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Procedura : 2021/0218(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A9-0208/2022

Testi presentati :

A9-0208/2022

Discussioni :

PV 13/09/2022 - 10
CRE 13/09/2022 - 10
PV 11/09/2023 - 20
CRE 11/09/2023 - 20

Votazioni :

PV 14/09/2022 - 8.2
CRE 14/09/2022 - 8.2
Dichiarazioni di voto
PV 12/09/2023 - 6.8
Dichiarazioni di voto

Testi approvati :

P9_TA(2022)0317
P9_TA(2023)0303

Testi approvati
PDF 445kWORD 153k
Mercoledì 14 settembre 2022 - Strasburgo
Direttiva sulle energie rinnovabili ***I
P9_TA(2022)0317A9-0208/2022
Testo
 Testo consolidato

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 14 settembre 2022, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva n. 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio (COM(2021)0557 – C9-0329/2021 – 2021/0218(COD))(1)
EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO(2)
alla proposta della Commissione
---------------------------------------------------------
2021/0218 (COD)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

[Emendamento 1, salvo diversa indicazione]

(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A9-0208/2022).
(2)* Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ▌.


Proposta di
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva n. 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114 e l'articolo 194, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(1),

visto il parere del Comitato delle regioni(2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)  Il Green Deal europeo(3) fissa per l'Unione l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica nel 2050 contribuendo nel contempo all'economia, alla crescita e alla creazione di posti di lavoro in Europa. Tale obiettivo, così come quello di ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 % entro il 2030 stabilito nel regolamento (UE) 2021/1119 (normativa europea sul clima), impone una transizione energetica e quote significativamente più elevate di energia da fonti rinnovabili in un sistema energetico integrato.

(1 bis)  La transizione energetica incide sugli Stati membri, sulle regioni, sui settori economici e sui cittadini in modo diverso e dipende dalla loro situazione specifica. È essenziale pertanto assicurare che il Green Deal sia attuato in modo da promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nell'Unione e che la transizione energetica sia giusta e inclusiva. In particolare, occorre garantire l'assenza di perturbazioni nei settori critici che soddisfano i bisogni fondamentali dell'economia e della società, come la mobilità.

(1 ter)  L'energia è un fattore di produzione fondamentale richiesto costantemente e di importanza vitale in termini economici, sociali e ambientali. Tutte le attività umane, inclusi i trasporti, dipendono dalla disponibilità di una quantità di energia sufficiente e a prezzi accessibili quando richiesta.

(1 quater)   Il programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2030 (8° PAA) stabilisce gli obiettivi tematici prioritari per il 2030 negli ambiti della mitigazione dei cambiamenti climatici, adattamento ai cambiamenti climatici, tutela e ripristino della biodiversità, un'economica circolare non tossica, un ambiente con inquinamento zero e la riduzione al minimo delle pressioni ambientali dovute alla produzione e al consumo in tutti i settori dell'economia, e riconosce che tali obiettivi, che affrontano sia le cause sia gli effetti dei danni ambientali, sono intrinsecamente interconnessi. L'8º PAA ha anche l'obiettivo prioritario a lungo termine, da conseguire al più tardi entro il 2050, che le persone vivano bene nel rispetto dei limiti del pianeta, in un'economia del benessere senza sprechi, in cui la crescita è rigenerativa, la neutralità climatica all'interno dell'Unione è stata raggiunta e le diseguaglianze sono state ridotte in misura significativa. In un ambiente sano, che è alla base del benessere di tutte le persone e dove la biodiversità è conservata, gli ecosistemi prosperano e la natura è protetta e ripristinata, con conseguente maggiore resilienza ai cambiamenti climatici, alle catastrofi meteorologiche e legate al clima e ad altri rischi ambientali.

(1 quinquies)   Il programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2030 ("8° PAA"), che costituisce il quadro d'azione per l'Unione nell'ambito dell'ambiente e del clima, intende accelerare la transizione verde verso un'economia circolare climaticamente neutra, sostenibile, non tossica, efficiente sotto il profilo delle risorse, basata sull'energia rinnovabile, resiliente e competitiva, in modo giusto, equo e inclusivo, nonché proteggere, ripristinare e migliorare lo stato dell'ambiente, anche attraverso il blocco e l'inversione della perdita di biodiversità. Esso sostiene e rafforza un approccio strategico e attuativo integrato, basato sul Green Deal europeo. L'8° PAA riconosce che la realizzazione di tale transizione richiederà mutamenti sistemici che, secondo l'AEA, comportano un cambiamento fondamentale, trasformativo e trasversale che richiede importanti transizioni e un riorientamento negli obiettivi, incentivi, tecnologie, prassi sociali e norme del sistema nonché nei sistemi di conoscenza e negli approcci di governance.

(1 sexies)   La garanzia che le iniziative legislative, i programmi, gli investimenti, i progetti e la loro attuazione siano coerenti con gli obiettivi dell'8° PAA, se del caso vi contribuiscano e non ne danneggino nessuno è necessaria per il raggiungimento di questi ultimi. Inoltre, garantire che le disuguaglianze sociali derivanti dalle politiche e dagli effetti collegati al clima e all'ambiente siano ridotte al minimo e che le misure intraprese a tutela dell'ambiente e del clima siano realizzate in modo equo e inclusivo dal punto di vista sociale, oltre a integrare le considerazioni di genere in tutte le politiche climatiche e ambientali, anche inserendo una prospettiva di genere in tutte le fasi del processo di definizione delle politiche, sarà necessario per raggiungere gli obiettivi dell'8° PAA e, di conseguenza, è incluso tra le condizioni di riferimento nell'8° PAA.

(1 septies)   L'obiettivo 2030 di mitigazione dei cambiamenti climatici dell'8° PAA è una riduzione rapida e prevedibile delle emissioni di gas a effetto serra e, al contempo, il miglioramento della rimozione da parte dei pozzi naturali nell'Unione, per raggiungere l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra 2030 quale fissato dal regolamento (UE) 2021/1119, in linea con gli obiettivi climatici e ambientali dell'Unione, garantendo al contempo una transizione giusta che non lasci indietro nessuno. Per contribuire al conseguimento dei suoi obiettivi, l'8° PAA stabilisce anche la condizione imprescindibile della progressiva eliminazione delle sovvenzioni dannose per l'ambiente, anche attraverso la fissazione di un termine per la progressiva eliminazione delle sovvenzioni per i combustibili fossili coerente con l'ambizione di limitare il riscaldamento globale a 1,5°C nonché di un quadro vincolante dell'Unione per monitorare e comunicare i progressi compiuti dagli Stati membri verso la graduale eliminazione di tali sovvenzioni, sulla base di una metodologia concordata.

(1 octies)  La presente direttiva mira a garantire che, nell'ambito della politica energetica dell'UE, siano incoraggiati gli investimenti nella produzione di energia rinnovabile, nel rispetto della sovranità energetica di ciascuno Stato membro.

(1 nonies)  La direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili rientra nel pacchetto "Pronti per il 55 %", che avrà altresì molteplici effetti nell'Unione, anche in materia di competitività, creazione di occupazione, potere d'acquisto delle famiglie ed entità della rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Di conseguenza, dovrebbe essere effettuata su base regolare una valutazione globale dell'impatto macroeconomico aggregato dei regolamenti che compongono il pacchetto "Pronti per il 55 %".

(2)  Le energie rinnovabili svolgono un ruolo fondamentale nella realizzazione del Green Deal europeo e nel conseguimento della neutralità climatica entro il 2050, dato che il settore energetico contribuisce per oltre il 75 % alle emissioni totali di gas a effetto serra nell'Unione. Riducendo tali emissioni di gas serra, le energie rinnovabili contribuiscono anche ad affrontare sfide ambientali come la perdita di biodiversità e l'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria, fintantoché l'uso delle stesse fonti energetiche rinnovabili non inasprisce tali sfide. I bassi costi operativi dell'energia rinnovabile e la ridotta esposizione agli shock dei prezzi rispetto ai combustibili fossili attribuiscono all'energia rinnovabile un ruolo fondamentale nell'affrontare la povertà energetica.

(2 bis)  In un contesto in cui sempre più paesi si impegnano a raggiungere la neutralità climatica entro la metà del secolo, si prevede un aumento della domanda sia interna che globale di tecnologie rinnovabili e si stima che queste ultime offriranno significative opportunità per la creazione di posti di lavoro, l'ampliamento della base industriale europea per le energie rinnovabili e una continua leadership europea in termini di ricerca e sviluppo di tecnologie rinnovabili innovative che, a loro volta, accrescono il vantaggio competitivo delle imprese europee e l'indipendenza energetica dell'UE dalle importazioni di combustibili fossili.

(2 ter)  La quota del consumo finale lordo di energia prodotta da fonti rinnovabili nell'UE ha raggiunto il 22 % nel 2020(4), ossia 2 punti percentuali (pp) al di sopra dell'obiettivo relativo alla quota di energia rinnovabile nel consumo finale lordo di energia per il 2020, come definito nella direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

(2 quater)   Le energie rinnovabili sono un fattore chiave dello sviluppo sostenibile, in quanto contribuiscono direttamente e indirettamente a molti obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS), tra cui la riduzione della povertà, l'istruzione, l'acqua e i servizi igienico-sanitari. Le energie rinnovabili apportano inoltre ampi vantaggi socioeconomici, creando nuovi posti di lavoro e promuovendo le industrie locali.

(2 quinquies)  A livello internazionale, in occasione della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 2021 (COP26), la Commissione, insieme ai partner globali, si è impegnata a porre fine al sostegno diretto all'energia da combustibili fossili non soggetta ad abbattimento delle emissioni e a favore dell'uso di tali fondi per la diffusione dell'energia rinnovabile.

(2 sexies)  Alla COP26, la Commissione, insieme ai leader mondiali, ha innalzato il livello di ambizione globale per la preservazione e la ripresa delle foreste mondiali e per una transizione accelerata verso trasporti a emissioni zero.

(2 septies)   La produzione di energia rinnovabile avviene spesso a livello locale e dipende dalle PMI regionali; gli Stati membri dovrebbero pertanto coinvolgere pienamente le autorità locali e regionali nella definizione degli obiettivi e nel sostegno alle misure politiche.

(2 octies)  Dato che la precarietà energetica interessa oltre 35 milioni di europei(5), le politiche riguardanti le energie rinnovabili svolgono un ruolo rilevante nell'ambito di qualsiasi strategia intesa ad affrontare la precarietà energetica e la vulnerabilità dei consumatori.

(3)  La direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio(6) fissa per l'Unione l'obiettivo vincolante di raggiungere una quota di energia da fonti rinnovabili pari ad almeno il 32 % del consumo di energia finale lordo dell'Unione entro il 2030. Nell'ambito del piano per l'obiettivo climatico, la quota di energie rinnovabili nel consumo di energia finale lordo dovrebbe aumentare al 45 % entro il 2030 al fine di conseguire l'obiettivo di ridurre le emissioni di gas a effetto serra dell'Unione(7). Occorre pertanto incrementare l'obiettivo di cui all'articolo 3 di tale direttiva.

(3 bis)  In linea con la raccomandazione della Commissione del 28 settembre 2021, dal titolo "L'efficienza energetica al primo posto: dai principi alla pratica. Orientamenti ed esempi per l'attuazione nel processo decisionale del settore energetico e oltre", la presente direttiva dovrebbe adottare un approccio integrato promuovendo le fonti rinnovabili più efficienti sotto il profilo energetico per ogni settore e applicazione, nonché promuovendo l'efficienza del sistema, di modo che sia necessaria la minor quantità di energia per le diverse attività economiche.

(3 ter)  In linea con la comunicazione della Commissione del 18 maggio 2022, dal titolo "Piano REPowerEU", incrementare la produzione di biometano sostenibile fino ad almeno 35 miliardi di m3 entro il 2030 è un modo economicamente efficiente per incrementare la quota di energie rinnovabili e diversificare l'approvvigionamento di gas dell'UE, sostenendo così la sicurezza dell'approvvigionamento e le ambizioni climatiche dell'UE. La Commissione dovrebbe sviluppare una strategia dell'UE per affrontare gli ostacoli normativi all'aumento della produzione di biometano e all'integrazione di quest'ultimo nel mercato interno del gas dell'UE.

(3 quater)  Al fine di sostenere il conseguimento dell'obiettivo in materia di energie rinnovabili dal punto di vista dei costi e l'elettrificazione dei settori di uso finale, consentendo nel contempo alle famiglie e alle industrie di svolgere un ruolo attivo nel garantire e decarbonizzare il sistema energetico dell'UE e ricompensando tale partecipazione, gli Stati membri dovrebbero assicurare che il quadro normativo nazionale consenta la riduzione dei picchi della domanda di elettricità attraverso l'attivazione della flessibilità dal lato della domanda in tutti i settori di uso finale. A tal fine, gli Stati membri potrebbero introdurre nei loro piani integrati per l'energia e il clima un obiettivo minimo per la riduzione dei picchi della domanda di elettricità pari ad almeno il 5 % entro il 2030, in modo da accrescere la flessibilità del sistema, conformemente all'articolo 4, lettera d), punto 3, del regolamento (UE) 2018/1999.

(3 quinquies)   Uno dei cinque obiettivi della politica di coesione per il periodo 2021-2027 è quello di un'Europa più verde attraverso la promozione di investimenti nell'energia pulita, nell'economia circolare, nella mitigazione dei cambiamenti climatici e nei trasporti sostenibili. Occorre pertanto che i fondi della politica di coesione mirino a prevenire l'allargamento delle disparità, aiutando le regioni su cui grava l'onere maggiore della transizione, favorendo gli investimenti infrastrutturali e fornendo ai lavoratori una formazione sulle nuove tecnologie, in modo da assicurare che nessuno venga lasciato indietro.

(3 sexies)   Il FESR dovrà sostenere la promozione dell'efficienza energetica e una riduzione delle emissioni di gas serra, promuovere le energie rinnovabili e lo sviluppo di sistemi e reti energetiche intelligenti, nonché promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile nell'ambito della transizione verso un'economia a emissioni nette zero; il FSE+ deve contribuire al miglioramento dei sistemi di istruzione e formazione necessari per l'adattamento delle competenze e delle qualifiche, la riqualificazione di tutti, compresa la forza lavoro, e la creazione di nuovi posti di lavoro nei settori legati all'ambiente, al clima, all'energia, all'economia circolare e alla bioeconomia (articolo 4 del regolamento FSE+).

(3 septies)  La produzione di energia rinnovabile ha una forte dimensione locale. È quindi importante che gli Stati membri coinvolgano pienamente gli enti locali e regionali nella pianificazione e nell'attuazione delle misure nazionali in materia di clima, garantiscano l'accesso diretto ai finanziamenti e monitorino lo stato di avanzamento delle misure adottate. Ove applicabile, gli Stati membri dovrebbero integrare i contributi locali e regionali nei piani nazionali per l'energia e il clima.

(3 octies)   La politica di coesione è importante nel contribuire ad aiutare le regioni insulari a raggiungere gli obiettivi di neutralità climatica, tenendo conto dei costi aggiuntivi legati a settori come l'energia e i trasporti, nonché l'impatto delle tecnologie mobili sui loro sistemi energetici che richiedono investimenti proporzionalmente molto elevati per la gestione delle energie rinnovabili intermittenti.

(3 nonies)   A causa delle loro piccole dimensioni e dei sistemi energetici isolati, le regioni insulari più remote come le regioni ultraperiferiche si trovano ad affrontare una grande sfida in termini di approvvigionamento energetico, poiché generalmente dipendono dalle importazioni di combustibili fossili per la produzione di energia elettrica, i trasporti e il riscaldamento.

(3 decies)   L'uso dell'energia rinnovabile, compresa l'energia delle maree, dovrebbe essere una priorità e potrebbe apportare vantaggi sostanziali alle isole, tenendo conto delle esigenze delle comunità locali, compresa la conservazione dell'architettura tradizionale delle isole e dell'habitat locale. Occorre pertanto sostenere lo sviluppo di un'ampia gamma di fonti di energia rinnovabili in base alle loro caratteristiche geografiche. I programmi per l'idrogeno verde che le isole hanno lanciato rappresentano un passo positivo in tal senso.

(4)  Esiste una crescente consapevolezza della necessità di allineare le politiche in materia di bioenergia al principio dell'uso a cascata della biomassa(8), al fine di garantire un accesso equo al mercato delle materie prime della biomassa per lo sviluppo di biosoluzioni innovative e ad alto valore aggiunto e una bioeconomia circolare sostenibile. Nell'elaborare regimi di sostegno alla bioenergia, gli Stati membri dovrebbero pertanto tenere conto dell'approvvigionamento sostenibile disponibile di biomassa per usi energetici e non energetici, del mantenimento degli ecosistemi e dei pozzi di assorbimento del carbonio forestali nazionali, della protezione della biodiversità, dei principi dell'economia circolare e dell'uso a cascata della biomassa nonché della gerarchia dei rifiuti stabilita nella direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(9). Tuttavia, essi dovrebbero essere in grado di concedere sostegno alla produzione di energia da ceppi o radici in caso di rifiuti o residui derivanti da lavori realizzati principalmente a fini di conservazione della natura e gestione del paesaggio, ad esempio ai lati delle strade. Ad ogni modo, gli Stati membri dovrebbero evitare di promuovere l'uso di legname tondo di qualità per l'energia, salvo in circostanze ben definite, ad esempio per la prevenzione degli incidenti boschivi e l'esbosco di recupero. In linea con il principio dell'uso a cascata, la biomassa legnosa dovrebbe essere utilizzata in base al suo massimo valore aggiunto economico e ambientale nel seguente ordine di priorità: 1) prodotti a base di legno, 2) prolungamento del loro ciclo di vita, 3) riutilizzo, 4) riciclaggio, 5) bioenergia e 6) smaltimento. Nei casi in cui nessun altro uso della biomassa legnosa sia economicamente sostenibile o ecocompatibile, il recupero energetico contribuisce a ridurre la generazione di energia a partire da fonti non rinnovabili. I regimi di sostegno alla bioenergia degli Stati membri dovrebbero pertanto essere indirizzati verso le materie prime per le quali esiste una scarsa concorrenza sul mercato con i settori dei materiali e il cui approvvigionamento è considerato positivo sia per il clima che per la biodiversità, al fine di evitare incentivi negativi a modelli bioenergetici non sostenibili, come indicato nella relazione del JRC "The use of woody biomass for energy production in the EU"(10). D'altro canto, nel definire le ulteriori implicazioni del principio dell'uso a cascata, è necessario riconoscere le specificità nazionali che guidano gli Stati membri nella definizione dei loro regimi di sostegno. La prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, così come il riutilizzo dovrebbero rappresentare l'opzione prioritaria. Gli Stati membri dovrebbero astenersi dal porre in essere regimi di sostegno che siano contrari agli obiettivi in materia di trattamento dei rifiuti e che comportino un impiego inefficiente dei rifiuti riciclabili. Inoltre, al fine di garantire un uso più efficiente della bioenergia, a partire dal 2026 gli Stati membri non dovrebbero più sostenere gli impianti che producono solo energia elettrica, a meno che gli impianti non siano ubicati in regioni che si trovano a uno specifico stadio per quanto riguarda la transizione dai combustibili fossili o se gli impianti utilizzano la cattura e lo stoccaggio del carbonio o non possono essere modificati in impianti di cogenerazione in casi eccezionali giustificati e previa approvazione della Commissione.

(5)  Grazie alla rapida crescita e a costi sempre più competitivi, la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili può essere utilizzata per soddisfare in misura sempre maggiore la domanda di energia, per esempio utilizzando pompe di calore per il riscaldamento d'ambiente o per processi industriali a bassa temperatura, veicoli elettrici nel settore dei trasporti o forni elettrici in determinati settori. L'energia elettrica da fonti rinnovabili può essere utilizzata anche per produrre carburanti sintetici destinati al consumo in settori dei trasporti difficili da decarbonizzare, come il trasporto aereo e marittimo. Occorre sviluppare tecnologie innovative associate a un obiettivo dedicato, in quanto potrebbero contribuire al conseguimento degli obiettivi climatici per il 2030 e degli obiettivi climatici per il 2050. Un quadro per l'elettrificazione deve consentire un coordinamento solido ed efficiente ed espandere i meccanismi di mercato per favorire l'incontro tra offerta e domanda nello spazio e nel tempo, stimolare gli investimenti nella flessibilità, lo stoccaggio di energia, la gestione della domanda e altri meccanismi di flessibilità, e contribuire a integrare ampie quote di generazione di energia da fonti rinnovabili intermittenti. Gli Stati membri dovrebbero pertanto garantire, in linea con il principio "l'efficienza energetica al primo posto", che la diffusione di energia elettrica da fonti rinnovabili continui ad aumentare a un ritmo adeguato per soddisfare la crescente domanda, anche coordinando le strategie in materia di importazione a livello dell'Unione e garantendo nel contempo che la domanda si adatti in modo flessibile alla produzione di energia rinnovabile. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero istituire un quadro che comprenda meccanismi compatibili con il mercato per affrontare gli ostacoli che ancora si frappongono alla creazione di sistemi elettrici sicuri e adeguati, adatti a livelli elevati di energia rinnovabile flessibile, nonché di impianti di stoccaggio pienamente integrati nel sistema elettrico. Il quadro affronta in particolare gli ostacoli rimanenti, compresi quelli di ordine non finanziario, quali l'insufficienza delle risorse digitali e umane di cui dispongono le autorità per trattare un numero crescente di domande di autorizzazione.

(5 bis)  Occorre sviluppare e utilizzare tecnologie innovative, come le pompe di calore ibride, nell'ambito dei criteri della direttiva (UE) 2018/2001, in quanto possono essere utilizzate come tecnologia di transizione verso gli obiettivi climatici per il 2030 e contribuire al conseguimento degli obiettivi climatici per il 2050.

(5 ter)   Il futuro quadro di governance economica dell'UE dovrebbe incoraggiare gli Stati membri ad attuare le riforme necessarie per accelerare la transizione verde e consentire gli investimenti nelle tecnologie necessarie.

(6)  Nel calcolo della quota di energia rinnovabile in uno Stato membro, i combustibili rinnovabili di origine non biologica dovrebbero essere conteggiati nel settore in cui sono consumati (energia elettrica, riscaldamento e raffrescamento, o trasporti). Qualora i combustibili rinnovabili di origine non biologica siano consumati in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stati prodotti, l'energia generata dall'uso di combustibili rinnovabili di origine non biologica dovrebbe essere computata per l'80 % del loro volume nel paese e settore in cui è consumata e per il 20 % del loro volume nel paese dove è prodotta, salvo diverso accordo tra gli Stati membri interessati. Gli accordi tra gli Stati membri possono assumere la forma di un accordo di cooperazione specifico concluso attraverso la piattaforma dell'Unione per lo sviluppo delle rinnovabili (URDP). Alla Commissione dovrebbe essere notificato qualsiasi accordo di questo tipo ed essa dovrebbe rendere disponibili informazioni al riguardo, compresi i volumi esatti della domanda e dell'offerta, le tempistiche di trasferimento e la data entro cui l'accordo diventa operativo. Per quanto riguarda i sotto-obiettivi, i combustibili rinnovabili di origine non biologica rappresentano il 100 % del loro volume nel paese in cui sono consumati. Per evitare il doppio conteggio, l'energia elettrica da fonti rinnovabili utilizzata per produrre tali combustibili non dovrebbe essere conteggiata. Ciò si tradurrebbe in un'armonizzazione delle norme di contabilizzazione per questi combustibili in tutta la direttiva, indipendentemente dal fatto che siano conteggiati per l'obiettivo complessivo relativo all'energia rinnovabile o per qualsiasi obiettivo parziale. Consentirebbe inoltre di contabilizzare l'energia effettivamente consumata, tenendo conto delle perdite di energia nel processo di produzione di tali combustibili, e di conteggiare i combustibili rinnovabili di origine non biologica importati e consumati nell'Unione.

(6 bis)  Dal momento che la corrente di carica è sostenibile solo se prodotta a partire da energia pulita, le analisi del ciclo di vita del riscaldamento, dei mezzi di trasporto e dei prodotti industriali alimentati a energia elettrica dovrebbero sempre tenere conto delle quote rimanenti di combustibili fossili nella produzione dell'energia elettrica che li alimenta.

(7)  La cooperazione degli Stati membri per promuovere le energie rinnovabili può assumere la forma di trasferimenti statistici, regimi di sostegno o progetti comuni, consente una diffusione efficiente sotto il profilo dei costi delle energie rinnovabili in tutta Europa e contribuisce all'integrazione del mercato. Nonostante il suo potenziale, la cooperazione è stata molto limitata, determinando risultati non ottimali in termini di efficienza nell'aumentare le energie rinnovabili. Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere obbligati a sperimentare la cooperazione attraverso l'attuazione di progetti pilota entro dicembre del 2025 e di un terzo progetto entro il 2030 per gli Stati membri il cui consumo annuo di energia elettrica è superiore a 100 TWh. Tale obbligo sarebbe considerato soddisfatto per gli Stati membri coinvolti in progetti finanziati con contributi nazionali nell'ambito del meccanismo unionale di finanziamento dell'energia rinnovabile istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1294 della Commissione(11).

(7 bis)   Tutti i settori delle politiche dell'UE devono orientare le rispettive azioni verso i nuovi obiettivi climatici e conseguire la neutralità climatica. Questo vale per la politica di coesione, che da oltre vent'anni contribuisce alla decarbonizzazione dell'economia, fornendo nel contempo esempi e migliori pratiche che possono riflettersi in altre dimensioni politiche, come la modifica della presente direttiva. La politica di coesione non offre solo opportunità di investimento per rispondere ai bisogni locali e regionali attraverso i Fondi strutturali e d'investimento europei (SIE), ma fornisce anche un quadro integrato di politiche per ridurre le disparità di sviluppo tra le regioni europee e le aiuta ad affrontare le molteplici sfide al loro sviluppo, anche attraverso la tutela ambientale, l'occupazione di qualità e lo sviluppo equo, inclusivo e sostenibile.

(7 ter)  Gli enti locali e regionali svolgono un ruolo molto importante ai fini di un sistema energetico integrato e decentralizzato. È pertanto opportuno che la Commissione sostenga gli enti regionali e locali a lavorare a livello transfrontaliero assistendoli nella creazione di meccanismi di cooperazione, compreso il gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT).

(7 quater)   La politica di coesione garantisce una coerenza e un coordinamento maggiori fra la politica di coesione e gli altri settori legislativi dell'UE, migliorando l'integrazione strategica degli aspetti climatici, elaborando politiche più efficaci in materia di riduzione delle emissioni alla fonte, fornendo finanziamenti mirati dell'UE e, di conseguenza, migliorando l'attuazione delle politiche climatiche sul territorio.

(7 quinquies)   È fondamentale sostenere pienamente i principi della governance multilivello e del partenariato nel quadro della transizione verso un'economia climaticamente neutra, in quanto le autorità locali e regionali hanno competenze dirette in materia di ambiente e cambiamenti climatici e attuano il 90 % delle misure di adattamento ai cambiamenti climatici e il 70 % di quelle di mitigazione degli stessi. Inoltre, tali autorità sviluppano anche azioni volte a promuovere comportamenti rispettosi del clima tra i cittadini, comprese quelle legate alla gestione dei rifiuti, alla mobilità intelligente, all'edilizia abitativa sostenibile e al consumo energetico.

(8)  La strategia per le energie rinnovabili offshore introduce un obiettivo ambizioso di 300 GW di energia eolica offshore e di 40 GW di energia oceanica in tutti i bacini marittimi dell'Unione entro il 2050. Per garantire questo salto di qualità, gli Stati membri dovranno collaborare tra loro a livello dei bacini marittimi e dovrebbero pertanto definire congiuntamente la quantità di produzione di energia rinnovabile offshore per ciascun bacino marittimo entro il 2050, con traguardi intermedi nel 2030 e nel 2040, e assegnare uno spazio adeguato a tal fine nel rispettivo piano di gestione dello spazio marittimo. Qualora vi fosse un eventuale divario tra la quantità potenziale di risorse energetiche rinnovabili offshore degli Stati membri e la quantità prevista di energia rinnovabile offshore, la Commissione dovrebbe adottare misure aggiuntive per ridurre tale divario. Tali obiettivi dovrebbero riflettersi nei piani nazionali aggiornati per l'energia e il clima che saranno presentati nel 2023 e nel 2024 a norma del regolamento (UE) 2018/1999. Nel definire la quantità, gli Stati membri dovrebbero tenere conto del potenziale di energia rinnovabile offshore di ciascun bacino marittimo, della fattibilità tecnica ed economica dell'infrastruttura della rete di trasmissione, della tutela ambientale, della biodiversità, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e di altri usi del mare, in particolare delle attività già in atto nelle zone interessate e degli eventuali danni all'ambiente, nonché degli obiettivi di decarbonizzazione dell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero inoltre valutare sempre più la possibilità di combinare la produzione offshore di energia rinnovabile con linee di trasmissione che colleghino diversi Stati membri, sotto forma di progetti ibridi o, in una fase successiva, di una rete magliata più interconnessa. Ciò consentirebbe all'energia elettrica di circolare in direzioni diverse, massimizzando così il benessere socioeconomico, ottimizzando la spesa per le infrastrutture e consentendo un utilizzo più sostenibile del mare. Gli Stati membri costieri dovrebbero utilizzare la procedura di pianificazione dello spazio marittimo per garantire un solido approccio alla partecipazione pubblica, in modo tale che siano prese in considerazione le opinioni della totalità dei portatori di interessi e delle comunità costiere.

(8 bis)  Le condizioni considerate necessarie per sfruttare il potenziale di energia rinnovabile nei mari e negli oceani dell'Europa, compresi quelli che circondano le isole e le regioni ultraperifiche, variano. Pertanto, l'Unione si impegna a stabilire tecnologie alternative per queste zone di particolare interesse che siano in grado di non impattare negativamente sull'ambiente marino.

(8 ter)   Al fine di sfruttare il potenziale di energia rinnovabile di tutti i mari e gli oceani europei bisogna tener conto delle diversità geografiche e degli usi alternativi dell'ambiente marino, il che richiede un insieme molto più ampio di soluzioni tecnologiche. Tali soluzioni includono l'eolico offshore galleggiante e solare, l'energia di onde, correnti e maree, il differenziale di gradienti termici o salini, il raffreddamento marino, il riscaldamento e l'energia geotermica e la biomassa marina (alghe).

