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Martedì 8 marzo 2022 - Strasburgo
Conti economici dell'agricoltura regionali ***I
 Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione – domanda EGF/2021/006 ES/Cataluña Automotive – Spagna
 Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi – domanda EGF/2022/000 TA 2022 – Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione
 Riduzione degli spazi per la società civile in Europa
 Ruolo della cultura, dell'istruzione, dei media e dello sport nella lotta contro il razzismo
 Politica di coesione: ridurre le disparità a livello di assistenza sanitaria e rafforzare la cooperazione sanitaria transfrontaliera
 Politica di coesione: promozione di una trasformazione innovativa e intelligente e della connettività regionale delle TIC

Conti economici dell'agricoltura regionali ***I
PDF 114kWORD 53k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 marzo 2022 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i conti economici dell'agricoltura regionali (COM(2021)0054 – C9-0020/2021 – 2021/0031(COD))
P9_TA(2022)0053A9-0282/2021

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2021)0054),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 338, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0020/2021),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 10 dicembre 2021, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A9-0282/2021),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'8 marzo 2022 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2022/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 138/2004 per quanto riguarda i conti economici dell'agricoltura regionali

P9_TC1-COD(2021)0031


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2022/590.)


Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione – domanda EGF/2021/006 ES/Cataluña Automotive – Spagna
PDF 135kWORD 49k
Risoluzione
Allegato
Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 marzo 2022 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dalla Spagna – EGF/2021/006 ES/Cataluña automotive (COM(2022)0020 – C9-0015/2022 – 2022/0010(BUD))
P9_TA(2022)0054A9-0038/2022

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2022)0020 – C9‑0015/2022),

–  visto il regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e che abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013(1) ("regolamento FEG"),

–  visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027(2) ("regolamento QFP"), in particolare l'articolo 8,

–  visto l'accordo interistituzionale, del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie(3), in particolare il punto 9,

–  vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

–  vista la relazione della commissione per i bilanci (A9-0038/2022),

A.  considerando che l'Unione ha predisposto strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze della globalizzazione e dei cambiamenti tecnologici e ambientali, come i cambiamenti nei modelli commerciali mondiali, le controversie commerciali, i cambiamenti significativi nelle relazioni commerciali dell'Unione o nella composizione del mercato interno e le crisi finanziarie o economiche, nonché la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, o a seguito della digitalizzazione o dell'automazione;

B.  considerando che i contributi finanziari del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) dovrebbero essere diretti principalmente a politiche attive del mercato del lavoro e servizi personalizzati volti al rapido reinserimento dei beneficiari in un lavoro dignitoso e sostenibile, preparandoli nel contempo a un'economia europea più verde e digitale;

C.  considerando che la Spagna ha presentato la domanda EGF/2021/006 ES/Cataluña automotive per un contributo finanziario a valere sul FEG, in seguito a 705 espulsioni dal lavoro effettuate nel settore economico classificato(4) nell'ambito della NACE Revisione 2, divisione 29 (fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi) nella regione di livello NUTS 2 della Catalogna (ES51) in Spagna, nel periodo di riferimento per la domanda compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 1° luglio 2021;

D.  considerando che la domanda riguarda 346 lavoratori espulsi dal lavoro, la cui attività è cessata nel settore economico durante il periodo di riferimento, mentre 359 lavoratori sono stati espulsi dal lavoro prima o dopo il periodo di riferimento a seguito degli stessi eventi che hanno determinato la cessazione dell'attività dei lavoratori in esubero durante il periodo di riferimento e saranno pertanto considerati beneficiari ammissibili;

E.  considerando che la domanda è stata presentata in base ai criteri di intervento dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento FEG, che richiede la cessazione dell'attività di almeno 200 lavoratori espulsi dal lavoro nell'arco di un periodo di riferimento di sei mesi presso imprese operanti nello stesso settore economico definito a livello della divisione NACE Revisione 2, situate in una regione o due regioni contigue di livello NUTS 2 in uno Stato membro;

F.  considerando che il 28 maggio 2020 Nissan ha annunciato la chiusura del suo stabilimento a Barcellona, che ha comportato oltre 2 500 esuberi diretti e la perdita di 8 000 posti di lavoro tra i suoi fornitori; che le espulsioni dal lavoro oggetto della presente domanda si concentrano in quattro comarche della regione di Barcellona (Barcelonès, Alt Penedés, Baix Llobregat e Vallés Oriental), dove sono presenti numerose aziende automobilistiche; che il numero di lavoratori espulsi mediante procedura di collocamento in esubero collettivo tra gennaio e giugno 2021 in Catalogna (7 993 persone) supera già il numero di lavoratori espulsi dal lavoro nel 2020 (7 936 persone) e che nel periodo 2018-2020 è cresciuto il numero di posti di lavoro andati distrutti nella regione in parola;

G.  considerando che il FEG non supera un importo annuo massimo di 186 000 000 EUR (a prezzi 2018), come dispone l'articolo 8 del regolamento QFP;

1.  conviene con la Commissione che le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento FEG sono soddisfatte e che la Spagna ha diritto a un contributo finanziario di 2 795 156 EUR a norma di tale regolamento, contributo che rappresenta l'85 % del costo totale di 3 288 419 EUR, comprensivo di spese per servizi personalizzati pari a 3 138 300 EUR e di spese di attuazione del FEG pari a 150 119 EUR(5);

2.  rileva che le autorità spagnole hanno presentato la domanda il 23 settembre 2021 e che la Commissione ha completato la sua valutazione il 20 gennaio 2022 e l'ha notificata al Parlamento il giorno stesso;

3.  osserva che la domanda riguarda in totale 705 lavoratori espulsi dal lavoro la cui attività è cessata; osserva inoltre che la Spagna prevede che 450 dei beneficiari ammissibili complessivi parteciperanno alle misure (beneficiari interessati); sottolinea la necessità di garantire trasparenza in ogni fase del procedimento e chiede il coinvolgimento delle parti sociali nell'attuazione e nella valutazione del pacchetto di servizi;

4.  ricorda che si prevede un impatto sociale importante dei licenziamenti in Catalogna, dove l'industria automobilistica rappresenta il terzo settore per importanza (dopo i prodotti chimici e alimentari), sia in termini di fatturato che di occupazione;

5.  sottolinea che il 34,9 % dei beneficiari interessati ha un'età superiore ai 54 anni, il 44,4 % è costituito da donne e il 50,4 % ha un diploma di istruzione secondaria inferiore o un titolo inferiore; è del parere che il profilo di età e il livello di istruzione dei beneficiari interessati rappresentino sfide specifiche per il ricollocamento e insiste pertanto sull'importanza di garantire che le specificità dell'età, del livello di istruzione e della loro combinazione siano debitamente prese in considerazione in sede di attuazione del pacchetto di servizi personalizzati;

6.  constata che la Spagna ha iniziato a fornire servizi personalizzati ai beneficiari interessati il 17 gennaio 2022 e che il periodo di ammissibilità per un contributo finanziario a titolo del FEG sarà pertanto compreso tra il 17 gennaio 2022 e 24 mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione di finanziamento;

7.  ricorda che i servizi personalizzati che saranno offerti ai lavoratori espulsi dal lavoro, pari a un totale di 37,8 % del sostegno finanziario, consistono nelle azioni seguenti: seminari sulle metodologie per la ricerca di lavoro, orientamento professionale, formazione (competenze orizzontali, riqualificazione, miglioramento delle competenze e tirocini, nonché formazione professionale), sostegno all'imprenditorialità, sovvenzioni per la creazione di imprese, assistenza intensiva nella ricerca di un lavoro, anche individuando prospettive professionali a livello locale e regionale, tutoraggio a seguito del reinserimento professionale e vari incentivi finanziari;

8.  plaude al fatto che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati sia stato concepito per conformarsi alla strategia spagnola di economia circolare(6), che deve essere basata su cicli di materiali non tossici, e alla strategia per lo sviluppo sostenibile della Catalogna(7) e che l'applicazione del FEG sia stata sostenuta dai rappresentanti del SOC(8), del CIAC(9) e dell'Agència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)(10), in un processo che ha visto coinvolte le parti sociali(11); osserva che le misure di formazione dovrebbero soddisfare l'esigenza di diffondere le competenze richieste nell'era industriale digitale e in un'economia verde ed efficiente sotto il profilo delle risorse, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento FEG;

9.  si compiace del fatto che gli incentivi includano un contributo alle spese dei lavoratori espulsi dal lavoro con responsabilità di assistenza fino a un massimo di 20 EUR al giorno o delle persone che riprendono a lavorare per 350 EUR al mese per un massimo di tre mesi; sottolinea che l'incentivo è concepito per favorire un veloce ricollocamento e incoraggiare i lavoratori anziani a restare sul mercato del lavoro;

10.  sottolinea che le autorità spagnole hanno confermato che le azioni ammissibili non ricevono aiuti da altri fondi o strumenti finanziari dell'Unione;

11.  ribadisce che l'aiuto del FEG non deve sostituire le azioni che rientrano nella sfera di responsabilità delle imprese in virtù del diritto nazionale o di contratti collettivi, né le indennità o i diritti dei beneficiari dei finanziamenti del FEG onde garantire la piena addizionalità di questi ultimi;

12.  ricorda che la decarbonizzazione del settore dei trasporti è imminente; rileva che la trasformazione digitale e verde inciderà anche sul mercato del lavoro e dovrebbe condizionare in modo significativo il settore automobilistico; ribadisce in tale contesto l'importante ruolo che l'Unione dovrebbe svolgere nel fornire le qualifiche necessarie per una trasformazione equa in linea con il Green Deal europeo; sostiene fermamente che nel 2021-2027 il FEG continuerà a dimostrare solidarietà alle persone interessate e a mantenere l'attenzione sull'incidenza delle ristrutturazioni sui lavoratori e chiede che le future domande massimizzino la coerenza delle politiche; ritiene che occorra prestare particolare attenzione all'istruzione qualificata, compresa la formazione professionale, e alla promozione del cosiddetto sistema duale di apprendistato, che si è dimostrato efficace in diversi Stati membri;

13.  constata che tutti i requisiti procedurali sono stati soddisfatti; sottolinea la necessità di trasparenza in ogni fase della procedura; accoglie con favore il coinvolgimento delle parti sociali nel gruppo di lavoro istituito per definire il pacchetto di misure per le quali è richiesto il cofinanziamento del FEG e chiede il coinvolgimento delle parti sociali nel pacchetto di attuazione e valutazione dei servizi;

14.  approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

15.  incarica la sua Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

16.  incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dalla Spagna (EGF/2021/006 ES/Cataluña automotive)

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione (UE) 2022/458.)

(1) GU L 153 del 3.5.2021, pag. 48.
(2) GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11.
(3) GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.
(4) Imprese interessate: Aludyne Automotive Spain SLU, Bosch Sistemas de Frenado SLU, Continental Automotive Spain SA, Faurencia Interior Systems España SAU, Fico Transpar SA, Gruau Ibérica SLU, Magna Seating Spain SLU, Nobel Plastiques Iberia SA, Robert Bosch España (stabilimento di Castellet), U-Shin Spain SLU.
(5) A norma dell’articolo 7, paragrafo 5, del regolamento EGF.
(6) https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/economia-circular/estrategia/
(7) Estrategia para el desarrollo sostenible de Cataluña
(8) Servei Públic d'Ocupació de Catalunya
(9) Cluster dell'industria automobilistica della Catalogna (CIAC)
(10) ACCIÓ è l'agenzia catalana per la competitività delle imprese.
(11) Comisiones Obreras, UGT, Fomento del Trabajo Nacional (FOMENT) e PIMEC (associazione delle PMI della Catalogna).


Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi – domanda EGF/2022/000 TA 2022 – Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione
PDF 126kWORD 51k
Risoluzione
Allegato
Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 marzo 2022 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi – EGF/2022/000 TA 2022 – Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione (COM(2022)0025 – C9-0025/2022 – 2022/0015(BUD))
P9_TA(2022)0055A9-0037/2022

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2022)0025 – C9‑0025/2022),

–  visto il regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e che abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013(1) ("regolamento FEG"),

–  visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027(2), in particolare l'articolo 8,

–  visto l'accordo interistituzionale, del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia per l'introduzione di nuove risorse proprie(3) ("accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020"), in particolare il punto 9,

–  vista la relazione della commissione per i bilanci (A9-0037/2022),

A.  considerando che l'Unione ha istituito strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze della globalizzazione e dei cambiamenti tecnologici e ambientali, come i cambiamenti nei modelli commerciali mondiali, le controversie commerciali, i cambiamenti significativi nelle relazioni commerciali dell'Unione o nella composizione del mercato interno e le crisi finanziarie o economiche, nonché la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, o a seguito della digitalizzazione o dell'automazione;

B.  considerando che l'assistenza dell'Unione ai lavoratori espulsi dal lavoro dovrebbe essere dinamica e resa disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, tenendo debitamente conto dell'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 per quanto riguarda l'adozione di decisioni di mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG);

C.  considerando che l'Unione ha inizialmente esteso l'ambito di applicazione del FEG per fornire sostegno finanziario in caso di importanti eventi di ristrutturazione, includendo in tal modo gli effetti economici della crisi COVID-19;

D.  considerando che l'adozione del nuovo regolamento FEG nel 2021 ha ulteriormente ampliato l'ambito di applicazione del Fondo ai grandi eventi di ristrutturazione causati dalla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio o a seguito della digitalizzazione o dell'automazione, riducendo nel contempo la soglia richiesta per l'attivazione da 500 lavoratori licenziati a 200;

E.  considerando che l'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio fissa l'importo annuo massimo per il FEG a 186 milioni di EUR (a prezzi 2018) e che l'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento FEG prevede che fino allo 0,5 % di tale importo possa essere messo a disposizione per l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione;

F.  considerando che la Commissione non ha richiesto alcun sostegno per l'assistenza tecnica nel 2021 a causa dell'incertezza riguardante le operazioni generali, in particolare gli eventi che richiederebbero una presenza fisica, a causa della pandemia di COVID-19;

G.  considerando che l'assistenza tecnica può consistere in spese tecniche e amministrative per l'attuazione del FEG, quali attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, nonché raccolta di dati, anche in relazione ai sistemi informatici imprenditoriali, alle attività di comunicazione e a quelle che migliorano la visibilità del FEG come fondo, o in relazione a progetti specifici e altre misure di assistenza tecnica;

H.  considerando che l'importo proposto di 290 000 EUR corrisponde a circa lo 0,14% del bilancio annuo massimo disponibile per il FEG nel 2022;

1.  accetta che le misure proposte dalla Commissione siano finanziate come assistenza tecnica a norma dell'articolo 11, paragrafi 1 e 4, e dell'articolo 12, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento FEG;

2.  accoglie con favore la creazione di un sito web dedicato al FEG e invita la Commissione ad aggiornarlo e ad ampliarlo regolarmente, al fine di rendere maggiormente visibile al grande pubblico la solidarietà europea dimostrata dal FEG e di aumentare la trasparenza dell'azione dell'Unione;

3.  accoglie con favore l'impegno continuo per la standardizzazione delle procedure di domanda e per la gestione del FEG tramite le funzionalità del sistema di scambio elettronico di dati (sistema comune di gestione concorrente – SFC), che consente di semplificare e accelerare l'elaborazione delle domande e di migliorare la comunicazione;

4.  constata che la Commissione utilizzerà il bilancio disponibile a titolo del sostegno amministrativo per tenere riunioni del gruppo di esperti delle persone di contatto del FEG, che comprende due membri per ciascuno Stato membro, e un seminario con la partecipazione degli organismi di esecuzione del FEG e delle parti sociali, al fine di promuovere attività di connessione in rete ("networking") tra gli Stati membri;

5.  invita la Commissione a continuare a invitare sistematicamente il Parlamento a queste riunioni e a questi seminari, in conformità delle pertinenti disposizioni dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento e la Commissione;

6.  invita la Commissione ad adeguare le migliori prassi sviluppate durante la pandemia di COVID-19, ove opportuno e necessario, e a non eliminarle completamente quando le circostanze della pandemia lo consentiranno, ma a utilizzarle come base per migliori metodi di lavoro e scambi;

7.  sottolinea la necessità di rafforzare ulteriormente la consapevolezza generale e la visibilità del FEG; fa presente che tale obiettivo può essere perseguito presentando il FEG in varie pubblicazioni e attività audiovisive della Commissione, come previsto all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento FEG;

8.  ricorda agli Stati membri richiedenti che sono principalmente tenuti, come stabilito all'articolo 12 del regolamento FEG, a pubblicizzare ampiamente le azioni finanziate dal Fondo presso i beneficiari interessati, le autorità locali e regionali, le parti sociali, i media e il grande pubblico;

9.  approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

10.  incarica la sua Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

11.  incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi (EGF/2022/000 TA 2022 – Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione)

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione (UE) 2022/457.)

(1) GU L 153 del 3.5.2021, pag. 48.
(2) GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11.
(3) GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.


Riduzione degli spazi per la società civile in Europa
PDF 180kWORD 61k
Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 marzo 2022 sulla riduzione degli spazi per la società civile in Europa (2021/2103(INI))
P9_TA(2022)0056A9-0032/2022

Il Parlamento europeo,

–  visti il trattato sull'Unione europea (TUE) e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("la Carta"),

–  vista la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU),

–  visto il regolamento (UE) 2021/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori e abroga il regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 390/2014 del Consiglio(1),

–  visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione ("regolamento relativo alla condizionalità")(2),

–  vista la comunicazione della Commissione del 20 luglio 2021 dal titolo "Relazione sullo Stato di diritto 2021 – La situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea" (COM(2021)0700),

–  visti gli orientamenti della Commissione, del 23 settembre 2020, sull'attuazione delle norme dell'UE concernenti la definizione e la prevenzione del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali(3),

–  vista la relazione del gruppo Diritti fondamentali e Stato di diritto del Comitato economico e sociale europeo, del giugno 2020, dal titolo "Sviluppi negli Stati membri visti dalla prospettiva della società civile nel periodo 2018-2019",

–  visti la relazione dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) del 17 gennaio 2018 dal titolo "Challenges facing civil society organisations working on human rights in the EU" (Le sfide cui devono far fronte le organizzazioni della società civile che operano nel settore dei diritti umani nell'UE), i bollettini, pubblicati nel 2020, relativi alle implicazioni della pandemia di COVID-19 sui diritti fondamentali nell'UE, e altri dati, strumenti e relazioni dell'Agenzia, in particolare il sistema di informazione europeo sui diritti fondamentali (EFRIS),

–  vista la relazione della FRA del 22 settembre 2021 dal titolo "Protecting civic space in the EU" (Proteggere lo spazio civico nell'UE),

–  visti gli orientamenti comuni dell'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani (ODIHR) dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e della Commissione di Venezia, del 1° gennaio 2015, sulla libertà di associazione,

–  vista la relazione del Consiglio d'Europa dell'11 febbraio 2019 intitolata "Shrinking space for civil society: the impact on young people and their organisations" (Riduzione degli spazi per la società civile: l'impatto sui giovani e le loro organizzazioni),

–  visti gli orientamenti dell'OSCE/ODIHR e della Commissione di Venezia, dell'8 luglio 2019, sulla libertà di riunione pacifica,

–  vista la nota di orientamento delle Nazioni Unite del 23 settembre 2020 sulla protezione e la promozione dello spazio civico,

–  vista la dichiarazione delle Nazioni Unite del 9 dicembre 1998 sul diritto e la responsabilità degli individui, dei gruppi e degli organi della società di promuovere e proteggere le libertà fondamentali e i diritti umani universalmente riconosciuti,

–  vista l'osservazione generale n. 34 del Comitato delle Nazioni Unite per i diritti umani, del 12 settembre 2011, sull'articolo 19: libertà di opinione e di espressione,

–  vista l'osservazione generale n. 37 del Comitato delle Nazioni Unite per i diritti umani, del 17 settembre 2020, sull'articolo 21: diritto di riunione pacifica,

–  viste la convenzione UNECE del 25 giugno 1998 sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (Convenzione di Aarhus) e la decisione VII/9 del 21 ottobre 2021 su un meccanismo di risposta rapida per trattare i casi relativi all'articolo 3, paragrafo 8, della Convenzione di Aarhus,

–  viste le risoluzioni delle Nazioni Unite n. 2250 (2015), n. 2419 (2018) e n. 2535 (2020) sui giovani, la pace e la sicurezza,

–  vista la dichiarazione delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti umani del 1998,

–  vista la raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri, del 10 ottobre 2007, sullo status giuridico delle organizzazioni non governative in Europa,

–  vista la dichiarazione del Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, del 16 maggio 2019, dal titolo "Let's defend LGBTI defenders" (Difendiamo i difensori delle persone LGBTI),

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (CESE) del 20 marzo 2019 dal titolo "Una democrazia resiliente grazie a una società civile forte e pluralistica",

–  visto il parere del CESE del 19 ottobre 2017 dal titolo "Il finanziamento delle organizzazioni della società civile da parte dell'UE",

–  vista la relazione annuale 2020 delle organizzazioni partner della Piattaforma del Consiglio d'Europa per la protezione del giornalismo e la sicurezza dei giornalisti,

–  vista la comunicazione della Commissione del 2 dicembre 2020 dal titolo "Strategia per rafforzare l'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea" (COM(2020)0711),

–  vista la comunicazione della Commissione, del 3 dicembre 2020, sul piano d'azione per la democrazia europea (COM(2020)0790),

–  vista la sua risoluzione del 3 ottobre 2017 dal titolo "Affrontare la riduzione degli spazi della società civile nei paesi in via di sviluppo"(4),

–  vista la sua risoluzione del 19 aprile 2018 sulla necessità di istituire uno strumento europeo dei valori per sostenere le organizzazioni della società civile che promuovono i valori fondamentali all'interno dell'Unione europea a livello locale e nazionale(5),

–  vista la sua risoluzione del 14 novembre 2018 sulla necessità di un meccanismo globale dell'UE per la protezione della democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali(6),

–  vista la sua risoluzione del 7 ottobre 2020 sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali(7),

–  vista la sua risoluzione del 13 novembre 2020 sull'impatto delle misure connesse alla COVID-19 sulla democrazia, sullo Stato di diritto e sui diritti fondamentali(8),

–  vista la sua risoluzione del 25 novembre 2020 sul rafforzamento della libertà dei media: protezione dei giornalisti in Europa, incitamento all'odio, disinformazione e ruolo delle piattaforme(9),

–  vista la sua risoluzione del 26 novembre 2020 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea – Relazione annuale 2018-2019(10),

–  vista la sua risoluzione del 24 giugno 2021 sulla relazione sullo Stato di diritto 2020 della Commissione(11),

–  vista la sua risoluzione del 17 febbraio 2022 recante raccomandazioni alla Commissione su uno Statuto delle associazioni e organizzazioni senza scopo di lucro transfrontaliere europee(12),

–  vista la sua risoluzione dell'11 novembre 2021 sul tema "Rafforzare la democrazia e la libertà e il pluralismo dei media nell'UE: il ricorso indebito ad azioni nel quadro del diritto civile e penale per mettere a tacere i giornalisti, le ONG e la società civile"(13),

–  visto l'articolo 54 del suo regolamento,

–  visto il parere della commissione giuridica,

–  vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0032/2022),

A.  considerando che l'Unione si fonda sui valori sanciti dall'articolo 2 TUE e che tali valori sono comuni agli Stati membri; che l'articolo 11, paragrafo 2, TUE e l'articolo 15, paragrafo 1, TFUE evidenziano l'importanza del dialogo con la società civile per il conseguimento degli obiettivi dell'Unione;

B.  considerando che le organizzazioni della società civile (OSC) sono organizzazioni senza scopo di lucro, indipendenti dalle istituzioni pubbliche e dagli interessi commerciali, le cui attività contribuiscono alla realizzazione dei valori di cui all'articolo 2 TUE e dei diritti fondamentali dell'Unione; che le organizzazioni della società civile possono assumere forme diverse, come quelle di associazioni e fondazioni; che anche i difensori dei diritti umani, gli attivisti e i gruppi informali sono attori chiave della società civile;

C.  considerando che un approccio intersettoriale è fondamentale per comprendere e affrontare con successo le vulnerabilità con cui si confrontano i cittadini nel loro impegno nell'ambito della società civile;

D.  considerando che molte organizzazioni della società civile lottano per la sopravvivenza e hanno problemi di finanziamenti, il che può seriamente ostacolare la loro efficacia e la capacità di adempiere il loro mandato;

E.  considerando che per spazio civico si intende il quadro giuridico e politico in cui le persone e i gruppi possono partecipare in modo significativo alla vita politica, economica, sociale e culturale delle loro società, esercitando il diritto di esprimere opinioni, di ricevere informazioni, di riunirsi, associarsi e dialogare tra loro e con le autorità;

F.  considerando che la libertà di pensiero e la libertà di espressione, anche nello spazio online, rappresentano il fondamento di ogni società libera e democratica; che l'attivismo civico è il tessuto di una democrazia realmente funzionante in cui i diritti delle minoranze sono salvaguardati e rispettati; che le organizzazioni della società civile dovrebbero avere il diritto di partecipare alle questioni oggetto di dibattito politico e pubblico, indipendentemente dal fatto che la posizione assunta sia in linea con la politica di governo o invochi modifiche a livello legislativo;

