" (Relazioni del Parlamento europeo sull'Unione bancaria nel periodo 2015-2019), pubblicate dall'unità Assistenza alla governance economica della sua Direzione generale delle Politiche interne,
– vista la consultazione della Commissione sul riesame del quadro per la gestione delle crisi bancarie e l'assicurazione dei depositi(19),
– vista la relazione dell'SRB del marzo 2020, dal titolo "Expectations for banks" (Aspettative per le banche)(20),
– visto il documento n. 251 dell'Occasional Paper Series della BCE, dal titolo "Liquidity in resolution: comparing frameworks for liquidity provision across jurisdictions" (Liquidità in caso di risoluzione: confronto dei quadri per l'erogazione di liquidità nelle varie giurisdizioni)(21),
– vista la relazione di avanzamento della Presidenza tedesca del 23 novembre 2020 sul rafforzamento dell'Unione bancaria(22),
– vista la relazione di avanzamento della Presidenza croata del 29 maggio 2020 sul rafforzamento dell'Unione bancaria(23),
– visto il discorso della presidente dell'SRB, Elke König, del gennaio 2021, dal titolo "The crisis management framework for banks in the EU: what can be done with small and medium-sized banks?" (Il quadro per la gestione delle crisi bancarie nell'UE: cosa si può fare con le banche di piccole e medie dimensioni?)(24),
– vista la relazione finale dell'FSB del 1º aprile 2021 sulla valutazione degli effetti delle riforme del concetto "troppo grandi per fallire"(25),
– visti il post sul blog scritto dalla presidente dell'SRB, Elke König, sull'approccio dell'SRB ai requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili (MREL) tenendo conto dell'impatto della COVID-19(26), e il suo intervento in seno alla commissione per i problemi economici e monetari il 27 ottobre 2020(27),
– visto il post di Andrea Enria sul blog dedicato alla vigilanza del 9 ottobre 2020, dal titolo "Fostering the cross-border integration of banking groups in the banking union" (Promuovere l'integrazione transfrontaliera dei gruppi bancari nell'ambito dell'Unione bancaria)(28),
– vista la relazione dell'ABE sugli approcci delle autorità competenti alla vigilanza bancaria in materia di strategie antiriciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo (AML/CFT)(29),
– visto il piano d'azione della Commissione per una politica integrata dell'Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo pubblicato il 7 maggio 2020,
– vista la relazione dell'ABE sul futuro quadro per l'AML/CFT nell'UE(30),
– visto il post sul blog di Bruegel del 7 dicembre 2020, dal titolo "Can the gap in the Europe's internal market for banking services be bridged?" (È possibile ovviare alle carenze del mercato interno dei servizi bancari in Europa?)(31),
– vista la relazione speciale della Corte dei conti europea, dal titolo "La pianificazione della risoluzione nel meccanismo di risoluzione unico", pubblicata il 14 gennaio 2021,
– visto l'articolo 54 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0256/2021),
A. considerando che, nel complesso, il settore bancario ha reagito con resilienza alla crisi provocata dalla COVID-19, grazie alla revisione normativa attuata a seguito della crisi finanziaria mondiale, agevolata dal codice unico europeo e dal meccanismo di vigilanza unico dell'Unione bancaria e sostenuta da misure straordinarie di sostegno alle politiche pubbliche nonché da pratiche di conservazione dei capitali;
B. considerando che la crisi provocata dalla COVID-19 ha dimostrato che un settore bancario forte, unitamente a mercati dei capitali integrati, è essenziale per la ripresa dell'economia europea;
C. considerando che l'Unione bancaria, che comprende il meccanismo di vigilanza unico (SSM) e il meccanismo di risoluzione unico (SRM), assicura che la vigilanza e la gestione delle crisi bancarie siano pienamente allineate;
D. considerando che un'Unione economica e monetaria più stabile, competitiva e convergente richiede un'Unione bancaria solida, dotata di un sistema europeo di assicurazione dei depositi (EDIS) e di un'Unione dei mercati dei capitali più sviluppata e sicura, che inoltre contribuirebbero a migliorare la percezione internazionale dell'euro e a rafforzarne il ruolo nei mercati globali;
E. considerando che l'Unione bancaria è aperta a tutti gli Stati membri dell'UE; che la Bulgaria e la Croazia hanno aderito al meccanismo europeo di cambio (ERM) II e all'Unione bancaria;
F. considerando che il completamento dell'Unione bancaria al di là dei suoi due pilastri esistenti, in particolare l'istituzione di un EDIS, rimane una priorità; che le riforme mirate in materia di risoluzione e di assicurazione dei depositi dovrebbero rafforzare ulteriormente la solidità del settore bancario e preservare la stabilità finanziaria complessiva;
G. considerando che sia la BCE che l'SRB hanno chiesto che l'Unione bancaria sia completata rapidamente, in particolare mediante l'istituzione dell'EDIS;
H. considerando che entro il 2022, due anni prima rispetto a quanto previsto in precedenza, sarà stato introdotto il sostegno al Fondo di risoluzione unico, che garantirà una rete di sicurezza comune a livello sistemico per le banche in risoluzione;
I. considerando che, prima della crisi provocata dalla pandemia di COVID-19, il settore bancario dell'UE era caratterizzato da inefficienze strutturali che si traducevano in scarsa redditività, ridotta efficienza in termini di costi, bassi tassi di interesse, sovraccapacità e incertezza in merito alla sostenibilità dei modelli commerciali; che alcuni problemi non vengono ancora affrontati in maniera adeguata;
J. considerando che, nonostante negli ultimi anni si sia registrata una riduzione generale dei crediti deteriorati, occorre intensificare gli sforzi per ridurre gli elevati livelli di crediti deteriorati che permangono in taluni istituti finanziari;
K. considerando che nel processo di revisione del quadro per la gestione delle crisi bancarie e l'assicurazione dei depositi e di ulteriore integrazione del settore bancario è opportuno tenere conto delle carenze rilevate durante la crisi provocata dalla COVID-19; che l'adozione degli insegnamenti tratti durante la pandemia potrebbe aprire la strada a un miglioramento dell'efficienza dei costi e a una maggiore sostenibilità dei modelli commerciali;
L. considerando che il legame banca-emittente sovrano esiste tuttora e che il quadro normativo dell'UE sul trattamento prudenziale del debito sovrano dovrebbe essere coerente con le norme internazionali; che il livello di esposizioni sovrane è aumentato in diverse banche; che persiste una serie di opzioni e discrezionalità nazionali all'interno del quadro legislativo prudenziale, il che pregiudica la dimensione europea dell'Unione bancaria;
M. considerando che i cambiamenti climatici, il degrado ambientale e la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio sono fattori di cui tenere conto nella valutazione della sostenibilità dei bilanci delle banche, in quanto rappresentano una fonte di rischio che potrebbe incidere negativamente sugli investimenti in vari settori e regioni; che modelli di rischio sofisticati dovrebbero già percepire molti rischi associati ai cambiamenti climatici;
N. considerando che la BCE, nell'ambito del suo progetto di analisi mirata dei modelli interni (TRIM), ha rilevato che gli istituti finanziari sottoposti a vigilanza possono continuare ad avvalersi di modelli interni, soggetti a misure di vigilanza;
O. considerando che la corsa alla trasformazione tecnologica ha subito un'accelerazione, aumentando l'efficienza delle banche e la loro ambizione all'innovazione ed esponendole nel contempo a nuovi rischi e nuove sfide, quali il mondo finanziario digitale, la cibersicurezza, i rischi reputazionali, la riservatezza dei dati, i rischi di riciclaggio del denaro e la tutela dei consumatori;
P. considerando che la protezione dei consumatori e degli investitori è fondamentale per l'approfondimento dell'Unione dei mercati dei capitali e che l'UE deve dotarsi di norme rigorose in materia di protezione dei consumatori, che garantiscano una base minima solida; che le norme nazionali che attuano i requisiti europei in materia di protezione dei consumatori variano all'interno dell'Unione bancaria, sottolineando la necessità di armonizzazione; che l'Unione bancaria non dispone ancora di strumenti efficaci per far fronte ai problemi che i consumatori si trovano ad affrontare, quali la complessità artificiale, le pratiche commerciali sleali, l'esclusione di gruppi vulnerabili dall'utilizzo dei servizi di base nonché il coinvolgimento limitato delle autorità pubbliche;
Q. considerando che l'ulteriore rafforzamento e armonizzazione della vigilanza e dell'applicazione delle norme prudenziali e di lotta al riciclaggio dell'UE, necessari per tutelare l'integrità del sistema finanziario dell'UE, sono prioritari;
R. considerando che norme e principi internazionali solidi sono importanti per la regolamentazione prudenziale delle banche; che le norme del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB) dovrebbero essere recepite nel diritto europeo in modo tempestivo e nel rispetto dei loro obiettivi, tenendo debitamente conto delle caratteristiche specifiche del sistema bancario europeo, se del caso, e del principio di proporzionalità;
S. considerando che il recesso del Regno Unito dall'Unione europea ha comportato il trasferimento di alcuni servizi bancari nell'UE; che l'SSM ha svolto un ruolo fondamentale di orientamento e monitoraggio per le grandi banche guidando e coordinando in modo sistematico la "preparazione" dei loro modelli operativi; che la piena valutazione dell'efficacia della preparazione del settore bancario alla nuova realtà emergerà chiaramente nel medio e lungo termine;
T. considerando che l'UE e il Regno Unito si sono attualmente impegnati a proseguire la cooperazione in materia di regolamentazione e vigilanza nel settore dei servizi finanziari; che tale approccio cooperativo dovrebbe essere alla base delle relazioni a lungo termine tra l'UE e il Regno Unito;
U. considerando che l'attuale quadro per la gestione delle crisi bancarie non garantisce un approccio coerente nella gestione dei problemi delle banche in difficoltà nei vari Stati membri, a causa, tra l'altro, della diversa interpretazione della valutazione dell'interesse pubblico da parte dell'SRB e delle autorità nazionali di risoluzione, della disponibilità, nell'ambito delle procedure di insolvenza nazionali, di strumenti simili agli strumenti di risoluzione previsti dalla direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche (Bank Recovery and Resolution Directive, BRRD)(32) e dal regolamento sul meccanismo di risoluzione unico(33), nonché del disallineamento degli incentivi nella scelta di una soluzione per far fronte al dissesto di una banca, dovuta alle diverse condizioni di accesso alle fonti di finanziamento disponibili in caso di risoluzione e insolvenza;
V. considerando che il quadro per la gestione delle crisi bancarie e l'assicurazione dei depositi dovrebbe garantire un approccio coerente ed efficiente per tutte le banche, indipendentemente dalle dimensioni o dal modello commerciale, nonché contribuire a mantenere la stabilità finanziaria, a ridurre al minimo l'utilizzo del denaro dei contribuenti e a garantire condizioni di parità in tutta l'UE, tenendo debitamente conto del principio di sussidiarietà;
W. considerando che le norme in materia di vigilanza e risoluzione, come pure il fondo di risoluzione, sono stati centralizzati, mentre i sistemi di garanzia dei depositi hanno tuttora carattere nazionale e variano da uno Stato membro all'altro; che le disposizioni di cui alla direttiva relativa ai sistemi di garanzia dei depositi(34) (direttiva SGD) garantiscono una protezione minima di base ai depositanti; che i depositanti in tutta l'Unione bancaria dovrebbero tuttavia godere dello stesso livello di protezione grazie all'istituzione di un EDIS;
Considerazioni generali
1. plaude all'adesione della Bulgaria e della Croazia all'Unione bancaria e all'inclusione del lev bulgaro e della kuna croata nell'ERM II; prende atto delle decisioni della BCE di instaurare una stretta cooperazione con la Banca nazionale bulgara e la Banca nazionale croata; sottolinea che le banche nazionali della Bulgaria e della Croazia sono debitamente rappresentate in seno al consiglio di vigilanza della BCE nonché nella sessione plenaria e nelle sessioni esecutive allargate dell'SRB con gli stessi diritti e obblighi di tutti gli altri membri, tra cui i diritti di voto;
2. sottolinea che la partecipazione all'ERM e all'Unione bancaria è indissolubilmente legata alle norme e alla legislazione dell'UE in materia; incoraggia la Bulgaria e la Croazia a compiere progressi significativi anche nella lotta al riciclaggio e alla criminalità finanziaria; rammenta che, prima dell'adesione alla moneta unica, è opportuno condurre una valutazione esaustiva del settore bancario, anche degli enti meno significativi;
3. si compiace del fatto che in Danimarca e in Svezia si stia discutendo della possibilità di aderire all'Unione bancaria e rileva che la cooperazione tra le autorità di vigilanza nazionali è di fondamentale importanza, soprattutto per quanto concerne le attività transfrontaliere; sottolinea l'importanza di preservare i modelli commerciali esistenti ed efficaci in termini di stabilità finanziaria;
4. rammenta che l'Unione bancaria ha creato l'assetto istituzionale per una maggiore integrazione del mercato mediante l'SSM e l'SRM, mentre l'EDIS, il terzo pilastro dell'Unione bancaria, deve ancora essere completato; accoglie con favore la possibile revisione del quadro di risoluzione e sostiene l'attuale riflessione relativa a un'ulteriore armonizzazione mirata delle normative in materia di insolvenza, al fine di aumentare l'efficienza e la coerenza della gestione delle crisi bancarie nell'UE, nonché in merito al completamento del terzo pilastro dell'Unione bancaria mediante un sistema di assicurazione dei depositi volto a incrementare il livello di protezione dei depositi, riducendo al minimo il rischio morale, limitando il legame tra banche ed emittenti sovrani e garantendo parità di protezione a tutti i depositanti dell'Unione bancaria;
5. prende atto della dichiarazione del Vertice euro dell'11 dicembre 2020 che invita l'Eurogruppo a "elaborare su base consensuale un piano di lavoro graduale e con scadenze definite su tutti gli elementi in sospeso necessari per completare l'Unione bancaria"; si rammarica del fatto che gli Stati membri continuino ad agire al di fuori del quadro unionale, pregiudicando il ruolo di colegislatore del Parlamento europeo; chiede di essere tenuto informato in merito alle discussioni in corso a livello dell'Eurogruppo e del gruppo di lavoro ad alto livello sull'EDIS; ribadisce la richiesta di cooperazione rafforzata con il presidente dell'Eurogruppo, in particolare intensificando la frequenza dei dialoghi economici con il medesimo onde rispecchiare il modello e la regolarità dei dialoghi monetari;
6. ritiene che le banche siano state in grado di rispondere all'attuale crisi con maggiore resilienza poiché meglio capitalizzate e meno indebitate rispetto allo scorso decennio, il che ha dimostrato gli effetti positivi dell'assetto istituzionale messo a punto e delle riforme normative attuate a seguito della crisi finanziaria del 2008; reputa, tuttavia, che il settore bancario sia caratterizzato da alcune inefficienze strutturali che possono essere ulteriormente aggravate dalla crisi attuale; esprime particolare preoccupazione per i livelli elevati di esposizioni deteriorate che molti istituti presentavano già prima della pandemia; sottolinea che lo stock dei crediti deteriorati è notevolmente diminuito dall'istituzione dell'Unione bancaria e che tale tendenza al ribasso è proseguita nel 2020, nonostante la crisi COVID-19; ritiene che il deterioramento della qualità degli attivi delle banche possa incidere negativamente sulla già modesta redditività, il che potrebbe comportare casi di insolvenza per le banche fortemente esposte ai settori economici più colpiti;
7. osserva che il completamento dell'Unione monetaria e l'approfondimento dell'Unione dei mercati dei capitali creeranno condizioni migliori per il finanziamento dell'economia europea, sia per le famiglie che per le imprese, che dipendono ancora in larga misura dal credito bancario per la promozione degli investimenti e la creazione di posti di lavoro, rafforzeranno ulteriormente la competitività dei mercati europei e promuoveranno investimenti privati sostenibili; sottolinea l'effetto stabilizzante delle banche di piccole e medie dimensioni per l'economia dell'UE in tempi di crisi; ritiene necessario adottare un approccio proporzionale nell'ambito dell'evoluzione normativa per completare l'Unione bancaria e l'Unione dei mercati dei capitali;
8. osserva che un'Unione bancaria a pieno titolo, unitamente a un'Unione dei mercati dei capitali forte e pienamente integrata, contribuirebbe alla resilienza dell'economia europea, sosterrebbe il funzionamento dell'Unione economica e monetaria e rafforzerebbe il ruolo internazionale dell'euro; sottolinea l'importanza di garantire condizioni di parità che evitino svantaggi per le piccole e medie imprese (PMI) in termini di accesso ai finanziamenti al credito, nonché la necessità di monitorare attentamente l'emissione di prodotti cartolarizzati; ritiene che l'onere della ripresa dalla crisi non debba ricadere interamente sulle banche, bensì che occorra piuttosto promuovere un'Unione dei mercati dei capitali forte, che contribuisca al rilancio e alla ripresa resiliente dell'economia europea; ritiene che il dispositivo per la ripresa e la resilienza possa imprimere slancio al completamento dell'Unione bancaria, in considerazione del ruolo cruciale del settore bancario nel fornire accesso al credito e nel convogliare i finanziamenti disponibili nell'economia reale, in particolare verso investimenti sostenibili e socialmente responsabili; evidenzia il ruolo dei finanziamenti e degli investimenti privati, insieme agli investimenti pubblici, nel sostenere la transizione climatica, come stabilito dal piano di investimenti per un'Europa sostenibile; invita la Commissione a compiere ulteriori sforzi per allineare meglio l'attività dei mercati finanziari agli obiettivi di sostenibilità e ai criteri ambientali, sociali e di governance, ivi compresa una proposta legislativa concernente lo sviluppo dei rating di sostenibilità basati su tali criteri; invita la Commissione a proseguire gli sforzi nel settore della finanza sostenibile adottando i rimanenti atti delegati a norma del regolamento dell'UE in materia di tassonomia(35) e del regolamento relativo all'informativa(36), nonché applicando, tra l'altro, una solida metodologia inerente al principio "non arrecare un danno significativo";
9. è del parere che, sebbene i buoni rapporti tra l'SSM e l'SRB siano stati fondamentali fin dalla creazione del sistema, nel contesto attuale sia particolarmente importante rafforzare l'approccio alla cooperazione tra i due pilastri onde garantire un'azione adeguata e tempestiva;
10. sottolinea il contributo essenziale per affrontare la crisi apportato dalle misure di carattere temporaneo, quali i regimi di garanzia pubblica, le moratorie sui rimborsi dei prestiti per i mutuatari in difficoltà finanziarie, i programmi di liquidità delle banche centrali e le operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (OMRLT) della BCE, nonché il programma di acquisto di attività (PAA) e il programma di acquisto per l'emergenza pandemica (PEPP); rileva che tali misure straordinarie di carattere temporaneo dovrebbero essere accompagnate da provvedimenti volti a mitigare le distorsioni dei mercati e dell'economia; evidenzia inoltre l'importanza che le autorità di regolamentazione concedano flessibilità anche alle banche affinché queste ultime possano operare al di sotto degli orientamenti di secondo pilastro e con requisiti patrimoniali ridotti;
11. sottolinea la natura eccezionale di una pandemia e il carattere temporaneo delle misure di sostegno messe in atto come misura di contenimento iniziali tesa a limitare i danni economici; osserva che le misure di sostegno economico devono continuare a essere adattate alle circostanze economiche attuali e attese; chiede un passaggio ben ordinato, graduale e mirato dagli aiuti pandemici agli strumenti di sostegno alla ripresa, ivi comprese riforme negli Stati membri mediante i piani nazionali per la ripresa e la resilienza, giacché una revoca anticipata o non coordinata delle misure temporanee potrebbe comportare la ricomparsa delle carenze e delle vulnerabilità pre-crisi del settore bancario, tra cui l'aumento dell'esposizione delle banche al rischio di credito, con potenziali ripercussioni sulla loro posizione patrimoniale, e potrebbe compromettere la crescita e l'esito della ripresa;
12. accoglie con favore le modifiche mirate al regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR) introdotte dalla "soluzione tampone del CRR" al fine di sostenere la capacità di prestito delle banche alle famiglie e alle imprese(37), attenuando così le ripercussioni economiche della pandemia di COVID-19 e garantendo che il quadro normativo interagisca armoniosamente con le altre misure volte a far fronte alla crisi;
13. osserva che nel dicembre 2020 l'SSM ha rilasciato una dichiarazione in cui modifica la sua precedente raccomandazione sul pagamento dei dividendi e il riacquisto di azioni proprie, raccomandando che le banche che intendono pagare i dividendi o riacquistare le azioni proprie siano redditizie e abbiano solide traiettorie patrimoniali; invita l'SSM a fornire una stima delle distribuzioni (dividendi e riacquisto di azioni proprie) e della retribuzione variabile effettuate nel primo e nel secondo trimestre del 2021 dagli istituti finanziari nel suo ambito di competenza e a valutarne l'impatto sulla posizione patrimoniale delle banche a seguito di tale analisi; chiede all'SSM di valutare se l'applicazione delle restrizioni alle distribuzioni oltre settembre 2021 possa essere uno strumento utile finché persistono importanti incertezze in merito alla ripresa economica e alla qualità degli attivi delle banche; invita la Commissione a esaminare uno strumento giuridicamente vincolante in materia di dividendi e riacquisto di azioni proprie quale strumento di vigilanza in tempi di crisi;
14. invita la Commissione nonché le autorità nazionali ed europee di vigilanza (AEV) a prepararsi al previsto deterioramento della qualità degli attivi bancari; si compiace della prima relazione congiunta di valutazione dei rischi delle AEV, del marzo 2021, in cui si consiglia alle banche di prepararsi adeguando i modelli di accantonamento al fine di assicurare il tempestivo riconoscimento di livelli adeguati di accantonamento, garantendo pratiche di prestito sane e un'adeguata determinazione del prezzo dei rischi, tenendo presente che le misure di sostegno pubblico quali le moratorie sui prestiti e i sistemi di garanzia pubblica scadranno, nonché seguendo politiche conservative sui dividendi e il riacquisto di azioni proprie; rileva il fatto che le AEV hanno avvertito gli istituti finanziari affinché continuino a sviluppare nuove misure per adattarsi a un contesto di tassi d'interesse bassi per un lungo periodo;
15. rileva con preoccupazione l'applicazione eterogenea dell'International Financial Reporting Standard (IFRS 9) per quanto concerne gli accantonamenti per perdite da parte degli istituti, come emerso durante la pandemia di COVID-19; invita l'SSM ad adottare provvedimenti volti a garantire l'applicazione coerente delle norme in materia di informativa finanziaria tra i vari istituti nell'Unione bancaria;
16. ritiene che un'Unione bancaria integrata debba dipendere dal buon funzionamento del mercato unico dei servizi finanziari al dettaglio; invita la Commissione a valutare gli ostacoli e le barriere che sorgono per i consumatori quando si avvalgono di prodotti bancari al dettaglio, quali i prestiti ipotecari a livello transfrontaliero, e a proporre soluzioni per garantire che i consumatori possano beneficiare di servizi finanziari al dettaglio a livello transfrontaliero; prende altresì atto dell'elevata discrepanza tra i tassi di interesse sui mutui ipotecari in tutta l'Unione;
17. si compiace del ritmo accelerato della digitalizzazione nel settore bancario, che consente alle banche di rispondere meglio alle esigenze dei clienti a distanza nonché di offrire nuovi prodotti, e garantisce possibilità di maggiore efficienza in termini di costi; insiste, a tale proposito, sul fatto che la digitalizzazione nel settore bancario dovrebbe essere perseguita nel pieno rispetto dei diritti dei consumatori e dovrebbe preservare l'inclusione finanziaria, in particolare dei gruppi vulnerabili con bassi livelli di alfabetizzazione digitale o finanziaria; sottolinea che la digitalizzazione richiede notevoli investimenti nei sistemi informatici, in ricerca e sviluppo e in nuovi modelli di funzionamento, che possono comportare una minore redditività nel breve termine; sostiene fermamente la nuova strategia di finanza digitale della Commissione e accoglie con favore il pacchetto sulla finanza digitale lanciato dalla Commissione nel 2020, che faciliterà l'espansione delle tecnologie innovative a livello transfrontaliero, garantendo nel contempo la resilienza del settore finanziario; attende con interesse l'ulteriore sviluppo delle proposte di regolamento e di direttiva sulla resilienza operativa digitale per il settore finanziario, in virtù delle quali le entità finanziarie dovranno mettere in atto adeguate misure di salvaguardia per mitigare l'impatto degli incidenti connessi alle TIC; è del parere che la loro efficace attuazione beneficerà di notevoli investimenti pubblici e privati e della cooperazione in materia di innovazione a favore di sistemi dotati di maggiore sicurezza e resilienza; ritiene che la digitalizzazione del settore bancario europeo rappresenti un'occasione per l'Unione di attrarre capitali esteri e di competere sul mercato globale; evidenzia, a tal riguardo, la crescente interconnessione tra banche, cripto-attività e finanza digitale;
18. sottolinea l'importanza di garantire la neutralità tecnologica negli approcci alla regolamentazione e alla vigilanza; evidenzia la necessità di affrontare le sfide e le opportunità dell'utilizzo di nuove tecnologie innovative connesse alla vigilanza bancaria e al controllo dei sistemi di pagamento;
19. accoglie con favore l'operato della BCE sull'euro digitale, tra cui la sua relazione sul tema e l'esito della sua consultazione pubblica; rileva che, a seconda delle caratteristiche specifiche dell'impostazione di un euro digitale, l'impatto sul settore bancario potrebbe essere notevole, in quanto potrebbe incidere su ambiti quali i pagamenti, la capacità delle banche di procedere alla trasformazione delle scadenze nonché la capacità di prestito e la redditività complessive, e invita pertanto la BCE ad effettuare ulteriori analisi delle implicazioni di una moneta digitale per il settore bancario, come pure delle potenziali implicazioni per la stabilità finanziaria; accoglie con favore l'obiettivo di far sì che l'euro digitale funga, insieme al contante, da mezzo per pagamenti digitali sicuri e competitivi e riconosce i potenziali benefici per i cittadini; sostiene gli sforzi della BCE per garantire un elevato livello di tutela della vita privata, protezione e riservatezza dei dati relativi ai pagamenti, nonché resilienza e sicurezza informatica; prende atto della discussione in merito alla moneta digitale e riconosce il valore aggiunto che quest'ultima potrebbe apportare al rafforzamento del ruolo internazionale dell'euro;
20. osserva che nel marzo 2020 il gruppo dei governatori delle banche centrali e dei capi delle autorità di vigilanza (GHOS) ha riveduto il calendario di attuazione degli elementi finali del quadro di Basilea III per accrescere la capacità operativa delle banche e delle autorità di vigilanza di rispondere alle conseguenze immediate della pandemia di COVID-19; sottolinea l'importanza di norme rigorose in materia di regolamentazione bancaria a livello mondiale e della loro attuazione coerente e tempestiva; attende l'imminente proposta della Commissione sull'attuazione delle norme definitive di Basilea III; rammenta che l'attuazione dovrebbe tenere conto del principio di proporzionalità e rispettare, se del caso, le specificità e l'eterogeneità del settore bancario dell'UE, garantendo nel contempo che il regolamento dell'UE sui requisiti patrimoniali sia conforme alle norme di Basilea; sottolinea che l'attuale revisione dovrebbe rispettare il principio di non aumentare in maniera significativa i requisiti patrimoniali complessivi, rafforzando nel contempo la posizione finanziaria generale delle banche europee; ricorda la sua risoluzione del 23 novembre 2016 sul completamento di Basilea III(38) e invita la Commissione ad agire in relazione alle raccomandazioni ivi contenute in sede di elaborazione delle proposte legislative; invita la Commissione a introdurre misure volte ad incrementare i prestiti delle banche all'economia reale, in particolare alle PMI, e a finanziare la ripresa, unitamente alla transizione digitale e ambientale in Europa; sottolinea che, al fine di difendere la sua sovranità economica e autonomia strategica, l'UE necessita di banche europee forti e competitive per offrire servizi bancari all'ingrosso alle società di tutte le dimensioni;
21. rileva che esiste una notevole interconnessione tra il settore dell'intermediazione finanziaria non bancaria e il settore bancario "tradizionale", il che solleva preoccupazioni di rischio sistemico data la mancanza di un'adeguata regolamentazione e vigilanza del primo; sottolinea che il recente shock causato dalla pandemia ha dimostrato che il settore non bancario può amplificare la volatilità del mercato e dei prezzi, in particolare quando la liquidità del mercato è sotto pressione; invita la Commissione a valutare se siano necessari ulteriori strumenti macroprudenziali, segnatamente lo sviluppo di strumenti di gestione della liquidità ex ante e un'attenta analisi delle misure della leva finanziaria esistenti;
22. rileva le interdipendenze tra banche e controparti centrali (CCP); evidenzia i dubbi che sorgono in relazione alle responsabilità delle banche e delle CCP per eventuali perdite alla fine della cascata nonché gli effetti di tali responsabilità sui requisiti prudenziali delle banche; sottolinea, a tal riguardo, i rischi di un'eccessiva dipendenza dalle CCP del Regno Unito e accoglie con favore le misure adottate dalla Commissione durante lo scorso anno, che fissano i criteri per la classificazione delle CCP dei paesi terzi;
23. deplora l'incapacità di garantire il pieno equilibrio di genere nelle istituzioni e negli organi finanziari dell'UE e in particolare il fatto che le donne continuino a essere sottorappresentate nelle posizioni dirigenziali nel settore dei servizi bancari e finanziari; sottolinea che l'equilibrio di genere nell'ambito dei consigli esecutivi e nella forza lavoro comporta vantaggi sociali ed economici; ritiene che la scelta dei candidati alle istituzioni e agli organi finanziari dell'UE debba avvenire in base a criteri di merito e capacità e nell'ottica di conseguire un funzionamento più efficiente dell'istituzione o dell'organo in questione; invita i governi e tutte le istituzioni e gli organi a privilegiare il conseguimento del pieno equilibrio di genere nel più breve tempo possibile, anche fornendo elenchi ristretti di candidati equilibrati sotto il profilo del genere per tutte le future nomine che richiedono l'approvazione del Parlamento, anche presso la BCE e le principali istituzioni finanziarie dell'UE, adoperandosi per includere almeno una donna e un uomo tra i candidati di ogni procedura di nomina; ricorda la propria risoluzione del 14 marzo 2019(39) volta a garantire l'equilibrio di genere nel prossimo elenco di candidati alle nomine nel settore degli affari economici e monetari dell'UE e ribadisce l'impegno a non prendere in considerazione elenchi di candidati in cui non sia stato rispettato il principio dell'equilibrio di genere;
24. invita la Commissione a rivedere i criteri di ammissibilità per attirare un maggior numero di candidature femminili;
Vigilanza
25. prende atto del ruolo della vigilanza bancaria europea nel garantire l'erogazione di capitale temporaneo e un aiuto operativo alle banche come risposta alla pandemia di COVID-19, affinché possano continuare a fornire assistenza finanziaria alle imprese e alle famiglie e assorbire le perdite, mantenendo nel contempo un'elevata qualità della vigilanza; rileva le preoccupazioni espresse dall'SSM per quanto riguarda i costi elevati, la bassa redditività, le valutazioni di mercato depresse e gli insufficienti investimenti nelle nuove tecnologie nel settore bancario; chiede orientamenti sull'arco temporale e l'approccio previsti per la ricostituzione delle riserve;