(8 quater)  L'attuazione di progetti in materia di energie rinnovabili su terreni rurali e, in generale, su terreni agricoli dovrebbe fondarsi sui principi di proporzionalità, complementarità e compensazione. Gli Stati membri dovrebbero garantire la diffusione ordinata di progetti in materia di energie rinnovabili al fine di evitare la perdita di terreni agricoli, incoraggiando lo sviluppo e l'utilizzo di tecnologie adeguate che consentano la compatibilità tra la produzione di energia rinnovabile e la produzione agricola e zootecnica.

(9)  Il mercato degli accordi di compravendita di energia rinnovabile conosce una rapida espansione e offre un percorso complementare al mercato della produzione di energia da fonti rinnovabili, che si aggiunge ai regimi di sostegno degli Stati membri o alla vendita diretta sul mercato all'ingrosso dell'energia elettrica. Al tempo stesso, tali accordi offrono al produttore la sicurezza di un determinato reddito, mentre l'utente può beneficiare di un prezzo dell'energia elettrica stabile. Il mercato degli accordi di compravendita di energia rinnovabile è ancora limitato a un numero ristretto di Stati membri e grandi imprese, con ampie parti del mercato dell'Unione ancora interessate da notevoli ostacoli amministrativi, tecnici e finanziari. Oltre agli accordi di compravendita di energia rinnovabile, la Commissione esamina gli ostacoli alla diffusione degli accordi di compravendita di sistemi di riscaldamento e raffrescamento da energie rinnovabili, che avranno un ruolo crescente nel conseguimento degli obiettivi in materia di clima e di energie rinnovabili dell'UE. Le misure esistenti di cui all'articolo 15 per incoraggiare la diffusione di accordi di compravendita di energia rinnovabile dovrebbero pertanto essere ulteriormente rafforzate, esplorando l'uso di garanzie di credito per ridurre i rischi finanziari di tali contratti, tenendo conto del fatto che, laddove pubbliche, tali garanzie non dovrebbero escludere i finanziamenti privati.

(10)  Procedure amministrative troppo complesse ed eccessivamente lunghe costituiscono un ostacolo importante alla diffusione delle energie rinnovabili. Occorre un'ulteriore semplificazione delle procedure amministrative e di autorizzazione per ridurre gli oneri amministrativi sia per i progetti nell'ambito dell'energia rinnovabile sia per i progetti riguardanti la relativa infrastruttura di rete. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione dovrebbe rivedere gli orientamenti sul rilascio delle autorizzazioni per abbreviare e semplificare le procedure per i progetti nuovi, di revisione della potenza dell'impianto e di ammodernamento delle fonti rinnovabili. Nel contesto di tali orientamenti dovrebbero essere elaborati indicatori chiave di prestazione.

(10 bis)   Le autorità locali e regionali sono tra i principali protagonisti dell'azione per avvicinare di più l'Europa a raggiungere gli obiettivi che si è prefissa in materia di clima ed energia. La produzione di energia a livello locale è fondamentale per promuovere la produzione di energia rinnovabile, ridurre la dipendenza energetica dall'esterno e abbassare i tassi di povertà energetica.

(11)  Gli edifici possiedono un grande potenziale non sfruttato per contribuire efficacemente alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nell'Unione: per conseguire l'ambizioso traguardo della neutralità climatica dell'Unione stabilito nella normativa europea sul clima, occorrerà decarbonizzare il riscaldamento e il raffrescamento in questo settore aumentando la quota di energie rinnovabili nella produzione e nell'uso, in particolare nel contesto locale. Tuttavia nell'ultimo decennio non sono stati compiuti progressi nell'uso di energie rinnovabili per il riscaldamento e il raffrescamento, che dipendono in grande misura da un utilizzo sempre maggiore della biomassa. Senza obiettivi indicativi definiti per aumentare la produzione e l'uso di energie rinnovabili negli edifici, non sarà possibile seguire i progressi e individuare le strozzature che ne ostacolano la diffusione. Gli Stati Membri dovrebbero poter conteggiare il calore e il freddo di scarto ai fini dell'obiettivo indicativo per le energie rinnovabili negli edifici, fino a un limite del 20 %, con un limite massimo del 54 %. Inoltre la definizione di obiettivi costituirà un segnale a lungo termine per gli investitori, anche per il periodo immediatamente successivo al 2030. Ciò integrerà gli obblighi relativi all'efficienza energetica e alla prestazione energetica degli edifici e sarà conforme al principio "l'efficienza energetica al primo posto". È pertanto opportuno fissare obiettivi indicativi per l'uso delle energie rinnovabili negli edifici al fine di orientare e incentivare gli sforzi degli Stati membri volti a sfruttare il potenziale di utilizzo e produzione di energia rinnovabile in loco o nelle vicinanze nell'edilizia e incoraggiare lo sviluppo ▌di tecnologie che producono energia rinnovabile e contribuiscono alla loro efficiente integrazione nel sistema energetico, garantendo nel contempo certezze per gli investitori e impegno a livello locale e contribuendo all'efficienza di sistema. I sistemi di scambio di quote di emissione sono progettati in modo da incrementare i costi delle energie fossili e condurre a investimenti nel risparmio energetico orientati al mercato o al passaggio alle energie rinnovabili. Dovrebbero essere evitati doppi oneri per i consumatori dovuti ai sistemi di scambio di quote di emissione e ad altri obiettivi previsti dal diritto dell'Unione.

(11 bis)  L'invasione dell'Ucraina da parte della Russia ha reso evidente e forte come mai prima d'ora la necessità di una transizione energetica rapida. La Russia fornisce oltre il 40 % del consumo totale di gas dell'UE, che viene utilizzato principalmente nel settore dell'edilizia, che rappresenta il 40 % del consumo totale di energia dell'UE. Accelerando l'installazione di pannelli solari sui tetti e di pompe di calore, l'UE potrebbe risparmiare quantità significative di importazione di combustibili fossili. L'anticipazione di tali investimenti accelererà ulteriormente la riduzione della dipendenza dell'UE dai fornitori esterni. Secondo il piano REPowerEU, solo per il 2022 sarebbe possibile risparmiare 2,5 miliardi di metri cubi di gas aggiuntivi, installando fino a 15 TWh di impianti fotovoltaici sui tetti, e 12 miliardi di metri cubi aggiuntivi ogni 10 milioni di pompe di calore installate. Nel contempo, ciò costituirebbe un importante volano per i mercati del lavoro locali: una tale ondata di impianti fotovoltaici sui tetti potrebbe creare da sola fino a 225 000 posti di lavoro locali nel settore delle installazioni(12).

(12)  Il numero insufficiente di lavoratori qualificati, in particolare installatori e progettisti di sistemi di riscaldamento e raffrescamento da fonti rinnovabili, rallenta la sostituzione dei sistemi di riscaldamento a combustibili fossili con sistemi basati sulle energie rinnovabili e costituisce un ostacolo importante all'integrazione delle energie rinnovabili nell'edilizia, nell'industria e nell'agricoltura. Gli Stati membri dovrebbero cooperare con le parti sociali e le comunità di energia rinnovabile per prevedere e anticipare le competenze che saranno necessarie. È opportuno mettere a disposizione un numero sufficiente di strategie di riqualificazione e miglioramento delle competenze e di programmi di formazione e di certificazione efficienti e di alta qualità che garantiscano la corretta installazione e il funzionamento affidabile di un'ampia gamma di sistemi di riscaldamento e raffreddamento da fonti rinnovabili e di tecnologie di stoccaggio, nonché stazioni di ricarica per i veicoli elettrici, e che siano progettati in modo da incoraggiare la partecipazione di tutti i lavoratori a tali programmi di formazione e sistemi di certificazione. Gli Stati membri dovrebbero valutare le azioni da intraprendere per attirare gruppi attualmente sottorappresentati nei settori professionali in questione. L'elenco degli installatori formati e certificati dovrebbe essere reso pubblico per stimolare la fiducia dei consumatori e garantire loro un facile accesso a competenze personalizzate di progettisti e installatori che garantiscano un'installazione e un funzionamento corretti di sistemi di riscaldamento e raffrescamento da fonti rinnovabili.

(12 bis)  Le aziende agricole e orticole dispongono di spazio e di tetti e producono biomassa. Si tratta di risorse che consentono loro di svolgere un ruolo fondamentale nella transizione energetica delle zone rurali e all'interno delle comunità rurali, soprattutto in considerazione della produzione decentrata. Il settore è un utente di energia relativamente piccolo e può produrre energia rinnovabile notevolmente superiore a quella necessaria. È per tale motivo che dovrebbe essere ulteriormente incoraggiata e sostenuta la diffusione della condivisione dell'energia e delle comunità energetiche.

(13)  Le garanzie di origine sono uno strumento fondamentale per informare i consumatori e favorire l'ulteriore diffusione degli accordi di compravendita di energia rinnovabile. Al fine di stabilire una base coerente a livello di Unione per l'uso delle garanzie di origine e consentire a coloro che concludono accordi di compravendita di energia rinnovabile di accedere a documenti giustificativi adeguati, tutti i produttori di energia rinnovabile dovrebbero poter ricevere una garanzia di origine, fatto salvo l'obbligo degli Stati membri di tenere conto del valore di mercato delle garanzie di origine se i produttori di energia ricevono un sostegno finanziario. Il sistema delle garanzie di origine previsto dagli Stati membri dovrebbe essere un sistema armonizzato applicabile nell'intera Unione. Un sistema energetico più flessibile e la crescente domanda dei consumatori richiedono uno strumento più innovativo, digitale, tecnologicamente avanzato e affidabile per sostenere e documentare l'aumento della produzione di energie rinnovabili. In particolare, le tecnologie innovative possono assicurare una maggiore granularità spaziale e temporale delle garanzie di origine. Onde agevolare l'innovazione digitale in tale settore, gli Stati membri dovrebbero introdurre tale granularità nei loro sistemi delle garanzie di origine.

(13 bis)  In linea con l'azione europea comune per un'energia più sicura, più sostenibile e a prezzi più accessibili definita nella comunicazione della Commissione dell'8 marzo 2022, se del caso, gli Stati membri dovrebbero valutare la necessità di estendere l'infrastruttura di rete del gas esistente per agevolare l'integrazione del gas prodotto a partire da fonti rinnovabili o per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, in particolare se tale infrastruttura contribuisce significativamente all'interconnessione tra almeno due Stati membri o tra uno Stato membro e un paese terzo.

(14)  Lo sviluppo delle infrastrutture per le reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento dovrebbe essere intensificato e orientato verso lo sfruttamento efficiente e flessibile di una gamma più ampia di fonti di calore e freddo rinnovabili, al fine di aumentare la diffusione delle energie rinnovabili e approfondire l'integrazione del sistema energetico. È pertanto opportuno aggiornare l'elenco delle fonti energetiche rinnovabili che le reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento dovrebbero accogliere in misura crescente ed esigere che lo stoccaggio di energia termica sia integrato come fonte di flessibilità, maggiore efficienza energetica e funzionamento più efficiente sotto il profilo dei costi.

(14 bis)  Le misure adottate dagli Stati membri per integrare l'energia elettrica da fonti rinnovabili intermittenti nella rete, garantendo nel contempo la stabilità della rete e la sicurezza dell'approvvigionamento, possono riguardare la messa a punto di soluzioni quali impianti di stoccaggio, gestione della domanda e centrali di bilanciamento della rete e impianti di cogenerazione ad alto rendimento, che intervengono nel bilanciamento della rete a sostegno dell'energia elettrica da fonti rinnovabili intermittenti.

(15)  Con oltre 30 milioni di veicoli elettrici previsti nell'Unione entro il 2030, è necessario garantire che possano contribuire pienamente all'integrazione del sistema dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, consentendo così di raggiungere quote più elevate di energia elettrica da fonti rinnovabili in modo ottimale per quanto riguarda i costi. Il potenziale dei veicoli elettrici di assorbire energia elettrica da fonti rinnovabili nei momenti in cui è abbondante e di reimmetterla in una rete in caso di scarsità deve essere pienamente sfruttato, il che contribuisce all'integrazione nel sistema dell'energia elettrica da fonti rinnovabili intermittenti, garantendo nel contempo un approvvigionamento sicuro e affidabile di energia elettrica. È pertanto necessario introdurre misure specifiche sui veicoli elettrici e informazioni sulle energie rinnovabili e su come e quando accedervi che integrino quelle della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio(13) e della [proposta di regolamento relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che abroga la direttiva 2006/66/CE e modifica il regolamento (UE) 2019/1020]. Inoltre, i veicoli solari elettrici possono fornire un contributo fondamentale alla decarbonizzazione del settore europeo dei trasporti. Sono significativamente più efficienti sotto il profilo energetico rispetto ai veicoli elettrici a batteria tradizionali, non dipendono ampiamente dalla rete elettrica per la ricarica e possono generare energia pulita aggiuntiva che può essere immessa nella rete attraverso la ricarica bidirezionale, contribuendo all'indipendenza energetica dell'Europa e alla produzione di energia rinnovabile [Em. 26].

(15 bis)  È opportuno sfruttare pienamente il potenziale delle centrali elettriche di bilanciamento della rete e degli impianti di cogenerazione che partecipano al bilanciamento della rete a sostegno dell'energia elettrica da fonti rinnovabili intermittenti, consentendo in tal modo l'espansione di tale energia elettrica da fonti rinnovabili.

(16)  Affinché i servizi di flessibilità e di bilanciamento derivanti dall'aggregazione dei mezzi di stoccaggio distribuito siano sviluppati in modo competitivo, i proprietari o gli utenti delle batterie e i soggetti che agiscono per loro conto tramite consenso esplicito – ad esempio gestori dei sistemi energetici degli edifici, fornitori di servizi di mobilità e altri partecipanti al mercato dell'energia elettrica, come gli utenti di veicoli elettrici – dovrebbero poter accedere gratuitamente, in tempo reale e a condizioni non discriminatorie, nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati)(14), alle informazioni di base sulle batterie quali lo stato di salute, lo stato di carica, la capacità e il setpoint di potenza. È pertanto opportuno introdurre misure che affrontino la necessità di accedere a tali dati per agevolare le operazioni connesse all'integrazione delle batterie per uso domestico e dei veicoli elettrici, dei sistemi intelligenti di riscaldamento e raffrescamento e di altri dispositivi intelligenti, completando le disposizioni sull'accesso ai dati sulle batterie relative all'agevolazione del cambio di destinazione delle batterie di cui alla [proposta di regolamento relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che abroga la direttiva 2006/66/CE e modifica il regolamento (UE) 2019/1020]. Le disposizioni relative all'accesso ai dati sulle batterie dei veicoli elettrici dovrebbero applicarsi in aggiunta a qualsiasi disposizione del diritto dell'Unione in materia di omologazione dei veicoli.

(17)  Il crescente numero di veicoli elettrici nel trasporto stradale, ferroviario, marittimo e in altri modi di trasporto richiederà che le operazioni di ricarica siano ottimizzate e gestite in modo da non causare congestione e trarre pieno vantaggio dalla disponibilità di energia elettrica da fonti rinnovabili e dai bassi prezzi dell'energia elettrica nel sistema. Nei casi in cui la ricarica intelligente e bidirezionale favorisca l'ulteriore penetrazione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili da parte dei parchi veicoli elettrici nel settore dei trasporti e del sistema elettrico in generale, tale funzionalità dovrebbe essere resa disponibile. Considerata la lunga durata di vita dei punti di ricarica, i requisiti per queste infrastrutture dovrebbero essere mantenuti aggiornati in modo da soddisfare le esigenze future e non comportare effetti di "lock-in" negativi per lo sviluppo di tecnologie e servizi.

(18)  Gli utenti di veicoli elettrici che concludono accordi contrattuali con i fornitori di servizi di mobilità elettrica e i partecipanti al mercato dell'energia elettrica dovrebbero avere il diritto di ricevere informazioni e spiegazioni su come i termini dell'accordo incideranno sull'uso del loro veicolo e sullo stato di salute della batteria. I fornitori di servizi di mobilità elettrica e i partecipanti al mercato dell'energia elettrica dovrebbero spiegare chiaramente agli utenti dei veicoli elettrici in che modo saranno remunerati per i servizi di flessibilità, bilanciamento e stoccaggio forniti al sistema e al mercato dell'energia elettrica mediante l'uso del loro veicolo elettrico. Al momento di concludere tali accordi devono inoltre essere garantiti i diritti di consumatori degli utenti di veicoli elettrici, in particolare per quanto riguarda la protezione dei dati personali, quali l'ubicazione e le abitudini di guida, in relazione all'uso del veicolo. Gli accordi possono anche ricomprendere altre preferenze degli utenti dei veicoli elettrici, ad esempio relativamente al tipo di elettricità acquistata da utilizzare nel veicolo. Per i motivi di cui sopra è importante garantire che l'infrastruttura di ricarica che deve essere realizzata sia utilizzata nel modo più efficace. Al fine di rafforzare la fiducia dei consumatori nei confronti della mobilità elettrica, è essenziale che gli utenti dei veicoli elettrici possano utilizzare il proprio abbonamento in più punti di ricarica. Ciò consentirà inoltre al fornitore di servizi scelto dall'utente del veicolo elettrico di integrare in modo ottimale il veicolo nel sistema elettrico, attraverso una pianificazione e incentivi prevedibili basati sulle preferenze degli utenti del veicolo elettrico. Quanto precede è altresì in linea con i principi di un sistema energetico incentrato sui consumatori e sui prosumatori e con il diritto di scelta del fornitore degli utenti dei veicoli elettrici in qualità di clienti finali, conformemente alle disposizioni della direttiva (UE) 2019/944.

(18 bis)  Oltre alle batterie per uso domestico e per veicoli elettrici, una serie di altri apparecchi quali i dispositivi intelligenti di riscaldamento e raffrescamento, i serbatoi di acqua calda, le unità di stoccaggio di energia termica e altri dispositivi intelligenti hanno un significativo potenziale in termini di gestione della domanda, che dovrebbe essere urgentemente sfruttato al fine di consentire ai consumatori di fornire flessibilità al sistema energetico. È pertanto necessario introdurre misure che consentano agli utenti, nonché ai terzi che agiscono per conto dei proprietari e degli utenti, quali partecipanti al mercato dell'energia elettrica, di accedere in tempo reale ai dati pertinenti per la gestione della domanda, a condizioni non discriminatorie e senza alcun costo, nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2016/679.

(19)  Di conseguenza, i mezzi di generazione, di gestione della domanda e di stoccaggio distribuiti e decentrati, come le batterie per uso domestico e le batterie dei veicoli elettrici, i sistemi intelligenti di riscaldamento e raffrescamento e altri dispositivi intelligenti, possono offrire alla rete notevoli servizi di flessibilità e di bilanciamento attraverso l'aggregazione. Al fine di agevolare lo sviluppo di tali dispositivi e dei correlati servizi, le disposizioni regolamentari relative alla connessione e al funzionamento dei mezzi di generazione e di stoccaggio decentrati, come le tariffe, i tempi d'impegno e le specifiche di connessione, dovrebbero essere concepite in modo da non ostacolare il potenziale di alcun mezzo di stoccaggio, neanche di quelli di piccole dimensioni e mobili, per offrire al sistema servizi di flessibilità e di bilanciamento e favorire l'ulteriore penetrazione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili rispetto ai mezzi di stoccaggio fissi più grandi. Gli Stati membri dovrebbero altresì fornire condizioni di parità agli operatori di mercato più piccoli, in particolare alle comunità di energia rinnovabile, in modo che siano in grado di partecipare al mercato senza affrontare oneri amministrativi o normativi sproporzionati.

(20)  I punti di ricarica in cui solitamente i veicoli elettrici restano parcheggiati per un tempo prolungato, ad esempio laddove le persone abitano o lavorano, sono estremamente importanti per l'integrazione del sistema energetico e pertanto devono essere garantite funzionalità di ricarica intelligente e bidirezionale. È opportuno adottare iniziative specifiche per aumentare il numero di punti di ricarica nelle zone rurali e scarsamente popolate e per garantire un'adeguata distribuzione nelle zone più remote e montane. A tale riguardo, il funzionamento di un'infrastruttura di ricarica normale non accessibile al pubblico, ad esempio grazie a sistemi di misurazione intelligenti, è particolarmente importante per l'integrazione dei veicoli elettrici nel sistema elettrico, in quanto è ubicata dove i veicoli elettrici sono parcheggiati ripetutamente e per lunghi periodi di tempo, ad esempio in edifici con accesso limitato, parcheggi per i dipendenti o parcheggi affittati a persone fisiche o giuridiche.

(21)  L'industria rappresenta il 25 % del consumo energetico dell'Unione ed è uno dei principali consumatori di riscaldamento e raffrescamento, che attualmente è alimentato per il 91 % da combustibili fossili. Tuttavia il 50 % della domanda di riscaldamento e raffrescamento è a bassa temperatura (< 200º C) per cui esistono opzioni di energia rinnovabile efficaci sotto il profilo dei costi, anche attraverso l'elettrificazione rinnovabile diretta, le pompe di calore industriali e le soluzioni geotermiche. L'industria utilizza inoltre fonti non rinnovabili come materie prime per fabbricare prodotti quali l'acciaio o sostanze chimiche. Poiché le decisioni di investimento industriale di oggi determineranno i processi industriali futuri e le opzioni energetiche che possono essere prese in considerazione dal settore, è importante che siano adeguate alle esigenze future e che si eviti la creazione di attivi non recuperabili. È pertanto opportuno stabilire parametri di riferimento per incentivare l'industria a passare a processi di produzione basati sulle energie rinnovabili che non siano solo alimentati da energie rinnovabili, ma utilizzino anche materie prime rinnovabili come l'idrogeno rinnovabile. ▌

(21 bis)  Gli Stati membri dovrebbero promuovere i necessari strumenti di pianificazione territoriale che classifichino i suoli agricoli e identifichino i suoli a elevato valore agricolo in base alle loro caratteristiche edafiche. Gli Stati membri dovrebbero preservare nelle loro politiche di sviluppo e promozione delle energie rinnovabili la finalità di detti suoli per l'uso agricolo e zootecnico.

(22)  In applicazione del principio "l'efficienza energetica al primo posto", i combustibili rinnovabili di origine non biologica possono essere utilizzati per scopi energetici, ma anche per scopi non energetici come materie prime in settori quali la siderurgia e l'industria chimica. L'uso di combustibili rinnovabili di origine non biologica per entrambi gli scopi sfrutta appieno il potenziale che offrono di sostituire i combustibili fossili utilizzati come materie prime e di ridurre le emissioni di gas a effetto serra nei processi industriali difficili da elettrificare e dovrebbe pertanto essere incluso in un obiettivo per l'uso di combustibili rinnovabili di origine non biologica. Le misure nazionali a sostegno della diffusione di combustibili rinnovabili di origine non biologica in tali settori industriali non dovrebbero tradursi in un aumento netto dell'inquinamento riconducibile a una maggiore domanda di produzione di energia elettrica soddisfatta dai combustibili fossili più inquinanti, quali carbone, diesel, lignite, petrolio, torba e scisto bituminoso.

(22 bis)  Come indicato nella strategia dell'UE per l'idrogeno, i combustibili a basse emissioni di carbonio e l'idrogeno a basse emissioni di carbonio possono svolgere un ruolo nella transizione energetica per ridurre le emissioni dei combustibili esistenti. Poiché i combustibili a basse emissioni di carbonio e l'idrogeno a basse emissioni di carbonio non sono combustibili rinnovabili, la revisione della direttiva (UE) .../... [Direttiva sul gas e sull'idrogeno] dovrebbe definire le disposizioni complementari sul ruolo dei combustibili a basse emissioni di carbonio e l'idrogeno a basse emissioni di carbonio per conseguire la neutralità in termini di emissioni di carbonio entro il 2050.

(23)  Una maggiore ambizione nel settore del riscaldamento e del raffrescamento è fondamentale per conseguire l'obiettivo generale in materia di energie rinnovabili, dato che questi rappresentano circa la metà del consumo energetico dell'Unione e coprono un'ampia gamma di tecnologie e usi finali negli edifici, nell'industria e nel teleriscaldamento e teleraffrescamento. Per accelerare l'aumento delle energie rinnovabili nel settore del riscaldamento e del raffrescamento, è opportuno vincolare tutti gli Stati membri a un incremento annuo minimo di 1,1 ▌, con un obiettivo indicativo che arriva a 2,3 punti percentuali, secondo il livello previsto dal piano REPowerEU. Gli Stati membri le cui quote di energia rinnovabile nel settore del riscaldamento e del raffrescamento siano già superiori al 50 % dovrebbero poter continuare ad applicare solo metà del tasso di incremento annuale vincolante e gli Stati membri con una percentuale pari o superiore al 60 % possono considerare tale quota come realizzazione dell'aumento del tasso medio annuo conformemente all'articolo 23, paragrafo 2, lettere b) e c). Gli Stati membri dovrebbero effettuare, con la partecipazione delle autorità locali e regionali e in conformità del principio "l'efficienza energetica al primo posto", una valutazione del loro potenziale di energia da fonti rinnovabili nel settore del riscaldamento e del raffrescamento e dell'uso del calore e del freddo di scarto. Dovrebbero inoltre essere stabilite integrazioni specifiche nazionali, ridistribuendo tra gli Stati membri, sulla base del PIL e dell'efficacia in termini di costi, gli sforzi supplementari verso il livello di energie rinnovabili auspicato per il 2030. Un elenco più lungo di misure diverse dovrebbe inoltre essere incluso nella direttiva (UE) 2018/2001 per agevolare l'aumento della quota di energia rinnovabile nel settore del riscaldamento e del raffrescamento. Gli Stati membri dovrebbero attuare tre misure che figurano nell'elenco. Nell'adottare e attuare dette misure, gli Stati membri dovrebbero garantirne l'accessibilità per tutti i consumatori, in particolare quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, e dovrebbero esigere l'attuazione in via prioritaria di una quota significativa di misure per le famiglie a basso reddito a rischio di povertà energetica e negli alloggi sociali [Em. 38].

(24)  Per garantire che un ruolo più incisivo di teleriscaldamento e teleraffrescamento sia accompagnato da una migliore informazione dei consumatori, è opportuno chiarire e rafforzare la comunicazione riguardante la quota di energie rinnovabili e le relative emissioni di gas a effetto serra come pure l'efficienza energetica di tali sistemi.

(24 bis)  Il settore agricolo ha il potenziale di produrre ulteriore energia elettrica rinnovabile. Tale energia elettrica rinnovabile è prodotta in modo decentrato, il che costituisce un'opportunità nella transizione energetica. Al fine di immettere nella rete tale energia elettrica, la rete deve disporre di una capacità sufficiente. Tuttavia, nelle zone rurali la rete spesso finisce e quindi non dispone di una capacità sufficiente per accogliere ulteriore energia elettrica. Il rafforzamento della rete nelle zone rurali dovrebbe essere fortemente incoraggiato in modo che le aziende agricole possano effettivamente realizzare il loro potenziale contributo alla transizione energetica attraverso la produzione decentrata di energia elettrica.

(24 ter)  Gli impianti di produzione di energia in azienda su piccola scala hanno un enorme potenziale di aumentare la circolarità nell'azienda trasformando i rifiuti e i flussi residui dell'azienda agricola, tra cui il letame, in calore ed energia elettrica. Pertanto, è opportuno eliminare tutti gli ostacoli per incoraggiare gli agricoltori a investire in tali tecnologie ai fini della realizzazione di un'azienda agricola circolare, come i digestori portatili. Tra tali ostacoli figura la valorizzazione dei residui del processo, ad esempio il RENURE, nonché il solfato di ammonio, che dovrebbe poter essere classificato e utilizzato come fertilizzante.

(25)  I sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento moderni ed efficienti basati sulle energie rinnovabili hanno dimostrato il proprio potenziale di fornire soluzioni efficaci in termini di costi per integrare le energie rinnovabili, aumentare l'efficienza energetica e l'integrazione dei sistemi energetici e agevolare la decarbonizzazione complessiva del settore del riscaldamento e del raffrescamento. Per garantire che tale potenziale sia sfruttato, l'aumento annuale di energia rinnovabile e/o del calore di scarto nel teleriscaldamento e teleraffrescamento dovrebbe passare da 1 punto percentuale a 2,3, senza modificare la natura indicativa di tale incremento, rispecchiando lo sviluppo disomogeneo di questo tipo di rete in tutta l'Unione.

(26)  Al fine di tenere conto della crescente importanza di teleriscaldamento e teleraffrescamento e della necessità di orientare lo sviluppo di tali reti verso l'integrazione di una quota maggiore di energia rinnovabile, è opportuno fissare requisiti per garantire la connessione di fornitori terzi di energia rinnovabile e di calore e freddo di scarto con reti di teleriscaldamento o teleraffrescamento di potenza superiore a 25 MW.

(27)  Il calore e il freddo di scarto sono sottoutilizzati nonostante la loro ampia disponibilità, il che comporta uno spreco di risorse, una minore efficienza energetica nei sistemi energetici nazionali e un consumo energetico superiore al necessario nell'Unione. I requisiti per un coordinamento più stretto tra gli operatori di teleriscaldamento e teleraffrescamento, i settori industriale e terziario e le autorità locali potrebbero agevolare il dialogo e la cooperazione necessari per sfruttare il potenziale di calore e freddo di scarto, efficace sotto il profilo dei costi, attraverso sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento.

(28)  Per garantire che il teleriscaldamento e il teleraffrescamento partecipino pienamente all'integrazione del settore dell'energia, è necessario estendere la cooperazione con i gestori dei sistemi di distribuzione dell'energia elettrica ai gestori dei sistemi di trasmissione dell'energia elettrica e allargare la cooperazione ai mercati e alla pianificazione degli investimenti nella rete al fine di sfruttare meglio il potenziale del teleriscaldamento e teleraffrescamento per offrire servizi di flessibilità nei mercati dell'energia elettrica. Dovrebbe inoltre essere possibile una maggiore cooperazione con i gestori delle reti del gas (comprese le reti dell'idrogeno e altre reti energetiche) così da garantire una più ampia integrazione tra i vettori energetici e il loro utilizzo più efficace sotto il profilo dei costi.