G.  considerando che la libertà di associazione è una delle basi essenziali di una società democratica e pluralista, in quanto consente ai cittadini di agire collettivamente in settori di interesse comune e di contribuire al corretto funzionamento della vita pubblica; che la libertà di associazione non contempla soltanto la capacità di creare o sciogliere un'associazione, ma anche la capacità di tale associazione di operare senza ingiustificate ingerenze da parte dello Stato; che la capacità di chiedere, reperire e utilizzare risorse è essenziale per il funzionamento di qualsiasi associazione; che il divieto o lo scioglimento di un'associazione dovrebbe sempre essere una misura di ultima istanza e che tali decisioni dovrebbero essere oggetto di ricorso;

H.  considerando che il diritto di riunione pacifica è un fondamento della democrazia ed è indispensabile per creare una società tollerante e pluralista in cui gruppi con convinzioni, pratiche o politiche diverse possano coesistere pacificamente; che le restrizioni e la sorveglianza delle riunioni pacifiche devono rispettare la legalità, la necessità, la proporzionalità e la non discriminazione;

I.  considerando che il diritto all'informazione è un presupposto indispensabile per un dibattito pubblico informato e per richiamare le autorità e le istituzioni pubbliche alle loro responsabilità;

J.  considerando che in alcuni Stati membri sono state imposte restrizioni alla libertà di espressione e all'accesso alle informazioni, spesso con il pretesto di combattere la disinformazione in relazione alla COVID-19; che le misure intese a prevenire il terrorismo o l'incitamento all'odio non dovrebbero tradursi in restrizioni indebite alla libertà di espressione; che in diversi Stati membri, per prendere di mira le organizzazioni della società civile, i difensori dei diritti umani e gli attivisti che operano nei settori dell'ambiente, dello Stato di diritto, dei diritti delle persone LGBTIQ+ e delle donne, si è fatto ricorso anche ad azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica (SLAPP); che tali azioni producono un grave effetto dissuasivo sulla libertà di espressione e sull'attivismo pubblico;

K.  considerando il deterioramento della libertà di associazione in alcuni Stati membri, a causa di riforme che mettono le OSC a rischio di cancellazione dal registro o che introducono procedure amministrative ingiustificatamente onerose, tra cui, a titolo esemplificativo, l'impropria applicazione di misure antiriciclaggio o di politiche che limitano il diritto di impegnarsi in attività di sensibilizzazione;

L.  considerando che in taluni Stati membri sono state imposte restrizioni con l'obiettivo deliberato di limitare lo spazio civico e che tali restrizioni sono accompagnate da vessazioni a livello giuridico, amministrativo e fiscale, da criminalizzazione e da una retorica negativa intesa a stigmatizzare e delegittimare le organizzazioni della società civile e a logorarne la capacità di svolgere le loro legittime attività; che l'incitamento all'odio, sia online che offline, nonché le vessazioni e gli attacchi verbali e fisici provengono anche da attori non statali; che le organizzazioni della società civile e i difensori dei diritti umani che si adoperano per lo Stato di diritto, la trasparenza e contro la corruzione, per i diritti delle donne, compresi la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti, le questioni ambientali e la tutela dei diritti delle minoranze e delle persone LGBTIQ+, della libertà dei media e di espressione, come pure le organizzazioni che offrono assistenza ai migranti e ai richiedenti asilo e quelle che partecipano alle operazioni di ricerca e soccorso, sono in una situazione di particolare esposizione;

M.  considerando che le restrizioni dello spazio civico nei paesi limitrofi hanno anche conseguenze e ripercussioni sulla situazione della società civile nell'UE;

N.  considerando che alcune OSC nazionali che esercitano una funzione di sorveglianza, in particolare impegnandosi nel monitoraggio e nella denuncia delle violazioni dei diritti e delle libertà e nelle attività di sensibilizzazione e di contenzioso, sono particolarmente colpite da restrizioni e misure di ritorsione e di controllo;

O.  considerando che la situazione dei difensori dei diritti delle persone LGBTIQ+ in Europa è stata definita preoccupante dal Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, il quale ha riferito in merito a diversi casi di vessazioni online e offline, aggressioni violente, campagne di odio e minacce di morte negli Stati membri e nei paesi limitrofi; che tale tendenza è interconnessa a quella di considerare come capri espiatori altri gruppi minoritari e viola il principio secondo cui ogni persona nasce uguale in dignità e diritti;

P.  considerando che un buon rapporto tra lo Stato e i suoi cittadini implica che tutti i cittadini, compresi i bambini e i giovani, dovrebbero poter partecipare al dibattito e influenzare le politiche pubbliche; che le democrazie prospereranno solo se tutti credono nei sistemi democratici e se le istituzioni sono credibili per i cittadini;

Q.  considerando che alcuni Stati membri hanno imposto restrizioni alla capacità delle organizzazioni della società civile di impegnarsi in attività politiche; che in altri Stati membri le accuse di politicizzazione sono divenute strumenti per stigmatizzare e delegittimare tali organizzazioni; che la delegittimazione delle OSC in alcuni Stati membri potrebbe sembrare collegata a campagne diffamatorie statali o mediatiche; che in taluni Stati membri le organizzazioni della società civile segnalano pratiche discriminatorie e restrittive in materia di finanziamenti;

R.  considerando che in alcuni Stati membri sono state adottate politiche e pratiche che hanno un effetto dissuasivo sullo spazio civico, con l'obiettivo di arrivare all'autocensura e dissuadere gli attori civici dall'esercitare i loro diritti; che tali politiche spesso associano disposizioni vaghe, che lasciano ampi margini di discrezionalità alle autorità pubbliche, a sanzioni sproporzionatamente severe; che la semplice prospettiva della loro applicazione può essere sufficiente a provocare l'autocensura senza una reale necessità di giungere all'applicazione;

S.  considerando che nella maggior parte degli Stati membri sono state imposte restrizioni al diritto di riunione pacifica a causa delle necessarie disposizioni in materia di distanziamento sociale; che negli ultimi anni alcuni Stati membri hanno approvato leggi che limitano il diritto di riunione pacifica e hanno stabilito l'obbligo di autorizzazione e notifica; che in taluni Stati membri le autorità di contrasto stanno acquisendo poteri sempre maggiori, il che solleva preoccupazioni in merito alla loro necessità e proporzionalità;

T.  considerando che in taluni Stati membri la legislazione d'emergenza in risposta alla crisi sanitaria è stata utilizzata come pretesto per limitare arbitrariamente i diritti e le libertà fondamentali e imporre un giro di vite sulla società civile e le altre voci dissenzienti; che in alcuni casi si è riscontrato che tali misure non hanno soddisfatto i requisiti di necessità, proporzionalità, limite temporale e non discriminazione, pertanto qualsiasi restrizione ai diritti e alle libertà fondamentali derivante da dette misure non può essere considerata legittima e lecita; che, nonostante il loro ruolo sul territorio, le organizzazioni della società civile non sono state consultate nell'elaborazione delle misure di emergenza;

U.  considerando che la diffusione della pandemia di COVID-19 ha visto un impegno senza precedenti delle OSC nel fornire soluzioni alla pandemia e sostegno alle persone in situazioni vulnerabili; che le organizzazioni giovanili hanno avuto un impatto positivo durante la pandemia nel contrastare la disinformazione e rafforzare la fiducia nelle istituzioni pubbliche; che adeguati finanziamenti a lungo termine e un sostegno istituzionale alla società civile rappresentano un valore aggiunto in tempi di crisi;

V.  considerando che la nascita di organizzazioni non governative organizzate dai governi (GONGO), volte a sostenere incessantemente la legittimità politica di coloro che detengono il potere e a sostenere i governi nei dibattiti pubblici e nei loro obiettivi politici, pur presentandosi come voci indipendenti, rappresenta una delle forme più gravi di attacco alle organizzazioni della società civile, che compromette la loro esistenza indebolendo la cittadinanza attiva e privandola dei finanziamenti pubblici;

W.  considerando che, sebbene le organizzazioni della società civile esercitino in misura crescente attività economiche e contribuiscano all'economia sociale, finora non è stato adottato alcun provvedimento legislativo per sbloccare le loro attività a livello dell'Unione; che, nonostante la concreta giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), il principio di non discriminazione e la libertà di circolazione dei capitali in relazione alle donazioni transfrontaliere non sono ancora universalmente applicati negli Stati membri;

X.  considerando che la partecipazione delle organizzazioni della società civile all'elaborazione del diritto e delle politiche dovrebbe essere agevolata da quadri politici che consentano loro di partecipare al dialogo con le autorità pubbliche; che, nonostante i progressi compiuti a livello nazionale e dell'Unione, il dialogo civile continua spesso a rimanere un processo ad hoc;

Y.  considerando che in alcuni Stati membri i finanziamenti esteri sono stati oggetto di attacchi giudiziari e politici; che le restrizioni imposte alle OSC che ricevono finanziamenti esteri sono contrarie al diritto dell'Unione, in particolare all'articolo 63 TFUE sulla libera circolazione dei capitali, e alla Carta; che nella causa C-78/18(14), la CGUE ha stabilito che la legge sottoposta alla sua attenzione viola la libertà di circolazione dei capitali e la libertà di associazione;

Z.  considerando che l'Unione ha avviato un processo attraverso il Green Deal europeo e la trasformazione digitale; che tale processo richiederà uno spazio civico sano per consentire ai cittadini e alle comunità interessate di esprimere i loro interessi, discutere soluzioni politiche e accedere a nuovi contratti sociali;

1.  rileva il ruolo cruciale svolto dalle OSC nella realizzazione e protezione dei valori dell'Unione di cui all'articolo 2 TUE e nella formulazione e attuazione del diritto, delle politiche e delle strategie dell'UE, compresa la lotta ai cambiamenti climatici, la trasformazione digitale e la ripresa dalla pandemia di COVID-19; sottolinea il loro contributo fondamentale al dibattito pubblico informato, nell'esprimere le aspirazioni presenti nella società, dare voce alle persone vulnerabili ed emarginate, assicurare l'accesso ai servizi fondamentali, offrire competenze nella definizione delle politiche, promuovere la cittadinanza attiva, fungere da scuole di democrazia, essere indispensabili guardiani nell'esercizio del controllo democratico sulle istituzioni statali e garantire la responsabilità dell'azione pubblica e l'uso di fondi pubblici; riconosce, pertanto, che lo spazio civico è un elemento integrante della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali; sottolinea che l'Unione dovrebbe pertanto impegnarsi a preservare e coltivare lo spazio civico a livello locale, regionale, nazionale ed europeo;

2.  fa presente che per far prosperare le organizzazioni della società civile, lo spazio civico deve essere un ambiente favorevole e sicuro, libero da indebite ingerenze, intimidazioni, vessazioni ed effetti dissuasivi sia da parte dello Stato che da parte di attori non statali; ricorda agli Stati membri il loro obbligo positivo di garantire un ambiente favorevole alle OSC, compreso l'accesso a meccanismi di finanziamento trasparenti e meccanismi di dialogo civile, in linea con le norme internazionali in materia di diritti umani sulla libertà di associazione, espressione e riunione, e come riaffermato anche dalla Carta; pone l'accento sull'importanza del pluralismo dei media per garantire che le organizzazioni della società civile siano in grado di raggiungere l'opinione pubblica e contribuire pertanto al dibattito pubblico;

3.  mette in guardia dal degrado dello spazio civico in tutta l'UE a causa di politiche che ostacolano le attività delle organizzazioni della società civile, il loro accesso ai finanziamenti sostenibili e la loro capacità di partecipare al processo decisionale; condanna ogni forma di vessazione, diffamazione, stigmatizzazione e criminalizzazione nei confronti delle organizzazioni della società civile e ogni tentativo di utilizzarle come capri espiatori; sottolinea quanto tali azioni mettano a repentaglio la cittadinanza attiva e l'espressione delle voci critiche, compromettendo in tal modo il dibattito pubblico e quindi le basi stesse della democrazia;

4.  rileva che la pandemia di COVID-19 ha ulteriormente accentuato molte delle attuali sfide con cui si confrontano le organizzazioni della società civile, come illustrato dalla relazione del 2021 della FRA dalla quale è emerso che il 57 % delle organizzazioni nazionali e locali ha affermato che la situazione era "peggiorata" o "gravemente peggiorata" rispetto agli anni precedenti; osserva con preoccupazione che alcuni governi hanno approfittato della pandemia per ridurre lo spazio civico e approvare leggi controverse e misure discriminatorie non sempre correlate alla pandemia, mentre la capacità della società di mobilitarsi era limitata, compresa la capacità di partecipare al dibattito pubblico e la libertà di parola, riunione e associazione;

5.  concorda con la Commissione sul fatto che lo Stato di diritto è messo a repentaglio dalla limitazione del margine di manovra della società civile; si compiace del fatto che la Commissione abbia sottoposto a valutazione l'ambiente della società civile nell'ambito della sua relazione annuale sullo Stato di diritto, che giustamente segnala che lo Stato di diritto non può funzionare senza una società civile dinamica operante in un ambiente sicuro e favorevole; esorta pertanto la Commissione a intensificare e strutturare il proprio monitoraggio della situazione dello spazio civico negli Stati membri, creando un "indice europeo dello spazio civico" basato sugli attuali quadri di valutazione dello spazio civico e dedicando a tale spazio un intero capitolo, corredato di raccomandazioni per paese, della sua relazione annuale sullo Stato di diritto, che dovrebbe contemplare integralmente anche i diritti fondamentali; esorta la Commissione a fare un uso sistematico delle relazioni dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) e a chiederle una consulenza metodologica;

6.  accoglie con favore il riconoscimento da parte della Commissione dell'importanza della società civile nell'ambito di diverse politiche e strategie e programmi di finanziamento dell'Unione; sottolinea, tuttavia, che la frammentazione di tale approccio si traduce in uno scarso miglioramento effettivo della situazione delle organizzazioni della società civile a livello locale;

7.  esorta pertanto la Commissione ad adottare una strategia globale per la società civile, ai fini della protezione e dello sviluppo dello spazio civico all'interno dell'Unione, che integri tutti gli strumenti esistenti, colmi le lacune in materia di monitoraggio, sostegno e protezione e accordi un reale riconoscimento politico al ruolo fondamentale svolto dalle organizzazioni della società civile nella realizzazione dei valori e delle politiche democratici, stabilendo al contempo un chiaro collegamento tra gli strumenti di monitoraggio e comunicazione e i meccanismi di applicazione dell'UE, onde garantire un'azione di follow-up tempestiva ed efficace; chiede alla Commissione di studiare iniziative per rafforzare le reti di sostegno a disposizione delle organizzazioni della società civile;

8.  ritiene che tale strategia per la società civile dovrebbe delineare una serie di misure concrete intese a proteggere e rafforzare lo spazio civico, anche attraverso:

   a) l'introduzione di norme minime per il contesto giuridico e amministrativo della società civile;
   b) l'introduzione di uno statuto delle associazioni e delle organizzazioni senza scopo di lucro transfrontaliere europee;
   c) la creazione di punti focali tra le istituzioni europee e la società civile;
   d) la garanzia di un accesso regolare al dibattito politico e alla definizione dell'agenda a livello dell'Unione, in linea con i trattati dell'Unione e i regolamenti interni delle istituzioni europee;
   e) un accesso rafforzato al monitoraggio delle politiche europee e all'esecuzione del bilancio dell'Unione;
   f) l'ampliamento dell'accesso flessibile ai finanziamenti dell'Unione;

9.  invita il Consiglio e la Commissione a garantire la coerenza delle politiche interne ed esterne dell'Unione per quanto concerne la protezione e la promozione dello spazio civico, anche adottando orientamenti interni sui difensori dei diritti umani che corrispondano a quelli applicati all'azione esterna dell'UE;

Un ambiente normativo e politico favorevole, privo di effetti dissuasivi, minacce e attacchi

10.  fa presente che la capacità d'azione delle organizzazioni della società civile dipende dall'esistenza di un ambiente giuridico e politico favorevole, in particolare riguardo all'esercizio della libertà di associazione, di riunione pacifica e di espressione e al diritto di partecipazione pubblica; esorta gli Stati membri a garantire l'esercizio di tali diritti in conformità con le norme e il diritto europei e internazionali, tra cui la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri del 28 novembre 2018 sulla necessità di rafforzare la protezione e la promozione dello spazio riservato alla società civile in Europa, il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, la dichiarazione delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti umani e la "Guidance note on the Protection and Promotion of Civic Space" (Nota di orientamento sulla protezione e promozione dello spazio civico) e di avvalersi della possibilità di richiedere pareri sulla legislazione programmata dalla Commissione di Venezia;

11.  ricorda l'importanza di un giornalismo indipendente, imparziale, professionale e responsabile per informare sulle attività delle organizzazioni della società civile nei mezzi di comunicazione sia pubblici che privati, nonché l'importanza dell'accesso a informazioni pubbliche quali pilastri fondamentali degli Stati democratici fondati sullo Stato di diritto;

12.  deplora la crescente concentrazione della proprietà dei media a scapito della pluralità, dell'indipendenza e di un'equa rappresentanza pubblica delle idee e delle azioni delle organizzazioni della società civile; rammenta che il giornalismo indipendente e responsabile e l'accesso all'informazione pluralistica sono pilastri fondamentali della democrazia e che le azioni e i contributi della società civile sono fondamentali affinché la democrazia possa prosperare; invita gli Stati membri a garantire e mantenere l'indipendenza dei media dalle pressioni politiche ed economiche, a garantire il pluralismo dei mezzi di comunicazione e ad assicurare la trasparenza; invita la Commissione a proporre norme sulla proprietà dei mezzi di comunicazione a livello dell'UE, oltre alle norme sulla trasparenza di tale proprietà come requisiti minimi nell'ambito della prossima normativa sulla libertà dei mezzi di comunicazione, al fine di rafforzare il pluralismo dei mezzi di comunicazione;

13.  ritiene che il contributo delle organizzazioni della società civile al mercato unico e all'economia sociale e il loro ruolo nella realizzazione dei valori e delle politiche dell'UE di cui all'articolo 2 TUE rappresentino un valido argomento a favore dell'eliminazione degli ostacoli alle loro attività a livello dell'Unione; invita pertanto la Commissione a rispondere adeguatamente tramite misure, incluse proposte legislative, al fine di conseguire tale obiettivo; sottolinea che tale legislazione potrebbe non soltanto offrire una protezione di base alle organizzazioni della società civile, ma anche creare condizioni di parità tali da consentire loro di sfruttare appieno il proprio potenziale;

14.  invita la Commissione a includere un controllo sistematico dello spazio civico nelle sue valutazioni d'impatto, fornendo criteri chiari per ciò che costituisce uno spazio abilitante per la società civile, in base alle norme internazionali in materia di diritti umani sulla libertà di associazione, espressione e riunione e come riaffermato dalla Carta, al fine di evitare che la legislazione prevista abbia effetti negativi sullo spazio civico; invita la Commissione a introdurre le necessarie salvaguardie e a elaborare orientamenti per l'attuazione da parte degli Stati membri quando vengono identificati i rischi, in cooperazione con la società civile;

15.  invita la Commissione ad esaminare e monitorare parimenti l'attuazione del diritto dell'Unione, per far sì che non incida negativamente sullo spazio civico, e a porre rimedio alla situazione quando ciò avviene; esorta gli Stati membri ad adottare rimedi analoghi a livello nazionale;

16.  invita la Commissione a esercitare i poteri che le sono conferiti dai trattati per presentare una proposta legislativa dell'Unione intesa a colmare le lacune e affrontare le sfide che interessano gli attori della società civile in tutta l'Unione, tra cui le norme minime sulla registrazione, le operazioni e il finanziamento delle organizzazioni della società civile e le garanzie procedurali nei confronti delle azioni SLAPP, nonché a formulare orientamenti sui modi per avvalersi del diritto dell'Unione al fine di assicurare una migliore protezione della società civile;

17.  ritiene che uno statuto per le associazioni e le organizzazioni senza scopo di lucro transfrontaliere dell'UE potrebbe offrire un ulteriore livello di protezione alle organizzazioni della società civile che incontrano ostacoli indebiti alla loro istituzione e al loro operato;

18.  invita gli Stati membri a rispettare e agevolare l'esercizio del diritto di riunione pacifica, che può essere limitato soltanto rispettando i principi di necessità e proporzionalità, in conformità delle leggi applicabili; mette in guardia dall'ampliamento dei poteri delle forze dell'ordine, in alcuni Stati membri, nell'ambito della sorveglianza delle riunioni; condanna ogni uso sproporzionato della forza contro i manifestanti, come pure la loro criminalizzazione e sorveglianza, nonché le azioni penali nei loro confronti; chiede che gli Stati membri abroghino immediatamente leggi e norme che esacerbano la violenza contro i manifestanti o limitano la libertà di manifestare; invita la Commissione a formulare orientamenti per tutelare la libertà di riunione pacifica sia in tempi di emergenza sanitaria che in tempi normali;

19.  sottolinea che sin dall'inizio della pandemia una parte rilevante delle attività della società civile si è spostata online; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire la libertà di espressione, a combattere qualsiasi forma di incitamento all'odio e a sensibilizzare in merito all'incitamento all'odio e ai rischi che esso comporta per la democrazia e le persone, in particolare sui social network online;

20.  mette in guardia dal deleterio impatto delle politiche e della retorica che producono un effetto dissuasivo nello spazio civico; esorta la Commissione a fare in modo che l'analisi degli effetti dissuasivi divenga un aspetto fondamentale della sua relazione annuale sullo Stato di diritto, a fare riferimento alla causa C-78/18 per contestare le misure che hanno un effetto dissuasivo sull'esercizio dei diritti garantiti dalla Carta laddove siano possibili approcci simili e a sollecitare l'applicazione di provvedimenti provvisori per evitare danni irreparabili mentre è in atto il controllo giurisdizionale;

21.  condanna il fatto che in alcuni Stati membri i rappresentanti delle organizzazioni della società civile subiscono attacchi fisici e verbali, vessazioni e intimidazioni, sia online che offline, come conseguenza diretta delle loro attività; si rammarica inoltre del fatto che gli effetti sulla salute mentale di tali rappresentanti possono comprendere il burnout, la depressione, il trauma del soccorritore e l'affaticamento da compassione e che l'impatto psicologico che il loro lavoro può avere sui rappresentanti delle OSC è ancora poco studiato; sottolinea che i bambini e i giovani sono particolarmente vulnerabili in quanto essi possono non denunciare atti di odio e vessazioni per il fatto di non conoscere la definizione di vessazione e di non sapere in che modo farlo o chi rivolgersi;

22.  condanna tutte le minacce e gli attacchi perpetrati nei confronti delle organizzazioni della società civile e dei difensori dei diritti umani da parte di attori statali e collegati allo Stato, tra cui figurano la retorica negativa, la stigmatizzazione, la logica del capro espiatorio e le vessazioni a livello giuridico, amministrativo e fiscale, e condanna la mancata protezione delle organizzazioni della società civile e dei difensori dei diritti umani da tali attacchi e minacce da parte degli attori statali; condanna parimenti tutti i casi di attacchi e minacce perpetrati da attori non statali, comprese, tra l'altro, le azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica;

23.  esprime preoccupazione per l'esiguo numero di denunce riguardo agli attacchi e alle minacce nei confronti delle organizzazioni della società civile a livello nazionale; esorta gli Stati membri a condannare senza riserve tali atti, ad adottare misure preventive ed efficaci, a indagare in modo sistematico, tempestivo, approfondito, indipendente e imparziale su tutte le accuse correlate e a investire in programmi di formazione destinati alle autorità ai fini di una migliore gestione di tali casi; invita la Commissione ad accompagnare tali processi formulando raccomandazioni e agevolando lo scambio delle migliori pratiche;

24.  sottolinea che una buona cooperazione tra la società civile, le forze dell'ordine e le istituzioni competenti è essenziale per far fronte alle vulnerabilità e individuare le migliori pratiche nella protezione degli attivisti, della società civile e della stessa democrazia;

25.  esprime profonda preoccupazione per l'aumento della violenza e dell'odio nei confronti delle organizzazioni e degli attivisti che operano nell'ambito della lotta al razzismo, delle minoranze religiose, del femminismo e dei diritti delle persone LGBTIQ+;

26.  ricorda che quello di considerare come capro espiatorio le organizzazioni della società civile che operano nell'ambito dei diritti delle donne, delle minoranze e dei gruppi vulnerabili, quali ad esempio le persone LGBTIQ+, non è un evento isolato, ma funge da premeditato e graduale smantellamento dei diritti fondamentali, che sono tutelati dall'articolo 2 TUE, e rientra nell'ambito di un più ampio progetto politico delle campagne "anti-gender"; invita gli Stati membri a essere particolarmente cauti nei confronti delle iniziative che tentano di ridimensionare i diritti acquisiti, che sono stati concepiti per prevenire e proteggere le persone dalla discriminazione e promuovere l'uguaglianza;

27.  invita la Commissione a menzionare gli attacchi contro i difensori dei diritti umani nelle sue relazioni a norma della decisione quadro sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia, in sede di monitoraggio e valutazione delle norme e degli strumenti dell'UE per proteggere i diritti delle vittime di reati e all'atto della revisione delle disposizioni dell'Unione intese a combattere l'incitamento all'odio e i reati motivati dall'odio;

28.  rileva che attualmente l'Unione non dispone di procedure efficienti per dare una risposta adeguata alle organizzazioni della società civile quando denunciano le minacce alle norme democratiche e allo spazio civico negli Stati membri; sostiene la creazione di un meccanismo di allerta dell'UE che consenta alle organizzazioni della società civile e ai difensori dei diritti umani di segnalare gli attacchi, registrare gli allarmi, mappare le tendenze e fornire sostegno tempestivo e mirato alle vittime; ritiene che un tale meccanismo migliorerebbe anche la comunicazione a livello dell'Unione, fornirebbe un contributo per la valutazione annuale dello Stato di diritto da parte della Commissione e contribuirebbe a una migliore condivisione delle informazioni con il pubblico europeo in generale;

