Indice 
Testi approvati
Giovedì 24 marzo 2022 - Bruxelles
Rifugiati in Europa: CARE ***I
 Uso più flessibile dei fondi nel quadro dei regolamenti AMIF alla luce della guerra in Ucraina ***I
 Accordo sullo status tra l'UE e la Moldova relativo alle attività operative svolte da Frontex ***
 Richiesta di revoca dell'immunità di Włodzimierz Cimoszewicz
 Richiesta di revoca dell'immunità di Ioannis Lagos
 Regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia di registro distribuito ***I
 Regolamento relativo al roaming (rifusione) ***I
 Fornitura di assistenza macrofinanziaria alla Repubblica di Moldova ***I
 Sistema informatizzato di comunicazione per lo scambio elettronico transfrontaliero di dati nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale (sistema e-CODEX) ***I
 Scambio automatizzato di dati sul DNA in Italia *
 Scambio automatizzato di dati dattiloscopici in Italia *
 Scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli in Italia *
 Scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli in Grecia *
 Accordo UE-Brasile in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti ordinari ***
 Accordo UE-Brasile in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti diplomatici o di servizio/ufficiali ***
 Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione – EGF/2021/007 FR/Selecta - Francia
 Necessità di un piano d'azione urgente dell'UE per garantire la sicurezza alimentare all'interno e all'esterno dell'Unione europea alla luce dell'invasione dell'Ucraina da parte russa
 QFP 2021-2027: lotta contro le strutture oligarchiche, protezione dei fondi dell'Unione contro la frode e conflitti di interessi

Rifugiati in Europa: CARE ***I
PDF 115kWORD 44k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 marzo 2022 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 1303/2013 e del regolamento (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l'azione di coesione a favore dei rifugiati in Europa (CARE) (COM(2022)0109 – C9-0057/2022 – 2022/0075(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2022)0109),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 175, terzo comma, e l'articolo 177 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0057/2022),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 23 marzo 2022(1),

–  previa consultazione del Comitato delle regioni,

–  visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 16 marzo 2022, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visti gli articoli 59 e 163 del suo regolamento,

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 marzo 2022 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2022/… del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l'azione di coesione a favore dei rifugiati in Europa (CARE)

P9_TC1-COD(2022)0075


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2022/562.)

(1) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.


Uso più flessibile dei fondi nel quadro dei regolamenti AMIF alla luce della guerra in Ucraina ***I
PDF 121kWORD 40k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 marzo 2022 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 514/2014 recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi e che modifica il regolamento (UE) n. 516/2014 che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione e che modifica il regolamento (UE) 2021/1147 che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (COM(2022)0112 – C9-0056/2022 – 2022/0077(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2022)0112),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 78, paragrafo 2, l'articolo 79, paragrafi 2 e 4, l'articolo 82, paragrafo 1, l'articolo 84 e l'articolo 87, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0056/2022),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 16 marzo 2022, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visti gli articoli 59 e 163 del suo regolamento,

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 marzo 2022 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2022/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 514/2014 recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi, (UE) n. 516/2014 che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione e (UE) 2021/1147 che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione

P9_TC1-COD(2022)0077


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2022/585.)


Accordo sullo status tra l'UE e la Moldova relativo alle attività operative svolte da Frontex ***
PDF 114kWORD 43k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 marzo 2022 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova relativo alle attività operative svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Moldova (07202/2022 – C9‑0120/2022 – 2022/0087(NLE))

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto di decisione del Consiglio (07202/2022),

–  visto il progetto di accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova relativo alle attività operative svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Moldova (07204/2022),

–  vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), dell'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C9-0120/2022),

–  visti l'articolo 105, paragrafi 1 e 4, l'articolo 114, paragrafo 7, e l'articolo 163 del suo regolamento,

1.  dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.  incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica di Moldova.


Richiesta di revoca dell'immunità di Włodzimierz Cimoszewicz
PDF 127kWORD 45k
Decisione del Parlamento europeo del 24 marzo 2022 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Włodzimierz Cimoszewicz (2021/2256(IMM))
P9_TA(2022)0086A9-0057/2022

Il Parlamento europeo,

–  vista la richiesta di revoca dell'immunità di Włodzimierz Cimoszewicz, presentata dal Procuratore generale della Repubblica di Polonia in data 14 luglio 2021, nell'ambito di un procedimento penale che il procuratore del distretto di Białystok intende avviare nei suoi confronti, e comunicata in Aula il 24 novembre 2021,

–  visto che Włodzimierz Cimoszewicz ha rinunciato al suo diritto di essere sentito, conformemente all'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento,

–  visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,

–  viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 21 ottobre 2008, il 19 marzo 2010, il 6 settembre 2011, il 17 gennaio 2013 e il 19 dicembre 2019(1),

–  visti l'articolo 105, paragrafo 2, e l'articolo 108 della Costituzione della Repubblica di Polonia nonché l'articolo 7b, paragrafo 1, e l'articolo 7c, paragrafo 1, della legge polacca del 9 maggio 1996 sull'esercizio del mandato di deputati e senatori polacchi,

–  visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione giuridica (A9‑0057/2022),

A.  considerando che il Procuratore generale della Repubblica di Polonia ha presentato una richiesta del procuratore generale del distretto di Białystok con cui chiede la revoca dell'immunità di Włodzimierz Cimoszewicz, deputato al Parlamento europeo, al fine di ottenere l'autorizzazione ad avviare un procedimento penale nei suoi confronti in relazione a un reato di cui all'articolo 177, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 178, paragrafo 1, del codice penale polacco; che tale richiesta di revoca dell'immunità parlamentare è stata comunicata dall'autorità giudiziaria conformemente all'articolo 9, paragrafo 12, del regolamento, richiamando tuttavia l'attenzione sul fatto che l'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento dispone che qualsiasi richiesta di revoca dell'immunità debba essere presentata da "un'autorità competente di uno Stato membro" e che le due nozioni non sono identiche;

B.  considerando che il 4 maggio 2019 alle ore 8:50 a Hajnówka, Polonia, Włodzimierz Cimoszewicz avrebbe investito con la parte anteriore del suo veicolo una persona che si trovava su un passaggio pedonale; che, a seguito dell'incidente, Włodzimierz Cimoszewicz ha cercato di convincere la vittima a farsi trasportare in ospedale, ma la vittima si è rifiutata e ha chiesto di essere accompagnata a casa, assieme alla sua bicicletta; che, per accompagnare la vittima fino al suo domicilio di Hajnówka in automobile, Włodzimierz Cimoszewicz ha abbandonato il luogo dell'incidente, senza informarne i servizi di emergenza né la polizia, in presunta violazione dell'obbligo giuridico di cui all'articolo 44, paragrafo 2, della legge del 20 giugno 1997 sulla circolazione stradale; che, una volta arrivata a casa, verso le ore 9:30, la vittima ha infine accettato di essere condotta all'ospedale di Hajnówka; che in ospedale la vittima ha informato il personale di aver subito un incidente stradale e l'ospedale ha immediatamente comunicato telefonicamente l'incidente ai servizi di contrasto, i quali hanno a loro volta trasmesso le informazioni alla stazione di polizia del distretto di Hajnówka; che la vittima, dopo essere stata sottoposta agli accertamenti medici prescritti e aver ricevuto l'assistenza medica necessaria, ha lasciato l'ospedale il giorno stesso; che Włodzimierz Cimoszewicz è stato sottoposto ad alcol test e le prove effettuate non ne hanno rivelato la presenza;

C.  considerando che il presunto reato non presenta alcun nesso diretto o evidente con l'esercizio da parte di Włodzimierz Cimoszewicz delle sue funzioni di deputato al Parlamento europeo, né costituisce un'opinione o un voto nell'esercizio delle sue funzioni di deputato al Parlamento europeo, ai sensi dell'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea;

D.  considerando che, a norma dell'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, i membri del Parlamento europeo beneficiano, sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro Stato;

E.  considerando che, ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 2, e dell'articolo 108 della Costituzione della Repubblica di Polonia, del 2 aprile 1997, nonché ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 4, dell'articolo 7 ter, paragrafo 1, e dell'articolo 7 quater, paragrafo 1, della legge del 9 maggio 1996 sull'esercizio delle funzioni di deputato e senatore(2), un deputato non può essere ascoltato come indagato e non può essere ritenuto penalmente responsabile senza l'autorizzazione del Parlamento europeo;

F.  considerando, da un lato, che il Parlamento non dovrebbe essere assimilato a un tribunale e, dall'altro, che il deputato non dovrebbe, nel contesto di una procedura di revoca dell'immunità, essere considerato un "accusato"(3);

G.  considerando che l'immunità parlamentare è intesa a proteggere il Parlamento e i deputati che lo compongono da procedimenti penali relativi ad attività svolte nell'esercizio del mandato parlamentare e che non possono essere disgiunte da tale mandato;

H.  considerando che, in questo caso, il Parlamento non ha riscontrato prova di fumus persecutionis, vale a dire di elementi effettivi dai quali si evinca che l'intento alla base del procedimento giudiziario è stato quello di danneggiare l'attività politica di un deputato e di conseguenza il Parlamento europeo;

1.  decide di revocare l'immunità di Włodzimierz Cimoszewicz;

2.  incarica la sua Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente all'autorità competente della Repubblica di Polonia e a Włodzimierz Cimoszewicz.

(1) Sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C-200/07 e C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; sentenza della Corte di giustizia del 19 dicembre 2019, Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.
(2) Gazzetta ufficiale 2018.1799, versione codificata.
(3) Sentenza del Tribunale del 30 aprile 2019, Briois/Parlamento, T-214/18, ECLI:EU:T:2019:266.


Richiesta di revoca dell'immunità di Ioannis Lagos
PDF 117kWORD 44k
Decisione del Parlamento europeo del 24 marzo 2022 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Ioannis Lagos (2021/2225(IMM))
P9_TA(2022)0087A9-0055/2022

Il Parlamento europeo,

–  vista la richiesta del Procuratore aggiunto presso il Tribunale di primo grado di Atene di revocare l'immunità di Ioannis Lagos, trasmessa con lettera del 10 settembre 2021 dal Procuratore aggiunto della Corte suprema in relazione a eventuali accuse penali (Re. ABM: RB 2020/193-EG: 6-21/50), e annunciata in Aula il 18 ottobre 2021,

–  avendo ascoltato Ioannis Lagos, a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del suo regolamento,

–  visto l'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,

–  viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 21 ottobre 2008, il 19 marzo 2010, il 6 settembre 2011, il 17 gennaio 2013 e il 19 dicembre 2019(1),

–  visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione giuridica (A9‑0055/2022),

A.  considerando che il Procuratore aggiunto presso il Tribunale di primo grado di Atene ha presentato una richiesta di revoca dell'immunità parlamentare di Ioannis Lagos al fine di avviare un procedimento penale nei suoi confronti sulla base di talune dichiarazioni rese nel corso di una discussione in Aula al Parlamento europeo;

B.  considerando che il 14 settembre 2020, nel corso di una discussione in Aula al Parlamento europeo, Ioannis Lagos ha rilasciato dichiarazioni che diffonderebbero notizie false xenofobe e islamofobe sui migranti a Moria;

C.  considerando che Ioannis Lagos, rendendo tali dichiarazioni, si sarebbe reso colpevole di istigazione pubblica alla violenza e all'odio nei confronti di persone identificate sulla base della razza, del colore della pelle o dell'origine nazionale o etnica, tale da mettere in pericolo l'ordine pubblico e costituire una minaccia per l'integrità fisica delle suddette persone, il che costituisce un reato penale ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della legge greca 927/1979, come sostituita dall'articolo 1 della legge greca 4285/2014;

D.  considerando che l'immunità parlamentare non è un privilegio personale del deputato, ma una garanzia di indipendenza del Parlamento in quanto istituzione e dei suoi membri;

E.  considerando, da un lato, che il Parlamento non dovrebbe essere assimilato a un tribunale e, dall'altro, che il deputato non dovrebbe, nel contesto di una procedura di revoca dell'immunità, essere considerato un "accusato"(2);

F.  considerando che l'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea dispone che i membri del Parlamento europeo non possano essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni;

G.  considerando che Ioannis Lagos ha reso le suddette dichiarazioni nel corso di una sessione plenaria del Parlamento europeo, nei locali in cui si svolgeva la seduta plenaria stessa, nell'esercizio delle sue funzioni di deputato al Parlamento europeo;

H.  considerando che le dichiarazioni di Ioannis Lagos sono state pertanto rese nell'ambito delle sue funzioni di deputato e della sua attività al Parlamento europeo;

1.  decide di non revocare l'immunità di Ioannis Lagos;

2.  incarica la sua Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente all'autorità competente della Repubblica ellenica e a Ioannis Lagos.

(1) Sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C-200/07 e C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; sentenza della Corte di giustizia del 19 dicembre 2019, Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.
(2) Sentenza del Tribunale del 30 aprile 2019, Briois/Parlamento, T-214/18, ECLI:EU:T:2019:266.


Regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia di registro distribuito ***I
PDF 117kWORD 51k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 marzo 2022 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia di registro distribuito (COM(2020)0594 – C9-0305/2020 – 2020/0267(COD))
P9_TA(2022)0088A9-0240/2021

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2020)0594),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0305/2020),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere della Banca centrale europea del 28 aprile 2021(1),

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 24 febbraio 2021(2),

–  visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 21 dicembre 2021, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0240/2021),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 marzo 2022 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2022/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito e che modifica i regolamenti (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 909/2014 e la direttiva 2014/65/UE

P9_TC1-COD(2020)0267


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2022/858.)

(1) GU C 244 del 22.6.2021, pag. 4.
(2) GU C 155 del 30.4.2021, pag. 31.


Regolamento relativo al roaming (rifusione) ***I
PDF 116kWORD 50k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 marzo 2022 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al roaming sulle reti pubbliche di telecomunicazioni mobili all'interno dell'Unione (rifusione) (COM(2021)0085 – C9-0085/2021 – 2021/0045(COD))
P9_TA(2022)0089A9-0286/2021

(Procedura legislativa ordinaria – rifusione)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2021)0085),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0085/2021),

–  visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 7 luglio 2021(1),

–  visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi(2),

–  vista la lettera del 1° ottobre 2021 della commissione giuridica alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia a norma dell'articolo 110, paragrafo 3, del suo regolamento,

–  visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 15 dicembre 2021, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visti gli articoli 110, 59 e 40 del suo regolamento,

–  visto il parere della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori,

–  vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A9-0286/2021),

A.  considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta della Commissione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali;

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 marzo 2022 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2022/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (rifusione)

P9_TC1-COD(2021)0045


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2022/612.)

(1) GU C 374 del 16.9.2021, pag. 28.
(2) GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.


Fornitura di assistenza macrofinanziaria alla Repubblica di Moldova ***I
PDF 113kWORD 43k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 marzo 2022 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di assistenza macrofinanziaria alla Repubblica di Moldova (COM(2022)0004 – C9-0007/2022 – 2021/0438(COD))
P9_TA(2022)0090A9-0043/2022

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2022)0004),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 212, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9‑0007/2022),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 21 marzo 2022, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A9-0043/2022),

1.  adotta la sua posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 marzo 2022 in vista dell'adozione della decisione (UE) 2022/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla fornitura di assistenza macrofinanziaria alla Repubblica di Moldova

P9_TC1-COD(2021)0438


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione (UE) 2022/563.)


Sistema informatizzato di comunicazione per lo scambio elettronico transfrontaliero di dati nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale (sistema e-CODEX) ***I
PDF 117kWORD 55k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 marzo 2022 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un sistema informatizzato di comunicazione per i procedimenti civili e penali transfrontalieri (sistema e-CODEX) e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726 (COM(2020)0712 – C9-0389/2020 – 2020/0345(COD))
P9_TA(2022)0091A9-0288/2021

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2020)0712),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 81, paragrafo 2, e l'articolo 82, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0389/2020),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 27 aprile 2021(1),

–  visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 15 dicembre 2021, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  viste le deliberazioni congiunte della commissione giuridica e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni a norma dell'articolo 58 del regolamento,

–  vista la relazione della commissione giuridica e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0288/2021),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 marzo 2022 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2022/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un sistema informatizzato per lo scambio elettronico transfrontaliero di dati nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale (sistema e-CODEX) e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726

P9_TC1-COD(2020)0345


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2022/850.)

(1) GU C 286 del 16.7.2021, pag. 82.