(29)  Nel settore dei trasporti dell'Unione, l'uso di combustibili rinnovabili e di energia elettrica da fonti rinnovabili può contribuire alla decarbonizzazione in modo efficace sotto il profilo dei costi e migliorare, tra l'altro, la diversificazione energetica, promuovendo nel contempo l'innovazione, la crescita e l'occupazione nell'economia dell'Unione e riducendo la dipendenza dalle importazioni di energia. Al fine di conseguire l'obiettivo più elevato di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra definito dall'Unione, è opportuno aumentare il livello di energia rinnovabile fornita a tutti i modi di trasporto nell'Unione. La classificazione dell'obiettivo relativo ai trasporti come obiettivo di riduzione dell'intensità dei gas a effetto serra stimolerebbe un maggior uso nei trasporti dei carburanti più efficienti sotto il profilo dei costi e delle prestazioni (in termini di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra). Un obiettivo di riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra stimolerebbe inoltre l'innovazione e stabilirebbe un chiaro parametro di riferimento per confrontare i vari tipi di combustibili e l'energia elettrica da fonti rinnovabili in funzione della loro intensità di gas a effetto serra. Oltre a ciò, un obiettivo più ambizioso basato sull'energia per i biocarburanti avanzati e il biogas e l'introduzione di un obiettivo per i combustibili rinnovabili di origine non biologica garantirebbero un maggiore utilizzo dei combustibili rinnovabili con il minor impatto ambientale nei modi di trasporto difficili da elettrificare. Il conseguimento di tali obiettivi dovrebbe essere garantito da obblighi che incombono ai fornitori di combustibili nonché da altre misure incluse previste dal [regolamento (UE) 2021/XXX sull'uso di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo – FuelEU Maritime e dal regolamento (UE) 2021/XXX sulla garanzia di condizioni di parità per un trasporto aereo sostenibile]. Gli obblighi specifici per i fornitori di carburante per aerei dovrebbero essere stabiliti solo a norma del [regolamento (UE) 2021/XXX sulla garanzia di condizioni di parità per un trasporto aereo sostenibile].

(29 bis)  La pandemia di COVID-19 ha dimostrato l'importanza strategica del settore dei trasporti. L'attuazione delle corsie verdi, che ha reso possibili catene di approvvigionamento sicure per i servizi sanitari e di emergenza, per l'approvvigionamento alimentare essenziale e per i prodotti farmaceutici, ha rappresentato una buona pratica, che in futuro dovrebbe avere la precedenza sulla riduzione delle emissioni in tempi di crisi.

(29 ter)  L'attuazione o l'installazione di sistemi di propulsione assistita dal vento e di propulsione eolica è considerata una fonte di energia rinnovabile e una delle soluzioni di decarbonizzazione per il trasporto marittimo.

(30)  La mobilità elettrica svolgerà un ruolo essenziale nella decarbonizzazione del settore dei trasporti. Per promuoverne l'ulteriore sviluppo, gli Stati membri dovrebbero istituire un meccanismo di credito che consenta ai gestori di punti di ricarica accessibili al pubblico di contribuire, fornendo energia elettrica da fonti rinnovabili o energia rinnovabile, all'adempimento degli obblighi stabiliti dagli Stati membri per i fornitori di combustibili. Gli Stati membri possono includere le stazioni di ricarica private in tale meccanismo, se è possibile dimostrare che l'energia elettrica da fonti rinnovabili fornita a tali stazioni di ricarica è fornita esclusivamente ai veicoli elettrici. È importante che, oltre a sostenere l'energia elettrica nei trasporti attraverso tale meccanismo, gli Stati membri continuino a fissare un elevato livello di ambizione per la decarbonizzazione del loro mix di carburanti liquidi, in particolare nei settori dei trasporti difficili da decarbonizzare, quali quello marittimo e dell'aviazione, nei quali l'elettrificazione diretta è molto più difficile.

(30 bis)  L'idrogeno può essere utilizzato come materia prima o fonte di energia nei processi industriali e chimici nonché nel trasporto aereo e marittimo, decarbonizzando settori in cui l'elettrificazione diretta non è tecnologicamente possibile o competitiva, nonché per lo stoccaggio di energia per bilanciare il sistema energetico, ove necessario, svolgendo così un ruolo significativo nell'integrazione del sistema energetico.

(30 ter)  Il quadro normativo e le iniziative dell'Unione volti a raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dovrebbero sostenere l'industria nel passaggio a un sistema energetico europeo più sostenibile, soprattutto in sede di definizione di nuovi obiettivi e soglie di produzione.

(31)  La politica dell'Unione in materia di energie rinnovabili mira a contribuire al conseguimento degli obiettivi in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici in termini di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Nel perseguire tale obiettivo è essenziale contribuire anche al conseguimento di obiettivi ambientali più ampi, in particolare alla prevenzione della perdita di biodiversità, che subisce l'impatto negativo del cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni associato alla produzione di determinati biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa. Analogamente, una pianificazione inadeguata degli impianti previsti dai progetti eolici o fotovoltaici di grandi dimensioni può avere effetti indesiderati sulla biodiversità, i paesaggi e le comunità locali. Dovrebbero altresì essere presi in considerazione gli effetti indiretti della deforestazione e della compattazione del suolo, gli effetti delle turbine eoliche e le controversie circa la destinazione del suolo per quanto riguarda i parchi solari. Da tempo la volontà di dare un contributo al raggiungimento di questi obiettivi climatici e ambientali è profondamente radicata in tutti gli europei, senza distinzioni di età, e nel legislatore dell'Unione. L'Unione dovrebbe quindi promuovere combustibili in quantità tali da creare un equilibrio tra la necessaria ambizione e la necessità di evitare di contribuire a cambiamenti diretti e indiretti di destinazione d'uso dei terreni. Di conseguenza le modifiche alle modalità di calcolo dell'obiettivo per i trasporti non dovrebbero incidere sui limiti stabiliti per tenere conto, nel conseguimento di tale obiettivo, da un lato di alcuni combustibili prodotti a partire da colture alimentari e foraggere e dall'altro dei combustibili a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni. Inoltre, per non incentivare l'uso nei trasporti di biocarburanti e biogas prodotti a partire da colture alimentari e foraggere e per tenere conto della guerra contro l'Ucraina, gli Stati membri dovrebbero continuare a poter scegliere se contabilizzarli o meno ai fini del raggiungimento dell'obiettivo relativo ai trasporti. Se non ne tengono conto possono abbassare di conseguenza l'obiettivo di riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra, ipotizzando che i biocarburanti ottenuti da colture alimentari e foraggere consentono di risparmiare il 50 % delle emissioni di gas a effetto serra – un valore pari a quelli generalmente stabiliti in un allegato della presente direttiva per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra delle filiere di produzione più pertinenti dei biocarburanti ottenuti da colture alimentari e foraggere, nonché la soglia minima di riduzione applicabile alla maggior parte degli impianti che producono tali biocarburanti. Gli Stati membri dovrebbero inoltre prendere in considerazione la possibilità di garantire un approvvigionamento alimentare supplementare per stabilizzare i mercati mondiali delle materie prime alimentari.

(31 bis)  Occorre tenere conto dell'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che riconosce la particolare vulnerabilità delle regioni ultraperiferiche dovuta alla loro lontananza dalle regioni continentali, all'insularità, alla superficie ridotta, alla topografia e al clima difficili e alla dipendenza economica da pochi prodotti, una combinazione che limita fortemente il loro sviluppo e genera notevoli costi aggiuntivi in molti settori, soprattutto per i trasporti. Gli sforzi profusi e gli obiettivi fissati a livello europeo per la riduzione dei gas a effetto serra devono essere adattati alla difficile situazione, bilanciando gli obiettivi ambientali con gli elevati costi sociali per tali regioni.

(32)  La classificazione dell'obiettivo relativo ai trasporti come obiettivo di riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra rende superfluo il ricorso a moltiplicatori per promuovere determinate fonti di energia rinnovabili. Ciò è dovuto al fatto che fonti di energia rinnovabili diverse consentono un risparmio di emissioni di gas a effetto serra in quantità diverse e, pertanto, contribuiscono in modo diverso al raggiungimento di un obiettivo. L'energia elettrica da fonti rinnovabili dovrebbe essere considerata a zero emissioni, il che significa un risparmio di emissioni del 100 % rispetto all'energia elettrica prodotta a partire da combustibili fossili. In questo modo si incentiverà l'uso di energia elettrica da fonti rinnovabili, poiché è improbabile che i combustibili rinnovabili e i carburanti derivanti da carbonio riciclato raggiungano una percentuale così elevata di risparmi. L'elettrificazione basata su fonti di energia rinnovabili diventerebbe pertanto il modo più efficiente per decarbonizzare il trasporto su strada. Inoltre, per promuovere l'uso di biocarburanti avanzati e biogas e di combustibili rinnovabili di origine non biologica nel trasporto aereo e marittimo, che sono difficili da elettrificare, è opportuno mantenere il moltiplicatore per detti carburanti forniti in tali modi se contabilizzati ai fini degli obiettivi specifici fissati per gli stessi.

(33)  L'elettrificazione diretta dei settori di uso finale, compreso il settore dei trasporti, contribuisce all'efficienza del sistema e facilita la transizione verso un sistema energetico basato sull'energia rinnovabile. Si tratta quindi di un mezzo di per sé efficace per ridurre le emissioni di gas a effetto serra. Pertanto la creazione di un quadro di addizionalità che si applichi specificamente all'energia elettrica da fonti rinnovabili fornita ai veicoli elettrici nel settore dei trasporti non è necessaria [Em. 10].

(34)  Poiché i combustibili rinnovabili di origine non biologica devono essere considerati energia rinnovabile indipendentemente dal settore in cui sono consumati, le norme per determinarne la natura rinnovabile quando sono prodotti a partire dall'energia elettrica, che erano applicabili a tali combustibili solo se consumati nel settore dei trasporti, dovrebbero essere estese a tutti i combustibili rinnovabili di origine non biologica, a prescindere dal settore di utilizzo.

(34 bis)   L'energia elettrica ottenuta mediante collegamento diretto a uno o più impianti di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili può essere pienamente conteggiata come energia elettrica rinnovabile se utilizzata per la produzione di combustibili rinnovabili di origine non biologica. Gli impianti dimostrano che l'energia elettrica in questione è stata fornita senza prelevare elettricità dalla rete. L'energia elettrica prelevata dalla rete può essere considerata come pienamente rinnovabile a condizione che sia prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili e che le proprietà rinnovabili e altri criteri adeguati siano dimostrati dalla conclusione di un accordo di compravendita di energia elettrica. Affinché un combustibile rinnovabile di origine non biologica possa essere pienamente considerato come tale, la correlazione geografica dovrebbe essere a livello di zona di offerta e dovrebbe tenere conto anche delle situazioni offshore. Le proprietà rinnovabili di tale energia elettrica devono essere dichiarate una sola volta e solo in un settore di utilizzo finale. Lo stesso dovrebbe valere per i combustibili rinnovabili di origine non biologica importati nell'Unione [Em. 11].

(35)  Per garantire una maggiore efficacia ambientale dei criteri unionali di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i combustibili solidi da biomassa negli impianti che producono riscaldamento, elettricità e raffrescamento, la soglia minima di applicabilità di tali criteri dovrebbe essere abbassata dagli attuali 20 MW a 7,5 MW.

(36)  La direttiva (UE) 2018/2001 ha rafforzato il quadro di sostenibilità e riduzione delle emissioni di gas a effetto serra delle bioenergie fissando criteri per tutti i settori di uso finale. Stabilisce norme specifiche per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa prodotti a partire da biomassa forestale, imponendo la sostenibilità delle operazioni di raccolta e la contabilizzazione delle emissioni associate al cambiamento della destinazione d'uso dei terreni. Per conseguire una maggiore protezione degli habitat particolarmente ricchi di biodiversità e di carbonio, quali foreste primarie e antiche, foreste ad elevata biodiversità, praterie, torbiere e brughiere, è opportuno introdurre esclusioni e limitazioni all'approvvigionamento di biomassa forestale da tali zone, in linea con l'approccio per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa ottenuti a partire da biomassa agricola. Inoltre i criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dovrebbero applicarsi anche agli impianti esistenti basati sulla biomassa per garantire che la produzione di bioenergia al loro interno porti a una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra rispetto all'energia prodotta a partire da combustibili fossili. Le foreste seminaturali come foreste o altri terreni boschivi diversi da foreste primarie o piantagioni forestali e composte prevalentemente da specie arboree o arbustive autoctone che non sono state piantate hanno un elevato valore in termini di biodiversità e clima e non dovrebbero essere trasformate in foreste di piantagione o altrimenti degradate. È opportuno prestare particolare attenzione alle scienze forestali per affrontare interrogativi aperti e fornire dati, in quanto elementi essenziali per meglio comprendere il ruolo dei nostri alberi ai fini del clima, dell'ambiente, dell'economia e della società. I biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa ottenuti da biomassa agricola e forestale e i combustibili rinnovabili di origine non biologica dovrebbero essere ottenuti da terreni o foreste nel rispetto dei diritti di terzi in termini di utilizzo e proprietà dei terreni o delle foreste e previo consenso libero e informato di tali terzi, con la partecipazione di istituzioni e organizzazioni rappresentative, nel rispetto dei diritti umani e del lavoro di terzi e senza mettere a rischio la disponibilità di alimenti e mangimi per terzi.

(37)  Al fine di ridurre gli oneri amministrativi per i produttori di combustibili rinnovabili e di carburanti derivanti da carbonio riciclato e per gli Stati membri, laddove la Commissione abbia riconosciuto, mediante un atto di esecuzione, che i sistemi volontari o nazionali forniscono prove o dati accurati sulla conformità ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nonché ad altri requisiti stabiliti nella presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero accettare i risultati della certificazione rilasciata da tali sistemi nell'ambito del riconoscimento della Commissione. Al fine di ridurre l'onere gravante sugli impianti di piccole dimensioni, gli Stati membri dovrebbero istituire un meccanismo di verifica semplificato per gli impianti di potenza compresa tra 5 e 20 MW.

(38)  La Commissione istituirà una banca dati dell'Unione che mira a consentire il tracciamento dei combustibili rinnovabili liquidi e gassosi e dei carburanti derivanti da carbonio riciclato. Il suo campo di applicazione dovrebbe essere esteso dal settore dei trasporti a tutti gli altri settori di uso finale in cui tali combustibili sono consumati. Ciò dovrebbe fornire un contributo essenziale al monitoraggio globale della produzione e del consumo di tali combustibili, attenuando i rischi di doppio conteggio o di irregolarità lungo le catene di approvvigionamento coperte dalla banca dati dell'Unione. Inoltre, per evitare il rischio che per uno stesso gas rinnovabile vengano presentate più domande, la garanzia di origine rilasciata per qualsiasi partita di gas rinnovabile registrata nella banca dati dovrebbe essere annullata. Tale banca dati dovrebbe essere messa a disposizione del pubblico in forma aperta, trasparente e di facile consultazione. La Commissione dovrebbe pubblicare relazioni annuali per il pubblico riguardanti le informazioni inserite nella banca dati dell'Unione, ivi comprese le informazioni sulle quantità, l'origine geografica e il tipo di materie prime dei biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa.

(38 bis)  Al fine di compensare gli oneri normativi per i cittadini, le amministrazioni e le imprese introdotti dalla presente direttiva, è opportuno che la Commissione, nell'ambito della sua indagine annuale sugli oneri effettuata a norma del punto 48 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016, riveda il quadro normativo nei settori interessati in linea con il principio "one in, one out", come stabilito nella comunicazione della Commissione del 29 aprile 2021 dal titolo "Legiferare meglio: unire le forze per produrre leggi migliori "e, se del caso, presentare proposte legislative per la modifica o la soppressione di disposizioni in altri atti legislativi dell'Unione che generano costi di conformità in tali settori.

(38 ter)  Occorre prevedere disposizioni adeguate antifrode, in particolare in relazione all'olio da cucina usato, in considerazione della diffusa pratica di aggiungere olio di palma. Visto che è essenziale individuare e prevenire le frodi per evitare la concorrenza sleale e la deforestazione incontrollata nei paesi terzi, è opportuno attuare un tracciamento completo e certificato di tali materie prime.

(39)  Il regolamento (UE) 2018/1999 sulla governance fa numerosi riferimenti, in una serie di punti, all'obiettivo vincolante a livello unionale di una quota di energia rinnovabile pari ad almeno il 32 % del consumo dell'UE nel 2030. Poiché tale obiettivo deve essere aumentato affinché contribuisca efficacemente all'ambizioso traguardo di ridurre le emissioni di gas a effetto serra almeno del 55 % entro il 2030, è opportuno modificare tali riferimenti. Eventuali ulteriori obblighi di pianificazione e comunicazione non daranno origine a un nuovo sistema, ma dovrebbero essere soggetti all'attuale quadro di pianificazione e comunicazione a norma del regolamento (UE) 2018/1999.

(40)  L'ambito di applicazione della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(15) dovrebbe essere modificato al fine di evitare una duplicazione dei requisiti normativi per quanto riguarda gli obiettivi di decarbonizzazione dei combustibili per il settore dei trasporti e allinearlo alla direttiva (UE) 2018/2001.

(40 bis)  Occorre inoltre incoraggiare la ricerca e l'innovazione nelle energie pulite come l'idrogeno per soddisfare la crescente domanda di carburanti alternativi e, in particolare, per immettere sul mercato un'energia il cui prezzo di costo sia inferiore a quello delle fonti energetiche fossili, come il gasolio, l'olio combustibile o la benzina, i cui prezzi stanno attualmente raggiungendo livelli record.

(41)  Le definizioni della direttiva 98/70/CE dovrebbero essere modificate per allinearle alla direttiva (UE) 2018/2001 ed evitare in tal modo l'applicazione di definizioni diverse nei due atti.

(42)  Gli obblighi in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di uso dei biocarburanti di cui alla direttiva 98/70/CE dovrebbero essere soppressi al fine di semplificare ed evitare una doppia regolamentazione per quanto riguarda gli obblighi rafforzati di decarbonizzazione dei carburanti per il trasporto previsti dalla direttiva (UE) 2018/2001.

(43)  Gli obblighi in materia di monitoraggio e comunicazione delle riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra di cui alla direttiva 98/70/CE dovrebbero essere soppressi per evitare di disciplinare due volte gli obblighi di comunicazione.

(44)  La direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, che stabilisce norme dettagliate per l'applicazione uniforme dell'articolo 7 bis della direttiva 98/70/CE, dovrebbe essere abrogata in quanto divenuta obsoleta con l'abrogazione dell'articolo 7 bis della direttiva 98/70/CE da parte della presente direttiva.

(45)  Per quanto riguarda i componenti a base biologica nel combustibile diesel, il riferimento nella direttiva 98/70/CE al combustibile diesel B7, ossia il combustibile diesel con un tenore di estere metilico di acidi grassi (FAME) fino al 7 %, limita le opzioni disponibili per conseguire gli obiettivi più elevati di incorporazione dei biocarburanti di cui alla direttiva (UE) 2018/2001. Infatti quasi tutta la fornitura di combustibile diesel nell'Unione è già di tipo B7. Per questo motivo la percentuale massima di componenti a base biologica dovrebbe essere aumentata dal 7 % al 10 %. Per sostenere la diffusione sul mercato del B10, ossia il combustibile diesel con un tenore di estere metilico di acidi grassi (FAME) fino al 10 %, è necessario che a livello di Unione vi sia un carburante B7 di protezione per il diesel con un tenore di FAME fino al 7 % a causa dell'elevata percentuale di veicoli non compatibili con il B10 che presumibilmente costituirà il parco veicoli entro il 2030. Ciò dovrebbe riflettersi nell'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 98/70/CE modificata dal presente atto.

(45 bis)   Un maggiore ricorso all'energia rinnovabile può aumentare anche la sicurezza e l'autosufficienza energetiche, riducendo tra l'altro la dipendenza dai combustibili fossili. Tuttavia, il rinforzo e l'interconnessione ulteriori del sistema di trasmissione sono fondamentali per un impiego equo ed efficiente di questa transizione, in modo che i benefici risultanti siano diffusi equamente fra la popolazione dell'Unione e non portino alla povertà energetica.

(46)  Le disposizioni transitorie dovrebbero consentire di portare avanti ordinatamente la raccolta dei dati e di adempiere agli obblighi di comunicazione in relazione agli articoli della direttiva 98/70/CE soppressi dalla presente direttiva.

(47)  Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi(16), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata, in particolare a seguito della sentenza della Corte di giustizia europea nella causa Commissione/Belgio(17) (causa C-543/17),

(47 bis)   L'Unione e i paesi partner in via di sviluppo dispongono di un enorme potenziale in termini di cooperazione in campo tecnologico, progetti in materia di energie rinnovabili nonché esportazioni di energia pulita e sviluppo di una maggiore interconnettività delle reti energetiche pulite. Nonostante la loro costante crescita complessiva, gli investimenti nelle energie rinnovabili rimangono concentrati in un numero ristretto di regioni e paesi. Le regioni composte prevalentemente da paesi in via di sviluppo ed emergenti sono costantemente sottorappresentate, attirando solo il 15 % circa degli investimenti globali in energie rinnovabili(18). I partenariati dell'Unione nel settore dell'energia dovrebbero concentrarsi sui progetti di produzione di energia rinnovabile, nonché sul sostegno allo sviluppo di progetti in materia di energie rinnovabili e sulla definizione di quadri giuridici e finanziari, e dovrebbero includere la fornitura dell'assistenza tecnica e del trasferimento di conoscenze necessari in stretta cooperazione con il settore privato. Gli impegni in materia di buona governance e la prospettiva di una collaborazione stabile e a lungo termine dovrebbero costituire una condizione per la cooperazione dell'Unione. La cooperazione in materia di energia sostenibile dovrebbe costituire una priorità fondamentale per i paesi idonei nell'ambito dell'iniziativa Global Gateway [Em. 12].

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva (UE) 2018/2001

La direttiva (UE) 2018/2001 è così modificata:

1)  all'articolo 2, il secondo comma è così modificato:

-a)  il punto 1 è sostituito dal seguente:"

"1) «energia da fonti rinnovabili» o «energia rinnovabile»: l'energia da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare (eliotermica e fotovoltaico) e geotermica, energia osmotica, da calore ambientale, maremotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, energia idroelettrica, energia della biomassa, dei gas di discarica, dei gas residuati dai processi di depurazione e biogas;";

"

- a bis)  al punto 16, la lettera c) è sostituita dalla seguente:"

"c) il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità, in conformità del principio che dà priorità all'efficienza energetica, ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari;";

"

a)  il punto 36 è sostituito dal seguente:"

"36) «combustibili rinnovabili di origine non biologica»: i combustibili liquidi e gassosi il cui contenuto energetico proviene da fonti rinnovabili diverse dalla biomassa;";

"

b)  il punto 47 è sostituito dal seguente:"

"47) «valore standard»: un valore stabilito a partire da un valore tipico applicando fattori predeterminati e che, in circostanze definite dalla presente direttiva, può essere utilizzato al posto di un valore reale;";

"

c)  sono aggiunti i punti seguenti:"

"47 bis) «legname tondo di qualità»: il legname tondo abbattuto o altrimenti raccolto e rimosso, le cui caratteristiche – quali specie, dimensioni, linearità e densità dei nodi –, definite e debitamente giustificate dagli Stati membri in base alle pertinenti condizioni forestali, lo rendono idoneo all'uso industriale. Sono escluse le operazioni di diradamento precommerciale o gli alberi estratti da foreste colpite da incendi, parassiti, malattie o danni dovuti a fattori abiotici; 14 bis) «zona di offerta»:

   47 ter) «tecnologia innovativa per le energie rinnovabili»: una tecnologia di produzione di energia rinnovabile che migliora in almeno un modo tecnologie di punta comparabili per le energie rinnovabili o rende sfruttabile una risorsa energetica rinnovabile ampiamente inutilizzata e comporta un chiaro grado di rischio, in termini tecnologici, di mercato o finanziari, più elevato del rischio generalmente associato a tecnologie o attività comparabili e non innovative;
   47 quater) «zona di offerta»: la zona di offerta quale definita all'articolo 2, punto 65), del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio(19);
   47 quinquies) «sistema di misurazione intelligente»: un sistema di misurazione intelligente quale definito all'articolo 2, punto 23), della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio(20);
   47 sexies) «punto di ricarica»: un punto di ricarica quale definito all'articolo 2, punto 33), della direttiva (UE) 2019/944;
   47 septies) «partecipante al mercato»: un partecipante al mercato quale definito all'articolo 2, punto 25), del regolamento (UE) 2019/943;
   47 octies) «mercati dell'energia elettrica»: i mercati dell'energia elettrica quali definiti all'articolo 2, punto 9), della direttiva (UE) 2019/944;
   47 nonies) «batteria per uso domestico»: la batteria ricaricabile a sé stante di capacità nominale superiore a 2 kwh, che può essere installata e usata in un ambiente domestico;
   47 decies) «batteria per veicoli elettrici»: la batteria per veicoli elettrici quale definita all'articolo 2, punto 12), della [proposta di regolamento relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che abroga la direttiva 2006/66/CE e modifica il regolamento (UE) 2019/1020](21);
   47 undecies) «batteria industriale»: una batteria industriale quale definita all'articolo 2, punto 11), della [proposta di regolamento relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che abroga la direttiva 2006/66/CE e modifica il regolamento (UE) 2019/1020];
   47 duodecies) «stato di salute»: lo stato di salute quale definito all'articolo 2, punto 25), della [proposta di regolamento relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che abroga la direttiva 2006/66/CE e modifica il regolamento (UE) 2019/1020(22)];
   47 terdecies) «stato di carica»: lo stato di carica quale definito all'articolo 2, punto 24), della [proposta di regolamento relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che abroga la direttiva 2006/66/CE e modifica il regolamento (UE) 2019/1020];
   47 quaterdecies) «setpoint di potenza: le informazioni conservate nel sistema di gestione della batteria che prescrivono le impostazioni di potenza elettrica alle quali la batteria funziona durante le operazioni di ricarica o di scaricamento, in modo da ottimizzarne lo stato di salute e l'uso operativo;
   47 quindecies) «ricarica intelligente»: un'operazione di ricarica in cui l'intensità dell'energia elettrica fornita alla batteria è adeguata in tempo reale, sulla base delle informazioni ricevute mediante comunicazione elettronica e che può essere realizzata a velocità di ricarica normali nonché durante la ricarica rapida attraverso una risposta a segnali dinamici di prezzo o un'ottimizzazione del flusso di potenza;
   47 sexdecies) «autorità di regolazione»: un'autorità di regolazione quale definita all'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2019/943;
   47 septdecies) «ricarica bidirezionale»: un'operazione di ricarica intelligente in cui la direzione del flusso di elettricità può essere invertita, facendo sì che l'elettricità fluisca dalla batteria al punto di ricarica cui è collegata;
   47 octodecies) «punto di ricarica di potenza standard»: un punto di ricarica di potenza standard quale definito all'articolo 2, punto 31), della [proposta di regolamento sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi e che abroga la direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio];
   47 novodecies) «batteria comunitaria»: batteria ricaricabile a sé stante di capacità nominale superiore a 50 kWh, che può essere installata e usata in un ambiente domestico, commerciale o industriale ed è detenuta da autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente o da una comunità di energia rinnovabile;
   47 vicies) «accordo di acquisto di energia da fonti rinnovabili»: un contratto in base al quale una persona fisica o giuridica si impegna ad acquistare energia rinnovabile direttamente da un produttore, che comprende, tra l'altro, gli accordi di acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili, gli accordi di acquisto di idrogeno da fonti rinnovabili e gli accordi di acquisto di riscaldamento e raffrescamento da fonti rinnovabili;
   47 unvicies) «accordo di compravendita di energia da fonti rinnovabili per riscaldamento e raffrescamento»: un contratto con il quale una persona fisica o giuridica si impegna ad acquistare energia da fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffrescamento direttamente da un produttore;
   47 duovicies) «accordo di compravendita di idrogeno da fonti rinnovabili»: un contratto con il quale una persona fisica o giuridica si impegna ad acquistare combustibili rinnovabili da fonti non biologiche direttamente da un produttore;
   47 tervicies) «industria»: le imprese e i prodotti che rientrano nelle sezioni B, C e F e nella sezione J, divisione 63, della classificazione statistica delle attività economiche (NACE REV.2)(23);
   47 quatervicies) «scopo non energetico»: l'uso di combustibili come materie prime in un processo industriale, anziché per produrre energia;
   47 quinvicies) «combustibili rinnovabili»: biocarburanti, bioliquidi, combustibili da biomassa e combustibili rinnovabili di origine non biologica;
   47 sexvicies) «efficienza energetica al primo posto»: il principio dell'efficienza energetica al primo posto quale definito all'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) 2018/1999;
   47 septvicies) «infrastruttura ibrida per produzione offshore di energia rinnovabile»: un'infrastruttura per la trasmissione che assolve alla doppia funzione di collegare la produzione offshore di energia rinnovabile e di collegare due o più zone di offerta;
   47 bis bis) «teleriscaldamento e teleraffrescamento da fonti rinnovabili»: sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento ad alta efficienza energetica che operano esclusivamente con l'ausilio di fonti di energia rinnovabili;
   47 bis ter) «biomassa legnosa primaria»: tutto il legname tondo abbattuto o altrimenti raccolto e rimosso. Comprende tutto il legname ottenuto da rimozioni, ossia le quantità rimosse dalle foreste, compreso il legname recuperato a causa della mortalità naturale e da abbattimenti e disboscamenti. Include tutto il legname rimosso con o senza corteccia, compreso il legname rimosso nella sua forma tonda, o spaccato, grossolanamente squadrato o in altre forme, ad esempio rami, radici, ceppi e nodi (laddove essi siano raccolti) e il legname grossolanamente sagomato o appuntito. Non comprende la biomassa legnosa ottenuta da misure sostenibili di prevenzione degli incendi boschivi in zone ad alto rischio di incendi, la biomassa legnosa ottenuta da misure di sicurezza stradale e la biomassa legnosa estratta da foreste colpite da catastrofi naturali, parassiti o da malattie attivi per prevenirne la diffusione, riducendo al minimo l'estrazione del legname e proteggendo la biodiversità, dando luogo a foreste più diversificate e resilienti, e si basa sugli orientamenti della Commissione [Em. 42].
   47 bis quater) «idrogeno rinnovabile»: idrogeno prodotto mediante elettrolisi dell'acqua (in un elettrolizzatore alimentato da energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili) o mediante reforming del biogas o conversione biochimica della biomassa, se conforme ai criteri di sostenibilità di cui all'articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio.
   47 bis quinquies) «piantagione forestale»: la foresta piantata che è gestita in modo intensivo e che al momento dell'impianto e della maturità del popolamento soddisfa tutti i seguenti criteri: una o due specie, classe di età uniforme e distribuzione regolare. Sono incluse le piantagioni a rotazione rapida per legno, fibre ed energia ed escluse le foreste piantate per la protezione o il ripristino degli ecosistemi, nonché le foreste create mediante piantumazione o semina che a maturità assomiglia o assomiglierà alle foreste rigenerate naturalmente;
   47 bis sexies) «foresta piantata»: la foresta costituita prevalentemente da alberi piantumati e/o seminati deliberatamente, purché si preveda che gli alberi piantumati o seminati costituiscano oltre il cinquanta per cento del patrimonio colturale a maturità; sono inclusi boschi cedui di alberi originariamente piantumati o seminati; ▌
   47 bis septies) «energia osmotica»: energia generata naturalmente dalla differenza nella concentrazione salina tra due fluidi, solitamente acqua dolce e salata;
   47 bis octies) «efficienza di sistema»: un sistema che integra energie rinnovabili variabili in maniera efficiente sotto il profilo dei costi e massimizza il valore della flessibilità della domanda, al fine di ottimizzare la transizione verso la neutralità climatica, misurata a livello di riduzione dei costi di investimento nei sistemi e dei costi operativi, delle emissioni di gas a effetto serra e dell'uso dei combustibili fossili in ogni mix energetico nazionale;
   47 bis nonies) «centrali elettriche ibride con fonti rinnovabili»: una combinazione tra due o più tecnologie che utilizzano fonti rinnovabili e che condividono la stessa connessione alla rete, e che possono anche integrare la capacità di stoccaggio;
   47 bis decies) «progetto co-localizzato di stoccaggio dell'energia»: un progetto che comprende una struttura di stoccaggio dell'energia e una struttura per la produzione di energia rinnovabile collegate dietro lo stesso punto di accesso alla rete;
   47 bis undecies) «veicolo elettrico solare»: un veicolo a motore altamente efficiente dal punto di vista energetico dotato di un gruppo propulsore comprendente solo macchine elettriche non periferiche come convertitore di energia con sistema di accumulo di energia ricaricabile, che può essere ricaricato esternamente ed anche equipaggiato con pannelli fotovoltaici integrati al veicolo [Em. 29].";

"

2)  L'articolo 3 è così modificato:

a)  il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:"

"1. Gli Stati membri provvedono collettivamente a far sì che la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia dell'Unione nel 2030 sia almeno pari al 45 %.

