Indice 
Testi approvati
Giovedì 17 febbraio 2022 - Strasburgo
Attuazione della politica estera e di sicurezza comune –relazione annuale 2021
 Attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune – relazione annuale 2021
 Diritti umani e democrazia nel mondo – relazione annuale 2021
 Corruzione e diritti umani
 Eliminazione delle barriere non tariffarie e non fiscali nel mercato unico
 Statuto delle associazioni e delle organizzazioni senza scopo di lucro transfrontaliere europee
 Rafforzare il ruolo dei giovani europei: occupazione e ripresa sociale dopo la pandemia
 Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro ***I
 Tassazione a carico di veicoli per l'uso di alcune infrastrutture ***II
 Priorità dell'UE per la 66a sessione della Commissione delle Nazioni Unite sulla condizione femminile
 Recenti sviluppi in materia di diritti umani nelle Filippine
 Pena di morte in Iran
 Crisi politica nel Burkina Faso

Attuazione della politica estera e di sicurezza comune –relazione annuale 2021
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Risoluzione del Parlamento europeo del 17 febbraio 2022 sull'attuazione della politica estera e di sicurezza comune - relazione annuale 2021 (2021/2182(INI))
P9_TA(2022)0039A9-0354/2021

Il Parlamento europeo,

–  visto il trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare gli articoli 21e 36,

–  visti la Carta delle Nazioni Unite, la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, l'Atto finale di Helsinki, del 1º agosto 1975, e i suoi successivi documenti e la Carta di Parigi per una nuova Europa, del 19-21 novembre 1990,

–  vista la relazione del 16 giugno 2021 elaborata dal vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR), dal titolo "Relazione PESC – Le nostre priorità nel 2021" (HR(2021)0094),

–  vista la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1325 (2000), del 31 ottobre 2000, sulle donne, la pace e la sicurezza,

–  viste la sua raccomandazione del 16 settembre 2021 concernente la direzione delle relazioni politiche UE-Russia(1) e la sua risoluzione del 16 dicembre 2021 sulla situazione al confine ucraino e nei territori dell'Ucraina occupati dalla Russia(2),

–  viste le dichiarazioni congiunte sulla cooperazione UE-NATO del 10 luglio 2016 e dell'8 luglio 2018,

–  viste le sue precedenti risoluzioni sulla situazione a Hong Kong, comprese quelle dell'8 luglio 2021 su Hong Kong, in particolare il caso di Apple Daily(3), e del 19 giugno 2020 sulla legge della RPC sulla sicurezza nazionale per Hong Kong e la necessità che l'UE difenda l'elevato grado di autonomia di Hong Kong(4),

–  visto l'articolo 54 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A9-0354/2021),

A.  considerando che al Parlamento incombono il dovere e la responsabilità di esercitare il controllo democratico e la sorveglianza sulla politica estera e di sicurezza comune (PESC) e sulla politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) e che esso dovrebbe ottenere le informazioni necessarie in maniera trasparente e tempestiva e dovrebbe disporre di mezzi efficaci per adempiere in modo completo ed efficace a tale compito;

B.  considerando che i recenti sviluppi internazionali e le sfide multidimensionali, unitamente a un contesto geopolitico in rapido mutamento, hanno accelerato le tendenze esistenti, che incidono su aspetti chiave della PESC dell'UE, hanno messo in luce la vulnerabilità dell'UE a eventi e pressioni esterne, sottolineato la necessità di un'azione europea più forte, ambiziosa, credibile, strategica e unita sulla scena mondiale, e hanno accentuato la necessità che l'UE sia in grado di fissare in modo autonomo i propri obiettivi strategici e sviluppare le capacità atte a perseguirli;

C.  considerando che tali sviluppi e sfide comprendono la pandemia senza precedenti di COVID-19 scoppiata a Wuhan, in Cina, e le sue conseguenze; l'evoluzione del ruolo degli Stati Uniti sulla scena mondiale, i tentativi da parte della Russia di smantellare l'architettura di sicurezza europea e i suoi continui attacchi contro l'Ucraina e l'occupazione di territori in Georgia e Ucraina, gli attacchi ibridi contro gli Stati membri dell'UE, come la strumentalizzazione dei migranti, volti a mettere in discussione i nostri fondamenti democratici; le continue violazioni del diritto internazionale da parte della Bielorussia; la crescente assertività del partito comunista cinese e di altri regimi autoritari e totalitari; il rapido crollo delle strutture statali avvenuto recentemente in Afghanistan e la successiva presa di potere da parte dei talebani; le tensioni nella regione indo-pacifica, specialmente nei mari della Cina meridionale e orientale e nello stretto di Taiwan; la proliferazione delle armi di distruzione di massa; la messa in discussione degli accordi sul controllo degli armamenti; i cambiamenti climatici; la criminalità finanziaria; l'aggravarsi dei conflitti regionali che hanno causato sfollamenti di popolazione; la concorrenza per le risorse naturali; la scarsità di energia e di risorse idriche; gli Stati "falliti"; il terrorismo; la criminalità organizzata transnazionale; gli attacchi informatici; e le campagne di disinformazione;

D.  considerando che le tendenze attualmente in corso sono il risultato di spostamenti nell'equilibrio globale del potere verso un mondo multipolare caratterizzato dall'intensificazione della competizione geopolitica, che sta rendendo più difficile la governance globale e la fornitura di beni pubblici internazionali proprio quando ne sta aumentando la necessità;

E.  considerando che il mondo è entrato in una nuova era di "assenza di pace", un'epoca di crescente incertezza geopolitica caratterizzata dal moltiplicarsi dei conflitti regionali e dalla competizione tra grandi potenze, con ripercussioni significative sulla sicurezza dell'UE;

F.  considerando che il potenziamento in corso delle forze militari russe lungo il confine ucraino e nei territori ucraini occupati illegalmente, nonché in Bielorussia e nel distretto di Kaliningrad, costituisce una minaccia grave e credibile per la sicurezza dell'Ucraina e dell'Europa; che qualsiasi ulteriore azione militare e attacco ibrido da parte della Federazione russa dovrebbe portare all'adozione di severe sanzioni economiche e finanziarie in stretto coordinamento con gli Stati Uniti, la NATO e gli altri partner;

G.  considerando che le ripercussioni negative dei cambiamenti climatici sulla sicurezza dell'UE stanno divenendo sempre più palesi;

H.  considerando che più della metà della crescita demografica mondiale entro il 2050 dovrebbe registrarsi in Africa, il che dovrebbe corrispondere a 1,3 miliardi dei 2,4 miliardi di persone supplementari sul pianeta; che il concentrarsi di tale crescita in alcuni dei paesi più poveri, unitamente agli effetti dei cambiamenti climatici, comporterà una serie di nuove sfide che, se non affrontate fin da subito, avranno effetti estremamente problematici sia per i paesi in questione che per l'UE; che la relazione del 2019 della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo in merito al commercio e allo sviluppo(5) calcola che ogni anno saranno necessari ulteriori 2 500 miliardi di dollari americani per garantire il rispetto degli impegni stabiliti dall'Agenda 2030 dell'ONU per lo sviluppo sostenibile;

I.  considerando che l'UE deve agire sulla scena mondiale con una voce coerente e radicata in una cultura strategica comune per sviluppare il suo ruolo guida nel rilancio e nella riforma del multilateralismo incentrato sui suoi valori democratici, lo Stato di diritto, la giustizia sociale, i diritti fondamentali, compresa la parità di genere e il sostegno alla libertà a livello globale, e la sua visione per un futuro sostenibile e inclusivo;

J.  considerando che un'ampia maggioranza di cittadini dell'UE e i commenti ricevuti finora sulla piattaforma digitale della Conferenza sul futuro dell'Europa sostengono un ruolo più incisivo dell'Unione e un approccio europeo comune nelle questioni di politica estera e di sicurezza e auspicano una politica estera e di sicurezza dell'UE più coerente ed efficace;

1.  sottolinea che, onde conseguire l'obiettivo strategico di sviluppare il suo ruolo di leader globale, l'UE dovrebbe definire la PESC sulla base delle sei azioni seguenti:

   difendere l'ordine internazionale fondato su regole sulla base dei principi e degli impegni sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite, dall'Atto finale di Helsinki e dalla Carta di Parigi per una nuova Europa;
   assumere un ruolo guida nel rafforzamento dei partenariati multilaterali sulle priorità globali, in particolare il suo partenariato con le Nazioni Unite, e nella protezione e promozione della democrazia e dei diritti umani a livello globale,
   migliorare la visibilità e il processo decisionale dell'UE e sfruttare appieno e in modo più efficace i suoi strumenti di coercizione e di persuasione, anche introducendo il voto a maggioranza qualificata nel processo decisionale dell'UE in materia di politica estera;
   conseguire la sovranità europea collegando in modo coerente le azioni esterne e interne dell'UE e coniugando la capacità di agire in modo autonomo, ove necessario, alla disponibilità a perseguire una solidarietà strategica con partner che condividono i medesimi principi;
   sviluppare ulteriormente le strategie regionali, anche per quanto concerne l'impegno diplomatico ed economico e la cooperazione in materia di sicurezza;
   rafforzare il controllo democratico, la sorveglianza, la responsabilità e la dimensione parlamentare della PESC dell'UE;

Assumere un ruolo guida nel rafforzamento dei partenariati multilaterali sulle priorità globali, in particolare il suo partenariato con le Nazioni Unite, e nella protezione e promozione della democrazia e dei diritti umani a livello globale

2.  accoglie con favore la crescente ambizione e le iniziative dell'UE a favore dell'assunzione di un ruolo guida nella promozione di partenariati globali sulle priorità chiave e nel rafforzamento dell'ordine multilaterale basato su regole e valori attraverso una riforma delle principali istituzioni e organizzazioni al fine di migliorarne l'efficienza e incrementarne la resilienza e attraverso un migliore utilizzo dei meccanismi e delle istituzioni esistenti per la governance globale multilaterale; osserva che tali iniziative consentono alla comunità internazionale, retta dal diritto internazionale, di affrontare efficacemente le sfide globali quali i cambiamenti climatici, le pandemie, la crisi energetica o le minacce terroristiche, e di lottare contro l'influenza di attori autoritari dannosi; ribadisce che la politica estera e di sicurezza dell'UE deve garantire l'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite per il 2030;

3.  sottolinea la necessità di sviluppare un partenariato realmente strategico tra l'UE e le Nazioni Unite sull'azione climatica, sui diritti umani e nel contesto della gestione delle crisi; invita gli Stati membri e i governi di tutto il mondo ad attribuire maggiori competenze, risorse e capacità di intervento agli organismi delle Nazioni Unite; si rammarica del fatto che la Cina e la Russia impediscano al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di condannare i regimi oppressivi per le loro azioni, ostacolino una risposta congiunta a livello internazionale a varie crisi e impediscano l'attuazione delle decisioni del G7 a livello delle Nazioni Unite; ribadisce il proprio fermo sostegno alla Corte penale internazionale (CPI) e invita l'UE e gli Stati membri a fornire un adeguato sostegno finanziario per consentire alla CPI di svolgere i propri compiti;

4.  sottolinea la necessità che l'UE difenda e promuova la democrazia a livello globale dando l'esempio, anche garantendo il rigoroso rispetto dei principi della democrazia, dei diritti umani e dello Stato di diritto in tutti gli Stati membri; invita l'Unione a promuovere un'alleanza di democrazie in tutto il mondo; insiste sulla necessità di mettere in comune le risorse, procedere a scambi di migliori prassi, coordinare azioni comuni ed elaborare strategie condivise per quanto riguarda la lotta alle interferenze dannose e alla disinformazione da parte di Stati autoritari e loro delegati, attori non statali e organizzazioni ostili e attori antidemocratici all'interno delle società democratiche; ritiene che, per conseguire risultati positivi in tal senso, l'UE e i suoi Stati membri dovrebbero promuovere, attraverso una cooperazione più stretta con la NATO, fra gli altri, un approccio che coinvolga l'intera amministrazione e l'intera società onde contrastare le minacce ibride, combinato a un ambizioso programma di sostegno alla democrazia incentrato sulla conservazione e sulla promozione della libertà di parola e dell'indipendenza dei media; esprime a tal proposito il suo pieno sostegno ai vertici per la democrazia che saranno ospitati dagli Stati Uniti, incentrati su azioni concrete per difendere i diritti umani universali, prevenire il regresso democratico e combattere la corruzione;

5.  invita l'UE a sviluppare il proprio pacchetto di strumenti per contrastare l'ingerenza straniera, la propaganda e le operazioni di influenza, compresi nuovi strumenti che consentono di imporre oneri ai responsabili e di rafforzare le strutture pertinenti, in particolare le task force di comunicazione strategica del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE); accoglie con favore il processo di revisione del codice di buone pratiche sulla disinformazione della Commissione; sottolinea la necessità che l'UE incrementi la visibilità delle sue azioni mediante una comunicazione migliore e più strategica delle sue azioni esterne, nei confronti dei propri cittadini e non solo;

6.  è estremamente preoccupato per il persistente regresso democratico e le battute d'arresto dei diritti umani in sempre più paesi terzi, compresi attacchi contro i diritti politici e l'integrità elettorale; riafferma l'importanza del regolare sostegno dell'UE ai processi elettorali nel mondo attraverso missioni di osservazione elettorale, tra le altre, e ricorda il ruolo fondamentale del Parlamento in tal senso; sottolinea l'importanza di garantire il più elevato livello di protezione agli osservatori elettorali interni; invita l'UE a rafforzare ulteriormente la sua cooperazione in materia di osservazione elettorale con tutti i partner pertinenti come l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il Consiglio d'Europa e le organizzazioni firmatarie della Dichiarazione di principi sull'osservazione elettorale internazionale e il codice di condotta per gli osservatori elettorali internazionali;

7.  incoraggia l'UE a rafforzare ulteriormente il proprio ruolo di guida nella difesa e nella promozione della libertà, della democrazia e dei diritti umani in seno ai consessi multilaterali, in particolare le Nazioni Unite; ritiene che l'UE debba garantire un uso trasparente ed efficace del regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani (legge Magnitsky dell'UE), anche ampliandone il campo di applicazione per includere i reati di corruzione; ribadisce che l'UE dovrebbe applicare in modo più incisivo le disposizioni in materia di diritti umani contenute negli accordi internazionali da essa conclusi; rammenta il carattere politico del regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani, che fa parte di un approccio politico integrato e globale dell'UE;

8.  insiste sulla piena applicazione e integrazione sistematica della dimensione di genere e del piano d'azione dell'Unione europea sulla parità di genere III (GAP III) nell'azione esterna dell'UE, a tutti i livelli di coinvolgimento e in tutte le attività e i concetti applicabili, anche oltre la validità del GAP III; invita l'UE e i suoi Stati membri a esercitare un ruolo guida nell'attuazione della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1325 (2000) sulle donne, la pace e la sicurezza; esorta il SEAE a migliorare il suo equilibrio geografico nell'ottica di garantire un'adeguata rappresentanza nazionale che rispecchi la diversità di tutti gli Stati membri, come indicato all'articolo 27 dello statuto dei funzionari(6);

9.  auspica l'efficace attuazione del concetto di mediazione dell'UE a favore della pace del 2020 al fine di consolidare il ruolo dell'UE come attore globale e influente che investe nella prevenzione e nella mediazione dei conflitti e come leader che promuove e incoraggia la pace a livello internazionale; rammenta il vantaggio comparativo dell'UE nell'ambito della prevenzione e della risoluzione dei conflitti nei confronti dei singoli Stati membri; sottolinea il ruolo chiave svolto in questo ambito dal Parlamento attraverso la diplomazia parlamentare; riconosce il ruolo delle organizzazioni giovanili nella costruzione di società pacifiche e nella promozione di una cultura di pace, tolleranza e dialogo interculturale e interreligioso;

10.  rinnova il suo appello a favore di un maggiore sostegno alla strategia per la sicurezza marittima dell'UE, dal momento che preservare la libertà di navigazione rappresenta una sfida crescente sia a livello globale che per i paesi del vicinato; sottolinea che la libertà di navigazione dovrebbe essere sempre rispettata; invita l'UE a impegnarsi maggiormente per garantire la libertà di navigazione e adottare misure per la mitigazione e la prevenzione dei conflitti armati e degli incidenti militari in mare;

11.  invita a stabilire un'ambiziosa agenda dell'UE, in collaborazione con partner fondamentali, a sostegno della libertà di religione o di credo al di fuori dell'UE e che affronti il problema della persecuzione per motivi di credo o di religione; osserva che sostenere la libertà di religione o di credo contribuisce a incoraggiare una pace duratura e pertanto ad affrontare molte delle sfide dell'UE e dei suoi paesi partner; esorta la Commissione europea a nominare al più presto un nuovo inviato speciale dell'UE per la promozione della libertà di religione o di credo;

12.  accoglie con favore gli sforzi dell'Unione in quanto leader mondiale nella lotta contro i cambiamenti climatici ed esorta la Commissione e il SEAE a proporre nuove iniziative, tra cui l'internazionalizzazione del Green Deal europeo così come iniziative per rispondere ai rischi di sicurezza legati al clima e affrontare le ripercussioni dei cambiamenti climatici a livello locale, in particolare tra le popolazioni vulnerabili e le comunità più colpite; ritiene che l'UE dovrebbe sostenere obiettivi ambiziosi di riduzione di CO2 nei paesi terzi e sottolinea la necessità che la diplomazia in materia di clima svolga un ruolo cruciale; si attende che l'attuazione del Green Deal europeo abbia conseguenze geopolitiche significative e influenzi le relazioni dell'UE con alcuni dei suoi partner, ad esempio risolvendo la questione della dipendenza dell'UE dalle forniture di combustibili fossili russi;

13.  accoglie con favore l'approccio dell'UE e la sua leadership globale nella fornitura di vaccini anti COVID-19 e nell'affrontare le conseguenze sociali ed economiche della pandemia attraverso il meccanismo COVAX e il pacchetto per la ripresa globale Team Europa; invita l'UE a proporre una solida strategia globale in materia di salute che comprenda gli sforzi a livello mondiale e di UE volti a garantire una migliore preparazione globale e una risposta efficace alle crisi future e ad assicurare un accesso libero, giusto, finanziariamente sostenibile ed equo ai vaccini in tutto il mondo; reitera la necessità che l'UE rafforzi la propria autonomia in materia di salute e diversifichi le proprie catene di approvvigionamento per interrompere la dipendenza dai regimi autoritari e totalitari; accoglie con favore il partenariato UE-Stati Uniti sulla campagna di vaccinazione globale contro la COVID-19;

14.  riconosce che la tecnologia, la connettività e i flussi di dati sono dimensioni importanti delle relazioni esterne dell'UE e dei suoi accordi di partenariato e che hanno implicazioni geopolitiche significative; esorta l'Unione a creare partenariati globali ai fini dell'introduzione di norme e standard equi, aperti e orientati ai valori su un uso etico e basato su regole, nonché incentrato sulle persone, delle tecnologie, che rispetti la privacy dei singoli utenti, con particolare riferimento all'intelligenza artificiale e alla governance di Internet, ponendo la diplomazia digitale al centro delle sue azioni esterne; sottolinea la necessità che l'UE garantisca la cooperazione e il coordinamento tra le democrazie in tal senso e il rispetto del diritto internazionale e umanitario in caso di conflitti; sottolinea la minaccia specifica che le nuove tecnologie digitali possono rappresentare per i difensori dei diritti umani e altri soggetti nel controllare, limitare e compromettere le loro attività, come illustrato di recente dalle rivelazioni del progetto Pegasus; invita l'UE a prendere un'iniziativa volta promuovere una moratoria sull'esportazione della tecnologia spyware usata a scopo repressivo e l'adozione di un solido quadro normativo internazionale in tale settore; invita l'UE e gli Stati membri a garantire la dovuta diligenza in materia di diritti umani e un adeguato controllo sulle esportazioni di tecnologie europee di sorveglianza e assistenza tecnica, in linea con il regolamento sui prodotti a duplice uso(7); invita l'UE e gli Stati membri a dialogare con i governi dei paesi terzi per porre fine alle pratiche e alla normativa repressive in materia di cibersicurezza e lotta al terrorismo; evidenzia la necessità per l'UE di preservare i diritti dell'individuo; sottolinea pertanto che i sistemi di punteggio sociale non sono in linea con i valori fondamentali dell'UE; sottolinea che tali politiche e strumenti di sorveglianza non dovrebbero in nessun caso essere introdotti e utilizzati nell'UE; evidenzia, quindi, che l'UE deve adoperarsi per limitare e contrastare la portata transnazionale della repressione digitale; osserva che le esportazioni di tecnologie di difesa e armamenti sono di competenza degli Stati membri;

15.  ribadisce che l'UE dovrebbe elaborare e attuare una strategia globale per la connettività quale ampliamento dell'attuale strategia UE-Asia in materia di connettività e come risposta strategica tesa a rafforzare la sua influenza in numerose regioni del mondo come l'America latina, l'Africa e l'Asia; plaude pertanto all'ambiziosa e articolata iniziativa "Global Gateway" presentata dalla Commissione il 1° dicembre 2021, che mira a investire, fra l'altro, in reti digitali e infrastrutture di qualità con partner in tutto il mondo in modo equo e sostenibile, e prefigura partenariati più solidi senza creare dipendenze; sottolinea che la Commissione dovrebbe subordinare i progetti di connettività con i paesi terzi al rispetto di rigorosi diritti sociali e lavorativi, della trasparenza, dei diritti umani, della dovuta diligenza, dell'interoperabilità, della buona governance e di standard democratici, e all'uso etico della tecnologia, sia internamente che all'estero; osserva, a tale riguardo, che la Commissione dovrebbe elaborare una strategia per migliorare l'accesso dei suoi partner a una tecnologia affidabile e sicura; sottolinea che gli investimenti nella connettività devono sostenere la resilienza economica e la decarbonizzazione dell'economia in linea con l'accordo di Parigi; invita a un maggiore impegno nell'attuazione del partenariato europeo per la connettività e incoraggia la Commissione a sviluppare questi progetti di connettività insieme e in cooperazione con partner che condividono gli stessi principi; accoglierebbe con favore la costituzione di un partenariato per la connettività con l'Unione africana (UA) in occasione del prossimo summit UA-UE;

16.  accoglie con favore l'iniziativa globale del G7 "Build Back Better World" ed esorta l'UE ad assumere un ruolo attivo nel suo ulteriore sviluppo, anche individuando collegamenti e in sinergia con la strategia "Global Gateway";

Migliorare la visibilità e il processo decisionale dell'UE e sfruttare appieno e in modo più efficace i suoi strumenti di coercizione e di persuasione, anche introducendo il voto a maggioranza qualificata nel processo decisionale dell'UE in materia di politica estera

17.  ribadisce che l'UE necessita anzitutto di unità e di una volontà politica più salda e autentica da parte dei suoi Stati membri, per concordare congiuntamente e promuovere gli obiettivi comuni dell'Unione in materia di politica estera e la cooperazione dell'UE nell'ambito della sicurezza e della difesa nell'ottica di attuare gli obiettivi, i valori, i principi e le norme dell'articolo 21 TUE; sottolinea la necessità di stabilire un'unione della sicurezza e della difesa che fungerebbe da punto di partenza per l'applicazione di una politica di difesa europea comune, in linea con le disposizioni dell'articolo 42, paragrafo 2, TUE;

18.  sottolinea che la politica estera dell'UE deve poter disporre di strumenti propri in materia di affari esteri, diritti umani, sicurezza e difesa; rammenta che la cooperazione strutturata permanente (PESCO) è stata sancita nel trattato di Lisbona, ma è stata istituita solo nel 2017; invita, pertanto, gli Stati membri e il Consiglio ad adottare con coraggio e nel modo più efficiente possibile tutti gli strumenti di politica estera previsti dai trattati;

19.  sottolinea la necessità che l'UE, in cooperazione con gli Stati membri, rafforzi la sua capacità di agire in modo efficiente, tempestivo, proattivo e indipendente, e definisca la risposta dell'Unione alle sfide attuali e future; sottolinea l'urgenza per l'UE di stabilire un meccanismo di scambio automatico di informazioni e di intelligence tra gli Stati membri e l'UE sugli affari esteri e le questioni di sicurezza che avvengono al di fuori dell'UE, compreso il terrorismo, che continua a rappresentare una minaccia per i valori e la sicurezza europei e richiede un approccio multidimensionale; plaude al processo della bussola strategica (Strategic Compass) in atto, in quanto punto di partenza per la realizzazione del processo verso un'Unione europea della difesa e per la sovranità strategica dell'UE relativamente a sicurezza e difesa, nonché per lo sviluppo di una cultura comune europea strategica in materia di sicurezza e difesa ispirata ai nostri valori e obiettivi condivisi e alla comune concezione delle minacce, nel rispetto del carattere specifico delle politiche di sicurezza e di difesa degli Stati membri; si attende che la bussola strategica contribuisca a forgiare una visione condivisa per la sicurezza e la difesa dell'UE verso la realizzazione dell'autonomia strategica; sottolinea che i risultati dovrebbero essere rispecchiati in una versione riformata della strategia globale dell'UE del 2016 che prenda in considerazione le principali minacce, sfide e opportunità, e offra percorsi affinché l'UE possa svolgere un ruolo globale più proattivo; evidenzia inoltre che questi risultati dovrebbero rappresentare la base per una revisione di altri documenti come il piano di sviluppo delle capacità del 2018;

20.  enfatizza l'importanza dei diritti umani come parte integrante degli strumenti dell'UE in materia di affari esteri e ne ribadisce la complementarità; incoraggia l'UE a coordinarsi con i paesi partner nella difesa dei diritti umani e nell'applicazione delle sanzioni per aumentarne l'impatto; ricorda che l'applicazione coerente e uniforme di misure restrittive in tutti gli Stati membri è un presupposto per la credibilità e l'efficacia della politica esterna dell'UE; invita la Commissione, nel suo ruolo di custode dei trattati, e il Consiglio e il VP/AR, come responsabili dell'unità, coerenza ed efficienza della politica estera dell'UE, a garantire che le risposte nazionali al mancato rispetto delle misure restrittive adottate dall'UE siano efficaci, proporzionate e dissuasive; invita l'UE, a tal proposito, a garantire che le misure restrittive imposte dall'UE in risposta all'aggressione della Russia contro l'Ucraina e alla sua annessione illegale della Crimea siano efficaci e pienamente rispettate; esorta l'UE a mantenere uno stretto coordinamento e cooperazione con gli Stati Uniti nell'uso delle sanzioni per perseguire obiettivi condivisi di politica estera e di sicurezza, evitando possibili conseguenze indesiderate per gli interessi di entrambi i paesi;

21.  sottolinea inoltre che, una volta adottata dal Consiglio, la bussola strategica dovrebbe avere un valore aggiunto significativo per la PESC e la politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) dell'UE e dovrebbe rafforzare ulteriormente la solidarietà tra gli Stati membri; accoglie con favore il fatto che la bussola strategica si basi su un'analisi comune delle minacce e delle sfide cui è confrontata l'UE e i suoi Stati membri, individui le lacune presenti e future in termini di capacità, sia sul piano istituzionale che sul piano delle attività, e fornisca una chiara tabella di marcia per colmare tali lacune; ribadisce l'intenzione del Parlamento di essere coinvolto nel processo, in particolare esercitando il suo diritto di controllo e istituendo una procedura di revisione periodica; si attende che la bozza finale della bussola strategica sia coerente con il concetto strategico della NATO al fine di garantire una collaborazione rafforzata e una maggiore condivisione degli oneri, e che individui le modalità per rafforzare la cooperazione UE-NATO; ribadisce il principio dell'insieme unico di forze; invita con urgenza gli Stati membri a raggiungere, al completamento della bussola strategica, una cultura strategica comune e una comprensione comune ambiziosa dell'articolo 42, paragrafo 7, TUE e dell'articolo 222 TFUE e della loro relazione con l'articolo 5 del trattato del Nord-Atlantico; si aspetta che la bussola strategica sia in grado di offrire maggiori opportunità ai paesi del partenariato, compreso il partenariato orientale, per quanto riguarda il rafforzamento della resilienza alle minacce e alle sfide moderne in materia di sicurezza; ritiene che l'attuale politica estera e di sicurezza aggressiva della Russia dovrebbe essere identificata in tale documento come una grave minaccia per la sicurezza del continente europeo;

22.  rammenta che i trattati prevedono la possibilità di migliorare il processo decisionale relativo alla PESC; si richiama all'articolo 31, paragrafo 2, TUE, che permette al Consiglio di adottare talune decisioni in materia di PESC con il voto a maggioranza qualificata, e alla "clausola passerella" di cui all'articolo 31, paragrafo 3, TUE, che prevede di passare progressivamente al voto a maggioranza qualificata per le decisioni in ambito PESC che non hanno implicazioni militari o di difesa ma rafforzano la solidarietà e l'assistenza reciproca dell'UE in caso di crisi; pone in evidenza che l'unanimità ostacola la capacità di azione dell'UE ed esorta gli Stati membri a ricorrere alle votazioni a maggioranza qualificata per il processo decisionale della PESC; ribadisce in particolare il suo invito a introdurre la votazione a maggioranza qualificata per l'adozione di dichiarazioni su questioni internazionali di diritti umani e decisioni relative ai diritti umani, l'introduzione e l'attuazione di sanzioni nel quadro del regime GHRS e tutte le decisioni riguardanti le missioni civili nell'ambito della PSDC; sottolinea che il ricorso agli articoli 31 e 44 TUE potrebbe migliorare la flessibilità e la capacità di azione dell'Unione su una vasta gamma di questioni di politica estera;

23.  chiede un rafforzamento delle consultazioni tra l'UE e la NATO a livello del Comitato politico e di sicurezza e del Consiglio del Nord Atlantico;

24.  ribadisce il suo appello a favore dell'introduzione di nuove modalità di cooperazione, come il Consiglio di sicurezza europeo, la fine di sviluppare un approccio integrato ai conflitti e alle crisi; sottolinea che la composizione e le possibili competenze di questa cooperazione dovrebbero essere valutate; ricorda che la Conferenza sul futuro dell'Europa attualmente in corso rappresenta un contesto pertinente per formulare proposte innovative al riguardo; invita la Conferenza a mostrare una maggiore ambizione in merito alla dimensione esterna delle politiche dell'UE, comprese la sicurezza e la difesa, ad esempio mediante l'istituzione di unità militari multinazionali permanenti dell'UE e l'introduzione della votazione a maggioranza qualificata QMV nel processo decisionale della politica estera dell'UE; osserva, tuttavia, che i nuovi quadri istituzionali non risolveranno di per sé le sfide strutturali e politiche affrontate dalla PSDC; ribadisce la richiesta di istituire un Consiglio dei ministri della Difesa;

25.  sottolinea che gli strumenti dell'UE dovrebbero includere la creazione di un'Accademia diplomatica europea, in cui i diplomatici dell'UE siano preparati in quanto tali fin dall'inizio e convergano su valori e interessi comuni dell'UE, creando un vero spirito di squadra determinato da una cultura diplomatica comune in una prospettiva europea; chiede la piena attuazione del progetto pilota "Verso la creazione di un'Accademia diplomatica europea", che potrebbe spianare la strada all'istituzione di tale accademia e che dovrebbe includere l'istituzione di un processo di selezione per l'ingresso nel SEAE e nelle delegazioni dell'UE; sottolinea l'importanza di rafforzare la rappresentanza diplomatica dell'UE nei paesi terzi e di lottare per una rappresentanza diplomatica a pieno titolo nelle organizzazioni multilaterali in generale e nelle Nazioni Unite in particolare; sottolinea che una più forte rappresentanza dell'UE nei paesi terzi e nelle organizzazioni multilaterali promuoverebbe significativamente la tanto necessaria unità tra le istituzioni e gli Stati membri dell'UE laddove si tratti di affrontare le sfide globali nell'ambito della PESC;

26.  richiama l'attenzione sul fatto che un approccio olistico alla PESC richiede la sinergia di tutte le risorse dell'UE disponibili nel settore dell'azione esterna; sottolinea, in tal senso, il ruolo chiave e il vantaggio comparativo del Parlamento europeo nella diplomazia dell'Unione, in particolare attraverso le relazioni interparlamentari e il forte impegno del Parlamento mediante programmi di sostegno alla democrazia con soggetti terzi; invita la Commissione, il SEAE e gli Stati membri a riconoscere il Parlamento quale parte integrante del "Team Europa" e a garantire che ciò si rifletta nelle strutture operative; sottolinea che la cultura è diventata un utile strumento diplomatico e una parte fondamentale del potere di persuasione dell'UE; sottolinea che la cultura ha un grande potenziale di promozione dei valori dell'UE;

27.  invita il SEAE e il Consiglio ad adottare misure ai fini della revisione della portata e dei mandati dei rappresentanti speciali e degli inviati speciali dell'UE nonché per garantire una valutazione trasparente ed esaustiva dell'efficacia e del valore aggiunto di queste posizioni, come richiesto dal Parlamento nella sua raccomandazione del 13 marzo 2019(8); esorta il SEAE e il Consiglio ad adottare tutte le misure necessarie per conformarsi alla raccomandazione del Parlamento nel più breve tempo possibile;

28.  plaude agli sforzi della Commissione tesi a rafforzare le capacità di previsione dell'UE, anche per quanto concerne la PESC come illustrato dalla seconda relazione annuale di previsione strategica intitolata "Capacità e libertà di azione dell'UE"; propone che le attività di previsione interistituzionali siano intraprese a livello politico al fine di integrare le previsioni nell'elaborazione delle politiche e migliorare la preparazione dell'UE alle sfide future, come le crisi e i conflitti di natura climatica, e di rafforzare la sua capacità di modellare gli sviluppi regionali e globali;

29.  sottolinea che la dimensione esterna del bilancio dell'UE deve essere adeguatamente finanziata e preparata per rispondere senza indugio alle sfide attuali, emergenti e future; insiste sul fatto che il bilancio per l'azione esterna dovrebbe concentrarsi su aree prioritarie, sia in termini geografici che tematici, e su aree in cui l'azione dell'UE possa apportare il maggior valore aggiunto;

Conseguire la sovranità europea collegando in modo coerente le azioni esterne e le politiche interne dell'UE, e coniugando la capacità di agire in modo autonomo, ove necessario, alla disponibilità a perseguire una solidarietà strategica con partner che condividono i medesimi principi

30.  invita l'Unione a incrementare la propria sovranità strategica in settori specifici che risultano fondamentali affinché permanga il suo primato a livello internazionale, tra cui la promozione dei valori dell'UE, i diritti fondamentali, il commercio equo, l'economia, la sicurezza e la tecnologia, la giustizia sociale, le transizioni verde e digitale, l'energia e il suo ruolo nell'affrontare l'assertività dei regimi autoritari e totalitari; evidenzia la necessità di collegare in modo coerente le azioni esterne e le politiche interne dell'UE; ribadisce la richiesta di istituire un'unione della sicurezza e della difesa che fungerebbe da punto di partenza per l'applicazione di una difesa europea comune, in linea con le disposizioni dell'articolo 42, paragrafo 2, TUE, e consentirebbe all'UE di agire autonomamente per salvaguardare i propri interessi di sicurezza laddove necessario, nonché di contribuire a rendere l'UE un partner strategico più capace e credibile per i suoi alleati, NATO e Stati Uniti compresi; auspica un'intensificazione e un'ottimizzazione della cooperazione in materia di difesa, ad esempio su questioni relative alle attrezzature di difesa;

31.  sottolinea che l'autonomia dell'UE nel settore della sicurezza e della difesa implica lo sviluppo, il coordinamento e il rapido utilizzo delle capacità strategiche affidabili e interoperabili necessarie per una gestione efficace delle crisi; la protezione dell'UE e dei suoi cittadini; l'addestramento di partner chiave; la cooperazione efficiente, il processo decisionale e la divisione del lavoro, lo sviluppo e le capacità produttive tra gli Stati membri in piena solidarietà e a livello UE, e altre organizzazioni internazionali come le Nazioni Unite e la NATO; e la capacità di decidere e agire in autonomia e indipendenza, se necessario e in linea con i propri interessi, principi e valori, come sancito dall'articolo 21 TUE, in particolare proponendosi come efficace attore globale, nel pieno rispetto delle leggi internazionali; pone in evidenza che andrebbe attribuita priorità alla creazione di alleanze, partenariati e accordi multilaterali solidi e affidabili, nonché al consolidamento della solidarietà strategica con paesi che condividono gli stessi principi; sottolinea che tale approccio dovrebbe ulteriormente rinsaldare la cooperazione con i partner, in particolare nel quadro della NATO; osserva che tali capacità e strutture strategiche europee rafforzate dovrebbero essere compatibili con la NATO e complementari ad essa; accoglie con favore, in tal senso, l'annuncio della Presidente della Commissione, che ha comunicato l'indizione di un vertice sulla difesa europea sotto la presidenza francese del Consiglio; sottolinea che l'UE e la NATO presenteranno una dichiarazione congiunta sulla cooperazione entro la fine del 2021; invoca la creazione di una "forza di intervento rapido", presentata dal VP/AR, quale primo passo verso l'istituzione di unità militari multinazionali permanenti dell'UE; sottolinea che tale forza dovrebbe offrire un valore aggiunto rispetto ai gruppi tattici dell'UE, che non sono mai stati impiegati; invita pertanto il Consiglio e la Commissione a valutare ed elaborare possibili opzioni per l'istituzione di unità militari multinazionali permanenti dell'UE sia a titolo dello strumento europeo per la pace che del bilancio dell'UE, sfruttando appieno le attuali possibilità offerte dai trattati dell'UE;

32.  riconosce che la NATO rappresenta ancora la base per la sicurezza e difesa collettive europee e incoraggia gli alleati su entrambe le sponde dell'Atlantico a ribadire il loro impegno a favore della NATO quale istituzione principale per la difesa dello spazio euroatlantico; ribadisce la richiesta che gli alleati mantengano e soddisfino i requisiti di condivisione degli oneri concordati, compresa la spesa per la difesa con un obiettivo del 2 % del PIL, come concordato al vertice NATO di Newport nel 2014;

33.  invita gli Stati membri ad allineare la propria politica in materia di esportazione di armi sulla base delle disposizioni della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari(9), e ad adottare una rigorosa applicazione di tutti i criteri; ribadisce l'invito rivolto al VP/AR a dare la priorità al settore della non proliferazione, del disarmo e del controllo degli armamenti, poiché alcuni sistemi di controllo sono messi in discussione da attori statali dannosi e altri sono ampiamente ignorati, e vengono sviluppate e impiegate nuove tecnologie che potrebbero avere un effetto non solo di rottura ma persino rivoluzionario in campo militare;

34.  sottolinea la necessità che l'Unione sviluppi ulteriormente e rafforzi la propria sovranità e competenza tecnologica, operativa e digitale mediante il potenziamento di una forte industria europea della difesa e del relativo mercato, lo sviluppo della base industriale e tecnologica di difesa europea, maggiore ricerca e sviluppo congiunti in campo militare, acquisizione, formazione, manutenzione e un approccio comune alla sicurezza dell'approvvigionamento, e una cooperazione più ambiziosa con gli alleati democratici; sottolinea la necessità di prestare particolare attenzione alle tecnologie di rottura emergenti, la cibersicurezza e la ciberdifesa, la protezione e resilienza delle infrastrutture critiche e la sicurezza dell'approvvigionamento di componenti tecnologiche essenziali, quali i microconduttori; ricorda le opportunità offerte dagli strumenti e dai meccanismi esistenti quali la PESCO, il Fondo europeo per la difesa e la Revisione coordinata annuale sulla difesa; invita gli Stati membri a utilizzare pienamente detti strumenti e meccanismi; accoglie con favore i primi inviti a presentare proposte del Fondo europeo per la difesa, che rappresenta uno strumento fondamentale per il rafforzamento della sicurezza e della difesa europee nonché per la sovranità strategica dell'UE;

35.  diffida della dipendenza tecnologica dell'UE da fornitori terzi, in particolare da Stati non democratici; esprime preoccupazione per la dipendenza europea dagli strumenti digitali esteri per la sua cibersicurezza; invita le istituzioni europee a creare un consenso a livello dell'UE in merito alla necessità di mantenere l'indipendenza europea in diversi ambiti tecnologici chiave e a presentare un approccio pragmatico e autonomo per evitare le dipendenze e la coercizione geopolitica nei settori tecnologici critici; sottolinea in particolare l'importanza strategica del 5G e delle infrastrutture dei cavi sottomarini;

36.  sottolinea che, ai fini dello sviluppo di un'Unione europea della sicurezza e della difesa approfondita e rafforzata, una politica comune di ciberdifesa e notevoli capacità di ciberdifesa sono elementi essenziali; mette in evidenza l'urgente necessità di sviluppare e rafforzare le capacità di ciberdifesa militari sia comuni che degli Stati membri; sottolinea l'esigenza che tutte le istituzioni dell'UE e gli Stati membri cooperino a tutti i livelli per sviluppare una strategia di cibersicurezza; invita il SEAE a garantire livelli adeguati di cibersicurezza per i propri beni, le proprie infrastrutture e attività, compresa la propria sede, e per le delegazioni dell'UE;

37.  evidenzia che il settore spaziale europeo è uno dei fattori che permetteranno di conseguire l'autonomia dell'UE a livello globale e la prosperità e la sicurezza delle nostre società; esprime grave preoccupazione in merito al fatto che lo spazio extra-atmosferico si stia rapidamente convertendo in un'arena politica che riflette la competizione geopolitica sulla Terra e una nuova frontiera tecnologica, e potrebbe trasformarsi rapidamente in un'arena militare se non si adottano gli strumenti giuridici internazionali corretti; sostiene le iniziative volte a dare impulso alla politica spaziale dell'Unione, compreso il nuovo e ambizioso programma spaziale dell'UE, che deve essere volto a proteggere le attività spaziali europee presenti e future; insiste sul fatto che l'impegno politico e finanziario dell'UE dovrebbe coincidere con le sue ambizioni nel settore spaziale; invita l'UE a rafforzare il proprio impegno a favore dell'elaborazione di un regolamento sullo spazio internazionale globale, al fine di impedire la strumentalizzazione dello spazio; sostiene il Centro satellitare dell'Unione europea nella sua funzione di allerta rapida dei responsabili politici in merito a potenziali crisi e di promozione della consapevolezza della situazione globale;

Sviluppare ulteriormente le strategie regionali, anche per quanto concerne l'impegno diplomatico ed economico e la cooperazione in materia di sicurezza

38.  accoglie con favore le conclusioni del vertice UE-Balcani occidentali svoltosi a Brdo pri Kranju sotto la presidenza slovena del Consiglio; ribadisce il suo sostegno alla prospettiva europea dei paesi dei Balcani occidentali e, di conseguenza, il suo invito ad accelerare il processo di allargamento e a indicare un percorso chiaro per i paesi che intendono aderire all'UE; esorta gli Stati membri a tenere fede alle proprie promesse e insiste sull'urgenza di indire immediatamente le prime conferenze intergovernative con l'Albania e la Macedonia del Nord e di concedere la liberalizzazione dei visti al Kosovo; sottolinea che il processo di allargamento rimane fermamente basato sul rispetto di tutti i criteri pertinenti da parte dei paesi candidati come definito dal Consiglio europeo, con particolare attenzione al consolidamento della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti umani e delle minoranze, così come a promuovere la riconciliazione e il progresso economico nei Balcani occidentali, in quanto prerequisiti per una pace, una stabilità e una prosperità durature; sottolinea l'esigenza di intensificare la cooperazione per rispondere a sfide comuni; sottolinea la necessità di trarre insegnamenti dalla politica di allargamento, nonché di rafforzare la visibilità e di promuovere ulteriori investimenti nella regione, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica e rafforzare in tal modo la credibilità e l'impegno dell'UE; invita l'UE a collaborare con i paesi dei Balcani occidentali al fine di individuare soluzioni ai problemi che ostacolano ulteriori riforme, ivi compresa l'attuazione delle 14 priorità chiave in Bosnia-Erzegovina, e volte a garantire l'attuazione dell'accordo di pace di Dayton; sottolinea l'importanza dell'integrazione europea di tali Stati partner per la stabilità e la sicurezza dell'intero continente; chiede all'UE di sostenere la società civile nei Balcani occidentali nella promozione e divulgazione dei valori europei; si compiace del lavoro svolto dall'operazione Althea dell'EUFOR, che contribuisce alla pace, alla stabilizzazione e all'integrazione europea della Bosnia-Erzegovina; ribadisce che tale operazione continua a svolgere un ruolo centrale per la sicurezza e la stabilità della Bosnia-Erzegovina e della regione; sottolinea, in vista di un possibile allargamento futuro, la necessità di un processo decisionale più efficiente a livello dell'UE; condanna fermamente le azioni secessioniste incostituzionali delle autorità della Republika Srpska volte a creare istituzioni parallele nei settori della medicina e dei dispositivi medici, della giustizia, della difesa, della sicurezza e della fiscalità, compromettendo in tal modo le strutture statali della Bosnia-Erzegovina e costituendo una minaccia esistenziale per la sua unità e integrità territoriale; denuncia il ruolo dannoso svolto dagli attori regionali e dalle ingerenze straniere russe; invita il Consiglio a imporre sanzioni mirate a Milorad Dodik e ai suoi alleati per le sue attività corrotte, la continua destabilizzazione del paese e la compromissione della sovranità e dell'integrità territoriale della Bosnia-Erzegovina;

39.  sottolinea che lo strumento di assistenza preadesione 2021-2027 (IPA III) recentemente adottato dovrebbe sostenere un investimento a lungo termine nel futuro europeo della regione e che la migliorata condizionalità dello strumento dovrebbe essere sfruttata efficacemente per conseguire risultati concreti; accoglie con favore una maggiore condizionalità connessa alla democrazia, ai diritti umani e allo Stato di diritto nel quadro dell'IPA III aggiornato; accoglie con favore il piano economico e di investimenti per i Balcani occidentali e invita ad attuarlo immediatamente al fine di facilitare la ripresa e la crescita economica a lungo termine della regione e la sua connettività sostenibile, avvicinando così i Balcani occidentali al mercato unico dell'UE;

40.  ribadisce il suo fermo sostegno ai paesi del partenariato orientale, con particolare riferimento alla loro indipendenza, sovranità e integrità territoriale all'interno dei confini internazionalmente riconosciuti nonché al rispetto della volontà dei cittadini di decidere del proprio futuro e della propria politica estera, al riparo da qualsiasi ingerenza esterna; chiede la piena attuazione degli accordi di associazione con Georgia, Moldova e Ucraina e dell'accordo di partenariato globale e rafforzato con l'Armenia; sottolinea la necessità di proseguire i negoziati per l'accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'UE e l'Azerbaigian conformemente alle condizioni stabilite dal Parlamento europeo nella sua raccomandazione del 4 luglio 2018 sui negoziati relativi all'accordo globale UE-Azerbaigian(10); esorta i paesi del partenariato orientale, in particolare quelli che hanno scelto di intraprendere il cammino della democrazia e dell'integrazione europea, a garantire che le libertà fondamentali, i diritti umani e lo Stato di diritto siano rispettati e a continuare ad attuare le riforme necessarie in ambito sociale, economico e politico; plaude alla comunicazione congiunta della Commissione, del 18 marzo 2020, dal titolo "Eastern Partnership policy beyond 2020: Reinforcing Resilience – an Eastern Partnership that delivers for all" (La politica del partenariato orientale dopo il 2020: rafforzare la resilienza – Un partenariato orientale vantaggioso per tutti) (JOIN(2020)0007); ribadisce che il sostegno dell'UE a favore di un'ulteriore integrazione è subordinato a progressi concreti relativamente alle suddette riforme; sostiene il principio di condizionalità e differenziazione dell'UE, ivi compresi gli incentivi; sottolinea che il successo dei paesi del partenariato orientale può essere dimostrato e consolidato soltanto attraverso il processo di integrazione dell'UE e che esso può anche mostrare ai cittadini russi quali sono i benefici socioeconomici associati alle riforme di tipo europeo; invita la Commissione e il Consiglio a sfruttare il prossimo vertice del partenariato orientale per inviare un chiaro messaggio di sostegno ai nostri partner; invita i leader dell'UE a garantire che i cinque obiettivi a lungo termine e i 10 nuovi obiettivi per il 2025, finanziati nel quadro del piano economico e di investimenti presentato a giugno 2021, offrano un reale contributo alla ripresa economica e sociale dalla pandemia di COVID-19, rafforzino i legami economici e aprano rotte commerciali tra l'UE e i paesi partner;

41.  condanna il coinvolgimento diretto e indiretto della Russia e di altri attori esterni in conflitti armati, nonché in attacchi ibridi, occupazioni ed escalation militari all'interno della regione o lungo i suoi confini con la regione; sottolinea che la costante minaccia in prossimità dei nostri confini richiede la presenza fisica sia dell'UE che della NATO nella regione; sostiene il rafforzamento della cooperazione tra l'UE e i paesi del partenariato orientale nel settore della sicurezza e della difesa, in particolare nella promozione della risoluzione pacifica dei conflitti regionali, nella lotta alle minacce ibride, agli attacchi informatici, alla disinformazione e alle campagne propagandistiche, nel bloccare le ingerenze di terzi nei processi democratici nonché nell'aumento della resilienza della società; riconosce la convergenza dei tre partner associati con la PESC e sostiene una cooperazione rafforzata nell'ambito della PSDC, inclusa la partecipazione alla PESCO una volta soddisfatte le relative condizioni;

42.  esprime profonda preoccupazione per la situazione in Bielorussia; condanna con la massima fermezza gli atti di violenza contro i manifestanti pacifici e chiede il rilascio immediato e incondizionato di tutti i prigionieri politici, prima e dopo le cosiddette elezioni presidenziali del 9 agosto 2020, e il ritiro di tutte le accuse nei loro confronti; ribadisce il non riconoscimento di Aliaksandr Lukashenka quale presidente della Bielorussia; invita il Consiglio ad attuare senza indugio, in stretto coordinamento con i partner internazionali, le sanzioni più severe e ampie possibili nei confronti di tutti i bielorussi responsabili di brogli elettorali, di violenze e di repressione in Bielorussia e contro le persone e le entità che organizzano o contribuiscono ad attività che facilitano l'attraversamento illegale dei confini esterni dell'UE; invita il Consiglio a continuare a perseguire un coordinamento internazionale al fine di isolare ancor più il dittatore e il suo regime; condanna con fermezza gli attacchi ibridi all'UE da parte del regime di Lukashenka, compresi l'impiego di migranti irregolari alle frontiere esterne dell'UE e la strumentalizzazione di esseri umani a fini politici, in violazione delle norme internazionali; esorta l'UE e gli Stati membri a reagire prontamente alle minacce emergenti conformemente al diritto dell'Unione e agli obblighi internazionali e ad adattare la PESC e le politiche in materia di migrazione e asilo alle nuove sfide; esprime solidarietà agli Stati membri che subiscono tali minacce; esprime preoccupazione per il dispiegamento su vasta scala di truppe russe in Bielorussia, lo considera una minaccia per la sicurezza europea e la sovranità della Bielorussia e chiede un ritiro immediato e il rispetto della citata sovranità; riafferma il fermo sostegno alla Bielorussia democratica e sottolinea l'importanza di una maggiore collaborazione con i rappresentanti dell'opposizione democratica e della società civile della Bielorussia; sottolinea l'importanza della piattaforma del Parlamento per la lotta all'impunità in Bielorussia e incoraggia l'uso di tutti i mezzi legali a disposizione per assicurare alla giustizia Lukashenka e i membri del suo regime;

43.  sottolinea la necessità di un maggiore impegno da parte dell'UE e degli Stati membri nel Caucaso meridionale per garantire la stabilità e la prosperità della regione e contrastare l'influenza e l'ingerenza delle potenze regionali; accoglie con favore l'impegno del Presidente del Consiglio europeo nell'alleviare la crisi politica in Georgia; ritiene che tale impegno sia una dimostrazione della leadership dell'UE e chiede di adottare un approccio analogo alle situazioni di crisi e di conflitto nella regione del partenariato orientale e oltre; sostiene l'integrità territoriale della Georgia e condanna l'occupazione russa dei territori georgiani, compresi l'Abkhazia e la regione di Tskhinvali/Ossezia del Sud; rammenta alla Russia i suoi obblighi internazionali assunti nel quadro dell'accordo per il cessate il fuoco del 2008 concluso con la mediazione dell'UE sotto la presidenza francese; invita la Russia ad agire in modo costruttivo e a consentire progressi nelle discussioni internazionali di Ginevra; esorta la Russia a porre fine alle sue violazioni dei diritti umani nei territori occupati della Georgia e le ricorda i suoi obblighi giuridici in quanto potenza che esercita il "controllo effettivo", come sottolineato nella sentenza della Corte europea per i diritti dell'uomo nella causa Georgia/Russia (II)(11); condanna le provocazioni delle forze di occupazione, compresi il rapimento di cittadini georgiani, le uccisioni, le detenzioni illegali e la frontierizzazione persistente; invita l'UE, i suoi Stati membri e il VP/AR a impegnarsi attivamente per trovare una soluzione duratura al conflitto tra Armenia e Azerbaigian riguardante il Nagorno-Karabakh e prevenire un'ulteriore escalation delle tensioni nella regione, esercitando in particolare pressioni sull'Azerbaigian e sull'Armenia affinché affrontino le questioni relative alla fase del dopoguerra, compresi la demarcazione dei confini e il rilascio di tutti i prigionieri di guerra rimanenti; osserva che il Gruppo di Minsk dell'OSCE rimane l'unico formato riconosciuto a livello internazionale per la risoluzione di tale conflitto sulla base dei principi di integrità territoriale, non uso della forza, autodeterminazione e parità dei diritti e di risoluzione pacifica dei conflitti; chiede che esso riassuma quanto prima la propria funzione di mediazione;

44.  ribadisce la propria forte condanna delle politiche aggressive della Russia nei confronti dell'Ucraina, in particolare l'incremento senza precedenti delle forze militari russe ai confini dell'Ucraina, nel Donbas occupato, nella Crimea annessa illegalmente, e in Bielorussia, e il continuo sostegno finanziario e militare offerto alle formazioni armate illegali nel Donbas, l'occupazione illegale della Repubblica autonoma di Crimea e della città di Sebastopoli, il blocco del Mar d'Azov, nonché i ripetuti attacchi informatici e altri attacchi ibridi ai danni dell'Ucraina; sottolinea che l'incremento delle forze militari russe rappresenta una minaccia per la pace, la stabilità e la sicurezza in Europa; invita il governo russo a ritirare le sue forze dai confini ucraini e a porre fine alle minacce nei confronti dei suoi vicini; sottolinea che un'ulteriore aggressione russa contro l'Ucraina porterà a gravi sanzioni politiche, economiche, finanziarie e personali nei confronti della Federazione russa, della sua economia e dei suoi decisori; accoglie con favore la creazione della piattaforma internazionale sulla Crimea e invita le istituzioni dell'UE, gli Stati membri e tutti i partner che condividono i nostri stessi principi a partecipare attivamente a tale iniziativa volta a ristabilire l'integrità territoriale dell'Ucraina; ribadisce il proprio sostegno al Mejlis dei tatari di Crimea, in quanto unico organo di rappresentanza riconosciuto a livello internazionale dei tatari di Crimea ed elogia la posizione indomita dei cittadini ucraini nella Crimea occupata, in particolare i tatari; invita a ridare slancio al processo di Minsk per porre fine al confronto militare nell'Ucraina orientale; invita a garantire assistenza continua e una maggiore e credibile assistenza militare e di sicurezza all'Ucraina nel settore della sicurezza e nell'ambito delle riforme militari, e sta prendendo in considerazione la possibilità di fornire addestramento militare agli ufficiali nelle forze armate ucraine; prende atto della prima riunione del dialogo UE-Ucraina sulle questioni informatiche e chiede una maggiore assistenza dell'UE in materia di cibersicurezza a favore dell'Ucraina; accoglie con favore la discussione su una missione militare consultiva e di formazione dell'UE in Ucraina ed esprime il proprio sostegno;

45.  condanna fermamente i diffusi atti di violenza scoppiati a seguito delle proteste pacifiche nel Kazakhstan nel gennaio 2022; invita le autorità kazake ad avviare un'indagine internazionale completa e indipendente sulle violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali verificatesi durante i disordini;

46.  sottolinea l'urgenza del dialogo in corso sulla sicurezza in Europa tra gli Stati Uniti, i loro alleati europei e la Russia; insiste sul fatto che l'UE deve essere parte integrante di tali discussioni al fine di mantenere l'indipendenza, la sovranità e l'integrità territoriale di tutti gli Stati europei, promuovere misure volte a rafforzare la fiducia e allentare le tensioni nel continente europeo; sottolinea, al contempo, che, qualora la Federazione russa invada l'Ucraina, l'UE deve essere preparata, di concerto con gli Stati Uniti e altri alleati e partner stretti, a imporre sanzioni di ampia portata nei confronti della Russia;

47.  ribadisce che la Georgia e l'Ucraina hanno una prospettiva europea a norma dell'articolo 49 TUE e possono chiedere di diventare Stati membri dell'Unione, a condizione che aderiscano a tutti i criteri di Copenaghen e ai principi della democrazia, che rispettino le libertà fondamentali e i diritti umani e delle minoranze, e che sostengano lo Stato di diritto; invita pertanto l'UE e i suoi Stati membri a riconoscere la prospettiva europea della Georgia e dell'Ucraina, che è considerata di vitale importanza per la sicurezza e la stabilità di tali paesi, nonché un fattore che li spinge a continuare ad attuare le riforme interne;

48.  accoglie con favore la comunicazione congiunta della Commissione e del VP/AR del 9 febbraio 2021 sul partenariato rinnovato con il vicinato meridionale(12) e sostiene la pace, la stabilità, la prosperità e i principi democratici nella regione; invita la Commissione ad attuare pienamente le iniziative illustrate in tale comunicazione congiunta; si rammarica del fatto che, a distanza di venticinque anni dall'avvio del cosiddetto processo di Barcellona, non sia stata ancora completata la costruzione dello spazio di prosperità condivisa, stabilità e libertà con i paesi mediterranei del vicinato meridionale; ribadisce, tuttavia, il suo appello a favore di un coraggioso riesame dell'intera politica europea di vicinato quanto ai finanziamenti e agli aiuti destinati al vicino estero dell'UE per garantire che i partner del vicinato progrediscano con le riforme e si impegnino a instaurare un dialogo e una cooperazione intensi con l'UE, garantendo al contempo politiche mirate;

49.  ricorda l'impegno dell'UE in ordine al processo di pace in Medio Oriente e alla conclusione di un accordo tra le due parti, anche sulle questioni riguardanti un accordo sullo status definitivo, considerando in particolare la necessità di mantenere le condizioni sul terreno per una soluzione pacifica fondata sulla coesistenza di due Stati, sulla base dei confini del 1967, con Gerusalemme capitale di entrambi gli Stati, uno Stato di Israele sicuro e uno Stato palestinese indipendente, democratico, contiguo e sostenibile, che esistano fianco a fianco in pace e sicurezza, sulla base del diritto all'autodeterminazione e del pieno rispetto del diritto internazionale; invita, in questo spirito, a riprendere autentici sforzi di pace volti a conseguire risultati concreti da entrambe le parti con il sostegno della comunità internazionale; invita l'UE a intensificare gli sforzi tesi a rivitalizzare il processo di pace tra israeliani e palestinesi, anche mediante misure volte a rafforzare la fiducia, il dialogo regionale e una cooperazione transatlantica rafforzata nella regione, nonché attraverso un utilizzo più efficace della sua influenza nei confronti delle due parti; sottolinea la costante necessità di sostenere la fornitura di servizi essenziali ai milioni di rifugiati palestinesi in tutto il Medio Oriente; chiede pertanto il proseguimento del sostegno dell'UE e internazionale, sia politico che finanziario, all'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA);

50.  chiede di porre fine alle azioni che potrebbero minare la realizzabilità pratica della soluzione fondata sulla coesistenza di due Stati, quali la costruzione di insediamenti israeliani e la demolizione delle abitazioni e infrastrutture palestinesi nella Cisgiordania occupata, compreso a Gerusalemme est; invita a trovare una soluzione politica per porre fine al blocco della Striscia di Gaza e alleviare la crisi umanitaria in tale area, comprese le garanzie di sicurezza necessarie per prevenire la violenza nei confronti di Israele; condanna fermamente il terrorismo; sottolinea l'importanza delle elezioni palestinesi per il ripristino della legittimità democratica delle istituzioni politiche in Palestina e per il loro sostegno popolare;

51.  sottolinea il primo anniversario degli accordi di Abramo e ne sottolinea l'importanza per la pace, la stabilità e la cooperazione nella regione; invita la Commissione e il Consiglio a sostenere la normalizzazione delle relazioni tra Israele e i paesi arabi mediante l'attuazione e l'estensione degli accordi di Abramo quale importante contributo per il conseguimento di una pace duratura in Medio Oriente; riconosce l'importante ruolo svolto dagli Stati Uniti;

52.  esprime grave preoccupazione per la situazione in Libano ed esorta vivamente il governo libanese a operare in modo credibile e responsabile, nell'ottica del conseguimento di obiettivi specifici, e libero dalle ingerenze straniere; sottolinea la particolare responsabilità di Hezbollah e di altre fazioni nel reprimere il movimento popolare libanese del 2019 e nella crisi politica ed economica del Libano; invita l'Iran a non intromettersi negli affari interni del Libano e chiede che la sovranità e l'indipendenza politica del paese siano rispettate; condanna fermamente il lancio di razzi di Hezbollah dal Libano meridionale verso zone civili di Israele; respinge qualsiasi ruolo per il presidente Bashar al-Assad nella Siria post-conflitto con riferimento alla risoluzione 2254 (2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; accoglie con favore e sostiene le indagini penali a carico di Al-Assad e dei suoi accoliti circa l'uso di armi chimiche e che attribuiscono loro la responsabilità di numerosi crimini di guerra; raccomanda agli Stati membri di ampliare l'elenco delle persone soggette a sanzioni mirate, includendo i funzionari civili e militari del regime di Assad verosimilmente coinvolti in crimini di guerra, crimini contro l'umanità e altre gravi violazioni; ribadisce il proprio invito alla Commissione affinché presenti un piano d'azione dell'UE sull'impunità contenente un capitolo specifico relativo alla Siria; sottolinea che questo piano d'azione dovrebbe essere inteso a coordinare e ad armonizzare meglio le risorse e gli sforzi degli Stati membri intesi a perseguire i criminali di guerra nell'UE;

53.  continua a nutrire profonda preoccupazione per la politica estera sempre più assertiva del governo turco, il che conduce il paese a ripetuti contrasti con l'UE nel suo complesso, i singoli Stati membri e i paesi vicini; osserva che, secondo la relazione sulla Turchia della Commissione del 19 ottobre 2021(13), la Turchia evidenziava un tasso di allineamento alla PESC estremamente basso, pari a circa il 14 %, nell'agosto 2021; rammenta la situazione deterioratasi da tempo riguardo ai diritti umani e alla democrazia in Turchia; osserva che i finanziamenti dell'UE a favore della Turchia saranno soggetti alle norme sulla condizionalità, anche per il rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite, del diritto internazionale e dei valori e principi europei; invita a riprendere il dialogo diplomatico al fine di trovare soluzioni sostenibili per le controversie nel Mediterraneo orientale; riconosce che la Turchia continuerà ad essere un paese di interesse strategico fondamentale per l'UE e che l'impegno deve essere intensificato nei settori di interesse comune, prestando particolare attenzione a taluni ambiti di intervento, quali i cambiamenti climatici, la lotta al terrorismo, la migrazione, la sicurezza e l'economia; accoglie con favore, a tale riguardo, il primo dialogo recente ad alto livello sulla migrazione e la sicurezza ed esprime nuovamente la propria gratitudine alla Turchia per aver accolto milioni di migranti e di rifugiati siriani; conclude che attualmente la prospettiva che la Turchia aderisca all'UE appare irrealistica; insiste, pertanto, fermamente sul fatto che, qualora l'attuale andamento negativo non sia invertito in modo urgente e coerente, in linea con il quadro negoziale dell'ottobre 2005, la Commissione debba raccomandare la sospensione formale dei negoziati di adesione con la Turchia, affinché entrambe le parti riesaminino in modo realistico e attraverso un dialogo strutturato e ad alto livello l'adeguatezza del quadro attuale e la sua capacità di funzionare ed esplorino nuovi possibili modelli, alternativi e globali, di relazioni future; rammenta che l'UE è pronta a utilizzare tutti gli strumenti a sua disposizione, comprese le sanzioni, per difendere gli interessi suoi e dei suoi Stati membri e sostenere la stabilità regionale;

54.  sottolinea l'importanza della piena attuazione dell'accordo di recesso UE-Regno Unito, compreso il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, nonché dell'accordo commerciale e di cooperazione; sottolinea l'importanza del protocollo per il mantenimento della pace e della stabilità e per l'integrità e il corretto funzionamento del mercato unico europeo; accoglie con favore i passi verso l'istituzione di un'Assemblea parlamentare di partenariato per i deputati al Parlamento europeo e i deputati del parlamento del Regno Unito, come previsto dall'accordo; rimane disponibile a sviluppare e rafforzare ulteriormente il quadro di cooperazione UE-Regno Unito, che potrebbe portare ad un accordo in materia di politica estera, difesa e sicurezza e su questioni di interesse comune; sottolinea, a tale riguardo, l'importanza di un'intensa cooperazione tra l'UE e il Regno Unito nei consessi internazionali, in particolare nel quadro delle Nazioni Unite, tenendo conto dei molteplici valori e interessi condivisi e della prossimità geografica;

55.  sottolinea la necessità di rafforzare la cooperazione transatlantica UE-USA sulla base di un partenariato alla pari, fondato su valori e obiettivi condivisi e sul principio di partenariato nella leadership e nella responsabilità, nel rispetto dell'autonomia, degli interessi e delle aspirazioni della controparte; accoglie con favore, in tale contesto, la dichiarazione sul tema "Verso un partenariato transatlantico rinnovato" in occasione del vertice UE-USA del 2021, che costituisce una buona base per un'ambiziosa agenda transatlantica; sostiene e si impegna pienamente a perseguire sinergie e obiettivi comuni in materia di politica estera e di sicurezza approfondendo ulteriormente la cooperazione nel quadro del dialogo transatlantico UE-USA per affrontare le molte sfide fondamentali quali i cambiamenti climatici e la minaccia rappresentata dai regimi autoritari e totalitari; accoglie con favore l'avvio del Consiglio transatlantico per il commercio e la tecnologia; raccomanda che i vertici UE-USA si tengano su base periodica al fine di imprimere uno slancio continuo e al più alto livello all'indispensabile cooperazione transatlantica; ribadisce il suo sostegno alla creazione di un consiglio politico transatlantico guidato dai responsabili della politica estera delle due parti; evidenzia che relazioni transatlantiche forti implicano anche che l'UE sviluppi ulteriormente le sua capacità d'intervento; sottolinea la necessità per l'UE di adattarsi rapidamente all'evoluzione del ruolo degli Stati Uniti sulla scena mondiale al fine di salvaguardare i propri interessi vitali e perseguire i propri obiettivi di politica estera; sottolinea che l'UE e gli Stati Uniti devono coordinare i loro sforzi per combattere il terrorismo e la radicalizzazione e garantire che tali sforzi siano sostenuti dalle risorse necessarie; invita l'UE e gli Stati Uniti ad affrontare in modo collaborativo le costanti e crescenti minacce alla tutela e alla conservazione del patrimonio culturale, in particolare nelle zone di conflitto;

56.  sottolinea che le relazioni dell'UE con l'Africa sono della massima importanza al fine di rispondere alle esigenze dei paesi partner e di svilupparne il grande potenziale, nonché per il perseguimento di interessi condivisi; sottolinea che tali relazioni con il vicino continente africano dovrebbero rispecchiare un destino comune e concentrarsi sulla creazione di una prospettiva credibile, in particolare per le nuove generazioni; accoglie con favore la comunicazione congiunta della Commissione e del VP/AR del 9 marzo 2020 dal titolo "Verso una strategia globale per l'Africa"(14) e ribadisce il proprio invito ad andare oltre la relazione donatore-beneficiario e a promuovere un reale partenariato che ponga al centro lo sviluppo umano e la protezione delle risorse naturali; insiste, in tal senso, sull'esigenza che la Commissione e il VP/AR approfondiscano le discussioni con i partner africani dell'UE – sia a livello di singoli paesi che di organizzazioni regionali come il meccanismo economico regionale e le comunità economiche regionali facenti parte dell'Unione africana; sottolinea l'importanza di sostenere l'Unione africana e le sue componenti regionali negli sforzi tesi a creare un'architettura di sicurezza efficace per la prevenzione e la gestione dei conflitti mediante - tra le altre cose - il sostegno globale all'operatività della forza di pronto intervento africana e delle sue componenti regionali; chiede la rigorosa attuazione degli OSS in tutti gli ambiti delle relazioni tra UE e Africa; accoglie con favore la conclusione dell'accordo "post Cotonou", nell'aprile 2021, e il rafforzamento dei legami dell'UE con i paesi dell'Organizzazione degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, nonché la cooperazione rafforzata in seno ai consessi multilaterali sull'agenda per lo sviluppo sostenibile e l'azione per il clima; esprime preoccupazione per il lento avanzamento del processo di firma dell'accordo "post Cotonou"; prende atto degli accordi di riammissione con i paesi africani;

57.  esprime grave preoccupazione per la spirale di insicurezza nella regione del Sahel che influisce sulla sicurezza e sulle condizioni di vita di innumerevoli civili e per il numero crescente di attacchi perpetrati da militanti islamici che incidono negativamente sulla stabilità della regione, in particolare del Mali e del Burkina Faso; invita l'UE e il G5 Sahel a intervenire per evitare un collasso della sicurezza nella regione più ampia; accoglie con favore, a tale riguardo, il partenariato rinnovato tra la NATO e la Mauritania, che rappresenta il principale alleato regionale dell'UE e le cui forze sono in prima linea nella lotta al terrorismo nella regione; condanna la presenza in Africa di compagnie militari e società di sicurezza private, in particolare il Gruppo Wagner sostenuto dal Cremlino, che ha commesso ampie violazioni dei diritti umani agendo a sostegno degli interessi di Stati non democratici, ai danni di civili innocenti nonché della sicurezza, della stabilità e della prosperità dei paesi africani dilaniati dalla guerra; insiste sull'esigenza di aggiornare la strategia UE-Africa traducendola in un approccio integrato che possa garantire la sicurezza e lo sviluppo per ottenere la stabilità nel contesto preoccupante del Sahel, tenendo conto degli sviluppi osservati nel 2021 e data la sua crescente instabilità e le importanti ripercussioni di quanto accade nella regione non solo sul continente africano ma anche sull'UE e i suoi Stati membri; sottolinea, alla luce di questo, la necessità di collaborare per l'elaborazione di una strategia in materia di difesa, sviluppo e costruzione della pace al fine di contrastare l'ascesa dei jihadisti nel Sahel e in altre regioni dell'Africa;

58.  esprime profonda preoccupazione per gli sviluppi in Russia e ribadisce l'interesse dell'UE a mantenere la libertà, la stabilità e la pace nel continente europeo e oltre; ritiene che l'UE debba collaborare e operare in stretto coordinamento con la NATO e altri partner al fine di dissuadere la Russia dal condurre azioni destabilizzanti e sovversive in Europa, in particolare negli Stati baltici e in Europa orientale, anche attraverso ingerenze elettorali, campagne di disinformazione e il sostegno ai partiti di estrema destra; sottolinea la necessità di inasprire le conseguenze pagate dalle autorità russe per la repressione dei propri cittadini; deplora che le forze militari russe continuino a occupare parti dell'Ucraina e della Georgia violando il diritto internazionale, che esse siano ancora presenti nella Repubblica di Moldova e che la Russia continui a destabilizzare la pace e la sicurezza nella regione e a utilizzare attivamente misure ibride contro le democrazie in Europa; è allarmato dall'ingerenza russa nella regione dei Balcani occidentali condotta mediante tattiche ibride che includono campagne di disinformazione tese a indebolire il ruolo dell'UE e l'impegno rispetto al futuro europeo dei singoli paesi; sottolinea la necessità di parlare con una sola voce sulla politica dell'UE in tale contesto, compresa l'imposizione di sanzioni; invita pertanto la Commissione a coordinare più da vicino la propria strategia sulla Russia con gli Stati membri, in modo che l'UE presenti un fronte unito dinanzi alle minacce russe; sottolinea che il Parlamento ha raccomandato all'UE di rivedere, insieme agli Stati membri, la politica dell'UE nei confronti della Russia e di elaborare una strategia globale dell'UE in tale ambito; esorta l'UE a elaborare una strategia sulle relazioni future dell'UE con una Russia democratica, che dimostrerebbe chiaramente ai cittadini russi i vantaggi che tali relazioni potrebbero portare loro; sottolinea che non vi potrà essere un cambiamento sostanziale nelle relazioni con la Russia finché essa persegue politiche aggressive nei confronti dell'UE e dei suoi paesi vicini; ribadisce che l'Unione deve chiarire che, se la Russia proseguirà la sua attuale politica verso la Bielorussia, l'Unione dovrà introdurre nei confronti della Russia ulteriori misure di contenimento e deterrenti; esprime preoccupazione per le ripetute violazioni da parte della Russia degli accordi e delle norme sul controllo degli armamenti, che hanno portato alla cessazione del trattato sulle forze nucleari a medio raggio, nonché per le violazioni russe della convenzione sulle armi chimiche mediante l'uso di agenti nervini di tipo militare, sia a livello nazionale che all'interno del territorio dell'UE; sottolinea la necessità di esercitare pressioni sulla Federazione russa affinché rispetti il diritto e i trattati internazionali; deplora l'uso da parte della Russia delle risorse energetiche quale strumento di pressione geopolitica, in particolare l'approvvigionamento di gas agli Stati membri attraverso l'Ucraina, e chiede di ridurre al minimo la dipendenza energetica dalla Russia incoraggiando la diversificazione delle fonti e degli itinerari di approvvigionamento energetico, anche sospendendo il progetto Nord Stream 2; esorta la Commissione e gli Stati membri a rafforzare la sicurezza energetica europea, soprattutto alla luce dell'attuale picco dei prezzi del gas e dell'elettricità; esorta l'UE ad avviare un dialogo più serrato con il popolo russo, anche sviluppando un obiettivo di "impegno" chiaramente definito, che dovrebbe concentrarsi non solo sul tradizionale impegno selettivo con il Cremlino, ma anche sull'impegno "strategico" e più dinamico con l'opposizione e la società civile russa;

59.  evidenzia che l'Artico riveste un'importanza strategica e geopolitica per l'UE, e sottolinea l'impegno dell'UE a essere un attore responsabile, perseguendo lo sviluppo sostenibile e pacifico a lungo termine della regione; sottolinea la complessità unica delle sfide cui la regione artica deve far fronte, che richiedono un maggiore impegno e la proposta di soluzioni da parte dell'UE, anche tenendo conto delle conoscenze e della volontà degli abitanti dell'Artico, comprese le popolazioni indigene; accoglie con favore, a tale riguardo, la comunicazione congiunta della Commissione e del VP/AR del 13 ottobre 2021 su un impegno rafforzato dell'UE per un Artico pacifico, sostenibile e prospero(15); invita tutte le parti interessate a reagire agli effetti e alle conseguenze estremamente allarmanti dei cambiamenti climatici nell'Artico; sottolinea che la prospettiva della militarizzazione artica comporta notevoli rischi per la sicurezza all'interno e all'esterno della regione ed esprime preoccupazione per i potenziali effetti di ricaduta delle questioni di sicurezza globale nell'Artico e per il progressivo e sostanziale rafforzamento militare russo nell'Artico nonché per l'impatto di iniziative e ambizioni cinesi di ampia portata in materia di sviluppo e infrastrutture nella regione; osserva che l'Artico svolge un ruolo cruciale per la sicurezza dell'intera Europa; evidenzia che l'UE deve avere una visione chiara del proprio ruolo nelle questioni di sicurezza nell'Artico e promuovere una proficua cooperazione con la NATO; sottolinea l'importanza di rispettare le leggi e gli accordi internazionali in modo da garantire che l'Artico continui a essere una regione priva di tensioni; chiede di prestare maggiore attenzione alla prima rete a fibra ottica dell'Artico, parte del sistema nervoso di Internet, che è sempre più frequentemente oggetto di operazioni internazionali di intelligence; incoraggia i membri del Consiglio artico ad affrontare la crescente militarizzazione e a istituire piattaforme volte ad affrontare adeguatamente tale questione con paesi membri e non membri del Consiglio artico; invita l'UE a intensificare i propri sforzi per ottenere lo status di osservatore nel Consiglio artico in modo da esercitare una maggiore influenza geopolitica;

60.  evidenzia che la Cina è un partner di cooperazione e di negoziazione per l'UE, ma anche un concorrente in un numero crescente di campi e un rivale sistemico; ribadisce, come sottolineato nella sua risoluzione del 16 settembre 2021 su una nuova strategia UE-Cina(16), il suo invito affinché l'UE sviluppi una strategia UE-Cina più assertiva, globale e coerente che riunisca tutti gli Stati membri e modelli le relazioni con la Cina sempre più assertiva e interventista nell'interesse dell'UE nel suo complesso; sottolinea che tale strategia dovrebbe promuovere un ordine multilaterale basato su regole, avere al centro la difesa dei valori e degli interessi dell'UE e dovrebbe basarsi sui tre principi della cooperazione ove possibile, della concorrenza ove se ne ravvisi la necessità e del confronto ove necessario; chiede una maggiore cooperazione tra i paesi democratici per rispondere alla crescente assertività e repressività del partito comunista cinese (PCC);

61.  sostiene con forza una significativa partecipazione di Taiwan, in qualità di osservatore, alle riunioni, ai meccanismi e alle attività delle organizzazioni internazionali e una più intensa cooperazione UE-Taiwan che comprenda un accordo bilaterale in materia di investimenti; invita il VP/AR e la Commissione ad avviare urgentemente una valutazione d'impatto, una consultazione pubblica e un esercizio esplorativo su un accordo bilaterale in materia di investimenti con le autorità di Taiwan in preparazione di negoziati volti ad approfondire le relazioni economiche bilaterali; prende atto con grave preoccupazione della recente dimostrazione di forza e delle crescenti tensioni nei punti critici regionali, come il Mar cinese meridionale e orientale e lo stretto di Taiwan; esprime profonda preoccupazione per le continue manovre militari cinesi nello stretto di Taiwan, comprese quelle rivolte contro Taiwan o condotte all'interno della sua zona di identificazione della difesa aerea; invita la Repubblica popolare cinese (RPC) a porre fine a tali intimidazioni militari che costituiscono gravi minacce per la pace e la stabilità nello stretto di Taiwan e la regione indo-pacifica; ribadisce che la relazione tra la Cina e Taiwan dovrebbe essere sviluppata in modo costruttivo attraverso il dialogo; sottolinea l'opposizione a qualunque azione unilaterale che potrebbe compromettere lo status quo nello stretto di Taiwan; sottolinea che nessun cambiamento delle relazioni tra le due sponde dello stretto dovrebbe avvenire contro la volontà dei cittadini di Taiwan; esorta l'UE e i suoi Stati membri ad assumere un ruolo proattivo nella collaborazione con partner internazionali che condividono gli stessi principi per perseguire la pace e la stabilità nello stretto di Taiwan e istituire partenariati con il governo democratico di Taiwan;

62.  condanna categoricamente le continue violazioni dei diritti umani in Cina, in particolare contro le minoranze etniche e religiose, le quali sono dirette soprattutto verso gli uiguri musulmani, i cristiani e i tibetani, ma condanna altresì la repressione della democrazia e delle libertà a Macao e Hong Kong, anche attraverso l'imposizione di una legge draconiana in materia di sicurezza nazionale nel 2020; condanna il comportamento aggressivo della Cina nel Mar cinese meridionale e orientale, che ha ripercussioni sulla libertà di navigazione, nonché la posizione revisionista della Cina nell'Asia orientale, il che ha determinato una serie di scontri al confine con i suoi vicini;

63.  ribadisce la propria ferma condanna delle sanzioni arbitrarie e prive di fondamento imposte dalle autorità cinesi a diverse persone ed entità europee, compresi cinque deputati al Parlamento europeo; ripete l'invito al governo cinese ad annullare tali misure restrittive totalmente ingiustificate;

64.  condanna le azioni della Repubblica popolare cinese a Hong Kong e sottolinea che l'indebolimento dell'autonomia di Hong Kong che è attualmente in corso non solo è contrario agli obblighi che derivano alla Cina dai trattati bilaterali e al diritto internazionale, ma mette anche in discussione la credibilità di Pechino nel suo ruolo di partner; riafferma il proprio impegno a favore di sanzioni mirate nel quadro del regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani nei confronti dei funzionari cinesi coinvolti nelle violazioni dei diritti umani a Hong Kong e Xinjiang, ed esorta altresì il Consiglio ad adottare sanzioni mirate, compresi l'attuazione dei divieti di viaggio e il congelamento dei beni, nei confronti di persone ed entità a Hong Kong e nella Repubblica popolare cinese per le gravi violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale a Hong Kong; invita gli Stati membri che hanno ancora trattati di estradizione con la Cina e Hong Kong a sospendere le estradizioni individuali qualora l'estradizione di un individuo lo metta a rischio di tortura o trattamento o punizione crudele, disumano o degradante, qualora l'individuo sarebbe sottoposto ad accuse per motivi politici, in altre situazioni in cui le minoranze etniche, i rappresentanti dell'opposizione prodemocratica a Hong Kong e i dissidenti in generale sarebbero presi di mira, e in qualunque caso in cui ciò sarebbe contrario agli obblighi dell'UE ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo;

65.  sottolinea quanto sia importante che l'UE si unisca ai partner transatlantici nel condurre un'indagine esterna indipendente sulle origini del virus della COVID-19, che ha avuto origine a Wuhan, in Cina, per ottenere le tanto necessarie risposte e informazioni per la possibile prevenzione di future catastrofi globali che influiscono direttamente sulla politica estera e di sicurezza;

66.  denuncia le azioni coercitive del PCC nei confronti della Lituania e di altri Stati membri e partner dell'UE e invita a una maggiore solidarietà verso i paesi condizionati dal PCC, anche collaborando con i nostri alleati democratici al fine di aprire i nostri mercati alle economie in difficoltà a causa delle coercizioni economiche del PCC; accoglie con favore la decisione della Commissione di avviare un procedimento contro la Cina in seno all'Organizzazione mondiale del commercio in difesa della Lituania;

67.  accoglie con favore il fatto che la Presidente della Commissione abbia annunciato l'intenzione di presentare una nuova comunicazione congiunta su un partenariato con la regione del Golfo; invita l'UE a presentare una strategia coerente per un impegno equilibrato dell'UE nella regione, unitamente alla promozione della sicurezza e della cooperazione regionali quale obiettivo strategico fondamentale; osserva che tale impegno dovrebbe essere rivolto alla creazione di sinergie con gli attori regionali, ad esempio mediante la Conferenza di Baghdad per la cooperazione e il partenariato e mediante un maggiore sostegno dell'UE alle iniziative di dialogo Track II che coinvolgano il mondo accademico, la società civile, i leader religiosi e altri attori; è incoraggiato dall'allentamento delle tensioni tra l'Iran e l'Arabia Saudita e invita i due paesi a concludere rapidamente il processo per il ripristino di piene relazioni diplomatiche; ribadisce che la priorità dell'UE è rilanciare il piano d'azione congiunto globale (JCPOA) ai fini della sicurezza per l'Europa e la regione; rammenta che il JCPOA rimane l'unico modo per fermare le preoccupanti attività nucleari dell'Iran; elogia il ruolo svolto dal VP/AR e dal SEAE nella mediazione tra gli Stati Uniti e l'Iran nel tentativo di rilanciare il JCPOA; invita gli Stati Uniti e l'Iran a condurre negoziati fruttuosi volti a ristabilire il rispetto del piano d'azione congiunto globale; insiste sul fatto che per rilanciare il JCPOA è necessario combinare il pieno rispetto da parte dell'Iran degli obblighi previsti dal piano e la revoca di tutte le sanzioni imposte dagli Stati Uniti nel quadro del JCPOA; rileva la necessità di affrontare e contrastare le più ampie attività dannose e destabilizzanti intraprese dall'Iran in tutto il Medio Oriente e oltre, anche sul territorio degli Stati membri; sottolinea che qualunque accordo con l'Iran deve includere garanzie sufficienti che quest'ultimo non sia in grado di procurarsi armi nucleari; esprime grave preoccupazione in merito al mancato accesso alle attrezzature di monitoraggio e sorveglianza presso gli impianti e i siti nucleari in Iran riferito dall'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA), il che ostacola fortemente la capacità dell'AIEA di verificare e monitorare le attività nucleari dell'Iran, e per il fatto che le questioni riguardanti le garanzie non siano state risolte negli ultimi due anni; condanna le violazioni dei diritti umani perpetrate dall'Iran ai danni del proprio popolo, il programma di missili balistici e le attività terroristiche condotte nella regione;

68.  sottolinea che la situazione in Afghanistan è un campanello d'allarme per l'UE, che la deve indurre a rivalutare il proprio approccio internazionale in relazione al consolidamento nazionale all'estero e a ridefinire strategicamente un approccio integrato alle sue politiche esterne, nonché ad assumersi maggiori responsabilità in relazione alla sicurezza globale e ad adoperarsi per una maggiore sovranità nella propria politica estera e di sicurezza; esprime preoccupazione per la drammatica situazione umanitaria, politica, economica e della sicurezza in Afghanistan, in particolare alla luce del fatto che un afghano su tre soffre gravemente la fame; invita la Commissione e il SEAE a potenziare gli aiuti umanitari e a utilizzare tutti gli strumenti disponibili onde garantire l'accesso degli afghani a rischio alla protezione; sottolinea la necessità che il regime talebano sia responsabile, rendendone conto, della protezione della vita umana, della proprietà e del ripristino della sicurezza, dell'ordine civile e dei servizi pubblici; ribadisce che le donne e le ragazze afghane, i rappresentanti di professioni legate alla società civile afghana, i difensori dei diritti umani, gli attivisti politici, i giornalisti, gli accademici, gli artisti, le minoranze religiose ed etniche e altri gruppi a rischio, come tutti i cittadini afghani, meritano di vivere in condizioni di protezione, sicurezza e dignità e di avere pieno accesso all'istruzione e alla vita pubblica, e accoglie con favore l'ampio sostegno internazionale per i loro diritti e le loro libertà; chiede di continuare le operazioni di evacuazione degli afghani a rischio, in particolare le giudici, i difensori dei diritti umani, i giornalisti, il personale locale e altre persone a rischio a causa delle attività svolte per la promozione della democrazia e delle libertà fondamentali; invita l'UE a preservare i risultati degli ultimi 20 anni e a garantire che l'Afghanistan non torni a essere un rifugio sicuro per i gruppi terroristici; invita l'UE a condurre un esame approfondito e trarre insegnamenti dall'impegno ventennale in Afghanistan e a elaborare immediatamente una strategia globale dell'UE per l'Afghanistan e i paesi confinanti che ne tenga conto; sottolinea l'importanza di cooperare con i paesi vicini e della regione per garantire la sicurezza globale e la stabilità regionale, tenendo conto del fatto che non tutti i vicini dell'Afghanistan e le potenze regionali hanno condiviso i medesimi obiettivi della coalizione guidata dagli Stati Uniti; evidenzia, a questo proposito, l'importante ruolo svolto da alcuni paesi nel rimpatrio di cittadini europei, nell'evacuazione di cittadini afghani in gravi difficoltà reso possibile, in particolare, attraverso una significativa pressione diplomatica esercitata nei confronti delle forze talebane;

69.  accoglie con favore il rinnovato impegno dell'UE a favore della regione indo-pacifica e il riconoscimento della sua crescente importanza per gli interessi dell'UE, come evidenziato nella comunicazione congiunta del 16 settembre 2021 del VP/AR e della Commissione sulla strategia dell'UE per la cooperazione nella regione indo-pacifica(17) nonché nelle conclusioni del Consiglio del 19 aprile 2021 sullo stesso argomento; invita a una maggiore cooperazione con i paesi della regione, in particolare il Giappone, l'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN), l'Australia, la Nuova Zelanda e la Corea; riconosce l'intensa concorrenza geopolitica e le dispute territoriali nella regione, alimentata soprattutto dalla crescente assertività della Cina nei confronti dei vicini; invita tutte le parti a conformarsi ai principi di diritto internazionale, più in particolare alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare; sottolinea la necessità di un impegno strategico a lungo termine nella regione indo-pacifica e di istituire meccanismi globali e strategici di dialogo bilaterale e multilaterale con i paesi della regione indo-pacifica e le loro società, in particolare con paesi che condividono gli stessi principi come, a titolo esemplificativo, Giappone, Corea del Sud, Australia e Nuova Zelanda; sottolinea l'importanza della sicurezza e della stabilità nella regione indo-pacifica per la prosperità e sicurezza dell'UE; prende atto dei nuovi partenariati emergenti nella regione, come l'alleanza militare trilaterale tra Australia, Regno Unito e Stati Uniti (AUKUS), ed esprime il proprio rammarico per il fatto che questo partenariato sia stato creato con scarso coordinamento;

70.  sottolinea la crescente influenza regionale e geopolitica dell'India; sottolinea che è necessario un maggiore impegno politico per rafforzare il partenariato UE-India e sfruttare tutto il potenziale delle relazioni bilaterali; ribadisce la necessità di un partenariato più profondo che dovrebbe essere basato su valori condivisi e sul pieno rispetto dei diritti umani; riconosce che l'India è un partner cruciale per l'UE, considerata la sua posizione e il ruolo preminente in ambiti fondamentali; sottolinea che il vicinato indiano e la regione indo-pacifica sono diventati sempre più uno spazio in cui la Cina, tenendo conto del suo espansionismo e delle sue ambizioni, pone nuove crescenti sfide su questioni strategiche, geopolitiche, economiche e commerciali;

71.  chiede di intensificare e rafforzare la cooperazione con i nostri partner in America latina; ritiene che una relazione rafforzata con l'America latina e i Caraibi (ALC) sia estremamente importante per la strategia geopolitica dell'UE nel mondo; sottolinea la necessità che l'Unione rafforzi i legami che uniscono l'UE ai paesi ALC, in particolare difendendo l'ordine multilaterale basato su regole; invita l'UE a utilizzare tutti gli strumenti disponibili per approfondire la cooperazione con i partner dei paesi ALC; esorta l'UE a ripristinare la sua posizione di partner privilegiato dei paesi dell'America latina in considerazione del fatto che altri attori geopolitici occupano uno spazio crescente nella regione, in particolare a causa della pandemia di COVID-19 e della diplomazia dei vaccini; invita l'UE e gli Stati membri ad attuare politiche più assertive nei confronti dei regimi autoritari che hanno tratto vantaggio dalle loro relazioni con l'UE e hanno indebolito, violato o direttamente soppresso i diritti e le libertà dei loro cittadini;

Rafforzare il controllo democratico, la sorveglianza, la responsabilità e la dimensione parlamentare della PESC dell'UE

72.  sottolinea il contributo specifico del Parlamento europeo alla politica estera e di sicurezza dell'UE attraverso le sue risorse della diplomazia parlamentare, ad esempio mediante le sue relazioni e risoluzioni, la sua fitta rete di organi interparlamentari permanenti, il dialogo politico con i titolari di cariche in tutto il mondo e le sue attività di sostegno alla democrazia, mediazione e osservazione elettorale; fa riferimento alla sua missione conoscitiva in Ucraina nel gennaio e febbraio 2022 quale esempio della reattività della sua diplomazia parlamentare; afferma che il Parlamento dovrebbe fare pieno utilizzo dei suoi poteri di sorveglianza e bilancio nelle decisioni dell'Unione sulla scena internazionale; sottolinea l'importanza dei programmi di sostegno alla democrazia del Parlamento, dotati di un forte potenziale per rafforzare il ruolo dell'UE nel mondo, in quanto coinvolgono i principali attori politici e facilitano una governance democratica sostenibile nei paesi terzi;

73.  sottolinea che il dialogo politico e tecnico tra i parlamenti è fondamentale e deve essere coordinato in modo efficace con le azioni dell'esecutivo; sottolinea, di conseguenza, l'importanza di un agevole scambio di tutte le informazioni pertinenti tra le istituzioni nel settore della PESC, compreso lo scambio di informazioni riservate pertinenti, nell'interesse dell'efficacia dell'azione esterna dell'UE nel suo complesso e di una PESC più responsabile;

74.  chiede alla Commissione e agli Stati membri di attivare e rafforzare il controllo parlamentare sull'azione esterna dell'UE, anche attraverso il proseguimento delle consultazioni periodiche con il VP/AR e la Commissione; sottolinea che tale controllo svolge un ruolo importante nel garantire il corretto funzionamento della democrazia europea e la fiducia dei cittadini; sottolinea che tale controllo può fungere da punto di partenza verso lo sviluppo di un ruolo istituzionale più forte del Parlamento europeo nell'ambito della PESC; chiede la rapida conclusione dei negoziati per la sostituzione dell'accordo interistituzionale del 2002 relativo all'accesso da parte del Parlamento europeo alle informazioni sensibili del Consiglio nel settore della politica di sicurezza e di difesa(18); chiede il coordinamento dei servizi di sicurezza e di informazione degli Stati membri;

75.  sottolinea l'importanza delle assemblee parlamentari in quanto spazi di cooperazione e dialogo istituzionale e il loro importante contributo all'azione esterna europea su questioni di sicurezza, nonché la necessità di promuoverne l'attività e garantirne il corretto funzionamento e sviluppo; invita a rafforzare il controllo da parte del Parlamento del lavoro delle delegazioni dell'UE nel rappresentare i valori e principi dell'UE all'estero e nel perseguire la realizzazione degli interessi dell'UE, senza trascurare l'approccio in materia di diritti umani; sottolinea l'esigenza che le delegazioni dell'UE dispongano di tutte le risorse e capacità necessarie e appropriate per lo svolgimento efficace di tali compiti;

76.  chiede di sfruttare appieno il maggiore coinvolgimento del Parlamento europeo nella programmazione concernente l'Europa globale e l'IPA III; accoglie con favore l'introduzione di un dialogo geopolitico biennale ad alto livello per strumenti di finanziamento esterno quale strumento cruciale non soltanto per controllare ma anche per definire attivamente le priorità dell'UE in materia di politica estera; sottolinea che tali dialoghi geopolitici mirano a consentire al Parlamento di fornire orientamenti, un indirizzo politico e indicazioni per la programmazione e l'attuazione delle misure negli ambiti di intervento e geografici prioritari di Europa globale e IPA III; sottolinea, tuttavia, che il Parlamento dovrebbe ricevere i documenti preparatori pertinenti con debito anticipo e con un adeguato livello di dettaglio per poter condurre un esame significativo; sollecita una migliore trasparenza nell'attuazione degli strumenti finanziari tramite la creazione di un'unica banca dati comune, pubblica e trasparente, sui progetti e le azioni;

77.  ricorda al Consiglio il diritto del Parlamento di essere informato in merito a tutte le fasi delle procedure correlate ai negoziati e alla conclusione degli accordi internazionali e la sua prerogativa di concedere o negare il consenso a tali accordi; è determinato a utilizzare detti poteri, come stabilito dai trattati, al fine di garantire la trasparenza e il controllo democratico degli accordi internazionali negoziati per conto dell'UE, nonché dell'attuazione dello strumento europeo per la pace, come sottolineato nella sua raccomandazione del 28 marzo 2019(19), anche per quanto riguarda la sua complementarità con altri strumenti dell'UE nel settore dell'azione esterna;

78.  ribadisce il proprio parere secondo cui è giunto il momento di rivedere la dichiarazione di responsabilità politica del 2010 al fine di migliorare tale base per le relazioni tra il Parlamento e il VP/AR;

o
o   o

79.  incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Presidente del Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) Testi approvati, P9_TA(2021)0383.
(2) Testi approvati, P9_TA(2021)0515.
(3) Testi approvati, P9_TA(2021)0356.
(4) GU C 362 dell'8.9.2021, pag. 71.
(5) Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo, "Trade and Development Report 2019 – Financing a Global Green Deal" (Rapporto sul commercio e lo sviluppo 2019 - Finanziare un green deal globale), 2019.
(6) GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.
(7) Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (GU L 206 dell'11.6.2021, pag. 1).
(8) Raccomandazione del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza concernente la portata e il mandato dei rappresentanti speciali dell'Unione europea (GU C 23 del 21.1.2021, pag. 146).
(9) GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99.
(10) GU C 118 dell'8.4.2020, pag. 158.
(11) Sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 21 gennaio 2021, Georgia/Russia (II).
(12) JOIN(2021)0002.
(13) SWD(2021)0290.
(14) JOIN(2020)0004.
(15) JOIN(2021)0027.
(16) Testi approvati, P9_TA(2021)0382.
(17) JOIN(2021)0024.
(18) GU C 298 del 30.11.2002, pag. 1.
(19) Raccomandazione del Parlamento europeo del 28 marzo 2019 al Consiglio e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza concernente la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, con l'appoggio della Commissione, al Consiglio relativa a una decisione del Consiglio che istituisce uno strumento europeo per la pace (GU C 108 del 26.3.2021, pag. 141).


Attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune – relazione annuale 2021
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Risoluzione del Parlamento europeo del 17 febbraio 2022 sull'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune – relazione annuale 2021 (2021/2183(INI))
P9_TA(2022)0040A9-0358/2021

Il Parlamento europeo,

–  visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  visto il titolo V del trattato sull'Unione europea (TUE),

–  vista la sua risoluzione del 27 febbraio 2014 sull'utilizzo di droni armati(1),

–  vista la sua risoluzione dell'11 dicembre 2018 sulla mobilità militare(2),

–  vista la sua risoluzione del 12 settembre 2018 sui sistemi d'arma autonomi,

–  vista la sua posizione del 26 novembre 2019 sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e della direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise per quanto riguarda lo sforzo di difesa nell'ambito dell'Unione(3),

–  vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2020 sull'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune – relazione annuale(4),

–  vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2020 sulla relazione annuale sull'attuazione della politica estera e di sicurezza comune – relazione annuale(5),

–  vista la sua risoluzione del 17 settembre 2020 sull'esportazione di armi: applicazione della posizione comune 2008/944/PESC(6),

–  vista la sua risoluzione del 23 ottobre 2020 sull'uguaglianza di genere nella politica estera e di sicurezza dell'UE(7),

–  vista la sua risoluzione del 25 marzo 2021 sull'attuazione della direttiva 2009/81/CE, relativa agli appalti nei settori della difesa e della sicurezza, e della direttiva 2009/43/CE, relativa ai trasferimenti di prodotti per la difesa(8),

–  vista la sua posizione del 28 aprile 2021 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate(9),

–  vista la sua risoluzione del 7 luglio 2021 sulla cooperazione UE-NATO nel contesto delle relazioni transatlantiche(10),

–  vista la sua risoluzione del 7 ottobre 2021 sullo stato delle capacità di ciberdifesa dell'UE(11),

–  visto il regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il Fondo europeo per la difesa e abroga il regolamento (UE) 2018/1092(12),

–  visto il regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2021, che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale – Europa globale, che modifica e abroga la decisione n. 466/2014/UE e abroga il regolamento (UE) 2017/1601 e il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio(13),

–  visti il documento sul piano di attuazione in materia di sicurezza e difesa, presentato al Consiglio dal vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) il 14 novembre 2016 e le conclusioni del Consiglio del 14 novembre 2016 sull'attuazione della strategia globale dell'UE nel settore della sicurezza e della difesa, che ha definito un nuovo livello di ambizione dell'UE in materia di sicurezza e difesa,

–  viste le conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio il 19 novembre 2018, relative all'istituzione di un patto sulla dimensione civile della politica di sicurezza e di difesa comune dell'Unione (PSDC),

–  viste le conclusioni del Consiglio sul tema "Donne, pace e sicurezza", del 10 dicembre 2018,

–  viste le conclusioni del Consiglio sui giovani, la pace e la sicurezza del 7 giugno 2018 e le conclusioni del Consiglio sui giovani nell'azione esterna del 5 giugno 2020,

–  viste le conclusioni del Consiglio, del 20 novembre 2020, sulla revisione strategica 2020 della cooperazione strutturata permanente (PESCO),

–  vista la dichiarazione dei membri del Consiglio europeo del 26 febbraio 2021 sulla sicurezza e sulla difesa,

–  viste le conclusioni del Consiglio su un partenariato rinnovato con il vicinato meridionale - Una nuova agenda per il Mediterraneo del 16 aprile 2021,

–  viste le conclusioni del Consiglio europeo sulla strategia integrata dell'Unione europea nel Sahel del 16 aprile 2021,

–  viste le conclusioni del Consiglio del 25 novembre 2013, del 18 novembre 2014, del 18 maggio 2015, del 27 giugno 2016, del 14 novembre 2016, del 18 maggio 2017, del 17 luglio 2017, del 25 giugno 2018, del 17 giugno 2019, del 10 dicembre 2019, del 17 giugno 2020, del 12 ottobre 2020, del 20 novembre 2020, del 7 dicembre 2020 e del 10 maggio 2021 sulla politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC),

–  viste le conclusioni del Consiglio del 18 ottobre 2021 sull'operazione Althea dell'EUFOR,

–  viste le conclusioni del Consiglio del 22 ottobre 2021 sugli attacchi ibridi volti a strumentalizzare i migranti avviato dal regime bielorusso,

–  vista la nuova agenda strategica 2019-2024 adottata in occasione del Consiglio europeo del 20 giugno 2019,

–  vista la dichiarazione congiunta dei membri del Consiglio europeo e degli Stati membri del gruppo dei cinque per il Sahel (G5 Sahel) del 28 aprile 2020,

–  visto il concetto del Consiglio per un approccio integrato sui cambiamenti climatici e la sicurezza adottato il 5 ottobre 2021,

–  vista la tabella di marcia del Consiglio sui cambiamenti climatici e la difesa del 9 novembre 2020,

–  vista la relazione relativa alla revisione annuale sulla difesa dell'Agenzia europea per la difesa presentata al Consiglio in occasione della sua riunione del 20 novembre 2020,

–  vista la decisione (PESC) 2019/797 del Consiglio, del 17 maggio 2019, concernente misure restrittive contro gli attacchi informatici che minacciano l'Unione o i suoi Stati membri(14),

–  vista la decisione (PESC) 2017/2315 del Consiglio, dell'11 dicembre 2017, che istituisce la cooperazione strutturata permanente (PESCO) e fissa l'elenco degli Stati membri partecipanti(15),

–  vista la decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che istituisce uno strumento europeo per la pace, e abroga la decisione (PESC) 2015/528(16),

–  viste le decisioni (PESC) 2021/748, 2021/749 e 2021/750 del Consiglio, del 6 maggio 2021, relative alla partecipazione del Canada, del Regno di Norvegia e degli Stati Uniti d'America al progetto PESCO Mobilità militare,

–  vista la decisione (PESC) 2021/1143 del Consiglio del 12 luglio 2021 relativa a una missione militare di formazione dell'Unione europea in Mozambico (EUTM Mozambico),

–  vista la strategia globale dal titolo "Visione condivisa, azione comune: un'Europa più forte. Una strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea", presentata dal VP/AR il 28 giugno 2016,

–  vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 6 marzo 2014, dal titolo "Per un settore marittimo globale aperto e sicuro: elementi di una strategia per la sicurezza marittima dell'Unione europea" (JOIN(2014)0009),

–  vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 7 giugno 2017, dal titolo "Un approccio strategico alla resilienza nell'azione esterna dell'UE" (JOIN(2017)0021),

–  vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 16 dicembre 2020, dal titolo "La strategia dell'UE in materia di cibersicurezza per il decennio digitale" (JOIN(2020)0018),

–  visti i discorsi sullo stato dell'Unione del 2020 e del 2021 della Presidente von der Leyen e le lettere di intenti che li accompagnano,

–  visto il programma annuale di lavoro del Fondo europeo per la difesa per il 2021, adottato dalla Commissione il 30 giugno 2021,

–  vista l'analisi n. 09/2019 della Corte dei conti europea, del 12 settembre 2019, dal titolo "Difesa europea",

–  visto il trattato del Nord Atlantico,

–  viste le due dichiarazioni congiunte sulla cooperazione UE-NATO firmate l'8 luglio 2014 e il 10 luglio 2018,

–  vista la sesta relazione sullo stato dei lavori relativi all'attuazione dell'insieme comune di proposte approvato dai Consigli dell'UE e della NATO il 6 dicembre 2016 e il 5 dicembre 2017, pubblicata il 17 maggio 2021,

–  visto l'insieme comune di 74 proposte per l'attuazione della dichiarazione congiunta di Varsavia approvato dai Consigli dell'UE e della NATO il 6 dicembre 2016 e il 5 dicembre 2017,

–  vista la dichiarazione del vertice UE-USA dal titolo "Towards a Renewed Transatlantic Partnership" (Verso un partenariato transatlantico rinnovato) del 15 giugno 2021,

–  viste l'invasione e l'annessione illegali della Crimea da parte della Russia,

–  vista la violazione dello spazio aereo e delle frontiere marittime degli Stati membri da parte della Russia,

–  visto l'aumento della presenza economica e militare della Cina nei paesi mediterranei e africani,

–  vista la minaccia del terrorismo interno ed esterno, in particolare da parte di gruppi come l'ISIS,

–  viste le nuove tecnologie come l'intelligenza artificiale, le capacità spaziali e l'informatica quantistica, che offrono nuove opportunità per l'umanità, ma pongono anche nuove sfide in materia di politica estera e difesa, per le quali sono necessari una strategia chiara e il consenso tra gli alleati,

–  visti la Carta delle Nazioni Unite e l'Atto finale di Helsinki del 1975 dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa,

–  viste le convenzioni delle Nazioni Unite sul diritto del mare,

–  visto il comunicato finale del vertice straordinario della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS) dell'8 settembre 2021,

–  visti gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite, in particolare l'OSS 16, che mira a promuovere società pacifiche e inclusive ai fini dello sviluppo sostenibile,

–  visto l'articolo 54 del suo regolamento,

–  visto il parere della commissione per gli affari costituzionali,

–  vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A9-0358/2021),

A.  considerando che nel 2020 la pandemia di COVID-19 ha fatto luce sulla crescita dei rischi a livello mondiale e sulla vulnerabilità dell'UE a causa della sua dipendenza esterna; che la pandemia ha ampliato il concetto di sicurezza e autonomia strategica includendovi preoccupazioni di ordine sanitario, tecnologico ed economico;

B.  considerando che l'Europa affronta il degrado rapido e duraturo del suo ambiente strategico; che il terrorismo rimane una minaccia grave; che gli Stati esprimono le proprie ambizioni di potenza e perseguono una strategia di espansione che accetta il ricorso alla forza armata; che tale strategia ha, come conseguenza, il rischio di una militarizzazione dei mari, dello spazio, dell'Artico e del ciberspazio e un rilancio della corsa agli armamenti;

C.  considerando che il moltiplicarsi degli attacchi informatici contro infrastrutture strategiche durante la crisi COVID-19 o recentemente nel caso Pegasus, sono altrettanti esempi che giustificano lo sviluppo rapido di misure di protezione contro tutte le forme più recenti di minacce informatiche e le tecniche di spionaggio più avanzate; che l'UE si è impegnata a investire 1,6 miliardi di EUR nella capacità di reazione e a favore della diffusione di strumenti di cibersicurezza per le amministrazioni pubbliche, le imprese e i privati, nonché a sviluppare la cooperazione tra il settore pubblico e quello privato in tale ambito;

D.  considerando che il Parlamento, in quanto luogo di espressione della democrazia europea, costituisce un bersaglio; che la digitalizzazione delle attività legata al telelavoro durante la pandemia di COVID-19 non ha fatto altro che rafforzare la nostra esposizione alle minacce esistenti;

E.  considerando che l'UE dispone, in termini di capacità militari dei suoi Stati membri, di un bilancio complessivo di 395 miliardi di EUR, il che la colloca al secondo posto a livello mondiale; che le capacità dell'Europa sono frammentate e che soffrono di ridondanze, lacune e assenza di interoperabilità;

F.  considerando che la crescente complessificazione delle minacce è legata allo sviluppo tecnologico, alla digitalizzazione delle società e all'integrazione delle economie internazionali; che, di conseguenza, si moltiplicano le minacce ibride che combinano mezzi militari e/o non militari come la disinformazione, l'uso delle migrazioni a fini di ricatto, gli attacchi informatici o le pressioni economiche che sono in contrasto con gli interessi e i valori europei e costituiscono una minaccia crescente per la sicurezza dell'UE, le sue imprese, i suoi servizi pubblici e i suoi cittadini;

G.  considerando che per affrontare i rischi di crisi che si moltiplicano alle frontiere dell'UE o in zone di interesse per l'Unione, gli Stati membri si sono impegnati a fornire capacità di risposta rapida in linea con gli obiettivi primari (Headline Goals) dell'UE, in particolare i gruppi tattici; che questi soffrono di numerosi limiti politici, organizzativi e finanziari; che, di conseguenza, non sono mai stati dispiegati;

H.  considerando che un accumulo senza precedenti di forze russe all'interno dell'Ucraina e intorno ad essa, legato alle richieste avanzate dal Cremlino, potrebbe – se incontrastato – portare al ritorno di sfere di influenza in Europa e troncare le ambizioni dei partner orientali dell'UE, come l'Ucraina e la Georgia, di aderire alla NATO;

I.  considerando che la comunità internazionale, in particolare l'UE, si è impegnata nel Sahel e soprattutto nel Mali; considerando che la giunta del Mali ha accolto con favore e si avvale già di istruttori militari e mercenari russi collegati al cosiddetto gruppo Wagner per partecipare ad attività militari in Mali; che questa società si è resa colpevole di abusi ovunque sia intervenuta;

J.  considerando che il ritiro dall'Afghanistan e il ritorno al potere dei talebani comporta un aumento del rischio terroristico nella regione e oltre; che l'UE ha inviato dal 2007 al 2016 una missione della PSDC, la missione di polizia dell'Unione europea (EUPOL Afghanistan), e ha stanziato 17 miliardi di EUR per l'Afghanistan; che gli Stati membri sono dipesi, al momento del ritiro, dagli Stati Uniti che hanno dispiegato 6 000 soldati per mettere in sicurezza l'aeroporto di Kabul in tempi molto brevi, il che ha consentito di evacuare cittadini europei nonché cittadini afgani in pericolo; che in tale situazione l'UE non è stata in grado di realizzare un ponte aereo né di coordinare le proprie evacuazioni; che se l'UE dovesse condurre un'operazione simile all'evacuazione di Kabul, non sarebbe in grado, allo stato attuale, di prendere decisioni rapidamente, di dispiegare truppe e di completare evacuazioni e ponti aerei con efficienza e proattività; che, pertanto, l'Unione e i suoi Stati membri devono urgentemente trarre insegnamenti dalla crisi afgana per rafforzare la capacità dell'UE di agire in modo autonomo in circostanze analoghe; che la cosiddetta "bussola strategica" deve consentire di fissare il livello di ambizione dell'UE, in particolare sulla base degli insegnamenti appresi dal fallimento afgano;

Dotare l'UE di una dottrina di sicurezza e di difesa grazie alla bussola strategica, vettore dell'autonomia strategica

1.  sottolinea che l'Unione europea si trova dinanzi a:

   minacce nuove e in evoluzione, derivanti da attori statali e non statali in un mondo multipolare, quali il terrorismo, l'ascesa dell'autoritarismo, minacce ibride attraverso mezzi di guerra ibrida quali gli attacchi informatici, e la strumentalizzazione della migrazione, la disinformazione e le interferenze straniere, che hanno reso meno netta la linea di demarcazione tra guerra e pace, aumentando le minacce alle risorse naturali, alla sicurezza energetica e ai cambiamenti climatici;
   una maggiore militarizzazione del mondo, con il ripetersi della concorrenza tra le potenze a livello mondiale con una crescente dimensione militare e l'aumento delle tensioni geopolitiche, un'età di "assenza di pace" caratterizzata da concorrenza ostile, un indebolimento degli sforzi di disarmo e dei regimi internazionali di controllo delle armi, la proliferazione delle armi di distruzione di massa (ADM), comprese le armi nucleari, e l'utilizzo di armi chimiche;
   un vicinato ancora instabile, sia a Est che a Sud;

ritiene che l'instabilità e l'imprevedibilità alle frontiere dell'Unione e nel suo immediato vicinato (Africa settentrionale, Medio Oriente, Caucaso, Balcani, Mediterraneo orientale, ecc.), come pure nel suo esteso vicinato (Sahel, Corno d'Africa, ecc.), assieme all'aggressione russa contro l'Ucraina e la Georgia, rappresentino una minaccia diretta e indiretta per la sicurezza del continente; sottolinea il legame indissolubile tra sicurezza interna ed esterna; riconosce che un coinvolgimento attivo nel vicinato è nell'interesse dell'Unione europea; sottolinea l'importanza della stabilità nei Balcani occidentali; osserva con preoccupazione la crescente militarizzazione della penisola di Crimea e i tentativi della Federazione russa di destabilizzare la regione del Mar Nero;

2.  condanna fermamente l'accumulo delle forze militari russe all'interno dell'Ucraina e intorno ad essa, nonché la richiesta del Cremlino di arrestare l'ulteriore espansione della NATO e rimodellare l'architettura di sicurezza europea sulla base di un'idea obsoleta di "sfere di influenza"; sottolinea che ciascun paese democratico è libero di scegliere le proprie alleanze e, a tale riguardo, sostiene fermamente le aspirazioni pro-occidentali dell'Ucraina e della Georgia, compresa la loro adesione alla NATO e la futura adesione all'UE;

3.  osserva che l'anno 2020 è stato caratterizzato dalla pandemia di COVID-19 e numerose sfide per la politica estera, di sicurezza e di difesa dell'Unione, che hanno messo in evidenza l'insufficiente coordinamento e le nostre dipendenze rispetto al resto del mondo; sottolinea che l'Unione europea deve trarne insegnamenti, in particolar modo per aumentare la sua sovranità digitale e tecnologica e l'autonomia strategica complessiva in qualità di attore internazionale, come pure la sua capacità e volontà di decidere e agire autonomamente, se necessario, in materia di affari esteri, sicurezza e difesa e rivalutare le sue dipendenze dagli attori che non condividono gli stessi valori; insiste sulla necessità che l'Unione consolidi anche la sua autonomia in ambito sanitario;

4.  accoglie con favore l'avvio dei lavori sulla bussola strategica, un esercizio di riflessione strategica senza precedenti, che dovranno concludersi nel marzo 2022; sottolinea che lo sviluppo della bussola strategica costituisce un punto di partenza per l'attuazione di una difesa europea comune in linea con le disposizioni di cui all'articolo 42, paragrafo 2, TUE, e per la definizione della PSDC, e che dovrebbe rappresentare un passo importante verso un'autentica Unione europea della difesa che tenga conto della situazione costituzionale specifica di alcuni Stati membri; ritiene che la bussola strategica dovrebbe sviluppare una maggiore coesione nel settore della sicurezza e della difesa; sottolinea che, in un mondo altamente multipolare con una maggiore concorrenza tra superpotenze, il peso combinato dell'Unione può contribuire a garantire la sicurezza dei membri dell'UE e che una solida politica di difesa dell'UE è necessaria affinché l'Unione disponga dei mezzi per adoperarsi in maniera efficace a favore della pace, della sicurezza umana, dello sviluppo sostenibile e della democrazia; sottolinea che un'Unione europea della difesa rientrerebbe nell'obiettivo dichiarato dell'UE di conseguire l'autonomia strategica; osserva che, in tale contesto, la risposta alle sfide di sicurezza esterna dell'Unione e dei suoi Stati membri risiede in primis nell'affermazione e nell'attuazione concreta delle capacità che consentono una migliore valutazione delle situazioni di crisi, l'adozione di decisioni più rapide e di azioni più incisive qualora le circostanze lo esigano, in maniera autonoma se del caso, al fine di difendere i propri interessi e valori, nel rispetto delle alleanze e dei partenariati; osserva che svilupperebbe una maggiore coerenza dell'Unione in materia di sicurezza e difesa; ritiene che sia urgentemente necessario sviluppare un'autentica Unione europea della sicurezza e della difesa che comprenda tutti gli aspetti, gli strumenti, i bilanci e le capacità militari e civili in materia di sicurezza e l'intero ciclo del conflitto, dalla prevenzione alla stabilizzazione al termine dei conflitti, e che si basi su un concetto di sicurezza umana moderno, progressivo e forte che affronti le richieste di sicurezza dei cittadini dell'UE e delle popolazioni locali e la sicurezza e la stabilità delle istituzioni statali; esorta l'UE a potenziare le sue capacità istituzionali in materia di prevenzione dei conflitti, di mediazione, di dialogo e di allentamento della tensione;

5.  insiste sull'importanza di basarla sull'analisi delle minacce a 360 gradi; sottolinea che la bussola strategica deve costituire la risposta ambiziosa dell'Unione a tale analisi, i cui risultati devono essere periodicamente e realisticamente riesaminati, con l'obiettivo di elaborare un meccanismo di valutazione costante delle minacce e di consultazione parlamentare;

6.  sottolinea che la bussola strategica dovrà permettere di rafforzare la capacità di azione dell'Unione quale partner strategico e attore mondiale per la pace sempre più credibile che rafforzi e difenda una cooperazione multilaterale e un sistema internazionale basato su regole, nonché la sua capacità di agire autonomamente, se necessario; insiste sul fatto che tale esercizio dovrà essere periodicamente aggiornato e dovrà stabilire un obiettivo ambizioso, improntato al realismo e all'operatività, e includere un calendario per l'attuazione delle decisioni e di meccanismi di controllo; insiste sul fatto che tale esercizio deve permettere all'Unione di compiere progressi effettivi e coerenti verso una politica di difesa coerente, una cultura strategica comune, una comprensione comune delle sfide strategiche dell'UE e una capacità di anticipazione delle minacce e di reazione rapida e coordinata, futuri scenari di intervento come pure una capacità di resilienza autonoma, affinché l'UE sia in grado di mobilitare risorse in modo solidale, in linea con i trattati, quando uno Stato membro è minacciato e quando la pace, la sicurezza e la stabilità internazionali sono contestate al di fuori dell'UE e, in ultima analisi, di garantire la protezione, gli interessi e i valori dei cittadini europei; ricorda che l'attuale livello di ambizione dell'UE nel settore della sicurezza e della difesa, come indicato nelle conclusioni del Consiglio del 14 novembre 2016, comprende la risposta ai conflitti e alle crisi esterne, lo sviluppo delle capacità dei partner e la "protezione dell'Unione e dei suoi cittadini"; sottolinea l'importanza dell'approccio integrato quale base della risposta dell'UE ai conflitti e alle crisi;

7.  sottolinea l'importanza che il Parlamento, in particolare la sua sottocommissione per la sicurezza e la difesa, riceva periodici aggiornamenti e relazioni sull'attuazione della bussola strategica dal Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) a seguito dell'approvazione, nel marzo 2022, della bussola strategica;

Missioni e operazioni della PSDC nel 2020: valutazione e raccomandazioni

8.  ricorda che l'Unione gestisce attualmente 11 missioni civili e sette missioni e operazioni militari; ricorda che, tra queste, solo tre sono operazioni caratterizzate da un mandato esecutivo: la missione EU NAVFOR Somalia - operazione ATALANTA, l'operazione nel Mediterraneo EUNAVFOR MED IRINI, e la forza militare dell'UE in Bosnia ed Erzegovina (EUFOR ALTHEA); ricorda l'impegno generale dell'UE nel Sahel e nel Corno d'Africa attraverso sei missioni civili (la missione dell'UE per lo sviluppo delle capacità in Mali (EUCAP Sahel Mali), EUCAP Sahel Niger, EUCAP Somalia) e sei missioni militari (la missione di formazione dell'Unione europea in Mali (EUTM Mali), EUTM Somalia, EUNAVFOR ATALANTA, EUNAVFOR MED IRINI); osserva che tali missioni e operazioni non hanno ancora realizzato il loro pieno potenziale e subiscono l'impatto della pandemia di COVID-19, che ha influito sulla loro attività e ne ha limitato l'efficacia; propone che il bilancio, la pianificazione e l'attrezzatura delle missioni e delle operazioni della PSDC dell'UE siano valutati alla luce degli insegnamenti tratti dalla COVID-19 e ritiene pertanto che un riesame dei risultati e un'eventuale adattamento del mandato sia parte della revisione strategica standard di una missione;

9.  pone in evidenza l'importanza per l'Unione di garantire la stabilità, la sicurezza umana e la prosperità sostenibili nel suo vicinato; rileva che le missioni militari della PSDC sono ormai incentrate quasi esclusivamente sulla formazione delle forze armate (EUTM), senza una dimensione esecutiva e con un sostegno limitato; ritiene che, senza influenzare la dimensione non esecutiva di tali missioni, il mandato andrebbe rafforzato insistendo sulla formazione, al fine di consentire ai consulenti europei di controllare in loco, con la massima precisione possibile, se i programmi di addestramento sono stati attuati correttamente e se sono pienamente conformi alle esigenze operative delle forze armate locali;

10.  sottolinea che la consegna di armi nell'ambito dello strumento europeo per la pace dovrebbe avvenire nel pieno rispetto della posizione comune dell'UE sulle esportazioni di armi, del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario, e includere efficaci disposizioni in materia di trasparenza;

11.  deplora l'azione dei golpisti in Mali; è profondamente preoccupato per la presenza insufficiente dei servizi essenziali dello Stato nel territorio del Mali e del Sahel in generale; esprime profonda preoccupazione per il peggioramento della sicurezza nella regione; esprime profonda preoccupazione per le relazioni del Segretario generale delle Nazioni Unite che elencano gravi violazioni, passate e in atto, dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale, compresi presunti crimini di guerra, commessi da gruppi armati, tra cui gruppi terroristici, forze armate del Mali e altre forze armate del G5 Sahel; deplora vivamente l'impunità a tale riguardo e sottolinea che tali crimini in atto minano anche gli sforzi europei e internazionali per creare un ambiente sicuro e protetto per combattere i gruppi armati e i terroristi; sottolinea il crescente coinvolgimento di attori ostili in una regione fondamentale per la nostra sicurezza, che potrebbe compromettere l'obiettivo comune dell'UE e del Mali di sicurezza umana, pace, stabilità e sviluppo sostenibile nel paese, dove altri attori che non condividono necessariamente gli stessi principi etici dell'UE e dei suoi Stati membri sono disposti a colmare il vuoto di capacità, senza alcun riguardo per considerazioni relative al rispetto dello Stato di diritto, delle norme internazionali o del diritto bellico; esprime profonda preoccupazione per la crescente influenza di società militari private straniere e per i possibili piani del governo maliano di avviare una cooperazione con il Gruppo Wagner, una società militare privata russa che costituisce una procura del Cremlino, tra l'altro per la formazione delle sue forze armate; sottolinea che tale cooperazione è incompatibile con la cooperazione in materia di sicurezza e difesa dell'UE, in particolare EUTM Mali, e richiederebbe quindi che l'UE rivaluti il suo impegno in Mali; esorta le attuali autorità maliane ad astenersi dal concludere un contratto con il Gruppo Wagner e dal consentire al suo personale di entrare nel territorio maliano; sottolinea, più in generale, la necessità di monitorare attentamente le azioni delle società militari e di sicurezza private che stanno aumentando la loro impronta globale in aree vulnerabili tra cui l'Africa, l'America latina e l'Europa orientale, e ricorda l'importanza di tenere il Parlamento informato sulla questione;

12.  prende atto dell'annuncio della ridefinizione, di concerto e previa consultazione con i nostri partner internazionali e africani, dell'azione militare francese nel Sahel; sottolinea che tali cambiamenti dovrebbero avvenire nel quadro di una stretta consultazione con l'insieme dei partner internazionali, e soprattutto europei, presenti nel Sahel; accoglie con favore l'impegno costante dell'UE e degli Stati membri a favore della stabilizzazione dei paesi del G5 Sahel, in particolare con il sostegno alla forza congiunta del G5 Sahel, rafforzando le missioni PSDC dell'UE e accrescendo la partecipazione delle forze armate Stati membri europei nella task force Takuba;

13.  si compiace dell'adattamento del nuovo mandato ampliato della missione EUTM Mali; chiede di rafforzare la cooperazione strutturale e l'accompagnamento non esecutivo delle forze armate e di accelerare il processo di regionalizzazione che consente alla missione di fornire assistenza militare alle forze armate dei paesi del G5 e, in particolare, al Burkina-Faso e al Niger, che avrà implicazioni per i partner internazionali, europei e africani; sottolinea le possibilità offerte dallo strumento europeo per la pace riguardo alla consegna di attrezzature destinate all'addestramento delle forze armate maliane, che saranno essenziali per il rafforzamento dell'intervento e dell'efficacia dell'azione europea; è convinto che l'UE debba incrementare rapidamente ed efficacemente le proprie capacità di fornire attrezzature, affinché le missioni EUCAP e EUTM non perdano credibilità presso le autorità locali, a condizione che tali forze di sicurezza rispettino il diritto internazionale umanitario e il diritto internazionale dei diritti umani e siano sotto controllo democratico;

14.  chiede agli Stati membri di contribuire in modo significativo all'attività consultiva di EUTM Mali e di inviare gli effettivi in grado di apportare un contributo; ricorda che nel Sahel il processo di regionalizzazione della PSDC deve continuare a rafforzare la cooperazione e il coordinamento con gli attori internazionali e con gli Stati membri dell'UE coinvolti nella regione, attraverso iniziative in corso come il partenariato per la stabilità e la sicurezza nel Sahel (P3S); sottolinea che l'UE fornisce anche un solido sostegno all'operatività della forza congiunta del G5 Sahel e della relativa componente di polizia; accoglie positivamente la nuova strategia integrata dell'UE nel Sahel, che comprende un approccio più ampio incentrato sul rafforzamento della governance e che sottolinea in particolare la necessità di rafforzare la presenza statale e dei servizi pubblici nei paesi della regione; sottolinea gli sforzi compiuti dall'EUCAP Sahel Mali per sostenere il dispiegamento delle forze di sicurezza maliane nel Mali centrale; sottolinea gli sforzi dell'EUCAP Sahel Niger per sostenere il Niger nell'attuazione di una politica nazionale di difesa e di sicurezza del Niger; ricorda che la regionalizzazione delle azioni della PSDC sostiene l'approccio integrato dell'UE nel Sahel e che, a tal fine, l'intervento della cellula consultiva e di coordinamento regionale (RACC) deve proseguire; è del parere che la regionalizzazione dell'approccio della PSDC nel Sahel sia pertinente, ma richieda un'organizzazione più chiara e il coordinamento tra le missioni civili e miliari PSDC in corso, gli attori locali e le altre organizzazioni internazionali come la missione di mantenimento della pace delle Nazioni Unite (Missione multidimensionale integrata delle Nazioni Unite per la stabilizzazione nel Mali – MINUSMA) e le operazioni condotte dall'esercito francese; insiste per uno sforzo notevole a favore del Burkina-Faso, tenuto conto della gravità delle minacce che deve affrontare questo paese con capacità limitate; ricorda che per essere efficaci in modo duraturo, le risposte militari e di sicurezza devono essere accompagnate da misure concrete e visibili per fornire servizi essenziali alla popolazione; sottolinea l'importanza di poter sostenere più attivamente gli Stati che si affacciano sul Golfo di Guinea, affinché questi possano contrastare la crescente minaccia terroristica con cui devono fare i conti; sottolinea la necessità di prestare particolare attenzione alla crescente instabilità nelle regioni del Sahel, dell'Africa occidentale e del Corno d'Africa, nonché alle importanti ripercussioni che gli sviluppi in tali regioni hanno non solo per il continente africano ma anche per l'Unione europea;

15.  plaude alle discussioni in corso sulla partecipazione del Mozambico e dell'India alle missioni della PSDC e alle operazioni in Africa; accoglie con favore la partecipazione attiva della Georgia alle missioni della PSDC e, in particolare, la sua partecipazione alle missioni di formazione nella Repubblica centrafricana (RCA) e in Mali;

16.  osserva che la situazione in materia di sicurezza in Somalia è molto preoccupante e costituisce una fonte di destabilizzazione in tutto il Corno d'Africa e oltre; insiste sul fatto che Al-Shabaab resta una delle organizzazioni terroristiche più potenti legate ad Al-Qaeda e che tale caratteristica dovrebbe spingere gli Stati membri a valutare una partecipazione più significativa alle missioni e operazioni europee in questa regione strategica e alla fornitura delle risorse necessarie; sottolinea che il rafforzamento di EUTM Somalia sul versante consultivo presso le strutture di comando consente di esercitare un'influenza significativa sulla condotta delle operazioni nell'ambito del dispositivo multilaterale di assistenza militare; sottolinea che EUNAVFOR Atalanta, EUCAP ed EUTM Somalia costituiscono un insieme coerente a sostegno del quadro strategico dell'Unione per il Corno d'Africa; plaude al ruolo determinante svolto dall'operazione Atalanta nella lotta contro la pirateria e i traffici nel Corno d'Africa, proteggendo quindi con successo le imbarcazioni del Programma alimentare mondiale, e a quello di EUCAP Somalia nella consulenza alle autorità federali e regionali del Puntland e del Somaliland riguardo allo sviluppo delle funzioni della guardia costiera e della polizia marittima; sottolinea che l'impegno dell'UE nella regione del Corno d'Africa continua a essere pertinente ai fini del rafforzamento della capacità delle forze di sicurezza somale e prende atto altresì della necessità di migliorarne l'efficacia; accoglie con favore e incoraggia ulteriormente la partecipazione dei partner che condividono gli stessi principi al fine di garantire vie navigabili sicure nel Golfo di Aden e nell'Oceano Indiano; chiede un approccio integrato per affrontare le questioni in materia di sviluppo e governance che favoriscono la pirateria;

17.  rileva con preoccupazione il peggioramento della situazione sotto il profilo della politica e della sicurezza nella Repubblica centrafricana (RCA); chiede di ripristinare un dialogo inclusivo tra il governo, l'opposizione democratica e la società civile e di imprimere nuovo slancio all'accordo di pace; deplora che dal 2018 il presidente dell'RCA abbia fatto ricorso al Gruppo Wagner, una società militare privata e procura russa, che è responsabile di crimini di guerra e di gravi violazioni dei diritti umani nell'RCA; manifesta preoccupazione per l'impatto di tale decisione sulla realizzabilità e l'efficacia della missione di formazione delle truppe centroafricane; denuncia l'aumento delle minacce e degli incidenti ostili generati da determinate forze armate locali e straniere, ivi comprese alcune imprese estere di sicurezza, nei confronti della Missione multidimensionale integrata delle Nazioni Unite per la stabilizzazione nella Repubblica centrafricana (MINUSCA) e le campagne di disinformazione nei confronti dell'azione dell'Unione; accoglie con favore la creazione della missione consultiva dell'Unione europea nell'RCA (EUAM RCA) e l'appoggia pienamente; accoglie con favore l'azione della missione EUTM, in particolare la formazione degli ufficiali e dei sottoufficiali delle Forze armate centroafricane (FACA) e il suo contributo al processo globale di riforma del settore della sicurezza (SSR) coordinato dalla MINUSCA, e l'appoggia pienamente; insiste sulla necessità di comunicare con la popolazione sugli obiettivi e i progressi della missione; insiste sull'importanza di valutare la reale capacità dell'UE di rispondere alle esigenze delle FACA in termini di attrezzature, nel quadro della revisione strategica che si terrà nel primo semestre 2022; insiste sul fatto che un sostegno nel quadro dello strumento europeo per la pace alle unità costituite dall'EUTM deve essere condizionato alla promozione di sviluppi positivi della situazione politica, interna e regionale da parte delle autorità dell'RCA;

18.  ricorda l'importanza strategica del canale del Mozambico; accoglie con favore l'impegno degli Stati membri e del VP/AR volto a fronteggiare l'aggravamento della minaccia terroristica a Cabo Delgado e manifesta preoccupazione per il rischio di diffusione di tale minaccia nell'area; si compiace della decisione del Consiglio di avviare una missione militare di formazione dell'Unione europea in Mozambico (EUTM Mozambico); prende atto dell'impiego dello strumento europeo per la pace per coprire i costi comuni dell'EUTM Mozambico e per fornire attrezzature militari; invita il Consiglio e il SEAE a utilizzare al meglio lo strumento europeo per la pace e a trarre vantaggio da tale esperienza per il miglioramento e l'espansione di detto strumento in futuro; osserva che l'EUTM risponde a un obiettivo preciso, ovvero quello di formare le unità delle forze speciali per lottare contro l'insurrezione islamica nella regione di Cabo Delgado, compreso il movimento jihadista Ansar al-Sunna; chiede, tenuto conto della situazione, che siano dispiegate il più rapidamente possibile; esorta gli Stati membri a contribuire più equamente alla costituzione di forza della missione; sottolinea la necessità di una strategia globale coerente a lungo termine per il Mozambico, che deve combattere anche le insurrezioni islamiste per affrontare le carenze a livello di governance e le esigenze di sviluppo al fine di raggiungere una soluzione sostenibile al conflitto; sottolinea la necessità di assicurarsi che le forze governative rispettino il diritto umanitario internazionale e che gli autori di esecuzioni extragiudiziali, atti di tortura, saccheggi e altri abusi siano assicurati alla giustizia;

19.  accoglie con favore l'impegno inequivocabile del Consiglio a favore dell'operazione EUFOR Althea come indicato nelle conclusioni del 18 ottobre 2021 nonché il rinnovo dell'operazione Althea nel 2020 e il riorientamento del suo mandato a sostegno delle autorità della Bosnia-Erzegovina per il mantenimento di un contesto sicuro e protetto, nonché la terza revisione strategica dell'operazione presentata nel giugno 2021; ricorda che tale missione ha posto le premesse per la pace, la stabilizzazione e l'integrazione europea della Bosnia-Erzegovina e svolge tuttora un ruolo centrale per la sicurezza e la stabilità di suddetto paese e della regione; ricorda che le esperienze e gli insegnamenti tratti da tale missione costituiscono un notevole valore in tutte le attuali e future missioni e operazioni militari e civili della PSDC; esprime profonda preoccupazione per possibili azioni incostituzionali e secessioniste da parte del membro serbo della presidenza della Bosnia-Erzegovina, Milorad Dodik, che minano l'accordo di pace di Dayton e quindi la sicurezza e la pace nell'intera regione; sottolinea che è tuttora necessario mantenere un'adeguata capacità di rafforzamento in prospettiva al fine di consentire una reazione rapida in caso di peggioramento della situazione sotto il profilo della sicurezza; prende atto del fatto che tale missione potrebbe essere rafforzata da canali sicuri di informazione e comunicazione verso le capitali degli Stati membri e dal miglioramento delle capacità di raccolta e analisi dell'intelligence da fonte aperta; insiste sull'importanza di proseguire con l'attività secondaria di sminamento e con la formazione collettiva delle forze armate della Bosnia-Erzegovina; esorta gli Stati membri ad adempiere ai loro impegni relativi alla costituzione di forza per Althea; attende con interesse la partecipazione dell'Ucraina alla missione Althea; riconosce l'importante cooperazione tra l'UE e la NATO nei Balcani occidentali, in particolare attraverso la missione EUFOR Althea, il cui quartier generale operativo è situato presso il Comando supremo delle potenze alleate in Europa (SHAPE) grazie all'accordo "Berlin Plus";

20.  prende atto con soddisfazione dei risultati della missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia (EUMM Georgia); approva la sua proroga per una durata di due anni; insiste sulla necessità di continuare la riflessione sugli impegni della PSDC nella regione; condanna fermamente l'occupazione illegale e la militarizzazione da parte della Russia delle regioni georgiane dell'Abkhazia e della regione di Tskhinvali/Ossezia del Sud in violazione del diritto internazionale, che rappresentano una grave minaccia per la regione del partenariato orientale e per l'intera Europa; rileva con preoccupazione il peggioramento della situazione sotto il profilo della sicurezza nei territori occupati della Georgia e le attività della Federazione russa destabilizzanti per la pace e la sicurezza nella regione del partenariato orientale; esorta l'UE a continuare a chiedere alla Russia di impegnarsi in modo costruttivo nelle discussioni internazionali di Ginevra e di rispettare i propri obblighi derivanti dall'accordo per il cessate il fuoco del 12 agosto 2008 mediato dall'UE, in particolare di ritirare tutte le sue forze militari dai territori occupati della Georgia e di consentire alla missione di monitoraggio dell'UE un accesso senza restrizioni all'intero territorio della Georgia; denuncia le detenzioni illegali e i rapimenti di cittadini georgiani nonché l'aumento delle attività di frontierizzazione lungo la linea di confine amministrativa; manifesta preoccupazione per le campagne di disinformazione sulla missione EUMM Georgia e chiede di rafforzare le sue capacità di monitoraggio, analisi e comunicazione strategica; ribadisce il suo fermo sostegno ai paesi del partenariato orientale, con particolare riferimento alla loro indipendenza, sovranità e integrità territoriale all'interno dei confini internazionalmente riconosciuti; incoraggia l'UE a rafforzare il suo impegno nella risoluzione pacifica dei conflitti in tutta la regione del partenariato orientale; ribadisce il suo invito all'UE di garantire che la sua bussola strategica rispecchi adeguatamente la dimensione di sicurezza dei paesi del partenariato orientale e prenda in considerazione il lancio di una serie di patti di sicurezza, vale a dire quadri per maggiori investimenti e assistenza per la cooperazione nell'ambito militare, della sicurezza, dell'intelligence e cibernetico, con la Georgia, la Moldova e l'Ucraina quali paesi associati, al fine di rafforzarne la resilienza e la sicurezza;

21.  prende atto del rafforzamento della missione consultiva dell'UE in Iraq (EUAM) con l'integrazione di un sostegno per l'attuazione della riforma del settore della sicurezza interna e l'attuazione delle strategie nazionali di lotta e prevenzione del terrorismo (compresa la lotta contro l'estremismo violento) e della criminalità organizzata, con specifico riferimento alla gestione delle frontiere nonché alla criminalità finanziaria, in particolare la corruzione, il riciclaggio e il traffico di beni del patrimonio culturale;

22.  invita l'UE ad affrontare le costanti e crescenti minacce alla tutela e alla conservazione del patrimonio culturale e a contrastare il traffico di beni culturali, in particolare nelle zone di conflitto; osserva che in Iraq talune comunità sono state private del loro patrimonio culturale e delle loro radici storiche, il che le ha rese più vulnerabili alla radicalizzazione; ricorda che l'EUAM Iraq è l'unica missione o operazione della PSDC che include nel suo mandato un meccanismo di protezione del patrimonio culturale, al fine di fornire assistenza e formazione ai partner locali nell'affrontare le sfide riguardanti la sicurezza connesse alla conservazione e alla protezione del patrimonio culturale; invita il Consiglio e il SEAE a includere un meccanismo analogo in altre missioni e operazioni;

23.  incoraggia il dispiegamento dei membri della missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia) a Tripoli, da cui svolgerà le sue attività; propone che tale missione, avviata con il sostegno delle autorità libiche per smantellare le reti della criminalità organizzata coinvolte nel traffico di migranti, la tratta di esseri umani e il terrorismo nei settori della gestione delle frontiere, continui a valutare, nel quadro di una strategia regionale, le possibilità di sostegno allo sviluppo delle capacità di frontiera degli Stati del Sahel con la guida dell'UE, di concerto con le missioni della PSDC nel Sahel (in particolare EUCAP Sahel Niger); esprime preoccupazione per il destino dei migranti, dei richiedenti asilo e dei profughi in Libia; invita le autorità e le milizie libiche a chiudere le strutture detentive per migranti;

24.  accoglie con favore l'avvio dell'operazione della PSDC nel Mediterraneo, EUNAVFOR MED IRINI e il suo rinnovo fino al 31 marzo 2023; insiste sul suo ruolo fondamentale nell'attuazione dell'embargo sulle armi nei confronti della Libia conformemente alla risoluzione 2526 (2020) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; evidenzia che il rafforzamento delle capacità sta smantellando la tratta di esseri umani e il traffico di armi; deplora il fatto che nel 2020 EUNAVFOR MED IRINI abbia ricevuto numerosi rifiuti riguardanti le ispezioni, anche sulle imbarcazioni turche; chiede a tale proposito una comunicazione trasparente del SEAE; osserva che finora EUNAVFOR MED ha avuto a disposizione pochissime risorse, il che ha limitato in modo sostanziale le sue capacità; è preoccupato per il fatto che la NATO, attiva nell'area attraverso l'operazione Sea Guardian, non sta collaborando efficacemente mediante una maggiore coesione nella cooperazione e condividendo informazioni e risorse; insiste sull'importanza strategica di una comunicazione pubblica sulla missione e i suoi abbordaggi di navi e approcci amichevoli e le sue ispezioni, compresi i rifiuti; sottolinea gli obblighi internazionali di ricerca e salvataggio delle persone in pericolo in mare nel pieno rispetto del diritto marittimo; chiede che l'UE svolga un ruolo significativo nel Mediterraneo, essendo diventata un attore in grado di garantire la stabilità della regione; plaude ai risultati della cellula di collegamento e di pianificazione dell'UE (EULPC), che offre le proprie competenze in materia di sicurezza, intelligence e pianificazione agli attori dell'UE a Bruxelles e a terra o in mare (delegazione dell'UE, EUBAM, EUNAVFOR MED) e alla missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (UNSMIL);

25.  deplora il ruolo destabilizzante generale della Turchia in molte aree di interesse nell'UE e nel suo vicinato, che minaccia la pace, la sicurezza e la stabilità regionali; è estremamente preoccupato per le attività illegali e le minacce di un'azione militare della Turchia nei confronti di Stati membri dell'UE, in particolare la Grecia e Cipro, nel Mediterraneo orientale, nonché per le sue attività illegali recentemente annunciate nelle zone marittime cipriote e greche, ed esprime una ferma condanna; prende atto degli sforzi per ridurre le tensioni, ma deplora le azioni provocatorie, le minacce di aggressione contro l'operazione MED IRINI da parte di imbarcazioni militari turche, in violazione del diritto internazionale e dei diritti sovrani degli Stati membri dell'UE; ribadisce che l'Unione è pronta a ricorrere a tutti gli strumenti e le opzioni a sua disposizione, anche quelli di cui all'articolo 29 TUE e all'articolo 215 del TFUE, al fine di difendere i suoi interessi e quelli dei suoi Stati membri, nonché di mantenere la stabilità regionale;

26.  elogia il lavoro della missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina); prende atto della relazione di valutazione delle esigenze del SEAE per quanto riguarda il settore dell'istruzione militare professionale (PME) in Ucraina e accoglie con favore l'attività in atto volta a esaminare un possibile impegno dell'UE in Ucraina sulla base di tale relazione, integrando gli sforzi dell'Ucraina e dei suoi partner internazionali nella riforma dell'istruzione militare professionale nel paese;

27.  invita a imprimere nuovo slancio alla dimensione civile della PSDC attraverso l'attuazione dei 22 impegni del patto sulla dimensione civile della PSDC; sottolinea che la bussola strategica deve fissare l'ambizione per il rinnovo del patto sulla dimensione civile della PSDC (patto 2.0) e che il patto 2.0 dovrebbe essere adottato tempestivamente; sostiene l'idea che la bussola debba delineare gli elementi fondamentali della dimensione civile della PSDC, compreso lo sviluppo delle capacità civili dopo il 2023; sostiene l'idea che le priorità strategiche della dimensione civile della PSDC debbano essere collegate al processo di revisione annuale del patto; sottolinea la necessità di un legame più forte tra la PSDC, la giustizia e gli affari interni e l'azione condotta dalla Commissione, se opportuno e con il dovuto rispetto per i diversi compiti e procedure di entrambe le politiche prescritti dal trattato, e gli altri attori competenti in materia di gestione delle crisi al fine di rafforzare il suo contributo alla risposta dell'Unione alle sfide riguardanti la sicurezza; invita l'UE a riflettere e a intervenire sulle attuali procedure per lo schieramento delle missioni, al fine di rendere il processo decisionale più rapido ed efficiente; ritiene che l'UE dovrebbe continuare la sua valutazione globale delle missioni civili EUCAP Sahel Mali, EUCAP Sahel Niger, EUCAP Somalia e EUAM RCA ed effettuarne una revisione in termini di mandato, bilancio e risorse umane, assicurando che rispondano alle esigenze reali, al fine di promuovere la loro capacità operativa ed efficacia;

28.  riconosce il contributo delle missioni e delle operazioni civili e militari della PSDC alla sicurezza e alla stabilità della pace, ma ne sottolinea le persistenti debolezze strutturali e la lunghezza dei processi decisionali; insiste sull'importanza di dotare le missioni militari di mandati più flessibili e più robusti adattati alla situazione sul campo; chiede modifiche alle strutture e procedure della PSDC affinché le missioni possano essere schierate in modo più rapido, flessibile e coerente; sottolinea la necessità urgente di un maggiore coordinamento tra le operazioni europee ad hoc esistenti e le missioni o le operazioni militari della PSDC, in particolare quando si tratta di affrontare una crisi urgente o di garantire l'accesso ad aree strategiche contestate; sottolinea che qualsiasi mandato futuro deve avere una chiara strategia di uscita globale associata a un elenco delle risorse necessarie a tal fine; sottolinea la necessità che tutte le missioni, in particolare le missioni militari, consentano alla popolazione locale di sviluppare le capacità entro un termine ragionevole, al fine di consentire un'uscita sostenibile;

29.  sottolinea la necessità di una valutazione periodica, sistematica e trasparente di tutte le missioni e le operazioni della PSDC sulla base di criteri strategici e operativi pertinenti; invita il VP/AR ad avviare un processo di acquisizione degli insegnamenti per quanto riguarda le missioni, le operazioni e le azioni, passate e in corso, e a concentrarsi sulle circostanze politiche, istituzionali, ma anche socio-economiche che occorre rispettare affinché le azioni di sicurezza e di difesa sostengano efficacemente la costruzione di una pace duratura e il rafforzamento delle strutture di governance sostenibile e democratica; ritiene che sia necessario delegare al comando militare di quest'ultima maggiori responsabilità operative nella condotta e gestione delle missioni e operazioni; chiede, più in generale, che le strutture militari dell'UE siano coinvolte sistematicamente in tutte le politiche e gli strumenti che hanno un impatto sull'impegno operativo della forze armate europee e, in particolare, nei lavori del comitato di programma del FED;

30.  esprime viva preoccupazione per la scarsa costituzione di forza delle operazioni e missioni ed esorta fermamente gli Stati membri a porvi rimedio il prima possibile; esorta l'UE e i suoi Stati membri a fornire alle missioni e alle operazioni della PSDC il personale, la formazione e le capacità necessari per l'espletamento dei loro mandati e affinché divengano più vigili e più resilienti in condizioni meno favorevoli; sottolinea a tale riguardo il progetto della PESCO sul centro operativo di risposta alle crisi che mira a migliorare il processo di costituzione di forza, attualmente all'esame; si rammarica nel contempo che finora solo sei Stati membri partecipino a tale progetto della PESCO; invita il Consiglio e la Commissione ad avvalersi pienamente dello strumento europeo per la pace e delle possibilità di finanziamento a titolo del bilancio dell'Unione di cui ai trattati, al fine di agevolare la costituzione di forza nonché gli spiegamenti militari; sostiene la partecipazione di Stati terzi alle operazioni e alle missioni della PSDC quando in linea con gli interessi e i valori europei; ritiene che tale partecipazione debba essere ampliata quando e dove opportuno;

31.  rileva con preoccupazione l'aumento dei fenomeni di manipolazione dell'informazione, di disinformazione e relativi alle minacce ibride, derivanti principalmente dalla Russia e dalla Cina, ma anche da altri attori, che riguardano direttamente vari teatri di operazioni nonché missioni e operazioni della PSDC, destabilizzano intere regioni e delegittimano le missioni dell'UE all'estero; invita a strutturare con urgenza la risposta delle missioni e delle operazioni della PSDC in considerazione di tali minacce; sottolinea, a tale riguardo, la necessità di sforzi congiunti dell'UE, degli Stati membri e dei paesi partner, compresa la capacità di anticipare minacce ibride, attacchi informatici e il rischio chimico, biologico, radiologico e nucleare (CBRN); plaude alla creazione della riserva di capacità di risposta in caso di crisi nell'ambito degli incidenti CBRN; esorta il SEAE a fornire un sostegno concreto alle missioni e operazioni della PSDC attraverso una comunicazione strategica;

32.  chiede il rafforzamento delle strutture di comando dell'Unione, in particolare lo Stato maggiore (EUMS) e la capacità militare di pianificazione e condotta (MPCC), che devono essere dotate quanto prima degli effettivi, dell'attrezzatura e dei mezzi necessari nonché essere in grado di scambiare in modo sicuro informazioni classificate, anche con gli Stati membri e le missioni o le operazioni; deplora, a tale riguardo, il rinvio del passaggio in fase 2 della MPCC e chiede agli Stati membri di adempiere pienamente ai loro impegni per consentirlo; sottolinea l'importanza di rendere la MPCC un'autentica struttura di comando e controllo (quartier generale) a pieno titolo nel più breve tempo possibile, in grado di assicurare una funzione prospettica e di previsione strategica, di dirigere le operazioni e le missioni europee con la reattività e la flessibilità richieste dal contesto strategico e di rafforzare l'autonomia strategica operativa degli europei;

33.  evidenzia che la partecipazione delle donne alle missioni PSDC contribuisce all'efficacia di tali missioni e accresce la credibilità dell'UE quale promotore della parità di diritti per donne e uomini in tutto il mondo; chiede un'attuazione più sistematica della risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulle donne, la pace e la sicurezza e della risoluzione 2250 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sui giovani, la pace e la sicurezza e il rafforzamento dell'agenda dell'UE sulle donne, la pace e la sicurezza e sui giovani, la pace e la sicurezza; chiede un'integrazione significativa della dimensione di genere nella formulazione della PSDC, in particolare mediante un miglior equilibrio di genere tra il personale e la direzione delle missioni e delle operazioni PSDC, nonché formazioni specifiche per il personale distaccato; invita ad attuare misure volte a garantire un ambiente di lavoro privo di molestie sessuali e di genere; ribadisce il suo invito affinché nei nuovi strumenti della PSDC, tra cui il Fondo europeo per la difesa (FED) e lo strumento europeo per la pace, sia inclusa l'analisi di genere; accoglie con favore il fatto che tutte le missioni civili PSDC abbiano ora nominato un consigliere per le questioni di genere e invita le missioni militari PSDC a fare altrettanto; incoraggia gli Stati membri dell'UE a presentare candidati donne per gli attuali posti vacanti; si rammarica che il numero delle donne che operano nell'ambito delle missioni della PSDC e in particolare delle operazioni militari rimanga estremamente modesto; esorta il SEAE a promuovere la necessità di un obiettivo concreto per aumentare il numero delle donne partecipanti alle missioni e alle operazioni di gestione delle crisi dell'UE; esorta gli Stati membri a valutare modalità per rafforzare le politiche di assunzione e mantenimento del personale e promuovere la partecipazione delle donne alle missioni di consolidamento e mantenimento della pace; sottolinea la necessità di includere una nuova linea di bilancio dell'UE volta a finanziare la posizione di consigliere per le questioni di genere nell'ambito delle missioni militari PSDC;

34.  attende la comunicazione congiunta su un approccio strategico per sostenere il disarmo, la smobilitazione e il reinserimento degli ex combattenti, annunciata nella lettera d'intenti del discorso sullo stato dell'Unione 2020, quale revisione tempestiva del concetto UE 2006 per il sostegno al disarmo, alla smobilitazione e al reinserimento (DDR); sottolinea l'importanza delle riforme del settore della sicurezza (SSR) in quanto priorità in particolare per le missioni della PSDC; invita pertanto la Commissione e il SEAE ad ampliare la prossima comunicazione congiunta su un approccio strategico per sostenere il disarmo, la smobilitazione e il reinserimento degli ex combattenti per la SSR e lo sviluppo delle capacità a sostegno della sicurezza e dello sviluppo (CBSD) al fine di conseguire un approccio dell'Unione coerente, omogeneo e profondamente rinnovato a favore dell'assistenza alla sicurezza per i paesi terzi; chiede la coerenza tra gli strumenti della PSDC e gli aiuti allo sviluppo dell'UE;

Anticipare e gestire le crisi

35.  accoglie con favore la capacità di cooperazione degli eserciti europei al servizio dei cittadini nella lotta contro la pandemia nel 2020; è del parere che il prezioso contributo delle forze armate durante la pandemia di COVID-19 abbia dimostrato l'importanza dell'utilizzo dei mezzi e delle capacità militari degli Stati membri a sostegno del meccanismo di protezione civile dell'Unione; incoraggia l'Unione e gli Stati membri a prevedere in modo rigoroso e a utilizzare appieno le precise modalità di attuazione dell'articolo 44 TUE, affinché l'Unione possa reagire in modo rapido, efficace e con la necessaria flessibilità alle crisi di sicurezza con una forte dimensione europea collettiva, anche consentendo a un'operazione ad hoc già condotta da un gruppo di Stati membri di disporre successivamente di un mandato UE ex post; accoglie con favore il ruolo positivo della condivisione e del coordinamento delle forze armate aeree durante la pandemia di COVID-19, in particolar modo in materia di trasferimenti sanitari e di consegne di materiale tra vari Stati membri, nonché le sinergie create con le infrastrutture e le risorse degli alleati della NATO per quanto riguarda i ponti aerei e il trasporto di attrezzature essenziali; plaude, in particolare, al ruolo del comando europeo di trasporto aereo nell'evacuazione, nel trasferimento dei malati e nella consegna di forniture mediche durante la pandemia; incoraggia, in generale, l'impiego della mobilità aerea militare, compresi il trasporto, il rifornimento in volo e l'evacuazione aeromedica in Europa, che garantisce l'efficacia e l'efficienza degli sforzi del trasporto aereo militare in Europa; invita, a tale riguardo, gli Stati membri a considerare lo sviluppo congiunto di tale materiale di difesa strategica e incoraggia la creazione di un'unità militare di emergenza dell'UE, volta ad agevolare l'uso transfrontaliero delle capacità logistiche militari per far fronte alle emergenze, al fine di consentire di aumentare il coordinamento, la sinergia e la solidarietà, sotto forma di assistenza alle operazioni di sostegno civile;

36.  appoggia l'ambizione di creare una "forza di intervento rapido" sostenuta dal VP/AR, che dovrebbe includere una brigata terrestre multinazionale di circa 5 000 truppe e componenti di forze aeree, marittime e speciali che possano essere mobilitate in un contesto di emergenza riguardante la sicurezza; ricorda che oggi all'UE mancano il know-how e le capacità terrestri, marittime e aeree necessarie a condurre operazioni di primo ingresso al fine di ristabilire la sicurezza in un teatro di operazioni; ritiene realistico e necessario, in primo luogo, che gli Stati membri trovino un accordo, nel quadro della bussola strategica, in merito alle circostanze che renderebbero necessaria la mobilitazione di una forza di questo tipo e riguardo a uno o più scenari operativi, anche in tempi particolarmente brevi; sottolinea, tuttavia, che i gruppi tattici dell'UE non sono mai stati dispiegati in oltre 15 anni di esistenza, in particolare a causa dell'assenza di consenso politico tra gli Stati membri e della complessità dell'attuazione e dei finanziamenti, nonostante la possibilità di dispiegarli in diverse occasioni; ricorda la necessità di renderli operativi svolgendo periodicamente esercitazioni sul campo; deplora la mancanza di impegno degli Stati membri in tali gruppi tattici sia in termini politici che pratici; deplora il fatto che solo un gruppo tattico, guidato dall'Italia, sia stato operativo nel 2021; esprime preoccupazione per la debolezza della programmazione strategica per il 2022 e il 2023 e ne chiede la revisione; esorta gli Stati membri a rafforzare il loro impegno a favore delle capacità militari dell'UE; afferma che il concetto di una forza di spiegamento rapido deve fornire un valore aggiunto rispetto ai gruppi tattici dell'UE; invita pertanto il Consiglio e la Commissione a valutare, indagare e sviluppare in modo approfondito opzioni per la creazione di una forza permanente di stanza, che effettui addestramenti comuni; ritiene che la nuova "forza di intervento rapido" debba essere il risultato dell'ambiziosa riforma dei gruppi tattici o debba sostituirli completamente, al fine di evitare ulteriori duplicazioni di capacità nell'ambito della PSDC dell'UE; condivide il livello di ambizione stabilito dal VP/AR in materia di robustezza degli strumenti militari dell'UE, in particolare di quelli ad hoc; invita il Consiglio e il SEAE a esaminare come organizzare al meglio lo schieramento dei gruppi tattici dell'UE o di una nuova "forza di intervento rapido", l'attuazione dell'articolo 44 TUE e la componente operativa non ancora sfruttata della PESCO; auspica che l'articolazione di tali elementi consenta all'UE e ai suoi Stati membri di rispondere in maniera rapida ed efficace alle crisi nel suo vicinato, mediante mezzi militari, e di condurre le missioni di cui all'articolo 43, paragrafo 1, TUE, note anche come i compiti di Petersberg;

37.  insiste sull'importanza di informazioni di intelligence precise e fornite in tempo utile per supportare il processo decisionale, garantire la sicurezza delle missioni e operazioni e contrastare meglio le campagne realizzate per influenzare e disinformare i destinatari; invita il SEAE ad attuare una capacità di intelligence riguardante i teatri delle operazioni, mediante la creazione di cellule di intelligence in tutte le missioni e operazioni della PSDC, che alimentino in tempo reale il Centro UE di situazione e di intelligence (EU INTCEN), l'EUMS e la capacità civile di pianificazione e condotta (CPCC) per accompagnare l'adozione di decisioni; sottolinea, più in generale, che il lavoro del Centro UE di situazione e di intelligence (EU INTCEN) e della Direzione "Intelligence" (EUMS INT) dipende dalla volontà degli Stati membri di condividere le informazioni e chiede di incrementare le risorse finanziarie e tecniche dell'EU INTCEN; concorda con l'analisi della Presidente della Commissione europea nel suo discorso sullo stato dell'Unione 2021 secondo cui l'UE deve migliorare la cooperazione in materia di intelligence; insiste sull'importanza della conoscenza situazionale e del coordinamento tra i servizi nazionali di intelligence e accoglie con favore l'invito della Presidente della Commissione a istituire un Centro comune di conoscenza situazionale dell'UE, ossia uno strumento fondamentale per migliorare la previsione strategica e l'autonomia strategica dell'UE;

38.  accoglie con favore l'istituzione dell'EPF nel 2020; ricorda che l'EPF potrà offrire all'Unione la capacità di rispondere in modo più rapido ed efficace alle sfide esistenti in fatto di sicurezza, motivo per cui ne chiede la rapida attuazione sotto il profilo operativo; insiste sulla consegna di attrezzature, comprese quelle letali laddove sia pertinente e necessario, e sulla formazione necessarie nei teatri delle operazioni, tenendo conto della natura equilibrata dal punto di vista geografico dello strumento, nel pieno rispetto degli otto criteri della posizione comune 944, dei diritti umani e del diritto umanitario e prevedendo valutazioni ex ante approfondite dei rischi, il monitoraggio permanente tramite il livello dell'UE riguardo alla fornitura di tecnologie militari ad attori di paesi terzi ed efficaci disposizioni in materia di trasparenza; sottolinea che il SEAE deve monitorare attentamente e garantire la tracciabilità e il corretto utilizzo del materiale consegnato ai nostri partner nell'ambito dell'EPF, tenendo conto del suo approccio a 360 gradi; rileva che l'EPF non riguarda unicamente la fornitura di attrezzature ai partner, ma funge anche da opzione di finanziamento per i costi comuni delle operazioni militari all'interno della PSDC che dovrebbe essere utilizzata nella misura necessaria; si impegna a prestare attenzione alla coerenza e alla complementarità tra le missioni e le operazioni della PSDC, lo strumento finanziario dell'Unione NDICI e l'EPF; ribadisce la sua richiesta di istituire, in seno al SEAE, una nuova divisione amministrativa per gestire tale nuovo strumento; sottolinea la necessità di utilizzare la bussola strategica per sviluppare una chiara visione sul modo in cui gli Stati membri vogliono utilizzare l'EPF nel breve, medio e lungo termine;

39.  accoglie con favore la tabella di marcia sui cambiamenti climatici e la difesa del SEAE del novembre 2020, che comprende azioni concrete volte ad affrontare il nesso sempre più rilevante tra clima e sicurezza; sottolinea che la frequenza sempre maggiore di catastrofi naturali, pandemie globali o catastrofi provocate dall'uomo, come le minacce informatiche e ibride, si aggiungono alle sfide esistenti in materia di sicurezza e richiedono quindi risorse supplementari; incoraggia l'Unione e i suoi Stati membri a sviluppare le loro capacità per affrontare queste nuove sfide; sottolinea che affrontare queste nuove sfide riguardanti la sicurezza non dovrebbe deviare le risorse dalle capacità in materia di difesa e sicurezza tradizionali e convenzionali;

40.  considera la strumentalizzazione dei flussi migratori attraverso la frontiera esterna orientale dell'UE, associata a una campagna di disinformazione, una guerra ibrida combinata volta a intimidire e destabilizzare l'UE; invita l'Unione a sviluppare una legislazione pertinente che fornisca le garanzie necessarie per reagire e rispondere efficacemente alla strumentalizzazione della migrazione a fini politici da parte di paesi terzi, per garantire una protezione efficace della frontiera esterna dell'UE, dei diritti umani e della dignità umana, nonché ad adottare misure per prevenire gli attraversamenti irregolari; ribadisce la sua solidarietà alla Lettonia, alla Lituania e alla Polonia di fronte alla strumentalizzazione della migrazione da parte del regime di Lukashenko per destabilizzare l'UE;

Un'Unione più resiliente: garantire l'accesso agli spazi strategici contestati, rafforzare l'assistenza reciproca e la sicurezza tra Stati membri

Difendere la libertà di circolazione in mare

41.  ricorda che, dinanzi alle attuali tensioni geopolitiche nel settore marittimo, l'Unione deve difendere i valori e i principi universali, la Carta delle Nazioni Unite, il diritto internazionale come la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), il multilateralismo e la cooperazione internazionale e proteggere i propri interessi garantendo la libertà di navigazione, la sicurezza delle linee di comunicazione marittime e le infrastrutture offshore; ricorda che gli interessi marittimi dell'Unione sono strettamente legati al benessere, alla prosperità e alla sicurezza dei suoi cittadini e che circa il 90 % del commercio esterno e il 40 % del commercio interno dell'Unione si svolgono via mare; sottolinea le competenze e il potere, in particolare normativo, dell'Unione europea in materia di resilienza;

42.  ribadisce la necessità di consolidare il ruolo dell'Unione come attore che assicura sicurezza marittima internazionale; invita l'Unione a fare affidamento sulle sue operazioni navali della PSDC e a svilupparle al fine di disporre di una solida base per continuare lo sviluppo di un impegno operativo più permanente su scala internazionale; invita a esaminare la possibilità di organizzare periodicamente esercitazioni navali che dovrebbero combinare, ove possibile, mezzi con e senza equipaggio al fine di rafforzare l'interoperabilità; ritiene molto importante per l'Unione mantenere un ambiente stabile e sicuro nei mari che la circondano; osserva con preoccupazione che la revisione coordinata annuale sulla difesa (CARD) ha riconosciuto che le capacità di comando e di controllo marittimi, di intelligence, di vigilanza e di riconoscimento rappresentano carenze significative; plaude ai sei progetti della PESCO incentrati sullo sviluppo delle capacità marittime nonché ai programmi di sviluppo delle capacità navali comuni; sottolinea la necessità di una stretta cooperazione tra l'UE e la NATO al fine di adottare un approccio comune efficace nei confronti delle minacce alla sicurezza marittima quali la criminalità transfrontaliera e organizzata, comprese le reti della criminalità organizzata coinvolte nella tratta di esseri umani, nel traffico di armi e di droga, nel contrabbando e nella pesca illegale;

43.  accoglie con favore, in tale contesto, il varo del concetto di presenza marittima coordinata e di un progetto pilota nel Golfo di Guinea; chiede che tale concetto, sulla base dell'analisi delle esigenze, compresa la possibilità di contribuire all'allentamento delle tensioni regionali, sia esteso ad altre aree di interesse, in particolare nella regione indopacifica, al fine di garantire e salvaguardare la posizione internazionale e i valori dell'Europa; chiede che tale concetto e le relative missioni in corso siano valutate e discusse in Parlamento; chiede altresì alla Commissione di prestare particolare attenzione agli aspetti di sicurezza e di difesa nel prossimo aggiornamento della sua comunicazione sulla governance internazionale degli oceani, previsto per il 2022; invita gli Stati membri marittimi a rafforzare le proprie capacità navali militari per affrontare le minacce sia asimmetriche che convenzionali alla sicurezza marittima, alla libertà di navigazione e all'economia blu dell'UE; invita l'Unione europea ad aggiornare la sua strategia in materia di sicurezza marittima entro il 2022; accoglie con favore il lancio, all'inizio del 2020, della missione europea per la sensibilizzazione marittima nello stretto di Hormuz (European Maritime Awareness in the Strait of Hormuz - EMASOH) e ne sostiene il duplice obiettivo di garantire un ambiente di navigazione sicuro e allentare le attuali tensioni regionali; accoglie con favore la revisione strategica "globale e coordinata" di EUNAVFOR Atalanta, EUTM Somalia ed EUCAP Somalia, che estende dette missioni fino a comprendere tutti gli aspetti della sicurezza;

Resistere alle minacce ibride

44.  condanna gli atti malevoli perpetrati contro alcuni Stati membri, come gli attacchi ibridi di strumentalizzazione della migrazione; invita l'Unione e gli Stati membri a migliorare le loro capacità di identificare le minacce ibride; insiste sul fatto che l'Unione e gli Stati membri devono reagire con decisione e in modo coordinato a qualsiasi nuova attività informatica malevola, illegale e destabilizzante avvalendosi appieno degli strumenti a disposizione dell'UE e in coordinamento con i suoi partner; invita gli Stati membri a migliorare le loro capacità nazionali di ciberdifesa; invita l'Unione a lavorare alla creazione di uno strumento giuridico di risposta alle minacce ibride e a dotarsi di una capacità informatica globale che includa la messa in sicurezza delle reti, delle comunicazioni e della condivisione di informazioni, le attività di formazione ed esercitazione, anche attraverso progetti PESCO e l'utilizzo corretto del pacchetto di strumenti della diplomazia informatica dell'UE; chiede una revisione urgente del quadro politico di ciberdifesa affinché l'Unione e i suoi Stati membri aumentino la loro capacità di prevenzione, attribuzione, dissuasione e risposta, rafforzandone la posizione, la consapevolezza della situazione, gli strumenti e le procedure; sottolinea la necessità che tutte le istituzioni e gli Stati membri dell'Unione cooperino a tutti i livelli per sviluppare una strategia in materia di cibersicurezza, il cui obiettivo principale dovrebbe essere l'ulteriore rafforzamento della resilienza e lo sviluppo di una cooperazione e di solide capacità informatiche civili e militari comuni, ma anche il miglioramento di quelle nazionali, al fine di rispondere a sfide persistenti in materia di sicurezza; accoglie pertanto con favore l'annuncio fatto nel discorso annuale sullo stato dell'Unione europea del 2021 su una politica europea di ciberdifesa; accoglie con favore la maggiore cooperazione tra gli Stati membri nel settore della ciberdifesa nel quadro della PESCO, anche attraverso i gruppi di risposta rapida agli incidenti informatici; ricorda che l'efficace attuazione delle missioni e operazioni dell'UE dipende sempre più da un accesso ininterrotto a un ciberspazio sicuro e richiede pertanto capacità operative informatiche solide e resilienti, nonché risposte adeguate agli attacchi contro le installazioni, le missioni e le operazioni militari; riconosce che, in una certa misura, la ciberdifesa è più efficace se contempla anche una serie di mezzi e misure offensivi, a condizione che il loro utilizzo sia conforme al diritto internazionale; manifesta preoccupazione per la dipendenza dell'Unione e dei suoi Stati membri dagli strumenti stranieri per garantire la loro cibersicurezza; sottolinea la necessità di promuovere una cultura della cibersicurezza all'interno degli enti pubblici e privati europei, anche attraverso l'introduzione di corsi e programmi di studio dedicati; prende atto dell'importante lavoro di formazione svolto dall'Accademia europea per la sicurezza e la difesa (AESD) in materia di ciberdifesa e accoglie con favore, a tale proposito, l'istituzione della piattaforma informatica in materia di istruzione, formazione, valutazione ed esercitazioni (Education, Training, Evaluation and Exercise - ETEE); sottolinea che l'AESD dovrebbe beneficiare di finanziamenti strutturali dell'Unione al fine di poter incrementare il proprio contributo al rafforzamento delle competenze di ciberdifesa dell'UE, in particolare vista la maggiore necessità di esperti informatici di alto livello; riconosce la crescente importanza delle capacità di intelligence informatica ed automatizzata; sottolinea che queste ultime costituiscono minacce per tutti gli Stati membri e per le istituzioni dell'UE; esorta tutte le istituzioni e gli Stati membri dell'UE a continuare a migliorare le loro tecnologie informatiche e automatizzate e incoraggia ulteriormente la cooperazione su questi progressi tecnologici; raccomanda la valutazione di possibili opzioni per promuovere lo sviluppo delle capacità informatiche dei nostri partner come l'estensione del mandato delle missioni di addestramento dell'UE affinché includano anche questioni di ciberdifesa o l'avvio di missioni informatiche civili; accoglie con favore l'imposizione di sanzioni contro gli autori di attacchi informatici russi, cinesi e nordcoreani, tra cui WannaCry, NotPetya e Operation Cloud Hopper;

