Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2022 sulla proposta del 2021 di revisione del quadro finanziario pluriennale (COM(2021)0569 – 2021/0429R(APP))
Il Parlamento europeo,
– visti gli articoli 310, 311, 312 e 323 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
– vista la proposta di regolamento del Consiglio, presentata dalla Commissione il 22 dicembre 2021, recante modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (COM(2021)0569),
– vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo sociale per il clima, presentata dalla Commissione il 14 luglio 2021 (COM(2021)0568),
– visto l'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie(1) ("AII"),
– visto l'articolo 105, paragrafo 5, del suo regolamento,
– vista la relazione interlocutoria della commissione per i bilanci (A9‑0227/2022),
A. considerando che le proposte della Commissione del 22 dicembre 2021 intese a definire la prossima generazione di risorse proprie del bilancio dell'Unione e rivedere il quadro finanziario pluriennale ("QFP") per il periodo 2021-2027 sono indissolubilmente legate al pacchetto "Pronti per il 55 %" presentato il 14 luglio 2021;
B. considerando che l'articolo 311 TFUE prevede che l'Unione si doti dei mezzi necessari per conseguire i suoi obiettivi e per portare a compimento le sue politiche;
C. considerando che, in linea con la posizione di lunga data del Parlamento, i nuovi impegni e obiettivi di intervento devono essere accompagnati da nuovi fondi e non devono essere finanziati a scapito di altri programmi e priorità dell'Unione;
D. considerando che la piena integrazione del Fondo sociale per il clima nel bilancio dell'Unione è prevista dall'articolo 310, paragrafo 1, TFUE e rappresenta un presupposto inderogabile anche per rispettare il metodo comunitario, garantire la rendicontabilità, la vigilanza e il controllo democratici parlamentari, assicurare la prevedibilità dei finanziamenti e della programmazione pluriennale e preservare la trasparenza delle decisioni di bilancio adottate a livello di Unione;
E. considerando che, in caso di aumento del prezzo del carbonio rispetto all'ipotesi iniziale, dovrebbe essere prevista per il Fondo sociale per il clima una dotazione supplementare su base annuale commisuratamente al tasso di aumento del prezzo del carbonio, al fine di aiutare ulteriormente le famiglie e gli utenti vulnerabili dei trasporti nella transizione alla neutralità climatica; che tali incrementi annuali dovrebbero essere iscritti nel QFP mediante un adeguamento automatico per le fluttuazioni del prezzo del carbonio del massimale della rubrica 3 "Risorse naturali e ambiente" e del massimale di pagamento;
F. considerando che, a norma dell'articolo 312, paragrafo 5, TFUE e come ulteriormente definito nell'AII, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sono tenuti ad adottare tutte le misure necessarie per facilitare l'adozione di un QFP nuovo o riveduto;
1. si pronuncia unicamente sulla proposta di revisione del QFP 2021-2027, presentata dalla Commissione il 22 dicembre 2021, optando in tal modo per un approccio mirato limitato e pienamente allineato alla propria posizione sul pacchetto "Pronti per il 55 %";
2. afferma, tuttavia, la necessità di una revisione più ampia dell'attuale QFP, dal momento che ha già raggiunto i suoi limiti nel suo primo anno; richiama l'attenzione sulle molteplici crisi e sfide che l'Unione si trova ad affrontare, in particolare la guerra in Ucraina e le sue ripercussioni, nonché l'ingente fabbisogno finanziario che ha generato; invita pertanto la Commissione a procedere a un esame approfondito del funzionamento dell'attuale QFP e a presentare una proposta legislativa per una sua revisione globale quanto prima e comunque entro il primo trimestre del 2023; intende precisare ulteriormente le proprie richieste di revisione in un'apposita relazione;
3. è pienamente favorevole all'integrazione del Fondo sociale per il clima nel bilancio dell'Unione e nel QFP nell'ambito della propria posizione di lunga data, secondo cui tutti i programmi e i fondi dell'Unione devono essere integrati nel bilancio; plaude pertanto alla proposta della Commissione quale punto di partenza per quanto riguarda l'innalzamento del massimale degli stanziamenti d'impegno della rubrica 3 "Risorse naturali e ambiente" e il massimale degli stanziamenti di pagamento, presupposto inderogabile affinché il finanziamento del Fondo sociale per il clima non vada a scapito di altri programmi e priorità dell'Unione;
