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Giovedì 16 dicembre 2021 - Strasburgo
Deliberazioni della commissione per le petizioni nel 2020
 Quadro europeo per i diritti di partecipazione dei lavoratori e revisione della direttiva sui comitati aziendali europei
 Costante repressione nei confronti della società civile e dei difensori dei diritti umani in Russia: il caso dell'organizzazione per i diritti umani Memorial
 Situazione a Cuba, in particolare i casi di José Daniel Ferrer, Dama de Blanco Aymara Nieto, Maykel Castillo, Luis Robles, Félix Navarro, Luis Manuel Otero, Reverendo Lorenzo Rosales Fajardo, Andy Dunier García e Yunior García Aguilera
 Lavoro forzato nello stabilimento di Linglong e proteste ambientali in Serbia
 Diritti fondamentali e Stato di diritto in Slovenia, in particolare i ritardi nella nomina dei procuratori europei
 Situazione in Nicaragua
 MeToo e molestie – conseguenze per le istituzioni dell'UE
 Situazione al confine ucraino e nei territori dell'Ucraina occupati dalla Russia
 Attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley

Deliberazioni della commissione per le petizioni nel 2020
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Risoluzione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2021 sulle deliberazioni della commissione per le petizioni nel 2020 (2021/2019(INI))
P9_TA(2021)0507A9-0323/2021

Il Parlamento europeo,

–  viste le sue precedenti risoluzioni sulle deliberazioni della commissione per le petizioni,

–  visti gli articoli 10 e 11 del trattato sull'Unione europea (TUE),

–  visti gli articoli 20, 24 e 227 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che riflettono l'importanza che il trattato attribuisce al diritto dei cittadini e dei residenti dell'UE di richiamare l'attenzione del Parlamento sulle loro preoccupazioni,

–  visto l'articolo 228 TFUE sul ruolo e le funzioni del Mediatore europeo,

–  visto l'articolo 44 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la "Carta") relativo al diritto di petizione al Parlamento europeo,

–  viste le disposizioni del TFUE concernenti la procedura di infrazione, in particolare gli articoli 258 e 260,

–  visti l'articolo 54 e l'articolo 227, paragrafo 7, del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per le petizioni (A9-0323/2021),

A.  considerando che nel 2020 il Parlamento ha ricevuto 1 573 petizioni, il che rappresenta un aumento del 15,9 % rispetto alle 1 357 petizioni presentate nel 2019 e un aumento del 28,9 % rispetto alle 1 220 petizioni presentate nel 2018;

B.  considerando che nel 2020 il numero di utenti del portale web delle petizioni del Parlamento che hanno sostenuto una o più petizioni era di 48 882, il che rappresenta un aumento considerevole rispetto ai 28 076 utenti registrati nel 2019; che anche il numero di click a sostegno delle petizioni è aumentato nel 2020, raggiungendo un totale di 55 129;

C.  considerando che l'elevato numero di petizioni che esprimono le preoccupazioni dei cittadini per la salute pubblica e le emergenze socioeconomiche derivanti dall'insorgenza della pandemia di COVID-19 ha contribuito in modo significativo all'aumento del numero di petizioni registrate nel 2020 rispetto agli anni precedenti; che il 13,23 % delle petizioni ricevute nel 2020 ha riguardato la pandemia di COVID-19;

D.  considerando che l'elevato numero di petizioni presentate nel 2020 rivela che, in tempi di crisi, i cittadini si affidano ai propri rappresentanti eletti a livello dell'UE indirizzando loro direttamente le proprie preoccupazioni e denunce;

E.  considerando che, tuttavia, il numero complessivo di petizioni rimane modesto in relazione alla popolazione totale dell'UE, il che rivela che devono ancora essere intensificati ulteriormente gli sforzi per sensibilizzare i cittadini in merito al loro diritto di petizione e incoraggiarli a esercitarlo; che, nell'esercitare il diritto di petizione, i cittadini si aspettano che le istituzioni dell'UE apportino un valore aggiunto individuando una soluzione riguardo ai loro problemi;

F.  considerando che i criteri di ricevibilità delle petizioni, che figurano all'articolo 227 TFUE e all'articolo 226 del regolamento del Parlamento, prevedono che le petizioni debbano essere presentate da cittadini dell'UE o ivi residenti e riguardare materie che rientrano nel campo di attività dell'UE e che concernono direttamente i loro autori;

G.  considerando che delle 1 573 petizioni presentate nel 2020, 392 sono state dichiarate irricevibili e 51 sono state ritirate; che la percentuale relativamente alta (24,92 %) di petizioni irricevibili nel 2020 dimostra che esiste ancora una diffusa mancanza di chiarezza in merito alla portata e ai limiti degli ambiti di competenza dell'Unione;

H.  considerando che il diritto di inviare una petizione al Parlamento europeo è uno dei diritti fondamentali dei cittadini dell'UE; che il diritto di petizione fornisce ai cittadini e ai residenti dell'UE un meccanismo aperto, democratico e trasparente per rivolgersi direttamente ai loro rappresentanti eletti ed è pertanto essenziale per consentire ai cittadini di partecipare attivamente agli ambiti di attività dell'Unione;

I.  considerando che il diritto di petizione offre al Parlamento l'opportunità di migliorare la prontezza di risposta alle denunce e alle preoccupazioni relative al rispetto dei diritti fondamentali dell'UE e alla conformità alla legislazione dell'UE negli Stati membri; che le petizioni costituiscono pertanto una fonte utile di informazione sui casi di errata applicazione o violazione del diritto dell'UE e consentono quindi al Parlamento e alle altre istituzioni dell'UE di valutare il recepimento e l'applicazione del diritto dell'UE e il suo possibile impatto sui diritti dei cittadini e residenti dell'UE;

J.  considerando che da tempo il Parlamento svolge un ruolo di primo piano per quanto riguarda lo sviluppo del processo di petizione a livello internazionale e dispone del processo di petizione più aperto e trasparente in Europa, che consente la partecipazione dei firmatari alle sue attività;

K.  considerando che la commissione per le petizioni esamina e tratta con attenzione ogni petizione presentata al Parlamento; che ciascun firmatario ha il diritto di ricevere nella sua lingua o nella lingua utilizzata nella petizione, entro un termine ragionevole, una risposta con informazioni in merito alla decisione sulla ricevibilità e al seguito dato dalla commissione per le petizioni; che ogni firmatario può chiedere la riapertura della propria petizione sulla base di nuovi elementi pertinenti;

L.  considerando che le attività della commissione per le petizioni si basano sulle informazioni fornite dai firmatari; che le informazioni presentate dai firmatari nelle petizioni e nelle riunioni della commissione, unitamente alla valutazione della Commissione e alle risposte degli Stati membri e di altri organi, sono fondamentali per il lavoro della commissione; che le petizioni ricevibili forniscono anche un prezioso contributo ai lavori di altre commissioni parlamentari, dato che sono trasmesse dalla commissione per le petizioni ad altre commissioni per parere o per conoscenza;

M.  considerando che la commissione per le petizioni attribuisce un'importanza fondamentale all'esame e alla discussione pubblica delle petizioni durante le sue riunioni; che i firmatari hanno il diritto di presentare le proprie petizioni e partecipano spesso alla discussione, contribuendo così in maniera attiva al lavoro della commissione; che nel 2020 la commissione per le petizioni ha tenuto 13 riunioni, durante le quali sono state discusse 116 petizioni alla presenza di 110 firmatari, mentre 78 firmatari hanno partecipato attivamente prendendo la parola; che il minor numero di petizioni discusse nelle riunioni del 2020 rispetto al 2019 è riconducibile alla riduzione delle fasce orarie concesse per le riunioni delle commissioni, in particolare da aprile a luglio, a causa dei limitati servizi di interpretazione in conseguenza delle misure precauzionali adottate dal Parlamento nel contesto della pandemia;

N.  considerando che gli aspetti di maggior preoccupazione sollevati nelle petizioni presentate nel 2020 riguardano i diritti fondamentali (in particolare l'impatto delle misure di emergenza per la COVID-19 sullo Stato di diritto e la democrazia, nonché sulla libertà di circolazione, il diritto al lavoro, il diritto all'informazione e il diritto all'istruzione, oltre a un elevato numero di petizioni relative ai diritti delle persone LGBTQ+ nell'Unione), la salute (in particolare le questioni riguardanti la crisi sanitaria pubblica dovuta alla pandemia, che vanno dalla protezione della salute dei cittadini, comprese le cure e i dispositivi di protezione, alla gestione della crisi sanitaria negli Stati membri e l'acquisto e la distribuzione dei vaccini), l'ambiente (principalmente le attività estrattive e il loro impatto sull'ambiente, la sicurezza nucleare, l'inquinamento atmosferico e il deterioramento degli ecosistemi naturali), la giustizia (in particolare le questioni relative all'accesso alla giustizia o presunte irregolarità procedurali o preoccupazioni riguardanti lo Stato di diritto, nonché i casi transfrontalieri di sottrazione di minori e i diritti di affidamento), l'occupazione (in particolare l'accessibilità al mercato del lavoro e l'impiego precario), l'istruzione (in particolare le questioni relative all'accesso discriminatorio all'istruzione), il mercato interno (in particolare le questioni riguardanti le restrizioni di viaggio nazionali nel contesto della pandemia e il loro impatto sulla libertà di circolazione delle persone all'interno e all'esterno dell'UE), e l'attuazione dell'accordo sul recesso del Regno Unito dall'Unione europea, oltre a molti altri settori di attività;

O.  considerando che il 79,7 % (1 254) delle petizioni ricevute nel 2020 è stato presentato tramite il portale web delle petizioni del Parlamento, rispetto al 73,9 % (1 003 petizioni) del 2019, a conferma che il portale web delle petizioni del Parlamento è diventato di gran lunga il canale più utilizzato per presentare le petizioni dei cittadini al Parlamento;

P.  considerando che nel 2020 il portale web delle petizioni è stato ulteriormente sviluppato al fine di migliorarne la facilità di utilizzo, la sicurezza e l'accessibilità da parte dei cittadini; che le domande frequenti (FAQ) sono state aggiornate e sono stati apportati numerosi miglioramenti per quanto riguarda la protezione dei dati al fine di attuare le raccomandazioni del Garante europeo della protezione dei dati ed è stato introdotto un nuovo meccanismo di recupero della password; che l'interconnessione tra il portale web delle petizioni, ePeti e PETIGREF è stata ulteriormente sviluppata e si è lavorato per garantire l'integrazione degli sviluppi esterni e di Hermes; che è stato gestito con successo un numero elevato di richieste di assistenza individuale;

Q.  considerando che nel 2020 numerose petizioni relative alla COVID-19 sono state iscritte all'ordine del giorno applicando la procedura d'urgenza;

R.  considerando che nel 2020 la commissione per le petizioni ha effettuato una sola missione d'informazione; che non è stato possibile condurre altre missioni d'informazione a causa della situazione provocata dalla pandemia e della decisione adottata dal Presidente del Parlamento di annullare gli eventi parlamentari, comprese le delegazioni, come una delle misure necessarie e precauzionali adottate per contenere la diffusione della COVID-19 e ridurre al minimo i rischi per la salute dei deputati al Parlamento e del personale;

S.  considerando che la commissione per le petizioni, in quanto commissione associata, insieme alle commissioni competenti per la materia, come la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE) e la commissione per la cultura e l'istruzione (CULT), ha organizzato un'audizione pubblica sull'iniziativa dei cittadini europei (ICE) intitolata "Minority Safepack - un milione di firme per la diversità in Europa" il 15 ottobre 2020; che, a causa della pandemia, l'audizione si è svolta in formato ibrido e gli organizzatori dell'iniziativa hanno potuto partecipare all'incontro da remoto mentre il pubblico ha potuto seguire l'incontro tramite streaming sul web;

T.  considerando che la Commissione, in quanto guardiana dei trattati, svolge un ruolo essenziale nell'ambito della commissione per le petizioni e che le informazioni fornite dai firmatari sono utili per rivelare possibili casi di violazione o applicazione errata del diritto europeo;

U.  considerando che la strategia della Commissione in merito al trattamento delle petizioni è fondata sulla sua comunicazione del 2016 intitolata "Diritto dell'Unione europea: risultati migliori attraverso una migliore applicazione" (C(2016)8600);

V.  considerando che le relazioni annuali della Commissione sul monitoraggio dell'applicazione del diritto dell'UE fanno riferimento alle petizioni in modo molto generico, rivelando la mancanza di un sistema adeguato per raccogliere informazioni sulle petizioni e sul loro collegamento con le procedure di infrazione o gli atti dell'UE;

W.  considerando che, ai sensi del regolamento interno, la commissione per le petizioni è responsabile delle relazioni con il Mediatore europeo, che esamina le denunce concernenti i casi di cattiva amministrazione all'interno delle istituzioni e degli organi dell'UE; che l'attuale Mediatore europeo, Emily O'Reilly, ha presentato la sua relazione annuale per il 2019 alla commissione per le petizioni in occasione della riunione del 3 settembre 2020;

X.  considerando che la commissione per le petizioni è membro della rete europea dei mediatori, la quale comprende altresì il Mediatore europeo, i difensori civici nazionali e regionali e organi simili degli Stati membri, dei paesi candidati e di altri paesi dello Spazio economico europeo, e mira a promuovere lo scambio di informazioni sul diritto e sulle politiche dell'UE e a condividere le migliori prassi;

1.  evidenzia il ruolo fondamentale della commissione per le petizioni nel proteggere e promuovere i diritti dei cittadini e dei residenti dell'UE, garantendo che le preoccupazioni e le denunce dei firmatari siano prese in esame tempestivamente ed efficacemente e, ove possibile, risolte, attraverso un processo di petizione aperto, democratico, rapido e trasparente; sottolinea come lo strumento delle petizioni sia centrale per promuovere i principi di democrazia diretta e per migliorare la partecipazione attiva dei cittadini dell'UE;

2.  evidenzia che la partecipazione dei cittadini al processo decisionale dell'Unione è essenziale per realizzare un'Unione più democratica, aperta e trasparente; sottolinea che la commissione per le petizioni svolge un ruolo fondamentale nel coinvolgere i cittadini europei nelle attività dell'Unione e rappresenta un consesso di discussione grazie al quale i cittadini possono far sentire la propria voce nelle istituzioni dell'UE; invita le istituzioni dell'UE a migliorare la loro risposta ai problemi dei cittadini nell'elaborazione delle politiche, tenendo conto delle opinioni e delle denunce espresse nelle petizioni;

3.  ribadisce l'importanza di un dibattito pubblico continuo sui settori di attività dell'Unione al fine di garantire che i cittadini siano correttamente informati in merito all'ambito di competenza dell'Unione e ai diversi livelli decisionali; chiede, a tale riguardo, di promuovere campagne di sensibilizzazione efficaci; sottolinea che il coinvolgimento attivo dei servizi di stampa e comunicazione sia a livello europeo che nazionale e di media sociali più attivi rafforzerebbe la visibilità e la capacità di risposta del lavoro della commissione per le petizioni alle preoccupazioni pubbliche;

4.  ritiene che tale sforzo contribuirebbe anche a evitare la disinformazione sull'attività della commissione per le petizioni, in linea con la lotta alla disinformazione promossa dalla Commissione, e contribuirebbe ad aumentare la conoscenza dei cittadini in merito al loro diritto di petizione, nonché alla portata e ai limiti delle responsabilità dell'Unione e delle competenze della commissione per le petizioni, nell'ottica di ridurre il numero di petizioni irricevibili; ritiene che sia altresì importante evidenziare i casi andati a buon fine, in cui una questione sollevata da un firmatario è stata risolta con il sostegno della commissione per le petizioni; sottolinea, a tale riguardo, l'importanza della politica di comunicazione multilingue dell'UE al fine di stabilire un legame migliore con i cittadini di tutti gli Stati membri;

5.  evidenzia che la Conferenza sul futuro dell'Europa dovrebbe essere sfruttata come un'opportunità per spiegare ai cittadini dell'UE il ruolo della commissione per le petizioni, al fine di sensibilizzarli al diritto di petizione e incoraggiarli a partecipare attivamente e a esprimere le proprie preoccupazioni e idee ai loro rappresentanti eletti;

6.  rileva che le petizioni costituiscono per i cittadini la via d'accesso alle istituzioni europee e un'opportunità unica per il Parlamento e le altre istituzioni dell'UE di avere un collegamento diretto con i cittadini e i residenti dell'UE, comprendere i loro problemi e mantenere un dialogo periodico con loro, in particolare nei casi in cui sono interessati da un'errata applicazione del diritto dell'UE; sottolinea la necessità di rafforzare la cooperazione tra la commissione per le petizioni e le commissioni competenti, le istituzioni, gli organi e le agenzie dell'Unione e le autorità nazionali, regionali e locali sulle indagini e le proposte relative all'attuazione e al rispetto del diritto dell'UE, comprese le necessarie risposte alla commissione; ritiene che tale cooperazione sia fondamentale per affrontare e risolvere le preoccupazioni dei cittadini riguardanti l'applicazione del diritto dell'UE e contribuisca a rafforzare la legittimità democratica e la rendicontabilità dell'Unione; chiede pertanto una partecipazione più attiva dei rappresentanti degli Stati membri alle riunioni di commissione e risposte più rapide alle richieste di chiarimenti o informazioni inviate dalla commissione per le petizioni alle autorità nazionali; invita la Commissione ad adottare misure per garantire che l'interpretazione dell'ambito di applicazione dell'articolo 51 della Carta sia quanto più coerente e ampia possibile;

7.  invita la Commissione a svolgere un ruolo più attivo in seno alla commissione per le petizioni per garantire che i cittadini ricevano una risposta dettagliata e comprensibile;

8.  sottolinea la necessità di rispettare l'approccio e il punto di vista espressi dalla Commissione nelle sue risposte alla commissione per le petizioni e di rispettare il suo ruolo di guardiana dei trattati;

9.  ricorda che le petizioni apportano un contributo considerevole al ruolo della Commissione di custode dei trattati; sottolinea che la cooperazione rafforzata tra la commissione per le petizioni e la Commissione è fondamentale per il trattamento efficace delle petizioni; esorta la Commissione ad astenersi da risposte generiche e a fornire risposte tempestive, precise, chiare e mirate per rispondere in maniera efficiente alle richieste concrete dei firmatari; invita la Commissione a garantire la trasparenza e l'accesso ai documenti e alle informazioni nel quadro delle procedure EU Pilot in relazione alle petizioni ricevute, nonché delle procedure EU Pilot e di infrazione già concluse, e a prendere in considerazione le questioni relative alla violazione del diritto dell'UE sollevate in via prioritaria dalle petizioni al momento di valutare l'opportunità di avviare una procedura di infrazione, in particolare quando si tratta di questioni connesse alla legislazione ambientale;

10.  chiede alla Commissione di fornire chiarimenti in merito alle sue competenze in relazione alle petizioni, comprese quelle che sollevano questioni che rientrano in un campo di attività dell'UE, ma non in un ambito strategico in cui l'UE ha competenza legislativa;

11.  invita le autorità nazionali a essere proattive nell'adottare le misure necessarie per rispondere alle preoccupazioni dei cittadini espresse nelle loro petizioni riguardanti casi di mancato rispetto sistemico del diritto dell'UE; invita la Commissione a dare periodicamente riscontro dei progressi compiuti relativamente alla conformità con la legislazione dell'UE nei casi esaminati;

12.  sottolinea che la commissione per le petizioni deve rispettare i criteri di ricevibilità stabiliti dagli articoli 226 e 227 TFUE e dal regolamento del Parlamento europeo;

13.  ricorda che la cooperazione con le altre commissioni del Parlamento è essenziale per il trattamento accurato ed esaustivo delle petizioni; osserva che, nel 2020, 56 petizioni sono state inviate ad altre commissioni per parere e 385 per conoscenza; si compiace del fatto che siano stati ricevuti da altre commissioni 40 pareri e 60 conferme che le petizioni sono state tenute in considerazione nel loro lavoro; osserva che le audizioni pubbliche organizzate congiuntamente con altre commissioni parlamentari contribuiscono a un esame esaustivo delle petizioni; ricorda che i firmatari sono informati delle decisioni di richiedere pareri ad altre commissioni per il trattamento delle loro petizioni; invita le commissioni parlamentari a intensificare gli sforzi per contribuire attivamente all'esame delle petizioni, dando prova della loro competenza, e consentire così al Parlamento di rispondere più rapidamente e in modo più esaustivo alle preoccupazioni dei cittadini; deplora che la rete per le petizioni non abbia potuto indire riunioni nel 2020 a causa della situazione legata alla pandemia di COVID-19;

14.  reputa che la rete per le petizioni sia uno strumento utile per sensibilizzare in merito alle questioni sollevate nelle petizioni e facilitarne il trattamento da parte delle altre commissioni a cui sono trasmesse per parere o per conoscenza; osserva che vi è necessità di agevolare il seguito delle petizioni nell'attività parlamentare e legislativa; ritiene che tale rete dovrebbe rafforzare il dialogo e la collaborazione con la Commissione e le altre istituzioni dell'UE; è convinto che le riunioni periodiche della rete per le petizioni siano essenziali per rafforzare la cooperazione tra le commissioni parlamentari attraverso lo scambio di informazioni e la condivisione delle migliori pratiche tra i membri della rete; chiede al Parlamento di elaborare un meccanismo che consenta alla commissione per le petizioni di essere direttamente coinvolta nel processo legislativo;

15.  richiama l'attenzione sulla sua risoluzione del 17 dicembre 2020 sui risultati delle deliberazioni della commissione per le petizioni nel corso del 2019(1);

16.  sottolinea che, nonostante le fasce orarie ridotte per le riunioni di commissione nel 2020 a causa delle misure precauzionali adottate dal Parlamento per evitare la diffusione della COVID-19 all'interno dei suoi locali e la conseguente riduzione dei servizi di interpretazione, la commissione per le petizioni ha espresso il proprio parere su importanti questioni sollevate nelle petizioni contribuendo a un numero significativo di relazioni parlamentari, in particolare sulla conclusione dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica(2), sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea nel 2017 e 2018(3), sulle raccomandazioni per i negoziati per un nuovo partenariato con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord(4), sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea - Relazione annuale 2018-2019(5), sulla riduzione delle disuguaglianze con particolare attenzione alla povertà lavorativa(6), sulla Turchia – Relazione annuale 2019(7), e sull'applicazione della direttiva 2000/78/CE del Consiglio che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro alla luce della UNCRPD(8); apprezza l'attività del segretariato della commissione per le petizioni in generale e durante la pandemia, in particolare, poiché le condizioni di lavoro sono diventate più complesse; sottolinea la necessità di riflettere sulle sfide affrontate durante la pandemia e di esaminare possibili modi per migliorare il lavoro della commissione, soprattutto durante i periodi di crisi;

17.  evidenzia che nelle loro raccomandazioni per i negoziati su un nuovo partenariato con il Regno Unito, i membri della commissione per le petizioni hanno sottolineato che ogni cittadino dell'UE residente nel Regno Unito ha il diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo a norma dell'articolo 227 TFUE, il diritto di partecipare a un'iniziativa dei cittadini europei nonché il diritto di rivolgersi al Mediatore europeo dopo la fine prevista del periodo di transizione (31 dicembre 2020), invitando nel contempo la Mediatrice a proseguire il proprio lavoro, avviato durante i negoziati sull'accordo di recesso, al fine di assicurare la trasparenza dei negoziati per un futuro partenariato tra l'Unione europea e il Regno Unito;

18.  richiama l'attenzione sull'elevato numero di petizioni riguardanti la COVID-19 che la commissione per le petizioni ha esaminato e a cui ha risposto nel 2020, principalmente applicando la procedura d'urgenza; sottolinea che la maggior parte di dette petizioni chiedeva la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini contro le misure di emergenza, comprese le misure di confinamento, e chiedeva trasparenza riguardo allo sviluppo, all'acquisto e alla distribuzione dei vaccini contro la COVID-19; sottolinea che tali petizioni includevano altresì domande su cure e dispositivi di protezione, nonché la valutazione della gestione della crisi sanitaria negli Stati membri; rammenta, altresì, che molti firmatari hanno espresso preoccupazione per l'impatto delle misure nazionali di emergenza, comprese le misure di confinamento, sulla democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali, mettendo in discussione le restrizioni ai viaggi e in ambito lavorativo, l'iniziale mancanza di coordinamento tra gli Stati membri sui controlli alle frontiere interne, gli ostacoli alla libertà di circolazione all'interno dell'area Schengen, mettendo particolarmente in difficoltà molti lavoratori transfrontalieri, studenti e coppie di nazionalità diversa, nonché la gestione dei voli e dei viaggi cancellati durante la pandemia e le politiche di rimborso delle compagnie aeree coinvolte; ricorda che tutte le misure restrittive devono essere necessarie, proporzionate e temporanee; sottolinea che garantire l'applicazione effettiva, equa e uniforme del diritto dell'UE è fondamentale per sostenere lo Stato di diritto, che è uno dei valori su cui si fondano l'Unione e i suoi Stati membri, ai sensi dell'articolo 2 TUE, anche in periodi di crisi come la pandemia di COVID-19; è del parere che un trattamento rapido ed efficiente delle petizioni, soprattutto in tempi di grave crisi, sia una condizione essenziale per conquistare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni dell'UE;

19.  sottolinea la decisione adottata durante i primi mesi della pandemia di dare priorità, nell'ambito della commissione per le petizioni, alle petizioni relative alla COVID-19 al fine di affrontare adeguatamente le richieste urgenti espresse dai cittadini durante i primi mesi del 2020;

20.  esprime seria preoccupazione per la salute pubblica e i danni socioeconomici causati dalla pandemia di COVID-19; plaude all'eccellente lavoro svolto dalla commissione per le petizioni che, dando voce alle preoccupazioni dei cittadini per la salute pubblica e le crisi socioeconomiche legate alla pandemia di COVID-19, ha contribuito a far sì che il Parlamento rispondesse alle esigenze e alle aspettative dei cittadini, in special modo quelli che sono stati particolarmente colpiti dalla crisi sanitaria, per quanto riguarda la capacità dell'Unione di affrontare una tale sfida globale; richiama l'attenzione, a tale proposito, sulle importanti azioni di monitoraggio intraprese dalla commissione per le petizioni per rispondere alle questioni sollevate nelle petizioni relative alla COVID-19, che hanno condotto all'adozione in plenaria delle risoluzioni sul sistema Schengen e le misure adottate durante la crisi della COVID-19(9), sui diritti delle persone con disabilità intellettive e delle loro famiglie durante l'emergenza COVID-19(10) e sulla riduzione delle percentuali di senzatetto nell'UE(11);

21.  sottolinea l'importante contributo offerto dalla commissione per le petizioni alla tutela dei diritti dei minori, come evidenziato dal trattamento riservato a una serie di petizioni sulla sottrazione di minori da parte di uno dei genitori in Giappone; evidenzia, a tale proposito, la risoluzione sulla sottrazione internazionale e nazionale di minori dell'UE da parte di uno dei genitori in Giappone, la cui proposta è stata adottata dalla commissione per le petizioni il 16 giugno 2020 e adottata in plenaria l'8 luglio 2020(12);

22.  richiama l'attenzione sull'audizione del 29 ottobre 2020 sul tema "Cittadinanza dell'Unione: emancipazione, inclusione, partecipazione", che la commissione per le petizioni ha organizzato congiuntamente alla commissione giuridica, alla commissione per gli affari costituzionali e alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni; ritiene che tale evento abbia rappresentato un contributo significativo del Parlamento alla relazione della Commissione sulla cittadinanza dell'UE per il 2020 e ai lavori in corso della commissione per le petizioni sulla partecipazione dei cittadini;

23.  prende atto del fatto che, insieme ai diritti fondamentali, la salute è stato il principale motivo di preoccupazione per i firmatari nel 2020, riconoscendo nel contempo che le preoccupazioni in materia di salute connesse alla pandemia di COVID-19 sono state al centro dell'attività della commissione per le petizioni; richiama l'attenzione sulla risoluzione sui fondi supplementari per la ricerca biomedica sull'encefalomielite mialgica, la cui proposta è stata adottata dalla commissione il 30 aprile 2020 e adottata in plenaria il 18 giugno 2020(13); ricorda che la risoluzione del Parlamento è stata accolta con grande favore dalla comunità scientifica e dalle comunità di pazienti in quanto chiede un migliore riconoscimento di questo tipo di malattia a livello degli Stati membri attraverso l'organizzazione di corsi di formazione ad hoc per le autorità pubbliche, i prestatori di assistenza sanitaria e i funzionari pubblici in generale; ribadisce, a tale riguardo, il suo invito a promuovere attività di ricerca coordinate e rafforzate e a stanziare fondi supplementari, anche nell'ambito del programma Orizzonte Europa, per sostenere i progressi nella ricerca al fine di affrontare le conseguenze umane e socioeconomiche del numero crescente di persone che vivono e lavorano con condizioni invalidanti a lungo termine e croniche;

