Obiezione a un atto delegato: Determinazione dei casi in cui i dati di identità possono essere considerati identici o simili ai fini dell'individuazione di identità multiple a norma del regolamento (UE) 2019/817
Risoluzione del Parlamento europeo del 20 gennaio 2022 sul regolamento delegato della Commissione del 29 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione dei casi in cui i dati di identità possono essere considerati identici o simili ai fini dell'individuazione di identità multiple (C(2021)05056 – 2021/2913(DEA))
Il Parlamento europeo,
– visto il regolamento delegato della Commissione (C(2021)05056),
– visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio(1), in particolare l'articolo 28, paragrafo 5, e l'articolo 73, paragrafo 6,
– visto l'articolo 111, paragrafo 3, del suo regolamento,
– vista la proposta di risoluzione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni,
A. considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento delegato della Commissione, i casi in cui i dati di identità possono essere considerati simili sono stabiliti nell'allegato II;
B. considerando che, conformemente all'allegato II, punto 2, del regolamento delegato della Commissione, "eu-LISA usa un algoritmo per calcolare la somiglianza tra i dati di identità presenti in diversi campi di dati di diversi sistemi d'informazione dell'UE";
C. considerando che, sempre conformemente all'allegato II, punto 2, del regolamento delegato della Commissione, "[l]'algoritmo è basato su soglie di somiglianza stabilite in precedenza";
D. considerando che l'allegato II, punto 2, del regolamento delegato della Commissione stabilisce che "[p]er la definizione di tale algoritmo eu-LISA è assistita e consigliata da esperti della Commissione, degli Stati membri e delle agenzie dell'Unione che usano i sistemi d'informazione dell'UE e le componenti dell'interoperabilità";
E. considerando che l'articolo 28, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/817, prevede che la Commissione adotti atti delegati per stabilire le procedure per determinare i casi in cui è possibile considerare che i dati di identità sono identici o simili;
F. considerando che il regolamento delegato della Commissione non stabilisce chiaramente le procedure per determinare i casi in cui è possibile considerare che i dati di identità sono simili, ma subdelega tale potere a eu-LISA e a esperti della Commissione, degli Stati membri e delle agenzie dell'Unione che usano i sistemi d'informazione dell'UE e le componenti dell'interoperabilità;
1. solleva obiezioni al regolamento delegato della Commissione;
2. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e di comunicarle che il regolamento delegato non può entrare in vigore;
3. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e ai governi e parlamenti degli Stati membri.