45.  invita il SEAE a creare un pacchetto di strumenti dell'UE, in linea con il piano d'azione per la democrazia europea, inteso non solo a concentrarsi sul miglioramento della capacità di resilienza degli Stati membri e delle parti interessate alla disinformazione, ma anche a stabilire requisiti obbligatori per le piattaforme sociali e a consentire ai cittadini di prendere decisioni informate, nonché a migliorare la capacità dell'UE di rafforzare la lotta alla disinformazione e ai comportamenti malevoli deliberati, al fine di individuarli, attribuirli, scoraggiarli, contrastarli e sanzionarli;

46.  insiste, in considerazione dell'evoluzione di tale minaccia e del necessario adeguamento delle nostre istituzioni, affinché siano messe in atto misure nelle istituzioni europee, compreso il Parlamento, al fine di consolidare le proprie capacità interne; ribadisce l'importanza del coordinamento interistituzionale messo in atto dalla squadra di pronto intervento informatico delle istituzioni, degli organi e delle agenzie europee (CERT-EU); esorta le istituzioni europee, in particolare la Commissione, a mettere a disposizione le risorse umane necessarie per rafforzare il CERT-EU; esorta a tale riguardo il VP/AR e/o gli Stati membri ad aumentare le risorse umane e finanziarie al fine di rafforzare la capacità dell'UE di difendersi dagli attacchi informatici;

47.  incoraggia il rafforzamento dell'assistenza operativa reciproca tra Stati membri; sottolinea l'importanza di realizzare esercitazioni aggiuntive basate su scenari di gestione delle crisi; esorta gli Stati membri a raggiungere, al completamento della bussola strategica, un'ambiziosa intesa comune sugli articoli 42, paragrafo 7, TUE, e 222 TFUE, ivi compresa la loro attivazione in un ipotetico scenario di attacco informatico; sottolinea, al riguardo, che le condizioni per l'attivazione dell'articolo 42, paragrafo 7, TUE e le modalità dell'assistenza richiesta non sono mai state definite in modo chiaro e chiede un'attuazione più operativa di tale strumento;

Preservare la sovranità nello spazio e aerea dell'Unione

48.  invita l'Unione a dotarsi di una strategia spaziale di difesa al fine di preservare sempre un accesso autonomo e ininterrotto dell'UE e dei suoi Stati membri alle risorse spaziali; insiste sulla necessità di promuovere la nascita di una cultura strategica europea di sicurezza e di difesa comune dello spazio, al fine di ridurre le dipendenze strategiche e migliorare la governance operativa dei programmi spaziali europei, con la finalità ultima di ottenere l'autonomia strategica in tutti gli altri settori; sostiene iniziative volte a rafforzare la politica spaziale dell'UE, compreso il nuovo ambizioso programma spaziale dell'UE, che deve cercare di proteggere le risorse spaziali europee attuali e passate; incoraggia l'Unione a rafforzare la conoscenza della situazione e il sostegno in materia di intelligence geospaziale, rafforzando le sue competenze attraverso il Centro satellitare dell'Unione europea (SATCEN) e quelle degli Stati membri, al fine di garantire il collegamento tra la PSDC e il programma spaziale dell'UE attraverso Galileo, in particolare il PRS e Copernicus, a sfruttare le opportunità di investimento (in particolare offerte da Orizzonte Europa e dal FED) e a valutare altre possibili sinergie tra lo spazio e la difesa (comprese le capacità); insiste sull'importanza, per l'Unione, di disporre di un accesso autonomo allo spazio e di propri lanciatori; insiste sul fatto che l'Unione dovrebbe mostrare la direzione da seguire per un rafforzamento del diritto internazionale dello spazio, settore sempre più contestato; invita l'UE e i suoi Stati membri a promuovere attivamente iniziative internazionali sul disarmo dello spazio;

49.  mette in guardia dal fatto che lo spazio extra-atmosferico ha il potenziale per trasformarsi rapidamente in un'arena militare se non vengono predisposti i giusti strumenti giuridici internazionali; insiste sul fatto che l'Unione dovrebbe mostrare la direzione da seguire per un rafforzamento del diritto internazionale dello spazio, settore sempre più contestato, adoperarsi per prevenire la militarizzazione dello spazio lavorando verso uno strumento giuridico internazionale completo, e promuovere alleanze, la cooperazione internazionale e soluzioni multilaterali a tal riguardo;

50.  accoglie con favore la proposta di un nuovo progetto europeo volto a promuovere una connettività sicura, compresi i satelliti quantistici; chiede il rapido completamento di tale progetto, al fine di migliorare il livello di sicurezza delle telecomunicazioni nell'Unione; sottolinea il rischio crescente di attacchi informatici e fisici ai satelliti europei e degli Stati membri; insiste sulla necessità di prevenire tali attacchi e di predisporre meccanismi difensivi;

51.  manifesta preoccupazione per il continuo aumento dei detriti spaziali, soprattutto a bassa orbita, che mette a rischio le nostre capacità satellitari, e per l'aumento del numero di microsatelliti; sottolinea che le nuove mega costellazioni di satelliti aumentano ulteriormente il rischio di collisione; plaude ai lavori in corso per lo sviluppo di una politica europea per la gestione del traffico spaziale e invita a intensificare i negoziati per giungere a risposte internazionali; ritiene che uno dei risultati concreti di tale politica dovrebbe portare a un miglioramento delle capacità di monitoraggio dei detriti spaziali; suggerisce di incaricare il SATCEN di analizzare e fornire una relazione sulla sicurezza e/o le vulnerabilità dei satelliti dell'UE e degli Stati membri ai detriti spaziali, agli attacchi informatici e all'attacco missilistico diretto;

52.  prende atto dell'importante lavoro svolto dall'EU SATCEN; deplora che il finanziamento delle missioni del SATCEN non possa beneficiare della programmazione a lungo termine del bilancio dell'Unione europea e sottolinea che l'EU SATCEN dovrebbe beneficiare dei finanziamenti strutturali dell'Unione per poter mantenere i propri contributi alle azioni dell'Unione, in particolare al fine di fornire immagini satellitari ad alta risoluzione a sostegno delle missioni e operazioni PSDC; ritiene che le esigenze di sviluppo tecnologico del SATCEN debbano essere prese in considerazione nel programma di lavoro del FED; suggerisce di creare una comunità di analisi dei dati geospaziali nell'ambito della PESCO; ritiene che il SATCEN debba svolgere un ruolo importante in tale contesto; propone al Parlamento di firmare un accordo con il SATCEN che gli consenta di accedere ai servizi di immagini e di analisi del centro utili per le sue informazioni e per la sua presa di posizione e di decisione, nel pieno rispetto delle procedure di riservatezza e di sicurezza del SATCEN;

53.  insiste sul rispetto della libertà di circolazione aerea; invita l'Unione a proteggersi da qualsiasi minaccia nei confronti dell'aviazione civile o in caso di mancato rispetto del suo spazio aereo e a difendere la sicurezza aerea internazionale, in cooperazione con la missione di gestione degli spazi aerei della NATO e con i partner dell'UE; chiede al VP/AR di avviare i lavori di valutazione dell'opportunità di estendere il concetto di presenza marittima coordinata all'ambiente aereo;

Proteggere le infrastrutture strategiche

54.  pone l'accento sulle nuove sfide che l'Europa deve affrontare, tra cui la coercizione economica, le campagne di disinformazione, l'interferenza elettorale e il furto di proprietà intellettuale; osserva che finora tali minacce non hanno fatto scattare l'applicazione dell'articolo 5 del trattato del Nord Atlantico o dell'articolo 42, paragrafo 7, TUE, ma che è opportuno dare loro una risposta collettiva; chiede un maggiore coordinamento europeo per valutare, analizzare e prevenire ulteriori attacchi ibridi da parte di taluni attori internazionali; invita a rendere operativi gli strumenti dell'Unione esistenti, affinché contribuiscano maggiormente alla prevenzione e al contrasto delle minacce ibride nonché alla protezione delle infrastrutture critiche e al funzionamento delle nostre istituzioni democratiche, nonché alla sicurezza delle nostre catene di approvvigionamento, valutando nel contempo le strutture attuali e una nuova possibilità di attuare contromisure collettive nel contesto di un più ampio pacchetto di strumenti ibridi; sottolinea l'urgente necessità che le istituzioni, le agenzie e gli altri organismi europei sviluppino le loro capacità di comunicazione strategica, si dotino di sistemi di comunicazione sicuri e di una capacità di reazione rapida agli attacchi e aumentino notevolmente la loro resilienza;

55.  invita l'Unione a mettere in atto gli insegnamenti tratti dalle esercitazioni basate su scenari previsti dall'articolo 42, paragrafo 7, TUE nonché a elaborare un'analisi flessibile e non vincolante per la sua attivazione, al fine di rafforzare l'assistenza reciproca e la solidarietà tra gli Stati membri;

56.  sottolinea che i cavi in fibra ottica sono la spina dorsale delle nostre economie digitali in Internet a livello mondiale, attraverso la quale transita il 97 % di tutto il traffico Internet; sottolinea che, sebbene questi cavi siano un elemento centrale e indispensabile dell'infrastruttura critica dell'UE e rivestano quindi una grande importanza geopolitica, sono stati recentemente oggetto di operazioni di sabotaggio o spionaggio straniero; ritiene che l'UE dovrebbe dare la priorità alla sicurezza e alla protezione di questi cavi; invita l'Unione europea ad adottare un programma di sicurezza dell'UE per i cavi in fibra ottica, che comprenda la ricerca, il coordinamento, lo sviluppo di politiche, la segnalazione degli incidenti, le indagini, il monitoraggio e la formazione della guardia costiera; sottolinea che le nostre economie moderne in generale, ma anche le industrie della difesa e della sicurezza in particolare, dipendono fortemente dai semiconduttori; accoglie con favore, a tale riguardo, l'annuncio della Presidente della Commissione europea in merito alla volontà di affrontare la carenza di semiconduttori attraverso il potenziamento della ricerca, della progettazione e della produzione nell'UE attraverso una legge europea sui semiconduttori; sottolinea con forza, in tale contesto, il ruolo dell'industria europea della difesa e della sicurezza nell'UE, in quanto fornisce i mezzi per garantire la sicurezza dei cittadini europei nonché lo sviluppo economico sostenibile dell'Unione; accoglie con favore gli sforzi dell'UE in queste direzioni e la creazione dell'alleanza europea per le materie prime (ERMA);

Sviluppare le capacità civili e militari, migliorare i processi e lo sviluppo e garantirne la coerenza

57.  rileva che la pandemia ha messo in evidenza le nostre vulnerabilità e debolezze e le sfide in atto; rileva che l'UE non disponeva di tutte le capacità e abilità necessarie per garantire l'evacuazione sicura e coordinata dei suoi cittadini dall'Afghanistan durante la caotica evacuazione militare dall'aeroporto internazionale di Kabul; chiede pertanto una valutazione approfondita; chiede la volontà politica di agire anche durante le emergenze e le crisi in modo rapido, efficace e chiaro, nonché la riduzione delle dipendenze strategiche dell'Europa, anche quando incidono sulla sua capacità di azione militare; ricorda l'obiettivo di rafforzare l'autonomia strategica dell'Unione europea affinché possa essere un partner strategico credibile, esigente e in grado di difendere i propri interessi e valori; plaude, al riguardo, al lavoro e alle iniziative della Commissione europea e alle attività del SEAE;

58.  accoglie con favore i progressi compiuti per consentire lo sviluppo di nuove capacità militari europee nel quadro del programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa (EDIDP) e dell'azione preparatoria sulla ricerca in materia di difesa (PADR) rafforzando la base industriale e tecnologica della difesa europea (EDTIB), che è fondamentale per il raggiungimento dell'autonomia strategica; sottolinea l'importanza di un'EDTIB solida, competitiva e innovativa, assieme all'emergere di un mercato delle attrezzature per la difesa dell'UE che rispetti pienamente le regole del mercato interno e la posizione comune dell'UE sulle esportazioni di armi; invita la Commissione a trarre da questi strumenti insegnamenti concreti per il FED, con l'obiettivo di conseguire risultati operativi; si compiace dell'adozione del regolamento sul FED e delle norme chiare ivi contenute; ricorda la natura altamente sensibile e strategica, sia per la competitività industriale che per l'autonomia strategica dell'UE, della ricerca nel settore della difesa; ritiene che, per preservare la competitività dell'EDTIB, sia necessario sostenere l'accesso delle sue imprese ai finanziamenti bancari e non bancari; sottolinea che la produzione per la difesa è in gran parte a duplice uso e serve al settore civile; invita la Commissione a garantire che il marchio di qualità ecologica dell'UE, pur incoraggiando l'industria a essere più rispettosa dell'ambiente, preservi la competitività dell'industria europea della difesa, soprattutto perché svolge un ruolo importante per l'autonomia strategica dell'UE;

59.  incoraggia l'instaurazione di una governance efficiente tra la Commissione e gli Stati membri basata sulla gestione dei progetti a livello sia statale che industriale; raccomanda alla Commissione di valutare possibili opzioni per alleviare l'onere burocratico al fine di facilitare la partecipazione delle imprese, in particolare delle piccole e medie imprese (PMI), ai progetti del FED; incoraggia le iniziative come l'EDIDP, la PESCO e il FED a facilitare il coinvolgimento delle PMI incrementando gli sforzi che sostengono l'incubazione di imprese e gli investimenti di capitale; raccomanda di istituire un meccanismo comune per la verifica sul campo delle capacità sviluppate nel quadro dell'EDIDP e del FED al fine di facilitare l'integrazione di tali capacità negli eserciti nazionali; accoglie con favore le disposizioni di cui alla direttiva sugli appalti pubblici della difesa (direttiva 2009/81/CE) volte a promuovere gli appalti cooperativi in materia di difesa ed esorta gli Stati membri a sfruttare appieno gli sforzi di sviluppo intrapresi nell'ambito del FED e garantire il raggiungimento di un livello adeguato di economie di scala;

60.  impone alla Commissione di proseguire nei suoi sforzi per contrastare la frammentazione del mercato interno dell'UE dei prodotti per la difesa, che porta ancora a duplicazioni inutili e alla moltiplicazione delle inefficienze nella spesa per la difesa da parte degli Stati membri;

61.  deplora la riduzione degli importi assegnati al FED e alla mobilità militare nel contesto del QFP, che rende ancora più necessaria la coerenza tra le iniziative di difesa dell'Unione (PESCO, CARD, FED e il meccanismo per collegare l'Europa (MCE)); sottolinea a tale proposito il ruolo dell'Agenzia europea per la difesa (AED); ricorda le conclusioni della prima CARD e, in particolare, l'importanza di migliorare la coerenza tra le iniziative europee di prioritizzazione delle capacità e i processi di pianificazione nazionale, in particolare nel lungo termine al fine di soddisfare realmente le esigenze delle forze armate; invita il Consiglio e la Commissione a integrare ulteriormente le raccomandazioni della CARD nei futuri programmi di lavoro del FED e nei progetti della PESCO al fine di migliorare la coerenza tra questi strumenti; ricorda, a tal riguardo, la responsabilità ultima degli Stati membri di conseguire l'obiettivo della coerenza del panorama delle capacità europee, in particolare nei settori individuati dalla relazione CARD; ricorda, inoltre, l'importanza dell'impegno degli Stati membri, assunto in quadri diversi, a mantenere un ritmo di investimenti nella difesa sostenuto e a sfruttare le opportunità del FED per stimolare nuovi investimenti; sottolinea che l'adeguatezza dei livelli di risorse finanziarie, personale e mezzi è essenziale per garantire che l'Unione abbia la forza e la capacità di promuovere la pace e la sicurezza all'interno delle sue frontiere e nel mondo; chiede un aumento del bilancio per il FED dopo il 2027;

62.  prende atto dell'istituzione del Fondo per l'innovazione della NATO dedicato alle tecnologie emergenti e dirompenti, firmato da 16 Stati membri dell'UE e dal Regno Unito; sottolinea che tale fondo affronta temi previsti anche nell'ambito del FED e invita pertanto tutti gli Stati membri dell'UE partecipanti a garantire la complementarità con il FED al fine di evitare inutili duplicazioni; sottolinea in tale contesto la necessità di una stretta cooperazione tra l'UE e il Regno Unito in materia di sicurezza e difesa;

63.  invita gli Stati membri dell'UE che sono alleati della NATO a impegnarsi per garantire che i loro bilanci nazionali per la difesa corrispondano ad almeno il 2 % dei rispettivi PIL;

64.  sottolinea che la PESCO e il FED sono innanzitutto strumenti al servizio dell'Unione e degli Stati membri; sottolinea che la PESCO e il FED devono permettere di rafforzare la cooperazione in materia di difesa tra Stati membri con un valore aggiunto europeo; ricorda quindi gli obiettivi di rafforzare l'autonomia strategica dell'Unione, aumentare l'operatività delle forze europee e l'interoperabilità dei sistemi di difesa, ridurre la frammentazione del panorama delle capacità e del mercato europeo della difesa di queste iniziative, sostenere la competitività dell'EDTIB, rafforzare l'autonomia strategica e la sovranità tecnologica, migliorare la capacità operativa e ridurre la frammentazione del mercato europeo della difesa;

65.  deplora il ritardo accumulato nella revisione della decisione sulla governance della PESCO; ricorda la necessità di sviluppare incentivi finanziari; ricorda che la partecipazione di Stati terzi a singoli progetti della PESCO deve essere decisa caso per caso, se nell'interesse strategico dell'Unione, in particolare quando si tratta di fornire competenze tecniche o capacità aggiuntive, ed essere condotta in modo fortemente condizionato e sulla base di una reciprocità affermata ed efficace; chiede di essere pienamente coinvolto nella decisione di aprire qualsiasi progetto PESCO alla partecipazione di terze parti; accoglie con favore le prime fasi del progetto di mobilità militare e chiede la rapida attuazione delle successive; accoglie con favore la partecipazione degli Stati Uniti, della Norvegia e del Canada al progetto di mobilità militare; accoglie con favore i partenariati bilaterali in materia di dialogo sulla sicurezza e la difesa, in particolare con il Canada e la Norvegia, due importanti contributori alle missioni e alle operazioni della PSDC;

66.  sottolinea che il FED deve favorire la costruzione e il consolidamento di settori industriali europei e di leader industriali europei e promuovere la competitività delle PMI adottando una logica di programmazione pluriennale che integri lo sviluppo di tabelle di marcia tecnologiche e di capacità, al fine di garantire la necessaria prevedibilità, indispensabile per progetti complessi a lungo termine, nonché di sfruttare le sinergie tra il settore civile e quello della difesa; insiste, pertanto, sulla necessità di sviluppare sinergie con diverse politiche dell'Unione e, in particolare, Orizzonte Europa e il programma spaziale europeo, al fine di consentire un'efficace concentrazione delle risorse del FED sulle questioni militari in senso stretto; plaude al piano d'azione della Commissione sulle sinergie tra l'industria civile, della difesa e dello spazio, che promuove l'innovazione dei prodotti a duplice uso; invita l'Unione e la Commissione a tenere sistematicamente conto del contributo dell'EDTIB all'autonomia strategica dell'Unione in tutte le loro politiche; invita altresì la Commissione a presentare una strategia industriale specifica per l'EDTIB;

67.  si compiace del fatto che la revisione strategica della PESCO abbia portato a una riduzione del numero di progetti, che sono più mirati, e a un aumento del suo monitoraggio politico; ricorda agli Stati membri l'importanza di rispettare i propri impegni in tale quadro al fine di rendere i progetti più efficienti e raggiungere la piena capacità operativa nei tempi previsti, in particolare prima del 2025; si aspetta pertanto che la prossima revisione strategica comprenda anche una valutazione approfondita che dovrà portare al conseguimento dei risultati dei progetti della PESCO;

68.  sostiene la proposta della Commissione di esonerare dall'aliquota IVA le attrezzature di difesa progettate e sviluppate all'interno dell'UE, che costituisce una misura positiva volta a uniformare le pratiche a livello globale e a promuovere l'autonomia strategica europea;

69.  ritiene che le capacità della bussola strategica debbano avere come obiettivi:

   definire priorità chiare per la revisione del piano di sviluppo delle capacità (CDP) e degli altri cicli degli obiettivi primari ("headline goal", HLG),
   razionalizzare i processi di pianificazione e di sviluppo delle capacità (CDP, HLG/High Impact Capability Goal (HICG), PESCO, CARD) e mantenere la coerenza dei risultati con i rispettivi processi della NATO, in particolare il processo di pianificazione della difesa della NATO (NDPP),
   integrare i processi di sviluppo delle capacità militari dell'UE, i processi di pianificazione in materia di difesa e utilizzare al meglio le iniziative di difesa dell'UE attraverso la PESCO e la CARD,
   concentrarsi su un numero limitato di progetti che siano coerenti con gli obiettivi della PSDC e necessari per raggiungere il livello di ambizione dell'UE, che rafforzino le capacità degli Stati membri, siano improntati all'operatività e che apportino un valore aggiunto europeo;

70.  sottolinea che il settore digitale è uno spazio di opportunità ma anche di significative minacce di atti dolosi derivanti da attori statali o non statali contro la nostra sicurezza e le nostre democrazie, che cancella le linee direttrici definite dal diritto dei conflitti armati e che non conosce confini; ritiene che sia necessario andare oltre per garantire l'accesso degli europei a questo settore ormai conteso e sviluppare una cultura della sicurezza e della solidarietà tra europei, nonché strumenti efficaci per raggiungere tale obiettivo; invita a prestare un'attenzione particolare all'impatto delle tecnologie emergenti per far sì che siano applicate e utilizzate in tutta l'Unione, favorire la ricerca e l'innovazione nonché aumentare la resilienza dell'Unione tenendo conto della necessità di padroneggiarne l'utilizzo, e in particolare di:

   analizzare l'impatto dell'intelligenza artificiale (IA) sulla sicurezza e sulla difesa, compreso l'utilizzo doloso di questo tipo di tecnologia e l'uso dell'IA da parte degli Stati membri per contrastare tali minacce;
   sottolineare l'importanza di un'EDTIB innovativa e competitiva (che è il mezzo per rispondere alle esigenze definite dagli Stati membri e dall'UE), nonché l'importanza di identificare i punti di forza e le vulnerabilità;
   garantire la sicurezza delle catene di approvvigionamento (sia all'interno che all'esterno dell'UE), comprese le materie prime, i componenti critici e le tecnologie;
   condividere segnalazioni, informazioni e minacce in tempo reale attraverso il collegamento delle centrali operative;

71.  invita pertanto l'UE ad assumere un ruolo guida negli sforzi globali volti a istituire un quadro normativo globale per lo sviluppo e l'uso di armi basate sull'IA; invita il VP/AR, gli Stati membri e il Consiglio europeo ad adottare una posizione comune sui sistemi d'arma autonomi che garantisca un controllo umano significativo sulle funzioni essenziali di tali sistemi; insiste sulla necessità di avviare negoziati internazionali per uno strumento giuridicamente vincolante che vieti le armi completamente autonome; sostiene il lavoro sui sistemi d'arma autonomi letali nell'ambito della Convenzione su alcune armi convenzionali (CCW), che per il momento rimane l'unico forum internazionale dove si discute di tali questioni;

72.  accoglie con favore il rinnovato impegno degli Stati membri nei confronti della posizione comune modificata dalla decisione (PESC) 2019/1560 del Consiglio e sottolinea l'importanza di un'attenta valutazione delle domande di licenza di esportazione di tecnologia e attrezzature militari sulla scorta dei criteri ivi stipulati; rileva che la decisione (PESC) 2019/1560 del Consiglio e le pertinenti conclusioni del 16 settembre 2019 riflettono una crescente consapevolezza presso gli Stati membri della necessità di maggiori trasparenza e convergenza a livello nazionale e dell'UE nel settore dell'esportazione di armi; si compiace degli sforzi compiuti per aumentare la trasparenza e il controllo pubblico e parlamentare delle esportazioni di armi; chiede che siano profusi sforzi congiunti per migliorare le valutazioni dei rischi, i controlli degli utenti finali e le verifiche successive alla spedizione;

73.  è fermamente convinto che, poiché l'UE è sempre più ambiziosa nelle questioni in materia di difesa, vi sia la necessità di una maggiore convergenza e coerenza nelle politiche degli Stati membri in materia di esportazioni di armi; invita gli Stati membri a conformarsi pienamente alla posizione comune 2008/944/PESC che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari, come modificata dalla decisione (PESC) 2019/1560 del Consiglio, e ad applicare rigorosamente il criterio 4 sulla stabilità regionale; chiede l'istituzione di un meccanismo di consultazione tra gli Stati membri per la valutazione del rispetto della posizione comune;

74.  prende atto degli sforzi congiunti di alcuni Stati membri per sviluppare capacità future essenziali al di fuori del quadro dell'UE, in particolare il Future Combat Air System (FCAS) e il Main Ground Combat System (MGCS); pone l'accento sul fatto che tali progetti sono importanti per rafforzare le capacità militari europee in generale; sottolinea che i risultati della prima CARD hanno individuato nella modernizzazione e nell'acquisizione dei principali sistemi di carri armati un'area di interesse per la cooperazione; raccomanda agli Stati membri in questione di valutare ulteriori possibilità di cooperazione e finanziamento a livello europeo, in particolare il FED, al fine di sfruttare appieno il potenziale innovativo delle industrie europee della difesa e raggiungere un livello più elevato di economie di scala; ritiene in tale contesto che il progetto TEMPEST, guidato dal Regno Unito e al quale partecipano anche gli Stati membri, sia una duplicazione inutile del progetto FCAS e incoraggia pertanto gli Stati partecipanti a entrambi i progetti a unificarli al fine di realizzare economie di scala e di garantire l'interoperabilità tra l'UE e il Regno Unito; sottolinea in tale contesto la necessità di una stretta cooperazione tra l'UE e il Regno Unito in materia di sicurezza e difesa, rafforzando i partenariati in materia di difesa e sostenendo l'autonomia dei paesi partner;

Rafforzare i partenariati in materia di difesa e sostenere la sovranità dei paesi partner

Difendere il multilateralismo sul controllo degli armamenti, sul disarmo e sulla non proliferazione

75.  invita a sostenere il rafforzamento e la preservazione dell'architettura di controllo degli armamenti in Europa, in un contesto di progressiva erosione caratterizzato dal ritiro degli Stati Uniti e della Russia dal trattato sui cieli aperti; invita a sostenere attivamente e a rafforzare i regimi e le istanze favorevoli al disarmo sotto tutti i punti di vista: universalizzazione, sostegno all'attuazione nonché sostegno politico, istituzionale e finanziario; invita l'Unione a prestare un'attenzione particolare al rischio CBRN, nel contesto dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche, ponendo in particolar modo l'accento sul regime di divieto e sugli obblighi convenzionali previsti dalla convenzione sulla proibizione delle armi chimiche (CWC) nonché sulla lotta alle impunità;

76.  accoglie con favore la proroga del nuovo trattato per la riduzione delle armi strategiche (trattato New START) e deplora la fine del trattato sulle forze nucleari intermedie (INF); prende atto della proliferazione di missili ipersonici; ritiene che l'Unione europea dovrebbe contribuire a impedire la corsa agli armamenti a livello internazionale per quanto riguarda i missili ipersonici; ribadisce il suo pieno sostegno all'impegno dell'UE e dei suoi Stati membri a favore del trattato di non proliferazione delle armi nucleari (TNP) quale pietra angolare del regime di non proliferazione e disarmo nucleare; ribadisce i suoi appelli per l'adozione di misure concrete ed efficaci durante la decima conferenza di revisione del TNP; insiste sulla necessità di garantire che l'UE svolga un ruolo forte e costruttivo nello sviluppo e nel potenziamento degli sforzi globali di non proliferazione basati su regole e dell'architettura in materia di controllo degli armamenti e disarmo;

77.  ribadisce il suo costante sostegno al piano d'azione congiunto globale (PACG) quale mezzo migliore per ottenere garanzie di non proliferazione in Iran; accoglie con favore la ripresa dei colloqui e invita tutte le parti a tornare ad adempiere pienamente ai propri obblighi; invita l'Unione a garantire che tutte le parti rispettino gli obblighi previsti dalla convenzione sulle armi chimiche (CWC) e a combattere l'impunità; invita l'UE e i suoi Stati membri ad adoperarsi per l'adozione di un protocollo della convenzione sulle armi biologiche che stabilisca meccanismi di verifica;

Rafforzare il dialogo, i partenariati e la cooperazione in materia di sicurezza e difesa

78.  insiste sul fatto che l'Unione deve adottare un approccio strategico per i suoi partenariati reciprocamente benefici che si basi in particolare su valori e principi condivisi, sulla difesa dei suoi interessi e sul suo obiettivo di raggiungere l'autonomia strategica; sottolinea che è nell'interesse dell'Unione operare assieme ai suoi partner, nel pieno rispetto delle alleanze, in quanto l'autonomia strategica fa parte del quadro multilaterale;

79.  chiede una cooperazione ancora rafforzata con le organizzazioni internazionali e in particolare con l'ONU, segnatamente tra le missioni della PSDC e le operazioni di mantenimento della pace, in particolare nei teatri operativi comuni; insiste sull'importanza della cooperazione con l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) in materia di sicurezza;

80.  sottolinea la necessità di rafforzare la cooperazione transatlantica UE-USA sulla base di un partenariato equo, basato su valori e obiettivi condivisi, nel rispetto dell'autonomia, degli interessi e delle aspirazioni dell'altra parte; accoglie con favore l'avvio di un dialogo strategico tra l'Unione e gli Stati Uniti in materia di sicurezza e di difesa al fine di contribuire a relazioni transatlantiche reciprocamente vantaggiose ed equilibrate; accoglie con favore, in particolare, i dialoghi UE-USA in corso o futuri su Cina, Russia e regione indopacifica; insiste sulla dimensione operativa del partenariato prestando attenzione alla preservazione dell'autonomia strategica dell'Unione, segnatamente per quanto concerne la normativa americana sui trasferimenti di armi a livello internazionale (ITAR); accoglie con favore l'adeguatezza del formato per la gestione delle minacce ibride; accoglie a tale proposito con favore l'associazione di Stati terzi all'AED attraverso accordi amministrativi, purché sia accompagnata da contropartite e garanzie giuridicamente vincolanti, che permettano di preservare gli interessi in materia di difesa e sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri; deplora lo scarso livello di consultazione e informazione degli alleati dell'UE in merito al ritiro dall'Afghanistan e al patto di sicurezza trilaterale AUKUS; sottolinea che ciò dovrebbe ricordare all'UE ancora una volta l'urgente necessità di predisporre la sua difesa al fine di garantirle la capacità di essere un attore globale per la pace;

81.  sottolinea che la necessaria cooperazione con la NATO, sancita dall'articolo 42, paragrafo 2, del trattato del Nord Atlantico, deve svilupparsi nel rispetto delle specificità e dei ruoli della NATO e dell'UE e dell'autonomia decisionale di entrambe le organizzazioni; chiede una NATO rafforzata sostenuta da un'Unione europea rafforzata (pilastro europeo all'interno della NATO) e auspica uno sviluppo molto concreto del partenariato UE-NATO, in particolare alla luce della crescente ibridazione delle minacce, e che dovrebbe includere parametri non direttamente militari nella concorrenza strategica in tempo di pace; riconosce che in caso di nuove minacce sul suolo europeo, come la disinformazione, il furto di proprietà intellettuale, la coercizione economica o il sabotaggio informatico, l'Unione europea sta rafforzando le proprie capacità al fine di divenire un garante della sicurezza; sottolinea che l'attuale situazione strategica richiede il sostegno incondizionato della NATO alle iniziative di difesa europee, comprese le capacità, nel rispetto delle prerogative di ciascuna organizzazione; ricorda l'importanza di applicare integralmente i cosiddetti accordi "Berlin Plus" e di consentire la trasmissione di documenti classificati tra le due organizzazioni; ritiene che i lavori svolti parallelamente sia per quanto riguarda la bussola strategica dell'UE che il previsto aggiornamento del concetto strategico della NATO rappresentino un'opportunità unica per definire priorità chiare e coerenza, nonché individuare ulteriori sinergie al fine di rafforzare il legame transatlantico e approfondire la cooperazione UE-NATO; auspica in tale contesto che il nuovo concetto strategico della NATO tenga conto della bussola strategica dell'Unione e sia coerente con quest'ultima; riconosce il ruolo della NATO quale fondamento della sicurezza collettiva per gli Stati membri che sono altresì membri della NATO; rileva, tuttavia, con preoccupazione che profonde e persistenti differenze con uno degli alleati della NATO non membro dell'UE stanno ostacolando la cooperazione tra le due organizzazioni e minando la solidarietà tra gli Stati membri, in particolare nell'area strategica del Mediterraneo orientale; attende con interesse la nuova dichiarazione congiunta UE-NATO;

82.  prende atto del potenziale aumento esponenziale delle minacce da parte degli estremisti a seguito del ritiro della NATO e della successiva presa del potere da parte dei talebani in Afghanistan; chiede una riflessione approfondita sugli insegnamenti tratti dall'Afghanistan e una strategia attiva nella regione per attenuare l'impatto dell'Afghanistan quale nuovo terreno fertile sicuro per l'estremismo e il terrorismo; ribadisce che occorre compiere tutti gli sforzi per salvaguardare la sicurezza e i diritti umani degli afghani e proteggerli da violenze, persecuzioni e uccisioni; sottolinea la necessità di continuare le operazioni di evacuazione, in particolare di coloro che hanno lavorato per l'UE; osserva che il ritiro dall'Afghanistan ha evidenziato la necessità che l'UE aumenti la sua parte di responsabilità nell'ambito della sicurezza globale e contribuisca in modo significativo a rafforzare le proprie capacità e competenze;

83.  invita a rafforzare le relazioni con gli Stati democratici nella regione indopacifica e in settori tematici specifici (cibersicurezza, sicurezza ibrida, marittima, controllo delle armi, ecc.), con l'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (ASEAN) nonché con i partner dell'America latina; mette in evidenza le sfide per la sicurezza nella regione indopacifica, che riveste un notevole interesse per l'UE; rileva con crescente preoccupazione il costante potenziamento di armi e la posizione militare della Cina, in particolare la segnalazione di un volo di prova di un missile ipersonico e le crescenti violazioni della zona di identificazione della difesa aerea di Taiwan; invita tutte le parti interessate a superare le loro divergenze con mezzi pacifici e a ridurre le tensioni nonché ad astenersi dall'intraprendere azioni unilaterali per modificare lo status quo; invita tutte le parti ad aderire ai principi del diritto internazionale, in particolare all'UNCLOS; sottolinea la crescente rilevanza della disinformazione proveniente dalla regione indopacifica che minaccia di minare le attività dell'UE nella regione e invita pertanto il Consiglio e la Commissione ad affrontare questa sfida in modo simile alla disinformazione proveniente dal fianco orientale dell'UE; prende atto con grave preoccupazione della recente dimostrazione di forza e dell'intensificarsi delle tensioni in punti di crisi regionali come il Mar cinese meridionale e orientale e lo stretto di Taiwan; sottolinea che la pace e la stabilità nelle regioni indopacifiche rivestono grande importanza per l'UE e i suoi Stati membri; esprime profonda preoccupazione per le continue manovre militari della Cina nello stretto di Taiwan, comprese quelle nei confronti Taiwan o che si svolgono nella zona di identificazione della difesa aerea di Taiwan; invita la RPC a desistere da tali dimostrazioni di forza militare che rappresentano una grave minaccia per la pace e la stabilità nello stretto di Taiwan e nella regione indopacifica; ribadisce la necessità di dialoghi, senza coercizione o tattiche destabilizzanti da entrambe le parti; sottolinea la sua opposizione a qualsiasi azione unilaterale che possa minare lo status quo dello stretto di Taiwan e che qualsiasi modifica alle relazioni tra le due sponde dello stretto non deve essere imposta contro la volontà dei cittadini di Taiwan; sottolinea che l'atteggiamento sempre più belligerante della Cina nei confronti di determinati Stati e territori è motivo di preoccupazione; sottolinea che l'UE dovrebbe intraprendere una valutazione delle possibili conseguenze di un conflitto regionale sulla sicurezza dell'UE, che dovrebbe valutare anche il modo in cui l'UE dovrebbe rispondere a un deterioramento della situazione della sicurezza nella regione indopacifica e oltre; plaude alle discussioni in corso sulla partecipazione del Giappone a EUTM Mali e Mozambico e dell'India alle operazioni e missioni della PSDC in Africa;

84.  accoglie con favore la firma dell'accordo di cooperazione strategica militare e di difesa tra la Grecia e la Francia quale passo positivo verso un'autonomia strategica europea e la creazione di un'autentica Unione europea della difesa funzionante; chiede una cooperazione rafforzata con i paesi partner nel Mediterraneo per combattere l'estremismo e il terrorismo, il commercio illecito di armi e la tratta di esseri umani;

85.  sottolinea l'importanza geopolitica dell'Unione nell'assumersi la responsabilità principale della sua stabilità, sicurezza e prosperità a livello regionale e nel prevenire processi di destabilizzazione nel vicinato dell'UE, a est, a sud e nell'Artico; riconosce il crescente valore politico, economico, ambientale, della sicurezza e strategico del circolo artico; esorta gli Stati membri a continuare la cooperazione con il Consiglio artico su tutte le questioni di interesse per l'UE e a elaborare una strategia globale per la regione; prende atto delle sfide emergenti riguardanti la sicurezza nell'Artico causate dall'ambiente in evoluzione e dal crescente interesse geopolitico nella regione; sottolinea la necessità di includere la politica dell'UE per l'Artico nella PSDC; sottolinea che l'UE deve disporre di una chiara visione del proprio ruolo in materia di sicurezza nell'Artico e avviare una cooperazione efficace con la NATO; sottolinea che l'Artico deve continuare a essere un'area di cooperazione pacifica e mette in guardia contro l'aumento della militarizzazione della regione;

86.  riconosce l'importanza del coinvolgimento della PSDC nel vicinato orientale; appoggia l'approfondimento della cooperazione militare e di sicurezza con i paesi del partenariato orientale al fine di mantenere la stabilità alle frontiere dell'Unione; ribadisce il suo invito a sviluppare un ruolo più attivo dell'UE nella risoluzione pacifica dei conflitti in corso e nella prevenzione di eventuali conflitti futuri nella regione; chiede di offrire sostegno ai paesi del partenariato orientale e di coinvolgere i paesi interessati del partenariato orientale nelle attività del Centro europeo di eccellenza per la lotta contro le minacce ibride; invita a istituire la piattaforma di cooperazione della task force di comunicazione strategica dell'UE per il partenariato orientale al fine di affrontare le questioni relative alla lotta contro la disinformazione e rafforzare la resilienza dei paesi del partenariato orientale;

87.  riconosce il contributo fornito dalla Georgia, dalla Repubblica di Moldova e dall'Ucraina alle missioni e operazioni della PSDC; sostiene una più stretta cooperazione in materia di difesa e sicurezza con questi stimati partner;

88.  ribadisce la propria forte condanna del comportamento aggressivo della Russia nei confronti dell'Ucraina, in particolare il notevole incremento delle forze militari ai confini dell'Ucraina e nel Donbas, nella penisola di Crimea occupata e in Bielorussia, e il continuo sostegno finanziario e militare offerto ai gruppi armati nel Donbas, l'occupazione illegale della Repubblica autonoma di Crimea e della città di Sebastopoli, il blocco del Mar d'Azov, nonché i ripetuti attacchi informatici e altri attacchi ibridi ai danni dell'Ucraina; sottolinea che l'incremento delle forze militari della Russia e il ripetuto cessate il fuoco rappresentano una minaccia per la pace, la stabilità e la sicurezza in Europa; invita il governo russo a ritirare le sue forze dai confini ucraini e a porre fine alle minacce nei confronti dei suoi vicini; ricorda che il formato Normandia e gli accordi di Minsk I & II sono le uniche iniziative diplomatiche che mirano a porre fine alle ostilità tra l'Ucraina e i separatisti sostenuti dalla Russia a Donetsk e Luhansk e chiede sostegno per gli sforzi volti a rilanciare i colloqui nell'ambito del formato Normandia e a conseguire risultati tangibili; elogia gli sforzi notevoli volti a sostenere un'intensa cooperazione tra l'UE, i suoi Stati membri e gli Stati Uniti e tra gli Stati membri per quanto riguarda la situazione; chiede una maggiore e credibile assistenza militare e di sicurezza nei confronti dell'Ucraina, in funzione delle sue esigenze, anche attraverso la mobilitazione dello strumento europeo per la pace; incoraggia gli Stati membri ad aumentare la loro assistenza militare e di sicurezza bilaterale nei confronti dell'Ucraina; prende atto della prima riunione del dialogo UE-Ucraina sulle questioni informatiche ed è pronto a sostenere, ove necessario, un incremento dell'assistenza dell'UE in materia di cibersicurezza a favore dell'Ucraina; accoglie con favore l'avvio del dialogo sulla cibersicurezza tra Unione europea e Ucraina e incoraggia un impegno simile con altri paesi interessati del partenariato orientale;

89.  si rammarica dell'assenza di partenariati tra il Regno Unito e l'Unione europea riguardanti la cooperazione in materia di sicurezza e difesa, a causa del disinteresse manifestato dal governo britannico, e ciò nonostante le rassicurazioni della dichiarazione politica che definisce il quadro delle future relazioni tra l'UE e il Regno Unito; sottolinea la necessità di un accordo tra l'UE e il Regno Unito sulla politica estera e sulla cooperazione in materia di sicurezza per poter affrontare meglio le sfide comuni relative alla sicurezza globale; incoraggia il governo del Regno Unito ad avviare negoziati per instaurare una forte cooperazione nei settori della politica estera, della sicurezza, della difesa e dello sviluppo delle capacità; incoraggia il rafforzamento della cooperazione e del partenariato con le organizzazioni africane pertinenti, che si tratti ad esempio dell'Unione africana, dell'ECOWAS, della Comunità di sviluppo dell'Africa meridionale (SADC), del G5 Sahel o del Parlamento panafricano, promuovendo altresì un ruolo parlamentare rafforzato in Africa; invita, inoltre, l'UE a mantenere i propri impegni assunti nel quarto vertice UE-Africa per sostenere la stabilità economica e politica e per sostenere ulteriormente le capacità della Forza di pronto intervento africana; sottolinea, considerando la natura ciclica dei conflitti nella regione, la necessità di un maggiore impegno politico con i governi sostenuti dall'UE per garantire maggiore trasparenza, combattere la corruzione, alimentare l'inclusività e impegnarsi con i cittadini nell'intento di frenare l'esplosione dei conflitti armati ed etnici;

90.  chiede una cooperazione in materia di formazione e di rafforzamento delle capacità militari con i paesi partner resi fragili da conflitti o da minacce regionali o vittime di ingerenze straniere dolose;

91.  riconosce il ruolo svolto dall'aumento del flusso di denaro illecito nei paradisi fiscali e il rischio che ciò comporta per l'aumento della militarizzazione, il finanziamento delle attività terroristiche e l'aggravarsi dell'instabilità globale; chiede più azioni volte a contrastare il riciclaggio di denaro e a fornire ai partner, in particolare in Africa e in America latina, meccanismi per frenare le transazioni finanziarie oscure, compreso il coinvolgimento delle autorità nei paradisi fiscali;

Migliorare la governance europea della PSDC

92.  accoglie con favore l'entrata in funzione operativa della direzione generale per l'Industria della difesa e lo spazio (DG DEFIS); accoglie con favore l'annuncio di un vertice europeo per la difesa all'inizio del 2022 nonché la proclamazione da parte del Presidente del Consiglio europeo del 2022 come l'anno della difesa europea; auspica che entrambe le iniziative infondano un nuovo slancio all'ulteriore sviluppo dell'Unione europea della difesa; invita i cittadini, il mondo accademico, le organizzazioni della società civile e il settore privato a esprimere le loro aspettative sull'architettura della PSDC, sulla pace, sulla difesa, sull'agenda per la sicurezza, sulla bussola strategica e sul ruolo dell'UE nel mondo nel quadro della Conferenza sul futuro dell'Europa; invita le istituzioni dell'UE ad accogliere tali aspettative traducendole in proposte e azioni concrete traducendole in proposte e azioni concrete; sottolinea l'importanza di migliorare gli strumenti a disposizione della società civile al fine di garantirne la partecipazione significativa all'elaborazione della politica in materia di difesa e al suo controllo; chiede la creazione di una commissione "sicurezza e difesa" a pieno titolo in seno al Parlamento come pure la formalizzazione di un Consiglio dei ministri della difesa dell'Unione;

93.  ricorda il ruolo svolto dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza; invita gli Stati membri a valutare una riforma del processo decisionale, in particolare dell'articolo 31 TUE, estendendo il voto a maggioranza qualificata (VMQ) alla politica estera e di sicurezza dell'UE nei settori connessi alla PSDC, nonché a valutare il pieno ricorso alle "clausole passerella" e la portata degli articoli che rafforzano la solidarietà e l'assistenza reciproca dell'UE in caso di crisi;

94.  ricorda che il Parlamento dovrebbe essere preventivamente consultato e debitamente informato sulla pianificazione, sulla modifica e sulla possibilità di porre fine alle missioni della PSDC; sottolinea la necessità di un coinvolgimento attivo del Parlamento nella valutazione delle missioni e operazioni della PSDC al fine di rafforzarne la trasparenza e il sostegno politico e pubblico; ritiene che le sue raccomandazioni debbano essere tenute in debito conto; è determinato a svolgere appieno il proprio ruolo di controllo sullo strumento Europa globale e segnatamente sulla sua dimensione riguardante la pace e la sicurezza come pure sull'attuazione del FED;

95.  sottolinea la necessità di sviluppare una cooperazione sempre più stretta con i parlamenti nazionali sulle questioni relative alla PSDC al fine di rafforzare la responsabilità, il controllo e la diplomazia in materia di difesa;

96.  insiste sul fatto che il Parlamento dovrebbe essere periodicamente informato e consultato sull'attuazione della PESCO, alla luce della necessità di coordinarla con i vari strumenti finanziari della PSDC, in particolare il FED, sul quale il Parlamento europeo esercita un controllo;

97.  insiste sull'importanza di un coordinamento efficace delle varie strutture di governance dell'UE (Commissione, SEAE, AED, ecc.) e sulla necessità di promuovere buoni rapporti con il Parlamento europeo, unico garante della rappresentanza dei cittadini dell'Unione, nel rispetto delle disposizioni previste dai trattati;

98.  osserva che presterà particolare attenzione a garantire che si tenga maggiormente conto della specificità militare nel diritto dell'Unione europea; ricorda, a tal fine, l'impegno del Parlamento a favore del mantenimento dello status militare, che risponde ai requisiti molto specifici di tale professione e costituisce la garanzia dell'efficacia delle forze armate in ciascuno degli Stati membri; invita a preservare i mezzi di azione dei servizi di intelligence, che non possono adempiere la loro missione di tutela della sicurezza nazionale senza accedere a dati di connessione integralmente conservati, in via preventiva, per un periodo di tempo sufficiente e disciplinato dal legislatore, sotto il controllo del giudice nazionale e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo; prende atto dell'adozione dell'orientamento generale del Consiglio sul pacchetto cielo unico europeo; ricorda la necessità di salvaguardare la sovranità degli Stati membri e la libertà d'azione delle forze armate europee; ricorda, per la fornitura di servizi, gli imperativi di sicurezza nazionale relativi all'accesso, all'affidabilità e all'integrità dei dati e insiste sul fatto che l'inclusione di clausole di salvaguardia militare nei regolamenti dell'Unione europea deve consentire di rispondere a questa duplice sfida;

o
o   o

99.  incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo, al Consiglio, all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e vicepresidente della Commissione, alla Presidente della Commissione europea e ai commissari competenti come il commissario per il mercato interno, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Segretario generale della NATO, alle agenzie dell'UE che operano nei settori spaziale, della sicurezza e della difesa nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU C 285 del 29.8.2017, pag. 110.
(2) GU C 388 del 13.11.2020, pag. 22.
(3) GU C 232 del 16.6.2021, pag. 71.
(4) GU C 270 del 7.7.2021, pag. 54.
(5) GU C 270 del 7.7.2021, pag. 41.
(6) GU C 385 del 22.9.2021, pag. 47.
(7) GU C 404 del 6.10.2021, pag. 202.
(8) GU C 494 dell'8.12.2021, pag. 54.
(9) GU C 506 del 15.12.2021, pag. 159.
(10) Testi approvati, P9_TA(2021)0346.
(11) Testi approvati, P9_TA(2021)0412.
(12) GU L 170 del 12.5.2021, pag. 149.
(13) GU L 209 del 14.6.2021, pag. 1.
(14) GU L 129 I del 17.5.2019, pag. 13.
(15) GU L 331 del 14.12.2017, pag. 57.
(16) GU L 102 del 24.3.2021, pag. 14.


Diritti umani e democrazia nel mondo – relazione annuale 2021
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Risoluzione del Parlamento europeo del 17 febbraio 2022 sui diritti umani e la democrazia nel mondo e sulla politica dell'Unione europea in materia – relazione annuale 2021 (2021/2181(INI))
P9_TA(2022)0041A9-0353/2021

Il Parlamento europeo,

–  vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

–  vista la Convenzione europea dei diritti dell'uomo,

–  visti gli articoli 2, 3, 8, 21 e 23 del trattato sull'Unione europea (TUE),

–  visti gli articoli 17 e 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  visti la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e gli altri trattati e strumenti delle Nazioni Unite in materia di diritti umani,

–  visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici,

–  viste la Convenzione delle Nazioni Unite per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio del 1948 e la risoluzione 43/29 approvata il 22 giugno 2020 dal Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite per la prevenzione del genocidio,

—   vista la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, del 18 dicembre 1979,

–  vista la Dichiarazione sull'eliminazione di tutte le forme d'intolleranza e di discriminazione fondate sulla religione o sul credo, proclamata con la risoluzione 36/55 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 25 novembre 1981,

–  vista la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche del 18 dicembre 1992,

–   vista la dichiarazione delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti umani adottata per consenso il 10 dicembre 1998,

–  visti la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 e i suoi due protocolli opzionali adottati il 25 maggio 2000,

–  visti il trattato delle Nazioni Unite sul commercio delle armi concernente l'esportazione e la valutazione dell'esportazione e il codice di condotta dell'UE per le esportazioni di armi,

–  vista la dichiarazione di Pechino del settembre 1995,

–  viste la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità umana per quanto riguarda le applicazioni della biologia e della medicina (STCE n. 164), adottata il 4 aprile 1997, e i relativi protocolli, la Convenzione sulla lotta contro la tratta degli esseri umani (STCE n. 197), adottata il 16 maggio 2005, e la Convenzione per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (STCE n. 201), adottata il 25 ottobre 2007,

–  vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (in prosieguo "Convenzione di Istanbul") dell'11 maggio 2011, che non tutti gli Stati membri hanno ratificato,

–  visto il protocollo n. 6 della Convenzione del Consiglio d'Europa per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali concernente l'abolizione della pena di morte,

–  visto il regolamento (UE) 2020/1998 del Consiglio, del 7 dicembre 2020, relativo a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani(1),

–  visto il regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso(2),

–  visto il regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 giugno 2021 che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale – Europa globale(3),

–  visto il piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia 2020-2024, adottato dal Consiglio il 18 novembre 2020,

–  visto l'invito all'azione per i diritti umani del Segretario generale delle Nazioni Unite,

–  viste le conclusioni del Consiglio del 16 novembre 2015 sul sostegno dell'UE alla giustizia di transizione,

–  viste le conclusioni del Consiglio, del 17 febbraio 2020, sulle priorità dell'UE nelle sedi delle Nazioni Unite competenti in materia di diritti umani nel 2020, e del 22 febbraio 2021, sulle priorità dell'UE nelle sedi delle Nazioni Unite competenti in materia di diritti umani nel 2021,

–  viste le conclusioni del Consiglio del 13 luglio 2020 sulle priorità dell'UE nel contesto delle Nazioni Unite e della 75ª Assemblea generale delle Nazioni Unite (settembre 2020 - settembre 2021) e le conclusioni del Consiglio del 12 luglio 2021 sulle priorità dell'UE nel contesto delle Nazioni Unite durante la 76ª Assemblea generale delle Nazioni Unite (settembre 2021 - settembre 2022),

–  vista l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata il 25 settembre 2015, e in particolare i suoi obiettivi 1, 4, 5, 8 e 10,

–  viste le risoluzioni nn. 1325, 1820, 1888, 1889, 1960, 2106, 2122 e 2242 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulle donne, la pace e la sicurezza,

–  viste la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 28 maggio 2019, sulla Giornata internazionale di commemorazione delle vittime di atti di violenza basati sulla religione o sul credo e la risoluzione, del 19 dicembre 2017, che istituisce la Giornata internazionale del ricordo e del tributo alle vittime di terrorismo,

–  vista la relazione del relatore speciale delle Nazioni Unite per la libertà di riunione pacifica e di associazione, del 17 maggio 2019, sull'esercizio di tali diritti durante l'era digitale,

–  vista la nota informativa del relatore speciale delle Nazioni Unite per la libertà di riunione pacifica e di associazione sulle controversie strategiche nei confronti delle partecipazioni pubbliche e sui diritti alla libertà di riunione e di associazione,

–  vista la relazione del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla promozione e la protezione del diritto alla libertà di opinione e di espressione, del 28 maggio 2019, sulle ripercussioni negative del settore della sorveglianza sulla libertà di espressione,

–  visto il piano d'azione dell'UE sulla parità di genere e l'emancipazione femminile nell'azione esterna per il periodo 2021-2025 (GAP III),

–  vista la strategia dell'UE sui diritti dei minori (2021-2024),

–  visto il commento sui diritti umani del Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, del 27 ottobre 2020, dal titolo "Time to take action against SLAPPs" (È tempo di agire contro le SLAPP),

–  visti gli orientamenti riveduti del Consiglio, del 16 settembre 2019, per una politica dell'UE nei confronti dei paesi terzi in materia di tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti,

–  visti gli orientamenti dell'UE sulla promozione e la tutela della libertà di religione o di credo del 24 giugno 2013,

–  vista la comunicazione della Commissione del 12 settembre 2012 dal titolo "Le radici della democrazia e dello sviluppo sostenibile: l'impegno dell'Europa verso la società civile nell'ambito delle relazioni esterne" (COM(2012)0492),

–  vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, dell'8 aprile 2020, sulla risposta globale dell'UE alla pandemia di COVID-19 (JOIN(2020)0011),

–  vista la comunicazione della Commissione del 23 settembre 2020 dal titolo "Un nuovo patto sulla migrazione e l'asilo" (COM(2020)0609),

–  vista la comunicazione della Commissione del 12 novembre 2020 dal titolo "Unione dell'uguaglianza: strategia per l'uguaglianza LGBTIQ 2020-2025" (COM(2020)0698),

–  vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza del 17 febbraio 2021 sul rafforzamento del contributo dell'UE al multilateralismo basato su regole (JOIN(2021)0003),

–  vista la relazione annuale 2020 dell'UE sui diritti umani e la democrazia nel mondo,

–  vista la sua risoluzione del 3 luglio 2018 sulla violazione dei diritti dei popoli indigeni nel mondo, compreso l'accaparramento dei terreni(4),

–  vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2019 sugli orientamenti dell'UE e sul mandato dell'inviato speciale dell'UE per la promozione della libertà di religione o di credo al di fuori dell'Unione europea(5),

–  vista la sua risoluzione del 23 ottobre 2020 sull'uguaglianza di genere nella politica estera e di sicurezza dell'UE(6),

–  viste la sua risoluzione del 20 gennaio 2021 sui diritti umani e la democrazia nel mondo e sulla politica dell'Unione europea in materia – relazione annuale 2019(7), nonché le sue precedenti risoluzioni sulle relazioni annuali pregresse,

–  vista la sua risoluzione del 10 marzo 2021 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti la dovuta diligenza e la responsabilità delle imprese(8),

–  vista la sua risoluzione del 19 maggio 2021 sugli effetti dei cambiamenti climatici sui diritti umani e il ruolo dei difensori dell'ambiente in tale ambito(9),

—  vista la risoluzione del 16 settembre 2021 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti l'identificazione della violenza di genere come nuova sfera di criminalità tra quelle elencate all'articolo 83, paragrafo 1, TFUE(10),

–  viste tutte le sue risoluzioni approvate nel 2020 e nel 2021 relative alle violazioni dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto (note come "risoluzioni di urgenza") conformemente all'articolo 144 del suo regolamento,

–  visto il premio Sacharov per la libertà di pensiero, che nel 2020 è stato aggiudicato all'opposizione democratica in Bielorussia, e nel 2021 ad Alexei Navalny,

–  vista la definizione di "organizzazione della società civile" nel glossario delle sintesi della legislazione UE,

–  visto il quadro strategico dell'UE sul sostegno alla giustizia di transizione,

–  visto l'articolo 54 del suo regolamento,

–  visto il parere della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere,

–  vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A9-0353/2021),

A.  considerando che l'Unione europea si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, come stabilito dall'articolo 2 TUE; che nessuna persona può in alcun modo essere perseguitata o molestata per il suo coinvolgimento in attività legate alla protezione e alla promozione dei diritti umani o della democrazia; che il fatto di mettere a tacere voci dissenzienti e porre un freno alla partecipazione del pubblico e all'accesso alle informazioni ha un impatto diretto sui diritti umani e sulla democrazia;

B.  considerando che le gravi minacce in corso attualmente nei confronti del multilateralismo e del diritto internazionale sono tali da richiedere all'UE di svolgere un ruolo ancora più impegnato nella promozione e nella tutela dei diritti umani in tutto il mondo; che le politiche e le azioni dell'UE in materia di diritti umani dovrebbero portare ad azioni più assertive, decisive ed efficaci, con il supporto di tutti gli strumenti a sua disposizione; che l'UE dovrebbe esaminare costantemente i modi migliori per agire in modo efficace, utilizzando gli strumenti più adeguati per affrontare le violazioni e gli abusi dei diritti umani in tutto il mondo, e dovrebbe effettuare a tal fine una valutazione periodica del suo pacchetto di strumenti in materia di diritti umani;

C.  considerando che il Parlamento europeo ha una posizione cruciale in quanto istituzione attiva dell'UE nella difesa dei diritti umani e delle libertà fondamentali e fervente sostenitore dei difensori dei diritti umani di tutto il mondo;

D.  considerando che il piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia 2020-2024 costituisce una tabella di marcia per la realizzazione delle priorità dell'UE in materia di diritti umani, che dovrebbero essere al centro di tutte le politiche esterne dell'Unione; che, per promuovere efficacemente i diritti umani nel mondo, l'UE deve garantire la coerenza tra le sue varie politiche interne ed esterne;

Sfide generali e strumenti politici

1.  esprime estrema preoccupazione per le sfide in materia di diritti umani e democrazia che determinano l'indebolimento della protezione della governance e delle istituzioni democratiche e dei diritti umani universali, nonché il restringimento dello spazio per la società civile, osservato in tutto il mondo; sottolinea il legame tra lo Stato di diritto, la democrazia e le violazioni dei diritti umani; invita l'UE e i suoi Stati membri a compiere sforzi maggiormente concordati per affrontare le sfide relative ai diritti umani in tutto il mondo, sia individualmente che in cooperazione con partner internazionali animati dagli stessi valori, incluse le Nazioni Unite; invita l'UE e i suoi Stati membri a dare l'esempio e ad agire come un autentico leader mondiale nella promozione e nella protezione dei diritti umani, della parità di genere e dello Stato di diritto e a opporsi con fermezza agli attacchi contro i principi di universalità, inalienabilità, indivisibilità, interdipendenza e interrelazione dei diritti umani;

2.  sottolinea l'importanza del nuovo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI) – Europa globale e del piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia 2020-2024 per il conseguimento di tale obiettivo; ricorda che l'applicazione del voto a maggioranza qualificata in Consiglio sulle questioni relative ai diritti umani renderebbe la politica estera e di sicurezza dell'UE più efficace e proattiva e rafforzerebbe la cooperazione su questioni di interesse strategico cruciale per l'UE, riflettendo nel contempo i suoi valori fondamentali; sottolinea la necessità di giungere a posizioni comuni e a un consenso tra gli Stati membri; sottolinea l'importanza che gli Stati membri assumano la titolarità del piano d'azione dell'UE e riferiscano pubblicamente in merito alle loro azioni nell'ambito di questo documento strategico; incoraggia i parlamenti nazionali e regionali, le istituzioni nazionali per i diritti umani e le organizzazioni locali della società civile a impegnarsi con le loro autorità a livello di Stati membri sul loro contributo alla realizzazione della politica esterna dell'UE in materia di diritti umani;

3.  esprime profonda preoccupazione per il crescente numero di democrazie illiberali e regimi autocratici, per la prima volta in venti anni in maggioranza nel mondo, e che mirano a sopprimere il loro stesso popolo e a indebolire la libertà, la governance democratica e le norme internazionali; invita l'UE e gli Stati membri a sfruttare appieno gli strumenti a loro disposizione, ivi compresa la loro leva economica nelle relazioni commerciali reciproche, per sviluppare un sostegno più ambizioso a favore della libertà, della buona governance e delle istituzioni democratiche, nonché per aiutare a garantire lo spazio per la società civile in tutto il mondo;

4.  chiede all'Unione di continuare a intensificare la propria cooperazione con gli Stati Uniti e altri partner democratici animati dagli stessi valori per sostenere la libertà e la democrazia in tutto il mondo e per contrastare regimi autoritari e totalitari; chiede l'adozione di nuovi strumenti internazionali e di strumenti per difendere la democrazia; esorta la Commissione a riesaminare, aggiornare e sviluppare ulteriormente programmi dell'UE di consolidamento dello Stato per aumentare la loro efficienza, e a migliorare la sostenibilità dei risultati conseguiti;

5.  sottolinea che l'ambizioso impegno e la retorica della politica esterna dell'UE in materia di diritti umani richiedono che sia coerente e funga da esempio per evitare di compromettere la sua credibilità nell'opposizione al declino democratico globale; invita l'UE, a tal fine, a prestare particolare attenzione a valutare e prevenire qualsiasi violazione legata alle proprie politiche, progetti e finanziamenti nei paesi terzi e a garantirne la trasparenza al fine di evitare approcci incoerenti in situazioni comparabili in materia di diritti umani in tutto il mondo, nonché a istituire un meccanismo di denuncia per coloro i cui diritti potrebbero essere stati violati dalle attività dell'UE;

6.  sottolinea l'importanza del sostegno dell'UE a favore della mediazione e dei processi elettorali attraverso la sua assistenza agli osservatori interni e le missioni di osservazione elettorale, in cui il Parlamento svolge un ruolo attivo; sottolinea l'importanza di fornire il più elevato livello di protezione agli osservatori elettorali nazionali e chiede maggiore sostegno al riguardo; evidenzia la necessità di dare un seguito efficace alle relazioni e alle raccomandazioni delle missioni, al fine di rafforzare le norme democratiche e facilitare future evoluzioni e transizioni democratiche pacifiche nei paesi interessati; ricorda gli strumenti di mediazione politica del Parlamento, che potrebbero essere ulteriormente sviluppati per assistere a questo approccio globale; sottolinea l'importanza che il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) e il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) continuino a presentare le relazioni elaborate dalle missioni esplorative al Parlamento europeo a tempo debito e nella forma prevista dalla prassi concordata;

7.  invita l'UE a collaborare strettamente con le organizzazioni nazionali e internazionali, quali l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il Consiglio d'Europa e le organizzazioni che hanno approvato la Dichiarazione di principi per l'osservazione elettorale internazionale, al fine di individuare efficacemente gli ostacoli alla campagna elettorale dei candidati, le frodi elettorali, le irregolarità elettorali e la persecuzione dei media liberi per la loro segnalazione sui processi elettorali;

8.  sottolinea che il Parlamento europeo dovrebbe adoperarsi per una comunicazione più efficace sulla protezione dei diritti umani, anche traducendo le sue risoluzioni d'urgenza sulle violazioni dei diritti umani nelle lingue locali dei paesi interessati, nonché pubblicandole e distribuendole di conseguenza;

Programma tematico Diritti umani e democrazia

9.  ricorda che il rispetto dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto è un obiettivo trasversale dello strumento NDICI – Europa globale, come sancito dall'articolo 3 (obiettivi) del regolamento; sottolinea l'importanza del programma tematico Diritti umani e democrazia adottato nell'ambito dello strumento NDICI – Europa globale per la protezione dei diritti umani e la promozione della libertà e della democrazia nel mondo;

10.  ribadisce che la diversificazione e la massimizzazione delle modalità di finanziamento dei meccanismi per gli attori della società civile nell'ambito dell'NDICI sono elementi essenziali e dovrebbero essere incoraggiati tenendo conto delle specificità di tali attori e garantendo che né il loro ambito di azione né il numero di potenziali interlocutori siano limitati, oltre a continuare ad adoperarsi per una maggiore autonomia dello spazio civico conformemente al principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo; chiede che il livello e la flessibilità dei finanziamenti alla società civile e ai difensori dei diritti umani nell'ambito del programma tematico per i diritti umani e la democrazia dello strumento NDICI, compresi ProtectDefenders.eu e il Fondo europeo per la democrazia, riflettano la gravità dell'odierno contraccolpo illiberale e del restringimento dello spazio per la società civile in tutto il mondo;

11.  chiede maggiore trasparenza per quanto concerne le disposizioni sui diritti umani negli accordi di finanziamento nell'ambito dello strumento NDICI e un chiarimento del meccanismo e dei criteri per la sospensione di tali accordi in caso di violazione dei diritti umani, dei principi democratici e dello Stato di diritto oppure in casi gravi di corruzione; invita la Commissione ad astenersi rigorosamente dall'erogare sostegno al bilancio ai governi dei paesi terzi quale modalità operativa per la fornitura di aiuti nei paesi in cui si registrano diffuse violazioni dei diritti umani e repressione dei difensori dei diritti umani;

12.  plaude al dialogo strategico tra la Commissione e il Parlamento su tutte le componenti dell'NDICI e invita la Commissione a tenere pienamente conto del contributo del Parlamento riguardo alle priorità in materia di diritti umani, sia nel programma tematico che in tutti i programmi geografici; sottolinea che il pieno impatto dello strumento può essere raggiunto solo integrando l'agenda sui diritti umani in tutte le politiche e i programmi esterni dell'UE, garantendone la coerenza con le sue politiche interne e adoperandosi affinché l'UE sia percepita come un attore internazionale credibile impegnato nella difesa e promozione dei diritti umani;

13.  elogia il lavoro svolto dal Fondo europeo per la democrazia a sostegno della società civile e dei media liberi in tutto il vicinato meridionale e orientale dell'UE, nonché nei Balcani occidentali; invita la Commissione ad aumentare i meccanismi di riassegnazione all'interno dei programmi dell'UE di sostegno alla democrazia, rafforzando quindi gli approcci dal basso verso l'alto al sostegno a favore della democrazia e garantendo che anche le iniziative di minore entità a livello regionale o locale possano beneficiare del sostegno dell'UE;

14.  ribadisce il suo sostegno al lavoro svolto dalle fondazioni politiche europee nell'assistere e responsabilizzare la prossima generazione di leader politici nel vicinato dell'UE e altrove;

Rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani

15.  accoglie con favore il contributo del rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani (RSUE) alla difesa e alla promozione dei diritti umani nel mondo; sottolinea l'importante ruolo svolto dall'RSUE nel rafforzare l'efficacia delle politiche dell'UE in materia di diritti umani attraverso l'impegno con i paesi terzi, nel consolidare la cooperazione con partner animati dagli stessi valori allo scopo di far avanzare l'agenda sui diritti umani e nell'aumentare la coerenza interna ed esterna delle politiche dell'UE nel settore; ribadisce che la nomina dell'RSUE dovrebbe essere soggetta a un'audizione preliminare in Parlamento;

16.  osserva che sarebbe opportuno rafforzare il mandato dell'RSUE e la relativa visibilità al fine di conseguire un impatto significativo sui diritti umani; sottolinea che l'RSUE dispone di un mandato flessibile che potrebbe essere adattato all'evolversi delle circostanze; è del parere che la posizione dell'RSUE potrebbe essere resa più efficace migliorando le attività di comunicazione e rafforzando la dimensione pubblica del suo profilo attraverso, tra l'altro, la pubblicazione di dichiarazioni pubbliche a sostegno degli difensori dei diritti umani a rischio, compresi i vincitori e i finalisti del premio Sacharov, e dei difensori dei diritti umani detenuti per periodi prolungati, contribuendo così a tutelare la loro integrità fisica e il loro operato essenziale; sottolinea l'importanza per l'RSUE di cooperare strettamente con gli altri rappresentanti speciali dell'UE nei paesi e nelle regioni al fine di integrare i diritti umani nelle politiche regionali dell'UE;

17.  raccomanda che l'RSUE presti particolare attenzione ai paesi e agli argomenti trattati nelle risoluzioni d'urgenza mensili del Parlamento europeo sulle violazioni dei diritti umani e a qualsiasi violazione dei diritti umani, in particolare quelle commesse sotto regimi autoritari;

18.  invita la Commissione, il VP/AR e gli Stati membri a garantire il sostegno politico e risorse umane e finanziarie adeguate per l'RSUE e la relativa squadra;

19.  incoraggia l'RSUE a proseguire le azioni diplomatiche al fine di migliorare il sostegno dell'UE al diritto internazionale umanitario e alla giustizia internazionale; ribadisce la sua richiesta di un rappresentante speciale dell'UE specifico per tale questione;

Dialoghi dell'UE in materia di diritti umani

20.  riconosce che i dialoghi dell'UE in materia di diritti umani hanno la capacità di promuovere i diritti umani e la democrazia nelle relazioni bilaterali con i paesi terzi, ma sottolinea che, per essere efficaci, devono essere perseguiti in modo orientato ai risultati e basati su parametri di riferimento chiari per valutarne gli esiti; deplora il fatto che le linee direttrici rivedute dell'UE per i dialoghi con i paesi partner/terzi in materia di diritti umani, pur definendo obiettivi specifici, non individuano indicatori che consentano di condurre una valutazione adeguata; invita il SEAE a effettuare tali valutazioni per ciascun dialogo, conformemente alle linee direttrici dell'UE, includendo il seguito dato ai singoli casi sollevati sia nel contesto dei dialoghi in materia di diritti umani che dal Parlamento; è del parere che il mancato conseguimento di risultati concreti nei dialoghi sui diritti umani con i paesi terzi richiederebbe un'ulteriore valutazione delle modalità di svolgimento delle relazioni bilaterali;

21.  ribadisce l'impegno assunto negli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani a sollevare singoli casi di difensori dei diritti umani a rischio durante i dialoghi dell'UE in materia di diritti umani con i paesi partner/terzi, e sottolinea la necessità di coerenza nel garantire che tali casi siano sollevati in dette occasioni; auspica che il SEAE presti particolare attenzione ai singoli casi sollevati dal Parlamento, segnatamente nelle sue risoluzioni di urgenza, nonché ai vincitori e ai finalisti a rischio del premio Sacharov, e riferisca in merito all'azione intrapresa;

22.  sottolinea che i dialoghi dovrebbero essere uno degli strumenti nel quadro dell'impegno globale dell'UE in materia di diritti umani e non dovrebbero essere considerati come sostitutivi delle discussioni connesse ai diritti umani nei consessi di alto livello con tutti gli attori pertinenti e, in particolare, con i partner strategici dell'UE; invita il SEAE a condividere con la commissione per gli affari esteri e la sottocommissione per i diritti umani del Parlamento e con le organizzazioni della società civile le informazioni riguardo ai dialoghi previsti, sia bilaterali che in seno ai consessi internazionali, con sufficiente anticipo;

23.  sottolinea che tutti gli attori della società civile, incluse le organizzazioni indipendenti della società civile, le organizzazioni di ispirazione religiosa, i sindacati, le organizzazioni di tipo partecipativo e i difensori dei diritti umani, hanno un ruolo fondamentale da svolgere all'interno dei dialoghi, nel contributo ai dialoghi stessi e alla valutazione dei relativi esiti; evidenzia che l'UE e i suoi Stati membri dovrebbero garantire una consultazione e una partecipazione autentiche, accessibili e inclusive di tali organizzazioni nel quadro di dialoghi ufficiali e informali, laddove possibile e opportuno, nonché in colloqui esplorativi; invita il SEAE e la Commissione a migliorare la comunicazione e la trasparenza per quanto riguarda la società civile; invita, a tal fine, il SEAE e la Commissione a rafforzare e aumentare la visibilità dei punti focali per i diritti umani nelle divisioni geografiche della loro sede centrale e a rafforzare il sostegno alla società civile, compreso il sostegno tecnico, in particolare nei paesi in cui i regimi oppressivi cercano di impedire il lavoro della società civile;

24.  sottolinea che i dialoghi in materia di diritti umani sono destinati a costituire un elemento centrale degli strumenti di politica estera dell'UE e non possono pertanto essere fini a sé stessi; ribadisce che, a norma dell'articolo 21 TUE, i valori su cui si fonda l'Unione devono guidare tutti gli aspetti delle sue politiche esterne; invita pertanto il SEAE e il Consiglio a raggiungere un migliore equilibrio tra diplomazia, interessi e valori, che sia più in linea con gli obiettivi in materia di diritti umani su cui si fonda l'azione esterna dell'UE con una maggiore attenzione alla prospettiva a lungo termine; ribadisce pertanto che il rispetto dei diritti umani deve essere una condizione imprescindibile del sostegno dell'UE ai paesi terzi;

Multilateralismo e giustizia internazionale

25.  osserva che nel 2020 si è celebrato il 75° anniversario delle Nazioni Unite, un consesso universale essenziale per la creazione del consenso internazionale in materia di pace e sicurezza, sviluppo sostenibile e rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale; invita l'UE e i suoi Stati membri a mantenere il loro sostegno fondamentale alle Nazioni Unite e a proseguire nei loro sforzi per parlare con una sola voce in seno alle Nazioni Unite e in altri consessi multilaterali; richiama l'attenzione sulle sfide da affrontare per assicurare l'esercizio universale dei diritti umani e sottolinea la necessità di un multilateralismo e di una cooperazione internazionale più inclusivi ed efficaci; evidenzia il ruolo essenziale degli organismi delle Nazioni Unite quali consessi preposti alla promozione della pace, alla risoluzione dei conflitti e alla protezione dei diritti umani, e chiede un'azione rafforzata e un potenziamento delle risorse a tal riguardo; si compiace dell'invito del Segretario generale delle Nazioni Unite ad agire a favore dei diritti umani;

26.  deplora la pratica costante della disparità di criteri applicata da alcuni paesi nel trattamento delle situazioni dei diritti umani in tutto il mondo; condanna i tentativi sempre più numerosi di minare il funzionamento degli organismi delle Nazioni Unite, in particolare il Consiglio dei diritti umani, mettendo in discussione l'universalità dei diritti umani, e di ostacolare l'ordine internazionale basato su regole; deplora il fatto che i paesi che hanno avuto regimi autocratici con ripetute violazioni dei diritti umani siano entrati a far parte del Consiglio dei diritti umani e deplora la loro palese inosservanza degli obblighi in materia di diritti umani e i loro deplorevoli risultati in materia di cooperazione con i meccanismi delle Nazioni Unite istituiti attraverso il Consiglio dei diritti umani; chiede, a tale riguardo, una riforma fondamentale del Consiglio dei diritti umani che comprenda la definizione di chiari criteri riguardo alla sua composizione; invita il SEAE, in particolare, ad avviare e orientare gli sforzi verso una posizione coordinata dell'UE e degli Stati membri in merito alla composizione del Consiglio dei diritti umani tale da promuovere una maggiore trasparenza del processo elettorale, segnatamente rendendo pubblici i voti degli Stati membri e fornendo la motivazione di tali voti; sottolinea inoltre la necessità di assicurare un processo realmente competitivo, garantendo che i tre blocchi regionali in cui sono presenti gli Stati membri offrano un numero maggiore di candidati rispetto ai seggi e potenziando la responsabilità dei candidati mediante il controllo dei loro impegni volontari e dei loro risultati in termini di cooperazione con il Consiglio dei diritti umani e con gli organi di sorveglianza dei trattati delle Nazioni Unite nonché le procedure speciali;

27.  condanna fermamente tutti gli attacchi contro i titolari di mandato per le procedure speciali delle Nazioni Unite, come pure contro l'indipendenza e l'imparzialità dei loro mandati; sottolinea che la sovranità statale non può essere utilizzata come pretesto per evitare il monitoraggio dei diritti umani da parte della comunità internazionale poiché, a norma della Carta costitutiva delle Nazioni Unite e della risoluzione 60/251 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, ogni Stato, indipendentemente dal suo sistema politico, economico e culturale, ha il dovere e la responsabilità di promuovere e proteggere tutti i diritti umani e le libertà fondamentali per tutti, e il Consiglio dei diritti umani dovrebbe occuparsi delle situazioni di violazione di tali diritti;

28.  invita gli Stati membri dell'UE e i partner democratici dell'Unione a contrastare con decisione tali tentativi e a rafforzare la loro risposta alle gravi violazioni dei diritti umani internazionali; invita il Consiglio e gli Stati membri ad adoperarsi per riformare le istituzioni multilaterali in modo da renderle più resilienti e in grado di prendere decisioni più coerenti e adattabili;

29.  sottolinea la necessità di finanziamenti adeguati per tutti gli organismi delle Nazioni Unite competenti in materia di diritti umani, segnatamente gli organi di sorveglianza dei trattati e le procedure speciali; invita, a tal fine, il Segretario generale delle Nazioni Unite a fornire risorse adeguate a titolo del bilancio delle Nazioni Unite ed esorta gli Stati membri dell'UE ad aumentare i loro contributi volontari;

30.  sottolinea la necessità di sottoporre a un riesame imparziale, equo e trasparente le domande presentate da organizzazioni non governative (ONG) per ottenere lo status consultivo in seno al Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite; sostiene l'appello dell'UE a favore dell'approvazione delle domande lungamente rimandate di determinate ONG rispettabili;

31.  denuncia le rappresaglie e gli atti di intimidazione nei confronti di circa 240 persone fra membri della società civile, attivisti per i diritti umani e giornalisti in 45 paesi per aver collaborato con le Nazioni Unite nell'ultimo anno, come riferito dal Segretario generale delle Nazioni Unite; invita l'UE e i suoi Stati membri a intraprendere un'azione risoluta contro tali rappresaglie, anche attraverso un'iniziativa globale nei confronti dei paesi interessati, e ad adottare tutte le misure possibili per contribuire a predisporre spazi sicuri e aperti per l'interazione da parte dei singoli e delle organizzazioni della società civile con le Nazioni Unite e i suoi rappresentanti e meccanismi;

32.  ribadisce il suo fermo sostegno alla Corte penale internazionale (CPI) in quanto unica istituzione internazionale in grado di perseguire alcuni dei crimini più efferati del mondo e rendere giustizia alle loro vittime; sottolinea l'indipendenza e l'imparzialità della CPI; invita l'UE e gli Stati membri a fornire un sostegno finanziario adeguato affinché la CPI possa svolgere i propri compiti; sostiene l'universalità dello Statuto di Roma e chiede all'UE di inserire negli accordi da concludere con paesi terzi una clausola specifica riguardante la sua ratifica e l'adesione; chiede che l'UE intensifichi il suo impegno nei confronti dei paesi che non hanno ancora aderito allo Statuto di Roma; condanna fermamente qualsiasi attacco al personale o all'indipendenza della CPI; è del parere che i tentativi di minare la credibilità e il ruolo essenziale della CPI costituiscano attacchi al multilateralismo e dovrebbero essere contestati come tali dall'UE e dai suoi Stati membri, anche quando provengono da paesi partner vicini; sottolinea che la CPI deve avere pieno accesso ai paesi oggetto di indagine per poter svolgere i propri compiti; sottolinea le potenzialità di altri strumenti innovativi di assicurare gli autori di crimini internazionali alla giustizia, compresa la giurisdizione universale presso le magistrature a livello nazionale; sottolinea, in tale contesto, le discussioni in corso in seno alla Commissione di diritto internazionale delle Nazioni Unite in merito all'immunità dei funzionari statali e chiede che vi venga dato seguito; invita l'UE a continuare a rafforzare lo sviluppo di capacità a livello nazionale nei paesi terzi, sostenendo nel contempo i meccanismi e i tribunali penali internazionali, nonché le piattaforme e le organizzazioni dedicate alla lotta contro l'impunità, come ad esempio la Coalizione per la CPI;

33.  ribadisce il suo invito ad agire per combattere l'impunità e promuovere la responsabilità nelle regioni e nei paesi interessati da conflitti; prende atto dell'approvazione, da parte del Parlamento e del Consiglio, del progetto pilota relativo all'Osservatorio europeo della lotta all'impunità; invita, a tale proposito, la Commissione e il SEAE ad attuare strumenti analoghi per rafforzare e sostenere le vittime attraverso l'accesso a mezzi di ricorso e risarcimenti per le perdite, anche risultanti dalla corruzione;

Sfide specifiche in materia di diritti umani

COVID-19

34.  sottolinea che la COVID-19 ha notevolmente rafforzato le recenti tendenze di democrazie illiberali e regimi autoritari che indeboliscono la democrazia; deplora l'utilizzo indebito della crisi epidemiologica da parte di tali regimi per limitare ulteriormente le libertà di espressione, di riunione, di religione e di credo limitando il funzionamento delle istituzioni democratiche e reprimendo il dissenso, anche con restrizioni alla libertà dei media, sia online che offline, e prendendo di mira, attraverso campagne di diffamazione, le voci critiche e di denuncia; deplora altresì il fatto che tali regimi abbiano anche attuato discriminazioni nei confronti delle popolazioni emarginate, in particolare le popolazioni indigene e altre minoranze, un uso massiccio di strumenti di sorveglianza, campagne di disinformazione, restrizioni all'accesso all'informazione, in particolare da parte di media pluralistici e indipendenti attraverso la chiusura generalizzata di Internet, la limitazione della larghezza della banda e il blocco dei contenuti, l'attuazione di misure di emergenza senza criteri chiari per la loro revoca, restrizioni all'esercizio democratico delle elezioni e l'uso dell'accesso selettivo all'assistenza sanitaria come strumento di discriminazione nei confronti di determinate fasce della popolazione;

35.  riconosce l'importante ruolo svolto dai difensori dei diritti umani nel rispondere alla COVID-19, assumendo una molteplicità di nuovi ruoli oltre alla loro attività quotidiana in materia di diritti umani, nonostante i rischi significativi e sproporzionati cui sono esposti; osserva con preoccupazione che governi di tutto il mondo hanno usato la pandemia come un'opportunità per colpire, nello specifico, i difensori dei diritti umani, rifiutando di liberarli dal carcere, prolungando la loro detenzione in isolamento, limitando le visite in carcere ed emettendo condanne a loro carico sulla base di accuse infondate in udienze a porte chiuse;

36.  sottolinea che la pandemia di COVID-19 ha avuto un impatto negativo sui diritti economici e sociali nella maggior parte dei paesi del mondo, mentre la crisi sanitaria e la conseguente crisi economica hanno innescato un aumento delle disuguaglianze tra i paesi e al loro interno; denuncia i continui tentativi, da parte di alcune autorità, di non divulgare informazioni cruciali dei ricercatori internazionali in merito alle origini e alla diffusione della COVID-19; evidenzia che le conseguenze estremamente negative della COVID-19 hanno colpito in modo sproporzionato i gruppi che si trovano in situazioni vulnerabili, tra cui le donne, le persone LGBTIQ, le persone che si sono impoverite, i bambini e le bambine, le persone con disabilità, i migranti, i rifugiati, i richiedenti asilo, le minoranze religiose, di credo e di altro tipo, i lavoratori informali e le persone trattenute o detenute, fra gli altri; sottolinea che i gruppi che si trovano in situazioni vulnerabili sono anche maggiormente colpiti dalle conseguenze economiche e sociali negative della pandemia, nonché dalle restrizioni all'accesso all'assistenza sanitaria e all'istruzione; rileva con preoccupazione l'aumento dell'intolleranza, della discriminazione e dell'incitamento all'odio contro determinati gruppi che si trovano in situazioni vulnerabili, in particolare i gruppi minoritari, come pure le restrizioni alle libertà fondamentali;

37.  sottolinea che l'UE dovrebbe accrescere il proprio sostegno inteso ad affrontare le conseguenze negative della COVID-19, in particolare a favore dei gruppi che si trovano in situazioni vulnerabili; invita, a tal fine, l'UE a intensificare con urgenza i suoi sforzi per eliminare l'allarmante squilibrio nella distribuzione globale dei vaccini, adempiendo così al suo precedente impegno di sostenere il vaccino contro la COVID-19 come bene pubblico globale attraverso, tra l'altro, il trasferimento tecnologico e l'incremento della produzione locale, nonché attraverso il pool di accesso alle tecnologie relative alla COVID-19 (C-TAP), al fine di garantire che i vaccini siano disponibili, accessibili e abbordabili per il maggior numero di persone; sottolinea l'importanza di sostenere il rafforzamento dei sistemi sanitari e di istruzione per renderli resilienti alle minacce future; esorta l'UE e i suoi Stati membri a rafforzare il finanziamento per l'erogazione di servizi sanitari pubblici di base; sottolinea, in tale contesto, l'importanza della protezione sociale; chiede, a tal fine, un maggiore sostegno alle tecnologie innovative e saluta con favore la risposta del "Team Europa" al riguardo; riconosce il diritto alla salute fisica e mentale, che in molti paesi è ancora oggetto di stigmatizzazione e discriminazione, e sottolinea come la pandemia di COVID-19 abbia messo in luce un'enorme negligenza nella fornitura di assistenza per la salute mentale;

