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Procedura : 2018/0902R(NLE)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A9-0217/2022

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A9-0217/2022

Discussioni :

PV 14/09/2022 - 11
CRE 14/09/2022 - 11

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PV 15/09/2022 - 11.5
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P9_TA(2022)0324

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Giovedì 15 settembre 2022 - Strasburgo
Esistenza di un evidente rischio di violazione grave da parte dell'Ungheria dei valori su cui si fonda l'Unione
P9_TA(2022)0324A9-0217/2022

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 settembre 2022 sulla proposta di decisione del Consiglio in merito alla constatazione, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, dell'esistenza di un evidente rischio di violazione grave da parte dell'Ungheria dei valori su cui si fonda l'Unione (2018/0902R(NLE))

Il Parlamento europeo,

–  visto il trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare l'articolo 2, l'articolo 4, paragrafo 3, e l'articolo 7, paragrafo 1,

–  vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (“Carta”),

–  visti la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e i relativi protocolli,

–  vista la Dichiarazione universale dei diritti umani,

–  visti i trattati internazionali delle Nazioni Unite e del Consiglio d'Europa in materia di diritti umani,

–  visto l'elenco di criteri per la valutazione dello Stato di diritto adottato dalla Commissione di Venezia in occasione della sua 106a sessione plenaria tenutasi a Venezia l'11 e il 12 marzo 2016,

–  vista la comunicazione della Commissione dell'11 marzo 2014 dal titolo "Un nuovo quadro dell'UE per rafforzare lo Stato di diritto" (COM(2014)0158),

–  vista la sua risoluzione del 12 settembre 2018 su una proposta recante l'invito al Consiglio a constatare, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE, l'esistenza di un evidente rischio di violazione grave da parte dell'Ungheria dei valori su cui si fonda l'Unione(1),

–  viste le sue risoluzioni del 16 gennaio 2020(2) e del 5 maggio 2022(3) sulle audizioni in corso a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE, concernenti la Polonia e l'Ungheria,

–  vista la sua risoluzione dell'8 luglio 2021 sulle violazioni del diritto dell'UE e dei diritti dei cittadini LGBTIQ in Ungheria a seguito delle modifiche giuridiche adottate dal parlamento ungherese(4),

–  visto il capitolo sull'Ungheria della relazione annuale della Commissione sullo Stato di diritto,

–  visto l'articolo 105, paragrafo 5, del suo regolamento,

–  visto il parere della commissione per gli affari costituzionali,

–  vista la relazione interlocutoria della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0217/2022),

A.  considerando che l'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, quali enunciati all'articolo 2 TUE, ripresi dalla Carta e integrati nei trattati internazionali in materia di diritti umani, e che tali valori, comuni agli Stati membri, costituiscono il fondamento dei diritti di cui godono quanti vivono nell'Unione;

B.  considerando che, come risulta dall'articolo 49 TUE, secondo cui ogni Stato europeo può chiedere di diventare membro dell'Unione, quest'ultima raggruppa Stati che hanno liberamente e volontariamente aderito ai valori comuni di cui all'articolo 2 TUE, rispettano tali valori e si impegnano a promuoverli, sicché il diritto dell'Unione poggia sulla premessa fondamentale secondo cui ciascuno Stato membro condivide con tutti gli altri Stati membri, e riconosce che questi condividono con esso, detti valori(5);

C.  considerando che questa premessa implica e giustifica l'esistenza della fiducia reciproca tra gli Stati membri quanto al riconoscimento di tali valori e, pertanto, al rispetto del diritto dell'Unione che li attua(6);

D.  considerando che il rispetto da parte di uno Stato membro dei valori sanciti dall'articolo 2 TUE costituisce un requisito per poter beneficiare di tutti i diritti derivanti dall'applicazione dei trattati a tale Stato membro; che qualsiasi violazione dei valori fondamentali dell'Unione da parte del governo di uno Stato membro implica inevitabilmente un attacco alla libertà personale, ai diritti politici e sociali nonché alla ricchezza e al benessere dei cittadini; che la stessa Ungheria ha sottoscritto i valori sanciti dall'articolo 2 TUE;

E.  considerando che il principio di leale cooperazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, TUE impone all'Unione e agli Stati membri di assistersi reciprocamente nell'adempimento degli obblighi derivanti dai trattati, nel pieno rispetto reciproco, nonché agli Stati membri di adottare tutte le misure, di carattere generale o particolare, atte ad assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell'Unione;

