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Procedura : 2021/0433(CNS)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A9-0140/2022

Testi presentati :

A9-0140/2022

Discussioni :

PV 18/05/2022 - 25
CRE 18/05/2022 - 25

Votazioni :

PV 19/05/2022 - 7.9
Dichiarazioni di voto

Testi approvati :

P9_TA(2022)0216

Testi approvati
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Giovedì 19 maggio 2022 - Bruxelles
Livello di imposizione fiscale minimo per i gruppi multinazionali *
P9_TA(2022)0216A9-0140/2022

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 maggio 2022 sulla proposta di direttiva del Consiglio intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali nell'Unione (COM(2021)0823 – C9-0040/2022 – 2021/0433(CNS))

(Procedura legislativa speciale – consultazione)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2021)0823),

–  visto l'articolo 115 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C9‑0040/2022),

–  visto l'articolo 82 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9‑0140/2022),

1.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.  invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

3.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.  chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.  incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.

Testo della Commissione   Emendamento
Emendamento 1
Proposta di direttiva
Considerando 6
(6)  È necessario attuare le norme tipo GloBE concordate dagli Stati membri in modo da aderire il più possibile all'accordo globale. La presente direttiva si attiene strettamente al contenuto e alla struttura delle norme tipo GloBE. Al fine di garantire la compatibilità con il diritto primario dell'Unione, e più precisamente con la libertà di stabilimento, le norme della presente direttiva dovrebbero applicarsi alle entità residenti in uno Stato membro nonché alle entità non residenti di un'entità controllante localizzata in detto Stato membro. La presente direttiva dovrebbe altresì applicarsi ai gruppi esclusivamente nazionali di dimensioni molto grandi. In tal modo il quadro giuridico di riferimento sarebbe elaborato per evitare ogni rischio di discriminazione fra situazioni nazionali e transfrontaliere. Tutte le entità, compresa l'entità controllante che applica l'IIR, localizzate in uno Stato membro a bassa imposizione sarebbero soggette all'imposta integrativa. Analogamente, le entità costitutive della stessa entità controllante localizzate in un altro Stato membro a bassa imposizione sarebbero soggette all'imposta integrativa.
(6)  È necessario attuare le norme tipo GloBE concordate dagli Stati membri in modo da aderire il più possibile all'accordo globale. Il successo dell'accordo dipenderà interamente da un'attuazione trasparente e coerente all'interno dell'Unione e a livello globale. La presente direttiva si attiene in generale al contenuto e alla struttura delle norme tipo GloBE, ma diverge per alcuni aspetti, anche per quanto concerne l'applicazione di determinate norme nell'Unione. Al fine di garantire la compatibilità con il diritto primario dell'Unione, e più precisamente con la libertà di stabilimento, le norme della presente direttiva dovrebbero applicarsi alle entità residenti in uno Stato membro nonché alle entità non residenti di un'entità controllante localizzata in detto Stato membro. La presente direttiva dovrebbe altresì applicarsi ai gruppi esclusivamente nazionali di dimensioni molto grandi. In tal modo il quadro giuridico di riferimento sarebbe elaborato per evitare ogni rischio di discriminazione fra situazioni nazionali e transfrontaliere. Tutte le entità, compresa l'entità controllante che applica l'IIR, localizzate in uno Stato membro a bassa imposizione sarebbero soggette all'imposta integrativa. Analogamente, le entità costitutive della stessa entità controllante localizzate in un altro Stato membro a bassa imposizione sarebbero soggette all'imposta integrativa.
Emendamento 2
Proposta di direttiva
Considerando 7
(7)  Sebbene sia necessario garantire che siano scoraggiate le pratiche di elusione fiscale, si dovrebbero evitare le ripercussioni negative sui gruppi multinazionali di imprese di dimensioni più modeste sul mercato interno. A tal fine la presente direttiva dovrebbe applicarsi unicamente alle entità localizzate nell'Unione che fanno parte di gruppi multinazionali di imprese o di gruppi nazionali su larga scala che raggiungono la soglia annuale di almeno 750 milioni di EUR di ricavi consolidati. Tale soglia sarebbe coerente con la soglia prevista dalle norme fiscali internazionali vigenti, quali le norme sulla rendicontazione per paese9. Le entità che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva sono denominate "entità costitutive". Alcune entità dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione sulla base della loro finalità e del loro status particolari. Le entità escluse non hanno fini di lucro ed esercitano attività di interesse generale e per tali motivi non sono verosimilmente soggetti passivi nello Stato membro in cui sono localizzate. Al fine di tutelare tali interessi specifici, è necessario escludere dall'ambito di applicazione della direttiva gli enti governativi, le organizzazioni internazionali, le organizzazioni senza scopo di lucro e i fondi pensione. I fondi d'investimento e i veicoli di investimento immobiliare dovrebbero anch'essi essere esclusi dall'ambito di applicazione se si trovano al vertice della catena di proprietà, poiché, per le entità fiscalmente trasparenti (flow-through entities), il reddito incamerato è tassato al livello della proprietà.
