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Procedura : 2020/2220(INL)
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Ciclo del documento : A9-0083/2022

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A9-0083/2022

Discussioni :

PV 02/05/2022 - 13
CRE 02/05/2022 - 13

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PV 03/05/2022 - 8.2
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P9_TA(2022)0129

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Martedì 3 maggio 2022 - Strasburgo
Elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto
P9_TA(2022)0129A9-0083/2022
Risoluzione
 Allegato
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 3 maggio 2022 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, che abroga la decisione del Consiglio (76/787/CECA, CEE, Euratom) e l'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto (2020/2220(INL)2022/0902(APP))

Il Parlamento europeo,

–  vista la dichiarazione del 9 maggio 1950, che proponeva la costituzione della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) quale prima tappa della Federazione europea,

–  visto l'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto ("Atto elettorale"), allegato alla decisione del Consiglio 76/787/CECA, CEE, Euratom del 20 settembre 1976, quale modificato dalla decisione 2002/772/CE, Euratom, del Consiglio, del 25 giugno e del 23 settembre 2002(1), e dalla decisione (UE, Euratom) 2018/994 del Consiglio, del 13 luglio 2018(2),

–  visti i trattati, in particolare gli articoli 2, 3, 9, 10, 14 e l'articolo 17, paragrafo 7, del trattato sull'Unione europea (TUE), e gli articoli 8, 20 e 22, l'articolo 223, paragrafo 1, e l'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), nonché l'articolo 2 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea,

–  visto il protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea,

–  vista la direttiva 93/109/CE del Consiglio, del 6 dicembre 1993, relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini(3),

–  viste le sue precedenti risoluzioni sulla procedura elettorale per il Parlamento europeo, in particolare la sua risoluzione del 15 luglio 1998 sull'elaborazione di un progetto di procedura elettorale contenente principi comuni per l'elezione dei membri del Parlamento europeo(4), la sua risoluzione del 22 novembre 2012 sulle elezioni al Parlamento europeo nel 2014(5), la sua risoluzione del 4 luglio 2013 sul miglioramento delle modalità pratiche per lo svolgimento delle elezioni europee del 2014(6) e la sua risoluzione dell'11 novembre 2015 sulla riforma della legge elettorale dell'Unione europea(7),

–  viste le sue risoluzioni del 13 marzo 2013(8) e del 7 febbraio 2018(9) sulla composizione del Parlamento europeo,

–  vista la sua risoluzione del 26 novembre 2020 sul bilancio delle elezioni europee(10),

–  visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee(11), in particolare gli articoli 13, 21 e 31,

–  visto l'accordo quadro del 20 ottobre 2010 sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea,

–  visti la relazione informativa del Comitato economico e sociale europeo "La realtà del diritto di voto delle persone con disabilità alle elezioni del Parlamento europeo", adottata in seduta plenaria il 20 marzo 2019(12), e il suo supplemento di parere sul tema "La necessità di garantire l'effettivo diritto di voto per le persone con disabilità nelle elezioni del Parlamento europeo", adottato il 2 dicembre 2020(13),

–  vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD), ratificata dall'UE nel 2010 e da tutti gli Stati membri, e l'articolo 29 sulla partecipazione alla vita politica e pubblica,

–  vista la comunicazione della Commissione del 3 marzo 2021 dal titolo "Un'Unione dell'uguaglianza: strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030" (COM(2021)0101),

–  vista la comunicazione della Commissione, del 3 dicembre 2020, sul piano d'azione per la democrazia europea (COM(2020)0790),

–  vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"), in particolare gli articoli 11, 21, 23 e 39,

–  visto il pilastro europeo dei diritti sociali, in particolare il primo principio,

–  visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, in particolare l'articolo 25,

–  visti i lavori dell'Unione interparlamentare (UIP) sull'uguaglianza di genere, in particolare il suo piano d'azione per parlamenti sensibili alla dimensione di genere,

–  visto il discorso sullo stato dell'Unione 2021 in cui la presidente von der Leyen ha annunciato che il 2022 sarà l'anno dei giovani,

–  vista la proposta della Commissione relativa a un Anno europeo dei giovani 2022,

–  visti gli articoli 46 e 54 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A9-0083/2022),

A.  considerando che dal 1976, quando l'Atto elettorale ha preparato il terreno per la prima elezione dei rappresentanti del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, il Parlamento europeo ha ripetutamente sollecitato la riforma della legge elettorale europea e progressi verso una vera e più uniforme procedura elettorale europea;

B.  considerando che il trattato di Lisbona ha previsto un progresso concreto confermando il diritto del Parlamento europeo di presentare di sua iniziativa una proposta relativa all'Atto elettorale e alla propria composizione;

C.  considerando che altre importanti modifiche introdotte nel trattato di Lisbona riguardavano, in particolare, la formulazione dell'articolo 14 TUE, il quale stabilisce che il Parlamento è composto da rappresentanti dei cittadini dell'Unione e non dei popoli degli Stati membri, nonché il riferimento al ruolo del Parlamento nell'elezione del presidente della Commissione, che dovrebbe essere eletto tenendo conto dei risultati delle elezioni del Parlamento europeo;

D.  considerando che la procedura per le elezioni del 2014 ha stabilito un precedente riguardo al ruolo del Parlamento nella scelta del presidente della Commissione; che non è stato possibile rendere tale procedura parte di una riforma globale della legge elettorale europea, il che ha contribuito a creare il contesto politico per l'inattesa disapplicazione del principio del candidato capolista in seguito alle elezioni europee del 2019; che il candidato capolista la cui entità politica europea ha ricevuto il numero complessivo più elevato di seggi dovrebbe essere incaricato per primo di formare una maggioranza di coalizione in seno al Parlamento neoeletto, per quanto riguarda la designazione di un candidato alla presidenza della Commissione; che, nel caso in cui non sia possibile raggiungere una maggioranza di coalizione, l'incarico dovrebbe essere assegnato al candidato capolista successivo; che il Parlamento si attende che il presidente del Consiglio europeo consulti i leader delle entità politiche e dei gruppi parlamentari europei, per garantire una procedura di designazione informata, e ritiene che tale processo del candidato capolista possa essere formalizzato mediante un accordo politico tra le entità politiche europee e tramite un accordo interistituzionale tra il Parlamento e il Consiglio europeo;

E.  considerando che alcune disposizioni comuni dell'attuale Atto elettorale europeo indicano la direzione da seguire per introdurre i necessari miglioramenti, fra cui quelle che prevedono l'elezione dei candidati a scrutinio di lista o uninominale preferenziale con riporto di voti di tipo proporzionale, la libertà di costituire circoscrizioni su base nazionale, l'introduzione di una soglia elettorale massima del 5 % nelle circoscrizioni nazionali come mezzo per garantire il funzionamento del Parlamento, nonché il divieto dei deputati al Parlamento europeo di ricoprire un doppio mandato al Parlamento europeo e al parlamento nazionale;

F.  considerando che, nonostante alcuni progressi nella definizione di criteri comuni per le procedure elettorali del Parlamento europeo, attualmente le elezioni europee continuano a essere disciplinate soprattutto dalle leggi nazionali e sono quindi necessari ulteriori miglioramenti al fine di istituire una vera procedura uniforme per le elezioni europee;

G.  considerando che l'affluenza alle urne nelle elezioni europee del 2019 è stata la più alta registrata per le elezioni del Parlamento europeo negli ultimi vent'anni; che il tasso di partecipazione nasconde forti disparità tra gli Stati membri; che la maggiore affluenza è un segnale positivo e dimostra che i cittadini, e in particolare le generazioni più giovani, dell'Unione manifestano crescente interesse per lo sviluppo dell'integrazione europea, come rivelano anche i risultati dell'Eurobarometro speciale del 9 marzo 2021; che tale tasso indica tuttora che solo la metà dei cittadini dell'Unione ha partecipato; che il crescente interesse per le elezioni europee indica che i cittadini dell'UE chiedono un'azione rapida dell'Unione in materia di cambiamenti climatici, ripresa economica, tutela dei diritti umani e dello Stato di diritto, migrazione e ruolo dell'Unione europea nelle relazioni internazionali; che è necessario intensificare le attività di comunicazione al fine di rafforzare l'interesse dei cittadini dell'Unione per i temi europei nonché il ruolo dei partiti politici e delle fondazioni politiche dell'UE in tal senso;

H.  considerando che la tendenza all'aumento dell'affluenza alle urne può essere migliorata rafforzando l'assunzione di responsabilità e i rapporti tra elettori e candidati nonché promuovendone la dimensione al livello dell'Unione;

I.  considerando che un sistema elettorale ben funzionante crea un clima di fiducia e sostegno tra la popolazione e rafforza la fiducia dei cittadini dell'Unione nella loro capacità di cambiare la società democraticamente esercitando il diritto di voto;

J.  considerando che l'approvazione da parte degli Stati membri della decisione 2018/994 del Consiglio, del 13 luglio 2018, è ancora in sospeso, ma ciò non preclude le necessarie modifiche dei sistemi elettorali dell'Unione;

K.  considerando che il crescente slancio politico in tutta Europa potrebbe offrire la possibilità di introdurre disposizioni ed elementi che rafforzano la dimensione europea delle elezioni;

L.  considerando che un approccio adeguato alla riforma della legge elettorale europea dovrebbe basarsi sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità e sull'introduzione di norme minime comuni;

M.  considerando che la riforma della procedura elettorale del Parlamento europeo dovrebbe mirare ad rinforzare il dibattito pubblico democratico e sovranazionale e ad accrescere la dimensione democratica e sovranazionale delle elezioni europee e la legittimazione democratica del processo decisionale dell'Unione, nonché a rafforzare la cittadinanza nell'Unione, migliorare il funzionamento del Parlamento europeo e la governance dell'Unione, attribuire maggiore legittimità e maggiori poteri legislativi all'attività del Parlamento europeo conferendogli un vero diritto d'iniziativa, rafforzare i principi di uguaglianza elettorale e pari opportunità, in particolare tra donne e uomini, potenziare l'efficacia del sistema per lo svolgimento delle elezioni europee e avvicinare i membri del Parlamento europeo ai loro elettori, in particolare a quelli più giovani;

N.  considerando che la raccomandazione 16 del panel europeo di cittadini numero 2 su democrazia europea, valori e diritti, Stato di diritto e sicurezza della Conferenza sul futuro dell'Europa chiede una legge elettorale per il Parlamento europeo che armonizzi le condizioni elettorali (età minima per l'elettorato attivo, data delle elezioni, requisiti per le circoscrizioni elettorali, candidati, partiti politici e loro finanziamento) e che i cittadini europei abbiano il diritto di votare per diversi partiti a livello di Unione europea che siano ciascuno composto da candidati provenienti da più Stati membri e che, durante un periodo sufficiente di transizione, i cittadini possano ancora votare per partiti sia nazionali che transnazionali;

