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Procedura : 2021/2736(RSP)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : B9-0057/2022

Testi presentati :

B9-0057/2022

Discussioni :

PV 20/01/2022 - 7
CRE 20/01/2022 - 7

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Testi approvati :

P9_TA(2022)0015

Testi approvati
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Giovedì 20 gennaio 2022 - Strasburgo
Protezione degli animali durante il trasporto
P9_TA(2022)0015B9-0057/2022

Raccomandazione del Parlamento europeo del 20 gennaio 2022 al Consiglio e alla Commissione in seguito all'esame delle denunce di infrazione e di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione in relazione alla protezione degli animali durante il trasporto all'interno e all'esterno dell'Unione (2021/2736(RSP))

Il Parlamento europeo,

–  visti gli articoli 13 e 226 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  vista la decisione 95/167/CE, Euratom, CECA del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 19 aprile 1995, relativa alle modalità per l'esercizio del diritto d'inchiesta del Parlamento europeo(1),

–  vista la sua decisione (UE) 2020/1089 del 19 giugno 2020 sulla costituzione, le attribuzioni, la composizione numerica e la durata del mandato della commissione d'inchiesta incaricata di esaminare le denunce di infrazione e di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione in relazione alla protezione degli animali durante il trasporto all'interno e all'esterno dell'Unione(2),

–  visto il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate(3),

–  visto il capitolo 7.2 del codice sanitario per gli animali acquatici 2015 dell'Organizzazione mondiale per la salute animale intitolato "Benessere dei pesci d'allevamento durante il trasporto",

–  visti gli orientamenti della piattaforma europea sul benessere degli animali del 3 novembre 2020 relativi al trasporto terrestre a carattere commerciale di cani e gatti,

–  visto il progetto di raccomandazione della commissione d'inchiesta sulla protezione degli animali durante il trasporto all'interno e all'esterno dell'Unione,

–  vista la relazione finale della commissione d'inchiesta sulla protezione degli animali durante il trasporto all'interno e all'esterno dell'Unione (A9-0350/2021),

–  visto l'articolo 208, paragrafo 12, del suo regolamento,

Risultati generali

1.  sottolinea che occorre garantire, in ogni momento e per tutti gli animali trasportati, tutte le condizioni necessarie ad assicurare il benessere degli animali durante il trasporto, indipendentemente dalla specie, dall'età, dalla categoria o dalla condizione fisica, dal mezzo di trasporto utilizzato, dalla durata del viaggio o dal luogo di destinazione, compresi i paesi terzi; osserva che gli allevatori hanno generalmente un particolare interesse nel garantire che gli animali arrivino a destinazione nelle migliori condizioni possibili;

2.  invita la Commissione a tenere conto della relazione e delle raccomandazioni della commissione d'inchiesta sulla protezione degli animali durante il trasporto nell'eseguire il controllo dell'adeguatezza della legislazione sul benessere degli animali, in particolare del regolamento (CE) n. 1/2005;

3.  sottolinea che l'Unione e i suoi Stati membri sono convinti che gli animali siano esseri senzienti con esigenze particolari di cui occorre tenere conto, conformemente all'articolo 13 TFUE;

4.  constata che ogni anno milioni di animali vivi sono trasportati su lunghe distanze tra gli Stati membri e verso paesi terzi per scopi di allevamento, riproduzione, ingrasso e macello;

5.  sottolinea che i cittadini dell'UE manifestano sempre più la loro volontà di vedere rispettate le norme in materia di benessere degli animali, in particolare per quanto riguarda il trasporto di animali vivi;

6.  conviene con la Corte dei conti europea sul fatto che nonostante l'UE disponga di standard di benessere animale tra i più avanzati al mondo, questi non sono attuati adeguatamente in tutti gli Stati membri(4); insiste sul fatto che tali standard hanno effetto solo se pienamente applicati, attuati in modo uniforme, e se rispecchiano le conoscenze scientifiche più recenti; ritiene che l'UE debba intensificare i propri sforzi per garantire che il benessere degli animali durante il trasporto sia pienamente rispettato, sempre e in ogni Stato membro e da tutte le parti coinvolte, dal luogo di origine fino alla destinazione finale; sottolinea che le pratiche scorrette non sono diffuse nell'intero settore; riconosce che il trasporto di animali vivi svolge attualmente un ruolo fondamentale nella dimensione economica e sociale di alcune zone rurali, in particolare quelle prevalentemente agricole, quelle più remote o spopolate;

7.  sottolinea che l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha riconosciuto la limitatezza della letteratura scientifica sul benessere degli animali(5) ed esorta la Commissione e gli Stati membri a promuovere la produzione di studi scientifici che migliorino le conoscenze e contribuiscano a una maggiore garanzia del benessere degli animali in Europa;

8.  sottolinea che l'UE deve adoperarsi per creare le condizioni necessarie a consentire un periodo di transizione equo e adeguato verso un sistema di trasporto più efficiente, economico ed etico che favorisca, ove possibile, il trasporto di sperma o embrioni anziché di animali da riproduzione, e di carcasse e carne anziché di animali destinati al macello;

9.  rileva che le disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 non sono allineate con la strategia "Dal produttore al consumatore" e si compiace del controllo dell'adeguatezza della legislazione dell'UE proposto dalla Commissione nell'ambito della strategia; sottolinea che il regolamento (CE) n. 1/2005 riveduto dovrebbe essere allineato alla strategia "Dal produttore al consumatore"; sottolinea che orientarsi verso la sostituzione, per quanto possibile, del trasporto di animali vivi con il trasporto di carcasse, prodotti a base di carne e materiale genetico sarebbe in linea con l'obiettivo principale della strategia, vale a dire costruire filiere alimentari corte più resilienti e sostenibili e meno dipendenti dal trasporto di animali su lunga distanza; ritiene inoltre che il trasporto di materiale germinale, che occupa meno spazio, possa ridurre l'impatto ambientale in termini di emissioni di CO2 e consumo di carburante; ritiene inoltre che l'attenzione alle piccole aziende e alle reti regionali di macelli possa contribuire a ridurre il trasporto di animali nell'ambito del conseguimento dell'obiettivo di un sistema alimentare resiliente e sostenibile che garantisca agli allevatori un tenore di vita dignitoso; osserva che la strategia "Dal produttore al consumatore" ricorda l'importanza di passare a un consumo alimentare più sano, a base di vegetali, equilibrato e sostenibile;

10.  invita la Commissione a presentare urgentemente, ed entro il 2023, un piano d'azione che identifichi chiaramente i fattori determinanti del trasporto di animali e proponga azioni politiche concrete, comprese misure regolamentari, con tempistiche e obiettivi precisi, allo scopo di mitigare l'effetto di tali fattori e ridurre la necessità di trasportare animali vivi consentendo, per quanto possibile, la sostituzione del trasporto di animali vivi con il commercio di carne, carcasse e materiale genetico; ricorda la necessità di ridurre al minimo gli effetti socioeconomici di tale cambiamento, destinando a tale obiettivo diversi fondi, anche a titolo della politica agricola comune (PAC), e fornendo i giusti incentivi per incoraggiare gli allevatori e i trasportatori a eseguire la transizione in modo efficiente e permettere loro di realizzarla; ribadisce che la transizione è possibile solo se viene adottata un'azione multidisciplinare che vada oltre il regolamento (CE) n. 1/2005 per facilitare e sostenere la transizione, affinché avvenga in modo agevole e socialmente consapevole;

11.  sottolinea i vantaggi del trasporto di materiale genetico (sperma ed embrioni) nel diffondere i miglioramenti genetici di talune specie; ricorda tuttavia che il trasporto di animali può contribuire a un più ampio patrimonio genetico negli allevamenti, ad esempio nei paesi terzi, e osserva che in alcuni casi la monta naturale e/o le linee materne delle specie richiedono di essere trasportate dal nucleo, dalle unità di "moltiplicazione" e dagli allevamenti ad altri allevamenti; ricorda che tale trasporto è ancora importante per i mezzi di sussistenza degli allevamenti di piccole dimensioni e a conduzione familiare nell'UE; sottolinea inoltre che la PAC e altri fondi devono essere utilizzati per sviluppare e promuovere nuove tecnologie e innovazioni per la manipolazione e il trasporto di materiale genetico e per sostenere gli allevatori;

12.  invita la Commissione e gli Stati membri a elaborare strategie volte a limitare le tappe di trasporto che un animale d'allevamento deve affrontare nel corso della vita, riducendo la divisione in stabilimenti di allevamento, ingrasso e macellazione, istituendo i cosiddetti "sistemi chiusi di contenimento" e riducendo le distanze fisiche tra tali stabilimenti, nonché reintroducendo un approccio più territoriale all'allevamento di animali;