Difensori dei diritti umani

38.  elogia l'importante lavoro intrapreso da tutti i difensori dei diritti umani nel mondo, talvolta pagando il prezzo più pesante, e coglie l'occasione per riconoscere il contributo apportato da tutti i difensori dei diritti umani al movimento per i diritti umani; ribadisce che i difensori dei diritti umani sono spesso gli unici interlocutori in grado di condurre un monitoraggio in loco e di proteggere i diritti umani in territori come quelli occupati o annessi, specialmente in talune zone interessate da conflitti congelati, dove le capacità di impegno sono limitate sia per la comunità internazionale che per l'UE;

39.  è seriamente preoccupato per la situazione precaria dei difensori dei diritti umani e deplora il fatto che siano vittima di una violenza crescente, che arriva persino a uccisioni mirate; osserva che alcuni paesi hanno precedenti particolarmente allarmanti in fatto di persecuzioni, vessazioni, intimidazioni, rapimenti ed esecuzioni extragiudiziali di difensori dei diritti umani; sottolinea la situazione particolarmente grave dei difensori dei diritti umani e ambientali delle donne, dei lavoratori e delle popolazioni indigene, situazione che è stata ulteriormente aggravata dalla COVID-19; deplora il crescente ricorso a tecniche quali vessazioni, criminalizzazione e campagne diffamatorie, arresti arbitrari e detenzioni illimitate in condizioni disumane, utilizzate per mettere a tacere i difensori dei diritti umani, spesso sulla base di non ben definite accuse di terrorismo; ribadisce il suo invito alle delegazioni dell'UE e alle ambasciate degli Stati membri nei paesi terzi a esaminare gli sviluppi e le sfide relativi al diritto di promuovere e proteggere i diritti umani, a individuare e ricevere informazioni sulla situazione dei difensori dei diritti umani e a darvi risposta, a visitare regolarmente i difensori dei diritti umani in carcere, a monitorare i loro processi e a sostenere il loro accesso alla giustizia e alla protezione; invita inoltre l'UE e i suoi Stati membri a elaborare una strategia per un'azione ambiziosa dell'UE volta ad affrontare gli attacchi sempre più numerosi contro i difensori dei diritti umani;

40.  chiede che sia istituito con urgenza un programma a livello dell'UE per il rilascio di visti di breve durata per la ricollocazione temporanea dei difensori dei diritti umani, segnatamente attraverso l'inclusione di istruzioni nel manuale relativo ai visti dell'UE e la modifica degli strumenti giuridici riguardanti i visti, in particolare il codice dei visti; deplora la mancanza di progressi in materia nell'ultimo anno ed esorta a rivedere in modo significativo una politica dell'UE più coordinata riguardante il rilascio, da parte degli Stati membri, di visti di emergenza per i difensori dei diritti umani;

41.  chiede che siano attribuiti al Parlamento europeo maggiori compiti di controllo delle azioni delle delegazioni dell'UE nei confronti delle violazioni e degli abusi dei diritti umani nei paesi terzi e che siano adottate misure concrete e rigorose qualora tali responsabilità siano disattese; sottolinea la necessità di garantire che le delegazioni dell'UE dispongano di tutte le risorse e le capacità necessarie e adeguate per agire in maniera efficace nell'eventualità di problemi relativi ai diritti umani nei paesi terzi;

42.  condanna fermamente l'uccisione di difensori dei diritti umani in tutto il mondo e chiede giustizia e responsabilità ai massimi livelli decisionali nei confronti di tali attacchi; sottolinea che la maggior parte di tali difensori dei diritti umani era impegnata nella difesa della propria terra e dell'ambiente, nonché dei diritti delle popolazioni indigene; ribadisce il suo invito a garantire il pieno rispetto del principio del consenso libero, previo e informato, in linea con la Convenzione n. 169 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) relativa alle popolazioni indigene e tribali; sottolinea la necessità di migliorare l'accesso alla giustizia in tutto il mondo al fine di combattere la diffusa impunità per tali uccisioni; rileva, tuttavia, che sono necessari maggiori sforzi non solo in materia di risarcimento e ricorso, ma anche di prevenzione attraverso il rafforzamento dei piani nazionali per la protezione dei difensori dei diritti umani nei paesi terzi, fra le altre misure;

Libertà di espressione, di riunione pacifica e di associazione

43.  sottolinea che recenti rivelazioni, come lo scandalo Pegasus del gruppo NSO, confermano che lo spionaggio ai danni di difensori dei diritti umani e di giornalisti, fra gli altri, è un fenomeno estremamente allarmante e sembra confermare i pericoli insiti nell'uso improprio delle tecnologie di sorveglianza al fine di compromettere i diritti umani; chiede la promozione di uno spazio sicuro e aperto e di una maggiore capacità per le organizzazioni della società civile, i difensori dei diritti umani, i giornalisti e altri soggetti interessati al fine di proteggerli dalla sorveglianza e dalle interferenze informatiche; sottolinea la necessità di una regolamentazione nazionale e internazionale più solida in questo settore;

44.  esprime una profonda preoccupazione per le particolari restrizioni alle libertà di espressione, di riunione pacifica e di associazione e sottolinea la necessità di garantirle e di rispettarle; ribadisce le sfide specifiche poste alla libertà di opinione e di espressione e il loro legame con la libertà di informazione, compreso l'accesso a informazioni indipendenti e affidabili sia online che offline;

45.  osserva che il giornalismo indipendente e l'esistenza di canali mediatici affidabili non sono mai stati così fondamentali come lo sono oggi per preservare una società sicura, sana e ben funzionante e sottolinea la necessità di fornire un maggiore sostegno pubblico al giornalismo indipendente in tutto il mondo; condanna l'aumento delle persecuzioni giudiziarie e delle leggi restrittive come strumenti per mettere a tacere le voci critiche, ad esempio attraverso azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica (SLAPP) e la criminalizzazione della diffamazione online e offline, che viene utilizzata per intimidire giornalisti, informatori e difensori dei diritti umani affinché cessino le loro indagini e smettano di denunciare la corruzione e altre questioni di interesse pubblico in molti paesi; ricorda la necessità di assicurare la trasparenza della proprietà dei media, compresi gli azionisti, dato il ruolo che svolge nel garantire il pluralismo dei media;

46.  ribadisce le sfide specifiche per la libertà di associazione rappresentate da una legislazione restrittiva come quella contro il terrorismo, l'estremismo e la corruzione nei confronti delle organizzazioni della società civile e i conseguenti rischi di onerosi obblighi di registrazione, finanziamento e segnalazione come forme di controllo da parte dello Stato, nonché altre misure come la repressione delle manifestazioni mediante l'uso della forza, le vessazioni e la detenzione arbitraria; condanna un siffatto uso improprio del potere legislativo e poliziesco o delle misure di sicurezza per limitare il diritto a manifestare; sottolinea che nel 2020 e nel 2021 sono state soppresse decine di manifestazioni, sono stati uccisi manifestanti e detenuti arbitrariamente centinaia di manifestanti pacifici, molti dei quali hanno subito torture e maltrattamenti e sono stati costretti a pagare ingenti multe nell'ambito di processi in cui non erano garantite le norme procedurali minime; denuncia le violazioni del diritto alla contrattazione collettiva, alla consultazione e alla partecipazione dei lavoratori e dei sindacati;

47.  esprime seria preoccupazione per le restrizioni alla libertà accademica e l'aumento della censura e della detenzione di accademici in tutto il mondo, con notevoli ripercussioni sul diritto all'istruzione; esorta l'UE e i suoi Stati membri a intensificare gli sforzi diplomatici attraverso l'impegno bilaterale e multilaterale in relazione alle minacce o agli attacchi alla libertà accademica da parte di attori statali e non statali; invita il SEAE e la Commissione a rivedere gli attuali meccanismi di sostegno e protezione per i difensori dei diritti umani al fine di sviluppare la capacità di identificare e fornire assistenza, tra cui protezione e sostegno di emergenza, nei casi che riguardano attacchi alla libertà accademica; invita la Commissione ad assicurare un sostegno costante ad alto livello al Centro interuniversitario europeo per i diritti umani e la democratizzazione e al Campus globale per i diritti umani, quale fiore all'occhiello del sostegno fornito dall'UE all'educazione in materia di diritti umani a livello mondiale;

48.  denuncia la prassi sempre più diffusa da parte di Stati autoritari di ospitare mega-eventi sportivi o culturali per rafforzare la propria legittimità internazionale limitando ulteriormente, nel contempo, il dissenso interno; invita l'UE e i suoi Stati membri a collaborare con le federazioni sportive nazionali, le imprese e le organizzazioni della società civile per quanto riguarda le modalità della loro partecipazione a tali eventi, tra cui i Giochi olimpici di Pechino del 2022; chiede l'elaborazione di un quadro politico dell'UE sullo sport e i diritti umani;

Diritto a un ambiente sano e sicuro

49.  riconosce che i cambiamenti climatici costituiscono una delle più grandi minacce per i diritti umani della nostra generazione e di quelle future, che mette a rischio in modo particolarmente grave i diritti fondamentali alla vita, alla salute, all'alimentazione, a una casa e a un tenore di vita adeguato degli individui e delle comunità; sottolinea che i governi hanno obblighi in materia di diritti umani e sviluppo sostenibile; è consapevole della stretta relazione esistente fra diritti umani, un ambiente sano, la biodiversità e la lotta ai cambiamenti climatici e si compiace dell'appello delle Nazioni Unite affinché sia riconosciuto a livello globale il diritto a un ambiente sicuro, pulito, sano e sostenibile; sottolinea il ruolo fondamentale svolto dai difensori dei diritti umani ambientali e dalle popolazioni locali e indigene nel preservare un siffatto ambiente, pur dovendo spesso affrontare minacce di violenza da parte di coloro che sono responsabili di pratiche dannose per l'ambiente e traggono profitto da tali pratiche; incoraggia l'UE e i suoi Stati membri a promuovere il riconoscimento dell'ecocidio quale reato internazionale ai sensi dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale e chiede alla Commissione di esaminare la pertinenza dell'ecocidio per il diritto e la diplomazia dell'UE; invita l'UE e gli Stati membri ad adottare iniziative coraggiose per combattere l'impunità dei crimini ambientali a livello globale;

50.  sottolinea gli obblighi e le responsabilità fondamentali in capo agli Stati e ad altre istanze portatrici di doveri, comprese le aziende, per quanto concerne la mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici e la prevenzione dei loro effetti negativi sui diritti umani nonché del degrado e della perdita di biodiversità, come pure la promozione di politiche appropriate, che siano sufficientemente ambiziose e non discriminatorie e che prevedano la partecipazione dei cittadini e il loro accesso a mezzi di ricorso efficaci, e che siano commisurate agli obblighi in materia di diritti umani; esorta l'UE ad adoperarsi per contrastare gli effetti delle crisi climatiche globali, anche tramite azioni politiche efficaci e sostenibili, e a rispettare gli obiettivi dell'accordo di Parigi; invita nuovamente l'Unione e i suoi Stati membri a rafforzare, nel quadro della loro azione esterna, il legame esistente tra i diritti umani e l'ambiente e a garantire una protezione efficace dei difensori dei diritti umani e ambientali;

51.  richiama l'attenzione, in particolare, sul legame tra lo sfruttamento delle risorse e il finanziamento dei conflitti, delle guerre e della violenza e riconosce che le conseguenze ambientali dei cambiamenti climatici possono esacerbare la migrazione e gli sfollamenti forzati;

52.  sottolinea che le popolazioni indigene sono spesso le prime vittime della deforestazione, che mette a repentaglio, tra gli altri diritti, il loro diritto alla terra e l'accesso a risorse vitali; sottolinea, a tal proposito, il diritto di determinare e stabilire priorità e strategie per il loro stesso sviluppo e per l'utilizzo delle loro terre, dei loro territori e delle altre risorse; ricorda che l'impunità per le violazioni dei diritti delle popolazioni indigene è una delle forze motrici della deforestazione e ritiene, pertanto, essenziale la responsabilità per tali violazioni;

Diritti delle donne, emancipazione femminile e parità di genere

53.  sottolinea l'importanza fondamentale di promuovere i diritti delle donne e accoglie con favore il piano d'azione dell'UE sulla parità di genere e l'emancipazione femminile nell'azione esterna per il periodo 2021-2025 (GAP III) quale segno dell'impegno da parte dell'Unione in questo settore; elogia l'importante ruolo svolto dalle leader politiche e dalle attiviste civiche nei movimenti politici, sociali e ambientali e deplora il fatto che le donne diventino spesso oggetto di violenza a causa del loro genere e delle loro attività, anche con esiti fatali;

54.  ricorda che la Convenzione di Istanbul, in qualità di primo trattato universalmente vincolante concepito per combattere la violenza contro le donne e le ragazze e la violenza domestica, definisce il punto di riferimento per gli standard internazionali che devono essere ulteriormente ratificati e applicati;

55.  riconosce l'impatto sproporzionato che la pandemia ha avuto sulle donne, segnatamente l'aumento della violenza di genere a seguito delle misure di confinamento; deplora il fatto che le donne, anche all'interno dell'Unione europea, continuino a costituire la maggioranza delle vittime della violenza di genere, come la violenza domestica e gli abusi e le violenze sessuali, comprese le mutilazioni genitali femminili, e che siano discriminate nella vita politica e professionale, nonché nell'accesso all'istruzione e all'assistenza sanitaria; sottolinea che la fornitura di assistenza, protezione e accesso alla giustizia per le vittime della violenza di genere e della tratta di esseri umani è notevolmente diminuita a causa della pandemia; invita l'UE a promuovere lo sviluppo di piani e protocolli di assistenza di emergenza sia presso le Nazioni Unite che nei paesi partner al fine di adattare i programmi di assistenza alle circostanze della pandemia, alle sue conseguenze e alle crisi future; accoglie con favore gli sforzi e gli investimenti congiunti dell'UE, insieme alle Nazioni Unite, per il lancio dell'iniziativa Spotlight volta a eliminare tutte le forme di violenza contro le donne e le ragazze;

56.  si rammarica del fatto che i progressi complessivi in materia di diritti delle donne siano ben al di sotto degli impegni assunti dai paesi delle Nazioni Unite nella convenzione di Pechino del 1995 e manifesta preoccupazione per la tendenza regressiva in relazione ai progressi compiuti; esprime profonda preoccupazione per il deterioramento del diritto di ogni individuo ad avere il pieno controllo sulle questioni concernenti la propria sessualità, nonché la propria salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti, senza coercizione e discriminazione, in particolare per quanto riguarda l'accesso libero e sicuro all'aborto legale; condanna tutti i tentativi volti a revocare i diritti e le protezioni esistenti nel settore della salute sessuale e riproduttiva e dei relativi diritti, nonché la legislazione, le politiche e le pratiche che continuano a negare o a limitare tali diritti in molti paesi in tutto il mondo; sottolinea che devono essere garantiti a tutti l'accesso alla salute sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti e i diritti all'istruzione, all'informazione, alla pianificazione familiare, ai moderni metodi contraccettivi, all'aborto sicuro e legale nonché all'assistenza sanitaria materna, prenatale e postnatale; invita l'UE e gli Stati membri a riaffermare i diritti inalienabili delle donne all'integrità fisica, alla dignità e all'autonomia decisionale, a sostenere l'universalità e indivisibilità di tutti i diritti umani in tutti i contesti e a promuovere la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti quale parte dei loro impegni internazionali e in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite;

57.  esprime grave preoccupazione per il ricorso alla violenza sessuale e di genere come arma di guerra; ricorda che i reati sessuali e la violenza di genere sono considerati dallo Statuto di Roma crimini di guerra, crimini contro l'umanità o atti costitutivi di genocidio o tortura; chiede un'azione concertata volta a porre fine al ricorso alla violenza sessuale come arma di guerra; chiede che l'UE combatta l'impunità per le violazioni dei diritti sessuali e riproduttivi in contesti di conflitto e sostiene il diritto delle donne e delle ragazze alla verità, a rimedi efficaci e a risarcimenti per le violazioni di tali diritti;

58.  sottolinea che, secondo le stime pubblicate dall'Organizzazione mondiale della sanità, a livello mondiale circa una donna su tre (30 %) ha subito atti di violenza fisica e/o sessuale da parte del partner o di violenza sessuale da parte di una persona diversa dal partner nel corso della propria vita; sottolinea che, nella maggior parte dei casi, l'autore delle violenze è il partner; pone l'accento sul fatto che ogni giorno 137 donne sono uccise da un membro della loro famiglia; invita l'UE e gli attori globali a condannare con forza la violenza domestica e a utilizzare tutti gli strumenti disponibili per prevenire tale tipo di violenza, proteggere le vittime e perseguire i responsabili; condanna i crimini commessi contro le ragazze e le donne all'interno delle famiglie, in relazione a comportamenti ritenuti inopportuni, al fine di ristabilire la presunta reputazione della famiglia;

59.  rileva che il 2020 ha visto un notevole deterioramento della situazione delle vittime della tratta, la maggior parte delle quali sono donne, poiché la pandemia di COVID-19 le ha lasciate in una posizione ancora più vulnerabile; accoglie con favore l'adozione della strategia dell'UE per la lotta alla tratta degli esseri umani 2021-2025; sottolinea la particolare necessità di intensificare la lotta alla tratta di esseri umani e ai gruppi della criminalità organizzata che vi partecipano; sottolinea che l'identificazione delle vittime della tratta è diventata ancora più complessa durante la pandemia di COVID-19; invita pertanto l'UE e i suoi Stati membri a intensificare gli sforzi nell'ambito della cooperazione internazionale delle autorità di contrasto e giudiziarie al fine di prevenire la tratta e individuare le vittime, evitandone la criminalizzazione, e fornire loro la necessaria assistenza sanitaria e psicologica in stretta collaborazione con l'ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine, le ONG e le organizzazioni della società civile dedite alla protezione delle vittime;

60.  condanna la pratica commerciale della maternità surrogata, un fenomeno globale che espone le donne di tutto il mondo allo sfruttamento e alla tratta di esseri umani prendendo di mira, nel contempo, soprattutto le donne finanziariamente e socialmente vulnerabili; evidenzia il suo grave impatto sulle donne, sui loro diritti e sulla loro salute e uguaglianza di genere, e sottolinea le sue implicazioni transfrontaliere; chiede un quadro giuridico europeo per affrontare le conseguenze negative della maternità surrogata a fini commerciali;

Diritti del minore

61.  ricorda che non ci sono limiti ai diritti dei minori e chiede un approccio sistematico e coerente per promuovere e difendere i diritti dei bambini in Europa e oltre, in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e l'Agenda 2030;

62.  ribadisce il suo invito all'UE e agli Stati membri a intensificare gli sforzi per eliminare ogni forma di abuso nei confronti dei minori; accoglie con favore la strategia dell'UE adottata di recente sui diritti dei minori (2021-2024); sottolinea tuttavia che i minori continuano a essere vittime di violenza, matrimoni precoci e forzati, conversioni forzate, prostituzione, pornografia infantile e pedofilia, abusi sessuali, comprese mutilazioni genitali, tratta, separazione forzata dai genitori, lavoro minorile e reclutamento come bambini soldato, e che continuano a subire le conseguenze della mancanza di accesso all'istruzione e all'assistenza sanitaria, nonché della malnutrizione e della povertà, in particolare durante le crisi umanitarie e i conflitti armati; sottolinea che il 2021 è stato proclamato l'Anno internazionale per l'eliminazione del lavoro minorile; chiede che i diritti dei minori e l'agenda delle Nazioni Unite sui bambini e i conflitti armati siano integrati in tutte le politiche esterne dell'UE; esorta l'UE a garantire che le sue politiche commerciali e di sviluppo siano pienamente coerenti al fine di eliminare il lavoro minorile; sottolinea, a tale riguardo, il dialogo pilota multilaterale sul cacao sostenibile; invita gli Stati membri ad assumersi le proprie responsabilità riguardo alla tutela dei figli dei combattenti stranieri che sono cittadini dell'UE;

63.  invita l'UE a integrare i diritti e la tutela dei minori in tutte le sue politiche esterne, anche nel contesto dei dialoghi sui diritti umani, degli accordi internazionali e commerciali, dello strumento di assistenza preadesione e dell'NDICI–Europa globale; sottolinea la necessità di monitorare tutti gli interventi dell'UE riguardanti i minori e di garantire che sia pienamente attuato un approccio del "non nuocere" ai diritti dei minori;

Tratta di persone e lavoro forzato

64.  condanna tutte le forme di tratta di persone, lavoro forzato e schiavitù moderna in gruppi molto diversi che includono, tra gli altri, donne, bambini, migranti e lavoratori qualificati; ricorda agli Stati membri la necessità di perseguire e condannare tali attività sia nei paesi di origine sia se svolte in gruppi con mobilità internazionale; insiste sulla necessità di un controllo e una verifica esaurienti del rispetto dei diritti umani e del lavoro per quel che riguarda i contributi versati per sostenere i servizi necessari nei paesi terzi che li richiedono, per evitare che siano forniti in condizioni precarie e in violazione dei diritti umani; esorta l'UE e i suoi Stati membri a condurre azioni nelle sedi multinazionali per sradicare tutte le forme di tratta di esseri umani, lavoro forzato e schiavitù moderna che, oltre a crimini abominevoli, rappresentano l'origine di flussi migratori in condizioni precarie che portano a situazioni di elevata vulnerabilità e sofferenza; chiede, data la gravità di tali violazioni, che l'UE inserisca sia negli accordi in vigore sia in quelli conclusi con paesi terzi una clausola specifica sulla condanna e l'incompatibilità con qualsiasi forma di tratta di esseri umani, lavoro forzato e schiavitù moderna in gruppi molto diversi che includono, tra gli altri, donne, migranti e lavoratori qualificati;

Intolleranza e discriminazione

65.  ribadisce la sua ferma condanna nei confronti della discriminazione, della xenofobia, dell'intolleranza, della persecuzione e delle uccisioni in relazione a razza, etnia, nazionalità, classe sociale, disabilità, casta, religione, credo, età, orientamento sessuale e identità di genere, che continuano a rappresentare un grave problema in molti paesi; sottolinea l'impatto profondamente sproporzionato della pandemia di COVID-19 sulla discriminazione razziale ed etnica, la xenofobia e la relativa intolleranza; accoglie con favore l'avvio del piano d'azione dell'UE contro il razzismo 2020-2025, che riconosce non solo le dimensioni individuale e sociale ma anche la natura strutturale di questo fenomeno; sottolinea che, nonostante 20 anni di lavoro dall'adozione della dichiarazione e del programma d'azione di Durban nel 2001, il razzismo, la discriminazione, la xenofobia e l'intolleranza a essi connessa continuano a rappresentare una piaga che affligge molti paesi in tutto il mondo e chiede un approccio di tolleranza zero nei confronti di questi fenomeni; invita i governi, le organizzazioni regionali, la società civile e altri portatori di interessi a raddoppiare i loro sforzi per attuare efficacemente la dichiarazione e a elaborare e attuare piani d'azione per combattere il razzismo, la discriminazione razziale, la xenofobia e l'intolleranza a essi connessa; invita l'UE a organizzare un vertice globale sulla lotta al razzismo e alla discriminazione in tutto il mondo, in collaborazione con partner che la pensano allo stesso modo e organizzazioni internazionali come l'OSCE, l'ONU, l'Unione Africana, l'Organizzazione degli Stati americani e il Consiglio d'Europa;

66.  si rammarica del fatto che i popoli indigeni continuino a subire in tutto il mondo discriminazioni diffuse e sistematiche e persecuzioni, tra cui sfollamenti forzati, arresti arbitrari e l'uccisione di difensori dei diritti umani e della terra; invita nuovamente l'UE, gli Stati membri e i relativi partner della comunità internazionale ad adottare tutte le misure necessarie per garantire il riconoscimento, la tutela e la promozione dei diritti dei popoli indigeni, compresa la protezione della loro lingua, delle loro terre, dei loro territori e delle loro risorse, e la creazione di un meccanismo di reclamo per presentare le denunce di violazioni e abusi; accoglie con favore il lavoro che la società civile e le ONG svolgono in relazione a queste problematiche; fa riferimento alla nomina da parte del Parlamento di un relatore permanente sui popoli indigeni in seno al Parlamento, con l'obiettivo di monitorare la situazione dei diritti umani dei popoli indigeni; incoraggia i paesi a ratificare le disposizioni della convenzione n. 169 dell'ILO sui popoli indigeni e tribali; raccomanda che l'UE e i suoi Stati membri inseriscano riferimenti ai popoli indigeni e ai diritti di cui alla Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni nei pertinenti quadri emergenti in materia di dovuta diligenza;

67.  prende atto con grande preoccupazione della portata e delle conseguenze delle gerarchie di casta, della discriminazione basata sulla casta e del perpetuarsi delle violazioni dei diritti umani basate sulla casta, fra cui il rifiuto di accesso al sistema giuridico o al lavoro, la segregazione persistente, la povertà e la stigmatizzazione, nonché delle barriere legate alla casta che ostacolano l'esercizio dei diritti umani di base e l'agevolazione dello sviluppo umano; ribadisce il proprio invito all'UE e agli Stati membri a intensificare gli sforzi e ad appoggiare le iniziative a livello delle Nazioni Unite e nei paesi terzi pertinenti volte a eliminare la discriminazione legata alla casta;

Diritti LGBTIQ

68.  condanna fermamente le violazioni dei diritti umani, la discriminazione, le persecuzioni e le minacce alla vita e le uccisioni di persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender, non binarie, intersessuali e queer (LGBTIQ) in tutto il mondo, aggravate dal ricorso alla COVID-19 come pretesto per reprimere i difensori delle persone LGBTIQ e praticare la diffamazione omofobica e transfobica; invita l'UE a svolgere un ruolo di primo piano nella difesa dei diritti delle persone LGBTIQ nelle sedi internazionali, anche adoperandosi per la decriminalizzazione dell'orientamento sessuale, dell'identità di genere, dell'espressione di genere e delle caratteristiche sessuali e per l'eliminazione delle mutilazioni genitali intersessuali, della cosiddetta "terapia di conversione" e della sterilizzazione forzata delle persone transgender; accoglie con favore il fatto che la strategia per l'uguaglianza LGBTIQ 2020-2025 preveda l'impegno da parte dell'UE a includere le questioni LGBTIQ nella sua politica esterna, ivi compreso il sostegno nell'ambito dello strumento NDICI – Europa globale e dello strumento per i fondi preadesione; invita l'UE e gli Stati membri ad applicare scrupolosamente e con coerenza gli orientamenti dell'UE sulla promozione e la protezione dei diritti umani delle persone LGBTIQ nelle proprie politiche esterne;

Diritto alla libertà di pensiero, coscienza, religione o credo

69.  sostiene pienamente il diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione, il diritto di avere un credo o non credere, nonché il diritto di manifestare, cambiare o abbandonare la propria religione o il proprio credo senza timore di violenze, persecuzioni o discriminazioni; sottolinea l'importanza di affrontare la persecuzione per motivi di religione o di credo e condanna le persecuzioni subite dalle minoranze per tali motivi in molte parti del mondo; invita gli Stati membri e il SEAE a tenere particolarmente conto di questi casi e a rispondervi di conseguenza; condanna l'uso improprio delle leggi sulla blasfemia per perpetuare la discriminazione e deplora il ricorso alla religione e alle istituzioni religiose a danno dei diritti umani attraverso la persecuzione, anche con mezzi giuridici, delle minoranze e comunità religiose o di credo, di donne, di persone LGBTIQ e di altre persone in situazioni di vulnerabilità; ribadisce la sua condanna nei confronti di qualsiasi tentativo da parte delle autorità o dei governi di impedire o interferire nella scelta dei leader religiosi o di credo; sottolinea che gli Stati hanno la responsabilità di promuovere e salvaguardare i diritti umani delle persone appartenenti a minoranze religiose o di credo; sottolinea l'importanza delle iniziative della società civile a tale riguardo;

70.  invita la Commissione e il Consiglio ad attuare programmi ambiziosi per difendere la libertà di religione o di credo in tutto il mondo, anche incoraggiando e sostenendo gli sforzi internazionali per raccogliere prove di crimini di atrocità, portando gli autori dinanzi alla giustizia, rendendo efficaci le sentenze penali e risarcendo le vittime; invita il Consiglio, la Commissione, il SEAE e gli Stati membri a collaborare con i paesi terzi per adottare misure volte a prevenire e combattere i crimini d'odio;

71.  osserva che il posto di inviato speciale dell'UE per la promozione della libertà di religione o di credo al di fuori dell'UE è rimasto vacante per oltre un anno in totale; ribadisce il suo invito al Consiglio e alla Commissione a effettuare quanto prima una valutazione trasparente e completa dell'efficacia e del valore aggiunto della posizione dell'inviato speciale, a dotare quest'ultimo di risorse appropriate e a sostenerne adeguatamente il mandato istituzionale, la capacità e i compiti;

Minoranze nazionali, etniche e linguistiche

72.  ricorda gli obblighi degli Stati di proteggere i diritti delle loro minoranze nazionali, etniche, culturali, religiose e linguistiche nei rispettivi territori; invita la Commissione a sostenere la protezione dei diritti delle persone appartenenti a minoranze in tutto il mondo, anche nell'ambito del suo programma tematico sui diritti umani e la democrazia;

73.  invita i governi dei paesi partner dell'UE a rispettare i diritti umani fondamentali delle minoranze nazionali, etniche e linguistiche, ivi comprese la cultura, la lingua, la religione, le tradizioni e la storia, al fine di preservarne la cultura e la diversità; ribadisce la necessità che tali governi rispettino gli obblighi e gli impegni che si sono assunti nel quadro di trattati e accordi internazionali; deplora qualsiasi tentativo di ignorare i diritti fondamentali e umani delle minoranze etniche e linguistiche attraverso la loro assimilazione forzata;

Diritto a partecipare a elezioni libere e regolari

74.  sottolinea che il diritto a partecipare alla gestione degli affari pubblici, in particolare attraverso le elezioni, oltre a costituire un diritto umano in sé, è intrinsecamente connesso a una serie di altri diritti umani, il cui esercizio è fondamentale per un processo elettorale significativo, ed è centrale per i governi democratici;

75.  condanna fermamente l'erosione dei valori democratici in una serie di paesi terzi e le sfide all'integrità elettorale, la violenza elettorale, l'uso improprio di risorse amministrative da parte dei partiti al governo, le misure repressive contro gli oppositori politici, la censura e le minacce nei confronti dei media indipendenti e l'aumento della disinformazione; esorta l'UE ad affrontare e contrastare questa situazione estremamente preoccupante e a presentare proposte concrete ed efficaci, riaffermando la sua volontà di assumere un ruolo guida nella promozione dei valori democratici e di elezioni libere e regolari nei paesi terzi;

76.  deplora che regimi autoritari e illiberali si stiano allontanando dal percorso delle democrazie mature, dai diritti umani universali e dagli standard democratici, creando una falsa impressione di legittimazione mediante processi elettorali fittizi che non sono liberi né equi né trasparenti; invita l'UE e i suoi Stati membri a rafforzare la promozione della "resilienza democratica" da parte dell'Unione nei paesi terzi ricorrendo a tutti gli strumenti a loro disposizione;

77.  chiede che la protezione dei processi democratici ed elettorali sia definita preoccupazione primaria a livello mondiale e chiede che venga elaborato un quadro efficace per le risposte a tutti i tipi di interferenze nei processi elettorali, in stretta collaborazione con organizzazioni internazionali come l'OSCE;

Corruzione e diritti umani

78.  ritiene che la corruzione agevoli, perpetui e istituzionalizzi le violazioni dei diritti umani e incida in maniera sproporzionata sui singoli individui e sui gruppi più vulnerabili ed emarginati nella società; ribadisce che l'UE e i suoi Stati membri devono affrontare la corruzione in quanto tale nella loro azione esterna applicando i più elevati standard di trasparenza ai loro finanziamenti ai paesi terzi, nonché sostenendo le organizzazioni della società civile, i giornalisti e gli informatori che combattono la corruzione, promuovendo la creazione di istituzioni efficienti responsabili in materia di lotta alla corruzione e l'adozione di solidi quadri normativi e affrontando la questione delle giurisdizioni che praticano la segretezza e i paradisi fiscali;

79.  invita l'UE ad adottare strumenti contro i leader autoritari e i loro facilitatori finanziari, compresi quelli coinvolti in brogli elettorali, a scoprire e congelare i beni illeciti e a promuovere l'applicazione della giurisdizione universale nei casi di gravi violazioni dei diritti umani;

80.  è consapevole del fatto che l'UE non può servire da buon esempio nella lotta contro la corruzione finché alcuni dei suoi Stati membri e alcuni attori con sede nell'UE hanno un bilancio sfavorevole in questo ambito; auspica che la Commissione e gli Stati membri intensifichino l'azione concreta contro le pratiche scorrette in questi campi; raccomanda che il Parlamento, la Commissione e gli Stati membri forniscano un sostegno significativo alle organizzazioni della società civile ai giornalisti e agli informatori impegnati nella lotta alla corruzione;

81.  sottolinea la necessità di elaborare principi relativi alla grande corruzione e di adoperarsi perché di essa venga formulata una definizione giuridica internazionalmente riconosciuta, comprendente la sua natura sistemica, come reato contemplato dal diritto nazionale e internazionale;

82.  chiede che gli attuali casi di impunità per grande corruzione siano affrontati attraverso una più rigorosa applicazione delle leggi in materia di lotta alla corruzione, al fine di garantire che i responsabili di sistemi di grande corruzione siano chiamati a rispondere delle loro azioni; chiede che vengano esaminati approcci globali che includano riforme delle istituzioni giudiziarie internazionali, come l'estensione della giurisdizione della Corte penale internazionale;

Regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani ("legge Magnitsky dell'UE")

83.  accoglie con favore l'adozione del regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani ("legge Magnitsky dell'UE") quale elemento essenziale con cui integrare gli strumenti dell'UE in materia di diritti umani e politica estera, che rafforza il ruolo dell'Unione quale attore globale nell'ambito dei diritti umani consentendole di adottare misure restrittive contro persone fisiche e giuridiche coinvolte in gravi violazioni dei diritti umani nel mondo; elogia il Consiglio per aver adottato le prime sanzioni mirate nel quadro del regime e lo invita ad adottare, se necessario, misure supplementari; ritiene che l'applicazione del regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani non eviti né escluda l'adozione di altri strumenti dell'UE per la protezione dei diritti umani, che possono essere combinati e complementari; condanna qualsiasi misura restrittiva arbitraria o ingiustificata nei confronti dell'UE o di altre entità quale ritorsione contro le decisioni adottate dall'Unione in virtù del suo regime globale di sanzioni in materia di diritti umani; deplora il fatto che il Consiglio abbia deciso di applicare il voto all'unanimità e ribadisce la sua richiesta di introdurre il voto a maggioranza qualificata per l'adozione di sanzioni in materia di diritti umani;

84.  ribadisce la sua richiesta di estendere l'ambito di applicazione del regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani agli atti di corruzione, al fine di garantire un'azione mirata ed efficace nei confronti dei facilitatori economici e finanziari degli autori di violazioni dei diritti umani; sottolinea la possibilità alternativa per la Commissione di presentare una proposta legislativa volta ad adottare un nuovo regime di sanzioni tematiche per affrontare i gravi episodi di corruzione definiti sulla base della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione; pone l'accento sulla necessità di una strategia efficace per attuare il regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani, in modo coerente sia con le altre politiche esterne dell'UE, in particolare in materia di diritti umani, sia con i quadri internazionali esistenti in materia di sanzioni; sottolinea che il regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani deve rispettare il principio di non incidere negativamente sulla popolazione generale del paese interessato, in linea con il diritto penale internazionale e il diritto internazionale umanitario; ricorda che l'applicazione coerente e uniforme di misure restrittive in tutti gli Stati membri è un presupposto per la credibilità e l'efficacia dell'azione esterna dell'UE; si compiace che la Commissione abbia annunciato l'intenzione di effettuare entro la fine del 2021 un riesame delle pratiche che compromettono le sanzioni e degli obblighi di segnalazione vigenti per gli Stati membri in merito alla loro attuazione e applicazione; invita la Commissione, nel suo ruolo di custode dei trattati, e il VP/AR, quale responsabile dell'unità, della coerenza e dell'efficacia della politica estera dell'UE, a garantire che le risposte nazionali al mancato rispetto delle misure restrittive adottate dall'UE siano efficaci, proporzionate e dissuasive;

Migrazione e asilo

85.  riafferma i diritti umani inalienabili dei migranti, dei rifugiati e delle persone vittime di sfollamenti forzati e invita l'UE e i suoi Stati membri a rispettarli pienamente e a includerli nella loro cooperazione con i paesi terzi, in termini sia di fissazione di norme giuridiche rigorose che, cosa altrettanto importante, di operatività, al fine di garantire l'effettiva tutela di tali diritti nella pratica; ricorda che l'UE e i suoi Stati membri, nell'ambito delle loro azioni esterne ed extraterritoriali, degli accordi e della cooperazione in materia di migrazione, frontiere e asilo, devono rispettare e proteggere i diritti umani, in particolare quelli sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali, tra cui il diritto alla vita e alla libertà e il diritto di asilo, in particolare la valutazione individuale delle domande di asilo;

86.  ribadisce il suo appello alla Commissione affinché effettui un riesame dell'impatto sui diritti umani della cooperazione con i paesi terzi in materia di migrazione, che comprenda sia una valutazione preliminare sia una valutazione dei meccanismi di monitoraggio, e affinché svolga valutazioni ex ante trasparenti dei rischi relativi all'impatto di qualsiasi cooperazione formale, informale o finanziaria dell'UE con i paesi terzi sui diritti dei migranti, dei rifugiati e delle persone vittime di sfollamenti forzati; chiede inoltre una maggiore trasparenza e un adeguato livello di controllo parlamentare e democratico sulla sua attività in questo settore; sottolinea i rischi connessi agli accordi informali in materia di rimpatrio e riammissione che non sono soggetti a controllo giudiziario e pertanto non consentono mezzi di ricorso efficaci per le violazioni dei diritti umani subite da migranti e richiedenti asilo; ribadisce pertanto la sua richiesta all'UE di garantire che tutti gli accordi di cooperazione in tema di migrazione e di riammissione con i paesi terzi siano rigorosamente conformi al diritto internazionale sui diritti umani, sui rifugiati e marittimo, in particolare alla Convenzione relativa allo status dei rifugiati; insiste sul fatto che i diritti umani debbano essere integrati e monitorati in tutte le attività svolte da Frontex e dall'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo;

87.  invita l'UE e i suoi Stati membri ad affrontare le cause profonde della migrazione e a sostenere e promuovere lo sviluppo, investire nell'istruzione e fornire assistenza diretta per migliorare le opportunità di vita, il che potrebbe contribuire a creare società più stabili e sostenibili; invita la Commissione, a tale proposito, ad analizzare i migliori metodi di dialogo con i paesi terzi; chiede che l'UE e i suoi Stati membri sostengano il diritto dei rifugiati e dei richiedenti asilo di fare ritorno nel proprio paese una volta cessate le persecuzioni o le violenze che hanno provocato il loro sfollamento, nel rispetto del principio di non respingimento;

88.  invita la Commissione a elaborare proposte legislative al fine di fornire agli Stati membri le garanzie necessarie per rispondere efficacemente alla strumentalizzazione della migrazione da parte dei paesi terzi; invita i paesi partner e le organizzazioni internazionali ad attuare quadri giuridici e a raddoppiare i loro sforzi di cooperazione sulla questione del traffico di migranti, garantendo la protezione dei migranti e scongiurando il loro sfruttamento;

89.  denuncia il numero di morti avvenute lungo le rotte migratorie e ribadisce la sua richiesta di stabilire un approccio europeo coordinato al fine di sostenere e garantire un processo di identificazione rapido ed efficace di coloro che sono morti durante il loro viaggio verso l'UE; si rammarica che alcuni potenziali richiedenti asilo siano stati respinti alla frontiera o espulsi in località in cui la loro vita è in pericolo, in violazione del diritto internazionale e, in particolare, del diritto d'asilo; denuncia gli attacchi contro le ONG che aiutano i migranti; invita l'UE e i suoi Stati membri a essere totalmente trasparenti riguardo all'assegnazione dei fondi destinati ai paesi terzi per la cooperazione in materia di migrazione, e a garantire che tale cooperazione non vada a beneficio – diretto o indiretto – di entità statali coinvolte in casi di violazione dei diritti umani; insiste sulla necessità di definire e attuare meglio i quadri di tutela per i migranti, in particolare attraverso l'apertura di canali sicuri e legali per i migranti e il miglioramento dell'accesso ai visti umanitari; chiede che il Parlamento europeo monitori gli accordi in materia di migrazione;

Diritto internazionale umanitario

90.  sottolinea che il rispetto universale del diritto internazionale umanitario e in materia di diritti umani è della massima importanza e invita le parti coinvolte nei conflitti armati del mondo a garantire il pieno, tempestivo e libero accesso da parte delle agenzie di aiuto umanitario alle popolazioni e alle aree vulnerabili e a proteggere tali popolazioni civili, in particolare le donne e i bambini, nonché gli operatori umanitari e sanitari, come garantito dalle convenzioni di Ginevra e dai relativi protocolli aggiuntivi; sottolinea l'importanza di contribuire alla creazione di corridoi umanitari per le situazioni di emergenza, comprese quelle che presentano un rischio, anche imminente, di degenerare in diffuse e gravi violazioni dei diritti umani;

91.  ribadisce che l'UE e i suoi Stati membri dovrebbero sostenere attivamente l'appello del Segretario generale delle Nazioni Unite e del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per un cessate il fuoco globale, anche attraverso l'adozione di misure efficaci contro il commercio illecito di armi e il miglioramento della trasparenza e della responsabilità delle esportazioni di armi da parte degli Stati membri; deplora il fatto che la pandemia di COVID-19 e i suoi effetti abbiano inasprito la violenza politica, intensificato la rivalità tra gruppi armati e aggravato le tensioni latenti da lungo tempo, lasciando le vittime più indifese; esprime profonda preoccupazione per l'aumento della violenza sessuale connessa ai conflitti in tale contesto sebbene nel 2020 si sia celebrato il 20° anniversario della risoluzione n. 1325 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulle donne, la pace e la sicurezza;

92.  esprime rinnovata preoccupazione, rammentando la sua risoluzione del 27 febbraio 2014 sull'utilizzo di droni armati(11), quanto al ricorso a droni armati al di fuori del quadro giuridico internazionale; ribadisce il suo invito affinché l'UE elabori urgentemente un quadro giuridicamente vincolante per l'utilizzo dei droni armati al fine di garantire che gli Stati membri, conformemente ai loro obblighi giuridici, non prendano parte a uccisioni mirate illegali né agevolino tali uccisioni da parte di Stati terzi; chiede inoltre alla Commissione di tenere il Parlamento adeguatamente informato in merito all'impiego di fondi dell'UE per tutti i progetti di ricerca e sviluppo associati alla costruzione di droni; chiede che vengano svolte valutazioni d'impatto in materia di diritti umani nell'ambito di progetti legati all'ulteriore sviluppo di droni; ricorda la sua risoluzione del 12 settembre 2018 sui sistemi d'arma autonomi(12) ed esorta il VP/AR e gli Stati membri a vietare lo sviluppo, la produzione e l'uso di sistemi d'arma totalmente autonomi che non dispongano di un controllo umano significativo sulle funzioni critiche della selezione e dell'attacco dei bersagli; insiste sull'avvio di negoziati internazionali su uno strumento giuridicamente vincolante che vieti i sistemi d'arma autonomi letali in assenza di un controllo umano significativo; esorta il VP/AR e gli Stati membri ad adottare una posizione comune per negoziati internazionali a tale riguardo;

Presenza di guerre e conflitti nel mondo e relativo impatto sui diritti umani

93.  sottolinea le minacce multiformi all'esercizio dei diritti umani derivanti dai moderni conflitti armati che, oltre agli Stati, spesso coinvolgono agenti non statali e organizzazioni terroristiche e hanno conseguenze umanitarie disastrose; evidenzia le violazioni e gli abusi dei diritti umani commessi da imprese militari e di sicurezza private; rimarca che le vittime di violazioni dei diritti umani hanno un accesso molto limitato alla giustizia in territori come quelli sotto occupazione o annessione, anche nelle zone interessate da conflitti congelati, dove le strutture giuridiche e istituzionalizzate messe a punto per la protezione dei diritti umani presentano carenze o sono inadeguate; ribadisce il suo appello all'UE affinché rafforzi la sua risposta ai conflitti, per i quali essa dovrebbe sviluppare appieno ed essere in grado di attuare in maniera autonoma i propri strumenti, anche in collaborazione con i paesi partner e le organizzazioni regionali, in particolare prestando profonda attenzione agli aiuti umanitari, alla prevenzione dei conflitti, alla giustizia di transizione, alla mediazione e ai buoni uffici, nonché alla riconciliazione, affrontando le cause profonde dei conflitti e fornendo il sostegno necessario alle missioni internazionali di consolidamento e mantenimento della pace nonché alle missioni dell'UE nel quadro della politica di sicurezza e di difesa comune, e alle operazioni di ricostruzione postbellica che sostengono e applicano una forte integrazione e un rigoroso controllo dei diritti umani nonché una solida prospettiva di genere;

94.  accoglie con favore il nuovo concetto di mediazione per la pace dell'UE che estende l'insieme di strumenti dell'Unione per la gestione delle crisi all'obiettivo più ampio della trasformazione dei conflitti; incoraggia lo sviluppo di ulteriori strumenti e capacità di dialogo in questo settore; ribadisce la sua richiesta agli Stati membri di contribuire a contenere i conflitti armati e le gravi violazioni dei diritti umani o del diritto internazionale umanitario rispettando rigorosamente le disposizioni dell'articolo 7 del trattato delle Nazioni Unite sul commercio delle armi concernente l'esportazione e la valutazione dell'esportazione nonché del codice di condotta dell'UE per le esportazioni di armi, anche in caso di trasferimenti di armi e di apparecchiature di sorveglianza e di intelligence che comportino il rischio che lo Stato o gli attori non statali importatori possano commettere o facilitare violazioni dei diritti umani o del diritto umanitario internazionale; ribadisce la sua richiesta di assicurare controlli più rigorosi a livello dell'UE sulle esportazioni di armi dell'Unione, un migliore controllo dell'uso finale delle armi esportate e un maggiore coordinamento delle decisioni nazionali in materia di esportazioni di armi;

95.  invita il VP/AR e il Consiglio a prestare particolare attenzione alla situazione dei diritti umani nei territori occupati o annessi e ad adottare misure efficaci per prevenire gravi violazioni dei diritti umani sul campo; insiste sull'importanza di garantire la coerenza della politica dell'UE in relazione a situazioni di occupazione o annessione di territori; ricorda che il diritto umanitario internazionale dovrebbe guidare la politica dell'UE in tutte queste situazioni, anche nei casi di occupazione prolungata; sottolinea la responsabilità delle aziende con sede nell'UE di applicare la politica in materia di dovuta diligenza più rigorosa nei confronti di qualsiasi attività economica o finanziaria all'interno di tali territori o con i medesimi e di assicurare un rigoroso rispetto del diritto internazionale nonché della politica di sanzioni dell'UE, qualora applicabile a tali situazioni;

Giustizia di transizione

96.  chiede di promuovere processi di giustizia di transizione che conferiscano potere alla società civile, alle vittime, alle popolazioni emarginate e vulnerabili, alle donne, ai bambini, ai giovani, nonché ai residenti delle zone rurali e urbane; incoraggia la creazione di collegamenti tra strutture permanenti quali i sistemi giudiziari nazionali e le istituzioni o le reti nazionali per la prevenzione delle atrocità e le iniziative in materia di giustizia di transizione; sottolinea la necessità di fornire alle vittime e alle comunità interessate strumenti, spazio e accesso alle informazioni;

Dovuta diligenza e responsabilità delle imprese

97.  sottolinea che l'UE ha un'opportunità unica di esercitare un effetto leva sulle imprese per difendere i diritti umani a livello globale grazie alla sua imminente legislazione vincolante in materia di dovuta diligenza e responsabilità delle imprese, che impone a queste ultime di individuare, prevenire, comunicare, contabilizzare e correggere effettivamente gli impatti negativi potenziali e/o effettivi sui diritti umani, l'ambiente e la buona governance in tutte le loro catene del valore e di garantire regimi di responsabilità civile, l'accesso alla giustizia per le vittime nonché l'assunzione di responsabilità; chiede che la legislazione si applichi a tutte le imprese di grandi dimensioni disciplinate dal diritto di uno Stato membro, stabilite nel territorio dell'Unione od operanti nel mercato interno, nonché alle piccole e medie imprese (PMI) quotate in borsa e alle PMI nei settori ad alto rischio, tenendo debitamente conto del principio di proporzionalità; sottolinea la necessità di stabilire e applicare controlli amministrativi e sanzioni per rendere efficace la legislazione e garantire condizioni di parità per le imprese; ritiene che le strategie di dovuta diligenza delle imprese dovrebbero essere definite e attuate attraverso consultazioni significative e periodiche delle parti interessate ed essere messe a disposizione del pubblico; accoglie con favore la piena entrata in vigore del regolamento sulla tassonomia dell'UE(13), nel 2020, e del regolamento dell'UE sui minerali originari di zone di conflitto(14), nel 2021, in quanto si tratta di misure costruttive in questo settore;

98.  ribadisce che, secondo le stime, due terzi dei difensori dei diritti umani uccisi in tutto il mondo lo scorso anno erano impegnati nella protezione della loro terra e dell'ambiente e nella difesa dei diritti delle popolazioni indigene, spesso nel contesto delle imprese; sottolinea la necessità sempre più cruciale, espressa dai difensori dei diritti umani, che l'UE attui una legislazione vincolante sul dovere di diligenza in materia di diritti umani per le imprese;

99.  ribadisce le sue richieste di combattere ed eliminare il lavoro forzato e altre forme di violazione dei diritti umani nelle catene di approvvigionamento, tra cui le violazioni dei diritti ambientali, dei popoli indigeni e del lavoro, nonché le minacce e gli attacchi a danno di difensori dei diritti umani; invita le istituzioni dell'UE a dare l'esempio e a effettuare valutazioni approfondite nel quadro della dovuta diligenza dei venditori, compresi i subappaltatori, provenienti da paesi terzi; invita la Commissione e il Consiglio a vietare tutte le importazioni di prodotti fabbricati a seguito di gravi violazioni dei diritti umani, compreso il lavoro forzato su base paritaria; invita le imprese europee ad adempiere alla loro responsabilità aziendale effettuando una revisione approfondita delle loro catene di approvvigionamento per garantire che non siano coinvolte in violazioni dei diritti umani;

100.  osserva che nel 2021 ricorre il decimo anniversario dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, un vero e proprio quadro i cui orientamenti, in particolare quelli del terzo pilastro incentrati sull'accesso ai mezzi di ricorso e sul rispetto dei difensori dei diritti umani, forniscono una struttura essenziale per la cooperazione con i paesi terzi in materia di prevenzione, nonché sull'accesso ai meccanismi giudiziari ed extragiudiziari di reclamo e di ricorso per le vittime; sottolinea l'importanza che tutti i paesi attuino appieno i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e invita gli Stati membri dell'Unione che non lo abbiano ancora fatto ad adottare quanto prima piani d'azione nazionali sui diritti delle imprese; pone in evidenza la necessità di istituire uno strumento internazionale vincolante per regolamentare le attività delle società transnazionali e di altre società nel quadro del diritto internazionale dei diritti umani; incoraggia l'UE e i suoi Stati membri a partecipare in modo costruttivo all'attività del gruppo di lavoro intergovernativo delle Nazioni Unite sulle società transnazionali e altre imprese commerciali in materia di rispetto dei diritti umani; ritiene che si tratti di un passo avanti necessario per la promozione e la tutela dei diritti umani;

L'importanza di forti clausole sui diritti umani negli accordi internazionali

101.  ribadisce il suo invito a includere in modo sistematico clausole applicabili sui diritti umani in tutti gli accordi internazionali tra l'UE e i paesi terzi, ivi compresi accordi di libero scambio, accordi di associazione e accordi autonomi per la tutela degli investimenti; chiede di migliorare l'impiego di tali clausole, anche mediante la definizione di appositi meccanismi di monitoraggio e risoluzione dei problemi; chiede che tali clausole siano applicate mediante parametri di riferimento chiari e sottoposte a monitoraggio, con il coinvolgimento del Parlamento, della società civile e delle pertinenti organizzazioni internazionali; sottolinea che l'istituzione di parametri di riferimento specifici potrebbe indurre l'UE a valutare l'introduzione della proporzionalità nelle sanzioni in caso di non conformità; evidenzia che le violazioni degli accordi dovrebbero comportare chiare conseguenze, tra cui, in ultima istanza, la sospensione o il ritiro dell'UE dall'accordo per i casi più gravi o persistenti di violazioni dei diritti umani; raccomanda l'inclusione di meccanismi di monitoraggio in materia di diritti umani in tutti gli accordi commerciali e relativi a investimenti esteri, nonché di meccanismi di reclamo, al fine di garantire un mezzo di ricorso efficace per i cittadini coinvolti e le parti interessate locali coinvolte;

Commercio e sistema di preferenze generalizzate (SPG)

102.  sottolinea il forte nesso tra commercio e diritti umani e il ruolo di incentivazione svolto dall'accesso al commercio nel rispetto della condizionalità in materia di diritti umani per i paesi terzi; prende atto della recente proposta della Commissione relativa a una revisione del regolamento SPG(15), che rappresenta un'opportunità per rafforzare ulteriormente tale nesso; pone l'accento sul necessario contributo dell'SPG al conseguimento degli obiettivi del Green Deal europeo, tra le altre politiche, e suggerisce di valutare la possibilità di prevedere un trattamento preferenziale per i beni sostenibili; sottolinea che l'accesso allo status SPG+ è subordinato al rispetto delle convenzioni internazionali e ai progressi nel settore dei diritti umani e chiede la rigorosa applicazione della condizionalità ai paesi partner, compresa, se giustificata, la revoca dello status SPG+; esorta la Commissione a utilizzare parametri di riferimento chiari e trasparenti nel valutare il rispetto degli obblighi dell'SPG+;

103.  sottolinea la necessità di un impegno e un dialogo continui tra l'UE e tutte le parti interessate nei paesi beneficiari, in particolare le organizzazioni della società civile e i sindacati, nonché di un ulteriore miglioramento della trasparenza e del monitoraggio al fine di garantire che il sistema SPG raggiunga il suo obiettivo in materia di sviluppo sostenibile e di buona governance;

Tecnologie digitali

104.  evidenzia l'importante ruolo svolto dalle tecnologie digitali, in particolare durante la pandemia di COVID-19; sottolinea che tali tecnologie continueranno a essere applicate in tutto il mondo nel periodo successivo alla pandemia e che dovrebbero essere adeguatamente disciplinate per sfruttarne i punti di forza evitando al contempo eventuali effetti negativi sui diritti umani; evidenzia in particolare l'importanza di garanzie efficaci per tutelare il diritto alla vita privata e alla protezione dei dati nei sistemi di sorveglianza di massa connessi alla sanità e del loro utilizzo proporzionato, che dovrebbe essere altresì limitato nel tempo; sottolinea i rischi evidenti derivanti dall'utilizzo improprio delle tecnologie di sorveglianza nei confronti dei difensori dei diritti umani, degli esponenti dell'opposizione, dei giornalisti, della società civile e di altri soggetti, soprattutto perché tali tecnologie rappresentano un grave ostacolo alla difesa dei diritti umani, un rischio per la tutela della vita privata e la libertà di espressione e una grave minaccia alle istituzioni democratiche; invita l'UE a elaborare con urgenza un solido quadro normativo in questo settore per garantire che l'uso di tali tecnologie sia conforme alle norme internazionali in materia di diritti umani; invita l'UE e i suoi Stati membri ad assicurare un pieno dovere di diligenza in materia di diritti umani e un idoneo controllo delle esportazioni di tecnologie di sorveglianza e dell'assistenza tecnica europee; invita l'UE e gli Stati membri a dialogare con i governi dei paesi terzi per porre fine alle pratiche legislative repressive in materia di cibersicurezza e lotta al terrorismo; invita l'UE ad adottare un'iniziativa volta promuovere una moratoria immediata e globale sulla vendita, sul trasferimento e sull'uso della tecnologia spyware;

105.  prende atto dei vantaggi derivanti dal maggiore utilizzo dell'intelligenza artificiale, ma sottolinea che le tecnologie devono essere sviluppate, diffuse e utilizzate sotto un'efficace supervisione umana, in piena trasparenza e garantendo responsabilità e non discriminazione, in particolare per evitare pregiudizi nelle decisioni automatizzate e violazioni della protezione dei dati;

106.  sottolinea il ruolo fondamentale delle piattaforme sociali nel promuovere la libertà di espressione e di organizzazione, ma pone in evidenza la necessità di garanzie adeguate per prevenire, da un lato, la manipolazione ovvero la limitazione o selezione ingiustificata dei contenuti degli utenti, compresa la censura automatizzata, e, dall'altro, la diffusione dell'incitamento all'odio, delle notizie false, della disinformazione e dei contenuti volutamente dannosi; invita l'UE a proporre modalità per agevolare l'attività online dei difensori dei diritti umani e favorire il riconoscimento del fatto che il dibattito sui diritti umani dovrebbe essere promosso e protetto in qualsiasi circostanza; accoglie con favore l'adozione delle nuove norme dell'UE sul controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di tecnologie a duplice uso;

107.  sottolinea che la democrazia sta affrontando crescenti minacce sotto forma di finanziamenti esteri occulti, disinformazione e altre interferenze online, ed evidenzia che negli Stati autoritari Internet e il ciberspazio sono spesso l'unico ambiente libero dal controllo statale e dalla censura dei difensori dei diritti umani, dei media liberi e dell'opposizione filodemocratica; invita la Commissione e il Consiglio a rafforzare la risposta e l'operato dell'UE ai fini della creazione di salvaguardie internazionali in materia di disinformazione, attacchi informatici e altre minacce ibride provenienti da attori stranieri malevoli che cercano di minare la resilienza delle società e i processi democratici in tutta l'UE, nel nostro vicinato e oltre; sottolinea inoltre la necessità di garantire maggiore sostegno pubblico alla ricerca di nuove modalità per contrastare la diffusione di notizie false;

Pena di morte, tortura e altre forme di maltrattamento

108.  ribadisce la sua ferma opposizione alla pena di morte alla luce della sua natura crudele e irreversibile e invita l'UE a intensificare gli sforzi per sostenerne l'abolizione universale; sottolinea che nel 2020 è emersa una tendenza positiva verso una moratoria sulle esecuzioni in vista dell'abolizione definitiva della pena di morte, dato che 123 Stati hanno votato a favore della risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite su tale questione; è tuttavia estremamente preoccupato per il drammatico aumento delle esecuzioni in alcuni paesi; esorta l'UE e gli Stati membri a difendere l'abolizione della pena di morte in tutti i consessi internazionali e a raccomandare il più ampio sostegno possibile a questa posizione;

109.  deplora il fatto che la tortura e i trattamenti disumani o degradanti continuino a essere diffusi in molti paesi e invita l'UE a intensificare gli sforzi volti a debellare tali pratiche, sostenendo nel contempo le vittime e promuovendo meccanismi per assicurare i responsabili alla giustizia; esorta i paesi che ancora non abbiano ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti e il relativo protocollo opzionale a procedere in tal senso; riconosce l'importanza delle organizzazioni della società civile e dei difensori dei diritti umani nella lotta contro la tortura e altre forme di maltrattamento; denuncia con la massima fermezza le violazioni dei diritti umani segnalate nei luoghi di detenzione e chiede un'indagine sistematica su tutte le presunte violazioni;

o
o   o

110.  incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Presidente della 76ª sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, al Presidente del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, all'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani e ai capi delle delegazioni dell'UE.

(1) GU L 410 I del 7.12.2020, pag. 1.
(2) GU L 206 dell'11.6.2021, pag. 1.
(3) GU L 209 del 14.6.2021, pag. 1.
(4) GU C 118 dell'8.4.2020, pag. 15.
(5) GU C 411 del 27.11.2020, pag. 30.
(6) GU C 404 del 6.10.2021, pag. 202.
(7) GU C 456 del 10.11.2021, pag. 94.
(8) GU C 474 del 24.11.2021, pag. 11.
(9) GU C 15 del 12.1.2022, pag. 111.
(10) Testi approvati, P9_TA(2021)0388.
(11) GU C 285 del 29.8.2017, pag. 110.
(12) GU C 433 del 23.12.2019, pag. 86.
(13) GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13.
(14) GU L 130 del 19.5.2017, pag. 1.
(15) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, avanzata dalla Commissione (COM(2021)0579).


Corruzione e diritti umani
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Raccomandazione del Parlamento europeo del 17 febbraio 2022 al Consiglio e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza concernente la corruzione e i diritti umani (2021/2066(INI))
P9_TA(2022)0042A9-0012/2022

Il Parlamento europeo,

–  vista la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC), entrata in vigore il 14 dicembre 2005,

–  viste la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti umani,

–  vista la Carta delle Nazioni Unite,

–  visti il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e il Patto internazionale relativo ai diritti sociali, economici e culturali,

–  vista la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,

–  vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

–  viste la Convenzione dell'Organizzazione per lo sviluppo e la cooperazione economica (OCSE) sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, la raccomandazione del Consiglio per la lotta alla corruzione del 2009 e la raccomandazione del 1996 sulla deducibilità delle tangenti a pubblici ufficiali stranieri e di altri strumenti correlati,

–  vista la relazione dell'OCSE del 2010 dal titolo "Post-Public Employment: Good practices for preventing Conflict of Interest" (Impiego post mandato: buone pratiche in materia di prevenzione dei conflitti di interesse),

–  vista la Convenzione del 1997 relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea(1),

–  visto il piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia 2020-2024, adottato dal Consiglio dell'Unione europea il 18 novembre 2020,

–  visti gli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani, quali adottati in occasione della 2914a sessione del Consiglio "Affari generali" dell'8 dicembre 2008,

–  visti gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) enunciati nella risoluzione delle Nazioni Unite del 25 settembre 2015 dal titolo "Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile", compreso l'OSS 16, che introduce l'impegno a lottare contro la corruzione,

–  vista la relazione della Banca europea per gli investimenti (BEI), dell'8 novembre 2013, dal titolo "Politica di prevenzione e di dissuasione di pratiche vietate nelle attività della Banca europea per gli investimenti" ("Politica antifrode della BEI"),

–  visti i Principi guida su imprese e diritti umani: attuare il quadro delle Nazioni Unite "Proteggere, rispettare e rimediare",

–  viste l'edizione 2011 delle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali e le norme elaborate in materia di lotta alla corruzione,

–  viste le conclusioni del Consiglio su imprese e diritti umani del 20 giugno 2016,

–  visto il regolamento (UE) 2020/1998 del Consiglio, del 7 dicembre 2020, relativo a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani(2),

–  vista la sua risoluzione sul regime globale di sanzioni in materia di diritti umani, dell'8 luglio 2021 (legge Magnitsky dell'UE)(3),

–  visti il regolamento globale sulle sanzioni anticorruzione 2021 del Regno Unito e i principi generali per risarcire le vittime che risiedono all'estero (compresi gli Stati interessati) nei casi che riguardano la concussione, la corruzione e i reati economici,

–  vista l'adozione da parte del Parlamento francese di nuove disposizioni vincolanti per la restituzione di beni confiscati sottratti alle persone nei loro paesi di origine,

–  vista la sua risoluzione del 10 marzo 2021 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti la dovuta diligenza e la responsabilità delle imprese(4),

–  vista la sua risoluzione del 17 dicembre 2020 sul governo societario sostenibile(5),

–  vista la sua risoluzione del 19 maggio 2021 sugli effetti dei cambiamenti climatici sui diritti umani e il ruolo dei difensori dell'ambiente in tale ambito(6),

–  vista la sua risoluzione del 25 novembre 2020 sulle conseguenze della pandemia di COVID-19 sul piano della politica estera(7),

–  vista la sua risoluzione del 13 settembre 2017 sulla corruzione e i diritti umani nei paesi terzi(8),

–  vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2016 sulla responsabilità delle imprese per gravi violazioni dei diritti umani nei paesi terzi(9),

–  vista la sua risoluzione dell'8 luglio 2015 sull'elusione e l'evasione fiscale quali sfide per la governance, la protezione sociale e lo sviluppo nei paesi in via di sviluppo(10),

–  vista la sua risoluzione dell'8 ottobre 2013 sulla corruzione nei settori pubblico e privato: l'impatto sui diritti umani nei paesi terzi(11),

–  visti la direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, e il pacchetto di proposte legislative della Commissione europea per rafforzare le norme dell'UE in materia di antiriciclaggio di denaro e contrasto del finanziamento del terrorismo (AML/CTF), pubblicato il 20 luglio 2021(12),

–  visto l'articolo 83, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), relativo alle sfere di criminalità che presentano una dimensione transnazionale, compresa la corruzione, nelle quali l'UE può stabilire norme comuni mediante direttive,

–  vista la direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea(13),

–  vista la direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio(14),

–  viste le Convenzioni civile e penale sulla corruzione del Consiglio d'Europa, nonché altri strumenti giuridici e raccomandazioni politiche in materia adottate dagli organi del Consiglio d'Europa, anche su norme comuni contro la corruzione nel finanziamento dei partiti politici e delle campagne elettorali, e le risoluzioni (98) 7 e (99) 5, approvate dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa rispettivamente il 5 maggio 1998 e 1° maggio 1999, che istituiscono il gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO),

–  vista la risoluzione (97) 24 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, del 6 novembre 1997, sui venti principi guida per la lotta alla corruzione,

–  vista la dichiarazione GRECO, del 15 aprile 2020, sui rischi di corruzione e utili riferimenti giuridici nel contesto della COVID-19,

–  visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee(15),

–  vista la dichiarazione politica dal titolo "Our common commitment to effectively addressing challenges and implementing measures to prevent and combat corruption and strengthen international cooperation" (Il nostro impegno comune per affrontare efficacemente le sfide e attuare misure per prevenire e combattere la corruzione e rafforzare la cooperazione internazionale), adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 giugno 2021 durante la sua sessione speciale contro la corruzione, e il contributo dell'UE al documento prodotto dalla sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sulla corruzione del 17 dicembre 2019,

–  vista la relazione del 17 giugno 2020 del gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sul tema dei diritti umani, delle imprese internazionali e altre imprese dal titolo "Connecting the business and human rights and the anti-corruption agendas" (Connessione tra imprese e diritti umani e agenda anticorruzione),

–  vista la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sulle istituzioni nazionali per la promozione e la tutela dei diritti umani, adottata il 17 dicembre 2015, e la risoluzione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite sulle istituzioni nazionali per la promozione e la tutela dei diritti umani, adottata il 29 settembre 2016,

–  vista la relazione del 21 aprile 2020 dell'ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani (OHCHR) sulle sfide e sulle migliori pratiche applicate dagli Stati nell'integrazione dei diritti umani all'interno delle proprie strategie politiche nazionali di lotta alla corruzione, comprese quelle rivolte ad attori non statali, come il settore privato,

–  vista la relazione del 15 aprile 2016 dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani sulle migliori pratiche per contrastare l'impatto negativo della corruzione sul godimento di tutti i diritti umani, e la relazione finale del 5 gennaio 2015 del comitato consultivo del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite sul tema dell'impatto negativo della corruzione sul godimento dei diritti umani,

–  visto il progetto di linee guida dell'Alto Commissario per i diritti umani (OHCHR) su un quadro legislativo volto ad agevolare il recupero di beni,

–  vista l'iniziativa del Global Compact delle Nazioni Unite sull'armonizzazione delle strategie e delle misure con i principi universali in materia di diritti umani, lavoro, ambiente e lotta alla corruzione,

–  viste le raccomandazioni del gruppo di azione finanziaria,

–  visto l'indice annuale di percezione della corruzione di Transparency International,

–  visto l'articolo 118 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A9-0012/2022),

A.  considerando che la corruzione facilita, perpetua e istituzionalizza le violazioni dei diritti umani e ostacola il rispetto e l'attuazione dei diritti umani; che la corruzione è un reato elencato all'articolo 83, paragrafo 1, TFUE, che richiede una definizione e un approccio comuni a causa della sua natura particolarmente grave e della sua dimensione transfrontaliera;

B.  considerando che la corruzione colpisce in modo sproporzionato gli individui e i gruppi più vulnerabili ed emarginati della società, violando il diritto alla non discriminazione e impedendo loro, in particolare le donne, la parità di accesso alla partecipazione politica, ai servizi di base e pubblici, alla giustizia, alle risorse naturali, all'occupazione, all'istruzione, alla sanità e all'alloggio; che la corruzione acuisce la povertà e le disuguaglianze, sottraendo ricchezza e beni pubblici, danneggiando nel contempo la conservazione dell'ambiente naturale e la sostenibilità ambientale;

C.  considerando che la corruzione è un fenomeno complesso e globale che esiste in tutti i paesi del mondo a prescindere dai loro sistemi economici e politici; che la lotta alla corruzione richiede la cooperazione internazionale ed è un elemento integrante degli impegni internazionali volti a realizzare i diritti umani, proteggere il pianeta e garantire pace e prosperità per tutti entro il 2030, nel quadro degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (OSS), in particolare l'OSS n. 16 per la promozione della giustizia, della pace e dell'inclusione nelle società e, tra l'altro, impegna la comunità internazionale a incrementare il recupero e la restituzione di beni sottratti;

D.  considerando che solitamente la corruzione si associa tra l'altro a un uso improprio del potere, un'assenza di responsabilità, l'ostacolo alla giustizia, l'esercizio di un'influenza indebita, l'istituzionalizzazione della discriminazione, il clientelismo, l'appropriazione dello Stato, il nepotismo, il perdurare delle cleptocrazie e la distorsione dei meccanismi di mercato, essendo spesso legata alla criminalità organizzata, e che essa è favorita dall'inadeguatezza della trasparenza e dell'accesso alle informazioni; che il crescente autoritarismo e l'emergere di regimi antidemocratici producono terreno fertile per la corruzione, il cui contrasto richiede una cooperazione internazionale con democrazie guidate dagli stessi principi; che la corruzione rende i paesi vulnerabili a influenze straniere malevole e danneggia ulteriormente le istituzioni democratiche;

E.  considerando che i paesi, le comunità, le imprese o i singoli individui possono diventare vittime di corruzione, in particolare quelli coinvolti negli sforzi volti a indagare, denunciare, perseguire e giudicare i casi di corruzione, che sono maggiormente a rischio e necessitano di una protezione efficace; che la denuncia di atti di corruzione è tra le principali cause di omicidio dei giornalisti e che, secondo il Comitato per la protezione dei giornalisti, nel 2021 sono stati uccisi cinque giornalisti che indagavano su casi di corruzione; che la protezione degli informatori dalle azioni di ritorsione e la garanzia di una protezione giuridica efficace e di procedure di segnalazione sicure nei settori pubblico e privato sono parte integrante della lotta alla corruzione; che tutte le misure anticorruzione devono rispettare le norme in materia di diritti umani;

F.  considerando che la corruzione danneggia la governance e la qualità dei servizi pubblici, compromette l'efficienza e l'efficacia delle istituzioni democratiche, la governance delle società, il sistema di bilanciamento dei poteri e i principi democratici, indebolisce lo Stato di diritto, erode la fiducia pubblica e impedisce uno sviluppo sostenibile, determinando l'impunità degli autori, l'illecito arricchimento delle persone in posizione di potere e l'accaparramento del potere allo scopo di eludere la giustizia; che l'assenza di un sistema giudiziario indipendente pregiudica il rispetto dello Stato di diritto; che la corruzione è un importante catalizzatore e fattore di conflitto, in particolare nei paesi in via di sviluppo, e destabilizza gli sforzi di consolidamento della pace, provocando enormi violazioni dei diritti umani e in alcuni casi perdite di vite umane; che i flussi finanziari illeciti dai paesi in via di sviluppo sono promossi e incoraggiati da giurisdizioni segrete e paradisi fiscali, nonché da attori finanziari e legali, molti dei quali operano dall'interno dell'Unione europea; che le indagini e il perseguimento di tali reati restano limitati;

G.  considerando che le pratiche di corruzione in ambito politico, come le frodi elettorali, il finanziamento illecito delle campagne e dei partiti politici e il clientelismo, compromettono il diritto civile e politico di partecipare agli affari pubblici, di votare e di essere eletti a cariche pubbliche e minano la fiducia nei partiti politici, nei rappresentanti eletti, nei processi democratici e nei governi, minando in tal modo la legittimità democratica e la fiducia dei cittadini nella politica; che, in assenza di una regolamentazione efficace, il finanziamento delle campagne e dei partiti politici sono particolarmente esposti ai rischi di corruzione e sono sfruttati in tutto il mondo, in particolare da attori privati e paesi stranieri, per esercitare influenza e interferire nelle elezioni, nelle campagne referendarie e nei dibattiti sociali; che alcuni paesi stranieri e attori non statali ricorrono alla corruzione come strumento di politica estera per ostacolare il progresso verso democrazie funzionanti e attuano sempre più strategie di élite capture e cooptazione di funzionari pubblici sia nell'UE che nel mondo, al fine di promuovere i loro interessi nei processi legislativi e politici;

H.  considerando che in taluni paesi la crisi COVID-19 in corso ha aggravato gli abusi dei diritti umani correlati alla corruzione, in quanto i paesi che presentano livelli più elevati di corruzione registrano numeri più elevati di morti associate alla COVID e che le comunità più vulnerabili sono colpite in modo sproporzionato; che la corruzione ostacola il godimento dei diritti umani, delle libertà fondamentali e di un equo tenore di vita, poiché limita la capacità degli Stati di erogare e distribuire equamente servizi di sanità pubblica o vaccini; che i prodotti farmaceutici e i dispositivi medici sono particolarmente vulnerabili alla corruzione; che molti governi hanno utilizzato in modo improprio i poteri emergenziali legati alla COVID-19 per accentrare i loro poteri, rafforzare le restrizioni imposte ai giornalisti, agli informatori e alle organizzazioni della società civile (OSC) che lavorano per portare alla luce le corruzione;

I.  considerando che la credibilità esterna dell'UE dipende anche da un'efficace azione di contrasto alla corruzione all'interno dei suoi Stati membri e a livello dell'UE; che diversi Stati membri dell'UE occupano un posto di primo piano nell'indice di opacità finanziaria 2020 del Tax Justice Network, che classifica le giurisdizioni in base al loro livello di segretezza e alla portata delle attività offshore; che negli Stati membri sono state documentate carenze nelle revisioni effettuate dal Forum globale dell'OCSE sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali e dalla Task Force "Azione finanziaria"; che gli Stati membri dell'UE dovrebbero aumentare la trasparenza della proprietà dei media;

J.  considerando che i programmi di cittadinanza e residenza degli investitori in vigore in alcuni Stati membri sono utilizzati impropriamente a fini di riciclaggio di denaro o di occultamento di fondi ottenuti da attività corrotte; che molti Stati membri dispongono di norme per prevenire l'indebita influenza e la corruzione da parte di legislatori e funzionari pubblici, valide anche per gli ex funzionari pubblici, che svolgono un ruolo fondamentale nella prevenzione, nell'individuazione e nel monitoraggio delle attività corrotte, ma che tali norme sono solo parzialmente applicate, mentre le norme armonizzate a livello dell'UE sono insufficienti e devono essere rafforzate;

K.  considerando che l'Assemblea generale delle Nazioni Unite, nella sua dichiarazione politica del 2 giugno 2021, ha riconosciuto la propria responsabilità e l'esigenza di agire urgentemente contro la corruzione, si è impegnata a raddoppiare gli sforzi di prevenzione e a perseguire un approccio multilaterale contro la corruzione, in particolar modo alla luce della pandemia di COVID-19;

L.  considerando che l'UE sostiene i paesi terzi nella loro lotta alla corruzione, non solo con assistenza tecnica, azioni diplomatiche e sostegno finanziario, e in consessi multilaterali, ma anche attraverso la legislazione, la normazione, gli orientamenti e i quadri di riferimento per l'azione esterna dell'UE;

M.  considerando che il Consiglio si è impegnato a contrastare la corruzione nel piano d'azione dell'UE per i diritti umani per il periodo 2020-2024, con un'assistenza a tutto campo attraverso il sostegno a riforme dell'amministrazione pubblica, strategie efficaci e quadri giuridici efficaci contro la corruzione, compresa la protezione degli informatori e dei testimoni, organismi specializzati, parlamenti, mezzi di comunicazione e OSC indipendenti, ma anche attraverso il sostegno alla ratifica e all'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC); che la credibilità esterna dell'UE dipende anche da un'efficace azione di contrasto alla corruzione all'interno dei suoi Stati membri;

N.  considerando che il settore privato e le imprese, in particolare le multinazionali e gli istituti bancari, possono svolgere un ruolo chiave nella lotta alla corruzione a livello globale e nella riduzione del suo impatto sui diritti umani; che gli istituti bancari possono contribuire in modo significativo a individuare il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e altre attività illecite connesse alla corruzione, sottolineando in tal modo l'importanza di instaurare relazioni di cooperazione proficue tra le istituzioni statali e il settore privato;

O.  considerando che le legislazioni obbligatorie in materia di dovuta diligenza delle imprese sono strumenti indispensabili per prevenire, affrontare e porre rimedio efficacemente alle violazioni dei diritti umani e dell'ambiente a livello globale lungo l'intera catena di approvvigionamento e non dovrebbero incidere negativamente sulle piccole e medie imprese (PMI); che le norme dell'UNCAC dovrebbero essere inserite tra gli obblighi di dovuta diligenza previsti nella prossima proposta della Commissione in materia;

P.  considerando che i regimi sanzionatori dell'UE basati sui singoli paesi consentono già di adottare misure mirate nei confronti di persone ed entità responsabili di aver compromesso la democrazia e lo Stato di diritto, comprese gravi irregolarità finanziarie in relazione ai fondi pubblici, nella misura in cui gli atti sono contemplati dall'UNCAC; che l'adozione del regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani (legge Magnitsky dell'UE) rappresenta un'integrazione essenziale al pacchetto di strumenti dell'UE; che il Parlamento ha ripetutamente chiesto l'estensione del suo campo di applicazione per includere esplicitamente gli atti di corruzione, al fine di combattere efficacemente tutte le violazioni dei diritti umani, indipendentemente dalla natura del reato, e di creare un regime complementare nel caso in cui gli atti di corruzione non siano inclusi nella revisione del regime attuale; che anche gli Stati Uniti, il Canada e il Regno Unito hanno adottato regimi anticorruzione simili;

1.  raccomanda al Consiglio e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza di:

  

Verso una strategia globale anticorruzione dell'UE

   a) riconoscere il legame tra corruzione e diritti umani e il ruolo della corruzione quale enorme ostacolo al godimento di tutti i diritti umani; adottare, pertanto, un approccio basato sui diritti umani nella lotta alla corruzione, concentrandosi sulle vittime della stessa, e porre la lotta alla corruzione al centro di tutti gli sforzi e le politiche dell'UE che promuovono i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto in tutto il mondo; affrontare la corruzione quale fenomeno globale che richiede istituzioni anticorruzione efficaci, meccanismi di prevenzione e un quadro normativo internazionale, nonché il recupero dei beni e l'azione penale all'interno dell'UE; avviare i lavori al fine di elaborare una definizione di corruzione riconosciuta a livello internazionale, servendosi dell'UNCAC come orientamento; riconoscere che la lotta alla corruzione richiede un'azione concertata a livello mondiale e una maggiore collaborazione tra gli specialisti anticorruzione e i diritti umani; promuovere la cooperazione tra l'Unione europea, i suoi Stati membri e i paesi terzi, soprattutto a livello di cooperazione giudiziaria e di contrasto e di condivisione delle informazioni, così da favorire lo scambio di buone pratiche e di strumenti efficaci nella lotta contro la corruzione;
   b) riconoscere che la trasparenza è il fulcro di ogni strategia anticorruzione; chiede, alla luce di quanto precede, la revoca delle norme eccessive in materia di segreto professionale nei settori pertinenti, in particolare il settore finanziario, e promuove lo scambio automatico di informazioni sulla frode fiscale e l'elusione fiscale, nonché la rendicontazione pubblica paese per paese da parte delle multinazionali e i registri pubblici dei titolari effettivi delle società; adottare una politica di tolleranza zero nei confronti dei paradisi fiscali, in quanto consentono di dissimulare facilmente i flussi finanziari illeciti;
   c) riconoscere l'attuale tendenza verso la ritirata delle democrazie e la nascita delle cleptocrazie nel mondo, nonché il legame intrinseco che le unisce, anche a causa del crescente ruolo svolto dagli oligarchi in alcuni paesi; assumere un ruolo guida nei consessi multilaterali per dare vita a una coalizione di democrazie per respingere la minaccia globale della cleptocrazia e dell'autoritarismo;
   d) formulare una strategia anticorruzione completa, globale, coerente ed efficace dell'UE, facendo tesoro degli strumenti anticorruzione esistenti e delle buone pratiche presenti nel pacchetto di strumenti dell'UE, individuando le lacune, incrementando gli stanziamenti, e ampliando il sostegno alle OSC anticorruzione, come già richiesto dal Parlamento nella sua risoluzione sulla corruzione e i diritti umani nei paesi terzi del 13 settembre 2017; conferire priorità alla prevenzione nella lotta alla corruzione mettendo in atto misure, politiche e pratiche preventive, comprese campagne di sensibilizzazione e formazione nei settori pubblico e privato;
   e) istituire un gruppo specifico del Consiglio per i lavori preparatori in materia di lotta alla corruzione, simile o sul modello del gruppo "Diritti umani" (COHOM), al fine di alimentare le discussioni in seno al Consiglio;
   f) potenziare il ruolo del Parlamento nel controllo delle iniziative anticorruzione; prendere atto dell'intenzione del Parlamento di elaborare una relazione periodica di aggiornamento sulla corruzione e sui diritti umani in ogni legislatura; elaborare valutazioni annuali sui progressi realizzati in relazione alle raccomandazioni contenute in queste relazioni;
   g) insistere sulla piena attuazione e applicazione degli strumenti anticorruzione nazionali e internazionali esistenti, come l'UNCAC, la Convenzione dell'OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri, le norme e le raccomandazioni del Consiglio d'Europa in materia di anticorruzione, i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e la Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d'Europa; incoraggiare tutti gli Stati che non l'abbiano ancora fatto a ratificare rapidamente tali strumenti anticorruzione; condurre tempestivamente un processo inclusivo e globale per riesaminare l'attuazione dell'UNCAC da parte dell'UE, nonché la rapida introduzione di un processo di follow-up per le revisioni dell'UNCAC;
  