O.  considerando che la relazione sulle idee per i giovani pubblicata a seguito dell'evento europeo per i giovani (EYE) svoltosi dal 22 al 23 ottobre 2021 suggerisce di avvalersi di liste transnazionali, in cui agli elettori verrebbe fornita una lista di candidati nazionali e una lista aggiuntiva con candidati di tutti gli Stati membri; considerando che la relazione sostiene anche l'applicazione del processo del candidato capolista;

P.  considerando che la terza relazione interinale della piattaforma digitale multilingue della Conferenza sul futuro dell'Europa rileva che una delle proposte più discusse, nonché un'idea ampiamente condivisa, riguardi la costituzione di liste elettorali transnazionali a livello dell'UE;

Q.  considerando che l'accordo politico di medio termine "Le nostre priorità per gli europei", approvato il 17 gennaio 2022 dai leader dei gruppi PPE, S&D e Renew, chiedeva un "processo del candidato capolista combinato con liste transnazionali dotate di un numero sufficiente di seggi per le prossime elezioni europee";

R.  considerando che i principi di proporzionalità e pari opportunità devono essere considerati in relazione alle minoranze, che sono sottorappresentate in seno al Parlamento europeo; che circa 20 deputati al Parlamento europeo su 705 appartengono a una minoranza (=2,8 %)(14); che la Commissione di Venezia riconosce il ruolo dei seggi riservati garantiti per i membri delle minoranze nazionali, soglie elettorali inferiori nei sistemi elettorali proporzionali per i partiti che rappresentano le minoranze nazionali o la designazione di distretti elettorali al fine di intensificare la partecipazione delle minoranze ai processi decisionali(15);

S.  considerando che la possibilità di disegnare una procedura elettorale uniforme basata sul suffragio universale diretto è sancita nei trattati dal 1957;

T.  considerando che una crescente armonizzazione della procedura per le elezioni del Parlamento europeo in tutti gli Stati membri promuoverebbe il diritto di tutti i cittadini dell'Unione a partecipare su base paritaria alla vita democratica dell'Unione e rafforzerebbe anche la dimensione politica dell'integrazione europea;

U.  considerando che i partiti politici europei "contribuiscono a formare una coscienza politica europea" e dovrebbero quindi svolgere un ruolo maggiore nelle campagne per le elezioni del Parlamento europeo, in modo da migliorare la propria visibilità e chiarire il legame tra il voto per un determinato partito nazionale e l'impatto di tale voto sulle dimensioni di un dato gruppo politico europeo in seno al Parlamento europeo e sulla designazione del presidente della Commissione europea;

V.  considerando che le associazioni di elettori o le entità elettorali che non sono affiliate a un partito politico europeo sono chiamate a svolgere un ruolo nelle campagne per le elezioni del Parlamento europeo al fine di aumentare il coinvolgimento dei cittadini nei processi elettorali;

W.  considerando che la procedura per la designazione dei candidati alle elezioni del Parlamento europeo varia notevolmente da uno Stato membro all'altro e da un partito all'altro, soprattutto per quanto riguarda la trasparenza, la democrazia e la parità di genere; che, tuttavia, disporre di procedure aperte, trasparenti e democratiche che rispettano la parità di genere per la scelta dei candidati è essenziale per instaurare fiducia nel sistema politico;

X.  considerando che i termini per completare le liste elettorali in vista delle elezioni europee variano sensibilmente da uno Stato membro all'altro e attualmente sono compresi tra 17 e 83 giorni; che questo mette candidati ed elettori dell'Unione in posizione di disparità quanto al tempo di cui dispongono per condurre la propria campagna elettorale o riflettere sulla propria scelta di voto;

Y.  considerando che i termini per completare i registri elettorali per le elezioni europee variano notevolmente da uno Stato membro all'altro e potrebbero rendere difficile, se non impossibile, lo scambio di informazioni sui votanti tra Stati membri, che è finalizzato a impedire il doppio voto;

Z.  considerando che la creazione di una circoscrizione elettorale a livello dell'Unione, in cui i capilista siano i candidati di ciascuna famiglia politica alla carica di presidente della Commissione, rafforzerebbe la democrazia europea e legittimerebbe ulteriormente l'elezione del presidente della Commissione e la sua responsabilità; che ciò potrebbe contribuire alla costruzione di uno spazio politico europeo e a fondare realmente le elezioni del Parlamento europeo su questioni europee e non su questioni di interesse esclusivamente nazionale;

AA.  considerando che, in occasione della loro riunione informale del 23 febbraio 2018, i capi di Stato e di governo hanno deciso di continuare la loro riflessione, nonché il lavoro tecnico, giuridico e politico, sulla questione dell'istituzione di liste transnazionali per le elezioni europee nel 2024;

AB.  considerando che non tutti gli Stati membri consentono ai propri cittadini di votare dall'estero e che, fra quelli che lo permettono, le condizioni che determinano la concessione del diritto di voto variano sensibilmente; che concedere a tutti i cittadini dell'Unione residenti al di fuori dell'Unione il diritto di partecipare alle elezioni contribuirebbe all'uguaglianza elettorale; che è tuttavia necessario un migliore coordinamento fra i sistemi amministrativi degli Stati membri onde evitare che gli elettori esprimano un voto in due diversi Stati membri;

AC.  considerando che molte persone con disabilità desiderano votare presso un seggio elettorale; che in 12 Stati membri le norme nazionali non consentono di modificare il seggio assegnato sulla base del luogo di residenza con un altro più adatto alla luce della disabilità di un elettore; che l'articolo 29 della UNRCPD stabilisce in maniera esplicita che gli Stati Parti si impegnano ad assicurare che le persone con disabilità possano effettivamente e pienamente partecipare alla vita politica e pubblica su base di eguaglianza con gli altri; che le eventuali barriere al diritto di voto e di eleggibilità delle persone con disabilità, in particolare gli ostacoli giuridici per gli adulti con disabilità dichiarati legalmente incapaci, dovrebbero essere rimosse, garantendo l'accessibilità durante tutto il processo elettorale, anche fornendo sistemi di partecipazione aggiuntivi per l'esercizio del diritto di voto, in particolare il voto per corrispondenza;

AD.  considerando che è opportuno istituire a livello dell'Unione un'autorità elettorale che funga da organismo indipendente e garantisca la corretta applicazione della legge elettorale europea, costituita come una rete che riunisce le singole autorità di contatto degli Stati membri, in quanto ciò faciliterebbe l'accesso alle informazioni sulle norme che disciplinano le elezioni europee e permetterebbe di semplificare il processo, gestire in particolare la circoscrizione elettorale a livello dell'Unione, e rafforzare il carattere europeo di tali consultazioni;

AE.  considerando che il voto per corrispondenza potrebbe permettere una maggiore partecipazione e rendere lo svolgimento delle elezioni europee più efficiente e più attraente per gli elettori, purché siano garantiti i massimi standard di protezione dei dati e sia mantenuto, di norma, il voto presso i seggi elettorali; che gli Stati membri possono fornire strumenti di voto complementari per rafforzare la partecipazione, come il voto per delega, il voto elettronico o via internet, conformemente alle rispettive tradizioni nazionali; che molti organismi nazionali per la protezione delle libertà digitali hanno espresso riserve in merito al voto online; che il voto online presenta maggiori difficoltà per quanto riguarda i principi fondamentali che disciplinano le operazioni elettorali (la segretezza del voto, il carattere personale e libero del voto, la correttezza delle operazioni elettorali, un monitoraggio efficace del voto e un controllo a posteriori da parte del giudice elettorale); che tali difficoltà possono essere superate mediante un quadro normativo e un processo comuni in cui siano garantiti i massimi standard in materia di protezione dei dati, integrità elettorale, trasparenza, affidabilità e segretezza del voto;

AF.  considerando che l'articolo 7, paragrafo 1, dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto del 20 settembre 1976 stabilisce che "la carica di membro del Parlamento europeo è incompatibile con quella di membro della Commissione";

1.  propone la riforma della propria procedura elettorale, allo scopo di sviluppare, concretamente, una sfera pubblica europea, suggerendo norme minime comuni e modifiche legislative in vista delle elezioni europee del 2024;

2.  ritiene essenziale migliorare la trasparenza e la responsabilità democratica del Parlamento rafforzando la dimensione europea delle elezioni, in particolare attraverso la trasformazione delle elezioni europee in una vera e propria elezione europea, in particolare con l'istituzione di una circoscrizione a livello dell'Unione, invece della somma di 27 elezioni nazionali distinte, come avviene attualmente;

3.  ritiene che i partiti politici europei, le associazioni di elettori e altre entità elettorali europee dovrebbero svolgere un ruolo più incisivo nel processo elettorale europeo ed essere ben visibili agli elettori, nonché ricevere sostegno e finanziamenti adeguati che consentano loro di svolgere il proprio ruolo;

4.  ricorda che culture elettorali divergenti hanno portato a una serie di sistemi elettorali diversi e diritti di voto diversi in tutta l'Unione; ritiene che norme democratiche minime comuni nella legge elettorale europea possano promuovere un vero dibattito pubblico europeo e garantire l'uguaglianza dei cittadini dell'Unione, anche per quanto riguarda il diritto di voto, di registrare un partito, un'associazione di elettori o altre entità elettorali, e di candidarsi alle elezioni; l'accesso alle urne; la presentazione dei candidati, compresa la parità di genere; l'accessibilità al voto per tutti i cittadini, in particolare per le persone con disabilità; o ciò che avviene il giorno delle elezioni;

5.  chiede l'istituzione di un quadro comune, con parametri di riferimento e criteri minimi per le norme elettorali applicabili in tutta l'Unione, e suggerisce di puntare su un più solido coordinamento con le misure nazionali di attuazione dei punti fondamentali delle sue proposte;

6.  invita le istituzioni dell'Unione a tenere conto delle priorità che saranno identificate dai cittadini dell'Unione nel quadro della Conferenza sul futuro dell'Europa;

7.  prende atto del ruolo di facilitatore svolto dalla Commissione nei negoziati istituzionali tra il Parlamento europeo e il Consiglio sulla riforma della legge elettorale europea; ritiene essenziale impegnarsi in un dialogo costruttivo con la Commissione, fra l'altro per valutare i risultati della rete europea di cooperazione in materia elettorale, istituita nel 2019, e trarne ispirazione;

8.  evidenzia i nessi tra le misure proposte per il riesame dell'Atto elettorale e il regolamento del Parlamento europeo, il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 e il piano d'azione per la democrazia europea della Commissione europea di dicembre 2020, in particolare concernenti elementi quali:

   il fatto che le elezioni sono disciplinate, segnatamente da norme applicabili solo in un determinato ordinamento giuridico o che potrebbero essere state formulate senza tenere conto dell'assenza di confini nello spazio online,
   la cooperazione tra le autorità di regolamentazione degli Stati membri, che deve essere rafforzata,
   la trasparenza della pubblicità e della comunicazione di natura politica, che dovrebbe trovare espressione anche nelle disposizioni della legge elettorale;