13.  rammenta agli Stati membri che, secondo la giurisprudenza consolidata(6), essi possono introdurre disposizioni relative al benessere degli animali durante il trasporto più rigorose a livello nazionale, a condizione che queste siano conformi all'obiettivo principale del regolamento (CE) n. 1/2005;

14.  ritiene che gli operatori del settore e tutte le parti coinvolte nel trasporto di animali vivi, inclusi gli allevatori, debbano disporre di norme e definizioni chiare cui conformarsi, di prevedibilità e di periodi di transizione adeguati per attuare i cambiamenti; invita la Commissione europea a tenerne conto al momento della revisione e della proposta di un nuovo regolamento;

15.  invita la Commissione a rivedere attentamente le definizioni di luogo di partenza e luogo di destinazione, onde tenere conto dei reali tempi dell'intero processo di trasporto dall'azienda di origine all'azienda di destinazione o al luogo di macellazione, incluso il tempo trascorso nei centri di raccolta, e in modo da evitare l'elusione di norme specifiche sui tempi di viaggio nonché i divieti di trasporto verso taluni paesi, reindirizzando il trasporto attraverso altri Stati membri o paesi terzi;

16.  ritiene che l'attribuzione di una responsabilità più chiara ed esplicita riguardo al benessere degli animali in seno alle istituzioni dell'UE sarebbe molto importante per migliorare l'attuazione della legislazione vigente in materia di benessere degli animali, l'identificazione delle pertinenti lacune e l'elaborazione delle proposte necessarie per fornire risposte efficaci quando necessario;

17.  invita la Commissione a destinare fondi disponibili nell'ambito dei programmi esistenti, compresi fondi a titolo del secondo pilastro della PAC, e a prevedere nuovi strumenti di finanziamento nei prossimi strumenti finanziari dedicati a ricerche e dati scientifici più specifici, fornendo una formazione adeguata a tutti coloro che sono coinvolti nel trasporto di animali, compresi i funzionari e i conducenti, al fine di migliorare il benessere degli animali durante il trasporto, nonché di costruire impianti di macellazione, anche mobili, nelle regioni con un'elevata concentrazione di animali, migliorando i tempi e la qualità del trasporto, nonché i mezzi di sussistenza nelle zone rurali, e misure che promuovono la transizione verso il trasporto di carne, carcasse e materiale genetico; ribadisce l'importanza delle catene del valore regionali per il benessere degli animali;

18.  chiede che la prossima riforma della PAC mantenga e rafforzi il vincolo che sussiste tra pagamenti PAC più elevati e migliori condizioni di benessere degli animali che rispettano pienamente o vanno oltre gli standard di cui al regolamento (CE) n. 1/2005;

19.  invita la Commissione a sviluppare campagne e iniziative per informare adeguatamente i cittadini dell'UE e accrescere la loro consapevolezza in merito al benessere degli animali negli allevamenti e durante il trasporto, alla necessità di migliorare e applicare adeguatamente le norme dell'UE e di sostenere coloro che lavorano nel settore del trasporto di animali per aiutarli a migliorare tali norme, nonché alle implicazioni economiche e sociali del trasporto di animali vivi; ritiene che lo scopo principale sia infondere maggiore fiducia nei consumatori riguardo all'elevato valore e qualità del settore agricolo e alimentare europeo, garantendo una comunicazione migliore e trasparente, sia direttamente da parte di agricoltori e allevatori che indirettamente attraverso le istituzioni dell'UE;

20.  sottolinea che la sensibilizzazione nelle scuole e le campagne pubblicitarie migliorano considerevolmente la consapevolezza e la comprensione del pubblico per quanto riguarda il benessere degli animali nella produzione alimentare;

21.  avverte che i cambiamenti apportati al regolamento (CE) n. 1/2005 hanno effetti più forti sulle regioni ultraperiferiche, a causa, fra l'altro, della lontananza, dell'insularità e della superficie ridotta; ribadisce che, a norma dell'articolo 349 TFUE, le caratteristiche e i vincoli specifici delle regioni ultraperiferiche devono essere presi in considerazione nell'applicare a dette regioni le politiche comuni, incluso il regolamento (CE) n. 1/2005;

22.  invita la Commissione e gli Stati membri a concedere una protezione speciale alle persone che lavorano nel settore dei trasporti o a coloro che effettuano controlli veterinari, quando constatano e denunciano violazioni della legislazione sulla protezione degli animali nell'ambito delle loro funzioni;

23.  plaude agli sforzi volti alla creazione di un marchio di certificazione uniforme dell'Unione sul benessere degli animali, che dovrebbe includere anche l'aspetto del trasporto e basarsi su criteri armonizzati e tecnicamente validi;

24.  chiede che il marchio di certificazione sul benessere degli animali comprenda informazioni sui metodi di produzione, nonché una selezione di indicatori scientificamente fondati relativi alla protezione degli animali, in particolare ai sistemi di allevamento e al trasporto;

25.  invita la Commissione ad ampliare l'elenco dei reati ambientali al fine di includere le violazioni del regolamento (CE) n. 1/2005 che comportano atti di crudeltà, lesioni gravi e l'abbandono;

26.  invita la Commissione e gli Stati membri a rivedere il regolamento (CE) n. 1/2005 per garantire che i conducenti non debbano scegliere tra il rispetto della regolamentazione e la salvaguardia del benessere degli animali, in particolare per quanto riguarda la necessità di effettuare soste e riposare, che talvolta può andare a discapito del benessere degli animali;

27.  chiede che la responsabilità per il benessere animale figuri esplicitamente nel titolo del commissario UE competente e nella denominazione della direzione generale responsabile in materia, al fine di rispecchiare l'importanza della questione agli occhi dei cittadini europei e garantire che ad essa sia riservata sufficiente attenzione politica;

28.  ricorda che il benessere degli animali è legato alla sicurezza alimentare a medio e lungo termine, in quanto contribuisce alla resilienza, all'efficienza delle risorse e all'uguaglianza sociale;

29.  invita la Commissione e gli Stati membri a valutare la possibilità di introdurre un sistema di etichettatura del benessere animale trasparente e armonizzato per i prodotti di origine e di derivazione animale, che tenga conto anche delle condizioni di trasporto e macellazione;

Applicazione del regolamento (CE) n. 1/2005

30.  esorta tutti gli Stati membri, in particolare quelli in cui l'applicazione della regolamentazione è particolarmente carente, e la Commissione ad adottare tutte le misure necessarie per migliorare l'attuazione, il rispetto e la piena applicazione del quadro normativo esistente, istituendo inoltre una procedura di controllo rigorosa e armonizzata a livello dell'UE; osserva che la legislazione esistente sul trasporto di animali è attuata in modo diverso da uno Stato membro all'altro; ritiene che il principale modo per affrontare in maniera armonizzata in tutta l'UE alcune questioni riguardanti il benessere degli animali durante il trasporto, tenendo conto delle ultime ricerche, conoscenze e raccomandazioni scientifiche, consista nel rivedere il regolamento (CE) n. 1/2005, avendo come obiettivo disposizioni attuabili e applicabili per tutti gli animali trasportati;

31.  constata che il controllo rigoroso del trasporto di animali provenienti da paesi terzi possa ridurre la concorrenza sleale a scapito dei produttori dell'UE e incoraggiare i paesi terzi a migliorare le loro norme in materia di trasporto di animali;

32.  invita tutti gli Stati membri ad adottare misure più vincolanti a livello nazionale per migliorare il benessere degli animali durante il trasporto;

33.  prende atto dell'impegno della Commissione di rivedere la legislazione sul benessere degli animali, ivi compreso il regolamento (CE) n. 1/2005, al fine di allinearla alle più recenti conoscenze, raccomandazioni ed esperienze pratiche scientifiche, di ampliarne il campo di applicazione, di agevolarne l'esecuzione e di garantire, in ultima analisi, un livello più elevato di benessere degli animali; sottolinea che il benessere degli animali migliorerebbe se la legislazione sul trasporto di animali vivi fosse attuata correttamente;

34.  sottolinea che molti degli attuali problemi relativi all'attuazione del regolamento (CE) n. 1/2005 sono dovuti a interpretazioni divergenti e invita la Commissione, in sede di revisione del regolamento, a stabilire norme chiare, misurabili e quantificabili al fine di ottenere un'applicazione armonizzata in tutta l'UE, oltre a indicatori innovativi basati sul benessere degli animali; invita la Commissione, a tale riguardo, a tenere conto delle conoscenze scientifiche più recenti, inclusa la prossima valutazione dell'EFSA sul benessere degli animali durante il trasporto nell'UE;