Scambio automatizzato di dati sul DNA in Italia *
PDF 106kWORD 42k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 marzo 2022 sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'avvio in Italia dello scambio automatizzato di dati sul DNA (14836/2021 – C9-0002/2022 – 2021/0806(CNS))
P9_TA(2022)0092A9-0046/2022

(Consultazione)

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto del Consiglio (14836/2021),

–  visti l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, quale modificato dal trattato di Amsterdam, e l'articolo 9 del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C9‑0002/2022),

–  vista la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa al rafforzamento della cooperazione transfrontaliera, in particolare nella lotta al terrorismo e alla criminalità transnazionale(1), in particolare l'articolo 33,

–  visto l'articolo 82 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9‑0046/2022),

1.  approva il progetto del Consiglio;

2.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.  chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;

4.  incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1.


Scambio automatizzato di dati dattiloscopici in Italia *
PDF 106kWORD 42k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 marzo 2022 sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'avvio in Italia dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici (14837/2021 – C9-0003/2022 – 2021/0807(CNS))
P9_TA(2022)0093A9-0050/2022

(Consultazione)

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto del Consiglio (14837/2021),

–  visti l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, quale modificato dal trattato di Amsterdam, e l'articolo 9 del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C9‑0003/2022),

–  vista la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa al rafforzamento della cooperazione transfrontaliera, in particolare nella lotta al terrorismo e alla criminalità transnazionale(1), in particolare l'articolo 33,

–  visto l'articolo 82 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9‑0050/2022),

1.  approva il progetto del Consiglio;

2.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.  chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;

4.  incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1.


Scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli in Italia *
PDF 106kWORD 42k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 marzo 2022 sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'avvio in Italia dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli (14838/2021 – C9-0004/2022 – 2021/0808(CNS))
P9_TA(2022)0094A9-0047/2022

(Consultazione)

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto del Consiglio (14838/2021),

–  visti l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, quale modificato dal trattato di Amsterdam, e l'articolo 9 del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C9‑0004/2022),

–  vista la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa al rafforzamento della cooperazione transfrontaliera, in particolare nella lotta al terrorismo e alla criminalità transnazionale(1), in particolare l'articolo 33,

–  visto l'articolo 82 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9‑0047/2022),

1.  approva il progetto del Consiglio;

2.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.  chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;

4.  incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1.


Scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli in Grecia *
PDF 106kWORD 42k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 marzo 2022 sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'avvio in Grecia dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli (14839/2021 – C9-0005/2022 – 2021/0809(CNS))
P9_TA(2022)0095A9-0049/2022

(Consultazione)

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto del Consiglio (14839/2021),

–  visti l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, quale modificato dal trattato di Amsterdam, e l'articolo 9 del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C9‑0005/2022),

–  vista la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa al rafforzamento della cooperazione transfrontaliera, in particolare nella lotta al terrorismo e alla criminalità transnazionale(1), in particolare l'articolo 33,

–  visto l'articolo 82 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9‑0049/2022),

1.  approva il progetto del Consiglio;

2.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.  chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;

4.  incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1.


Accordo UE-Brasile in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti ordinari ***
PDF 108kWORD 42k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 marzo 2022 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione a nome dell'Unione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile che modifica l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti ordinari (13448/2018 – C9-0416/2021 – 2018/0084(NLE))
P9_TA(2022)0096A9-0029/2022

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto di decisione del Consiglio (13448/2018),

–  visto il progetto di accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile che modifica l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti ordinari (13449/2018),

–  vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C9‑0416/2021),

–  visti l'articolo 105, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 114, paragrafo 7, del suo regolamento,

–  vista la raccomandazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9‑0029/2022),

1.  dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.  incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica federativa del Brasile.


Accordo UE-Brasile in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti diplomatici o di servizio/ufficiali ***
PDF 108kWORD 42k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 marzo 2022 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile che modifica l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti diplomatici o di servizio/ufficiali (13445/2018 – C9-0415/2021 – 2018/0086(NLE))
P9_TA(2022)0097A9-0030/2022

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto di decisione del Consiglio (13445/2018),

–  visto il progetto di accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile che modifica l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti diplomatici o di servizio/ufficiali (13446/2018),

–  vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C9‑0415/2021),

–  visti l'articolo 105, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 114, paragrafo 7, del suo regolamento,

–  vista la raccomandazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9‑0030/2022),

1.  dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.  incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica federativa del Brasile.


Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione – EGF/2021/007 FR/Selecta - Francia
PDF 134kWORD 51k
Risoluzione
Allegato
Risoluzione del Parlamento europeo del 24 marzo 2022 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dalla Francia – EGF/2021/007 FR/Selecta (COM(2022)0035 – C9-0036/2022 – 2022/0023(BUD))
P9_TA(2022)0098A9-0048/2022

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2022)0035 – C9-0036/2022),

–  visto il regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e che abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013(1) ("regolamento FEG"),

–  visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027(2) ("regolamento QFP"), in particolare l'articolo 8,

–  visto l'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie(3), in particolare il suo punto 9,

–  viste le lettere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per lo sviluppo regionale,

–  vista la relazione della commissione per i bilanci (A9-0048/2022),

A.  considerando che l'Unione ha istituito strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze della globalizzazione e dei cambiamenti tecnologici e ambientali, come i cambiamenti nei modelli commerciali mondiali, le controversie commerciali, i cambiamenti significativi nelle relazioni commerciali dell'Unione o nella composizione del mercato interno e le crisi finanziarie o economiche, nonché la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, o a seguito della digitalizzazione o dell'automazione;

B.  considerando che l'Unione ha esteso l'ambito di applicazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) per fornire sostegno finanziario in caso di importanti eventi di ristrutturazione, coprendo in tal modo gli effetti economici della crisi del coronavirus;

C.  considerando che la Francia ha presentato la domanda EGF/2021/007 FR/Selecta per un contributo finanziario a valere sul FEG, in seguito a 294 espulsioni dal lavoro effettuate nel settore economico classificato alla divisione 46 della NACE revisione 2 (Commercio all'ingrosso, escluso quello di autoveicoli e di motocicli) in tutte le regioni francesi di livello NUTS 2 della Francia continentale, ad eccezione del Limosino (FRI2), nel periodo di riferimento per la domanda dal 1° giugno 2021 al 1° ottobre 2021;

D.  considerando che la domanda riguarda 294 lavoratori espulsi dal lavoro la cui attività presso l'impresa Selecta è cessata durante il periodo di riferimento, ma che saranno considerati beneficiari ammissibili anche i 179 lavoratori che sono stati espulsi dal lavoro prima o dopo il periodo di riferimento a seguito degli stessi eventi che hanno determinato la cessazione dell'attività dei lavoratori in esubero durante il periodo di riferimento;

E.  considerando che la domanda si basa sui criteri di intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento FEG, secondo cui la cessazione dell'attività deve riguardare almeno 200 lavoratori espulsi dal lavoro, nell'arco di un periodo di riferimento di quattro mesi, in un'impresa di uno Stato membro;

F.  considerando che l'industria dei distributori automatici è stata duramente colpita dalla pandemia di COVID-19 in Europa, a causa della chiusura dei luoghi in cui si trovavano i distributori (imprese e luoghi pubblici quali aeroporti, stazioni ferroviarie, ecc.) o della mancanza di accesso ai distributori automatici nei luoghi aperti e, nella regione Île-de-France, le imprese operanti nel settore dei distributori automatici hanno perso il 70 % del loro fatturato (dato del settembre 2020, misurato su base annua) a causa del telelavoro(4);

G.  considerando che, secondo Selecta, malgrado la ripresa dell'attività nell'estate 2020, il rifornimento dei distributori automatici è diminuito del 47 % rispetto al febbraio 2020, l'ultimo mese precedente la pandemia; che, nonostante la rinegoziazione dei contratti effettuata nel tentativo di arginare le perdite, aggravate dall'incidenza dei costi fissi e dal calo delle vendite, nel 2020 Selecta ha registrato perdite di esercizio pari a 60 milioni di EUR(5) e ha organizzato l'espulsione dal lavoro di 473 lavoratori;

H.  considerando che la Commissione ha dichiarato che la crisi sanitaria ha provocato una crisi economica, ha definito un piano di ripresa economica e ha sottolineato il ruolo del FEG quale strumento di emergenza(6);

I.  considerando che, secondo l'Organizzazione francese delle vendite e dei servizi automatici (NAVSA), nel 2020 il settore ha registrato in Francia un calo del fatturato compreso tra il 50 e il 90 % rispetto al 2019, mettendo a rischio circa 25 000 posti di lavoro;

J.  considerando che i contributi finanziari del FEG dovrebbero essere destinati principalmente a misure attive di politica del mercato del lavoro e a servizi personalizzati volti a reintegrare rapidamente i beneficiari in un'occupazione dignitosa e sostenibile all'interno o al di fuori del loro settore di attività iniziale, preparandoli nel contempo a un'economia europea più verde e digitale;

K.  considerando che, conformemente all'articolo 8 del regolamento QFP, il FEG non supera l'importo annuo massimo di 186 milioni di EUR (a prezzi 2018);

1.  conviene con la Commissione che le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento FEG sono soddisfatte e che la Francia ha diritto a un contributo finanziario di 4 074 296 EUR nel quadro di tale regolamento, contributo che rappresenta l'85 % dei costi totali che ammontano a 4 793 290 EUR e che comprendono le spese per i servizi personalizzati, pari a 4 766 930 EUR, e, conformemente all'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento FEG, le spese di attuazione del Fondo, pari a 26 360 EUR;

2.  rileva che le autorità francesi hanno presentato la domanda il 12 ottobre 2021 e che la Commissione ha completato la sua valutazione il 7 febbraio 2022 e l'ha comunicata al Parlamento il giorno stesso;

3.  osserva che la domanda riguarda in totale 473 lavoratori espulsi dal lavoro la cui attività è cessata; si compiace che la Francia preveda che tutti i beneficiari ammissibili (beneficiari interessati) parteciperanno alle misure;

4.  ricorda che si prevede che le conseguenze sociali degli esuberi saranno importanti per la Francia, in particolare per la regione Île-de-France e la città di Lille, dove si sono verificati, rispettivamente, il 32 % e il 13 % degli esuberi;

5.  sottolinea che il 29,8 % dei beneficiari interessati ha un diploma di istruzione secondaria di primo grado o un titolo inferiore;

6.  constata che la Francia ha iniziato a prestare servizi personalizzati ai beneficiari interessati il 1° aprile 2021 e che il periodo di ammissibilità per un contributo finanziario a titolo del FEG andrà pertanto dal 1° aprile 2021 a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione di finanziamento;

7.  ricorda che i servizi personalizzati da offrire ai lavoratori consistono nelle misure di seguito indicate: servizi di consulenza e orientamento professionale, sostegno psicologico, formazione, contributo alla creazione di un'impresa, indennità per la ricerca di un impiego, indennità per il reimpiego rapido, incentivi al ricollocamento e un contributo ai costi di trasloco e di trasferimento;

8.  ribadisce, in tale contesto, l'importante ruolo che l'Unione dovrebbe svolgere nel fornire le qualifiche necessarie per una trasformazione giusta, in linea con il Green Deal europeo; sostiene fermamente il fatto che tra il 2021 e il 2027 il FEG continuerà a dimostrare solidarietà alle persone interessate e a mantenere l'attenzione sull'incidenza delle ristrutturazioni sui lavoratori e chiede che le future domande massimizzino la coerenza delle politiche;

9.  plaude al fatto che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati per i quali è richiesto il cofinanziamento del FEG sia stato predisposto dalla Francia in consultazione con rappresentanti sindacali e dei lavoratori; sottolinea la necessità di garantire trasparenza in ogni fase del procedimento e chiede il coinvolgimento delle parti sociali nell'attuazione e nella valutazione del pacchetto di servizi; rileva che tutti i requisiti procedurali sono stati soddisfatti;

10.  considera che i contributi finanziari del FEG dovrebbero essere orientati in primo luogo verso misure attive a favore del mercato del lavoro e servizi personalizzati volti a reintegrare rapidamente i beneficiari in un'attività lavorativa dignitosa e sostenibile all'interno o al di fuori del loro settore di attività iniziale, preparandoli nel contempo a un'economia europea più verde e digitale;

11.  ricorda la possibilità di misure speciali di durata limitata nell'ambito del pacchetto coordinato tra cui, ma non solo, l'indennità per l'assistenza all'infanzia, come previsto all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), del regolamento FEG, onde agevolare la partecipazione delle persone in cerca di lavoro alle attività proposte;

12.  prende atto della precisazione delle autorità francesi, secondo cui i rappresentanti sindacali e dei lavoratori sono strettamente coinvolti nei piani organizzativi per l'adattamento ai cambiamenti;

13.  si compiace che Selecta abbia messo in atto una politica di formazione molto attiva, che va ben oltre i suoi obblighi giuridici;

14.  osserva che, nel 2021, la dotazione per lavoratore stanziata per la formazione è stata incrementata del 30 % rispetto al 2019, nell'ottica di migliorare l'occupabilità e la mobilità del personale;

15.  sottolinea che le autorità francesi hanno confermato che le azioni ammissibili non ricevono aiuti da altri fondi o strumenti finanziari dell'Unione;

16.  ribadisce che l'aiuto del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in forza della legislazione nazionale o dei contratti collettivi, né le indennità o i diritti dei lavoratori espulsi dal lavoro, onde garantire la piena addizionalità del sostegno;

17.  ricorda che l'obiettivo del FEG è dimostrare solidarietà ai beneficiari e sostenerli, nonché reinserirli rapidamente in un'attività lavorativa dignitosa e sostenibile nel loro settore di attività iniziale o in uno diverso;

18.  approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

19.  incarica la sua Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

20.  incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dalla Francia – EGF/2021/007 FR/Selecta

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione (UE) 2022/548.)

(1) GU L 153 del 3.5.2021, pag. 48.
(2) GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11.
(3) GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.
(4) NAVSA. Relazione sulla situazione del settore. Settembre 2020.
(5) https://www.droits-salaries.com/552014201-selecta/55201420101907-/T09321007764-accord-relatif-a-la-mise-en-place-d-un-dispositif-specifique-d-activite-partielle-longue-duree-apld--autres-temps-de-travail.shtml
(6) COM(2020)0442.


Necessità di un piano d'azione urgente dell'UE per garantire la sicurezza alimentare all'interno e all'esterno dell'Unione europea alla luce dell'invasione dell'Ucraina da parte russa
PDF 167kWORD 63k
Risoluzione del Parlamento europeo del 24 marzo 2022 sulla necessità di un piano d'azione urgente dell'UE per garantire la sicurezza alimentare all'interno e all'esterno dell'Unione europea alla luce dell'invasione dell'Ucraina da parte russa (2022/2593(RSP))
P9_TA(2022)0099RC-B9-0160/2022

Il Parlamento europeo,

–  viste le sue precedenti risoluzioni sulla Russia e l'Ucraina,

–  viste le dichiarazioni sull'Ucraina dei leader del Parlamento europeo del 16 e 24 febbraio 2022,

–  vista la dichiarazione resa il 24 febbraio 2022 dall'alto rappresentante a nome dell'UE sull'invasione dell'Ucraina da parte delle forze armate della Federazione russa,

–  vista la dichiarazione del Presidente del Consiglio europeo e della Presidente della Commissione del 24 febbraio 2022 sull'aggressione militare senza precedenti e non provocata della Russia contro l'Ucraina,

–  viste le recenti dichiarazioni del Presidente dell'Ucraina e della Presidente della Commissione sulla situazione in Ucraina,

–  vista la dichiarazione del G7 del 24 febbraio 2022,

–  viste le conclusioni del Consiglio europeo del 24 febbraio 2022,

–  visto l'articolo 39 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  vista la sua risoluzione del 1° marzo 2022 sull'aggressione russa contro l'Ucraina(1),

–  vista la dichiarazione dei capi di Stato o di governo del Consiglio europeo del 10 marzo 2022 sull'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina,

–  vista la dichiarazione resa a seguito della riunione dei ministri dell'agricoltura del G7 dell'11 marzo 2022 sull'invasione dell'Ucraina da parte delle forze armate della Federazione russa,

–  vista la dichiarazione di Versailles adottata dai capi di Stato o di governo dell'UE in occasione della riunione informale tenutasi il 10 e l'11 marzo 2022,

–  vista la comunicazione della Commissione, del 12 novembre 2021, sul piano di emergenza per garantire l'approvvigionamento alimentare e la sicurezza di tale approvvigionamento in tempi di crisi (COM(2021)0689),

–  visto l'articolo 132, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A.  considerando che, in conformità della Carta delle Nazioni Unite e dei principi del diritto internazionale, tutti gli Stati godono di pari sovranità e devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall'uso della forza contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato;