29.  deplora vivamente il rifiuto da parte della Commissione e del Consiglio dell'iniziativa del Parlamento riguardo all'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali, disciplinato da un accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, la Commissione e il Consiglio; ricorda che il monitoraggio dello spazio civico è strettamente connesso alla democrazia e ai diritti fondamentali e che un meccanismo atto a monitorare i valori contemplati all'articolo 2 TUE è lo strumento migliore per un approccio olistico in tal senso;

30.  esorta la Commissione ad avvalersi dei suoi poteri di esecuzione nei confronti degli Stati membri che limitano indebitamente lo spazio civico in violazione del diritto dell'Unione, anche mediante procedure di infrazione, il quadro sullo Stato di diritto, il nuovo regolamento sulla condizionalità e la procedura di cui all'articolo 7 TUE; invita la Commissione a garantire la partecipazione attiva e il contributo significativo della società civile a tali processi e a garantire che siano adeguatamente salvaguardati gli interessi legittimi dei destinatari e dei beneficiari finali;

31.  ritiene che gli Stati membri non dovrebbero criminalizzare o pregiudicare in altro modo la registrazione, le operazioni, il finanziamento e i movimenti transfrontalieri delle organizzazioni della società civile; è preoccupato a tale riguardo per l'interpretazione in alcuni Stati membri delle disposizioni dell'UE, che potrebbe portare alla criminalizzazione delle attività delle organizzazioni della società civile e dei difensori dei diritti umani, in particolare nel campo della migrazione, spesso in contraddizione con gli orientamenti della Commissione; chiede agli Stati membri di porre fine alla criminalizzazione e al perseguimento illeciti delle attività di ricerca e soccorso ed esorta la Commissione a monitorare attivamente e ad agire contro i rispettivi Stati membri al riguardo; ribadisce altresì che tutti gli attori che si occupano di migranti per motivi umanitari e coinvolti in attività di ricerca e soccorso devono rispettare i principi generali del diritto internazionale e dei diritti umani e le leggi europee e nazionali applicabili che rispettano tali principi;

Accesso sostenibile e non discriminatorio alle risorse

32.  osserva che tra le sfide affrontate dalle organizzazioni della società civile in relazione ai finanziamenti figurano la mancanza di fonti di finanziamento sufficienti, procedure amministrative onerose per accedere ai fondi, la mancanza di trasparenza ed equità riguardo allo stanziamento delle risorse e criteri di ammissibilità restrittivi;

33.  sottolinea le conclusioni della risoluzione n. 2535 (2020) delle Nazioni Unite, ossia che un'accelerazione della partecipazione dei giovani è fondamentale per creare e preservare società pacifiche;

34.  pone l'accento sul contributo importante e positivo che i giovani possono offrire e offrono agli sforzi a favore di società democratiche e pacifiche; invita pertanto gli Stati membri ad aumentare gli investimenti nei giovani e nelle organizzazioni giovanili; chiede inoltre un finanziamento adeguato per il programma Erasmus+, sottolineando il suo ruolo nella creazione di un'Europa democratica;

35.  esorta la Commissione a individuare gli ostacoli esistenti e a proporre una gamma completa di misure e raccomandazioni per garantire il finanziamento a lungo termine prevedibile, adeguato ed efficace delle organizzazioni della società civile, compreso il finanziamento delle loro attività operative in relazione alle azioni di sensibilizzazione e monitoraggio; fa presente che i finanziamenti dell'UE destinati alle organizzazioni della società civile dovrebbero evitare oneri burocratici eccessivi;

36.  ritiene che l'apertura e la trasparenza siano fondamentali per stabilire la responsabilità delle OSC e la fiducia dei cittadini nei loro confronti, a condizione che servano a garantire un legittimo controllo pubblico e che gli obblighi di rendicontazione rimangano necessari e proporzionati; condanna qualsiasi abuso delle misure di trasparenza per stigmatizzare particolari organizzazioni della società civile;

37.  pone l'accento sull'importanza di assicurare fonti di finanziamento complementari, tra cui istituzioni pubbliche a tutti i livelli, donatori privati, filantropi e donatori individuali, quote associative e il reddito generato dalle attività economiche, nonché da fonti locali, regionali e nazionali, in quanto ciò potrebbe aiutare le OSC a essere resilienti a qualsiasi potenziale restrizione del governo sui finanziamenti esterni; invita gli Stati membri e l'Unione europea a migliorare il contesto giuridico in cui operano le organizzazioni della società civile e ad allentare le condizioni che devono soddisfare per accedere alle diverse fonti di finanziamento, compresi i finanziamenti privati ed esteri; sottolinea che i finanziamenti pubblici dovrebbero interessare tutti i tipi di attività della società civile, comprese le attività di sostegno, contenzioso e sorveglianza, istruzione e sensibilizzazione, fornitura di servizi, sviluppo di capacità e creazione di coalizioni, che promuovono e proteggono i valori dell'Unione di cui all'articolo 2 TUE; invita gli Stati membri e l'Unione europea ad andare oltre il finanziamento di progetti e a prevedere finanziamenti infrastrutturali di base e cicli di finanziamento pluriennali al fine di garantire la sostenibilità della società civile;

38.  condanna qualsiasi forma di discriminazione politica o di altra natura nell'assegnazione dei fondi pubblici e gli effetti dissuasivi che ne derivano; invita a tale riguardo gli Stati membri a garantire procedure chiare, trasparenti e non discriminatorie; condanna qualsiasi forma di restrizione all'accesso ai finanziamenti, in particolare quelle che prendono di mira le OSC e gli attivisti che operano per proteggere i diritti delle donne, delle persone LGBTIQ+, delle minoranze, dei migranti e dei rifugiati;

39.  fa presente che le campagne tematiche delle organizzazioni della società civile non dovrebbero essere soggette a limitazioni di finanziamento con il pretesto della sovrapposizione con le elezioni o altre campagne politiche; osserva che spesso i fondi disponibili per le OSC richiedono un cofinanziamento, il che può significare che il beneficiario deve raccogliere una quota dei fondi necessari da altre fonti e ciò può essere dannoso per il progetto o le operazioni dell'organizzazione; ritiene pertanto che la quota di cofinanziamento richiesto debba essere ragionevolmente limitata e che si debba tenere conto dei diversi mezzi di monetizzazione;

40.  deplora l'esternalizzazione da parte delle autorità pubbliche di missioni di servizio pubblico alle organizzazioni della società civile in ambiti quali gli alloggi, la sanità, l'istruzione e l'asilo, che va oltre una cooperazione equilibrata delle autorità pubbliche con organizzazioni senza scopo di lucro che hanno una buona esperienza di lavoro con e per le persone interessate e non è sostenuta da risorse aggiuntive sufficienti; sottolinea che tali pratiche di esternalizzazione utilizzano le risorse della società civile per adempiere alle responsabilità degli Stati e non lasciano lo spazio indispensabile per la partecipazione pubblica delle organizzazioni della società civile attraverso attività di sensibilizzazione, il contenzioso strategico e l'istruzione pubblica;

41.  esprime profonda preoccupazione per la comparsa di organizzazioni non governative organizzate dai governi e per le relative pratiche di finanziamento pubblico discriminatorie e spesso poco trasparenti; mette in guardia dal loro dannoso impatto sulla democrazia e sul pluralismo e la diversità all'interno della società civile, sulla legittimità percepita delle organizzazioni della società civile e conseguentemente sulla volontà dei cittadini di impegnarsi nella cittadinanza attiva; invita gli Stati membri a indagare sui gruppi che incitano all'odio violando le norme di legge applicabili e a prendere provvedimenti nei loro confronti; fa presente che tali gruppi possono falsare il dibattito pubblico e in tal modo compromettere la struttura stessa della democrazia;

42.  esorta la Commissione a stabilire condizioni e procedure per garantire che i fondi dell'Unione destinati alla società civile, in gestione sia diretta che concorrente, siano assegnati soltanto alle organizzazioni che sono totalmente indipendenti da qualsiasi governo e che aderiscono integralmente ai valori dell'Unione di cui all'articolo 2 TUE; esorta la Commissione ad affrontare le accuse relative alla distribuzione discriminatoria di finanziamenti UE alle OSC e ad adottare misure adeguate per garantire che i finanziamenti dell'UE non sostengano le GONGO;

43.  si compiace dell'adozione del programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori, per il quale è prevista una dotazione di bilancio rafforzata pari a 1,55 miliardi di EUR per il periodo 2021-2027, e riconosce che rappresenta una risposta significativa alle sfide che interessano la società civile nell'UE e un primo passo verso la creazione di un quadro più sistematico di assistenza per le organizzazioni della società civile dell'Unione; invita la Commissione a consultare attivamente le organizzazioni della società civile nella definizione dei programmi di lavoro e dei meccanismi di finanziamento, in modo da garantire trasparenza, flessibilità e semplicità d'uso; accoglie con favore i meccanismi di ridistribuzione dei fondi nella sezione "valori dell'Unione"; pone l'accento sull'importanza di garantire adeguati finanziamenti per le attività di sorveglianza, sostegno, contenzioso e sviluppo delle capacità, in quanto rafforzano il contributo delle organizzazioni della società civile alla salvaguardia dei valori e dei diritti fondamentali dell'Unione; invita la Commissione a garantire che i finanziamenti siano destinati a sostenere le OSC nell'attuazione dei compiti e dei ruoli loro assegnati nelle varie politiche settoriali; chiede specifici fondi di emergenza e un sostegno pratico per gli attori civici e i difensori dei diritti umani in situazioni di pericolo di violazione dei loro diritti fondamentali;

44.  invita la Commissione a raddoppiare gli sforzi per promuovere la partecipazione delle organizzazioni della società civile al programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori e ad altri fondi a gestione centralizzata, anche attraverso un'ulteriore semplificazione, criteri di ammissibilità più flessibili e informazioni e formazione mirate; invita la Commissione a intensificare il monitoraggio delle pratiche negli Stati membri e a formulare raccomandazioni sui modi per promuovere la partecipazione delle OSC ai programmi in gestione concorrente; invita la Commissione a migliorare il coinvolgimento e la formazione delle organizzazioni della società civile nel monitoraggio della spesa dei fondi UE a livello degli Stati membri;

45.  ritiene che il sostegno finanziario alle organizzazioni della società civile dovrebbe essere non soltanto programmato, ma anche promosso e sostenuto in tutti i programmi dell'Unione; si rammarica del fatto che il pacchetto europeo per la ripresa non si rivolga espressamente alle organizzazioni della società civile, oltre che alle attività commerciali e alle piccole e medie imprese; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che le organizzazioni della società civile siano coinvolte durante l'intero periodo di attuazione e monitoraggio dei piani nazionali per la ripresa e la resilienza e di altri fondi in gestione concorrente e a verificare se i piani nazionali di ripresa sostengono le esigenze di finanziamento delle organizzazioni della società civile; invita la Commissione a garantire che le organizzazioni della società civile non subiscano ripercussioni negative a causa della revoca dei finanziamenti ai sensi del regolamento relativo alla condizionalità o delle condizioni integrate nei fondi e nei programmi nell'ambito del quadro finanziario pluriennale o del dispositivo per la ripresa e la resilienza, per il quale il rispetto dello Stato di diritto e del principio di non discriminazione è un prerequisito per ricevere finanziamenti prevedendo modalità specifiche per convogliare finanziamenti alle organizzazioni della società civile adattate al contesto in cui operano;

46.  esorta la Commissione a garantire che i fondi dell'Unione siano assegnati soltanto alle organizzazioni che sono totalmente indipendenti da qualsiasi governo e che aderiscono integralmente ai valori dell'Unione;

47.  condanna i tentativi di alcuni Stati membri di imporre limitazioni ai finanziamenti esteri, nonché la relativa narrazione politica che hanno diffuso e le misure che hanno adottato allo scopo di stigmatizzare o vessare le organizzazioni della società civile; ricorda che la CGUE ha constatato che tali limitazioni violano la libertà di circolazione dei capitali e la libertà di associazione; invita la Commissione a continuare ad avviare procedure di infrazione in materia e a richiedere sistematicamente provvedimenti provvisori; invita la Commissione a effettuare una mappatura delle restrizioni ai finanziamenti esteri in tutta l'Unione, al fine di garantire che i principi riaffermati dalla CGUE siano effettivamente rispettati in tutti gli Stati membri;

48.  pone l'accento sull'importanza degli incentivi fiscali per promuovere le donazioni private; incoraggia gli Stati membri a sviluppare ulteriormente tali regimi; invita la Commissione a mappare le migliori pratiche e a formulare raccomandazioni; riconosce l'importanza del rispetto, da parte delle organizzazioni della società civile, delle norme nazionali in materia di fiscalità e lotta al riciclaggio, ma sottolinea che non si può abusare di tali norme e della trasparenza dei finanziamenti, in generale, per ostacolare le attività delle organizzazioni della società civile o creare un effetto dissuasivo sui loro membri e donatori;

49.  ricorda che le norme internazionali sulla libertà di associazione impongono alle autorità di applicare una presunzione a favore della libertà delle OSC di cercare e ottenere finanziamenti da qualsiasi fonte e per quanto riguarda la legalità delle loro attività, con restrizioni possibili ove previste dalla legge, se perseguono uno o più scopi legittimi e se necessario in una società democratica per il raggiungimento degli scopi in questione;

50.  invita la Commissione a formulare orientamenti sul principio di non discriminazione e sulla libertà di circolazione dei capitali applicati alle donazioni transfrontaliere; fa presente che un ravvicinamento nella definizione del concetto di pubblica utilità consentirebbe il riconoscimento reciproco e la parità di trattamento in termini di donazioni transfrontaliere e di benefici connessi a tale status di pubblica utilità; chiede una definizione a livello europeo del concetto di pubblica utilità, poiché ciò incentiverebbe le donazioni transfrontaliere favorendo il riconoscimento reciproco dello status di pubblica utilità e la parità di trattamento in termini di vantaggi correlati; invita la Commissione a stabilire misure per rimuovere gli ostacoli alla filantropia transfrontaliera e a garantire la parità di trattamento delle donazioni transnazionali, in linea con le sentenze della CGUE;

Dialogo civile e partecipazione al processo decisionale

51.  pone l'accento sull'importanza del dialogo civile nel processo decisionale informato e sottolinea che le OSC svolgono un ruolo fondamentale come intermediari tra i cittadini e le autorità a tutti i livelli garantendo un dialogo strutturato; sottolinea l'importante ruolo delle OSC nel contatto coerente con i cittadini, compresi i gruppi emarginati o vulnerabili, e ne riconosce le competenze, conferisce loro un ruolo fondamentale nel dialogo civile e mette in rilievo il loro ruolo nel consentire alle persone più lontane di partecipare ed esprimere le loro preoccupazioni, esercitando nel contempo il controllo democratico sull'azione pubblica e garantendone la responsabilità;

52.  si compiace dei passi in avanti compiuti in alcuni Stati membri grazie alle nuove strategie di dialogo civile e ai comitati consultivi della società civile; condanna tuttavia le pratiche che ostacolano deliberatamente la partecipazione delle organizzazioni della società civile, come la loro esclusione dai processi pubblici e il ricorso a opache leggi generiche e a procedure parlamentari accelerate che eludono gli obblighi di consultazione e di discussione;

53.  ricorda che l'urgenza delle misure relative alla COVID-19 spesso ha ulteriormente limitato l'accesso delle organizzazioni della società civile al processo decisionale; prende tuttavia atto degli sforzi compiuti per contrastare tale fenomeno in diversi Stati membri;

54.  si rammarica che il dialogo civile rimanga spesso un processo ad hoc; invita gli Stati membri a mettere a punto quadri strategici coerenti che garantiscano processi strutturati, prevedibili e a lungo termine, una partecipazione inclusiva e una revisione sistematica e ad assegnare risorse adeguate, anche per la formazione dei funzionari; invita la Commissione a formulare raccomandazioni, elaborate in stretta collaborazione con la società civile, sulla base dell'analisi delle attuali pratiche;

55.  ritiene che tutte le istituzioni dell'Unione debbano rivedere i termini del loro impegno con le organizzazioni della società civile in linea con l'articolo 11 TUE, al fine di garantire un dialogo aperto, trasparente, significativo e regolare con le OSC, su un piano di parità con gli altri portatori di interessi; invita la Commissione a prendere in considerazione la presentazione di un accordo interistituzionale sul dialogo civile tra tutte le principali istituzioni, che interessi tutti gli ambiti delle politiche dell'Unione e i processi trasversali, quali lo stato dell'Unione o la Conferenza sul futuro dell'Europa;

56.  ritiene a tale riguardo che la Presidente del Parlamento europeo possa attribuire a uno dei suoi vicepresidenti l'incarico di portare avanti un dialogo aperto, trasparente e regolare con le OSC; incoraggia i gruppi politici a definire le proprie strutture di dialogo civile;

57.  invita in particolare la Commissione a ripristinare, nei processi di consultazione, l'equilibro tra i rappresentanti degli interessi delle imprese e i rappresentanti di altri interessi, quali i diritti dei lavoratori, i diritti sociali e la protezione ambientale, e a garantire l'esistenza di salvaguardie contro le pratiche lobbistiche sleali che non sono compatibili con un dialogo equo e trasparente;

58.  invita gli Stati membri, le istituzioni dell'UE in generale e la Commissione in particolare a garantire una stretta consultazione della società civile durante l'elaborazione o il riesame delle legislazioni che potenzialmente incidono sullo spazio civico e sulle libertà;

59.  prende atto della scelta di attribuire a un vicepresidente della Commissione la responsabilità di mantenere un dialogo aperto, trasparente e regolare con la società civile; sottolinea che il dialogo civile dovrebbe essere ulteriormente reso operativo; invita la Commissione, in particolare, a prendere in considerazione l'istituzione di punti di contatto specifici all'interno di ciascuna direzione generale per consentire alla società civile di essere in stretto contatto con il vicepresidente della Commissione; ritiene fondamentale che a una vasta gamma di organizzazioni della società civile sia attribuito un ruolo di primo piano tramite un processo di selezione trasparente nell'ambito dei gruppi di esperti e dei forum consultivi che assistono la Commissione e che sia dato risalto alle OSC che parlano a nome dei gruppi vulnerabili e sottorappresentati;

60.  invita la Commissione ad avvalersi della definizione dei programmi nazionali di attuazione dei fondi UE e dell'attuazione da parte degli Stati membri delle strategie e dei piani d'azione dell'Unione per incoraggiare gli Stati membri a predisporre meccanismi efficaci di partecipazione delle OSC e di dialogo civile; chiede di rafforzare la partecipazione della società civile nel processo del semestre europeo e nel monitoraggio del pacchetto europeo per la ripresa;

61.  accoglie l'Anno europeo dei giovani come un'opportunità per promuovere ulteriormente la partecipazione civica e il dialogo all'interno di una società democratica;

62.  si impegna ad assicurare un reale seguito alla presente relazione e invita la Commissione e il Consiglio ad assumersi lo stesso impegno;

o
o   o

63.  incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU L 156 del 5.5.2021, pag. 1.
(2) GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 1.
(3) GU C 323 dell'1.10.2020, pag. 1.
(4) GU C 346 del 27.9.2018, pag. 20.
(5) GU C 390 del 18.11.2019, pag. 117.
(6) GU C 363 del 28.10.2020, pag. 45.
(7) GU C 395 del 29.9.2021, pag. 2.
(8) GU C 415 del 13.10.2021, pag. 36.
(9) GU C 425 del 20.10.2021, pag. 28.
(10) GU C 425 del 20.10.2021, pag. 107.
(11) GU C 81 del 18.2.2022, pag. 27.
(12) Testi approvati, P9_TA(2022)0044.
(13) Testi approvati, P9_TA(2021)0451.
(14) Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 18 giugno 2021, Commissione europea/Ungheria, ECLI:EU:C:2020:476.


Ruolo della cultura, dell'istruzione, dei media e dello sport nella lotta contro il razzismo
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Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 marzo 2022 sul ruolo della cultura, dell'istruzione, dei media e dello sport nella lotta contro il razzismo (2021/2057(INI))
P9_TA(2022)0057A9-0027/2022

Il Parlamento europeo,

–  visto il trattato sull'Unione europea, in particolare il secondo, quarto, quinto, sesto e settimo considerando del preambolo, nonché l'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, e l'articolo 6,

–  visti gli articoli 10 e 19 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 2, 3, 4, 5 e 21,

–  visto il pilastro europeo dei diritti sociali, compreso il terzo principio sulle pari opportunità, e il relativo piano d'azione,

–  vista la direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica(1) (direttiva sull'uguaglianza razziale),

–  vista la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro(2),

–  vista l'istituzione, nel giugno 2016, del gruppo ad alto livello dell'UE sulla lotta contro il razzismo, la xenofobia e altre forme di intolleranza,

–  vista la comunicazione della Commissione del 22 maggio 2018 dal titolo "Costruire un'Europa più forte: il ruolo delle politiche in materia di gioventù, istruzione e cultura" (COM(2018)0268),

–  vista la comunicazione della Commissione del 18 settembre 2020 dal titolo "Un'Unione dell'uguaglianza: il piano d'azione dell'UE contro il razzismo 2020-2025" (COM(2020)0565),

–  vista la comunicazione della Commissione del 3 dicembre 2020 dal titolo "I media europei nel decennio digitale: un piano d'azione per sostenere la ripresa e la trasformazione" (COM(2020)0784),

–  vista la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi)(3),

–  visto il regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce Erasmus+: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport(4),

–  visto il regolamento (UE) 2021/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce il programma Europa creativa (2021-2027)(5),

–  visto il regolamento (UE) 2021/888 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce il programma "corpo europeo di solidarietà"(6),

–  visto il regolamento (UE) 2021/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori(7),

–  vista la Convenzione europea dei diritti dell'uomo,

–  vista la raccomandazione del Consiglio, del 12 marzo 2021, sull'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei Rom(8),

–  vista la decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale(9),

–  viste la relazione sui diritti fondamentali dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, del 9 giugno 2020, e la sua seconda indagine sulle minoranze e la discriminazione nell'UE, del 5 dicembre 2017, e la relativa relazione e sintesi dal titolo "Being Black in the EU" (Essere di colore nell'UE), rispettivamente del 23 novembre 2018 e del 15 novembre 2019, che descrivono le esperienze di discriminazione razziale e di violenza razzista tra le persone di origine africana nell'UE,

–  vista la comunicazione della Commissione del 12 novembre 2020 dal titolo "Unione dell'uguaglianza: strategia per l'uguaglianza LGBTIQ 2020-2025" (COM(2020)0698),

–  vista la comunicazione della Commissione del 3 marzo 2021 dal titolo "Un'Unione dell'uguaglianza: strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030" (COM(2021)0101),

–  viste le conclusioni del Consiglio, del 15 novembre 2018, sul piano di lavoro per la cultura 2019-2022(10),

–  visto il quadro strategico dell'UE del 7 ottobre 2020 per l'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei Rom 2020-2030,

–  vista la comunicazione della Commissione del 5 ottobre 2021 dal titolo "La strategia dell'UE sulla lotta contro l'antisemitismo e il sostegno alla vita ebraica (2021-2030)" (COM(2021)0615),

–  vista la sua risoluzione del 19 giugno 2020 sulle proteste contro il razzismo a seguito della morte di George Floyd(11),

–  vista la raccomandazione del Consiglio, del 22 maggio 2018, sulla promozione di valori comuni, di un'istruzione inclusiva e della dimensione europea dell'insegnamento(12),

–  vista la sua risoluzione del 26 marzo 2019 sui diritti fondamentali delle persone di origine africana in Europa(13),

–  vista la sua risoluzione del 17 settembre 2020 sull'attuazione delle strategie nazionali d'integrazione dei rom: combattere gli atteggiamenti negativi nei confronti delle persone di origine romanì in Europa(14),

–  vista la sua risoluzione dell'11 marzo 2021 sui diritti dei minori alla luce della strategia dell'Unione europea sui diritti dei minori(15),

–  viste le procedure di infrazione avviate dalla Commissione in relazione alla non conformità alla direttiva sull'uguaglianza razziale per quanto concerne la discriminazione dei minori rom nell'istruzione (infrazione n. 20142174, n. 20152025 e n. 20152206),

–  visto il regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+)(16),

–  vista la sua risoluzione del 23 novembre 2021 sulla politica dell'UE in materia di sport: valutazione e possibili vie da seguire(17),

–  vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione (COM(2021)0206),

–  vista la sua risoluzione dell'11 novembre 2021 sullo spazio europeo di ricerca: un approccio olistico condiviso(18),

–  visto lo studio elaborato nell'ottobre 2021 dal dipartimento tematico Politica strutturale e di coesione della sua Direzione generale delle Politiche interne sul ruolo della cultura, dell'istruzione, dei media e dello sport nella lotta contro il razzismo,

–  viste le raccomandazioni di politica generale della Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza e del Consiglio d'Europa, in particolare la raccomandazione n. 10 del 15 dicembre 2006 sulla lotta contro il razzismo e la discriminazione nell'ambito e per mezzo dell'istruzione scolastica,

–  vista la tabella di marcia della Commissione europea del 27 settembre 2019 contro il razzismo e l'intolleranza per un'uguaglianza effettiva,

–  vista la sesta valutazione della Commissione relativa al codice di condotta per lottare contro le forme illegali di incitamento all'odio online,

–  visto l'obiettivo n. 10 degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite: ridurre le disuguaglianze tra i paesi e al loro interno,

