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Procedura : 2021/0366(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A9-0219/2022

Testi presentati :

A9-0219/2022

Discussioni :

PV 12/09/2022 - 15
CRE 12/09/2022 - 15
PV 17/04/2023 - 14
CRE 17/04/2023 - 14

Votazioni :

PV 13/09/2022 - 7.10
CRE 13/09/2022 - 7.10
Dichiarazioni di voto
PV 19/04/2023 - 11.3
Dichiarazioni di voto

Testi approvati :

P9_TA(2022)0311
P9_TA(2023)0109

Testi approvati
PDF 441kWORD 139k
Martedì 13 settembre 2022 - Strasburgo
Regolamento sulla deforestazione ***I
P9_TA(2022)0311A9-0219/2022

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 13 settembre 2022, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010 (COM(2021)0706 – C9-0430/2021 – 2021/0366(COD))(1)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Testo della Commissione   Emendamento
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 1
(1)  Le foreste sono fonte di numerosi benefici ambientali, economici e sociali, tra cui la produzione di legno e di prodotti forestali non legnosi e l'offerta di servizi ambientali essenziali per l'umanità, poiché ospitano la maggior parte della biodiversità terrestre del pianeta. Conservano funzioni ecosistemiche, contribuiscono a proteggere il sistema climatico, offrono aria pulita e svolgono un ruolo fondamentale per la depurazione dell'acqua e del suolo e per la ritenzione idrica. Le foreste danno sostentamento e reddito a circa un terzo della popolazione mondiale e la loro distruzione ha conseguenze drammatiche sui mezzi di sostentamento delle persone più vulnerabili, comprese le popolazioni indigene e le comunità locali che dipendono fortemente dagli ecosistemi forestali3. La deforestazione e il degrado forestale riducono i pozzi di assorbimento del carbonio indispensabili e aumentano la probabilità che nuove malattie si diffondano dagli animali all'uomo.
(1)  Le foreste sono fonte di numerosi benefici ambientali, economici e sociali, tra cui la produzione di legno e di prodotti forestali non legnosi e l'offerta di servizi ambientali essenziali per l'umanità, poiché ospitano la maggior parte della biodiversità terrestre del pianeta. Conservano funzioni ecosistemiche, contribuiscono a proteggere il sistema climatico, offrono aria pulita e svolgono un ruolo fondamentale per la depurazione dell'acqua e del suolo e per la ritenzione idrica e il ravvenamento della falda, laddove più di un quarto dei farmaci moderni deriva dalle piante delle foreste tropicali. Le grandi aree forestali fungono da sorgenti di umidità e contribuiscono a prevenire la desertificazione delle regioni continentali. Le foreste danno sostentamento e reddito a circa un terzo della popolazione mondiale e la loro distruzione ha conseguenze drammatiche sui mezzi di sostentamento delle persone più vulnerabili, comprese le popolazioni indigene e le comunità locali che dipendono fortemente dagli ecosistemi forestali3. La deforestazione, il degrado forestale e la conversione delle aree forestali riducono i pozzi di assorbimento del carbonio indispensabili. La deforestazione, il degrado forestale e la conversione delle aree forestali aumentano inoltre i contatti tra gli animali selvatici, gli animali d'allevamento e gli esseri umani, accrescendo così la probabilità che nuove malattie si diffondano e il rischio di nuove epidemie e pandemie.
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3 In linea con la comunicazione della Commissione, del 27 luglio 2019, "Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta", COM(2019)0352.
3 In linea con la comunicazione della Commissione, del 27 luglio 2019, "Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta", COM(2019)0352.
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 2
(2)  La deforestazione e il degrado forestale incalzano a un ritmo allarmante. Secondo le stime dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), tra il 1990 e il 2020 sono scomparsi 420 milioni di ettari di foreste, ossia circa il 10 % del totale delle foreste che restano sul pianeta, equivalente a una superficie più estesa di quella dell'Unione europea4. La deforestazione e il degrado forestale concorrono notevolmente al riscaldamento globale e alla perdita di biodiversità, due delle maggiori sfide ambientali della nostra epoca. E ogni anno il mondo continua a perdere 10 milioni di ettari di foresta.
(2)  La deforestazione, il degrado forestale e la conversione delle aree forestali incalzano a un ritmo allarmante. Secondo le stime dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), tra il 1990 e il 2020 sono scomparsi 420 milioni di ettari di foreste, ossia circa il 10 % del totale delle foreste che restano sul pianeta, equivalente a una superficie più estesa di quella dell'Unione europea4. La deforestazione, il degrado forestale e la conversione delle aree forestali concorrono notevolmente al riscaldamento globale e alla perdita di biodiversità, due delle maggiori sfide ambientali della nostra epoca. E ogni anno il mondo continua a perdere 10 milioni di ettari di foresta. Anche le foreste sono fortemente colpite dai cambiamenti climatici e sarà necessario far fronte a numerose sfide per garantirne l'adattabilità e la resilienza nei prossimi decenni.
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4 FAO, Global Forest Resource Assessment 2020, pag. XII, https://www.fao.org/documents/card/en/c/ca9825en.
4 FAO, Global Forest Resource Assessment 2020, pag. XII, https://www.fao.org/documents/card/en/c/ca9825en.
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 3
(3)  Deforestazione e degrado forestale contribuiscono in vari modi alla crisi climatica globale. Innanzitutto aumentano le emissioni di gas a effetto serra attraverso gli incendi boschivi che li accompagnano e che eliminano definitivamente capaci pozzi di assorbimento del carbonio, diminuiscono la resilienza ai cambiamenti climatici e riducono in modo sostanziale la biodiversità dell'area colpita. La deforestazione è responsabile, da sola, dell'11 % delle emissioni di gas a effetto serra5.
(3)  Deforestazione, degrado forestale e conversione delle aree forestali contribuiscono in vari modi alla crisi climatica globale. Innanzitutto aumentano le emissioni di gas a effetto serra attraverso gli incendi boschivi che li accompagnano e che eliminano definitivamente capaci pozzi di assorbimento del carbonio, diminuiscono la resilienza ai cambiamenti climatici e riducono in modo sostanziale la biodiversità dell'area colpita e la sua resilienza a malattie e parassiti. La deforestazione è responsabile, da sola, dell'11 % delle emissioni di gas a effetto serra5.
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5 IPCC, Climate Change and Land: una relazione speciale dell'IPCC in materia di cambiamenti climatici, desertificazione, degrado del suolo, gestione sostenibile del suolo, sicurezza alimentare e flussi dei gas serra negli ecosistemi terrestri, https://www.ipcc.ch/srccl/.
5 IPCC, Climate Change and Land: una relazione speciale dell'IPCC in materia di cambiamenti climatici, desertificazione, degrado del suolo, gestione sostenibile del suolo, sicurezza alimentare e flussi dei gas serra negli ecosistemi terrestri, https://www.ipcc.ch/srccl/.
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 4
(4)  Il degrado climatico induce la perdita di biodiversità a livello mondiale e la perdita di biodiversità aggrava i cambiamenti climatici, in una dinamica che lega indissolubilmente i due fenomeni, secondo quanto confermato da studi recenti. La biodiversità aiuta a mitigare i cambiamenti climatici. Insetti, uccelli e mammiferi, nella loro funzione di impollinatori e disseminatori, possono contribuire a stoccare il carbonio in modo più efficiente, direttamente o indirettamente. Le foreste ricostituiscono continuamente le risorse idriche contro la siccità e i suoi effetti deleteri su comunità locali e popolazioni indigene. Una riduzione drastica della deforestazione e del degrado forestale da un lato, e il ripristino sistematico delle foreste e di altri ecosistemi dall'altro, costituiscono insieme la più grande singola possibilità di mitigazione naturale dei cambiamenti climatici.
(4)  Il degrado climatico induce la perdita di biodiversità a livello mondiale e la perdita di biodiversità aggrava i cambiamenti climatici, in una dinamica che lega indissolubilmente i due fenomeni, secondo quanto confermato da studi recenti. La biodiversità e gli ecosistemi sono fondamentali per uno sviluppo resiliente ai cambiamenti climatici1bis. Insetti, uccelli e mammiferi, nella loro funzione di impollinatori e disseminatori, possono contribuire a stoccare il carbonio in modo più efficiente, direttamente o indirettamente. Le foreste ricostituiscono continuamente le risorse idriche contro la siccità e i suoi effetti deleteri su comunità locali e popolazioni indigene. Una riduzione drastica della deforestazione, del degrado forestale e della conversione delle aree forestali da un lato, e il ripristino sistematico delle foreste e di altri ecosistemi dall'altro, costituiscono insieme la più grande singola possibilità di mitigazione naturale dei cambiamenti climatici.
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1 bis Relazione di sintesi dell'IPCC per i responsabili politici, febbraio 2022, https://report.ipcc.ch/ar6wg2/pdf/IPCC_AR6_WGII_SummaryForPolicymakers.pdf.
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 5
(5)  La biodiversità è essenziale per la resilienza degli ecosistemi e dei loro servizi a livello sia locale che mondiale. Oltre la metà del prodotto interno lordo mondiale dipende dalla natura e dai servizi che fornisce. Tre dei settori economici più importanti – edilizia, agricoltura, settore alimentare e delle bevande – ne sono fortemente dipendenti. Il depauperamento della biodiversità rappresenta una minaccia per i cicli idrologici sostenibili e i sistemi alimentari, mettendo a repentaglio la nostra sicurezza alimentare oltre che la nostra nutrizione. Più del 75 % dei tipi di colture alimentari nel mondo dipendono dall'impollinazione animale. La diversità genetica e i servizi ecosistemici sono fattori di produzione indispensabili per l'industria e le imprese, soprattutto per la produzione di medicinali.
(5)  La biodiversità è essenziale per la resilienza degli ecosistemi e dei loro servizi a livello sia locale che mondiale. Oltre la metà del prodotto interno lordo mondiale dipende dalla natura e dai servizi che fornisce. Tre dei settori economici più importanti – edilizia, agricoltura, settore alimentare e delle bevande – ne sono fortemente dipendenti. Il depauperamento della biodiversità rappresenta una minaccia per i cicli idrologici sostenibili e i sistemi alimentari, mettendo a repentaglio la nostra sicurezza alimentare oltre che la nostra nutrizione. Più del 75 % dei tipi di colture alimentari nel mondo dipendono dall'impollinazione animale. La diversità genetica e i servizi ecosistemici presenti in foreste complesse e rigenerate naturalmente con relazioni simbiotiche sostenute e complesse sono fattori di produzione indispensabili per l'industria e le imprese, soprattutto per la produzione di medicinali, inclusi gli antimicrobici. Inoltre la traspirazione, il processo con cui gli alberi prelevano l'acqua dal suolo e la rilasciano nell'atmosfera attraverso le foglie, è un'importante fonte di acqua per l'atmosfera e si stima che sia responsabile di circa la metà di tutte le precipitazioni. La deforestazione influenza dunque profondamente le precipitazioni e la naturale regolazione dei flussi d'acqua, sia all'interno delle foreste che nelle aree circostanti. L'impatto della deforestazione sul sistema terrestre di riciclaggio dell'acqua rischia di essere tanto devastante quanto la sua incidenza sui cambiamenti climatici.
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 6
(6)  I cambiamenti climatici, la perdita di biodiversità e la deforestazione sono questioni della massima gravità a livello mondiale, che incidono sulla sopravvivenza dell'umanità e sulle condizioni di vita sostenibili sulla Terra. L'accelerazione dei cambiamenti climatici, della perdita di biodiversità e del degrado ambientale, abbinati a esempi tangibili delle ripercussioni devastanti sulla natura, sulle condizioni di vita e sulle economie locali, hanno fatto sì che la transizione verde sia riconosciuta quale obiettivo di equità intergenerazionale fondamentale del nostro tempo.
(6)  I cambiamenti climatici, la perdita di biodiversità e la deforestazione sono questioni della massima gravità a livello mondiale, che incidono sulla sopravvivenza dell'umanità e sulle condizioni di vita sostenibili sulla Terra. L'accelerazione dei cambiamenti climatici, della perdita di biodiversità e del degrado ambientale, abbinati a esempi tangibili delle ripercussioni devastanti sulla natura, sulle condizioni di vita e sulle economie locali, hanno fatto sì che la transizione verde sia riconosciuta quale obiettivo di uguaglianza di genere e di equità intergenerazionale fondamentale del nostro tempo.
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)
(6 bis)   Dei 227 attacchi letali nei confronti di attivisti impegnati nella difesa dell'ambiente e del territorio registrati nel 2020, il 70 % degli assassinati stava lavorando per difendere le foreste del mondo dalla deforestazione e dallo sviluppo industriale. Tali attacchi prendono di mira in modo sproporzionato le popolazioni indigene, che sono state l'obiettivo di un terzo degli omicidi registrati nel 2020.
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 7
(7)  Il consumo dell'Unione è un fattore importante di deforestazione e degrado forestale su scala mondiale. Stando alla valutazione d'impatto dell'iniziativa, in assenza di un adeguato intervento normativo il consumo e la produzione nell'UE delle sei materie prime incluse nell'ambito di applicazione (legno, bovini, soia, olio di palma, cacao e caffè) faranno salire la deforestazione a circa 248 000 ettari all'anno entro il 2030.
(7)  Il consumo dell'Unione è un fattore importante di deforestazione, conversione degli ecosistemi naturali, degrado degli ecosistemi naturali e forestale nonché di conversione delle aree forestali su scala mondiale. Stando alla valutazione d'impatto dell'iniziativa, in assenza di un adeguato intervento normativo il consumo e la produzione nell'UE di appena sei materie prime (legno, bovini, soia, olio di palma, cacao e caffè) faranno salire la deforestazione a circa 248 000 ettari all'anno entro il 2030.
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 8
(8)  Per quanto riguarda la situazione delle foreste nell'UE, dalla relazione 2020 sul tema6 risulta che tra il 1990 e il 2020 la superficie forestale in Europa è aumentata del 9 %, il carbonio stoccato nella biomassa è cresciuto del 50 % e l'offerta di legname del 40 %. Tuttavia, secondo la relazione dell'Agenzia europea dell'ambiente sullo stato dell'ambiente 20207, meno del 5 % delle aree forestali europee è considerato indisturbato o naturale.
(8)  Per quanto riguarda la situazione delle foreste nell'UE, dalla relazione 2020 sul tema6 risulta che tra il 1990 e il 2020 la superficie forestale in Europa è aumentata del 9 %, il carbonio stoccato nella biomassa è cresciuto del 50 % e l'offerta di legname del 40 %. Tuttavia, le foreste naturali e antiche sono anche soggette a un'intensificazione della gestione e la loro biodiversità e le loro caratteristiche strutturali uniche sono a rischio. In aggiunta, attualmente meno del 5 % delle aree forestali europee è considerato indisturbato o naturale e i cambiamenti climatici danno origine a minacce che spaziano da fenomeni meteorologici estremi a malattie causate da insetti. Gli ecosistemi forestali devono far fronte a molteplici pressioni generate dalle attività antropiche, le quali comprendono attività che hanno un'incidenza diretta sugli ecosistemi e sugli habitat, ad esempio determinate pratiche di gestione forestale. In particolare, le foreste di età uniforme gestite in modo intensivo possono avere gravi ripercussioni su interi habitat attraverso il taglio a raso e la rimozione del legno mortos.
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6 Forest Europe - Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe, State of Europe's Forests 2020, https://foresteurope.org/state-europes-forests-2020/.
6 Forest Europe - Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe, State of Europe's Forests 2020, https://foresteurope.org/state-europes-forests-2020/.
7 European Environment Agency, State of the Environment 2020, https://www.eea.europa.eu/soer/publications/soer-2020.
7 European Environment Agency, State of the Environment 2020, https://www.eea.europa.eu/soer/publications/soer-2020.
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 9
(9)  Nel 2019 la Commissione ha adottato diverse iniziative per far fronte alle crisi ambientali mondiali, tra cui azioni specifiche sulla deforestazione. Nella comunicazione "Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta"8, la Commissione ha riconosciuto la priorità di ridurre l'impronta del consumo unionale sul suolo e incoraggia i cittadini a consumare prodotti provenienti da catene di approvvigionamento che non contribuiscano alla deforestazione. Nella comunicazione dell'11 dicembre 2019 intitolata "Il Green Deal europeo"9 la Commissione ha illustrato una nuova strategia di crescita mirata a trasformare l'UE in una società giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva che nel 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra, in cui la crescita economica sarà dissociata dall'uso delle risorse e in cui nessuno e nessun luogo sarà lasciato indietro. La strategia mira a proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'Unione e proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze. Il Green Deal europeo intende assicurare ai cittadini e alle generazioni future, tra l'altro, aria fresca, acqua pulita, suolo sano e biodiversità. A tal fine, la strategia dell'UE sulla biodiversità per il 203010, la strategia "Dal produttore al consumatore"11, la strategia forestale dell'UE12, il piano d'azione dell'UE sull'inquinamento zero13 e altre strategie pertinenti14 elaborate nell'ambito del Green Deal europeo evidenziano ulteriormente l'importanza dell'azione in materia di protezione e resilienza delle foreste. In particolare, la strategia dell'UE sulla biodiversità intende proteggere la natura e invertire il degrado degli ecosistemi. Infine, la strategia dell'UE per la bioeconomia15 rafforza la protezione dell'ambiente e degli ecosistemi, rispondendo alla domanda crescente di risorse alimentari, mangimi, energie, materiali e prodotti e cercando nuove modalità di produzione e consumo.
(9)  Nel 2019 la Commissione ha adottato diverse iniziative per far fronte alle crisi ambientali mondiali, tra cui azioni specifiche sulla deforestazione. Nella comunicazione "Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta"8, la Commissione ha riconosciuto la priorità di ridurre l'impronta del consumo unionale sul suolo e incoraggia i cittadini a consumare prodotti provenienti da catene di approvvigionamento che non contribuiscano alla deforestazione. Nella comunicazione dell'11 dicembre 2019 intitolata "Il Green Deal europeo"9 la Commissione ha illustrato una nuova strategia di crescita mirata a trasformare l'UE in una società giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva fondata sul libero scambio sostenibile e basato su regole che nel 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra, in cui la crescita economica sarà dissociata dall'uso delle risorse e in cui nessuno e nessun luogo sarà lasciato indietro. La strategia mira a proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'Unione e proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze. Il Green Deal europeo intende assicurare ai cittadini e alle generazioni future, tra l'altro, aria fresca, acqua pulita, suolo sano e biodiversità. A tal fine, la strategia dell'UE sulla biodiversità per il 203010, la strategia "Dal produttore al consumatore"11, la strategia forestale dell'UE12, il piano d'azione dell'UE sull'inquinamento zero13 e altre strategie pertinenti14 elaborate nell'ambito del Green Deal europeo evidenziano ulteriormente l'importanza dell'azione in materia di protezione e resilienza delle foreste. In particolare, la strategia dell'UE sulla biodiversità intende proteggere la natura e invertire il degrado degli ecosistemi. Infine, la strategia dell'UE per la bioeconomia15 rafforza la protezione dell'ambiente e degli ecosistemi, rispondendo alla domanda crescente di risorse alimentari, mangimi, energie, materiali e prodotti e cercando nuove modalità di produzione e consumo.
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8 COM(2019)0352.
8 COM(2019)0352.
9 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Il Green Deal europeo, COM(2019)0640.
9 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Il Green Deal europeo, COM(2019)0640.
10 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 - Riportare la natura nella nostra vita, COM(2020)0380.
10 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 - Riportare la natura nella nostra vita, COM(2020)0380.
11 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente", COM(2020)0381.
11 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente", COM(2020)0381.
12 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Una nuova strategia forestale dell'Unione europea: per le foreste e il settore forestale", COM(2013)0659.
12 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Una nuova strategia forestale dell'Unione europea: per le foreste e il settore forestale", COM(2013)0659.
13 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Un percorso verso un pianeta più sano per tutti – Piano d'azione dell'UE: "Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo" COM(2021)0400.
13 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Un percorso verso un pianeta più sano per tutti – Piano d'azione dell'UE: "Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo" COM(2021)0400.
14 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Una visione a lungo termine per le zone rurali dell'UE: verso zone rurali più forti, connesse, resilienti e prospere entro il 2040, COM(2021)0345.
14 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Una visione a lungo termine per le zone rurali dell'UE: verso zone rurali più forti, connesse, resilienti e prospere entro il 2040, COM(2021)0345.
15 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Una bioeconomia sostenibile per l'Europa: rafforzare il collegamento tra economia, società e ambiente" (strategia aggiornata per la bioeconomia), COM(2018)0673.
15 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Una bioeconomia sostenibile per l'Europa: rafforzare il collegamento tra economia, società e ambiente" (strategia aggiornata per la bioeconomia), COM(2018)0673.
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 10
(10)  Gli Stati membri hanno ripetutamente espresso preoccupazione per il persistere della deforestazione. Hanno sottolineato che, poiché le politiche e azioni attuali a livello mondiale dirette a conservare, ripristinare e gestire in modo sostenibile le foreste non bastano ad arrestare la deforestazione e il degrado forestale, è necessaria un'azione più incisiva dell'Unione che contribuisca più efficacemente a conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile adottata nel 2015 da tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite. Il Consiglio ha sostenuto specificamente la Commissione quando ha annunciato, nella comunicazione "Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta", l'intenzione di valutare misure regolamentari e non regolamentari addizionali e presentare proposte in merito16.
(10)  Gli Stati membri hanno ripetutamente espresso preoccupazione per il persistere della deforestazione. Hanno sottolineato che, poiché le politiche e azioni attuali a livello mondiale dirette a conservare, ripristinare e gestire in modo sostenibile le foreste non bastano ad arrestare la deforestazione, il degrado forestale, la conversione delle aree forestali e la perdita di biodiversità, è necessaria un'azione più incisiva dell'Unione che contribuisca più efficacemente a conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile adottata nel 2015 da tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite. La Commissione e gli Stati membri si sono inoltre impegnati a favore del decennio d'azione delle Nazioni Unite per gli OSS, del decennio delle Nazioni Unite per il ripristino dell'ecosistema e del decennio delle Nazioni Unite dell'agricoltura familiare. Il Consiglio ha sostenuto specificamente la Commissione quando ha annunciato, nella comunicazione "Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta", l'intenzione di valutare misure regolamentari e non regolamentari addizionali e presentare proposte in merito16.
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31 Conclusioni del Consiglio e dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relative alla comunicazione dal titolo "Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta" (16 dicembre 2019) 15151/19. Disponibile all'indirizzo https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15151-2019-INIT/it/pdf
31 Conclusioni del Consiglio e dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relative alla comunicazione dal titolo "Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta" (16 dicembre 2019) 15151/19. Disponibile all'indirizzo https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15151-2019-INIT/it/pdf
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 11
(11)  Il Parlamento europeo ha sottolineato che la distruzione progressiva delle foreste nel mondo è legata in larga misura all'espansione della produzione agricola, in particolare alla conversione delle aree forestali in terreni agricoli destinati alla produzione di una serie di prodotti e materie prime di alto consumo. Il 22 ottobre 2020 il Parlamento ha adottato una risoluzione17 a norma dell'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) in cui chiede alla Commissione di presentare, sulla base dell'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE, una proposta relativa a un "quadro giuridico dell'UE per fermare e invertire la deforestazione globale imputabile all'UE".
(11)  Il Parlamento europeo ha sottolineato che la distruzione, il degrado e la conversione progressivi delle foreste e degli ecosistemi naturali nel mondo, nonché le violazioni dei diritti umani, sono legati in larga misura all'espansione della produzione agricola, in particolare alla conversione delle aree forestali in terreni agricoli destinati alla produzione di una serie di prodotti e materie prime di alto consumo. Il 22 ottobre 2020 il Parlamento ha adottato una risoluzione17 a norma dell'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) in cui chiede alla Commissione di presentare, sulla base dell'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE, una proposta relativa a un "quadro giuridico dell'UE per fermare e invertire la deforestazione globale imputabile all'UE" basato sull'obbligo di diligenza.
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17 Risoluzione del Parlamento europeo del 22 ottobre 2020 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti un quadro giuridico UE per fermare e invertire la deforestazione globale imputabile all'UE (2020/2006(INL) disponibile all'indirizzo https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0285_IT.html.
17 Risoluzione del Parlamento europeo del 22 ottobre 2020 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti un quadro giuridico UE per fermare e invertire la deforestazione globale imputabile all'UE (2020/2006(INL) disponibile all'indirizzo https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0285_IT.html.
Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 12
(12)  La lotta contro la deforestazione e il degrado forestale è una parte importante del pacchetto di misure necessarie per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e rispettare l'impegno assunto dall'Unione con il Green Deal europeo e l'accordo di Parigi del 2015 sui cambiamenti climatici18, nonché l'impegno giuridicamente vincolante, assunto con la normativa dell'UE sul clima, di conseguire la neutralità climatica entro il 2050 e ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030.
(12)  La lotta contro la deforestazione, la conversione degli ecosistemi naturali, il degrado degli ecosistemi naturali e forestale e la conversione delle aree forestali è una parte importante del pacchetto di misure necessarie per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e rispettare l'impegno assunto dall'Unione con il Green Deal europeo e l'accordo di Parigi del 2015 sui cambiamenti climatici18, nonché l'ottavo programma di azione per l'ambiente adottato con la decisione (UE) 2022/591 del Parlamento europeo e del Consiglio18 bis e l'impegno giuridicamente vincolante, assunto con la normativa dell'UE sul clima, di conseguire la neutralità climatica al più tardi entro il 2050 e ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030.
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18 Ratificato dall'UE il 5 ottobre 2016 ed entrato in vigore il 4 novembre 2016.
18 Ratificato dall'UE il 5 ottobre 2016 ed entrato in vigore il 4 novembre 2016.
18 bis Decisione (UE) 2022/591 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 aprile 2022 relativa a un programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030 (GU L 114 del 12.4.2022, pag. 22).
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)
(12 bis)  La lotta contro la deforestazione, il degrado forestale e la conversione delle aree forestali è inoltre una parte importante del pacchetto di misure necessarie per combattere la perdita di biodiversità e rispettare gli impegni assunti dall'Unione nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica, del Green Deal europeo, della strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 e degli obiettivi di ripristino della natura dell'UE.
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 12 ter (nuovo)
(12 ter)  Le foreste primarie sono uniche e insostituibili. Le piantagioni forestali e le foreste piantate sono meno ricche di biodiversità e la tutela ambientale che assicurano è inferiore a quella fornita dalle foreste primarie e naturali. È dunque opportuno distinguere chiaramente i diversi tipi di foreste nel quadro dell'attuazione del presente regolamento.
Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)
(13 bis)  La lotta contro la deforestazione, il degrado forestale, la conversione delle aree forestali nonché la conversione e il degrado di altri ecosistemi passa anche per la sensibilizzazione dei consumatori in merito a modelli di consumo più sani e con una minore impronta ambientale.
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 13 ter (nuovo)
(13 ter)  Le proteine vegetali destinate all'alimentazione del bestiame contribuiscono notevolmente alla deforestazione, al degrado forestale e alla conversione delle aree forestali e di altri ecosistemi a livello mondiale. La deforestazione e la conversione di altri ecosistemi possono essere contrastate in particolare riducendo la dipendenza dell'Unione dalle proteine vegetali importate e promuovendo le proteine vegetali di origine locale e sostenibile. Il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento deve essere accompagnato da un aumento dell'autonomia proteica e dall'attuazione di una strategia dell'Unione in materia di proteine vegetali.
Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 14
(14)  Tra il 1990 e il 2008 l'Unione ha importato e consumato un terzo dei prodotti agricoli scambiati a livello mondiale e associati alla deforestazione. Il consumo dell'Unione in tale periodo è all'origine del 10 % della deforestazione mondiale associata alla produzione di beni o servizi. Anche se la percentuale è in calo, il consumo unionale è responsabile di una quota smisurata di deforestazione. L'Unione dovrà quindi adottare misure per ridurre al minimo la deforestazione e il degrado forestale nel mondo causati dal consumo di determinate materie prime e prodotti, cercando di ridurre il proprio contributo alle emissioni di gas a effetto serra e alla perdita di biodiversità a livello mondiale, nonché di promuovere modelli di produzione e consumo sostenibili nel proprio interno e nel mondo. Per ottenere il massimo risultato la politica dell'Unione dovrà puntare a influenzare il mercato globale, non solo le catene di approvvigionamento dell'Unione. Al riguardo sono fondamentali i partenariati e una cooperazione internazionale efficace con i paesi produttori e consumatori.
(14)  Tra il 1990 e il 2008 l'Unione ha importato e consumato un terzo dei prodotti agricoli scambiati a livello mondiale e associati alla deforestazione. Il consumo dell'Unione in tale periodo è all'origine del 10 % della deforestazione mondiale associata alla produzione di beni o servizi. Anche se la percentuale è in calo, il consumo unionale è responsabile di una quota smisurata di deforestazione. L'Unione dovrà quindi adottare misure per ridurre al minimo la deforestazione, il degrado forestale e la conversione delle aree forestali nel mondo causati dal consumo di determinate materie prime e prodotti, cercando di ridurre il proprio contributo alle emissioni di gas a effetto serra e alla perdita di biodiversità a livello mondiale, nonché di promuovere modelli di produzione e consumo sostenibili nel proprio interno e nel mondo. Per ottenere il massimo risultato la politica dell'Unione dovrà puntare a influenzare il mercato globale, non solo le catene di approvvigionamento dell'Unione. Al riguardo sono fondamentali i partenariati e una cooperazione internazionale efficace, compresi gli accordi di libero scambio (ALS), con i paesi produttori e consumatori.
Emendamento 19
Proposta di regolamento
Considerando 15
(15)  Fermare la deforestazione e il degrado forestale è parte essenziale degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS). Il presente regolamento dovrebbe contribuire in particolare al conseguimento degli obiettivi relativi all'uso sostenibile dell'ecosistema terrestre (OSS 15), all'azione per il clima (SDG 13), al consumo e alla produzione responsabili (SDG 12), all'eliminazione della fame (SDG 2) e alla salute e al benessere (SDG 3). L'obiettivo 15.2 di fermare la deforestazione entro il 2020 non è stato raggiunto, a riprova dell'urgenza di un'azione ambiziosa ed efficace.
(15)  Fermare la deforestazione, il degrado forestale, la conversione delle aree forestali nonché la conversione e il degrado di altri ecosistemi è parte essenziale degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS). Il presente regolamento dovrebbe contribuire in particolare al conseguimento degli obiettivi relativi all'uso sostenibile dell'ecosistema terrestre (OSS 15), all'azione per il clima (SDG 13), al consumo e alla produzione responsabili (SDG 12), all'eliminazione della fame (SDG 2) e alla salute e al benessere (SDG 3). L'obiettivo 15.2 di fermare la deforestazione entro il 2020 non è stato raggiunto, a riprova dell'urgenza di un'azione ambiziosa ed efficace.
Emendamento 20
Proposta di regolamento
Considerando 17
(17)  Il presente regolamento dovrebbe rispondere alla dichiarazione dei leader di Glasgow del 2021 sulle foreste e l'uso del suolo22 che riconosce che per conseguire gli obiettivi in materia di uso del suolo, clima, biodiversità e gli obiettivi di sviluppo sostenibile, sia a livello mondiale che nazionale, saranno necessarie ulteriori azioni trasformative nei settori interconnessi della produzione e del consumo sostenibili; sviluppo delle infrastrutture; commercio, finanza e investimenti; e sostegno ai piccoli proprietari terrieri, ai popoli indigeni e alle comunità locali. I firmatari della dichiarazione hanno sottolineato che intensificheranno gli sforzi comuni volti ad agevolare le politiche commerciali e di sviluppo, a livello internazionale e nazionale, che promuovono lo sviluppo sostenibile e la produzione e il consumo sostenibili di materie prime, che operano a vantaggio reciproco dei paesi e che non causano la deforestazione e il degrado del suolo.