(7)  Sebbene sia necessario garantire che siano scoraggiate le pratiche di elusione fiscale, si dovrebbero evitare le ripercussioni negative sui gruppi multinazionali di imprese di dimensioni più modeste sul mercato interno. A tal fine la presente direttiva dovrebbe applicarsi unicamente alle entità localizzate nell'Unione che fanno parte di gruppi multinazionali di imprese o di gruppi nazionali su larga scala che raggiungono la soglia annuale di 750 milioni di EUR di ricavi consolidati. Tale soglia sarebbe coerente con la soglia prevista dalle norme fiscali internazionali vigenti, quali le norme sulla rendicontazione per paese9 e pertanto dovrebbe essere rispettata da tutti gli Stati membri. La Commissione dovrebbe monitorare le modalità e la misura in cui gli Stati membri applicano le norme tipo GloBE alle entità più piccole e adottare le misure appropriate se le applicano in modo tale da essere in contrasto con i principi del diritto dell'Unione o compromettere l'integrità del mercato interno. Le entità che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva sono denominate "entità costitutive". Alcune entità dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione sulla base della loro finalità e del loro status particolari. Le entità escluse non hanno fini di lucro ed esercitano attività di interesse generale e per tali motivi non sono verosimilmente soggetti passivi nello Stato membro in cui sono localizzate. Al fine di tutelare tali interessi specifici, è necessario escludere dall'ambito di applicazione della direttiva gli enti governativi, le organizzazioni internazionali, le organizzazioni senza scopo di lucro e i fondi pensione. I fondi d'investimento e i veicoli di investimento immobiliare dovrebbero anch'essi essere esclusi dall'ambito di applicazione se si trovano al vertice della catena di proprietà, poiché, per le entità fiscalmente trasparenti (flow-through entities), il reddito incamerato è tassato al livello della proprietà.
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9 Direttiva (UE) 2016/881 del Consiglio, del 25 maggio 2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (GU L 146 del 3.6.2016, pag. 8) [DAC 4].
9 Direttiva (UE) 2016/881 del Consiglio, del 25 maggio 2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (GU L 146 del 3.6.2016, pag. 8) [DAC 4].
Emendamento 3
Proposta di direttiva
Considerando 13
(13)  Al fine di consentire agli Stati membri di riscuotere le imposte integrative percepite presso le rispettive entità a bassa imposizione localizzate sul loro territorio, detti Stati membri dovrebbero avere la facoltà di optare per un sistema fiscale integrativo domestico. Le entità costitutive di un gruppo multinazionale di imprese localizzate in uno Stato membro che ha optato per l'attuazione di regole equivalenti all'IIR e all'UTPR nel proprio sistema fiscale nazionale dovrebbero versare l'imposta integrativa a detto Stato membro. Pur lasciando agli Stati membri una certa flessibilità per quanto riguarda l'attuazione tecnica del regime di imposta integrativa domestica, questo dovrebbe garantire la tassazione minima effettiva del reddito o perdita qualificante delle entità costitutive analogamente all'IIR e all'UTPR della presente direttiva.
(13)  Al fine di consentire agli Stati membri di riscuotere le imposte integrative percepite presso le rispettive entità a bassa imposizione localizzate sul loro territorio, detti Stati membri dovrebbero avere la possibilità di applicare un sistema fiscale integrativo domestico. Le entità costitutive di un gruppo multinazionale di imprese localizzate in uno Stato membro che ha optato per l'attuazione di regole equivalenti all'IIR e all'UTPR nel proprio sistema fiscale nazionale dovrebbero versare l'imposta integrativa a detto Stato membro. Pur lasciando agli Stati membri una certa flessibilità per quanto riguarda l'attuazione tecnica del regime di imposta integrativa domestica, il gruppo "Codice di condotta" (Tassazione delle imprese) del Consiglio dovrebbe monitorare attentamente l'applicazione di tale imposta. La Commissione dovrebbe fornire assistenza a tale riguardo.
Emendamento 4
Proposta di direttiva
Considerando 14
(14)  Per garantire un approccio proporzionato, tale esercizio dovrebbe tener conto di alcune situazioni specifiche nelle quali i rischi di BEPS sono ridotti. La direttiva dovrebbe quindi prevedere un'esclusione in base alla sostanza fondata sui costi associati ai dipendenti e al valore delle attività materiali in una data giurisdizione. Ciò consentirebbe di affrontare in una certa misura situazioni in cui un gruppo multinazionale di imprese o un gruppo nazionale su larga scala svolge attività economiche che richiedono la presenza materiale in una giurisdizione a bassa imposizione, al fine di ostacolare le pratiche BEPS. Si dovrebbe inoltre tenere in considerazione il caso specifico dei gruppi multinazionali di imprese che si trovano nelle fasi iniziali della loro attività internazionale, al fine di non scoraggiare lo sviluppo delle attività transfrontaliere dei gruppi multinazionali di imprese che traggono vantaggio della bassa imposizione nella propria giurisdizione nazionale ove operano in modo predominante. Pertanto, le attività nazionali a basso tasso di imposizione di tali gruppi dovrebbero essere escluse dall'applicazione delle regole per un periodo transitorio di cinque anni, a condizione che il gruppo multinazionale di imprese non abbia entità costitutive in più di sei altre giurisdizioni. Al fine di garantire la parità di trattamento ai gruppi nazionali su larga scala, il reddito derivato dalle attività di tali gruppi dovrebbe anch'esso essere escluso per un periodo transitorio di cinque anni.