B.  considerando che il 24 febbraio 2022 la Federazione russa ha lanciato un'invasione non provocata e ingiustificata dell'Ucraina;

C.  considerando che la produzione alimentare e l'accesso al cibo non dovrebbero essere utilizzati come arma geopolitica;

D.  considerando che il Consiglio ha adottato una prima serie di sanzioni nei confronti della Russia, tra cui sanzioni individuali mirate, sanzioni economiche e finanziarie e restrizioni commerciali, e continua a preparare ulteriori sanzioni in stretto coordinamento con gli alleati transatlantici e altri partner internazionali che condividono gli stessi principi;

E.  considerando che tale situazione e le sanzioni legittime imposte alla Russia comporteranno una significativa perturbazione cumulativa dei mercati mondiali dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura, in aggiunta alla crisi della COVID-19 e ai recenti significativi aumenti dei costi dei fattori di produzione, in particolare in relazione ai mercati dei cereali e dell'olio vegetale, dato che l'Ucraina e la Russia rappresentano circa il 30 % del commercio mondiale di frumento, il 32 % dell'orzo, il 17 % del granturco e oltre il 50 % dell'olio di semi di girasole e il 20 % dei semi di girasole, nonché in termini di accesso ai fertilizzanti e ai fattori di produzione necessari per la produzione di fertilizzanti;

F.  considerando che i porti del Mar Nero figurano tra le infrastrutture civili danneggiate, il che comporta un blocco totale degli scambi via mare e impedisce l'esportazione di prodotti agricoli vitali verso diverse regioni, tra cui l'UE;

G.  considerando che, a seguito dell'annessione della Crimea da parte della Russia e delle successive sanzioni, la Commissione e gli Stati membri hanno adottato diverse misure per contrastare gli effetti negativi sui mercati dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura dell'UE;

H.  considerando che la guerra sul campo in Ucraina sta impedendo la circolazione interna delle merci, in particolare dei prodotti alimentari, dei mangimi e di altri prodotti agricoli, e ha altresì portato alla sospensione delle operazioni di frantumazione dei semi oleosi e all'introduzione di obblighi in materia di licenze di esportazione per talune colture, provocando una grave penuria alimentare in Ucraina e una mancanza di scorte disponibili per la spedizione verso altri paesi, con il conseguente rischio imminente di instabilità geopolitica;

I.  considerando che il conflitto ha comportato attacchi alle infrastrutture agricole critiche, anche per il trasporto e lo stoccaggio, con significative ripercussioni a livello regionale; che i bombardamenti aerei e di artiglieria e le bombe a grappolo in situazioni di guerra danneggiano i terreni agricoli e coloro che intendono tornare a coltivarli, rendendoli inutilizzabili per gli anni a venire, mentre viene effettuato lo sminamento e gli ordigni vengono individuati e neutralizzati o distrutti;

J.  considerando che il raccolto del 2022 in Ucraina non può aver luogo in quanto gli agricoltori e i lavoratori agricoli sono fuggiti per mettersi in salvo o stanno difendendo il proprio paese, e che le aziende agricole sono danneggiate troppo gravemente perché la produzione di quest'anno possa procedere come di consueto;

K.  considerando che l'Ucraina rappresenta l'11 % del mercato mondiale del frumento, il 16 % dell'orzo, il 15 % del granturco, il 16 % della colza, il 50 % dell'olio di semi di girasole, il 9 % del commercio di semi di girasole e il 61 % dei panelli di girasole; che nel caso della Russia tali percentuali sono del 20 % (frumento), 16 % (orzo), 2 % (granturco), 3 % (colza) e 20 % (panelli di girasole);

L.  considerando che l'Ucraina è diventata un importante fornitore dell'UE, essendo il principale fornitore di granturco (in media 9,2 megatonnellate – 57 % delle forniture), colza (2 megatonnellate – 42 % delle importazioni europee in volume), semi di girasole (0,1 megatonnellate – 15 %) e panelli di girasole (1,3 megatonnellate – 47 % delle importazioni) e, in misura minore, frumento (1 megatonnellata – 30 % delle importazioni); che la Russia è anche, sebbene in misura minore, un importante fornitore di frumento dell'UE (0,5 megatonnellate – 11 %), ma principalmente di panelli di colza (0,2 megatonnellate – 50 %), panelli di girasole (0,9 megatonnellate – 34 %) e semi di girasole (0,3 megatonnellate – 35 %);

M.  considerando che, anche prima dell'invasione russa dell'Ucraina, i mercati agricoli mondiali avevano registrato un aumento dei prezzi, dovuto in parte agli effetti climatici e all'impatto della pandemia di COVID-19; che l'aumento dei prezzi dell'energia in Europa sta avendo un impatto significativo sui settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura, con un incremento dei prezzi dei fertilizzanti e dei costi energetici per gli agricoltori;

N.  considerando che dall'inizio del conflitto si è registrato un forte aumento dei prezzi mondiali dei prodotti agricoli (dal + 5 % al + 10 % a seconda del prodotto), avvicinandoli ai prezzi della campagna di commercializzazione 2007-2008;

O.  considerando che, secondo le stime dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), il divario di approvvigionamento mondiale che deriverebbe da un'improvvisa e brusca riduzione delle esportazioni di cereali e semi di girasole da parte dei due paesi potrebbe spingere i prezzi internazionali dei prodotti alimentari e dei mangimi ben al di sopra dei loro livelli già elevati;

P.  considerando che l'UE non solo importa frumento, ma lo esporta a sua volta, in particolare verso i paesi del Medio Oriente e dell'Africa settentrionale, verso i quali vengono esportati circa 6 milioni di tonnellate di frumento all'anno; che tali paesi dipendono innanzitutto dalla Russia e dall'Ucraina, e poi dall'UE;

Q.  considerando che gli obiettivi della politica comune della pesca (PCP) e della politica agricola comune (PAC) comprendono, tra l'altro, l'approvvigionamento di prodotti alimentari ad alto valore nutrizionale sul mercato dell'UE, la riduzione della dipendenza del mercato dell'UE dalle importazioni alimentari e la garanzia che i prodotti alimentari raggiungano i consumatori a prezzi ragionevoli; che la pandemia di COVID-19 e ora l'invasione russa dell'Ucraina hanno reso ancora più evidente la necessità che l'UE rafforzi la propria sicurezza alimentare e riduca la sua dipendenza da fattori di produzione importati da un unico fornitore o da un numero troppo esiguo di fornitori esterni all'UE;

R.  considerando che il 9 marzo 2022 la Commissione ha tenuto la prima riunione del gruppo di esperti sul meccanismo europeo di preparazione e risposta alle crisi della sicurezza dell'approvvigionamento alimentare, di recente istituzione, per discutere della sicurezza alimentare, dell'impatto degli aumenti dei prezzi dell'energia e dei fattori di produzione e dell'impatto della guerra in Ucraina; che tale meccanismo mira ad aumentare la preparazione alle crisi migliorando il coordinamento e lo scambio delle migliori pratiche;

S.  considerando che l'UE dipende fortemente dai combustibili fossili russi; che circa il 90 % del gas utilizzato nell'UE è importato e che nel 2021 la Russia ha fornito il 45 % di tali importazioni a vari livelli negli Stati membri dell'UE; che la Russia è stato anche il principale fornitore di petrolio in Europa (27 %), più del triplo rispetto al secondo fornitore (Norvegia); che tale dipendenza esterna dall'energia incide direttamente sulla produzione agricola;

T.  considerando che i prezzi dell'energia, dei fattori di produzione e dei prodotti alimentari sono tutti in aumento a causa del conflitto, il che significa che un numero sempre maggiore di persone sarà a rischio di povertà (oltre ai 97 milioni attualmente a rischio); che sono pertanto necessarie misure sociali per aiutare i produttori e i consumatori a far fronte a tali effetti;

U.  considerando che la sicurezza alimentare non implica soltanto la disponibilità di risorse alimentari, ma include anche, secondo la FAO, il diritto al cibo e l'accesso universale a un'alimentazione sana;

V.  considerando che l'impatto sulla sicurezza alimentare della guerra di aggressione russa non provocata e ingiustificata ha esacerbato la già grave situazione causata dalla COVID-19, dalla siccità eccezionale nel sud dell'UE, dai cambiamenti climatici e dalla perdita di biodiversità; che tale crisi ha effetti sia diretti che indiretti sul settore agroalimentare e acquatico;

W.  considerando che l'UE non solo deve acquisire una maggiore indipendenza in settori strategici quali la difesa o l'approvvigionamento energetico, ma deve anche essere in grado di assicurare la sicurezza alimentare in qualsiasi momento aumentando la resilienza nei settori in cui l'UE dipende fortemente dalle importazioni; che la crisi ucraina dimostra ancora una volta che la sicurezza alimentare non può essere data per scontata; che la produzione alimentare europea dovrebbe essere considerata un settore strategico;

X.  considerando che l'UE si fonda sui principi di solidarietà e che, se l'UE non interviene ora, saranno i più vulnerabili a subire le conseguenze più gravi;

Y.  considerando che questa crisi ha effetti sia diretti che indiretti sul settore agroalimentare e acquatico, e che i primi si devono all'interruzione degli scambi commerciali con la Russia e l'Ucraina, mentre i secondi sono legati alla volatilità dei prezzi e dei costi di produzione;

Z.  considerando che l'aumento dei prezzi dell'energia, dei combustibili, dei fertilizzanti, delle materie prime e dei prodotti agricoli sta avendo un notevole impatto sul settore agroalimentare e acquatico, provocando un forte aumento dei costi di produzione che mette a repentaglio la continuità della produzione e può determinare perturbazioni della catena di approvvigionamento;

AA.  considerando che la Russia è il sesto partner commerciale dell'Europa in termini di valore delle esportazioni agroalimentari dell'UE(2); che le perturbazioni commerciali e le sanzioni imposte richiederanno misure di attenuazione, compresa la creazione di mercati alternativi per i prodotti agricoli dell'UE;

AB.  considerando che le crisi alimentari possono essere causate dalla speculazione sui prodotti alimentari;

AC.  considerando che la Russia è uno dei principali esportatori di fertilizzanti azotati sintetici e dei relativi componenti e che la Bielorussia è un importante esportatore di fertilizzanti a base di carbonato di potassio; che i prezzi dei fertilizzanti azotati dipendono in larga misura dai prezzi del gas naturale, prodotto per il quale la Russia gode di una posizione dominante sul mercato; che il 4 marzo 2022 la Russia ha annunciato una sospensione delle esportazioni di concimi minerali a seguito dell'invasione dell'Ucraina;

AD.  considerando che, oltre alla forte dipendenza dell'UE dalle importazioni di fertilizzanti dalla Russia, la dipendenza dell'UE dalle importazioni di energie fossili per la produzione di fertilizzanti e dal cloruro di potassio dalla Bielorussia comporterà una significativa perturbazione degli approvvigionamenti in un momento in cui i prezzi dei fertilizzanti sono aumentati del 142 % nell'ultimo anno e l'energia e i fertilizzanti rappresentano il 20 % dei costi di produzione degli agricoltori(3); che il gas rappresenta dal 60 % all'80 % dei costi di produzione degli importanti concimi azotati(4); che i prezzi elevati del gas hanno già portato alla chiusura temporanea di alcuni impianti dell'industria dei fertilizzanti; che già si registrano casi in cui le imprese produttrici di fertilizzanti hanno respinto gli ordini degli agricoltori a causa della mancanza di materie prime;

AE.  considerando che vi sono molti fertilizzanti derivati da fonti organiche di nutrienti e che tali prodotti non sono attualmente utilizzati come sostituti dei fertilizzanti chimici; che aumentare il loro utilizzo potrebbe essere una soluzione per ridurre la dipendenza dell'UE dai fertilizzanti chimici, in linea con gli obiettivi del Green Deal; che l'uso di stallatico trasformato, carbone biochar e frass, nello specifico, potrebbe ridurre i costi dei fertilizzanti per gli agricoltori;

AF.  considerando che il prezzo del carburante è aumentato considerevolmente nell'UE e ha raggiunto un massimo storico in numerosi Stati membri; che il proseguimento di tale traiettoria porterà a una situazione economica insostenibile per gli agricoltori e i pescatori, come ad esempio i pescherecci impossibilitati a prendere il mare e a ottenere ricavi superiori ai costi delle operazioni di pesca;

AG.  considerando che i settori della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione dell'UE forniscono prodotti ittici di alta qualità, svolgendo un ruolo importante nel garantire la sicurezza alimentare globale; che il settore della pesca contribuisce da tempo a fornire ai consumatori europei prodotti di alta qualità che soddisfano elevati standard nutrizionali e di sicurezza alimentare ed è attualmente tra i settori leader nel mondo in termini di sostenibilità;

AH.  considerando che il corretto funzionamento del mercato unico europeo è una condizione essenziale per garantire la sicurezza alimentare; che il governo ungherese ha recentemente deciso di vietare tutte le esportazioni di cereali a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina, in violazione dei suoi obblighi derivanti dal trattato e del principio di solidarietà dell'UE;

AI.  considerando che l'impatto sui prezzi al consumo dei prodotti alimentari deve essere visto nel contesto dell'impatto della pandemia di COVID-19 che ha già contribuito agli aumenti dei prezzi prima dell'inizio della guerra; che nel gennaio 2022 il costo dei prodotti alimentari nell'UE era superiore del 4,7 % rispetto allo stesso mese dell'anno precedente(5); che molti Stati membri, e in particolare i paesi dell'Europa centrale e orientale, si trovano ad affrontare aumenti ancora più elevati dei prezzi dei prodotti alimentari;

AJ.  considerando che l'esaurimento delle scorte di mangimi avrà gravi conseguenze per numerose aziende zootecniche; che diversi Stati membri hanno segnalato che, ai tassi attuali, corrono il rischio di esaurire le scorte di mangimi prima di Pasqua;

AK.  considerando che vi sono importanti sinergie da realizzare e preservare al di là dell'attuale crisi, quali le pratiche agricole sostenibili che migliorano la qualità del suolo, rafforzando in tal modo la produttività e altre funzioni e servizi ecosistemici, tra cui il sequestro del carbonio e la regolamentazione della qualità dell'acqua; che il modo in cui l'UE produce e consuma alimenti, bevande e altri prodotti agricoli dovrebbe essere coerente con le politiche e gli impegni dell'UE, compresi gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e l'accordo di Parigi, al fine di garantire un solido equilibrio tra i tre pilastri della sostenibilità;

AL.  considerando che è essenziale affrontare a breve termine il problema degli sprechi alimentari in tutte le fasi della filiera al fine di ridurre la pressione sull'approvvigionamento alimentare in Europa, visto in particolare che nell'UE vengono sprecati ogni anno 88 milioni di tonnellate di prodotti alimentari, con costi associati per un valore stimato di 143 miliardi di EUR; che affrontare lo spreco alimentare attraverso misure volte a conseguire l'obiettivo di riduzione degli sprechi alimentari nell'UE del 30 % entro il 2025 e del 50 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 2014, nonché attraverso misure volte a eliminare gli inutili ostacoli legislativi al ritrattamento dei rifiuti da utilizzare come fertilizzanti organici, avrebbe un immediato effetto positivo sulla sicurezza alimentare nell'UE;

1.  condanna con la massima fermezza l'aggressione militare illegale, non provocata e ingiustificata della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina e l'invasione di quest'ultima, nonché il coinvolgimento della Bielorussia in tale aggressione; chiede che la Federazione russa ponga immediatamente fine a tutte le attività militari in Ucraina, ritiri incondizionatamente tutte le forze militari e paramilitari e le attrezzature militari dall'intero territorio dell'Ucraina riconosciuto a livello internazionale, cessi di bloccare i corridoi umanitari e rispetti pienamente l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale, al fine di ristabilire la pace e garantire così che la ricostruzione dei sistemi economici, sociali, sanitari e alimentari a supporto della vita possa essere avviata in sicurezza;

2.  esprime la sua totale solidarietà al popolo dell'Ucraina e il suo profondo dolore per la tragica perdita di vite umane e le sofferenze causate dall'aggressione russa e sottolinea che gli attacchi contro i civili e le infrastrutture civili come pure gli attacchi indiscriminati sono vietati a norma del diritto internazionale umanitario;

3.  accoglie con favore la rapida adozione di sanzioni da parte del Consiglio allo scopo di persuadere la Federazione russa a cessare gli attacchi contro l'Ucraina; insiste tuttavia, alla luce dei recenti attacchi, in particolare quelli contro zone residenziali e infrastrutture civili, sulla necessità di adottare altre sanzioni severe;

