Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 3 maggio 2022, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica degli allegati IV e V del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti (COM(2021)0656 – C9-0396/2021 – 2021/0340(COD))(1)
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Testo della Commissione
Emendamento
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 2
(2) Alla settima riunione della conferenza delle parti della convenzione, tenutasi dal 4 al 15 maggio 2015, è stato convenuto di inserire il pentaclorofenolo e i suoi sali ed esteri (di seguito, il "pentaclorofenolo") nell'allegato A della convenzione. Alla nona riunione della conferenza delle parti della convenzione, tenutasi dal 29 aprile al 10 maggio 2019, è stato convenuto di inserire il dicofol e l'acido perfluoroottanoico (PFOA), i suoi sali e i composti a esso correlati nell'allegato A della convenzione. Alla luce di tali modifiche della convenzione e al fine di garantire che i rifiuti contenenti tali sostanze siano gestiti conformemente alle disposizioni della convenzione, è necessario modificare anche gli allegati IV e V del regolamento (UE) 2019/1021 includendo il pentaclorofenolo, il dicofol e l'acido perfluoroottanoico (PFOA), i suoi sali e i composti a esso correlati negli allegati e indicando i rispettivi limiti di concentrazione.
(2) Alla settima riunione della conferenza delle parti della convenzione, tenutasi dal 4 al 15 maggio 2015, è stato convenuto di inserire il pentaclorofenolo e i suoi sali ed esteri (di seguito, il "pentaclorofenolo") nell'allegato A della convenzione. Alla nona riunione della conferenza delle parti della convenzione, tenutasi dal 29 aprile al 10 maggio 2019, è stato convenuto di inserire il dicofol e l'acido perfluoroottanoico (PFOA), i suoi sali e i composti a esso correlati nell'allegato A della convenzione. Alla luce di tali modifiche della convenzione e al fine di garantire che i rifiuti contenenti tali sostanze siano gestiti conformemente alle disposizioni della convenzione, è necessario modificare anche gli allegati IV e V del regolamento (UE) 2019/1021 includendo il pentaclorofenolo, il dicofol e l'acido perfluoroottanoico (PFOA), i suoi sali e i composti a esso correlati negli allegati e indicando anche i rispettivi limiti di concentrazione.
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 3
(3) Il pentaclorofenolo era stato precedentemente inserito negli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio23 dal regolamento (UE) 2019/636 della Commissione24, con un valore per l'allegato IV di 100 mg/kg e un valore per l'allegato V di 1 000 mg/kg. Il regolamento (CE) n. 850/2004 è stato abrogato dal regolamento (UE) 2019/1021, ma il pentaclorofenolo è stato involontariamente omesso da tale regolamento. È pertanto necessario modificare gli allegati IV e V del regolamento (UE) 2019/1021 per includervi il pentaclorofenolo.
(3) Il pentaclorofenolo era stato precedentemente inserito negli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio23 dal regolamento (UE) 2019/636 della Commissione24, con un valore per l'allegato IV di 100 mg/kg e un valore per l'allegato V di 1 000 mg/kg. Il regolamento (CE) n. 850/2004 è stato abrogato dal regolamento (UE) 2019/1021, ma il pentaclorofenolo è stato involontariamente omesso da tale regolamento. È pertanto necessario modificare gli allegati IV e V del regolamento (UE) 2019/1021 per includervi ora il pentaclorofenolo.
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23 Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7).
23 Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7).
24 Regolamento (UE) 2019/636 della Commissione, del 23 aprile 2019, recante modifica degli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 109 del 24.4.2019, pag. 6).
24 Regolamento (UE) 2019/636 della Commissione, del 23 aprile 2019, recante modifica degli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 109 del 24.4.2019, pag. 6).
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 4
(4) Gli allegati IV e V del regolamento (UE) 2019/1021 contengono già limiti di concentrazione per le seguenti sostanze o gruppi di sostanze: a) la somma delle concentrazioni di tetrabromodifeniletere, pentabromodifeniletere, esabromodifeniletere, eptabromodifeniletere e decabromodifeniletere (ad eccezione di quest'ultimo, che non figura nell'allegato V di detto regolamento); b) esabromociclododecano; c) alcani, C10-C13, cloro (paraffine clorurate a catena corta) (SCCP); e d) dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF). A norma dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1021, è opportuno modificare i limiti di concentrazione di cui all'allegato IV per tali sostanze al fine di adeguare i valori limite al progresso scientifico e tecnico. Per coerenza con l'elenco degli eteri di difenile polibromurato (PBDE) di cui all'allegato IV del regolamento (UE) 2019/1021, la sostanza decabromodifeniletere dovrebbe essere inclusa tra i PBDE elencati nella terza colonna dell'allegato V di tale regolamento.