(14)  Per garantire un approccio proporzionato, tale esercizio dovrebbe tener conto di alcune situazioni specifiche nelle quali i rischi di BEPS sono ridotti. La direttiva dovrebbe quindi prevedere un'esclusione in base alla sostanza fondata sui costi associati ai dipendenti e al valore delle attività materiali in una data giurisdizione. Ciò consentirebbe di affrontare in una certa misura situazioni in cui un gruppo multinazionale di imprese o un gruppo nazionale su larga scala svolge attività economiche che richiedono la presenza materiale in una giurisdizione a bassa imposizione, al fine di ostacolare le pratiche BEPS. Si dovrebbe inoltre tenere in considerazione il caso specifico dei gruppi multinazionali di imprese che si trovano nelle fasi iniziali della loro attività internazionale, al fine di non scoraggiare lo sviluppo delle attività transfrontaliere dei gruppi multinazionali di imprese che traggono vantaggio della bassa imposizione nella propria giurisdizione nazionale ove operano in modo predominante. Pertanto, le attività nazionali a basso tasso di imposizione di tali gruppi dovrebbero essere escluse dall'applicazione delle regole per un periodo transitorio di tre anni, a condizione che il gruppo multinazionale di imprese non abbia entità costitutive in più di sei altre giurisdizioni. Al fine di garantire la parità di trattamento ai gruppi nazionali su larga scala, il reddito derivato dalle attività di tali gruppi dovrebbe anch'esso essere escluso per un periodo transitorio di tre anni.
Emendamento 5
Proposta di direttiva
Considerando 16
(16)  Al fine di conseguire un equilibrio fra gli obiettivi della riforma globale sull'imposizione minima e gli oneri amministrativi a carico delle amministrazioni fiscali nonché dei contribuenti, la presente direttiva dovrebbe contemplare un'esclusione de minimis dei gruppi multinazionali di imprese e dei gruppi nazionali su larga scala aventi un ricavo medio inferiore a 10 milioni di EUR e un reddito o una perdita qualificante inferiore a un milione di EUR in una data giurisdizione. Tali gruppi multinazionali di imprese e gruppi nazionali su larga scala non dovrebbero versare un'imposta integrativa anche se la loro ETR è inferiore all'aliquota minima d'imposta in detta giurisdizione.
(16)  A norma dell'accordo raggiunto dal quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sul BEPS, la presente direttiva contempla un'esclusione de minimis dei gruppi multinazionali di imprese e dei gruppi nazionali su larga scala aventi un ricavo medio inferiore a 10 milioni di EUR e un reddito o una perdita qualificante inferiore a un milione di EUR in una data giurisdizione. Tali gruppi multinazionali di imprese e gruppi nazionali su larga scala non dovrebbero versare un'imposta integrativa anche se la loro ETR è inferiore all'aliquota minima d'imposta in detta giurisdizione.
Emendamento 6
Proposta di direttiva
Considerando 18
(18)  Ai fini di un'applicazione efficiente del sistema, è essenziale coordinare le procedure a livello di gruppo. Sarà necessario dotarsi di un sistema inteso a garantire un flusso di informazioni scorrevole in seno al gruppo multinazionale di imprese e verso le amministrazioni fiscali ove sono localizzate le entità costitutive. La responsabilità principale di presentare la dichiarazione dovrebbe spettare alla stessa entità costitutiva. L'esonero da tale responsabilità dovrebbe tuttavia applicarsi nel caso in cui il gruppo multinazionale di imprese abbia designato un'altra entità per presentare e condividere la dichiarazione. Potrebbe trattarsi di un'entità locale o di un'entità di un'altra giurisdizione che ha concluso un accordo con l'autorità competente dello Stato membro dell'entità costitutiva. Nei primi 12 mesi dall'entrata in vigore la Commissione dovrebbe riesaminare la presente direttiva in linea con l'accordo concluso dal quadro inclusivo sugli obblighi in materia di dichiarazione nell'ambito del quadro di riferimento per l'attuazione delle norme GloBE. Tenuto conto delle regolarizzazioni che tale sistema richiede, ai gruppi che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva si dovrebbe concedere un periodo iniziale di 18 mesi per conformarsi agli obblighi in materia di dichiarazione.