24.  osserva che le questioni ambientali hanno continuato a rappresentare un ambito di grave preoccupazione per i firmatari nel 2020; si rammarica che le norme ambientali non siano sempre applicate correttamente negli Stati membri, come evidenziato in numerose petizioni contenenti denunce relative all'inquinamento atmosferico, al deterioramento degli ecosistemi naturali, alla sicurezza nucleare e all'impatto delle attività estrattive sull'ambiente; sottolinea l'importanza di rispondere alle aspettative dei cittadini dell'UE in materia di protezione dell'ambiente; esorta pertanto la Commissione a garantire, insieme agli Stati membri, la corretta attuazione della legislazione dell'UE in questo campo;

25.  accoglie con favore il ruolo specifico di protezione svolto dalla commissione per le petizioni in seno all'UE nel contesto della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità; evidenzia l'importante lavoro in corso della commissione riguardo alle petizioni relative a questioni legate alla disabilità; osserva che nel 2020 il numero di petizioni sulla disabilità è quasi raddoppiato rispetto all'anno precedente; sottolinea che la discriminazione e l'accesso all'istruzione e all'occupazione restano tra le principali sfide affrontate dalle persone con disabilità e ritiene necessari ulteriori sforzi da parte della Commissione e degli Stati membri per garantire una piena accessibilità ai servizi fondamentali; chiede l'attuazione di proposte concrete per promuovere l'inclusività e facilitare il riconoscimento e la portabilità delle competenze all'interno dell'UE;

26.  ricorda che nel 2020 la commissione per le petizioni ha prestato particolare attenzione alla discussione delle petizioni relative alle difficoltà incontrate dalle persone con disabilità intellettiva e dalle loro famiglie durante la pandemia di COVID-19, in particolare per quanto riguarda l'accesso ai servizi sanitari, l'assistenza personale e il contatto con le famiglie e i prestatori di assistenza; richiama l'attenzione, a tale riguardo, sulla risoluzione presentata dalla commissione per le petizioni e concernente i diritti delle persone con disabilità intellettive e delle loro famiglie durante l'emergenza COVID-19, che è stata adottata in plenaria l'8 luglio 2020; accoglie con favore l'esito del seminario annuale della commissione per le petizioni e riguardante la protezione dei diritti delle persone con disabilità – "La nuova strategia sulla disabilità" – che si è svolto in occasione della riunione della commissione del 28 ottobre 2020;

27.  ricorda che le relazioni con il Mediatore europeo figurano tra le competenze conferite alla commissione per le petizioni dal regolamento del Parlamento; accoglie con favore la costruttiva collaborazione del Parlamento con il Mediatore europeo nonché la sua partecipazione alla rete europea dei difensori civici; riconosce i contributi periodici del Mediatore europeo nei confronti delle attività della commissione per le petizioni nell'arco dell'intero anno; è fermamente convinto che le istituzioni, gli organi e le agenzie dell'Unione debbano garantire un seguito coerente ed efficace alle raccomandazioni del Mediatore;

28.  ritiene essenziale che i cittadini possano essere coinvolti direttamente nell'avvio delle proposte legislative; evidenzia che l'iniziativa dei cittadini europei è uno strumento importante per la cittadinanza attiva nonché uno strumento unico di democrazia partecipativa europea per la commissione per le petizioni e che pertanto deve essere affrontato con un approccio aperto e pronto all'azione; sottolinea che l'audizione pubblica è un'opportunità fondamentale per gli organizzatori di presentare pubblicamente la loro iniziativa alle istituzioni e agli esperti dell'UE, consentendo alla Commissione e al Parlamento di conseguire una comprensione approfondita dei risultati auspicati relativi all'iniziativa dei cittadini europei; invita la Commissione a valutare la possibilità di avviare una proposta legislativa sulla base del contenuto di qualsiasi iniziativa dei cittadini europei andata a buon fine;

29.   sottolinea che la trasparenza e l'accesso del pubblico ai documenti delle istituzioni dell'UE sono fondamentali per garantire il massimo livello di tutela dei diritti democratici dei cittadini e la loro fiducia nelle istituzioni dell'UE; osserva che il vigente regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione non riflette più la situazione attuale; esprime profondo rammarico per il fatto che la revisione del regolamento (CE) n. 1049/2001 sia bloccata da anni senza progressi; chiede alla Commissione di presentare una proposta di rifusione del regolamento del 2001 al fine di migliorare la trasparenza e la rendicontabilità attraverso la promozione di una buona prassi amministrativa, in linea con i requisiti del trattato di Lisbona;

30.  sottolinea che il portale web delle petizioni è uno strumento essenziale per garantire un processo di petizione agevole, efficiente e trasparente; plaude, a tale riguardo, ai miglioramenti riguardanti la protezione dei dati e le caratteristiche di sicurezza che hanno reso il portale più facile da usare e sicuro per i cittadini; sottolinea che occorre proseguire gli sforzi per far conoscere diffusamente il portale, attraverso i media sociali, e renderlo più facile da navigare e pienamente accessibile a tutti i cittadini, in particolare alle persone con disabilità, anche consentendo la presentazione di petizioni nelle lingue dei segni nazionali; chiede la pubblicazione di maggiori informazioni sul portale web delle petizioni, anche per quanto concerne lo stato di avanzamento delle petizioni e delle richieste ad altre istituzioni; chiede una valutazione su come impedire l'uso di identità rubate o false e sottolinea l'urgenza di modificare o aggiornare il sistema informatizzato di registrazione e firma affinché sia realmente agile e consenta la partecipazione dei cittadini in funzione delle loro esigenze, tutto in tempo reale; sostiene la creazione di un portale digitale unico cui i cittadini possano accedere e informarsi su tutte le procedure relative alle petizioni;

31.   osserva che, sebbene il numero di adesioni a una o più petizioni sia in netto aumento, numerosi firmatari continuano a lamentare la complessità delle procedure che devono essere seguite sul portale delle petizioni online del Parlamento per poter esprimere il proprio sostegno a una petizione; è del parere che una semplificazione del processo consentirebbe ai cittadini di esercitare meglio il loro diritto di petizione;

32.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione della commissione per le petizioni al Consiglio, alla Commissione, al Mediatore europeo e ai governi degli Stati membri nonché ai parlamenti degli Stati membri, alle commissioni per le petizioni degli Stati membri e ai loro difensori civici nazionali o agli organi competenti analoghi.

(1) GU C 445 del 29.10.2021, pag. 168.
(2) Parere adottato il 21 gennaio 2020.
(3) Parere adottato il 19 febbraio 2020.
(4) Parere adottato il 30 aprile 2020.
(5) Parere adottato il 7 settembre 2020.
(6) Parere adottato il 7 settembre 2020.
(7) Parere adottato il 29 ottobre 2020.
(8) Parere adottato il 3 dicembre 2020.
(9) GU C 425 del 20.10.2021, pag. 7.
(10) GU C 371 del 15.9.2021, pag. 6.
(11) GU C 425 del 20.10.2021, pag. 2.
(12) GU C 371 del 15.9.2021, pag. 2.
(13) GU C 362 dell'8.9.2021, pag. 2.


Quadro europeo per i diritti di partecipazione dei lavoratori e revisione della direttiva sui comitati aziendali europei
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Risoluzione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2021 sulla democrazia sul luogo di lavoro: quadro europeo per i diritti di partecipazione dei lavoratori e revisione della direttiva sui comitati aziendali europei (2021/2005(INI))
P9_TA(2021)0508A9-0331/2021

Il Parlamento europeo,

–  visto il quarto considerando del preambolo al trattato sull'Unione europea (TUE) che conferma l'attaccamento dell'UE al principio della democrazia,

–  visto l'articolo 3, paragrafo 3, TUE,

–  visti l'articolo 9, l'articolo 151 e l'articolo 153, paragrafo 1, lettere e) ed f), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  visti gli articoli 12, 27, 28, 30 e 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la "Carta"),

–  vista la direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi(1),

–  vista la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro(2),

–  vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 14 novembre 2012, riguardante il miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori senza incarichi esecutivi delle società quotate in Borsa e relative misure (direttiva relativa alla presenza delle donne nei consigli di amministrazione) (COM(2012)0614),

–  vista la direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica(3),

–  visto il regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione(4),

–  vista la direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti(5),

–  viste la direttiva 2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori(6), e la direttiva 2003/72/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori(7),

–  vista la direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori(8),

–  visto lo studio del dipartimento tematico Diritti dei cittadini e affari costituzionali del Parlamento europeo del maggio 2012 sulle relazioni tra gli organi di vigilanza e la dirigenza delle società, che propone di modificare la direttiva 2002/14/CE in merito all'informazione e alla consultazione generale dei lavoratori al fine di includere i rappresentanti dei lavoratori negli organi societari,

–  vista la direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto(9),

–  vista la direttiva 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali(10),

–  vista la direttiva 2009/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie(11) (direttiva sui comitati aziendali europei),

–  vista la valutazione del valore aggiunto europeo del gennaio 2021 dal titolo "European works councils (EWCs) – legislative-initiative procedure: revision of European Works Councils Directive" (Comitati aziendali europei (CAE) – procedura di iniziativa legislativa: revisione della direttiva sui comitati aziendali europei),

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 9 giugno 2021 sul tema "Nessun Green Deal senza Social Deal"(12),

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 2 dicembre 2020 sul tema "La transizione industriale verso un'economia europea verde e digitale: requisiti normativi e il ruolo delle parti sociali e della società civile"(13),

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 29 ottobre 2020 sul tema "Il dialogo sociale quale pilastro importante della sostenibilità economica e della resilienza delle economie alla luce dell'influenza del vivace dibattito pubblico negli Stati membri"(14),

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 31 agosto 2020 su un quadro giuridico dell'UE per la tutela e il rafforzamento dell'informazione, della consultazione e della partecipazione dei lavoratori,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 ottobre 2018 sul pacchetto sul diritto societario europeo(15),

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 16 marzo 2016 intitolato "Migliorare il mercato unico: maggiori opportunità per i cittadini e per le imprese"(16), che auspica un maggiore coinvolgimento dei lavoratori nella governance d'impresa,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 20 marzo 2013 dal titolo "Coinvolgimento e partecipazione dei lavoratori in quanto elementi fondamentali di un buon governo societario e di soluzioni equilibrate per superare la crisi"(17),

–  vista la sua risoluzione del 12 marzo 2009 sulla partecipazione dei dipendenti ad imprese provviste di uno statuto europeo ed altre misure di accompagnamento(18),

–  vista la sua risoluzione del 14 giugno 2012 sul futuro del diritto societario europeo(19),

–  vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2013 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti l'informazione e la consultazione dei lavoratori, l'anticipazione e la gestione delle ristrutturazioni(20),

–  vista la sua risoluzione del 12 settembre 2013 sulla contrattazione collettiva transfrontaliera e il dialogo sociale transnazionale(21),

–  vista la sua risoluzione del 17 dicembre 2020 su un'Europa sociale forte per transizioni giuste(22),

–  vista la sua risoluzione del 21 gennaio 2021 sulla nuova strategia dell'UE per la parità di genere(23), che chiede di superare urgentemente l'impasse in seno al Consiglio e adottare la direttiva proposta riguardante il miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori senza incarichi esecutivi delle società quotate in Borsa e relative misure (COM(2012)0614),

–  vista la comunicazione della Commissione, del 12 dicembre 2012, dal titolo "Piano d'azione: diritto europeo delle società e governo societario – una disciplina giuridica moderna a favore di azionisti più impegnati e società sostenibili" (COM(2012)0740),

–  vista la risoluzione della Confederazione europea dei sindacati del 22 ottobre 2014 intitolata "Towards a new framework for more democracy at work" (Verso un nuovo quadro per una maggiore democrazia sul lavoro),

–  vista la posizione della Confederazione europea dei sindacati del 9 e 10 dicembre 2020 su un nuovo quadro dell'UE in materia di informazione, consultazione e rappresentanza a livello di consiglio di amministrazione per le forme societarie europee e per le società che si avvalgono degli strumenti del diritto societario dell'UE che consentono la mobilità aziendale,

–  visto il progetto di ricerca dell'Università di Lovanio del maggio 2016 "European Works Councils on the Move: Management Perspectives on the Development of a Transnational Institution for Social Dialogue" (Comitati aziendali europei in movimento: prospettive della direzione sullo sviluppo di un'istituzione transnazionale per il dialogo sociale),

–  vista la posizione della Confederazione europea dei sindacati del 15 e 16 marzo 2017 relativa a una direttiva moderna sui comitati aziendali europei (CAE) nell'era digitale,

–  vista la relazione della Lobby europea delle donne, del febbraio 2012, intitolata "Women on boards in Europe: from a snail's pace to a giant leap? Progress, gaps and good practice" (Le donne nei consigli di amministrazione europei: dai piccoli passi a un massiccio salto in avanti? Progressi, lacune e buone pratiche),

–  visto lo studio dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), del febbraio 2010, dal titolo "A comparative overview of terms and notions on employee participation" (Un'analisi comparativa dei termini e delle nozioni in materia di partecipazione dei lavoratori),

–  visto lo studio dell'OIL del novembre 2018 dal titolo "Corporate governance models: structure, diversity, evaluation and prospects" (Modelli di governo societario: struttura, diversità, valutazione e prospettive),

–  visti i principi di governo societario del G20/OCSE del 2015 e la dichiarazione della Commissione sindacale consultiva all'OCSE del 28 maggio 2021,

–  vista la terza indagine sulle imprese europee di Eurofound, del 14 dicembre 2015, sulla partecipazione diretta e indiretta dei lavoratori,

–  vista la quarta indagine sulle imprese europee di Eurofound, del 13 ottobre 2020, relativa alle pratiche sul luogo di lavoro che liberano il potenziale dei dipendenti,

–  visti i principi 7 e 8 del pilastro europeo dei diritti sociali,

–  vista la comunicazione della Commissione, del 4 marzo 2021, dal titolo "Piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali" (COM(2021)0102),

–  visti la dichiarazione di Porto e l'Impegno sociale di Porto,

–  visto l'articolo 54 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A9-0331/2021),

A.  considerando che la democrazia in generale e la democrazia sul luogo di lavoro nello specifico sono valori fondamentali dell'Unione europea e forniscono basi molto solide per rafforzare la resilienza e il contratto sociale dell'Europa; che tali valori fondamentali sono anche incorporati nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori e nella Carta nonché nel pilastro europeo dei diritti sociali; che il lavoro è un'attività fondamentale che fornisce una struttura nella società e costituisce un mezzo non soltanto per vivere, ma anche per svilupparsi individualmente e costruire legami con la società; che è necessario intervenire per garantire l'equilibrio del potere contrattuale tra datori di lavoro e lavoratori, che può essere migliorato rafforzando la democrazia sul posto di lavoro;

B.  considerando che il partenariato sociale e la contrattazione collettiva tra i rappresentanti dei lavoratori e i datori di lavoro a livello nazionale e il dialogo sociale a livello dell'UE sono elementi chiave del modello sociale europeo, la cui eredità comune, costituita dal dialogo sociale, dalla partecipazione dei lavoratori, dalla contrattazione collettiva, dalla rappresentanza dei lavoratori nei consigli di amministrazione, dalla rappresentanza in materia di salute e sicurezza e dal tripartitismo, offre gli elementi su cui costruire un futuro caratterizzato dalla diversità e dalla sostenibilità sul piano economico, sociale e ambientale;

C.  considerando che il panorama normativo dell'Unione nell'ambito del diritto del lavoro e del diritto societario rimane eccessivamente frammentato, il che potrebbe tradursi in una mancanza di certezza del diritto riguardo alle norme e ai diritti applicabili sia per i datori di lavoro che per i lavoratori; che è essenziale rafforzare gli strumenti dell'Unione in questi settori introducendo un'ambiziosa direttiva quadro che razionalizzi e semplifichi la normativa applicabile e rafforzi i diritti dei lavoratori, in particolare il diritto di informazione, consultazione e partecipazione;

D.  considerando che la democrazia sul luogo di lavoro svolge un ruolo fondamentale nel rafforzare i diritti umani sul luogo di lavoro e nella società, soprattutto quando i rappresentanti dei lavoratori, ivi compresi i sindacati, sono attivamente coinvolti nei processi di dovuta diligenza delle imprese; che una maggiore democrazia sul luogo di lavoro, unitamente a una maggiore trasparenza, sarebbe un modo efficace per contrastare le disuguaglianze sul lavoro e nella società; che la democrazia sul luogo di lavoro può migliorare la fiducia nei valori democratici e motivare i lavoratori a impegnarsi nella cultura e nelle pratiche democratiche;

E.  considerando che la promozione della democrazia sul luogo di lavoro richiede la salvaguardia e il rispetto di vari diritti e principi sociali e del lavoro, compreso il diritto all'organizzazione e all'azione collettive; che livelli elevati di democrazia sul lavoro sono associati a rapporti di lavoro di migliore qualità, alla stabilità, a salari più elevati nonché a livelli più elevati di protezione della salute e della sicurezza, anche per quanto riguarda le molestie sul luogo di lavoro; che la giustizia sociale e, in particolare, la democrazia sul luogo di lavoro sono saldamente integrate negli strumenti e nelle norme internazionali ed europei in materia di diritti umani; che la democrazia sul luogo di lavoro ispira il progresso sociale in Europa e nel mondo da oltre un secolo; che l'OIL è stata fondata nel 1919 con la ferma convinzione che la pace universale possa essere instaurata solo se basata sulla giustizia sociale(24); che il dialogo sociale, la contrattazione collettiva e la rappresentanza dei lavoratori costituiscono valori e diritti centrali dell'OIL e sono previsti in numerose convenzioni e raccomandazioni dell'Organizzazione; che anche il Consiglio d'Europa annovera la democrazia sul luogo di lavoro tra i suoi valori fondamentali, come espresso dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dalla Carta sociale europea;

F.  considerando che la rappresentanza e la partecipazione dei lavoratori nonché la copertura della contrattazione collettiva sono essenziali per l'attuazione dei diritti dei lavoratori e il buon funzionamento delle società; che, secondo i dati di Eurofound(25), nel 2019 meno di un terzo (31 %) delle società nell'UE ha facilitato la regolare partecipazione diretta dei lavoratori al processo decisionale organizzativo;

G.  considerando che, secondo i principi di governo societario del G20/OCSE del 2015, il grado di partecipazione dei lavoratori al governo societario dipende dalle leggi e dalle prassi nazionali e può comunque variare da un'impresa all'altra;

H.  considerando che i sindacati e i rappresentanti dei lavoratori hanno svolto un ruolo chiave nel mitigare l'impatto della pandemia di COVID-19 sul luogo di lavoro, dall'introduzione di misure volte a proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare dei lavoratori essenziali nei luoghi di lavoro altamente esposti al virus, all'attuazione di meccanismi di conservazione del posto di lavoro, come la riduzione dell'orario lavorativo, e nuove forme di organizzazione del lavoro, come il lavoro da casa;

I.  considerando che la pandemia di COVID-19 ha aggravato le disparità di genere preesistenti nel mercato del lavoro e ha ampliato il divario di genere nella partecipazione alla forza lavoro; che ciò ha colpito, in particolare, settori a forte prevalenza femminile caratterizzati da basse retribuzioni e condizioni di lavoro inadeguate, con un elevato numero di donne che lavorano in prima linea, specialmente nel settore della sanità, dell'assistenza, delle pulizie e della manutenzione nonché del lavoro domestico, combattendo il virus e dovendo spesso trovare un equilibrio con le responsabilità familiari durante i confinamenti;

J.  considerando che attualmente, a causa della crisi della COVID-19, è in corso un numero significativo di processi di ristrutturazione; che l'impatto dirompente della pandemia ha temporaneamente accelerato il ritmo e ampliato la portata della ristrutturazione aziendale, specialmente in alcuni settori; che la consultazione dei lavoratori , la loro partecipazione e la contrattazione collettiva sono essenziali per affrontare gli effetti positivi e negativi delle ristrutturazioni; che gli sviluppi tecnologici, la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio e la ripresa economica e sociale dalla pandemia di COVID-19 offrono l'opportunità di trasformare i luoghi di lavoro affinché abbraccino forme di organizzazione del lavoro improntate a un forte coinvolgimento a tutti i livelli; che, secondo Eurostat, negli Stati membri dell'UE dotati di sistemi di relazioni industriali, accordi di lavoro e regimi di lavoro ridotto ben sviluppati si sono registrati risultati migliori della media dell'UE nel 2020 e molti meno lavoratori hanno perso il lavoro;

K.  considerando che le ricerche dimostrano che la partecipazione sul luogo di lavoro contribuisce alle prestazioni dell'impresa, alla qualità del lavoro e al benessere; che, secondo Eurofound(26), nel 2019 meno di un terzo (31 %) delle imprese nell'UE-27 ha facilitato la regolare partecipazione diretta dei lavoratori al processo decisionale organizzativo e che l'intensità della partecipazione dei lavoratori nell'UE è diminuita nell'ultimo decennio(27); che oltre la metà degli stabilimenti in Svezia (56 %) e Danimarca (55 %) era caratterizzata da un regolare coinvolgimento diretto e altamente incisivo dei lavoratori; che solo circa un quinto delle imprese in Polonia (20 %) e nei Paesi Bassi (21 %) presentava queste caratteristiche;

L.  considerando che il governo societario sostenibile può essere conseguito solo con il coinvolgimento dei lavoratori;

M.  considerando che, secondo lo studio dell'OIL del febbraio 2010 dal titolo "A comparative overview of terms and notions on employee participation" (Un'analisi comparativa dei termini e delle nozioni in materia di partecipazione dei lavoratori), vi è un'ampia varietà di modelli riguardanti la partecipazione dei lavoratori e in alcuni ordinamenti nazionali i lavoratori hanno il diritto di eleggere i propri rappresentanti presso gli organi di vigilanza o di amministrazione delle imprese;

N.  considerando che le società sostenibili si distinguono per il fatto di disporre di meccanismi che consentono ai lavoratori di esprimersi e permettono di includere le considerazioni dei lavoratori nel processo di adozione delle decisioni strategiche che hanno un impatto sulla forza lavoro e su intere comunità e regioni(28);

O.  considerando che gli studi effettuati hanno dimostrato che la partecipazione dei lavoratori migliora la produttività, l'impegno dei lavoratori, l'innovazione e l'organizzazione del lavoro, sostiene la transizione verso un'economia circolare, efficiente sotto il profilo delle risorse e neutra in termini di emissioni di carbonio e dal punto di vista climatico(29), nonché la parità di genere, migliora la buona organizzazione del lavoro e i processi decisionali e fornisce alternative alla riduzione dell'occupazione causata dalla crisi;

P.  considerando che il divario di genere e retributivo continua a permanere negli organi decisionali, il che impedisce la piena partecipazione delle donne e il loro contributo alla vita economica e sociale e comporta il persistere di alti livelli di sottoccupazione femminile che hanno pesanti conseguenze sulla società e sulla crescita economica;

Q.  considerando che, secondo il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 ottobre 2018 sul pacchetto sul diritto societario europeo, è necessario rafforzare il ruolo dei comitati aziendali europei in caso di trasformazioni che interessano grandi imprese, in conformità della direttiva 2009/38/CE;

R.  considerando che i lavoratori non sono semplici "portatori di interessi" delle società, ma "parti costituenti" accanto ad azionisti e dirigenti; che la partecipazione dei lavoratori nelle società è una componente chiave di un modello pluralistico di governo societario basato sui principi della democrazia, sull'equità e sull'efficienza(30);

S.  considerando che l'inclusione attiva dei lavoratori nei processi decisionali delle società sarà essenziale per garantire i cambiamenti politici e strategici rapidi, sostanziali e sostenibili necessari per la doppia transizione digitale e verde, che porterà a cambiamenti considerevoli nel mondo del lavoro; che ciò determinerà inoltre una migliore inclusione dei lavoratori più vulnerabili nel processo di transizione verso un'economia verde e digitale;

T.  considerando che il piano per la ripresa offre sia ai datori di lavoro che ai lavoratori un'opportunità di innovazione senza precedenti nel finanziamento di investimenti e progetti sostenibili e digitali; che il coinvolgimento tempestivo ed efficace dei lavoratori nella programmazione e nella realizzazione di tali progetti è essenziale per individuare, anticipare e gestire adeguatamente i loro potenziali effetti trasformativi sul luogo di lavoro e sui rapporti tra le parti sociali;

U.  considerando che la pandemia di COVID-19 ha messo in luce l'urgente necessità di una partecipazione molto più ampia e più forte delle parti sociali, soprattutto se si intende realizzare le transizioni verde e digitale verso un futuro sostenibile, equo e sociale per l'UE;

V.  considerando che la conferenza sul futuro dell'Europa offre l'opportunità di superare la modalità di crisi e coinvolgere i cittadini dell'UE nella definizione del futuro dell'Unione, rafforzando così la democrazia a tutti i livelli;

W.  considerando che le piccole e medie imprese (PMI) forniscono 6 posti di lavoro su 10 nell'UE;

Partecipazione dei lavoratori alle imprese

1.  osserva la ricca e interconnessa rete di partecipazione dei lavoratori nei luoghi di lavoro in tutta l'Unione, dai lavoratori e rappresentanti dei lavoratori, ivi compresi i sindacati, selezionati tra la forza lavoro locale ed eletti dalla stessa, ai comitati aziendali trasversali nelle società più complesse, e ancora dalla rappresentanza in materia di salute e sicurezza alla rappresentanza dei lavoratori negli organi di controllo o di amministrazione delle società;

2.  prende atto dei diversi quadri giuridici per la partecipazione dei lavoratori a livello di consiglio di amministrazione presenti in 18 Stati membri dell'UE; sottolinea che la portata e l'intensità della partecipazione dei lavoratori ai consigli di amministrazione aziendali variano notevolmente; evidenzia che le transizioni digitale e verde hanno un forte impatto sul mondo del lavoro e che le aziende più resilienti e sostenibili sono quelle dotate di sistemi consolidati per la partecipazione dei lavoratori alle questioni aziendali(31);

3.  è convinto che il punto di vista dei lavoratori debba essere una componente chiave delle iniziative dell'UE per garantire un governo societario sostenibile e democratico e la dovuta diligenza in materia di diritti umani, anche relativamente al lavoro, nonché in materia di cambiamenti climatici e ambiente, come pure per ridurre il ricorso a pratiche sleali, come lo sfruttamento della forza lavoro e la concorrenza sleale nel mercato interno, anche, ove applicabile, alla luce dell'articolo 154 TFUE;

4.  sottolinea l'importanza di migliorare costantemente le politiche dell'UE e degli Stati membri in materia di istruzione, formazione e competenze, compresa la formazione professionale, in particolare per garantire l'apprendimento e la formazione permanenti nonché il miglioramento delle competenze e la riqualificazione di tutti i lavoratori;

5.  invita la Commissione a rispettare gli accordi tra le parti sociali europee a livello sia interdisciplinare che settoriale, come stabilito dai trattati; sottolinea che il rispetto degli accordi tra le parti sociali europee include la loro attuazione, su richiesta congiunta delle parti firmatarie, nelle materie disciplinate dall'articolo 153 TFUE, mediante una decisione del Consiglio a seguito di una proposta della Commissione;

6.  rileva che lo statuto dell'UE relativo alla società europea (Societas Europeae – SE) può consentire involontariamente alle aziende, attraverso scappatoie(32), di eludere le normative nazionali, in particolare in materia di rappresentanza dei lavoratori a livello di consiglio di amministrazione; deplora che il pacchetto sul diritto societario del 2019(33) non abbia posto rimedio a tale situazione e invita la Commissione ad effettuare una valutazione immediatamente dopo il recepimento del pacchetto da parte degli Stati membri al fine di valutare le presunte scappatoie; osserva che alcune fusioni transfrontaliere possono rafforzare il mercato unico in quanto garantiscono sinergie migliori tra le società europee, ma possono talvolta portare a pratiche sleali alle quali è opportuno porre rimedio e possono altresì essere utilizzate per evitare i diritti di rappresentanza; sottolinea che occorre prestare particolare attenzione alle complesse strutture aziendali e catene di approvvigionamento o di subappalto onde garantire il rispetto delle norme sociali;

