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Procedura : 2020/2132(INI)
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Ciclo del documento : A9-0142/2022

Testi presentati :

A9-0142/2022

Discussioni :

PV 08/06/2022 - 15
CRE 08/06/2022 - 15

Votazioni :

PV 09/06/2022 - 6.6
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P9_TA(2022)0242

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Giovedì 9 giugno 2022 - Strasburgo
Il diritto di iniziativa del Parlamento
P9_TA(2022)0242A9-0142/2022

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 giugno 2022 sul diritto di iniziativa del Parlamento (2020/2132(INI))

Il Parlamento europeo,

–  visti il trattato sull'Unione europea (TUE) e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  visto l'accordo quadro del 20 ottobre 2010 sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea, come modificato(1) (accordo quadro del 2010),

–  visto l'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea del 13 aprile 2016(2) (accordo interistituzionale "Legiferare meglio"),

–  vista la sua risoluzione del 16 febbraio 2017 sul miglioramento del funzionamento dell'Unione europea sfruttando le potenzialità del trattato di Lisbona(3),

–  vista la sua risoluzione del 16 febbraio 2017 sulle evoluzioni e gli adeguamenti possibili dell'attuale struttura istituzionale dell'Unione europea(4),

–  vista la sua risoluzione del 13 febbraio 2019 sullo stato del dibattito sul futuro dell'Europa(5),

–  vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2020 sulla posizione del Parlamento europeo in merito alla Conferenza sul futuro dell'Europa(6),

–  vista la sua risoluzione del 18 giugno 2020 sulla posizione del Parlamento europeo in merito alla Conferenza sul futuro dell'Europa(7),

–  visti gli orientamenti politici per la prossima Commissione europea del 2019-2024 presentati dalla sua presidente, Ursula von der Leyen, il 16 luglio 2019, dal titolo "Un'Unione più ambiziosa – Il mio programma per l'Europa",

–  visto lo studio del luglio 2020 commissionato dal Parlamento dal titolo "The European Parliament's right of initiative" (Il diritto di iniziativa del Parlamento europeo),

–  visto l'articolo 54 del suo regolamento,

–  visti i pareri della commissione giuridica e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni,

–  vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A9-0142/2022),

A.  considerando che l'articolo 15 TUE stabilisce chiaramente che il Consiglio europeo non deve esercitare funzioni legislative;

B.  considerando che il Parlamento è l'unica istituzione dell’UE democraticamente e direttamente eletto dai cittadini; che, diversamente dagli ordinamenti costituzionali dei Stati membri, il Parlamento europeo non ha alcun diritto generale diretto di iniziativa legislativa diretta che, a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, TUE spetta alla Commissione, salvo che i trattati non dispongano diversamente;

C.  considerando che i trattati riconoscono un diritto indiretto di iniziativa legislativa in quanto, a norma dell'articolo 225 TFUE, "a maggioranza dei membri che lo compongono, il Parlamento europeo può chiedere alla Commissione di presentare adeguate proposte sulle questioni per le quali reputa necessaria l'elaborazione di un atto dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati";

D.  considerando che l'articolo 225 TFUE sancisce anche che "se la Commissione non presenta una proposta, essa ne comunica le motivazioni al Parlamento europeo";

E.  considerando che, le relazioni di iniziativa e le risoluzioni del Parlamento costituiscono uno strumento importante per definire l'agenda politica dell'UE;

F.  considerando che ai sensi dell'accordo quadro del 2010, la Commissione si è impegnata a riferire sul seguito concreto dato a qualsiasi richiesta del Parlamento di presentare una proposta ai sensi dell'articolo 225 TFUE entro tre mesi dall'adozione della pertinente risoluzione in plenaria; che, qualora la Commissione non adempia a tale obbligo, ciò potrebbe costituire un’astensione dal pronunciarsi ai sensi dell'articolo 265 TFUE;

G.  considerando che solo un terzo delle procedure di iniziativa legislativa e non legislativa del Parlamento fino al 2019 possono essere considerate un successo e che la maggior parte delle relazioni di iniziativa legislativa (INL) approvate dal 2011 non sono state seguite dalla presentazione da parte della Commissione di proposte adeguate fino al 2019(8);

