Emendamenti(1) del Parlamento europeo, approvati l'8 giugno 2022, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/841 per quanto riguarda l'ambito di applicazione, semplificando le norme di conformità, stabilendo gli obiettivi degli Stati membri per il 2030 e fissando l'impegno di conseguire collettivamente la neutralità climatica entro il 2035 nel settore dell'uso del suolo, della silvicoltura e dell'agricoltura, e il regolamento (UE) 2018/1999 per quanto riguarda il miglioramento del monitoraggio, della comunicazione, della rilevazione dei progressi e della revisione (COM(2021)0554 – C9-0320/2021 – 2021/0201(COD))(2)
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Progetto di risoluzione legislativa
Emendamento
Emendamento 1 Progetto di risoluzione legislativa Visto 4 bis (nuovo)
– visti i principi di sussidiarietà, proporzionalità e solidarietà,
Emendamento 2 Proposta di regolamento Titolo
Proposta di
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica il regolamento (UE) 2018/841 per quanto riguarda l'ambito di applicazione, semplificando le norme di conformità, stabilendo gli obiettivi degli Stati membri per il 2030 e fissando l'impegno di conseguire collettivamente la neutralità climatica entro il 2035 nel settore dell'uso del suolo, della silvicoltura e dell'agricoltura, e il regolamento (UE) 2018/1999 per quanto riguarda il miglioramento del monitoraggio, della comunicazione, della rilevazione dei progressi e della revisione
che modifica il regolamento (UE) 2018/841 semplificando le norme di comunicazione e conformità e stabilendo gli obiettivi degli Stati membri dal 2026 al 2030 nel settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura, e il regolamento (UE) 2018/1999 per quanto riguarda il miglioramento del monitoraggio, della comunicazione, della rilevazione dei progressi e della revisione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 1
(1) L'accordo di Parigi, adottato nel dicembre 2015 nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), è entrato in vigore nel novembre 2016 ("accordo di Parigi")36. Le parti hanno convenuto di mantenere l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire l'azione volta a limitare tale aumento a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali.
(1) L'accordo di Parigi, adottato nel dicembre 2015 nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), è entrato in vigore nel novembre 2016 ("accordo di Parigi")36. Le parti hanno convenuto di mantenere l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire l'azione volta a limitare tale aumento a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali. Con l'adozione del patto di Glasgow per il clima, le parti dell'accordo di Parigi hanno riconosciuto che limitare l'aumento della temperatura media mondiale a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali ridurrebbe in misura significativa i rischi e l'impatto dei cambiamenti climatici, e si sono impegnate a rafforzare i loro obiettivi per il 2030 entro la fine del 2022 nell'ottica di colmare il divario in termini di ambizioni, in linea con i risultati del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC). Ciò dovrebbe essere realizzato in maniera equa e in modo da riflettere il principio delle responsabilità comuni ma differenziate e delle rispettive capacità, alla luce delle diverse circostanze nazionali. La revisione del regolamento sull'uso del suolo, il cambiamento di uso del suolo e la silvicoltura (LULUCF) rappresenta un'opportunità unica per contribuire a rafforzare l'azione dell'Unione per il clima prima della 27a sessione della conferenza delle parti (COP 27) dell'UNFCCC in Egitto.
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36 Accordo di Parigi (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4).
36 Accordo di Parigi (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4).
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 1 bis (nuovo)
(1 bis) Le azioni e le politiche dell'Unione sono state finora insufficienti per arrestare la perdita di biodiversità e conseguire gli obiettivi di Aichi in materia di biodiversità per il 2020. Nella relazione "L'ambiente in Europa – Stato e prospettive nel 2020: conoscenze per la transizione verso un'Europa sostenibile", l'Agenzia europea dell'ambiente osserva che l'Europa continua a perdere biodiversità a un ritmo allarmante e molti obiettivi politici concordati non saranno raggiunti. Dalle valutazioni relative alle specie e agli habitat protetti ai sensi della direttiva Habitat emerge uno stato di conservazione prevalentemente insoddisfacente per il 60 % delle specie e per il 77 % degli habitat1 bis.Secondo una relazione del 2021 a cura del Centro comune di ricerca, rimangono solamente 4,9 milioni di ettari di foreste primarie e antiche in Europa – essenziali per preservare la biodiversità e mitigare i cambiamenti climatici – pari al 3 % soltanto della superficie forestale totale dell'Unione e all'1,2 % della sua massa terrestre1 ter.
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1bisAEA, "L'ambiente in Europa – Stato e prospettive nel 2020", pag. 74.
1terBarredo, J., Brailescu, C., Teller, A., Sabatini, F.M., Mauri, A. e Janouskova, K., Mapping and assessment of primary and old-growth forests in Europe (Mappatura e valutazione delle foreste primarie e antiche in Europa), EUR 30661 EN, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2021.
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 1 ter (nuovo)
(1 ter) Benché la copertura arborea stia aumentando, la capacità delle foreste dell'Unione di eliminare il carbonio è in netto calo dal 2015 e questa tendenza è destinata a continuare. Fino al 2015 il settore del suolo dell'Unione era in grado di assorbire circa il 7 % delle emissioni totali dell'UE (circa 300 Mt di CO2 equivalente)1 bis. Secondo l'Agenzia europea dell'ambiente (AEA)1 ter, entro il 2030 lo stesso settore assorbirà il 40 % in meno di CO2 equivalente (con un calo nel 2030 a 185 Mt)1 quater. Questa recente diminuzione del carbonio stoccato è in parte dovuta a un aumento degli abbattimenti. Inoltre, i cambiamenti climatici potrebbero ridurre il potenziale di stoccaggio del carbonio delle foreste europee di 180 Mt di CO2 su base annua dal 2021 al 2030 a causa di perturbazioni, diminuendo così di oltre il 50 % i pozzi forestali netti previsti1 quinquies.
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1bisRelazione dell'AEA n. 6/2019.
1terAEA, Total greenhouse gas emission trends and projections in Europe (Tendenze e proiezioni relative alle emissioni totali di gas a effetto serra in Europa) (https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/greenhouse-gas-emission-trends-6/assessment-3).
1quaterAEA, Total greenhouse gas emission trends and projections in Europe (Tendenze e proiezioni relative alle emissioni totali di gas a effetto serra in Europa) (https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/greenhouse-gas-emission-trends-6/assessment-3).
1 quinquiesSeidl, R.; Schelhaas, M.-J.; Rammer, W.; Verkerk, P. J. (2014): Increasing forest disturbances in Europe and their impact on carbon storage (Aumento delle perturbazioni forestali in Europa e relativo impatto sullo stoccaggio di carbonio). In: nature climate change 4 (9), pagg. 806–810. DOI: 10.1038/nclimate2318.
Emendamento 6 Proposta di regolamento Considerando 1 quater (nuovo)
(1 quater) Nella sua comunicazione dell'11 dicembre 2019 sul Green Deal europeo, la Commissione delinea una nuova strategia quale primo passo verso la trasformazione dell'Unione in un'economia sostenibile a livello ambientale, neutra dal punto di vista delle emissioni di carbonio, libera da sostanze tossiche e completamente circolare, nel rispetto dei limiti del pianeta, entro il 2050. Il Green Deal europeo mira altresì a rafforzare gli sforzi compiuti a livello mondiale per attuare l'approccio "One Health", che riconosce il legame intrinseco tra la salute umana, la salute animale e un ambiente sano e resiliente, nonché a contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'accordo di Parigi e della convenzione sulla diversità biologica come pure degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.
Emendamento 7 Proposta di regolamento Considerando 1 quinquies (nuovo)
(1 quinquies) La relazione speciale in materia di oceani e criosfera nell'era dei cambiamenti climatici, a cura del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico, ha riscontrato che gli oceani svolgono un ruolo fondamentale nell'assorbimento e nella ridistribuzione del biossido di carbonio (CO2) di origine naturale e antropica e del calore, nonché nel sostegno agli ecosistemi.
Emendamento 8 Proposta di regolamento Considerando 2
(2) Affrontare le sfide climatiche e ambientali e conseguire gli obiettivi dell'accordo di Parigi sono gli elementi centrali della comunicazione "Il Green Deal europeo", adottata dalla Commissione l'11dicembre201928. La necessità e il valore del Green Deal europeo non hanno fatto che aumentare alla luce dei gravi effetti della pandemia di COVID-19 sulla salute e sul benessere economico dei cittadini dell'Unione.
(2) Adottare un approccio olistico per affrontare le sfide climatiche e ambientali e conseguire gli obiettivi dell'accordo di Parigi in modo equo e inclusivo, senza lasciare indietro nessuno, sono gli elementi centrali della comunicazione "Il Green Deal europeo" adottata dalla Commissione l'11 dicembre 201928. È pertanto necessario garantire che le misure adottate per conseguire gli obiettivi del presente regolamento tengano conto del principio "non arrecare un danno significativo" e delle garanzie minime di salvaguardia ai sensi degli articoli 17 e 18 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento e del Consiglio, tenendo altresì presenti i principi sanciti dal pilastro europeo dei diritti sociali. La necessità e il valore del Green Deal europeo, come pure l'esigenza di garantirne un'attuazione sostenibile, non hanno fatto che aumentare alla luce dei gravi effetti della pandemia di COVID-19 sulla salute, sulla coesione sociale e sul benessere dei cittadini dell'Unione.
28bis Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).
Emendamento 9 Proposta di regolamento Considerando 2 bis (nuovo)
(2 bis) La comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020 dal titolo "Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 – Riportare la natura nella nostra vita" rafforza l'ambizione dell'Unione in merito alla tutela e al ripristino della biodiversità e al buon funzionamento degli ecosistemi. Prove scientifiche, relazioni e raccomandazioni in materia di zoonosi e pandemie, tra cui la relazione risultante dal seminario dell'IPBES sulla perdita di biodiversità e sulle pandemie e la relazione del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente del 6 luglio 2020 dal titolo "Preventing the next pandemic – Zoonotic diseases and how to break the chain of transmission" (Prevenire la prossima pandemia – malattie zoonotiche e come interrompere la catena di trasmissione), hanno dimostrato l'importanza di arrestare la perdita di biodiversità e di applicare in maniera completa il principio "One Health" nell'elaborazione delle politiche, rispecchiando l'interconnessione tra la salute umana, gli animali e l'ambiente e la necessità urgente di profondi cambiamenti in tutta la società.
Emendamento 10 Proposta di regolamento Considerando 2 ter (nuovo)
(2 ter) L'8º programma di azione per l'ambiente mira ad accelerare la transizione verde verso un'economia circolare climaticamente neutra, sostenibile, non tossica, efficiente sotto il profilo delle risorse, basata sulle energie rinnovabili, resiliente e competitiva in modo giusto, equo e inclusivo, nonché a proteggere, ripristinare e migliorare lo stato dell'ambiente, anche, tra l'altro, bloccando e invertendo la perdita di biodiversità. Esso riconosce che un ambiente sano è alla base del benessere di tutte le persone, un ambiente in cui la biodiversità è conservata e gli ecosistemi prosperano e la natura è protetta e ripristinata, conducendo a una maggiore resilienza ai cambiamenti climatici, alle catastrofi meteorologiche e legate al clima e ad altri rischi ambientali.
Emendamento 11 Proposta di regolamento Considerando 2 quater (nuovo)
(2 quater) Il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente e il Forum globale sull'ambiente dell'OCSE hanno sottolineato che i cambiamenti ambientali hanno un impatto specifico di genere. I ruoli differenziati per genere causano anche vulnerabilità differenti di donne e uomini agli effetti dei cambiamenti climatici e gli impatti di questi ultimi acuiscono le disparità di genere. L'8° programma di azione per l'ambiente definisce l'integrazione di genere in tutte le politiche climatiche e ambientali, anche attraverso l'inserimento di una prospettiva di genere in tutte le fasi del processo di elaborazione delle politiche, quale condizione indispensabile e favorevole per il conseguimento degli obiettivi prioritari del programma, richiedendo l'impegno della Commissione, degli Stati membri, delle autorità regionali e locali e dei portatori di interessi, ove opportuno.
Emendamento 12 Proposta di regolamento Considerando 3
(3) Nell'impegno di riduzione previsto, determinato a livello nazionale, presentato al segretariato dell'UNFCCC il 17 dicembre 2020, l'Unione si è impegnata a ridurre entro il 2030 le emissioni nette di gas a effetto serra della sua intera economia di almeno il55 % rispetto ai livelli del 199029.
(3) Nell'impegno di riduzione previsto, determinato a livello nazionale, presentato al segretariato dell'UNFCCC il 17dicembre2020, l'Unione si è impegnata a ridurre entro il 2030 le emissioni nette di gas a effetto serra della sua intera economia di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 199029, mentre il Parlamento europeo ha chiesto di ridurre entro il 2030 le emissioni lorde di gas a effetto serra in tutti i settori dell'economia dell'Unione di almeno il 60 % rispetto ai livelli del 1990.
Emendamento 13 Proposta di regolamento Considerando 3 bis (nuovo)
(3 bis) Ridurre le emissioni di metano è fondamentale per il conseguimento dell'obiettivo dell'accordo di Parigi di limitare l'aumento della temperatura globale a 1,5°C entro la fine del secolo. Secondo una relazione del 2021 del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP), un'azione tempestiva tesa ad abbattere le emissioni di metano potrebbe ridurre di 0,3 °C l'aumento della temperatura globale entro il 2045. Per l'Unione è dunque urgentemente necessario adottare un obiettivo di riduzione e misure di accompagnamento vincolanti per ridurre rapidamente le emissioni di metano provenienti da tutte le fonti, comprese quelle biogeniche.
Emendamento 14 Proposta di regolamento Considerando 4
(4) Nel regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio30, l'Unione ha sancito nella legislazione l'obiettivo della neutralità climatica in tutti i settori dell'economia entro il 2050. Tale regolamento stabilisce inoltre l'impegno vincolante dell'Unione a ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030. Si prevede che tutti i settori dell'economia contribuiranno al raggiungimento di tale obiettivo, compresi il settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura. Il contributo degli assorbimenti netti all'obiettivo climatico dell'Unione per il 2030 è limitato a 225 milioni di tonnellate di CO2 equivalente. Nel contesto del regolamento (UE) 2021/1119, la Commissione ha ribadito in una corrispondente dichiarazione la sua intenzione di proporre una revisione del regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio31, in linea con l'ambizione di aumentare l'assorbimento netto di carbonio portandolo a livelli superiori a300 milioni di tonnellate di CO2 equivalente nel settore dell'uso del uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura, entro il 2030.
(4) Nel regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio30, l'Unione ha sancito nella legislazione l'obiettivo di raggiungere un equilibrio tra le emissioni antropogeniche dalle fonti e gli assorbimenti dai pozzi dei gas a effetto serra all'interno dell'Unione in tutti i settori dell'economia al più tardi entro il 2050, e di conseguire successivamente emissioni negative. Tale regolamento stabilisce inoltre l'impegno vincolante dell'Unione a ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030. Si prevede che tutti i settori dell'economia contribuiranno al raggiungimento di tale obiettivo, compreso il settore LULUCF. Al finedi garantire che vengano profusi sforzi dimitigazione sufficienti fino al 2030, il contributo degli assorbimenti netti all'obiettivo climatico dell'Unione per il 2030 è limitato a 225 milioni di tonnellate di CO2 equivalente.
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30 Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).
30 Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).
31 Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1).
Emendamento 15 Proposta di regolamento Considerando 4 bis (nuovo)
(4 bis) Sin dall'inizio del periodo di riferimento, ossia il 1990, il settore LULUCF costituisce un importante pozzo di assorbimento del carbonio. Dal 1990 a questa parte, nell'Unione la sola silvicoltura ha sequestrato circa 400 milioni di tonnellate di CO2 equivalente all'anno.
