Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2022 recante raccomandazioni alla Commissione sul finanziamento privato responsabile del contenzioso (2020/2130(INL))
Il Parlamento europeo,
– visto l'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
– visto l'articolo 5 della decisione del Parlamento europeo, del 28 settembre 2005, che adotta lo statuto dei deputati del Parlamento europeo(1),
– vista la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE(2),
– vista la raccomandazione della Commissione, dell'11 giugno 2013, relativa a principi comuni per i meccanismi di ricorso collettivo di natura inibitoria e risarcitoria negli Stati membri che riguardano violazioni di diritti conferiti dalle norme dell'Unione,
– visto lo studio condotto dal Servizio Ricerca del Parlamento europeo "Responsible Private Funding of Litigation" (Finanziamento privato responsabile del contenzioso) del marzo 2021,
– visti gli articoli 47 e 54 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A9-0218/2022),
A. considerando che gli Stati membri hanno la responsabilità primaria di concedere a coloro che non dispongono di mezzi sufficienti un patrocinio adeguato a spese dello Stato, al fine di garantire l'accesso alla giustizia per tutti, in linea con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; che il patrocinio a spese dello Stato e la pubblica accusa sono e devono restare i meccanismi centrali per garantire il diritto fondamentale a un ricorso effettivo e a un equo processo;
B. considerando che il finanziamento commerciale contenzioso da parte di terzi (TPLF, third party litigation funding) è una pratica sempre più diffusa in base alla quale investitori privati ("finanziatori di contenziosi") che non sono parte in una controversia investono in procedimenti giudiziari e sostengono spese giudiziarie e di altro tipo, in cambio di una quota di eventuali risarcimenti; che il ricorso collettivo è soltanto uno dei tipi di contenzioso in cui attualmente viene utilizzato il TPLF, insieme agli arbitrati, alle procedure di insolvenza, al recupero degli investimenti, alle azioni legali antitrust e altri;
C. considerando che, se adeguatamente regolamentato, il TPLF potrebbe essere utilizzato più spesso come strumento per sostenere l'accesso alla giustizia, in particolare nei paesi in cui i costi legali sono molto elevati o per le donne e i gruppi emarginati soggetti a ulteriori ostacoli di finanziamento; che il TPLF potrebbe anche contribuire sempre più a garantire che le cause di interesse pubblico siano portate in tribunale e a ridurre i significativi squilibri economici esistenti tra le imprese e i cittadini che presentano ricorso, garantendo in tal modo un'adeguata responsabilità delle imprese;
D. considerando che la relazione del British Institute of International and Comparative Law (BIICL) dal titolo "State of Collective Redress in the EU in the context of the Commission Recommendation" (Stato del ricorso collettivo nell'UE nel contesto della raccomandazione della Commissione) sottolinea che in alcuni Stati membri il finanziamento delle spese di contenzioso da parte di terzi è divenuto un fattore essenziale nella realizzazione dei ricorsi collettivi(3); che la relazione della Commissione COM(2018)0040, relativa all'analisi comparativa delle raccomandazioni non vincolanti del 2013 in materia di ricorso collettivo, ha evidenziato che il TPLF è un aspetto chiave del ricorso collettivo(4), che ha un'importante dimensione transfrontaliera;
E. considerando che i finanziatori di contenziosi coinvolti in procedimenti giudiziari agiscono nel proprio interesse economico, piuttosto che nell'interesse dei ricorrenti; che possono cercare di controllare il contenzioso pretendendo un esito che dia loro il massimo profitto nel minor lasso di tempo possibile(5); che è fondamentale garantire alle vittime un risarcimento dei danni adeguato;
F. considerando che, sebbene in Europa quasi non esista, il TPLF è un fenomeno in piena espansione negli arbitrati di investimento, che moltiplica il numero e il volume delle azioni legali intentate da investitori privati contro gli Stati;
G. considerando che, secondo i dati disponibili, in taluni Stati membri i finanziatori di contenziosi possono richiedere una quota sproporzionata dei proventi che supera i rendimenti tipici di altri tipi di investimenti; che gli importi rivendicati dai finanziatori di contenziosi oscillano di norma in tutta l'Unione tra il 20 % il 50 % del risarcimento(6), ma che al di fuori dell'Unione possono in alcuni casi rappresentare un ritorno sull'investimento fino al 300%; che dovrebbero essere introdotte norme per garantire che la commissione del finanziatore del contenzioso sia proporzionata e che il risarcimento sia concesso ai ricorrenti prima di corrispondere la commissione al finanziatore del contenzioso;
H. considerando che il TPLF non è l'unico modo per facilitare l'accesso alla giustizia e che sono disponibili altri strumenti, come il patrocinio a spese dello Stato o l'assicurazione per le spese legali, per facilitare tale accesso, e che esistono anche mezzi extragiudiziali per presentare ricorso, quali la mediazione, i metodi alternativi di risoluzione delle controversie e la risoluzione online delle controversie, il difensore civico o i sistemi interni per il trattamento dei reclami gestiti dalle società; che tali soluzioni potrebbero tradursi in un risarcimento più rapido e più adeguato per i ricorrenti, sebbene non siano necessariamente sempre abbastanza efficaci da fornire un risarcimento adeguato; che i ricorrenti dovrebbero avere sempre la possibilità di presentare un ricorso giurisdizionale;
I. considerando che il TPLF è diffuso in Australia, negli Stati Uniti, in Canada, nel Regno Unito e nei Paesi Bassi e che alcuni lo considerano un fattore chiave per garantire l'accesso alla giustizia(7); che, tuttavia, vi sono preoccupazioni anche in merito alle pratiche abusive in alcune giurisdizioni; che, secondo dati empirici(8), i finanziatori di contenziosi scelgono per lo più casi che offrono loro i migliori rendimenti e non investono in casi che considerano troppo rischiosi o non sufficientemente redditizi;
J. considerando che il numero di finanziatori di contenziosi è difficile da determinare, ma che si sa che almeno 45 finanziatori di questo tipo operano nell'Unione; che, sebbene nella maggior parte degli Stati membri la pratica del TPLF abbia avuto finora una portata limitata, si prevede che nei prossimi anni svolgerà un ruolo maggiore; che, tuttavia, tale pratica rimane ampiamente non regolamentata nell'Unione, nonostante possa presentare non solo benefici, ma anche rischi materiali per l'amministrazione della giustizia che devono essere affrontati;
K. considerando che nell'attuale vuoto normativo vi è il rischio che i finanziatori di contenziosi operino in modo non trasparente e che di conseguenza i tribunali possano, a volte, accordare risarcimenti ai ricorrenti senza rendersi conto che una quota considerevole dell'importo concesso, che a volte può essere sproporzionata, sarà poi reindirizzata ai finanziatori terzi a spese dei richiedenti; che tale mancanza di trasparenza potrebbe anche implicare che persino i potenziali beneficiari abbiano una conoscenza scarsa o nulla della distribuzione dei risarcimenti o delle modalità di finanziamento, soprattutto laddove si applica un meccanismo di "opt-out" nel contesto dei sistemi di ricorso collettivo; che, in assenza di norme minime comuni a livello di Unione, sussiste il rischio di frammentazione e di squilibri a livello normativo per quanto riguarda il finanziamento delle spese di contenzioso;
L. considerando che la direttiva (UE) 2020/1828 individua opportunità e stabilisce garanzie in relazione al finanziamento dei contenziosi, che sono tuttavia limitate alle azioni rappresentative a nome dei consumatori che rientrano nel campo di applicazione della direttiva ed escludono pertanto molti altri tipi di azione, come quelle riguardanti le imprese o i diritti umani, o categorie di ricorrenti, come le organizzazioni a difesa dei diritti umani o i lavoratori; che a tutti i tipi di azione legale dovrebbero applicarsi misure e garanzie efficaci;
Introduzione
1. osserva che, sebbene il finanziamento del contenzioso da parte di terzi sia una pratica ancora limitata, è in rapida espansione nell'Unione e svolge un ruolo sempre maggiore nei sistemi giudiziari di alcuni Stati membri e nel modo in cui i cittadini europei possono accedere alla giustizia, in particolare nelle cause transfrontaliere. Osserva che finora il finanziamento del contenzioso è ampiamente non regolamentato a livello dell'Unione;
2. osserva che la regolamentazione del TPLF dovrebbe andare di pari passo con politiche che promuovano l'accesso alla giustizia per i ricorrenti, ad esempio riducendo le spese legali, fornendo finanziamenti pubblici adeguati alle organizzazioni della società civile, comprese le organizzazioni per la tutela dei consumatori, o promuovendo altre pratiche come il patrocinio a spese dello Stato o il crowdfunding; chiede agli Stati membri di scambiare buone prassi in materia e di attingere alle misure previste all'articolo 20 della direttiva (UE) 2020/1828 quando si tratta di garantire un accesso effettivo alla giustizia;