35.  esorta la Commissione a corredare la propria revisione del regolamento (CE) n. 1/2005 di una valutazione d'impatto ex ante basata su un'indagine scientifica rigorosa dell'impatto del trasporto sugli animali di tutte le specie ed età e su una valutazione approfondita dell'impatto socioeconomico, ambientale e sanitario che tenga conto della diversità delle situazioni e delle specificità geografiche, in particolare delle isole e delle regioni remote e ultraperiferiche, e dei modelli agricoli nell'Unione; invita la Commissione a mettere rapidamente a disposizione del pubblico i risultati di tali valutazioni per dare agli allevatori la certezza e la prevedibilità di cui hanno bisogno per pianificare e dare loro il tempo di imparare ad adattarsi alle nuove regolamentazioni, senza compromettere il benessere degli animali;

36.  chiede di mettere a punto un sistema di monitoraggio e segnalazione trasparente nell'UE affinché gli Stati membri e la Commissione siano pienamente responsabili dell'applicazione ed esecuzione del regolamento (CE) n. 1/2005 e le violazioni siano effettivamente affrontate e mitigate;

37.  constata che la macellazione degli animali e la lavorazione della carne effettuate vicino al luogo di allevamento contribuiscono non solo al benessere degli animali, limitando la durata del trasporto, ma anche alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;

38.  osserva che la scomparsa dei macelli locali, fattore che determina un aumento dei tempi di trasporto, rappresenta una sfida per l'Unione europea e gli Stati membri; chiede alla Commissione e agli Stati membri di prevedere meccanismi di finanziamento per garantire che i macelli locali siano economicamente sostenibili, vicini agli allevamenti ed equamente distribuiti a livello geografico;

39.  chiede alla Commissione e agli Stati membri di favorire lo sviluppo della macellazione in azienda, attraverso macelli mobili, in modo da eliminare, ove possibile, il trasporto di animali vivi;

40.  è consapevole della limitatezza della letteratura scientifica sul benessere degli animali durante il trasporto e incoraggia fortemente la Commissione e gli Stati membri ad agevolare la diffusione di conoscenze scientifiche più aggiornate in materia;

41.  invita la Commissione a considerare la questione degli animali che non sono più idonei al trasporto nella revisione delle norme e a ricorrere a esperti per individuare soluzioni al riguardo;

42.  invita la Commissione e gli Stati membri a elaborare procedure armonizzate per l'approvazione dei trasporti e ad adottare misure per prevenire la diffusione di malattie animali infettive durante il trasporto, sia all'interno dell'Unione che da paesi terzi;

43.  invita la Commissione a esercitare maggiori competenze di esecuzione laddove identifichi violazioni ricorrenti e ripetute del regolamento (CE) n. 1/2005, e ad avviare procedure d'infrazione e applicare sanzioni efficaci nei confronti degli Stati membri che non applicano correttamente il regolamento; ritiene che le sanzioni dovrebbero porsi come obiettivo principale la risoluzione dei problemi esistenti e avere un effetto dissuasivo contro future violazioni;

44.  invita gli Stati membri a formare adeguatamente e ad assumere un numero sufficiente di veterinari ufficiali e funzionari di polizia per garantire controlli su strada efficaci e frequenti, e ad assicurare la presenza di un veterinario durante le fasi di carico prima di ciascun viaggio;

45.  invita gli Stati membri e i trasportatori a promuovere e applicare appieno, fino all'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1/2005 riveduto, le guide sul trasporto di animali dell'UE promosse dalla Commissione, che mirano a istituire buone pratiche per aiutare il settore a migliorare il benessere degli animali durante il trasporto; invita la Commissione a promuovere la traduzione delle guide in tutte le lingue ufficiali dell'UE, a incoraggiare gli scambi di esperienze nel settore e a promuovere le migliori pratiche e gli orientamenti esistenti per aiutare le autorità competenti e gli attori coinvolti nel trasporto di animali vivi ad attuare meglio e rispettare le norme in materia di benessere degli animali;

46.  invita la Commissione a garantire che gli orientamenti siano aggiornati in base ai dati scientifici più recenti e che siano in linea con il regolamento (CE) n. 1/2005; ricorda tuttavia che gli orientamenti volti a colmare le lacune della legislazione non sono giuridicamente vincolanti e invita la Commissione a includere disposizioni per proteggere adeguatamente le specie che sono scarsamente coperte dalla legislazione, come pollame, conigli e pesci;

47.  ritiene che la formazione adeguata e l'apprendimento continuo da parte di tutti gli operatori autorizzati che lavorano nel settore del trasporto degli animali siano un requisito essenziale per la salvaguardia del benessere degli animali durante il trasporto; insiste quindi sullo sviluppo di un sistema di formazione uniforme obbligatorio per tutte le persone coinvolte nelle operazioni di trasporto di animali, che dovrebbe essere un presupposto per l'autorizzazione dei trasporti; richiede inoltre che tale formazione includa tutti gli aspetti del processo di trasporto, come i mezzi di trasporto, il tipo e la natura del viaggio, il trattamento appropriato degli animali e il processo decisionale relativo alle valutazioni e ai requisiti di idoneità al trasporto legati alla specie, alla categoria, all'età, alla condizione fisica, al comportamento, alla fisiologia e ai meccanismi di gestione dello stress dell'animale;

48.  sollecita gli Stati membri a garantire che la formazione finalizzata all'ottenimento del certificato di idoneità sia specifica per specie, categoria ed età e sia valida per un periodo massimo di cinque anni, nonché a prevedere la frequenza di un corso di aggiornamento obbligatorio per ottenerne il rinnovo;

49.  esorta gli Stati membri a predisporre una formazione specifica per i soccorritori in merito alle modalità di salvataggio degli animali e ad assicurare che i soccorritori che intervengono in caso di incidente abbiano accesso ai luoghi, ai veicoli e alle navi di trasporto coinvolti per poter svolgere le loro attività di soccorso;

50.  invita la Commissione a garantire, in sede di approvazione degli atti delegati ai sensi del regolamento (UE) 2017/625(7), che le disposizioni di esecuzione previste da tale regolamento e dai suoi atti delegati siano almeno tanto rigorose quanto quelle previste per l'abrogazione;

Procedure di autorizzazione e approvazione dei mezzi di trasporto

51.  ribadisce che le disposizioni sui mezzi e sui tempi di trasporto devono sempre tenere conto delle condizioni psicologiche e specifiche per specie degli animali, del numero di animali da trasportare, nonché della variazione della razza nell'ambito della specie, del sesso e dell'età degli animali; sottolinea che i metodi di trasporto utilizzati dovrebbero sempre rispettare le esigenze fisiologiche, comportamentali e mentali e il benessere degli animali;

52.  chiede che siano inserite nel regolamento (CE) n. 1/2005 le prescrizioni dell'Associazione internazionale del trasporto aereo per il trasporto di animali all'interno e all'esterno dell'UE, compresi gli animali dei giardini zoologici;

53.  insiste sul fatto che le disposizioni relative allo spazio disponibile, alla densità del bestiame e all'altezza libera devono essere allineate ai più recenti dati scientifici e al pertinente regolamento dell'UE sul peso e l'altezza massimi degli autocarri, e che il regolamento dovrà contenere norme chiare, non ambigue, che non lascino spazio a interpretazioni differenti e che tengano conto delle esigenze specifiche per specie; chiede che siano condotti ulteriori studi su tali questioni; invita gli Stati membri a garantire che l'altezza interna dei veicoli destinati al trasporto soddisfi le norme minime;

54.  ricorda la raccomandazione dell'EFSA di utilizzare equazioni allometriche per la definizione dello spazio disponibile per bovini, ovini e suini, nonché dell'area per chilogrammo per gli equini; ritiene che l'utilizzo di tali calcoli più obiettivi miglioreranno gli standard di benessere degli animali e promuoveranno un'interpretazione più coerente da parte dei trasportatori e delle autorità di controllo;

55.  ritiene che siano necessari maggiori dati scientifici per ottenere soluzioni migliori e apportare miglioramenti alla progettazione dei mezzi di trasporto, comprese le attrezzature di carico e scarico, che tengano conto dei requisiti specifici per specie e categoria, di tipo fisiologico e comportamentale nonché relativi all'età e alle variazioni della razza nell'ambito della specie; ritiene che tale progettazione del trasporto dovrebbe anche basarsi sulla conformazione geografica del territorio e sul fatto che spesso i piccoli allevamenti devono effettuare trasporti di singoli capi o di più capi di specie diverse nello stesso momento; sottolinea che la qualità dell'ambiente nei veicoli adibiti al trasporto degli animali è estremamente importante per il benessere di questi ultimi;