26. sottolinea l'importanza di rafforzare la trasparenza e la prevedibilità della vigilanza bancaria dell'UE ed elogia, a tale riguardo, la recente pratica di pubblicare i requisiti del secondo pilastro specifici per le banche; ritiene che singoli requisiti rendano le aspettative dell'SSM più affidabili e permettano con maggiore facilità agli investitori di adottare decisioni più informate;
27. auspica che le recenti modifiche alla struttura organizzativa dell'SSM, semplificando nel contempo il sistema e integrando l'innovazione tecnologica, favoriscano una vigilanza maggiormente basata sui rischi e una collaborazione istituzionale interna;
28. sostiene l'analisi delle potenziali vulnerabilità del settore bancario in diversi scenari, condotta dall'SSM nel novembre 2020, per quanto riguarda gli effetti dello shock sulla qualità degli attivi e sul capitale;
29. rileva che una delle priorità fondamentali dell'SSM dovrebbe restare una sana gestione del rischio creditizio; condivide le preoccupazioni dell'SSM sul fatto che le banche potrebbero cambiare i loro modelli di rischio creditizio e prende atto, a tale riguardo, delle aspettative di vigilanza dell'SSM per adeguati preparativi operativi in previsione di una crescita dei prestiti in sofferenza e per una sana gestione del rischio creditizio, come indicato nelle sue lettere agli amministratori delegati di istituti significativi e nella sua strategia sul rischio di credito nel contesto della COVID-19; è favorevole all'intensificazione della vigilanza da parte dell'SSM dei mercati con un elevato indebitamento; osserva che non tutte le banche hanno potuto soddisfare le aspettative dell'SSM sulla gestione del rischio di credito, il che implica la necessità di ulteriori sforzi;
30. riconosce che la crisi indotta dalla COVID-19 ha incrementato il rischio di un ulteriore accumulo di prestiti in sofferenza; prende atto con preoccupazione della previsione della BCE secondo cui i prestiti in sofferenza in uno scenario grave ma plausibile potrebbero raggiungere livelli elevati pari a 1 400 miliardi di EUR entro la fine del 2022; insiste sul fatto che garantire una gestione adeguata e tempestiva della qualità degli attivi deteriorati nei bilanci delle banche sarà fondamentale per evitare un accumulo di prestiti in sofferenza a breve termine; consiglia agli Stati membri di profondere ulteriori sforzi per affrontare tale questione; prende atto al riguardo della comunicazione della Commissione del 16 dicembre 2020 dal titolo "Far fronte ai crediti deteriorati all'indomani della pandemia di COVID-19" (COM(2020)0822), per consentire alle banche di sostenere le famiglie e le imprese dell'UE; si attende che la revisione della direttiva sul credito al consumo(40) garantisca un elevato grado di tutela dei consumatori, in particolare stabilendo disposizioni più ambiziose sulla protezione dei debitori dalle pratiche abusive e garantendo che tali diritti siano applicati allo stesso modo ai prestiti esistenti e futuri; chiede di monitorare eventuali "effetti di precipizio", in particolare qualora siano revocate le misure di sostegno temporanee; invita le autorità di vigilanza a continuare a tenere opportunamente in considerazione gli effetti negativi che le vendite su larga scala dei prestiti in sofferenza possono avere sui bilanci prudenziali delle banche che utilizzano modelli interni;
31. sottolinea che le banche dovrebbero rispettare le norme prudenziali applicabili e gli orientamenti di vigilanza sui prestiti in sofferenza e mantenere la capacità operativa di gestire in modo proattivo i debitori in difficoltà e controllare i propri bilanci, accelerando l'individuazione precoce dei crediti deteriorati al fine di ridurre il rischio di un indebolimento della capacità di prestito in periodi di grande richiesta di investimenti legati alla ripresa; evidenzia la flessibilità esistente nell'attuazione degli orientamenti della BCE sui prestiti in sofferenza, compresa la concessione di più tempo alle banche con livelli di prestiti in sofferenza particolarmente elevati per la presentazione delle loro strategie di riduzione di tali prestiti;
32. ricorda che la riduzione dei rischi nel settore bancario contribuirebbe a un'Unione bancaria più stabile, forte e orientata alla crescita economica; prende atto, a tale proposito, dell'accordo politico raggiunto riguardo alla proposta di direttiva della Commissione sui gestori di crediti e agli acquirenti di crediti, che incoraggerà lo sviluppo di mercati secondari per i crediti in sofferenza nell'UE e mira ad aiutare le banche a ridurre gli stock di prestiti in sofferenza nei loro bilanci;
33. riconosce il ruolo svolto dalle banche in alcuni Stati membri nel sostenere le imprese e l'economia reale durante la pandemia; insiste sulla necessità che le banche valutino con diligenza la solidità finanziaria e la sostenibilità economica delle imprese, interagiscano proattivamente con i debitori in difficoltà per gestire le loro esposizioni e offrire opzioni di finanziamento e ristrutturazioni fattibili, o idonee opzioni alternative alle imprese redditizie, al fine di assicurare che siano evitate inadempienze, ove possibile, e che le imprese e i consumatori non siano a rischio di eccessivo indebitamento; insiste sulla necessità di modificare costantemente il quadro prudenziale per consentire e incoraggiare l'applicazione di misure di tolleranza alle imprese e alle famiglie laddove le banche ritengano che le prospettive di ripresa restino elevate, e chiede l'eliminazione di tutti gli ostacoli normativi alla loro applicazione; esorta le banche a contemplare, in ultima istanza, l'uscita delle imprese non redditizie dal mercato in maniera strutturata; ritiene che le banche debbano garantire adeguate trasmissioni creditizie dall'Eurosistema all'economia reale; accoglie con favore le azioni previste dalla comunicazione della Commissione del 24 settembre 2020 dal titolo "Un'Unione dei mercati dei capitali per le persone e le imprese: nuovo piano di azione" (COM(2020)0590) e dal suo allegato sul rinvio delle PMI a fonti di finanziamento alternative in caso di rifiuto della concessione di credito;
34. invita le autorità europee di vigilanza a esercitare pienamente i loro poteri per garantire un elevato grado di tutela dei consumatori, compresi, se del caso, i poteri di intervento sui prodotti qualora i prodotti finanziari e creditizi abbiano arrecato pregiudizio o possano arrecare pregiudizio per i consumatori;
35. sottolinea l'importanza di tutelare i diritti dei consumatori, in particolare per quanto riguarda le clausole abusive e aggressive e le pratiche sleali, le commissioni bancarie e la trasparenza dei costi, la redditività e i rischi dei prodotti; osserva che l'Unione bancaria non dispone ancora di strumenti efficaci per far fronte ai problemi cui sono confrontati i consumatori, ad esempio pratiche commerciali sleali e complessità artificiale; invita, a tale proposito, l'ABE a prestare maggiore attenzione all'adempimento del suo mandato per quanto concerne la raccolta, l'analisi e la comunicazione in modo corretto delle tendenze di consumo, nonché l'esame e il coordinamento delle iniziative di alfabetizzazione e istruzione finanziarie da parte delle autorità competenti; invita la Commissione a controllare le clausole abusive e le pratiche sleali adottate dal settore bancario nei contratti stipulati con i consumatori e a garantire l'effettiva e rapida attuazione da parte di tutti gli Stati membri della direttiva sulle clausole abusive nei contratti(41) avvalendosi di tutti i mezzi a disposizione;
36. rileva che le perdite attese su crediti, insieme all'attuale contesto di bassi tassi d'interesse, potrebbero incidere negativamente sulla redditività delle banche; sottolinea la necessità che le banche adeguino ulteriormente i loro modelli di impresa a favore di strategie più sostenibili, meno onerose e tecnologicamente avanzate e attuino una gestione strategica e una supervisione prudente delle funzioni aziendali, nel pieno rispetto dei diritti dei consumatori; evidenzia l'importanza di garantire che le decisioni di accantonamento delle banche volte a sostenere la loro capacità di prestito non siano indebitamente rinviate, in particolare quando cresce la domanda di credito;
37. è fortemente preoccupato per il fatto che le recenti crisi bancarie hanno rivelato come gli enti creditizi abbiano ripetutamente venduto in maniera impropria obbligazioni e altri prodotti finanziari ai clienti al dettaglio; deplora che l'applicazione frammentaria delle disposizioni della BRRD sulla protezione dei consumatori per quanto riguarda i requisiti minimi di fondi propri e le passività ammissibili (MREL); esorta la Commissione a valutare la questione della vendita impropria di prodotti finanziari da parte degli istituti bancari e, sulla base delle risultanze, a presentare proposte adeguate, anche nella prossima revisione della BRRD;
38. è del parere che debbano essere ulteriormente documentati i possibili vantaggi del consolidamento bancario, sia all'interno dell'UE che a livello transfrontaliero, nell'affrontare la bassa redditività, le sovraccapacità e la frammentazione del settore bancario; constata la tendenza del settore bancario a impegnarsi a favore del consolidamento e sottolinea, in tale contesto, la guida della BCE sull'approccio di vigilanza al consolidamento, sostenendo le aggregazioni aziendali ben concepite e correttamente eseguite; evidenzia i vantaggi della tutela della diversità/pluralità dei settori finanziari nell'accrescere la fiducia sistemica e nel mantenere la stabilità finanziaria; invita la Commissione a tenere conto e a dare seguito alle conclusioni della valutazione 2021 del Consiglio per la stabilità finanziaria degli effetti sul sistema finanziario delle riforme del concetto "entità troppo grandi per fallire";
39. deplora che la questione del paese d'origine e del paese ospitante continui a rappresentare una sfida per il completamento dell'Unione bancaria e ritiene che l'introduzione dell'EDIS sia parte della soluzione, parallelamente a ulteriori misure di riduzione del rischio; teme che, se cresce il livello dei prestiti in sofferenza man mano che vengono abolite le misure di sostegno pubblico, i paesi d'origine e ospitanti potrebbero varare misure per tutelare le attività e procedere a nuovi accantonamenti; insiste sulla necessità che le banche siano in grado di operare a livello transfrontaliero gestendo nel contempo il loro capitale e la loro liquidità a livello consolidato con garanzie credibili e applicabili per i paesi ospitanti, concernenti la disponibilità di risorse e l'impatto sulla stabilità finanziaria al fine di diversificarne i rischi e di ovviare a eventuali mancanze di redditività; ritiene che occorra una graduale armonizzazione nei settori in cui si applicano opzioni e discrezionalità nazionali, anche in quello del diritto fallimentare, allo scopo di facilitare la pianificazione della risoluzione per i gruppi bancari transfrontalieri nell'Unione bancaria;
40. esprime preoccupazione per il fatto che, con la vendita di crescenti quantità di titoli sovrani da parte degli Stati membri, cresce anche la quota del debito sovrano nei bilanci delle banche, aggravando potenzialmente il nesso tra emittenti sovrani e banche; ritiene che la creazione di Next Generation EU garantirà attivi europei a basso rischio e di elevata qualità consentendo di riequilibrare i titoli sovrani nei bilanci delle banche e contribuendo a ridurre il circolo vizioso tra le banche e i loro emittenti sovrani; ricorda che Next Generation EU svolgerà un ruolo importante nel sostenere la ripresa e deve essere un'occasione per intensificare gli investimenti, realizzare le riforme necessarie in ciascuno Stato membro e contribuire ulteriormente al rafforzamento del sistema bancario europeo;
41. ritiene che, per risolvere le questioni del paese di origine e del paese ospitante, rompendo il nesso tra emittenti sovrani e banche e sostenendo gli sforzi di consolidamento bancario, sia necessario introdurre una rete di sicurezza paneuropea, elaborare e attuare accordi di sostegno finanziario infragruppo nell'ambito dei piani di ripresa delle banche e procedere all'armonizzazione graduale nei settori in cui si applicano opzioni e discrezionalità nazionali, anche in quello del diritto fallimentare, proseguendo nel contempo gli sforzi di riduzione dei rischi;
42. ribadisce la necessità che il quadro normativo del trattamento prudenziale del debito sovrano sia coerente con le norme internazionali;
43. sottolinea l'importante ruolo di solide strutture di governance interna in seno alle banche e prende atto della relativa debolezza individuata nel processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) dell'SSM per il 2020, incentrato sul modo in cui le banche hanno gestito il rischio legato alla crisi per il capitale e la liquidità, tenendo conto delle circostanze eccezionali che hanno interessato le singole banche; elogia l'approccio mirato alla raccolta di informazioni per la valutazione del capitale e della liquidità; sottolinea l'importanza di adottare le norme più rigorose e condizioni di parità nelle valutazioni di "competenza e onorabilità" dei membri del consiglio di amministrazione delle banche, che sono attualmente interpretate in modo diverso nei vari Stati membri a causa del recepimento estremamente eterogeneo della direttiva sui requisiti patrimoniali; chiede pertanto un'ulteriore armonizzazione in questo settore; insiste affinché le valutazioni di "competenza e onorabilità" delle autorità competenti debbano sempre essere effettuate ex ante ed ex post; approva il piano della BCE di rivedere la sua attuale guida alla valutazione di "competenza e onorabilità" nel 2021 allo scopo di delineare le sue aspettative di vigilanza sulla qualità dei membri del consiglio di amministrazione; attende con interesse le proposte della BCE relative a un pacchetto di misure volte a rafforzare la vigilanza di "competenza e onorabilità"; incoraggia, a tale riguardo, a prendere in considerazione l'integrazione dei requisiti di "competenza e onorabilità" nel regolamento sui requisiti patrimoniali;
44. constata che la prova di stress a livello dell'UE, avviata il 29 gennaio 2021, è intesa a testare le traiettorie patrimoniali delle banche nell'ipotesi di un peggioramento della qualità degli attivi nel contesto di bassi tassi d'interesse; invita l'ABE ad ampliare la portata delle successive prove di stress, dal momento che il campione di 51 banche selezionate nell'esercizio è considerato troppo limitato; sottolinea che l'esecuzione di prove di stress e, a un momento opportuno, la verifica della qualità degli attivi di un campione mobile di enti meno significativi sono esercizi importanti per creare fiducia;
45. si compiace degli sforzi dell'SSM volti a fornire orientamenti e chiarezza alle banche per l'autovalutazione e la rendicontazione adeguata dei rischi ambientali e di quelli legati ai cambiamenti climatici; insiste sulla necessità di una maggiore pressione in termini di vigilanza affinché le istituzioni finanziarie segnalino in maniera adeguata i rischi ambientali e quelli legati ai cambiamenti climatici; ritiene che la prova di stress sul rischio climatico dell'SSM costituisca una misura importante per la valutazione delle prassi bancarie e l'individuazione di settori concreti in cui sono possibili miglioramenti; elogia, in tale contesto, la raccomandazione contenuta nella guida della BCE sui rischi climatici e ambientali, che migliora l'approccio strategico e complessivo per affrontare il rischio derivante dai cambiamenti climatici; è favorevole all'idea secondo cui le banche preparino l'autovalutazione e i piani d'azione nel 2021, seguiti nel 2022 da una revisione prudenziale delle azioni delle banche; ritiene che tali autovalutazioni e rendicontazioni debbano basarsi sul principio di proporzionalità e non debbano pregiudicare la capacità e la competitività delle banche; prende atto dell'iniziativa dell'ABE di condurre un esercizio pilota sul rischio climatico a livello dell'UE e ne rileva le conclusioni, da cui si evince la necessità di una maggiore divulgazione delle informazioni sulle strategie di transizione e sulle emissioni di gas a effetto serra (GES) per consentire alle banche e alle autorità di vigilanza di valutare più accuratamente il rischio climatico; ricorda che gli investimenti e i prestiti in attività economiche insostenibili possono dare luogo ad attivi non recuperabili o investimenti a fondo perduto;
46. constata il ruolo dell'ABE nel guidare, coordinare e monitorare la lotta del settore finanziario dell'UE contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo; accoglie con favore gli sforzi profusi dalla BCE negli ultimi due anni per rafforzare lo scambio di informazioni tra l'SSM e le autorità di vigilanza in materia di norme antiriciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo (AML/CFT) al fine di tenere meglio conto degli aspetti antiriciclaggio nelle misure di vigilanza prudenziale; chiede che per tale responsabilità siano stanziati finanziamenti e risorse commisurati; accoglie con favore il sostegno dell'ABE sul funzionamento individuale dell'attuazione dei poteri di vigilanza in materia di antiriciclaggio nei vari Stati membri e chiede ulteriori misure per garantire che la vigilanza in materia di AML/CFT sia basata sul rischio, proporzionata ed efficace; sottolinea le differenze negli approcci assunti nei confronti della vigilanza AML/CFT dalle autorità nazionali e nell'applicazione della legislazione dell'UE, differenze che possono comportare un arbitraggio normativo; incoraggia la parziale conversione delle disposizioni della direttiva antiriciclaggio in un regolamento; deplora che diversi Stati membri non abbiano tuttora pienamente recepito la direttiva antiriciclaggio IV e V e che un numero ancora maggiore di essi abbiano dimostrato gravi carenze nella loro effettiva attuazione; si compiace del fatto che la Commissione abbia avviato procedure di infrazione e la invita ad avviare procedure d'infrazione per i restanti casi di mancato recepimento e attuazione delle direttive antiriciclaggio; prende atto del secondo mandato dell'ABE di creare una banca dati in materia di antiriciclaggio, che dovrebbe essere sviluppata nel 2021, e di intensificare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità europee; insiste sull'importante ruolo svolto dai collegi delle autorità di vigilanza antiriciclaggio per i gruppi transfrontalieri, composti da tutte le autorità antiriciclaggio delle giurisdizioni in cui il gruppo opera, nel valutare l'azione del gruppo in materia di antiriciclaggio;
47. accoglie con favore il piano d'azione della Commissione per una politica integrata dell'Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo pubblicato il 7 maggio 2020; invita la Commissione ad adottare rapidamente il suo pacchetto legislativo antiriciclaggio; la esorta a presentare una proposta intesa a istituire un'autorità di vigilanza in materia di antiriciclaggio; sottolinea che l'ambito di applicazione del quadro antiriciclaggio dovrebbe comprendere gli emittenti e i fornitori di cripto-attività; invita la Commissione a prendere in considerazione la creazione di un'unità europea di informazione finanziaria (UIF);
48. sottolinea l'importante ruolo del settore bancario nella lotta all'elusione fiscale; ribadisce la propria posizione secondo cui sono necessari maggiori audit e requisiti di conoscenza del cliente per le operazioni che coinvolgono i paesi di cui all'allegato I o II dell'elenco delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali;
49. accoglie con favore il pacchetto sulla finanza digitale della Commissione; ritiene che le proposte della Commissione sui mercati di cripto-attività e sulla resilienza operativa digitale siano tempestive, utili e necessarie; sottolinea che, sebbene la finanza digitale garantisca maggiori opzioni di finanziamento per i consumatori e le imprese, è opportuno preservare la tutela dei consumatori e la stabilità finanziaria;
50. prende atto del recesso del Regno Unito dall'UE; riconosce i notevoli progressi compiuti da numerose banche per quanto riguarda i loro modelli di funzionamento post-Brexit concordati con l'SSM e sostiene gli sforzi di quest'ultimo per monitorare i progressi compiuti nel conseguimento di tali modelli nei settori degli attivi, del personale e delle prassi contabili; ribadisce che, nel contesto del trasferimento delle imprese nell'UE, gli enti di comodo non sono accettabili nella zona euro; ritiene che debbano essere affrontate le lacune normative esistenti nel quadro giuridico dell'UE al fine di rafforzare la vigilanza e ricorda che l'SSM ha assunto la responsabilità diretta della vigilanza prudenziale delle imprese di investimento di rilevanza sistemica dopo l'entrata in vigore, nel giugno 2021, del regolamento rivisto sulle imprese di investimento(42);
51. sottolinea l'importanza di mantenere condizioni di parità nello spazio normativo e di evitare una corsa normativa al ribasso; rileva, in tale contesto, che il memorandum d'intesa tra la BCE e le autorità britanniche, che si basa sul modello negoziato dall'ABE e comprende la vigilanza prudenziale al di fuori dei regimi assicurativi e pensionistici, entrato in vigore il 1º gennaio 2021, costituisce una solida base per la cooperazione in materia di vigilanza tra l'SSM e l'autorità di regolamentazione prudenziale del Regno Unito ed è incentrato sullo scambio di informazioni e sul trattamento reciproco dei gruppi bancari transfrontalieri, anche nell'ottica di una corresponsabilità in materia di vigilanza delle succursali;
52. osserva che il rispetto del principio di proporzionalità è fondamentale per la corretta attuazione della vigilanza bancaria, in particolare per gli istituti più piccoli;
Risoluzione
53. confida nel fatto che l'introduzione di un meccanismo di sostegno nel Fondo di risoluzione unico nel 2022, due anni prima di quanto inizialmente previsto, sotto forma di linea di credito rotativo del MES, garantendo in tal modo una rete di sicurezza per le risoluzioni delle banche nell'Unione bancaria, rafforzerà il quadro di gestione delle crisi e rappresenti un passo importante verso il completamento dell'Unione bancaria; constata che il significativo sviluppo del Fondo di risoluzione unico, unitamente al meccanismo di sostegno comune, fornirà all'SRB l'accesso a fondi combinati per un importo ben superiore a 100 miliardi di EUR; rileva la necessità di continuare a ridurre i rischi nei sistemi bancari parallelamente all'istituzione dell'EDIS;
54. insiste nel ritenere le banche le sole responsabili delle loro prestazioni anziché imporre ai contribuenti l'onere di un quadro di gestione delle crisi;
55. si compiace del fatto che l'SRB, pur non essendo tenuto ad avviare misure di risoluzione nel 2020, abbia tuttavia collaborato meticolosamente con l'SSM per quanto riguarda i casi prossimi alla crisi; prende atto delle misure di sostegno e della flessibilità concessa dall'SRB al rispetto degli obiettivi intermedi in materia di MREL senza compromettere la possibilità di risoluzione; sottolinea che le informazioni su tali misure rimangono estremamente limitate sul sito web dell'SRB; esorta l'SRB a rafforzare la trasparenza e, in particolare, a rendere pubblici gli orientamenti seguiti dai gruppi interni per la risoluzione (GIR) nell'applicazione dei provvedimenti correttivi legati alla COVID-19; prende atto della politica in materia di MREL per il 2020 elaborata dall'SRB e delle relazioni specifiche per il MREL nell'ambito della direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche; riconosce il valore dei progressi dell'attuale ciclo di pianificazione della risoluzione per il 2021 e ribadisce che la definizione proporzionata del MREL rappresenta uno degli elementi chiave per rafforzare la possibilità di risoluzione delle banche, assicurando nel contempo una più ampia stabilità finanziaria;
56. sottolinea che le sovrapposizioni esistenti tra i requisiti per l'utilizzo delle misure di intervento precoce e i poteri standard di vigilanza della BCE possono impedire l'attuazione delle misure di intervento precoce; insiste, in tale contesto, sulla necessità di eliminare tale sovrapposizione e confida nel fatto che la base giuridica di ciascuno strumento sarà chiarita per garantire un'applicazione adeguata e graduale delle misure; approva, in tale contesto, tenendo presente la raccomandazione della Corte dei conti europea sulle soglie quantificate per attivare le misure di intervento precoce, il ricorso a rapide azioni di vigilanza, evitando nel contempo l'automaticità;
57. reputa necessario favorire la liquidazione delle banche nell'abito della cui risoluzione l'SRB o l'autorità nazionale di risoluzione non ravvisa alcun interesse pubblico; rileva che la strategia della "vendita dell'attività d'impresa" può rappresentare un importante strumento utilizzato dall'SRB per ridurre al minimo le perdite nella risoluzione; riconosce la necessità di un quadro più armonizzato sull'uscita dal mercato in caso di insolvenza, onde evitare situazioni di limbo e garantire l'allineamento per quanto riguarda il ritiro della licenza di una banca; riconosce che misure alternative nell'ambito dei sistemi di garanzia dei depositi (SGD) per finanziare i trasferimenti dei depositi possono svolgere un ruolo importante in tali casi, in particolare per le banche di piccole e medie dimensioni, purché non risultino dannose per la tutela dei depositanti e gli SGD siano sufficientemente finanziati, onde ridurre al minimo i contributi dei contribuenti e la distruzione di valore e garantire la stabilità finanziaria, e possono anche colmare il divario tra il requisito del bail-in dell'8 % per l'accesso al fondo di risoluzione e l'effettiva capacità della banca di assorbire le perdite, escludendo i depositi; insiste sul fatto che tali interventi dovrebbero essere soggetti a una rigorosa applicazione di una verifica del minor onere; invita pertanto la Commissione a fare maggiore chiarezza riguardo al principio del minor onere e alle condizioni per l'utilizzo dei fondi degli SGD;
58. osserva che l'attuale diversità dei regimi di insolvenza è fonte di incertezza riguardo all'esito delle procedure di liquidazione; è del parere che, affinché l'Unione bancaria funzioni efficacemente, debbano essere ulteriormente armonizzate le norme in materia di insolvenza bancaria; invita la Commissione a riflettere, dopo un attento studio e confronto con le autorità e i parlamenti nazionali, sulle possibilità di promuovere un'ulteriore armonizzazione di determinati aspetti delle vigenti legislazioni nazionali in materia di insolvenza, come pure delle condizioni di ricorso ai finanziamenti esterni, in modo da garantire un allineamento degli incentivi e condizioni di parità;
59. ritiene opportuno, in particolare, adottare un approccio mirato all'armonizzazione della gerarchia dei creditori nelle procedure di insolvenza bancaria, al fine di ampliare la portata del finanziamento da parte degli SGD nel quadro della risoluzione e in misure diverse dai rimborsi, purché gli SGD siano sufficientemente finanziati;
60. reputa necessario procedere a un lavoro di risoluzione per più banche, il che comporta la revisione della valutazione dell'interesse pubblico onde accrescere la trasparenza e la prevedibilità ex ante in merito ai suoi risultati attesi e quindi permettere l'applicazione degli strumenti di risoluzione a un gruppo più ampio di banche, segnatamente quelle di medie dimensioni, e fornire la chiarezza necessaria per garantire livelli di MREL più coerenti e proporzionati; prende atto dei lavori in corso in seno all'SRB a tale riguardo; chiede che siano affrontati i problemi delle incongruenze tra le valutazioni delle funzioni essenziali effettuate dai gruppi interni di risoluzione, come indicato nella relazione 2021 della Corte dei conti sulla pianificazione della risoluzione nell'SRM; sottolinea inoltre la necessità di rivedere in maniera coerente le norme in materia di aiuti di Stato e la comunicazione sul settore bancario, pubblicata dalla Commissione nel 2013, per rispecchiare i progressi compiuti nell'attuazione e nel miglioramento del quadro di gestione delle crisi e raggiungere la coerenza per quanto riguarda i requisiti della BRRD, tenendo conto delle recenti sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea; rileva, inoltre, la raccomandazione formulata nel 2021 dalla Corte dei conti europea, che invita l'SRB a conformarsi al codice unico individuando rilevanti impedimenti alla risolvibilità in ciascun piano di risoluzione e a seguire il giusto processo per la loro rimozione;
61. sostiene l'idea di prendere in considerazione il ruolo dei piani di risanamento e risoluzione di un gruppo, nonché la loro attuazione pratica, nel contesto della revisione del quadro di gestione delle crisi, al fine di garantire un approccio più efficiente alla gestione delle difficoltà nel settore bancario transfrontaliero; rileva le proposte di offrire ai gruppi bancari la possibilità di far stipulare alle filiazioni e alle imprese madri un accordo formale per fornirsi reciprocamente sostegno alla liquidità e collegare tale sostegno ai piani di risanamento del loro gruppo, allo scopo di agevolare l'utilizzo delle disposizioni esistenti in modo equilibrato tra paese di origine e paese ospitante; è del parere che le autorità competenti dovrebbero essere coinvolte nell'applicazione di tali accordi formali ove necessario; osserva che tali piani di risanamento e risoluzione delle crisi di un gruppo potrebbero permettere la calibrazione del MREL e che i contributi delle banche alle varie reti di sicurezza si basano realmente sui rischi, riflettendo la probabilità e la portata dell'utilizzo di tali reti di sicurezza nel quadro della strategia preferita di gestione delle crisi;
Assicurazione dei depositi
62. insiste sull'importanza che i depositanti nell'intera Unione bancaria godano dello stesso grado di tutela dei loro risparmi a prescindere dall'ubicazione della loro banca; sottolinea che l'attuazione della direttiva SGD, che garantisce i depositi bancari fino a un massimo di 100 000 EUR, è intesa a contribuire a un grado più elevato di tutela dei depositi; prende atto del tentativo della Commissione di rafforzare ulteriormente la fiducia dei cittadini nella protezione dei depositi introducendo un EDIS; prende atto contemporaneamente dell'importanza dell'EDIS nel contribuire a ridurre il legame tra emittenti sovrani e banche;
63. sottolinea l'importanza della proporzionalità del rischio dei contributi all'SGD; avverte che l'assenza di un approccio basato sul rischio potrebbe comportare rischi di azzardo morale e di parassitismo, portando al sovvenzionamento di modelli di impresa speculativi da parte di modelli conservativi; evidenzia la necessità che anche i contributi a un futuro EDIS siano strettamente proporzionali al rischio; sottolinea che i rischi idiosincratici in diversi istituti continuano a differire all'interno dell'Unione bancaria; ribadisce la necessità che tutti i membri dell'Unione bancaria procedano al recepimento della direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche e della direttiva SGD per assicurare una riduzione omogenea dei rischi nell'intera Unione bancaria;
64. prende atto della revisione del quadro CMDI e dell'opzione intermedia per un EDIS ibrido quale primo passo verso il pieno completamento dell'EDIS, come previsto dalla proposta della Commissione del 2015, basata sull'idea di un nuovo fondo centrale coesistente con fondi che restano a livello nazionale di SGD e in combinazione con una corrispondente crescita del ruolo dell'SRB; richiama l'attenzione sulle forti interconnessioni tra la gestione delle crisi e l'EDIS e la necessità di affrontarle congiuntamente per evitare la rinazionalizzazione dell'Unione bancaria e garantire condizioni di parità; sottolinea, in tale contesto, che la revisione della CMDI dovrebbe mirare a migliorare la coerenza e l'uniformità del quadro;
65. invita la Commissione ad adottare ulteriori misure per rilanciare i negoziati sull'EDIS mediante un piano di lavoro basato su una tabella di marcia; chiede un fermo impegno da parte degli Stati membri a lavorare a un accordo coerente con gli interessi dell'Unione nel suo complesso; dichiara il proprio impegno a lavorare a un accordo sull'EDIS, mirando nel contempo a proseguire i lavori sulle misure di riduzione dei rischi;
66. invita la Commissione a tenere debitamente conto del ruolo dei sistemi di tutela istituzionale nel proteggere e stabilizzare gli istituti membri;
o o o
67. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
Studio – "Regulatory sandboxes and innovation hubs for FinTech: Impact on innovation, financial stability and supervisory convergence" (Spazi di sperimentazione normativa e poli di innovazione per le tecnologie finanziarie: impatto sull'innovazione, la stabilità finanziaria e la convergenza in materia di vigilanza), Parlamento europeo, Direzione generale delle Politiche interne, Dipartimento tematico Politica economica e scientifica e qualità di vita, settembre 2020.
Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).
Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).
Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149).
Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).
Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1).
Regolamento (UE) 2020/873 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) 2019/876 per quanto riguarda alcuni adeguamenti in risposta alla pandemia di COVID-19 (GU L 204 del 26.6.2020, pag. 4).
Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE, GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66.
Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29).
Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1).
Riforma della strategia dell'UE sulle pratiche fiscali dannose (compresa la riforma del gruppo "Codice di condotta")
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Risoluzione del Parlamento europeo del 7 ottobre 2021 sulla riforma della strategia dell'UE sulle pratiche fiscali dannose (compresa la riforma del gruppo "Codice di condotta") (2020/2258(INI))
– visti gli articoli 113, 115 e 116 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
– vista la risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, adottata il 1° dicembre 1997(1), relativa a un codice di condotta per la tassazione delle imprese, volta a ridurre la concorrenza fiscale dannosa all'interno dell'Unione europea,
– vista la comunicazione della Commissione del 28 aprile 2009 dal titolo "Promozione della buona governance in materia fiscale" (COM(2009)0201),
– vista la comunicazione della Commissione del 17 giugno 2015 dal titolo "Un regime equo ed efficace per l'imposta societaria nell'Unione europea: i 5 settori principali d'intervento" (COM(2015)0302),
– vista la comunicazione della Commissione del 28 gennaio 2016 su una strategia esterna per un'imposizione effettiva (COM(2016)0024),
– viste le conclusioni del Consiglio dell'8 marzo 2016 sul codice di condotta in materia di tassazione delle imprese(2),
– vista la comunicazione della Commissione del 5 luglio 2016 su ulteriori misure intese a rafforzare la trasparenza e la lotta contro l'evasione e l'elusione fiscali (COM(2016)0451), che comprende una spiegazione del processo di inserimento nell'elenco dell'UE delle giurisdizioni fiscali non cooperative,
– viste le conclusioni del Consiglio dell'8 novembre 2016 sui criteri e sul processo in vista della creazione dell'elenco dell'UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali,
– visto l'esito della riunione del Consiglio "Economia e finanza" (Ecofin) che si è tenuta il 5 dicembre 2017,
– visto il gruppo "Codice di condotta (Tassazione delle imprese)": programma di lavoro durante la presidenza portoghese(3) del 9 febbraio 2021,
– visto l'ultimo aggiornamento del Consiglio all'elenco dell'UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali del 26 febbraio 2021(4),
– vista la comunicazione della Commissione del 15 luglio 2020 dal titolo "Piano d'azione per una fiscalità equa e semplice a sostegno della strategia di ripresa" (COM(2020)0312),
– vista la comunicazione della Commissione del 15 luglio 2020 sulla buona governance fiscale nell'UE e oltre (COM(2020)0313),
– vista la sua posizione sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile comune per l'imposta sulle società (CCTB)(5) e sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB)(6),
– vista la comunicazione della Commissione, del 18 maggio 2021, dal titolo "Tassazione delle imprese per il XXI secolo" (COM(2021)0251),
– viste le sue risoluzioni del 25 novembre 2015 sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto(7), del 6 luglio 2016 sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto(8), e del 26 marzo 2019 sui reati finanziari, l'evasione fiscale e l'elusione fiscale(9),
– vista la sua risoluzione del 16 dicembre 2015 recante raccomandazioni alla Commissione su come promuovere la trasparenza, il coordinamento e la convergenza nelle politiche sulle imposte societarie nell'Unione(10),
– vista la sua raccomandazione del 13 dicembre 2017 al Consiglio e alla Commissione a seguito dell'inchiesta in relazione al riciclaggio di denaro, all'elusione fiscale e all'evasione fiscale(11),
– vista la sua risoluzione del 21 gennaio 2021 sulla riforma dell'elenco dei paradisi fiscali(12) e le interrogazioni alla Commissione e al Consiglio sulla riforma dell'elenco dei paradisi fiscali (O-000082/2020 – B9-0002/2021 e O-000081/2020 – B9-0001/2021),
– visto il seguito dato dalla Commissione alle summenzionate risoluzioni e raccomandazione del Parlamento(13),
– vista la relazione elaborata per la Commissione dal Centro per la ricerca economica europea (ZEW) GmbH dal titolo "The Impact of Tax Planning on Forward-Looking Effective Tax Rates" (L'impatto della pianificazione fiscale su aliquote d'imposta efficaci e lungimiranti)(14),
– vista la relazione elaborata per la Commissione dal titolo "Aggressive tax planning indicators" (Indicatori di una pianificazione fiscale aggressiva)(15),
– visto lo studio dal titolo "An overview of shell companies in the European Union" (Una panoramica delle società di comodo nell'Unione europea), pubblicato dalla Direzione generale dei Servizi di ricerca parlamentare del Parlamento europeo il 17 ottobre 2018(16),
– vista la relazione del febbraio 2021 del panel di alto livello delle Nazioni Unite sulla responsabilità finanziaria internazionale, la trasparenza e l'integrità per la realizzazione dell'agenda 2030 (panel FACTI) dal titolo "Financial Integrity for Sustainable Development" (Integrità finanziaria per lo sviluppo sostenibile)(17),
– visti i lavori in corso nell'ambito del quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sull'erosione della base imponibile e sul trasferimento degli utili (BEPS) per quanto riguarda le sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione,
– vista la valutazione d'impatto iniziale sul tema "Lotta all'uso di entità e meccanismi di comodo a fini fiscali"(18),
– vista la relazione dell'FMI dal titolo "Taxing Multinationals in Europe" (Tassare le multinazionali in Europa)(19),
– viste la direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno ("direttiva antielusione" o "ATAD I")(20) e la direttiva (UE) 2017/952 del Consiglio, del 29 maggio 2017, recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi ("ATAD II")(21),
– vista la direttiva 2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi ("direttiva sugli interessi e i canoni")(22),
– vista la direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi ("direttiva sulle società madri e figlie")(23),
– viste la direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE ("direttiva sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale" o "DAC 1")(24), la direttiva (UE) 2015/2376 del Consiglio, dell'8 dicembre 2015, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale ("DAC 3")(25), la direttiva (UE) 2016/881 del Consiglio, del 25 maggio 2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale ("DAC 4")(26) e la direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica ("DAC 6")(27),
– visto l'articolo 54 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0245/2021),
A. considerando che il codice di condotta per la tassazione delle imprese costituisce dal 1997 lo strumento principale dell'Unione per prevenire le misure fiscali dannose; che nel codice di condotta per la tassazione delle imprese sono definite dannose le misure fiscali (ivi comprese le prassi amministrative) che hanno o possono avere una sensibile incidenza sull'ubicazione di attività imprenditoriali nel territorio dell'Unione e che prevedono un livello d'imposizione nettamente inferiore a quelli generalmente applicati nello Stato membro interessato;
B. considerando che, secondo la relazione annuale in materia di fiscalità 2021 della Commissione, si stima che ogni anno nell'UE si perdano 36-37 miliardi di EUR di gettito fiscale derivante dal reddito delle società a causa dell'elusione fiscale(28);
C. considerando che le politiche di lotta all'elusione fiscale hanno portato a una declino dei regimi preferenziali in tutto in mondo, soprattutto nell'Unione europea; che, secondo l'azione 5 del BEPS dell'OCSE, un regime preferenziale è un regime che offre una forma di preferenza fiscale rispetto ai principi generali di tassazione nel paese in questione; che una preferenza offerta da un regime può assumere un'ampia gamma di forme, tra cui una riduzione dell'aliquota d'imposta o della base imponibile o condizioni preferenziali per il pagamento o il rimborso delle imposte(29); che sono emerse nuove forme di pratiche fiscali dannose, in particolare attraverso la trasformazione dei regimi preferenziali in regimi generali aggressivi;
D. considerando che la pianificazione fiscale aggressiva consiste nel trarre vantaggio dagli aspetti tecnici di un sistema fiscale o dalle asimmetrie fra due o più sistemi fiscali al fine di ridurre il debito d'imposta; che le misure fiscali non dovrebbero ostacolare le iniziative private che consentono una crescita sostenibile; che, secondo ricerche empiriche, il livello effettivo di tassazione è inferiore per le grandi multinazionali rispetto alle PMI nazionali(30);
E. considerando che il lavoro condotto dall'Unione contro le pratiche fiscali dannose comprende l'adozione di normative e diritto mite, come pure la cooperazione intergovernativa; che il Parlamento è consultato in materia di tassazione diretta e rispetta la sovranità degli Stati membri in tale ambito;
F. considerando che, nell'Unione europea, il materializzarsi delle preoccupazioni relative alle pratiche fiscali dannose risale agli inizi degli anni Novanta, quando è stata istituita una commissione di esperti indipendenti che ha pubblicato una relazione recante raccomandazioni sulla tassazione delle società nell'Unione europea ("relazione Ruding")(31); che, nel 1997, il Consiglio dell'Unione europea ha istituito un codice di condotta in materia di tassazione delle imprese e che è stato creato un gruppo "Codice di condotta", in seno al Consiglio, per valutare le misure fiscali che avrebbero potuto essere incluse nell'ambito di applicazione di detto codice; che una ricerca empirica(32) suggerisce che gli Stati membri dell'UE perdono collettivamente la maggior parte del gettito fiscale derivante dalle imposte sulle società a favore di altri Stati membri dell'UE più che a favore di paesi terzi; che la causa principale di tale perdita di gettito è la mancanza di misure legislative volte a contrastare le pratiche fiscali aggressive e la concorrenza fiscale dannosa all'interno dell'UE;
G. considerando che lo scopo del gruppo "Codice di condotta" è valutare le misure fiscali che possono rientrare nell'ambito di applicazione di detto codice e che esso rappresenta uno spazio destinato alla cooperazione e alla valutazione inter pares di potenziali regimi dannosi all'interno dell'UE; che il codice di condotta ha acquisito autorità fra gli Stati membri grazie alla pressione a effettuare riforme esercitata su di essi dai pari e, di riflesso, ha fatto altrettanto con i paesi terzi spingendoli a cooperare nel contesto del processo di inserimento nell'elenco dell'UE;
H. considerando che il gruppo "Codice di condotta" si è rivelato efficiente nello scoraggiare i regimi fiscali preferenziali; che la forte concorrenza fiscale in Europa sembra aver influenzato la diminuzione delle aliquote delle imposte sulle società che ha portato l'aliquota media delle imposte sulle società in Europa al di sotto dell'aliquota media dei paesi OCSE(33); che il codice di condotta ha contribuito a prevenire la concorrenza fiscale aggressiva tra gli Stati membri stabilendo i principi di una concorrenza leale; che il gruppo "Codice di condotta" non è riuscito a eliminare il ricorso ad accordi fiscali sleali offerti da alcuni Stati membri alle grandi società, come gli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento dannosi ("tax ruling") e il conseguente vantaggio competitivo sleale; che le ultime valutazioni inter pares del gruppo "Codice di condotta" si sono concentrate sui regimi di proprietà intellettuale (PI); che il gruppo "Codice di condotta" continua ad essere di natura puramente intergovernativa;
I. considerando che entrambi i pilastri del futuro accordo globale sono in linea con la visione della Commissione di un quadro per la tassazione delle imprese espresso nella sua recente comunicazione dal titolo "Tassazione delle imprese per il XXI secolo"; che la Commissione ha annunciato in suddetta comunicazione una proposta di direttiva che rifletterà i modelli di norme dell'OCSE con i necessari adeguamenti per l'attuazione del pilastro II relativo all'imposizione minima effettiva;
J. considerando che il gruppo "Codice di condotta" è riuscito ad aprire un dialogo con le giurisdizioni dei paesi terzi invitate ad abrogare le loro pratiche fiscali dannose per evitare di essere incluse in un elenco dell'UE delle giurisdizioni fiscali non cooperative ("elenco dell'UE"); che l'elenco dell'UE deve essere uno strumento per dissuadere le pratiche fiscali dannose da parte delle giurisdizioni di paesi terzi al fine di preservare una concorrenza leale a livello mondiale; che l'attuale elenco dell'UE include solamente 12 giurisdizioni terze(34), escludendo purtroppo taluni notori paradisi fiscali; che l'elenco dell'UE è redatto sulla base dei criteri definiti nel codice di condotta;
K. considerando che i criteri dell'elenco dell'UE si discostano ancora da quelli utilizzati nel contesto della valutazione inter pares delle pratiche fiscali dannose dell'UE, mentre il gruppo "Codice di condotta" svolge entrambe le valutazioni; che sei Stati membri hanno ricevuto raccomandazioni specifiche per paese su come rafforzare il loro sistema fiscale contro il rischio di una pianificazione fiscale aggressiva;
L. considerando che la Commissione ha adottato una comunicazione sulla buona governance fiscale nell'UE e oltre che prevede una riforma del codice di condotta e miglioramenti all'elenco dell'UE;
M. considerando che la pandemia di COVID-19 ha fatto precipitare l'economia dell'UE nella più profonda recessione dei tempi moderni, e che i segnali di ripresa sono apparsi solo di recente; che, nell'ambito della loro risposta alla pandemia di COVID-19, i governi di tutta l'Unione hanno introdotto rapidamente misure fiscali volte a fornire liquidità sia alle imprese che alle famiglie(35), il che ha determinato entrate tributarie minori per gli Stati membri; che la tassazione delle imprese dovrebbe essere uno strumento per sostenere la ripresa tramite norme fiscali semplici, stabili e favorevoli alle PMI che non ostacolino la ripresa economica con oneri fiscali eccessivi;
Le attuali politiche dell'UE per il contrasto alle pratiche fiscali dannose nell'Unione
1. osserva che diversi scandali fiscali, in particolare LuxLeaks, Panama Papers, Paradise Papers e, più recentemente, le rivelazioni di OpenLux, nonché la pressione pubblica e parlamentare, hanno rafforzato l'agenda politica dell'UE in materia di pratiche fiscali dannose; sottolinea che l'evasione fiscale e l'elusione fiscale causano una perdita consistente e inaccettabile di entrate per gli Stati membri, che sarebbero attualmente necessarie per far fronte alle conseguenze devastanti della pandemia; ricorda le stime conservative dell'OCSE sull'erosione della base imponibile e sul trasferimento degli utili (BEPS), che assorbono dal 4 al 10 % circa del gettito fiscale derivante dal reddito delle società a livello globale, ovvero da 100 a 240 miliardi di USD (84-202 miliardi di EUR) ogni anno(36); ricorda che le stime del Parlamento europeo relative all'elusione fiscale da parte delle società vanno da 160 a 190 miliardi di EUR, considerando sia il fenomeno del BEPS che altri regimi fiscali(37); invita la Commissione a esaminare regolarmente l'entità dell'evasione fiscale e dell'elusione fiscale;
2. accoglie con favore le azioni significative intraprese a livello internazionale e dell'UE per rafforzare i principi di trasparenza fiscale, combattere la concorrenza fiscale dannosa e garantire il rispetto delle misure contro le pratiche fiscali dannose; accoglie con favore l'accordo interistituzionale raggiunto sulla direttiva che modifica la direttiva 2013/34/UE(38) per quanto riguarda la divulgazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali (rendicontazione pubblica per paese); attende con interesse una rapida adozione da parte del Consiglio della sua posizione in prima lettura in modo che la direttiva possa essere adottata ed entrare in vigore il prima possibile; sottolinea le varietà di strumenti dell'UE adottati per far fronte alle pratiche fiscali dannose all'interno dell'Unione, ivi comprese le direttive ATAD I e ATAD II, la direttiva sugli interessi e i canoni, la direttiva sulle società madri e figlie, la direttiva sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e, in particolare, le direttive DAC 3, DAC 4 e DAC 6 (sulle decisioni anticipate in materia fiscale, la rendicontazione per paese e le norme sulla comunicazione obbligatoria di informazioni per gli intermediari), le varie raccomandazioni della Commissione al Consiglio, il codice di condotta e le raccomandazioni del Consiglio nel quadro del semestre europeo concernenti la pianificazione fiscale aggressiva;
3. rammenta che la normativa dell'Unione prevede norme minime per le azioni di cooperazione e lo scambio di informazioni nel settore della fiscalità; sostiene l'approfondimento del dialogo tra gli Stati membri volto a rafforzare la cooperazione amministrativa nel settore della fiscalità; sottolinea che è opportuno porre maggiore enfasi sulla corretta attuazione e monitoraggio delle norme esistenti; sottolinea che nel contesto dell'economia sociale di mercato dell'UE, livelli di imposizione adeguati e legislazioni fiscali semplici e chiare aiutano a creare occupazione, aumentano la competitività dell'UE e contribuiscono a combattere l'evasione fiscale e l'elusione fiscale; riconosce che gli Stati membri godono di discrezionalità nel definire la propria politica fiscale nel modo in cui ritengono opportuno, alla luce delle circostanze esistenti sul proprio territorio; ricorda a tale riguardo che gli Stati membri dovrebbero esercitare le loro competenze in modo coerente con il diritto dell'Unione;
4. osserva che il codice di condotta parte dal presupposto che, sebbene la concorrenza fiscale tra i paesi non costituisca di per sé un problema, sia comunque necessario stabilire principi comuni, nella misura in cui gli Stati possono utilizzare le proprie politiche e i propri regimi fiscali per attirare imprese e profitti; sottolinea che la Commissione riconosce che nel corso dei due decenni passati la natura e la forma della concorrenza fiscale hanno subito mutamenti sostanziali, mentre il codice di condotta non si è evoluto per adeguarsi alle nuove sfide, mettendo alla prova gli stessi parametri dell'equità(39);
5. accoglie con favore la dimensione interna ed esterna delle attività svolte dal gruppo "Codice di condotta" in materia di pratiche fiscali dannose; osserva che la dimensione esterna di tali pratiche è per lo più gestita dal gruppo "Codice di condotta" mediante l'applicazione del criterio di una tassazione equa; ritiene che il processo di inserimento nell'elenco dell'UE debba essere riformato; raccomanda che tale processo sia formalizzato nel diritto dell'Unione, in particolare mediante uno strumento vincolante; chiede alla Commissione di fornire ulteriori informazioni per valutare la coerenza tra i deboli criteri relativi alle pratiche fiscali dannose applicati agli Stati membri e i criteri più stringenti, specialmente per quanto riguarda la sostanza economica, applicati alle giurisdizioni dei paesi terzi nel processo di inserimento nell'elenco dell'UE; sottolinea che il criterio della "trasparenza" dovrebbe essere rispettato anche dagli Stati membri in virtù dell'attuazione della direttiva DAC; osserva che l'influenza dell'Unione nella lotta all'evasione fiscale e alle pratiche fiscali dannose a livello mondiale dipende dall'esempio che essa dà al proprio interno; accoglie con favore a tale riguardo l'annuncio di intensificare la lotta contro l'uso abusivo di società di comodo e attende con interesse la proposta sulle norme in materia di sostanza economica per le società di comodo menzionata nella comunicazione della Commissione sulla tassazione delle imprese per il XXI secolo, volta a contrastare le opportunità di pianificazione fiscale aggressiva legate all'utilizzo di società con una presenza sostanziale e un'attività economica reale nulla o minima in un territorio;
6. prende atto del fatto che il codice di condotta per la tassazione delle imprese costituisce dal 1997 lo strumento principale dell'Unione per prevenire la concorrenza fiscale dannosa; ricorda che, nel 1998, in seno all'OCSE è stato istituito un forum sulle pratiche fiscali dannose incaricato di monitorare e riesaminare le pratiche fiscali, con particolare attenzione alle caratteristiche dei regimi fiscali preferenziali; sottolinea che le valutazioni del forum hanno un impatto determinante sulla qualifica di "regime dannoso" nel processo di inserimento nell'elenco dell'UE delle giurisdizioni fiscali non cooperative; chiede che il codice di condotta rimanga indipendente dal forum sulle pratiche fiscali dannose nel valutare le pratiche fiscali dannose;
Raccomandazioni per le future attività dell'Unione in materia di pratiche fiscali dannose
7. sottolinea la proposta di riforma del pilastro II del quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sul BEPS, che mira ad affrontare le rimanenti questioni riguardanti il BEPS e a introdurre norme che conferiscano alle giurisdizioni il diritto di imposizione fiscale successiva laddove altre giurisdizioni non abbiano esercitato il loro diritto di imposizione primario o il pagamento sia comunque soggetto a livelli bassi di imposizione effettiva, così da contrastare le pratiche fiscali dannose e imporre un'aliquota d'imposta effettiva(40); auspica, a tale riguardo, il raggiungimento di un consenso a livello internazionale che sia in linea con gli interessi dell'Unione nei confronti di norme e principi fiscali semplici ed equi;
8. prende atto del nuovo slancio nei negoziati sul quadro inclusivo OCSE/G20 creato dalle recenti proposte dell'amministrazione statunitense, nonché del recente accordo sul quadro inclusivo e del comunicato dei ministri delle Finanze del G20, che potrebbero favorire un accordo sul pilastro II entro la metà del 2021, riunendo più di 130 paesi; condivide l'impegno del G7 a partire dal 13 giugno 2021 a favore di un'imposta minima globale pari ad almeno il 15 % paese per paese come base per ulteriori negoziati, ribadito il 1º luglio 2021 nella "Dichiarazione su una soluzione a due pilastri per affrontare le sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell'economia";
9. invita la Commissione a presentare una valutazione d'impatto del futuro esito dei negoziati fiscali internazionali; rammenta l'impegno della Commissione a proporre una soluzione analoga alla soluzione dell'imposizione minima effettiva del pilastro II, indipendentemente dal fatto che si raggiunga o meno un accordo a livello del quadro inclusivo dell'OCSE;
10. chiede l'adozione di una definizione di "livello minimo di sostanza economica", compatibile con lo standard globale dell'OCSE e le successive attività relative all'azione 5 del BEPS, preferibilmente basata su formule, e che evolverebbe progressivamente all'aumentare del reddito dichiarato; propone che tale criterio possa essere utilizzato per valutare il potenziale carattere dannoso di un regime fiscale; ricorda che la Commissione sta valutando la possibilità di introdurre nuovi requisiti in materia di sostanza economica e nuovi indicatori di attività economica reale ai fini della definizione della normativa fiscale nella sua comunicazione sulla tassazione delle imprese per il XXI secolo; sottolinea che il requisito della sostanza economica è già incluso nel criterio di una tassazione equa dell'elenco dell'UE; ritiene, tuttavia, che tale criterio lasci spazio all'interpretazione e sia troppo vago, poiché consente ancora la cancellazione dall'elenco dei notori paradisi fiscali dopo le riforme de minimis;
11. invita la Commissione a elaborare orientamenti su come progettare incentivi fiscali equi e trasparenti che presentino rischi inferiori di distorsione del mercato unico, e che garantiscano una concorrenza leale e favoriscano la creazione di occupazione, in particolare valutando la tipologia (basati sugli utili o basati sui costi), la natura dal punto di vista temporale (temporanea o permanente), le limitazioni geografiche (zone economiche) e l'intensità (esenzioni totali o parziali) di tali incentivi; prende atto di uno studio commissionato dal Comitato economico e sociale europeo sulla riduzione delle aliquote dell'imposta sulle società e il suo impatto sul gettito fiscale e sulla crescita(41);
12. si compiace del fatto che la Commissione riconosca che nel codice di condotta dovrebbe essere presa in considerazione una futura norma globale relativa alla tassazione minima, indipendentemente dal fatto che si raggiunga o meno un consenso a livello globale, per garantire che tutte le imprese paghino l'equo importo fiscale quando generano profitti nel mercato unico(42); osserva che nella sua comunicazione "Tassazione delle imprese per il XXI secolo" la Commissione ha recentemente annunciato talune proposte legislative che saranno necessarie per attuare il pilastro II a livello dell'Unione, tra cui una revisione della direttiva anti-elusione per adeguare le norme sulle società controllate estere alla norma sull'inclusione dei redditi concordata nell'ambito del pilastro II, la rifusione della direttiva su interessi e canoni, la riforma del codice di condotta e l'introduzione del secondo pilastro nei criteri utilizzati per valutare i paesi terzi nel processo di inserimento nell'elenco dell'UE delle giurisdizioni non cooperative; invita la Commissione, a tale riguardo, a garantire che le norme di attuazione su un'aliquota d'imposta effettiva minima non prevedano costi di conformità eccessivi; è consapevole del fatto che, in generale, l'aliquota d'imposta effettiva nazionale di una grande impresa non dovrebbe essere inferiore all'aliquota d'imposta minima, in linea con la logica dell'attuale proposta contenuta nel pilastro II;
13. ricorda che la proposta di modifica della direttiva su interessi e canoni è rimasta in sospeso in seno al Consiglio dal 2012, in particolare a causa di un disaccordo su una ritenuta alla fonte minima; invita il Consiglio e la Presidenza a riaprire i negoziati a tale riguardo;
14. sottolinea la necessità di tassare le società multinazionali sulla base di una formula equa ed efficace per la ripartizione dei diritti impositivi tra gli Stati membri; si rammarica, a tale riguardo, del fatto che il Consiglio non abbia raggiunto un accordo sulle proposte relative alla CCTB e alla CCCTB; esorta la Commissione ad adeguare il calendario della futura proposta legislativa relativa al BEFIT all'agenda fiscale internazionale; esprime preoccupazione per la mancanza di una strategia chiara atta a garantire che il nuovo quadro per la tassazione delle imprese nell'Unione ottenga il sostegno degli Stati membri;
15. sottolinea che secondo il Fondo monetario internazionale(43), anche se le aliquote delle imposte sulle società hanno visto una tendenza al ribasso, la riscossione tributaria derivante dalle imposte sulle società come percentuale del PIL è rimasta eccezionalmente costante nel tempo se si considera il ciclo economico;
16. insiste sul fatto che la futura attuazione dei nuovi strumenti dell'UE contro le pratiche fiscali dannose dovrebbe dare priorità al ricorso agli strumenti vincolanti ed esaminare tutte le possibilità offerte dal TFUE che consentono di rendere il processo decisionale più efficiente; ricorda che la procedura di cui all'articolo 116 TFUE può essere applicata laddove pratiche fiscali dannose falsino le condizioni della concorrenza nel mercato interno e tale disposizione del trattato non alteri la ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri;
17. invita la Commissione a valutare l'efficacia dei regimi fiscali speciali sugli utili riconducibili ai brevetti (patent boxes) e di altri regimi di proprietà intellettuale previsti dal nuovo "nexus approach" definito dall'azione 5 del piano d'azione sul BEPS relativo alle pratiche fiscali dannose, compreso l'impatto sulle perdite di gettito; invita la Commissione a presentare proposte nel caso in cui la valutazione stabilisca l'assenza di impatti dei regimi di proprietà intellettuale sulle attività economiche reali; osserva che l'amministrazione degli Stati Uniti propone di eliminare la sua deduzione relativa al reddito di fonte estera derivante da beni intangibili (FDII);
18. sottolinea che le politiche fiscali degli Stati membri sono monitorate mediante il semestre europeo; ritiene che il semestre europeo potrebbe essere ulteriormente sviluppato come strumento per sostenere la riduzione della pianificazione fiscale aggressiva all'interno dell'UE attraverso le raccomandazioni specifiche per paese;
Riforma del codice di condotta sulla tassazione delle imprese
19. si compiace del fatto che, dalla sua istituzione, il gruppo "Codice di condotta" abbia valutato 480 regimi, giudicandone dannosi(44) circa 130(45); riconosce che la valutazione inter pares dei regimi fiscali nazionali condotta nel quadro del codice di condotta ha avuto un impatto sulla riduzione della concorrenza fiscale dannosa e ha portato a una conseguente diminuzione dei regimi fiscali preferenziali all'interno dell'Unione; prevede che il processo di inserimento nell'elenco dell'UE potrebbe determinare un effetto simile a livello internazionale; mette in guardia, tuttavia, dallo sviluppo di regimi non preferenziali dannosi; ritiene pertanto che gli attuali criteri che definiscono le pratiche fiscali dannose nell'ambito del codice di condotta siano in parte obsoleti, dal momento che si concentrano sui regimi preferenziali; sottolinea la necessità di migliorare l'efficacia del codice di condotta alla luce dei recenti scandali fiscali e delle attuali sfide quali la globalizzazione, la digitalizzazione e la crescente importanza delle attività immateriali;
20. chiede che il codice di condotta sfrutti appieno l'attuale ambito di applicazione del suo mandato; invita tuttavia il Consiglio a continuare a riformare prontamente e ove opportuno l'ambito di applicazione del mandato, e in particolare a esaminare tutti gli indicatori di pianificazione fiscale aggressiva per Stato membro, comprese le caratteristiche generali di un sistema fiscale, per determinare se la relativa legislazione comprende misure fiscali dannose; invita il Consiglio a dare seguito alla comunicazione della Commissione sulla buona governance fiscale nell'UE e oltre del luglio 2020, che chiede una riforma del codice di condotta per garantire una tassazione equa all'interno dell'Unione; osserva che ciò è già in parte realizzato dal gruppo "Codice di condotta", in particolare per quanto riguarda i regimi di deduzione degli interessi nozionali e i regimi di esenzione da tassazione dei redditi di fonte estera e nel quadro del processo di inserimento nell'elenco dell'UE;
21. pone l'accento sul fatto che il codice di condotta sia uno strumento di diritto mite il cui scopo è preservare un quadro fiscale dell'UE che consenta condizioni di parità in materia di tassazione, sulla base della valutazione inter pares e della reciproca pressione fra pari; si rammarica tuttavia della natura non vincolante del codice di condotta; prende atto del fatto che gli Stati membri potrebbero ritardare l'abrogazione e persino mantenere un regime dannoso senza affrontare alcuna conseguenza; insiste sul fatto che la documentazione relativa al processo decisionale del codice di condotta dovrebbe essere disponibile al pubblico;
22. chiede una revisione dei criteri, della governance e del campo di applicazione del codice di condotta attraverso uno strumento vincolante basato sugli attuali accordi intergovernativi e su una procedura decisionale più efficiente; ritiene che la revisione del codice di condotta dovrebbe essere svolta ricorrendo a un processo democratico, trasparente e responsabile, oltre che coinvolgere un gruppo di esperti composto da esperti del settore della società civile, della Commissione e del Parlamento; chiede che lo strumento rivisto sia applicato in modo più trasparente ed efficace e che preveda un'adeguata partecipazione del Parlamento al processo di definizione e di adozione di nuove politiche e criteri per combattere le pratiche fiscali dannose;
23. considera la riforma dei criteri del codice di condotta una questione urgente e ritiene che dovrebbe integrare, quale primo passo, un criterio di aliquota d'imposta effettiva in linea con la futura aliquota d'imposta effettiva minima internazionalmente concordata nell'ambito del pilastro II del quadro inclusivo, nonché requisiti di sostanza economica solidi e progressivi, pur consentendo una concorrenza leale, che sarebbe il risultato ideale di uno sforzo ambizioso guidato principalmente dall'Unione e dagli Stati Uniti come partner più importanti;
24. ritiene che un'ampia gamma di potenziali fattori di rischio potrebbe potenzialmente favorire il trasferimento degli utili, come il numero di società a destinazione specifica, il trasferimento di beni immateriali e livelli elevati di reddito passivo (canoni, interessi, dividendi, ecc.);
25. sostiene l'intenzione della Commissione, come delineata nel suo piano d'azione per una fiscalità equa e semplice a sostegno della strategia di ripresa, di ampliare l'ambito di applicazione del codice di condotta al fine di includere altri tipi di regimi e aspetti generali dei sistemi nazionali per la tassazione delle società; raccomanda l'inclusione di regimi preferenziali per la tassazione del reddito delle persone fisiche, per includere regimi speciali di cittadinanza o misure per attirare soggetti facoltosi estremamente mobili e nomadi digitali, che potrebbero portare a significative distorsioni del mercato unico;
26. invita la Commissione e gli Stati membri a prendere in considerazione un quadro in materia di regimi fiscali aggressivi e aliquote d'imposta ridotte nel solco delle seguenti indicazioni e che sostituisca l'attuale codice di condotta:
A. Ferme restando le rispettive sfere di competenza degli Stati membri e dell'Unione, il presente quadro riguarda le misure che hanno o possono avere una sensibile incidenza sull'ubicazione di attività imprenditoriali nel territorio dell'UE e sulla ricollocazione di redditi personali e capitali (regimi di tassazione individuale).