–  vista la Conferenza sul futuro dell'Europa,

–  viste le raccomandazioni formulate dal gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi nell'ottobre 2021 e relative al nuovo codice di buone pratiche sulla disinformazione,

–  visto l'articolo 54 del regolamento,

–  vista la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione (A9-0027/2022),

A.  considerando che la discriminazione e il razzismo pregiudicano la dignità umana, le opportunità di vita, la prosperità, il benessere e spesso la sicurezza; che gli stereotipi razzisti tendono a persistere nel corso delle generazioni; che la discriminazione fondata sulla razza o l'origine etnica è vietata nell'UE; che i migranti, i rifugiati e i richiedenti asilo sono oggetto di comportamenti razzisti e discriminatori;

B.  considerando che, secondo l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali(19), la discriminazione razziale e le molestie continuano ad essere all'ordine del giorno in tutta l'Unione europea; che le minoranze razziali, religiose ed etniche in particolare sono troppo spesso oggetto di molestie, violenze, profilazione razziale ed etnica, anche da parte delle autorità incaricate dell'applicazione della legge, e di incitamento all'odio, sia online che offline; che la maggior parte degli episodi razzisti e xenofobi motivati dall'odio non è denunciata dalle vittime(20); che le minoranze razziali ed etniche nell'UE subiscono discriminazioni strutturali e in alcuni casi sono oggetto di segregazione in alcuni ambiti della vita quotidiana, compresi l'ambito abitativo, l'assistenza sanitaria, l'occupazione, l'istruzione e i sistemi giudiziari;

C.  considerando che nel piano d'azione dell'UE contro il razzismo 2020-2025 per razzismo strutturale si intendono i comportamenti discriminatori che possono mimetizzarsi all'interno delle istituzioni sociali, finanziarie e politiche e incidere in tal modo sulle leve del potere e sull'elaborazione delle politiche;

D.  considerando che l'Ufficio delle Nazioni Unite dell'Alto Commissario per i diritti dell'uomo intende per discriminazione strutturale le regole, le norme, le abitudini, i modelli di atteggiamento e i comportamenti all'interno delle istituzioni e di altre strutture sociali che costituiscono degli ostacoli a che alcuni gruppi o individui ottengano gli stessi diritti e le stesse opportunità a disposizione della maggioranza della popolazione;

E.  considerando che i migranti, i rifugiati, i richiedenti asilo politico e i membri delle minoranze razziali, religiose ed etniche hanno un accesso limitato al mercato del lavoro e sono spesso vittime di sfruttamento lavorativo;

F.  considerando che è palesemente chiaro che la raccolta di dati di buona qualità è uno dei modi più efficaci per analizzare i problemi sociali, sia quantitativamente che qualitativamente, oltre ad essere determinante per l'elaborazione, l'adattamento, il monitoraggio e lo sviluppo di risposte strategiche pubbliche basate su dati concreti nei confronti di tali problemi;

G.  considerando che in tutta l'UE alcuni leader di opinione e politici adottano atteggiamenti razzisti e xenofobi favorendo un clima sociale che offre terreno fertile al razzismo, alle discriminazioni e ai reati generati dall'odio; che questo clima è ulteriormente alimentato da movimenti estremisti come i movimenti fascisti e di estrema destra che cercano di dividere le nostre società; che queste posizioni sono contrarie ai valori comuni europei e agli ideali di democrazia e uguaglianza che tutti gli Stati membri si sono impegnati a difendere;

H.  considerando che molti gruppi minoritari devono subire atti di violenza commessi dalla polizia, tra cui punizioni collettive e la profilazione razziale; che sono necessarie misure specifiche per combattere tale fenomeno; che a causa delle carenze relative allo Stato di diritto e alla giustizia penale, le vittime di violenze da parte della polizia non godono di sufficiente protezione e accesso alla giustizia e spesso subiscono persecuzioni da parte delle autorità statali; che il razzismo nei confronti delle minoranze etniche e razziali ha portato a violenze e uccisioni;

I.  considerando che il modo in cui le persone sono rappresentate nei media, a prescindere dalla loro origine razziale o etnica, può consolidare gli stereotipi negativi con connotazioni razziali; che il settore culturale e i media hanno il potere di promuovere l'inclusione e di combattere il razzismo e tali stereotipi;

J.  considerando che occorre intensificare la lotta contro il razzismo e la discriminazione offline e online nelle nostre società, sia palesi che latenti, e che si tratta di una responsabilità condivisa; che l'Unione europea e i suoi Stati membri devono riflettere ulteriormente sul contrasto al razzismo e alla discriminazione strutturali cui sono esposti molti gruppi minoritari continuando ad impegnarsi e ad adoperarsi in tal senso;

K.  considerando che la disinformazione spesso prende di mira le minoranze e istiga disordini sociali; che media indipendenti e pluralistici che promuovono una narrazione equilibrata servono a favorire società inclusive;

L.  considerando che la solidarietà e il rispetto della vita umana e di altri esseri umani sono valori tramandati di generazione in generazione; che l'istruzione scolastica svolge un ruolo cruciale in tale processo;

M.  considerando che l'accesso all'istruzione e al successo scolastico risulta difficile per le comunità razzializzate in tutta Europa; che in Europa la segregazione nell'istruzione continua ad essere un problema significativo; che in alcuni Stati membri continuano a persistere la consuetudine di inserire i bambini in scuole segregate e la prassi discriminatoria di inserire i bambini appartenenti a minoranze etniche e razziali in scuole per bambini con disabilità mentali;

N.  considerando che le scuole svolgono un ruolo fondamentale nel fornire esperienza sul valore della diversità, nel promuovere l'inclusione, contrastare il razzismo e ridurre gli stereotipi e i pregiudizi razziali;

O.  considerando che è importante per i bambini e i giovani vedere che sono rappresentati in tutta la società, anche nell'istruzione loro impartita, nelle associazioni culturali e sportive e nelle attività alle quali partecipano, nonché su Internet e nei media che utilizzano;

P.  considerando che, sebbene lo sport svolga un ruolo chiave nella vita sociale, culturale ed educativa e abbia il potere di unire persone appartenenti a diverse razze, etnie e religioni, e sebbene possa essere utilizzato per riunire le comunità e promuovere i valori di uguaglianza, accessibilità e rispetto, si sono verificati ripetuti incidenti razzisti in occasione di eventi sportivi e all'interno dello sport in generale in tutta Europa evidenziando numerose sfide legate al razzismo; che occorre individuare e combattere la radicalizzazione che si verifica nei gruppi connessi allo sport;

Q.  considerando che le conseguenze negative della pandemia di COVID-19 hanno colpito in modo sproporzionato le persone appartenenti a minoranze razziali ed etniche, provocando, mettendo in evidenza e aggravando le disuguaglianze anche nella cultura, nei media, nell'istruzione e nello sport; che le molestie motivate dall'odio e i reati generati dall'odio sono aumentati considerevolmente dall'inizio della pandemia di COVID-19;

Contesto generale

1.  sottolinea che il razzismo esiste in tutti gli ambiti della vita quotidiana e può assumere varie forme; chiede un approccio di tolleranza zero nei confronti di tale questione; riconosce che diversi gruppi, comunità e individui sono oggetto di razzismo, xenofobia e discriminazione; riconosce che ogni forma specifica di razzismo presenta caratteristiche distintive e che alcune forme di razzismo hanno maggiore rilevanza in alcuni Stati membri rispetto ad altri a causa, tra l'altro, di fattori storici o politici;

2.  prende atto del piano d'azione dell'UE contro il razzismo; accoglie con favore l'inclusione di un'apposita sezione sull'istruzione e di riferimenti specifici ai media, allo sport e alla cultura; invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare un approccio olistico e a fornire finanziamenti e risorse adeguati al fine di rispettare gli impegni del piano, fatti salvi i finanziamenti per i programmi e le azioni esistenti e rispettando nel contempo i valori europei;

3.  invita la Commissione ad assicurare che il coordinatore antirazzismo disponga di risorse adeguate e che il lavoro di integrazione dell'uguaglianza razziale in tutte le politiche dell'UE sia condiviso da tutte le DG;

4.  attende con interesse la valutazione del quadro giuridico esistente dell'UE per combattere la discriminazione, il razzismo, la xenofobia e altre forme di intolleranza; invita la Commissione a valutare l'attuazione di tale quadro, a stabilire come migliorarlo ove necessario e a partecipare a un dialogo e a uno scambio di migliori prassi periodici con gli Stati membri e con i portatori di interessi, in particolare quelli che rappresentano le preoccupazioni delle persone che sono vittime di razzismo e di discriminazione razziale;

5.  ricorda che i piani d'azione nazionali sono uno strumento efficace per rispondere al razzismo, alla discriminazione razziale ed etnica e all'intolleranza correlata negli Stati membri, in quanto consentono di intraprendere azioni concrete in risposta a situazioni specifiche; deplora il fatto che solo 15 Stati membri dispongano di simili piani(21); esorta la Commissione a pubblicare i previsti principi guida comuni per l'attuazione dei piani d'azione nazionali contro il razzismo e la discriminazione razziale nonché altri strumenti per coadiuvare gli sforzi profusi a livello nazionale; chiede che al momento dell'elaborazione di tali piani siano inclusi obiettivi specifici che riflettano appieno la diversità della società in materia di cultura, istruzione, media e sport; ritiene necessario, in tale contesto, raccogliere e scambiare le buone prassi tra gli Stati membri onde agevolare lo sviluppo dei loro piani d'azione nazionali e promuovere lo scambio di esperienze tra le agenzie nazionali;

6.  accoglie con favore la pubblicazione e l'attuazione di orientamenti specifici dell'UE sulla raccolta di dati sull'uguaglianza basati sull'origine razziale o etnica, quali definiti dalla direttiva sull'uguaglianza razziale in quanto dati volontari e anonimi garantendo la protezione dei dati personali, l'autoidentificazione e la consultazione delle comunità pertinenti; invita gli Stati membri ad adeguare le statistiche nazionali e a rimuovere gli ostacoli frapposti alla raccolta sistematica di dati di buona qualità, solidi, disaggregati e specifici per paese sull'uguaglianza, agevolando e migliorando tale raccolta, se del caso, al fine di individuare le radici del razzismo e della discriminazione e adoperarsi per combatterli e sostenere politiche basate su dati concreti a livello nazionale e dell'UE; invita la Commissione e gli Stati membri a utilizzare tali dati per elaborare politiche volte a conseguire la giustizia razziale e a renderli accessibili al pubblico, nel pieno rispetto del diritto fondamentale alla vita privata, della protezione dei dati personali e della pertinente legislazione dell'UE, tra cui la direttiva sull'uguaglianza razziale, il regolamento generale sulla protezione dei dati(22) e la proposta di regolamento relativo alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche(23), nonché i pertinenti quadri giuridici nazionali;

7.  si compiace dell'impegno a favore della diversità e dell'inclusione nell'ambito di Erasmus+, di Europa creativa, del corpo europeo di solidarietà, del programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori, dell'iniziativa per un nuovo Bauhaus europeo, dell'ESF+ e della garanzia europea per i giovani; evidenza la necessità di seguire e analizzare sistematicamente il contributo di ciascuno di tali programmi alla lotta contro il razzismo e di creare un quadro d'insieme in materia di buone prassi; invita la Commissione ad assicurare che le strategie di inclusione recentemente pubblicate siano integrate in tutti i programmi pertinenti e in tutte le iniziative educative, culturali, mediatiche e sportive dell'UE monitorandone l'attuazione e l'impatto;

8.  accoglie con favore il riconoscimento, da parte della Commissione, della necessità di un approccio intersettoriale nei confronti della definizione delle politiche; invita la Commissione e gli Stati membri ad assicurare che i pertinenti obiettivi antirazzismo siano attuati in tutti i settori di intervento;

9.  osserva con preoccupazione la mancanza di un accordo in seno al Consiglio in merito alla proposta di direttiva del Consiglio del 2 luglio 2008, presentata dalla Commissione, recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale(24); esorta gli Stati membri a raggiungere quanto prima una posizione comune al riguardo; appoggia la Commissione nell'incoraggiare progressi verso il conseguimento dell'unanimità richiesta in seno al Consiglio per adottare tale proposta;

10.  incoraggia una maggiore collaborazione contro il razzismo e l'intolleranza tra la Commissione europea, gli organismi per la parità negli Stati membri, le organizzazioni non governative (ONG), i governi e i portatori di interessi, in particolare quelli che rappresentano le preoccupazioni degli individui e dei gruppi che sono vittime di razzismo e di discriminazione razziale; invita in particolare gli Stati membri ad attuare pienamente le raccomandazioni della Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza;

11.  invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare il loro appoggio all'Alleanza delle civiltà delle Nazioni Unite onde consolidare il dialogo e la cooperazione internazionali, interculturali e interreligiosi;

12.  sottolinea che un accesso limitato alle tecnologie e alle infrastrutture digitali nell'istruzione, nella cultura, nei media e nello sport rischia di creare una nuova forma di discriminazione e disuguaglianza che deve essere affrontata in modo adeguato e rapido dalla Commissione e dagli Stati membri;

13.  invita gli Stati membri a predisporre linee telefoniche di assistenza, organismi di mediazione e attività di formazione del personale per affrontare e denunciare in modo adeguato gli atti di violenza o altri episodi di natura razziale o etnica nei settori educativo, culturale, mediatico e sportivo;

14.  invita la Commissione e gli Stati membri a definire una strategia rafforzata per promuovere l'integrazione delle persone che risiedono nelle zone rurali, montane e isolate, in particolare i giovani e le donne, nell'istruzione, nella cultura, nei media e nello sport, sviluppando al contempo infrastrutture locali e adeguate e investendo in queste ultime;

15.  invita la Commissione e gli Stati membri a elaborare un piano d'azione coerente per affrontare adeguatamente il rischio di discriminazione cui sono esposti in particolare i lavoratori mobili e i loro figli, compreso l'accesso limitato all'istruzione, alla cultura, ai media e allo sport di buona qualità;

Cultura

16.  sottolinea che le società europee ospitano una diversità culturale sempre maggiore e una percentuale crescente di popolazioni di origine straniera e di loro discendenti; è persuaso che la cultura, l'istruzione e lo sport siano fondamentali per promuovere una società aperta a tutti e accogliente; ritiene importante riconoscere il contributo di queste persone alla cultura e alla conoscenza dell'Europa nel corso della storia e l'eredità che hanno lasciato;

17.  riconosce che il razzismo è un fenomeno profondamente radicato nella società, che si intreccia con le sue radici culturali, il suo patrimonio e le sue norme sociali; evidenzia, pertanto, l'importante ruolo che la cultura può e deve svolgere nella lotta contro la discriminazione e il razzismo, e nella promozione dell'inclusione sociale, della diversità, dell'uguaglianza e della tolleranza; sottolinea che è importante promuovere l'apprendimento interculturale;

18.  prende atto dell'immenso contributo fornito da comunità differenti alla diversità culturale e linguistica dell'Europa;

19.  deplora l'esistenza di ostacoli alla partecipazione delle minoranze alla cultura, e segnatamente stereotipi, pregiudizi, segregazione o ghettizzazione; invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere iniziative per una partecipazione più diversificata di comunità e individui razzializzati al settore culturale, in particolare utilizzando finanziamenti a titolo di tutti i programmi pertinenti per rimuovere detti ostacoli; chiede un maggiore sostegno ai canali esistenti e la creazione di reti di supporto e attività di sensibilizzazione, anche per gli abitanti delle regioni suburbane, rurali, ultraperiferiche e di altre regioni svantaggiate;

20.  invita gli Stati membri a lanciare iniziative volte a incoraggiare le persone provenienti da contesti razziali ed etnici diversi a partecipare a eventi culturali, ad esempio sistemi di buoni o programmi analoghi;

21.  invita la Commissione e gli Stati membri a migliorare il monitoraggio e la valutazione, anche sperimentando, condividendo e scambiando strumenti partecipativi e migliori prassi, che possono dimostrare gli effetti della promozione dell'inclusione e della non discriminazione, e della lotta contro il razzismo attraverso la cultura, nonché contribuire a creare politiche più inclusive;

22.  invita gli Stati membri e i pertinenti portatori di interessi a promuovere la diversità nelle istituzioni culturali a livello sia di dipendenti che di direzione, introducendo criteri di ammissibilità e di aggiudicazione nelle organizzazioni che ricevono finanziamenti pubblici e assicurando che tutti i lavoratori siano pagati fin dall'inizio della loro carriera;

23.  accoglie con favore i lavori del gruppo di lavoro sul metodo di coordinamento aperto (MCA), composto da esperti degli Stati membri, sulla parità di genere nei settori culturali e creativi; invita gli Stati membri a includere nel prossimo piano di lavoro per la cultura un gruppo di lavoro sul MCA composto da esperti degli Stati membri sulla lotta contro il razzismo attraverso le arti e la cultura; invita il gruppo di lavoro sul MCA a produrre uno studio sul ruolo svolto dal settore della cultura e dal settore creativo nella promozione dell'uguaglianza razziale al loro interno;

24.  plaude all'inclusione delle persone e dei luoghi più bisognosi tra gli assi strategici del nuovo Bauhaus europeo; chiede che tale iniziativa tenga conto dell'inclusione sociale dei migranti per assicurare loro un accesso paritario alle opportunità;

25.  sostiene fermamente il riconoscimento, da parte di alcuni Stati membri, della necessità di restituire opere e manufatti culturali al loro paese di origine, in quanto ciò contribuirebbe a promuovere il rispetto e la comprensione reciproca del patrimonio culturale di ciascuno nonché a rafforzarne il valore, non da ultimo attraverso l'accesso pubblico a tali opere e manufatti; chiede che siano intrapresi le ricerche, gli studi e gli scambi necessari per la definizione di programmi coerenti per la restituzione di opere e manufatti culturali sia al loro paese di origine sia ad altre istituzioni culturali appropriate designate dallo Stato di provenienza, in linea con le pertinenti convenzioni internazionali relative alla protezione del patrimonio culturale; incoraggia la Commissione ad agevolare il dialogo per promuovere la condivisione delle migliori pratiche tra Stati membri, paesi terzi, musei e altre istituzioni culturali;

Istruzione

26.  riconosce il ruolo decisivo dell'istruzione e della formazione nella lotta contro il razzismo e la discriminazione strutturali, nella costruzione di società inclusive, nella dimostrazione della falsità di pregiudizi e stereotipi, e nella promozione della tolleranza, della comprensione e della diversità; sottolinea il ruolo del nuovo spazio europeo dell'istruzione nella lotta contro ogni forma di discriminazione all'interno e al di fuori della classe, in particolare nello sviluppo di spazi per l'istruzione inclusivi e di qualità;

27.  sottolinea che elementi specifici della storia europea, tra cui il colonialismo, la schiavitù e il genocidio, e in particolare l'Olocausto, insieme ad altre manifestazioni di razzismo, continuano ad avere un impatto duraturo sulla società odierna, anche nei sistemi di istruzione e nello sviluppo dei programmi di studio; suggerisce di rivedere i programmi d'istruzione per spiegare la storia delle nostre società attraverso un approccio mirato e contestualizzato, perché se ne comprendano meglio i legami con il presente, e di adoperarsi per eliminare gli stereotipi che stanno portando alla discriminazione cui assistiamo oggi;

28.  sottolinea la necessità di riservare maggiore spazio, nei programmi didattici di storia, a un apprendimento obiettivo e fattuale delle diverse ideologie razziali o etniche e delle loro forme e origini, compresi lo schiavismo, il colonialismo o il fascismo, e l'uso improprio della scienza per giustificarle, nonché alle loro conseguenze e ai loro possibili retaggi nel presente;

29.  incoraggia gli Stati membri a promuovere lo sviluppo di programmi d'istruzione e attività o strumenti didattici diversificati e inclusivi per garantire che autori, storici, scienziati, artisti e altre figure di diversa provenienza razziale ed etnica siano inclusi in questi e in altri materiali chiave;

30.  mette in evidenza il ruolo dell'istruzione nella promozione della cittadinanza e i valori comuni di libertà, tolleranza e non discriminazione; sottolinea l'importanza di creare sinergie tra l'educazione civica in tutta Europa e le politiche dell'UE volte a combattere il razzismo e la discriminazione; incoraggia gli Stati membri a porre maggiormente l'accento sull'educazione alla storia dell'UE al fine di promuovere la coesione; ritiene che tali settori dovrebbero essere parte integrante dei programmi di educazione civica;

31.  invita gli Stati membri a promuovere le lingue, la cultura e la storia delle minoranze nei programmi scolastici, nei musei e in altre forme di espressione culturale e storica, e a riconoscere il contributo della loro cultura al patrimonio europeo; invita gli Stati membri a prevedere misure coerenti, sostenute da finanziamenti adeguati, per stimolare, sostenere e promuovere le arti e la cultura dei gruppi razzializzati ed etnici nonché per ricercare e preservare il patrimonio materiale e immateriale della cultura delle comunità tradizionali;

32.  invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere il multilinguismo quale strumento importante in grado di avvicinare le persone;

33.  sottolinea l'importanza di fornire, in tutti gli Stati membri, un sostegno adeguato ai figli dei lavoratori mobili onde consentire loro di apprendere la loro lingua materna e di conoscere la cultura del loro paese nonché del nuovo paese di residenza, ai fini di una migliore integrazione;

34.  chiede un approfondimento dello studio delle discipline umanistiche, della storia, della filosofia, delle lingue e della letteratura comuni, cosa che può contribuire a promuovere lo spirito di concordia europea; chiede che i programmi didattici di storia adottino un approccio mirato alla storia delle comunità razziali ed etniche che vivono in Europa, al fine di incoraggiare una prospettiva più ampia e fattuale sulla storia europea e mondiale, e forgiare una migliore comprensione delle interazioni tra i diversi continenti prima, durante e dopo la colonizzazione europea; chiede che i libri di storia mettano in evidenza i contributi delle comunità razzializzate allo sviluppo e alla formazione dell'Europa di oggi;

35.  invita gli Stati membri a combattere attivamente i pregiudizi nei libri scolastici, negli strumenti didattici, nei film e nei programmi di notizie per bambini e ragazzi, nonché nello sport; invita gli Stati membri anche a inserire tali obiettivi nella messa in atto dell'Anno europeo dei giovani 2022;

36.  condanna fermamente la pratica della segregazione razziale ed etnica nelle scuole, che è ancora presente in Europa; avverte che pratiche di questo tipo si traducono in emarginazione, abbandono scolastico precoce e bassi tassi di iscrizione, e nella creazione di spazi sociali paralleli, oltre a perpetuare la discriminazione strutturale e a ostacolare un accesso paritario a una vita di qualità; invita tutti gli Stati membri a introdurre o rafforzare politiche inclusive per evitare che gruppi marginalizzati di discenti, dall'istruzione prescolare a quella superiore, siano collocati in scuole, istituti di istruzione o classi separati, intenzionalmente o meno, a promuovere l'inclusione sociale con la garanzia di pari opportunità per tutti e a garantire che tutti i bambini godano di pari accesso a un'istruzione di qualità e ad attività parascolastiche, comprese la cultura e lo sport; incoraggia gli Stati membri a promuovere attivamente l'integrazione dei bambini appartenenti a gruppi minoritari nelle scuole e nelle comunità locali, e a preservare la laicità dell'istruzione pubblica, rispettando al contempo l'identità culturale e quella religiosa;

37.  invita la Commissione e gli Stati membri a prendere iniziative volte a sostenere i minori appartenenti a minoranze razziali ed etniche e provenienti da contesti socioeconomici precari nei loro percorsi di eccellenza, aiutandoli a partecipare ad attività parascolastiche (ad esempio artistiche e sportive) di alto livello, consentendo loro di accedere a scuole che soddisfino le loro esigenze specifiche, fornendo opportunità per un'istruzione di qualità e mettendo a disposizione i finanziamenti necessari;

38.  invita gli Stati membri a garantire il diritto all'istruzione per ogni bambino nonché a introdurre misure destinate a combattere e prevenire l'abbandono scolastico precoce e ad assicurare un accesso paritario sotto il profilo del genere a un'istruzione di qualità e inclusiva dalla prima infanzia all'adolescenza; invita la Commissione a progettare nuovi strumenti o sottoprogrammi di finanziamento che siano complementari alle misure prese dagli Stati membri, con lo scopo di fornire un sostegno mirato e su misura a un'istruzione di qualità per i bambini a partire dai tre anni di età che si trovano in condizioni di estrema povertà e che non sono ammessi a beneficiare delle iniziative di finanziamento dell'UE, esistenti o future, nel settore dell'istruzione e dell'inclusione sociale, come Erasmus+, la garanzia per l'infanzia o l'FSE+;

39.  riconosce l'importanza di insegnare ai bambini e ai giovani ad essere consapevoli dell'impatto negativo dell'intolleranza, e di sviluppare le loro capacità di pensiero critico; sottolinea la necessità di assicurare che l'educazione ai diritti umani inizi fin dalla più giovane età e che i materiali didattici riflettano la diversità e il pluralismo della società e non abbiano contenuti razzisti;

40.  invita la Commissione a promuovere la ricerca su sistemi di allerta rapida e metodi di insegnamento efficaci per combattere il razzismo e la discriminazione nelle scuole, tenendo conto delle migliori prassi esistenti in Europa, nonché a favorire la divulgazione dei risultati al fine di eliminare il bullismo fondato sulla razza;

41.  invita gli Stati membri a garantire che il personale docente proveniente da gruppi minoritari razziali ed etnici benefici di un accesso equo e paritario ai posti di insegnante e di educatore a tutti i livelli dell'istruzione, e che siano introdotte misure volte ad assicurare che sia gli operatori educativi sia i discenti siano protetti dalla discriminazione razziale nel sistema scolastico;