H.  considerando che l'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" sancisce che la Commissione deve adottare una comunicazione specifica sul seguito da dare a tali richieste e che "se decide di non presentare una proposta in risposta a tale richiesta" deve "[presentare], ove opportuno, un'analisi delle possibili alternative nonché [rispondere] a qualunque altro aspetto sollevato dai co-legislatori in relazione alle analisi relative al valore aggiunto europeo e al costo della 'non Europa'";

I.  considerando che i trattati riconoscono al Parlamento diritti di iniziativa diretti sulla sua composizione, l'elezione dei suoi membri e il suo statuto, lo statuto del Mediatore europeo e il diritto d'inchiesta del Parlamento, per cui vige una procedura speciale, e sull’avvio di procedure riguardanti il rispetto per lo Stato di diritto e le revisioni dei trattati;

J.  considerando che i diritti di iniziativa diretti del Parlamento sono ben lungi dall'essere sufficienti per poter rappresentare la voce dei cittadini, della società civile e delle parti sociali all'interno delle istituzioni europee, lasciando di fatto alla Commissione il monopolio dell'esercizio dell'iniziativa legislativa;

K.  considerando che un ruolo più importante per il Parlamento nella definizione dell'agenda dell'Unione attraverso il rafforzamento del diritto di iniziativa del Parlamento richiede anche l'estensione della procedura legislativa ordinaria ad altri settori politici e il rafforzamento della cooperazione interistituzionale;

L.  considerando che il Parlamento europeo ha prodotto un’iniziativa legislativa particolarmente ambiziosa sull’istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali, adottata nell'ottobre 2016(9) e 2020(10), invitando la Commissione e il Consiglio ad avviare con il Parlamento negoziati su un accordo interistituzionale a norma dell'articolo 295 TFUE; che la questione dello Stato di diritto è uno degli ambiti in cui il diritto d'iniziativa del Parlamento potrebbe essere sviluppato;

M.  considerando che dotare il Parlamento di un potere diretto di iniziativa riequilibrerebbe il processo legislativo dell'Unione;

N.  che l'evidenza empirica mostra che il successo delle iniziative portate avanti dal Parlamento dipende essenzialmente dalla modalità decisionale del Consiglio (maggioranza qualificata o unanimità)(11);

O.  considerando che, nella sua risoluzione sullo stato del dibattito sul futuro dell'Europa, il Parlamento ha ricordato la possibilità di "attribuire il diritto di iniziativa legislativa anche al Parlamento, in quanto rappresentante diretto dei cittadini dell'UE, nell'eventualità di una futura revisione dei trattati"; che la Conferenza sul futuro dell'Europa ha rappresentato, tra l'altro, un'occasione storica per promuovere la riforma della democrazia europea e dei trattati con la partecipazione dei cittadini;

P.  considerando che, sulla piattaforma digitale della Conferenza sul futuro dell'Europa, la democrazia europea è uno dei temi che ha registrato il maggior numero di contributi da parte dei cittadini;

Q.  considerando che, nella sua risoluzione sulle evoluzioni e gli adeguamenti possibili dell'attuale struttura istituzionale dell'Unione europea, il Parlamento ha proposto, "in linea con la prassi comune in diversi Stati membri, di assegnare alle due camere legislative dell'UE, il Consiglio e in particolare il Parlamento, in quanto unica istituzione direttamente eletta dai cittadini, il diritto di iniziativa legislativa, senza compromettere la prerogativa legislativa di base della Commissione";

R.  considerando che il regolamento del Parlamento definisce le regole per l'elaborazione e l'approvazione di risoluzioni a norma dell'articolo 225 TFUE; che nella pratica esiste una distinzione tra relazioni d’iniziativa (INI) e INL; che l'accordo quadro del 2010 e l'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" non operano tale distinzione;

Il diritto (o i diritti) di iniziativa diretto del Parlamento stabilito dai trattati

1.  sottolinea e deplora che il Parlamento, pur essendo l'unica istituzione dell'UE eletta direttamente, non disponga di un diritto di iniziativa diretto generale;

2.  sottolinea che il trattato di Lisbona conferisce già diritti di iniziativa diretti al Parlamento, riconoscendone la prerogativa di auto-organizzazione, la funzione di controllo e la legittimità democratica in quanto unica istituzione dell'UE eletta direttamente;

3.  sottolinea che, in una struttura istituzionale in cui il Parlamento non dispone ancora di un diritto generale di iniziativa diretto, le procedure legislative speciali che esso avvia hanno una speciale dignità costituzionale e prevalgono sulle procedure legislative ordinarie;

