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Procedura : 2020/0361(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A9-0356/2021

Testi presentati :

A9-0356/2021

Discussioni :

PV 19/01/2022 - 14
PV 19/01/2022 - 16
PV 19/01/2022 - 18
CRE 19/01/2022 - 14
CRE 19/01/2022 - 16
CRE 19/01/2022 - 18
PV 04/07/2022 - 15
CRE 04/07/2022 - 15

Votazioni :

PV 20/01/2022 - 3
PV 20/01/2022 - 15
CRE 20/01/2022 - 3
PV 05/07/2022 - 6.4
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Testi approvati :

P9_TA(2022)0014
P9_TA(2022)0269

Testi approvati
PDF 626kWORD 187k
Giovedì 20 gennaio 2022 - Strasburgo
Legge sui servizi digitali ***I
P9_TA(2022)0014A9-0356/2021

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 20 gennaio 2022, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE (COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))(1)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Testo della Commissione   Emendamento
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 1
(1)  I servizi della società dell'informazione e in particolare i servizi intermediari sono diventati una componente significativa dell'economia dell'Unione e della vita quotidiana dei suoi cittadini. A vent'anni dall'adozione del quadro giuridico esistente applicabile a tali servizi stabilito nella direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio25, modelli aziendali e servizi nuovi e innovativi, quali i social network e i mercati online, hanno consentito agli utenti commerciali e ai consumatori di accedere alle informazioni, diffonderle ed effettuare transazioni in modi nuovi. Attualmente la maggior parte dei cittadini dell'Unione utilizza tali servizi su base giornaliera. La trasformazione digitale e il maggiore utilizzo di tali servizi hanno tuttavia anche dato origine a nuovi rischi e sfide sia per i singoli utenti sia per la società nel suo insieme.
(1)  I servizi della società dell'informazione e in particolare i servizi intermediari sono diventati una componente significativa dell'economia dell'Unione e della vita quotidiana dei suoi cittadini. A vent'anni dall'adozione del quadro giuridico esistente applicabile a tali servizi stabilito nella direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio25, modelli aziendali e servizi nuovi e innovativi, quali i social network e i mercati online, hanno consentito agli utenti commerciali e ai consumatori di accedere alle informazioni, diffonderle ed effettuare transazioni in modi nuovi e innovativi, trasformando le loro abitudini in materia di comunicazione, consumi e sotto il profilo commerciale. Attualmente la maggior parte dei cittadini dell'Unione utilizza tali servizi su base giornaliera. La trasformazione digitale e il maggiore utilizzo di tali servizi hanno tuttavia anche dato origine a nuovi rischi e sfide per i singoli utenti, le imprese e la società nel suo insieme.
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25 Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("Direttiva sul commercio elettronico") (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).
25 Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("Direttiva sul commercio elettronico") (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 2
(2)  Gli Stati membri stanno sempre più introducendo, o stanno valutando di introdurre, legislazioni nazionali sulle materie disciplinate dal presente regolamento, imponendo in particolare obblighi di diligenza per i prestatori di servizi intermediari. Tenendo conto del carattere intrinsecamente transfrontaliero di Internet, generalmente utilizzato per prestare i suddetti servizi, tali legislazioni nazionali divergenti incidono negativamente sul mercato interno, che, ai sensi dell'articolo 26 del trattato, comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci e dei servizi e la libertà di stabilimento. Le condizioni per la prestazione dei servizi intermediari in tutto il mercato interno dovrebbero essere armonizzate in modo da offrire alle imprese accesso a nuovi mercati e opportunità di sfruttare i vantaggi del mercato interno, consentendo nel contempo ai consumatori e agli altri destinatari dei servizi di disporre di una scelta più ampia.
(2)  Gli Stati membri stanno sempre più introducendo, o stanno valutando di introdurre, legislazioni nazionali sulle materie disciplinate dal presente regolamento, imponendo in particolare obblighi di diligenza per i prestatori di servizi intermediari e dando origine alla frammentazione del mercato interno. Tenendo conto del carattere intrinsecamente transfrontaliero di Internet, generalmente utilizzato per prestare i suddetti servizi, tali legislazioni nazionali divergenti incidono negativamente sul mercato interno, che, ai sensi dell'articolo 26 del trattato, comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci e dei servizi e la libertà di stabilimento. Le condizioni per la prestazione dei servizi intermediari in tutto il mercato interno dovrebbero essere armonizzate in modo da offrire alle imprese accesso a nuovi mercati e opportunità di sfruttare i vantaggi del mercato interno, consentendo nel contempo ai consumatori e agli altri destinatari dei servizi di disporre di una scelta più ampia, senza effetti di dipendenza, e riducendo gli oneri amministrativi per i servizi intermediari, in particolare per le microimprese e le piccole e medie imprese.
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 3
(3)  Un comportamento responsabile e diligente da parte dei prestatori di servizi intermediari è essenziale per un ambiente online sicuro, prevedibile e affidabile e per consentire ai cittadini dell'Unione e ad altre persone di esercitare i loro diritti fondamentali garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"), in particolare la libertà di espressione e di informazione, la libertà di impresa e il diritto alla non discriminazione.
(3)  Un comportamento responsabile e diligente da parte dei prestatori di servizi intermediari è essenziale per un ambiente online sicuro, accessibile, prevedibile e affidabile e per consentire ai cittadini dell'Unione e ad altre persone di esercitare i loro diritti e libertà fondamentali garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"), in particolare il diritto alla vita privata, alla protezione dei dati personali, al rispetto della dignità umana, della vita privata e familiare, la libertà di espressione e di informazione, la libertà e il pluralismo dei media e la libertà di impresa, un elevato livello di protezione dei consumatori, l'uguaglianza tra donne e uomini e il diritto alla non discriminazione. I minori hanno diritti specifici sanciti dall'articolo 24 della Carta e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Pertanto l'interesse superiore del minore dovrebbe essere considerato preminente in tutte le questioni che riguardano i minori. L'osservazione generale n. 25 di detta Convenzione concernente i diritti dei minori in relazione all'ambiente digitale stabilisce formalmente in che modo tali diritti si applicano al mondo digitale.
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 4
(4)  È pertanto opportuno stabilire una serie mirata di norme obbligatorie uniformi, efficaci e proporzionate a livello dell'Unione al fine di tutelare e migliorare il funzionamento del mercato interno. Il presente regolamento stabilisce le condizioni per lo sviluppo e l'espansione di servizi digitali innovativi nel mercato interno. Il ravvicinamento delle misure nazionali di regolamentazione a livello dell'Unione in materia di obblighi per i prestatori di servizi intermediari è necessario per evitare la frammentazione del mercato interno, porvi fine e garantire la certezza del diritto, così da ridurre l'incertezza per gli sviluppatori e promuovere l'interoperabilità. Il ricorso a prescrizioni tecnologicamente neutre dovrebbe stimolare l'innovazione anziché ostacolarla.
(4)  È opportuno stabilire una serie mirata di norme obbligatorie uniformi, efficaci e proporzionate a livello dell'Unione al fine di tutelare e migliorare il funzionamento del mercato interno. Il presente regolamento stabilisce le condizioni per lo sviluppo e l'espansione di servizi digitali innovativi nel mercato interno. Il ravvicinamento delle misure nazionali di regolamentazione a livello dell'Unione in materia di obblighi per i prestatori di servizi intermediari è necessario per evitare la frammentazione del mercato interno, porvi fine e garantire la certezza del diritto, così da ridurre l'incertezza per gli sviluppatori, proteggere i consumatori e promuovere l'interoperabilità. Il ricorso a prescrizioni tecnologicamente neutre dovrebbe stimolare l'innovazione anziché ostacolarla, rispettando nel contempo i diritti fondamentali.
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)
(4 bis)  Data l'importanza dei servizi digitali, è essenziale che il presente regolamento assicuri un quadro normativo che garantisca un accesso pieno, paritario e illimitato ai servizi intermediari per tutti i destinatari dei servizi, comprese le persone con disabilità. Pertanto è importante che i requisiti di accessibilità per i servizi intermediari, comprese le loro interfacce utenti, siano coerenti con il vigente diritto dell'Unione, tra cui l'atto europeo sull'accessibilità e la direttiva sull'accessibilità del web, e che il diritto dell'Unione sia ulteriormente sviluppato affinché nessuno sia lasciato indietro a causa dell'innovazione digitale.
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 6
(6)  In pratica, determinati prestatori di servizi intermediari svolgono attività intermediarie in relazione a servizi che possono essere o non essere prestati per via elettronica, quali i servizi informatici a distanza o i servizi di trasporto, ricettivi o di consegna. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi solo ai servizi intermediari e non dovrebbe pregiudicare le prescrizioni sancite nel diritto dell'Unione o nazionale relative a prodotti o servizi intermediati attraverso servizi intermediari, comprese le situazioni nelle quali il servizio intermediario costituisce parte integrante di un altro servizio che non è un servizio intermediario come specificato nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.
(6)  In pratica, determinati prestatori di servizi intermediari svolgono attività intermediarie in relazione a servizi che possono essere o non essere prestati per via elettronica, quali i servizi informatici a distanza o i servizi di trasporto di passeggeri e merci, ricettivi o di consegna. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi solo ai servizi intermediari e non dovrebbe pregiudicare le prescrizioni sancite nel diritto dell'Unione o nazionale relative a prodotti o servizi intermediati attraverso servizi intermediari, comprese le situazioni nelle quali il servizio intermediario costituisce parte integrante di un altro servizio che non è un servizio intermediario come specificato nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 8
(8)  Il suddetto collegamento sostanziale con l'Unione dovrebbe considerarsi presente quando il prestatore di servizi è stabilito nell'Unione o, in mancanza di tale stabilimento, sulla base dell'esistenza di un numero considerevole di utenti in uno o più Stati membri o dell'orientamento delle attività verso uno o più Stati membri. L'orientamento delle attività verso uno o più Stati membri può essere determinato sulla base di tutte le circostanze pertinenti, tra cui fattori quali l'uso di una lingua o di una moneta generalmente usata nello Stato membro in questione, la possibilità di ordinare prodotti o servizi oppure l'utilizzo di un dominio di primo livello nazionale. L'orientamento delle attività verso uno Stato membro potrebbe anche desumersi dalla disponibilità di un'applicazione nell'apposito negozio online (app store) nazionale, dalla fornitura di pubblicità a livello locale o nella lingua usata nello Stato membro in questione o dalla gestione dei rapporti con la clientela, ad esempio la fornitura di assistenza alla clientela nella lingua generalmente parlata in tale Stato membro. Un collegamento sostanziale dovrebbe essere presunto anche quando le attività di un prestatore di servizi sono dirette verso uno o più Stati membri come previsto all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio25. D'altro canto, la mera accessibilità tecnica di un sito web dall'Unione non può, di per sé, essere considerata come costitutiva di un collegamento sostanziale con l'Unione.
(8)  Il suddetto collegamento sostanziale con l'Unione dovrebbe considerarsi presente quando il prestatore di servizi è stabilito nell'Unione o, in mancanza di tale stabilimento, sulla base dell'orientamento delle attività verso uno o più Stati membri. L'orientamento delle attività verso uno o più Stati membri può essere determinato sulla base di tutte le circostanze pertinenti, tra cui fattori quali l'uso di una lingua o di una moneta generalmente usata nello Stato membro in questione, la possibilità di ordinare prodotti o servizi oppure l'utilizzo di un dominio di primo livello nazionale. L'orientamento delle attività verso uno Stato membro potrebbe anche desumersi dalla disponibilità di un'applicazione nell'apposito negozio online (app store) nazionale, dalla fornitura di pubblicità a livello locale o nella lingua usata nello Stato membro in questione o dalla gestione dei rapporti con la clientela, ad esempio la fornitura di assistenza alla clientela nella lingua generalmente parlata in tale Stato membro. Un collegamento sostanziale dovrebbe essere presunto anche quando le attività di un prestatore di servizi sono dirette verso uno o più Stati membri come previsto all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio25. D'altro canto, la mera accessibilità tecnica di un sito web dall'Unione non può, di per sé, essere considerata come costitutiva di un collegamento sostanziale con l'Unione.
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27 Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).
27 Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 9
(9)  Il presente regolamento dovrebbe integrare ma non pregiudicare l'applicazione delle norme derivanti da altri atti del diritto dell'Unione che disciplinano determinati aspetti della prestazione di servizi intermediari, in particolare la direttiva 2000/31/CE, ad eccezione delle modifiche introdotte dal presente regolamento, la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio come modificata e il regolamento (UE) /... del Parlamento europeo e del Consiglio29 – proposta di regolamento relativo ai contenuti terroristici online. Il presente regolamento lascia pertanto impregiudicati tali altri atti, che devono essere considerati lex specialis in relazione al quadro di applicazione generale stabilito nel presente regolamento. Le norme del presente regolamento si applicano tuttavia in relazione alle questioni che non sono o non sono pienamente affrontate da tali altri atti nonché alle questioni sulle quali tali altri atti lasciano agli Stati membri la facoltà di adottare determinate misure a livello nazionale.
(9)  Il presente regolamento dovrebbe integrare ma non pregiudicare l'applicazione delle norme derivanti da altri atti del diritto dell'Unione che disciplinano determinati aspetti della prestazione di servizi intermediari, in particolare la direttiva 2000/31/CE, ad eccezione delle modifiche introdotte dal presente regolamento, la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio come modificata e il regolamento (UE) 2021/784 del Parlamento europeo e del Consiglio29. Il presente regolamento lascia pertanto impregiudicati tali altri atti, che devono essere considerati lex specialis in relazione al quadro di applicazione generale stabilito nel presente regolamento. Le norme del presente regolamento si dovrebbero applicare tuttavia in relazione alle questioni che non sono o non sono pienamente affrontate da tali altri atti nonché alle questioni sulle quali tali altri atti lasciano agli Stati membri la facoltà di adottare determinate misure. Per assistere gli Stati membri e i prestatori di servizi, la Commissione dovrebbe fornire orientamenti su come interpretare l'interazione e la natura complementare tra i diversi atti giuridici dell'Unione e il presente regolamento e su come evitare duplicazioni di prescrizioni per i prestatori o potenziali conflitti nell'interpretazione di prescrizioni analoghe. In particolare, gli orientamenti dovrebbero chiarire eventuali potenziali conflitti tra le condizioni e gli obblighi stabiliti negli atti giuridici di cui al presente regolamento, spiegando quale atto giuridico dovrebbe prevalere.
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28 Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).
28 Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).
29 Regolamento (UE) …/... del Parlamento europeo e del Consiglio – proposta di regolamento relativo ai contenuti terroristici online.
29 Regolamento (UE) 2021/784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online (GU L 172 del 17.5.2021, pag. 79).
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)
(9 bis)  In linea con l'articolo 167, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, occorre tenere conto degli aspetti culturali, in particolare al fine di rispettare e promuovere la diversità culturale e linguistica. È essenziale che il presente regolamento contribuisca a proteggere la libertà di espressione, di informazione e la libertà dei media promuovendo il pluralismo dei media nonché la diversità culturale e linguistica.
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 10
(10)  Per motivi di chiarezza è inoltre opportuno specificare che il presente regolamento non pregiudica il regolamento (UE) 2019/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio30 e il regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio31, la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio32 e il regolamento […/…] relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE33 nonché il diritto dell'Unione sulla tutela dei consumatori, in particolare la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio34, la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio35 e la direttiva 93/13/CEE del Consiglio36, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio37, e sulla protezione dei dati personali, in particolare il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio38. La protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali è disciplinata unicamente dalle norme del diritto dell'Unione in materia, in particolare dal regolamento (UE) 2016/679 e dalla direttiva 2002/58/CE. Il presente regolamento lascia inoltre impregiudicate le norme dell'Unione in materia di condizioni di lavoro.
(10)  Per motivi di chiarezza è inoltre opportuno specificare che il presente regolamento non pregiudica il regolamento (UE) 2019/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio30 e il regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio31, la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio32 e il regolamento […/…] relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE33, la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio33 bis nonché il diritto dell'Unione sulla tutela dei consumatori, in particolare la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio34, la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio35 e la direttiva 93/13/CEE del Consiglio36, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio37, la direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (UE) 2019/1020, la direttiva 2001/95/CE, la direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (UE) 2017/239437 bis e sulla protezione dei dati personali, in particolare il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio38. La protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali è disciplinata unicamente dalle norme del diritto dell'Unione in materia, in particolare dal regolamento (UE) 2016/679 e dalla direttiva 2002/58/CE. Il presente regolamento lascia inoltre impregiudicate le norme dell'Unione o nazionali in materia di condizioni di lavoro.
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30 Regolamento (UE) 2019/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi, che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013 (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 1).
30 Regolamento (UE) 2019/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi, che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013 (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 1).
31 Regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 57).
31 Regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 57).
32 Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).
32 Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).
33 Regolamento […/…] relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE.
33 Regolamento […/…] relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE.
33 bis Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione) (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36).
34 Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ("direttiva sulle pratiche commerciali sleali") (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22).
34 Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ("direttiva sulle pratiche commerciali sleali") (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22).
35 Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).
35 Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).
36 Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29).
36 Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29).
37 Direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori (GU L 328 del 18.12.2019, pag. 7).
37 Direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori (GU L 328 del 18.12.2019, pag. 7).
37 bis Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 1).
38 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
38 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 11
(11)  È opportuno chiarire che il presente regolamento fa salvo il diritto dell'Unione in materia di diritto d'autore e diritti connessi, il quale sancisce norme e procedure specifiche che non dovrebbero essere pregiudicate.
(11)  È opportuno chiarire che il presente regolamento fa salvo il diritto dell'Unione in materia di diritto d'autore e diritti connessi, in particolare la direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, il quale sancisce norme e procedure specifiche che non dovrebbero essere pregiudicate.
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 12
(12)  Per conseguire l'obiettivo di garantire un ambiente online sicuro, prevedibile e affidabile, ai fini del presente regolamento il concetto di "contenuto illegale" dovrebbe essere definito in senso lato e comprendere anche le informazioni riguardanti i contenuti, i prodotti, i servizi e le attività illegali. Tale concetto dovrebbe in particolare intendersi riferito alle informazioni, indipendentemente dalla loro forma, che ai sensi del diritto applicabile sono di per sé illegali, quali l'illecito incitamento all'odio o i contenuti terroristici illegali e i contenuti discriminatori illegali, o che riguardano attività illegali, quali la condivisione di immagini che ritraggono abusi sessuali su minori, la condivisione non consensuale illegale di immagini private, il cyberstalking, la vendita di prodotti non conformi o contraffatti, l'utilizzo non autorizzato di materiale protetto dal diritto d'autore o le attività che comportano violazioni della normativa sulla tutela dei consumatori. A tale riguardo è irrilevante che l'illegalità delle informazioni o delle attività sia sancita dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale conforme al diritto dell'Unione e quale sia la natura esatta o l'oggetto preciso della legge in questione.
(12)  Per conseguire l'obiettivo di garantire un ambiente online sicuro, accessibile, prevedibile e affidabile, ai fini del presente regolamento il concetto di "contenuto illegale" dovrebbe basarsi sull'idea generale che ciò che è illegale offline dovrebbe essere illegale anche online. Il concetto di "contenuto illegale" dovrebbe essere definito in modo appropriato e comprendere anche le informazioni riguardanti i contenuti, i prodotti, i servizi e le attività illegali. Tale concetto dovrebbe in particolare intendersi riferito alle informazioni, indipendentemente dalla loro forma, che ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale applicabile sono di per sé illegali, quali l'illecito incitamento all'odio o i contenuti terroristici illegali e i contenuti discriminatori illegali, o che non sono conformi al diritto dell'Unione in quanto si riferiscono ad attività illegali, quali la condivisione di immagini che ritraggono abusi sessuali su minori, la condivisione non consensuale illegale di immagini private, il cyberstalking, la vendita di prodotti non conformi o contraffatti, il commercio illegale di animali, piante e sostanze, l'utilizzo non autorizzato di materiale protetto dal diritto d'autore o le attività che comportano violazioni della normativa sulla tutela dei consumatori, la prestazione di servizi illegali in particolare nel settore dei servizi di alloggio su piattaforme di locazione a breve termine non conformi al diritto dell'Unione o nazionale. A tale riguardo è irrilevante che l'illegalità delle informazioni o delle attività sia sancita dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale conforme al diritto dell'Unione, compresa la Carta, e quale sia la natura esatta o l'oggetto preciso della legge in questione.
Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 13
(13)  Tenendo conto delle particolari caratteristiche dei servizi in questione e della corrispondente necessità di assoggettare i prestatori di tali servizi a determinati obblighi specifici, occorre distinguere, all'interno della categoria più ampia dei prestatori di servizi di hosting definita nel presente regolamento, la sottocategoria delle piattaforme online. Le piattaforme online, quali i social network o i mercati online, dovrebbero essere definite come prestatori di servizi di hosting che non solo memorizzano informazioni fornite dai destinatari del servizio su richiesta di questi ultimi, ma diffondono anche tali informazioni al pubblico, sempre su loro richiesta. Al fine di evitare l'imposizione di obblighi eccessivamente ampi, i prestatori di servizi di hosting non dovrebbero tuttavia essere considerati piattaforme online quando la diffusione al pubblico è solo una funzionalità minore e meramente accessoria di un altro servizio e, per ragioni tecniche oggettive, tale funzionalità non può essere utilizzata senza tale altro servizio principale e l'integrazione di tale funzionalità non è un mezzo per eludere l'applicabilità delle norme del presente regolamento applicabili alle piattaforme online. Ad esempio, la sezione relativa ai commenti di un quotidiano online potrebbe costituire tale funzionalità, ove sia evidente che è accessoria al servizio principale rappresentato dalla pubblicazione di notizie sotto la responsabilità editoriale dell'editore.
(13)  Tenendo conto delle particolari caratteristiche dei servizi in questione e della corrispondente necessità di assoggettare i prestatori di tali servizi a determinati obblighi specifici, occorre distinguere, all'interno della categoria più ampia dei prestatori di servizi di hosting definita nel presente regolamento, la sottocategoria delle piattaforme online. Le piattaforme online, quali i social network o i mercati online, dovrebbero essere definite come prestatori di servizi di hosting che non solo memorizzano informazioni fornite dai destinatari del servizio su richiesta di questi ultimi, ma diffondono anche tali informazioni al pubblico, sempre su loro richiesta. Al fine di evitare l'imposizione di obblighi eccessivamente ampi, i prestatori di servizi di hosting non dovrebbero tuttavia essere considerati piattaforme online quando la diffusione al pubblico è solo una funzionalità minore o meramente accessoria di un altro servizio o una funzionalità del servizio principale e, per ragioni tecniche oggettive, tale funzionalità non può essere utilizzata senza tale altro servizio principale e l'integrazione di tale funzionalità non è un mezzo per eludere l'applicabilità delle norme del presente regolamento applicabili alle piattaforme online. Ad esempio, la sezione relativa ai commenti di un quotidiano online potrebbe costituire tale funzionalità, ove sia evidente che è accessoria al servizio principale rappresentato dalla pubblicazione di notizie sotto la responsabilità editoriale dell'editore. Ai fini del presente regolamento, un servizio di cloud computing non dovrebbe essere considerato una piattaforma online nei casi in cui la diffusione di un contenuto specifico costituisca una funzionalità minore o accessoria. Inoltre, un servizio di cloud computing, quando funge da infrastruttura, come ad esempio i servizi di archiviazione e di calcolo infrastrutturali sottostanti di un'applicazione basata su Internet o di una piattaforma online, non dovrebbe essere considerato di per sé una diffusione al pubblico di informazioni memorizzate o elaborate su richiesta di un destinatario di un'applicazione o di una piattaforma online che lo stesso ospita.
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 14
(14)  Il concetto di "diffusione al pubblico" utilizzato nel presente regolamento dovrebbe implicare la messa a disposizione di informazioni a un numero potenzialmente illimitato di persone, ossia il fatto di rendere le informazioni facilmente accessibili agli utenti in generale senza che sia necessario un ulteriore intervento da parte del destinatario del servizio che le ha fornite, indipendentemente dall'accesso effettivo alle informazioni in questione da parte di tali persone. La mera possibilità di creare gruppi di utenti di un determinato servizio non dovrebbe, di per sé, essere intesa nel senso che le informazioni così diffuse non siano diffuse al pubblico. Il concetto dovrebbe tuttavia escludere la diffusione di informazioni all'interno di gruppi chiusi costituiti da un numero limitato di persone predeterminate. I servizi di comunicazione interpersonale, definiti nella direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio39, quali i messaggi di posta elettronica o i servizi di messaggistica privata, non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Le informazioni dovrebbero essere considerate diffuse al pubblico ai sensi del presente regolamento solo se ciò avviene su richiesta diretta del destinatario del servizio che le ha fornite.
(14)  Il concetto di "diffusione al pubblico" utilizzato nel presente regolamento dovrebbe implicare la messa a disposizione di informazioni a un numero potenzialmente illimitato di persone, ossia il fatto di rendere le informazioni facilmente accessibili agli utenti in generale senza che sia necessario un ulteriore intervento da parte del destinatario del servizio che le ha fornite, indipendentemente dall'accesso effettivo alle informazioni in questione da parte di tali persone. Di conseguenza, qualora l'accesso alle informazioni richieda la registrazione o l'ammissione a un gruppo di utenti, tali informazioni dovrebbero essere considerate diffuse al pubblico solo se gli utenti che intendono accedervi sono automaticamente registrati o ammessi senza una decisione umana che stabilisca a chi concedere l'accesso. Le informazioni scambiate utilizzando servizi di comunicazione interpersonale, definiti nella direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio39, quali i messaggi di posta elettronica o i servizi di messaggistica privata, non sono considerate diffuse al pubblico. Le informazioni dovrebbero essere considerate diffuse al pubblico ai sensi del presente regolamento solo se ciò avviene su richiesta diretta del destinatario del servizio che le ha fornite.
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39 Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione) (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36).
39 Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione) (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36).
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 16
(16)  La certezza del diritto apportata dal quadro orizzontale di esenzioni condizionate dalla responsabilità per i prestatori di servizi intermediari, di cui alla direttiva 2000/31/CE, ha consentito l'emergere e l'espansione di molti nuovi servizi in tutto il mercato interno. È pertanto opportuno preservare tale quadro. In considerazione delle divergenze in sede di recepimento e di applicazione delle pertinenti norme a livello nazionale, e per ragioni di chiarezza e coerenza, tale quadro dovrebbe tuttavia essere integrato nel presente regolamento. Occorre inoltre chiarire alcuni elementi di tale quadro alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.
(16)  La certezza del diritto apportata dal quadro orizzontale di esenzioni condizionate dalla responsabilità per i prestatori di servizi intermediari, di cui alla direttiva 2000/31/CE, ha consentito l'emergere e l'espansione di molti nuovi servizi in tutto il mercato interno. È pertanto opportuno preservare tale quadro. In considerazione delle divergenze in sede di recepimento e di applicazione delle pertinenti norme a livello nazionale, e per ragioni di chiarezza, uniformità, prevedibilità, accessibilità e coerenza, tale quadro dovrebbe tuttavia essere integrato nel presente regolamento. Occorre inoltre chiarire alcuni elementi di tale quadro alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, nonché degli sviluppi tecnologici e del mercato.
Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 18
(18)  Le esenzioni dalla responsabilità stabilite nel presente regolamento non dovrebbero applicarsi allorché, anziché limitarsi a una fornitura neutra dei servizi, mediante un trattamento puramente tecnico e automatico delle informazioni fornite dal destinatario del servizio, il prestatore di servizi intermediari svolga un ruolo attivo atto a conferirgli la conoscenza o il controllo di tali informazioni. Tali esenzioni non dovrebbero di conseguenza essere disponibili per quanto riguarda la responsabilità relativa alle informazioni fornite non dal destinatario del servizio ma dallo stesso prestatore del servizio intermediario, anche nel caso di informazioni elaborate sotto la responsabilità editoriale di tale prestatore.
(18)  Le esenzioni dalla responsabilità stabilite nel presente regolamento non dovrebbero applicarsi allorché, anziché limitarsi a una fornitura neutra dei servizi, mediante un trattamento puramente tecnico e automatico delle informazioni fornite dal destinatario del servizio, il prestatore di servizi intermediari svolga un ruolo attivo atto a conferirgli la conoscenza o il controllo di tali informazioni. La mera classificazione o visualizzazione in un ordine o l'utilizzo di un sistema di raccomandazione non dovrebbero, tuttavia, essere considerati un controllo sulle informazioni. Tali esenzioni non dovrebbero di conseguenza essere disponibili per quanto riguarda la responsabilità relativa alle informazioni fornite non dal destinatario del servizio ma dallo stesso prestatore del servizio intermediario, anche nel caso di informazioni elaborate sotto la responsabilità editoriale di tale prestatore.
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 20
(20)  Un prestatore di servizi intermediari che deliberatamente collabori con un destinatario dei servizi al fine di commettere attività illegali non fornisce il suo servizio in modo neutro e non dovrebbe pertanto poter beneficiare delle esenzioni dalla responsabilità di cui al presente regolamento.
(20)  Qualora un prestatore di servizi intermediari deliberatamente collabori con un destinatario dei servizi al fine di commettere attività illegali, si ritiene che il servizio non sia fornito in modo neutro e il prestatore non dovrebbe pertanto poter beneficiare delle esenzioni dalla responsabilità di cui al presente regolamento.
Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 21
(21)  Un prestatore dovrebbe poter beneficiare delle esenzioni dalla responsabilità per i servizi di "mere conduit" e "caching" se non è in alcun modo coinvolto nelle informazioni trasmesse. A tal fine è anche necessario che il prestatore non modifichi le informazioni che trasmette. Tale prescrizione non dovrebbe tuttavia intendersi riferita alle manipolazioni di carattere tecnico effettuate nel corso della trasmissione, in quanto tali manipolazioni non alterano l'integrità delle informazioni trasmesse.
(21)  Un prestatore dovrebbe poter beneficiare delle esenzioni dalla responsabilità per i servizi di "mere conduit" e "caching" se non è in alcun modo coinvolto nel contenuto delle informazioni trasmesse. A tal fine è anche necessario che il prestatore non modifichi le informazioni che trasmette. Tale prescrizione non dovrebbe tuttavia intendersi riferita alle manipolazioni di carattere tecnico effettuate nel corso della trasmissione, in quanto tali manipolazioni non alterano l'integrità delle informazioni trasmesse.
Emendamento 19
Proposta di regolamento
Considerando 22
(22)  Al fine di beneficiare dell'esenzione dalla responsabilità per i servizi di hosting, il prestatore dovrebbe agire immediatamente per rimuovere i contenuti illegali o per disabilitare l'accesso agli stessi non appena ne venga effettivamente a conoscenza o ne divenga consapevole. La rimozione dei contenuti o la disabilitazione dell'accesso agli stessi dovrebbe essere effettuata nel rispetto del principio della libertà di espressione. Il prestatore può effettivamente acquisire tale conoscenza o consapevolezza, in particolare mediante indagini volontarie o notifiche inviategli da persone o enti conformemente al presente regolamento, nella misura in cui tali notifiche sono sufficientemente precise e dimostrate da consentire a un operatore economico diligente di individuare ragionevolmente, valutare e, se del caso, contrastare i presunti contenuti illegali.
(22)  Al fine di beneficiare dell'esenzione dalla responsabilità per i servizi di hosting, il prestatore dovrebbe agire immediatamente per rimuovere i contenuti illegali o per disabilitare l'accesso agli stessi dopo essere divenuto consapevole della loro natura illegale e ne venga pertanto effettivamente a conoscenza. La rimozione dei contenuti o la disabilitazione dell'accesso agli stessi dovrebbe essere effettuata nel rispetto di un elevato livello di protezione dei consumatori e della Carta dei diritti fondamentali, nonché del principio della libertà di espressione e del diritto di ricevere e comunicare informazioni e idee senza ingerenze da parte delle autorità pubbliche. Il prestatore può effettivamente acquisire conoscenza o consapevolezza della natura illegale del contenuto, in particolare mediante indagini volontarie o notifiche inviategli da persone o enti conformemente al presente regolamento, nella misura in cui tali notifiche sono sufficientemente precise e dimostrate da consentire a un prestatore di servizi di hosting diligente di individuare ragionevolmente, valutare e, se del caso, contrastare i presunti contenuti illegali. Purché agiscano non appena ne vengano effettivamente a conoscenza, i prestatori dovrebbero beneficiare delle esenzioni dalla responsabilità di cui al presente regolamento.
Emendamento 20
Proposta di regolamento
Considerando 23
(23)  Per garantire l'efficace tutela dei consumatori che effettuano transazioni commerciali intermediate online, determinati prestatori di servizi di hosting, ossia le piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali, non dovrebbero poter beneficiare dell'esenzione dalla responsabilità per i prestatori di servizi di hosting stabilita nel presente regolamento nella misura in cui tali piattaforme online presentano le pertinenti informazioni relative alle transazioni in questione in modo tale da indurre i consumatori a ritenere che le informazioni siano state fornite da tali stesse piattaforme online o da destinatari del servizio che agiscono sotto la loro autorità o il loro controllo e che tali piattaforme online siano pertanto a conoscenza delle informazioni o le controllino, anche se in realtà potrebbe non essere così. A tale riguardo è opportuno determinare obiettivamente, sulla base di tutte le pertinenti circostanze, se la presentazione possa indurre un consumatore medio e ragionevolmente informato a giungere a una simile conclusione.
(23)  Per garantire l'efficace tutela dei consumatori che effettuano transazioni commerciali intermediate online, determinati prestatori di servizi di hosting, ossia le piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali, non dovrebbero poter beneficiare dell'esenzione dalla responsabilità per i prestatori di servizi di hosting stabilita nel presente regolamento nella misura in cui tali piattaforme online presentano le pertinenti informazioni relative alle transazioni in questione in modo tale da indurre i consumatori a ritenere che le informazioni siano state fornite da tali stesse piattaforme online o da destinatari del servizio che agiscono sotto la loro autorità o il loro controllo e che tali piattaforme online siano pertanto a conoscenza delle informazioni o le controllino, anche se in realtà potrebbe non essere così. A tale riguardo è opportuno determinare obiettivamente, sulla base di tutte le pertinenti circostanze, se la presentazione possa indurre un consumatore a giungere a una simile conclusione. Si può giungere a tale conclusione, ad esempio, nel caso in cui la piattaforma online che prevede contratti a distanza con gli operatori commerciali non mostri chiaramente l'identità dell'operatore commerciale ai sensi del presente regolamento, o commercializzi il prodotto o servizio a proprio nome anziché utilizzando il nome dell'operatore commerciale che lo fornirà, o qualora il prestatore determini il prezzo finale dei beni o servizi offerti dall'operatore commerciale.
Emendamento 21
Proposta di regolamento
Considerando 25
(25)  Al fine di garantire la certezza del diritto e non scoraggiare le attività volte a individuare, identificare e contrastare i contenuti illegali che i prestatori di servizi intermediari possono intraprendere su base volontaria, è opportuno chiarire che il semplice fatto che i prestatori intraprendano tali attività non comporta il venir meno delle esenzioni dalla responsabilità stabilite nel presente regolamento, purché tali attività siano svolte in buona fede e in modo diligente. È inoltre opportuno chiarire che il semplice fatto che tali prestatori adottino, in buona fede, misure per adempiere le prescrizioni del diritto dell'Unione, comprese quelle stabilite nel presente regolamento per quanto riguarda l'attuazione delle loro condizioni generali, non dovrebbe comportare il venir meno di tali esenzioni dalla responsabilità. Le attività e le misure che un determinato prestatore può aver adottato non dovrebbero pertanto essere prese in considerazione nel determinare se il prestatore possa avvalersi di un'esenzione dalla responsabilità, in particolare per quanto riguarda la questione se il prestatore offra il suo servizio in modo neutro e possa pertanto rientrare nell'ambito di applicazione della pertinente disposizione, senza che tale norma implichi tuttavia che il prestatore possa necessariamente avvalersene.
(25)  Al fine di garantire la certezza del diritto e non scoraggiare le attività volte a individuare, identificare e contrastare i contenuti illegali che i prestatori di servizi intermediari possono intraprendere su base volontaria, è opportuno chiarire che il semplice fatto che i prestatori intraprendano tali attività non comporta il venir meno delle esenzioni dalla responsabilità stabilite nel presente regolamento per la sola ragione che stanno svolgendo indagini volontarie di propria iniziativa, purché tali attività siano svolte in buona fede e in modo diligente e siano accompagnate da garanzie supplementari contro la rimozione eccessiva di contenuti legali. I prestatori di servizi intermediari si adoperano al massimo per garantire che, laddove siano utilizzati strumenti automatizzati per la moderazione dei contenuti, la tecnologia sia sufficientemente affidabile da limitare quanto più possibile il tasso di errori che considerano erroneamente le informazioni come contenuti illegali. È inoltre opportuno chiarire che il semplice fatto che tali prestatori adottino, in buona fede, misure per adempiere le prescrizioni del diritto dell'Unione, comprese quelle stabilite nel presente regolamento per quanto riguarda l'attuazione delle loro condizioni generali, non dovrebbe comportare il venir meno di tali esenzioni dalla responsabilità. Le attività e le misure che un determinato prestatore può aver adottato non dovrebbero pertanto essere prese in considerazione nel determinare se il prestatore possa avvalersi di un'esenzione dalla responsabilità, in particolare per quanto riguarda la questione se il prestatore offra il suo servizio in modo neutro e possa pertanto rientrare nell'ambito di applicazione della pertinente disposizione, senza che tale norma implichi tuttavia che il prestatore possa necessariamente avvalersene.
Emendamento 22
Proposta di regolamento
Considerando 26
(26)  Sebbene le norme di cui al capo II del presente regolamento vertano sull'esenzione dalla responsabilità dei prestatori di servizi intermediari, è importante ricordare che, nonostante il ruolo generalmente importante svolto da tali prestatori, il problema dei contenuti e delle attività illegali online non dovrebbe essere affrontato concentrandosi esclusivamente sulla loro responsabilità e sulle loro competenze. Ove possibile i terzi interessati da contenuti illegali trasmessi o memorizzati online dovrebbero cercare di risolvere i conflitti relativi a tali contenuti senza coinvolgere i prestatori di servizi intermediari in questione. I destinatari del servizio dovrebbero essere ritenuti responsabili, ove le norme applicabili del diritto dell'Unione e nazionale che determinano tale responsabilità lo prevedano, per i contenuti illegali che forniscono e che possono diffondere attraverso servizi intermediari. Se del caso, è opportuno che anche altri attori, quali i moderatori dei gruppi negli ambienti online chiusi, in particolare nel caso di grandi gruppi, contribuiscano a evitare la diffusione di contenuti illegali online, conformemente al diritto applicabile. Inoltre, ove sia necessario coinvolgere i prestatori di servizi della società dell'informazione, compresi i prestatori di servizi intermediari, le richieste o gli ordini relativi a tale coinvolgimento dovrebbero, di norma, essere rivolti al soggetto che dispone della capacità tecnica e operativa per contrastare gli specifici contenuti illegali, in modo da evitare e ridurre al minimo gli eventuali effetti negativi in termini di disponibilità e accessibilità delle informazioni che non sono contenuti illegali.
(26)  Sebbene le norme di cui al capo II del presente regolamento vertano sull'esenzione dalla responsabilità dei prestatori di servizi intermediari, è importante ricordare che, nonostante il ruolo generalmente importante svolto da tali prestatori, il problema dei contenuti e delle attività illegali online non dovrebbe essere affrontato concentrandosi esclusivamente sulla loro responsabilità e sulle loro competenze. Ove possibile i terzi interessati da contenuti illegali trasmessi o memorizzati online dovrebbero cercare di risolvere i conflitti relativi a tali contenuti senza coinvolgere i prestatori di servizi intermediari in questione. I destinatari del servizio dovrebbero essere ritenuti responsabili, ove le norme applicabili del diritto dell'Unione e nazionale che determinano tale responsabilità lo prevedano, per i contenuti illegali che forniscono e che possono diffondere attraverso servizi intermediari. Se del caso, è opportuno che anche altri attori, quali i moderatori dei gruppi negli ambienti online chiusi e aperti, in particolare nel caso di grandi gruppi, contribuiscano a evitare la diffusione di contenuti illegali online, conformemente al diritto applicabile. Inoltre, ove sia necessario coinvolgere i prestatori di servizi della società dell'informazione, compresi i prestatori di servizi intermediari, le richieste o gli ordini relativi a tale coinvolgimento dovrebbero, di norma, essere rivolti al prestatore specifico che dispone della capacità tecnica e operativa per contrastare gli specifici contenuti illegali, in modo da evitare e ridurre al minimo gli eventuali effetti negativi in termini di disponibilità e accessibilità delle informazioni che non sono contenuti illegali. Di conseguenza, i prestatori dovrebbero agire qualora siano nella posizione migliore per farlo.
Emendamento 23
Proposta di regolamento
Considerando 27
(27)  Dal 2000 sono state sviluppate nuove tecnologie che hanno migliorato la disponibilità, l'efficienza, la velocità, l'affidabilità, la capacità e la sicurezza dei sistemi per la trasmissione e la memorizzazione di dati online, portando a un ecosistema online sempre più complesso. A tale riguardo è opportuno ricordare che anche i prestatori di servizi che stabiliscono e agevolano l'architettura logica di base e il corretto funzionamento di Internet, comprese le funzioni tecniche ausiliarie, possono beneficiare delle esenzioni dalla responsabilità stabilite nel presente regolamento, nella misura in cui i loro servizi si qualificano come "mere conduit", "caching" o hosting. Tali servizi comprendono, a seconda dei casi, reti locali senza fili, servizi di sistema dei nomi di dominio (DNS), registri dei nomi di dominio di primo livello, autorità di certificazione che rilasciano certificati digitali o reti per la diffusione di contenuti che abilitano o migliorano le funzioni di altri prestatori di servizi intermediari. Analogamente, i servizi utilizzati per le comunicazioni e i mezzi tecnici attraverso i quali vengono forniti hanno subito una notevole evoluzione, dando luogo a servizi online come il Voice over IP, i servizi di messaggistica e i servizi di posta elettronica basati sul web, in cui la comunicazione avviene tramite un servizio di accesso a Internet. Anche tali servizi possono beneficiare delle esenzioni dalla responsabilità, nella misura in cui si qualificano come servizi di "mere conduit", "caching" o hosting.
(27)  Dal 2000 sono state sviluppate nuove tecnologie che hanno migliorato la disponibilità, l'efficienza, la velocità, l'affidabilità, la capacità e la sicurezza dei sistemi per la trasmissione e la memorizzazione di dati online, portando a un ecosistema online sempre più complesso. A tale riguardo è opportuno ricordare che anche i prestatori di servizi che stabiliscono e agevolano l'architettura logica di base e il corretto funzionamento di Internet, comprese le funzioni tecniche ausiliarie, possono beneficiare delle esenzioni dalla responsabilità stabilite nel presente regolamento, nella misura in cui i loro servizi si qualificano come "mere conduit", "caching" o hosting. Tali servizi comprendono, a seconda dei casi e fra gli altri, reti locali senza fili, servizi di sistema dei nomi di dominio (DNS), registri dei nomi di dominio di primo livello, autorità di certificazione che rilasciano certificati digitali, reti private virtuali, servizi di infrastrutture cloud o reti per la diffusione di contenuti che abilitano o migliorano le funzioni di altri prestatori di servizi intermediari. Analogamente, i servizi utilizzati per le comunicazioni e i mezzi tecnici attraverso i quali vengono forniti hanno subito una notevole evoluzione, dando luogo a servizi online come il Voice over IP, i servizi di messaggistica e i servizi di posta elettronica basati sul web, in cui la comunicazione avviene tramite un servizio di accesso a Internet. Anche tali servizi possono beneficiare delle esenzioni dalla responsabilità, nella misura in cui si qualificano come servizi di "mere conduit", "caching" o hosting.
Emendamento 24
Proposta di regolamento
Considerando 27 bis (nuovo)
(27 bis)  Una singola pagina web o un singolo sito web può comprendere elementi definibili in maniera differente come servizi di semplice trasporto ("mere conduit"), memorizzazione temporanea ("caching") o "hosting" e a ciascuno di essi dovrebbero pertanto applicarsi le norme per le esenzioni dalla responsabilità. Ad esempio, un motore di ricerca potrebbe agire unicamente come un servizio di memorizzazione temporanea ("caching") in relazione alle informazioni incluse nei risultati di una ricerca. Gli elementi visualizzati insieme a detti risultati, come la pubblicità online, si qualificherebbero tuttavia ancora come un servizio di hosting.
Emendamenti 25 e 517/rev
Proposta di regolamento
Considerando 28
(28)  I prestatori di servizi intermediari non dovrebbero essere soggetti a un obbligo di sorveglianza di carattere generale. Ciò non riguarda gli obblighi di sorveglianza in casi specifici e, in particolare, lascia impregiudicati gli ordini emessi dalle autorità nazionali secondo le rispettive legislazioni, conformemente alle condizioni stabilite nel presente regolamento. Nessuna disposizione del presente regolamento dovrebbe essere intesa come un'imposizione di un obbligo generale di sorveglianza o di accertamento attivo dei fatti, o come un obbligo generale per i prestatori di adottare misure proattive in relazione ai contenuti illegali.
(28)  I prestatori di servizi intermediari non dovrebbero essere soggetti, né de jure né de facto, a un obbligo di sorveglianza di carattere generale. Ciò non riguarda gli obblighi di sorveglianza specifici e adeguatamente identificati in casi specifici, ove stabilito negli atti dell'Unione, e, in particolare, lascia impregiudicati gli ordini emessi dalle autorità nazionali secondo le rispettive legislazioni che attuano atti giuridici dell'Unione, conformemente alle condizioni stabilite nel presente regolamento e in altre normative dell'Unione considerate lex specialis. Nessuna disposizione del presente regolamento dovrebbe essere intesa come un'imposizione di un obbligo generale di sorveglianza o di accertamento attivo dei fatti, o come un obbligo generale per i prestatori di adottare misure proattive in relazione ai contenuti illegali. Parimenti, gli Stati membri non dovrebbero impedire agli intermediari di servizi di prestare servizi di cifratura da punto a punto. Applicare ai dati una cifratura da punto a punto efficace è essenziale ai fini della fiducia e della sicurezza su Internet e previene in maniera efficace l'accesso non autorizzato di terzi. Pertanto, al fine di assicurare un'efficace protezione della vita privata nell'ambiente digitale, gli Stati membri non dovrebbero imporre ai prestatori di servizi intermediari l'obbligo generale di limitare l'utilizzo anonimo dei loro servizi. In linea con il principio della minimizzazione dei dati e al fine di impedire la divulgazione non autorizzata, il furto di identità e altre forme di abuso dei dati personali, i destinatari dovrebbero avere il diritto di utilizzare e pagare i servizi in forma anonima, ove ragionevolmente possibile. Ciò dovrebbe applicarsi fatti salvi gli obblighi stabiliti dal diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali. I prestatori possono rendere possibile l'uso anonimo dei loro servizi astenendosi dal raccogliere dati personali relativi al destinatario e alle sue attività online e permettendo ai destinatari di utilizzare reti che rendono anonimo l'accesso al servizio. I pagamenti in forma anonima possono ad esempio avvenire in contanti, mediante voucher o strumenti di pagamento prepagati.
Emendamento 26
Proposta di regolamento
Considerando 29
(29)  A seconda dell'ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro e del settore del diritto in questione, le autorità giudiziarie o amministrative nazionali possono ordinare ai prestatori di servizi intermediari di contrastare determinati contenuti illegali specifici o di fornire determinate informazioni specifiche. Le leggi nazionali in base alle quali tali ordini sono emessi divergono considerevolmente e gli ordini trattano in misura sempre maggiore situazioni transfrontaliere. Al fine di garantire che tali ordini possano essere rispettati in modo efficace ed efficiente, consentendo alle autorità pubbliche interessate di svolgere i loro compiti ed evitando che i prestatori siano soggetti a oneri sproporzionati, senza che ciò comporti un pregiudizio indebito ai diritti e agli interessi legittimi di terzi, è necessario stabilire determinate condizioni che tali ordini dovrebbero soddisfare nonché determinate prescrizioni complementari relative al trattamento dei suddetti ordini.
(29)  A seconda dell'ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro e del settore del diritto in questione, le autorità giudiziarie o amministrative nazionali possono ordinare ai prestatori di servizi intermediari di contrastare determinati contenuti illegali specifici o di fornire determinate informazioni specifiche. Le leggi nazionali conformi al diritto dell'Unione, compresa la Carta, in base alle quali tali ordini sono emessi divergono considerevolmente e gli ordini trattano in misura sempre maggiore situazioni transfrontaliere. Al fine di garantire che tali ordini possano essere rispettati in modo efficace ed efficiente, consentendo alle autorità pubbliche interessate di svolgere i loro compiti ed evitando che i prestatori siano soggetti a oneri sproporzionati, senza che ciò comporti un pregiudizio indebito ai diritti e agli interessi legittimi di terzi, è necessario stabilire determinate condizioni che tali ordini dovrebbero soddisfare nonché determinate prescrizioni complementari relative al trattamento efficace dei suddetti ordini.