3. è convinto che, al fine di garantire l'accesso alla giustizia per tutti e che i sistemi giudiziari privilegino il risarcimento delle parti lese, e non gli interessi degli investitori privati che potrebbero solamente cercare opportunità commerciali nei contenziosi legali, è necessario stabilire norme minime comuni a livello di Unione che affrontino gli aspetti chiave pertinenti al TPLF, tra cui la trasparenza, l'equità e la proporzionalità;
4. sottolinea che l'obiettivo di tale regime normativo sarebbe quello di regolamentare le attività di finanziamento del contenzioso da parte di terzi finanziatori. Evidenzia che tale regime dovrebbe disciplinare le attività di finanziamento per tutti i tipi di azioni, a prescindere dalla loro natura, e che non dovrebbe pregiudicare il diritto internazionale, dell'Unione e nazionale vigente che consente la presentazione di ricorsi, in particolare il diritto sulla tutela degli interessi collettivi dei consumatori, sulla tutela dell'ambiente e il diritto che disciplina le procedure di insolvenza o la responsabilità;
5. è convinto che istituire norme minime comuni dell'Unione per il TPLF consentirà ai legislatori di esercitare una supervisione efficace e garantire adeguatamente che gli interessi dei ricorrenti siano tutelati. Sottolinea che finora la grande maggioranza dei finanziatori non ha aderito né a meccanismi di regolamentazione né a codici di condotta volontari, sebbene questi possano svolgere un ruolo positivo, lasciando i ricorrenti significativamente esposti;
Regolamentazione e vigilanza dei finanziatori di contenziosi
6. raccomanda l'istituzione di un sistema di autorizzazione per i finanziatori di contenziosi, assicurando in tal modo l'effettiva possibilità per i ricorrenti di avvalersi del TPLF e la messa in atto di adeguate salvaguardie, anche attraverso l'introduzione di obblighi riguardanti il governo societario e poteri di vigilanza al fine di tutelare i ricorrenti e garantire che il finanziamento sia fornito solo da soggetti che si impegnano a rispettare norme minime in termini di trasparenza, indipendenza, governance e adeguatezza patrimoniale, e osservando un rapporto fiduciario nei confronti dei ricorrenti e dei beneficiari designati; sottolinea l'esigenza di garantire che questo sistema non crei eccessivi oneri amministrativi per gli Stati membri o i finanziatori di contenziosi;
Questioni etiche
7. raccomanda che i finanziatori di contenziosi siano tenuti a rispettare un obbligo fiduciario di diligenza che imponga loro di agire nel migliore interesse di un ricorrente. Ritiene che i finanziatori di contenziosi non possano esercitare un controllo indebito sui procedimenti giudiziari che finanziano; è del parere che tale controllo sul procedimento giudiziario spetti al ricorrente e ai suoi rappresentanti legali e che possa consistere sia in un controllo formale, ad esempio attraverso accordi contrattuali, sia in un controllo informale, ad esempio attraverso minacce di revocare il finanziamento;
8. sottolinea che possono sorgere conflitti di interessi in presenza di relazioni inappropriate tra finanziatori di contenziosi, enti rappresentativi, studi legali, aggregatori, ivi comprese piattaforme per la raccolta di azioni e la ripartizione di risarcimenti, e altri enti che possono essere coinvolti in azioni legali e avere un interesse nell'esito di un caso giudiziario; rileva che vi è una crescente tendenza tra i finanziatori di contenziosi ad accettare di finanziare studi legali in una serie di cause future (finanziamento su portafoglio)(9); raccomanda di fissare garanzie per evitare potenziali conflitti di interesse, definire i diritti dei ricorrenti e richiedere la divulgazione dei dettagli riguardo ai rapporti tra i finanziatori del contenzioso e le altre parti coinvolte;
9. ritiene che, salvo circostanze eccezionali e strettamente regolamentate, ai finanziatori di contenziosi non dovrebbe essere consentito di abbandonare le parti finanziate in un contenzioso in qualsiasi fase del processo, lasciando ai ricorrenti la responsabilità esclusiva di tutti i costi del contenzioso, il quale potrebbe essere stato avviato solo a causa del coinvolgimento del finanziatore; sottolinea, pertanto, che gli accordi contrattuali sulla base di finanziamenti sottoposti a condizioni dovrebbero essere considerati nulli;
10. ritiene che, analogamente ai ricorrenti, i finanziatori di contenziosi dovrebbero essere responsabili per le spese dei convenuti derivanti dalla soccombenza nel giudizio, ad esempio un risarcimento per le spese della controparte. Sottolinea che la regolamentazione dovrebbe impedire ai finanziatori di contenziosi di limitare la loro responsabilità in materia di spese in caso di soccombenza;
Incentivi e limiti al recupero
11. ritiene che la legislazione dovrebbe imporre limiti alla quota del risarcimento che i finanziatori di contenziosi hanno il diritto di ricevere in caso di esito positivo o di risoluzione del contenzioso e sulla base di un accordo contrattuale. Ritiene che solo in circostanze eccezionali gli accordi tra i finanziatori di contenziosi e i ricorrenti dovrebbero discostarsi dalla regola secondo cui ai ricorrenti è corrisposto un minimo pari al 60 % della transazione lorda o dei danni;
Divulgazione e trasparenza
12. ritiene che vi sia un obbligo di trasparenza in relazione al coinvolgimento del finanziamento del contenzioso nei procedimenti giudiziari, compreso l'obbligo per i ricorrenti e i loro avvocati di comunicare gli accordi di finanziamento ai tribunali su iniziativa del tribunale o a seguito di una richiesta presentata al tribunale dal convenuto, e di informare il tribunale dell'esistenza di un finanziamento commerciale e dell'identità del finanziatore per il caso in questione. È del parere che il tribunale debba informare il convenuto dell'esistenza di un TPLF e dell'identità del finanziatore. Rileva che, attualmente, i tribunali o le autorità amministrative e i convenuti spesso non sono a conoscenza del fatto che un'azione è finanziata da un attore commerciale;
Poteri delle autorità di vigilanza e controllo da parte di tribunali e autorità amministrative
13. è del parere che le autorità di vigilanza, i tribunali e le autorità amministrative, ove opportuno ai sensi del diritto processuale nazionale, dovrebbero avere il potere di agevolare l'applicazione della legislazione adottata al fine di raggiungere gli obiettivi sopra indicati; raccomanda l'istituzione di un sistema di reclami che non comporti costi e oneri amministrativi eccessivi per gli Stati membri. Ritiene che le autorità di vigilanza, i tribunali e le autorità amministrative, ove opportuno ai sensi del diritto processuale nazionale, dovrebbero avere il potere di trattare le pratiche abusive da parte dei finanziatori di contenziosi autorizzati, senza al contempo impedire l'accesso alla giustizia per i ricorrenti e i beneficiari designati;
Aspetti finali
14. invita la Commissione a monitorare e analizzare attentamente lo sviluppo del finanziamento del contenzioso da parte di terzi negli Stati membri, sia in termini di quadro giuridico che di prassi, prestando particolare attenzione all'attuazione della direttiva (UE) 2020/1828; chiede inoltre alla Commissione, alla scadenza del termine per l'applicazione della direttiva (UE) 2020/1828, ossia il 25 giugno 2023, e tenendo conto degli effetti di tale direttiva, di presentare, sulla base dell'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, una proposta di direttiva volta a stabilire norme minime comuni a livello dell'Unione sul finanziamento commerciale del contenzioso da parte di terzi, secondo le raccomandazioni di cui all'allegato;
15. ritiene che la proposta richiesta non presenti incidenze finanziarie;
o o o
16. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione e le raccomandazioni figuranti in allegato alla Commissione e al Consiglio.
Il parlamento australiano ha concluso che "il livello di potere e di influenza che i finanziatori di contenziosi hanno nelle azioni collettive dà luogo a situazioni in cui i loro interessi finanziari prevalgono su quelli del ricorrente rappresentante e degli altri aderenti", cfr. Australian Law Reform Commission (2019): An Inquiry into Class Action Proceedings and Third-Party Litigation funders, pag. 19.
Studio EPRS (2021): Responsible private funding of litigation. State of play on the EU private litigation funding landscape and on the current EU rules applicable to private litigation funding.
Cfr. https://www.biicl.org/documents/1881_StudyontheStateofCollectiveRedress.pdf, pag. 269: "Il punto di vista generale dell'approccio britannico al finanziamento da parte di terzi era positivo e gli intervistati hanno indicato la disponibilità di tali finanziamenti come un fattore chiave nella loro decisione di partecipare ai procedimenti collettivi. L'esperienza di finanziamento da parte di terzi delle azioni collettive nella pratica è stata complessivamente positiva. Nessuno degli intervistati ha avuto l'esperienza di un'organizzazione che cercasse di finanziare un'azione legale contro un concorrente. Nessuno degli intervistati ha avuto l'esperienza di un finanziatore che cercasse apertamente di controllare il contenzioso, sebbene un avvocato abbia descritto una situazione in cui un finanziatore ha ritirato parte dei finanziamenti durante l'azione legale, portando a una risoluzione prematura della causa".
Studio EPRS (2021): Responsible litigation funding. State of play on the EU private litigation funding landscape and on the current EU rules applicable to private litigation funding, pagg. 28-29.
ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE:
RACCOMANDAZIONI IN ORDINE AL CONTENUTO DELLA PROPOSTA RICHIESTA
Proposta di
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
sulla regolamentazione del finanziamento del contenzioso da parte di terzi
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,
vista la richiesta del Parlamento europeo alla Commissione europea(1),
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(2),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1) Il finanziamento commerciale del contenzioso da parte di terzi è una pratica che si sta evolvendo in un mercato di servizi dedicati, senza che vi sia alcun quadro legislativo vigente specifico a livello di Unione. Sebbene i finanziatori di contenziosi siano regolarmente stabiliti e operino in vari Stati membri, a livello nazionale o transfrontaliero, finora sono stati sottoposti a norme e prassi nazionali differenti nel mercato unico, dove esistono norme generalmente frammentate e persino un vuoto legislativo, a seconda dello Stato membro interessato, in questo settore. Norme e prassi divergenti negli Stati membri sono suscettibili di costituire un ostacolo al funzionamento del mercato interno. La mancanza di chiarezza sulle condizioni alle quali possono operare i terzi finanziatori di contenziosi commerciali ("finanziatori di contenziosi") non è compatibile con il corretto funzionamento del mercato interno, soprattutto in considerazione del fatto che le cause transfrontaliere possono essere finanziate solo da terzi e che tali cause sono particolarmente interessanti per i finanziatori di contenziosi. Le divergenze nel quadro giuridico applicabile in ciascuno Stato membro comportano un rischio di discriminazione nell'accesso alla giustizia fra i ricorrenti nei diversi Stati membri, in particolare nelle cause che comprendono un elemento transfrontaliero, nonché un rischio di scelta opportunistica del foro da parte dei finanziatori di contenziosi, che potrebbe essere influenzato dal carattere più favorevole di alcune norme nazionali relative alla loro costituzione, dalla legge applicabile agli accordi di finanziamento e dalle norme processuali nazionali.
(2) Il diritto dell'Unione mira a garantire un equilibrio tra l'accesso alla giustizia e la fornitura di garanzie adeguate a coloro che sono coinvolti in un procedimento, per evitare che il loro diritto di accesso alla giustizia sia sfruttato ingiustamente. Quando i finanziatori di contenziosi forniscono finanziamenti per procedimenti giudiziari in cambio di una quota dei risarcimenti assegnati, può sorgere un rischio di ingiustizia. Tale rischio include la possibilità che i finanziatori di contenziosi traggano vantaggio dai ricorrenti o da coloro che rappresentano, compresi, se del caso, i consumatori i cui interessi sono rappresentati da enti legittimati, per perseguire i propri scopi e massimizzare il proprio rendimento, lasciando così i ricorrenti o i beneficiari designati con una quota minore del potenziale risarcimento. I rischi possono essere particolarmente gravi laddove coloro che si aspettano di beneficiare del contenzioso siano i consumatori o vittime di violazioni dei diritti fondamentali, che potrebbero accogliere favorevolmente il coinvolgimento di un finanziatore di contenziosi disposto a sostenere le spese dei procedimenti, senza rendersi conto che i loro interessi potrebbero essere sovvertiti a favore degli interessi di tale finanziatore.
(3) L'istituzione di un quadro comune dell'UE di norme minime per un finanziamento commerciale responsabile del contenzioso contribuirebbe a promuovere l'accesso alla giustizia e a garantire un'adeguata responsabilità delle imprese. In effetti, vi è spesso uno squilibrio economico considerevole tra le imprese e i cittadini che presentano ricorso, e il finanziamento del contenzioso da parte di terzi può contribuire a ridurre tale squilibrio se i rischi associati sono attenuati e se tale finanziamento opera in combinazione con altre misure volte a rimuovere gli ostacoli all'accesso alla giustizia. A tal fine, è fondamentale garantire l'equilibrio necessario fra il miglioramento dell'accesso alla giustizia da parte dei ricorrenti e salvaguardie adeguate per prevenire contenziosi abusivi. Un finanziamento responsabile dei contenziosi da parte di terzi potrebbe ridurre i costi, renderli più prevedibili, semplificare le procedure non necessarie e fornire servizi efficienti a costi proporzionati agli importi in causa.
(4) Considerando che il mercato interno agevola la crescita del commercio transfrontaliero e i contenziosi hanno sempre più tale carattere, e poiché le attività dei finanziatori di contenziosi sono di natura globale, vi è potenzialmente il rischio di divergenze sostanziali negli approcci degli Stati membri alle garanzie e alle tutele necessarie rispetto a finanziamento commerciale del contenzioso da parte di terzi. Gli approcci volontari hanno avuto esito positivo in una certa misura, ma non sono sempre stati adottati dalla maggioranza degli operatori del settore e, in ogni caso, misure non legislative non sarebbero appropriate alla luce di tali rischi materiali, ad esempio per le categorie di cittadini vulnerabili, compresi quelli provenienti da paesi terzi.
(5) La presente direttiva mira a disciplinare il finanziamento commerciale del contenzioso da parte di terzi, una pratica in base alla quale entità terze non direttamente coinvolte in una controversia investono a scopo di lucro in procedimenti giudiziari, generalmente in cambio di una percentuale di eventuali transazioni o risarcimenti (" finanziamento di contenziosi da parte di terzi"). Il finanziamento di contenziosi da parte di terzi comprende situazioni in cui un attore commerciale investe a scopo di lucro e agisce per promuovere i propri interessi commerciali; non include pertanto l'erogazione di finanziamenti per la sponsorizzazione di contenziosi a titolo di beneficenza o donazione, in cui il finanziatore mira semplicemente a recuperare i costi sostenuti, o attività simili svolte pro bono pubblico. La presente direttiva mira inoltre a stabilire garanzie per assicurare l'accesso efficiente alla giustizia e la tutela degli interessi delle parti della controversia, da un lato, e a prevenire i conflitti di interessi, i contenziosi abusivi e l'attribuzione sproporzionata di risarcimenti monetari ai finanziatori di contenziosi, dall'altro.
(6) Il termine "finanziatore di contenziosi" dovrebbe indicare qualsiasi impresa che non è parte in un procedimento, ma che stipula un accordo per il finanziamento del contenzioso da parte di terzi ("accordo di finanziamento da parte di terzi") in relazione a tale procedimento. In linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, la nozione di "impresa" comprende qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dal suo stato giuridico e dalle modalità di finanziamento, e comprende pertanto qualsiasi persona giuridica, comprese le sue controllanti, sussidiarie o affiliate, e potrebbe includere fornitori professionali di finanziamenti di contenziosi, fornitori di servizi finanziari, società di gestione dei sinistri o altri fornitori di servizi. Il concetto di finanziatore del contenzioso non intende includere legali che rappresentano una parte in procedimenti giudiziari o fornitori regolamentati di servizi assicurativi a tale parte.
(7) Conformemente alle prassi giuridiche e all'autonomia degli Stati membri, spetta a ciascuno Stato membro determinare se, e in quale misura, la fornitura del finanziamento del contenzioso debba essere consentita all'interno del proprio ordinamento giuridico. Laddove gli Stati membri decidano di consentire il finanziamento del contenzioso da parte di terzi, la presente direttiva prevede norme minime per la tutela dei ricorrenti finanziati, in modo tale da assicurare a coloro che potrebbero avvalersi del finanziamento del contenzioso nell'Unione un livello minimo di protezione, che sia coerente in tutta l'Unione.
(8) Negli Stati membri in cui le spese legali possono rappresentare un ostacolo significativo all'accesso alla giustizia, tuttavia, gli Stati membri possono pensare di introdurre una legislazione che consenta il finanziamento del contenzioso da parte di terzi, stabilendo in tal caso condizioni e salvaguardie chiare e conformi alle disposizioni della presente direttiva. Sebbene la presente direttiva non si applichi esclusivamente alle azioni rappresentative, gli Stati membri dovrebbero adottare misure volte a garantire che i costi dei procedimenti relativi alle azioni rappresentative non impediscano agli enti legittimati l'esercizio effettivo del proprio diritto di ricorso, in conformità della direttiva (UE) 2020/1828 e in particolare del suo articolo 20.
(9) Laddove sia consentita l'attività di finanziamento del contenzioso da parte di terzi, è necessario un sistema per l'autorizzazione e la supervisione dei finanziatori di contenziosi da parte di organismi amministrativi indipendenti negli Stati membri al fine di garantire che tali finanziatori soddisfino i criteri e le norme minime stabilite dalla presente direttiva. I finanziatori di contenziosi dovrebbero essere soggetti a una supervisione simile a quella prevista dall'attuale sistema di vigilanza prudenziale applicabile ai fornitori di servizi finanziari.
(10) I finanziatori di contenziosi attivi nell'Unione dovrebbero essere tenuti a svolgere la loro attività all'interno dell'Unione, essere autorizzati all'interno dell'Unione e concludere i loro accordi di finanziamento in ottemperanza alle leggi dello Stato membro in cui ha luogo il procedimento o, qualora sia diverso, dello Stato membro del ricorrente o dei beneficiari designati, al fine di garantire che la vigilanza ai sensi del diritto dell'Unione e nazionale sia adeguata.
(11) Le autorità di vigilanza all'interno dell'Unione che concedono autorizzazioni per svolgere attività di finanziamento dei contenziosi da parte di terzi dovrebbero avere il potere di imporre ai finanziatori di contenziosi l'obbligo di rispettare i criteri minimi stabiliti dalla presente direttiva. Tali criteri dovrebbero includere disposizioni relative alla riservatezza, all'indipendenza, alla governance, alla trasparenza, all'adeguatezza patrimoniale e al rispetto di un obbligo fiduciario nei confronti dei ricorrenti e dei beneficiari designati. Le autorità di vigilanza dovrebbero avere il potere di adottare tutti i provvedimenti necessari, compreso il potere di ricevere dai finanziatori di contenziosi domande di autorizzazione e di prendere decisioni al riguardo, di raccogliere tutte le informazioni necessarie, di concedere, negare, sospendere o revocare le autorizzazioni o imporre condizioni, restrizioni o sanzioni a un finanziatore di contenziosi, nonché di indagare senza indebito ritardo sui reclami presentati da qualsiasi persona fisica o giuridica, ad eccezione del convenuto, contro un finanziatore di contenziosi che conduce attività all'interno della loro giurisdizione. Le preoccupazioni sollevate da un convenuto in merito al finanziatore di contenziosi nel corso del procedimento giudiziario dovrebbero essere affrontate dal tribunale o dall'autorità amministrativa competente.