F.  considerando che l'articolo 19 TUE concretizza il valore dello Stato di diritto affermato all'articolo 2 TUE e affida agli organi giurisdizionali nazionali e alla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) l'onere di garantire la piena applicazione del diritto dell'Unione in tutti gli Stati membri e la tutela giurisdizionale dei diritti delle persone conformemente a tale diritto(7);

G.  considerando che un eventuale rischio evidente di violazione grave dei valori di cui all'articolo 2 TUE da parte di uno Stato membro non riguarda soltanto il singolo Stato membro in cui si manifesta il rischio, ma ha ripercussioni sugli altri Stati membri, sulla fiducia reciproca tra di essi e sulla natura stessa dell'Unione, nonché sui diritti fondamentali dei suoi cittadini in base al diritto dell'Unione;

H.  considerando che l'ambito di applicazione dell'articolo 7 TUE non si limita agli obblighi derivanti dai trattati, come previsto dall'articolo 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e che l'Unione può valutare l'esistenza di un evidente rischio di violazione grave dei valori comuni nei settori di competenza degli Stati membri;

I.  considerando che la situazione in Ungheria non è stata affrontata sufficientemente per diversi anni, che permangono numerose preoccupazioni e che nel frattempo sono emerse molte nuove problematiche, le quali incidono negativamente sull'immagine dell'Unione, nonché sulla sua efficacia e credibilità nel difendere i diritti fondamentali, i diritti umani e la democrazia a livello mondiale, e mettono in luce la necessità di affrontarle mediante un'azione concertata dell'Unione;

J.  considerando che, a seguito della missione della delegazione ad hoc della sua commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni a Budapest, in Ungheria, dal 29 settembre al 1º ottobre 2021, la maggioranza dei membri della delegazione nutre tuttora serie preoccupazioni per la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali nel paese; che la delegazione ha concluso che dal 2018 la situazione non è migliorata, bensì peggiorata;

K.  considerando che il governo ungherese ignora il principio del primato del diritto dell'Unione sancito dalla giurisprudenza della CGUE, ma si appella alla stessa quando si tratta di presentare ricorsi contro atti europei in vigore;

L.  considerando che il 19 luglio 2022 il parlamento ungherese ha adottato una risoluzione in cui chiede che i poteri del Parlamento europeo siano limitati e che i deputati al Parlamento europeo siano nominati anziché eletti;

M.  considerando che la coesistenza pacifica di diversi gruppi etnici influisce positivamente sulla ricchezza culturale e la prosperità di una nazione;

N.  considerando che il blocco delle misure restrittive nei confronti della Russia in seno al Consiglio compromette gli sforzi dell'Unione volti a proteggere i valori sanciti dall'articolo 2 TUE entro e oltre i confini dell'UE, e costituisce un problema di sicurezza per l'Unione europea;

Funzionamento dei sistemi costituzionale ed elettorale

O.  considerando che il 13 luglio 2022 la Commissione ha indicato, nel capitolo sull'Ungheria della relazione 2022 sullo Stato di diritto, che la trasparenza e la qualità del processo legislativo continuano a destare preoccupazione e che il governo ungherese fa ampio uso dei suoi poteri di emergenza, anche in settori non connessi alla pandemia di COVID-19, contrariamente a quanto inizialmente affermato; che l'attuazione inefficace, da parte degli organi di Stato, delle sentenze delle giurisdizioni europee e nazionali è fonte di preoccupazione; che i fondi fiduciari di interesse pubblico che ricevono ingenti finanziamenti pubblici e che sono gestiti da membri del consiglio di amministrazione vicini al governo in carica sono diventati operativi;

P.  considerando che, nella sua risoluzione del 17 aprile 2020 sull'azione coordinata dell'UE per lottare contro la pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze(8), il Parlamento ha ritenuto totalmente incompatibile con i valori europei la decisione del governo ungherese di prolungare lo stato di emergenza a tempo indeterminato, di autorizzare l'esecutivo a governare per decreto senza limiti di tempo e di indebolire la sorveglianza di emergenza del parlamento ungherese; che, nella sua raccomandazione del 20 luglio 2020 sul programma nazionale di riforma 2020 dell'Ungheria e che formula un parere del Consiglio sul programma di convergenza 2020 dell'Ungheria(9), il Consiglio ha raccomandato di garantire che le misure di emergenza siano rigorosamente proporzionate, limitate nel tempo e in linea con le norme europee e internazionali e che non interferiscano con l'attività delle imprese e la stabilità del contesto normativo, nonché di garantire l'efficace coinvolgimento delle parti sociali e dei portatori di interessi nel processo di elaborazione delle politiche;