4.  ricorda che negli ultimi 20 anni il Parlamento si è ripetutamente servito di tali diritti legislativi speciali, benché insufficienti; si rammarica, tuttavia, del fatto che queste procedure legislative speciali sono state portate a termine troppo di rado a causa del mancato accordo da parte della Commissione e del Consiglio(12);

5.  sottolinea che il Parlamento si è avvalso del suo diritto di iniziativa avviando una procedura per lo Stato di diritto a norma dell'articolo 7 TUE; condanna la mancanza di seguito data dal Consiglio a questa procedura e ai successivi, ripetuti inviti all’azione da parte del Parlamento e fa notare che l'incapacità del Consiglio di applicare efficacemente l'articolo 7 TUE continua a compromettere l'integrità dei valori europei comuni, la fiducia reciproca e la credibilità dell'Unione nel suo complesso; ritiene essenziale garantire un’attuazione piena e immediata del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione(13), rispettando al contempo il ruolo di co-legislatore del Parlamento; ritiene che l'Unione rimanga strutturalmente impreparata a contrastare l'arretramento della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali e le loro violazioni negli Stati membri; ritiene che il deterioramento su questi temi in vari Stati membri abbia evidenziato la necessità di un'autentica cooperazione interistituzionale; deplora profondamente la mancanza di una risposta adeguata all'iniziativa del Parlamento sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali e ribadisce il suo invito alla Commissione e al Consiglio ad avviare senza indugi negoziati con il Parlamento su un accordo interistituzionale;

6.  rinnova la sua proposta motivata riguardante l'esistenza di un evidente rischio di violazione grave, da parte dell'Ungheria, dei valori su cui l'Unione è fondata; ribadisce la sua profonda preoccupazione quanto al fatto che le procedure standard per le audizioni non garantiscono la parità di trattamento del Parlamento, da un lato, e della Commissione e di un terzo degli Stati membri, dall'altro, quando si tratta della presentazione di una proposta motivata e in termini di accesso alle informazioni; si rammarica che le audizioni non abbiano ancora portato a progressi significativi riguardo al modo in cui affrontare i rischi evidenti di grave violazione dei valori dell'UE;

7.  si rammarica del fatto che tre Stati membri non abbiano ancora ratificato la legge elettorale modificata dell'Unione europea approvata nel 2018;

8.  si rammarica altresì del fatto che, ad oggi, il Consiglio si sia rifiutato di negoziare con il Parlamento in merito al suo diritto d'inchiesta, nonostante ciò contraddica l'articolo 226 TFUE e il principio di leale cooperazione, lasciando una disposizione dei trattati inattuata malgrado il dovere di farlo;

9.  accoglie con favore l'adozione del nuovo statuto del Mediatore europeo, su iniziativa del Parlamento, che garantisce che lo statuto sia coerente con il trattato di Lisbona;

I diritti d'iniziativa del Consiglio e del Consiglio europeo sanciti dai trattati

10.  deplora che, nel settore della politica economica e monetaria, l'articolo 121 TFUE si limiti a prevedere che il Parlamento sia informato; osserva altresì che il Consiglio ha esercitato l'articolo 121 TFUE come diritto d'iniziativa de facto in tale settore, e chiede ulteriori responsabilità per il Parlamento in quanto unica istituzione dell'UE a rappresentare la voce dei cittadini;

11.  riconosce inoltre che l'articolo 68 TFUE è stato esercitato come diritto d'iniziativa de facto da parte del Consiglio europeo nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia; pone in evidenza che il Consiglio europeo non è un co-legislatore e che l'adozione da parte del Consiglio europeo di programmi operativi pluriennali in tale settore senza alcun obbligo di consultazione del Parlamento o della Commissione dovrebbe essere rivista considerato l’impatto particolarmente forte di queste politiche sui diritti fondamentali dei cittadini; chiede che a Parlamento e Consiglio tale competenza sia concessa in egual misura nella imminente revisione del trattato;

12.  osserva che, a norma dell'articolo 76 TFUE, il Consiglio, mediante un quarto dei suoi Stati membri, ha un diritto di iniziativa concorrente con quello della Commissione in relazione alla cooperazione in materia di diritto amministrativo, nonché alla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale;