Emendamento 16 Proposta di regolamento Considerando 4 ter (nuovo)
(4 ter) La costruzione di nuove infrastrutture di trasporto è necessaria per migliorare i collegamenti tra le zone urbane, da un lato, e le zone rurali e remote in tutta l'Unione e tra gli Stati membri, dall'altro. Tuttavia, tale costruzione può, al tempo stesso, contribuire all'artificializzazione dei terreni che, a sua volta, può ridurre la capacità del suolo di assorbire i gas a effetto serra. Tale uso del suolo dovrebbe essere preso in considerazione in termini di potenziale di riduzione delle emissioni e del suo impatto climatico, tenendo conto nel contempo della necessità di mantenere un equilibrio tra la dimensione economica, sociale e ambientale. È opportuno incoraggiare gli Stati membri a garantire che la pianificazione, l'autorizzazione e la realizzazione delle infrastrutture dei trasporti e del turismo contribuiscano al conseguimento sostenibile degli obiettivi del presente regolamento, nonché ad assicurare una buona manutenzione delle infrastrutture esistenti e un uso efficiente del suolo dal punto di vista climatico, in particolare nelle reti di trasporto stradale.
Emendamento 17 Proposta di regolamento Considerando 5
(5) Al fine di contribuire alla maggiore ambizione di ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra da almeno il 40 % ad almenoil 55 % rispetto ai livelli del 1990, è opportuno fissare obiettivi annuali vincolanti per gli assorbimenti netti di gas a effetto serra per ciascuno Stato membro nel settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura nel periodo dal 2026 al 2030 (analogamente alle assegnazioni annuali di emissioni di cui al regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio32), con l'obiettivo di 310 milioni di tonnellate di CO2 equivalente di assorbimenti netti per l'Unione nel suo insieme nel 2030. La metodologia utilizzata per stabilire gli obiettivi nazionali per il 2030 dovrebbe tenere conto delle emissioni e degli assorbimenti medi di gas a effetto serra degli anni 2016, 2017 e 2018, comunicati da ciascuno Stato membro, e riflettere gli attuali risultati in termini di mitigazione del settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura, nonché la quota di ciascuno Stato membro della superficie fondiaria gestita nell'Unione, tenendo conto della capacità dello Stato membro di migliorare le proprie prestazioni nel settore mediante pratiche di gestione del suolo o cambiamenti di uso del suolo che vadano a beneficio del clima e della biodiversità.
(5) Al fine di garantire che il settore LULUCF apporti un contributo sostenibile e prevedibile nel lungo termine all'obiettivo della neutralità climatica dell'UE al più tardi entroil 2050 e alla finalità di raggiungere emissioni negative in seguito, è opportuno fissare obiettivi annuali vincolanti per gli assorbimenti netti di gas a effetto serra per ciascuno Stato membro nel settore LULUCF almeno fino al 2050, partendo con il periodo dal 2026 al 2030 (analogamente alle assegnazioni annuali di emissioni di cui al regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio32), con l'obiettivo intermedio di almeno 310 milioni di tonnellate di CO2 equivalente di assorbimenti netti per l'Unione nel suo insieme nel 2030, conformemente agli obiettivi climatici dell'Unione di cui al regolamento (UE) 2021/1119. La metodologia utilizzata per stabilire gli obiettivi nazionali per il 2030 dovrebbe tenere conto delle emissioni e degli assorbimenti medi di gas a effetto serra degli anni 2016, 2017 e 2018, comunicati da ciascuno Stato membro, e riflettere gli attuali risultati in termini di mitigazione del settore LULUCF, nonché la quota di ciascuno Stato membro della superficie fondiaria gestita nell'Unione, tenendo conto della capacità dello Stato membro di migliorare le proprie prestazioni nel settore mediante pratiche di ripristino e gestione del suolo o cambiamenti di uso del suolo che vadano a beneficio del clima e della biodiversità. Laddove gli Stati membri siano disposti a superare i propri obiettivi, è opportuno incoraggiarli a procedere in tal senso.
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32 Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26).
32 Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26).
Emendamento 18 Proposta di regolamento Considerando 5 bis (nuovo)
(5 bis) La deforestazione e il degrado forestale contribuiscono alla crisi climatica globale in quanto aumentano le emissioni di gas a effetto serra attraverso gli incendi boschivi che li accompagnano e che eliminano definitivamente capaci pozzi di assorbimento del carbonio, diminuiscono la resilienza ai cambiamenti climatici dell'area colpita e ne riducono in modo sostanziale la biodiversità. Fermare e invertire la deforestazione, come hanno ribadito i leader dell'UE in occasione della COP26 di Glasgow, è dunque di importanza vitale nella lotta ai cambiamenti climatici. La proposta della Commissione che vieta l'importazione e l'esportazione di materie prime e prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale (COM(2021)0366) costituisce pertanto un incentivo importante per rafforzare ulteriormente i proprietari europei di foreste nella gestione forestale sostenibile e nella lotta alla deforestazione.
Emendamento 19 Proposta di regolamento Considerando 5 ter (nuovo)
(5 ter) È opportuno introdurre disposizioni in materia di mappatura e monitoraggio, sia sul campo che mediante telerilevamento, per imporre agli Stati membri di disporre di informazioni geolocalizzate in modo da individuare aree prioritarie che abbiano potenzialità di ripristino e che possano contribuire all'azione per il clima. Inoltre, nel quadro di un miglioramento generale del monitoraggio, della comunicazione e della verifica, i lavori si concentreranno anche sull'armonizzazione e sul perfezionamento delle banche dati di attività e fattori di emissione per migliorare gli inventari dei gas a effetto serra.
Emendamento 20 Proposta di regolamento Considerando 5 quater (nuovo)
(5 quater) Il comparto di carbonio organico nel suolo e quello di carbonio costituito da legno morto, che alimentano di conseguenza in gran parte il serbatoio di carbonio nel suolo, sono particolarmente importanti per alcune categorie di rendicontazione, dal punto di vista sia dell'azione per il clima che della protezione della biodiversità. Esistono prove empiriche per dimostrare che il legno morto, sotto forma di detriti legnosi grossolani, funge da pozzo di assorbimento del carbonio al pari dei prodotti legnosi, contribuendo inoltre alla creazione di un serbatoio terrestre di carbonio nel suolo forestale, che impedisce la mineralizzazione in CO2; entrambi questi meccanismi dovrebbero essere adeguatamente considerati nell'ambito della rendicontazione. Le ricerche confermano ulteriormente i modelli globali segnalati per la distribuzione verticale del carbonio organico nelle superfici boschive per quanto riguarda le foreste europee; secondo tali modelli, il 55-65 % circa del carbonio viene immagazzinato nello strato superiore di 30 cm del suolo, mentre il restante 40 % è stoccato più in profondità, fino a 1 m, in particolare nel caso di suoli organici. Il regolamento dovrebbe essere modificato a tale riguardo.
Emendamento 21 Proposta di regolamento Considerando 6
(6) Gli obiettivi annuali vincolanti per gli assorbimenti netti di gas a effetto serra dovrebbero essere determinati per ciascuno Stato membro secondo una traiettoria lineare. La traiettoria dovrebbe aver inizio nel 2022, sulla media delle emissioni di gas a effetto serra comunicate dallo Stato membro nel 2021, 2022 e 2023, e terminare nel 2030 sull'obiettivo fissato per lo Stato membro in questione. Per gli Stati membri che migliorano la loro metodologia di calcolo delle emissioni e degli assorbimenti, dovrebbe essere introdotto il concetto di "correzione tecnica". All'obiettivo dello Stato membro dovrebbe essere aggiunta una correzione tecnica corrispondente all'effetto del cambiamento di metodologia sugli obiettivi e agli sforzi compiuti dallo Stato membro per conseguirli, al fine di rispettare l'integrità ambientale.
(6) Gli obiettivi annuali vincolanti per gli assorbimenti netti di gas a effetto serra dovrebbero essere determinati per ciascuno Stato membro secondo una traiettoria lineare. La traiettoria dovrebbe aver inizio nel 2022, sulla media delle emissioni di gas a effetto serra comunicate dallo Stato membro nel 2021, 2022 e 2023, e terminare nel 2030 sull'obiettivo fissato per lo Stato membro in questione. Per gli Stati membri che migliorano la loro metodologia di calcolo delle emissioni e degli assorbimenti, dovrebbe essere introdotto il concetto di "correzione tecnica", soggetto a una revisione scientifica indipendente. All'obiettivo dello Stato membro dovrebbe essere aggiunta una correzione tecnica corrispondente all'effetto della migliore accuratezza nella metodologia utilizzata sugli obiettivi e agli sforzi compiuti dallo Stato membro per conseguirli, al fine di rispettare l'integrità ambientale.
Emendamento 22 Proposta di regolamento Considerando 6 bis (nuovo)
(6 bis) Nella relazione di valutazione globale del 2019 sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici, la piattaforma intergovernativa di politica scientifica per la biodiversità e i servizi ecosistemici (IPBES) ha fornito le più recenti evidenze scientifiche sull'erosione mondiale in corso della biodiversità. La perdita di biodiversità accelera i cambiamenti climatici e aggrava sensibilmente la vulnerabilità nei loro confronti. L'11 ottobre 2021 il Consiglio dell'Unione europea ha autorizzato la Commissione ad approvare la dichiarazione di Kunming a nome dell'Unione, la quale si è così impegnata a invertire l'attuale perdita di biodiversità e a garantire che quest'ultima segua un percorso volto al ripristino entro il 2030 al più tardi. Foreste e suoli sani sono estremamente importanti per la biodiversità ma anche per la purificazione di acqua e aria, il sequestro e lo stoccaggio di carbonio e la fornitura di prodotti legnosi durevoli ottenuti in modo sostenibile. La nuova strategia forestale dell'UE per il 2030 e la strategia dell'UE per il suolo per il 2030 hanno entrambe riconosciuto la necessità di tutelare e migliorare la qualità delle foreste e degli ecosistemi del suolo nell'Unione e di incoraggiare pratiche di gestione sostenibile rafforzate che possano migliorare il sequestro del carbonio e potenziare la resilienza delle foreste e dei suoli alla luce della crisi legata al clima e alla biodiversità.
Emendamento 23 Proposta di regolamento Considerando 7
(7) La comunicazione del 17 settembre 2020, incentrata sull'intensificare l'ambizione climatica dell'Europa per il 203033, suggeriva di combinare le emissioni di gas a effetto serra dell'agricoltura diverse dalla CO2 con gli assorbimenti netti del settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura, creando così un settore del suolo regolato da nuove norme. Questa combinazione può promuovere sinergie tra le azioni di mitigazione incentrate sul suolo e consentire una definizione e un'attuazione più integrate delle politiche a livello nazionale e dell'Unione. A tal fine, è opportuno rafforzare l'obbligo per gli Stati membri di presentare piani di mitigazione integrati per il settore del suolo.
(7) La comunicazione del 17 settembre 2020, incentrata sull'intensificare l'ambizione climatica dell'Europa per il 203033, suggeriva diversi percorsi e opzioni strategiche per raggiungere l'obiettivo climatico più ambizioso dell'Unione per il 2030. Poneva in evidenza che il conseguimento della neutralità climatica richiederà un considerevole potenziamento dell'azione dell'Unione in tutti i settori dell'economia. I progressi compiuti in un settore non dovrebbero compensare la mancanza di progressi in altri settori. La priorità dovrebbe essere quella di fermare il rilascio di emissioni fossili. Inoltre, gli assorbimenti di gas a effetto serra attraverso i pozzi naturali di assorbimento del carbonio sono fragili e potenzialmente reversibili, il che determina una maggiore incertezza nella misurazione delle emissioni e degli assorbimenti nel settore del suolo rispetto ad altri settori. Il rischio di inversione degli assorbimenti attraverso i pozzi naturali di assorbimento del carbonio è ulteriormente aggravato dai cambiamenti climatici. La scienza sul clima mostra anche che la risposta ai cambiamenti climatici in relazione alle emissioni e agli assorbimenti è asimmetrica, il che significa che una tonnellata di gas a effetto serra emessa nell'atmosfera non può essere paragonata a una tonnellata di gas a effetto serra assorbita33 bis. Sussistono altresì differenze tra i gas a effetto serra di breve durata, come il metano, e il biossido di carbonio che può rimanere nell'atmosfera fino a 1 000 anni. Pertanto, l'obiettivo di potenziare gli assorbimenti dai pozzi naturali di assorbimento del carbonio dovrebbe essere perseguito in maniera rigorosamente distinta dall'obiettivo di ridurre rapidamente e drasticamente le emissioni di gas a effetto serra generate da altri settori, tra cui le emissioni agricole diverse dalla CO2.
33bis Zickfeld K., Azevedo D., Mathesius S. et al. Asymmetry in the climate–carbon cycle response to positive and negative CO2 emissions (Asimmetria nella risposta del ciclo clima-carbonio alle emissioni positive e negative di CO2). Nature Climate Change 11, pagg. 613-617 (2021).
Emendamento 24 Proposta di regolamento Considerando 8
(8) Il settore del suolo potrebbe raggiungere rapidamente, entro il 2035, la neutralità climatica con efficienza di costo, determinando in seguito assorbimenti superiori alle sue emissioni di gas serra. L'impegno collettivo, a livello dell'UE, di conseguire la neutralità climatica nel settore del suolo nel 2035 può fornire la necessaria certezza di pianificazione per stimolare nel breve termine l'azione di mitigazione incentrata sul suolo, considerando che possono essere necessari molti anni perché l'azione produca i risultati di mitigazione auspicati. Inoltre, si prevede che il settore del suolo diventerà il settore più ampio nel profilo dei flussi di gas a effetto serra dell'UE nel 2050. Èquindi particolarmente importante ancorarlo a una traiettoria in grado di conseguire efficacemente l'azzeramento delle emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2050. Entro la metà del 2024 gli Stati membri dovrebbero presentare i loro piani nazionali integrati aggiornati per l'energia e il clima conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio34. I piani dovrebbero includere misure pertinenti che consentano a ciascuno Stato membro di contribuire nel modo migliore all'obiettivo collettivo della neutralità climatica nel settore del suolo a livello dell'UE nel 2035. Sulla base di tali piani, la Commissione dovrebbe proporre obiettivi nazionali, che assicurino che le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra a livello dell'Unione nel settore dell'uso del suolo, suolo, dei cambiamenti di uso del suolo e della silvicoltura, e le emissioni provenienti dai settori agricoli che producono emissioni diverse dalla CO2 siano almeno bilanciate entro il 2035. Contrariamente all'obiettivo di neutralità climatica a livello dell'UE per il settore del suolo entro il 2035, gli obiettivi nazionali saranno vincolanti e applicabili per ciascuno Stato membro.
(8) Si prevede che il settore del suolo diventerà il settore più ampio nel profilo dei flussi di gas a effetto serra dell'UE nel 2050. Le previsioni indicano inoltre che i settori inerenti al pilastro del suolo contribuiranno diversamente all'obiettivo della neutralità climatica. Nello specifico, le terre coltivate, i pascoli e le zone umide sono attualmente responsabili di emissioni nette di gas a effetto serra, ma possono diventare una fonte di assorbimento netto di gas a effetto serra, in particolare attraverso il potenziamento dell'agroforestazione, dell'agricoltura biologica e del ripristino di zone umide e torbiere. È quindi particolarmente importante ancorare ciascun settore a una traiettoria in grado di conseguire efficacemente l'azzeramento delle emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2050. Entro la metà del 2024 gli Stati membri dovrebbero presentare i loro piani nazionali integrati aggiornati per l'energia e il clima conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio34. I piani dovrebbero includere misure pertinenti che consentano a ciascuno Stato membro di contribuire nel modo migliore all'intento di garantire un equo contributo di tutti verso tale obiettivo. Sulla base di tali piani, e dopo aver tenuto conto delle raccomandazioni fornite dal comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici e del bilancio per i gas a effetto serra dell'Unione previsto nel regolamento (UE) 2021/1119, la Commissione dovrebbe proporre obiettivi e misure specifici per garantire un'equa condivisione degli oneri tra tutti i settori del suoloe gli Stati membri.
