Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: requisiti aggiuntivi per gli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo 2023-2027 e per le norme relative alla norma 1 in materia di BCAA
Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) (C(2021)09115 – 2021/3008(DEA))
Il Parlamento europeo,
– visto il regolamento delegato della Commissione (C(2021)09115),
– vista la lettera in data 7 dicembre 2021 della Commissione con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non solleverà obiezioni al regolamento delegato,
– vista la lettera in data 11 gennaio 2022 della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione,
– visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio(1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 8, l'articolo 13, paragrafo 3, l'articolo 37, paragrafo 5, l'articolo 38, paragrafo 5, l'articolo 39, paragrafo 3, l'articolo 45, lettere da a) a i), l'articolo 56, lettere a), b) e c), e l'articolo 84, lettere a) e b),
– visto l'articolo 111, paragrafo 6, del suo regolamento,
– vista la raccomandazione di decisione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,
– visto che non è stata sollevata alcuna obiezione nel termine previsto all'articolo 111, paragrafo 6, terzo e quarto trattino, del suo regolamento, che arrivava a scadenza il 20 gennaio 2022,
A. considerando che il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio impone agli Stati membri di sottoporre i loro piani strategici nazionali ("Piani strategici della PAC") all'approvazione della Commissione;
B. considerando che il regolamento (UE) 2021/2115 conferisce alla Commissione il potere di adottare requisiti aggiuntivi relativi alla progettazione degli interventi da specificare nei piani strategici della PAC nell'ambito dei pagamenti diretti, di taluni settori agricoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio(2) e nel settore dello sviluppo rurale, nonché norme comuni relative a tali settori per quanto riguarda la percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
C. considerando che tutti tali requisiti aggiuntivi devono essere presi in considerazione dagli Stati membri in sede di elaborazione dei loro piani strategici della PAC che devono essere trasmessi o confermati alla Commissione il prima possibile;
D. considerando che il regolamento delegato stabilisce requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di BCAA; che è pertanto opportuno considerare tali requisiti supplementari come del tutto necessari e ormai urgenti;
1. dichiara di non sollevare obiezioni al regolamento delegato;
2. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.
Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1).
Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).