13.  osserva che tali sviluppi rientrano in una più ampia tendenza verso un crescente squilibrio tra il Consiglio, il Consiglio europeo e la Commissione nel potere decisionale in tutti i settori politici, in misura variabile; sottolinea che tale prassi mina l'architettura istituzionale dell'UE prevista dai trattati; ritiene che l'equilibrio dovrebbe essere ripristinato in favore di una legittimità democratica mediante diritti equivalenti per il Parlamento;

14.  prende atto con preoccupazione della mancanza di trasparenza nell'uso del diritto di iniziativa indiretto del Consiglio stabilito dall'articolo 241 TFUE; invita il Consiglio a pubblicare, in modo facilmente consultabile e in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea, tutte le richieste che ha presentato utilizzando tale base giuridica e insiste sulla sua richiesta al Consiglio di garantire il massimo livello possibile di trasparenza in tutti i suoi atti(14), nel pieno rispetto delle norme dell'UE in materia di accesso ai documenti;

Il diritto di iniziativa indiretto del Parlamento stabilito dai trattati

15.  ricorda che, in forza del trattato di Maastricht e come riconoscimento della sua legittimità democratica unica, il Parlamento ha il diritto di chiedere alla Commissione di presentare proposte legislative;

16.  osserva che, conformemente all'articolo 225 TFUE, le richieste devono rientrare nell'ambito di competenza dell'Unione e che attualmente il solo obbligo della Commissione è comunicare al Parlamento le proprie motivazioni per la mancata presentazione di una proposta;

17.  ricorda che il Parlamento e la Commissione hanno convenuto di rafforzare ulteriormente questo diritto attraverso l'accordo quadro del 2010; osserva che la Commissione si è impegnata a riferire sul seguito dato alle richieste Parlamento entro tre mesi e, se deciso dal Collegio, a presentare una proposta legislativa;

18.  ritiene che sia giunto il momento di dar prova di una volontà politica più ambiziosa e chiede pertanto che si prenda in considerazione una revisione dell'accordo quadro del 2010, con l'obiettivo di garantire maggiori diritti di iniziativa al Parlamento;

19.  si rammarica del fatto che, fino al 2019, nel quadro del seguito alle relazioni di iniziativa legislativa del Parlamento approvate a norma dell'articolo 225 TFUE, la Commissione abbia presentato proposte legislative su richiesta del Parlamento solo in una minoranza di casi(15); si rammarica inoltre del fatto che, nella maggior parte dei casi, le scadenze che la Commissione era tenuta a rispettare per rispondere alle richieste del Parlamento e presentare proposte legislative non sono state rispettate;

20.  ritiene che l'unico obbligo della Commissione di informare il Parlamento dei motivi per cui non dà seguito a un'INL approvata dalla maggioranza dei deputati che lo compongono sia troppo debole, ragion per cui si compiace decisamente del sostegno apportato dalla Presidente della Commissione von der Leyen al diritto di iniziativa del Parlamento e dell'impegno assunto di rispondere sempre con un atto legislativo alle richieste del Parlamento a norma dell'articolo 225 TFUE, nel pieno rispetto dei principi di proporzionalità, sussidiarietà e "legiferare meglio"; si aspetta che la Commissione mantenga il proprio impegno di introdurre una legislazione in seguito all'adozione di qualsiasi richiesta di questo tipo da parte del Parlamento, approvata dalla maggioranza dei deputati che lo compongono nel quadro di una relazione INL; ritiene che tale impegno dovrebbe essere accentuato e che il potere del Parlamento di influenzare l'agenda dell'UE dovrebbe essere rafforzato;

21.  elogia l'attuale Collegio dei Commissari per avere risposto a tutte le richieste del Parlamento in modo tempestivo(16), eccetto in un'occasione(17); evidenzia, inoltre, che solo in un caso una richiesta non ha dato luogo a una proposta legislativa; ritiene che questo dimostri che è stato stabilito un precedente interistituzionale e si aspetta che la Commissione continui a onorare il suo impegno di rispondere a tutte le richieste;

22.  ritiene che la riflessione sul diritto di iniziativa del Parlamento debba andare di pari passo con una riflessione più ampia sull'iniziativa politica nel processo decisionale dell'UE;

23.  suggerisce di migliorare il seguito dato alle iniziative dei cittadini europei (ICE) e sottolinea che, se la Commissione non ha pubblicato le sue intenzioni entro i termini stabiliti, o ha dichiarato in una comunicazione che intende non dare seguito a un'ICE che ha soddisfatto i requisiti procedurali e che è in linea con i trattati, in particolare con i valori fondamentali dell'Unione sanciti dall'articolo 2 TUE, il Parlamento potrebbe decidere di dare seguito all'ICE con una relazione di iniziativa legislativa;