(17)  Il presente regolamento dovrebbe rispondere alla dichiarazione dei leader di Glasgow del 2021 sulle foreste e l'uso del suolo22 che riconosce che per conseguire gli obiettivi in materia di uso del suolo, clima, biodiversità e gli obiettivi di sviluppo sostenibile, sia a livello mondiale che nazionale, saranno necessarie ulteriori azioni trasformative nei settori interconnessi della produzione e del consumo sostenibili; sviluppo delle infrastrutture; commercio, finanza e investimenti; e sostegno ai piccoli proprietari terrieri, ai popoli indigeni e alle comunità locali. I firmatari si sono impegnati ad arrestare e invertire la perdita delle foreste e il degrado del suolo entro il 2030 e hanno sottolineato che intensificheranno gli sforzi comuni volti ad agevolare le politiche commerciali e di sviluppo, a livello internazionale e nazionale, che promuovono lo sviluppo sostenibile e la produzione e il consumo sostenibili di materie prime, che operano a vantaggio reciproco dei paesi.
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37 https://ukcop26.org/glasgow-leaders-declaration-on-forests-and-land-use/.
37 https://ukcop26.org/glasgow-leaders-declaration-on-forests-and-land-use/.
Emendamento 21
Proposta di regolamento
Considerando 18
(18)  In quanto parte dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), l'Unione si è impegnata a promuovere un sistema commerciale multilaterale universale, basato su regole, aperto, trasparente, prevedibile, inclusivo, non discriminatorio ed equo nell'ambito dell'OMC, nonché una politica commerciale aperta, sostenibile e assertiva. Il campo di applicazione del presente regolamento comprende pertanto materie prime e prodotti sia fabbricati nell'Unione sia importati nell'Unione.
(18)  In quanto parte dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), l'Unione si è impegnata a promuovere un sistema commerciale multilaterale universale, basato su regole, aperto, trasparente, prevedibile, inclusivo, non discriminatorio ed equo nell'ambito dell'OMC, nonché una politica commerciale aperta, sostenibile e assertiva. Qualsiasi misura introdotta dall'Unione che incida sugli scambi deve essere conforme all'OMC. Inoltre, tutte le misure introdotte dall'Unione che incidono sugli scambi devono tenere conto della possibile risposta dei partner commerciali dell'Unione e garantire che l'applicazione della misura non sia indebitamente restrittiva né perturbatrice degli scambi, tenendo presente che la conservazione delle risorse naturali esauribili riveste un interesse prevalente. Il campo di applicazione del presente regolamento comprende pertanto materie prime e prodotti sia fabbricati nell'Unione sia importati nell'Unione ed è incentrato sulle materie prime e sui prodotti che rischiano maggiormente di provocare deforestazione, degrado forestale e conversione delle foreste.
Emendamento 22
Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)
(18 bis)  Le sfide che il mondo si trova ad affrontare in termini di cambiamenti climatici e perdita di biodiversità possono essere affrontate soltanto con un'azione globale. L'Unione dovrebbe essere un attore forte a livello mondiale, sia dando l'esempio sia assumendo un ruolo guida nella cooperazione internazionale, onde creare un sistema multilaterale aperto ed equo in cui il commercio sostenibile funga da fattore chiave della transizione verde per contrastare i cambiamenti climatici e invertire la perdita di biodiversità.
Emendamento 23
Proposta di regolamento
Considerando 19
(19)  Il presente regolamento fa inoltre seguito alla comunicazione "Una politica commerciale aperta, sostenibile e assertiva"23 in cui la Commissione afferma che di fronte alle nuove sfide interne ed esterne e, più in particolare, a un nuovo modello di crescita più sostenibile, quale definito dal Green Deal europeo e dalla strategia digitale europea, l'UE necessita di una nuova strategia di politica commerciale, che sostenga il conseguimento dei suoi obiettivi di politica interna ed esterna e promuova una maggiore sostenibilità, in linea con l'impegno di attuare pienamente gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. La politica commerciale deve svolgere appieno il suo ruolo nella ripresa dalla pandemia di COVID-19, nelle trasformazioni verde e digitale dell'economia e nella creazione di un'Europa più resiliente nel mondo.
(19)  Il presente regolamento fa inoltre seguito alla comunicazione "Una politica commerciale aperta, sostenibile e assertiva"23 in cui la Commissione afferma che di fronte alle nuove sfide interne ed esterne e, più in particolare, a un nuovo modello di crescita più sostenibile, quale definito dal Green Deal europeo e dalla strategia digitale europea, l'UE necessita di una nuova strategia di politica commerciale, che sostenga il conseguimento dei suoi obiettivi di politica interna ed esterna e promuova una maggiore sostenibilità, in linea con l'impegno di attuare pienamente gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Il commercio e la cooperazione internazionale possono essere strumenti importanti per consolidare standard più elevati di sostenibilità, con particolare riferimento ai settori legati alle foreste e alle catene del valore da esse derivate. Tuttavia, la valutazione degli accordi di libero scambio vigenti ha dimostrato che in alcuni casi vi sono carenze nell'attuazione e nell'applicazione degli accordi commerciali esistenti e che è necessario razionalizzare le politiche commerciali e di investimento dell'Unione per affrontare in modo più efficace la sfida della deforestazione a livello mondiale.
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23 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 18 febbraio 2021, Riesame della politica commerciale - Una politica commerciale aperta, sostenibile e assertiva, COM(2021)0066.
23 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 18 febbraio 2021, Riesame della politica commerciale - Una politica commerciale aperta, sostenibile e assertiva, COM(2021)0066.
Emendamento 24
Proposta di regolamento
Considerando 19 bis (nuovo)
(19 bis)  Al fine di rilanciare i lavori dell'Unione sugli accordi di libero scambio, garantire condizioni di parità per le imprese dell'Unione e rispettare gli impegni assunti dall'Unione nel quadro dell'accordo di Parigi e della convenzione sulla diversità biologica, che chiedono la protezione delle foreste, la politica commerciale dell'Unione dovrebbe concentrarsi sull'attuazione e sull'applicazione degli accordi commerciali vigenti, nonché sulla conduzione di negoziati e sulla conclusione di nuovi accordi commerciali che includano disposizioni rigorose, vincolanti e applicabili in materia di sviluppo sostenibile.
Emendamento 25
Proposta di regolamento
Considerando 19 ter (nuovo)
(19 ter)  È opportuno integrare nei mandati negoziali solide clausole sulla deforestazione, il degrado forestale, la conversione delle foreste nonché la conversione e il degrado degli altri ecosistemi, e andrebbero altresì inclusi parametri di riferimento sostenibili per le materie prime interessate ai fini della concessione di nuove preferenze commerciali.
Emendamento 26
Proposta di regolamento
Considerando 19 quater (nuovo)
(19 quater)  L'eventuale partenariato o cooperazione con un partner commerciale dovrebbe sempre consentire la piena partecipazione di tutti i portatori di interessi, tra cui la società civile, le popolazioni indigene, le comunità locali, le autorità locali e il settore privato, segnatamente le PMI e i piccoli proprietari terrieri, tenendo conto dell'autonomia delle parti sociali.
Emendamento 27
Proposta di regolamento
Considerando 19 quinquies (nuovo)
(19 quinquies)  Le disposizioni in materia di appalti pubblici negli accordi di libero scambio dovrebbero tenere conto della condotta in campo sociale, ambientale e responsabile delle imprese.
Emendamento 28
Proposta di regolamento
Considerando 19 sexies (nuovo)
(19 sexies)  Il presente regolamento dovrebbe essere accompagnato da solidi accordi di partenariato basati sugli scambi e sulla cooperazione con i principali paesi produttori delle materie prime e dei prodotti interessati, tenendo conto degli interessi specifici dei piccoli proprietari terrieri e delle comunità locali.
Emendamento 29
Proposta di regolamento
Considerando 20
(20)  Il presente regolamento dovrebbe essere complementare ad altre misure proposte nella comunicazione della Commissione "Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta"24, in particolare quelle intese a: 1) collaborare con i paesi produttori per aiutarli ad affrontare le cause profonde della deforestazione, quali una governance debole, l'applicazione inefficace della legge e la corruzione; 2) rafforzare la cooperazione internazionale con i principali paesi consumatori per promuovere l'adozione di misure analoghe in modo da evitare che prodotti provenienti dalle catene di approvvigionamento associate alla deforestazione e al degrado forestale siano immessi sui loro mercati.
(20)  Il presente regolamento dovrebbe essere complementare ad altre misure proposte nella comunicazione della Commissione "Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta"24, in particolare quelle intese a: 1) collaborare con i paesi produttori per aiutarli ad affrontare le cause profonde della deforestazione, quali una governance debole, l'applicazione inefficace della legge e la corruzione; 2) rafforzare la cooperazione internazionale con i principali paesi consumatori attraverso, tra le altre azioni, la promozione di accordi commerciali che includano disposizioni riguardanti la conservazione delle foreste e incoraggino un commercio di prodotti agricoli e forestali a deforestazione zero e l'adozione di misure analoghe in modo da evitare che prodotti provenienti dalle catene di approvvigionamento associate alla deforestazione, al degrado forestale e alla conversione delle foreste siano immessi sui loro mercati.
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24 COM(2019)0352.
24 COM(2019)0352.
Emendamento 30
Proposta di regolamento
Considerando 20 bis (nuovo)
(20 bis)  Il presente regolamento dovrebbe rispettare il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo e servire pertanto a promuovere e agevolare la cooperazione con i paesi in via di sviluppo, in particolare con i paesi meno sviluppati (PMS), attraverso la fornitura di assistenza tecnica e finanziaria, nonché lo scambio di informazioni e di buone pratiche per quanto riguarda la protezione, la conservazione e l'uso sostenibile delle foreste, riconoscendo in particolare le iniziative di sostenibilità realizzate dal settore privato.
Emendamento 31
Proposta di regolamento
Considerando 20 ter (nuovo)
(20 ter)  A seconda del paese in via di sviluppo interessato e della sua situazione ambientale, sociale ed economica generale, dovrebbe essere preso in considerazione un approccio integrale alla sostenibilità, tenendo conto della dimensione ambientale e di quella sociale ed economica, in particolare quando si fa riferimento ai PMS. Le misure dell'Unione non dovrebbero comportare un'erosione del reddito per le popolazioni vulnerabili, la perdita di posti di lavoro o una regressione nei risultati dei paesi in via di sviluppo e dovrebbero evitare di incentivare le attività illegali, molte delle quali sono legate alla criminalità organizzata transnazionale e i cui effetti sono ancora più disastrosi per l'ambiente e la società. Si dovrebbe inoltre tenere adeguatamente conto dell'impatto negativo della pandemia di COVID-19 sui progressi compiuti verso il conseguimento degli OSS, in particolare dell'impatto sproporzionato della pandemia sui poveri e sui soggetti vulnerabili, nonché sull'occupazione e sulle disuguaglianze.
Emendamento 32
Proposta di regolamento
Considerando 21
(21)  La Commissione dovrebbe continuare a lavorare in partenariato con i paesi produttori e, più in generale, in collaborazione con le organizzazioni e gli organismi internazionali; dovrebbe rafforzare il sostegno e gli incentivi per quanto riguarda la protezione delle foreste e la transizione verso una produzione a deforestazione zero, il riconoscimento del ruolo delle popolazioni indigene, il miglioramento della governance e della proprietà fondiaria, rafforzando l'applicazione della legge e promuovendo la gestione sostenibile delle foreste, l'agricoltura resiliente ai cambiamenti climatici, l'intensificazione e la diversificazione sostenibili, l'agroecologia e l'agrosilvicoltura. A tal fine, dovrebbe riconoscere il ruolo delle popolazioni indigene nella protezione delle foreste. In base all'esperienza e agli insegnamenti tratti dalle iniziative in corso, l'Unione e gli Stati membri dovrebbero collaborare con i paesi produttori, su loro richiesta, per sfruttare le molteplici funzionalità delle foreste, sostenerli nella transizione verso una gestione sostenibile delle foreste e affrontare le sfide globali rispondendo nel contempo alle esigenze locali e prestando attenzione alle sfide cui devono far fronte i piccoli proprietari, in linea con la comunicazione "Intensificare l'azione per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta". L'approccio basato sul partenariato dovrebbe aiutare i paesi produttori a proteggere, ripristinare e utilizzare in modo sostenibile le foreste, contribuendo in tal modo all'obiettivo del presente regolamento di ridurre la deforestazione e il degrado forestale.
(21)  In coordinamento con gli Stati membri, la Commissione dovrebbe continuare a lavorare in partenariato con i paesi produttori e, più in generale, in collaborazione con le organizzazioni e gli organismi internazionali nonché con i pertinenti soggetti interessati attivi in loco; dovrebbe rafforzare il sostegno e gli incentivi per quanto riguarda la protezione e il ripristino delle foreste e la transizione verso una produzione a deforestazione zero, il riconoscimento e il rafforzamento del ruolo e dei diritti delle popolazioni indigene e delle comunità locali, il miglioramento della governance e della proprietà fondiaria, del diritto al consenso libero, previo e informato, rafforzando l'applicazione della legge e promuovendo la gestione sostenibile delle foreste rispettosa della natura, sulla base di indicatori e soglie, l'ecoturismo, l'agricoltura resiliente ai cambiamenti climatici, la diversificazione, l'agroecologia e l'agrosilvicoltura. A tal fine, dovrebbe riconoscere appieno il ruolo e i diritti delle popolazioni indigene e delle comunità locali nella protezione delle foreste. In base all'esperienza e agli insegnamenti tratti dalle iniziative in corso, l'Unione e gli Stati membri dovrebbero collaborare con i paesi produttori, su loro richiesta, e affrontare le sfide globali rispondendo nel contempo alle esigenze locali e prestando attenzione alle sfide cui devono far fronte i piccoli proprietari, in linea con la comunicazione "Intensificare l'azione per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta". Tutte le norme e tutti i requisiti dovrebbero cercare di ridurre al minimo l'onere per i piccoli proprietari terrieri di paesi terzi e cercare di evitare ostacoli al loro accesso al mercato dell'Unione e al commercio internazionale. L'approccio basato sul partenariato dovrebbe aiutare i paesi produttori a proteggere, ripristinare e utilizzare in modo sostenibile le foreste, contribuendo in tal modo all'obiettivo del presente regolamento di ridurre la deforestazione, il degrado forestale e la conversione delle foreste nonché di promuovere il ripristino delle foreste, anche attraverso l'uso delle tecnologie digitali e delle informazioni geospaziali.
Emendamento 33
Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)
(21 bis)  Il presente regolamento riconosce l'importanza economica delle esportazioni di materie prime per i paesi terzi nonché le sfide specifiche cui i piccoli proprietari terrieri, in particolare le donne, possono far fronte. Dato che la percentuale di piccoli proprietari terrieri impegnati nella produzione delle materie prime in questione può essere molto elevata, occorre prestare particolare attenzione alle sfide che i piccoli proprietari terrieri dovranno affrontare con l'attuazione del presente regolamento. È fondamentale che gli operatori che acquistano da piccoli proprietari terrieri forniscano tempestivamente un sostegno finanziario e tecnico che aiuti i piccoli proprietari terrieri a soddisfare i nuovi requisiti di accesso al mercato dell'Unione. Per favorire l'adozione di pratiche sostenibili, come l'agroecologia e la gestione delle foreste a livello di comunità, l'Unione dovrebbe affrontare le cause dirette e indirette della deforestazione, compresa la povertà, promuovendo un reddito adeguato per i piccoli proprietari terrieri che producono merci esportate nell'Unione e garantendo risorse sufficienti per aiutare specificamente i piccoli proprietari terrieri di paesi terzi a conformarsi alle prescrizioni del presente regolamento e agevolarne l'accesso al mercato dell'Unione. Nel contempo, l'istituzione di un sistema credibile di tracciabilità può conferire poteri ai piccoli agricoltori, in quanto permette di evitare il mancato pagamento dei premi di sostenibilità promessi e consente di effettuare pagamenti elettronici ai produttori attraverso il sistema nazionale di tracciabilità, contrastando così le frodi e consentendo alle autorità locali di raccogliere informazioni sul numero di parcelle agricole e di controllare il numero di agricoltori.
Emendamento 34
Proposta di regolamento
Considerando 22
(22)  Un'altra importante azione annunciata nella comunicazione è l'istituzione dell'osservatorio dell'UE su deforestazione, degrado delle foreste, cambiamenti della copertura forestale del pianeta e fattori associati ("osservatorio dell'UE"), proposto dalla Commissione per monitorare meglio i cambiamenti della copertura forestale mondiale e i fattori da cui hanno origine. A partire dagli strumenti di monitoraggio esistenti, tra cui i prodotti Copernicus, l'osservatorio dell'UE faciliterà l'accesso alle informazioni sulle catene di approvvigionamento per gli enti pubblici, i consumatori e le imprese, fornendo dati e informazioni di facile comprensione che collegano la deforestazione, il degrado forestale e i cambiamenti della copertura forestale mondiale alla domanda/al commercio dell'UE di materie prime e prodotti. L'osservatorio dell'UE sosterrà direttamente l'attuazione del presente regolamento fornendo prove scientifiche in relazione alla deforestazione e al degrado forestale a livello mondiale e al commercio associato. L'osservatorio dell'UE collaborerà strettamente con le organizzazioni internazionali competenti, gli istituti di ricerca e i paesi terzi.
(22)  Un'altra importante azione annunciata nella comunicazione è l'istituzione dell'osservatorio dell'UE su deforestazione, degrado delle foreste, cambiamenti della copertura forestale del pianeta e fattori associati ("osservatorio dell'UE"), proposto dalla Commissione per monitorare meglio i cambiamenti della copertura forestale mondiale e i fattori da cui hanno origine. A partire dagli strumenti di monitoraggio esistenti, tra cui i prodotti Copernicus e altre fonti pubblicamente o privatamente disponibili, l'osservatorio dell'UE faciliterà l'accesso alle informazioni sulle catene di approvvigionamento per gli enti pubblici, i consumatori e le imprese, fornendo dati e informazioni di facile comprensione che collegano la deforestazione, il degrado forestale e i cambiamenti della copertura forestale mondiale alla domanda/al commercio dell'UE di materie prime e prodotti. L'osservatorio dell'UE sosterrà direttamente l'attuazione del presente regolamento fornendo prove scientifiche in relazione alla deforestazione e al degrado forestale a livello mondiale e al commercio associato. L'osservatorio dell'UE dovrebbe disporre di risorse stabili e sufficienti e dovrebbe partecipare alla creazione di un sistema di allarme rapido per gli operatori, i commercianti, la società civile e le autorità competenti laddove l'analisi della copertura forestale riveli un'attività di deforestazione o di degrado forestale. Al fine di agevolare l'attuazione del presente regolamento, la Commissione dovrebbe altresì valutare in che modo l'osservatorio dell'UE possa contribuire all'analisi delle pertinenti normative nei paesi produttori, ivi compresi i diritti fondiari e il diritto procedurale di fornire il proprio consenso libero, previo e informato. L'osservatorio dell'UE collaborerà strettamente con le organizzazioni internazionali competenti, gli istituti di ricerca, le organizzazioni non governative, gli operatori e i paesi terzi. Collaborerà altresì con le autorità competenti degli Stati membri per centralizzare i dati e i risultati dei controlli che effettuano sul posto.
Emendamento 35
Proposta di regolamento
Considerando 23
(23)  Il quadro legislativo vigente dell'UE verte sulla lotta al disboscamento illegale e al relativo commercio di legname e non affronta direttamente la deforestazione. Esso è costituito dal regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati25, e dal regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea26. Entrambi i regolamenti sono stati oggetto di un controllo dell'adeguatezza che ha stabilito che, sebbene la legislazione abbia avuto un impatto positivo sulla governance delle foreste, gli obiettivi dei due regolamenti, vale a dire limitare il disboscamento illegale e il relativo commercio e ridurre il consumo di legname di provenienza illegale nell'UE, non sono stati raggiunti27 e si è concluso che non basta concentrarsi esclusivamente sulla legalità del legname per conseguire gli obiettivi fissati.
(23)  Il quadro vigente dell'UE sulle foreste è il piano d'azione dell'UE per l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale, che verte sulla lotta al disboscamento illegale e al relativo commercio di legname e non affronta direttamente la deforestazione. Esso è costituito dal regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati25, e dal regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea26, che dà attuazione agli accordi volontari di partenariato (AVP). L'efficacia e l'attuazione dei due regolamenti sono state sottoposte a un controllo dell'adeguatezza, dal quale è emerso che, sebbene entrambi abbiano ottenuto un certo successo, una serie di problemi di attuazione ha frenato i progressi verso il pieno conseguimento dei loro obiettivi. L'applicazione e il funzionamento del regime di dovuta diligenza a norma del regolamento (UE) n. 995/2010, da un lato, e il numero limitato di paesi coinvolti nel processo AVP, solo uno dei quali dispone sinora di un sistema di licenze operativo (Indonesia), dall'altro, hanno ridotto l'efficacia in relazione al conseguimento dell'obiettivo del consumo di legname di provenienza illegale nell'UE.
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25 GU L 295 del 12.11.2010, pag. 23.
25 GU L 295 del 12.11.2010, pag. 23.
26 GU L 347 del 30.12.2005, pag. 1.
26 GU L 347 del 30.12.2005, pag. 1.
27 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/11630-Illegal-logging-evaluation-of-EU-rules-fitness-check-_en
Emendamento 36
Proposta di regolamento
Considerando 24
(24)  I dati disponibili confermano che una quota considerevole della deforestazione in atto è legale secondo le norme vigenti nei paesi di produzione. Una relazione28 recente stima a circa il 30 % la deforestazione legale destinata all'agricoltura commerciale nei paesi tropicali tra il 2013 e il 2019. Le informazioni disponibili tendono a concentrarsi sui paesi con una governance debole: la percentuale globale di deforestazione illegale potrebbe essere inferiore ma risulta in modo chiaro che se non si tiene conto della deforestazione legale nel paese di produzione l'efficacia delle misure politiche è compromessa.
(24)  I dati disponibili confermano che una quota considerevole della deforestazione in atto è legale secondo le norme vigenti nei paesi di produzione. Una relazione28 recente stima a circa il 30 % la deforestazione legale destinata all'agricoltura commerciale nei paesi tropicali tra il 2013 e il 2019. Le informazioni disponibili tendono a concentrarsi sui paesi con una governance debole: la percentuale globale di deforestazione illegale potrebbe essere inferiore ma risulta in modo chiaro che se non si tiene conto della deforestazione legale nel paese di produzione l'efficacia delle misure in tale settore è compromessa.
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28 https://www.forest-trends.org/wp-content/uploads/2021/05/Illicit-Harvest-Complicit-Goods_rev.pdf.
28 https://www.forest-trends.org/wp-content/uploads/2021/05/Illicit-Harvest-Complicit-Goods_rev.pdf.
Emendamento 37
Proposta di regolamento
Considerando 25
(25)  La valutazione d'impatto delle possibili misure politiche per combattere la deforestazione e il degrado forestale causati dall'Unione, le conclusioni del Consiglio e la risoluzione del Parlamento europeo del 2020 individuano chiaramente la necessità di considerare la deforestazione e il degrado forestale i criteri guida delle misure future dell'Unione. Il nuovo quadro giuridico dell'Unione dovrebbe affrontare la questione della legalità e chiedersi se la produzione di materie prime e prodotti interessati sia a deforestazione zero.
(25)  La valutazione d'impatto delle possibili misure politiche per combattere la deforestazione e il degrado forestale causati dall'Unione, le conclusioni del Consiglio e la risoluzione del Parlamento europeo del 2020 individuano chiaramente la necessità di considerare la deforestazione e il degrado forestale i criteri guida delle misure future dell'Unione. Concentrarsi solo sulla legalità potrebbe potenzialmente incoraggiare una corsa al ribasso nei paesi fortemente dipendenti dalle esportazioni agricole. Tali paesi potrebbero essere tentati di ridurre la loro tutela dell'ambiente al fine di agevolare l'accesso dei loro prodotti al mercato dell'Unione. Il nuovo quadro giuridico dell'Unione dovrebbe affrontare la questione della legalità e chiedersi se la produzione di materie prime e prodotti interessati sia a deforestazione zero e se sia stata garantita la tutela dei diritti di proprietà fondiaria delle popolazioni indigene e locali.
Emendamento 38
Proposta di regolamento
Considerando 26
(26)  La definizione di "a deforestazione zero" dovrebbe essere abbastanza ampia da coprire sia la deforestazione che il degrado forestale, dovrebbe dare chiarezza giuridica ed essere misurabile con dati quantitativi, oggettivi e riconosciuti a livello internazionale.
(26)  La definizione di "a deforestazione zero" dovrebbe essere abbastanza ampia da coprire la deforestazione, il degrado forestale e la conversione delle foreste, dovrebbe dare chiarezza giuridica ed essere misurabile con dati quantitativi, oggettivi e riconosciuti a livello internazionale.
Emendamento 39
Proposta di regolamento
Considerando 27
(27)  Il regolamento dovrebbe applicarsi alle materie prime il cui consumo nell'Unione è il più rilevante in termini di cause della deforestazione e del degrado forestale a livello mondiale e per le quali un intervento strategico dell'Unione potrebbe apportare i benefici più alti per valore unitario di scambio. Nello studio a sostegno della valutazione d'impatto si è esaminata attentamente la letteratura scientifica, in particolare le fonti primarie che stimano l'impatto del consumo dell'UE sulla deforestazione globale e ne collegano l'impronta a materie prime specifiche, passando poi a controlli incrociati tramite ampie consultazioni con i portatori di interessi. Da tale processo è risultato un primo elenco di otto materie prime. Il legno è stato incluso direttamente nell'ambito di applicazione in quanto già contemplato nel regolamento Legno. L'elenco delle materie prime è stato poi ridotto in fase di valutazione d'impatto, in cui un'analisi dell'efficienza ha confrontato gli ettari di deforestazione legati ai consumo dell'UE, stimati in un documento di ricerca recente29, con il valore medio delle importazioni di ciascuna di queste materie prime nell'UE. Stando al suddetto documento di ricerca, sei delle otto materie prime che vi sono analizzate costituiscono la quota più alta di deforestazione imputabile all'UE: olio di palma (33,95 %), soia (32,83 %), legno (8,62 %), cacao (7,54 %), caffè (7,01 %) e carni bovine (5,01 %).
(27)  Il regolamento dovrebbe applicarsi alle materie prime il cui consumo nell'Unione è il più rilevante in termini di cause della deforestazione, del degrado forestale e della conversione delle foreste a livello mondiale e per le quali un intervento strategico dell'Unione potrebbe apportare i benefici più alti per valore unitario di scambio. Nello studio a sostegno della valutazione d'impatto si è esaminata attentamente la letteratura scientifica, in particolare le fonti primarie che stimano l'impatto del consumo dell'UE sulla deforestazione globale e ne collegano l'impronta ambientale a materie prime specifiche, passando poi a controlli incrociati tramite ampie consultazioni con i portatori di interessi. Da tale processo è risultato un primo elenco di materie prime. Il legno è stato incluso direttamente nell'ambito di applicazione in quanto già contemplato nel regolamento Legno. Stando a un recente documento di ricerca29 utilizzato per l'analisi dell'efficienza, sei delle materie prime che vi sono analizzate costituiscono la quota più alta di deforestazione imputabile all'UE: olio di palma (33,95 %), soia (32,83 %), legno (8,62 %), cacao (7,54 %), caffè (7,01 %) e carni bovine (5,01 %). Le carni importate nell'Unione dovrebbero essere soggette alle stesse norme delle carni prodotte all'interno dell'Unione. Pertanto, le carni di suini, pollame, ovini e caprini dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento per garantire che gli animali allevati al di fuori dell'Unione e successivamente importati siano stati nutriti con materie prime o prodotti a deforestazione zero. Anche la gomma e il granturco dovrebbero rientrare nel campo di applicazione del presente regolamento a causa del loro impatto sulla deforestazione globale. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati per ampliare l'ambito di applicazione dell'allegato I.
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29 Pendrill F., Persson U. M., Kastner, T. 2020.
29 Pendrill F., Persson U. M., Kastner, T. 2020.
Emendamento 40
Proposta di regolamento
Considerando 27 bis (nuovo)
(27 bis)  Gli istituti finanziari dovrebbero essere contemplati dal presente regolamento in quanto i loro servizi potrebbero indurre a sostenere attività direttamente o indirettamente legate alla deforestazione, al degrado forestale e alla conversione delle foreste. Tutte le attività bancarie, di investimento e assicurative degli istituti finanziari dovrebbero pertanto essere incluse nell'ambito di applicazione del presente regolamento al fine di impedire loro di sostenere progetti direttamente o indirettamente legati alla deforestazione, al degrado forestale o alla conversione delle foreste.
Emendamento 41
Proposta di regolamento
Considerando 29
(29)  È opportuno che il presente regolamento stabilisca gli obblighi relativi alle materie prime e ai prodotti interessati per contrastare efficacemente la deforestazione e il degrado forestale e promuovere catene di approvvigionamento a deforestazione zero.
(29)  È opportuno che il presente regolamento stabilisca gli obblighi relativi alle materie prime e ai prodotti interessati per contrastare efficacemente la deforestazione, il degrado forestale e la conversione delle foreste e promuovere catene di approvvigionamento a deforestazione zero, nonché promuovere la protezione di diritti umani e i diritti delle popolazioni indigene e delle comunità locali, sia nell'Unione che nei paesi terzi.
Emendamento 42
Proposta di regolamento
Considerando 29 bis (nuovo)
(29 bis)  Nel valutare il rischio che le materie prime e i prodotti interessati destinati a essere immessi sul mercato dell'Unione o esportati da tale mercato non siano conformi alle prescrizioni del presente regolamento, è opportuno prendere in considerazione le violazioni dei diritti umani associate alla deforestazione, al degrado forestale e alla conversione delle foreste, tra cui i diritti delle popolazioni indigene, delle comunità locali e dei titolari di diritti fondiari consuetudinari.
Emendamento 43
Proposta di regolamento
Considerando 30
(30)  Varie organizzazioni e organismi internazionali (ad esempio l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, il Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici, il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, l'accordo di Parigi, l'Unione internazionale per la conservazione della natura, la convenzione sulla diversità biologica) hanno lavorato sulla deforestazione e sul degrado forestale; le definizioni contenute nel presente regolamento si basano su tali lavori.
(30)  Varie organizzazioni e organismi internazionali (ad esempio l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, il Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici, il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, l'accordo di Parigi, l'Unione internazionale per la conservazione della natura, la convenzione sulla diversità biologica) hanno lavorato sulla deforestazione e sul degrado forestale, nonché sulla conversione e il degrado degli altri ecosistemi; le definizioni contenute nel presente regolamento si basano su tali lavori.
Emendamento 44
Proposta di regolamento
Considerando 31
(31)  È opportuno fissare una data limite per valutare se i terreni interessati siano stati oggetto di deforestazione o degrado forestale, il che significa che dopo tale data nessuna materia prima o prodotto rientrante nell'ambito di applicazione del presente regolamento sarà autorizzato a entrare nel mercato dell'Unione o ad essere esportato se prodotto su terreni soggetti a deforestazione o degrado forestale. La data limite dovrebbe permettere le verifiche e il monitoraggio del caso, in linea con gli impegni internazionali vigenti, quali gli obiettivi di sviluppo sostenibile e la dichiarazione di New York sulle foreste, riducendo così al minimo l'interruzione improvvisa delle catene di approvvigionamento ed eliminando nel contempo qualsiasi incentivo ad accelerare le attività che portano alla deforestazione e al degrado forestale in vista dell'entrata in vigore del presente regolamento.
(31)  È opportuno fissare una data limite per valutare se i terreni interessati siano stati oggetto di deforestazione, degrado forestale o conversione delle foreste, il che significa che dopo tale data nessuna materia prima o prodotto rientrante nell'ambito di applicazione del presente regolamento sarà autorizzato a entrare nel mercato dell'Unione o ad essere esportato se prodotto su terreni soggetti a deforestazione, degrado forestale o conversione delle foreste. La data limite dovrebbe permettere le verifiche e il monitoraggio del caso, tenendo conto degli impegni internazionali vigenti, quali gli obiettivi di sviluppo sostenibile e la dichiarazione di New York sulle foreste, riducendo così al minimo l'interruzione improvvisa delle catene di approvvigionamento ed eliminando nel contempo qualsiasi incentivo ad accelerare le attività che portano alla deforestazione, al degrado forestale e alla conversione delle foreste in vista dell'entrata in vigore del presente regolamento.
Emendamento 45
Proposta di regolamento
Considerando 32