Al fine di promuovere la produzione e l'uso di energia rinnovabile da tecnologie innovative per le energie rinnovabili e salvaguardare la competitività industriale dell'Unione, ogni Stato membro fissa un obiettivo indicativo di almeno il 5 % della nuova capacità di energia rinnovabile installata tra il... [entrata in vigore della direttiva] e il 2030 come tecnologia innovativa per le energie rinnovabili.

Al fine di agevolare l'ulteriore penetrazione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili e aumentare la flessibilità e i servizi di bilanciamento, gli Stati membri fissano un obiettivo indicativo per le tecnologie di stoccaggio.

Per sostenere il conseguimento dell'obiettivo di cui al primo comma e il raggiungimento dell'efficienza in termini di costi, gli Stati membri fissano un obiettivo nazionale indicativo minimo per la flessibilità dal lato della domanda corrispondente a una riduzione del 5 % del picco di domanda di elettricità entro il 2030. Tale obiettivo è raggiunto attraverso l'attivazione della flessibilità dal lato della domanda in tutti i settori di uso finale, anche con le ristrutturazioni degli edifici e l'efficienza energetica, in conformità della direttiva (UE).../... [direttiva (UE) 2018/844 riveduta] e direttiva (UE).../... [direttiva riveduta (UE) 2018/2002].

Gli Stati membri specificano il loro obiettivo nazionale relativo alla flessibilità della domanda, compresi i traguardi intermedi, negli obiettivi nazionali definiti nei rispettivi piani integrati per l'energia e il clima al fine di accrescere la flessibilità del sistema, conformemente all'articolo 4, lettera d), punto 3, del regolamento (UE) 2018/1999. Ove necessario, la Commissione può adottare misure complementari per sostenere gli Stati membri nel conseguimento del loro obiettivo.

Ciascuno Stato membro individua nel proprio piano integrato per l'energia e il clima, conformemente all'articolo 4, lettera d), punto (3), del regolamento (UE) 2018/1999, le misure necessarie per soddisfare gli obiettivi di cui al paragrafo 1, secondo e terzo comma, del presente articolo.";

"

b)  il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:"

"3. Gli Stati membri adottano misure volte a garantire che l'energia da biomassa sia prodotta in modo tale da ridurre al minimo indebiti effetti di distorsione sul mercato delle materie prime della biomassa e le ripercussioni negative sulla biodiversità, l'ambiente e il clima. A tal fine tengono conto della gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE e del principio dell'uso a cascata di cui al terzo comma.

Nell'ambito delle misure di cui al primo comma:

   a) gli Stati membri non concedono alcun sostegno per:
   i) l'uso di tronchi da sega e da impiallacciatura, ceppi e radici per produrre energia;
   ii) la produzione di energia rinnovabile mediante l'incenerimento di rifiuti se non sono stati rispettati gli obblighi in materia di raccolta differenziata e gerarchia dei rifiuti stabiliti nella direttiva 2008/98/CE;
   iii) pratiche non conformi all'atto di esecuzione di cui al terzo comma;
   b) a decorrere dal 31 dicembre 2026 e fatti salvi le disposizioni di cui all'articolo 6 e gli obblighi di cui al primo comma, gli Stati membri non concedono alcun sostegno alla produzione di energia elettrica da biomassa forestale in impianti per la produzione di sola energia elettrica, a meno che tale energia elettrica non soddisfi almeno una delle seguenti condizioni:
   i) è prodotta in una regione identificata in un piano territoriale per una transizione giusta approvato dalla Commissione ▌, in conformità al regolamento (UE) 2021/... del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo per una transizione giusta, a causa della sua dipendenza dai combustibili fossili solidi, e soddisfa i pertinenti requisiti di cui all'articolo 29, punto 11;
   ii) è prodotta applicando la cattura e lo stoccaggio della CO2 da biomassa e soddisfa i requisiti di cui all'articolo 29, punto 11, secondo comma.
   ii bis) è prodotta da impianti già in funzione il... [data di entrata in vigore della presente direttiva modificativa], per i quali non sono possibili modifiche in direzione della cogenerazione a causa dell'assenza delle condizioni relative all'infrastruttura e alla domanda e soddisfano i requisiti di cui all'articolo 29, punto (11), a condizione che gli Stati membri notifichino alla Commissione l'uso di tale esenzione e la giustifichino mediante informazioni scientifiche e tecniche verificate e aggiornate e che la Commissione approvi l'esenzione.

Entro un anno dal [data di entrata in vigore della presente direttiva modificativa], la Commissione adotta un atto di esecuzione ▌sulle modalità di applicazione del principio dell'uso a cascata per la biomassa forestale, in particolare su come ridurre al minimo l'uso di legname tondo di qualità per la produzione di energia, con particolare attenzione ai regimi di sostegno e tenendo debitamente conto del massimo valore aggiunto economico e ambientale e dell'esbosco di recupero.

Entro il 2026 la Commissione presenta una relazione sull'impatto dei regimi nazionali di sostegno alla biomassa, incluso sulla biodiversità, sul clima, sull'ambiente e sulle possibili distorsioni del mercato, e valuta ▌i regimi di sostegno alla biomassa forestale.";

"

c)  è inserito il seguente paragrafo 4 bis:"

"4 bis. Gli Stati membri istituiscono un quadro, che può comprendere regimi di sostegno e misure che facilitano il ricorso a progetti di stoccaggio dell'energia rinnovabile e co-ubicati, ad accordi di compravendita di energia rinnovabile e ad accordi di compravendita di energia rinnovabile per il riscaldamento e il raffrescamento, che consente una diffusione dell'energia da fonti rinnovabili a un livello coerente con il contributo nazionale dello Stato membro di cui al paragrafo 2 e a un ritmo compatibile con le traiettorie indicative di cui all'articolo 4, lettera a), punto 2), del regolamento (UE) 2018/1999. Il quadro affronta in particolare gli ostacoli, in particolare quelli relativi alle procedure di autorizzazione, all'istituzione delle iniziative relative alla comunità energetica e allo sviluppo delle necessarie reti di trasporto dell'energia, onde sostenere un livello elevato di fornitura di energia da fonti rinnovabili. Nell'elaborare tale quadro, gli Stati membri tengono conto dell'energia elettrica da fonti rinnovabili supplementare e delle infrastrutture di stoccaggio necessarie per soddisfare la domanda nei settori dei trasporti, dell'industria, dell'edilizia, del riscaldamento e del raffrescamento e per la produzione di combustibili rinnovabili di origine non biologica.";

A norma del principio dell'efficienza energetica al primo posto, gli Stati membri assicurano il consumo, il commercio e lo stoccaggio flessibili di energia elettrica da fonti rinnovabili in tali settori di utilizzo finale, al fine di contribuire alla sua penetrazione in maniera efficace in termini di costi.

Gli Stati membri possono includere una sintesi delle politiche e delle misure previste dal quadro favorevole, nonché una valutazione della loro attuazione nei loro piani nazionali integrati per l'energia e il clima e nelle relazioni sullo stato di avanzamento ai sensi del regolamento (UE) 2018/1999.";

"

3)  L'articolo 7 è così modificato:

-a)  al paragrafo 1, primo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente:"

"c) il consumo finale di energia da fonti energetiche e combustibili rinnovabili nel settore dei trasporti. ";

"

a)  al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:"

"Con riguardo alle lettere a), b) o c) del primo comma, per il calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo, il gas e l'energia elettrica da fonti rinnovabili sono presi in considerazione una sola volta. L'energia prodotta a partire da combustibili rinnovabili di origine non biologica è contabilizzata nel settore – energia elettrica, riscaldamento e raffrescamento o trasporti – in cui è consumata. Qualora i combustibili rinnovabili di origine non biologica siano consumati in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stati prodotti, l'energia generata dall'uso di combustibili rinnovabili di origine non biologica sarà computata per l'80 % del loro volume nel paese e settore in cui è consumata e per il 20 % del loro volume nel paese dove è prodotta, salvo diverso accordo tra gli Stati membri interessati. Ai fini del monitoraggio di tali accordi e per evitare un doppio conteggio, alla Commissione è notificato qualsiasi accordo di questo tipo, compresi i volumi esatti della domanda e dell'offerta, le tempistiche di trasferimento e la data entro cui l'accordo diventa operativo. La Commissione mette a disposizione le informazioni relative agli accordi conclusi, compresi le tempistiche, il volume, il prezzo ed eventuali condizioni aggiuntive.";

"

a bis)  al paragrafo 1, dopo il secondo comma è aggiunto il comma seguente:"

"Ai fini degli obiettivi di cui agli articoli 15 bis, 22 bis, 23, paragrafo 1, 24, paragrafo 4, e 25, paragrafo 1, i combustibili rinnovabili di origine non biologica rappresentano il 100 % del loro volume nel paese in cui sono consumati.";

"

b)  al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:"

"Ai fini del paragrafo 1, primo comma, lettera a), il consumo finale lordo di energia elettrica da fonti rinnovabili è calcolato come quantità di energia elettrica prodotta in uno Stato membro da fonti rinnovabili, compresa l'energia elettrica prodotta da autoconsumatori di energia rinnovabile e da comunità di energia rinnovabile e l'energia elettrica da combustibili rinnovabili di origine non biologica, al netto della produzione di energia elettrica in centrali di pompaggio con il ricorso all'acqua precedentemente pompata a monte e dell'energia elettrica utilizzata per produrre combustibili rinnovabili di origine non biologica.";

"

c)  al paragrafo 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:"

"a) il consumo finale di energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti è calcolato come la somma di tutti i biocarburanti, biogas e combustibili rinnovabili di origine non biologica per il trasporto utilizzati nel settore dei trasporti.";

"

4)  L'articolo 9 è così modificato:

a)  è inserito il seguente paragrafo 1 bis:"

"1 bis. Ciascuno Stato membro avvia accordi di cooperazione per istituire progetti comuni con uno o più Stati membri per la produzione di energia da fonti rinnovabili, compresi i dispositivi ibridi offshore rinnovabili, come segue:

   a) entro il 31 dicembre 2025, gli Stati membri con un consumo annuo di energia elettrica pari o inferiore a 100 TWh istituiscono almeno due progetti comuni;
   b) entro il 2030, gli Stati membri con un consumo annuo di energia elettrica superiore a 100 TWh istituiscono un terzo progetto comune. ▌;

Tali progetti comuni non corrispondono ai progetti di interesse comune già adottati a norma del regolamento (UE) 2022/8691 bis. L'individuazione di progetti comuni si basa sulle esigenze individuate nei piani strategici di sviluppo della rete integrata offshore ad alto livello per ciascun bacino marittimo e nel piano decennale di sviluppo della rete, ma può andare oltre tali esigenze e coinvolgere le autorità locali e regionali e gli operatori privati.

I progetti finanziati con contributi nazionali nell'ambito del meccanismo unionale di finanziamento dell'energia rinnovabile istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1294 della Commissione(24) sono tenuti in conto ai fini del soddisfacimento dei requisiti di cui al primo comma per quanto concerne gli Stati membri coinvolti in tali progetti.

Gli Stati membri si adoperano per un'equa distribuzione dei costi e dei benefici dei progetti comuni. A tal fine, tutti i pertinenti costi e benefici dei progetti comuni sono presi in considerazione nel relativo accordo di cooperazione.

Gli Stati membri notificano alla Commissione gli accordi di cooperazione di cui al primo comma, compresa la data in cui si prevede che il progetto diventi operativo.

________

1 bis Regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022 sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2009, (UE) 2019/942 e (UE) 2019/943 e le direttive 2009/73/CE e (UE) 2019/944, e che abroga il regolamento (UE) n. 347/2013 (GU L 152 del 3.6.2022, pag. 45).";

"

b)  è inserito il seguente paragrafo:"

"7 bis. Gli Stati membri costieri dovrebbero cooperare per stabilire congiuntamente, dopo la consultazione dei portatori di interessi, la quantità di energia da fonti rinnovabili offshore che intendono produrre nel bacino marittimo in questione entro il 2050, con traguardi intermedi e traiettorie per bacino marittimo nel 2030 e nel 2040 a norma del regolamento (UE) 2022/869. Ciascuno Stato membro indica i volumi che intende raggiungere mediante gare pubbliche d'appalto, con particolare attenzione alla fattibilità tecnica ed economica dell'infrastruttura di rete.

Nei loro accordi di cooperazione gli Stati membri garantiscono collettivamente che tali piani siano in linea con la realizzazione degli obiettivi indicati nella comunicazione della Commissione del 19 novembre 2020 dal titolo "Strategia dell'UE per sfruttare il potenziale delle energie rinnovabili offshore per un futuro climaticamente neutro", rispettando nel contempo il diritto ambientale dell'Unione e la protezione della biodiversità, le specificità e lo sviluppo di ciascuna regione, in particolare le attività già svolte nelle aree interessate, l'eventuale danno all'ambiente, il potenziale di energia rinnovabile offshore del bacino marittimo e l'importanza di garantire la relativa pianificazione della rete integrata. Gli Stati membri comunicano detta quantità e la rete pianificata nei loro aggiornamenti dei piani nazionali per l'energia e il clima presentati a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999. La Commissione può adottare misure complementari per sostenere gli Stati membri nei loro sforzi per allinearsi alle traiettorie per bacino marittimo.

A seguito della comunicazione degli aggiornamenti dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima, la Commissione valuta qualsiasi possibile divario nella quantità potenziale di risorse energetiche rinnovabili offshore degli Stati membri e nella quantità di energia rinnovabile offshore programmata per il 2030, 2040 e 2050. Ove opportuno, la Commissione adotta misure supplementari per ridurre tale divario.

Gli Stati membri che si affacciano su un bacino marittimo definiscono congiuntamente lo spazio adeguato per i progetti di energia rinnovabile offshore e assegnano tale spazio nei loro piani di gestione dello spazio marittimo, garantendo nel contempo un forte approccio di partecipazione pubblica, in modo che si tenga conto delle opinioni di tutti i portatori di interessi e delle comunità costiere interessate, nonché dell'impatto sulle attività già in corso nelle zone interessate.

Al fine di agevolare il rilascio delle autorizzazioni per i progetti congiunti in materia di energie rinnovabili offshore, gli Stati membri riducono la complessità e aumentano l'efficienza e la trasparenza del processo di rilascio delle autorizzazioni e rafforzano la cooperazione tra di loro, anche, se del caso, istituendo un punto di contatto unico ("sportello unico") per ciascun corridoio prioritario di rete offshore.

Al fine di aumentare l'ampia accettazione da parte dell'opinione pubblica, gli Stati membri assicurano la possibilità di includere le comunità di energia rinnovabile nei progetti di cooperazione congiunta sulle energie rinnovabili offshore.";

"

5)  L'articolo 15 è così modificato:

-a)  il paragrafo 1 è così modificato:

a)  il primo comma è sostituito dal seguente:"

"Gli Stati membri assicurano che le norme nazionali in materia di procedure di autorizzazione, certificazione e rilascio delle licenze applicabili agli impianti, comprese le centrali elettriche ibride rinnovabili e le relative reti di trasmissione e distribuzione per la produzione di energia elettrica, di calore o di freddo da fonti rinnovabili, al processo di trasformazione della biomassa in biocarburanti, bioliquidi, combustibili da biomassa o altri prodotti energetici e ai carburanti da fonti rinnovabili di origine non biologica siano proporzionate e necessarie e contribuiscano all'attuazione del principio dell'efficienza energetica al primo posto.";

"

- a bis)  il secondo comma è così modificato:

i)  la lettera a) è sostituita dalla seguente:"

"a) tutte le procedure amministrative sono razionalizzate, compresi i processi regionali e comunali, e accelerate al livello amministrativo appropriato, inoltre sono fissati termini prevedibili per le procedure di cui al primo comma;";

"

ii)  le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:"

"c) tutte le spese amministrative pagate da consumatori, urbanisti, architetti, imprese edili e installatori e fornitori di attrezzature e di sistemi sono trasparenti e proporzionate ai costi; e

   d) sono previste procedure di autorizzazione semplificate e meno onerose, anche attraverso una procedura di notifica semplice e punti di contatto unici per dispositivi decentrati, e per la produzione e lo stoccaggio di energia da fonti rinnovabili.";

"

a)  il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"

"2. Gli Stati membri definiscono chiaramente le specifiche tecniche da rispettare affinché le apparecchiature e i sistemi per le energie rinnovabili possano beneficiare dei regimi di sostegno ed essere ammissibili nell'ambito degli appalti pubblici. Se esistono norme di regolamentazione o armonizzate o norme europee, quali ad esempio sistemi di riferimento tecnico creati da organismi europei di standardizzazione, le specifiche tecniche sono redatte in conformità di dette norme. È accordata la precedenza alle norme di regolamentazione e armonizzate i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a sostegno della legislazione europea, compreso ad esempio il regolamento (UE) 2017/1369 o 2009/125/CE. In mancanza di tali norme si utilizzano, nell'ordine, altre norme armonizzate e norme europee. Le specifiche tecniche non prescrivono dove le apparecchiature e i sistemi debbano essere certificati e non ostacolano il corretto funzionamento del mercato interno.";

"

a bis)  il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:"

"3. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti a livello nazionale, regionale e locale inseriscano disposizioni volte all'integrazione e alla diffusione delle energie rinnovabili, anche per l'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili e le comunità di energia rinnovabile, e all'uso dell'inevitabile calore e freddo di scarto in sede di pianificazione, compresa la pianificazione precoce del territorio, la progettazione, la costruzione e la ristrutturazione di infrastrutture urbane, aree industriali, commerciali o residenziali e infrastrutture energetiche e dei trasporti, comprese le reti di energia elettrica, teleriscaldamento e teleraffrescamento, gas naturale e combustibili alternativi. In particolare, gli Stati membri incoraggiano gli organi amministrativi locali e regionali a includere, se del caso, il riscaldamento e il raffrescamento da fonti rinnovabili nella pianificazione delle infrastrutture urbane e a consultare gli operatori di rete per tenere conto dell'impatto esercitato sui piani di sviluppo infrastrutturale degli operatori dai programmi di efficienza energetica e di gestione della domanda nonché dalle disposizioni specifiche in materia di autoconsumo di energia da fonti rinnovabili e comunità di energia rinnovabile."

"

b)  i paragrafi 4, 5, 6 e 7 sono soppressi;

c)  il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:"

"8. Gli Stati membri valutano gli ostacoli normativi e amministrativi agli accordi di compravendita di energia rinnovabile a lungo termine, compresi gli accordi di compravendita di energia da fonti rinnovabili, gli accordi di compravendita per il riscaldamento e raffrescamento da fonti rinnovabili e gli accordi di compravendita di idrogeno da fonti rinnovabili, i progetti di stoccaggio dell'energia in co-ubicazione e quelli transfrontalieri. ▌

Essi eliminano ▌gli ostacoli al loro sviluppo a livello nazionale e transfrontaliero, come gli ostacoli alle autorizzazioni, ad esempio per le industrie ad alta intensità energetica e le PMI, nonché per altri attori e comuni più piccoli, e ne promuovono l'adozione, anche esplorando le modalità per ridurre i rischi finanziari ad essi associati, in particolare utilizzando garanzie di credito. Assicurano che tali accordi non siano soggetti a procedure o oneri o tariffe sproporzionati o discriminatori e che le relative garanzie di origine possano essere trasferite all'acquirente dell'energia ▌nell'ambito di un accordo per l'acquisto di energia rinnovabile.

Gli Stati membri descrivono le proprie politiche e misure volte a promuovere la diffusione di accordi di compravendita di energia rinnovabile nei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima di cui agli articoli 3 e 14 del regolamento (UE) 2018/1999 e nelle relazioni intermedie presentate a norma dell'articolo 17 di tale regolamento. Essi forniscono inoltre, in tali relazioni, un'indicazione del volume della produzione di energia da fonti rinnovabili sostenuta da diversi tipi di accordi di compravendita di energia rinnovabile.

Gli Stati membri provvedono affinché ai richiedenti sia consentito presentare tutti i documenti pertinenti in formato digitale. Se un richiedente si avvale dell'opzione digitale per la domanda, l'intero processo di concessione dell'autorizzazione, comprese le procedure amministrative interne, deve essere eseguito in modo digitale. Gli Stati membri garantiscono, inoltre, la digitalizzazione delle audizioni pubbliche e delle procedure di partecipazione.";

"

d)  è aggiunto il seguente paragrafo 9:"

"9. Entro... [un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva modificativa], la Commissione rivede gli orientamenti destinati agli Stati membri sulle pratiche di autorizzazione per accelerare e semplificare il processo per i progetti nuovi e ripotenziati. Tali orientamenti comprendono raccomandazioni su come attuare e applicare le norme relative alle procedure amministrative di cui agli articoli 15 e 17, nonché la loro applicazione al riscaldamento, al raffrescamento e all'energia da fonti rinnovabili e alla cogenerazione da fonti rinnovabili, nonché una serie di indicatori chiave di prestazione (ICP) per consentire una valutazione e un monitoraggio trasparenti dei progressi e dell'efficacia.

A tal fine, la Commissione svolge adeguate consultazioni, anche con i pertinenti portatori di interessi. Tali orientamenti comprendono anche informazioni sulle risorse digitali e umane delle autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni, sui punti di contatto unici effettivi, sulla pianificazione del territorio, sui vincoli del traffico aereo militare e civile, sui procedimenti giudiziari e sui casi di risoluzione e mediazione dei procedimenti civili, nonché sull'adeguamento e l'ammodernamento delle normative sulle attività minerarie e geologiche, nonché sulla garanzia di un'adeguata capacità tecnica per svolgere tali compiti.

Gli Stati membri presentano una valutazione della loro procedura di autorizzazione e le misure di miglioramento da adottare in linea con gli orientamenti contenuti nell'aggiornamento del piano nazionale integrato per l'energia e il clima di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1999, secondo la procedura e il calendario stabiliti in tale articolo.

La Commissione valuta le misure correttive nei piani e il punteggio di ciascuno Stato nell'ambito degli indicatori chiave di prestazione. La valutazione è messa a disposizione del pubblico.

In caso di assenza di progressi, la Commissione può adottare misure supplementari per sostenere gli Stati membri nella loro attuazione assistendoli nella riforma e nell'ottimizzazione delle loro procedure di autorizzazione.";

"

6)  è inserito il seguente articolo:"

"Articolo 15 bis

Utilizzo dell'energia rinnovabile nell'edilizia

1.  Al fine di promuovere la produzione e l'uso di energia rinnovabile e di calore e freddo di scarto nel settore dell'edilizia, gli Stati membri fissano un obiettivo indicativo per la quota di energia da fonti rinnovabili prodotta in loco o nelle vicinanze e anche dalla rete nel consumo di energia finale nel loro settore edile nel 2030 che sia coerente con un obiettivo indicativo di una quota di energia da fonti rinnovabili e di calore e freddo di scarto inevitabile nel consumo di energia finale dell'Unione nel 2030 del settore dell'edilizia pari almeno al 49 %. Gli Stati membri che non fissano esplicitamente il prezzo del carbonio nel settore dell'edilizia attraverso una tassa o un sistema di scambio di emissioni o gli Stati membri che temporaneamente non aderiscono al nuovo sistema europeo di scambio di emissioni per gli edifici e i trasporti fissano una quota indicativa più elevata di fonti energetiche rinnovabili. L'obiettivo nazionale indicativo è espresso in termini di quota nel consumo di energia finale nazionale ed è calcolato secondo la metodologia di cui all'articolo 7, che può includere nel calcolo della quota di consumo finale l'energia elettrica da fonti rinnovabili, compresi l'autoconsumo, le comunità di energia, la quota di rinnovabili nel mix di energia elettrica e l'inevitabile calore e freddo di scarto. Gli aggiornamenti dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima presentati a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999 includono l'obiettivo degli Stati membri e informazioni su come intendono raggiungerlo.

Gli Stati membri possono conteggiare il calore e il freddo di scarto ai fini dell'obiettivo di cui al primo comma, fino a un limite del 20 %. Se decidono di procedere in tal senso, l'obiettivo aumenta della metà della percentuale di calore e freddo di scarto utilizzata fino a un limite massimo del 54 %.

2.  Nelle regolamentazioni e nei codici in materia edilizia e, se del caso, nei rispettivi regimi di sostegno gli Stati membri introducono misure volte ad aumentare la quota di energia elettrica e di riscaldamento e raffrescamento da fonti rinnovabili prodotta in loco o nelle vicinanze e proveniente dalla rete nel parco immobiliare, prevedendo tra l'altro misure nazionali relative a incrementi sostanziali dell'autoconsumo di energia rinnovabile, alle comunità di energia rinnovabile, alla condivisione di energie rinnovabili locali e allo stoccaggio dell'energia a livello locale, alla ricarica intelligente e bidirezionale, ad altri servizi flessibili come la gestione della domanda e in combinazione con miglioramenti dell'efficienza energetica relativi alla cogenerazione e all'edilizia passiva, a energia quasi zero e a energia zero, tenendo conto delle tecnologie innovative.

Per conseguire la quota indicativa di fonti di energia rinnovabili di cui al paragrafo 1, nelle regolamentazioni e nei codici in materia edilizia e, se del caso, nei loro regimi di sostegno o con altri strumenti aventi effetto equivalente, gli Stati membri impongono l'uso di livelli minimi di energia da fonti rinnovabili prodotta in loco o nelle vicinanze, anche proveniente dalla rete, nei nuovi edifici e in quelli oggetto di ristrutturazioni di grande portata, in linea con le disposizioni della direttiva 2010/31/UE e laddove sia economicamente, tecnicamente e funzionalmente fattibile. Gli Stati membri consentono che tali livelli minimi siano soddisfatti anche mediante un teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti.

Per gli edifici esistenti, il primo comma si applica alle forze armate solo nella misura in cui ciò non sia in contrasto con la natura e l'obiettivo primario delle attività delle forze armate e ad eccezione dei materiali utilizzati esclusivamente a fini militari.

3.  Gli Stati membri provvedono affinché gli edifici pubblici nazionali, regionali e locali svolgano un ruolo esemplare per quanto concerne la quota di energia rinnovabile utilizzata, conformemente all'articolo 9 della direttiva 2010/31/UE e all'articolo 5 della direttiva 2012/27/UE. Gli Stati membri possono tra l'altro consentire che tale obbligo sia soddisfatto prevedendo che i tetti o le altre superfici e sottosuperfici compatibili degli edifici pubblici o misti pubblico-privato siano utilizzati da terzi per impianti che producono energia da fonti rinnovabili.

Gli Stati membri promuovono la cooperazione tra le autorità locali e le comunità di energia rinnovabile nel settore dell'edilizia, in particolare attraverso il ricorso agli appalti pubblici. Tale sostegno è indicato nei piani nazionali di ristrutturazione degli edifici degli Stati membri ai sensi dell'articolo 3 della direttiva... [direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia].