Le attività imprenditoriali suddette comprendono anche tutte le attività svolte all'interno di un gruppo di società.
Le misure fiscali alle quali si applica il quadro comprendono le disposizioni legislative o regolamentari nonché le pratiche amministrative.
B. Entro l'ambito di applicazione di cui al punto A, vanno considerate potenzialmente dannose e pertanto coperte dal presente codice (criterio per l'accesso) le misure fiscali che determinano un livello d'imposizione effettivo nettamente inferiore, ivi compresa l'imposizione di entità zero, ai livelli generalmente applicati nello Stato membro interessato o inferiore a eventuali livelli minimi effettivi d'imposizione concordati in seno al quadro inclusivo sul BEPS o nei forum internazionali in cui l'UE è rappresentata.
Tale livello d'imposizione può esplicarsi attraverso l'aliquota nominale d'imposizione e/o la base imponibile o qualsiasi altro fattore che determini l'aliquota d'imposta effettiva.
Nel valutare il carattere pregiudizievole di tali misure si deve tener conto, tra l'altro, delle seguenti caratteristiche:
1.
se le agevolazioni sono riservate esclusivamente ai non residenti o per transazioni effettuate con non residenti; o
2.
se le agevolazioni sono completamente isolate dall'economia nazionale e pertanto non incidono sulla base imponibile nazionale; o
3.
se le agevolazioni sono accordate anche in mancanza di qualsiasi attività economica effettiva e di una presenza economica sostanziale all'interno dello Stato membro che offre queste agevolazioni fiscali, come definito dalla Commissione europea, e sulla base di un requisito di sostanza proporzionato che evolva progressivamente con l'incremento del reddito dichiarato all'interno dello Stato membro in questione. A tale riguardo sarà prestata una particolare attenzione ai regimi di proprietà intellettuale;
4.
se le norme di determinazione dei profitti derivanti dalle attività interne svolte da un gruppo multinazionale si discostano dai principi generalmente riconosciuti a livello internazionale, in particolare le norme concordate in sede OCSE; o
5.
se le misure fiscali mancano di trasparenza, compresi i casi in cui le disposizioni giuridiche sono applicate in maniera meno rigorosa e in modo non trasparente a livello amministrativo.
C. Entro l'ambito di applicazione di cui al punto A, vanno considerati potenzialmente dannosi e pertanto coperti dal presente codice i regimi preferenziali per la tassazione del reddito delle persone fisiche e del capitale che determinano un livello d'imposizione effettivo nettamente inferiore, ivi compresa l'imposizione di entità zero, ai livelli generalmente applicati nello Stato membro interessato. Analogamente, sono compresi nell'ambito di applicazione del codice e costituiscono oggetto di valutazione i regimi fiscali generali per la tassazione del reddito delle persone fisiche e per la tassazione del patrimonio che comporterebbero una distorsione del mercato unico.
Status quo e smantellamento
Status quo
D. Gli Stati membri si impegnano a non introdurre nuove misure fiscali pregiudizievoli a norma del presente quadro. Gli Stati membri rispetteranno pertanto i principi su cui si basa il quadro nell'elaborazione delle proprie politiche future e terranno debitamente conto della valutazione di cui ai punti E-I qui di seguito nel valutare il carattere dannoso o meno di ogni nuova misura fiscale.
Smantellamento
E. Gli Stati membri si impegnano a riesaminare la rispettiva normativa in vigore e le prassi esistenti alla luce dei principi su cui si basa il quadro e della valutazione di cui ai punti E-I qui di seguito. Gli Stati membri modificheranno, ove necessario, tale normativa e prassi allo scopo di eliminare qualsiasi misura dannosa, entro il più breve termine possibile, tenendo conto delle discussioni del Consiglio e della Commissione in seguito alla procedura di valutazione.
Procedura di valutazione
Comunicazione delle informazioni pertinenti
F. Secondo i principi di trasparenza e di apertura, gli Stati membri si scambiano reciprocamente informazioni e informano la Commissione sulle misure fiscali in vigore o previste che potrebbero rientrare nel campo di applicazione del quadro. Gli Stati membri devono in particolare fornire, su richiesta di un altro Stato membro, informazioni in merito a qualsiasi misura fiscale che sembri rientrare nel campo di applicazione del quadro. Ove le misure fiscali previste richiedano l'approvazione del Parlamento, tali informazioni possono essere fornite soltanto dopo che il Parlamento ne ha preso conoscenza. I regimi oggetto di valutazione nel campo di applicazione del quadro dovrebbero essere comunicati, per conoscenza, al Parlamento europeo.
Valutazione delle misure dannose
G. Ogni Stato membro può chiedere di discutere le misure fiscali di un altro Stato membro che dovessero rientrare nel campo di applicazione del quadro. Tale valutazione consentirà di stabilire se le misure fiscali in causa siano o meno dannose, alla luce delle loro possibili ripercussioni all'interno dell'Unione. In tale valutazione si deve tener conto di tutti gli elementi di cui ai precedenti punti B e C.
H. Il Consiglio ribadisce inoltre la necessità di valutare attentamente, in occasione di tale valutazione, le ripercussioni esercitate dalle misure stesse su altri Stati membri, tra l'altro alla luce delle imposizioni effettive delle attività considerate nell'insieme dell'Unione.
Nella misura in cui le misure fiscali sono adottate a sostegno dello sviluppo economico di particolari regioni, si dovrà valutare se esse sono proporzionate e mirate rispetto all'obiettivo perseguito. Nell'ambito di questa valutazione si presterà particolare attenzione alle caratteristiche e alle esigenze particolari delle regioni ultraperiferiche e delle piccole isole, senza compromettere l'integrità e la coerenza dell'ordinamento giuridico dell'Unione, ivi compresi il mercato interno e le politiche comuni. Detta valutazione prenderebbe in considerazione i requisiti progressivi minimi in materia di presenza economica sostanziale quali definiti al punto B.
Procedura
I. Sarà istituito dal Consiglio e dalla Commissione congiuntamente un gruppo incaricato della valutazione delle misure fiscali che possono rientrare nel campo di applicazione del presente quadro e della supervisione della comunicazione delle informazioni relative a tali misure. Il Consiglio invita ciascuno Stato membro e la Commissione a designare un rappresentante ad alto livello ed un supplente per rappresentarli in sede di tale gruppo, che sarà presieduto dal rappresentante di uno Stato membro. Il gruppo, che si riunirà regolarmente, procederà alla selezione e alla valutazione delle misure fiscali in base alle disposizioni di cui ai punti E-G. Il gruppo riferirà regolarmente sulle misure valutate. Tali relazioni saranno trasmesse al Consiglio per esame e, qualora quest'ultimo lo ritenga opportuno, saranno pubblicate. I documenti dovrebbero essere trasmessi al Parlamento su richiesta e divulgati una volta terminato il processo di valutazione.
Esecuzione delle norme
J. Ove uno Stato membro non provveda a smantellare entro due anni un regime precedentemente valutato come dannoso nel contesto del presente quadro, gli Stati membri hanno il diritto di mettere in atto contromisure volte a ridurre gli incentivi all'elusione fiscale e in particolare:
a)
non deducibilità dei costi;
b)
misure di ritenuta alla fonte;
c)
limitazione dell'esenzione della partecipazione;
d)
requisiti speciali in materia di documentazione, in particolare in relazione alla determinazione dei prezzi di trasferimento.
Estensione geografica
K. Il Consiglio ritiene opportuno che i principi diretti ad eliminare le misure fiscali dannose siano adottati nell'ambito geografico più vasto possibile. A tal fine gli Stati membri si impegnano a promuoverne l'adozione nei paesi terzi; essi si impegnano ugualmente a promuoverne l'adozione nei territori cui non si applica il trattato. In tale contesto, il Consiglio e la Commissione dovrebbero ricorrere ai criteri in materia di trasparenza fiscale, tassazione equa e attuazione delle misure anti-BEPS per elaborare un elenco di giurisdizioni non cooperative dell'UE. I criteri di tassazione equa dovrebbero basarsi sui fattori individuati ai punti B e C del presente quadro.
L. Gli Stati membri che hanno territori dipendenti o associati o che hanno particolari responsabilità o prerogative fiscali su altri territori si impegnano, nel quadro delle rispettive norme costituzionali, a garantire l'applicazione di tali principi nei suddetti territori. In tale contesto i suddetti Stati membri faranno il punto sulla situazione sotto forma di relazioni al gruppo indicato al punto H, che le valuterà nell'ambito della procedura di valutazione summenzionata.
Controllo e revisione
M. Al fine di assicurare un'attuazione equilibrata ed efficace del presente quadro, il Consiglio invita la Commissione a trasmettergli una relazione annuale su tale attuazione e su quella degli aiuti di Stato di carattere fiscale. La relazione dovrebbe essere messa a disposizione del pubblico. Il Consiglio e gli Stati membri riesamineranno le disposizioni del quadro due anni dopo la sua adozione;
27. accoglie con favore lo scambio di opinioni con Lyudmila Petkova, presidente del gruppo "Codice di condotta", tenutosi il 19 aprile 2021; invita la presidente del gruppo "Codice di condotta" a comparire almeno una volta all'anno dinanzi al Parlamento in occasione di un'audizione pubblica e a presentare la relazione sullo stato di avanzamento al Consiglio;
28. accoglie con favore la pubblicazione delle relazioni biennali del gruppo "Codice di condotta" destinata al Consiglio; ritiene opportuno istituire uno strumento online dedicato, così da non dover fare esclusivamente affidamento sulle conclusioni del Consiglio per reperire informazioni essenziali sulla politica fiscale a livello dell'UE; apprezza gli sforzi compiuti per rendere pubblici i documenti e le attività relativi al gruppo "Codice di condotta"; invita a rendere disponibili le informazioni pubbliche su una piattaforma di facile utilizzo;
29. invita il gruppo "Codice di condotta" a invitare i membri del Parlamento europeo alle discussioni del gruppo in qualità di osservatori; incoraggia il gruppo "Codice di condotta" a trasmettere pubblicamente in streaming alcune delle proprie riunioni laddove non richiedano deliberazioni riservate;
o o o
30. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
Allegato I alle conclusioni del Consiglio "Economia e finanza" (ECOFIN) del 1° dicembre 1997 sulla politica fiscale – Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti di governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 1° dicembre 1997 su un codice di condotta in materia di tassazione delle imprese (GU C 2 del 6.1.1998, pag. 2).
Seguito congiunto, adottato dalla Commissione il 16 marzo 2016, alla risoluzione del Parlamento europeo (ECON) recante raccomandazioni alla Commissione su come promuovere la trasparenza, il coordinamento e la convergenza nelle politiche sulle imposte societarie nell'Unione e alla risoluzione del Parlamento europeo (TAXE 1) sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto; seguito congiunto, adottato dalla Commissione il 16 novembre 2016, alla risoluzione del Parlamento europeo (TAX 2) sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto; seguito, adottato dalla Commissione nell'aprile del 2018, alla risoluzione non legislativa del Parlamento europeo (PANA), del 12 dicembre 2017, sul progetto di raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio e alla Commissione a seguito dell'inchiesta in relazione al riciclaggio di denaro, all'elusione fiscale e all'evasione fiscale; e seguito del 27 agosto 2019 alla risoluzione del Parlamento europeo (TAX 3) sui reati finanziari, l'evasione fiscale e l'elusione fiscale.
Taxation Papers, Working Paper No 64, 31 agosto 2016, disponibile all'indirizzo: https://ec.europa.eu/taxation_customs/system/files/2016-11/taxation_paper_64.pdf
Taxation Papers, Working Paper No 71, Institute for Advanced Studies in consorzio con CPB e DONDENA, 2017, disponibile all'indirizzo: https://ec.europa.eu/taxation_customs/system/files/2018-03/taxation_papers_71_atp_.pdf
Kiendl Krišto, I. e Thirion, E., An overview of shell companies in the European Union, Parlamento europeo. Direzione generale dei Servizi di ricerca parlamentare del Parlamento europeo, unità Valutazione d'impatto ex post e valore aggiunto europeo, 17 ottobre 2018, disponibile all'indirizzo: https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/155724/EPRS_STUD_627129_Shell%20companies%20in%20the%20EU.pdf
Crivelli, E., De Mooij, R., De Vrijer, J.E.J., Hebous, S., Klemm, A., Taxing Multinationals in Europe, 2021 (https://www.imf.org/en/Publications/Departmental-Papers-Policy-Papers/Issues/2021/05/25/Taxing-Multinationals-in-Europe-50129).
Relazione annuale in materia di fiscalità 2021 - Revisione delle politiche fiscali negli Stati membri dell'UE (https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/db46de2a-b785-11eb-8aca-01aa75ed71a1).
OCSE (2015), Countering Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into Account Transparency and Substance, Action 5 (Contrastare le pratiche fiscali dannose in modo più efficace, tenendo conto della trasparenza e della sostanza, azione 5) - Relazione finale 2015, Progetto OCSE/G20 sull'erosione della base imponibile e sul trasferimento degli utili, OECD Publishing, Parigi http://dx.doi.org/10.1787/9789264241190-en
Relazione dell'FMI, Taxing Multinationals in Europe, (Tassare le multinazionali in Europa), 2021: https://www.imf.org/en/Publications/Departmental-Papers-Policy-Papers/Issues/2021/05/25/Taxing-Multinationals-in-Europe-50129
Tørsløv, T., Wier, L., e Zucman, G., The Missing Profits of Nations (I mancati profitti delle nazioni), Working Paper, aprile 2020, disponibile su https://missingprofits.world/
Drover, R., Ferrett, B., Gravino, D., Jones, E. e Merler, S., Bringing transparency, coordination and convergence to corporate tax policies in the European Union, (Garantire la trasparenza, il coordinamento e la convergenza delle politiche in materia di imposta sulle società nell'Unione europea), Direzione generale dei Servizi di ricerca parlamentare del Parlamento europeo, unità Valore aggiunto europeo, 24 novembre 2015. Disponibile all'indirizzo: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/558773/EPRS_STU(2015)558773_EN.pdf
Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).
OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, Tax Challenges Arising from Digitalisation – Report on Pillar One Blueprint: Inclusive Framework on BEPS (Progetto OCSE/G20 sull'erosione della base imponibile e sul trasferimento degli utili - BEPS, Sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione – Relazione sul programma per il pilastro I – Quadro inclusivo sul BEPS), OECD Publishing, Parigi, 2020, pag. 12. Disponibile all'indirizzo: https://www.oecd.org/tax/beps/tax-challenges-arising-from-digitalisation-report-on-pillar-two-blueprint.pdf
Baert, P., Lange. F., Watson, J., The Role of Taxes on Investment to Increase Jobs in the EU – An Assessment of Recent Policy Developments in the Field of Corporate Taxes, (Il ruolo delle imposte sugli investimenti per aumentare l'occupazione nell'UE: una valutazione dei recenti sviluppi politici nel settore delle imposte sulle società), maggio 2019.
Scambio di opinioni tra la sottocommissione per le questioni fiscali (FISC) e Lyudmila Petkova, presidente del gruppo "Codice di condotta", tenutosi il 19 aprile 2021.
Situazione dei diritti umani in Myanmar, inclusa la situazione delle comunità religiose e dei gruppi etnici
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Risoluzione del Parlamento europeo del 7 ottobre 2021 sulla situazione dei diritti umani in Myanmar/Birmania, compresa la situazione dei gruppi religiosi ed etnici (2021/2905(RSP))
– viste le sue precedenti risoluzioni sul Myanmar/Birmania e sulla situazione dei rohingya, in particolare quelle del 22 novembre 2012(1), del 20 aprile 2012(2), del 20 maggio 2010(3), del 25 novembre 2010(4), del 7 luglio 2016(5), del 15 dicembre 2016(6), del 14 settembre 2017(7), del 14 giugno 2018(8), del 13 settembre 2018(9), del 19 settembre 2019(10) e dell'11 febbraio 2021(11),
– viste le conclusioni del Consiglio del 22 febbraio 2021 sul Myanmar/Birmania,
– viste le dichiarazioni del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) sull'escalation delle violenze in Myanmar/Birmania, del 23 marzo 2021, e sulla situazione in Myanmar/Birmania, del 19 aprile, 30 aprile, 12 maggio e 27 luglio 2021,
– vista la dichiarazione rilasciata il 30 aprile 2021 dall'alto rappresentante a nome dell'UE sui risultati della riunione dei leader dell'ASEAN,
– viste le dichiarazioni rilasciate dal portavoce del Servizio europeo per l'azione esterna il 3 marzo 2021 sulle continue violazioni dei diritti umani da parte dei militari e il 23 maggio 2021 sui più recenti sviluppi in Myanmar/Birmania,
– vista la decisione (PESC) 2021/1000 del Consiglio, del 21 giugno 2021, che modifica la decisione 2013/184/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Myanmar/Birmania(12),
– vista la decisione (PESC) 2021/711 del Consiglio, del 29 aprile 2021, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Myanmar/Birmania(13),
– visti gli orientamenti dell'UE sulla promozione e la tutela della libertà di religione o di credo,
– visto l'articolo 34 della Costituzione del Myanmar/Birmania del 2008, che riconosce la libertà di religione o di credo e garantisce ai cittadini "il diritto di professare e praticare liberamente la religione",
– visto il consenso in cinque punti dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico, del 24 aprile 2021,
– vista la relazione del segretario generale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani dei musulmani rohingya e di altre minoranze in Myanmar/Birmania, del 31 agosto 2021,
– vista la risoluzione 75/287 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 18 giugno 2021, sulla situazione in Myanmar/Birmania,
– vista la relazione della missione internazionale indipendente di accertamento dei fatti sul Myanmar/Birmania, del 22 agosto 2019, sulla violenza sessuale e di genere nel paese e l'impatto di genere dei suoi conflitti etnici,
– viste le relazioni del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nel Myanmar/Birmania, dell'Ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani, nonché del meccanismo di vigilanza dell'Organizzazione internazionale del lavoro,
– vista la relazione dell'Ufficio dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, del 16 settembre 2021, sulla situazione dei diritti umani in Myanmar/Birmania,
– viste le dichiarazioni sul Myanmar/Birmania rilasciate il 23 settembre 2021 dall'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani,
– vista la relazione rilasciata il 22 settembre 2021 da Thomas H. Andrews, relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani in Myanmar/Birmania,
– viste le relazioni del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani sul Myanmar/Birmania e sulla situazione dei diritti umani dei musulmani rohingya e di altre minoranze,
– vista la relazione del meccanismo investigativo indipendente per il Myanmar, pubblicata il 1° luglio 2021,
– viste la relazione finale e le raccomandazioni della commissione consultiva sullo Stato di Rakhine (relazione Annan),
– vista l'ordinanza della Corte internazionale di giustizia, del 23 gennaio 2020, concernente la richiesta di misure provvisorie presentata dalla Repubblica della Gambia nella causa relativa all'applicazione della Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio (Gambia contro Myanmar/Birmania),
– vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,
– visti le Convenzioni di Ginevra del 1949 e i relativi protocolli aggiuntivi,
– vista la Convenzione delle Nazioni Unite per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio del 1948,
– visti l'articolo 144, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 4, del suo regolamento,
A. considerando che il 1° febbraio 2021 le forze armate del Myanmar/Birmania, note come Tatmadaw, in palese violazione della Costituzione del paese, hanno arrestato il presidente Win Myint, il consigliere di Stato Aung San Suu Kyi e una serie di membri di spicco del governo, hanno preso il potere sui rami legislativo, giudiziario ed esecutivo del governo attraverso un colpo di Stato e hanno dichiarato lo stato di emergenza per un anno; che nell'agosto 2021 il comandante in capo, Min Aung Hlaing, si è proclamato primo ministro e ha annunciato la proroga dello stato di emergenza fino ad agosto 2023;
B. considerando che il relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani in Myanmar/Birmania ha affermato in una dichiarazione ufficiale che gli attacchi sistematici e diffusi della giunta militare a danno della popolazione del Myanmar/Birmania possono costituire crimini contro l'umanità e crimini di guerra ai sensi del diritto internazionale; che il relatore speciale delle Nazioni Unite ha dichiarato esplicitamente che gli artefici ed autori del colpo di Stato e delle violazioni dovrebbero essere chiamati a rispondere delle loro azioni;
C. considerando che nel maggio 2021 la giunta militare ha compiuti i primi passi per sciogliere il partito politico di Aung San Suu Kyi, che era al governo fino al colpo di Stato del febbraio 2021;
D. considerando che il comitato di rappresentanza della Pyidaungsu Hluttaw (CRPH) e il governo di unità nazionale (NUG) sono stati costituiti con l'obiettivo di rappresentare le aspirazioni democratiche del popolo del Myanmar/Birmania;
E. considerando che, in risposta al colpo di Stato, sono scoppiate proteste e dimostrazioni pacifiche in varie città del Myanmar/Birmania; che, dal 1º febbraio 2021 a questa parte, politici, funzionari governativi, rappresentanti della società civile, attori religiosi, manifestanti pacifici e scrittori sono stati illegalmente arrestati o messi agli arresti domiciliari; che l'ultima relazione dell'Ufficio dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani afferma che, dopo il colpo di Stato, oltre 1 120 persone sono state uccise e più di 8 000, tra cui centinaia di politici, attivisti e funzionari pubblici, sono state arrestate dalle autorità militari; che i tribunali hanno condannato 312 persone, 26 delle quali sono state condannate a morte, tra cui due bambini; che, secondo quanto riferito, almeno 120 persone sarebbero decedute in stato di detenzione; che, al luglio 2021, la giunta militare aveva ucciso almeno 75 bambini;
F. considerando che l'esercito ha contestualmente intensificato la repressione nei confronti dei media nel paese e che un numero crescente di giornalisti è stato arbitrariamente arrestato, detenuto e accusato al fine di mettere a tacere i media e sopprimere la libertà di espressione; che la giunta militare ricorre sempre più spesso a strumenti di sorveglianza e censura, imponendo restrizioni alle telecomunicazioni e a Internet;
G. considerando che la tortura è ampiamente utilizzata contro le persone detenute per aver partecipato a manifestazioni a favore della democrazia; che tra i metodi di tortura figurano percosse, finte esecuzioni con armi da fuoco, bruciature di sigaretta, stupri e minacce di stupro; che la tortura per mano della polizia è un problema che esiste da tempo in Myanmar/Birmania, ma che il Tatmadaw fa attualmente ricorso a una minaccia sistematica di tortura nel quadro dei suoi sforzi volti ad opprimere l'opposizione;
H. considerando che la giunta militare fa sempre più ricorso a punizioni collettive, tra cui il rapimento dei familiari di coloro che hanno ricevuto mandati di arresto ma che la polizia e le forze armate non sono in grado di localizzare; che anche bambini, fin dalla tenera età, sono stati uccisi o sottratti, costringendo presumibilmente i genitori a rivolgersi alle autorità;
I. considerando che le minoranze etniche praticano il cristianesimo (6,3 %, in particolare i Chin, i Kachin e i Karen), l'Islam (il 2,1 %, segnatamente i rohingya, i Malai, gli abitanti di Yangon e altre minoranze) e l'induismo (0,5 %, in particolare gli indiani birmani);
J. considerando che in Myanmar/Birmania si registrano violazioni della libertà di religione o di credo e di altri diritti umani a danno delle minoranze religiose ed etniche;
K. considerando che le chiese sono state bombardate e razziate e che sono stati arrestati sacerdoti e pastori; che le truppe militari si sono accampate anche nei complessi ecclesiastici, compromettendone ulteriormente il ruolo di rifugi per le persone in difficoltà;
L. considerando che il Myanmar/Birmania ospita numerosi gruppi etnici; che i conflitti interni hanno provocato la tragica perdita di migliaia di vite umane negli ultimi decenni;
M. che la legge sulla cittadinanza del Myanmar/Birmania dichiara i rohingya "non cittadini" o "residenti stranieri", privandoli in tal modo della cittadinanza, il che ne aggrava la situazione di precarietà; che la persecuzione della minoranza rohingya non è cessata, nonostante i numerosi appelli della comunità internazionale;
N. considerando che circa 600 000 rohingya sono rimasti nello Stato di Rakhine, dove sono soggetti a continue politiche e pratiche discriminatorie, sistematiche violazioni dei loro diritti fondamentali e arresti arbitrari, e dove sono confinati in campi sovraffollati e hanno un accesso estremamente limitato all'istruzione e all'assistenza sanitaria; che le condizioni oppressive imposte ai rohingya costituiscono crimini contro l'umanità;
O. considerando che i rohingya e le altre minoranze etniche, in particolare le donne e le ragazze, rimangono esposti a un rischio significativo di violenza sessuale, in particolare nel contesto del conflitto prolungato tra il Tatmadaw e l'esercito dell'Arakan;
P. considerando che la crisi umanitaria in Myanmar/Birmania sta peggiorando: solo quest'anno sono sfollate all'interno del paese oltre 210 000 di persone, tre milioni di persone necessitano di aiuti umanitari, un numero che è triplicato negli ultimi otto mesi, e metà della popolazione, circa 20 milioni di persone, vivono al di sotto della soglia di povertà;
Q. considerando che il Segretario generale delle Nazioni Unite ha avvertito che "il rischio di un conflitto armato su larga scala richiede un approccio collettivo per prevenire una catastrofe multidimensionale nel cuore del Sud-Est asiatico e oltre";
R. considerando che, secondo le stime del Programma alimentare mondiale, 6,2 milioni di persone in tutto il Myanmar sono a rischio di insicurezza alimentare e fame, rispetto ai 2,8 milioni precedenti al colpo di Stato militare;
S. considerando che la situazione umanitaria in Myanmar/Birmania è stata aggravata anche dalla crisi COVID-19; che anche la detenzione di massa arbitraria di manifestanti, le prigioni affollate e la generale incuria della salute dei detenuti hanno contribuito ad aumentare il numero di infezioni da COVID-19;