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34 Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).
34 Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).
Emendamento 25 Proposta di regolamento Considerando 8 bis (nuovo)
(8 bis) Le torbiere rappresentano la maggior riserva terrestre di carbonio organico ma, se si essiccano, potrebbero diventare una potenziale fonte di gas a effetto serra, alimentando la crisi climatica. A livello globale, le torbiere drenate emettono ogni anno circa 2 Gt di biossido di carbonio, corrispondenti al 5 % circa delle emissioni antropogeniche. Pertanto, il miglioramento della gestione e della tutela delle torbiere dovrebbe essere considerato prioritario per aumentare l'assorbimento dei gas a effetto serra e contribuire in tal modo alla mitigazione dei cambiamenti climatici, nonché alla protezione della biodiversità e del suolo dall'erosione.
Emendamento 26 Proposta di regolamento Considerando 8 ter (nuovo)
(8 ter) Le foreste offrono importanti vantaggi per la biodiversità, la stabilizzazione del suolo, la purificazione di aria e acqua, il sequestro e lo stoccaggio di carbonio e, potenzialmente, la fornitura di prodotti legnosi di lunga durata. Tuttavia, la natura e la funzione delle foreste è estremamente variabile in tutta l'Unione, in particolare da nord, dove la produzione di legname è più diffusa, a sud, dove la conservazione del suolo è una priorità e altri tipi specifici di foreste multifunzionali, come la foresta mediterranea o dehesa, hanno spesso bisogno di specifiche misure di conservazione ed ecologiche e lunghi periodi di tempo per l'assorbimento della CO2 da parte dei pozzi. Tali foreste mediterranee sono più vulnerabili ai cambiamenti climatici a causa di impatti diretti, come la siccità o il deperimento delle foreste indotto dalla temperatura o l'evoluzione dell'aridità. In tale contesto, un indice di aridità dovrebbe essere utilizzato come uno degli strumenti necessari per rafforzare la resilienza delle foreste dell'Unione.
Emendamento 27 Proposta di regolamento Considerando 8 quater (nuovo)
(8 quater) Nell'attuazione del presente regolamento occorre tenere conto dell'articolo 349 TFUE, che riconosce la particolare vulnerabilità delle regioni ultraperiferiche per via della loro superficie ridotta, dell'insularità, della lontananza dalle regioni continentali, della topografia e del clima difficili e della dipendenza economica da un modesto numero di prodotti, fattori che limitano fortemente il loro sviluppo e generano notevoli costi aggiuntivi in molti ambiti, segnatamente in quello dei trasporti. Gli sforzi e gli obiettivi per la riduzione dei gas a effetto serra, definiti per gli Stati membri comprendenti regioni ultraperiferiche (Portogallo, Spagna e Francia), dovrebbero essere adattati alla difficile realtà di queste regioni, bilanciando gli obiettivi ambientali con gli elevati costi sociali e considerando che circa l'80 % della biodiversità dell'Unione è presente in tali regioni. Tali Stati membri dovrebbero pertanto coinvolgere le autorità delle regioni ultraperiferiche nell'elaborazione dei rispettivi piani nazionali per l'energia e il clima, garantendo una transizione giusta.
Emendamento 28 Proposta di regolamento Considerando 10
(10) Per aumentare l'assorbimento dei gas serra i singoli agricoltori o gestori forestali necessitano di incentivi diretti per immagazzinare più carbonio nei suoli e nelle foreste di cui si occupano. Fino al 2030 si devono sempre più diffondere nuovi modelli imprenditoriali basati su incentivi per il sequestro del carbonio nei suoli agricoli e sulla certificazione degli assorbimenti di carbonio. Si tratta di incentivi e modelli imprenditoriali che miglioreranno la mitigazione dei cambiamenti climatici nella bioeconomia, anche attraverso l'uso di prodotti legnosi durevoli, nel pieno rispetto dei principi ecologici che promuovono la biodiversità e l'economia circolare. Pertanto, oltre ai prodotti legnosi, dovrebbero essere introdotte nuove categorie di prodotti di stoccaggio del carbonio. I modelli imprenditoriali emergenti, e le pratiche agricole e di gestione del suolo che aumentano l'assorbimento contribuiscono a uno sviluppo territoriale equilibrato e alla crescita economica nelle zone rurali. Creano inoltre opportunità di nuovi posti di lavoro e forniscono incentivi per una formazione, riqualificazione e perfezionamento professionale pertinente.
(10) Per aumentare l'assorbimento dei gas serra i singoli agricoltori, proprietari terrieri e di foreste o gestori forestali dovrebbero essere incoraggiati a immagazzinare più carbonio nei suoli e nelle foreste di cui si occupano, dando priorità agli approcci basati sugli ecosistemi e alle pratiche rispettose della biodiversità, come le pratiche forestali vicine alla natura, la proforestazione, il ripristino degli stock di carbonio nelle foreste, l'espansione della copertura agroforestale, il sequestro del carbonio nel suolo e il ripristino delle zone umide, nonché altre soluzioni innovative. Si tratta di incentivi che dovrebbero altresì migliorare la mitigazione dei cambiamenti climatici e la riduzione complessiva delle emissioni in tutti i settoriconcernenti la bioeconomia, anche attraverso l'uso di prodotti legnosi durevoli, nel pieno rispetto dei principi ecologici che promuovono la biodiversità e l'economia circolare. I prodotti legnosi di lunga durata ottenuti in modo sostenibile e i prodotti di stoccaggio del carbonio a base biologica possono contribuire alla bioeconomia circolare fungendo da sostituti delle opzioni a base fossile, tuttavia il potenziale riguardo a tali prodotti in termini di stoccaggio del carbonio è determinato dalla loro durata di vita. Il vantaggio di utilizzare il legno per sostituire energie concorrenti o materiali con un'impronta di carbonio più elevata dipende anche dai metodi di raccolta, dal trasporto e dalla trasformazione. Pertanto, potrebbero essere introdotte nuove categorie di prodotti di stoccaggio del carbonio solo se questi sono di lunga durata,hanno un effetto positivo netto di sequestro del carbonio sulla base di una valutazione del ciclo di vita che comprenda altresì l'impatto sull'uso del suolo e sul cambiamento dell'uso del suolo associato all'aumento della raccolta, e a condizione che i dati disponibili siano basati sulla scienza, trasparenti e verificabili. La Commissione deve tenere conto della necessità che il ciclo di vita di tali prodotti non arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852.
Emendamento 29 Proposta di regolamento Considerando 10 bis (nuovo)
(10 bis) I finanziamenti pubblici nel quadro della politica agricola comune (PAC) e di altri programmi dell'Unione possono già sostenere gli approcci basati sul sequestro di carbonio e sul rispetto della biodiversità nelle foreste e nei terreni agricoli. Per fornire il sostegno finanziario necessario e su misura ai proprietari o gestori di terreni e foreste al fine di conseguire gli obiettivi LULUCF più ambiziosi, è necessario mobilitare i piani strategici della PAC e altre fonti di finanziamento pubbliche o private.
Emendamento 30 Proposta di regolamento Considerando 10 ter (nuovo)
(10 ter) Al fine di garantire un progresso continuo verso il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento, gli Stati membri che non rispettano i propri obiettivi annuali per due anni consecutivi dovrebbero rivedere i loro piani nazionali per l'energia e il clima e la strategia nel lungo termine per garantire che vengano adottate misure aggiuntive per incrementare tutti i pozzi e serbatoi e per ridurre la vulnerabilità del terreno alle perturbazioni naturali.
Emendamento 31 Proposta di regolamento Considerando 10 quater (nuovo)
(10 quater) Al fine di preservare e rafforzare la coerenza sociale, il Green Deal europeo deve essere attuato in modo economicamente sostenibile e socialmente sensibile così da garantire una transizione equa e giusta che non lasci indietro nessuno e promuova la parità di genere. Il maggior livello di ambizione nei settori dell'uso del suolo e della silvicoltura può comportare conseguenze sociali, occupazionali ed economiche. Può inoltre creare opportunità relative a nuovi posti di lavoro di qualità e fornire incentivi per una formazione, riqualificazione e perfezionamento professionale pertinente. È dunque importante anticipare l'impatto delle politiche sui posti di lavoro e i relativi risultati con valutazioni d'impatto sull'occupazione, come stabilito ad esempio attraverso la guida di riferimento dell'ILO per la valutazione d'impatto sull'occupazione, nonché garantire una transizione giusta per i settori dell'uso del suolo e della silvicoltura affinché diventino più sostenibili, con il pieno coinvolgimento delle parti sociali e delle pertinenti organizzazioni della società civile, sia nella fase di pianificazione che in quella di attuazione, a beneficio dei gestori forestali e del territorio, degli agricoltori, dei lavoratori, dell'ambiente e più in generale della società. Le politiche nazionali dovrebbero tenere debitamente conto di tali aspetti.
Emendamento 32 Proposta di regolamento Considerando 10 quinquies (nuovo)
(10 quinquies) Il potenziale per lo stoccaggio del carbonio nei prodotti legnosi è determinato dalla loro durata, che può variare da qualche giorno per un volantino fino a decenni o persino centinaia di anni per una costruzione in legno. Benché un prodotto legnoso rappresenti di fatto una riserva di carbonio, il vantaggio effettivo derivante dall'abbattimento di un albero dipende dalla durata di vita del prodotto ottenuto, che deve essere confrontata con quella che avrebbe avuto il legno nell'ecosistema se l'albero non fosse stato abbattuto.
Emendamento 33 Proposta di regolamento Considerando 10 sexies (nuovo)
(10 sexies) La definizione di paludicoltura dovrebbe essere ulteriormente discussa per effettuare una rapida transizione verso attività agricole più rispettose del clima su suoli organici, arrestare il drenaggio e ripristinare il livello idrico naturale.
Emendamento 34 Proposta di regolamento Considerando 10 septies (nuovo)
(10 septies) In linea con l'obiettivo dell'Unione di un'occupazione netta di terreno pari a zero entro il 2050, si dovrebbe evitare la conversione di terreni naturali e agricoli in zone edificate. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero introdurre nei loro piani regolatori misure intese a compensare qualsiasi riduzione dei terreni derivante dall'urbanizzazione.
Emendamento 35 Proposta di regolamento Considerando 11
(11) Tenuto conto delle specificità del settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura in ciascuno Stato membro, nonché del fatto che gli Stati membri devono aumentare le loro prestazioni per conseguire gli obiettivi nazionali vincolanti, una serie di flessibilità dovrebbero rimanere a disposizione degli Stati membri, comprese le eccedenze che possono essere oggetto di scambio e l'estensione delle flessibilità specifiche per le foreste, pur nel rispetto dell'integrità ambientale degli obiettivi.
(11) Tenuto conto delle specificità del settore LULUCF in ciascuno Stato membro, nonché del fatto che gli Stati membri devono aumentare le loro prestazioni per conseguire gli obiettivi nazionali vincolanti, una serie di flessibilità dovrebbero rimanere a disposizione degli Stati membri, comprese le eccedenze che possono essere oggetto di scambio a un prezzo minimo e l'estensione delle flessibilità specifiche per le foreste, pur nel rispetto dell'integrità ambientale degli obiettivi.
Emendamento 36 Proposta di regolamento Considerando 12
(12) La soppressione delle attuali norme contabili dopo il 2025 rende necessaria l'introduzione di disposizioni alternative per le perturbazioni naturali, quali incendi, parassiti e tempeste, al fine di affrontare le incertezze dovute ai processi naturali o ai cambiamenti climatici nel settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura. Nel 2032 gli Stati membri dovrebbero poter disporre di un meccanismo di flessibilità connesso alle perturbazioni naturali, a condizione che abbiano esaurito tutte le altre flessibilità a loro disposizione, che mettano in atto misure adeguate per ridurre la vulnerabilità dei loro terreni a tali perturbazioni e che sia portato a termine il conseguimento da parte dell'Unione dell'obiettivo per il 2030 per il settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura.
(12) La soppressione delle attuali norme contabili dopo il 2025 rende necessaria l'introduzione di disposizioni alternative per le perturbazioni naturali, quali incendi, parassiti e tempeste, al fine di affrontare le incertezze dovute ai processi naturali o alle perturbazioni dell'ecosistema determinate dai cambiamenti climatici nel settore LULUCF, a fronte dell'impossibilità di prevedere o evitare tali fenomeni, in particolare mediante l'attuazione di misure di adattamento. Nel 2032 gli Stati membri dovrebbero poter disporre di un meccanismo di flessibilità connesso alle perturbazioni naturali, a condizione che abbiano esaurito tutte le altre flessibilità a loro disposizione e abbiano dimostrato che l'eccedenza rimanente sia direttamente collegata all'impatto delle perturbazioni naturali o delle perturbazioni dell'ecosistema determinate dai cambiamenti climatici, che mettano in atto misure adeguate per aumentare i pozzi naturali di assorbimento del carbonio in modo tale da contribuire a valorizzare la biodiversità, abbiano ridotto la vulnerabilità dei loro terreni a tali perturbazioni, e che sia portato a termine il conseguimento da parte dell'Unione dell'obiettivo per il 2030 per il settore LULUCF.
Emendamento 37 Proposta di regolamento Considerando 13
(13) Insieme alla fissazione di obiettivi nazionali annuali vincolanti per l'assorbimento dei gas a effetto serra sulla base delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra comunicati a partire dal 2026, è opportuno stabilire norme per il rispetto degli obiettivi. Dovrebbero applicarsi, mutatis mutandis, i principi di cui al regolamento (UE) 2018/842, con una sanzione per inadempienza calcolata nel modo seguente: il 108 % del divario tra l'obiettivo assegnato e gli assorbimenti netti comunicati nell'anno in questione sarà aggiunto alla quantità di emissioni di gas a effetto serra comunicata nell'anno successivo dallo Stato membro.
(13) Insieme alla fissazione di obiettivi nazionali annuali vincolanti per l'assorbimento dei gas a effetto serra sulla base delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra comunicati a partire dal 2026, è opportuno stabilire norme per il rispetto degli obiettivi. Dovrebbero applicarsi, mutatis mutandis, i principi di cui al regolamento (UE) 2018/842, con una sanzione per inadempienza calcolata nel modo seguente: il 108 % del divario tra l'obiettivo assegnato e gli assorbimenti netti comunicati nell'anno in questione sarà aggiunto alla quantità di emissioni di gas a effetto serra comunicata nell'anno successivo dallo Stato membro. La Commissione dovrebbe adottare tutte le misure necessarie conformemente ai trattati per garantire il rispetto da parte degli Stati membri delle disposizioni di cui al presente regolamento.
Emendamento 38 Proposta di regolamento Considerando 13 bis (nuovo)
(13 bis) Il controllo pubblico e l'accesso alla giustizia costituiscono una parte essenziale dei valori democratici dell'Unione e uno strumento per salvaguardare lo Stato di diritto. La società civile svolge una funzione essenziale di controllo negli Stati membri e fornisce un sostegno importante per contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Green Deal europeo. Per tutelare i loro diritti e opporsi alle violazioni dell'attuazione del presente regolamento a livello nazionale, gli Stati membri dovrebbero garantire l'accesso alla giustizia ai cittadini e alle organizzazioni non governative. Al fine di garantire che tale diritto possa essere esercitato in modo uniforme in tutti gli Stati membri, è opportuno aggiungere al presente regolamento un articolo relativo all'accesso alla giustizia.
Emendamento 39 Proposta di regolamento Considerando 14
(14) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di assicurare condizioni uniformi di esecuzione delle disposizioni del regolamento (UE) 2018/841 riguardanti la fissazione degli obiettivi annuali assegnati agli Stati membri. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio37.