7.  sottolinea che i rappresentanti dei lavoratori devono avere il diritto di essere informati in merito all'impiego di lavoratori distaccati nelle catene di subappalto e poter contattare tali lavoratori, in linea con l'obbligo stabilito all'articolo 8 della direttiva sul lavoro tramite agenzia interinale(34) a norma del quale l'impresa utilizzatrice è tenuta a fornire informazioni agli organi rappresentativi dei lavoratori in merito al ricorso a lavoratori interinali;

8.  sottolinea che il considerando 35 della direttiva (UE) 2019/2121(35) relativa alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni transfrontaliere stabilisce che "[i]n determinate circostanze, il diritto delle società di effettuare operazioni transfrontaliere potrebbe essere utilizzato per scopi abusivi o fraudolenti, ad esempio per eludere i diritti dei lavoratori, gli obblighi previdenziali o fiscali, o per scopi criminali"; reputa essenziale, a tale riguardo, definire adeguatamente norme minime ambiziose dell'UE in materia di informazione, consultazione, nonché rappresentanza e partecipazione dei lavoratori a livello di consiglio di amministrazione in caso di ristrutturazioni societarie transfrontaliere; invita la Commissione, nel contesto dell'imminente valutazione della direttiva (UE) 2019/2121, a tenere conto dell'esistenza di buone pratiche nonché dei risultati di studi e valutazioni sugli effetti e le conseguenze socioeconomici positivi della rappresentanza dei lavoratori a livello di organi di gestione delle imprese, modificando altresì le direttive vigenti in materia che possono contribuire a migliorare il governo societario; esorta la Commissione a elaborare iniziative volte a sensibilizzare e ad accrescere la conoscenza delle norme nazionali e dell'Unione che regolano la rappresentanza dei lavoratori a livello di organi di gestione delle imprese presenti nei diversi Stati membri, nonché a sviluppare lo scambio di buone pratiche, valutando le distinte forme di partecipazione dei lavoratori e le relative conseguenze socioeconomiche;

9.  ribadisce che numerosi atti giuridici dell'UE in materia di diritti di rappresentanza dei lavoratori a livello di consigli di amministrazione non stabiliscono i requisiti minimi di tale rappresentanza nelle società europee nelle loro varie forme o per le società che utilizzano gli strumenti del diritto societario dell'UE per consentire la mobilità aziendale transfrontaliera e la riorganizzazione giuridica, comprese le fusioni, le conversioni e le scissioni transfrontaliere(36); invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure urgenti e risolute per garantire che le società europee rispettino i diritti di informazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori e che, di conseguenza, rispettino gli obblighi giuridici vigenti a livello di UE e nazionale;

10.  invita la Commissione ad apportare i necessari miglioramenti ai quadri normativi che disciplinano le SE e le società cooperative europee e, sulla base di una valutazione tempestiva da parte della Commissione, al pacchetto sul diritto societario, nonché ad apportarvi modifiche al fine di introdurre norme minime dell'UE che disciplinino la partecipazione e la rappresentanza dei lavoratori nei consigli di vigilanza, anche per quanto riguarda la parità di genere;

11.  invita la Commissione e gli Stati membri a stabilire le condizioni e i requisiti necessari per garantire che almeno l'80 % delle imprese dell'UE sia coperto da accordi in materia di governo societario sostenibile entro il 2030(37), pur riconoscendo il particolare onere amministrativo che ciò comporta per le PMI; chiede, a tal fine, di definire strategie concordate con i lavoratori per influenzare positivamente lo sviluppo ambientale, sociale ed economico attraverso pratiche di governance e presenza sul mercato, per rafforzare il ruolo degli amministratori nel perseguire gli interessi a lungo termine della propria impresa, per incrementare la responsabilità degli amministratori in merito all'integrazione della sostenibilità nei processi decisionali aziendali e per promuovere pratiche di governo societario che contribuiscono alla sostenibilità aziendale, tra cui la rendicontazione aziendale, la remunerazione del consiglio di amministrazione, la composizione del consiglio di amministrazione e il coinvolgimento dei portatori di interessi(38);

12.  invita la Commissione a rispettare il suo impegno a presentare senza ulteriori ritardi una direttiva sulla dovuta diligenza vincolante in materia di ambiente e diritti umani e una condotta aziendale responsabile, anche per quanto riguarda i diritti dei lavoratori come il diritto di organizzazione e contrattazione collettiva, alla salute e alla sicurezza, e a condizioni di lavoro adeguate; sottolinea che la presente direttiva dovrebbe stabilire un requisito obbligatorio di dovuta diligenza che includa le attività e le operazioni delle società e i loro rapporti commerciali, comprese le catene di approvvigionamento e subappalto, e dovrebbe garantire il pieno coinvolgimento dei sindacati e dei rappresentanti dei lavoratori durante il processo di dovuta diligenza, ivi compreso il processo di sviluppo e attuazione;

13.  è convinto che l'introduzione di nuove tecnologie digitali possa avere un impatto positivo sull'ambiente di lavoro se sono attuate e monitorate in modo affidabile, fatto che richiederà informazioni tempestive e significative e la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori, ivi compresi i sindacati, al fine di garantire il pieno rispetto della loro salute e sicurezza, la protezione dei dati, la parità di trattamento, la stabilità dell'occupazione, la protezione sociale e il benessere sul lavoro, nonché di prevenire lo sfruttamento e la sorveglianza indebiti dei lavoratori, come pure la discriminazione e la stigmatizzazione, in particolare tramite la gestione mediante algoritmi; sottolinea che i sindacati e i rappresentanti dei lavoratori dovrebbero avere l'accesso e i mezzi necessari per analizzare e valutare le tecnologie digitali prima della loro introduzione; sottolinea che le nuove tecnologie digitali e l'intelligenza artificiale non dovrebbero replicare la discriminazione e i pregiudizi sociali esistenti, ma dovrebbero contribuire all'inclusione sociale e alla partecipazione di diversi gruppi; sottolinea la necessità di applicare il principio dell'etica come impostazione predefinita durante l'intero ciclo di vita delle tecnologie digitali al fine di sfruttarne appieno il potenziale ed evitare pregiudizi; sottolinea che le strutture di dialogo sociale, la contrattazione collettiva di categoria, la fornitura di informazioni ai sindacati e ai rappresentanti dei lavoratori nonché la loro consultazione e partecipazione sono fondamentali per fornire il sostegno necessario affinché i lavoratori possano strutturare meglio la diffusione e il monitoraggio da parte delle parti sociali della tecnologia digitale sul luogo di lavoro e parteciparvi;

14.  ritiene che i diritti dei lavoratori all'organizzazione, alla rappresentanza sindacale collettiva, alla libertà di riunione e di associazione e alla richiesta collettiva di riforme nei luoghi di lavoro siano aspetti fondamentali del progetto europeo e principi cardine del modello sociale, che sono sanciti e giuridicamente sostenuti dalle istituzioni dell'Unione; esprime preoccupazione per il fatto che alcuni lavoratori che partecipano a nuove forme di lavoro non godono di effettivi diritti di rappresentanza e partecipazione sul luogo di lavoro; deplora il fatto che tale situazione si verifichi specialmente in settori in cui la maggioranza dei lavoratori sono donne(39); ribadisce il suo invito alla Commissione e agli Stati membri a garantire il diritto dei lavoratori alla libertà di associazione e di partecipazione sul luogo di lavoro, in tutte le forme di occupazione; invita la Commissione a integrare le attività degli Stati membri volte a tutelare i lavoratori nell'esercizio del loro diritto alla libertà di associazione e nella partecipazione sul luogo di lavoro;

15.  invita la Commissione e gli Stati membri, insieme alle parti sociali, a impegnarsi per raggiungere una copertura della contrattazione collettiva pari al 90 % entro il 2030 nei sistemi nazionali che combinano la regolamentazione obbligatoria e delle parti sociali per quanto riguarda l'occupazione e le condizioni lavorative; sottolinea che la contrattazione collettiva contribuisce all'economia sociale di mercato, come auspicato nel trattato di Lisbona; ribadisce che i trattati dell'UE, che tutelano espressamente l'autonomia delle parti sociali, e i sistemi di autoregolamentazione presenti in alcuni Stati membri devono essere protetti affinché le parti sociali possano regolamentarsi autonomamente, garantendo una forte legittimità e progressi nella copertura dei contratti collettivi; invita gli Stati membri ad abrogare qualsiasi normativa nazionale che ostacoli la contrattazione collettiva, anche garantendo l'accesso dei sindacati ai luoghi di lavoro a fini organizzativi;

16.  sottolinea che le riforme negli Stati membri non dovrebbero influire negativamente sulla contrattazione collettiva, che deve essere promossa a livello settoriale, anche sostenendo lo sviluppo delle capacità delle parti sociali; esorta la Commissione e gli Stati membri a coinvolgere pienamente le parti sociali nel processo di definizione delle politiche a livello di UE; sottolinea che le riforme del lavoro a livello nazionale devono contribuire all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, compreso il principio 8 sul dialogo sociale e la partecipazione dei lavoratori, la contrattazione collettiva e il rispetto dell'autonomia delle parti sociali nonché i diritti all'azione collettiva e all'informazione e consultazione in tempo utile in merito al trasferimento, alla ristrutturazione e alla fusione delle imprese nonché ai licenziamenti collettivi; invita la Commissione ad analizzare le riforme del lavoro nei piani nazionali per la ripresa e la resilienza in relazione a questi aspetti specifici;

Un nuovo quadro per l'informazione, la consultazione e la rappresentanza a livello di consiglio di amministrazione

17.  sottolinea la necessità di applicare, valutare e, se necessario, sulla base di tale valutazione, rafforzare e consolidare attentamente tutte le pertinenti normative dell'UE per garantire che l'informazione e la consultazione dei lavoratori siano parte integrante del processo decisionale aziendale e che avvengano al pertinente livello all'interno della società;

18.  sottolinea l'importanza di garantire informazioni e consultazioni tempestive e significative in tutta l'UE, prima dell'adozione di decisioni gestionali che abbiano un potenziale impatto sui lavoratori, sull'occupazione e sulle condizioni di lavoro e in merito a politiche o misure, specialmente quelle che hanno ripercussioni transfrontaliere; sottolinea che i rappresentanti dei lavoratori, compresi i sindacati, devono avere accesso alle competenze necessarie e alla documentazione di sostegno relativa alle decisioni gestionali onde poter valutare le implicazioni di tali politiche e processi transfrontalieri per la forza lavoro e proporre alternative; sottolinea che un vero e proprio dialogo su tali alternative deve svolgersi tra i sindacati, i rappresentanti dei lavoratori e la dirigenza;

19.  sottolinea l'importanza che i rappresentanti dei lavoratori, in particolare i comitati aziendali europei, partecipino in modo significativo, dopo essere stati effettivamente informati e consultati, all'elaborazione e attuazione di questioni transnazionali che incidono notevolmente sugli interessi dei lavoratori; sottolinea che dovrebbero essere incluse questioni che sono importanti per i lavoratori europei in termini di portata dei loro effetti potenziali o che comportano il trasferimento di attività tra Stati membri; sottolinea che il comitato aziendale europeo deve essere informato e consultato in merito a questioni riguardanti in particolare la situazione attuale e le probabili tendenze in relazione all'occupazione e agli investimenti, le modifiche sostanziali in merito all'organizzazione, l'introduzione di nuovi metodi di lavoro o di nuovi processi produttivi, i trasferimenti di produzione, le fusioni, la riduzione delle dimensioni o la chiusura di imprese, stabilimenti o loro parti importanti e i licenziamenti collettivi; sottolinea inoltre che il coinvolgimento del comitato aziendale europeo può sviluppare e promuovere la cultura e la coesione aziendali e che i rappresentanti dei lavoratori dovrebbero partecipare all'elaborazione di piani sociali, con l'obiettivo di regolamentare i cambiamenti che possono colpire i lavoratori e portare a licenziamenti; ritiene essenziale rafforzare i comitati aziendali europei, tenendo conto delle differenze tra i sistemi di relazioni industriali degli Stati membri;

20.  rileva che persistono divergenze tra i paesi dell'UE in merito alla qualità, alle tempistiche e all'efficacia dell'informazione e della consultazione prima che vengano prese le decisioni aziendali, e che i processi di ristrutturazione sono condotti in modo diverso all'interno dell'Europa; osserva che il dialogo sulle alternative agli esuberi e alla chiusura degli impianti varia all'interno dell'UE; ricorda di aver già proposto nel 2013 un quadro giuridico(40) in materia di informazione e consultazione dei lavoratori, nonché anticipazione e gestione delle ristrutturazioni, al fine di definire una ristrutturazione sostenibile e socialmente inclusiva senza lasciare indietro nessun lavoratore; ritiene che sia essenziale una strategia coerente dell'UE per dotare le imprese e i lavoratori dei mezzi per affrontare un'equa transizione verde e digitale;

21.  sottolinea che il diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione dovrebbe sempre essere garantito in modo tempestivo e affrontare i potenziali effetti quantitativi e qualitativi sull'occupazione e sulle condizioni di lavoro nonché i cambiamenti derivanti dalle tecnologie e dalle applicazioni digitali al fine di migliorare i processi aziendali esistenti e l'efficienza della forza lavoro; fa notare che l'informazione dei lavoratori, la loro consultazione e la loro partecipazione a livello di consiglio di amministrazione sono strumenti efficaci per far rispettare i diritti dei lavoratori;

22.  invita l'UE a garantire che i lavoratori siano rappresentati anche nei consigli di amministrazione delle società che si avvalgono della legislazione dell'UE(41) ai fini della ristrutturazione e della mobilità aziendale transfrontaliera; sottolinea la necessità di consigli di amministrazione equilibrati sotto il profilo di genere, sia in termini di numero di seggi per i lavoratori che nel consiglio di amministrazione in generale; ribadisce il suo invito al Consiglio a porre fine al blocco della direttiva relativa alla presenza delle donne nei consigli di amministrazione a riprova del fatto che, per realizzare luoghi di lavoro partecipativi, la parità di genere deve essere garantita a tutti i livelli;

23.  afferma che resta ancora molto da fare per garantire la parità di genere e le pari opportunità in ogni aspetto della partecipazione dei lavoratori in tutta l'UE come pure un'adeguata rappresentanza dei lavoratori con disabilità; osserva che la persistente disuguaglianza di genere si riflette anche nell'accesso limitato delle donne alle posizioni dirigenziali e di rappresentanza sul luogo di lavoro; ribadisce che la parità di genere e la diversità nei consigli di amministrazione costituiscono un principio democratico fondamentale con effetti collaterali economici positivi; chiede l'introduzione di misure supplementari, in consultazione con le parti sociali, per garantire una rappresentanza equilibrata e la parità di genere; osserva che le quote di genere contribuiscono al raggiungimento di una maggiore diversità e all'equità e alla parità di genere in tutti gli organi decisionali;

24.  ritiene che le imprese dovrebbero compiere progressi nel garantire la diversità e la parità di genere, anche attraverso la parità di retribuzione sul luogo di lavoro; esorta il Consiglio a realizzare progressi per quanto riguarda la direttiva relativa alla presenza delle donne nei consigli di amministrazione; chiede l'applicazione della quota del 40 % sia ai consigli non esecutivi che a quelli esecutivi (considerati separatamente), sia nelle società private che in quelle pubbliche, e che la normativa nazionale sia adeguata progressivamente;

25.  invita la Commissione a dar seguito alle priorità inserite nella EU Gender Equality Strategy 2020-2025 e in particolare a fare in modo che venga sbloccata in Consiglio la proposta di direttiva riguardante il miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori senza incarichi esecutivi delle società quotate in Borsa e relative misure;

26.  invita la Commissione, in seguito alla sua prevista valutazione d'impatto e in consultazione con le parti sociali, a introdurre una nuova direttiva quadro sull'informazione, la consultazione e la partecipazione dei lavoratori nelle società europee, nonché nelle aziende che ricorrono a strumenti dell'UE di mobilità delle imprese, al fine di stabilire norme minime riguardanti questioni quali l'anticipazione di cambiamenti, anche in relazione a misure in materia di cambiamenti climatici, la trasformazione digitale e le ristrutturazioni, segnatamente a livello aziendale;

27.  sottolinea che alcune carenze del diritto dell'UE si supererebbero introducendo soglie per uno standard UE minimo di rappresentanza a livello di consiglio di amministrazione nell'ambito della nuova direttiva quadro; ritiene, a tal fine, che il numero/la percentuale di seggi nei consigli di amministrazione dei rappresentanti dei lavoratori dovrebbe variare da pochi seggi alla parità, a seconda del numero di dipendenti dell'impresa e delle sue filiali;

28.  ricorda che la direttiva sui comitati aziendali europei fa parte dell'acquis dell'UE in materia di diritto dei lavoratori alla partecipazione, all'informazione e alla consultazione; esprime preoccupazione per le carenze nella concezione della direttiva, in particolare per quanto riguarda l'applicazione e l'efficacia dei diritti di informazione e consultazione, e deplora l'opportunità persa nel 2008 di sviluppare ulteriormente e migliorare in modo significativo la direttiva;

29.  sottolinea la necessità di sensibilizzare in merito ai comitati aziendali europei tra i rappresentanti dei lavoratori e della direzione; sottolinea che i comitati aziendali europei sono organismi transnazionali unici(42) istituiti al fine di informare e consultare i lavoratori e costruire e promuovere l'identità aziendale, e che sono influenzati dal livello o dall'intensità delle relazioni industriali e dei quadri politici; deplora il fatto che le risorse finanziarie, materiali e giuridiche necessarie per consentire ai comitati aziendali europei di svolgere le loro funzioni in modo adeguato non siano sempre fornite dalla direzione centrale; invita la Commissione a esaminare le azioni necessarie per migliorare la partecipazione dei lavoratori e una migliore applicazione della direttiva sul comitato aziendale europeo e, se necessario, a proporre una revisione della direttiva al fine di rafforzare il diritto dei rappresentanti dei lavoratori all'informazione e alla consultazione, in particolare durante i processi di ristrutturazione;

30.  invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere il rafforzamento dei diritti all'informazione e alla consultazione per assicurare che sia tenuto conto del parere del comitato aziendale europeo nelle decisioni aziendali e che tale parere sia espresso prima della conclusione della consultazione al rispettivo livello e prima dell'adozione di una decisione da parte degli organi di governo; invita inoltre la Commissione a rafforzare i meccanismi esecutivi, gli Stati membri a garantire l'accesso effettivo alla giustizia per le delegazioni speciali di negoziazione e per i comitati aziendali europei, a introdurre sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate al fine di garantire la conformità, a porre fine, dopo oltre 20 anni, alle esenzioni per i vecchi accordi cosiddetti "volontari", precedenti alla direttiva, a cercare di chiarire il concetto di "carattere transnazionale di una questione" nel contesto di una direttiva sui comitati aziendali europei, a prevenire l'abuso delle norme sulla riservatezza quale mezzo per limitare l'accesso all'informazione e la partecipazione effettiva, a rafforzare i requisiti in materia di sussidiarietà e ad assicurare il coordinamento efficiente dell'informazione, della consultazione e della partecipazione a livello locale, nazionale e dell'UE;

o
o   o

31.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU L 225 del 12.8.1998, pag. 16.
(2) GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.
(3) GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.
(4) GU L 141 del 27.5.2011, pag. 1.
(5) GU L 82 del 22.3.2001, pag. 16.
(6) GU L 294 del 10.11.2001, pag. 22.
(7) GU L 207 del 18.8.2003, pag. 25.
(8) GU L 80 del 23.3.2002, pag. 29.
(9) GU L 142 del 30.4.2004, pag. 12.
(10) GU L 310 del 25.11.2005, pag. 1.
(11) GU L 122 del 16.5.2009, pag. 28.
(12) GU C 341 del 24.8.2021, pag. 23.
(13) GU C 56 del 16.2.2021, pag. 10.
(14) GU C 10 dell'11.1.2021, pag. 14.
(15) GU C 62 del 15.2.2019, pag. 24.
(16) GU C 177 del 18.5.2016, pag. 1.
(17) GU C 161 del 6.6.2013, pag. 35.
(18) GU C 87 E dell'1.4.2010, pag. 133.
(19) GU C 332 E del 15.11.2013, pag. 78.
(20) GU C 440 del 30.12.2015, pag. 23.
(21) GU C 93 del 9.3.2016, pag. 161.
(22) GU C 445 del 29.10.2021, pag. 75.
(23) GU C 456 del 10.11.2021, pag. 208.
(24) Si veda: costituzione dell'OIL (1919) e dichiarazione di Filadelfia (1944).
(25) https://www.eurofound.europa.eu/news/news-articles/companies-capitalise-on-direct-employee-involvement-to-enhance-performance-and-well-being
(26) Indagine sulle imprese europee 2019.
(27) Istituto sindacale europeo, 2021, "Benchmarking Working Europe 2020 – Covid-19 and the world of work: the impact of a pandemic" (Analisi comparativa del lavoro in Europa 2019 – COVID-19 e mondo del lavoro: l'impatto di una pandemia).
(28) Rapp, M. S., Wolff, M., Udoieva, I., Hennig, J. C., "Mitbestimmung im Aufsichtsrat und ihre Wirkung auf die Unternehmensführung", Hans-Böckler-Stiftung, n. 424, giugno 2019; Ernst & Young, "Study on directors' duties and sustainable corporate governance" (Studio sui doveri degli amministratori e sul governo societario sostenibile), luglio 2020.
(29) Orientamenti per una transizione giusta verso economie e società ecologicamente sostenibili per tutti, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_432859.pdf; Occupazione e sviluppi sociali in Europa 2021, cfr. https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e823d46f-e518-11eb-a1a5-01aa75ed71a1/language-en
(30) Studio ILO del novembre 2018 sui modelli di governo societario: struttura, diversità, valutazione e prospettive.
(31) https://www.boeckler.de/pdf/mbf_praes_arguments_co_determination.pdf
(32) https://www.etui.org/sites/default/files/R%20121%20Conchon%20BLER%20in%20Europe%20EN%20WEB.pdf. Nella sua forma attuale, il quadro giuridico della SE non aiuta a tutelare i diritti preesistenti di rappresentanza dei lavoratori nei consigli di amministrazione, ma offre addirittura alle imprese la possibilità di eludere i diritti nazionali relativi a tale rappresentanza (Kluge e Stollt, 2011; Keller e Werner, 2010). Sembra che lo statuto della SE potrebbe essere utilizzato per altre tre potenziali strategie di elusione, ossia evitare i diritti di rappresentanza dei lavoratori nei consigli di amministrazione; "congelare" i diritti di rappresentanza dei lavoratori nei consigli di amministrazione; oppure ridurre il numero di seggi assegnati ai rappresentanti dei lavoratori a livello di consiglio di amministrazione, in particolare se occupati da sindacalisti esterni.
(33) Direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere (GU L 321 del 12.12.2019, pag. 1).
(34) Direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale (GU L 327 del 5.12.2008, pag. 9).
(35) Direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere (GU L 321 del 12.12.2019, pag. 1).
(36) https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/industrial-relations-dictionary/directive-on-cross-border-mobility-of-companies
(37) Documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 4 marzo 2021, che accompagna il piano d'azione del pilastro europeo dei diritti sociali (SWD(2021)0046).
(38) Documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 4 marzo 2021, che accompagna il piano d'azione del pilastro europeo dei diritti sociali (SWD(2021)0046).
(39) https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/662491/IPOL_STU(2020)662491_EN.pdf
(40) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2015.440.01.0023.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2015%3A440%3ATOC
(41) Direttiva (UE) 2019/2121, direttiva 2001/86/CE e direttiva 2003/72/CE.
(42) https://www.eurofound.europa.eu/it/observatories/eurwork/industrial-relations-dictionary/european-works-councils%3A: "I comitati aziendali europei (CAE) sono organi permanenti che facilitano l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle società europee e nei gruppi europei di imprese, come previsto dalla direttiva del 1994 sul comitato aziendale europeo".