Emendamento 27
Proposta di regolamento
Considerando 30
(30)  Gli ordini di contrastare i contenuti illegali o di fornire informazioni dovrebbero essere emessi in conformità del diritto dell'Unione, in particolare del regolamento (UE) 2016/679 e del divieto di obblighi generali di sorveglianza sulle informazioni o di accertamento attivo dei fatti o di circostanze che indichino la presenza di attività illegali di cui al presente regolamento. Le condizioni e le prescrizioni stabilite nel presente regolamento che si applicano agli ordini di contrastare i contenuti illegali lasciano impregiudicati altri atti dell'Unione che prevedono sistemi analoghi per contrastare specifiche tipologie di contenuti illegali, quali il regolamento (UE) …/…. [proposta di regolamento relativo alla diffusione di contenuti terroristici online] o il regolamento (UE) 2017/2394 che conferisce alle autorità degli Stati membri responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori specifici poteri per disporre la fornitura di informazioni, mentre le condizioni e le prescrizioni che si applicano agli ordini di fornire informazioni lasciano impregiudicati gli altri atti dell'Unione che prevedono norme analoghe pertinenti per settori specifici. Tali condizioni e prescrizioni dovrebbero lasciare impregiudicate le norme in materia di conservazione delle informazioni ai sensi del diritto nazionale applicabile, conformemente al diritto dell'Unione e alle richieste di riservatezza delle autorità di contrasto connesse alla non divulgazione di informazioni.
(30)  Gli ordini di contrastare i contenuti illegali o di fornire informazioni dovrebbero essere emessi in conformità del diritto dell'Unione, ivi compresa la Carta, e in particolare del regolamento (UE) 2016/679 e del divieto di obblighi generali di sorveglianza sulle informazioni o di accertamento attivo dei fatti o di circostanze che indichino la presenza di attività illegali di cui al presente regolamento. Le condizioni e le prescrizioni stabilite nel presente regolamento che si applicano agli ordini di contrastare i contenuti illegali lasciano impregiudicati altri atti dell'Unione che prevedono sistemi analoghi per contrastare specifiche tipologie di contenuti illegali, quali il regolamento (UE) 2021/784 relativo alla diffusione di contenuti terroristici online o il regolamento (UE) 2017/2394 che conferisce alle autorità degli Stati membri responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori specifici poteri per disporre la fornitura di informazioni, mentre le condizioni e le prescrizioni che si applicano agli ordini di fornire informazioni lasciano impregiudicati gli altri atti dell'Unione che prevedono norme analoghe pertinenti per settori specifici. Tali condizioni e prescrizioni dovrebbero lasciare impregiudicate le norme in materia di conservazione delle informazioni ai sensi del diritto nazionale applicabile, conformemente al diritto dell'Unione e alle richieste di riservatezza delle autorità di contrasto connesse alla non divulgazione di informazioni.
Emendamento 28
Proposta di regolamento
Considerando 31
(31)  L'ambito di applicazione territoriale di tali ordini di contrastare i contenuti illegali dovrebbe essere definito in modo chiaro sulla base del diritto dell'Unione o nazionale applicabile che consente l'emissione dell'ordine e dovrebbe limitarsi a quanto strettamente necessario per il conseguimento dei suoi obiettivi. A tale riguardo l'autorità giudiziaria o amministrativa nazionale che emette l'ordine dovrebbe conciliare l'obiettivo che esso mira a conseguire, conformemente alla base giuridica che ne consente l'emissione, con i diritti e gli interessi legittimi di tutti i terzi potenzialmente interessati dall'ordine, in particolare i loro diritti fondamentali sanciti dalla Carta. Qualora l'ordine contenente riferimento a informazioni specifiche possa avere effetto oltre il territorio dello Stato membro dell'autorità in questione, quest'ultima dovrebbe inoltre valutare se le informazioni in questione possano costituire contenuti illegali in altri Stati membri interessati e, se del caso, tenere conto delle pertinenti norme del diritto dell'Unione o del diritto internazionale e degli interessi della cortesia internazionale.
(31)  L'ambito di applicazione territoriale di tali ordini di contrastare i contenuti illegali dovrebbe essere definito in modo chiaro sulla base del diritto dell'Unione o nazionale applicabile in conformità del diritto dell'Unione, tra cui la direttiva 2000/31/CE e la Carta, che consente l'emissione dell'ordine e dovrebbe limitarsi a quanto strettamente necessario per il conseguimento dei suoi obiettivi. A tale riguardo l'autorità giudiziaria o amministrativa nazionale che emette l'ordine dovrebbe conciliare l'obiettivo che esso mira a conseguire, conformemente alla base giuridica che ne consente l'emissione, con i diritti e gli interessi legittimi di tutti i terzi potenzialmente interessati dall'ordine, in particolare i loro diritti fondamentali sanciti dalla Carta. Qualora l'ordine contenente riferimento a informazioni specifiche possa avere effetto oltre il territorio dello Stato membro dell'autorità in questione, quest'ultima dovrebbe, in via eccezionale, valutare se le informazioni in questione possano costituire contenuti illegali in altri Stati membri interessati e, se del caso, tenere conto delle pertinenti norme del diritto dell'Unione o del diritto internazionale e degli interessi della cortesia internazionale.
Emendamento 29
Proposta di regolamento
Considerando 32
(32)  Gli ordini di fornire informazioni disciplinati dal presente regolamento riguardano la presentazione di informazioni specifiche su singoli destinatari del servizio intermediario in questione individuati in tali ordini ai fini della determinazione del rispetto delle norme dell'Unione o nazionali applicabili da parte dei destinatari dei servizi. Gli ordini riguardanti informazioni relative a un gruppo di destinatari del servizio non specificamente individuati, compresi gli ordini di fornire informazioni aggregate necessarie a fini statistici e per l'elaborazione di politiche basate su dati concreti, non dovrebbero pertanto essere pregiudicati dalle norme del presente regolamento sulla fornitura di informazioni.
(32)  Gli ordini di fornire informazioni disciplinati dal presente regolamento riguardano la presentazione di informazioni specifiche su singoli destinatari del servizio intermediario in questione individuati in tali ordini ai fini della determinazione del rispetto delle norme dell'Unione o nazionali applicabili da parte dei destinatari dei servizi. Gli ordini riguardanti informazioni relative a un gruppo di destinatari del servizio non specificamente individuati, compresi gli ordini di fornire informazioni aggregate necessarie a fini statistici e per l'elaborazione di politiche basate su dati concreti, non dovrebbero pertanto essere pregiudicati dalle norme del presente regolamento sulla fornitura di informazioni. Gli Stati membri dovrebbero garantire la piena attuazione del quadro giuridico dell'Unione in materia di riservatezza delle comunicazioni e della vita privata online, nonché in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali quale sancita dalla direttiva (UE) 2016/680. In particolare, gli Stati membri dovrebbero rispettare i diritti dei cittadini e dei giornalisti e astenersi dal cercare informazioni che potrebbero nuocere alla libertà dei media o alla libertà di espressione.
Emendamento 30
Proposta di regolamento
Considerando 33
(33)  Gli ordini di contrastare i contenuti illegali e di fornire informazioni sono soggetti alle norme che tutelano la competenza dello Stato membro nel quale è stabilito il prestatore di servizi cui sono rivolti, e che prevedono eventuali deroghe a tale competenza in determinati casi previsti all'articolo 3 della direttiva 2000/31/CE, solo se sono rispettate le condizioni di tale articolo. Dato che gli ordini in questione riguardano rispettivamente informazioni specifiche e contenuti illegali specifici, qualora siano destinati a prestatori di servizi intermediari stabiliti in un altro Stato membro, essi non impongono, in linea di principio, restrizioni alla libera prestazione transfrontaliera dei servizi da parte di tali prestatori. Le norme di cui all'articolo 3 della direttiva 2000/31/CE, comprese quelle relative alla necessità di giustificare le misure che derogano alla competenza dello Stato membro nel quale è stabilito il prestatore di servizi per determinati motivi specificati e le norme relative alla notifica di tali misure, non si applicano pertanto in relazione a tali ordini.
(33)  Gli ordini di contrastare i contenuti illegali e di fornire informazioni sono soggetti alle norme che tutelano la competenza dello Stato membro nel quale è stabilito il prestatore di servizi cui sono rivolti, e che prevedono eventuali deroghe a tale competenza in determinati casi previsti all'articolo 3 della direttiva 2000/31/CE, solo se sono rispettate le condizioni di tale articolo. Dato che gli ordini in questione riguardano rispettivamente informazioni specifiche e contenuti illegali specifici quali definiti nel diritto dell'Unione o nazionale che rispetti il diritto dell'Unione, qualora siano destinati a prestatori di servizi intermediari stabiliti in un altro Stato membro, essi non dovrebbero imporre, in linea di principio, restrizioni alla libera prestazione transfrontaliera dei servizi da parte di tali prestatori. L'autorità competente dovrebbe trasmettere gli ordini di contrastare i contenuti illegali e di fornire informazioni direttamente al pertinente destinatario con ogni mezzo elettronico che consenta di conservare una traccia scritta in condizioni che permettano al prestatore di stabilirne l'autenticità, compresa l'esattezza della data e dell'ora di invio e ricevimento dell'ordine, quali posta elettronica protetta e piattaforme o altri canali protetti, compresi quelli messi a disposizione dal prestatore di servizi, in conformità delle norme in materia di protezione dei dati personali. Segnatamente, tale obbligo dovrebbe essere assolto usando servizi elettronici di recapito certificato qualificati ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio. Il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicate le norme in materia di riconoscimento reciproco ed esecuzione delle sentenze, segnatamente per quanto riguarda il diritto di rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione di un ordine di contrastare i contenuti illegali, in particolare qualora tale provvedimento sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro in cui è presentata la richiesta di riconoscimento o di esecuzione.
Emendamento 31
Proposta di regolamento
Considerando 33 bis (nuovo)
(33 bis)  Il presente regolamento non dovrebbe impedire alle competenti autorità giudiziarie o amministrative nazionali, sulla base del diritto dell'Unione o nazionale applicabile, in conformità del diritto dell'Unione, di emettere un ordine di ripristino dei contenuti, qualora tali contenuti siano conformi alle condizioni generali del prestatore di servizi intermediari, ma siano stati erroneamente considerati illegali dal prestatore di servizi e siano stati rimossi.
Emendamento 32
Proposta di regolamento
Considerando 33 ter (nuovo)
(33 ter)  Al fine di garantire l'efficace attuazione del presente regolamento, gli ordini di contrastare i contenuti illeciti e di fornire informazioni dovrebbero essere conformi al diritto dell'Unione, ivi compresa la Carta. La Commissione dovrebbe dare una risposta efficace alle violazioni del diritto dell'Unione mediante procedure di infrazione.
Emendamento 33
Proposta di regolamento
Considerando 34
(34)  Al fine di conseguire gli obiettivi del presente regolamento, e in particolare per migliorare il funzionamento del mercato interno e garantire un ambiente online sicuro e trasparente, è necessario stabilire una serie chiara ed equilibrata di obblighi armonizzati in materia di dovere di diligenza per i prestatori di servizi intermediari. Tali obblighi dovrebbero in particolare mirare a conseguire diversi obiettivi di interesse pubblico quali la sicurezza e la fiducia dei destinatari del servizio, compresi i minori e gli utenti vulnerabili, la tutela dei pertinenti diritti fondamentali sanciti dalla Carta, la garanzia di una significativa assunzione della responsabilità da parte di tali prestatori e il conferimento di maggiore potere ai destinatari e alle altre parti interessate, agevolando nel contempo la necessaria vigilanza da parte delle autorità competenti.
(34)  Al fine di conseguire gli obiettivi del presente regolamento, e in particolare per migliorare il funzionamento del mercato interno e garantire un ambiente online sicuro e trasparente, è necessario stabilire una serie chiara, efficace, prevedibile ed equilibrata di obblighi armonizzati in materia di dovere di diligenza per i prestatori di servizi intermediari. Tali obblighi dovrebbero in particolare mirare a conseguire diversi obiettivi di interesse pubblico quali un livello elevato di protezione dei consumatori, la sicurezza e la fiducia dei destinatari del servizio, compresi i minori e gli utenti vulnerabili, la tutela dei pertinenti diritti fondamentali sanciti dalla Carta, una significativa assunzione della responsabilità da parte di tali prestatori e il conferimento di maggiore potere ai destinatari e alle altre parti interessate, agevolando nel contempo la necessaria vigilanza da parte delle autorità competenti.
Emendamento 34
Proposta di regolamento
Considerando 35
(35)  A tale riguardo è importante che gli obblighi in materia di dovere di diligenza siano adeguati al tipo e alla natura del servizio intermediario interessato. Il presente regolamento stabilisce pertanto obblighi fondamentali applicabili a tutti i prestatori di servizi intermediari nonché obblighi supplementari per i prestatori di servizi di hosting e, più specificamente, le piattaforme online e le piattaforme online di dimensioni molto grandi. Nella misura in cui i prestatori di servizi intermediari possono rientrare in tali diverse categorie in considerazione della natura dei loro servizi e delle loro dimensioni, essi dovrebbero adempiere tutti i corrispondenti obblighi del presente regolamento. Tali obblighi armonizzati in materia di dovere di diligenza, che dovrebbero essere ragionevoli e non arbitrari, sono necessari per il conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico individuati, quali la tutela degli interessi legittimi dei destinatari del servizio, il contrasto delle pratiche illegali e la tutela dei diritti fondamentali online.
(35)  A tale riguardo è importante che gli obblighi in materia di dovere di diligenza siano adeguati al tipo, alla natura e alle dimensioni del servizio intermediario interessato. Il presente regolamento stabilisce pertanto obblighi fondamentali applicabili a tutti i prestatori di servizi intermediari nonché obblighi supplementari per i prestatori di servizi di hosting e, più specificamente, le piattaforme online e le piattaforme online di dimensioni molto grandi. Nella misura in cui i prestatori di servizi intermediari possono rientrare in tali diverse categorie in considerazione della natura dei loro servizi e delle loro dimensioni, essi dovrebbero adempiere tutti i corrispondenti obblighi del presente regolamento in relazione a tali servizi. Tali obblighi armonizzati in materia di dovere di diligenza, che dovrebbero essere ragionevoli e non arbitrari, sono necessari per il conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico individuati, quali la tutela degli interessi legittimi dei destinatari del servizio, il contrasto delle pratiche illegali e la tutela dei diritti fondamentali online.
Emendamento 35
Proposta di regolamento
Considerando 36
(36)  Per agevolare comunicazioni fluide ed efficienti relative alle materie disciplinate dal presente regolamento, i prestatori di servizi intermediari dovrebbero essere tenuti a istituire un punto di contatto unico e a pubblicare le pertinenti informazioni riguardanti il loro punto di contatto, comprese le lingue da utilizzare in tali comunicazioni. Al punto di contatto possono ricorrere anche i segnalatori attendibili e i professionisti che hanno un rapporto specifico con il prestatore di servizi intermediari. A differenza del rappresentante legale, il punto di contatto dovrebbe servire a scopi operativi e non dovrebbe necessariamente disporre di un luogo fisico.
(36)  Per agevolare comunicazioni fluide ed efficienti relative alle materie disciplinate dal presente regolamento, i prestatori di servizi intermediari dovrebbero essere tenuti a designare un punto di contatto unico e a pubblicare le pertinenti informazioni aggiornate riguardanti il loro punto di contatto, comprese le lingue da utilizzare in tali comunicazioni. Tali informazioni dovrebbero essere notificate al coordinatore dei servizi digitali nello Stato membro di stabilimento. Al punto di contatto possono ricorrere anche i segnalatori attendibili e i professionisti che hanno un rapporto specifico con il prestatore di servizi intermediari. Tale punto di contatto dovrebbe poter essere lo stesso previsto da altri atti dell'Unione. A differenza del rappresentante legale, il punto di contatto dovrebbe servire a scopi operativi e non dovrebbe necessariamente disporre di un luogo fisico.
Emendamento 36
Proposta di regolamento
Considerando 36 bis (nuovo)
(36 bis)  I prestatori di servizi intermediari dovrebbero inoltre essere tenuti a designare un punto di contatto unico per i destinatari del servizio, che permetta una comunicazione rapida, diretta ed efficiente, in particolare attraverso mezzi facilmente accessibili come numero di telefono, indirizzi e-mail, moduli di contatto elettronici, chatbot o messaggistica istantanea. Dovrebbe essere indicato esplicitamente quando un utente comunica con chatbot. Al fine di rendere la comunicazione più rapida, diretta ed efficiente, i destinatari del servizio non dovrebbero imbattersi in lunghi elenchi di selezione telefonica registrati o informazioni di contatto nascoste. In particolare, gli elenchi di selezione telefonica dovrebbero sempre includere l'opzione che consente di parlare con un operatore. I prestatori di servizi intermediari dovrebbero consentire ai destinatari del servizio di scegliere mezzi di comunicazione diretti ed efficaci che non si avvalgano unicamente di strumenti automatizzati. Tale requisito non dovrebbe incidere sull'organizzazione interna dei prestatori di servizi intermediari, ivi compresa la capacità di utilizzare servizi di terzi per fornire tale sistema di comunicazione, come prestatori di servizi esterni e call center.
Emendamento 37
Proposta di regolamento
Considerando 37
(37)  I prestatori di servizi intermediari stabiliti in un paese terzo che offrono servizi nell'Unione dovrebbero designare un rappresentante legale nell'Unione investito di un mandato adeguato e fornire informazioni relative ai loro rappresentanti legali, in modo da consentire una vigilanza efficace e, se necessario, l'esecuzione del presente regolamento in relazione a tali prestatori. Il rappresentante legale dovrebbe poter fungere anche da punto di contatto, purché siano rispettate le pertinenti prescrizioni del presente regolamento.
(37)  I prestatori di servizi intermediari stabiliti in un paese terzo che offrono servizi nell'Unione dovrebbero designare un rappresentante legale nell'Unione investito di un mandato adeguato e fornire informazioni relative ai loro rappresentanti legali, in modo da consentire una vigilanza efficace e, se necessario, l'esecuzione del presente regolamento in relazione a tali prestatori. Il rappresentante legale dovrebbe poter fungere anche da punto di contatto, purché siano rispettate le pertinenti prescrizioni del presente regolamento. Dovrebbe essere possibile per un rappresentante legale ricevere un mandato da parte di uno o più prestatori di servizi intermediari, conformemente al diritto nazionale, a condizione che tali prestatori si qualifichino come microimprese o piccole o medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE.
Emendamento 38
Proposta di regolamento
Considerando 38
(38)  Benché la libertà contrattuale dei prestatori di servizi intermediari debba, in linea di principio, essere rispettata, è opportuno stabilire determinate norme sul contenuto, sull'applicazione e sull'esecuzione delle condizioni generali di tali prestatori nell'interesse della trasparenza, della tutela dei destinatari del servizio e della prevenzione di risultati iniqui o arbitrari.
(38)  Benché la libertà contrattuale dei prestatori di servizi intermediari debba, in linea di principio, essere rispettata, è opportuno stabilire determinate norme sul contenuto, sull'applicazione e sull'esecuzione delle condizioni generali di tali prestatori nell'interesse della tutela dei diritti fondamentali, in particolare della libertà di espressione e di informazione, della trasparenza, della tutela dei destinatari del servizio e della prevenzione di risultati discriminatori, iniqui o arbitrari. In particolare, è importante garantire che le condizioni generali siano redatte in un linguaggio chiaro e privo di ambiguità, conformemente al diritto dell'Unione e nazionale applicabile. Le condizioni generali dovrebbero includere informazioni su tutte le politiche, le procedure, le misure e gli strumenti utilizzati ai fini della moderazione dei contenuti, tra cui il processo decisionale algoritmico e la revisione umana, nonché sul diritto di cessare l'utilizzo del servizio. I prestatori di servizi intermediari dovrebbero altresì fornire ai destinatari del servizio una sintesi concisa e di facile lettura dei principali elementi delle condizioni generali, comprese le misure correttive disponibili, utilizzando, ove opportuno, elementi grafici, come le icone.
Emendamento 39
Proposta di regolamento
Considerando 39
(39)  Per garantire un adeguato livello di trasparenza e assunzione della responsabilità, i prestatori di servizi intermediari dovrebbero comunicare annualmente, conformemente alle prescrizioni armonizzate di cui al presente regolamento, in merito alla moderazione dei contenuti da loro intrapresa, comprese le misure adottate a seguito dell'applicazione e dell'esecuzione delle loro condizioni generali. Al fine di evitare oneri sproporzionati, tali obblighi di comunicazione trasparente non dovrebbero tuttavia applicarsi ai prestatori che sono microimprese o piccole imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione40.
(39)  Per garantire un adeguato livello di trasparenza e assunzione della responsabilità, i prestatori di servizi intermediari dovrebbero elaborare una relazione annuale in un formato standardizzato e leggibile elettronicamente, conformemente alle prescrizioni armonizzate di cui al presente regolamento, in merito alla moderazione dei contenuti da loro intrapresa, comprese le misure adottate a seguito dell'applicazione e dell'esecuzione delle loro condizioni generali. Al fine di evitare oneri sproporzionati, tali obblighi di comunicazione trasparente non dovrebbero tuttavia applicarsi ai prestatori che sono microimprese o piccole imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione40, e che inoltre non si qualificano come piattaforme online di dimensioni molto grandi.
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40 Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).
40 Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).
Emendamento 40
Proposta di regolamento
Considerando 39 bis (nuovo)
(39 bis)  I destinatari di un servizio dovrebbero essere in grado di adottare una decisione o una scelta libera, autonoma e informata quando si avvalgono di un servizio e i prestatori di servizi intermediari non dovrebbero utilizzare alcun mezzo, nemmeno attraverso la propria interfaccia, per fuorviare o compromettere tale decisione. In particolare, i destinatari del servizio dovrebbero poter prendere una siffatta decisione, tra l'altro, per quanto riguarda l'accettazione e le modifiche delle condizioni generali, delle pratiche pubblicitarie, delle impostazioni di riservatezza e di altro tipo e dei sistemi di raccomandazione quando interagiscono con i servizi intermediari. Tuttavia, talune pratiche di solito sfruttano le distorsioni cognitive e inducono i destinatari del servizio ad acquistare beni e servizi che non desiderano o a divulgare informazioni personali che essi preferirebbero non divulgare. Pertanto, ai prestatori di servizi intermediari dovrebbe essere vietato ingannare o esortare i destinatari del servizio e distorcere o limitare l'autonomia, il processo decisionale o la scelta dei destinatari del servizio attraverso la struttura, la progettazione o le funzionalità di un'interfaccia online o di una parte della stessa ("dark pattern"). Ciò dovrebbe comprendere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le scelte di progettazione a carattere di sfruttamento volte a indirizzare il destinatario verso azioni che apportano benefici al prestatore di servizi intermediari, ma che possono non essere nell'interesse dei destinatari, presentando le scelte in maniera non neutrale, ad esempio attribuendo maggiore rilevanza visiva a un'opzione di consenso, formulando ripetutamente richieste al destinatario o esortandolo affinché prenda una decisione, o rendendo la procedura di cessazione di un servizio molto più difficile rispetto alla sottoscrizione dello stesso. Tuttavia, le norme per prevenire i "dark pattern" non dovrebbero essere intese come un impedimento ai prestatori di servizi di interagire direttamente con gli utenti e di offrire loro servizi nuovi o aggiuntivi. In particolare, dovrebbe essere possibile contattare nuovamente un utente in tempi ragionevoli, anche se l'utente ha negato il consenso per specifiche finalità di trattamento dei dati, in conformità del regolamento (UE) 2016/679. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare un atto delegato per definire le pratiche che potrebbero essere considerate "dark pattern".
Emendamento 512
Proposta di regolamento
Considerando 39 ter (nuovo)
(39 ter)   Per garantire un'applicazione efficace e adeguata dell'obbligo di tracciabilità degli utenti commerciali, senza imporre oneri sproporzionati, i prestatori di servizi intermediari in questione dovrebbero effettuare verifiche in materia di dovere di diligenza prima di utilizzare i loro servizi, per verificare l'affidabilità delle informazioni fornite dall'utente commerciale interessato, in particolare utilizzando banche dati o interfacce online ufficiali liberamente accessibili, quali i registri delle imprese nazionali, o chiedendo all'utente commerciale interessato di fornire documenti giustificativi affidabili, quali copie di documenti di identità, estratti conto certificati, certificati relativi alla società e certificati del registro delle imprese. Essi possono anche avvalersi di altre fonti, disponibili per l'uso a distanza, che offrano un livello di affidabilità analogo ai fini del rispetto di tale obbligo.
Emendamento 41
Proposta di regolamento
Considerando 40
(40)  I prestatori di servizi di hosting svolgono un ruolo particolarmente importante nel contrasto ai contenuti illegali online, in quanto memorizzano le informazioni fornite dai destinatari del servizio su loro richiesta e danno solitamente accesso a tali informazioni ad altri destinatari, talvolta su larga scala. È importante che tutti i prestatori di servizi di hosting, indipendentemente dalle loro dimensioni, predispongano meccanismi di notifica e azione di facile uso che agevolino la notifica al prestatore di servizi di hosting interessato di informazioni specifiche che la parte notificante ritiene costituiscano contenuti illegali ("notifica"), in base alla quale il prestatore può decidere se condivide o no tale valutazione e se intende rimuovere detti contenuti o disabilitare l'accesso agli stessi ("azione"). A condizione che siano rispettate le prescrizioni relative alle notifiche, le persone o gli enti dovrebbero poter notificare più contenuti specifici presunti illegali mediante un'unica notifica. L'obbligo di predisporre meccanismi di notifica e azione dovrebbe applicarsi, ad esempio, ai servizi di condivisione e memorizzazione di file, ai servizi di web hosting, ai server di annunci e ai pastebin, nella misura in cui si qualificano come prestatori di servizi di hosting contemplati dal presente regolamento.
(40)  I prestatori di servizi di hosting svolgono un ruolo particolarmente importante nel contrasto ai contenuti illegali online, in quanto memorizzano le informazioni fornite dai destinatari del servizio su loro richiesta e danno solitamente accesso a tali informazioni ad altri destinatari, talvolta su larga scala. È importante che tutti i prestatori di servizi di hosting, indipendentemente dalle loro dimensioni, predispongano meccanismi di notifica e azione facilmente accessibili, completi e di facile uso che agevolino la notifica al prestatore di servizi di hosting interessato di informazioni specifiche che la parte notificante ritiene costituiscano contenuti illegali ("notifica"), in base alla quale il prestatore può stabilire la manifesta illegalità dei contenuti in questione senza condurre un ulteriore esame legale o fattuale delle informazioni contenute nella notifica, e può rimuovere detti contenuti o disabilitare l'accesso agli stessi ("azione"). Un siffatto meccanismo dovrebbe comprendere un meccanismo di segnalazione chiaramente identificabile, ubicato vicino al contenuto in questione, che consenta di notificare in modo facile e rapido le informazioni considerate contenuti illegali a norma del diritto dell'Unione o nazionale. A condizione che siano rispettate le prescrizioni relative alle notifiche, le persone o gli enti dovrebbero poter notificare più contenuti specifici presunti illegali mediante un'unica notifica onde assicurare l'effettivo funzionamento dei meccanismi di notifica e azione. Le persone fisiche dovrebbero sempre avere la possibilità di presentare notifiche in forma anonima; tuttavia, tali notifiche non dovrebbero condurre a una conoscenza effettiva, tranne nel caso di informazioni che si ritiene riguardino uno dei reati di cui alla direttiva 2011/93/UE. L'obbligo di predisporre meccanismi di notifica e azione dovrebbe applicarsi, ad esempio, ai servizi di condivisione e memorizzazione di file, ai servizi di web hosting, ai server di annunci e ai pastebin, nella misura in cui si qualificano come prestatori di servizi di hosting contemplati dal presente regolamento.
Emendamento 42
Proposta di regolamento
Considerando 40 bis (nuovo)
(40 bis)  Le notifiche dovrebbero tuttavia essere indirizzate all'attore che dispone delle capacità tecniche e operative per intervenire e che intrattiene la relazione più stretta con il destinatario del servizio che ha fornito le informazioni o i contenuti. Tali prestatori di servizi di hosting dovrebbero reindirizzare le notifiche alla piattaforma online in questione e informare di ciò il coordinatore dei servizi digitali.
Emendamento 43
Proposta di regolamento
Considerando 40 ter (nuovo)
(40 ter)  I prestatori di servizi di hosting dovrebbero inoltre cercare di contrastare solo le informazioni oggetto di notifica. Ove la rimozione di specifiche informazioni o la disabilitazione dell'accesso alle stesse siano irrealizzabili a livello tecnico o operativo per motivi giuridici o tecnologici, come nel caso di servizi di condivisione e memorizzazione di file e dati cifrati, i prestatori di servizi di hosting dovrebbero informare della notifica il destinatario del servizio e chiedergli di intervenire.
Emendamento 44
Proposta di regolamento
Considerando 41
(41)  Le norme relative a tali meccanismi di notifica e azione dovrebbero essere armonizzate a livello dell'Unione, in modo da consentire il trattamento tempestivo, diligente e obiettivo delle notifiche sulla base di norme uniformi, trasparenti e chiare, che forniscano solide garanzie a tutela dei diritti e degli interessi legittimi di tutte le parti interessate, in particolare dei loro diritti fondamentali garantiti dalla Carta, indipendentemente dallo Stato membro nel quale tali parti sono stabilite o residenti e dal settore del diritto in questione. I diritti fondamentali comprendono, a seconda dei casi, il diritto alla libertà di espressione e di informazione, il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, il diritto alla non discriminazione e il diritto a un ricorso effettivo dei destinatari del servizio; la libertà di impresa, compresa la libertà contrattuale, dei prestatori di servizi nonché il diritto alla dignità umana, i diritti del minore, il diritto alla tutela della proprietà, compresa la proprietà intellettuale, e il diritto alla non discriminazione delle parti interessate da contenuti illegali.
(41)  Le norme relative a tali meccanismi di notifica e azione dovrebbero essere armonizzate a livello dell'Unione, in modo da consentire il trattamento tempestivo, diligente, obiettivo, non arbitrario e non discriminatorio delle notifiche sulla base di norme uniformi, trasparenti e chiare, che forniscano solide garanzie a tutela dei diritti e degli interessi legittimi di tutte le parti interessate, in particolare dei loro diritti fondamentali garantiti dalla Carta, indipendentemente dallo Stato membro nel quale tali parti sono stabilite o residenti e dal settore del diritto in questione. I diritti fondamentali comprendono, a seconda dei casi, il diritto alla libertà di espressione e di informazione, il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, il diritto alla non discriminazione e il diritto a un ricorso effettivo dei destinatari del servizio; la libertà di impresa, compresa la libertà contrattuale, dei prestatori di servizi nonché il diritto alla dignità umana, i diritti del minore, il diritto alla tutela della proprietà, compresa la proprietà intellettuale, e il diritto alla non discriminazione delle parti interessate da contenuti illegali.
Emendamento 45
Proposta di regolamento
Considerando 41 bis (nuovo)
(41 bis)  I prestatori di servizi di hosting dovrebbero dare seguito alle notifiche senza indebito ritardo, tenendo conto del tipo di contenuto illegale oggetto di notifica e dell'urgenza dell'intervento. Dopo aver scelto se dare seguito o meno alla notifica, essi dovrebbero informare della propria decisione, senza indebito ritardo, la persona o l'ente che ha notificato il contenuto specifico.
Emendamento 46
Proposta di regolamento
Considerando 42
(42)  Qualora un prestatore di servizi di hosting decida di rimuovere le informazioni fornite da un destinatario del servizio o di disabilitare l'accesso alle stesse, ad esempio a seguito del ricevimento di una notifica o agendo di propria iniziativa, anche mediante l'uso di strumenti automatizzati, tale prestatore dovrebbe informare il destinatario della sua decisione, dei motivi della stessa e dei mezzi di ricorso disponibili per contestare la decisione, tenuto conto delle conseguenze negative che tali decisioni possono comportare per il destinatario, anche per quanto concerne l'esercizio del suo diritto fondamentale alla libertà di espressione. Tale obbligo dovrebbe applicarsi indipendentemente dai motivi della decisione, in particolare a prescindere dal fatto che l'azione sia stata intrapresa perché le informazioni notificate sono considerate contenuti illegali o incompatibili con le condizioni generali applicabili. I mezzi di ricorso disponibili per contestare la decisione del prestatore di servizi di hosting dovrebbero sempre includere il ricorso per via giudiziaria.
(42)  Qualora un prestatore di servizi di hosting decida di rimuovere le informazioni fornite da un destinatario del servizio, disabilitare l'accesso alle stesse, retrocederle o imporre altre misure al riguardo, ad esempio a seguito del ricevimento di una notifica o agendo di propria iniziativa, anche mediante l'uso di strumenti automatizzati che si sono dimostrati efficienti, proporzionati e accurati, tale prestatore dovrebbe informare il destinatario in modo chiaro e facilmente comprensibile della sua decisione, dei motivi della stessa e dei mezzi di ricorso disponibili per contestare la decisione, tenuto conto delle conseguenze negative che tali decisioni possono comportare per il destinatario, anche per quanto concerne l'esercizio del suo diritto fondamentale alla libertà di espressione. Tale obbligo dovrebbe applicarsi indipendentemente dai motivi della decisione, in particolare a prescindere dal fatto che l'azione sia stata intrapresa perché le informazioni notificate sono considerate contenuti illegali o incompatibili con le condizioni generali applicabili. I mezzi di ricorso disponibili per contestare la decisione del prestatore di servizi di hosting dovrebbero sempre includere il ricorso per via giudiziaria. Tale obbligo non dovrebbe, tuttavia, applicarsi in un certo numero di situazioni, segnatamente quando i contenuti sono ingannevoli o fanno parte di campagne commerciali a elevato volume, oppure quando un'autorità giudiziaria o di contrasto ha chiesto di non informare il destinatario a causa di un'indagine penale in corso fino alla sua archiviazione. Qualora un prestatore di servizi di hosting non disponga delle informazioni necessarie a informare il destinatario avvalendosi di un supporto durevole, non dovrebbe essere tenuto a farlo.
Emendamento 47
Proposta di regolamento
Considerando 42 bis (nuovo)
(42 bis)  Un prestatore di servizi di hosting può in alcuni casi venire a conoscenza, ad esempio attraverso una notifica di una parte notificante o mediante proprie misure volontarie, di informazioni relative a determinate attività di un destinatario del servizio, quali la fornitura di determinati tipi di contenuti illegali, che giustifichino ragionevolmente, considerato l'insieme delle circostanze pertinenti di cui la piattaforma online è a conoscenza, il sospetto che il destinatario possa aver commesso, potenzialmente stia commettendo o probabilmente commetterà un reato grave che comporta una minaccia imminente per la vita o la sicurezza delle persone, quali i reati di cui alla direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio1. In tali casi il prestatore di servizi di hosting dovrebbe informare senza ritardo di tale sospetto le autorità di contrasto competenti, fornendo dietro richiesta tutte le pertinenti informazioni a sua disposizione, compresi ove opportuno i contenuti in questione e una spiegazione del proprio sospetto e, a meno che non riceva indicazioni differenti, dovrebbe rimuovere o disabilitare i contenuti. Le informazioni notificate dal prestatore di servizi di hosting non dovrebbero essere utilizzate per scopi diversi da quelli direttamente legati al reato grave notificato. Il presente regolamento non fornisce la base giuridica per la profilazione dei destinatari dei servizi al fine dell'eventuale individuazione di reati da parte delle piattaforme online prestatrici di servizi di hosting. Nell'informare le autorità di contrasto, i prestatori di servizi di hosting dovrebbero inoltre rispettare le altre norme applicabili del diritto dell'Unione o nazionale in materia di tutela dei diritti e delle libertà delle persone. Al fine di facilitare la notifica di sospetti di reati, gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione l'elenco delle proprie autorità di contrasto o autorità giudiziarie competenti.
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1 Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1).
Emendamento 48
Proposta di regolamento
Considerando 43 bis (nuovo)
(43 bis)  Analogamente, al fine di garantire che gli obblighi siano applicati ai prestatori di servizi intermediari solo qualora il beneficio superi gli oneri a carico del prestatore, dovrebbe essere conferito alla Commissione il potere di concedere, in tutto o in parte, una deroga alle prescrizioni di cui al capo III, sezione 3, ai prestatori di servizi intermediari che non hanno scopo di lucro, o che sono piccole e medie imprese, ma che non presentano alcun rischio sistemico connesso ai contenuti illegali e che hanno un'esposizione limitata ai contenuti illegali. I prestatori dovrebbero presentare motivi giustificati per i quali dovrebbe essere concessa loro una deroga e presentare la loro richiesta innanzitutto al rispettivo coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento, che effettua una valutazione preliminare. La Commissione dovrebbe esaminare tale richiesta tenendo conto della valutazione preliminare effettuata dal coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento. La valutazione preliminare dovrebbe essere inviata alla Commissione unitamente alla richiesta. La Commissione dovrebbe monitorare le richieste di deroga e avere la facoltà di revocare una deroga in qualsiasi momento. La Commissione dovrebbe mantenere un elenco pubblico di tutte le deroghe concesse e delle loro condizioni.
Emendamento 49
Proposta di regolamento
Considerando 44
(44)  I destinatari del servizio dovrebbero poter contestare efficacemente e con facilità determinate decisioni delle piattaforme online che hanno un impatto negativo nei loro confronti. Le piattaforme online dovrebbero pertanto essere tenute a predisporre sistemi interni di gestione dei reclami che soddisfino determinate condizioni volte a far sì che tali sistemi siano facilmente accessibili e portino a risultati rapidi ed equi. È inoltre opportuno prevedere la possibilità della risoluzione extragiudiziale delle controversie, comprese quelle che non è stato possibile risolvere in modo soddisfacente mediante i sistemi interni di gestione dei reclami, da parte di organismi certificati che possiedano l'indipendenza, i mezzi e le competenze necessarie per esercitare le loro attività in modo equo, rapido ed efficace sotto il profilo dei costi. Le possibilità così create di contestare le decisioni delle piattaforme online dovrebbero integrare, pur lasciandola impregiudicata sotto tutti gli aspetti, la possibilità di presentare ricorso per via giudiziaria conformemente alla legislazione dello Stato membro interessato.
(44)  I destinatari del servizio dovrebbero poter contestare efficacemente e con facilità determinate decisioni delle piattaforme online che hanno un impatto negativo nei loro confronti. Ciò dovrebbe includere le decisioni delle piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali per sospendere la prestazione dei loro servizi agli operatori commerciali. Le piattaforme online dovrebbero pertanto essere tenute a predisporre sistemi interni di gestione dei reclami che soddisfino determinate condizioni volte a far sì che tali sistemi siano facilmente accessibili e portino a risultati rapidi, non discriminatori, non arbitrari ed equi entro dieci giorni lavorativi a partire dalla data di ricezione del reclamo da parte della piattaforma online. È inoltre opportuno prevedere la possibilità di accedere, in buona fede, a una risoluzione extragiudiziale delle controversie, comprese quelle che non è stato possibile risolvere in modo soddisfacente mediante i sistemi interni di gestione dei reclami, da parte di organismi certificati che possiedano l'indipendenza, i mezzi e le competenze necessarie per esercitare le loro attività in modo equo, rapido ed efficace sotto il profilo dei costi ed entro un periodo di tempo ragionevole. Le possibilità così create di contestare le decisioni delle piattaforme online dovrebbero integrare, pur lasciandola impregiudicata sotto tutti gli aspetti, la possibilità di presentare ricorso per via giudiziaria conformemente alla legislazione dello Stato membro interessato.
Emendamento 50
Proposta di regolamento
Considerando 46
(46)  È possibile contrastare i contenuti illegali in modo più rapido e affidabile laddove le piattaforme online adottino le misure necessarie per provvedere affinché alle notifiche presentate dai segnalatori attendibili attraverso i meccanismi di notifica e azione prescritti dal presente regolamento sia accordato un trattamento prioritario, fatto salvo l'obbligo di trattare tutte le notifiche presentate nel quadro di tali meccanismi e di decidere in merito ad esse in modo tempestivo, diligente e obiettivo. Tale qualifica di segnalatore attendibile dovrebbe essere riconosciuta soltanto a enti, e non a persone, che hanno dimostrato, tra l'altro, di disporre di capacità e competenze particolari nella lotta ai contenuti illegali, di rappresentare interessi collettivi e di svolgere le proprie attività in modo diligente e obiettivo. Tali enti possono essere di natura pubblica - ad esempio, per i contenuti terroristici, le unità addette alle segnalazioni su Internet delle autorità di contrasto nazionali o dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto ("Europol") - o possono essere organizzazioni non governative e organismi semipubblici, quali le organizzazioni facenti parte della rete di linee di emergenza per la segnalazione di materiale pedopornografico INHOPE e le organizzazioni impegnate nella notifica dei contenuti razzisti e xenofobi illegali online. Per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale, la qualifica di segnalatore attendibile potrebbe essere riconosciuta alle organizzazioni del settore e dei titolari dei diritti che abbiano dimostrato di soddisfare le condizioni applicabili. Le norme del presente regolamento relative ai segnalatori attendibili non dovrebbero essere intese nel senso che impediscono alle piattaforme online di riservare un trattamento analogo alle notifiche presentate da enti o persone alle quali non è stata riconosciuta la qualifica di segnalatore attendibile ai sensi del presente regolamento o di cooperare in altri modi con altri enti, conformemente al diritto applicabile, compreso il presente regolamento e il regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio43.
(46)  È possibile contrastare i contenuti illegali in modo più rapido e affidabile laddove le piattaforme online adottino le misure necessarie per provvedere affinché alle notifiche presentate dai segnalatori attendibili, che agiscono entro un ambito di competenza designato, attraverso i meccanismi di notifica e azione prescritti dal presente regolamento sia accordato un trattamento prioritario e tempestivo, tenendo conto del debito processo e fatto salvo l'obbligo di trattare tutte le notifiche presentate nel quadro di tali meccanismi e di decidere in merito ad esse in modo obiettivo. Tale qualifica di segnalatore attendibile dovrebbe essere riconosciuta, per un periodo di due anni, soltanto a enti, e non a persone, che hanno dimostrato, tra l'altro, di disporre di capacità e competenze particolari nella lotta ai contenuti illegali, di rappresentare interessi collettivi e di svolgere le proprie attività in modo diligente e obiettivo, nonché di avere una struttura di finanziamento trasparente. Il coordinatore dei servizi digitali dovrebbe essere autorizzato a rinnovare la qualifica di segnalatore attendibile se il segnalatore attendibile in questione continua a soddisfare i requisiti del presente regolamento. Tali enti possono essere di natura pubblica - ad esempio, per i contenuti terroristici, le unità addette alle segnalazioni su Internet delle autorità di contrasto nazionali o dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto ("Europol") - o possono essere organizzazioni non governative, organizzazioni di consumatori e organismi semipubblici, quali le organizzazioni facenti parte della rete di linee di emergenza per la segnalazione di materiale pedopornografico INHOPE e le organizzazioni impegnate nella notifica dei contenuti razzisti e xenofobi illegali online. I segnalatori attendibili dovrebbero pubblicare relazioni facilmente comprensibili e dettagliate sulle notifiche presentate a norma dell'articolo 14. Tali relazioni dovrebbero indicare informazioni quali, ad esempio, le notifiche classificate in base all'entità del prestatore di servizi di hosting, il tipo di contenuto notificato, le disposizioni giuridiche che si presume siano state violate dal contenuto in questione e le azioni adottate dal prestatore. Le relazioni dovrebbero inoltre contenere informazioni su eventuali conflitti di interesse e sulle fonti di finanziamento, nonché sulle procedure poste in atto dal segnalatore attendibile per mantenere la propria indipendenza. Per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale, la qualifica di segnalatore attendibile potrebbe essere riconosciuta alle organizzazioni del settore e dei titolari dei diritti che abbiano dimostrato di soddisfare le condizioni applicabili e di rispettare le eccezioni e le limitazioni relative ai diritti di proprietà intellettuale. Le norme del presente regolamento relative ai segnalatori attendibili non dovrebbero essere intese nel senso che impediscono alle piattaforme online di riservare un trattamento analogo alle notifiche presentate da enti o persone alle quali non è stata riconosciuta la qualifica di segnalatore attendibile ai sensi del presente regolamento o di cooperare in altri modi con altri enti, conformemente al diritto applicabile, compreso il presente regolamento e il regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio43. Al fine di evitare abusi della qualifica di segnalatore attendibile, dovrebbe essere possibile sospendere tale qualifica qualora un coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento abbia aperto un'indagine sulla base di motivi legittimi. La sospensione non dovrebbe avere una durata superiore al tempo necessario per condurre l'indagine e dovrebbe essere mantenuta se il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento giunge alla conclusione che l'ente in questione può continuare a essere considerato un segnalatore attendibile.
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43 Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).
43Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).
Emendamento 51
Proposta di regolamento
Considerando 46 bis (nuovo)
(46 bis)  La rigorosa applicazione della progettazione universale a tutte le nuove attrezzature e i nuovi servizi dovrebbe garantire un accesso pieno, paritario e privo di restrizioni a tutti i potenziali consumatori, ivi comprese le persone con disabilità, in modo da tenere pienamente conto della loro dignità e diversità intrinseche. È essenziale garantire che i fornitori di piattaforme online che offrono servizi nell'Unione progettino e forniscano tali servizi conformemente ai requisiti di accessibilità di cui alla direttiva (UE) 2019/882. I fornitori di piattaforme online dovrebbero in particolare assicurare che le informazioni e i moduli forniti nonché le procedure in atto siano resi disponibili in maniera da essere facilmente reperibili, facilmente comprensibili e consultabili per le persone con disabilità.
Emendamento 52
Proposta di regolamento
Considerando 47
(47)  L'abuso dei servizi delle piattaforme online che consiste nel fornire con frequenza contenuti manifestamente illegali o nel presentare con frequenza notifiche o reclami manifestamente infondati nel quadro rispettivamente dei meccanismi e dei sistemi istituiti ai sensi del presente regolamento mina la fiducia e lede i diritti e gli interessi legittimi delle parti interessate. È pertanto necessario mettere in atto garanzie adeguate e proporzionate contro tale abuso. Le informazioni dovrebbero essere considerate contenuti manifestamente illegali e le notifiche o i reclami dovrebbero essere considerati manifestamente infondati quando è evidente per un non addetto ai lavori, senza alcuna analisi sostanziale, che rispettivamente i contenuti sono illegali e le notifiche o i reclami sono infondati. A determinate condizioni le piattaforme online dovrebbero sospendere temporaneamente le loro attività pertinenti in relazione alla persona che ha messo in atto un comportamento abusivo. Ciò lascia impregiudicata la libertà delle piattaforme online di determinare le loro condizioni generali e di stabilire misure più rigorose nel caso di contenuti manifestamente illegali connessi a reati gravi. Per motivi di trasparenza tale possibilità dovrebbe essere indicata, in modo chiaro e sufficientemente dettagliato, nelle condizioni generali delle piattaforme online. Le decisioni adottate al riguardo dalle piattaforme online dovrebbero poter essere sempre oggetto di ricorso e dovrebbero essere soggette alla vigilanza da parte del coordinatore dei servizi digitali competente. Le norme del presente regolamento in materia di abusi non dovrebbero impedire alle piattaforme online di adottare altre misure per contrastare la fornitura di contenuti illegali da parte dei destinatari dei loro servizi o altri abusi di tali servizi, conformemente al diritto dell'Unione o nazionale applicabile. Tali norme lasciano impregiudicata l'eventuale possibilità prevista dal diritto dell'Unione o nazionale di considerare responsabili, anche a fini di risarcimento dei danni, le persone che hanno commesso abusi.
(47)  L'abuso dei servizi delle piattaforme online che consiste nel fornire con frequenza contenuti illegali o nel presentare con frequenza notifiche o reclami manifestamente infondati nel quadro rispettivamente dei meccanismi e dei sistemi istituiti ai sensi del presente regolamento mina la fiducia e lede i diritti e gli interessi legittimi delle parti interessate. È pertanto necessario mettere in atto garanzie adeguate, proporzionate ed efficaci contro tale abuso. L'uso improprio dei servizi delle piattaforme online potrebbe essere accertato per quanto riguarda i contenuti illegali forniti frequentemente, laddove sia evidente che tali contenuti sono illeciti senza condurre un'analisi giuridica o fattuale dettagliata. Le notifiche o i reclami dovrebbero essere considerati manifestamente infondati quando è evidente per un non addetto ai lavori, senza alcuna analisi sostanziale, che rispettivamente i contenuti sono illegali e le notifiche o i reclami sono infondati. A determinate condizioni le piattaforme online dovrebbero avere il diritto di sospendere temporaneamente o, in un numero limitato di casi, in via permanente, le loro attività pertinenti in relazione alla persona che ha messo in atto un comportamento abusivo. Ciò lascia impregiudicata la libertà delle piattaforme online di determinare le loro condizioni generali e di stabilire misure più rigorose nel caso di contenuti illegali connessi a reati gravi. Per motivi di trasparenza tale possibilità dovrebbe essere indicata, in modo chiaro e sufficientemente dettagliato, nelle condizioni generali delle piattaforme online. Le decisioni adottate al riguardo dalle piattaforme online dovrebbero poter essere sempre oggetto di ricorso e dovrebbero essere soggette alla vigilanza da parte del coordinatore dei servizi digitali competente. Le norme del presente regolamento in materia di abusi non dovrebbero impedire alle piattaforme online di adottare altre misure per contrastare la fornitura di contenuti illegali da parte dei destinatari dei loro servizi o altri abusi di tali servizi, conformemente al diritto dell'Unione o nazionale applicabile. Tali norme lasciano impregiudicata l'eventuale possibilità prevista dal diritto dell'Unione o nazionale di considerare responsabili, anche a fini di risarcimento dei danni, le persone che hanno commesso abusi.