(14) Al fine di specificare le prescrizioni stabilite dal presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per integrare il presente regolamento per quanto riguarda la fissazione degli obiettivi annuali assegnati agli Stati membri per il settore LULUCF, nonché il metodo per determinare la correzione tecnica da aggiungere agli obiettivi degli Stati membri e per la revisione da parte di esperti indipendenti, precisando criteri minimi per includere il monitoraggio della biodiversità nel sistema di monitoraggio del suolo e adottando una metodologia per valutare l'impatto delle perturbazioni dell'ecosistema determinate dai cambiamenti climatici. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte conformemente ai principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 201637 bis. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione degli atti delegati.
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37 bis GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
37Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
Emendamento 40 Proposta di regolamento Considerando 15 bis (nuovo)
(15 bis) In Europa gli inventari nazionali delle foreste sono utilizzati per fornire informazioni per le valutazioni dei servizi ecosistemici forestali. Il sistema di monitoraggio degli inventari delle foreste varia da un paese a un altro, poiché ogni paese dispone del proprio sistema d'inventario delle foreste dotato di una propria metodologia. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero armonizzare gli indicatori, la definizione e i diversi sistemi d'inventario e istituire un sistema di monitoraggio delle foreste coerente in tutta l'Unione.
Emendamento 41 Proposta di regolamento Considerando 16
(16) A causa del passaggio a obiettivi basati sulla rendicontazione, le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra devono essere stimati con un livello di precisione più elevato. Inoltre, la comunicazione della Commissione sulla strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 203038, la strategia "dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente39, la strategia forestale dell'UE40, la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio41 rivista, e la comunicazione della Commissione "Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici – La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici42" richiederanno un maggiore monitoraggio del suolo, contribuendo in tal modo a proteggere e rafforzare la resilienza degli assorbimenti di carbonio basati sulla natura, in tutta l'Unione. Occorre migliorare il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni e degli assorbimenti utilizzando le tecnologie avanzate disponibili nell'ambito dei programmi dell'Unione, ad esempio Copernicus, e i dati digitali raccolti nell'ambito della politica agricola comune, applicando la duplice transizione basata sull'innovazione verde e digitale.
(16) A causa del passaggio a obiettivi basati sulla rendicontazione, le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra devono essere stimati e misurati con un livello di precisione più elevato. Inoltre, la comunicazione della Commissione sulla strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 203038, la strategia "dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente39, la strategia dell'UE per il suolo39 bis, la strategia forestale dell'UE40, la comunicazione della Commissione sui cicli del carbonio sostenibili40 bis, la strategia aggiornata dell'UE per la bioeconomia40 ter, la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio rivista41, e la comunicazione della Commissione "Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici – La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici42" richiederanno un maggiore monitoraggio del suolo, contribuendo in tal modo a proteggere e rafforzare la resilienza degli assorbimenti di carbonio basati sulla natura, in tutta l'Unione, e a incentivare le sinergie tra le politiche dell'Unione in materia di clima e biodiversità. Occorre migliorare il monitoraggio satellitare e in loco e la comunicazione delle emissioni e degli assorbimenti utilizzando le tecnologie avanzate disponibili nell'ambito dei programmi dell'Unione, ad esempio Copernicus, e sfruttando appieno strumenti già esistenti come l'indagine LUCAS (Land use/cover area statistical survey) e i dati digitali raccolti nell'ambito della politica agricola comune, applicando la duplice transizione basata sull'innovazione verde e digitale. In tale contesto, la Commissione dovrebbe fornire assistenza agli Stati membri per applicare la metodologia di livello 3 dal 2026 in poi al fine di garantire la coerenza e la trasparenza dei dati, e continuare a lavorare sui dati geospaziali del sistema di informazione geografica (SIG) a livello dell'Unione.
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38 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 - Riportare la natura nella nostra vita (COM(2020)0380).
38 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 - Riportare la natura nella nostra vita (COM(2020)0380).
39 bis Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Strategia dell'UE per il suolo per il 2030 - Suoli sani a vantaggio delle persone, degli alimenti, della natura e del clima (COM(2021)0699).
40 […]
40 […]
40 bis Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Cicli del carbonio sostenibili (COM(2021)0800).
40 ter Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Una bioeconomia sostenibile per l'Europa: rafforzare il collegamento tra economia, società e ambiente (COM(2018)0673).
41 Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).
41 Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).
Emendamento 42 Proposta di regolamento Considerando 16 bis (nuovo)
(16 bis) Al fine di adempiere agli impegni assunti nell'ambito della strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2030 e della nuova strategia forestale dell'UE per il 2030, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda la modifica dell'allegato V del regolamento (UE) 2018/1999 per aggiungere nuove categorie del suolo a quelle coperte dal sistema di monitoraggio delle unità di uso del suolo soggette a protezione e a quelle disciplinate dal sistema di monitoraggio delle unità di uso del suolo soggette a ripristino.
Emendamento 43 Proposta di regolamento Considerando 17
(17) I cambiamenti di origine antropica previsti nell'uso dell'ambiente marino e di acqua dolce tramite, ad esempio, la prevista espansione dell'energia offshore, il potenziale aumento dell'acquacoltura e i crescenti livelli di protezione della natura per conseguire gli obiettivi della strategia dell'UE sulla biodiversità, influenzeranno le emissioni di gas a effetto serra e il loro sequestro. Attualmente si tratta di emissioni e assorbimenti non inclusi nelle tabelle standard di trasmissione dei dati destinate all'UNFCCC. Successivamente all'adozione della metodologia di rendicontazione, la Commissione valuterà la possibilità di riferire in merito ai progressi, alla fattibilità dell'analisi e alle conseguenze dell'estensione della comunicazione all'ambiente marino e di acqua dolce, sulla base delle più recenti prove scientifiche in merito a questi flussi al momento di effettuare la revisione a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, del presente regolamento.
(17) I cambiamenti di origine antropica relativi alle emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto serra negli ecosistemi marini, costieri e di acqua dolce possono essere significativi, e si prevede che nel futuro varieranno a seguito dei cambiamenti nell'uso tramite, ad esempio, la prevista espansione dell'energia offshore, il potenziale aumento dell'acquacoltura e i crescenti livelli di protezione della natura richiesti per conseguire gli obiettivi della strategia dell'UE sulla biodiversità. Le zone umide costiere rivestono un interesse specifico per la biodiversità dell'Unione nonché per le regioni e gli ecosistemi ultraperiferici interessati dall'azione esterna dell'Unione e possono determinare un'importante riduzione delle emissioni di gas a effetto serra come i cosiddetti ecosistemi di "carbonio blu". Attualmente si tratta di emissioni e assorbimenti non inclusi nelle tabelle standard di trasmissione dei dati destinate all'UNFCCC. Successivamente all'adozione della metodologia di rendicontazione, la Commissione valuterà l'estensione dell'ambito di applicazione del presente regolamento, al fine di includere le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra dagli ecosistemi marini, costieri, comprese le zone umide deltizie, e di acqua dolce, sulla base delle più recenti prove scientifiche in merito a questi flussi e alle loro cause, e di applicare obiettivi specifici a tali emissioni e assorbimenti, al momento di effettuare la revisione a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, del presente regolamento.
Emendamento 44 Proposta di regolamento Considerando 17 bis (nuovo)
(17 bis) Il regolamento LULUCF dovrebbe essere modificato per essere in linea con l'articolo 6 dell'accordo di Parigi e con l'esito del vertice climatico di Glasgow ed evitare doppi conteggi. Al contempo, l'Unione e gli Stati membri dovrebbero incoraggiare i partner internazionali e i terzi a intervenire ulteriormente anche nel settore LULUCF nel contesto della prossima Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e in altri contesti internazionali.
Emendamento 47 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 Regolamento (UE) 2018/841 Articolo 1 – comma 1 – lettera d ter (nuova)
d ter) gli impegni delle istituzioni dell'Unione e degli Stati membri pertinenti per adottare le misure necessarie ad aumentare gli assorbimenti netti di gas a effetto serra nel settore LULUCF dal 2031 in poi, al fine di contribuire all'articolo 5, paragrafo 1, dell'accordo di Parigi e di garantire un contributo dei pozzi naturali sostenibile e prevedibile nel lungo termine al conseguimento dell'obiettivo dell'Unione in materia di neutralità climatica al più tardi entro il 2050 e al raggiungimento di emissioni negative in seguito, come previsto nel regolamento (UE) 2021/1119;
Emendamento 48 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 Regolamento (UE) 2018/841 Articolo 1 – comma 1 – lettera e
e) l'impegno degli Stati membri ad adottare le misure necessarie per conseguire collettivamente la neutralità climatica nell'Unione entro il 2035 nel settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura, anche per le emissioni del settore agricolo diverse dalla CO2.";
soppresso
Emendamento 49 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2 Regolamento (UE) 2018/841 Articolo 2 – paragrafo 3
3. Il presente regolamento si applica alle emissioni e agli assorbimenti dei gas serra elencati nell'allegato I, sezione A, comunicati a norma dell'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1999 e che si verificano nel territorio degli Stati membri a partire dal 2031, nelle categorie del suolo di cui al paragrafo 2, lettere da a) a j), e nei seguenti settori:
soppresso
a) fermentazione enterica;
b) gestione del letame;
c) risicoltura;
d) suoli agricoli;
e) incendi controllati delle savane;
f) incenerimento sul luogo di residui dell'agricoltura;
g) calcinazione;
h) applicazione di urea;
i) altri fertilizzanti contenenti carbonio;
j) altro.";
Emendamenti 97 e 50cp2 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 3 Regolamento (UE) 2018/841 Articolo 4 – paragrafo 2
2. L'obiettivo dell'Unione al 2030 per l'assorbimento netto dei gas serra è di 310milioni di tonnellate di CO2 equivalente, come somma degli obiettivi fissati dagliStati membri conformemente al paragrafo3 del presente articolo, e si basa sullamedia dei dati del suo inventario dei gas serra per gli anni 2016, 2017 e 2018.
2. L'obiettivo dell'Unione al 2030 per l'assorbimento netto dei gas serra nel settore LULUCF è di almeno 310 milioni di tonnellate di CO2 equivalente, come somma degli obiettivi fissati dagli Stati membri conformemente al paragrafo 3 del presente articolo, e si basa sulla media dei dati del suo inventario dei gas serra per gli anni 2016, 2017 e 2018. Tale obiettivo è ulteriormente amplificato da misure e iniziative supplementari a livello dell'Unione volte a sostenere il sequestro del carbonio nei suoli agricoli.Tali misure e iniziative, nonché la metodologia per il calcolo degli obiettivi e la distribuzione tra gli Stati membri, devono integrare il presente regolamento un anno dopo l'entrata in vigore della presente legislazione.
Ciascuno Stato membro assicura che, tenendo conto degli strumenti di flessibilità di cui agli articoli 12, 13 e 13 ter, in ogni anno del periodo dal 2026 al 2030 la somma annua delle emissioni e degli assorbimenti di gas serra sul suo territorio e in tutte le categorie di rendicontazione del suolo di cui all'articolo2, paragrafo2, lettere da a) a j), non superi il limite stabilito da una traiettoria lineare, che termina nel 2030 raggiungendo l'obiettivo fissato per lo Stato membro nell'allegato II bis. La traiettoria lineare di uno Stato membro inizia nel 2022.
Ciascuno Stato membro assicura che, tenendo conto degli strumenti di flessibilità di cui agli articoli 12 e 13 ter, in ogni anno del periodo dal 2026 al 2030 la somma annua delle emissioni e degli assorbimenti di gas serra sul suo territorio e in tutte le categorie di rendicontazione del suolo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere da a) a j), non superi il limite stabilito da una traiettoria lineare, che termina nel 2030 raggiungendo l'obiettivo fissato per lo Stato membro nell'allegato II bis. La traiettoria lineare di uno Stato membro inizia nel 2022.
Emendamento 51 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 3 Regolamento (UE) 2018/841 Articolo 4 – paragrafo 3
3. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono gli obiettivi annuali basati sulla traiettoria lineare degli assorbimenti netti di gas serra per ciascuno Stato membro, per ogni anno del periodo compreso tra il 2026 e il 2029, in termini di tonnellate di CO2 equivalente. Tali traiettorie nazionali si basano sui dati medi dell'inventario dei gas a effetto serra per gli anni 2021, 2022 e 2023 comunicati da ciascuno Stato membro. Il valore dei 310 milioni di tonnellate di CO2 equivalente di assorbimenti netti come somma degli obiettivi per gli Stati membri di cui all'allegato II bis può essere oggetto di una correzione tecnica a seguito di un cambiamento di metodologia da parte degli Stati membri. Il metodo per determinare la correzione tecnica da aggiungere agli obiettivi degli Stati membri è stabilito negli atti di esecuzione. Al fine dei suddetti atti di esecuzione, la Commissione procede a una revisione completa dell'ultimo inventario nazionale per gli anni 2021, 2022 e 2023 presentato dagli Stati membri a norma dell'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1999.
3. La Commissione adotta atti delegati in conformità dell'articolo 16 per integrare il presente regolamento stabilendo gli obiettivi annuali per il settore LULUCF basati sulla traiettoria lineare degli assorbimenti netti di gas serra per ciascuno Stato membro, per ogni anno del periodo compreso tra il 2026 e il 2029, in termini di tonnellate di CO2 equivalente. Tali traiettorie nazionali si basano sui dati medi dell'inventario dei gas a effetto serra per gli anni 2021, 2022 e 2023 comunicati da ciascuno Stato membro. Il valore di almeno 310milioni di tonnellate di CO2 equivalente di assorbimenti netti come somma degli obiettivi per gli Stati membri di cui all'allegato II bis possono essere oggetto di una correzione tecnica a seguito di un cambiamento di metodologia da parte degli Stati membri, soggetta a una revisione da parte di esperti indipendenti a conferma della necessità e della proporzionalità della correzione tecnica basata sulla migliore accuratezza dei dati monitorati e comunicati. Il metodo per determinare la correzione tecnica da aggiungere agli obiettivi degli Stati membri e per la revisione da parte di esperti indipendenti è stabilito negli atti delegati e messo a disposizione del pubblico. Al fine dei suddetti atti delegati, la Commissione procede a una revisione completa dell'ultimo inventario nazionale per gli anni 2021, 2022 e 2023 presentato dagli Stati membri a norma dell'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1999.
Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16 bis.
Emendamento 108 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 3 Regolamento (UE) 2018/841 Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis. Laddove gli Stati membri siano disposti a superare i propri obiettivi, sono incoraggiati a procedere in tal senso.
Emendamento 53 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 3 Regolamento (UE) 2018/841 Articolo 4 – paragrafo 3 ter (nuovo)
3 ter. Le istituzioni dell'Unione pertinenti e gli Stati membri adottano le misure necessarie, rispettivamente a livello dell'UE e a livello nazionale, intese a continuare ad aumentare l'assorbimento netto dei gas a effetto serra nel settore LULUCF dal 2031 in poi, al fine di contribuire all'attuazione dell'articolo 5, paragrafo 1, dell'accordo di Parigi e di garantire un contributo dei pozzi naturali sostenibile e prevedibile nel lungo termine all'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione al più tardi entro il 2050 e al raggiungimento di emissioni negative in seguito, conformemente al regolamento (UE) 2021/1119.
Entro il 1º gennaio 2025, la Commissione, tenendo conto delle raccomandazioni formulate dal comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici e del bilancio per i gas a effetto serra dell'Unione previsto dal regolamento (UE) 2021/1119, e sulla base dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima presentati dagli Stati membri entro il 30 giugno 2024 a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1999, presenta una proposta di modifica del presente regolamento, al fine di definire obiettivi per l'Unione e gli Stati membri in termini di assorbimento netto dei gas a effetto serra nel settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura almeno per il 2035, 2040, 2045 e 2050.