4.  chiede che la Federazione russa cessi immediatamente di bombardare ospedali, asili nido, scuole, teatri, case di riposo e altre infrastrutture civili; condanna con la massima fermezza tali azioni e sottolinea che, se non si pone fine agli attacchi indiscriminati, non è possibile ricostruire la vita normale e riprendere la produzione alimentare in tutta l'Ucraina e nelle sue zone agricole e di pesca, né può riprendere la normalità nel flusso di alimenti, prodotti e fattori di produzione essenziali per la produzione agricola, alimentare, della pesca e dell'acquacoltura attraverso le frontiere, superando in tal modo le sfide in materia di trasporti nelle esportazioni alimentari e nella produzione di materie prime;

5.  sottolinea l'importanza di ripristinare la stabilità in Ucraina, in modo che il settore agricolo ucraino possa riprendersi e la sicurezza alimentare del paese possa essere garantita; invita l'UE a compiere ogni sforzo, nei limiti del possibile, per sostenere la produzione agricola dell'Ucraina attraverso la fornitura di sementi, carburanti e fertilizzanti scarsi;

6.  chiede che si compia ogni sforzo per salvaguardare in tutti i modi possibili la prossima stagione di semina e produzione in Ucraina; sottolinea che gli aiuti umanitari sono necessari per far fronte a situazioni di pericolo imminente per la vita, come quelle che l'Ucraina si trova ora ad affrontare;

7.  ricorda che diversi porti ucraini sul Mar Nero sono stati chiusi, perturbando il commercio internazionale di prodotti alimentari, e invita la Commissione e gli Stati membri a consentire trasporti sicuri e corridoi alimentari da e verso l'Ucraina attraverso porti alternativi, nonché attraverso il trasporto ferroviario e stradale;

8.  sottolinea che i paesi situati in prossimità della zona di conflitto, quelli con economie in via di sviluppo fragili e quelli che accolgono la maggior parte dei rifugiati ucraini saranno i più colpiti dalla guerra in Ucraina; invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere tali paesi e a garantire la disponibilità di forniture alimentari sufficienti;

9.  esprime profonda preoccupazione per l'impatto che l'attuale perturbazione dei processi agricoli, della pesca e dell'acquacoltura avrà sulla sicurezza alimentare per la popolazione ucraina ed esorta la Commissione e la comunità internazionale a coordinare e a fornire a tutte le regioni e città colpite un solido programma di aiuto alimentare umanitario a lungo termine, attraverso tutte le sedi possibili, come il Comitato per la sicurezza alimentare mondiale, al fine di compensare la mancata produzione alimentare ucraina e l'interruzione della catena alimentare;

10.  chiede una risposta immediata e coordinata e l'attivazione del meccanismo unionale di protezione civile per massimizzare il sostegno all'Ucraina, in particolare in termini di assistenza umanitaria e aiuto alimentare, anche attraverso la predisposizione di corridoi umanitari dell'UE sicuri e la fornitura di cibo e alloggio alle persone in fuga dal paese; evidenzia che, benché l'assistenza umanitaria di tipo finanziario fornita dall'UE sia finora stimata a circa 500 milioni di EUR, è necessario un sostegno aggiuntivo; sottolinea, in particolare, che l'UE dovrebbe fornire assistenza umanitaria al popolo ucraino, onde garantire la sicurezza alimentare a breve termine in Ucraina, nonché a tutti i rifugiati presenti nell'UE attraverso programmi quali l'azione di coesione a favore dei rifugiati in Europa e l'assistenza alla ripresa per la coesione e i territori d'Europa, oltre a contribuire al piano di risposta rapida per l'Ucraina della FAO, aumentando la sua assistenza finanziaria; evidenzia che è necessario trovare finanziamenti aggiuntivi, dal momento che i fondi della politica di coesione svolgono un ruolo centrale nel garantire lo sviluppo armonizzato degli Stati membri dell'UE; invita l'UE a coordinarsi con le agenzie delle Nazioni Unite e tutti i partner sul campo per fornire con urgenza assistenza alimentare e di sussistenza alle persone colpite dalla guerra in Ucraina;

11.  invita la Commissione e gli Stati membri ad accrescere i loro contributi al Programma alimentare mondiale attingendo alla riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza prevista dal quadro finanziario pluriennale; rileva che la Commissione e gli Stati membri contribuiscono al Programma alimentare mondiale rispettivamente con 465 milioni di EUR e 1,47 miliardi di EUR all'anno; constata inoltre che la riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza ammonta a 1,2 miliardi di EUR, di cui il 35 % (420 milioni di EUR) può essere utilizzato per paesi terzi; sottolinea che l'importo disponibile a titolo della riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza potrebbe non essere sufficiente e che potrebbe risultare necessaria un'ulteriore flessibilità di bilancio;

12.  sottolinea che il conflitto in corso in Ucraina sta mettendo in luce le vulnerabilità del sistema alimentare globale; esorta pertanto l'UE a salvaguardare i diritti dei paesi in via di sviluppo alla sicurezza alimentare quale mezzo per conseguire la sicurezza nutrizionale, la riduzione della povertà, catene di approvvigionamento globali e mercati locali e regionali inclusivi, sostenibili ed equi, prestando particolare attenzione all'agricoltura familiare, allo scopo di garantire l'approvvigionamento di prodotti alimentari accessibili ed economici;

13.  ritiene che l'UE, insieme ad altri organismi internazionali, non debba tollerare prezzi gonfiati artificialmente e debba intervenire per prevenire comportamenti speculativi che mettono a repentaglio la sicurezza alimentare o l'accesso ai prodotti alimentari per i paesi e le popolazioni vulnerabili, monitorando i mercati che incidono sul sistema alimentare, compresi i mercati a termine, al fine di garantire la piena trasparenza e condividendo dati e informazioni affidabili sugli sviluppi del mercato alimentare globale;

14.  invita la Commissione a individuare e agevolare i mezzi per affrontare le conseguenze economiche e sociali dell'invasione russa, non da ultimo nei settori della produzione agricola, ittica e dell'acquacoltura, al fine di salvaguardare la sicurezza alimentare, adottando le misure necessarie per proteggere le imprese agricole, ittiche e dell'acquacoltura dell'UE con misure di sostegno al fine di creare certezza e maggiori garanzie per mantenere e, ove necessario, aumentare la produzione alimentare da parte degli agricoltori e dei pescatori europei;

15.  invita la Commissione e il Consiglio a collaborare con i partner dell'UE in Medio Oriente e Nord Africa per affrontare la questione della sicurezza alimentare; ritiene che l'UE debba essere pronta ad assistere tali partner nell'organizzazione di una conferenza di emergenza sulla sicurezza alimentare, guidata da loro, per affrontare le carenze di approvvigionamento alimentare a breve termine e, a medio termine, la resilienza agricola nella regione:

16.  osserva che tali attacchi, unitamente all'interruzione del commercio per motivi bellici, impediscono alle risorse essenziali, dall'energia e dai fertilizzanti alle sostanze chimiche e ai prodotti agricoli essenziali, di raggiungere l'UE; sottolinea che i cittadini, i produttori alimentari e i consumatori europei sono pertanto pronti a condividere il peso della guerra in solidarietà con l'eroico popolo ucraino;

17.  sottolinea che l'UE è il principale importatore ed esportatore di prodotti alimentari agricoli e acquatici a livello mondiale; evidenzia che, al fine di incrementare la resilienza a lungo termine dei sistemi alimentari agricoli e acquatici dell'Unione, l'UE dovrebbe adottare misure atte a ridurre la dipendenza dalle importazioni da paesi terzi di energia, beni primari, sostanze chimiche e prodotti chimici, nonché sostenere tecnologie e pratiche che dipendono in minor misura da questi fattori produttivi; sottolinea che le soluzioni a breve e medio termine per garantire la sicurezza alimentare includono la diversificazione dell'approvvigionamento da paesi terzi, e invita la Commissione a esaminare possibili fonti di approvvigionamento conformi alle norme internazionali dell'UE in materia di sostenibilità e a stipulare nuovi accordi bilaterali o a rafforzare quelli esistenti;

18.  invita la Commissione a prevedere potenziali controsanzioni russe che potrebbero colpire i settori alimentari agricolo e acquatico, come quelle imposte nel 2014, e a individuare e aprire nuovi mercati al fine di riorientare le esportazioni di prodotti alimentari;

19.  invita la Commissione e gli Stati membri a monitorare attentamente i mercati dei prodotti alimentari agricoli e acquatici, prestando particolare attenzione alle speculazioni sui prezzi, garantendo nel contempo l'integrità del mercato unico; chiede in particolare di procedere, su base mensile, ad analisi di mercato sulla situazione dei mercati agricoli, ittici e dell'acquacoltura per settore, in particolare per quanto riguarda i prezzi, le quantità e le catene di approvvigionamento; accoglie con favore il ricorso da parte della Commissione al nuovo meccanismo europeo permanente di preparazione e risposta alle crisi della sicurezza dell'approvvigionamento alimentare, che riunisce esperti, sia pubblici che privati, di tali settori; invita tuttavia la Commissione a comunicare il contenuto di tali discussioni al Parlamento affinché possa beneficiare di tutte le informazioni necessarie per gestire la crisi;

20.  ribadisce i suoi precedenti inviti a ridurre in modo significativo la dipendenza energetica, in particolare dal gas, dal petrolio e dal carbone russi, segnatamente con la diversificazione delle fonti energetiche e aumentando l'efficienza energetica e la velocità della transizione verso un'energia pulita; sottolinea che le sanzioni potrebbero avere un impatto specifico sui nuclei famigliari europei in termini di prezzi degli alimenti e costi energetici e che non ci si può aspettare che essi paghino il prezzo di questa crisi senza alcun sostegno; invita pertanto gli Stati membri a prevedere piani e sussidi per le famiglie al fine di affrontare la crisi legata al costo della vita;

21.  ricorda che il drastico aumento dei prezzi dei concimi, che ha un notevole impatto sul settore agroalimentare nel suo complesso, è anteriore all'invasione russa dell'Ucraina; sottolinea che tali prezzi continueranno ad aumentare in quanto collegati ai prezzi del gas naturale; esorta pertanto la Commissione ad avviare la revoca dei dazi antidumping sui concimi prodotti nei paesi terzi; deplora inoltre il fatto che la Commissione non abbia menzionato il caso specifico dei concimi nella sua comunicazione dell'8 marzo 2022 dal titolo "REPowerEU: azione europea comune per un'energia più sicura, più sostenibile e a prezzi più accessibili"(6);

22.  chiede che l'UE riesamini radicalmente le sue strategie volte a garantire la piena indipendenza dalle forniture russe per quanto riguarda le sue materie prime critiche e sottolinea che non può esservi alcun ritorno allo status quo; chiede che le catene di approvvigionamento siano ricostruite e che il commercio sia perseguito in modo da garantire l'indipendenza dalle forniture russe;

23.  chiede la promozione e la semplificazione dell'accesso alle misure di efficienza energetica al fine di ridurre l'onere finanziario che grava sugli agricoltori e i pescatori in termini di input energetici diretti; osserva che, sebbene vi sia un enorme potenziale di produzione di energia eolica e solare rinnovabile nelle aziende agricole, permangono notevoli ostacoli e sfide per le energie rinnovabili su piccola scala; invita la Commissione e le autorità nazionali ad affrontare i principali ostacoli individuati dagli agricoltori alla produzione di energia rinnovabile, vale a dire procedure complesse in materia di autorizzazioni e sovvenzioni, elevati costi di investimento, lunghi tempi di rimborso e accesso limitato al credito;

24.  sottolinea che una parte integrante del piano d'azione dell'UE per garantire la sicurezza alimentare dell'UE deve consistere in una strategia volta ad aumentare l'indipendenza energetica dell'UE dalle forniture russe, compreso il completo abbandono dei progetti Nord Stream e Nord Stream 2, preservando nel contempo la sicurezza energetica dell'UE;

25.  invita la Commissione a valutare la possibilità e la fattibilità di mobilitare un sostegno finanziario supplementare per i settori più colpiti e ad adottare misure urgenti, mirate e provvisorie per aiutare gli agricoltori ad attenuare gli effetti del forte aumento dei prezzi dei fertilizzanti;

26.  osserva che, al fine di ridurre la dipendenza dai fertilizzanti chimici, è opportuno fare ricorso quanto prima e nella più ampia misura possibile a fonti di nutrienti biologiche alternative e alla circolazione dei nutrienti; invita la Commissione ad affrontare gli ostacoli legislativi e pratici che si frappongono alla messa in atto di tale soluzione al fine di ridurre la dipendenza dalle importazioni di fertilizzanti, in primo luogo passando ai fertilizzanti organici e, in secondo luogo, aumentando il sostegno alla ricerca e all'innovazione a livello di UE; chiede in particolare alla Commissione di adottare le misure necessarie, anche di natura legislativa, per rafforzare l'uso di fertilizzanti organici ottenuti da fanghi di depurazione e stallatico trasformato, carbone biochar e frass al fine di sostituire i fertilizzanti chimici, in linea con la strategia "Dal produttore al consumatore";

27.  pone l'accento sull'interconnessione tra sostenibilità e maggiore circolarità in agricoltura e l'abbandono della dipendenza dai combustibili fossili, dalle importazioni di energia e dai fertilizzanti chimici a favore di alternative più verdi e rinnovabili;

28.  chiede alla Commissione di innalzare i limiti per l'applicazione di azoto da concime animale, come l'azoto recuperato dal letame, o RENURE, come alternativa ai fertilizzanti chimici, in linea con i limiti relativi ai fertilizzanti; invita la Commissione a prendere in considerazione una deroga temporanea per ridurre rapidamente il costo dei fertilizzanti e ad adoperarsi per un quadro a lungo termine al fine di migliorare la circolarità nelle aziende agricole e ridurre la dipendenza dalle risorse dei paesi terzi;

29.  invita la Commissione a concedere agli Stati membri la flessibilità necessaria per consentire temporaneamente agli agricoltori la produzione agricola nelle aree di interesse ecologico, ricorrendo, se necessario, a prodotti fitosanitari e concimi;

30.  riconosce, date le circostanze eccezionali, l'urgente necessità di introdurre misure temporanee e reversibili per aumentare la produzione dell'UE nella stagione di raccolta 2022, al fine di contribuire alla sicurezza alimentare dell'UE; invita la Commissione, a fronte della necessità di colmare l'immediata carenza di colture proteiche, ad accelerare le procedure amministrative affinché sia possibile, durante l'anno di transizione della PAC, utilizzare i terreni messi a riposo per la produzione di tali colture destinate al consumo umano o animale, senza aumentare la dipendenza dai fattori di produzione; chiede, a tale proposito, che sia data priorità alle colture proteiche; invita la Commissione a rivalutare tempestivamente la situazione e a proporre ulteriori misure adeguate, se necessario, per il 2023;

31.  ritiene opportuno valutare e sviluppare ulteriori cambiamenti nei regimi di semina per aumentare il volume della produzione locale di alimenti e mangimi durante la stagione vegetativa 2022 nell'UE, al fine di migliorare i sistemi di produzione e consentire un'evoluzione verso una maggiore autonomia a medio e lungo termine;

32.  invita la Commissione a garantire che i terreni agricoli siano utilizzati esclusivamente ai fini della produzione di alimenti e mangimi, al fine di garantire la sicurezza alimentare non solo dei cittadini dell'UE, ma anche di milioni di rifugiati nell'Unione;

33.  sottolinea che l'esistenza in tutta l'UE di un settore agricolo forte e sostenibile e di un ambiente rurale sostenibile e prospero, supportati da una solida PAC, è essenziale per far fronte alla sfida della sicurezza alimentare; sottolinea che l'agricoltura ha un valore importante per l'UE e per il suo sviluppo politico ed economico e ha un impatto enorme sulla società attraverso la produzione alimentare, l'occupazione rurale, la vitalità economica e la qualità della vita nelle zone rurali e, più in generale, lo sviluppo rurale;

34.  chiede l'attuazione immediata delle misure per contrastare le turbative del mercato di cui all'articolo 219 del regolamento sull'organizzazione comune dei mercati(7) al fine di sostenere i settori più colpiti e, parallelamente, la mobilitazione della riserva di crisi a tal fine; invita inoltre la Commissione ad essere pronta ad adottare ulteriori misure eccezionali di mercato necessarie nel quadro del regolamento, come l'attivazione dell'articolo 222;

35.  esorta la Commissione a garantire totale chiarezza agli Stati membri per quanto concerne la clausola di forza maggiore prevista nella PAC, come pure in altre normative;

36.  ritiene che, sebbene l'aumento della sicurezza alimentare sia ora una priorità ancora più urgente, i piani strategici nazionali dovrebbero essere valutati per apportare i necessari adeguamenti alle nuove circostanze, compreso il ricorso alle pertinenti flessibilità per aumentare la superficie dei terreni in produzione;