(18)  Ai fini di un'applicazione efficiente del sistema, è essenziale coordinare le procedure a livello di gruppo. Sarà necessario dotarsi di un sistema inteso a garantire un flusso di informazioni scorrevole in seno al gruppo multinazionale di imprese e verso le amministrazioni fiscali ove sono localizzate le entità costitutive. La responsabilità principale di presentare la dichiarazione dovrebbe spettare alla stessa entità costitutiva. L'esonero da tale responsabilità dovrebbe tuttavia applicarsi nel caso in cui il gruppo multinazionale di imprese abbia designato un'altra entità per presentare e condividere la dichiarazione. Potrebbe trattarsi di un'entità locale o di un'entità di un'altra giurisdizione che ha concluso un accordo con l'autorità competente dello Stato membro dell'entità costitutiva. Nei primi 12 mesi dall'entrata in vigore la Commissione dovrebbe riesaminare la presente direttiva, tramite atti delegati pertinenti, in linea con l'accordo concluso dal quadro inclusivo sugli obblighi in materia di dichiarazione nell'ambito del quadro di riferimento per l'attuazione delle norme GloBE. Tenuto conto delle regolarizzazioni che tale sistema richiede, ai gruppi che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva si dovrebbe concedere un periodo iniziale di 18 mesi per conformarsi agli obblighi in materia di dichiarazione.
Emendamento 7
Proposta di direttiva
Considerando 19
(19)  Tenuto conto dei benefici della trasparenza nel settore fiscale, è incoraggiante che un quantitativo significativo di informazioni sia trasmesso alle autorità fiscali di tutte le giurisdizioni partecipanti. I gruppi multinazionali di imprese che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva dovrebbero essere tenuti a fornire informazioni esaustive e dettagliate relativamente ai loro utili e aliquote effettive d'imposta in ogni giurisdizione in cui hanno entità costitutive. Si ritiene che una tale ampia comunicazione aumenti la trasparenza.
(19)  Tenuto conto dei benefici della trasparenza nel settore fiscale, è incoraggiante che un quantitativo significativo di informazioni sia trasmesso alle autorità fiscali di tutte le giurisdizioni partecipanti. I gruppi multinazionali di imprese che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva dovrebbero essere tenuti a fornire informazioni esaustive e dettagliate relativamente ai loro utili e aliquote effettive d'imposta in ogni giurisdizione in cui hanno entità costitutive. Si ritiene che una tale ampia comunicazione aumenti la trasparenza. Una maggiore trasparenza nell'informativa finanziaria comporta vantaggi per le amministrazioni fiscali e una maggiore certezza fiscale per i contribuenti. In tale contesto, la direttiva 2011/16/UE1 bis del Consiglio contribuirà a facilitare l'attuazione della presente direttiva e la futura revisione della direttiva 2011/16/UE sarà oggetto di una valutazione d'impatto da effettuare prima del 31 dicembre 2022.
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1 bis Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1).
Emendamento 8
Proposta di direttiva
Considerando 19 bis (nuovo)
(19 bis)   È opportuno monitorare le misure potenzialmente dannose e distorsive volte a compensare il potenziale aumento dell'imposta sul reddito delle società e aggiornare, se necessario, la comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese.
Emendamento 9
Proposta di direttiva
Considerando 19 ter (nuovo)
(19 ter)   Il gruppo "Codice di condotta" (tassazione delle imprese) del Consiglio dovrebbe monitorare costantemente lo sviluppo dei principi contabili e la loro applicazione a fini fiscali minimi. Se necessario, il gruppo dovrebbe formulare proposte per adeguare le norme sulla determinazione dei profitti. La Commissione dovrebbe fornire assistenza a tale riguardo.
Emendamento 10
Proposta di direttiva
Considerando 20
(20)  L'efficacia e l'equità della riforma globale sull'imposizione minima fa ampio affidamento sulla sua attuazione a livello mondiale. Sarà quindi fondamentale che tutti i principali partner commerciali dell'Unione applichino un'IIR qualificata o un insieme equivalente di regole sulla tassazione minima. In tale contesto e a sostegno della certezza del diritto nonché dell'efficienza delle regole sulla tassazione minima globale, è importante delineare ulteriormente le condizioni alle quali le norme attuate nella giurisdizione di un paese terzo che non recepisce le norme sull'accordo globale possano garantire l'equivalenza con un'IIR qualificata. A tal fine la presente direttiva dovrebbe contemplare una valutazione da parte della Commissione dei criteri di equivalenza basati su alcuni parametri congiuntamente a un elenco di giurisdizioni in paesi terzi che soddisfano i criteri di equivalenza. Tale elenco sarebbe modificato mediante un atto delegato, in seguito a ogni successiva valutazione del quadro di giuridico attuato dalla giurisdizione di un paese terzo nel suo ordinamento nazionale.
(20)  L'efficacia e l'equità della riforma globale sull'imposizione minima fa ampio affidamento sulla sua attuazione rapida e coerente a livello mondiale e da parte degli Stati membri entro la fine del 2023. Sarà quindi fondamentale che tutti i principali partner commerciali dell'Unione applichino un'IIR qualificata o un insieme equivalente di regole sulla tassazione minima. In tale contesto e a sostegno della certezza del diritto nonché dell'efficienza delle regole sulla tassazione minima globale, è importante delineare ulteriormente le condizioni alle quali le norme attuate nella giurisdizione di un paese terzo che non recepisce le norme sull'accordo globale possano garantire l'equivalenza con un'IIR qualificata. A tal fine la presente direttiva dovrebbe contemplare in modo tempestivo una prima valutazione da parte della Commissione dei criteri di equivalenza basati su alcuni parametri congiuntamente a un elenco di giurisdizioni in paesi terzi che soddisfano i criteri di equivalenza. Tale elenco sarebbe modificato mediante un atto delegato, in seguito a ogni successiva valutazione del quadro di giuridico attuato dalla giurisdizione di un paese terzo nel suo ordinamento nazionale. L'attuazione della presente direttiva richiederà un maggiore scambio di informazioni tra gli Stati membri e le giurisdizioni dei paesi terzi. A tal fine, la direttiva 2011/16/UE dovrebbe essere riesaminata conformemente ai futuri lavori dell'OCSE su un accordo tra autorità competenti da elaborare entro la fine del 2022.