Emendamento 54 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 3 Regolamento (UE) 2018/841 Articolo 4 – paragrafo 4
4. Le emissioni di gas a effetto serra di tutta l'Unione nei settori di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettere da a) a j), mirano all'azzeramento entro il 2035 e l'Unione conseguirà successivamente emissioni negative. L'Unione e gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire il conseguimento collettivo dell'obiettivo per il 2035. Entro il 31 dicembre 2025, e sulla base dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima presentati da ciascuno Stato membro a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999 entro il 30 giugno 2024, la Commissione presenta proposte per il contributo di ciascuno Stato membro alla riduzione delle emissioni nette.";
4. Entro il 31 dicembre 2024, sulla base delle relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima e dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima presentati da ciascuno Stato membro a norma degli articoli 14 e 17 del regolamento (UE) 2018/1999 entro tale data, e tenendo conto delle raccomandazioni formulate dal comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici e del bilancio per i gas a effetto serra dell'Unione previsto dal regolamento (UE) 2021/1119, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui progressi compiuti nell'aumento degli assorbimenti netti dei gas a effetto serra derivanti dalle terre coltivate, dai pascoli e dalle zone umide nell'ambito del presente regolamento e nella riduzione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dall'agricoltura nell'ambito del regolamento (UE) 2018/842 e valuta se le tendenze attuali e le proiezioni future siano coerenti con l'obiettivo di conseguire riduzioni a lungo termine delle emissioni di gas a effetto serra in tutti i settori, conformemente all'obiettivo di neutralità climatica e ai traguardi climatici intermedi dell'Unione di cui al regolamento (UE) 2021/1119.
Tale relazione include una valutazione d'impatto che esamina le varie opzioni, compresi gli obiettivi nazionali, per garantire un contributo equo di ciascun settore e di ciascuno Stato membro all'obiettivo di neutralità climatica e ai traguardi climatici intermedi dell'Unione di cui al regolamento (UE) 2021/1119, tenendo conto al contempo degli obiettivi della strategia aggiornata per la bioeconomia del 2018, della produzione alimentare locale sostenibile e della sicurezza alimentare, della strategia "Dal produttore al consumatore", della strategia sulla biodiversità e della prossima legislazione sul sistema alimentare sostenibile, valutando le sinergie e i compromessi derivanti dall'accelerazione della sostituzione dei combustibili fossili con prodotti a base biologica ed esaminando le ripercussioni fino al livello di azienda agricola.
A seguito di tale relazione, la Commissione presenta proposte legislative, ove lo ritenga opportuno, per garantire il contributo di tutti i settori conformemente all'obiettivo di neutralità climatica e ai traguardi climatici intermedi dell'Unione di cui al regolamento (UE) 2021/1119.
Emendamento 55 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 3 Regolamento (UE) 2018/841 Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo)
4 bis. Nell'adottare le misure volte al conseguimento degli obiettivi nazionali di cui al paragrafo 2, gli Stati membri tengono conto del principio "non arrecare un danno significativo" e delle garanzie minime di salvaguardia ai sensi degli articoli 17 e 18 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento e del Consiglio1 bis, considerando al contempo i principi sanciti dal pilastro europeo dei diritti sociali. La Commissione formula orientamenti intesi a specificare norme e metodologie comuni per conseguire l'obiettivo di cui al presente paragrafo. Alla Commissione è inoltre conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo criteri minimi per l'inclusione del monitoraggio della biodiversità nei sistemi di monitoraggio del suolo.
__________________
1bis Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).
Emendamento 57 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo) Regolamento (UE) 2018/841 Articolo 4 bis (nuovo)
(3 bis) è inserito il seguente articolo 4 bis:
"Articolo 4 bis
Sostegno finanziario e transizione giusta per rafforzare le misure di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi nel settore LULUCF
1. Entro... [quattro mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in cui valuta la disponibilità e la coerenza di tutti gli strumenti di finanziamento dell'UE esistenti per rafforzare la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi nel settore LULUCF al fine di contribuire agli obiettivi stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, conformemente all'articolo 4, paragrafo 4 bis. Se del caso, in tale relazione la Commissione formula raccomandazioni agli Stati membri su come modificare i loro piani strategici della PAC a norma dell'articolo 120 del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per fornire il sostegno finanziario necessario e mirato ai proprietari o gestori di terreni e foreste allo scopo di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, conformemente all'articolo 4, paragrafo 4 bis, attribuendo priorità alla promozione di approcci basati sugli ecosistemi nelle foreste, nei terreni agricoli nell'agroforestazione. Le raccomandazioni tengono conto della necessità di garantire il carattere permanente degli assorbimenti generati mediante tale sostegno finanziario e del rischio che questi siano rilasciati in qualsiasi momento nell'atmosfera, accidentalmente o intenzionalmente.
2. Laddove gli Stati membri utilizzino le entrate pubbliche generate dalla vendita all'asta delle quote di emissione dell'ETS dell'UE a norma della direttiva 2003/87/CE per sostenere le misure di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai medesimi adottate dai proprietari o gestori di terreni e foreste allo scopo di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, conformemente all'articolo 4, paragrafo 4 bis, è data priorità alla promozione di approcci basati sugli ecosistemi nelle foreste e nei terreni agricoli. I progetti sono selezionati sulla base di criteri comuni oggettivi, scientificamente fondati e trasparenti e ricompensano le pratiche i cui benefici climatici e ambientali sono scientificamente comprovati e che determinano un aumento sostenibile e a lungo termine del sequestro del carbonio nel suolo e nella biomassa, garantendo nel contempo benefici collaterali per la società.
3. Ai fini del paragrafo 3, la Commissione adotta orientamenti per stabilire criteri comuni per la selezione dei progetti, basati, tra l'altro, sugli orientamenti esistenti adottati dalla Commissione. La Commissione consulta il comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/1119, nonché la società civile e i pertinenti portatori di interessi, prima di adottare tali orientamenti.
4. Entro il 31 dicembre 2022 la Commissione presenta una proposta legislativa, se del caso, per istituire un quadro normativo per la certificazione di assorbimenti di carbonio scientificamente solidi, sostenibili, affidabili e permanenti, anche mediante pratiche di sequestro del carbonio nei suoli agricoli, che garantiscano l'integrità ambientale e rispettino i principi ecologici a favore della biodiversità.
5. Entro... [due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], e successivamente ogni due anni, gli Stati membri valutano l'impatto sociale e occupazionale, compreso quello sulla parità di genere e sulle condizioni di lavoro, sia a livello nazionale che regionale, che gli obblighi stabiliti nel presente regolamento generano per le categorie e i settori del suolo di cui all'articolo 2.";
Emendamento 58 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 3 ter (nuovo) Regolamento (UE) 2018/841 Articolo 5 – paragrafo 1
(3 ter) all'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
1. Ciascuno Stato membro predispone e tiene una contabilizzazione che riporta con accuratezza le emissioni e gli assorbimenti risultanti dalle categorie contabili del suolo di cui all'articolo 2. Gli Stati membri assicurano che la contabilizzazione e altri dati presentati a norma del presente regolamento siano accurati, completi, coerenti, comparabili e trasparenti. Gli Stati membri indicano le emissioni con un segno positivo (+) e gli assorbimenti con un segno negativo (-).
"1. Ciascuno Stato membro predispone e tiene una contabilizzazione che riporta con accuratezza le emissioni e gli assorbimenti risultanti dalle categorie contabili del suolo di cui all'articolo 2. Gli Stati membri assicurano che la contabilizzazione e altri dati presentati a norma del presente regolamento siano accurati, completi, coerenti, pubblicamente accessibili, comparabili e trasparenti. Gli Stati membri indicano le emissioni con un segno positivo (+) e gli assorbimenti con un segno negativo (-).";
Emendamento 59 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 3 quater (nuovo) Regolamento (UE) 2018/841 Articolo 5 – paragrafo 4
(3 quater) all'articolo 5, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
4. Gli Stati membri includono nella propria contabilizzazione, per ciascuna categoria contabile del suolo, ogni variazione della riserva di carbonio immagazzinata nei comparti di carbonio di cui alla Sezione B dell'allegato I. Gli Stati membri hanno la facoltà di non contabilizzare le variazioni nelle riserve di carbonio a condizione che il comparto di carbonio in questione non sia una sorgente. Tuttavia, tale opzione di non includere variazioni nelle riserve di carbonio nella contabilizzazione non si applica in relazione ai comparti di carbonio della biomassa epigea, del legno morto e dei prodotti legnosi, nella categoria contabile del suolo dei terreni forestali gestiti.
"4. Gli Stati membri includono nella propria contabilizzazione, per ciascuna categoria contabile del suolo, ogni variazione della riserva di carbonio immagazzinata nei comparti di carbonio di cui alla Sezione B dell'allegato I. Gli Stati membri hanno la facoltà di non contabilizzare le variazioni nelle riserve di carbonio a condizione che il comparto di carbonio in questione non sia una sorgente. Tuttavia, tale opzione di non includere variazioni nelle riserve di carbonio nella contabilizzazione non si applica in relazione ai comparti di carbonio della biomassa epigea, del carbonio nel suolo minerale e organico, del legno morto e dei prodotti legnosi, nella categoria contabile del suolo dei terreni forestali gestiti.";
Emendamento 60 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 3 quinquies (nuovo) Regolamento (UE) 2018/841 Articolo 5 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)
(3 quinquies) All'articolo 5, paragrafo 4, è aggiunto il seguente comma:
"Entro un anno dal [data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo], la Commissione adotta un atto delegato che stabilisce un valore ricalibrato dello stock di carbonio per le principali categorie di foreste primarie e antiche dell'Unione nella categoria dei terreni forestali gestiti sulla base dei dati misurati.
La Commissione utilizza serie di dati fornite da progetti di ricerca conclusi o attualmente in corso per i tipi di foreste primarie e antiche pertinenti e utilizza altri strumenti dell'Unione per finanziare i progetti per i tipi di foreste che presentano lacune nei dati. Se del caso, potrà essere creato a tal fine un invito specializzato nell'ambito delle missioni dell'UE nel quadro di Orizzonte Europa relative alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai medesimi.";
Emendamento 61 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 3 sexies (nuovo) Regolamento (UE) 2018/841 Articolo 5 – paragrafo 5 bis (nuovo)
(3 sexies) all'articolo 5, è inserito il seguente paragrafo:
"5 bis. La raccolta dei dati è ulteriormente migliorata dal monitoraggio armonizzato a livello dell'Unione dell'evoluzione del contenuto di carbonio organico nel suolo e dei fattori che incidono sulle condizioni del suolo e sui suoi stock di carbonio attraverso le indagini annuali LUCAS (Land use/cover area frame statistical survey) condotte dai servizi competenti della Commissione europea.";
Emendamento 62 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 7 – lettera a Regolamento (UE) 2018/841 Articolo 9 – titolo
"Prodotti che stoccano carbonio";
"Prodotti sostenibili che stoccano carbonio";
Emendamento 63 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 7 – lettera b Regolamento (UE) 2018/841 Articolo 9 – paragrafo 2
2. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 16 per modificare il paragrafo 1 del presente articolo e l'allegato V, aggiungendo nuove categorie di prodotti che stoccano carbonio, inclusi prodotti legnosi che hanno un effetto di sequestro del carbonio, sulla base delle linee guida IPCC adottate dalla conferenza delle parti dell'UNFCCC o dalla conferenza delle parti che funge da riunione delle parti dell'accordo di Parigi, e garantendo l'integrità ambientale.";
2. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 16 per modificare il paragrafo 1 del presente articolo e l'allegato V, aggiungendo nuove categorie di prodotti legnosi che hanno un effetto di sequestro del carbonio, a condizione che le metodologie per le nuove categorie siano scientificamente fondate, trasparenti, verificabili, evitino il doppio conteggio e si basino sulle linee guida IPCC adottate dalla conferenza delle parti dell'UNFCCC o dalla conferenza delle parti che funge da riunione delle parti dell'accordo di Parigi, e garantendo l'integrità ambientale.";
Emendamento 64 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 7 – lettera b bis (nuova) Regolamento (UE) 2018/841 Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)
(b bis) è inserito il seguente paragrafo:
"2 bis.Entro sei mesi dall'entrata in vigore di un atto legislativo relativo a un quadro normativo dell'Unione per la certificazione degli assorbimenti di carbonio basato su requisiti e norme di contabilizzazione scientificamente solidi in termini di qualità della misurazione, norme di monitoraggio, protocolli di comunicazione e mezzi di verifica, che garantiscano l'integrità ambientale ed evitino impatti negativi sulla biodiversità e sugli ecosistemi, e qualora le nuove linee guida IPCC siano state adottate dalla conferenza delle parti dell'UNFCCC o dalla conferenza delle parti che funge da riunione delle parti dell'accordo di Parigi, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sui possibili vantaggi e compromessi in termini di mitigazione dei cambiamenti climatici, adattamento e tutela della biodiversità dell'inclusione di prodotti di stoccaggio del carbonio a base biologica, durevoli e ottenuti in modo sostenibile che hanno un effetto positivo netto di sequestro del carbonio, sulla base di una valutazione del ciclo di vita che comprenda altresì l'impatto sull'uso del suolo e sul cambiamento dell'uso del suolo associato all'aumento della raccolta, e a condizione che i dati disponibili siano scientificamente fondati, trasparenti e verificabili. La relazione della Commissione può essere accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa volta a modificare di conseguenza il presente regolamento, garantendo nel contempo l'integrità ambientale, evitando il doppio conteggio e assicurando che le risorse naturali siano utilizzate e riciclate il più a lungo possibile e assegnate alle finalità più utili possibili in ogni fase.La Commissione tiene altresì conto della necessità di far sì che il ciclo di vita dei prodotti che stoccano carbonio non arrechi un danno significativo ad altri obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852.";
Emendamento 65 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 9 – lettera a bis (nuova) Regolamento (UE) 2018/841 Articolo 11 – paragrafo -1
(a bis) il seguente paragrafo -1 è inserito prima del paragrafo 1:
"-1. Qualora ritenga che uno Stato membro non abbia raggiunto l'obiettivo annuale di cui all'articolo 4, paragrafo 3, per due anni consecutivi, la Commissione formula raccomandazioni a tale Stato membro individuando misure supplementari adeguate nel settore LULUCF per porre rimedio a tale situazione. La Commissione rende pubbliche tali raccomandazioni. La Commissione può altresì fornire ulteriore sostegno tecnico a tale Stato membro.
Laddove siano formulate raccomandazioni a norma del primo comma, lo Stato membro interessato, entro sei mesi dalla ricezione delle stesse, modifica il proprio piano nazionale per l'energia e il clima e la propria strategia a lungo termine di cui agli articoli 3 e 15 del regolamento (UE) 2018/1999 al fine di adottare misure aggiuntive adeguate, tenendo conto delle raccomandazioni espresse dalla Commissione. Tali misure sono debitamente motivate e giustificate.
Lo Stato membro interessato notifica alla Commissione il piano nazionale per l'energia e il clima e la strategia a lungo termine rivisti, corredati di una dichiarazione che definisca le modalità con cui la revisione proposta porrà rimedio al mancato rispetto degli obiettivi annuali e in che modo le raccomandazioni della Commissione sono state tenute in considerazione.
Qualora lo Stato membro interessato non dia seguito alle raccomandazioni della Commissione, quest'ultima valuta la possibilità di adottare le misure necessarie conformemente ai trattati.";
Emendamento 66 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 9 – lettera b Regolamento (UE) 2018/841 Articolo 11 – paragrafo 1
"1. Uno Stato membro può avvalersi:
"1. Fatto salvo il paragrafo -1, uno Stato membro può avvalersi:
a) degli strumenti di flessibilità generali di cui all'articolo 12; e
a) degli strumenti di flessibilità generali di cui all'articolo 12; e
b) al fine di rispettare l'impegno assunto a norma dell'articolo 4, della flessibilità per i terreni forestali gestiti di cui agli articoli 13 e 13 ter.
b) al fine di rispettare gli impegni e gli obiettivi definiti a norma dell'articolo 4, della flessibilità per i terreni forestali gestiti di cui all'articolo 13 e del meccanismo di cui all'articolo 13 ter.