Q.  considerando che, nella sua seconda relazione interlocutoria di conformità, adottata il 25 settembre 2020, il Consiglio del Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) ha accolto con favore le modifiche alla legge sull'Assemblea nazionale volte a rendere più operative le disposizioni che vietano o limitano il coinvolgimento dei deputati in talune attività, prevedendo conseguenze più chiare nel caso in cui tali questioni non siano risolte dai deputati interessati; che, tuttavia, dalla relazione emerge anche la necessità di adottare misure più incisive per rafforzare l'attuale quadro di integrità del parlamento ungherese, in particolare per migliorare il livello di trasparenza e di consultazione nel processo legislativo (ivi compresa l'introduzione di norme sulle interazioni con i lobbisti), per adottare un codice di condotta per i deputati (che contempli, nello specifico, varie situazioni che potrebbero dare luogo a un conflitto di interessi), per elaborare ulteriormente norme che obblighino i deputati a rendere noti caso per caso potenziali conflitti tra la loro attività parlamentare e i loro interessi privati, per garantire un modello uniforme per le dichiarazioni patrimoniali e per rivedere l'ampia immunità di cui godono i deputati, nonché per assicurare la supervisione e l'applicazione efficaci delle norme in materia di condotta, conflitti di interessi e dichiarazioni patrimoniali;

R.  considerando che, in una dichiarazione rilasciata il 20 novembre 2020, la Commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa ha esortato il parlamento ungherese a rinviare la votazione sui progetti di legge, temendo che diverse proposte contenute nel complesso pacchetto legislativo, presentate senza previa consultazione e relative a questioni che comprendono il funzionamento del sistema giudiziario, la legge elettorale, le strutture nazionali per i diritti umani, il controllo sull'utilizzo dei fondi pubblici e i diritti umani delle persone LGBTI, possano servire a minare la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti umani in Ungheria; che, nel suo parere del 2 luglio 2021 sulle modifiche costituzionali adottate dal parlamento ungherese nel dicembre 2020, la Commissione di Venezia ha constatato con preoccupazione che tali modifiche sono state adottate durante lo stato di emergenza, senza alcuna consultazione pubblica, e che la relazione consta di sole tre pagine; che la Commissione di Venezia ha altresì rilevato che gli articoli 6, 9 e 11 della 9a modifica della Legge fondamentale dell'Ungheria, relativi alle dichiarazioni di guerra, al controllo delle forze di difesa ungheresi e all'"ordinamento giuridico speciale" attinente allo stato di guerra, allo stato di emergenza e allo stato di pericolo affidano principalmente alle leggi cardinali il compito di specificare la maggior parte dei dettagli, il che alla fine potrebbe sollevare alcuni seri interrogativi in merito alla portata dei poteri esercitati dallo Stato durante gli stati di eccezione; che, per quanto riguarda l'abolizione del Consiglio nazionale di difesa e il conferimento dei suoi poteri al governo, la Commissione di Venezia ha affermato che tale atto, pur non essendo in contrasto con le norme europee in quanto tale, determina una concentrazione dei poteri di emergenza nelle mani dell'esecutivo, il che non può essere ritenuto un segnale incoraggiante, in particolare in assenza di qualsiasi chiarimento nella relazione in merito alla motivazione o alla necessità di tale modifica;

S.  considerando che il 12 febbraio 2021 il Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa ha riscontrato una situazione complessivamente negativa in termini di autonomia locale e regionale in Ungheria, a causa di un'inosservanza generalizzata della Carta europea dell'autonomia locale, e ha espresso preoccupazione circa la chiara tendenza verso il riaccentramento, l'assenza di una consultazione effettiva e una significativa interferenza dello Stato nelle funzioni municipali; che il Congresso ha evidenziato altresì alcune carenze nella situazione dell'autonomia locale nel paese, quali la mancanza di risorse finanziarie a disposizione delle autorità locali e la loro impossibilità di assumere personale di qualità elevata;

T.  considerando che talune modifiche apportate alla legge elettorale nel corso degli anni, attraverso la ridefinizione delle circoscrizioni elettorali e i premi di maggioranza, stanno penalizzando i partiti di opposizione; che, nel loro parere congiunto del 18 ottobre 2021 sulle modifiche del 2020 alla legislazione elettorale in Ungheria, la Commissione di Venezia e l'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani dell'OSCE (ODIHR) hanno sottolineato che la rapidità dell'adozione e la mancanza di consultazioni pubbliche significative sono particolarmente preoccupanti quando riguardano la legislazione elettorale, che non dovrebbe essere considerata uno strumento politico; che la Commissione di Venezia e l'ODIHR hanno inoltre formulato, insieme a una serie di ulteriori raccomandazioni, la raccomandazione principale di correggere gli articoli 3 e 68 della legge CLXVII del 2020 sulla modifica di alcune leggi in materia elettorale, riducendo sensibilmente il numero di circoscrizioni elettorali uninominali e il numero di province in cui ciascun partito deve nominare simultaneamente i candidati per poter presentare una lista nazionale di candidati;