Costante repressione nei confronti della società civile e dei difensori dei diritti umani in Russia: il caso dell'organizzazione per i diritti umani Memorial
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Risoluzione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2021 sulla costante repressione nei confronti della società civile e dei difensori dei diritti umani in Russia: il caso dell'organizzazione per i diritti umani Memorial (2021/3018(RSP))
P9_TA(2021)0509RC-B9-0604/2021

Il Parlamento europeo,

–  viste le sue precedenti risoluzioni e relazioni sulla Russia,

–  visti gli obblighi internazionali in materia di diritti umani che la Russia si è impegnata a rispettare in quanto membro del Consiglio d'Europa, dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e delle Nazioni Unite, nonché in quanto firmataria di altri trattati in materia di diritti umani,

–  vista la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e i relativi protocolli, in particolare l'articolo 10 sul diritto alla libertà di espressione e l'articolo 11 sul diritto alla libertà di riunione e di associazione,

–  visti i pareri della Commissione di Venezia sulla legge russa relativa agli "agenti stranieri",

–  vista la dichiarazione del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) del 13 novembre 2021 sulle azioni legali intraprese nei confronti dell'organizzazione non governativa (ONG) Memorial,

–  viste la dichiarazione resa il 12 novembre 2021 dalla Segretaria generale del Consiglio d'Europa Marija Pejčinović Burić e la lettera inviata il 30 novembre 2021 dalla commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa Dunja Mijatović al procuratore generale della Federazione russa,

–  visti l'articolo 144, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.  considerando che Memorial non solo è una delle organizzazioni più antiche e rispettate in materia di diritti umani in Russia, ma è anche un modello internazionale per le organizzazioni che si occupano di mantenere viva la memoria storica della repressione politica e di difendere i diritti umani; che, per decenni, Memorial si è battuta per una cultura dinamica e umanistica della memoria dei reati commessi dal regime sovietico contro la propria popolazione e altri popoli dell'Unione sovietica e di altri paesi, come pure per un impegno civico attivo a favore dei diritti umani e della protezione delle vittime e dei gruppi vulnerabili; che Memorial continua a fornire un prezioso contributo in termini di divulgazione della verità sui reati sovietici, rivalutazione storica e riabilitazione di quanti sono stati perseguitati politicamente e ingiustamente arrestati, ed è un simbolo della lotta senza sosta a favore della libertà, della democrazia e dei diritti umani nello spazio post-sovietico e non solo;

B.  considerando che Memorial ha inoltre compilato un impressionante banca dati relativa a 40 000 ufficiali delle forze di sicurezza interna dell'Unione sovietica e ha documentato i crimini da essi commessi; che membri del regime di Putin, alcuni dei quali intrattengono legami professionali e familiari con il KGB, stanno cercando di occultare i crimini portati alla luce;

C.  considerando che Memorial ha svolto un ruolo importante nella ricerca di documenti e dati sul massacro di Katyn del 1940, su una serie di omicidi di massa di quasi 22 000 ufficiali militari e membri dei servizi di intelligence polacchi, sulla retata di Augustów del 1945 e su altre repressioni dell'era sovietica e vittime del grande terrore di Josef Stalin;

D.  considerando che Memorial è una delle ultime organizzazioni rimaste che continuano a occuparsi dei diritti umani in Cecenia, un'enclave quasi totalitaria nella Federazione russa, dove il leader locale sostenuto dal Cremlino, Ramzan Kadyrov, sopprime senza scrupoli qualsiasi forma di dissenso ricorrendo a una forma brutale di repressione;

E.  considerando che il premio Sakharov del Parlamento europeo per la libertà di pensiero prende il nome dal cofondatore e primo presidente di Memorial, Andrei Sakharov, e nel 2009 è stato conferito a Memorial, rappresentata da Lyudmila Alexeyeva, Sergei Kovalev e Oleg Orlov;

F.  considerando che le due persone giuridiche di Memorial, International Memorial e il Centro per i diritti umani Memorial, sono attualmente a rischio di liquidazione; che l'11 novembre 2021 International Memorial è venuta a conoscenza di un'azione legale avviata nei suoi confronti dal procuratore generale della Federazione russa con l'obiettivo di chiederne la chiusura per presunte reiterate violazioni della legislazione nazionale in materia di "agenti stranieri" e, in particolare, per non aver segnalato alcune pubblicazioni con la dicitura "agente straniero"; che il 12 novembre 2021 al Centro per i diritti umani Memorial è stata notificata una simile azione legale promossa dalla procura di Mosca sulla base di denunce aggiuntive secondo cui gli articoli del Centro avrebbero giustificato le attività di organizzazioni terroristiche ed estremiste attraverso la pubblicazione, sul sito web dell'ONG, di elenchi di prigionieri politici e di dichiarazioni che, tra l'altro, si esprimevano in difesa dei diritti umani dei tatari di Crimea e dei testimoni di Geova; che il processo ha avuto inizio il 23 novembre 2021 per il Centro per i diritti umani Memorial e il 25 novembre 2021 per International Memorial; che la prossima udienza avrà luogo il 16 dicembre 2021 per il Centro per i diritti umani Memorial e il 28 dicembre 2021 per International Memorial;

G.  considerando che il 12 novembre 2021 persino il Consiglio presidenziale russo per la società civile e i diritti umani ha definito la causa sproporzionata, spiegando che nei 14 mesi precedenti non era stata rilevata alcuna infrazione imputabile a International Memorial, e solo due infrazioni minori commesse dal Centro per i diritti umani Memorial;

H.  considerando che la decisione di liquidare queste importanti ONG arriva dopo anni di persecuzione a danno di entrambe le organizzazioni; che tali organizzazioni sono state etichettate come "agenti stranieri" nel 2014 e nel 2016 e hanno fatto fronte a sanzioni smisurate per presunta inosservanza della legge sugli "agenti stranieri" e ad un'azione penale arbitraria nei confronti del loro personale, altresì vittima di attacchi e vessazioni; che tali attacchi, come l'uccisione nel 2009 della ricercatrice del Centro per i diritti umani Memorial Natalya Estemirova, non sono stati oggetto di indagini adeguate e i responsabili continuano a godere dell'impunità; che Oyub Titiev, capo dell'ufficio del Centro per i diritti umani Memorial in Cecenia, e Yury Dmitriev, leader della sede careliana di International Memorial, sono stati incarcerati per motivi politici; che più di recente, il 14 ottobre 2021, presso l'ufficio di International Memorial di Mosca hanno fatto irruzione prima un gruppo violento e poi la polizia;

I.  considerando che la persecuzione di Memorial si inserisce in un contesto di tentativi ripetuti e sistematici da parte del governo russo di riscrivere la storia e limitare il dibattito libero sulla valutazione dei reati e degli eventi storici, in particolare quelli legati al dominio dei governi sovietici; che le autorità hanno falsificato gli eventi storici per negare le scoperte realizzate dal Centro per i diritti umani Memorial sulla repressione e la persecuzione operate sotto Stalin;

J.  considerando che i tentativi di intimidire, mettere a tacere e infine chiudere Memorial sono rappresentativi delle politiche sempre più repressive messe in atto dalle autorità russe, che vanno così ad aggiungere un nuovo capitolo alla storia di repressione politica della Russia; che tra il 1987 e il 1992 Memorial è stata fondata proprio a fini di documentazione, ricerca, commemorazione e istruzione su temi inerenti alle repressioni passate e al tragico patrimonio storico del paese;

K.  considerando che una società civile attiva rappresenta un aspetto cruciale di una società democratica e aperta ed è essenziale per la salvaguardia dei diritti umani e dello Stato di diritto; che le ONG svolgono un ruolo cruciale nelle società democratiche moderne e devono pertanto essere in grado di operare liberamente, senza indebite interferenze da parte delle autorità pubbliche; che i procedimenti a carico di Memorial sono l'ultimo esempio della repressione esercitata dalle autorità russe sulla società civile e i difensori dei diritti umani e in ultima analisi nuocciono agli interessi del popolo russo e alle opportunità di dialogo libero e aperto;

L.  considerando che la legge sugli "agenti stranieri" russi è stata adottata nel 2012 per poi essere estesa lo scorso anno dal parlamento russo in modo da essere applicabile a qualsiasi critico o attivista pubblico; che il numero di organizzazioni e individui che le autorità hanno designato come "agenti stranieri" ha conosciuto un drastico aumento negli ultimi mesi; che tale legge è stata utilizzata dalle autorità russe per facilitare la repressione della società civile indipendente attiva in Russia, prendendo di mira ONG, difensori dei diritti umani, giornalisti, avvocati, attivisti per i diritti delle donne e delle persone LGBTIQ+, e attivisti ambientali; che, al pari della legislazione sulle "organizzazioni indesiderate" e sulla "lotta contro le attività estremiste", questa legge viola la Costituzione russa e gli obblighi internazionali in materia di diritti umani, in particolare per quanto riguarda la libertà di associazione ed espressione, il diritto alla riservatezza, il diritto di partecipare alle questioni pubbliche e il divieto di discriminazione; che il caso di Memorial è un chiaro esempio di come queste leggi vengono utilizzate dalle autorità russe come strumento per intimidire e mettere a tacere le voci critiche e indipendenti;

1.  condanna la continua persecuzione di International Memorial e del Centro per i diritti umani Memorial nonché i recenti tentativi di matrice politica di farli chiudere; invita le autorità russe a ritirare immediatamente tutte le accuse nei confronti di Memorial e a garantire che quest'ultima possa portare avanti in sicurezza il suo importante lavoro senza interferenze statali; chiede che, nel frattempo, le autorità assicurino la piena protezione di tutti i beni materiali e immateriali di Memorial, e l'accesso agli stessi, inclusi gli archivi, come pure delle rappresentazioni e delle opere dei teatri, dei giornalisti e degli artisti indipendenti;

2.  si compiace della lettera inviata il 30 novembre 2021 dalla commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa al procuratore generale della Federazione russa; insiste sul fatto che le istanze di liquidazione sono prive di qualsiasi fondamento giuridico ragionevole; invita la Presidente della Commissione, il Presidente del Consiglio e gli Stati membri dell'UE a rilasciare dichiarazioni aperte a sostegno degli inviti rivolti alle autorità russe affinché siano garantite la sicurezza e la totale assoluzione di Memorial; si rivolge alla delegazione dell'UE e ai rappresentanti degli Stati membri in Russia affinché dimostrino pubblicamente solidarietà a Memorial;

3.  invita il VP/AR a imporre sanzioni nel quadro del regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani nei confronti dei funzionari russi coinvolti nella repressione illecita di Memorial e nei procedimenti giudiziari a carico delle sue organizzazioni e dei suoi membri;

4.  esorta la Russia a porre fine alla repressione in atto nei confronti della società civile, dei difensori dei diritti umani e dei media indipendenti, abrogando le leggi sugli "agenti stranieri" e le "organizzazioni indesiderate", desistendo dall'adozione di leggi speciali o dall'abuso delle norme penali o amministrative esistenti al fine di prendere di mira le voci dissidenti nel paese o all'estero, e conformando la propria legislazione agli impegni assunti volontariamente dalla Russia a norma del diritto internazionale e della propria Costituzione, anche attraverso il pieno ripristino della libertà di associazione e di espressione, nonché della libertà dei media e di Internet; invita le autorità russe a garantire misure di risarcimento e riparazione per far fronte alle violazioni commesse durante il processo di attuazione delle leggi sugli "agenti stranieri" e le "organizzazioni indesiderate";

5.  esprime la propria solidarietà nei confronti del popolo russo ed esorta le autorità del paese a porre fine alle persecuzioni nei confronti di Memorial, del suo personale e dell'insieme di altre ONG, difensori dei diritti umani, giornalisti, avvocati, studiosi, storici, attivisti per i diritti delle donne e delle persone LGBTIQ+ nonché degli attivisti ambientali in Russia; ribadisce il proprio sostegno alla società civile e ai difensori dei diritti umani russi e invita la Russia a istituire un quadro giuridico chiaro nonché un ambiente di lavoro sicuro per la società civile, in linea con le norme internazionali in materia di diritti umani; sottolinea la necessità di garantire procedure di ricorso legale efficaci ed efficienti per gli attori della società civile la cui la libertà di lavorare sia stata pregiudicata;

6.  ribadisce che l'attività libera e indipendente delle organizzazioni della società civile e dei media costituisce il fondamento di una società democratica basata sullo Stato di diritto; invita pertanto la Commissione, il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e gli Stati membri ad aumentare il sostegno alla società civile, alle ONG indipendenti, ai difensori dei diritti umani, agli storici e ai mezzi di informazione indipendenti attivi in Russia, ivi compresi un sostegno finanziario sostenibile e flessibile e il sostegno di emergenza, nonché a incoraggiare la comunità internazionale a offrire un maggiore sostegno a tali attori e a coinvolgerli in misura più ampia nelle reti internazionali della società civile; si appella al senso di responsabilità del mondo accademico russo affinché i ricercatori e gli storici dispongano di mezzi adeguati e sicuri per perseguire la proprie attività accademiche;

7.  condanna le campagne di diffamazione intraprese dalle attuali autorità russe contro gli storici e gli accademici che parlano apertamente dei crimini commessi dal regime comunista e che stanno scoprendo l'esistenza di legami diretti tra quel regime e quanti sono ora al potere in Russia; si rammarica del fatto che la Russia, che ad oggi rimane una delle principali vittime del totalitarismo comunista sovietico, non sia ancora in grado di fare i conti con il suo macabro passato, e che invece le sue autorità perseguitino chi lavora per gettare luce sui crimini del totalitarismo sovietico;

8.  elogia il significativo contributo di Memorial in termini di documentazione, ricerca e istruzione in materia di repressione politica nell'Unione Sovietica, e sottolinea che tale contributo ha stabilito norme internazionali; plaude al suo instancabile lavoro in difesa dei diritti umani nella Russia odierna e non solo; loda in particolare le sue iniziative quali la richiesta di avviare procedimenti penali nei confronti di membri del gruppo Wagner a nome delle vittime in Siria e i suoi sforzi costanti per promuovere il perseguimento penale dei crimini e delle violazioni dei diritti umani in Cecenia; omaggia i membri di Memorial, come Natalya Estemirova, che hanno pagato il prezzo più alto per aver portato alla luce le atrocità commesse; evidenzia che la liquidazione di International Memorial e del Centro per i diritti umani Memorial avrebbe pertanto notevoli ripercussioni negative sulla società civile nel suo complesso e sulla tutela dei diritti umani in Russia nello specifico;

9.  sottolinea che la liquidazione di tali organizzazioni porrebbe altresì fine alle preziose banche dati e raccolte di documenti di Memorial e ritiene che tali registri rappresentino un patrimonio unico dell'umanità; pone in risalto l'importanza di proteggerli e preservarli, nonché di garantire che restino a disposizione di tutti gli interessati, in particolare gli studenti, i ricercatori e i familiari delle vittime; invita pertanto la Commissione e il SEAE a elaborare, congiuntamente alla società civile e agli esperti russi in materia di diritti umani, una relazione globale sulla memoria vivente dei milioni di vittime del terrore politico nell'Unione sovietica, che si fonderebbe sulle testimonianze e le banche dati raccolte da Memorial;

10.  condanna la politica di revisionismo storico e glorificazione dello stalinismo promossa dal governo e dalle autorità russe, impiegata non solo ai fini degli attuali tentativi di liquidazione del Centro per i diritti umani Memorial, ma anche in numerosi altri casi, come la scoperta di fosse comuni a Sandarmokh, nella Repubblica di Carelia, e la successiva condanna alla reclusione per motivi politici, basata su false accuse, di Yury Dmitriev, leader locale di Memorial, nonché la confisca del libro di Agnes Haikara sul tragico destino dei coloni norvegesi e finlandesi nella penisola di Kola; sottolinea che la commemorazione delle vittime dei regimi totalitari e autoritari nonché il riconoscimento e la presa di coscienza dei crimini commessi dal comunismo, dal nazismo e da altre dittature sono di importanza cruciale per l'unità dell'Europa e per promuovere la resilienza contro le minacce moderne alla democrazia, in particolare tra le generazioni più giovani;

11.  invita la delegazione dell'UE e le rappresentanze diplomatiche nazionali in Russia a monitorare attentamente la situazione e i processi inerenti a Memorial sul campo, a garantire che tali sforzi siano visibili e a offrire all'organizzazione tutto il sostegno necessario, compresa l'assistenza finanziaria diretta per retribuire avvocati ed esperti, ma anche sostegno psicosociale e medico ai dipendenti durante questo periodo di estrema pressione;

12.  chiede agli Stati membri dell'UE di continuare a sostenere le sedi di Memorial nei rispettivi paesi; esorta gli Stati membri a prendere in considerazione la possibilità di offrire rifugio alle ONG minacciate o messe al bando dalla Russia e a consentire loro di operare dai territori dell'UE, se necessario, e a fornire visti di emergenza ai dipendenti di Memorial e ad altri attivisti minacciati, in modo che possano lasciare la Russia e trovare un rifugio temporaneo nell'UE;

13.  esorta il VP/AR e gli Stati membri a intraprendere un'azione coordinata con i paesi dalla mentalità affine per aumentare il controllo internazionale delle leggi, delle politiche e delle azioni restrittive della Russia e per riferire e condannare sistematicamente le restrizioni delle libertà fondamentali e dei diritti umani da parte delle autorità russe, anche attraverso interventi pubblici e di alto livello, azioni coordinate, il controllo costante nei consessi internazionali e regionali sui diritti umani e valutazioni d'impatto periodiche sui diritti umani, al fine di garantire che il dialogo con la Russia non comprometta gli obiettivi in materia di diritti umani o non contribuisca, direttamente o indirettamente, alle violazioni dei diritti umani;

14.  incoraggia gli ambasciatori dell'UE e degli Stati membri in Russia a effettuare una visita di solidarietà congiunta e pubblicizzata presso l'ufficio di International Memorial e del Centro per i diritti umani Memorial in seguito all'esito delle udienze;

15.  invita il SEAE a continuare a sollevare la questione della continua repressione della società civile, dei difensori dei diritti umani e dei media indipendenti in Russia, con particolare attenzione al recente caso di Memorial, ad avviare procedure di monitoraggio e valutazione in tutti i consessi pertinenti, quali l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, il Consiglio d'Europa e il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, e segnatamente ad iscrivere la persistente repressione della società civile russa all'ordine del giorno della prossima sessione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite che avrà inizio a febbraio del 2022;

16.  invita il SEAE e la Commissione a monitorare da vicino e su base continuativa l'impatto della legge sugli "agenti stranieri", in particolare al fine di tenere un registro dettagliato delle organizzazioni e degli individui dichiarati "agenti stranieri" e sanzionati in quanto tali, nonché a valutare le modifiche giuridiche della legge e le relative ripercussioni sulla società civile russa; chiede che l'UE e i suoi Stati membri affrontino sistematicamente le preoccupazioni in merito alla legge sugli "agenti stranieri", nonché ad altre normative restrittive nei confronti della società civile e dei difensori dei diritti umani, in occasione di tutte le riunioni con i rappresentanti russi, e chiede loro di invitare la Russia ad abrogare immediatamente la legge sugli "agenti stranieri" e ad allineare la sua legislazione agli impegni internazionali e alle norme internazionali in materia di diritti umani;

17.  invita il Consiglio, il SEAE e la Commissione a integrare i diritti umani e la consultazione della società civile in tutti i dialoghi e i settori di collaborazione tra l'UE, i suoi Stati membri e la Russia, nonché a onorare il loro impegno a favore dell'integrazione della dimensione di genere;

18.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Consiglio d'Europa, all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, a International Memorial e al Centro per i diritti umani Memorial, nonché al Presidente, al governo e alla Duma di Stato della Federazione russa.


Situazione a Cuba, in particolare i casi di José Daniel Ferrer, Dama de Blanco Aymara Nieto, Maykel Castillo, Luis Robles, Félix Navarro, Luis Manuel Otero, Reverendo Lorenzo Rosales Fajardo, Andy Dunier García e Yunior García Aguilera
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Risoluzione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2021 sulla situazione a Cuba, in particolare sui casi di José Daniel Ferrer, Dama de Blanco Aymara Nieto, Maykel Castillo, Luis Robles, Félix Navarro, Luis Manuel Otero, Reverendo Lorenzo Fajardo, Andy Dunier García e Yunior García Aguilera (2021/3019(RSP))
P9_TA(2021)0510RC-B9-0589/2021

Il Parlamento europeo,

–  viste le sue precedenti risoluzioni su Cuba, in particolare quella del 16 settembre 2021 sulla repressione del governo nei confronti delle proteste e dei cittadini a Cuba(1),

–  visto l'accordo di dialogo politico e di cooperazione (PDCA) tra l'Unione europea e Cuba, firmato nel dicembre 2016 e applicato in via provvisoria dal 1º novembre 2017(2),

–  vista la dichiarazione resa il 14 novembre 2021 dal portavoce del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) sulla decisione di revocare l'accreditamento dei giornalisti dell'agenzia EFE,

–  visti il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e gli altri trattati e strumenti internazionali in materia di diritti umani,

–  vista la dichiarazione della Commissione interamericana dei diritti dell'uomo e dell'Ufficio del relatore speciale sulla libertà di espressione, del 29 novembre 2021, sulle azioni repressive dello Stato che hanno impedito la marcia civica indetta il 15 novembre 2021 a Cuba,

–  vista la dichiarazione rilasciata l'8 dicembre 2021 da diversi artisti insieme al PEN International, al progetto Artists at Risk Connection di PEN America e a Human Rights Watch sulla cessazione della repressione nei confronti degli artisti a Cuba,

–  vista la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, di cui Cuba è Stato parte,

–  vista la lettera in data 10 maggio 2021 del vicedirettore esecutivo del SEAE per le Americhe ai rappresentanti della società civile in merito alla loro partecipazione all'attuazione del PDCA (ARES(2021)247104),

–  vista la definizione di "organizzazione della società civile" pubblicata sul sito web della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (EUR-Lex),

–  visti la Costituzione cubana e il relativo Codice penale,

–  visti l'articolo 144, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.  considerando che l'11 luglio 2021 in più di 50 città dell'isola si sono svolte importanti manifestazioni per protestare pacificamente contro la grave crisi socioeconomica, la carenza cronica di medicinali e altri beni essenziali nonché contro le restrizioni sistematiche dei diritti umani; che tali rivendicazioni, parallelamente alla situazione causata dalla pandemia di COVID-19, hanno intensificato le richieste di diritti civili e politici e di democrazia; che, in risposta alle manifestazioni, il governo cubano ha sistematicamente preso di mira, tra gli altri, manifestanti, dissidenti politici, leader religiosi, attivisti per i diritti umani, artisti indipendenti, alcuni dei quali hanno vinto il Premio Sacharov, per il loro attivismo pacifico a favore della democrazia e dei diritti umani; che diverse decine di questi sarebbero state arbitrariamente arrestate, detenute o poste agli arresti domiciliari sotto costante sorveglianza e devono rispondere di accuse penali fittizie e abusive;

B.  considerando che José Daniel Ferrer, la Dama de Blanco Aymara Nieto, Maykel Castillo, Luis Robles, Félix Navarro, Luis Manuel Otero, Reverendo Lorenzo Rosales Fajardo, Andy Dunier García e Yunior García Aguilera sono soltanto alcuni esempi delle centinaia di cubani vittime dell'ingiustizia e della repressione imposte dal regime cubano;

C.  considerando che quanti sono stati arbitrariamente incarcerati sono soggetti a isolamento continuo, compresi periodi in celle di punizione, torture crudeli e trattamenti disumani e degradanti, senza avere accesso ai propri avvocati né a cure mediche adeguate; che alcuni di essi sono detenuti in carceri molto lontane dalle loro abitazioni, il che impedisce ai familiari di fare loro visita; che diverse persone detenute presentano problemi di salute, il che rende particolarmente urgente il loro rilascio;

D.  considerando che molte altre persone che sono fuggite o sono state costrette a lasciare il paese non sono state autorizzate a farvi ritorno e rimarranno in esilio nel prossimo futuro; che il reato di espatrio forzato di dissidenti a Cuba è già stato denunciato da quattro relatori delle Nazioni Unite;

E.  considerando che il 21 settembre 2021 la piattaforma Archipiélago e altri gruppi della società civile hanno richiesto alle autorità competenti, pubblicamente e in maniera trasparente, l'autorizzazione a organizzare una manifestazione pacifica il 15 novembre 2021 a favore del rispetto dei diritti umani e del rilascio dei prigionieri politici nel paese; che le autorità cubane hanno vietato le proteste previste ritenendole illegali e non riconoscendo la legittimità delle motivazioni addotte per lo svolgimento della manifestazione;

F.  considerando che, alla vigilia delle manifestazioni pacifiche previste per il 15 novembre 2021, le autorità cubane hanno revocato l'accreditamento dei giornalisti che lavorano per l'agenzia di stampa spagnola EFE nel paese, nel chiaro tentativo di arrestare il flusso di notizie libere e precise provenienti dall'isola;

G.  considerando che lo Stato di Cuba è tenuto a riconoscere, proteggere e garantire il diritto di riunione pacifica e la libertà di espressione, senza operare discriminazioni fondate sulle opinioni politiche; che è fondamentale che i funzionari delle autorità di contrasto dello Stato agiscano nel rigoroso rispetto delle norme internazionali in materia di diritti umani per quanto concerne i principi di legalità, eccezionalità, proporzionalità e necessità;

H.  considerando che il 5 luglio 2017 il Parlamento ha dato la sua approvazione al PDCA, con chiare condizioni legate al miglioramento dei diritti umani e della democrazia a Cuba, tra cui figura una clausola sospensiva in caso di violazione delle disposizioni in materia di diritti umani; che il 26 febbraio 2021 l'UE e Cuba hanno tenuto il loro terzo dialogo formale in materia di diritti umani ai sensi del PDCA UE-Cuba; che le due parti hanno discusso la questione della libertà di riunione pacifica e di associazione; che l'UE ha sottolineato, in linea con il diritto internazionale in materia di diritti umani, l'importanza di consentire a tutti i cittadini di svolgere un ruolo attivo nella società attraverso le organizzazioni e le associazioni della società civile; che l'UE ha ricordato la necessità di rispettare gli obblighi derivanti dal diritto internazionale in materia di diritti umani;

I.  che qualsiasi dialogo politico deve includere una partecipazione diretta e intensa della società civile indipendente e di tutti i soggetti politici dell'opposizione, senza alcuna limitazione, come precisato dall'articolo 36 del PDCA;

J.  considerando che il Parlamento europeo ha ripetutamente condannato le violazioni dei diritti umani a Cuba, sottolineando le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 5, all'articolo 2, lettera c), agli articoli 5 e 22 nonché all'articolo 43, paragrafo 2, del PDCA tra l'Unione europea e Cuba firmato nel 2016, in cui il governo cubano si impegna a rispettare i diritti umani;

K.  considerando che il Parlamento ha conferito il Premio Sacharov per la libertà di pensiero ad attivisti cubani in tre occasioni: nel 2002 a Oswaldo Payá, nel 2005 alle Damas de Blanco (Donne in bianco) e nel 2010 a Guillermo Fariñas; che i vincitori del Premio Sacharov e i loro familiari sono tuttora regolarmente oggetto di molestie e intimidazioni e viene loro impedito di lasciare il paese e di partecipare a eventi internazionali; che l'8 dicembre 2021 i vincitori del Premio Sacharov Berta Soler, leader delle Damas en Blanco, e Guillermo Fariñas hanno inviato all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza una lettera in cui hanno proposto di rinunciare al loro premio qualora nel prossimo futuro il SEAE continui ad abbandonare la società civile mentre a Cuba vengono perpetrati crimini contro l'umanità; che il 9 dicembre 2021 Guillermo Fariñas è stato rapito e condotto in un ospedale contro la sua volontà;

1.  condanna con la massima fermezza gli abusi sistematici commessi nei confronti di, tra gli altri, manifestanti, dissidenti politici, leader religiosi, attivisti per i diritti umani e artisti indipendenti, comprese la loro detenzione arbitraria e le limitazioni abusive ai movimenti e alle comunicazioni, quali gli arresti domiciliari e la sorveglianza, nonché le torture e i maltrattamenti perpetrati dal governo cubano;

2.  chiede il rilascio immediato e incondizionato di José Daniel Ferrer, della Donna in bianco Aymara Nieto, di Maykel Castillo, di Luis Robles, di Félix Navarro, di Luis Manuel Otero, del reverendo Lorenzo Rosales Fajardo e di Andy Dunier García, e di tutti coloro che sono detenuti per aver esercitato i loro diritti alla libertà di espressione e di riunione pacifica; invita le autorità cubane a ritirare le accuse penali abusive e a consentire alle persone in esilio di tornare nel loro paese, compreso, ad esempio, Yunior García; condanna il ricorso a espatri forzati sistematici per motivi di coscienza da parte del governo cubano; denuncia il recente rapimento e la detenzione arbitraria del vincitore del Premio Sacharov Guillermo Fariñas e, nonostante la sua recente liberazione, chiede che si ponga fine agli arresti arbitrari e alle vessazioni regolari e persistenti cui è sottosposto;

3.  condanna la tortura, il trattamento inumano, degradante e il maltrattamento perpetrati dalle autorità cubane; chiede che siano condotte indagini tempestive e imparziali su tali casi e che alle famiglie delle vittime sia garantito un accesso immediato e che le vittime ricevano assistenza medica di loro scelta;

4.  chiede garanzie credibili circa il diritto ad un processo equo e l'indipendenza della magistratura, nonché di garantire che le persone private della loro libertà abbiano accesso a un avvocato indipendente;

5.  esorta le autorità cubane a porre immediatamente fine alla politica repressiva, che mantiene una cultura della paura e annulla tutte le forme di dialogo, nonché la libertà di espressione e di riunione; esprime la propria condanna per il protrarsi delle strategie repressive e intimidatorie di Cuba volte a ostacolare qualsiasi iniziativa della società civile a favore della democrazia, come la marcia civica indetta per il 15 novembre 2021, che non ha avuto luogo a causa di minacce, vessazioni, assedi, detenzioni e numerose altre azioni repressive contro i civili; sottolinea che i diritti fondamentali, quali la libertà di espressione, di associazione e di riunione, devono sempre essere sostenuti e rispettati; invita le autorità cubane ad assicurare e a garantire in ogni momento il diritto alla libertà di espressione, di associazione e di riunione pacifica, consentendo manifestazioni pacifiche nel paese;

6.  insiste affinché le autorità cubane garantiscano il rispetto dei diritti economici, sociali e culturali della popolazione, al fine di rispondere alla loro esigenza di un maggiore accesso ai medicinali e ai prodotti alimentari e di fornire una risposta efficace alla pandemia di Covid-19;

7.  invita le autorità cubane a concedere immediatamente al relatore speciale delle Nazioni Unite per la libertà di opinione e di espressione e al relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei difensori dei diritti umani l'accesso al paese al fine di documentare la situazione dei diritti umani a Cuba;

8.  ribadisce il suo invito agli Stati membri, al SEAE e alla sua delegazione a Cuba a condannare con fermezza e pubblicamente la detenzione arbitraria e il confinamento dei sigg. Ferrer, Nieto, Castillo, Otero, Robles, Navarro, del reverendo Rosales Fajardo, del sig. García Lorenzo e delle centinaia di manifestanti pacifici incarcerati a seguito delle manifestazioni dell'11 luglio e del 15 novembre 2021, e ad adottare tutte le misure necessarie per difendere la democrazia e i diritti umani; invia il massimo sostegno agli artisti costretti all'espatrio e ai giornalisti, ai difensori dei diritti umani e agli attivisti sociali e politici che subiscono un esilio forzato da Cuba, come il sig. García Aguilera;

9.  chiede alle autorità cubane di concedere l'accesso a una delegazione dell'UE e a rappresentanti degli Stati membri, nonché a organizzazioni indipendenti per i diritti umani, per monitorare i processi e visitare in carcere le centinaia di attivisti e cittadini comuni cubani che continuano ad essere detenuti per aver esercitato il loro diritto alla libertà di espressione e di riunione, compresi quelli accusati secondo disposizioni del codice penale quali, segnatamente, "oltraggio", "resistenza" e istigazione a commettere un reato”;