La Finlandia, oltre agli strumenti di flessibilità di cui al primo comma, lettere a) e b), può utilizzare compensazioni addizionali a norma dell'articolo 13 bis.";
La Finlandia, oltre agli strumenti di flessibilità di cui al primo comma, lettere a) e b), può utilizzare compensazioni addizionali a norma dell'articolo 13 bis.";
Emendamento 67 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 9 – lettera b bis (nuova) Regolamento (UE) 2018/841 Articolo 11 – paragrafo 2
(b bis) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
2. L'amministratore centrale designato a norma dell'articolo 20 della direttiva 2003/87/CE («amministratore centrale») vieta temporaneamente allo Stato membro che non rispetta gli obblighi di monitoraggio di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 525/2013 di eseguire un trasferimento o un riporto in conformità dell'articolo 12, paragrafi 2 e 3, del presente regolamento o di avvalersi della flessibilità per i terreni forestali gestiti a norma dell'articolo 13 del presente regolamento.
"2. L'amministratore centrale designato a norma dell'articolo 20 della direttiva 2003/87/CE ("amministratore centrale") vieta temporaneamente allo Stato membro che non rispetta gli obblighi di monitoraggio di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 525/2013 di eseguire un trasferimento in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, del presente regolamento o di avvalersi della flessibilità per i terreni forestali gestiti a norma dell'articolo 13 del presente regolamento.";
Emendamento 68 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 10 – lettera -a (nuova) Regolamento (UE) 2018/841 Articolo 12 – paragrafo 2
(-a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
2. Nella misura in cui in uno Stato membro gli assorbimenti totali superino le emissioni totali e previa deduzione di un'eventuale quantità considerata a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2018/842, detto Stato membro può trasferire la quantità restante di assorbimenti a un altro Stato membro. Ai fini della valutazione della conformità da parte dello Stato membro ricevente all'impegno assunto a norma dell'articolo 4 del presente regolamento si tiene conto della quantità trasferita.
"2. Nella misura in cui in uno Stato membro gli assorbimenti totali superino le emissioni totali per il periodo dal 2021 al 2025, o in uno Stato membro gli assorbimenti netti di gas a effetto serra superino il suo obiettivo annuale di cui all'articolo 4, paragrafo 3, detto Stato membro può trasferire la quantità restante di assorbimenti a un altro Stato membro dietro il pagamento, da parte dello Stato membro ricevente, di un contributo equivalente almeno alla media dei prezzi di chiusura delle quote EU ETS sulla piattaforma d'asta comune nell'anno per il quale si applica il trasferimento. Ai fini della valutazione della conformità da parte dello Stato membro ricevente all'impegno e agli obiettivi definiti a norma dell'articolo 4 del presente regolamento si tiene conto della quantità trasferita.";
Emendamento 69 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 10 – lettera b Regolamento (UE) 2018/841 Articolo 12 – paragrafo 5
"5. Gli Stati membri possono utilizzare i proventi generati dai trasferimenti di cui al paragrafo 2 per affrontare i cambiamenti climatici nell'Unione o in paesi terzi e informano la Commissione in merito a qualsiasi azione di questo tipo intrapresa.
5. Gli Stati membri utilizzano tutti i proventi generati dai trasferimenti di cui al paragrafo 2 per finanziare misure di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai medesimi nel settore LULUCF nell'Unione o in paesi terzi, compresi gli approcci basati sugli ecosistemi, tenendo conto del principio "non arrecare un danno significativo" e delle garanzie minime di salvaguardia di cui, rispettivamente, agli articoli 17 e 18 del regolamento (UE) 2020/852. Gli Stati membri informano la Commissione in merito all'utilizzo di tali proventi e alle azioni intraprese nelle relazioni di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) 2018/1999.
Emendamento 70 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 11 Regolamento (UE) 2018/841 Articolo 13
Articolo 13
Articolo 13
Flessibilità per i terreni forestali gestiti
Flessibilità per i terreni forestali gestiti
1. Lo Stato membro le cui emissioni totali, nel periodo dal 2021 al 2025, superino gli assorbimenti totali nelle categorie di contabilizzazione del suolo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, [contabilizzati in conformità del presente regolamento,] può avvalersi della flessibilità per i terreni forestali gestiti di cui al presente articolo al fine di conformarsi all'articolo 4, paragrafo 1.
1. Lo Stato membro le cui emissioni totali, nel periodo dal 2021 al 2025, superino gli assorbimenti totali nelle categorie di contabilizzazione del suolo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, [contabilizzati in conformità del presente regolamento,] può avvalersi della flessibilità per i terreni forestali gestiti di cui al presente articolo al fine di conformarsi all'articolo 4, paragrafo 1.
2. Se, nel periodo dal 2021 al 2025, il calcolo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, risulta positivo, lo Stato membro interessato ha il diritto di compensare le emissioni risultanti dal calcolo a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
2. Se, nel periodo dal 2021 al 2025, il calcolo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, risulta positivo, lo Stato membro interessato ha il diritto di compensare le emissioni risultanti dal calcolo a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) lo Stato membro, nella sua strategia presentata a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2018/1999, abbia incluso misure specifiche attuali o previste per assicurare la conservazione o l'incremento, a seconda dei casi, dei pozzi e dei serbatoi forestali; e
a) lo Stato membro, nella sua strategia presentata a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2018/1999, abbia incluso misure specifiche attuali o previste per assicurare la conservazione o l'incremento, a seconda dei casi, dei pozzi e dei serbatoi forestali, in modo tale da contribuire a valorizzare la biodiversità, e per ridurre la vulnerabilità del terreno alle perturbazioni naturali; e
a bis) lo Stato membro rispetti la direttiva 92/43/CEE* del Consiglio e la direttiva 2009/147/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio; e
b) le emissioni totali all'interno dell'Unione non superino gli assorbimenti totali nelle categorie di contabilizzazione del suolo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento per il periodo dal 2021 al 2025.
b) le emissioni totali all'interno dell'Unione non superino gli assorbimenti totali nelle categorie di contabilizzazione del suolo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento per il periodo dal 2021 al 2025.
Nel valutare se, all'interno dell'Unione, le emissioni totali superino gli assorbimenti totali di cui al primo comma, lettera b), la Commissione provvede affinché sia evitato il doppio conteggio da parte degli Stati membri, in particolare in caso di ricorso agli strumenti di flessibilità di cui all'articolo 12 del presente regolamento e agli articoli 7, paragrafo 1, o 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/842.
Nel valutare se, all'interno dell'Unione, le emissioni totali superino gli assorbimenti totali di cui al primo comma, lettera b), la Commissione provvede affinché sia evitato il doppio conteggio da parte degli Stati membri, in particolare in caso di ricorso agli strumenti di flessibilità di cui all'articolo 12 del presente regolamento e agli articoli 7, paragrafo 1, o 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/842.
3. La compensazione di cui al paragrafo 2 può coprire solo i pozzi di assorbimento contabilizzati come emissioni rispetto al livello di riferimento per le foreste dello Stato membro in questione e non può superare il 50 % del suo importo massimo di compensazione, stabilito nell'allegato VII per il periodo dal 2021 al 2025.
3. La compensazione di cui al paragrafo 2 può coprire solo i pozzi di assorbimento contabilizzati come emissioni rispetto al livello di riferimento per le foreste dello Stato membro in questione e non può superare il 50 % del suo importo massimo di compensazione, stabilito nell'allegato VII per il periodo dal 2021 al 2025.
4. Gli Stati membri forniscono alla Commissione prove dell'impatto dei disturbi naturali, calcolato a norma dell'allegato VI, per beneficiare della compensazione per i rimanenti pozzi contabilizzati come emissioni a fronte del livello di riferimento per le foreste, fino al totale dell'importo della compensazione inutilizzata da altri Stati membri di cui all'allegato VII per il periodo dal 2021 al 2025. Nel caso in cui le richieste di compensazione superino l'importo della compensazione inutilizzata disponibile, questa è ripartita proporzionalmente tra gli Stati membri interessati.";
4. Gli Stati membri forniscono alla Commissione prove dell'impatto dei disturbi naturali, calcolato a norma dell'allegato VI, e delle misure che intendono adottare per prevenire o attenuare simili effetti in futuro per beneficiare della compensazione per i rimanenti pozzi contabilizzati come emissioni a fronte del livello di riferimento per le foreste, fino al totale dell'importo della compensazione inutilizzata da altri Stati membri di cui all'allegato VII per il periodo dal 2021 al 2025. Nel caso in cui le richieste di compensazione superino l'importo della compensazione inutilizzata disponibile, questa è ripartita proporzionalmente tra gli Stati membri interessati. La Commissione rende pubbliche le prove fornite dagli Stati membri.";
____________________
* Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).
** Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).
Emendamenti 94 e 98 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 13 Regolamento (UE) 2018/841 Articolo 13 ter
Articolo 13 ter
Articolo 13 ter
Meccanismo di flessibilità relativo all'uso del suolo per il periodo 2026-2030
Meccanismo relativo alle perturbazioni naturali per il periodo 2026-2030
1. Un meccanismo di flessibilità relativo all'uso del suolo, corrispondente a una quantità di fino a 178 milioni di tonnellate di CO2 equivalente, è stabilito nel registro dell'Unione istituito ai sensi dell'articolo 40 del regolamento (UE) 2018/1999, a condizione che sia rispettato l'obiettivo dell'Unione di cui all'articolo 4, paragrafo 2. Il meccanismo di flessibilità è disponibile in aggiunta agli strumenti di flessibilità di cui all'articolo 12.
1. Un meccanismo corrispondente a una quantità di fino a 178 milioni di tonnellate di CO2 equivalente è stabilito nel registro dell'Unione istituito ai sensi dell'articolo 40 del regolamento (UE) 2018/1999 per tenere conto dell'impatto delle perturbazioni naturali, a condizione che tali perturbazioni naturali non avrebbero potuto essere anticipate o prevenute, in particolare mediante l'attuazione di misure di adattamento, previo rispetto dell'obiettivo dell'Unione di cui all'articolo 4, paragrafo 2. Il meccanismo è disponibile in aggiunta agli strumenti di flessibilità di cui all'articolo 12.
2. Se, nel periodo compreso tra il 2026 e il 2030, la differenza tra la somma annuale delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra sul territorio di uno Stato membro e in tutte le categorie di rendicontazione del suolo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere da a) a j), e l'obiettivo corrispondente è positiva, contabilizzata e rendicontata conformemente al presente regolamento, tale Stato membro può avvalersi della flessibilità di cui al presente articolo per rispettare il proprio obiettivo stabilito ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2.
2. Se, nel periodo compreso tra il 2026 e il 2030, la differenza tra la somma annuale delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra sul territorio di uno Stato membro e in tutte le categorie di rendicontazione del suolo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere da a) a j), e l'obiettivo corrispondente è positiva, contabilizzata e rendicontata conformemente al presente regolamento, tale Stato membro può avvalersi del meccanismo di cui al presente articolo per rispettare il proprio obiettivo stabilito ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2.
3. Se, nel periodo dal 2026 al 2030, il calcolo di cui al paragrafo 2 risulta positivo, lo Stato membro interessato ha il diritto di compensare le emissioni in eccesso a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
3. Se, nel periodo dal 2026 al 2030, il calcolo di cui al paragrafo 2 risulta positivo, lo Stato membro può ricorrere al meccanismo definito nel presente articolo a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
-a) lo Stato membro abbia fornito alla Commissione prove sufficienti del fatto che il risultato positivo è direttamente collegato all'impatto delle perturbazioni naturali calcolato a norma dell'allegato VI; la Commissione rende disponibile al pubblico le prove presentate dagli Stati membri e può respingere le prove presentate dallo Stato membro se, dopo aver verificato le informazioni ricevute dallo stesso, le ritiene non sufficientemente giustificate o sproporzionate;
a) lo Stato membro abbia incluso nel suo piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima, presentato a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999, misure specifiche attuali o previste per garantire la conservazione o l'incremento, a seconda dei casi, di tutti i pozzi e serbatoi terrestri, e per ridurre la vulnerabilità del terreno ai disturbi naturali;
a) lo Stato membro abbia effettivamente rivisto il suo piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima e la strategia a lungo termine a norma dell'articolo 11, paragrafo -1, e abbia adottato nuove misure per aumentare tutti i pozzi e serbatoi terrestri in modo tale da contribuire a valorizzare la biodiversità, e per ridurre la vulnerabilità del terreno ai disturbi naturali e l'impatto del cambiamento climatico;
b) lo Stato membro abbia esaurito ogni altra flessibilità a sua disposizione ai sensi dell'articolo 12 del presente regolamento o dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/842;
b) lo Stato membro abbia esaurito ogni altra flessibilità a sua disposizione ai sensi dell'articolo 12 del presente regolamento o dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/842;
b bis) lo Stato membro rispetti le direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE; and
c) nel periodo dal 2026 al 2030, nell'Unione, sia negativa la differenza tra la somma annuale di tutte le emissioni e di tutti gli assorbimenti di gas a effetto serra sul suo territorio e in tutte le categorie di rendicontazione del suolo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere da a) a j), e l'obiettivo dell'Unione [di 310 milioni di tonnellate di CO2 equivalente di assorbimenti netti].
c) nel periodo dal 2026 al 2030, nell'Unione, sia negativa la differenza tra la somma annuale di tutte le emissioni e di tutti gli assorbimenti di gas a effetto serra sul suo territorio e in tutte le categorie di rendicontazione del suolo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere da a) a j), e l'obiettivo dell'Unione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, dopo aver esaurito ogni altra flessibilità a sua disposizione ai sensi dell'articolo 12.
Nel valutare se, all'interno dell'Unione, le emissioni totali superano gli assorbimenti totali di cui al primo comma, lettera c), la Commissione determina se includere il 20 % degli assorbimenti netti non riportati dagli Stati membri nel periodo dal 2021 al 2025 sulla base dell'impatto dei disturbi naturali e applicando le informazioni trasmesse dagli Stati membri a norma del paragrafo 5 del presente articolo. Nella valutazione la Commissione assicura inoltre che gli Stati membri evitino il doppio conteggio, in particolare nell'esercizio degli strumenti di flessibilità di cui all'articolo 12 del presente regolamento e all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/842.
Nel valutare se, all'interno dell'Unione, le emissioni totali superano gli assorbimenti totali di cui al primo comma, lettera c), la Commissione determina se includere il 20 % degli assorbimenti netti non riportati dagli Stati membri nel periodo dal 2021 al 2025 sulla base dell'impatto dei disturbi naturali e applicando le informazioni trasmesse dagli Stati membri a norma del paragrafo 5 del presente articolo. Nella valutazione la Commissione assicura inoltre che gli Stati membri evitino il doppio conteggio, in particolare nell'esercizio degli strumenti di flessibilità di cui all'articolo 12 del presente regolamento e all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/842.
4. L'importo della compensazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo può coprire solo i pozzi di assorbimento contabilizzati come emissioni a fronte dell'obiettivo dello Stato membro nell'allegato II bis del presente regolamento e non può superare il 50 % dell'importo massimo di compensazione dello Stato membro in questione, stabilito nell'allegato VII per il periodo dal 2026 al 2030.
4. L'importo della compensazione di cui al paragrafo3 del presente articolo può coprire solo i pozzi di assorbimento contabilizzati come emissioni a fronte dell'obiettivo dello Stato membro nell'allegato II bis del presente regolamento e non può superare il 50% dell'importo massimo di compensazione dello Stato membro inquestione, stabilito nell'allegato VII per il periodo dal 2026 al 2030.
5. Gli Stati membri presentano alla Commissione prove sull'impatto dei disturbi naturali, calcolato a norma dell'allegato VI, per beneficiare della compensazione dei pozzi rimanenti contabilizzati come emissioni a fronte dell'obiettivo dello Stato membro interessato, di cui all'allegato II bis, e fino all'importo totale della compensazione inutilizzata da altri Stati membri, di cui all'allegato VII per il periodo dal 2026 al 2030. Nel caso in cui le richieste di compensazione superino l'importo della compensazione inutilizzata disponibile, questa è ripartita proporzionalmente tra gli Stati membri interessati.";
5. Nel caso in cui le richieste di compensazione superino l'importo pari a 178 milioni di tonnellate di CO2 equivalente disponibile a titolo del meccanismo, questa è ripartita proporzionalmente tra gli Stati membri interessati.