(12) Tra gli altri criteri di autorizzazione, gli Stati membri dovrebbero prescrivere che i finanziatori di contenziosi dimostrino di disporre di capitale sufficiente per soddisfare i propri obblighi finanziari. L'assenza di requisiti in materia di adeguatezza patrimoniale implica il rischio che un finanziatore di contenziosi sottocapitalizzato stipuli un accordo di finanziamento da parte di terzi e non sia poi disposto o non sia in grado di coprire le spese del contenzioso che aveva accettato di sostenere, ivi comprese le spese o le commissioni necessarie per poter portare a termine il procedimento, o l'eventuale risarcimento delle spese della controparte. Ciò può esporre i ricorrenti che si affidano a finanziatori di contenziosi a un rischio di perdite economiche materiali impreviste e al rischio di abbandono di procedimenti altrimenti sostenibili a causa delle circostanze commerciali o delle decisioni del finanziatore del contenzioso.
(13) I finanziatori di contenziosi dovrebbero essere vincolati all'obbligo di agire in modo equo, trasparente, efficiente e nel migliore interesse dei ricorrenti e dei beneficiari designati delle azioni legali. L'assenza di un obbligo che imponga di anteporre gli interessi dei ricorrenti e dei beneficiari designati agli interessi di un finanziatore di contenziosi comporta il rischio che i procedimenti siano orientati in ultima analisi agli interessi del finanziatore del contenzioso, piuttosto che a quelli del ricorrente.
(14) Per evitare l'elusione dei requisiti di cui alla presente direttiva, gli accordi conclusi con finanziatori di contenziosi privi della necessaria autorizzazione non dovrebbero produrre effetti giuridici. L'onere di acquisire le autorizzazioni necessarie dovrebbe ricadere sugli stessi finanziatori di contenziosi e pertanto i ricorrenti e i beneficiari designati dovrebbero essere indennizzati per qualsiasi danno causato da un finanziatore di contenziosi privo della necessaria autorizzazione.
(15) La presente direttiva dovrebbe disciplinare le attività dei finanziatori di contenziosi, fatti salvi eventuali altri obblighi o regimi normativi applicabili, tra cui norme vigenti che disciplinano la fornitura di servizi finanziari che potrebbero applicarsi, nel rispetto delle tradizioni giuridiche degli Stati membri, della loro autonomia e delle loro decisioni riguardanti l'opportunità di regolamentare il finanziamento del contenzioso nei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali.
(16) Al fine di facilitare l'applicazione coerente della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero garantire che le proprie autorità di vigilanza applichino la presente direttiva in stretta cooperazione con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri. Il coordinamento tra le autorità di vigilanza dovrebbe essere organizzato a livello di Unione per evitare la divergenza delle norme di vigilanza, che potrebbe mettere a repentaglio il corretto funzionamento del mercato interno.
(17) La Commissione dovrebbe coordinare le attività delle autorità di vigilanza e facilitare la creazione di un'adeguata rete di cooperazione a tal fine. Le autorità di vigilanza dovrebbero essere autorizzate a consultare la Commissione, ove necessario, e la Commissione dovrebbe essere autorizzata a emanare orientamenti, raccomandazioni, avvisi di migliori prassi o pareri consultivi rivolti alle autorità di vigilanza riguardo all'applicazione della presente direttiva e in relazione a qualsiasi apparente incoerenza riguardo all'attuazione della stessa. Le autorità di vigilanza dovrebbero condividere i dettagli delle loro attività con la Commissione per facilitare il coordinamento, compresa la condivisione dei dettagli di tutte le decisioni prese e dei finanziatori di contenziosi cui è stata concessa l'autorizzazione.
(18) Per facilitare la fornitura di servizi transfrontalieri di finanziamento del contenzioso negli Stati membri in cui tali servizi sono consentiti ai sensi del diritto nazionale, gli Stati membri dovrebbero poter cooperare, condividere informazioni e le migliori prassi e dovrebbero essere tenuti a tenere pienamente conto delle reciproche decisioni di autorizzazione. Gli Stati membri dovrebbero garantire che informazioni e orientamenti chiari ed esaustivi sull'esistenza di opzioni di finanziamento per le azioni legali, nonché sulle condizioni e i requisiti per tali finanziamenti, siano accessibili liberamente e in modo completo a tutti i cittadini che potrebbero presentare ricorso, compresi i gruppi più vulnerabili. In linea con l'articolo 56 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gli Stati membri dovrebbero riconoscere reciprocamente le autorizzazioni precedenti e pertanto concedere automaticamente l'autorizzazione ai finanziatori di contenziosi che operano su loro territorio e che sono stati autorizzati a operare in un altro Stato, fintanto che l'autorizzazione iniziale continui ad essere valida. Qualora un'autorità di vigilanza in uno Stato membro ricevente sia a conoscenza di irregolarità nella condotta di un finanziatore di contenzioso, dovrebbe informare direttamente l'autorità di vigilanza responsabile.
(19) Gli Stati membri dovrebbero garantire che le decisioni relative ai procedimenti giudiziari pertinenti, comprese le decisioni relative alla transazione, non siano indebitamente influenzate o controllate dal finanziatore del contenzioso in maniera da ledere gli interessi dei ricorrenti interessati da tale azione.
(20) Per rimediare a qualsiasi squilibrio di conoscenze o risorse tra un finanziatore del contenzioso e un ricorrente, nel valutare l'idoneità di un accordo di finanziamento da parte di terzi, i tribunali o le autorità amministrative dovrebbero tenere conto del livello di chiarezza e trasparenza di tali accordi e del grado in cui eventuali rischi e benefici sono stati presentati in modo trasparente e consapevolmente assunti dai ricorrenti o da coloro che sono rappresentati dai ricorrenti.
(21) Gli accordi di finanziamento da parte di terzi dovrebbero essere presentati ai ricorrenti in una lingua che essi comprendono e dovrebbero definire in modo chiaro e in termini adeguati la gamma di possibili risultati, nonché eventuali rischi e limitazioni pertinenti.
(22) L'adeguatezza della vigilanza sui finanziatori di contenziosi e sugli accordi di finanziamento da parte di terzi non può essere garantita in assenza di obblighi che impongano ai finanziatori di contenziosi di essere trasparenti riguardo alle loro attività. Ciò include la trasparenza nei confronti dei tribunali o delle autorità amministrative, dei convenuti e dei ricorrenti. È pertanto opportuno stabilire l'obbligo di informare il tribunale o l'autorità amministrativa competente in merito all'esistenza di finanziamenti commerciali e all'identità del finanziatore, nonché di comunicare integralmente gli accordi di finanziamento da parte di terzi ai tribunali o alle autorità amministrative, su loro richiesta o su richiesta del convenuto, e fatte salve le opportune limitazioni per tutelare la necessaria riservatezza. I tribunali o le autorità amministrative dovrebbero avere il potere di accedere alle informazioni pertinenti su tutte le attività di finanziamento del contenzioso da parte di terzi relative ai procedimenti giudiziari sotto la loro responsabilità. Inoltre, i convenuti dovrebbero essere informati dal tribunale o dall'autorità amministrativa dell'esistenza di un finanziamento del contenzioso da parte di terzi e dell'identità del finanziatore.
(23) I tribunali o le autorità amministrative dovrebbero avere il potere, qualora un accordo di finanziamento da parte di terzi sia pertinente alla causa di loro competenza, di valutare se l'accordo di finanziamento da parte di terzi sia conforme alla presente direttiva e, conformemente all'articolo 16, di rivederlo, se necessario, su richiesta di una parte del procedimento o su iniziativa del tribunale o dell'autorità amministrativa, o a seguito di un'azione intentata dinanzi a loro contro la decisione amministrativa di un'autorità di vigilanza divenuta definitiva;
(24) I finanziatori di contenziosi dovrebbero stabilire processi interni di buona governance per evitare conflitti di interessi tra il finanziatore del contenzioso e i ricorrenti. Il rispetto dei requisiti in materia di trasparenza dovrebbe garantire che i ricorrenti siano pienamente consapevoli di qualsiasi relazione che un finanziatore di contenziosi potrebbe avere con convenuti, legali, altri finanziatori di contenziosi o qualsiasi altra terza parte coinvolta nella causa, che potrebbe creare un conflitto effettivo o percepito.
(25) I finanziatori di contenziosi non possono in alcun caso richiedere compensi iniqui, sproporzionati o irragionevoli a spese dei ricorrenti. I tribunali o le autorità amministrative dovrebbero avere il potere di valutare gli accordi di finanziamento del contenzioso da parte di terzi pertinenti alla causa di loro competenza, tenendo conto delle circostanze e del contesto in cui l'accordo è stato concluso, al fine di determinare efficacemente se esso sia equo e conforme alla presente direttiva e a tutta la pertinente legislazione dell'Unione e nazionale.
(26) Laddove accordi di finanziamento da parte di terzi consentano ai finanziatori di contenziosi di ricevere una quota del compenso o determinate commissioni in via prioritaria rispetto al risarcimento accordato ai ricorrenti, il risarcimento disponibile potrebbe essere ridotto in modo tale da lasciare poco o nulla ai ricorrenti. Pertanto, gli accordi di finanziamento da parte di terzi dovrebbero sempre garantire che il risarcimento sia versato in primo luogo al ricorrente, vale a dire che il diritto del ricorrente prevalga su quello del finanziatore. I finanziatori di contenziosi non dovrebbero essere autorizzati a richiedere un trattamento prioritario in relazione al proprio compenso.