(32)  Per rafforzare il contributo dell'Unione all'arresto della deforestazione e del degrado forestale e per garantire che le materie prime e i prodotti delle catene di approvvigionamento connessi alla deforestazione e al degrado forestale non siano immessi sul mercato dell'Unione, le materie prime e i prodotti interessati non dovrebbero essere immessi o resi disponibili sul mercato dell'Unione, né esportati dal mercato dell'Unione, a meno che non siano a deforestazione zero e siano stati prodotti conformemente alla pertinente legislazione del paese di produzione. Dovrebbero sempre essere corredati di una dichiarazione di dovuta diligenza in proposito.
(32)  Per rafforzare il contributo dell'Unione all'arresto della deforestazione, del degrado forestale e della conversione delle foreste e per garantire che le materie prime e i prodotti delle catene di approvvigionamento connessi alla deforestazione, al degrado forestale e alla conversione delle foreste non siano immessi sul mercato dell'Unione o esportati da tale mercato, le materie prime e i prodotti interessati non dovrebbero essere immessi o resi disponibili sul mercato dell'Unione, né esportati dal mercato dell'Unione, a meno che non siano a deforestazione zero e siano stati prodotti conformemente alle pertinenti leggi e norme nazionali e internazionali. Dovrebbero sempre essere corredati di una dichiarazione di dovuta diligenza in proposito.
Emendamento 46
Proposta di regolamento
Considerando 33
(33)  In base a un approccio sistemico, gli operatori dovrebbero adottare le misure opportune per accertare che le materie prime e i prodotti interessati che intendono immettere sul mercato dell'Unione siano conformi ai requisiti di legalità e di deforestazione zero di cui al presente regolamento. A tal fine gli operatori dovrebbero istituire e attuare procedure di dovuta diligenza. La procedura di dovuta diligenza richiesta dal presente regolamento dovrebbe comprendere tre elementi: obblighi di informazione, valutazione del rischio e misure di attenuazione del rischio. Le procedure di dovuta diligenza dovrebbero essere concepite in modo da consentire l'accesso alle informazioni sulle fonti e sui fornitori delle materie prime e dei prodotti immessi sul mercato dell'Unione, con informazioni che dimostrano la conformità ai requisiti inerenti all'assenza di deforestazione e di degrado forestale nonché alla legalità, tra l'altro identificando il paese e la zona di produzione, con le coordinate di geolocalizzazione degli appezzamenti pertinenti. Le coordinate di geolocalizzazione che si basano sulla sincronizzazione, il posizionamento e/o l'osservazione della Terra potrebbero utilizzare i dati e i servizi spaziali forniti dal programma spaziale dell'Unione (EGNOS/Galileo e Copernicus). In base a tali informazioni gli operatori dovrebbero effettuare una valutazione del rischio. In caso di rischio, gli operatori dovrebbero arrivare ad attenuarlo fino a un livello zero o trascurabile. Solo una volta completate le fasi richieste della procedura di dovuta diligenza e aver stabilito l'assenza di rischio o l'esistenza di un rischio trascurabile che la materia prima o il prodotto interessato non sia conforme al presente regolamento, l'operatore dovrebbe essere autorizzato a immetterli sul mercato dell'Unione o esportarli.
(33)  In base a un approccio sistemico, gli operatori dovrebbero adottare le misure opportune per accertare che le materie prime e i prodotti interessati che intendono immettere sul mercato dell'Unione siano conformi ai requisiti di legalità e di deforestazione zero di cui al presente regolamento. A tal fine gli operatori dovrebbero istituire e attuare procedure di dovuta diligenza. La procedura di dovuta diligenza richiesta dal presente regolamento dovrebbe comprendere quattro elementi: obblighi di informazione, valutazione del rischio e misure di attenuazione del rischio nonché obblighi di comunicazione. Le procedure di dovuta diligenza dovrebbero essere concepite in modo da consentire l'accesso alle informazioni sulle fonti e sui fornitori delle materie prime e dei prodotti immessi sul mercato dell'Unione, con informazioni che dimostrano l'assenza di deforestazione e di degrado e conversione delle foreste, nonché il rispetto della legalità nel paese di produzione e del diritto internazionale dei diritti umani, compreso il diritto al consenso libero, previo e informato, tra l'altro identificando il paese di produzione o parti di esso, con le coordinate di geolocalizzazione. Le coordinate di geolocalizzazione che si basano sulla sincronizzazione, il posizionamento e/o l'osservazione della Terra potrebbero utilizzare i dati e i servizi spaziali forniti dal programma spaziale dell'Unione (EGNOS/Galileo e Copernicus). L'applicazione del requisito riguardante la geolocalizzazione nei settori in cui i piccoli proprietari terrieri rappresentano una quota significativa dei produttori potrebbe essere particolarmente impegnativa e, se del caso, dovrebbero essere forniti orientamenti nonché assistenza tecnica e sostegno finanziario. In base a tali informazioni gli operatori dovrebbero effettuare una valutazione del rischio. In caso di rischio, gli operatori dovrebbero arrivare ad attenuarlo fino a un livello zero o trascurabile. Solo una volta completate le fasi richieste della procedura di dovuta diligenza e aver stabilito l'assenza di rischio o l'esistenza di un rischio trascurabile che la materia prima o il prodotto interessato non sia conforme al presente regolamento, l'operatore dovrebbe essere autorizzato a immetterli sul mercato dell'Unione o esportarli. Per promuovere la trasparenza e facilitare l'applicazione delle norme, gli operatori dovrebbero riferire pubblicamente ogni anno sulle rispettive procedure di dovuta diligenza, comprese le misure adottate per adempiere agli obblighi.
Emendamento 47
Proposta di regolamento
Considerando 33 bis (nuovo)
(33 bis)  Gli operatori dovrebbero intraprendere sforzi ragionevoli volti a garantire che sia corrisposto un prezzo equo ai produttori da cui si riforniscono, in particolare ai piccoli proprietari terrieri, in modo da consentire un reddito di sussistenza e affrontare efficacemente la povertà quale causa profonda della deforestazione.
Emendamento 48
Proposta di regolamento
Considerando 33 ter (nuovo)
(33 ter)  Gli operatori e i commercianti, nonché le autorità competenti degli Stati membri, dovrebbero poter beneficiare degli strumenti messi a disposizione dell'Unione per la raccolta e la riproduzione delle informazioni richieste per la procedura di dovuta diligenza. Le agenzie responsabili del programma spaziale dell'Unione (EGNOS/Galileo e Copernicus) dovrebbero rafforzare le loro sinergie al fine di consentire un approccio olistico. Gli operatori e i commercianti, in collaborazione con la Commissione, dovrebbero sostenere gli agricoltori, e più specificamente i piccoli proprietari terrieri, i popoli indigeni e le comunità locali, affinché ottengano e utilizzino adeguatamente gli strumenti necessari per la raccolta delle informazioni, in particolare la geolocalizzazione, e se ne approprino in modo sostenibile.
Emendamento 49
Proposta di regolamento
Considerando 34
(34)  Gli operatori dovrebbero assumere ufficialmente la responsabilità della conformità delle materie prime o prodotti interessati che intendono immettere sul mercato dell'Unione o esportare, tramite la messa a disposizione di dichiarazioni di dovuta diligenza. Il presente regolamento dovrebbe prevedere il modello di dette dichiarazioni. In tal modo le autorità competenti e gli organi giurisdizionali dovrebbero poter più facilmente dar esecuzione e gli operatori meglio conformarsi al presente regolamento.
(34)  Gli operatori che immettono una materia prima o un prodotto interessati sul mercato dell'Unione o esportano una materia prima o un prodotto verso un paese terzo, dovrebbero assumere ufficialmente la responsabilità della conformità delle materie prime o prodotti interessati che intendono immettere sul mercato dell'Unione o esportare, tramite la messa a disposizione di dichiarazioni di dovuta diligenza. Il presente regolamento dovrebbe prevedere il modello di dette dichiarazioni. In tal modo le autorità competenti e gli organi giurisdizionali dovrebbero poter più facilmente dar esecuzione e gli operatori meglio conformarsi al presente regolamento.
Emendamento 50
Proposta di regolamento
Considerando 36
(36)  Dovrebbe spettare ai commercianti raccogliere e conservare le informazioni che assicurano la trasparenza della catena di approvvigionamento delle materie prime e dei prodotti interessati che mettono a disposizione sul mercato. I grandi commercianti che non sono piccole e medie imprese (PMI) hanno un'influenza considerevole sulle catene di approvvigionamento, svolgono un ruolo importante nel garantire che siano a deforestazione zero e dovrebbero pertanto avere gli stessi obblighi degli operatori.
(36)  Dovrebbe spettare ai commercianti raccogliere e conservare le informazioni che assicurano la trasparenza della catena di approvvigionamento delle materie prime e dei prodotti interessati che mettono a disposizione sul mercato. I grandi commercianti che non sono piccole e medie imprese (PMI) hanno un'influenza considerevole sulle catene di approvvigionamento, svolgono un ruolo importante nel garantire che le catene di approvvigionamento siano a deforestazione zero e dovrebbero pertanto avere gli stessi obblighi degli operatori.
Emendamento 51
Proposta di regolamento
Considerando 37
(37)  Per promuovere la trasparenza e facilitare l'applicazione delle norme, gli operatori che non sono PMI dovrebbero riferire pubblicamente ogni anno sulle rispettive procedure di dovuta diligenza, comprese le misure adottate per adempiere agli obblighi.
(37)  Per promuovere la trasparenza e facilitare l'applicazione delle norme, gli operatori dovrebbero riferire pubblicamente ogni anno sulle rispettive procedure di dovuta diligenza, comprese le misure adottate per adempiere agli obblighi.
Emendamento 52
Proposta di regolamento
Considerando 38
(38)  Per quanto riguarda l'impatto negativo sui diritti umani o sull'ambiente, si dovrebbero applicare altri strumenti legislativi dell'UE che stabiliscono requisiti di dovuta diligenza nella catena del valore nella misura in cui non esistano disposizioni specifiche con pari obiettivo, natura o effetto nel presente regolamento che possano essere adattate alla luce di future modifiche legislative. Il presente regolamento non dovrebbe escludere l'applicazione di altri strumenti legislativi dell'UE che stabiliscono requisiti per quanto concerne la dovuta diligenza nelle catene del valore. Se tali altri strumenti legislativi dell'UE prevedono disposizioni più specifiche o aggiungono requisiti a quelle stabilite nel presente regolamento, dette disposizioni dovrebbero essere applicate insieme a quelle del presente regolamento. Se il presente regolamento contiene disposizioni più specifiche, queste non dovrebbero essere interpretate in modo da compromettere l'applicazione efficace di altri strumenti legislativi dell'UE per quanto riguarda la dovuta diligenza o il conseguimento del loro obiettivo generale.
(38)  Per quanto riguarda l'impatto negativo sui diritti umani o sull'ambiente, si dovrebbero applicare altri strumenti legislativi dell'UE, quali il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis e [l'imminente direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità]1 ter, che stabiliscono requisiti di dovuta diligenza nella catena del valore nella misura in cui non esistano disposizioni specifiche con pari obiettivo, natura o effetto nel presente regolamento che possano essere adattate alla luce di future modifiche legislative. Il presente regolamento mira a garantire la conformità delle materie prime e dei prodotti ai requisiti della sostenibilità e della legalità. Esso si applica ex ante, prima che le materie prime o i prodotti siano immessi sul mercato dell'Unione o esportati da tale mercato. Il presente regolamento relativo a una specifica materia prima non dovrebbe escludere l'applicazione di altri strumenti legislativi dell'UE che stabiliscono requisiti per quanto concerne la dovuta diligenza nelle catene del valore. Se tali altri strumenti legislativi dell'UE prevedono disposizioni più specifiche o aggiungono requisiti a quelle stabilite nel presente regolamento, dette disposizioni dovrebbero essere applicate insieme a quelle del presente regolamento. Se il presente regolamento contiene disposizioni più specifiche, queste non dovrebbero essere interpretate in modo da compromettere l'applicazione efficace di altri strumenti legislativi dell'UE per quanto riguarda la dovuta diligenza o il conseguimento del loro obiettivo generale. La Commissione dovrebbe emanare orientamenti chiari e di facile comprensione per aiutare gli operatori e gli operatori commerciali, in particolare le PMI, a conformarsi ai requisiti del presente regolamento al fine di ridurre al minimo gli oneri amministrativi e finanziari. Tali orientamenti dovrebbero inoltre fornire informazioni agli operatori su come adempiere ai loro obblighi di dovuta diligenza quando rientrano nell'ambito di applicazione di altri strumenti legislativi dell'UE che stabiliscono altri requisiti di dovuta diligenza.
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1 bis Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).
1 ter COM(2022)0071.
Emendamento 53
Proposta di regolamento
Considerando 38 bis (nuovo)
(38 bis)  Esiste un nesso diretto tra deforestazione e conversione degli ecosistemi e violazioni dei diritti umani, in particolare i diritti dei popoli indigeni e delle comunità locali. Si dovrebbe prestare un'attenzione particolare alle loro esigenze e alla loro piena inclusione nell'attuazione del presente regolamento. Dovrebbe essere garantito il pieno rispetto dei testi e delle norme internazionali, tra cui la dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni, i diritti di proprietà consuetudinaria e il diritto al consenso libero, preventivo e informato (FPIC). Inoltre dovrebbero essere promossi i diritti del lavoro sanciti dalle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro, i diritti delle donne, il diritto alla protezione dell'ambiente e il diritto alla difesa dei diritti umani e dell'ambiente.
Emendamento 54
Proposta di regolamento
Considerando 40
(40)  La responsabilità dell'applicazione del presente regolamento dovrebbe spettare agli Stati membri, le cui autorità competenti dovrebbero essere tenute a garantirne la piena conformità. L'applicazione uniforme del presente regolamento per quanto riguarda le materie prime e i prodotti interessati che entrano nel mercato dell'Unione o ne escono può essere conseguita solo attraverso lo scambio sistematico di informazioni e la collaborazione tra le autorità competenti, le autorità doganali e la Commissione.
(40)  La responsabilità dell'applicazione del presente regolamento dovrebbe spettare agli Stati membri, le cui autorità competenti dovrebbero essere tenute a garantirne la piena conformità. L'applicazione uniforme del presente regolamento per quanto riguarda le materie prime e i prodotti interessati che entrano nel mercato dell'Unione o ne escono può essere conseguita solo attraverso lo scambio sistematico di informazioni e la collaborazione tra le autorità competenti, le autorità doganali e la Commissione. In particolare, la Commissione dovrebbe realizzare un'analisi delle sanzioni applicate dagli Stati membri e tenere scambi con gli stessi al fine di favorire un'armonizzazione dell'attuazione del presente regolamento.
Emendamento 55
Proposta di regolamento
Considerando 40 bis (nuovo)
(40 bis)  Ai fini dell'effettiva applicazione del presente regolamento e del suo rispetto da parte delle autorità competenti, degli operatori e dei commercianti, i membri del pubblico interessato dovrebbero poter intervenire per garantire il rispetto della normativa in materia ambientale e tutelare in tal modo l'ambiente.
Emendamento 56
Proposta di regolamento
Considerando 40 ter (nuovo)
(40 ter)  Il diritto a un ricorso effettivo è un diritto umano riconosciuto a livello internazionale, sancito dall'articolo 8 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dall'articolo 9, paragrafo 3, della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale e dall'articolo 2, paragrafo 3, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, nonché un diritto fondamentale dell'Unione ai sensi dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e gli Stati membri dovrebbero pertanto garantire che i membri del pubblico interessati o colpiti da una violazione del presente regolamento abbiano accesso a un ricorso effettivo.
Emendamento 57
Proposta di regolamento
Considerando 41
(41)  L'attuazione e l'applicazione efficaci ed efficienti del presente regolamento sono essenziali per conseguirne gli obiettivi. A tal fine la Commissione dovrebbe istituire e gestire un sistema di informazione per aiutare gli operatori e le autorità competenti a presentare e accedere alle informazioni necessarie sulle materie prime e sui prodotti interessati immessi sul mercato. Gli operatori dovrebbero presentare le dichiarazioni di dovuta diligenza al sistema di informazione. Il sistema di informazione dovrebbe essere accessibile alle autorità competenti e alle autorità doganali per agevolare l'adempimento degli obblighi che incombono loro a norma del presente regolamento. Il sistema di informazione dovrebbe essere accessibile anche al pubblico, con i dati anonimizzati forniti in un formato aperto e leggibile meccanicamente, in linea con la politica dell'Unione di apertura dei dati.
(41)  L'attuazione e l'applicazione efficaci ed efficienti del presente regolamento sono essenziali per conseguirne gli obiettivi. A tal fine la Commissione dovrebbe istituire e gestire un sistema di informazione per aiutare gli operatori e le autorità competenti a presentare e accedere alle informazioni necessarie sulle materie prime e sui prodotti interessati immessi sul mercato. Gli operatori dovrebbero presentare le dichiarazioni di dovuta diligenza al sistema di informazione. Il sistema di informazione dovrebbe essere accessibile alle autorità competenti e alle autorità doganali per agevolare l'adempimento degli obblighi che incombono loro a norma del presente regolamento e dovrebbe agevolare i trasferimenti di informazioni tra gli Stati membri, le autorità competenti e le autorità doganali. I dati non sensibili sotto il profilo commerciale dovrebbero essere accessibili anche al pubblico, con i dati anonimizzati, a eccezione di quelli pertinenti per l'elenco dell'UE degli operatori e commercianti inadempienti, e forniti in un formato aperto e leggibile meccanicamente, in linea con la politica dell'Unione di apertura dei dati.
Emendamento 58
Proposta di regolamento
Considerando 42
(42)  Per le materie prime e i prodotti interessati che entrano nel mercato dell'Unione o ne escono, spetta alle autorità competenti verificare la conformità agli obblighi previsti dal presente regolamento, mentre il ruolo delle autorità doganali è garantire che il riferimento a una dichiarazione di dovuta diligenza sia reso disponibile nella dichiarazione doganale e, inoltre, quando l'interfaccia elettronica sarà in grado di scambiare informazioni tra le autorità doganali e le autorità competenti, verificare lo status della dichiarazione di dovuta diligenza previa analisi iniziale del rischio effettuata dalle autorità competenti nel sistema di informazione e agire di conseguenza (ossia eventualmente sospendere o rifiutare la materia prima o il prodotto in base allo status che figura nel sistema di informazione). Questa specifica organizzazione dei controlli esclude l'applicazione del capo VII del regolamento (UE) 2019/1020 per quanto riguarda l'applicazione e l'attuazione del presente regolamento.
(42)  Per le materie prime e i prodotti interessati che entrano nel mercato dell'Unione o ne escono, spetta alle autorità competenti verificare la conformità agli obblighi previsti dal presente regolamento sulla base, tra l'altro, delle dichiarazioni di dovuta diligenza presentate dagli operatori, mentre il ruolo delle autorità doganali è garantire che il riferimento a una dichiarazione di dovuta diligenza sia reso disponibile nella dichiarazione doganale e, inoltre, quando l'interfaccia elettronica sarà in grado di scambiare informazioni tra le autorità doganali e le autorità competenti, verificare lo status della dichiarazione di dovuta diligenza previa analisi iniziale del rischio effettuata dalle autorità competenti nel sistema di informazione e agire di conseguenza (ossia eventualmente sospendere o rifiutare la materia prima o il prodotto in base allo status che figura nel sistema di informazione). Questa specifica organizzazione dei controlli esclude l'applicazione del capo VII del regolamento (UE) 2019/1020 per quanto riguarda l'applicazione e l'attuazione del presente regolamento.
Emendamento 59
Proposta di regolamento
Considerando 42 bis (nuovo)
(42 bis)  I controlli effettuati dalle autorità competenti dovrebbero essere effettuati in modo da perturbare il meno possibile gli scambi e le operazioni degli operatori e i commercianti.
Emendamento 60
Proposta di regolamento
Considerando 43 bis (nuovo)
(43 bis)   La Commissione dovrebbe garantire risorse finanziarie adeguate e sufficienti, in particolare anche ai fini dell'assistenza tecnica, anche attraverso lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale – Europa globale, per aiutare i paesi partner a conformarsi alle prescrizioni del presente regolamento. Tali risorse dovrebbero essere disponibili già prima dell'entrata in vigore e della piena attuazione del presente regolamento, in modo da accrescere le capacità di adattamento delle comunità interessate, prestando particolare attenzione ai piccoli agricoltori.
Emendamento 61
Proposta di regolamento
Considerando 45
(45)  Per ottimizzare e sgravare il processo di controllo delle materie prime e dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione o ne escono, è necessario istituire interfacce elettroniche che consentano il trasferimento automatico di dati tra i sistemi doganali e il sistema di informazione delle autorità competenti. Lo sportello unico dell'UE per le dogane è il candidato naturale per sostenere tali trasferimenti di dati. Le interfacce dovrebbero essere altamente automatizzate e di facile uso e gli oneri in più per le autorità doganali dovrebbero essere limitati. Data la poca differenza tra i dati da dichiarare rispettivamente nella dichiarazione in dogana e nella dichiarazione di dovuta diligenza, è opportuno proporre un approccio "business-to-government" in base al quale i commercianti e gli operatori economici mettono a disposizione la dichiarazione di dovuta diligenza di una materia prima o di un prodotto interessato attraverso l'interfaccia unica nazionale per le dogane e tale dichiarazione è trasmessa automaticamente al sistema di informazione utilizzato dalle autorità competenti. Le autorità doganali e le autorità competenti dovrebbero contribuire a determinare i dati da trasmettere e qualsiasi altro requisito tecnico.
(45)  Per ottimizzare e sgravare il processo di controllo delle materie prime e dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione o ne escono, è necessario istituire interfacce elettroniche interoperabili che consentano il trasferimento automatico di dati tra i sistemi doganali e il sistema di informazione delle autorità competenti. Lo sportello unico dell'UE per le dogane è il candidato naturale per sostenere tali trasferimenti di dati. Le interfacce dovrebbero essere altamente automatizzate e di facile uso, facilitare i processi delle autorità doganali e limitare i costi e gli oneri degli operatori. Data la poca differenza tra i dati da dichiarare rispettivamente nella dichiarazione in dogana e nella dichiarazione di dovuta diligenza, è opportuno proporre un approccio "business-to-government" in base al quale gli operatori economici mettono a disposizione la dichiarazione di dovuta diligenza di una materia prima o di un prodotto interessato attraverso l'interfaccia unica nazionale per le dogane e tale dichiarazione è trasmessa automaticamente al sistema di informazione utilizzato dalle autorità competenti. Le autorità doganali e le autorità competenti dovrebbero contribuire a determinare i dati da trasmettere e qualsiasi altro requisito tecnico.
Emendamento 62
Proposta di regolamento
Considerando 46
(46)  Il rischio che materie prime e prodotti non conformi siano immessi sul mercato dell'Unione varia a seconda della materia prima e del prodotto, del paese di origine e della produzione. Gli operatori che acquistano materie prime e prodotti da paesi o parti di paesi che presentano un basso rischio di coltivare, raccogliere o produrre materie prime in violazione del presente regolamento dovrebbero essere soggetti a meno obblighi, quindi a meno costi di conformità e meno oneri amministrativi. Le materie prime e i prodotti provenienti da paesi o parti di paesi ad alto rischio dovrebbero essere sottoposti al controllo rafforzato delle autorità competenti.
(46)  Il rischio che materie prime e prodotti non conformi siano immessi sul mercato dell'Unione varia a seconda della materia prima e del prodotto, del paese di origine e della produzione o di parti di esso. Gli operatori che acquistano materie prime e prodotti da paesi o parti di paesi che presentano un basso rischio di coltivare, raccogliere o produrre materie prime in violazione del presente regolamento dovrebbero essere soggetti a meno obblighi, quindi a meno costi di conformità e meno oneri amministrativi, a meno che l'operatore non sappia o non abbia motivo di ritenere che esistano rischi di non conformità con il presente regolamento. Allorché un'autorità competente venga a conoscenza del rischio che i requisiti del presente regolamento vengano elusi, ad esempio quando una materia prima o un prodotto fabbricati in un paese ad alto rischio sono successivamente trasformati o esportati nell'Unione da un paese a basso rischio e la dichiarazione doganale o la dichiarazione di dovuta diligenza indicano che la materia prima o il prodotto sono stati fabbricati in un paese a basso rischio, tale autorità competente dovrebbe verificare attraverso ulteriori controlli se è riscontrabile una mancata conformità e, se necessario, adottare misure appropriate, quali ad esempio il sequestro delle materie prime e dei prodotti interessati o la sospensione della loro immissione sul mercato, nonché effettuare ulteriori controlli. Le materie prime e i prodotti provenienti da paesi o parti di paesi ad alto rischio dovrebbero essere sottoposti al controllo rafforzato delle autorità competenti.
Emendamento 63
Proposta di regolamento
Considerando 47
(47)  La Commissione dovrebbe quindi valutare il rischio di deforestazione e degrado forestale a livello di un paese o di parti di esso in base a una serie di criteri che riflettono dati quantitativi, oggettivi e riconosciuti a livello internazionale, e in base a indicazioni che i paesi sono attivamente impegnati nella lotta contro la deforestazione e il degrado forestale. Tali informazioni comparate dovrebbero agevolare gli operatori dell'Unione nell'esercizio della dovuta diligenza, consentire alle autorità competenti di monitorare e far rispettare la conformità e nel contempo incentivare i paesi produttori ad aumentare la sostenibilità dei loro sistemi di produzione agricola e a ridurne l'impatto di deforestazione; in tal modo le catene di approvvigionamento diventerebbero più trasparenti e sostenibili. Detto sistema comparativo dovrebbe basarsi su una classificazione dei paesi a tre livelli: a basso, medio o alto rischio. Ai fini di un'adeguata trasparenza e chiarezza, la Commissione dovrebbe in particolare rendere pubblici i dati utilizzati per l'analisi comparativa, i motivi della modifica di classificazione proposta e la risposta del paese interessato. Per le materie prime e i prodotti interessati provenienti da paesi o da parti di paesi identificati a basso rischio, gli operatori dovrebbero essere autorizzati ad applicare una dovuta diligenza semplificata, mentre le autorità competenti dovrebbero essere tenute ad applicare controlli rafforzati sulle materie prime e i prodotti interessati provenienti da paesi o da parti di paesi identificati ad alto rischio. È opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare misure di esecuzione per stabilire i paesi o parti di paesi che presentano un rischio basso o alto di produrre materie prime e prodotti interessati non conformi al presente regolamento.
(47)  La Commissione dovrebbe quindi valutare il rischio di deforestazione e di degrado e conversione delle foreste a livello di un paese o di parti di esso in base a una serie di criteri che riflettono dati quantitativi, oggettivi e riconosciuti a livello internazionale, e in base a indicazioni che i paesi sono attivamente impegnati nella lotta contro la deforestazione, il degrado e la conversione delle foreste nonché nella promozione dei diritti delle popolazioni indigene e delle comunità locali. Tali informazioni comparate dovrebbero agevolare gli operatori dell'Unione nell'esercizio della dovuta diligenza, consentire alle autorità competenti di monitorare e far rispettare la conformità e nel contempo incentivare i paesi produttori ad aumentare la sostenibilità dei loro sistemi di produzione agricola e a ridurne l'impatto di deforestazione; in tal modo le catene di approvvigionamento diventerebbero più trasparenti e sostenibili. Detto sistema comparativo dovrebbe basarsi su una classificazione dei paesi a tre livelli: a basso, medio o alto rischio. Ai fini di un'adeguata trasparenza e chiarezza, la Commissione dovrebbe in particolare rendere pubblici i dati utilizzati per l'analisi comparativa, i motivi della modifica di classificazione proposta e la risposta del paese interessato. Per le materie prime e i prodotti interessati provenienti da paesi o da parti di paesi identificati a basso rischio, gli operatori dovrebbero essere autorizzati ad applicare una dovuta diligenza semplificata, mentre le autorità competenti dovrebbero essere tenute ad applicare controlli rafforzati sulle materie prime e i prodotti interessati provenienti da paesi o da parti di paesi identificati ad alto rischio. È opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare misure di esecuzione per stabilire i paesi o parti di paesi che presentano un rischio basso o alto di produrre materie prime e prodotti interessati non conformi al presente regolamento.
Emendamento 64
Proposta di regolamento
Considerando 47 bis (nuovo)
(47 bis)  Per garantire che il presente regolamento non crei inutili restrizioni al commercio, è auspicabile che la Commissione collabori con i paesi che sono considerati a rischio standard o elevato e con i soggetti interessati in tali paesi, in modo da adoperarsi per ridurre il grado di rischio.
Emendamento 65
Proposta di regolamento
Considerando 48
(48)  Le autorità competenti dovrebbero effettuare controlli periodici su operatori e commercianti per assicurarsi che questi adempiano effettivamente gli obblighi previsti dal presente regolamento. È altresì opportuno che le autorità competenti effettuino controlli ove dispongano di informazioni rilevanti, tra cui preoccupazioni fondate espresse da terzi. Ai fini di una copertura completa di materie prime e prodotti interessati, operatori e commercianti corrispondenti e volume delle rispettive quote di materie prime e prodotti, è opportuno applicare un duplice approccio. Le autorità competenti dovrebbero pertanto essere tenute a controllare una data percentuale di operatori e commercianti, e inoltre una percentuale specifica delle materie prime e dei prodotti interessati. Le percentuali dovrebbero essere più alte per le materie prime e i prodotti interessati provenienti da paesi o parti di paesi ad alto rischio.
(48)  Le autorità competenti dovrebbero effettuare controlli periodici su operatori e commercianti per assicurarsi che questi adempiano effettivamente gli obblighi previsti dal presente regolamento. È altresì opportuno che le autorità competenti effettuino controlli ove dispongano di informazioni rilevanti, tra cui preoccupazioni fondate espresse da terzi. Ai fini di una copertura completa di materie prime e prodotti interessati, operatori e commercianti corrispondenti e volume delle rispettive quote di materie prime e prodotti, è opportuno applicare un duplice approccio. Le autorità competenti dovrebbero pertanto essere tenute a controllare una data percentuale di operatori e commercianti, e inoltre una percentuale specifica delle materie prime e dei prodotti interessati. Le percentuali dovrebbero essere più alte per le materie prime e i prodotti interessati provenienti da paesi o parti di paesi ad alto rischio, mentre possono essere inferiori per i paesi o parti di paesi a basso rischio.
Emendamento 66
Proposta di regolamento
Considerando 49
(49)  I controlli su operatori e commercianti da parte delle autorità competenti dovrebbero riguardare i sistemi di dovuta diligenza e la conformità delle materie prime e dei prodotti interessati alle disposizioni del presente regolamento. I controlli dovrebbero basarsi su un piano di rischio. Il piano dovrebbe contenere criteri di rischio che permettano alle autorità competenti di procedere a un'analisi del rischio delle dichiarazioni di dovuta diligenza presentate da operatori e commercianti. I criteri di rischio dovrebbero tenere conto del rischio di deforestazione associato alle materie prime e ai prodotti interessati nel paese di produzione, dei precedenti di conformità di operatori e commercianti agli obblighi del presente regolamento e di qualsiasi altra informazione pertinente a disposizione delle autorità competenti. L'analisi del rischio delle dichiarazioni di dovuta diligenza dovrebbe permettere alle autorità competenti di identificare operatori, commercianti, materie prime e prodotti interessati da controllare e dovrebbe essere effettuata con le tecniche elettroniche di trattamento dei dati del sistema informativo che raccoglie le dichiarazioni di dovuta diligenza.
(49)  I controlli su operatori e commercianti da parte delle autorità competenti dovrebbero riguardare i sistemi di dovuta diligenza e la conformità delle materie prime e dei prodotti interessati alle disposizioni del presente regolamento. I controlli dovrebbero basarsi su un piano di rischio. Il piano dovrebbe contenere criteri di rischio che permettano alle autorità competenti di procedere a un'analisi del rischio delle dichiarazioni di dovuta diligenza presentate da operatori e commercianti. I criteri di rischio dovrebbero tenere conto del rischio di deforestazione associato alle materie prime e ai prodotti interessati nel paese di produzione, dei precedenti di conformità di operatori e commercianti agli obblighi del presente regolamento e di qualsiasi altra informazione pertinente a disposizione delle autorità competenti. L'analisi del rischio delle dichiarazioni di dovuta diligenza dovrebbe permettere alle autorità competenti di identificare operatori, commercianti, materie prime e prodotti interessati da controllare e dovrebbe essere effettuata con le tecniche elettroniche di trattamento dei dati del sistema informativo che raccoglie le dichiarazioni di dovuta diligenza. Ove necessario e tecnicamente possibile le autorità competenti, in stretta cooperazione con le autorità dei paesi terzi, dovrebbero effettuare anch'esse controlli in loco.
Emendamento 67
Proposta di regolamento
Considerando 50