9.  ritiene che la parità di genere sia un elemento fondamentale per migliorare la rappresentanza alle elezioni; si compiace dei progressi globali compiuti in materia di uguaglianza tra uomini e donne constatati in occasione delle ultime elezioni, ma sottolinea che vi sono importanti differenze tra gli Stati membri e che alcuni di essi non hanno eletto nemmeno una donna al Parlamento europeo; chiede l'introduzione di misure che assicurino pari opportunità per donne e uomini di essere eletti senza violare i diritti delle persone non binarie, avvalendosi di liste chiuse o quote;

10.  deplora che la maggior parte delle minoranze nazionali e linguistiche non sia solitamente rappresentata in seno al Parlamento europeo; sottolinea a tale riguardo l'effettivo ostacolo costituito dalle soglie elettorali per i partiti che rappresentano le comunità minoritarie che si candidano in singole circoscrizioni elettorali nazionali o in grandi circoscrizioni ad alta densità di popolazione; ritiene pertanto che la legge elettorale europea dovrebbe prevedere la possibilità di deroghe alle soglie previste a livello nazionale per le entità che rappresentano minoranze nazionali e linguistiche riconosciute;

11.  ritiene essenziale che i partiti politici e le associazioni di elettori, sia europei che nazionali, nonché altre entità elettorali europee adottino procedure democratiche, informate e trasparenti per la selezione dei candidati al Parlamento europeo, compreso il candidato capolista, garantendo la partecipazione diretta dei singoli cittadini iscritti ai partiti, compresa, ma non solo, l'elezione di delegati; ritiene che tale selezione democratica debba essere accompagnata dalle necessarie informazioni relative alle capacità e ai meriti degli aspiranti candidati;

12.  è convinto che tutti gli elettori europei dovrebbero poter votare il loro candidato preferito alla carica di presidente della Commissione e che i candidati capilista, designati da un partito politico europeo, un'associazione di elettori europea o altre entità elettorali europee che propongono un programma elettorale comune, dovrebbero essere eleggibili in tutti gli Stati membri all'interno di liste al livello dell'Unione;

13.  invita i partiti politici europei, le associazioni di elettori europee e le entità elettorali europee a designare i propri candidati alla carica di presidente della Commissione almeno dodici settimane prima del giorno delle elezioni; ritiene che occorra assicurare il rispetto di procedure democratiche vincolanti e la trasparenza nella selezione; si attende che i candidati figurino come capilista nella lista corrispondente della circoscrizione elettorale a livello dell'Unione;

14.  chiede di migliorare la visibilità dei partiti politici europei, delle associazioni europee di elettori e di altre entità elettorali europee nelle campagne mediatiche, nonché sulle schede elettorali e in tutto il materiale elettorale; stabilisce che, durante la campagna elettorale, i partiti nazionali e le associazioni di elettori debbano indicare, ove applicabile, la loro affiliazione ai partiti politici europei o ad altre entità elettorali europee e al corrispondente candidato capolista;

15.  constata che una strategia in materia di mezzi di comunicazione coordinata a livello dell'Unione che possa garantire la copertura e il seguito delle elezioni contribuirebbe a rafforzare l'interesse dei cittadini per le elezioni europee;

16.  si attende che i leader dei partiti politici e dei gruppi parlamentari europei concordino un'indicazione comune per il Consiglio europeo, sulla base dell'esito delle elezioni europee e di una maggioranza in seno al Parlamento neoeletto, per quanto riguarda la designazione di un candidato alla presidenza della Commissione; si attende che il presidente del Consiglio europeo consulti i suddetti leader delle entità politiche e dei gruppi parlamentari europei, per garantire una procedura di designazione informata; ritiene che tale processo del candidato capolista possa essere formalizzato mediante un accordo politico tra le entità politiche europee e un accordo interistituzionale tra il Parlamento e il Consiglio europeo;

17.  propone di istituire la prassi di concludere un "accordo di legislatura" tra i gruppi parlamentari interessati, al fine di assicurare un seguito politico alle elezioni europee e di ottenere una maggioranza in seno al Parlamento in vista della nomina della Commissione;

18.  ritiene che la creazione di una circoscrizione elettorale a livello dell'Unione in cui debbano essere eletti ventotto membri del Parlamento europeo, senza pregiudicare il numero dei rappresentati al Parlamento europeo eletti in ciascuno Stato membro, e in cui i capilista siano i candidati di ciascuna famiglia politica alla carica di presidente della Commissione offra un'opportunità di accrescere la dimensione democratica e sovranazionale delle elezioni europee; è convinto che l'obiettivo di istituire una circoscrizione a livello dell'Unione si possa realizzare qualora siano garantiti la parità di genere e l'equilibrio geografico, garantendo che gli Stati membri di dimensioni limitate non si trovino in una posizione di svantaggio competitivo rispetto a quelli più grandi; suggerisce a tale riguardo di introdurre una rappresentanza geografica vincolante nelle liste per la circoscrizione a livello dell'Unione e incoraggia i partiti politici europei, le associazioni europee di elettori e altre entità elettorali europee a nominare, nelle liste a livello dell'Unione. candidati provenienti da tutti gli Stati membri;

19.  sottolinea che l'istituzione di una circoscrizione a livello dell'Unione in cui i membri sono eletti sulla base di liste transnazionali è compatibile con i trattati, in particolare con l'articolo 14, paragrafo 2, TUE; ritiene che il sostegno a una legge elettorale europea uniforme con liste a livello di Unione e un sistema vincolante di candidati capolista stia ottenendo uno slancio politico;

20.  è convinto che le liste a livello dell'Unione costituiscano una leva che si può utilizzare per favorire la rappresentatività e la formazione di partiti politici europei e associazioni europee di elettori efficaci;

21.  suggerisce di inserire disposizioni comuni per disciplinare le spese legate alla campagna elettorale europea per ciascuna entità ammessa a presentare una lista di candidati alla carica di deputati al Parlamento europeo nella circoscrizione a livello dell'Unione; sollecita un solido coordinamento con l'imminente revisione del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 su questo aspetto;

22.  ritiene che i fondi dei partiti politici europei e altre entità elettorali europee provenienti dal bilancio generale dell'Unione europea o da qualsiasi altra fonte possano essere utilizzati per finanziare campagne condotte dalle entità elettorali europee nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo nella circoscrizione a livello dell'Unione, a cui esse o i loro membri partecipano; ritiene che il finanziamento e i limiti delle spese elettorali nelle circoscrizioni nazionali debbano essere disciplinati in ciascuno Stato membro dalle proprie disposizioni nazionali;

23.  rammenta che l'età minima per l'elettorato passivo nei 27 Stati membri varia tra 18 e 25 anni e che l'età minima per l'elettorato attivo varia tra 16 e 18 anni; chiede l'introduzione di un'età unica armonizzata, rispettivamente, per l'elettorato passivo e attivo in tutti gli Stati membri e raccomanda loro di introdurre come età minima per il diritto di voto l'età di 16 anni, fatti salvi gli ordini costituzionali esistenti che stabiliscono un'età minima del diritto di voto di 18 o 17 anni; è del parere che il riconoscimento del diritto di voto all'età di 16 anni rispecchi gli attuali diritti e doveri che i giovani europei già hanno in alcuni Stati membri;

24.  propone di introdurre la possibilità di sostituzione temporanea dei deputati in congedo di maternità, paternità, parentale e per malattia di lunga durata;

25.  ritiene che la trasparenza del processo elettorale e l'accesso a informazioni affidabili siano elementi essenziali per innalzare il livello di consapevolezza politica europea e per assicurare un'affluenza alle urne elevata, tale da costituire un mandato elettivo; sottolinea che i cittadini dovrebbero essere informati con largo anticipo, segnatamente dodici settimane prima delle elezioni, sui candidati che si presentano alle elezioni europee e sull'affiliazione delle associazioni elettorali o dei partiti politici nazionali a un'associazione elettorale europea o a un partito politico europeo;

26.  suggerisce di adottare misure e di introdurre garanzie al fine di evitare ingerenze straniere nel processo elettorale;

27.  sottolinea che i termini per completare gli elenchi degli elettori chiamati alle urne per le elezioni europee variano notevolmente da uno Stato membro all'altro; suggerisce di costituire un elenco elettorale europeo e di fissare un termine comune per la costituzione e il completamento degli elenchi elettorali nazionali al più tardi quattordici settimane prima del giorno delle elezioni, al fine di rendere più accurate le informazioni sugli elettori iscritti e di facilitarne lo scambio tra gli Stati membri, nonché agevolare la prevenzione del doppio voto e assicurare che, a prescindere dal fatto che sia dovuto a un errore amministrativo o alla violazione della legge elettorale, il doppio voto sia oggetto di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive a livello nazionale e di misure correttive da parte degli Stati membri;

28.  propone di istituire un'autorità elettorale europea incaricata di coordinare le informazioni sulle elezioni europee, monitorare l'applicazione delle norme comuni della legge elettorale europea, risolvere le controversie relative a tali norme, gestire l'elenco elettorale europeo, annunciare i risultati elettorali e vigilare sullo scambio di informazioni relative al voto dei cittadini dell'Unione al di fuori del loro paese di origine; ritiene che tale organismo potrebbe facilitare un efficiente scambio di informazioni tra gli organismi nazionali, in particolare la condivisione delle migliori prassi; suggerisce che un compito essenziale da affidare all'autorità elettorale europea sia la gestione del registro delle liste elettorali per le circoscrizioni elettorali a livello dell'Unione; invita le autorità di bilancio a garantire che l'autorità elettorale europea disponga di risorse sufficienti per svolgere i propri compiti;

29.  suggerisce di definire norme minime comuni allo scopo di introdurre requisiti uniformi per la costituzione delle liste elettorali;

30.  considera essenziale facilitare l'accesso al voto nelle elezioni europee e garantire che tutti gli aventi diritto, compresi i cittadini dell'Unione residenti al di fuori del loro paese d'origine, le persone che non hanno una residenza permanente, le persone che risiedono in contesti residenziali chiusi, le persone senza fissa dimora e i detenuti, siano in grado di esercitare tale diritto; invita gli Stati membri a garantire l'accesso alle informazioni e al voto su base paritaria per tutti i cittadini, comprese le persone con disabilità, consentendo, ad esempio, l'affitto di locali adattati qualora non siano adattate strutture pubbliche;

31.  invita gli Stati membri a introdurre misure per massimizzare l'accessibilità delle elezioni per i cittadini con disabilità compresi, tra l'altro e se del caso, le informazioni riguardanti il voto e la registrazione dei voti, i seggi elettorali, i dispositivi e le cabine elettorali e le schede elettorali; raccomanda di attuare disposizioni adeguate e commisurate alle procedure nazionali di voto per agevolare il voto dei cittadini con disabilità, ad esempio la possibilità di scegliere i seggi elettorali, seggi elettorali chiusi in località chiave e l'utilizzo di tecniche, forme e tecnologie assistive come il codice Braille, la stampa a grandi caratteri, le informazioni audio, le matrici tattili, le informazioni di facile lettura e la comunicazione nella lingua dei segni; invita gli Stati membri a consentire alle persone con disabilità di scegliere la persona che fornirà loro assistenza durante il voto, se necessario e su loro richiesta;