42.  condanna la discriminazione strutturale di cui sono vittime migliaia di bambini rifugiati in Europa, che hanno avuto un accesso limitato o nessun accesso all'istruzione; sostiene che classi segregate nei campi di accoglienza, spesso gestite da volontari, non possono sostituire la scuola; chiede che un'istruzione obbligatoria per i bambini rifugiati nell'ambito del sistema scolastico del paese ospitante diventi una condizione preliminare per accedere ai finanziamenti dell'UE nel campo della migrazione;

43.  invita gli Stati membri a fornire agli insegnanti una formazione adeguata, a prescindere dalla materia di insegnamento, dalla specializzazione, dall'età degli studenti o dal tipo di struttura in cui andranno a insegnare, al fine di dotarli delle competenze e delle capacità culturali di cui hanno bisogno per promuovere l'inclusione e la tolleranza, e per combattere la discriminazione nel sistema educativo; chiede che a tutti gli operatori educativi e animatori socioeducativi sia concesso del tempo per partecipare a formazioni iniziali degli insegnanti e a formazioni professionali continue incentrate sull'insegnamento in un contesto multiculturale e multirazziale, comprensive di una formazione sui pregiudizi inconsci; invita gli Stati membri a introdurre programmi di apprendimento permanente per i dipendenti pubblici e le forze di sicurezza statali, in particolare al fine di eliminare i comportamenti razzisti e xenofobi;

44.  ricorda che i sistemi di intelligenza artificiale (IA) destinati ad essere utilizzati per l'istruzione e la formazione professionale, nonché per i processi di assunzione di personale docente, sono in taluni casi considerati ad "alto rischio"; chiede che, prima di impiegare tali strumenti, sia condotta un'adeguata valutazione del rischio;

45.  sottolinea l'importanza delle attività di commemorazione condotte nel quadro del programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori, nonché la necessità di assicurare finanziamenti e una visibilità sufficienti a progetti intesi a commemorare, studiare e insegnare eventi significativi della storia europea recente, e a sensibilizzare i cittadini europei in merito alla storia, alla cultura, al patrimonio culturale e ai valori che condividono, migliorando così la loro comprensione dell'UE e delle sue origini, dei suoi obiettivi e della sua diversità;

46.  riconosce che programmi di mobilità come Erasmus+ costituiscono un vantaggio per lo sviluppo educativo, sociale, personale e professionale, e hanno contribuito a promuovere la comprensione delle altre persone; incoraggia a fornire un sostegno costante a tali programmi;

47.  sottolinea il valore dell'educazione civica dell'UE per la comprensione reciproca e la coesione sociale, una convinzione condivisa dai cittadini che hanno fornito il loro contributo alla Conferenza sul futuro dell'Europa, che sarà anche preso in considerazione nelle conclusioni della Conferenza che saranno pubblicate quest'anno;

48.  sottolinea l'importanza del riconoscimento dell'istruzione non formale e informale, e del riconoscimento automatico dei diplomi e delle qualifiche come strumenti chiave per offrire maggiori opportunità alle persone provenienti da gruppi razziali ed etnici, affrontare il razzismo e la discriminazione strutturali e promuovere la diversità;

49.  riconosce l'importanza dei modelli di ruolo nei successi scolastici; incoraggia la creazione di una piattaforma paneuropea di individui e collettivi di persone appartenenti a minoranze razziali ed etniche che possano condividere le loro esperienze con i discenti;

50.  evidenzia l'importanza di sensibilizzare il grande pubblico e l'opinione pubblica in merito alla diversità delle nostre società attraverso l'insegnamento e altri materiali pertinenti;

51.  invita gli Stati membri ad astenersi dall'effettuare tagli al bilancio dei programmi di istruzione, dal momento che tali tagli potrebbero lasciare meno spazio alle discussioni sulla consapevolezza interculturale e l'antirazzismo(25);

52.  sottolinea l'importanza dei programmi sociali finanziati dell'UE, in particolare dei programmi di alimentazione scolastica, per l'integrazione dei bambini e dei giovani socialmente svantaggiati;

Media

53.  sottolinea l'importanza della rappresentanza e della diversità nello sviluppo di società inclusive; ricorda che i media hanno la responsabilità di riflettere le società in tutta la loro diversità e si rammarica della mancanza di diversità razziale ed etnica in molti strumenti mediatici; invita il settore culturale e dei media a evitare pratiche che perpetuino o rafforzino gli stereotipi negativi riguardo alle minoranze etniche e razziali, e li incoraggia a mostrare i membri di queste comunità in ruoli positivi; invita i pertinenti portatori di interessi ad affrontare la diversità e la rappresentanza in seno alle loro organizzazioni, anche creando una figura responsabile della diversità e attuando iniziative volte a migliorare l'alfabetizzazione dei professionisti dei media sulle questioni della diversità e dell'inclusività, al fine di rispecchiare meglio la natura indipendente e pluralistica dei loro compiti;

54.  accoglie con favore la campagna di comunicazione e di sensibilizzazione della Commissione intesa a promuovere la diversità nel settore audiovisivo sia sullo schermo che fuori dallo schermo; chiede che tale campagna si concentri sulla diversità e sulla storia delle comunità razzializzate e di altre comunità marginalizzate e che metta in evidenza come il raggiungimento della giustizia razziale può contribuire a un'Europa più coesa, pacifica e democratica per tutti;

55.  accoglie con favore il fatto che l'Osservatorio europeo dei media digitali sia stato incaricato di combattere la disinformazione e le azioni mosse nei confronti di comunità minoritarie; sottolinea l'urgente necessità di porre maggiormente l'accento sullo sviluppo del pensiero critico, dell'alfabetizzazione mediatica e delle competenze digitali nei programmi di istruzione; mette in evidenza gli effetti cruciali che le campagne e le iniziative di alfabetizzazione mediatica possono avere nel mitigare le narrazioni di discriminazione razziale diffuse attraverso la disinformazione; evidenzia altresì la necessità di fornire ai giovani strumenti analitici e operativi per riconoscere e combattere la diffusione di discorsi di odio online;

56.  esorta la Commissione ad assicurare che la definizione di discorso di odio offline o online, e la criminalizzazione dei reati generati dall'odio siano pienamente e correttamente recepite nelle leggi nazionali degli Stati membri, e ad avviare procedure di infrazione ove necessario;

57.  accoglie con favore la sesta valutazione del codice di condotta per lottare contro le forme illegali di incitamento all'odio online e i progressi compiuti nell'eliminare i discorsi di odio online; si rammarica tuttavia del fatto che, sebbene rimanga elevato (81 %), il tasso medio delle notifiche esaminate entro 24 ore è diminuito dal 2020 (90,4 %), mentre il tasso medio di rimozione è sceso al 62,5 %, una percentuale inferiore a quelle del 2019 e del 2020; esorta la Commissione a continuare a cooperare con le piattaforme per eliminare i discorsi di odio online, nonché per migliorare i tassi di rimozione, la trasparenza e il riscontro offerto agli utenti;

58.  esprime la propria preoccupazione quanto alla diffusione di discorsi di odio e di elementi di disinformazione basati sull'IA e su algoritmi che includono contenuti razziali e discriminatori; osserva che i discorsi di odio e la disinformazione provocano perturbazioni immediate alle nostre società; chiede che si compiano sforzi per contrastare siffatte attività, in particolare progettando un'IA e algoritmi dedicati con l'obiettivo ultimo di arginare l'ondata di discorsi di odio e di disinformazione attenuandone le ripercussioni;

59.  osserva che l'inglese è prevalente nello sviluppo, nell'introduzione e nell'utilizzo dell'IA, anche per il filtraggio dei contenuti; mette in guardia contro il fatto che si tengono discorsi di odio online anche in altre lingue, i cui filtri di contenuto sono meno efficaci; chiede misure volte a combattere i discorsi di odio in tutte le lingue;

60.  si compiace della prassi introdotta da taluni fornitori di servizi audiovisivi internazionali che consiste nell'aggiungere clausole di esclusione della responsabilità riguardanti contenuti dannosi e razzisti prima delle trasmissioni sui media; incoraggia lo sviluppo di tali prassi nel settore audiovisivo europeo;

61.  osserva che alcuni Stati membri dispongono di organismi di regolamentazione del settore audiovisivo che hanno il potere di infliggere sanzioni per programmi che promuovono contenuti discriminatori o razzisti; incoraggia gli Stati membri a conferire poteri in tal senso alle rispettive agenzie di regolamentazione; chiede che il gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi abbia accesso a risorse che gli consentano di coordinare adeguatamente le agenzie nazionali nella raccolta e nella condivisione di dati di qualità, nonché nel monitoraggio di tali compiti; invita la Commissione e gli Stati membri a sospendere i finanziamenti statali e dell'UE destinati a strumenti mediatici che, secondo le autorità di regolamentazione competenti, contravvengono alle norme giuridiche per promuovere discorsi di odio e la xenofobia;

62.  condanna la retorica razzista di taluni strumenti di comunicazione che stigmatizzano le comunità razzializzate, ad esempio prendendo di mira i migranti in quanto fonte di vari problemi economici e sociali, e fornendo una copertura sproporzionata ai reati commessi da migranti; invita gli Stati membri a prendere misure efficaci per impedire ai media di diffondere una retorica stigmatizzante, discorsi di odio, narrazioni false e rappresentazioni negative di particolari gruppi etnici o razziali, che servono solo a disumanizzare gli individui interessati;

63.  sottolinea la necessità di aumentare la responsabilizzazione delle piattaforme digitali e dei social network per combattere la diffusione dell'incitamento all'odio razziale e del sentimento anti-migranti e anti-minoranze;

Sport

64.  sottolinea che le associazioni e le federazioni sportive hanno un ruolo fondamentale da svolgere nella lotta contro il razzismo, anche attraverso la sensibilizzazione; ricorda che lo sport, e in particolare lo sport di squadra, è un motore di inclusione sociale, di uguaglianza e di promozione dei valori dell'UE, come indicato nel regolamento Erasmus+; accoglie con favore la messa a disposizione di finanziamenti dell'UE e nazionali per consentire a coloro che si trovano in condizioni di povertà, in particolare le minoranze e i bambini, di prendere parte ad attività sportive;

65.  osserva che il razzismo è menzionato nell'ambito della priorità settoriale specifica per i partenariati nel settore dello sport dell'azione chiave 2 del programma di lavoro annuale 2022 per Erasmus+ e che le iniziative sportive di base incentrate sull'inclusione e la lotta contro il razzismo possono essere finanziate a titolo del nuovo sistema di partenariati su scala ridotta; invita la Commissione a valutare queste iniziative e a monitorare sistematicamente il numero e il tipo di progetti sportivi che si concentrano principalmente sulla lotta contro il razzismo, nonché l'importo dei finanziamenti ad essi destinati; invita la Commissione a promuovere l'inclusione dei migranti e delle persone provenienti da minoranze razziali ed etniche nei club che offrono sport di base;

66.  plaude agli sforzi profusi dalle ONG e dalle organizzazioni che offrono sport di base in vari Stati membri per sfruttare lo sport come modo per avvicinare le persone e favorire una memoria collettiva con l'obiettivo di promuovere il rispetto e l'inclusione; invita la Commissione a creare una banca dati di migliori pratiche nell'educazione sportiva e nei media al fine di promuovere il loro sviluppo in tutta l'UE;

67.  riconosce che bisognerebbe prestare maggiore attenzione alla rappresentanza di diversi gruppi nello sport in generale e nelle posizioni dirigenziali in seno alle organizzazioni sportive, includendo le donne e coloro che hanno minori opportunità, come i rifugiati, le minoranze etniche e razziali e la comunità LGBTIQ; esorta gli organi direttivi sportivi e le parti interessate a livello internazionale, europeo e nazionale a mettere in atto misure sulla diversità e l'inclusione, in particolare per affrontare il problema del basso numero di donne e minoranze etniche che rivestono ruoli dirigenziali e che sono presenti nei consigli di amministrazione; invita gli Stati membri a elaborare politiche inclusive nel campo dello sport, dotate di finanziamenti adeguati per assicurare che lo sport sia accessibile a tutti, indipendentemente dall'origine etnica, dalla razza, dalla disabilità o dal contesto socioeconomico;

68.  insiste su un approccio di tolleranza zero nei confronti del razzismo, dei discorsi di odio, della violenza e di altri comportamenti razzisti nello sport, ed esorta la Commissione, gli Stati membri e le federazioni sportive a mettere a punto misure volte a prevenire tali episodi e ad adottare sanzioni e provvedimenti efficaci per sostenere le vittime, come anche misure intese a proteggere dalle ritorsioni gli atleti che denunciano il razzismo o si esprimono a favore della diversità;

69.  sollecita la Commissione a elaborare raccomandazioni o linee guida nello sport al fine di combattere il razzismo nello sport a livello regionale, nazionale ed europeo, e promuovere l'inclusione e il rispetto, anche per coloro che hanno bisogno di un abbigliamento specifico, a tutti i livelli dello sport; invita le organizzazioni sportive e le parti interessate a tutti i livelli a contribuire attivamente a un siffatto codice, a sottoscriverlo e a integrarlo nei rispettivi statuti; incoraggia le organizzazioni a sensibilizzare i loro membri e le rispettive famiglie, nonché il grande pubblico, in merito al codice e al suo contenuto;

o
o   o

70.  incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.
(2) GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.
(3) GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1.
(4) GU L 189 del 28.5.2021, pag. 1.
(5) GU L 189 del 28.5.2021, pag. 34.
(6) GU L 202 dell'8.6.2021, pag. 32.
(7) GU L 156 del 5.5.2021, pag. 1.
(8) GU C 93 del 19.3.2021, pag. 1.
(9) GU L 328 del 6.12.2008, pag. 55.
(10) GU C 460 del 21.12.2018, pag. 12.
(11) GU C 362 dell'8.9.2021, pag. 63.
(12) GU C 195 del 7.6.2018, pag. 1.
(13) GU C 108 del 26.3.2021, pag. 2.
(14) GU C 385 del 22.9.2021, pag. 104.
(15) GU C 474 del 24.11.2021, pag. 146.
(16) GU L 231 del 30.6.2021, pag. 21.
(17) Testi approvati, P9_TA(2021)0463.
(18) Testi approvati, P9_TA(2021)0452.
(19) Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, seconda indagine su minoranze e discriminazioni nell'Unione europea – principali risultati, 6 dicembre 2017; seconda indagine su minoranze e discriminazioni nell'Unione europea: Musulmani – una selezione di risultati, 21 settembre 2017; esperienze e percezioni di antisemitismo – seconda indagine sulla discriminazione e i reati generati dall'odio contro gli ebrei nell'UE, 10 dicembre 2018; seconda indagine su minoranze e discriminazioni nell'Unione europea: Rom – una selezione di risultati, 29 novembre 2016; seconda indagine su minoranze e discriminazioni nell'Unione europea: essere di colore nell'UE, 23 novembre 2018.
(20) Ibid.
(21) Dal 2019 secondo la relazione dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali del 9 giugno 2020.
(22) GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.
(23) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentato dalla Commissione, relativo al rispetto della vita privata e alla tutela dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche (COM(2017)0010).
(24) COM(2008)0426.
(25) The role of culture, education, media and sport in the fight against racism (Il ruolo della cultura, dell'istruzione, dei media e dello sport nella lotta contro il razzismo), Direzione generale delle Politiche interne del Parlamento europeo, Dipartimento tematico Politica strutturale e di coesione, ottobre 2021, pag. 13.


Politica di coesione: ridurre le disparità a livello di assistenza sanitaria e rafforzare la cooperazione sanitaria transfrontaliera
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Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 marzo 2022 sulla politica di coesione come strumento per ridurre le disparità a livello di assistenza sanitaria e rafforzare la cooperazione sanitaria transfrontaliera (2021/2100(INI))
P9_TA(2022)0058A9-0026/2022

Il Parlamento europeo,

–  visto l'articolo 168 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che impone che "nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione [sia] garantito un livello elevato di protezione della salute umana" e mira a "incoraggia[re] la cooperazione tra gli Stati membri per migliorare la complementarità dei loro servizi sanitari nelle regioni di frontiera",

–  visto l'articolo 174 TFUE relativo al rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione,

–  visto il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale(1),

–  vista la direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera(2) ("direttiva relativa all'assistenza sanitaria transfrontaliera"), in particolare l'articolo 168,

–  visto il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio(3),

–  visto lo studio della Commissione sulla cooperazione transfrontaliera dal titolo "Capitalising on existing initiatives for cooperation in cross-border regions" (Capitalizzare le iniziative esistenti per la cooperazione nelle regioni transfrontaliere), pubblicato nel marzo 2018(4),

–  visto il parere del Comitato europeo delle regioni, del 14 ottobre 2020, sull'attuazione e le prospettive future dell'assistenza sanitaria transfrontaliera(5),

–  vista la comunicazione della Commissione, dell'11 novembre 2020, dal titolo "Costruire un'Unione europea della salute: rafforzare la resilienza dell'UE alle minacce per la salute a carattere transfrontaliero" (COM(2020)0724),

–  vista la relazione dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, del 19 novembre 2020, dal titolo "Health at a Glance: Europe 2020" (Uno sguardo alla sanità: Europa 2020),

–  vista la sua posizione, approvata in prima lettura il 9 marzo 2021, sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un programma d'azione dell'Unione in materia di salute per il periodo 2021-2027 e che abroga il regolamento (UE) n. 282/2014 ("programma UE per la salute'") (EU4Health)(6),

–  visto il regolamento (UE) 2021/522 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce un programma d'azione dell'Unione in materia di salute per il periodo 2021-2027 ("programma UE per la salute") (EU4Health) e che abroga il regolamento (UE) n. 282/2014(7),

–  visto il regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013(8),

–  visto il regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione(9),

–  visto il regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante disposizioni specifiche per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno(10),

–  visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti(11),

–  visto lo studio del 2021 intitolato "Cross-border cooperation in healthcare" (Cooperazione transfrontaliera nel settore dell'assistenza sanitaria) e commissionato dalla commissione per lo sviluppo regionale(12),

–  visti gli orientamenti della Commissione sui fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020,

–  visto l'articolo 54 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per lo sviluppo regionale (A9-0026/2022),

A.  considerando che la mancanza di infrastrutture di base, di personale qualificato e di servizi di qualità nelle regioni di livello NUTS 2 (regioni con una popolazione compresa tra gli 800 000 e i 3 milioni di abitanti) con un PIL pro capite inferiore al 75 % della media dell'UE-27, nonché nelle regioni in transizione con un PIL pro capite compreso tra il 75 % e il 90 % della media dell'UE-27, ostacola sensibilmente la parità di accesso all'assistenza sanitaria ed è il motivo principale per cui un'infrastruttura sanitaria di qualità elevata e un personale sanitario adeguato e qualificato dovrebbero rappresentare una priorità per tutti i governi nazionali e regionali;

B.  considerando che la pandemia di COVID-19 ha posto in evidenza l'importanza fondamentale del settore sanitario, ha intensificato la pressione sui sistemi sanitari e gli operatori sanitari e ha così messo in luce le debolezze e le carenze dei sistemi sanitari nonché le disparità e le disuguaglianze a livello di assistenza sanitaria tra gli Stati membri e all'interno degli stessi, in particolare nelle regioni frontaliere, ultraperiferiche, remote e rurali, comprese le regioni a bassa densità di popolazione;

C.  considerando che la politica di coesione, attraverso l'Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus (CRII) e l'Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus Plus (CRII+), ha costituito la prima linea di difesa contro la pandemia di COVID-19 e ha così dimostrato di poter contribuire in misura significativa alla riduzione delle disuguaglianze sanitarie, sostenendo i progressi della sanità elettronica, della medicina elettronica e di altre forme di digitalizzazione che, pur essendo fonti di nuove opportunità, richiedono anche attrezzature adeguate e personale medico addestrato per far fronte a ogni situazione specifica;

D.  considerando che le norme in materia di prestazione di assistenza sanitaria nell'UE sono ancora prerogativa degli Stati membri e sussistono differenze notevoli da regione a regione, che danno luogo a disuguaglianze; che nelle regioni di livello NUTS 2 con un PIL pro capite inferiore al 75 % della media dell'UE-27 le risorse pro capite destinate all'assistenza sanitaria non si avvicinano nemmeno lontanamente a quelle investite dalle loro controparti più sviluppate;

E.  considerando che gli strumenti dell'UE volti a porre rimedio ad alcuni dei problemi di cui sopra si limitano per lo più a norme non vincolanti, il che si traduce in carenze generali; che è necessario un approccio più strutturato a livello dell'Unione, integrato da un quadro giuridico più solido e ampio nonché da mezzi di azione giuridicamente vincolanti, al fine di rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri, di migliorare la tutela della salute delle persone e di affrontare efficacemente le disparità sanitarie esistenti;

F.  considerando che la Commissione sostiene la cooperazione sanitaria transfrontaliera attraverso numerosi studi e iniziative, anche nell'ambito di Interreg, finanziati con risorse provenienti dai fondi strutturali;

G.  considerando che la cooperazione sanitaria transfrontaliera richiede il sostegno e il coinvolgimento di un'ampia gamma di partner, istituzioni sociali e mediche, enti di assicurazione sanitaria e autorità pubbliche, che dovrebbero affrontare gli ostacoli esistenti alla circolazione transfrontaliera in settori quali la libera circolazione, l'informazione, i diversi sistemi fiscali e di sicurezza sociale, il riconoscimento delle qualifiche del personale sanitario nonché gli ostacoli con cui devono confrontarsi le istituzioni sanitarie;

H.  considerando che il diritto di accesso a un'assistenza sanitaria di qualità, comprese le cure preventive, rientra nel pilastro europeo dei diritti sociali e dovrebbe essere accessibile alle persone che vivono nelle zone transfrontaliere, le quali rappresentano il 40 % del territorio dell'UE, ospitano quasi un terzo della sua popolazione e generalmente conseguono risultati inferiori dal punto di vista economico rispetto ad altre regioni degli Stati membri, in particolare le zone transfrontaliere a bassa densità di popolazione e con economie fragili, come le regioni rurali, remote, ultraperiferiche e insulari;

I.  considerando che occorre rafforzare la politica di coesione per ridurre le disparità tra le norme in materia di prestazione di assistenza sanitaria nell'UE;

J.  considerando che la spesa sanitaria rappresenta quasi il 10 % del PIL dell'Unione e che le persone impiegate in settori legati alla salute costituiscono il 15 % della forza lavoro nell'UE; che tra gli Stati membri e le loro regioni persistono ancora differenze significative con riguardo al livello di spesa sanitaria e alla disponibilità di medici e operatori sanitari;

K.  considerando che il grave spopolamento delle regioni frontaliere, in particolare la fuga dei giovani e dei lavoratori qualificati, evidenzia la mancanza di opportunità economiche in tali regioni e ne pregiudica l'attrattiva in termini di occupazione nel settore sanitario; che la carenza di risorse umane per un'assistenza sanitaria equa, dovuta al numero limitato di studenti o alla mancanza di prospettive di carriera, rappresenta uno dei problemi principali in termini di sostenibilità dei sistemi sanitari europei;

L.  considerando che negli ultimi due quadri finanziari pluriennali (QFP) gli investimenti nel settore sanitario a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) si sono tendenzialmente concentrati sugli Stati membri meno sviluppati e sulle regioni di livello NUTS 2 con un PIL pro capite inferiore al 75 % della media dell'UE-27, privilegiando in genere la modernizzazione dei servizi sanitari, mentre gli investimenti a titolo del Fondo sociale europeo (FSE) hanno riguardato l'accesso all'assistenza sanitaria e si sono tendenzialmente concentrati sui paesi che affrontano sfide particolari in termini di accesso a servizi economicamente accessibili, sostenibili e di qualità elevata;

M.  considerando che attualmente la responsabilità primaria dell'assistenza sanitaria spetta agli Stati membri, dal momento che controllano l'organizzazione e il finanziamento dei servizi sanitari e degli ambulatori medici;

N.  considerando che la digitalizzazione e la resilienza dei sistemi sanitari rientrano tra le priorità del programma NextGenerationEU;

O.  considerando che l'assistenza sanitaria transfrontaliera è uno dei settori strategici e degli ambiti di intervento maggiormente colpiti da ostacoli giuridici e non giuridici, a causa di notevoli differenze fra i sistemi nazionali;

P.  considerando che un'Unione europea della salute dovrebbe contribuire a una cooperazione, un coordinamento e una condivisione delle conoscenze più stretti in ambito sanitario fra gli Stati membri e le pertinenti parti interessate e promuovere gli stessi, nonché aumentare la capacità dell'UE di contrastare le minacce per la salute a carattere transfrontaliero;

Ridurre le disparità a livello di assistenza sanitaria attraverso la politica di coesione

1.  sottolinea che la politica di coesione dell'UE investe nella salute in quanto risorsa fondamentale per lo sviluppo regionale, la convergenza sociale e la competitività regionale, al fine di ridurre le disparità economiche e sociali;

2.  sottolinea che l'accesso ai servizi pubblici è fondamentale per i 150 milioni di abitanti delle zone transfrontaliere interne ed è spesso ostacolato da numerose barriere giuridiche e amministrative; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a massimizzare gli sforzi volti a eliminare tali barriere, in particolare quando riguardano i servizi sanitari, i trasporti, l'istruzione, la mobilità dei lavoratori e l'ambiente;

3.  ritiene che l'UE debba sviluppare un approccio strategico e integrato alle principali malattie, combinando risorse eterogenee provenienti da diversi fondi, compresi i fondi di coesione; sottolinea la necessità di replicare il modello del piano europeo di lotta contro il cancro per affrontare altri problemi sanitari, come la salute mentale e le malattie cardiovascolari;