37.  invita la Commissione ad adottare tutte le misure necessarie, in particolare per quanto riguarda gli aiuti di Stato, per consentire il sostegno necessario ai settori maggiormente colpiti dalla crisi;

38.  chiede che la Commissione prenda in considerazione la modifica del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato adottato nel marzo 2020 al fine di consentire agli Stati membri di sfruttare pienamente la flessibilità prevista dalle norme in materia di aiuti di Stato per sostenere l'economia;

39.  sottolinea che le misure in materia di sviluppo rurale legate alla COVID-19 dovrebbero essere prorogate al fine di affrontare gli attuali problemi di liquidità che mettono a rischio la redditività delle attività agricole e delle piccole imprese attive nel settore della trasformazione, della commercializzazione o dello sviluppo di prodotti agricoli;

40.  ritiene che debbano essere adottate misure volte a garantire una maggiore flessibilità per le importazioni di prodotti essenziali (in particolare cereali, soia e fertilizzanti) provenienti da paesi terzi, senza compromettere gli standard dell'UE;

41.  ribadisce il suo impegno a favore della sostenibilità e della sicurezza alimentare e sottolinea che tutti gli alimenti e i mangimi importati devono rispettare le norme dell'UE in materia di sostenibilità e sicurezza alimentare, compresi i livelli massimi di residui di pesticidi e antimicrobici; denuncia tutte le proposte di sfruttare la crisi attuale per indebolire tali requisiti e impegni;

42.  chiede che, in particolare, la Commissione sostenga le organizzazioni settoriali al fine di assicurare nuovi mercati d'importazione che garantiscano l'approvvigionamento alimentare e i fattori di produzione agricoli, in particolare per il bestiame, evitando in tal modo di mettere a rischio la sicurezza alimentare in Europa;

43.  invita il Consiglio e la Commissione a sbloccare urgentemente la riserva di crisi di 479 milioni di EUR al fine di aiutare il settore agricolo a far fronte alle attuali sfide del mercato; osserva, tuttavia, che tale riserva di crisi, una volta esaurita, non può essere ricostituita con i finanziamenti a titolo della PAC; chiede pertanto che siano immediatamente sbloccati fondi supplementari pronti per essere mobilitati in caso di esaurimento della riserva di crisi;

44.  invita la Commissione, alla luce del deficit di colture proteiche, a proporre una strategia europea globale in materia di proteine al fine di aumentare la produzione europea di proteine e ridurre la dipendenza dell'UE dai paesi terzi a tale riguardo;

45.  sottolinea che, a livello di produzione, saranno necessari misure e incentivi rafforzati per potenziare la resilienza, ad esempio aumentando la circolarità e l'autosufficienza dei fattori di produzione, senza compromettere la capacità produttiva e la competitività dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura dell'UE, nonché passando all'agricoltura di precisione e sviluppando e accelerando l'accesso ai mercati delle proteine alternative, dei fertilizzanti organici, della protezione microbica delle colture e dell'agroecologia, in linea con gli obiettivi del Green Deal e consentendo, durante questo anno di transizione della PAC, di prendere in considerazione flessibilità temporanee e a breve termine con condizionalità e deroghe, e accelerando le procedure amministrative per conseguire tali flessibilità, in particolare alla luce della mancanza di investimenti, la riduzione della liquidità e l'incertezza del mercato a causa delle circostanze attuali;

46.  invita la Commissione a dar prova di flessibilità per quanto riguarda gli anticipi ai produttori; rileva la necessità di garantire i flussi di cassa degli agricoltori e, a tale proposito, invita la Commissione ad aumentare i livelli degli anticipi sui pagamenti diretti e sulle misure di sviluppo rurale connesse alla superficie e agli animali, passando dal 50 al 70 % per i pagamenti di sostegno al reddito e dal 75 all'85 % per taluni pagamenti per lo sviluppo rurale;

47.  invita gli Stati membri ad attuare misure e ad avvalersi degli strumenti disponibili per rafforzare le loro catene di approvvigionamento alimentare; insiste sul fatto che le misure adottate non devono compromettere l'integrità del mercato unico, pregiudicare le misure volte ad aumentare la resilienza della filiera alimentare in tutta l'UE o aumentare la dipendenza energetica dalle risorse russe;

48.  invita la Commissione ad applicare misure eccezionali, compresi gli aiuti all'ammasso privato, per i prodotti agricoli che si trovano ad affrontare problemi di mercato; prende atto della sua intenzione di mettere tali aiuti a disposizione del settore delle carni suine; esorta la Commissione a creare un meccanismo che consenta alle organizzazioni non governative e ad altri organismi di accedere ai prodotti provenienti dall'ammasso privato per contribuire a garantire la sicurezza alimentare in Ucraina; ritiene che tale meccanismo potrebbe essere utilizzato anche attraverso il Fondo di aiuti europei agli indigenti negli Stati membri che accolgono rifugiati, al fine di rispondere all'urgente necessità di fornire derrate alimentari supplementari; ritiene inoltre che il fondo possa garantire che le persone vulnerabili non risentano in modo sproporzionato della crisi;

49.  sottolinea che dovrebbero essere adottate misure per evitare ostacoli alla libera circolazione delle merci, in particolare per quanto riguarda la libera circolazione di prodotti fondamentali come i cereali; insiste sulla necessità di garantire il corretto funzionamento del mercato unico per quanto riguarda i prodotti agricoli e di evitare divieti di esportazione verso altri Stati membri; chiede alla Commissione di vigilare con particolare attenzione su tale aspetto e di intervenire immediatamente contro l'imposizione da parte dell'Ungheria di un divieto di esportazione dei cereali;

50.  richiama l'attenzione sulla necessità di monitorare e applicare condizioni di concorrenza leale nel mercato unico per quanto concerne gli aumenti ingiustificati dei prezzi di taluni prodotti alimentari; pone l'accento sulla necessità di intensificare il monitoraggio delle possibili situazioni in cui talune imprese possano instaurare un monopolio nel mercato unico del settore agroalimentare e acquatico e sottolinea che occorrono misure atte a contrastare senza indugio tali sviluppi;

51.  invita la Commissione a elaborare senza indugio un piano d'azione dettagliato per garantire il corretto funzionamento delle nostre catene di approvvigionamento alimentare dell'UE e garantire la sicurezza alimentare all'interno dell'UE nel lungo termine, tenendo conto degli insegnamenti tratti dall'impatto della guerra in Ucraina e da altre possibili turbative e, ove opportuno, fare tesoro dell'esperienza maturata con il piano di emergenza presentato nel novembre 2021; invita la Commissione ad affrontare le carenze evidenziate dall'eccessiva dipendenza dalle importazioni di energia, mangimi e fertilizzanti da singoli fornitori o da un numero troppo esiguo di fornitori e dalla mancanza di diversificazione delle catene di approvvigionamento;

52.  osserva che questo piano d'azione offre l'opportunità di accelerare il conseguimento degli obiettivi del Green Deal, che rafforzerà la solidità delle catene di approvvigionamento alimentare dell'UE nell'ambito di un'economia circolare verde e offrirà incentivi agli agricoltori, ai pescatori e alle parti interessate lungo la filiera alimentare affinché si orientino verso metodi e strumenti di produzione più sostenibili, efficienti e autosufficienti ricorrendo maggiormente a strumenti innovativi, tecnologie di coltivazione e processi e pratiche sostenibili, che contribuiranno a ridurre la dipendenza dell'UE dai fattori produttivi importati, anche mediante investimenti a breve termine per aumentare l'adozione di tecnologie e pratiche volte a conseguire gli obiettivi della strategia "Dal produttore al consumatore";

53.  ribadisce la necessità di rafforzare l'autonomia strategica europea nel settore alimentare, dei mangimi e dell'agricoltura nel suo complesso, conformemente agli obiettivi del Green Deal che sono concepiti per proteggere l'ambiente dell'UE e le sue aree destinate all'agricoltura, alla pesca e all'acquacoltura;

54.  sostiene che gli obiettivi definiti nella strategia "Dal produttore al consumatore" e nella strategia sulla biodiversità devono essere analizzati sulla base di una valutazione d'impatto globale della sicurezza alimentare europea e della situazione nei paesi vicini, e insiste affinché la Commissione tenga conto di tali valutazioni d'impatto; esorta la Commissione a tenere conto, in tale contesto, delle valutazioni d'impatto già pubblicate dagli istituti di ricerca riconosciuti a livello internazionale;

55.  insiste inoltre sul fatto che, come priorità assoluta, occorre compiere tutti gli sforzi necessari per garantire che non si verifichino carenze alimentari, in particolare nelle regioni vulnerabili, al fine di evitare una diffusa instabilità geopolitica, e ritiene che contribuire alla sicurezza alimentare globale in questo momento sia un dovere morale e non debba considerarsi una minaccia per le finalità e gli obiettivi a lungo termine della strategia "Dal produttore al consumatore" e del più ampio Green Deal nelle azioni immediate volte ad aumentare la resilienza e a consolidare l'autosufficienza in relazione ai fattori di produzione; sottolinea che le misure volte ad aumentare l'efficienza dell'uso dei fattori di produzione e la disponibilità di alternative e pratiche più sostenibili e di misure volte ad affrontare lo spreco alimentare, come stabilito nella strategia "Dal produttore al consumatore" e nel Green Deal, riducendo in tal modo la dipendenza da fattori di produzione quali i prodotti fitosanitari nocivi e i fertilizzanti chimici, sono gli elementi costitutivi per garantire un settore dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura e una filiera agroalimentare dell'UE solidi nel medio e lungo periodo;

56.  ricorda, inoltre, che le proposte legislative derivanti dagli obiettivi e dai traguardi della strategia "Dal produttore al consumatore" devono prima essere sottoposte a valutazioni d'impatto esaustive, tenendo conto nel contempo delle potenziali conseguenze dell'invasione russa dell'Ucraina per la sicurezza alimentare europea e globale, e che la responsabilità dei colegislatori nell'attuare le tabelle di marcia che portano agli obiettivi "Dal produttore al consumatore" sarà quella di stabilire le condizioni per evitare un calo dei livelli di produzione agricola, della pesca o dell'acquacoltura in Europa o la rilocalizzazione delle emissioni; sottolinea che, alla luce della guerra in corso in Ucraina e dell'ulteriore pressione sulle catene alimentari dell'UE nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura, è aumentata l'urgenza di studiare tutti questi impatti e occorre valutare attentamente i potenziali impatti sulla sicurezza alimentare e commissionare altresì uno studio completo sulla dipendenza del sistema alimentare dell'UE dai fattori di produzione e dalle loro fonti;

57.  ritiene che, alla luce delle attuali condizioni di mercato, non sia possibile realizzare l'ambizione di ridurre del 10 % le superfici di produzione;

58.  riconosce che le turbative dei flussi commerciali esistenti prima dell'invasione dimostrano che l'UE deve valutare con urgenza come sviluppare un sistema agricolo e della pesca più autonomo che produca alimenti e mangimi nel lungo periodo, riducendo la dipendenza dell'UE dalle importazioni e aumentando la produzione interna; sottolinea che ciò è particolarmente pressante per i prodotti maggiormente a rischio di esaurimento a seguito della sospensione delle esportazioni ucraine, come nel caso di cereali, semi oleosi, colture proteiche e fertilizzanti;

59.  esprime forte preoccupazione per il forte aumento dei costi operativi sostenuti dal settore della pesca; ricorda che numerosi pescherecci in tutta l'UE sono attualmente ormeggiati, in quanto i prezzi di prima vendita del pesce non coprono l'aumento dei costi di produzione;

60.  ritiene che il settore europeo della pesca rivesta un'importanza cruciale per la sicurezza alimentare europea e si rammarica che la situazione si sia notevolmente deteriorata durante questa crisi a causa del rapido aumento dei prezzi globali dei principali prodotti di base per il settore e, in particolare, della volatilità dei prezzi dei carburanti, che hanno reso le operazioni di pesca non più economicamente sostenibili; ritiene che la situazione richieda un'assistenza urgente, compresi aiuti diretti; sottolinea che tale assistenza deve garantire la continuità delle operazioni delle flotte pescherecce dell'UE e, per estensione, il proseguimento delle operazioni lungo la catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura; invita la Commissione e gli Stati membri a riconoscere le difficoltà incontrate dal settore della pesca e ad affrontarle adeguatamente nelle prossime azioni; osserva che, per far fronte all'aumento dei prezzi del carburante nel lungo periodo, è importante stimolare lo sviluppo e l'utilizzo di innovazioni efficienti sotto il profilo energetico;

61.  invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che il nuovo Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura sia operativo quanto prima e chiede alla Commissione di presentare con urgenza una proposta che consenta di attivare gli aiuti di emergenza a titolo del fondo anche in tempi di crisi, come la guerra in Ucraina; sollecita la mobilitazione di tutti i fondi rimanenti a titolo del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca ed esorta vivamente la Commissione e gli Stati membri ad accelerare l'attuazione della riserva di adeguamento alla Brexit al fine di garantire che gli aiuti raggiungano più rapidamente le zone interessate dalla Brexit;

62.  esorta la Commissione a proporre misure di emergenza per sostenere la pesca, l'acquacoltura e l'intera catena del valore (trasformazione, commercio al dettaglio, ecc.) nell'UE; chiede, in tale contesto, che le misure di emergenza includano: compensazione agli operatori per il mancato guadagno e i costi aggiuntivi, sostegno per la cessazione temporanea delle attività di pesca e sostegno alle organizzazioni di produttori e all'intera catena del valore dei prodotti ittici per lo stoccaggio temporaneo dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura a titolo del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, aumento della flessibilità annuale dei contingenti dal 10 % al 25 %, aumento del massimale degli aiuti di Stato fino a 500 000 EUR per peschereccio nell'ambito del quadro de minimis e inclusione della pesca e dell'acquacoltura nel quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato; invita la Commissione e gli Stati membri a porre in essere tutti gli strumenti disponibili della politica comune della pesca per stabilizzare i mercati;

63.  osserva la necessità di prendere in considerazione misure lungo l'intera filiera alimentare per garantire che tutte le parti interessate svolgano un ruolo nel rafforzamento della resilienza dei settori agroalimentare e acquatico e che tali misure contribuiscano agli scopi e agli obiettivi della transizione dell'UE verso la neutralità climatica entro il 2050; ritiene che, in linea con la rapida attuazione della direttiva sulle pratiche commerciali sleali(8), occorra prestare particolare attenzione alla redditività dell'agricoltura e al ruolo significativo dei dettaglianti nel determinare un equo rendimento per i produttori, in particolare alla luce delle pressioni derivanti dall'aumento del costo dei fattori di produzione, ma in egual misura, alla loro responsabilità di garantire che i prodotti alimentari rimangano accessibili, anche economicamente, ai consumatori;

64.  invita la Commissione ad adoperarsi per garantire che le disposizioni in materia di aiuti di Stato per l'agricoltura, la pesca e l'acquacoltura, comprese disposizioni de minimis, consentano agli Stati membri di fornire un sostegno rapido e flessibile agli operatori al fine di compensare i maggiori costi connessi alla guerra in Ucraina; sottolinea, a tale proposito, che gli Stati membri, nell'ambito del loro quadro nazionale, dovrebbero anche prendere in considerazione la possibilità di fornire assistenza, tra l'altro, riducendo i contributi di sicurezza sociale, sospendendo o riducendo determinate imposte e prorogando i prestiti per la COVID-19; invita la Commissione a garantire che gli aiuti di Stato non comportino distorsioni della concorrenza e che sia garantita la parità di condizioni tra gli Stati membri;

65.  chiede un'azione rafforzata a livello internazionale per garantire che il processo decisionale politico sia incentrato sulla sicurezza alimentare, al fine di evitare la scarsità e garantire la sicurezza nutrizionale nei paesi più vulnerabili, dando priorità agli usi alimentari dei prodotti agricoli e prevenendo gli ostacoli al commercio internazionale di prodotti alimentari;

66.  invita la Commissione e gli Stati membri a proporre tempestivamente un incontro del comitato della FAO per la sicurezza alimentare mondiale, che dovrebbe essere il forum di coordinamento privilegiato in materia, dal momento che garantisce la rappresentanza inclusiva di tutti i paesi; invita la Commissione e gli Stati membri a partecipare a tale forum per assicurare il coordinamento internazionale, in particolare per quanto riguarda le scorte, i biocarburanti e l'assistenza finanziaria ai paesi importatori;

67.  ritiene che potrebbero essere necessari anche cambiamenti significativi nei modelli di mercato e di esportazione, nonché una seria pianificazione di emergenza, quali l'autonomia nella produzione di mangimi dell'UE, sbocchi alternativi per le esportazioni, una maggiore capacità reattiva, scorte strategiche di alimenti di base, mangimi e altri prodotti alimentari, l'autonomia in materia di fertilizzanti e prodotti di sostituzione e informazioni chiare sui modelli globali di trasporto dei prodotti agricoli;