32.  invita gli Stati membri a introdurre requisiti comuni che consentano di riconoscere a tutti i cittadini dell'Unione che vivono o lavorano in un paese terzo il diritto di esprimere il proprio voto nelle elezioni del Parlamento europeo;

33.  è convinto che sia necessario introdurre il voto per corrispondenza per gli elettori che non sono in grado di recarsi ai seggi elettorali il giorno delle elezioni e che questo possa rendere lo svolgimento delle elezioni europee più efficiente e più attraente per gli elettori in circostanze specifiche o eccezionali; invita gli Stati membri a valutare la possibilità di introdurre strumenti complementari di sostegno, come il voto in presenza anticipato e il voto per delega, nonché il voto elettronico e via Internet, conformemente alle rispettive tradizioni nazionali, tenendo conto delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa in tali settori e prevedendo adeguate salvaguardie per garantire l'affidabilità, l'integrità, la segretezza del voto, l'accessibilità per le persone con disabilità, la trasparenza nella progettazione e nell'impiego dei sistemi elettronici e via Internet, la possibilità di riconteggi manuali o elettronici senza compromettere la segretezza del voto e la protezione dei dati personali a norma del diritto dell'Unione applicabile;

34.  è convinto che l'istituzione di una giornata elettorale comune europea creerebbe un processo elettorale paneuropeo più coerente e suggerisce quindi di fissare il 9 maggio come giornata elettorale europea, indipendentemente dal giorno della settimana in cui cade, con la possibilità di istituire una festività pubblica in tale data; considera importante che le prime proiezioni ufficiali dei risultati elettorali siano annunciate simultaneamente in tutti gli Stati membri il giorno delle elezioni alle ore 21:00 CET;

35.  ritiene importante assicurare che, dopo ogni elezione, sia redatta una relazione di esecuzione al fine di valutare il funzionamento delle elezioni europee e, se necessario, proporre miglioramenti;

36.  propone una riforma dei trattati per rendere compatibile la carica di membro della Commissione europea e la carica di membro del Parlamento europeo nel periodo compreso tra la costituzione del Parlamento e l'elezione della Commissione;

37.  chiede una riforma dei trattati, e in particolare dell'articolo 223 TFUE, sulle disposizioni necessarie per l'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, passando dall'unanimità del Consiglio e dalle ratifiche nazionali al processo decisionale a maggioranza qualificata in seno al Consiglio;

38.  approva la proposta allegata e la sottopone al Consiglio;

39.  incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione legislativa e la proposta allegata al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.

(1) GU L 283 del 21.10.2002, pag. 1.
(2) GU L 178 del 16.7.2018, pag. 1.
(3) GU L 329 del 30.12.1993, pag. 34.
(4) GU C 292 del 21.9.1998, pag. 66.
(5) GU C 419 del 16.12.2015, pag. 185.
(6) GU C 75 del 26.2.2016, pag. 109.
(7) GU C 366 del 27.10.2017, pag. 7.
(8) GU C 36 del 29.1.2016, pag. 56.
(9) GU C 463 del 21.12.2018, pag. 83.
(10) GU C 425 del 20.10.2021, pag. 98.
(11) GU L 317 del 4.11.2014, pag. 1.
(12) https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/information-reports/real-right-persons-disabilities-vote-european-parliament-elections-information-report.
(13) https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/need-guarantee-real-rights-persons-disabilities-vote-european-parliament-elections-additional-opinion.
(14) Sulla base dei dati dell'intergruppo Minoranze tradizionali, comunità nazionali e lingue del Parlamento europeo.
(15) Compilation of Venice Commission Opinions and Reports Concerning Electoral Systems and National Minorities (Raccolta di pareri e relazioni della Commissione di Venezia concernenti i sistemi elettorali e le minoranze nazionali) CDL-PI(2019)004, in particolare la sua relazione sulla legge elettorale e sulle minoranze nazionali CDL-INF (2000).


ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Proposta di

Regolamento del Consiglio

relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, che abroga la decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio e l'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto allegato a detta decisione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 223, paragrafo 1,

vista la proposta del Parlamento europeo,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)  L'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto(1) ("l'Atto elettorale"), allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio(2), è entrato in vigore il 1º luglio 1978 ed è stato successivamente modificato dalla decisione 2002/772/CE, Euratom del Consiglio(3) e dalla decisione (UE, Euratom) 2018/994 del Consiglio(4).

(2)  Ai sensi dell'articolo 223, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), le disposizioni necessarie per permettere l'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto sono stabilite dal Consiglio, che delibera all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa approvazione del Parlamento europeo sulla base di un progetto elaborato dal Parlamento europeo.

(3)  L'articolo 8 TFUE stabilisce il principio dell'integrazione della dimensione di genere in base al quale nelle sue azioni l'Unione dovrebbe mirare ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra uomini e donne.

(4)  Il trattato di Lisbona non solo ha conferito al Parlamento europeo il potere di iniziativa per quanto riguarda le disposizioni relative all'elezione dei suoi membri, ma ha anche modificato la natura del mandato dei membri del Parlamento europeo, rendendoli rappresentanti diretti dei cittadini dell'Unione. Si tratta di modifiche fondamentali, che dovrebbero trovare espressione in una legge elettorale europea modernizzata mediante l'integrazione nuovi elementi volti a rafforzare la legittimità democratica e a riflettere in modo più accurato l'ampiezza del ruolo e delle competenze del Parlamento europeo.

(5)  Nonostante le disposizioni dell'Atto elettorale, le elezioni del Parlamento europeo sono in gran parte organizzate in conformità con norme nazionali che differiscono notevolmente da uno Stato membro all'altro e portano a una serie di sistemi elettorali diversi. Le elezioni del Parlamento europeo si svolgono in date diverse e i voti sono espressi per i partiti nazionali con candidati nazionali sulla base di programmi nazionali. Il ravvicinamento dei diversi sistemi elettorali mediante l'adozione di una legge elettorale europea più uniforme, basata su chiari principi e norme comuni, assicurerebbe l'uguaglianza di tutti i cittadini dell'Unione e rafforzerebbe la sfera pubblica europea.

(6)  Le soglie elettorali fanno parte del sistema politico in molti Stati membri e contribuiscono allo sviluppo di un governo stabile e di dinamiche di opposizione all'interno dei parlamenti. Al fine di salvaguardare una concorrenza politica equa, tali soglie non dovrebbero superare il 5 %.

(7)  Le soglie elettorali non dovrebbero incidere sulle possibilità delle minoranze nazionali e linguistiche riconosciute di partecipare alla vita politica dell'Unione e di essere rappresentate in seno al Parlamento europeo. Le minoranze nazionali o linguistiche riconosciute dovrebbero beneficiare di deroghe alle soglie previste a livello nazionale. Le deroghe alle soglie nazionali dovrebbero applicarsi anche ai partiti politici o alle associazioni di elettori che partecipano alle elezioni europee in un quarto degli Stati membri che includono nelle schede elettorali i nomi e i loghi delle entità europee a cui sono affiliati.

(8)  Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 7, del trattato sull'Unione europea (TUE), il candidato alla carica di presidente della Commissione è proposto dal Consiglio europeo, tenuto conto delle elezioni europee, ed è pertanto eletto dal Parlamento europeo. Per dare adeguata espressione a tale diritto, occorre sviluppare la sfera pubblica europea in modo da permettere a tutti gli elettori europei di indicare il proprio candidato preferito per la carica di presidente della Commissione. A tal fine, i candidati capilista designati da un partito politico europeo, da un'associazione europea di elettori o da un'altra entità elettorale europea, devono potersi candidare sulla base di un programma elettorale comune in tutti gli Stati membri. Al fine di ottenere la maggioranza all'interno del Parlamento prima della nomina della Commissione, i gruppi parlamentari interessati dovrebbero stabilire una prassi di conclusione di "accordi di legislatura" assicurando un seguito politico alle elezioni europee. Mediante un processo che dovrebbe essere formalizzato sulla base di un accordo politico tra le entità politiche europee, il candidato capolista la cui entità politica europea ha ricevuto il numero complessivo più elevato di seggi dovrebbe essere incaricato per primo di formare una maggioranza della coalizione in seno al Parlamento neoeletto, per quanto riguarda la designazione di un candidato alla presidenza della Commissione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere la maggioranza nella coalizione, l'incarico dovrebbe essere assegnato al candidato capolista successivo. Al fine di garantire una procedura di designazione informata, il presidente del Consiglio europeo dovrebbe consultare i leader delle entità politiche e dei gruppi parlamentari europei. Il processo del candidato capolista potrebbe essere formalizzato mediante un accordo politico tra le entità politiche europee e un accordo interistituzionale tra il Parlamento e il Consiglio europeo.

(9)  Occorre creare, in aggiunta alle circoscrizioni nazionali, una circoscrizione elettorale a livello dell'Unione, in cui i capilista siano i candidati di ciascuna famiglia politica alla carica di presidente della Commissione, al fine di accrescere la dimensione democratica e paneuropea delle elezioni europee. Tale circoscrizione a livello di Unione dovrebbe essere soggetta a norme dettagliate e chiare che garantiscano che la lista dei candidati rispetti i principi di parità di genere e proporzionalità e rappresentatività geografiche, e in particolare che gli interessi degli Stati membri di piccole e medie dimensioni siano pienamente presi in considerazione.

(10)  I partiti politici europei, le associazioni europee di elettori e altre entità elettorali europee svolgono un ruolo fondamentale nella promozione di un vero dibattito politico europeo. A norma dell'articolo 10, paragrafo 4, TUE, "i partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una coscienza politica europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione". I partiti politici europei, le associazioni europee di elettori e altre entità elettorali europee dovrebbero quindi svolgere un ruolo più incisivo nel processo elettorale europeo. Dovrebbe pertanto essere data loro la possibilità di partecipare pienamente alle campagne elettorali europee e di presentare liste a livello di Unione, in modo che diventino note e più visibili agli elettori, sia sulle schede elettorali che nei materiali e nelle pubblicazioni utilizzati nella campagna elettorale.

(11)  Le condizioni per la selezione dei candidati e per la presentazione delle candidature devono essere ragionevoli, eque, democratiche, proporzionate e devono rispettare i principi dettati dal Codice di buona condotta elettorale della commissione europea per la democrazia attraverso il diritto del Consiglio d'Europa (la Commissione di Venezia). Inoltre, nel piano d'azione per la democrazia europea(5), la Commissione si è impegnata a promuovere l'accesso alla partecipazione democratica, che comporta l'inclusività e l'uguaglianza nella partecipazione democratica e l'equilibrio di genere nella politica e nel processo decisionale. Nella sua strategia per la parità di genere 2020-2025(6), la Commissione ha affermato che le pari opportunità nella partecipazione sono essenziali per la democrazia rappresentativa a tutti i livelli. La parità di genere, le procedure democratiche e trasparenti e le decisioni informate per la selezione dei candidati alle elezioni del Parlamento europeo, compreso il candidato capolista, sono elementi fondamentali per garantire condizioni di parità per tutte le entità elettorali europee e per rafforzare la rappresentatività e la democrazia. Per ragioni di uguaglianza, tali principi dovrebbero applicarsi a tutte le liste dei candidati alle elezioni del Parlamento europeo sia nelle circoscrizioni elettorali nazionali che nelle circoscrizioni elettorali a livello dell'Unione.