4.  pone in evidenza l'aumento delle malattie e dei disturbi mentali, specialmente dall'inizio della pandemia di COVID-19; invita la Commissione a proporre quanto prima un nuovo piano d'azione europeo per la salute mentale sul modello del piano europeo di lotta contro il cancro, avvalendosi di tutti gli strumenti disponibili, compresa la politica di coesione, sotto forma di un piano globale corredato di misure e obiettivi che non lascino indietro nessuno;

5.  ritiene che la ripresa dalla pandemia di COVID-19 rappresenti un'opportunità per costruire sistemi sanitari più solidi e resilienti utilizzando gli strumenti della politica di coesione; sostiene la Commissione nella creazione di un'Unione europea della salute ben funzionante al fine di sfruttare l'enorme potenziale della cooperazione in ambito sanitario;

6.  sottolinea che molte regioni di livello NUTS 2 con un PIL pro capite inferiore al 75 % della media dell'UE-27 e regioni in transizione con un PIL pro capite compreso tra il 75 % e il 90 % della media dell'UE-27, nonché le zone rurali e zone a bassa densità di popolazione non applicano in modo uniforme le norme in materia di fornitura di assistenza sanitaria vigenti per i servizi disponibili nelle regioni più sviluppate dell'Unione; pone l'accento sulla necessità di una convergenza e una cooperazione maggiori tra gli Stati membri e l'UE in tale settore, in particolare mediante gli investimenti della politica di coesione; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a cooperare all'elaborazione di norme minime relative sia alle infrastrutture che ai servizi sanitari e a utilizzare i fondi dell'Unione per garantire la parità di accesso a norme minime di qualità in tutte le regioni, in particolare per affrontare problemi urgenti nelle zone frontaliere; chiede che la Commissione e gli Stati membri mettano in comune i propri impegni e le proprie risorse per conseguire tale obiettivo;

7.  ricorda il contributo sostanziale apportato dalla politica di coesione agli investimenti pianificati nel settore sanitario nell'ultimo periodo di programmazione (2014-2020) attraverso l'FSE e il FESR, finora nell'ordine dei circa 24 miliardi di EUR, destinati a migliorare l'accesso ai servizi nonché a sviluppare infrastrutture e capacità sanitarie specializzate al fine di ridurre le disuguaglianze sanitarie;

8.  ritiene che gli investimenti nell'innovazione sanitaria, nei sistemi sanitari e in un personale sanitario qualificato e adeguato ridurranno le disuguaglianze a livello di assistenza sanitaria e continueranno ad apportare miglioramenti significativi nella vita quotidiana dei cittadini, determinando un aumento dell'aspettativa di vita; sottolinea l'importante ruolo svolto dalle autorità dell' UE, nazionali e regionali nel garantire un coinvolgimento più efficace di un'ampia gamma di istituzioni sanitarie; sottolinea inoltre la necessità di una cooperazione diretta e di azioni e progetti che utilizzino gli strumenti della politica di coesione tra gli Stati membri e le loro regioni e all'interno degli stessi, al fine di definire procedure volte a ridurre gli oneri burocratici per i pazienti e a risolvere il maggior numero possibile di problemi relativi ai servizi di assicurazione sanitaria nelle regioni transfrontaliere;

9.  chiede che gli Stati membri tengano debitamente conto del contributo positivo del settore della sanità privata e assicurino che nella programmazione dei prossimi programmi di coesione siano disponibili fondi adeguati per i progetti privati nell'ambito delle infrastrutture e dei servizi sanitari;

10.  raccomanda che, in sede di definizione delle politiche sanitarie a livello regionale, nazionale e dell'UE, siano adottati approcci personalizzati e adattivi alle politiche sanitarie, sociali ed economiche, con l'obiettivo di migliorare il dialogo, le sinergie e gli investimenti programmati a titolo dei fondi strutturali e di altri programmi pertinenti dell'UE, come Interreg, ad esempio attraverso la fornitura iniziale di attrezzature mediche, gli scambi di personale medico e i trasferimenti di pazienti fra strutture ospedaliere in grado di rispondere alle esigenze sanitarie e sociali insoddisfatte dei cittadini;

11.  sottolinea che le reti di riferimento europee potrebbero migliorare l'accesso all'assistenza sanitaria nel caso delle malattie rare e complesse; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire un sostegno continuo e maggiori risorse alle reti di riferimento europee e ai centri di competenza nazionali per le malattie rare e complesse nonché a estendere l'ambito di attività di tali reti ad altri campi, quali le ustioni gravi e i programmi di trapianto di organi; chiede che la Commissione esamini la fattibilità della creazione, nell'ambito della politica di coesione, di un fondo specifico volto a garantire un accesso equo alle terapie approvate per le malattie rare;

12.  chiede che gli Stati membri tengano conto delle specificità delle regioni transfrontaliere e del diritto di scelta del paziente in sede di elaborazione delle proprie politiche sanitarie e che utilizzino gli strumenti di coesione per sviluppare infrastrutture e procedure sanitarie regionali, che consentano ai pazienti di scegliere i servizi medici della regione da entrambi i lati del confine, a prescindere dal loro Stato di residenza;

13.  suggerisce che la Commissione istituisca un comitato consultivo europeo per la salute, con la partecipazione delle autorità governative nazionali, regionali e locali e di altre parti interessate, con l'obiettivo di promuovere un migliore utilizzo dei fondi europei e di adoperarsi per elaborare risposte efficaci e armonizzate a questioni comuni di sanità pubblica;

14.  chiede maggiori sinergie e complementarità tra i programmi della politica di coesione al fine di ridurre le disparità regionali, in particolare nell'ambito di Orizzonte Europa, che dovrebbe generare nuove conoscenze, e del programma "UE per la salute", facendo il migliore uso possibile di tali nuove conoscenze a vantaggio dei cittadini e dei sistemi sanitari;

15.  invita la Commissione a sfruttare appieno la sua competenza in materia di politica sanitaria per sostenere le autorità nazionali e regionali nel rafforzare i sistemi sanitari, nel promuovere una convergenza verso l'alto delle norme in materia di assistenza sanitaria onde ridurre le disuguaglianze sanitarie all'interno degli Stati membri e fra gli stessi, nonché nell'agevolare lo scambio di buone pratiche tra gli Stati membri, in particolare per quanto riguarda la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti, anche utilizzando, se del caso, il programma "UE per la salute" e il Fondo sociale europeo Plus (FSE+);

16.  sottolinea l'importanza della politica di coesione nella lotta contro le disuguaglianze di genere a livello di assistenza sanitaria e nella promozione delle priorità sanitarie relative al genere della strategia dell'UE per la parità di genere 2020-2025, compresa la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti;

17.  invita la Commissione a promuovere l'integrazione dei servizi di assistenza sanitaria e delle cure mediche attraverso strategie sanitarie e assistenziali, in modo da porre i pazienti al centro dell'attenzione ed evitare ridondanze, lacune e carenze assistenziali, soprattutto nel caso dei pazienti affetti da patologie croniche o anziani, traendo insegnamenti in particolare dalle esperienze dei programmi transfrontalieri;

18.  sottolinea che, in sede di valutazione della dotazione complessiva dei progetti strutturali finanziati e dei parametri di riferimento nel contesto sanitario, occorre esaminare altresì il successivo impatto dei singoli progetti in termini di salute, al fine di monitorarne i risultati, condurre analisi continue della loro efficacia e trarre le opportune conclusioni per migliorare la programmazione e l'attuazione di tali progetti in futuro, anche nell'ottica del perfezionamento di una guida alle buone pratiche elaborata dalla Commissione;

19.  sottolinea l'importanza di continuare a costruire un'infrastruttura sanitaria globale e di ridurre quanto più possibile le disparità esistenti; ricorda che la politica di coesione può apportare un contributo significativo alla costruzione di infrastrutture sanitarie nell'intero territorio dell'UE, in particolare nelle regioni di livello NUTS 2 con un PIL pro capite inferiore al 75 % della media dell'UE-27 e nelle regioni in transizione con un PIL pro capite compreso tra il 75 % e il 90 % della media dell'UE-27, al fine di creare in tutta l'Unione sistemi sanitari di alta qualità, completamente attrezzati e resilienti che proteggano meglio la salute dei cittadini; sottolinea altresì la necessità di istituire una rete operativa di cooperazione transfrontaliera tra gli Stati membri e le loro regioni per rispondere efficacemente alle sfide sanitarie attuali e future;

20.  chiede che i fondi della politica di coesione siano investiti nello sviluppo di centri di eccellenza specializzati in malattie specifiche in tutta l'UE, che includano nel proprio bacino di utenza anche i paesi vicini e contribuiscano alla cooperazione sanitaria transfrontaliera; ribadisce, in tale contesto, la necessità di utilizzare in sinergia tutti gli strumenti esistenti dell'UE, ad esempio i programmi "UE per la salute" e Orizzonte Europa, per sostenere lo sviluppo di una rete che colleghi tali centri, equamente distribuiti su tutto il territorio dell'Unione;

21.  sottolinea che le persone nelle regioni di frontiera, nelle zone rurali e nelle regioni ultraperiferiche spesso incontrano ostacoli alla parità di accesso all'assistenza sanitaria che limitano la loro capacità di ottenere le cure di cui hanno bisogno, soprattutto per quanto riguarda le infrastrutture sanitarie di base, un personale sanitario qualificato e sufficiente e l'accesso ai farmaci essenziali; sottolinea che, per assicurare loro un accesso sufficiente alle infrastrutture sanitarie e l'adeguata assistenza sanitaria di cui hanno bisogno, dovrebbero essere disponibili servizi di qualità fruibili in maniera tempestiva; sottolinea inoltre la situazione specifica riguardante l'accesso all'assistenza sanitaria nelle regioni alle frontiere esterne e nelle regioni periferiche dell'UE, dove i cittadini devono già far fronte a numerose sfide;

22.  osserva che i costi di trasporto sono una delle ragioni dell'aumento dei prezzi dei farmaci e delle attrezzature cliniche per gli ospedali e i centri sanitari nelle regioni ultraperiferiche, nelle regioni remote e nelle regioni a scarsa densità di popolazione, che devono anche far fronte a lunghi tempi di consegna, il che implica che i servizi sanitari regionali devono disporre di maggiori capacità per immagazzinare grandi quantità di scorte ed evitare carenze; ritiene pertanto che l'UE debba sviluppare una risposta a tali questioni;

23.  sottolinea che la parità di accesso all'assistenza sanitaria migliorerà anche l'inclusione delle persone, comprese quelle con disabilità o comunque svantaggiate, e aumenterà il loro livello di protezione sociale; osserva che promuovere l'accessibilità ai servizi per la salute mentale può anche contribuire ad aumentare l'occupazione e a eliminare la povertà nelle aree meno sviluppate;

24.  sottolinea l'importanza di mobilitare fondi europei per investire di più nella prevenzione delle malattie e nella promozione di uno stile di vita sano e dell'invecchiamento attivo, in modo da evitare una pressione precoce sui sistemi sanitari; sottolinea l'importanza di sostenere campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, in particolare dei giovani, sui benefici derivanti dall'adozione di uno stile di vita sano, come pure l'importanza di sostenere lo sviluppo di programmi di screening per l'individuazione precoce di malattie gravi;

25.  ritiene che, per poter superare i notevoli ostacoli esistenti in termini di parità di accesso all'assistenza sanitaria nelle zone rurali, è necessario fare ampio ricorso alle tecnologie avanzate, quale la sanità elettronica, la chirurgia robotica e la stampa 3D, come parte integrante del concetto di "piccoli comuni intelligenti", con l'obiettivo di migliorare l'accesso all'assistenza sanitaria e accrescerne l'efficienza e la qualità; sottolinea l'importanza di utilizzare i programmi di coesione dell'UE per migliorare l'utilizzo di soluzioni digitali e fornire assistenza tecnica alle amministrazioni pubbliche, alle imprese di assicurazioni e ad altri operatori sanitari che si occupano di questioni di cooperazione transfrontaliera; sottolinea pertanto la necessità di garantire l'accesso a Internet ad alta velocità nelle zone rurali e remote, di promuovere l'alfabetizzazione digitale in tutte le fasce d'età nelle zone in questione e di dotare i servizi sanitari delle zone rurali e remote delle risorse necessarie per garantire un'efficace assistenza sanitaria online, ad esempio la telemedicina, e per archiviare i dati clinici in modo sicuro e armonizzato; raccomanda di sviluppare una banca dati transfrontaliera comparabile e sostenibile e di mappare gli operatori sanitari frontalieri e transfrontalieri per rendere visibili le realtà transfrontaliere e creare nuove opportunità;

26.  sottolinea i meriti di un approccio europeo nel far fronte alla pandemia di COVID-19, attraverso acquisizioni e scorte congiunte nonché altre misure; chiede il proseguimento e lo sviluppo di questo approccio, utilizzando gli strumenti della politica di coesione per altre acquisizioni congiunte dell'UE di attrezzature e cure mediche, ad esempio i vaccini per la prevenzione dei tumori come il vaccino anti-papillomavirus umano, i vaccini contro l'epatite B e le attrezzature d'emergenza, al fine di migliorare l'accesso alle cure e la loro disponibilità a prezzi abbordabili;

27.  chiede l'adozione di misure ambiziose nell'ambito della politica di coesione, conformemente alle disposizioni giuridiche in vigore nell'UE, per ridurre la significativa carenza di personale sanitario qualificato nelle zone di frontiera e rurali, in particolare aiutando gli operatori sanitari e le loro famiglie a stabilirsi in tali zone, mediante l'offerta di opportunità per continuare la formazione professionale e la specializzazione, e garantendo buone condizioni di lavoro, al fine di motivare tali persone ad avviare o riprendere l'esercizio della professione nelle suddette zone;

28.  sottolinea che gli investimenti sostenibili a lungo termine nel personale sanitario sono più urgenti che mai, date le gravi ripercussioni economiche, sociali e sanitarie della crisi della COVID-19; sottolinea la particolare necessità di investire a favore di un personale sanitario numericamente sufficiente e dell'istruzione attraverso il FSE + e di finanziare specializzazioni e sottospecializzazioni del personale sanitario negli Stati membri e nelle regioni che si trovano ad affrontare una fuga di cervelli; invita gli Stati membri in cui è in corso una fuga di cervelli nel settore dell'assistenza sanitaria a dare la priorità a investimenti nell'ambito della politica di coesione volti a migliorare l'ambiente di lavoro del personale medico;

29.  chiede che i fondi della politica di coesione siano utilizzati per migliorare l'ambiente di lavoro e l'attrattiva del settore sanitario per il personale sanitario, al fine di agevolare le strategie volte a generare interesse e garantire il mantenimento del personale sanitario nelle regioni di livello NUTS 2 con un PIL pro capite inferiore al 75 % della media UE-27 e nelle regioni in transizione con un PIL pro capite compreso tra il 75 % e il 90 % della media UE-27 e nelle zone rurali a bassa densità di popolazione e a minore ricchezza economica, a integrazione delle politiche nazionali e regionali volte a fornire un numero sufficiente di personale sanitario in tutta l'UE; chiede un ruolo di maggiore rilievo per le autorità locali e regionali, in particolare nelle regioni transfrontaliere, nella pianificazione e attuazione dei programmi e progetti della politica di coesione che hanno un impatto significativo sulla riduzione delle disuguaglianze sanitarie;

30.  invita gli Stati membri a garantire un'autentica cooperazione nel settore dell'assistenza sanitaria transfrontaliera, al fine di garantire il rispetto dei diritti dei pazienti, come previsto dalla direttiva sull'assistenza sanitaria transfrontaliera, e di assicurare un aumento della disponibilità e della qualità dei servizi;

31.  sottolinea che la crisi della COVID-19 ha dimostrato la necessità di potenziare gli investimenti volti a rafforzare la preparazione, la capacità di risposta e la resilienza dei sistemi sanitari, garantendo nel contempo la cooperazione transfrontaliera in tutta l'UE, e che pertanto la solidarietà, la sostenibilità e l'equità sono fondamentali per superare questa crisi e le sue devastanti conseguenze socioeconomiche;

32.  sottolinea che la crisi della COVID-19 ha messo in luce l'importanza dei partenariati pubblico-privato nella cura dei pazienti, nella ricerca su farmaci e vaccini e nella distribuzione di questi ultimi; ritiene che si debba prendere atto del rapporto costi-benefici derivante dall'utilizzo di fondi dell'UE nei progetti di ricerca e sviluppo in ambito sanitario realizzati mediante partenariati pubblico-privato;

33.  sottolinea la necessità di una piattaforma online con le parti interessate competenti per incoraggiare gli scambi di buone pratiche e un dialogo sull'assistenza sanitaria transfrontaliera;

34.  ritiene che la pandemia di COVID-19 rappresenti un momento storico di svolta per quanto riguarda gli investimenti nei sistemi sanitari e nelle future capacità in termini di forza lavoro; chiede l'istituzione di un'Unione europea della salute forte e adeguatamente finanziata, per migliorare la cooperazione e il coordinamento fra gli Stati membri, rafforzare i sistemi sanitari pubblici, migliorare la tutela della salute delle persone e occuparsi efficacemente delle perduranti disparità nel settore dell'assistenza sanitaria;

Cooperazione transfrontaliera in materia di salute – Contributo dei programmi Interreg e altre opportunità

35.  incoraggia l'uso dei fondi di NextGenerationEU e dei fondi di coesione per migliorare radicalmente le capacità digitali dei sistemi sanitari; sottolinea la necessità di un'interoperabilità rafforzata dei sistemi informatici, in quanto si tratta del principale pilastro per facilitare l'erogazione transfrontaliera di servizi di sanità elettronica e, in particolare, di servizi di telemedicina;

36.  chiede alla Commissione e agli Stati membri di utilizzare gli strumenti della politica di coesione per promuovere la digitalizzazione dei servizi per il trattamento farmacologico negli ospedali europei, compresi i sistemi di tracciabilità, al fine di ridurre gli errori terapeutici, migliorare la comunicazione fra unità di cura e semplificare la burocrazia; chiede che sia sviluppata e realizzata un'infrastruttura dei servizi digitali per l'assistenza sanitaria online, compresa una cartella clinica digitale europea unica, che garantisca che i cittadini abbiano un accesso rapido a servizi medici adeguati ovunque nell'UE;

37.  chiede alla Commissione di redigere un elenco europeo di farmaci essenziali e di garantirne la disponibilità e l'accessibilità economica mediante scorte permanenti, negoziati congiunti sui prezzi e appalti congiunti, utilizzando gli strumenti dell'UE, compresi quelli offerti dalla politica di coesione;

38.  sottolinea che molte regioni frontaliere hanno già avuto esperienze di cooperazione in ambito sanitario e dispongono di strutture a tal fine, che dovrebbero essere pienamente sfruttate nello spirito della solidarietà europea;

39.  sottolinea l'importanza della mobilità dei pazienti e dell'accesso transfrontaliero a un'assistenza sanitaria sicura e di alta qualità nell'UE; sottolinea che spesso i pazienti non possono beneficiare dei servizi sanitari nei paesi confinanti a causa di sistemi divergenti di rimborso dei costi e che i lavoratori frontalieri devono fare i conti con un'imposizione fiscale e benefici sociali poco chiari perché gli Stati membri seguono sistemi di sicurezza sociale diversi; incoraggia pertanto vivamente la promozione di intermediari specifici, come zone di accesso organizzato all'assistenza sanitaria transfrontaliera, gruppi europei di cooperazione territoriale, osservatori sanitari e altre reti per contribuire al coordinamento della cooperazione transfrontaliera in materia di assistenza sanitaria in collaborazione con le autorità locali, regionali e nazionali; sottolinea che i miglioramenti dell'assistenza sanitaria transfrontaliera possono giovare ai pazienti grazie a un accesso equo ai servizi e alle infrastrutture sanitarie in altri Stati membri e nelle loro regioni di frontiera, comprese la diagnosi e le sperimentazioni cliniche, in base al principio dell'accesso "più facile, più vicino, migliore e più rapido"; chiede possibilità di trasporto dei pazienti più efficienti alle strutture transfrontaliere più vicine, riconoscendo nel contempo che la gestione di tutti gli ostacoli giuridici e amministrativi rappresenta ancora un onere e deve essere affrontata da un futuro regolamento sul meccanismo europeo transfrontaliero;

40.  sottolinea l'importanza delle recenti misure della politica di coesione per far fronte alla pandemia di COVID-19, ovvero l'Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus (CRII), l'Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus Plus (CRII+) e l'assistenza alla ripresa per la coesione e i territori d'Europa (React-EU); sottolinea inoltre che misure analoghe sono state adottate dal regolamento (UE) 2021/1060;

41.  raccomanda fortemente di migliorare e diffondere informazioni semplificate per i pazienti e il personale sanitario transfrontalieri attraverso un manuale per i pazienti o punti di contatto regionali transfrontalieri;

42.  riconosce che, in tutta Europa, esistono numerosi progetti transfrontalieri di successo nell'ambito della salute e sottolinea che l'esperienza maturata grazie a tali progetti dovrebbe essere utilizzata per potenziare l'uso intelligente dei progetti esistenti nell'ambito della politica di coesione migliorando ulteriormente e agevolando la cooperazione transfrontaliera in tale ambito, a vantaggio di tutte le persone nell'UE; sottolinea, inoltre, l'importanza di imparare dai successi conseguiti da alcune regioni frontaliere e di capitalizzarli;

43.  riconosce l'importanza di investire nei programmi di cooperazione transfrontaliera che rispondono alle esigenze e alle sfide connesse alla salute individuate nelle regioni frontaliere, dato che una governance transfrontaliera è importante nelle situazioni d'emergenza, ad esempio servizi d'emergenza che coprano le regioni da entrambi i lati del confine; sottolinea il ruolo essenziale degli investimenti a favore di servizi di alta qualità nel creare resilienza sociale e aiutare le persone ad affrontare le crisi economiche, sanitarie e sociali; invita la Commissione e gli Stati membri a dare priorità agli investimenti nel settore sanitario delle regioni di frontiera attraverso un'efficace combinazione di investimenti nelle infrastrutture, nell'innovazione, nel capitale umano, nella buona governance e nella capacità istituzionale;

44.  sottolinea l'importanza della cooperazione transfrontaliera in materia di salute per tutte le regioni europee e la necessità di trovare soluzioni per l'assistenza sanitaria transfrontaliera, in particolare per le regioni di confine, dove i cittadini attraversano quotidianamente la frontiera; sottolinea che è necessario un elevato livello di cooperazione tra le regioni di confine per fornire i servizi necessari;

45.  chiede di incentrare maggiormente l'attenzione sui pazienti nei progetti che saranno finanziati a titolo dei programmi Interreg nel nuovo periodo di programmazione e nei progetti dedicati nello specifico ai gruppi vulnerabili ed emarginati, e sulle priorità per la salute relative al genere della strategia europea per la parità di genere 2020-2025, compresa la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti;

46.  ritiene che le risorse finanziarie disponibili nel quadro dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea dovrebbero essere sfruttate per creare servizi sanitari pubblici transfrontalieri funzionali e non dovrebbero essere usate soltanto come strumento per creare strutture sanitarie disconnesse; sottolinea, inoltre, che i progetti nell'ambito di Interreg dovrebbero presentare una chiara componente di funzionalità transfrontaliera; chiede alla Commissione e agli Stati membri di promuovere la creazione di una pianificazione territoriale congiunta globale per le zone di frontiera per quanto riguarda i servizi sanitari;

47.  ricorda che i programmi Interreg sono diventati uno strumento importante per risolvere problemi caratteristici delle zone di frontiera, per promuovere la cooperazione fra partner oltre confine e per sviluppare il potenziale dei territori di confine europei;

48.  sottolinea che nell'ultimo periodo di Interreg V-A, la cooperazione transfrontaliera nel settore della sanità si è prefissa, fra l'altro, di facilitare la mobilità transfrontaliera degli operatori sanitari e dei pazienti, aumentare l'innovazione e sviluppare l'accesso a un'assistenza sanitaria di alta qualità attraverso l'uso di attrezzature comuni, servizi condivisi e strutture congiunte nelle aree transfrontaliere e ha incluso progetti in ambiti come la formazione (38 %), il trattamento e la diagnosi (22 %) e le attrezzature (17 %);

49.  chiede che siano finanziati progetti che facilitino i contratti sanitari transfrontalieri, grazie ai quali i pazienti possano spostarsi e ricevere cure nel quadro di accordi contrattuali e siano liberi di scegliere il professionista sanitario cui rivolgersi;

50.  sottolinea che al fine di disporre di servizi sanitari pubblici transfrontalieri di successo, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero raccogliere una quantità considerevole di dati sulla natura degli ostacoli giuridici e di altro tipo in ciascuna regione frontaliera e dovrebbero sostenere analisi specifiche per politica su come essi possano essere superati;

51.  invita la Commissione a garantire che gli organismi di coordinamento esistenti facilitino le cure transfrontaliere basate sui medicinali per terapie avanzate e che i pazienti in tutta l'UE godano di un accesso equo alle terapie innovative; invita gli Stati membri ad autorizzare l'accesso a tali trattamenti innovativi all'estero in modo efficace e tempestivo e ad accelerare le procedure di rimborso per i pazienti;

52.  ritiene che i centri di eccellenza potrebbero stimolare in misura ancora maggiore e aumentare gli appalti transfrontalieri e che, pertanto, tali centri potrebbero rivestire una grande importanza e contribuire al miglioramento delle condizioni sanitarie generali, accrescendo così l'aspettativa di vita dei cittadini dell'UE;