Emendamento 11
Proposta di direttiva
Considerando 21 bis (nuovo)
(21 bis)  È probabile che le norme tipo GloBE siano modificate, in particolare le norme relative al "porto sicuro" che mirano a semplificare gli obblighi in materia di dichiarazione per le entità costitutive. La presente direttiva dovrebbe garantire l'esistenza di garanzie adeguate ai fini del controllo di tali entità. Pertanto è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per garantire che la presente direttiva resti allineata agli impegni internazionali degli Stati membri.
Emendamento 12
Proposta di direttiva
Considerando 23 bis (nuovo)
(23 bis)  La presente direttiva introduce una clausola di riesame al fine di garantire che l'applicazione della direttiva sia oggetto di un'adeguata valutazione cinque anni dopo la sua entrata in vigore. Tale riesame dovrebbe valutare e riconsiderare i progressi compiuti nell'attuazione globale dell'accordo OCSE/norme tipo GloBE nonché talune esenzioni e deroghe, in particolare per quanto riguarda i regimi di imposizione delle distribuzioni e l'esclusione del reddito in base alla sostanza, la rilevanza della soglia per il gruppo multinazionale di imprese e le imprese nazionali di grandi dimensioni all'interno del campo di applicazione nonché l'impatto sul gettito fiscale per quanto concerne i paesi in via di sviluppo. Nell'ambito del riesame, anche le modifiche delle norme tipo GloBE potrebbero, se necessario, essere integrate nel diritto dell'Unione.
Emendamento 13
Proposta di direttiva
Considerando 24 bis (nuovo)
(24 bis)   Nell'ambito del quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sulla BEPS, oltre a due norme destinate a essere introdotte nelle legislazioni fiscali nazionali, il cosiddetto secondo pilastro consiste in una norma basata sui trattati, ossia la regola sull'assoggettamento all'imposta, che consente alle giurisdizioni di origine di imporre una trattenuta alla fonte limitata su determinati pagamenti di parti correlate che sono soggetti a un'aliquota inferiore a quella minima. La Commissione dovrebbe raccomandare agli Stati membri di modificare le loro convenzioni fiscali bilaterali con i paesi a basso reddito al fine di includervi tale regola.
Emendamento 14
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1
Si ritiene che un'entità costitutiva diversa da un'entità fiscalmente trasparente sia localizzata nella giurisdizione ove è considerata residente a fini fiscali, sulla base della sua sede di direzione, della sua sede di costituzione o criteri analoghi.
Si ritiene che un'entità costitutiva diversa da un'entità fiscalmente trasparente sia localizzata nella giurisdizione ove è considerata residente a fini fiscali, sulla base della sua sede di direzione effettiva, ovvero il luogo in cui sono adottate le principali decisioni gestionali e commerciali necessarie per lo svolgimento dell'attività d'impresa, della sua sede di costituzione o criteri analoghi che rispecchiano le attività economiche reali conformemente alla presente direttiva e alle norme tipo GloBE.
Emendamento 15
Proposta di direttiva
Articolo 4 bis (nuovo)
Articolo 4 bis
Norme antielusione
1.   Ai fini del calcolo dell'imposta integrativa, gli Stati membri non tengono conto di una costruzione o di una serie di costruzioni che, essendo state poste in essere essenzialmente allo scopo di ottenere un vantaggio fiscale che è in contrasto con l'oggetto o la finalità della presente direttiva, non sono genuine, tenuto conto di tutti i fatti e le circostanze pertinenti. Una costruzione può comprendere più di una misura (step) o di una parte.
2.   Ai fini del paragrafo 1, una costruzione o una serie di costruzioni è considerata non genuina quando non è stata posta in essere per valide ragioni commerciali che riflettono attività economiche reali.
3.   Una costruzione o una serie di costruzioni di cui non si tiene conto in conformità al paragrafo 1 è trattata, ai fini del calcolo della base imponibile, facendo riferimento alla sua sostanza economica.
4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 52 al fine di definire norme antielusione più dettagliate, in particolare per tenere conto delle future modifiche delle norme tipo GloBE.
Emendamento 16
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3
3.  Se l'importo dell'imposta integrativa domestica qualificata preso in considerazione nel calcolo dell'imposta integrativa giurisdizionale a norma dell'articolo 26 per l'esercizio fiscale non è stato interamente versato entro i tre esercizi fiscali successivi, l'importo dell'imposta integrativa domestica non versato è aggiunto all'imposta integrativa giurisdizionale calcolata a norma dell'articolo 26, paragrafo 3.