10.  esorta il governo cubano ad allineare la sua politica in materia di diritti umani alle norme internazionali definite nelle carte, nelle dichiarazioni e negli strumenti internazionali di cui Cuba è un paese firmatario e a consentire alla società civile e agli attori politici dell'opposizione di partecipare attivamente alla vita politica e sociale, senza restrizioni, garantendo e applicando nel contempo le libertà fondamentali; invita le autorità cubane ad ascoltare la voce dei suoi cittadini e ad impegnarsi in un processo nazionale democratico;

11.  condanna la revoca arbitraria dell’accreditamento per la stampa dell'EFE e tutte le restrizioni arbitrarie al lavoro dei corrispondenti internazionali e cubani;

12.  ribadisce il suo forte sostegno nei confronti dei difensori dei diritti umani a Cuba e del loro operato; invita tutti i rappresentanti degli Stati membri a sollevare preoccupazioni in materia di diritti umani e a rafforzare il loro sostegno a favore di una società civile autentica e indipendente durante le visite alle autorità cubane, nonché a incontrare i vincitori del premio Sacharov quando si trovano in visita a Cuba, al fine di garantire un'applicazione coerente interna ed esterna della politica dell'UE in materia di diritti umani, rafforzando in tal modo la partecipazione dei rappresentanti indipendenti della società civile e migliorando il lavoro dei difensori dei diritti umani; deplora il fatto che i rappresentanti indipendenti della società civile cubana ed europea siano stati esclusi dalla partecipazione al dialogo, che è vincolante ai sensi delle disposizioni dell'accordo di dialogo politico e di cooperazione; deplora le divergenze nelle posizioni e nelle politiche su Cuba tra il SEAE e il Parlamento europeo e invita vivamente il SEAE a non abbandonare la società civile di Cuba;

13.  si rammarica profondamente per il rifiuto delle autorità cubane di permettere al Parlamento europeo, alle sue delegazioni e ad alcuni gruppi politici di recarsi in visita a Cuba, sebbene il Parlamento abbia approvato l'accordo di dialogo politico e di cooperazione; invita le autorità a garantire senza indugio l'accesso al paese;

14.  sottolinea l'obbligo per tutte le parti di rispettare le disposizioni vincolanti dell'accordo di dialogo politico e di cooperazione e la risoluzione del 5 luglio 2017; ricorda, in tale contesto, che ogni dialogo tra l'Unione europea e la società civile cubana sulle opportunità di finanziamento deve svolgersi solo con organizzazioni indipendenti della società civile, garantendo che nessun fondo contribuisca al finanziamento del regime cubano e che esse intendano migliorare il tenore di vita del popolo cubano;

15.  esprime rammarico per il fatto che, nonostante l'adozione dell'accordo di dialogo politico e di cooperazione, la situazione della democrazia e dei diritti umani non sia migliorata ma, al contrario, si sia gravemente deteriorata; rammenta che, alla luce dell'accordo di dialogo politico e di cooperazione, Cuba deve rispettare e consolidare i principi dello Stato di diritto, della democrazia e dei diritti umani; esprime profondo rammarico per il fatto che tutti i casi summenzionati costituiscano violazioni supplementari e permanenti dell'accordo;

16.  ribadisce il suo invito al Consiglio ad adottare sanzioni contro i responsabili delle persistenti violazioni dei diritti umani a Cuba;

17.  ricorda che l'accordo di dialogo politico e di cooperazione contiene una cosiddetta "clausola relativa ai diritti umani", un elemento standard essenziale degli accordi internazionali dell'UE che consente di sospendere l'accordo in caso di violazioni delle disposizioni in materia di diritti umani;

18.  ribadisce la sua richiesta all'Unione europea di attivare l'articolo 85, paragrafo 3, lettera b), al fine di chiedere una riunione immediata della commissione mista in caso di violazioni dell'accordo da parte del governo cubano che costituiscano un "caso di particolare urgenza” che possa determinare la sospensione dell'accordo per violazioni continue, gravi e sostanziali dei principi democratici e il mancato rispetto di tutti i diritti umani e libertà fondamentali, come stabilito nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, che costituiscono un elemento essenziale del presente accordo, come sancito dall'articolo 1, paragrafo 5, e il mancato intervento in materia, nonostante i numerosi inviti in tal senso;

19.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al governo e all'Assemblea nazionale del potere popolare di Cuba, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, alla Commissione, al rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, all'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani e ai governi degli Stati membri dei paesi della Comunità degli Stati latinoamericani e caraibici.

(1) Testi approvati, P9_TA(2021)0389.
(2) GU L 337 I del 13.12.2016, pag. 1.


Lavoro forzato nello stabilimento di Linglong e proteste ambientali in Serbia
PDF 122kWORD 43k
Risoluzione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2021 sul lavoro forzato nello stabilimento di Linglong e le proteste ambientali in Serbia (2021/3020(RSP))
P9_TA(2021)0511RC-B9-0600/2021

Il Parlamento europeo,

–  viste le sue precedenti risoluzioni sulla Serbia,

–  visto l'accordo di stabilizzazione e di associazione (ASA) tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra(1), entrato in vigore il 1° settembre 2013, nonché lo status di paese candidato della Serbia,

–  vista la relazione 2021 della Commissione sulla Serbia del 19 ottobre 2021 (SWD(2021)0288),

–  viste le convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro,

–  vista la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU),

–  vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,

–  visti l'articolo 144, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.  considerando che la Serbia deve essere giudicata, come qualsiasi altro paese che aspiri a diventare uno Stato membro dell'UE, in base ai propri meriti in termini di adempimento, attuazione e rispetto dei criteri e dei valori comuni necessari per l'adesione;

B.  considerando che la democrazia, i diritti umani e lo Stato di diritto sono valori fondamentali su cui si basa l'UE e sono al centro dei processi di allargamento, stabilizzazione e associazione; che sono necessarie riforme sostenibili per affrontare le sfide significative che continuano a interessare tali settori;

C.  considerando che è necessario che la Serbia sviluppi una comprovata e irreversibile esperienza nell'osservare, sostenere e difendere valori quali il rispetto della dignità umana, la libertà, la democrazia, l'uguaglianza, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani;

D.  considerando che la libertà di espressione e l'indipendenza dei media continuano a destare serie preoccupazioni che devono essere affrontate in via prioritaria;

E.  considerando che la Serbia sta concludendo un numero crescente di contratti con i principali industriali cinesi e sta accordando alla Cina privilegi giuridici in misura sempre maggiore, anche quando questi sono contrari al diritto dell'Unione; che l'accordo tra Belgrado e Pechino sull'impiego degli stranieri consente di applicare il diritto del lavoro cinese in Serbia; che nel marzo 2021 la stampa ha riferito che la società cinese Zijin Mining, che nel 2018 ha acquisito una miniera di rame nella Serbia orientale, maltrattava i suoi dipendenti, confiscando i loro passaporti e fornendo loro alloggi precari;

F.  considerando che sono state formulate gravi accuse nei confronti dell'azienda cinese produttrice di pneumatici Linglong Tire, con sede a Zrenjanin nella Serbia settentrionale, in riferimento alle condizioni di lavoro di 500 lavoratori vietnamiti; che tali accuse riguardano violazioni dei diritti umani, traffico di esseri umani e condizioni potenzialmente pericolose per la salute e la vita delle persone; che i passaporti dei lavoratori sono stati confiscati; che i contratti dei dipendenti dello stabilimento di Linglong Tire presentano irregolarità che indicano che si è verificato uno sfruttamento del lavoro per quanto riguarda i salari, i congedi e gli orari di lavoro, in violazione delle norme applicabili del diritto del lavoro della Serbia;

G.  considerando che di recente sono state segnalate proteste ambientali diffuse in tutta la Serbia nel contesto dell'adozione affrettata di due leggi, la legge sui referendum e le iniziative popolari e la legge sull'espropriazione dei terreni; che si ritiene che quest'ultima legge aprirà la strada a controversi progetti di investimento stranieri, quale la miniera di Rio Tinto, che avranno gravi ripercussioni ambientali; che i cittadini serbi hanno esercitato il loro diritto umano fondamentale di riunione pacifica; che sono state formulate gravi accuse secondo cui le forze di polizia avrebbero violato il proprio obbligo di proteggere le vite, i diritti e le libertà dei cittadini, nonché di salvaguardare lo Stato di diritto; che la polizia ha fatto ampio ricorso alla forza e ha arrestato numerosi manifestanti; che i manifestanti sono stati attaccati da gruppi armati non identificati, teppisti e bulldozer;

H.  considerando che, dopo che il Presidente ha deferito la legge sull'espropriazione dei terreni affinché fosse riesaminata, il governo serbo ha deciso di ritirarla dall'iter parlamentare; che il governo esaminerà la legge e apporterà modifiche in seguito a un ampio dibattito pubblico; che il 10 dicembre 2021 l'Assemblea nazionale ha approvato emendamenti alla legge sui referendum e le iniziative popolari riguardanti la certificazione delle firme e l'abolizione della tassa di verifica delle firme;

I.  considerando che sia il caso dello stabilimento di Linglong Tire che le proteste ambientali sono segnate da accuse di intimidazioni e attacchi fisici contro gli operatori dei media, gli attivisti, le organizzazioni della società civile (OSC) e le organizzazioni non governative (ONG);

J.  considerando che il 14 dicembre 2021, in occasione di una conferenza intergovernativa, è stato aperto il gruppo di capitoli 4 dei negoziati di adesione con la Serbia;

1.  esprime profonda preoccupazione per le denunce di lavoro forzato, violazione dei diritti umani e traffico di esseri umani ai danni di circa 500 lavoratori vietnamiti presso il cantiere dello stabilimento della società cinese Linglong Tire in Serbia;

2.  esorta le autorità serbe a svolgere indagini approfondite sul caso di specie e a garantire il rispetto dei diritti umani fondamentali nello stabilimento, in particolare i diritti dei lavoratori, nonché a comunicare all'UE l'esito delle indagini e ad assicurare i responsabili alla giustizia; invita le autorità serbe a consentire alle ONG, alle OSC, ai funzionari dell'UE e ai funzionari di altre organizzazioni internazionali un accesso libero, significativo e senza ostacoli allo stabilimento di Linglong Tire a Zrenjanin e agli alloggi dei lavoratori vietnamiti; esorta la delegazione dell'Unione europea in Repubblica di Serbia a seguire da vicino tali processi e le sorti dei 500 lavoratori vietnamiti;

3.  invita la Serbia a migliorare l'allineamento con il diritto del lavoro dell'UE, ad adottare una nuova legge sul diritto di sciopero, a contrastare il lavoro sommerso e a modificare la legge sul controllo delle ispezioni per conformarsi alle pertinenti convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro ratificate dal paese;

4.  esprime profonda preoccupazione per i gravi problemi di corruzione e le violazioni dello Stato di diritto nel settore ambientale, per la generale mancanza di trasparenza e per le valutazioni di impatto ambientale e sociale dei progetti di infrastrutture, compresi quelli finanziati mediante investimenti e prestiti cinesi così come da società multinazionali, quale Rio Tinto; prende atto, in tale contesto, dell'apertura del gruppo di capitoli 4 relativo all'agenda verde e alla connettività sostenibile nell'ambito dei negoziati di adesione all'UE; chiede che l'Unione europea e le autorità serbe diano seguito alle legittime preoccupazioni espresse durante le proteste ambientali e che affrontino urgentemente tali problemi nel corso dei negoziati;

5.  esprime preoccupazione per la crescente influenza della Cina in Serbia e in tutti i Balcani occidentali; invita la Serbia a rafforzare le sue norme in materia di adempimenti giuridici per quanto riguarda le attività commerciali cinesi; sottolinea che la legislazione serba in materia di lavoro e ambiente dovrebbe applicarsi anche alle società cinesi che operano nel paese;

6.  esprime profonda preoccupazione per la crescente violenza da parte di gruppi di estremisti e teppisti contro le manifestazioni ambientali pacifiche; deplora l'uso della forza da parte della polizia nei confronti dei manifestanti; condanna il comportamento violento dei teppisti nei confronti dei manifestanti pacifici; condanna fermamente qualsiasi violazione del diritto fondamentale di riunione pacifica; sottolinea che la libertà di riunione è un diritto umano; esorta le autorità serbe a condurre indagini adeguate sulle recenti proteste di massa durante le quali le forze di polizia hanno presumibilmente abusato della propria autorità o non hanno protetto i manifestanti dalle violenze né tutelato il loro diritto umano di riunione pacifica; invita le autorità serbe a condannare pubblicamente le azioni di tali teppisti a danno dei manifestanti;

7.  condanna altresì, in tale contesto, il ruolo svolto dai gruppi di teppisti nella protezione del murale raffigurante il criminale di guerra condannato Ratko Mladić a Belgrado, così come gli episodi correlati che hanno rivelato la presenza di stretti legami tra i teppisti e la polizia; esprime preoccupazione per l'evidente riluttanza delle autorità a garantire la rimozione definitiva del murale, andando contro sia alla volontà degli inquilini che alle decisioni comunali ufficiali;

8.  è preoccupato per i tempi e gli spazi limitati concessi al dibattito aperto sulla legge sui referendum e le iniziative popolari e sulla legge sull'espropriazione dei terreni; prende atto della decisione di ritirare e riesaminare la legge sull'espropriazione dei terreni come pure degli emendamenti approvati alla legge sui referendum e le iniziative popolari;

9.  deplora le tendenze di lungo periodo quali la parzialità dei media e la mancanza di linee di demarcazione tra le attività dei funzionari statali, delle forze di polizia e degli esponenti dei partiti; deplora il deterioramento della libertà dei media e la diffusione del linguaggio offensivo, dell'intimidazione e persino dell'incitamento all'odio nei confronti di membri dell'opposizione parlamentare, intellettuali indipendenti, ONG, giornalisti e personalità di spicco, anche da parte di membri dei partiti al governo, la cui responsabilità di mostrare rispetto nei confronti di tutti i rappresentanti dei media è della massima importanza; esorta le autorità serbe ad adottare misure immediate per garantire la libertà di espressione e l'indipendenza dei media e per assicurare lo svolgimento di indagini adeguate in merito agli episodi di cui sopra;

10.  prende atto con preoccupazione che il lavoro delle OSC e delle ONG si svolge in un ambiente che non è aperto alle critiche; deplora i recenti attacchi subiti da Marinika Tepić, leader dell'Opposizione unita della Serbia, a causa sulla sua origine etnica su un canale televisivo finanziato dal governo; invita le autorità serbe a contrastare la riduzione dello spazio concesso alla società civile e ai media indipendenti e a garantire che tali organizzazioni possano lavorare libere da ogni restrizione, comprese l'intimidazione o la criminalizzazione; esorta le autorità a favorire quanto prima un'atmosfera propizia al lavoro di tutte le OSC;

11.  invita la Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna a rafforzare la cooperazione con la società civile, le ONG e i media indipendenti sul campo, nonché il sostegno nei loro confronti; ribadisce il suo sostegno al lavoro svolto dalle fondazioni politiche europee democratiche nel rafforzare i processi democratici in Serbia e nel promuovere una nuova generazione di leader politici;

12.  invita il governo serbo a lavorare a riforme fondamentali efficaci e concrete e ad affrontare le riforme e le carenze strutturali nei settori dello Stato di diritto, dei diritti fondamentali, della libertà dei media, della lotta alla corruzione nonché del funzionamento delle istituzioni democratiche e della pubblica amministrazione;

13.  si compiace del fatto che l'adesione all'UE continui a essere un obiettivo strategico della Serbia e che rientri tra le priorità del governo; incoraggia le autorità serbe a comunicare più attivamente e senza ambiguità il loro impegno a favore dei valori dell'Unione nei dibattiti pubblici e si attende un impegno chiaro e inequivocabile da parte della Serbia, sia a parole che con i fatti, ad adempiere gli obblighi previsti per il processo di adesione all'UE in modo visibile e verificabile;

14.  si attende che l'apertura dei negoziati sul gruppo di capitoli 4 relativo all'agenda verde e alla connettività sostenibile (capitoli 14, 15, 21 e 27) sarà accompagnata da un nuovo slancio verso la piena attuazione delle norme dell'UE;

15.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Presidente del Consiglio europeo, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al Presidente, al governo e al parlamento della Serbia.

(1) GU L 278 del 18.10.2013, pag. 16.


Diritti fondamentali e Stato di diritto in Slovenia, in particolare i ritardi nella nomina dei procuratori europei
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Risoluzione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2021 sui diritti fondamentali e lo Stato di diritto in Slovenia, in particolare i ritardi nella nomina dei procuratori europei (2021/2978(RSP))
P9_TA(2021)0512B9-0588/2021

Il Parlamento europeo,

–  visto il trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare l'articolo 2,

–  visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo 86,

–  vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la "Carta"),

–  vista la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE),

–  viste la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e la relativa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDH),

–  viste le relazioni della Commissione sullo Stato di diritto 2020, del 30 settembre 2020 (COM(2020)0580), e 2021, del 20 luglio 2021, (COM(2021)0700),

–  vista la sua risoluzione del 24 giugno 2021 sulla relazione della Commissione sullo Stato di diritto 2020(1),

–  visto il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO")(2),

–  visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione ("regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto")(3),

–  vista la sua risoluzione del 7 ottobre 2020 sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali(4),

–  visto il resoconto di missione del 17 novembre 2021 redatto dalla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni a seguito della visita effettuata da una delegazione ad hoc in Slovenia dal 13 al 15 ottobre 2021 per valutare il rispetto dei valori dell'UE e dello Stato di diritto,

–  visto il lavoro svolto dal gruppo di monitoraggio della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni,

–  visto il dibattito tenutosi in seno al Parlamento europeo in occasione della seduta plenaria del 25 novembre 2020 sull'interferenza ungherese nei media in Slovenia e Macedonia del Nord,

–  viste le lettere inviate dalla Commissione al ministro della Giustizia in data 15 febbraio, 29 aprile e 23 giugno 2021, nelle quali si esprimeva preoccupazione per la finalizzazione della procedura nazionale in corso per la nomina dei due procuratori europei delegati e si manifestava il timore che la procedura nazionale non fosse stata seguita correttamente,

–  vista la lettera inviata dal ministro degli Affari esteri della Repubblica di Slovenia al commissario per la Giustizia, in data 4 maggio 2020, in risposta alla preparazione della prima relazione annuale della Commissione sullo Stato di diritto,

–  vista la lettera inviata dal primo ministro della Repubblica di Slovenia alla Presidente della Commissione, in data 23 febbraio 2021, in preparazione della presidenza slovena del Consiglio dell'UE,

–  visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando che, a norma dell'articolo 2 TUE, l'Unione europea si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, valori comuni a tutti gli Stati membri che devono essere rispettati dall'Unione, come da ogni singolo Stato membro, in tutte le loro politiche;

B.  considerando che lo Stato di diritto è uno dei valori comuni su cui si fonda l'Unione; che la Commissione, di concerto con il Parlamento e il Consiglio, è tenuta in virtù dei trattati a garantire il rispetto dello Stato di diritto quale valore fondamentale dell'Unione, come pure ad assicurare il rispetto e l'osservanza del diritto, dei valori e dei principi dell'UE;

C.  considerando che un sistema giudiziario efficace, indipendente e imparziale è essenziale per garantire lo Stato di diritto e la tutela dei diritti fondamentali e delle libertà civili dei cittadini nell'Unione;

D.  considerando che il regolamento (UE) 2017/1939 che istituisce l'EPPO sulla base di una cooperazione rafforzata tra 22 Stati membri, inclusa la Slovenia, è stato adottato il 12 ottobre 2017 ed è entrato in vigore il 20 novembre 2017; che l'EPPO, in quanto procura indipendente e decentrata dell'Unione europea, ha la competenza di individuare, perseguire e rinviare a giudizio gli autori di reati a danno del bilancio dell'UE, come la frode, la corruzione o le gravi frodi transfrontaliere in materia di IVA;

E.  considerando che l'EPPO è organizzata a livello sia centrale che nazionale; che il livello decentrato è costituito dai procuratori europei delegati nei paesi dell'UE partecipanti, i quali si occupano dei casi e svolgono le indagini e l'azione penale nei loro Stati membri di origine; che i procuratori europei delegati sono una parte integrante dell'EPPO e, in quanto tali, sono funzionalmente e giuridicamente indipendenti nell'indagare e perseguire i reati di competenza dell'EPPO;

F.  considerando che l'EPPO ha assunto i compiti di indagine e azione penale conferitile in virtù del regolamento (UE) 2017/1939 il 1° giugno 2021; che entro tale data avrebbero dovuto essere stati nominati almeno due procuratori europei delegati per ciascuno Stato membro prima del 1º giugno 2021; che la Slovenia, ultimo paese partecipante e con un ritardo significativo, ha nominato due procuratori delegati il 22 novembre 2021; che, secondo il governo sloveno, tali nomine erano solo temporanee, in attesa della conclusione della procedura di selezione nazionale; che il 24 novembre 2021 il collegio dell'EPPO ha nominato due procuratori europei delegati provenienti dalla Slovenia per un periodo di cinque anni; che uno Stato membro non può rimuovere dall'incarico un procuratore europeo delegato o adottare provvedimenti disciplinari nei suoi confronti per motivi connessi alle responsabilità che gli derivano dal regolamento EPPO senza il consenso del procuratore capo europeo;

G.  considerando che in seguito alla nomina dei due procuratori delegati dell'EPPO, il ministro della Giustizia ha annunciato un emendamento legislativo, redatto dall'ufficio del primo ministro e approvato con una procedura accelerata senza le consuete consultazioni degli esperti, che conferisce al ministro della Giustizia il potere discrezionale di proporre candidati nell'eventualità in cui un numero insufficienti di candidati risponda all'invito pubblico, trasferendo così il potere dal Consiglio delle procure dello Stato al governo;

H.  considerando che tale emendamento legislativo prevede inoltre disposizioni transitorie che consentirebbero di sostituire i procuratori delegati dell'EPPO entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge;

I.  considerando che i procuratori pubblici sono una parte integrante del sistema giudiziario e svolgono un ruolo di primo piano in termini di salvaguardia dello Stato di diritto; che è essenziale che i procuratori pubblici siano indipendenti e in grado di assolvere le loro funzioni e responsabilità senza interferenze o pressioni ingiustificate; che in Slovenia, al momento, sono occupati solo 206 dei 258 posti per procuratori disponibili; che almeno 15 procuratori di Stato eletti sono in attesa di essere nominati dal governo; che, nel capitolo della relazione sullo Stato di diritto 2021 dedicato alla Slovenia, la Commissione ha affermato che le nomine dei procuratori di Stato avevano subito ritardi ingiustificati;

J.  considerando che la libertà dei media è uno dei pilastri e delle garanzie di una democrazia funzionante e dello Stato di diritto; che la libertà, il pluralismo e l'indipendenza dei media nonché la sicurezza dei giornalisti sono elementi fondamentali del diritto alla libertà di espressione e di informazione e sono essenziali per il funzionamento democratico dell'UE e dei suoi Stati membri;

K.  considerando che la Slovenia ha perso quattro posizioni nell'indice sulla libertà di stampa nel mondo di Report senza frontiere, passando dalla 32a posizione dello scorso anno(5) al 36° posto (18° nell'UE) nel 2021; che, secondo la relazione della Commissione sullo Stato di diritto 2021, ciò significa che il paese sta registrando un deterioramento in termini di libertà dei media e protezione dei giornalisti; che, nel suo memorandum del 4 giugno 2021, la commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa ha osservato che la Slovenia presenta un panorama mediatico e una società civile dinamici e che i diritti civili e politici, incluso il diritto alla libertà di espressione e di riunione pacifica, sono generalmente protetti nel diritto e nella pratica; che la commissaria per i diritti umani ha inoltre preso atto del deterioramento delle condizioni alla base della libertà dei media in Slovenia nell'ultimo anno e del fatto che, negli ultimi 13 mesi, sono state pubblicate 13 segnalazioni concernenti la Slovenia sulla piattaforma del Consiglio d'Europa; che ciò rappresenta un notevole aumento rispetto agli anni scorsi(6);

L.  considerando che l'Agenzia di stampa slovena (STA), organo d'informazione nazionale e pubblico, ricopre un ruolo importante nel garantire la libertà e il pluralismo dei media nel paese; che l'indipendenza dell'agenzia – la quale deve essere libera da ingerenze politiche e finanziata in modo stabile – è fondamentale per il servizio pubblico da essa offerto; che l'articolo 3 della legge sulla STA stabilisce chiaramente il dovere dello Stato di garantire l'autonomia istituzionale, l'indipendenza redazionale e l'adeguato finanziamento della STA ai fini dell'esercizio della sua funzione di servizio pubblico;

M.  considerando che, secondo la commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa, la pertinente legislazione slovena non affronta la questione dei conflitti di interessi tra i proprietari di organi di comunicazione e i partiti politici; che la mancanza di trasparenza e di specifici obblighi per gli organi statali di rendere conto degli importi spesi dallo Stato o dalle imprese statali per le inserzioni pubblicitarie nei media solleva la questione della potenziale strumentalizzazione politica della pubblicità statale; che è in corso una revisione della legislazione sui media e i servizi audiovisivi; che, secondo la relazione della Commissione sullo Stato di diritto 2021, l'approvazione dei progetti di modifica della legge sui mass media, pubblicati dal governo nel luglio 2020, migliorerebbe la trasparenza in materia di proprietà dei media;

N.  considerando che, nonostante l'obbligo giuridico di versare una sovvenzione statale, nel 2021 il governo sloveno ha trattenuto per 312 giorni i finanziamenti destinati alla STA per la fornitura del servizio pubblico; che la STA ha adito la giustizia per chiedere l'esecuzione del pagamento relativo alla fornitura del servizio pubblico; che l'8 novembre 2021 la STA e l'Ufficio comunicazioni del governo (UKOM) hanno sottoscritto un contratto di servizio pubblico per la prestazione di servizi pubblici per i mesi di novembre e dicembre 2021; che il 17 novembre 2021 l'UKOM ha versato 676 000 EUR per il servizio pubblico fornito dalla STA nel periodo gennaio-aprile; che sono inoltre stati pagati 140 000 EUR per il servizio pubblico della STA per il mese di agosto; che resta ancora da effettuare il pagamento di almeno 507 000 EUR per coprire le richieste di finanziamento per la prestazione di servizi pubblici;

O.  considerando che l'Associazione dei giornalisti sloveni, in collaborazione con la STA, ha raccolto 385 132 EUR nell'ambito di due campagne di crowdfunding, dal titolo "#zaobSTAnek(7)", organizzate nel 2021 per evitare la bancarotta, dal momento che la sopravvivenza di questa agenzia professionale e autonoma e circa 100 posti di lavoro erano a serio rischio;

P.  considerando che il contratto di servizio pubblico per il 2022 è attualmente oggetto di negoziati tra la STA e l'UKOM; che il 12 novembre 2021, in una dichiarazione congiunta(8) firmata dal Centro europeo per la libertà di stampa e dei media (ECPMF), dalla Federazione europea dei giornalisti (EFJ), da Free Press Unlimited (FPU), dall'International Press Institute (IPI) e da OBC Transeuropa (OBCT), il meccanismo Media Freedom Rapid Response ha lanciato un monito circa la sostenibilità finanziaria a lungo termine della STA e ha espresso preoccupazione per il fatto che la nuova supervisione dell'UKOM sulle attività finanziarie della STA possa violare l'indipendenza redazionale di quest'ultima, aggiungendo che le condizioni commerciali pattuite indeboliscono la sostenibilità del modello commerciale della STA nel quadro del contratto attuale, dal momento che è cruciale garantire finanziamenti adeguati ed equi nonché l'autonomia redazionale, come previsto dalla legge;

Q.  considerando che le vessazioni online, le minacce e le azioni legali nei confronti dei giornalisti, e in particolare delle giornaliste, ad opera di personaggi di spicco della scena politica e pubblica, tra cui membri del governo, continuano ad aumentare in Slovenia; che sono stati segnalati casi di interferenza politica nei media in Slovenia; che l'accesso dei giornalisti a informazioni e documenti pubblici continua a essere ostacolato;

R.  considerando che non esiste un insieme chiaro e trasparente di principi che regolino la distribuzione della pubblicità agli organi di comunicazione da parte delle autorità nazionali, regionali e locali; che la situazione dei media locali presenta particolari carenze in termini di trasparenza; che la situazione economica dei media in Slovenia è peggiorata durante la pandemia di COVID-19 e non sono state adottate misure specifiche per attenuare il suo impatto sugli organi di comunicazione;