53.  invita, la Commissione, gli Stati membri e le regioni a incoraggiare una migliore gestione dell'assistenza sanitaria transfrontaliera, dal momento che i pazienti dell'UE incontrano ancora gravi sfide e ostacoli nell'accesso ai servizi sanitari in altri Stati membri e che soltanto una minoranza dei potenziali pazienti è a conoscenza del diritto di ricorrere a cure sanitarie oltre confine; invita la Commissione e gli Stati membri a diffondere meglio le informazioni e a prendere in considerazione un'adeguata campagna a livello dell'UE volta a informare i cittadini sui loro diritti e sulle modalità di accesso all'assistenza sanitaria transfrontaliera; ricorda l'importanza di finanziare la digitalizzazione e investire nell'informazione del pubblico e nell'integrazione dei sistemi di informazione e di dati per agevolare l'accesso e la fruizione;

54.  invita la Commissione a svolgere uno studio esaustivo sul quadro di cooperazione tra i sistemi di assicurazione nell'UE, esaminando eventuali strozzature e carenze che incontrano i pazienti alla ricerca di servizi medici sul territorio di un altro Stato membro, nonché gli ostacoli amministrativi che impediscono ai cittadini di beneficiare dell'assistenza sanitaria transfrontaliera, e a sottolineare come gli strumenti della politica di coesione potrebbero essere utilizzati per risolvere tali potenziali problemi;

55.  sottolinea che l'assenza di un sistema transfrontaliero coordinato per l'assicurazione sanitaria dissuade i pazienti dal cercare cure oltre confine nel caso in cui non possano permettersi di pagare il costo dell'assistenza in anticipo prima che la loro assicurazione li rimborsi;

56.  ritiene che lo scambio di conoscenze e la diffusione delle pratiche attraverso Interreg contribuiranno a rafforzare i meccanismi di preparazione e di risposta oltre confine, che sono diventati un fattore di primaria importanza durante la crisi causata dalla pandemia;

57.  ritiene che i programmi Interreg possano fornire servizi sanitari pubblici congiunti e avviare altre iniziative transfrontaliere, dal momento che la promozione di tale prossimità è altamente compatibile con l'obiettivo della sostenibilità verde;

58.  evidenzia che diversi progetti di Interreg hanno contribuito alla lotta delle regioni transfrontaliere contro la COVID-19 in tutta l'UE, ad esempio attraverso la mobilità dei pazienti in terapia intensiva e degli operatori sanitari, l'erogazione di attrezzature mediche, dispositivi di protezione individuale e di test PCR oltre confine e attraverso lo scambio di informazioni o offrendo consulenze legali; sottolinea pertanto l'importanza che rivestono i progetti transfrontalieri e di piccola scala nel riunire le persone, creando in tal modo nuove potenzialità per lo sviluppo locale sostenibile e la cooperazione sanitaria transfrontaliera; osserva, tuttavia, che le chiusure delle frontiere all'interno dell'UE durante la pandemia hanno inciso sulla mobilità dei pazienti e del personale sanitario, mentre le informazioni sui dati relativi alle infezioni, alle vaccinazioni o alle condizioni per i trasferimenti dei pazienti non erano sufficientemente armonizzate tra gli Stati membri e hanno pertanto rallentato la risposta epidemiologica comune alla COVID-19, creato confusione e ostacolato la cooperazione regionale tra le regioni più colpite;

59.  crede fortemente che occorrano soluzioni su misura e un approccio locale, data la diversità esistente fra le regioni transfrontaliere, e che essi siano una condizione preliminare indispensabile per uno sviluppo locale sostenibile;

60.  invita gli Stati membri e le autorità regionali e locali a sfruttare appieno la flessibilità offerta dai programmi della politica di coesione, definiti nel regolamento (UE) 2021/1060, e dai programmi Interreg per affrontare l'attuale crisi della COVID-19;

61.  chiede alla Commissione e agli Stati membri, alla luce della pandemia di COVID-19, di sostenere, congiuntamente attraverso la politica di coesione e il programma EU4Health, lo sviluppo di risposte strategiche, protocolli e procedure a livello nazionale e dell'UE per consentire una migliore cooperazione nel caso di future emergenze di sanità pubblica;

62.  ritiene che la cooperazione sanitaria transfrontaliera nel quadro della politica di coesione non sarà pienamente possibile senza il riconoscimento reciproco di diplomi e qualifiche nel settore dei servizi medici in tutti gli Stati membri; invita la Commissione a proporre un quadro che consenta il riconoscimento automatico del livello dei diplomi di istruzione superiore su scala europea, basandosi sulla decisione firmata nel 2015 dagli Stati del Benelux;

63.  invita gli Stati membri a fare un uso migliore degli accordi bilaterali e a istituire accordi di cooperazione per eliminare gli ostacoli all'assistenza sanitaria transfrontaliera;

o
o   o

64.  incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.
(2) GU L 88 del 4.4.2011, pag. 45.
(3) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470.
(4) Röhrling, I., Habimana, K., Groot, W., et al., "Capitalising on existing initiatives for cooperation in cross-border regions", direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare, Commissione europea, 2018.
(5) GU C 440 del 18.12.2020, pag. 10.
(6) GU C 474 del 24.11.2021, pag. 179.
(7) GU L 107 del 26.3.2021, pag. 1.
(8) GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1.
(9) GU L 231 del 30.6.2021, pag. 60.
(10) GU L 231 del 30.6.2021, pag. 94.
(11) GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159.
(12) Dipartimento tematico Politica strutturale e di coesione, "Cross-border cooperation in healthcare", direzione generale delle Politiche interne dell'Unione, Parlamento europeo, 2021.


Politica di coesione: promozione di una trasformazione innovativa e intelligente e della connettività regionale delle TIC
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Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 marzo 2022 sul ruolo della politica di coesione nella promozione di una trasformazione innovativa e intelligente e della connettività regionale delle TIC (2021/2101(INI)
P9_TA(2022)0059A9-0010/2022

Il Parlamento europeo,

–  visto l'articolo 174 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo al rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione,

–  visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti(1) (il regolamento recante disposizioni comuni), in particolare il suo primo obiettivo strategico di cui all'articolo 5,

–  visto il regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione(2),

–  visto il regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno(3),

–  visto il regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013(4),

–  visto il regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU)(5),

–  visto il regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo per una transizione giusta(6),

–  visto il regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che abroga il regolamento (UE) 2015/1017(7),

–  visto il regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il programma Europa digitale (regolamento sul programma Europa digitale)(8), dedicato al sostegno della trasformazione digitale nell'UE,

–  visto lo strumento per la ripresa Next Generation EU,

–  vista la comunicazione della Commissione, del 19 febbraio 2020, dal titolo "Plasmare il futuro digitale dell'Europa" (COM(2020)0067),

–  vista la comunicazione della Commissione del 9 marzo 2021 dal titolo "Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale" (COM(2021)0118),

–  vista la comunicazione della Commissione del 10 marzo 2020 dal titolo "Una strategia per le PMI per un'Europa sostenibile e digitale" (COM(2020)0103),

–  vista la comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 sul Green Deal europeo (COM(2019)0640),

–  vista la comunicazione della Commissione del 1° luglio 2020 dal titolo "Un'agenda per le competenze per l'Europa per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza" (COM(2020)0274),

–  vista la comunicazione della Commissione del 30 settembre 2020 dal titolo "Piano d'azione per l'istruzione digitale 2021-2027 – Ripensare l'istruzione e la formazione per l'era digitale" (COM(2020)0624),

–  vista la comunicazione della Commissione del 30 giugno 2021 dal titolo "Una visione a lungo termine per le zone rurali dell'UE: verso zone rurali più forti, connesse, resilienti e prospere entro il 2040" (COM(2021)0345),

–  viste le relazioni della Commissione sull'indice di digitalizzazione dell'economia e della società del 2020,

–  visto lo studio del suo dipartimento tematico per le politiche strutturali e di coesione, del 15 giugno 2018, dal titolo "Digital Agenda and Cohesion Policy" (Agenda digitale e politica di coesione),

–  vista la dichiarazione di impegno sulle donne nel digitale del 9 aprile 2019, firmata da ministri e rappresentanti degli Stati membri e dell'UE nonché dalla Norvegia e dal Regno Unito,

–  vista la dichiarazione di Berlino sulla società digitale e su un governo digitale fondato sui valori dell'8 dicembre 2020,

–  vista la relazione dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere del 16 ottobre 2020 dal titolo "Gender Equality Index 2020: Digitalisation and the future of work" (Indice sull'uguaglianza di genere 2020: la digitalizzazione e il futuro del lavoro),

–  vista la raccomandazione del Consiglio dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) sulla connettività a banda larga, modificata il 24 febbraio 2021,

–  viste le conclusioni del Consiglio europeo del 2 ottobre 2020 sulla COVID-19, il mercato unico, la politica industriale, il digitale e le relazioni esterne, in particolare quelle sulla trasformazione digitale,

–  visto il progetto di conclusioni del Consiglio dell'11 dicembre 2020 su una digitalizzazione a vantaggio dell'ambiente,

–  visto il progetto di conclusioni del Consiglio del 7 aprile 2021 sul telelavoro nel contesto del lavoro a distanza,

–  visto il piano combinato per il telelavoro e il clima della città di Bruxelles,

–  visto lo studio del suo dipartimento tematico per le politiche economiche, scientifiche e della qualità di vita, del 30 aprile 2021, dal titolo "The impact of teleworking and digital work on workers and society: Special focus on surveillance and monitoring, as well as on mental health of workers" (L'impatto del telelavoro e del lavoro digitale sui lavoratori e sulla società: particolare attenzione alla sorveglianza e al monitoraggio, nonché alla salute mentale dei lavoratori),

–  vista l'azione dell'UE per i piccoli comuni intelligenti, portata avanti dalla Commissione,

–   visto lo studio del suo dipartimento tematico Politica strutturale e di coesione, del 30 settembre 2020, dal titolo "EU Lagging Regions: state of play and future challenges" (Regioni dell'UE in ritardo di sviluppo: situazione attuale e sfide future),

–  vista la dichiarazione di Cork 2.0 del 5 e 6 settembre 2016 dal titolo "Una vita migliore nelle zone rurali",

–  visto lo studio congiunto del Comitato delle regioni e della Commissione del 18 gennaio 2018 dal titolo "Innovation camp methodology handbook: realising the potential of the entrepreneurial discovery process for territorial innovation and development"(9) (Manuale di metodologia degli Innovation Camp: concretizzare le potenzialità del processo di scoperta imprenditoriale per l'innovazione e lo sviluppo a livello territoriale),

–  viste la politica di sviluppo rurale dell'Irlanda per il periodo 2021-2025 dal titolo "Il nostro futuro rurale" e la sua attenzione al telelavoro nelle zone rurali,

–  vista la relazione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro del 28 settembre 2020 dal titolo "Vita, lavoro e COVID-19",

–  visto lo studio della Commissione dell'agosto 2019 dal titolo "The changing nature of work and skills in the digital age"(10) (L'evoluzione della natura del lavoro e delle competenze nell'era digitale),

–  visto il documento di lavoro della Commissione del dicembre 2018 dal titolo "The Geography of EU Discontent"(11) (La geografia del malcontento nell'UE),

–  vista la sua risoluzione del 20 maggio 2021 sul tema "Plasmare il futuro digitale dell'Europa: eliminare gli ostacoli al funzionamento del mercato unico digitale e migliorare l'uso dell'IA per i consumatori europei"(12),

–  vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo(13),

–  vista la sua risoluzione del 25 marzo 2021 sulla politica di coesione e le strategie ambientali regionali nella lotta contro i cambiamenti climatici(14),

–  vista la sua risoluzione del 20 maggio 2021 sul tema "Invertire l'evoluzione demografica nelle regioni dell'Unione europea utilizzando gli strumenti della politica di coesione"(15),

–  visto l'articolo 54 del suo regolamento,

–  vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

–  vista la relazione della commissione per lo sviluppo regionale (A9-0010/2022),

A.  considerando che l'ambizione dell'UE è perseguire politiche digitali efficaci che mettano tutti i cittadini e tutte le imprese in condizione di conseguire un futuro digitale sostenibile e prospero in tutte le regioni;

B.  considerando che la trasformazione digitale deve essere equa e inclusiva, generare opportunità e promuovere l'uguaglianza, la qualità della vita, la competitività regionale e la modernizzazione dell'economia;

C.  considerando che la transizione digitale deve andare di pari passo con la transizione verde in corso, insieme denominate "la duplice transizione"; che la dimensione sociale di tale processo non deve essere trascurata;

D.  considerando che un'economia moderna comporta l'introduzione di nuovi modelli imprenditoriali in linea con le tendenze che rappresentano la quarta rivoluzione industriale, che risponderanno alle moderne sfide delle trasformazioni digitale e verde;

E.  considerando che le regioni europee con la maggiore necessità di una transizione sostenibile sono, in generale, quelle che registrano livelli elevati di povertà ed esclusione; che sono necessari misure e investimenti decisivi per una rapida ripresa, che dovrebbe concentrarsi sulla mitigazione degli effetti economici e sociali della pandemia, il rilancio dell'attività economica, la promozione dello sviluppo sostenibile, della transizione verde e della trasformazione digitale nonché l'attuazione dei principi del pilastro europeo dei diritti sociali al fine di migliorare la competitività dell'Europa;

F.  considerando che il quadro finanziario pluriennale, associato a Next Generation EU, costituisce ad oggi il maggior pacchetto di stimoli all'economia nell'UE e contribuirà alla ricostruzione di un'Unione più verde, più digitale e più resiliente nell'era post-COVID-19; che allo stesso tempo la nuova politica di coesione rappresenta per gli Stati membri un'opportunità senza precedenti per promuovere la digitalizzazione, in quanto impone loro di destinare un importo minimo alla transizione digitale e di garantire il rispetto di determinate condizioni per ricevere tali finanziamenti, come indicato nel quadro di investimento della politica di coesione 2021-2027;

G.  considerando che nell'UE persiste un divario digitale in termini di geografia, età, genere, livello di istruzione, status socioeconomico e reddito, che impedisce ad alcune persone e imprese di cogliere i benefici della trasformazione digitale; che tale divario digitale può isolare ulteriormente le regioni in declino demografico, alimentando gli squilibri territoriali dell'UE;

H.  considerando che il livello di copertura della banda larga in Europa dimostra che vi è ancora bisogno di investimenti significativi, in particolare nelle zone rurali, dove il 10 % delle famiglie non è raggiunto dalla copertura di alcuna rete fissa e il 41 % non dispone di una tecnologia a banda larga veloce di nessun tipo e solo il 59 % ha un accesso alla banda larga di prossima generazione (almeno 30 Mbps), rispetto all'87 % delle famiglie nel resto dell'UE(16); che, oltre alla scarsa connettività delle TIC, le zone rurali e periferiche devono spesso far fronte ad altre sfide strutturali, quali la carenza di infrastrutture e servizi, i bassi redditi o la mancanza di strutture per l'istruzione e beni culturali, il che induce le persone altamente qualificate a trasferirsi in zone più promettenti (fuga dei cervelli)(17); che i finanziamenti dell'UE dovrebbero facilitare la fornitura di infrastrutture essenziali per rispondere alle sfide demografiche;

I.  considerando che le piccole e medie imprese (PMI) costituiscono la spina dorsale dell'economia europea, poiché rappresentano il 99 % di tutte le imprese dell'UE e danno lavoro a circa 100 milioni di persone; che le PMI generano più della metà del PIL europeo e sono fondamentali non soltanto per realizzare la duplice transizione dell'Unione verso un'economia sostenibile e digitale, ma anche per creare valore aggiunto in tutti i settori dell'economia; che tuttavia soltanto il 17 % delle PMI ha efficacemente integrato le tecnologie digitali nelle proprie attività, rispetto al 54 % delle grandi imprese; che talune industrie e settori tradizionali, quali i settori edile, agroalimentare, tessile e siderurgico, sono in ritardo nella loro trasformazione digitale(18);

J.  considerando che, sebbene la pandemia di COVID-19 abbia portato a una massiccia espansione del telelavoro e del lavoro mobile basato sulle TIC(19), il che offre grandi potenzialità di collegare ulteriormente i luoghi di lavoro dai centri urbani alle città più piccole, alle periferie e alle zone rurali, vi sono notevoli differenze nella capacità di telelavoro tra lavoratori ad alta e bassa retribuzione, tra impiegati e operai nonché tra uomini e donne(20); che il lavoro mobile basato sulle TIC e la digitalizzazione dei servizi, a determinate condizioni, possono facilitare una distribuzione geografica più equilibrata dell'occupazione e della popolazione;

K.  considerando che per contribuire all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, il FSE+ dovrebbe favorire gli investimenti nelle persone e nei sistemi nei settori dell'occupazione, dell'istruzione e dell'inclusione sociale, sostenendo anche nel contempo il miglioramento dei sistemi di istruzione e formazione in termini di qualità, inclusione, efficacia e pertinenza per il mercato del lavoro, compresa la promozione dell'apprendimento digitale e dello sviluppo professionale del personale docente; che ciò sosterrebbe la coesione economica, territoriale e sociale conformemente all'articolo 174 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

L.  considerando che le esperienze della pandemia di COVID-19 hanno dimostrato quanto sia importante lo sviluppo di infrastrutture digitali per il funzionamento delle economie e delle società, compresi i servizi sanitari, l'istruzione pubblica e la pubblica amministrazione; che la pandemia ha anche acuito molti dei problemi esistenti nelle zone rurali e ha messo in luce la vulnerabilità di tali regioni, in particolare in termini di capacità digitale, qualità ed erogazione dei servizi sanitari, istruzione, accesso alla banda larga, resilienza delle catene del valore e competenze digitali;

M.  considerando che, sebbene l'agenda europea per le competenze abbia fissato l'obiettivo che il 70 % della popolazione adulta dell'UE possieda almeno le competenze digitali di base entro il 2025, secondo la Commissione il 42 % della popolazione dell'UE non dispone ancora di competenze digitali di base e il 37 % dei lavoratori non dispone ancora di competenze digitali sufficienti; che vi sono ancora gravi disparità geografiche nelle competenze in materia di TIC; che le donne sono sproporzionatamente sottorappresentate nel settore delle TIC nell'UE, in quanto occupano solo il 17 % dei ruoli specialistici nel settore delle TIC(21) e hanno meno probabilità di possedere competenze digitali specialistiche e di lavorare in settori connessi alle TIC; che nel 2019 meno del 25 % delle imprese nell'UE-27 ha offerto formazioni in materia di TIC al proprio personale, con differenze significative tra Stati membri(22); che il divario di genere è tuttora persistente in particolare per le start-up, e che il 91 % del capitale totale investito nella tecnologia europea nel 2020 è stato destinato a gruppi fondatori composti da soli uomini(23);

N.  considerando che lo sviluppo del settore delle TIC e le misure per promuovere l'innovazione sono altresì necessarie per sostenere la digitalizzazione economica e sociale in generale e la digitalizzazione nei settori industriali in particolare;

O.  considerando che la digitalizzazione dei servizi pubblici deve andare di pari passo con il diritto alla riservatezza e il diritto alla protezione dei dati personali, conformemente al regolamento generale sulla protezione dei dati(24);

La politica di coesione per il periodo 2021-2027 e le sfide della duplice transizione

1.  accoglie con favore il pacchetto sulla politica di coesione per il periodo 2021-2027 e il suo primo obiettivo strategico (OS 1) incentrato sullo sviluppo di "un'Europa più competitiva e più intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente e della connettività regionale alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)"(25);

2.  sottolinea il ruolo che la nuova politica di coesione può svolgere nel portare avanti la duplice transizione digitale e verde; sottolinea che le componenti della nuova politica di coesione relative al digitale e all'innovazione saranno fondamentali per consentire una trasformazione sostenibile e inclusiva della società verso un'economia più sociale e competitiva e per conseguire gli obiettivi del Green Deal europeo e gli obiettivi del decennio digitale europeo fissati per il 2030; sottolinea la necessità di infrastrutture digitali di qualità ed economicamente accessibili nonché di misure per sviluppare le competenze digitali di tutti i gruppi di utenti, obiettivo che dovrebbe essere perseguito anche attraverso l'uso flessibile e complementare di diverse misure di sostegno e di finanziamento;

3.  ricorda che il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo di coesione (FESR-FC) nell'ambito dell'OS 1 è a disposizione degli Stati membri per effettuare investimenti a favore dell'innovazione in linea con il concetto di specializzazione intelligente; invita le autorità nazionali e regionali a migliorare il loro approccio alla specializzazione intelligente concentrandosi sui settori e sui progetti più promettenti in termini di opportunità di innovazione e sviluppo sostenibile;

4.  pone l'accento sull'importanza del concetto di "piccoli comuni intelligenti" nel far fronte alle sfide climatiche e digitali dell'UE e si compiace dell'integrazione di tale concetto nella politica agricola comune (PAC), nella politica di coesione e nella politica regionale future; insiste affinché gli Stati membri includano l'approccio dei piccoli comuni intelligenti nei loro programmi della politica di coesione a livello nazionale e regionale;

5.  ricorda che, a norma del regolamento relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione, gli Stati membri sono tenuti a destinare almeno l'8 % delle loro risorse nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" allo sviluppo urbano sostenibile; deplora che non sia stato ancora possibile stabilire un'assegnazione analoga per le zone rurali; osserva, a tale proposito, che il regolamento stabilisce che si presti particolare attenzione alla lotta ai cambiamenti ambientali e climatici e allo sfruttamento del potenziale delle tecnologie digitali a fini di innovazione, consentendo alle autorità regionali di concentrare i finanziamenti nel settore dello sviluppo urbano sostenibile;

6.  ricorda che il regolamento che istituisce il programma Europa digitale stabilisce che l'azione comune tra tale strumento e il FESR-FC deve contribuire allo sviluppo e al rafforzamento degli ecosistemi regionali e locali dell'innovazione, alla trasformazione industriale e alla trasformazione digitale della società e delle pubbliche amministrazioni;

7.  esorta il Consiglio e la Commissione a fissare obiettivi più ambiziosi per lo sviluppo digitale di tutte le regioni dell'UE e chiede un piano d'azione europeo per il digitale per tutte le regioni che fissi obiettivi e misure intermedi per il 2025 e raccomandazioni specifiche per l'UE e gli Stati membri al fine di conseguire risultati tangibili entro il 2030;

8.  sottolinea la necessità di garantire che i processi di digitalizzazione tengano in debito conto le specificità e le esigenze particolari delle regioni; ricorda che un approccio unico valido per tutti può rischiare di accentuare il divario esistente tra regioni e territori con livelli diversi di sviluppo;

9.  pone l'accento sull'importanza di garantire la coerenza tra i numerosi programmi e iniziative dell'UE che promuovono la digitalizzazione e di creare conseguentemente sinergie con gli strumenti della politica di coesione, in modo da massimizzare le opportunità in tale ambito; esorta gli Stati membri a tenere conto della necessità che gli investimenti nella digitalizzazione includano un obiettivo di crescita che sia in linea con le strategie di sviluppo economico sostenibile, evitando nel contempo duplicazioni;

10.  osserva che un sistema di mobilità efficiente è una delle condizioni dello sviluppo economico regionale, della coesione territoriale e dello sviluppo delle potenzialità regionali; sottolinea pertanto la necessità di fornire i finanziamenti necessari per la realizzazione e la manutenzione dei collegamenti di trasporto sostenibili dal punto di vista ambientale e accessibili economicamente, che potrebbero incoraggiare le generazioni più anziane a rimanere più a lungo nel settore agricolo e indurre i giovani dei centri regionali a lavorare nelle zone rurali;

11.  sottolinea che le regioni meno sviluppate dell'UE si trovano ad affrontare sfide specifiche; invita la Commissione a offrire a tali regioni un'assistenza su misura volta a rafforzare la capacità amministrativa, le conoscenze e le competenze tecnologiche al fine di garantire una riuscita transizione delle loro economie e società verso un futuro sempre più digitalizzato;

12.  si compiace della posizione del Consiglio che sostiene il riconoscimento, da parte della Commissione, della "duplice sfida" della transizione verde e della trasformazione digitale; sottolinea il potenziale della duplice transizione per la creazione di nuovi posti di lavoro verdi e digitali necessari per la ripresa economica dopo la pandemia di COVID-19 ed è convinto che la componente digitale sarà fondamentale per realizzare le ambizioni del Green Deal europeo e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, come stabilito nella strategia digitale dell'UE "Plasmare il futuro digitale dell'Europa";

13.  sottolinea la necessità di sostenere lo sviluppo di soluzioni digitali non solo per la prevenzione climatica, come la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra attraverso l'efficienza delle risorse digitali e l'innovazione intelligente, ma anche per l'adattamento ai cambiamenti climatici; sottolinea la necessità di sviluppare strumenti e applicazioni digitali di allarme per ridurre gli effetti negativi delle catastrofi naturali, quali inondazioni, frane, ondate di calore e incendi boschivi;

Colmare le lacune digitali

14.  invita la Commissione a garantire che il futuro osservatorio rurale raccolga dati esaustivi e aggiornati sul divario digitale al fine di sostenere gli Stati membri nell'individuare le esigenze delle loro regioni e città; ritiene fondamentale disporre di informazioni aggiornate sui progressi della digitalizzazione in tutte le regioni europee e invita la Commissione a fornire i dati dell'indice di digitalizzazione dell'economia e della società al livello NUTS 2;

15.  sottolinea che vi sono due facce della medaglia nel divario digitale: quella delle infrastrutture e quella delle capacità, che hanno origini distinte, e che ad esse devono essere applicate politiche diverse adattate alle loro rispettive caratteristiche;