3.  Se l'importo dell'imposta integrativa domestica qualificata preso in considerazione nel calcolo dell'imposta integrativa giurisdizionale a norma dell'articolo 26 per l'esercizio fiscale non è stato interamente versato entro l'esercizio fiscale successivo, l'importo dell'imposta integrativa domestica non versato è aggiunto all'imposta integrativa giurisdizionale calcolata a norma dell'articolo 26, paragrafo 3.
Emendamento 17
Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 8 bis (nuovo)
8 bis.   La Commissione può, mediante atti di esecuzione, specificare ulteriormente il significato dei termini utilizzati nei paragrafi 5 e 6 del presente articolo. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 52 bis.
Emendamento 18
Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 8 ter (nuovo)
8 ter.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 52 per modificare la formula di cui al paragrafo 5 del presente articolo, al fine di tenere conto delle modifiche corrispondenti delle norme tipo GloBE.
Emendamento 19
Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 11 bis (nuovo)
11 bis.   La Commissione può adottare atti delegati conformemente all'articolo 52 al fine di modificare una delle definizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo o di modificare una delle voci per le quali sono previsti adeguamenti a norma dei paragrafi 2, 3, 6, 7, 10 e 11 del presente articolo, in particolare per tenere conto delle future modifiche delle norme tipo GloBE.
Emendamento 20
Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis.   La Commissione può, mediante atti di esecuzione, specificare ulteriormente il significato dei termini utilizzati al paragrafo 1 del presente articolo. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 52 bis.
Emendamento 21
Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 7 – comma 1
Una passività fiscale differita non versata o stornata nei cinque esercizi fiscali successivi è recuperata nella misura in cui è stata considerata nell'importo totale dell'aggiustamento fiscale differito di un'entità costitutiva.
Una passività fiscale differita non versata o stornata nei tre esercizi fiscali successivi è recuperata nella misura in cui è stata considerata nell'importo totale dell'aggiustamento fiscale differito di un'entità costitutiva.
Emendamento 22
Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 7 – comma 2
L'importo della passività fiscale differita recuperata determinato per l'esercizio fiscale è considerato come una riduzione dell'imposta rilevante del quinto esercizio fiscale precedente e l'aliquota fiscale effettiva e l'imposta integrativa di tale esercizio fiscale sono ricalcolate conformemente all'articolo 28, paragrafo 1.
L'importo della passività fiscale differita recuperata determinato per l'esercizio fiscale è considerato come una riduzione dell'imposta rilevante del terzo esercizio fiscale precedente e l'aliquota fiscale effettiva e l'imposta integrativa di tale esercizio fiscale sono ricalcolate conformemente all'articolo 28, paragrafo 1.
Emendamento 23
Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 8 bis (nuovo)
8 bis.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 52 per modificare le voci cui si applica un'eccezione al recupero spettante a norma del paragrafo 8, in particolare per tenere conto delle future modifiche delle norme tipo GloBE.
Emendamento 24
Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 9 bis (nuovo)
9 bis.  La Commissione può, mediante atti di esecuzione, specificare ulteriormente il significato dei termini utilizzati nelle definizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 52 bis.
Emendamento 25
Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 5 bis (nuovo)
5 bis.  La Commissione può adottare atti delegati conformemente all'articolo 52 per modificare gli importi di cui al paragrafo 1, in particolare per tener conto delle future modifiche delle norme tipo GloBE.
Emendamento 26
Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 4 – parte introduttiva
4.  Se un unico gruppo multinazionale di imprese si scinde in due o più gruppi (ciascuno un "gruppo scisso"), si ritiene che la soglia dei ricavi consolidati sia raggiunta da ciascun gruppo scisso se presenta:
4.  Se un unico gruppo multinazionale di imprese si scinde in due o più gruppi (ciascuno un "gruppo scisso"), si ritiene che la soglia dei ricavi consolidati sia raggiunta da ciascun gruppo scisso per almeno sei anni dopo la scissione se presenta:
Emendamento 27
Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 1
1.  Al momento della scelta dell'entità costitutiva che presenta la dichiarazione, l'entità costitutiva proprietaria di un'entità d'investimento può applicare un metodo di distribuzione imponibile per quanto riguarda la sua partecipazione nell'entità d'investimento, a condizione che l'entità costitutiva proprietaria non sia un'entità d'investimento e si possa ragionevolmente prevedere che sia soggetta a imposizione sulle distribuzioni dell'entità d'investimento ad un'aliquota d'imposta pari o superiore all'aliquota minima.