(50)  Se dall'analisi del rischio delle dichiarazioni di dovuta diligenza risulta un alto rischio di non conformità di particolari materie prime e prodotti interessati, le autorità competenti dovrebbero poter adottare misure provvisorie immediate per impedirne l'immissione o la messa a disposizione sul mercato dell'Unione. Se tali materie prime e prodotti interessati entrano nel mercato dell'Unione o ne escono, le autorità competenti dovrebbero chiedere alle autorità doganali la sospensione dell'immissione in libera pratica o dell'esportazione per consentire alle autorità competenti di effettuare i controlli necessari. La richiesta dovrebbe essere comunicata mediante il sistema di interfaccia tra le autorità doganali e le autorità competenti. La sospensione dell'immissione o della messa a disposizione sul mercato dell'Unione, dell'immissione in libera pratica o dell'esportazione dovrebbe essere limitata a tre giorni lavorativi, salvo se le autorità competenti richiedono un periodo supplementare per valutare la conformità delle materie prime e dei prodotti interessati al presente regolamento. In tal caso, le autorità competenti dovrebbero adottare misure provvisorie supplementari per prorogare il periodo di sospensione o, nel caso di materie prime e prodotti interessati che entrano nel mercato dell'Unione o ne escono, chiedere la proroga alle autorità doganali.
(50)  Se dall'analisi del rischio delle dichiarazioni di dovuta diligenza risulta un alto rischio di non conformità di particolari materie prime e prodotti interessati, le autorità competenti dovrebbero poter adottare misure provvisorie immediate per impedirne l'immissione o la messa a disposizione sul mercato dell'Unione o l'esportazione dall'Unione. Se tali materie prime e prodotti interessati entrano nel mercato dell'Unione o ne escono, le autorità competenti dovrebbero chiedere alle autorità doganali la sospensione dell'immissione in libera pratica o dell'esportazione per consentire alle autorità competenti di effettuare i controlli necessari. La richiesta dovrebbe essere comunicata mediante il sistema di interfaccia tra le autorità doganali e le autorità competenti. La sospensione dell'immissione o della messa a disposizione sul mercato dell'Unione, dell'immissione in libera pratica o dell'esportazione dovrebbe essere limitata a cinque giorni lavorativi o a 72 ore per materie prime e prodotti a rischio di deperimento, salvo se le autorità competenti richiedono un periodo supplementare per valutare la conformità delle materie prime e dei prodotti interessati al presente regolamento. In tal caso, le autorità competenti dovrebbero adottare misure provvisorie supplementari per prorogare il periodo di sospensione o, nel caso di materie prime e prodotti interessati che entrano nel mercato dell'Unione o ne escono, chiedere la proroga alle autorità doganali.
Emendamento 68
Proposta di regolamento
Considerando 50 bis (nuovo)
(50 bis)  Gli operatori dovrebbero sostenere la conformità al presente regolamento da parte dei loro fornitori che sono piccoli proprietari terrieri, anche attraverso investimenti e lo sviluppo di capacità, nonché mediante meccanismi di fissazione dei prezzi che garantiscano un reddito adeguato per i produttori dai quali si riforniscono.
Emendamento 69
Proposta di regolamento
Considerando 51
(51)  Il piano dei controlli dovrebbe essere regolarmente aggiornato sulla scorta dei risultati di attuazione. Gli operatori che dimostrano di aver rispettato in modo continuativo le norme dovrebbero essere controllati con frequenza ridotta.
(51)  Il piano dei controlli dovrebbe essere regolarmente aggiornato sulla scorta dei risultati di attuazione. Gli operatori che dimostrano di aver rispettato in modo continuativo le norme potrebbero essere controllati con frequenza ridotta.
Emendamento 70
Proposta di regolamento
Considerando 51 bis (nuovo)
(51 bis)  Se ha motivo di ritenere che uno Stato membro non effettui controlli sufficienti a garantire l'applicazione del presente regolamento, la Commissione dovrebbe essere incaricata di modificare il piano dei controlli in tale Stato membro, in dialogo con lo Stato membro interessato, per ovviare alla situazione.
Emendamento 71
Proposta di regolamento
Considerando 52
(52)  Ai fini dell'attuazione ed effettiva applicazione del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di ritirare e richiamare materie prime e prodotti interessati non conformi e di adottare le opportune misure correttive. È opportuno che gli Stati membri garantiscano che le violazioni del presente regolamento da parte di operatori e commercianti siano sanzionate in modo effettivo, proporzionato e dissuasivo.
(52)  Ai fini dell'attuazione ed effettiva applicazione del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di ritirare e richiamare materie prime e prodotti interessati non conformi e di adottare le opportune misure correttive. È opportuno che gli Stati membri garantiscano che le violazioni del presente regolamento da parte di operatori e commercianti siano sanzionate in modo effettivo, proporzionato e dissuasivo e che gli operatori che non rispettano gli obblighi previsti dal presente regolamento siano considerati responsabili e tenuti a risarcire i danni che l'esercizio della dovuta diligenza avrebbe evitato.
Emendamento 72
Proposta di regolamento
Considerando 52 bis (nuovo)
(52 bis)  La Commissione dovrebbe pubblicare i nomi degli operatori e dei commercianti che violano il presente regolamento. Ciò potrebbe aiutare gli operatori e i commercianti nelle loro valutazioni dei rischi e accrescere la pressione esercitata dai consumatori e dalla società civile sugli operatori e i commercianti inadempienti affinché si approvvigionino da catene di approvvigionamento non connesse alla deforestazione.
Emendamento 73
Proposta di regolamento
Considerando 53
(53)  Tenuto conto del carattere internazionale della deforestazione e del degrado forestale e relativo commercio, le autorità competenti dovrebbero collaborare tra loro, con le autorità doganali degli Stati membri, con la Commissione e con le autorità amministrative dei paesi terzi. Le autorità competenti dovrebbero collaborare anche con le autorità competenti per la supervisione e l'applicazione di altri strumenti legislativi dell'UE che stabiliscono obblighi di dovuta diligenza nella catena del valore per quanto riguarda l'impatto negativo sui diritti umani o l'ambiente.
(53)  Tenuto conto del carattere internazionale della deforestazione, del degrado forestale, della conversione delle foreste e relativo commercio, le autorità competenti dovrebbero collaborare tra loro, con le autorità doganali degli Stati membri, con la Commissione e con le autorità amministrative dei paesi terzi. Le autorità competenti dovrebbero collaborare anche con le autorità competenti per la supervisione e l'applicazione di altri strumenti legislativi dell'UE che stabiliscono obblighi di dovuta diligenza nella catena del valore per quanto riguarda l'impatto negativo sui diritti umani o l'ambiente.
Emendamento 74
Proposta di regolamento
Considerando 53 bis (nuovo)
(53 bis)  Al fine di agevolare l'accesso a informazioni fattuali, affidabili e aggiornate sulla deforestazione da parte degli operatori, delle autorità degli Stati membri e delle autorità dei paesi terzi interessati nonché di agevolare il rispetto da parte degli operatori economici delle prescrizioni del presente regolamento, la Commissione dovrebbe istituire una piattaforma che contempli le aree forestali di tutto il mondo, con una gamma di strumenti che consentano a tutte le parti di raggiungere rapidamente la deforestazione zero nelle catene di approvvigionamento. La piattaforma dovrebbe comprendere mappe tematiche, una mappa della copertura del suolo con serie temporali dalla data limite fissata dal presente regolamento e una serie di classi che consentano di esaminare la composizione del paesaggio. La piattaforma dovrebbe altresì fornire un sistema di allerta, basato su un monitoraggio mensile del cambiamento della copertura forestale, e una serie di analisi e di risultati di facile utilizzo e sicuri, che illustrino in che modo le catene di approvvigionamento sono legate alla deforestazione. Al fine di promuovere l'utilizzo delle informazioni più accurate e tempestive, di sviluppare la valutazione e l'analisi dei rischi, di migliorare i controlli sulle dichiarazioni e l'analisi comparativa dei paesi, sviluppando nel contempo un approccio cooperativo, la piattaforma dovrebbe essere messa a disposizione di tutti gli operatori, delle autorità degli Stati membri e delle autorità dei paesi terzi interessati. Tale piattaforma dovrebbe utilizzare immagini satellitari, compreso Copernicus Sentinel, che hanno la capacità di fornire le informazioni fattuali, affidabili e aggiornate richieste.
Emendamento 75
Proposta di regolamento
Considerando 54
(54)  Sebbene il presente regolamento tratti di deforestazione e degrado forestale, come previsto nella comunicazione del 2019 "Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta", la protezione delle foreste non dovrebbe portare alla conversione o al degrado di altri ecosistemi naturali. Ecosistemi quali le zone umide, le savane e le torbiere sono elementi sostanziali dello sforzo globale inteso a combattere i cambiamenti climatici, nonché di altri obiettivi di sviluppo sostenibile: la loro conversione o degrado richiedono un'attenzione particolarmente urgente. A tal fine la Commissione dovrebbe valutare la necessità e fattibilità di ampliare l'ambito di applicazione ad altri ecosistemi e ad altre materie prime due anni dopo l'entrata in vigore. La Commissione dovrebbe anche procedere con atto delegato al riesame dei prodotti interessati elencati nell'allegato I del presente regolamento.
soppresso
Emendamento 76
Proposta di regolamento
Considerando 55
(55)  Per far sì che gli obblighi di informazione che gli operatori sono tenuti a rispettare, stabiliti nel presente regolamento, restino pertinenti e in linea con il progresso scientifico e tecnologico, alla Commissione dovrebbe essere delegato il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'integrazione degli obblighi di informazione necessari alla procedura di dovuta diligenza, alle informazioni e ai criteri di valutazione e di attenuazione del rischio che gli operatori sono tenuti a rispettare e che figurano nel presente regolamento e all'elenco dei beni di cui all'allegato I del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero ricevere tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti dovrebbero avere sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
(55)  Per far sì che gli obblighi di informazione che gli operatori sono tenuti a rispettare, stabiliti nel presente regolamento, restino pertinenti e in linea con il progresso scientifico e tecnologico, alla Commissione dovrebbe essere delegato il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'integrazione degli obblighi di informazione necessari alla procedura di dovuta diligenza, alle informazioni e ai criteri di valutazione e di attenuazione del rischio che gli operatori sono tenuti a rispettare e che figurano nel presente regolamento e all'elenco dei beni di cui all'allegato I del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti e con i portatori di interessi, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero ricevere tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti dovrebbero avere sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
Emendamento 77
Proposta di regolamento
Considerando 57
(57)  Il regolamento (CE) n. 2173/2005 stabilisce le procedure dell'Unione per l'attuazione di un sistema di licenze FLEGT mediante accordi di partenariato volontari bilaterali con i paesi produttori di legname. Per rispettare gli impegni bilaterali assunti dall'Unione europea e preservare i progressi compiuti con i paesi partner che dispongono di un sistema operativo (fase di rilascio delle licenze FLEGT), il presente regolamento dovrebbe includere una disposizione che dichiari che il legno e i prodotti a base di legno coperti da una licenza FLEGT valida soddisfano i requisiti di legalità previsti dal presente regolamento.
(57)  Il regolamento (CE) n. 2173/2005 stabilisce le procedure dell'Unione per l'attuazione di un sistema di licenze FLEGT mediante accordi di partenariato volontari bilaterali con i paesi produttori di legname. Gli AVP sono intesi a incoraggiare cambiamenti sistemici nel settore forestale, allo scopo di rendere sostenibile la gestione delle foreste, porre fine al disboscamento illegale e sostenere gli sforzi intrapresi a livello mondiale per arrestare la deforestazione. Gli AVP forniscono un importante quadro giuridico sia per l'Unione che per i suoi paesi partner, reso possibile grazie alla buona cooperazione e all'impegno da parte dei paesi interessati. È opportuno promuovere nuovi AVP con ulteriori partner. Il presente regolamento dovrebbe basarsi sul lavoro svolto nell'ambito del regolamento (CE) n. 2173/2005, che continua a fungere da importante meccanismo per tutelare le foreste del pianeta. Per rispettare gli impegni bilaterali assunti dall'Unione europea e preservare i progressi compiuti con i paesi partner che dispongono di un sistema operativo (fase di rilascio delle licenze FLEGT) e incoraggiare altri partner ad adoperarsi per raggiungere questa fase, il presente regolamento dovrebbe includere una disposizione che dichiari che il legno e i prodotti a base di legno coperti da una licenza FLEGT valida soddisfano i requisiti di legalità previsti dal presente regolamento, garantendo in tal modo che questa parte dell'obbligo di dovuta diligenza sia facilmente verificata. I partenariati AVP dovrebbero essere sostenuti con risorse adeguate e un sostegno specifico per lo sviluppo amministrativo e delle capacità. Il regolamento (CE) n. 2173/2005 si confermerà inoltre un sistema importante che funga da quadro per le consultazioni multilaterali dei portatori di interessi.
Emendamento 78
Proposta di regolamento
Considerando 57 bis (nuovo)
(57 bis)   La Commissione dovrebbe aiutare i PMS e le PMI a comprendere, attuare e rispettare le norme stabilite nel presente regolamento, mantenendo una cooperazione aperta per lo sviluppo di capacità con le amministrazioni nazionali, regionali e locali, le organizzazioni della società civile e i produttori, in particolare i piccoli produttori.
Emendamento 79
Proposta di regolamento
Considerando 58
(58)  Sebbene il presente regolamento tratti di deforestazione e degrado forestale, come previsto nella comunicazione del 2019 "Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta", la protezione delle foreste non dovrebbe portare alla conversione o al degrado di altri ecosistemi naturali. Ecosistemi quali le zone umide, le savane e le torbiere sono elementi sostanziali dello sforzo globale inteso a combattere i cambiamenti climatici, nonché di altri obiettivi di sviluppo sostenibile: la loro conversione o degrado richiedono un'attenzione particolarmente urgente. È opportuno procedere alla valutazione della necessità e della fattibilità di estendere l'ambito di applicazione del presente regolamento ad ecosistemi diversi dalle foreste entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
(58)  Sebbene il presente regolamento tratti di deforestazione, degrado forestale e conversione delle foreste, come previsto nella comunicazione del 2019 "Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta", la protezione delle foreste non dovrebbe portare alla conversione o al degrado di altri ecosistemi naturali. Ecosistemi quali le zone umide, le savane e le torbiere sono elementi sostanziali dello sforzo globale inteso a combattere i cambiamenti climatici e la crisi della biodiversità, nonché di altri obiettivi di sviluppo sostenibile: la loro conversione o degrado richiedono un'azione particolarmente urgente e devono essere prevenuti. Non vi è dubbio che il consumo dell'Unione è un fattore importante anche per la conversione e il degrado di ecosistemi non forestali ricchi di biodiversità e di carbonio su scala mondiale. Al fine di ridurre l'impronta dell'Unione su tutti gli ecosistemi naturali, è opportuno procedere a una valutazione e presentare una proposta legislativa per estendere l'ambito di applicazione del presente regolamento ad ecosistemi diversi dalle foreste e da altri terreni boschivi al più tardi entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, i cui preparativi dovrebbero iniziare al più tardi il giorno dell'entrata in vigore del presente regolamento. Un ulteriore ritardo nell'inclusione di altri ecosistemi nel presente regolamento rischia di spostare la produzione agricola delle foreste agli ecosistemi non forestali. Questi ultimi sono inoltre sempre più soggetti alla pressione della conversione e del degrado dovuta alla produzione di materie prime per il mercato dell'Unione. La Commissione dovrebbe altresì valutare la necessità e la fattibilità di estendere l'ambito di applicazione ad altre materie prime al più tardi due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. Al tempo stesso, la Commissione dovrebbe anche procedere mediante un atto delegato al riesame dei prodotti interessati elencati nell'allegato I del presente regolamento.
Emendamento 80
Proposta di regolamento
Considerando 58 bis (nuovo)
(58 bis)  Tenendo conto della richiesta formulata dal Parlamento europeo nella sua risoluzione su un quadro giuridico UE per fermare e invertire la deforestazione globale imputabile all'UE, del 22 ottobre 2020, e dalla larga maggioranza dei quasi 1,2 milioni di partecipanti alla consultazione pubblica organizzata dalla Commissione sulla deforestazione, il degrado forestale e la conversione delle foreste causati dalla domanda di includere gli ecosistemi non forestali nel presente regolamento, la Commissione dovrebbe basare la sua valutazione e la sua proposta legislativa di estendere l'ambito di applicazione del presente regolamento ad altri ecosistemi sulle definizioni di "ecosistemi naturali", "conversione degli ecosistemi naturali" e "degrado degli ecosistemi naturali e forestali" e sulla data limite del 31 dicembre 2019 fissata dal presente regolamento.
Emendamento 81
Proposta di regolamento
Considerando 60
(60)  Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire combattere la deforestazione e il degrado forestale riducendo il contributo del consumo nell'Unione, non può essere conseguito dai singoli Stati membri e può dunque, a motivo della sua portata, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(60)  Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire combattere la deforestazione, il degrado forestale e la conversione delle foreste riducendo il contributo del consumo nell'Unione e promuovendo la riduzione della deforestazione nei paesi produttori, non può essere conseguito dai singoli Stati membri e può dunque, a motivo della sua portata, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
Emendamento 82
Proposta di regolamento
Considerando 61
(61)  Agli operatori, ai commercianti e alle autorità competenti dovrebbe essere assegnato un ragionevole periodo di tempo per prepararsi al rispetto delle disposizioni del presente regolamento,
(61)  Al fine di evitare perturbazioni della catena di approvvigionamento e ridurre gli impatti negativi sui paesi terzi, i partner commerciali, in particolare i piccoli proprietari terrieri, agli operatori, ai commercianti e alle autorità competenti dovrebbe essere assegnato un ragionevole periodo di tempo per prepararsi al rispetto delle disposizioni del presente regolamento,
Emendamento 83
Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – parte introduttiva
Il presente regolamento stabilisce norme relative all'immissione e alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione, nonché all'esportazione da tale mercato, di bovini, cacao, caffè, olio di palma, soia e legno (le "materie prime interessate") e di prodotti che contengono le materie prime interessate o che sono stati nutriti o realizzati usando tali materie prime (i "prodotti interessati"), elencati nell'allegato I, al fine di:
Il presente regolamento stabilisce norme relative all'immissione e alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione, nonché all'esportazione da tale mercato, di bovini, suini, ovini e caprini, pollame, cacao, caffè, olio di palma e prodotti a base di olio di palma, soia, granturco, gomma e legno (le "materie prime interessate") e di prodotti, inclusi il carbone di legna e i prodotti di carta stampata, che contengono le materie prime interessate o che sono stati nutriti o realizzati usando tali materie prime (i "prodotti interessati"), elencati nell'allegato I, al fine di:
Emendamento 84
Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – lettera a
(a)  ridurre al minimo il contributo dell'Unione europea alla deforestazione e al degrado forestale nel mondo;
(a)  ridurre al minimo il contributo dell'Unione europea alla deforestazione, al degrado forestale e alla conversione delle foreste nel mondo;
Emendamento 85
Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – lettera b
(b)  ridurre il contributo dell'Unione alle emissioni di gas a effetto serra e alla perdita di biodiversità a livello mondiale.
(b)   ridurre il contributo dell'Unione alle emissioni di gas a effetto serra e alla perdita di biodiversità a livello mondiale;
Emendamento 86
Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – lettera b bis (nuova)
(b bis)  contribuire alla riduzione della deforestazione globale.
Emendamento 87
Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 bis (nuovo)
Il presente regolamento stabilisce inoltre obblighi per gli istituti finanziari aventi sede oppure operanti nell'Unione che forniscono servizi finanziari a persone fisiche o giuridiche le cui attività economiche consistono o sono collegate alla produzione, alla fornitura, all'immissione sul mercato dell'Unione o all'esportazione da tale mercato di materie prime e di prodotti interessati ai sensi del presente articolo.
Emendamento 88
Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 1
(1)  "deforestazione": la conversione, antropogenica o meno, di una foresta a uso agricolo;
(1)  "deforestazione": la conversione, antropogenica o meno, di foreste o di altri terreni boschivi ad uso agricolo o in piantagioni forestali;
Emendamento 89
Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 1 bis (nuovo)
(1 bis)  "conversione di un ecosistema": la trasformazione di un ecosistema naturale in un altro uso del suolo o un cambiamento nella composizione delle specie, nella struttura o nella funzione dell'ecosistema naturale; ciò include un grave degrado o l'introduzione di pratiche di gestione che si traducono in un cambiamento sostanziale e sostenuto della composizione delle specie, della struttura o della funzione dell'ecosistema;
Emendamento 90
Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 2 bis (nuovo)
(2 bis)  "uso agricolo": l'uso del terreno per una o più delle seguenti finalità: coltivazione di colture temporanee o annuali con un ciclo vegetativo inferiore o uguale a un anno; coltivazione di colture permanenti o perenni con un ciclo vegetativo superiore a un anno, comprese le colture arboree; coltivazione di prati o pascoli permanenti o temporanei come pure allevamento di animali; terreni temporaneamente lasciati a riposo;
Emendamento 91
Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 2 ter (nuovo)
(2 ter)  "altri terreni boschivi": terreni non classificati come foresta, di oltre 0,5 ettari con alberi di altezza superiore a 5 metri e copertura arborea fra il 5 % e il 10 %, oppure con alberi capaci di raggiungere tali soglie in situ, o con copertura mista di arbusti, cespugli e alberi superiore al 10 %, a esclusione dei terreni a uso prevalentemente agricolo o urbano;
Emendamento 92
Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 5 bis (nuovo)
(5 bis)  "ecosistema naturale": un ecosistema, ivi compresi gli ecosistemi gestiti dall'uomo, che assomiglia sostanzialmente, in termini di composizione delle specie, struttura e funzione ecologica, a un ecosistema che si trova o si troverebbe in una determinata zona in assenza di impatti antropici importanti; sono inclusi, in particolare, i terreni con grandi stock di carbonio e quelli che presentano un elevato valore in termini di biodiversità;
Emendamento 93
Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 6
(6)  "degrado forestale": le operazioni di raccolta che non sono sostenibili e provocano la riduzione o la perdita della produttività biologica o economica e della complessità degli ecosistemi forestali, con conseguente riduzione a lungo termine dei benefici complessivi offerti dalla foresta, tra cui legno, biodiversità e altri prodotti o servizi;
(6)  "degrado forestale e di altri ecosistemi naturali": la riduzione o la perdita, direttamente antropogenica o meno, della produttività biologica o economica e della complessità delle foreste e di altri terreni boschivi e di altri ecosistemi naturali, che influiscono sulla composizione delle specie, sulla struttura e/o sulla funzione degli stessi; sono inclusi lo sfruttamento illegale delle foreste, di altri terreni boschivi o di altri ecosistemi naturali come pure l'impiego di pratiche di gestione che si traducono in un impatto sostanziale o sostenuto sulla loro capacità di sostenere la biodiversità o di fornire servizi ecosistemici;
Emendamento 94
Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 7
(7)  "operazioni di raccolta sostenibili": la raccolta effettuata tenendo conto del mantenimento della qualità del suolo e della biodiversità con l'obiettivo di ridurre al minimo gli impatti negativi e in modo da evitare la raccolta di ceppi e radici, il degrado delle foreste primarie o la loro conversione in piantagioni forestali e la raccolta su suoli vulnerabili, da ridurre al minimo i grandi tagli a raso e da garantire soglie adeguate a livello locale per il prelievo di legno morto e l'obbligo di utilizzare sistemi di abbattimento che minimizzino l'impatto sulla qualità del suolo, compresa la compattazione del suolo, e sulle caratteristiche della biodiversità e sugli habitat;
soppresso
Emendamento 95
Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 8
(8)  "a deforestazione zero":
(8)  "a deforestazione zero": le materie prime e i prodotti interessati, compresi quelli usati per i prodotti interessati o in essi contenuti, prodotti su terreni che non sono stati oggetto di deforestazione e che non hanno causato degrado forestale o conversione delle foreste o non vi hanno contribuito dopo il 31 dicembre 2019;
(a)  le materie prime e i prodotti interessati, compresi quelli usati per i prodotti interessati o in essi contenuti, prodotti su terreni che non sono stati oggetto di deforestazione dopo il 31 dicembre 2020, e
(b)  il legno raccolto senza causare il degrado della foresta di origine dopo il 31 dicembre 2020;
Emendamento 240
Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 9
(9)  "prodotto": coltivato, raccolto, allevato o ottenuto nell'appezzamento in questione, oppure nutrito con alimenti provenienti da tale appezzamento;
(9)  "prodotto": coltivato, raccolto o ottenuto nell'appezzamento in questione, oppure, nel caso del bestiame, "prodotto": tutti gli appezzamenti pertinenti coinvolti nel processo di allevamento;
Emendamento 96
Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 16
(16)  "rischio trascurabile": la situazione nella quale una valutazione esaustiva delle informazioni generali e specifiche al prodotto relative alla conformità delle materie prime o dei prodotti interessati all'articolo 3, lettere a) e b), non ravvisa alcun motivo di preoccupazione;
(16)  "rischio trascurabile": il livello di rischio che si applica alle materie prime e ai prodotti interessati da immettere sul mercato dell'Unione o esportare da tale mercato quando, a seguito di una valutazione esaustiva delle informazioni generali e specifiche al prodotto relative alla conformità all'articolo 3 e dell'applicazione di misure di attenuazione adeguate, tali materie prime o prodotti interessati non mostrano alcun motivo di preoccupazione;
Emendamento 97
Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 16 bis (nuovo)
(16 bis)  "impegno significativo con i portatori di interessi": la comprensione delle preoccupazioni e degli interessi delle pertinenti parti interessate, in particolare i gruppi più vulnerabili come i piccoli proprietari terrieri e le popolazioni indigene nonché le comunità locali, comprese le donne, consultandole direttamente in modo da tenere conto dei potenziali ostacoli all'impegno effettivo;
Emendamento 98
Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 18
(18)  "prodotti non conformi": le materie prime e i prodotti interessati che non sono stati prodotti "a deforestazione zero" o in modo conforme alla legislazione pertinente del paese di produzione, o entrambe le cose;
(18)  "prodotti non conformi": le materie prime e i prodotti interessati che non sono stati prodotti "a deforestazione zero" o in modo conforme alle leggi e alle norme pertinenti, incluse quelle sui diritti delle popolazioni indigene, sui diritti di proprietà fondiaria delle comunità locali e sul diritto al consenso libero, previo e informato, e che non sono stati oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza accurata;
Emendamento 99
Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 21
(21)  "preoccupazione fondata": la segnalazione avvalorata da informazioni oggettive e verificabili riguardo alla mancata conformità al presente regolamento, che potrebbe richiedere l'intervento delle autorità competenti;
(21)  "preoccupazione fondata": una segnalazione basata su informazioni oggettive e verificabili riguardo alla mancata conformità al presente regolamento, che potrebbe richiedere l'intervento delle autorità competenti;
Emendamento 100
Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 28
(28)  "legislazione pertinente del paese di produzione": le norme applicabili nel paese di produzione per quanto riguarda lo status giuridico della zona di produzione in termini di diritti d'uso del suolo, tutela dell'ambiente, diritti di terzi e disciplina commerciale e doganale nel quadro legislativo applicabile nel paese di produzione.
(28)  "leggi e norme pertinenti":
(a)   le norme applicabili nel paese di produzione per quanto riguarda lo status giuridico della zona di produzione in termini di diritti d'uso del suolo, tutela dell'ambiente, diritti di terzi e disciplina commerciale e doganale nel quadro legislativo applicabile nel paese di produzione.
(b)   i diritti umani tutelati dal diritto internazionale, in particolare dagli strumenti che tutelano i diritti di proprietà fondiaria consuetudinari e il diritto al consenso libero, previo e informato, sanciti, tra l'altro, dalla Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni, dal Forum permanente delle Nazioni Unite sulle questioni indigene e dai vigenti accordi internazionali vincolanti, dalla Convenzione relativa alle popolazioni indigene e tribali (Convenzione 169 del 1989), che coprono il diritto alla protezione dell'ambiente e il diritto a difendere l'ambiente senza subire persecuzioni e vessazioni, nonché altri diritti umani riconosciuti a livello internazionale relativi all'uso, all'accesso o alla proprietà della terra;
Emendamento 101
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 28 bis (nuovo)
(28 bis)  "consenso libero, previo e informato": il diritto umano collettivo delle popolazioni indigene e delle comunità locali di dare e negare il proprio consenso prima dell'inizio di qualsiasi attività che possa incidere sui loro diritti, terre, risorse, territori e mezzi di sussistenza e sulla loro sicurezza alimentare; tale diritto è esercitato mediante rappresentanti di loro scelta e in maniera coerente con le loro consuetudini, i loro valori e le loro norme;
Emendamento 102
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 28 ter (nuovo)
(28 ter)  "difensori dei diritti umani": persone, gruppi e organi della società che promuovono e proteggono i diritti umani e le libertà fondamentali universalmente riconosciuti; essi si adoperano per promuovere e proteggere i diritti civili e politici nonché per promuovere, proteggere e realizzare i diritti economici, sociali e culturali; promuovono e proteggono altresì i diritti dei membri di gruppi quali le comunità indigene;
Emendamento 103
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 28 quater (nuovo)
(28 quater)  "difensori dei diritti umani ambientali": persone e gruppi che, a titolo personale o professionale e in maniera pacifica, si adoperano per proteggere e promuovere i diritti umani relativi all'ambiente, comprese l'acqua, l'aria, la terra, la flora e la fauna;
Emendamento 104
Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera b
(b)  sono stati prodotti nel rispetto della legislazione pertinente del paese di produzione; e
(b)  sono stati prodotti nel rispetto delle leggi e delle norme pertinenti ai sensi dell'articolo 2, punto 28; e
Emendamento 105
Proposta di regolamento
Articolo 3 bis (nuovo)
Articolo 3 bis
Gli istituti finanziari forniscono servizi finanziari ai clienti solo quando stabiliscono che esiste soltanto un rischio trascurabile che i servizi in questione possano fornire sostegno, direttamente o indirettamente, ad attività che contribuiscono alla deforestazione, al degrado forestale o alla conversione delle foreste.
Emendamento 106
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1
1.  L'operatore esercita la dovuta diligenza prima di immettere sul mercato dell'Unione le materie prime e i prodotti interessati, o prima di esportarli da tale mercato, onde garantire che siano conformi all'articolo 3, lettere a) e b). A tal fine utilizza l'insieme di procedure e misure, in appresso "dovuta diligenza", di cui all'articolo 8.
1.  L'operatore esercita la dovuta diligenza prima di immettere sul mercato dell'Unione le materie prime e i prodotti interessati, o prima di esportarli da tale mercato, onde garantire che siano conformi all'articolo 3. A tal fine utilizza l'insieme di procedure e misure, in appresso "dovuta diligenza", di cui all'articolo 8.
Emendamento 107
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2
2.  L'operatore che, avendo esercitato la dovuta diligenza di cui all'articolo 8, giunge alla conclusione che le materie prime e i prodotti interessati sono conformi alle prescrizioni del presente regolamento, prima di immetterli sul mercato dell'Unione o di esportarli da tale mercato presenta alle autorità competenti una dichiarazione di dovuta diligenza attraverso il sistema di informazione di cui all'articolo 31. La dichiarazione conferma che è stata esercitata la dovuta diligenza e che il rischio riscontrato è nullo o trascurabile e contiene le informazioni di cui all'allegato II per le materie prime e i prodotti interessati.
2.  L'operatore che, avendo esercitato la dovuta diligenza di cui all'articolo 8, giunge alla conclusione che le materie prime e i prodotti interessati sono conformi alle prescrizioni del presente regolamento, prima di immetterli sul mercato dell'Unione o di esportarli da tale mercato presenta alle autorità competenti una dichiarazione di dovuta diligenza attraverso il sistema di informazione di cui all'articolo 31. La dichiarazione, disponibile e trasmissibile per via elettronica e certificata, conferma che è stata esercitata la dovuta diligenza, indica le misure che sono state adottate al riguardo per verificare la conformità delle materie prime e dei prodotti interessati al presente regolamento e illustra i motivi per cui la valutazione ha riscontrato un rischio nullo o trascurabile. Essa contiene altresì le informazioni di cui all'allegato II per le materie prime e i prodotti interessati. L'operatore pubblica e rende disponibili senza indebito ritardo le dichiarazioni e la certificazione ai fini del controllo amministrativo, civico e scientifico, tenendo conto delle norme in materia di protezione dei dati.
Emendamento 108
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3
3.  Presentando la dichiarazione di dovuta diligenza l'operatore si assume la responsabilità della conformità della materia prima interessata o del prodotto interessato alle prescrizioni del presente regolamento. L'operatore conserva una copia della dichiarazione di dovuta diligenza per un periodo di cinque anni dalla data di presentazione attraverso il sistema di informazione di cui all'articolo 31.