68.  chiede di accelerare e rafforzare le azioni volte a ridurre gli sprechi alimentari al fine di massimizzare la disponibilità di alimenti e l'uso delle risorse nell'UE per migliorare l'autonomia alimentare; sottolinea la necessità di evitare la perdita di alimenti durante lo stoccaggio e in tutte le fasi della catena di approvvigionamento, facilitare la donazione di alimenti attraverso l'attuazione coerente di una legge in materia di responsabilità, incoraggiare il recupero degli sprechi alimentari e sviluppare opzioni alternative per i dettaglianti, tra cui prezzi promozionali scontati e la collaborazione con progetti delle comunità locali volti a contrastare la povertà e l'insicurezza alimentare a livello locale; invita gli Stati membri a mettere a punto e attuare programmi per la prevenzione degli sprechi alimentari e a esaminare la possibilità di legiferare sulle pratiche che creano sprechi alimentari, in aggiunta a quelle già coperte dalla direttiva in materia di pratiche commerciali sleali; chiede che le iniziative sulle norme di commercializzazione diano priorità alla riduzione degli sprechi alimentari; chiede un migliore monitoraggio degli sprechi alimentari a tutti i livelli nell'UE; ricorda che le filiere alimentari corte riducono il rischio di generare sprechi alimentari;

69.  sottolinea l'importanza di affrontare a breve termine il problema degli sprechi alimentari in tutte le fasi della filiera al fine di ridurre la pressione sull'approvvigionamento alimentare in Europa attraverso misure volte a conseguire l'obiettivo di riduzione degli sprechi alimentari dell'UE del 30 % entro il 2025 e del 50 % entro il 2030 rispetto allo scenario di riferimento del 2014(9);

70.  invita tutti gli Stati membri ad attuare programmi di prevenzione degli sprechi alimentari, sottolineando l'urgenza di ridurre gli sprechi alimentari ed evidenziando che va posto l'accento sulla prevenzione degli sprechi e delle perdite alimentari, poiché scongiurare le perdite in caso di carenze nell'approvvigionamento alimentare può contribuire a consolidare la sicurezza alimentare;

71.  chiede misure volte a contrastare la povertà causata dal rapido aumento dei prezzi dell'energia e dall'impatto del conflitto sui prezzi dei prodotti alimentari e ritiene che le misure sociali debbano far parte delle azioni necessarie;

72.  incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) Testi approvati, P9_TA(2022)0052.
(2) Commissione europea (DG AGRI), Agri-Food Trade Statistical Factsheet: European Union - Russia, 2021.
(3) Indice dei prezzi Eurostat per i mezzi di produzione agricoli (T3 2020-T3 2021).
(4) Fertilizers Europe, "Policy Priorities – Industry competitiveness – Energy cost" (Priorità politiche – Competitività dell'industria – Costo dell'energia), Fertilizers Europe (data della consultazione: 16 marzo 2022).
(5) Eurostat, strumento di monitoraggio dei prezzi dei prodotti alimentari, 2022.
(6) COM(2022)0108.
(7) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(8) GU L 111 del 25.4.2019, pag. 59.
(9) Testi approvati, P9_TA(2021)0425.


QFP 2021-2027: lotta contro le strutture oligarchiche, protezione dei fondi dell'Unione contro la frode e conflitti di interessi
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Risoluzione del Parlamento europeo del 24 marzo 2022 sul QFP 2021-2027: lotta contro le strutture oligarchiche, protezione dei fondi dell'Unione contro la frode e conflitti di interessi (2020/2126(INI))
P9_TA(2022)0100A9-0039/2022

Il Parlamento europeo,

–  visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027(1) ("regolamento QFP"),

–  visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza(2) ("regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza"),

–  visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione(3) ("regolamento finanziario"),

–  visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione(4) ("regolamento relativo alla condizionalità"),

–  vista la direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale(5) ("direttiva PIF"),

–  visto il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO")(6) ("regolamento EPPO"),

–  vista la relazione della Commissione, del 20 settembre 2021, dal titolo "Trentaduesima relazione annuale sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea e sulla lotta contro la frode" (COM(2021)0578),

–  vista la relazione della Commissione sullo Stato di diritto 2021 – La situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea, del 20 luglio 2021 (COM(2021)0700),

–  vista la comunicazione della Commissione, del 7 aprile 2021, dal titolo "Orientamenti sulla prevenzione e sulla gestione dei conflitti d'interessi a norma del regolamento finanziario" ("orientamenti sui conflitti d'interessi") C(2021)2119),

–  vista la relazione speciale n. 06/2019 della Corte dei conti europea, del 16 maggio 2019, dal titolo "Lotta alle frodi nella spesa UE per la coesione: le autorità di gestione devono potenziare le attività di individuazione, risposta e coordinamento",

–  visto il rapporto annuale 2020 dell'Ufficio europeo per la lotta alla frode (OLAF),

–  visto l'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia per l'introduzione di nuove risorse proprie(7),

–  vista la sua risoluzione del 17 dicembre 2020 sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027, l'accordo interistituzionale, lo strumento dell'Unione europea per la ripresa e il regolamento sullo Stato di diritto(8),

–  visto il parere il parere dell'avvocato generale del 2 dicembre 2021 nella causa C-156/21, Ungheria / Parlamento e Consiglio, e nella causa C-157/21, Polonia / Parlamento e Consiglio(9),

–  viste le sue risoluzioni del 13 dicembre 2018 sul conflitto di interessi e la protezione del bilancio dell'UE in Repubblica ceca(10), del 19 giugno 2020 sulla riapertura dell'indagine a carico del Primo ministro della Repubblica ceca sull'uso improprio di fondi UE e potenziali conflitti d'interessi(11), e del 10 giugno 2021 sul conflitto di interessi del primo ministro della Repubblica ceca(12),

–  viste le sue risoluzioni dell'8 ottobre 2020 sullo Stato di diritto e i diritti fondamentali in Bulgaria(13), del 29 aprile 2021 sull'assassinio di Daphne Caruana Galizia e lo Stato di diritto a Malta(14), dell'8 luglio 2021 sulle violazioni del diritto dell'UE e dei diritti dei cittadini LGBTIQ in Ungheria a seguito delle modifiche giuridiche adottate dal parlamento ungherese(15) e del 21 ottobre 2021 sulla crisi dello Stato di diritto in Polonia e il primato del diritto dell'UE(16),

–  vista la sua risoluzione del 25 marzo 2021 sull'applicazione del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092, il meccanismo di condizionalità dello Stato di diritto(17),

–  vista la sua risoluzione del 10 giugno 2021 sulla situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea e l'applicazione del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 relativo al regime di condizionalità(18),

–  vista la sua risoluzione del 21 ottobre 2021 sui Pandora papers: implicazioni per gli sforzi volti a contrastare il riciclaggio di denaro e l'evasione e l'elusione fiscale(19),

–  viste le sue precedenti decisioni e risoluzioni sulla concessione del discarico alla Commissione per gli esercizi 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019,

–  visto lo studio del 20 maggio 2021 richiesto dalla sua commissione per il controllo dei bilanci dal titolo "The Largest 50 beneficiaries in each EU Member State of CAP and Cohesion Funds" (I primi 50 beneficiari, in ogni Stato membro dell'UE, dei fondi della PAC e dei fondi di coesione),

–  visto l'articolo 54 del suo regolamento,

–  visto il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,

–  vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A9-0039/2022),

A.  considerando che le autorità di bilancio hanno adottato il pacchetto relativo al QFP 2021-2027 che, unitamente allo strumento per la ripresa NextGeneration EU, ammonta complessivamente a un importo senza precedenti pari a 1 800 miliardi di EUR di finanziamenti a sostegno della ripresa dalla pandemia di COVID-19 e delle priorità a lungo termine dell'UE in diversi settori strategici;

B.  considerando che l'esecuzione di questi fondi deve rispettare in maniera rigorosa i principi di sana gestione finanziaria ed è soggetta, di diritto, a un controllo completo e illimitato a livello dell'UE, anche da parte del Parlamento; che, tuttavia, la capacità di fatto delle istituzioni dell'UE di controllare i fondi dell'Unione è purtroppo piuttosto limitata senza una cooperazione efficace e significativa delle autorità nazionali;

C.  considerando che la tutela degli interessi finanziari dell'Unione è un elemento fondamentale dell'agenda politica dell'UE per consolidare la trasparenza, la responsabilità democratica e la capacità di rispondere alle esigenze dei cittadini, rafforzare la fiducia dell'opinione pubblica nonché garantire un utilizzo corretto del denaro dei contribuenti; che l'attuazione del pacchetto di bilancio relativo al QFP 2021-2027 deve essere in linea con i principi generali sanciti dai trattati, in particolare i valori europei sanciti dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea e dal regolamento sulla condizionalità, e con il principio di sana gestione finanziaria sancito dall'articolo 310 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dal regolamento finanziario; che esiste una correlazione tra, da un lato, il rispetto di tali valori e principi e, dall'altro, l'efficiente esecuzione del bilancio dell'UE;

D.  considerando che diversi mezzi di informazione in tutta Europa portano periodicamente all'attenzione dei lettori relazioni sugli scandali in materia di frode, conflitto di interessi, corruzione e altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE e coinvolgono rappresentanti politici di alto livello negli Stati membri dell'Unione, nonché casi di frode e criminalità doganale, di natura transfrontaliera o digitale, che assumono talvolta l'assetto di organizzazioni criminali o beneficiano del loro sostegno; che tali scandali pregiudicano la fiducia dei cittadini europei nell'UE e nelle sue istituzioni;

E.  considerando che i Pandora papers pubblicati il 3 ottobre 2021 dal Consorzio internazionale dei giornalisti d'inchiesta rappresentano la più recente grande fuga di dati che ha messo a nudo oltre 330 politici e funzionari pubblici di quasi 100 paesi, compresi 35 capi di Stato e di governo attualmente in carica o cessati dalla carica, coinvolti nel segreto societario come pure nell'evasione e nell'elusione fiscali offshore; che tale scandalo va a sommarsi ad altri analoghi, ma che finora non è stato adottato alcun provvedimento efficace;

F.  considerando che, nel suo rapporto annuale 2020, l'OLAF ha identificato tra le principali tendenze dell'attività fraudolenta casi di conflitto di interesse e collusione tra beneficiari e contraenti, in particolare nel settore degli appalti pubblici; che i casi dell'OLAF riguardano spesso frode o corruzione nelle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici transfrontalieri che coinvolgono fondi dell'UE;

G.  considerando che il Parlamento ha approvato numerose risoluzioni in cui ha invitato la Commissione ad agire rapidamente e a porre rimedio all'allarmante abuso dei fondi dell'UE da parte di soggetti facoltosi, élite e grandi conglomerati di spicco sul piano politico;

Strutture oligarchiche

1.  osserva che nella società odierna per "oligarchia" si intende qualsiasi classe o gruppo coeso di piccole dimensioni che sia in grado di prendere decisioni o di comandare altri soggetti in contesti politici o non politici ovvero di governare una comunità politica nel proprio interesse, senza il rispetto dello Stato di diritto e di altre regole democratiche e talvolta in violazione dei rispettivi principi fondamentali; osserva che in un'oligarchia le élite politiche deviano i fondi pubblici dei bilanci nazionali o dell'UE per soddisfare il loro interesse privato e fanno spesso affidamento su imprenditori che agiscono per loro conto in una struttura in cui i reali beneficiari e i titolari effettivi non sono solitamente visibili; osserva che l'estrema concentrazione delle élite politiche e finanziarie può determinare un'appropriazione dello Stato;

2.  aggiunge che, nell'attuale contesto politico dell'UE, il termine "oligarchia" viene utilizzato per mettere in evidenza l'influenza di soggetti facoltosi e potenti nella politica e nei governi, oltre a quella di attori del mondo economico, finanziario ed industriale, che possono esercitare un'influenza tipicamente impiegata per avvantaggiare i pochi a scapito dei molti; evidenzia che i membri dei governi nazionali e altri titolari di cariche politiche fanno parte dell'oligarchia in alcuni Stati membri e hanno cercato attivamente di utilizzare i fondi dell'UE per ottenere vantaggi finanziari;

3.  osserva con particolare preoccupazione che negli ultimi anni la presenza di tali gruppi oligarchici, che non si astengono dal ricorrere a strumenti governativi o pratiche criminali ovvero dal sostenere gruppi criminali, ha raggiunto un livello senza precedenti; rileva con estrema preoccupazione che le reti di oligarchi aventi legami politici possono appropriarsi dei mercati nazionali dei mezzi di informazione e interferire con il funzionamento delle sfere pubbliche democratiche;

4.  manifesta preoccupazione per il fatto che i sistemi oligarchici siano spesso connessi a una corruzione diffusa, a un controllo rigoroso sui mezzi di informazione e a un sistema giudiziario che non è indipendente dagli oligarchi stessi; sottolinea che i gruppi oligarchici per autotutelarsi cercano di ottenere il controllo sui mezzi di informazione e sul potere giudiziario al fine di evitare l'esposizione sui media delle eventuali attività criminali e di sottrarsi all'azione penale;

5.  ricorda che il Parlamento ritiene che la corruzione non solo leda gravemente gli interessi finanziari dell'Unione, ma rappresenti anche una minaccia per la democrazia, i diritti fondamentali e lo Stato di diritto; esprime preoccupazione per l'impatto negativo della corruzione sulla fiducia dei cittadini nelle istituzioni;

6.  ritiene che politiche e organismi di lotta alla corruzione forti ed efficaci, sistemi di controllo, un sistema giudiziario indipendente, la garanzia dell'efficace funzionamento dello Stato di diritto, la promozione della concorrenza, il potenziamento della trasparenza e l'attuazione funzionale delle norme in materia di appalti pubblici nonché il libero accesso ai mercati siano aspetti fondamentali per evitare che gli oligarchi assumano il controllo dell'economia e dei mercati finanziari, circostanza che comporterebbe un loro ulteriore autorafforzamento; insiste affinché l'UE promuova la trasparenza nella spesa dei fondi nazionali e dell'UE procedendo a una raccolta di dati più efficiente e rafforzando le norme in materia, in particolare per quanto concerne i beneficiari finali e i titolari effettivi, e affinché monitori attentamente e garantisca la corretta attuazione di tali norme; invita la Commissione, in tale contesto, a intensificare gli sforzi e a rafforzare la sua cooperazione in tal senso con gli Stati membri;

Frode e conflitti di interessi nell'attuale quadro giuridico

7.  ricorda che, al fine di potenziare la lotta contro la frode mediante il diritto penale, i colegislatori dell'UE hanno concordato nella direttiva PIF(20) una definizione di frode (e altri reati, quali appropriazione indebita intenzionale, corruzione e riciclaggio di denaro) che lede gli interessi finanziari dell'Unione;

8.  evidenzia che una nuova definizione di conflitto di interessi, che impedisce a qualsiasi persona coinvolta nell'esecuzione del bilancio, comprese le autorità nazionali a qualsiasi livello, di intraprendere azioni da cui possa derivare un conflitto tra i propri interessi e quelli dell'Unione, è stata introdotta all'articolo 61 del regolamento finanziario, è stata esplicitamente estesa all'esecuzione dei fondi dell'UE in regime di gestione concorrente ed è stata ampliata per includere "qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto", coprendo in tal modo una gamma molto più ampia di casi;

9.  si compiace per la pubblicazione degli orientamenti della Commissione sui conflitti di interesse, che mirano a sensibilizzare e a promuovere un'interpretazione e un'applicazione uniformi delle norme sulla prevenzione dei conflitti d'interessi tra gli Stati membri; deplora che i casi di conflitti d'interessi che riguardano personalità politiche di rilievo continuino a persistere in alcuni Stati membri; incoraggia la Commissione a rafforzare ulteriormente le disposizioni sui conflitti di interessi di cui all'articolo 61 del regolamento finanziario nell'ambito della sua prossima revisione, in particolare per quanto riguarda la preparazione del bilancio, al fine di consentire un'identificazione più precisa delle categorie di funzionari pubblici in grado di influenzare i flussi finanziari provenienti dal bilancio dell'UE e di prevenire il verificarsi di tali conflitti;

10.  chiede tuttavia alla Commissione di modificare l'articolo 167, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario per includere una definizione più esplicita di "interessi professionali confliggenti", al fine di garantire un'interpretazione uniforme in tutti gli Stati membri e consentire alle istituzioni dell'UE di adottare misure adeguate nel caso di offerenti che abbiano interessi finanziari in contratti di servizio legati alle politiche;