56.  ritiene necessario assicurare una migliore progettazione dei mezzi di trasporto e tragitti più brevi al fine di prevenire la trasmissione di malattie, tenendo conto della grave minaccia della resistenza antimicrobica;

57.  invita la Commissione a definire e proporre un insieme di criteri e di norme minime uniformi, in collaborazione con un gruppo di esperti a livello dell'Unione che includa veterinari, compresi professionisti qualificati delle organizzazioni non governative competenti, ingegneri tecnici, autorità marittime, trasportatori, produttori e rappresentanti delle autorità competenti, e suggerisce che tali criteri e norme potrebbero essere utilizzati dalle autorità competenti per l'omologazione di tutti i mezzi per il trasporto degli animali e i container;

58.  chiede la creazione di un sistema centralizzato a livello dell'UE per l'approvazione delle navi attraverso una procedura uniforme che coinvolga sia gli ingegneri che i veterinari, vista la natura multidisciplinare delle certificazioni delle navi; reputa fondamentale che le raccomandazioni del documento di rete sull'omologazione e l'ispezione delle navi(8) destinate al trasporto di bestiame siano attuate in tutti gli Stati membri; ritiene urgente evitare che le navi operino con un nome diverso, e in tal modo richiedano nuove autorizzazioni, soprattutto se sono state coinvolte in gravi violazioni del regolamento (CE) n. 1/2005;

59.  invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare il controllo del rispetto delle norme di sicurezza marittima da parte delle navi adibite al trasporto di bestiame; invita gli Stati membri a essere più rigorosi, in particolare, nelle procedure di certificazione delle navi;

60.  osserva che gli Stati membri non dovrebbero autorizzare l'uso di veicoli e navi che trasportano animali non conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005; invita gli Stati membri a essere più rigorosi sia nelle procedure di certificazione e omologazione dei veicoli e delle navi che nel rilascio di certificati di idoneità ai conducenti; invita gli Stati membri a essere più rigorosi nel negare le certificazioni e le omologazioni in caso di non conformità e revocare, ove necessario, autorizzazioni già rilasciate; invita la Commissione a essere più rigorosa nel sanzionare gli Stati membri che omologano mezzi di trasporto non in linea con le esigenze relative al benessere degli animali;

61.  invita gli Stati membri a garantire che non vi siano interstizi fra il pavimento o le pareti del veicolo e le paratie nei veicoli destinati al trasporto;

62.  invita gli Stati membri a creare le condizioni per garantire che gli ingegneri siano in grado di supportare adeguatamente i veterinari o altre persone autorizzate, in sede di omologazione dei mezzi di trasporto, con una certificazione riguardante elementi specifici, come ad esempio i sistemi di ventilazione, aria condizionata e riscaldamento, la somministrazione di acqua e mangime, le apparecchiature di monitoraggio della qualità dell'acqua e di manutenzione e i sistemi di emergenza delle navi, nonché le relative fonti di energia primaria;

63.  ritiene che occorrerebbe rendere obbligatoria, per i viaggi a lunga distanza, l'installazione sui mezzi di trasporto di un sistema di telecamere a circuito chiuso, con particolare attenzione alle operazioni di carico e scarico, onde assicurare la protezione del benessere degli animali e tutelare dalla concorrenza sleale gli operatori che rispettano le regole; sottolinea che è necessario che le autorità competenti garantiscano la protezione dei dati e i diritti relativi alla vita privata, compresi quelli delle persone non coinvolte nel trasporto degli animali e che potrebbero essere registrate a loro insaputa durante il processo; ritiene che i trasportatori debbano conservare le registrazioni video per un determinato periodo di tempo e metterle a disposizione delle autorità competenti che ne facciano richiesta;

64.  ritiene che i piani di emergenza presentati dai trasportatori dovrebbero includere tutte le tipologie di incidenti e di scenari di emergenza che potrebbero verificarsi durante il trasporto, siano essi di origine naturale o provocati da azioni umane, comprese le soluzioni ai problemi meccanici, la gestione dei ritardi, nonché l'eventuale definizione di percorsi alternativi, e garantire la necessaria scorta di cibo e acqua, tra le altre cose; ritiene che i piani di emergenza debbano essere adattati per tenere conto delle specificità di ogni viaggio; reputa essenziale stabilire regole chiare che vietino l'autorizzazione di trasporti dotati di piani di emergenza non realistici o non plausibili, o che non ne dispongono affatto, e invita gli Stati membri a rifiutare gli eventuali giornali di viaggio che non dispongano di un piano di emergenza credibile e completo;

65.  invita la Commissione a vietare il trasporto ove sia impossibile scaricare, riparare, nutrire o abbeverare gli animali ai valichi di frontiera e nei porti o in altri luoghi chiave pericolosi;

66.  invita gli Stati membri e le loro autorità competenti a ispezionare adeguatamente le operazioni di carico a norma dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1/2005;

Controlli e raccolta e scambio di dati

67.  esorta la Commissione a sviluppare rapidamente una banca dati centrale di trasportatori autorizzati e di certificati di idoneità nell'Unione europea; chiede la pubblicazione di una relazione annuale sulle violazioni del regolamento (CE) n. 1/2005 e sulle sanzioni applicate, di cui si dovrebbe tener conto anche per il futuro regolamento; ritiene che i certificati di idoneità dovrebbero essere redatti in un formato multilingue uniforme, il quale dovrebbe essere definito dalla legislazione dell'UE; invita la Commissione a elaborare un sistema di certificazione europeo per le navi da carico e i relativi equipaggi, al fine di garantire che le prime siano adeguatamente attrezzate e che i secondi ricevano una formazione sufficiente in materia di trasporto di animali vivi; invita la Commissione a compilare un elenco degli operatori colpevoli di gravi e frequenti violazioni del regolamento, che dovrebbe essere aggiornato regolarmente e condiviso con le autorità nazionali;

68.  invita gli Stati membri a migliorare il sistema esperto per il controllo degli scambi (TRACES) e a garantirne un uso più efficace, trasparente e sistematico, nonché a sfruttare le sue nuove funzionalità in modo da rendere più mirati i loro audit e/o le loro ispezioni sulla base della valutazione del rischio, ad agevolare la preparazione delle analisi dei rischi per i controlli sui trasporti di animali vivi da parte degli Stati membri, nonché a garantire controlli di plausibilità efficaci nell'approvazione dei giornali di viaggio o nell'effettuazione di controlli a posteriori; invita la Commissione a garantire un facile accesso alla piattaforma TRACES, ampliando tale accesso a tutti gli utenti autorizzati e rendendola facilmente accessibile alle autorità competenti, nonché a contribuire all'armonizzazione delle procedure tra gli Stati membri; invita gli Stati membri a garantire una migliore formazione degli operatori che utilizzano il sistema; ritiene che TRACES dovrebbe essere utilizzato per tutti i trasporti che prevedano viaggi marittimi;

69.  sottolinea l'esigenza di semplificare i processi di programmazione dei giornali di viaggio; invita a procedere rapidamente alla transizione dai giornali di viaggio cartacei a quelli digitali, i quali, una volta approvati da un veterinario ufficiale, dovrebbero essere inviati alle autorità competenti ed essere accessibili alle autorità competenti di tutti gli Stati membri; invita gli Stati membri a garantire che le autorità competenti verifichino che i giornali di viaggio riportino dati realistici, in conformità dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2005, e a garantire che il piano di trasporto includa il riscontro di una prenotazione effettuata presso un posto di controllo e comprendente la fornitura di mangimi e abbeveraggio;

70.  invita la Commissione a introdurre un quadro comune minimo riguardante il numero di controlli sui trasporti di animali, garantendo che il numero di controlli a livello nazionale e unionale sia proporzionato al numero di animali che lasciano ciascuno Stato membro; invita inoltre la Commissione a proporre opzioni in materia di controllo che non comportino ulteriori ostacoli burocratici che possano compromettere il benessere degli animali destinati al trasporto o l'uniformità dei controlli in tutta l'Unione; ritiene che gli Stati membri dovrebbero porre in atto sistemi di controllo che verifichino l'esistenza, la qualità e l'attuazione delle analisi dei rischi, allorché delegano i controlli ad altre autorità;

71.  sottolinea che occorre promuovere l'espansione degli impianti di macellazione regionali e autorizzare le macellazioni presso gli allevamenti, per evitare i trasporti a lunga distanza e così migliorare ulteriormente il benessere degli animali da allevamento;