4. sottolinea, tuttavia, la necessità di alcune modifiche per rispecchiare la propria posizione sul pacchetto "Pronti per il 55 %", compresa la dotazione finanziaria riveduta del Fondo sociale per il clima, che riflette le pertinenti disposizioni della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(2) così come modificata;
5. sostiene la proposta di adeguamento annuale specifico basato sulle nuove risorse proprie; lo considera in linea con il principio, enunciato nell'AII, secondo cui le spese a titolo del bilancio dell'Unione relative al rimborso dello strumento dell'Unione europea per la ripresa non dovrebbero comportare un'indebita riduzione della spesa per i programmi o gli strumenti d'investimento nell'ambito del QFP, rispettando nel contempo il principio di bilancio dell'universalità delle entrate; ribadisce pertanto che tale adeguamento annuale dipende dall'introduzione di nuove risorse proprie in linea con la tabella di marcia stabilita nell'AII;
6. chiede al Consiglio e alla Commissione di tenere conto delle raccomandazioni e modifiche in appresso:
i)
l'impatto della dotazione finanziaria riveduta del Fondo sociale per il clima dovrebbe riflettersi in tutto il presente regolamento, compreso il suo allegato;
ii)
è opportuno introdurre un adeguamento tecnico automatico dei massimali degli stanziamenti d'impegno della rubrica 3 "Risorse naturali e ambiente" e del massimale degli stanziamenti di pagamento per garantire lo stanziamento di dotazioni supplementari per il Fondo sociale per il clima in caso di aumento del prezzo del carbonio a un livello superiore all'ipotesi iniziale;
iii)
l'adeguamento annuale specifico basato su nuove risorse proprie dovrebbe essere modificato per garantire che possa essere prorogato in caso di ritardo nell'adozione del prossimo QFP, in linea con l'articolo 312, paragrafo 4, TFUE;
iv)
la proposta di regolamento del Consiglio dovrebbe essere modificata come segue:
Testo della Commissione
Modifica
Modifica 1 Proposta di regolamento Considerando 3
(3) L'introduzione del sistema per lo scambio di emissioni dell'UE, disposto dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio14, nei settori dell'edilizia e del trasporto su strada può provocare effetti sociali a breve termine. Per affrontare tale problematica, il regolamento (UE) [XXX] del Parlamento europeo e del Consiglio15 ha istituito un Fondo sociale per il clima che sarà finanziato dal bilancio generale dell'Unione nel quadro finanziario pluriennale. È pertanto opportuno adeguare il massimale degli stanziamenti di impegno della rubrica 3 "Risorse naturali e ambiente" e il massimale degli stanziamenti di pagamento per gli esercizi 2025, 2026 e 2027.
(3) L'introduzione del sistema per lo scambio di emissioni dell'UE, disposto dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio14, nei settori dell'edilizia e del trasporto su strada può provocare effetti sociali a breve termine. Per affrontare tale problematica, il regolamento (UE) [XXX] del Parlamento europeo e del Consiglio15 ha istituito un Fondo sociale per il clima che sarà finanziato dal bilancio generale dell'Unione nel quadro finanziario pluriennale. È pertanto opportuno adeguare il massimale degli stanziamenti di impegno della rubrica 3 "Risorse naturali e ambiente" e il massimale degli stanziamenti di pagamento per gli esercizi 2024, 2025, 2026 e 2027. In caso di prezzo del carbonio superiore rispetto all'ipotesi iniziale, dovrebbe essere prevista per il Fondo sociale per il clima una dotazione supplementare su base annuale commisuratamente al tasso di aumento del prezzo del carbonio, al fine di aiutare ulteriormente le famiglie e gli utenti vulnerabili dei trasporti nella transizione alla neutralità climatica. Tali incrementi annuali dovrebbero essere iscritti nel quadro finanziario pluriennale mediante un adeguamento automatico per le fluttuazioni del prezzo del carbonio del massimale degli stanziamenti d'impegno della rubrica 3 "Risorse naturali e ambiente" e del massimale degli stanziamenti di pagamento.