11.  constata che, oltre al regolamento finanziario, le direttive sugli appalti pubblici contengono definizioni simili di "conflitto di interessi" e che i riferimenti all'obbligo di evitare i conflitti di interessi si trovano anche nella legislazione settoriale;

12.  sottolinea che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, "la confusione d'interessi costituisce di per sé e obiettivamente una grave disfunzione, senza che sia necessario tener conto, per definirla, delle intenzioni degli interessati e della loro buona o cattiva fede"(21);

13.  osserva che i conflitti di interessi non si verificano solo in relazione alla corruzione, alla frode e alla condotta criminosa, dal momento che possono riguardare attività di lobbying e il fenomeno delle porte girevoli; evidenzia ciononostante che l'individuazione e la divulgazione dei conflitti di interessi sono aspetti fondamentali per individuare i possibili rischi di abuso, parzialità, frode e corruzione nella gestione dei fondi, nonché per prevenire danni alla reputazione, diffidenza e sfiducia tra i cittadini europei, elementi che contribuiscono alla sensazione di una mancanza di trasparenza;

14.  ribadisce che i cittadini di ogni Stato membro devono poter confidare nell'integrità dell'esecuzione del bilancio dei fondi UE in tutti gli Stati membri e che è pertanto necessario che gli standard di protezione da conflitti di interesse e frodi non siano dissimili;

15.  ribadisce tuttavia che anche il migliore quadro giuridico non può compensare un insufficiente meccanismo di attuazione; chiede pertanto il miglioramento delle capacità nonché la messa in atto di efficaci sistemi di gestione e controllo negli organismi dell'UE e negli Stati membri quale condizione essenziale per il monitoraggio e le indagini riguardanti i casi di conflitto di interessi e per la garanzia e la salvaguardia dell'impiego legittimo e regolare dei fondi dell'UE;

16.  ribadisce che negli ultimi anni la presenza di strutture oligarchiche ha raggiunto un livello senza precedenti nell'UE e che per due Stati membri si applicano attualmente le procedure di cui all'articolo 7 TUE e al regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto, il che denota carenze strutturali in materia di Stato di diritto e una corruzione diffusa; ritiene, in tale contesto, che sia necessario un dibattito più ampio sul futuro della gestione concorrente, poiché non tutte le autorità nazionali possono ancora essere considerate partner affidabili nella sana gestione finanziaria dei fondi dell'UE;

Principali sfide in materia di coesione e agricoltura

17.  sottolinea che, per quanto concerne la politica di coesione (lo strumento dell'UE per il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale che rappresenta gran parte del bilancio dell'Unione), le tipologie di irregolarità fraudolente rilevate più frequentemente tra i progetti finanziati con i fondi strutturali e di investimento europei durante il periodo di programmazione 2014-2020 riguardano l'applicazione di prezzi eccessivi, documenti giustificativi errati, mancanti, falsi o falsificati, la violazione di disposizioni contrattuali, procedure di appalto pubblico con un unico offerente, l'inammissibilità e la violazione delle norme relative agli appalti pubblici nonché violazioni in relazione all'etica e all'integrità, compresi conflitti di interesse e corruzione;

18.  osserva che esistono prassi comuni consolidate che segnalano il potenziale uso improprio dei fondi della politica agricola comune (PAC), come la falsificazione di documenti e la creazione di condizioni artificiose, ad esempio il frazionamento delle aziende agricole per evitare il massimale dei pagamenti agricoli dell'UE e la presentazione di domande di aiuto attraverso diverse imprese collegate, o a seguito dell'attuazione incompleta delle azioni;

19.  sottolinea che in vari paesi i conflitti di interessi e il fenomeno delle porte girevoli costituiscono seri problemi; evidenzia che, per quanto riguarda le misure di mercato, sono stati registrati diversi casi di conflitto di interessi di elevato valore finanziario, unitamente ad altre violazioni correlate alla promozione, e che l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) sta indagando al riguardo;

20.  sottolinea che, stando a uno studio sull'attuazione dei fondi della PAC(22), l'erogazione dei fondi agricoli dell'UE costituisce una questione estremamente problematica in almeno cinque Stati membri(23) e vi è una chiara disparità tra gli stanziamenti dei fondi tra grandi e piccoli agricoltori, con vantaggi sistemici per le grandi aziende agricole, i cui beneficiari hanno stretti legami con i partiti politici al potere o sono membri di tali partiti nei rispettivi paesi; esorta la Commissione e gli Stati membri a intensificare immediatamente le misure di contrasto all'accaparramento di terre, agli appalti irregolari e ad altre procedure di assegnazione e di utilizzo improprio del bilancio dell'UE, specialmente laddove siano coinvolti governi e autorità nazionali;

21.  prende atto con grande preoccupazione delle relazioni sull'abuso strutturale della linea di bilancio del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), verificatosi in vari Stati membri, per la costruzione di ville private destinate ai responsabili delle decisioni politiche e dissimulate sotto forma di alberghi; invita la Commissione ad adottare misure risolute per prevenire in futuro l'abuso strutturale di tale linea di bilancio, anche, se necessario, modificando le condizioni di pagamento dei fondi del FEASR;

22.  rileva che in Ungheria, secondo diversi esposti, indagini e articoli investigativi, Viktor Orbán ha accentrato e ridistribuito la ricchezza alla sua cerchia ristretta attraverso le sovvenzioni all'agricoltura; sottolinea che nel periodo 2015-2019, tra tutti gli Stati membri, l'Ungheria ha visto concludersi il più alto numero di indagini dell'OLAF con una raccomandazione finanziaria;

23.  deplora la distribuzione asimmetrica dei fondi dell'UE, in particolare dei finanziamenti a titolo della PAC, dove nel 2020 lo 0,5 % di tutti i beneficiari ha ricevuto oltre 100 000 EUR, ossia il 16,6 % della dotazione totale per i pagamenti diretti, mentre il 75 % dei beneficiari ha ricevuto meno di 5 000 EUR, importo che rappresenta il 15 % della dotazione totale per i pagamenti diretti(24);

24.  evidenzia che, sebbene l'UE richieda un determinato livello di trasparenza, l'attuazione di misure di trasparenza è spesso ostacolata, il che significa che l'accesso pubblico ai dati concernenti l'assegnazione delle sovvenzioni rappresenta una questione estremamente problematica nell'UE;

25.  sottolinea che negli ultimi anni la gestione dei fondi dell'UE in Cechia è stata sollevata quale potenziale preoccupazione; ricorda che nel periodo 2016-2018 circa il 75 % dei fondi agricoli in Cechia è stato assegnato alle grandi aziende agricole costituite in società; esprime preoccupazione per l'audit della Commissione, che ha confermato che Andrej Babiš, in qualità di primo ministro, ha esercitato un'influenza sull'assegnazione delle sovvenzioni dell'UE al gruppo Agrofert, un conglomerato agro-chimico da lui stesso fondato; sottolinea che il primo ministro Babiš è il titolare effettivo del gruppo Agrofert e che pertanto il conflitto di interessi è palese;

26.  deplora vivamente che la situazione attuale, in cui una persona può ricevere importi illimitati dai fondi in regime di gestione concorrente, incentivi la creazione di strutture oligarchiche, il nepotismo e la corruzione in alcuni Stati membri; ribadisce la sua opinione secondo cui fissando un massimale all'importo totale che una persona può ricevere dai fondi dell'UE in regime di gestione concorrente si limiterebbe la forza delle strutture oligarchiche;

27.  invita la Commissione a includere nella sua proposta di revisione del regolamento finanziario una modifica dell'articolo 63, paragrafo 8, aggiungendo che la Commissione deve provvedere a che i pagamenti provenienti dal bilancio dell'Unione a favore di un unico beneficiario o titolare effettivo in un determinato esercizio non superino i limiti previsti dalle norme settoriali applicabili e, in ogni caso, non superino un totale annuo aggregato per persona fisica; chiede alla Commissione di includere proposte specifiche per questo importo totale annuo aggregato per persona fisica; è del parere che, relativamente alla PAC, gli importi totali annui per persona fisica pari a 500 000 EUR per i pagamenti del primo pilastro e a 1 000 000 EUR per i pagamenti del secondo pilastro siano adeguati;

28.  rileva che, secondo l'allegato I delle relazioni annuali sulla protezione degli interessi finanziari dell'Unione europea (relazioni PIF) per il 2018 e il 2019, la Romania è stata in grado, attraverso indagini antifrode attive, di scoprire e segnalare il numero di gran lunga più alto di irregolarità fraudolente registrate tra gli Stati membri dell'UE per i rispettivi anni;

29.  ricorda che il 2020 è stato un anno contrassegnato da condizioni senza precedenti a causa dell'epidemia di COVID-19; nota che, in termini di tutela degli interessi finanziari, la pandemia ha generato nuovi rischi sul piano sia delle entrate sia delle spese;

30.  sottolinea che tali rischi non erano presenti solo nel 2020 ma si protrarranno per diversi anni; invita gli Stati membri e la Commissione a intensificare gli sforzi e la cooperazione in tale settore;

Altri settori che destano preoccupazione

31.  osserva con grande preoccupazione che, secondo il quadro di valutazione del mercato unico, la percentuale di appalti aggiudicati con un solo offerente ammontava a circa il 50 % in Cechia e Polonia nel 2018 e 2019, il 40 % in Ungheria e Grecia nel 2019 e il 38 % in Portogallo; esprime pari preoccupazione per la percentuale di procedure di appalto negoziate con un'impresa senza alcun bando di gara, pari al 40 % a Cipro nel 2016 con un leggero miglioramento al 25 % nel 2018 e 2019 e al 29 % per la Bulgaria nel 2019; è preoccupato per il fatto che la percentuale di appalti aggiudicati dopo una gara d'appalto la cui denominazione e le cui condizioni non erano chiare nel 2019 fosse del 65 % nel Regno Unito, del 59 % in Lituania, del 44 % in Romania e del 41 % in Portogallo;

32.  sottolinea il crescente coinvolgimento della criminalità organizzata, anche di stampo mafioso, in attività e settori transfrontalieri lesivi degli interessi finanziari dell'UE; deplora che molti Stati membri non dispongano di leggi specifiche per combattere la criminalità organizzata di stampo mafioso e invita la Commissione ad affrontare tali differenze tra gli Stati membri e a considerare nuove misure di armonizzazione;

33.  sottolinea che tali cifre dimostrano che in diversi Stati membri continuano a esistere gravi carenze negli appalti pubblici; è preoccupato per il fatto che l'inadeguatezza delle offerte possa favorire strutture opache e il nepotismo nell'assegnazione degli appalti;

34.  ribadisce la sua preoccupazione per il fatto che gli audit dei sistemi di prevenzione della Commissione abbiano riscontrato gravi carenze dell'autorità ungherese responsabile del controllo sugli appalti pubblici, che hanno avuto come conseguenza il fatto che l'Ungheria dovesse pagare una rettifica finanziaria forfettaria del 10 % su tutti i contratti per fondi UE aggiudicati nel periodo 2014-2020(25), per un importo di circa 1,2 miliardi di EUR, che si aggiunge a 1,5 miliardi di EUR di rettifiche finanziarie imposte nel periodo 2007-2013; sottolinea che ciò riflette gravi carenze sistemiche nel funzionamento degli appalti pubblici in Ungheria;

35.  ribadisce la sua preoccupazione per le indagini dell'OLAF e gli audit della Commissione che hanno messo a nudo gravi carenze nel registro catastale slovacco a seguito di segnalazioni relative all'accaparramento dei terreni e alle frodi; sottolinea che le autorità slovacche controllano se un richiedente dispone legalmente del terreno per il quale presenta una domanda solo in caso di duplici domande; è del parere che tali controlli debbano aver luogo in formato digitale e automatizzato in tutti gli Stati membri e per tutte le domande di pagamento per scoraggiare l'accaparramento dei terreni da parte di strutture criminali e oligarchiche;

36.  sottolinea che Malta e Cipro mostrano una concentrazione significativa di fondi nelle mani di pochi beneficiari; esprime preoccupazione per il fatto che gli audit della Commissione abbiano individuato notevoli carenze nei sistemi di gestione e di controllo di entrambi i paesi; sottolinea che deboli sistemi di gestione e di controllo non forniscono una protezione adeguata dei fondi dell'UE contro i conflitti di interessi e gli abusi da parte di strutture oligarchiche;

Mezzi di ricorso disponibili e prevenzione nella situazione attuale

37.  apprezza l'intensa attività investigativa a lungo termine dell'OLAF che copre molti casi politicamente controversi e complessi; lamenta che il tasso di imputazioni a seguito delle raccomandazioni dell'OLAF agli Stati membri sia passato dal 53 % al 37 % fra i periodi 2007-2014 e 2016-2020; osserva inoltre che negli ultimi anni non si è valutato in quale misura gli importi finanziari raccomandati per il recupero siano effettivamente recuperati e che la valutazione più recente che copre gli anni dal 2009 al 2016 indica un tasso di recupero del 21 %; chiede all'OLAF e alla Commissione di indagare sulle cause alla base di tale tasso poco elevato; ribadisce il suo invito all'OLAF a intensificare gli sforzi e la vigilanza, in particolare in alcuni Stati membri in cui tali casi sono prevalenti, a dare regolarmente seguito alle sue raccomandazioni e alle misure che gli Stati membri stanno adottando e ad aggiungere tali informazioni alle sue relazioni annuali; invita le autorità degli Stati membri ad adoperarsi il più possibile per migliorare il tasso di imputazioni e a cooperare strettamente con le istituzioni e gli organismi dell'UE onde garantire che i fondi utilizzati impropriamente dalla criminalità organizzata e dagli oligarchi siano recuperati;

38.  sottolinea il ruolo fondamentale e il valore aggiunto della nuova Procura europea (EPPO) nella tutela degli interessi finanziari dell'Unione; deplora vivamente che vi siano tuttora cinque Stati membri che non partecipano all'EPPO; incoraggia tali Stati membri ad aderirvi; apprezza gli sforzi compiuti dall'EPPO per diventare operativa in circostanze molto difficili; sottolinea che un adeguato recepimento della direttiva PIF è necessario per consentire all'EPPO di condurre indagini e azioni penali efficaci; ricorda che la relazione della Commissione sul recepimento della direttiva PIF conclude che, sebbene tutti gli Stati membri abbiano recepito la direttiva, è necessaria un'ulteriore azione per affrontare le questioni in sospeso relative alla conformità, che riguardano principalmente le definizioni di reati e la responsabilità e le sanzioni per le persone giuridiche e le persone fisiche; sottolinea che la cooperazione tra la Procura europea e gli Stati membri è fondamentale anche affinché l'EPPO raggiunga la sua massima efficacia nel valutare il corretto funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo ai fini delle disposizioni in materia di audit;

39.  osserva con soddisfazione che alcuni casi oggetto della summenzionata relazione della Commissione sono stati recentemente classificati come rientranti nell'ambito di competenza dell'EPPO;

40.  plaude al prezioso lavoro dell'OLAF, dell'EPPO e di Europol nel lottare contro i reati finanziari quali la corruzione, la frode, il riciclaggio di denaro e l'evasione fiscale, e sottolinea che tali istituzioni soffrono di una mancanza cronica di personale e risorse finanziarie a causa della riluttanza del Consiglio, che è una delle autorità di bilancio, ad autorizzare sufficienti risorse umane e finanziarie nel corso della procedura annuale di bilancio; accoglie con favore l'aumento di 3,8 milioni di EUR del bilancio della Procura europea nell'ambito della procedura di bilancio annuale per il 2022 e ricorda che ogni euro speso per il monitoraggio e l'indagine è riversato nel bilancio dell'UE; sollecita pertanto il Consiglio a rivedere la sua posizione e a consentire il rafforzamento delle risorse finanziarie a favore delle risorse umane di tali agenzie e uffici, affinché possano svolgere la loro importante missione in modo adeguato ed efficace; invita la Commissione a presentare costantemente i progetti di bilancio giustificativi alle autorità di bilancio; accoglie con favore gli sforzi congiunti dell'OLAF e di EUROPOL volti a valutare le minacce e le vulnerabilità dello strumento RRF; invita gli Stati membri a una stretta collaborazione tra loro e con gli organismi dell'UE per consentire un'azione efficace contro le frodi che coinvolgono più paesi;