(12)  La trasparenza del processo elettorale e l'accesso a informazioni affidabili e tempestive sugli elettori e sui candidati sono importanti per garantire l'affidabilità del processo elettorale, innalzare il livello di coscienza politica europea e assicurare una grande affluenza alle urne. È importante facilitare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri sugli elettori al fine di evitare il doppio voto. Inoltre, i cittadini dell'Unione dovrebbero essere informati con largo anticipo sui candidati che si presenteranno alle elezioni del Parlamento europeo e, se del caso, dell'affiliazione dei partiti politici nazionali a un partito politico europeo. Occorre pertanto costituire una lista elettorale europea e termini obbligatori per la costituzione delle liste elettorali a livello europeo e nazionale e delle liste dei candidati.

(13)  Un'autorità elettorale europea che eserciti un mandato indipendente e sia composta da membri con le competenze e l'esperienza necessarie è essenziale per la gestione della circoscrizione a livello dell'Unione. I compiti principali dell'autorità elettorale europea dovrebbero comprendere il monitoraggio dell'applicazione del presente regolamento e la risoluzione delle controversie in relazione alle norme comuni della legge elettorale europea; la gestione delle liste elettorali europee; la proclamazione dei risultati elettorali; e la garanzia di uno scambio efficiente di informazioni e migliori pratiche tra gli organismi nazionali.

(14)  Al fine di garantire che le entità elettorali europee dispongano di fondi sufficienti per trasmettere i loro messaggi e i loro programmi politici ai cittadini dell'Unione, è opportuno finanziare adeguatamente la campagna elettorale nella circoscrizione a livello dell'Unione.

(15)  Al fine di incoraggiare la partecipazione degli elettori alle elezioni del Parlamento europeo, gli Stati membri dovrebbero prevedere il voto per corrispondenza e potrebbero permettere inoltre il voto fisico anticipato e per delega. Tenendo conto delle raccomandazioni del Consiglio a tal riguardo e al fine di sfruttare appieno le possibilità offerte dagli sviluppi tecnologici, gli Stati membri potrebbero anche autorizzare il voto elettronico e via Internet, garantendo nel contempo l'accessibilità dei sistemi elettronici e Internet, l'affidabilità del risultati attraverso la possibilità di riconteggi, la segretezza del voto, la protezione dei dati personali, conformemente al diritto dell'Unione applicabile, e la piena trasparenza nella progettazione e nell'impiego dei sistemi elettronici e Internet, oltre a garantire l'accessibilità per le persone con disabilità e per tutti i cittadini.

(16)  I cittadini dell'Unione hanno il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione, in particolare votando o candidandosi alle elezioni del Parlamento europeo. Occorre inoltre garantire il diritto di voto e di eleggibilità, nonché l'accesso alle informazioni e al voto su base paritaria per tutti i cittadini, anche per le persone con disabilità. Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per consentire a tutti i cittadini dell'Unione di esercitare il diritto di voto alle elezioni del Parlamento europeo, compresi coloro che risiedono o lavorano in paesi al di fuori dell'Unione, che non hanno una residenza permanente, che non hanno fissa dimora, che stanno scontando una pena detentiva nell'Unione o che risiedono in contesti residenziali chiusi quali ospedali, istituti psichiatrici e altri contesti sanitari, case di riposo e residenze sanitarie assistenziali per anziani o strutture residenziali per persone con disabilità. In particolare, gli Stati membri dovrebbero introdurre misure adeguate, affinché le persone che vivono in contesti residenziali chiusi possano esercitare il loro diritto di voto. Garantendo l'accesso alle informazioni, al materiale di voto e alle strutture di voto, è opportuno tenere conto delle esigenze speciali delle persone con disabilità.

(17)  L'età minima per l'esercizio del diritto di voto e del diritto di eleggibilità nei 27 Stati membri dai 16 ai 18 anni non è uniforme. È opportuno introdurre in tutta l'Unione un'unica età minima armonizzata per l'elettorato attivo e passivo al fine di garantire l'uguaglianza ed evitare discriminazioni nell'accesso ai diritti civili e politici più fondamentali. Fatte salve gli ordini costituzionali vigenti che stabiliscono l'età minima per votare a 18 o 17 anni, l'età minima per l'elettorato attivo dovrebbe essere fissata a 16 anni. L'età minima per l'elettorato passivo dovrebbe essere fissata a 18 anni. Indipendentemente dalla loro capacità giuridica, tutte le persone con disabilità dovrebbero godere dei diritti politici su base di eguaglianza con gli altri.

(18)  I termini per la presentazione delle liste dei candidati alle elezioni al Parlamento europeo e per la costituzione delle liste elettorali prima delle elezioni europee variano notevolmente da uno Stato membro all'altro. Al fine di garantire che i candidati e gli elettori in tutta l'Unione abbiano lo stesso tempo a disposizione per la campagna o per la riflessione e per facilitare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri sugli elettori, i termini per la presentazione delle liste dei candidati e per la costituzione delle liste elettorali dovrebbero essere gli stessi in tutta l'Unione.

(19)  Per garantire che i partiti politici europei, le associazioni europee di elettori e altre entità elettorali europee siano sufficientemente visibili, sono necessarie regole chiare e trasparenti sulle campagne elettorali e sui materiali elettorali ufficiali. Tali norme dovrebbero consentire ai partiti politici europei, alle associazioni europee di elettori e ad altre entità elettorali europee di avvalersi di qualsiasi forma di comunicazione pubblica e di qualsiasi materiale per la campagna elettorale. Tali norme dovrebbero consentire ai partiti politici europei, alle associazioni europee di elettori e ad altre entità elettorali europee di indicare le loro affiliazioni in qualsiasi forma di comunicazione pubblica, in qualsiasi materiale per la campagna elettorale e in qualsiasi materiale elettorale ufficiale, quali le schede elettorali. Gli Stati membri dovrebbero altresì assicurare la parità di trattamento e di opportunità tra i partiti politici europei, le associazioni europee di elettori e altre entità elettorali europee per quanto riguarda la campagna elettorale relativa alla circoscrizione elettorale a livello dell'Unione.

(20)  L'atto elettorale del 1976 ha istituito un periodo elettorale comune, lasciando agli Stati membri la facoltà di stabilire la data e gli orari precisi per le elezioni all'interno di tale periodo. Un'elezione veramente paneuropea richiede una giornata elettorale comune europea. Le elezioni del Parlamento europeo dovrebbero avere luogo il 9 maggio, la Giornata dell'Europa, data in cui ricorre l'anniversario della firma della dichiarazione Schuman, avvenuta il 9 maggio 1950. I risultati delle elezioni dovrebbero essere proclamati dall'autorità elettorale europea e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(21)  Nel caso in cui un membro del Parlamento europeo eletto nelle circoscrizioni elettorali nazionali, si dimetta, deceda o il cui mandato sia revocato, il seggio vacante risultante dovrebbe essere coperto in conformità con la legislazione nazionale. Il seggio vacante di un deputato del Parlamento europeo eletto nella circoscrizione elettorale a livello dell'Unione dovrebbe essere coperto dal candidato successivo nelle liste pertinenti. Dovrebbero inoltre essere possibili sostituzioni temporanee dei membri del Parlamento europeo in caso di congedo di maternità, di paternità, parentale e per malattia grave.

(22)  Al fine di garantire condizioni uniformi per l'applicazione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione in relazione a requisiti tecnici, compresi il formato e i dati da fornire, per la costituzione delle liste elettorali europee. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio(7).

(23)  Poiché l'obiettivo dei cui al presente regolamento, ovvero stabilire le disposizioni necessarie per l'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto secondo una procedura elettorale uniforme per quanto riguarda la circoscrizione a livello dell'Unione e con principi comuni a tutti gli Stati membri, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, bensì, a causa della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire, conformemente al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sulla Unione Europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le disposizioni necessarie per permettere l'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto secondo una procedura elettorale uniforme per quanto riguarda la circoscrizione a livello dell'Unione di cui all'articolo 15 e principi comuni a tutti gli Stati membri.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1)  "partito politico": un'associazione di cittadini che persegue obiettivi politici, che è riconosciuta o istituita conformemente all'ordinamento giuridico di almeno uno Stato membro conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio(8), compresi coloro che intendono formare o aderire a una coalizione europea di partiti politici nazionali e/o associazioni nazionali di elettori al fine di presentare una lista di candidati e condurre una campagna elettorale per la circoscrizione a livello dell'Unione;

2)  "associazione di elettori": un'associazione di cittadini che persegue obiettivi politici e che, invece di costituirsi come partito politico, si è registrata come associazione di cittadini, conformemente alle disposizioni nazionali applicabili, compresi coloro che intendono formare o aderire a una coalizione europea di partiti politici nazionali e/o associazioni nazionali di elettori al fine di presentare una lista di candidati e condurre una campagna elettorale per la circoscrizione a livello dell'Unione;

3)  "coalizione europea di partiti politici nazionali e/o associazioni nazionali di elettori": un'alleanza elettorale di partiti politici nazionali e/o associazioni nazionali di elettori che sono registrati in almeno in un quarto degli Stati membri, se necessario arrotondato al numero intero più vicino, che presenta una lista di candidati e conduce una campagna nella circoscrizione elettorale a livello dell'Unione;

4)  "partito politico europeo": un'alleanza politica di partiti politici nazionali che persegue obiettivi politici ed è registrata presso l'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, al fine di presentare una lista di candidati e condurre una campagna per la circoscrizione elettorale a livello dell'Unione;

5)  "associazione europea di elettori": un'associazione transnazionale di cittadini registrata in almeno un quarto degli Stati membri, che rappresenta almeno lo 0,02 % della popolazione avente diritto di voto negli Stati membri interessati e che persegue obiettivi politici, ma non si è costituita come partito politico europeo ed è riconosciuta ai fini della presentazione di una lista di candidati e della conduzione di una campagna elettorale per la circoscrizione a livello dell'Unione;

6)  "coalizione elettorale europea": un'alleanza elettorale di due o più partiti politici europei e/o associazioni europee di elettori che presenta una lista di candidati e conduce una campagna elettorale nella circoscrizione a livello dell'Unione a cui possono aderire partiti politici nazionali e/o associazioni nazionali di elettori, purché non siano affiliati a un partito politico europeo;

7)  "alleanza politica": una cooperazione strutturata tra partiti politici e/o cittadini a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014;

8)  "entità elettorale europea": una coalizione europea di partiti politici nazionali e/o associazioni nazionali di elettori, un partito politico europeo, un'associazione europea di elettori, una coalizione elettorale europea o un'alleanza politica;

9)  "lista a livello dell'Unione": la lista di candidati presentata nella circoscrizione elettorale a livello dell'Unione da un'entità elettorale europea.