(27) Poiché in alcuni Stati membri la quota del compenso destinato ai finanziatori di contenziosi può ridurre il risarcimento ottenuto dai ricorrenti, i tribunali o le autorità amministrative dovrebbero esercitare una supervisione sul valore e la proporzione di tale quota per prevenire qualsiasi assegnazione sproporzionata di risarcimenti monetari ai finanziatori di contenziosi. Salvo circostanze eccezionali, qualora la quota del compenso richiesto da un finanziatore di contenziosi riduca il risarcimento, inclusi tutti gli importi per i danni, i costi, le commissioni e altre spese, disponibile per i ricorrenti e i beneficiari designati al 60 % o al sotto di tale percentuale, tale situazione dovrebbe ritenersi iniqua e non valida.
(28) È opportuno stabilite condizioni aggiuntive volte a garantire che i finanziatori di contenziosi non influenzino indebitamente le decisioni dei ricorrenti nel corso del procedimento, ossia in modo da avvantaggiare lo stesso finanziatore del contenzioso a scapito del ricorrente. In particolare, i finanziatori di contenziosi non dovrebbero influenzare indebitamente le decisioni riguardo a come sono trattate le cause, a quali interessi attribuire priorità o se i ricorrenti debbano o meno accettare un particolare esito, risarcimento o transazione.
(29) I finanziatori di contenziosi non dovrebbero essere autorizzati a revocare i finanziamenti che hanno accettato di fornire, salvo in circostanze limitate di cui alla presente direttiva o di cui al diritto nazionale adottato a norma della presente direttiva, garantendo in tal modo che il finanziamento non sia revocato a svantaggio dei ricorrenti o dei beneficiari designati in nessuna fase del processo di contenzioso perché gli interessi commerciali o gli incentivi del finanziatore del contenzioso sono cambiati.
(30) Laddove i finanziatori di contenziosi abbiano sostenuto o finanziato procedimenti che non hanno avuto esito positivo, essi dovrebbero essere responsabili solidalmente con i ricorrenti per eventuali spese di controparte causate ai convenuti e che possono essere decise dai tribunali o dalle autorità amministrative. Ai tribunali o alle autorità amministrative dovrebbero essere concessi poteri adeguati per garantire l'efficacia di tale obbligo e gli accordi di finanziamento da parte di terzi non dovrebbero escludere la responsabilità per tali spese della controparte.
(31) I tribunali o le autorità amministrative degli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di determinare eventuali risarcimenti per le spese della controparte in conformità del diritto nazionale, anche sulla base di elementi scientifici, statistici o tecnici pertinenti, o avvalendosi dell'aiuto di esperti, consulenti o contabili fiscali, come opportuno alle circostanze del procedimento.
(32) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e i principi riconosciuti, segnatamente, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Di conseguenza, essa dovrebbe essere interpretata e applicata conformemente a tali diritti e principi, inclusi quelli relativi al diritto a un ricorso effettivo e a un equo processo, nonché al diritto di difesa.
(33) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire garantire l'armonizzazione delle norme degli Stati membri applicabili ai finanziatori di contenziosi e alle loro attività, e pertanto assicurare l'accesso alla giustizia, nel contempo introducendo in tutti gli Stati membri in cui è consentito il finanziamento norme minime comuni a tutela dei diritti dei ricorrenti finanziati e dei beneficiari designati nei procedimenti finanziati interamente o in parte da accordi di finanziamento da parte di terzi, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri in quanto i finanziatori di contenziosi possono operare in più Stati membri e sono soggetti a norme e prassi nazionali differenti ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, in ragione della portata del mercato emergente del finanziamento di contenziosi da parte di terzi, della necessità di evitare norme e pratiche divergenti che potrebbero costituire un ostacolo al corretto funzionamento del mercato interno, così come la "scelta opportunistica del foro" da parte di finanziatori di contenziosi intenzionati a sfruttare al meglio le norme nazionali. L'Unione può pertanto intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(34) Conformemente alla dichiarazione politica comune, del 28 settembre 2011, degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Capo I
Disposizioni generali
Articolo 1
Oggetto e scopo
La presente direttiva introduce norme minime applicabili ai soggetti commerciali terzi finanziatori di contenziosi e alle loro attività autorizzate, e fornisce un quadro per sostenere e tutelare i ricorrenti finanziati e i beneficiari designati, compresi, se del caso, coloro i cui interessi sono rappresentati da enti legittimati, in procedimenti finanziati in tutto o in parte mediante la pratica del finanziamento del contenzioso da parte di terzi. La presente direttiva stabilisce garanzie per prevenire conflitti di interessi, contenziosi abusivi, così come l'assegnazione sproporzionata di risarcimenti monetari ai finanziatori di contenziosi, garantendo al contempo che il terzo finanziatore di contenzioso consenta opportunamente ai ricorrenti e ai beneficiari designati di avere accesso alla giustizia, e garantendo la responsabilità delle imprese.
Articolo 2
Ambito di applicazione
La presente direttiva si applica ai terzi finanziatori di contenziosi commerciali ("finanziatori di contenziosi") e agli accordi commerciali di finanziamento da parte di terzi ("accordi di finanziamento da parte di terzi"), indipendentemente dalla natura dei crediti connessi. Essa fa salvo il diritto internazionale, dell'Unione e nazionale vigente che consente la presentazione di ricorsi, in particolare il diritto sulla tutela degli interessi collettivi dei consumatori, sulla tutela dell'ambiente e il diritto che disciplina le procedure di insolvenza o la responsabilità.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:
a) "finanziatore del contenzioso": qualsiasi impresa commerciale che stipula un accordo di finanziamento da parte di terzi in relazione a un procedimento, pur non essendo una parte di tale procedimento, né un avvocato o altro rappresentante legale professionale di una parte di tale procedimento o un fornitore di servizi assicurativi regolamentati a una parte in tale procedimento e che ha l'obiettivo primario di ricevere un utile sul capitale investito attraverso il finanziamento di tali procedimenti o di ottenere un vantaggio competitivo in un mercato specifico;
b) "ricorrente": qualsiasi persona fisica o giuridica che avvia o intende avviare un procedimento contro un'altra parte dinanzi a un tribunale o a un'autorità amministrativa;
c) "tribunale o autorità amministrativa": un organo giurisdizionale, un'autorità amministrativa, un organo arbitrale o altro organo competente incaricato di pronunciarsi sui procedimenti, in conformità della legislazione nazionale;
d) "beneficiario designato": una persona che ha il diritto di ricevere una quota di un risarcimento nel procedimento, e i cui interessi nel medesimo sono rappresentati dal ricorrente finanziato o da un ente legittimato che propone l'azione quale parte ricorrente per suo conto nel corso di azioni rappresentative;
e) "procedimento": qualsiasi contenzioso in materia civile o commerciale, nazionale o transfrontaliero, o qualsiasi procedura di arbitrato volontario o meccanismo alternativo di risoluzione delle controversie, attraverso il quale si agisce in giudizio dinanzi a un tribunale o un'autorità amministrativa dell'Unione relativamente a una controversia;
f) "ente legittimato": un'organizzazione che rappresenta gli interessi dei consumatori e designata come ente legittimato ai sensi della direttiva (UE) 2020/1828;
g) "autorità di vigilanza": un'autorità pubblica designata da uno Stato membro responsabile per la concessione, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione ai finanziatori di contenziosi e per la supervisione delle attività di tali finanziatori;
h) "accordo di finanziamento da parte di terzi": un accordo in cui un finanziatore di contenziosi si impegna a finanziare in tutto o in parte i costi del procedimento in cambio di una quota dell'importo monetario assegnato a titolo di risarcimento al ricorrente o di una maggiorazione basata sul successo nella causa, in modo da rimborsare il finanziatore del contenzioso per il suo finanziamento e, se del caso, coprire la sua remunerazione per il servizio prestato, in tutto o in parte sulla base dell'esito del procedimento. Tale definizione include tutti gli accordi in cui è concordato un compenso di questo tipo, a prescindere dal fatto che sia offerto come servizio indipendente o sia conseguito attraverso l'acquisto o la cessione del credito.
Capo II
Approvazione delle attività dei finanziatori di contenziosi all'interno dell'Unione
Articolo 4
Sistema di autorizzazione
1. Gli Stati membri possono stabilire, conformemente al diritto nazionale, se gli accordi di finanziamento da parte di terzi possono essere offerti in relazione a procedimenti all'interno della loro giurisdizione, a beneficio di ricorrenti o beneficiari designati residenti nel loro territorio.
2. Laddove le attività di finanziamento da parte di un terzo siano consentite, gli Stati membri istituiscono un sistema per l'autorizzazione e il monitoraggio delle attività dei finanziatori di contenziosi all'interno del loro territorio. Tale sistema comprende la designazione di un'amministrazione o autorità di vigilanza indipendente incaricata di concedere, sospendere o revocare le autorizzazioni ai finanziatori di contenziosi e di supervisionare le loro attività.
3. Il regime di autorizzazione previsto dal presente articolo si applica alle sole attività connesse all'offerta, da parte di finanziatori di contenziosi, di accordi di finanziamento da parte di terzi. Qualora i finanziatori di contenziosi siano anche fornitori di altri servizi legali, finanziari o di gestione dei sinistri controllati da un'altra autorità all'interno dell'Unione, la presente direttiva lascia impregiudicato qualsiasi sistema di supervisione e autorizzazione esistente in relazione a tali altri servizi.