16.  prende atto con preoccupazione del divario digitale che permane all'interno degli Stati membri e tra gli stessi; esprime particolare preoccupazione per il divario digitale tra le zone urbane e quelle rurali in termini di qualità e accessibilità economica delle reti a banda larga(26); ricorda, in particolare, che i futuri investimenti a titolo del FESR-FC dovrebbero contribuire ulteriormente allo sviluppo di reti di infrastrutture digitali ad alta velocità; sottolinea a tale riguardo la necessità di dare priorità alle zone rurali;

17.  esorta la Commissione e gli Stati membri a fornire sostegno e assistenza alle piattaforme e ai progetti esistenti nel campo della digitalizzazione inclusiva ed equa quali strumenti per portare nel XXI secolo tutte le regioni dell'UE, comprese le zone remote e rurali;

18.  osserva che esiste un divario critico in termini di competenze digitali tra gli adulti nelle zone rurali e quelli che vivono nelle città, che interessa in particolare coloro con una bassa retribuzione, le donne e gli anziani; osserva che tale divario è particolarmente marcato in alcuni Stati membri e aggrava le attuali difficoltà di trovare un lavoro nelle zone rurali; invita gli Stati membri a investire a favore di misure mirate in materia di valorizzazione delle competenze e istruzione al fine di colmare le lacune digitali e sottolinea che tali lacune sono connesse, tra altre cause, alla mancanza di accesso alle reti ad alta capacità;

19.  prende atto con grande interesse della bussola digitale della Commissione che cercherà di tradurre le ambizioni digitali dell'Unione per il 2030 in obiettivi concreti nell'ambito di quattro settori principali: competenze, infrastrutture digitali sicure e sostenibili, trasformazione digitale delle imprese e digitalizzazione dei servizi pubblici: chiede alla Commissione di riferire periodicamente in merito ai progressi compiuti in questi quattro settori;

20.  è convinto che la digitalizzazione rappresenti un'opportunità per migliorare la qualità della vita e promuovere le opportunità di istruzione, la creazione di posti di lavoro, l'innovazione e una migliore accessibilità ai servizi pubblici nelle regioni rurali e in ritardo di sviluppo, contribuendo in tal modo a invertire le tendenze allo spopolamento e a combattere la fuga dei cervelli;

21.  accoglie con favore l'obiettivo del programma relativo alla politica digitale per il 2030 atto a garantire che tutte le zone popolate dell'UE siano coperte dal 5G entro la fine del decennio; invita la Commissione a promuovere, nelle normative in preparazione, misure che agevolino la diffusione delle reti 5G nelle zone rurali, in particolare riducendo o eliminando le procedure amministrative onerose;

22.  pone l'accento sulla necessità di colmare il persistente divario digitale tra zone rurali e urbane e di sfruttare il potenziale della connettività e della digitalizzazione nelle zone rurali attraverso la messa a punto di una strategia orizzontale; invita gli Stati membri a utilizzare le risorse della politica di coesione, della PAC e di NextGenerationEU per introdurre e sviluppare un concetto di piccoli comuni intelligenti dopo il 2020 che contribuirà alla digitalizzazione, al rafforzamento del potenziale economico, all'innovazione e all'inclusione sociale nelle zone rurali e all'emancipazione delle comunità rurali attraverso progetti mirati volti a migliorare la connettività e le infrastrutture a banda larga; ricorda, tuttavia, che le strategie di digitalizzazione dovrebbero essere adattate al contesto rurale e attuate con il coinvolgimento e la partecipazione attiva delle stesse comunità rurali e l'applicazione delle tecnologie digitali e della robotica in agricoltura; sottolinea che l'obiettivo per il 2030 della transizione verso un'agricoltura sostenibile può essere realizzato attraverso la promozione di nuove tecnologie, di ricerca e di innovazione e attraverso il continuo trasferimento di conoscenze verso le zone rurali;

23.  esorta gli Stati membri a utilizzare nella massima misura possibile e con la massima efficienza le risorse finanziarie a loro disposizione attraverso i fondi strutturali e d'investimento europei e NextGenerationEU al fine di fornire alle regioni il sostegno mirato di cui hanno bisogno per recuperare terreno e superare il divario digitale nelle zone rurali e tra generazioni; invita inoltre gli Stati membri a sostenere l'installazione di reti ad altissima capacità tramite adeguati regimi di finanziamento pubblico nelle zone non servite dal mercato e offrire soluzioni intersettoriali e globali, quali, ad esempio, i piccoli comuni intelligenti e i poli d'innovazione rurale; sostiene gli sforzi per promuovere la digitalizzazione tramite il rafforzamento della concentrazione tematica nella politica di coesione, promuovendo la cooperazione con la Banca europea degli investimenti o con altre banche di sviluppo; richiama l'attenzione sul rischio di accentuare le disparità se non si riuscirà a sostenere adeguatamente le zone più vulnerabili, che spesso hanno una minore capacità di organizzare e utilizzare efficacemente i fondi, pur avendone maggiore bisogno;

24.  chiede inoltre la piena attuazione del meccanismo per collegare l'Europa, il cui nuovo strumento di finanziamento per il settore digitale svolgerà un ruolo essenziale, assieme a una maggiore connettività digitale transfrontaliera, nel colmare i divari a livello economico, sociale e territoriale, offrendo una moltitudine di nuove opportunità alle regioni europee e alle zone rurali;

Digitalizzazione inclusiva ed equa

25.  sottolinea la necessità di un processo di digitalizzazione sostenibile e inclusivo che sia socialmente ed economicamente equo e non lasci indietro nessuno; ribadisce che il sostegno nell'ambito dei fondi strutturali e di investimento europei dovrebbe contribuire allo sviluppo delle potenzialità digitali e dell'innovazione nel settore delle PMI per migliorare le capacità e le competenze digitali della popolazione e dovrebbe sostenere l'inclusione nella società digitale e promuovere la coesione economica, sociale e territoriale in tutte le regioni dell'UE, con particolare attenzione alle regioni meno sviluppate;

26.  invita gli Stati membri a garantire che la digitalizzazione dei servizi pubblici vada di pari passo con misure che agevolino le capacità di accesso delle persone a Internet senza discriminazioni, restrizioni o ingerenze; ricorda che la premessa di un'efficace transizione digitale è una connessione Internet ad alta capacità stabile ed economicamente accessibile;

27.  pone l'accento sulle sfide con cui devono misurarsi le regioni periferiche d'Europa, comprese le sue isole, in termini di connettività digitale; ritiene che la connettività digitale sia uno dei pilastri essenziali di tutte le strategie per le isole europee; chiede ulteriori azioni per rendere inclusiva la transizione digitale per tutte le comunità locali;

28.  osserva con preoccupazione che il maggiore ricorso a soluzioni digitali e al telelavoro e al lavoro mobile basato sulle TIC a seguito della pandemia di COVID-19 ha acuito le disuguaglianze esistenti causate dai divari digitali tra i gruppi di popolazione; sottolinea, tuttavia, che a determinate condizioni la digitalizzazione può anche apportare vantaggi sotto il profilo sociale ed economico ai gruppi vulnerabili ed emarginati; richiama l'attenzione sul fatto che le persone escluse dal digitale subiscono una duplice esclusione, poiché possono incontrare difficoltà anche nell'accesso all'istruzione, al mercato del lavoro o ai servizi pubblici essenziali; fa presente che i piccoli comuni intelligenti, in particolare, potrebbero fungere da soluzione pratica nell'aumentare i servizi offerti nelle zone rurali riducendo in tal modo le attuali disuguaglianze;

29.  sottolinea che la pandemia di COVID-19 ha messo in luce l'importanza delle soluzioni digitali, segnatamente del telelavoro; esorta la Commissione a presentare una direttiva relativa a norme e condizioni minime riguardanti il telelavoro equo per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e garantire condizioni di lavoro dignitose, in particolare per quanto riguarda la sua natura volontaria, il rispetto dell'orario di lavoro, i congedi, l'equilibrio tra vita professionale e vita privata e altri diritti digitali sul luogo di lavoro, quali il diritto alla disconnessione, la protezione della vita privata dei lavoratori, anche vietando il monitoraggio a distanza o qualsiasi altra forma di tracciamento e l'uso dell'intelligenza artificiale nei processi di assunzione, tenendo conto al contempo dell'accordo quadro europeo delle parti sociali sulla digitalizzazione;

30.  chiede alla Commissione e agli Stati membri di elaborare una strategia globale che integri una prospettiva olistica a tutti i livelli al fine di affrontare le disuguaglianze sociali e le discriminazioni associate alla digitalizzazione e al telelavoro o al lavoro ibrido, per rafforzarne gli effetti positivi;

31.  ritiene che la responsabilizzazione dei cittadini, la consultazione dei pertinenti portatori di interessi e il coinvolgimento degli enti locali siano fondamentali per la corretta pianificazione e l'efficace attuazione delle strategie digitali regionali;

Digitalizzazione delle piccole e medie imprese e dei servizi pubblici

32.  chiede che sia dato seguito al piano d'azione per l'e-government con due principali obiettivi trasversali: garantire un'efficiente trasformazione digitale e una riduzione della burocrazia, migliorando la qualità della vita dei cittadini, attraverso misure che migliorano l'accesso dei cittadini e i servizi pubblici in tutti gli Stati membri e rafforzano la trasparenza; e introdurre misure volte ad aumentare le competenze digitali per i lavoratori del settore pubblico; sottolinea che tale seguito dovrebbe integrare i molti insegnamenti maturati nel corso della pandemia di COVID-19 durante la quale si è assistito al trasferimento online di quasi tutti i servizi della pubblica amministrazione;

33.  osserva che la pandemia di COVID-19 ha dimostrato che l'aumento del telelavoro e del lavoro mobile basato sulle TIC, sia nel settore privato che in quello pubblico, ha reso la nostra società più vulnerabile agli attacchi informatici; ricorda che l'accesso remoto alle reti del settore privato o pubblico richiede nuove soluzioni in materia di sicurezza informatica;

34.  esorta la Commissione e gli Stati membri a compiere progressi più rapidi in materia di digitalizzazione dei servizi pubblici, tra cui scuole, università, istituti di ricerca, trasporti pubblici, e-government ed efficienza amministrativa;

35.  osserva che la pandemia di COVID-19 ha accelerato la diffusione dei servizi pubblici elettronici e l'aumento delle soluzioni di sanità elettronica; pone l'accento sulla necessità di affrontare il divario in materia di competenze digitali tra gli operatori sanitari e dare ai pazienti, soprattutto agli anziani e ai cittadini socialmente svantaggiati, gli strumenti per utilizzare i servizi sanitari digitali; mette in guardia contro il fatto che alcune persone potrebbero essere lasciate indietro, come gli anziani o le persone socialmente svantaggiate, che potrebbero essere meno in grado di utilizzare o permettersi le tecnologie necessarie; pone l'accento sulla necessità di investimenti pubblici, tra l'altro a favore delle risorse umane, delle offerte digitali pubbliche e degli interventi di sostegno proattivi, per garantire a tutti un accesso non discriminatorio, rapido e di qualità ai servizi pubblici digitali, compresi i servizi sanitari; sottolinea, in tale contesto, la necessità di evidenziare l'importanza di promuovere e rafforzare le azioni in materia di istruzione e di sviluppo delle competenze digitali, in particolare nelle zone rurali; sottolinea la necessità di sbloccare il pieno potenziale di nuovi strumenti, tecnologie e soluzioni digitali per una società sana;

36.  riconosce che è quanto mai importante garantire un lavoro equo e socialmente sostenibile e una reale partecipazione dei lavoratori alla definizione delle condizioni di lavoro, nelle piattaforme digitali e in qualsiasi altro settore, e che i lavoratori devono poter esercitare un'influenza democratica sulla governance del lavoro; sottolinea che i vantaggi della digitalizzazione devono essere condivisi in modo ampio ed equo e che i lavoratori del settore digitale devono godere degli stessi diritti e delle stesse condizioni di lavoro di quelli degli altri settori; invita la Commissione a proporre una direttiva su condizioni di lavoro dignitose e sui diritti nell'economia digitale;

37.  sottolinea il ruolo cruciale degli imprenditori, delle microimprese e delle PMI nella creazione di posti di lavoro dignitosi, nella crescita sostenibile e nello sviluppo rurale e ritiene che gli investimenti pubblici attraverso la politica di coesione e altri strumenti contribuiranno a migliorare la coesione sociale, economica e territoriale in tutte le regioni dell'UE; sottolinea che l'accesso ai finanziamenti è una delle questioni più urgenti per molte microimprese e piccole imprese e che i diversi tipi di PMI richiedono tipi personalizzati di sostegno e incentivi a livello dell'UE, nazionale, regionale e locale, a seconda delle circostanze e del livello delle tecnologie; esorta le regioni a definire strategie di innovazione orientate alle PMI che siano allineate con le loro strategie di specializzazione intelligente in materia di ricerca e innovazione;

38.  si rammarica del fatto che la stragrande maggioranza delle PMI dell'UE non abbia ancora pienamente accettato la trasformazione digitale; invita la Commissione a provvedere affinché gli Stati membri utilizzino i loro programmi operativi per rivolgersi alle PMI situate in zone a basso sviluppo digitale;

39.  rileva che il commercio elettronico ha un grande potenziale per le PMI rurali e i produttori locali, in quanto aumenta il loro raggio d'azione e riduce gli ostacoli che gravano sulle regioni alle prese con sfide geografiche o demografiche gravi e permanenti; invita le regioni e gli Stati membri dell'UE ad avviare progetti pilota e strategie di digitalizzazione al fine di integrare il commercio elettronico nei modelli di impresa delle PMI rurali;

40.  riconosce il potenziale della digitalizzazione per collegare le imprese, in particolare le PMI, e sottolinea l'impatto positivo della digitalizzazione nella fornitura di servizi sociali, quali le soluzioni di trasporto intelligente, la sanità elettronica, i servizi bancari online e le soluzioni di apprendimento personalizzate per gli studenti vulnerabili; ricorda l'importanza di offrire simultaneamente la formazione sulle competenze digitali per garantire che nessuno resti indietro;

41.  ricorda che il regolamento che istituisce il programma Europa digitale stabilisce che le sinergie tra detto programma e il FESR-FC dovrebbe contribuire allo sviluppo e al rafforzamento degli ecosistemi regionali e locali dell'innovazione, alla trasformazione industriale e alla trasformazione digitale della società e delle pubbliche amministrazioni;

42.  sottolinea il parere della Corte dei conti(27) sul FESR-FC, secondo cui le PMI offrono soluzioni innovative a sfide quali i cambiamenti climatici, l'efficienza delle risorse e la coesione sociale e contribuiscono a diffondere tali innovazioni in tutte le regioni d'Europa, il che le rende essenziali per la transizione dell'UE verso un'economia sostenibile e digitale;

43.  osserva con preoccupazione che sia le start-up che le PMI consolidate devono far fronte a una carenza di lavoratori qualificati e sottolinea che tale carenza è particolarmente acuta per le competenze relative alla digitalizzazione e alle nuove tecnologie, dal momento che il 35 % della forza lavoro(28) ha competenze digitali scarse o nulle; ritiene che dovrebbero essere avviate iniziative per sostenere le PMI che si trovano ad affrontare sfide specifiche nonché per sviluppare competenze e abilità nella forza lavoro che sono essenziali per l'economia moderna, e in termini di attrazione e trattenimento di talenti digitali, promuovendo nel contempo opportunità flessibili di aggiornamento e riqualificazione in materia di competenze digitali per tutti, a prescindere dalla situazione occupazionale, dall'età, dal livello di istruzione o dalla professione;

44.  sottolinea l'importanza di aumentare il numero di imprese innovatrici garantendo l'accesso alle nuove tecnologie, allineandosi agli standard dell'Industria 4.0 e dell'economia sostenibile, mobilitando il capitale privato, sviluppando le risorse umane e sostenendo le iniziative sulle città intelligenti;

Promozione delle competenze per l'era digitale

45.  sottolinea la necessità di colmare le lacune in termini di competenze digitali in tutta l'UE, in modo che tutti i cittadini e le imprese possano trarre il massimo vantaggio dalla trasformazione digitale; chiede la progressiva attuazione del piano d'azione della Commissione per l'istruzione digitale 2021-2027 per promuovere migliori competenze in materia di digitalizzazione, il che garantirebbe opportunità di istruzione, formazione e lavoro per tutti, anche in termini di imprenditorialità; pone l'accento sul ruolo fondamentale degli Stati membri e dei governi regionali nel sostenere le autorità rurali nei loro sforzi per definire e garantire l'inclusione digitale, proteggendo i dati dei cittadini e responsabilizzando le persone e le imprese locali tramite l'accesso ai dati; sottolinea che l'alfabetizzazione digitale e mediatica deve essere promossa per tutta la vita e fin dalla più giovane età; invita la Commissione a introdurre incentivi per sostenere programmi e iniziative di alfabetizzazione digitale e mediatica nelle scuole, negli istituti di formazione professionale e nelle università; ricorda, a tale proposito, l'importanza del FSE+ per il finanziamento di progetti che aiutino i lavoratori o i disoccupati ad acquisire nuove competenze, in considerazione dei suoi obiettivi che consistono nel fornire loro nuove competenze per migliorare la propria posizione lavorativa (miglioramento del livello delle competenze) o competenze in grado di aiutarli a trovare altri posti di lavoro (riqualificazione); ritiene importante introdurre modelli di apprendimento ibridi per rendere accessibile la valorizzazione delle competenze a coloro che dispongono di competenze digitali di base o nulle;

46.  si compiace della raccomandazione contenuta nella garanzia per i giovani rafforzata di sottoporre le persone inoccupate e al di fuori di qualsiasi ciclo di istruzione o formazione a una valutazione delle competenze digitali e, laddove siano individuate delle lacune, di impartire loro una formazione volta al miglioramento delle competenze digitali;

47.  prende atto del divario critico in termini di competenze digitali tra le persone residenti nelle zone rurali e quelle che vivono nelle città, così come tra generazioni; rileva, inoltre, la prevalenza sproporzionata di TICTM tra i dipendenti del settore dei servizi residenti nelle città, istruiti e dotati di solide competenze digitali; prende atto della mancanza di opportunità di acquisire competenze digitali nelle zone rurali; esorta gli Stati membri e la Commissione a utilizzare il FES+ e il FESR per adottare misure atte a compensare tale squilibrio e a offrire opportunità di lavoro nelle regioni a rischio di spopolamento; rileva che i piccoli comuni intelligenti potrebbero fungere da soluzione pratica, dal momento che integrano strumenti di apprendimento digitale nell'approccio digitale dal basso verso l'alto da essi applicato;

48.  sottolinea che la promozione e lo sviluppo delle competenze informatiche svolge un ruolo essenziale nella costruzione di una maggiore capacità del mercato del lavoro, promuove l'inclusione sociale, sostiene la diversificazione tecnologica e crea opportunità di lavoro, in particolare nelle zone rurali e nelle regioni meno sviluppate; esorta la Commissione a intensificare gli sforzi per far fronte alle lacune in termini di competenze digitali rivolgendosi a tutti i portatori di interessi tramite la coalizione per le competenze e le professioni digitali;

49.  rileva che il FSE+, di cui all'obiettivo strategico quattro (OS4) del regolamento recante disposizioni comuni, prevede un obiettivo specifico riguardante le competenze digitali, l'inclusività e i sistemi di formazione, anche attraverso la convalida dell'apprendimento non formale e informale;

50.  sottolinea che l'agenda europea per le competenze richiede investimenti in infrastrutture ad alto impatto sociale, comprese le infrastrutture digitali, attraverso il FESR-FC e il programma InvestEU; ribadisce la necessità di investire nelle infrastrutture digitali attraverso il FESR-FC e il programma InvestEU che si basa su iniziative volte a promuovere le competenze digitali, come il piano d'azione per l'istruzione digitale 2021-2027;

51.  ribadisce che affrontare il cambiamento demografico costituisce una sfida fondamentale per l'UE e deve costituire una priorità in sede di elaborazione e attuazione dei programmi; ricorda, a tale proposito, che uno dei principali obiettivi stabiliti nel regolamento relativo al FESR-FC per il 2021-2027 è quello di sostenere le zone urbane e rurali che presentano svantaggi geografici o demografici e che, a tal fine, gli Stati membri devono destinare il sostegno finanziario dell'UE a progetti che promuovano lo sviluppo digitale nelle regioni interessate e la connettività delle TIC; rammenta, in tal senso, che è opportuno offrire un sostegno particolare alle zone di livello NUTS 3 o ai cluster di unità amministrative locali con una densità di popolazione inferiore a 12,5 abitanti per chilometro quadrato o con una diminuzione annuale media della popolazione di oltre l'1 % tra il 2007 e il 2017, che dovrebbero essere oggetto di valutazioni regionali e nazionali specifiche;

52.  si compiace del fondo per una transizione giusta e dell'attenzione che presta alla formazione e alle competenze; apprezza il fatto che preveda investimenti in infrastrutture sociali, come i centri di formazione, per opportunità di lavoro migliori e occupazione di qualità in tutte le regioni in transizione verso la neutralità climatica entro il 2050 e sottolinea nel contempo la necessità di prestare particolare attenzione alle competenze digitali; chiede alla Commissione di valutare la necessità e la fattibilità di un fondo per una transizione giusta rivisto per far fronte alle attuali sfide;

53.  invita gli Stati membri e le loro autorità di gestione ad agevolare e semplificare l'accesso delle zone rurali ai fondi NextGenerationEU e ai fondi strutturali e d'investimento europei; ritiene che sia necessario provvedere affinché tutti i pertinenti attori istituzionali siano attentamente monitorati riguardo all'uso dei fondi NextGenerationEU e dei fondi strutturali e d'investimento europei a livello territoriale, onde garantire che i finanziamenti siano equamente distribuiti tra le regioni;

54.  esprime preoccupazione per il fatto che molti appalti pubblici per i programmi digitali saranno assegnati tramite un invito a presentare proposte, il che potrebbe compromettere la capacità delle zone rurali di accedere ai fondi NextGenerationEU e ai fondi strutturali e d'investimento europei, dal momento che tradizionalmente sono meno efficienti in termini di sviluppo delle capacità e assistenza tecnica nella programmazione e nell'utilizzo dei fondi dell'Unione;

55.  invita la Commissione e il Consiglio ad attuare rapidamente le conclusioni del Consiglio intitolate diritti umani, partecipazione e benessere degli anziani nell'era della digitalizzazione, compresa la creazione di una piattaforma per la partecipazione e il volontariato dopo la vita lavorativa e la promozione degli scambi e dei legami intergenerazionali;

o
o   o

56.  incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché al Comitato delle regioni e agli Stati membri.

(1) GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159.
(2) GU L 231 del 30.6.2021, pag. 60.
(3) GU L 231 del 30.6.2021, pag. 94.
(4) GU L 231 del 30.6.2021, pag. 21.
(5) GU L 437 del 28.12.2020, pag. 30.
(6) GU L 231 del 30.6.2021, pag. 1.
(7) GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30.
(8) GU L 166 dell'11.5.2021, pag. 1.
(9) Rissola, G., Kune, H., Martinez, P., Innovation camp methodology handbook: realising the potential of the entrepreneurial discovery process for territorial innovation and development, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo.
(10) Arregui Pabollet, E et al., The Changing nature of work and skills in the digital age, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo.
(11) Dijkstra, L., Poelman, H., Rodríguez-Pose, A., The Geography of EU Discontent, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo.
(12) GU C 15 del 12.1.2022, pag. 204.
(13) GU C 270 del 7.7.2021, pag. 2.
(14) GU C 494 dell'8.12.2021, pag. 26.
(15) GU C 15 del 12.1.2022, pag. 125.
(16) Documento di lavoro dei servizi della Commissione dell'11 giugno 2020 dal titolo "Digital Economy and Society Index (DESI) 2020" (Indice di digitalizzazione dell'economia e della società (DESI) 2020) (SWD(2020)0111).
(17) SWD(2020)0111.
(18) Negreiro, M., Madiega, T., Servizio Ricerca del Parlamento europeo, Digital Transformation, giugno 2019.
(19) Progetto di conclusioni del Consiglio sul telelavoro nel contesto del lavoro a distanza, paragrafo 17.
(20) Documento di lavoro della Commissione del maggio 2020 dal titolo "Teleworkability and the COVID-19 crisis: a new digital divide?" (Teleoperabilità e crisi COVID-19: un nuovo divario digitale?).
(21) Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, Work-life balance in the ICT sector – Women in the ICT sector (L'equilibrio tra attività professionale e vita familiare nel settore delle TIC – Le donne nel settore delle TIC).
(22) Centro comune di ricerca della Commissione, documento programmatico, Telework in the EU before and after the COVID-19: where we were, where we head to (Telelavoro nell'UE prima e dopo la COVID-19: stato attuale e prospettive), 2020.
(23) Relazione sullo stato delle tecnologie europee del 2020.
(24) GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.
(25) Articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/1060.
(26) Negreiro, M., Servizio Ricerca del Parlamento europeo, The rise of digital health technologies during the pandemic (L'ascesa delle tecnologie sanitarie digitali durante la pandemia), aprile 2021.
(27) Comunicato stampa della Corte dei conti europea, "European funding for boosting SME competitiveness being probed by EU auditors" (I finanziamenti europei per dare impulso alla competitività delle PMI sotto la lente dei revisori dell'UE), 14 ottobre 2020.
(28) Corte dei conti europea, Gli interventi dell’UE per ovviare al problema delle scarse competenze digitali, febbraio 2021.

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