T. considerando che l'esercito ha sfruttato le misure contro la COVID-19 per reprimere gli attivisti a favore della democrazia, i difensori dei diritti umani e i giornalisti; che il diritto alla salute è minacciato; che la giunta militare ha chiuso ospedali e ha preso di mira i professionisti del settore medico, portando al collasso del sistema sanitario mentre la COVID-19 si diffonde in tutto il paese; che le truppe hanno distrutto le forniture e le attrezzature mediche e hanno occupato decine di strutture mediche, portando la popolazione di Myanmar/Birmania ad astenersi dal recarsi nelle strutture mediche per paura di essere arrestati o fucilati;
U. considerando che il Tatmadaw e i suoi generali si stanno procurando fondi attraverso la vendita illegale di legname, pietre preziose, gas e petrolio e sono confrontati a diffuse accuse di corruzione;
V. considerando che, secondo le Nazioni Unite, il piano di risposta umanitaria del Myanmar/Birmania del 2021 ha ricevuto finora solo il 46 % dei fondi richiesti e le operazioni umanitarie soffrono a causa di una grave carenza di finanziamenti;
1. condanna con fermezza il colpo di Stato messo in atto il 1° febbraio 2021 dal Tatmadaw sotto la guida del comandante in capo Min Aung Hlaing; invita il Tatmadaw a rispettare pienamente l'esito delle elezioni democratiche del novembre 2020 e a ripristinare immediatamente il governo civile, porre fine allo stato di emergenza, porre fine all'uso della violenza contro manifestanti pacifici, rispettare il diritto alla libertà di espressione e di associazione e consentire a tutti i parlamentari eletti di assumere il proprio mandato; invita l'esercito del Myanmar/Birmania a rilasciare tutti i detenuti politici, a revocare le restrizioni alla libertà di espressione, di riunione e di associazione e a rispettare la libertà di religione o di credo;
2. chiede il rilascio immediato e incondizionato del presidente Win Myint, della consigliera di Stato Aung San Suu Kyi e di tutte le altre persone che sono state arrestate sulla base di accuse infondate; ritiene che il rilascio di tutti i leader politici e i prigionieri sia il primo passo essenziale verso una soluzione pacifica della crisi e il ripristino delle legittime autorità;
3. esprime sostegno al popolo del Myanmar/Birmania nella sua lotta per la democrazia, la libertà e i diritti umani;
4. denuncia la diffusa e violenta risposta del Tatmadaw a qualsiasi tipo di protesta e le gravi violazioni dei diritti umani che ha commesso e continua a commettere contro il popolo del Myanmar/Birmania, comprese le minoranze etniche e religiose, che costituiscono crimini contro l'umanità; esprime profonda preoccupazione per i frequenti attacchi contro chiese, moschee, scuole e strutture mediche e per gli arresti di leader religiosi;
5. sostiene il CRPH e il governo di unità nazionale in quanto unici rappresentanti legittimi delle aspirazioni democratiche del popolo del Myanmar/Birmania e invita l'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN) e la comunità internazionale a includerli e coinvolgerli in un dialogo politico autentico e inclusivo e negli sforzi volti alla risoluzione pacifica della crisi basata sul rispetto dello Stato di diritto;
6. chiede che il Comitato internazionale della Croce Rossa abbia accesso immediato e regolare ai detenuti e alle carceri, come sancito dalle convenzioni di Ginevra; invita le forze militari e di polizia a fornire alle famiglie di tutte le persone detenute in relazione alle operazioni condotte dalle forze di sicurezza in tutto il Myanmar/Birmania prima e dopo il 1° febbraio 2021 informazioni esaurienti circa la loro sorte e il luogo in cui si trovano;
7. ricorda il carattere multietnico del Myanmar/Birmania; esorta il Tatmadaw a rispettare pienamente i diritti inalienabili di ciascuna etnia; chiede che sia condotta un'indagine immediata, rigorosa, indipendente e trasparente sui crimini commessi dall'esercito nel paese e che i loro autori siano consegnati alla giustizia;
8. esprime sgomento di fronte ai crimi perpetrati dal Tatmadaw contro i gruppi etnici e religiosi del paese; condanna fermamente gli attacchi del Tatmadaw negli stati Kayin, Kayah, Kachin, Shan e Chin, che hanno portato a sfollamenti su larga scala, alla morte di civili, compresi i bambini, alla distruzione di edifici religiosi e ad altre violazioni dei diritti umani e del diritto umanitario;
9. condanna la persecuzione dei cristiani nel paese; esorta il Tatmadaw a porre fine alle uccisioni e agli arresti di cristiani nonché ai bombardamenti e ai saccheggi nelle chiese; sottolinea che la comunità internazionale ha espresso profonda preoccupazione per i violenti attacchi contro le comunità cristiane in Myanmar/Birmania;
10. ribadisce la sua condanna delle violazioni dei diritti umani e degli attacchi sistematici e diffusi contro la popolazione rohingya; evidenzia che l'UE continuerà a monitorare da vicino le azioni intraprese dai vertici militari nei confronti delle minoranze del paese, in particolare i rohingya; ribadisce il suo appello alle autorità del Myanmar/Birmania affinché creino le condizioni e le garanzie per un rimpatrio sicuro, volontario, dignitoso e sostenibile, sotto la supervisione delle Nazioni Unite, dei rohingya che desiderano far ritorno nella propria terra di origine;
11. condanna fermamente le continue discriminazioni nei confronti delle minoranze etniche, che sono fortemente limitate nella loro libertà di circolazione e sono private dei propri servizi essenziali in Myanmar/Birmania;
12. condanna qualsiasi ricorso alla violenza da parte della giunta a danno dei propri cittadini nonché altre forme di vessazione, in particolare nei confronti dei difensori dei diritti umani, degli attivisti della società civile e dei giornalisti; esorta la giunta a revocare qualsiasi limitazione delle telecomunicazioni e dell'accesso a Internet, compresi i siti web dei media indipendenti e le piattaforme dei social media;
13. chiede che si ponga immediatamente fine alle violenze nei confronti dei lavoratori e dei sindacati e che i diritti dei sindacati e dei loro membri siano tutelati, compreso il diritto di operare liberamente;
14. chiede un accesso umanitario e un'assistenza immediati alle comunità vulnerabili, comprese le donne, i bambini e le minoranze etniche, nonché il rafforzamento delle organizzazioni della società civile e delle organizzazioni operanti a livello di comunità etniche, onde garantire che gli aiuti umanitari raggiungano effettivamente le persone in stato di bisogno; invita la Commissione di riorientare e intensificare gli aiuti umanitari, compreso il sostegno sanitario, attraverso canali transfrontalieri, reti umanitarie locali, fornitori di servizi etnici nonché organizzazioni della società civile e organizzazioni operanti a livello di comunità; chiede che la Commissione valuti le modalità migliori per realizzare progetti di sviluppo con tali gruppi e orientare l'assistenza allo sviluppo di conseguenza;
15. rileva con grave preoccupazione che la terza ondata della pandemia di COVID-19 ha inasprito la crisi umanitaria in Myanmar/Birmania, con tassi di contagio particolarmente allarmanti tra le persone più emarginate, comprese quelle nelle prigioni sovraffollate e insalubri del paese; esorta la giunta ad adottare nuovamente una strategia di contenimento e un sistema di tracciamento dei contatti, nonché a garantire che la popolazione abbia accesso ai servizi sanitari e ai vaccini; invita la Commissione a rafforzare il proprio sostegno in tal senso e a garantire che detto sostegno raggiunga i cittadini, anche attraverso la fornitura di dosi di vaccini contro la COVID-19;
16. esprime sgomento di fronte agli attacchi, alla vessazione, alla detenzione e alla tortura di operatori sanitari, in particolare durante l'attuale crisi sanitaria della COVID-19; invita la giunta a garantire la sicurezza e la protezione di tutti gli operatori sanitari e a porre fine immediatamente a tutte le vessazioni e gli attacchi contro tali persone; sottolinea che le autorità del Myanmar/Birmania sono responsabili di garantire il pieno accesso all'assistenza sanitaria;
17. condanna gli attacchi perpetrati dalle autorità militari ai danni di professionisti del settore sanitario e strutture mediche, nonché della risposta di tali autorità alla pandemia di COVID-19; pone l'accento sul fatto che la salute e l'accesso alle cure mediche e ai vaccini sono un diritto umano universale;
18. chiede che il Tatmadaw smetta di negare il diritto della popolazione alla protezione dalla COVID-19, nonché al trattamento adeguato della malattia, in quanto potrebbe comportare gravi perdite di vite umane in Myanmar/Birmania;
19. esorta i governi dei paesi vicini a garantire che le loro autorità non impediscano a nessuna persona di attraversare il confine in cerca di rifugio; invita tali governi ad assicurare che le organizzazioni umanitarie e le organizzazioni locali della società civile possano accedere alle zone in cui si trovano sfollati interni lungo i loro confini con il Myanmar/Birmania;
20. ribadisce il suo sostegno ai difensori della società civile e della democrazia in Myanmar/Birmania e invita l'UE e le sue istituzioni a proseguire gli sforzi volti al progresso della società civile, nonostante le attuali e forse continue limitazioni imposte dall'attuale governo militare;
21. chiede che l'ASEAN, i suoi membri e in particolare il suo inviato speciale per il Myanmar/Birmania facciano un uso più proattivo del loro ruolo speciale nel paese, cooperino con l'inviato speciale delle Nazioni Unite e avviino un dialogo con tutte le parti coinvolte, segnatamente con il governo di unità nazionale e i rappresentanti della società civile, in particolare le donne e i gruppi etnici, al fine di promuovere, come minimo, l'attuazione effettiva e significativa del consenso in cinque punti onde raggiungere una risoluzione sostenibile e democratica della crisi attuale nel prossimo futuro;
22. invita inoltre la Cina e la Russia a impegnarsi attivamente nella diplomazia internazionale e ad assumersi le proprie responsabilità in qualità di membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; si aspetta che i due paesi svolgano un ruolo costruttivo nell'esaminare la situazione in Myanmar/Birmania;
23. esorta il Myanmar/Birmania a cooperare con gli sforzi internazionali volti a garantire l'assunzione di responsabilità, anche consentendo infine al meccanismo investigativo indipendente per il Myanmar (IIMM) il pieno accesso al paese; invita l'UE, i suoi Stati membri e la comunità internazionale a garantire che l'IIMM disponga del sostegno necessario per adempiere al suo mandato; ricorda che il Myanmar/Birmania ha l'obbligo di rispettare le misure cautelari indicate dalla Corte internazionale di giustizia;
24. accoglie con favore le recenti serie di sanzioni imposte dal Consiglio ai membri del Tatmadaw e alle loro imprese, e invita il Consiglio a continuare a imporre sanzioni mirate e severe, al fine di tagliare le fonti di reddito della giunta, garantendo nel contempo che tali sanzioni non danneggino la popolazione del Myanmar/Birmania; è del parere che la comunità internazionale debba continuare ad adottare misure aggiuntive nei confronti dell'esercito e della sua dirigenza, nonché a imporre loro spese, fintantoché non invertiranno la loro linea di azione e faciliteranno il ritorno alla democrazia; considera necessario che tutti gli Stati membri dell'UE inaspriscano e applichino le sanzioni imposte a tutte le imprese statali del Myanmar/Birmania, segnatamente nei settori del legname e delle pietre preziose; esorta la Commissione a garantire che le sanzioni nazionali imposte agli Stati membri e ai paesi associati in caso di violazione delle sanzioni dell'UE siano efficaci; sottolinea che ciò richiederebbe l'imposizione di specifici congelamenti di beni e divieti di trasferimenti finanziari internazionali alle due banche statali, la Myanmar Foreign Trade Bank e la Myanmar Investment and Commercial Bank, attraverso le quali viene raccolta tutta la valuta estera, nonché l'inserimento nell'elenco delle sanzioni della Myanmar Oil and Gas Enterprise, di proprietà statale, che fornisce il principale afflusso di valuta estera alla giunta;
25. invita il Consiglio a continuare a imporre sanzioni mirate nei confronti dei responsabili del colpo di Stato del febbraio 2021 e a prendere in considerazione altre eventuali misure; esorta il Consiglio a inserire il Consiglio di amministrazione dello Stato quale entità, invece dei suoi singoli membri, nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi soggetti a misure restrittive;
26. ribadisce il suo invito alle imprese con sede nell'UE che operano o hanno catene di approvvigionamento in Myanmar/Birmania a esercitare una dovuta diligenza rafforzata in materia di diritti umani e a garantire di non avere legami con le forze di sicurezza del paese, con i loro singoli membri o con entità detenute o controllate da esse, come pure di non contribuire direttamente o indirettamente alla repressione della democrazia e dei diritti umani per mano della giunta; invita le imprese con sede nell'UE a rendere pubbliche le loro conclusioni e ad adoperarsi per migliorare costantemente le condizioni di lavoro e le norme ambientali all'interno delle loro imprese in Myanmar/Birmania;
27. rinnova il suo invito a continuare ad attuare sanzioni mirate contro i responsabili delle atrocità nei confronti dei rohingya;
28. invita nuovamente la Commissione ad avviare rapidamente un'indagine sulle preferenze commerciali che avvantaggiano il Myanmar/Birmania in settori specifici, in particolare per quanto riguarda le aziende detenute da membri dell'esercito del paese, e a tenere debitamente informato il Parlamento in merito alle azioni da intraprendere; riconosce che vi sono stati miglioramenti da quando il Myanmar/Birmania è stato reintegrato nel regime "Tutto tranne le armi" (EBA) nel 2013, ad esempio la creazione di posti di lavoro nel settore dell'abbigliamento, di cui hanno beneficiato soprattutto le donne; sottolinea tuttavia che il processo di impegno rafforzato era già stato avviato nel 2018, prestando particolare attenzione al rispetto delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani e dei diritti del lavoro, e che il colpo di Stato ha invertito i progressi compiuti durante il processo di democratizzazione, minando così le condizioni per la concessione di preferenze nell'ambito dell'EBA;
29. invita la delegazione dell'UE in Myanmar/Birmania e le ambasciate degli Stati membri a monitorare da vicino la situazione dei diritti umani e sanitaria nel paese e i casi di leader politici e altri cittadini attualmente detenuti e imprigionati;
30. invita gli Stati membri e i paesi associati a mantenere l'embargo che sospende la fornitura, la vendita e il trasferimento diretti o indiretti, compresi il transito, la spedizione e l'intermediazione, di tutte le armi, le munizioni e le altre attrezzature e i sistemi militari, di sicurezza e di sorveglianza, nonché la fornitura di addestramento, la manutenzione o altre forme di assistenza militare e di sicurezza; ritiene necessario che la Corte penale internazionale conduca ulteriori indagini sulla situazione;
31. mette in guardia contro il rischio di un'emergenza umanitaria ancora maggiore a causa dell'inasprimento delle violenze nonché della grave crisi economica, della povertà e del numero di sfollati nel paese; invita l'UE, i suoi Stati membri e la comunità internazionale ad adempiere urgentemente i propri obblighi finanziari in relazione al piano di risposta umanitaria delle Nazioni Unite del 2021 a favore del Myanmar/Birmania;
32. invita il VP/AR e gli Stati membri ad affrontare con decisione la situazione in Myanmar/Birmania e invita il VP/AR a riferirne periodicamente al Parlamento, in particolare alla sua commissione per gli affari esteri, anche in merito alla situazione dei gruppi religiosi ed etnici, al fine di garantire un dialogo parlamentare adeguato su tale situazione importante e preoccupante;
33. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al legittimo presidente e al legittimo governo di unità nazionale del Myanmar/Birmania, al comitato di rappresentanza della Pyidaungsu Hluttaw, alla consigliera di Stato del Myanmar/Birmania, al Tatmadaw, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, ai governi e ai parlamenti degli Stati Uniti, del Bangladesh, del Regno Unito, del Giappone, dell'India, dell'Australia, del Canada, degli Stati membri dell'ASEAN, ai governi e ai parlamenti della Russia e della Cina, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Segretario generale dell'ASEAN, alla commissione intergovernativa dell'ASEAN sui diritti umani, al relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani in Myanmar/Birmania, all'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati nonché al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite.
– viste le sue precedenti risoluzioni sul Ruanda, in particolare quella dell'11 febbraio 2021 sul Ruanda: il caso di Paul Rusesabagina(1),
– vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,
– visto il Patto internazionale sui diritti civili e politici, ratificato dal Ruanda nel 1975,
– vista la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli,
– visti i principi e gli orientamenti sul diritto a un giusto processo e all'assistenza legale in Africa,
– vista la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti,
– viste le regole minime standard delle Nazioni Unite per il trattamento dei detenuti (le "regole Nelson Mandela"), rivedute nel 2015,
– vista la dichiarazione di Kampala sulle condizioni carcerarie in Africa,
– vista la relazione del gruppo di lavoro del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite sull'esame periodico universale, del 25 marzo 2021, sul Ruanda,
– viste le dichiarazioni della comunità internazionale che condannano le irregolarità e denunciano l'assenza di processi equi in Ruanda, rese anche dal governo del Belgio, dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti e dal governo del Regno Unito,
– viste le dichiarazioni rilasciate dalla Federazione degli ordini forensi d'Europa, dal Centro per i diritti umani dell'Ordine degli avvocati americani e da diverse organizzazioni consolidate per i diritti umani,
– visto l'accordo di Cotonou,
– vista la Costituzione del Ruanda,
– visti gli strumenti delle Nazioni Unite e della Commissione africana per i diritti dell'uomo e dei popoli,
– vista la Convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari,
– visti l'articolo 144, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 4, del suo regolamento,
A. considerando che il 29 settembre 2021 Paul Rusesabagina, difensore dei diritti umani, cittadino belga e residente negli Stati Uniti, è stato dichiarato colpevole e condannato a 25 anni di reclusione dalla sezione per i crimini internazionali e transfrontalieri della Corte suprema del Ruanda in seguito al suo arresto a Kigali il 31 agosto 2020; che Paul Rusesabagina è stato accusato di nove capi d'accusa connessi al terrorismo e giudicato penalmente responsabile per le attività attribuite al Movimento ruandese per il cambiamento democratico/Fronte di liberazione nazionale (MRCD-FLN), una coalizione di partiti politici dell'opposizione e la sua ala militare;
B. considerando che l'arresto di Paul Rusesabagina nell'agosto 2020 è stato arbitrario, è stato eseguito con l'inganno e ha comportato il trasferimento illegale in Ruanda, la sparizione forzata e la detenzione in isolamento; che non è stato emesso alcun mandato per il suo arresto conformemente ai requisiti di cui all'articolo 37 del codice di procedura penale ruandese del 2019 e che fino alla sua condanna non è stata presentata alcuna dichiarazione di accusa violando l'articolo 68 del codice di procedura penale del Ruanda; che Paul Rusesabagina ha dichiarato pubblicamente in varie occasioni di non poter tornare nel suo paese natale per timore di ritorsioni;
C. considerando che il ministro della Giustizia del Ruanda, Johnston Busingye, ha ammesso il ruolo del suo governo nella sparizione forzata e nel trasferimento di Paul Rusesabagina nell'agosto 2020, nel pagamento del volo per il trasferimento e nella violazione del diritto di Paul Rusesabagina a un processo equo; che il 10 marzo 2021 il tribunale ha stabilito che il trasferimento di Paul Rusesabagina era legale e che non era stato rapito;
D. considerando che, al momento della pronuncia del verdetto, sono state annunciate prove supplementari che non erano state precedentemente sottoposte al tribunale o presentate durante il processo relativo all'accusa secondo cui Paul Rusesabagina avrebbe raccolto fondi per il gruppo armato FLN; che alcuni degli elementi di prova citati derivano da dichiarazioni secondo cui le affermazioni di Paul Rusesabagina sono state formulate sotto coercizione e senza un avvocato;
E. considerando che Paul Rusesabagina non ha scelto il gruppo di avvocati che inizialmente lo rappresentava e che agli avvocati di sua scelta ai quali ha infine avuto accesso a partire dall'aprile 2021 è stato impedito di incontrarlo, il che viola l'articolo 68 del codice di procedura penale ruandese;
F. considerando che lo stato di salute di Paul Rusesabagina in stato di detenzione è stato segnalato come estremamente preoccupante in quanto è sopravvissuto al cancro e soffre di un disturbo cardiovascolare; che, secondo i suoi avvocati, non ha effettuato due screening per il cancro e che le autorità carcerarie gli hanno negato l'accesso a farmaci soggetti a prescrizione medica fornita dal suo medico belga, causando disagio mentale e fisico e violando gli articoli 12 e 14 della Costituzione ruandese sul diritto alla vita, sul diritto all'integrità fisica e sulla protezione contro trattamenti inumani o degradanti;
G. considerando che nel settembre 2020 le autorità ruandesi non hanno informato le autorità belghe dell'arresto di Paul Rusesabagina in linea con il principio sancito dal diritto internazionale in materia di assistenza consolare; che il servizio correzionale ruandese (RCS) ha avuto accesso alle comunicazioni e ai documenti legali scambiati tra Paul Rusesabagina e i suoi avvocati; che la ministra degli Esteri belga ha inviato diverse note verbali alla sua omologa ruandese chiedendo il rispetto dei diritti di Paul Rusesabagina, ma che il governo ruandese ha respinto ogni singola richiesta;
H. considerando che nel luglio 2021 è stato riferito che le autorità ruandesi avevano utilizzato lo spyware Pegasus del gruppo NSO per prendere di mira potenzialmente più di 3 500 attivisti, giornalisti e politici; che, secondo un'analisi forense del suo telefono, il software spia è stato utilizzato anche per infettare il telefono di Carine Kanimba, figlia di Paul Rusesabagina; che le autorità ruandesi hanno negato tale circostanza;
I. considerando che il Ruanda è uno dei firmatari dell'accordo di Cotonou, il quale stabilisce che il rispetto dei diritti umani è un elemento essenziale della cooperazione tra l'UE e l'Organizzazione degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico; che il potenziamento dello Stato di diritto e il rafforzamento dei diritti umani sono i principali settori prioritari della programmazione dell'UE per il Ruanda;
J. considerando che la seconda riunione ministeriale tra l'Unione africana e l'UE si terrà a Kigali il 25 e 26 ottobre 2021;
1. rammenta al governo ruandese i suoi obblighi di garantire i diritti fondamentali, incluso l'accesso alla giustizia e il diritto a un equo processo, come previsto dalla Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli e da altri strumenti internazionali e regionali in materia di diritti umani, compreso l'accordo di Cotonou, in particolare gli articoli 8 e 96;
2. sottolinea che il Ruanda deve salvaguardare l'indipendenza della sua magistratura e mantenerla in tutta la sua Costituzione e in tutte le sue leggi, in quanto tutte le istituzioni governative e le altre istituzioni hanno il dovere di rispettare e osservare l'indipendenza della magistratura;
3. ricorda che l'estradizione di qualsiasi indagato in un altro paese dovrebbe aver luogo esclusivamente attraverso procedimenti di estradizione supervisionati in maniera indipendente, in modo da garantire la legittimità della richiesta di estradizione e accertare che i diritti dell'indagato a un processo equo siano pienamente garantiti nel paese richiedente;
4. condanna pertanto fermamente l'arresto, la detenzione e la condanna illegali di Paul Rusesabagina in violazione del diritto internazionale e del diritto ruandese; ritiene che il caso di Paul Rusesabagina sia esemplare riguardo alle violazioni dei diritti umani in Ruanda e metta in discussione l'equità del verdetto, che non avrebbe garantito un processo equo in linea con le migliori prassi internazionali in materia di rappresentanza, il diritto di essere ascoltati e la presunzione di innocenza;
5. chiede il rilascio immediato di Paul Rusesabagina per motivi umanitari e il suo rimpatrio senza pregiudizio della sua colpevolezza o innocenza; chiede che la delegazione dell'UE in Ruanda e le rappresentanze diplomatiche degli Stati membri trasmettano con forza tale richiesta nei loro scambi con le autorità ruandesi;
6. invita il governo ruandese a garantire, in ogni circostanza, l'integrità fisica e il benessere psicologico di Paul Rusesabagina e a consentirgli di assumere i suoi farmaci usuali; insiste sul fatto che il governo ruandese deve rispettare il diritto del governo belga di fornire assistenza consolare a Paul Rusesabagina al fine di salvaguardare la sua salute e garantire un adeguato accesso alla difesa;
7. deplora la situazione generale dei diritti umani in Ruanda e, in particolare, la persecuzione mirata delle voci dissenzienti; condanna la natura politica dei processi e i procedimenti giudiziari a carico degli oppositori politici; esorta le autorità del Ruanda a garantire la separazione dei poteri, in particolare l'indipendenza della magistratura;
8. invita il Servizio europeo per l'azione esterna, la Commissione e il rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani a rafforzare il dialogo sui diritti umani con il Ruanda ai massimi livelli, nel quadro dell'articolo 8 dell'accordo di Cotonou, al fine di garantire che il paese rispetti i suoi impegni bilaterali e internazionali; sottolinea che, nel contesto dell'attività internazionale per lo sviluppo nel Ruanda, occorrerebbe riservare maggiore priorità ai diritti umani, allo Stato di diritto e a una governance trasparente e reattiva;
9. chiede alla Commissione di rivedere criticamente il sostegno dell'UE al governo ruandese e alle istituzioni statali per garantire che esso promuova pienamente i diritti umani senza ripercussioni negative sulle libertà di espressione e associazione, sul pluralismo politico, sul rispetto dello Stato di diritto e su una società civile indipendente;
10. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani, al Presidente della Repubblica del Ruanda, al Presidente del parlamento ruandese nonché all'Unione africana e alle sue istituzioni.
– vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 25 novembre 2020, dal titolo "Piano d'azione dell'Unione europea sulla parità di genere III – Un'agenda ambiziosa per la parità di genere e l'emancipazione femminile nell'azione esterna dell'UE" (JOIN(2020)0017),
– visti gli orientamenti dell'OMS, dal titolo "Safe abortion: technical and policy guidance for health systems" (Aborto sicuro: orientamenti tecnici e strategici per i sistemi sanitari),
– visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966,
– visto il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del 1966,
– vista la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW) del 1979,
– vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (convenzione di Istanbul),
– vista la Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989,
– vista la Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti del 1984,
– vista la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità del 2006,
– vista la dichiarazione dell'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, del 14 settembre 2021, dal titolo "UN experts denounce further attacks against right to safe abortion and Supreme Court complicity" (Gli esperti delle Nazioni Unite denunciano nuovi attacchi contro il diritto all'aborto in condizioni di sicurezza e la complicità della Corte suprema),
– visti gli articoli 2 e 3 del trattato sull'Unione europea,
– visti gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite concordati nel 2015, in particolare gli obiettivi 3 e 5, relativi, rispettivamente, alla promozione della salute e alla parità di genere,
– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"),
– visti la Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo (ICPD) tenutasi al Cairo nel 1994 e il relativo programma d'azione, nonché gli esiti delle sue conferenze di revisione,
– vista la dichiarazione di Nairobi sul 25º anniversario della Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo (ICPD25), del 1º novembre 2019, dal titolo "Accelerating the Promise" (Accelerare la promessa), e gli impegni e le azioni di collaborazione nazionali e dei partner che sono stati annunciati al vertice di Nairobi,
– vista in particolare la sua risoluzione del 24 giugno 2021 sulla situazione della salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti nell'UE, nel quadro della salute delle donne(1), che afferma che l'accesso all'assistenza sanitaria riproduttiva rappresenta un pilastro fondamentale dei diritti umani delle donne e che la negazione di tale accesso è una forma di violenza contro le donne e le ragazze;
– visti la piattaforma d'azione di Pechino e gli esiti delle sue conferenze di revisione,
– vista la Costituzione degli Stati Uniti d'America,
– vista la sentenza del 1973 nella causa Roe/Wade, confermata nelle sentenze nelle cause Planned Parenthood/Casey e Whole Woman's Health/Hellerstedt, che sancisce il diritto costituzionale statunitense delle donne in stato di gravidanza di decidere se proseguire o meno la gravidanza prima che il feto sia in grado di sopravvivere al di fuori dell'utero,
– visto il disegno di legge n. 8 del Senato del Texas (SB8) del 2021 relativo all'aborto, compreso l'aborto in seguito al rilevamento del battito cardiaco fetale, che garantisce ai privati il diritto di agire in giudizio,
– vista l'ordinanza della Corte suprema degli Stati Uniti del 1º settembre 2021 che nega la sospensione della legge SB8 del Texas,
– visti l'articolo 144, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 4, del suo regolamento,
A. considerando che il 1º settembre 2021 lo Stato del Texas ha emanato l'SB8, che vieta alle donne l'accesso all'aborto dopo la comparsa del battito cardiaco fetale, il che equivale di fatto a sole sei settimane dall'ultimo ciclo mestruale, disponendo che siano effettuate due ecografie distinte prima dell'esecuzione della procedura, e che non prevede eccezioni qualora la gravidanza sia conseguenza di stupro, incesto o qualora lo stato di salute del feto sia incompatibile con la vita prolungata dopo il parto; che l'SB8 equivale a un divieto quasi totale di aborto;
B. considerando che sia gli Stati Uniti che l'Unione europea devono rispettare il principio secondo cui i diritti umani sono inalienabili e inerenti a tutti gli esseri umani;
C. considerando che la natura fondamentale del partenariato transatlantico presuppone che esso sia radicato nei nostri valori condivisi, tra cui il rispetto dei diritti umani;
D. considerando che la parità di genere, l'emancipazione di tutte le donne e le ragazze, la garanzia di una vita sana, l'eliminazione della povertà ovunque e la promozione del benessere per tutti e per tutte le età sono obiettivi fondamentali stabiliti negli OSS 1, 3 e 5; che tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite hanno assunto il dovere e l'obbligo di rispettare e promuovere tali obiettivi stabiliti negli OSS, ivi compresi i traguardi 3.7 e 5.6 in materia di salute sessuale e riproduttiva e dei relativi diritti;
E. considerando che i diritti sessuali e riproduttivi si fondano sui diritti umani fondamentali, sono tutelati nel quadro del diritto internazionale e del diritto europeo in materia di diritti umani, ad esempio nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e nel Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, nella CEDAW e nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo, e costituiscono un elemento essenziale per l'erogazione di un'assistenza sanitaria completa;
F. considerando che nell'agosto 2018 il Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne e il Comitato sui diritti delle persone con disabilità delle Nazioni Unite hanno rilasciato una dichiarazione congiunta in cui si sottolinea che l'accesso all'aborto sicuro e legale, come pure ai servizi e alle informazioni ad esso inerenti, sono aspetti essenziali della salute riproduttiva delle donne, esortando nel contempo i paesi a porre fine alle restrizioni sulla salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti delle donne e delle ragazze, in quanto rappresentano una minaccia per la loro salute e le loro stesse vite; che l'accesso all'aborto è un diritto umano, mentre il ritardo o la negazione dell'accesso all'aborto costituiscono una forma di violenza di genere e possono equivalere a tortura e/o a trattamenti crudeli, disumani e degradanti; che la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti rientrano nei traguardi per gli OSS 3 e 5 delle Nazioni Unite, mentre la violenza di genere e l'eliminazione di tutte le pratiche lesive nei confronti delle donne rientrano nei traguardi dell'OSS 5;
G. considerando che l'accesso a un'educazione completa in materia di sessualità e rapporti affettivi e alla salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti, compresi la pianificazione familiare, i metodi contraccettivi e l'aborto sicuro e legale, nonché l'autonomia e la capacità di ciascuna persona di decidere in maniera libera e indipendente sul proprio corpo e sulla propria vita, rappresentano un prerequisito per la propria indipendenza e sono pertanto essenziali per conseguire la parità di genere in ogni ambito della vita pubblica e privata, compresa la partecipazione al mercato del lavoro e alla politica, nonché per eliminare la violenza di genere; che si applica il principio "è il loro corpo e dunque una loro scelta";
H. considerando che il coinvolgimento di uomini e ragazzi nella salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti è sia un obiettivo che un prerequisito per conseguire un'uguaglianza sostenibile;
I. considerando che la garanzia della salute sessuale e riproduttiva e dei relativi diritti è un elemento essenziale della dignità umana ed è intrinsecamente connessa al conseguimento della parità di genere e alla lotta contro la violenza di genere; che per conseguire la parità di genere è fondamentale che le donne e le ragazze partecipino all'elaborazione delle leggi e delle politiche che le riguardano e che incidono sui loro diritti umani, compresi la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti e l'aborto, e che sia garantito loro l'accesso alla giustizia e ai mezzi di ricorso qualora i loro diritti siano violati;
J. considerando che il diritto al rispetto dell'integrità fisica e mentale della persona è essenziale per la Carta;
K. considerando che con la storica sentenza nella causa Roe/Wade la Corte suprema ha legalizzato l'aborto in tutti gli Stati Uniti, il che sancisce il diritto costituzionale statunitense delle donne in stato di gravidanza di decidere se proseguire o meno la gravidanza prima che il feto sia in grado di sopravvivere al di fuori dell'utero; che tale decisione è stata ulteriormente confermata nelle sentenze nelle cause Planned Parenthood/Casey e Whole Woman's Health/Hellerstedt;
L. considerando che altri 12 Stati degli Stati Uniti hanno approvato divieti di aborto nelle prime fasi della gravidanza, la cui entrata in vigore è stata tuttavia sospesa poiché sono stati dichiarati incostituzionali dai tribunali federali;
M. considerando che l'SB8 vieta l'aborto dopo circa sei settimane di gravidanza e che, dato che prima della sua entrata in vigore tra l'85 e il 90 % delle donne che hanno ricevuto assistenza all'aborto in Texas era almeno alla sesta settimana di gestazione, la legge metterà di fatto fine all'assistenza all'aborto nello Stato;
N. considerando che l'SB8 è concepita per esonerare i funzionari pubblici dall'applicazione della legge, ma offre invece incentivi pecuniari ai privati cittadini affinché denuncino chiunque presti assistenza all'aborto o aiuti qualcuno a ottenere accesso a tale assistenza nello Stato, il che con ogni probabilità comporterà molestie legalizzate nei confronti dei prestatori di assistenza sanitaria, delle donne che necessitano di assistenza all'aborto e di chiunque le aiuti, compresi i loro cari; che l'SB8 avrà in ogni caso un effetto dissuasivo sui prestatori di assistenza sanitaria;
O. considerando che il Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne ha osservato che configurare l'aborto come reato non produce alcun effetto deterrente; che, come rilevato dal gruppo di lavoro sulla discriminazione contro le donne e le ragazze, in presenza di limitazioni legali all'aborto, l'interruzione di gravidanza in condizioni di sicurezza diventa un privilegio per le donne avvantaggiate dal punto di vista socioeconomico, mentre le donne con risorse limitate sono costrette a ricorrere ad aborti non sicuri e clandestini, mettendo così a rischio la loro vita e la loro salute; che, come già osservato in altri casi di limitazioni all'aborto, l'SB8 colpirà in modo sproporzionato le persone che già si trovano a far fronte a discriminazioni od ostacoli nell'accesso all'assistenza sanitaria, comprese le persone vittime di razzismo, le minoranze etniche, le donne prive di documenti e quelle a basso reddito o che vivono in zone rurali che non dispongono dei mezzi per viaggiare e accedere a tali servizi;
P. considerando che il divieto di aborto, che costringe le donne a ricorrere aborti non sicuri, comporta un aumento della mortalità materna, causando decessi che sono del tutto evitabili;
Q. considerando che nello scorso decennio il Texas ha già introdotto 26 limitazioni all'aborto, tra cui il divieto di aborto dopo sei settimane di gravidanza introdotto quest'anno e un divieto di aborto che entrerebbe in vigore qualora la sentenza Roe/Wade fosse annullata; che durante tale periodo il numero di cliniche che praticano aborti nello Stato è passato da 46 nel 2011 a sole 21 nel 2017; che ciò significa che le donne non possono avere accesso all'assistenza di cui hanno bisogno;
R. considerando che l'accesso all'aborto in Texas e in altre regioni in tutti gli Stati Uniti risultava già difficile e che coloro che si trovano a far fronte ad ostacoli nell'ottenimento dell'assistenza sanitaria, tra cui i gruppi emarginati e vulnerabili, soprattutto quelli con redditi più bassi, sono coloro che risentiranno maggiormente di un divieto come quello introdotto dall'SB8;
S. considerando che, dal momento che l'aborto in Texas è a tutti gli effetti vietato, le pazienti si rivolgono a cliniche per la salute riproduttiva negli Stati limitrofi e saturano la fragile infrastruttura di assistenza all'aborto della regione; che ogni anno nello Stato del Texas vengono praticati più di 56 000 aborti; che sembra improbabile che, dopo l'introduzione dell'SB8, gli Stati limitrofi siano in grado di accogliere tutte le pazienti che presumibilmente ricorreranno all'aborto;
T. considerando che tra le adolescenti di età compresa tra i 15 e i 19 anni, la gravidanza e le complicanze del parto sono la principale causa di morte a livello mondiale; che il Comitato sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza esorta i paesi a depenalizzare l'aborto e a garantire che le ragazze abbiano accesso all'aborto in condizioni di sicurezza; che la gravidanza in età adolescenziale aggrava il ciclo della povertà; che il Texas è il settimo Stato con il tasso di natalità più elevato tra gli adolescenti negli Stati Uniti nonché lo Stato con il tasso più elevato di gravidanze ripetute in età adolescenziale; che le ragazze statunitensi di origine ispanica e africana, così come le ragazze con un basso livello di istruzione, che vivono in zone rurali, presso famiglie affidatarie e in condizioni di povertà, presentano tassi particolarmente elevati di gravidanza in età adolescenziale; che le madri adolescenti hanno molte più probabilità di interrompere gli studi e di essere esposte alla disoccupazione; che il 65 % dei bambini nati da giovani genitori in Texas vive in condizioni di povertà e ha maggiori probabilità di essere in cattive condizioni di salute e di avere un basso livello di istruzione;
U. considerando che l'SB8 è uno delle leggi più severe in materia di aborto negli Stati Uniti, poiché vieta la pratica dell'aborto nello Stato dal momento in cui l'attività cardiaca fetale è rilevabile, prevedendo un'eccezione unicamente per le emergenze mediche, ma non qualora la gravidanza sia conseguenza di stupro, incesto o qualora lo stato di salute del feto sia incompatibile con la vita prolungata dopo il parto; che ciò costituisce una forma di violenza di genere che può equivalere alla tortura o a trattamenti crudeli, disumani o degradanti;
V. considerando che il 30 agosto 2021 il Centro per i diritti riproduttivi e i suoi partner hanno presentato una richiesta di emergenza alla Corte suprema degli Stati Uniti per impedire alla legge di entrare in vigore in Texas;
W. considerando che oltre 300 avvocati texani si sono opposti al progetto di legge, affermando che esso minava le norme e i principi consolidati del sistema giuridico; che oltre 200 medici in Texas hanno espresso profonda preoccupazione in merito alla loro capacità di somministrare cure mediche, sostenendo che il progetto di legge causerebbe un effetto dissuasivo che impedirebbe ai medici di oltre 30 specialità, tra cui medicina di base, medicina di urgenza, ostetricia, ginecologia e medicina interna, di fornire ai pazienti le informazioni relative a tutte le opzioni concernenti la gravidanza per paura di futili azioni legali;
X. considerando che gli esperti delle Nazioni Unite in materia di diritti umani hanno definito allarmante l'adozione del progetto di legge SB8 e le dannose ripercussioni che esso avrà sulle donne incinte in Texas, in particolare le donne appartenenti a comunità emarginate, le donne con un reddito basso, le donne che vivono in zone rurali e le donne appartenenti a minoranze etniche e razziali, così come le donne migranti, le quali saranno colpite in modo sproporzionato da tale divieto; che gli esperti hanno chiesto al governo degli Stati Uniti di impedire un regresso in materia di accesso all'aborto e attuare invece misure positive volte a garantire l'accesso a un aborto sicuro e legale;
Y. considerando che la Corte suprema degli Stati Uniti si è pronunciata, con cinque voti contro quattro, a sfavore della sospensione della legge del Texas, affermando che i ricorrenti non hanno affrontato adeguatamente "le nuove e complesse questioni procedurali antecedenti" nella causa;
Z. considerando che il 9 settembre 2021 il dipartimento della giustizia degli Stati Uniti ha citato in giudizio lo Stato del Texas, sostenendo che il divieto viola il diritto costituzionale degli individui all'aborto prima che il feto diventi vitale, e che il tribunale distrettuale federale ha fissato al 1° ottobre 2021 la data per l'udienza relativa a un'ingiunzione preliminare;
AA. considerando che il presidente Biden ha dichiarato che il progetto di legge costituisce un attacco senza precedenti nei confronti dei diritti costituzionali delle donne, chiedendo uno sforzo dell'interno governo per contrastare la legge e chiedendo che le donne in Texas abbiano accesso all'aborto sicuro e legale; che il presidente ha altresì affermato, nella sua dichiarazione, che l'amministrazione Biden-Harris si batterà sempre per salvaguardare l'accesso alle cure sanitarie e difendere il diritto delle donne a operare decisioni relative al loro corpo e determinare il loro futuro;
AB. considerando che la relazione del Guttmacher Institute del settembre 2019, dal titolo "Abortion Incidence and Service Availability in the United States, 2017" (Incidenza dell'aborto e disponibilità del servizio negli Stati Uniti, 2017), ha evidenziato una preoccupante tendenza all'aumento dei tentativi di aborto autoprocurato di natura non medica e potenzialmente pericolosi negli Stati americani con un accesso limitato all'assistenza sanitaria riproduttiva;
1. si unisce alle accese critiche in tutti gli Stati Uniti contro l'adozione, da parte dell'organo legislativo del Texas, del progetto di legge SB8, che rappresenta un divieto totale de facto dell'aborto, senza eccezione alcuna per gli stupri, gli incesti o le condizioni di salute del feto che risultano incompatibili con una vita prolungata dopo la nascita, in quanto grave attacco contro la libertà e la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti delle donne, che sono diritti umani fondamentali, e in quanto violazione dei diritti costituzionali delle donne statunitensi; esprime profonda preoccupazione in merito alla misura in cui tale divieto contribuirà al trauma subito dalle vittime di stupri e incesti;
2. invita il governo dello Stato del Texas ad abrogare rapidamente il progetto di legge SB8, a garantire servizi sicuri, legali, liberi e di elevata qualità per l'aborto all'interno dello Stato e a rendere i suddetti servizi facilmente accessibili per tutte le donne e le ragazze;
3. esprime ferma solidarietà e sostegno nei confronti delle donne texane e di quanti sono impegnati nella prestazione o nella promozione di servizi di assistenza sanitaria relativi all'aborto;
4. accoglie con favore gli sforzi del presidente Joe Biden volti a incoraggiare il Consiglio e l'Ufficio del consigliere della Casa Bianca a far sì che l'intero governo si adoperi per rispondere alla decisione, onde garantire che le donne del Texas abbiano accesso a un aborto sicuro e legale, come stabilito dalla sentenza Roe contro Wade; plaude al fatto che venerdì 1° ottobre 2021 l'amministrazione del presidente Joe Biden abbia esortato un giudice a sospendere il divieto di aborto imposto dal Texas;
5. esprime pieno sostegno e solidarietà ai professionisti del settore medico e a quanti sono coinvolti in ricorsi giuridici contro il disegno di legge del Senato n. 8, nella speranza che il loro lavoro si traduca in un ripristino del diritto delle donne texane all'assistenza sanitaria riproduttiva; riconosce il ruolo svolto dalle ONG in qualità di prestatori di servizi e sostenitori della salute sessuale e riproduttiva e dei relativi diritti negli Stati Uniti, e le incoraggia a proseguire le loro attività a favore di tali diritti fondamentali; sostiene che dette ONG necessitano di un livello di finanziamento adeguato per poter operare;
6. sottolinea che il 14 settembre 2021 gli esperti delle Nazioni Unite hanno richiamato l'attenzione sul fatto che i diritti umani delle donne sono diritti fondamentali che non possono essere subordinati a considerazioni di matrice culturale, religiosa o politica, e che l'influenza delle interferenze di stampo ideologico e religioso nelle questioni di sanità pubblica è stata particolarmente dannosa per la salute e il benessere delle donne e delle ragazze;
7. si rammarica profondamente del fatto che la Corte suprema degli Stati Uniti, con una votazione fortemente divisa (quattro contro cinque), abbia rifiutato di pronunciarsi a favore della sospensione dell'introduzione di tale disegno di legge senza precedenti; rammenta che la suddetta decisione non implica che la legge sia stata ritenuta costituzionale;
8. invita il presidente Joe Biden a proseguire i suoi sforzi tesi ad assicurare l'accesso a un aborto sicuro e legale; incoraggia a profondere ulteriori sforzi onde garantire che l'aborto e la contraccezione siano integrati nella fornitura di informazioni e servizi globali in materia di salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti, che questi ultimi siano universalmente accessibili e che sia assicurato l'accesso continuo anche in situazioni di emergenza, come la pandemia di COVID-19;
9. invita il governo degli Stati Uniti a depenalizzare totalmente l'aborto, il che implica non solo porre fine alla penalizzazione delle donne e delle ragazze incinte, dei prestatori di assistenza sanitaria e di altri soggetti per l'accesso all'aborto, l'assistenza allo stesso o la fornitura di servizi in materia di aborto, ma anche l'eliminazione dell'aborto dagli statuti di diritto penale e l'abolizione di tutte le altre leggi, politiche e prassi punitive;
10. invita il governo degli Stati Uniti a istituire una protezione giuridica federale per l'accesso universale all'aborto; sottolinea che la salute è un diritto umano e che allo Stato incombe l'obbligo di fornire un'assistenza sanitaria accessibile a tutti;
11. invita il Congresso degli Stati Uniti ad approvare una protezione giuridica federale per l'accesso all'aborto attraverso la legge sulla protezione della salute delle donne (Women's Health Protection Act), che è recentemente stata approvata dalla Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti in una votazione storica e che tutela l'aborto dall'imposizione di divieti e restrizioni a livello statale;
12. sottolinea che le norme estremamente restrittive che vietano l'aborto non ne riducono la necessità, ma costringono le donne a cercare di ricorrere ad aborti clandestini, a viaggiare per ottenere un aborto o a portare a termine la gravidanza contro la loro volontà, il che costituisce una violazione dei diritti umani e una forma di violenza di genere che lede il diritto di donne e ragazze alla vita, all'integrità fisica e mentale, all'uguaglianza, alla non discriminazione e alla salute;
13. pone in evidenza che solamente l'istruzione, l'informazione e l'accesso universale alla contraccezione, l'eliminazione della violenza sessuale e una responsabilità condivisa in materia di contraccezione potranno ridurre il numero di gravidanze indesiderate; richiama l'attenzione sul fatto che sarebbe opportuno rendere prioritari l'accesso universale a un'educazione sessuale e relazionale adeguata all'età e basata su fatti concreti, a una vasta gamma di metodi e dispositivi contraccettivi moderni di elevata qualità e accessibili a tutti, a consulenze in materia di pianificazione familiare e alle informazioni sulla contraccezione, così come la garanzia di un'assistenza all'aborto sicuro e legale;
14. esprime profonda preoccupazione in merito al fatto che la legge in questione colpirà in misura sproporzionata le persone che si trovano in difficoltà socioeconomiche, le persone che vivono nelle zone rurali, le persone che subiscono discriminazioni razziali, la comunità LGBTIQ + e le persone vittime di forme di discriminazione diverse e interconnesse, in particolare i gruppi vulnerabili di donne che, a causa di barriere finanziarie o logistiche, non possono permettersi di recarsi in cliniche per la salute riproduttiva nei paesi vicini, il che le espone a un rischio maggiore di subire procedure non sicure e potenzialmente letali e a un maggior rischio di essere costrette a portare a termine la gravidanza contro la loro volontà;
15. mette profondamente in discussione il contesto morale ed esprime altresì preoccupazione per la struttura di tale legge, che conferisce ai privati cittadini la facoltà di citare in giudizio, offrendo anche incentivi pecuniari, chiunque possa aver aiutato una donna ad abortire, tra cui i prestatori di servizi in materia di aborto o i sostenitori dell'aborto, aprendo dunque la strada a vessazioni e azioni legali futili da parte dei cosiddetti vigilantes antiabortisti, così come a una caccia alle streghe del XXI secolo;
16. invita il governo degli Stati Uniti a porre fine a qualsiasi sistema di applicazione statale o individuale del divieto di abortire basato su ricompense, poiché genera un clima di paura e intimidazione;
17. esprime profonda preoccupazione per gli effetti della legge del Texas sugli altri paesi statunitensi, che, incoraggiati dall'inazione della Corte suprema, cercheranno di far approvare divieti di aborto in tutto il paese, come già avvenuto in Florida;
18. sostiene che tale legge, una delle 26 restrizioni in materia di aborto già adottate in Texas nell'ultimo decennio, rappresenta un ulteriore tentativo di compromettere i diritti delle donne e la loro libertà riproduttiva, così come il loro diritto all'assistenza sanitaria, e che non tiene conto né dei diritti costituzionali delle donne né della volontà dei cittadini;
19. esprime preoccupazione poiché teme non solo che tale legge si traduca in un divieto di fatto dell'aborto, ma che essa violi anche in modo flagrante i diritti umani delle donne, discostandosi totalmente dalle norme internazionali in materia di diritti umani, compreso il principio di non regressione, e che limiti l'accesso all'assistenza sanitaria riducendo il numero di strutture di assistenza che offrono trattamenti alle donne, portando di conseguenza a un divario assistenziale a danno delle donne e mettendo ulteriormente a repentaglio le loro vite;
20. condanna fermamente il regresso in materia di diritti e salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti delle donne che si sta verificando negli Stati Uniti e nel mondo e invita il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), la Commissione e tutti gli Stati membri dell'UE a servirsi di tutti gli strumenti a loro disposizione per intensificare le azioni volte a contrastare tale fenomeno; rammenta che la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti sono diritti umani fondamentali che dovrebbero essere rafforzati e non possono in alcun modo essere indeboliti o revocati;
21. sottolinea che, in linea con la piattaforma d'azione di Pechino e il programma d'azione dell'ICPD, è necessario tutelare il diritto di ciascun individuo all'integrità e all'autonomia fisiche e garantire l'accesso ai servizi essenziali che danno attuazione a tale diritto; chiede di integrare nelle strategie, nelle politiche e nei programmi nazionali relativi alla copertura sanitaria universale un approccio globale all'interno del pacchetto essenziale per la salute sessuale e riproduttiva, comprese misure volte a prevenire ed evitare aborti non sicuri, così come la fornitura di assistenza post-aborto;
22. esprime preoccupazione per l'imminente valutazione della Corte suprema in merito alla sentenza Roe contro Wade e per il fatto che tale sentenza innovatrice, che tutela i diritti delle donne, potrebbe essere annullata nel prossimo futuro; teme che ciò avrebbe gravi ed estese ripercussioni sull'accesso all'assistenza sanitaria e sulla libera scelta delle donne in altri Stati, considerando che in altri 11 Stati vigono leggi "ad innesco" per vietare il diritto all'aborto, le quali entrerebbero automaticamente in vigore in caso di annullamento della sentenza Roe contro Wade;
23. plaude alla revoca, da parte dell'amministrazione Biden, della norma bavaglio mondiale contro l'aborto e alla sua intenzione di ripristinare i finanziamenti statunitensi al Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (UNFPA), l'agenzia delle Nazioni Unite per la salute sessuale e riproduttiva; chiede che tale ripristino dei finanziamenti entri in vigore senza indugio;
24. ricorda che uno dei cinque pilastri del GAP III del SEAE è la promozione della salute sessuale e riproduttiva e dei relativi diritti; invita l'UE e i suoi Stati membri a garantire che le clausole in materia di diritti umani, compreso il diritto a un aborto libero e sicuro, siano rispettate e promosse in tutte le relazioni internazionali con gli Stati Uniti;
25. invita la delegazione dell'UE negli Stati Uniti a monitorare la situazione della salute sessuale e riproduttiva e dei relativi diritti in Texas e negli altri Stati e ad attribuire la priorità a tali temi nel suo impegno con le autorità statunitensi competenti e nell'attuazione locale del GAP III;
26. invita l'UE e i suoi Stati membri ad offrire tutto il sostegno possibile, anche di natura finanziaria, alle organizzazioni della società civile aventi sede negli Stati Uniti che proteggono e promuovono la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti nel paese, come espressione del loro impegno universale a favore di tali diritti; chiede inoltre agli Stati membri di offrire un rifugio sicuro a tutti i professionisti del settore medico che potrebbero trovarsi a rischio di persecuzioni giudiziarie o vessazioni di altra natura a causa del loro lavoro legittimo; ricorda che un divieto assoluto di assistenza all'aborto o il rifiuto della stessa costituiscono una forma di violenza di genere;
27. invita il rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani a denunciare tale violazione dei diritti sessuali e riproduttivi delle donne nei suoi scambi con i funzionari statunitensi;
28. invita il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza a condannare e denunciare tale violazione dei diritti sessuali e riproduttivi delle donne e del loro diritto all'assistenza sanitaria nei suoi scambi con i funzionari statunitensi;
29. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani, al presidente degli Stati Uniti d'America e alla sua amministrazione, al Congresso degli Stati Uniti e al governatore e al governo dello Stato del Texas.