Il futuro del diritto (o dei diritti) di iniziativa del Parlamento

24.  è profondamente convinto che un diritto di iniziativa generale e diretto rafforzerebbe ulteriormente la legittimità democratica dell'Unione, ne responsabilizzerebbe i cittadini e rifletterebbe l'evoluzione nel tempo delle sue competenze e delle sue istituzioni verso una democrazia europea più forte;

25.  è del parere che dovrebbe essere conferito al Parlamento, in quanto unica istituzione dell'UE direttamente eletta, il diritto di proporre una legislazione;

26.  è fermamente convinto che i trattati dovrebbero essere rivisti in modo da riconoscere al Parlamento, in quanto unica istituzione dell'UE direttamente eletta e dunque l'unica a rappresentare la voce dei cittadini nel processo decisionale dell'UE, il diritto generale e diretto di introdurre una legislazione; sottolinea che il Parlamento dovrebbe avviare la procedura di cui all'articolo 48 TUE per stabilire siffatto diritto di iniziativa legislativa; è del parere che il diritto di iniziativa del Parlamento dovrebbe applicarsi almeno agli ambiti d'azione in cui l'Istituzione è autorizzata a emanare leggi in quanto co-legislatore;

27.  sottolinea che la Conferenza sul futuro dell'Europa ha rappresentato un'opportunità senza precedenti per affrontare le attuali carenze e dare nuovo slancio alla democrazia europea, e incoraggia vivamente a seguire le raccomandazioni dei partecipanti alla Conferenza in favore di un autentico diritto di iniziativa per il Parlamento;

28.  ribadisce la dignità costituzionale particolare e rafforzata delle questioni sulle quali il Parlamento ha attualmente il diritto di iniziativa e ritiene pertanto che detto diritto esclusivo dovrebbe essere esteso alle questioni in cui la legittimità democratica e la sovranità dell'Unione hanno particolare pertinenza;

29.  osserva che gli attuali diritti di iniziativa del Parlamento comprendono diverse procedure legislative speciali, come nel caso delle regolamentazioni relative alla sua composizione, all'elezione dei suoi membri e al loro statuto, allo statuto del Mediatore europeo come anche al diritto di inchiesta del Parlamento;

30.  ritiene che i trattati disciplinino a malapena tali procedure e chiede un nuovo accordo interistituzionale tra le tre istituzioni riguardante esclusivamente questa materia, nel pieno rispetto della sua particolare dignità costituzionale e in vista di un rafforzamento della legittimità democratica dell'Unione europea; ritiene che questo nuovo accordo interistituzionale potrebbe contemplare misure volte a evitare il blocco istituzionale dei fascicoli;

31.  ritiene che il regolamento interno del Parlamento dovrebbe riflettere meglio la peculiare natura di queste procedure legislative; raccomanda, in particolare, che, qualora l'approvazione di un atto da parte del Parlamento richieda l'approvazione o l'accordo del Consiglio e il parere o l'accordo della Commissione, il Parlamento avvii, in seguito al voto sull'atto proposto, una procedura di consultazione con queste istituzioni; è inoltre del parere che il Parlamento dovrebbe semplificare le procedure per la modifica di tali atti proposti a seguito di dette consultazioni;

32.  ritiene che l'estensione della procedura legislativa ordinaria e la definizione di una procedura legislativa ordinaria in cui il Parlamento goda del diritto di iniziativa dovrebbero essere viste come processi complementari;

33.  ritiene che il riconoscimento di un diritto di iniziativa diretto del Parlamento non escluderebbe la possibilità che la Commissione mantenga un diritto concorrente o un monopolio dell'iniziativa, ad esempio nel settore del bilancio; è del parere che si potrebbe inoltre prevedere che in ambiti rigorosamente definiti il Consiglio abbia un diritto di iniziativa diretto; invita le tre istituzioni a riflettere sul modo in cui diritti di iniziativa concorrenti potrebbero coesistere ed essere attuati efficacemente nella pratica;

34.  si impegna a sfruttare appieno, a sviluppare e a rafforzare ulteriormente il potenziale del diritto di iniziativa indiretto del Parlamento quale previsto dai trattati e ulteriormente sviluppato negli accordi interistituzionali e in virtù dell'impegno della Presidente della Commissione von der Leyen;