5 bis. Gli Stati membri possono compensare i pozzi o gli assorbimenti netti contabilizzati come emissioni a fronte degli obiettivi fissati per tali Stati membri all'articolo 4, paragrafo 2, per il periodo compreso tra il 2026 e il 2030, fino al quantitativo massimo di 50 milioni di tonnellate di CO2 equivalente, per l'intera Unione, di compensazione non utilizzata da altri Stati membri di cui all'allegato VII per il periodo 2021-2025, tenuto conto del paragrafo 3 del presente articolo, a condizione che tali Stati membri:
a) abbiano esaurito ogni altro strumento di flessibilità a loro disposizione a norma dell'articolo 12 del presente regolamento, dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/842 e del paragrafo 3 del presente articolo;
b) abbiano tramesso alla Commissione prove sufficienti riguardo all'impatto delle perturbazioni degli ecosistemi causate dai cambiamenti climatici che comportano emissioni in eccesso o riducono gli assorbimenti netti in un modo che sfugge al loro controllo e che non avrebbe potuto essere previsto o prevenuto, in particolare attuando misure di adeguamento sufficienti a garantire la resilienza della zona colpita ai cambiamenti climatici. La Commissione rende disponibile al pubblico le prove trasmesse dagli Stati membri e può respingere le prove presentate dallo Stato membro se, dopo aver verificato le informazioni ricevute dallo stesso, le ritiene non sufficientemente giustificate o sproporzionate;
c) abbiano incluso nel loro piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima, presentato a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999, misure specifiche volte a garantire la conservazione o l'incremento, a seconda dei casi, di tutti i pozzi e serbatoi terrestri, nonché a ridurre la vulnerabilità del suolo alle perturbazioni naturali causate dai cambiamenti climatici;
d) nel periodo compreso tra il 2026 e il 2030, nell'Unione la differenza tra la somma annuale di tutte le emissioni e di tutti gli assorbimenti di gas a effetto serra sul suo territorio e in tutte le categorie di rendicontazione del suolo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere da a) a j), e l'obiettivo dell'Unione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, dopo aver esaurito ogni altro strumento di flessibilità a sua disposizione a norma dell'articolo 12, sia negativa.
Nel caso in cui le richieste di compensazione superino l'importo massimo di compensazione disponibile, questa è ripartita proporzionalmente tra gli Stati membri interessati.
5 ter. Entro ... [sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 16 al fine di integrare il presente regolamento adottando una metodologia per valutare l'impatto delle perturbazioni degli ecosistemi causate dai cambiamenti climatici di cui al paragrafo 5 bis, lettera b).
Emendamento 72 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 14 Regolamento (UE) 2018/841 Articolo 13 quater
Articolo 13 quater
Articolo 13 quater
Governance degli obiettivi
Governance degli obiettivi
Se nel 2032 la revisione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra di uno Stato membro dimostra che essi superano i suoi obiettivi annuali per qualsiasi anno specifico del periodo 2026-2030, tenuto conto degli strumenti di flessibilità utilizzati a norma degli articoli 12 e 13 ter, si applica la seguente misura:
Se, a seguito del riesame completo svolto dalla Commissione nel 2032 conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, la Commissione ritiene che gli obiettivi e gli impegni di uno Stato membro a norma dell'articolo 4 non siano rispettati per qualsiasi anno specifico del periodo 2026-2030, si applica la seguente misura:
un importo pari all'importo in tonnellate di CO2 equivalente delle emissioni nette eccedentarie di gas a effetto serra, moltiplicato per un fattore 1,08, è aggiunto alla quantità di emissioni di gas a effetto serra comunicata dallo Stato membro nell'anno successivo, conformemente alle misure adottate a norma dell'articolo 15.";
un importo pari all'importo in tonnellate di CO2 equivalente delle emissioni nette eccedentarie di gas a effetto serra, moltiplicato per un fattore 1,08, è aggiunto alla quantità di emissioni di gas a effetto serra per tali categorie del suolo comunicata dallo Stato membro nell'anno successivo, conformemente alle misure adottate a norma dell'articolo 15.
Qualora ritenga che gli Stati membri non rispettino il presente regolamento, la Commissione adotta le misure necessarie conformemente ai trattati.
Emendamento 73 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 14 bis (nuovo) Regolamento (UE) 2018/841 Articolo 13 quinquies (nuovo)
(14 bis) è inserito il seguente articolo 13 quinquies:
"Articolo 13 quinquies
Cooperazione internazionale
Laddove uno Stato membro decida di autorizzare l'uso dei crediti di carbonio dal settore LULUCF per la compensazione da parte degli enti pubblici o privati, anche in virtù dell'articolo 6, paragrafo 2, o dell'articolo 6, paragrafo 4, l'importo degli assorbimenti trasferiti o utilizzati dovrebbe essere preso in considerazione ai fini del conseguimento degli obiettivi annuali di suddetto Stato membro come definito nell'articolo 4, paragrafo 3, del presente regolamento.";
Emendamento 74 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 15 Regolamento (UE) 2018/841 Articolo 14 – paragrafo 1
"1. Entro il 15 marzo 2027 per il periodo dal 2021 al 2025, ed entro il 15 marzo 2032 per il periodo dal 2026 al 2030, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione di conformità in cui figura il saldo delle emissioni totali e degli assorbimenti totali per il periodo pertinente, per ciascuna categoria di contabilizzazione e rendicontazione del suolo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere da a) a f), per il periodo dal 2021 al 2025 e all'articolo 2, paragrafo 2, lettere da a) a j) per il periodo dal 2026 al 2030, in conformità delle norme di contabilizzazione stabilite nel presente regolamento.
"1. Entro il 15 marzo 2027 per il periodo dal 2021 al 2025, ed entro il 15 marzo 2032 per il periodo dal 2026 al 2030, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione di conformità in cui figura il saldo delle emissioni totali e degli assorbimenti totali per il periodo pertinente, per ciascuna categoria di contabilizzazione e rendicontazione del suolo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere da a) a f), per il periodo dal 2021 al 2025 e all'articolo 2, paragrafo 2, lettere da a) a j) per il periodo dal 2026 al 2030, in conformità delle norme di contabilizzazione stabilite nel presente regolamento.
La relazione di conformità comprende una valutazione concernente:
La relazione di conformità comprende una valutazione concernente:
a) considerazioni e compromessi riguardo politiche e misure;
a) considerazioni e possibili compromessi riguardo politiche e misure con altri obiettivi e strategie ambientali dell'Unione, come quelli previsti nell'8° programma d'azione per l'ambiente e nelle strategie dell'UE sulla biodiversità e per la bioeconomia;
a bis) le misure adottate dagli Stati membri per conformarsi all'articolo 4, paragrafo 4 bis;
b) sinergie tra mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi;
b) sinergie tra mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi, comprese politiche e misure per ridurre la vulnerabilità dei terreni alle perturbazioni naturali e al clima;
c) sinergie tra mitigazione dei cambiamenti climatici e biodiversità.
c) sinergie tra mitigazione dei cambiamenti climatici e biodiversità.
La relazione comprende, se del caso, dettagli in merito all'intenzione di utilizzare gli strumenti di flessibilità di cui all'articolo 11 e relativi importi, o sull'utilizzo di tali strumenti di flessibilità e relativi importi.";
Tale relazione comprende, se del caso, dettagli sull'intenzione di avvalersi degli strumenti di flessibilità di cui all'articolo 11 e i relativi importi, o sull'utilizzo di tali strumenti di flessibilità e relativi importi. Le relazioni sono messe a disposizione del pubblico in un formato facilmente accessibile.
La relazione di conformità è basata su serie di dati annuali, comprese le informazioni ottenute da sistemi di monitoraggio del suolo quali le indagini LUCAS, utilizzando campioni di almeno 30 cm di profondità e integrando tutti i parametri pertinenti che incidono sulle potenzialità del suolo in fatto di sequestro del carbonio."
Emendamento 75 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 16 bis (nuovo) Regolamento (UE) 2018/841 Articolo 15 bis (nuovo)
(16 bis) è inserito il seguente articolo 15 bis:
"Articolo 15 bis
Accesso alla giustizia
1. Gli Stati membri provvedono affinché, conformemente al proprio ordinamento giuridico nazionale, il pubblico interessato che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 abbia accesso a una procedura di ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale o a un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge, per contestare il mancato rispetto degli obblighi giuridici previsti dagli articoli da 4 a 10.
2. Il pubblico interessato ha accesso alla procedura di ricorso di cui al paragrafo 1 qualora:
a) abbia un interesse sufficiente; o
b) faccia valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto processuale amministrativo di uno Stato membro esiga tale presupposto.
L'interesse sufficiente è determinato dagli Stati membri, coerentemente con l'obiettivo di concedere al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia e in conformità della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale.
A tal fine, l'interesse di organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che sono conformi a tutti i requisiti previsti dal diritto nazionale è considerato sufficiente ai fini del presente paragrafo.
3. I paragrafi 1 e 2 non escludono la possibilità di poter esperire un ricorso preliminare dinanzi all'autorità amministrativa e non incidono sul requisito dell'esaurimento dei procedimenti di ricorso amministrativo quale presupposto per l'esperimento di procedimenti di ricorso giurisdizionale ove siffatto requisito sia prescritto dal diritto nazionale. Tali procedimenti sono giusti, equi, tempestivi e non eccessivamente onerosi.
4. Gli Stati membri provvedono a mettere facilmente a disposizione del pubblico informazioni pratiche sull'accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale.";
Emendamento 76 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 17 Regolamento (UE) 2018/841 Articolo 16 bis (nuovo)
(17) è inserito il seguente articolo 16 bis:
soppresso
Articolo 16 bis
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato sui cambiamenti climatici istituito dall'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1999. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio44.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.";
__________________
44Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
Emendamento 77 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 18 Regolamento (UE) 2018/841 Articolo 17 – paragrafo 2
2. La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, entro sei mesi dal […] bilancio globale previsto all'articolo 14 dell'accordo di Parigi, sul funzionamento del presente regolamento, valutando altresì, ove opportuno, gli effetti degli strumenti di flessibilità di cui all'articolo 11, nonché sul contributo del presente regolamento all'obiettivo globale dell'Unione di riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra per il 2030 e sul suo contributo al conseguimento dei traguardi stabiliti dall'accordo di Parigi, con particolare riguardo alla necessità di ulteriori politiche e misure dell'Unione, in vista sia delle indispensabili maggiori riduzioni dei gas a effetto serra sia degli indispensabili maggiori assorbimenti nell'Unione.
2. Nel 2025, 2027 e 2032 la Commissione presenta una relazione sullo stato di avanzamento al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento del presente regolamento e sui progressi realizzati verso il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4.
2 bis. Entro sei mesi da ciascun bilancio globale previsto all'articolo 14 dell'accordo di Parigi, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sul contributo del presente regolamento all'obiettivo di neutralità climatica dell'Unione e ai traguardi climatici intermedi definiti nel regolamento (UE) 2021/1119, così come ai traguardi stabiliti dall'accordo di Parigi, ad altri obiettivi ambientali dell'Unione e agli obiettivi del Green Deal europeo e delle pertinenti strategie e normative correlate, valutando altresì gli effetti degli strumenti di flessibilità di cui all'articolo 11 sul raggiungimento degli obiettivi del presente regolamento. La relazione valuta la necessità di ulteriori politiche e misure dell'Unione, in vista sia delle indispensabili maggiori riduzioni dei gas a effetto serra sia degli indispensabili maggiori assorbimenti nell'Unione nonché della necessità di conseguire gli obiettivi ambientali dell'Unione, tenendo conto di ogni futuro miglioramento del sistema di monitoraggio, raccolta dati e comunicazione per quanto concerne le foreste e i suoli.La relazione prende altresì in considerazione l'impatto di genere delle opzioni strategiche e tiene conto delle migliori e più recenti evidenze scientifiche disponibili, comprese le ultime relazioni dell'IPCC, dell'IPBES e del comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/1119.
A seguito della relazione, ove lo ritenga opportuno, la Commissione presenta proposte legislative. In particolare, le proposte stabiliscono sia obiettivi annuali e una governance volti a conseguire l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2035, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, sia politiche e misure supplementari dell'Unione, nonché un quadro post 2035, anche nell'ambito di applicazione del regolamento in materia di emissioni e assorbimenti di gas a effetto serra provenienti da altri settori, quali l'ambiente marino e di acqua dolce.";
A seguito di tale relazione, ove lo ritenga opportuno, la Commissione presenta proposte legislative. In particolare, le proposte stabiliscono politiche e misure supplementari dell'Unione volte a conseguire gli obiettivi LULUCF post 2030 di cui all'articolo 4, paragrafo 3, e a estendere l'ambito di applicazione del presente regolamento, al fine di includere le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra provenienti dagli ecosistemi marini, costieri e di acqua dolce, sulla base di solide metodologie scientifiche, e di definire ulteriori obiettivi in termini di assorbimenti netti distinti per tali ecosistemi.
2 ter. A seguito dell'entrata in vigore di un atto legislativo relativo a un quadro normativo dell'Unione per il ripristino della natura, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in cui valuta la coerenza del presente regolamento, in particolare degli impegni e degli obiettivi definiti nell'articolo 4, con gli obiettivi di tale atto legislativo. La relazione può essere accompagnata, se del caso, da proposte legislative di modifica del presente regolamento.
Emendamento 78 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 2 Regolamento (UE) 2018/1999 Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera a – punto 1 – punto ii
"sia gli impegni e gli obiettivi nazionali dello Stato membro in materia di assorbimento netto dei gas a effetto serra a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2018/841 sia i suoi contributi mirano a raggiungere l'obiettivo dell'Unione di azzerare le emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2035 e di conseguire successivamente emissioni negative a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, di tale regolamento;";
gli impegni e gli obiettivi nazionali dello Stato membro in materia di assorbimento netto dei gas a effetto serra a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2018/841;
Emendamento 79 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 2 bis (nuovo) Regolamento (UE) 2018/1999 Articolo 26 – paragrafo 6
(2 bis) all'articolo 26, paragrafo 6, è aggiunta la seguente lettera:
"a bis) modificare l'allegato V, parte 3, lettere b) e c), per aggiungere categorie del suolo, rispettivamente, a quelle coperte dal sistema di monitoraggio delle unità di uso del suolo soggette a protezione e a quelle coperte dal sistema di monitoraggio delle unità di uso del suolo soggette a ripristino, conformemente alla pertinente normativa ambientale dell'Unione.";
Emendamento 80 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 3 – lettera c Regolamento (UE) 2018/1999 Articolo 38 – paragrafo 4
"Dopo aver svolto la revisione completa ai sensi del paragrafo 1 la Commissione determina, con atti di esecuzione, la somma totale delle emissioni degli anni rilevanti, calcolata in base ai dati di inventario corretti per ogni Stato membro, suddivisa tra i dati sulle emissioni pertinenti per l'articolo 9 del regolamento (UE) 2018/842 e i dati sulle emissioni di cui all'allegato V, parte 1, lettera c), del presente regolamento; determina altresì la somma totale delle emissioni e degli assorbimenti di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2018/841.";
Dopo aver svolto la revisione completa ai sensi del paragrafo 1 la Commissione adotta atti delegati, conformemente all'articolo 43 che integra il presente regolamento determinando la somma totale delle emissioni degli anni rilevanti, calcolata in base ai dati di inventario corretti per ogni Stato membro, suddivisa tra i dati sulle emissioni pertinenti per l'articolo 9 del regolamento (UE) 2018/842 e i dati sulle emissioni di cui all'allegato V, parte 1, lettera c), del presente regolamento; determina altresì la somma totale delle emissioni e degli assorbimenti di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2018/841.