3.  L'operatore si assume la responsabilità della conformità della materia prima interessata o del prodotto interessato alle prescrizioni del presente regolamento. L'operatore intraprende pertanto sforzi ragionevoli e documentati per sostenere la conformità dei piccoli proprietari terrieri alle disposizioni e alle prescrizioni del presente regolamento. L'operatore conserva una copia della dichiarazione di dovuta diligenza per un periodo di cinque anni dalla data di presentazione attraverso il sistema di informazione di cui all'articolo 31 e condivide la dichiarazione di dovuta diligenza con gli operatori e i commercianti successivi lungo la catena di approvvigionamento.
Emendamento 109
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5 – lettera a
(a)  le materie prime e i prodotti interessati non sono conformi all'articolo 3, lettere a) o b);
(a)  le materie prime e i prodotti interessati non sono conformi all'articolo 3;
Emendamento 110
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5 – lettera b
(b)  l'esercizio della dovuta diligenza ha evidenziato un rischio non trascurabile che le materie prime e i prodotti interessati non siano conformi all'articolo 3, lettere a) o b);
(b)  l'esercizio della dovuta diligenza ha evidenziato un rischio non trascurabile che le materie prime e i prodotti interessati non siano conformi all'articolo 3;
Emendamento 111
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5 bis (nuovo)
5 bis.  L'operatore dispone di un sistema che gli consente di ricevere le preoccupazioni fondate espresse dalle parti interessate ed esamina approfonditamente tutte le preoccupazioni fondate introdotte in tale sistema.
Emendamento 112
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 6
6.  L'operatore che riceva nuove informazioni, ivi comprese preoccupazioni fondate, riguardo alla mancata conformità alle prescrizioni del presente regolamento di una materia prima interessata o di un prodotto interessato che ha già immesso sul mercato ne informa immediatamente le autorità competenti dello Stato membro in cui è avvenuta l'immissione sul mercato. Nel caso delle esportazioni dal mercato dell'Unione l'operatore informa le autorità competenti dello Stato membro che è il paese di produzione.
6.  L'operatore che riceva o individui nuove informazioni pertinenti, ivi comprese preoccupazioni fondate, o informazioni fornite attraverso i meccanismi di allarme rapido che indichino un rischio non trascurabile riguardo alla sussistenza di un rischio di non conformità alle prescrizioni del presente regolamento di una materia prima interessata o di un prodotto interessato che ha già immesso sul mercato ne informa immediatamente le autorità competenti dello Stato membro in cui è avvenuta l'immissione sul mercato nonché i commercianti cui ha fornito la materia prima interessata o il prodotto interessato allo scopo di evitarne l'ulteriore circolazione sul mercato dell'Unione o l'esportazione dallo stesso. Nel caso delle esportazioni dal mercato dell'Unione l'operatore informa le autorità competenti dello Stato membro che è il paese di produzione.
Emendamento 113
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 7
7.  L'operatore offre alle autorità competenti tutta l'assistenza necessaria per facilitare l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 15, anche per quanto riguarda l'accesso ai locali e la presentazione di documentazione o registri.
7.  Le autorità competenti verificano annualmente il sistema di dovuta diligenza degli operatori. L'operatore offre inoltre alle autorità competenti tutta l'assistenza necessaria per facilitare l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 15, anche per quanto riguarda l'accesso ai locali e la presentazione di documentazione o registri.
Emendamento 114
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 7 bis (nuovo)
7 bis.  L'operatore adotta le misure necessarie al fine di:
(a)  stabilire un dialogo significativo con i portatori di interessi vulnerabili, quali i piccoli proprietari terrieri, le popolazioni indigene e le comunità locali, nella sua catena di approvvigionamento;
(b)  garantire che tali portatori di interessi vulnerabili ricevano un'assistenza adeguata e un'equa remunerazione per quanto concerne la conformità alle norme delle loro materie prime e dei loro prodotti, con particolare riferimento all'obbligo di geolocalizzazione, e assicurare che i costi derivanti dall'attuazione del presente regolamento siano equamente distribuiti tra i diversi attori della catena del valore; e
(c)  assicurare l'attuazione degli impegni concordati garantendo che siano affrontati gli effetti negativi sui portatori di interessi vulnerabili identificati.
Emendamento 115
Proposta di regolamento
Articolo 4 bis (nuovo)
Articolo 4 bis
Obblighi del commerciante ed esenzioni per il commerciante che è una PMI
1.  Il commerciante che è una PMI può mettere a disposizione sul mercato le materie prime e i prodotti interessati soltanto se è in possesso delle informazioni richieste a norma del paragrafo 3.
2.  Il commerciante che non è una PMI è considerato un operatore ed è soggetto agli obblighi e alle disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5, agli articoli da 8 a 12, all'articolo 14, paragrafo 9, e agli articoli 15 e 20 in relazione alle materie prime e ai prodotti interessati che mette a disposizione sul mercato dell'Unione.
3.  Il commerciante che è una PMI raccoglie e conserva le seguenti informazioni relative alle materie prime e ai prodotti interessati che intende mettere a disposizione sul mercato:
(a)  il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato, l'indirizzo postale, l'indirizzo email e, se disponibile, l'indirizzo web degli operatori o dei commercianti che gli hanno fornito le materie prime e i prodotti interessati;
(b)  il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato, l'indirizzo postale, l'indirizzo email e, se disponibile, l'indirizzo web dei commercianti ai quali ha fornito le materie prime e i prodotti interessati.
4.  Il commerciante che è una PMI conserva per almeno cinque anni le informazioni di cui al presente articolo e le fornisce su richiesta alle autorità competenti.
5.  Il commerciante che è una PMI e che riceva o individui nuove informazioni pertinenti, ivi comprese preoccupazioni fondate, che indichino un rischio non trascurabile riguardo alla mancata conformità alle prescrizioni del presente regolamento di una materia prima interessata o di un prodotto interessato che ha già messo a disposizione sul mercato ne informa immediatamente le autorità competenti dello Stato membro in cui è avvenuta la messa a disposizione.
6.  Il commerciante, indipendentemente dal fatto che sia o meno una PMI, offre alle autorità competenti tutta l'assistenza necessaria per facilitare l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 16, anche per quanto riguarda l'accesso ai locali e la presentazione di documentazione o registri.
7.  La Commissione può fornire assistenza tecnica alle PMI che non dispongono dei mezzi per soddisfare i requisiti di cui al presente articolo.
Emendamento 116
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2
2.  Su richiesta il mandatario fornisce alle autorità competenti una copia del mandato in una lingua ufficiale dell'Unione europea.
2.  Su richiesta il mandatario fornisce alle autorità competenti una copia del mandato in una lingua ufficiale dell'Unione europea e una copia nella lingua dello Stato membro in cui è trattata la dichiarazione di dovuta diligenza o, se ciò non fosse possibile, in inglese.
Emendamento 117
Proposta di regolamento
Articolo 6
Articolo 6
soppresso
Obblighi del commerciante
1.  Il commerciante che è una PMI può mettere a disposizione sul mercato le materie prime e i prodotti interessati soltanto se è in possesso delle informazioni richieste a norma del paragrafo 2.
2.  Il commerciante che è una PMI raccoglie e conserva le seguenti informazioni relative alle materie prime e ai prodotti interessati che intende mettere a disposizione sul mercato:
(a)  il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato, l'indirizzo postale, l'indirizzo email e, se disponibile, l'indirizzo web degli operatori o dei commercianti che gli hanno fornito le materie prime e i prodotti interessati;
(b)  il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato, l'indirizzo postale, l'indirizzo email e, se disponibile, l'indirizzo web dei commercianti ai quali ha fornito le materie prime e i prodotti interessati.
3.  Il commerciante che è una PMI conserva per almeno cinque anni le informazioni di cui al presente articolo e le fornisce su richiesta alle autorità competenti.
4.  Il commerciante che è una PMI e che riceva nuove informazioni, ivi comprese preoccupazioni fondate, riguardo alla mancata conformità alle prescrizioni del presente regolamento di una materia prima interessata o di un prodotto interessato che ha già messo a disposizione sul mercato ne informa immediatamente le autorità competenti dello Stato membro in cui è avvenuta la messa a disposizione.
5.  Il commerciante che non è una PMI è considerato un operatore ed è soggetto agli obblighi e alle disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5, agli articoli da 8 a 12, all'articolo 14, paragrafo 9, e agli articoli 15 e 20 in relazione alle materie prime e ai prodotti interessati che mette a disposizione sul mercato dell'Unione.
6.  Il commerciante offre alle autorità competenti tutta l'assistenza necessaria per facilitare l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 16, anche per quanto riguarda l'accesso ai locali e la presentazione di documentazione o registri.
Emendamento 118
Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1
Articolo 7
Articolo 7
Immissione sul mercato da parte di operatori stabiliti in paesi terzi
Immissione sul mercato da parte di operatori stabiliti in paesi terzi
Qualora le materie prime o i prodotti interessati siano immessi sul mercato dell'Unione da una persona fisica o giuridica stabilita al di fuori dell'Unione, la prima persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che acquista tali materie prime e prodotti o ne prende possesso è considerata un operatore ai sensi del presente regolamento.
Qualora le materie prime o i prodotti interessati siano immessi sul mercato dell'Unione da una persona fisica o giuridica, indipendentemente dalle sue dimensioni, stabilita al di fuori dell'Unione, la prima persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che acquista tali materie prime e prodotti o ne prende possesso è considerata un operatore ai sensi del presente regolamento.
Se nessun fabbricante o importatore è stabilito nell'Unione, i mercati online rispettano gli obblighi di cui agli articoli da 8 a 11 per le materie prime e i prodotti per i quali agevolano la vendita.
Emendamento 119
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.  I componenti di prodotti che sono già stati sottoposti al dovere di diligenza conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, non richiedono un'ulteriore procedura di dovuta diligenza. Per i componenti che non sono stati oggetto di una procedura di dovuta diligenza, continuano ad applicarsi gli obblighi di dovuta diligenza.
Emendamento 120
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – parte introduttiva
L'operatore raccoglie informazioni, documenti e dati atti a dimostrare che le materie prime e i prodotti interessati sono conformi all'articolo 3. A tal fine l'operatore raccoglie, organizza e conserva per cinque anni le seguenti informazioni sulle materie prime o i prodotti interessati, suffragate da elementi di prova:
L'operatore raccoglie informazioni, documenti e dati atti a dimostrare che le materie prime e i prodotti interessati sono conformi all'articolo 3. A tal fine l'operatore raccoglie, organizza e conserva per cinque anni le seguenti informazioni su ciascuna materia prima interessata o ciascun prodotto interessato immessi sul mercato dell'Unione o esportati dall'Unione, suffragate da elementi di prova:
Emendamento 121
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a
(a)  descrizione delle materie prime e dei prodotti interessati, comprendente denominazione commerciale e tipo, nonché, se del caso, nome comune e denominazione scientifica completa della specie;
(a)  descrizione delle materie prime e dei prodotti interessati, comprendente denominazione commerciale e tipo, nonché, se del caso, nome comune e denominazione scientifica completa della specie; la descrizione dei prodotti comprende l'elenco delle materie prime ivi contenute o utilizzate per la loro fabbricazione; per i prodotti di origine animale, la descrizione comprende l'elenco delle materie prime utilizzate per l'alimentazione degli animali;
Emendamento 122
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c
(c)  indicazione del paese di produzione;
(c)  indicazione del paese di produzione o parti di esso;
Emendamento 123
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera d
(d)  coordinate di geolocalizzazione, latitudine e longitudine di tutti gli appezzamenti nei quali sono stati prodotti le materie prime e i prodotti interessati, unitamente alla data o al periodo di produzione;
(d)  coordinate di geolocalizzazione, latitudine e longitudine di tutti gli appezzamenti nei quali sono stati prodotti le materie prime e i prodotti interessati, o coordinate di geolocalizzazione, latitudine e longitudine di tutti i punti di un poligono per gli appezzamenti nei quali sono stati prodotti le materie prime e i prodotti interessati; qualsiasi deforestazione o degrado negli appezzamenti in questione, identificati da un unico punto di latitudine e longitudine o da un poligono, esclude automaticamente dall'immissione e dalla messa a disposizione sul mercato o dall'esportazione tutti i prodotti e le materie prime provenienti da tali appezzamenti; l'operatore indica la data o il periodo di produzione o la stagione di raccolta della materia prima o del prodotto; alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati al fine di integrare il presente regolamento per quanto riguarda le dimensioni degli appezzamenti al di sopra delle quali le imprese sono tenute a fornire poligoni come unico mezzo di geolocalizzazione per le materie prime e i prodotti interessati;
Emendamento 124
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera h
(h)  informazioni adeguate e verificabili secondo cui la produzione è avvenuta nel rispetto della legislazione pertinente del paese di produzione, compresi eventuali accordi che conferiscono il diritto di adibire l'area specifica alla produzione della materia prima interessata.
(h)  informazioni adeguate e verificabili secondo cui la produzione è avvenuta nel rispetto della legislazione pertinente del paese di produzione nonché delle leggi e delle norme pertinenti ai sensi dell'articolo 2, punto 28;
Emendamento 125
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera h bis (nuova)
(h bis)  informazioni adeguate e verificabili, ottenute mediante audit indipendenti e opportuni processi di consultazione, secondo cui l'area adibita alla produzione delle materie prime e dei prodotti interessati non è oggetto di alcuna rivendicazione basata su diritti fondiari delle popolazioni indigene, diritti fondiari consuetudinari o altri diritti fondiari legittimi né di controversie in merito all'uso, alla proprietà o all'occupazione di tale area;
Emendamento 126
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera h ter (nuova)
(h ter)  informazioni adeguate e verificabili che rendano note le opinioni delle popolazioni indigene, delle comunità locali e di altri gruppi che rivendicano diritti fondiari in relazione all'area adibita alla produzione delle materie prime e dei prodotti interessati in merito alla produzione delle materie prime e dei prodotti interessati.
Emendamento 127
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis.  Gli istituti finanziari raccolgono le informazioni, i documenti e i dati che dimostrano che la prestazione di servizi finanziari ai clienti è conforme all'articolo 11 bis. Le informazioni, i documenti e i dati includono almeno:
(a)  una descrizione delle attività economiche del cliente, delle attività dei soggetti controllati dal cliente e delle attività economiche dei fornitori del cliente;
(b)  informazioni sulle materie prime e sui prodotti interessati immessi o messi a disposizione sul mercato dell'Unione o esportati da esso e sul relativo esercizio della dovuta diligenza ai sensi del presente regolamento;
(c)  l'utilizzo, per le attività di cui alla lettera a), di materie prime e di prodotti interessati, comprese informazioni sulle materie prime e sui prodotti interessati effettivamente utilizzati e sul relativo esercizio della dovuta diligenza ai sensi del presente regolamento;
(d)  le politiche adottate e attuate dal cliente e dai soggetti e dai fornitori di cui alla lettera a) al fine di garantire che le loro attività non causino deforestazione, degrado forestale o conversione delle foreste;
(e)  l'indicazione del paese di produzione e le coordinate di geolocalizzazione, latitudine e longitudine di tutti gli appezzamenti nei quali devono essere prodotti le materie prime e i prodotti interessati.
Emendamenti 128 e 253
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3
3.   La Commissione può adottare atti delegati in conformità dell'articolo 33 al fine di integrare il paragrafo 1 relativamente a ulteriori informazioni che potrebbe essere necessario ottenere per garantire l'efficacia del sistema di dovuta diligenza.
soppresso
Emendamento 129
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis.  La Commissione può adottare atti delegati in conformità dell'articolo 33 al fine di integrare il paragrafo 1 e il paragrafo 1 bis riguardo a ulteriori informazioni che potrebbe essere necessario ottenere per garantire l'efficacia del sistema di dovuta diligenza.
Emendamento 130
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1
1.  L'operatore verifica e analizza le informazioni raccolte a norma dell'articolo 9 e qualsiasi altro documento pertinente e su tale base procede a una valutazione del rischio tesa a stabilire se sussista il rischio che le materie prime e i prodotti interessati destinati a essere immessi sul mercato dell'Unione o esportati da tale mercato non siano conformi alle prescrizioni del presente regolamento. Se l'operatore non è in grado di dimostrare che il rischio di non conformità è trascurabile, egli non immette sul mercato dell'Unione né esporta la materia prima interessata o il prodotto interessato.
1.  L'operatore e l'istituto finanziario verificano e analizzano le informazioni raccolte a norma dell'articolo 9 e qualsiasi altro documento pertinente e su tale base procedono a una valutazione del rischio tesa a stabilire se sussista il rischio che le materie prime e i prodotti interessati destinati a essere immessi sul mercato dell'Unione o esportati da tale mercato non siano conformi alle prescrizioni del presente regolamento. Qualora non sia in grado di raccogliere adeguatamente le informazioni richieste dal presente regolamento, l'operatore ha il diritto di chiedere all'autorità competente chiarimenti o assistenza in merito all'attuazione. Se l'operatore non è in grado di dimostrare che il rischio di non conformità è trascurabile, egli non immette sul mercato dell'Unione né esporta la materia prima interessata o il prodotto interessato. Se l'istituto finanziario non è in grado di stabilire che il rischio di non conformità è trascurabile, esso non fornisce servizi finanziari ai clienti interessati.
Emendamento 131
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)
(b bis)  presenza di popolazioni vulnerabili, popolazioni indigene, comunità locali e altri titolari di diritti fondiari consuetudinari nel paese o nella parte di esso in cui avviene la produzione della materia prima interessata o del prodotto interessato;
Emendamento 132
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b ter (nuova)
(b ter)  esistenza di rivendicazioni o di controversie riguardanti l'uso, la proprietà o l'esercizio dei diritti fondiari consuetudinari nell'area adibita alla produzione delle materie prime o dei prodotti interessati, formalmente registrate o meno;
Emendamento 133
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera c
(c)  diffusione della deforestazione o del degrado forestale nel paese, nella regione e nella zona di produzione della materia prima interessata o del prodotto interessato;
(c)  diffusione della deforestazione, del degrado forestale o della conversione delle foreste nel paese, nella regione e nella zona di produzione della materia prima interessata o del prodotto interessato;
Emendamento 134
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera e
(e)  preoccupazioni inerenti al paese di produzione e di origine, ad esempio livello di corruzione, diffusione di pratiche di falsificazione di documenti e dati, carenze nell'applicazione della legge, conflitti armati o esistenza di sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal Consiglio dell'Unione europea;
(e)  preoccupazioni inerenti al paese di produzione e di origine o a parti di esso, conformemente all'articolo 27, ad esempio livello di corruzione, diffusione di pratiche di falsificazione di documenti e dati, assenza o violazione dei diritti fondiari e dei diritti delle popolazioni indigene e delle comunità locali o carenze nell'applicazione della legge riguardo a tali diritti, conflitti armati o esistenza di sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal Consiglio dell'Unione europea;
Emendamento 135
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera f
(f)  complessità della catena di approvvigionamento, in particolare difficoltà nel risalire all'appezzamento in cui sono stati prodotti le materie prime e/o i prodotti;
(f)  complessità della catena di approvvigionamento, in particolare difficoltà nel risalire all'appezzamento in cui sono stati prodotti le materie prime e/o i prodotti o norme nazionali in materia di protezione dei dati che vietano la trasmissione di tali dati;
Emendamento 136
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera g
(g)  rischio di commistione con prodotti di origine sconosciuta o che sono stati prodotti in una zona in passato o tuttora oggetto di deforestazione o degrado forestale;
(g)  rischio di commistione con prodotti di origine sconosciuta o che sono stati prodotti in una zona in passato o tuttora oggetto di deforestazione, degrado forestale o conversione delle foreste nonché di violazioni del diritto pertinente;
Emendamento 137
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera h bis (nuova)
(h bis)  esito dei dialoghi multipartecipativi cui le parti interessate, come i piccoli proprietari terrieri, le PMI, le popolazioni indigene e le comunità locali, sono state invitate a partecipare attivamente;
Emendamento 138
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera i bis (nuova)
(i bis)  informazioni fornite nell'ambito del meccanismo di allarme rapido;
Emendamento 245
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3
3.  I prodotti del legno che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio e che sono coperti da una licenza FLEGT valida nell'ambito di un sistema di licenze funzionante sono ritenuti conformi all'articolo 3, lettera b), del presente regolamento.
3.  I prodotti del legno che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio e che sono coperti da una licenza FLEGT valida nell'ambito di un sistema di licenze funzionante sono ritenuti conformi alle norme applicabili nel paese di produzione di cui all'articolo 3, lettera b), e ai sensi dell'articolo 2, punto 28, lettera a), del presente regolamento.
Emendamento 140
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4
4.  A eccezione dei casi nei quali l'analisi effettuata a norma del paragrafo 1 consente all'operatore di appurare che il rischio che le materie prime o i prodotti interessati non siano conformi alle prescrizioni del presente regolamento è nullo o trascurabile, prima di immetterli sul mercato dell'Unione o di esportarli l'operatore adotta procedure e misure di attenuazione del rischio adeguate a raggiungere un livello di rischio nullo o trascurabile. Ciò può implicare la richiesta di informazioni, dati o documenti supplementari, lo svolgimento di indagini o audit indipendenti o altre misure connesse agli obblighi di informazione di cui all'articolo 9.
4.  A eccezione dei casi nei quali l'analisi effettuata a norma del paragrafo 1 consente all'operatore di appurare che il rischio che le materie prime o i prodotti interessati non siano conformi alle prescrizioni del presente regolamento è nullo o trascurabile, prima di immetterli sul mercato dell'Unione o di esportarli l'operatore adotta procedure e misure di attenuazione del rischio adeguate a raggiungere un livello di rischio nullo o trascurabile. Ciò può implicare la richiesta di informazioni, dati o documenti supplementari, lo svolgimento di indagini o audit indipendenti, lo sviluppo di capacità e la realizzazione di investimenti finanziari a favore dei piccoli proprietari terrieri o altre misure connesse agli obblighi di informazione di cui all'articolo 9.
Emendamento 141
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 bis (nuovo)
4 bis.  Se del caso, l'operatore assicura l'attuazione di valutazioni del rischio e misure di mitigazione che prevedano la partecipazione e la consultazione delle popolazioni indigene, delle comunità locali e di altri titolari di diritti fondiari consuetudinari presenti nell'area di produzione delle materie prime e dei prodotti interessati.
Emendamento 142
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 6 – lettera a
(a)  modelli di pratiche di gestione del rischio, comunicazione, conservazione dei registri, controlli interni e gestione della conformità, compresa, per gli operatori che non sono PMI, la nomina di un responsabile della conformità a livello dirigenziale;
(a)  modelli di pratiche di gestione del rischio, comunicazione, conservazione dei registri, controlli interni e gestione della conformità, compresa, per gli operatori che non sono PMI, la nomina di un responsabile della conformità a livello dirigenziale, specificando i recapiti o un indirizzo di posta elettronica di contatto aggiornato;
Emendamento 143
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 7
7.  La valutazione del rischio è documentata, riesaminata con cadenza almeno annuale e messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.
7.  La valutazione del rischio nonché, se del caso, le decisioni di attenuazione del rischio adottate sono documentate, riesaminate con cadenza almeno annuale e messe a disposizione delle autorità competenti su richiesta.
Emendamento 144
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1
1.  Ai fini dell'esercizio della dovuta diligenza conformemente all'articolo 8, l'operatore istituisce e mantiene aggiornato un sistema di dovuta diligenza che gli consenta di garantire la conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 3, lettere a) e b). Il sistema di dovuta diligenza è esaminato almeno una volta l'anno e, se del caso, adeguato per tenere conto dei nuovi sviluppi che possono incidere sull'esercizio della dovuta diligenza. L'operatore conserva traccia degli aggiornamenti del o dei sistemi di dovuta diligenza per cinque anni.
1.  Ai fini dell'esercizio della dovuta diligenza conformemente all'articolo 8, l'operatore istituisce e mantiene aggiornato un sistema di dovuta diligenza che gli consenta di garantire la conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 3. Il sistema di dovuta diligenza è esaminato almeno una volta l'anno e adeguato per tenere conto dei nuovi sviluppi che possono incidere sull'esercizio della dovuta diligenza quando gli operatori ne vengono a conoscenza. L'operatore conserva traccia degli aggiornamenti del o dei sistemi di dovuta diligenza per cinque anni.
Emendamento 145
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2
2.  Salvo diversa disposizione di altri strumenti normativi dell'Unione che stabiliscono requisiti concernenti la dovuta diligenza nelle catene del valore sostenibili, l'operatore che non è una PMI elabora ogni anno una relazione sul proprio sistema di dovuta diligenza, ivi comprese le misure adottate per adempiere ai propri obblighi di cui all'articolo 8, e ne dà la più ampia diffusione possibile, anche sul web. L'operatore cui si applichino anche altri strumenti normativi dell'Unione che stabiliscono requisiti concernenti la dovuta diligenza nelle catene del valore può adempiere agli obblighi di comunicazione di cui al presente paragrafo includendo le informazioni richieste nelle relazioni elaborate nel contesto degli altri strumenti normativi dell'Unione.
2.  L'operatore elabora ogni anno una relazione sul proprio sistema di dovuta diligenza, ivi comprese le misure adottate per adempiere ai propri obblighi di cui agli articoli 8, 9 e 10, nonché l'attuazione e i risultati della propria dovuta diligenza e le misure adottate per sostenere la conformità dei piccoli proprietari terrieri, anche attraverso investimenti e lo sviluppo di capacità, e ne dà la più ampia diffusione possibile, anche sul web. L'operatore cui si applichino anche altri strumenti normativi dell'Unione che stabiliscono requisiti concernenti la dovuta diligenza nelle catene del valore può adempiere agli obblighi di comunicazione di cui al presente paragrafo includendo le informazioni richieste nelle relazioni elaborate nel contesto degli altri strumenti normativi dell'Unione.
Emendamento 146
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.  Le relazioni, per quanto riguarda le materie prime e i prodotti interessati forniti da ciascun fornitore:
(a)  forniscono tutte le informazioni di cui all'articolo 9;
(b)  descrivono le informazioni e le prove ottenute e utilizzate per valutare la conformità delle materie prime e dei prodotti interessati all'articolo 3;
(c)  delineano le conclusioni della valutazione del rischio effettuata a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, e descrivono le eventuali procedure o misure di attenuazione del rischio adottate a norma dell'articolo 10, paragrafo 4;
(d)  indicano la data e il luogo in cui le materie prime e i prodotti interessati sono stati immessi sul mercato dell'Unione o esportati dal mercato dell'Unione e
(e)  forniscono prove della consultazione delle popolazioni indigene, delle comunità locali e di altri titolari di diritti fondiari consuetudinari presenti nella zona di produzione delle materie prime e dei prodotti interessati.
Emendamento 147
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3
3.  L'operatore conserva per almeno cinque anni tutta la documentazione relativa alla dovuta diligenza, quali i registri, le misure e le procedure pertinenti a norma dell'articolo 8. Su richiesta l'operatore li mette a disposizione delle autorità competenti.
3.  L'operatore conserva per almeno cinque anni tutta la documentazione relativa alla dovuta diligenza, quali i registri, le misure e le procedure pertinenti di cui all'articolo 8, che consentono l'identificazione inequivocabile di ciascun prodotto o materia prima immessi sul mercato, dell'analisi del rischio effettuata e del risultato ottenuto. Su richiesta l'operatore mette tale documentazione a disposizione delle autorità competenti.
Emendamento 148
Proposta di regolamento
Articolo 11 bis (nuovo)
Articolo 11 bis
Obblighi degli istituti finanziari
1.  Al fine di conformarsi all'articolo 3, gli istituti finanziari esercitano la dovuta diligenza prima di fornire servizi finanziari a clienti le cui attività economiche consistono o sono collegate al commercio o all'immissione sul mercato delle materie prime e dei prodotti interessati.
2.  La dovuta diligenza include:
(a)  la raccolta delle informazioni e dei documenti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), necessari per adempiere agli obblighi di cui al paragrafo 1 del presente articolo;
(b)  le misure di valutazione e di attenuazione del rischio di cui all'articolo 10;
3.  Gli istituti finanziari non forniscono servizi finanziari ai clienti senza previa presentazione di una dichiarazione di dovuta diligenza alle autorità competenti.
4.  Quando gli istituti finanziari hanno instaurato un rapporto commerciale continuativo con i clienti prima del... [data di entrata in vigore del presente regolamento], completano la relativa dovuta diligenza entro... [OP: inserire la data corrispondente a un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].
Emendamento 149
Proposta di regolamento
Articolo 11 ter (nuovo)
Articolo 11 ter
1.  Gli istituti finanziari verificano e analizzano le informazioni raccolte a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), e qualsiasi altra documentazione pertinente e, su tale base, effettuano una valutazione del rischio volta a stabilire se sussiste il rischio che la prestazione di servizi finanziari a un cliente non sia conforme all'articolo 12 bis, paragrafo 1. Se l'istituto finanziario non è in grado di dimostrare che il rischio di non conformità è trascurabile, esso non fornisce servizi finanziari al cliente interessato.
Emendamento 150
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1
1.  Quando immette sul mercato dell'Unione le materie prime o i prodotti interessati o li esporta da tale mercato, l'operatore non è tenuto ad adempiere agli obblighi di cui all'articolo 10 se può appurare che tutte le materie prime e i prodotti interessati sono stati prodotti in paesi o parti di paesi classificati come a basso rischio conformemente all'articolo 27.
1.  Quando immette sul mercato dell'Unione le materie prime o i prodotti interessati o li esporta da tale mercato, l'operatore non è tenuto ad adempiere agli obblighi di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettere a), b), b bis, b ter), c), d), e), h), h bis) o j), o all'articolo 10, paragrafo 6, se può appurare che tutte le materie prime e i prodotti interessati sono stati prodotti in paesi o parti di paesi classificati come a basso rischio conformemente all'articolo 27.
Emendamento 151
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2
2.  Tuttavia, se l'operatore ottiene o viene a conoscenza di informazioni secondo le quali sussiste il rischio che le materie prime e i prodotti interessati non rispettino le prescrizioni del presente regolamento, è necessario adempiere a tutti gli obblighi di cui agli articoli 9 e 10.
2.  Tuttavia, se l'operatore ottiene o viene a conoscenza di informazioni pertinenti secondo le quali sussiste il rischio che le materie prime e i prodotti interessati non rispettino le prescrizioni del presente regolamento, è necessario adempiere a tutti gli obblighi di cui agli articoli 9 e 10. L'operatore comunica immediatamente qualsiasi informazione pertinente all'autorità competente.
Emendamento 152
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.  Qualora un'autorità competente venga a conoscenza di informazioni secondo le quali sussiste il rischio di possibile elusione delle prescrizioni del presente regolamento, compresi i casi in cui le materie prime o i prodotti interessati sono fabbricati in un paese a medio rischio o ad alto rischio e sono successivamente trasformati o esportati nell'Unione da un paese a basso rischio, l'autorità competente procede a controlli a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, e, ove necessario, adotta misure provvisorie conformemente all'articolo 21. Qualora sia accertata la non conformità al presente regolamento, le autorità degli Stati membri adottano ulteriori misure a norma degli articoli 22 e 23.
Emendamento 153
Proposta di regolamento
Articolo 12 bis (nuovo)
Articolo 12 bis
Orientamenti