4.  Per conseguire la quota indicativa di energia rinnovabile di cui al paragrafo 1, gli Stati membri promuovono l'uso di sistemi e di apparecchiature per il riscaldamento e il raffrescamento da rinnovabili, comprese tecnologie innovative per il contesto locale in questione, come i sistemi e le apparecchiature elettrificati intelligenti e basati sulle energie rinnovabili, integrati, se del caso, dalla gestione intelligente di tutte le risorse energetiche decentrate negli edifici, attraverso sistemi di gestione dell'energia degli edifici in grado di interagire con la rete energetica. A tal fine gli Stati membri utilizzano tutti gli incentivi, gli strumenti e le misure adeguati quali, tra gli altri, le etichette energetiche sviluppate a norma del regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio(25), gli attestati di prestazione energetica ai sensi della direttiva 2010/31/UE, o altre certificazioni o norme adeguate sviluppate a livello nazionale o dell'Unione, e garantiscono che siano fornite un'informazione e una consulenza appropriate, anche attraverso sportelli unici, sulle alternative ad alta efficienza energetica basate sulle rinnovabili, nonché sugli strumenti finanziari e sugli incentivi disponibili al fine di favorire l'aumento del tasso di sostituzione dei vecchi impianti di riscaldamento e raffreddamento e il passaggio a soluzioni basate sulle energie rinnovabili.";

"

7)  l'articolo 18 è così modificato:

a)   i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:"

"3. Gli Stati membri assicurano che gli installatori e i progettisti di qualsiasi tipo di sistema di riscaldamento e raffrescamento nell'edilizia, nell'industria e nell'agricoltura, e gli installatori di altre tecnologie delle energie rinnovabili, di tecnologie di stoccaggio sulla risposta alla domanda, comprese le stazioni di ricarica, abbiano a disposizione sistemi di certificazione o sistemi di qualificazione nazionali equivalenti. Tali sistemi possono tener conto, se del caso, dei sistemi e delle strutture esistenti e si basano sui criteri indicati nell'allegato IV. Ogni Stato membro verifica il riconoscimento delle certificazioni rilasciate dagli altri Stati membri conformemente ai predetti criteri.

Entro il 31 dicembre 2023, e successivamente ogni tre anni, gli Stati membri valutano il divario tra gli installatori professionisti formati e qualificati disponibili e quelli necessari e, ove opportuno, forniscono raccomandazioni per eliminare le eventuali carenze. Tali valutazioni e le eventuali raccomandazioni sono rese pubbliche.

Gli Stati membri stabiliscono le condizioni, anche mediante strategie di miglioramento delle competenze e di riqualificazione professionale, per assicurare la disponibilità di un numero sufficiente di installatori formati e qualificati di cui al paragrafo 3 ▌per contribuire all'aumento della quota di energia rinnovabile nel settore del riscaldamento e raffrescamento previsto all'articolo 23 e al raggiungimento degli obiettivi in materia di energia rinnovabile nell'edilizia di cui all'articolo 15 bis, nell'industria di cui all'articolo 22 bis, e nei trasporti di cui all'articolo 25, e per contribuire al raggiungimento dell'obiettivo complessivo di cui all'articolo 3.

Affinché vi sia un numero sufficiente di installatori e progettisti, gli Stati membri, purché siano compatibili con i sistemi di qualificazione e certificazione nazionali, assicurano la disponibilità di un numero sufficiente di programmi di formazione per il conseguimento di qualifiche o certificazioni relative alle tecnologie di riscaldamento e raffrescamento rinnovabili e alle soluzioni innovative più recenti nel settore. Gli Stati membri prevedono misure per promuovere la partecipazione a tali programmi, in particolare da parte di piccole e medie imprese e liberi professionisti e per garantire l'equilibrio di genere e rivolgersi in particolare alle minoranze sottorappresentate. Se compatibili con i sistemi di formazione e di qualificazione già esistenti, gli Stati membri possono concludere accordi volontari con i venditori e i fornitori delle tecnologie in questione per la formazione di un numero sufficiente di installatori – che può essere basato sulle stime di vendita – relativamente alle tecnologie e alle soluzioni innovative più recenti disponibili sul mercato.

Gli Stati membri descrivono le proprie politiche e misure volte promuovere una formazione, una riqualificazione e un miglioramento delle competenze efficaci, di alta qualità e inclusivi dei lavoratori nell'ambito dei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima di cui agli articoli 3 e 14 del regolamento (UE) 2018/1999 e nelle relazioni intermedie presentate a norma dell'articolo 17 di tale regolamento.

4.  Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico informazioni sui sistemi di certificazione o i sistemi di qualificazione nazionali equivalenti di cui al paragrafo 3. Mettono altresì a disposizione del pubblico, in modo trasparente e facilmente accessibile, un elenco regolarmente aggiornato degli installatori qualificati o certificati in conformità al paragrafo 3 ▌.";

"

b)  è aggiunto il paragrafo seguente:"

"6 bis. Le misure adottate a norma del presente articolo lasciano impregiudicate le misure adottate a norma delle direttive (UE) .../... [direttiva sull'efficienza energetica] e (UE) .../... [direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia].";

"

8)  L'articolo 19 è così modificato:

-a)  il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:"

"1. Per dimostrare ai clienti finali l'origine dell'energia da fonti rinnovabili nel mix energetico di un fornitore di energia e nell'energia fornita ai consumatori in base a contratti conclusi con riferimento al consumo di energia prodotta da fonti rinnovabili, gli Stati membri assicurano che l'origine della produzione di energia sia garantita come tale ai sensi della presente direttiva, in base a criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori.";

"

a)  il paragrafo 2 è così modificato:

i)  il primo comma è sostituito dal seguente:"

"A tale fine gli Stati membri assicurano che, su richiesta di un produttore di energia da fonti rinnovabili, sia rilasciata una garanzia di origine. Gli Stati membri prevedono un sistema uniforme di garanzie di origine che siano emesse per l'idrogeno rinnovabile.

Gli Stati membri possono decidere, per tener conto del valore di mercato della garanzia di origine, di non rilasciare tale garanzia di origine a un produttore che riceve sostegno finanziario da un regime di sostegno.

La Commissione introduce informazioni supplementari per le garanzie di origine, evitando nel contempo il doppio conteggio.

Il rilascio della garanzia di origine può essere subordinato a un limite minimo di potenza. La garanzia di origine è di 1 MWh con la possibilità di rilasciarne frazioni. Esse sono debitamente standardizzate mediante la norma europea CEN-EN16325 e rilasciate su richiesta di un produttore di energia, a condizione che ciò non comporti un doppio conteggio. Per gli impianti di piccole dimensioni inferiori a 50 kW e per le comunità di energia sono introdotti processi di registrazione semplificati e diritti di registrazione ridotti. Possono essere rilasciate garanzie di origine per più piccoli impianti messi in comune.

Per ogni unità di energia prodotta non può essere rilasciata più di una garanzia di origine e la medesima unità di energia è conteggiata una sola volta.

"

i bis)  il secondo comma è soppresso;

i ter)  al quarto comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente:"

"c) le garanzie di origine non sono rilasciate direttamente al produttore, bensì a un fornitore o un consumatore che acquista energia nell'ambito di procedure competitive o di un accordo di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili di lungo termine.";

"

ii)  il quinto comma è soppresso;

a bis)  il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:"

"3. Ai fini del paragrafo 1, le garanzie di origine sono valide per le transazioni per dodici mesi dalla produzione della corrispondente unità di energia. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le garanzie di origine che non sono state annullate scadano al più tardi 18 mesi dalla produzione della corrispondente unità di energia. Gli Stati membri includono le garanzie di origine scadute nel calcolo del loro mix energetico residuale.";"

"

a ter)  il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:"

"4. Ai fini della comunicazione delle informazioni di cui ai paragrafi 8 e 13, gli Stati membri assicurano che le imprese energetiche annullino le garanzie di origine al più tardi sei mesi dal termine di validità della garanzia di origine. Inoltre, entro ... [un anno dopo l'entrata in vigore della presente direttiva modificativa], gli Stati membri provvedono affinché i dati sul loro mix residuo siano pubblicati su base annuale.";

"

a quater)  Il primo comma del paragrafo 7 è così modificato:

i)  il punto a) è sostituito dal seguente:"

"a) la fonte di energia dalla quale l'energia è stata prodotta e le date di inizio e di fine, il più vicino possibile al tempo reale, con l'obiettivo di raggiungere intervalli non superiori a un'ora di produzione;";

"

ii)  il punto c) è sostituito dal seguente:"

"c) la denominazione, l'ubicazione, la zona di offerta per l'elettricità, il tipo e la potenza dell'impianto nel quale l'energia è stata prodotta;";

"

iii)  sono aggiunti i punti seguenti:"

"g) emissioni di gas a effetto serra nel corso del ciclo di vita dell'energia garantita conformemente alla norma ISO 14067: 2018;

   h) granularità temporale raffinata;
   i) corrispondenza locale.";

"

b)  il paragrafo 8 ▌è sostituito dal seguente:"

"Il fornitore di energia elettrica che sia tenuto a dimostrare l'origine dell'energia da fonti rinnovabili nel proprio mix energetico ai fini dell'articolo 3, paragrafo 9, lettera a), della direttiva 2009/72/CE, vi provvede utilizzando garanzie d'origine, eccetto per quanto riguarda la quota del proprio mix energetico corrispondente a offerte commerciali non tracciate, laddove ne abbia, per le quali il fornitore può utilizzare il mix residuale.";

Il fornitore di gas che sia tenuto a dimostrare l'origine dell'energia da fonti rinnovabili nel proprio mix energetico ai fini dell'allegato I, sezione 5 della direttiva (UE) .../... [relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile e del gas naturale e dell'idrogeno quale proposta dal COM(2021)0803], vi provvede utilizzando garanzie d'origine, eccetto per quanto riguarda la quota del proprio mix energetico corrispondente a offerte commerciali non tracciate, laddove ne abbia, per le quali il fornitore può utilizzare il mix residuale.

Ove gli Stati membri si siano dotati di garanzie di origine per altri tipi di energia, i fornitori utilizzano, ai fini della comunicazione delle informazioni sul mix energetico, le garanzie di origine riferite alla stessa energia fornita. Inoltre, quando il cliente consuma gas proveniente da una rete di idrogeno o di gas naturale, gli Stati membri possono assicurare che le garanzie di origine annullate corrispondano alle pertinenti caratteristiche della rete. Analogamente, le garanzie di origine istituite ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 10, della direttiva 2012/27/UE possono essere utilizzate per soddisfare l'obbligo di dimostrare la quantità di energia elettrica prodotta da impianti di cogenerazione ad alto rendimento. Ai fini del paragrafo 2 del presente articolo, ove l'energia elettrica sia prodotta da cogenerazione ad alto rendimento mediante fonti rinnovabili, può essere rilasciata una sola garanzia d'origine che specifichi entrambe le caratteristiche.";

"

b bis)  il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:"

"9. Gli Stati membri riconoscono le garanzie di origine rilasciate da altri Stati membri conformemente alla presente direttiva esclusivamente come prova degli elementi di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 7, primo comma, lettere da a) a i). Uno Stato membro può rifiutare il riconoscimento di una garanzia di origine soltanto qualora nutra fondati dubbi sulla sua precisione, affidabilità o autenticità. Lo Stato membro notifica alla Commissione tale rifiuto e la sua motivazione.";

"

b ter)  il paragrafo 11 è sostituito dal seguente:"

"11. Gli Stati membri non riconoscono le garanzie di origine rilasciate da un paese terzo a meno che l'Unione abbia concluso un accordo con tale paese terzo sul reciproco riconoscimento delle garanzie di origine rilasciate nell'Unione e sistemi di garanzie di origine compatibili siano stati introdotti in tale paese terzo, e soltanto qualora vi sia importazione o esportazione diretta di energia. "La Commissione pubblica orientamenti che chiariscono i requisiti dell'Unione per il riconoscimento delle garanzie di origine rilasciate da un paese terzo, comprese le sottostanti intese di governance associate, al fine di razionalizzare e velocizzare la conclusione di tali accordi con i paesi terzi.

Entro ... [un anno dopo l'entrata in vigore della presente direttiva di modifica], la Commissione emette orientamenti sulle pertinenti garanzie per i trasferimenti transfrontalieri.

"

b quater)  il paragrafo 13 è sostituito dal seguente:"

"13. Entro il 30 giugno 2025 la Commissione adotta una relazione in cui siano valutate le opzioni per istituire un marchio di qualità ecologica per tutta l'Unione con l'obiettivo di promuovere l'uso di energia rinnovabile proveniente da nuovi impianti. I fornitori utilizzano le informazioni contenute nelle garanzie di origine per dimostrare la conformità ai requisiti di tale marchio.";

"

b quinquies)  è aggiunto il paragrafo seguente:"

"13 bis. La Commissione controlla il funzionamento del sistema delle garanzie di origine ed entro il 30 giugno 2025 valuta l'equilibrio tra la domanda e l'offerta di garanzie di origine sul mercato e, in caso di squilibri, individua i fattori pertinenti che incidono sull'offerta e sulla domanda e propone misure per correggere qualsiasi potenziale squilibrio strutturale, al fine di sostenere i mercati a concentrarsi sui nuovi impianti rinnovabili.

"

9)  all'articolo 20, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: "3."

"3. In base alla loro valutazione inclusa nei piani nazionali integrati per l'energia e il clima conformemente all'allegato I del regolamento (UE) 2018/1999 sulla necessità di costruire una nuova infrastruttura o di ammodernarne una esistente per il teleriscaldamento e il teleraffrescamento da fonti rinnovabili al fine di raggiungere l'obiettivo dell'Unione fissato all'articolo 3, paragrafo 1, della presente direttiva, gli Stati membri adottano, in conformità del principio dell'efficienza energetica al primo posto,se necessario, le opportune misure intese a sviluppare un'infrastruttura efficiente per il teleriscaldamento e il teleraffrescamento in modo da promuovere il riscaldamento e raffrescamento da fonti rinnovabili, ▌in combinazione con lo stoccaggio di energia termica, sistemi di risposta alla domanda e impianti di conversione dell'energia elettrica in calore.

3 bis.  In conformità della pertinente normativa sul mercato dell'elettricità, gli Stati membri adottano, se necessario, le opportune misure per integrare l'energia elettrica da fonti rinnovabili intermittenti nella rete, garantendo nel contempo la stabilità della rete e la sicurezza dell'approvvigionamento.";

"

10)  è inserito il seguente articolo 20 bis:"

"Articolo 20 bis

Agevolare l'integrazione nel sistema dell'energia elettrica da fonti rinnovabili

1.  Gli Stati membri impongono ai gestori del sistema di trasmissione e, se tecnicamente fattibile, ai gestori del sistema di distribuzione sul loro territorio l'obbligo di mettere a disposizione le informazioni sulla quota di energia elettrica da fonti rinnovabili e sul tenore di emissioni di gas a effetto serra dell'energia elettrica fornita in ogni zona di offerta nel modo più accurato possibile e il più possibile in tempo reale, ma a intervalli temporali non superiori all'ora, con previsioni ove disponibili. Gli Stati membri provvedono affinché i gestori dei sistemi di distribuzione abbiano accesso ai dati necessari. Se non hanno accesso, in base alla legislazione nazionale, a tutte le informazioni necessarie, applicano il sistema di comunicazione dei dati esistente nell'ambito dell'ENTSO-E, conformemente alle disposizioni della direttiva 2019/944. Tuttavia, i gestori dei sistemi di trasmissione e dei sistemi di distribuzione non sono responsabili di errori di previsione, stima o calcolo dovuti a circostanze esterne. Gli Stati membri incentivano il potenziamento delle reti intelligenti per controllare meglio l'equilibrio della rete e rendere disponibili le informazioni in tempo reale.

Se tecnicamente disponibili, i gestori del sistema di distribuzione devono inoltre mettere a disposizione dati anonimizzati e aggregati sul potenziale di gestione della domanda e sull'energia elettrica da fonti rinnovabili generata dagli autoconsumatori e dalle comunità di energia rinnovabile e immessa nella rete.

1 bis.  Le informazioni e i dati di cui al paragrafo 1 sono messi a disposizione in un formato digitale che assicuri l'interoperabilità basata su formati di dati armonizzati e serie di dati standardizzati affinché possano essere utilizzati in maniera non discriminatoria dai partecipanti al mercato dell'energia elettrica, dagli aggregatori, dai consumatori e dagli utenti finali e possano essere letti da dispositivi elettronici di comunicazione ▌.

2.  Oltre agli obblighi di cui alla [proposta di regolamento relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che abroga la direttiva 2006/66/CE e modifica il regolamento (UE) 2019/1020], gli Stati membri adottano misure che impongono ai produttori di batterie industriali e per uso domestico di consentire ai proprietari e agli utenti delle batterie, nonché a terzi che agiscono per loro conto (ad esempio società di gestione dell'energia nell'edilizia e partecipanti al mercato dell'energia elettrica), tramite consenso esplicito e conformemente alle pertinenti disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679, di accedere gratuitamente, in tempo reale e a condizioni non discriminatorie alle informazioni di base del sistema di gestione della batteria, quali la capacità, lo stato di salute, lo stato di carica e il setpoint di potenza della batteria.

Entro ... [6 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva modificativa], oltre ad altri obblighi a norma del regolamento sulla vigilanza del mercato e sull'omologazione e nel pieno rispetto delle disposizioni pertinenti di cui al regolamento (UE) 2016/679, gli Stati membri adottano misure che impongono ai costruttori di veicoli di mettere a disposizione dei proprietari e degli utenti di veicoli elettrici, nonché di terzi che agiscono per loro conto tramite consenso esplicito (quali partecipanti al mercato dell'energia elettrica e fornitori di servizi di mobilità elettrica), in tempo reale, a condizioni non discriminatorie e gratuitamente per i proprietari o gli utenti delle batterie e i soggetti che agiscono per loro conto, i dati di bordo dei veicoli relativi allo stato di salute, allo stato di carica, al setpoint di potenza e alla capacità della batteria ▌. In conformità del regolamento sulle batterie, i dati devono essere condivisi in "sola lettura", impedendo quindi a terzi di modificare i parametri dei dati.

Gli Stati membri provvedono affinché ▌i produttori di sistemi intelligenti di riscaldamento e raffrescamento, accumulatori di energia termica e altri dispositivi intelligenti atti ad agevolare i consumatori sul fronte della gestione della domanda in relazione al sistema energetico, consentano agli utenti, nonché a terzi che agiscono per conto dei proprietari e degli utenti, l'accesso in tempo reale, a condizioni non discriminatorie e gratuitamente ai dati pertinenti per la gestione della domanda, tramite esplicito consenso e nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2016/679.

3.  Oltre agli obblighi di cui alla [proposta di regolamento sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi e che abroga la direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio], gli Stati membri assicurano che i punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico installati nel loro territorio a partire dal [termine per il recepimento della presente direttiva modificativa] possano garantire funzionalità di ricarica intelligente e interfacciarsi con sistemi di misurazione intelligenti, laddove utilizzati dagli Stati membri, nonché, ove giudicato opportuno sulla base di una valutazione dell'autorità di regolamentazione, assicurare funzionalità di ricarica bidirezionale come stabilito all'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento ... [regolamento sull'infrastruttura per i combustibili alternativi] e previa valutazione delle autorità di regolamentazione in relazione al suo potenziale contributo.

4.  Gli Stati membri provvedono affinché tutti i metodi di produzione dell'energia elettrica, comprese le unità di produzione da fonti rinnovabili, partecipino alla fornitura di servizi di sistema e di bilanciamento. Gli Stati membri assicurano altresì che il quadro normativo nazionale non sia discriminatorio per quanto riguarda la partecipazione, diretta o mediante aggregazione, ai mercati dell'energia elettrica delle reti elettriche e delle reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento, nonché dei fornitori di stoccaggio dell'energia e di flessibilità e di servizi di bilanciamento, dei sistemi piccoli o mobili come le batterie per uso domestico e per uso comunitario e i veicoli elettrici, come pure le risorse energetiche decentrate con una capacità inferiore a 1 MW che partecipano al sistema, gli accumulatori di energia termica, la tecnologia P2G, le pompe di calore e altre tecnologie in grado di offrire flessibilità, incluse la gestione della congestione e la fornitura di servizi di flessibilità e bilanciamento. Gli Stati membri offrono condizioni di parità agli operatori di mercato più piccoli, in particolare alle comunità di energia rinnovabile, in modo che siano in grado di partecipare al mercato senza affrontare oneri amministrativi o normativi sproporzionati.";

4 bis.  Gli Stati membri provvedono affinché il quadro normativo nazionale consenta ai clienti finali che stipulano accordi contrattuali con i partecipanti al mercato dell'energia elettrica e con i fornitori di servizi di mobilità elettrica di ricevere informazioni sulle condizioni dell'accordo, compresa la protezione dei loro dati personali e sulle sue implicazioni per i consumatori, compresa la remunerazione della flessibilità.";

"

11)  è inserito il seguente articolo 22 bis:"

"Articolo 22 bis

Utilizzo dell'energia rinnovabile nell'industria

1.  Gli Stati membri si impegnano al fine di aumentare la quota di fonti rinnovabili sul totale delle fonti energetiche usate a scopi finali energetici e non energetici nel settore dell'industria indicativamente di almeno 1,9 punto percentuale come media annuale fino al 2030. Tale aumento è calcolato come media dei trienni, vale a dire 2024-2027 e 2027-2030.

Essi includono le politiche e le misure pianificate e adottate per raggiungere l'incremento indicativo summenzionato nei loro piani nazionali integrati per l'energia e il clima e nelle relazioni intermedie presentati a norma degli articoli 3, 14 e 17 del regolamento (UE) 2018/1999. Tali misure comprendono l'elettrificazione dei processi industriali basata su fonti rinnovabili, qualora sia ritenuta un'opzione efficace in termini di costi. Nell'adottare misure volte ad aumentare la quota di energie rinnovabili nell'industria, gli Stati membri rispettano il principio dell'efficienza energetica al primo posto.

Gli Stati membri istituiscono un quadro normativo che può contemplare misure di sostegno per l'industria conformemente all'articolo 3, paragrafo 4 bis, e promuovono la diffusione di fonti rinnovabili e idrogeno rinnovabile consumati dall'industria, tenendo pienamente conto dell'efficacia e della competitività internazionale, quali presupposti indispensabili per la diffusione del consumo di energia rinnovabile nell'industria. In particolare, tale quadro dovrebbe affrontare gli ostacoli normativi, amministrativi ed economici in linea con l'articolo 3, paragrafo 4 bis, e l'articolo 15, paragrafo 8.

Gli Stati membri assicurano che entro il 2030 il contributo dei combustibili rinnovabili di origine non biologica usati a scopi finali energetici e non energetici sia il 50 % dell'idrogeno usato per scopi finali energetici e non energetici nell'industria. Gli Stati membri assicurano che entro il 2035 il contributo dei combustibili rinnovabili di origine non biologica usati a scopi finali energetici e non energetici si almeno il 70 % dell'idrogeno usato per scopi finali energetici e non energetici nell'industria. La Commissione analizza la disponibilità di combustibili di origine non biologica nel 2026 e successivamente ogni anno. Per il calcolo delle percentuali, si applicano le seguenti disposizioni [Em. 34]:

   a) per il calcolo del denominatore, si prende in considerazione il contenuto energetico dell'idrogeno per scopi finali energetici e non energetici, escluso l'idrogeno usato come prodotto intermedio per la produzione di carburanti convenzionali per il trasporto e l'idrogeno ottenuto come sottoprodotto o derivato da sottoprodotti negli impianti industriali;
   b) per il calcolo del numeratore, si prende in considerazione il contenuto energetico dei combustibili rinnovabili di origine non biologica consumati nel settore dell'industria per scopi finali energetici e non energetici, escluso il combustibile rinnovabile di origine non biologica usato come prodotto intermedio per la produzione di carburanti ▌per il trasporto;
   c) per il calcolo del numeratore e del denominatore sono utilizzati i valori relativi al contenuto energetico dei carburanti di cui all'allegato III.

Entro il 31 gennaio 2026, a seguito della definizione delle norme di cui al paragrafo 1, la Commissione valuta se alla luce degli sviluppi normativi, tecnici e scientifici, sia opportuno e giustificato adeguare l'obiettivo secondario degli combustibili rinnovabili di origine non biologica del 2030 e, all'occorrenza, modifica il presente articolo a tal fine, accompagnato da una valutazione d'impatto.

Al fine di promuovere l'uso di soluzioni energetiche rinnovabili per il calore industriale a bassa e media temperatura, gli Stati membri si adoperano per aumentare la disponibilità di alternative rinnovabili economicamente valide e tecnicamente praticabili all'uso di energia basata sui combustibili fossili per applicazioni di calore industriale, allo scopo di porre fine entro il 2027 all'uso di combustibili fossili per applicazioni che richiedono temperature di riscaldamento massime fino a 200 gradi Celsius.

1 bis.  Entro ... [un anno dopo l'entrata in vigore della presente direttiva modificativa], la Commissione elabora una strategia globale per le importazioni di idrogeno per promuovere il mercato europeo dell'idrogeno. Tale strategia integra le iniziative volte a promuovere la produzione interna di idrogeno nell'Unione, sostenendo l'attuazione della presente direttiva e il conseguimento degli obiettivi ivi stabiliti, tenendo debitamente conto della sicurezza dell'approvvigionamento e dell'autonomia strategica dell'Unione nel settore dell'energia. Le misure incluse nella strategia mirano a promuovere condizioni di parità, sulla base di norme o standard equivalenti nei paesi terzi in termini di protezione dell'ambiente, sostenibilità e mitigazione dei cambiamenti climatici. La strategia comprende traguardi e misure indicative per le importazioni. Gli Stati membri adottano le opportune misure per attuare la strategia nei loro piani nazionali integrati per l'energia e il clima e nelle relazioni intermedie presentati a norma degli articoli 3, 14 e 17 del regolamento (UE) 2018/1999. Inoltre, la strategia tiene conto anche della necessità di sviluppare l'accesso all'energia delle popolazioni locali.";

"

12)  L'articolo 23 è così modificato:

a)  il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:"

"1. "1. Al fine di promuovere l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili nel settore del riscaldamento e del raffrescamento, ciascuno Stato membro aumenta la quota di energia rinnovabile in tale settore di un valore indicativo di 2,3 punti percentuali come media annuale calcolata per i periodi dal 2021 al 2025 e dal 2026 al 2030, partendo dalla quota di energia rinnovabile destinata al riscaldamento e al raffrescamento nel 2020, espresso in termini di quota nazionale di consumo finale lordo di energia e calcolato secondo la metodologia indicata all'articolo 7.

Tale aumento è di 2,8 punti percentuali per gli Stati membri in cui sono utilizzati calore e freddo di scarto. In tal caso gli Stati membri possono conteggiare il calore e il freddo di scarto fino a un massimo del 40 % dell'aumento medio annuo.";

"

b)  è inserito il seguente paragrafo 1 bis:"

"1 bis. Per offrire alla Commissione un quadro completo delle notevoli differenze riguardo al livello della domanda di calore industriale nell'Unione, gli Stati membri effettuano una valutazione del loro potenziale di energia da fonti rinnovabili e dell'uso del calore e freddo di scarto nel settore del riscaldamento e del raffrescamento e includono un'analisi costi-benefici di tutte le esternalità positive e, se del caso, un'analisi delle aree idonee per un utilizzo a basso rischio ambientale e del potenziale in termini di progetti residenziali di piccola taglia, PMI, simbiosi industriali ed edifici commerciali, delineando eventuali requisiti infrastrutturali con la partecipazione degli enti locali e regionali. La valutazione prende in considerazione le tecnologie disponibili ed economicamente praticabili per usi industriali e domestici nell'intento di fissare traguardi e misure per aumentare l'uso delle fonti di energia rinnovabili nel riscaldamento e raffrescamento e, se del caso, l'uso di calore e freddo di scarto mediante teleriscaldamento e teleraffrescamento e impianti di piccola scala presso famiglie e PMI al fine di ridurre le emissioni di gas a effetto serra e l'inquinamento atmosferico derivante dal riscaldamento e dal raffrescamento. Tale strategia tiene conto del diverso livello di qualità del calore (alta, media, bassa temperatura), specifico dei vari processi e usi. La valutazione è conforme al principio "l'efficienza energetica al primo posto" e si iscrive nei piani nazionali integrati per l'energia e il clima di cui agli articoli 3 e 14 del regolamento (UE) 2018/1999 e accompagna la valutazione globale del riscaldamento e raffrescamento prevista dall'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2012/27/UE.