(4) Gli allegati IV e V del regolamento (UE) 2019/1021 contengono già limiti di concentrazione per le seguenti sostanze o gruppi di sostanze: a) la somma delle concentrazioni di tetrabromodifeniletere, pentabromodifeniletere, esabromodifeniletere, eptabromodifeniletere e decabromodifeniletere (ad eccezione di quest'ultimo, che non figura nell'allegato V di detto regolamento); b) esabromociclododecano; c) alcani, C10-C13, cloro (paraffine clorurate a catena corta) (SCCP); e d) dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF). A norma dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1021, è opportuno modificare i limiti di concentrazione di cui all'allegato IV per tali sostanze al fine di adeguare i valori limite in base al progresso scientifico e tecnico. Per coerenza con l'elenco degli eteri di difenile polibromurato (PBDE) di cui all'allegato IV del regolamento (UE) 2019/1021, la sostanza decabromodifeniletere dovrebbe essere inclusa tra i PBDE elencati nella terza colonna dell'allegato V di tale regolamento.
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 5 bis (nuovo)
(5 bis) L'acido perfluoroesano sulfonico (PFHxS), i suoi sali e i composti a esso correlati sono stati proposti dal comitato di esame degli inquinanti organici persistenti (POPRC) ai fini dell'inclusione nell'elenco dell'allegato A della convenzione senza deroghe specifiche 5 bis dopo aver completato la valutazione del profilo di rischio e della gestione del rischio per tali sostanze. La decisione di includere il PFHxS, i suoi sali e i composti a esso correlati dovrebbe essere presa in occasione della COP-10 della convenzione di Stoccolma, inizialmente prevista per luglio 2021 e ora prevista per giugno 2022 a seguito dell'evoluzione negativa della pandemia di COVID-19 in molti paesi europei. In relazione agli obiettivi della convenzione, è pertanto appropriato, sulla base dell'attuale valutazione d'impatto 5 ter e al fine di garantire che i rifiuti contenenti tali sostanze siano gestiti conformemente alle disposizioni della convenzione, modificare fin d'ora gli allegati IV e V del regolamento (UE) 2019/1021 includendo l'acido perfluoroesano sulfonico (PFHxS), i suoi sali e i composti a esso correlati negli allegati e indicando i rispettivi limiti di concentrazione.Ai fini della coerenza, la Commissione dovrebbe riflettere tali modifiche agli allegati IV e V in altri allegati del regolamento (UE) 2019/1021.
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5 bis POPRC-15/1
5 ter SWD(2021) 300 final
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 6
(6) I limiti di concentrazione proposti negli allegati IV e V del regolamento (CE) 2019/1021 sono stati calcolati applicando la stessa metodologia utilizzata per determinare i limiti di concentrazione nelle precedenti modifiche degli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004. I limiti di concentrazione proposti dovrebbero raggiungere l'obiettivo di un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente associato alla distruzione o alla trasformazione irreversibile delle sostanze in questione. Tali limiti dovrebbero inoltre tenere conto dell'obiettivo politico più ampio di realizzare un'economia climaticamente neutrae circolare, sancito dal Green Deal europeo26.
(6) I limiti di concentrazione proposti negli allegati IV e V del regolamento (CE) 2019/1021 sono stati calcolati applicando la stessa metodologia utilizzata per determinare i limiti di concentrazione nelle precedenti modifiche degli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004. I limiti di concentrazione proposti dovrebbero basarsi sul principio di precauzione sancito dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e mirare a eliminare, ove possibile, il rilascio dei POP nell'ambiente, al fine di raggiungere l'obiettivo di un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente associato alla distruzione o alla trasformazione irreversibile delle sostanze in questione. Tali limiti dovrebbero inoltre tenere conto dell'obiettivo politico più ampio di realizzare l'ambizione in materia di inquinamento zero per un ambiente privo di sostanze tossiche, aumentare il riciclaggio, ridurre le emissioni di gas a effetto serra, sviluppare cicli di materiali non tossici in cui le sostanze vietate non dovrebbero essere reintrodotte nel mercato dell'UE attraverso attività di riciclaggioe realizzare un'economia circolare, sancito dal Green Deal europeo26.