Emendamento 53
Proposta di regolamento
Considerando 48
(48)  Una piattaforma online può in alcuni casi venire a conoscenza, ad esempio attraverso una notifica di una parte notificante o mediante proprie misure volontarie, di informazioni relative a determinate attività di un destinatario del servizio, quali la fornitura di determinati tipi di contenuti illegali, che giustifichino ragionevolmente, considerato l'insieme delle circostanze pertinenti di cui la piattaforma online è a conoscenza, il sospetto che il destinatario possa aver commesso, potenzialmente stia commettendo o probabilmente commetterà un reato grave che comporta una minaccia per la vita o la sicurezza delle persone, quali i reati di cui alla direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio44. In tali casi la piattaforma online dovrebbe informare senza ritardo di tale sospetto le autorità di contrasto competenti, fornendo tutte le pertinenti informazioni a sua disposizione, compresi ove opportuno i contenuti in questione e una spiegazione del proprio sospetto. Il presente regolamento non fornisce la base giuridica per la profilazione dei destinatari dei servizi al fine dell'eventuale individuazione di reati da parte delle piattaforme online. Nell'informare le autorità di contrasto, le piattaforme online dovrebbero inoltre rispettare le altre norme applicabili del diritto dell'Unione o nazionale in materia di tutela dei diritti e delle libertà delle persone.
soppresso
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44 Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1).
Emendamento 54
Proposta di regolamento
Considerando 49
(49)  Al fine di contribuire a un ambiente online sicuro, affidabile e trasparente per i consumatori, nonché per altre parti interessate quali operatori commerciali concorrenti e titolari di diritti di proprietà intellettuale, e per dissuadere gli operatori commerciali dalla vendita di prodotti o servizi in violazione delle norme applicabili, le piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali dovrebbero provvedere affinché tali operatori commerciali siano tracciabili. Gli operatori commerciali dovrebbero pertanto essere tenuti a fornire alla piattaforma online determinate informazioni essenziali, anche ai fini della promozione di messaggi o dell'offerta di prodotti. Tale prescrizione dovrebbe applicarsi anche agli operatori commerciali che promuovono messaggi riguardanti prodotti o servizi per conto di marchi sulla base dei relativi accordi. Le suddette piattaforme online dovrebbero conservare tutte le informazioni in modo sicuro per un periodo di tempo ragionevole che non vada al di là di quanto è necessario, in modo che, conformemente al diritto applicabile, compreso quello in materia di protezione dei dati personali, le autorità pubbliche e i privati aventi un interesse legittimo possano accedervi, anche tramite gli ordini di fornire informazioni di cui al presente regolamento.
(49)  Al fine di contribuire a un ambiente online sicuro, affidabile e trasparente per i consumatori, nonché per altre parti interessate quali operatori commerciali concorrenti e titolari di diritti di proprietà intellettuale, e per dissuadere gli operatori commerciali dalla vendita di prodotti o servizi in violazione delle norme applicabili, le piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali dovrebbero ottenere informazioni aggiuntive sull'operatore commerciale e sui prodotti e servizi che intende offrire sulla piattaforma. La piattaforma online dovrebbe pertanto essere tenuta a ottenere informazioni sul nome, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica dell'operatore economico e il tipo di prodotto o servizio che l'operatore commerciale intende offrire sulla piattaforma online. Prima di offrire i suoi servizi all'operatore commerciale, l'operatore della piattaforma online dovrebbe adoperarsi al massimo per verificare che le informazioni fornite dall'operatore commerciale siano affidabili. Inoltre, la piattaforma dovrebbe adottare misure adeguate quali, se del caso, i controlli a campione, per identificare e prevenire la comparsa di contenuti illegali sulla sua interfaccia. L'adempimento degli obblighi di tracciabilità degli operatori commerciali, dei prodotti e dei servizi dovrebbe facilitare la conformità da parte delle piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza all'obbligo di informare i consumatori sull'identità della loro parte contraente stabilito dalla direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché gli obblighi stabiliti dal regolamento (UE) n. 1215/2012 per quanto riguarda lo Stato membro in cui i consumatori possono far valere i propri diritti. L'obbligo di fornire informazioni essenziali dovrebbe applicarsi anche agli operatori commerciali che promuovono messaggi riguardanti prodotti o servizi per conto di marchi sulla base dei relativi accordi. Le suddette piattaforme online dovrebbero conservare tutte le informazioni in modo sicuro per un periodo di tempo ragionevole che non vada al di là di quanto è necessario e non superi i sei mesi dalla fine della relazione con l'operatore commerciale, in modo che, conformemente al diritto applicabile, compreso quello in materia di protezione dei dati personali, le autorità pubbliche e i privati aventi un interesse diretto legittimo possano accedervi, anche tramite gli ordini di fornire informazioni di cui al presente regolamento.
Emendamento 55
Proposta di regolamento
Considerando 50
(50)  Per garantire un'applicazione efficace e adeguata di tale obbligo, senza imporre oneri sproporzionati, le piattaforme online in questione dovrebbero compiere sforzi ragionevoli per verificare l'affidabilità delle informazioni fornite dagli operatori commerciali interessati, in particolare utilizzando banche dati e interfacce online ufficiali liberamente accessibili, quali i registri delle imprese nazionali e il sistema di scambio di informazioni sull'IVA45, o chiedendo agli operatori commerciali interessati di fornire documenti giustificativi affidabili, quali copie di documenti di identità, estratti conto certificati, certificati relativi alla società e certificati del registro delle imprese. Esse possono anche avvalersi di altre fonti, disponibili per l'uso a distanza, che offrano un livello di affidabilità analogo ai fini del rispetto di tale obbligo. Le piattaforme online interessate non dovrebbero tuttavia essere tenute a intraprendere attività di accertamento dei fatti online eccessive o costose o a effettuare verifiche in loco. Non dovrebbe inoltre intendersi che tali piattaforme online, una volta compiuti gli sforzi ragionevoli richiesti dal presente regolamento, garantiscono l'affidabilità delle informazioni nei confronti dei consumatori o delle altre parti interessate. Tali piattaforme online dovrebbero inoltre progettare e organizzare la propria interfaccia online in modo da consentire agli operatori commerciali di adempiere i loro obblighi ai sensi del diritto dell'Unione, in particolare le prescrizioni di cui agli articoli 6 e 8 della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio46, all'articolo 7 della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio47 e all'articolo 3 della direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio48
(50)  Per garantire un'applicazione efficace e adeguata di tale obbligo, senza imporre oneri sproporzionati, le piattaforme online in questione, prima di consentire la visualizzazione di prodotti o servizi nella loro interfaccia online, dovrebbero compiere sforzi ragionevoli per verificare l'affidabilità delle informazioni fornite dagli operatori commerciali interessati, in particolare utilizzando banche dati e interfacce online ufficiali liberamente accessibili, quali i registri delle imprese nazionali e il sistema di scambio di informazioni sull'IVA45, o chiedendo agli operatori commerciali interessati di fornire documenti giustificativi affidabili, quali copie di documenti di identità, estratti conto certificati, certificati relativi alla società e certificati del registro delle imprese. Esse possono anche avvalersi di altre fonti, disponibili per l'uso a distanza, che offrano un livello di affidabilità analogo ai fini del rispetto di tale obbligo. Le piattaforme online interessate non dovrebbero tuttavia essere tenute a intraprendere attività di accertamento dei fatti online eccessive o costose o a effettuare verifiche in loco. Non dovrebbe inoltre intendersi che tali piattaforme online, una volta compiuti i migliori sforzi richiesti dal presente regolamento, garantiscono l'affidabilità delle informazioni nei confronti dei consumatori o delle altre parti interessate. Tali piattaforme online dovrebbero inoltre progettare e organizzare la propria interfaccia online in modo da renderla di facile utilizzo, così da consentire agli operatori commerciali di adempiere i loro obblighi ai sensi del diritto dell'Unione, in particolare le prescrizioni di cui agli articoli 6 e 8 della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio46, all'articolo 7 della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio47 e all'articolo 3 della direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio48
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45 https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do?locale=it.
45 https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do?locale=it.
46 Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).
46 Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).
47 Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ("direttiva sulle pratiche commerciali sleali") (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22).
47 Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ("direttiva sulle pratiche commerciali sleali") (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22).
48 Direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori (GU L 80 del 18.3.1998, pag. 27).
48 Direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori (GU L 80 del 18.3.1998, pag. 27).
Emendamento 56
Proposta di regolamento
Considerando 50 bis (nuovo)
(50 bis)  In conformità della disposizione relativa all'assenza di obblighi generali di sorveglianza, le piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali dovrebbero dimostrare di essersi adoperate al meglio per prevenire la diffusione da parte degli operatori commerciali di prodotti e servizi illegali. Le piattaforme online in questione dovrebbero informare i destinatari del loro servizio qualora quest'ultimo o il prodotto che hanno acquistato tramite i loro servizi sia illegale.
Emendamenti 57 e 498
Proposta di regolamento
Considerando 52
(52)  La pubblicità online svolge un ruolo importante nell'ambiente online, anche in riferimento alla prestazione dei servizi delle piattaforme online. La pubblicità online può tuttavia contribuire a rischi significativi, che variano dalla pubblicità che costituisce di per sé contenuto illegale al contributo a incentivi finanziari per la pubblicazione o l'amplificazione di attività e contenuti online illegali o comunque dannosi fino alla visualizzazione discriminatoria di pubblicità con ripercussioni sulla parità di trattamento e di opportunità dei cittadini. Oltre alle prescrizioni di cui all'articolo 6 della direttiva 2000/31/CE, le piattaforme online dovrebbero pertanto essere tenute a provvedere affinché i destinatari del servizio dispongano di determinate informazioni personalizzate che consentano loro di comprendere quando e per conto di chi sono visualizzate pubblicità. I destinatari del servizio dovrebbero inoltre disporre di informazioni sui principali parametri utilizzati per stabilire che vengono mostrate loro pubblicità specifiche, con spiegazioni rilevanti sulla logica seguita a tal fine, anche quando essa è basata sulla profilazione. Le prescrizioni del presente regolamento sulla fornitura di informazioni relative alla pubblicità lasciano impregiudicata l'applicazione delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, in particolare quelle riguardanti il diritto di opposizione e il processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione e specificamente la necessità di ottenere il consenso dell'interessato prima del trattamento dei dati personali per la pubblicità mirata. Restano analogamente impregiudicate le disposizioni di cui alla direttiva 2002/58/CE, in particolare quelle riguardanti l'archiviazione di informazioni nell'apparecchiatura terminale e l'accesso a informazioni ivi archiviate.
(52)  La pubblicità online svolge un ruolo importante nell'ambiente online, anche in riferimento alla prestazione dei servizi delle piattaforme online. La pubblicità online può tuttavia contribuire a rischi significativi, che variano dalla pubblicità che costituisce di per sé contenuto illegale al contributo a incentivi finanziari per la pubblicazione o l'amplificazione di attività e contenuti online illegali o comunque dannosi fino alla visualizzazione discriminatoria di pubblicità con ripercussioni sulla parità di trattamento e di opportunità dei cittadini. Nuovi modelli pubblicitari hanno generato profondi cambiamenti nel modo in cui le informazioni sono presentate e hanno creato nuovi modelli di raccolta dei dati personali e modelli aziendali che potrebbero incidere sulla vita privata, sull'autonomia personale, sulla democrazia e sulla comunicazione di qualità delle notizie, nonché agevolare la manipolazione e la discriminazione. È pertanto necessario garantire maggiore trasparenza nei mercati pubblicitari online ed effettuare una ricerca indipendente per valutare l'efficacia della pubblicità comportamentale. Oltre alle prescrizioni di cui all'articolo 6 della direttiva 2000/31/CE, le piattaforme online dovrebbero pertanto essere tenute a provvedere affinché i destinatari del servizio dispongano di determinate informazioni personalizzate che consentano loro di comprendere quando e per conto di chi sono visualizzate pubblicità, nonché l'identità della persona fisica o giuridica che finanzia la pubblicità. I destinatari del servizio dovrebbero inoltre poter accedere facilmente a informazioni sui principali parametri utilizzati per stabilire che vengono mostrate loro pubblicità specifiche, con spiegazioni rilevanti sulla logica seguita a tal fine, anche quando essa è basata sulla profilazione. Le prescrizioni del presente regolamento sulla fornitura di informazioni relative alla pubblicità lasciano impregiudicata l'applicazione delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, in particolare quelle riguardanti il diritto di opposizione e il processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione e specificamente la necessità di ottenere il consenso dell'interessato prima del trattamento dei dati personali per la pubblicità mirata. Restano analogamente impregiudicate le disposizioni di cui alla direttiva 2002/58/CE, in particolare quelle riguardanti l'archiviazione di informazioni nell'apparecchiatura terminale e l'accesso a informazioni ivi archiviate. Oltre a tali obblighi di informazione, le piattaforme online dovrebbero garantire che i destinatari del servizio possano rifiutare o revocare il proprio consenso ai fini di pubblicità mirata, in conformità del regolamento (UE) 2016/679, in modo non più difficile né dispendioso in termini di tempo rispetto alla concessione dello stesso. Le piattaforme online non dovrebbero usare i dati personali per scopi commerciali legati al marketing diretto, alla profilazione e alla pubblicità comportamentale mirata ai minori. La piattaforma online non dovrebbe essere obbligata a conservare, acquisire o trattare informazioni aggiuntive al fine di valutare l'età del destinatario del servizio. Il rifiuto del consenso al trattamento dei dati personali a fini pubblicitari non dovrebbe comportare la disabilitazione dell'accesso alle funzionalità della piattaforma. Le opzioni di accesso alternative dovrebbero essere eque e ragionevoli sia per gli utenti regolari che per gli utenti una tantum, come ad esempio le opzioni basate sulla pubblicità senza tracciamento. Il targeting di individui sulla base di categorie particolari di dati che permettono di mirare a gruppi vulnerabili non dovrebbe essere consentito.
Emendamento 58
Proposta di regolamento
Considerando 52 bis (nuovo)
(52 bis)  Un elemento essenziale dell'attività di una piattaforma online consiste nel modo in cui le informazioni sono messe in ordine di priorità e presentate nella sua interfaccia online per facilitare e ottimizzare l'accesso alle stesse da parte dei destinatari del servizio. Ciò avviene, ad esempio, suggerendo, classificando e mettendo in ordine di priorità le informazioni in base ad algoritmi, distinguendole attraverso testo o altre rappresentazioni visive oppure selezionando in altro modo le informazioni fornite dai destinatari. Tali sistemi di raccomandazione possono avere effetti significativi sulla capacità dei destinatari di reperire informazioni e interagire con esse online. Essi svolgono inoltre un ruolo importante nell'amplificazione di determinati messaggi, nella diffusione virale delle informazioni e nella sollecitazione del comportamento online. Di conseguenza, le piattaforme online dovrebbero garantire che i destinatari possano comprendere in che modo i sistemi di raccomandazione incidono sulle modalità di visualizzazione delle informazioni e possono influenzare il modo in cui le informazioni sono presentate loro. Esse dovrebbero indicare chiaramente i parametri di tali sistemi di raccomandazione in modo facilmente comprensibile per far sì che i destinatari comprendano la modalità con cui le informazioni loro presentate vengono messe in ordine di priorità.
Emendamento 59
Proposta di regolamento
Considerando 53
(53)  Data l'importanza che le piattaforme online di dimensioni molto grandi, per via del loro raggio d'azione, espresso in particolare come numero di destinatari del servizio, rivestono nel facilitare il dibattito pubblico, le operazioni economiche e la diffusione di informazioni, opinioni e idee e nell'influenzare il modo in cui i destinatari ottengono e comunicano informazioni online, è necessario imporre a tali piattaforme obblighi specifici, in aggiunta agli obblighi applicabili a tutte le piattaforme online. Tali obblighi supplementari per le piattaforme online di dimensioni molto grandi sono necessari per affrontare tali preoccupazioni di interesse pubblico, in quanto non esistono misure alternative e meno restrittive che consentano di conseguire efficacemente lo stesso risultato.
(53)  Data l'importanza che le piattaforme online di dimensioni molto grandi, per via del loro raggio d'azione, espresso in particolare come numero di destinatari del servizio, rivestono nel facilitare il dibattito pubblico, le operazioni economiche e la diffusione di informazioni, opinioni e idee e nell'influenzare il modo in cui i destinatari ottengono e comunicano informazioni online, è necessario imporre a tali piattaforme obblighi specifici, in aggiunta agli obblighi applicabili a tutte le piattaforme online. Tali obblighi supplementari per le piattaforme online di dimensioni molto grandi sono necessari per affrontare tali preoccupazioni di interesse pubblico, in quanto non esistono misure proporzionate alternative e meno restrittive che consentano di conseguire efficacemente lo stesso risultato.
Emendamento 60
Proposta di regolamento
Considerando 54
(54)  Le piattaforme online di dimensioni molto grandi possono comportare rischi per la società diversi in termini di portata ed effetti rispetto a quelli presentati dalle piattaforme più piccole. Quando il numero di destinatari di una piattaforma raggiunge una quota significativa della popolazione dell'Unione, i rischi sistemici posti da tale piattaforma hanno un effetto sproporzionatamente negativo sull'Unione. Si dovrebbe ritenere che tale raggio d'azione significativo sussista quando il numero di destinatari supera la soglia operativa di 45 milioni, ossia un numero equivalente al 10 % della popolazione dell'Unione. Se necessario, la soglia operativa dovrebbe essere tenuta aggiornata attraverso modifiche attuate da atti delegati. Tali piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero pertanto essere soggette agli obblighi più stringenti in materia di dovere di diligenza, proporzionati al loro impatto sociale e ai rispettivi mezzi.
(54)  Le piattaforme online di dimensioni molto grandi possono comportare rischi per la società diversi in termini di portata ed effetti rispetto a quelli presentati dalle piattaforme più piccole. Quando il numero di destinatari di una piattaforma raggiunge una quota significativa della popolazione dell'Unione, i rischi sistemici posti da tale piattaforma hanno un effetto sproporzionatamente negativo sull'Unione. Si dovrebbe ritenere che tale raggio d'azione significativo sussista quando il numero di destinatari supera la soglia operativa di 45 milioni, ossia un numero equivalente al 10 % della popolazione dell'Unione. Se necessario, la soglia operativa dovrebbe essere tenuta aggiornata attraverso modifiche attuate da atti delegati. Tali piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero pertanto essere soggette agli obblighi più stringenti in materia di dovere di diligenza, proporzionati al loro impatto sociale e ai rispettivi mezzi. Di conseguenza, il numero medio mensile di destinatari del servizio dovrebbe riflettere i destinatari che il servizio ha effettivamente raggiunto esponendoli ai contenuti o fornendo loro contenuti diffusi sull'interfaccia della piattaforma nel lasso di tempo in questione.
Emendamento 61
Proposta di regolamento
Considerando 56
(56)  Le piattaforme online di dimensioni molto grandi sono utilizzate in un modo che influenza fortemente la sicurezza online, la definizione del dibattito e dell'opinione pubblica nonché il commercio online. La modalità di progettazione dei loro servizi è generalmente ottimizzata a vantaggio dei loro modelli aziendali spesso basati sulla pubblicità e può destare preoccupazioni sociali. In assenza di regolamentazione ed esecuzione efficaci, esse possono stabilire le regole del gioco, senza di fatto individuare e attenuare i rischi e i danni sociali ed economici che possono causare. Ai sensi del presente regolamento le piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero pertanto valutare i rischi sistemici derivanti dal funzionamento e dall'uso dei loro servizi, nonché dai potenziali abusi da parte dei destinatari dei servizi, e adottare opportune misure di attenuazione.
(56)  Le piattaforme online di dimensioni molto grandi sono utilizzate in un modo che influenza fortemente la sicurezza online, la definizione del dibattito e dell'opinione pubblica nonché il commercio online. La modalità di progettazione dei loro servizi è generalmente ottimizzata a vantaggio dei loro modelli aziendali spesso basati sulla pubblicità e può destare preoccupazioni sociali. In assenza di regolamentazione ed esecuzione efficaci, esse possono stabilire le regole del gioco, senza di fatto individuare e attenuare i rischi e i danni sociali ed economici che possono causare. Ai sensi del presente regolamento le piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero pertanto valutare i rischi sistemici derivanti dal funzionamento e dall'uso dei loro servizi, nonché dai potenziali abusi da parte dei destinatari dei servizi, e adottare opportune misure di attenuazione, laddove l'attenuazione sia possibile senza produrre effetti negativi sui diritti fondamentali.
Emendamento 62
Proposta di regolamento
Considerando 57
(57)  Dovrebbero essere valutate in modo approfondito tre categorie di rischi sistemici. La prima categoria riguarda i rischi associati all'abuso dei loro servizi attraverso la diffusione di contenuti illegali, quale la diffusione di materiale pedopornografico o l'illecito incitamento all'odio, e lo svolgimento di attività illegali, quali la vendita di prodotti o servizi vietati dal diritto dell'Unione o nazionale, compresi i prodotti contraffatti. Ad esempio, e fatta salva la responsabilità personale del destinatario del servizio di piattaforme online di dimensioni molto grandi per l'eventuale illegalità della sua attività ai sensi del diritto applicabile, tale diffusione o tali attività possono costituire un rischio sistemico significativo laddove l'accesso a tali contenuti possa essere amplificato da account con una portata particolarmente ampia. La seconda categoria riguarda gli effetti del servizio sull'esercizio dei diritti fondamentali tutelati dalla Carta dei diritti fondamentali, compresi libertà di espressione e di informazione, il diritto alla vita privata, il diritto alla non discriminazione e i diritti del minore. Tali rischi possono sorgere, ad esempio, in relazione alla progettazione dei sistemi algoritmici utilizzati dalle piattaforme online di dimensioni molto grandi o all'abuso dei loro servizi attraverso la presentazione di notifiche abusive o altri metodi per ostacolare la concorrenza o mettere a tacere l'espressione. La terza categoria di rischi riguarda la manipolazione intenzionale e spesso coordinata del servizio della piattaforma, con effetti prevedibili sulla salute pubblica, sul dibattito civico, sui processi elettorali, sulla sicurezza pubblica e sulla tutela dei minori, tenuto conto della necessità di garantire l'ordine pubblico, tutelare la vita privata e contrastare le pratiche commerciali fraudolente e ingannevoli. Tali rischi possono sorgere, ad esempio, dalla creazione di account falsi, dall'uso di bot e da altri comportamenti automatizzati o parzialmente automatizzati che possono condurre alla rapida e ampia diffusione di informazioni che costituiscono contenuti illegali o incompatibili con le condizioni generali della piattaforma online.
(57)  Dovrebbero essere valutate in modo approfondito quattro categorie di rischi sistemici. La prima categoria riguarda i rischi associati all'abuso dei loro servizi attraverso la diffusione e l'amplificazione di contenuti illegali, quale la diffusione di materiale pedopornografico o l'illecito incitamento all'odio, e lo svolgimento di attività illegali, quali la vendita di prodotti o servizi vietati dal diritto dell'Unione o nazionale, compresi i prodotti pericolosi e contraffatti e gli animali commercializzati illegalmente. Ad esempio, e fatta salva la responsabilità personale del destinatario del servizio di piattaforme online di dimensioni molto grandi per l'eventuale illegalità della sua attività ai sensi del diritto applicabile, tale diffusione o tali attività possono costituire un rischio sistemico significativo laddove l'accesso a tali contenuti possa essere amplificato da account con una portata particolarmente ampia. La seconda categoria riguarda gli effetti reali e prevedibili del servizio sull'esercizio dei diritti fondamentali tutelati dalla Carta dei diritti fondamentali, compresi libertà di espressione e di informazione, libertà di stampa, la dignità umana, il diritto alla vita privata, il diritto alla parità di genere, il diritto alla non discriminazione e i diritti del minore. Tali rischi possono sorgere, ad esempio, in relazione alla progettazione dei sistemi algoritmici utilizzati dalle piattaforme online di dimensioni molto grandi o all'abuso dei loro servizi attraverso la presentazione di notifiche abusive o altri metodi per ostacolare la concorrenza o mettere a tacere l'espressione. La terza categoria di rischi riguarda la manipolazione intenzionale e spesso coordinata del servizio della piattaforma, con effetti prevedibili sul dibattito civico, sui processi elettorali, sulla sicurezza pubblica e sulla tutela dei minori, tenuto conto della necessità di garantire l'ordine pubblico, tutelare la vita privata e contrastare le pratiche commerciali fraudolente e ingannevoli. Tali rischi possono sorgere, ad esempio, dalla creazione di account falsi, dall'uso di bot e da altri comportamenti automatizzati o parzialmente automatizzati che possono condurre alla rapida e ampia diffusione di informazioni che costituiscono contenuti illegali o incompatibili con le condizioni generali della piattaforma online. La quarta categoria di rischi riguarda qualsiasi effetto negativo concreto e prevedibile sulla tutela della salute pubblica, comprese dipendenze comportamentali legate a un uso eccessivo del servizio o altre gravi conseguenze negative per il benessere fisico, mentale, sociale e finanziario della persona.
Emendamento 63
Proposta di regolamento
Considerando 58
(58)  Le piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero porre in essere le misure necessarie per attenuare con diligenza i rischi sistemici individuati nella valutazione del rischio. Nell'ambito di tali misure di attenuazione le piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero prendere in considerazione, ad esempio, la possibilità di rafforzare o altrimenti adeguare la progettazione e il funzionamento delle loro attività di moderazione dei contenuti, dei loro sistemi algoritmici di raccomandazione e delle loro interfacce online, così da scoraggiare e limitare la diffusione di contenuti illegali, oppure l'adeguamento dei loro processi decisionali o delle loro condizioni generali. Esse possono inoltre includere misure correttive, quali la soppressione degli introiti pubblicitari per specifici contenuti, o altre azioni, quali il miglioramento della visibilità delle fonti di informazione autorevoli. Le piattaforme online di dimensioni molto grandi possono rafforzare i loro processi interni o la vigilanza sulle loro attività, in particolare per quanto riguarda il rilevamento dei rischi sistemici. Esse possono inoltre avviare o aumentare la cooperazione con i segnalatori attendibili, organizzare scambi e sessioni di formazione con le organizzazioni di segnalatori attendibili e cooperare con altri prestatori di servizi, anche avviando codici di condotta o aderendo a codici di condotta esistenti o ad altre misure di autoregolamentazione. Le misure adottate dovrebbero rispettare le prescrizioni in materia di diligenza del presente regolamento ed essere efficaci e adeguate al fine di attenuare i rischi specifici individuati, nell'interesse di garantire l'ordine pubblico, tutelare la vita privata e contrastare le pratiche commerciali fraudolente e ingannevoli, e dovrebbero essere proporzionate alla luce della capacità economica delle piattaforme online di dimensioni molto grandi e dell'esigenza di evitare restrizioni non necessarie all'uso dei loro servizi, tenendo debitamente conto dei potenziali effetti negativi sui diritti fondamentali dei destinatari del servizio.
(58)  Le piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero porre in essere le misure necessarie per attenuare con diligenza i rischi sistemici individuati nella valutazione del rischio, laddove l'attenuazione sia possibile senza produrre effetti negativi sui diritti fondamentali. Nell'ambito di tali misure di attenuazione le piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero prendere in considerazione, ad esempio, la possibilità di rafforzare o altrimenti adeguare la progettazione e il funzionamento delle loro attività di moderazione dei contenuti, dei loro sistemi algoritmici di raccomandazione e delle loro interfacce online, così da scoraggiare e limitare la diffusione di contenuti illegali e di contenuti incompatibili con le loro condizioni generali. Dovrebbero inoltre prendere in considerazione misure di attenuazione in caso di malfunzionamento o manipolazione intenzionale e sfruttamento del servizio, o in caso di rischi inerenti al funzionamento previsto del servizio, compresa l'amplificazione di contenuti illegali, di contenuti che violano le relative condizioni generali o di qualsiasi altro contenuto con ripercussioni negative, mediante l'adeguamento dei loro processi decisionali o delle loro condizioni generali e delle loro politiche di moderazione dei contenuti, con le relative modalità di attuazione, mantenendo al contempo una totale trasparenza nei confronti dei destinatari del servizio. Esse possono inoltre includere misure correttive, quali la soppressione degli introiti pubblicitari per specifici contenuti, o altre azioni, quali il miglioramento della visibilità delle fonti di informazione autorevoli. Le piattaforme online di dimensioni molto grandi possono rafforzare i loro processi interni o la vigilanza sulle loro attività, in particolare per quanto riguarda il rilevamento dei rischi sistemici. Esse possono inoltre avviare o aumentare la cooperazione con i segnalatori attendibili, organizzare scambi e sessioni di formazione con le organizzazioni di segnalatori attendibili e cooperare con altri prestatori di servizi, anche avviando codici di condotta o aderendo a codici di condotta esistenti o ad altre misure di autoregolamentazione. La decisione in merito alla scelta delle misure dovrebbe spettare alle piattaforme online di dimensioni molto grandi. Le misure adottate dovrebbero rispettare le prescrizioni in materia di diligenza del presente regolamento ed essere efficaci e adeguate al fine di attenuare i rischi specifici individuati, nell'interesse di garantire l'ordine pubblico, tutelare la vita privata e contrastare le pratiche commerciali fraudolente e ingannevoli, e dovrebbero essere proporzionate alla luce della capacità economica delle piattaforme online di dimensioni molto grandi e dell'esigenza di evitare restrizioni non necessarie all'uso dei loro servizi, tenendo debitamente conto dei potenziali effetti negativi sui diritti fondamentali dei destinatari del servizio. La Commissione dovrebbe valutare l'attuazione e l'efficacia delle misure di attenuazione e formulare raccomandazioni qualora le misure attuate siano ritenute inadeguate o inefficaci per affrontare il rischio sistemico in questione.
Emendamento 64
Proposta di regolamento
Considerando 59
(59)  Ove opportuno, le piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero svolgere le proprie valutazioni dei rischi e mettere a punto le proprie misure di attenuazione dei rischi con il coinvolgimento di rappresentanti dei destinatari del servizio, rappresentanti dei gruppi potenzialmente interessati dai loro servizi, esperti indipendenti e organizzazioni della società civile.
(59)  Ove opportuno, le piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero svolgere le proprie valutazioni dei rischi e mettere a punto le proprie misure di attenuazione dei rischi con il coinvolgimento di rappresentanti dei destinatari del servizio, esperti indipendenti e organizzazioni della società civile.
Emendamento 65
Proposta di regolamento
Considerando 60
(60)  Data la necessità di garantire la verifica da parte di esperti indipendenti, le piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero essere chiamate a rispondere, attraverso audit indipendenti, della loro conformità agli obblighi stabiliti nel presente regolamento e, se del caso, agli impegni supplementari assunti a norma di codici di condotta e protocolli di crisi. Esse dovrebbero fornire al revisore l'accesso a tutti i pertinenti dati necessari al corretto svolgimento dell'audit. I revisori dovrebbero inoltre potersi avvalere di altre fonti di informazioni obiettive, compresi studi di ricercatori abilitati. I revisori dovrebbero garantire la riservatezza, la sicurezza e l'integrità delle informazioni, quali i segreti commerciali, che ottengono nello svolgimento dei loro compiti e disporre delle necessarie capacità nel settore della gestione dei rischi e delle competenze tecniche per effettuare l'audit di algoritmi. I revisori dovrebbero essere indipendenti, così da poter svolgere i loro compiti in modo adeguato e affidabile. Qualora la loro indipendenza non sia esente da dubbi, essi dovrebbero rinunciare all'incarico di audit o astenersene.
(60)  Data la necessità di garantire la verifica da parte di esperti indipendenti, le piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero essere chiamate a rispondere, attraverso audit esterni indipendenti, della loro conformità agli obblighi stabiliti nel presente regolamento. In particolare, gli audit dovrebbero valutare la chiarezza, la coerenza e l'attuazione prevedibile delle condizioni generali del servizio, la completezza, la metodologia e la coerenza degli obblighi di comunicazione trasparente, l'accuratezza, la prevedibilità e la chiarezza del seguito dato dal prestatore ai destinatari del servizio e alle notifiche dei segnalatori di contenuti illegali e violazioni delle condizioni del servizio nonché l'accuratezza della classificazione delle informazioni rimosse, il sistema interno di gestione dei reclami, l'interazione con i segnalatori attendibili e la valutazione della loro accuratezza, la diligenza nella verifica della tracciabilità degli operatori commerciali, l'adeguatezza e l'accuratezza della valutazione dei rischi, l'adeguatezza e l'efficacia delle misure adottate per mitigare i rischi e, se del caso, agli impegni supplementari assunti a norma di codici di condotta e protocolli di crisi. Esse dovrebbero fornire al revisore abilitato l'accesso a tutti i pertinenti dati necessari al corretto svolgimento dell'audit. I revisori dovrebbero inoltre potersi avvalere di altre fonti di informazioni obiettive, compresi studi di ricercatori abilitati. I revisori abilitati dovrebbero garantire la riservatezza, la sicurezza e l'integrità delle informazioni, quali i segreti commerciali, che ottengono nello svolgimento dei loro compiti e disporre delle necessarie capacità nel settore della gestione dei rischi e delle competenze tecniche per effettuare l'audit di algoritmi. Tale garanzia non dovrebbe rappresentare un mezzo per aggirare l'applicabilità degli obblighi di audit relativi alle piattaforme online di dimensioni molto grandi previsti dal presente regolamento. I revisori dovrebbero essere giuridicamente e finanziariamente indipendenti e non dovrebbero avere conflitti di interesse con le piattaforme online di dimensioni molto grandi interessate e con altre piattaforme online di dimensioni molto grandi, così da poter svolgere i loro compiti in modo adeguato e affidabile. Inoltre, i revisori abilitati e i loro dipendenti non dovrebbero aver prestato alcun servizio alla piattaforma online di dimensioni molto grandi sottoposta ad audit nei 12 mesi precedenti l'audit. Dovrebbero inoltre impegnarsi a non lavorare per la piattaforma online di dimensioni molto grandi sottoposta ad audit o per un'organizzazione professionale o un'associazione di imprese di cui la piattaforma sia membro per un periodo di dodici mesi dopo la cessazione del loro incarico nell'organizzazione di audit. Qualora la loro indipendenza non sia esente da dubbi, essi dovrebbero rinunciare all'incarico di audit o astenersene.
Emendamento 66
Proposta di regolamento
Considerando 61
(61)  La relazione di audit dovrebbe essere motivata, in modo da offrire un resoconto significativo delle attività svolte e delle conclusioni raggiunte. Essa dovrebbe contribuire a fornire informazioni sulle misure adottate dalle piattaforme online di dimensioni molto grandi per adempiere i loro obblighi ai sensi del presente regolamento e, se del caso, proporre miglioramenti per quanto riguarda tali misure. La relazione dovrebbe essere trasmessa senza ritardo al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento e al comitato, unitamente alla valutazione del rischio, alle misure di attenuazione e ai piani della piattaforma per dare seguito alle raccomandazioni dell'audit. La relazione dovrebbe comprendere un giudizio di audit basato sulle conclusioni tratte dalle prove di audit raccolte. Dovrebbe essere espresso un giudizio positivo qualora tutte le prove dimostrino che la piattaforma online di dimensioni molto grandi adempie gli obblighi di cui al presente regolamento o, ove opportuno, gli impegni assunti a norma di un codice di condotta o di un protocollo di crisi, in particolare individuando, valutando e attenuando i rischi sistemici posti dal suo sistema e dai suoi servizi. Il giudizio positivo dovrebbe essere corredato di osservazioni qualora il revisore intenda inserire commenti che non hanno un effetto sostanziale sull'esito dell'audit. Dovrebbe essere espresso un giudizio negativo qualora il revisore ritenga che la piattaforma online di dimensioni molto grandi non rispetti il presente regolamento o gli impegni assunti.
(61)  La relazione di audit dovrebbe essere motivata, in modo da offrire un resoconto significativo delle attività svolte e delle conclusioni raggiunte. Essa dovrebbe contribuire a fornire informazioni sulle misure adottate dalle piattaforme online di dimensioni molto grandi per adempiere i loro obblighi ai sensi del presente regolamento e, se del caso, proporre miglioramenti per quanto riguarda tali misure. La relazione dovrebbe essere trasmessa senza ritardo al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento e al comitato, unitamente alla valutazione del rischio, alle misure di attenuazione e ai piani della piattaforma per dare seguito alle raccomandazioni dell'audit. Se del caso, la relazione dovrebbe comprendere una descrizione degli elementi specifici che non è stato possibile sottoporre ad audit, nonché una spiegazione delle ragioni per cui ciò non sia stato possibile. La relazione dovrebbe comprendere un giudizio di audit basato sulle conclusioni tratte dalle prove di audit raccolte. Dovrebbe essere espresso un giudizio positivo qualora tutte le prove dimostrino che la piattaforma online di dimensioni molto grandi adempie gli obblighi di cui al presente regolamento o, ove opportuno, gli impegni assunti a norma di un codice di condotta o di un protocollo di crisi, in particolare individuando, valutando e attenuando i rischi sistemici posti dal suo sistema e dai suoi servizi. Il giudizio positivo dovrebbe essere corredato di osservazioni qualora il revisore intenda inserire commenti che non hanno un effetto sostanziale sull'esito dell'audit. Dovrebbe essere espresso un giudizio negativo qualora il revisore ritenga che la piattaforma online di dimensioni molto grandi non rispetti il presente regolamento o gli impegni assunti. Laddove il giudizio di audit non abbia potuto raggiungere una conclusione in merito a elementi specifici che non rientrano nel campo di applicazione dell'audit, il giudizio di audit dovrebbe comprendere una motivazione che ne spieghi le ragioni.
Emendamento 67
Proposta di regolamento
Considerando 62
(62)  Un elemento essenziale dell'attività di una piattaforma online di dimensioni molto grandi consiste nel modo in cui le informazioni sono messe in ordine di priorità e presentate nella sua interfaccia online per facilitare e ottimizzare l'accesso alle stesse da parte dei destinatari del servizio. Ciò avviene, ad esempio, suggerendo, classificando e mettendo in ordine di priorità le informazioni in base ad algoritmi, distinguendole attraverso testo o altre rappresentazioni visive oppure selezionando in altro modo le informazioni fornite dai destinatari. Tali sistemi di raccomandazione possono avere effetti significativi sulla capacità dei destinatari di reperire informazioni e interagire con esse online. Essi svolgono inoltre un ruolo importante nell'amplificazione di determinati messaggi, nella diffusione virale delle informazioni e nella sollecitazione del comportamento online. Le piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero pertanto provvedere affinché i destinatari siano adeguatamente informati e possano influenzare le informazioni che vengono loro presentate. Esse dovrebbero indicare chiaramente i principali parametri di tali sistemi di raccomandazione in modo facilmente comprensibile per far sì che i destinatari comprendano la modalità con cui le informazioni loro presentate vengono messe in ordine di priorità. Esse dovrebbero inoltre adoperarsi affinché i destinatari dispongano di opzioni alternative per i principali parametri, comprese opzioni non basate sulla profilazione del destinatario.
(62)  Un elemento essenziale dell'attività di una piattaforma online di dimensioni molto grandi consiste nel modo in cui le informazioni sono messe in ordine di priorità e presentate nella sua interfaccia online per facilitare e ottimizzare l'accesso alle stesse da parte dei destinatari del servizio. Ciò avviene, ad esempio, suggerendo, classificando e mettendo in ordine di priorità le informazioni in base ad algoritmi, distinguendole attraverso testo o altre rappresentazioni visive oppure selezionando in altro modo le informazioni fornite dai destinatari. Tali sistemi di raccomandazione possono avere effetti significativi sulla capacità dei destinatari di reperire informazioni e interagire con esse online. Essi agevolano spesso la ricerca di contenuti pertinenti per i destinatari del servizio e contribuiscono a una migliore esperienza dell'utente. Essi svolgono inoltre un ruolo importante nell'amplificazione di determinati messaggi, nella diffusione virale delle informazioni e nella sollecitazione del comportamento online. Le piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero pertanto consentire ai destinatari di decidere se intendono essere soggetti a sistemi di raccomandazione basati sulla profilazione e garantire che vi sia un'opzione che non sia basata sulla profilazione. Inoltre, le piattaforme online dovrebbero provvedere affinché i destinatari siano adeguatamente informati dell'utilizzo dei sistemi di raccomandazione e affinché possano influenzare le informazioni che vengono loro presentate operando scelte attive. Esse dovrebbero indicare chiaramente i principali parametri di tali sistemi di raccomandazione in modo facilmente comprensibile e fruibile per far sì che i destinatari comprendano la modalità con cui le informazioni loro presentate vengono messe in ordine di priorità, il motivo per cui ciò avviene, e come modificare i parametri seguiti per curare i contenuti presentati ai destinatari. Le piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero attuare misure tecniche e organizzative appropriate per assicurare che i sistemi di raccomandazione siano progettati in modo orientato al consumatore e non influenzino il comportamento degli utenti finali attraverso dark pattern.
Emendamento 68
Proposta di regolamento
Considerando 63
(63)  I sistemi pubblicitari utilizzati dalle piattaforme online di dimensioni molto grandi pongono rischi particolari e richiedono ulteriore vigilanza pubblica e regolamentare in ragione del loro raggio d'azione e della loro capacità di rivolgersi ai destinatari del servizio e raggiungerli in base al loro comportamento all'interno e all'esterno dell'interfaccia online della piattaforma. Le piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero garantire l'accesso del pubblico ai registri della pubblicità visualizzata sulle loro interfacce online per facilitare la vigilanza e la ricerca sui rischi emergenti derivanti dalla distribuzione della pubblicità online, ad esempio in relazione alla pubblicità illegale o alle tecniche di manipolazione e alla disinformazione che hanno ripercussioni negative reali e prevedibili sulla salute pubblica, sulla sicurezza pubblica, sul dibattito civico, sulla partecipazione politica e sull'uguaglianza. I registri dovrebbero comprendere i contenuti della pubblicità e i relativi dati sull'inserzionista e sulla fornitura della pubblicità, in particolare qualora si tratti di pubblicità mirata.
(63)  I sistemi pubblicitari utilizzati dalle piattaforme online di dimensioni molto grandi pongono rischi particolari e richiedono ulteriore vigilanza pubblica e regolamentare in ragione del loro raggio d'azione e della loro capacità di rivolgersi ai destinatari del servizio e raggiungerli in base al loro comportamento all'interno e all'esterno dell'interfaccia online della piattaforma. Le piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero garantire l'accesso del pubblico ai registri della pubblicità visualizzata sulle loro interfacce online per facilitare la vigilanza e la ricerca sui rischi emergenti derivanti dalla distribuzione della pubblicità online, ad esempio in relazione alla pubblicità illegale o alle tecniche di manipolazione e alla disinformazione che hanno ripercussioni negative reali e prevedibili sulla salute pubblica, sulla sicurezza pubblica, sul dibattito civico, sulla partecipazione politica e sull'uguaglianza. I registri dovrebbero comprendere i contenuti della pubblicità, ivi compresi il nome del prodotto, servizio o marchio e l'oggetto della pubblicità, e i relativi dati sull'inserzionista e, se diversa, la persona fisica o giuridica che ha pagato la pubblicità, nonché sulla fornitura della pubblicità, in particolare qualora si tratti di pubblicità mirata. Inoltre, le piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero etichettare qualsiasi file video, audio o di altro tipo di cui sia nota l'origine deepfake.
Emendamento 69
Proposta di regolamento
Considerando 64
(64)  Al fine di vigilare adeguatamente sul rispetto degli obblighi di cui al presente regolamento da parte delle piattaforme online di dimensioni molto grandi, il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento o la Commissione può chiedere l'accesso a dati specifici o la comunicazione di questi ultimi. Tale richiesta può comprendere, ad esempio, i dati necessari a valutare i rischi e gli eventuali danni derivanti dai sistemi della piattaforma, i dati relativi alla precisione, al funzionamento e alle prove dei sistemi algoritmici per la moderazione dei contenuti, dei sistemi di raccomandazione o dei sistemi pubblicitari oppure i dati sui processi e i risultati dei sistemi di moderazione dei contenuti o dei sistemi interni di gestione dei reclami ai sensi del presente regolamento. Le indagini condotte da ricercatori sull'evoluzione e sulla gravità dei rischi sistemici online sono particolarmente importanti per ridurre le asimmetrie informative e istituire un sistema resiliente di attenuazione dei rischi, nonché per informare le piattaforme online, i coordinatori dei servizi digitali, le altre autorità competenti, la Commissione e il pubblico. Il presente regolamento prevede pertanto un quadro che obbliga a fornire ai ricercatori abilitati l'accesso ai dati delle piattaforme online di dimensioni molto grandi. Tutte le richieste di accesso ai dati nell'ambito di tale quadro dovrebbero essere proporzionate e tutelare adeguatamente i diritti e gli interessi legittimi, compresi i segreti commerciali e altre informazioni riservate, della piattaforma e di qualsiasi altra parte interessata, compresi i destinatari del servizio.
(64)  Al fine di vigilare adeguatamente sul rispetto degli obblighi di cui al presente regolamento da parte delle piattaforme online di dimensioni molto grandi, il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento o la Commissione può chiedere l'accesso a dati e algoritmi specifici o la comunicazione di questi ultimi. Tale richiesta può comprendere, ad esempio, i dati necessari a valutare i rischi e gli eventuali danni derivanti dai sistemi della piattaforma, i dati relativi alla precisione, al funzionamento e alle prove dei sistemi algoritmici per la moderazione dei contenuti, dei sistemi di raccomandazione o dei sistemi pubblicitari oppure i dati sui processi e i risultati dei sistemi di moderazione dei contenuti o dei sistemi interni di gestione dei reclami ai sensi del presente regolamento. Le indagini condotte da ricercatori abilitati e da organismi, organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro abilitati sull'evoluzione e sulla gravità dei rischi sistemici online sono particolarmente importanti per ridurre le asimmetrie informative e istituire un sistema resiliente di attenuazione dei rischi, nonché per informare le piattaforme online, i coordinatori dei servizi digitali, le altre autorità competenti, la Commissione e il pubblico. Il presente regolamento prevede pertanto un quadro che obbliga a fornire ai ricercatori abilitati e agli organismi, alle organizzazioni o alle associazioni senza scopo di lucro abilitati l'accesso ai dati delle piattaforme online di dimensioni molto grandi. Tutte le richieste di accesso ai dati nell'ambito di tale quadro dovrebbero essere proporzionate e tutelare adeguatamente i diritti e gli interessi legittimi, compresi i dati personali, i segreti commerciali e altre informazioni riservate, della piattaforma e di qualsiasi altra parte interessata, compresi i destinatari del servizio. I ricercatori abilitati e gli organismi, le organizzazioni o le associazioni senza scopo di lucro abilitati dovrebbero garantire la riservatezza, la sicurezza e l'integrità delle informazioni, quali i segreti commerciali, che ottengono nello svolgimento dei loro compiti.
Emendamento 70
Proposta di regolamento
Considerando 66
(66)  Al fine di agevolare l'applicazione efficace e coerente degli obblighi previsti dal presente regolamento la cui l'attuazione può richiedere mezzi tecnologici, è importante promuovere norme settoriali volontarie che riguardino l'interoperabilità dei registri della pubblicità o che contemplino determinate procedure tecniche per le quali l'industria può contribuire a sviluppare mezzi standardizzati al fine di ottemperare al presente regolamento, ad esempio consentendo la presentazione di notifiche anche mediante interfacce di programmazione delle applicazioni (API). Tali norme potrebbero essere utili in particolare per i prestatori di servizi intermediari relativamente piccoli. Le norme potrebbero distinguere tra diversi tipi di contenuti illegali o diversi tipi di servizi intermediari, a seconda dei casi.