1.  Entro... [data: 12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione formula orientamenti di facile applicazione specifici per le materie prime al fine di chiarire le responsabilità in materia di dovere di diligenza e le norme di tracciabilità degli operatori, adattate alle rispettive catene di approvvigionamento. La Commissione tiene conto di altri obblighi di dovuta diligenza derivanti dal diritto dell'Unione, in particolare [la futura direttiva sul dovere di diligenza del governo societario sostenibile].
2.  Gli orientamenti tengono conto in particolare delle esigenze delle PMI e le informano in merito ai diversi mezzi di accesso all'assistenza amministrativa e finanziaria e forniscono indicazioni sulle modalità di attuazione più efficienti degli obblighi derivanti dalla sovrapposizione delle norme in materia di dovuta diligenza nei diversi atti dell'Unione.
3.  Gli orientamenti sono elaborati in consultazione con i pertinenti portatori di interessi, anche di paesi terzi, e, se del caso, tenendo conto delle migliori pratiche degli organismi internazionali esperti in materia di dovuta diligenza.
4.  La Commissione riesamina e aggiorna regolarmente gli orientamenti tenendo conto degli ultimi sviluppi nei settori interessati.
Emendamento 154
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3
3.  La Commissione pubblica sul suo sito web l'elenco delle autorità competenti. Essa lo aggiorna regolarmente sulla base degli aggiornamenti ricevuti dagli Stati membri.
3.  La Commissione pubblica sul suo sito web l'elenco delle autorità competenti senza indebito ritardo. Essa lo aggiorna regolarmente sulla base degli aggiornamenti ricevuti dagli Stati membri.
Emendamento 155
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4
4.  Lo Stato membro provvede affinché le autorità competenti abbiano poteri e risorse adeguati per adempiere agli obblighi di cui al capo 3.
4.  Lo Stato membro provvede affinché le autorità competenti abbiano poteri, indipendenza funzionale e risorse adeguati per adempiere agli obblighi di cui al capo 3.
Emendamento 156
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 6
6.  Lo Stato membro può agevolare lo scambio e la divulgazione di informazioni pertinenti, in particolare allo scopo di assistere gli operatori nel valutare il rischio ai sensi dell'articolo 9, nonché di migliori prassi in materia di attuazione del presente regolamento.
6.  Lo Stato membro agevola lo scambio e la divulgazione di informazioni pertinenti, in particolare allo scopo di assistere gli operatori nel valutare il rischio ai sensi dell'articolo 9, nonché di migliori prassi in materia di attuazione del presente regolamento.
Emendamento 157
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 7 bis (nuovo)
7 bis.  Al fine di assicurare l'applicazione uniforme degli obblighi elencati al presente capo, segnatamente i controlli su operatori e commercianti, la Commissione formula orientamenti per tutte le autorità competenti entro... [OP: inserire la data corrispondente a sei anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].
Emendamento 158
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 7 ter (nuovo)
7 ter.  Le autorità competenti monitorano la conformità degli istituti finanziari alle prescrizioni del presente regolamento.
Emendamento 159
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3
3.  Per effettuare i controlli di cui al paragrafo 1 le autorità competenti elaborano un piano impostato in base al rischio. Il piano contiene almeno i criteri di rischio indispensabili per effettuare l'analisi del rischio a norma del paragrafo 4 e informare così le decisioni in materia di controlli. Al momento di stabilire e rivedere i criteri di rischio, le autorità competenti tengono conto in particolare del grado di rischio attribuito ai paesi o a parti di essi conformemente all'articolo 27, dei precedenti di conformità dell'operatore o del commerciante al presente regolamento e di qualsiasi altra informazione pertinente. Sulla scorta dei risultati dei controlli e dell'esperienza acquisita nell'attuare i piani, le autorità competenti rivedono periodicamente tali piani e i criteri di rischio al fine di migliorarne l'efficacia. In sede di revisione dei piani le autorità competenti fissano una frequenza di controllo ridotta per gli operatori e i commercianti che dimostrano di aver rispettato appieno e in modo continuativo le prescrizioni del presente regolamento.
3.  Per effettuare i controlli di cui al paragrafo 1 le autorità competenti elaborano un piano impostato in base al rischio. Il piano, che è reso pubblico conformemente all'articolo 19, contiene almeno i criteri di rischio indispensabili per effettuare l'analisi del rischio a norma del paragrafo 4 e informare così le decisioni in materia di controlli. Al momento di stabilire e rivedere i criteri di rischio, le autorità competenti tengono conto delle precedenti violazioni del presente regolamento da parte dell'operatore o del commerciante, della quantità di materie prime e prodotti interessati immessi o messi a disposizione sul mercato, o esportati dal mercato dell'Unione, dall'operatore o dal commerciante, del tempo trascorso dal completamento della valutazione del rischio relativa alle materie prime o ai prodotti interessati, della vicinanza degli appezzamenti o dei poligoni nei quali le materie prime e i prodotti interessati sono stati prodotti alle foreste, e di qualsiasi altra informazione pertinente. Sulla scorta dei risultati dei controlli e dell'esperienza acquisita nell'attuare i piani, le autorità competenti rivedono periodicamente tali piani e i criteri di rischio al fine di migliorarne l'efficacia. In sede di revisione dei piani le autorità competenti possono fissare una frequenza di controllo ridotta per gli operatori e i commercianti che dimostrano di aver rispettato appieno e in modo continuativo le prescrizioni del presente regolamento.
Emendamento 160
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 7
7.  La sospensione di cui al paragrafo 6 cessa entro tre giorni lavorativi a meno che, sulla base dei risultati dei controlli effettuati in tale periodo, le autorità competenti concludano di aver bisogno di più tempo per stabilire se le materie prime e i prodotti interessati rispettano le prescrizioni del presente regolamento. In tale evenienza le autorità competenti prorogano il periodo di sospensione adottando misure provvisorie supplementari a norma dell'articolo 21 o, nel caso di materie prime o prodotti interessati che entrano nel mercato dell'Unione o ne escono, notificando alle autorità doganali la necessità di mantenere la sospensione a norma dell'articolo 24, paragrafo 6.
7.  La sospensione di cui al paragrafo 6 cessa entro cinque giorni lavorativi, o 72 ore per materie prime e prodotti a rischio di deperimento, a meno che, sulla base dei risultati dei controlli effettuati in tale periodo, le autorità competenti concludano di aver bisogno di più tempo per stabilire se le materie prime e i prodotti interessati rispettano le prescrizioni del presente regolamento. In tale evenienza le autorità competenti prorogano il periodo di sospensione adottando misure provvisorie supplementari a norma dell'articolo 21 o, nel caso di materie prime o prodotti interessati che entrano nel mercato dell'Unione o ne escono, notificando alle autorità doganali la necessità di mantenere la sospensione a norma dell'articolo 24, paragrafo 6.
Emendamento 161
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 9
9.  Lo Stato membro provvede affinché i controlli annuali effettuati dalle sue autorità competenti riguardino almeno il 5 % degli operatori che immettono o mettono a disposizione sul mercato dell'Unione o esportano da esso ciascuna delle materie prime interessate del suo mercato, e inoltre il 5 % della quantità di ciascuna materia prima interessata immessa o messa a disposizione sul suo mercato o esportata da esso.
9.  Lo Stato membro provvede affinché i controlli annuali effettuati dalle sue autorità competenti riguardino almeno il 10 % degli operatori che immettono o mettono a disposizione sul mercato dell'Unione o esportano da esso ciascuna delle materie prime e ciascuno dei prodotti interessati del suo mercato, e inoltre il 10 % della quantità di ciascuna materia prima interessata e ciascun prodotto interessato immessi o messi a disposizione sul suo mercato o esportati da esso. Per le materie prime o i prodotti provenienti da paesi o parti di essi classificati come a basso rischio a norma dell'articolo 27, gli Stati membri possono ridurre i controlli annuali al 5 %.
Emendamento 162
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 11
11.  Fatti salvi i controlli di cui ai paragrafi 5 e 6, le autorità competenti effettuano i controlli di cui al paragrafo 1 quando dispongono di prove o altre informazioni pertinenti, anche basate su preoccupazioni fondate espresse da terzi a norma dell'articolo 29, riguardanti possibili casi di non conformità al presente regolamento.
11.  Fatti salvi i controlli di cui ai paragrafi 5 e 6, le autorità competenti effettuano, senza indebito ritardo, i controlli di cui al paragrafo 1 quando dispongono di prove o altre informazioni pertinenti, anche basate sui meccanismi di allarme rapido o su preoccupazioni fondate espresse da terzi a norma dell'articolo 29, riguardanti possibili casi di non conformità al presente regolamento.
Emendamento 163
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 12
12.  I controlli sono effettuati senza notificare preventivamente l'operatore o il commerciante, tranne qualora tale notifica preventiva sia necessaria per garantirne l'efficacia.
12.  I controlli sono effettuati senza notificare preventivamente l'operatore o il commerciante, tranne qualora tale notifica preventiva sia necessaria per garantirne l'efficacia. Le autorità giustificano tali notifiche preventive nelle loro relazioni di controllo, indicando anche le informazioni sul numero di avvisi preventivi.
Emendamento 164
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 13
13.  Le autorità competenti tengono registri dei controlli, in cui indicano in particolare la natura e i risultati degli stessi e le misure adottate in caso di non conformità. I registri di tutti i controlli effettuati devono essere conservati per un minimo di cinque anni.
13.  Le autorità competenti tengono registri dei controlli, in cui indicano in particolare la natura e i risultati degli stessi e le misure adottate in caso di non conformità, comprese le sanzioni relative ai casi di non conformità al presente regolamento. I registri di tutti i controlli effettuati devono essere conservati per un minimo di dieci anni.
Emendamento 165
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 13 bis (nuovo)
13 bis.  Fatti salvi gli obblighi delle autorità competenti, la Commissione può, su richiesta, fornire un sostegno tecnico agli Stati membri per assisterli nell'adempimento dei requisiti di cui al presente regolamento.
Emendamento 166
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 13 ter (nuovo)
13 ter.  Qualora riceva informazioni secondo cui uno Stato membro non effettua controlli sufficienti a garantire che le materie prime e i prodotti interessati messi a disposizione sul mercato dell'Unione o da esso esportati siano conformi alle prescrizioni di cui al presente regolamento, la Commissione è incaricata, di concerto con lo Stato membro interessato, di modificare il piano di cui al paragrafo 3 di tale Stato membro per ovviare alla situazione.
Emendamento 167
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 13 quater (nuovo)
13 quater.  I registri dei controlli effettuati a norma del presente regolamento e le relazioni dei risultati e degli esiti relativi costituiscono un'informazione ambientale ai fini della direttiva 2003/4/CE1 bis e sono messi a disposizione su richiesta.
____________________
1 bis Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).
Emendamento 168
Proposta di regolamento
Articolo 15 – titolo
Controllo degli operatori
Controllo degli operatori e dei commercianti non PMI
Emendamento 169
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)
(d bis)  l'esame delle misure provvisorie adottate a norma dell'articolo 21 e delle misure correttive adottate a norma dell'articolo 22;
Emendamento 170
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera f
(f)  qualsiasi mezzo tecnico e scientifico atto a determinare il luogo esatto in cui è stato prodotto il prodotto interessato o la materia prima interessata, ivi comprese prove isotopiche;
(f)  qualsiasi mezzo tecnico e scientifico atto a determinare il luogo esatto in cui è stato prodotto il prodotto interessato o la materia prima interessata, ivi comprese analisi anatomiche, chimiche e del DNA;
Emendamento 171
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)
(f bis)  qualsiasi mezzo tecnico e scientifico atto a determinare le specie biologiche interessate dal presente regolamento, contenute nel prodotto interessato o nella materia prima interessata, ivi comprese analisi anatomiche, chimiche e del DNA;
Emendamento 172
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera g
(g)  qualsiasi mezzo tecnico e scientifico atto a determinare se il prodotto interessato o la materia prima interessata sia a deforestazione zero, ivi compresi dati di osservazione della Terra come quelli del programma Copernicus e dei relativi strumenti; e
(g)  qualsiasi mezzo tecnico e scientifico atto a determinare se il prodotto interessato o la materia prima interessata sia a deforestazione zero, ivi compresi dati di osservazione della Terra come quelli del programma Copernicus e dei relativi strumenti o di altre fonti pubblicamente o privatamente disponibili; e
Emendamento 173
Proposta di regolamento
Articolo 16 – titolo
Controllo dei commercianti
Controllo dei commercianti che sono PMI
Emendamento 174
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2
2.  Tra i costi di cui al paragrafo 1 possono rientrare i costi per la realizzazione di prove, i costi di magazzinaggio e quelli delle attività inerenti ai prodotti risultati non conformi e oggetto di misure correttive prima della loro immissione in libera pratica, immissione sul mercato dell'Unione o esportazione da tale mercato.
2.  Tra i costi di cui al paragrafo 1 possono rientrare, tra l'altro, i costi per la realizzazione di prove, i costi di magazzinaggio e quelli delle attività inerenti ai prodotti risultati non conformi e oggetto di misure correttive.
Emendamento 175
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1
1.  Le autorità competenti cooperano tra di loro, con le autorità di altri Stati membri, con la Commissione e, se necessario, con le autorità amministrative di paesi terzi per garantire il rispetto del presente regolamento.
1.  Le autorità competenti cooperano tra di loro, con le autorità di altri Stati membri, con la Commissione e, se necessario, con le autorità amministrative di paesi terzi per garantire il rispetto del presente regolamento, in particolare tramite verifiche in loco.
Emendamento 176
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3
3.  Le autorità competenti si scambiano le informazioni necessarie ai fini dell'attuazione del presente regolamento. Ciò implica consentire alle autorità competenti degli altri Stati membri di accedere ai dati sugli operatori e sui commercianti, comprese le dichiarazioni di dovuta diligenza, e scambiare con esse tali dati onde agevolare l'attuazione del presente regolamento.
3.  Le autorità competenti si scambiano le informazioni necessarie ai fini dell'attuazione del presente regolamento. Ciò implica consentire alle autorità competenti degli altri Stati membri di accedere ai dati sugli operatori e sui commercianti, comprese le dichiarazioni di dovuta diligenza, la natura dei controlli effettuati e i loro risultati, nonché le sanzioni imposte, e scambiare con esse tali dati onde agevolare l'attuazione del presente regolamento. Le autorità competenti applicano, nello scambio di informazioni, norme rigorose in materia di protezione dei dati conformemente alla legislazione vigente in materia.
Emendamento 177
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 4
4.  Le autorità competenti informano immediatamente le controparti degli altri Stati membri e la Commissione allorché riscontrano infrazioni del presente regolamento e gravi carenze che potrebbero ripercuotersi su più Stati membri. In particolare le autorità competenti informano le controparti degli altri Stati membri quando rilevano sul mercato una materia prima interessata o un prodotto interessato che non è conforme al presente regolamento, al fine di consentirne il ritiro o il richiamo dalla vendita in tutti gli Stati membri.
4.  Le autorità competenti informano immediatamente le controparti degli altri Stati membri e la Commissione allorché riscontrano infrazioni effettive o potenziali del presente regolamento e gravi carenze che potrebbero ripercuotersi su più Stati membri. In particolare le autorità competenti informano le controparti degli altri Stati membri quando rilevano sul mercato una materia prima interessata o un prodotto interessato che non è, o può non essere, conforme al presente regolamento, al fine di consentirne il ritiro o il richiamo dalla vendita in tutti gli Stati membri o di sostenere un'azione di esecuzione da parte di tali autorità competenti.
Emendamento 178
Proposta di regolamento
Articolo 18 bis (nuovo)
Articolo 18 bis
Immagini satellitari e accesso ai dati forestali
La Commissione istituisce una piattaforma che utilizza immagini satellitari, fra cui quelle fornite dai satelliti Sentinel del programma Copernicus, che coprono le aree forestali di tutto il mondo, ed è caratterizzata da strumenti che consentano a tutte le parti di conseguire rapidamente la deforestazione zero nelle catene di approvvigionamento. La piattaforma fornisce:
(a)  mappe tematiche, compresa una mappa della copertura del suolo con serie temporali dalla data limite definita all'articolo 2, punto 8, e una serie di classi che consentano di esaminare la composizione del paesaggio;
(b)  un sistema di allerta, basato su un monitoraggio mensile del cambiamento della copertura forestale;
(c)  una serie di analisi e di risultati di facile utilizzo e sicuri, che illustrino in che modo le catene di approvvigionamento sono legate alla deforestazione.
La piattaforma è messa a disposizione delle autorità degli Stati membri, delle autorità dei paesi terzi interessati, degli operatori e dei commercianti.
Emendamento 179
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1
1.  Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico e della Commissione, entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno, le informazioni sull'applicazione del presente regolamento nel corso dell'anno civile precedente. Tali informazioni includono i loro piani di controllo, il numero e gli esiti dei controlli effettuati su operatori e commercianti, compreso il contenuto di tali controlli, il volume delle materie prime e dei prodotti interessati sottoposti a controllo rispetto alla quantità totale immessa sul mercato, i paesi di origine e di produzione delle materie prime e dei prodotti interessati, le misure adottate in caso di non conformità e i costi dei controlli che sono stati recuperati.
1.  Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico e della Commissione, entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno, le informazioni sull'applicazione del presente regolamento nel corso dell'anno civile precedente. Tali informazioni includono i loro piani di controllo e i criteri di rischio su cui essi si basano, compresi il numero e gli esiti dei controlli effettuati su operatori e commercianti e sulle materie prime e i prodotti interessati, il volume delle materie prime e dei prodotti interessati sottoposti a controllo rispetto alla quantità totale immessa sul mercato, i paesi di origine e di produzione delle materie prime e dei prodotti interessati nonché, in caso di non conformità, le misure di vigilanza del mercato adottate a norma dell'articolo 22 e le sanzioni imposte a norma dell'articolo 23.
Emendamento 180
Proposta di regolamento
Articolo 20 – comma 1
Se le materie prime o i prodotti interessati sono stati prodotti in un paese o in una parte di paese che figura tra quelli ad alto rischio in conformità all'articolo 27, oppure se sussiste il rischio che nelle catene di approvvigionamento entrino materie prime o prodotti interessati prodotti in tali paesi o parti di paesi, lo Stato membro provvede affinché i controlli annuali effettuati dalle sue autorità competenti riguardino almeno il 15 % degli operatori che immettono o mettono a disposizione sul mercato dell'Unione o esportano da esso ciascuna delle materie prime interessate del suo mercato, e inoltre il 15 % della quantità di ciascuna materia prima interessata immessa o messa a disposizione sul suo mercato proveniente da un paese o una parte di paese ad alto rischio o esportata dal suo mercato.
Se le materie prime o i prodotti interessati sono stati prodotti in un paese o in una parte di paese che figura tra quelli ad alto rischio in conformità all'articolo 27, oppure se sussiste il rischio che nelle catene di approvvigionamento entrino materie prime o prodotti interessati prodotti in tali paesi o parti di paesi, lo Stato membro provvede affinché i controlli annuali effettuati dalle sue autorità competenti riguardino almeno il 20 % degli operatori che immettono o mettono a disposizione sul mercato dell'Unione o esportano da esso ciascuna delle materie prime interessate e ciascuno dei prodotti interessati del suo mercato, e inoltre il 20 % della quantità di ciascuna materia prima interessata e di ciascun prodotto interessato immesso o messo a disposizione sul suo mercato proveniente da un paese o una parte di paese ad alto rischio o esportato dal suo mercato. Le autorità competenti provvedono affinché i controlli annuali effettuati sulla base del presente articolo comprendano tutti gli elementi elencati all'articolo 15.
Emendamento 181
Proposta di regolamento
Articolo 21 – comma 1
Se, in seguito ai controlli di cui agli articoli 15 e 16, sono riscontrate possibili carenze gravi o sono individuati rischi conformemente all'articolo 14, paragrafo 6, le autorità competenti possono adottare misure provvisorie immediate, tra cui il sequestro delle materie prime e dei prodotti interessati o la sospensione della loro immissione o messa a disposizione sul mercato dell'Unione, o della loro esportazione da tale mercato.
Se, sulla base dell'esame delle prove o di altre informazioni pertinenti, comprese le informazioni scambiate a norma dell'articolo 18 e le preoccupazioni fondate espresse da terzi a norma dell'articolo 29, o in seguito ai controlli di cui agli articoli 15 e 16, sono riscontrate possibili violazioni del presente regolamento o sono individuati rischi conformemente all'articolo 14, paragrafo 6, le autorità competenti possono adottare misure provvisorie immediate, tra cui il sequestro delle materie prime e dei prodotti interessati o la sospensione della loro immissione o messa a disposizione sul mercato dell'Unione, o della loro esportazione da tale mercato. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri in merito a tali misure.
Emendamento 182
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1
1.  Fatto salvo l'articolo 23, se le autorità competenti stabiliscono che un operatore o un commerciante non ha ottemperato ai suoi obblighi ai sensi del presente regolamento o che una materia prima interessata o un prodotto interessato non è conforme al presente regolamento, esse impongono senza indugio all'operatore o al commerciante di adottare misure correttive adeguate e proporzionate per porre fine alla non conformità.
1.  Fatto salvo l'articolo 23, se le autorità competenti stabiliscono che un operatore o un commerciante non ha ottemperato ai suoi obblighi ai sensi del presente regolamento o che una materia prima interessata o un prodotto interessato non è conforme alle prescrizioni stabilite nel presente regolamento, esse impongono senza indugio all'operatore o al commerciante di adottare misure correttive per porre fine alla non conformità entro un periodo di tempo specificato e ragionevole.
Emendamento 183
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera d
(d)  distruggere la materia prima interessata o il prodotto interessato o donarlo per scopi caritatevoli o di interesse pubblico.
(d)  donare, se possibile, la materia prima interessata o il prodotto interessato per scopi caritatevoli o di interesse pubblico o altrimenti riciclarlo o, in ultima istanza, distruggerlo.
Emendamento 184
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.  Indipendentemente dalle misure correttive adottate a norma del paragrafo 2, e al fine di prevenire il rischio di ulteriori violazioni, l'operatore o il commerciante pone rimedio a eventuali carenze del sistema di dovuta diligenza che potrebbero aver portato alla sua non conformità al presente regolamento.
Emendamento 185
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3
3.  Se l'operatore o il commerciante omette di adottare le misure correttive di cui al paragrafo 2 o se persiste la non conformità di cui al paragrafo 1, le autorità competenti provvedono affinché il prodotto sia ritirato o richiamato o ne sia vietata o limitata la messa a disposizione sul mercato dell'Unione o l'esportazione da tale mercato.
3.  Se l'operatore o il commerciante omette di adottare le misure correttive di cui al paragrafo 2 entro il termine specificato dall'autorità competente di cui al paragrafo 1, le autorità competenti provvedono affinché la materia prima o il prodotto sia ritirato o richiamato o non sia messo a disposizione sul mercato dell'Unione né esportato da tale mercato.
Emendamento 186
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1
1.  Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento da parte di operatori e commercianti e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Gli Stati membri notificano tali norme alla Commissione e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.
1.  Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione adotta atti delegati che integrano il presente regolamento per quanto riguarda sanzioni uniformi applicabili in caso di violazione del presente regolamento da parte di operatori e commercianti, al fine di assicurare l'applicazione in tutta l'Unione delle norme armonizzate. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione.
Emendamento 187
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – parte introduttiva
2.  Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Esse contemplano almeno:
2.  Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate, dissuasive e uniformi tra gli Stati membri. Esse contemplano almeno:
Emendamento 188
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera a
(a)  sanzioni pecuniarie commisurate al danno ambientale e al valore delle materie prime o dei prodotti interessati, il cui livello è calcolato in modo da garantire che i trasgressori siano effettivamente privati dei vantaggi economici derivanti dalle violazioni e gradualmente innalzato in caso di recidività; l'ammontare massimo delle sanzioni pecuniarie è almeno il 4 % del fatturato annuo dell'operatore o del commerciante nello Stato membro o negli Stati membri interessati;
(a)  sanzioni pecuniarie commisurate al danno ambientale, al danno economico arrecato alle comunità locali e al valore delle materie prime o dei prodotti interessati, il cui livello è calcolato in modo da garantire che i trasgressori siano effettivamente privati dei vantaggi economici derivanti dalle violazioni e gradualmente innalzato in caso di recidività; l'ammontare massimo delle sanzioni pecuniarie è almeno l'8 % del fatturato annuo dell'operatore o del commerciante nell'Unione, calcolato conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio1 bis, ed è innalzato per garantire che la sanzione superi i potenziali vantaggi economici ottenuti e sia dissuasiva;
__________________
1 bis Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese ("Regolamento comunitario sulle concentrazioni") (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).
Emendamento 189
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)
(b bis)  obbligo di ripristinare la situazione ambientale;
Emendamento 190
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera b ter (nuova)
(b ter)  obbligo di risarcire i danni causati a una persona fisica o giuridica che l'esercizio della dovuta diligenza avrebbe evitato;
Emendamento 191
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera d
(d)  esclusione temporanea dalle procedure di appalto pubblico.
(d)  esclusione temporanea dalle procedure di appalto pubblico e dall'accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di appalto, sovvenzioni e concessioni;
Emendamento 192
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)
(d bis)  divieto temporaneo o permanente di immettere o mettere a disposizione sul mercato dell'Unione le materie prime interessate e i prodotti interessati, o di esportarli, in caso di violazione grave o di recidività;
Emendamento 193
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera d ter (nuova)
(d ter)  divieto di ricorrere alla procedura semplificata di dovuta diligenza di cui all'articolo 12 in caso di violazione grave o di recidività;
Emendamento 194
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.  Gli Stati membri notificano alla Commissione gli operatori e i commercianti che non hanno ottemperato agli obblighi che loro incombono in virtù del presente regolamento e le sanzioni loro imposte mediante il sistema di informazione di cui all'articolo 31 entro 30 giorni dalla constatazione della non conformità, tenendo debitamente conto delle pertinenti norme in materia di protezione dei dati. La Commissione pubblica un elenco degli operatori e dei commercianti interessati. Essi sono informati del loro inserimento nell'elenco.
L'elenco degli operatori e dei commercianti inadempienti contiene i seguenti elementi:
(a)  il nome dell'operatore o del commerciante;
(b)  la data del primo inserimento nell'elenco e la data a partire dalla quale sono state adottate misure correttive sufficienti;
(c)  una sintesi delle attività che giustificano l'inserimento dell'operatore o del commerciante nell'elenco; e
(d)  la natura della sanzione imposta e, in caso di sanzione pecuniaria, il suo importo.
L'elenco è messo a disposizione del pubblico sul sito web della Commissione ed è regolarmente aggiornato.
La Commissione pubblica l'elenco nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e nel Registro di cui all'articolo 31.
Emendamento 195
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 ter (nuovo)
2 ter.  Gli Stati membri informano la Commissione quando l'operatore o il commerciante inadempiente di cui al paragrafo 1 adotta misure correttive sufficienti, tra cui il pagamento integrale delle sanzioni o l'apporto di miglioramenti al suo sistema di dovuta diligenza, e non è stata segnalata nessun'altra sanzione o procedura relativa a una presunta violazione.
La Commissione depenna l'operatore o il commerciante interessato dall'elenco una volta adottate le misure correttive. La Commissione aggiorna l'elenco degli operatori e dei commercianti interessati ogni sei mesi.
La Commissione, senza indebito ritardo, notifica alle autorità competenti il depennamento di un operatore o di un commerciante dall'elenco e aggiorna il Registro di cui all'articolo 31.
Emendamento 196
Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 7 – comma 1 – lettera b
(b)  se l'immissione in libera pratica o l'esportazione della materia prima interessata o del prodotto interessato è stata sospesa a norma del paragrafo 6, le autorità competenti non hanno comunicato la necessità di mantenere tale sospensione entro i tre giorni lavorativi previsti all'articolo 14, paragrafo 7;
(b)  se l'immissione in libera pratica o l'esportazione della materia prima interessata o del prodotto interessato è stata sospesa a norma del paragrafo 6, le autorità competenti non hanno comunicato la necessità di mantenere tale sospensione entro i cinque giorni lavorativi, o 72 ore per materie prime e prodotti freschi a rischio di deperimento, previsti all'articolo 14, paragrafo 7;
Emendamento 197
Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 8 – comma 2
Una volta ricevuta tale notifica le autorità doganali non autorizzano l'immissione in libera pratica o l'esportazione della materia prima interessata o del prodotto interessato. Esse inseriscono inoltre la seguente dicitura nel sistema informatico doganale e, se possibile, nella fattura commerciale che accompagna la materia prima interessata o il prodotto interessato e in qualsiasi altro documento di accompagnamento pertinente: "Materia prima o prodotto non conforme — Immissione in libera pratica/esportazione non autorizzata — Regolamento (UE) 2021/XXXX". [Ufficio delle pubblicazioni: indicare estremi del presente regolamento]
Una volta ricevuta la notifica della non conformità le autorità doganali non autorizzano l'immissione in libera pratica o l'esportazione della materia prima interessata o del prodotto interessato. Esse inseriscono inoltre la seguente dicitura nel sistema informatico doganale e, se possibile, nella fattura commerciale che accompagna la materia prima interessata o il prodotto interessato e in qualsiasi altro documento di accompagnamento pertinente: "Materia prima o prodotto non conforme — Immissione in libera pratica/esportazione non autorizzata — Regolamento (UE) 2021/XXXX". [Ufficio delle pubblicazioni: indicare estremi del presente regolamento]
Emendamento 198
Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 10
10.  Le autorità doganali possono distruggere la materia prima interessata o il prodotto interessato non conforme su richiesta delle autorità competenti o laddove lo ritengano necessario e proporzionato. I costi di tale provvedimento sono sostenuti dalla persona fisica o giuridica che detiene la materia prima interessata o il prodotto interessato. Gli articoli 197 e 198 del regolamento (UE) n. 952/2013 si applicano di conseguenza. In alternativa, su richiesta delle autorità competenti, le materie prime e i prodotti interessati non conformi possono essere confiscati e messi a loro disposizione dalle autorità doganali.
10.  Le autorità doganali possono donare la materia prima interessata o il prodotto interessato per scopi caritatevoli o di interesse pubblico o, solo nel caso in cui tale donazione non sia possibile, riciclare o, in ultima istanza, distruggere la materia prima interessata o il prodotto interessato non conforme su richiesta delle autorità competenti o laddove lo ritengano necessario e proporzionato. I costi di tale provvedimento sono sostenuti dalla persona fisica o giuridica che detiene la materia prima interessata o il prodotto interessato.
Emendamento 199
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 4
4.  Le autorità doganali del primo punto di entrata che abbiano motivo di ritenere che le materie prime e i prodotti interessati soggetti al presente regolamento posti in custodia temporanea o vincolati a un regime doganale diverso dall'"immissione in libera pratica" non siano conformi al presente regolamento trasmettono tutte le informazioni pertinenti all'ufficio doganale di destinazione competente.
4.  Le autorità doganali del primo punto di entrata che abbiano motivo di ritenere che le materie prime e i prodotti interessati soggetti al presente regolamento posti in custodia temporanea o vincolati a un regime doganale diverso dall'"immissione in libera pratica" non siano conformi al presente regolamento trasmettono tutte le informazioni pertinenti all'ufficio doganale di destinazione competente e alle autorità competenti incaricate dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente regolamento.
Emendamento 200
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1