U.  considerando che l'organizzazione di elezioni democratiche in condizioni di parità riveste la massima importanza per la natura democratica delle nostre società; che, in risposta alle preoccupazioni sulla regolarità delle elezioni e agli appelli della società civile, l'OSCE ha deciso di inviare una vera e propria missione internazionale di osservazione elettorale alle elezioni politiche e al referendum tenutisi il 3 aprile 2022, il che rappresenta un evento raro per gli Stati membri dell'Unione; che, nella successiva dichiarazione sui risultati e le conclusioni preliminari pubblicata il 4 aprile 2022, la missione internazionale di osservazione elettorale dell'OSCE ha riscontrato che le elezioni e il referendum sono stati ben amministrati e gestiti in modo professionale, ma sono stati inficiati dall'assenza di condizioni di parità; che i contendenti hanno potuto fare campagna elettorale in gran parte liberamente ma che, seppur competitiva, la propaganda elettorale è stata caratterizzata da toni fortemente aspri e da una sovrapposizione diffusa tra la coalizione al potere e il governo, e che la mancanza di trasparenza e il controllo insufficiente dei finanziamenti della campagna elettorale hanno favorito ulteriormente la coalizione di governo; che le commissioni elettorali e i tribunali hanno gestito molte controversie elettorali in modo tale che mancassero mezzi di ricorso giurisdizionale effettivi; che, nella sua relazione finale pubblicata il 29 luglio 2022, la missione internazionale di osservazione elettorale dell'OSCE ha indicato che molte raccomandazioni precedenti dell'ODIHR restano perlopiù inascoltate, ivi compreso per quanto riguarda i diritti di voto, la prevenzione dell'uso improprio delle risorse amministrative e l'affievolimento dei confini tra le funzioni statali e l'attività di partito, la libertà dei media, il finanziamento delle campagne e l'osservazione da parte dei cittadini; che, contrariamente alle buoni prassi internazionali, la legislazione ungherese consente uno scostamento pari fino al 20 % dal numero medio di votanti per circoscrizione a mandato unico e che, contrariamente alla legislazione nazionale, il parlamento ungherese non ha rivisto i limiti delle circoscrizioni che eccedevano il limite di scostamento stabilito a seguito delle elezioni del 2018; che la ripartizione iniqua dei votanti tra le circoscrizioni, con scostamenti dalla media pari fino al 33 %, mina il principio dell'uguaglianza del voto;

V.  considerando che il 24 maggio 2022 il parlamento ungherese ha adottato la 10a modifica della Legge fondamentale, tesa a consentire al governo di dichiarare lo stato di pericolo in caso di conflitto armato, guerra o catastrofe umanitaria in un paese limitrofo; che ha altresì modificato la Legge sulla gestione delle catastrofi, permettendo al governo di derogare ad atti del parlamento mediante decreti di emergenza in qualunque ambito nel corso di uno stato di pericolo dichiarato a causa di un conflitto armato, una guerra o una catastrofe umanitaria in un paese limitrofo, con la possibilità di sospendere o limitare l'esercizio dei diritti fondamentali oltre la misura consentita in circostanze ordinarie; che il 8 giugno 2022 il parlamento ungherese ha adottato la legge VI del 2022 sull'eliminazione delle conseguenze in Ungheria di un conflitto armato e una catastrofe umanitaria in un paese limitrofo, entrata in vigore lo stesso giorno; che tale legge autorizza il governo a estendere l'efficacia dei decreti governativi di emergenza fino alla cessazione dello stato di pericolo da parte del governo;

W.  considerando che la Legge fondamentale è stata modificata 10 volte da quando è stata adottata; che gli atti cardinali riguardano 35 materie e attualmente ammontano a oltre 300 atti legislativi adottati dal 2011, spesso senza una consultazione pubblica, anche se i diritti fondamentali sono stati lesi;