___________________
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14 Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).
14 Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).
15 GU […] del […], pag. […].
15 GU […] del […], pag. […].
Modifica 2 Proposta di regolamento Considerando 3 bis (nuovo)
(3 bis) La Commissione dovrebbe presentare una proposta relativa al nuovo quadro finanziario pluriennale prima del 1° luglio 2025, onde consentire alle istituzioni di adottarla con sufficiente anticipo rispetto all'inizio del quadro finanziario pluriennale successivo. A norma dell'articolo 312, paragrafo 4, TFUE, i massimali e le altre disposizioni, compresi gli adeguamenti del quadro finanziario pluriennale di cui al capo 2, corrispondenti all'ultimo anno del quadro finanziario pluriennale stabilito nel presente regolamento devono continuare ad applicarsi in caso di mancata adozione di un nuovo quadro finanziario pluriennale prima della fine del mandato del quadro finanziario pluriennale di cui al presente regolamento.
Modifica 3 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1
1) all'articolo 4, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
1) l'articolo 4 è così modificato:
a) al paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente:
"f) un calcolo delle assegnazioni aggiuntive basato sulla fluttuazione del prezzo del carbonio e sul risultato dell'adeguamento annuale di cui all'articolo 4 ter";
b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
"4. Fatti salvi gli articoli 4 bis, 6 e 7, per l'esercizio considerato non sono effettuati ulteriori adeguamenti tecnici né nel corso dell'esercizio né a titolo di correzioni a posteriori nel corso degli esercizi successivi.";
"4. Fatti salvi gli articoli 4 bis, 4 ter, 6 e 7, per l'esercizio considerato non sono effettuati ulteriori adeguamenti tecnici né nel corso dell'esercizio né a titolo di correzioni a posteriori nel corso degli esercizi successivi.";
Modifica 4 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2
2) è inserito il seguente articolo 4 bis:
2) sono inseriti gli articoli seguenti:
"Articolo 4 bis
"Articolo 4 bis
Adeguamento annuale specifico basato sulle nuove risorse proprie
Adeguamento annuale specifico basato sulle nuove risorse proprie
1. A partire dal 2024, dopo la presentazione dei conti provvisori dell'esercizio n-1 in conformità all'articolo 245, paragrafo 3, del regolamento finanziario, si effettua un adeguamento verso l'alto del massimale di spesa degli stanziamenti di impegno della sottorubrica 2b e del massimale degli stanziamenti di pagamento dell'esercizio in corso.
1. A partire dal 2024, dopo la presentazione dei conti provvisori dell'esercizio n-1 in conformità all'articolo 245, paragrafo 3, del regolamento finanziario, si effettua un adeguamento verso l'alto del massimale di spesa degli stanziamenti di impegno della sottorubrica 2b e del massimale degli stanziamenti di pagamento dell'esercizio in corso.
2. Tale adeguamento annuale avrà gli importi seguenti:
2. Tale adeguamento annuale avrà gli importi seguenti:
a) per gli esercizi 2024, 2025 e 2026, un importo equivalente alle entrate iscritte nei conti provvisori di cui al paragrafo 1 derivanti dalle risorse di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere e), f) e g), della decisione sulle risorse proprie;
a) per gli esercizi 2024, 2025 e 2026, un importo equivalente alle entrate iscritte nei conti provvisori di cui al paragrafo 1 derivanti dalle risorse di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere e), f) e g), della decisione sulle risorse proprie;
b) per l'esercizio 2027, un importo equivalente alle entrate iscritte nei conti provvisori di cui al paragrafo 1 derivanti dalle risorse di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere e), f) e g), della decisione sulle risorse proprie, decurtato dell'importo fisso di 8 000 milioni di EUR (a prezzi del 2018).
b) per l'esercizio 2027, un importo equivalente alle entrate iscritte nei conti provvisori di cui al paragrafo 1 derivanti dalle risorse di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere e), f) e g), della decisione sulle risorse proprie, decurtato dell'importo fisso di 2 800 milioni di EUR (a prezzi del 2018).
Gli adeguamenti annuali di cui al primo comma non superano 15 000 milioni di EUR (a prezzi del 2018) all'anno per gli esercizi dal 2024 al 2027.
