Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 16 febbraio 2022, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di documentazione delle catture di tonno rosso (Thunnus thynnus) e abroga il regolamento (UE) n. 640/2010 (COM(2020)0670 – C9-0336/2020 – 2020/0302(COD))(1)
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Testo della Commissione
Emendamento
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 6
(6) Alcune disposizioni contenute nelle raccomandazioni ICCAT sono frequentemente modificate dalle PCC dell'ICCAT e saranno probabilmente oggetto di ulteriori modifiche in futuro. Al fine di includere rapidamente nel diritto dell'Unione le future modifiche delle raccomandazioni ICCAT, è pertanto opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda: l'uso obbligatorio di eBCD e BCD, le norme per i gruppi di BCD, la convalida di eBCD e BCD, il termine per la deroga relativa alle informazioni sulla marcatura relativamente alle dimensioni minime a norma del regolamento (UE) 20../.1; la registrazione e la convalida delle catture e delle successive operazioni commerciali nel sistema eBCD, le informazioni relative alla convalida e ai punti di contatto, le informazioni relative ai BCD o agli eBCD stampati, le date previste per l'elaborazione di relazioni e i riferimenti agli allegati delle raccomandazioni ICCAT.
(6) Alcune disposizioni contenute nelle raccomandazioni ICCAT sono frequentemente modificate dalle PCC dell'ICCAT e saranno probabilmente oggetto di ulteriori modifiche in futuro. Al fine di includere rapidamente nel diritto dell'Unione le future modifiche delle raccomandazioni ICCAT, è pertanto opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica del presente regolamento per quanto riguarda l'uso obbligatorio di eBCD e BCD, le norme per i gruppi di BCD, la convalida di eBCD e BCD, il termine per la deroga relativa alle informazioni sulla marcatura relativamente alle dimensioni minime a norma del regolamento (UE) 20../.1; la registrazione e la convalida delle catture e delle successive operazioni commerciali nel sistema eBCD, le informazioni relative alla convalida e ai punti di contatto, le informazioni relative ai BCD o agli eBCD stampati, le date previste per l'elaborazione di relazioni, nonché all'integrazione del presente regolamento con gli allegati delle raccomandazioni ICCAT elencati nell'allegato del presente regolamento, e con successive modifiche a tali allegati.
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1 Regolamento (UE) 20../… del Parlamento europeo e del Consiglio, del …20.., che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (UE) 2017/2107 e (UE) 2019/833 e abroga il regolamento (UE) 2016/1627.
1 Regolamento (UE) 20../… del Parlamento europeo e del Consiglio, del …20.., che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (UE) 2017/2107 e (UE) 2019/833 e abroga il regolamento (UE) 2016/1627.
Emendamento 2 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 1
1. documento di cattura del tonno rosso secondo il formato di cui all'allegato 2 della raccomandazione ICCAT [18-13]; "tonno rosso":
1. documento di cattura del tonno rosso secondo il formato di cui al punto 1 dell'allegato del presente regolamento;
Emendamento 3 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 6
6. Il BCD convalidato include, se del caso, le informazioni riportate nell'allegato 1 della raccomandazione ICCAT [18-13]. Le istruzioni per l'emissione, la numerazione, la compilazione e la convalida del documento di cattura sono indicate all'allegato 3 della raccomandazione ICCAT [18-13].
6. Il BCD convalidato include, se del caso, le informazioni di cui al punto 2 dell'allegato del presente regolamento. Le istruzioni per l'emissione, la numerazione, la compilazione e la convalida del documento di cattura sono indicate al punto 3 dell'allegato del presente regolamento.
Emendamento 4 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 3
3. Il BFTRC convalidato comprende tutte le informazioni di cui agli allegati 4 e 5 della raccomandazione ICCAT [18-13].
3. Il BFTRC convalidato comprende tutte le informazioni di cui ai punti 4 e 5 dell'allegato del presente regolamento.
Emendamento 5 Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera c
(c) come copie di riserva, esclusivamente nel caso in cui emergano difficoltà tecniche con il sistema che impediscano a uno Stato membro di utilizzare il sistema eBCD, secondo le procedure di cui all'allegato 3 della raccomandazione ICCAT [18-12]. I ritardi degli Stati membri nell'adozione delle azioni necessarie, quali la fornitura dei dati necessari per garantire la registrazione degli utenti nel sistema eBCD o altre situazioni evitabili, non costituiscono una difficoltà tecnica accettabile;
(c) come copie di riserva, esclusivamente nel caso in cui emergano difficoltà tecniche con il sistema che impediscano a uno Stato membro di utilizzare il sistema eBCD, secondo le procedure di cui al punto 6 dell'allegato del presente regolamento. I ritardi degli Stati membri nell'adozione delle azioni necessarie, quali la fornitura dei dati necessari per garantire la registrazione degli utenti nel sistema eBCD o altre situazioni evitabili, non costituiscono una difficoltà tecnica accettabile;
Emendamento 6 Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 1
1. Entro il 15 agosto di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione con le informazioni descritte all'allegato 6 della raccomandazione ICCAT [18-13], che copra il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente.
1. Entro il 15 agosto di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione con le informazioni di cui al punto 7 dell'allegato del presente regolamento, che copra il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente.
Emendamento 7 Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 2
2. Le relazioni generate dal sistema eBCD sono usate per soddisfare gli obblighi di relazione annuale. Nella loro relazione annuale gli Stati membri trasmettono gli elementi di cui all'allegato 6 della raccomandazione ICCAT [18-13] che non possono essere prodotti dal sistema eBCD.
2. Le relazioni generate dal sistema eBCD sono usate per soddisfare gli obblighi di relazione annuale. Nella loro relazione annuale gli Stati membri trasmettono gli elementi di cui al punto 7 dell'allegato del presente regolamento che non possono essere prodotti dal sistema eBCD.
-1. La Commissione adotta, entro …. [6 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] un atto delegato conformemente all'articolo 15 che integra il regolamento con le disposizioni degli allegati delle raccomandazioni ICCAT elencate nell'allegato del presente regolamento. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 per modificare successivamente tale atto delegato.
Emendamento 9 Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera i
(i) i riferimenti agli allegati delle raccomandazioni ICCAT di cui all'articolo 2, paragrafo 1, all'articolo 4, paragrafo 6, all'articolo 8, paragrafo 3, all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 13, paragrafi 1 e 2.
soppresso
Emendamento 10 Proposta di regolamento Allegato (nuovo)
Allegato
1) Il formato del BCD indicato all'allegato 2 della raccomandazione ICCAT [18-13], di cui all'articolo 2, punto 1;
2) le informazioni riportate nell'allegato 1 della raccomandazione ICCAT [18-13], di cui all'articolo 4, paragrafo 6, prima frase;
3) le istruzioni indicate all'allegato 3 della raccomandazione ICCAT [18-13], di cui all'articolo 4, paragrafo 6, seconda frase;
4) le informazioni riportate nell'allegato 4 della raccomandazione ICCAT [18-13], di cui all'articolo 8, paragrafo 3;
5) le informazioni riportate nell'allegato 5 della raccomandazione ICCAT [18-13], di cui all'articolo 8, paragrafo 3;
6) le procedure indicate all'allegato 3 della raccomandazione ICCAT [18-12], di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c);
7) le informazioni riportate nell'allegato 6 della raccomandazione ICCAT [18-13], di cui all'articolo 13, paragraf1 1 e 2.
La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A9-0172/2021).