"

c)  al paragrafo 2, primo comma, la lettera a) è soppressa;

c bis)  al paragrafo 2, è inserito il comma seguente:"

"In particolare, gli Stati membri forniscono ai proprietari o ai locatari di edifici e alle PMI informazioni sulle misure efficaci in termini di costi e sugli strumenti finanziari al fine di migliorare l'uso delle energie da fonti rinnovabili nei sistemi di riscaldamento e di raffrescamento. Gli Stati membri forniscono le informazioni attraverso strumenti di consulenza accessibili e trasparenti basati su sportelli unici.";

"

d)  il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:"

"4. Per conseguire l'aumento medio annuo di cui al paragrafo 1, primo comma, gli Stati membri attuano almeno tre delle seguenti misure:

   a) l'integrazione fisica dell'energia rinnovabile o del calore e del freddo di scarto nelle fonti energetiche e nei combustibili destinati al riscaldamento e al raffrescamento;
   b) l'installazione negli edifici di sistemi ad alta efficienza di riscaldamento e raffrescamento da fonti rinnovabili, la connessione degli edifici a sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti o l'utilizzo di energia rinnovabile o del calore e del freddo di scarto nei processi industriali di riscaldamento e raffrescamento;
   c) misure, corredate di certificati negoziabili attestanti il rispetto dell'obbligo di cui al paragrafo 1, primo comma, mediante sostegno alle misure d'installazione di cui alla lettera b) del presente paragrafo, realizzate da un altro operatore economico quale un installatore indipendente di tecnologie per le fonti rinnovabili o una società di servizi energetici che fornisce servizi di installazione in materia di rinnovabili;
   d) sviluppo delle capacità affinché le autorità nazionali, regionali e locali individuino il potenziale di riscaldamento e raffrescamento da fonti rinnovabili a livello locale e pianifichino, attuino progetti di rinnovabili e infrastrutture e offrano consulenza in materia;
   e) creazione di quadri per la mitigazione del rischio al fine di ridurre il costo del capitale per progetti di riscaldamento e raffrescamento da fonti rinnovabili e relativi al calore e al freddo di scarto, consentendo, tra l'altro, il raggruppamento di progetti di minori dimensioni, nonché un collegamento più olistico di tali progetti con altre misure in materia di efficienza energetica e ristrutturazione edilizia;
   f) promozione di accordi per l'acquisto di calore e freddo rinnovabili per consumatori aziendali e piccoli consumatori collettivi;
   g) piani di sostituzione programmata delle fonti e dei sistemi di riscaldamento a combustibili fossili non compatibili con le fonti rinnovabili o con i piani di eliminazione graduale dei combustibili fossili con tappe intermedie;
   h) obblighi in materia di pianificazione del riscaldamento e del raffrescamento da fonti rinnovabili a livello regionale e locale;
   i) altre misure strategiche aventi effetto equivalente, tra cui misure fiscali, regimi di sostegno o altri incentivi finanziari che contribuiscano all'installazione di impianti di riscaldamento e raffrescamento da rinnovabili e allo sviluppo di reti energetiche atte a fornire energia rinnovabile per il riscaldamento e il raffrescamento di edifici e industrie;
   j) la promozione della produzione di biogas e la sua immissione nella rete del gas, in sostituzione del suo utilizzo per la produzione di energia elettrica;
   k) misure atte a promuovere l'integrazione delle tecnologie di stoccaggio dell'energia termica nei sistemi di riscaldamento e raffrescamento.
   l) la promozione di reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento basate sulle energie rinnovabili e di proprietà dei consumatori, in particolare le comunità di energia rinnovabile, anche attraverso misure di regolamentazione, accordi di finanziamento e sostegno finanziario;

Nell'adottare e attuare dette misure, gli Stati membri assicurano che siano accessibili per tutti i consumatori, compresi i locatari, in particolare per quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, e dispongono che una parte rilevante di misure sia attuata in via prioritaria nelle famiglie che vivono in condizioni di povertà energetica, come definita nella direttiva ... [rifusione della direttiva sull'efficienza energetica], e negli alloggi sociali, che non disporrebbero altrimenti di sufficiente capitale iniziale per beneficiarne.";

"

13)  l'articolo 24 è così modificato:

a)  il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:"

"1. Gli Stati membri sostengono la ristrutturazione delle reti esistenti e lo sviluppo di nuove reti di teleriscaldamento e di teleraffrescamento da rinnovabili, ad alta efficienza, di quarta e quinta generazione e alimentate esclusivamente tramite fonti energetiche rinnovabili e calore o freddo di scarto inevitabile, dopo un'analisi costi-benefici economici e ambientali dall'esito positivo effettuata in partenariato con gli enti locali interessati. Gli Stati membri provvedono affinché ai consumatori finali siano fornite, su richiesta, informazioni sulla prestazione energetica, sulle emissioni di gas a effetto serra e sulla quota di energia da fonti rinnovabili dei loro sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento in un modo facilmente accessibile, ad esempio sulle bollette o sui siti web dei fornitori e su richiesta. Le informazioni sulla quota di energia da fonti rinnovabili sono espresse almeno come percentuale del consumo finale lordo di riscaldamento e raffrescamento assegnata ai clienti di un dato sistema di teleriscaldamento e teleraffrescamento e includono informazioni sulla quantità di energia utilizzata per fornire un'unità di riscaldamento al cliente o all'utente finale.";

"

b)  il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:"

"4. Gli Stati membri si adoperano per aumentare la quota di energia da fonti rinnovabili, compreso il calore generato dall'energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili, e da calore e freddo di scarto nel teleriscaldamento e teleraffrescamento di almeno 2,3 punti percentuali quale media annua calcolata per i periodi dal 2021 al 2025 e dal 2026 al 2030, partendo dalla quota di energia da fonti rinnovabili, compreso il calore generato dall'energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili, e da calore e freddo di scarto nel teleriscaldamento e teleraffrescamento nel 2020, e stabiliscono le misure necessarie a tal fine. La quota di energia rinnovabile è espressa in termini di quota del consumo finale lordo di energia nel teleriscaldamento e teleraffrescamento adeguata a condizioni climatiche medie normali.

Gli Stati membri con una quota di energia da fonti rinnovabili e da calore e freddo di scarto nel teleriscaldamento e teleraffrescamento superiore al 60 % possono considerare la quota in questione come realizzazione dell'aumento medio annuo di cui al primo comma.

Gli Stati membri stabiliscono nei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima le misure necessarie all'attuazione dell'aumento medio annuo di cui al primo comma, ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) 2018/1999.";

"

c)  è inserito il seguente paragrafo 4 bis:"

"4 bis. Gli Stati membri garantiscono che i gestori di sistemi di teleriscaldamento o teleraffrescamento di capacità superiore a 25 MWth siano incoraggiati a connettere i fornitori terzi di energia da fonti rinnovabili e da calore e freddo di scarto o a offrire la connessione e l'acquisto di calore e freddo prodotti da fonti rinnovabili e da calore e freddo di scarto da parte di fornitori terzi, sulla base di criteri non discriminatori che saranno stabiliti dallo Stato membro interessato se tale connessione risulta tecnicamente ed economicamente fattibile, quando detti gestori sono soggetti a uno degli obblighi seguenti:

   a) soddisfare la domanda di nuovi clienti;
   b) sostituire la capacità esistente di produzione di calore o freddo;
   c) ampliare la capacità esistente di produzione di calore o freddo.

Gli Stati membri possono decidere di contabilizzare l'energia elettrica rinnovabile utilizzata per il teleriscaldamento e il teleraffrescamento nell'aumento medio annuo di cui al paragrafo 4 del presente articolo. L'energia elettrica rinnovabile contabilizzata ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), non è tenuta in considerazione ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a).

Qualora decidano di contabilizzare l'energia elettrica rinnovabile utilizzata per il teleriscaldamento e il teleraffrescamento, gli Stati membri lo notificano alla Commissione prima dell'introduzione di tale meccanismo. Gli Stati membri includono la quantità di energia elettrica da fonti rinnovabili utilizzata nel teleriscaldamento e nel teleraffrescamento nelle loro relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima a norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1999.";

"

d)  i paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:"

"5. Gli Stati membri possono consentire al gestore di un sistema di teleriscaldamento o teleraffrescamento di rifiutare la connessione e l'acquisto di calore o freddo da un fornitore terzo in tutti i seguenti casi:

   a) il sistema non dispone della necessaria capacità a motivo di altre forniture di calore o di freddo da fonti rinnovabili o di calore e di freddo di scarto;
   b) il calore o il freddo del fornitore terzo non soddisfa i parametri tecnici necessari per connettere e assicurare il funzionamento affidabile e sicuro del sistema di teleriscaldamento e teleraffrescamento;
   c) il gestore può dimostrare che la fornitura di tale accesso comporterebbe un aumento eccessivo del costo del calore o del freddo per i clienti finali rispetto al costo di utilizzo della principale fonte locale di calore o freddo con cui la fonte rinnovabile o il calore e il freddo di scarto sarebbero in competizione;
   d) il sistema del gestore rientra nella definizione di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti di cui all'[articolo x della proposta di rifusione della direttiva sull'efficienza energetica].

Gli Stati membri assicurano che il gestore di un sistema di teleriscaldamento o teleraffrescamento che rifiuti di collegare un fornitore di calore o freddo ai sensi del primo comma fornisca all'autorità competente informazioni sui motivi del rifiuto e riguardo alle condizioni da soddisfare e alle misure da adottare nel sistema per consentire la connessione. Gli Stati membri assicurano l'esistenza di un processo adeguato per porre rimedio a rifiuti ingiustificati.

6.  Gli Stati membri istituiscono, se necessario, un quadro di coordinamento tra i gestori di sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento e le fonti potenziali di calore e freddo di scarto nei settori dell'industria e del terziario per promuoverne l'uso. Detto quadro di coordinamento assicura l'applicazione del principio "l'efficienza energetica al primo posto" e agevola un dialogo sull'uso del calore e del freddo di scarto che coinvolga almeno:

   a) i gestori di sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento;
   b) le imprese del settore industriale e terziario che generano calore e freddo di scarto che possono essere recuperati economicamente tramite sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento, quali centri dati, impianti industriali, grandi edifici commerciali, impianti di stoccaggio dell'energia e trasporti pubblici; ▌
   c) amministrazioni locali responsabili della pianificazione e dell'approvazione di infrastrutture energetiche;
   d) esperti scientifici che lavorano sui sistemi d'avanguardia di teleriscaldamento e teleraffrescamento, altamente efficienti sotto il profilo energetico e integralmente basati sulle energie rinnovabili;
   e) comunità di energia rinnovabile coinvolte nel riscaldamento e nel raffrescamento.";

"

e)  i paragrafi 8, 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:"

"8. Gli Stati membri istituiscono un quadro nel quale i gestori di sistemi di distribuzione dell'energia elettrica valutano almeno ogni quattro anni, in collaborazione con i gestori di sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento nei rispettivi settori, il potenziale dei sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento di fornire servizi di bilanciamento e altri servizi di sistema, quali la gestione della domanda e l'accumulo termico di energia elettrica eccedentaria da fonti rinnovabili centralizzate e decentrate, e se l'uso del potenziale così individuato sarebbe più efficiente in termini di risorse e di costi rispetto a soluzioni alternative, nel rispetto del principio "l'efficienza energetica al primo posto".

Gli Stati membri assicurano che i gestori di sistemi di distribuzione e di trasmissione dell'energia elettrica tengano debitamente conto dei risultati della valutazione prevista a norma del primo comma nella pianificazione e negli investimenti nella rete e nello sviluppo dell'infrastruttura nei rispettivi territori.

Gli Stati membri agevolano il coordinamento tra i gestori di sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento e i gestori di sistemi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica al fine di assicurare che il bilanciamento, lo stoccaggio e altri servizi di flessibilità, come la gestione della domanda, forniti da gestori di sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento possano partecipare ai mercati dell'energia elettrica su base non discriminatoria.

Gli Stati membri possono estendere i obblighi di valutazione e coordinamento di cui al primo e al terzo comma ai gestori di sistemi di trasmissione e distribuzione del gas, incluse le reti di idrogeno e altre reti energetiche.

9.  Gli Stati membri assicurano che i diritti dei consumatori e le regole di gestione dei sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento in conformità del presente articolo siano chiaramente definiti, pubblicamente disponibili e attuati dall'autorità competente.

10.  Uno Stato membro non è tenuto ad applicare il paragrafo 2 se è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

   a) la sua quota di teleriscaldamento e teleraffrescamento era, al 24 dicembre 2018, inferiore o pari al 2 % del consumo finale lordo di energia nel riscaldamento o raffrescamento;
   b) la sua quota di teleriscaldamento o teleraffrescamento è aumentata oltre il 2 % del consumo finale di energia nel riscaldamento e raffrescamento al 24 dicembre 2018 grazie allo sviluppo di nuovi teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti sulla base del suo piano nazionale integrato per l'energia e il clima ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) 2018/1999 e della valutazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1 bis, della presente direttiva;
   c) il 90 % del consumo finale lordo di energia nei sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento avviene in sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento che rientrano nella definizione di cui all'[articolo x della proposta di rifusione della direttiva sull'efficienza energetica].";

"

14)  l'articolo 25 è sostituito dal seguente:"

"Articolo 25

Riduzione dell'intensità dei gas a effetto serra nel settore dei trasporti conseguita grazie all'uso di energia rinnovabile

1.  Ogni Stato membro fissa un obbligo in capo ai fornitori di combustibili per assicurare che:

   a) il quantitativo di combustibili rinnovabili e di energia elettrica da fonti rinnovabili forniti al settore dei trasporti determinino una riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra pari ad almeno il 16 % entro il 2030 rispetto al valore di riferimento di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), in conformità di una traiettoria stabilita dallo Stato membro;
   b) la quota di biocarburanti avanzati e biogas prodotti a partire da materie prime elencate nell'allegato IX, parte A, nell'energia fornita al settore dei trasporti sia pari ad almeno ▌ lo 0,5 % nel 2025 e ad almeno il 2,2 % nel 2030 e la quota di combustibili rinnovabili di origine non biologica sia pari ad almeno il 2,6 % nel 2028 e ad almeno il 5,7 % nel 2030;
   b bis) a partire dal 2030, i fornitori di combustibili forniscano una quota di combustibili rinnovabili di origine non biologica e di idrogeno rinnovabile pari ad almeno l'1,2 % al trasporto marittimo, le cui emissioni sono difficili da abbattere. Gli Stati membri che non dispongono di porti marittimi nel proprio territorio possono scegliere di non applicare tale disposizione. Gli Stati membri che intendono avvalersi di tale deroga lo notificano alla Commissione al più tardi un anno dopo ... [l'entrata in vigore della presente direttiva modificativa]. Ogni eventuale cambiamento successivo è parimenti comunicato alla Commissione.

Se l'elenco delle materie prime di cui all'allegato IX, parte A, è modificato conformemente all'articolo 28, paragrafo 6, la quota minima di biocarburanti e biogas avanzati prodotti a partire dalle materie prime nell'energia fornita al settore dei trasporti di cui alla lettera b) del presente paragrafo è aumentata di conseguenza e si basa su una valutazione d'impatto effettuata dalla Commissione.

La Commissione valuta l'obbligo di cui al paragrafo 1 al fine di presentare, entro il 2025, una proposta legislativa intesa a rialzarlo nel caso di ulteriori sostanziali riduzioni dei costi della produzione di energia rinnovabile, se risulta necessario per rispettare gli impegni internazionali dell'Unione a favore della decarbonizzazione o se il rialzo è giustificato da un significativo calo del consumo energetico nell'Unione.

Per il calcolo della riduzione di cui alla lettera a) e della quota di cui alla lettera b), gli Stati membri tengono conto dei combustibili rinnovabili di origine non biologica anche quando sono utilizzati come prodotti intermedi per la produzione di carburanti convenzionali per il trasporto. Per il calcolo della riduzione di cui alla lettera a), gli Stati membri possono prendere in considerazione carburanti derivanti da carbonio riciclato.

Nell'introduzione di tale obbligo in capo ai fornitori di combustibile, gli Stati membri possono esentare coloro che forniscono carburanti sotto forma di energia elettrica o carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto dall'obbligo di rispettare, relativamente a detti carburanti, la quota minima di biocarburanti avanzati e biogas prodotti a partire dalle materie prime di cui all'allegato IX, parte A.

2.  Gli Stati membri istituiscono un meccanismo che consente ai fornitori di combustibili nel loro territorio di scambiare crediti per la fornitura di energia rinnovabile al settore dei trasporti. Gli operatori economici che forniscono energia elettrica da fonti rinnovabili ai veicoli elettrici leggeri e pesanti tramite stazioni di ricarica pubbliche o energia rinnovabile ricevono crediti, a prescindere dal fatto che siano soggetti all'obbligo previsto dagli Stati membri per i fornitori di combustibili, e possono vendere tali crediti ai fornitori di combustibili che devono essere autorizzati a usarli al fine di soddisfare l'obbligo di cui al paragrafo 1, primo comma. Gli Stati membri possono decidere di includere le stazioni di ricarica private nel meccanismo di cui al primo comma purché sia possibile dimostrare che l'energia elettrica da fonti rinnovabili fornita a tali stazioni di ricarica private è fornita esclusivamente ai veicoli elettrici.";

"

15)  l'articolo 26 è così modificato:

a)  il paragrafo 1 è così modificato:

i)  il primo comma è sostituito dal seguente:"

"Per il calcolo del consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili da parte di uno Stato membro di cui all'articolo 7 e dell'obiettivo di riduzione dell'intensità di gas a effetto serra di cui all'articolo 25, paragrafo 1, primo comma, lettera a), la quota di biocarburanti e bioliquidi, nonché di combustibili da biomassa consumati nei trasporti, se prodotti a partire da colture alimentari o foraggere, non supera di oltre un punto percentuale la quota di tali carburanti nel consumo finale lordo di energia nel 2020 nello Stato membro in questione, con un consumo finale di energia massimo del 7 % nel settore dei trasporti in tale Stato membro.

Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può autorizzare una deroga al primo comma che consenta agli Stati membri di escludere i bioliquidi utilizzati per la produzione di energia elettrica nelle regioni ultraperiferiche ai sensi dell'articolo 349 TFUE dal calcolo del massimale del 7 % del consumo finale di energia nel settore del trasporto stradale e ferroviario di cui al primo comma, purché tale deroga sia giustificata da specificità locali. Gli Stati membri presentano la richiesta di deroga alla Commissione entro ... [data di recepimento della presente direttiva modificativa] e presentano le motivazioni scientifiche e tecniche aggiornate di tale deroga. La Commissione decide in merito alla richiesta dello Stato membro entro tre mesi dal suo ricevimento.";

"

i bis)  il secondo comma è sostituito dal seguente:"

"Qualora la quota di biocarburanti e bioliquidi di cui al primo comma sia inferiore all'1 % in uno Stato membro, tale quota può essere aumentata a un massimo pari al 2 % del consumo finale di energia nei settori del trasporto stradale e ferroviario.";

"

ii)  il quarto comma è sostituito dal seguente:"

"Laddove la quota di biocarburanti e bioliquidi, oltre che di combustibili da biomassa consumati nei trasporti, ottenuti da colture alimentari e foraggere in uno Stato membro sia limitata a una quota inferiore al 7 % o qualora uno Stato membro decida di limitare ulteriormente la quota, tale Stato membro può ridurre di conseguenza l'obiettivo di riduzione dell'intensità di gas a effetto di cui all'articolo 25, paragrafo 1, primo comma, lettera a), in ragione del contributo che avrebbero dato in termini di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. A tal fine, gli Stati membri considerano per tali combustibili una riduzione del 50 % di emissioni di gas a effetto serra.";

"

b)  il paragrafo 2 è così modificato:

i)  al primo e quinto comma, i termini "la quota minima di cui all'articolo 25, paragrafo 1, primo comma" sono sostituiti dai termini "l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 25, paragrafo 1, primo comma, lettera a)";

ii)  il secondo comma è sostituito dal seguente:"

"Entro il ... [data di entrata in vigore della presente direttiva modificativa], tale limite scende allo 0 %.";

"

iii)  dopo il quarto comma, è aggiunto il comma seguente:"

"Entro il 30 giugno 2023 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio un aggiornamento della relazione sullo stato di espansione della produzione delle pertinenti colture alimentari e foraggere in tutto il mondo. Tale aggiornamento include i dati più recenti degli ultimi due anni per quanto riguarda la deforestazione e le materie prime a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni e tratta altri prodotti a elevato rischio nella categoria delle materie prime a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni. Ai fini degli atti delegati di cui al sesto comma, la quota massima dell'espansione media annua della zona di produzione mondiale su terreni con grandi stock di carbonio è pari al 7,9 %.";

"

16)  l'articolo 27 è così modificato:

a)  il titolo è sostituito dal seguente:"

"Criteri di calcolo nel settore dei trasporti e per quanto riguarda i combustibili rinnovabili di origine non biologica, indipendentemente dall'utilizzo finale";

"

b)  il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:"

"1. Per calcolare la riduzione dell'intensità dei gas a effetto serra di cui all'articolo 25, paragrafo 1, primo comma, lettera a), si applicano le seguenti regole:

   a) la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra è calcolata come segue:
   i) per il biocarburante e il biogas, moltiplicando il quantitativo di tali carburanti forniti a tutti i modi di trasporto per le loro riduzioni di emissioni determinate conformemente all'articolo 31;
   ii) per i combustibili rinnovabili di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato, moltiplicando la quantità di tali combustibili fornita a tutti i modi di trasporto per la riduzione delle emissioni determinata conformemente agli atti delegati adottati a norma dell'articolo 29 bis, paragrafo 3;
   iii) per l'energia elettrica da fonti rinnovabili, moltiplicando la quantità di energia elettrica da fonti rinnovabili fornita a tutti i modi di trasporto per un carburante fossile di riferimento.

Il carburante fossile di riferimento ECF(e) di cui all'allegato V è utilizzato fino al 31 dicembre 2029. A decorrere dal 1º gennaio 2030 si utilizza il carburante fossile di riferimento EF(t) di cui all'allegato V.

Tuttavia, la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra conseguita nel 2030 mediante l'uso di energia elettrica da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti, calcolata in applicazione dell'EF(t) di riferimento, costituisce un contributo aggiuntivo di energia elettrica rinnovabile rispetto a quanto già conseguito fino al 31 dicembre 2029 con il carburante fossile di riferimento ECF(e) per il calcolo delle riduzioni delle emissioni a partire dal 2030;

   b) lo scenario di riferimento di cui all'articolo 25, paragrafo 1, è calcolato moltiplicando la quantità di energia fornita al settore dei trasporti per il carburante fossile di riferimento EF(t) di cui all'allegato V;
   c) per il calcolo delle pertinenti quantità di energia si applicano le seguenti regole:
   i) per il calcolo dell'energia fornita al settore dei trasporti sono utilizzati i valori relativi al contenuto energetico dei carburanti per il trasporto di cui all'allegato III;
   ii) per il calcolo del contenuto energetico dei carburanti per il trasporto non inclusi nell'allegato III, gli Stati membri applicano le pertinenti norme europee per calcolare il potere calorifico dei carburanti. Se non sono state adottate norme europee a tal fine, essi si avvalgono delle pertinenti norme ISO;
   iii) la quantità di energia elettrica da fonti rinnovabili fornita al settore dei trasporti è determinata moltiplicando la quantità di energia elettrica fornita a tale settore per la quota media di energia elettrica da fonti rinnovabili fornita nel territorio dello Stato membro nei due anni precedenti. In via eccezionale, se l'energia elettrica è ottenuta mediante collegamento diretto a un impianto di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili e fornita al settore dei trasporti, tale energia elettrica è interamente conteggiata come energia rinnovabile;
   iv) la quota di biocarburanti e biogas prodotti a partire dalle materie prime elencate nell'allegato IX, parte B, sul contenuto energetico dei combustibili e dell'elettricità forniti al settore dei trasporti è limitata all'1,7 %, ad eccezione di Cipro e Malta;

Se l'elenco delle materie prime di cui all'allegato IX, parte B, è modificato conformemente all'articolo 28, paragrafo 6, il limite massimo di tali biocarburanti e biogas è aumentato di conseguenza e si basa su una valutazione d'impatto effettuata dalla Commissione;

   d) la riduzione dell'intensità dei gas a effetto serra derivante dall'uso di energie rinnovabili è determinata dividendo la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ottenuta dall'uso di biocarburanti, biogas ed energia elettrica da fonti rinnovabili forniti a tutti i modi di trasporto per lo scenario di base.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 35 al fine di integrare la presente direttiva, per aggiornare il contenuto energetico dei carburanti per il trasporto di cui all'allegato III sulla base del progresso tecnico e scientifico.";

"

c)  è inserito il seguente paragrafo 1 bis:"

"1 bis. Per il calcolo degli obiettivi di cui all'articolo 25, paragrafo 1, primo comma, lettera b), si applicano le seguenti regole:

   a) per il calcolo del denominatore, ossia la quantità di energia consumata nel settore dei trasporti, si tiene conto di tutti i combustibili e tutta l'energia elettrica forniti al settore dei trasporti;
   b) per il calcolo del numeratore, si tiene conto del contenuto energetico dei biocarburanti avanzati e biogas prodotti a partire dalle materie prime elencate nell'allegato IX, parte A, e dei combustibili rinnovabili di origine non biologica forniti a tutti i modi di trasporto nel territorio dell'Unione;
   c) le quote di biocarburanti avanzati e biogas prodotti a partire dalle materie prime elencate nell'allegato IX, parte A, e di combustibili rinnovabili di origine non biologica forniti per l'aviazione e il trasporto marittimo sono considerate pari a 1,2 volte il loro contenuto energetico.";

"

d)  il paragrafo 2 è soppresso;

e)  il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:"

"3. Quando l'energia elettrica è utilizzata per la produzione di combustibili rinnovabili di origine non biologica, direttamente o per la produzione di prodotti intermedi, per determinare la quota di energia rinnovabile è utilizzata la quota media di energia elettrica da fonti rinnovabili nel paese di produzione, misurata due anni prima dell'anno in questione.

L'energia elettrica ottenuta mediante collegamento diretto a uno o più impianti di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili può essere pienamente conteggiata come energia elettrica rinnovabile se utilizzata per la produzione di combustibili rinnovabili di origine non biologica, a condizione che l'impianto dimostri che l'energia elettrica in questione è stata fornita senza prelevare energia elettrica dalla rete.

L'energia elettrica prelevata dalla rete può essere considerata come pienamente rinnovabile a condizione che sia prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili e che le proprietà rinnovabili e altri criteri adeguati siano dimostrati, garantendo che le proprietà rinnovabili di tale energia elettrica siano dichiarate una sola volta e solo in un settore di utilizzo finale.

A tal fine è necessario soddisfare i requisiti seguenti:

   a) per dimostrare le proprietà rinnovabili, i produttori di combustibile dovrebbero essere tenuti a concludere uno o più accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile con impianti di generazione di energia elettrica per una quantità almeno equivalente alla quantità di energia elettrica dichiarata come pienamente rinnovabile;
   b) affinché il combustibile prodotto sia pienamente considerato come combustibile rinnovabile di origine non biologica, l'equilibrio tra l'energia elettrica rinnovabile acquistata mediante uno o più accordi di compravendita di energia elettrica e la quantità di energia elettrica prelevata dalla rete per produrre il combustibile è raggiunto su base trimestrale.

A partire dal 1º gennaio 2030, affinché il combustibile prodotto sia pienamente considerato come combustibile rinnovabile di origine non biologica, l'equilibrio tra l'energia elettrica rinnovabile acquistata mediante uno o più accordi di compravendita di energia elettrica e la quantità di energia elettrica prelevata dalla rete per produrre il combustibile è raggiunto su base mensile, trimestrale o annuale. La correlazione temporale dipende da una valutazione effettuata dalla Commissione. Tale requisito si applica a tutti gli impianti esistenti, compresi quelli messi in servizio prima del 2030.

Per quanto riguarda l'ubicazione dell'elettrolizzatore, deve essere soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

   a) l'impianto di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili nell'ambito dell'accordo di compravendita di energia elettrica rinnovabile è situato nello stesso paese dell'elettrolizzatore o in un paese limitrofo; o
   b) l'impianto di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili nell'ambito dell'accordo di compravendita di energia elettrica rinnovabile è situato in una zona di offerta offshore adiacente al paese in cui si trova l'elettrolizzatore o in un paese limitrofo.

L'energia elettrica prelevata dalla rete o reiniettata da un impianto di stoccaggio dell'energia può essere considerata come pienamente rinnovabile a condizione che sia prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili e che le proprietà rinnovabili e altri criteri adeguati siano dimostrati, garantendo che le proprietà rinnovabili di tale energia elettrica siano dichiarate una sola volta e solo in un settore di utilizzo finale [Em. 13].

L'energia elettrica prodotta da un veicolo elettrico solare e utilizzata per il movimento del veicolo stesso può essere conteggiata come pienamente rinnovabile." [Em. 32]

"

17)  l'articolo 28 è così modificato:

a)  i paragrafi 2, 3 e 4 sono soppressi;

b)  il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:"

"Entro il 31 dicembre 2024 la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 35 al fine di integrare la presente direttiva precisando la metodologia per determinare la quota di biocarburanti e biogas per i trasporti derivanti dalla biomassa trattata i con combustibili fossili in un processo comune.";

"

b bis)  al paragrafo 6, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:"

"c) l'esigenza di evitare significativi effetti distortivi sui mercati dei (sotto)prodotti, dei rifiuti o dei residui, tenendo conto della futura disponibilità di materie prime, e l'esigenza di evitare distorsioni del mercato che determinino importazioni massicce di materie prime;

   d) il potenziale per il conseguimento di una significativa riduzione delle emissioni di gas a effetto serra rispetto ai combustibili fossili sulla base di una valutazione del ciclo di vita delle emissioni, tenuto conto dei volumi disponibili di materie prime e della quota di usi industriali concorrenti preesistenti, nel rispetto delle specificità nazionali;";

"

c)  al paragrafo 7, i termini "stabilito all'articolo 25, paragrafo 1, quarto comma" sono sostituiti dai termini "stabilito all'articolo 25, paragrafo 1, primo comma, lettera b)";

18)  L'articolo 29 è così modificato:

a)  il paragrafo 1 è così modificato:

-i)   al primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:"

"L'energia prodotta da biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa è presa in considerazione ai fini di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma solo se rispetta i criteri di sostenibilità e i criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui ai paragrafi da 2 a 7 e paragrafo 10 del presente articolo, e se tiene conto della gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE e del principio dell'uso a cascata di cui all'articolo 3;" [Em. 43];

"

i)  al primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:"

"a) per contribuire al raggiungimento delle quote di energia rinnovabile degli Stati membri e degli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, all'articolo 15 bis, paragrafo 1, all'articolo 22 bis, paragrafo 1, all'articolo 23, paragrafo 1, all'articolo 24, paragrafo 4, e all'articolo 25, paragrafo 1, della presente direttiva;"

"

i bis)   dopo il primo comma è inserito il comma seguente:"

"L'energia prodotta da combustibili solidi da biomassa non è presa in considerazione ai fini di cui alle lettere b) e c) del primo comma se derivano da biomassa legnosa primaria ai sensi dell'articolo 2 della presente direttiva. Al fine di contribuire al conseguimento dell'obiettivo in materia di energie rinnovabili di cui all'articolo 3, paragrafo 1, la quota di energia ottenuta da combustibili solidi da biomassa derivanti da biomassa legnosa primaria quale definita all'articolo 2 della presente direttiva non supera la quota del consumo energetico complessivo della media di tale combustibile nel periodo 2017-2022 sulla base degli ultimi dati disponibili." [Em. 44];

"

i ter)   il secondo comma è sostituito dal seguente:"

"Tuttavia, i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa prodotti a partire da rifiuti e residui diversi dai residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura devono soddisfare soltanto i criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra definiti al paragrafo 10 per essere presi in considerazione ai fini di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma. In caso di utilizzo di rifiuti non differenziati, tuttavia, gli operatori sono tenuti ad applicare sistemi di cernita di rifiuti non differenziati di qualità definita allo scopo di rimuovere i materiali fossili. Il presente comma si applica anche ai rifiuti e ai residui che sono stati trasformati in un prodotto prima di essere trattati per ottenere biocarburante, bioliquido o combustibile da biomassa.";

"

ii)  il quarto comma è sostituito dal seguente:"

"I combustibili da biomassa soddisfano i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui ai paragrafi da 2 a 7 e al paragrafo 10, se utilizzati:

   a) nel caso di combustibili solidi da biomassa, in impianti che producono energia elettrica, riscaldamento e raffrescamento con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 7,5 MW,
   b) nel caso di combustibili gassosi da biomassa, in impianti che producono energia elettrica, riscaldamento e raffrescamento con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 2 MW,
   c) nel caso di impianti che producono combustibili gassosi da biomassa con la seguente portata media di biometano:
   i) oltre 500 m³ di metano equivalente/h misurata in condizioni standard di temperatura e pressione (ossia 0 ºC e pressione atmosferica di 1 bar);
   ii) se il biogas è composto da una miscela di metano e di altri gas non combustibili, per la portata di metano, la soglia di cui al punto i) ricalcolata in proporzione alla percentuale volumetrica di metano nella miscela;"

"

iii)  dopo il quarto comma, è aggiunto il comma seguente:"

"Gli Stati membri possono applicare i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra agli impianti con una potenza termica nominale totale o una portata di biometano inferiori.";

"

a bis)  al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:"

"I biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa provenienti dall'agricoltura presi in considerazione ai fini di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), non sono prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che presentano un elevato valore in termini di biodiversità, ossia terreni che nel gennaio 2008, o successivamente, possedevano uno degli status seguenti, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno conservato detto status:

   a) foreste primarie e antiche e altri terreni boschivi, vale a dire foreste e altri terreni boschivi di specie native, ove non vi sia alcun segno chiaramente visibile di attività umana e i processi ecologici non siano stati perturbati in modo significativo;
   b) foreste a elevata biodiversità e altri terreni boschivi ricchi di specie e non degradati e la cui elevata biodiversità sia stata riconosciuta dall'autorità competente, a meno che non sia dimostrato che la produzione delle predette materie prime non ha interferito con quelle finalità di protezione della natura;
   c) aree designate:
   i) ai sensi di legge o dall'autorità competente per finalità di protezione della natura; o
   ii) per la protezione di ecosistemi o specie rari, minacciati o in pericolo di estinzione riconosciuti da accordi internazionali o inclusi in elenchi compilati da organizzazioni intergovernative o dall'Unione internazionale per la conservazione della natura, previo il loro riconoscimento secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 4, primo comma; a meno che non sia dimostrato che la produzione delle predette materie prime non ha interferito con la finalità di protezione della natura;
   d) terreni erbosi naturali a elevata biodiversità aventi un'estensione superiore a un ettaro, ossia:
   i) terreni erbosi che rimarrebbero tali in assenza di interventi umani e che mantengono la composizione naturale delle specie nonché le caratteristiche e i processi ecologici; o
   ii) terreni erbosi non naturali, ossia terreni erbosi che cesserebbero di essere tali in assenza di interventi umani e che sono ricchi di specie e non degradati e la cui elevata biodiversità è stata riconosciuta dall'autorità competente, a meno che non sia dimostrato che il raccolto delle materie prime è necessario per preservarne lo status di terreni erbosi ad elevata biodiversità.
   iii) brughiere che mantengono la composizione naturale delle specie nonché le caratteristiche e i processi ecologici.";

"

b)  al paragrafo 3, dopo il primo comma è inserito il comma seguente:"

"Il presente paragrafo, ad eccezione del primo comma, lettera c), si applica anche ai biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa ottenuti a partire da biomassa forestale.";

"

c)  il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:"

"4. I biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa provenienti dall'agricoltura presi in considerazione ai fini di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), non sono prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che presentano elevate scorte di carbonio, ossia terreni che nel gennaio 2008 possedevano uno degli status seguenti, che nel frattempo hanno perso:

   a) zone umide, ossia terreni coperti o saturi di acqua in modo permanente o per una parte significativa dell'anno;
   b) zone boschive continue, ossia terreni aventi un'estensione superiore ad un ettaro caratterizzati dalla presenza di alberi di altezza superiore a cinque metri e da una copertura della volta superiore al 30 % o di alberi che possono raggiungere tali soglie in situ;
   c) terreni aventi un'estensione superiore a un ettaro caratterizzati dalla presenza di alberi di altezza superiore a cinque metri e da una copertura della volta compresa tra il 10 % e il 30 % o di alberi che possono raggiungere queste soglie in situ, a meno che non siano fornite prove del fatto che le scorte stock di carbonio della superficie in questione prima e dopo la conversione sono tali che, quando è applicata la metodologia di cui all'allegato V, parte C, sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 10 del presente articolo;
   c bis) brughiere che mantengono la composizione naturale delle specie nonché le caratteristiche e i processi ecologici.