Emendamento 6 Proposta di regolamento Considerando 6 bis (nuovo)
(6 bis) I limiti di concentrazione di cui agli allegati IV e V del regolamento (UE) 2019/1021 dovrebbero essere coerenti e contribuire all'attuazione della comunicazione della Commissione, del 14 ottobre 2020, dal titolo "Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili - Verso un ambiente privo di sostanze tossiche", che propone una serie completa di azioni per affrontare l'uso delle sostanze per- e polifluoro alchiliche e la contaminazione che ne deriva.
Emendamento 7 Proposta di regolamento Considerando 6 ter (nuovo)
(6 ter) Per prevenire la miscelazione di rifiuti contaminati con altri rifiuti o materiali e per garantire una migliore tracciabilità e un trattamento efficace dei rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti, è necessario evitare incoerenze tra le disposizioni relative ai rifiuti che contengono inquinanti organici persistenti originariamente contenute nel regolamento (CE) n. 850/2004, ora abrogato dal regolamento (UE) 2019/1021, e quelle stabilite in seguito. La Commissione dovrebbe pertanto valutare se sia opportuno riconoscere che i rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti che superano i limiti di concentrazione specificati nell'allegato IV del regolamento (UE) 2019/1021 debbano essere classificati come pericolosi e presentare, se del caso, una proposta legislativa volta a modificare di conseguenza la direttiva 2009/98/CE o la decisione n. 2014/955/UE, o entrambe;
Emendamento 8 Proposta di regolamento Articolo 1 bis (nuovo)
Articolo 1 bis
"La Commissione valuta se sia opportuno modificare la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti o la decisione 2014/955/UE1a della Commissione, o entrambe, per riconoscere che i rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti che superano i limiti di concentrazione indicati nell'allegato IV del regolamento (UE) 2019/1021 devono essere classificati come pericolosi e, se del caso, sulla base di tale valutazione ed entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legislazione, presentare una proposta legislativa per modificare di conseguenza la direttiva o la decisione, o entrambe.
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1 bis Decisione della Commissione del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE
Emendamento 9 Proposta di regolamento Allegato I – punto 1 – lettera a – tabella Regolamento (UE) 2019/1021 Allegato IV – tabella
Testo della Commissione
"Pentaclorofenolo, suoi sali ed esteri
87-86-5 e altri
201-778-6 e altri
100 mg/kg
Dicofol
115-32-2
204-082-0
50 mg/kg
Acido perfluoroottanoico (PFOA), suoi sali e composti a esso correlati
335-67-1 e altri
206-397-9 e altri
1 mg/kg
(PFOA e suoi sali),
40 mg/kg
(Composti correlati al PFOA)"
Emendamento
Pentaclorofenolo (PCP), suoi sali ed esteri
87-86-5 e altri
201-778-6 e altri
100 mg/kg
Dicofol
115-32-2
204-082-0
50 mg/kg
Acido perfluoroottanoico (PFOA), suoi sali e composti a esso correlati
335-67-1 e altri
206-397-9 e altri
0,1 mg/kg
(PFOA e suoi sali),
20 mg/kg
(somma dei composti correlati al PFOA)"
Acido perfluoroesano sulfonico (PFHxS), suoi sali e composti a esso correlati
355-46-4 e altri
355-46-4 e altri
0,1 mg/kg
(PFHxS e suoi sali),
20 mg/kg
(Composti correlati al PFHxS)"
Emendamento 10 Proposta di regolamento Allegato I – punto 1 – lettera b – tabella Regolamento (UE) 2019/1021 Allegato IV – tabella
Testo della Commissione
"Alcani C10-C13, cloro (paraffine clorurate a catena corta) (SCCP)
85535-84-8
287-476-5
1 500 mg/kg
Emendamento
"Alcani C10-C13, cloro (paraffine clorurate a catena corta) (SCCP)
85535-84-8
287-476-5
420 mg/kg
Emendamento 11 Proposta di regolamento Allegato I – punto 1 – lettera c – tabella Regolamento (UE) 2019/1021 Allegato IV – tabella