(66)  Al fine di agevolare l'applicazione efficace e coerente degli obblighi previsti dal presente regolamento la cui l'attuazione può richiedere mezzi tecnologici, è importante promuovere norme volontarie che contemplino determinate procedure tecniche, per le quali l'industria può contribuire a sviluppare mezzi standardizzati al fine di ottemperare al presente regolamento, ad esempio consentendo la presentazione di notifiche anche mediante interfacce di programmazione delle applicazioni (API), riguardanti l'interoperabilità dei registri della pubblicità o le condizioni generali. Tali norme potrebbero essere utili in particolare per i prestatori di servizi intermediari relativamente piccoli. Le norme potrebbero distinguere tra diversi tipi di contenuti illegali o diversi tipi di servizi intermediari, a seconda dei casi. In assenza di norme pertinenti concordate entro [24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione dovrebbe poter stabilire specifiche tecniche mediante atti di esecuzione fino a quando non sarà concordata una norma volontaria.
Emendamento 71
Proposta di regolamento
Considerando 67
(67)  La Commissione e il comitato dovrebbero incoraggiare l'elaborazione di codici di condotta per contribuire all'applicazione del presente regolamento. L'attuazione dei codici di condotta dovrebbe essere misurabile e soggetta a controllo pubblico, tuttavia ciò non dovrebbe pregiudicare il carattere volontario di tali codici e la libertà delle parti interessate di decidere se aderirvi. In determinate circostanze è importante che le piattaforme online di dimensioni molto grandi cooperino all'elaborazione di specifici codici di condotta e vi aderiscano. Il presente regolamento non osta a che altri prestatori di servizi, attenendosi agli stessi codici di condotta, aderiscano alle stesse norme in materia di dovere di diligenza, adottino le migliori pratiche e traggano beneficio dagli orientamenti emanati dalla Commissione e dal comitato.
(67)  La Commissione e il comitato dovrebbero incoraggiare l'elaborazione di codici di condotta nonché il rispetto delle disposizioni di tali codici per contribuire all'applicazione del presente regolamento. La Commissione e il comitato dovrebbero prefiggersi di garantire che i codici di condotta definiscano chiaramente la natura degli obiettivi di interesse pubblico perseguiti e contengano meccanismi di valutazione indipendente del conseguimento di tali obiettivi, e che il ruolo delle autorità competenti sia chiaramente definito. L'attuazione dei codici di condotta dovrebbe essere misurabile e soggetta a controllo pubblico, tuttavia ciò non dovrebbe pregiudicare il carattere volontario di tali codici e la libertà delle parti interessate di decidere se aderirvi. In determinate circostanze è importante che le piattaforme online di dimensioni molto grandi cooperino all'elaborazione di specifici codici di condotta e vi aderiscano. Il presente regolamento non osta a che altri prestatori di servizi, attenendosi agli stessi codici di condotta, aderiscano alle stesse norme in materia di dovere di diligenza, adottino le migliori pratiche e traggano beneficio dagli orientamenti emanati dalla Commissione e dal comitato.
Emendamento 72
Proposta di regolamento
Considerando 68
(68)  È opportuno che per i suddetti codici di condotta il presente regolamento individui determinati ambiti da prendere in considerazione. In particolare è opportuno valutare, mediante accordi di autoregolamentazione e di coregolamentazione, misure di attenuazione dei rischi riguardanti specifici tipi di contenuti illegali. Un altro ambito da prendere in considerazione riguarda gli eventuali effetti negativi dei rischi sistemici sulla società e sulla democrazia, quali la disinformazione o le attività di manipolazione e abuso. Ciò comprende operazioni coordinate volte ad amplificare informazioni, compresa la disinformazione, come l'utilizzo di bot o account falsi per la creazione di informazioni false o fuorvianti, talvolta a scopo di lucro, che sono particolarmente dannose per i destinatari del servizio vulnerabili, quali i minori. In relazione a tali ambiti l'adesione a un determinato codice di condotta e il suo rispetto da parte di una piattaforma online di dimensioni molto grandi possono essere ritenuti una misura di attenuazione dei rischi adeguata. Il fatto che una piattaforma online rifiuti, senza adeguate spiegazioni, l'invito della Commissione a partecipare all'applicazione di un tale codice di condotta potrebbe essere preso in considerazione, se del caso, nel determinare se la piattaforma online abbia violato gli obblighi stabiliti dal presente regolamento.
(68)  È opportuno che per i suddetti codici di condotta il presente regolamento individui determinati ambiti da prendere in considerazione. In particolare è opportuno valutare, mediante accordi di autoregolamentazione e di coregolamentazione, misure di attenuazione dei rischi riguardanti specifici tipi di contenuti illegali. Un altro ambito da prendere in considerazione riguarda gli eventuali effetti negativi dei rischi sistemici sulla società e sulla democrazia, quali la disinformazione, o delle attività di manipolazione e abuso. Ciò comprende operazioni coordinate volte ad amplificare informazioni, compresa la disinformazione, come l'utilizzo di bot o account falsi per la creazione di informazioni intenzionalmente inesatte o fuorvianti, talvolta a scopo di lucro, che sono particolarmente dannose per i destinatari del servizio vulnerabili, quali i minori. In relazione a tali ambiti l'adesione a un determinato codice di condotta e il suo rispetto da parte di una piattaforma online di dimensioni molto grandi possono essere ritenuti una misura di attenuazione dei rischi adeguata.
Emendamento 73
Proposta di regolamento
Considerando 69
(69)  Le norme sui codici di condotta ai sensi del presente regolamento potrebbero fungere da base per le iniziative di autoregolamentazione già stabilite a livello dell'Unione, tra cui l'impegno per la sicurezza dei prodotti (Product Safety Pledge), il protocollo d'intesa sulla vendita di merci contraffatte, il codice di condotta per lottare contro le forme illegali di incitamento all'odio online nonché il codice di buone pratiche sulla disinformazione. Nel caso in particolare di quest'ultimo, come annunciato nel piano d'azione per la democrazia europea, la Commissione emanerà orientamenti volti a rafforzare tale codice di buone pratiche sulla disinformazione.
(69)  Le norme sui codici di condotta ai sensi del presente regolamento potrebbero fungere da base per le iniziative di autoregolamentazione già stabilite a livello dell'Unione, tra cui l'impegno per la sicurezza dei prodotti (Product Safety Pledge), il protocollo d'intesa sulla vendita di merci contraffatte, il codice di condotta per lottare contro le forme illegali di incitamento all'odio online nonché il codice di buone pratiche sulla disinformazione. La Commissione dovrebbe inoltre incoraggiare l'elaborazione di codici di condotta per facilitare il rispetto degli obblighi in settori quali la tutela dei minori o la locazione a breve termine. Altri ambiti da prendere in considerazione potrebbero essere la promozione della diversità delle informazioni attraverso il sostegno al giornalismo di elevata qualità e la promozione della credibilità delle informazioni, rispettando nel contempo la riservatezza delle fonti giornalistiche. È inoltre importante garantire la coerenza con i meccanismi di applicazione già esistenti, come quelli nel settore delle comunicazioni elettroniche o dei media, e con le strutture di regolamentazione indipendenti in tali settori, quali definite dal diritto dell'Unione e nazionale.
Emendamento 74
Proposta di regolamento
Considerando 70
(70)  La fornitura di pubblicità online coinvolge generalmente diversi soggetti, tra cui i servizi intermediari che collegano gli editori di pubblicità agli inserzionisti. I codici di condotta dovrebbero sostenere e integrare gli obblighi di trasparenza relativi alla pubblicità per le piattaforme online e le piattaforme online di dimensioni molto grandi di cui al presente regolamento al fine di prevedere meccanismi flessibili ed efficaci per facilitare e rafforzare il rispetto di tali obblighi, in particolare per quanto riguarda le modalità di trasmissione delle pertinenti informazioni. Il coinvolgimento di un'ampia gamma di portatori di interessi dovrebbe far sì che tali codici di condotta siano largamente sostenuti, tecnicamente solidi, efficaci e tali da offrire la massima facilità d'uso per garantire che siano conseguiti gli obiettivi degli obblighi di trasparenza.
(70)  La fornitura di pubblicità online coinvolge generalmente diversi soggetti, tra cui i servizi intermediari che collegano gli editori di pubblicità agli inserzionisti. I codici di condotta dovrebbero sostenere e integrare gli obblighi di trasparenza relativi alla pubblicità per le piattaforme online e le piattaforme online di dimensioni molto grandi di cui al presente regolamento al fine di prevedere meccanismi flessibili ed efficaci per facilitare e rafforzare il rispetto di tali obblighi, in particolare per quanto riguarda le modalità di trasmissione delle pertinenti informazioni. Il coinvolgimento di un'ampia gamma di portatori di interessi dovrebbe far sì che tali codici di condotta siano largamente sostenuti, tecnicamente solidi, efficaci e tali da offrire la massima facilità d'uso per garantire che siano conseguiti gli obiettivi degli obblighi di trasparenza. L'efficacia dei codici di condotta dovrebbe essere valutata periodicamente. A differenza della legislazione, i codici di condotta non sono soggetti al controllo democratico e la loro conformità ai diritti fondamentali non è soggetta al controllo giurisdizionale. Onde migliorare la responsabilità, la partecipazione e la trasparenza, occorrono garanzie procedurali per l'elaborazione di codici di condotta. Prima di avviare o agevolare l'elaborazione o la revisione dei codici di condotta, la Commissione può invitare, se del caso, l'Agenzia per i diritti fondamentali o il Garante europeo della protezione dei dati a esprimere il loro parere.
Emendamento 75
Proposta di regolamento
Considerando 71
(71)  In caso di circostanze straordinarie che incidono sulla sicurezza pubblica o sulla salute pubblica, la Commissione può avviare l'elaborazione di protocolli di crisi per coordinare una risposta rapida, collettiva e transfrontaliera nell'ambiente online. Nelle circostanze straordinarie possono rientrare gli eventi imprevedibili, quali i terremoti, gli uragani, le pandemie e le altre gravi minacce per la salute pubblica a carattere transfrontaliero, le guerre e gli atti di terrorismo, in cui, ad esempio, le piattaforme online possono essere utilizzate in modo improprio per la rapida diffusione di contenuti illegali o disinformazione o in cui sorge la necessità di divulgare velocemente informazioni affidabili. Alla luce dell'importante ruolo svolto dalle piattaforme online di dimensioni molto grandi nella diffusione di informazioni nelle nostre società e a livello transfrontaliero, tali piattaforme dovrebbero essere incoraggiate a elaborare e applicare protocolli di crisi specifici. Tali protocolli di crisi dovrebbero essere attivati solo per un periodo di tempo limitato e le misure adottate dovrebbero anch'esse essere limitate a quanto strettamente necessario per far fronte alle circostanze eccezionali. Tali misure dovrebbero essere coerenti con il presente regolamento e non dovrebbero costituire per le piattaforme online di dimensioni molto grandi partecipanti un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che esse trasmettono o memorizzano, né di accertare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di contenuti illegali.
(71)  In caso di circostanze straordinarie che incidono sulla sicurezza pubblica o sulla salute pubblica, la Commissione può avviare l'elaborazione di protocolli di crisi volontari per coordinare una risposta rapida, collettiva e transfrontaliera nell'ambiente online. Nelle circostanze straordinarie possono rientrare gli eventi imprevedibili, quali i terremoti, gli uragani, le pandemie e le altre gravi minacce per la salute pubblica a carattere transfrontaliero, le guerre e gli atti di terrorismo, in cui, ad esempio, le piattaforme online possono essere utilizzate in modo improprio per la rapida diffusione di contenuti illegali o disinformazione o in cui sorge la necessità di divulgare velocemente informazioni affidabili. Alla luce dell'importante ruolo svolto dalle piattaforme online di dimensioni molto grandi nella diffusione di informazioni nelle nostre società e a livello transfrontaliero, tali piattaforme dovrebbero essere incoraggiate a elaborare e applicare protocolli di crisi specifici. Tali protocolli di crisi dovrebbero essere attivati solo per un periodo di tempo limitato e le misure adottate dovrebbero anch'esse essere limitate a quanto strettamente necessario per far fronte alle circostanze eccezionali. Tali misure dovrebbero essere coerenti con il presente regolamento e non dovrebbero costituire per le piattaforme online di dimensioni molto grandi partecipanti un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che esse trasmettono o memorizzano, né di accertare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di contenuti illegali.
Emendamento 76
Proposta di regolamento
Considerando 72
(72)  Il compito di assicurare la vigilanza e l'esecuzione adeguate degli obblighi stabiliti nel presente regolamento dovrebbe, in linea di principio, essere affidato agli Stati membri. A tal fine essi dovrebbero designare almeno un'autorità incaricata dell'applicazione e dell'esecuzione del presente regolamento. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia poter affidare a più di un'autorità competente specifici compiti e competenze di vigilanza ed esecuzione in materia di applicazione del presente regolamento, ad esempio per settori specifici, quali le autorità di regolamentazione delle comunicazioni elettroniche, le autorità di regolamentazione dei media o le autorità di tutela dei consumatori, in funzione della rispettiva struttura costituzionale, organizzativa e amministrativa nazionale.
(Non concerne la versione italiana)
Emendamento 77
Proposta di regolamento
Considerando 73
(73)  In considerazione del carattere transfrontaliero dei servizi in questione e della serie orizzontale di obblighi stabiliti dal presente regolamento, l'autorità incaricata di vigilare sull'applicazione del presente regolamento e, se necessario, della sua esecuzione dovrebbe essere designata come coordinatore dei servizi digitali in ciascuno Stato membro. Qualora più di un'autorità competente sia incaricata dell'applicazione e dell'esecuzione del presente regolamento, solo un'autorità in tale Stato membro dovrebbe designata come coordinatore dei servizi digitali. Il coordinatore dei servizi digitali dovrebbe fungere da punto di contatto unico con riguardo a tutte le questioni relative all'applicazione del presente regolamento per la Commissione, il comitato, i coordinatori dei servizi digitali degli altri Stati membri nonché per le altre autorità competenti dello Stato membro in questione. Qualora in un determinato Stato membro diverse autorità competenti siano incaricate di compiti a norma del presente regolamento, il coordinatore dei servizi digitali dovrebbe in particolare coordinarsi e cooperare con tali autorità in conformità del diritto nazionale che stabilisce i rispettivi compiti e dovrebbe assicurare l'effettivo coinvolgimento di tutte le autorità competenti nella vigilanza e nell'esecuzione a livello dell'Unione.
(73)  In considerazione del carattere transfrontaliero dei servizi in questione e della serie orizzontale di obblighi stabiliti dal presente regolamento, l'autorità incaricata di vigilare sull'applicazione del presente regolamento e, se necessario, della sua esecuzione dovrebbe essere designata come coordinatore dei servizi digitali in ciascuno Stato membro. Qualora più di un'autorità competente sia incaricata dell'applicazione e dell'esecuzione del presente regolamento, solo un'autorità in tale Stato membro dovrebbe essere designata come coordinatore dei servizi digitali. Il coordinatore dei servizi digitali dovrebbe fungere da punto di contatto unico con riguardo a tutte le questioni relative all'applicazione del presente regolamento per la Commissione, il comitato, i coordinatori dei servizi digitali degli altri Stati membri nonché per le altre autorità competenti dello Stato membro in questione. Qualora in un determinato Stato membro diverse autorità competenti siano incaricate di compiti a norma del presente regolamento, il coordinatore dei servizi digitali dovrebbe in particolare coordinarsi e cooperare con tali autorità in conformità del diritto nazionale che stabilisce i rispettivi compiti e dovrebbe assicurare l'effettivo coinvolgimento di tutte le autorità competenti nella vigilanza e nell'esecuzione a livello dell'Unione.
Emendamento 78
Proposta di regolamento
Considerando 74
(74)  Il coordinatore dei servizi digitali e le altre autorità competenti designate a norma del presente regolamento svolgono un ruolo fondamentale nel garantire l'efficacia dei diritti e degli obblighi stabiliti dal presente regolamento e il conseguimento dei suoi obiettivi. È di conseguenza necessario far sì che tali autorità agiscano in piena indipendenza da enti privati e pubblici, senza obbligo o possibilità di sollecitare o ricevere istruzioni, anche dai governi, e fatti salvi gli specifici doveri di cooperazione con le altre autorità competenti, i coordinatori dei servizi digitali, il comitato e la Commissione. D'altro canto l'indipendenza di tali autorità non dovrebbe significare che esse non possano essere soggette, conformemente alle costituzioni nazionali e senza compromettere il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento, a meccanismi nazionali di controllo o di monitoraggio delle loro spese finanziarie o a controllo giurisdizionale oppure che non debbano avere la possibilità di consultare altre autorità nazionali, comprese le autorità di contrasto o le autorità di gestione delle crisi, ove opportuno.
(74)  Il coordinatore dei servizi digitali e le altre autorità competenti designate a norma del presente regolamento svolgono un ruolo fondamentale nel garantire l'efficacia dei diritti e degli obblighi stabiliti dal presente regolamento e il conseguimento dei suoi obiettivi. È di conseguenza necessario garantire che tali autorità dispongano delle risorse finanziarie e umane richieste per svolgere i loro compiti a norma del presente regolamento. È altresì necessario far sì che tali autorità agiscano in piena indipendenza da enti privati e pubblici, senza obbligo o possibilità di sollecitare o ricevere istruzioni, anche dai governi, e fatti salvi gli specifici doveri di cooperazione con le altre autorità competenti, i coordinatori dei servizi digitali, il comitato e la Commissione. D'altro canto l'indipendenza di tali autorità non dovrebbe significare che esse non possano essere soggette, conformemente alle costituzioni nazionali e senza compromettere il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento, a meccanismi nazionali di controllo o di monitoraggio delle loro spese finanziarie o a controllo giurisdizionale oppure che non debbano avere la possibilità di consultare altre autorità nazionali, comprese le autorità di contrasto o le autorità di gestione delle crisi, ove opportuno.
Emendamento 79
Proposta di regolamento
Considerando 75
(75)  Gli Stati membri possono assegnare la funzione di coordinatore dei servizi digitali o determinati compiti di applicazione ed esecuzione del presente regolamento a un'autorità nazionale esistente, a condizione che tale autorità incaricata adempia le prescrizioni stabilite nel presente regolamento, ad esempio in relazione alla sua indipendenza. In linea di principio agli Stati membri non è inoltre impedita la fusione di funzioni all'interno di un'autorità esistente, conformemente al diritto dell'Unione. Le misure a tal fine possono comprendere, tra l'altro, il divieto di destituire dall'incarico il presidente o un membro del consiglio di un organo collegiale di un'autorità esistente prima della scadenza del rispettivo mandato, per il solo fatto di una riforma istituzionale che comporta la fusione di diverse funzioni all'interno di un'autorità, qualora non siano previste norme atte a garantire che una simile destituzione non arrechi pregiudizio alla loro indipendenza e alla loro imparzialità.
(75)  Gli Stati membri possono assegnare la funzione di coordinatore dei servizi digitali o determinati compiti di vigilanza sull'applicazione del presente regolamento e di esecuzione dello stesso a un'autorità nazionale esistente, a condizione che tale autorità incaricata adempia le prescrizioni stabilite nel presente regolamento, ad esempio in relazione alla sua indipendenza. In linea di principio agli Stati membri non è inoltre impedita la fusione di funzioni all'interno di un'autorità esistente, conformemente al diritto dell'Unione. Le misure a tal fine possono comprendere, tra l'altro, il divieto di destituire dall'incarico il presidente o un membro del consiglio di un organo collegiale di un'autorità esistente prima della scadenza del rispettivo mandato, per il solo fatto di una riforma istituzionale che comporta la fusione di diverse funzioni all'interno di un'autorità, qualora non siano previste norme atte a garantire che una simile destituzione non arrechi pregiudizio alla loro indipendenza e alla loro imparzialità.
Emendamento 80
Proposta di regolamento
Considerando 76
(76)  In assenza di una prescrizione generale che imponga ai prestatori di servizi intermediari di assicurare la presenza fisica nel territorio di uno degli Stati membri, è necessario determinare in modo chiaro lo Stato membro alla cui giurisdizione sono soggetti tali prestatori ai fini dell'esecuzione delle norme stabilite ai capi III e IV da parte delle autorità nazionali competenti. Un prestatore dovrebbe essere soggetto alla giurisdizione dello Stato membro in cui è situato il suo stabilimento principale, ossia in cui il prestatore ha la sua sede principale o sociale nella quale sono esercitate le principali funzioni finanziarie e il controllo operativo. Per quanto concerne i prestatori che non sono stabiliti nell'Unione ma che offrono servizi nell'Unione e rientrano pertanto nell'ambito di applicazione del presente regolamento, dovrebbero avere giurisdizione gli Stati membri in cui tali prestatori hanno nominato il loro rappresentante legale, tenendo conto della funzione di rappresentante legale ai sensi del presente regolamento. Nell'interesse dell'efficace applicazione del presente regolamento, tutti gli Stati membri dovrebbero tuttavia avere giurisdizione per quanto concerne i prestatori che hanno omesso di designare un rappresentante legale, a condizione che sia rispettato il principio del ne bis in idem. A tale scopo ciascuno Stato membro che eserciti la giurisdizione per quanto concerne tali prestatori dovrebbe, senza indebito ritardo, informare tutti gli altri Stati membri delle misure adottate nell'esercizio di tale giurisdizione.
(76)  In assenza di una prescrizione generale che imponga ai prestatori di servizi intermediari di assicurare la presenza fisica nel territorio di uno degli Stati membri, è necessario determinare in modo chiaro lo Stato membro alla cui giurisdizione sono soggetti tali prestatori ai fini dell'esecuzione delle norme stabilite nel presente regolamento da parte delle autorità nazionali competenti. Un prestatore dovrebbe essere soggetto alla giurisdizione dello Stato membro in cui è situato il suo stabilimento principale, ossia in cui il prestatore ha la sua sede principale o sociale nella quale sono esercitate le principali funzioni finanziarie e il controllo operativo. Per quanto concerne i prestatori che non sono stabiliti nell'Unione ma che offrono servizi nell'Unione e rientrano pertanto nell'ambito di applicazione del presente regolamento, dovrebbero avere giurisdizione gli Stati membri in cui tali prestatori hanno nominato il loro rappresentante legale, tenendo conto della funzione di rappresentante legale ai sensi del presente regolamento. Nell'interesse dell'efficace applicazione del presente regolamento, tutti gli Stati membri dovrebbero tuttavia avere giurisdizione per quanto concerne i prestatori che hanno omesso di designare un rappresentante legale, a condizione che sia rispettato il principio del ne bis in idem. A tale scopo ciascuno Stato membro che eserciti la giurisdizione per quanto concerne tali prestatori dovrebbe, senza indebito ritardo, informare tutti gli altri Stati membri delle misure adottate nell'esercizio di tale giurisdizione.
Emendamento 81
Proposta di regolamento
Considerando 77
(77)  Gli Stati membri dovrebbero conferire al coordinatore dei servizi digitali e a qualsiasi altra autorità competente designata a norma del presente regolamento poteri e mezzi sufficienti a garantire indagini e attività di esecuzione efficaci. I coordinatori dei servizi digitali dovrebbero in particolare poter cercare e ottenere informazioni situate nel loro territorio, anche nel contesto di indagini congiunte, tenendo in debito conto il fatto che le misure di vigilanza ed esecuzione riguardanti un prestatore soggetto alla giurisdizione di un altro Stato membro dovrebbero essere adottate dal coordinatore dei servizi digitali di tale altro Stato membro, se del caso in conformità delle procedure relative alla cooperazione transfrontaliera.
(77)  Gli Stati membri dovrebbero conferire al coordinatore dei servizi digitali e a qualsiasi altra autorità competente designata a norma del presente regolamento poteri e mezzi sufficienti a garantire indagini e attività di esecuzione efficaci. I coordinatori dei servizi digitali dovrebbero in particolare poter adottare misure provvisorie proporzionate in caso di rischio di danno grave nonché cercare e ottenere informazioni situate nel loro territorio, anche nel contesto di indagini congiunte, tenendo in debito conto il fatto che le misure di vigilanza ed esecuzione riguardanti un prestatore soggetto alla giurisdizione di un altro Stato membro dovrebbero essere adottate dal coordinatore dei servizi digitali di tale altro Stato membro, se del caso in conformità delle procedure relative alla cooperazione transfrontaliera.
Emendamento 82
Proposta di regolamento
Considerando 78
(78)  Gli Stati membri dovrebbero definire nel loro diritto nazionale, conformemente al diritto dell'Unione e in particolare al presente regolamento e alla Carta, le condizioni dettagliate e i limiti per l'esercizio dei poteri di indagine e di esecuzione dei rispettivi coordinatori dei servizi digitali e di altre autorità competenti, se del caso, a norma del presente regolamento.
(78)  Gli Stati membri dovrebbero definire nel loro diritto nazionale, conformemente al diritto dell'Unione e in particolare al presente regolamento e alla Carta, le condizioni dettagliate e i limiti per l'esercizio dei poteri di indagine e di esecuzione dei rispettivi coordinatori dei servizi digitali e di altre autorità competenti, se del caso, a norma del presente regolamento. Per garantire un'applicazione coerente e uniforme del presente regolamento, la Commissione dovrebbe adottare orientamenti sulle norme e procedure relative ai poteri dei coordinatori dei servizi digitali.
Emendamento 83
Proposta di regolamento
Considerando 79
(79)  Nell'ambito dell'esercizio dei suddetti poteri le autorità competenti dovrebbero rispettare le norme nazionali applicabili in materia di procedure e questioni quali la necessità di una previa autorizzazione giudiziaria per accedere a determinati locali e il segreto professionale forense. Tali disposizioni dovrebbero in particolare garantire il rispetto dei diritti fondamentali a un ricorso effettivo e a un processo equo, compresi i diritti della difesa, e il diritto al rispetto della vita privata. A tale riguardo le garanzie previste in relazione ai procedimenti della Commissione a norma del presente regolamento potrebbero costituire un punto di riferimento adeguato. Prima di adottare decisioni definitive dovrebbe essere garantita una procedura preliminare equa e imparziale, compresi il diritto delle persone interessate di essere ascoltate e il diritto di accedere al fascicolo, nel rispetto della riservatezza e del segreto professionale e commerciale, nonché l'obbligo di una motivazione adeguata delle decisioni. Ciò non dovrebbe tuttavia impedire l'adozione di misure in casi di urgenza debitamente accertata e nel rispetto di condizioni e modalità procedurali adeguate. L'esercizio dei poteri dovrebbe inoltre essere proporzionato, tra l'altro, alla natura della violazione o della sospetta violazione e al danno complessivo effettivo o potenziale causato dalla violazione o dalla sospetta violazione. In linea di principio le autorità competenti dovrebbero tenere conto di tutti i fatti e le circostanze pertinenti del caso specifico, comprese le informazioni raccolte dalle autorità competenti di altri Stati membri.
(79)  Nell'ambito dell'esercizio dei suddetti poteri le autorità competenti dovrebbero rispettare le norme nazionali applicabili in materia di procedure e questioni quali la necessità di una previa autorizzazione giudiziaria per accedere a determinati locali e il segreto professionale forense. Tali disposizioni dovrebbero in particolare garantire il rispetto dei diritti fondamentali a un ricorso effettivo e a un processo equo, compresi i diritti della difesa, e il diritto al rispetto della vita privata. A tale riguardo le garanzie previste in relazione ai procedimenti della Commissione a norma del presente regolamento potrebbero costituire un punto di riferimento adeguato. Prima di adottare decisioni definitive dovrebbe essere garantita una procedura preliminare equa e imparziale, compresi il diritto delle persone interessate di essere ascoltate e il diritto di accedere al fascicolo, nel rispetto della riservatezza e del segreto professionale e commerciale, nonché l'obbligo di una motivazione adeguata delle decisioni. Ciò non dovrebbe tuttavia impedire l'adozione di misure in casi di urgenza debitamente accertata e nel rispetto di condizioni e modalità procedurali adeguate. L'esercizio dei poteri dovrebbe inoltre essere proporzionato, tra l'altro, alla natura della violazione o della sospetta violazione e al danno complessivo effettivo o potenziale causato dalla violazione o dalla sospetta violazione. Le autorità competenti dovrebbero tenere conto di tutti i fatti e le circostanze pertinenti del caso specifico, comprese le informazioni raccolte dalle autorità competenti di altri Stati membri.
Emendamento 84
Proposta di regolamento
Considerando 80
(80)  Gli Stati membri dovrebbero far sì che le violazioni degli obblighi stabiliti nel presente regolamento possano essere sanzionate in modo effettivo, proporzionato e dissuasivo, tenendo conto della natura, della gravità, della reiterazione e della durata della violazione, in considerazione dell'obiettivo di interesse generale perseguito, della portata e del tipo di attività svolte nonché della capacità economica dell'autore della violazione. Le sanzioni dovrebbero in particolare tenere conto del fatto che il prestatore di servizi intermediari interessato ometta sistematicamente o ripetutamente di adempiere gli obblighi derivanti dal presente regolamento nonché, se del caso, del fatto che il prestatore operi in più Stati membri.
(80)  Gli Stati membri dovrebbero far sì che le violazioni degli obblighi stabiliti nel presente regolamento possano essere sanzionate in modo effettivo, proporzionato e dissuasivo, tenendo conto della natura, della gravità, della reiterazione e della durata della violazione, in considerazione dell'obiettivo di interesse generale perseguito, della portata e del tipo di attività svolte nonché della capacità economica dell'autore della violazione. Le sanzioni dovrebbero in particolare tenere conto del fatto che il prestatore di servizi intermediari interessato ometta sistematicamente o ripetutamente di adempiere gli obblighi derivanti dal presente regolamento nonché, se del caso, del numero di destinatari interessati, del carattere doloso o colposo della violazione e del fatto che il prestatore operi in più Stati membri. La Commissione dovrebbe fornire orientamenti agli Stati membri in merito ai criteri e alle condizioni per imporre sanzioni proporzionate.
Emendamento 85
Proposta di regolamento
Considerando 81
(81)  Al fine di garantire l'efficace esecuzione del presente regolamento, le persone o le organizzazioni rappresentative dovrebbero poter presentare reclami vertenti sul rispetto del presente regolamento presso il coordinatore dei servizi digitali nel territorio in cui hanno ricevuto il servizio, fatte salve le norme in materia di giurisdizione del presente regolamento. I reclami dovrebbero fornire un quadro fedele delle preoccupazioni relative alla conformità di un determinato prestatore di servizi intermediari e potrebbero inoltre informare il coordinatore dei servizi digitali in merito a questioni più trasversali. Qualora la questione richieda una cooperazione transfrontaliera, il coordinatore dei servizi digitali dovrebbe coinvolgere altre autorità nazionali competenti nonché il coordinatore dei servizi digitali di un altro Stato membro, in particolare quello dello Stato membro in cui è stabilito il prestatore di servizi intermediari interessato.
(81)  Al fine di garantire l'efficace esecuzione degli obblighi stabiliti dal presente regolamento, le persone o le organizzazioni rappresentative dovrebbero poter presentare reclami vertenti sul rispetto del presente regolamento presso il coordinatore dei servizi digitali nel territorio in cui hanno ricevuto il servizio, fatte salve le norme in materia di giurisdizione del presente regolamento. I reclami dovrebbero fornire un quadro fedele delle preoccupazioni relative alla conformità di un determinato prestatore di servizi intermediari e potrebbero inoltre informare il coordinatore dei servizi digitali in merito a questioni più trasversali. Qualora la questione richieda una cooperazione transfrontaliera, il coordinatore dei servizi digitali dovrebbe coinvolgere altre autorità nazionali competenti nonché il coordinatore dei servizi digitali di un altro Stato membro, in particolare quello dello Stato membro in cui è stabilito il prestatore di servizi intermediari interessato. Il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento dovrebbe valutare il reclamo in modo tempestivo e fornire informazioni al coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro in cui il destinatario risiede o è stabilito su come è stato gestito il reclamo.
Emendamento 86
Proposta di regolamento
Considerando 82
(82)  Gli Stati membri dovrebbero far sì che i coordinatori dei servizi digitali possano adottare misure che consentano di affrontare con efficacia determinate violazioni particolarmente gravi e persistenti e che siano proporzionate ad esse. È opportuno imporre che le misure siano disposte da un'autorità giudiziaria competente su richiesta dei coordinatori dei servizi digitali e siano soggette a garanzie supplementari, soprattutto quando tali misure possono incidere sui diritti e sugli interessi di terzi, come potrebbe in particolare avvenire in caso di restrizione dell'accesso alle interfacce online. Ai terzi potenzialmente interessati dovrebbe inoltre essere data la possibilità di essere ascoltati e tali ordini dovrebbero essere emessi unicamente qualora non siano ragionevolmente disponibili poteri di adottare tali misure in conformità di altri atti del diritto dell'Unione o del diritto nazionale, ad esempio per tutelare gli interessi collettivi dei consumatori, per assicurare la tempestiva rimozione delle pagine web che contengono o diffondono materiale pedopornografico oppure per disabilitare l'accesso a servizi utilizzati da terzi per violare un diritto di proprietà intellettuale.
(82)  Gli Stati membri dovrebbero far sì che i coordinatori dei servizi digitali possano adottare misure che consentano di affrontare con efficacia determinate violazioni particolarmente gravi e persistenti del presente regolamento e che siano proporzionate ad esse. È opportuno imporre che le misure siano disposte da un'autorità giudiziaria competente su richiesta dei coordinatori dei servizi digitali e siano soggette a garanzie supplementari, soprattutto quando tali misure possono incidere sui diritti e sugli interessi di terzi, come potrebbe in particolare avvenire in caso di restrizione dell'accesso alle interfacce online. Ai terzi potenzialmente interessati dovrebbe inoltre essere data la possibilità di essere ascoltati e tali ordini dovrebbero essere emessi unicamente qualora non siano ragionevolmente disponibili poteri di adottare tali misure in conformità di altri atti del diritto dell'Unione o del diritto nazionale, ad esempio per tutelare gli interessi collettivi dei consumatori, per assicurare la tempestiva rimozione delle pagine web che contengono o diffondono materiale pedopornografico oppure per disabilitare l'accesso a servizi utilizzati da terzi per violare un diritto di proprietà intellettuale.
Emendamento 87
Proposta di regolamento
Considerando 83 bis (nuovo)
(83 bis)  Fatte salve le disposizioni relative all'esenzione dalla responsabilità prevista dal presente regolamento per quanto riguarda le informazioni trasmesse o memorizzate su richiesta di un destinatario del servizio, i prestatori di servizi intermediari dovrebbero essere responsabili della violazione degli obblighi loro imposti dal presente regolamento. I destinatari del servizio e le organizzazioni che li rappresentano dovrebbero avere diritto di accesso a rimedi proporzionati ed effettivi. Nello specifico, essi dovrebbero avere il diritto di chiedere un risarcimento, conformemente al diritto nazionale o dell'Unione, ai prestatori di servizi intermediari qualora abbiano subito danni o perdite diretti a seguito di una violazione degli obblighi stabiliti dal presente regolamento da parte dei prestatori di servizi intermediari.
Emendamento 88
Proposta di regolamento
Considerando 84
(84)  Il coordinatore dei servizi digitali dovrebbe pubblicare periodicamente una relazione sulle attività svolte a norma del presente regolamento. Dato che il coordinatore dei servizi digitali è anche informato degli ordini di contrastare i contenuti illegali o di fornire informazioni disciplinati dal presente regolamento attraverso il sistema comune di condivisione delle informazioni, il coordinatore dei servizi digitali dovrebbe includere nella sua relazione annuale il numero e le categorie di tali ordini rivolti ai prestatori di servizi intermediari ed emessi dalle autorità giudiziarie e amministrative nel suo Stato membro.
(84)  Il coordinatore dei servizi digitali dovrebbe pubblicare periodicamente, in un formato standardizzato e leggibile meccanicamente, una relazione sulle attività svolte a norma del presente regolamento. Dato che il coordinatore dei servizi digitali è anche informato degli ordini di contrastare i contenuti illegali o di fornire informazioni disciplinati dal presente regolamento attraverso il sistema comune di condivisione delle informazioni, sulla base del sistema di informazione del mercato interno, il coordinatore dei servizi digitali dovrebbe includere nella sua relazione annuale il numero e le categorie di tali ordini rivolti ai prestatori di servizi intermediari ed emessi dalle autorità giudiziarie e amministrative nel suo Stato membro.
Emendamento 89
Proposta di regolamento
Considerando 86
(86)  Per facilitare la vigilanza e le indagini transfrontaliere che interessano più Stati membri, i coordinatori dei servizi digitali dovrebbero poter partecipare, su base permanente o temporanea, ad attività di indagine e vigilanza congiunte riguardanti questioni disciplinate dal presente regolamento. Tali attività possono coinvolgere altre autorità competenti e possono riguardare una serie di questioni, da esercizi coordinati di raccolta dati a richieste di informazioni o ispezioni di locali, entro i limiti e l'ambito dei poteri a disposizione di ciascuna autorità partecipante. Al comitato può essere chiesto di fornire consulenza in relazione a tali attività, ad esempio proponendo tabelle di marcia e calendari per le attività o proponendo task force ad-hoc con la partecipazione delle autorità coinvolte.
(86)  Per facilitare la vigilanza e le indagini transfrontaliere che interessano più Stati membri, i coordinatori dei servizi digitali dovrebbero poter partecipare, su base permanente o temporanea, ad attività di indagine e vigilanza congiunte riguardanti questioni disciplinate dal presente regolamento in base a un accordo tra gli Stati membri interessati e, in assenza di un accordo, sotto l'autorità del coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro di stabilimento. Tali attività possono coinvolgere altre autorità competenti e possono riguardare una serie di questioni, da esercizi coordinati di raccolta dati a richieste di informazioni o ispezioni di locali, entro i limiti e l'ambito dei poteri a disposizione di ciascuna autorità partecipante. Al comitato può essere chiesto di fornire consulenza in relazione a tali attività, ad esempio proponendo tabelle di marcia e calendari per le attività o proponendo task force ad-hoc con la partecipazione delle autorità coinvolte.
Emendamento 90
Proposta di regolamento
Considerando 88
(88)  Al fine di garantire un'applicazione coerente del presente regolamento è necessario istituire un gruppo consultivo indipendente a livello dell'Unione, che dovrebbe sostenere la Commissione e contribuire a coordinare le azioni dei coordinatori dei servizi digitali. Tale comitato europeo per i servizi digitali dovrebbe essere composto dai coordinatori dei servizi digitali, fatta salva la possibilità per questi ultimi di invitare alle proprie riunioni o nominare delegati ad hoc di altre autorità competenti incaricate di compiti specifici a norma del presente regolamento, ove ciò sia richiesto dalla loro ripartizione nazionale dei compiti e delle competenze. In caso di più partecipanti da uno Stato membro, il diritto di voto dovrebbe rimanere limitato a un rappresentante per Stato membro.
(88)  Al fine di garantire un'applicazione coerente del presente regolamento è necessario istituire un gruppo consultivo indipendente a livello dell'Unione, che dovrebbe sostenere la Commissione e contribuire a coordinare le azioni dei coordinatori dei servizi digitali. Tale comitato europeo per i servizi digitali dovrebbe essere composto dai coordinatori dei servizi digitali, fatta salva la possibilità per questi ultimi di invitare alle proprie riunioni o nominare delegati ad hoc di altre autorità competenti incaricate di compiti specifici a norma del presente regolamento, ove ciò sia richiesto dalla loro ripartizione nazionale dei compiti e delle competenze. In caso di più partecipanti da uno Stato membro, il diritto di voto dovrebbe rimanere limitato a un rappresentante per Stato membro. Il regolamento interno del comitato dovrebbe garantire il rispetto della riservatezza delle informazioni.
Emendamento 91
Proposta di regolamento
Considerando 90
(90)  A tal fine il comitato dovrebbe poter adottare pareri, richieste e raccomandazioni rivolte ai coordinatori dei servizi digitali o ad altre autorità nazionali competenti. Sebbene non siano giuridicamente vincolanti, la decisione di discostarsene dovrebbe essere debitamente spiegata e potrebbe essere presa in considerazione dalla Commissione nel valutare la conformità dello Stato membro interessato al presente regolamento.
(90)  A tal fine il comitato dovrebbe poter adottare pareri, richieste e raccomandazioni rivolte ai coordinatori dei servizi digitali o ad altre autorità nazionali competenti. Sebbene non siano giuridicamente vincolanti, la decisione di discostarsene dovrebbe essere debitamente spiegata e potrebbe essere presa in considerazione dalla Commissione nel valutare la conformità dello Stato membro interessato al presente regolamento. Il comitato dovrebbe elaborare una relazione annuale sulle sue attività.
Emendamento 92
Proposta di regolamento
Considerando 91
(91)  Il comitato dovrebbe riunire i rappresentanti dei coordinatori dei servizi digitali e di eventuali altre autorità competenti sotto la presidenza della Commissione, così da garantire che le questioni sottopostegli siano valutate in una prospettiva pienamente europea. In considerazione degli eventuali elementi trasversali che possono essere rilevanti per altri quadri normativi a livello dell'Unione, il comitato dovrebbe essere autorizzato a cooperare, nella misura necessaria per lo svolgimento dei suoi compiti, con altre istituzioni, organi, organismi e gruppi consultivi dell'Unione con responsabilità in settori quali l'uguaglianza, compresa la parità tra donne e uomini, e la non discriminazione, la protezione dei dati, le comunicazioni elettroniche, i servizi audiovisivi, la tutela dei consumatori o l'individuazione e l'indagine delle frodi a danno del bilancio dell'UE per quanto riguarda i dazi doganali.
(91)  Il comitato dovrebbe riunire i rappresentanti dei coordinatori dei servizi digitali e di eventuali altre autorità competenti sotto la presidenza della Commissione, così da garantire che le questioni sottopostegli siano valutate in una prospettiva pienamente europea. In considerazione degli eventuali elementi trasversali che possono essere rilevanti per altri quadri normativi a livello dell'Unione, il comitato dovrebbe essere autorizzato a cooperare, nella misura necessaria per lo svolgimento dei suoi compiti, con altre istituzioni, organi, organismi e gruppi consultivi dell'Unione con responsabilità in settori quali l'uguaglianza, in particolare la parità tra donne e uomini, e la non discriminazione, la parità di genere e la non discriminazione, l'eliminazione di tutte le forme di violenza contro le donne e le ragazze e altre forme di violenza di genere, la protezione dei dati, il rispetto della proprietà intellettuale, la concorrenza, le comunicazioni elettroniche, i servizi audiovisivi, la vigilanza del mercato, la tutela dei consumatori o l'individuazione e l'indagine delle frodi a danno del bilancio dell'Unione per quanto riguarda i dazi doganali.
Emendamento 93
Proposta di regolamento
Considerando 96
(96)  Qualora la piattaforma online di dimensioni molto grandi interessata non abbia efficacemente posto rimedio alla violazione della disposizione che si applica esclusivamente alle piattaforme online di dimensioni molto grandi in conformità al piano di azione, soltanto la Commissione può, di propria iniziativa o su consulenza del comitato, decidere di condurre ulteriori indagini in merito alla violazione in questione e alle misure successivamente adottate dalla piattaforma, escludendo il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento. Dopo aver condotto le indagini necessarie, la Commissione dovrebbe poter adottare decisioni che constatano una violazione e impongono sanzioni nei confronti di piattaforme online di dimensioni molto grandi ove ciò sia giustificato. Essa dovrebbe inoltre avere la possibilità di intervenire in situazioni transfrontaliere in cui il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento non ha adottato misure nonostante la richiesta della Commissione o in situazioni in cui lo stesso coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento ha chiesto l'intervento della Commissione con riguardo a una violazione di qualsiasi altra disposizione del presente regolamento commessa da una piattaforma online di dimensioni molto grandi.
(96)  Qualora la piattaforma online di dimensioni molto grandi interessata non abbia efficacemente posto rimedio alla violazione della disposizione che si applica esclusivamente alle piattaforme online di dimensioni molto grandi in conformità al piano di azione, soltanto la Commissione dovrebbe, di propria iniziativa o su consulenza del comitato, avviare ulteriori indagini in merito alla violazione in questione e alle misure successivamente adottate dalla piattaforma, escludendo il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento. Dopo aver condotto le indagini necessarie, la Commissione dovrebbe poter adottare decisioni che constatano una violazione e impongono sanzioni nei confronti di piattaforme online di dimensioni molto grandi ove ciò sia giustificato. Essa dovrebbe inoltre intervenire in situazioni transfrontaliere in cui il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento non ha adottato misure nonostante la richiesta della Commissione o in situazioni in cui lo stesso coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento ha chiesto l'intervento della Commissione con riguardo a una violazione di qualsiasi altra disposizione del presente regolamento commessa da una piattaforma online di dimensioni molto grandi. La Commissione dovrebbe avviare un procedimento in vista della possibile adozione di decisioni in relazione alla pertinente condotta della piattaforme online di dimensioni molto grandi, ad esempio qualora si sospetti che la piattaforma abbia violato il presente regolamento, anche nel caso in cui la piattaforma non abbia attuato le raccomandazioni operative dell'audit indipendente approvato dal coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento e laddove il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento non abbia adottato misure di indagine o di esecuzione.
Emendamento 94
Proposta di regolamento
Considerando 97
(97)  La Commissione dovrebbe mantenere la libertà di decidere se intende intervenire o no nelle situazioni in cui è autorizzata a farlo a norma del presente regolamento. Una volta che la Commissione ha avviato il procedimento, ai coordinatori dei servizi digitali del luogo di stabilimento interessati dovrebbe essere impedito l'esercizio dei loro poteri di indagine e di esecuzione in relazione alla pertinente condotta della piattaforma online di dimensioni molto grandi interessata, in modo da evitare duplicazioni, incoerenze e rischi dal punto di vista del principio del ne bis in idem. Nell'interesse dell'efficacia, a tali coordinatori dei servizi digitali non dovrebbe tuttavia essere impedito l'esercizio dei loro poteri di assistere la Commissione, su sua richiesta nello svolgimento dei suoi compiti di vigilanza, o in relazione ad altre condotte, comprese condotte da parte della stessa piattaforma online di dimensioni molto grandi che si sospetta costituiscano nuove violazioni. Tali coordinatori dei servizi digitali, nonché il comitato e altri coordinatori dei servizi digitali se del caso, dovrebbero fornire alla Commissione tutte le informazioni e l'assistenza necessarie affinché essa possa svolgere efficacemente i propri compiti, mentre la Commissione dovrebbe a sua volta tenerli informati sull'esercizio dei suoi poteri a seconda dei casi. A tale riguardo la Commissione dovrebbe, ove opportuno, tenere conto delle pertinenti valutazioni effettuate dal comitato o dai coordinatori dei servizi digitali interessati e delle pertinenti prove e informazioni da essi raccolte, fatti salvi i poteri e la responsabilità della Commissione di svolgere indagini supplementari nella misura necessaria.
(97)  Una volta che la Commissione ha avviato il procedimento, ai coordinatori dei servizi digitali del luogo di stabilimento interessati dovrebbe essere impedito l'esercizio dei loro poteri di indagine e di esecuzione in relazione alla pertinente condotta della piattaforma online di dimensioni molto grandi interessata, in modo da evitare duplicazioni, incoerenze e rischi dal punto di vista del principio del ne bis in idem. Nell'interesse dell'efficacia, a tali coordinatori dei servizi digitali non dovrebbe tuttavia essere impedito l'esercizio dei loro poteri di assistere la Commissione, su sua richiesta nello svolgimento dei suoi compiti di vigilanza, o in relazione ad altre condotte, comprese condotte da parte della stessa piattaforma online di dimensioni molto grandi che si sospetta costituiscano nuove violazioni. Tali coordinatori dei servizi digitali, nonché il comitato e altri coordinatori dei servizi digitali se del caso, dovrebbero fornire alla Commissione tutte le informazioni e l'assistenza necessarie affinché essa possa svolgere efficacemente i propri compiti, mentre la Commissione dovrebbe a sua volta tenerli informati sull'esercizio dei suoi poteri a seconda dei casi. A tale riguardo la Commissione dovrebbe, ove opportuno, tenere conto delle pertinenti valutazioni effettuate dal comitato o dai coordinatori dei servizi digitali interessati e delle pertinenti prove e informazioni da essi raccolte, fatti salvi i poteri e la responsabilità della Commissione di svolgere indagini supplementari nella misura necessaria.
Emendamento 95
Proposta di regolamento
Considerando 97 bis (nuovo)
(97 bis)  La Commissione dovrebbe assicurarsi di essere indipendente e imparziale nel suo processo decisionale riguardo sia ai coordinatori dei servizi digitali sia ai prestatori di servizi di cui al presente regolamento.
Emendamento 96
Proposta di regolamento
Considerando 99
(99)  La Commissione dovrebbe in particolare avere accesso ai pertinenti documenti, dati e informazioni necessari per avviare e condurre indagini e per monitorare il rispetto dei pertinenti obblighi stabiliti nel presente regolamento, a prescindere da chi sia in possesso dei documenti, dei dati o delle informazioni in questione e indipendentemente dalla forma, dal formato, dal supporto di memorizzazione o dal luogo preciso in cui essi sono conservati. È opportuno che la Commissione possa chiedere direttamente alla piattaforma online di dimensioni molto grandi interessata, ai terzi interessati o a persone fisiche di fornire prove, dati e informazioni pertinenti. La Commissione dovrebbe inoltre poter chiedere informazioni pertinenti a qualunque autorità pubblica, organismo o agenzia negli Stati membri o a qualsiasi persona fisica o giuridica ai fini del presente regolamento. È opportuno che la Commissione abbia la facoltà di chiedere accesso alle banche dati e agli algoritmi delle persone interessate e spiegazioni in merito a tali banche dati e algoritmi, di sentire, con il consenso di tali persone, chiunque possa disporre di informazioni utili e di verbalizzarne le dichiarazioni. La Commissione dovrebbe inoltre disporre del potere di effettuare le ispezioni necessarie all'esecuzione delle pertinenti disposizioni del presente regolamento. I suddetti poteri di indagine mirano a integrare la possibilità per la Commissione di chiedere ai coordinatori dei servizi digitali e alle altre autorità degli Stati membri assistenza, ad esempio nell'esercizio di tali poteri o fornendo informazioni.