Il presente paragrafo non si applica se, al momento dell'ottenimento delle materie prime, i terreni avevano lo stesso status detenuto nel gennaio 2008.

Il primo comma, ad eccezione delle lettere b) e c), e il secondo comma si applicano anche ai biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa ottenuti a partire da biomassa forestale.";

"

d)  il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:"

"5. I biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa ottenuti da biomassa agricola o forestale considerati ai fini di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), non sono prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che erano torbiere nel gennaio 2008, a meno che non sia dimostrato che la coltivazione e la raccolta di tali materie prime non comportano drenaggio di terreno precedentemente non drenato e che l'autorità nazionale competente possa segnalarne la conformità a livello nazionale o subnazionale, in linea con i criteri per ridurre al minimo il rischio di utilizzo di biomassa forestale derivante da produzione non sostenibile di cui al paragrafo 6.";

"

d bis)   è inserito il seguente paragrafo "

"5 bis. "I biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa ottenuti da biomassa agricola considerati ai fini di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), non sono prodotti a partire da materie prime ottenute in un paese che non è parte dell'accordo di Parigi.";

"

e)  al paragrafo 6, il primo comma è così modificato:

i)  la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:"

"I biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa ottenuti da biomassa forestale presi in considerazione ai fini di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere b) e c), non derivano da biomassa legnosa primaria, tengono pienamente conto della gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE e del principio dell'uso a cascata di cui all'articolo 3 e soddisfano i seguenti criteri per ridurre al minimo il rischio di utilizzare biomassa legnosa derivante da una produzione non sostenibile. Al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi in materia di energie rinnovabili di cui all'articolo 3, paragrafo 1, la quota di energia prodotta da biocarburanti, bioliquidi e combustibili solidi da biomassa derivante da biomassa legnosa primaria quale definita all'articolo 2 della presente direttiva non supera la quota del consumo energetico complessivo della media di tali combustibili nel periodo 2017-2022 sulla base degli ultimi dati disponibili." [Em. 45];

"

ii)   alla lettera a), il punto iii) è sostituito dal seguente:"

"iii) la protezione delle aree designate, ai sensi di leggi internazionali o nazionali o dall'autorità competente, per scopi di protezione della natura, comprese le zone umide, le praterie, le brughiere e le torbiere al fine di preservare la biodiversità e prevenire la distruzione degli habitat di cui alla direttiva 2009/147/CE e alla direttiva 92/43/CEE, lo stato ecologico degli oceani di cui alla direttiva 2008/56/CE e lo stato ecologico dei fiumi di cui alla direttiva 2000/60/CE;"

"

iii)   alla lettera a), il punto iv) è sostituito dal seguente:"

"iv) che la raccolta sia effettuata garantendo il mantenimento della qualità del suolo e della biodiversità con l'obiettivo di prevenire gli impatti negativi e in modo da impedire la raccolta di ceppi e radici non adatti all'uso materiale, ad esempio mediante l'uso di pratiche di gestione forestale sostenibili, il degrado delle foreste primarie e antiche o la loro conversione in piantagioni forestali e la raccolta su suoli vulnerabili; impedisca i tagli a raso, a meno che ciò non comporti condizioni ecosistemiche favorevoli e adeguate, garantisca soglie adeguate a livello locale ed ecologico per il prelievo di legno morto e assicuri l'obbligo di utilizzare sistemi di abbattimento che minimizzino l'impatto sulla qualità del suolo, compresa la compattazione del suolo, e sulle caratteristiche della biodiversità e sugli habitat;";

"

v)   alla lettera b), il punto iv) è sostituito dal seguente:"

"iv) che la raccolta sia effettuata garantendo il mantenimento della qualità del suolo e della biodiversità con l'obiettivo di prevenire gli impatti negativi e in modo da impedire la raccolta di ceppi e radici non adatti all'uso materiale, ad esempio mediante l'uso di pratiche di gestione forestale sostenibili, il degrado delle foreste primarie e antiche o la loro conversione in piantagioni forestali e la raccolta su suoli vulnerabili; impedisca i tagli a raso, a meno che ciò non comporti condizioni ecosistemiche favorevoli e adeguate, garantisca soglie adeguate a livello locale ed ecologico per il prelievo di legno morto e assicuri l'obbligo di utilizzare sistemi di abbattimento che minimizzino l'impatto sulla qualità del suolo, compresa la compattazione del suolo, e sulle caratteristiche della biodiversità e sugli habitat;";

"

f bis)   è inserito il seguente paragrafo:"

"7a. I biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa prodotti a partire dalla biomassa forestale non superano il limite massimo definito a livello nazionale per l'uso della biomassa forestale, coerentemente con gli obiettivi di crescita dei pozzi di assorbimento del carbonio dello Stato membro, come definito nel regolamento ... [il regolamento rivisto 2018/841].";

"

g)  al paragrafo 10, primo comma, la lettera d) è sostituita dalla seguente:"

"d) al 70 % per la produzione di energia elettrica e riscaldamento e raffrescamento da combustibili da biomassa usati negli impianti in funzione dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2025 e all'85 % per gli impianti in funzione dal 1° gennaio 2026." [Em. 46];

"

g bis)  al paragrafo 11, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:"

"11. L'energia elettrica da combustibili da biomassa è considerata ai fini di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), soltanto se i combustibili utilizzati non comprendono biomassa legnosa primaria e se soddisfa uno o più dei requisiti seguenti. Al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi in materia di energie rinnovabili di cui all'articolo 3, paragrafo 1, la quota di energia elettrica ottenuta da combustibili da biomassa derivante da biomassa legnosa primaria quale definita all'articolo 2 della presente direttiva non supera la quota del consumo complessivo di energia elettrica della media di tali combustibili nel periodo 2017-2022 sulla base degli ultimi dati disponibili." [Em. 47];

"

g ter)   il paragrafo 13 è sostituito dal seguente:"

"13. Ai fini di cui al presente articolo, paragrafo 1, primo comma, lettera c), per un periodo limitato di tempo gli Stati membri possono derogare ai criteri di cui ai paragrafi da 2 a 7 e ai paragrafi 10 e 11 del presente articolo adottando criteri diversi per:

   a) impianti situati in una regione ultraperiferica di cui all'articolo 349 TFUE nella misura in cui tali impianti producono energia elettrica o calore o freddo a partire da combustibili da biomassa, nonché bioliquidi, e biocarburanti utilizzati in particolare per il settore spaziale e le attività astrofisiche correlate; e
   b) combustibili da biomassa e bioliquidi utilizzati negli impianti e biocarburanti utilizzati in particolare per il settore spaziale e le attività astrofisiche correlate di cui alla lettera a) del presente comma, indipendentemente dal luogo di origine di tale biomassa, a condizione che tali criteri siano obiettivamente giustificati dal fatto che il loro scopo sia di garantire, per tale regione ultraperiferica, l'accesso a un'energia sicura e garantita, e incentivino la transizione dai combustibili fossili ai combustibili da biomassa sostenibili e bioliquidi.

I bioliquidi, i biocarburanti e i combustibili da biomassa ottenuti da biomassa legnosa primaria estratta in modo sostenibile e derivanti dalla pianificazione dell'uso del suolo in una regione ultraperiferica in cui le foreste occupano almeno il 90 % del territorio di tale regione ultraperiferica sono presi in considerazione ai fini di cui all'articolo 29, primo comma, lettere a), b) e c).

Al fine di garantire la sicurezza energetica nelle regioni ultraperiferiche, gli Stati membri possono continuare a concedere un sostegno alla produzione di energia elettrica da biomassa forestale in impianti esclusivamente elettrici situati nelle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 TFUE. [Em. 33]”.

"

g quater)  il paragrafo 14 è sostituito dal seguente:"

"14. Ai fini di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), gli Stati membri possono stabilire ulteriori criteri di sostenibilità per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa.";

"

19)  è inserito il seguente articolo 29 bis:"

"Articolo 29 bis

Criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i combustibili rinnovabili di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato

1.  L'energia da combustibili rinnovabili di origine non biologica è conteggiata ai fini della quota di energia rinnovabile degli Stati membri e degli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, all'articolo 15 bis, paragrafo 1, all'articolo 22 bis, paragrafo 1, all'articolo 23, paragrafo 1, all'articolo 24, paragrafo 4, e all'articolo 25, paragrafo 1, solo se la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivante dall'uso di tali combustibili è pari almeno al 70 %.

2.  L'energia da carburanti derivanti da carbonio riciclato può essere contabilizzata ai fini dell'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 25, paragrafo 1, primo comma, lettera a), solo se la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivante dall'uso di tali carburanti è pari almeno al 70 %.

3.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 35 per integrare la presente direttiva specificando la metodologia per valutare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ottenuta grazie ai combustibili rinnovabili di origine non biologica e ai carburanti derivanti da carbonio riciclato. La metodologia garantisce che non siano concessi crediti per le emissioni evitate per la CO2 la cui cattura ha già ricevuto un credito di emissioni in virtù di altre disposizioni di legge. Il tenore di carbonio dei rifiuti e il relativo rilascio nell'atmosfera sono inclusi nella metodologia.

In ogni caso, la metodologia per valutare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ottenuta grazie ai combustibili derivanti da carbonio riciclato tiene conto, nell'ambito di un approccio basato sul ciclo di vita, delle emissioni incorporate.";

"

19 bis)  è inserito il seguente articolo 29 ter:"

"Articolo 29 ter

Criteri di sostenibilità per le centrali idroelettriche

L'energia generata dall'energia idroelettrica è prodotta in un impianto che, conformemente alla direttiva 2000/60/CE e in particolare agli articoli 4 e 11 della stessa, ha attuato tutte le misure di mitigazione tecnicamente praticabili ed ecologicamente pertinenti per ridurre gli impatti negativi sulle acque, nonché misure volte a migliorare la condizione degli habitat e delle specie protetti che dipendono direttamente dall'acqua.";

"

20)  L'articolo 30 è così modificato:

a)  al paragrafo 1, primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:"

Laddove i combustibili rinnovabili e i carburanti derivanti da carbonio riciclato debbano essere contabilizzati ai fini degli obiettivi di cui all'articolo 3 paragrafo 1, all'articolo 15 bis, paragrafo 1, all'articolo 22 bis, paragrafo 1, all'articolo 23, paragrafo 1, all'articolo 24, paragrafo 4 e all'articolo 25, paragrafo 1, gli Stati membri impongono agli operatori economici l'obbligo di dimostrare attraverso audit obbligatori e indipendenti nonché pubblicamente disponibili che sono stati rispettati i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra previsti all'articolo 29, paragrafi da 2 a 7 e paragrafo 10, e all'articolo 29 bis, paragrafo 1 e 2, per i combustibili rinnovabili e i carburanti derivanti da carbonio riciclato. A tal fine, obbligano gli operatori economici ad utilizzare un sistema di equilibrio di massa che:";

"

b)  al paragrafo 3, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:"

"Gli Stati membri provvedono a che gli operatori economici presentino informazioni affidabili sulla conformità ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti all'articolo 29, paragrafi da 2 a 7 e paragrafo 10, e all'articolo 29 bis, paragrafi 1 e 2, tengano conto degli obiettivi dell'UE in materia di biodiversità, e che gli operatori economici mettano a disposizione dello Stato membro interessato, su richiesta, e del pubblico i dati utilizzati per elaborare tali informazioni. Gli Stati membri accreditano i prestatori indipendenti di servizi di certificazione della conformità a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 affinché forniscano un parere sulle informazioni presentate e dimostrino che hanno provveduto in tal senso. Al fine di rispettare l'articolo 29, paragrafo 3, lettere a), b) e d), l'articolo 29, paragrafo 4, lettera a), l'articolo 29, paragrafo 5, l'articolo 29, paragrafo 6, lettera a), e l'articolo 29, paragrafo 7, lettera a), si può ricorrere al controllo interno o esterno fino al primo punto di raccolta della biomassa forestale. Il controllo consiste nella verifica che i sistemi utilizzati dagli operatori economici siano precisi, affidabili e a prova di frode, e include una verifica volta a garantire che i materiali non siano stati intenzionalmente modificati o scartati di modo che la partita o parte di essa potesse diventare un rifiuto o residuo. Sono valutati la frequenza e il metodo di campionamento nonché la solidità dei dati.

Gli obblighi di cui al presente paragrafo si applicano a prescindere dal fatto che i combustibili rinnovabili e i carburanti derivanti da carbonio riciclato siano stati prodotti nell'Unione o importati. Le informazioni sull'origine geografica e sul tipo di materie prime dei biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa per fornitore di combustibile sono messe a disposizione dei consumatori in forma aggiornata, facilmente accessibile e di agevole consultazione sui siti web degli operatori, dei fornitori e delle autorità competenti, nonché presso le stazioni di rifornimento, e aggiornate su base annuale.

"

c)  al paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:"

"La Commissione può decidere che i sistemi volontari nazionali o internazionali che fissano norme per la produzione di combustibili rinnovabili e di carburanti derivanti da carbonio riciclato forniscano dati accurati sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ai fini dell'articolo 29, paragrafo 10, e dell'articolo 29 bis, paragrafi 1 e 2, dimostrino la conformità all'articolo 27, paragrafo 3, e all'articolo 31 bis, paragrafo 5, o dimostrino che le partite di biocarburanti, di bioliquidi e di combustibili da biomassa rispettano i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 29, paragrafi da 2 a 7. Quando dimostrano che i criteri di cui all'articolo 29, paragrafi 6 e 7, sono soddisfatti, i gestori possono fornire direttamente le prove richieste a livello di zona di approvvigionamento. Ai fini dell'articolo 29, paragrafo 3, primo comma, lettera c), punto ii), la Commissione può riconoscere le aree di protezione di ecosistemi o specie rari, minacciati o in pericolo di estinzione, riconosciute da accordi internazionali o incluse in elenchi compilati da organizzazioni intergovernative o dall'Unione internazionale per la conservazione della natura.

"

c bis)   al paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:"

"La Commissione può decidere che detti sistemi contengano accurate informazioni sulle misurazioni effettuate per la protezione del terreno, delle risorse idriche e dell'aria, per il ripristino dei terreni degradati e per evitare il consumo eccessivo di acqua in zone afflitte da carenza idrica ▌.";

"

d)  il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:"

"6. Gli Stati membri possono istituire sistemi nazionali laddove il rispetto dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti all'articolo 29, paragrafi da 2 a 7 e paragrafo 10, e all'articolo 29 bis, paragrafi 1 e 2, conformemente alla metodologia sviluppata a norma dell'articolo 29 bis, paragrafo 3, sia verificato lungo l'intera catena di custodia che coinvolge le autorità nazionali competenti. Tali sistemi possono essere utilizzati anche per verificare l'accuratezza e la completezza delle informazioni inserite dagli operatori economici nella banca dati dell'Unione, per dimostrare la conformità all'articolo 27, paragrafo 3, e per la certificazione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni.

Uno Stato membro può notificare tale sistema nazionale alla Commissione. La Commissione procede in via prioritaria alla valutazione di tale sistema al fine di agevolare il reciproco riconoscimento bilaterale o multilaterale dei sistemi. La Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, se tale sistema nazionale notificato rispetti le condizioni di cui alla presente direttiva. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 3.

Ove la decisione sia positiva, altri sistemi riconosciuti dalla Commissione conformemente al presente articolo non possono rifiutare il reciproco riconoscimento al sistema nazionale di detto Stato membro per quanto riguarda la verifica della conformità ai criteri per cui è stato riconosciuto dalla Commissione.

Per gli impianti per la produzione di energia elettrica, di riscaldamento e di raffrescamento con una potenza termica nominale totale compresa tra 5 e 20 MW, gli Stati membri istituiscono sistemi nazionali di verifica semplificati per garantire il rispetto dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 29, paragrafi da 2 a 7 e paragrafo 10.";

"

e)  al paragrafo 9, il primo comma è sostituito dal seguente:"

"9. "Quando un operatore economico presenta prove o dati ottenuti conformemente ad un sistema oggetto di una decisione ai sensi del paragrafo 4 o 6, gli Stati membri non impongono all'operatore economico l'obbligo di fornire altre prove di conformità agli elementi che rientrano nel sistema per cui il sistema è stato riconosciuto dalla Commissione.";

"

f)  il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:"

"10. "Su richiesta di uno Stato membro, che può essere basata sulla richiesta di un operatore economico, la Commissione esamina, in base a tutte le prove a disposizione, se siano stati rispettati i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 29, paragrafi da 2 a 7 e paragrafo 10, e all'articolo 29 bis, paragrafi 1 e 2, in relazione a una fonte di combustibili rinnovabili e di carburanti derivanti da carbonio riciclato.

Entro sei mesi dal ricevimento di una siffatta richiesta e conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 3, la Commissione decide, mediante atti di esecuzione, se lo Stato membro interessato possa:

   a) tenere conto dei combustibili rinnovabili e di carburanti derivanti da carbonio riciclato provenienti da tale fonte ai fini di cui all'articolo 29, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c); o
   b) in deroga al paragrafo 9 del presente articolo, imporre ai fornitori di combustibili rinnovabili e carburanti derivanti da carbonio riciclato di presentare ulteriori prove della conformità a tali criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e a tali soglie di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.";

"

22)  è inserito il seguente articolo:"

"Articolo 31 bis

Banca dati dell'Unione

1.  Entro ... [tre mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva modificativa], la Commissione assicura l'istituzione di una banca dati dell'Unione per consentire il tracciamento dei combustibili da biomassa, dei combustibili rinnovabili liquidi e gassosi e dei carburanti derivanti da carbonio riciclato (la "banca dati dell'Unione").

2.  Gli Stati membri impongono agli operatori economici interessati l'obbligo di inserire tempestivamente nella banca dati informazioni accurate sulle transazioni effettuate e sui criteri di sostenibilità dei combustibili oggetto di tali transazioni, comprese le emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il loro ciclo di vita, dal punto di produzione al momento del loro consumo nell'Unione. Il sistema interconnesso del gas è considerato un unico sistema di equilibrio di massa. Le informazioni relative all'immissione e al prelievo sono fornite nella banca dati dell'Unione per i carburanti gassosi. Nella banca dati sono inserite anche informazioni sull'eventuale sostegno alla produzione di una specifica partita di combustibile e, in caso affermativo, sul tipo di regime di sostegno.

Se opportuno per migliorare la tracciabilità dei dati lungo l'intera catena di approvvigionamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 35 al fine di estendere ulteriormente l'ambito delle informazioni da includere nella banca dati dell'Unione ai dati pertinenti provenienti dal punto di produzione o raccolta delle materie prime utilizzate per la produzione di combustibile.

Gli Stati membri impongono ai fornitori di combustibile l'obbligo di inserire nella banca dati dell'Unione le informazioni necessarie per verificare la conformità alle disposizioni di cui all'articolo 25, paragrafo 1, primo comma.

In deroga ai commi da 1 a 3, per i combustibili gassosi rinnovabili e per i combustibili gassosi immessi nel sistema europeo del gas, gli operatori economici dovrebbero inserire le informazioni sulle transazioni effettuate e sui criteri di sostenibilità e altre informazioni pertinenti, come le emissioni di gas a effetto serra dei combustibili fino al punto di immissione nel sistema interconnesso del gas, ove il sistema di tracciabilità basato sull'equilibrio di massa è integrato da garanzie di origine.

3.  Gli Stati membri hanno accesso alla banca dati dell'Unione ai fini del monitoraggio e della verifica dei dati.

4.  Laddove sono state rilasciate garanzie di origine per la produzione di una partita di gas rinnovabili, gli Stati membri provvedono affinché tali garanzie di origine siano annullate dopo che la partita di gas rinnovabili è prelevata dal sistema interconnesso europeo del gas.

5.  Gli Stati membri provvedono affinché l'accuratezza e la completezza delle informazioni inserite dagli operatori economici nella banca dati siano verificate, ad esempio utilizzando sistemi volontari o nazionali, che possono essere integrati da un sistema di garanzie di origine.

5 bis.  La banca dati è messa a disposizione del pubblico in forma aperta, trasparente e di facile consultazione ed è mantenuta aggiornata.

La Commissione pubblica relazioni annuali per il pubblico riguardanti le informazioni inserite nella banca dati dell'Unione, ivi comprese le informazioni sulle quantità, l'origine geografica e il tipo di materie prime dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio.";

"

22 bis)  L'articolo 33 è così modificato:

a)  al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:"

"3. Nel 2025 la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa relativa al quadro normativo per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili per il periodo successivo al 2030.";

"

b)  al paragrafo 3, è inserito il comma seguente:"

"Nell'elaborare la proposta legislativa di cui al primo comma, la Commissione tiene in considerazione:

   a) il parere del comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici, istituito dall'articolo 10 bis del regolamento (UE) n. 401/2009;
   b) il bilancio di previsione indicativo di gas a effetto serra dell'Unione di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1119;
   c) i piani nazionali integrati per l'energia e il clima presentati dagli Stati membri entro il 30 giugno 2024 a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1999;
   d) l'esperienza acquisita con l'attuazione della presente direttiva, compresi i suoi criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra; e
   e) gli sviluppi tecnologici nell'ambito dell'energia da fonti rinnovabili";

"

c)  è aggiunto il paragrafo seguente:"

"4 bis. Entro ... [due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva modificativa], la Commissione riesamina l'attuazione della presente direttiva e pubblica una relazione contenente le conclusioni di tale riesame. In particolare il riesame valuta:

   a) gli effetti esterni della diffusione dell'energia da fonti rinnovabili e le sue incidenze sull'ambiente;
   b) i benefici socioeconomici derivanti dall'attuazione della presente direttiva.
   c) lo stato di attuazione delle iniziative relative alle energie rinnovabili nell'ambito di RepowerEU;
   d) se l'aumento della domanda di elettricità nei settori dei trasporti, dell'industria, dell'edilizia e del riscaldamento e raffrescamento e di combustibili rinnovabili di origine non biologica sia soddisfatto con quantità equivalenti di capacità di generazione da fonti rinnovabili.
   e) una riduzione graduale, entro il 2030, della quota di combustibili derivanti dalla biomassa legnosa primaria quale definita all'articolo 2 della presente direttiva, ai fini del calcolo degli obiettivi in materia di energie rinnovabili di cui all'articolo 3, paragrafo 1, sulla base di una valutazione d'impatto della Commissione. Tale riesame per una riduzione graduale è presentato al più tardi entro [3 anni dal recepimento della presente direttiva modificativa] [Em. 48].

La Commissione e le autorità competenti degli Stati membri si adeguano costantemente alle migliori pratiche in materia di procedure amministrative e adottano tutte le altre misure per semplificare l'attuazione della presente direttiva e ridurre al minimo i costi di conformità per gli attori coinvolti e i settori interessati.";

"

23)  L'articolo 35 è così modificato:

a)  il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"

"Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, all'articolo 29 bis, paragrafo 3, all'articolo 26, paragrafo 2, quarto e quinto comma, all'articolo 27, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 27, paragrafo 3, quarto comma, all'articolo 28, paragrafo 5, all'articolo 28, paragrafo 6, secondo comma, all'articolo 31, paragrafo 5, secondo comma, e all'articolo 31 bis, paragrafo 2, secondo comma, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal [entrata in vigore della presente direttiva modificativa]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.";

"

b)  il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:"

La delega di potere di cui all'articolo 7, paragrafo 3, quinto comma, all'articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, all'articolo 29 bis, paragrafo 3, all'articolo 26, paragrafo 2, quarto e quinto comma, all'articolo 27, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 27, paragrafo 3, quarto comma, all'articolo 28, paragrafo 5, all'articolo 28, paragrafo 6, secondo comma, all'articolo 31, paragrafo 5, e all'articolo 31 bis, paragrafo 2, secondo comma, può essere revocato in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.";

"

c)  il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:"

"L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, quinto comma, dell'articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, dell'articolo 29 bis, paragrafo 3, dell'articolo 26, paragrafo 2, quarto e quinto comma, dell'articolo 27, paragrafo 1, secondo comma, dell'articolo 27, paragrafo 3, quarto comma, dell'articolo 28, paragrafo 5, dell'articolo 28, paragrafo 6, secondo comma, dell'articolo 31, paragrafo 5, e dell'articolo 31 bis, paragrafo 2, secondo comma, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.";

"

24)  gli allegati della direttiva sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Modifiche del regolamento (UE) 2018/1999

1)  L'articolo 2 è così modificato:

a)  il punto 11 è sostituito dal seguente:"

"11) «obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima»: l'obiettivo vincolante a livello unionale di una riduzione interna di almeno il 40 % delle emissioni di gas a effetto serra nel sistema economico rispetto ai livelli del 1990, da conseguire entro il 2030; l'obiettivo vincolante dell'Unione per la quota di energia rinnovabile nel 2030 di cui all'articolo 3 della direttiva (UE) 2018/2001; l'obiettivo prioritario a livello unionale di miglioramento dell'efficienza energetica pari ad almeno il 32,5 % nel 2030 e del 15 % di interconnessione elettrica per il 2030 e gli obiettivi successivamente concordati in proposito dal Consiglio europeo o dal Parlamento europeo e dal Consiglio per il 2030;";

"

b)  al punto 20, la lettera b) è sostituita dalla seguente:"

"b) nel contesto delle raccomandazioni della Commissione sulla base della valutazione di cui all'articolo 29, paragrafo 1, lettera b), con riguardo all'energia da fonti rinnovabili, l'attuazione anticipata da parte di uno Stato membro del suo contributo all'obiettivo vincolante dell'Unione per l'energia rinnovabile nel 2030 di cui all'articolo 3 della direttiva (UE) 2018/2001, misurata rispetto ai punti di riferimento nazionali per l'energia rinnovabile;";

"

2)  all'articolo 4, lettera a), il punto 2 è sostituito dal seguente:"

"2) per quanto riguarda l'energia rinnovabile:

al fine di conseguire l'obiettivo vincolante dell'UE per la quota di energia rinnovabile nel 2030 di cui all'articolo 3 della direttiva (UE) 2018/2001, un contributo in termini di quota dello Stato membro di energia da fonti rinnovabili nel consumo lordo di energia finale nel 2030; a partire dal 2021 tale contributo segue una traiettoria indicativa. Entro il 2022, la traiettoria indicativa raggiunge un punto di riferimento pari ad almeno il 18 % dell'aumento totale della quota di energia da fonti rinnovabili tra l'obiettivo nazionale vincolante per il 2020 dello Stato membro interessato e il suo contributo all'obiettivo 2030. Entro il 2025, la traiettoria indicativa raggiunge un punto di riferimento pari ad almeno il 43 % dell'aumento totale della quota di energia da fonti rinnovabili tra l'obiettivo nazionale vincolante per il 2020 dello Stato membro interessato e il suo contributo all'obiettivo 2030. Entro il 2027, la traiettoria indicativa raggiunge un punto di riferimento pari ad almeno il 65 % dell'aumento totale della quota di energia da fonti rinnovabili tra l'obiettivo nazionale vincolante per il 2020 dello Stato membro interessato e il suo contributo all'obiettivo 2030.

