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Procedura : 2021/2913(DEA)
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Ciclo del documento : B9-0061/2022

Testi presentati :

B9-0061/2022

Discussioni :

Votazioni :

PV 20/01/2022 - 3
CRE 20/01/2022 - 3

Testi approvati :

P9_TA(2022)0007

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PDF 112kWORD 43k
Giovedì 20 gennaio 2022 - Strasburgo
Obiezione a un atto delegato: Determinazione dei casi in cui i dati di identità possono essere considerati identici o simili ai fini dell'individuazione di identità multiple a norma del regolamento (UE) 2019/817
P9_TA(2022)0007B9-0061/2022

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 gennaio 2022 sul regolamento delegato della Commissione del 29 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione dei casi in cui i dati di identità possono essere considerati identici o simili ai fini dell'individuazione di identità multiple (C(2021)05056 – 2021/2913(DEA))

Il Parlamento europeo,

–  visto il regolamento delegato della Commissione (C(2021)05056),

–  visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio(1), in particolare l'articolo 28, paragrafo 5, e l'articolo 73, paragrafo 6,

–  visto l'articolo 111, paragrafo 3, del suo regolamento,

–  vista la proposta di risoluzione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni,

A.  considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento delegato della Commissione, i casi in cui i dati di identità possono essere considerati simili sono stabiliti nell'allegato II;

B.  considerando che, conformemente all'allegato II, punto 2, del regolamento delegato della Commissione, "eu-LISA usa un algoritmo per calcolare la somiglianza tra i dati di identità presenti in diversi campi di dati di diversi sistemi d'informazione dell'UE";

C.  considerando che, sempre conformemente all'allegato II, punto 2, del regolamento delegato della Commissione, "[l]'algoritmo è basato su soglie di somiglianza stabilite in precedenza";

D.  considerando che l'allegato II, punto 2, del regolamento delegato della Commissione stabilisce che "[p]er la definizione di tale algoritmo eu-LISA è assistita e consigliata da esperti della Commissione, degli Stati membri e delle agenzie dell'Unione che usano i sistemi d'informazione dell'UE e le componenti dell'interoperabilità";

E.  considerando che l'articolo 28, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/817, prevede che la Commissione adotti atti delegati per stabilire le procedure per determinare i casi in cui è possibile considerare che i dati di identità sono identici o simili;

F.  considerando che il regolamento delegato della Commissione non stabilisce chiaramente le procedure per determinare i casi in cui è possibile considerare che i dati di identità sono simili, ma subdelega tale potere a eu-LISA e a esperti della Commissione, degli Stati membri e delle agenzie dell'Unione che usano i sistemi d'informazione dell'UE e le componenti dell'interoperabilità;

1.  solleva obiezioni al regolamento delegato della Commissione;

2.  incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e di comunicarle che il regolamento delegato non può entrare in vigore;

3.  incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e ai governi e parlamenti degli Stati membri.

(1) GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27.

Ultimo aggiornamento: 11 aprile 2022Note legali - Informativa sulla privacy