Articolo 5
Condizioni di autorizzazione
1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di vigilanza concedano o mantengano le autorizzazioni, sia per contenziosi nazionali o transfrontalieri sia per altri procedimenti, solo a finanziatori di contenziosi che rispettano la presente direttiva e che, oltre a qualsiasi idoneità o altro criterio eventualmente stabilito nel diritto nazionale, soddisfano almeno i seguenti criteri:
a) esercitano la propria attività tramite una sede legale situata in uno Stato membro e richiedono e mantengono un'autorizzazione in quello stesso Stato membro;
b) si impegnano a concludere accordi di finanziamento da parte di terzi in ottemperanza alle leggi dello Stato membro in cui ha luogo il procedimento previsto o, qualora sia diverso, dello Stato membro del ricorrente o dei beneficiari designati;
c) dimostrano, in misura sufficiente a soddisfare l'autorità di vigilanza, di disporre di procedure e strutture di governance atte a garantire la loro costante conformità alla presente direttiva, ai requisiti di trasparenza e ai rapporti fiduciari di cui alla presente direttiva e di avere predisposto procedure interne per prevenire un conflitto di interessi fra essi e i convenuti in procedimenti che implicano un finanziatore del contenzioso;
d) soddisfano i requisiti di adeguatezza patrimoniale di cui all'articolo 6; e
e) dimostrano all'autorità di vigilanza di disporre della governance e delle procedure idonee a garantire che l'obbligo fiduciario di cui all'articolo 7 sia assolto e rispettato.
2. Gli Stati membri riconoscono reciprocamente l'autorizzazione concessa a un finanziatore di contenziosi in un altro Stato membro e pertanto gli consentono automaticamente di operare all'interno del loro Stato membro, a condizione che l'autorizzazione iniziale continui a essere valida.
3. Il sistema di autorizzazione istituito ai sensi dell'articolo 4 non pregiudica l'applicazione del diritto dell'Unione in materia di fornitura di servizi finanziari, attività di investimento o tutela dei consumatori.
Articolo 6
Adeguatezza patrimoniale
1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di vigilanza abbiano il potere di verificare se i finanziatori di contenziosi sono in grado di disporre in ogni momento di risorse finanziarie adeguate per adempiere le loro responsabilità di cui agli accordi di finanziamento da parte di terzi. In particolare, le autorità di vigilanza assicurano che i finanziatori di contenziosi abbiano la capacità di:
a) pagare tutti i debiti derivanti dai loro accordi di finanziamento da parte di terzi quando diventano esigibili e pagabili; e
b) finanziare tutte le fasi dei procedimenti in cui si sono impegnati, compreso il processo e qualsiasi successivo appello.
2. Gli Stati membri assicurano che i finanziatori di contenziosi siano autorizzati a dimostrare di soddisfare i criteri di cui al paragrafo 1, mediante la presentazione di un certificato o un'attestazione che comprovi la copertura integrale da parte di un regime assicurativo di tutti i costi di cui al paragrafo 1, ove necessario.
3. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di vigilanza abbiano il potere di verificare se i finanziatori di contenziosi sono in grado di mantenere in ogni momento l'accesso alla liquidità minima necessaria per sostenere integralmente tutte le spese della controparte prevedibili in tutti i procedimenti finanziati. Gli Stati membri provvedono affinché i loro tribunali o autorità amministrative possano chiedere ai finanziatori di contenziosi di fornire garanzie in relazione alle spese nelle forme consentite dal diritto nazionale, qualora un ricorrente lo richieda sulla base di preoccupazioni specifiche motivate.
4. Gli Stati membri possono istituire un fondo assicurativo specifico per coprire tutti i costi pendenti dei ricorrenti che hanno partecipato al contenzioso in buona fede, nel caso in cui un finanziatore di contenzioso diventi insolvente nel corso del procedimento di contenzioso. Qualora tale fondo sia istituito da uno Stato membro, esso garantisce che sia gestito pubblicamente e finanziato mediante commissioni annuali pagabili dai finanziatori di contenziosi.
Articolo 7
Obbligo fiduciario
1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di vigilanza abbiano il potere di verificare che i finanziatori del contenzioso dispongano della governance e delle procedure interne atte a garantire che gli accordi di finanziamento da parte di terzi che concludono si basino su un rapporto fiduciario e che essi si impegnino, nel quadro di tali accordi, ad agire in modo equo, trasparente e a rispettare l'obbligo fiduciario di diligenza che impone loro di agire nel migliore interesse del ricorrente.
2. Laddove un ricorrente intenda agire in giudizio per conto di altri in un procedimento, ad esempio nel caso in cui sia un ente legittimato che rappresenta i consumatori, il finanziatore del contenzioso deve avere un obbligo fiduciario nei confronti di tali beneficiari designati. I finanziatori di contenziosi sono tenuti ad agire in modo coerente al loro obbligo fiduciario durante tutto il corso del procedimento. In caso di conflitto tra gli interessi del finanziatore del contenzioso e quelli dei ricorrenti o dei beneficiari designati, il finanziatore del contenzioso si impegna ad anteporre ai propri interessi gli interessi dei ricorrenti o dei beneficiari designati.
Capo III
Poteri delle autorità di vigilanza e coordinamento
Articolo 8
Poteri delle autorità di vigilanza
1. Laddove siano consentiti gli accordi di finanziamento da parte di terzi a norma dell'articolo 4, gli Stati membri designano un'autorità di vigilanza pubblica indipendente responsabile di vigilare sull'autorizzazione dei finanziatori di contenziosi stabiliti all'interno della sua giurisdizione che offrono accordi di finanziamento da parte di terzi a ricorrenti e beneficiari designati all'interno della sua giurisdizione, o in relazione a procedimenti all'interno della sua giurisdizione.
2. Gli Stati membri provvedono affinché sia disponibile una procedura di reclamo dinanzi a un'autorità di vigilanza per qualsiasi persona fisica o giuridica che desideri sollevare preoccupazioni in merito alla conformità di un finanziatore di contenziosi ai suoi obblighi ai sensi della presente direttiva e del diritto nazionale applicabile.
3. Fatta salva la procedura di reclamo di cui al paragrafo 2, in caso di procedimenti giudiziari in corso che coinvolgono il finanziatore di contenziosi, le osservazioni sollevate dal convenuto in tale procedimento in merito al rispetto, da parte di un finanziatore di contenziosi, degli obblighi derivanti dalla presente direttiva e dal diritto nazionale applicabile sono trattate dall'organo giurisdizionale o dall'autorità amministrativa competente a norma dell'articolo 16, paragrafo 2.
4. Ciascuna autorità di vigilanza ha in particolare il potere e l'obbligo di:
a) ricevere dai finanziatori di contenziosi le domande di autorizzazione e tutte le informazioni necessarie ai fini del loro esame e decidere in merito a tali domande in modo tempestivo;
b) adottare le decisioni necessarie per concedere o negare l'autorizzazione a un finanziatore di contenziosi che ne faccia richiesta, revocare un'autorizzazione o imporre condizioni, restrizioni o sanzioni a un finanziatore di contenziosi autorizzato;
c) decidere in merito all'idoneità e all'adeguatezza di un finanziatore di contenziosi anche con riferimento alla sua esperienza, reputazione, ai processi interni per prevenire e risolvere i conflitti di interessi, così come alle sue conoscenze;
d) pubblicare sul proprio sito internet ogni decisione adottata ai sensi della lettera b), nel rispetto della riservatezza commerciale;
e) valutare, almeno ogni anno, se un finanziatore di contenziosi autorizzato continua a soddisfare i criteri per l'autorizzazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e garantire che tale autorizzazione sia sospesa o revocata qualora il finanziatore di contenziosi non soddisfi più uno o più di tali criteri. Tale sospensione o revoca non incide sui diritti dei ricorrenti e dei beneficiari del procedimento in cui il finanziatore può essere coinvolto; e
f) nell'ambito del sistema di cui all'articolo 9, ricevere reclami e svolgere le relative indagini con riguardo alla condotta di un finanziatore di contenziosi e al rispetto da parte di tale finanziatore delle disposizioni di cui al capo IV della presente direttiva e di qualsiasi altro requisito applicabile ai sensi del diritto nazionale.
5. Gli Stati membri provvedono affinché i finanziatori di contenziosi siano tenuti a notificare senza indebito indugio all'autorità di vigilanza qualsiasi modifica che incida sulla loro conformità ai requisiti di adeguatezza patrimoniale di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2. Inoltre, gli Stati membri provvedono affinché i finanziatori di contenziosi certifichino annualmente la loro conformità a tali paragrafi.
6. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di vigilanza controllino i rapporti fiduciari tra i finanziatori di contenziosi e i ricorrenti e i beneficiari designati in generale, e siano in grado di impartire istruzioni e adottare provvedimenti per garantire che gli interessi dei ricorrenti e dei beneficiari designati siano tutelati.
Articolo 9
Indagini e reclami
1. Gli Stati membri assicurano la predisposizione di un sistema di reclamo che consenta la ricezione e l'indagine dei reclami di cui all'articolo 8, paragrafo 2.
2. Nell'ambito del sistema di reclamo di cui al paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché le autorità di vigilanza abbiano il potere di valutare senza indebito ritardo se un finanziatore di contenziosi rispetta gli obblighi o le condizioni associati alla sua autorizzazione, le disposizioni della presente direttiva e qualsiasi altro requisito applicabile ai sensi del diritto nazionale.