Entro il 2030 la traiettoria indicativa deve raggiungere almeno il contributo previsto dello Stato membro. Se uno Stato membro prevede di superare il proprio obiettivo nazionale vincolante per il 2020, la sua traiettoria indicativa può iniziare al livello che si aspetta di raggiungere. Le traiettorie indicative degli Stati membri, nel loro insieme, concorrono al raggiungimento dei punti di riferimento dell'Unione nel 2022, 2025 e 2027 e all'obiettivo vincolante dell'Unione per la quota di energia rinnovabile nel 2030 di cui all'articolo 3 della direttiva (UE) 2018/2001. Indipendentemente dal suo contributo all'obiettivo dell'Unione e dalla sua traiettoria indicativa ai fini del presente regolamento, uno Stato membro è libero di stabilire obiettivi più ambiziosi per finalità di politica nazionale;";

"

3)  all'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"

"2. "2. Gli Stati membri assicurano collettivamente che la somma dei rispettivi contributi ammonti almeno all'obiettivo vincolante dell'Unione per la quota di energia da fonti rinnovabili nel 2030 di cui all'articolo 3 della direttiva (UE) 2018/2001.";

"

4)  all'articolo 29, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"

"2. "2. Nel settore dell'energia rinnovabile, nell'ambito della valutazione di cui al paragrafo 1, la Commissione valuta i progressi compiuti riguardo alla quota di energia da fonti rinnovabili del consumo finale lordo dell'Unione sulla base di una traiettoria indicativa che parte dal 20 % nel 2020, raggiunge punti di riferimento pari ad almeno il 18 % nel 2022, il 43 % nel 2025 e il 65 % nel 2027 rispetto all'aumento totale della quota di energia da fonti rinnovabili tra il traguardo 2020 dell'Unione sul versante dell'energia rinnovabile e quello del 2030 e raggiunge l'obiettivo vincolante dell'Unione per la quota di energia rinnovabile nel 2030 di cui all'articolo 3 della direttiva (UE) 2018/2001.".

"

Articolo 3

Modifiche della direttiva 98/70/CE

La direttiva 98/70/CE è così modificata:

1)  l'articolo 1 è sostituito dal seguente:"

"Articolo 1

Ambito di applicazione

La presente direttiva stabilisce, per i veicoli stradali, le macchine mobili non stradali (comprese le navi adibite alla navigazione interna quando non sono in mare), i trattori agricoli e forestali e le imbarcazioni da diporto quando non sono in mare, per ragioni di tutela della salute e dell'ambiente, le specifiche tecniche relative ai carburanti da utilizzare nei motori ad accensione comandata e nei motori ad accensione per compressione, tenendo conto delle prescrizioni tecniche di tali motori.";

"

2)  L'articolo 2 è così modificato:

a)  i punti 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:"

"1. "1. «benzina»: gli oli minerali volatili destinati al funzionamento dei motori a combustione interna e ad accensione comandata, utilizzati per la propulsione di veicoli e compresi nei codici NC 2710 12 41, 2710 12 45 e 2710 12 49;

2.  «combustibile diesel»: i gasoli specificati nel codice NC 2710 19 43(26) di cui al regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio(27) e al regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio(28) e utilizzati per veicoli a propulsione autonoma;

3.  "3. «gasoli da utilizzare nelle macchine mobili non stradali (comprese le navi adibite alla navigazione interna), ai trattori agricoli e forestali e alle imbarcazioni da diporto»: ogni liquido derivato dal petrolio compreso nei codici NC 27101943(29), di cui alla direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio(30), al regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio(31) e al regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio(32) e da utilizzare nei motori ad accensione per compressione.";

"

b)  I punti 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:"

"8. "8. «fornitore»: il «fornitore di combustibile» quale definito all'articolo 2, primo comma, punto 38), della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio(33);

9.  «biocarburanti»: i «biocarburanti» quali definiti all'articolo 2, primo comma, punto 33), della direttiva (UE) 2018/2001;";

"

3)  l'articolo 4 è così modificato:

a)  al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:"

"Gli Stati membri impongono ai fornitori l'obbligo di garantire l'immissione sul mercato di diesel con un tenore di estere metilico di acidi grassi (FAME) maggiore del 7 %.";

"

b)  il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"

"2. Gli Stati membri provvedono affinché il tenore massimo di zolfo ammissibile per i gasoli da utilizzare nelle macchine mobili non stradali (comprese le navi adibite alla navigazione interna), ai trattori agricoli e forestali e alle imbarcazioni da diporto sia di 10 mg/kg. Gli Stati membri garantiscono che i combustibili liquidi diversi dai gasoli di cui sopra possano essere utilizzati nelle navi adibite alla navigazione interna e nelle imbarcazioni da diporto soltanto a condizione che il tenore di zolfo nei suddetti combustibili liquidi non sia superiore al tenore massimo ammissibile per detti gasoli.";

"

4)  gli articoli da 7 bis a 7 sexies sono soppressi;

5)  l'articolo 9 è così modificato:

a)  al paragrafo 1, le lettere g), h), i) e k) sono soppresse;

b)  il paragrafo 2 è soppresso;

6)  gli allegati I, II, IV e V sono modificati conformemente all'allegato I della presente direttiva.

Articolo 4

Disposizioni transitorie

1)  Gli Stati membri assicurano che i dati raccolti e comunicati all'autorità designata dallo Stato membro per l'anno [OP: sostituire con l'anno civile durante in cui ha effetto l'abrogazione] o parte di esso a norma dell'articolo 7 bis, paragrafo 1, terzo comma, e dell'articolo 7 bis, paragrafo 7, della direttiva 98/70/CE, che sono soppressi dall'articolo 3, paragrafo 4, della presente direttiva, siano presentati alla Commissione.

2)  La Commissione include i dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo in tutte le relazioni che è tenuta a presentare a norma della direttiva 98/70/CE.

Articolo 5

Recepimento

1.  Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 31 dicembre 2023. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 6

Abrogazione

La direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio(34) è abrogata a decorrere dal [OP: sostituire con l'anno civile in cui ha effetto l'abrogazione].

Articolo 7

Entrata in vigore

Entro dicembre 2024 la Commissione presenta una valutazione d'impatto globale sugli effetti combinati e cumulativi del pacchetto "Pronti per il 55 %", compresa la presente direttiva.

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

La presidente Il presidente

ALLEGATO I

Gli allegati della direttiva (UE) 2018/2001 sono così modificati:

(1)  all'allegato I, l'ultima riga della tabella è soppressa;

(3)  l'allegato III è sostituito dal seguente:

"CONTENUTO ENERGETICO DEI COMBUSTIBILI

Combustibile

Contenuto energetico in peso (potere calorifico inferiore, MJ/kg)

Contenuto energetico in volume (potere calorifico inferiore, MJ/l)

COMBUSTIBILI DA BIOMASSA E/O OPERAZIONI DI LAVORAZIONE DELLA BIOMASSA

 

 

Biopropano

46

24

Olio vegetale puro (olio prodotto a partire da piante oleaginose mediante spremitura, estrazione o procedimenti analoghi, grezzo o raffinato ma chimicamente non modificato)

37

34

Biodiesel – estere metilico di acidi grassi (estere metilico prodotto da oli ottenuti da biomassa)

37

33

Biodiesel – estere etilico di acidi grassi (estere etilico prodotto da oli ottenuti da biomassa)

38

34

Biogas che può essere sottoposto a purificazione per ottenere una qualità analoga a quella del gas naturale

50

Olio idrotrattato (sottoposto a trattamento termochimico con idrogeno) ottenuto da biomassa, destinato ad essere usato come sostituto del diesel

44

34

Olio idrotrattato (sottoposto a trattamento termochimico con idrogeno) ottenuto da biomassa, destinato ad essere usato come sostituto della benzina

45

30

Olio idrotrattato (sottoposto a trattamento termochimico con idrogeno) ottenuto da biomassa, destinato ad essere usato come sostituto del carburante per aviazione

44

34

Olio idrotrattato (sottoposto a trattamento termochimico con idrogeno) ottenuto da biomassa, destinato ad essere usato come sostituto del gas di petrolio liquefatto

46

24

Olio co-trattato (lavorato in raffineria contemporaneamente al combustibile fossile) ottenuto da biomassa o da biomassa pirolizzata, destinato ad essere usato come sostituto del diesel

43

36

Olio co-trattato (lavorato in raffineria contemporaneamente al combustibile fossile) ottenuto da biomassa o da biomassa pirolizzata, destinato ad essere usato come sostituto della benzina

44

32

Olio co-trattato (lavorato in raffineria contemporaneamente al combustibile fossile) ottenuto da biomassa o da biomassa pirolizzata, destinato ad essere usato come sostituto del carburante per aviazione

43

33

Olio co-trattato (lavorato in raffineria contemporaneamente al combustibile fossile) ottenuto da biomassa o da biomassa pirolizzata, destinato ad essere usato come sostituto del gas di petrolio liquefatto

46

23

COMBUSTIBILI RINNOVABILI CHE POSSONO ESSERE PRODOTTI A PARTIRE DA DIVERSE FONTI RINNOVABILI, COMPRESA LA BIOMASSA

 

 

Metanolo da fonti rinnovabili

20

16

Etanolo da fonti rinnovabili

27

21

Propanolo da fonti rinnovabili

31

25

Butanolo da fonti rinnovabili

33

27

Diesel sintetico ottenuto da processo Fischer-Tropsch (idrocarburo sintetico o miscela di idrocarburi sintetici destinati a essere usati come sostituti del diesel)

44

34

Benzina sintetica ottenuta da processo Fischer-Tropsch (idrocarburo sintetico o miscela di idrocarburi sintetici ottenuti da biomassa, destinati a essere usati come sostituti della benzina)

44

33

Carburante per aviazione sintetico Fischer-Tropsch (idrocarburo sintetico o miscela di idrocarburi sintetici ottenuti da biomassa, destinati a essere usati come sostituti del carburante per aviazione)

44

33

Gas di petrolio liquefatto sintetico ottenuto da processo Fischer-Tropsch (idrocarburo sintetico o miscela di idrocarburi sintetici destinati ad essere usati come sostituti del gas di petrolio liquefatto)

46

24

DME (etere dimetilico)

28

19

Idrogeno da fonti rinnovabili

120

ETBE (etil-ter-butil-etere ottenuto dall'etanolo)

36 (di cui il 37 % da fonti rinnovabili)

27 (di cui il 37 % da fonti rinnovabili)

MTBE (metil-ter-butil-etere ottenuto dal metanolo)

35 (di cui il 22 % da fonti rinnovabili)

26 (di cui il 22 % da fonti rinnovabili)

TAEE (ter-amil-etil-etere ottenuto dall'etanolo)

38 (di cui il 29 % da fonti rinnovabili)

29 (di cui il 29 % da fonti rinnovabili)

TAME (ter-amil-metil-etere ottenuto dal metanolo)

36 (di cui il 18 % da fonti rinnovabili)

28 (di cui il 18 % da fonti rinnovabili)

ThxEE (terz-esil-etil-etere ottenuto dall'etanolo)

38 (di cui il 25 % da fonti rinnovabili)

30 (di cui il 25 % da fonti rinnovabili)

ThxME (terz-esil-metil-etere ottenuto dal metanolo)

38 (di cui il 14 % da fonti rinnovabili)

30 (di cui il 14 % da fonti rinnovabili)

COMBUSTIBILI NON RINNOVABILI

 

 

Benzina

43

32

Diesel

43

36

Idrogeno da fonti non rinnovabili

120

(4)  l'allegato IV è così modificato:

a)  il titolo è sostituito dal seguente:

"FORMAZIONE E CERTIFICAZIONE DI INSTALLATORI E PROGETTISTI DI IMPIANTI CHE UTILIZZANO ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI"

b)  al primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"I sistemi di certificazione o i programmi di formazione di cui all'articolo 18, paragrafo 3, sono basati sui criteri seguenti:

1.  La procedura di certificazione è trasparente e chiaramente definita dagli Stati membri o dall'organismo amministrativo da loro designato.";

c)  sono inseriti i seguenti punti 1 bis e 1 ter:

"1 bis. "1 bis. I certificati rilasciati dagli organismi di certificazione sono chiaramente definiti e facilmente identificabili per i lavoratori e i professionisti che richiedono la certificazione.

1 ter.  Il processo di certificazione consente agli installatori di installare impianti di alta qualità che funzionino in modo affidabile.";

d)  i punti 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: "2.

"2. Gli installatori di sistemi a biomassa, pompe di calore, sistemi geotermici a bassa entalpia, sistemi solari fotovoltaici, sistemi solari termici e tecnologie di stoccaggio sulla risposta alla domanda, comprese stazioni di ricarica, devono essere certificati nell'ambito di un programma di formazione o da parte di un fornitore di formazione accreditati o nel quadro di un sistema di qualificazione conforme alla legislazione nazionale."

3.  L'accreditamento del programma di formazione o del fornitore di formazione è rilasciato dagli Stati membri o dall'organismo amministrativo da loro designato. L'organismo di accreditamento assicura l'inclusività, la continuità e la copertura regionale o nazionale dei programmi di miglioramento delle competenze e di riqualificazione offerti dal fornitore.

Il fornitore di formazione dispone di apparecchiature tecniche adeguate, in particolare di materiale di laboratorio sufficiente o attrezzature analoghe, per impartire la formazione pratica.

Il fornitore di formazione offre, oltre alla formazione di base, corsi più brevi di aggiornamento e miglioramento delle competenze organizzati in moduli di formazione che consentono agli installatori e ai progettisti di ampliare e diversificare le proprie competenze e aggiungerne di nuove che trovano applicazione nelle diverse tecnologie e nella loro combinazione. Assicura l'adeguamento della formazione alle nuove tecnologie rinnovabili nel contesto dell'edilizia, dell'industria e dell'agricoltura. I fornitori di formazione riconoscono le competenze pertinenti acquisite.

I programmi e i moduli di formazione sono concepiti in modo da consentire l'apprendimento permanente in impianti che utilizzano fonti rinnovabili ed essere compatibili con la formazione professionale destinata alle persone in cerca di prima occupazione e agli adulti che desiderano una riqualificazione o un nuovo lavoro.

I programmi di formazione sono concepiti in modo da facilitare l'acquisizione di qualifiche in tecnologie e soluzioni diverse ed evitare una specializzazione limitata in un marchio o una tecnologia specifici. Il produttore dell'apparecchiatura o del sistema, istituti o associazioni possono essere il fornitore di formazione.";

d bis)  il punto 5 è sostituito dal seguente:

"5. "La formazione si conclude con un esame in esito al quale viene rilasciato un attestato e riconosciuta una qualifica. L'esame comprende una prova pratica mirante a verificare la corretta installazione di caldaie o stufe a biomassa, di pompe di calore, di sistemi geotermici a bassa entalpia, di sistemi solari termici o di tecnologie di stoccaggio sulla risposta alla domanda, comprese stazioni di ricarica.";

e)  al punto 6, lettera c), sono aggiunti i punti iv) e v) seguenti:

"iv) comprensione degli studi di fattibilità e di progettazione;

v)  comprensione della trivellazione, nel caso delle pompe di calore geotermiche.";

(5)  all'allegato V, la parte C è modificata come segue:

a)  i punti 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

"5. Le emissioni derivanti dall'estrazione o dalla coltivazione delle materie prime, eec, comprendono le emissioni derivanti dal processo stesso di estrazione o di coltivazione; dalla raccolta, l'essiccazione e lo stoccaggio delle materie prime; dai rifiuti e dalle perdite; e dalla produzione di sostanze chimiche o di prodotti utilizzati per l'estrazione e la coltivazione. Non si tiene conto della cattura di CO2 nella coltivazione delle materie prime. Se disponibili, nel calcolo si applicano i valori standard disaggregati per le emissioni di N2O nel suolo di cui alla parte D. È consentito calcolare medie con riferimento alle pratiche agricole basate sui dati di un gruppo di aziende, in alternativa all'uso dei valori effettivi.

6.  Ai fini del calcolo di cui al punto 1, lettera a), le riduzioni di emissioni di gas a effetto serra grazie a una migliore gestione agricola, esca, come il passaggio a una ridotta aratura o a una semina senza aratura, a colture migliorate e alla rotazione delle colture, all'uso di colture di copertura, compresa la gestione dei residui delle colture, e all'uso di ammendanti organici (ad esempio compost, digestato della fermentazione del letame), sono prese in considerazione solo se non rischiano di incidere negativamente sulla biodiversità. Devono inoltre essere forniti elementi di prova attendibili e verificabili del fatto che il carbonio nel suolo è aumentato o che è ragionevole attendersi che sia aumentato nel periodo di coltura delle materie prime considerate tenendo conto delle emissioni laddove tali pratiche determinino un aumento dell'uso di fertilizzanti e erbicidi(35).";

b)  il punto 15 è soppresso;

c)  il punto 18 è sostituito dal seguente:

"18. Ai fini dei calcoli di cui al punto 17, le emissioni da dividere sono: eec + el + esca + le frazioni di ep, etd, eccs e eccr che intervengono fino alla fase, e nella fase stessa, del processo di produzione nella quale il co-prodotto è fabbricato. Se sono state attribuite emissioni a co-prodotti in precedenti fasi del processo nel ciclo di vita, in sostituzione del totale delle emissioni si utilizza solo la frazione delle emissioni attribuita nell'ultima fase del processo prima del prodotto combustibile intermedio. Nel caso del biogas e del biometano, ai fini di tale calcolo sono presi in considerazione tutti i co-prodotti che non sono contemplati dal punto 7. Nessuna emissione è attribuita ai rifiuti e ai residui. I co-prodotti il cui contenuto energetico è negativo sono considerati aventi un contenuto energetico pari a zero ai fini del calcolo. Rifiuti e residui, compresi tutti i rifiuti e i residui inclusi nell'allegato IX, sono considerati materiali a zero emissioni di gas a effetto serra durante il ciclo di vita fino al processo di raccolta degli stessi, a prescindere dal fatto che siano trasformati in prodotti intermedi prima di essere trasformati in prodotto finito. ▌Nel caso di combustibili da biomassa prodotti in raffinerie, diversi dalla combinazione degli impianti di trasformazione con caldaie o unità di cogenerazione che forniscono calore e/o energia elettrica all'impianto di trasformazione, l'unità di analisi ai fini del calcolo di cui al punto 17 è la raffineria.";

(6)  all'allegato VI, la parte B è così modificata:

a)  i punti 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

"5. Le emissioni derivanti dall'estrazione o dalla coltivazione delle materie prime, eec, comprendono le emissioni derivanti dal processo stesso di estrazione o di coltivazione; dalla raccolta, l'essiccazione e lo stoccaggio delle materie prime; dai rifiuti e dalle perdite; e dalla produzione di sostanze chimiche o di prodotti utilizzati per l'estrazione e la coltivazione. Non si tiene conto della cattura di CO2 nella coltivazione delle materie prime. Se disponibili, nel calcolo si applicano i valori standard disaggregati per le emissioni di N2O nel suolo di cui alla parte D. È consentito calcolare medie con riferimento alle pratiche agricole basate sui dati di un gruppo di aziende, in alternativa all'uso dei valori effettivi.

6.  Ai fini del calcolo di cui al punto 1, lettera a), le riduzioni di emissioni di gas a effetto serra grazie a una migliore gestione agricola, esca, come il passaggio a una ridotta aratura o a una semina senza aratura, a colture migliorate e alla rotazione delle colture, all'uso di colture di copertura, compresa la gestione dei residui delle colture, e all'uso di ammendanti organici (ad esempio compost, digestato della fermentazione del letame), sono prese in considerazione solo se non rischiano di incidere negativamente sulla biodiversità. Devono inoltre essere forniti elementi di prova attendibili e verificabili del fatto che il carbonio nel suolo è aumentato o che è ragionevole attendersi che sia aumentato nel periodo di coltura delle materie prime considerate tenendo conto delle emissioni laddove tali pratiche determinino un aumento dell'uso di fertilizzanti e erbicidi(36).";

b)  il punto 15 è soppresso;

c)  il punto 18 è sostituito dal seguente:

"18. Ai fini dei calcoli di cui al punto 17, le emissioni da dividere sono: eec + el + esca + le frazioni di ep, etd, eccs e eccr che intervengono fino alla fase, e nella fase stessa, del processo di produzione nella quale il co-prodotto è fabbricato. Se sono state attribuite emissioni a co-prodotti in precedenti fasi del processo nel ciclo di vita, in sostituzione del totale delle emissioni si utilizza solo la frazione delle emissioni attribuita nell'ultima fase del processo prima del prodotto combustibile intermedio.

Nel caso del biogas e del biometano, ai fini di tale calcolo sono presi in considerazione tutti i co-prodotti che non sono contemplati dal punto 7. Nessuna emissione è attribuita ai rifiuti e ai residui. I co-prodotti il cui contenuto energetico è negativo sono considerati aventi un contenuto energetico pari a zero ai fini del calcolo.

Rifiuti e residui, compresi tutti i rifiuti e i residui inclusi nell'allegato IX, sono considerati materiali a zero emissioni di gas a effetto serra durante il ciclo di vita fino al processo di raccolta degli stessi, a prescindere dal fatto che siano trasformati in prodotti intermedi prima di essere trasformati in prodotto finito. ▌

Nel caso di combustibili da biomassa prodotti in raffinerie, diversi dalla combinazione degli impianti di trasformazione con caldaie o unità di cogenerazione che forniscono calore e/o energia elettrica all'impianto di trasformazione, l'unità di analisi ai fini del calcolo di cui al punto 17 è la raffineria.";

6 bis)   all'allegato VI, è aggiunta la seguente parte B bis:

"B bis.

Materie prime per combustibili da biomassa per l'uso in impianti fissi al di fuori del settore dei trasporti, compresi i seguenti punti: 

1.  Frazione di biomassa corrispondente ai residui e ai rifiuti dell'industria di trasformazione alimentare primaria:

a)  polpa di barbabietola (solo autoconsumo interno al settore);

b)  erbe e foglie dal lavaggio delle barbabietole;

c)  lolle di cereali e gusci di frutta;

d)  frazione di biomassa corrispondente ai rifiuti industriali non idonei all'uso nella catena alimentare umana e animale;

e)  frazione fibrosa della barbabietola da zucchero dopo l'estrazione del succo di diffusione, foglie e code e altri liquidi ottenuti dopo l'estrazione dello zucchero.

2.  Frazione di biomassa corrispondente ai fanghi provenienti dal trattamento delle acque reflue nell'industria di trasformazione alimentare primaria;";

(7)  all'allegato VII, nella definizione di "Qusable", il riferimento all'articolo 7, paragrafo 4, è sostituito da un riferimento all'articolo 7, paragrafo 3;

(8)  l'allegato IX è così modificato:

(a)  alla parte A, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Materie prime per la produzione di biogas per il trasporto e biocarburanti avanzati:"

(b)  alla parte B, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Materie prime per la produzione di biocarburanti e biogas per il trasporto il cui contributo al conseguimento dell'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra fissato all'articolo 25, paragrafo 1, primo comma, lettera a), è limitato:".

ALLEGATO II

Gli allegati I, II, IV e V della direttiva 98/70/CE sono modificati come segue:

(1)  l'allegato I è così modificato:

(a)  il testo della nota a piè di pagina 1 è sostituito dal seguente:

"(1) I metodi di prova sono quelli indicati nella norma EN 228:2012+A1:2017. Gli Stati membri possono adottare metodi analitici specifici in sostituzione della norma EN 228:2012+A1:2017 qualora sia dimostrato che essi garantiscono almeno la stessa accuratezza e lo stesso livello di precisione del metodo analitico che sostituiscono.";

(b)  il testo della nota a piè di pagina 2 è sostituito dal seguente:

"(2) I valori indicati nelle specifiche sono «valori effettivi». Per la definizione dei loro valori limite, sono stati applicati i termini della norma EN ISO 4259-1:2017/A1: 2021 "Petroleum and related products — Precision of measurement methods and results – Part 1: Determination of precision data in relation to methods of test" e per fissare un valore minimo si è tenuto conto di una differenza minima di 2R sopra lo zero (R = riproducibilità). I risultati delle singole misurazioni sono interpretati in base ai criteri previsti dalla norma EN ISO 4259-2:2017/A1:2019.";

(c)  il testo della nota a piè di pagina 6 è sostituito dal seguente:

"(6) Altri monoalcoli ed eteri con punto di ebollizione finale non superiore a quanto stabilito nella norma EN 228:2012 +A1:2017.";

(2)  l'allegato II è così modificato:

(a)  nell'ultima riga della tabella "Tenore di FAME — EN 14078", la voce "7,0" che compare nell'ultima colonna "Limiti" "Massimo" è sostituita da "10,0";

(b)  il testo della nota a piè di pagina 1 è sostituito dal seguente:

"(1) I metodi di prova sono quelli indicati nella norma EN 590:2013+A1:2017. Gli Stati membri possono adottare metodi analitici specifici in sostituzione della norma EN 590:2013+A1:2017 qualora sia dimostrato che essi garantiscono almeno la stessa accuratezza e lo stesso livello di precisione del metodo analitico che sostituiscono.";

(c)  il testo della nota a piè di pagina 2 è sostituito dal seguente:

"(2) I valori indicati nelle specifiche sono «valori effettivi». Per la definizione dei loro valori limite, sono stati applicati i termini della norma EN ISO 4259-1:2017/A1: 2021 "Petroleum and related products — Precision of measurement methods and results – Part 1: Determination of precision data in relation to methods of test" e per fissare un valore minimo si è tenuto conto di una differenza minima di 2R sopra lo zero (R = riproducibilità). I risultati delle singole misurazioni sono interpretati in base ai criteri previsti dalla norma EN ISO 4259-2:2017/A1:2019.";

(3)  gli allegati IV e V sono soppressi.

(1) GU C del , pag. .
(2) GU C del , pag. .
(3) Comunicazione della Commissione — Il Green Deal europeo (COM(2019) 640 final dell'11.12.2019).
(4) https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20220119-1
(5) Raccomandazione (UE) 2020/1563 della Commissione, del 14 ottobre 2020, sulla povertà energetica.
(6) Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).
(7) Sezione 3 della Comunicazione della Commissione — Un traguardo climatico 2030 più ambizioso per l'Europa. Investire in un futuro a impatto climatico zero nell'interesse dei cittadini (COM(2020) 562 final del 17.9.2020).
(8) Il principio dell'uso a cascata mira a conseguire l'efficienza delle risorse nell'uso della biomassa dando priorità, ove possibile, all'uso di materiali di biomassa rispetto all'uso di energia, aumentando in tal modo la quantità di biomassa disponibile all'interno del sistema. In linea con il principio dell'uso a cascata, la biomassa legnosa dovrebbe essere utilizzata in base al suo massimo valore aggiunto economico e ambientale nel seguente ordine di priorità: 1) prodotti a base di legno, 2) prolungamento del loro ciclo di vita, 3) riutilizzo, 4) riciclaggio, 5) bioenergia e 6) smaltimento.
(9) Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).
(10) https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC122719
(11) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1294 della Commissione, del 15 settembre 2020, sul meccanismo unionale di finanziamento dell'energia rinnovabile (GU L 303 del 17.9.2020, pag. 1).
(12) Commissione europea, Centro comune di ricerca (2020), Arnulf Jäger-Waldau: "The Untapped Area Potential for Photovoltaic Power in the European Union" (Il potenziale di aree inesplorate per l'energia fotovoltaica nell'Unione europea).
(13) Direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (GU L 307 del 28.10.2014, pag. 1).
(14) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(15) Direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio (GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58).
(16) GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.
(17) Sentenza della Corte di giustizia dell'8 luglio 2019, Commissione/Belgio, C-543/17, ECLI: EU: C:2019:573.
(18) Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA) – Relazione sul panorama mondiale del finanziamento delle energie rinnovabili 2020, pagina 9.
(19) Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 54).
(20) Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125).
(21) COM(2020) 798 final.
(22) Proposta di regolamento relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che abroga la direttiva 2006/66/CE e modifica il regolamento (UE) 2019/1020 (xxxx).
(23) Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).
(24) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1294 della Commissione, del 15 settembre 2020, sul meccanismo unionale di finanziamento dell'energia rinnovabile (GU L 303 del 17.9.2020, pag. 1).
(25) Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1).
(26) La numerazione di tali codici NC è quella di cui alla tariffa doganale comune, regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
(27) Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dei veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) (GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1).
(28) Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 1).
(29) La numerazione di tali codici NC è quella di cui alla tariffa doganale comune, regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
(30) Direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 90).
(31) Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (GU L 060 del 2.3.2013, pag. 1).
(32) Regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, e che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e modifica e abroga la direttiva 97/68/CE (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 53).
(33) Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).
(34) Direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, del 20 aprile 2015, che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel (GU L 107 del 25.4.2015, pag. 26).
(35) Tali elementi di prova possono essere costituiti da misurazioni del carbonio nel suolo, ad esempio con una prima misurazione anteriormente alla coltivazione e misurazioni successive a intervalli regolari a distanza di anni. In tale caso, prima che la seconda misurazione sia disponibile, l'aumento del carbonio nel suolo sarebbe stimato sulla base di esperimenti rappresentativi o di modelli di suolo. A partire dalla seconda misurazione le misurazioni costituirebbero la base per la determinazione dell'esistenza di un aumento del carbonio nel suolo e della sua entità.
(36) Tali elementi di prova possono essere costituiti da misurazioni del carbonio nel suolo, ad esempio con una prima misurazione anteriormente alla coltivazione e misurazioni successive a intervalli regolari a distanza di anni. In tale caso, prima che la seconda misurazione sia disponibile, l'aumento del carbonio nel suolo sarebbe stimato sulla base di esperimenti rappresentativi o di modelli di suolo. A partire dalla seconda misurazione le misurazioni costituirebbero la base per la determinazione dell'esistenza di un aumento del carbonio nel suolo e della sua entità.

Ultimo aggiornamento: 18 gennaio 2023Note legali - Informativa sulla privacy