(Non concerne la versione italiana)
Emendamento 97
Proposta di regolamento
Considerando 100
(100)  All'adempimento dei pertinenti obblighi imposti ai sensi del presente regolamento dovrebbe poter essere data esecuzione mediante sanzioni pecuniarie e penalità di mora. A tal fine dovrebbero inoltre essere stabiliti livelli appropriati di sanzioni pecuniarie e penalità di mora in caso di non conformità agli obblighi e di violazione delle norme procedurali, soggette ad adeguati termini di prescrizione.
(100)  All'adempimento dei pertinenti obblighi imposti ai sensi del presente regolamento dovrebbe poter essere data esecuzione mediante sanzioni pecuniarie e penalità di mora. A tal fine dovrebbero inoltre essere stabiliti livelli appropriati di sanzioni pecuniarie e penalità di mora in caso di non conformità agli obblighi e di violazione delle norme procedurali, soggette ad adeguati termini di prescrizione. La Commissione dovrebbe in particolare garantire che le sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive, tenuto conto della natura, della gravità, della reiterazione e della durata della violazione, in considerazione dell'interesse pubblico perseguito, della portata e della natura delle attività svolte, del numero di destinatari interessati, del carattere intenzionale o colposo dell'infrazione nonché della capacità economica dell'autore della violazione.
Emendamento 98
Proposta di regolamento
Considerando 102
(102)  Nell'interesse dell'efficacia e dell'efficienza, oltre alla valutazione generale del regolamento, da eseguirsi entro cinque anni dall'entrata in vigore, dopo la fase di avviamento iniziale e sulla base dei primi tre anni di applicazione del presente regolamento, la Commissione dovrebbe anche eseguire una valutazione delle attività del comitato e della sua struttura.
(102)  La Commissione dovrebbe procedere a una valutazione generale del presente regolamento e riferire in merito al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo. La relazione dovrebbe vertere in particolare sulla definizione delle piattaforme online di dimensioni molto grandi e sul numero medio mensile di destinatari attivi del servizio. La relazione dovrebbe inoltre riguardare l'attuazione dei codici di condotta, nonché l'obbligo di designare un rappresentante stabilito nell'Unione e valutare l'effetto di obblighi analoghi imposti da paesi terzi ai prestatori di servizi europei che operano all'estero. In particolare la Commissione dovrebbe valutare qualsiasi impatto dei costi a carico dei prestatori di servizi europei dovuti a qualsiasi obbligo simile, compresa la designazione di un rappresentante legale, introdotto da paesi terzi e a eventuali nuovi ostacoli all'accesso al mercato di paesi terzi a seguito dell'adozione del presente regolamento. La Commissione dovrebbe valutare inoltre l'impatto sulla capacità delle imprese e dei consumatori europei di avere accesso a prodotti e servizi provenienti da paesi terzi e di acquistarli. Nell'interesse dell'efficacia e dell'efficienza, oltre alla valutazione generale del regolamento, da eseguirsi entro tre anni dall'entrata in vigore, dopo la fase di avviamento iniziale e sulla base dei primi tre anni di applicazione del presente regolamento, la Commissione dovrebbe anche eseguire una valutazione delle attività del comitato e della sua struttura.
Emendamento 99
Proposta di regolamento
Articolo 1 – titolo
Oggetto e ambito di applicazione
Oggetto
Emendamento 100
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera c
c)  norme sull'attuazione e sull'esecuzione del presente regolamento, anche per quanto riguarda la cooperazione e il coordinamento tra le autorità competenti.
c)  norme sull'attuazione e sull'esecuzione degli obblighi previsti dal presente regolamento, anche per quanto riguarda la cooperazione e il coordinamento tra le autorità competenti.
Emendamento 101
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b
b)  stabilire norme uniformi per un ambiente online sicuro, prevedibile e affidabile, in cui i diritti fondamentali sanciti dalla Carta siano tutelati in modo effettivo.
b)  stabilire norme armonizzate per un ambiente online sicuro, accessibile, prevedibile e affidabile, in cui i diritti fondamentali sanciti dalla Carta siano tutelati in modo effettivo.
Emendamento 102
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)
b bis)  promuovere un elevato livello di protezione dei consumatori e contribuire a una maggiore scelta per i consumatori, agevolando nel contempo l'innovazione, sostenendo la transizione digitale e incoraggiando la crescita economica nel mercato interno.
Emendamento 103
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3
3.  Il presente regolamento si applica ai servizi intermediari prestati a destinatari il cui luogo di stabilimento o di residenza si trova nell'Unione, indipendentemente dal luogo di stabilimento dei prestatori di tali servizi.
soppresso
Emendamento 104
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 4
4.  Il presente regolamento non si applica ai servizi che non sono servizi intermediari né alle prescrizioni imposte in relazione a tali servizi, indipendentemente dal fatto che questi ultimi siano prestati facendo ricorso a servizi intermediari.
soppresso
Emendamento 105
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 5
5.  Il presente regolamento lascia impregiudicate le norme stabilite dai seguenti atti:
soppresso
a)  direttiva 2000/31/CE;
b)  direttiva 2010/13/CE;
c)  legislazione dell'Unione in materia di diritto d'autore e diritti connessi;
d)  regolamento (UE) .../... relativo alla prevenzione della diffusione di contenuti terroristici online [regolamento TCO una volta adottato];
e)  regolamento (UE) .../... relativo agli ordini europei di produzione e di conservazione di prove elettroniche in materia penale e direttiva (UE) .../... recante norme armonizzate sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove nei procedimenti penali [atti relativi alle prove elettroniche una volta adottati];
f)  regolamento (UE) 2019/1148;
g)  regolamento (UE) 2019/1150;
h)  legislazione dell'Unione in materia di protezione dei consumatori e sicurezza dei prodotti, compreso il regolamento (UE) 2017/2394;
i)  legislazione dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, in particolare il regolamento (UE) 2016/679 e la direttiva 2002/58/CE.
Emendamento 106
Proposta di regolamento
Articolo 1 bis (nuovo)
Articolo 1 bis
Ambito di applicazione
1.  Il presente regolamento si applica ai servizi intermediari prestati a destinatari il cui luogo di stabilimento o di residenza si trova nell'Unione, indipendentemente dal luogo di stabilimento dei prestatori di tali servizi.
2.  Il presente regolamento non si applica ai servizi che non sono servizi intermediari né alle prescrizioni imposte in relazione a tali servizi, indipendentemente dal fatto che questi ultimi siano prestati facendo ricorso a servizi intermediari.
3.  Il presente regolamento lascia impregiudicate le norme stabilite dai seguenti atti:
a)  direttiva 2000/31/CE;
b)  direttiva 2010/13/CE;
c)  legislazione dell'Unione in materia di diritto d'autore e diritti connessi, in particolare la direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale;
d)  regolamento (UE) 2021/784 relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online;
e)  regolamento (UE) .../... relativo agli ordini europei di produzione e di conservazione di prove elettroniche in materia penale e direttiva (UE) .../... recante norme armonizzate sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove nei procedimenti penali [atti relativi alle prove elettroniche una volta adottati];
f)  regolamento (UE) 2019/1148;
g)  regolamento (UE) 2019/1150;
h)  legislazione dell'Unione in materia di protezione dei consumatori e sicurezza dei prodotti, compresi il regolamento (UE) 2017/2394, il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva 2001/95/CE il regolamento EC (regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti;
i)  legislazione dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, in particolare il regolamento (UE) 2016/679 e la direttiva 2002/58/CE.
j)  direttiva (UE) 2019/882;
k)  direttiva (UE) 2018/1972;
l)  direttiva 2013/11/UE.
4.  Entro [12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione pubblica orientamenti per quanto riguarda la relazione tra il presente regolamento e gli atti giuridici di cui all'articolo 1 bis, paragrafo 3.
Emendamento 107
Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera a
a)  "servizi della società dell'informazione": servizi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535;
a)  "servizi della società dell'informazione": servizi quali definiti all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535;
Emendamento 108
Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera b
b)  "destinatario del servizio": qualsiasi persona fisica o giuridica che utilizza il servizio intermediario in questione;
b)  "destinatario del servizio": qualsiasi persona fisica o giuridica che utilizza il servizio intermediario in questione per cercare informazioni o per renderle accessibili;
Emendamento 109
Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera c
c)  "consumatore": qualsiasi persona fisica che agisce per fini che non rientrano nella sua attività commerciale, imprenditoriale o professionale;
c)  "consumatore": qualsiasi persona fisica che agisce per fini che non rientrano nella sua attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale;
Emendamento 110
Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera d – parte introduttiva
d)  "offrire servizi nell'Unione": consentire a persone fisiche o giuridiche in uno o più Stati membri di utilizzare i servizi del prestatore di servizi della società dell'informazione che presenta un collegamento sostanziale con l'Unione; tale collegamento sostanziale si considera presente quando il prestatore è stabilito nell'Unione; in assenza di tale stabilimento, la valutazione del collegamento sostanziale si basa su specifici criteri di fatto, quali:
d)  "offrire servizi nell'Unione": consentire a persone fisiche o giuridiche in uno o più Stati membri di utilizzare i servizi di un prestatore di servizi della società dell'informazione che presenta un collegamento sostanziale con l'Unione;
Emendamento 111
Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera d – trattino 1
—  un numero considerevole di utenti in uno o più Stati membri; oppure
soppresso
Emendamento 112
Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera d – trattino 2
—  l'orientamento delle attività verso uno o più Stati membri;
soppresso
Emendamento 113
Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera d bis (nuova)
d bis)  "collegamento sostanziale con l'Unione": il collegamento di un prestatore con uno o più Stati membri risultante dal fatto che è stabilito nell'Unione o, in assenza di un siffatto stabilimento, dal fatto che le attività del prestatore sono dirette verso uno o più Stati membri;
Emendamento 114
Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera e
e)  "operatore commerciale": qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che agisce, anche tramite persone che operano a suo nome o per suo conto, per fini relativi alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale;
e)  "operatore commerciale": qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che agisce, anche tramite persone che operano a suo nome o per suo conto, per fini direttamente relativi alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale;
Emendamento 115
Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera f – trattino 1
—  un servizio di semplice trasporto ("mere conduit"), consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, o nel fornire accesso a una rete di comunicazione;
—  un servizio di semplice trasporto ("mere conduit"), consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, o nel fornire accesso a una rete di comunicazione, ivi compresi i servizi funzionali tecnici ausiliari;
Emendamento 116
Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera f – trattino 2
—  un servizio di memorizzazione temporanea ("caching"), consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite dal destinatario del servizio, che comporta la memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni al solo scopo di rendere più efficiente il successivo inoltro delle informazioni ad altri destinatari su loro richiesta;
—  un servizio di memorizzazione temporanea ("caching"), consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite dal destinatario del servizio, che comporta la memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere più efficiente il successivo inoltro delle informazioni ad altri destinatari su loro richiesta;
Emendamento 117
Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera g
g)  "contenuto illegale": qualsiasi informazione che, di per sé o in relazione ad un'attività, tra cui la vendita di prodotti o la prestazione di servizi, non è conforme alle disposizioni normative dell'Unione o di uno Stato membro, indipendentemente dalla natura o dall'oggetto specifico di tali disposizioni;
g)  "contenuto illegale": qualsiasi informazione o attività, tra cui la vendita di prodotti o la prestazione di servizi, che non è conforme alle disposizioni normative dell'Unione o di uno Stato membro, indipendentemente dalla natura o dall'oggetto specifico di tali disposizioni;
Emendamento 118
Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera h
h)  "piattaforma online": un prestatore di servizi di hosting che, su richiesta di un destinatario del servizio, memorizza e diffonde al pubblico informazioni, tranne qualora tale attività sia una funzione minore e puramente accessoria di un altro servizio e, per ragioni oggettive e tecniche, non possa essere utilizzata senza tale altro servizio e a condizione che l'integrazione di tale funzione nell'altro servizio non sia un mezzo per eludere l'applicabilità del presente regolamento;
h)  "piattaforma online": un prestatore di servizi di hosting che, su richiesta di un destinatario del servizio, memorizza e diffonde al pubblico informazioni, tranne qualora tale attività sia una funzione minore o puramente accessoria di un altro servizio o funzionalità del servizio principale e, per ragioni oggettive e tecniche, non possa essere utilizzata senza tale altro servizio e a condizione che l'integrazione di tale funzione o funzionalità nell'altro servizio non sia un mezzo per eludere l'applicabilità del presente regolamento;
Emendamento 119
Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera k
k)  "interfaccia online": qualsiasi software, compresi i siti web o parti di essi e le applicazioni, incluse le applicazioni mobili;
k)  "interfaccia online": qualsiasi software, compresi i siti web o parti di essi e le applicazioni, incluse le applicazioni mobili, che consente ai destinatari del servizio di accedere al servizio intermediario in questione e di interagire con lo stesso;
Emendamento 120
Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera k bis (nuova)
k bis)  "segnalatore attendibile": un soggetto che ha ottenuto tale status da un coordinatore dei servizi digitali;
Emendamento 121
Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera n
n)  "pubblicità": informazioni intese a promuovere il messaggio di una persona fisica o giuridica, indipendentemente dal fatto che perseguano finalità commerciali o non commerciali, e visualizzate da una piattaforma online sulla relativa interfaccia online a fronte di un corrispettivo versato specificamente per la promozione di tali informazioni;
n)  "pubblicità": informazioni intese a promuovere il messaggio di una persona fisica o giuridica e diffuse per tale motivo, indipendentemente dal fatto che perseguano finalità commerciali o non commerciali, e visualizzate da una piattaforma online sulla relativa interfaccia online a fronte di un corrispettivo versato specificamente in cambio della promozione di tale messaggio;
Emendamento 122
Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera n bis (nuova)
n bis)  "corrispettivo": una compensazione economica consistente in un pagamento diretto o indiretto per il servizio fornito, anche quando il prestatore di servizi intermediari non è direttamente compensato dal destinatario del servizio o quando il destinatario del servizio fornisce dati al prestatore di servizi, tranne nel caso in cui tali dati siano raccolti al solo scopo di conformarsi ai requisiti normativi;
Emendamento 123
Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera o
o)  "sistema di raccomandazione": un sistema interamente o parzialmente automatizzato che una piattaforma online utilizza per suggerire ai destinatari del servizio informazioni specifiche tramite la propria interfaccia online, anche in base ad una ricerca avviata dal destinatario o determinando in altro modo l'ordine relativo o l'importanza delle informazioni visualizzate;
o)  "sistema di raccomandazione": un sistema interamente o parzialmente automatizzato che una piattaforma online utilizza per suggerire, mettere in ordine di priorità o selezionare per i destinatari del servizio informazioni specifiche tramite la propria interfaccia online, anche in base ad una ricerca avviata dal destinatario o determinando in altro modo l'ordine relativo o l'importanza delle informazioni visualizzate;
Emendamento 124
Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera p
p)  "moderazione dei contenuti": le attività svolte dai prestatori di servizi intermediari al fine di individuare, identificare e contrastare contenuti illegali e informazioni incompatibili con le loro condizioni generali, forniti dai destinatari del servizio, comprese le misure adottate che incidono sulla disponibilità, sulla visibilità e sull'accessibilità di tali contenuti illegali o di dette informazioni, quali la loro retrocessione o rimozione o la disabilitazione dell'accesso agli stessi, o sulla capacità dei destinatari di fornire tali informazioni, quali la cessazione o la sospensione dell'account di un destinatario del servizio;
p)  "moderazione dei contenuti": le attività, automatizzate o non automatizzate, svolte dai prestatori di servizi intermediari al fine di individuare, identificare e contrastare contenuti illegali e informazioni incompatibili con le loro condizioni generali, forniti dai destinatari del servizio, comprese le misure adottate che incidono sulla disponibilità, sulla visibilità e sull'accessibilità di tali contenuti illegali o di dette informazioni, quali la loro retrocessione, eliminazione dai listini, demonetizzazione o rimozione o la disabilitazione dell'accesso agli stessi, o sulla capacità dei destinatari di fornire tali informazioni, quali la cessazione o la sospensione dell'account di un destinatario del servizio;
Emendamento 125
Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera q
q)  "condizioni generali": tutte le condizioni, le modalità o le specifiche, comunque denominate e indipendentemente dalla loro forma, che disciplinano il rapporto contrattuale tra il prestatore e il destinatario dei servizi intermediari.
q)  "condizioni generali": tutte le condizioni, le modalità o le specifiche stabilite dal fornitore del servizio, comunque denominate e indipendentemente dalla loro forma, che disciplinano il rapporto contrattuale tra il prestatore e il destinatario dei servizi intermediari.
Emendamento 126
Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera q bis (nuova)
q bis)  "persone con disabilità": persone con disabilità ai sensi dell'articolo 3, punto 1, della direttiva (UE) 2019/882.
Emendamento 127
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3
3.  Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, secondo gli ordinamenti giuridici degli Stati membri, che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa esiga al prestatore del servizio di impedire o porre fine ad una violazione.
(Non concerne la versione italiana)
Emendamento 128
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – parte introduttiva
1.  Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere più efficiente il successivo inoltro delle informazioni ad altri destinatari su loro richiesta, a condizione che detto prestatore:
1.  Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere più efficiente o sicuro il successivo inoltro delle informazioni ad altri destinatari su loro richiesta, a condizione che detto prestatore:
Emendamento 129
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a
a)  non modifichi le informazioni;
(Non concerne la versione italiana)
Emendamento 130
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b
b)  si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni;
(Non concerne la versione italiana)
Emendamento 131
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera c
c)  si conformi alle norme sull'aggiornamento delle informazioni, indicate in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore;
(Non concerne la versione italiana)
Emendamento 132
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d
d)  non interferisca con l'uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull'impiego delle informazioni; nonché
(Non concerne la versione italiana)
Emendamento 133
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera e
e)  agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitare l'accesso alle stesse, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni all'origine della trasmissione sono state rimosse dalla rete o che l'accesso alle informazioni è stato disabilitato, oppure che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa ha ordinato la disabilitazione dell'accesso a tali informazioni o ne ha disposto la rimozione.
(Non concerne la versione italiana)
Emendamento 134
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2
2.  Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, secondo gli ordinamenti giuridici degli Stati membri, che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa esiga al prestatore del servizio di impedire o porre fine ad una violazione.
(Non concerne la versione italiana)
Emendamento 135
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3
3.  Il paragrafo 1 non si applica in relazione alla responsabilità prevista dalla normativa in materia di protezione dei consumatori per le piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali, qualora tali piattaforme online presentino informazioni specifiche o rendano altrimenti possibile l'operazione in questione in modo tale da indurre un consumatore medio e ragionevolmente informato a ritenere che le informazioni, o il prodotto o il servizio oggetto dell'operazione, siano forniti dalla piattaforma stessa o da un destinatario del servizio che agisce sotto la sua autorità o il suo controllo.
3.  Il paragrafo 1 non si applica in relazione alla responsabilità prevista dalla normativa in materia di protezione dei consumatori per le piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali, qualora tali piattaforme online presentino informazioni specifiche o rendano altrimenti possibile l'operazione in questione in modo tale da indurre un consumatore a ritenere che le informazioni, o il prodotto o il servizio oggetto dell'operazione, siano forniti dalla piattaforma stessa o da un destinatario del servizio che agisce sotto la sua autorità o il suo controllo.
Emendamento 136
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4
4.  Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, secondo gli ordinamenti giuridici degli Stati membri, che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa esiga al prestatore del servizio di impedire o porre fine ad una violazione.
(Non concerne la versione italiana)
Emendamento 137
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1
I prestatori di servizi intermediari non sono considerati inammissibili all'esenzione dalla responsabilità prevista agli articoli 3, 4 e 5 per il solo fatto di svolgere indagini volontarie o altre attività di propria iniziativa volte ad individuare, identificare e rimuovere contenuti illegali o a disabilitare l'accesso agli stessi, o di adottare le misure necessarie per conformarsi alle prescrizioni del diritto dell'Unione, comprese quelle stabilite nel presente regolamento.
1.   I prestatori di servizi intermediari non sono considerati inammissibili all'esenzione dalla responsabilità prevista agli articoli 3, 4 e 5 per il solo fatto di svolgere indagini volontarie di propria iniziativa o adottano misure volte ad individuare, identificare e rimuovere contenuti illegali o a disabilitare l'accesso agli stessi, o di adottare le misure necessarie per conformarsi alle prescrizioni del diritto nazionale e dell'Unione, comprese la Carta e le prescrizioni stabilite nel presente regolamento.
Emendamento 138
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis.   I prestatori di servizi intermediari garantiscono che le indagini volontarie di propria iniziativa svolte e le misure adottate a norma del paragrafo 1 siano efficaci e specifiche. Tali indagini di propria iniziativa e tali misure sono accompagnate da opportune garanzie, come la sorveglianza umana, la documentazione o eventuali misure aggiuntive per garantire e dimostrare che tali indagini e misure siano accurate, non discriminatorie, proporzionate e trasparenti e non determinino un'eccessiva rimozione di contenuti. I fornitori di servizi intermediari si adoperano al massimo per garantire che, laddove siano utilizzati mezzi automatizzati, la tecnologia sia sufficientemente affidabile da limitare il più possibile il tasso degli errori in cui le informazioni sono inopportunamente considerate illegali.
Emendamento 139
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1
Ai prestatori di servizi intermediari non è imposto alcun obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che tali prestatori trasmettono o memorizzano, né di accertare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illegali.
1.   Ai prestatori di servizi intermediari non è imposto, né de jure né de facto, attraverso mezzi automatizzati o non automatizzati, alcun obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che tali prestatori trasmettono o memorizzano, né di accertare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illegali o di monitorare il comportamento di persone fisiche.
Emendamento 140
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis.   I prestatori di servizi intermediari non sono tenuti a utilizzare strumenti automatizzati per moderare i contenuti o per monitorare il comportamento di persone fisiche.
Emendamento 141
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 ter (nuovo)
1 ter.   Gli Stati membri non impediscono agli intermediari di servizi di offrire servizi di cifratura da punto a punto.
Emendamento 142
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 quater (nuovo)
1 quater.   Gli Stati membri non impongono ai prestatori di servizi intermediari l'obbligo generale di limitare l'utilizzo anonimo dei loro servizi. Gli Stati membri non obbligano i prestatori di servizi intermediari a conservare in modo generale e indiscriminato i dati personali dei destinatari dei loro servizi. L'eventuale conservazione mirata di dati di uno specifico destinatario è disposta da un'autorità giudiziaria, conformemente al diritto dell'Unione o nazionale.
Emendamento 520/rev
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 quinquies (nuovo)
1 quinquies.  Fatti salvi il regolamento (UE) 2016/679 e la direttiva 2002/58/CE, i prestatori compiono sforzi ragionevoli per consentire l'utilizzo di tali servizi e il relativo pagamento senza raccogliere i dati personali del destinatario
Emendamento 143
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1
1.  Appena ricevuto l'ordine di contrastare specifici contenuti illegali, emesso dalle autorità giudiziarie o amministrative nazionali competenti sulla base del diritto dell'Unione o del diritto nazionale applicabile, i prestatori di servizi intermediari informano senza indebito ritardo l'autorità che ha emesso l'ordine, conformemente al diritto dell'Unione, in merito al seguito dato all'ordine, specificando le misure adottate e il momento in cui sono state attuate.
1.  Appena ricevuto, tramite un canale di comunicazione sicuro, l'ordine di contrastare uno o più contenuti illegali specifici, ricevuto ed emesso dalle autorità giudiziarie o amministrative nazionali competenti sulla base del diritto dell'Unione o del diritto nazionale applicabile, i prestatori di servizi intermediari informano senza indebito ritardo l'autorità che ha emesso l'ordine, conformemente al diritto dell'Unione, in merito al seguito dato all'ordine, specificando le misure adottate e il momento in cui le misure sono state attuate.
Emendamento 144
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a – trattino -1 (nuovo)
—  un riferimento alla base giuridica dell'ordine;
Emendamento 145
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a – trattino 1
—   la motivazione per cui le informazioni costituiscono contenuti illegali, mediante un riferimento alla specifica disposizione del diritto dell'Unione o nazionale violata;
—  la motivazione sufficientemente dettagliata per cui le informazioni costituiscono contenuti illegali, mediante un riferimento alla specifica disposizione del diritto dell'Unione o nazionale in conformità del diritto dell'Unione;
Emendamento 146
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a – trattino 1 bis (nuovo)
—  identificazione dell'autorità di emissione, compresa la data, la marcatura temporale e la firma elettronica dell'autorità, che consenta al destinatario di autenticare l'ordine e gli estremi di una persona da contattare all'interno di detta autorità;
Emendamento 147
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a – trattino 2
—  uno o più indirizzi URL (Uniform Resource Locator) esatti e, se necessario, informazioni supplementari che consentano l'identificazione dei contenuti illegali in questione;
—  una chiara indicazione dell'ubicazione elettronica esatta di tali informazioni, ad esempio l'indirizzo o gli indirizzi URL esatti, a seconda dei casi, o qualora l'ubicazione elettronica esatta non sia identificabile con precisione; uno o più indirizzi URL (Uniform Resource Locator) esatti e, se necessario, informazioni supplementari che consentano l'identificazione dei contenuti illegali in questione;
Emendamento 148
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a – trattino 3
—  informazioni sui mezzi di ricorso a disposizione del prestatore del servizio e del destinatario del servizio che ha fornito i contenuti;
—  informazioni facilmente comprensibili sui meccanismi di ricorso a disposizione del prestatore del servizio e del destinatario del servizio che ha fornito i contenuti, compresi i termini per il ricorso;
Emendamento 149
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a – trattino 3 bis (nuovo)
—  ove necessario e proporzionato, la decisione di non divulgare informazioni sulla rimozione dei contenuti o la disabilitazione dell'accesso agli stessi per motivi di pubblica sicurezza, quali la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati gravi, per un periodo non superiore a sei settimane dalla suddetta decisione.
Emendamento 150
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b
b)  l'ambito di applicazione territoriale dell'ordine, in base alle norme del diritto dell'Unione e nazionale applicabili, compresa la Carta, e, se del caso, ai principi generali del diritto internazionale, non va al di là di quanto strettamente necessario per conseguire il suo obiettivo;
b)  l'ambito di applicazione territoriale dell'ordine, in base alle norme del diritto dell'Unione e nazionale applicabili, conformemente al diritto dell'Unione, compresa la Carta, e, se del caso, ai principi generali del diritto internazionale, non va al di là di quanto strettamente necessario per conseguire il suo obiettivo; L'ambito di applicazione territoriale dell'ordinanza è limitato al territorio dello Stato membro che emette l'ordine, a meno che l'illegalità del contenuto non derivi direttamente dal diritto dell'Unione o i diritti in questione non richiedano un ambito di applicazione territoriale più ampio, in conformità del diritto dell'Unione e del diritto internazionale;
Emendamento 151
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera c
c)  l'ordine è redatto nella lingua dichiarata dal prestatore ed è inviato al punto di contatto da questi nominato, conformemente all'articolo 10.
c)  l'ordine è redatto nella lingua dichiarata dal prestatore ed è inviato al punto di contatto da questi nominato, conformemente all'articolo 10 oppure è redatto in una delle lingue ufficiali dello Stato membro che emette l'ordine di contrastare specifici contenuti illegali. In tal caso, il punto di contatto del prestatore di servizi può richiedere all'autorità competente di fornire una traduzione nella lingua dichiarata dal prestatore;
Emendamento 152
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)
c bis)  l'ordine è conforme all’articolo 3 della direttiva 2000/31/CE;
Emendamento 153
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera c ter (nuova)
c ter)  laddove più di un prestatore di servizi intermediari sia responsabile di aver ospitato i contenuti illegali specifici, l'ordine è emesso al prestatore più indicato in possesso della capacità tecnica e operativa di contrastare detti contenuti specifici.
Emendamento 154
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.  La Commissione, previa consultazione del comitato, adotta atti di esecuzione conformemente all'articolo 70 che stabiliscono un modello e una forma specifici per gli ordini di cui al paragrafo 1.
Emendamento 155
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 ter (nuovo)
2 ter.  I prestatori di servizi intermediari che hanno ricevuto un ordine hanno diritto a un ricorso effettivo. Il coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro di stabilimento può scegliere di intervenire per conto del prestatore in qualsiasi ricorso, appello o altro procedimento giudiziario in relazione all'ordine.
Il coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro di stabilimento può chiedere all'autorità che emette l'ordine di ritirare o abrogare l'ordine o di adeguare l'ambito territoriale dell'ordine allo stretto necessario. Qualora tale richiesta sia respinta, il coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro di stabilimento ha il diritto di chiedere l'annullamento, la cessazione o la modifica dell'effetto dell'ordine dinanzi alle autorità giudiziarie degli Stati membri che lo hanno emesso. Tali procedimenti sono completati senza indebito ritardo.
Emendamento 156
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 quater (nuovo)
2 quater.  Se non è in grado di ottemperare all'ordine perché contiene errori manifesti o non contiene informazioni sufficienti per la sua esecuzione, il prestatore ne informa senza indebito ritardo l'autorità che lo ha emesso chiedendo i chiarimenti necessari.
Emendamento 157
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 quinquies (nuovo)
2 quinquies.  L'autorità che emette l'ordine trasmette tale ordine e le informazioni ricevute dal prestatore di servizi intermediari in merito al seguito dato all'ordine al coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro dell'autorità che emette l'ordine.
Emendamento 158
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4
4.  Le condizioni e le prescrizioni di cui al presente articolo non pregiudicano le prescrizioni stabilite dal diritto processuale penale nazionale in conformità al diritto dell'Unione.
4.  Le condizioni e le prescrizioni di cui al presente articolo non pregiudicano le prescrizioni stabilite dal diritto processuale penale nazionale e dal diritto processuale amministrativo nazionale in conformità al diritto dell'Unione, ivi compresa la Carta. Pur agendo in conformità di tali normative, le autorità non vanno al di là di quanto necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti.
Emendamento 159
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 bis (nuovo)
4 bis.  Gli Stati membri provvedono affinché, su richiesta di un richiedente i cui diritti siano violati da contenuti illegali, le autorità competenti abbiano la facoltà di emettere, nei confronti del prestatore di servizi intermediari, un provvedimento inibitorio a norma del presente articolo per rimuovere o disabilitare l'accesso a tali contenuti.
Emendamento 160
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1
1.  Appena ricevuto l'ordine di fornire informazioni specifiche su uno o più singoli destinatari del servizio, emesso dalle autorità giudiziarie o amministrative nazionali competenti sulla base del diritto dell'Unione o nazionale applicabile, i prestatori di servizi intermediari informano senza indebito ritardo l'autorità che lo ha emesso, conformemente al diritto dell'Unione, in merito al ricevimento dell'ordine e al seguito dato allo stesso.
1.  Appena ricevuto, tramite un canale di comunicazione sicuro, l'ordine di fornire informazioni specifiche su uno o più singoli destinatari del servizio, trasmesso ed emesso dalle autorità giudiziarie o amministrative nazionali competenti sulla base del diritto dell'Unione o nazionale applicabile, i prestatori di servizi intermediari informano senza indebito ritardo l'autorità che lo ha emesso, conformemente al diritto dell'Unione, in merito al ricevimento dell'ordine e al seguito dato allo stesso.
Emendamento 161
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a – trattino -1 (nuovo)
—  i dati identificativi dell'autorità giudiziaria o amministrativa che ha emesso l'ordine e l'autenticazione dell'ordine da parte della suddetta autorità, comprendente la data, la validazione temporale e la firma elettronica dell'autorità che ha emesso l'ordine di fornire informazioni;
Emendamento 162
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a – trattino -1 bis (nuovo)
—  un riferimento alla base giuridica dell'ordine;
Emendamento 163
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a – trattino -1 ter (nuovo)
—  una chiara indicazione dell'ubicazione elettronica esatta, il nome di un account o un identificatore unico dei destinatari di cui sono richieste le informazioni;
Emendamento 164
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a – trattino 1
—  una motivazione dell'obiettivo perseguito con la richiesta di tali informazioni e delle ragioni per cui la trasmissione di tali informazioni è un adempimento necessario e proporzionato per accertare il rispetto delle norme dell'Unione o nazionali applicabili da parte dei destinatari dei servizi intermediari, a meno che una simile motivazione non possa essere fornita per motivi connessi ad attività di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati;
—  una motivazione sufficientemente dettagliata dell'obiettivo perseguito con la richiesta di tali informazioni e delle ragioni per cui la trasmissione di tali informazioni è un adempimento necessario e proporzionato per accertare il rispetto delle norme dell'Unione o nazionali applicabili da parte dei destinatari dei servizi intermediari, a meno che una simile motivazione non possa essere fornita per motivi connessi ad attività di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati;
Emendamento 165
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a – trattino 1 bis (nuovo)
—  ove le informazioni richieste costituiscano dati personali ai sensi dell'articolo 4, punto 1, del regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 3, punto 1, della direttiva (UE) 2016/680, una giustificazione della conformità dell'ordine alla legislazione applicabile in materia di protezione dei dati;
Emendamento 166
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a – trattino 2
—  informazioni sui mezzi di ricorso a disposizione del prestatore e del destinatario del servizio in questione;
—  informazioni sui mezzi di ricorso a disposizione del prestatore e del destinatario del servizio in questione compresi i termini per il ricorso;
Emendamento 167
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a – trattino 2 bis (nuovo)
—  un'indicazione che attesti se il prestatore debba informare senza indebito ritardo il destinatario del servizio in questione, comprese le informazioni sui dati ricercati; se le informazioni sono richieste nell'ambito di un procedimento penale, la richiesta di informazioni è conforme alla direttiva (UE) 2016/680 e le informazioni al destinatario del servizio interessato in merito a tale richiesta possono essere ritardate per il tempo necessario e proporzionato per evitare di ostacolare il procedimento penale in questione, tenuto conto dei diritti degli indagati e degli imputati e fatti salvi i diritti della difesa e i mezzi di ricorso effettivi. Tale richiesta deve essere debitamente motivata, specificare la durata dell'obbligo di riservatezza ed essere soggetta a un riesame periodico.
Emendamento 168
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera c
c)  l'ordine è redatto nella lingua dichiarata dal prestatore ed è inviato al punto di contatto da questi nominato, conformemente all'articolo 10.
c)  l'ordine è redatto nella lingua dichiarata dal prestatore ed è inviato al punto di contatto da questi nominato, conformemente all'articolo 10 oppure è redatto nella lingua ufficiale dello Stato membro che emette l'ordine di contrastare specifici contenuti illegali; in tal caso, il punto di contatto può chiedere all'autorità competente di fornire una traduzione nella lingua dichiarata dal prestatore.
Emendamento 169
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.  La Commissione, previa consultazione del comitato, adotta atti di esecuzione conformemente all'articolo 70 che stabiliscono un modello e una forma specifici per gli ordini di cui al paragrafo 1.
Emendamento 170
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 ter (nuovo)
2 ter.  Il prestatore di servizi intermediari che ha ricevuto un ordine ha diritto a un ricorso effettivo. Tale diritto comprende il diritto di impugnare l'ordine dinanzi alle autorità giudiziarie dello Stato membro dell'autorità competente che lo ha emesso, in particolare se tale provvedimento non è conforme all'articolo 3 della direttiva 2000/31/CE. Il coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro di stabilimento può scegliere di intervenire per conto del prestatore in qualsiasi ricorso, appello o altro procedimento giudiziario in relazione all'ordine.
Il coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro di stabilimento può chiedere all'autorità che emette l'ordine di ritirare o abrogare l'ordine. Qualora tale richiesta sia respinta, il coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro di stabilimento ha il diritto di chiedere l'annullamento, la cessazione o la modifica dell'effetto dell'ordine dinanzi alle autorità giudiziarie degli Stati membri dell'ordine. Tali procedimenti sono completati senza indebito ritardo.
Emendamento 171
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 quater (nuovo)
2 quater.  Se non è in grado di ottemperare all'ordine perché contiene errori manifesti o non contiene informazioni sufficienti che ne consentano l'esecuzione, il prestatore ne informa senza indebito ritardo l'autorità che ha emesso tale ordine di informazioni e chiede i chiarimenti necessari.
Emendamento 172
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 quinquies (nuovo)
2 quinquies.  L'autorità che emette l'ordine di fornire informazioni specifiche trasmette tale ordine e le informazioni ricevute dal prestatore di servizi intermediari in merito al seguito dato all'ordine al coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro dell'autorità che emette l'ordine.
Emendamento 173
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4
4.  Le condizioni e le prescrizioni di cui al presente articolo non pregiudicano le prescrizioni stabilite dal diritto processuale penale nazionale in conformità al diritto dell'Unione.
4.  Le condizioni e le prescrizioni di cui al presente articolo non pregiudicano le prescrizioni stabilite dal diritto processuale penale nazionale o dal diritto processuale amministrativo nazionale in conformità al diritto dell'Unione.
Emendamento 174
Proposta di regolamento
Articolo 9 bis (nuovo)
Articolo 9 bis
Mezzi di ricorso effettivi per i destinatari del servizio
1.   I destinatari del servizio i cui contenuti sono stati rimossi a norma dell'articolo 8 o le cui informazioni sono state richieste a norma dell'articolo 9 hanno il diritto a mezzi di ricorso effettivi nei confronti di tali ordini, tra cui, se del caso, il ripristino dei contenuti se tali contenuti erano conformi alle condizioni generali ma sono stati erroneamente ritenuti illegali dal prestatore di servizi, fatti salvi i mezzi di ricorso di cui dispongano a norma della direttiva (UE) 2016/680 e del regolamento (UE) 2016/679.
2.   Il diritto a un ricorso effettivo è esercitato dinanzi a un'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione in conformità al diritto nazionale e include la possibilità di contestare la legittimità della misura, comprese la sua necessità e la sua proporzionalità.
3.   I coordinatori dei servizi digitali elaborano strumenti e orientamenti nazionali per i destinatari del servizio per quanto riguarda i meccanismi di reclamo e di ricorso applicabili nel loro rispettivo territorio.
Emendamento 175
Proposta di regolamento
Capo 3 – titolo
Obblighi in materia di dovere di diligenza per un ambiente online trasparente e sicuro
Obblighi in materia di dovere di diligenza per un ambiente online trasparente, accessibile e sicuro
Emendamento 176
Proposta di regolamento
Articolo 10 – titolo
Punti di contatto
Punti di contatto per le autorità degli Stati membri, la Commissione e il comitato
Emendamento 177
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1
1.  I prestatori di servizi intermediari istituiscono un punto di contatto unico che consenta la comunicazione diretta, per via elettronica, con le autorità degli Stati membri, la Commissione e il comitato di cui all'articolo 47 ai fini dell'applicazione del presente regolamento.
1.  I prestatori di servizi intermediari designano un punto di contatto unico che consenta loro di comunicare direttamente, per via elettronica, con le autorità degli Stati membri, la Commissione e il comitato di cui all'articolo 47 ai fini dell'applicazione del presente regolamento.
Emendamento 178
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2
2.  I prestatori di servizi intermediari rendono pubbliche le informazioni necessarie per identificare e comunicare agevolmente con i loro punti di contatto unici.
2.  I prestatori di servizi intermediari comunicano alle autorità degli Stati membri, alla Commissione e al comitato le informazioni necessarie per identificare e comunicare agevolmente con i loro punti di contatto unici, inclusi il nome, l'indirizzo di posta elettronica, l'indirizzo fisico e il numero di telefono, e provvedono affinché tali informazioni siano tenute aggiornate.
Emendamento 179
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.  I prestatori di servizi intermediari possono istituire lo stesso punto di contatto unico per il presente regolamento e un altro punto di contatto unico come previsto da altre disposizioni del diritto dell'Unione. In tal caso, il prestatore informa la Commissione di tale decisione.
Emendamento 180
Proposta di regolamento
Articolo 10 bis (nuovo)
Articolo 10 bis
Punti di contatto per i destinatari dei servizi
1.   I prestatori di servizi intermediari designano un punto di contatto unico che consenta ai destinatari dei servizi di comunicare direttamente con loro.
2.   In particolare, i prestatori di servizi intermediari consentono ai destinatari dei servizi di comunicare con loro fornendo mezzi di comunicazione rapidi, diretti ed efficienti come numeri di telefono, indirizzi e-mail, moduli di contatto elettronici, chatbot o messaggistica istantanea, nonché l'indirizzo fisico dello stabilimento del prestatore di servizi intermediari in un modo di facile accesso e uso. I prestatori di servizi intermediari consentono altresì ai destinatari dei servizi di scegliere mezzi di comunicazione diretta che non si basino unicamente su strumenti automatizzati.
3.   I prestatori di servizi intermediari compiono ogni ragionevole sforzo per assicurare che siano destinate risorse umane e finanziarie sufficienti a garantire che la comunicazione di cui al paragrafo 1 sia effettuata in modo rapido ed efficace.
Emendamento 181
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1
1.  I prestatori di servizi intermediari che non sono stabiliti nell'Unione ma che offrono servizi nell'Unione designano per iscritto una persona fisica o giuridica quale loro rappresentante legale in uno degli Stati membri in cui offrono i propri servizi.
1.  I prestatori di servizi intermediari che non sono stabiliti nell'Unione ma che offrono servizi nell'Unione possono designare per iscritto una persona fisica o giuridica che funga da loro rappresentante legale in uno degli Stati membri in cui offrono i propri servizi.
Emendamento 182
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2
2.  I prestatori di servizi intermediari incaricano i loro rappresentanti legali di fungere da punto di riferimento, in aggiunta o in sostituzione del prestatore, cui si rivolgono le autorità degli Stati membri, la Commissione e il comitato per tutte le questioni necessarie per il ricevimento, l'adempimento e l'esecuzione delle decisioni adottate in relazione al presente regolamento. I prestatori di servizi intermediari attribuiscono al loro rappresentante legale i poteri e le risorse necessari per cooperare con le autorità degli Stati membri, la Commissione e il comitato e conformarsi a tali decisioni.
2.  I prestatori di servizi intermediari incaricano i loro rappresentanti legali di fungere da punto di riferimento, in aggiunta o in sostituzione del prestatore, cui si rivolgono le autorità degli Stati membri, la Commissione e il comitato per tutte le questioni necessarie per il ricevimento, l'adempimento e l'esecuzione delle decisioni adottate in relazione al presente regolamento. I prestatori di servizi intermediari attribuiscono al loro rappresentante legale i poteri necessari e risorse sufficienti per garantire un'efficace e tempestiva cooperazione con le autorità degli Stati membri, la Commissione e il rispetto di ciascuna di tali decisioni.
Emendamento 183
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4
4.  I prestatori di servizi intermediari notificano il nome, l'indirizzo, l'indirizzo di posta elettronica e il numero di telefono del loro rappresentante legale al coordinatore dei servizi digitali nello Stato membro in cui tale rappresentante legale risiede o è stabilito. Essi provvedono affinché tali informazioni siano aggiornate.
4.  I prestatori di servizi intermediari notificano il nome, l'indirizzo postale, l'indirizzo di posta elettronica e il numero di telefono del loro rappresentante legale al coordinatore dei servizi digitali nello Stato membro in cui tale rappresentante legale risiede o è stabilito. Essi provvedono affinché tali informazioni siano tenute aggiornate. Il coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro in cui risiede o è stabilito il rappresentante legale compie, all'atto del ricevimento di tali informazioni, sforzi ragionevoli per valutare la loro validità.
Emendamento 477
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 5 bis (nuovo)
5 bis.   I prestatori di servizi intermediari che si qualificano come microimprese, piccole o medie imprese (PMI) ai sensi dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE, e che non sono riusciti a fruire dei servizi di un rappresentante legale dopo aver compiuto sforzi ragionevoli hanno la facoltà di chiedere al coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro in cui l'impresa intende designare un rappresentante legale di favorire l'ulteriore cooperazione e raccomandare possibili soluzioni, comprese le possibilità di fruire di una rappresentanza collettiva.
Emendamento 513
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1
1.  I prestatori di servizi intermediari includono nelle loro condizioni generali informazioni sulle restrizioni che impongono in relazione all'uso dei loro servizi per quanto riguarda le informazioni fornite dai destinatari del servizio. Tali informazioni riguardano tra l'altro le politiche, le procedure, le misure e gli strumenti utilizzati ai fini della moderazione dei contenuti, compresi il processo decisionale algoritmico e la verifica umana. Sono redatte in un linguaggio chiaro e privo di ambiguità e sono disponibili al pubblico in un formato facilmente accessibile.
1.  I prestatori di servizi intermediari utilizzano condizioni generali eque, non discriminatorie e trasparenti. I prestatori di servizi intermediari redigono tali condizioni generali in un linguaggio chiaro, semplice, di facile comprensione e privo di ambiguità e le rendono disponibili al pubblico in un formato facilmente accessibile e leggibile meccanicamente nelle lingue dello Stato membro a cui è destinato il servizio. Nelle loro condizioni generali, i prestatori di servizi intermediari rispettano la libertà di espressione, la libertà e il pluralismo dei media e gli altri diritti e libertà fondamentali sanciti dalla Carta, nonché le norme applicabili ai media nell'Unione.
Emendamento 186
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis.  I prestatori di servizi intermediari includono nelle loro condizioni generali informazioni sulle restrizioni o le modifiche che impongono in relazione all'uso dei loro servizi per quanto riguarda il contenuto fornito dai destinatari del servizio. I prestatori di servizi intermediari includono altresì informazioni facilmente accessibili sul diritto dei destinatari di cessare l'utilizzo del servizio. I prestatori di servizi intermediari includono inoltre informazioni riguardanti le politiche, le procedure, le misure e gli strumenti utilizzati dal prestatore del servizio intermediario ai fini della moderazione dei contenuti, compresi il processo decisionale algoritmico e la verifica umana.
Emendamento 187
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 ter (nuovo)
1 ter.  I prestatori di servizi intermediari notificano prontamente ai destinatari del servizio qualsiasi modifica significativa delle condizioni generali e forniscono una spiegazione in merito.
Emendamento 188
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 quater (nuovo)
1 quater.  Se un servizio intermediario è principalmente destinato a minori o è utilizzato in prevalenza da questi, il prestatore spiega in modo comprensibile per i minori le condizioni e le restrizioni che si applicano all'utilizzo del servizio.
Emendamento 189
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2
2.  I prestatori di servizi intermediari agiscono in modo diligente, obiettivo e proporzionato nell'applicare e far rispettare le restrizioni di cui al paragrafo 1, tenendo debitamente conto dei diritti e degli interessi legittimi di tutte le parti coinvolte, compresi i diritti fondamentali applicabili dei destinatari del servizio sanciti dalla Carta.
2.  I prestatori di servizi intermediari agiscono in modo equo, trasparente, coerente, diligente, tempestivo, non arbitrario, non discriminatorio e proporzionato nell'applicare e far rispettare le restrizioni di cui al paragrafo 1, tenendo debitamente conto dei diritti e degli interessi legittimi di tutte le parti coinvolte, compresi i diritti fondamentali applicabili dei destinatari del servizio sanciti dalla Carta.
Emendamento 190
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.  I prestatori di servizi intermediari forniscono ai destinatari dei servizi una sintesi concisa, di facile accesso e in un formato leggibile meccanicamente delle condizioni generali, in un linguaggio chiaro, di facile comprensione e privo di ambiguità. Tale sintesi individua gli elementi principali dei requisiti di informazione, compresa la possibilità di derogare facilmente dalle clausole opzionali e le misure correttive e i mezzi di ricorso disponibili.
Emendamento 191
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 ter (nuovo)
2 ter.  I prestatori di servizi intermediari possono utilizzare elementi grafici come icone o immagini per illustrare gli elementi principali dei requisiti di informazione.
Emendamento 192
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 quater (nuovo)
2 quater.  Le piattaforme online di dimensioni molto grandi quali definite all'articolo 25 pubblicano le loro condizioni generali nelle lingue ufficiali di tutti gli Stati membri in cui offrono i loro servizi.
Emendamento 193
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 quinquies (nuovo)
2 quinquies.  I prestatori di servizi intermediari non impongono ai destinatari del servizio diversi dagli operatori commerciali di rendere pubblica la loro identità giuridica al fine di utilizzare il servizio.
Emendamento 538
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 sexies (nuovo)
2 sexies.  Le condizioni generali dei prestatori di servizi intermediari rispettano i principi essenziali dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta.
Emendamento 539
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 septies (nuovo)
2 septies.  Le condizioni non conformi al presente articolo non sono vincolanti per i destinatari.