35.  ritiene che l'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" svolga un ruolo essenziale nel garantire una cooperazione leale e trasparente durante l'intero ciclo legislativo e consenta una comprensione migliore e reciproca delle rispettive posizioni delle diverse istituzioni;

36.  chiede una valutazione congiunta del funzionamento dell'accordo quadro del 2010 e della necessità di una revisione mirata per garantire che le sue disposizioni e il calendario relativi al diritto di iniziativa indiretto del Parlamento possano essere efficacemente rispettati; chiede inoltre al Consiglio e alla Commissione di valutare insieme al Parlamento in che misura l'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" dovrebbe essere rivisto con lo scopo di eliminare eventuali ostacoli alla facoltà del Parlamento di proporre iniziative legislative;

37.  ritiene opportuno rivedere regole, procedure e requisiti interni, anche in relazione all'elaborazione di relazioni di iniziativa legislativa a norma dell'articolo 225 TFUE, al fine di garantire che le proposte siano mirate e ben motivate; suggerisce di snellire le procedure delineate nel regolamento del Parlamento per l'elaborazione e l'approvazione di risoluzioni a norma dell'articolo 225 TFUE, al fine di garantire che qualsiasi richiesta di iniziativa legislativa rivolta alla Commissione sia adeguatamente presa in considerazione, sempre nel rispetto dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio", indipendentemente dalla risoluzione parlamentare che include la richiesta;

38.  si impegna a favorire tali strumenti quale mezzo principale per chiedere la presentazione di proposte legislative da parte della Commissione; fa notare, a tale proposito, la necessità di rivolgere richieste alla sola Commissione e di garantire che il contenuto delle relazioni di iniziativa legislativa rimanga entro l'ambito della materia della relazione quale stabilita; sottolinea che l'approvazione di relazioni mirate e ben motivate a norma dell'articolo 225 TFUE da parte del Parlamento richiede che sia garantita la capacità tecnica e amministrativa necessaria;

39.  sottolinea l'importanza di garantire una stretta cooperazione con la Commissione durante l'intero ciclo di vita delle relazioni di iniziativa legislativa, così da garantire che il processo sia il più efficace, trasparente e inclusivo possibile; mette in evidenza il ruolo della Conferenza dei presidenti di commissione e il ruolo della Conferenza dei presidenti a tale riguardo;

40.  sottolinea che il Parlamento rispetta pienamente l'accordo interistituzionale "Legiferare meglio", che sottolinea la necessità di una previa analisi del valore aggiunto europeo, nonché di una valutazione del costo della "non Europa", e che dispone di una struttura per le attività di valutazione d'impatto da intraprendere, nella misura in cui ciò sia possibile, prima di presentare una relazione INL al fine di rafforzare la valutazione del valore aggiunto europeo prevista dall'accordo interistituzionale "Legiferare meglio";

41.  ritiene che la Commissione, in sede di valutazione dei principi di sussidiarietà, proporzionalità e "legiferare meglio" nell'ambito del seguito dato alle richieste del Parlamento di proposte legislative a norma dell'articolo 225 TFUE, dovrebbe tenere in debito conto le analisi di accompagnamento concernenti il valore aggiunto europeo e il costo della "non Europa" prodotte dal Parlamento; fa notare che, a norma dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio", la Commissione è già tenuta a rispondere a qualunque aspetto sollevato dai co-legislatori in relazione a tali analisi;

42.  ritiene, inoltre, che la Commissione dovrebbe associare esplicitamente i progetti di proposte adottati sulla scorta di una proposta del Parlamento a norma dell'articolo 225 TFUE alle pertinenti relazioni INL, fornendo una chiara "impronta dell'influenza legislativa";

43.  si impegna a promuovere un maggiore coordinamento con il Comitato economico e sociale europeo e con il Comitato europeo delle regioni tenendo debitamente conto dei loro pareri nel quadro dell'articolo 225 TFUE;

44.  ribadisce che l'accessibilità, l'etica e la trasparenza sono di primaria importanza e devono guidare le attività di tutte le istituzioni dell'UE; chiede che tutte le pertinenti informazioni relative alle relazioni di iniziativa legislativa, quali le fasi procedurali interne o il seguito dato dalla Commissione, siano rese facilmente accessibili online e lo siano in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea;