1.  La Commissione sviluppa un'interfaccia elettronica basata sull'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane al fine di consentire la trasmissione dei dati, in particolare le notifiche e le richieste di cui all'articolo 24, paragrafi da 5 a 8, tra i sistemi doganali nazionali e il sistema di informazione di cui all'articolo 31. Tale interfaccia elettronica è predisposta al più tardi entro quattro anni dalla data di adozione del pertinente atto di esecuzione di cui al paragrafo 3.
1.  La Commissione sviluppa un'interfaccia elettronica basata sull'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane al fine di consentire la trasmissione dei dati, in particolare le notifiche e le richieste di cui all'articolo 24, paragrafi da 5 a 8, tra i sistemi doganali nazionali e il sistema di informazione di cui all'articolo 31. Tale interfaccia elettronica è predisposta al più tardi entro un anno dalla data di adozione del pertinente atto di esecuzione di cui al paragrafo 3.
Emendamento 201
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 – parte introduttiva
2.  La Commissione può sviluppare un'interfaccia elettronica basata sull'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane al fine di consentire:
2.  La Commissione sviluppa un'interfaccia elettronica basata sull'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane al fine di consentire:
Emendamento 202
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1
1.  Il presente regolamento istituisce un sistema a tre livelli per la valutazione dei paesi o di parti di essi. Si ritiene che i paesi presentino un rischio standard a meno che non siano classificati come paesi a basso o ad alto rischio ai sensi del presente articolo. La Commissione può individuare paesi o parti di paesi che presentano un basso o un alto rischio di produrre materie prime o prodotti interessati non conformi all'articolo 3, lettera a). L'elenco dei paesi o parti di paesi a basso o ad alto rischio è pubblicato per mezzo di uno o più atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2. L'elenco è aggiornato secondo necessità alla luce delle nuove evidenze.
1.  Il presente regolamento istituisce un sistema a tre livelli per la valutazione dei paesi o di parti di essi. Si ritiene che i paesi presentino un rischio standard a meno che non siano classificati come paesi a basso o ad alto rischio ai sensi del presente articolo. La Commissione individua paesi o parti di paesi che presentano un basso o un alto rischio di produrre materie prime o prodotti interessati non conformi all'articolo 3, lettera a). L'elenco dei paesi o parti di paesi a basso o ad alto rischio è pubblicato per mezzo di uno o più atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2, entro ... [Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data corrispondente ai mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento]. L'elenco è aggiornato secondo necessità alla luce delle nuove evidenze.
Emendamento 203
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2 – parte introduttiva
La classificazione dei paesi o delle parti di paesi a basso e ad alto rischio in applicazione del paragrafo 1 tiene conto delle informazioni fornite dai paesi in questione e si basa sui seguenti criteri di valutazione:
La classificazione dei paesi o delle parti di paesi a basso e ad alto rischio in applicazione del paragrafo 1 segue un processo di valutazione trasparente e oggettivo che tiene conto delle informazioni fornite dai paesi e dalle autorità regionali in questione, dagli operatori nonché dalle ONG e da terzi, tra cui le popolazioni indigene, le comunità locali e le organizzazioni della società civile, e si basa sui seguenti criteri di valutazione:
Emendamento 204
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera a
(a)  tasso di deforestazione e degrado forestale;
(a)  tasso di deforestazione, degrado forestale e conversione delle foreste;
Emendamento 205
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera d
(d)  eventuale inclusione, nel contributo determinato a livello nazionale alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, delle emissioni e degli assorbimenti dell'agricoltura, della silvicoltura e dell'uso del suolo, a garanzia del fatto che le emissioni causate dalla deforestazione e dal degrado forestale siano contabilizzate in vista dell'impegno del paese di ridurre o limitare le emissioni di gas serra specificato nell'NDC;
(d)  eventuale inclusione, nel contributo determinato a livello nazionale alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, delle emissioni e degli assorbimenti dell'agricoltura, della silvicoltura e dell'uso del suolo, a garanzia del fatto che le emissioni causate dalla deforestazione, dal degrado forestale e dalla conversione delle foreste siano contabilizzate in vista dell'impegno del paese di ridurre o limitare le emissioni di gas serra specificato nell'NDC;
Emendamento 206
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera e
(e)  accordi e altri strumenti conclusi ed effettivamente attuati tra il paese in questione e l'Unione che affrontano la questione della deforestazione o del degrado forestale e facilitano la conformità delle materie prime e dei prodotti interessati alle prescrizioni del presente regolamento;
(e)  accordi e altri strumenti conclusi tra il paese in questione e l'Unione che affrontano la questione della deforestazione, del degrado forestale o della conversione delle foreste e facilitano la conformità delle materie prime e dei prodotti interessati alle prescrizioni del presente regolamento, purché la loro effettiva e tempestiva attuazione sia stata accertata sulla base di una valutazione oggettiva e trasparente;
Emendamento 207
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera f
(f)  eventuale esistenza, nel paese in questione, di strumenti legislativi nazionali o subnazionali, anche in conformità all'articolo 5 dell'accordo di Parigi, e di misure di contrasto efficaci al fine di prevenire e sanzionare le attività che portano alla deforestazione e al degrado forestale, in particolare applicazione di sanzioni sufficientemente severe da inficiare i vantaggi derivanti dalla deforestazione o dal degrado forestale.
(f)  eventuale esistenza, nel paese in questione, di strumenti legislativi nazionali o subnazionali, anche in conformità all'articolo 5 dell'accordo di Parigi, e di leggi e norme pertinenti quali definite all'articolo 2, punto 28, del presente regolamento e di misure di contrasto efficaci al fine di assicurare l'attuazione di tali strumenti legislativi e prevenire e sanzionare le attività che portano alla deforestazione, al degrado forestale e alla conversione delle foreste, in particolare applicazione di sanzioni sufficientemente severe da inficiare i vantaggi derivanti dalla deforestazione, dal degrado forestale o dalla conversione delle foreste e dalla non conformità alle leggi e alle norme pertinenti quali definite all'articolo 2, punto 28.
Emendamento 208
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)
(f bis)  eventuale sviluppo di approcci giurisdizionali da parte dalle giurisdizioni nazionali e subnazionali con il coinvolgimento significativo di tutti i portatori di interessi pertinenti, tra cui la società civile, le popolazioni indigene e le comunità locali, e il settore privato, inclusi le microimprese e altre PMI e i piccoli proprietari terrieri, al fine di contrastare la deforestazione, il degrado forestale, la conversione delle foreste, le violazioni dei diritti fondiari e la produzione illegale;
Emendamento 209
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera f ter (nuova)
(f ter)  eventuale messa a disposizione in modo trasparente dei dati pertinenti da parte del paese in questione;
Emendamento 210
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera f quater (nuova)
(f quater)  se del caso, esistenza, rispetto ed effettiva applicazione delle leggi a tutela dei diritti delle popolazioni indigene, delle comunità locali e di altri titolari di diritti di proprietà fondiaria consuetudinari.
Emendamento 211
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 3 – comma 1
La Commissione notifica al paese in questione la sua intenzione di modificare la categoria di rischio ad esso assegnata e lo invita a presentare eventuali informazioni ritenute utili a tale riguardo. La Commissione concede al paese un lasso di tempo sufficiente per trasmettere una risposta, che può includere informazioni sulle misure adottate per porre rimedio alla situazione nel caso in cui il paese o parti di esso possano passare a una categoria di rischio più alta.
La Commissione notifica al paese, alle autorità regionali nonché agli operatori e ai commercianti in questione la sua intenzione di modificare la categoria di rischio di un paese o di una parte di esso e li invita a presentare eventuali informazioni ritenute utili a tale riguardo. La Commissione effettua inoltre una consultazione pubblica per raccogliere informazioni e opinioni dei portatori di interessi, compresi in particolare le popolazioni indigene, le comunità locali, i piccoli proprietari terrieri e le organizzazioni della società civile. La Commissione concede al paese e alle autorità regionali un lasso di tempo sufficiente per trasmettere una risposta, che può includere informazioni sulle misure adottate per porre rimedio alla situazione nel caso in cui il paese o parti di esso possano passare a una categoria di rischio più alta.
Emendamento 212
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 3 – comma 2 – parte introduttiva
Nella notifica la Commissione include quanto segue:
Nella notifica e nella consultazione la Commissione include quanto segue:
Emendamento 213
Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1
1.  La Commissione avvia un dialogo con i paesi produttori interessati dal presente regolamento per instaurare partenariati e cooperare al fine di contrastare insieme la deforestazione e il degrado forestale. Tali partenariati e meccanismi di cooperazione saranno incentrati sulla conservazione, il ripristino e l'uso sostenibile delle foreste, nonché sulla deforestazione, il degrado forestale e la transizione verso metodi sostenibili di produzione, consumo, trasformazione e scambio delle materie prime. I partenariati e i meccanismi di cooperazione possono contemplare dialoghi strutturati, programmi e azioni di sostegno, intese amministrative e disposizioni in accordi esistenti o accordi che permettano ai paesi produttori di compiere la transizione verso una produzione agricola in grado di facilitare la conformità delle materie prime e dei prodotti interessati alle prescrizioni del presente regolamento. Tali accordi e la loro effettiva attuazione saranno presi in considerazione nell'ambito della valutazione comparativa ai sensi dell'articolo 27 del presente regolamento.
1.  In un approccio coordinato, la Commissione e gli Stati membri avviano un dialogo con i paesi produttori interessati dal presente regolamento, le amministrazioni locali e i portatori di interessi, in particolare quelli che esportano volumi significativi di prodotti di cui all'allegato I, anche attraverso il ricorso a partenariati e accordi di libero scambio esistenti e futuri e l'allineamento degli strumenti di aiuto esistenti per contrastare insieme le cause profonde della deforestazione, del degrado forestale e della conversione delle foreste. Tali partenariati e meccanismi di cooperazione sono sostenuti con risorse adeguate e sono incentrati sulla conservazione, il ripristino e l'uso sostenibile delle foreste, nonché sulla deforestazione, il degrado forestale, la conversione delle foreste e la transizione verso metodi sostenibili di produzione, consumo, trasformazione e scambio delle materie prime, la buona governance nonché la protezione dei diritti, dei mezzi di sussistenza e del sostentamento delle comunità dipendenti dalle foreste, tra cui le popolazioni indigene, le comunità locali, altri titolari di diritti di proprietà fondiaria consuetudinari e i piccoli proprietari terrieri. I partenariati e i meccanismi di cooperazione possono contemplare, tra l'altro, dialoghi strutturati, programmi e azioni di sostegno finanziario e tecnico e intese amministrative che permettano ai paesi produttori e a parti di essi di compiere la transizione verso una produzione agricola in grado di facilitare la conformità delle materie prime e dei prodotti interessati alle prescrizioni del presente regolamento. La Commissione garantisce che le popolazioni indigene, le comunità locali e la società civile partecipino all'elaborazione di tabelle di marcia comuni. Le tabelle di marcia comuni si basano sui traguardi concordati con i portatori di interessi locali. La Commissione si impegna in particolare con i paesi produttori a eliminare gli ostacoli giuridici alla loro conformità, tra cui la governance della proprietà fondiaria nazionale e la legislazione in materia di protezione dei dati. Tali partenariati mirano a sviluppare tabelle di marcia comuni, comprendenti un dialogo e una cooperazione costanti, in particolare con i paesi e le parti di essi identificati come ad alto rischio, al fine di sostenerne il continuo miglioramento verso la categoria di rischio standard di cui all'articolo 27. I partenariati e i meccanismi di cooperazione prestano particolare attenzione ai piccoli proprietari terrieri per consentire loro di compiere la transizione verso pratiche agricole e forestali sostenibili e rispettare i requisiti del presente regolamento, anche mediante la messa a disposizione di informazioni sufficienti e di facile comprensione. Sono messe a disposizione risorse finanziarie adeguate per soddisfare le esigenze dei piccoli proprietari terrieri.
Emendamento 265
Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis.   La Commissione e il Consiglio si impegnano ulteriormente per attuare e applicare gli accordi commerciali nonché concludere nuovi accordi di libero scambio contenenti disposizioni rigorose in materia di sostenibilità, in particolare per le foreste, e l'obbligo di un'efficace applicazione degli accordi multilaterali in materia di ambiente, quali l'accordo di Parigi e la convenzione sulla diversità biologica.
Emendamenti 214 e 266
Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2
2.  I partenariati e la cooperazione dovrebbero consentire la piena partecipazione di tutti i portatori di interessi, tra cui la società civile, le popolazioni indigene, le comunità locali e il settore privato, segnatamente PMI e piccoli proprietari terrieri.
2.  I partenariati e la cooperazione sono dotati di risorse finanziarie adeguate e tengono pienamente conto delle informazioni e delle segnalazioni fornite dall'osservatorio dell'UE. Essi consentono la piena partecipazione di tutti i portatori di interessi, tra cui la società civile, le popolazioni indigene, le comunità locali, le donne e il settore privato, segnatamente le microimprese e altre PMI, e i piccoli proprietari terrieri. Inoltre i partenariati e la cooperazione sostengono o avviano un dialogo inclusivo e partecipativo a favore di processi nazionali di riforma giuridica e della governance per migliorare la governance forestale e affrontare i fattori interni che contribuiscono alla deforestazione.
Emendamento 215
Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.  Per garantire che l'attuazione del presente regolamento non crei indebite restrizioni o perturbazioni per il commercio, in particolare per i pertinenti paesi meno sviluppati, la Commissione fornisce nei paesi terzi uno specifico sostegno amministrativo e per lo sviluppo delle capacità ai governi, alle amministrazioni locali, alle organizzazioni della società civile, compresi i sindacati, e ai produttori, in particolare quelli di piccole dimensioni, volto a facilitare il rispetto da parte di tali soggetti degli obblighi amministrativi del presente regolamento.
Emendamento 216
Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 3
3.  I partenariati e la cooperazione promuovono lo sviluppo di processi integrati di pianificazione dell'uso del suolo, della pertinente normativa, di incentivi fiscali e di altri strumenti utili a migliorare la conservazione delle foreste e della biodiversità e la gestione sostenibile e il ripristino delle foreste, contrastare la conversione di foreste ed ecosistemi vulnerabili ad altri usi del suolo e ottimizzare i benefici per il paesaggio, la sicurezza della proprietà fondiaria, la produttività e la competitività agricole e la trasparenza delle catene di approvvigionamento, rafforzare i diritti delle comunità che dipendono dalle foreste, compresi i piccoli proprietari terrieri, le popolazioni indigene e le comunità locali, e assicurare che il pubblico abbia accesso ai documenti inerenti alla gestione forestale e ad altre informazioni pertinenti.
3.  I partenariati e la cooperazione promuovono lo sviluppo di processi integrati di pianificazione dell'uso del suolo, della pertinente normativa, nonché dei processi multilaterali dei portatori di interessi per stabilire l'ambito di applicazione della pertinente normativa, di incentivi fiscali o commerciali e di altri strumenti utili a migliorare la conservazione delle foreste e della biodiversità e la gestione sostenibile e il ripristino delle foreste, contrastare la conversione di foreste ed ecosistemi vulnerabili ad altri usi del suolo e ottimizzare i benefici per il paesaggio, la sicurezza della proprietà fondiaria, la produttività e la competitività agricole, la trasparenza delle catene di approvvigionamento e la tracciabilità, tutelare i diritti di titolarità, proprietà fondiaria e accesso alla terra, inclusi i diritti di proprietà degli alberi per le comunità locali e indigene, e il diritto di prestare o negare il consenso libero, previo e informato, rafforzare i diritti delle comunità che dipendono dalle foreste, compresi i piccoli proprietari terrieri, le popolazioni indigene e le comunità locali, rafforzare i sistemi nazionali di governance e applicazione della legge e assicurare che il pubblico abbia accesso ai documenti inerenti alla gestione forestale e ad altre informazioni pertinenti. La Commissione mira a integrare il monitoraggio dei diritti fondiari e relativi alla proprietà fondiaria nell'ambito dell'Osservatorio dell'UE.
Emendamento 217
Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 4
4.  La Commissione avvia discussioni internazionali bilaterali e multilaterali riguardo a politiche e azioni volte ad arrestare la deforestazione e il degrado forestale, anche in consessi multilaterali quali la convenzione sulla diversità biologica, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, la convenzione delle Nazioni Unite contro la desertificazione, l'Assemblea delle Nazioni Unite per l'ambiente, il Forum delle Nazioni Unite sulle foreste, la convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, l'Organizzazione mondiale del commercio, il G7 e il G20. Tali discussioni vertono tra le altre cose sulla promozione della transizione verso una produzione agricola e una gestione forestale sostenibili, sullo sviluppo di catene di approvvigionamento trasparenti e sostenibili nonché su sforzi continuativi tesi a individuare e concordare norme e definizioni solide che consentano un livello elevato di protezione degli ecosistemi forestali.
4.  La Commissione avvia discussioni internazionali bilaterali e multilaterali riguardo a politiche e azioni volte ad arrestare la deforestazione, il degrado forestale e la conversione forestale, anche in consessi multilaterali quali la convenzione sulla diversità biologica, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, la convenzione delle Nazioni Unite contro la desertificazione, l'Assemblea delle Nazioni Unite per l'ambiente, il Forum delle Nazioni Unite sulle foreste, la convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, l'Organizzazione mondiale del commercio, il G7 e il G20. Tali discussioni vertono tra le altre cose sulla promozione della transizione verso una produzione agricola e una gestione forestale sostenibili, sullo sviluppo di catene di approvvigionamento trasparenti e sostenibili nonché su sforzi continuativi tesi a individuare e concordare norme e definizioni solide che consentano un livello elevato di protezione delle foreste e di altri ecosistemi naturali e diritti umani correlati.
Emendamento 218
Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2
2.  Le autorità competenti valutano con diligenza e imparzialità le preoccupazioni fondate e prendono i provvedimenti necessari, ivi compresi controlli e audizioni di operatori e commercianti, per individuare potenziali violazioni del presente regolamento, adottando se del caso misure provvisorie ai sensi dell'articolo 21 per impedire che le materie prime e i prodotti interessati oggetto di indagine siano immessi o messi a disposizione sul mercato dell'Unione o esportati da tale mercato.
2.  Le autorità competenti valutano, senza indebito ritardo, con diligenza e imparzialità le preoccupazioni fondate e prendono i provvedimenti necessari, ivi compresi controlli e audizioni di operatori e commercianti, per individuare potenziali violazioni del presente regolamento, adottando se del caso misure provvisorie ai sensi dell'articolo 21 per impedire che le materie prime e i prodotti interessati oggetto di indagine siano immessi o messi a disposizione sul mercato dell'Unione o esportati da tale mercato e informano la Commissione in merito alle misure messe in atto.
Emendamento 219
Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3
3.  Le autorità competenti, conformemente alle pertinenti disposizioni della legislazione nazionale, comunicano quanto prima alle persone fisiche o giuridiche di cui al paragrafo 1 che hanno trasmesso loro osservazioni la propria decisione di accogliere o rifiutare la richiesta di azione e ne indicano i motivi.
3.  Le autorità competenti, conformemente alle pertinenti disposizioni della legislazione nazionale, comunicano entro 30 giorni dal ricevimento dell'indicazione comprovata alle persone fisiche o giuridiche di cui al paragrafo 1 che hanno trasmesso loro le indicazioni comprovate, la propria valutazione relativa all'indicazione comprovata, a norma del paragrafo 2, e la decisione di accogliere o rifiutare la richiesta di azione e ne indicano i motivi. Qualora siano adottate ulteriori azioni a norma del paragrafo 2, l'autorità competente informa senza indebito ritardo le persone fisiche o giuridiche della natura e del calendario delle misure da adottare.
Emendamento 220
Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis.  Al fine di agevolare la trasmissione di indicazioni comprovate da parte di persone fisiche o giuridiche dei paesi produttori, e in particolare delle comunità locali, la Commissione istituisce una procedura di comunicazione centralizzata per indirizzare tali preoccupazioni agli Stati membri interessati. Tale procedura è complementare a quelle stabilite dalle autorità competenti.
Emendamento 221
Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3 ter (nuovo)
3 ter.  Gli Stati membri prevedono misure per proteggere l'identità delle persone fisiche o giuridiche che presentano indicazioni comprovate o che effettuano indagini allo scopo di verificare il rispetto delle disposizioni del presente regolamento da parte degli operatori o dei commercianti.
Emendamento 222
Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.  L'accesso a un organo giurisdizionale o ad altro organismo pubblico indipendente e imparziale a norma del paragrafo 1 è giusto, equo, tempestivo e non eccessivamente oneroso e fornisce mezzi di ricorso adeguati ed efficaci, compresi, se del caso, provvedimenti ingiuntivi. Gli Stati membri provvedono a mettere a disposizione del pubblico informazioni pratiche sull'accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale.
Emendamento 223
Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1
1.  La Commissione, entro la data stabilita all'articolo 36, paragrafo 2, istituisce e mantiene un sistema di informazione ("Registro") contenente le dichiarazioni di dovuta diligenza presentate in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2.
1.  La Commissione, entro la data stabilita all'articolo 36, paragrafo 2, istituisce e mantiene un sistema di informazione ("Registro") contenente le dichiarazioni di dovuta diligenza presentate in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, nonché l'elenco degli operatori e dei commercianti inadempienti di cui all'articolo 23.
Emendamento 224
Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera c
(c)  registrazione dell'esito dei controlli delle dichiarazioni di dovuta diligenza;
(c)  registrazione dell'esito dei controlli delle dichiarazioni di dovuta diligenza e delle sanzioni inflitte;
Emendamento 225
Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 4
4.  La Commissione dà accesso al sistema di informazione alle autorità doganali, alle autorità competenti, agli operatori e ai commercianti in funzione dei rispettivi obblighi a norma del presente regolamento.
4.  La Commissione dà accesso al sistema di informazione alle autorità doganali, alle autorità competenti, agli operatori e ai commercianti o ai loro rappresentanti legali, o a entrambi, e ai fornitori interessati in funzione dei rispettivi obblighi a norma del presente regolamento. I fornitori interessati hanno il diritto di consultare tutte le informazioni che li riguardano.
Emendamento 226
Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 5
5.  In linea con la politica di apertura dei dati dell'UE, in particolare con la direttiva (UE) 2019/102436, la Commissione rende accessibile al pubblico la serie completa di dati anonimizzati del sistema di informazione, in un formato aperto leggibile meccanicamente che garantisca l'interoperabilità, il riutilizzo e l'accessibilità.
5.  Fatto salvo l'articolo 23 e in linea con la politica di apertura dei dati dell'UE, in particolare con la direttiva (UE) 2019/102436, la Commissione rende accessibile al pubblico, ad eccezione delle informazioni di cui al paragrafo 2, lettera e), del presente articolo, la serie completa di dati anonimizzati del sistema di informazione, in un formato aperto leggibile meccanicamente che garantisca l'interoperabilità, il riutilizzo e l'accessibilità.
__________________
__________________
36 Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56).
36 Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56).
Emendamento 227
Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1
1.  Al più tardi due anni dopo l'entrata in vigore la Commissione procede a un primo riesame del presente regolamento e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata, se del caso, di una proposta legislativa. La relazione approfondisce in particolare la valutazione della necessità e fattibilità dell'ampliamento del campo di applicazione del presente regolamento ad altri ecosistemi, tra cui i terreni con grandi stock di carbonio e quelli che presentano un elevato valore in termini di biodiversità, quali pascoli, torbiere e zone umide, e ad altre materie prime.
1.  Dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione ne riesamina costantemente l'applicazione. La Commissione:
(a)   presenta, entro il... [GU: inserire la data corrispondente a un anno dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], una valutazione d'impatto corredata, se del caso, di una proposta legislativa per ampliare il campo di applicazione del presente regolamento ad altri ecosistemi naturali, tra cui i terreni con grandi stock di carbonio e quelli che presentano un elevato valore in termini di biodiversità, quali pascoli, torbiere e zone umide, oltre alle foreste e ad altri terreni boschivi, conformemente alla data limite e alle definizioni di cui all'articolo 2,
(b)   valuta, entro il... [GU: inserire la data corrispondente a due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]:
(i)   la necessità e la fattibilità di ampliare l'ambito di applicazione del presente regolamento ad altre materie prime e prodotti, in particolare altri prodotti derivati dalle materie prime elencate nell'allegato I, nonché ad altre materie prime e prodotti, in particolare la canna da zucchero, l'etanolo e i prodotti minerari;
(ii)  l'impatto del presente regolamento sugli agricoltori, segnatamente i piccoli proprietari terrieri, le popolazioni indigene e le comunità locali, nonché l'eventuale esigenza di sostegno aggiuntivo alla transizione verso catene di approvvigionamento sostenibili e per i piccoli proprietari terrieri affinché si conformino alle prescrizioni del presente regolamento;
(iii)  la necessità e fattibilità di ulteriori strumenti di agevolazione degli scambi, in particolare per i PMS fortemente interessati dal presente regolamento e i paesi considerati a rischio standard o elevato, per sostenere il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento;
(c)  analizzare, entro un anno dall'adozione della [futura direttiva sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità], se siano necessari orientamenti per facilitare l'attuazione del presente regolamento e garantire la coerenza tra il presente regolamento e [la futura direttiva sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità], nonché per evitare indebiti oneri amministrativi.
Emendamento 228
Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 2 – parte introduttiva
Al più tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore, e successivamente almeno ogni cinque anni, la Commissione procede a un riesame generale del presente regolamento e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata, se del caso, di una proposta legislativa. La prima di tali relazioni comprende in particolare una valutazione dei seguenti aspetti, sulla base di studi specifici:
Fatti salvi i riesami previsti al paragrafo 1, la Commissione esegue a intervalli regolari un riesame dell'allegato I al fine di valutare l'opportunità di modificare o ampliare l'elenco dei prodotti pertinenti elencati nell'allegato I per assicurarsi che includa tutti i prodotti che contengono le materie prime interessate o che sono stati realizzati usando tali materie prime, eccetto se la domanda di tali prodotti ha un effetto trascurabile in termini di deforestazione. Il riesame si basa sulla valutazione dell'effetto delle materie prime e dei prodotti interessati in termini di deforestazione, degrado forestale e conversione forestale e tiene conto delle variazioni del consumo, tra cui una valutazione dettagliata dei cambiamenti dei modelli di commercio nei settori contemplati dal presente regolamento, secondo quanto indicato da evidenze scientifiche.
Emendamento 229
Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 2 – lettera a
(a)  la necessità e fattibilità di ulteriori strumenti di agevolazione degli scambi per sostenere il conseguimento degli obiettivi del regolamento, anche attraverso il riconoscimento di sistemi di certificazione;
soppresso
Emendamento 230
Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 2 – lettera b
(b)  l'impatto del regolamento sugli agricoltori, segnatamente i piccoli proprietari terrieri, le popolazioni indigene e le comunità locali, nonché l'eventuale esigenza di sostegno aggiuntivo alla transizione verso catene di approvvigionamento sostenibili.
soppresso
Emendamento 231
Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 3
3.  Fatto salvo il riesame generale di cui al paragrafo 1, la Commissione procede a un primo riesame dell'allegato I al più tardi due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente a intervalli regolari, al fine di valutare l'opportunità di modificare o ampliare l'elenco dei prodotti interessati di cui a tale allegato per assicurarsi che includa tutti i prodotti che contengono le materie prime interessate o che sono stati nutriti o realizzati usando tali materie prime, eccetto se la domanda di tali prodotti ha un effetto trascurabile in termini di deforestazione. Il riesame si basa sulla valutazione dell'effetto delle materie prime e dei prodotti interessati in termini di deforestazione e degrado forestale e tiene conto delle variazioni del consumo, secondo quanto indicato da evidenze scientifiche.
3.  La Commissione monitora costantemente l'impatto del presente regolamento sui portatori di interessi pertinenti quali i piccoli proprietari terrieri, le popolazioni indigene e le comunità locali, in particolare nei paesi terzi, prestando inoltre particolare attenzione alla situazione delle donne. Il monitoraggio si basa su una metodologia scientifica e trasparente e tiene conto delle informazioni fornite dai portatori di interessi pertinenti.
Emendamento 232
Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis.  La Commissione controlla costantemente i cambiamenti che intervengono nelle modalità del commercio dei prodotti e delle materie prime inclusi nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Qualora si accerti che tali cambiamenti non hanno una sufficiente motivazione o giustificazione economica se non quella di eludere gli obblighi stabiliti dal presente regolamento, tra cui la sostituzione di tali prodotti e materie prime con altri prodotti e materie prime che non figurano nell'elenco di prodotti e materie prime di cui all'allegato I pur avendo caratteristiche simili, tali cambiamenti sono considerati una pratica di elusione. Le parti interessate possono informare la Commissione di qualsiasi forma di elusione percepita e la Commissione esamina ogni asserzione motivata presentata da una parte interessata.
Emendamento 233
Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 4
4.  In seguito al riesame di cui al paragrafo 3 la Commissione può adottare atti delegati conformemente all'articolo 33 al fine di modificare l'allegato I per includervi prodotti interessati che contengono le materie prime interessate o che sono stati realizzati usando tali materie prime.
4.  In seguito a qualsiasi riesame di cui ai paragrafi da 1 a 4, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 33 al fine di integrare l'elenco di cui all'allegato I o, se del caso, di presentare una proposta legislativa per modificare il presente regolamento.
Emendamento 234
Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 4
4.  Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
4.  Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta i portatori di interessi e gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
Emendamento 235
Proposta di regolamento
Articolo 35 bis (nuovo)
Articolo 35 bis
Modifica della direttiva 2003/35/CE
L'allegato I della direttiva 2003/35/CE1bis del Parlamento europeo e del Consiglio è modificato con l'aggiunta della lettera seguente:
(g bis)  articolo 14, paragrafo 3, del [Regolamento (UE) n. XXXX/XX del Parlamento europeo e del Consiglio del... relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010]*.
_______________________
Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17).
* GU: inserire il numero e la data del presente regolamento e una nota a piè di pagina contenente il relativo riferimento di pubblicazione.
Emendamento 236
Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 3
3.  Gli articoli di cui al paragrafo 2 si applicano a decorrere da 24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento per gli operatori che sono microimprese53 istituite entro il 31 dicembre 2020, salvo nel caso dei prodotti che figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 995/2010.
3.  Gli articoli di cui al paragrafo 2 si applicano a decorrere da 24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento per gli operatori che sono microimprese e piccole imprese53 istituite entro il 31 dicembre 2020, salvo nel caso dei prodotti che figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 995/2010.
__________________
__________________
53 Ai sensi dell'articolo 3, punto 1, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio.
53 Ai sensi dell'articolo 3, punto 1 e 2, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio.
Emendamenti 237 e 246
Proposta di regolamento
Allegato I