1.  Al momento della scelta dell'entità costitutiva che presenta la dichiarazione, l'entità costitutiva proprietaria di un'entità d'investimento o di un'entità di investimento assicurativo può applicare un metodo di distribuzione imponibile per quanto riguarda la sua partecipazione nell'entità d'investimento, a condizione che l'entità costitutiva proprietaria non sia un'entità d'investimento e si possa ragionevolmente prevedere che sia soggetta a imposizione sulle distribuzioni dell'entità d'investimento ad un'aliquota d'imposta pari o superiore all'aliquota minima.
Emendamento 28
Proposta di direttiva
Articolo 42 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)
Se nessuna entità costitutiva è stata nominata da altre entità costitutive del gruppo multinazionale di imprese, l'entità locale designata incaricata di presentare la dichiarazione sulle imposte integrative è la più grande entità del gruppo multinazionale di imprese situata nello stesso Stato membro in termini di ricavi annuali relativi agli ultimi due anni consecutivi.
Emendamento 29
Proposta di direttiva
Articolo 42 – paragrafo 7 bis (nuovo)
7 bis.  Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e in seguito al parere espresso dal Parlamento europeo, adotta le misure necessarie per adempiere agli obblighi dichiarativi previsti dalla presente direttiva e garantisce il necessario scambio di informazioni.
Emendamento 30
Proposta di direttiva
Articolo 47 – paragrafo 1
1.  L'imposta integrativa dovuta da un'entità controllante capogruppo localizzata in uno Stato membro a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, è ridotta a zero nei primi cinque anni della fase iniziale dell'attività internazionale del gruppo multinazionale di imprese, nonostante i requisiti di cui al capo V.
1.  L'imposta integrativa dovuta da un'entità controllante capogruppo localizzata in uno Stato membro a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, è ridotta a zero nei primi tre anni della fase iniziale dell'attività internazionale del gruppo multinazionale di imprese, nonostante i requisiti di cui al capo V.
Emendamento 31
Proposta di direttiva
Articolo 47 – paragrafo 2
2.  Se l'entità controllante capogruppo di un gruppo multinazionale di imprese è localizzata in una giurisdizione di un paese terzo, l'imposta integrativa dovuta da un'entità costitutiva localizzata in uno Stato membro a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, è ridotta a zero nei primi cinque anni della fase iniziale dell'attività internazionale del gruppo multinazionale di imprese, fatti salvi i requisiti di cui al capo V.
2.  Se l'entità controllante capogruppo di un gruppo multinazionale di imprese è localizzata in una giurisdizione di un paese terzo, l'imposta integrativa dovuta da un'entità costitutiva localizzata in uno Stato membro a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, è ridotta a zero nei primi tre anni della fase iniziale dell'attività internazionale del gruppo multinazionale di imprese, fatti salvi i requisiti di cui al capo V.
Emendamento 32
Proposta di direttiva
Articolo 47 – paragrafo 4 – comma 1
Il periodo di cinque esercizi fiscali di cui ai paragrafi 1 e 2 decorre dall'inizio dell'esercizio fiscale in cui il gruppo multinazionale di imprese rientra per la prima volta nell'ambito di applicazione della presente direttiva.
Il periodo di tre esercizi fiscali di cui ai paragrafi 1 e 2 decorre dall'inizio dell'esercizio fiscale in cui il gruppo multinazionale di imprese rientra per la prima volta nell'ambito di applicazione della presente direttiva.
Emendamento 33
Proposta di direttiva
Articolo 47 – paragrafo 4 – comma 2
Per i gruppi multinazionali di imprese che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva al momento della sua entrata in vigore, il periodo di cinque anni di cui al paragrafo 1 decorre dal 1º gennaio 2023.
Per i gruppi multinazionali di imprese che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva al momento della sua entrata in vigore, il periodo di tre anni di cui al paragrafo 1 decorre dal 1º gennaio 2023.
Emendamento 34
Proposta di direttiva
Articolo 47 – paragrafo 4 – comma 3
Per i gruppi multinazionali di imprese che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva al momento della sua entrata in vigore, il periodo di cinque anni di cui al paragrafo 2 decorre dal 1º gennaio 2024.
Per i gruppi multinazionali di imprese che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva al momento della sua entrata in vigore, il periodo di tre anni di cui al paragrafo 2 decorre dal 1º gennaio 2024.
Emendamento 35
Proposta di direttiva
Articolo 50 – paragrafo 1
1.  L'imposta integrativa dovuta da un'entità controllante capogruppo localizzata in uno Stato membro a norma dell'articolo 49 è ridotta a zero nei primi cinque esercizi fiscali a decorrere dal primo giorno dell'esercizio fiscale in cui il gruppo nazionale su larga scala rientra per la prima volta nell'ambito di applicazione della presente direttiva.
1.  L'imposta integrativa dovuta da un'entità controllante capogruppo localizzata in uno Stato membro a norma dell'articolo 49 è ridotta a zero nei primi tre esercizi fiscali a decorrere dal primo giorno dell'esercizio fiscale in cui il gruppo nazionale su larga scala rientra per la prima volta nell'ambito di applicazione della presente direttiva.
Emendamento 36
Proposta di direttiva
Articolo 50 – paragrafo 2