Testo della Commissione
"Tetrabromodifeniletere C12H6Br4O
40088-47-9 e altri
254-787-2 e altri
Somma delle concentrazioni di tetrabromodifeniletere, pentabromodifeniletere, esabromodifeniletere, eptabromodifeniletere e decabromodifeniletere:
Pentabromodifeniletere C12H5Br5O
32534-81-9 e altri
251-084-2 e altri
Esabromodifeniletere C12H4Br6O
36483-60-0 e altri
253-058-6 e altri
Eptabromodifeniletere C12H3Br7O
68928-80-3 e altri
273-031-2 e altri
Ossido di bis(pentabromofenile) (decabromodifeniletere; decaBDE) vC12Br10O
1163-19-5 e altri
214-604-9 e altri
a) fino a [OP: inserire la data corrispondente al giorno antecedente alla data di cui al punto seguente], 500 mg/kg
b) a decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente a 5 anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], 200 mg/kg o, se superiore, la somma della concentrazione di tali sostanze, quando sono presenti in miscele o articoli, come indicato nell'allegato I, quarta colonna, punto 2 per le sostanze tetrabromodifeniletere, pentabromodifeniletere, esabromodifeniletere, eptabromodifeniletere e decabromodifeniletere."
Emendamento
“Tetrabromodifeniletere C12H6Br4O
40088-47-9 e altri
254-787-2 e altri
"Somma delle concentrazioni di tetrabromodifeniletere C12H6Br4O, pentabromodifeniletere C12H5Br5O, esabromodifeniletere C12H4Br6O, eptabromodifeniletere C12H3Br7O e decabromodifeniletere C12Br10O:
Pentabromodifeniletere C12H5Br5O
32534-81-9 e altri
251-084-2 e altri
Esabromodifeniletere C12H4Br6O
36483-60
e altri
253-058-6 e altri
Eptabromodifeniletere C12H3Br7O
68928-80-3 e altri
273-031-2 e altri
Ossido di bis(pentabromofenile) (decabromodifeniletere; decaBDE) C12Br10O
1163-19-5 e altri
214-604-9 e altri
a) fino a [OP: inserire la data corrispondente al giorno antecedente alla data di cui al punto seguente], 200 mg/kgLa Commissione rivede tale limite di concentrazione e, se del caso e conformemente ai trattati, adotta una proposta legislativa per abbassare tale valore entro il [OP: inserire la data corrispondente a 5 anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].
b) soppresso
Emendamento 12 Proposta di regolamento Allegato I – punto 1 – lettera d – tabella Regolamento (UE) 2019/1021 Allegato IV – tabella
Testo della Commissione
"Dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF) e policlorobifenili diossina-simili (dl-PCB)
5 µg/kg(2)
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(2) Il limite è calcolato come la somma di PCDD, PCDF e dl-PCB in base ai fattori di tossicità equivalente (TEF) di cui alla parte 2, terzo comma, della tabella dell'allegato V."
Emendamento
"Dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF) e policlorobifenili diossina-simili (dl-PCB)
1 µg/kg (2)
_______________
(2) Il limite è calcolato come la somma di PCDD, PCDF e dl-PCB in base ai fattori di tossicità equivalente (TEF) di cui alla parte 2, terzo comma, della tabella dell'allegato V."
Emendamento 13 Proposta di regolamento Allegato I – punto 1 – lettera e – tabella Regolamento (UE) 2019/1021 Allegato IV – tabella
a) fino a [OP: inserire la data corrispondente al giorno antecedente alla data di cui al punto seguente], 200 mg/kg
La Commissione rivede tale limite di concentrazione e, se del caso e conformemente ai trattati, adotta una proposta legislativa per abbassare tale valore a 100 mg / kg entro [OP: inserire la data corrispondente a 5 anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].
Emendamento 14 Proposta di regolamento Allegato I – punto 2 – lettera a – punto iv (nuovo) Regolamento (UE) 2019/1021 Allegato V – parte 2 – tabella
Acido perfluoroesano sulfonico (PFHxS), suoi sali e composti a esso correlati: 50 mg/kg (PFHxS e suoi sali), 2 000 mg/kg (composti correlati al PFHxS).
La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A9-0092/2022).