Articolo 3

Disposizioni nazionali

La procedura elettorale per l'elezione dei membri del Parlamento europeo è disciplinata dal presente regolamento. Le questioni non disciplinate dal presente regolamento sono disciplinate in ciascuno Stato membro dalle proprie disposizioni nazionali.

Tali disposizioni nazionali non pregiudicano il carattere proporzionale del voto.

Esse garantiscono in ogni caso il rispetto delle norme democratiche, determinando requisiti democratici e proporzionati per l'iscrizione di un partito politico o di un'associazione di elettori e per la presentazione di una lista di candidati per le circoscrizioni nazionali e per la circoscrizione a livello dell'Unione.

Articolo 4

Diritto di voto

1.  Ogni cittadino dell'Unione che abbia compiuto 16 anni di età, comprese le persone con disabilità indipendentemente dalla loro capacità giuridica, ha diritto di votare alle elezioni del Parlamento europeo fatti salvi gli ordini costituzionali vigenti che stabiliscono un'età minima di voto pari a 18 o 17 anni.

2.  Per l'elezione dei membri del Parlamento europeo, ciascun cittadino dell'Unione che goda del diritto di voto vota una sola volta nelle circoscrizioni elettorali nazionali o nella circoscrizione a livello dell'Unione.

3.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che il doppio voto alle elezioni del Parlamento europeo sia oggetto di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 5

Il diritto di eleggibilità

1.  Ogni cittadino dell'Unione che abbia compiuto i 18 anni di età ha il diritto di candidarsi all'elezione del Parlamento europeo in una circoscrizione nazionale o a livello dell'Unione, o in entrambe.

2.  In qualsiasi elezione del Parlamento europeo, ciascun cittadino dell'Unione che goda del diritto di eleggibilità può candidarsi in una sola circoscrizione nazionale e può comparire in una sola lista per una circoscrizione nazionale o in una sola lista a livello dell'Unione.

Articolo 6

Esercizio del diritto di voto

1.  Gli Stati membri assicurano che tutti i cittadini dell'Unione, comprese le persone che risiedono o lavorano in un paese terzo, che sono senza residenza permanente, che risiedono in contesti residenziali chiusi, che sono senza fissa dimora o che stanno scontando una pena detentiva nell'Unione, siano in grado di esercitare il loro diritto di voto nelle elezioni del Parlamento europeo.

2.  Per quanto riguarda i cittadini che scontano una pena detentiva, il paragrafo 1 non pregiudica il diritto nazionale o le decisioni giudiziarie emesse conformemente al diritto nazionale.

Articolo 7

Accessibilità

1.  Gli Stati membri assicurano che tutti i cittadini, comprese le persone con disabilità, abbiano accesso ai materiali pertinenti, alle strutture di voto e ai seggi elettorali.

2.  Sulla base dei rispettivi sistemi nazionali di voto, gli Stati membri applicano disposizioni adeguate volte ad agevolare l'esercizio del diritto di voto da parte delle persone con disabilità in modo autonomo e segreto.

3.  Gli Stati membri assicurano che le persone con disabilità ricevano, su loro richiesta, assistenza al voto da una persona di loro scelta.

Articolo 8

Voto per corrispondenza

1.  Gli Stati membri prevedono il voto per corrispondenza nelle elezioni del Parlamento europeo, anche per i cittadini residenti in un paese terzo, e adottano misure atte a garantire l'accessibilità del voto per corrispondenza, in particolare per le persone con disabilità. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire l'affidabilità e la segretezza del voto e la protezione dei dati personali conformemente al diritto dell'Unione applicabile.

2.  Gli Stati membri possono fornire ulteriori possibilità di voto mediante il voto fisico anticipato, il voto per delega e il voto mediante sistemi elettronici e via Internet.

In caso di voto elettronico, via Internet e per delega, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire l'affidabilità, l'integrità, la segretezza del voto, la trasparenza nella progettazione e nell'impiego dei sistemi elettronici e Internet, la possibilità di riconteggi manuali o elettronici senza pregiudicare la segretezza del voto e la protezione dei dati personali ai sensi del diritto dell'Unione applicabile.

Articolo 9

Costituzione delle liste elettorali nazionali e delle liste elettorali europee

1.  Al fine di individuare ed evitare il doppio voto alle elezioni del Parlamento europeo, il termine per la costituzione e il completamento degli elenchi dei cittadini ammessi all'esercizio del diritto di voto in tutti gli Stati membri è di quattordici settimane prima della data delle elezioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1. Eventuali errori nelle liste elettorali possono essere corretti fino al giorno delle elezioni.

2.  Ai fini della costituzione della lista elettorale, le autorità nazionali competenti forniscono all'autorità elettorale europea tutti i dati necessari a norma dell'articolo 18. I criteri per l'iscrizione nel registro elettorale nazionale sono disciplinati dalle disposizioni nazionali.

3.  La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le specifiche tecniche, compresi il formato e i dati da fornire per la costituzione della lista elettorale europea, ai fini dell'attuazione del paragrafo 2 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 29.

Articolo 10

Principi di selezione dei candidati

1.  Tutti i partiti politici, le associazioni di elettori, le alleanze elettorali e le entità elettorali europee che partecipano alle elezioni del Parlamento europeo rispettano le procedure democratiche, la trasparenza e la parità di genere, mediante misure che, nella selezione dei candidati alle elezioni al Parlamento europeo, mirano a garantire pari opportunità di eleggibilità per tutte le persone ammissibili e una composizione del Parlamento europeo che rispecchi la diversità dell'Unione europea. La parità di genere è raggiunta in base ai sistemi elettorali degli Stati membri e, in ogni caso, nella circoscrizione a livello dell'Unione mediante l'utilizzo di liste chiuse o quote, senza violare i diritti delle persone non binarie.

2.  Un membro di un partito politico, di un'associazione di elettori o di un'entità elettorale europea può presentare un reclamo motivato di mancata osservanza dei criteri delle procedure democratiche, della trasparenza e della parità di genere di cui al presente articolo all'autorità nazionale competente o all'autorità elettorale europea.

Articolo 11

Presentazione delle liste dei candidati

1.  Il termine per la presentazione delle liste dei candidati alle elezioni del Parlamento europeo è di dodici settimane prima della data delle elezioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1.

2.  Almeno dodici settimane prima della data delle elezioni, le entità elettorali europee trasmettono all'autorità elettorale europea un documento attestante che tutti i candidati acconsentono alla loro inclusione nella lista a livello dell'Unione. Tale documento include i nomi completi dei candidati e il numero della carta d'identità o del passaporto. Tale documento è firmato dai candidati e riporta la data e il luogo della firma.

Articolo 12

Sistema elettorale

1.  L'elezione si svolge a suffragio universale diretto, equo, libero e segreto. Ciascun elettore dispone di due voti, uno per eleggere i membri del Parlamento europeo nelle circoscrizioni nazionali e uno per eleggere i membri del Parlamento europeo nella circoscrizione a livello dell'Unione.

2.  I membri del Parlamento europeo sono eletti come rappresentanti dei cittadini dell'Unione con riporto di voti di tipo proporzionale nelle circoscrizioni nazionali e nella circoscrizione elettorale a livello dell'Unione.

3.  Nelle circoscrizioni nazionali, i membri del Parlamento europeo sono eletti avvalendosi di qualsiasi sistema nazionale di rappresentanza proporzionale comunemente utilizzato dagli Stati membri.

4.  Nella circoscrizione a livello dell'Unione, i membri del Parlamento europeo sono eletti in base al sistema delle liste chiuse.

Articolo 13

Soglia elettorale

1.  Gli Stati membri possono prevedere una soglia minima per l'attribuzione dei seggi. A livello nazionale, tale soglia non deve essere superiore al 5 % dei voti validamente espressi.

2.  Per le circoscrizioni elettorali nazionali, che comprendono più di 60 seggi, è fissata una soglia minima pari a 3,5 % dei voti validi espressi nella circoscrizione in questione.

3.  Le soglie di cui ai paragrafi 1 e 2 non pregiudicano le deroghe previste dalla normativa nazionale per i partiti politici o le associazioni di elettori che rappresentano minoranze nazionali o linguistiche riconosciute.

4.  È prevista una deroga alle soglie nazionali di cui al paragrafo 2 per i partiti politici o le associazioni di elettori, registrati in un quarto degli Stati membri e che ottengono almeno un milione di voti in tutta l'Unione, che includano nella scheda elettorale nazionale il nome unico e il simbolo dell'entità elettorale europea a cui sono affiliati, adattandoli, se del caso, alle lingue degli Stati membri interessati.

5.  Non è prevista alcuna soglia minima per l'attribuzione dei seggi nella circoscrizione elettorale a livello dell'Unione di cui all'articolo 15.

Articolo 14

Circoscrizioni nazionali

In funzione delle loro specificità nazionali e fatto salvo l'articolo 15, gli Stati membri possono costituire singole circoscrizioni elettorali per le elezioni del Parlamento europeo o prevedere altre suddivisioni elettorali, senza pregiudicare in generale il carattere proporzionale del voto.

Gli Stati membri possono costituire circoscrizioni uninominali che rappresentano minoranze linguistiche o etniche, cittadini d'oltremare, regioni ultraperiferiche o territori d'oltremare conformemente alle normative nazionali, senza pregiudicare la natura proporzionale del sistema di voto.

Articolo 15

Circoscrizione a livello dell'Unione

1.  È prevista l'istituzione di una circoscrizione formata dall'intero territorio dell'Unione europea da cui saranno eletti 28 membri del Parlamento europeo alle prime elezioni dei membri del Parlamento europeo in seguito all'entrata in vigore del presente regolamento.

Per le successive elezioni dei membri del Parlamento europeo, la dimensione della circoscrizione a livello dell'Unione è determinata dalla decisione del Consiglio europeo che stabilisce la composizione del Parlamento europeo.

2.  L'elezione nella circoscrizione elettorale a livello dell'Unione lascia impregiudicati i membri del Parlamento europeo eletti in ciascuno Stato membro.

3.  Tutte le entità elettorali europee ai sensi dell'articolo 2 possono presentare all'autorità elettorale europea liste a livello dell'Unione.

4.  Ciascuna entità elettorale europea può presentare una sola lista a livello dell'Unione. I partiti nazionali e le associazioni nazionali di elettori possono sostenere una sola lista a livello dell'Unione.

5.  Nelle schede elettorali comprendenti le liste a livello dell'Unione figurano il nome e il simbolo della rispettiva entità elettorale europea.