41.  ribadisce che la Commissione dispone di una varietà di strumenti per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, ivi compreso il regolamento recante disposizioni comuni, il regolamento finanziario e il regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto; sottolinea che la Commissione dovrebbe utilizzare appieno e immediatamente, come opportuno, tutti gli strumenti disponibili a norma della legislazione finanziaria dell'UE e delle norme settoriali e finanziarie applicabili per tutelare efficacemente il bilancio dell'UE, tra cui l'interruzione dei termini di pagamento, la sospensione dei pagamenti, le rettifiche finanziarie o l'esclusione della spesa dal finanziamento dell'UE, le procedure di infrazione a norma dell'articolo 258 TFUE, i controlli e gli audit, garantendo la conformità all'articolo 61 del regolamento finanziario o, in casi debitamente giustificati, l'applicazione dell'articolo 7 TUE che affronta i rischi per i valori fondamentali dell'UE negli Stati membri, come è stato fatto di recente nei casi della Polonia e dell'Ungheria;

42.  deplora che gli strumenti informatici attualmente disponibili, che contribuiscono notevolmente all'efficiente estrazione di dati e all'individuazione delle frodi e della corruzione – Arachne ed EDES – siano utilizzati solo da una piccola percentuale di Stati membri e incoraggia l'utilizzo di tecnologie emergenti per prevenire le frodi e i conflitti di interesse; chiede che l'utilizzo del sistema di individuazione precoce e di esclusione (EDES) sia reso obbligatorio nell'ambito della gestione concorrente e chiede la creazione di una lista nera trasparente a livello dell'UE; osserva altresì che il sistema EDES non fa distinzioni tra le controllate delle società di maggiori dimensioni; chiede inoltre l'uso obbligatorio dello strumento Arachne per l'estrazione di dati (data mining) e l'arricchimento di dati (data enrichment) da parte degli Stati membri al fine di conseguire una maggiore trasparenza riguardo ai beneficiari dei fondi della PAC e dei Fondi strutturali e d'investimento europei nonché identificare in modo efficace ed efficiente gli operatori economici problematici e gli individui privati o le persone fisiche a essi collegati e migliorare la prevenzione e l'individuazione di operazioni fraudolente; riconosce che i primi adeguamenti di Arachne devono essere attuati già entro la fine del secondo trimestre del 2022; sottolinea che l'interoperabilità e l'armonizzazione di Arachne, EDES e delle banche dati istituzionali e nazionali sono fondamentali per garantire uno scambio di informazioni efficace volto a prevenire e identificare la frode a danno del bilancio dell'UE; è del parere che gli organi di indagine europei debbano avere un accesso completo allo strumento Arachne;

43.  incoraggia gli Stati membri a sostenere l'interoperabilità tra i regimi fondiari, il sistema di identificazione delle parcelle agricole, l'identificazione animale e la comparabilità del sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC), al fine di garantire la trasparenza sui beneficiari effettivi finali e sulle società madri nascoste con filiali in diversi Stati membri, così da agevolare e migliorare il processo di verifica;

44.  ricorda che i dati per identificare le imprese e i loro titolari effettivi spesso non sono facilmente accessibili e talvolta non sono neppure disponibili, dal momento che esistono 292 sistemi di comunicazione per divulgare informazioni sui beneficiari dei finanziamenti della PAC e della politica di coesione e che pertanto le informazioni esistenti sono attualmente frammentate in centinaia di sistemi di rendicontazione regionali, nazionali e interregionali, che forniscono solo informazioni di base sui beneficiari diretti; che ciò rende difficile raccogliere, trattare e divulgare i dati relativi ai titolari effettivi e ai beneficiari finali in regime di gestione concorrente e ai fondi agricoli e, in ultima analisi, ottenere una panoramica completa di tali beneficiari e degli importi dei fondi UE che ricevono, nonché individuare i modelli di frode e corruzione e indagare adeguatamente sugli usi impropri dei fondi dell'UE;

45.  ritiene essenziale standardizzare la raccolta dei dati e sottolinea l'importanza di consolidare e armonizzare i sistemi di comunicazione esistenti in una banca dati comune a livello dell'UE; ribadisce l'invito urgente alla Commissione a istituire un sistema di rendicontazione e monitoraggio digitale standardizzato e interoperabile a livello dell'UE, che comprenda, tra l'altro, Arachne, nonché migliorare la formazione sul campo degli agenti incaricati del monitoraggio e del pagamento; sottolinea che tale sistema deve includere informazioni sui beneficiari finali e sui titolari effettivi e deve consentire l'aggregazione di tutti i singoli importi concernenti lo stesso beneficiario o titolare effettivo in un importo totale di tutte le sovvenzioni ricevute dai fondi in regime di gestione concorrente;

46.  osserva che l'obbligo di identificare il titolare effettivo dovrebbe applicarsi, come minimo, ogniqualvolta una persona fisica o giuridica detenga più del 15 % dell'impresa in questione; sottolinea che le azioni societarie detenute da parenti dovrebbero essere raggruppate e conteggiate come aventi un solo titolare;

47.  è del parere che nessuna delle misure correttive di cui sopra precluda l'utilizzo del "meccanismo di condizionalità dello Stato di diritto" quale definito nel regolamento sulla condizionalità, nei casi in cui la Commissione ritenga che altri strumenti non siano abbastanza efficaci per proteggere il bilancio dell'UE; sottolinea inoltre che, contrariamente all'ambito di applicazione del regolamento EPPO, che non è in vigore in cinque Stati membri, il regolamento sulla condizionalità si applica direttamente e in uguale misura a tutti gli Stati membri;

48.  deplora che dal 1º gennaio 2021 la Commissione non sia stata in grado di adottare misure adeguate per applicare il regolamento sulla condizionalità, entrato in vigore lo stesso giorno; ribadisce la posizione del Parlamento secondo cui il regolamento sulla condizionalità debba essere applicato senza eccezioni a partire dal 1° gennaio 2021; osserva che la Commissione ha avviato un dialogo con l'Ungheria e la Polonia inviando lettere a metà novembre 2021; deplora il fatto che la Commissione neghi al Parlamento l'accesso a tali lettere e lo costringa pertanto a basarsi sulle notizie dei mezzi di informazione per tenersi informato sugli ultimi sviluppi; è tuttavia del parere che le lettere informali inviate siano insufficienti in termini di applicazione del regolamento e insiste pertanto affinché la Commissione avvii l'applicazione del regolamento immediatamente e senza discriminazioni;

49.  accoglie con favore l'intenzione dichiarata di recente dalla direzione generale della Politica regionale e urbana della Commissione di eseguire controlli approfonditi sul posto, incentrati sulla solidità dei meccanismi di controllo, in cinque Stati membri il prossimo anno per evitare casi di conflitti di interesse(26);

50.  sottolinea il ruolo importante dei giornalisti investigativi nella lotta contro la corruzione, le frodi e le attività illegali che hanno un impatto negativo sul bilancio dell'UE; ribadisce, a tale riguardo, la necessità di proteggere il giornalismo investigativo dalle azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica (SLAPP), come pure dalle molestie personali, dalle intimidazioni e dalle minacce alla vita; sottolinea l'importanza di incoraggiare il whistleblowing assicurando al contempo le tutele legali previste dalla normativa UE;

51.  esprime profonda preoccupazione in tale contesto per il fatto che l'ex Primo ministro ceco, Andrej Babiš, sia citato nei Pandora Papers per aver utilizzato finanziamenti offshore per acquistare beni immobili in Francia, partecipando nel contempo al processo decisionale in seno al Consiglio europeo, ad esempio per quanto riguarda il quadro finanziario pluriennale e la legislazione antiriciclaggio;

52.  invita la Commissione a insistere su un'attuazione severa e rigorosa delle norme applicabili, a utilizzare tutte le fonti disponibili e sistemi di gestione e di controllo efficienti per affrontare i rischi di corruzione, frode e conflitto di interessi, nonché a monitorare meglio la situazione degli organismi pagatori del settore dell'agricoltura e la loro indipendenza formale e informale; è del parere che audit e controlli sostanziali a livello nazionale ed europeo siano condizioni fondamentali per la protezione dei fondi dell'UE; deplora i progressi insufficienti nella lotta contro le strutture oligarchiche nella nuova PAC, ad esempio gli obblighi di informazione e trasparenza limitati concernenti i beneficiari finali, nonché il mantenimento della natura volontaria del livellamento dei pagamenti diretti, che ostacola una più equa distribuzione dei fondi agricoli; ritiene preoccupante che la nuova PAC non rafforzi il ruolo dei sistemi di controllo a livello europeo;

53.  sottolinea che i servizi di coordinamento antifrode (AFCOS) svolgono un ruolo importante nella protezione del bilancio dell'UE dalle frodi nei rispettivi paesi; ribadisce pertanto che gli Stati membri devono provvedere affinché le autorità di gestione e gli AFCOS dispongano di risorse sufficienti dotate delle giuste capacità e competenze atte a sviluppare strategie antifrode e attuare efficaci misure e pratiche antifrode;

54.  sottolinea che, ai sensi del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza, che fa parte del pacchetto QFP 2021-2027, gli Stati membri devono garantire un'efficace prevenzione, individuazione e correzione dei conflitti di interesse, della corruzione e della frode, la prevenzione dei doppi finanziamenti, l'intestazione fittizia di beni e la trasparenza nel pagamento dei fondi nonché il rafforzamento delle regole in tema di individuazione corretta del destinatario finale dei fondi; esorta la Commissione ad assicurarsi che le autorità di bilancio siano informate di tutti i casi di mancata erogazione di fondi provenienti da strumenti fuori bilancio a causa di presunti episodi di utilizzo improprio, corruzione, frode o violazione dello Stato di diritto e dell'assenza di sistemi antifrode sufficienti ed efficaci negli Stati membri; invita il Consiglio ad adottare solo i piani collegati al dispositivo per la ripresa e la resilienza che soddisfano tutte le condizionalità giuridiche, sociali e politiche per il sostegno; sottolinea che gli Stati membri sono altresì tenuti a spiegare le disposizioni pertinenti nei loro piani di ripresa e resilienza e a includere una sintesi del processo di consultazione a livello nazionale nonché una presentazione del sistema di controllo e audit istituito per garantire la tutela degli interessi finanziari dell'UE;

55.  ricorda che il quadro di valutazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza servirà come base per il dialogo sulla ripresa e la resilienza e che dovrebbe essere aggiornato dalla Commissione due volte l'anno; invita, in tal senso, la Commissione a garantire un monitoraggio approfondito dei progressi compiuti nell'attuazione dei traguardi e degli obiettivi previsti, rigorosamente in linea con il regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza, sulla base degli indicatori comuni e della metodologia di comunicazione definiti; ricorda che il dispositivo per la ripresa e la resilienza è vincolato a condizioni che garantiscono un uso trasparente del denaro e che dovrebbero prevenire la corruzione o la frode, la duplicazione del finanziamento o i conflitto di interesse; ritiene che i controlli dovrebbero essere estesi anche ai costi effettivamente sostenuti dai beneficiari finali; sottolinea lo sforzo congiunto del Parlamento e della Commissione che ha comportato l'obbligo attuale degli Stati membri di fornire informazioni sui beneficiari finali;

56.  sottolinea che, al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'UE e prevenire e individuare le frodi, la corruzione e i conflitti di interesse in particolare, è importante sapere come vengono spesi i fondi dell'UE e chi beneficia realmente di tali fondi, dal momento che i maggiori beneficiari spesso si nascondono dietro complesse strutture proprietarie anche con sede in paradisi fiscali che rende il processo di identificazione ancora più opaco;

57.  ribadisce, in seguito all'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 e come già espresso in diverse risoluzioni, il suo invito agli Stati membri ad attuare un sistema di rendicontazione e monitoraggio unico, integrato e interoperabile sviluppato dalla Commissione, comprensivo, tra l'altro, di uno strumento unico di estrazione di dati e valutazione del rischio, per l'accesso ai dati relativi a coloro che in ultima analisi beneficiano, direttamente o indirettamente, di finanziamenti dell'Unione e per la conservazione, l'aggregazione e l'analisi di tali dati;

58.  ritiene che, ai fini della massima trasparenza possibile sulla spesa dei fondi dell'Unione, sia essenziale che tale banca dati sia sviluppata nella misura più ampia possibile, in linea con le norme applicabili in materia di protezione dei dati e con la pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, e che i dati pertinenti e non sensibili siano resi accessibili al pubblico in modo conciso, completo e di facile utilizzo, al fine di rafforzare il controllo pubblico e la fiducia nella spesa pubblica dell'UE;

59.  ribadisce la massima importanza di una sana gestione finanziaria dei fondi dell'UE; deplora il fatto che le banche dati sui beneficiari dei fondi dell'UE non contengano informazioni sui beneficiari finali e sui loro titolari effettivi; si rammarica che non sia possibile per le autorità di controllo identificare i destinatari finali dei finanziamenti; deplora vivamente il fatto che le organizzazioni non governative (ONG) siano state utilizzate per celare il finanziamento di organizzazioni terroristiche ed estremiste; sottolinea la sua posizione secondo cui le norme comuni sulla trasparenza dei beneficiari dovrebbero applicarsi anche alle organizzazioni ombrello che ricevono i fondi dell'UE e li trasmettono alle ONG nella loro rete per garantire che la Commissione e le autorità di controllo possano effettuare audit sugli obiettivi e sui beneficiari finali del progetto; si rammarica che la Commissione non abbia proposto una definizione armonizzata di ONG sulla base della quale possa monitorare i beneficiari finali; osserva che il regolamento finanziario stabilisce le norme per la selezione e la concessione dei fondi a tali entità, nonché per i meccanismi di controllo; invita la Commissione a rivedere il regolamento finanziario anche nel senso della definizione del termine "ONG", introducendo categorie chiare di ONG ed estendendo i controlli anche ai costi effettivamente sostenuti dai beneficiari finali;

60.  esprime forte rammarico per il fatto che la protezione del bilancio dell'UE, incluso il trattamento completo delle informazioni, la facilità di accesso, la fattibilità dell'audit approfondito, il controllo sostanziale e la possibilità di monitorare, seguire e valutare le azioni finanziate, come previsto nel regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza, non sia stata adeguatamente integrata nell'intero pacchetto QFP; riconosce che tale carenza indebolisce enormemente sia il livello di trasparenza delle misure di attuazione sia l'efficacia dei controlli e del monitoraggio;

61.  giunge alla conclusione che, sebbene il nuovo QFP utilizzi determinati strumenti, come l'aumento degli importi iscritti in bilancio per gli strumenti speciali o l'istituzione di un meccanismo di bilancio a sostegno dello Stato di diritto, vi sia ancora spazio per ulteriori strumenti per rafforzare le buone pratiche antioligarchiche, che potrebbero essere trattati nel quadro della prossima revisione del regolamento finanziario;

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62.  incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11.
(2) GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17.
(3) GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.
(4) GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 1.
(5) GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29.
(6) GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1.
(7) GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.
(8) GU C 445 del 29.10.2021, pag. 15.
(9) Sentenze del 16 febbraio 2022, Ungheria / Parlamento e Consiglio, C-156/21, EU:C:2022:97, e Polonia / Parlamento e Consiglio, C-157/21, EU:C:2022:98.
(10) GU C 388 del 13.11.2020, pag. 157.
(11) GU C 362 dell'8.9.2021, pag. 37.
(12) GU C 67 dell'8.2.2022, pag. 56.
(13) GU C 395 del 29.9.2021, pag. 63.
(14) GU C 506 del 15.12.2021, pag. 64.
(15) GU C 99 del 13.3.2022, pag. 218.
(16) Testi approvati, P9_TA(2021)0439.
(17) GU C 494 dell'8.12.2021, pag. 61.
(18) GU C 67 dell'8.2.2022, pag. 86.
(19) Testi approvati, P9_TA(2021)0438.
(20) Attuata in 26 Stati membri, ad eccezione della Danimarca.
(21) Sentenza del 16 giugno 1999, Ismeri Europa Srl / Corte dei conti, causa T-277/97, EU:T:1999:124.
(22) Sabeb et al, Where does the EU money go? An analysis of the implementation of CAP funds in Bulgaria, the Czech Republic, Hungary, Slovakia and Romania (Dove vanno i fondi dell'UE? Un'analisi dell'attuazione dei fondi della PAC in Bulgaria, Repubblica ceca, Ungheria, Slovacchia e Romania), relazione commissionata dal gruppo Verts/ALE in seno al Parlamento europeo, febbraio 2021.
(23) Bulgaria, Repubblica ceca, Ungheria, Slovacchia e Romania.
(24) Commissione europea, "Direct payments to agricultural producers – graphs and figures – financial year 2020" (Pagamenti diretti ai produttori agricoli – grafici e cifre – esercizio 2020).
(25) Risposte del commissario Hahn al questionario scritto della commissione CONT, presentate all'audizione dell'11 novembre 2019, disponibili all'indirizzo https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/it/agenda/201911/CONT, pagg. 63-64.
(26) Romania, Polonia, Bulgaria, Cipro e Malta.

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