Gli adeguamenti annuali di cui al primo comma non superano 15 000 milioni di EUR (a prezzi del 2018) all'anno per gli esercizi dal 2024 al 2027.
3. La Commissione comunica i risultati degli adeguamenti annuali di cui al paragrafo 2 al Parlamento europeo e al Consiglio entro 15 giorni dalla presentazione dei conti provvisori per l'esercizio n-1, in conformità all'articolo 245, paragrafo 3, del regolamento finanziario.";
3. La Commissione comunica i risultati degli adeguamenti annuali di cui al paragrafo 2 al Parlamento europeo e al Consiglio entro 15 giorni dalla presentazione dei conti provvisori per l'esercizio n-1, in conformità all'articolo 245, paragrafo 3, del regolamento finanziario.";
Articolo 4 ter
Adeguamento annuale specifico basato sulla fluttuazione del prezzo del carbonio
1. A decorrere dal 2025 si procede a un adeguamento annuale al rialzo del massimale di spesa per gli stanziamenti d'impegno della rubrica 3 "Risorse naturali e ambiente" e del massimale degli stanziamenti di pagamento per l'esercizio in corso nel caso in cui il prezzo medio del carbonio calcolato nell'anno n-1 sia superiore all'ipotesi iniziale.
2. L'adeguamento annuale al rialzo di cui al paragrafo 1 del presente articolo è equivalente all'importo calcolato moltiplicando la dotazione annuale derivante dalla dotazione finanziaria di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) [XXX] del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un Fondo sociale per il clima, per la percentuale di cui il prezzo medio del carbonio calcolato nell'anno n-1 era superiore all'ipotesi iniziale.";
Modifica 5 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 3
3) all'articolo 11, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:
3) all'articolo 11, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Gli importi corrispondenti agli adeguamenti verso l'alto di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, si aggiungono agli importi massimi di cui al primo comma del presente paragrafo.";
"Gli importi corrispondenti agli adeguamenti verso l'alto di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 1, all'articolo 4 ter e all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, si aggiungono agli importi massimi di cui al primo comma del presente paragrafo.";
Modifica 6 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 4
4) l'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
4) l'allegato I è sostituito dal seguente:
"ALLEGATO I"
QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE (UE-27)
(milioni di EUR — prezzi 2018)
STANZIAMENTI DI IMPEGNO
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Totale 2021-2027
1. Mercato unico, innovazione e agenda digitale
19 712
20 211
19 133
18 633
18 518
18 646
18 473
133 326
2. Coesione, resilienza e valori
49 741
51 920
52 194
53 954
55 182
56 787
58 809
378 587
2 bis. Coesione economica, sociale e territoriale
45 411
45 951
46 493
47 130
47 770
48 414
49 066
330 235
2 ter. Resilienza e valori
4 330
5 969
5 701
6 824
7 412
8 373
9 743
48 352
3. Risorse naturali e ambiente
55 242
52 214
51 489
[50 617]
[51 895]
[58 064]
[56 947]
[376 468]
di cui: spese connesse al mercato e pagamenti diretti
38 040
37 544
37 604
36 983
36 373
35 772
35 183
257 499
4. Migrazione e gestione delle frontiere
2 324
2 947
3 164
3 282
3 672
3 682
3 736
22 807
5. Sicurezza e difesa
1 700
1 725
1 737
1 754
1 928
2 078
2 263
13 185
6. Vicinato e resto del mondo
15 309
15 522
14 789
14 056
13 323
12 592
12 828
98 419
7. Pubblica amministrazione europea
10 021
10 215
10 342
10 454
10 554
10 673
10 843
73 102
di cui: spese amministrative delle istituzioni
7 742
7 878
7 945
7 997
8 025
8 077
8 188
55 852
TOTALE STANZIAMENTI DI IMPEGNO
154 049
154 754
152 848
[152 750]
[155 072]
[162 522]
[163 899]
[1 095 894]
TOTALE STANZIAMENTI DI PAGAMENTO
156 557
156 322
149 936
[149 936]
[152 112]
[159 068]
[158 722]
[1 082 652]"
".
7. è pronto ad avviare negoziati per migliorare la proposta della Commissione;
8. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).