2.  Per i gruppi nazionali su larga scala che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva al momento della sua entrata in vigore, il periodo di cinque anni sopramenzionato decorre dal 1º gennaio 2023.
soppresso
Emendamento 37
Proposta di direttiva
Articolo 52 – paragrafo 2
2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 51, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.
2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 4, all'articolo 13, paragrafo 8 ter, all'articolo 15, paragrafo 11 bis, all'articolo 21, paragrafo 8 bis, all'articolo 29, paragrafo 5 bis, e all'articolo 51, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.
Emendamento 38
Proposta di direttiva
Articolo 52 – paragrafo 3
3.  La delega di potere di cui all'articolo 51, paragrafo 3, può essere revocata dal Consiglio in qualunque momento. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
3.  La delega di potere di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 4, all'articolo 13, paragrafo 8 ter, all'articolo 15, paragrafo 11 bis, all'articolo 21, paragrafo 8 bis, all'articolo 29, paragrafo 5 bis, e all'articolo 51, paragrafo 3, può essere revocata dal Consiglio in qualunque momento. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
Emendamento 39
Proposta di direttiva
Articolo 52 – paragrafo 5
5.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 3, entra in vigore solo se il Consiglio non ha sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato notificato al Consiglio stesso o se, prima della scadenza di tale termine, il Consiglio ha informato la Commissione che non intende sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Consiglio.
5.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4 bis, paragrafo 4, dell'articolo 13, paragrafo 8 ter, dell'articolo 15, paragrafo 11 bis, dell'articolo 21, paragrafo 8 bis, dell'articolo 29, paragrafo 5 bis, e dell'articolo 51, paragrafo 3, entra in vigore solo se il Consiglio non ha sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato notificato al Consiglio stesso o se, prima della scadenza di tale termine, il Consiglio ha informato la Commissione che non intende sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Consiglio.
Emendamento 40
Proposta di direttiva
Articolo 52 bis (nuovo)
Articolo 52 bis
Procedura di comitato
1.  La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Emendamento 41
Proposta di direttiva
Articolo 53
Il Parlamento europeo è informato dell'adozione degli atti delegati da parte della Commissione, di qualsiasi obiezione mossa agli stessi o della revoca della delega di poteri da parte del Consiglio.
Il Parlamento europeo è informato tempestivamente dell'adozione degli atti delegati da parte della Commissione, di qualsiasi obiezione mossa agli stessi o della revoca della delega di poteri da parte del Consiglio.
Emendamento 42
Proposta di direttiva
Articolo 53 bis (nuovo)
Articolo 53 bis
Riesame
Entro... [cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione riesamina l'applicazione della presente direttiva e presenta al Consiglio una relazione sul suo funzionamento. La relazione esamina se sia necessario modificare la presente direttiva alla luce dei cambiamenti e degli sviluppi nel contesto fiscale internazionale, in particolare per quanto riguarda l'attuazione delle norme tipo GloBE al di fuori dell'Unione e lo sviluppo di altri approcci unilaterali all'imposizione minima effettiva dei gruppi multinazionali di imprese. Dovrebbe altresì concentrarsi sul ricorso a esenzioni e deroghe e sul loro impatto sulla coerenza del mercato interno.
La relazione valuta l'impatto della disposizione sull'inclusione del reddito in base alla sostanza, l'attuazione dell'imposta integrativa domestica qualificata facoltativa e il trattamento del regime di imposizione delle distribuzioni sull'efficacia di garantire un livello minimo di imposizione fiscale effettiva.
La relazione esamina l'impatto della direttiva sul gettito fiscale dei paesi meno sviluppati e sul gettito fiscale degli Stati membri dell'UE, sulle decisioni di investimento delle società e sulla competitività dell'Unione nell'economia mondiale. Valuta l'impatto di una riduzione della soglia per i gruppi multinazionali di imprese e le grandi imprese nazionali. Ove opportuno, la relazione è accompagnata da una proposta legislativa.
Emendamento 43
Proposta di direttiva
Articolo 53 ter (nuovo)
Articolo 53 ter
Clausola limitativa
1.  La presente direttiva non pregiudica l'applicazione, da parte degli Stati membri, di disposizioni nazionali o convenzionali intese a salvaguardare un livello di protezione più elevato delle basi imponibili nazionali per l'imposta sulle società che si riferiscono alla norma sulle società controllate estere ai sensi dell'articolo 7 della direttiva (UE) 2016/11641 del Consiglio1 bis, in particolare quando la norma più rigorosa sulle società controllate estere segue le raccomandazioni della relazione finale del 2015 sull'azione 3 del progetto OCSE/G20 sull'erosione della base imponibile e sul trasferimento degli utili.
2.  La presente direttiva non pregiudica l'applicazione delle disposizioni nazionali relative a forme alternative di imposizione minima dei gruppi o delle società nazionali.
_________
1 bis Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (GU L 193 del 19.7.2016, pag. 1);
Ultimo aggiornamento: 30 agosto 2022Note legali - Informativa sulla privacy