Emendamento 194
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – parte introduttiva
1.  I prestatori di servizi intermediari pubblicano, almeno una volta all'anno, relazioni chiare, facilmente comprensibili e dettagliate sulle attività di moderazione dei contenuti svolte durante il periodo di riferimento. Tali relazioni comprendono, in particolare, informazioni sui seguenti elementi, a seconda dei casi:
1.  I prestatori di servizi intermediari pubblicano, in un formato standardizzato e leggibile meccanicamente e in modo facilmente accessibile, almeno una volta all'anno, relazioni chiare, facilmente comprensibili e dettagliate sulle attività di moderazione dei contenuti svolte durante il periodo di riferimento. Tali relazioni comprendono, in particolare, informazioni sui seguenti elementi, a seconda dei casi:
Emendamento 195
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera a
a)  il numero di ordini ricevuti dalle autorità degli Stati membri, classificati in base al tipo di contenuti illegali in questione, compresi gli ordini emessi a norma degli articoli 8 e 9, e il tempo medio necessario per intraprendere le azioni indicate in tali ordini;
a)  il numero di ordini ricevuti dalle autorità degli Stati membri, classificati in base al tipo di contenuti illegali in questione, compresi gli ordini emessi a norma degli articoli 8 e 9, e il tempo medio necessario per informare l'autorità che ha emesso l'ordine in merito al suo ricevimento e al seguito dato allo stesso;
Emendamento 196
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)
a bis)  ove opportuno, il numero complessivo di moderatori dei contenuti assegnati per ogni lingua ufficiale per Stato membro e una descrizione qualitativa che indichi, per ogni lingua ufficiale, se sono utilizzati strumenti automatizzati per la moderazione dei contenuti e le modalità di tale utilizzo;
Emendamento 197
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera b
b)  il numero di notifiche presentate a norma dell'articolo 14, classificate in base al tipo di contenuto illegale presunto di cui trattasi, nonché eventuali azioni intraprese in applicazione delle notifiche, specificando se l'azione sia stata avviata in virtù di disposizioni normative oppure delle condizioni generali del prestatore, e il tempo medio necessario per intraprendere l'azione;
b)  il numero di notifiche presentate a norma dell'articolo 14, classificate in base al tipo di contenuto illegale presunto di cui trattasi, il numero di notifiche presentate da segnalatori attendibili, nonché eventuali azioni intraprese in applicazione delle notifiche, specificando se l'azione sia stata avviata in virtù di disposizioni normative oppure delle condizioni generali del prestatore, e il tempo medio e mediano necessario per intraprendere l'azione; i prestatori di servizi intermediari possono aggiungere ulteriori informazioni sui motivi relativi al tempo medio necessario per intraprendere l'azione;
Emendamento 198
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera c
c)  le attività di moderazione dei contenuti avviate di propria iniziativa dai prestatori, compresi il numero e il tipo di misure adottate che incidono sulla disponibilità, sulla visibilità e sull'accessibilità delle informazioni fornite dai destinatari del servizio e sulla capacità dei destinatari di fornire informazioni, classificate in base al tipo di motivazione e alle ragioni per l'adozione di tali misure;
c)  informazioni significative e comprensibili concernenti le attività di moderazione dei contenuti avviate di propria iniziativa dai prestatori, compresi l'utilizzo di strumenti automatizzati, il numero e il tipo di misure adottate che incidono sulla disponibilità, sulla visibilità e sull'accessibilità delle informazioni fornite dai destinatari del servizio e sulla capacità dei destinatari di fornire informazioni, classificate in base al tipo di motivazione e alle ragioni per l'adozione di tali misure, nonché, se del caso, le misure adottate per fornire formazione e assistenza ai membri del personale impegnati nella moderazione dei contenuti e per garantire che i contenuti conformi non siano interessati;
Emendamento 199
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera d
d)  il numero di reclami ricevuti tramite il sistema interno di gestione dei reclami di cui all'articolo 17, la base di tali reclami, le decisioni adottate in relazione a tali reclami, il tempo medio necessario per adottare tali decisioni e il numero di casi in cui tali decisioni sono state revocate.
d)  il numero di reclami ricevuti tramite il sistema interno di gestione dei reclami di cui all'articolo 17, la base di tali reclami, le decisioni adottate in relazione a tali reclami, il tempo medio e mediano necessario per adottare tali decisioni e il numero di casi in cui tali decisioni sono state revocate.
Emendamento 200
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis.  Le informazioni fornite sono presentate per ciascuno Stato membro in cui sono offerti i servizi e in relazione all'Unione nel suo insieme.
Emendamento 201
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2
2.  Il paragrafo 1 non si applica ai prestatori di servizi intermediari che si qualificano come microimprese o piccole imprese ai sensi dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE.
2.  Il paragrafo 1 non si applica ai prestatori di servizi intermediari che si qualificano come microimprese o piccole imprese ai sensi dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE e che non sono piattaforme online di dimensioni molto grandi.
Emendamento 202
Proposta di regolamento
Articolo 13 bis (nuovo)
Articolo 13 bis
Progettazione e organizzazione delle interfacce online
1.   I prestatori di servizi intermediari non utilizzano la struttura, la funzione o la modalità di funzionamento della loro interfaccia online, o di una parte di essa, per compromettere o limitare la capacità dei destinatari dei servizi di adottare una decisione o una scelta libera, autonoma e informata. In particolare, i prestatori di servizi intermediari si astengono:
a)   dall'attribuire maggiore rilevanza visiva a qualsiasi opzione di consenso nel chiedere al destinatario del servizio di prendere una decisione;
b)   dal chiedere ripetutamente che un destinatario del servizio acconsenta al trattamento dei dati, qualora tale consenso sia stato negato in conformità dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679, indipendentemente dall'ambito di applicazione o dalla finalità di tale trattamento, in particolare presentando un pop-up che interferisce con l'esperienza dell'utente;
c)   dall'esortare un destinatario del servizio a modificare un'impostazione o configurazione del servizio dopo che il destinatario del servizio ha già fatto la sua scelta;
d)   dal rendere la procedura di cessazione di un servizio molto più difficile rispetto alla sottoscrizione dello stesso; oppure
e)   dal chiedere il consenso quando il destinatario del servizio esercita il suo diritto di opposizione con strumenti automatizzati utilizzando specifiche tecniche, in linea con l'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/679.
Il presente paragrafo lascia impregiudicato il regolamento (UE) 2016/679.
2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato per aggiornare l'elenco delle prassi di cui al paragrafo 1.
3.   Ove opportuno, i prestatori di servizi intermediari adattano le loro caratteristiche di progettazione per garantire un elevato livello di tutela della vita privata, di sicurezza e di protezione fin dalla progettazione per i minori.
Emendamento 203
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – parte introduttiva
2.  I meccanismi di cui al paragrafo 1 sono tali da facilitare la presentazione di notifiche sufficientemente precise e adeguatamente motivate, in base alle quali un operatore economico diligente può rilevare l'illegalità dei contenuti in questione. A tal fine i prestatori adottano le misure necessarie per consentire e facilitare la presentazione di notifiche contenenti tutti gli elementi seguenti:
2.  I meccanismi di cui al paragrafo 1 sono tali da facilitare la presentazione di notifiche sufficientemente precise e adeguatamente motivate. A tal fine i prestatori adottano le misure necessarie per consentire e facilitare la presentazione di notifiche valide contenenti tutti gli elementi seguenti:
Emendamento 204
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)
a bis)  ove possibile, elementi di prova che motivano l'asserzione;
Emendamento 205
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera b
b)  una chiara indicazione dell'ubicazione elettronica di tali informazioni, in particolare l'indirizzo o gli indirizzi URL esatti e, se necessario, informazioni supplementari che consentano di individuare il contenuto illegale;
b)  ove opportuno, una chiara indicazione dell'ubicazione elettronica esatta di tali informazioni, ad esempio l'indirizzo o gli indirizzi URL esatti o, se necessario, informazioni supplementari che consentano di individuare il contenuto illegale che si applicano al tipo di contenuto e al tipo specifico di servizio di hosting;
Emendamento 206
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3
3.  Si ritiene che le notifiche contenenti gli elementi di cui al paragrafo 2 permettano di acquisire una conoscenza o consapevolezza effettiva ai fini dell'articolo 5 in relazione alle specifiche informazioni in questione.
3.  Si ritiene che le notifiche contenenti gli elementi di cui al paragrafo 2, in base ai quali un prestatore di servizi di hosting diligente è in grado di stabilire l'illegalità dei contenuti in questione senza condurre un esame legale o fattuale, permettano di acquisire una conoscenza o consapevolezza effettiva ai fini dell'articolo 5 in relazione alle specifiche informazioni in questione.
Emendamento 207
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis.  Le informazioni che sono state oggetto di una notifica rimangono accessibili mentre è ancora in corso la valutazione della loro legalità, fermo restando il diritto dei prestatori di servizi di hosting di applicare le loro condizioni generali. I prestatori di servizi di hosting non sono responsabili della mancata rimozione delle informazioni notificate mentre la valutazione della legalità è ancora in corso.
Emendamento 208
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4
4.  Se la notifica contiene il nome e l'indirizzo di posta elettronica della persona o dell'ente che l'ha presentata, il prestatore di servizi di hosting invia tempestivamente una conferma di ricevimento della notifica a tale persona o ente.
4.  Se la notifica contiene il nome e l'indirizzo di posta elettronica della persona o dell'ente che l'ha presentata, il prestatore di servizi di hosting invia, senza indebito ritardo, una conferma di ricevimento della notifica a tale persona o ente.
Emendamento 209
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5
5.  Senza indebito ritardo il prestatore notifica inoltre a tale persona o ente la propria decisione in merito alle informazioni cui si riferisce la notifica, fornendo informazioni sui mezzi di ricorso disponibili in relazione a tale decisione.
5.  Senza indebito ritardo il prestatore notifica inoltre a tale persona o ente la propria azione in merito alle informazioni cui si riferisce la notifica, fornendo informazioni sui mezzi di ricorso disponibili.
Emendamento 210
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5 bis (nuovo)
5 bis.  L'anonimato delle persone che hanno presentato una notifica nei confronti del destinatario del servizio che ha fornito i contenuti è garantito, tranne nei casi di presunte violazioni dei diritti della personalità o dei diritti di proprietà intellettuale.
Emendamento 211
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 6
6.  I prestatori di servizi di hosting trattano le notifiche ricevute nell'ambito dei meccanismi di cui al paragrafo 1 e adottano le loro decisioni in merito alle informazioni cui tali notifiche si riferiscono in modo tempestivo, diligente e obiettivo. Qualora usino strumenti automatizzati per tali processi di trattamento o decisione, nella notifica di cui al paragrafo 4 essi includono informazioni su tale uso.
6.  I prestatori di servizi di hosting trattano le notifiche ricevute nell'ambito dei meccanismi di cui al paragrafo 1 e adottano le loro decisioni in merito alle informazioni cui tali notifiche si riferiscono in modo tempestivo, diligente, non discriminatorio e non arbitrario. Qualora usino strumenti automatizzati per tali processi di trattamento o decisione, nella notifica di cui al paragrafo 4 essi includono informazioni su tale uso. Laddove non disponga della capacità tecnica, operativa o contrattuale di contrastare specifici contenuti illegali, il prestatore può consegnare una notifica al prestatore che ha un controllo diretto su specifici contenuti illegali, informando nel contempo la persona o l'ente notificante e il coordinatore dei servizi digitali pertinente.
Emendamento 212
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1
1.  Qualora un prestatore di servizi di hosting decida di rimuovere specifiche informazioni fornite dai destinatari del servizio o disabilitare l'accesso alle stesse, indipendentemente dai mezzi utilizzati per individuare, identificare o rimuovere tali informazioni o disabilitare l'accesso alle stesse nonché dal motivo della propria decisione, tale prestatore informa il destinatario della decisione, al più tardi al momento della rimozione o della disabilitazione dell'accesso, fornendo una motivazione chiara e specifica di tale decisione.
1.  Qualora un prestatore di servizi di hosting decida di rimuovere specifiche informazioni fornite dai destinatari del servizio, disabilitare l'accesso alle stesse, retrocederle o imporre altre misure al riguardo, indipendentemente dai mezzi utilizzati per individuare, identificare o rimuovere tali informazioni o disabilitare l'accesso alle stesse nonché dal motivo della propria decisione, tale prestatore informa il destinatario della decisione, al più tardi al momento della rimozione o della disabilitazione dell'accesso, fornendo una motivazione chiara e specifica di tale decisione.
Tale obbligo non si applica quando i contenuti sono contenuti commerciali ingannevoli e a elevato volume oppure quando un'autorità giudiziaria o di contrasto ha chiesto di non informare il destinatario a causa di indagini penali in corso fino alla loro archiviazione.
Emendamento 213
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera a
a)  una precisazione volta a confermare se la decisione comporti la rimozione delle informazioni o la disabilitazione dell'accesso alle stesse e, ove opportuno, la portata territoriale della disabilitazione dell'accesso;
a)  una precisazione volta a confermare se l'azione comporti la rimozione delle informazioni, la disabilitazione dell'accesso alle stesse o la loro retrocessione o imponga altre misure al riguardo e, ove opportuno, la portata territoriale dell'azione e la sua durata, ivi compresa, laddove un'azione sia stata adottata a norma dell'articolo 14, una spiegazione del motivo per cui l'azione si è limitata a quanto strettamente necessario per conseguire il suo scopo;
Emendamento 214
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera b
b)  i fatti e le circostanze su cui si basa la decisione adottata, compresa, ove opportuno, una precisazione volta a confermare se la decisione sia stata adottata in base a una notifica presentata a norma dell'articolo 14;
b)  i fatti e le circostanze su cui si basa l'azione adottata, compresa, ove opportuno, una precisazione volta a confermare se l'azione sia stata adottata in base a una notifica presentata a norma dell'articolo 14 oppure sia stata basata su indagini volontarie di propria iniziativa o su un ordine emesso in conformità dell'articolo 8 e, se del caso, l'identità del notificante;
Emendamento 215
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera c
c)  ove opportuno, informazioni sugli strumenti automatizzati usati per adottare la decisione, anche nel caso in cui la decisione sia stata adottata in merito a contenuti individuati o identificati per mezzo di strumenti automatizzati;
c)  ove opportuno, informazioni sugli strumenti automatizzati usati per adottare l'azione, anche nel caso in cui l'azione sia stata adottata in merito a contenuti individuati o identificati per mezzo di strumenti automatizzati;
Emendamento 216
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera d
d)  se la decisione riguarda presunti contenuti illegali, un riferimento alla base giuridica invocata e una spiegazione delle ragioni per cui l'informazione è considerata contenuto illegale in applicazione di tale base giuridica;
d)  se l'azione riguarda presunti contenuti illegali, un riferimento alla base giuridica invocata e una spiegazione delle ragioni per cui l'informazione è considerata contenuto illegale in applicazione di tale base giuridica;
Emendamento 217
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera e
e)  se la decisione si basa sulla presunta incompatibilità delle informazioni con le condizioni generali del prestatore, un riferimento alla clausola contrattuale invocata e una spiegazione delle ragioni per cui le informazioni sono ritenute incompatibili con tale clausola;
e)  se l'azione si basa sulla presunta incompatibilità delle informazioni con le condizioni generali del prestatore, un riferimento alla clausola contrattuale invocata e una spiegazione delle ragioni per cui le informazioni sono ritenute incompatibili con tale clausola;
Emendamento 218
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera f
f)  informazioni sui mezzi di ricorso a disposizione del destinatario del servizio in relazione alla decisione, in particolare attraverso i meccanismi interni di gestione dei reclami, la risoluzione extragiudiziale delle controversie e il ricorso per via giudiziaria.
f)  informazioni chiare e di facile comprensione sui mezzi di ricorso a disposizione del destinatario del servizio in relazione all'azione, in particolare, se del caso attraverso i meccanismi interni di gestione dei reclami, la risoluzione extragiudiziale delle controversie e il ricorso per via giudiziaria.
Emendamento 219
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 4
4.  I prestatori di servizi di hosting pubblicano le decisioni e le motivazioni di cui al paragrafo 1 in una banca dati pubblicamente accessibile gestita dalla Commissione. Tali informazioni non contengono dati personali.
4.  I prestatori di servizi di hosting pubblicano almeno una volta all'anno le azioni e le motivazioni di cui al paragrafo 1 in una banca dati pubblicamente accessibile e leggibile meccanicamente, gestita e pubblicata dalla Commissione. Tali informazioni non contengono dati personali.
Emendamento 220
Proposta di regolamento
Articolo 15 bis (nuovo)
Articolo 15 bis
Notifica di sospetti di reati
1.   Qualora venga a conoscenza di informazioni che fanno sospettare che sia stato commesso, si stia commettendo o sia pianificato un reato grave che comporta un'imminente minaccia per la vita o la sicurezza delle persone, il prestatore di servizi di hosting informa senza indugio le autorità giudiziarie o di contrasto dello Stato membro o degli Stati membri interessati in merito ai propri sospetti, fornendo tutte le informazioni pertinenti disponibili.
2.   Se non è in grado di individuare con ragionevole certezza lo Stato membro interessato, il prestatore di servizi di hosting ne informa le autorità di contrasto dello Stato membro in cui il prestatore è stabilito o ha il suo rappresentante legale e può informare Europol.
Ai fini del presente articolo, lo Stato membro interessato è lo Stato membro in cui si sospetta che sia stato commesso, si stia commettendo o sia pianificato il reato, o lo Stato membro in cui risiede o si trova il presunto autore del reato oppure lo Stato membro in cui risiede o si trova la vittima del presunto reato. Ai fini del presente articolo, gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco delle proprie autorità di contrasto o autorità giudiziarie competenti.
3.   Salvo diverse istruzioni da parte dell'autorità informata, il prestatore di servizi di hosting rimuove o disabilita il contenuto.
4.   Le informazioni ottenute da un'autorità di contrasto o giudiziaria di uno Stato membro conformemente al paragrafo 1 non sono utilizzate per scopi diversi da quelli direttamente connessi con il singolo reato grave notificato.
5.   La Commissione adotta un atto di esecuzione che definisce un modello per le notifiche di cui al paragrafo 1.
Emendamento 221
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1
La presente sezione non si applica alle piattaforme online che si qualificano come microimprese o piccole imprese ai sensi dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE.
1.   La presente sezione non si applica alle piattaforme online che si qualificano come microimprese o piccole imprese ai sensi dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE e che non si qualificano come piattaforme online di dimensioni molto grandi ai sensi dell'articolo 25 del presente regolamento.
2.   I prestatori di servizi intermediari possono presentare una richiesta di deroga ai requisiti di cui alla presente sezione, accompagnata da una motivazione, a condizione che:
a)   non presentino rischi sistemici significativi e abbiano un'esposizione limitata ai contenuti illegali; e
b)   si qualifichino come imprese senza scopo di lucro o come medie imprese ai sensi dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE.
3.   La richiesta va presentata al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento che effettua una valutazione preliminare. Il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento trasmette la richiesta alla Commissione, accompagnata dalla sua valutazione e, se del caso, da una raccomandazione per la decisione della Commissione. La Commissione esamina tale richiesta e, previa consultazione del comitato, può concedere una deroga totale o parziale ai requisiti di cui alla presente sezione.
4.   Qualora la Commissione conceda la deroga, essa ne verifica l'utilizzo da parte del prestatore di servizi intermediari onde garantire che siano rispettate le condizioni di utilizzo della deroga.
5.   Su richiesta del comitato, del coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento o del prestatore, o di propria iniziativa, la Commissione può rivedere la deroga o revocarla in tutto o in parte.
6.   La Commissione tiene un elenco di tutte le deroghe concesse e delle loro condizioni e lo rende accessibile al pubblico.
7.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 69 per quanto riguarda il processo e la procedura per l'attuazione del sistema di deroga in relazione al presente articolo.
Emendamento 222
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera a
a)  le decisioni di rimuovere le informazioni o disabilitare l'accesso alle stesse;
a)  le decisioni di rimuovere o retrocedere le informazioni, disabilitare l'accesso alle stesse o imporre altre misure che limitano la visibilità, la disponibilità e l'accessibilità delle informazioni;
Emendamento 223
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera b
b)  le decisioni di sospendere o cessare in tutto o in parte la prestazione del servizio ai destinatari;
b)  le decisioni di sospendere o cessare o limitare in tutto o in parte la prestazione del servizio ai destinatari;
Emendamento 224
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)
c bis)  le decisioni di limitare la capacità di monetizzare i contenuti forniti dai destinatari.
Emendamento 225
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis.  Il periodo di almeno sei mesi di cui al paragrafo 1 decorre dal giorno in cui il destinatario del servizio è stato informato della decisione a norma dell'articolo 15.
Emendamento 226
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2
2.  Le piattaforme online provvedono affinché i loro sistemi interni di gestione dei reclami siano di facile accesso e uso e affinché consentano e agevolino la presentazione di reclami sufficientemente precisi e adeguatamente motivati.
2.  Le piattaforme online provvedono affinché i loro sistemi interni di gestione dei reclami siano di facile accesso e uso, anche per le persone con disabilità e i minori, e non discriminatori e affinché consentano e agevolino la presentazione di reclami sufficientemente precisi e adeguatamente motivati. Le piattaforme online fissano il regolamento del loro sistema interno di gestione dei reclami nelle loro condizioni generali in modo chiaro e di facile accesso e uso.
Emendamento 227
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3
3.  Le piattaforme online gestiscono i reclami presentati attraverso il loro sistema interno di gestione dei reclami in modo tempestivo, diligente e obiettivo. Se un reclamo contiene motivi sufficienti per indurre la piattaforma online a ritenere che le informazioni oggetto del reclamo non siano illegali né incompatibili con le sue condizioni generali, o se tale reclamo contiene informazioni indicanti che il comportamento del reclamante non giustifica la sospensione o la cessazione del servizio o dell'account, la piattaforma online annulla senza indebito ritardo la decisione di cui al paragrafo 1.
3.  Le piattaforme online gestiscono i reclami presentati attraverso il loro sistema interno di gestione dei reclami in modo tempestivo, non discriminatorio, diligente e non arbitrario ed entro dieci giorni lavorativi a partire dalla data in cui la piattaforma online ha ricevuto il reclamo. Se un reclamo contiene motivi sufficienti per indurre la piattaforma online a ritenere che le informazioni oggetto del reclamo non siano illegali né incompatibili con le sue condizioni generali, o se tale reclamo contiene informazioni indicanti che il comportamento del reclamante non giustifica la sospensione o la cessazione del servizio o dell'account, la piattaforma online annulla senza indebito ritardo la decisione di cui al paragrafo 1.
Emendamento 228
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 5
5.  Le piattaforme online provvedono affinché le decisioni di cui al paragrafo 4 non siano prese avvalendosi esclusivamente di strumenti automatizzati.
5.  Le piattaforme online provvedono affinché ai destinatari del servizio sia data la possibilità, ove necessario, di contattare un interlocutore umano al momento della presentazione del reclamo e le decisioni di cui al paragrafo 4 non siano prese avvalendosi esclusivamente di strumenti automatizzati. Le piattaforme online provvedono affinché le decisioni siano prese da personale qualificato.
Emendamento 229
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 5 bis (nuovo)
5 bis.  I destinatari del servizio hanno la possibilità di presentare un rapido ricorso per via giudiziaria conformemente alla legislazione degli Stati membri interessati.
Emendamento 230
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1
1.  I destinatari del servizio ai quali sono rivolte le decisioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, hanno il diritto di scegliere qualunque organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie certificato in conformità al paragrafo 2 ai fini della risoluzione delle controversie inerenti a tali decisioni, compresi i reclami che non è stato possibile risolvere mediante il sistema interno di gestione dei reclami di cui a tale articolo. Le piattaforme online si impegnano in buona fede con l'organismo selezionato al fine di risolvere la controversia e sono vincolate dalla decisione adottata da tale organismo.
1.  I destinatari del servizio ai quali sono rivolte le decisioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, adottate dalla piattaforma online per il motivo che le informazioni fornite dai destinatari costituiscono contenuti illegali o incompatibili con le condizioni generali, hanno il diritto di scegliere qualunque organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie certificato in conformità al paragrafo 2 ai fini della risoluzione delle controversie inerenti a tali decisioni, compresi i reclami che non è stato possibile risolvere mediante il sistema interno di gestione dei reclami di cui a tale articolo.
Emendamento 231
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis.  Entrambe le parti si impegnano in buona fede con l'organismo certificato, esterno e indipendente, selezionato al fine di risolvere la controversia e sono vincolate dalla decisione adottata da tale organismo. La possibilità di scegliere qualunque organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie è facilmente accessibile sull'interfaccia online della piattaforma online in modo chiaro e di facile uso.
Emendamento 232
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 – parte introduttiva
2.  Il coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro in cui è stabilito l'organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie certifica tale organismo, su richiesta di quest'ultimo, se il medesimo ha dimostrato di soddisfare tutte le condizioni seguenti:
2.  Il coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro in cui è stabilito l'organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie certifica tale organismo per un periodo massimo di tre anni, che può essere rinnovato, su richiesta di quest'ultimo, se il medesimo e le persone incaricate dell'organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie hanno dimostrato di soddisfare tutte le condizioni seguenti:
Emendamento 233
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera a
a)  è imparziale e indipendente dalle piattaforme online e dai destinatari del servizio prestato dalle piattaforme online;
a)  è indipendente, anche sul piano finanziario, dalle piattaforme online e imparziale nei loro confronti, nei confronti dei destinatari del servizio prestato dalle piattaforme online e delle persone o enti che hanno presentato notifiche;
Emendamento 234
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)
b bis)  i suoi membri sono retribuiti secondo modalità non legate all'esito della procedura;
Emendamento 235
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera b ter (nuova)
b ter)  le persone fisiche responsabili della risoluzione delle controversie si impegnano a non lavorare per la piattaforma online o per un'organizzazione professionale o un'associazione di imprese di cui la piattaforma online sia membro per un periodo di tre anni dopo la cessazione del loro incarico nell'organismo e non hanno lavorato per tale organizzazione per i due anni precedenti all'assunzione di tale ruolo;
Emendamento 236
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera c
c)  la risoluzione delle controversie è facilmente accessibile attraverso le tecnologie di comunicazione elettronica;
c)  la risoluzione delle controversie è facilmente accessibile, anche per le persone con disabilità, attraverso le tecnologie di comunicazione elettronica e prevede la possibilità di presentare un reclamo e i necessari documenti giustificativi online;
Emendamento 237
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera e
e)  la risoluzione delle controversie avviene secondo regole procedurali chiare ed eque.
e)  la risoluzione delle controversie avviene secondo regole procedurali chiare ed eque che sono chiaramente visibili e facilmente accessibili al pubblico;
Emendamento 238
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.  Il coordinatore dei servizi digitali valuta nuovamente su base annua se l'organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie certificato continua a soddisfare le condizioni di cui al paragrafo 2. In caso contrario, il coordinatore dei servizi digitali revoca la qualifica all'organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie.
Emendamento 239
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 ter (nuovo)
2 ter.  Il coordinatore dei servizi digitali redige una relazione ogni due anni che elenca il numero di reclami ricevuti ogni anno dall'organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie, gli esiti delle decisioni prese, eventuali problemi sistemici o settoriali identificati e il tempo medio impiegato per risolvere le controversie. Tale relazione in particolare:
a)  identifica le migliori pratiche degli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie;
b)  riferisce, se del caso, in merito a eventuali carenze, sostenute dalle statistiche, che ostacolano il funzionamento degli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie per le controversie sia nazionali che transfrontaliere;
c)  formula raccomandazioni su come migliorare il funzionamento efficace ed efficiente degli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, se del caso.
Emendamento 240
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 quater (nuovo)
2 quater.  Gli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie concludono i procedimenti di risoluzione delle controversie entro un periodo di tempo ragionevole e non oltre 90 giorni di calendario dalla data in cui l'organismo certificato ha ricevuto il reclamo. Il procedimento è da ritenersi concluso alla data in cui l'organismo certificato ha reso disponibile la decisione a seguito del procedimento di risoluzione extragiudiziale delle controversie.
Emendamento 241
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3 – comma 1
3.  Se l'organismo risolve la controversia a favore del destinatario del servizio, la piattaforma online rimborsa al destinatario i diritti e le altre spese ragionevoli che il destinatario ha sostenuto o deve sostenere in relazione alla risoluzione della controversia. Se l'organismo risolve la controversia a favore della piattaforma online, il destinatario non è tenuto a rimborsare i diritti e le altre spese che la piattaforma online ha sostenuto o deve sostenere in relazione alla risoluzione della controversia.
3.  Se l'organismo risolve la controversia a favore del destinatario del servizio, delle persone o enti incaricati in conformità dell'articolo 68 che hanno presentato notifiche, la piattaforma online rimborsa al destinatario i diritti e le altre spese ragionevoli che il destinatario o le persone o enti che hanno presentato notifiche hanno sostenuto o devono sostenere in relazione alla risoluzione della controversia. Se l'organismo risolve la controversia a favore della piattaforma online e non constata che il destinatario ha agito in malafede nella controversia, il destinatario o le persone o enti che hanno presentato notifiche non sono tenuti a rimborsare i diritti e le altre spese che la piattaforma online ha sostenuto o deve sostenere in relazione alla risoluzione della controversia.
Emendamento 242
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3 – comma 2
I diritti applicati dall'organismo per la risoluzione delle controversie sono ragionevoli e in ogni caso non superano i relativi costi.
I diritti applicati dall'organismo per la risoluzione delle controversie sono ragionevoli e in ogni caso non superano i relativi costi per le piattaforme online. Le procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie sono gratuite o disponibili per un importo simbolico per il destinatario del servizio.
Emendamento 243
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 5
5.  I coordinatori dei servizi digitali comunicano alla Commissione gli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie da essi certificati a norma del paragrafo 2, compresi, se del caso, gli elementi specificati al secondo comma di tale paragrafo. La Commissione pubblica su un sito web dedicato un elenco di tali organismi comprendente detti elementi e provvede all'aggiornamento di tale elenco.
5.  I coordinatori dei servizi digitali comunicano alla Commissione gli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie da essi certificati a norma del paragrafo 2, compresi, se del caso, gli elementi specificati al secondo comma di tale paragrafo, nonché gli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie la cui qualifica è stata revocata. La Commissione pubblica su un sito web dedicato un elenco di tali organismi comprendente detti elementi e provvede all'aggiornamento di tale elenco.
Emendamento 244
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1
1.  Le piattaforme online adottano le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire che le notifiche presentate dai segnalatori attendibili avvalendosi dei meccanismi di cui all'articolo 14 siano trattate e decise in via prioritaria e senza indugio.
1.  Le piattaforme online adottano le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire che le notifiche presentate dai segnalatori attendibili, che operano nel loro ambito designato di competenza, avvalendosi dei meccanismi di cui all'articolo 14 siano trattate e decise in via prioritaria e in maniera tempestiva, tenendo conto del debito processo.
Emendamento 245
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis.  Le piattaforme online adottano le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire che i segnalatori attendibili possano emettere notifiche di rettifica in caso di errata rimozione, restrizione o disabilitazione dell'accesso ai contenuti o di sospensione o cessazione di account, e che tali notifiche intese a ripristinare le informazioni siano trattate e decise in via prioritaria e senza indugio.
Emendamento 246
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 – parte introduttiva
2.  La qualifica di segnalatore attendibile a norma del presente regolamento viene riconosciuta, su richiesta di qualunque ente, dal coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro in cui è stabilito il richiedente, a condizione che quest'ultimo abbia dimostrato di soddisfare tutte le condizioni seguenti:
2.  (Non concerne la versione italiana)
Emendamento 247
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera c
c)  svolge le proprie attività al fine di presentare le notifiche in modo tempestivo, diligente e obiettivo.
c)  svolge le proprie attività al fine di presentare le notifiche in modo preciso e obiettivo.
Emendamento 248
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)
c bis)  ha una struttura di finanziamento trasparente, che prevede, tra l'altro, la pubblicazione annuale delle fonti e degli importi di tutte le entrate;
Emendamento 249
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera c ter (nuova)
c ter)  pubblica, almeno una volta all'anno, relazioni chiare, facilmente comprensibili, dettagliate e standardizzate su tutte le notifiche presentate a norma dell'articolo 14 durante il periodo di riferimento. La relazione elenca:
–  le notifiche classificate in base all'identità del prestatore di servizi di hosting;
–  il tipo di contenuto notificato;
–  le disposizioni giuridiche specifiche che si presume siano state violate dal contenuto notificato;
–  le azioni adottate dal prestatore;
–  eventuali conflitti di interesse e fonti di finanziamento e una spiegazione delle procedure in atto per garantire che il segnalatore attendibile mantenga la propria indipendenza.
Le relazioni di cui alla lettera c ter) sono trasmesse alla Commissione, che le rende pubbliche.
Emendamento 250
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3
3.  I coordinatori dei servizi digitali comunicano alla Commissione e al comitato i nomi, gli indirizzi e gli indirizzi di posta elettronica degli enti ai quali hanno riconosciuto la qualifica di segnalatore attendibile conformemente al paragrafo 2.
3.  I coordinatori dei servizi digitali conferiscono la qualifica di segnalatore attendibile per un periodo di due anni, al termine del quale la qualifica può essere rinnovata se il segnalatore attendibile in questione continua a soddisfare i requisiti del presente regolamento. I coordinatori dei servizi digitali comunicano alla Commissione e al comitato i nomi, gli indirizzi e gli indirizzi di posta elettronica degli enti ai quali hanno riconosciuto la qualifica di segnalatore attendibile conformemente al paragrafo 2 o l'hanno revocata conformemente al paragrafo 6. Il coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro in cui è stabilita la piattaforma dialoga con le piattaforme e i portatori di interessi per mantenere l'accuratezza e l'efficacia di un sistema di segnalazione affidabile.
Emendamento 251
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 4
4.  La Commissione pubblica le informazioni di cui al paragrafo 3 in una banca dati accessibile al pubblico e provvede all'aggiornamento di quest'ultima.
4.  La Commissione pubblica le informazioni di cui al paragrafo 3 in un formato facilmente accessibile e leggibile meccanicamente in una banca dati accessibile al pubblico e provvede all'aggiornamento di quest'ultima.
Emendamento 252
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 5
5.  Se una piattaforma online dispone di informazioni indicanti che un segnalatore attendibile ha presentato un numero significativo di notifiche non sufficientemente precise o non adeguatamente motivate avvalendosi dei meccanismi di cui all'articolo 14, comprese le informazioni raccolte in relazione al trattamento dei reclami tramite i sistemi interni di gestione dei reclami di cui all'articolo 17, paragrafo 3, tale piattaforma online comunica dette informazioni al coordinatore dei servizi digitali che ha riconosciuto la qualifica di segnalatore attendibile all'ente interessato, fornendo le spiegazioni e i documenti giustificativi necessari.
5.  Se una piattaforma online dispone di informazioni indicanti che un segnalatore attendibile ha presentato un numero significativo di notifiche non sufficientemente precise, inesatte o non adeguatamente motivate avvalendosi dei meccanismi di cui all'articolo 14, comprese le informazioni raccolte in relazione al trattamento dei reclami tramite i sistemi interni di gestione dei reclami di cui all'articolo 17, paragrafo 3, tale piattaforma online comunica dette informazioni al coordinatore dei servizi digitali che ha riconosciuto la qualifica di segnalatore attendibile all'ente interessato, fornendo le spiegazioni e i documenti giustificativi necessari. Una volta ricevute le informazioni dalle piattaforme online e ove il coordinatore dei servizi digitali ritenga che vi siano motivi legittimi per avviare un'indagine, la qualifica di segnalatore attendibile è sospesa durante il periodo dell'indagine.
Emendamento 253
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 6
6.  Il coordinatore dei servizi digitali che ha riconosciuto la qualifica di segnalatore attendibile a un ente revoca tale qualifica se accerta, a seguito di un'indagine avviata di propria iniziativa o in base a informazioni ricevute da terzi, comprese le informazioni fornite da una piattaforma online a norma del paragrafo 5, che l'ente non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 2. Prima di revocare tale qualifica, il coordinatore dei servizi digitali dà all'ente in questione la possibilità di rispondere alle constatazioni della sua indagine e di reagire alla sua intenzione di revocarne la qualifica di segnalatore attendibile.
6.  Il coordinatore dei servizi digitali che ha riconosciuto la qualifica di segnalatore attendibile a un ente revoca tale qualifica se accerta, a seguito di un'indagine avviata di propria iniziativa o in base a informazioni ricevute da terzi, comprese le informazioni fornite da una piattaforma online a norma del paragrafo 5, condotta senza indebiti ritardi, che l'ente non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 2. Prima di revocare tale qualifica, il coordinatore dei servizi digitali dà all'ente in questione la possibilità di rispondere alle constatazioni della sua indagine e di reagire alla sua intenzione di revocarne la qualifica di segnalatore attendibile.
Emendamento 254
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 7
7.  La Commissione, previa consultazione del comitato, può emanare orientamenti per assistere le piattaforme online e i coordinatori dei servizi digitali nell'applicazione dei paragrafi 5 e 6.
7.  La Commissione, previa consultazione del comitato, emana orientamenti per assistere le piattaforme online e i coordinatori dei servizi digitali nell'applicazione dei paragrafi 2, 5 e 6.
Emendamento 255
Proposta di regolamento
Articolo 19 bis (nuovo)
Articolo 19 bis
Requisiti di accessibilità per le piattaforme online
1.   I fornitori di piattaforme online che offrono servizi nell'Unione provvedono a progettare e fornire servizi in conformità dei requisiti di accessibilità di cui all'allegato I, sezioni III, IV, VI e VII, della direttiva (UE) 2019/882.
2.   I fornitori di piattaforme online predispongono le informazioni necessarie in conformità dell'allegato V della direttiva (UE) 2019/882 e spiegano in che modo i servizi soddisfano i requisiti di accessibilità applicabili. Le informazioni sono messe a disposizione del pubblico in modo accessibile a persone con disabilità. I fornitori di piattaforme online conservano tali informazioni finché il servizio è operativo.
3.   I fornitori di piattaforme online garantiscono che le informazioni, i moduli e le misure forniti a norma del presente regolamento siano resi disponibili in maniera da essere facilmente reperibili, facilmente comprensibili e consultabili per le persone con disabilità.
4.   I fornitori di piattaforme online che offrono servizi nell'Unione assicurano che siano predisposte procedure affinché la fornitura di servizi continui a essere conforme ai requisiti di accessibilità applicabili. Le variazioni delle caratteristiche della fornitura del servizio, dei requisiti di accessibilità applicabili e delle norme armonizzate o delle specifiche tecniche in riferimento a cui il servizio è dichiarato conforme ai requisiti di accessibilità sono prese adeguatamente in considerazione dai prestatori di servizi intermediari.
5.   In caso di non conformità, i fornitori di piattaforme online adottano le misure correttive necessarie per rendere il servizio conforme ai requisiti di accessibilità applicabili.
6.   Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione adottata per rendere il servizio conforme a tali requisiti.
7.   Le piattaforme online conformi alle norme armonizzate o a parti di esse derivate dalla direttiva (UE) 2019/882 i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea sono considerate conformi ai requisiti di accessibilità del presente regolamento nella misura in cui tali norme o parti di esse contemplino tali requisiti.
8.   Le piattaforme online conformi alle specifiche tecniche o a parti di esse di cui alla direttiva (UE) 2019/882 sono considerate conformi ai requisiti di accessibilità del presente regolamento nella misura in cui dette specifiche tecniche o parti di esse contemplino tali requisiti.
Emendamento 256
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1
1.  Dopo aver emesso un avviso preventivo, le piattaforme online sospendono per un periodo di tempo ragionevole la prestazione dei loro servizi ai destinatari del servizio che con frequenza forniscono contenuti manifestamente illegali.
1.  Dopo aver emesso un avviso preventivo, le piattaforme online hanno il diritto di sospendere per un periodo di tempo ragionevole la prestazione dei loro servizi ai destinatari del servizio che con frequenza forniscono contenuti illegali, per i quali l’illegalità possa essere stabilita senza condurre un esame legale o fattuale o per i quali hanno ricevuto due o più ordini di contrastare i contenuti illegali nei 12 mesi precedenti, a meno che tali ordini siano stati in seguito annullati.
Emendamento 257
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2
2.  Dopo aver emesso un avviso preventivo, le piattaforme online sospendono per un periodo di tempo ragionevole il trattamento delle notifiche e dei reclami presentati mediante i meccanismi di notifica e azione e i sistemi interni di trattamento dei reclami di cui rispettivamente agli articoli 14 e 17 da persone, enti o reclamanti che con frequenza presentano notifiche o reclami manifestamente infondati.
2.  Dopo aver emesso un avviso preventivo, le piattaforme online hanno il diritto di sospendere per un periodo di tempo ragionevole il trattamento delle notifiche e dei reclami presentati mediante i meccanismi di notifica e azione e i sistemi interni di trattamento dei reclami di cui rispettivamente agli articoli 14 e 17 da persone, enti o reclamanti che ripetutamente presentano notifiche o reclami manifestamente infondati.
Emendamento 258
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3 – parte introduttiva
3.  Le piattaforme online valutano, caso per caso e in modo tempestivo, diligente e obiettivo, se un destinatario, una persona, un ente o un reclamante commetta abusi di cui paragrafi 1 e 2, tenendo conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze pertinenti che risultano dalle informazioni a disposizione della piattaforma online. Tali circostanze comprendono almeno quanto segue:
3.  Nel decidere in merito a una sospensione, i fornitori di piattaforme online valutano, caso per caso e in modo tempestivo, diligente e obiettivo, se un destinatario, una persona, un ente o un reclamante commetta abusi di cui ai paragrafi 1 e 2, tenendo conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze pertinenti che risultano dalle informazioni a disposizione del fornitore della piattaforma online. Tali circostanze comprendono almeno quanto segue:
Emendamento 259
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3 – lettera a
a)  il numero, in termini assoluti, di contenuti manifestamente illegali o di notifiche o reclami manifestamente infondati presentati durante l'anno precedente;
a)  il numero, in termini assoluti, di contenuti illegali o di notifiche o reclami manifestamente infondati presentati durante l'anno precedente;
Emendamento 260
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3 – lettera d
d)  l'intenzione del destinatario, della persona, dell'ente o del reclamante.
d)  ove identificabile, l'intenzione del destinatario, della persona, dell'ente o del reclamante;
Emendamento 261
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3 – lettera d bis (nuova)
d bis)  un'indicazione volta a precisare se una notifica sia stata presentata da un singolo utente o da un ente o da persone con una competenza specifica connessa ai contenuti in questione o a seguito dell'utilizzo di un sistema automatizzato di riconoscimento dei contenuti;
Emendamento 262
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis.  Le sospensioni di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere dichiarate permanenti laddove:
a)  vi siano motivi imperativi di diritto o ordine pubblico, comprese le indagini penali in corso;
b)  gli elementi rimossi fossero parte di campagne a elevato volume volte a ingannare gli utenti o a manipolare gli sforzi di moderazione dei contenuti delle piattaforme;
c)  un operatore commerciale abbia ripetutamente offerto beni e servizi non conformi al diritto dell'Unione o nazionale;
d)  gli elementi rimossi fossero collegati a reati gravi.
Emendamento 263
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 4
4.  Le piattaforme online definiscono nelle condizioni generali la loro politica in relazione agli abusi di cui ai paragrafi 1 e 2 in modo chiaro e dettagliato, anche per quanto riguarda i fatti e le circostanze di cui tengono conto nel valutare se determinati comportamenti costituiscano un abuso e nel determinare la durata della sospensione.
4.  I fornitori di piattaforme online definiscono nelle condizioni generali la loro politica in relazione agli abusi di cui ai paragrafi 1 e 2 in modo chiaro, facilmente comprensibile e dettagliato, tenendo debitamente conto dei loro obblighi di cui all'articolo 12, paragrafo 2, anche fornendo esempi dei fatti e delle circostanze di cui tengono conto nel valutare se determinati comportamenti costituiscano un abuso e nel determinare la durata della sospensione.
Emendamento 264
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 – parte introduttiva
1.  Qualora una piattaforma online consenta ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali, tale piattaforma provvede affinché gli operatori commerciali possano utilizzare i suoi servizi per pubblicizzare o offrire prodotti o servizi a consumatori situati nell'Unione solo se, prima di consentire l'uso dei propri servizi, la piattaforma online ha ottenuto le informazioni seguenti:
1.  Le piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali provvedono affinché gli operatori commerciali possano utilizzare i loro servizi per pubblicizzare o offrire prodotti o servizi a consumatori situati nell'Unione solo se, prima di consentire l'uso dei propri servizi a tal fine, hanno ricevuto le informazioni seguenti:
Emendamento 265
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera d
d)  il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica dell'operatore economico, ai sensi dell'articolo 3, punto 13), e dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio51 o di qualsiasi atto pertinente del diritto dell'Unione;
d)  il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica dell'operatore economico, ai sensi dell'articolo 3, punto 13), e dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio51 o di qualsiasi atto pertinente del diritto dell'Unione, anche nel campo della sicurezza dei prodotti;
__________________
__________________
51 Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1).
51 Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1).
Emendamento 266
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera f
f)  un'autocertificazione da parte dell'operatore commerciale, con cui quest'ultimo si impegna a offrire solo prodotti o servizi conformi alle norme applicabili del diritto dell'Unione.
f)  un'autocertificazione da parte dell'operatore commerciale, con cui quest'ultimo si impegna a offrire solo prodotti o servizi conformi alle norme applicabili del diritto dell'Unione e, se del caso, conferma che tutti i prodotti sono stati verificati rispetto alle banche dati disponibili, come il sistema di informazione rapida sui prodotti non alimentari pericolosi (RAPEX);
Emendamento 267
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)
f bis)  il tipo di prodotti o servizi che l'operatore commerciale intende offrire sulla piattaforma online.
Emendamento 268
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2
2.  All'atto di ricevimento di tali informazioni, la piattaforma online compie sforzi ragionevoli per stabilire se le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), d) ed e), siano attendibili avvalendosi di qualsiasi banca dati o interfaccia online ufficiale liberamente accessibile messa a disposizione da uno Stato membro o dall'Unione o chiedendo all'operatore commerciale di fornire documenti giustificativi provenienti da fonti affidabili.
2.  All'atto di ricevimento di tali informazioni e prima di consentire la visualizzazione del prodotto o servizio sulla sua interfaccia online, e fino al termine del rapporto contrattuale, la piattaforma online che consente ai consumatori di concludere contratti a distanza con gli operatori commerciali compie i massimi sforzi per stabilire se le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a f bis), siano attendibili e complete. La piattaforma online compie i massimi sforzi per controllare le informazioni fornite dall'operatore commerciale avvalendosi di qualsiasi banca dati o interfaccia online ufficiale liberamente accessibile messa a disposizione da un amministratore autorizzato o da uno Stato membro o dall'Unione o chiedendo direttamente all'operatore commerciale di fornire documenti giustificativi provenienti da fonti affidabili.
Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione pubblica l'elenco delle banche dati e delle interfacce online di cui al paragrafo precedente e lo mantiene aggiornato. Gli obblighi per le piattaforme online di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano agli operatori commerciali nuovi ed esistenti.
Emendamento 269
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.  La piattaforma online compie i massimi sforzi per individuare e impedire la diffusione, da parte degli operatori commerciali che utilizzano il suo servizio, di offerte di prodotti o servizi non conformi al diritto dell'Unione o nazionale mediante misure quali controlli a campione sui prodotti e sui servizi offerti ai consumatori in aggiunta agli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
Emendamento 270
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3 – comma 1
3.  Qualora ottenga indicazioni secondo le quali le informazioni di cui al paragrafo 1 ricevute dall'operatore commerciale in questione sono inesatte o incomplete, la piattaforma online chiede all'operatore commerciale di correggerle nella misura necessaria a garantire che tutte le informazioni siano esatte e complete, senza indugio o entro il termine stabilito dal diritto dell'Unione e nazionale.
3.  Qualora ottenga indicazioni sufficienti o abbia motivo di ritenere che le informazioni di cui al paragrafo 1 ricevute dall'operatore commerciale in questione sono inesatte o incomplete, la piattaforma online chiede all'operatore commerciale di correggerle nella misura necessaria a garantire che tutte le informazioni siano esatte e complete, senza indugio o entro il termine stabilito dal diritto dell'Unione e nazionale.
Emendamento 271
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3 – comma 2
Se l'operatore commerciale non rettifica o non completa tali informazioni, la piattaforma online sospende la prestazione del suo servizio all'operatore commerciale fino a quando la richiesta non sia stata soddisfatta.
Se l'operatore commerciale non rettifica o non completa tali informazioni, la piattaforma online sospende tempestivamente la prestazione del suo servizio all'operatore commerciale in relazione all'offerta di prodotti o servizi a consumatori situati nell'Unione fino a quando la richiesta non sia stata pienamente soddisfatta.