72.  sottolinea che i piani d'azione presentati dagli Stati membri per far fronte alle criticità rilevate nell'attuazione del regolamento (CE) n. 1/2005 devono contenere iniziative concrete, con un calendario rigoroso per quanto riguarda il loro completamento; invita la Commissione a effettuare un seguito accurato dei piani, in modo da garantire la completa esecuzione delle azioni e il pieno conseguimento degli obiettivi; sottolinea che gli Stati membri hanno la possibilità di imporre norme rigorose al fine di garantire il benessere degli animali vivi durante il trasporto;

73.  esorta la Commissione a proporre e stabilire un sistema di sanzioni dell'UE armonizzato ed efficace, con la definizione di criteri minimi comuni per le sanzioni in caso di violazioni del regolamento, al fine di gettare le basi di un sistema efficace, proporzionato e dissuasivo in tutta l'UE, e a provvedere affinché il sistema sanzionatorio tenga conto della natura, della gravità, della portata e della durata della violazione, nonché del verificarsi di precedenti violazioni;

74.  invita gli Stati membri a garantire che le forze di polizia nazionali siano addestrate a identificare attivamente eventuali violazioni della legislazione dell'UE in materia di trasporto degli animali;

75.  sottolinea la necessità di prevedere una formazione uniforme delle forze di polizia in tutti gli Stati membri per garantire controlli adeguati in tutte le fasi del viaggio;

76.  invita la Commissione a proporre misure che assicurino ispezioni esaustive e uniformi per verificare il rispetto delle norme di trasporto, al fine di evitare un dumping "animale" all'interno dell'Unione;

77.  invita la Commissione e gli Stati membri a elaborare una procedura per la rapida revoca delle autorizzazioni alle imprese che violano gravemente e ripetutamente il regolamento (CE) n. 1/2005, cosa che inoltre dà luogo a una concorrenza sleale;

78.  chiede che siano integrati nel regolamento (CE) n. 1/2005 indicatori di benessere basati sugli animali, come ad esempio indici fisici, fisiologici e comportamentali (ovvero basati sull'osservazione degli animali), nonché il possibile uso di monitor portatili e marcatori biochimici; chiede altresì che tali strumenti siano utilizzati da parte delle autorità competenti e della Commissione a fini di raccolta dati, nonché, in base a condizioni commerciali, da ispettori veterinari, trasportatori e operatori; ritiene che tali strumenti sarebbero necessari per valutare il benessere degli animali prima, durante e dopo il trasporto; osserva che alcuni dei suddetti indicatori esistono già, mentre altri sono in fase di elaborazione da parte dei centri di riferimento europei, ma sottolinea l'esigenza di condurre ulteriori ricerche e raccolte di dati in materia;

79.  reputa fondamentale, per le autorità competenti e per i trasportatori, avere accesso in tempo reale ai sistemi di navigazione satellitare e alle registrazioni della temperatura in qualsiasi momento del viaggio; ritiene che i mezzi di trasporto dovrebbero essere dotati di sistemi di controllo più aggiornati, sottoposti al monitoraggio delle autorità competenti, tra cui misurazioni della temperatura e dell'indice di umidità all'interno e all'esterno del veicolo, informazioni sulla somministrazione di acqua e la registrazione delle operazioni di carico e scarico; ricorda che le autorità competenti devono garantire la protezione dei dati e dei diritti relativi alla vita privata durante l'intero processo;

80.  insiste sul fatto che l'organizzatore o il trasportatore deve concedere alle autorità competenti l'accesso in tempo reale ai dati elettronici originali, dalla spedizione della partita presso il luogo di partenza alle operazioni di scarico degli animali nel luogo di destinazione, in modo da garantire l'accesso a dati non manipolabili;

81.  invita gli Stati membri a effettuare, tramite le autorità competenti, controlli senza preavviso sulla pianificazione e sull'esecuzione del trasporto di animali;

82.  sottolinea che anche le spedizioni intra-UE dovrebbero essere ispezionate durante le operazioni di carico; chiede che, durante il carico, le autorità competenti effettuino controlli per verificare che siano rispettate le prescrizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 in merito alle superfici e all'altezza libera, che i sistemi idrici e di ventilazione e gli impianti di abbeveraggio funzionino correttamente e siano adatti alle specie trasportate, che non siano caricati animali non idonei e che siano forniti mangimi e lettiere sufficienti;

83.  esorta gli Stati membri a effettuare controlli retroattivi finalizzati al benessere degli animali, volti a verificare se gli animali sono stati scaricati per l'intero periodo di riposo previsto dalla normativa dell'UE; invita la Commissione a impartire un ordine chiaro agli Stati membri affinché le autorità competenti agiscano in modo armonizzato, onde evitare di autorizzare trasporti per i quali non sono effettuati regolari controlli retroattivi;

Tempi di viaggio e periodi di riposo

84.  raccomanda l'istituzione di una procedura a livello dell'UE, specifica per specie, per la registrazione della frequenza di alimentazione e abbeveraggio degli animali dall'ultima somministrazione di alimenti, prima che siano caricati presso l'azienda di origine e fino alla fine del viaggio, senza causare ulteriori ritardi e maggiore stress durante le soste o le operazioni di carico e scarico; insiste affinché la Commissione adotti misure per garantire che gli Stati membri sanzionino adeguatamente le violazioni in caso di superamento dei tempi di viaggio;

85.  invita gli Stati membri a ispezionare i trasporti intra-UE nel momento in cui gli animali vengono caricati sui veicoli, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al regolamento (CE) n. 1/2005;

86.  invita gli Stati membri a garantire che vi sia un numero sufficiente di dispositivi per l'abbeveraggio accessibili, puliti, funzionanti e idonei alle esigenze di ciascuna specie, che il serbatoio di acqua sia stato riempito e che vi sia una quantità sufficiente di lettiere pulite;

87.  raccomanda che, nella futura legislazione, la durata dei viaggi di animali domestici destinati alla macellazione non superi, in linea di principio, le otto ore, tenendo conto delle caratteristiche geografiche specifiche di alcune regioni, come le isole, le regioni ultraperiferiche, le regioni remote e le aree in cui le infrastrutture sono poco sviluppate; sottolinea che la durata massima del viaggio deve applicarsi a tutti i mezzi di trasporto, a eccezione del trasporto marittimo;

88.  insiste sull'opportunità di rivedere le disposizioni concernenti la durata massima del viaggio, di integrare i dati provenienti dagli studi scientifici esistenti e da quelli in corso, nonché di tenere conto dei dati basati sugli animali e delle esigenze specifiche legate alla specie, all'età e alla categoria;

89.  chiede che siano accantonati fondi dell'UE esistenti per fornire un sostegno finanziario a impianti di macellazione e unità di trasformazione su piccola scala, locali, collettivi e mobili, affinché gli animali possano essere macellati nell'azienda agricola o il più vicino possibile al luogo di allevamento; incoraggia fortemente l'adozione di strategie alternative ai trasporti a lunga distanza, come la costruzione di impianti di macellazione e di lavorazione locali ed economicamente sostenibili in più siti, con incentivi e sostegno a titolo di fondi dell'UE, se del caso, come pure l'adozione di iniziative legislative negli Stati membri volte a facilitare la macellazione in azienda; invita gli Stati membri, qualora sia determinata l'inidoneità al trasporto, a rendere possibile una macellazione d'urgenza direttamente presso le aziende di allevamento e di ingrassamento;

90.  raccomanda agli Stati membri di creare corsie preferenziali per il trasporto di animali alle frontiere interne dell'UE, al fine di ridurre i tempi di viaggio;

91.  invita a formulare una definizione di "durata del viaggio" che comprenda l'intero periodo di movimento, escluso il tempo di carico in un mezzo di trasporto e il tempo di scarico dal mezzo di trasporto, una volta che il mezzo di trasporto sia giunto alla destinazione finale; invita le autorità competenti a verificare se i tempi di carico e scarico previsti siano realistici, proporzionati al numero di animali da caricare e scaricare e accuratamente dichiarati nel giornale di viaggio; reputa inoltre importante adottare misure volte a prevenire il cosiddetto "assembly centre hopping" (ovvero lo spostamento degli animali da un centro di raccolta a quello successivo per dissimulare la durata del trasporto) finalizzato a eludere i limiti di durata del viaggio verso la destinazione finale;

92.  raccomanda alla Commissione di tenere conto delle prove scientifiche per migliorare la qualità dei trasporti di tutti gli animali vivi, concentrando l'attenzione sulle problematiche legate al trasporto che creano problemi al benessere, come l'idoneità al trasporto, l'alimentazione e l'abbeveraggio, i periodi di riposo e le caratteristiche termiche dell'ambiente, operando distinzioni, se del caso, fra i mezzi di trasporto;