La situazione in Bielorussia a un anno dalle proteste e dalla loro violenta repressione
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Risoluzione del Parlamento europeo del 7 ottobre 2021 sulla situazione in Bielorussia a un anno dalle proteste e dalla loro violenta repressione (2021/2881(RSP))
– viste le sue precedenti risoluzioni sulla Bielorussia,
– viste le conclusioni del Consiglio europeo del 24 maggio 2021 e del 25 giugno 2021 sulla Bielorussia,
– viste le conclusioni del Consiglio "Affari esteri" del 21 giugno 2021 sulla Bielorussia,
– visto il discorso sullo stato dell'Unione 2021 pronunciato dalla Presidente von der Leyen,
– viste le dichiarazioni rese dal vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR), Josep Borrell, il 26 marzo 2021 sul sostegno dell'UE alla piattaforma internazionale di responsabilità per la Bielorussia e il 15 luglio 2021 sulla repressione nei confronti della società civile in Bielorussia, come pure le sue dichiarazioni rese a nome dell'Unione europea il 30 luglio 2021 sulla strumentalizzazione dei migranti e dei rifugiati da parte del regime e, l'8 agosto 2021, sul primo anniversario delle elezioni presidenziali fraudolente svoltesi il 9 agosto 2020 in Bielorussia,
– viste le dichiarazioni rese dal portavoce del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) il 6 luglio 2021 sulla condanna di Viktar Babaryka e altri processi politici, il 7 luglio 2021 sulla limitazione della presenza diplomatica della Lituania, il 30 agosto 2021 sulla repressione contro giornalisti e media e il 6 settembre 2021 sulla condanna di Maria Kolesnikova e Maksim Znak,
– viste la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e tutte le convenzioni in materia di diritti umani di cui la Bielorussia è parte,
– vista la Carta di Parigi per una nuova Europa, elaborata dall'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE),
– vista la relazione del 5 luglio 2021 della relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani in Bielorussia, Anaïs Marin, destinata al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite,
– vista la risoluzione del 13 luglio 2021 del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani in Bielorussia,
– vista la sua raccomandazione del 16 settembre 2021 al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza concernente la direzione delle relazioni politiche UE-Russia(1),
– visto il conferimento del premio Sacharov del Parlamento europeo per la libertà di pensiero 2020 all'opposizione democratica in Bielorussia,
– visto l'articolo 132, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,
A. considerando che, a più di un anno dalle cosiddette elezioni del 9 agosto 2020, le autorità bielorusse stanno continuando la loro repressione nei confronti del popolo bielorusso e che molti cittadini subiscono vessazioni e vengono arrestati, torturati e condannati per aver espresso la loro opposizione al regime o alle diffuse violazioni dei diritti umani in atto in Bielorussia; che l'Unione e i suoi Stati membri non hanno riconosciuto il risultato delle elezioni presidenziali;
B. considerando che, in base alle stime, quasi 40 000 bielorussi sono stati, prima o poi, arrestati per aver protestato contro il regime; che i difensori dei diritti umani hanno documentato centinaia di casi di torture e maltrattamenti, mentre diverse persone risultano ancora scomparse e altre sono state trovate morte; che i trattamenti disumani, la tortura e il rifiuto deliberato di fornire assistenza medica continuano nei centri di detenzione e nelle carceri bielorussi, dove diversi manifestanti sono morti; che sono stati documentati diversi casi di tentato suicidio in tribunale e in carcere; che l'intera magistratura del paese sembra essersi trasformata in un agente del regime ed è utilizzata per garantirne la sopravvivenza; che in Bielorussia vi sono più di 720 prigionieri politici e sono stati avviati più di 4 600 procedimenti penali contro cittadini bielorussi, mentre non è stato avviato nemmeno un procedimento a carico delle persone responsabili o complici della violenza e della repressione; che i difensori dei diritti umani, gli esponenti politici dell'opposizione, la società civile, i giornalisti indipendenti e altri attivisti sono sistematicamente oggetto di repressione violenta; che migliaia di cittadini bielorussi sono stati costretti o forzati in altro modo a lasciare il proprio paese e a cercare protezione all'estero;
C. considerando che gli Stati membri dell'UE, in particolare la Polonia e la Lituania, hanno offerto rifugio, cure mediche e borse di studio a migliaia di richiedenti asilo in fuga dalla persecuzione di Lukašėnka in ragione delle loro aspirazioni democratiche;
D. considerando che il regime bielorusso sta attuando una campagna di repressione contro la società civile e i difensori dei diritti umani, intesa a ridurre al silenzio tutte le voci indipendenti rimaste in Bielorussia; che quasi 250 organizzazioni della società civile sono state liquidate o poste in liquidazione, tra cui il Centro per i diritti umani Viasna, che ha subito una repressione senza precedenti con l'arresto e l'incriminazione di dirigenti, membri del personale e volontari, tra cui Ales Bjaljatski, presidente di Viasna; Valjantin Stefanovič, membro del consiglio direttivo di Viasna e vicepresidente della Federazione internazionale per i diritti umani; Marfa Rabkova, coordinatrice della rete di volontari di Viasna; Andrej Čepjuk, Leanid Sudalenka, Tatsjana Lasitsa, Marjia Tarasenka, Uladzimir Labkovič e altri membri del personale e volontari di Viasna;
E. considerando che i tribunali bielorussi hanno pronunciato oltre 120 sentenze inique e arbitrarie nell'ambito di processi politici, spesso tenuti a porte chiuse e senza garanzie di giustizia; che l'esponente politico bielorusso dell'opposizione Viktar Babaryka è stato condannato a 14 anni di carcere e che i leader dell'opposizione bielorussa e prigionieri politici Maria Kolesnikova, vincitrice del premio Sacharov per la libertà di pensiero e del premio "International Women of Courage", e Maksim Znak, eminente avvocato, sono stati condannati rispettivamente a 11 anni e a 10 anni con l'accusa di aver pianificato un colpo di Stato; che quasi 500 giornalisti sono stati arrestati e che le autorità bielorusse stanno continuando la repressione e le vessazioni nei confronti di giornalisti bielorussi indipendenti e cercano deliberatamente di ostacolare un'informazione obiettiva; che il 27 agosto 2021 il regime bielorusso ha disposto la chiusura dell'Associazione bielorussa dei giornalisti, la principale organizzazione della stampa indipendente nel paese, alla quale nel 2004 era stato conferito il premio Sacharov per la libertà di pensiero; che due giornaliste del canale televisivo Biełsat, Kacjaryna Andrėeva e Dar"ja Čulʹcova, continuano a scontare le loro condanne in una colonia penale in Bielorussia;
F. considerando che la pressione sui sindacati bielorussi è drasticamente aumentata nel corso delle ultime settimane, e che alcuni leader e membri del sindacato indipendente bielorusso (BITU) e del Congresso bielorusso dei sindacati democratici (BKDP) sono stati soggetti ad arresti, sanzioni e perquisizioni da parte del KGB; che, secondo l'indice globale dei diritti 2021 della Confederazione sindacale internazionale, la Bielorussia è uno dei paesi peggiori per i lavoratori;
G. considerando che Aljaksandr Lukašėnka prosegue la sua campagna ai danni della minoranza polacca, attraverso l'incarcerazione di Andżelika Borys e Andrzej Poczobut, due leader della comunità polacca, gli attacchi nei confronti delle scuole di lingua polacca e una propaganda basata su narrazioni storiche false;
H. considerando che non vi è alcuna indicazione del fatto che le autorità bielorusse stiano indagando sulle migliaia di segnalazioni di abusi da parte della polizia presentate a partire dall'agosto 2020, né sull'uccisione di manifestanti; che l'impunità diffusa per le violazioni dei diritti umani non fa che perpetuare la situazione disperata del popolo bielorusso; che l'assenza dello Stato di diritto ostacola il diritto dei cittadini a un processo equo; che la Bielorussia è l'unico paese in Europa ad applicare ancora la pena capitale;
I. considerando che il 23 maggio 2021 il volo Ryanair FR4978, un volo passeggeri internazionale tra due capitali dell'UE (da Atene a Vilnius) è stato forzosamente dirottato a Minsk su ordine di Aljaksandr Lukašėnka con il falso pretesto di un allarme bomba, violando le convenzioni internazionali e mettendo a repentaglio la sicurezza di oltre 170 persone tra passeggeri ed equipaggio a bordo del volo; che a Minsk le autorità bielorusse hanno arrestato il passeggero Roman Protasevič, giornalista e attivista bielorusso, e la sua compagna Sofia Sapega;
J. considerando che, come ritorsione contro le sanzioni imposte dall'UE in risposta al dirottamento forzato del volo Ryanair FR4978, Lukašėnka ha minacciato pubblicamente di inviare quantità massicce di migranti e droga nell'UE, in particolare nelle vicine Lituania e Polonia; che tale minaccia è stata attuata strumentalizzando i migranti a fini politici; che il regime di Lukašėnka ha ideato un programma di trasferimento dei migranti dall'Iraq, dalla Turchia e da altri paesi a Minsk e, con l'aiuto delle guardie di frontiera bielorusse, ha facilitato il loro attraversamento illegale delle frontiere dell'Unione europea; che ciò ha determinato l'ingresso di circa 4 000 migranti irregolari in Lituania, più di 1 400 in Polonia e circa 400 in Lettonia; che la Lituania, la Lettonia e la Polonia hanno dichiarato lo stato di emergenza alle loro frontiere con la Bielorussia; che il numero di ingressi irregolari nell'UE rimane elevato e che continuano i tentativi di attraversamento illegale delle frontiere; che il regime bielorusso usa la forza per far entrare i migranti nel territorio dell'UE e crea propaganda e disinformazione, accusando gli Stati membri dell'UE di agevolare la migrazione illegale verso la Bielorussia; che Aljaksandr Lukašėnka ha suggerito di porre fine all'obbligo della Bielorussia di accettare i rifugiati rimpatriati e ha presentato al parlamento bielorusso un progetto di legge relativo alla sospensione di tale obbligo; che almeno cinque migranti sono morti di ipotermia e di stenti e che diversi migranti sono rimasti bloccati per settimane alle frontiere esterne dell'UE con la Bielorussia; che la Polonia ha limitato l'accesso delle organizzazioni della società civile e dei media alla zona di frontiera in cui è stato introdotto lo stato di emergenza; che la situazione lungo il confine dell'UE con la Bielorussia rimane tesa, con numerose provocazioni di varia natura da parte di ufficiali e soldati bielorussi;
K. considerando che, nel suo discorso sullo stato dell'Unione del 15 settembre 2021, la Presidente della Commissione ha definito la strumentalizzazione dei migranti un attacco ibrido da parte della Bielorussia volto a destabilizzare l'UE;
L. considerando che il 3 agosto 2021 Vitalij Šišov, fondatore in Ucraina di "Belarusian House", un'organizzazione a sostegno delle persone che hanno lasciato la Bielorussia, è stato trovato impiccato in un parco di Kiev;
M. considerando che il 17 settembre 2021 la Procura generale bielorussa ha disposto la sospensione dell'indagine sulla morte di Raman Bandarenka;
N. considerando che dopo la recente sparatoria fatale a Minsk, che ha causato la morte di Andrei Zeltser e di un agente del KGB, più di cento persone che avevano pubblicato commenti relativi alla vicenda sui social media sono state arrestate dal regime e costrette a rilasciare confessioni forzate;
O. considerando che, dopo aver espresso critiche nei confronti dei suoi allenatori, l'atleta bielorussa Kristina Timanovskaya è stata costretta a ritirarsi dalle Olimpiadi di Tokyo e, temendo per la propria sicurezza, ha chiesto la protezione della polizia all'aeroporto di Tokyo e ha accettato un visto umanitario fornito dalla Polonia; che il Comitato olimpico internazionale ha espulso gli allenatori bielorussi Artur Šimak e Yury Maysevič dalle Olimpiadi di Tokyo e ha avviato un'indagine al riguardo;
P. considerando che, in un clima già teso, nel settembre 2021 la Russia e la Bielorussia hanno condotto la vasta esercitazione militare congiunta "Zapad 2021" che ha coinvolto 200 000 soldati e ha creato ulteriori pressioni alle frontiere dell'UE; che la Russia e la Bielorussia hanno creato un centro di addestramento comune per l'aeronautica e la difesa aerea a Grodno, a meno di 15 chilometri dal confine con la Polonia; che il 9 settembre 2021 Aljaksandr Lukašėnka e Vladimir Putin si sono incontrati a Mosca e hanno annunciato l'approvazione di altri 28 programmi volti all'integrazione a livello fiscale ed economico, così come la creazione di una "sfera di difesa comune", il che rappresenta un ulteriore passo verso la fusione delle forze armate bielorusse e russe e il possibile stanziamento permanente delle truppe russe in Bielorussia; che Lukašėnka ha annunciato l'intenzione di acquistare armi dalla Russia per un valore di un miliardo di dollari statunitensi entro il 2025, tra cui sistemi missilistici S-400; che il 9 settembre 2021 Lukašėnka e Putin hanno altresì convenuto di istituire un mercato unificato del petrolio e del gas e di approfondire l'integrazione economica, accrescendo il rischio che Lukašėnka continui a cedere parti di sovranità della Bielorussia in cambio di un maggiore sostegno da parte della Russia;
Q. considerando che il 28 giugno 2021 il regime bielorusso ha sospeso la propria partecipazione all'iniziativa per il partenariato orientale;
R. considerando che, durante l'ultimo anno, il regime di Lukašėnka ha ordinato a vari diplomatici e membri del personale di ambasciata dell'UE e degli Stati membri di lasciare il paese, chiudendo ancora di più i canali di comunicazione diplomatici;
S. considerando che il Fondo monetario internazionale (FMI) ha deciso di concedere alla Bielorussia l'accesso a quasi un miliardo di dollari statunitensi in diritti speciali di prelievo, nell'ambito di una più ampia dotazione di 650 miliardi di dollari statunitensi destinata a tutti i membri dell'FMI;
T. considerando che la Bielorussia ha avviato l'attività commerciale della centrale nucleare di Astravjec senza dare seguito a tutte le raccomandazioni in materia di sicurezza contenute nella relazione del 2018 sulla prova di stress dell'UE; che da parte delle autorità bielorusse non vi è trasparenza e non giungono informazioni affidabili sugli eventi verificatisi nel sito della centrale nucleare, a conferma del fatto che la centrale nucleare bielorussa non è sicura e costituisce una grave minaccia per la sicurezza nucleare;
U. considerando che il 21 giugno 2021 il Consiglio ha adottato il quarto pacchetto di misure restrittive nei confronti di persone ed entità bielorusse, in conseguenza dell'atterraggio forzato e illegale del volo Ryanair FR4978 a Minsk; che il 4 giugno 2021 il Consiglio ha deciso di introdurre un divieto di sorvolare lo spazio aereo dell'UE e di accedere agli aeroporti dell'Unione per i vettori bielorussi di tutti i tipi; che finora l'Unione europea ha imposto sanzioni nei confronti di 166 persone e 15 entità, tra cui Aljaksandr Lukašėnka, come pure sanzioni economiche mirate nei confronti di diversi settori dell'economia bielorussa; che nel 2020 l'economia bielorussa ha registrato un calo del PIL in termini reali pari allo 0,9 % e che le proiezioni per il 2021 stimano un ulteriore calo del PIL del 2,7 %; che la Cina continua a cooperare con la Bielorussia e a investire nel paese, in particolare nel parco industriale sino-bielorusso "Great Stone";
1. continua ad essere fermamente solidale con il popolo bielorusso e con i manifestanti pacifici che continuano a lottare per una Bielorussia libera e democratica; ricorda che l'Unione europea e i suoi Stati membri non hanno riconosciuto l'esito delle elezioni presidenziali del 2020 a causa della massiccia falsificazione e fabbricazione dei risultati e non riconoscono Aljaksandr Lukašėnka come presidente della Bielorussia;
2. continua a condannare la repressione, la tortura e i maltrattamenti inflitti al popolo pacifico della Bielorussia, la repressione dei media e il blocco dell'accesso a Internet, nonché le percosse, gli arresti e le intimidazioni nei confronti di giornalisti, blogger e altre voci indipendenti in Bielorussia; continua a invocare il rilascio immediato e incondizionato di tutti i prigionieri politici e tutte le persone detenute arbitrariamente, come pure il ritiro di tutte le accuse nei loro confronti, e chiede altresì la cessazione immediata delle violenze e della repressione;
3. insiste sulla necessità di garantire le libertà fondamentali e i diritti umani, lo Stato di diritto e la presenza di una magistratura funzionante e indipendente in Bielorussia, e la cessazione di ogni forma di repressione, persecuzione, maltrattamenti, violenza sessuale e di genere, sparizioni forzate e tortura, nonché l'abolizione immediata e definitiva della pena di morte; chiede di porre fine alla discriminazione nei confronti delle donne e dei gruppi vulnerabili, comprese le persone con disabilità e le persone LGBTQI;
4. denuncia i processi politici e condanna le sentenze dure e ingiuste pronunciate di recente nei confronti dei leader dell'opposizione Maria Kolesnikova e Maksim Znak, nonché di altri prigionieri e detenuti politici; deplora il fatto che le udienze si siano svolte a porte chiuse senza un giusto processo e che i diplomatici dell'UE e degli Stati membri siano stati impossibilitati a partecipare;
5. continua a condannare le rappresaglie delle autorità contro il Centro per i diritti umani Viasna e chiede il rilascio immediato e incondizionato di Ales Bjaljatski, Valjantin Stefanovič, Marfa Rabkova, Andrej Čepjuk, Leanid Sudalenka, Tatsjana Lasitsa, Marjia Tarasenka e Uladzimir Labkovič, come pure di altri membri del personale e volontari di Viasna, nonché il ritiro di tutte le accuse nei loro confronti;
6. condanna fermamente gli atti di repressione e le azioni ostili compiuti dalle autorità nei confronti di rappresentanti della minoranza polacca e contro le scuole di lingua polacca in Bielorussia; chiede, al riguardo, il rilascio immediato e incondizionato di Andżelika Borys, del giornalista Andrzej Poczobut e degli altri prigionieri politici;
7. condanna il comportamento degli allenatori bielorussi Artur Šimak e Yury Maysevič durante le Olimpiadi di Tokyo; ricorda le azioni penali nei confronti di atleti bielorussi per la loro partecipazione a proteste pacifiche e i presunti legami tra la Federazione bielorussa di hockey su ghiaccio e l'assassinio di Raman Bandarenka; invita il Comitato olimpico internazionale, come pure gli altri comitati e federazioni sportive internazionali, a seguire i rispettivi codici etici e di condotta nei loro rapporti con i rappresentanti bielorussi;
8. ribadisce il suo invito al SEAE, alla Commissione e alle rappresentanze diplomatiche nazionali degli Stati membri dell'UE in Bielorussia a monitorare attentamente la situazione dei singoli prigionieri politici in Bielorussia, a riferire al Parlamento a tale riguardo, a offrire loro sostegno e ad adoperarsi per assicurarne il rilascio;
9. chiede un sostegno inequivocabile all'opposizione democratica bielorussa per quanto riguarda l'organizzazione di elezioni libere ed eque, con la presenza di media indipendenti e liberi e di una società civile forte, sotto l'osservazione internazionale dell'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani (ODIHR) dell'OSCE;
10. ritiene che il dirottamento e l'atterraggio forzato del volo Ryanair FR4978 a Minsk sia un atto di terrorismo di Stato e invita pertanto l'UE ad applicare misure restrittive nei confronti delle persone ed entità responsabili di tali atti in Bielorussia e in Russia, al fine di combattere il terrorismo;
11. esorta il Consiglio europeo a concordare, durante la sua prossima riunione del 21 e 22 ottobre 2021, un approccio globale e strategico alle sanzioni nei confronti del regime bielorusso, che dovrebbe includere il passaggio da un approccio graduale a un approccio sanzionatorio più determinato, alla luce della natura sistemica della repressione e delle gravi violazioni dei diritti umani;
12. accoglie con favore la decisione del Consiglio di adottare il quarto pacchetto di misure restrittive e lo esorta a procedere con il quinto pacchetto di sanzioni con la massima urgenza concentrandosi sui soggetti e sulle entità coinvolti nelle repressioni in Bielorussia, come pure nella tratta di esseri umani, e ad affrontare l'aggiramento delle sanzioni già in corso;
13. deplora il fatto che le sanzioni economiche imposte abbiano sortito un effetto solo parziale sul regime di Lukašėnka e non abbiano avuto ripercussioni significative su settori importanti come quelli della potassa e dei prodotti petroliferi; invita il Consiglio a rafforzare ulteriormente le sanzioni economiche mirate dell'UE, focalizzandosi sui settori economici bielorussi chiave nonché sulle imprese pubbliche e private che sostengono e finanziano il regime di Lukašėnka, al fine di includere altri settori nel pacchetto di sanzioni economiche dell'UE, come l'acciaio, il legno e i prodotti chimici, nonché tutte le restanti banche e imprese chiave di proprietà statale, come la Belaruskali e la Beltelecom, e a vietare le importazioni di prodotti sovente fabbricati da detenuti nelle colonie penitenziarie; accoglie con favore le ulteriori sanzioni imposte da Stati Uniti, Regno Unito e Canada in occasione del primo anniversario delle elezioni presidenziali fraudolente in Bielorussia; invita pertanto l'UE a coordinare le proprie misure con gli Stati Uniti, i partner del G7 e altre democrazie che condividono gli stessi principi;
14. invita gli Stati membri a dichiarare collettivamente i funzionari bielorussi del KGB persona non grata sul territorio dell'Unione europea; ribadisce che l'UE dovrebbe prestare particolare attenzione ai flussi finanziari provenienti dalla Bielorussia e invita le istituzioni dell'UE a riferire al Parlamento in merito ai beni dell'entourage di Lukašėnka e a quelli legati agli oligarchi corrotti; ribadisce la sua richiesta che l'UE coordini le proprie misure con gli Stati Uniti, i partner del G7 e altri paesi che condividono gli stessi principi;
15. deplora l'espulsione di diplomatici dell'UE e degli Stati membri dalla Bielorussia, in particolare il capo della delegazione dell'Unione europea in Bielorussia, come pure gli ambasciatori e i diplomatici di Lituania, Lettonia e Polonia; invita gli Stati membri a richiamare i loro ambasciatori da Minsk per consultazioni come segnale politico al regime di Lukašėnka e a rifiutare l'accreditamento dei diplomatici bielorussi nell'UE; sottolinea che i deputati e i funzionari bielorussi non dovrebbero essere invitati a eventi internazionali o bilaterali; esorta il SEAE a rivedere i suoi metodi di lavoro e a garantire un ruolo attivo al capo della delegazione dell'Unione europea in Bielorussia, attualmente richiamato a Bruxelles, e ad adottare ulteriori misure per assicurare un ambiente di lavoro sicuro per i diplomatici dell'UE e il personale della delegazione dell'UE a Minsk, in particolare la loro protezione contro gli attacchi propagandistici perpetrati dal regime di Lukašėnka;
16. condanna fortemente la strumentalizzazione di esseri umani per scopi politici da parte del regime di Lukašėnka, in violazione delle norme internazionali e dei trattati bilaterali della Bielorussia con i suoi vicini dell'UE; sottolinea che la sponsorizzazione da parte dello Stato bielorusso degli attraversamenti illegali alle frontiere esterne dell'UE, unitamente a una campagna di disinformazione, costituisce una forma di guerra ibrida volta a intimidire e destabilizzare l'UE; esprime forte solidarietà alla Lituania, alla Polonia e alla Lettonia, nonché ad altri Stati membri dell'Unione presi di mira dal regime bielorusso; ribadisce la necessità che i paesi più colpiti proteggano efficacemente le frontiere esterne dell'UE, conformemente al diritto internazionale in materia, in particolare la Convenzione di Ginevra;
17. accoglie con favore il sostegno fornito dagli Stati membri, dalla Norvegia, dalle istituzioni e dalle agenzie dell'UE, in particolare Europol, Frontex e l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, agli Stati membri colpiti dalla crisi migratoria provocata dal regime bielorusso e li incoraggia a protrarre il loro sostegno, anche con l'assegnazione di ulteriori aiuti di emergenza dell'UE, e invita ad avvalersene coloro che non ne hanno ancora beneficiato; invita gli Stati membri e le istituzioni dell'UE ad affrontare con urgenza la crisi multidimensionale alla frontiera bielorussa, ad assistere i migranti bloccati ai confini dell'UE con la Bielorussia e a fornire loro il sostegno necessario; esprime preoccupazione per la mancanza di trasparenza alla frontiera polacco-bielorussa ed esorta le autorità polacche a garantire, in modo trasparente, che qualsiasi legislazione, politica o prassi alla frontiera polacco-bielorussa sia conforme al diritto dell'UE, a garantire alle organizzazioni della società civile e ai media l'accesso alla regione di frontiera nonché a cooperare con Frontex per risolvere congiuntamente la crisi in corso; invita l'UE, i suoi Stati membri e le organizzazioni internazionali a intensificare i loro sforzi per porre fine ai flussi della tratta di esseri umani ordinati dallo Stato, anche esercitando pressioni diplomatiche sui paesi di origine dei migranti e imponendo sanzioni ai funzionari, alle entità e ai singoli soggetti bielorussi coinvolti, nonché sulle reti della criminalità internazionale attive nel territorio dell'Unione e responsabili dei trasferimenti verso le destinazioni finali; sottolinea che la Bielorussia ha recentemente sospeso il suo regime dei visti con il Pakistan, la Giordania, l'Egitto e il Sudafrica, consentendo l'esenzione dal visto per i viaggi da tali paesi verso la Bielorussia;
18. invita la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri ad adottare un approccio comune a tale situazione sulla base del pertinente diritto dell'UE e internazionale e dei principi di solidarietà, trasparenza, responsabilità e rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali; invita la Commissione a presentare con urgenza proposte legislative mirate che forniscano agli Stati membri le garanzie necessarie per reagire e rispondere in modo rapido ed efficace alle campagne di strumentalizzazione della migrazione dai paesi extra-UE, in particolare garantendo una protezione forte ed efficace delle frontiere esterne dell'UE, prevedendo misure adeguate volte a prevenire gli attraversamenti irregolari, ed elaborando modalità per porre fine agli abusi del sistema di asilo da parte di qualsiasi paese terzo ostile o rete criminale;
19. esprime preoccupazione per i decessi lungo il confine tra la Bielorussia e l'UE ed esprime la propria solidarietà alle famiglie e ai parenti delle persone decedute; invita le autorità della Polonia, della Lettonia, della Lituania e degli altri Stati membri interessati a garantire che il diritto dell'UE in materia di asilo e rimpatrio e il diritto internazionale in materia di diritti umani siano pienamente rispettati anche durante la situazione di emergenza, compresi l'accesso all'asilo e l'accesso dei media, delle organizzazioni della società civile e dei fornitori di assistenza legale alla zona di frontiera nella misura maggiore possibile, come pure a tenere conto degli orientamenti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e degli organismi del Consiglio d'Europa; invita la Commissione, in quanto custode dei trattati, a garantire il rispetto del diritto dell'UE in materia;
20. chiede agli Stati membri di migliorare la cooperazione in materia di gestione delle frontiere e lotta alla tratta di esseri umani, al contrabbando di sigarette e ad altre sfide in materia di sicurezza provocate o aggravate dal regime bielorusso; sostiene la proposta della Commissione di sospendere alcuni articoli dell'accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra l'UE e la Repubblica di Bielorussia, destinati a specifiche categorie di funzionari legati al regime di Lukašėnka, senza che questo abbia ripercussioni sui normali cittadini della Bielorussia; chiede di ampliare l'elenco delle persone interessate e di prendere già in considerazione l'inclusione di categorie di persone che potrebbero essere oggetto di misure restrittive individuali nell'ambito di futuri pacchetti di sanzioni;
21. lamenta l'assegnazione incondizionata di diritti speciali di prelievo da parte dell'FMI, per un valore di 910 milioni di USD, che non servirà al popolo bielorusso ma verrà utilizzata nell'interesse del leader illegittimo del paese; invita gli Stati membri dell'UE a coordinarsi con i partner internazionali in seno a organizzazioni multilaterali quali l'FMI per limitare l'erogazione di fondi al regime di Lukašėnka e a congelare tutte le forme di cooperazione; prende atto dei continui investimenti in Bielorussia da parte di paesi non democratici, in particolare la Russia e la Cina;
22. ribadisce l'urgenza di rendere pubblico il sostegno della Russia nella brutale repressione di Lukašėnka nei confronti del popolo bielorusso, così come nel coinvolgimento nelle azioni ibride del regime di Lukašėnka contro l'Unione, compreso l'uso di migranti per scopi politici, e di chiamare il Cremlino a rispondere di tali azioni;
23. osserva con preoccupazione il contesto aggressivo dell'esercizio militare "Zapad 2021" e delle irrisorie opportunità di seguirlo; ribadisce che tale esercizio, così come altre esercitazioni analoghe su larga scala, evidenziano la posizione offensiva della Russia e la sua determinazione ad utilizzare le sue capacità in modo ostile; ribadisce il suo appello a favore di un'autonomia strategica dell'UE e di un'autentica Unione europea della difesa quale parte di una NATO rafforzata;
24. deplora i continui contatti tra Lukašėnka e Vladimir Putin per preparare delle tabelle di marcia per una maggiore integrazione tra Bielorussia e Russia, inclusa la progressiva militarizzazione della Bielorussia, e considera che ciò sia una violazione della sovranità della Bielorussia, in quanto il popolo bielorusso è privato del diritto di determinare il futuro del proprio paese; evidenzia l'illegalità del governo di Lukašėnka e si oppone a tutti gli accordi conclusi da quest'ultimo a nome dello Stato bielorusso, in particolare dopo la scadenza del suo mandato presidenziale il 5 novembre 2020; ribadisce che l'Unione deve chiarire che, se la Russia proseguirà la sua attuale politica verso la Bielorussia, l'Unione dovrà introdurre nei confronti della Russia ulteriori misure di contenimento e deterrenti; chiede che le istituzioni dell'UE riferiscano periodicamente al Parlamento in merito all'interferenza del Cremlino in Bielorussia, compreso lo sfruttamento della situazione al fine di rafforzare il controllo politico, militare ed economico sulla Bielorussia;
25. esprime il proprio rammarico per il fatto che finora l'UE non sia riuscita a sviluppare una strategia globale nei confronti del regime bielorusso ed esorta il Consiglio, la Commissione e il VP/AR a elaborare una strategia coerente e globale nei confronti della Bielorussia, basata sull'attuale sostegno di emergenza alle vittime della repressione, sul sostegno politico, tecnico e finanziario strategico e a lungo termine alla società civile bielorussa, ai difensori dei diritti umani, ai media indipendenti, ai sindacati e alle forze democratiche nel paese e all'estero, sulla cooperazione con i paesi vicini su questioni umanitarie urgenti, sullo stretto coordinamento con i partner internazionali e le pertinenti organizzazioni multilaterali (ex. ONU, OSCE) nonché con i donatori internazionali e su un'azione comune a livello internazionale per affrontare l'impunità; invita il SEAE ad assumere un ruolo guida nel coordinamento di tale politica coerente con gli Stati membri e le altre istituzioni dell'Unione;
26. esorta la Commissione, il Consiglio, il VP/AR e gli Stati membri dell'UE a continuare a segnalare la situazione in Bielorussia in tutte le organizzazioni europee e internazionali pertinenti, in particolare l'OSCE, l'ONU e i suoi organi specializzati, al fine di promuovere un'azione a livello internazionale in risposta alla situazione in Bielorussia e di vincere l'ostruzionismo della Russia e di altri paesi rispetto a tale azione;
27. continua a sostenere il popolo bielorusso nelle sue legittime richieste e aspirazioni per quanto riguarda elezioni libere ed eque, le libertà fondamentali e i diritti umani, la rappresentanza democratica, nonché la partecipazione politica in una Bielorussia libera e sovrana;
28. loda il lavoro sistemico e coerente delle forze democratiche bielorusse in Bielorussia e in esilio, in particolare quello svolto dalla leader dell'opposizione democratica Svjatlana Cichanoŭskaja e dai membri del Consiglio di coordinamento e della Direzione nazionale anticrisi; ribadisce l'urgente necessità di mantenere e ampliare i contatti e la cooperazione con tali forze; accoglie con favore, in tale contesto, la decisione della Lituania di concedere l'accreditamento ufficiale alla rappresentanza bielorussa democratica a Vilnius e invita gli altri Stati membri a seguire l'esempio; invita l'UE a fornire i suoi buoni servizi per sostenere l'istituzione di un ufficio di rappresentanza della Bielorussia democratica a Bruxelles;
29. invita l'UE a impegnarsi a livello operativo con i rappresentanti delle forze democratiche bielorusse al fine di concludere i lavori per l'adozione di una tabella di marcia volta all'attuazione di un piano globale di sostegno economico di 3 miliardi di EUR a favore di una futura Bielorussia democratica, in settori quali il rafforzamento delle capacità di rappresentazione degli interessi, delle capacità di riforma, delle capacità di gestione degli investimenti, nonché delle capacità di creazione di governance statale per le forze democratiche bielorusse; invita l'UE ad avviare i preparativi necessari per il dialogo con le forze democratiche della Bielorussia e a riferire periodicamente al Parlamento in merito ai progressi compiuti, compresa l'adozione di una strategia dell'UE sulle sue future relazioni con una Bielorussia democratica e su una serie completa di azioni volte a preparare le forze democratiche bielorusse all'attuazione di tale piano;
30. ribadisce il suo invito affinché i rappresentanti della Bielorussia democratica siano ufficialmente invitati al prossimo vertice del partenariato orientale e siano inclusi nelle riunioni bilaterali e preparatorie ad alto livello a livello dell'UE e nazionale, nonché nelle sessioni parlamentari e nelle riunioni interparlamentari con i parlamenti europei e nazionali; ribadisce l'importanza di istituire gruppi ufficiali dedicati alla Bielorussia in tutti i parlamenti nazionali degli Stati membri dell'UE, dei paesi del vicinato orientale e del G7; chiede un maggiore coinvolgimento e una maggiore presenza dei rappresentanti della società civile e dell'opposizione democratica bielorusse negli organi multilaterali del partenariato orientale, in particolare il Forum della società civile del partenariato orientale e l'Assemblea parlamentare Euronest;
31. ricorda la sua precedente iniziativa per una missione ad alto livello, con la partecipazione di ex funzionari europei di alto livello, volta a esplorare tutte le vie possibili per porre fine alla violenza e a liberare i prigionieri politici e che potrebbe contribuire a creare un contesto favorevole a un dialogo politico interno inclusivo in Bielorussia; ribadisce il suo invito alla Commissione e al VP/AR a organizzare, di concerto con i partner internazionali, una conferenza internazionale ad alto livello sul "Futuro della Bielorussia democratica" relativa alla risoluzione della crisi in Bielorussia e l'impegno di un pacchetto finanziario di svariati miliardi di euro volto a sostenere i futuri sforzi di riforma e la ristrutturazione dell'economia bielorussa; chiede alla Commissione di informare il Parlamento in merito ai progressi compiuti nel conseguimento di tale obiettivo;
32. sottolinea la necessità di un'indagine approfondita sui crimini commessi dal regime di Lukašėnka nei confronti del popolo bielorusso, tra cui l'assassinio di Raman Bandarenka e di altri cittadini bielorussi; attende i risultati delle indagini svolte dalle autorità ucraine sulla morte di Vitalij Šišov; esorta gli Stati membri ad applicare attivamente il principio della giurisdizione universale e a istruire procedimenti giudiziari contro i funzionari bielorussi responsabili o complici della violenza e della repressione, tra cui Aljaksandr Lukašėnka;
33. si impegna a garantire l'efficace funzionamento della piattaforma del Parlamento europeo per la lotta all'impunità in Bielorussia e a coordinare una tempestiva reazione internazionale agli sviluppi in Bielorussia; invita la piattaforma a delineare, nella sua prossima riunione, la via da seguire affinché l'UE contribuisca a una strategia in materia di contenzioso e partecipi, insieme ai partner, al processo internazionale, compresa la giurisdizione universale, per condannare Aljaksandr Lukašėnka e i membri del suo regime personalmente per i crimini commessi su vasta scala nei confronti della popolazione bielorussa; chiede, in particolare, che la piattaforma prenda in considerazione la possibilità di deferire il caso della Bielorussia alla Corte internazionale di giustizia sulla base delle violazioni della Convenzione di Chicago, della Convenzione di Montreal e della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura, commesse dal regime di Lukašėnka;
34. ribadisce il suo invito a tutte le imprese dell'UE che operano in Bielorussia ad agire con particolare diligenza e ad adempiere alla propria responsabilità di rispettare i diritti umani, in linea con i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani; chiede loro di astenersi da qualsiasi nuovo investimento e di protestare pubblicamente presso le autorità bielorusse contro la continua repressione dei lavoratori e dei cittadini in generale;
35. esorta la Commissione, il SEAE e gli Stati membri dell'UE ad aumentare il sostegno diretto all'opposizione bielorussa, alla società civile, ai difensori dei diritti umani e alle organizzazioni degli organi di informazione indipendenti in Bielorussia e al di fuori di essa; sottolinea l'importanza di mantenere relazioni con tale persone e organizzazioni, nonostante l'annuncio del regime bielorusso di recedere dal partenariato orientale; si impegna a intensificare le proprie attività a sostegno della democrazia; ribadisce la sua richiesta di un programma di assistenza mirato dell'UE per aiutare la società civile, gli organi di informazione indipendenti, il mondo accademico e l'opposizione bielorussa in esilio, nonché le vittime della repressione politica e della violenza della polizia e coloro che fuggono dal regime oppressivo;
36. invita la Commissione, gli Stati membri e il SEAE a cooperare con partner internazionali quali il meccanismo di Mosca dell'OSCE e il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, come pure con i difensori dei diritti umani e la società civile in loco, al fine di assicurare il monitoraggio, la documentazione e la segnalazione delle violazioni dei diritti umani e di garantire la successiva assunzione di responsabilità e la giustizia per le vittime; accoglie con favore e sostiene l'istituzione della piattaforma internazionale di responsabilità per la Bielorussia e invita le istituzioni dell'UE e gli Stati membri ad appoggiarne il funzionamento, nonché quello dell'UNHRC e di altre iniziative internazionali che chiamano i responsabili a rispondere delle loro azioni; sostiene il proseguimento delle discussioni sull'eventuale istituzione all'Aia di un tribunale internazionale per le violazioni dei diritti umani in Bielorussia;
37. sottolinea l'enorme importanza dell'istituzione di ambasciate del popolo bielorusso in tutto il mondo ed esorta la Commissione e gli Stati membri a sostenere ulteriormente la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini bielorussi all'estero e gli interessi di una Bielorussia democratica, ad esempio valutando modalità di finanziamento delle ambasciate del popolo bielorusso;
38. incoraggia gli Stati membri a semplificare ulteriormente le procedure per il rilascio dei visti e dei permessi di soggiorno per coloro che fuggono dalla Bielorussia per motivi politici o per coloro che necessitano di cure mediche a seguito delle violenze perpetrate nei loro confronti e a offrire a loro e alle loro famiglie il sostegno e l'assistenza necessari; invita gli Stati membri e la Commissione a offrire borse di studio agli studenti e ai ricercatori bielorussi espulsi dalle università e imprigionati per le loro posizioni filodemocratiche;
39. sottolinea l'importanza di affrontare le minacce alla sicurezza nucleare poste dalla centrale nucleare bielorussa ad Astravjec; insiste affinché la Bielorussia si impegni a favore della sicurezza nucleare della centrale nucleare bielorussa in piena trasparenza e a dare piena attuazione alle raccomandazioni formulate nella valutazione inter pares della centrale effettuata dal gruppo dei regolatori europei in materia di sicurezza nucleare; esprime sostegno, fino a quel momento, al divieto di importazione di energia dalla centrale nucleare bielorussa nel mercato dell'UE e a rispecchiare tale posizione nel meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera dell'UE;
40. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Consiglio d'Europa, al Consiglio d'Europa, all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, alle autorità della Repubblica di Bielorussia e della Federazione russa, nonché ai rappresentanti dell'opposizione democratica bielorussa.