S.  considerando che la relazione dell'Osservatorio del pluralismo dei media 2021 dell'Istituto universitario europeo e diverse parti interessate hanno manifestato preoccupazione circa la situazione finanziaria dell'emittente nazionale RTV Slovenia e le pressioni politiche alle quali è esposta; che l'EFJ e Media Freedom Rapid Response hanno espresso preoccupazione per le modifiche proposte alla programmazione delle notizie sul canale televisivo pubblico sloveno RTV Slovenia, il che potrebbe ridurre la capacità dell'emittente di informare il pubblico ed esercitare il controllo su coloro che occupano posizioni di potere(9);

T.  considerando che la Slovenia, come alcuni altri Stati membri, non ha ancora attuato integralmente la direttiva sui servizi di media audiovisivi(10) e il codice europeo delle comunicazioni elettroniche(11), in particolare con riguardo all'indipendenza dell'autorità nazionale di regolamentazione del mercato dei media e alle norme rafforzate per combattere l'istigazione alla violenza o all'odio, o per promuovere un panorama audiovisivo più sicuro, più equo e diversificato;

U.  considerando che sono state segnalate continue preoccupazioni in merito alle pressioni sulle istituzioni pubbliche indipendenti e sui media, tra cui campagne diffamatorie, calunnie, indagini penali, nonché azioni legali strategiche contro la partecipazione pubblica promosse da personalità pubbliche e politici di spicco, compresi membri del governo; che la Slovenia non ha completamente depenalizzato la diffamazione, il che può avere un effetto deterrente sulla libertà di espressione e sulla segnalazione di abusi da parte di coloro che ricoprono cariche pubbliche, e può condurre all'autocensura;

V.  considerando che le misure restrittive per combattere la diffusione della pandemia di COVID-19 sono state per lo più adottate in forma di ordinanze e decreti, e con minore frequenza mediante leggi e atti; che numerosi decreti e disposizioni giuridiche del governo sloveno relativi a misure restrittive sono stati dichiarati incostituzionali dalla Corte costituzionale, sia perché violano il principio di proporzionalità, sia perché privi di base giuridica;

W.  considerando che, nel capitolo dedicato alla Slovenia della relazione sullo Stato di diritto del 2020 e del 2021, la Commissione ha rilevato che la messa a disposizione di risorse adeguate per il Consiglio giudiziario e il Consiglio delle procure dello Stato è una condizione importante per il funzionamento indipendente ed efficace di tali organismi di autogoverno;

X.  considerando che un numero record di cause è stato portato dinanzi alla Corte costituzionale; che diverse sentenze della Corte costituzionale non sono state attuate entro i termini previsti;

Y.  considerando che sono state segnalate presunte interferenze politiche nell'attività delle autorità inquirenti e giudiziarie, in particolare presso l'Ufficio investigativo nazionale (NBI); che a ottobre 2020 il tribunale amministrativo si è pronunciato per l'illegittimità del licenziamento dell'ex direttore dell'NBI e contro tale sentenza pende il giudizio di appello; che, secondo il capitolo relativo alla Slovenia contenuto nella relazione della Commissione sullo Stato di diritto del 2021, mancano risultati concreti nelle indagini dell'Ufficio sui casi di corruzione ad alto livello;

Z.  considerando che il governo ha emanato una nuova legge modificata sull'organizzazione e l'attività della polizia, in vigore dal 13 novembre 2021, comprendente disposizioni transitorie che stabiliscono la cessazione immediata delle funzioni per gli ufficiali di polizia di alto livello, mettendo in tal modo fine all'impiego di circa 130 capi di polizia, tra cui i direttori della polizia in uniforme e giudiziaria, i direttori di tutte le otto amministrazioni di polizia e 110 comandanti di stazioni di polizia; che le modifiche della legge sulla polizia modificano le procedure che disciplinano l'avvio temporale dell'azione penale da parte del pubblico ministero, il che potrebbe incidere sull'indipendenza degli uffici delle procure; che tre direttori dell'NBI sono stati licenziati nel 2021 e vi sono stati molteplici cambiamenti significativi nei più alti gradi della polizia, tra cui il licenziamento illegittimo del direttore dell'unità di polizia nazionale; che il ministro dell'Interno e il direttore generale della polizia non hanno finora dato attuazione alla sentenza n. 82/2020-33 relativa a tale licenziamento illegittimo(12);

AA.  considerando che, secondo il capitolo relativo alla Slovenia nella relazione della Commissione sullo Stato di diritto del 2021, lo spazio dedicato alla società civile si è ridotto; che sono state segnalate campagne diffamatorie contro le organizzazioni non governative (ONG), in particolare attraverso l'utilizzo dei social media; che le organizzazioni della società civile che si occupano di migranti, alfabetizzazione mediatica o tratta di esseri umani sono state particolarmente colpite da tali campagne; che, secondo i dati ottenuti dalla rete nazionale di coordinamento delle ONG slovene CNVOS, solo le ONG cui è stato concesso lo status di operatori di interesse pubblico riescono a ottenere fondi pubblici; che vi è stato un aumento dei finanziamenti a favore delle ONG da 372 milioni di EUR nel 2019 a 416 milioni di EUR nel 2020, e il governo ha attuato diverse modifiche legislative per sostenere le ONG durante la pandemia(13);

AB.  considerando che la Corte suprema slovena ha constatato che il comportamento della polizia slovena nel caso di un richiedente asilo vittima di una catena di respingimento è illegale e viola il divieto di espulsioni collettive, il divieto di tortura e il diritto del richiedente di accedere alle procedure di asilo(14);

AC.  considerando che una delegazione del gruppo di monitoraggio sulla democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali (DRFMG) si è recata in visita in Slovenia dal 13 al 15 ottobre 2021 e ha concluso che, nel complesso, le istituzioni pubbliche funzionano bene, in particolare la Corte costituzionale, il Commissario per la protezione dei dati e il Procuratore supremo di Stato; che, nel contempo, ha espresso profonda preoccupazione per altre questioni affrontate nella presente risoluzione;

1.  reputa fondamentale garantire il pieno rispetto dei valori comuni europei enunciati all'articolo 2 TUE;

2.  esprime profonda preoccupazione per il livello del dibattito pubblico, il clima di ostilità, la sfiducia e la profonda polarizzazione in Slovenia, che ha eroso la fiducia negli enti pubblici e tra di essi; sottolinea che personalità pubbliche e politici di spicco, compresi i membri del governo, devono dare l'esempio e garantire un dibattito pubblico rispettoso e civile, libero da intimidazioni, attacchi, denigrazioni e vessazioni;

3.  accoglie con favore, dopo un ritardo di sei mesi, la nomina avvenuta il 24 novembre 2021 dei due procuratori delegati della Slovenia al collegio dell'EPPO; ciò significa che la Procura europea è ora pienamente costituita e i procuratori delegati sono stati nominati da tutti gli Stati membri partecipanti; ritiene che una Procura europea pienamente funzionante sia fondamentale per tutelare l'integrità del bilancio dell'Unione e garantire il perseguimento dei reati che ledono gli interessi finanziari dell'UE; esprime preoccupazione per le modifiche proposte dal ministero della Giustizia alla legislazione sui procuratori di Stato, che consentirebbero modifiche retroattive dei criteri di nomina dei procuratori e comporterebbero il rischio di destituire i due procuratori delegati dell'EPPO recentemente nominati dalla Slovenia(15); invita il governo sloveno a garantire l'effettivo funzionamento strutturale della Procura europea in Slovenia, conformemente alle norme stabilite nel regolamento EPPO;

4.  invita il governo a concludere quanto prima la procedura di nomina dei procuratori nazionali, attualmente in attesa di conferma; prende atto dell'aumento delle risorse per il Consiglio giudiziario e il Consiglio delle procure dello Stato e sottolinea l'importanza dell'autonomia finanziaria di tali organi di autogoverno e della loro adeguata dotazione di risorse;

5.  prende atto della ripresa dei pagamenti statali a favore dell'agenzia di stampa slovena STA; sottolinea l'importanza della sostenibilità finanziaria a lungo termine dell'Agenzia per consentirle di svolgere la sua funzione in modo indipendente;

6.  invita il governo a riprendere il finanziamento statale a favore della STA, al quale è legalmente tenuto, e a effettuare tali pagamenti regolarmente e in piena conformità del diritto nazionale; invita il governo a garantire l'indipendenza editoriale dell'Agenzia;

7.  esprime preoccupazione per tutti gli attacchi, le campagne diffamatorie, le calunnie, le indagini penali o azioni legali strategiche contro la partecipazione pubblica promosse da personalità pubbliche e politici di spicco, compresi membri del governo, in particolare quando provengono da autorità e funzionari pubblici, e invita tutti gli attori a porre fine a tali azioni; invita il governo sloveno a garantire finanziamenti sufficienti per la televisione pubblica RTV Slovenia, a porre fine a qualsiasi interferenza politica e pressione sulla sua politica editoriale e a salvaguardare l'indipendenza di tale emittente; invita le autorità a migliorare la trasparenza sulla proprietà dei media, a stabilire norme chiare sugli importi spesi per la pubblicità da parte delle imprese statali o di proprietà statale, e a garantire che il pubblico e i giornalisti possano avere un accesso adeguato alle informazioni pubbliche;

8.  prende atto degli emendamenti presentati dal governo a luglio 2020, che dovrebbero essere adottati entro la fine del 2021 e che, in caso di adozione, aumenterebbero la trasparenza sulla proprietà dei media; invita il governo, l'Assemblea nazionale e il Consiglio nazionale sloveni ad accelerare le loro deliberazioni in merito alla legge sui media di massa, attualmente in via di adozione; sottolinea, inoltre, la necessità di norme chiare sulla ripartizione della pubblicità pubblica al fine di garantire un accesso effettivo alle informazioni pubbliche per il pubblico e i giornalisti;

9.  esprime preoccupazione per la perdurante pratica di governo per decreto, e pertanto senza controllo parlamentare, ed esprime particolare inquietudine in merito alla necessità e alla proporzionalità delle attuali misure straordinarie nel contesto della pandemia di COVID-19; osserva che molti decreti governativi difettano di una base giuridica chiara e spesso non sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale;

10.   osserva che il quadro giuridico e istituzionale per la prevenzione e la lotta alla corruzione ha continuato a migliorare, il che si riflette in particolare nelle modifiche legislative che hanno migliorato l'indipendenza, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione per la prevenzione della corruzione, sebbene le risorse umane di tale organismo restino limitate, e che ha rafforzato il quadro giuridico in materia di lobbying, protezione degli informatori e dichiarazione dei beni; osserva che la precedente strategia è stata ampiamente attuata, ma continua a esprimere preoccupazione per la mancanza di un'applicazione efficace delle norme anticorruzione e per il fatto che alcune azioni sono ancora in sospeso e non è stato adottato alcun nuovo piano, nonché per la capacità di svolgere indagini efficaci e per il basso numero di condanne per casi di corruzione, in particolare per quelli di alto livello;

11.  invita il governo sloveno a garantire che le modifiche alla legge sulla polizia non comportino in alcun modo indebite ingerenze politiche o compromettano la capacità delle forze di polizia e/o il ruolo e l'indipendenza dell'ufficio del pubblico ministero; invita il governo sloveno a fornire finanziamenti sufficienti per consentire alle autorità di svolgere pienamente i loro compiti senza indebiti ostacoli;

12.  raccomanda alle autorità di intensificare gli sforzi per affrontare le principali questioni relative ai diritti umani che interessano i richiedenti asilo e i migranti, i rom, le persone "cancellate" e le persone che vivono in condizioni di povertà(16);

13.  accoglie con favore il nuovo accreditamento del mediatore per i diritti umani come istituzione nazionale in materia di diritti umani di categoria A, conformemente ai principi di Parigi, a seguito degli sforzi compiuti dal 2015 per ottenere tale status;

14.  invita il governo a rispettare pienamente la Costituzione slovena e il diritto e gli obblighi dell'Unione e internazionali;

15.  ritiene che tutti gli Stati membri debbano rispettare pienamente il diritto dell'Unione nelle loro prassi legislative e amministrative, nonché rispettare pienamente lo Stato di diritto e il principio della separazione dei poteri;

16.  invita la Slovenia a recepire senza ritardo nel diritto nazionale la direttiva sui servizi di media audiovisivi e il codice europeo delle comunicazioni elettroniche; invita inoltre la Slovenia a recepire nel diritto nazionale la direttiva sulla protezione degli informatori dell'UE(17);

17.  invita il governo sloveno a dare piena e rapida attuazione alle sentenze della Corte costituzionale; invita il governo sloveno a garantire finanziamenti sufficienti per il Consiglio giudiziario e il Consiglio delle procure di Stato, la Corte costituzionale e la Corte suprema, e a rispettarne l'autonomia finanziaria affinché tali organi di autogoverno e istituzioni indipendenti possano funzionare in modo indipendente ed efficace;

18.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio, al Presidente, al governo e al parlamento della Slovenia nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) Testi approvati, P9_TA(2021)0313.
(2) GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1.
(3) GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 1.
(4) GU C 395 del 29.9.2021, pag. 2.
(5) https://rsf.org/en/ranking/2021
(6) https://rm.coe.int/memorandum-on-freedom-of-expression-and-media-freedom-in-slovenia/1680a2ae85
(7) https://www.zaobstanek.si/en
(8) https://ipi.media/slovenia-mfrr-welcomes-end-to-sta-funding-crisis/
(9) https://www.ecpmf.eu/slovenia-concerns-over-controversial-changes-to-rtv-programming/
(10) Direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 69).
(11) Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36).
(12) https://www.24ur.com/novice/slovenija/spremembe-policija.html
(13) https://www.cnvos.si/en/ngo-sector-slovenia/public-funding-aggregated-data/
(14) https://www.sodnapraksa.si/?q=&advanceSerch=1&database[SOVS]=SOVS&database[IESP]=IESP&database[VDSS]=VDSS&database[UPRS]=UPRS&_submit=i%C5%A1%C4%8Di&doc_code=&task_code=23/2021&source2=&us_decision=&ecli=&meet_dateFrom=&meet_dateTo=&senat_judge=&areas=&institutes=&core_text=&decision=&description=&connection2=&publication=&rowsPerPage=20&page=0&id=2015081111448095 https://push-forward.org/novica/javno-pismo-ob-sodbi-vrhovnega-sodisca-glede-nezakonitosti-postopkov-slovenske-policije-na
(15) https://www.gov.si/drzavni-organi/vlada/seje-vlade/gradiva-v-obravnavi/show/7833
(16) https://rm.coe.int/report-on-the-visit-to-slovenia-from-20-to-23-march-2017-by-nils-muizn/1680730405
(17) Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17).


Situazione in Nicaragua
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Risoluzione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2021 sulla situazione in Nicaragua (2021/3000(RSP))
P9_TA(2021)0513RC-B9-0581/2021

Il Parlamento europeo,

–  viste le sue precedenti risoluzioni sul Nicaragua, in particolare quella dell'8 luglio 2021 sulla situazione in Nicaragua(1),

–  viste le dichiarazioni rilasciate, a nome dell'Unione europea, dal vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) e, in particolare, quella dell'8 novembre 2021 sul Nicaragua,

–  visto l'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra(2) (accordo di associazione tra l'Unione europea e l'America centrale),

–  visti i regolamenti e le decisioni del Consiglio concernenti misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani in Nicaragua, nonché la decisione del Consiglio dell'11 ottobre 2021 che modifica la decisione (PESC) 2019/1720 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Nicaragua, che ha prorogato le sanzioni fino al 15 ottobre 2022(3),

–  vista la dichiarazione congiunta di 59 paesi sul Nicaragua, adottata il 22 giugno 2021 in occasione della 47a sessione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite,

–  visto l'aggiornamento orale presentato il 13 settembre 2021 dall'Alta Commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, in occasione della 48a sessione del Consiglio dei diritti umani sulla situazione dei diritti umani in Nicaragua,

–  vista la risoluzione dell'Assemblea generale dell'Organizzazione degli Stati americani (OSA) del 12 novembre 2021 sulle elezioni in Nicaragua,

–  vista l'azione presidenziale del Presidente degli Stati Uniti Biden del 16 novembre 2021, dal titolo "A Proclamation on Suspension of Entry as Immigrants and Non-immigrants of Persons Responsible for Policies or Actions That Threaten Democracy in Nicaragua" (Proclamazione sulla sospensione dell'ingresso in qualità di migranti e non migranti delle persone responsabili di politiche o azioni che minacciano la democrazia in Nicaragua),

–  viste le dichiarazioni rese dalla Commissione interamericana dei diritti dell'uomo (IACHR), in particolare quella del 10 novembre 2021, in cui ha condannato le violazioni dei diritti umani segnalate durante le elezioni in Nicaragua, e quella del 20 novembre 2021, in cui ha ribadito la propria competenza giurisdizionale sul Nicaragua e ha espresso rammarico per la decisione del Nicaragua di denunciare la Carta dell'OSA in un contesto di gravi violazioni dei diritti umani,

–  vista la risoluzione dell'OSA dell'8 dicembre 2021 sull'esito delle deliberazioni del Consiglio permanente del 29 novembre 2021 sulla situazione in Nicaragua,

–  visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966,

–  visto l'accordo regionale sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico e la giustizia in materia ambientale in America latina e nei Caraibi, firmato a Escazú, in Costa Rica, il 4 marzo 2018,

–  vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,

–  visto l'articolo 132, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A.  considerando che il 7 novembre 2021 il regime di Daniel Ortega ha orchestrato una farsa, inscenando un processo elettorale in Nicaragua che non era né libero né equo, bensì completamente antidemocratico e illegittimo, nonché viziato da frodi;

B.  considerando che il Presidente in carica Daniel Ortega, che governa il paese dal 2007, ha imposto la propria rielezione per un quinto mandato (il suo quarto mandato consecutivo) con circa il 75 % dei voti espressi e il 65 % di affluenza alle urne, secondo quanto indicato dal Consiglio elettorale supremo; che, secondo osservazioni credibili condotte da organizzazioni della società civile nicaraguense, l'affluenza alle urne era invece molto più bassa, con un tasso di astensione pari circa all'81,5 %;

C.  considerando che Daniel Ortega ha incaricato tutte le altre autorità nicaraguensi di mobilitare tutte le risorse disponibili per manipolare il risultato di tale processo; che, tra il maggio e il novembre 2021, le autorità nicaraguensi hanno effettivamente eliminato ogni competizione elettorale credibile e vanificato l'integrità del processo elettorale attraverso incarcerazioni arbitrarie, vessazioni e intimidazioni sistematiche nei confronti di sette precandidati alle presidenziali e circa 40 leader dell'opposizione, leader studenteschi e rurali, giornalisti, difensori dei diritti umani e rappresentanti delle imprese; che sulle persone arrestate arbitrariamente pendono accuse penali inventate, mosse da motivi politici e ambigue, in assenza di prove e in un processo viziato da gravi violazioni delle garanzie procedurali, il che dimostra la mancanza di indipendenza della magistratura; che il Consiglio elettorale supremo guidato dal regime ha revocato la personalità giuridica di tutti i partiti indipendenti dell'opposizione, tra cui sette precandidati alle presidenziali;

D.  considerando che, secondo le organizzazioni della società civile, il giorno delle elezioni si sono registrati 285 atti di violenza politica e di coercizione elettorale, tra cui atti di intimidazione, vessazioni, minacce e ricatti principalmente mirati a lavoratori statali, dipendenti pubblici, studenti e personale medico per costringerli a votare; che il regime del Nicaragua ha privato la popolazione dei diritti civili e politici e della libertà di espressione, di associazione e di riunione pacifica, ha messo fuori legge numerose organizzazioni della società civile ed è venuto meno ai propri impegni in materia di diritti umani e libertà fondamentali sanciti dalla Costituzione nicaraguense, dalla Carta democratica interamericana e dai patti internazionali di cui il paese è parte;

E.  considerando che il regime ha preso di mira e attaccato con crescente intensità il giornalismo, la libertà di stampa e il diritto all'informazione; che a sette organi di informazione internazionali è stato precluso l'ingresso nel paese per coprire le elezioni fraudolente; che associazioni giornalistiche indipendenti hanno denunciato almeno 52 attacchi nei confronti di giornalisti indipendenti che hanno avuto luogo tra il 25 ottobre e il 7 novembre 2021; che il 7 novembre 2021 sono stati accreditati solo organi di informazione ufficiali, in violazione del diritto all'informazione e della libertà di espressione, il che ha avuto l'effetto di rafforzare ulteriormente la censura e l'oscuramento dei mezzi di informazione; che vengono attuate forme di repressione analoghe nei confronti di difensori dei diritti umani e dell'ambiente, donne e attivisti LGBTIQ, leader sociali e politici, leader di imprese, avvocati nonché personale medico e di organizzazioni non governative, fra gli altri;

F.  considerando che fra il 3 e il 7 novembre 2021 sono state segnalate 35 detenzioni arbitrarie nel paese; che soltanto nove dei prigionieri sono stati rilasciati, mentre gli altri 26 sono ancora in carcere; che questo porta ad almeno 170 il totale delle persone detenute arbitrariamente; che tali violazioni dei diritti umani, che sarebbero state perpetrate soprattutto da agenti di polizia, impiegati municipali, agenti parastatali e gruppi civili organizzati come sostenitori delle milizie, si sono intensificate nei giorni precedenti alle elezioni fraudolente;

G.  considerando che, secondo la relazione dell'IACHR dell'ottobre 2021, in Nicaragua è stato instaurato uno stato di polizia attraverso la repressione, la corruzione, la frode elettorale e l'impunità strutturale, concepite dal governo per perpetuare il proprio potere e per mantenere i privilegi e le immunità;

H.  considerando che diverse organizzazioni internazionali e più di 40 nazioni hanno espresso forte disapprovazione per le elezioni in Nicaragua e si sono rifiutate di riconoscerle come democratiche;

I.  considerando che negli ultimi anni il regime nicaraguense ha adottato leggi sempre più restrittive, che istituzionalizzano la repressione e legalizzano gli atti che sono stati commessi nel paese dopo la loro adozione; che il Nicaragua si è trasformato in una repubblica della paura, con oltre 140 000 cittadini costretti a cercare rifugio in esilio e a vivere in condizioni socioeconomiche estremamente difficili;

J.  considerando che il regime del Nicaragua ha deforestato e distrutto i territori delle popolazioni indigene e di discendenza africana, accordando concessioni a società minerarie e prestando sostegno ai coloni; che in Nicaragua nel 2020 sono stati uccisi dodici leader ambientalisti, rispetto ai cinque del 2019, un dato che, rapportato alla popolazione, fa del Nicaragua il paese più pericoloso per i difensori della terra e dell'ambiente nel 2020; che gli omicidi e le aggressioni commessi a partire dal gennaio 2020 in relazione a controversie territoriali e nei confronti delle popolazioni indigene del Nicaragua continuano a essere impuniti, in particolare nella regione autonoma della costa caraibica settentrionale, tra cui l'omicidio di nove persone indigene avvenuto il 23 agosto 2020 e l'abuso sessuale di due donne avvenuto nell'ambito di un attacco legato a una disputa territoriale per l'estrazione di oro nel Sauni;

1.  condanna la farsa elettorale orchestrata il 7 novembre 2021 dal regime Ortega-Murillo, che ha violato tutte le norme democratiche internazionali relative a elezioni credibili, inclusive, eque e trasparenti; contesta la legittimità dei risultati di tali false elezioni e, di conseguenza, la legittimità democratica di qualsiasi autorità istituzionale emersa da tale voto truccato; sostiene le dichiarazioni secondo cui tali elezioni completano la trasformazione del Nicaragua in un regime autocratico;

2.  invita le autorità nicaraguensi a difendere e rispettare i diritti umani e a consentire alla popolazione nicaraguense di esercitare i propri diritti civili e politici; chiede lo svolgimento di elezioni conformi alle norme internazionali e alla Carta democratica interamericana, al fine di garantire la realizzazione delle aspirazioni democratiche della popolazione nicaraguense, e chiede che le organizzazioni internazionali e le organizzazioni della società civile abbiano accesso al paese senza restrizioni;

3.  ribadisce la sua solidarietà nei confronti della popolazione nicaraguense e condanna la violenza, la repressione sistematica nei confronti dei leader dell'opposizione politica, la soppressione di attori della società civile, di difensori dei diritti umani e di media, nonché di loro familiari, e in particolare le morti causate, come pure la diffusa impunità per i crimini commessi nei loro confronti e la persistente corruzione praticata da funzionari del governo nicaraguense; ricorda che tali atti costituiscono una chiara violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto e dimostrano che il Presidente Daniel Ortega, la Vicepresidente Rosario Murillo e i funzionari del regime nicaraguense continuano a non difendere tali principi e valori;

4.  ribadisce la sua richiesta di rilascio immediato e incondizionato per tutti i prigionieri politici, gli attivisti dell'opposizione, i difensori dei diritti umani e dell'ambiente e i giornalisti detenuti arbitrariamente, nonché di annullamento dei procedimenti legali nei loro confronti; condanna i continui abusi psicologici e fisici che queste persone, e in particolare le donne, subiscono per mano delle autorità di polizia e penitenziarie, come pure lo stato di detenzione in isolamento in cui alcune di esse si trovano, senza avere accesso ai loro avvocati, ai loro familiari o a cure mediche; ricorda che il Nicaragua deve rispettare le norme minime standard delle Nazioni Unite per il trattamento dei detenuti (le cosiddette "regole Nelson Mandela"), che continuano a costituire un obbligo a norma del diritto internazionale; esige che il regime fornisca immediatamente la prova che le persone imprigionate sono ancora vive e dimostri dove si trovano; respinge la decisione del regime di Ortega di congelare i processi giudiziari nei loro confronti, che comporta la loro custodia cautelare a tempo indeterminato;

5.  chiede giustizia e assunzione di responsabilità per tutte le vittime, in linea con le leggi, gli impegni e gli obblighi internazionali del Nicaragua, attraverso indagini imparziali, approfondite e indipendenti; esorta le autorità nicaraguensi ad avviare profonde riforme strutturali volte ad assicurare garanzie giuridiche minime e il principio del giusto processo; condanna inoltre le crescenti violenze e intimidazioni subite dai difensori dei diritti umani, dalle persone LGBTIQ, dalle donne e dagli attivisti indigeni nel paese, compresi i femminicidi; esorta le autorità del Nicaragua a porre fine alla repressione e alle violazioni dei diritti umani e a ripristinare il pieno rispetto dei diritti umani, in particolare attraverso l'abrogazione di tutte le leggi restrittive e illegittime e il ripristino della personalità giuridica delle organizzazioni per la difesa dei diritti umani; invita l'UE e i suoi Stati membri a sostenere la creazione di un meccanismo di indagine e di responsabilità in seno al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite;

6.  ribadisce che l'unica soluzione alla profonda crisi politica in Nicaragua consiste in un dialogo nazionale inclusivo e significativo e deplora il reiterato disimpegno del regime nicaraguense e la sua riluttanza ad attuare un siffatto processo; osserva che lo svolgimento di elezioni libere, eque e trasparenti, il ripristino dello Stato di diritto e delle libertà, la fine della repressione e della paura, il rilascio dei prigionieri politici detenuti arbitrariamente, la riabilitazione dello status giuridico dei partiti politici sciolti arbitrariamente, il ritorno degli esuli senza esclusioni e con tutte le garanzie nonché il ritorno nel paese degli organismi internazionali per i diritti umani rappresentano condizioni indispensabili per qualsiasi dialogo con il regime nicaraguense; invita l'UE e i suoi Stati membri ad accompagnare gli sforzi in atto e gli sforzi futuri della società civile al fine di creare le condizioni per un dialogo che conduca a una transizione democratica, in linea con quanto stabilito negli accordi del marzo 2019;

7.  sostiene la dichiarazione del VP/AR, che ha affermato di stare valutando tutti gli strumenti a disposizione dell'UE per adottare misure supplementari, incluse quelle che possono andare oltre le singole restrizioni, mirando nel contempo a evitare qualsiasi misura che possa aggravare la difficile situazione in cui si trova la popolazione del Nicaragua; si compiace dell'inserimento di Rosario Murillo, insieme a diverse altre persone, nell'elenco delle persone oggetto di sanzioni prorogato fino all'ottobre 2022; chiede il tempestivo inserimento di Daniel Ortega in tale elenco;

8.  sottolinea che la corruzione di cui beneficia direttamente la famiglia Ortega-Murillo e il patrimonialismo del regime nicaraguense, che comprende anche la distruzione delle risorse naturali del paese, sono endemici e diffusi e stanno conducendo il paese al collasso economico e umanitario; sottolinea che l'UE e i suoi Stati membri dovrebbero mantenere la loro assistenza umanitaria per sostenere le persone più vulnerabili, esaminando nel contempo misure alternative per affrontare una corruzione dilagante; invita l'UE e i suoi Stati membri, a tale riguardo, a monitorare i fondi europei destinati al paese, anche per il tramite di istituzioni multilaterali e finanziarie, onde assicurarsi che essi non contribuiscano a rafforzare la corruzione del regime;

9.  esprime sgomento per la crescente criminalizzazione e persecuzione dei difensori dell'ambiente in Nicaragua; condanna i continui attacchi e le continue aggressioni contro la popolazione indigena del Nicaragua; invita il governo del Nicaragua a onorare gli obblighi assunti a norma dell'accordo di Escazú;

10.  invita l'UE e i suoi Stati membri a seguire attentamente la situazione in loco attraverso i loro rappresentanti e le loro ambasciate nel paese, anche monitorando i procedimenti giudiziari e facendo visita ai critici del regime e ai leader dell'opposizione che si trovano in carcere o agli arresti domiciliari, nonché ad agevolare il rilascio di visti di emergenza e a fornire accoglienza temporanea per motivi politici negli Stati membri; sottolinea ed elogia il ruolo chiave svolto dalla società civile, dai difensori dei diritti umani e dell'ambiente e dai giornalisti in Nicaragua; chiede che il Servizio europeo per l'azione esterna rafforzi il suo dialogo regolare con le organizzazioni della società civile e i difensori dei diritti umani e potenzi i meccanismi a sostegno del loro indispensabile operato;

11.  deplora la denuncia della Carta dell'OSA presentata il 19 novembre 2021 dal ministro degli Esteri del Nicaragua e sottolinea che tale decisione precluderà al paese l'accesso ai finanziamenti della Banca interamericana di sviluppo e implica il recesso del Nicaragua dai meccanismi regionali dell'OSA per la tutela dei diritti umani; ricorda che, sebbene si sia dissociato dalla Carta, il Nicaragua è ancora vincolato dai suoi obblighi ad altri strumenti dell'OSA, tra cui la Convenzione americana sui diritti dell'uomo; evidenzia che potrebbero occorrere fino a due anni perché il recesso di cui sopra prenda effetto;

12.  invita la comunità internazionale e i partner democratici animati dagli stessi valori a intensificare la pressione politica nei confronti del regime nicaraguense in maniera coordinata nei consessi multilaterali, al fine di favorire e facilitare una rapida transizione attraverso cui la popolazione nicaraguense possa ristabilire integralmente l'ordine democratico e la sovranità popolare;

13.  si rammarica del fatto che il 10 dicembre 2021 il regime nicaraguense abbia interrotto le relazioni diplomatiche con Taiwan, uno Stato democratico, per cercare il sostegno della Repubblica popolare cinese, uno Stato totalitario;

14.  rammenta che, alla luce dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e l'America centrale, il Nicaragua deve rispettare e consolidare i principi dello Stato di diritto, della democrazia e dei diritti umani; ribadisce, alla luce delle attuali circostanze, la sua richiesta di attivazione della clausola democratica dell'accordo di associazione;

15.  ribadisce la sua richiesta che Alessio Casimirri sia immediatamente estradato in Italia;

16.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Segretario generale dell'Organizzazione degli Stati americani, all'Assemblea parlamentare euro-latinoamericana, al Parlamento centroamericano, al gruppo di Lima nonché al governo e al parlamento della Repubblica di Nicaragua.