93.  invita la Commissione a includere nella revisione del regolamento (CE) n. 1/2005 disposizioni relative alla selezione del percorso più breve e più adatto per raggiungere la destinazione finale;

Temperatura durante il trasporto

94.  chiede che gli Stati membri garantiscano temperature ottimali all'interno dei veicoli per le specie trasportate in ogni momento del viaggio, a prescindere dal fatto che il mezzo di trasporto sia in sosta o in movimento e indipendentemente dalla temperatura esterna; invita inoltre gli Stati membri a garantire un'applicazione rigorosa delle temperature minima e massima all'interno dei mezzi di trasporto, come stabilito dal regolamento (CE) n. 1/2005; ritiene che gli Stati membri dovrebbero concedere l'approvazione di un viaggio, dei giornali di viaggio e dei piani di viaggio solo quando si prevede che le temperature siano comprese tra i 5ºC e i 30ºC per l'intera durata del viaggio, indipendentemente dal tipo di trasporto utilizzato, a meno che il mezzo di trasporto non sia dotato di impianti di climatizzazione in grado di mantenere le temperature entro limiti appropriati;

95.  riconosce che il calore corporeo degli animali può far aumentare le temperature all'interno di un mezzo di trasporto, causando temperature potenzialmente più elevate all'interno del mezzo rispetto all'esterno;

96.  invita gli Stati membri a effettuare controlli aggiuntivi e adeguati durante le ondate di calore e chiede che siano avviati studi per colmare le lacune di conoscenze in merito agli effetti della temperatura sul benessere degli animali;

97.  invita la Commissione a chiarire che la norma relativa alla temperatura nei veicoli si applica in qualsiasi momento del viaggio, fino alla destinazione finale; insiste sul fatto che la Commissione dovrebbe garantire, anche mediante azioni legali, che gli Stati membri non ignorino tale norma;

98.  chiede che sia sviluppato un sistema uniforme di previsioni meteorologiche basato sui dati del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine, al fine di semplificare il controllo di plausibilità effettuato dai veterinari ufficiali;

99.  invita gli Stati membri a garantire che i veicoli adibiti al trasporto rispettino i requisiti minimi di spazio di cui al capo VII dell'allegato I al regolamento (CE) n. 1/2005 e che, di conseguenza, in caso di temperature elevate gli animali abbiano più spazio a disposizione;

100.  ritiene fondamentale elaborare, in futuro, norme più specifiche relative agli intervalli di temperatura ottimali all'interno dei veicoli adibiti al trasporto, tenendo conto delle diverse esigenze specifiche in funzione della specie, dell'età e della categoria, nonché delle condizioni fisiologiche dell'animale, delle variazioni di razza all'interno della specie, dell'età, del sesso e dell'adattamento all'ambiente, come pure della regolazione della temperatura degli animali; è del parere che l'intervallo di temperatura approvato dovrebbe essere basato sulla temperatura effettiva, ovvero sulla combinazione di temperatura e umidità; raccomanda, inoltre, la registrazione della temperatura, dell'umidità e della concentrazione di ammoniaca mediante dispositivi di controllo collocati nei diversi scompartimenti del mezzo di trasporto, a prescindere che il trasporto avvenga per via marittima, aerea o terrestre; sottolinea che gli strumenti di monitoraggio della temperatura devono essere ispezionati, calibrati e certificati dalle autorità nazionali competenti;

Idoneità al trasporto e categorie di animali vulnerabili: animali non svezzati, in gestazione e alla fine della loro vita produttiva

101.  considera necessario condurre ulteriori studi al fine di individuare le esigenze di tutte le specie e categorie di animali trasportate in termini di alimentazione adeguata, intervalli per l'alimentazione e la ruminazione, termoregolazione, tempi di riposo e capacità fisica di affrontare il trasporto senza danni; è convinto che il benessere degli animali dovrebbe essere la preoccupazione principale e che occorra colmare le lacune di conoscenze intensificando la ricerca scientifica;

102.  ritiene che sia necessario concentrare maggiormente la ricerca su come migliorare la conoscenza delle esigenze speciali e specifiche di trasporto degli animali giovani e non svezzati, in particolare per quanto riguarda la durata ottimale del viaggio, in base ai mezzi di trasporto utilizzati, la disponibilità di spazio ottimale, l'età appropriata, l'adeguatezza dei dispositivi di abbeveraggio e dei sostituti del latte, la corretta gestione dell'alimentazione nei centri di raccolta, gli intervalli di alimentazione durante il trasporto, le condizioni ottimali per l'allevamento degli animali nell'azienda di origine nonché la valutazione dell'idoneità degli animali al trasporto, che deve essere adeguatamente garantita;

103.  chiede che sia chiarita la definizione di animali non svezzati, specificando che si tratta di animali che non sono in grado di ingerire autonomamente una quantità sufficiente di cibo solido e acqua e indicando un'età minima chiara, espressa in settimane, a seconda della specie e tenendo conto delle più recenti conoscenze scientifiche sul sistema immunitario e le esigenze alimentari di questi animali;

104.  invita la Commissione a introdurre, sulla base di studi scientifici sottoposti a revisione tra pari, limiti relativi alla durata di viaggio per gli animali non svezzati; ritiene che il trasporto di animali non svezzati dovrebbe essere evitato, e non dovrebbe essere consentito per i vitelli di età inferiore alle quattro settimane, tranne in caso di trasporto effettuato dagli allevatori per una distanza inferiore ai 50 km; è del parere che le restrizioni al trasporto di questi animali debbano essere prese in seria considerazione nel futuro regolamento, tenendo conto anche della necessità di intraprendere azioni volte a garantire che tutti gli animali ricevano cure adeguate nell'azienda di origine;

105.  invita gli Stati membri a promuovere i macelli mobili nelle zone remote, in particolare nelle zone montane e insulari; ricorda che i macelli mobili migliorerebbero il benessere degli animali che presentano lesioni e non possono essere trasportati negli stabilimenti di macellazione e promuoverebbero le vendite dirette;

106.  raccomanda alla Commissione di conferire all'EFSA il mandato di elaborare orientamenti comuni vincolanti a livello dell'UE per valutare l'idoneità al trasporto degli animali, al fine di garantire un approccio armonizzato in tutta l'Unione; ritiene inoltre che l'applicazione di tali orientamenti debba essere verificata e associata a sistemi di sanzioni;

107.  riconosce le differenze tra il trasporto di animali su strada e via mare; chiede che siano condotti ulteriori studi per comprendere meglio gli effetti di ciascuna modalità di trasporto sul benessere degli animali;

108.  ritiene che la situazione geografica particolarmente difficile delle regioni insulari e ultraperiferiche renda necessario promuovere l'allevamento in loco e le filiere corte al fine di ridurre i tempi di trasporto degli animali;

109.  invita gli Stati membri a promuovere i macelli mobili nelle zone insulari, in particolare nelle regioni ultraperiferiche; osserva che l'impiego dei macelli mobili consente di ridurre notevolmente il trasporto stradale e marittimo di animali vivi in tali regioni;

110.  sottolinea la vulnerabilità delle femmine in gestazione, che hanno esigenze biologiche molto specifiche e sono particolarmente vulnerabili durante il trasporto, il quale può provocare un aborto spontaneo oppure il parto durante il viaggio, con rischio di morte della madre o del giovane animale; ritiene che il trasporto di animali in gestazione dovrebbe essere evitato ed è dell'avviso che il trasporto di animali gravidi dovrebbe essere limitato a un massimo di quattro ore durante l'ultimo terzo della gestazione, dal momento che sono maggiormente esposti al rischio di soffrire durante il trasporto a causa dello scarso benessere; chiede che siano avviati ulteriori studi al fine di sviluppare metodi più accurati per determinare l'età gestazionale e valutare l'idoneità al trasporto in funzione dello stadio di gestazione; invita le autorità degli Stati membri a prestare la massima attenzione per garantire che non vengano trasportati animali non idonei, in particolare femmine gravide che abbiano superato il periodo massimo di gestazione consentito dal regolamento (CE) n. 1/2005;

111.  ritiene che i rischi associati a un livello di protezione inferiore per gli animali vulnerabili di minor valore economico, in particolare gli animali alla fine della loro vita produttiva, siano molto reali e dovrebbero pertanto essere tenuti in considerazione in sede di revisione delle disposizioni, evitando al contempo il trasporto di tali animali su lunghe distanze, data la difficoltà di valutarne l'idoneità nonché la capacità di affrontare il trasporto; è del parere che il trasporto di animali alla fine della loro vita produttiva dovrebbe essere consentito solo verso il più vicino macello disponibile adatto alla specie; chiede che la Commissione promuova iniziative e investimenti volti a potenziare la rete dei macelli mobili, locali e regionali, al fine di garantire, in futuro, il raggiungimento di un limite massimo di quattro ore di trasporto per gli animali alla fine della loro vita produttiva;