Emendamento 272
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis.  Se una piattaforma online respinge una domanda di servizi o sospende i servizi a un operatore commerciale, quest'ultimo può ricorrere ai meccanismi di cui agli articoli 17 e 43 del presente regolamento.
Emendamento 273
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3 ter (nuovo)
3 ter.  Le piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti con gli operatori commerciali garantiscono che l'identità, ad esempio il marchio commerciale o il logo, dell'utente commerciale che fornisce contenuti, beni o servizi sia chiaramente visibile accanto ai contenuti, ai beni o ai servizi offerti. A tal fine, la piattaforma online istituisce un'interfaccia standardizzata per gli utenti commerciali.
Emendamento 274
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3 quater (nuovo)
3 quater.  Gli operatori commerciali sono responsabili unicamente della correttezza delle informazioni fornite e informano senza indugio la piattaforma online di eventuali modifiche alle informazioni fornite.
Emendamento 275
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 4
4.  La piattaforma online conserva le informazioni ottenute a norma dei paragrafi 1 e 2 in modo sicuro per la durata del rapporto contrattuale con l'operatore commerciale interessato. In seguito la piattaforma online provvede a cancellare dette informazioni.
4.  La piattaforma online conserva le informazioni ottenute a norma dei paragrafi 1 e 2 in modo sicuro per la durata del rapporto contrattuale con l'operatore commerciale interessato. In seguito la piattaforma online provvede a cancellare dette informazioni entro sei mesi dalla conclusione definitiva di un contratto a distanza.
Emendamento 276
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 6
6.  La piattaforma online mette a disposizione dei destinatari del servizio le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), d), e) ed f), in modo chiaro, facilmente accessibile e comprensibile.
6.  La piattaforma online rende facilmente accessibili per i destinatari del servizio le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), d), e), f) ed f bis), in modo chiaro, facilmente accessibile e comprensibile in conformità dei requisiti di accessibilità di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882.
Emendamento 277
Proposta di regolamento
Articolo 22 bis (nuovo)
Articolo 22 bis
Obbligo di informazione ai consumatori e alle autorità in merito ai prodotti e ai servizi illegali
1.   Qualora una piattaforma online che consente ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali venga a conoscenza, indipendentemente dai mezzi utilizzati, del fatto che un prodotto o un servizio offerto da un operatore commerciale sull'interfaccia di tale piattaforma è illegale rispetto ai requisiti applicabili del diritto dell'Unione o nazionale, tale piattaforma:
a)   rimuove immediatamente il prodotto o servizio illegale dalla sua interfaccia e, se del caso, informa le autorità competenti, quali l'autorità di vigilanza del mercato o l'autorità doganale, della decisione presa;
b)   laddove disponga dei recapiti dei destinatari dei servizi, la piattaforma online informa tali destinatari dei servizi che hanno acquisito tale prodotto o servizio in merito all'illegalità, all'identità dell'operatore commerciale e alle possibilità di presentare ricorso;
c)   compila e rende disponibile al pubblico, attraverso le interfacce di programmazione delle applicazioni, un registro contenente le informazioni in merito ai prodotti e servizi illegali rimossi dalla sua piattaforma negli ultimi dodici mesi unitamente alle informazioni in merito all'operatore commerciale interessato e alle possibilità di presentare ricorso.
2.   Le piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali tengono una banca dati interna dei prodotti e servizi illegali rimossi e/o dei destinatari sospesi a norma dell'articolo 20.
Emendamento 278
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)
a bis)  il numero di reclami ricevuti tramite il sistema interno di gestione dei reclami di cui all'articolo 17, la base di tali reclami, le decisioni adottate in relazione a tali reclami, il tempo medio e mediano necessario per adottare tali decisioni e il numero di casi in cui tali decisioni sono state revocate;
Emendamento 279
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – lettera b
b)  il numero di sospensioni imposte a norma dell'articolo 20, operando una distinzione tra le sospensioni messe in atto in risposta alla fornitura di contenuti manifestamente illegali, alla presentazione di notifiche manifestamente infondate e alla presentazione di reclami manifestamente infondati;
b)  il numero di sospensioni imposte a norma dell'articolo 20, operando una distinzione tra le sospensioni messe in atto in risposta alla fornitura di contenuti illegali, alla presentazione di notifiche manifestamente infondate e alla presentazione di reclami manifestamente infondati;
Emendamento 280
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)
c bis)  il numero di annunci pubblicitari che sono stati rimossi, etichettati o disabilitati dalla piattaforma online e la motivazione delle decisioni.
Emendamento 281
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2
2.  Almeno una volta ogni sei mesi le piattaforme online pubblicano informazioni sul numero medio mensile di destinatari attivi del servizio in ciascuno Stato membro, calcolato come media degli ultimi sei mesi, conformemente alla metodologia stabilita negli atti delegati adottati a norma dell'articolo 25, paragrafo 2.
2.  Almeno una volta ogni dodici mesi le piattaforme online pubblicano informazioni sul numero medio mensile di destinatari attivi del servizio in ciascuno Stato membro, calcolato come media degli ultimi sei mesi, conformemente alla metodologia stabilita negli atti delegati adottati a norma dell'articolo 25, paragrafo 2.
Emendamento 282
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.  Gli Stati membri si astengono dall'imporre alle piattaforme online ulteriori obblighi di comunicazione trasparente, oltre alle richieste specifiche nell'ambito dell'esercizio dei loro poteri di vigilanza.
Emendamento 283
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 4
4.  La Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire modelli relativi alla forma, al contenuto e ad altri dettagli delle relazioni a norma del paragrafo 1.
4.  La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire una serie di indicatori chiave di prestazione e modelli relativi alla forma, al contenuto e ad altri dettagli delle relazioni a norma del paragrafo 1.
Emendamento 284
Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – parte introduttiva
Le piattaforme online che visualizzano pubblicità sulle loro interfacce online provvedono affinché i destinatari del servizio siano in grado di identificare in modo chiaro e non ambiguo e in tempo reale, per ogni singolo messaggio pubblicitario mostrato a ogni singolo destinatario:
1.   Le piattaforme online che visualizzano pubblicità sulle loro interfacce online provvedono affinché i destinatari del servizio siano in grado di identificare in modo chiaro, conciso e non ambiguo e in tempo reale, per ogni singolo messaggio pubblicitario mostrato a ogni singolo destinatario:
Emendamento 285
Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera a
a)  la natura pubblicitaria delle informazioni visualizzate;
a)  la natura di pubblicità online delle informazioni visualizzate sull'interfaccia o parti di essa, anche mediante marcatura visibile e armonizzata;
Emendamento 286
Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)
b bis)  la persona fisica o giuridica che finanzia la pubblicità, se diversa dalla persona fisica o giuridica di cui alla lettera b);
Emendamento 287
Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera c
c)  informazioni rilevanti sui principali parametri utilizzati per determinare il destinatario al quale viene mostrata la pubblicità.
c)   informazioni chiare, rilevanti e uniformi sui parametri utilizzati per determinare il destinatario al quale viene mostrata la pubblicità e, ove applicabile, sulle modalità di modifica di detti parametri.
Emendamento 499
Proposta di regolamento
Articolo 24 – comma 1 bis (nuovo)
1 bis.  Le piattaforme online assicurano che i destinatari dei servizi possano facilmente scegliere con cognizione di causa se dare il proprio consenso, quale definito all'articolo 4, paragrafo 11, e all'articolo 7 del regolamento (UE) 2016/679, al trattamento dei loro dati personali a fini pubblicitari, fornendo loro informazioni rilevanti, tra cui informazioni su come i loro dati saranno monetizzati. Le piattaforme online assicurano che rifiutare il consenso non sia per il destinatario più difficile o dispendioso in termini di tempo rispetto a dare il consenso. Qualora i destinatari rifiutino di dare il consenso o lo abbiano revocato, vengono loro offerte altre opzioni eque e ragionevoli per accedere alla piattaforma online.
Emendamento 500
Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 ter (nuovo)
1 ter.  Sono vietate le tecniche di targeting o amplificazione che trattano, rivelano o inferiscono i dati personali dei minori o i dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 ai fini della visualizzazione della pubblicità.
Emendamento 290
Proposta di regolamento
Articolo 24 bis (nuovo)
Articolo 24 bis
Trasparenza dei sistemi di raccomandazione
1.   Le piattaforme online indicano nelle loro condizioni generali e tramite una risorsa online designata, direttamente raggiungibile e facilmente reperibile mediante l'interfaccia online della piattaforma online, quando un contenuto viene raccomandato, in modo chiaro, accessibile e facilmente comprensibile, i principali parametri utilizzati nei loro sistemi di raccomandazione, nonché le eventuali opzioni messe a disposizione del destinatario del servizio per consentirgli di modificare o influenzare tali parametri principali.
2.   I principali parametri di cui al paragrafo 1 includono quanto meno le informazioni seguenti:
a)   i principali criteri utilizzati dal sistema in questione che, singolarmente o collettivamente, sono più significativi per determinare le raccomandazioni;
b)   l'importanza relativa di tali parametri;
c)   per quali obiettivi il sistema in questione è stato ottimizzato; nonché
d)   se applicabile, una spiegazione del ruolo che svolge il comportamento dei destinatari del servizio rispetto a come il sistema in questione produce i suoi risultati.
I requisiti di cui al paragrafo 2 non pregiudicano le norme in materia di protezione dei segreti commerciali e dei diritti di proprietà intellettuale.
3.   Qualora siano disponibili più opzioni a norma del paragrafo 1, le piattaforme online mettono a disposizione una funzione chiara e facilmente accessibile sulla loro interfaccia online che consenta ai destinatari del servizio di selezionare e modificare in qualsiasi momento l'opzione da essi preferita per ciascuno dei sistemi di raccomandazione che determina l'ordine relativo delle informazioni loro presentate.
Emendamento 291
Proposta di regolamento
Articolo 24 ter (nuovo)
Articolo 24 ter
Obblighi supplementari per le piattaforme utilizzate principalmente per la diffusione di contenuti pornografici generati dagli utenti
Qualora una piattaforma online sia utilizzata principalmente per la diffusione di contenuti pornografici generati dagli utenti, la piattaforma adotta le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire:
a)   che gli utenti che diffondono i contenuti siano stati sottoposti a verifica tramite una doppia registrazione di consenso con posta elettronica e telefono cellulare;
b)   una moderazione umana professionale dei contenuti, condotta da una persona formata per identificare abusi sessuali sulla base di immagini, inclusi i contenuti con elevata probabilità di essere illegali;
c)   l'accessibilità di una procedura di notifica qualificata mediante la quale, in aggiunta al meccanismo di cui all'articolo 14, le singole persone possono comunicare alla piattaforma che il materiale visivo che le ritrae o che si suppone le ritragga viene diffuso senza il loro consenso e possono fornire alla piattaforma un elemento di prova prima facie della loro identità fisica; i contenuti notificati tramite questa procedura devono essere sospesi senza indebito ritardo.
Emendamento 292
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1
1.  La presente sezione si applica alle piattaforme online che prestano i loro servizi a un numero medio mensile di destinatari attivi del servizio nell'Unione pari o superiore a 45 milioni, calcolato conformemente alla metodologia stabilita negli atti delegati di cui al paragrafo 3.
1.  La presente sezione si applica alle piattaforme online che:
a)   prestano i loro servizi per almeno quattro mesi consecutivi a un numero medio mensile di destinatari attivi del servizio nell'Unione pari o superiore a 45 milioni, calcolato conformemente alla metodologia stabilita negli atti delegati di cui al paragrafo 3. Tale metodologia tiene in particolare considerazione quanto segue:
i)   che il numero di destinatari attivi sia basato su ciascun servizio individualmente;
ii)   che i destinatari attivi connessi a molteplici dispositivi siano conteggiati solo una volta;
iii)   che l'utilizzo indiretto di un servizio, mediante terzi o collegamenti, non sia conteggiato;
iv)   che, laddove una piattaforma online sia ospitata da un altro prestatore di servizi intermediari, i destinatari attivi siano assegnati unicamente alla piattaforma online più vicina al destinatario;
v)   che le interazioni automatizzate, gli account o le scansioni di dati da parte di dispositivi non umani ("bot") non siano inclusi.
Emendamento 293
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3
3.  La Commissione, previa consultazione del comitato, adotta atti delegati conformemente all'articolo 69 per stabilire una metodologia specifica per il calcolo del numero medio mensile di destinatari attivi del servizio nell'Unione ai fini del paragrafo 1. La metodologia specifica in particolare le modalità per stabilire la popolazione dell'Unione e i criteri per determinare il numero medio mensile di destinatari attivi del servizio nell'Unione, tenendo conto delle diverse caratteristiche di accessibilità.
3.  La Commissione, previa consultazione del comitato, adotta atti delegati conformemente all'articolo 69 per stabilire una metodologia specifica per il calcolo del numero medio mensile di destinatari attivi del servizio nell'Unione ai fini del paragrafo 1, lettera a). La metodologia specifica in particolare le modalità per stabilire la popolazione dell'Unione e i criteri per determinare il numero medio mensile di destinatari attivi del servizio nell'Unione, tenendo conto delle diverse caratteristiche di accessibilità.
Emendamento 294
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – parte introduttiva
1.  A decorrere dalla data di applicazione di cui all'articolo 25, paragrafo 4, secondo comma, e in seguito almeno una volta all'anno, le piattaforme online di dimensioni molto grandi individuano, analizzano e valutano eventuali rischi sistemici significativi derivanti dal funzionamento e dall'uso dei loro servizi nell'Unione. La valutazione del rischio deve essere specifica per i loro servizi e comprendere i seguenti rischi sistemici:
1.  A decorrere dalla data di applicazione di cui all'articolo 25, paragrafo 4, secondo comma, e in seguito almeno una volta all'anno, e in ogni caso prima di lanciare nuovi servizi, le piattaforme online di dimensioni molto grandi individuano, analizzano e valutano efficacemente e diligentemente la probabilità e la gravità di eventuali rischi sistemici significativi derivanti dalla progettazione, dai sistemi algoritmici, dalle caratteristiche intrinseche, dal funzionamento e dall'uso dei loro servizi nell'Unione. La valutazione del rischio tiene conto dei rischi per ciascuno Stato membro in cui sono offerti i servizi e per l'Unione nel suo insieme, in particolare per una lingua o regione specifica. La valutazione del rischio deve essere specifica per i loro servizi e le loro attività, tra cui le scelte relative alla progettazione tecnologica e al modello aziendale, e comprendere i seguenti rischi sistemici:
Emendamento 295
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera a
a)  la diffusione di contenuti illegali tramite i loro servizi;
a)  la diffusione di contenuti illegali tramite i loro servizi o di contenuti che violano le condizioni generali;
Emendamento 296
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera b
b)  eventuali effetti negativi per l'esercizio dei diritti fondamentali al rispetto della vita privata e familiare e alla libertà di espressione e di informazione, del diritto alla non discriminazione e dei diritti del minore, sanciti rispettivamente dagli articoli 7, 11, 21 e 24 della Carta;
b)  eventuali effetti negativi concreti e prevedibili per l'esercizio dei diritti fondamentali, anche in materia di protezione dei consumatori, relativi al rispetto della dignità umana e della vita privata e familiare, alla protezione dei dati di carattere personale e alla libertà di espressione e di informazione, nonché alla libertà e al pluralismo dei media, al diritto alla non discriminazione e ai diritti del minore, sanciti rispettivamente dagli articoli 1, 7, 8, 11, 21, 23, 24 e 38 della Carta;
Emendamento 297
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera c
c)  la manipolazione intenzionale del servizio, anche mediante un uso non autentico o uno sfruttamento automatizzato del servizio, con ripercussioni negative, effettive o prevedibili, sulla tutela della salute pubblica, dei minori, del dibattito civico, o con effetti reali o prevedibili sui processi elettorali e sulla sicurezza pubblica.
c)  qualsiasi malfunzionamento o manipolazione intenzionale del servizio, anche mediante un uso non autentico o uno sfruttamento automatizzato del servizio o rischi inerenti al funzionamento previsto del servizio, compresa l'amplificazione di contenuti illegali, di contenuti che violano le relative condizioni generali o di qualsiasi altro contenuto con ripercussioni negative, effettive o prevedibili sulla tutela dei minori e di altri gruppi vulnerabili di destinatari del servizio, sui valori democratici, sulla libertà dei media, sulla libertà di espressione e sul dibattito civico, o con effetti reali o prevedibili sui processi elettorali e sulla sicurezza pubblica;
Emendamento 298
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)
c bis)  qualsiasi effetto negativo concreto e prevedibile sulla tutela della salute pubblica, nonché dipendenze comportamentali o altre gravi conseguenze negative per il benessere fisico, mentale, sociale e finanziario della persona.
Emendamento 299
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2
2.  Nello svolgimento delle valutazioni dei rischi, le piattaforme online di dimensioni molto grandi tengono conto, in particolare, del modo in cui i loro sistemi di moderazione dei contenuti, di raccomandazione e di selezione e visualizzazione della pubblicità influenzano i rischi sistemici di cui al paragrafo 1, compresa la diffusione potenzialmente rapida e ampia di contenuti illegali e di informazioni incompatibili con le loro condizioni generali.
2.  Nello svolgimento delle valutazioni dei rischi, le piattaforme online di dimensioni molto grandi esaminano, in particolare, se e come i loro sistemi di moderazione dei contenuti, le condizioni generali, le norme della comunità, i sistemi algoritmici, i sistemi di raccomandazione e i sistemi di selezione e visualizzazione della pubblicità, nonché la raccolta, il trattamento e la profilazione dei dati di base influenzano i rischi sistemici di cui al paragrafo 1, compresa la diffusione potenzialmente rapida e ampia di contenuti illegali e di informazioni incompatibili con le loro condizioni generali.
Emendamento 300
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.  Nello svolgimento delle valutazioni dei rischi, le piattaforme online di dimensioni molto grandi consultano, ove del caso, i rappresentanti dei destinatari del servizio, i rappresentanti di gruppi potenzialmente interessati dai loro servizi, gli esperti indipendenti e le organizzazioni della società civile. Il loro coinvolgimento è adattato ai rischi sistemici specifici che la piattaforma online di dimensioni molto grandi intende valutare.
Emendamento 301
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 ter (nuovo)
2 ter.  I documenti giustificativi della valutazione del rischio sono trasmessi al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento e alla Commissione.
Emendamento 302
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 quater (nuovo)
2 quater.  Gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 non determinano in alcun modo un obbligo generale di sorveglianza.
Emendamento 303
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – parte introduttiva
1.  Le piattaforme online di dimensioni molto grandi adottano misure di attenuazione ragionevoli, proporzionate ed efficaci, adattate ai rischi sistemici specifici individuati a norma dell'articolo 26. Tali misure possono comprendere, ove opportuno:
1.  Le piattaforme online di dimensioni molto grandi adottano misure di attenuazione ragionevoli, trasparenti, proporzionate ed efficaci, adattate ai rischi sistemici specifici individuati a norma dell'articolo 26. Tali misure possono comprendere, ove opportuno:
Emendamento 304
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera a
a)  l'adeguamento dei sistemi di moderazione dei contenuti o di raccomandazione, dei loro processi decisionali, delle caratteristiche o del funzionamento dei loro servizi, o delle loro condizioni generali;
a)  l'adeguamento dei sistemi di moderazione dei contenuti, dei sistemi algoritmici o dei sistemi di raccomandazione e delle interfacce online, dei loro processi decisionali, della progettazione, delle caratteristiche o del funzionamento dei loro servizi, del loro modello pubblicitario o delle loro condizioni generali;
Emendamento 305
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)
a bis)  la garanzia di risorse appropriate per trattare le notifiche e i reclami interni, comprese adeguate misure o capacità tecniche e operative;
Emendamento 306
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera b
b)  misure mirate volte a limitare la visualizzazione della pubblicità associata al servizio de esse prestato;
b)  misure mirate volte a limitare la visualizzazione della pubblicità associata al servizio de esse prestato, o il posizionamento e la visualizzazione alternativi della pubblicità di servizi pubblici o altre informazioni fattuali correlate;
Emendamento 307
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)
b bis)  se del caso, misure mirate volte ad adattare le interfacce e le caratteristiche online per proteggere i minori;
Emendamento 308
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera c
c)  il rafforzamento dei processi interni o della vigilanza sulle loro attività, in particolare per quanto riguarda il rilevamento dei rischi sistemici;
c)  il rafforzamento dei processi interni e delle risorse, della sperimentazione, della documentazione o della vigilanza sulle loro attività, in particolare per quanto riguarda il rilevamento dei rischi sistemici;
Emendamento 309
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis.  Ove opportuno, le piattaforme online di dimensioni molto grandi progettano le proprie misure di attenuazione dei rischi con la partecipazione di rappresentanti dei destinatari del servizio, esperti indipendenti e organizzazioni della società civile. Se non è prevista tale partecipazione, ciò viene specificato nella relazione di trasparenza di cui all'articolo 33.
Emendamento 310
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 ter (nuovo)
1 ter.  Le piattaforme online di dimensioni molto grandi forniscono un elenco dettagliato delle misure di attenuazione dei rischi adottate e la relativa giustificazione ai revisori indipendenti affinché elaborino la relazione di audit di cui all'articolo 28.
Emendamento 311
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 quater (nuovo)
1 quater.  La Commissione valuta l'attuazione e l'efficacia delle misure di attenuazione adottate dalle piattaforme online di dimensioni molto grandi di cui all'articolo 27, paragrafo 1, e, se necessario, può formulare raccomandazioni.
Emendamento 312
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2 – parte introduttiva
2.  Il comitato, in cooperazione con la Commissione, pubblica relazioni annuali esaustive che comprendono gli elementi seguenti:
2.  Il comitato, in cooperazione con la Commissione, pubblica relazioni annuali esaustive. Le relazioni comprendono gli elementi seguenti:
Emendamento 313
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera a
a)  individuazione e valutazione dei rischi sistemici più rilevanti e ricorrenti segnalati dalle piattaforme online di dimensioni molto grandi o identificati mediante altre fonti di informazione, in particolare le informazioni fornite in conformità agli articoli 31 e 33;
a)  individuazione e valutazione dei rischi sistemici più rilevanti e ricorrenti segnalati dalle piattaforme online di dimensioni molto grandi o identificati mediante altre fonti di informazione, in particolare le informazioni fornite in conformità agli articoli 30, 31 e 33;
Emendamento 314
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)
Le relazioni sono suddivise per Stato membro in cui si sono verificati i rischi sistemici e illustrano anche la situazione dell'Unione nel suo insieme. Esse sono pubblicate in tutte le lingue ufficiali degli Stati membri dell'Unione.
Emendamento 315
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 3
3.  La Commissione, in cooperazione con i coordinatori dei servizi digitali, può emanare orientamenti generali sull'applicazione del paragrafo 1 in relazione a rischi concreti, con l'obiettivo specifico di presentare le migliori pratiche e raccomandare eventuali misure, tenendo debitamente conto delle possibili conseguenze di tali misure sui diritti fondamentali di tutte le parti interessate sanciti dalla Carta. Nell'elaborazione di tali orientamenti la Commissione organizza consultazioni pubbliche.
3.  La Commissione, in cooperazione con i coordinatori dei servizi digitali e previa consultazione pubblica, emana orientamenti generali sull'applicazione del paragrafo 1 in relazione a rischi concreti, con l'obiettivo specifico di presentare le migliori pratiche e raccomandare eventuali misure, tenendo debitamente conto delle possibili conseguenze di tali misure sui diritti fondamentali di tutte le parti interessate sanciti dalla Carta.
Emendamento 316
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis.  L'obbligo di mettere in atto misure di attenuazione non comporta un obbligo generale di sorveglianza o di accertamento attivo dei fatti.
Emendamento 317
Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – parte introduttiva
1.  Le piattaforme online di dimensioni molto grandi si sottopongono, a proprie spese e almeno una volta all'anno, a audit volti a valutare la conformità ai seguenti obblighi e impegni:
1.  Le piattaforme online di dimensioni molto grandi si sottopongono, a proprie spese e almeno una volta all'anno, a audit indipendenti volti a valutare la conformità ai seguenti obblighi e impegni:
Emendamento 318
Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis.  Le piattaforme online di dimensioni molto grandi assicurano che i revisori abbiano accesso a tutti i dati pertinenti necessari per eseguire correttamente l'audit.
Emendamento 319
Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2 – parte introduttiva
2.  Gli audit effettuati a norma del paragrafo 1 sono eseguiti da organizzazioni:
2.  Gli audit effettuati a norma del paragrafo 1 sono eseguiti da organizzazioni riconosciute e abilitate dalla Commissione e:
Emendamento 320
Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2 – lettera a
a)  indipendenti dalla piattaforma online di dimensioni molto grandi interessata;
a)  giuridicamente e finanziariamente indipendenti dalla piattaforma online di dimensioni molto grandi interessata e da altre piattaforme online di dimensioni molto grandi, e non hanno conflitti di interessi con esse;
Emendamento 321
Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)
a bis)  i cui revisori e dipendenti non hanno fornito nessun altro servizio alla piattaforma online di dimensioni molto grandi sottoposta ad audit nei 12 mesi precedenti l'audit e si impegnano a non lavorare per la piattaforma online di dimensioni molto grandi sottoposta ad audit o per un'organizzazione professionale o un'associazione di imprese di cui la piattaforma è membro per i 12 mesi successivi alla cessazione della loro posizione nell'organizzazione di audit;
Emendamento 322
Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 3 – parte introduttiva
3.  Le organizzazioni che effettuano gli audit redigono una relazione per ciascun audit. La relazione è presentata per iscritto e contiene almeno gli elementi seguenti:
3.  Le organizzazioni che effettuano gli audit redigono una relazione per ciascun soggetto sottoposto ad audit di cui al paragrafo 1. La relazione è presentata per iscritto e contiene almeno gli elementi seguenti:
Emendamento 323
Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)
b bis)  una dichiarazione di interessi;
Emendamento 324
Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 3 – lettera d
d)  una descrizione delle principali constatazioni derivanti dall'audit;
d)  una descrizione delle principali constatazioni derivanti dall'audit e una sintesi di tali constatazioni;
Emendamento 325
Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 3 – lettera d bis (nuova)
d bis)  una descrizione delle terze parti consultate nel quadro dell'audit;
Emendamento 326
Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 3 – lettera f bis (nuova)
f bis)  una descrizione degli elementi specifici che non è stato possibile sottoporre ad audit e una spiegazione delle ragioni per cui ciò non è stato possibile;
Emendamento 327
Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 3 – lettera f ter (nuova)
f ter)  se nel giudizio di audit non è stato possibile giungere a una conclusione per elementi specifici che rientrano nell'ambito dell'audit, una motivazione delle ragioni per cui ciò non è stato possibile.
Emendamento 328
Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 4 bis (nuovo)
4 bis.  La Commissione pubblica e aggiorna regolarmente l'elenco delle organizzazioni abilitate.
Emendamento 329
Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 4 ter (nuovo)
4 ter.  Le piattaforme online di dimensioni molto grandi che ricevono una relazione di audit positiva hanno il diritto di chiedere alla Commissione il conferimento di un marchio di eccellenza.
Emendamento 330
Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1
1.  Le piattaforme online di dimensioni molto grandi che si avvalgono di sistemi di raccomandazione specificano nelle loro condizioni generali, in modo chiaro, accessibile e facilmente comprensibile, i principali parametri utilizzati nei loro sistemi di raccomandazione, nonché qualunque opzione che possano avere messo a disposizione dei destinatari del servizio per consentire loro di modificare o influenzare tali parametri principali, compresa almeno un'opzione non basata sulla profilazione ai sensi dell'articolo 4, punto 4), del regolamento (UE) 2016/679.
1.  In aggiunta a quanto prescritto all'articolo 24 bis, le piattaforme online di dimensioni molto grandi che si avvalgono di sistemi di raccomandazione mettono a disposizione almeno un sistema di raccomandazione che non sia basato sulla profilazione ai sensi dell'articolo 4, punto 4), del regolamento (UE) 2016/679, nonché una funzionalità facilmente accessibile sulla loro interfaccia online che consenta ai destinatari del servizio di selezionare e modificare in qualsiasi momento l'opzione da essi preferita per ciascuno dei sistemi di raccomandazione che determina l'ordine relativo delle informazioni loro presentate.
Emendamento 331
Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2
2.  Qualora siano disponibili più opzioni a norma del paragrafo 1, le piattaforme online di dimensioni molto grandi mettono a disposizione una funzionalità facilmente accessibile sulla loro interfaccia online che consenta ai destinatari del servizio di selezionare e modificare in qualsiasi momento l'opzione da essi preferita per ciascuno dei sistemi di raccomandazione che determina l'ordine relativo delle informazioni loro presentate.
soppresso
Emendamento 332
Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1
1.  Le piattaforme online di dimensioni molto grandi che visualizzano pubblicità sulle loro interfacce online compilano e rendono disponibile al pubblico, attraverso le interfacce di programmazione delle applicazioni, un registro contenente le informazioni di cui al paragrafo 2, che vengono mantenute a disposizione del pubblico per un anno dalla data dell'ultima visualizzazione della pubblicità sulle loro interfacce online. Le piattaforme online di dimensioni molto grandi provvedono affinché il registro non contenga dati personali dei destinatari del servizio ai quali la pubblicità è stata o avrebbe potuto essere mostrata.
1.  Le piattaforme online di dimensioni molto grandi che visualizzano pubblicità sulle loro interfacce online compilano un registro contenente le informazioni di cui al paragrafo 2, che vengono mantenute a disposizione del pubblico per un anno dalla data dell'ultima visualizzazione della pubblicità sulle loro interfacce online, e lo rendono disponibile al pubblico nonché consultabile mediante strumenti di facile accesso, efficienti e affidabili attraverso le interfacce di programmazione delle applicazioni. Esse assicurano che possano essere effettuate ricerche multicriterio per inserzionista e per tutti i punti di informazioni presenti nella pubblicità, nonché per target della pubblicità e pubblico che l'inserzionista desidera raggiungere. Le piattaforme online di dimensioni molto grandi provvedono affinché il registro non contenga dati personali dei destinatari del servizio ai quali la pubblicità è stata o avrebbe potuto essere mostrata e compiono sforzi ragionevoli per garantire che le informazioni di cui al paragrafo 2 siano esatte e complete.
Emendamento 333
Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera a
a)  il contenuto della pubblicità;
a)  il contenuto della pubblicità, ivi compresi il nome del prodotto, servizio o marchio e l'oggetto della pubblicità;
Emendamento 334
Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)
b bis)  la persona fisica o giuridica che ha pagato la pubblicità, se diversa da quella di cui alla lettera b);
Emendamento 335
Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera d
d)  un'indicazione volta a precisare se la pubblicità fosse destinata ad essere mostrata a uno o più gruppi specifici di destinatari del servizio e, in tal caso, i principali parametri utilizzati a tal fine;
d)  un'indicazione volta a precisare se la pubblicità fosse destinata ad essere mostrata a uno o più gruppi specifici di destinatari del servizio e, in tal caso, i principali parametri utilizzati a tal fine, ivi compresi eventuali parametri utilizzati per escludere particolari gruppi;
Emendamento 336
Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)
d bis)  se divulgata, una copia del contenuto delle comunicazioni commerciali pubblicate su una piattaforma online di dimensioni molto grandi che non sono commercializzate, vendute o predisposte dalla piattaforma online di dimensioni molto grandi e che, mediante canali adeguati, sono state dichiarate come tali alla piattaforma online di dimensioni molto grandi;
Emendamento 337
Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)
e bis)  i casi in cui la pubblicità è stata rimossa sulla base di una notifica presentata a norma dell'articolo 14 o di un ordine emesso a norma dell'articolo 8.
Emendamento 338
Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.  Previa consultazione dei ricercatori abilitati, il comitato pubblica orientamenti sulla struttura e l'organizzazione dei registri creati a norma del paragrafo 1.
Emendamento 339
Proposta di regolamento
Articolo 30 bis (nuovo)
Articolo 30 bis
Deepfake
Qualora una piattaforma online di dimensioni molto grandi si renda conto di contenuti deepfake, ossia di immagini o contenuti audio o video generati o manipolati che presentano una notevole somiglianza con persone, oggetti, luoghi o altre entità o eventi reali e che sono tali da falsamente apparire autentici o veritieri, il prestatore etichetta tali contenuti in modo da informare in maniera chiaramente visibile per il destinatario dei servizi che si tratta di contenuti non autentici.
Emendamento 340
Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1
1.  Le piattaforme online di dimensioni molto grandi forniscono al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento o alla Commissione, su loro richiesta motivata ed entro un termine ragionevole specificato nella richiesta, l'accesso ai dati necessari per monitorare e valutare la conformità al presente regolamento. Il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento e la Commissione utilizzano i dati esclusivamente per tali scopi.
1.  Le piattaforme online di dimensioni molto grandi forniscono al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento o alla Commissione, su loro richiesta motivata ed entro un termine ragionevole specificato nella richiesta, senza indebiti ritardi, l'accesso ai dati necessari per monitorare e valutare la conformità al presente regolamento. Il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento e la Commissione richiedono i dati, vi accedono e li utilizzano esclusivamente per tali scopi.
Emendamento 341
Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis.  Le piattaforme online di dimensioni molto grandi sono tenute a illustrare la configurazione, la logica e il funzionamento degli algoritmi, se richiesto dal coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento.
Emendamento 342
Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2
2.  Su richiesta motivata del coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento o della Commissione, le piattaforme online di dimensioni molto grandi forniscono, entro un termine ragionevole specificato nella richiesta, l'accesso ai dati ai ricercatori abilitati che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 4 del presente articolo, al solo scopo di condurre ricerche che contribuiscano all'individuazione e alla comprensione dei rischi sistemici di cui all'articolo 26, paragrafo 1.
2.  Su richiesta motivata del coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento o della Commissione, le piattaforme online di dimensioni molto grandi forniscono, entro un termine ragionevole specificato nella richiesta, l'accesso ai dati ai ricercatori abilitati e agli organismi, alle organizzazioni o alle associazioni senza scopo di lucro abilitati che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 4 del presente articolo, al solo scopo di condurre ricerche che contribuiscano all'individuazione, all'attenuazione e alla comprensione dei rischi sistemici di cui all'articolo 26, paragrafo 1, e all'articolo 27, paragrafo 1.
Emendamento 343
Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.  I ricercatori abilitati e gli organismi, le organizzazioni e le associazioni senza scopo di lucro abilitati accedono ai dati aggregati relativi alle visualizzazioni totali e al tasso di visualizzazione dei contenuti prima di una rimozione sulla base di ordini emessi in conformità dell'articolo 8 o di attività di moderazione dei contenuti avviate dal prestatore di propria iniziativa e in conformità delle sue condizioni generali.
Emendamento 344
Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3
3.  Le piattaforme online di dimensioni molto grandi forniscono l'accesso ai dati a norma dei paragrafi 1 e 2 mediante banche dati online o interfacce di programmazione delle applicazioni, a seconda dei casi.
3.  Le piattaforme online di dimensioni molto grandi forniscono l'accesso ai dati a norma dei paragrafi 1 e 2 mediante banche dati online o interfacce di programmazione delle applicazioni, a seconda dei casi, con un meccanismo di ricerca multicriterio di facile accesso e di semplice utilizzo.
Emendamento 345
Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 4
4.  Per essere abilitati, i ricercatori devono essere affiliati a istituzioni accademiche, essere indipendenti da interessi commerciali, disporre di comprovate competenze nei settori connessi ai rischi esaminati o alle relative metodologie di ricerca e devono assumere l'impegno ed essere in grado di rispettare gli specifici requisiti di sicurezza e riservatezza dei dati corrispondenti a ciascuna richiesta.
4.  Per essere abilitati dal coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento o dalla Commissione, i ricercatori e gli organismi, le organizzazioni o le associazioni senza scopo di lucro devono soddisfare i criteri seguenti:
a)   essere affiliati a istituzioni accademiche o a organizzazioni della società civile che rappresentano l'interesse pubblico e soddisfano i requisiti di cui all'articolo 68;
b)   essere indipendenti da interessi commerciali, e da qualsiasi piattaforma online di dimensioni molto grandi;
c)   rendere noti i fondi mediante i quali sono finanziate le attività di ricerca;
d)   essere indipendenti da qualsiasi ente governativo o amministrativo o altro organismo statale, al di fuori dell'istituzione accademica di affiliazione, se pubblica;
e)   disporre di comprovate competenze nei settori connessi ai rischi esaminati o alle relative metodologie di ricerca; nonché
f)   rispettare gli specifici requisiti di sicurezza e riservatezza dei dati corrispondenti a ciascuna richiesta.
Emendamento 346
Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 4 bis (nuovo)
4 bis.  Qualora una piattaforma online di dimensioni molto grandi abbia motivo di ritenere che un ricercatore, un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro agisca per fini che non rientrano nell'ambito di applicazione del paragrafo 2 o non rispetti più le condizioni di cui al paragrafo 4, ne informa immediatamente l'autorità competente, ossia il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento o la Commissione, che decide senza indebiti ritardi se l'accesso debba essere revocato, quando debba essere ripristinato e a quali condizioni.
Emendamento 347
Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 4 ter (nuovo)
4 ter.  Qualora il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento o la Commissione abbia motivo di ritenere che un ricercatore, un organismo senza scopo di lucro, un'organizzazione o un'associazione agisca per fini che non rientrano nell'ambito di applicazione del paragrafo 2 o non rispetti più le condizioni di cui al paragrafo 4, ne informa immediatamente la piattaforma online di dimensioni molto grandi. La piattaforma online di dimensioni molto grandi ha il diritto di revocare l'accesso ai dati non appena riceve tali informazioni. Il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento o la Commissione decidono se e quando ripristinare l'accesso e a quali condizioni.
Emendamento 348
Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 5
5.  La Commissione, previa consultazione del comitato, adotta atti delegati con cui stabilisce le condizioni tecniche alle quali le piattaforme online di dimensioni molto grandi devono condividere i dati a norma dei paragrafi 1 e 2 e i fini per i quali i dati possono essere usati. Tali atti delegati stabiliscono le condizioni specifiche alle quali può avvenire tale condivisione dei dati con ricercatori abilitati a norma del regolamento (UE) 2016/679, tenendo conto dei diritti e degli interessi delle piattaforme online di dimensioni molto grandi e dei destinatari del servizio in questione, compresa la protezione delle informazioni riservate, in particolare dei segreti commerciali, e preservando la sicurezza del loro servizio.
5.  La Commissione, previa consultazione del comitato, ed entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, adotta atti delegati con cui stabilisce le condizioni tecniche alle quali le piattaforme online di dimensioni molto grandi devono condividere i dati a norma dei paragrafi 1 e 2 e i fini per i quali i dati possono essere usati. Tali atti delegati stabiliscono le condizioni specifiche alle quali tale condivisione dei dati con ricercatori abilitati o enti, organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro può avvenire a norma del regolamento (UE) 2016/679, tenendo conto dei diritti e degli interessi delle piattaforme online di dimensioni molto grandi e dei destinatari del servizio in questione, compresa la protezione delle informazioni riservate, e preservando la sicurezza del loro servizio.
Emendamento 349
Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 6 – lettera b
b)  dare accesso ai dati comporterebbe notevoli vulnerabilità per la sicurezza del suo servizio o per la protezione delle informazioni riservate, in particolare dei segreti commerciali.
b)  dare accesso ai dati comporterebbe notevoli vulnerabilità per la sicurezza del suo servizio o per la protezione delle informazioni riservate.
Emendamento 350
Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 7 bis (nuovo)
7 bis.  I coordinatori dei servizi digitali e la Commissione comunicano una volta l'anno le seguenti informazioni:
a)  il numero delle richieste loro indirizzate di cui ai paragrafi 1, 2 e 6;
b)  il numero delle richieste respinte o ritirate dal coordinatore dei servizi digitali o dalla Commissione e i motivi del respingimento o del ritiro, anche a seguito di una richiesta al coordinatore dei servizi digitali o alla Commissione proveniente da una piattaforma online di dimensioni molto grandi e volta a modificare una richiesta di cui ai paragrafi 1, 2 e 6.
Emendamento 351
Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 7 ter (nuovo)
7 ter.  Completate le ricerche, i ricercatori abilitati ai quali è stato concesso l'accesso ai dati pubblicano le loro constatazioni senza divulgare dati riservati e nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679.
Emendamento 352
Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 2
2.  Le piattaforme online di dimensioni molto grandi designano come responsabili della conformità unicamente persone in possesso delle qualifiche professionali, delle conoscenze, dell'esperienza e delle capacità necessarie per svolgere i compiti di cui al paragrafo 3. I responsabili della conformità possono essere dipendenti delle piattaforme online di dimensioni molto grandi in questione oppure svolgere tali funzioni sulla base di un contratto con le piattaforme.
2.  Le piattaforme online di dimensioni molto grandi designano unicamente persone in possesso delle qualifiche professionali, delle conoscenze, dell'esperienza e delle capacità necessarie per svolgere i compiti di cui al paragrafo 3 come responsabili della conformità. I responsabili della conformità possono essere dipendenti delle piattaforme online di dimensioni molto grandi in questione oppure svolgere tali funzioni sulla base di un contratto con le piattaforme.
Emendamento 353
Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 3 – lettera a
a)  collaborare con il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento e con la Commissione ai fini del presente regolamento;
a)  collaborare con il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento, con il comitato e con la Commissione ai fini del presente regolamento;
Emendamento 354
Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1
1.  Le piattaforme online di dimensioni molto grandi pubblicano le relazioni di cui all'articolo 13 entro sei mesi dalla data di applicazione di cui all'articolo 25, paragrafo 4, e successivamente ogni sei mesi.
1.  Le piattaforme online di dimensioni molto grandi pubblicano le relazioni di cui all'articolo 13 entro sei mesi dalla data di applicazione di cui all'articolo 25, paragrafo 4, e successivamente ogni sei mesi , in un formato standardizzato, leggibile meccanicamente e facilmente accessibile.
Emendamento 355
Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis.  Tali relazioni comprendono informazioni sulla moderazione dei contenuti separate e presentate per ciascuno Stato membro in cui sono offerti i servizi e per l'Unione nel suo insieme. Le relazioni sono pubblicate in almeno una delle lingue ufficiali degli Stati membri dell'Unione in cui sono offerti i servizi.
Emendamento 356
Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 – lettera b
b)  le relative misure di attenuazione dei rischi individuate e attuate a norma dell'articolo 27;
b)  le misure specifiche di attenuazione individuate e attuate a norma dell'articolo 27;
Emendamento 357
Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)
d bis)  se del caso, informazioni sui rappresentanti dei destinatari del servizio, sugli esperti indipendenti e sulle organizzazioni della società civile consultati per la valutazione del rischio in conformità dell'articolo 26.
Emendamento 358
Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3
3.  Qualora una piattaforma online di dimensioni molto grandi ritenga che la pubblicazione di informazioni a norma del paragrafo 2 possa comportare la divulgazione di informazioni riservate di tale piattaforma o dei destinatari del servizio o possa comportare notevoli vulnerabilità per la sicurezza del suo servizio, compromettere la sicurezza pubblica o danneggiare i destinatari, la piattaforma può rimuovere tali informazioni dalle relazioni. In tal caso la piattaforma trasmette le relazioni complete al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento e alla Commissione, corredate di una spiegazione dei motivi alla base della rimozione delle informazioni dalle relazioni pubbliche.
3.  Qualora una piattaforma online di dimensioni molto grandi ritenga che la pubblicazione di informazioni a norma del paragrafo 2 possa comportare la divulgazione di informazioni riservate di tale piattaforma o dei destinatari del servizio o possa comportare notevoli vulnerabilità per la sicurezza del suo servizio, compromettere la sicurezza pubblica o danneggiare i destinatari, la piattaforma può rimuovere tali informazioni dalle relazioni. In tal caso la piattaforma trasmette le relazioni complete al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento e alla Commissione, corredate di una spiegazione dei motivi alla base della rimozione delle informazioni dalle relazioni pubbliche, in conformità del regolamento (UE) 2016/679.
Emendamento 359
Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1 – parte introduttiva
1.  La Commissione sostiene e promuove lo sviluppo e l'attuazione di norme settoriali volontarie stabilite dai competenti organismi di normazione europei e internazionali almeno per quanto riguarda:
1.  La Commissione sostiene e promuove lo sviluppo e l'attuazione di norme volontarie stabilite dai competenti organismi di normazione europei e internazionali, in conformità del regolamento (UE) n. 1025/2012, almeno per quanto riguarda:
Emendamento 360
Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)
a bis)  le condizioni generali di cui all'articolo 12, anche per quanto riguarda l'accettazione e le modifiche di tali condizioni;
Emendamento 361
Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1 – lettera a ter (nuova)
a ter)  informazioni sulla tracciabilità degli operatori commerciali di cui all'articolo 22;
Emendamento 362
Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1 – lettera a quater (nuova)
a quater)  le pratiche pubblicitarie di cui all'articolo 24 e i sistemi di raccomandazione di cui all'articolo 24 bis;
Emendamento 363
Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)
f bis)  gli obblighi di comunicazione trasparente a norma dell'articolo 13;
Emendamento 364
Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1 – lettera f ter (nuova)
f ter)  le specifiche tecniche volte a garantire che i servizi intermediari siano resi accessibili alle persone con disabilità conformemente ai requisiti in materia di accessibilità della direttiva (UE) 2019/882.
Emendamento 365
Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis.  La Commissione sostiene e promuove lo sviluppo e l'attuazione di norme volontarie stabilite dai competenti organismi di normazione europei e internazionali e volte a tutelare i minori.
Emendamento 366
Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione che stabiliscono specifiche comuni per gli aspetti elencati al paragrafo 1, lettere da a) a f ter), qualora la Commissione abbia chiesto a uno o più organismi di normazione europei di elaborare una norma armonizzata e il riferimento a tale norma non sia stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro il [24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] o la richiesta non sia stata accolta da alcuno degli organismi di normazione europei.
Emendamento 367
Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1
1.  La Commissione e il comitato incoraggiano e agevolano l'elaborazione di codici di condotta a livello di Unione per contribuire alla corretta applicazione del presente regolamento, tenendo conto in particolare delle sfide specifiche connesse alla lotta ai diversi tipi di contenuti illegali e ai rischi sistemici, conformemente al diritto dell'Unione, in particolare in materia di concorrenza e protezione dei dati personali.
1.  La Commissione e il comitato incoraggiano e agevolano l'elaborazione di codici di condotta volontari a livello di Unione per contribuire alla corretta applicazione del presente regolamento, tenendo conto in particolare delle sfide specifiche connesse alla lotta ai diversi tipi di contenuti illegali e ai rischi sistemici, conformemente al diritto dell'Unione. Viene prestata particolare attenzione a evitare effetti controproducenti sulla concorrenza equa, sull'accesso ai dati e sulla loro sicurezza, sul divieto di obblighi generali di sorveglianza e sulla protezione della vita privata e dei dati personali. La Commissione e il comitato incoraggiano e agevolano inoltre il riesame e l'adattamento periodici dei codici di condotta per garantire che rispondano allo scopo.
Emendamento 368
Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2
2.  Qualora emerga un rischio sistemico significativo ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, che interessa diverse piattaforme online di dimensioni molto grandi, la Commissione può invitare le piattaforme online di dimensioni molto grandi interessate, altre piattaforme online di dimensioni molto grandi, altre piattaforme online e altri prestatori di servizi intermediari, a seconda dei casi, nonché le organizzazioni della società civile e altre parti interessate, a partecipare all'elaborazione dei codici di condotta, anche stabilendo impegni ad adottare misure specifiche di attenuazione dei rischi nonché un quadro di comunicazione periodica sulle misure adottate e sui relativi risultati.
2.  Qualora emerga un rischio sistemico significativo ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, che interessa diverse piattaforme online di dimensioni molto grandi, la Commissione può richiedere alle piattaforme online di dimensioni molto grandi interessate, ad altre piattaforme online di dimensioni molto grandi, ad altre piattaforme online e ad altri prestatori di servizi intermediari, a seconda dei casi, nonché alle pertinenti autorità competenti, a organizzazioni della società civile e ad altri portatori di interessi pertinenti, di partecipare all'elaborazione dei codici di condotta, anche stabilendo impegni ad adottare misure specifiche di attenuazione dei rischi nonché un quadro di comunicazione periodica sulle misure adottate e sui relativi risultati.
Emendamento 369
Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 3
3.  Nell'attuare i paragrafi 1 e 2, la Commissione e il comitato mirano a garantire che i codici di condotta definiscano chiaramente i relativi obiettivi, contengano indicatori chiave di prestazione per misurare il conseguimento di tali obiettivi e tengano debitamente conto delle esigenze e degli interessi di tutte le parti interessate, compresi i cittadini, a livello di Unione. La Commissione e il comitato mirano inoltre a garantire che i partecipanti riferiscano periodicamente alla Commissione e ai rispettivi coordinatori dei servizi digitali del luogo di stabilimento in merito a tutte le misure adottate e ai relativi risultati, misurati sulla base degli indicatori chiave di prestazione contenuti nei codici di condotta.