(1) Testi approvati, P9_TA(2021)0359.
(2) GU L 346 del 15.12.2012, pag. 3.
(3) GU L 361 del 12.10.2021, pag. 52.


MeToo e molestie – conseguenze per le istituzioni dell'UE
PDF 148kWORD 51k
Risoluzione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2021 su "MeToo" e molestie – conseguenze per le istituzioni dell'UE (2021/2986(RSP))
P9_TA(2021)0514B9-0587/2021

Il Parlamento europeo,

–  visti gli articoli 2 e 3 del trattato sull'Unione europea (TUE) e gli articoli 8, 10 e 19 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visti gli articoli 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la "Carta"),

–  viste la convenzione sulla violenza e sulle molestie dell'Organizzazione internazionale del lavoro e le sue principali disposizioni (n. 190),

–  vista la convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (convenzione di Istanbul), entrata in vigore il 1° agosto 2014,

–  vista la direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego(1),

–  vista la comunicazione della Commissione del 5 marzo 2020 dal titolo "Un'Unione dell'uguaglianza: la strategia per la parità di genere 2020-2025" (COM(2020)0152),

–  vista la sua risoluzione del 26 ottobre 2017 sulla lotta alle molestie e agli abusi sessuali nell'UE(2),

–  vista la sua risoluzione del 28 novembre 2019 sull'adesione dell'UE alla convenzione di Istanbul e altre misure per combattere la violenza di genere(3),

–  vista la sua risoluzione del 14 maggio 2020 sullo stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento europeo per l'esercizio 2021(4),

–  vista la sua risoluzione del 21 gennaio 2021 sulla prospettiva di genere nella crisi COVID-19 e nel periodo successivo alla crisi(5),

–  vista la sua risoluzione del 21 gennaio 2021 sulla strategia dell'UE per la parità di genere(6),

–  vista la relazione sull'indice relativo all'uguaglianza di genere 2020 dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere,

–  vista la relazione del Mediatore europeo del 17 dicembre 2018 relativa alla dignità sul luogo di lavoro nelle istituzioni e nelle agenzie dell'UE,

–  visto l'allegato II del suo regolamento dal titolo "Codice di condotta appropriata per i deputati al Parlamento europeo nell'esercizio delle loro funzioni",

–  visto il parere SJ-0328/21 (D(2021)24350) del suo Servizio giuridico, del 18 novembre 2021,

–  vista l'interrogazione alla Commissione dal titolo "Me Too e molestie – conseguenze per le istituzioni dell'UE" (O-000074/2021 – B9-0045/2021),

–  visti l'articolo 136, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

–  vista la proposta di risoluzione della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere,

A.  considerando che la parità di genere è un valore fondamentale dell'Unione, sancito dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea; che il diritto alla parità di trattamento e alla non discriminazione è un diritto fondamentale sancito dai trattati e dalla Carta dei diritti fondamentali;

B.  considerando che le molestie sessuali sono definite nel diritto dell'UE(7) come una "situazione nella quale si verifica un comportamento indesiderato a connotazione sessuale, espresso in forma verbale, non verbale o fisica, avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona, in particolare attraverso la creazione di un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo"; che le molestie sessuali costituiscono una forma di violenza nei confronti delle donne e delle ragazze e una forma estrema di discriminazione basata sul genere che colpisce in modo sproporzionato le donne e le ragazze; che la violenza di genere affonda le sue radici nella distribuzione iniqua del potere tra uomini e donne, nel sessismo e negli stereotipi di genere, che hanno condotto alla dominazione sulle donne e alla loro discriminazione da parte degli uomini; che circa il 90 % delle vittime di molestie sessuali sono donne e circa il 10 % uomini;

C.  considerando che secondo l'indagine del 3 marzo 2014 intitolata "Violence against women: an EU-wide survey" (Violenza nei confronti delle donne: un'indagine a livello di UE) realizzata dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, una donna su tre ha subito atti di violenza fisica o sessuale in età adulta; che il 55 % delle donne nell'UE ha subito molestie sessuali; che il 32 % di tutte le vittime nell'UE dichiara che l'autore delle molestie era un superiore, un collega o un cliente; che il 75 % delle donne che svolgono professioni qualificate o che ricoprono incarichi dirigenziali ha subito molestie sessuali; che il 61 % delle donne che lavorano nel settore dei servizi ha subito molestie sessuali;

D.  considerando che le molestie online, al pari di altre forme di violenza online basata sul genere, sono sempre più frequenti; che secondo la valutazione del valore aggiunto europeo relativo alla violenza di genere online(8), tra il 4 e il 7 % delle donne nell'UE avrebbe subito molestie online nei dodici mesi precedenti l'indagine;

E.  considerando che i progressi compiuti nell'affrontare la questione delle molestie sessuali dopo tre anni dal movimento MeToo non sono sufficienti e resta ancora molto da fare all'interno delle istituzioni dell'UE e non solo;

F.  considerando che la ricerca mostra che le molestie sono più diffuse di quanto comunemente si creda e che molto spesso non vengono denunciate(9); che le molestie sono spesso legate ad altre forme di discriminazione oltre a quella basata sul genere, che devono essere affrontate con un approccio intersettoriale e da tutte le prospettive;

G.  considerando che la violenza sessuale e le molestie sul luogo di lavoro sono una questione di salute e sicurezza e in quanto tali andrebbero affrontate e prevenute;

H.  considerando che le vittime di molestie sessuali sono spesso persone che occupano le posizioni più vulnerabili nell'organico del Parlamento, tra cui giovani professionisti, tirocinanti, assistenti parlamentari accreditati (APA) e agenti contrattuali;

I.  considerando che uno dei motivi del numero ridotto di denunce dei casi di molestie sessuali è la mancanza di consapevolezza, talvolta basata su una scarsa comprensione della gravità del problema, sulla mancanza di conoscenza dei canali di sostegno alle vittime, sul modo in cui si percepisce a la delicatezza della questione o sul timore di vittimizzazione o di perdita del posto di lavoro;

J.  considerando che il movimento MeToo ha spinto le istituzioni dell'UE a pianificare e iniziare ad adeguare le loro norme e procedure interne al fine di identificare, contrastare e sanzionare meglio le molestie;

K.  considerando che è tuttora necessario promuovere e rafforzare ulteriormente la parità di genere e l'applicazione dell'integrazione della dimensione di genere nell'UE, anche nelle posizioni dirigenziali in seno alle istituzioni(10);

L.  considerando che gli informatori svolgono un ruolo centrale nel denunciare le molestie sessuali e psicologiche, la cattiva gestione e la discriminazione sul luogo di lavoro;

M.  considerando che, nelle sue precedenti risoluzioni, il Parlamento ha chiesto l'adozione di numerose misure per garantire un approccio di tolleranza zero come norma, ma che solo alcune di queste sono state attuate appieno conformemente alle richieste della sua risoluzione sulla lotta alle molestie e agli abusi sessuali nell'UE, e che occorre pertanto darvi seguito;

N.  considerando che la pandemia di COVID-19 e i nuovi metodi di lavoro adottati dal Parlamento europeo durante la pandemia possono aver ridotto la probabilità che si verifichino casi di molestie fisiche, ma hanno anche reso difficile per le vittime denunciare le molestie subite e rivolgersi a un consulente per ricevere orientamento e sostegno;

Osservazioni generali

1.  condanna fermamente tutte le forme di violenza di genere, compresa la violenza sessuale, e tutte le forme di molestie, in particolare le molestie sessuali; riafferma con vigore il suo impegno, già espresso in precedenza, a combattere la violenza di genere e la sua convinzione che una direttiva globale che includa tutte le forme di violenza di genere sia la soluzione migliore per porre fine a tale violenza; ribadisce il suo invito al Consiglio affinché concluda urgentemente la ratifica da parte dell'UE della convenzione di Istanbul, sulla base di un'ampia adesione senza alcuna limitazione;

2.  sottolinea che le molestie, in particolare quelle sessuali, subite sul luogo di lavoro costituiscono una violazione dei diritti umani e un grave attacco alla salute psicologica e fisica di una persona, rendendola insicure sul luogo di lavoro e, in alcuni casi, impedendole di svolgere le proprie mansioni; osserva che le donne hanno molte più probabilità di essere esposte a molestie sessuali rispetto agli uomini;

3.  sottolinea che il fattore chiave per la creazione di un ambiente di lavoro sicuro è la prevenzione, che dovrebbe essere conseguita attraverso la fornitura di informazioni, la sensibilizzazione e la promozione di campagne e politiche anti-molestie, creando nel contempo strutture formali e informali per affrontare i problemi legati alle molestie, in particolare alle molestie sessuali, e fornire consulenza e assistenza psicologica alle vittime, nonché consigli per i contatti con la polizia e il ricorso a prestatori di assistenza giuridica;

4.  plaude agli sforzi compiuti dal Parlamento durante la campagna MeToo, che contribuiscono a rompere il silenzio e a sensibilizzare in merito alla necessità di migliorare le condizioni di lavoro di tutto il personale;

Garantire la tolleranza zero nei confronti delle molestie come aspetto importante della politica del Parlamento in materia di parità di genere

5.  ritiene che, nonostante alcuni sforzi compiuti finora per introdurre una politica anti-molestie, vi siano tuttora casi di molestie sessuali al Parlamento e che le vittime non sempre osino utilizzare i canali esistenti, il che significa che occorre intensificare gli sforzi per prevenire le molestie sessuali;

6.  si compiace della decisione dell'Ufficio di presidenza del 2018 che stabilisce la procedura e le misure per la prevenzione delle molestie, in particolare le molestie sessuali, come il codice di condotta appropriata per i deputati, che è stato integrato nel regolamento nel gennaio 2019;

7.  accoglie con favore l'adozione del piano d'azione del Parlamento sulla parità di genere, nel 2020, e di una tabella di marcia per la sua attuazione, nel 2021;

8.  si rammarica, tuttavia, che le misure volte ad affrontare le molestie sessuali non siano sufficientemente incisive e non includano tutte le azioni richieste in precedenti risoluzioni, e pertanto:

   a) invita i servizi del Parlamento a garantire che la formazione contro le molestie sia disponibile in tutte le lingue ufficiali o con interpretazione e a orientare le attività di sensibilizzazione alle singole delegazioni e ai singoli gruppi politici;
   b) chiede ai servizi del Parlamento di redigere un elenco pubblico dei deputati che hanno partecipato a tali sessioni di formazione contro le molestie, da pubblicare sul sito web del Parlamento come buon esempio per gli altri deputati;
   c) chiede nuovamente(11) misure più rigorose per prevenire tutte le forme di molestie, specialmente le molestie sessuali, e in particolare chiede l'introduzione di una formazione obbligatoria contro le molestie per tutti i deputati, quanto prima e all'inizio del mandato nel caso dei deputati neoeletti, in linea con la consulenza giuridica ricevuta, dal momento che la formazione in materia a carattere volontario si è rivelata insufficiente;
   d) invita i servizi del Parlamento a valutare le potenziali conseguenze, come ad esempio la possibilità di limitare l'assunzione di personale senza violare il diritto dei deputati al rimborso dell'assistenza parlamentare, in caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al paragrafo 8, lettera c), della presente risoluzione, qualora un deputato rifiuti di partecipare alla formazione obbligatoria contro le molestie;

9.  chiede che si migliori la sensibilizzazione e si introduca una formazione obbligatoria sulla politica del Parlamento per l'azzeramento delle molestie rivolta a tutte le persone che lavorano nei suoi locali su base regolare, in modo da fornire loro gli strumenti per riconoscere tutte le forme di molestie, comprese in particolare le molestie sessuali, e per denunciarle, nonché informazioni ad hoc sulle strutture di sostegno disponibili; sottolinea la necessità di far sì che tali strutture di sostegno siano più conosciute e facilmente accessibili;

10.  chiede altresì misure volte a fornire protezione a chi sporge denuncia nonché a vittime, testimoni e informatori contro la vittimizzazione e le ritorsioni;

11.  invita il Parlamento a continuare a condannare pubblicamente le molestie sessuali e a organizzare una campagna di sensibilizzazione volta a combattere ogni forma di molestia in seno al Parlamento stesso;

12.  accoglie con favore l'introduzione di consulenti di fiducia per le vittime di molestie, in particolare le molestie sessuali, in quanto costituiscono una preziosa fonte di sostegno e consulenza, e invita gli organi competenti in seno al Parlamento a garantire che siano accessibili a tutti coloro che ne hanno bisogno e siano in grado di fornire tutta l'assistenza necessaria; sottolinea l'importanza di una procedura di selezione trasparente e di un calendario per i mandati dei membri dei comitati antimolestie e dei consulenti di fiducia;

13.  chiede che gli organi competenti del Parlamento introducano meccanismi professionali volti a sostenere e aiutare le vittime di molestie sessuali, rendendoli più accessibili e visibili e ponendo fine alla stigmatizzazione; sottolinea la necessità di evitare la vittimizzazione e invita tali organi a garantire che l'avanzamento di carriera delle vittime non sia compromesso;

14.  chiede una formazione più mirata per tutti i livelli della dirigenza in merito al ruolo istituzionale che rivestono nell'integrare la politica per l'azzeramento delle molestie nelle loro pratiche quotidiane, con un'attenzione particolare ai gruppi che si trovano nelle posizioni più vulnerabili, come i tirocinanti, gli APA e gli agenti contrattuali;

15.  riconosce gli sforzi compiuti finora per cercare di garantire la parità di genere e l'integrazione della dimensione di genere in seno al Parlamento, anche per quanto riguarda l'equilibrio di genere nelle posizioni dirigenziali, e sottolinea che la piena attuazione della tabella di marcia e le revisioni periodiche previste per migliorare il piano d'azione del Parlamento sulla parità di genere potrebbero contribuire a creare una cultura del rispetto reciproco, a prevenire qualsiasi forma di molestia e a garantire la sensibilità del Parlamento alla dimensione di genere; sottolinea l'importanza di sensibilizzare in merito al piano d'azione sulla parità di genere e alla relativa tabella di marcia per garantirne l'effettiva attuazione; chiede che siano pubblicati sul sito web del Parlamento;

16.  prende atto del lavoro svolto dal comitato consultivo sulle molestie e la relativa prevenzione sul luogo di lavoro e dal comitato consultivo competente per le denunce di molestie riguardanti assistenti parlamentari accreditati, da un lato, e deputati al Parlamento europeo, dall'altro, nonché per la relativa prevenzione sul luogo di lavoro; chiede piena trasparenza sul modo in cui il Parlamento affronta le questioni relative a molestie, ferma restando la tutela dell'identità delle persone colpite, e invita entrambi i comitati a redigere e pubblicare annualmente sul sito web del Parlamento europeo le relazioni di monitoraggio e le valutazioni dei rischi, nonché ad attuare meccanismi di controllo e, in particolare, a pubblicare la valutazione esterna effettuata sul comitato consultivo competente per le denunce di molestie riguardanti assistenti parlamentari accreditati, da un lato, e deputati al Parlamento europeo, dall'altro, nonché per la relativa prevenzione sul luogo di lavoro; chiede nuovamente(12) una valutazione indipendente dell'efficacia dell'attuale sistema da parte di revisori esterni e scelti in modo trasparente e, se necessario, proposte di modifica presentate al più presto e prima della fine dell'attuale legislatura, al fine di garantire l'indipendenza e l'equilibrio di genere ed evitare conflitti di interesse nelle strutture esistenti, e pertanto:

   a) chiede che la composizione dei due comitati sia modificata per garantire la presenza di esperti indipendenti con comprovata esperienza nell'affrontare le questioni relative alle molestie sul luogo di lavoro, tra cui medici, terapeuti ed esperti giuridici in materia di molestie, quali membri formali aventi diritto di voto;
   b) sottolinea che i deputati al Parlamento europeo potrebbero essere vittime di molestie sessuali e chiede azioni concrete a tale riguardo da parte dei pertinenti servizi del Parlamento e dei gruppi politici;
   c) raccomanda l'istituzione di una task force di esperti indipendenti incaricata di analizzare la situazione delle molestie sessuali e degli abusi sessuali in seno al Parlamento, che effettuerà una valutazione dell'attuale comitato consultivo del Parlamento competente per le denunce di molestie riguardanti assistenti parlamentari accreditati, da un lato, e deputati al Parlamento europeo, dall'altro, come pure del comitato consultivo per il personale del Parlamento per la prevenzione delle molestie, proponendo le modifiche opportune;

17.  raccomanda che, una volta all'anno, il Mediatore europeo fornisca al gruppo di alto livello del Parlamento sull'uguaglianza di genere e la diversità i dati sulle denunce di cattiva amministrazione ricevute che riguardano presunti casi di molestie in seno al Parlamento;

Cooperazione tra le istituzioni dell'UE

18.  invita tutte le istituzioni e le agenzie dell'UE a scambiarsi regolarmente le migliori pratiche in materia di lotta alle molestie, comprese le politiche, gli orientamenti e le eventuali nuove disposizioni in materia di lotta alle molestie;

19.  invita tutte le istituzioni dell'UE a introdurre una rete di consulenti di fiducia o di mediatori esterni al fine di fornire orientamento e sostegno alle vittime di molestie sessuali e incoraggia la cooperazione tra i consulenti di fiducia in diversi organismi dell'UE, che è essenziale per gli organismi più piccoli che dispongono di una dotazione di personale inferiore per fornire un sostegno adeguato;

20.  invita tutte le istituzioni dell'UE a valutare e adattare di conseguenza le proprie politiche interne al fine di consentire a tutti, non solo al personale permanente, ma anche ai tirocinanti e ai contraenti esterni, di ricorrere a strutture formali e informali per richiamare l'attenzione sui casi di molestie e chiedere assistenza consultiva e psicologica;

21.  invita il Servizio Ricerca del Parlamento europeo a commissionare uno studio sul valore aggiunto delle piattaforme di informatori nei luoghi di lavoro e su come potrebbero essere applicabili all'interno delle istituzioni dell'UE, presentando poi i risultati dello studio e le raccomandazioni in occasione di un seminario o di un'audizione con scambi di opinioni in seno alle commissioni competenti del Parlamento;

22.  invita la Commissione a garantire, in sede di riesame dello statuto dei funzionari dell'UE, strumenti sufficienti per trattare i casi di molestie, evitare la vittimizzazione secondaria e assicurare risposte tempestive;

23.  invita le agenzie e gli organismi dell'UE ad adeguare le proprie norme interne per combattere tutte le forme di molestie, in particolare le molestie sessuali, e a garantire altresì l'attuazione del principio fondamentale della parità di genere a livello di tutto il personale e della dirigenza, tenendo conto anche delle nuove condizioni di lavoro a distanza e dei relativi insegnamenti tratti durante la pandemia di COVID-19; invita la Commissione a monitorare l'attuazione di tali norme contro le molestie e del principio dei piani d'azione per la parità di genere al fine di promuovere e rafforzare ulteriormente la parità di genere in seno alle agenzie e agli organismi dell'UE;

o
o   o

24.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alle agenzie e agli organismi dell'UE, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, nonché all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

(1) GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23.
(2) GU C 346 del 27.9.2018, pag. 192.
(3) GU C 232 del 16.6.2021, pag. 48.
(4) GU C 323 dell'11.8.2021, pag. 33.
(5) Testi approvati, P9_TA(2021)0024.
(6) Testi approvati, P9_TA(2021)0025.
(7) Direttiva 2006/54/CE.
(8) Studio del Parlamento europeo del marzo 2021 dal titolo "Combating gender-based violence: Cyber violence – European added value assessment" (Lotta contro la violenza di genere: la violenza online – Valutazione del valore aggiunto europeo").
(9) Relazione del Mediatore europeo relativa alla dignità sul luogo di lavoro nelle istituzioni e nelle agenzie dell'UE.
(10) Comunicazione della Commissione dal titolo "Un'Unione dell'uguaglianza: la strategia per la parità di genere 2020-2025".
(11) Risoluzione sull'adesione dell'UE alla convenzione di Istanbul e altre misure per combattere la violenza di genere, paragrafo 16: "invita il Presidente del Parlamento europeo, l'Ufficio di presidenza e l'amministrazione del Parlamento a continuare a lavorare per garantire che il Parlamento europeo sia uno spazio di lavoro privo di molestie e sessismo e ad attuare le seguenti misure, in linea con le richieste incluse nella risoluzione del 2017 sulla lotta contro le molestie e gli abusi sessuali nell'UE: [...] attuare corsi di formazione obbligatori sul rispetto e la dignità sul luogo di lavoro per tutti i deputati al Parlamento europeo e per tutte le categorie di personale"; risoluzione sulla lotta alle molestie e agli abusi sessuali nell'UE, paragrafo 17.
(12) Risoluzione sullo stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento europeo per l'esercizio 2021, paragrafo 55.