112.  insiste sul fatto che, qualora gli animali si ammalino o subiscano lesioni durante il trasporto, i conducenti devono avvertire immediatamente un veterinario e gli animali interessati devono essere considerati "non idonei" al trasporto, separati dagli altri animali e sottoposti a cure di primo soccorso;

Specie non adeguatamente disciplinate dal regolamento (CE) n. 1/2005

113.  raccomanda alla Commissione di elaborare proposte legislative sulla base delle più recenti conoscenze scientifiche in merito alle esigenze dei pesci e di altri animali acquatici e ai metodi di trasporto, al fine di ridurre al minimo le loro sofferenze durante il trasporto; sottolinea che le nuove disposizioni dovrebbero fornire una lista di controllo dettagliata per la pianificazione e la preparazione precedenti al trasporto, disposizioni specifiche riguardanti i parametri di qualità dell'acqua, la densità, il trattamento durante il carico e lo scarico nonché i controlli successivi al trasporto relativi al benessere degli animali; invita la Commissione a garantire che gli orientamenti che pubblica siano aggiornati in base ai dati scientifici più recenti e conformi al regolamento (CE) n. 1/2005, e chiede la definizione di requisiti specifici per il movimento a carattere commerciale di pesci; sottolinea inoltre che dovrebbero essere fornite una formazione e una certificazione specifiche per quanto riguarda il trasporto di pesci;

114.  invita la Commissione a includere nel regolamento (CE) n. 1/2005 disposizioni tese a proteggere adeguatamente le specie che non sono già opportunamente contemplate dalla normativa; ricorda che gli orientamenti volti a colmare le lacune legislative, in particolare per quanto riguarda specie specifiche, non sono giuridicamente vincolanti e invita la Commissione a includere disposizioni per proteggere adeguatamente le specie non sufficientemente coperte dalla legislazione, come pollame e conigli; chiede inoltre l'adozione di disposizioni specifiche per specie nei seguenti casi, compresi, se del caso, la durata massima del viaggio a seconda del motivo del trasporto; considera necessari l'utilizzo di contenitori specifici per il pollame, che consentano ai volatili di stare nella loro posizione naturale e di avere una circolazione d'aria sufficiente sopra le loro teste, nonché l'adozione di norme per il loro corretto trattamento, in particolare quando vengono catturati prima del trasporto; rileva che la mancanza di disposizioni relative ai conigli nel regolamento comporta talvolta l'uso inadeguato di contenitori per pollame per il trasporto di conigli; è del parere che il trasporto di pollame e conigli dovrebbe essere consentito solo verso il più vicino macello disponibile adatto alla specie; chiede che la Commissione promuova iniziative e investimenti volti a potenziare la rete dei macelli mobili, locali e regionali, al fine di garantire, in futuro, il raggiungimento di un limite massimo di quattro ore di trasporto per tali animali;

115.  sottolinea l'urgente necessità di valutare le informazioni scientifiche più recenti sul benessere degli animali da compagnia durante il trasporto; ritiene che siano necessari ulteriori studi sulle esigenze degli animali da compagnia, conformemente alla disposizione del regolamento (CE) n. 1/2005 relativa alla pubblicazione dei pareri dell'EFSA sulle esigenze dei cani e dei gatti; invita la Commissione a introdurre disposizioni dettagliate relative al movimento a carattere commerciale degli animali da compagnia sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, prestando particolare attenzione alla separazione degli animali e allo spazio disponibile, all'accatastamento, alla lettiera, a un intervallo di temperatura e umidità adeguato per garantire il benessere degli animali, nonché all'adeguata formazione del personale addetto alla movimentazione e al trasporto degli animali;

116.  sottolinea l'urgente necessità di valutare le informazioni scientifiche più recenti sulle esigenze e il benessere dei cavalli durante il trasporto; si attende che la Commissione tenga conto di tali specie proponendo requisiti specifici per specie nel regolamento (CE) n. 1/2005 riveduto;

Disposizioni specifiche relative al trasporto via mare

117.  chiede l'adozione di misure che consentano la transizione verso un commercio di carne, carcasse e materiale genetico, se del caso, che potrebbe eliminare la necessità del trasporto via mare; esorta la Commissione a migliorare e chiarire le disposizioni sul trasporto marittimo, in particolare per quanto riguarda la procedura di autorizzazione come pure la definizione e l'identificazione degli organizzatori e dei trasportatori e dei loro obblighi, al fine di stabilire una chiara catena di responsabilità e una comunicazione trasparente tra gli allevatori, i trasportatori, i veterinari e le autorità competenti; chiede l'introduzione di misure dissuasive, comprese sanzioni pecuniarie, per evitare che le carcasse di animali vengano gettate in mare o lungo le vie di trasporto, conformemente alla Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (Convenzione Marpol);

118.  invita gli Stati membri a garantire la presenza di strutture adeguate e sufficienti entro 30 km dalle frontiere o dai porti per scaricare, nutrire e abbeverare gli animali e per permettere loro di riposare adeguatamente, salvaguardando in tal modo il benessere degli animali in caso di ritardi; chiede che gli Stati membri non autorizzino il trasporto in assenza di tali strutture;

119.  invita la Commissione a redigere un elenco dei porti dotati di strutture adeguate per l'ispezione degli animali, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri e di un appropriato monitoraggio da parte della Commissione;

120.  chiede che gli Stati membri garantiscano che tali strutture siano effettivamente utilizzate, quando è richiesto lo scarico, prima di avviare le operazioni di carico degli animali sulle navi, e che gli animali non siano tenuti all'interno dei camion per lunghi periodi in attesa di essere caricati sulle navi;

121.  invita inoltre gli Stati membri a migliore la cooperazione sul fronte della pianificazione del trasporto di animali, al fine di prevenire sovraffollamenti ai controlli di frontiera;

122.  rileva la necessità di esaminare le opzioni possibili per migliorare la qualità del trasporto marittimo degli animali da riproduzione di stato sanitario elevato e per consentire loro di riposare a bordo del veicolo, laddove le operazioni di scarico potrebbero comprometterne lo stato di salute;

123.  chiede che gli Stati membri frontalieri o dotati di porti, responsabili del controllo dei veicoli stradali e delle navi diretti verso paesi terzi, a sanzionare tutte le violazioni della normativa dell'UE;

124.  ritiene essenziale la presenza obbligatoria di un veterinario indipendente, in proporzione al numero di animali, durante i periodi di riposo presso le stalle di sosta ufficiali e nel corso delle operazioni di carico e scarico, soprattutto in caso di trasporti su lunghe distanze; invita gli Stati membri a introdurre disposizioni vincolanti per i viaggi via mare, assicurando la presenza a bordo, per l'intera durata del viaggio, di veterinari o, come misura di ultima istanza, di un professionista abilitato e dotato di adeguate competenze, al fine di verificare l'attuazione delle pertinenti norme in materia di salute e benessere degli animali e di fornire assistenza in tempo reale agli animali malati o feriti sulle navi, nonché di adeguare l'abbeveraggio e l'alimentazione degli animali alle loro esigenze immediate;

125.  chiede che siano adottate disposizioni vincolanti per le ispezioni a seguito delle operazioni di carico delle navi, al fine di prevenire incidenti;

126.  ritiene fondamentale la presenza obbligatoria di un veterinario indipendente al momento del carico e del raggiungimento della destinazione finale di viaggi lunghi verso paesi terzi; sottolinea che la presenza di un veterinario consentirà di rivalutare l'idoneità al trasporto e può contribuire a garantire il rispetto della legislazione dell'UE e l'attuazione della pertinente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea;

Trasporto di animali vivi verso paesi terzi

127.  invita gli Stati membri a ispezionare, nel punto di carico e al raggiungimento della destinazione finale, tutte le partite destinate a viaggi lunghi verso paesi terzi, nonché a condurre attente valutazioni per mettere a punto le procedure per tali ispezioni, includendovi aspetti quali la quantità di alimenti e acqua per la durata del viaggio, lo spazio e l'altezza a disposizione degli animali, la qualità, l'installazione e l'adeguato funzionamento di dispositivi di abbeveraggio in base alle esigenze degli animali trasportati nonché la qualità della lettiera, così da garantire che gli animali non idonei non vengano caricati; invita la Commissione ad adottare provvedimenti nei confronti degli Stati membri che autorizzano le esportazioni di animali vivi quando non può essere garantita l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nella causa C-424/13(9);