3. Gli Stati membri provvedono affinché, nell'esercizio della loro attività di controllo sulla conformità dei finanziatori di contenziosi agli obblighi o delle condizioni associate alla loro autorizzazione, le autorità di vigilanza abbiano il potere di:
i) esaminare le denunce ricevute da qualsiasi persona fisica o giuridica a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, e fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 3;
ii) indagare sui reclami ricevuti da qualsiasi altra autorità di vigilanza o dalla Commissione;
iii) avviare indagini d'ufficio;
iv) avviare indagini a seguito di una raccomandazione da parte di un tribunale o di un'autorità amministrativa che nutre preoccupazioni derivanti da un procedimento pendente dinanzi a tale tribunale o autorità amministrativa in merito al rispetto, da parte di un finanziatore di contenziosi, degli obblighi o delle condizioni connesse alla sua autorizzazione.
Articolo 10
Coordinamento tra autorità di vigilanza
1. Gli Stati membri provvedono affinché le proprie autorità di vigilanza applichino la presente direttiva in stretta cooperazione con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri.
2. La Commissione sovrintende e coordina le attività delle autorità di vigilanza nell'esercizio delle funzioni previste dalla presente direttiva e convoca e presiede una rete di autorità di vigilanza. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 11 per integrare la presente direttiva stabilendo le modalità di cooperazione nell'ambito della rete di autorità di vigilanza e li rivede periodicamente, in stretta cooperazione con le autorità di vigilanza.
3. Le autorità di vigilanza possono consultare la Commissione su qualsiasi questione relativa all'attuazione della presente direttiva. La Commissione può emanare orientamenti, raccomandazioni, avvisi di migliori pratiche e pareri consultivi rivolti alle autorità di vigilanza in merito all'attuazione della presente direttiva e in relazione a qualsiasi apparente incoerenza al riguardo, o in relazione alla supervisione di eventuali finanziatori di contenziosi. La Commissione può anche istituire un centro di competenza per fornire competenze qualificate ai tribunali e alle autorità amministrative che richiedono consulenza su come valutare le attività dei finanziatori di contenziosi all'interno dell'Unione.
4. Ogni autorità di vigilanza redige un elenco di finanziatori di contenziosi approvati, lo comunica alla Commissione e lo rende disponibile al pubblico. Le autorità di vigilanza aggiornano tale elenco ogniqualvolta vi siano modifiche e ne informano la Commissione.
5. Ogni autorità di vigilanza comunica, su richiesta, alla Commissione e alle altre autorità di vigilanza i dettagli delle decisioni adottate in merito alla vigilanza sui finanziatori di contenziosi, compresi i dettagli delle decisioni adottate ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, lettera b).
6. Laddove un finanziatore di contenziosi abbia presentato domanda per un'autorizzazione a un'autorità di vigilanza e successivamente presenti domanda a un'altra autorità, tali autorità di vigilanza si coordinano e condividono le informazioni nella misura appropriata, al fine di adottare decisioni coerenti, tenendo debitamente conto di norme nazionali divergenti.
7. Se un finanziatore di contenziosi è autorizzato da un'autorità di vigilanza in uno Stato membro, ma desidera offrire un accordo di finanziamento da parte di terzi a beneficio di un ricorrente o altro beneficiario designato in un altro Stato membro, o per procedimenti che hanno luogo in un altro Stato membro, fornisce prova dell'autorizzazione concessa dall'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine. Nel caso in cui un'autorità di vigilanza nell'altro Stato membro sia al corrente di irregolarità nella condotta del finanziatore di contenziosi, informa direttamente l'autorità di vigilanza responsabile.
Articolo 11
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite dal presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 10, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di 5 anni a decorrere dal ... [data di entrata in vigore dell'atto legislativo di base o qualsiasi altra data fissata dai co-legislatori].
La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di 5 anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 10, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di [due mesi] dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di [due mesi] su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Capo IV
Accordi di finanziamento da parte di terzi e attività dei finanziatori di contenziosi
Articolo 12
Contenuto degli accordi di finanziamento da parte di terzi
Gli Stati membri provvedono affinché gli accordi di finanziamento da parte di terzi siano redatti per iscritto in una o più delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui risiedono i ricorrenti e i beneficiari designati, e siano presentati in termini chiari e facilmente comprensibili e comprendono almeno:
a. i diversi costi e le diverse spese di cui si farà carico il finanziatore di contenziosi;
b. la quota di eventuali risarcimenti o commissioni che sarà corrisposta al finanziatore del contenzioso o a qualsiasi altra terza parte, o qualsiasi altra spesa finanziaria sostenuta, direttamente o indirettamente, dai ricorrenti, dai beneficiari designati o da entrambi;
c. un riferimento alla responsabilità del finanziatore di contenziosi per quanto riguarda le spese della controparte, in conformità dell'articolo 18 della presente direttiva;
d. una clausola che specifichi che qualsiasi risarcimento da cui siano deducibili le spese del finanziatore sarà in primo luogo versato per intero ai ricorrenti, i quali potranno successivamente versare ai finanziatori eventuali onorari o commissioni concordati ai finanziatori terzi, trattenendo almeno gli importi minimi previsti dalla presente direttiva;
e. i rischi che i ricorrenti, i beneficiari designati o entrambi si stanno assumendo, tra cui:
i. la portata dell'aumento dei costi nel contenzioso e il relativo impatto sugli interessi finanziari dei ricorrenti, dei beneficiari o di entrambi;
ii. le circostanze rigorosamente definite in cui l'accordo di finanziamento da parte di terzi può essere risolto e i rischi per i ricorrenti, i beneficiari o entrambi in tale scenario, e
iii. qualsiasi rischio potenziale di dover sostenere le spese della controparte, comprese le circostanze in cui l'assicurazione o le indennità per tali spese potrebbero non coprire tale eventualità.
f. una clausola di esclusione della responsabilità per quanto riguarda la non condizionalità dei finanziamenti relativamente alle fasi procedurali;
g. una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte del finanziatore di contenziosi.
Articolo 13
Requisiti di trasparenza e prevenzione dei conflitti di interessi
1. Gli Stati membri impongono ai finanziatori di contenziosi di stabilire una politica e di attuare procedure interne per evitare e risolvere i conflitti di interessi. Tale politica e tali procedure interne sono adeguate alla natura, alla portata e alla complessità dell'attività del finanziatore di contenziosi e sono redatte per iscritto e rese disponibili al pubblico sul sito web del finanziatore di contenziosi. Sono inoltre chiaramente indicate in un allegato in tutti gli accordi di finanziamento da parte di terzi.
2. Gli Stati membri impongono ai finanziatori di contenziosi l'obbligo di comunicare al ricorrente e ai beneficiari designati nell'accordo di finanziamento da parte di terzi tutte le informazioni che possono essere ragionevolmente percepite come potenzialmente in grado di dar luogo a un conflitto di interessi. Le comunicazioni da parte dei finanziatori di contenziosi comprendono almeno quanto segue:
a) i dettagli di eventuali accordi esistenti, di natura finanziaria o di altro tipo, tra il finanziatore del contenzioso e qualsiasi altra impresa connessa al procedimento, compresi eventuali accordi con enti legittimati, aggregatori di azioni, legali o altre parti interessate pertinenti;
b) i dettagli di qualsiasi legame rilevante tra il finanziatore del contenzioso e un convenuto nel procedimento, in particolare relativamente a qualsiasi situazione concorrenziale.
Articolo 14
Accordi e clausole non validi
1. Gli Stati membri provvedono affinché gli accordi di finanziamento da parte di terzi conclusi con persone fisiche o giuridiche non autorizzate ad agire in qualità di finanziatori di contenziosi non producano effetti giuridici.
2. Gli Stati membri provvedono affinché i finanziatori di contenziosi non influenzino le decisioni di un ricorrente nel corso del procedimento in modo da avvantaggiare lo stesso finanziatore del contenzioso a scapito del ricorrente. A tal fine, qualsiasi clausola negli accordi di finanziamento da parte di terzi che conferisca a un finanziatore di contenziosi il potere di prendere o influenzare decisioni in relazione ai procedimenti non produce alcun effetto giuridico. Non produce alcun effetto giuridico qualsiasi clausola o accordo di questo tipo consistente, tra l'altro, in quanto segue:
a) la concessione di un potere esplicito a un finanziatore di contenziosi affinché possa prendere o influenzare decisioni nel corso del procedimento, ad esempio in relazione a specifiche azioni perseguite, alla risoluzione della causa o alla gestione delle spese associate al procedimento;
b) la fornitura di capitale, o di qualsiasi altra risorsa di valore monetario, ai fini di procedimenti subordinati all'approvazione da parte di soggetti terzi finanziatori del suo specifico utilizzo.
3. Gli Stati membri provvedono affinché gli accordi che garantiscono a un finanziatore di contenziosi di ricevere un rendimento minimo sul proprio investimento prima che un ricorrente o un beneficiario designato possano ricevere la propria quota, non producano alcun effetto giuridico.
4. In assenza di circostanze eccezionali, qualora un accordo di finanziamento del contenzioso dia diritto a un finanziatore di contenziosi di percepire una quota del risarcimento che ridurrebbe la quota disponibile per il ricorrente e i beneficiari designati al 60 %, o al di sotto di tale percentuale, del risarcimento totale, inclusi tutti gli importi per i danni, i costi, le commissioni e altre spese, tale accordo non produce alcun effetto giuridico.