Situazione al confine ucraino e nei territori dell'Ucraina occupati dalla Russia
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Risoluzione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2021 sulla situazione al confine ucraino e nei territori dell'Ucraina occupati dalla Russia (2021/3010(RSP))
P9_TA(2021)0515RC-B9-0594/2021

Il Parlamento europeo,

–  viste le sue precedenti risoluzioni e relazioni sull'Ucraina e sulla Russia,

–  visti la Carta delle Nazioni Unite, la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e la Convenzione del Consiglio d'Europa per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,

–  visti l'Atto finale di Helsinki del 1° agosto 1975 e i suoi successivi documenti,

–  vista la Carta di Parigi per una nuova Europa del 19-21 novembre 1990,

–  visti il memorandum di Minsk del 19 settembre 2014 e il pacchetto di misure per l'attuazione degli accordi di Minsk, adottato e firmato a Minsk il 12 febbraio 2015 e approvato nel suo complesso dalla risoluzione 2202 (2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 17 febbraio 2015,

–  visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, e in particolare il titolo II sul dialogo politico e la convergenza in materia di politica estera e di sicurezza(1),

–  visto il primo dialogo UE-Ucraina sulla cibersicurezza tenutosi il 3 giugno 2021,

–  vista la Carta del partenariato strategico USA-Ucraina, firmata il 10 novembre 2021 dal Segretario di Stato statunitense Antony Blinken e dal ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba,

–  vista la dichiarazione dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, rilasciata in seguito al Consiglio "Affari esteri" del 13 dicembre 2021, secondo cui qualsiasi aggressione contro l'Ucraina avrà conseguenze politiche e un elevato costo economico per la Russia,

–  vista la dichiarazione del Segretario generale della NATO Jens Stoltenberg a seguito della riunione dei ministri degli Affari esteri della NATO del 30 novembre 2021,

–  vista la dichiarazione dei ministri degli Esteri del G7 del 12 dicembre 2021 sulla Russia e sull'Ucraina,

–  vista la dichiarazione congiunta del presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy, del presidente del Consiglio europeo Charles Michel e della Presidente della Commissione Ursula von der Leyen, del 12 ottobre 2021, a seguito del 23º vertice UE-Ucraina,

–  vista la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 9 dicembre 2021 dal titolo "Problema della militarizzazione della Repubblica autonoma di Crimea e della città di Sebastopoli, Ucraina, nonché di parti del Mar Nero e del Mar d'Azov",

–  visto il memorandum di Budapest sulle garanzie di sicurezza del 5 dicembre 1994,

–  vista la politica dell'UE in risposta alla crisi in Ucraina, comprese le sue misure restrittive in vigore dal 2014,

–  visto l'articolo 132, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A.  considerando che, in conformità della Carta delle Nazioni Unite e dei principi del diritto internazionale, tutti gli Stati "devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall'uso della forza [...] contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato";

B.  considerando che, nel contesto di una crisi al confine tra l'UE e la Bielorussia, la Federazione russa ha costantemente aumentato la sua presenza militare lungo i confini dell'Ucraina, radunando un totale di circa 100 000 soldati, e nelle zone ucraine di Donetsk e Luhansk, attualmente occupate da forze sostenute dalla Russia, e ha notevolmente incrementato la portata delle sue attività militari nella Crimea occupata e nel bacino del Mar Nero; che tale potenziamento delle forze militari è stato confermato da recenti immagini satellitari commerciali; che il recente potenziamento è considerato più significativo rispetto a quello avvenuto nella primavera di quest'anno;

C.  considerando che, secondo le relazioni di intelligence degli Stati Uniti, questa volta la Russia potrebbe dispiegare fino a 175 000 soldati entro l'inizio del 2022; che tali azioni offensive possono essere interpretate come preparativi per un'offensiva militare multi-fronte o come una minaccia di ricorso alla forza nei confronti della vicina Ucraina con l'obiettivo di interferire con la sovranità e l'indipendenza politica di quest'ultima, il che è in contrasto con gli obblighi internazionali della Federazione russa; che Aljaksandr Lukašėnka ha annunciato il pieno sostegno alla Russia in caso di azione militare contro l'Ucraina;

D.  considerando che i recenti movimenti di truppe russe nei pressi del confine ucraino sono stati accompagnati da un incremento delle ingerenze e delle campagne di disinformazione da parte di mandatari e organi di informazione russi nell'UE, in Ucraina e nella stessa Russia; che tali tattiche ibride hanno previsto un aumento di contenuti denigratori nei confronti della NATO e dell'Ucraina, tentativi di attribuire all'Ucraina e alla NATO la responsabilità di un'eventuale futura escalation militare russa, come pure la diffusione di false narrazioni, anche da parte dello stesso presidente Putin e dell'ex presidente Medvedev;

E.  considerando che sono trascorsi più di sei anni dall'adozione degli accordi di Minsk e più di sette anni dall'annessione illegale della penisola di Crimea da parte della Federazione russa e dall'inizio della guerra in Ucraina condotta dalla Russia; che oltre 14 000 persone hanno perso la vita durante il conflitto in corso; che a causa degli scontri quasi due milioni di persone sono diventate sfollati interni; che i mezzi di sussistenza della popolazione dei territori controllati e annessi dalla Russia in Ucraina e nelle regioni circostanti continuano a essere gravemente colpiti; che la Russia è una delle parti coinvolte nel conflitto e non può pertanto presentarsi come mediatore;

F.  considerando che l'attuazione del pacchetto di misure per l'attuazione degli accordi di Minsk del febbraio 2015 ha subito gravi battute d'arresto, in particolare a causa delle misure unilaterali adottate dalla Federazione russa in contrasto con gli impegni assunti nel quadro degli accordi;

G.  considerando che la presenza nell'Ucraina orientale di dipendenti del Gruppo Wagner, una società militare privata russa, al fianco dei separatisti filorussi è segnalata dal 2014 e annoverava inizialmente circa 250 combattenti, giunti ora a 2 500;

H.  considerando che l'ultima relazione della missione ONU di monitoraggio dei diritti umani in Ucraina, pubblicata il 1º dicembre 2021, ha rilevato un inasprimento delle ostilità nella zona di conflitto del Donbas, un aumento delle vittime civili sul versante ucraino e danni alle infrastrutture; che la relazione ha altresì indicato che i tribunali delle repubbliche autoproclamate del Donbas continuano a condannare civili per reati legati al conflitto senza lo svolgimento di un processo equo;

I.  considerando che vi sono oltre 160 carceri illegali nei territori ucraini occupati dalla Russia nelle regioni di Donetsk e Luhansk, dove più di tremila persone sono detenute illegalmente e sottoposte a torture e a trattamenti disumani dall'inizio del conflitto;

J.  considerando che la Russia continua a violare il cessate il fuoco nel Donbas, con 2 346 attacchi lanciati contro le postazioni ucraine, che hanno provocato la morte di 65 soldati ucraini e il ferimento di 261, tra cui l'uccisione di 29 militari delle forze armate ucraine per mano di cecchini tra il 27 luglio 2020 e il 2 dicembre 2021;

K.  considerando che nell'aprile 2021 il ministero della Difesa russo ha unilateralmente chiuso le acque limitrofe allo stretto di Kerch alle imbarcazioni non commerciali provenienti da altri paesi, ostacolando in tal modo la libera circolazione delle navi da e verso il Mar d'Azov; che le restrizioni sono tuttora in vigore, sebbene la Russia abbia annunciato l'intenzione di revocarle nell'ottobre 2021; che tali ostacoli hanno conseguenze negative per i porti ucraini nel Mar d'Azov e per il transito marittimo internazionale nel Mar Nero;

L.  considerando che il presidente russo Putin ha firmato un decreto il 15 novembre 2021 su norme commerciali semplificate per consentire l'accesso di merci da e verso le zone ucraine di Donetsk e Luhansk temporaneamente non controllate dal governo;

M.  considerando che la Carta del partenariato strategico USA-Ucraina del 10 novembre 2021 stabilisce che gli Stati Uniti e l'Ucraina intendono portare avanti una serie di misure sostanziali volte a prevenire l'aggressione esterna diretta e ibrida nei confronti dell'Ucraina e a chiamare la Russia a rispondere di tali aggressioni e violazioni del diritto internazionale;

N.  considerando che, il 1º dicembre 2021, il presidente Putin ha richiesto garanzie giuridicamente vincolanti da parte della NATO in merito al fatto che non condurrà ulteriori allargamenti ad est; che il 30 novembre 2021, dopo la riunione dei ministri degli Esteri della NATO, il Segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ha dichiarato che la Russia non ha "diritto di veto e di interferire in tale processo" in riferimento alla potenziale adesione dell'Ucraina alla NATO;

1.  appoggia l'indipendenza, la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale; ribadisce il suo fermo sostegno alla politica dell'UE di non riconoscimento dell'annessione illegale della Repubblica autonoma di Crimea e della città di Sebastopoli; condanna il coinvolgimento diretto e indiretto della Russia nel conflitto armato nell'Ucraina orientale, nonché le persistenti violazioni dei diritti umani perpetrate in tali territori e nella Crimea annessa;

2.  condanna l'attuale notevole potenziamento delle forze militari russe lungo i confini con l'Ucraina e respinge qualsiasi giustificazione da parte russa a riguardo; ricorda che quest'anno è la seconda volta che si verifica un evento del genere; sottolinea che tale potenziamento delle forze militari è stato accompagnato da un drastico aumento della retorica belligerante da parte russa;

3.  chiede che la Federazione russa ritiri immediatamente e integralmente le sue forze militari, ponga fine alla sua minaccia contro l'integrità territoriale dell'Ucraina, che ha un effetto destabilizzante per l'intera regione e non solo, ponga fine a tutte le misure che aggravano ulteriormente il conflitto e allenti le tensioni in linea con gli obblighi internazionali assunti dalla Russia; evidenzia la necessità di pervenire a una risoluzione pacifica del conflitto;

4.  sottolinea che il potenziamento delle forze militari russe costituisce inoltre una minaccia per la pace, la stabilità e la sicurezza globali dell'Europa e invita la Russia a rispettare i suoi obblighi internazionali, quali i principi e gli impegni dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) in materia di trasparenza dei movimenti militari, compreso il documento di Vienna; esorta altresì la Russia a rispettare gli obblighi derivanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e a garantire la libertà di navigazione e di transito attraverso lo stretto internazionale di Kerch verso i porti del Mar d'Azov;

5.  è seriamente preoccupato per la continua militarizzazione della regione del Mar d'Azov, del Mar Nero e del Mar Baltico, in particolare del distretto di Kaliningrad e della Crimea occupata illegalmente, compreso lo sviluppo di capacità anti-accesso e di interdizione del territorio (A2/AD) da parte della Federazione russa, che comporta il ricorso a nuovi sistemi antiaerei S-400, e uno sviluppo senza precedenti delle forze convenzionali e dei preparativi per un potenziale dispiegamento delle armi nucleari;

6.  esprime la propria solidarietà al popolo ucraino, che ha subito notevoli sofferenze dal 2014 a causa della guerra, accompagnata da una grave crisi economica, e vive ora sotto la minaccia di un'offensiva militare su vasta scala che mette in pericolo la vita di tutti i cittadini;

7.  ribadisce che un dialogo UE-Ucraina in materia di sicurezza dovrebbe essere ambizioso e contribuire a una valutazione convergente delle sfide di sicurezza sul campo; sottolinea che i paesi amici dovrebbero intensificare il rispettivo sostegno militare all'Ucraina e la loro fornitura di armi difensive, in linea con l'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, che consente l'autodifesa individuale e collettiva; accoglie con favore la decisione adottata il 2 dicembre 2021 dal Consiglio dell'UE di fornire all'Ucraina un pacchetto di 31 milioni di EUR a titolo dello strumento europeo per la pace (EPF) per contribuire a rafforzare la resilienza e le capacità di difesa; osserva che la potenziale futura partecipazione dell'Ucraina a progetti di cooperazione strutturata permanente (PESCO) migliorerebbe significativamente le capacità di difesa nazionale dell'Ucraina in linea con le migliori prassi e norme dell'UE, come dichiarato nell'accordo di associazione;

8.  sottolinea che il ricorrente potenziamento di forze militari russe al confine ucraino costituisce uno strumento per ottenere concessioni politiche dall'Occidente a scapito dell'Ucraina; evidenzia che la scelta delle alleanze da parte di qualsiasi paese non deve essere soggetta all'approvazione di un paese terzo e respinge pertanto qualsiasi tentativo della Russia di includere alcuni paesi nella sua "sfera d'influenza" e quindi di plasmare il loro futuro; ricorda che gli atti di compromesso o pacificazione da parte dell'Occidente verrebbero percepiti dalla parte russa come una debolezza e la indurrebbero soltanto a inasprire ulteriormente il suo approccio aggressivo;

9.  evidenzia che il potenziamento di forze militari russe fa altresì parte di una più ampia strategia, che comprende anche elementi di guerra ibrida, attuata dalla Russia contro l'Unione europea e i suoi partner animati dagli stessi principi provocando caos e confusione nel suo vicinato, alle sue frontiere e all'interno dell'Unione stessa; ribadisce che la Russia sta sfruttando una convergenza di minacce, ad esempio nel campo militare, digitale, energetico e della disinformazione, approfittando del sistema aperto dell'UE per indebolirlo; ritiene che l'UE debba essere consapevole delle proprie vulnerabilità e di quelle dei suoi partner nel vicinato e rafforzare la resilienza per poter contrastare efficacemente qualsiasi attacco ibrido e migliorare la cooperazione con i partner, in particolare in materia di disinformazione, nonché consolidare le capacità di risoluzione pacifica dei conflitti, prestando particolare attenzione alla situazione delle donne e dei gruppi vulnerabili nelle zone di conflitto;

10.  sottolinea che l'Unione europea deve essere pronta a inviare alla Federazione russa un forte avvertimento, ossia che le ostilità militari non solo saranno inaccettabili, ma avranno anche un costo economico e politico elevato; accoglie con favore le ultime dichiarazioni dell'UE e dei ministri degli Esteri del G7 in cui si esprime il fermo sostegno a un'azione internazionale coordinata contro una potenziale aggressione militare da parte della Federazione russa ai danni dell'Ucraina;

11.  esorta il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza a garantire che il Consiglio continui a seguire le azioni militari della Federazione russa e sia sempre disposto a concordare rapidamente ulteriori azioni congiunte, in particolare l'adozione di severe sanzioni economiche e finanziarie in stretto coordinamento con gli Stati Uniti, la NATO e altri partner, al fine di far fronte alle minacce immediate e credibili rappresentate dalla Russia, anziché attendere che si verifichi un'altra invasione prima di intervenire; evidenzia la necessità di un approccio unificato in materia di deterrenza da parte dell'UE e dei suoi partner; sottolinea che tutte le misure dovrebbero essere adottate in coordinamento con l'Ucraina;

12.  sottolinea che il nuovo pacchetto di sanzioni dovrebbe riguardare gli ufficiali e ammiragli russi coinvolti nella pianificazione di un'eventuale invasione, la cerchia immediata e gli oligarchi nell'orbita del presidente russo e i relativi familiari; chiede che tali sanzioni comportino il congelamento dei beni materiali e finanziari nell'UE, divieti di viaggio e l'esclusione della Russia dal sistema di pagamento SWIFT, estromettendo così le società russe dal mercato finanziario internazionale e vietando l'acquisto di debito sovrano russo sui mercati primari e secondari, colpiscano importanti settori dell'economia russa e interrompano il finanziamento dei servizi di intelligence e dell'esercito;

13.  evidenzia che, nel caso di un attacco della Russia contro l'Ucraina, la prima e immediata linea d'azione dell'UE dovrebbe essere quella di cancellare tutte le opportunità di viaggio e revocare l'esenzione dal visto per i titolari di passaporti diplomatici russi, ad eccezione dei diplomatici accreditati;

14.  chiede che l'UE adotti una serie di misure concrete e credibili per ridurre la propria dipendenza dalle importazioni di energia dalla Russia e invita l'UE a dimostrare una maggiore solidarietà energetica con l'Ucraina, conformemente all'accordo di associazione, incrementando le interconnessioni delle infrastrutture energetiche; esorta pertanto le istituzioni dell'UE e tutti gli Stati membri a garantire che il gasdotto Nord Stream 2 non diventi operativo, indipendentemente dalla sua eventuale conformità alle disposizioni della direttiva UE sul gas naturale(2); ribadisce le sue preoccupazioni fondamentali a lungo termine in merito ai rischi politici, economici e di sicurezza connessi al progetto Nord Stream 2; pone l'accento sulla necessità di porre fine alla costruzione delle controverse centrali nucleari della Rosatom;

15.  rimarca che gli Stati membri dovrebbero garantire di non accogliere più patrimoni e investimenti di dubbia provenienza, anche istituendo un meccanismo globale di sanzioni anticorruzione, e attuando e applicando in modo coerente le vigenti direttive antiriciclaggio; invita la Commissione e il Consiglio a intensificare gli sforzi per limitare gli investimenti strategici del Cremlino all'interno dell'UE a fini di sovversione, compromissione delle istituzioni e dei processi democratici e diffusione della corruzione, nonché a garantire una maggiore trasparenza, in particolare per quanto riguarda i fondi depositati o spesi nell'UE dall'élite russa;

16.  sottolinea l'importanza di adottare misure risolute volte a scoraggiare la Russia dall'aggirare le vigenti sanzioni dell'UE; ritiene che l'UE dovrebbe a tal fine rivedere e aggiornare la sua regolamentazione applicabile, al fine di colmare le molteplici lacune, così da rendere le sanzioni più efficaci e da aumentare propriamente il costo degli atti ostili della Russia;

17.  invita il Consiglio europeo a discutere e valutare attentamente, in occasione della sua riunione del 16 dicembre 2021, tutte le reazioni possibili alle minacce poste dalla Federazione russa alla sicurezza europea nonché a portare avanti le precedenti discussioni in merito a una strategia globale dell'UE nei confronti della Russia; invita l'UE e i partner europei a discutere di piani a lungo termine per la sicurezza europea, al fine di affrontare congiuntamente le future minacce militari nel continente; esprime preoccupazione per il deterioramento in atto dei pilastri fondamentali dell'architettura internazionale in materia di sicurezza e controllo degli armamenti, pilastri che sono stati oggetto di manipolazioni e ripetute violazioni da parte della Russia; invita a tale riguardo il Consiglio e la Commissione, nell'ambito della bussola strategica, a considerare di conseguenza la Russia come una grave minaccia per il continente europeo, come affermato anche nella relazione del gruppo di riflessione della NATO;

18.  invita la Federazione russa a cessare di adottare misure unilaterali che contraddicono gli impegni assunti nell'ambito degli accordi di Minsk e ne impediscono l'ulteriore attuazione, aggravano il conflitto nell'Ucraina orientale e sollevano dubbi a livello internazionale circa la volontà e la capacità politiche della Federazione russa di onorare i propri impegni;

19.  esorta la Russia e i separatisti sostenuti dalla stessa a rispettare l'accordo di cessate il fuoco; invita la Russia a impegnarsi in modo costruttivo nell'ambito del formato Normandia e del gruppo di contatto tripartito e ad attuare gli obblighi internazionali ad essa incombenti, in particolare nell'ambito degli accordi di Minsk e della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare; chiede il rilascio immediato di tutti i cittadini ucraini detenuti e imprigionati illegalmente; incoraggia il Consiglio a estendere inoltre la portata delle sue sanzioni alla "passaportizzazione", all'organizzazione di elezioni illegali in Crimea e alla decisione di far partecipare alle elezioni della Duma di Stato del settembre 2021 i residenti delle zone non controllate dal governo delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk, nonché ad incrementare il prezzo che la Russia paga per bloccare l'attuazione degli accordi di Minsk e i colloqui nel formato Normandia; invita la Corte penale internazionale a indagare sui crimini commessi dalla parte russa e dai suoi mandatari nella penisola di Crimea e nell'Ucraina orientale; sottolinea il ruolo che la Corte internazionale di giustizia e i casi di giurisdizione universale possono svolgere a tale riguardo; ritiene che la leadership politica e militare delle autorità de facto delle cosiddette Repubbliche popolari di Luhansk e Donetsk debba essere sanzionata nel quadro del regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani;

20.  evidenzia l'importanza della missione speciale di monitoraggio dell'OSCE in Ucraina e della sua capacità di proseguire, senza alcuna restrizione, i lavori oltre marzo 2022, data in cui dovrebbe giungere a scadenza il suo mandato; condanna fermamente le azioni della Russia volte a impedire alla missione speciale di monitoraggio dell'OSCE di svolgere il proprio ruolo, disturbando i velivoli senza pilota della missione e bloccando l'accesso degli osservatori ai territori occupati; deplora la decisione della Russia di porre fine alla missione di osservazione dell'OSCE ai posti di controllo russi di Gukovo e Donetsk;

21.  sostiene fermamente gli sforzi compiuti dall'Ucraina per consegnare alla giustizia i mercenari russi responsabili di crimini di guerra ed esorta l'UE e i suoi Stati membri a intensificare la cooperazione a tal fine;

22.  riafferma il proprio sostegno ai fini di un'inchiesta internazionale sulle circostanze del tragico abbattimento del volo MH17 delle Malaysia Airlines, che potrebbe costituire un crimine di guerra, e ribadisce il proprio appello affinché i responsabili siano assicurati alla giustizia;

23.  condanna la firma da parte del presidente Putin del decreto relativo a norme commerciali semplificate per consentire misure volte ad aumentare l'accesso di merci da e verso le zone ucraine di Donetsk e Luhansk temporaneamente non controllate dal governo, e invita la Russia a revocare tale decreto; sottolinea che tali misure unilaterali violano la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina, anche per quanto riguarda il controllo doganale, e potrebbero aumentare le tensioni e protrarre lo status quo, ostacolando nel contempo il futuro processo di reintegrazione;

24.  si compiace per la creazione e le attività della piattaforma internazionale per la Crimea; ritiene che sia uno strumento importante per mantenere il tema dell'annessione illegale della penisola di Crimea in cima alle priorità dell'agenda internazionale; esprime soddisfazione per il forte sostegno dell'UE a tale iniziativa e invita l'Unione europea a contribuire ulteriormente allo sviluppo del relativo formato di consultazione e coordinamento; deplora il fatto che alle organizzazioni internazionali e ai difensori dei diritti umani sia tuttora negato l'accesso alla Crimea;

25.  invita il popolo russo a non credere nell'onnipresente propaganda ufficiale che raffigura l'Occidente come nemico del popolo russo e dello Stato russo; ricorda che la democrazia e la libertà costituiscono una minaccia solo per le élite russe corrotte e non per il popolo; esprime il desiderio di avviare un dialogo e di intrecciare future relazioni con una Russia democratica; ricorda che la politica aggressiva sul piano interno ed esterno del "Cremlino prima di tutto" vittimizza il popolo russo;

26.  sostiene le autorità ucraine nei loro sforzi di riforma del paese in linea con le disposizioni dell'accordo di associazione e della zona di libero scambio globale e approfondita; invita le istituzioni dell'UE a mantenere una prospettiva credibile a lungo termine per l'adesione dell'Ucraina all'UE, in linea con l'articolo 49 del trattato sull'Unione europea, come per qualsiasi Stato europeo; sottolinea che tali sforzi sono necessari per aumentare la resilienza ucraina e contrastare più efficacemente l'aggressione russa attuale e futura;

27.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Consiglio d'Europa, all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, al presidente, al governo e alla Verkhovna Rada dell'Ucraina e al presidente, al governo e alla Duma di Stato della Federazione russa.

(1) GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3.
(2) Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94).


Attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley
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Risoluzione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2021 sull'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley (2021/2885(RSP))
P9_TA(2021)0516B9-0591/2021

Il Parlamento europeo,

–  visto il sistema di certificazione del processo di Kimberley,

–  visti il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi(1) e la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi (COM(2021)0115), che mira alla rifusione delle conseguenti modifiche a fini di chiarezza,

–  visto il regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio(2),

–  visto il regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2021, che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale – Europa globale(3),

–  vista l'interrogazione alla Commissione sull'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley (O-000073/2021 – B9-0044/2021),

–  visti l'articolo 136, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

–  vista la proposta di risoluzione della commissione per il commercio internazionale,

A.  considerando che il sistema di certificazione del processo di Kimberley è stato istituito nel 2003 quale sistema di certificazione sotto il mandato dalle Nazioni Unite con l'obiettivo di porre fine al commercio di diamanti provenienti da zone di conflitto, responsabile di alimentare guerre civili; che il sistema di certificazione del processo di Kimberley ha una struttura tripartita, che coinvolge i governi in qualità di decisori e l'industria internazionale dei diamanti e i rappresentanti della società civile in qualità di osservatori; che le decisioni inerenti al sistema di certificazione del processo di Kimberley vengono adottate per consenso assoluto dei suoi 56 membri partecipanti in rappresentanza di 82 paesi, e che l'UE e i suoi 27 Stati membri contano come un unico partecipante;

B.  considerando che il sistema di certificazione del processo di Kimberley definisce i diamanti provenienti da zone di conflitto come "diamanti grezzi utilizzati dai movimenti ribelli o dai loro alleati per finanziare i conflitti volti a rovesciare governi legittimi"; che il sistema sostiene di essere riuscito a fermare quasi completamente il traffico di diamanti provenienti da zone di conflitto, come originariamente stabilito, e che tale traffico rappresenta allo stato attuale meno dell'1 % del commercio di diamanti grezzi, rispetto al 15 % nel 2003;

C.  considerando che continuano a verificarsi violazioni dei diritti umani in relazione all'estrazione dei diamanti nelle zone di conflitto o ad alto rischio ricche di diamanti e che tali violazioni possono includere il lavoro minorile e forzato, le percosse, la tortura, la violenza sessuale, le sparizioni forzate di persone, gli sgomberi e i trasferimenti forzati, l'accaparramento illegale di terreni e la distruzione di luoghi di rilevanza spirituale o culturale;

D.  considerando che, dall'entrata in vigore nel 2003 del sistema di certificazione del processo di Kimberley quale iniziativa globale, la natura dei conflitti e le realtà sul campo sono cambiate; che il sistema non copre situazioni in cui forze di sicurezza pubbliche o private, imprese, criminali o gruppi armati fanno ricorso alla violenza diffusa o sistematica per difendere i propri interessi economici nella produzione di diamanti; che ad oggi non è possibile soddisfare l'esigenza dei consumatori di conoscere con certezza l'origine e la natura etica dei diamanti; che ne deriva un calo della domanda di diamanti naturali con conseguenti implicazioni negative per l'industria legittima dei diamanti e i minatori artigianali; che meccanismi quale il sistema di certificazione del processo di Kimberley devono essere periodicamente rivisti e aggiornati al fine di garantire che siano in grado di soddisfare le aspettative dei consumatori e di adempiere agli obblighi internazionali in materia di responsabilità sociale delle imprese e sviluppo sostenibile;

E.  considerando che l'UE si è adoperata per ampliare la portata della definizione originaria di diamanti provenienti da zone di conflitto riportata nel documento di base del sistema di certificazione del processo di Kimberley al fine di includervi le violazioni dei diritti umani, ma che non è stata tuttavia raggiunta alcuna risoluzione al riguardo a causa della natura consensuale del processo decisionale e dell'opposizione di alcuni importanti paesi produttori, commerciali e consumatori;

F.  considerando che il sistema di garanzie del Consiglio mondiale dei diamanti è un programma volontario di autoregolamentazione del settore che monitora il percorso dei diamanti certificati dal processo di Kimberley lungo la catena di approvvigionamento, arrivando sino al commercio delle pietre tagliate e lucidate;

1.  sottolinea l'urgente necessità di rivedere la definizione di diamanti provenienti da zone di conflitto per includervi le dimensioni della produzione di diamanti che interessano i diritti umani e i conflitti sociali e ambientali, allo scopo di garantire che i diamanti che giungono sul mercato dell'UE non siano riconducibili a violazioni dei diritti umani o reati ambientali, siano essi compiuti da gruppi ribelli, governi o imprese private; pone l'accento sul fatto che il sistema di certificazione del processo di Kimberley dovrebbe applicarsi, oltre ai diamanti grezzi, alle pietre tagliate e lucidate;

2.  auspica un'attuazione più efficace del sistema di certificazione del processo di Kimberley, al fine di assicurare che nessun diamante proveniente da zone di conflitto entri nelle catene di approvvigionamento legittime; chiede di rafforzare e migliorare il monitoraggio e l'applicazione dei controlli interni degli Stati partecipanti; esorta le parti coinvolte a creare un meccanismo di monitoraggio indipendente, giacché le raccomandazioni formulate dalle visite di valutazione inter pares hanno carattere non vincolante e spesso non riescono ad affrontare le carenze nell'attuazione dei controlli interni o a introdurre cambiamenti significativi nei casi di non conformità ai requisiti minimi del sistema di certificazione del processo di Kimberley;

3.  esprime profonda preoccupazione per le recenti segnalazioni in merito ai tentativi di mettere a tacere gli osservatori della società civile in occasione della riunione intersessione del processo di Kimberley; ribadisce il ruolo centrale della società civile nella struttura tripartita del sistema di certificazione del processo di Kimberley e chiede il pieno rispetto della libertà di espressione dei rappresentanti della società civile; rileva l'importanza di fornire finanziamenti affidabili alle organizzazioni della società civile che operano nel settore dei minerali e dei diamanti provenienti da zone di conflitto;

4.  si compiace dell'impegno dell'industria legittima dei diamanti a favore del sistema di certificazione del processo di Kimberley e dell'istituzione del sistema di garanzie del Consiglio mondiale dei diamanti; osserva che la creazione di posti di lavoro e il reddito delle comunità minerarie dipendono da catene di approvvigionamento stabili, trasparenti e responsabili nel settore dei diamanti;

5.  sottolinea che è essenziale poter monitorare il percorso dei diamanti dalla miniera al mercato, senza limitarsi alla semplice traccia cartacea che accompagna le spedizioni di diamanti; è pienamente favorevole all'idea di utilizzare nuove tecnologie come la blockchain per migliorare la tracciabilità; valuta positivamente i progressi in materia di digitalizzazione dei certificati del processo di Kimberley;

6.  sottolinea l'importanza di affrontare le cause profonde della violenza e dei conflitti legati ai diamanti lungo tutta la catena di approvvigionamento; invita la Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna a garantire che siano stanziati fondi sufficienti per lo sviluppo di capacità nell'ambito del programma tematico per la pace, la stabilità e la prevenzione dei conflitti, in modo da promuovere una gestione sostenibile e attenta ai conflitti delle risorse naturali e assicurare la conformità al processo di Kimberley e ad altre iniziative analoghe applicabili ai minerali provenienti da zone di conflitto, al fine di migliorare i mezzi di sussistenza delle comunità minerarie e valorizzare l'estrazione mineraria artigianale; chiede che nell'assegnazione dei fondi geografici si tenga conto anche delle attività di sviluppo delle capacità e di prevenzione dei conflitti;

7.  invita l'UE a preservare il proprio ruolo di leader mondiale nell'attuazione di iniziative per l'approvvigionamento responsabile, come la guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per una catena di approvvigionamento responsabile dei minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio, nonché le linee guida aggiornate dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali; ribadisce che l'approvvigionamento responsabile e il dovere di diligenza devono essere conformi ai principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani;

8.  invita l'UE a dare l'esempio e a proseguire l'attuazione dell'agenda commerciale basata sui valori al fine di determinare cambiamenti positivi nei paesi terzi; osserva, a tale proposito, che le norme dell'UE in materia di commercio dei diamanti devono riflettere il massimo livello di ambizione; invita l'UE a valutare ulteriori misure autonome volte a garantire che i diamanti grezzi, tagliati e lucidati riconducibili a violazioni dei diritti umani non siano immessi sul mercato dell'UE, così da porre rimedio alle carenze del sistema di certificazione del processo di Kimberley;

9.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e al Servizio europeo per l'azione esterna, nonché agli attuali presidente e vicepresidente del sistema di certificazione del processo di Kimberley.

(1) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 28.
(2) GU L 130 del 19.5.2017, pag. 1.
(3) GU L 209 del 14.6.2021, pag. 1.

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