Coerenza interna ed esterna

   h) rafforzare la credibilità dell'azione esterna dell'UE contro la corruzione, combattendo in modo più efficace la corruzione, nonché l'evasione fiscale, il commercio illegale, il segreto bancario e il riciclaggio di denaro all'interno dell'UE; riconoscere il ruolo e la responsabilità di un numero critico di individui ed entità con sede nell'UE, quali promotori, facilitatori e beneficiari della corruzione nei paesi terzi; riconoscere che, in quanto Stati firmatari dell'UNCAC, tutti gli Stati membri dell'UE si sono impegnati a configurare come reato la corruzione di funzionari pubblici nazionali e stranieri; riconoscere che in alcuni Stati membri dell'UE la corruzione sistemica e l'incapacità di perseguire efficacemente la corruzione all'estero compromettono le iniziative anticorruzione condotte in paesi terzi e adoperarsi per colmare tali lacune; riconoscere che l'assenza di un'azione decisa e armonizzata, i ritardi e le lacune nell'attuazione delle normative anticorruzione all'interno dell'UE incoraggiano gli attori corrotti all'esterno dell'UE; garantire che gli autori di atti di grande corruzione siano chiamati a rispondere del proprio operato e adottare norme comuni in materia di trasparenza, controllo e sorveglianza degli investimenti al fine di ridurre i rischi di corruzione e riciclaggio di denaro posti dai cosiddetti programmi di visti d'oro;
   i) chiedere alla Commissione di rafforzare il quadro anticorruzione dell'UE e di presentare una direttiva anticorruzione dell'UE sulla base dell'articolo 83 TFUE, che stabilisca norme comuni dell'UE in materia di sanzioni penali per la corruzione;
   j) riconoscere che l'UE è destinataria di fondi e i beni oggetto di appropriazione indebita, la maggior parte dei quali non è confiscata e restituita, che il quadro giuridico per il recupero dei beni rubati rimane estremamente frammentato e che la restituzione dei beni sottratti indebitamente è un imperativo morale in termini di giustizia e responsabilità, nonché di credibilità della politica dell'UE di sostegno alla democrazia; promuovere in tutti gli Stati membri dell'UE iniziative per congelare e confiscare i beni sottratti ei proventi della corruzione nelle proprie giurisdizioni, in conformità all'UNCAC, e restituirli in modo trasparente e responsabile al paese di origine e alle vittime, tra l'altro migliorando notevolmente la trasparenza, l'accesso alle informazioni relative ai beni stranieri detenuti nel territorio dell'UE e coinvolgendo le organizzazioni della società civile; dare prontamente seguito agli impegni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 2021 relativi al recupero dei beni, anche in merito alla confisca di beni non basata su una condanna, alla confisca e alla restituzione dei proventi di atti di corruzione in relazione a risoluzioni non processuali, e alla raccolta e pubblicazione di dati relativi al recupero di beni; progettare una corretta sequenza di azioni (sanzioni, confisca di beni civili e penali, procedimenti penali, meccanismi di restituzione dei beni), che in ultima analisi portino al riutilizzo dei beni sottratti a beneficio delle vittime di corruzione; instaurare una cooperazione efficace tra gli Stati membri in materia; elaborare una comunicazione che delinei possibili iniziative a livello internazionale e dell'UE volte ad assicurare un recupero rapido ed efficiente dei beni acquisiti illegalmente a seguito di processi di transizione democratica e garantire che non vi siano zone sicure per tali beni; stabilire norme comuni dell'UE per la restituzione dei beni sottratti, in base alle quali, una volta che il ricorrente ha avviato un procedimento, l'entità o la persona che risponde in relazione a reati gravi quali definiti dal diritto nazionale dimostra di aver adempiuto ai propri obblighi giuridici e finanziari, quali l'origine lecita del finanziamento o di altri beni; perseguire i responsabili, agevolare un accesso adeguato delle vittime ai mezzi di ricorso e sostenere la capacità dei parlamenti di esercitare un efficace controllo di bilancio;
   k) monitorare attentamente le ingerenze straniere e stabilire e garantire la rigorosa applicazione delle norme europee in materia di finanziamento per i partiti politici e le fondazioni politiche, le ONG e i media, in particolare quando i finanziamenti provengono da paesi non democratici e da attori non statali, al fine di prevenire fenomeni di élite capture, influenza malevola e ingerenza nei processi democratici e negli affari pubblici dell'UE e dei paesi partner; promuovere la trasparenza della proprietà dei media quale componente essenziale della democrazia; promuovere programmi dedicati sul finanziamento dei partiti politici e sulla spesa per campagne a sostegno della democrazia esterna dell'UE nei suoi paesi; adottare norme rigorose relative ad attività esercitate dopo una carica pubblica per titolari di cariche elettive e alti funzionari pubblici, evitare i casi di "porte girevoli" e garantire norme armonizzate e la loro applicazione a livello dell'UE attraverso un solido sistema di controllo;
  

Diritti umani e anticorruzione: arricchire e rendere operativo il pacchetto di strumenti dell'UE

   l) rafforzare l'integrazione di un approccio anticorruzione basato sui diritti umani negli strumenti dell'azione esterna dell'UE, tra i quali lo strumento di vicinato, sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI), lo strumento di assistenza preadesione (IPA) e i fondi fiduciari dell'UE; dare priorità a impegni vincolanti contro la corruzione, corredati di traguardi e calendari; dare la precedenza all'aumento delle entrate nazionali nei paesi partner sostenendo la lotta contro l'evasione fiscale e rafforzando la buona governance; rafforzare il monitoraggio e l'applicazione rigorosi al fine di evitare che i fondi dell'UE siano utilizzati dai governi per attività illecite; includere la società civile nel monitoraggio dell'utilizzo dei fondi dell'UE e rafforzare il ruolo del Parlamento in questo settore; migliorare la comunicazione tra le agenzie UE specializzate e i partner sul territorio; investire in metodologie digitali basate sui dati per combattere la corruzione, in particolare investire nelle capacità investigative tecnologiche delle autorità di contrasto; promuovere una cooperazione rafforzata tra l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Procura europea; assicurare una banca dati coerente, completa e accessibile relativa ai beneficiari finali dei fondi dell'UE durante l'intero ciclo degli appalti;
   m) rafforzare i programmi nell'ambito degli strumenti di azione esterna dell'UE per sostenere lo sviluppo di capacità anticorruzione, sulla base dei principi di trasparenza, responsabilità, non discriminazione e partecipazione significativa dei portatori di interessi e in linea con i pertinenti regolamenti relativi a tali strumenti; migliorare l'efficienza della spesa dell'UE, stabilendo chiaramente traguardi e calendari dei programmi; aumentare la trasparenza e la rendicontabilità dei propri aiuti pubblici allo sviluppo ai fini della conformità alle norme stabilite nei principi di efficacia dello sviluppo concordati a livello internazionale; sviluppare un sistema olistico di gestione del rischio per evitare che i fondi dell'UE contribuiscano alla corruzione, ad esempio collegando il sostegno al bilancio agli obiettivi anticorruzione e prestando particolare attenzione al monitoraggio dell'attuazione; realizzare un controllo rigoroso dei progetti finanziati dall'Unione nei paesi terzi e garantire che tali progetti non siano utilizzati come strumenti per il finanziamento di attività illecite; istituire audit per verificare che tali fondi siano utilizzati in linea con gli obiettivi stabiliti nei regolamenti per ciascuno strumento; sospendere il sostegno al bilancio nei paesi in cui la corruzione è diffusa e le autorità omettono manifestamente di intervenire concretamente, garantendo nel contempo che l'assistenza raggiunga la popolazione civile attraverso altri canali; nel quadro del finanziamento dell'UE, prestare particolare attenzione alla sana gestione dei beni pubblici dei paesi terzi, in linea con il regolamento finanziario dell'UE, e sostenere gli sforzi dell'OCSE volti a migliorare il governo societario delle imprese statali; esaminare la possibilità di creare una task force anticorruzione dell'UE dotata di poteri, competenze e risorse adeguati per condurre indagini e valutazioni nei paesi terzi e fornire assistenza tecnica e operativa, compresi piani di riforma su misura, agli Stati beneficiari di fondi dell'UE che non dispongono di capacità sufficienti per affrontare la corruzione e desiderano rafforzare la loro cooperazione con l'UE; incoraggiare le delegazioni dell'UE e le ambasciate degli Stati membri a riferire regolarmente sulla corruzione e a fornire una formazione tecnica al personale delle delegazioni dell'UE affinché sia in grado di affrontare i problemi in questo settore e proporre soluzioni per specifici contesti nazionali;
   n) assicurare il più elevato livello di norme etiche e di trasparenza nei finanziamenti dell'UE, compreso il finanziamento di progetti e prestiti da parte della BEI, il pieno coinvolgimento delle OSC e di attori indipendenti nel monitoraggio di tali fondi, la disponibilità e l'accessibilità di meccanismi di denuncia e l'attribuzione di responsabilità per l'eventuale uso improprio dei finanziamenti; assicurare che tutti gli organi e le agenzie dell'UE garantiscano un accesso libero, rapido e agevole alle informazioni, anche in merito all'assegnazione dei finanziamenti e al loro destinatario e utilizzo finale;
   o) dare priorità alla lotta alla corruzione nei negoziati e nei criteri preadesione; concentrarsi sullo sviluppo di capacità, ad esempio organismi specializzati nella lotta alla corruzione;
   p) includere in tutti gli accordi commerciali e di investimento tra l'UE e paesi terzi un quadro di condizionalità forte e obbligatoria sui diritti umani, con disposizioni in materia di trasparenza e clausole vincolanti e applicabili sui diritti umani e contro la corruzione; imporre sanzioni o sospendere gli accordi, come ultima istanza, in presenza di gravi atti di corruzione e violazione dei diritti umani; garantire che i negoziati commerciali siano inclusivi e trasparenti, con un controllo pubblico significativo e la consapevolezza delle strategie e delle priorità;
   q) rafforzare l'attenzione sugli aspetti anticorruzione nei dialoghi sui diritti umani e nella diplomazia pubblica, promuovendo un dialogo aperto tra gli Stati e la società civile in merito ai problemi esistenti e alle potenziali soluzioni per risolverli e includendo attivamente i difensori dei diritti umani (HRD) e le OSC coinvolte in attività anti-corruzione;
   r) tenere sotto osservazione i rischi di corruzione insiti in grandi progetti di costruzione e di investimento in paesi terzi autoritari, realizzati in tutto il mondo, compresi gli Stati membri, anche nei settori dell'energia e delle industrie estrattive, delle infrastrutture, della difesa e della salute; prestare particolare attenzione alla trasparenza in questi progetti, che spesso sollevano timori per il finanziamento non trasparente o per i rischi fiscali che comportano; procedere con la rapida attuazione del programma "Europa connessa a livello globale", approvato dal Consiglio il 12 luglio 2021, che ha il potenziale per contribuire ad affrontare il problema promuovendo i valori e gli interessi dell'UE nella politica economica, di sviluppo e di sicurezza;
  

Sostegno alla società civile, ai giornalisti e ai difensori dei diritti umani

   s) riconoscere il ruolo cruciale delle OSC indipendenti, dei difensori dei diritti umani, degli attivisti anti-corruzione, degli informatori e dei giornalisti investigativi imparziali nella lotta alla corruzione, attraverso la modifica delle norme sociali, la lotta all'impunità, la raccolta di dati, e una migliore attuazione e applicazione delle misure anticorruzione; adoperarsi per creare un ambiente sicuro e favorevole per coloro che prevengono e combattono la corruzione, compresi gli informatori e i giornalisti, nonché per i testimoni; fornire sostegno alle vittime di corruzione – individui e comunità – affinché possano essere identificate e informate e possano partecipare ai procedimenti giudiziari e chiedere un risarcimento per i danni causati; perseverare negli sforzi volti a far sì che gli Stati membri recepiscano e attuino in tempi brevi la direttiva dell'UE sugli informatori; collaborare con i paesi terzi in materia di protezione degli informatori, anche attraverso impegni volti a garantire standard elevati di protezione in tutti gli accordi commerciali e di investimento dell'UE, in linea con le norme internazionali in materia di diritti umani; sostenere gli sforzi volti ad assicurare i responsabili alla giustizia;
   t) definire programmi per offrire maggiore sostegno finanziario alle OSC, ai mezzi di comunicazione indipendenti, agli informatori, ai giornalisti investigativi e ai difensori dei diritti umani che lavorano per prevenire e denunciare la corruzione, migliorare la trasparenza e la responsabilità, anche con il sostegno contro le azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica (azioni SLAPP); migliorare l'accesso ai finanziamenti dell'EU per le OSC di minori dimensioni; insistere sull'istituzione di una direttiva anti-SLAPP dell'UE ambiziosa ed efficace, anche in relazione a possibili vessazioni giudiziarie da parte di autorità, di imprese o altre entità al di fuori dell'UE;
   u) rafforzare la protezione dei testimoni, degli informatori, dei giornalisti investigativi e dei difensori dei diritti umani impegnati contro la corruzione e dei loro familiari, se del caso, anche rilasciando visti di emergenza e fornendo loro rifugio temporaneo negli Stati membri dell'UE, nonché assegnando risorse specifiche alle delegazioni dell'UE e alle rappresentanze degli Stati membri; chiedere un'indagine approfondita e che sia fatta giustizia per le violenze e le uccisioni di cui sono vittime giornalisti investigativi, difensori dei diritti umani e altri attivisti anticorruzione;
  

Trasparenza e responsabilità degli organismi pubblici

   v) promuovere leggi forti in materia di accesso all'informazione e la fornitura di dati governativi significativi, completi, tempestivi, consultabili e digitalizzati a titolo gratuito, nonché una maggiore trasparenza degli appalti pubblici e dell'attività di lobbismo, con organismi di vigilanza indipendenti; incoraggiare gli Stati ad acquistare servizi da imprese che rispettano gli obblighi di dovuta diligenza in materia di diritti umani, comprese le disposizioni anticorruzione;
   w) attuare programmi volti a sostenere la capacità parlamentare di esercitare il controllo di bilancio e altre attività di vigilanza;
   x) sostenere e rafforzare l'indipendenza, l'imparzialità, l'adeguatezza delle risorse, l'idonea formazione e l'efficacia delle autorità giudiziarie, penali e di contrasto per la buona riuscita delle attività di indagine, perseguimento e condanna dei reati di corruzione; sostenere la creazione e la professionalizzazione di organismi statali specializzati nella lotta alla corruzione nei paesi terzi;
   y) continuare a sostenere processi elettorali liberi ed equi e promuovere la responsabilità nei confronti degli elettori, con particolare attenzione ai brogli elettorali e al voto di scambio; promuovere regole sulla trasparenza e l'imparzialità per contrastare il finanziamento illecito alla politica; assicurare che sia dato seguito in modo più sistematico alle raccomandazioni delle missioni degli osservatori internazionali;
  

La lotta alla corruzione nelle sedi multilaterali

   z) assumere un ruolo guida nella creazione di una coalizione di democrazie per lottare contro l'ascesa delle cleptocrazie a livello mondiale; insistere sull'inserimento delle tematiche anticorruzione nell'agenda dei prossimi vertici internazionali, come ad esempio il G7, e chiedere la piena attuazione dell'agenda anticorruzione concordata nel vertice per la democrazia proposto dagli Stati Uniti; continuare a contribuire attivamente all'attività dei consessi internazionali e regionali di contrasto alla corruzione e promozione dei diritti umani;
   aa) accogliere con favore la storica dichiarazione politica sulla corruzione adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e cogliere questa opportunità per dare seguito alle sue raccomandazioni e rafforzare la cooperazione con gli organismi dell'ONU come l'OHCHR e l'ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC); insistere sull'importanza della partecipazione sistematica della società civile alle discussioni a livello di Nazioni Unite e ai meccanismi di monitoraggio sulla corruzione;
   ab) incoraggiare l'approfondimento e l'adempimento degli impegni internazionali per porre la lotta alla corruzione al centro degli obiettivi di sviluppo sostenibile, come canale per contrastare la povertà globale, e per realizzare i diritti economici, sociali e culturali, con particolare attenzione al diritto all'istruzione e alla partecipazione politica; riconoscere che la corruzione costituisce un ostacolo a molti aspetti dell'istruzione, con conseguenti sprechi di talenti ed effetti negativi sull'economia; sottolineare che l'istruzione e l'informazione sono strumenti fondamentali per combattere la corruzione; rendere pertanto prioritaria la lotta alla corruzione nel settore dell'istruzione e incoraggiare l'UE a sviluppare e attuare programmi specifici volti a sensibilizzare in merito alla corruzione, ai suoi costi per la società e ai mezzi per combatterla;
   ac) insistere sulla nomina di un relatore speciale delle Nazioni Unite sui crimini finanziari, la corruzione e i diritti umani dotato di un ampio mandato, compresi un piano orientato agli obiettivi e una valutazione periodica delle misure anticorruzione adottate dagli Stati; assumere l'iniziativa per ottenere il sostegno degli Stati membri facenti parte del Consiglio per i diritti umani e promuovere congiuntamente una risoluzione che realizzi il mandato proposto; descrivere dettagliatamente in detta risoluzione i requisiti che i candidati alla carica devono soddisfare per garantire il corretto svolgimento del loro mandato, e specificare il processo di trasparenza e responsabilità a cui il candidato prescelto sarà sottoposto prima di assumere l'incarico;
   ad) avviare la procedura per l'adesione definitiva dell'UE al GRECO, nel quale l'UE ha uno status di osservatore dal 2019; insistere affinché gli Stati membri dell'UE pubblicizzino e soddisfino le raccomandazioni del GRECO;
   ae) portare avanti il confronto su un'infrastruttura internazionale per contrastare l'impunità delle persone potenti coinvolte in casi di corruzione su larga scala, compresi meccanismi investigativi internazionali, autorità di contrasto e giudiziarie; esplorare approcci globali che potrebbero riformare le istituzioni giudiziarie internazionali, come l'estensione della giurisdizione della Corte penale internazionale, il ricorso alla giurisdizione universale per perseguire gli atti di grande corruzione o l'eventuale istituzione di una Corte internazionale anticorruzione; riconoscere l'importanza della trasparenza e prevedere la responsabilità delle organizzazioni internazionali e degli alti funzionari;
   af) promuovere norme europee, anche antiriciclaggio, la trasparenza sulla proprietà economica effettiva e la protezione degli informatori in altre sedi multinazionali, e sostenere l'adozione di queste norme da parte di paesi terzi; sostenere la riforma delle leggi sulla titolarità effettiva, che dovrebbe garantire che i registri siano aggiornati e accessibili, sia all'interno dell'UE che a livello mondiale, al fine di consentire un'adeguata trasparenza dei soggetti giuridici pertinenti, compresi i trust e le società di comodo, al fine di consentire alle vittime di corruzione nonché alle autorità di contrasto e fiscali di identificare i titolari effettivi di tali entità;
   ag) promuovere l'inclusione di portatori di interessi non governativi, tra cui il mondo accademico e le OSC, come osservatori negli organi sussidiari della Conferenza degli Stati aderenti all'UNCAC e altri meccanismi multilaterali anticorruzione;
  

Imprese, corruzione e diritti umani

   ah) istituire con urgenza una legislazione UE obbligatoria di dovuta diligenza in materia di diritti umani e ambiente, cui siano soggette tutte le entità e tutte le relazioni commerciali nell'intera catena del valore di un'impresa, che imponga alle imprese, comprese quelle che forniscono prodotti e servizi finanziari, di garantire l'identificazione, la valutazione, l'attenuazione, la prevenzione, la cessazione, la responsabilità e la notifica di eventuali impatti negativi delle loro imprese e catene di approvvigionamento sui diritti umani, sull'ambiente e sulla buona governance; e che comprenda i più elevati standard, rigorose disposizioni anticorruzione, meccanismi obbligatori di denuncia e regimi di responsabilità che consentano alle vittime di chiedere conto alle imprese e di presentare richieste di risarcimento; garantire che gli obblighi di dovuta diligenza si applichino alla corruzione di funzionari pubblici stranieri, sia che avvenga direttamente che tramite intermediari; sottolinea, a tale proposito, che la futura legislazione sul dovere di diligenza dovrebbe ridurre al minimo gli oneri burocratici per le imprese, in particolare le PMI;
   ai) perseverare negli sforzi volti a prevenire la corruzione, migliorare le norme contabili e di revisione contabile nel settore privato in linea con l'UNCAC e applicare efficacemente le sanzioni nei confronti delle imprese per atti di corruzione; raccomanda che tutte le società di grandi dimensioni e le società quotate riferiscano in merito alle loro attività e all'attuazione della loro lotta alla corruzione attiva e passiva; emanare disposizioni ed elaborare orientamenti affinché le imprese forniscano una segnalazione sicura e riservata delle violazioni delle norme anticorruzione e tutelino coloro che forniscono tali informazioni; incoraggiare i paesi terzi a stanziare risorse adeguate per i punti di contatto nazionali e a istituire altri meccanismi di denuncia non giudiziali per offrire mezzi di ricorso alle persone e alle comunità colpite da pratiche commerciali corrotte;
   aj) definire un piano d'azione per rafforzare la dovuta diligenza in materia di diritti umani e ambiente in settori quali la finanza, la contabilità o il settore immobiliare, che spesso offrono la struttura che rende possibile la corruzione globale fornendo dei canali per l'accesso dei proventi della corruzione all'economia legale;
   ak) ribadire l'importanza dei principi guida dell'ONU sull'impresa e i diritti umani, garantendo la tempestiva adozione di piani d'azione nazionali da parte di tutti gli Stati membri che ancora non hanno agito in tal senso, e promuovere l'adozione da parte di paesi terzi di piani d'azione e di una legislazione in materia di dovuta diligenza delle imprese; adoperarsi in modo costruttivo e attivo nei negoziati sul trattato vincolante delle Nazioni Unite sull'impresa e i diritti umani;
  

Sanzionare la corruzione attraverso la legge Magnitsky dell'UE

   al) presentare rapidamente una proposta legislativa che colpisca e sanzioni efficacemente i facilitatori economici e finanziari degli autori di abusi dei diritti umani che detengono beni e proprietà nell'UE, in linea con le ripetute richieste del Parlamento di modificare l'attuale regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani estendendone il campo di applicazione agli atti di corruzione o, in alternativa, presentare una proposta legislativa per l'adozione di un nuovo regime di sanzioni tematico contro gli atti gravi di corruzione, e introdurre il voto a maggioranza qualificata per l'adozione di sanzioni nell'ambito di applicazione di tale regime di sanzioni; garantire al Parlamento un ruolo proattivo in tal senso; cooperare strettamente con il Regno Unito, che ha adottato un nuovo regime di sanzioni contro la corruzione, e con altre democrazie che condividono gli stessi principi; prendere in considerazione il rischio che attori corrotti trasferiscano i propri beni verso l'UE, dato che sempre più paesi inaspriscono i loro quadri legislativi in questo ambito; chiedere pertanto che gli Stati membri adottino sanzioni rapidamente e debitamente, in particolare per quanto riguarda i divieti d'ingresso, l'identificazione e il congelamento dei beni, al fine di evitare che l'UE diventi un centro per il riciclaggio di denaro, e prendere provvedimenti nei confronti degli Stati membri che non rispettano i loro obblighi;
  

Effetti della COVID-19

   am) assicurare che nella risposta globale alla COVID-19 siano inserite misure anticorruzione, allo scopo di fornire e distribuire in modo equo servizi di sanità pubblica e l'accesso ai vaccini, anche rafforzando le istituzioni pubbliche e assicurando la piena trasparenza delle misure e dell'uso dei fondi;
   an) assicurare che il sostegno finanziario concesso dall'UE a paesi terzi in relazione alla pandemia sia associato a un impegno forte verso iniziative anticorruzione;
   ao) fornire sostegno mirato ai giornalisti e alle OSC che lavorano per denunciare la corruzione e che sono vittime di un'accresciuta repressione causata dall'abuso delle leggi di emergenza legate alla pandemica;
  

Corruzione, cambiamenti climatici e diritti umani

   ap) riconoscere i legami tra il degrado e la distruzione dell'ambiente quale ostacolo al godimento dei diritti umani e le sottostanti reti di corruzione e criminalità organizzata; integrare il contrasto alla corruzione nell'azione globale dell'UE per il clima e l'ambiente, promuovendo la trasparenza e il buon governo delle risorse naturali e la lotta all'accaparramento dei terreni e concentrandosi sui settori maggiormente a rischio, come le industrie estrattive;
   aq) rilevare che i difensori dei diritti umani ambientali, i difensori dei diritti fondiari e i loro avvocati, in particolare le donne e i difensori dei popoli indigeni, affrontano il maggior rischio di discriminazione, intimidazione, violenza e omicidio, e quindi intraprendere azioni decisive per proteggerli, anche rilasciando visti di emergenza e fornendo un rifugio temporaneo negli Stati membri dell'UE;
  

Impatti di genere della corruzione

   ar) rilevare che la corruzione esacerba la disuguaglianza di genere e incide sulla misura in cui i diritti delle donne sono difesi e tutelati; promuovere l'integrazione della dimensione di genere e la diversità nell'azione anticorruzione, come raccomandato dall'UNODC, e valutare gli aspetti di genere della corruzione e il suo impatto differenziato; affrontare l'impatto della corruzione sui diritti delle donne e garantire che le donne siano consapevoli dei loro diritti in modo da ridurre la loro vulnerabilità alla corruzione; tenere conto dei nessi tra la tratta di esseri umani e la corruzione;
   as) tenere conto del fatto che la corruzione colpisce e aggrava anche le disuguaglianze per altri gruppi vulnerabili come i bambini, le persone con disabilità, gli anziani, le persone in una situazione di vulnerabilità economica o le persone appartenenti a minoranze;
   at) riconoscere l'estorsione sessuale ("sextortion") come una forma di corruzione; definire programmi per aiutare le vittime di estorsione sessuale, una forma di corruzione di genere particolarmente grave che prevede il corpo umano come moneta di corruzione; raccogliere dati per misurare la prevalenza dell'estorsione sessuale, adottare quadri e strumenti giuridici per affrontare e sanzionare adeguatamente i casi relativi a tale tipo di estorsione e promuovere tali misure nelle sedi multilaterali;

2.  incarica la sua Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.

(1) GU C 195 del 25.6.1997, pag. 2.
(2) GU L 410 I del 7.12.2020, pag. 1
(3) Testi approvati, P9_TA(2021)0349.
(4) GU C 474 del 24.11.2021, pag. 11.
(5) GU C 445 del 29.10.2021, pag. 94.
(6) GU C 15 del 12.1.2022, pag. 111.
(7) GU C 425 del 20.10.2021, pag. 63.
(8) GU C 337 del 20.9.2018, pag. 82.
(9) GU C 215 del 19.6.2018, pag. 125.
(10) GU C 265 dell'11.8.2017, pag. 59.
(11) GU C 181 del 19.5.2016, pag. 2.
(12) GU L 156 del 19.6.2018, pag. 43.
(13) GU L 127 del 29.4.2014, pag. 39.
(14) GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 122.
(15) GU L 317 del 4.11.2014, pag. 1.


Eliminazione delle barriere non tariffarie e non fiscali nel mercato unico
PDF 176kWORD 62k
Risoluzione del Parlamento europeo del 17 febbraio 2022 sull'eliminazione delle barriere non tariffarie e non fiscali nel mercato unico (2021/2043(INI))
P9_TA(2022)0043A9-0336/2021

Il Parlamento europeo,

–  vista la comunicazione della Commissione del 10 marzo 2020 dal titolo "Individuare e affrontare le barriere al mercato unico" (COM(2020)0093),

–  visto l'articolo 3 del trattato sull'Unione europea,

–  vista la comunicazione della Commissione del 10 marzo 2020 dal titolo "Piano d'azione a lungo termine per una migliore attuazione e applicazione delle norme del mercato unico" (COM(2020)0094),

–  vista la comunicazione della Commissione del 13 novembre 2020 dal titolo "Nuova agenda dei consumatori – Rafforzare la resilienza dei consumatori per una ripresa sostenibile" (COM(2020)0696),

–  vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Aggiornamento della nuova strategia industriale 2020: costruire un mercato unico più forte per la ripresa dell'Europa" (COM(2021)0350),

–  vista la comunicazione della Commissione del 17 marzo 2021 dal titolo "Un percorso comune per una riapertura in sicurezza e duratura" (COM(2021)0129),

–  visti la sua risoluzione del 20 gennaio 2021 sul rafforzamento del mercato unico: il futuro della libera circolazione dei servizi(1) e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali al riguardo,

–  visto il regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012(2) ("regolamento sullo sportello digitale unico"),

–  visto il parere del Comitato europeo delle regioni sulla relazione sugli ostacoli al mercato unico e piano d'azione per l'attuazione del mercato unico (COR 2020/02355),

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo su a) "Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Piano d'azione a lungo termine per una migliore attuazione e applicazione delle norme del mercato unico" (COM(2020)0094) e b) "Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Individuare e affrontare le barriere al mercato unico" (COM(2020)0093) (CESE 2020/01412),

–  visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 10 marzo 2020 dal titolo "Business Journey on the Single Market: Practical Obstacles and Barriers" (Viaggi d'affari nel mercato unico: ostacoli e barriere pratici) (SWD(2020)0054),

–  visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione dell'8 settembre 2020 dal titolo "Evaluation of the Vertical Block Exemption Regulation" (Valutazione del regolamento di esenzione per categoria relativo agli accordi verticali) (SWD(2020)0172),

–  visto lo studio del luglio 2020 della direzione generale del Mercato interno, dell'industria, dell'imprenditoria e delle PMI della Commissione dal titolo "Territorial supply constraints in the EU retail sector" (Restrizioni territoriali dell'offerta nel settore del commercio al dettaglio dell'UE),

–  visto lo studio del febbraio 2018 dell'Unione Benelux dal titolo "Territorial Supply Constraints in the Retail Trade in Belgium, The Netherlands and Luxembourg" (Restrizioni territoriali dell'offerta nel settore del commercio al dettaglio in Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo),

–  visto lo studio del novembre 2020 del dipartimento tematico Politica economica e scientifica e qualità di vita del Parlamento europeo dal titolo "Legal Obstacles in Member States to Single Market rules" (Ostacoli giuridici alle norme del mercato unico negli Stati membri),

–  visto lo studio dell'ottobre 2020 dell'unità Assistenza alla governance economica del Parlamento europeo dal titolo "Background Reader on the European Semester Autumn edition 2020 – The European Semester from a Parliamentary perspective" (Pubblicazioni di riferimento sul semestre europeo, edizione autunno 2020 – Il semestre europeo da una prospettiva parlamentare),

–  visto lo studio del febbraio 2021 del dipartimento tematico Politica economica e scientifica e qualità di vita del Parlamento europeo dal titolo "The impact of COVID-19 on the Internal Market" (L'impatto della pandemia di COVID-19 sul mercato interno),

–  visto lo studio del febbraio 2019 del dipartimento tematico Politica economica e scientifica e qualità di vita del Parlamento europeo dal titolo "Contribution to Growth: The Single Market for Services – Delivering economic benefits for citizens and businesses" (Contributo alla crescita: il mercato unico dei servizi – Offrire benefici economici a cittadini e imprese),

–  vista la relazione speciale n. 05/2016 della Corte dei conti europea, del 14 marzo 2016, dal titolo "La Commissione ha assicurato un'attuazione efficace della direttiva sui servizi?",

–  visto lo studio del Servizio Ricerca del Parlamento europeo dell'aprile 2019 dal titolo "Mapping Cost of Non-Europe" (Una mappatura del costo della non-Europa),

–  vista la sua risoluzione del 12 dicembre 2018 sul pacchetto sul mercato unico(3),

–  visto l'articolo 54 del suo regolamento,

–  visto il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,

–  vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A9-0336/2021),

A.  considerando che il mercato unico rappresenta 56 milioni di posti di lavoro in Europa e genera il 25 % del PIL dell'UE; che il settore agroalimentare è il principale settore manifatturiero dell'UE in termini di posti di lavoro e valore aggiunto;

B.  considerando che lo sviluppo sostenibile e norme sociali e ambientali rigorose sono presupposti indispensabili per una produttività compatibile con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e con l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica entro il 2050;

C.  considerando che la protezione e la promozione dei diritti sociali, dei diritti dei lavoratori e dei diritti sindacali, compresi la contrattazione collettiva, salari equi e buone condizioni di lavoro, sono parte integrante della creazione di un mercato unico ben funzionante, equo, inclusivo e sostenibile che fornisca beni e servizi di qualità; che la libertà economica di fornire beni e servizi non dovrebbe prevalere sui diritti fondamentali, compresi i diritti sociali, i diritti dei lavoratori e i diritti sindacali, né comprometterli;

D.  considerando che una valutazione globale delle barriere non tariffarie al mercato unico, in particolare nel settore agroalimentare, potrebbe fungere da incentivo alla rimozione di tali barriere;

E.  considerando che qualsiasi valutazione delle barriere al mercato unico dovrebbe basarsi, tra l'altro, sulle esperienze e le percezioni delle imprese, dei lavoratori e dei consumatori che operano in una certa misura nel mercato unico su base quotidiana, nonché sulle finalità delle norme del mercato unico; che le attuali barriere al mercato unico colpiscono in modo sproporzionato o addirittura penalizzano le PMI e le microimprese e ostacolano le loro attività transfrontaliere;

F.  considerando che il funzionamento del mercato unico, l'effettiva attuazione delle normative vigenti dell'Unione e l'eliminazione delle barriere sono responsabilità sia della Commissione che degli Stati membri;

G.  considerando che molte barriere al mercato unico sono dovute all'applicazione non corretta o incompleta della legislazione dell'Unione, al recepimento inadeguato del diritto unionale negli ordinamenti giuridici nazionali, alla mancanza di misure legislative appropriate a livello dell'UE per far fronte alle barriere esistenti, agli ostacoli riscontrati nell'accesso alle informazioni necessarie o alle misure politiche adottate unilateralmente dagli Stati membri; che un intervento normativo non necessario a livello dell'Unione potrebbe anche avere ripercussioni negative sul mercato unico, creando barriere quali ingenti costi di adempimento e incertezza giuridica per i singoli consumatori;

H.  considerando che la frammentazione, le normative nazionali restrittive, l'attuazione inadeguata o non corretta, la burocrazia e la sovraregolamentazione, così come la mancata applicazione o l'assenza di misure legislative adeguate dell'UE che eliminino le barriere, possono avere conseguenze negative sia a livello dell'UE che nazionale, privando i cittadini di posti di lavoro, i consumatori di possibilità di scelta e gli imprenditori di opportunità;

I.  considerando che una barriera non tariffaria è un intervento normativo sproporzionato o discriminatorio che dà origine a un onere o un costo che deve essere sostenuto da un'impresa che intende entrare in un mercato e che non è invece sostenuto dalle imprese già presenti nel mercato, oppure è un costo a carico delle imprese non nazionali che non è sostenuto dalle imprese nazionali, fatti salvi il diritto di regolamentazione degli Stati membri e il perseguimento degli obiettivi di politica pubblica, come la tutela dell'ambiente e dei diritti dei consumatori o dei lavoratori; che il Parlamento ha affrontato gli ostacoli non tariffari nella sua risoluzione del 26 maggio 2016(4);

J.  considerando che per "sovraregolamentazione" si intendono le pratiche che comportano l'introduzione, da parte degli Stati membri, di ulteriori requisiti amministrativi ingiustificati che non sono correlati agli obiettivi della legislazione e possono compromettere il corretto funzionamento del mercato interno; che, tuttavia, la sovraregolamentazione dovrebbe essere differenziata dalla definizione di norme più rigorose che vanno al di là delle norme minime a livello dell'UE in materia di protezione dell'ambiente e dei consumatori, sanità e sicurezza alimentare;

K.  considerando che l'attuale Commissione non ha ancora proposto un pacchetto legislativo esaustivo che affronti le carenze nell'esercizio delle libertà fondamentali del mercato unico al di là dell'applicazione, ad eccezione di iniziative digitali; che la Commissione ha conferito priorità alla necessità di migliorare l'applicazione della legislazione vigente sul mercato unico oltre che a una serie di iniziative digitali e verdi che preparano il terreno per la duplice transizione;

L.  considerando che l'elaborazione e l'attuazione della legislazione sul mercato interno devono sempre garantire l'adeguato coinvolgimento delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile;

M.  considerando che il Parlamento e il Consiglio hanno respinto alcune delle proposte del pacchetto servizi del 2016;

N.  considerando che una netta maggioranza di imprese ritiene che il mercato unico non sia sufficientemente integrato; che la frammentazione delle norme riguardanti il commercio transfrontaliero ha profonde ripercussioni su imprese e consumatori in tutto il mercato interno;

O.  considerando che, malgrado gli sforzi profusi in passato attraverso molteplici programmi e applicazioni, gli operatori commerciali hanno tuttora difficoltà a reperire informazioni in merito alle norme e alle procedure relative alla prestazione transfrontaliera di servizi e alla vendita di beni;

P.  considerando che al 71 % delle PMI che hanno sperimentato l'attuale sistema di reciproco riconoscimento per i prodotti non armonizzati è stato negato l'accesso al mercato e che la recente revisione del regolamento che disciplina tale sistema mira ad agevolarne l'applicazione da parte delle imprese, fornendo un quadro più efficace per il processo decisionale a livello nazionale;

Q.  considerando che la direttiva sulle qualifiche professionali(5) è uno strumento fondamentale per garantire il corretto funzionamento del mercato unico, ma che la mancanza di strumenti di riconoscimento automatico delle qualifiche e delle competenze tra gli Stati membri sta ostacolando la mobilità dei professionisti e creando in tal modo barriere ingiustificate;

R.  considerando che il mercato unico dell'UE è un progetto in continua evoluzione e che il ritmo degli sviluppi sociali e tecnologici può creare nuovi ostacoli al mercato unico che ne impediscono la piena realizzazione;

S.  considerando che la digitalizzazione e l'uso dell'IA e delle nuove tecnologie possono apportare un valore aggiunto significativo al mercato unico, contribuendo a ridurre gli ostacoli e gli oneri esistenti, creando nuove opportunità commerciali e consentendo il pieno funzionamento del mercato unico digitale a beneficio dei consumatori e delle imprese; che l'uso delle nuove tecnologie e dell'IA può essere utile per eliminare alcune barriere al mercato unico digitale;

T.  considerando che la mancanza di armonizzazione e l'insufficiente standardizzazione minima determinano costi aggiuntivi e riducono la sicurezza dei prodotti sul mercato unico, limitando nel contempo la competitività europea sui mercati internazionali;

U.  considerando che è fondamentale che il quadro normativo del mercato unico raggiunga il giusto equilibrio tra le libertà economiche, i diritti sociali, gli interessi di consumatori, lavoratori e imprese e l'interesse generale;

V.  considerando che di recente la commissione per le petizioni (PETI) del Parlamento ha presentato diverse petizioni relative alle barriere non tariffarie, ad esempio le petizioni nn. 0179/2021 e 0940/2020;

W.  considerando che la crisi della COVID-19 ha avuto un forte impatto sia sulla produzione che sui consumi e ha trasformato le attività nazionali e transfrontaliere, colpendo i consumatori, le imprese, i lavoratori e la fornitura di servizi; che alcuni di questi effetti potrebbero essere temporanei, ma altri avranno ripercussioni durature sull'assetto e le esigenze del mercato unico; che la risposta alla pandemia ha accelerato la transizione verso i servizi digitali; che la crisi ha dimostrato l'importanza dell'integrazione europea, di istituzioni forti e della regolamentazione; che le pratiche arbitrarie in materia di appalti pubblici attuate durante la pandemia di COVID-19 hanno avuto profonde ripercussioni sul mercato interno e hanno posto gravi minacce alla trasparenza; che la difficile situazione attuale impone l'eliminazione non solo delle restrizioni legate alla pandemia di COVID-19, ma anche delle barriere ingiustificate che sussistono da anni nel mercato interno, al fine di migliorare e consolidare il mercato unico, il che rappresenta una delle vie d'uscita dalla crisi;

Lo stato del mercato unico e i relativi obiettivi strategici

1.  accoglie con favore il pacchetto sulla governance del mercato unico del marzo 2020, che mira a migliorare l'attuazione e l'applicazione della legislazione europea, fornendo una panoramica iniziale delle iniziative in corso e future; ritiene inoltre che persistano carenze a livello di normativa e applicazione che ostacolano il corretto funzionamento del mercato unico; è del parere che manchino in particolare iniziative tese a migliorare il mercato unico dei servizi;

2.  sostiene la comunicazione della Commissione dal titolo "Piano d'azione a lungo termine per una migliore attuazione e applicazione delle norme del mercato unico", e in particolare le proposte di rafforzare SOLVIT quale strumento per la risoluzione delle controversie nel mercato unico, di consolidare il ruolo della Commissione affinché assista gli Stati membri nel recepimento corretto, completo e tempestivo del diritto dell'UE al fine di garantire un'interpretazione armonizzata ed evitare la sovraregolamentazione, come pure di creare uno strumento per gli ostacoli al mercato unico nell'ambito dello sportello digitale unico e di consentire a cittadini e imprese di segnalare in modo anonimo gli ostacoli normativi riscontrati nell'esercizio dei loro diritti relativi al mercato interno;

3.  sottolinea che a pagare il prezzo di un'attuazione inadeguata sono sia le imprese che i consumatori e incoraggia la Commissione a dare priorità a misure di applicazione appropriate;

4.  pone l'accento sugli sforzi tesi a garantire che il corretto funzionamento del mercato unico vada di pari passo con sforzi volti a conseguire gli obiettivi fondamentali dell'Unione in materia di sviluppo sostenibile e di economia sociale di mercato, nonché con un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente;

5.  sottolinea che il mercato unico rimane uno dei maggiori successi dell'Unione europea; esorta pertanto la Commissione a concentrare le risorse sulle questioni relative al mercato unico, in particolare le barriere non tariffarie ingiustificate, che impediscono la realizzazione del pieno potenziale del mercato unico per i consumatori, i lavoratori e le imprese, specialmente le PMI, creando barriere superflue e ingiuste alla libera circolazione di beni e servizi;

6.  riconosce che per eliminare efficacemente tali barriere e approfondire ulteriormente l'integrazione del mercato unico saranno verosimilmente necessari un controllo più rigoroso, anche da parte degli Stati membri, una prudenza sotto il profilo della regolamentazione, una semplificazione dell'attuale applicazione del quadro normativo vigente dell'UE e una maggiore enfasi politica sul mercato unico;

7.  riconosce l'importanza fondamentale della politica di protezione dei consumatori quale fattore che rafforza il mercato unico e contribuisce alla sua integrazione;

8.  invita la Commissione a utilizzare le risorse del programma per il mercato unico per rafforzarne la governance e migliorarne il funzionamento, in particolare per quanto riguarda le barriere non tariffarie;

9.  invita gli Stati membri a rispettare l'integrità del mercato unico migliorando lo scambio di informazioni e il coordinamento sull'attuazione del diritto dell'UE con il sostegno della Commissione, ad astenersi nella misura del possibile dall'introdurre norme nazionali divergenti, a cercare soluzioni a livello europeo, ad applicare gli orientamenti per legiferare meglio all'introduzione delle norme nazionali, a fornire adeguate valutazioni d'impatto, a sostenere i portatori di interessi affinché possano contribuire adeguatamente al processo decisionale e ad applicare tutte le norme in modo giustificato, proporzionato e non discriminatorio;

10.  sottolinea che il pieno conseguimento degli obiettivi del Green Deal e delle agende digitali europee dipende principalmente dall'efficace funzionamento del mercato unico e da un'appropriata strategia pubblica, che è un elemento determinante per l'efficienza e l'innovazione del mercato oltre ad essere uno dei vari strumenti per la modernizzazione delle economie europee; ritiene pertanto che le carenze del mercato unico meritino lo stesso livello di attenzione del Green Deal e dell'agenda digitale europea; sottolinea che le altre politiche europee dovrebbero tenere conto delle norme del mercato unico e devono rispettarne i principi; ribadisce il proprio impegno riguardo allo sviluppo e alla salvaguardia di un mercato interno solido e sostenibile che sia favorevole ai consumatori, ai lavoratori e alle imprese;

11.  esprime rammarico per il fatto che alcune barriere non tariffarie possano ostacolare gli obiettivi strategici industriali dell'UE, in particolare la rilocalizzazione della produzione e il rafforzamento della resilienza dell'economia europea; sottolinea che un mercato unico integrato e solido, in cui siano eliminate le barriere non tariffarie, è una condizione preliminare per il conseguimento degli obiettivi della strategia industriale dell'UE;

12.  esorta gli Stati membri a garantire affinché operino in modo proporzionale e rigorosamente allineato ai legittimi obiettivi di politica pubblica, quali la salute pubblica, l'ambiente, i servizi pubblici e l'interesse generale; si rammarica del fatto, tuttavia, che alcuni Stati membri si avvalgano ancora dell'interesse pubblico per isolare i propri mercati nazionali; sottolinea inoltre che prescrizioni quali le restrizioni territoriali infondate, i requisiti linguistici non necessari e le verifiche della necessità economica creano barriere ingiustificate all'interno del mercato unico e invita la Commissione a migliorare il monitoraggio degli Stati membri in tale ambito, anche per quanto concerne gli obblighi giuridici di notifica;

13.  deplora il fatto che, secondo uno studio del Parlamento, il numero di procedure d'infrazione nei confronti degli Stati membri in materia di mercato unico sia aumentato tra il 2017 e il 2019, arrivando a 800 nel 2019, ossia il numero più elevato dal 2014;

Barriere alla libera circolazione di beni e servizi

14.  sottolinea che la Commissione e altri portatori di interessi hanno identificato una serie di barriere chiave ingiustificate alle attività transfrontaliere, tra cui:

   a) disparità normative e un'attuazione incoerente della legislazione dell'UE, che complicano gli scambi transfrontalieri e costringono le imprese a impegnare risorse per il laborioso processo di analisi delle disposizioni del diritto dell'UE, distogliendo gli investimenti da attività che creano posti di lavoro o promuovono la crescita;
   b) un'applicazione inadeguata della legislazione dell'UE e procedure lunghe e complesse per risolvere le violazioni del diritto dell'UE;
   c) prescrizioni o pratiche amministrative onerose e talvolta complesse, tra cui ispezioni e sanzioni ripetute e persistenti sproporzionate rispetto all'infrazione, informazioni insufficienti e inaccessibili o non esistenti e limitati canali di comunicazione con la pubblica amministrazione che limitano inoltre le possibilità relative a servizi nuovi o concorrenti in altre località che offrirebbero maggiore scelta ai consumatori;
   d) restrizioni territoriali dell'offerta, che ostacolando palesemente lo sviluppo del mercato unico e il suo potenziale vantaggio per i consumatori;
   e) requisiti tecnici supplementari adottati a livello nazionale che generano oneri amministrativi eccessivi e ingiustificati che potrebbero compromettere il corretto funzionamento del mercato interno;
   f) mancanza di strumenti e meccanismi efficaci per facilitare la conoscenza degli obblighi esistenti o mancanza di norme tecniche armonizzate, il che aumenta i costi di adempimento per le imprese che operano a livello transfrontaliero;
   g) mancanza di trasparenza e di informazioni, nonché requisiti procedurali complessi che aumentano la difficoltà di accesso agli appalti transfrontalieri, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI);
   h) norme insufficienti per il commercio elettronico transfrontaliero;
   i) difficoltà a risolvere in modo tempestivo le controversie commerciali e amministrative;

15.  osserva che esempi concreti relativi agli ostacoli citati sono già stati segnalati dalle imprese dell'UE che operano nel mercato interno, tra cui, ad esempio, l'obbligo per i prestatori di servizi stranieri di registrare una società in un registro delle imprese di uno Stato membro ospitante, anche se inviano soltanto lavoratori nel territorio dello Stato membro ospitante su base temporanea e non dispongono di infrastrutture a partire dalle quali svolgerebbero le loro attività in modo abituale, stabile e continuativo;

16.  sottolinea che il modo più efficace per ridurre la frammentazione del mercato unico è quello di mirare all'armonizzazione laddove possibile; evidenzia che tale armonizzazione non dovrebbe tuttavia condurre a un maggior onere normativo per le imprese;

17.  sottolinea che il rispetto dello Stato di diritto rafforza l'integrità del mercato unico e ricorda agli Stati membri i loro obblighi giuridici di notifica;

18.  sottolinea che le barriere non tariffarie hanno anche un forte impatto sul settore dei servizi e di conseguenza su altri segmenti dell'economia che si basano su di esso; rileva inoltre che la Commissione ha comunque identificato 24 specifiche restrizioni in 13 settori che violano le norme stabilite dalla direttiva sui servizi(6), comprese alcune che sono discriminatorie o che riguardano requisiti in materia di stabilimento o nazionalità; osserva che l'obiettivo dell'esercizio era quello di documentare la presenza o l'assenza di restrizioni e che la valutazione della proporzionalità delle restrizioni non era contemplata, inoltre non ha valutato se la restrizione in esame fosse giustificata o proporzionata;

19.  riconosce che la relazione evidenzia una lieve diminuzione del livello delle barriere in quasi tutti i settori esaminati, il che richiede un'ulteriore valutazione da parte della Commissione; sottolinea, tuttavia, che secondo la Commissione, la mappatura della riduzione delle barriere nei vari settori di servizi è stata lenta dopo l'attuazione della direttiva sui servizi nel 2006 e fino al 2017, e che per il settore del commercio al dettaglio tra il 2011 e il 2017 le barriere mappate sono addirittura aumentate, annullando in tal modo i progressi conseguiti;

20.  si rammarica che alcune delle restrizioni individuate nell'ambito della direttiva sui servizi siano il risultato dell'incertezza giuridica che la direttiva ha provocato dalla sua entrata in vigore riguardo al suo ambito di applicazione, in particolare per le PMI del settore del turismo;

21.  rileva che i servizi pubblici godono di una protezione speciale con riguardo alle norme del mercato interno in virtù dei compiti di interesse generale da essi assolti, il che implica che le norme stabilite dalle autorità pubbliche per il loro corretto funzionamento non costituiscono ostacoli non tariffari; sottolinea, a tal proposito, che i servizi sociali e sanitari non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva sui servizi;

22.  invita la Commissione e gli Stati membri a intensificare gli sforzi per eliminare le barriere al commercio al dettaglio e ad agire rapidamente all'atto dell'individuazione di nuove barriere; invita la Commissione a preparare orientamenti sulla proporzionalità delle procedure di autorizzazione per il commercio al dettaglio, al fine di aumentare la certezza del diritto e la prevedibilità riguardo al settore del commercio al dettaglio, e a presentare entro la metà del 2022 un nuovo piano d'azione per il settore europeo del commercio al dettaglio;

23.  ricorda che un numero considerevole dei problemi legati alla fornitura transfrontaliera di servizi deriva dalle pratiche amministrative e non dall'incompatibilità con la legislazione dell'UE;

24.  invita la Commissione a continuare a elaborare orientamenti per affrontare le normative poco efficienti; sottolinea che la mancanza di un'interpretazione comune delle norme dell'UE che agevolino la libera circolazione dei lavoratori potrebbe condurre a una mancanza di chiarezza giuridica e a oneri burocratici per le imprese e i lavoratori che forniscono servizi in diversi Stati membri; invita la Commissione a sostenere gli Stati membri nel processo di recepimento al fine di garantire un approccio più armonizzato;

25.  si rammarica dell'insufficiente uso della procedura di notifica istituita dalla direttiva sui servizi e dal sistema di notifica TRIS(7); sottolinea che ciò compromette la capacità della Commissione di garantire che le nuove leggi sui servizi siano conformi alla direttiva sui servizi; invita gli Stati membri ad adempiere ai loro obblighi di notifica ai sensi della direttiva sui servizi; invita la Commissione a presentare entro la metà del 2022 un piano d'azione sul miglioramento del quadro attuale; prende atto a tale proposito dell'intenzione della Commissione di aggiornare il manuale relativo all'attuazione della direttiva servizi, allo scopo di integrare gli aspetti derivanti dalla giurisprudenza più recente e migliorare l'applicazione della direttiva;

26.  sottolinea che le barriere possono derivare anche dalle limitate capacità delle amministrazioni nazionali di fornire servizi in altre lingue e dalla carenza di una formazione e di infrastrutture pertinenti; invita gli Stati membri a provvedere affinché le informazioni e i documenti riguardanti l'accesso al mercato siano disponibili non soltanto nella lingua ufficiale dello Stato membro, ma anche in inglese o nelle altre lingue più utilizzate nell'economia locale;

27.  invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare strumenti pratici, sintetici e pronti per l'uso, destinati alle autorità nazionali, per far fronte alle pratiche scorrette e alle violazioni e applicare le norme del mercato interno;

28.  ricorda che l'ordine pubblico, la sanità pubblica o la pubblica sicurezza possono essere invocati da uno Stato membro solo se è in grado di dimostrare l'esistenza di una minaccia reale e sufficientemente grave a carico di uno degli interessi fondamentali della società; ritiene pertanto inaccettabile qualsiasi forma di discriminazione sponsorizzata dallo Stato, ad esempio nei confronti delle persone con disabilità o basata sulla posizione economica, la nazionalità, l'età, l'origine razziale o etnica, la religione o le convinzioni personali, la professione, il sesso o l'orientamento sessuale (compresa la fobia LGBTIQ); ritiene che tale discriminazione possa limitare le libertà del mercato interno e quindi creare una barriera non tariffaria che incida sulla libera circolazione di beni e servizi, in quanto impedisce ai produttori di beni e ai prestatori di servizi di fornire gli stessi beni e servizi in modo uniforme in tutta l'UE e ai consumatori di beneficiare dei risultati positivi del mercato unico;

29.  accoglie con favore i significativi miglioramenti alla libera circolazione di merci verificatisi negli ultimi anni grazie a regolamenti quali il regolamento (UE) 2018/302(8) ("regolamento sui blocchi geografici"), il regolamento (UE) 2019/1020(9) ("regolamento sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti") e, ancor più importante, il regolamento (UE) 2019/515(10) ("regolamento sul reciproco riconoscimento delle merci"); ricorda che il principio del riconoscimento reciproco si applica soltanto ai beni non armonizzati e sottolinea l'importanza di un'armonizzazione dall'alto verso il basso al fine di garantire un elevato livello di sicurezza dei prodotti e di tutela dei consumatori; ritiene che l'applicazione completa del principio del reciproco riconoscimento e degli strumenti definiti di recente dal regolamento (UE) 2019/515 promuoverebbe efficientemente l'agenda del mercato unico, in particolare negli ambiti in cui permangono alcune difficoltà;

30.  ritiene che l'adozione e l'applicazione e l'attuazione del regolamento sui blocchi geografici siano state vantaggiose per i consumatori nell'agevolare gli acquisti transfrontalieri; ricorda, tuttavia, che permangono alcuni ostacoli, in particolare nell'ambito della fornitura di servizi e contenuti audiovisivi, e che ciò si riflette in una minore fiducia dei consumatori negli acquisti online transfrontalieri; invita la Commissione, nell'ambito della relazione di valutazione prevista per il 2022, a proporre modalità per eliminare i blocchi geografici ingiustificati e inefficaci, e ad adoperarsi per realizzare un mercato unico digitale armonizzato;

31.  sottolinea l'esistenza di pratiche discriminatorie e anticoncorrenziali, come le restrizioni territoriali all'offerta, che ostacolano lo sviluppo del mercato unico e ne compromettono i potenziali benefici per i consumatori; invita la Commissione a proporre misure adeguate per eliminare le restrizioni territoriali dell'offerta e ridurre, in tal modo, le barriere agli scambi transfrontalieri, nell'ottica di conseguire un mercato unico pienamente funzionante;

32.  accoglie con favore il fatto che l'armonizzazione delle qualifiche attraverso il reciproco riconoscimento abbia già contribuito alla crescita del mercato unico in relazione a diverse professioni; esprime rammarico tuttavia per il fatto che gli ulteriori progressi siano seriamente limitati dalle barriere amministrative imposte dagli Stati membri; sottolinea che il riconoscimento reciproco di diplomi, qualifiche, abilità e competenze tra gli Stati membri rafforzerebbe la libera circolazione dei lavoratori e dei servizi ed esorta gli Stati membri a estendere il riconoscimento reciproco a tutti i livelli possibili dell'istruzione e della formazione e a migliorare o introdurre quanto prima le procedure necessarie ai fini di tale estensione;

33.  ricorda lo status specifico delle professioni regolamentate all'interno del mercato unico e il loro ruolo nel far fronte all'interesse pubblico, ma sottolinea altresì che tale status specifico non dovrebbe essere utilizzato per mantenere barriere ingiustificate che diano luogo alla frammentazione del mercato unico;

34.  incoraggia gli Stati membri a eliminare le indebite restrizioni alle qualifiche professionali e la Commissione a rimanere vigile nel portare avanti le procedure di infrazione quando gli Stati membri non rispettano la normativa dell'UE sul riconoscimento delle qualifiche;

35.  ricorda che la direttiva sulle qualifiche professionali si basa sul principio della parità di trattamento e sul divieto della discriminazione fondata sulla nazionalità;

36.  invita la Commissione e gli Stati membri ad accrescere costantemente la sensibilizzazione nei confronti delle imprese e dei lavoratori che potrebbero non conoscere le norme sul riconoscimento reciproco e le altre norme pertinenti che agevolano le operazioni transfrontaliere;

37.  invita a promuovere il quadro europeo delle qualifiche e a facilitarne l'applicazione in tutta l'UE, in modo che diventi uno strumento di riconoscimento ampiamente accettato;

38.  deplora l'insufficiente accesso alle informazioni in relazione alla mobilità dei lavoratori nei settori dei servizi ed esprime preoccupazione per le procedure onerose in alcuni Stati membri riguardo all'ottenimento dei documenti essenziali e ai problemi tuttora esistenti nel fornire tempestivamente ai cittadini un modulo A1; sottolinea che l'accesso alle informazioni, ad esempio in materia di contratti collettivi nazionali, ove applicabile e pertinente, come prescritto dalla direttiva 2014/67/UE(11), dovrebbe essere migliorato per agevolare l'adempimento da parte delle imprese e le informazioni per i lavoratori; insiste sul fatto che tali informazioni dovrebbero essere disponibili attraverso lo sportello digitale unico; invita la Commissione e l'Autorità europea del lavoro ad adottare misure appropriate per migliorare l'accesso alle informazioni;

39.  esorta la Commissione a introdurre, come previsto, un modulo digitale per la dichiarazione del distacco dei lavoratori nel primo trimestre del 2022, come indicato nel suo aggiornamento della nuova strategia industriale del 2020, istituendo un formato digitale semplice, di facile utilizzo e interoperabile che risponda alle esigenze delle imprese europee, in particolare delle PMI;

40.  ricorda che l'accesso alle informazioni è essenziale e deve essere reso il più semplice possibile per gli utenti; ritiene che le misure adottate nel quadro del pacchetto merci allo scopo di migliorare l'accesso alle informazioni sulle norme applicabili e sugli obblighi che incombono alle imprese siano un'evoluzione positiva per agevolare gli scambi transfrontalieri, mantenendo nel contempo un elevato livello di tutela dei consumatori; chiede di stanziare risorse sufficienti per la creazione di sportelli unici;

41.  prende atto del crescente numero di norme in materia di accesso dei veicoli alle aree urbane applicate sia ai veicoli privati che a quelli commerciali; chiede alla Commissione di valutare se sia necessario un coordinamento a livello dell'UE;

42.  evidenzia che il corretto funzionamento del mercato unico è fondamentale per salvaguardare la fornitura sufficiente di prodotti a prezzi accessibili e di alta qualità, compresi i prodotti agroalimentari, in tutta l'UE;

43.  sottolinea l'importanza di potenziare il dinamismo e la resilienza dei sistemi di approvvigionamento dell'UE, anche a livello regionale e locale, nonché di rafforzare le filiere corte, intelligenti e integrate onde garantire la continuità dell'approvvigionamento dei prodotti in tutta l'UE;

44.  sottolinea la necessità di garantire la maggiore armonizzazione possibile del mercato unico attraverso un approccio uniforme a livello dell'UE in materia di etichettatura, che possa sia eliminare le barriere al funzionamento del mercato unico che garantire che le informazioni fornite ai consumatori siano chiare, trasparenti, tracciabili e comprensibili;

45.  accoglie con favore l'adozione della direttiva riveduta sulle pratiche commerciali sleali(12) e gli incentivi della Commissione in tal senso e sostiene l'attività e le conclusioni del Centro comune di ricerca, il cui obiettivo comune è affrontare la questione del doppio standard qualitativo;

Digitalizzazione e uso dell'IA nell'affrontare gli ostacoli al mercato unico

46.  pone l'accento sull'importanza di un mercato unico digitale pienamente funzionante a vantaggio dei consumatori e delle imprese e chiede sostegno a favore delle PMI affinché possano affrontare gli ostacoli e le difficoltà nella loro trasformazione digitale;

47.  ritiene che la digitalizzazione e le tecnologie emergenti, come l'IA, possano contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'Unione e al consolidamento del mercato interno; sottolinea che, se usate correttamente, tali tecnologie possono essere positive e trasformative e far fronte a molte sfide allo scopo di eliminare gli ostacoli al mercato unico;

48.  invita la Commissione a valutare ulteriormente la possibilità di consentire e incoraggiare l'uso di soluzioni digitali che possano contribuire a fornire informazioni obbligatorie sul prodotto o sull'imballaggio senza la necessità di aumentare le dimensioni della confezione o di riconfezionare il prodotto;

49.  si compiace delle proposte della Commissione relative alla legge sui servizi digitali (COM(2020)0825) e alla legge sui mercati digitali (COM(2020)0842) e chiede alla Commissione e agli Stati membri di adottare quadri che siano coerenti con le altre politiche del mercato interno e dell'UE; ritiene che per le aziende, e soprattutto per le PMI e i consumatori, sia estremamente importante avere un complesso di norme chiare, armonizzate e rigorose;

50.  si compiace dell'intenzione della Commissione di istituire un punto di accesso unico europeo per le informazioni destinate alle autorità per i controlli sui prodotti non alimentari;

51.  invita le autorità dell'UE e nazionali competenti ad adottare misure appropriate per predisporre un modello unico per i siti web ufficiali nazionali e per renderli compatibili con lo sportello digitale unico, al fine di migliorare l'accesso alle informazioni pertinenti tra Stati membri;

52.  riconosce che numerose barriere derivano dalla limitata capacità amministrativa di fornire servizi di qualità in contesti transfrontalieri; ritiene che la digitalizzazione dei servizi pubblici e piene capacità di eGovernment rimangano essenziali per sradicare alcune delle BNT più onerose; invita la Commissione a promuovere l'uso degli strumenti digitali ed esorta gli Stati membri a impegnarsi a fondo nella digitalizzazione dei servizi pubblici; insiste sulla necessità di predisporre e utilizzare strumenti interoperabili e open source nell'ambito dell'eGovernment, al fine di favorire la messa a punto di procedure amministrative online che siano compatibili da uno Stato all'altro; ricorda, a tal proposito, che le principali disposizioni dello sportello digitale unico dovevano entrare in vigore in tutti gli Stati membri dell'UE entro il 12 dicembre 2020; sottolinea l'importanza dei principi "digitale per default" e "una tantum", che faranno risparmiare a cittadini e imprese tempo e denaro, in particolare se utilizzati più ampiamente; accoglie con favore la proposta di aggiungere uno strumento relativo agli ostacoli del mercato unico allo sportello digitale unico;

53.  si rammarica che l'attuazione dello sportello digitale unico proceda con lentezza; invita gli Stati membri a dedicare risorse sufficienti alla tempestiva attuazione dello sportello digitale unico secondo modalità favorevoli alle PMI, fornendo informazioni incentrate sull'utente riguardo alle norme e alle procedure amministrative del mercato unico, al fine di renderlo, per quanto possibile, uno sportello unico virtuale; invita gli Stati membri e la Commissione a estendere il campo di applicazione dello sportello digitale unico a tutte le procedure amministrative che interessano le imprese;

54.  sottolinea che SOLVIT ha un enorme potenziale per divenire il principale strumento informale di risoluzione dei problemi per le imprese e i consumatori nei casi di erronea applicazione del diritto dell'Unione; accoglie con favore la proposta della Commissione di utilizzare SOLVIT come strumento predefinito per la risoluzione delle controversie nel mercato unico; ritiene che a tal fine sia essenziale pubblicizzare maggiormente l'esistenza di questi strumenti di risoluzione delle controversie;

55.  rileva che, nonostante le azioni di sensibilizzazione da parte della Commissione e degli Stati membri, SOLVIT è ancora sconosciuto a molti cittadini e imprese; fa presente che la Commissione e gli Stati membri dovrebbero adottare ulteriori misure per migliorarne la visibilità;

56.  osserva che SOLVIT si basa su una raccomandazione e non su una normativa e non può assumere decisioni giuridicamente vincolanti; evidenzia che è possibile apportare miglioramenti sostanziali al funzionamento di SOLVIT;

57.  osserva che molti centri SOLVIT hanno organici insufficienti e mancano di risorse e di formazioni pertinenti per il personale e, pertanto, delle conoscenze necessarie; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che i centri SOLVIT dispongano di risorse adeguate per operare come richiesto dalla Commissione nella comunicazione COM(2017)0255;

58.  richiama l'attenzione sul fatto che le pratiche di controllo ingiustificate, sproporzionate e discriminatorie applicate dagli Stati membri, comprese le multe eccessive o l'accesso ai dati concorrenziali delle imprese, sono anch'esse una forma di barriera nel mercato interno; prende atto che le imprese europee segnalano regolarmente esempi di tali pratiche tramite SOLVIT, le petizioni presentate alla commissione PETI o le denunce inoltrate alla Commissione;

59.  pone l'accento sulla necessità di un punto di contatto raggiungibile e accessibile per i cittadini europei, le imprese e i loro rappresentanti, al fine di eliminare le misure adottate dagli Stati membri che ostacolano il mercato unico dell'UE; sottolinea la necessità di assicurare un regolare follow-up di tali denunce, al fine di abbattere quanto prima le barriere ingiustificate al mercato unico;

60.  ricorda che il settore degli autotrasporti internazionali è soggetto a BNT che riducono l'accesso ai mercati nazionali limitandone la competitività;

61.  sottolinea l'importanza di armonizzare le norme per il mercato interno e di prevedere una migliore partecipazione dei portatori di interessi e delle imprese al processo armonizzato al fine di evitare inutili barriere per l'accesso al mercato unico dell'UE;

Applicazione e controllo della conformità

62.  accoglie con favore, in linea di principio, la task force per l'applicazione delle norme sul mercato unico (Single Market Enforcement Taskforce – SMET), che mira a valutare la conformità della legislazione nazionale alle norme del mercato unico, dare priorità agli ostacoli più urgenti, affrontare i casi di sovraregolamentazione e discutere questioni orizzontali in materia di applicazione della normativa; sottolinea che la SMET non dovrebbe solo individuare i problemi, ma anche proporre possibili soluzioni; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire una maggiore inclusione dei portatori d'interessi nelle attività della SMET;

63.  ricorda che ad oggi il piano della Commissione di rafforzare l'applicazione della legislazione dell'UE tramite la SMET, che ha tenuto la sua prima riunione nell'aprile 2020, ha prodotto solo risultati modesti; deplora la mancanza di trasparenza nei metodi di lavoro della SMET; invita la Commissione e gli Stati membri a migliorare la trasparenza della SMET e a includere i portatori di interessi nelle sue riunioni, nonché garantire che la SMET pubblichi gli elenchi dei partecipanti, gli ordini del giorno e i verbali delle sue riunioni sul sito web della Commissione; invita la Commissione a presentare i risultati concreti dei lavori della SMET entro la fine del 2022 e a presentarli alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori del Parlamento e al Consiglio "Competitività", conformemente alla sua comunicazione del 10 marzo 2020 su un piano d'azione a lungo termine per una migliore attuazione e applicazione delle norme del mercato unico (COM(2020)0094);

64.  invita la Commissione a presentare periodicamente, almeno ogni tre anni, una relazione annuale sulle BNT, ad ampliare l'attuale quadro di valutazione del mercato unico in modo trasparente e a elencare le procedure di infrazione, nonché le normative nazionali sulle quali gravano sospetti di violazione del diritto dell'Unione;

65.  invita la Commissione e gli Stati membri a valutare in modo rapido, coerente e rigoroso se le norme nazionali ostacolano il mercato interno e, in caso affermativo, se sono necessarie, proporzionate e giustificate, come stabilito dalla direttiva (UE) 2015/1535 nel settore delle regolamentazioni tecniche e dalla direttiva (UE) 2018/958(13) sull'accesso alle professioni regolamentate; osserva che mancano adeguate valutazioni d'impatto e giustificazioni ben motivate, in particolare per quanto riguarda le norme nazionali in materia di prodotti e servizi; invita la Commissione a prendere decisioni rapide in merito alle denunce, al fine di garantire una rapida gestione e un efficace risoluzione delle questioni rilevanti dal punto di vista degli utenti;

66.  ricorda che lungo l'intero ciclo normativo gli Stati membri e la Commissione condividono la responsabilità di garantire il rispetto delle norme del mercato unico, anche tenendo conto dell'accordo di Parigi e del pilastro europeo dei diritti sociali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini, compresi i diritti dei lavoratori e dei consumatori; pone l'accento sulla necessità di un'armonizzazione a livello dell'UE delle norme riguardanti la frequenza e la qualità dei controlli e delle altre attività di vigilanza del mercato, in particolare in materia di sicurezza dei prodotti, e la promozione di strumenti per lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali al fine di rafforzare la cooperazione in tale ambito;

67.  invita ogni Stato membro a provvedere affinché tutte le autorità competenti all'interno della propria giurisdizione dispongano dei poteri minimi, nonché della dotazione di bilancio e del personale necessari ad assicurare la corretta applicazione dell'acquis del mercato interno;

68.  sottolinea l'importanza di sorveglianza, ispezioni e sanzioni proporzionate da parte delle autorità competenti nei confronti degli operatori economici che non rispettano la legislazione, indipendentemente dal loro Stato membro di stabilimento; fa presente che è fondamentale non solo avvalersi degli strumenti di cooperazione tra le autorità nazionali e la Commissione in materia di vigilanza dei mercati, ma anche svilupparne di nuovi, al fine di prevenire i problemi di non conformità che mettono in pericolo la sicurezza dei consumatori, in particolare rafforzando la vigilanza a livello europeo;

69.  sottolinea l'importanza di un maggior grado di armonizzazione che comprenda un'efficace ed efficiente cooperazione tra le autorità competenti in materia di applicazione delle norme, al fine di individuare, indagare, far cessare o vietare tali infrazioni;

70.  sottolinea l'importanza del monitoraggio, e accoglie pertanto con favore il quadro di valutazione del mercato unico come strumento di monitoraggio delle prestazioni; pone in evidenza la necessità di un dibattito ricorrente sui risultati del quadro di valutazione ai massimi livelli politici, in modo da assicurare l'impegno politico ad affrontare gli ostacoli identificati non soltanto dal punto di vista delle imprese, ma anche per quanto riguarda le sfide affrontate da lavoratori, consumatori e cittadini, tenendo in debito conto gli aspetti di politica sociale e ambientale;

71.  si compiace del rafforzamento delle capacità delle amministrazioni pubbliche nazionali, dei professionisti in materia di appalti pubblici, dei giudici e degli altri operatori del diritto, che è possibile finanziare nel quadro del programma di sostegno alle riforme;

Barriere al mercato unico dovute alla risposta alla COVID-19

72.  ricorda che la risposta iniziale alla pandemia da parte degli Stati membri e della Commissione non ha tenuto conto delle esigenze del mercato unico, e ricorda il considerevole impatto che ciò ha avuto sul libero movimento transfrontaliero di beni, persone e servizi; ritiene che sarà necessaria un'ulteriore valutazione dell'impatto della pandemia sul mercato unico, al fine di trarre le dovute conclusioni dalla crisi della COVID-19;

73.  invita gli Stati membri, in caso di peggioramento della situazione pandemica, ad attuare integralmente gli orientamenti della Commissione relativi all'esercizio della libera circolazione dei lavoratori durante la pandemia di COVID-19 e la comunicazione della Commissione dal titolo "Verso un approccio graduale e coordinato per il ripristino della libera circolazione e la revoca dei controlli alle frontiere interne" (C(2020)3250), onde consentire ai lavoratori, in particolare a quelli del settore dei trasporti e ai lavoratori transfrontalieri, distaccati e stagionali, nonché ai prestatori di servizi, di attraversare le frontiere e avere libero accesso al loro luogo di lavoro;

74.  accoglie con favore il pacchetto di misure per la ripresa Next Generation EU, le linee guida dell'UE per la gestione delle frontiere, le corsie verdi per i trasporti, il certificato COVID digitale UE per agevolare la libera circolazione e le ulteriori misure volte a consentire un normale funzionamento del mercato unico;

75.  si rammarica che alcuni Stati membri abbiano introdotto ulteriori restrizioni di viaggio, come la quarantena, per taluni titolari del certificato COVID digitale UE; rileva che tali restrizioni sono particolarmente onerose per i lavoratori transfrontalieri e distaccati e gli autotrasportatori;

76.  ricorda l'importanza di garantire che le misure riguardanti la COVID-19 non incidano sul flusso dei prodotti, in particolare quelli alimentari, all'interno dell'UE, anche quando si tratta di territori non collegati all'Europa continentale;

77.  rileva che la pandemia di COVID-19 ha determinato alcune restrizioni tra gli Stati membri e al loro interno, così come il declino del settore alberghiero, della ristorazione e del catering, producendo effetti devastanti sulla produzione alimentare;

78.  ritiene che lo sviluppo sostenibile, la transizione equa, l'inclusione sociale e la creazione di posti di lavoro di qualità debbano aprire la strada alla ripresa;

79.  si compiace della proposta della Commissione di presentare uno strumento di emergenza per il mercato unico; invita la Commissione a svilupparlo come uno strumento strutturale giuridicamente vincolante per garantire la libera circolazione di persone, beni e servizi in caso di crisi future;

80.  invita la Commissione e gli Stati membri a fare un uso proattivo delle lezioni apprese, a elaborare un piano di risposta per le emergenze che dovrebbe puntare ad assicurare una risposta comune e salvaguardare per quanto possibile la libera circolazione di beni, servizi e persone, soprattutto dei lavoratori transfrontalieri; ricorda la necessità di una tempestiva notifica da parte degli Stati membri delle misure nazionali che limitano la libera circolazione di beni e servizi;

81.  accoglie con favore la proposta di regolamento della Commissione relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 1082/2013/UE (COM(2020)0727), in particolare la proposta relativa alla creazione di un meccanismo di controllo delle restrizioni all'esportazione di attrezzature mediche nel mercato interno;

82.  sottolinea l'urgente necessità di ampliare l'accesso, tramite soluzioni di eGovernment, ai servizi e alle tecnologie digitali che durante le emergenze sono essenziali per il regolare funzionamento del mercato unico e per l'accesso di cittadini e imprese ai servizi pubblici; riconosce che l'esclusione digitale e la mancanza di accesso a Internet sono alcune delle più significative barriere non tariffarie alla trasformazione digitale del mercato unico dell'UE;

o
o   o

83.  incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU C 456 del 10.11.2021, pag. 14.
(2) GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1.
(3) GU C 388 del 13.11.2020, pag. 39.
(4) GU C 76 del 28.2.2018, pag. 105.
(5) Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22).
(6) Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).
(7) Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).
(8) Regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2018, recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno (GU L 60 I del 2.3.2018, pag. 1).
(9) Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1).
(10) Regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro (GU L 91 del 29.3.2019, pag. 1).
(11) Direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 159 del 28.5.2014, pag. 11).
(12) Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22).
(13) Direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni (GU L 173 del 9.7.2018, pag. 25).