128.  invita la Commissione e gli Stati membri a raccogliere dati completi e a includere nella revisione del regolamento (CE) n. 1/2005 l'obbligo di elaborare relazioni sullo stato di salute degli animali e sulla loro mortalità all'arrivo a destinazione;

129.  raccomanda la creazione e l'attuazione di una corsia prioritaria presso tutte le frontiere esterne e interne dell'UE, riservata specificamente al trasporto degli animali, comprese strutture di riposo adeguate alle esigenze degli animali trasportati, al fine di ridurre la durata del viaggio, eliminare i tempi di attesa, ridurre al minimo, nella misura del possibile, eventuali ritardi che possano avere conseguenze dannose sul benessere degli animali nonché di accorciare la durata totale del viaggio; raccomanda di inviare in anticipo i documenti in formato elettronico alle autorità riceventi;

130.  ribadisce che, in caso di trasporto di animali vivi verso paesi terzi, le partite dovrebbero essere autorizzate solo una volta che l'autorità competente avrà ottenuto la garanzia che il giornale di viaggio presentato sia compilato integralmente, realistico e corredato da prove dimostrabili, come pure la garanzia che il regolamento (CE) n. 1/2005 sarà effettivamente applicato fino alla destinazione finale, ivi compresa la parte del viaggio che si svolgerà fuori del territorio dell'Unione, conformemente alla sentenza della Corte di giustizia nella causa C-424/13; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a garantire che le norme valide all'interno dell'UE si applichino anche al trasporto di animali oltre i confini dell'Unione; osserva che di recente alcuni paesi/regioni hanno difeso la loro decisione di limitare il trasporto di animali su lunghe distanze, in particolare per quanto riguarda le esportazioni di animali vivi e il trasporto di specifiche categorie di animali, segnatamente quando i viaggi richiedono una sosta di 24 ore, a causa dell'assenza di posti di controllo nei paesi terzi;

131.  invita la Commissione a redigere un elenco di paesi terzi che applicano norme con effetti protettivi almeno equivalenti alle norme dell'UE, in cui l'esportazione di animali da allevamento vivi può essere autorizzata direttamente sulla base di un accordo internazionale; chiede, nel contempo, che la Commissione affronti la questione dei paesi terzi che sfruttano la loro certificazione per fungere da nodi di transito per il trasporto di animali verso paesi terzi non certificati; invita la Commissione a istituire, per altri casi, un sistema di controllo certificato che garantisca la conformità alla legislazione dell'Unione in ogni fase del viaggio in caso di trasporto verso paesi terzi; chiede, a tal proposito, che la Commissione esamini esempi di migliori pratiche per quanto riguarda gli strumenti di certificazione e controllo al fine di garantire la tracciabilità e il benessere durante il trasporto di animali vivi verso paesi terzi;

132.  riconosce che attualmente non esiste alcun sistema di controllo per il trasporto verso paesi terzi, il che determina situazioni in cui spesso le esportazioni di animali verso paesi terzi non rispettano il regolamento (CE) n. 1/2005 e violano la pertinente sentenza C-424/13 della Corte di giustizia; chiede che il trasporto di animali tra l'UE e i paesi terzi sia consentito solo quando possono essere garantite le norme europee di cui alla sentenza C-424/13 della Corte di giustizia;

133.  invita la Commissione a promuovere, nei negoziati commerciali bilaterali, l'adozione di norme uniformi in materia di benessere degli animali durante il trasporto tra paesi dell'UE e paesi terzi, onde evitare che gli allevatori europei siano vittime di una concorrenza sleale;

134.  insiste sulla necessità di rafforzare la cooperazione e la comunicazione con i paesi terzi, in particolare per quanto riguarda l'assistenza reciproca e la rapida condivisione delle informazioni, nonché la realizzazione di diverse iniziative finalizzate alla sensibilizzazione e alla promozione dell'attuazione delle norme dell'UE nei paesi terzi, specialmente per quanto riguarda la carne o i prodotti di origine animale importati nell'Unione;

135.  raccomanda alla Commissione di incaricare i suoi auditor, compresi veterinari e ingegneri tecnici, di effettuare ispezioni e valutazioni approfondite al fine di redigere un elenco centralizzato, verificato e accreditato delle strutture per il riposo disponibili nei paesi terzi, in conformità dei requisiti del regolamento (CE) n. 1/2005; invita gli Stati membri a non approvare, in futuro, i giornali di viaggio a meno che non sia stato confermato che le strutture per il riposo proposte sono effettivamente incluse nell'elenco summenzionato e garantiscono pertanto le condizioni necessarie per lo scarico degli animali; sottolinea inoltre che la conferma della prenotazione per ogni struttura per il riposo è fondamentale per garantire la disponibilità di spazio sufficiente per tutti gli animali indicati nel piano di trasporto;

136.  rileva la necessità di esaminare le opzioni possibili per migliorare la qualità del trasporto degli animali da riproduzione di stato sanitario elevato e per consentire loro di riposare a bordo del veicolo, laddove le operazioni di scarico potrebbero comprometterne lo stato di salute;

137.  ritiene essenziale rafforzare il sostegno finanziario per gli aiuti esteri e la cooperazione internazionale, specialmente per i paesi terzi che richiedono maggiori investimenti, ad esempio per il raffrescamento delle carcasse o la manipolazione del materiale germinale;

138.  ribadisce l'importanza di capitoli applicabili sul commercio e lo sviluppo sostenibile in tutti gli accordi commerciali dell'UE, quale strumento per garantire che le maggiori ambizioni normative proposte siano coerenti con la politica commerciale dell'UE e siano rispettate dai paesi terzi che hanno firmato accordi commerciali con l'UE; sottolinea che i capitoli sul commercio e lo sviluppo sostenibile dovrebbero anche tenere conto di norme di produzione equivalenti, in particolare nell'ambito del benessere degli animali;

139.  invita la Commissione a sfruttare la politica commerciale dell'UE come leva per rafforzare il rispetto del regolamento (CE) n. 1/2005 al di fuori dell'UE, mantenendo nel contempo gli obiettivi di crescita economica e creazione di posti di lavoro nell'Unione e garantendo che i relativi costi di conformità non incidano in modo sproporzionato sulle imprese dell'UE;

140.  chiede il rispetto obbligatorio delle norme dell'UE in materia di protezione e benessere degli animali, anche nelle importazioni da paesi terzi, al fine di garantire la competitività dei produttori europei;

Presentazione di relazioni

141.  chiede che tutti gli Stati membri riferiscano alla Commissione a cadenza annuale in merito al numero di specie di animali trasportate all'interno dell'UE ed esportate in paesi terzi, ai controlli effettuati durante tali trasporti e corredati da prove, alle violazioni rilevate durante tali trasporti e corredate da prove, nonché alle azioni di follow-up intraprese dagli Stati membri, e che tali relazioni siano rese pubbliche dalla Commissione entro due mesi dalla loro presentazione da parte dello Stato membro;

142.  invita la Commissione e gli Stati membri a riferire a cadenza annuale al Parlamento in merito alle azioni intraprese per migliorare la tutela e il benessere degli animali durante il trasporto;

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143.  incarica la sua Presidente di trasmettere la presente raccomandazione e la relazione finale della commissione d'inchiesta al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU L 113 del 19.5.1995, pag. 1.
(2) GU L 239 I del 24.7.2020, pag. 1.
(3) GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1.
(4) Relazione speciale n. 31/2018 della Corte dei conti europea del 14 novembre 2018 dal titolo "Il benessere degli animali nell'UE: colmare il divario tra obiettivi ambiziosi e attuazione pratica".
(5) EFSA, "Trasporto di animali vivi: l'EFSA alla ricerca di contributi in preparazione a imminente valutazione scientifica", 15 aprile 2021.
(6) Cfr. sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 ottobre 2004, Commissione delle Comunità europee/Paesi Bassi, C-113/02, ECLI:EU:C:2004:616 e sentenza della Corte (Terza Sezione) dell'8 maggio 2008, Danske Svineproducenter/Justitsministeriet, causa C-491/06, ECLI:EU:C:2008:263.
(7) Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).
(8) Direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare della Commissione, Audit e analisi della salute e dei prodotti alimentari, unità F2: Animali, documento di rete dei punti di contatto nazionali intitolato "Documento di rete sulle navi destinate al trasporto di bestiame", 2020.
(9) Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 23 aprile 2015, Zuchtvieh-Export GmbH/Stadt Kempten, causa C‑424/13, ECLI:EU:C:2015:259.

Ultimo aggiornamento: 11 aprile 2022Note legali - Informativa sulla privacy