– vista la sua risoluzione del 26 novembre 2020 sulla situazione in Etiopia(1),
– vista la dichiarazione rilasciata il 25 giugno 2021 dal vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR), Josep Borrell, e dal commissario per la Gestione delle crisi, Janez Lenarčič, sull'uccisione di tre operatori umanitari nel Tigrai,
– vista la dichiarazione congiunta rilasciata il 24 giugno 2021 dal VP/AR e dal commissario Lenarčič sull'attacco aereo nella regione del Tigrai,
– vista la dichiarazione rilasciata il 4 ottobre 2021 dal VP/AR a nome dell'Unione europea sulla decisione di espellere sette funzionari delle Nazioni Unite,
– vista la dichiarazione congiunta rilasciata il 10 giugno 2021 dall'UE e dagli Stati Uniti a seguito della tavola rotonda sull'emergenza umanitaria nel Tigrai,
– viste le conclusioni del Consiglio "Affari esteri" dell'UE del 12 luglio 2021 sull'Etiopia,
– vista la risoluzione 47/13 del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, del 13 luglio 2021, dal titolo "Situazione dei diritti umani nella regione del Tigrai in Etiopia",
– vista la risoluzione 2417 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, del 24 maggio 2018, che condanna la riduzione alla fame dei civili come tattica bellica, nonché l'accesso umanitario negato in modo illegale alla popolazione civile,
– viste le osservazioni formulate il 26 agosto 2021 dal Segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, alla riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sull'Etiopia,
– vista la dichiarazione rilasciata il 13 settembre 2021 dall'Alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet,
– vista la dichiarazione rilasciata il 17 settembre 2021 dal Presidente degli Stati Uniti Joe Biden sul decreto presidenziale concernente la crisi in Etiopia,
– vista la dichiarazione rilasciata il 30 settembre 2021 dal Segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, a seguito dell'espulsione di sette funzionari delle Nazioni Unite dall'Etiopia,
– vista la Costituzione della Repubblica federale democratica di Etiopia, adottata l'8 dicembre 1994, in particolare le disposizioni del capo III riguardanti i diritti e le libertà fondamentali, i diritti umani e i diritti democratici,
– vista la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,
– vista la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli,
– visto il Patto internazionale delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici,
– visti la Convenzione di Ginevra del 1949 relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra e i suoi protocolli aggiuntivi del 1977 e del 2005,
– visti la Convenzione delle Nazioni Unite sullo status dei rifugiati, del 1951, e il relativo protocollo del 1967,
– vista la risoluzione 2286 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, del 3 maggio 2016, sulla protezione dei feriti e dei malati, del personale medico e del personale umanitario nei conflitti armati,
– vista la risoluzione 47/13 del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, del 13 luglio 2021, sulla situazione dei diritti umani nella regione etiope del Tigrai,
– vista la risoluzione del 12 maggio 2021 della Commissione africana dei diritti dell'uomo e dei popoli sulla missione di informazione effettuata nella regione del Tigrai della Repubblica federale democratica di Etiopia,
– vista la seconda revisione dell'Accordo di Cotonou,
– vista la risoluzione dell'Assemblea parlamentare paritetica del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e dell'Unione europea, dell'11 marzo 2021, sulla democrazia e il rispetto delle costituzioni negli Stati membri dell'UE e nei paesi ACP,
– vista la relazione di Amnesty International del 10 agosto 2021, dal titolo "I Don't Know If They Realized I Was A Person: Rape and Other Sexual Violence in the Conflict in Tigray, Ethiopia" (Non so se si sono resi conto che sono una persona: stupri e altre violenze sessuali nel conflitto nel Tigrai, Etiopia),
– visto l'articolo 132, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,
A. considerando che il cessate il fuoco unilaterale dichiarato dal governo etiope il 28 giugno 2021 non ha posto fine ai combattimenti e che le parti del conflitto hanno lanciato nuove offensive; che il conflitto si sta ora allargando alle regioni limitrofe dell'Afar e dell'Amhara e che le ripercussioni rischiano di estendersi all'intero Corno d'Africa; che questo conflitto, che dura da 11 mesi, ha innescato una crisi provocata dall'uomo e che queste sofferenze umane su vasta scala sono del tutto evitabili;
B. considerando che, ancor prima dell'inizio dei combattimenti, in Etiopia vi erano 15,2 milioni di persone bisognose di assistenza umanitaria, di cui 2 milioni nella regione del Tigrai; che quasi un milione di persone vive in condizioni paragonabili alla carestia e che, come conseguenza diretta della violenza, 5,2 dei 6 milioni di abitanti del Tigrai si trovano ad affrontare una situazione di acuta insicurezza alimentare; che il 91 % della popolazione ha estremo bisogno di aiuti umanitari e che 100 000 bambini rischiano una grave malnutrizione acuta e potenzialmente letale nel corso dei prossimi 12 mesi; che nel giugno 2021 le Nazioni Unite avevano già avvertito che 5,5 milioni di persone nelle regioni limitrofe del Tigrai, dell'Amhara e dell'Afar avevano bisogno di aiuti alimentari e che 350 000 erano esposte alla carestia; che la regione del Tigrai ospita 100 000 sfollati interni e 96 000 rifugiati eritrei; che sono presenti diversi campi profughi di grandi dimensioni e che, secondo le ONG, i minori costituiscono il 44 % delle persone che vi risiedono; che nel luglio 2021 il conflitto ha causato lo sfollamento di circa 1,9 milioni di persone nel Tigrai;
C. considerando che vi sono numerose e gravi segnalazioni di presunte e marcate violazioni dei diritti umani, del diritto umanitario e del diritto dei rifugiati a opera di tutte le parti coinvolte nel conflitto; che tali segnalazioni riguardano attacchi contro i civili, esecuzioni extragiudiziali, torture, sparizioni forzate, detenzioni di massa, saccheggi sistematici e la distruzione sistematica e deliberata di servizi di base, sistemi idrici, coltivazioni e mezzi di sussistenza;
D. considerando che, nonostante il governo etiope abbia espresso il proprio impegno in termini di rendicontabilità per i casi di violenza sessuale(2), le forze armate regionali etiopi, eritree e Amhara continuano a praticare ampiamente stupri e altre violenze sessuali contro donne e ragazze, le quali sono inoltre oggetto di minacce di morte e di insulti di natura etnica e vengono ridotte in condizioni di schiavitù sessuale; che le forze governative e i funzionari hanno vessato e minacciato le organizzazioni umanitarie e i fornitori nazionali di assistenza sanitaria che sostengono le vittime di violenza sessuale;
E. considerando che dall'inizio del conflitto nel Tigrai sono stati riportati diversi episodi di uccisioni extragiudiziali, tra cui i presunti massacri avvenuti a Mai-Kadra nella notte del 9 novembre 2020, ad Axum il 28 novembre 2020 e a Mahbere Dego nel gennaio 2021; che, nell'agosto 2021, le autorità sudanesi hanno riferito che i corpi di circa 50 persone sono stati rinvenuti nel fiume Tekeze, confinante con il Tigrai occidentale e il Sudan; che sono emerse prove secondo cui, dall'inizio della guerra civile nel novembre 2020, sarebbero avvenuti oltre 250 massacri nel Tigrai; che, secondo quanto riferito, nell'agosto 2021 il Fronte popolare di liberazione del Tigrai avrebbe commesso uccisioni extragiudiziali anche nelle regioni confinanti con il Tigrai, come a Chenna e a Kobo;
F. considerando che, secondo fonti attendibili, sia il Fronte popolare di liberazione del Tigrai che la Forza di difesa nazionale etiope hanno commesso violazioni dei diritti umani nel Tigrai; che le forze eritree si sono infiltrate nel Tigrai e in altre parti dell'Etiopia, oltre a commettere gravi violazioni dei diritti umani; che la maggior parte delle segnalazioni riguardano violazioni commesse dalla Forza di difesa nazionale etiope e dalle forze eritree;
G. considerando che il 13 settembre 2021 l'Alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, ha parlato di violazioni commesse "da tutte le parti"; che l'UE ha sempre sostenuto il lavoro dell'Alta commissaria Bachelet;
H. considerando che la relazione finale sull'indagine congiunta del responsabile delle Nazioni Unite per i diritti umani e della Commissione etiope per i diritti umani sulle presunte violazioni dei diritti umani, del diritto umanitario e del diritto dei rifugiati commesse da tutte le parti del conflitto nel Tigrai sarà pubblicata il 1° novembre 2021;
I. considerando che, oltre ai saccheggi e alla distruzione dei raccolti, nel Tigrai, a sud-ovest di Mekele, sono stati osservati sciami di locuste del deserto; che il conflitto e la situazione umanitaria attuali hanno reso impossibili in molte zone gli sforzi di prevenzione della COVID-19 e di vaccinazione contro il virus;
J. considerando che nel corso dell'ultimo mese solo il 10 % delle forniture umanitarie destinate alla martoriata regione del Tigrai è stato autorizzato ad entrare nel territorio; che per garantire al Tigrai sufficienti forniture umanitarie sono necessari cento camion al giorno; che dal 12 luglio 2021 sono entrati nel Tigrai solo 525 camion, a causa della chiusura delle frontiere e del controllo dell'accesso da parte delle forze armate, della distruzione di infrastrutture quali i ponti, dell'insicurezza per i conducenti, della grave mancanza di carburante e contanti per tornare ai punti di approvvigionamento nonché dei prolungati ritardi nella verifica e nell'autorizzazione delle forniture umanitarie;
K. considerando che prendere di mira gli operatori umanitari è considerato un crimine di guerra e un crimine contro l'umanità; che tre membri del personale di Medici senza frontiere sono stati uccisi il 25 giugno 2021 mentre consegnavano aiuti a chi ne aveva più bisogno; che, dal novembre 2020, sono stati uccisi nella regione 23 operatori umanitari; che il 22 giugno 2021 le forze governative etiopi hanno impedito alle ambulanze di intervenire dopo un attacco aereo in un mercato a Togoga; che l'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (UNOCHA) ha riferito che il 17 giugno 2021 le forze governative dell'Eritrea hanno bloccato e attaccato un gruppo di operatori preposti alle vaccinazioni ad Asgede Woreda; che il saccheggio delle strutture sanitarie sarebbe ricorrente nella regione del Tigrai; che le forze governative e i funzionari hanno vessato e minacciato le organizzazioni umanitarie e i fornitori nazionali di assistenza sanitaria che sostengono le vittime di violenza sessuale;
L. considerando che più di due milioni di persone sono state costrette ad abbandonare le proprie case; che, secondo le segnalazioni, quasi 76 500 persone sarebbero sfollate nell'Afar e circa 200 000 nell'Amhara dopo che le forze tigrine hanno raggiunto tali regioni; che si parla di 55 000 rifugiati e richiedenti asilo etiopi che cercherebbero rifugio in Sudan;
M. considerando che alcuni campi profughi nel Tigrai sono stati distrutti; che i rifugiati eritrei che vivono nel Tigrai sono vittime di rapimenti e rimpatri forzati; che nei campi profughi del Tigrai non vi è assistenza sanitaria e che si sta esaurendo l'acqua potabile pulita;
N. considerando che vi sono notizie di reclutamento di bambini nel conflitto da parte delle parti belligeranti, comprese le forze tigrine; che l'impiego di bambini soldato costituisce un crimine di guerra;
O. considerando che le autorità etiopi hanno compiuto arresti arbitrari e si sono rese responsabili di sparizioni forzate di cittadini di etnia tigrina nella capitale dell'Etiopia, oltre ad aver commesso altri abusi contro di loro, come la chiusura di attività commerciali di proprietà tigrina; che, in tutta l'Etiopia, si registrano episodi evidenti di incitamento all'odio e discriminazione nonché crescenti livelli di retorica incendiaria a danno dei tigrini, anche da parte di alti funzionari del governo;
P. considerando che il 30 settembre 2021 il ministero degli Affari esteri etiope ha dichiarato persone non grate in Etiopia sette membri del personale delle Nazioni Unite (appartenenti all'UNICEF, all'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani (OHCHR) e all'UNOCHA);
Q. considerando che nel Tigrai e nelle regioni confinanti si verificano restrizioni e interruzioni intermittenti di Internet e delle telecomunicazioni; che si sono registrati attacchi nei confronti di giornalisti e revoche delle licenze di diversi organi di comunicazione, il che ostacola la capacità di monitorare la situazione sul campo; che i servizi di base, compresi l'elettricità e i servizi bancari, continuano a essere limitati;
R. considerando che l'attuale stato di instabilità in Etiopia è il risultato di una lunga storia di divisioni e tensioni etniche;
S. considerando che l'unità dell'Etiopia in quanto paese multietnico è di grande importanza per la stabilità della regione e del continente africano nel suo complesso;
T. considerando che l'Etiopia, con la sua popolazione di oltre 110 milioni di abitanti e la sua posizione strategica all'interno del Corno d'Africa, è un paese chiave del continente africano nonché un potenziale partner di importanza strategica per l'UE e i suoi Stati membri;
U. considerando che, in quanto principale donatore di aiuti umanitari a livello mondiale, l'UE continua a mostrarsi solidale con le persone bisognose attraverso i propri finanziamenti umanitari; che, sin dall'inizio del conflitto in Etiopia, l'UE ha sempre sostenuto un accesso umanitario pieno e senza ostacoli, in linea con il diritto internazionale umanitario;
V. considerando che la comunicazione adottata di recente sull'azione umanitaria dell'UE prevede il rafforzamento dei processi che pongono la promozione e l'applicazione del diritto internazionale umanitario costantemente al centro dell'azione esterna dell'Unione;
W. considerando che lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale – Europa globale (NDICI-Europa globale) considera lo sviluppo umano, la governance e il consolidamento della pace in Etiopia come settori d'azione prioritari e che il 65 % del programma indicativo pluriennale è dedicato a tali settori;
X. considerando che la Commissione ha previsto azioni umanitarie per un valore di 5 milioni di EUR nell'Amhara e nell'Afar al fine di affrontare i recenti sviluppi della crisi, nell'ambito dei finanziamenti umanitari complessivi già mobilitati e accordati nel 2021, per un importo di 53,7 milioni di EUR, a sostegno delle persone bisognose in Etiopia; che sono stati mobilitati 118 milioni di EUR per fornire assistenza ai rifugiati tigrini ed etiopi in Sudan; che, per via del conflitto in corso, l'UE ha rinviato l'erogazione del sostegno al bilancio a favore dell'Etiopia;
Y. considerando che nel settembre 2021 l'UE ha tentato di organizzare un ponte aereo umanitario attraverso la direzione generale per la Protezione civile e le operazioni di aiuto umanitario europee (DG ECHO) della Commissione, al fine di fornire beni umanitari di prima necessità alla regione del Tigrai, ma ha dovuto far fronte a grandi ostacoli frapposti dal governo etiope; che, di conseguenza, l'UE ha effettuato un solo volo del ponte aereo umanitario, consegnando soltanto una piccola parte del suo carico;
Z. considerando che il 21 giugno 2021 l'UE ha nominato Annette Weber nuova rappresentante speciale dell'UE per il Corno d'Africa; che, su mandato del VP/AR, il ministro finlandese degli Affari esteri, Pekka Haavisto, si è recato due volte in visita nella regione all'inizio dell'anno per discutere della crisi in corso in Etiopia e delle sue ripercussioni a livello regionale;
AA. considerando che il 26 agosto 2021 l'Unione africana ha nominato l'ex Presidente nigeriano Olusegun Obasanjo mediatore nel conflitto;
AB. considerando che nel dicembre 2018 il nuovo governo dell'Etiopia ha istituito la commissione per la riconciliazione etiope e il ministero della Pace; che finora nessuna delle due istituzioni è riuscita a onorare il proprio mandato iniziale di promuovere la pace e di prevenire e risolvere i conflitti armati in Etiopia nel difficile contesto successivo alla loro creazione;
AC. considerando che, durante il conflitto in corso, il Partito etiope della prosperità, guidato da Abiy Ahmen, si è autodichiarato vincitore delle elezioni generali, nonostante queste siano state boicottate dai partiti dell'opposizione, che ne hanno denunciato l'esito; che nel Tigrai non vi è stato alcun processo elettorale; che l'UE non ha inviato una missione di osservazione elettorale;
AD. considerando che l'Etiopia è firmataria dell'accordo di Cotonou, il quale, all'articolo 96, sancisce che il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali costituisce un elemento essenziale della cooperazione ACP-UE;
1. chiede la cessazione immediata delle ostilità a opera di tutte le parti coinvolte, presupposto necessario per l'indispensabile miglioramento della situazione umanitaria nel Tigrai e in altre regioni, in particolare nell'Afar e nell'Amhara; chiede un immediato ritorno all'ordine costituzionale e l'istituzione di un meccanismo di monitoraggio del cessate il fuoco;
2. invita tutti gli attori nazionali, regionali e locali interessati a consentire l'accesso umanitario immediato e senza ostacoli e il soccorso alle popolazioni colpite nel Tigrai, ponendo fine al blocco di fatto dell'assistenza umanitaria e delle forniture critiche, compresi cibo, medicinali e carburante, e a facilitare l'assistenza alle popolazioni bisognose nell'Amhara e nell'Afar;
3. condanna fermamente gli attacchi deliberati contro i civili da parte di tutti i belligeranti e il presunto reclutamento di bambini a opera delle parti del conflitto, comprese le forze tigrine, nonché i continui casi di stupro e violenza sessuale; ricorda che gli attacchi deliberati contro i civili e il reclutamento e l'impiego di bambini soldato costituiscono crimini di guerra;
4. condanna le uccisioni di civili, rifugiati e operatori umanitari e sanitari; invita le forze di tutte le parti a rispettare il diritto internazionale in materia di diritti umani e il diritto internazionale umanitario e dei rifugiati e a garantire la protezione delle persone nelle zone interessate; chiede che si renda conto dei crimini commessi durante il conflitto in corso e che i responsabili siano accertati e assicurati alla giustizia; chiede che le persone sospettate di stupro o schiavitù sessuale siano indagate per crimini di guerra e crimini contro l'umanità quali lo stupro, la schiavitù sessuale, la tortura e la persecuzione;
5. esorta il Fronte di liberazione del popolo del Tigrai a fermare la sua offensiva e a ritirare immediatamente le sue forze dalle regioni dell'Amhara e dell'Afar; invita il governo regionale dell'Amhara a ritirare le sue forze dal Tigrai occidentale e il governo eritreo a ritirare immediatamente e permanentemente le sue forze dall'Etiopia; invita i paesi vicini ad astenersi da ogni intervento politico e militare suscettibile di alimentare ulteriormente il conflitto;
6. chiede l'istituzione di una commissione d'inchiesta indipendente e imparziale che indaghi sugli attacchi rivolti a specifici gruppi etnici e religiosi con l'intento di istigare alla violenza intercomunitaria e mettere in pericolo la pace e la sicurezza del popolo etiope; invita il governo etiope a garantire che i responsabili siano chiamati a rispondere delle loro azioni;
7. rammenta che il governo etiope è responsabile della sicurezza dei rifugiati e degli sfollati interni presenti sul suo territorio; invita le autorità etiopi a fornire assistenza immediata e adeguata alle migliaia di rifugiati eritrei e richiedenti asilo sfollati dai campi del Tigrai e a stabilire cosa sia successo alle migliaia di rifugiati eritrei dispersi e dove si trovino; deplora il linguaggio provocatorio e improntato all'odio impiegato dai funzionari di alto livello ed esorta tutti gli attori coinvolti a scegliere con cura le proprie parole al fine di scongiurare un ulteriore inasprimento delle tensioni ed evitare ulteriori sofferenze umane; chiede che le frontiere internazionali e regionali rimangano aperte alla circolazione libera e sicura dei civili; rammenta che l'Etiopia è un importante paese di origine, di transito e di destinazione dei migranti; insiste affinché il governo federale dell'Etiopia e le autorità regionali proteggano la popolazione e ne garantiscano i diritti fondamentali;
8. invita le autorità etiopi a rendere immediatamente conto delle sparizioni forzate di tutti i civili, a rilasciare quanti sono detenuti senza prove credibili di reato e a porre fine a qualsiasi trattamento discriminatorio; deplora il ricorso a discorsi di incitamento all'odio da parte di figure pubbliche, i quali possono fomentare la violenza, l'intimidazione e la discriminazione nei confronti dei tigrini o di altre comunità, creando in tal modo un clima di diffidenza e provocando conflitti etnici, ed esorta le autorità nazionali, locali e regionali a ricorrere a un dialogo più inclusivo e ad astenersi dall'incitamento alla violenza;
9. esorta le autorità a istituire un organo di giustizia riparativa di tipo giurisdizionale incaricato di indagare sugli abusi dei diritti umani commessi durante il conflitto, includendo le circostanze, i fattori e il contesto delle violazioni, così da fornire alle vittime l'opportunità di testimoniare e consentire la creazione di un registro storico imparziale; chiede inoltre che tale organo elabori una politica di riparazione, corredata di raccomandazioni concernenti misure per prevenire future violazioni dei diritti umani;
10. condanna fermamente tutti gli attacchi nei confronti degli operatori umanitari e delle infrastrutture critiche, come ospedali e strutture mediche, nonché il ricorso diffuso al saccheggio e la distruzione degli aiuti umanitari; condanna con vigore il blocco delle ambulanze che cercano di fornire assistenza medica ai feriti in seguito ai bombardamenti;
11. deplora il fatto che sette operatori umanitari e dei diritti umani dell'UNICEF, dell'OHCHR, dell'UNOCHA e dell'Ufficio per il coordinamento degli affari umanitari in Etiopia siano stati dichiarati persone non gradite dal ministero degli Affari esteri etiope; esprime preoccupazione per la sicurezza e il benessere degli operatori umanitari e dei diritti umani indipendenti nella regione e per la neutralità della distribuzione degli aiuti umanitari nel Tigrai; accoglie con favore l'energica dichiarazione dell'UE e dei suoi 27 Stati membri del 30 settembre 2021, che condanna fermamente l'espulsione di tali operatori e invita il governo a revocare la sua decisione;
12. invita il governo etiope a firmare e ratificare lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale; invita le parti belligeranti a garantire un accesso senza restrizioni agli osservatori e agli investigatori indipendenti in materia di diritti umani, compresi gli investigatori delle Nazioni Unite e dell'Unione africana;
13. pone in risalto l'importante lavoro svolto dai giornalisti nella regione e invita tutti gli attori coinvolti a garantire il libero accesso della stampa e a consentire ai giornalisti di svolgere il proprio lavoro in condizioni di sicurezza;
14. chiede il pieno ripristino dei servizi pubblici di base, come l'elettricità e i servizi bancari, e la revoca delle restrizioni alle comunicazioni e all'accesso a Internet nel Tigrai; evidenzia l'importanza di garantire l'istruzione e strutture scolastiche ai bambini del Tigrai e non solo;
15. ricorda l'importanza dell'Etiopia per la stabilità del Corno d'Africa e del continente africano nel suo complesso; ricorda che gli interlocutori internazionali e dell'UE si sono offerti di fungere da mediatori tra le parti del conflitto in Etiopia, ma che l'Etiopia non ha accettato tali offerte; invita tutte le parti belligeranti a sedersi al tavolo negoziale senza precondizioni; chiede un dialogo politico nazionale inclusivo a guida etiope per trovare una soluzione alla crisi, con l'inclusione di rappresentanti di tutte le aree interessate (Tigrai, Amhara, Benishangul-Gumuz, Afar, Oromia, Sidama, Somali, Regione delle nazioni, nazionalità e popoli del Sud (SNNPR) e Gambela);
16. ricorda che la situazione può essere risolta solo con mezzi pacifici e attraverso un dialogo inclusivo tra tutte le parti belligeranti, un effettivo cessate il fuoco e la protezione dei diritti umani;
17. ribadisce la disponibilità dell'UE a sostenere, avviare e organizzare un dialogo, in stretto coordinamento con altri attori, al fine di mantenere aperto lo spazio per il dialogo e gettare le fondamenta per i colloqui tra le due principali parti belligeranti;
18. esprime il proprio sostegno agli sforzi di mediazione regionale, come quelli del mediatore dell'Unione africana, l'ex Presidente Obasanjo; accoglie inoltre con favore la recente nomina di una nuova rappresentante speciale dell'UE per il Corno d'Africa;
19. deplora che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite non si sia finora occupato della situazione nel Tigrai; esorta l'UE e i suoi Stati membri a fare pressione sul Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite affinché tenga riunioni pubbliche regolari sul Tigrai e intraprenda azioni decisive per garantire un accesso umanitario senza ostacoli, salvaguardare la protezione dei civili, porre fine alle gravi violazioni del diritto internazionale e garantire che i responsabili delle atrocità siano chiamati a risponderne; invita il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a valutare il dispiegamento di forze di pace delle Nazioni Unite nella regione;
20. esorta gli Stati membri dell'UE a incoraggiare il VP/AR a tenere un briefing intersessione sul Tigrai al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite prima della fine dell'anno, onde presentare i risultati della relazione sull'indagine congiunta condotta dell'Ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani e della Commissione etiope per i diritti umani; sottolinea che l'indagine congiunta dovrebbe contribuire a gettare le basi per un solido meccanismo investigativo internazionale che il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite dovrebbe istituire con urgenza;
21. esorta il Consiglio "Affari esteri" dell'UE ad agire in modo rapido, unito e risoluto per adottare le misure necessarie per affrontare efficacemente la gravità e l'urgenza della situazione sul campo nel Tigrai;
22. accoglie con favore e sostiene la decisione della Commissione, del dicembre 2020, di rinviare l'erogazione del sostegno al bilancio al governo etiope; si compiace degli sforzi diplomatici e delle ripetute dichiarazioni del VP/AR e della Commissione, attraverso le quali chiedono che i responsabili rispondano dei loro atti, invocano un accesso umanitario senza ostacoli e condannano gli abusi commessi da tutte le parti; ribadisce fermamente il sostegno dell'UE all'importante lavoro svolto da Michelle Bachelet in qualità di Alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani;
23. invita l'UE e i suoi Stati membri a prendere in considerazione l'adozione di misure volte a proteggere i diritti umani e a garantire che i responsabili delle violazioni dei diritti umani siano chiamati a rispondere delle loro azioni, ad esempio attraverso il meccanismo globale dell'UE per le sanzioni in materia di diritti umani;
24. sottolinea che l'UE è al fianco del popolo etiope; esprime la propria volontà di pervenire a una risoluzione pacifica del conflitto; suggerisce, tuttavia, di ricorrere a sanzioni della Commissione nei confronti dei membri del governo dell'Etiopia, del governo dell'Eritrea e del Fronte popolare di liberazione del Tigrai nonché di altri individui che si siano resi responsabili del protrarsi del conflitto e dell'inasprimento della situazione umanitaria di milioni di etiopi qualora tale situazione non migliori in modo significativo entro la fine di ottobre 2021, in particolare dopo la formazione di un nuovo governo etiope;
25. invita gli Stati membri a bloccare le esportazioni di armi e tecnologie di sorveglianza verso l'Etiopia, attualmente impiegate per facilitare gli attacchi contro i civili e perpetrare violazioni dei diritti umani;
26. accoglie con favore il decreto presidenziale statunitense del 17 settembre 2021 relativo alla crisi etiope, i cui destinatari sono i responsabili e i complici del protrarsi del conflitto in Etiopia che ostacolano l'accesso umanitario, impediscono il cessate il fuoco e violano i diritti umani; si rammarica, tuttavia, che gli Stati Uniti abbiano rinnovato il loro sostegno al bilancio e che per tale motivo le azioni degli Stati Uniti siano state meno efficaci e risolute rispetto a quelle dell'UE;
27. accoglie con grande favore il sostegno fornito dalla Commissione nella regione per salvare vite umane e auspica che sia ulteriormente esteso; chiede la mobilitazione di finanziamenti aggiuntivi pari ad almeno 30 milioni di EUR a titolo della riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza dell'UE, al fine di rispondere alle esigenze più immediate delle persone colpite dal conflitto nel Tigrai e nelle altre zone direttamente interessate dalla diffusione del conflitto nell'Etiopia settentrionale, con particolare attenzione alle regioni confinanti dell'Afar e dell'Amhara;
28. esorta l'UE e i leader dei suoi Stati membri a dare priorità alla situazione umanitaria e dei diritti umani nel Tigrai e nell'Etiopia settentrionale durante il prossimo vertice e la prossima riunione dei leader dell'Unione africana e dell'Unione europea, così come a individuare azioni concrete e a promuovere un maggior coordinamento della strategia e della comunicazione;
29. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Servizio europeo per l'azione esterna, al governo federale e alla Camera della Repubblica federale democratica di Etiopia, alle autorità tigrine, al governo della Repubblica del Sudan, al governo dello Stato di Eritrea, all'Autorità intergovernativa per lo sviluppo, all'Unione africana e ai suoi Stati membri, nonché al Parlamento panafricano e all'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE.
Dichiarazione del 12 agosto 2021 sull'ultima relazione di Amnesty International relativa ai presunti casi di stupro e di altre violenze sessuali nello Stato regionale del Tigrai della Repubblica federale democratica di Etiopia.