Statuto delle associazioni e delle organizzazioni senza scopo di lucro transfrontaliere europee
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Risoluzione
Allegato
Risoluzione del Parlamento europeo del 17 febbraio 2022 recante raccomandazioni alla Commissione su uno Statuto delle associazioni e organizzazioni senza scopo di lucro transfrontaliere europee (2020/2026(INL))
P9_TA(2022)0044A9-0007/2022

Il Parlamento europeo,

–  visto l'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE"),

–  visti gli articoli 114 e 352 TFUE,

–  visto l'articolo 11 del trattato sull'Unione europea,

–  vista la Carta dei diritti fondamentali e in particolare l'articolo 12,

–  visto l'articolo 11 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo,

–  visto il suo parere(1) sulla proposta di regolamento recante statuto dell'associazione europea, presentata dalla Commissione europea(2),

–  vista la sua risoluzione del 13 marzo 1987 sulle associazioni senza scopo di lucro nelle Comunità europee(3),

–  vista la sua risoluzione del 7 ottobre 2020 sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali(4),

–  vista la sua dichiarazione del 10 marzo 2011 sull'introduzione di statuti europei per le mutue, le associazioni e le fondazioni(5),

–  visto il parere del CESE su "La filantropia europea: un potenziale inutilizzato (parere esplorativo richiesto dalla presidenza rumena)",

–  viste le linee direttrici congiunte sulla libertà di associazione (CDL-AD(2014)046) adottate dalla Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto (Commissione di Venezia) e dall'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani (ODIHR) dell'OSCE,

–  visti gli articoli 47 e 54 del suo regolamento,

–  visto il parere della commissione per la cultura e l'istruzione e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni,

–  vista la relazione della commissione giuridica (A9-0007/2022),

A.  considerando che l'articolo 63 TFUE, insieme agli articoli 7, 8 e 12 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"), sancisce la libertà di associazione a tutti i livelli e tutela le organizzazioni senza scopo di lucro da qualsiasi restrizione discriminatoria, non necessaria e ingiustificata in relazione al finanziamento delle loro attività;

B.  considerando che, ai fini della presente risoluzione, il termine "organizzazione senza scopo di lucro" dovrebbe essere inteso come espressione delle molteplici forme di organizzazioni senza scopo di lucro presenti nell'Unione, basate o non basate sui membri, per esempio associazioni, organizzazioni filantropiche, organizzazioni i cui beni siano destinati al perseguimento di un obiettivo specifico, come fondazioni e altre organizzazioni analoghe;

C.  considerando che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha riconosciuto che lo Stato ha l'obbligo positivo di garantire il godimento del diritto alla libertà di associazione e ha stabilito nella sua sentenza del 21 ottobre 2005, Ouranio Toxo e a./Grecia(6), che "il rispetto reale ed effettivo della libertà di associazione non può essere ridotto a un semplice obbligo da parte dello Stato di non interferire"; che, nella sua sentenza nella causa C‑78/18(7), la Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che la libertà di associazione comprende non solo la facoltà di creare o di sciogliere un'associazione, ma anche la possibilità che essa operi nel frattempo;

D.  considerando che le organizzazioni senza scopo di lucro sono fondamentali per rappresentare gli interessi dei cittadini e della società civile, anche fornendo servizi in segmenti spesso non redditizi del settore sociale, incoraggiano la partecipazione a molte attività sociali e difendono i diritti delle minoranze; che inoltre svolgono un ruolo essenziale nel prevenire e nell'affrontare le sfide socioeconomiche, così come nel colmare le lacune nei servizi e nelle attività economiche, in collaborazione con i governi nazionali, regionali e locali;

E.  considerando che le organizzazioni senza scopo di lucro spesso si avvalgono della libertà di espressione, oltre a sostenerla, in particolare in relazione alla promozione dell'interesse pubblico, sostengono la partecipazione attiva alla vita democratica e agiscono in funzione di scuole di democrazia;

F.  considerando che la crisi di COVID-19 ha messo in luce il ruolo essenziale svolto dalle organizzazioni senza scopo di lucro nell'assistere le persone ad affrontare le numerose difficoltà, garantendo così la coesione sociale; che la crisi della COVID-19 ha stravolto il mondo associativo, interrompendo in particolare le loro attività, e facendo emergere altresì nuove esigenze e missioni;

G.  considerando che la democrazia europea dipende dalla capacità della società civile e delle organizzazioni rappresentative di funzionare liberamente e oltre i confini; che il ruolo essenziale della società civile e delle organizzazioni rappresentative nel contribuire alla democrazia è considerato un valore fondamentale dell'Unione, come riconosciuto dall'articolo 11 del trattato sull'Unione europea ("TUE") che sostiene un dialogo aperto, trasparente e regolare;

H.  considerando che le organizzazioni senza scopo di lucro sono parte integrante della società civile dell'Unione e comprendono organizzazioni filantropiche, come le fondazioni che sostengono e agevolano il lavoro delle persone, e organizzazioni senza scopo di lucro che si adoperano per l'interesse pubblico;

I.  considerando la scarsità e la difficile reperibilità di informazioni statistiche affidabili sulle organizzazioni senza scopo di lucro;

J.  considerando che gli statuti europei delle società europee, delle società cooperative europee o dei partiti europei non sono idonei a consentire alle organizzazioni senza scopo di lucro di cooperare a livello transfrontaliero;

K.  considerando che le imprese, le imprese commerciali e i gruppi di interesse economico hanno la possibilità di costituire un gruppo europeo di interesse economico;

L.  considerando che gli organismi pubblici possono creare gruppi europei di cooperazione territoriale;

M.  considerando che uno statuto europeo delle associazioni dovrebbe essere aperto alle organizzazioni e alle persone che intendono impegnarsi in scambi e apprendimento reciproco transfrontalieri;

N.  considerando che la richiesta del Parlamento relativa all'istituzione di registri statistici nazionali per gli attori dell'economia sociale non comprende le organizzazioni estranee all'economia sociale;

O.  considerando che molte organizzazioni senza scopo di lucro partecipano a pieno titolo all'economia e allo sviluppo del mercato interno, svolgendo regolarmente alcune attività economiche; che il volume dei flussi finanziari transfrontalieri tra associazioni o organizzazioni senza scopo di lucro è aumentato notevolmente nell'ultimo decennio;

P.  considerando che oggigiorno è migliorata la consapevolezza tra i politici e la società civile del potenziale delle organizzazioni senza scopo di lucro in termini di fornitura di servizi, impegno dei cittadini e innovazione sociale; che il loro potenziale è presumibilmente inutilizzato in molti settori quali l'istruzione, la cultura, l'assistenza sanitaria, i servizi sociali, la ricerca, l'aiuto allo sviluppo, l'assistenza umanitaria e la preparazione alle calamità;

Q.  considerando il potenziale socioeconomico in continua crescita delle organizzazioni senza scopo di lucro nell'Unione europea che offrono opportunità d'impiego in numerosi settori;

R.  considerando che le organizzazioni senza scopo di lucro svolgono un ruolo fondamentale nel sostenere le persone a partecipare attivamente alla vita democratica;

S.  considerando che la grande maggioranza delle attività delle organizzazioni senza scopo di lucro è condotta a livello nazionale, ma che un numero sempre più significativo di organizzazioni senza scopo di lucro opera oltre i confini, rafforzando in questo modo la coesione sociale tra gli Stati membri a livello di società, in particolare nelle regioni frontaliere che rappresentano pressoché il 40 % del territorio dell'Unione;

T.  considerando che le organizzazioni senza scopo di lucro transfrontaliere, in particolare, contribuiscono notevolmente al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione e promuovono svariate attività di interesse generale e di rilevanza transnazionale, che sono di beneficio per l'interesse generale in diversi settori, tra cui, ma non solo, la protezione e la promozione dei diritti e dei valori fondamentali, la protezione dell'ambiente, l'istruzione, la cultura, il lavoro sociale e l'aiuto allo sviluppo;

U.  considerando che, nonostante il numero crescente di organizzazioni senza scopo di lucro transfrontaliere nell'Unione europea, non esiste alcun quadro legislativo paneuropeo armonizzato che consenta loro di operare e organizzarsi correttamente a livello transfrontaliero;

V.  considerando che attualmente, in assenza di un regolamento dell'Unione che disciplini le organizzazioni senza scopo di lucro, le loro attività transfrontaliere sono caratterizzate da disparità culturali, giuridiche e politiche derivanti dalle leggi nazionali;

W.  considerando che il Parlamento ha sottolineato già nel 1987 la necessità di introdurre un'adeguata regolamentazione europea per le organizzazioni europee senza scopo di lucro nella sua risoluzione del 13 marzo 1987 sulle associazioni senza fine di lucro della Comunità europea;

X.  considerando che qualsiasi organizzazione che beneficia di uno statuto europeo o di norme minime comuni europee dovrebbe agire a favore della promozione e dell'applicazione dei valori e obiettivi comuni dell'Unione sanciti dai trattati e dalla Carta;

Situazione attuale

1.  osserva che le organizzazioni senza scopo di lucro mancano di una forma giuridica a livello di Unione che ponga la rappresentanza degli interessi della società civile su un piano di parità rispetto a quella delle imprese commerciali e dei gruppi di interesse economico per i quali è stata da tempo definita una forma giuridica a livello di Unione;

2.  osserva che le differenze sul piano giuridico, culturale, politico ed economico tra gli Stati membri continuano a rendere molto complesse le attività transfrontaliere delle organizzazioni senza scopo di lucro, e che l'attuale trattamento amministrativo e fiscale delle attività transfrontaliere di suddette organizzazioni comporta costi di transazione più elevati che a livello nazionale;

3.  sottolinea che l'attuale quadro giuridico a livello dell'Unione e nazionale è insufficiente per istituire e sostenere una società civile paneuropea forte, la cui esistenza è necessaria ai fini della democrazia; individua quindi la necessità di introdurre una nuova forma giuridica, ovvero quella di associazione europea, nonché norme sulla costituzione, trasparenza, responsabilità e governance di un'associazione europea;

4.  sottolinea l'importanza di garantire il coordinamento a livello dell'Unione, evitando la frammentazione e sostenendo un approccio armonizzato in tutta l'Unione per quanto riguarda l'associazione europea, attraverso un Comitato delle associazioni europee designato; invita a tal fine la Commissione a valutare le diverse opzioni e a presentare una proposta recante la forma e lo status più consoni a suddetto Comitato delle associazioni europee, in cui siano rappresentati tutti gli Stati membri e che sia dotato di poteri decisionali ben definiti;

5.  ritiene che anche ai fini del completamento del mercato interno sia necessaria una normativa dell'Unione a sostegno delle organizzazioni senza scopo di lucro;

6.  sottolinea che, nonostante la libertà di circolazione e di stabilimento sia sancita nei trattati, il diritto fondamentale di associazione non gode ancora di pieno sostegno né viene promosso in varie giurisdizioni degli Stati membri a causa della mancanza di forme organizzative adeguate e della disparità di trattamento delle forme esistenti in tutta l'Unione, il che, da un lato, ostacola le attività e i progetti transnazionali, le missioni transfrontaliere e la mobilità della società civile e, dall'altro, è fonte di incertezza giuridica;

7.  deplora la mancanza di uno strumento inteso ad agevolare ulteriormente la libertà di circolazione per le organizzazioni senza scopo di lucro, indipendentemente dallo Stato membro di stabilimento o dallo Stato membro di residenza dei loro membri, in particolare eliminando gli ostacoli legali e amministrativi;

8.  sottolinea che a causa della mancanza di ravvicinamento delle pratiche, le organizzazioni senza scopo di lucro che operano in tutta l'Unione devono spesso affrontare restrizioni ingiustificate, quali commissioni, formalità e ostacoli amministrativi e di altro tipo, che indeboliscono le loro attività quotidiane e dissuade tali organizzazioni dall'espandere le loro missioni oltre i confini; sottolinea che questi ostacoli aumentano inoltre notevolmente il carico di lavoro considerata la necessità di seguire molte procedure amministrative diverse in più di uno Stato membro;

9.  deplora il fatto che in alcuni Stati membri le organizzazioni senza scopo di lucro siano state escluse dai sistemi di sostegno per la risposta alle pandemie;

10.  sottolinea che la mancanza di ravvicinamento delle pratiche crea anche situazioni di disparità a causa delle diverse condizioni di mercato e di altri ostacoli che le organizzazioni senza scopo di lucro incontrano nei diversi Stati membri, ad esempio quando aprono conti bancari, raccolgono o gestiscono fondi esteri, accedono a misure e regimi di pubblica utilità, beneficiano di determinati trattamenti finanziari o fiscali o assumono personale, in particolare laddove l'assunzione sia transfrontaliera, cosa che, in linea con il principio della libera circolazione dei lavoratori, dovrebbe essere agevolata;

11.  invita la Commissione a esaminare le varie forme nelle quali si esplicano le organizzazioni senza scopo di lucro negli Stati membri e a elaborare un'analisi comparativa;

12.  sottolinea che le organizzazioni senza scopo di lucro contribuiscono all'innovazione, alla ricerca, allo sviluppo economico e alla creazione di posti di lavoro, in particolare, nei settori sociale, imprenditoriale, tecnologico e culturale;

13.  riconosce i contributi delle organizzazioni senza scopo di lucro a taluni obiettivi strategici dell'Unione, quali la lotta contro la crisi climatica, la gestione della trasformazione digitale e la ripresa dalla pandemia di COVID-19; sottolinea che la realizzazione di tali obiettivi non sarà possibile senza il contributo della società civile che promuove tali tematiche in tutta Europa, in particolare per quel che riguarda l'attuazione delle necessarie politiche a livello locale, regionale, nazionale e di Unione, nel rispetto degli interessi e dei diritti delle persone coinvolte;

14.  si rammarica che i dati siano scarsi o obsoleti; chiede agli Stati membri di fornire regolarmente dati disaggregati e alla Commissione di creare risorse statistiche affidabili e aggiornate di frequente, sulla base di una metodologia consolidata che garantisca la trasparenza e la comparabilità, e di consentire l'inclusione di tali dati in Eurostat sulle attività e sui contributi transfrontalieri; sottolinea che, secondo lo studio del 2017 commissionato dal CESE, "Sviluppi recenti dell'economia sociale nell'Unione europea", su un totale di 13,6 milioni di posti di lavoro retribuiti in cooperative, mutue, associazioni, fondazioni e soggetti analoghi nell'Unione europea, 9 milioni provenivano da impieghi in associazioni e fondazioni, ponendoli al primo posto in termini di occupazione in tale settore; sottolinea inoltre l'importanza della disponibilità di un maggior numero di dati aventi un obiettivo più ampio rispetto a quello dell'economia sociale;

15.  si rammarica che la Commissione e gli Stati membri non abbiano presentato una normativa al fine di garantire un ambiente favorevole in cui le organizzazioni senza scopo di lucro possano contribuire al funzionamento del mercato interno, e di garantire la libera circolazione transfrontaliera dei capitali, né abbiano istituito uno statuto dell'associazione europea nonostante i diversi tentativi e i numerosi appelli della società civile;

16.  accoglie con favore il prossimo piano d'azione per l'economia sociale e ritiene che, poiché solo determinate organizzazioni senza scopo di lucro operano nell'economia sociale, il piano d'azione debba includere raccomandazioni sulle modalità per superare gli ostacoli transfrontalieri, e debba essere integrato da iniziative legislative distinte volte a sostenere le organizzazioni senza scopo di lucro;

17.  ritiene che, a causa del loro carattere particolare, gli strumenti giuridici proposti non debbano avere un impatto sulla regolamentazione dei partiti politici; ricorda inoltre che l'Unione rispetta lo status delle chiese, delle organizzazioni o comunità religiose, nonché delle organizzazioni filosofiche o non confessionali ai sensi del diritto nazionale; sottolinea che ciò non preclude alle organizzazioni i cui valori e obiettivi sono ispirati da convinzioni religiose, filosofiche o non confessionali, come le organizzazioni senza scopo di lucro caritative basate sulla fede religiosa, di beneficiare dell'ambito di applicazione di tali strumenti proposti; sottolinea che i sindacati di diversi Stati membri godono di uno status vantaggioso speciale e dovrebbero pertanto essere esclusi dagli strumenti proposti; rammenta che le persone che desiderano creare un'associazione sono libere di avvalersi delle disposizioni del regolamento proposto, assumendo la forma di un'associazione europea, osserva che la proposta di direttiva sulle norme minime si applica a tutte le organizzazioni senza scopo di lucro nell'Unione;

Salvaguardare la società civile e la libertà di associazione

18.  esprime la sua preoccupazione per gli ostacoli incontrati dalle organizzazioni senza scopo di lucro in tutta l'Unione e per le disparità derivanti da leggi, regolamenti e prassi o politiche amministrative a livello nazionale; sottolinea che ciò può incidere negativamente sulla società civile, limitare indebitamente i diritti fondamentali, specialmente il diritto alla libertà di associazione, di espressione e di informazione, e dissuadere le organizzazioni senza scopo di lucro dall'espandere le loro attività oltre i confini;

19.  tiene pienamente conto delle possibilità offerte dalla digitalizzazione e da Internet per facilitare l'esercizio del diritto alla libertà di associazione, per esempio agevolando e rendendo facilmente accessibili online la registrazione e la costituzione di organizzazioni senza scopo di lucro;

20.  sottolinea che le organizzazioni senza scopo di lucro sono essenziali per la democrazia e l'elaborazione delle politiche a tutti i livelli: promuovono e agiscono per il bene pubblico, sono una componente del sistema di bilanciamento dei poteri per lo Stato di diritto, nonché una motivazione all'impegno civico; accoglie con favore l'impegno della società civile nella difesa dell'interesse pubblico, nell'attivismo e in quanto parte della vita sociale attiva;

21.  ribadisce che le organizzazioni senza scopo di lucro hanno la libertà di partecipare a questioni di dibattito politico o pubblico attraverso i loro obiettivi o attività; condanna i tentativi di limitare lo spazio civico per motivi politici, negando, rifiutando o contestando il loro status di organizzazione di pubblica utilità sulla base dell'attività politica percepita o reale, laddove le loro attività non siano finalizzate a beneficio di una parte in particolare o in sostituzione della politica di una parte; ritiene che questi casi mettano a rischio la democrazia europea;

22.  sottolinea l'importanza dell'indipendenza delle organizzazioni senza scopo di lucro e la necessità di garantire un ambiente loro favorevole, rispettandone la pluralità e intendendo le organizzazioni di pubblica utilità come organizzazioni che contribuiscono a fornire servizi in loco, ma anche a difendere il bene pubblico e a monitorare le politiche pubbliche;

23.  ricorda l'importanza di un giornalismo indipendente, imparziale, professionale e responsabile nel fornire informazioni sulle attività delle organizzazioni senza fini di lucro nei mezzi di comunicazione sia pubblici che privati, nonché l'importanza dell'accesso a informazioni pluralistiche quali pilastri fondamentali della democrazia; esprime preoccupazione per le campagne diffamatorie e i contenziosi abusivi utilizzati nei confronti di soggetti impegnati nella partecipazione pubblica, comprese le organizzazioni senza fini di lucro, in diversi Stati membri da funzionari eletti, organismi pubblici o enti a controllo pubblico, nonché da privati cittadini ed entità; sottolinea che il Parlamento ha adottato una risoluzione sulle SLAPP l'11 novembre 2021(8);

24.  sostiene che il quadro giuridico di regolamentazione andrà a vantaggio della società civile europea solo se le organizzazioni senza scopo di lucro potranno avvalersi di finanziamenti adeguati e facilmente accessibili sia a livello nazionale che europeo; sottolinea che il finanziamento pubblico, come anche quello privato, delle organizzazioni senza scopo di lucro è importante dal momento che tali organizzazioni hanno meno accesso al reddito derivante da attività lucrative; sottolinea, in tale contesto, l'esistenza del programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori rivolto, tra l'altro, alle organizzazioni senza scopo di lucro; ricorda che, a norma del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio(9), le sovvenzioni dell'Unione comportano un cofinanziamento che può essere fornito sotto forma di fondi propri, di entrate generate dall'azione o dal programma di lavoro o di contributi finanziari o in natura da terze parti; è del parere che, specialmente nel caso delle organizzazioni senza scopo di lucro con risorse finanziarie molto limitate, sia necessario valutare di porre un limite al requisito relativo ai fondi propri e i contributi non monetari dovrebbero essere conteggiati come tali, a condizione che tale trattamento non ostacoli la concorrenza nell'accesso ai finanziamenti; osserva che spesso i fondi dell'Unione disponibili per le organizzazioni senza scopo di lucro richiedono un cofinanziamento, il che significa che il beneficiario deve raccogliere una quota dei fondi necessari da altre fonti; sottolinea che richiedere una quota troppo elevata di risorse proprie sarebbe controproducente per le organizzazioni senza scopo di lucro, in quanto potrebbero non essere in grado di reperire tali fondi, determinando quindi l'esclusione di alcune di esse; ritiene pertanto che occorre valutare di porre un limite alla quota di cofinanziamento e che sia necessario prendere in considerazione altre risorse che potrebbero essere monetizzate, ad esempio il volontariato o i contributi in natura;

25.  sottolinea che è importante per le organizzazioni senza scopo di lucro fornire informazioni pertinenti al pubblico; richiama inoltre l'attenzione sul fatto che la trasparenza dei finanziamenti debba essere considerata un interesse pubblico laddove le organizzazioni della società civile abbiano un'influenza significativa sulla vita e sul dibattito pubblici;

26.  ritiene che l'introduzione di uno status per le associazioni europee costituirà per le organizzazioni nazionali e locali un'opportunità per essere coinvolte più da vicino nelle questioni europee, per prendere parte all'apprendimento reciproco e agli scambi transfrontalieri, e che sosterrà l'accesso ai fondi dell'Unione; invita la Commissione e gli Stati membri a rendere disponibili fondi adeguati per gli attori della società civile, ad aumentare l'accessibilità dei fondi e semplificare ulteriormente le procedure volte a facilitare l'accesso ai fondi per gli attori della società civile, comprese le organizzazioni piccole e locali;

27.  ritiene inoltre che la legislazione proposta debba essere integrata da misure volte a sostenere un dialogo regolare, significativo e strutturato con la società civile e le organizzazioni rappresentative, in linea con l'articolo 11 TUE; invita a questo proposito la Commissione a valutare la possibilità di sviluppare uno statuto partecipativo per le organizzazioni di pubblica utilità a livello dell'Unione;

28.  sottolinea che la discriminazione arbitraria e politicamente motivata basata sugli obiettivi e sulle attività delle organizzazioni senza scopo di lucro, così come sulle fonti di finanziamento, ostacola la libertà di associazione e rappresenta pertanto una minaccia alla libertà di espressione;

Riconoscere le associazioni, le organizzazioni senza scopo di lucro e la pubblica utilità in tutta l'Unione

29.  riconosce che nella legislazione a livello nazionale e nelle tradizioni giuridiche degli Stati membri esistono approcci diversi per definire o riconoscere le organizzazioni senza scopo di lucro basate o non basate sui membri, nonché per definire, riconoscere e concedere uno status di pubblica utilità; sottolinea che, nonostante tali differenze, vi è un'intesa comune in merito alla necessità di stabilire norme minime europee e fornire alle organizzazioni senza scopo di lucro la possibilità di acquisire personalità giuridica;

30.  invita la Commissione a riconoscere e promuovere le attività di pubblica utilità delle organizzazioni senza scopo di lucro attraverso l'armonizzazione dello status di pubblica utilità in tutta l'Unione; sottolinea che le leggi e le prassi amministrative a livello nazionale che disciplinano le organizzazioni senza scopo di lucro, compresi la costituzione, la registrazione, il funzionamento, il finanziamento, il trattamento finanziario e fiscale o misure di sgravio fiscale, e attività transfrontaliere, non dovrebbero comportare alcuna discriminazione basata sul luogo di stabilimento dell'organizzazione o nei confronti di qualsiasi gruppo o persona per qualunque motivo;

31.  invita la Commissione a valutare l'adozione di una proposta che agevoli il riconoscimento reciproco delle organizzazioni di pubblica utilità esenti da imposte, comprese le organizzazioni filantropiche, in ogni Stato membro se esse sono riconosciute come organizzazioni di pubblica utilità esenti da imposte in uno degli Stati membri;

32.  sottolinea il fatto che la regolamentazione a livello di Unione per lo statuto e le norme minime delle organizzazioni senza scopo di lucro può contribuire a creare condizioni di parità, agevolando quindi il completamento del mercato interno;

33.  esorta la Commissione a sviluppare una specifica strategia generale per rafforzare la società civile nell'Unione, anche attraverso l'introduzione di misure atte ad agevolare le operazioni delle organizzazioni senza scopo di lucro a tutti i livelli;

34.  chiede alla Commissione di presentare, sulla base dell'articolo 352 TFUE, una proposta di regolamento recante statuto dell'associazione europea, in linea con le raccomandazioni formulate nella presente risoluzione e nella parte I del relativo allegato;

35.  chiede alla Commissione di presentare, sulla base dell'articolo 114 TFUE, una proposta di direttiva relativa a norme minime comuni per le organizzazioni senza scopo di lucro nell'Unione, intesa a creare condizioni di parità per le organizzazioni senza scopo di lucro, affinché la società civile possa beneficiare delle libertà, dei diritti fondamentali e contribuire al rafforzamento della democrazia europea, attraverso la fissazione di norme minime, in linea con le raccomandazioni formulate nella presente risoluzione e nella parte II del relativo allegato;

36.  chiede alla Commissione di ricorrere ai risultati dell'analisi comparativa elaborata a norma del paragrafo 11 per accompagnare adeguatamente la proposta di regolamento contenuta nella parte I dell'allegato e la proposta di direttiva contenuta nella parte II dell'allegato, con un elenco di forme di organizzazioni nazionali che si dovrebbero considerare disciplinate a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della proposta contenuta nella parte I dell'allegato e dell'articolo 1 della proposta contenuta nella parte II dell'allegato;

o
o   o

37.  incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione e le raccomandazioni figuranti in allegato alla Commissione e al Consiglio.

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE:

RACCOMANDAZIONI CONCERNENTI IL CONTENUTO DELLA PROPOSTA RICHIESTA

PARTE I

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante statuto dell'associazione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 352,

considerando quanto segue:

(1)  I progetti transfrontalieri e altre forme di cooperazione che coinvolgono in particolare la società civile contribuiscono in modo decisivo al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione, ivi compresa la promozione dei suoi valori, e allo sviluppo di svariate attività di rilevanza transnazionale che recano beneficio all'interesse generale in numerosi settori.

(2)  La cooperazione europea transfrontaliera tra cittadini e associazioni rappresentative è essenziale per creare una società civile europea globale, che costituisce un elemento fondamentale per la democrazia e l'integrazione europee in linea con gli articoli 11 e 15 del trattato sull'Unione europea.

(3)  Molte associazioni, nel perseguire i propri obiettivi, svolgono un ruolo significativo nell'economia e nello sviluppo del mercato interno attraverso l'esercizio regolare di attività economiche.

(4)  La direttiva .../... del Parlamento europeo e del Consiglio (la "direttiva sulle norme minime") mira al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri al fine di fornire norme minime e creare un ambiente favorevole che agevoli le organizzazioni senza scopo di lucro nello svolgimento delle loro attività.

(5)  Le associazioni sono il collante della nostra società. Svolgono un ruolo fondamentale nell'aiutare e incoraggiare le persone a partecipare attivamente alla vita democratica e sociale dell'Unione e nel fornire loro gli strumenti per farlo, in particolare a coloro che affrontano esclusione e discriminazione, e possono rivestire un ruolo decisivo nel processo di definizione delle politiche dell'Unione.

(6)  L'Unione dovrebbe dotare le associazioni, che sono una forma di organizzazione generalmente riconosciuta in tutti gli Stati membri, di uno strumento giuridico adeguato in grado di favorire le loro attività transnazionali e transfrontaliere, oltre a contribuire al dialogo civile a livello dell'Unione.

(7)  L'introduzione di una forma di organizzazione a livello dell'Unione agevolerebbe tutte le associazioni nel perseguimento delle loro attività e dei loro obiettivi transfrontalieri nel mercato interno.

(8)  L'articolo 63 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e gli articoli 7, 8 e 12 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta") tutelano le organizzazioni senza scopo di lucro da restrizioni discriminatorie o ingiustificate in relazione all'accesso alle risorse e alla libera circolazione dei capitali all'interno dell'Unione. Ciò riguarda anche la capacità di ricercare, garantire e utilizzare risorse di origine sia nazionale che estera, il che è essenziale per l'esistenza e il funzionamento di qualsiasi ente giuridico. In linea con la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 18 giugno 2020 nella causa C-78/18, Commissione/Ungheria(10), le restrizioni dovrebbero essere imposte solo per scopi legittimi, ad esempio nell'interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza pubblica o dell'ordine pubblico, e dovrebbero essere proporzionate all'obiettivo di proteggere tali interessi ricorrendo ai mezzi meno invasivi per raggiungere l'obiettivo auspicato. Le restrizioni in questione derivano, tra l'altro, dalle norme in materia di contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo che sono applicate conformemente ai principi di necessità e proporzionalità, tenuto conto in particolare degli obblighi di valutazione dei rischi previsti dal diritto internazionale e dell'Unione. Pertanto, gli Stati membri non possono applicare misure irragionevoli, eccessivamente invasive o perturbanti, ivi compresi obblighi di rendicontazione che impongano un onere eccessivo o ingente alle organizzazioni.

(9)  Le persone fisiche e giuridiche possono creare società europee sulla base del regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio(11), società cooperative europee sulla base del regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio(12) e partiti europei sulla base del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio(13). Tuttavia, nessuno di questi strumenti prevede che le associazioni possano cooperare a livello transfrontaliero.

(10)  Il regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio(14) prevede la creazione di gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT). Tali gruppi sono formati principalmente da autorità statali o locali o da altri organismi di diritto pubblico. Pertanto, gli attori non governativi della società civile e i cittadini non sono contemplati.

(11)  Il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) di cui al regolamento (CEE) n. 2137/85(15) consente lo svolgimento comune di determinate attività, pur preservando l'indipendenza dei suoi membri. Tuttavia, il GEIE non soddisfa le esigenze specifiche delle associazioni della società civile.

(12)  È pertanto necessario stabilire un adeguato quadro normativo armonizzato a livello dell'Unione nonché norme che permettano la creazione di associazioni europee aventi personalità giuridica propria, e che disciplinino la costituzione e il funzionamento transfrontaliero di tali associazioni.

(13)  I partiti politici e i sindacati, nonché le chiese e le altre comunità religiose e le organizzazioni filosofiche o non confessionali dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento in considerazione della mancanza di competenze dell'Unione per disciplinare il loro status e della natura particolare di quest'ultimo nell'ambito del diritto nazionale. Per tali ragioni, dovrebbero essere trattati diversamente da altre associazioni prive di tale status, come le organizzazioni caritatevoli senza scopo di lucro basate sulla fede o le organizzazioni che combattono la discriminazione anche all'interno del mercato del lavoro.

(14)  Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare i diritti dei lavoratori e dei sindacati, compresi i diritti e le protezioni esistenti nel contesto delle procedure di ristrutturazione e insolvenza, delle fusioni, dei trasferimenti di imprese e in materia di informazione e salari. I datori di lavoro sono tenuti al rispetto dei propri obblighi indipendentemente dalla forma in cui operano.

(15)  È importante garantire il coordinamento a livello dell'Unione, per evitare la frammentazione e sostenere un approccio armonizzato in tutta l'Unione ai fini dell'applicazione del presente regolamento. A tale proposito, il presente regolamento dovrebbe prevedere la nomina di un Comitato delle associazioni europee, all'interno della Commissione e/o delle istituzioni, organi, uffici e agenzie pertinenti dell'Unione, o collegato ad essi.

(16)  Il Comitato delle associazioni europee dovrebbe invitare un rappresentante dell'Agenzia per i diritti fondamentali alle sue riunioni nel caso esse riguardino la libertà di associazione o la libertà di espressione, in linea con l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio(16).

(17)  Il presente regolamento dovrebbe introdurre termini specifici per le procedure amministrative, anche per quanto riguarda la registrazione e il processo di concessione dello status di pubblica utilità. Nel valutare l'attuazione e l'applicazione del presente regolamento, la Commissione dovrebbe in particolare esaminare come tali termini sono applicati nella pratica.

(18)  Al fine di verificare i requisiti di cui all'articolo 6, gli organismi nazionali delle associazioni potrebbe chiedere i nomi e gli indirizzi dei membri fondatori. L'identità dei fondatori e dei membri delle organizzazioni senza scopo di lucro che sono persone fisiche può costituire un'informazione sensibile, pertanto gli Stati membri dovrebbero garantire che qualsiasi requisito che comporti il trattamento di tali dati personali non pregiudichi il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio(17) (regolamento generale sulla protezione dei dati), e in particolare l'articolo 9.

(19)  Un'associazione europea potrebbe voler operare una distinzione tra diverse categorie di membri al fine di concedere il diritto di voto solo ai membri a pieno titolo, riconoscendo al contempo membri associati che sostengono la causa, senza diritto di voto, e/o membri onorari esenti dall'obbligo di pagamento di una quota associativa, ma con diritto di voto. La categorizzazione dei membri non dovrebbe portare a discriminazioni ingiustificate, in particolare sulla base della cittadinanza.

(20)  Poiché l'ambito di applicazione del presente regolamento è limitato alle associazioni senza scopo di lucro, il TFUE non prevede altra base giuridica oltre a quella di cui all'articolo 352.

(21)  Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire l'istituzione di un'associazione europea, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, per i motivi sopra esposti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I

Oggetto e disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

1.  Il presente regolamento stabilisce le condizioni e le procedure che disciplinano la costituzione, la governance, la registrazione e la regolamentazione delle persone giuridiche in forma di associazione europea.

2.  Un'associazione europea è un'entità transfrontaliera indipendente e autogovernata, stabilita su base permanente nel territorio dell'Unione mediante accordo volontario tra persone fisiche o giuridiche per una finalità comune senza scopo di lucro.

3.  Un'associazione europea è libera di determinare i propri obiettivi e le attività necessarie per perseguirli.

4.  Gli obiettivi di un'associazione europea rispettano e sostengono la promozione degli obiettivi e dei valori su cui si fonda l'Unione ai sensi degli articoli 2 e 3 del trattato sull'Unione europea.

5.  Un'associazione europea è basata sui membri ed è libera di determinare la sua composizione. Ciò può includere la determinazione di requisiti speciali per i membri, sulla base di criteri ragionevoli e obiettivi e nel rispetto del principio di non discriminazione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

a)  "senza scopo di lucro": l'associazione non persegue quale scopo primario la generazione di un profitto, sebbene possa svolgere attività economiche. Laddove è generato un profitto da un'organizzazione senza scopo di lucro, questo è investito nell'organizzazione per il perseguimento dei suoi obiettivi e non distribuito tra membri, fondatori o altri soggetti privati. La concessione dello status di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 21 non è una condizione necessaria per stabilire la natura senza scopo di lucro di un'associazione. Tuttavia, in caso di concessione dello status di pubblica utilità, l'organizzazione è considerata senza scopo di lucro;

b)  "indipendente": l'associazione è libera da qualsiasi indebita interferenza dello Stato e non fa parte di una struttura governativa o amministrativa. A tale proposito, né ricevere finanziamenti governativi né partecipare a un organo consultivo del governo preclude a un'associazione di essere considerata indipendente, purché l'autonomia del funzionamento e del processo decisionale dell'associazione non sia influenzata da tale finanziamento o partecipazione;

c)  "autogovernata": l'associazione ha una struttura istituzionale che le consente di esercitare tutte le sue funzioni organizzative interne ed esterne e di prendere le decisioni essenziali in modo indipendente;

d)  "pubblica utilità": un miglioramento del benessere della società o di parte di essa, a vantaggio quindi dell'interesse generale della società;

e)  "transfrontaliera": l'associazione persegue l'obiettivo della cooperazione transnazionale o della cooperazione transfrontaliera all'interno dell'Unione, o i membri fondatori di un'associazione provengono da almeno due Stati membri, il che implica che siano cittadini o residenti di uno Stato membro se sono persone fisiche, o che abbiano la loro sede legale in uno Stato membro se sono persone giuridiche;

f)  "membro": una persona fisica o giuridica che volontariamente e intenzionalmente ha presentato domanda per aderire a un'associazione allo scopo di sostenerne gli obiettivi e le attività e che è stata ammessa nell'associazione in base al suo statuto. Qualora un'associazione si costituisca a seguito di trasformazione o fusione, la volontà di adesione può ritenersi definitiva.

Articolo 3

Norme applicabili alle associazioni europee

1.  Le associazioni europee sono regolamentate dal presente regolamento e dai relativi statuti. Per le materie non contemplate dal presente regolamento, un'associazione europea è disciplinata dal diritto dello Stato membro in cui l'associazione europea ha la propria sede legale.

2.  Gli Stati membri individuano l'ente giuridico o la categoria di enti giuridici ai quali un'associazione europea è considerata comparabile ai fini dell'individuazione del diritto applicabile ai sensi del paragrafo 1, in modo coerente con le disposizioni e gli obiettivi del presente regolamento.

Articolo 4

Organismo nazionale delle associazioni

1.  Gli Stati membri designano un'autorità pubblica indipendente ("organismo nazionale delle associazioni") e informano il Comitato delle associazioni europee di cui all'articolo 5 nonché la Commissione. L'organismo nazionale delle associazioni è responsabile della registrazione delle associazioni europee, conformemente all'articolo 10, e del controllo dell'applicazione del presente regolamento nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle associazioni europee previsti dai trattati e dalla Carta.

2.  Ogni organismo nazionale delle associazioni contribuisce all'applicazione coerente del presente regolamento in tutta l'Unione. A tal fine, gli organismi nazionali delle associazioni cooperano tra loro anche nell'ambito del Comitato delle associazioni europee a norma degli articoli 5 e 22.

Articolo 5

Comitato delle associazioni europee

1.  È istituito il Comitato delle associazioni europee.

2.  Il Comitato delle associazioni europee è coadiuvato da una segreteria.

3.  Il Comitato delle associazioni europee è composto da un rappresentante di ogni organismo nazionale delle associazioni e da tre rappresentanti della Commissione.

4.  Il Comitato delle associazioni europee agisce in modo indipendente nello svolgimento dei suoi compiti o nell'esercizio dei suoi poteri.

5.  Al fine di garantire un'applicazione coerente del presente regolamento, il Comitato delle associazioni europee provvede a:

a)  elaborare, in collaborazione con la Commissione e gli organismi nazionali delle associazioni, moduli comuni o altri strumenti per sostenere la registrazione elettronica delle associazioni europee conformemente all'articolo 10;

b)  istituire e gestire la banca dati digitale delle associazioni europee a livello dell'Unione come strumento di informazione e statistica e di sostegno al dialogo civile strutturato sulle questioni dell'Unione;

c)  trattare le notifiche di registrazione, scioglimento e altre decisioni pertinenti concernenti le associazioni europee ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai sensi del presente regolamento;

d)  valutare l'adeguatezza dell'individuazione degli enti giuridici comparabili da parte degli Stati membri ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2;

e)  ricevere, esaminare e dare seguito ai reclami relativi all'applicazione del presente regolamento, fatti salvi i compiti degli organismi nazionali delle associazioni;

f)  decidere in merito ai ricorsi, se del caso attraverso il proprio comitato per i ricorsi in conformità degli articoli 10 e 11;

g)  esaminare qualsiasi questione relativa all'applicazione del presente regolamento e consultare le parti coinvolte e le parti interessate e gli esperti pertinenti, di propria iniziativa o su richiesta di uno dei suoi membri o della Commissione;

h)  presentare orientamenti e raccomandazioni, e individuare buone prassi per gli organismi nazionali delle associazioni e le associazioni europee al fine di garantire l'applicazione coerente del presente regolamento;

i)  fornire pareri e raccomandazioni alla Commissione, di propria iniziativa, o su richiesta di uno dei suoi membri o della Commissione, e dopo aver consultato le parti pertinenti, le parti interessate e gli esperti, su qualsiasi questione relativa alle associazioni europee o alle misure derivanti dalla direttiva sulle norme minime;

j)  fornire pareri e raccomandazioni alla Commissione in merito ai fondi strutturali e operativi volti a finanziare la società civile e l'organizzazione del dialogo civile nonché a tutelare e promuovere i diritti e i valori dell'Unione sanciti dal TUE, dal TFUE e dalla Carta, nell'ottica di sostenere e favorire lo sviluppo di società inclusive, eque, democratiche, fondate sui diritti e aperte, basate sullo Stato di diritto;

k)  promuovere la cooperazione e l'effettivo scambio di informazioni e prassi con e tra gli organismi nazionali delle associazioni a livello bilaterale e multilaterale;

l)  promuovere programmi di formazione comuni e facilitare gli scambi di personale tra gli organismi nazionali delle associazioni;

6.  Il Comitato delle associazioni europee è responsabile dinanzi al Parlamento europeo e al Consiglio e riferisce annualmente al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione in merito alle proprie attività.

7.  Le discussioni del Comitato delle associazioni europee e dei suoi membri sono disciplinate dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio(18).

8.  Il Comitato delle associazioni europee adotta il proprio regolamento interno e fissa le modalità del proprio funzionamento.

9.  Il Comitato delle associazioni europee può invitare i rappresentanti delle pertinenti agenzie europee ed esperti indipendenti, in particolare del mondo accademico e della società civile, alle sue riunioni e si consulta con essi su base regolare.

Capo II

Costituzione e registrazione

Articolo 6

Costituzione

1.  Un'associazione europea è costituita:

a)  previo accordo di almeno tre membri fondatori; i membri fondatori provengono da almeno due Stati membri, ovvero sono cittadini o residenti di uno Stato membro qualora si tratti di persone fisiche, o hanno la loro sede legale in uno Stato membro qualora si tratti di persone giuridiche; o

b)  a seguito della trasformazione in associazione europea di un ente esistente costituito a norma del diritto di uno Stato membro, che soddisfa le condizioni di cui alla lettera a) e avente la propria sede legale all'interno dell'Unione; o

c)  a seguito della fusione tra almeno due associazioni europee esistenti; o

d)  a seguito della fusione tra almeno una associazione europea esistente e almeno un ente appartenente alle categorie individuate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2; o

e)  a seguito della fusione tra almeno due enti individuati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, costituiti a norma del diritto degli Stati membri e aventi la propria sede legale all'interno dell'Unione, purché insieme suddetti enti abbiano almeno tre membri e provengano da due diversi Stati membri.

2.  Uno Stato membro può prevedere che un ente individuato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, la cui sede legale non si trovi all'interno dell'Unione, possa partecipare alla costituzione di un'associazione europea, a condizione che tale ente sia costituito a norma del diritto di uno Stato membro, abbia una sede legale in questo stesso Stato membro e presenti un legame economico, sociale o culturale continuato e dimostrabile con lo Stato membro in questione.

3.  La costituzione di un'associazione europea è formalizzata da un accordo scritto tra tutti i membri fondatori o da un verbale scritto che documenti la riunione costitutiva recante la firma di tutti i membri fondatori e debitamente verificato, laddove tale verifica sia prevista dalla legge nazionale ai fini della costituzione di associazioni.

4.  L'uscita di un membro fondatore da un'associazione europea non comporta automaticamente la cessazione o lo scioglimento dell'associazione europea, purché essa continui a svolgere la propria attività sulla base dell'accordo di almeno il numero di soggetti di cui al paragrafo 1, lettera a).

5.  La costituzione di un'associazione europea o i processi di ristrutturazione non sono utilizzati per compromettere i diritti dei lavoratori o dei sindacati né le condizioni di lavoro. In linea con i contratti collettivi applicabili e il diritto nazionale e dell'Unione, gli obblighi relativi ai dipendenti e ai creditori continuano a essere rispettati e i dipendenti, i volontari, i sindacati e i rappresentanti dei lavoratori sono debitamente informati e consultati. I contratti collettivi e i diritti di rappresentanza dei lavoratori a livello di consiglio di amministrazione sono rispettati e mantenuti, se del caso.

Articolo 7

Composizione

Le associazioni europee sono libere di operare una distinzione tra membri a pieno titolo e altre categorie di membri. Lo statuto di un'associazione europea determina i diritti e gli obblighi di ciascuna categoria di membri, in particolare per quanto riguarda il loro diritto di voto.

Articolo 8

Statuto

1.  I membri fondatori redigono e firmano lo statuto dell'associazione europea al momento della sua costituzione o della sua riunione costitutiva.

2.  Lo statuto contiene come minimo le informazioni seguenti in merito all'associazione europea:

a)  il nome dell'associazione, preceduto o seguito dalla sigla "AE";

b)  una dichiarazione dettagliata degli obiettivi dell'associazione, la sua natura senza scopo di lucro e, se del caso, una descrizione dei suoi scopi di pubblica utilità;

c)  l'indirizzo della sede legale;

d)  il patrimonio al momento della costituzione;

e)  il nome e l'indirizzo della sede legale dei membri fondatori, qualora si tratti di persone giuridiche;

f)  le condizioni e le modalità per l'ammissione, l'esclusione e il recesso dei membri;

g)  i diritti e gli obblighi dei membri e, se del caso, le loro differenti categorie nonché i diritti e gli obblighi di ciascuna categoria;

h)  disposizioni concernenti il numero dei membri del consiglio di amministrazione, la composizione, la nomina e la revoca del consiglio di amministrazione, le condizioni per l'avvio, per conto dell'associazione, di procedimenti nei confronti dei membri del consiglio di amministrazione nonché disposizioni concernenti il funzionamento, i poteri e le responsabilità del consiglio di amministrazione, compresi i poteri di rappresentanza nei confronti di terzi;

i)  le disposizioni concernenti il funzionamento, i poteri e le responsabilità dell'assemblea generale, di cui all'articolo 16, compresi i requisiti di maggioranza e quorum;

j)  le disposizioni concernenti i diritti e gli obblighi dei membri, ivi compresi i diritti di voto e i diritti a presentare una mozione;

k)  i motivi e le procedure per lo scioglimento volontario;

l)  l'impegno esplicito a rispettare i valori dell'Unione sanciti dall'articolo 2 TUE;

m)  se dispone o meno del capitale di costituzione e, in caso affermativo, l'ammontare di tale capitale;

n)  la frequenza con cui è convocata un'assemblea generale; nonché

o)  la data di adozione dello statuto e le relative procedure di modifica.

Articolo 9

Sede legale

1.  La sede legale di un'associazione europea è situata nel territorio dell'Unione, nel luogo specificato nel suo statuto. La sede legale è situata nel luogo in cui l'associazione europea ha la sua amministrazione centrale o la sede principale delle attività nell'Unione.

2.  In caso di costituzione di un'associazione europea in seguito a trasformazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), i suoi membri decidono se la sede legale dell'associazione europea deve rimanere nello Stato membro in cui l'ente originario era registrato, o se deve essere trasferita in un altro Stato membro.

3.  In caso di costituzione di un'associazione europea in seguito a fusione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere c), d) o e), i suoi membri decidono in quale degli Stati membri in cui sono registrati gli enti partecipanti alla fusione deve essere situata la sede legale dell'associazione europea.

Articolo 10

Registrazione

1.  I membri fondatori di un'associazione europea entro 30 giorni dalla data di costituzione di cui all'articolo 6, paragrafo 3 presentano domanda di registrazione all'organismo nazionale delle associazioni.

2.  L'organismo nazionale delle associazioni, previa verifica della conformità dei richiedenti ai requisiti stabiliti nel presente regolamento, adotta una decisione sulla registrazione dell'associazione europea, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.

3.  Lo Stato membro non impone ulteriori requisiti ai fini della registrazione rispetto a quelli previsti dal presente regolamento.

4.  Se la domanda è accettata dall'organismo nazionale delle associazioni, quest'ultimo registra l'associazione europea nell'apposito registro nazionale e comunica la sua decisione entro 15 giorni al Comitato delle associazioni europee, che procede all'inserimento dell'associazione europea nella banca dati digitale delle associazioni europee istituita a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, lettera b). Entro lo stesso termine, l'organismo nazionale delle associazioni comunica la sua decisione anche all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, che provvede alla pubblicazione immediata dell'informazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

5.  Se, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di registrazione, la domanda è stata respinta o non è stata adottata alcuna decisione al riguardo, il richiedente può, entro 15 giorni dal ricevimento della decisione di rigetto o dalla scadenza del termine di 30 giorni per l'adozione di una decisione, presentare ricorso al comitato per i ricorsi istituito a norma dell'articolo 11.

Il comitato per i ricorsi adotta una decisione sulla domanda di registrazione entro 30 giorni dal ricorso.

Se il comitato per i ricorsi approva la domanda di registrazione o non si pronuncia entro 30 giorni, l'organismo nazionale delle associazioni procede alla registrazione entro 15 giorni da tale decisione o mancata decisione.

Qualsiasi decisione di rigetto di una domanda di registrazione deve essere comunicata ai richiedenti e deve includere motivi debitamente giustificati per il rigetto.

6.  A seguito dell'inserimento nell'apposito registro nazionale a norma del paragrafo 4, la registrazione di un'associazione europea produce effetti nel territorio dell'Unione.

7.  La registrazione avviene tramite i moduli di registrazione comuni o altri strumenti di cui all'articolo 5. La procedura di registrazione è elettronica e accessibile e consente ai richiedenti di utilizzare la lingua ufficiale o una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui l'associazione europea ha la propria sede legale. Le commissioni di registrazione non sono superiori a quelle applicabili agli enti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e non superano i costi amministrativi né costituiscono un onere finanziario eccessivo, fatto salvo il principio di proporzionalità. Gli organismi nazionali delle associazioni devono rendere possibile la registrazione tramite strumenti non elettronici.

8.  L'organismo nazionale delle associazioni, al ricevimento di una domanda di concessione dello status di pubblica utilità da parte di un'associazione europea, valuta la domanda in relazione ai requisiti stabiliti dal presente regolamento. L'organismo nazionale delle associazioni non impone requisiti diversi da quelli previsti dal presente regolamento.

9.  L'organismo nazionale delle associazioni, entro 15 giorni dal ricevimento della domanda di concessione dello status di pubblica utilità, adotta una decisione vincolante sulla domanda. Tale termine può essere prorogato di 15 giorni in casi debitamente motivati, ove la valutazione della domanda richieda un ulteriore esame o laddove sia richiesto il parere del Comitato delle associazioni europee. L'organismo nazionale delle associazioni informa immediatamente l'associazione europea della durata e dei motivi di un'eventuale proroga del periodo iniziale di 15 giorni.

10.  Se la domanda di concessione dello status di pubblica utilità è accettata dall'organismo nazionale delle associazioni, esso procede alla registrazione di tale decisione nell'apposito registro nazionale e la comunica entro 15 giorni al Comitato delle associazioni europee, che procede a inserire lo status di pubblica utilità dell'associazione europea nella banca dati digitale delle associazioni europee istituita a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, lettera b). Entro lo stesso termine, l'organismo nazionale delle associazioni comunica la sua decisione anche all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, che provvede alla pubblicazione immediata dell'informazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

11.  A seguito dell'inserimento nell'apposito registro nazionale a norma del paragrafo 10, la decisione adottata in merito allo status di pubblica utilità produce effetti in tutto il territorio dell'Unione.

12.  Se la domanda di concessione dello status di pubblica utilità è stata respinta o non è stata adottata alcuna decisione al riguardo entro il termine di cui al paragrafo 9, il richiedente può, entro 15 giorni dal ricevimento della decisione di rigetto, presentare ricorso al comitato per i ricorsi, o, alla scadenza del termine per l'adozione di una decisione, rinviare la domanda al comitato per i ricorsi istituito a norma dell'articolo 11.

Il comitato per i ricorsi adotta una decisione entro 15 giorni dal ricorso o dal rinvio della domanda, o entro 30 giorni in casi debitamente motivati.

Se il comitato per i ricorsi approva la domanda di concessione dello status di pubblica utilità o non si pronuncia entro il termine di cui al primo comma, l'organismo nazionale delle associazioni procede alla concessione dello status di pubblica utilità entro 15 giorni da tale decisione o mancata decisione.

Qualsiasi decisione di rigetto di una domanda di registrazione deve essere comunicata ai richiedenti e deve includere motivi debitamente giustificati per il rigetto.

13.  I membri fondatori di un'associazione europea possono decidere di presentare simultaneamente una domanda di registrazione e di concessione dello status di pubblica utilità, nel qual caso la decisione per entrambe sarà trattata come una sola e saranno applicabili i termini più lunghi.

Articolo 11

Comitato per i ricorsi

1.  Entro ... [... mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], il Comitato delle associazioni europee istituisce un comitato per i ricorsi, composto da un rappresentante per Stato membro, più un rappresentante della Commissione. Il rappresentante della Commissione svolge le funzioni di presidente.

2.  La Commissione provvede alle funzioni di segretariato del Comitato delle associazioni europee.

3.  Il comitato per i ricorsi è convocato dal suo presidente e le sue decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Articolo 12

Trasferimento della sede legale

1.  La sede legale di un'associazione europea può essere trasferita in un altro Stato membro ai sensi del presente articolo. Gli Stati membri garantiscono il trasferimento senza restrizioni dei beni e dei documenti appartenenti all'associazione europea che trasferisce la propria sede. Il trasferimento non dà luogo ad alcuna modifica dello statuto dell'associazione europea oltre a quelle previste dal presente articolo, né allo scioglimento dell'associazione europea né alla costituzione di una nuova persona giuridica, né incide sui diritti e sugli obblighi esistenti prima del trasferimento, a parte quelli strettamente collegati al trasferimento stesso.

2.  La proposta di trasferimento è redatta dal consiglio di amministrazione dell'associazione europea ed è pubblicata conformemente alla normativa nazionale dello Stato membro in cui è situata la sede legale.

3.  Una proposta di trasferimento definita ai sensi del paragrafo 2 comprende i dettagli seguenti:

a)  la sede legale prevista e il nome proposto nello Stato membro di destinazione;

b)  il nome e l'indirizzo nello Stato membro di origine;

c)  lo statuto proposto modificato, compreso il nuovo nome dell'associazione europea, se del caso;

d)  il calendario proposto per il trasferimento; nonché

e)  le conseguenze giuridiche ed economiche previste a seguito del trasferimento.

4.  La decisione di trasferimento è adottata soltanto due mesi dopo la pubblicazione della proposta. Le decisioni di trasferimento sono disciplinate dalle condizioni previste per la modifica dello statuto dell'associazione europea.

5.  I creditori e i titolari di altri diritti nei confronti dell'associazione europea antecedenti alla pubblicazione della proposta di trasferimento hanno il diritto di richiedere all'associazione europea di fornire loro adeguate garanzie. La prestazione di tali garanzie è disciplinata dal diritto nazionale dello Stato membro in cui l'associazione europea aveva la propria sede legale prima del trasferimento. Gli Stati membri possono estendere l'applicazione di tale prestazione ai debiti contratti dall'associazione europea con enti pubblici prima della data del trasferimento.

6.  L'autorità competente nello Stato membro in cui l'associazione europea ha la propria sede legale rilascia un certificato attestante che gli atti e le formalità richiesti prima del trasferimento sono stati correttamente espletati.

7.  La nuova registrazione non può essere effettuata fino a quando non sia stato prodotto il certificato di cui al paragrafo 8. Il trasferimento della sede legale dell'associazione europea e la conseguente modifica del proprio statuto hanno effetto a decorrere dalla data di registrazione del trasferimento ai sensi dell'articolo 10.

8.  Uno Stato membro, nei confronti delle associazioni europee aventi la propria sede legale nel suo territorio, può rifiutare il trasferimento della sede legale, nel caso di obiezione formale presentata da un'autorità competente designata entro il termine di due mesi di cui al paragrafo 6. Tale obiezione può essere presentata solo per motivi di interesse pubblico ed è trasmessa all'organismo nazionale delle associazioni dello Stato membro di destinazione e al Comitato delle associazioni europee.

9.  Se il trasferimento della sede legale è stato respinto a norma del paragrafo 8, l'associazione europea può, entro 15 giorni dal ricevimento della decisione di rigetto, presentare ricorso al comitato per i ricorsi istituito a norma dell'articolo 11. Il comitato per i ricorsi adotta una decisione entro 15 giorni, o entro 30 giorni in casi debitamente motivati, ove la valutazione della domanda richieda un ulteriore esame.

10.  Se il comitato per i ricorsi approva il trasferimento o non si pronuncia entro il termine previsto al paragrafo 11, l'organismo nazionale delle associazioni dello Stato membro competente approva il trasferimento entro 15 giorni da tale decisione o mancata decisione.

Qualsiasi decisione di rigetto del trasferimento deve essere comunicata ai richiedenti ed essere accompagnata da motivazioni debitamente motivate.

11.  Se il trasferimento della sede legale è divenuto definitivo, l'organismo nazionale delle associazioni dello Stato membro in cui l'associazione europea aveva la sua sede legale prima del trasferimento comunica questa informazione entro 15 giorni all'organismo nazionale delle associazioni dello Stato membro in cui l'associazione europea intende trasferire la sua sede legale e al Comitato delle associazioni europee. Non più tardi di 15 giorni dopo aver ricevuto suddetta informazione, l'organismo nazionale delle associazioni dello Stato membro di destinazione inserisce l'associazione europea nell'apposito registro nazionale. Il Comitato delle associazioni europee garantisce che i dettagli del trasferimento siano pubblicati nella banca dati digitale delle associazioni europee e nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione dello Stato membro in cui l'associazione europea aveva la sede legale prima del trasferimento Il trasferimento della sede legale dell'associazione europea produce effetti ed è opponibile ai terzi a decorrere dalla data in cui l'associazione europea è stata iscritta nel registro nazionale dello Stato membro della sua nuova sede legale.

12.  Un'associazione europea oggetto di cessazione, scioglimento, liquidazione, insolvenza, sospensione dei pagamenti o altre procedure simili non può trasferire la propria sede legale.

Articolo 13

Personalità giuridica

1.  Un'associazione europea acquisisce personalità giuridica in tutti gli Stati membri nel momento in cui è registrata come associazione europea nell'apposito registro nazionale.

2.  A seguito della notifica della registrazione ma prima dell'inserimento nell'apposito registro nazionale, l'associazione europea può esercitare i propri diritti di persona giuridica utilizzando nella propria denominazione la formula "associazione europea in fase di costituzione" e in conformità delle norme nazionali in materia di controllo preventivo applicabili alle associazioni nazionali nello Stato membro in cui l'associazione europea ha la propria sede legale durante la fase di costituzione. Se, prima dell'acquisizione della personalità giuridica, sono state intraprese azioni in nome dell'associazione europea e questa non assume gli obblighi derivanti da tali azioni, le persone fisiche o giuridiche che hanno compiuto tali azioni ne sono responsabili in solido, salvo quanto diversamente previsto dalla normativa nazionale applicabile dello Stato membro in cui l'associazione europea ha la propria sede legale durante la fase di costituzione.

3.  Dalla ... [data di entrata in vigore del presente regolamento], solo le associazioni europee costituite e registrate a norma del presente regolamento potranno utilizzare nella propria denominazione l'espressione "associazione europea", nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui hanno la propria sede legale, e previa registrazione nell'apposito registro nazionale a norma dell'articolo 10, paragrafo 4.

4.  In quanto persone giuridiche, le associazioni europee hanno la capacità di esercitare, in nome proprio, i poteri, i diritti e gli obblighi necessari per il perseguimento dei loro obiettivi, alle stesse condizioni di un ente giuridico individuato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, e costituito in conformità del diritto dello Stato membro in cui l'associazione europea ha la propria sede legale.

5.  Come conseguenza dell'acquisizione della personalità giuridica, un'associazione europea acquisisce il diritto e la capacità di:

a)  concludere contratti e compiere altri atti giuridici, compreso l'acquisto di beni mobili e immobili;

b)  raccogliere fondi per supportare le proprie attività senza scopo di lucro;

c)  ricevere donazioni e lasciti;

d)  assumere personale;

e)  convenire in giudizio; nonché

f)  accedere ad altri servizi finanziari.

Articolo 14

Governance e organismi

1.  Un'associazione europea è libera di determinare le proprie strutture interne di gestione e la propria governance nel suo statuto, fatte salve le disposizioni del presente regolamento, che in ogni caso sono conformi ai principi democratici e ai valori fondamentali dell'UE.

2.  Un'associazione europea è retta da almeno due organismi, il consiglio di amministrazione e l'assemblea generale.

3.  Altri organismi di governance possono essere istituiti dal consiglio di amministrazione o dall'assemblea generale, alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente regolamento e dallo statuto dell'associazione europea.

Articolo 15

Consiglio di amministrazione

1.  Il consiglio di amministrazione gestisce l'associazione europea nell'interesse dell'associazione stessa e ai fini del perseguimento dei suoi obiettivi, come previsto dallo statuto dell'associazione europea.

2.  Il consiglio di amministrazione è nominato dall'assemblea generale conformemente allo statuto. Le informazioni sulla composizione del consiglio di amministrazione sono rese disponibili all'organismo nazionale delle associazioni entro 6 mesi dalla data dell'elezione. L'organismo nazionale delle associazioni informa il Comitato delle associazioni europee. Eventuali modifiche alla composizione sono rese disponibili secondo le stesse modalità. Tali informazioni sono rese pubbliche dall'associazione europea.

3.  Una persona non può diventare membro del consiglio di amministrazione, o essere investita di poteri, o ricevere responsabilità di gestione o rappresentanza ai sensi del paragrafo 6, se è interdetta dal far parte di un consiglio di amministrazione o altro organo di gestione o di controllo analogo di un ente giuridico in ragione:

a)  del diritto nazionale o dell'Unione applicabile a tale persona;

b)  del diritto nazionale o dell'Unione applicabile agli enti giuridici individuati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, nello Stato membro in cui l'associazione europea ha la propria sede legale; o

c)  di una decisione giudiziaria o amministrativa adottata o riconosciuta in uno Stato membro.

4.  Nell'ambito delle funzioni loro attribuite dal presente regolamento e dallo statuto dell'associazione europea, tutti i membri del consiglio di amministrazione hanno gli stessi diritti e doveri.

5.  Il consiglio di amministrazione può delegare responsabilità o poteri di gestione a comitati composti da uno o più membri dell'associazione europea. Lo statuto o l'assemblea generale stabiliscono le condizioni per l'esercizio di tale delega.

6.  Il consiglio di amministrazione può svolgere riunioni ordinarie e straordinarie. Nel quadro delle sue riunioni ordinarie, il consiglio di amministrazione si riunisce secondo una periodicità stabilita dallo statuto dell'associazione europea, e almeno due volte l'anno, per discutere i conti, le attività e le prospettive prevedibili dei progetti dell'associazione europea.

7.  Il consiglio di amministrazione redige, una volta all'anno, una relazione sui conti e sulle attività dell'associazione europea, che trasmette all'organismo nazionale delle associazioni e al Comitato delle associazioni europee. Tale relazione annuale è resa pubblica anche dall'associazione europea.

8.  Fatto salvo l'articolo 22, paragrafo 2, e nella misura in cui si applica agli enti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, il consiglio di amministrazione redige una volta all'anno una relazione finanziaria sui conti dell'associazione europea, comprendente l'indicazione delle entrate generate dalle attività economiche, e dei fondi quali crediti e prestiti bancari, e donazioni o crediti non compensati ricevuti in contati o in proprietà durante l'anno solare precedente, nonché una previsione di bilancio per l'esercizio successivo. Conformemente al diritto nazionale, gli Stati membri possono richiedere che il consiglio di amministrazione trasmetta la relazione finanziaria all'autorità competente e ai membri dell'associazione. In tal caso, i membri possono chiedere al consiglio di amministrazione di fornire ulteriori informazioni, anche sulle fonti di finanziamento, solo nel caso in cui, previo esame della relazione finanziaria annuale, risulti necessario ai fini della trasparenza e della responsabilità, e a condizione che sia proporzionale. A tal fine, l'associazione europea è tenuta a tenere registri completi e accurati di tutte le operazioni finanziarie di cui all'articolo 23, paragrafo 1.

9.  I membri del consiglio di amministrazione hanno il potere di rappresentare l'associazione europea nei confronti di terzi e in giudizio, nei limiti e alle condizioni stabiliti dal suo statuto. Qualora l'esercizio del potere di rappresentare l'associazione europea nei confronti di terzi sia attribuito a due o più membri, questi agiscono collegialmente.

10.  Gli atti compiuti dai membri del consiglio di amministrazione per conto dell'associazione europea vincolano l'associazione nei confronti di terzi, purché non eccedano i poteri attribuiti al consiglio di amministrazione dal diritto applicabile, o legittimamente conferiti al consiglio di amministrazione dallo statuto dell'associazione europea.

Articolo 16

Assemblea generale

1.  La riunione generale dell'associazione europea, che ne riunisce tutti i membri, è denominata assemblea generale.

2.  Il consiglio di amministrazione convoca l'assemblea generale conformemente allo statuto dell'associazione europea.

3.  I membri sono informati in merito alla convocazione dell'assemblea generale almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea generale.

4.  L'assemblea generale può essere convocata dal consiglio di amministrazione in qualsiasi momento, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un quarto dei membri. Lo statuto può fissare una soglia inferiore.

5.  L'assemblea generale può svolgersi con i membri in presenza, online o in una combinazione dei due formati senza che ciò influisca sulla validità dell'assemblea generale, o sulla validità delle decisioni adottate. Il consiglio di amministrazione deciderà quale delle tre forme utilizzare per ciascuna assemblea generale, a meno che la maggioranza dei membri dell'associazione non proponga un'altra forma.

6.  La richiesta di assemblea generale indica i motivi della convocazione e gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno.

7.  Ogni membro ha diritto all'informazione e all'accesso ai documenti, conformemente alle norme stabilite dallo statuto, prima di ogni assemblea generale.

8.  Ogni membro ha il diritto di partecipare all'assemblea generale, di intervenire e di presentare mozioni.

9.  Il diritto dei membri di votare e presentare mozioni in seno all'assemblea generale è esercitato conformemente allo statuto dell'associazione europea, a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera j).

10.  I membri possono nominare un altro membro che li rappresenti in un'assemblea generale prima della assemblea stessa, conformemente a una procedura da stabilire nello statuto dell'associazione europea. Un membro non può rappresentare più di altri due membri.

11.  Le decisioni dell'assemblea generale in merito a questioni ordinarie sono adottate, salvo diversamente disposto, a maggioranza dei voti dei membri presenti o rappresentati. La distribuzione dei voti avviene nel rispetto delle regole stabilite nello statuto delle associazioni europee.

Articolo 17

Sezioni dell'associazione e membri principali

1.  Un'associazione europea può disporre di sezioni regionali. Le sezioni non si considerano dotate di personalità giuridica distinta, ma possono organizzare e gestire attività per conto dell'associazione, fatte salve le prescrizioni del loro statuto.

2.  Il consiglio di amministrazione di un'associazione europea può nominare sezioni o membri che sono persone giuridiche quali attori principali nell'esecuzione e nell'attuazione di progetti dell'associazione europea. Gli Stati membri consentono alle sezioni o ai membri di attuare progetti nell'ambito della loro giurisdizione in qualità di attori principali dell'associazione europea.

Articolo 18

Modifica dello statuto

1.  Eventuali modifiche allo statuto dell'associazione europea sono discusse in un'assemblea generale convocata a tal fine.

2.  I membri sono informati in merito alle assemblee generali indette per discutere e decidere sulle proposte di modifica allo statuto dell'associazione europea almeno 30 giorni di calendario prima della data fissata per l'assemblea. Tale informazione include le proposte in questione.

3.  L'assemblea generale ha il potere di apportare modifiche allo statuto se è presente o rappresentata almeno la metà più uno dei membri dell'associazione europea.

4.  Le modifiche allo statuto dell'associazione europea sono adottate se almeno due terzi dei membri presenti o rappresentati nell'assemblea generale votano a favore.

5.  Le modifiche allo scopo dichiarato dell'associazione europea sono adottate se almeno tre quarti dei membri presenti o rappresentati nell'assemblea generale votano a favore.

6.  Entro 6 mesi dalla data di adozione il testo dello statuto adottato è messo a disposizione dell'organismo nazionale delle associazioni, che informa il Comitato delle associazioni europee. Tali informazioni sono rese pubbliche dall'associazione europea e comunicate al Comitato delle associazioni europee per l'inserimento nella banca dati europea di cui all'articolo 5, paragrafo 5, lettera b).

Capo III

Disposizioni relative al trattamento delle associazioni europee negli Stati membri

Articolo 19

Principio di non discriminazione

1.  È vietato qualsiasi trattamento discriminatorio delle associazioni europee.

2.  Le associazione europee ricevono lo stesso trattamento degli enti nazionali equivalenti individuati conformemente all'articolo 3, paragrafo 2.

Articolo 20

Status di pubblica utilità

1.  Le associazioni europee possono ottenere lo status di pubblica utilità se sono soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

a)  lo scopo e le attività dell'organizzazione perseguono un obiettivo di pubblica utilità che contribuisce al benessere della società o di parte di essa, e reca quindi vantaggio al bene pubblico, tranne quando suddetto scopo e suddette attività siano sistematicamente e direttamente finalizzate ad avvantaggiare le strutture di uno specifico partito politico. Le seguenti finalità, tra le altre, sono considerate orientate alla pubblica utilità:

i)  arte, cultura o conservazione del patrimonio storico;

ii)  protezione dell'ambiente e cambiamenti climatici;

iii)  promozione e protezione dei diritti fondamentali e dei valori dell'Unione, compresa la democrazia, lo Stato di diritto, e l'eliminazione di qualsiasi discriminazione basata su genere, razza, etnia, religione, disabilità, orientamento sessuale o qualsiasi altro motivo;

iv)  giustizia sociale, inclusione sociale e prevenzione della povertà o soccorso ai poveri;

v)  assistenza umanitaria e aiuti umanitari, compresi i soccorsi in caso di calamità;

vi)  aiuti e cooperazione allo sviluppo;

vii)  protezione, assistenza e sostegno alle fasce vulnerabili della popolazione, compresi i minori, gli anziani, le persone con disabilità, le persone che cercano o beneficiano di protezione internazionale e le persone senza fissa dimora;

viii)  tutela degli animali;

ix)  scienza, ricerca e innovazione;

x)  istruzione e formazione e coinvolgimento dei giovani;

xi)  promozione e protezione della salute e del benessere, compresa la fornitura di assistenza medica;

xii)  protezione dei consumatori; nonché

xiii)  attività sportive amatoriali e relativa promozione;

b)  l'eccedenza derivante da qualsiasi attività economica o redditizia generata dall'organizzazione è utilizzata esclusivamente per promuovere gli obiettivi di pubblica utilità dell'organizzazione;

c)  in caso di scioglimento dell'organizzazione, le tutele statutarie garantiscono che tutti i beni continueranno a perseguire obiettivi di pubblica utilità; e

d)  i membri delle strutture di governo dell'organizzazione che non sono assunti come personale non hanno diritto a una retribuzione al di là di un'indennità di spesa appropriata.

2.  Le associazioni europee possono presentare domanda all'organismo nazionale delle associazioni dello Stato membro in cui hanno la propria sede legale per essere riconosciute come associazioni che contribuiscono alla pubblica utilità, a norma dei requisiti di cui al paragrafo 1.

3.  L'organismo nazionale delle associazioni adotta una decisione sulla domanda di concessione di status di pubblica utilità seguendo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafi 8 e 9.

4.  Gli Stati membri trattano un'associazione europea cui è stato concesso lo status di pubblica utilità allo stesso modo degli enti giuridici cui è stato concesso uno status corrispondente nell'ambito della loro giurisdizione.

Articolo 21

Principio del trattamento nazionale

Le associazioni europee sono soggette alle disposizioni del diritto nazionale applicabili agli enti giuridici individuati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, nello Stato membro in cui hanno la propria sede legale.

Articolo 22

Principio del trattamento non arbitrario

Le associazioni europee non sono soggette a un trattamento differenziato da parte degli Stati membri basato esclusivamente sull'opportunità politica dello scopo, del campo di attività o delle fonti di finanziamento dell'associazione.

Capo IV

Finanziamento e rendicontazione

Articolo 23

Raccolta fondi e libero utilizzo dei beni

1.  Le associazioni europee possono sollecitare, ricevere, alienare o donare qualsiasi risorsa, anche finanziaria, in natura e materiale, e sollecitare e ricevere risorse umane, da o verso qualsiasi fonte, inclusi enti pubblici, soggetti privati o enti privati, in qualsiasi Stato membro e in paesi terzi.

2.  Le associazioni europee sono soggette alle disposizioni del diritto dell'Unione e nazionale applicabile in materia fiscale, doganale, valutaria, di riciclaggio del denaro e finanziamento del terrorismo, nonché alle norme che disciplinano il finanziamento delle elezioni e dei partiti politici, nella misura applicabile agli enti giuridici individuati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, nello Stato membro in cui hanno la propria sede legale.

3.  Le associazioni europee sono soggette a obblighi di rendicontazione e divulgazione pubblica in conformità del diritto nazionale, anche per quanto riguarda la composizione del consiglio di amministrazione, le disposizioni dello statuto, i finanziamenti e le relazioni finanziarie, nella misura in cui tali obblighi perseguano l'obiettivo di interesse generale di garantire che le associazioni europee operino in modo trasparente e purché tali obblighi siano responsabili, necessarie e proporzionali.

La conformità agli obblighi di cui al primo comma non comporta il rispetto, da parte delle associazioni europee, di norme più rigorose rispetto a quelle applicabili agli enti nazionali equivalenti individuati a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, e ai soggetti con scopo di lucro. Tali obblighi di rendicontazione e divulgazione pubblica non comportano disparità di trattamento o limitazioni dei diritti e degli obblighi delle associazioni europee, indipendentemente dall'opportunità dello scopo o delle fonti di finanziamento.

Articolo 24

Contabilità e revisione contabile

1.  Le associazioni europee tengono registri completi e accurati di tutte le operazioni finanziarie.

2.  Le associazioni europee redigono almeno una volta all'anno:

a)  i loro conti annuali;

b)  i loro conti consolidati, ove presenti;

c)  una previsione di bilancio per l'esercizio successivo; nonché

d)  una relazione annuale di attività.

Il consiglio di amministrazione trasmette la relazione annuale di attività e la relazione finanziaria all'organismo nazionale delle associazioni a norma dell'articolo 14, paragrafi 7 e 8.

3.  La relazione annuale di attività contiene come minimo:

a)  le informazioni sulle attività dell'associazione europea nell'esercizio di riferimento;

b)  le informazioni sulle prospettive prevedibili, se disponibili; e

c)  una descrizione di come lo scopo di pubblica utilità è stato promosso durante l'esercizio precedente, nel caso in cui lo status corrispondente sia stato concesso all'associazione europea.

4.  I conti annuali delle associazioni europee e, se del caso, i loro conti consolidati, sono sottoposti a revisione contabile a norma delle disposizioni applicabili agli enti giuridici individuati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, nello Stato membro in cui l'associazione europea ha la propria sede legale. La revisione contabile è effettuata almeno ogni quattro anni e non più di una volta ogni due anni.

5.  La relazione risultante dalla revisione contabile di cui al paragrafo 4 è resa pubblica conformemente alle modalità previste dal diritto dello Stato membro in cui l'associazione europea ha la propria sede legale.

6.  Le autorità degli Stati membri non impongono alle associazioni europee di fornire l'accesso alle informazioni sui loro membri che sono persone fisiche, a meno che ciò non sia necessario ai fini di un'indagine penale pubblica relativa a reati punibili con una pena detentiva della durata massima di almeno un anno e a seguito di una decisione di un organo giurisdizionale indipendente.

7.  L'organismo nazionale delle associazioni fornisce un resoconto biennale con informazioni pertinenti su tutti gli audit di cui al paragrafo 4 al Comitato delle associazioni europee, che provvede alla pubblicazione della relazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e sul suo sito Internet.

8.  Le norme in materia di contabilità e revisione contabile applicabili alle associazioni europee non sono meno favorevoli di quelle applicabili alle imprese in applicazione della direttiva 2006/43/CE(19) o della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio(20).

9.  Il presente articolo si applica fatte salve le corrispondenti disposizioni nazionali più favorevoli nello Stato membro della sede legale.

Capo V

Cooperazione con gli Stati membri e responsabilità

Articolo 25

Cooperazione con gli Stati membri

1.  L'organismo nazionale delle associazioni dello Stato membro di registrazione consulta tempestivamente gli organismi nazionali delle associazioni degli altri Stati membri in merito a qualsiasi questione sostanziale relativa alla liceità e alla responsabilità di una data associazione europea, e ne informa il Comitato delle associazioni europee.

2.  Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento, gli organismi nazionali delle associazioni comunicano annualmente un resoconto di tutte le informazioni pertinenti relative alle decisioni riguardanti le associazioni europee sul territorio del loro Stato membro. Ciò comprende un elenco dei casi in cui sono state avviate indagini ai danni di associazioni europee, anche laddove la divulgazione di informazioni sui membri sia richiesta a norma dell'articolo 24, paragrafo 6.

3.  Se il Comitato delle associazioni europee ritiene che un organismo nazionale delle associazioni non abbia rispettato il presente regolamento, fornisce alla Commissione tutte le informazioni pertinenti. La Commissione valuta suddette informazioni e adotta misure adeguate al riguardo.

4.  Le associazioni europee dispongono di mezzi di ricorso effettivi per impugnare le decisioni adottate dagli organismi nazionali delle associazioni che le riguardano, compresa la possibilità di ottenere un controllo giurisdizionale su tali decisioni.

Articolo 26

Responsabilità delle associazioni europee e dei membri del consiglio di amministrazione

1.  La responsabilità delle associazioni europee è disciplinata dalle disposizioni applicabili agli enti giuridici individuati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, nello Stato membro in cui l'associazione europea ha la propria sede legale.

2.  I membri del consiglio di amministrazione di un'associazione europea sono responsabili in solido per le perdite o i danni subiti dall'associazione europea a seguito della violazione degli obblighi connessi alle proprie funzioni. La responsabilità, tuttavia, non è in solido per le perdite o i danni subiti dall'associazione europea a seguito di violazioni di specifici obblighi dimostratisi attinenti alle sole funzioni di un determinato membro.

3.  Lo statuto stabilisce le condizioni per l'avvio di procedimenti per conto dell'associazione europea nei confronti dei membri del consiglio di amministrazione.

Capo VI

Scioglimento, insolvenza, liquidazione

Articolo 27

Scioglimento volontario

1.  Un'associazione europea può sciogliersi volontariamente:

a)  mediante decisione del consiglio di amministrazione conformemente alle disposizioni dello statuto dell'associazione europea, di intesa con l'assemblea generale; o

b)  mediante decisione dell'assemblea generale, con la possibilità di annullare tale decisione prima di qualsiasi scioglimento o liquidazione di un'associazione europea.

2.  L'associazione europea informa l'organismo nazionale delle associazioni di eventuali decisioni di scioglimento volontario prese a norma del paragrafo 1 entro 15 giorni dall'adozione della decisione in tal senso.

3.  L'organismo nazionale delle associazioni rimuove immediatamente l'associazione europea dall'apposito registro nazionale e informa il Comitato delle associazioni europee e l'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea dello scioglimento dell'associazione europea a norma del paragrafo 1 entro 15 giorni dal momento in cui è venuto a conoscenza dello scioglimento. Immediatamente dopo tale notifica, il Comitato delle associazioni europee rimuove l'associazione europea dalla banca dati digitale dell'Unione e l'Ufficio delle pubblicazioni pubblica un avviso di scioglimento dell'associazione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

4.  Lo scioglimento dell'associazione europea produce effetti in tutta l'Unione a partire dalla data di rimozione dell'associazione dall'apposito registro nazionale.

Articolo 28

Scioglimento involontario

1.  Un'associazione europea può sciogliersi mediante decisione definitiva di un organo giurisdizionale competente dello Stato membro in cui l'associazione europea ha o ha avuto l'ultima sede legale, se:

a)  la sede legale dell'associazione europea deve essere o è stata trasferita al di fuori del territorio dell'Unione;

b)  le condizioni per la costituzione dell'associazione europea di cui al presente regolamento non sono più soddisfatte; o

c)  le attività dell'associazione europea cessano di essere compatibili con gli obiettivi e i valori dell'Unione o costituiscono una grave minaccia per la pubblica sicurezza.

2.  Qualora sia adottata una decisione sullo scioglimento a norma del paragrafo 1, lettera a) o b), il Comitato delle associazioni europee concede all'associazione europea un periodo di tempo ragionevole per regolarizzare la propria posizione prima che la decisione abbia effetto.

3.  I richiedenti hanno accesso a mezzi di ricorso effettivi per impugnare una decisione di scioglimento davanti agli organi giurisdizionali competenti.

4.  L'organismo nazionale delle associazioni rimuove immediatamente l'associazione europea dall'apposito registro nazionale e informa il Comitato delle associazioni europee e l'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea dello scioglimento involontario dell'associazione europea entro 15 giorni dalla data in cui la decisione è divenuta definitiva. Immediatamente dopo tale notifica, il Comitato delle associazioni europee rimuove l'associazione europea dalla banca dati digitale dell'Unione e l'Ufficio delle pubblicazioni pubblica un avviso di scioglimento dell'associazione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

5.  Lo scioglimento dell'associazione europea produce effetti in tutta l'Unione a partire dalla data di rimozione dell'associazione dall'apposito registro nazionale.

Articolo 29

Liquidazione e insolvenza

1.  Lo scioglimento dell'associazione europea comporta la sua liquidazione. Tale liquidazione è disciplinata dal diritto applicabile agli enti giuridici individuati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, nello Stato membro in cui l'associazione europea ha la propria sede legale.

2.  Un'associazione europea conserva la sua capacità, ai sensi dell'articolo 13, fino alla conclusione della sua liquidazione.

Articolo 30

Riesame e valutazione

Entro ... [cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione sull'applicazione del presente regolamento e, se del caso, proposte di modifiche.

Capo VII

Articolo 31

Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore il […] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

PARTE II

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulle norme minime comuni per le organizzazioni senza scopo di lucro nell'Unione (direttiva sulle norme minime)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)  La libertà di associazione è un diritto fondamentale, riconosciuto dal trattato sull'Unione europea (TUE), dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta") e dalle costituzioni degli Stati membri ed è cruciale per il funzionamento della democrazia, in quanto costituisce una condizione essenziale per l'esercizio di altri diritti fondamentali da parte delle persone, compreso il diritto alla libertà di espressione.

(2)  Le organizzazioni senza scopo di lucro godono della tutela di taluni diritti, compresi i diritti fondamentali, a titolo proprio, basati sulla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) e della Corte europea dei diritti dell'uomo.

(3)  Le organizzazioni senza scopo di lucro forniscono un contributo fondamentale al raggiungimento di obiettivi di interesse pubblico e al conseguimento degli obiettivi dell'Unione, anche promuovendo la partecipazione attiva alle attività economiche, democratiche e sociali delle nostre società.

(4)  Attualmente le organizzazioni senza scopo di lucro, nel perseguire i propri scopi, partecipano a pieno titolo alle nostre economie e allo sviluppo del mercato interno, anche impegnandosi in diverse attività di rilevanza nazionale e transnazionale e svolgendo regolarmente attività economiche.

(5)  Le organizzazioni senza scopo di lucro sono, in particolare, fattori essenziali dello sviluppo del terzo settore che si stima rappresenti circa il 13 % della forza lavoro in tutta Europa, come evidenziato dai risultati del progetto 2014-2017 sul tema "Il contributo del terzo settore allo sviluppo socioeconomico dell'Europa", coordinato dall'Istituto di ricerca sociale (ISF) di Oslo(21).

(6)  Le organizzazioni senza scopo di lucro sono attori importanti nello sviluppo e nell'attuazione delle politiche dell'Unione a sostegno del mercato interno, come dimostrato dal loro coinvolgimento in vari gruppi di esperti come il forum di alto livello per un migliore funzionamento della filiera alimentare.

(7)  Varie relazioni, anche dell'Agenzia dell'UE per i diritti fondamentali, evidenziano la presenza di numerosi ostacoli derivanti da leggi, regolamenti o prassi amministrative a livello nazionale che disciplinano la costituzione, la registrazione, il funzionamento, il finanziamento e le attività transfrontaliere delle organizzazioni senza scopo di lucro incidendo sulla capacità delle persone fisiche e giuridiche o dei gruppi formati da tali persone, indipendentemente dalla loro nazionalità, di stabilire, registrare o gestire organizzazioni senza scopo di lucro in tutta l'Unione.

(8)  Il Comitato economico e sociale europeo ha invitato gli Stati membri a creare un contesto propizio alla filantropia, in linea con le libertà e i diritti fondamentali dell'Unione, che incoraggi l'azione filantropica e civica, le donazioni private per scopi di utilità pubblica e la costituzione di organizzazioni filantropiche(22). Rafforzare la complementarità tra il lavoro delle istituzioni pubbliche e delle organizzazioni filantropiche e garantire che la legislazione nazionale e la politica dell'Unione facilitino la donazione di risorse private per il bene comune attraverso la libera circolazione dei capitali, unita al principio di non discriminazione e alla parità di trattamento fiscale delle organizzazioni filantropiche europee è pertanto importante per sfruttare il potenziale delle donazioni e degli investimenti transfrontalieri per il bene comune.

(9)  Nonostante il numero crescente di associazioni e organizzazioni senza scopo di lucro transfrontaliere nell'Unione, non esiste attualmente alcun quadro legislativo paneuropeo armonizzato che consenta loro di operare e organizzarsi correttamente a livello transfrontaliero.

(10)  Considerata l'importanza delle organizzazioni senza scopo di lucro, è fondamentale che la loro costituzione e il loro funzionamento siano efficacemente agevolati e tutelati dalle normative degli Stati membri.

(11)  Nella raccomandazione CM/Rec(2007)14 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sullo status giuridico delle organizzazioni non governative in Europa, gli Stati membri hanno già riconosciuto il ruolo delle organizzazioni senza scopo di lucro, e in particolare delle organizzazioni non governative, quale elemento essenziale del contributo della società civile alla trasparenza e alla responsabilità del governo democratico definendo le norme minime da rispettare per quanto concerne la creazione, la gestione e le attività generali di tali organizzazioni.

(12)  Le linee direttrici congiunte sulla libertà di associazione (CDL-AD(2014)046) adottate dalla Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto (Commissione di Venezia) e dall'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani (ODIHR) dell'OSCE forniscono orientamenti ai legislatori per il recepimento delle norme internazionali in materia di diritti umani concernenti il diritto alla libertà di associazione nelle normative nazionali.

(13)  A livello dell'Unione è necessario basarsi sulle norme esistenti, in linea con la libertà di associazione e la libera circolazione dei capitali, per le organizzazioni senza scopo di lucro, volte a garantire un livello uniforme di protezione e condizioni di parità per tutte le organizzazioni senza scopo di lucro stabilite nell'Unione, al fine di creare un ambiente favorevole in cui queste organizzazioni possano contribuire senza ostacoli al funzionamento del mercato interno.

(14)  La presente direttiva dovrebbe ravvicinare le legislazioni degli Stati membri per quanto riguarda taluni aspetti concernenti la costituzione, la registrazione, il funzionamento, il finanziamento, la rendicontazione e le attività transfrontaliere delle organizzazioni senza scopo di lucro.

(15)  La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare le norme degli Stati membri concernenti la tassazione delle organizzazioni senza scopo di lucro stabilite, registrate o operanti nel loro territorio. Nel recepimento delle sue disposizioni, gli Stati membri dovrebbero prestare attenzione a non introdurre o applicare disposizioni in materia di diritto tributario che incidano sulla registrazione, il funzionamento, il finanziamento e i movimenti transfrontalieri delle organizzazioni senza scopo di lucro in modo tale da eludere la lettera o lo spirito delle norme stabilite dalla presente direttiva.

(16)  La presente direttiva non dovrebbe incidere sulla normativa degli Stati membri in materia di diritto penale. Nel recepimento delle sue disposizioni, gli Stati membri dovrebbero prestare attenzione a non introdurre o applicare disposizioni in materia di diritto penale che disciplinino o pregiudichino nello specifico la registrazione, il funzionamento, il finanziamento e i movimenti transfrontalieri delle organizzazioni senza scopo di lucro in modo tale da eludere la lettera o lo spirito delle norme stabilite dalla presente direttiva.

(17)  La presente direttiva dovrebbe applicarsi alle organizzazioni senza scopo di lucro stabilite nell'Unione, intese come associazioni volontarie di persone fisiche o giuridiche, nonché alle organizzazioni non basate sui membri e i cui beni siano destinati al perseguimento di una finalità specifica, come le fondazioni, istituite per una durata indeterminata, che perseguono un obiettivo primario diverso da quello di generare un profitto e che sono indipendenti e autogovernate. Il fatto che un'organizzazione non sia dotata di personalità giuridica non dovrebbe escluderla dalla protezione prevista dalla presente direttiva.

(18)  Nella determinazione del carattere senza scopo di lucro di un'organizzazione a norma della presente direttiva, i beneficiari diretti delle organizzazioni volte a fornire servizi di cura per gli individui con specifici bisogni sociali o necessità sanitarie non dovrebbero essere considerati soggetti privati.

(19)  I partiti politici dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva, nella misura in cui le loro attività non riguardano solo il perseguimento di interessi, attività o scopi comuni, ma sono finalizzate al raggiungimento e all'utilizzo collettivo del potere politico.

(20)  I sindacati e le associazioni dei sindacati dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva. Tale esclusione non dovrebbe essere utilizzata dagli Stati membri per giustificare una limitazione delle prerogative e dei diritti sindacali riconosciuti nel diritto nazionale, dell'Unione o internazionale o negli strumenti in materia di diritti umani, in particolare la Carta sociale europea del Consiglio d'Europa e le pertinenti convenzioni e raccomandazioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro e la relativa giurisprudenza;

(21)  La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare la competenza degli Stati membri per quanto concerne lo status delle organizzazioni religiose, filosofiche e non confessionali di cui all'articolo 17 TFUE. A tale riguardo, le organizzazioni con finalità principalmente religiose, filosofiche e non confessionali, quali chiese o comunità religiose o non religiose, dovrebbero essere escluse dall'applicazione della presente direttiva. Gli Stati membri, tuttavia, non dovrebbero in alcun modo avvalersi di tali considerazioni per escludere dall'ambito di applicazione della presente direttiva altre organizzazioni i cui valori e obiettivi sono ispirati da convinzioni religiose, filosofiche o non confessionali, come le organizzazioni senza scopo di lucro caritative basate sulla fede religiosa.

(22)  Dovrebbe esservi una presunzione a favore dell'esistenza di un interesse legittimo nell'accedere a un meccanismo di reclamo e a un rimedio amministrativo e giudiziario per le persone che sono o erano direttamente coinvolte in un'organizzazione senza scopo di lucro, quali i fondatori, direttori, membri del personale, ma anche tutte le persone legittimate ad agire in relazione a procedimenti riguardanti le attività dell'organizzazione senza scopo di lucro. Suddetta presunzione dovrebbe valere altresì per i beneficiari delle attività dell'organizzazione senza scopo di lucro, laddove tali beneficiari potrebbero non essere membri, ma ricevono o hanno ricevuto servizi, o sono o sono stati soggetti a decisioni dell'organizzazione che hanno influenzato la loro vita quotidiana, come pazienti o residenti di strutture o ricoveri, gestiti da organizzazioni senza scopo di lucro, o destinatari di donazioni caritatevoli come alimenti o vestiti.

(23)  Le istituzioni nazionali per i diritti umani sono istituzioni indipendenti istituite dalla legge e in conformità con i principi di Parigi adottati nel 1993 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, e hanno il mandato di proteggere e promuovere i diritti umani a livello nazionale in conformità delle norme e degli standard internazionali in materia di diritti umani.

(24)  La libertà delle organizzazioni senza scopo di lucro di determinare obiettivi e attività deriva dalle norme internazionali e regionali in materia di diritti umani. Ciò implica altresì la libertà per tali organizzazioni di determinare la portata delle loro iniziative, sia essa locale, regionale, nazionale o internazionale, e di diventare membri di altre organizzazioni, federazioni e confederazioni di organizzazioni.

(25)  Le informazioni sull'identità dei fondatori e dei membri di organizzazioni senza scopo di lucro che sono persone fisiche possono costituire informazioni sensibili. Gli Stati membri dovrebbero pertanto garantire che qualsiasi requisito che comporti il trattamento di tali dati personali non pregiudichi il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio(23) (regolamento generale sulla protezione dei dati), e in particolare l'articolo 9;

(26)  Ogni persona dovrebbe essere libera di decidere se aderire o meno a un'organizzazione senza scopo di lucro, o se rimanerne membro o no, e le organizzazioni dovrebbero essere libere di determinare le proprie regole di adesione, fermo restando solo il principio di non discriminazione. L'appartenenza a un'organizzazione senza scopo di lucro non dovrebbe costituire motivo per l'applicazione di sanzioni o misure restrittive, a meno che ciò non derivi dall'applicazione di norme penali.

(27)  Le norme relative alle organizzazioni senza scopo di lucro dovrebbero essere conformi al principio di non discriminazione. Ne consegue l'obbligo per gli Stati membri di garantire che qualsiasi persona o gruppo di persone che desideri formare un'associazione non sia indebitamente avvantaggiato o svantaggiato rispetto a un'altra persona o gruppo di persone.

(28)  L'attuazione delle norme relative alle organizzazioni senza scopo di lucro dovrebbe essere garantita da autorità di regolamentazione che agiscono in modo imparziale, indipendente e tempestivo in linea con il diritto a una buona amministrazione. Le decisioni e gli atti che incidono sull'esercizio, da parte delle organizzazioni senza scopo di lucro, dei loro diritti e obblighi dovrebbero essere soggetti a un controllo indipendente, anche da parte di un organo giurisdizionale.

(29)  È necessario semplificare e snellire i requisiti normativi e burocratici, nel rispetto del carattere autonomo delle organizzazioni senza scopo di lucro, garantire che tali requisiti non siano indebitamente gravosi, razionalizzare le norme in materia di costituzione, registrazione e cancellazione dai registri, e modernizzare le procedure e i sistemi correlati al fine di creare un ambiente favorevole al funzionamento delle organizzazioni senza scopo di lucro in tutta l'Unione e rafforzare la trasparenza e la fiducia nel settore. A tal fine, la presente direttiva dovrebbe stabilire obblighi generali per quanto riguarda la semplificazione delle norme amministrative nonché obblighi specifici in merito a taluni aspetti del quadro normativo.

(30)  Le organizzazioni senza scopo di lucro che contribuiscono alla pubblica utilità svolgono un ruolo particolarmente importante e dovrebbero pertanto beneficiare di un trattamento favorevole in tutti gli Stati membri in condizioni uniformi.

(31)  In linea con il principio di necessità e proporzionalità delle restrizioni al diritto di associazione, il divieto e lo scioglimento delle organizzazioni senza scopo di lucro dovrebbero sempre essere misure di ultima istanza e non dovrebbero mai essere la conseguenza di infrazioni minori che possono essere rettificate o corrette.

(32)  Sarebbe opportuno stabilire una serie di norme sulla parità di trattamento e sulle trasformazioni e fusioni transfrontaliere riguardanti le organizzazioni senza scopo di lucro allo scopo di facilitare la mobilità delle organizzazioni senza scopo di lucro in tutta l'Unione.

(33)  La libertà di associazione è un diritto fondamentale, e anche se le normative degli Stati membri potrebbero non riconoscere le associazioni che non sono formalmente costituite, ciò non dovrebbe influire sul diritto di tali associazioni di esistere e operare nel loro territorio.

(34)  Le organizzazioni senza scopo di lucro godono del diritto di esistere e di essere attive secondo la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e la Carta, anche allorquando la loro registrazione è stata rifiutata arbitrariamente dalle autorità del loro Stato membro di stabilimento.

(35)  Le organizzazioni senza scopo di lucro dovrebbero essere libere di ricercare, ricevere e utilizzare risorse finanziarie, materiali e umane, nazionali, estere o internazionali, ai fini del perseguimento delle loro attività. Le organizzazioni senza scopo di lucro in tutta l'Unione hanno segnalato un accesso sempre più difficile alle risorse, compresi i finanziamenti pubblici, e in un numero crescente di Stati membri si rilevano preoccupazioni in merito alla proporzionalità delle rigorose norme adottate in relazione all'accesso, da parte delle organizzazioni senza scopo di lucro, ai finanziamenti esteri. Inoltre, le organizzazioni filantropiche hanno riportato difficoltà nel fornire donazioni o sovvenzioni in taluni casi. È pertanto necessario stabilire principi e norme sul finanziamento delle organizzazioni senza scopo di lucro, anche per quanto riguarda l'accesso e l'utilizzo di risorse private e finanziamenti pubblici, l'esercizio di attività economiche e l'obbligo di non limitare indebitamente il finanziamento transfrontaliero in linea con le norme concernenti la libera circolazione dei capitali contenute nei trattati.