6.  Per i candidati residenti in un paese terzo, il luogo di residenza ai fini della composizione della lista a livello dell'Unione è quello in cui risiedevano prima di lasciare l'Unione europea. Per i candidati nati e residenti in un paese terzo, il luogo di residenza ai fini della compilazione della lista a livello dell'UE corrisponde allo Stato membro di cui il candidato è cittadino.

7.  Le liste a livello dell'Unione contengono un numero di candidati pari al numero dei mandati di cui al paragrafo 1.

8.  Le liste a livello dell'Unione sono redatte dalle entità elettorali europee in conformità con i principi di cui all'articolo 10, paragrafo 1.

9.  Al fine di garantire l'equilibrio geografico, le liste a livello dell'Unione sono suddivise in sezioni di tre posti. Ciascuno di questi tre posti deve essere occupato da un candidato proveniente da ciascuno dei tre gruppi di Stati membri definiti nell'allegato I ed esemplificato nell'allegato II.

10.  L'ordine dei candidati residenti in un qualsiasi Stato membro inclusi in ciascuno dei tre gruppi di Stati membri di cui all'allegato 1 varia in ogni sezione di tre posti nella lista fino al posto corrispondente al numero che si ottiene dividendo per due il numero totale di seggi, se necessario arrotondato al numero intero più vicino.

11.  La popolazione complessiva degli Stati membri è calcolata dalla Commissione (Eurostat) sulla base degli ultimi dati forniti dagli Stati membri stessi, in conformità di un metodo istituito dal regolamento (UE) n. 1260/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio(9).

12.  La ripartizione dei seggi nelle liste a livello dell'Unione sulla base dei risultati aggregati nella circoscrizione a livello dell'Unione è effettuata conformemente al sistema D'Hondt, come segue:

a)  il numero di voti ottenuti dai candidati è inserito in una colonna in ordine decrescente;

b)  il numero di voti ottenuti da ciascun candidato è diviso per 1, 2, 3, ecc., fino a un numero pari al numero di seggi corrispondente alla circoscrizione elettorale, creando una tabella simile a quella riprodotta nell'allegato III. I seggi sono attribuiti ai candidati che ottengono il rapporto più elevato nella tabella, secondo un ordine decrescente;

c)  quando due seggi corrispondenti a candidature diverse coincidono nell'elenco dei quozienti, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto il numero totale di voti più elevato. Se due candidati ottengono lo stesso numero di voti, il primo risultato alla pari si risolve mediante sorteggio e quelli successivi in modo alternato.

13.  Le emittenti del servizio pubblico europee e nazionali garantiscono la copertura mediatica in proporzione ai risultati delle elezioni precedenti nella circoscrizione elettorale a livello dell'Unione, garantendo una copertura minima di tutte le liste a livello dell'Unione.

Articolo 16

Finanziamento delle campagne elettorali delle entità elettorali europee

Le disposizioni di cui ai capi IV e V del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 si applicano mutatis mutandis al finanziamento delle campagne elettorali delle entità elettorali europee.

Articolo 17

Disposizioni comuni relative alle campagne elettorali

1.  La campagna elettorale non inizia prima di otto settimane dalla data delle elezioni.

2.  La campagna elettorale consiste nella richiesta agli elettori del loro voto alle elezioni del Parlamento europeo per mezzo di materiale stampato o digitale e altre forme di comunicazione pubblica, pubblicità sui mezzi di informazione e iniziative pubbliche. I materiali utilizzati nella campagna elettorale contengono il simbolo e un riferimento al documento programmatico o al programma dell'entità elettorale europea cui il partito nazionale sia affiliato.

3.  I materiali per la campagna elettorale devono essere accessibili alle persone con disabilità.

4.  Nelle circoscrizioni nazionali, le schede elettorali utilizzate per le elezioni del Parlamento europeo devono essere uniformi, dare uguale visibilità a nomi, sigle, simboli ed eventuali loghi dei partiti politici nazionali e/o delle associazioni nazionali di elettori, e a quelli delle entità elettorali europee in caso di affiliazione a una di esse, e riportano l'elenco nominativo dei candidati e, se del caso, dei sostituti, nell'ordine in cui figurano nelle relative liste elettorali.

5.  Le disposizioni relative all'invio di materiale elettorale agli elettori in occasione delle elezioni al Parlamento europeo sono uguali a quelle che si applicano per le elezioni nazionali, regionali e locali nello Stato membro interessato.

6.  Gli Stati membri assicurano la parità di trattamento e di opportunità tra le entità elettorali europee e i partiti politici nazionali e le associazioni nazionali di elettori per quanto riguarda la campagna elettorale relativa alla circoscrizione elettorale a livello dell'Unione.

7.  Gli Stati membri attuano un periodo di riserva elettorale europea di 48 ore prima della data delle elezioni, durante il quale non è consentito chiedere agli elettori le loro intenzioni di voto.

Articolo 18

Autorità di contatto

1.  Ciascuno Stato membro designa un'autorità di contatto incaricata di scambiare, con le sue controparti negli altri Stati membri e con l'autorità elettorale europea istituita ai sensi dell'articolo 28, i dati sugli elettori necessari per la costituzione delle liste elettorali europee ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, e sui candidati.

2.  L'autorità di contatto di cui al paragrafo 1, conformemente al diritto dell'Unione applicabile in materia di protezione dei dati personali, inizia a trasmettere alle suddette controparti e all'autorità elettorale europea, almeno sei settimane prima della data delle elezioni, i dati di cui agli articoli 9 e 10 della direttiva del Consiglio 93/109/CE(10) concernente i cittadini dell'Unione che sono stati iscritti alle liste elettorali nazionali e alle liste elettorali europee o si candidano in uno Stato membro di cui non sono cittadini.

Articolo 19

Data delle elezioni

1.  Le elezioni del Parlamento europeo hanno luogo il 9 maggio dell'ultimo anno della legislatura di cui all'articolo 20 (la "data delle elezioni").

2.  Durante gli orari di apertura dei seggi elettorali e a partire da mezz'ora prima dell'apertura dei seggi, è vietata qualsiasi attività politica nei seggi o nella loro prossimità, fatta salva ogni attività organizzata per celebrare la Giornata dell'Europa negli Stati membri.

3.  Le elezioni si concludono in tutti gli Stati membri alle 21.00, ora locale, della data delle elezioni. Al fine di tenere conto della differenza di fuso orario, le elezioni del Parlamento europeo possono svolgersi l'8 maggio dell'ultimo anno di una legislatura nei paesi e territori d'oltremare dell'Unione.

4.  Gli Stati membri non rendono pubblici i risultati del loro conteggio ufficialmente o in via provvisoria fino a dopo la chiusura dei seggi, a norma del paragrafo 3, nello Stato membro i cui elettori sono gli ultimi a votare.

5.  Gli Stati membri possono dichiarare festa nazionale il giorno delle elezioni.

Articolo 20

Determinazione e pubblicazione dei risultati elettorali

1.  I risultati delle elezioni nella circoscrizione a livello dell'Unione e nelle circoscrizioni nazionali sono proclamati, in quest'ordine, dall'autorità elettorale europea, sulla base delle informazioni fornite dalle autorità di contatto.

2.  I risultati elettorali ufficiali sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 21

Legislatura e mandato parlamentare

1.  Il periodo quinquennale per cui sono eletti i membri del Parlamento europeo inizia con l'apertura della prima sessione tenuta dopo ciascuna elezione (la "legislatura").

2.  Il mandato di ciascun membro del Parlamento europeo inizia e scade conformemente alla legislatura (il "mandato").

Articolo 22

Convocazione del Parlamento

Oltre all'obbligo di cui all'articolo 229 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Parlamento europeo si riunisce di diritto il primo martedì successivo alla scadenza del termine di un mese dalla data delle elezioni.

Articolo 23

Verifica dei poteri

Il Parlamento europeo verifica i poteri dei membri del Parlamento europeo.

A tal fine, esso prende atto dei risultati dichiarati ufficialmente dagli Stati membri e proclamati dall'autorità elettorale europea.

Articolo 24

Incompatibilità

1.  La carica di membro del Parlamento europeo è incompatibile con le cariche seguenti:

–  membro del governo di uno Stato membro;

–  membro di un parlamento nazionale o regionale o di un'assemblea dotata di poteri legislativi;

–  membro della Commissione europea;

–  giudice, avvocato generale o cancelliere della Corte di giustizia dell'Unione europea;

–  membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea;

–  membro della Corte dei conti;

–  mediatore europeo;

–  membro del Comitato economico e sociale;

–  membro del Comitato delle regioni;

–  membro dei comitati od organismi creati in virtù o in applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea o del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, per provvedere all'amministrazione di fondi dell'Unione o all'espletamento di un compito permanente e diretto di gestione amministrativa;

–  membro del consiglio d'amministrazione, del comitato direttivo o dell'organico della Banca europea per gli investimenti;

–  funzionario o agente, in attività di servizio, delle istituzioni dell'Unione europea o degli organismi specializzati che vi si ricollegano o della Banca centrale europea.

2.   Ogni Stato membro può adottare ulteriori norme nazionali riguardanti l'incompatibilità con la carica di membro del Parlamento europeo.

3.  I membri del Parlamento europeo ai quali, nel corso della legislatura, diventano applicabili i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti conformemente all'articolo 27.

Articolo 25

Attività parlamentari esterne

Al momento dell'elezione, i membri del Parlamento europeo designano il comune e, se del caso, la regione del loro Stato membro di residenza in cui svolgeranno attività parlamentari esterne.

Articolo 26

Voto individuale e indipendente

1.  I membri del Parlamento europeo votano individualmente e personalmente. Non possono essere vincolati da istruzioni né ricevere alcun mandato imperativo.

2.  I membri del Parlamento europeo beneficiano dei privilegi e delle immunità loro applicabili in virtù del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, dal momento della dichiarazione ufficiale della loro elezione al Parlamento europeo.

Articolo 27

Seggi vacanti

1.  Un seggio si rende vacante quando il mandato di un membro del Parlamento europeo scade in caso di dimissioni, decesso del suddetto membro o a causa della decadenza del mandato.

2.  In caso di decesso, dimissioni o decadenza del mandato di un membro del Parlamento europeo eletto nella circoscrizione a livello dell'Unione, il Presidente del Parlamento europeo ne informa immediatamente l'autorità elettorale europea.

Il seggio vacante è coperto dal candidato successivo nella lista dei candidati in cui è stato eletto il deputato che è deceduto, si è dimesso o il cui mandato è decaduto.

3.  Fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento, ciascuno Stato membro stabilisce le opportune procedure per coprire i seggi resisi vacanti durante la legislatura per la restante durata di tale periodo.

4.  Quando la legislazione di uno Stato membro stabilisce espressamente la decadenza del mandato di un membro del Parlamento europeo, il suo mandato scade in applicazione delle disposizioni di tale legislazione. Le autorità nazionali competenti ne informano il Parlamento europeo.