Emendamento 81 Proposta di regolamento Allegato II Regolamento (UE) 2018/841 Allegato II bis – tabella
Testo della Commissione
Obiettivo dell'Unione e obiettivi nazionali degli Stati membri in materia di assorbimento netto dei gas a effetto serra a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, da conseguire nel 2030
Stato membro
Valore della riduzione netta delle emissioni di gas a effetto serra in kt di CO2 equivalente nel 2030
Belgio
-1 352
Bulgaria
-9 718
Cechia
-1 228
Danimarca
5 338
Germania
-30 840
Estonia
-2 545
Irlanda
3 728
Grecia
-4 373
Spagna
-43 635
Francia
-34 046
Croazia
-5 527
Italia
-35 758
Cipro
-352
Lettonia
-644
Lituania
-4 633
Lussemburgo
-403
Ungheria
-5 724
Malta
2
Paesi Bassi
4 523
Austria
-5 650
Polonia
-38 098
Portogallo
-1 358
Romania
-25 665
Slovenia
-146
Slovacchia
-6 821
Finlandia
-17 754
Svezia
-47 321
EU-27
-310 000
Emendamento
Obiettivo dell'Unione e obiettivi nazionali degli Stati membri in materia di assorbimento netto dei gas a effetto serra a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, da conseguire nel 2030
Stato membro
Valore della riduzione netta delle emissioni di gas a effetto serra in kt di CO2 equivalente nel 2030
Belgio
Almeno -1 352
Bulgaria
Almeno -9 718
Cechia
Almeno -1 228
Danimarca
Almeno 5 338
Germania
Almeno -30 840
Estonia
Almeno -2 545
Irlanda
Almeno 3 728
Grecia
Almeno -4 373
Spagna
Almeno -43 635
Francia
Almeno -34 046
Croazia
Almeno -5 527
Italia
Almeno -35 758
Cipro
Almeno -352
Lettonia
Almeno -644
Lituania
Almeno -4 633
Lussemburgo
Almeno -403
Ungheria
Almeno -5 724
Malta
Almeno 2
Paesi Bassi
Almeno 4 523
Austria
Almeno -5 650
Polonia
Almeno -38 098
Portogallo
Almeno -1 358
Romania
Almeno -25 665
Slovenia
Almeno -146
Slovacchia
Almeno -6 821
Finlandia
Almeno -17 754
Svezia
Almeno -47 321
EU-27
Almeno -310 000
Emendamento 82 Proposta di regolamento Allegato III Regolamento (UE) 2018/1999 Allegato V – parte 3
Il testo della parte 3 dell'allegato V del regolamento (UE) 2018/1999 è sostituito dal seguente:
Il testo della parte 3 dell'allegato V del regolamento (UE) 2018/1999 è sostituito dal seguente:
"Dati geolocalizzati di conversione delle categorie di uso del suolo in conformità delle linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra.L'inventario dei gas a effetto serra funziona sulla base di banche dati elettroniche e di sistemi di informazione geografica e comprende:
"Dati geolocalizzati di conversione delle categorie di uso del suolo in conformità delle linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra, la relativa integrazione del 2013 e il relativo perfezionamento del 2019. L'inventario dei gas a effetto serra funziona sulla base di banche dati elettroniche e di sistemi di informazione geografica per i quali le istituzioni dell'Unione forniscono sostegno e assistenza adeguati agli Stati membri al fine di garantire la coerenza e la trasparenza dei dati raccolti, e comprende:
a) un sistema di monitoraggio delle unità di uso del suolo per terreni che presentano elevate scorte di carbonio, quali definiti all'articolo 29, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001;
a) un sistema di monitoraggio delle unità di uso del suolo per terreni che presentano elevate scorte di carbonio, quali definiti all'articolo 29, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001;
b) un sistema di monitoraggio delle unità di uso del suolo soggette a protezione, definite come terreni che rientrano in una o più delle seguenti categorie:
b) un sistema di monitoraggio delle unità di uso del suolo soggette a protezione, definite come terreni che rientrano in una o più delle seguenti categorie:
– terreni che presentano un elevato valore in termini di biodiversità ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/2001;
– terreni che presentano un elevato valore in termini di biodiversità ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/2001;
– siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione quali definiti all'articolo 4 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio 1 e unità di suolo ad essi esterne soggette a misure di protezione e conservazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva al fine di conseguire gli obiettivi di conservazione dei siti;
– siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione quali definiti all'articolo 4 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio 1 e unità di suolo ad essi esterne soggette a misure di protezione e conservazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva al fine di conseguire gli obiettivi di conservazione dei siti;
– i siti di riproduzione e le aree di riposo delle specie elencate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CEE che sono oggetto di misure di protezione ai sensi dell'articolo 12 di tale direttiva;
– i siti di riproduzione e le aree di riposo delle specie elencate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CEE che sono oggetto di misure di protezione ai sensi dell'articolo 12 di tale direttiva;
– gli habitat naturali elencati nell'allegato I della direttiva 92/43/CEE e gli habitat di specie elencate nell'allegato II della direttiva 92/43/CEE che si trovano al di fuori di siti di importanza comunitaria o di zone speciali di conservazione e che contribuiscono a fare in modo che tali habitat e specie raggiungano uno stato di conservazione soddisfacente ai sensi del suo articolo 2 o che possono essere oggetto di misure preventive e correttive ai sensi della direttiva 2004/35/CE 2 ;
– gli habitat naturali elencati nell'allegato I della direttiva 92/43/CEE e gli habitat di specie elencate nell'allegato II della direttiva 92/43/CEE che si trovano al di fuori di siti di importanza comunitaria o di zone speciali di conservazione e che contribuiscono a fare in modo che tali habitat e specie raggiungano uno stato di conservazione soddisfacente ai sensi del suo articolo 2 o che possono essere oggetto di misure preventive e correttive ai sensi della direttiva 2004/35/CE 2 ;
– le zone di protezione speciale classificate ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2009/147/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio 3 e le unità di suolo che si trovano al di fuori di esse e sono soggette a misure di protezione e conservazione ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2009/147/CE e dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE al fine di conseguire gli obiettivi di conservazione del sito;
– le zone di protezione speciale classificate ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2009/147/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio 3 e le unità di suolo che si trovano al di fuori di esse e sono soggette a misure di protezione e conservazione ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2009/147/CE e dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE al fine di conseguire gli obiettivi di conservazione del sito;
– le unità di suolo soggette a misure di conservazione degli uccelli per le quali è stato segnalato che non sono in stato di sicurezza ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 2009/147/CE al fine di soddisfare l'obbligo di cui all'articolo 4, paragrafo 4, seconda frase, di tale direttiva mirando a prevenire l'inquinamento o il deterioramento degli habitat o a soddisfare l'obbligo di cui all'articolo 3 di tale direttiva di preservare, mantenere o ristabilire una varietà e una superficie sufficienti di habitat per le specie di uccelli;
– le unità di suolo soggette a misure di conservazione degli uccelli per le quali è stato segnalato che non sono in stato di sicurezza ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 2009/147/CE al fine di soddisfare l'obbligo di cui all'articolo 4, paragrafo 4, seconda frase, di tale direttiva mirando a prevenire l'inquinamento o il deterioramento degli habitat o a soddisfare l'obbligo di cui all'articolo 3 di tale direttiva di preservare, mantenere o ristabilire una varietà e una superficie sufficienti di habitat per le specie di uccelli;
– qualsiasi altro habitat che lo Stato membro designa per fini equivalenti a quelli previsti dalle direttive 92/42/CEE e 2009/147/CE;
– qualsiasi altro habitat che lo Stato membro designa per fini equivalenti a quelli previsti dalle direttive 92/42/CEE e 2009/147/CE;
– le unità di suolo soggette alle misure necessarie per proteggere e garantire il non deterioramento dello stato ecologico dei corpi idrici superficiali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 4 ;
– le unità di suolo soggette alle misure necessarie per proteggere e garantire il non deterioramento dello stato ecologico dei corpi idrici superficiali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 4 ;
– le pianure alluvionali naturali o le aree di ritenzione delle acque alluvionali protette dagli Stati membri in relazione alla gestione del rischio di alluvioni a norma della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 5 ;
– le pianure alluvionali naturali o le aree di ritenzione delle acque alluvionali protette dagli Stati membri in relazione alla gestione del rischio di alluvioni a norma della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 5 ;
– le aree protette designate dagli Stati membri al fine di raggiungere gli obiettivi delle aree protette;
c) un sistema di monitoraggio delle unità di uso del suolo soggette a ripristino, definite come terreni che rientrano in una o più delle seguenti categorie:
c) un sistema di monitoraggio delle unità di uso del suolo soggette a ripristino, definite come terreni che rientrano in una o più delle seguenti categorie:
– i siti di importanza comunitaria, le zone speciali di conservazione e le zone di protezione speciale di cui alla lettera b), nonché le unità di suolo al di fuori di esse che sono state individuate come necessitanti misure di ripristino o di compensazione che mirano al conseguimento degli obiettivi di conservazione del sito;
– i siti di importanza comunitaria, le zone speciali di conservazione e le zone di protezione speciale di cui alla lettera b), nonché le unità di suolo al di fuori di esse che sono state individuate come necessitanti misure di ripristino o di compensazione che mirano al conseguimento degli obiettivi di conservazione del sito;
– gli habitat delle specie di uccelli selvatici di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/147/CE o elencate nell'allegato I della stessa, che si trovano al di fuori delle zone di protezione speciale e che sono stati individuati come necessitanti misure di ripristino ai fini della direttiva 2009/147/CE;
– gli habitat delle specie di uccelli selvatici di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/147/CE o elencate nell'allegato I della stessa, che si trovano al di fuori delle zone di protezione speciale e che sono stati individuati come necessitanti misure di ripristino ai fini della direttiva 2009/147/CE;
– gli habitat naturali elencati nell'allegato I della direttiva 92/43/CEE e gli habitat di specie elencate nell'allegato II della direttiva 92/43/CEE al di fuori dei siti di importanza comunitaria o delle zone speciali di conservazione e individuati come necessitanti misure di ripristino ai fini del conseguimento di uno stato di conservazione soddisfacente ai sensi della direttiva 92/43/CEE e/o identificati come necessitanti misure correttive ai fini dell'articolo 6 della direttiva 2004/35/CE;
– gli habitat naturali elencati nell'allegato I della direttiva 92/43/CEE e gli habitat di specie elencate nell'allegato II della direttiva 92/43/CEE al di fuori dei siti di importanza comunitaria o delle zone speciali di conservazione e individuati come necessitanti misure di ripristino ai fini del conseguimento di uno stato di conservazione soddisfacente ai sensi della direttiva 92/43/CEE e/o identificati come necessitanti misure correttive ai fini dell'articolo 6 della direttiva 2004/35/CE;
– le zone identificate come bisognose di ripristino in base a un piano di ripristino della natura applicabile in uno Stato membro;
– le zone identificate come bisognose di ripristino o soggette a misure per garantirne il non deterioramento in base a un piano di ripristino della natura applicabile in uno Stato membro;
– le unità di suolo soggette a misure necessarie per ripristinare un buono stato ecologico dei corpi idrici superficiali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE o alle misure necessarie per ripristinarli a uno stato ecologico elevato, ove previsto dalla legge;
– le unità di suolo soggette a misure necessarie per ripristinare un buono stato ecologico dei corpi idrici superficiali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE o alle misure necessarie per ripristinarli a uno stato ecologico elevato, ove previsto dalla legge;
– le unità di suolo soggette a misure di ricostituzione e ripristino delle zone umide di cui all'allegato VI, parte B, punto vii), della direttiva 2000/60/CE;
– le unità di suolo soggette a misure di ricostituzione e ripristino delle zone umide di cui all'allegato VI, parte B, punto vii), della direttiva 2000/60/CE;
– le zone necessitanti il ripristino degli ecosistemi in modo da conseguire buone condizioni ecosistemiche conformemente al regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio 6 ;
– le zone necessitanti il ripristino degli ecosistemi in modo da conseguire buone condizioni ecosistemiche conformemente al regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio 6 ;
d) un sistema di monitoraggio delle unità di uso del suolo ad alto rischio climatico:
d) un sistema di monitoraggio delle unità di uso del suolo ad alto rischio climatico:
– le zone soggette a compensazione a fronte di disturbi naturali a norma dell'articolo 13 ter, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/841;
– le zone soggette a compensazione a fronte di disturbi naturali a norma dell'articolo 13 ter, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/841;
– le zone di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2007/60/CE;
– le zone di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2007/60/CE;
– le zone individuate nelle strategie nazionali di adattamento degli Stati membri quali ad alto rischio naturale e antropogenico, soggette ad azioni per la riduzione del rischio di catastrofi connesse al clima.
– le zone individuate nelle strategie nazionali di adattamento degli Stati membri quali ad alto rischio naturale e antropogenico, soggette ad azioni per la riduzione del rischio di catastrofi connesse al clima.
d bis) un sistema per il monitoraggio degli stock di carbonio nel suolo, utilizzando, tra l'altro, la serie di dati annuali Land use/cover crea frame survey (LUCAS).
L'inventario dei gas a effetto serra consente lo scambio e l'integrazione dei dati tra le banche dati elettroniche e i sistemi di informazione geografica.
L'inventario dei gas a effetto serra consente lo scambio e l'integrazione dei dati tra le banche dati elettroniche e i sistemi di informazione geografica, nonché la loro comparabilità e accessibilità al pubblico.
Per il periodo 2021-2025, si applica il metodo di livello 1 in conformità delle linee guida IPCC 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra. Si applica almeno un metodo di livello2, in conformità delle linee guida IPCC 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra, sia per le emissioni e gli assorbimenti di un comparto di carbonio che rappresenta almeno il 25-30 % delle emissioni o degli assorbimenti di una categoria di sorgenti o pozzi considerata prioritaria nel sistema d'inventario nazionale di uno Stato membro perché la sua stima incide notevolmente sull'inventario totale dei gas a effetto serra di tale Stato membro in termini di livello assoluto delle emissioni e degli assorbimenti, di evoluzione o incertezza delle emissioni e degli assorbimenti nelle categorie di uso del suolo, sia, a partire dal 2026, per tutte le stime delle emissioni e degli assorbimenti di un comparto di carbonio.
Per il periodo 2021-2025, si applica il metodo di livello 1 in conformità delle linee guida IPCC 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra, la relativa integrazione del 2013 e il relativo perfezionamento del 2019. Si applica almeno un metodo di livello 2, in conformità delle linee guida IPCC 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra, la relativa integrazione del 2013 e il relativo perfezionamento del 2019, sia per le emissioni e gli assorbimenti di un comparto di carbonio che rappresenta almeno il 25-30 % delle emissioni o degli assorbimenti di una categoria di sorgenti o pozzi considerata prioritaria nel sistema d'inventario nazionale di uno Stato membro perché la sua stima incide notevolmente sull'inventario totale dei gas a effetto serra di tale Stato membro in termini di livello assoluto delle emissioni e degli assorbimenti, di evoluzione o incertezza delle emissioni e degli assorbimenti nelle categorie di uso del suolo, sia, a partire dal 2026, per tutte le stime delle emissioni e degli assorbimenti di un comparto di carbonio.
A partire dal 2026 gli Stati membri applicano la metodologia di livello 3, conformemente alle linee guida IPCC 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra, la relativa integrazione del 2013 e il relativo perfezionamento del 2019, per tutte le stime delle emissioni e degli assorbimenti riguardanti le unità di uso del suolo in aree di terreni che presentano elevate scorte di carbonio, di cui alla lettera c), le unità di uso del suolo in zone protette o in fase di ripristino, di cui alle lettere d) ed e), e le unità di uso del suolo in zone soggette in futuro a elevati rischi climatici, di cui alla lettera f).".
_________________________
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1 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).
1 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).
2 Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56).
2 Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56).
3 Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).
3 Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).
4 Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).
4 Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).
5 Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni (GU L 288 del 6.11.2007, pag. 27).
5 Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni (GU L 288 del 6.11.2007, pag. 27).
6 Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).
6 Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).
1 La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A9-0161/2022).