(36)  L'articolo 63 TFUE e gli articoli 7, 8 e 12 della Carta tutelano le organizzazioni senza scopo di lucro da restrizioni discriminatorie, non necessarie e ingiustificate in relazione all'accesso alle risorse e alla libera circolazione dei capitali all'interno dell'Unione. Ciò riguarda anche la capacità di ricercare, garantire e utilizzare risorse di origine sia nazionale che estera, il che è essenziale per l'esistenza e il funzionamento di qualsiasi ente giuridico. A norma della sentenza della CGUE del 18 giugno 2020 nella causa C-78/18, Commissione europea/Ungheria(24), le restrizioni possono essere imposte esclusivamente nell'interesse della sicurezza pubblica o dell'ordine pubblico, e dovrebbero essere proporzionate all'obiettivo di proteggere tali interessi ricorrendo ai mezzi meno invasivi per raggiungere l'obiettivo auspicato. Le restrizioni in questione derivano, tra l'altro, dalle norme in materia di contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo che sono applicate conformemente ai principi di necessità e proporzionalità, tenuto conto in particolare degli obblighi di valutazione dei rischi previsti dal diritto internazionale e dell'Unione. Pertanto, gli Stati membri non dovrebbero applicare misure irragionevoli, eccessivamente invasive o perturbanti, ivi compresi obblighi di rendicontazione che impongano un onere eccessivo o ingente alle organizzazioni. Allo scopo di rispondere all'interesse pubblico garantendo la trasparenza, soprattutto in riferimento alle organizzazioni che influenzano la vita e il dibattito pubblici, le organizzazioni senza scopo di lucro dovrebbero essere soggette a obblighi di rendicontazione e divulgazione pubblica per quanto riguarda i propri rappresentanti e i membri dei propri organi di governo, le disposizioni dei propri statuti e i propri finanziamenti. Tali obblighi di rendicontazione e divulgazione pubblica non dovrebbero comportare limitazioni dei diritti e degli obblighi delle organizzazioni senza scopo di lucro.

(37)  Nella sua giurisprudenza, la CGUE riconosce l'applicazione del principio della libera circolazione dei capitali agli obiettivi di interesse pubblico e ha interpretato le libertà fondamentali sancite dal TUE e dal TFUE nel senso che il principio di non discriminazione sia applicato ai donatori e alle organizzazioni di pubblica utilità dell'Unione, anche per quanto concerne il trattamento fiscale delle entità di pubblica utilità e dei relativi donatori(25). Pertanto, laddove le leggi nazionali continuino a discriminare o ad applicare procedure costose e gravose alle organizzazioni non nazionali, ciò è in conflitto con il diritto dell'Unione.

(38)  Le organizzazioni senza scopo di lucro e i loro membri dovrebbero godere pienamente del diritto alla vita privata e alla riservatezza. Sebbene la protezione prevista dalle norme dell'Unione e nazionali in materia di trattamento dei dati personali si applichi già alle organizzazioni senza scopo di lucro, sarebbe opportuno stabilire garanzie minime, in particolare per quanto riguarda la riservatezza dei membri delle organizzazioni senza scopo di lucro e la divulgazione al pubblico di informazioni riservate e sensibili. Gli Stati membri dovrebbero vietare qualsiasi forma di sorveglianza delle organizzazioni senza scopo di lucro al di fuori dell'ambito del diritto penale.

(39)  Le organizzazioni senza scopo di lucro dovrebbero essere consultate in modo tempestivo e significativo in merito all'introduzione, al riesame e all'attuazione di qualsiasi legislazione, politica e pratica che influisca sul loro funzionamento, anche in merito al recepimento e all'attuazione delle disposizioni della presente direttiva. A tal fine, dovrebbe essere stabilito a tutti i livelli governativi un dialogo civile regolare e trasparente.

(40)  La presente direttiva non pregiudica i diritti dei lavoratori, compresi i diritti esistenti nel contesto delle insolvenze e riguardanti i salari. I datori di lavoro sono tenuti a rispettare i loro obblighi indipendentemente dalla forma in cui operano.

(41)  La presente direttiva stabilisce norme minime e gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di introdurre o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli alle organizzazioni senza scopo di lucro, purché non interferiscano con gli obblighi derivanti dalla presente direttiva. Il recepimento della presente direttiva non dovrebbe costituire in alcun caso motivo di riduzione del livello di protezione già garantito alle organizzazioni senza scopo di lucro dal diritto nazionale nei settori a cui essa si applica.

(42)  A norma dell'articolo 26, paragrafo 2, TFUE, il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci e dei servizi. Le organizzazioni senza scopo di lucro contribuiscono sempre più allo sviluppo del mercato interno, anche attraverso il loro impegno in attività transfrontaliere e transnazionali. Pertanto l'articolo 114 TFUE è la base giuridica adeguata per adottare le misure necessarie per l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno.

(43)  La presente direttiva rispetta, promuove e tutela i diritti e i principi fondamentali che vincolano l'Unione e i suoi Stati membri ai sensi dell'articolo 6 TUE, come riconosciuto in particolare dalla Carta. La presente direttiva è intesa ad attuare in particolare l'articolo 12 della Carta, concernente il diritto alla libertà di associazione, e l'articolo 11 della Carta, riguardante il diritto alla libertà di espressione e di informazione, da leggersi alla luce delle corrispondenti disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Di conseguenza, è essenziale che le disposizioni della presente direttiva siano attuate e applicate conformemente all'obbligo di non limitare indebitamente e di agevolare l'esercizio dei diritti alla libertà di associazione, di espressione e di informazione, e di assicurare il pieno rispetto degli altri diritti e principi fondamentali tra cui, tra l'altro, il diritto alla protezione dei dati personali, la libertà d'impresa, il diritto alla non discriminazione, il diritto a una buona amministrazione, il diritto a un ricorso effettivo e i diritti della difesa.

(44)  Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire l'istituzione di norme minime per le organizzazioni senza scopo di lucro stabilite nell'Unione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti della presente direttiva, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Finalità

La presente direttiva mira a fornire un insieme di misure comuni per le organizzazioni senza scopo di lucro stabilite nell'Unione al fine di creare un ambiente favorevole in cui tali organizzazioni possano contribuire al funzionamento del mercato interno. Essa mira al ravvicinamento delle legislazioni, dei regolamenti e delle disposizioni amministrative degli Stati membri per quanto riguarda taluni aspetti concernenti gli obiettivi e le attività, la registrazione, il funzionamento, il finanziamento, la rendicontazione e le attività transfrontaliere delle organizzazioni senza scopo di lucro.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.  La presente direttiva si applica alle organizzazioni senza scopo di lucro stabilite nell'Unione.

2.  Ai sensi della presente direttiva, per organizzazione senza scopo di lucro si intende qualsiasi associazione costituita su base volontaria e permanente da persone fisiche o giuridiche aventi un interesse, un'attività o uno scopo comuni, così come qualsiasi organizzazione non basata sui membri i cui beni sono destinati al perseguimento di una finalità specifica, come le fondazioni, che, indipendentemente dalla forma in cui è istituita:

a)  persegue uno scopo primario diverso da quello di generare un profitto, nel senso che eventuali utili derivanti dall'attività dell'organizzazione non possono essere distribuiti come tali tra i suoi membri, i suoi fondatori o altri soggetti privati, ma devono essere investiti per il perseguimento dei suoi obiettivi;

b)  è indipendente, nel senso che l'organizzazione non fa parte di una struttura governativa o amministrativa ed è libera da qualsiasi indebita interferenza dello Stato o da interessi commerciali. Il finanziamento da parte del governo non preclude a un'organizzazione di essere considerata indipendente, purché l'autonomia del funzionamento e del processo decisionale dell'organizzazione non sia pregiudicata;

c)  è autogovernata, nel senso che l'organizzazione ha una struttura istituzionale che le consente di esercitare pienamente le sue funzioni organizzative interne ed esterne e di prendere decisioni essenziali in modo autonomo e senza indebite interferenze da parte dello Stato o di altri attori esterni.

3.  La presente direttiva si applica alle organizzazioni senza scopo di lucro che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 2, indipendentemente dal fatto che siano basate o meno sui membri e che siano registrate o dotate o meno di personalità giuridica ai sensi del diritto dello Stato membro in cui hanno sede.

4.  I partiti politici sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva.

5.  I sindacati e le associazioni dei sindacati sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva.

6.  Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva le organizzazioni che hanno principalmente finalità religiose, filosofiche e non confessionali. Tuttavia, tale esclusione non si applica ad altre organizzazioni prive di tali specifiche finalità, ma i cui valori e obiettivi siano ispirati da convinzioni religiose, filosofiche o non confessionali.

Articolo 3

Rapporti con altre disposizioni del diritto dell'Unione

1.  Gli Stati membri applicano le disposizioni della presente direttiva nel rispetto delle norme contenute nei trattati concernenti la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi, nonché dei pertinenti atti dell'Unione che disciplinano l'esercizio di tali diritti, tra cui la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(26) relativa ai servizi nel mercato interno.

2.  La presente direttiva non pregiudica il diritto dell'Unione e nazionale in materia di protezione dei dati personali, in particolare il regolamento (UE) 2016/679, nonché le corrispondenti disposizioni di diritto nazionale.

Capo II

Obblighi generali

Articolo 4

Norme minime

1.  Gli Stati membri provvedono affinché le organizzazioni senza scopo di lucro stabilite nell'Unione beneficino delle garanzie minime previste dalla presente direttiva.

2.  Possono essere apportate limitazioni alle garanzie minime previste dalla presente direttiva solo laddove siano necessarie e proporzionate al conseguimento degli obiettivi di interesse generale riconosciuti dal diritto dell'Unione o riguardo all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.

3.  La presente direttiva non pregiudica il diritto degli Stati membri di introdurre o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli alle organizzazioni senza scopo di lucro, purché non interferiscano con gli obblighi derivanti dalla presente direttiva.

Articolo 5

Non discriminazione

1.  Gli Stati membri provvedono affinché le leggi e le prassi amministrative a livello nazionale che disciplinano le organizzazioni senza scopo di lucro, compresi la loro costituzione, registrazione, funzionamento, finanziamento, trattamento finanziario e fiscale o misure di sgravio fiscale e attività transfrontaliere, non comportino alcuna discriminazione basata sul luogo di stabilimento dell'organizzazione.

2.  Gli Stati membri provvedono affinché le leggi, i regolamenti o le prassi amministrative a livello nazionale che disciplinano le organizzazioni senza scopo di lucro, compresi la loro costituzione, registrazione, funzionamento, finanziamento e attività transfrontaliere, non discriminino alcun gruppo o persona per motivi quali età, nascita, colore della pelle, genere, orientamento sessuale, identità di genere, condizione di salute, stato di immigrazione o residenza, lingua, origine nazionale, etnica o sociale, opinioni politiche o di altro tipo, disabilità fisica o mentale, proprietà, razza, religione o credo o altro status.

Articolo 6

Semplificazione delle norme amministrative

1.  Gli Stati membri provvedono alla semplificazione, per quanto possibile, delle leggi, dei regolamenti o delle prassi amministrative a livello nazionale che disciplinano la costituzione, la registrazione, il funzionamento, il finanziamento, gli obblighi di rendicontazione e le attività transfrontaliere delle organizzazioni senza scopo di lucro, al fine di garantire che la libertà di associazione sia tutelata a tutti i livelli e di eliminare gli ostacoli e la discriminazione ingiustificata che incidono sulla capacità delle persone fisiche o giuridiche o dei gruppi formati da tali persone, indipendentemente dalla loro nazionalità, di stabilire, registrare o gestire nel territorio dello Stato membro un'organizzazione senza scopo di lucro, ad esempio consentendo l'accesso a servizi bancari e finanziari e garantendo canali sicuri per le donazioni transfrontaliere e l'allocazione di capitali, all'interno e all'esterno dell'Unione.

2.  Gli Stati membri provvedono affinché le organizzazioni senza scopo di lucro stabilite, registrate o operanti nel loro territorio abbiano accesso a sistemi di identificazione elettronica ai fini dell'espletamento delle procedure amministrative, in conformità delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio(27) (regolamento eIDAS).

Articolo 7

Diritto a una buona amministrazione

1.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché l'applicazione delle leggi, dei regolamenti o delle prassi amministrative a livello nazionale che disciplinano la costituzione, la registrazione, il funzionamento, il finanziamento, gli obblighi di rendicontazione e le attività transfrontaliere delle organizzazioni senza scopo di lucro stabilite, registrate o operanti nel loro territorio sia garantita da un'autorità di regolamentazione designata i cui poteri e funzioni sono chiaramente definiti dalla legge ed esercitati conformemente al diritto a una buona amministrazione, anche per quanto concerne il diritto a che le questioni che riguardano una persona siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole.

2.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le organizzazioni senza scopo di lucro riscontrate in violazione delle leggi, dei regolamenti o delle prassi amministrative a livello nazionale che disciplinano la costituzione, la registrazione, il funzionamento, il finanziamento, gli obblighi di rendicontazione e le attività transfrontaliere delle organizzazioni senza scopo di lucro, siano adeguatamente informate della presunta violazione e abbiano ampia possibilità di porre rimedio alle infrazioni di natura amministrativa.

3.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i regolamenti e le prassi in materia di vigilanza e controllo delle organizzazioni senza scopo di lucro siano previsti dalla legge e proporzionati agli obiettivi legittimi perseguiti. Ciò include la garanzia che tali regolamenti e prassi non siano, di norma, più rigorosi di quelli applicabili alle imprese private e che la loro attuazione non interferisca con la gestione interna delle organizzazioni senza scopo di lucro e non comporti un onere amministrativo o finanziario indebito per le organizzazioni in questione.

4.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la vigilanza e la registrazione delle organizzazioni senza scopo di lucro siano attuate da autorità di controllo designate i cui poteri e funzioni sono chiaramente definiti dalla legge ed esercitati in maniera indipendente conformemente al diritto a una buona amministrazione, anche per quanto riguarda i motivi di eventuali ispezioni e verifiche, le procedure, la durata e la portata delle ispezioni e delle verifiche e i poteri degli agenti incaricati di tali ispezioni e verifiche.

5.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano disponibili al pubblico informazioni complete e facilmente accessibili e comprensibili in merito alle leggi, ai regolamenti o alle prassi amministrative a livello nazionale che disciplinano la costituzione, la registrazione, il funzionamento, il finanziamento, gli obblighi di rendicontazione e le attività transfrontaliere delle organizzazioni senza scopo di lucro stabilite, registrate o operanti nel loro territorio, nonché riguardo alla competenza, alle procedure e al funzionamento delle autorità competenti di regolamentazione e di controllo.

Articolo 8

Diritto a un ricorso effettivo

1.  Gli Stati membri provvedono affinché tutte le persone aventi un interesse legittimo in relazione alla costituzione, registrazione, funzionamento, finanziamento, obblighi di rendicontazione e attività transfrontaliere di organizzazioni senza scopo di lucro stabilite, registrate o operanti nel loro territorio abbiano accesso a meccanismi di reclamo efficaci dinanzi a un'autorità competente indipendente quale un difensore civico o l'istituzione nazionale per i diritti umani al fine di chiedere assistenza per far valere i propri diritti, e abbiano accesso a un ricorso amministrativo e giudiziario efficace per chiedere il riesame degli atti o decisioni che incidono sull'esercizio dei loro diritti e obblighi. Tali persone includono le organizzazioni senza scopo di lucro, i loro fondatori, direttori, membri del personale e i beneficiari delle attività delle organizzazioni stesse.

2.  Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi ricorso o impugnazione contro una decisione di divieto o scioglimento di un'organizzazione senza scopo di lucro, di sospensione delle sue attività o di congelamento dei suoi beni abbia, di norma, effetto sospensivo ai fini di tale decisione, a meno che tale effetto sospensivo abbia l'effetto di impedire l'applicazione di disposizioni di diritto penale.

3.  Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché alle organizzazioni senza scopo di lucro dotate di personalità giuridica sia riconosciuta la legittimazione ad agire dinanzi ai tribunali nazionali, nonché, se del caso, a presentare testimonianze di terzi nei procedimenti giudiziari.

4.  Gli Stati membri provvedono affinché le organizzazioni senza scopo di lucro prive di personalità giuridica possano essere rappresentate da persone designate dinanzi alle autorità e ai tribunali nazionali competenti al fine di accedere ai mezzi di ricorso di cui al presente articolo.

Capo III

Quadro normativo

Articolo 9

Obiettivi e attività

1.  Gli Stati membri provvedono affinché la libertà delle organizzazioni senza scopo di lucro che operano nel proprio territorio di determinare i loro obiettivi e di svolgere le attività necessarie al perseguimento di tali obiettivi possa essere limitata solo per motivi eccezionali legati alla pubblica sicurezza. Essi rimuovono ogni ostacolo o restrizione che incida sulla capacità delle organizzazioni senza scopo di lucro di perseguire tali obiettivi e di svolgere tali attività.

2.  Gli Stati membri provvedono affinché le organizzazioni senza scopo di lucro nel loro territorio siano libere di determinare la portata delle loro iniziative, sia essa locale, regionale, nazionale o internazionale.

3.  Gli Stati membri provvedono affinché le formalità che disciplinano la costituzione e il funzionamento di un'organizzazione senza scopo di lucro nel loro territorio, a norma delle leggi, dei regolamenti o delle prassi amministrative a livello nazionale, non impongano un onere finanziario e amministrativo indebito. Ciò include, nel caso di organizzazioni non basate sui membri, la possibilità di istituire legalmente tali organizzazioni tramite donazioni o lasciti.

4.  Gli Stati membri provvedono affinché le organizzazioni senza scopo di lucro nel loro territorio possano diventare membri di un'altra organizzazione senza scopo di lucro, federazione o confederazione stabilita o registrata nel loro territorio o nel territorio di un altro Stato membro e garantiscono che tale adesione non comporti alcun svantaggio per l'organizzazione in questione.

Articolo 10

Composizione

1.  Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi persona fisica o giuridica possa presentare domanda di adesione, ove possibile in virtù della propria forma giuridica, a un'organizzazione senza scopo di lucro stabilita, registrata o operante nel loro territorio conformemente allo statuto e alla costituzione di tale organizzazione e possa esercitare liberamente i diritti di membro nel rispetto dello statuto e delle limitazioni regolamentari dell'organizzazione.

2.  Gli Stati membri provvedono affinché non siano applicate sanzioni o misure restrittive a motivo dell'adesione a un'organizzazione senza scopo di lucro stabilita, registrata o operante nel loro territorio a norma di leggi, regolamenti o prassi amministrative a livello nazionale, salvo quando tale motivazione derivi dall'applicazione delle disposizioni penali.

3.  Gli Stati membri provvedono affinché le organizzazioni senza scopo di lucro stabilite, registrate o operanti nel loro territorio siano libere di decidere la propria composizione. Ciò può includere la determinazione di requisiti speciali per i membri, sulla base di criteri ragionevoli e obiettivi.

Articolo 11

Statuto

1.  Gli Stati membri provvedono affinché le organizzazioni senza scopo di lucro stabilite, registrate o operanti nel loro territorio siano libere di adottare il proprio statuto, la propria costituzione e le proprie norme, comprese le norme che determinano la struttura di gestione interna e la nomina dei consigli e dei rappresentanti dell'organizzazione.

2.  Gli Stati membri provvedono affinché le leggi, i regolamenti o le prassi amministrative a livello nazionale concernenti gli statuti delle organizzazioni senza scopo di lucro non impongano alle organizzazioni in questione di fornire nei loro statuti informazioni diverse da:

a)  il nome e l'indirizzo (sede legale) dell'organizzazione;

b)  gli obiettivi e le attività dell'organizzazione;

c)  le norme di governance dell'organizzazione, i poteri dei suoi organi di governo e, ove possibile, la designazione delle persone legittimate ad agire in suo nome;

d)  i diritti e gli obblighi dei membri dell'organizzazione;

e)  la data di adozione dello statuto e il nome e l'indirizzo della sede legale dei membri fondatori qualora si tratti di persone giuridiche;

f)  la procedura applicabile per la modifica dello statuto; nonché

g)  le procedure applicabili per lo scioglimento dell'organizzazione o la sua fusione con un'altra organizzazione senza scopo di lucro.

3.  Alle organizzazioni senza scopo di lucro può essere richiesto di divulgare e rendere pubbliche, nei loro statuti o mediante le loro relazioni annuali, ulteriori informazioni sulle loro iniziative, sul loro funzionamento, sui membri dei loro organi di governo, sui loro rappresentanti e sul loro finanziamento, nella misura in cui ciò persegua l'obiettivo di interesse generale relativamente alle attività e agli scopi dell'organizzazione.

Articolo 12

Personalità giuridica

1.  Gli Stati membri provvedono affinché un'organizzazione senza scopo di lucro nel loro territorio sia libera di decidere se acquisire o meno personalità giuridica, ferma restando la possibilità degli Stati membri di stabilire le forme di organizzazione dotate di personalità giuridica.

2.  Qualora un'organizzazione senza scopo di lucro abbia acquisito personalità giuridica, gli Stati membri provvedono affinché la personalità giuridica dell'organizzazione possa essere chiaramente distinguibile da quella dei suoi membri, dei suoi fondatori o di altre persone giuridiche ad essa collegate.

3.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la registrazione, ove richiesta, o l'ultimazione dell'atto di stabilimento sia sufficiente ai fini dell'acquisizione della personalità giuridica da parte delle organizzazioni senza scopo di lucro.

4.  Gli Stati membri provvedono affinché l'autorizzazione preventiva non sia mai una condizione preliminare per l'acquisizione della personalità giuridica da parte di un'organizzazione senza scopo di lucro e per l'esercizio della corrispondente capacità giuridica.

5.  Gli Stati membri provvedono affinché i gruppi di persone fisiche o giuridiche che cooperano e non hanno cercato di acquisire personalità giuridica non siano considerati costitutivi di un'organizzazione senza scopo di lucro dotata di personalità giuridica al solo scopo di assoggettare tali persone a leggi, regolamenti o prassi amministrative a livello nazionale e disciplinare così o pregiudicare il loro funzionamento, finanziamento e le loro attività transfrontaliere, a meno che non vi siano motivi per ritenere che l'organizzazione senza scopo di lucro sia un'organizzazione criminale ai sensi del diritto nazionale.

Articolo 13

Registrazione

1.  Gli Stati membri provvedono affinché la registrazione formale non sia una condizione preliminare o un ostacolo per la costituzione o il funzionamento delle organizzazioni senza scopo di lucro stabilite o operanti nel loro territorio.

2.  Gli Stati membri provvedono affinché le procedure per la registrazione delle organizzazioni senza scopo di lucro sul loro territorio siano accessibili, agevoli e trasparenti.

3.  Gli Stati membri provvedono affinché le formalità applicabili alla registrazione delle organizzazioni senza scopo di lucro stabilite nel loro territorio a norma di leggi, regolamenti o prassi amministrative a livello nazionale non impongano un onere amministrativo indebito. Ciò include l'adozione di un meccanismo di approvazione tacita applicabile entro 30 giorni dalla domanda di registrazione e l'astensione dall'introduzione di requisiti di reiscrizione e rinnovo.

4.  Gli Stati membri provvedono affinché le commissioni applicabili alla registrazione delle organizzazioni senza scopo di lucro non superino i costi amministrativi delle stesse e non impongano in ogni caso un onere finanziario indebito, fermo restando il principio di proporzionalità.

5.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le organizzazioni senza scopo di lucro stabilite nel loro territorio possano essere registrate con mezzi elettronici, garantendo nel contempo che la registrazione sia possibile anche con mezzi non elettronici.

6.  Gli Stati membri provvedono affinché la comparizione personale dinanzi a un tribunale o altra autorità nazionale competente ai fini della registrazione di un'organizzazione senza scopo di lucro sia richiesta solo laddove necessario per determinare l'identità di un richiedente.

7.  Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti che risiedono o hanno la propria sede legale in un altro Stato membro e che sono tenuti a comparire dinanzi a un tribunale o altra autorità nazionale competente ai fini della registrazione di un'organizzazione senza scopo di lucro possano farlo dinanzi al tribunale o altra autorità competente nello Stato membro di residenza e tale comparizione sia ritenuta sufficiente ai fini della registrazione nello Stato membro di registrazione.

8.  Gli Stati membri mantengono una banca dati accessibile al pubblico delle organizzazioni senza scopo di lucro registrate, contenente anche informazioni statistiche sul numero di domande accettate e respinte, tenendo debitamente conto dei principi di protezione dei dati e del diritto alla riservatezza.

Articolo 14

Status di pubblica utilità

1.  Gli Stati membri provvedono affinché un'organizzazione senza scopo di lucro stabilita o registrata in uno Stato membro dell'Unione possa presentare domanda per essere riconosciuta come organizzazione che contribuisce alla pubblica utilità e possa ottenere uno status corrispondente come previsto dalle leggi, dai regolamenti o dalle prassi amministrative a livello nazionale, esclusivamente in virtù della sua finalità, struttura e attività dichiarata o effettiva in relazione al territorio dello Stato membro che concede lo status.

2.  Gli Stati membri adottano le leggi, i regolamenti o le prassi amministrative a livello nazionale necessari per consentire alle organizzazioni senza scopo di lucro di essere riconosciute come organizzazioni che contribuiscono alla pubblica utilità e di ottenere uno status corrispondente se sono soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

a)  lo scopo e le attività effettive dell'organizzazione perseguono un obiettivo di pubblica utilità che contribuisce al benessere della società o di parte di essa, e reca quindi vantaggio al bene pubblico, tranne quando tale obiettivo è sistematicamente e direttamente finalizzato ad avvantaggiare le strutture di uno specifico partito politico. Le seguenti finalità, tra le altre, sono considerate orientate alla pubblica utilità:

i)  arte, cultura o conservazione del patrimonio storico;

ii)  protezione dell'ambiente e cambiamenti climatici;

iii)  promozione e protezione dei diritti fondamentali e dei valori dell'Unione, compresa la democrazia, lo Stato di diritto, l'eliminazione di qualsiasi discriminazione basata su genere, razza, etnia, religione, disabilità, orientamento sessuale o qualsiasi altro motivo;

iv)  giustizia sociale, inclusione sociale e povertà, inclusa la prevenzione della povertà o il soccorso ai poveri;

v)  assistenza umanitaria e aiuti umanitari, compresi i soccorsi in caso di calamità;

vi)  aiuti e cooperazione allo sviluppo;

vii)  protezione, assistenza e sostegno alle fasce vulnerabili della popolazione, compresi i minori, gli anziani, le persone con disabilità, le persone che cercano o beneficiano di protezione internazionale e le persone senza fissa dimora;

viii)  tutela degli animali;

ix)  scienza, ricerca e innovazione;

x)  istruzione e formazione e coinvolgimento dei giovani;

xi)  promozione e protezione della salute e del benessere, compresa la fornitura di assistenza medica;

xii)  protezione dei consumatori;

xiii)  attività sportive amatoriali e relativa promozione;

b)  l'eccedenza derivante da qualsiasi attività economica o redditizia generata dall'organizzazione senza scopo di lucro è utilizzata esclusivamente per promuovere gli obiettivi di pubblica utilità dell'organizzazione;

c)  in caso di scioglimento delle organizzazioni senza scopo di lucro, le tutele statutarie garantiscono che tutti i beni dell'organizzazione continueranno a perseguire obiettivi di pubblica utilità;

d)  i membri delle strutture di governo dell'organizzazione che non sono assunti come personale non hanno diritto a una retribuzione al di là di un'indennità di spesa appropriata.

3.  Gli Stati membri provvedono affinché un'organizzazione senza scopo di lucro riconosciuta come organizzazione che contribuisce alla pubblica utilità e che ha ottenuto uno status corrispondente ai sensi delle leggi, dei regolamenti o delle prassi amministrative a livello nazionale possa veder revocato tale status solo nel caso in cui l'autorità di regolamentazione competente abbia fornito prove sufficienti del fatto che l'organizzazione senza scopo di lucro non soddisfa più le condizioni stabilite nel paragrafo 2.

Articolo 15

Cessazione, divieto e scioglimento

1.  Gli Stati membri provvedono affinché l'esistenza di un'organizzazione senza scopo di lucro possa cessare solo per decisione dei suoi membri o per decisione di un organo giurisdizionale.

2.  Gli Stati membri provvedono affinché la cessazione, il divieto o lo scioglimento involontari di un'organizzazione senza scopo di lucro possano verificarsi solo a seguito di violazioni del diritto nazionale che non possono essere rettificate o corrette.

3.  Gli Stati membri garantiscono che la cessazione, il divieto e lo scioglimento involontari di un'organizzazione senza scopo di lucro possano verificarsi solo a seguito di fallimento, inattività prolungata o colpa grave contraria alla pubblica sicurezza come riconosciuto dal diritto dell'Unione.

4.  Gli Stati membri provvedono affinché gli illeciti individuali di fondatori, direttori, membri del personale o membri di un'organizzazione senza scopo di lucro, laddove non agiscano per conto dell'organizzazione, non comportino, di norma, la cessazione, il divieto e lo scioglimento involontari dell'organizzazione.

5.  La protezione prevista dal presente articolo si applica anche alla sospensione dell'attività dell'organizzazione senza scopo di lucro qualora tale sospensione possa comportare un congelamento dell'attività dell'organizzazione equivalente allo scioglimento.

Capo IV

Parità di trattamento e mobilità

Articolo 16

Parità di trattamento

1.  Gli Stati membri provvedono affinché le organizzazioni senza scopo di lucro che operano nella loro giurisdizione e che sono stabilite o registrate in un altro Stato membro siano trattate allo stesso modo delle organizzazioni senza scopo di lucro stabilite o registrate nella loro giurisdizione, anche per quanto riguarda l'accesso ai servizi, come i servizi bancari, la concessione di autorizzazioni e, se del caso, il trattamento finanziario e fiscale soggetto alle leggi, ai regolamenti e alle prassi amministrative applicabili a livello nazionale, nonché l'accesso ai finanziamenti per attività che hanno luogo nella giurisdizione dello Stato membro o che recano vantaggio al bene pubblico dello Stato membro.

2.  Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri non richiedono alle organizzazioni senza scopo di lucro stabilite o registrate in un altro Stato membro, ma che operano nella loro giurisdizione, di fornire prove diverse dall'attestato di stabilimento o di registrazione come organizzazione senza scopo di lucro in un altro Stato membro.

Articolo 17

Principio del trattamento non arbitrario

Gli Stati membri provvedono affinché le norme nazionali che disciplinano le organizzazioni senza scopo di lucro stabilite, registrate o operanti nel loro territorio non determinino una discriminazione ingiustificata basata esclusivamente sull'opportunità politica dello scopo, del campo di attività o delle fonti di finanziamento dell'organizzazione.

Articolo 18

Mobilità e continuità transfrontaliera

1.  Gli Stati membri eliminano gli ostacoli che incidono sull'esercizio, da parte delle organizzazioni senza scopo di lucro stabilite o registrate in un altro Stato membro, del diritto alla libertà di stabilimento, alla libera circolazione dei servizi e alla libera circolazione dei capitali nel loro territorio. Ciò non pregiudica la prerogativa degli Stati membri di richiedere, affinché a un'organizzazione senza scopo di lucro sia concesso uno status formale, che l'organizzazione abbia acquisito la personalità giuridica o sia inclusa in un registro nazionale, in linea con la legge dello Stato membro in cui è stata stabilita e/o in cui intende operare.

2.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché un'organizzazione senza scopo di lucro registrata in un altro Stato membro abbia il diritto di:

a)  trasferire la propria sede legale nel loro territorio senza necessità di fondazione o costituzione come nuova persona giuridica;

b)  avere accesso a una procedura di registrazione semplificata che riconosca le informazioni e la documentazione già fornite dall'organizzazione senza scopo di lucro allo Stato membro in cui era precedentemente registrata.

Articolo 19

Trasformazioni e fusioni transfrontaliere

1.  Gli Stati membri provvedono affinché un'organizzazione senza scopo di lucro stabilita o registrata nella loro giurisdizione possa procedere a una trasformazione o fusione con un'altra organizzazione senza scopo di lucro stabilita o registrata in un altro Stato membro, senza che tale fusione o trasformazione comporti la cessazione, il divieto o lo scioglimento involontari dell'organizzazione, o la sospensione delle sue attività.

2.  Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di trasformazione o fusione di cui al paragrafo 1, l'organizzazione senza scopo di lucro che procede alla trasformazione o alla fusione sia libera di stabilire la propria sede o svolgere le proprie attività nello Stato membro di destinazione.

3.  Gli Stati membri stabiliscono la forma giuridica che l'organizzazione oggetto di trasformazione o fusione assumerà in base al principio di equivalenza.

4.  Gli Stati membri provvedono affinché, qualora l'organizzazione senza scopo di lucro risultante da una trasformazione o fusione di cui al paragrafo 1 non rispetti le condizioni e i requisiti stabiliti dalle leggi, dai regolamenti o dalle prassi amministrative a livello nazionale dello Stato membro ospitante, a tale organizzazione sia concesso un termine ragionevole per adottare le misure necessarie al fine di regolarizzare la propria posizione.

5.  Gli Stati membri provvedono affinché né le trasformazioni né le fusioni transfrontaliere pregiudichino i diritti dei lavoratori o dei sindacati né le condizioni di lavoro. Essi garantiscono che, in linea con i contratti collettivi applicabili e il diritto nazionale e dell'Unione, gli obblighi dei datori di lavoro nei confronti dei dipendenti e dei creditori continuino ad essere rispettati e che i dipendenti, i volontari, i sindacati e i rappresentanti dei lavoratori siano debitamente informati e consultati. I contratti collettivi e i diritti di rappresentanza dei lavoratori a livello di consiglio di amministrazione sono rispettati e mantenuti, se del caso.

Capo V

Finanziamento

Articolo 20

Raccolta fondi e libero utilizzo dei beni

1.  Gli Stati membri rimuovono qualsiasi ostacolo che incida sulla capacità delle organizzazioni senza scopo di lucro stabilite, registrate o operanti nel loro territorio di sollecitare, ricevere, alienare o donare qualsiasi risorsa, anche finanziaria, in natura e materiale, o di sollecitare o ricevere risorse umane, da o verso qualsiasi fonte, inclusi enti nazionali, esteri o internazionali, siano essi enti pubblici, soggetti privati o enti privati.

2.  Gli Stati membri provvedono affinché le leggi, i regolamenti o le prassi amministrative a livello nazionale non comportino una disparità di trattamento delle organizzazioni senza scopo di lucro basata sulle loro fonti o destinazioni di finanziamento.

3.  Gli Stati membri provvedono affinché le organizzazioni senza scopo di lucro abbiano il diritto di possedere e alienare liberamente beni e proprietà, ferme restando le leggi nazionali applicabili a enti analoghi nell'ambito della loro giurisdizione.

4.  Gli Stati membri riducono al minimo gli oneri amministrativi per quanto riguarda l'allocazione transfrontaliera di capitali e permettono alle organizzazioni senza scopo di lucro di generare profitti destinati agli investimenti in progetti caritatevoli.

Articolo 21

Finanziamenti pubblici

1.  Gli Stati membri provvedono affinché i finanziamenti pubblici siano messi a disposizione e assegnati alle organizzazioni senza scopo di lucro attraverso procedure chiare, trasparenti e non discriminatorie.

2.  Il paragrafo 1 si applica anche ai finanziamenti dell'Unione erogati dagli Stati membri nell'ambito della gestione concorrente, nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio(28).

Articolo 22

Finanziamenti transfrontalieri

1.  Conformemente alle norme dell'Unione in materia di libera circolazione dei capitali, gli Stati membri provvedono affinché le organizzazioni senza scopo di lucro stabilite, registrate o operanti nel loro territorio non subiscano alcuno svantaggio quale conseguenza della richiesta o dell'ottenimento di finanziamenti da persone fisiche o giuridiche residenti o stabilite nell'Unione o nello Spazio economico europeo, ma al di fuori del loro territorio.

2.  Conformemente alle norme dell'Unione in materia di libera circolazione dei capitali, gli Stati membri provvedono affinché le persone fisiche o giuridiche non subiscano alcuno svantaggio quale conseguenza dell'erogazione di finanziamenti a organizzazioni senza scopo di lucro stabilite, registrate o operanti al di fuori del loro territorio.

Articolo 23

Attività economiche

Gli Stati membri provvedono affinché le organizzazioni senza scopo di lucro stabilite, registrate o operanti nel loro territorio siano libere di esercitare qualsiasi attività economica, imprenditoriale o commerciale lecita, a condizione che tali attività sostengano in maniera diretta o indiretta i loro obiettivi senza scopo di lucro, nel rispetto dei requisiti normativi o in materia di licenze generalmente applicabili alle attività in questione ai sensi delle leggi, dei regolamenti e delle prassi amministrative a livello nazionale.

Articolo 24

Rendicontazione e trasparenza dei finanziamenti

1.  Gli Stati membri provvedono affinché gli obblighi in materia di rendicontazione e trasparenza applicabili alle organizzazioni senza scopo di lucro a norma delle leggi, dei regolamenti e delle prassi amministrative a livello nazionale non siano inutilmente gravosi e siano proporzionati alle dimensioni dell'organizzazione e alla portata delle sue attività, tenendo conto del valore dei suoi beni e del suo reddito.

2.  Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli obblighi in materia di rendicontazione e trasparenza applicabili alle organizzazioni senza scopo di lucro a norma delle leggi, dei regolamenti e delle prassi amministrative a livello nazionale in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, compresi quelli che attuano obblighi dell'Unione e internazionali, si fondino su una valutazione basata sul rischio mirata e aggiornata del settore e delle organizzazioni in questione e non comportino requisiti sproporzionati o l'indebita limitazione dell'accesso, da parte delle organizzazioni senza scopo di lucro, ai servizi finanziari.

3.  A norma dell'articolo 11, paragrafo 3, le organizzazioni senza scopo di lucro riferiscono annualmente in merito ai conti delle organizzazioni senza scopo di lucro e rendono pubbliche tali relazioni. Queste includono le informazioni sui fondi ricevuti durante l'anno solare precedente e le informazioni sull'origine e sul valore di finanziamenti, crediti, prestiti bancari e donazioni o crediti non compensati ricevuti in contati o in proprietà.

4.  Gli Stati membri provvedono affinché gli obblighi in materia di rendicontazione e trasparenza applicabili alle organizzazioni senza scopo di lucro a norma delle leggi, dei regolamenti e delle prassi amministrative a livello nazionale non comportino una disparità di trattamento di suddette organizzazioni o qualsiasi limitazione dei loro diritti o dei loro obblighi basata sulle fonti di finanziamento dell'organizzazione, sui suoi obiettivi o sulle sue attività.

Capo VI

Riservatezza

Articolo 25

Riservatezza dei membri

1.  Se un'organizzazione senza scopo di lucro è basata sui membri, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le informazioni relative ai membri possano rimanere riservate.

2.  Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni riguardanti i membri di un'organizzazione senza scopo di lucro, qualora questi siano persone fisiche, siano accessibili a un'autorità competente solo se tale accesso è necessario ai fini dell'indagine penale pubblica relativa a reati punibili con una pena detentiva della durata massima di almeno un anno e a seguito della decisione di un organo giurisdizionale indipendente.

Articolo 26

Informazioni riservate e sensibili

1.  Gli Stati membri provvedono affinché le leggi, i regolamenti o le prassi amministrative a livello nazionale non abbiano l'effetto di imporre alle organizzazioni senza scopo di lucro stabilite, registrate o operanti nel loro territorio la divulgazione al pubblico di informazioni riservate e sensibili, quali dati personali relativi al personale, ai volontari, ai membri, ai fondatori o ai donatori dell'organizzazione.

2.  Gli Stati membri provvedono affinché le organizzazioni senza scopo di lucro stabilite, registrate o operanti nel loro territorio abbiano accesso a mezzi di ricorso effettivi al fine di prevenire l'acquisizione, l'uso o la divulgazione illeciti delle loro informazioni riservate o sensibili, o ottenere un risarcimento per tali atti illeciti.

3.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la protezione contro l'acquisizione, l'uso o la divulgazione illeciti di informazioni riservate o sensibili di organizzazioni senza scopo di lucro ai sensi del presente articolo si applichi in relazione alle ispezioni, alle verifiche e a qualsiasi altra attività di controllo svolta dalle autorità competenti.

Articolo 27

Sorveglianza

Gli Stati membri provvedono affinché le organizzazioni senza scopo di lucro non siano sottoposte a sorveglianza ingiustificata e sproporzionata, in particolare per quanto riguarda le loro attività e le loro comunicazioni, o quelle dei fondatori dell'organizzazione, dei membri delle sue strutture di governo, di altri membri, del personale, dei volontari, dei donatori o di altri soggetti privati ad essa collegati, salvo laddove giustificato ai fini di pubblica sicurezza.

Capo VII

Disposizioni finali

Articolo 28

Trattamento più favorevole e clausola di non regressione

1.  Gli Stati membri possono introdurre o mantenere in vigore disposizioni che offrano un trattamento più favorevole alle organizzazioni senza scopo di lucro stabilite, registrate o operanti nel loro territorio rispetto a quello previsto dalla presente direttiva.

2.  L'attuazione della presente direttiva non costituisce motivo di riduzione del livello di protezione già garantito dal diritto nazionale, dell'Unione o internazionale, anche per quanto riguarda i diritti fondamentali, nei settori disciplinati dalla presente direttiva.

Articolo 29

Recepimento

1.  Entro ... [un anno dalla data di entrata in vigore della presente direttiva], gli Stati membri adottano e pubblicano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2.  Gli Stati membri consultano le organizzazioni senza scopo di lucro già stabilite, registrate o operanti nel loro territorio in modo tempestivo, trasparente e significativo in merito al recepimento e all'attuazione delle disposizioni della presente direttiva.

Articolo 30

Relazioni, valutazione e revisione

1.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni pertinenti relative all'attuazione e all'applicazione della presente direttiva. Sulla base delle informazioni fornite, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione e sull'applicazione della presente direttiva entro tre anni dalla data di recepimento.

2.  La Commissione, tenendo conto della sua relazione presentata a norma del paragrafo 1, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta l'impatto del diritto nazionale di recepimento della presente direttiva entro tre anni dalla data di recepimento. La relazione valuta il funzionamento della presente direttiva e l'eventuale necessità di provvedimenti aggiuntivi, comprese, ove appropriato, modifiche al fine di armonizzare ulteriormente il diritto nazionale applicabile alle organizzazioni senza scopo di lucro.

3.  La Commissione rende pubblicamente disponibili e facilmente accessibili le relazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 31

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(1) Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione relativa a un regolamento del Consiglio (CEE) recante statuto dell'associazione europea (GU C 42 del 15.2.1993, pag. 89).
(2) Proposta della Commissione relativa a un regolamento del Consiglio (CEE) recante statuto dell'associazione europea (COM(1991)0273 - SYN 386).
(3) GU C 99 del 13.4.1987, pag. 205.
(4) GU C 395 del 29.9.2021, pag. 2.
(5) GU C 199 E del 7.7.2012, pag. 187.
(6) Sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 21 ottobre 2005, Ouranio Toxo e a./Grecia, n. 74989/01, ECLI:CE:ECHR:2005:1020JUD007498901.
(7) Sentenza della Corte di giustizia del 18 giugno 2020, Commissione/Ungheria, C-78/18, ECLI:EU:C:2020:476, punto 113.
(8) Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 novembre 2021 sul tema "Rafforzare la democrazia e la libertà e il pluralismo dei media nell'UE: il ricorso indebito ad azioni nel quadro del diritto civile e penale per mettere a tacere i giornalisti, le ONG e la società civile" (2021/2036(INI)).
(9) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
(10) Sentenza della Corte di giustizia del 18 giugno 2020, Commissione europea/Ungheria, C-78/18, ECLI:EU:C:2020:476.
(11) Regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, relativo allo statuto della Società europea (SE) (GU L 294 del 10.11.2001, pag. 1).
(12) Regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE) (GU L 207 del 18.8.2003, pag. 1).
(13) Regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 1).
(14) Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 19).
(15) Regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativo all'istituzione di un gruppo europeo di interesse economico (GEIE) (GU L 199 del 31.7.1985, pag. 1).
(16) Regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (GU L 53 del 22.2.2007, pag. 1).
(17) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(18) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
(19) Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87).
(20) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio, (Testo rilevante ai fini del SEE), (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).
(21) https://cordis.europa.eu/project/id/613034/reporting/it
(22) Parere del Comitato economico e sociale europeo, La filantropia europea: un potenziale inutilizzato, SOC/611.
(23) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(24) Sentenza della Corte di giustizia del 18 giugno 2020, Commissione europea/Ungheria, C-78/18, ECLI:EU:C:2020:476.
(25) Stauffer:C-386/04 Centro di Musicologia Walter Stauffer/Finanzamt München für Körperschaften [2006] Racc. pag. I-8203; Hein-Persche: C-318/07 Hein Persche/Finanzamt Lüdenscheid [2009] Racc, pag. I-359 e Missionswerk: C-25/10 Missionswerk Werner Heukelbach eV/Stato belga [2011] 2 C.M.L.R. 35.
(26) Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).
(27) Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).
(28) Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).


Rafforzare il ruolo dei giovani europei: occupazione e ripresa sociale dopo la pandemia
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Risoluzione del Parlamento europeo del 17 febbraio 2022 sul rafforzamento del ruolo dei giovani europei: occupazione e ripresa sociale dopo la pandemia (2021/2952(RSP))
P9_TA(2022)0045B9-0091/2022

Il Parlamento europeo,

–  visti gli articoli 2 e 3 e l'articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea,

–  visto l'articolo 166 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visti gli articoli 14, 15, 32 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

–  visto il pilastro europeo dei diritti sociali, in particolare i principi 1, 3 e 4,

–  viste la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, e la sua entrata in vigore il 21 gennaio 2011, conformemente alla decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, sottoscritta e ratificata dall’UE e da tutti i suoi Stati membri(1), e in particolare il suo articolo 27 relativo al lavoro e all’occupazione,

–  vista la sua risoluzione del 17 aprile 2020 sull'azione coordinata dell'UE per lottare contro la pandemia di Covid-19 e le sue conseguenze(2),

–  vista la sua risoluzione dell'8 ottobre 2020 sulla garanzia per i giovani(3),

–  vista la sua risoluzione del 10 febbraio 2021 sull'impatto della Covid-19 sui giovani e sullo sport(4),

–  vista la sua risoluzione del 20 maggio 2021 sul diritto del Parlamento di essere informato riguardo alla valutazione in corso dei piani nazionali per la ripresa e la resilienza(5),

–  vista la sua risoluzione del 17 dicembre 2020 su un'Europa sociale forte per transizioni giuste,

–  vista la sua risoluzione del 10 ottobre 2019 sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e le risorse proprie: è il momento di rispondere alle attese dei cittadini(6),

–  vista la sua risoluzione del 10 giugno 2021 sulla posizione del Parlamento sulla valutazione in corso da parte della Commissione e del Consiglio dei piani nazionali per la ripresa e la resilienza(7),

–  vista la sua risoluzione del 29 aprile 2021 sulla garanzia europea per l'infanzia(8),

–  vista la sua posizione dell'8 giugno 2021 concernente la posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+)(9),

–  visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza(10),

–  vista la relazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro, del 21 ottobre 2021, dal titolo "Youth Employment in Times of Covid-19" (L'occupazione giovanile ai tempi della Covid-19),

–  vista la relazione dell'Evento europeo per i giovani 2021 dal titolo "Relazione sulle idee dei giovani per la Conferenza sul futuro dell'Europa",

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo sull'Anno europeo dei giovani 2022,

–  vista la relazione di Eurofound del 9 novembre 2021 dal titolo "Impact of Covid-19 on young people in the EU" (Impatto della Covid-19 sui giovani nell'UE),

–  vista la relazione del Forum europeo della gioventù del 17 giugno 2021 dal titolo "Beyond Lockdown: the 'pandemic scar' on young people" (Oltre il lockdown: i giovani e la "ferita della pandemia")(11),

–  vista la risoluzione del Consiglio dell'Unione europea e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, dal titolo "Un quadro di cooperazione europea in materia di gioventù: la strategia dell'Unione europea per la gioventù 2019-2027(12)", in particolare la sezione relativa agli obiettivi per la gioventù europea,

–  vista la relazione della Commissione del 12 ottobre 2021 sull'occupazione e gli sviluppi sociali in Europa dal titolo "Towards a strong social Europe in the aftermath of the Covid-19 crisis: Reducing disparities and addressing distributional impacts" (Verso un'Europa sociale forte all'indomani della crisi Covid-19: ridurre le disparità e affrontare gli effetti distributivi),

–  vista la raccomandazione del Consiglio, del 30 ottobre 2020, relativa a un ponte verso il lavoro, che rafforza la garanzia per i giovani(13),

–  vista la sua risoluzione del 20 ottobre 2021 sulla situazione degli artisti e la ripresa culturale nell'Unione europea(14),

–  vista la sua risoluzione dell'11 febbraio 2021 sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni su un'agenda per le competenze per l'Europa per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza(15),

–  vista la sua risoluzione del 16 settembre 2021 su condizioni di lavoro eque, diritti e protezione sociale per i lavoratori delle piattaforme – Nuove forme di occupazione legate allo sviluppo digitale(16),

–  vista la relazione dell'Evento europeo per i giovani 2021 dal titolo "Relazione sulle idee dei giovani per la Conferenza sul futuro dell'Europa",

–  viste le interrogazioni al Consiglio e alla Commissione sul rafforzamento del ruolo dei giovani europei: occupazione e ripresa sociale dopo la pandemia (O-000075 – B9‑0002/2022 e O-000077 – B9‑0003/2022),

–  visti l'articolo 136, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

–  vista la proposta di risoluzione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

A.  considerando che la pandemia di Covid-19 ha avuto effetti devastanti sulla situazione occupazionale e sociale dei giovani in Europa, provocando una riduzione o una temporanea interruzione delle opportunità di sviluppo personale, un calo dei tassi di occupazione e un conseguente aumento del numero dei giovani che non hanno un lavoro, né seguono un percorso scolastico o formativo (NEET); che il reddito personale dei giovani è notevolmente diminuito e che il rischio di povertà ed esclusione sociale è aumentato; che le loro possibilità di un futuro coinvolgimento nel mercato del lavoro sono a rischio; che occorrono interventi immediati per garantire e migliorare il futuro e il benessere dei giovani; che il tasso di disoccupazione giovanile è pari al 15,9 %, vale a dire 2,5 volte superiore al tasso di disoccupazione generale;

B.  considerando che a seguito della pandemia di Covid-19 si prevede un aumento del tasso di povertà; che i paesi che sono stati particolarmente colpiti dalla crisi finanziaria 2007-2008 hanno registrato ancora una volta un aumento superiore alla media della disoccupazione giovanile; che le donne, i giovani, gli anziani, le persone con disabilità e le famiglie numerose corrono maggiori rischi in tal contesto; che le previsioni economiche della Commissione per l'autunno 2022 mostrano cifre promettenti, con un calo della disoccupazione e una previsione di ritorno dei mercati del lavoro ai livelli pre-pandemia nel 2022; che la crisi continua a colpire soprattutto i giovani; che il numero dei giovani lavoratori è diminuito rispetto al primo trimestre del 2021 e che nel 2022 e nel 2023 si prevede la creazione di 3,4 milioni di posti di lavoro(17) e sarà fondamentale garantire ai giovani la partecipazione a queste nuove opportunità di lavoro; che un numero crescente di giovani conta attualmente sul fatto di vivere nella casa dei propri genitori per sfuggire alla povertà; che il 29 % delle famiglie di tre generazioni è a rischio di povertà e il 13 % è gravemente svantaggiato;

C.  considerando che i gruppi di paesi esistenti prima della Covid-19 persistono ampiamente anche per quanto riguarda i tassi di NEET;

D.  considerando che nel 2020 i tassi di NEET tra le donne erano in media 1,3 volte superiori ai tassi di NEET tra gli uomini; che la differenza nei tassi di NEET tra donne e uomini è particolarmente elevata nei paesi dell'Europa orientale a causa di responsabilità familiari; che la probabilità di diventare NEET continua a diminuire con l'aumento del livello dell'istruzione; che nei paesi meridionali e mediterranei la proporzione di disoccupati di lunga durata e di lavoratori scoraggiati è più elevata nel gruppo NEET;

E.  considerando che i giovani sono il fondamento di una prosperità economica e sociale sostenibile per l'Europa nonché una priorità essenziale per l'UE, come dichiarato nella strategia europea per la gioventù e nella garanzia per i giovani rafforzata, e che si giustificano pertanto misure prioritarie finalizzate ad assicurarne il sostegno, la tutela, l'orientamento e l'inclusione, e meritano di avere opportunità create per loro;

F.  considerando che il numero di posti di lavoro persi a causa della pandemia di Covid-19 è stato più elevato nella fascia di età 15-24 rispetto alla fascia di età 25-29, in particolare tra le donne; che i giovani sono stati particolarmente colpiti dalla riduzione dell'orario di lavoro più che dalla diminuzione dell'occupazione nel suo complesso; che i dati sulla disoccupazione riflettono solo una piccola parte dei posti di lavoro persi durante la crisi della Covid-19, in quanto molti giovani che hanno perso il loro lavoro non potevano beneficiare di indennità di disoccupazione o di altre forme di sostegno al reddito;

G.  considerando che il miglioramento della partecipazione civica dei giovani è uno degli obiettivi della strategia europea per la gioventù 2019-2027;

H.  considerando che i tassi di lavoro atipico sono molto elevati tra i giovani, con il 43,8 % dei giovani nell'UE impegnati in un'occupazione temporanea;

I.  considerando che nel settembre 2021 la Presidente von der Leyen ha annunciato la proposta di dichiarare il 2022 l'Anno europeo dei giovani, al fine di riflettere sulle prospettive della gioventù in Europa e concentrarsi su proposte politiche e legislative europee, nazionali, regionali e locali che creino opportunità per i giovani in tutta l'UE; che tale proposta dovrebbe fornire un impulso reale ed efficace al miglioramento delle condizioni di lavoro dei giovani nell'UE;

J.  considerando che la salute mentale dei giovani è notevolmente peggiorata durante la pandemia e che i problemi legati alla salute mentale sono raddoppiati in diversi Stati membri rispetto ai livelli registrati prima della crisi pandemica; che il 64 % dei giovani nella fascia di età compresa tra i 18 e i 34 anni era a rischio di depressione nella primavera del 2021, in parte anche a causa della mancanza di occupazione e di prospettive a lungo termine dal punto di vista finanziario e dell'istruzione, nonché a causa della solitudine e dell'isolamento sociale; che in Europa nove milioni di adolescenti (di età compresa tra i 10 e i 19 anni) si ritrovano a convivere con disturbi della salute mentale, e che l'ansia e la depressione costituiscono oltre la metà dei casi; che il peggioramento della salute mentale può essere attribuito anche all'interruzione dell'accesso ai servizi di salute mentale e all'aumento del carico di lavoro e alla crisi del mercato del lavoro, che ha colpito in modo sproporzionato i giovani; che il 19 % dei ragazzi di età compresa tra 15 e 19 anni nell’UE soffre di disturbi mentali, seguito da oltre il 16 % delle ragazze della stessa età; che il suicidio è la seconda causa di morte in Europa tra i giovani;

K.  considerando che i minori che crescono in un contesto segnato da scarsità di risorse e in situazioni familiari precarie hanno maggiori probabilità di essere colpiti da povertà ed esclusione sociale, con ampie ripercussioni sul loro sviluppo e successivamente sulla loro vita da adulti, di non avere accesso a competenze adeguate e di disporre di possibilità occupazionali limitate che perpetuano un circolo vizioso di povertà intergenerazionale; che l'Unione può svolgere un ruolo chiave nella lotta globale contro la povertà infantile e l'esclusione sociale dei minori; che la garanzia europea per l'infanzia mira a prevenire e combattere la povertà e l'esclusione sociale garantendo ai minori bisognosi l'accesso gratuito ed effettivo a servizi fondamentali quali l'educazione e la cura della prima infanzia, attività educative e scolastiche, l'assistenza sanitaria, un’alimentazione sana e almeno un pasto sano per giornata scolastica, e un alloggio adeguato;

L.  considerando che un sondaggio globale pubblicato nel settembre 2021, condotto dall'Università di Bath in 10 paesi, ha rivelato che quasi il 60 % dei giovani ha dichiarato di essere molto o estremamente preoccupato per l'emergenza climatica, con oltre il 45 % degli intervistati che ha affermato che i suoi sentimenti riguardo il clima ne hanno influenzato la vita quotidiana e tre quarti che hanno dichiarato di avere paura del futuro; che l'83 % degli intervistati si è detto concorde con il fatto che non ci siamo presi adeguatamente cura del pianeta, mentre il 65 % ritiene che i governi stiano deludendo le aspettative dei giovani;

M.  considerando che la partecipazione civica offre alle persone comprovati vantaggi per il loro benessere in quanto amplia la loro rete sociale, offrendo maggiori opportunità di essere economicamente, socialmente e fisicamente attivi e riducendo il rischio di sviluppare disturbi mentali;

N.  considerando che, alla luce delle conseguenze della pandemia, un'intera generazione di giovani artisti e operatori del settore culturale farà fatica a trovare la propria collocazione nelle nostre società; che gli artisti e gli operatori dei settori culturali e creativi tendono ad avere modelli di lavoro atipici e spesso non dispongono di un'adeguata protezione della sicurezza sociale, in particolare nei contesti transfrontalieri, il che spesso porta alla loro esclusione dai trattamenti pensionistici, dalla protezione sanitaria e dalle indennità di disoccupazione; che la mancanza di contrattazione collettiva per gli artisti e gli operatori dei settori culturali e creativi autonomi contribuisce ulteriormente a minare la loro posizione sul mercato del lavoro e comporta la mancanza di adeguate tutele sociali;

O.  considerando che gli artisti e i professionisti della cultura appartenenti a gruppi minoritari, tra cui donne, giovani, rappresentanti di minoranze razziali, etniche e geografiche, persone provenienti da ambienti socioeconomici vulnerabili, persone con disabilità e persone LGBTIQ+, hanno meno opportunità di accesso alle carriere artistiche e culturali e sono quelli più duramente colpiti dalle conseguenze della pandemia;

P.  considerando che il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) è il principale fondo europeo volto a migliorare l'accesso dei giovani all'occupazione, a promuovere la parità di accesso e il completamento di un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità, attraverso l'istruzione e la formazione generale e professionale fino al livello terziario, anche promuovendo la promozione dell'apprendimento permanente e agevolando la mobilità finalizzata all'apprendimento, nonché promuovendo l'integrazione sociale dei giovani a rischio di povertà o di esclusione sociale, compresi i giovani meno abbienti;

Q.  considerando che il fulcro di NextGenerationEU, il dispositivo per la ripresa e la resilienza, rappresenta uno strumento storico dell'UE per aiutare gli Stati membri ad attenuare l'impatto economico e sociale della Covid-19 mediante riforme e investimenti strutturati in sei pilastri, uno dei quali è dedicato alle riforme e agli investimenti a favore dei bambini e dei giovani;

R.  considerando che l'inclusione sociale e professionale dei giovani implica il loro accesso paritario a un'occupazione di qualità, stabile e ben remunerata, ad alloggi decorosi e a prezzi accessibili e a un'alimentazione adeguata, a servizi sanitari e di prevenzione di qualità, anche per la tutela della salute mentale, e a standard minimi nelle infrastrutture digitali; che le iniziative in materia di istruzione e sviluppo delle competenze, il volontariato, i tirocini di qualità e i programmi di apprendimento permanente sono essenziali per garantire pari opportunità e un accesso paritario ai mercati del lavoro, consentendo ai giovani di avviarsi verso la vita adulta con fiducia;

S.  considerando che la crisi finanziaria precedente ha dimostrato che se ai giovani non vengono offerti tirocini e posti di lavoro di qualità, basati su contratti scritti e condizioni di lavoro dignitose, compresi un salario dignitoso, consulenza, orientamento professionale e formazione continua, vi sarà ancora una volta un rischio elevato che essi si trovino costretti ad accettare lavori precari, a lasciare il proprio paese per trovare lavoro altrove o a iscriversi ripetutamente a percorsi di istruzione o formazione, pur essendo alla ricerca di un lavoro permanente a tempo pieno;

T.  considerando che gli investimenti a favore dei giovani, in particolare gli investimenti a impatto sociale, hanno notoriamente un impatto positivo sull'occupazione dei giovani e sulla loro partecipazione alla società e generano rendimenti sociali e finanziari misurabili sui fondi investiti, favorendo lo sviluppo economico e al tempo stesso conseguendo obiettivi sociali; che dovrebbero sia essere attuati gli strumenti e i meccanismi esistenti sia essere ulteriormente presi in considerazione quelli nuovi;

U.  considerando che politiche isolate sul lavoro giovanile e l'inclusione sociale possono comportare una doppia spesa ove il coordinamento tra gli Stati membri e i portatori di interessi sia nelle sue fasi iniziali e non vi siano strutture permanenti che siano in grado di coordinare i diversi attori, massimizzare gli effetti ottenuti, garantire l'assenza di lacune nella copertura delle politiche e promuovere l'innovazione;

V.  considerando che le iniziative e le politiche esistenti, quali la garanzia per i giovani rafforzata, il dialogo europeo con i giovani, Erasmus+ e il corpo europeo di solidarietà, nonché le nuove proposte, come l'iniziativa ALMA ("Aim, Learn, Master, Achieve", ossia "aspirare, imparare, conoscere, conseguire"), devono arrivare ai giovani e affrontare le sfide della gioventù nel 2022 come la disoccupazione giovanile; che tali iniziative e politiche dovrebbero comprendere politiche attive e passive del mercato del lavoro, un accesso effettivo alle misure di inclusione sociale e ai servizi sociali, sanitari e abitativi per i giovani; che il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale ha concluso che non tutti gli apprendistati e le opportunità di formazione assicurano un'alta qualità e non tutti gli apprendisti hanno diritto a un'occupazione o ai diritti di protezione sociale; che, nella sua risoluzione dell'8 ottobre 2020, il Parlamento ha espresso preoccupazione per la qualità delle offerte disponibili nell'ambito della garanzia per i giovani rafforzata e ha sottolineato che i tirocini e le opportunità di lavoro previsti nell'ambito di programmi e iniziative nuovi ed esistenti devono essere non solo retribuiti ma anche limitati nella durata e nel numero, in modo che i giovani non siano intrappolati in un susseguirsi interminabile di tirocini e sfruttati come manodopera a basso costo o addirittura gratuita, senza protezione sociale e senza diritti pensionistici; che da studi risulta che l'attuale generazione di giovani trova il suo primo vero lavoro verso i trent'anni di età;

W.  considerando che lo sviluppo in atto tra i giovani di nuove competenze orizzontali, come le competenze digitali, unitamente allo sviluppo di competenze con potenziale economico, quali le competenze verdi o imprenditoriali, è fondamentale per garantire un mercato del lavoro europeo sano, inclusivo e orientato al futuro e dovrebbe consentire a ogni giovane europeo di accedere a un'occupazione di qualità; che la stessa cosa vale per l'istruzione professionale, le competenze commerciali e le competenze per la vita; che il 40 % dei datori di lavoro non riesce a trovare persone che abbiano le competenze giuste per coprire i posti vacanti; che l'UE deve superare tutte le forme di mancata corrispondenza fra domanda e offerta di competenze al fine di utilizzare efficacemente il proprio capitale umano; che la disoccupazione giovanile è diventata un grave problema economico e sociale in molti paesi dell’UE(18); che l'accesso a un'adeguata infrastruttura digitale e formazione in materia di competenze digitali dovrebbe essere disponibile per tutti al fine di colmare il divario tra i giovani per quanto riguarda l'alfabetizzazione digitale e garantire pari opportunità per tutti nel sistema educativo e nel mercato del lavoro; che le competenze trasversali quali il pensiero critico, il lavoro di squadra e la comunicazione interculturale sono altrettanto importanti per creare una vita sana ed equilibrata tra lavoro e vita privata per i giovani;

X.  considerando che l'impegno dei giovani nel lavoro giovanile, nei movimenti sociali, nelle organizzazioni giovanili e nell'imprenditoria sociale è cruciale per la creazione di nuove soluzioni; che occorre coinvolgere i privati, le imprese e il comparto imprenditoriale per migliorare la transizione dall'istruzione al mercato del lavoro e per offrire un accesso costante dei giovani alla formazione volta al miglioramento delle competenze e alla riqualificazione e all'apprendimento permanente per i giovani;

Y.  considerando che la discriminazione nei confronti dei giovani in generale continua a essere un problema nell’UE, in quanto le giovani e i giovani appartenenti a gruppi vulnerabili sono spesso oggetto di discriminazione sulla base del genere, dell'origine etnica (ad esempio, le persone rom), dell'orientamento e dell'identità sessuale, della disabilità o della loro provenienza da contesti socioeconomici svantaggiati e sono esposti a un rischio molto più elevato di disoccupazione, povertà lavorativa ed esclusione sociale;

Z.  considerando che i giovani in Europa, nonché i loro rappresentanti, le loro organizzazioni e i loro sindacati, sono attivi nell'organizzazione di forme di partecipazione significativa dei giovani e nell'elaborazione di raccomandazioni politiche corredate di soluzioni per migliorare l'inclusione sociale e professionale, anche attraverso il loro coinvolgimento nell'ambito della Conferenza sul futuro dell'Europa; che essi devono essere considerati partner essenziali nella co-creazione, nell'attuazione e nella valutazione dell'Anno europeo dei giovani e non solo;

AA.  considerando che le opportunità di lavoro per molti dei gruppi sopra menzionati, in particolare i giovani con disabilità e i giovani appartenenti alle comunità rom o itineranti, sono gravemente limitate dalle loro difficoltà ad accedere a un'istruzione di elevata qualità di cui hanno bisogno per essere adeguatamente preparati al mercato del lavoro moderno;

AB.  considerando che i giovani sono una risorsa vitale per la ripresa e lo sviluppo di tutte le regioni dell'UE, in particolare le regioni ultraperiferiche; che a Mayotte la metà della popolazione ha meno di 18 anni, mentre nella Guyana francese un abitante su due ha meno di 25 anni;

AC.  considerando che nel 2016 un terzo dei gestori di aziende agricole nell'UE aveva 65 anni o più e solo l'11 % dei gestori di aziende agricole nell'UE era costituito da giovani agricoltori di età inferiore ai 40 anni;

AD.  considerando che il settore agricolo e le aziende agricole nell'UE rappresentano la spina dorsale della nostra economia; che, per garantire la sicurezza alimentare e contribuire alla transizione ecologica, è fondamentale attirare i giovani verso l'agricoltura;

AE.  considerando che lo spopolamento delle aree rurali e l'esodo dei giovani verso le aree urbane dimostrano la necessità di individuare soluzioni e considerare strategie a breve, medio e lungo termine al fine di trattenere i giovani nelle aree rurali;

AF.  considerando che a troppi giovani con disabilità sono offerti solo lavori per categorie protette, mentre in alcuni Stati membri non vengono loro garantiti gli stessi diritti lavorativi o salariali delle persone che operano nel mercato del lavoro aperto;

AG.  considerando che la relazione sulle idee dei giovani per la Conferenza sul futuro dell'Europa prodotta durante l'Evento europeo per i giovani 2021 ha concluso che:

   i giovani chiedono sostegno al fine di formare e responsabilizzare esperti di salute mentale all'interno delle scuole;
   la disoccupazione giovanile dovrebbe essere una priorità per l'UE ed è necessario porre fine ai tirocini non retribuiti per le persone, indipendentemente dal contesto educativo e dallo status sociale; le organizzazioni giovanili e i datori di lavoro dovrebbero collaborare per intercettare i giovani a rischio di abbandono prematuro della scuola e informarli sulle possibilità a loro disposizione; occorre poi aiutare gli Stati a istituire apprendistati per i richiedenti asilo;
   nell'universo digitale nessuno dovrebbe essere lasciato indietro e occorre insegnare a tutte le generazioni a gestire con attenzione la loro presenza digitale; l'alfabetizzazione digitale dovrebbe essere integrata nei programmi scolastici;
   L'UE dovrebbe stanziare più fondi per consentire a tutti i giovani europei di partecipare all'istruzione non formale e per creare una piattaforma di contatto tra insegnanti delle scuole e prestatori di servizi in grado di fornire consulenza sulle tematiche della vita contemporanea;

1.  si compiace del fatto che la Presidente von der Leyen abbia dichiarato il 2022 l'Anno europeo dei giovani; ritiene che il 2022 dovrebbe fornire un ulteriore impulso all'effettiva e piena attuazione della strategia europea per la gioventù mediante azioni ambiziose volte ad affrontare le sfide poste dinanzi ai giovani, in particolare gli effetti negativi della pandemia di Covid-19 in corso, e mediante l'attuazione concreta di altri strumenti esistenti come la garanzia per i giovani rafforzata al fine di combattere la disoccupazione e gli effetti sociali della Covid-19; invita la Commissione e il Consiglio a garantire che tutte le politiche rivolte ai giovani siano intersezionali e a tenere conto della diversità dei giovani in Europa e delle sfide che devono affrontare; ritiene che l'Anno europeo dei giovani dovrebbe contribuire all'attuazione dei principi 1 e 3 del pilastro europeo dei diritti sociali;

2.  sottolinea che la crisi della Covid-19 ha già privato molte persone del lavoro, in particolare i giovani che si trovano più spesso in situazioni lavorative precarie, hanno maggiori probabilità di lavorare con contratti temporanei o part-time e non dispongono di risparmi; accoglie con favore, in tal contesto, i piani della Commissione volti a rafforzare la garanzia per i giovani e invita la Commissione e gli Stati membri a rendere prioritaria la lotta alla disoccupazione giovanile;

3.  prende atto con grande preoccupazione dell'elevato livello di disoccupazione giovanile in numerosi Stati membri come pure della fragilità dei contratti di lavoro dei giovani, in particolare nei settori che sono stati gravemente colpiti dalla Covid-19; chiede uno strumento di garanzia per i giovani rafforzato che abbia l'obiettivo di ridurre la disoccupazione di lunga durata e giovanile almeno del 50 % entro il 2030 e comprenda anche criteri per la creazione di posti di lavoro di qualità in linea con l'obiettivo di sviluppo sostenibile 8 dell'agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile; ritiene che sia giunto il momento di rendere la garanzia per i giovani rafforzata vincolante e inclusiva per tutti gli Stati membri, prevedendo misure che mirino attivamente a raggiungere i NEET di lungo periodo e i giovani provenienti da contesti socioeconomici svantaggiati, come i giovani con disabilità, i giovani LGBTIQ+ e i giovani rom;

4.  plaude all'inclusione della salute mentale tra le priorità degli obiettivi per la gioventù specificati nel quadro dell'Anno europeo dei giovani e chiede alla Commissione che anche la salute mentale costituisca una priorità nella prossima strategia dell'UE in materia di assistenza; sottolinea che occorre affrontare il legame tra fattori socioeconomici, quali la disoccupazione, l'insicurezza abitativa e la salute e il benessere mentali, per garantire, a livello di UE, un approccio olistico e globale alla salute mentale; sottolinea che l'incertezza relativa al futuro, compreso l'impatto dei cambiamenti climatici, sta avendo un effetto dannoso sulla salute mentale dei giovani; invita, quindi, gli Stati membri a rendere la salute mentale parte integrante della ripresa socioeconomica dell'UE dalla pandemia e una priorità in materia di salute sul lavoro, in particolare negli ambienti educativi e lavorativi; chiede di rendere l'assistenza in materia di salute mentale accessibile e alla portata di tutti i gruppi di età, segnatamente dei più giovani e dei minori, e che le disuguaglianze sanitarie siano affrontate fornendo un sostegno adeguato ai gruppi vulnerabili di giovani; invita la Commissione a condurre uno studio approfondito sulle diverse cause di sofferenza psicologica dei giovani in Europa;

5.  evidenzia il ruolo cruciale che i giovani devono svolgere nella definizione delle politiche occupazionali e sociali in Europa; accoglie con favore il dialogo dell'UE con i giovani, le attività di animazione socioeducativa e le organizzazioni giovanili che avvicinano l'UE ai giovani, a condizione che i processi di partecipazione dei giovani siano seguiti da iniziative concrete da parte dei responsabili politici; incoraggia la promozione del principio di cogestione nello sviluppo delle politiche giovanili, secondo il quale i giovani e i loro rappresentanti partecipano al processo di sviluppo; invita la Commissione a riconoscere l'impatto positivo del terzo settore, comprese le organizzazioni giovanili, nonché le opportunità di apprendimento non formale e informale che esse offrono attraverso opportunità come il volontariato e la partecipazione dei giovani e a riconoscere formalmente le conoscenze e le competenze acquisite dai giovani mediante il terzo settore al fine di aiutare i giovani a rafforzare le loro prospettive sul mercato del lavoro; incoraggia i datori di lavoro a riconoscere l'impegno civico come esperienza lavorativa degna di nota in sede di selezione del personale; invita la Commissione a prendere in considerazione la possibilità di sostenere l'iniziativa Capitali europee della gioventù quale continuazione dell'Anno europeo dei giovani; invita la Commissione e gli Stati membri a considerare una clausola sui giovani che valuti l'impatto di una iniziativa sui giovani in sede di presentazione di iniziative in tutti i settori politici;

6.  sottolinea che occorre che gli Stati membri continuino a investire risorse sufficienti del FSE+ in misure a sostegno dell'occupazione giovanile; sottolinea che occorre che gli Stati membri assegnino almeno il 15 % delle risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente ad azioni mirate e riforme strutturali per sostenere l'occupazione giovanile di qualità; ricorda la necessità di una garanzia per i giovani vincolante, più efficace e inclusiva nell'ambito di un quadro chiaro di criteri di qualità che preveda tirocini e apprendistati retribuiti per tutti i NEET;

Investire nelle giovani generazioni

7.  invita la Commissione e il Consiglio a utilizzare pienamente e in modo ottimale i finanziamenti disponibili nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, fatti salvi i programmi già posti in essere nell'ambito del FSE+, a seguito dei problemi strutturali individuati nelle raccomandazioni specifiche per paese relative alla disoccupazione e alla povertà giovanili; ricorda che le regioni ultraperiferiche sono particolarmente colpite da tali problemi e quindi necessitano di un sostegno specifico; accoglie con favore, a tale proposito, la disponibilità di fondi a titolo del dispositivo per la ripresa e la resilienza a favore di misure destinate ai bambini e ai giovani e prevede che porti alla creazione di opportunità significative per i giovani in Europa; invita a coinvolgere le parti sociali e le organizzazioni giovanili nel monitoraggio e nella valutazione dei piani nazionali per la ripresa e la resilienza; invita gli Stati membri a garantire che il Fondo per una transizione giusta e l'FSE+ sostengano piani integrati a livello locale per contribuire alla riqualificazione e al miglioramento delle competenze, in particolare per i gruppi più vulnerabili colpiti dalla transizione;

8.  invita gli Stati membri a garantire la complementarità tra le misure nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza e altri programmi dell'UE, come la garanzia per i giovani rafforzata e la garanzia europea per l'infanzia, e l’investimento e le misure nazionali volti a promuovere le competenze, l'istruzione, la formazione e l'integrazione nel mercato del lavoro, nel rispetto delle loro esigenze e delle loro condizioni nazionali specifiche; invita la Commissione a continuare a monitorare gli investimenti e la spesa per le priorità della gioventù nell'ambito di NextGenerationEU, del dispositivo per la ripresa e la resilienza e del FSE+ e a coinvolgere da vicino il Parlamento; ricorda che l'ambito di intervento per gli investimenti sociali e le competenze di InvestEU offre l'occasione di generare investimenti a impatto sociale; prende atto della crescente attenzione rivolta al concetto di obbligazioni a impatto sociale e appalti basati su risultati sociali rivolti ai giovani, coinvolgendo nel contempo anche il settore privato nella loro progettazione e attuazione;

9.  accoglie con favore l'aumento del sostegno destinato ai giovani agricoltori nella prossima politica agricola comune;

10.  accoglie con favore l'ampliamento dell'ambito di applicazione della garanzia per i giovani rafforzata per andare a coprire la fascia di età tra i 15 e i 29 anni; ricorda che la garanzia per i giovani rafforzata dovrebbe garantire reali opportunità di lavoro anziché tirocini di scarsa qualità o continui percorsi di formazione;

Integrazione dei giovani nel mercato del lavoro

11.  rileva con preoccupazione che finora la garanzia per i giovani non ha conseguito pienamente i suoi obiettivi e chiede misure rafforzate, anche attraverso il pieno utilizzo delle opportunità offerte dal FSE+, volte a promuovere l'occupazione mediante interventi attivi per l'integrazione nel mercato del lavoro e la creazione di posti di lavoro sostenibili di livello base, che garantiscano ai giovani accesso alla sicurezza sociale e a un'equa retribuzione; invita la Commissione a chiedere agli Stati membri di presentare sistemi di garanzia per i giovani rafforzata e di introdurre un quadro con norme di qualità chiare e vincolanti per le offerte presentate nell'ambito delle iniziative al fine di promuovere il conseguimento di risultati positivi e sostenibili per i giovani e una loro transizione efficace al mercato del lavoro; chiede alla Commissione e agli Stati membri di incoraggiare le imprese a svolgere un ruolo attivo nel rafforzamento della garanzia per i giovani; ricorda che uno degli obiettivi del FSE+ è promuovere la partecipazione equilibrata al mercato del lavoro sotto il profilo di genere attraverso misure volte a garantire, tra l'altro, parità di condizioni di lavoro, un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata e l'accesso all'assistenza all'infanzia, compresa l'educazione e cura della prima infanzia; ricorda inoltre che il FSE+ dovrebbe altresì puntare ad assicurare un ambiente di lavoro sano e adeguato, per poter contrastare i rischi per la salute correlati all'evoluzione delle forme di lavoro e soddisfare le esigenze di una forza lavoro in costante invecchiamento;

12.  ricorda che i partenariati con i portatori di interessi sono un elemento chiave della garanzia per i giovani rafforzata, tuttavia attualmente non esiste alcun organismo o meccanismo formale a livello dell'UE per garantire la loro partecipazione al monitoraggio e all'attuazione dei sistemi di garanzia per i giovani; invita la Commissione a monitorare l'attuazione dei sistemi di garanzia per i giovani rafforzata attraverso il Comitato per l'occupazione (EMCO) e a riferire regolarmente all'EMCO in merito all'attuazione e ai risultati di tali sistemi, tenendo informato il Parlamento in merito; invita la Commissione a istituire un gruppo di lavoro per l'attuazione della garanzia per i giovani rafforzata, che riunisca i relativi portatori di interessi, compresi i partner civici, le organizzazioni giovanili e le parti sociali, nel lavoro dell'EMCO, al fine di favorire il coordinamento e lo scambio delle migliori pratiche tra l'UE e le autorità nazionali, congiuntamente ai partner civici e alle organizzazioni giovanili, nonché a valutarne regolarmente l'impatto e proporre raccomandazioni per il suo miglioramento;

13.  esorta gli Stati membri a garantire che i servizi pubblici per l'impiego (SPI) collaborino con le autorità locali, il settore dell'istruzione, le organizzazioni giovanili e il settore privato attraverso la rete europea degli SPI allo scopo di promuovere un'occupazione di qualità, stabile e ben retribuita e incoraggiare un sostegno su misura per la formazione, la ricerca di lavoro e la consulenza per i giovani e incoraggia gli Stati membri a dotare adeguatamente gli SPI degli strumenti adeguati a fornire le risorse e la formazione necessari a mantenere la salute mentale nonostante un clima economico incerto e nelle sfide poste dalla ricerca del lavoro;

14.  raccomanda di rafforzare l'attenzione rivolta all'occupazione nei sistemi di assistenza sanitaria per la salute mentale, sottolineando in particolare il contributo positivo che un lavoro di qualità può offrire al recupero della salute mentale;

15.  invita gli Stati membri ad agevolare l'accesso dei giovani a tirocini e ad apprendistati retribuiti, di qualità e inclusivi; chiede il rafforzamento dei sistemi di monitoraggio, in modo da garantire che i giovani ricevano delle prime esperienze lavorative adeguate e di qualità per il miglioramento delle competenze e il conseguimento di nuove qualifiche o credenziali; condanna la pratica dei tirocini non retribuiti quale forma di sfruttamento del lavoro dei giovani e una violazione dei loro diritti e invita la Commissione e gli Stati membri, in collaborazione con il Parlamento e nel rispetto del principio di sussidiarietà, a proporre un quadro giuridico comune volto a garantire un'equa retribuzione per i tirocini e gli apprendistati al fine di evitare le pratiche finalizzate allo sfruttamento; condanna la pratica dei contratti a zero ore e invita gli Stati membri a fornire sostegno ai datori di lavoro che offrono tirocini e apprendistati ai giovani con disabilità;

16.  invita la Commissione a rivedere gli strumenti europei esistenti, quali ad esempio il quadro di qualità per i tirocini e il quadro europeo per apprendistati efficaci e di qualità, e a includere criteri di qualità per le offerte presentate ai giovani, tra cui il principio di una remunerazione equa per i tirocinanti e gli stagisti, l'accesso alla protezione sociale, l'occupazione sostenibile e i diritti sociali;

Mobilità del lavoro e competenze per il futuro

17.  invita la Commissione a garantire che la nuova iniziativa ALMA aiuti i giovani, in particolare quelli che non hanno un lavoro, né seguono un percorso scolastico o formativo (NEET), a trovare un'esperienza lavorativa temporanea di qualità in un altro Stato membro; insiste sul fatto che l'iniziativa ALMA deve rispettare le norme di qualità che tutelano i diritti del lavoro dei giovani quali una retribuzione dignitosa, buone condizioni di lavoro e l'accesso alla protezione sociale;

18.  sottolinea che nel XXI secolo le competenze digitali sono essenziali per i giovani e in qualsiasi settore e invita la Commissione e gli Stati membri a prendere in considerazione di sviluppare l'accesso permanente, certificato e gratuito dei giovani ai corsi online e offline per le competenze e l'alfabetizzazione digitali e in tutte le lingue dell'UE, in partenariato con enti pubblici e imprese private; chiede la creazione di spazi di scambio sull'apprendimento e l'insegnamento elettronici; insiste affinché l'UE e gli Stati membri sviluppino un maggior numero di programmi quali eTwinning e la piattaforma elettronica per l'apprendimento degli adulti in Europa; osserva che in molti Stati membri è necessario superare gravi limitazioni in termini di accesso a hardware, strutture, formatori e infrastrutture digitali adeguate; ricorda pertanto la necessità di collegare l'accesso ai corsi online con le iniziative rafforzate per affrontare le carenze nell'accesso a Internet e agli strumenti digitali per non lasciare indietro nessuno e insiste sul fatto che i corsi dovrebbero essere strutturati in modo accessibile per evitare di escludere i giovani con disabilità;

19.  evidenzia l'importanza di sviluppare competenze verdi e opportunità di lavoro di qualità in un'economia climaticamente neutra, efficiente sotto il profilo energetico e circolare, in particolare nelle regioni maggiormente interessate dalla transizione ecologica, come quelle che sono fortemente dipendenti dal settore agricolo e quelle coinvolte nella lotta ai cambiamenti climatici, nella produzione di energia da fonti rinnovabili, nella riduzione delle emissioni di carbonio, nell'aumento dell'efficienza energetica, nella gestione dei rifiuti e dell'acqua, nel miglioramento della qualità dell'aria nonché nel ripristino e nella conservazione della biodiversità; invita i datori di lavoro a garantire la riqualificazione e/o il miglioramento del livello delle competenze della loro forza lavoro e a migliorare l'offerta di apprendistati più efficaci in linea con il quadro europeo per apprendistati efficaci e di qualità;

20.  invita la Commissione a proporre nel 2022 nuovi strumenti e iniziative volti a sviluppare l'imprenditorialità giovanile e gli investimenti sociali dei giovani nell'ambito del piano d'azione per l'economia sociale;

21.  deplora la scarsa correlazione tra le riforme e gli investimenti in materia di istruzione e formazione, da un lato, e le misure volte a garantire l'inclusione dei giovani, in particolare i NEET, nel mercato del lavoro, dall'altro; incoraggia percorsi di apprendimento flessibili, inclusivi, accessibili e aperti mediante conti individuali di apprendimento e microcredenziali per i giovani, gli animatori socioeducativi, i formatori e i professionisti, anche attraverso abilità e competenze acquisite attraverso l'istruzione non formale e l'apprendimento informale; sottolinea che il rafforzamento dell'orientamento professionale fin dalla tenera età e il sostegno alla parità di accesso alle informazioni e alla consulenza per studenti e discenti adulti possono aiutare i giovani a scegliere percorsi educativi e professionali adeguati che conducano a opportunità di lavoro adatte a loro;

22.  rinnova l'invito alla Commissione e al Consiglio a incoraggiare ulteriormente lo sviluppo dell'istruzione e della formazione professionale (IFP) e a promuovere al meglio le competenze commerciali, adoperandosi per evitare percezioni negative dall'istruzione non formale prevalenti in diversi Stati membri, aumentando al contempo l'attrattiva dell'IFP mediante campagne di comunicazione e sensibilizzazione, attraverso programmi di studio, centri o poli per le competenze commerciali giovanili, ecosistemi speciali per l'IFP nelle comunità locali, sistemi duali di formazione e mobilità a lungo termine per gli apprendisti; accoglie con favore, a tale riguardo, l'iniziativa di istituire centri europei di eccellenza professionale con l'obiettivo di fornire competenze professionali di alta qualità e sostenere le attività imprenditoriali; invita la Commissione e gli Stati membri a creare uno spazio autonomo per l'IFP e uno statuto europeo dei tirocinanti; ribadisce che i tirocini dovrebbero far parte dello sviluppo educativo e professionale e dunque avere una dimensione pedagogica; sottolinea l'importanza di migliorare i meccanismi per il riconoscimento transfrontaliero delle competenze e delle qualifiche e insiste sulla promozione e sul sostegno di pratiche quali la solidarietà e il tutoraggio intergenerazionale al fine di ridurre le disuguaglianze e garantire il sostegno ai giovani;

23.  incoraggia l’aggiunta di attività legate alla partecipazione civica a quelle che i datori di lavoro considerano vantaggiose per lo sviluppo personale e professionale dei dipendenti, in particolare di quelli giovani;

24.  evidenzia che la protezione del salario minimo si è rivelata un mezzo efficace per contrastare la povertà lavorativa; sottolinea che in alcuni Stati membri i giovani lavoratori ricevono di fatto una retribuzione inferiore al salario minimo legale a causa delle attuali variazioni, perpetuando così una situazione di discriminazione strutturale basata sull'età; invita gli Stati membri a garantire parità di trattamento per i giovani sul mercato del lavoro, anche per quanto riguarda il salario minimo legale, nella proposta di direttiva relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea (COM(2020)0682 final);

25.  sottolinea che i giovani non sono in grado di accedere pienamente ai regimi di reddito minimo o ne sono completamente esclusi in molti Stati membri a causa di criteri di ammissibilità basati sull'età; invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure volte a facilitare l'accesso dei giovani a tali programmi nell'ambito della prossima raccomandazione del Consiglio sul reddito minimo;

Combattere l'esclusione dei giovani ed evitare una generazione perduta

26.  invita la Commissione a elaborare una raccomandazione per assicurare che i tirocini, gli apprendistati e i programmi di inserimento professionale vengano considerati esperienze lavorative e che garantiscano, di conseguenza, l'accesso ai benefici sociali; chiede una riduzione del periodo minimo di contribuzione necessario per accedere alle prestazioni sociali; accoglie con favore l'iniziativa della Commissione di istituire un gruppo di esperti di alto livello incaricati di studiare il futuro dello Stato sociale e le principali sfide che i giovani devono affrontare per beneficiare della protezione sociale;

27.  invita la Commissione a studiare la possibilità di fondere le piattaforme esistenti del portale europeo per i giovani, di Europass e di Eures in uno spazio digitale unico, allo scopo di fornire informazioni e opportunità a tutti i giovani europei in materia di formazione, occupazione, tirocini, offerte educative e formative, aiuti finanziari, programmi di mobilità, consulenza sulla creazione d'impresa, programmi di tutoraggio, programmi di volontariato, diritti associati alla cittadinanza europea, accesso alla cultura, eccetera; suggerisce che la piattaforma unica potrebbe centralizzare le candidature per varie offerte e programmi e fornire riferimenti a tutte le opportunità che l'UE offre ai giovani europei a seconda della loro situazione personale; accoglie con favore la creazione di sportelli unici in diversi Stati membri e sostiene tale aggregazione dei servizi offline, che è fondamentale per raggiungere i beneficiari e fornire loro orientamenti e assistenza, e sostiene la loro creazione in tutti gli Stati membri, in varie città, al fine di raggiungere i gruppi più vulnerabili di giovani;

28.  invita la Commissione a garantire che la nuova iniziativa ALMA aiuti i giovani, in particolare i NEET, ad avere accesso all'inclusione sociale e al mercato del lavoro nei loro paesi d'origine, attraverso esperienze di lavoro temporaneo di qualità ed esperienze di qualificazione in un altro Stato membro che rispettino le norme minime di qualità che tutelano i diritti del lavoro dei giovani, quali una retribuzione equa e l'accesso alla protezione sociale; sottolinea che è fondamentale accompagnare e offrire orientamento ai giovani prima, durante e dopo la partecipazione al programma; sottolinea che ALMA deve promuovere una mobilità effettiva e programmi di sviluppo delle competenze, una formazione professionale o un'occupazione di qualità per tutti i partecipanti, compresi i giovani con disabilità e quelli provenienti da contesti svantaggiati, e prevedere una strategia di inclusione elaborata con il contributo delle organizzazioni della società civile e delle parti sociali al fine di garantire parità di accesso, prevenire la discriminazione e affrontare ogni ostacolo che possa presentarsi e affinché ALMA non diventi uno strumento che crea condizioni di lavoro precarie per i giovani; osserva che si dovrebbe offrire sostegno ai servizi pubblici nazionali per l'impiego ai fini della sua attuazione, sostenendoli con la linea di bilancio del FSE+ in coordinamento con partner pubblici e privati, creando sinergie con lo spazio europeo dell'istruzione; esorta la Commissione a garantire il valore aggiunto dell'iniziativa ALMA oltre alle opportunità esistenti nell'ambito del programma Erasmus+ e del corpo europeo di solidarietà e che l'apprendimento virtuale e la cooperazione continuino ad alternarsi alla mobilità fisica nell'ambito del FSE+; invita la Commissione a valutare se ALMA possa essere inclusa come una delle componenti relative alla mobilità nella garanzia per i giovani rafforzata;

29.  ritiene che il benessere dei giovani sia una responsabilità condivisa degli attori pubblici e privati; invita la Commissione e gli Stati membri a collaborare con i datori di lavoro europei e nazionali per attuare le raccomandazioni in materia di responsabilità sociale delle imprese (RSI) al fine di assistere i giovani vulnerabili e includere disposizioni dedicate alla gioventù nell'ambito delle future iniziative inerenti alla RSI;

30.  ricorda che le giovani donne sono esposte a un maggior rischio di discriminazione sul posto di lavoro(19), aggravata da disuguaglianze intersettoriali, di disoccupazione, di essere madri sole e prestatrici di assistenza informale a lungo termine, il che spesso le esclude dalla forza lavoro o può relegarle al di sotto della soglia di povertà; invita il Consiglio e la Commissione a prendere in considerazione obiettivi minimi e indicativi per l'assistenza e regimi di aiuti su misura nelle iniziative per i giovani e l'occupazione previste a partire dal 2022 per le giovani donne a rischio; esorta la Commissione a collaborare con gli Stati membri per integrare i piani d'azione nazionali relativi alla garanzia per l'infanzia con misure di integrazione per l'occupazione a livello nazionale, regionale e locale volte a sostenere i giovani genitori soli;

31.  ribadisce l'importanza di garantire l'accesso ad alloggi dignitosi e a prezzi accessibili e a servizi sociali su misura per i giovani, in particolare quelli appartenenti a gruppi vulnerabili, compresi i giovani con disabilità e i giovani provenienti da famiglie numerose; chiede alla Commissione di collaborare con gli Stati membri al fine di istituire programmi per la gioventù che diano priorità all'alloggio, integrati da servizi di sostegno occupazionale, sociale e sanitario; sottolinea l'importanza degli investimenti pubblici e privati nelle infrastrutture sociali per i giovani; si compiace del lancio da parte della Commissione della piattaforma europea per la lotta contro la mancanza di una fissa dimora, del suo obiettivo ultimo, ovvero quello di porre fine al problema della mancanza di una fissa dimora entro il 2030, e del potenziale che ciò offre ai giovani; invita gli Stati membri e la Commissione ad adottare misure e ad attuare programmi per i giovani che hanno raggiunto i 18 anni e rischiano di diventare senza dimora, in particolare per i gruppi vulnerabili come i senza dimora LGBTIQ+; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che la garanzia per i giovani rafforzata contribuisca a contrastare la mancanza di una fissa dimora tra i giovani, in aumento in molti paesi dell'UE;

32.  incoraggia la Commissione ad affrontare i principali ostacoli che impediscono ai giovani di accedere all'agricoltura, come l'accesso alla terra, ai finanziamenti, alle conoscenze necessarie e all'innovazione;

33.  prende atto con preoccupazione del peggioramento delle condizioni di molti giovani in generale e in particolare di quelli vulnerabili che si trovano già in condizioni di disoccupazione di lunga durata ed esclusione sociale, come i giovani rom, i giovani con disabilità, i giovani appartenenti alla comunità LGBTIQ+ e i giovani migranti, e chiede un approccio coordinato al fine di creare e offrire loro opportunità di inclusione sociale nel quadro della garanzia per i giovani rafforzata, del FSE+ e del dispositivo per la ripresa e la resilienza;

34.  invita le istituzioni europee e gli Stati membri a garantire un inquadramento non discriminatorio di tutte le politiche rivolte ai giovani, tenendo conto della diversità dei giovani in Europa e delle sfide che questi devono affrontare;

o
o   o

35.  incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU L 23 del 27.1.2010, pag. 35.
(2) GU C 316 del 6.8.2021, pag. 2.
(3) GU C 395 del 29.9.2021, pag. 101.
(4) GU C 465 del 17.11.2021, pag. 82.
(5) GU C 15 del 12.1.2022, pag. 184.
(6) GU C 202 del 28.5.2021, pag. 31.
(7) GU C 67 dell'8.2.2022, pag. 90.
(8) GU C 506 del 15.12.2021, pag. 94.
(9) GU C 67 dell'8.2.2022, pag. 186.
(10) GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17.
(11) Moxon, D., Bacalso, C., e Șerban, A. M., Beyond the pandemic: The impact of Covid-19 on young people in Europe (Oltre la pandemia: l'impatto della Covid-19 sui giovani in Europa), Forum europeo della gioventù, Bruxelles, 2021.
(12) GU C 456 del 18.12.2018, pag. 1.
(13) GU C 372 del 4.11.2020, pag. 1.
(14) Testi approvati, P9_TA(2021)0430.
(15) GU C 465 del 17.11.2021, pag. 110.
(16) Testi approvati, P9_TA(2021)0385.
(17) Direzione generale degli Affari economici e finanziari, Previsioni economiche europee — autunno 2021, Commissione europea, 2021.
(18) Eichhorst, W., Hinte H. and Rinne, U., ‘IZA Policy Paper N. 65: Youth Unemployment in Europe: What to Do about It?’ Intereconomics, 2013, 48 (4), pagg. 230-235.
(19) Baptista, I., Marlier, E. et al., Social protection and inclusion policy responses to the Covid-19 crisis – An analysis of policies in 35 countries (Risposte politiche di protezione sociale e inclusione alla crisi Covid-19 – Un'analisi delle politiche in 35 paesi), European Social Policy Network, Bruxelles 2021.


Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro ***I
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Risoluzione
Testo
Allegato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 febbraio 2022 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (COM(2020)0571 – C9-0301/2020 – 2020/0262(COD))
P9_TA(2022)0046A9-0114/2021

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2020)0571),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e in particolare l'articolo 153, paragrafo 2, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 153, paragrafo 1, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0301/2020),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 16 febbraio 2021(1),

–  previa consultazione del Comitato delle regioni,

–  visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 22 dicembre 2021, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  visti i pareri della commissione giuridica,

–  vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A9-0114/2021),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  approva la dichiarazione congiunta del Parlamento e del Consiglio allegata alla presente risoluzione, che sarà pubblicata nella serie L della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, unitamente all'atto legislativo finale;

3.  prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione;

4.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

5.  incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 febbraio 2022 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2022/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro

P9_TC1-COD(2020)0262


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva (UE) 2022/431.)

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo e del Consiglio sull'ambito di applicazione della direttiva 2004/37/CE

[da pubblicare nella serie L subito dopo l'atto legislativo]

Il Parlamento europeo e il Consiglio concordano nel ritenere che i farmaci pericolosi contenenti sostanze che rispondono ai criteri per essere classificate come cancerogene (categoria 1A o 1B), mutagene (categoria 1A o 1B) o tossiche per la riproduzione (categoria 1A o 1B) a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio rientrino nell'ambito di applicazione della direttiva 2004/37/CE. Tutti i requisiti previsti dalla direttiva 2004/37/CE si applicano di conseguenza ai medicinali pericolosi.

Dichiarazione della Commissione – Piano d'azione e proposte legislative

Gli obblighi imposti alla Commissione dall'articolo 18 bis, terzo comma, per quanto riguarda la presentazione di un piano d'azione e la presentazione di una proposta legislativa non possono essere in contrasto con le prerogative istituzionali della Commissione e il suo diritto di iniziativa che derivano direttamente dai trattati.

L'articolo 18 bis, terzo comma, fa riferimento all'articolo 16 della direttiva 2004/37/CE, che stabilisce l'obbligo di fissare valori limite sulla base dell'informazione disponibile, compresi i dati scientifici e tecnici, per tutte le sostanze per cui ciò è possibile. Nell'attuare tale disposizione, la Commissione è inoltre invitata a presentare il piano d'azione di cui all'articolo 18 bis, terzo comma. Per motivi di trasparenza, tale piano d'azione consisterà in un elenco delle prossime 25 sostanze nuove o rivedute che dovranno essere sottoposte a valutazione scientifica. Le valutazioni delle sostanze elencate faranno parte della procedura stabilita, come pure la consultazione delle parti sociali, il parere del CCSS e la valutazione d'impatto per preparare a tempo debito le proposte legislative necessarie.

(1) GU C 56 del 16.2.2021, pag. 63.


Tassazione a carico di veicoli per l'uso di alcune infrastrutture ***II
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 febbraio 2022 sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 1999/62/CE, 1999/37/CE e (UE) 2019/520 per quanto riguarda la tassazione a carico di veicoli per l'uso di alcune infrastrutture (10542/1/2021 – C9-0423/2021 – 2017/0114(COD))
P9_TA(2022)0047A9-0006/2022

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la posizione del Consiglio in prima lettura (10542/1/2021 – C9-0423/2021),

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 ottobre 2017(1),

–  visto il parere del Comitato delle regioni del 1° febbraio 2018(2),

–  visto il parere della Commissione (COM(2021)0693),

–  vista la sua posizione in prima lettura(3) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0275),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento,

–  visto l'articolo 67 del suo regolamento,

–  vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i trasporti e il turismo (A9‑0006/2022),

1.  approva la posizione del Consiglio in prima lettura;

2.  constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;

3.  incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

4.  incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1) GU C 81 del 2.3.2018, pag. 188.
(2) GU C 176 del 23.5.2018, pag. 66.
(3) Testi approvati del 25.10.2018, P8_TA(2018)0423.


Priorità dell'UE per la 66a sessione della Commissione delle Nazioni Unite sulla condizione femminile
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Risoluzione del Parlamento europeo del 17 febbraio 2022 sulle priorità dell'UE in vista della 66a sessione della Commissione delle Nazioni Unite sulla condizione femminile (2022/2536(RSP))
P9_TA(2022)0048B9-0099/2022

Il Parlamento europeo,

–  visti la 66a sessione della Commissione delle Nazioni Unite sulla condizione femminile e il suo tema prioritario "conseguire l'uguaglianza di genere e l'emancipazione di tutte le donne e le ragazze nel contesto delle politiche e dei programmi in materia di cambiamenti climatici, ambiente e riduzione del rischio di catastrofi", come anche il relativo progetto di conclusioni,

–  visti la dichiarazione e la piattaforma d'azione di Pechino, del 15 settembre 1995, e gli esiti delle relative conferenze di revisione,

–  vista la Convenzione delle Nazioni Unite del 1979 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna,

–  visti gli articoli 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

–  vista l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, il principio del "non lasciare indietro nessuno", in particolare l'obiettivo di sviluppo sostenibile (OSS) 1, che mira a porre fine alla povertà, l'OSS 3, che mira a garantire alle persone la salute e il benessere, l'OSS 5, che mira a raggiungere l'uguaglianza di genere e a migliorare le condizioni di vita delle donne, l'OSS 8, che mira a realizzare una crescita economica sostenibile, e l'OSS 13, che mira ad adottare misure urgenti per combattere i cambiamenti climatici e il loro impatto,

–  visto l'accordo adottato in occasione della 21a conferenza delle parti (COP21) della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) svoltasi il 12 dicembre 2015 a Parigi (accordo di Parigi),

–  vista la sua risoluzione del 24 giugno 2021 sul 25° anniversario della Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo (ICPD25) (vertice di Nairobi)(1),

–  vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2018 sulle donne, le pari opportunità e la giustizia climatica(2),

–  vista la sua risoluzione del 23 ottobre 2020 sull'uguaglianza di genere nella politica estera e di sicurezza dell'UE(3),

–  visto il piano d'azione dell'Unione europea sulla parità di genere e l'emancipazione femminile nell'azione esterna 2021-2025 (GAP III),

–  vista la strategia dell'UE per la parità di genere 2020-2025, del 5 marzo 2020,

–  vista la sua risoluzione del 24 giugno 2021 sulla situazione della salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti nell'UE, nel quadro della salute delle donne(4),

–  viste le conclusioni sul genere e i cambiamenti climatici adottate in occasione della 26a conferenza delle parti (COP26) dell'UNFCCC che si è tenuta a Glasgow dal 31 ottobre al 6 novembre 2021,

–  visto l'articolo 157, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando che la parità tra uomini e donne è un principio fondamentale dell'UE sancito dal trattato sull'Unione europea e dalla Carta dei diritti fondamentali; che il gender mainstreaming costituisce pertanto uno strumento importante nell'integrazione di questo principio in tutte le politiche, le misure e le azioni dell'UE, ivi compresa l'azione esterna;

B.  considerando che 189 governi di tutto il mondo, tra cui l'Unione europea e i suoi Stati membri, si sono impegnati ad adoperarsi a favore della parità di genere e dell'emancipazione di tutte le donne e le ragazze in occasione della quarta Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne tenutasi a Pechino nel 1995;

C.  considerando che la piattaforma d'azione di Pechino del 1995 ha definito chiaramente il nesso tra il genere, l'ambiente e lo sviluppo sostenibile, e ha sostenuto che le donne devono svolgere un ruolo strategico nello sviluppo di modelli di consumo e di produzione sostenibili e rispettosi dell'ambiente, e che esse devono partecipare su base paritaria al processo decisionale in materia di ambiente a tutti i livelli;

D.  considerando che gli OSS riconoscono il nesso tra il conseguimento della parità di genere e tutti gli OSS, compreso l'OSS 13 in materia di cambiamenti climatici, prevedendo la possibilità di affrontare alla radice le cause del divario di genere e di rafforzare così la resilienza delle donne ai cambiamenti climatici;

E.  considerando che la disparità di genere, associata alle crisi e alle catastrofi climatiche e ambientali, è una delle più importanti sfide del nostro tempo, con una dimensione transfrontaliera che interessa l'intero pianeta e ha un impatto sproporzionato sulle donne in tutta la loro diversità, in particolare quelle che subiscono discriminazioni intersezionali e che si trovano in situazioni di emarginazione e in contesti di conflitto;

F.  considerando che le donne, in tutta la loro diversità, si trovano in una situazione più vulnerabile e affrontano rischi e oneri maggiori derivanti dagli effetti dei cambiamenti climatici e delle catastrofi ambientali e naturali per motivi vari, che vanno dalla disparità di accesso alle risorse, all'istruzione, alle opportunità di lavoro e ai diritti fondiari, fino alle norme sociali e culturali prevalenti e alle loro diverse esperienze di discriminazione intersezionale;

G.  considerando che la crisi senza precedenti causata dalla pandemia di COVID-19 e i suoi molteplici effetti sulla società, tra cui l'approfondimento di disuguaglianze sociali e di genere preesistenti, possono incidere negativamente sulla messa in atto di un'azione per il clima efficace e attenta alle problematiche di genere;

H.  considerando che i cambiamenti climatici si verificano a livello globale, ma hanno un impatto maggiormente distruttivo sui paesi e sulle comunità meno responsabili del riscaldamento globale; che coloro che dispongono di minori risorse finanziarie per adattarsi saranno colpiti più duramente e risentiranno maggiormente degli impatti dei cambiamenti climatici;

I.  considerando che i cambiamenti climatici determinano un aumento degli sfollamenti, dal momento che le persone sono obbligate a lasciare le loro case in via temporanea o permanente quando l'ambiente diventa invivibile; che, in media, dal 2010 a questa parte, 21,5 milioni di persone sono sfollati ogni anno a causa di catastrofi legate al clima; che, secondo dati delle Nazioni Unite, le donne e le ragazze rappresentano l'80 % delle persone sfollate a causa dei cambiamenti climatici, nonché le più colpite dalle temperature estreme e dalle calamità naturali;

J.  considerando che gli effetti avversi dei cambiamenti climatici e relative ripercussioni negative sulla situazione socioeconomica possono portare a gravi violazioni dei diritti fondamentali delle donne e delle ragazze – in particolare per gli sfollati interni, i migranti e i richiedenti asilo – come l'aumento dei rischi di violenza sessuale e di genere, lo sfruttamento e la tratta di esseri umani, i matrimoni forzati, il prelievo di organi e le conseguenze che risultano dal fatto di avere un accesso limitato all'assistenza sanitaria, compresi i servizi per la salute riproduttiva e mentale;

K.  considerando che la parità di genere e i diritti delle donne sono diritti umani nonché un prerequisito per lo sviluppo sostenibile, la gestione efficiente delle sfide climatiche, la pace e la stabilità ambientali, e il conseguimento di una transizione equa e giusta che non lasci indietro nessuno; che tutte le azioni per il clima devono includere prospettive di genere e intersezionali, e garantire la partecipazione paritaria delle donne, in tutta la loro diversità, negli organi decisionali a ogni livello;

L.  considerando che la disparità di partecipazione delle donne ai processi decisionali e ai mercati del lavoro aggrava le disuguaglianze e spesso impedisce loro di contribuire e di partecipare pienamente all'elaborazione, alla pianificazione e all'attuazione delle politiche relative ai cambiamenti climatici e ai rischi ambientali e di catastrofi;

M.  considerando che una transizione giusta attenta alla dimensione di genere ha il potenziale di creare posti di lavoro dignitosi per le donne; che le donne devono ancora affrontare ostacoli strutturali e culturali alla partecipazione a tutti gli aspetti della realizzazione della transizione energetica e climatica; che, in termini di occupazione, il settore energetico rimane uno dei settori dell'economia a livello globale con maggiori squilibri di genere;

N.  considerando che le donne, in particolare quelle che sono genitore unico, quelle che subiscono discriminazioni intersezionali e quelle che hanno superato l'età pensionabile, sono colpite in modo sproporzionato sia dai cambiamenti climatici che dalla povertà; che le donne, in tutta la loro diversità, hanno anche maggiori probabilità di trovarsi in condizioni di povertà energetica in un determinato momento della loro vita; che la transizione ecologica dovrebbe tenere conto anche della dimensione sociale e di genere;

O.  considerando che molte aziende agricole di piccole dimensioni appartengono a donne che saranno colpite in modo sproporzionato dai cambiamenti climatici e da eventi meteorologici più estremi, che porteranno a carenze di cibo e di acqua rendendole più esposte alla malnutrizione;

P.  considerando che l'accordo di Parigi stabilisce che le parti, al momento di intraprendere azioni volte ad affrontare i cambiamenti climatici ai fini dell'attuazione dell'accordo, dovrebbero considerare i loro rispettivi obblighi in termini, tra l'altro, di diritti umani e parità di genere;

Q.  considerando che le donne devono svolgere ruoli più preminenti nel settore dei cambiamenti climatici in quanto leader, rappresentanti elette, professioniste e operatrici tecniche del cambiamento; che le donne sono ancora sottorappresentate negli organi decisionali in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale negli Stati membri dell'UE e a livello di Unione europea, compreso il Parlamento europeo, e costituiscono solo il 32 % della forza lavoro nel settore delle energie rinnovabili a livello mondiale(5);

R.  considerando che la dimensione di genere dei cambiamenti climatici è riconosciuta nella strategia dell'UE per la parità di genere 2020-2025; che il GAP III comprende per la prima volta un settore prioritario in materia di cambiamenti climatici e ambiente; che la politica climatica dell'UE può avere un notevole impatto sulla tutela dei diritti umani e la promozione a livello globale di politiche climatiche sensibili al genere;

Conseguire l'uguaglianza di genere e l'emancipazione di tutte le donne e le ragazze nel contesto delle politiche e dei programmi in materia di cambiamenti climatici, ambiente e riduzione del rischio di catastrofi

1.  rivolge al Consiglio le seguenti raccomandazioni:

   a) confermare il proprio impegno risoluto nei confronti della piattaforma d'azione di Pechino e successive conferenze di revisione, come pure della serie di azioni a favore dell'uguaglianza di genere ivi contemplate;
   b) sottolineare l'importanza di un esito positivo della 66a sessione della Commissione delle Nazioni Unite sulla condizione femminile, che si terrà dal 14 al 25 marzo 2022, anche attraverso l'adozione di una serie di impegni ambiziosi e lungimiranti definiti nella dichiarazione politica;
   c) assicurare il pieno coinvolgimento del Parlamento e della sua commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere nel processo decisionale riguardante la posizione dell'UE in occasione della 66a sessione della Commissione delle Nazioni Unite sulla condizione femminile e garantire che abbia informazioni adeguate e accesso al documento sulla posizione dell'UE prima dei negoziati;
   d) garantire che l'UE mostri una forte leadership e adotti una posizione unitaria riguardo all'importanza di emancipare le donne e di conseguire la parità di genere nel contesto della lotta ai cambiamenti climatici, e prendere misure forti per denunciare in modo univoco ogni forma di regresso ai danni della parità di genere o le misure che compromettono i diritti, l'autonomia e l'emancipazione delle donne in ogni settore;
   e) impegnarsi a sostenere fermamente le attività di UN Women, che svolge un ruolo centrale nel sistema delle Nazioni Unite nel promuovere i diritti delle donne e riunire tutte le pertinenti parti interessate al fine di consentire un cambiamento delle politiche e il coordinamento delle azioni; invitare tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite, unitamente all'UE, ad assicurare finanziamenti adeguati a UN Women;
   f) ribadire gli impegni a favore della parità di genere e dell'emancipazione di tutte le donne e le ragazze assunti in occasione dei vertici e delle conferenze pertinenti delle Nazioni Unite, tra cui la Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo e il relativo programma d'azione nonché i documenti finali delle sue revisioni;
   g) riconoscere che le donne in tutta la loro diversità, in particolare quelle di popolazioni indigene e quelle appartenenti ad altre comunità che dipendono dalle risorse naturali, sono colpite in modo sproporzionato dal degrado ambientale e dai disastri dei cambiamenti climatici, come la perdita di ecosistemi, la perdita di accesso a risorse naturali chiave, la malnutrizione e le malattie respiratorie, legate all'acqua e trasmesse da vettori;
   h) prendere atto degli effetti della pandemia di COVID-19 sull'azione per il clima attenta alle problematiche di genere e garantire che tutte le politiche e i programmi in materia di clima rispecchino tali impatti e mirino a rafforzare la resilienza e le capacità di adattamento delle donne;
   i) ribadire il suo obiettivo di sostenere e sviluppare il piano d'azione quinquennale rinnovato sulla parità di genere concordato alla COP25 per promuovere la parità di genere nel processo UNFCCC, e dare l'esempio impegnandosi a conseguire una rappresentanza equilibrata dal punto di vista del genere in seno alle delegazioni all'UNFCCC;
   j) sottolineare con forza che le donne e le ragazze non solo sono colpite dai cambiamenti climatici, ma sono anche potenti operatrici del cambiamento nella transizione climatica; impegnarsi a favore di un coinvolgimento significativo ed equo delle donne, in tutta la loro diversità, negli organi decisionali a tutti i livelli nel campo della politica e dell'azione in materia di clima, nonché nella risoluzione postbellica; garantire un coinvolgimento paritario delle donne nella progettazione e nell'attuazione di programmi di preparazione, mitigazione e adattamento ambiziosi e localizzati, garantendo in tal modo un'efficace azione climatica trasformativa di genere, la riduzione del rischio di catastrofi e la gestione inclusiva e sostenibile delle risorse naturali; promuovere una partecipazione ampia e significativa della società civile, delle organizzazioni femminili e dei gruppi emarginati ai processi decisionali e politici a tutti i livelli; incoraggiare la partecipazione dei giovani e delle giovani donne in particolare;
   k) intraprendere un'azione immediata per affrontare i cambiamenti climatici, onde evitare che le persone siano allontanate dalle loro case e dalle loro comunità e affrontare in tal modo il crescente fenomeno degli sfollamenti indotti dal clima;
   l) promuovere, sostenere e prendere misure concrete per proteggere le donne a rischio a causa dei cambiamenti climatici e dei disastri ambientali, in particolare contro gli sfollamenti, la povertà, la tratta di persone, la violenza di genere e l'insicurezza alimentare, nonché le minacce ai loro mezzi di sostentamento, e per garantire che abbiano accesso ai servizi essenziali e a strutture igienico-sanitarie adeguate e accessibili, nonché per salvaguardare la loro salute fisica e mentale, compresi la salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti;
   m) intensificare il suo impegno per combattere la violenza di genere in tutte le sue forme, specialmente in considerazione dell'aumento del rischio per le donne colpite dai cambiamenti climatici; rafforzare le misure preventive e garantire il sostegno alle vittime al fine di evitare la vittimizzazione secondaria; impegnarsi ulteriormente nell'ambito di un partenariato regionale e internazionale per contribuire a guidare e finanziare la lotta contro la violenza di genere;
   n) affrontare e condannare fermamente l'aumento della violenza di genere legata ai conflitti, compresa la violenza sessuale, in particolare nelle zone colpite dai cambiamenti climatici, attraverso le sue relazioni esterne e in tutte le disposizioni in materia di diritti umani contenute negli accordi internazionali;
   o) sostenere l'attuazione di misure mirate sulla parità di genere combinate con l'integrazione della dimensione di genere nelle politiche in materia di ambiente e cambiamenti climatici; effettuare valutazioni sistematiche dell'impatto di genere basate sulla raccolta di dati disaggregati per comprendere meglio gli aspetti specifici di genere dei cambiamenti climatici e delle catastrofi naturali, e garantire competenze di genere nelle pertinenti azioni e politiche per il clima, anche nel quadro del Green Deal europeo; adottare e attuare bilanci, prassi e tabelle di marcia sensibili alle tematiche di genere, onde garantire che si destinino finanziamenti adeguati alla promozione della parità di genere;
   p) riconoscere i legami tra un'azione per il clima attenta alla dimensione di genere e la transizione giusta in vista della promozione di opportunità inclusive per tutti nell'economia verde; assicurarsi che le politiche connesse alla transizione verde tengano conto delle esigenze specifiche di genere e non incidano negativamente sulle donne, le ragazze e le persone che affrontano discriminazioni intersezionali;
   q) impegnarsi a organizzare corsi di formazione incentrati sulla parità di genere destinati ai funzionari dell'UE, in particolare quelli incaricati delle politiche in materia di sviluppo e clima;
   r) sviluppare e rafforzare la resilienza delle donne e delle ragazze nel contesto dei cambiamenti climatici, del degrado e delle catastrofi ambientali, investendo in servizi sociali e sistemi sanitari e assistenziali che tengano conto della dimensione di genere, e garantire un lavoro dignitoso;
   s) sostenere sforzi più intensi in vista di una maggiore inclusione delle donne nel mercato del lavoro e migliorare il sostegno all'imprenditoria femminile nei settori della tecnologia e della ricerca climatica e ambientale; promuovere l'innovazione in questi settori cruciali incoraggiando nel contempo l'indipendenza finanziaria delle donne;
   t) invitare l'UE e gli Stati membri a promuovere l'accesso delle donne, in tutta la loro diversità, alle opportunità di lavoro emergenti nella transizione verde, al fine di garantire che i posti di lavoro verdi siano ugualmente vantaggiosi e accessibili a tutti; facilitare e aumentare l'accesso delle donne all'informazione e all'istruzione, anche nei settori della scienza, della tecnologia e dell'economia, migliorando in tal modo le loro conoscenze, competenze e opportunità di partecipazione alle decisioni ambientali e lottando nel contempo contro gli stereotipi di genere;
   u) riconoscere il fatto che i settori in cui la forza lavoro femminile è maggiormente rappresentata sono neutri in termini di emissioni di carbonio (come ad esempio l'assistenza); trarre vantaggio da questo aspetto e dalle opportunità che può offrire, e promuovere questi settori come un mezzo per affrontare il cambiamento climatico e la transizione giusta;
   v) invitare gli Stati membri e l'UE ad attuare pienamente il GAP III e conseguire gli obiettivi del settore prioritario "cambiamenti climatici e ambiente";
   w) proteggere i diritti e fornire un sostegno specifico alle donne impegnate nella difesa dei diritti umani ambientali e garantire che le violazioni e gli abusi nei loro confronti siano oggetto di indagini e che i responsabili siano chiamati a rispondere delle loro azioni; assicurare che le organizzazioni di base per i diritti delle donne siano sostenute mediante finanziamenti adeguati e l'eliminazione delle restrizioni che impediscono loro di operare;
   x) porre l'accento sulla necessità di tutelare e promuovere i diritti dei gruppi che sono vittime di forme multiple e intersettoriali di discriminazione, incluse le donne con disabilità, le donne nere e di colore, le donne migranti e appartenenti a minoranze etniche, le donne anziane, le donne in zone rurali e spopolate, le madri sole e le persone LGBTIQ; lavorare per promuovere il concetto di lotta contro la discriminazione multipla e integrare l'analisi intersezionale in tutti gli organismi delle Nazioni Unite nonché nell'UE e nei suoi Stati membri;

o
o   o

2.  incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e al rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani.

(1) Testi approvati, P9_TA(2021)0315.
(2) GU C 458 del 19.12.2018, pag. 34.
(3) GU C 404 del 6.10.2021, pag. 202.
(4) Testi approvati, P9_TA(2021)0314.
(5) Briefing dell'EPRS, La piattaforma d'azione di Pechino: riesame dei 25 anni e priorità future, 27 febbraio 2020, disponibile all'indirizzo: https://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)646194


Recenti sviluppi in materia di diritti umani nelle Filippine
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Risoluzione del Parlamento europeo del 17 febbraio 2022 sui recenti sviluppi in materia di diritti umani nelle Filippine (2022/2540(RSP))
P9_TA(2022)0049RC-B9-0097/2022

Il Parlamento europeo,

–  viste le sue precedenti risoluzioni sulle Filippine, in particolare quelle del 15 settembre 2016(1), del 16 marzo 2017(2), del 19 aprile 2018(3) e del 17 settembre 2020(4),

–  visti gli orientamenti dell'UE in materia di diritti umani,

–  vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,

–  visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966,

–  visto il programma congiunto delle Nazioni Unite per i diritti umani nelle Filippine, firmato dal governo delle Filippine e dalle Nazioni Unite il 22 luglio 2021,

–  visto il comunicato stampa congiunto UE-Filippine del 5 febbraio 2021 a seguito della prima riunione della sottocommissione sul buon governo, lo Stato di diritto e i diritti umani,

–  visto lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale (CPI),

–  vista la legge n. 11479 del 3 luglio 2020 della Repubblica delle Filippine, altresì nota come legge antiterrorismo,

–  vista la dichiarazione sulle Filippine rilasciata il 7 ottobre 2021 da Michelle Bachelet, Alta Commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani, in occasione della 48a sessione del Consiglio dei diritti umani,

–  visti l'articolo 144, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.  considerando che le Filippine e l'UE vantano relazioni diplomatiche, economiche, culturali e politiche di lunga data; che, con la ratifica dell'accordo di partenariato e cooperazione, l'Unione europea e le Filippine hanno riaffermato il proprio impegno reciproco a favore dei principi del buon governo, della democrazia, dello Stato di diritto, dei diritti umani, della promozione dello sviluppo economico e sociale, nonché a favore della pace e della sicurezza nella regione;

B.  considerando che, dall'elezione del Presidente Rodrigo Duterte nel maggio 2016 e dall'inizio della "guerra alla droga", nelle Filippine si è registrato un numero spaventoso di esecuzioni extragiudiziali e violazioni dei diritti umani;

C.  considerando che nel giugno 2020 l'Alta Commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani ha riferito che le uccisioni riconducibili alla campagna antidroga del governo erano "diffuse e sistematiche"; che, secondo le organizzazioni della società civile, durante le irruzioni antidroga sono state uccise tra le 12 000 e le 30 000 persone, mentre le autorità attribuiscono 6 200 decessi all'azione della polizia durante tali incursioni; che il Presidente Duterte ha esplicitamente incoraggiato la polizia a commettere esecuzioni extragiudiziali e ha promesso loro l'immunità, mentre gli agenti di polizia coinvolti in tali pratiche hanno ricevuto promozioni; che il Presidente Duterte si è impegnato a portare avanti tale campagna antidroga fino alla fine del suo attuale mandato presidenziale, che giungerà a scadenza nel giugno 2022;

D.  considerando che dal giugno 2016 sono stati uccisi almeno 146 difensori dei diritti umani e almeno 22 giornalisti e che ad oggi non vi è stata alcuna condanna in nessuno di questi casi;

E.  considerando che l'esercizio del diritto alla libertà di associazione è oggetto di attacchi sistematici; che tra giugno 2019 e agosto 2021 sono stati arrestati e detenuti 16 sindacalisti, 12 dei quali sono stati costretti a disaffiliarsi; che sotto l'amministrazione del Presidente Duterte sono state commesse 50 esecuzioni extragiudiziali di sindacalisti; che l'ambiente di paura creato ha gravemente compromesso la capacità dei lavoratori di esercitare i loro diritti tutelati dalla convenzione n. 87 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL); che il governo si è servito della pandemia per giustificare l'inazione e ha rinviato una missione tripartita ad alto livello dell'OIL nel paese;

F.  considerando che il collegamento di organizzazioni e individui a gruppi comunisti da parte delle autorità, noto come "schedatura in rosso", continua a dar luogo a uccisioni, minacce, arresti senza mandato, vessazioni nei confronti di difensori dei diritti umani, oppositori, attivisti sindacali, difensori dell'ambiente e giornalisti che cercano di denunciare presunti casi di esecuzioni extragiudiziali e altre violazioni dei diritti umani; che la legge antiterrorismo adottata nel 2020 ha istituzionalizzato la "schedatura in rosso";

G.  considerando che il 9 dicembre 2021 la Corte suprema ha confermato la legittimità della maggior parte della legge antiterrorismo approvata dall'amministrazione del Presidente Duterte, la quale conferisce alle forze di sicurezza il potere di arrestare e trattenere un indiziato fino a 24 giorni senza un mandato e senza presentare accuse;

H.  considerando che la pandemia di COVID-19 ha accelerato ulteriormente il deteriorarsi della situazione dei diritti umani nelle Filippine, in particolare per quanto concerne la libertà di espressione, l'integrità dei media e la prevedibilità dell'applicazione delle norme, e ha avuto gravi ripercussioni sulla capacità dei media e della società civile di documentare tali violazioni; che le comunità più vulnerabili nelle aree urbane sono state pesantemente colpite dal ricorso alla violenza da parte della polizia e delle forze armate al fine di imporre la quarantena;

I.  considerando che, nella sua ultima relazione sulle Filippine del 7 ottobre 2021, l'Alta Commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani Michelle Bachelet ha sottolineato che in tutto il paese si verificano continuamente gravi violazioni e abusi dei diritti umani e che le norme fondamentali in materia non vengono rispettate;

J.  considerando che nell'ottobre 2020 il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite ha evidenziato l'importanza che il governo delle Filippine garantisca l'assunzione di responsabilità per gli abusi e le violazioni dei diritti umani, che svolga indagini indipendenti, complete e trasparenti su tali violazioni e che persegua tutti coloro che hanno commesso gravi crimini;

K.  considerando che il 15 settembre 2021 la Camera preliminare della CPI ha annunciato di aver autorizzato l'Ufficio del procuratore ad avviare un'indagine sui crimini contro l'umanità, compresi gli omicidi commessi nel contesto della "guerra alla droga" sotto l'amministrazione del Presidente Duterte, nonché su quelli che sarebbero stati perpetrati a Davao tra il 2011 e il 2016 dal cosiddetto "squadrone della morte di Davao";

L.  che nel marzo 2018, su iniziativa del Presidente Duterte, le Filippine si sono ritirate dalla CPI dopo che quest'ultima ha avviato l'esame preliminare della denuncia presentata contro Duterte in relazione al numero elevato di uccisioni nel quadro della campagna antidroga;

M.  considerando che, in vista delle prossime elezioni del maggio 2022, giungono segnalazioni riguardanti l'aumento di campagne diffamatorie, di odio e di disinformazione nonché del moltiplicarsi di "eserciti di troll" nel ciberspazio delle Filippine; che i social media costituiscono la principale fonte di informazione nelle Filippine; che tali attacchi sono rivolti in particolare alle donne e ai gruppi minoritari; che oltre 300 account di social media sono stati recentemente cancellati per violazione delle norme in materia di spamming e manipolazione; che il parlamento filippino, nel tentativo di combattere gli abusi online, ha approvato una legge che impone agli utenti dei social media di registrare le loro identità giuridiche al momento della creazione di nuovi account; che vi sono preoccupazioni fondate che il governo possa abusare di tale legge per attaccare i giornalisti e la società civile; che le autorità filippine non hanno invitato l'UE a condurre una missione di osservazione elettorale;

N.  considerando che il 2 marzo 2021 la Camera dei rappresentanti delle Filippine ha adottato in terza lettura il disegno di legge n. 7814, che, secondo la commissaria per i diritti umani delle Filippine, "prevede la presunzione di colpevolezza per le persone accusate di traffico di droghe illegali, nonché di finanziamento, protezione, copertura e/o coinvolgimento in tale traffico" e "mira inoltre a reintrodurre la pena di morte";

O.  considerando che l'adozione della legge sulla protezione dei difensori dei diritti umani, approvata dalla Camera dei rappresentanti, è ancora in sospeso al Senato;

P.  considerando che, secondo il profilo di genere 2021 del paese elaborato dalla delegazione dell'UE nelle Filippine, le norme patriarcali in materia di politica, cultura e società sono codificate e consolidate anche nelle leggi e nelle politiche filippine, in virtù della persistente predominanza maschile negli organi legislativi e politici; che le leggi vigenti, come il codice penale riveduto e il codice di famiglia, contengono ancora disposizioni discriminatorie nei confronti delle donne;

Q.  considerando che la vincitrice del premio Nobel per la pace Maria Ressa, giornalista e cofondatrice del sito web di notizie Rappler, è stata arrestata nel 2019 per diffamazione online e condannata il 15 giugno 2020; che nel 2021 i giornalisti Orlando Dinoy e Reynante Cortes sono stati uccisi da uomini armati non identificati;

R.  considerando che la senatrice Leila De Lima rimane in carcere dopo cinque anni senza processo e sulla base di accuse false; che la senatrice De Lima è stata arrestata per motivi discriminatori, in quanto presa di mira per le sue opinioni politiche, nonché per il suo status di difenditrice dei diritti umani e di donna, e che durante questi anni di custodia cautelare è stata privata dei suoi diritti elettorali e della possibilità di seguire a distanza qualsiasi riunione del Senato; che la senatrice De Lima, che ha annunciato la sua intenzione di candidarsi nuovamente al Senato, non avrà gli stessi diritti e le stesse opportunità degli altri candidati nel condurre la sua campagna elettorale;

S.  considerando che le Filippine sono un paese beneficiario del sistema di preferenze generalizzate Plus (SPG+); che ne consegue che le Filippine devono attuare efficacemente 27 convenzioni internazionali sui diritti umani, i diritti dei lavoratori, la protezione dell'ambiente e il buon governo; che nel 2020 il 26 % delle esportazioni totali delle Filippine verso l'UE (pari a 1,6 miliardi di EUR) ha beneficiato del trattamento preferenziale nel quadro di tale sistema;

1.  condanna fermamente le migliaia di esecuzioni extragiudiziali e altre gravi violazioni dei diritti umani connesse alla "guerra alla droga"; chiede una solida risposta da parte dell'UE;

2.  ribadisce il suo invito al governo delle Filippine a porre immediatamente fine a tutte le violenze e le violazioni dei diritti umani nei confronti di sospetti autori di reati di droga, tra cui uccisioni illegali, arresti arbitrari, atti di tortura e altri abusi, e a smantellare i gruppi paramilitari privati e sostenuti dallo Stato coinvolti nella guerra alla droga;

3.  condanna qualsiasi forma di minaccia, vessazione, intimidazione e violenza nei confronti di coloro che cercano di denunciare presunti casi di esecuzioni extragiudiziali e altre violazioni dei diritti umani nel paese; denuncia la pratica della "schedatura in rosso" da parte dei funzionari governativi nei confronti di attivisti, giornalisti e critici, esponendoli a potenziali danni e chiede, al riguardo, l'abolizione della task force nazionale per porre fine ai conflitti armati comunisti locali (NTF-ELCAC) incaricata di eseguire la schedatura in rosso;

4.  invita le autorità a porre fine alla "schedatura in rosso" nei confronti di organizzazioni e individui, compresi i difensori dei diritti umani e dell'ambiente, i giornalisti, gli attivisti sindacali, gli operatori religiosi e umanitari; chiede al governo di rilasciare tutti i difensori dei diritti umani, i dissidenti politici e i giornalisti detenuti ingiustamente e di ritirare immediatamente tutte le accuse di matrice politica nei loro confronti;

5.  invita le autorità a rispettare il diritto alla libertà di espressione e a garantire che i giornalisti possano svolgere il loro lavoro senza timore; chiede di porre fine alla persecuzione di Maria Ressa, Frenchie Mae Cumpio e di tutti gli altri giornalisti indipendenti;

6.  ribadisce il suo invito alle autorità delle Filippine a porre fine alle vessazioni politiche nei confronti della senatrice Leila de Lima, a disporne il rilascio immediato e incondizionato e a perseguire con processi equi coloro che sono stati ritenuti responsabili della sua detenzione arbitraria e di altre violazioni dei diritti umani commesse nei suoi confronti, come gli attacchi di genere e le violazioni del suo diritto a un giusto processo; invita l'UE a continuare a monitorare con attenzione il caso della senatrice De Lima;

7.  condanna fermamente le dichiarazioni denigratorie, sessiste e misogine del presidente Duterte sulle donne e sulle persone che si identificano come appartenenti alla comunità LGBTIQ + e lo esorta ad astenersi dall'incitare alla violenza nei loro confronti;

8.  invita le autorità delle Filippine a svolgere immediatamente indagini imparziali, trasparenti, indipendenti e significative su tutte le esecuzioni extragiudiziali, compresi i casi di Jory Porquia, Randall "Randy" Echanis e Zara Alvarez, nonché sulla sparizione forzata e la morte di Elena Tijamo e sulle presunte violazioni dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale, al fine di perseguire i responsabili; invita le autorità delle Filippine a garantire indagini e azioni penali nei confronti di tutte le forze di polizia e dei politici di alto livello laddove vi sia il ragionevole sospetto che essi abbiano diretto e/o avuto il comando o la responsabilità superiore per crimini ai sensi del diritto internazionale e altre gravi violazioni e abusi dei diritti umani;

9.  chiede che le autorità filippine consultino immediatamente i sindacati su una tabella di marcia con scadenze precise per attuare le conclusioni della relazione di scambio virtuale dell'OIL sulle Filippine, e che accettino una missione tripartita ad alto livello dell'OIL nelle Filippine prima della conferenza dell'OIL del 2022 per monitorare l'attuazione delle conclusioni dell'OIL del 2019;

10.  sottolinea che le persone responsabili di violazioni del diritto nazionale e del diritto internazionale in materia di diritti umani devono rispondere, indipendentemente dal grado o dalla posizione, nell'ambito di processi equi dinanzi ai tribunali civili;

11.  ribadisce la sua opposizione alla pena di morte e ricorda che la legislazione penale deve sempre basarsi sulla presunzione di innocenza;

12.  invita le Filippine a modificare o abrogare la legislazione che continua a discriminare le donne, e a promuovere e proteggere i diritti delle donne;

13.  sottolinea che la Camera preliminare I della CPI ha accolto la richiesta del procuratore di avviare un'indagine sui reati che rientrano nella giurisdizione della Corte, presumibilmente commessi nel territorio delle Filippine tra il 1º novembre 2011 e il 16 marzo 2019 durante la campagna "guerra alla droga";

14.  deplora fermamente la decisione del governo delle Filippine di recedere dallo statuto di Roma; invita il governo a revocare tale decisione; incoraggia la CPI a continuare a indagare sulle denunce di crimini contro l'umanità nel contesto delle uccisioni perpetrate nel quadro della "guerra alla droga"; invita il governo delle Filippine a cooperare pienamente con l'Ufficio del procuratore della CPI nelle sue indagini sulla situazione nelle Filippine e a migliorare e finanziare con urgenza gli strumenti nazionali che garantiscono la sicurezza dei testimoni e dei mediatori;

15.  invita il governo a modificare la legge antiterrorismo e le relative norme e regolamenti di attuazione al fine di allinearle alle norme internazionali in materia di lotta al terrorismo;

16.  ritiene che, in assenza di una divulgazione pubblica e trasparente di tutti i risultati e del coinvolgimento attivo di organizzazioni indipendenti per i diritti umani e della società civile, la capacità del programma congiunto delle Nazioni Unite per la promozione e la protezione dei diritti umani nelle Filippine di monitorare la situazione dei diritti umani nel paese sia compromessa e non possa portare ai necessari rimedi;

17.  esorta le Filippine ad attuare pienamente la legge sui diritti dei popoli indigeni e a rispettare gli obblighi che le incombono in virtù del diritto internazionale per tutelare i diritti umani delle popolazioni indigene, anche durante i conflitti armati; esprime sconcerto per la tratta, il reclutamento militare e il coinvolgimento di minori nell'ambito dei conflitti dei gruppi paramilitari nel paese ed esorta tutte le parti coinvolte a porre fine a tali pratiche;

18.  teme che, durante le prossime elezioni e la campagna elettorale, i diritti politici nel mondo online e offline saranno ulteriormente violati e limitati; invita tutti i candidati ad astenersi dall'utilizzare campagne di disinformazione e eserciti di troll e a impegnarsi a favore di campagne eque e basate sui fatti, evitando così ulteriori divisioni nella società e nella politica filippine; invita le autorità filippine a cooperare strettamente con le società che gestiscono i social media per prevenire manipolazioni, spamming e qualsiasi altro tentativo di alterare il dibattito pubblico;

19.  invita le autorità filippine a intensificare gli sforzi per garantire elezioni eque e libere e un ambiente non tossico per le campagne online e offline; deplora, in tale contesto, che le autorità filippine non hanno invitato l'UE a condurre una missione di osservazione elettorale; invita il governo delle Filippine a garantire una campagna elettorale sicura, libera ed equa e ad adottare misure per garantire a tutti l'accesso alle risorse elettorali; invita la delegazione dell'UE e le rappresentanze degli Stati membri dell'UE a sostenere con l'invio di una missione elettorale internazionale e a fornire il loro pieno sostegno agli osservatori elettorali locali indipendenti, a incontrarli regolarmente e a seguire da vicino eventuali incidenti segnalati durante la campagna elettorale, anche affrontando tali preoccupazioni direttamente con le autorità filippine;

20.  deplora il deterioramento della situazione dei diritti umani nelle Filippine sotto la presidenza di Duterte e auspica che si tengano elezioni libere ed eque che portino a un nuovo governo democratico che difenda i diritti umani, indaghi e persegua le passate violazioni dei diritti umani e aderisca allo Statuto di Roma;

21.  invita la Commissione a stabilire parametri di riferimento chiari, pubblici e con scadenze precise affinché le Filippine rispettino i loro obblighi in materia di diritti umani nell'ambito del sistema SPG + e ribadisce con forza il suo invito alla Commissione ad avviare immediatamente la procedura che potrebbe portare alla revoca temporanea delle preferenze SPG + in assenza di miglioramenti sostanziali e della volontà di cooperare da parte delle autorità filippine;

22.  ribadisce il suo invito al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza a monitorare con attenzione la situazione nelle Filippine e a riferire regolarmente al Parlamento europeo in merito;

23.  invita gli Stati membri ad astenersi da qualsiasi esportazione di armi, tecnologia di sorveglianza e altre attrezzature che possono essere utilizzate per la repressione interna dalle autorità filippine;

24.  invita la delegazione dell'UE e le rappresentanze degli Stati membri nel paese a dare priorità al sostegno alla società civile e a utilizzare tutti gli strumenti disponibili per aumentare il loro sostegno al lavoro dei difensori dei diritti umani e dell'ambiente;

25.  incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi degli Stati membri, al Presidente, al governo e al parlamento delle Filippine, ai governi degli Stati membri dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN), all'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, al Segretario generale delle Nazioni Unite e al Segretario generale dell'ASEAN.

(1) GU C 204 del 13.6.2018, pag. 123.
(2) GU C 263 del 25.7.2018, pag. 113.
(3) GU C 390 del 18.11.2019, pag. 104.
(4) GU C 385 del 22.9.2021, pag. 133.


Pena di morte in Iran
PDF 126kWORD 48k
Risoluzione del Parlamento europeo del 17 febbraio 2022 sulla pena di morte in Iran (2022/2541(RSP))
P9_TA(2022)0050RC-B9-0105/2022

Il Parlamento europeo,

–  viste le sue precedenti risoluzioni sull'Iran,

–  visti gli orientamenti dell'UE in materia di pena di morte,

–  visti gli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani,

–  visto il regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani (legge Magnitsky dell'UE),

–  vista la dichiarazione del portavoce del Servizio europeo per l'azione esterna sulla condanna di Narges Mohammadi, del 30 gennaio 2022,

–  visto il "Corpus dei principi per la protezione di tutte le persone sottoposte a qualsiasi forma di detenzione o imprigionamento", adottato dalle Nazioni Unite nel 1988,

–  viste le dichiarazioni rilasciate dall'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani il 18 marzo 2021, in cui si chiede il rilascio immediato del dott. Ahmadreza Djalali, e il 25 novembre 2020, in cui si chiede all'Iran di sospendere la sua esecuzione,

–  visto il parere del gruppo di lavoro del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite sulla detenzione arbitraria, adottato durante la sessione tenutasi dal 20 al 24 novembre 2017, relativo ad Ahmadreza Djalali (Repubblica islamica dell'Iran),

–  visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966,

–  vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,

–  vista la Convenzione delle Nazioni Unite del 1989 sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza,

–  visti l'articolo 144, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.  considerando che l'abolizione della pena di morte in tutto il mondo è uno dei principali obiettivi della politica dell'Unione europea in materia di diritti umani;

B.  considerando che, secondo le Nazioni Unite, tra il 1° gennaio e il 1° dicembre 2021 in Iran sarebbero state giustiziate almeno 275 persone, di cui come minimo due minori autori di reato e 10 donne; che l'Iran è il paese al mondo con il maggior numero di esecuzioni per abitante; che le autorità iraniane hanno emesso condanne a morte per reati connessi alle proteste e hanno giustiziato persone nei confronti delle quali pendevano accuse in relazione a proteste diffuse, senza tuttavia condurre indagini trasparenti su violazioni gravi quali l'uso eccessivo e letale della forza nei confronti dei manifestanti da parte degli agenti di sicurezza; che i prigionieri in Iran sono spesso soggetti a torture, il che fa sorgere la preoccupazione che le condanne a morte siano inflitte ai prigionieri sulla base di confessioni false per reati che non hanno commesso;

C.  considerando che l'Iran impone e applica la pena di morte a minori, in violazione degli obblighi che gli incombono in virtù della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza; che tra il 2009 e il settembre 2020 sono state segnalate almeno 67 esecuzioni di minori autori di reato; che a gennaio del 2022, in Iran, si trovavano nel braccio della morte 85 autori di reato minorenni;

D.  considerando che la pena di morte è applicata in modo sproporzionato alle minoranze etniche e religiose, in particolare a baluci, curdi, arabi e bahá'i; che il codice penale criminalizza l'omosessualità e che la pena di morte è usata per prendere di mira le persone appartenenti alla comunità LGBTIQ; che le donne sono soggette alla pena capitale in ragione della natura discriminatoria di diverse leggi che le riguardano direttamente;

E.  considerando che, secondo Reporter senza frontiere, l'esecuzione di Rouhollah Zam il 12 dicembre 2020 ha reso l'Iran il paese con il più alto numero di giornalisti giustiziati; che l'Iran continua a essere uno dei paesi più repressivi al mondo per i giornalisti e che le vessazioni contro i giornalisti e i mezzi di comunicazione sono inarrestabili;

F.  considerando che il dott. Ahmadreza Djalali, cittadino svedese-iraniano iscritto alla Vrije Universiteit Brussel e all'Università del Piemonte Orientale, è stato condannato a morte nell'ottobre 2017 con false accuse di spionaggio, a seguito di un processo fortemente iniquo basato su una confessione estorta sotto tortura; che è periodicamente detenuto in stato di isolamento nel carcere di Evin;

G.  considerando che sono stati segnalati numerosi casi di condizioni disumane e degradanti, in particolare nel carcere di Evin, nonché la mancanza di un accesso adeguato alle cure mediche durante la detenzione, in violazione delle regole minime standard delle Nazioni Unite per il trattamento dei detenuti;

H.  considerando che altri cittadini dell'UE sono detenuti arbitrariamente in Iran; che l'Iran non riconosce la doppia nazionalità, il che limita l'accesso delle ambasciate straniere ai propri cittadini con doppia nazionalità detenuti nel paese;

I.  considerando che il campione di box Mohammad Javad è stato condannato a morte nel gennaio 2022 con l'accusa di "diffusione della corruzione sulla Terra"; che il lottatore di wrestling Navid Afkari, che aveva dichiarato di essere stato costretto a rilasciare una confessione falsa sotto tortura, è stato giustiziato nel settembre 2020; che le loro condanne sono direttamente connesse all'esercizio pacifico del loro diritto alla libertà di espressione e di riunione;

J.  considerando che le condanne di Mohammad Javad e Navid Afkari si iscrivono nel quadro di un inasprimento della repressione attuata contro gli atleti in Iran;

K.  considerando che Narges Mohammadi, vincitrice del premio Per Anger e in prima linea nella campagna contro la pena di morte in Iran, è stata recentemente condannata ad altri otto anni di reclusione e 70 frustate;

L.  considerando che nel marzo 2019 Nasrin Sotoudeh, nota avvocatessa per i diritti umani che, tra l'altro, ha condotto campagne a favore di una graduale abolizione della pena di morte e ha lavorato a lungo con giovani detenuti condannati a morte per reati commessi prima della maggiore età, è stata condannata a 33 anni e sei mesi di reclusione; che Nasrin Sotoudeh è stata insignita del premio Sakharov 2012 del Parlamento europeo per la libertà di pensiero quale riconoscimento dell'eccezionale lavoro svolto in difesa dei diritti umani;

M.  considerando che, ad oggi, le sparizioni forzate e le esecuzioni sommarie su larga scala dei dissidenti politici commesse nel 1988 non sono oggetto di alcuna indagine e non è stata attribuita alcuna responsabilità per tali azioni;

N.  considerando che dal 2011 l'Unione europea adotta misure restrittive nei confronti dell'Iran in risposta alle violazioni dei diritti umani, tra cui il congelamento dei beni e il divieto di rilascio del visto per le persone e le entità responsabili di gravi violazioni dei diritti umani, nonché il divieto di esportare verso l'Iran attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna o per monitorare le telecomunicazioni; che tali misure vengono regolarmente aggiornate e sono state prorogate al 13 aprile 2022;

O.  considerando che, da quando Ebrahim Raisi ha assunto la carica di Presidente nell'agosto 2021, si è registrato un aumento significativo del numero di esecuzioni, anche contro le donne;

P.  considerando che, secondo quanto segnalato, ogni anno da 400 a 500 donne vengono brutalmente uccise in Iran nell'ambito dei cosiddetti "delitti d'onore"; che il codice penale iraniano consente i "delitti d'onore" a determinate condizioni senza penali; che donne e uomini spesso non ottengono alcuna giustizia per i reati commessi contro di loro in nome dell'"onore"; che il 5 febbraio 2022 Mona Heydari è stata decapitata da suo marito, il quale ha successivamente percorso le strade della città sudoccidentale di Ahvaz esibendo la testa mozzata della donna; che nel maggio 2020 la tredicenne Romina Ashrafi è stata decapitata nel sonno da suo padre con una falce;

Q.  considerando che il dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha sottolineato che negli ultimi anni l'Iran è rimasto il principale paese promotore del terrorismo a livello mondiale, fornendo assistenza politica, finanziaria, operativa e logistica a diversi gruppi figuranti sia nell'elenco dei terroristi stilato dall'UE che nell'elenco statunitense delle organizzazioni terroristiche straniere;

1.  ribadisce la propria ferma opposizione alla pena di morte in qualsiasi circostanza; invita il governo dell'Iran a introdurre una moratoria immediata sull'uso della pena di morte, quale misura verso l'abolizione della stessa, e a commutare tutte le condanne a morte;

2.  esorta le autorità della Repubblica islamica dell'Iran a modificare urgentemente l'articolo 91 del codice penale islamico dell'Iran, vietando esplicitamente l'uso della pena di morte per i reati commessi da persone di età inferiore ai 18 anni in qualsiasi circostanza e senza lasciare ai giudici alcun margine discrezionale per imporre la pena di morte o l'ergastolo senza possibilità di rilascio;

3.  rivolge le più sentite condoglianze ai familiari, agli amici e ai colleghi di tutte le vittime innocenti;

4.  evidenzia la necessità di garantire un ambiente sicuro e favorevole in cui sia possibile difendere e promuovere i diritti umani senza temere rappresaglie, punizioni o intimidazioni; sostiene con forza le aspirazioni del popolo iraniano di vivere in un paese libero, stabile, inclusivo e democratico che rispetti i propri impegni nazionali e internazionali in materia di diritti umani e libertà fondamentali;

5.  esorta le autorità iraniane a ritirare immediatamente tutte le accuse a carico del dott. Ahmadreza Djalali, nonché a rilasciarlo e risarcirlo, e a porre fine alle minacce nei confronti della sua famiglia in Iran e in Svezia;

6.  ribadisce l'invito rivolto al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e agli Stati membri dell'UE a compiere ogni sforzo per impedire l'esecuzione del dott. Ahmadreza Djalali;

7.  esorta le autorità iraniane a cooperare senza ulteriori indugi con le ambasciate degli Stati membri dell'UE a Teheran per stilare un elenco completo delle persone con doppia cittadinanza dell'UE e iraniana attualmente detenute nelle carceri del paese;

8.  invita tutti gli Stati membri a formulare congiuntamente dichiarazioni pubbliche e a intraprendere iniziative diplomatiche per monitorare i processi iniqui e visitare le carceri in cui sono detenuti i difensori dei diritti umani e altri prigionieri di coscienza, compresi i cittadini dell'UE in Iran, conformemente agli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani; chiede che siano immediatamente ritirate tutte le accuse contro tutti i cittadini dell'UE detenuti in modo arbitrario;

9.  invita le autorità iraniane a liberare tutti i prigionieri politici, inclusi i difensori dei diritti umani, in particolare la nota attivista per i diritti umani Narges Mohammadi, il giornalista politico Mehdi Mahmoudian, recentemente condannato ad altri sette mesi di detenzione per la sua attività di opposizione alla pena di morte, e la vincitrice del premio Sakharov Nasrin Sotoudeh;

10.  deplora l'uso sistematico della tortura nelle prigioni iraniane e chiede l'immediata cessazione di ogni forma di tortura e maltrattamento ai danni di tutti i detenuti; condanna la pratica di negare ai detenuti l'accesso alle telefonate e alle visite dei familiari; esprime forte preoccupazione per l'incapacità dei detenuti di avere accesso alla rappresentanza legale durante gli interrogatori;

11.  condanna fermamente il continuo deteriorarsi della situazione dei diritti umani in Iran, in special modo nei confronti delle persone che appartengono a minoranze etniche e religiose, sulla base di discriminazioni sistemiche di natura politica, economica, sociale e culturale; deplora l'allarmante escalation del ricorso alla pena di morte nei confronti di manifestanti, dissidenti, difensori dei diritti umani e membri di gruppi minoritari;

12.  invita le autorità iraniane ad affrontare tutte le forme di discriminazione contro le persone appartenenti a minoranze etniche e religiose, compresi baluci, curdi, arabi, bahá'i, cristiani e persone LGBTIQ, e a rilasciare immediatamente e incondizionatamente tutte le persone incarcerate per aver esercitato il loro diritto alla libertà di religione o di credo o di orientamento sessuale;

13.  condanna con la massima fermezza l'applicazione della pena di morte alle relazioni tra persone dello stesso sesso, che in Iran sono ancora illegali;

14.  invita le autorità iraniane ad abrogare immediatamente la legge sulla popolazione giovane e la protezione della famiglia e a garantire l'accesso a servizi pubblici di salute sessuale e riproduttiva, inclusi servizi di aborto sicuri, legali, gratuiti e di qualità in ogni circostanza; ricorda che negare alle donne la possibilità di abortire costituisce una forma di violenza di genere e può equivalere a tortura o trattamento crudele, disumano e degradante; condanna fermamente le minacce delle autorità iraniane di imporre la pena di morte nei casi di aborto e invita in particolare le autorità iraniane ad abrogare immediatamente tale disposizione; invita l'UE e gli Stati membri a cooperare con le Nazioni Unite monitorando da vicino la nuova legge sulla popolazione giovane e la protezione della famiglia, il suo impatto sulla mortalità materna e qualsiasi sviluppo relativo all'applicazione della pena di morte nei casi di aborto; morte nei casi di aborto e invita in particolare le autorità iraniane ad abrogare immediatamente tale disposizione; invita l'UE e gli Stati membri a cooperare con le Nazioni Unite monitorando da vicino la nuova legge sulla popolazione giovane e la protezione della famiglia, il suo impatto sulla mortalità materna e qualsiasi sviluppo relativo all'applicazione della pena di morte nei casi di aborto;

15.  sottolinea che i cittadini dell'Iran, attraverso iniziative guidate dai cittadini, chiedono continuamente che la pena di morte sia abolita e non venga applicata ai difensori dei diritti umani né usata in modo sproporzionato contro le minoranze; sostiene la società civile iraniana e i suoi sforzi pacifici a favore del conseguimento dei diritti umani;

16.  invita l'Iran ad autorizzare le visite e a cooperare pienamente a tutte le procedure speciali del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, incluso il relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nella Repubblica islamica dell'Iran;

17.  esorta l'UE a sollevare la questione delle violazioni dei diritti umani nelle sue relazioni bilaterali con l'Iran; invita il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza a garantire che il Servizio europeo per l'azione esterna continui a sollevare le questioni relative ai diritti umani nell'ambito del dialogo ad alto livello UE-Iran; ribadisce che il rispetto dei diritti umani è una componente fondamentale nello sviluppo delle relazioni UE-Iran;

18.  accoglie con favore l'adozione da parte del Consiglio del regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani (legge Magnitsky dell'UE) quale importante strumento dell'UE per sanzionare i trasgressori dei diritti umani; chiede che siano adottate misure mirate, ad esempio applicando l'attuale regime di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani contro l'Iran o il regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani (legge Magnitsky dell'UE) contro i funzionari iraniani responsabili di violazioni dei diritti umani, tra cui esecuzioni e detenzioni arbitrarie di cittadini stranieri e con doppia cittadinanza in Iran, ivi incluso contro i giudici che hanno condannato a morte giornalisti, difensori dei diritti umani, dissidenti politici e attivisti;

19.  ritiene che saranno necessarie ulteriori sanzioni mirate se le autorità iraniane non libereranno il dott. Ahmadreza Djalali, come richiesto dall'UE e dai suoi Stati membri;

20.  pone in evidenza il ruolo destabilizzante del regime iraniano nell'intera regione e denuncia il fatto che il regime iraniano è responsabile della morte di numerosi civili in Siria, Yemen e Iraq;

21.  incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Segretario generale delle Nazioni Unite, alla guida suprema della Repubblica islamica dell'Iran, nonché al Presidente della Repubblica islamica dell'Iran e ai membri del Majles iraniano.


Crisi politica nel Burkina Faso
PDF 128kWORD 49k
Risoluzione del Parlamento europeo del 17 febbraio 2022 sulla crisi politica in Burkina Faso (2022/2542(RSP))
P9_TA(2022)0051RC-B9-0104/2022

Il Parlamento europeo,

–  viste le sue precedenti risoluzioni, in particolare quelle del 19 dicembre 2019 sulle violazioni dei diritti umani, comprese le libertà religiose in Burkina Faso(1), e del 16 settembre 2020 sulla cooperazione UE-Africa in materia di sicurezza nella regione del Sahel, nell'Africa occidentale e nel Corno d'Africa(2),

–  vista la dichiarazione dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, rilasciata il 26 gennaio 2022 a nome dell'Unione europea, sugli ultimi sviluppi in Burkina Faso,

–  vista la dichiarazione sulla Burkina Faso del portavoce del Segretario Generale delle Nazioni Unite, del 24 gennaio 2022,

–  vista la dichiarazione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 9 febbraio 2022 sulla situazione in Burkina Faso,

–  visto il comunicato finale del 28 gennaio 2022 a seguito del vertice straordinario dell'Autorità dei capi di Stato e di governo della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS) sulla situazione politica in Burkina Faso,

–  visto il protocollo ECOWAS sulla democrazia e il buon governo,

–  visto il comunicato finale del 31 gennaio 2022 adottato dal Consiglio per la pace e la sicurezza dell'Unione africana (UA) nel corso della sua 1062a riunione sulla situazione in Burkina Faso,

–  vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza dal titolo "Verso una strategia globale per i rapporti con l'Africa" del 9 marzo 2020 (JOIN(2020)0004),

–  vista la risoluzione dell'Assemblea parlamentare paritetica del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e dell'Unione europea, dell'11 marzo 2021, sulla democrazia e il rispetto delle costituzioni negli Stati membri dell'UE e nei paesi ACP,

–  vista la dichiarazione congiunta dei membri del Consiglio europeo e degli Stati membri del gruppo dei cinque per il Sahel (G5 Sahel) del 28 aprile 2020,

–  visti gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite, in particolare l'obiettivo 16, inteso a promuovere società pacifiche e inclusive ai fini dello sviluppo sostenibile,

–  vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,

–  vista la Costituzione della Repubblica del Burkina Faso,

–  visto l'accordo di Cotonou,

–  vista la Carta africana sulla democrazia, le elezioni e il buon governo,

–  vista la Convenzione dell'Unione africana per la protezione e l'assistenza degli sfollati interni in Africa,

–  visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966,

–  vista la Convenzione del 1979 sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna,

–  visti l'articolo 144, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.  considerando che il 24 gennaio 2022 l'esercito del Burkina Faso, guidato dal tenente colonnello Paul-Henri Sandaogo Damiba e dall'autoproclamato Movimento patriottico per la salvaguardia e la restaurazione (MPSR), ha rovesciato il governo eletto capeggiato dal presidente Roch Marc Christian Kaboré; che la Corte costituzionale del Burkina Faso ha successivamente dichiarato il tenente colonnello Damiba il nuovo capo di Stato di fatto;

B.  considerando che poco prima del colpo di Stato il presidente Kaboré ha ottenuto un secondo mandato a seguito delle elezioni democratiche tenutesi nel 2020; che è stato costretto ad annunciare la fine del suo mandato presidenziale e a dimettersi; che, dopo il colpo di Stato, è stato arrestato dalle forze armate, e ha contatti limitati con il mondo esterno; che il 26 gennaio 2022 il Movimento popolare per il progresso (MPP), il partito del presidente Kaboré, ha assicurato che lo stesso Kaboré si trovava agli arresti domiciliari in una villa presidenziale e aveva un medico a sua disposizione;

C.  considerando che, al momento della presa del potere, la giunta militare ha annunciato la sospensione della costituzione e lo scioglimento del governo e dell'assemblea nazionale; che la costituzione è stata ripristinata il 31 gennaio 2022; che il tenente colonnello Damiba ha annunciato in una dichiarazione televisiva che il Burkina Faso avrebbe tenuto fede ai suoi impegni internazionali;

D.  considerando che la presa di potere da parte dell'esercito è stata accolta con grande cautela e relativa indulgenza da parte della società civile in Burkina Faso;

E.  considerando che l'UA, l'ECOWAS e il Consiglio permanente della Francofonia hanno sospeso l'adesione del Burkina Faso a seguito del colpo di Stato militare; che l'ECOWAS e le Nazioni Unite hanno inviato una delegazione interministeriale chiedendo una breve transizione e la liberazione del presidente Kaboré; che il 3 febbraio 2022 l'ECOWAS ha deciso di non imporre nuove sanzioni al Burkina Faso, ma ha chiesto alle nuove autorità del paese di presentare un "calendario ragionevole per il ripristino dell'ordine costituzionale";

F.  considerando che l'8 febbraio 2022 è stata istituita una commissione tecnica con attori non militari per delineare i parametri della transizione; che la commissione dispone di due settimane per proporre un progetto di Carta per la transizione; che i lavori di tale commissione devono ruotare intorno al ripristino dell'integrità territoriale, al consolidamento della pace attraverso il ritorno graduale degli sfollati interni, al buon governo e al ripristino dell'ordine costituzionale;

G.  considerando che l'MPSR ha affermato che il colpo di Stato è avvenuto in risposta al deterioramento della situazione della sicurezza nel paese; che il governo del Burkina Faso ha avviato un processo di riforma del settore della sicurezza nel 2017 con la creazione di un consiglio nazionale per la difesa e la sicurezza, con l'obiettivo di modernizzare tale settore e combattere la corruzione al suo interno; che il malcontento e le critiche da parte dei civili, dell'opposizione e dell'esercito sono aumentati per l'incapacità del presidente Kaboré di affrontare la corruzione e di attuare efficacemente soluzioni alle enormi sfide in materia di sicurezza, sociali ed economiche nel paese causate dalla diffusione di attacchi violenti da parte di gruppi terroristici;

H.  considerando che la situazione della sicurezza nel Sahel è una conseguenza diretta della destabilizzazione della regione e della proliferazione delle armi a seguito dell'intervento in Libia nel 2011;

I.  considerando che tra il 2016 e il 2021 il bilancio nazionale per la difesa e la sicurezza è passato da 240 milioni di EUR a 650 milioni di EUR, facendo registrare un aumento di oltre il 170 %; che tali spese non sono riuscite a migliorare le condizioni di vita o la capacità operativa dei soldati, in parte a causa della dilagante cattiva gestione finanziaria;

J.  considerando che negli ultimi sei anni migliaia di persone sono rimaste vittime di attacchi jihadisti e di insorti; che, in due anni, oltre 1000 scuole sono state chiuse e molte persone hanno abbandonato le loro case per sfuggire alla violenza; che nel giugno 2021 sono decedute 174 persone nei villaggi di Solhan e Tadaryat a seguito dell'attacco più sanguinoso avvenuto dal 2015; che il 4 novembre 2021 un attacco jihadista contro la gendarmeria di guarnigione a Inata, nel Burkina Faso settentrionale, ha ucciso 53 dei 120 soldati che erano in attesa di forniture logistiche e di sostegno, comprese razioni alimentari; che Human Rights Watch ha riferito di esecuzioni sommarie di centinaia di sospetti da parte delle forze di sicurezza e delle milizie filogovernative e che praticamente nessuno di questi attacchi è stato oggetto di indagini e nessuno è stato perseguito;

K.  considerando che la crescente insicurezza ha spinto un enorme numero di persone a protestare nelle strade nel novembre 2021; che il governo ha chiuso Internet, aumentando il malcontento della popolazione e suscitando critiche da parte delle organizzazioni per i diritti umani e dei movimenti dei cittadini nel paese;

L.  considerando che il 22 gennaio 2022, a Ouagadougou e a Bobo-Dioulasso, le due maggiori città del Burkina Faso, sono scoppiate violente manifestazioni di protesta contro il deterioramento della sicurezza nel paese; che la presa di potere da parte delle forze armate ha avuto luogo due giorni dopo gli scontri tra la polizia antisommossa e i manifestanti antigovernativi nella capitale Ouagadougou;

M.  considerando che la crescente violenza ha fatto sì che la situazione in Burkina Faso diventasse una delle crisi degli sfollamenti e di protezione in più rapida crescita al mondo, con almeno 1,6 milioni di sfollati; che oltre 19 000 burkinabé sono fuggiti in Costa d'Avorio, Mali, Niger e Benin; che lo scorso anno il numero di sfollati interni è salito a oltre 1,5 milioni, pari a un aumento del 50 %; che la regione del Sahel sta attraversando un esodo rurale senza precedenti, dal momento che le persone sfollate con la forza si spostano in aree urbane dove sono esposte a nuovi rischi; che tra gli sfollati interni le minacce per le donne e i giovani sono particolarmente gravi, tra cui lo sfruttamento sessuale e lavorativo, la violenza di genere, l'arruolamento forzato e la tratta di esseri umani; che le donne burkinabé, che hanno la metà delle opportunità di accesso all'istruzione rispetto agli uomini, sono le più colpite dalla povertà estrema nel paese;

N.  considerando che l'emergenza climatica sta avendo un effetto visibile e profondamente dannoso sulla regione del Sahel, causando siccità, perdita dei raccolti, trasferimento forzato della popolazione, conflitti sui terreni e sulle risorse, insicurezza alimentare e povertà; che la mancanza di accesso all'istruzione, alle opportunità di lavoro e al reddito stimola il reclutamento da parte delle organizzazioni estremiste e dei movimenti jihadisti, alimentando così l'instabilità regionale;

O.  considerando che il recente colpo di Stato e il deterioramento della situazione in Mali in particolare hanno avuto un impatto sulla situazione in Burkina Faso; che il recente colpo di Stato è anche il quarto colpo di Stato nell'Africa occidentale in meno di due anni; che il numero crescente di colpi di Stato riflette una grave crisi nei sistemi politici dell'Africa occidentale;

P.  considerando che il G5 Sahel, uno sforzo di difesa collaborativo da parte di Burkina Faso, Ciad, Mali, Mauritania e Niger, sostenuto in particolare dall'UE e dall'Unione africana, coordina l'azione in materia di sviluppo e sicurezza regionali per contrastare il terrorismo e apportare stabilità alla regione, ma non è stato in grado di convincere le popolazioni locali della propria efficacia;

Q.  considerando che un gruppo di contraenti militari russi ha scritto ai leader del colpo di Stato del Burkina Faso offrendosi di formare l'esercito del paese nella lotta contro i jihadisti;

1.  condanna ed esprime preoccupazione per il colpo di Stato perpetrato dalle forze armate contro il governo democraticamente eletto del Burkina Faso; sottolinea che è indispensabile ripristinare urgentemente l'ordine costituzionale, compreso un ritorno immediato al governo civile;

2.  chiede il rilascio immediato e incondizionato del Presidente Kaboré e di tutti i funzionari governativi;

3.  accoglie con favore l'annuncio dell'istituzione del comitato tecnico per delineare le prossime fasi del processo di transizione; prende atto delle dichiarazioni pubbliche del tenente colonnello Damiba, il quale si è impegnato a tornare quanto prima alla normale vita costituzionale ed ha affermato che il paese continuerà a rispettare gli impegni internazionali; invita la leadership militare a rispettare gli impegni internazionali del Burkina Faso, compreso il pieno rispetto dei diritti umani e la lotta contro le organizzazioni terroristiche in stretto partenariato con la comunità internazionale;

4.  ribadisce il proprio sostegno all'ECOWAS e all'UA nei loro sforzi di mediazione nella crisi; invita la comunità internazionale, compresi il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e la Commissione, a continuare a mantenere un dialogo con le autorità burkinabé per garantire una transizione tempestiva e democratica verso un governo civile; invita le autorità del Burkina Faso e il comitato tecnico a individuare calendari e processi chiari al fine di condurre quanto prima elezioni inclusive e trasparenti;

5.  sottolinea che è necessario un dialogo nazionale autentico e onesto, che coinvolga tutti i settori della società civile, al fine di delineare una chiara visione futura per la democrazia burkinabé;

6.  esorta tutte le parti in Burkina Faso a difendere la libertà di stampa per garantire che le organizzazioni di media nazionali e internazionali possano svolgere liberamente il loro lavoro, anche documentando la situazione degli sfollati interni e le operazioni delle forze di sicurezza;

7.  incoraggia il coordinamento nazionale per una transizione riuscita (CNRT) a monitorare le autorità e a chiedere loro di garantire la protezione dei difensori dei diritti umani e delle organizzazioni della società civile nell'esercizio del loro mandato, anche denunciando le violazioni dei diritti umani, la violenza da parte della polizia e l'uso eccessivo della forza; invita l'UE e i suoi Stati membri ad aumentare la protezione e il sostegno ai difensori dei diritti umani in Burkina Faso e, se del caso, ad agevolare il rilascio di visti di emergenza e a fornire rifugio temporaneo negli Stati membri dell'UE;

8.  ricorda che la mancata lotta all'impunità per le atrocità commesse in passato dai servizi di sicurezza e dalle milizie ostacola gli sforzi di pace in Burkina Faso; invita le autorità del Burkina Faso a tutelare i diritti dei sospettati arrestati in operazioni antiterrorismo e a garantire che i responsabili di violazioni dei diritti umani siano chiamati a rispondere delle loro azioni; osserva che un governo autonominato senza mandato democratico compromette gli sforzi volti a rafforzare lo Stato di diritto e la responsabilità;

9.  ribadisce che la protezione e la sicurezza dei civili è uno dei compiti fondamentali di qualsiasi governo e sottolinea la necessità di adottare ulteriori misure in Burkina Faso per migliorare la protezione dei civili;

10.  esorta la Commissione, il SEAE e gli Stati membri a continuare a dare priorità al sostegno alla riforma del settore giudiziario e della sicurezza in Burkina Faso per garantire che siano fornite risorse e assistenza tecnica sufficienti per una riforma radicale del settore della sicurezza, una cooperazione trasparente e costruttiva tra un governo civile e l'esercito e rinnovati sforzi per contrastare la corruzione;

11.  invita l'UE e i suoi Stati membri ad aumentare il sostegno finanziario e gli aiuti umanitari al fine di soddisfare le esigenze urgenti della popolazione del Burkina Faso, in particolare quelle degli sfollati e dei rifugiati nei paesi vicini;

12.  invita le autorità del Burkina Faso a rivedere la clausola di immunità contenuta nello statuto delle forze speciali, una nuova unità militare creata nel maggio 2021, secondo cui i membri delle forze speciali non possono essere portati dinanzi ai tribunali per eventuali azioni intraprese durante le loro operazioni, il che viola il diritto delle vittime alla giustizia e al risarcimento;

13.  invita gli Stati membri dell'UE a rispettare i loro obblighi internazionali concernenti l'applicazione di un sistema approfondito di controllo e tracciamento nelle loro esportazioni di armi verso paesi non-UE, come previsto dal trattato sul commercio delle armi, al fine di evitare un loro uso improprio e di alimentare violazioni dei diritti umani;

14.  esprime preoccupazione per lo stato generale della democrazia nella regione e invita tutti gli attori, sia nazionali sia internazionali, a riflettere sugli insegnamenti tratti dai diversi colpi di Stato e su come sostenere e incoraggiare meglio i processi democratici nella regione;

15.  continua a credere fermamente che il coinvolgimento del gruppo Wagner nell'Africa occidentale sia contrario all'obiettivo di portare pace, sicurezza e stabilità in Burkina Faso e di garantire la protezione della sua popolazione; chiede che le attività del gruppo Wagner e di altre imprese militari private in Africa sia discussa in modo approfondito al prossimo vertice UE-Africa;

16.  sottolinea che il terrorismo e l'instabilità nella regione del Sahel stanno mettendo a rischio e minando il consolidamento democratico e lo Stato di diritto; ricorda che affrontare le cause profonde dell'estremismo e gli sforzi militari per ripristinare il controllo del governo in tutta la regione sono essenziali per rafforzare la legittimità popolare dei governi democraticamente eletti;

17.  esprime particolare preoccupazione per l'impatto delle minacce alla sicurezza sull'efficacia dell'assistenza umanitaria e della cooperazione allo sviluppo; esorta gli Stati membri e la comunità internazionale a incrementare l'assistenza umanitaria al Burkina Faso, in particolare fornendo cibo, acqua e servizi medici; invita le autorità a sostenere e agevolare il lavoro delle organizzazioni umanitarie in Burkina Faso onde garantire un accesso umanitario senza restrizioni e consentire loro di rispondere alle esigenze degli sfollati;

18.  incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, alle autorità del Burkina Faso, al segretariato esecutivo del G5 Sahel, ai copresidenti dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE e al Parlamento panafricano, alla Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale nonché all'Unione africana e alle sue istituzioni.

(1) GU C 255 del 29.6.2021, pag. 45.
(2) GU C 385 del 22.9.2021, pag. 24.

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