5.  Quando un seggio si rende vacante per dimissioni o decesso, il Presidente del Parlamento europeo ne informa senza indugio le autorità competenti dello Stato membro interessato e l'autorità elettorale europea.

6.  Quando il Parlamento dichiara che il seggio di un deputato eletto nella circoscrizione elettorale a livello dell'Unione si è reso vacante, il Presidente ne informa l'autorità elettorale europea e la invita a coprire senza indugio tale seggio.

Il seggio vacante di un membro del Parlamento europeo eletto nella circoscrizione elettorale a livello dell'Unione è coperto dal candidato successivo nella lista pertinente, secondo l'ordine di precedenza.

7.  Il Parlamento può, su richiesta del membro interessato, e con il consenso dello Stato membro interessato o dell'autorità elettorale europea, proporre una sostituzione temporanea del membro interessato in caso di congedo di maternità, paternità o parentale o per malattia grave.

Quando un seggio si rende temporaneamente vacante per uno dei motivi di cui al primo comma, il membro interessato è temporaneamente sostituito per un periodo di sedici settimane dal candidato successivo della lista pertinente, il quale può decidere se ricoprire o meno il posto vacante. Il rifiuto di ricoprire il seggio vacante non comporta la perdita della posizione nella lista pertinente per futuri seggi vacanti. Il periodo di sedici settimane può essere prorogato.

Articolo 28

Autorità elettorale europea

1.  È istituita un'autorità elettorale europea (l'"autorità elettorale europea") al fine di:

a)  garantire la corretta applicazione del presente regolamento nonché condurre e monitorare il processo elettorale nella circoscrizione elettorale a livello dell'Unione;

b)  definire la procedura applicabile ai ricorsi ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, per quanto riguarda la circoscrizione a livello dell'Unione;

c)  esercitare tutte le funzioni relative al processo elettorale nella circoscrizione elettorale a livello dell'Unione e si coordina con le autorità di contatto di cui all'articolo 18.

d)  verificare che le entità elettorali europee soddisfino le condizioni per la presentazione delle liste a livello dell'Unione ai sensi dell'articolo 15;

e)  gestire le liste elettorali europee di cui all'articolo 9;

f)  annunciare i risultati elettorali conformemente all'articolo 20;

g)  disciplinare le contestazioni che potrebbero essere eventualmente presentate in base alle disposizioni del presente regolamento, fatta eccezione per le disposizioni nazionali cui il presente regolamento rinvia,

L'autorità elettorale europea può altresì prestare assistenza in caso di difficoltà connesse all'interpretazione delle liste presentate dalle autorità nazionali.

2.  L'autorità elettorale europea è indipendente ed esercita le sue funzioni nell'assoluto rispetto del presente regolamento.

3.  L'autorità elettorale europea proclama le liste a livello dell'Unione undici settimane prima della data delle elezioni.

Istituisce e gestisce un registro delle diverse liste a livello dell'Unione presentate dalle entità elettorali europee. Le informazioni di cui al registro sono rese pubbliche.

Nelle sue decisioni l'autorità elettorale europea tiene pienamente conto dei diritti fondamentali di voto attivo e passivo.

4.  Ciascuno Stato membro nomina un membro dell'autorità elettorale europea, scelto tra accademici nel campo del diritto o delle scienze politiche e altri esperti di sistemi elettorali in base alle loro qualità professionali e nel rispetto dell'equilibrio di genere. I membri dell'autorità elettorale europea eleggono il presidente, il vicepresidente e il segretario a maggioranza semplice con votazioni separate. L'autorità elettorale europea si adopera per adottare decisioni all'unanimità. Qualora non sia possibile adottare una decisione all'unanimità, l'autorità elettorale europea decide a maggioranza semplice.

Tutti i membri dell'autorità elettorale europea esercitano le loro funzioni in piena indipendenza. Essi non chiedono né ricevono istruzioni da parte di istituzioni o governi o da qualsiasi altro organismo, ufficio o agenzia. Non possono essere membri né ex membri del Parlamento europeo, dei parlamenti nazionali o dei governi nazionali. Inoltre, non sono titolari di un mandato elettorale, né funzionari o altri agenti di un'istituzione dell'Unione o di un partito politico europeo o un'associazione europea di elettori, o di una fondazione politica europea.

I membri dell'autorità elettorale europea sono nominati per un mandato di cinque anni rinnovabile una volta.

5.  L'autorità elettorale europea è rappresentata dal suo presidente, che assicura l'attuazione di tutte le decisioni dell'autorità elettorale europea a nome della medesima.

Il presidente dell'autorità elettorale europea si astiene da qualsiasi atto incompatibile con la natura delle sue funzioni.

Qualora un membro dell'autorità elettorale europea, compreso il presidente, non soddisfi più le condizioni richieste per l'esercizio delle sue funzioni, può essere destituito con un voto sostenuto da almeno tre quinti dei membri dell'autorità elettorale europea sulla base di una relazione che motiva la sua proposta di dimissioni.

Il mandato quinquennale dell'autorità elettorale europea inizia due anni e mezzo dopo l'inizio della legislatura. Il primo mandato dell'autorità elettorale europea inizia non appena possibile dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Un posto divenuto vacante nell'autorità elettorale europea a seguito di dimissioni volontarie o d'ufficio, pensionamento o decesso è coperto secondo la stessa procedura applicata alla nomina iniziale.

6.  L'autorità elettorale europea è dotata di personalità giuridica e dispone dei locali, del personale, dei servizi e delle strutture di supporto amministrativo necessari per esercitare le sue funzioni.

7.  L'autorità elettorale europea presenta al Parlamento europeo una relazione sull'organizzazione delle elezioni europee nonché sull'applicazione del presente regolamento e sul conseguimento dei suoi obiettivi entro i nove mesi successivi alle elezioni europee.

8.  I costi dell'autorità elettorale europea, compresa la remunerazione dei suoi membri, sono finanziati da stanziamenti del bilancio generale dell'Unione.

Gli stanziamenti del bilancio sono sufficienti a garantire la piena operatività dell'autorità elettorale europea e la sua autonomia. Il presidente sottopone al Parlamento europeo il progetto preliminare di bilancio dell'autorità elettorale europea, che viene reso pubblico. Il Parlamento europeo delega al presidente dell'autorità elettorale europea le funzioni di ordinatore relativamente a tali stanziamenti.

Articolo 29

Procedura di comitato

1.  La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 30

Abrogazione

1.  L'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, nonché la decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio che istituisce tale atto, sono abrogati.

2.  I riferimenti all'atto abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 31

Clausola di revisione

Entro un anno da ciascuna elezione europea, il Parlamento europeo, previa consultazione dell'autorità elettorale europea, presenta una relazione sul funzionamento generale del presente regolamento corredata, se del caso, di una proposta legislativa volta a modificare il presente regolamento.

Articolo 32

Entrata in vigore

1.  Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua approvazione da parte degli Stati membri, secondo le rispettive norme costituzionali.

2.  Gli Stati membri notificano al Segretariato generale del Consiglio l'espletamento delle rispettive procedure nazionali.

(1) GU L 278 dell'8.10.1976, pag. 5.
(2) Decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio, del 20 settembre 1976 (GU L 278 dell'8.10.1976, pag. 1).
(3) Decisione 2002/772/CE, Euratom del Consiglio, del 25 giugno e del 23 settembre 2002, che modifica l'atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom (GU L 283 del 21.10.2002, pag. 1).
(4) Decisione (UE, Euratom) 2018/994 del Consiglio, del 13 luglio 2018, che modifica l'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio del 20 settembre 1976 (GU L 178 del 16.7.2018, pag. 1), non in vigore.
(5) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul piano d'azione per la democrazia europea (COM(2020)0790).
(6) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Un'Unione dell'uguaglianza: la strategia per la parità di genere 2020-2025" (COM(2020)0152).
(7) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(8) Regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 1.)
(9) Regolamento (UE) n. 1260/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo alle statistiche demografiche europee (GU L 330 del 10.12.2013, pag. 39).
(10) Direttiva 93/109/CE del Consiglio, del 6 dicembre 1993, relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini (GU L 329 del 30.12.1993, pag. 34).


ALLEGATO I.

TABELLA – I 27 STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA PER CATEGORIE DI POPOLAZIONE

Categorie

Stato membro

Popolazione totale

Gruppo A (37,9 milioni – 83,1 milioni)

Germania

83 166 711

Francia

67 320 216

Italia

59 641 488

Spagna

47 332 614

Polonia

37 958 138

Gruppo B (6,9 milioni – 19,3 milioni)

Romania

19 328 838

Paesi Bassi

17 407 585

Belgio

11 522 440

Grecia

10 718 565

Cechia

10 693 939

Svezia

10 327 589

Portogallo

10 295 909

Ungheria

9 769 526

Austria

8 901 064

Bulgaria

6 951 482

Gruppo C (0,5 milioni – 5,8 milioni)

Danimarca

5 822 763

Finlandia

5 525 292

Slovacchia

5 457 873

Irlanda

4 964 440

Croazia

4 058 165

Lituania

2 794 090

Slovenia

2 095 861

Lettonia

1 907 675

Estonia

1 328 976

Cipro

888 005

Lussemburgo

626 108

Malta

514 564

Fonte: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00001/default/table?lang=en


ALLEGATO II

Esempio pratico di lista a livello dell'Unione utilizzando le tre categorie di gruppi con 28 seggi

A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B9, B10, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, sono esempi di candidati provenienti dagli Stati membri, conformemente alla suddivisione in categorie in funzione della popolazione.

Esempio di lista a livello dell'Unione

Sezioni

Numero di posto

Candidati provenienti da

Sezione 1

1

A1

2

B7

3

C7

Sezione 2

4

B10

5

C5

6

A3

Sezione 3

7

A2

8

C3

9

B7

Sezione 4

10

B5

11

C3

12

A4

Sezione 5

13

A5

14

C12

15

B9

Sezione 6

16

A4

17

A2

18

B2

Sezione 7

19

B3

20

A1

21

B8

Sezione 8

22

C1

23

C2

24

B4

Sezione 9

25

A5

26

C8

27

B1

Sezione 10

28

B7


ALLEGATO III

Esempio pratico – Metodo D'Hondt

Esempio pratico: 1 000 000 di voti validamente espressi in una circoscrizione elettorale che elegge 5 membri.

A (350 000 voti), B (300 000 voti), C (150 000 voti), D (100 000 voti), E (70 000 voti), F (30 000 voti)

Suddivisione 1 2 3 4 5

A 350 000 175 000 116 666 87 500 70 000

B 300 000 150 000 100 000 75 000 60 000

C 150 000 75 000 50 000 37 500 30 000

D 100 000 50 000 33 333 25 000 20 000

E 70 000 35 000 23 333 17 500 14 000

F 30 000 15 000 10 000 7 500 6 000

Di conseguenza, A ottiene 2 seggi, B ottiene 2 seggi e C ottiene 1 seggio.

Ultimo aggiornamento: 21 agosto 2023Note legali - Informativa sulla privacy