Testo della Commissione

 

Bovini

ex 0102 Animali vivi della specie bovina

ex 0201 Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate

ex 0202 Carni di animali della specie bovina, congelate

ex 0206 10 Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, fresche o refrigerate

ex 0206 22 Fegati commestibili di animali della specie bovina, congelati

ex 0206 29 Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina (escl. lingue e fegati), congelate

ex 4101 Cuoi e pelli greggi di bovini (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilate o spaccate

ex 4104 Cuoi e pelli conciati o in crosta di bovini, depilati, anche spaccati, ma non altrimenti preparati

ex 4107 Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di bovini, depilati, anche spaccati

Cacao

1801 00 00 Cacao in grani, interi o franti; greggi o tostati

1802 00 00 Gusci o pellicole (bucce) ed altri residui di cacao

1803 Pasta di cacao, anche sgrassata

1804 00 00 Burro, grasso e olio di cacao

1805 00 00 Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

1806 Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao

Caffè

0901 Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione

Palma da olio

1511 Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1207 10 Noci e mandorle di palmisti

1513 21 Oli greggi di palmisti o di babassù e loro frazioni

1513 29 Oli di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente (escl. quelli greggi)

2306 60 Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione di oli di noci o mandorle di palmisti

Soia

1201 Fave di soia, anche frantumate

1208 10 Farine di fave di soia

1507 Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

2304 Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia

Legno

4401 Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili

4403 Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato

4406 Traversine di legno per strade ferrate o simili

4407 Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

4408 Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm

4409 Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa

4410 Pannelli di particelle, pannelli detti "oriented strand board" (OSB) e pannelli simili (per esempio: "waferboard"), di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici

4411 Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici

4412 Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato

4413 00 00 Legno detto "addensato", in blocchi, tavole, listelli o profilati

4414 00 Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili

4415 Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno

(escl. materiale da imballaggio usato esclusivamente come materiale da imballaggio per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto immesso sul mercato)

4416 00 00 Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio

4418 Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli assemblati per pavimenti e le tavole di copertura ("shingles" e "shakes"), di legno

Pasta di legno e carta dei capitoli 47 e 48 della nomenclatura combinata, con l'eccezione di prodotti a base di bambù e materiali da riciclare (avanzi o rifiuti)

9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 e 9403 90 30 Mobili di legno

9406 10 00 Costruzioni prefabbricate di legno

Emendamento

 

Bovini

ex 0102 Animali vivi della specie bovina

ex 0201 Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate

ex 0202 Carni di animali della specie bovina, congelate

ex 0206 10 Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, fresche o refrigerate

ex 0206 22 Fegati commestibili di animali della specie bovina, congelati

ex 0206 29 Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina (escl. lingue e fegati), congelate

ex 0206 10 Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, fresche o refrigerate

ex 0206 21 Lingue commestibili di animali delle specie bovina, congelate

ex 021020 Carni di animali della specie bovina, salate o in salamoia, essiccate o affumicate

ex 1602 50 Carni o frattaglie di animali della specie bovina, preparate o conservate

ex 4101 Cuoi e pelli greggi di bovini (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilate o spaccate

ex 4104 Cuoi e pelli conciati o in crosta di bovini, depilati, anche spaccati, ma non altrimenti preparati

ex 4107 Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di bovini, depilati, anche spaccati

Suini

0103 Animali vivi della specie suina

0203 Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o

congelate

0210 11 Prosciutti, spalle e loro pezzi,

non disossati, della specie suina domestica

0210 12 Pancette (ventresche) e loro pezzi,

della specie suina domestica

0210 19 Altre carni della specie suina domestica

209 10 Grasso di maiale, privo di carne magra,

non fuso o altrimenti estratto, fresco,

refrigerato, congelato, salato o in salamoia, essiccato o

affumicato

Ovini e caprini

0104 Animali vivi delle specie ovina e caprina

0204 Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate

Pollame

0105 Pollame vivo, vale a dire galli e galline della

specie Gallus domesticus, anatre,

oche, tacchini, tacchine e faraone

0207 Carni e frattaglie commestibili di volatili

della voce 0105, fresche, refrigerate o congelate

0209 90 Grasso di pollame, non fuso o

altrimenti estratto, fresco, refrigerato o congelato,

salato, in salamoia, essiccato o affumicato

0210 99 39 Carni di volatili salate

1602 31 – 1602 32 – 1602 39 Preparazioni e conserve di volatili

Cacao

1801 00 00 Cacao in grani, interi o franti; greggi o tostati

1802 00 00 Gusci o pellicole (bucce) ed altri residui di cacao

1803 Pasta di cacao, anche sgrassata

1804 00 00 Burro, grasso e olio di cacao

1805 00 00 Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

1806 Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao

Caffè

0901 Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione

Palma da olio

1511 Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1207 10 Noci e mandorle di palmisti

1513 21 Oli greggi di palmisti o di babassù e loro frazioni

1513 29 Oli di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente (escl. quelli greggi)

2306 60 Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione di oli di noci o mandorle di palmisti

2905 17 Dodecan-1-olo (alcole laurilico), esadecan-1-olo (alcole cetilico) e ottadecan-1-olo (alcole stearico)

2905 45 Alcoli; polialcoli, glicerolo

2915 70 Acido palmitico, acido stearico, loro sali ed esteri

2915 90 Acidi; acidi monocarbossilici aciclici saturi; anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi, n.c.a. della voce 2915

Gruppi di codici SA e sottovoci 1517..., 3401..., 3823..., 3824..., 3826 Derivati da prodotti a base di olio di palma e olio di palmisti

Soia

1201 Fave di soia, anche frantumate

1208 10 Farine di fave di soia

1507 Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

2304 Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia

Mais

1005 Mais (granturco)

1102 20 Farina di mais (granturco)

1103 13 Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets di

mais (granturco)

1103 29 40 Pellets di mais

1104 19 50 Cereali altrimenti

lavorati di mais

1104 23 Altri cereali lavorati di mais

(granturco)

1108 12 00 Amido di mais (granturco)

1515 21 Olio di mais (granturco) e sue frazioni:

olio greggio

1904 10 10 Prodotti a base di cereali ottenuti per

soffiatura o tostatura o

prodotti cerealicoli ottenuti dal mais

2302 10 Crusche, stacciature ed altri residui,

anche agglomerati in forma di pellets,

della vagliatura, della molitura o da altre

lavorazioni dei cereali o dei legumi

di mais (granturco)

1515 29 Olio di mais e sue frazioni, anche raffinato, ma non modificato chimicamente (escl. oli greggi)

2306 90 05 Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione di germi di mais (granturco)

Legno

4401 Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili

4402 Carbone di legna, compreso il carbone di gusci o di noci, anche agglomerato (escl. carbone di legna come prodotto medicinale, carbone di legna mescolato con incenso, carbone di legna attivato e carboncino)

4403 Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato

4406 Traversine di legno per strade ferrate o simili

4407 Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

4408 Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm

4409 Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa

4410 Pannelli di particelle, pannelli detti "oriented strand board" (OSB) e pannelli simili (per esempio: "waferboard"), di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici

4411 Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici

4412 Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato

4413 00 00 Legno detto "addensato", in blocchi, tavole, listelli o profilati

4414 00 Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili

4415 Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno

(escl. materiale da imballaggio usato esclusivamente come materiale da imballaggio per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto immesso sul mercato)

4416 00 00 Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio

4418 Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli assemblati per pavimenti e le tavole di copertura ("shingles" e "shakes"), di legno

Pasta di legno e carta dei capitoli 47 e 48 della nomenclatura combinata, con l'eccezione di prodotti a base di bambù e materiali da riciclare (avanzi o rifiuti)

4900 Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani

9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 e 9403 90 30 Mobili di legno

9406 10 00 Costruzioni prefabbricate di legno

Gomma

4001 Gomma naturale, balata, guttaperca, guayule, chicle e gomme analoghe; in forme primarie o in lastre, fogli o nastri

4005 Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri

4006 Gomma non vulcanizzata, in altre forme (per esempio: bacchette, tubi, profilati) e oggetti (per esempio: dischi, rondelle)

4007 Fili e corde di gomma vulcanizzata

4008 Lastre, fogli, nastri, bacchette e profilati, di gomma vulcanizzata non indurita

4010 Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione, di gomma vulcanizzata

4011 Pneumatici nuovi, di gomma (altro)

4012 Pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada amovibili per copertoni e protettori (flaps), di gomma

4013 Camere d'aria, di gomma

4015 Indumenti ed accessori di abbigliamento (compresi i guanti), di gomma vulcanizzata non indurita, per qualsiasi uso

4016 Lavori di gomma vulcanizzata non indurita, n.n.a. nel capitolo 40

4017 Gomma indurita (per esempio: ebanite) in qualsiasi forma, compresi cascami e avanzi; lavori di gomma indurita

Emendamento 238
Proposta di regolamento
Allegato II – comma 1 – punto 2
2.  codice del sistema armonizzato, descrizione (testo libero) e quantità3 della materia prima interessata o del prodotto interessato che l'operatore intende immettere sul mercato dell'Unione;
2.  codice del sistema armonizzato, descrizione (testo libero), inclusa la denominazione commerciale nonché, se del caso, la denominazione scientifica completa, e quantità3 della materia prima interessata o del prodotto interessato che l'operatore intende immettere sul mercato dell'Unione o esportare da tale mercato.
__________________
__________________
3 La quantità deve essere espressa in chilogrammi di massa netta e, se applicabile, nell'unità supplementare di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio corrispondente al codice del sistema armonizzato indicato. L'unità supplementare è applicabile quando è definita in modo uniforme per tutte le possibili sottovoci del codice del sistema armonizzato indicato nella dichiarazione di dovuta diligenza.
3 La quantità deve essere espressa in chilogrammi di massa netta, specificando una stima o deviazione percentuale, e, se applicabile, nell'unità supplementare di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio corrispondente al codice del sistema armonizzato indicato. L'unità supplementare è applicabile quando è definita in modo uniforme per tutte le possibili sottovoci del codice del sistema armonizzato indicato nella dichiarazione di dovuta diligenza.
Emendamento 239
Proposta di regolamento
Allegato II – punto 3
3.  paese di produzione e singoli appezzamenti di produzione, con precisazione delle coordinate di geolocalizzazione, latitudine e longitudine. Se il prodotto o la materia prima contiene materiali, ingredienti o componenti prodotti in appezzamenti diversi, si indicano anche le coordinate di geolocalizzazione di tutti gli altri appezzamenti;
3.  paese di produzione e parti di esso e tutte le coordinate di geolocalizzazione, latitudine e longitudine, di tutti gli appezzamenti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera d). Se il prodotto o la materia prima contiene materiali, ingredienti o componenti prodotti in appezzamenti terreni o poligoni diversi, si indicano anche le coordinate di geolocalizzazione di tutti gli altri appezzamenti, terreni o poligoni;

(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A9-0219/2022).

Ultimo aggiornamento: 18 gennaio 2023Note legali - Informativa sulla privacy