5. Gli Stati membri provvedono affinché gli accordi di finanziamento da parte di terzi non contengano disposizioni che limitino la responsabilità di un finanziatore di contenziosi in caso di condanna al pagamento delle spese della controparte a seguito della soccombenza nel procedimento. Le disposizioni che intendono limitare la responsabilità di un finanziatore di contenziosi in relazione alle spese non producono alcun effetto giuridico.
6. Gli Stati membri provvedono affinché le condizioni che disciplinano gli accordi di finanziamento da parte di terzi non consentano la revoca di tale finanziamento, salvo in determinate circostanze definite dal diritto nazionale a norma dell'articolo 15, paragrafo 1.
7. I ricorrenti e i beneficiari designati sono risarciti in relazione a eventuali perdite causate da un finanziatore di contenziosi che ha stipulato un accordo di finanziamento da parte di terzi ritenuto non valido. I diritti dei ricorrenti e dei beneficiari designati del procedimento non sono pregiudicati.
Articolo 15
Risoluzione degli accordi di finanziamento da parte di terzi
1. Gli Stati membri vietano al finanziatore di contenziosi di risolvere unilateralmente un accordo di finanziamento da parte di terzi in assenza del consenso informato del ricorrente, tranne nel caso in cui un tribunale o un'autorità amministrativa abbia concesso al finanziatore di contenziosi il permesso di risolvere l'accordo, dopo aver valutato se gli interessi del ricorrente e dei beneficiari designati siano adeguatamente tutelati nonostante la risoluzione.
2. Per risolvere l'accordo di finanziamento da parte di terzi è necessario fornire un preavviso sufficiente ai sensi del diritto nazionale.
Capo V
Revisione da parte di tribunali o autorità amministrative
Articolo 16
Divulgazione dell'accordo di finanziamento da parte di terzi
1. Gli Stati membri provvedono affinché i ricorrenti o i loro rappresentanti siano tenuti a informare il tribunale o l'autorità amministrativa competente dell'esistenza di un accordo di finanziamento da parte di terzi e dell'identità del finanziatore di contenziosi e a fornire al tribunale o all'autorità amministrativa competente, su richiesta degli stessi o del convenuto, una copia completa e integrale di eventuali accordi di finanziamento da parte di terzi relativi al procedimento di cui trattasi al tribunale o all'autorità amministrativa competente nella fase iniziale del procedimento. Gli Stati membri garantiscono inoltre che i convenuti siano messi al corrente dal tribunale o dall'autorità amministrativa dell'esistenza di un accordo di finanziamento da parte di terzi e dell'identità del finanziatore di contenziosi.
2. Gli Stati membri provvedono affinché i tribunali o le autorità amministrative dispongano di poteri adeguati per rivedere l'accordo di finanziamento da parte di terzi in conformità dell'articolo 17, su richiesta di una parte del procedimento, qualora tale parte nutra giustificati dubbi in merito alla conformità di un accordo di finanziamento da parte di terzi alla presente direttiva e a qualsiasi altro diritto nazionale applicabile o di propria iniziativa.
Articolo 17
Revisione da parte di tribunali o autorità amministrative degli accordi di finanziamento da parte di terzi
Gli Stati membri designano il tribunale o l'autorità giudiziaria competente per l'espletamento dei diversi compiti giudiziari e amministrativi previsti dalla presente direttiva. Tale designazione specifica in particolare che il tribunale o autorità amministrativa investito di una causa finanziata privatamente deve verificare inoltre, senza indebito ritardo e su richiesta di una parte del procedimento o di propria iniziativa, l'impatto degli accordi di finanziamento sulle cause di cui è investito, esercitando il potere di:
a) adottare provvedimenti o impartire istruzioni vincolanti nei confronti di un finanziatore di contenziosi, come ad esempio richiedere al finanziatore di contenziosi di fornire il finanziamento come concordato nell'accordo di finanziamento da parte di terzi pertinente o richiedere al finanziatore di contenziosi di apportare modifiche in relazione al finanziamento pertinente;
b) valutare la conformità di ciascun accordo di finanziamento da parte di terzi alle disposizioni di cui alla presente direttiva, in particolare all'obbligo fiduciario nei confronti dei ricorrenti e dei beneficiari designati ai sensi dell'articolo 7, e, qualora tale accordo sia ritenuto non conforme, ordinare al finanziatore del contenzioso di apportare le modifiche necessarie, o dichiarare una clausola nulla e priva di effetti ai sensi dell'articolo 14;
c) valutare la conformità di ciascun accordo di finanziamento da parte di terzi rispetto ai requisiti di trasparenza di cui all'articolo 13;
d) valutare se un accordo di finanziamento da parte di terzi dia diritto a un finanziatore di contenziosi di percepire una quota iniqua, sproporzionata o irragionevole di un eventuale risarcimento, come descritto all'articolo 14, paragrafo 4, e annullare o adeguare di conseguenza tale accordo. Gli Stati membri specificano che, nell'effettuare tale valutazione, i tribunali o le autorità amministrative competenti possono prendere in considerazione le caratteristiche e le circostanze dei procedimenti previsti o in corso, tra cui, se del caso:
i) le parti coinvolte nella causa, nonché i beneficiari designati del procedimento, e quanto hanno inteso pattuire riguardo all'importo che il finanziatore del contenzioso avrebbe percepito nell'ambito dell'accordo di finanziamento, in caso di esito positivo;
ii) il probabile valore di eventuali risarcimenti;
iii) il valore del contributo finanziario del finanziatore del contenzioso e la quota dei costi complessivi del ricorrente finanziata dal finanziatore del contenzioso, e
iv) la quota di eventuali risarcimenti che il ricorrente e i beneficiari designati possono ricevere;
e) l'imposizione di qualsiasi sanzione che il tribunale o l'autorità amministrativa ritenga opportuna per garantire il rispetto della presente direttiva;
f) la consultazione di persone con conoscenze e indipendenza adeguate per assistere nell'esercizio dei poteri di valutazione del tribunale o dell'autorità amministrativa, ivi compresi esperti adeguatamente qualificati o le autorità di vigilanza.
Articolo 18
Responsabilità per le spese della controparte
1. Qualora la parte ricorrente disponga di risorse insufficienti per far fronte alle spese della controparte, gli Stati membri provvedono affinché i tribunali o le autorità amministrative abbiano il potere di condannare i finanziatori del contenzioso al pagamento delle spese, in solido con i ricorrenti, a seguito della soccombenza nel procedimento. In tal caso, i tribunali o le autorità amministrative possono richiedere ai finanziatori di contenziosi il pagamento di eventuali spese della controparte, in misura appropriata, tenendo in considerazione:
a) il valore e la quota di eventuali risarcimenti che il finanziatore del contenzioso avrebbe ricevuto se l'azione intentata avesse avuto esito positivo;
b) la misura in cui eventuali costi non corrisposti dal finanziatore del contenzioso ricadrebbero invece su un convenuto, sul ricorrente o su qualsiasi altro beneficiario designato;
c) la condotta del finanziatore del contenzioso durante tutto il procedimento e, in particolare, il suo rispetto della presente direttiva e se la sua condotta ha contribuito alle spese complessive del procedimento; e
d) il valore dell'investimento iniziale del finanziatore del contenzioso.
Capo VI
Disposizioni finali
Articolo 19
Sanzioni
1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri, [entro .../senza indugio], notificano tali norme e misure alla Commissione, e provvedono a dare [immediata] notifica delle eventuali modifiche successive.
2. Le autorità di vigilanza possono, in particolare, imporre sanzioni pecuniarie proporzionate calcolate sulla base del fatturato di un'impresa, revocare temporaneamente o a tempo indeterminato l'autorizzazione ad operare e imporre altre sanzioni amministrative adeguate.
Articolo 20
Riesame
1. Entro ... [(...) anni dalla data di applicazione della presente direttiva], la Commissione procede a una valutazione della presente direttiva e presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione in cui espone le sue principali conclusioni. La valutazione è svolta secondo gli orientamenti della Commissione per legiferare meglio. Nella relazione, la Commissione valuta in particolare l'efficacia della direttiva, con particolare riguardo al livello delle commissioni o degli interessi sottratti dai risarcimenti dei ricorrenti, compresi i beneficiari designati, a favore dei finanziatori dei contenziosi, l'impatto che i finanziatori dei contenziosi hanno sul livello di attività di risoluzione delle controversie e la misura in cui il finanziamento del contenzioso da parte di terzi ha consentito un maggiore accesso alla giustizia.
2. Gli Stati membri, per la prima volta entro ... [(...) anni dalla data di applicazione della presente direttiva] e successivamente su base annuale, forniscono alla Commissione le seguenti informazioni necessarie per l'elaborazione della relazione di cui al paragrafo 1:
a) l'identità, il numero e il tipo di entità riconosciute come finanziatori di contenziosi autorizzati;
b) eventuali modifiche al rispettivo elenco e le relative motivazioni;
c) il numero e il tipo di procedimenti finanziati in tutto o in parte da un finanziatore di contenziosi;
d) gli esiti di tali procedimenti in termini di importi guadagnati dai finanziatori di contenziosi rispetto ai risarcimenti accordati ai ricorrenti e ai beneficiari designati.
Articolo 21
Recepimento
1. Entro il ... [giorno/mese/anno], gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal ... [giorno/mese/anno].
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 22
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 23
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.