45.  ribadisce l'importanza della fase pre-legislativa e ricorda il ruolo previsto per il Parlamento dall'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" e dall'accordo quadro del 2010; invita ad accelerare i lavori sulla costituzione di una banca dati legislativa congiunta, come stipulato nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio";

46.  ricorda l'importanza che la partecipazione dei cittadini e della società civile riveste per la legittimità democratica dell'UE; invita tutte le istituzioni dell'UE a coinvolgerli in maniera significativa nel processo decisionale, in tutte le fasi del ciclo programmatico;

o
o   o

47.  incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo, al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU L 304 del 20.11.2010, pag. 47.
(2) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(3) GU C 252 del 18.7.2018, pag. 215.
(4) GU C 252 del 18.7.2018, pag. 201.
(5) GU C 449 del 23.12.2020, pag. 90.
(6) GU C 270 del 7.7.2021, pag. 71.
(7) GU C 362 dell'8.9.2021, pag. 6.
(8) Direzione generale delle Politiche interne del Parlamento europeo, dipartimento tematico Diritti dei cittadini e affari costituzionali, studio dal titolo "The European Parliament's right of initiative" (Il diritto di iniziativa del Parlamento europeo), Bruxelles, 2020, pagg. 55 e 57.
(9) Risoluzione del 25 ottobre 2016 recante raccomandazioni alla Commissione sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali (GU C 215 del 19.6.2018, pag. 162).
(10) Risoluzione del 7 ottobre 2020 recante raccomandazioni alla Commissione sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali (GU C 395 del 29.9.2021, pag. 2).
(11) Direzione generale delle Politiche interne del Parlamento europeo, dipartimento tematico Diritti dei cittadini e affari costituzionali, studio dal titolo "The European Parliament's right of initiative" (Il diritto di iniziativa del Parlamento europeo), Bruxelles, 2020, pag. 12.
(12) Ibid., pagg. 34-35.
(13) GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 1.
(14) Risoluzione del 17 gennaio 2019 sull'indagine strategica OI/2/2017 del Mediatore europeo sulla trasparenza delle discussioni legislative negli organi preparatori del Consiglio UE (GU C 411 del 27.11.2020, pag. 149).
(15) Direzione generale delle Politiche interne del Parlamento europeo, dipartimento tematico Diritti dei cittadini e affari costituzionali, studio dal titolo "The European Parliament's right of initiative" (Il diritto di iniziativa del Parlamento europeo), Bruxelles, 2020, pag. 54.
(16)——————— Risposte della Commissione alle seguenti risoluzioni del Parlamento europeo:risoluzione dell'8 ottobre 2020 recante raccomandazioni alla Commissione sulla finanza digitale: rischi emergenti legati alle cripto-attività – sfide a livello della regolamentazione e della vigilanza nel settore dei servizi, degli istituti e dei mercati finanziari (GU C 395 del 29.9.2021, pag. 72);risoluzione del 22 ottobre 2020 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti un quadro giuridico UE per fermare e invertire la deforestazione globale imputabile all'UE (GU C 404 del 6.10.2021, pag. 175);risoluzione del 20 ottobre 2020 recante raccomandazioni alla Commissione sulla legge sui servizi digitali: adeguare le norme di diritto commerciale e civile per i soggetti commerciali che operano online (GU C 404 del 6.10.2021, pag. 31);risoluzione del 20 ottobre 2020 recante raccomandazioni alla Commissione sulla legge sui servizi digitali: migliorare il funzionamento del mercato unico (GU C 404 del 6.10.2021, pag. 2);risoluzione del 20 ottobre 2020 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti il quadro relativo agli aspetti etici dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate (GU C 404 del 6.10.2021, pag. 63);risoluzione del 20 ottobre 2020 recante raccomandazioni alla Commissione su un regime di responsabilità civile per l'intelligenza artificiale (GU C 404 del 6.10.2021, pag. 107);risoluzione del 21 gennaio 2021 recante raccomandazioni alla Commissione sul diritto alla disconnessione (GU C 456 del 10.11.2021, pag. 161).
(17) Risposta della Commissione alla risoluzione del Parlamento del 13 maggio 2020 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti una rete di sicurezza per proteggere i beneficiari dei programmi dell'Unione: elaborazione di un piano di emergenza del QFP (GU C 323 dell'11.8.2021, pag. 2).

Ultimo aggiornamento: 27 settembre 2022Note legali - Informativa sulla privacy