3.  Nell'attuare i paragrafi 1 e 2, la Commissione e il comitato mirano a garantire che i codici di condotta definiscano chiaramente i relativi obiettivi specifici, la natura dell'obiettivo di politica pubblica perseguito e, se del caso, il ruolo delle autorità competenti, contengano indicatori chiave di prestazione per misurare il conseguimento di tali obiettivi e tengano pienamente conto delle esigenze e degli interessi di tutte le parti interessate, segnatamente i cittadini, a livello di Unione. La Commissione e il comitato mirano inoltre a garantire che i partecipanti riferiscano periodicamente alla Commissione e ai rispettivi coordinatori dei servizi digitali del luogo di stabilimento in merito a tutte le misure adottate e ai relativi risultati, misurati sulla base degli indicatori chiave di prestazione contenuti nei codici di condotta. Gli indicatori chiave di prestazione e gli obblighi di comunicazione tengono conto delle differenze esistenti tra i diversi partecipanti in termini di dimensioni e capacità.
Emendamento 370
Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 4
4.  La Commissione e il comitato valutano se i codici di condotta rispondano alle finalità di cui ai paragrafi 1 e 3 e monitorano e valutano periodicamente il conseguimento dei loro obiettivi. La Commissione e il comitato pubblicano le loro conclusioni.
4.  La Commissione e il comitato valutano se i codici di condotta rispondano alle finalità di cui ai paragrafi 1 e 3 e monitorano e valutano periodicamente il conseguimento dei loro obiettivi. La Commissione e il comitato pubblicano le loro conclusioni e chiedono alle organizzazioni coinvolte di modificare di conseguenza i loro codici di condotta.
Emendamento 371
Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 5
5.  Il comitato monitora e valuta periodicamente il conseguimento degli obiettivi dei codici di condotta, tenendo conto degli indicatori chiave di prestazione che possono contenere.
5.  La Commissione e il comitato monitorano e valutano periodicamente il conseguimento degli obiettivi dei codici di condotta, tenendo conto degli indicatori chiave di prestazione che possono contenere. In caso di inottemperanza sistematica ai codici di condotta, la Commissione e il comitato possono adottare la decisione di sospendere temporaneamente o escludere definitivamente le piattaforme che non rispettano i loro impegni in qualità di firmatari dei codici di condotta.
Emendamento 372
Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1
1.  La Commissione incoraggia e agevola l'elaborazione di codici di condotta a livello di Unione tra le piattaforme online e altri prestatori di servizi interessati, quali i prestatori di servizi intermediari per la pubblicità online o le organizzazioni che rappresentano i destinatari del servizio, e le organizzazioni della società civile o le autorità competenti, al fine di contribuire a una maggiore trasparenza della pubblicità online al di là di quanto prescritto dagli articoli 24 e 30.
1.  La Commissione incoraggia e agevola l'elaborazione di codici di condotta volontari a livello di Unione tra le piattaforme online e altri prestatori di servizi interessati, quali i prestatori di servizi intermediari per la pubblicità online o le organizzazioni che rappresentano i destinatari del servizio, e le organizzazioni della società civile o le autorità competenti, al fine di contribuire a una maggiore trasparenza per tutti i soggetti dell'ecosistema della pubblicità online, al di là di quanto prescritto dagli articoli 24 e 30.
Emendamento 373
Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 2 – parte introduttiva
2.  La Commissione mira a garantire che i codici di condotta perseguano un'efficace trasmissione delle informazioni, nel pieno rispetto dei diritti e degli interessi di tutte le parti coinvolte, e un ambiente competitivo, trasparente ed equo nella pubblicità online, conformemente al diritto dell'Unione e nazionale, in particolare in materia di concorrenza e protezione dei dati personali. La Commissione mira a garantire che i codici di condotta abbiano ad oggetto almeno:
2.  La Commissione mira a garantire che i codici di condotta perseguano un'efficace trasmissione delle informazioni, nel pieno rispetto dei diritti e degli interessi di tutte le parti coinvolte, e un ambiente competitivo, trasparente ed equo nella pubblicità online, conformemente al diritto dell'Unione e nazionale, in particolare in materia di concorrenza e protezione della vita privata e dei dati personali. La Commissione mira a garantire che i codici di condotta abbiano ad oggetto almeno:
Emendamento 374
Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)
b bis)  i diversi tipi di dati che possono essere utilizzati.
Emendamento 375
Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 3
3.  La Commissione incoraggia l'elaborazione dei codici di condotta entro un anno dalla data di applicazione del presente regolamento e la loro applicazione entro sei mesi da tale scadenza.
3.  La Commissione incoraggia l'elaborazione dei codici di condotta entro un anno dalla data di applicazione del presente regolamento e la loro applicazione entro sei mesi da tale scadenza. La Commissione valuta l'applicazione di tali codici tre anni dopo la data di applicazione del presente regolamento.
Emendamento 376
Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis.  La Commissione incoraggia tutti i soggetti dell'ecosistema della pubblicità online di cui al paragrafo 1 a sottoscrivere e onorare gli impegni enunciati nei codici di condotta.
Emendamento 377
Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1
1.  Il comitato può raccomandare alla Commissione di avviare l'elaborazione, conformemente ai paragrafi 2, 3 e 4, di protocolli di crisi per affrontare situazioni di crisi strettamente limitate a circostanze straordinarie che incidono sulla sicurezza pubblica o sulla salute pubblica.
1.  Il comitato può raccomandare alla Commissione di avviare l'elaborazione, conformemente ai paragrafi 2, 3 e 4, di protocolli di crisi volontari per affrontare situazioni di crisi strettamente limitate a circostanze straordinarie che incidono sulla sicurezza pubblica o sulla salute pubblica.
Emendamento 378
Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 4 – lettera f bis (nuova)
f bis)  le misure volte a garantire l'accessibilità per le persone con disabilità durante l'attuazione dei protocolli di crisi, anche fornendo una descrizione accessibile di tali protocolli.
Emendamento 379
Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 5
5.  Se ritiene che un protocollo di crisi non affronti efficacemente la situazione di crisi o non garantisca l'esercizio dei diritti fondamentali di cui al paragrafo 4, lettera e), la Commissione può chiedere ai partecipanti di rivedere tale protocollo, anche adottando misure supplementari.
5.  Se ritiene che un protocollo di crisi non affronti efficacemente la situazione di crisi o non garantisca l'esercizio dei diritti fondamentali di cui al paragrafo 4, lettera e), la Commissione chiede ai partecipanti di rivedere tale protocollo, anche adottando misure supplementari.
Emendamento 380
Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 4 bis (nuovo)
4 bis.  Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti di cui al paragrafo 1, in particolare i rispettivi coordinatori dei servizi digitali, dispongano di risorse tecniche, finanziarie e umane adeguate allo svolgimento dei loro compiti a norma del presente regolamento.
Emendamento 381
Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1
1.  Gli Stati membri provvedono affinché i rispettivi coordinatori dei servizi digitali svolgano i loro compiti a norma del presente regolamento in modo imparziale, trasparente e tempestivo. Gli Stati membri provvedono affinché i rispettivi coordinatori dei servizi digitali dispongano di risorse tecniche, finanziarie e umane adeguate allo svolgimento dei loro compiti.
1.  Gli Stati membri provvedono affinché i rispettivi coordinatori dei servizi digitali svolgano i loro compiti a norma del presente regolamento in modo imparziale, trasparente e tempestivo.
Emendamento 382
Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1
1.  Lo Stato membro in cui è situato lo stabilimento principale del prestatore di servizi intermediari ha giurisdizione ai fini dei capi III e IV del presente regolamento.
1.  Lo Stato membro in cui è situato lo stabilimento principale del prestatore di servizi intermediari ha giurisdizione ai fini della vigilanza e dell'applicazione da parte delle autorità nazionali competenti, conformemente al presente capo, degli obblighi che incombono agli intermediari a norma del presente regolamento.
Emendamento 383
Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2
2.  Ai fini dei capi III e IV, un prestatore di servizi intermediari che presta servizi nell'Unione pur non essendo stabilito nell'Unione è ritenuto soggetto alla giurisdizione dello Stato membro in cui risiede o è stabilito il suo rappresentante legale.
2.  Ai fini del presente articolo, un prestatore di servizi intermediari che presta servizi nell'Unione pur non essendo stabilito nell'Unione è ritenuto soggetto alla giurisdizione dello Stato membro in cui risiede o è stabilito il suo rappresentante legale.
Emendamento 384
Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 3
3.  Qualora un prestatore di servizi intermediari ometta di nominare un rappresentante legale a norma dell'articolo 11, tutti gli Stati membri hanno giurisdizione ai fini dei capi III e IV. Se uno Stato membro decide di esercitare la giurisdizione a norma del presente paragrafo, tale Stato ne informa tutti gli altri Stati membri e provvede affinché sia rispettato il principio del ne bis in idem.
3.  Qualora un prestatore di servizi intermediari ometta di nominare un rappresentante legale a norma dell'articolo 11, tutti gli Stati membri hanno giurisdizione ai fini del presente articolo. Se uno Stato membro decide di esercitare la giurisdizione a norma del presente paragrafo, tale Stato ne informa tutti gli altri Stati membri e provvede affinché sia rispettato il principio del ne bis in idem.
Emendamento 385
Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 1 – lettera a
a)  il potere di imporre a tali prestatori, così come a qualsiasi altra persona che agisca per fini connessi alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale e che possa ragionevolmente essere a conoscenza di informazioni relative a una presunta violazione del presente regolamento, comprese le organizzazioni che effettuano gli audit di cui all'articolo 28 e all'articolo 50, paragrafo 3, di fornire tali informazioni entro un termine ragionevole;
a)  il potere di imporre a tali prestatori, così come a qualsiasi altra persona che agisca per fini connessi alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale e che possa ragionevolmente essere a conoscenza di informazioni relative a una presunta violazione del presente regolamento, comprese le organizzazioni che effettuano gli audit di cui all'articolo 28 e all'articolo 50, paragrafo 3, di fornire tali informazioni senza indebiti ritardi, o al più tardi entro tre mesi;
Emendamento 386
Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 2 – lettera e
e)  il potere di adottare misure provvisorie volte a evitare il rischio di danno grave.
e)  il potere di adottare misure provvisorie proporzionate, o di chiedere all'autorità giudiziaria competente di adottarle, onde evitare il rischio di danno grave.
Emendamento 387
Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 2 – comma 2
Per quanto riguarda il primo comma, lettere c) e d), i coordinatori dei servizi digitali dispongono dei poteri esecutivi stabiliti da tali lettere anche nei confronti delle altre persone di cui al paragrafo 1 in caso di mancato rispetto di uno qualsiasi degli ordini emessi nei loro confronti a norma di tale paragrafo. I coordinatori dei servizi digitali esercitano i suddetti poteri di esecuzione solo dopo aver fornito in tempo utile a tali altre persone tutte le informazioni pertinenti in merito a detti ordini, compresi il periodo di tempo applicabile, le sanzioni pecuniarie o le penalità di mora che possono essere imposte in caso di inottemperanza e le possibilità di ricorso.
(Non concerne la versione italiana)
Emendamento 388
Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 3 – parte introduttiva
3.  Ove necessario per lo svolgimento dei loro compiti, qualora siano stati esauriti tutti gli altri poteri previsti dal presente articolo per far cessare la violazione e quest'ultima persista e causi un danno grave che non può essere evitato mediante l'esercizio di altri poteri previsti dal diritto dell'Unione o nazionale, i coordinatori dei servizi digitali dispongono anche, nei confronti dei prestatori di servizi intermediari soggetti alla giurisdizione del loro Stato membro, del potere di adottare le misure seguenti:
3.  Ove necessario per lo svolgimento dei loro compiti, qualora siano stati esauriti tutti gli altri poteri previsti dal presente articolo per far cessare la violazione e quest'ultima persista o sia continuamente ripetuta e causi un danno grave che non può essere evitato mediante l'esercizio di altri poteri previsti dal diritto dell'Unione o nazionale, i coordinatori dei servizi digitali dispongono anche, nei confronti dei prestatori di servizi intermediari soggetti alla giurisdizione del loro Stato membro, del potere di adottare le misure seguenti:
Emendamento 389
Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 3 – lettera a
a)  imporre all'organo di gestione dei prestatori, entro un termine ragionevole, di esaminare la situazione, di adottare e presentare un piano di azione che definisca le misure necessarie per far cessare la violazione, di provvedere affinché il prestatore adotti tali misure e di riferire sulle misure adottate;
a)  imporre all'organo di gestione dei prestatori, entro un termine ragionevole che non supera in alcun caso i tre mesi, di esaminare la situazione, di adottare e presentare un piano di azione che definisca le misure necessarie per far cessare la violazione, di provvedere affinché il prestatore adotti tali misure e di riferire sulle misure adottate;
Emendamento 390
Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 3 – lettera b
b)  se il coordinatore dei servizi digitali ritiene che il prestatore non si sia sufficientemente conformato agli obblighi di cui alla lettera a) e che la violazione persista, causi un danno grave e integri un reato grave che comporta una minaccia per la vita o la sicurezza delle persone, chiedere alle autorità giudiziarie competenti di tale Stato membro di ordinare la restrizione temporanea dell'accesso dei destinatari del servizio interessati dalla violazione o, unicamente qualora ciò non sia tecnicamente fattibile, la restrizione dell'accesso all'interfaccia online del prestatore di servizi intermediari sulla quale ha luogo la violazione.
b)  se il coordinatore dei servizi digitali ritiene che il prestatore non si sia conformato agli obblighi di cui alla lettera a) e che la violazione persista o sia continuamente ripetuta, causi un danno grave e integri un reato grave che comporta una minaccia per la vita o la sicurezza delle persone, chiedere alle autorità giudiziarie competenti di tale Stato membro di ordinare la restrizione temporanea dell'accesso dei destinatari del servizio interessati dalla violazione o, unicamente qualora ciò non sia tecnicamente fattibile, la restrizione dell'accesso all'interfaccia online del prestatore di servizi intermediari sulla quale ha luogo la violazione.
Emendamento 391
Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 6 bis (nuovo)
6 bis.  La Commissione pubblica orientamenti entro [sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] sui poteri e sulle procedure applicabili ai coordinatori dei servizi digitali.
Emendamento 392
Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 2
2.  Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione e provvedono a comunicarle senza indugio le eventuali modifiche successive ad esse inerenti.
2.  Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione e al comitato e provvedono a comunicare loro senza indugio le eventuali modifiche successive ad esse inerenti.
Emendamento 393
Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 3
3.  Gli Stati membri provvedono affinché l'importo massimo delle sanzioni irrogate in caso di inosservanza degli obblighi stabiliti dal presente regolamento non superi il 6 % del reddito o del fatturato annuo del prestatore di servizi intermediari interessato. Le sanzioni in caso di comunicazione di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti, di mancata risposta o rettifica di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti e di inosservanza dell'obbligo di sottoporsi a un'ispezione in loco non superano l'1 % del reddito o del fatturato annuo del prestatore interessato.
3.  Gli Stati membri provvedono affinché l'importo massimo delle sanzioni irrogate in caso di inosservanza degli obblighi stabiliti dal presente regolamento non superi il 6 % del fatturato annuo a livello mondiale del prestatore di servizi intermediari interessato. Le sanzioni in caso di comunicazione di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti, di mancata risposta o rettifica di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti e di inosservanza dell'obbligo di sottoporsi a un'ispezione in loco non superano l'1 % del fatturato annuo a livello mondiale del prestatore interessato.
Emendamento 394
Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 4
4.  Gli Stati membri provvedono affinché l'importo massimo giornaliero delle penalità di mora non superi il 5 % del fatturato giornaliero medio del prestatore di servizi intermediari interessato nell'esercizio finanziario precedente, calcolato a decorrere dalla data specificata nella decisione in questione.
4.  Gli Stati membri provvedono affinché l'importo massimo giornaliero delle penalità di mora non superi il 5 % del fatturato giornaliero medio a livello mondiale del prestatore di servizi intermediari interessato nell'esercizio finanziario precedente, calcolato a decorrere dalla data specificata nella decisione in questione.
Emendamento 395
Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 4 bis (nuovo)
4 bis.  Gli Stati membri provvedono affinché le autorità amministrative o giudiziarie che emettono ordini a norma degli articoli 8 e 9 applichino unicamente penalità o sanzioni pecuniarie in linea con il presente articolo.
Emendamento 396
Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1
I destinatari del servizio hanno il diritto di presentare un reclamo nei confronti dei prestatori di servizi intermediari vertente sulla violazione del presente regolamento presso il coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro in cui il destinatario risiede o è stabilito. Il coordinatore dei servizi digitali valuta il reclamo e, se del caso, lo trasmette al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento. Se il reclamo rientra fra le responsabilità di un'altra autorità competente nel suo Stato membro, il coordinatore del servizio digitale che riceve il reclamo lo trasmette a tale autorità.
1.   I destinatari del servizio hanno il diritto di presentare un reclamo nei confronti dei prestatori di servizi intermediari vertente sulla violazione del presente regolamento presso il coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro in cui il destinatario risiede o è stabilito. Nel corso del procedimento, entrambe le parti hanno il diritto di essere ascoltate e di ricevere informazioni adeguate sullo stato del procedimento. Il coordinatore dei servizi digitali valuta il reclamo e, se del caso, lo trasmette senza indebiti ritardi al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento. Se il reclamo rientra fra le responsabilità di un'altra autorità competente nel suo Stato membro, il coordinatore del servizio digitale che riceve il reclamo lo trasmette senza indebiti ritardi a tale autorità.
Emendamento 397
Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis.   Una volta ricevuto il reclamo, trasmesso a norma del paragrafo 1, il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento valuta la questione in modo tempestivo e comunica entro sei mesi al coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro in cui il destinatario risiede o è stabilito se intende avviare un'indagine. Se avvia un'indagine, fornisce aggiornamenti in proposito a scadenza almeno trimestrale. Il coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro in cui il destinatario risiede o è stabilito ne informa di conseguenza il destinatario.
Emendamento 398
Proposta di regolamento
Articolo 43 bis (nuovo)
Articolo 43 bis
Risarcimento
Fatto salvo l'articolo 5, i destinatari del servizio hanno il diritto di chiedere un risarcimento, conformemente al pertinente diritto unionale e nazionale, ai prestatori di servizi intermediari qualora abbiano subito danni o perdite diretti a seguito di una violazione degli obblighi stabiliti dal presente regolamento da parte dei prestatori di servizi intermediari.
Emendamento 399
Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1
1.  I coordinatori dei servizi digitali elaborano una relazione annuale sulle attività da essi svolte a norma del presente regolamento. I coordinatori dei servizi digitali rendono le relazioni annuali disponibili al pubblico e le comunicano alla Commissione e al comitato.
1.  I coordinatori dei servizi digitali elaborano una relazione annuale sulle attività da essi svolte a norma del presente regolamento. I coordinatori dei servizi digitali rendono le relazioni annuali disponibili al pubblico in un formato standardizzato e leggibile meccanicamente e le comunicano alla Commissione e al comitato.
Emendamento 400
Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 2 – lettera a
a)  il numero e l'oggetto degli ordini di contrastare contenuti illegali e degli ordini di fornire informazioni emessi in conformità agli articoli 8 e 9 da qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa nazionale dello Stato membro del coordinatore dei servizi digitali interessato;
a)  il numero e l'oggetto degli ordini di contrastare contenuti illegali e degli ordini di fornire informazioni emessi in conformità agli articoli 8 e 9 da qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa nazionale dello Stato membro del coordinatore dei servizi digitali interessato, tra cui informazioni sul nome dell'autorità ordinante, il nome del fornitore e il tipo di azione specificato nell'ordine, nonché una motivazione della conformità dell'ordine all'articolo 3 della direttiva 2000/31/CE;
Emendamento 401
Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 2 – lettera b
b)  il seguito dato a tali ordini, quale comunicato al coordinatore dei servizi digitali ai sensi degli articoli 8 e 9.
b)  il seguito dato a tali ordini, quale comunicato al coordinatore dei servizi digitali ai sensi degli articoli 8 e 9, il numero di impugnazioni proposte avverso tali ordini, nonché l'esito delle impugnazioni.
Emendamento 402
Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.  La Commissione rende disponibile al pubblico una relazione biennale che analizza le relazioni annuali comunicate a norma del paragrafo 1 e la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio.
Emendamento 403
Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 2
Se ha motivo di sospettare che un prestatore di servizi intermediari abbia commesso una violazione del presente regolamento che interessa almeno tre Stati membri, il comitato raccomanda al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento di valutare la questione e di adottare le misure di indagine e di esecuzione necessarie per garantire il rispetto del presente regolamento.
Se ha motivo di sospettare che un prestatore di servizi intermediari abbia commesso una violazione del presente regolamento che interessa almeno tre Stati membri, il comitato può chiedere al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento di valutare la questione e di adottare le misure di indagine e di esecuzione necessarie per garantire il rispetto del presente regolamento.
Emendamento 404
Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 2 – parte introduttiva
2.  La richiesta o la raccomandazione ai sensi del paragrafo 1 specifica almeno:
2.  La richiesta ai sensi del paragrafo 1 specifica almeno:
Emendamento 405
Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.  La richiesta a norma del paragrafo 1 è comunicata nel contempo alla Commissione. Qualora ritenga che la richiesta non sia giustificata o qualora stia già agendo in rapporto alla stessa questione, la Commissione può chiedere che la richiesta sia ritirata.
Emendamento 406
Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 3
3.  Il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento tiene nella massima considerazione la richiesta o la raccomandazione di cui al paragrafo 1. Se ritiene di non avere informazioni sufficienti per dare seguito alla richiesta o alla raccomandazione e ha motivo di ritenere che il coordinatore dei servizi digitali che ha inviato la richiesta o il comitato possa fornire informazioni supplementari, il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento può chiedere tali informazioni. Il termine di cui al paragrafo 4 è sospeso fino a quando non siano presentate tali informazioni supplementari.
3.  Il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento tiene nella massima considerazione la richiesta di cui al paragrafo 1. Se ritiene di non avere informazioni sufficienti per dare seguito alla richiesta e ha motivo di ritenere che il coordinatore dei servizi digitali che ha inviato la richiesta il comitato possa fornire informazioni supplementari, il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento può chiedere tali informazioni. Il termine di cui al paragrafo 4 è sospeso fino a quando non siano presentate tali informazioni supplementari.
Emendamento 407
Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 4
4.  Il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento comunica al coordinatore dei servizi digitali che ha inviato la richiesta o al comitato, senza indebito ritardo e in ogni caso entro due mesi dal ricevimento della richiesta o della raccomandazione, la sua valutazione della presunta violazione o, se del caso, quella di qualsiasi altra autorità competente ai sensi del diritto nazionale, e una spiegazione delle eventuali misure di indagine o di esecuzione adottate o previste in relazione alla presunta violazione per garantire il rispetto del presente regolamento.
4.  Il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento comunica al coordinatore dei servizi digitali che ha inviato la richiesta o al comitato, senza indebito ritardo e in ogni caso entro due mesi dal ricevimento della richiesta, la sua valutazione della presunta violazione o, se del caso, quella di qualsiasi altra autorità competente ai sensi del diritto nazionale, e una spiegazione delle eventuali misure di indagine o di esecuzione adottate o previste in relazione alla presunta violazione per garantire il rispetto del presente regolamento.
Emendamento 408
Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 5
5.  Qualora non abbia ricevuto una risposta entro il termine di cui al paragrafo 4 o non concordi con la valutazione del coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento, il coordinatore dei servizi digitali che ha inviato la richiesta o, se del caso, il comitato può deferire la questione alla Commissione, fornendo tutte le informazioni pertinenti. Tali informazioni comprendono almeno la richiesta o la raccomandazione inviata al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento, eventuali informazioni supplementari fornite a norma del paragrafo 3 e la comunicazione di cui al paragrafo 4.
5.  Qualora non abbia ricevuto una risposta entro il termine di cui al paragrafo 4 o non concordi con la valutazione del coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento, il coordinatore dei servizi digitali che ha inviato la richiesta o, se del caso, il comitato può deferire la questione alla Commissione, fornendo tutte le informazioni pertinenti. Tali informazioni comprendono almeno la richiesta inviata al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento, eventuali informazioni supplementari fornite a norma del paragrafo 3 e la comunicazione di cui al paragrafo 4.
Emendamento 409
Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 7
7.  Se giunge alla conclusione, a norma del paragrafo 6, che la valutazione o le misure di indagine o di esecuzione adottate o previste a norma del paragrafo 4 sono incompatibili con il presente regolamento, la Commissione chiede al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento di valutare ulteriormente la questione e di adottare le misure di indagine o di esecuzione necessarie per garantire il rispetto del presente regolamento, nonché di riferire in merito a dette misure entro due mesi da tale richiesta.
7.  Se giunge alla conclusione, a norma del paragrafo 6, che la valutazione o le misure di indagine o di esecuzione adottate o previste a norma del paragrafo 4 sono incompatibili con il presente regolamento, la Commissione chiede al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento di valutare ulteriormente la questione e di adottare le misure di indagine o di esecuzione necessarie per garantire il rispetto del presente regolamento, nonché di riferire in merito a dette misure entro due mesi da tale richiesta. Tali informazioni sono trasmesse anche al coordinatore dei servizi digitali o al comitato che ha avviato il procedimento a norma del paragrafo 1.
Emendamento 410
Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 1 – comma 2
Tali indagini congiunte non pregiudicano i compiti e i poteri dei coordinatori dei servizi digitali partecipanti né le prescrizioni stabilite dal presente regolamento per lo svolgimento di tali compiti e per l'esercizio di tali poteri. I coordinatori dei servizi digitali partecipanti mettono i risultati delle indagini congiunte a disposizione degli altri coordinatori dei servizi digitali, della Commissione e del comitato tramite il sistema di cui all'articolo 67 per lo svolgimento dei loro rispettivi compiti a norma del presente regolamento.
soppresso
Emendamento 411
Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis.  Se ha motivo di sospettare che un prestatore di servizi intermediari abbia commesso una violazione del presente regolamento che interessa almeno un altro Stato membro, un coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento può proporre al coordinatore dei servizi digitali del luogo di destinazione interessato di avviare un'indagine congiunta. L'indagine congiunta si basa su un accordo tra gli Stati membri interessati.
Emendamento 412
Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 1 ter (nuovo)
1 ter.  Su richiesta del coordinatore dei servizi digitali del luogo di destinazione che ha motivo di sospettare che un prestatore di servizi intermediari abbia commesso una violazione del presente regolamento nel suo Stato membro, il comitato può raccomandare al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento di avviare un'indagine congiunta con il coordinatore dei servizi digitali del luogo di destinazione interessato. L'indagine congiunta si basa su un accordo tra gli Stati membri interessati.
In caso di mancato accordo entro un mese, l'indagine congiunta si svolge sotto la supervisione del coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento.
Tali indagini congiunte non pregiudicano i compiti e i poteri dei coordinatori dei servizi digitali partecipanti né le prescrizioni stabilite dal presente regolamento per lo svolgimento di tali compiti e per l'esercizio di tali poteri. I coordinatori dei servizi digitali partecipanti mettono i risultati delle indagini congiunte a disposizione degli altri coordinatori dei servizi digitali, della Commissione e del comitato tramite il sistema di cui all'articolo 67 per lo svolgimento dei loro rispettivi compiti a norma del presente regolamento.
Emendamento 413
Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 2 – lettera b
b)  coordinare e contribuire agli orientamenti e all'analisi della Commissione, dei coordinatori dei servizi digitali e di altre autorità competenti sulle questioni emergenti nel mercato interno in relazione alle materie disciplinate dal presente regolamento;
b)  coordinare e fornire orientamenti e analisi alla Commissione, ai coordinatori dei servizi digitali e ad altre autorità competenti sulle questioni emergenti nel mercato interno in relazione alle materie disciplinate dal presente regolamento;
Emendamento 414
Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)
b bis)  contribuire all'efficace applicazione dell'articolo 3 della direttiva 2000/31/CE per evitare la frammentazione del mercato unico digitale;
Emendamento 415
Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)
c bis)  contribuire all'efficace cooperazione con le autorità competenti dei paesi terzi e con le organizzazioni internazionali.
Emendamento 416
Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 1
1.  Il comitato è composto dai coordinatori dei servizi digitali, rappresentati da funzionari di alto livello. Ove previsto dal diritto nazionale, altre autorità competenti investite di specifiche responsabilità operative per l'applicazione e l'esecuzione del presente regolamento insieme al coordinatore dei servizi digitali partecipano al comitato. Altre autorità nazionali possono essere invitate alle riunioni, qualora le questioni discusse siano di loro pertinenza.
1.  Il comitato è composto dai coordinatori dei servizi digitali, rappresentati da funzionari di alto livello. Ove previsto dal diritto nazionale, altre autorità competenti investite di specifiche responsabilità operative per l'applicazione e l'esecuzione del presente regolamento insieme al coordinatore dei servizi digitali possono partecipare al comitato. Altre autorità nazionali possono essere invitate alle riunioni, qualora le questioni discusse siano di loro pertinenza. La riunione è ritenuta valida quando sono presenti almeno due terzi dei suoi membri.
Emendamento 417
Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis.  Il comitato è presieduto dalla Commissione. La Commissione convoca le riunioni e prepara l'ordine del giorno in relazione ai compiti del comitato previsti dal presente regolamento e conformemente al relativo regolamento interno.
Emendamento 418
Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 2 – parte introduttiva
2.  Ogni Stato membro dispone di un voto. La Commissione non ha diritto di voto.
2.  Ogni Stato membro dispone di un voto, che sarà espresso dal coordinatore dei servizi digitali. La Commissione non ha diritto di voto.
Emendamento 419
Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 3
3.  Il comitato è presieduto dalla Commissione. La Commissione convoca le riunioni e prepara l'ordine del giorno in relazione ai compiti del comitato previsti dal presente regolamento e conformemente al relativo regolamento interno.
soppresso
Emendamenti 420 e 562/rev
Proposta di regolamento
Articolo 48
5.  Il comitato può invitare esperti e osservatori a partecipare alle proprie riunioni e può cooperare con altre istituzioni e altri organi, organismi e gruppi consultivi dell'Unione, nonché, se del caso, con esperti esterni. Il comitato mette a disposizione del pubblico i risultati di tale cooperazione.
5.  Il comitato può invitare esperti e osservatori a partecipare alle proprie riunioni e coopera con altre istituzioni e altri organi, organismi e gruppi consultivi dell'Unione, nonché, se del caso, con esperti esterni. Il comitato mette a disposizione del pubblico i risultati di tale cooperazione.
Emendamento 421
Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 5 bis (nuovo)
5 bis.  Se del caso, il comitato consulta le parti interessate e rende i risultati di tale consultazione disponibili al pubblico.
Emendamento 422
Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 6
6.  Il Comitato adotta il proprio regolamento interno previo accordo della Commissione.
6.  Il Comitato adotta il proprio regolamento interno deliberando a maggioranza di due terzi dei suoi membri, previo accordo della Commissione.
Emendamento 423
Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)
c bis)  fornire raccomandazioni specifiche per l'attuazione dell'articolo 13 bis;
Emendamento 424
Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1 – lettera d
d)  raccomandare alla Commissione l'adozione delle misure di cui all'articolo 51 e, su richiesta della Commissione, adottare pareri sui progetti di misure della Commissione riguardanti le piattaforme online di dimensioni molto grandi conformemente al presente regolamento;
d)  raccomandare alla Commissione l'adozione delle misure di cui all'articolo 51 e adottare pareri sui progetti di misure della Commissione riguardanti le piattaforme online di dimensioni molto grandi conformemente al presente regolamento;
Emendamento 425
Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)
d bis)  controllare la conformità con l'articolo 3 della direttiva 2000/31/CE delle misure adottate da uno Stato membro che limitano la libera prestazione dei servizi da parte dei prestatori intermediari di servizi di un altro Stato membro e garantire che tali misure siano strettamente necessarie e non limitino l'applicazione del presente regolamento;
Emendamento 426
Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1 – lettera e
e)  sostenere e promuovere l'elaborazione e l'attuazione di norme, orientamenti, relazioni, modelli e codici di condotta europei, come previsto dal presente regolamento, nonché l'individuazione di questioni emergenti in relazione alle materie disciplinate dal presente regolamento.
e)  sostenere e promuovere l'elaborazione e l'attuazione di norme, orientamenti, relazioni, modelli e codici di condotta europei in stretta collaborazione con i pertinenti portatori di interessi, come previsto dal presente regolamento, anche fornendo pareri, raccomandazioni o consulenze su questioni connesse all'articolo 34, nonché l'individuazione di questioni emergenti in relazione alle materie disciplinate dal presente regolamento.
Emendamento 427
Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 2
2.  I coordinatori dei servizi digitali e le altre autorità nazionali competenti che non seguano i pareri, le richieste o le raccomandazioni adottate dal comitato e ad essi rivolte giustificano tale scelta nell'ambito delle relazioni previste dal presente regolamento o al momento di adottare le decisioni pertinenti, a seconda dei casi.
2.  I coordinatori dei servizi digitali e le altre autorità nazionali competenti che non seguano i pareri, le richieste o le raccomandazioni adottate dal comitato e ad essi rivolte giustificano tale scelta e forniscono una spiegazione sulle indagini, le azioni e le misure che hanno attuato nell'ambito delle relazioni previste dal presente regolamento o al momento di adottare le decisioni pertinenti, a seconda dei casi.
Emendamento 428
Proposta di regolamento
Articolo 49 bis (nuovo)
Articolo 49 bis
Relazioni
1.   Il comitato elabora una relazione annuale sulle sue attività. La relazione è resa pubblica ed è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.
2.   La relazione annuale include, tra le altre informazioni, un esame dell'applicazione pratica dei pareri, degli orientamenti, delle raccomandazioni e delle consulenze, nonché di qualunque altra misura adottata a norma dell'articolo 49, paragrafo 1.
Emendamento 429
Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 1 – comma 2
Se ha motivo di sospettare che una piattaforma online di dimensioni molto grandi abbia violato una di tali disposizioni, la Commissione, di propria iniziativa, o il comitato, di propria iniziativa o su richiesta di almeno tre coordinatori dei servizi digitali del luogo di destinazione, può raccomandare al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento di indagare sulla presunta violazione in modo che tale coordinatore dei servizi digitali possa adottare una simile decisione entro un periodo di tempo ragionevole.
Se ha motivo di sospettare che una piattaforma online di dimensioni molto grandi abbia violato una delle disposizioni del Capo III, sezione 4, la Commissione, di propria iniziativa, o il comitato, di propria iniziativa o su richiesta di almeno tre coordinatori dei servizi digitali del luogo di destinazione, può raccomandare al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento di indagare sulla presunta violazione in modo che tale coordinatore dei servizi digitali possa adottare una simile decisione entro un periodo di tempo ragionevole e non oltre tre mesi.
Emendamento 430
Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 2
2.  Nel comunicare la decisione di cui al paragrafo 1, primo comma, alla piattaforma online di dimensioni molto grandi interessata, il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento chiede a quest'ultima di provvedere, entro un mese da tale decisione, ad elaborare e comunicare al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento, alla Commissione e al comitato un piano d'azione in cui precisi come intende far cessare o porre rimedio alla violazione. Le misure stabilite nel piano d'azione possono comprendere, se del caso, l'adesione a un codice di condotta secondo quanto previsto all'articolo 35.
2.  Nel comunicare la decisione di cui al paragrafo 1, primo comma, alla piattaforma online di dimensioni molto grandi interessata, il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento chiede a quest'ultima di provvedere, entro un mese da tale decisione, ad elaborare e comunicare al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento, alla Commissione e al comitato un piano d'azione in cui precisi come intende far cessare o porre rimedio alla violazione. Le misure stabilite nel piano d'azione possono raccomandare, se del caso, l'adesione a un codice di condotta secondo quanto previsto all'articolo 35.
Emendamento 431
Proposta di regolamento
Articolo 51 – titolo
Intervento della Commissione e avvio del procedimento
Avvio del procedimento da parte della Commissione
Emendamento 432
Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 1 – parte introduttiva
1.  La Commissione, su raccomandazione del comitato o di propria iniziativa previa consultazione del comitato, può avviare un procedimento in vista della possibile adozione di decisioni a norma degli articoli 58 e 59 in relazione alla condotta della piattaforma online di dimensioni molto grandi che:
1.  La Commissione, su raccomandazione del comitato o di propria iniziativa previa consultazione del comitato, avvia un procedimento in vista della possibile adozione di decisioni a norma degli articoli 58 e 59 in relazione alla condotta della piattaforma online di dimensioni molto grandi che:
Emendamento 433
Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 2 – parte introduttiva
2.  Se decide di avviare un procedimento a norma del paragrafo 1, la Commissione ne dà notifica a tutti i coordinatori dei servizi digitali, al comitato e alla piattaforma online di dimensioni molto grandi interessata.
2.  Se avvia un procedimento a norma del paragrafo 1, la Commissione ne dà notifica a tutti i coordinatori dei servizi digitali, al comitato e alla piattaforma online di dimensioni molto grandi interessata.
Emendamento 434
Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 1
1.  Per svolgere i compiti ad essa assegnati a norma della presente sezione, la Commissione può, per il tramite di una semplice richiesta o di una decisione, imporre alle piattaforme online di dimensioni molto grandi interessate, così come a qualsiasi altra persona che agisca per fini connessi alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale e che possa ragionevolmente essere a conoscenza di informazioni relative alla violazione o alla presunta violazione, a seconda dei casi, comprese le organizzazioni che effettuano gli audit di cui all'articolo 28 e all'articolo 50, paragrafo 3, di fornire tali informazioni entro un termine ragionevole.
1.  Per svolgere i compiti ad essa assegnati a norma della presente sezione, la Commissione può, per il tramite di una richiesta motivata o di una decisione, imporre alle piattaforme online di dimensioni molto grandi interessate, ai loro rappresentanti legali, così come a qualsiasi altra persona che agisca per fini connessi alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale e che possa ragionevolmente essere a conoscenza di informazioni relative alla violazione o alla presunta violazione, a seconda dei casi, comprese le organizzazioni che effettuano gli audit di cui all'articolo 28 e all'articolo 50, paragrafo 3, di fornire tali informazioni entro un termine ragionevole.
Emendamento 435
Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis.  Lo scopo della richiesta comprende i motivi per cui e in che modo le informazioni sono necessarie e proporzionate agli obiettivi perseguiti, nonché i motivi per cui non possono essere ricevute con altri mezzi.
Emendamento 436
Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 4
4.  I proprietari della piattaforma online di dimensioni molto grandi interessata o le altre persone di cui all'articolo 52, paragrafo 1, o i loro rappresentanti e, nel caso di persone giuridiche, società o imprese prive di personalità giuridica, le persone autorizzate a rappresentarle per legge o per statuto forniscono le informazioni richieste per conto della piattaforma online di dimensioni molto grandi interessata o delle altre persone di cui all'articolo 52, paragrafo 1. Gli avvocati debitamente incaricati possono fornire le informazioni per conto dei loro clienti. Questi ultimi restano pienamente responsabili qualora le informazioni fornite siano incomplete, inesatte o fuorvianti.
4.  I proprietari della piattaforma online di dimensioni molto grandi interessata o le altre persone di cui all'articolo 52, paragrafo 1, o i loro rappresentanti e, nel caso di persone giuridiche, società o imprese prive di personalità giuridica, le persone autorizzate a rappresentarle per legge o per statuto forniscono le informazioni richieste per conto della piattaforma online di dimensioni molto grandi interessata o delle altre persone di cui all'articolo 52, paragrafo 1.
Emendamento 437
Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 1
1.  Nell'ambito di un procedimento che può portare all'adozione di una decisione di non conformità a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, in caso di urgenza dovuta al rischio di danni gravi per i destinatari del servizio, la Commissione può, mediante decisione, ordinare misure provvisorie nei confronti della piattaforma online di dimensioni molto grandi interessata sulla base di una constatazione prima facie di una violazione.
1.  Nell'ambito di un procedimento che può portare all'adozione di una decisione di non conformità a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, in caso di urgenza dovuta al rischio di danni gravi per i destinatari del servizio la Commissione può, mediante decisione, ordinare misure provvisorie proporzionate, nel rispetto dei diritti fondamentali, nei confronti della piattaforma online di dimensioni molto grandi interessata sulla base di una constatazione prima facie di una violazione.
Emendamento 438
Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 2 – parte introduttiva
2.  La Commissione, su richiesta o di propria iniziativa, può riaprire il procedimento:
2.  La Commissione riapre il procedimento:
Emendamento 439
Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 1 – lettera b
b)  le misure provvisorie ordinate a norma dell'articolo 55;
b)  le misure provvisorie ordinate a norma dell'articolo 55; oppure
Emendamento 440
Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 3
3.  Nella decisione adottata a norma del paragrafo 1 la Commissione ordina alla piattaforma online di dimensioni molto grandi interessata di adottare le misure necessarie per garantire il rispetto della decisione adottata a norma del paragrafo 1 entro un termine ragionevole e di fornire informazioni sulle misure che la piattaforma intende adottare per conformarsi alla decisione.
3.  Nella decisione adottata a norma del paragrafo 1 la Commissione ordina alla piattaforma online di dimensioni molto grandi interessata di adottare le misure necessarie per garantire il rispetto della decisione adottata a norma del paragrafo 1 entro un mese e di fornire informazioni sulle misure che la piattaforma intende adottare per conformarsi alla decisione.
Emendamento 441
Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 5
5.  Se constata che le condizioni di cui al paragrafo 1 non sono soddisfatte, la Commissione chiude l'indagine per mezzo di una decisione.
5.  Se constata che le condizioni di cui al paragrafo 1 non sono soddisfatte, la Commissione chiude l'indagine per mezzo di una decisione. La decisione si applica con effetto immediato.
Emendamento 442
Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 1 – parte introduttiva
1.  Con la decisione adottata a norma dell'articolo 58, la Commissione può infliggere alla piattaforma online di dimensioni molto grandi interessata sanzioni pecuniarie non superiori al 6 % del fatturato totale realizzato dalla piattaforma nell'esercizio precedente qualora constati che, intenzionalmente o per negligenza, tale piattaforma:
1.  Con la decisione adottata a norma dell'articolo 58, la Commissione può infliggere alla piattaforma online di dimensioni molto grandi interessata sanzioni pecuniarie non superiori al 6 % del fatturato totale realizzato a livello mondiale dalla piattaforma nell'esercizio precedente qualora constati che, intenzionalmente o per negligenza, tale piattaforma:
Emendamento 443
Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 2 – parte introduttiva
2.  La Commissione può, mediante decisione, infliggere alla piattaforma online di dimensioni molto grandi interessata o alle altre persone di cui all'articolo 52, paragrafo 1, sanzioni pecuniarie non superiori all'1 % del fatturato totale dell'esercizio precedente, qualora esse, intenzionalmente o per negligenza:
2.  La Commissione può, mediante decisione e nel rispetto del principio di proporzionalità, infliggere alla piattaforma online di dimensioni molto grandi interessata o alle altre persone di cui all'articolo 52, paragrafo 1, sanzioni pecuniarie non superiori all'1 % del fatturato totale realizzato a livello mondiale nell'esercizio precedente, qualora esse, intenzionalmente o per negligenza:
Emendamento 444
Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 4
4.  Nel determinare l'importo della sanzione pecuniaria, la Commissione tiene conto della natura, della gravità, della durata e della reiterazione della violazione e, per le sanzioni pecuniarie inflitte a norma del paragrafo 2, del ritardo causato al procedimento.
4.  Nel determinare l'importo della sanzione pecuniaria, la Commissione tiene conto della natura, della gravità, della durata e della reiterazione della violazione, di eventuali sanzioni pecuniarie inflitte a norma dell'articolo 42 per la stessa violazione e, per le sanzioni pecuniarie inflitte a norma del paragrafo 2, del ritardo causato al procedimento.
Emendamento 445
Proposta di regolamento
Articolo 60 – paragrafo 1 – parte introduttiva
1.  La Commissione può, mediante decisione, infliggere alla piattaforma online di dimensioni molto grandi interessata o alle altre persone di cui all'articolo 52, paragrafo 1, a seconda dei casi, penalità di mora giornaliere non superiori al 5 % del fatturato giornaliero medio dell'esercizio precedente, calcolate a decorrere dalla data stabilita nella decisione, al fine di costringerle a:
1.  La Commissione può, mediante decisione, infliggere alla piattaforma online di dimensioni molto grandi interessata o alle altre persone di cui all'articolo 52, paragrafo 1, a seconda dei casi, penalità di mora giornaliere non superiori al 5 % del fatturato giornaliero medio realizzato a livello mondiale nell'esercizio precedente, calcolate a decorrere dalla data stabilita nella decisione, al fine di costringerle a:
Emendamento 446
Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 1
1.  La Commissione pubblica le decisioni da essa adottate a norma dell'articolo 55, paragrafo 1, dell'articolo 56, paragrafo 1, e degli articoli 58, 59 e 60. In tale pubblicazione sono indicati i nomi delle parti e il contenuto essenziale della decisione, comprese eventuali sanzioni irrogate.
1.  La Commissione pubblica le decisioni da essa adottate a norma dell'articolo 55, paragrafo 1, dell'articolo 56, paragrafo 1, e degli articoli 58, 59 e 60. In tale pubblicazione sono indicati i nomi delle parti e il contenuto essenziale della decisione, comprese eventuali sanzioni irrogate, nonché, se possibile e giustificato, documenti non riservati o altre forme di informazioni su cui la decisione si basa.
Emendamento 447
Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 1 – comma 1
Prima di inviare tale richiesta al coordinatore dei servizi digitali, la Commissione invita le parti interessate a presentare osservazioni scritte entro un termine non inferiore a due settimane, descrivendo le misure che intende richiedere e identificando il destinatario o i destinatari previsti di tali misure.
Prima di inviare tale richiesta al coordinatore dei servizi digitali, la Commissione invita le parti interessate a presentare osservazioni scritte entro un termine non inferiore a 14 giorni lavorativi, descrivendo le misure che intende richiedere e identificando il destinatario o i destinatari previsti di tali misure.
Emendamento 448
Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)
c bis)  la messa a punto e l'attuazione delle norme di cui all'articolo 34.
Emendamento 449
Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 1 – parte introduttiva
Fatta salva la direttiva 2020/XX/UE del Parlamento europeo e del Consiglio52, i destinatari dei servizi intermediari hanno il diritto di incaricare un organismo, un'organizzazione o un'associazione di esercitare per loro conto i diritti di cui agli articoli 17, 18 e 19, purché l'organismo, l'organizzazione o l'associazione soddisfino tutte le condizioni seguenti:
Fatta salva la direttiva (UE) 2020/1818 del Parlamento europeo e del Consiglio52, i destinatari dei servizi intermediari hanno il diritto di incaricare un organismo, un'organizzazione o un'associazione di esercitare per loro conto i diritti di cui agli articoli 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 43 e 43 bis, purché l'organismo, l'organizzazione o l'associazione soddisfino tutte le condizioni seguenti:
__________________
__________________
52 [Riferimento]
52 [Riferimento]
Emendamento 450
Proposta di regolamento
Articolo 69 – paragrafo 2
2.  La delega di potere di cui agli articoli 23, 25 e 31 è conferita alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla [data prevista per l'adozione del regolamento].
2.  La delega di potere di cui agli articoli 13 bis, 16, 23, 25 e 31 è conferita alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dalla [data prevista per l'adozione del regolamento]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
Emendamento 451
Proposta di regolamento
Articolo 69 – paragrafo 3
3.  La delega di potere di cui agli articoli 23, 25 e 31 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
3.  La delega di potere di cui agli articoli 13 bis, 16, 23, 25 e 31 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
Emendamento 452
Proposta di regolamento
Articolo 69 – paragrafo 5
5.  L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 23, 25 e 31 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
5.  L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 13 bis, 16, 23, 25 e 31 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di quattro mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Emendamento 453
Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 1
1.  La Commissione è assistita dal comitato per i servizi digitali. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
1.  La Commissione è assistita da un comitato per i servizi digitali. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
Emendamento 454
Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 1
1.  Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione valuta il presente regolamento e presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.
1.  Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni tre anni, la Commissione valuta il presente regolamento e presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo. La relazione tratta in particolare:
a)   l'applicazione dell'articolo 25, anche per quanto riguarda il numero medio di destinatari mensili attivi del servizio;
b)   l'applicazione dell'articolo 11;
c)   l'applicazione dell'articolo 14;
d)   l'applicazione degli articoli 35 e 36.
Emendamento 455
Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis.  Ove opportuno la relazione di cui al paragrafo 1 è corredata di proposte di modifica del presente regolamento.
Emendamento 456
Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 3
3.   Nell'eseguire le valutazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione tiene conto delle posizioni e delle conclusioni del Parlamento europeo, del Consiglio e di altri organismi o fonti pertinenti.
3.   Nell'eseguire le valutazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione tiene conto delle posizioni e delle conclusioni del Parlamento europeo, del Consiglio e di altri organismi o fonti pertinenti e presta particolare attenzione alle piccole e medie imprese e alla posizione dei nuovi concorrenti.
Emendamento 457
Proposta di regolamento
Articolo 74 – paragrafo 2 – parte introduttiva
2.  Esso si applica a decorrere dal [data - tre mesi dopo la sua entrata in vigore].
2.  Esso si applica a decorrere dal [data - sei mesi dopo la sua entrata in vigore].

(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A9-0356/2021).

Ultimo aggiornamento: 12 maggio 2022Note legali - Informativa sulla privacy