X.  considerando che, in una dichiarazione congiunta rilasciata nel 2013, i presidenti delle Corti costituzionali ungherese e rumena hanno sottolineato la particolare responsabilità delle corti costituzionali nei paesi governati a maggioranza di due terzi; che la 4a modifica della Legge fondamentale ha stabilito l'abrogazione delle sentenze della Corte costituzionale emesse prima dell'entrata in vigore della Legge fondamentale; che la Corte costituzionale, nelle sue decisioni, si basa in misura sempre maggiore sul concetto di identità costituzionale; che nella giurisprudenza il concetto di identità costituzionale è determinato caso per caso e prevale sulla Legge fondamentale; che il governo ungherese si appella sempre più spesso alla Corte costituzionale per evitare di dover eseguire le sentenze della CGUE; che il 18 maggio 2022 la Corte costituzionale ha bloccato i referendum sui piani del governo di costruire un campus a Budapest per l'Università di Fudan e di estendere le indennità di disoccupazione dagli attuali tre mesi fino a un massimo di nove mesi;

Y.  considerando che gli esperti sono sempre più concordi sul fatto che l'Ungheria non sia più una democrazia; che, in base all'indice di democrazia V-Dem dell'Università di Göteborg del 2019, l'Ungheria è diventata il primo Stato membro autoritario nella storia dell'UE; che l'Ungheria è stata definita un "regime ibrido", avendo perso il proprio status di "democrazia semiconsolidata" nella relazione del 2020 di Freedom House "Nations in Transit" (Nazioni in transito); che l'Ungheria è classificata come "democrazia imperfetta" e occupa il 56° posto su 167 paesi (ossia è scesa di una posizione rispetto alla classifica del 2020) nell'indice di democrazia del 2022 dell'Economist Intelligence Unit; che, secondo l'indice di democrazia V-Dem del 2022, tra gli Stati membri dell'UE l'Ungheria e la Polonia figurano tra i principali paesi autocratici al mondo dell'ultimo decennio;

Indipendenza della magistratura e di altre istituzioni e diritti dei giudici

Z.  considerando che il 13 luglio 2022 la Commissione ha indicato nel capitolo sull'Ungheria della relazione 2022 sullo Stato di diritto che, per quanto riguarda l'indipendenza della magistratura, le preoccupazioni espresse nel contesto della procedura avviata dal Parlamento europeo a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE, come pure in precedenti relazioni sullo Stato di diritto, restano inascoltate, come nel caso della raccomandazione formulata in materia nell'ambito del semestre europeo; che tali preoccupazioni riguardano in particolare le sfide affrontate dal Consiglio nazionale della magistratura (CNM) nel controbilanciare i poteri del presidente dell'Ufficio giudiziario nazionale (UGN), le norme relative all'elezione del presidente della Corte suprema (Kúria) e la possibilità di adottare decisioni discrezionali per quanto concerne le nomine e le promozioni giudiziarie, l'assegnazione delle cause e i bonus ai giudici e ai dirigenti dei tribunali; che, per quanto riguarda l'efficienza e la qualità, il sistema della giustizia ungherese funziona bene in termini di durata dei procedimenti e di elevato grado di digitalizzazione, e che continua il graduale aumento delle retribuzioni di giudici e pubblici ministeri; che il 26 agosto 2022 diverse organizzazioni della società civile hanno chiesto al ministro della Giustizia di affrontare i problemi della magistratura ungherese dopo aver realizzato ampie consultazioni con cittadini ed esperti, inclusi organismi autonomi e rappresentativi della magistratura e la Commissione di Venezia;

AA.  considerando che, nella sua sentenza del 23 novembre 2021 nella causa C-564/19 IS (Illegittimità della decisione di rinvio), la CGUE ha statuito che l'articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che il giudice supremo di uno Stato membro constati l'illegittimità di una domanda di pronuncia pregiudiziale presentata da un giudice di grado inferiore, per il motivo che le questioni poste non sono rilevanti e necessarie ai fini della soluzione del procedimento principale; che il principio del primato del diritto dell'Unione impone a detto giudice di grado inferiore di disapplicare siffatta decisione del giudice supremo nazionale; che l'articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un procedimento disciplinare sia avviato contro un giudice nazionale per il fatto che quest'ultimo ha presentato alla CGUE una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi di tale disposizione;

AB.  considerando che, in una dichiarazione rilasciata il 14 dicembre 2018, la Commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa ha invitato il presidente dell'Ungheria a sottoporre nuovamente al parlamento ungherese il pacchetto legislativo sui tribunali amministrativi; che, nel suo parere del 19 marzo 2019 relativo alla legge sui tribunali amministrativi e alla legge sull'entrata in vigore della legge sui tribunali amministrativi e di talune norme transitorie, la Commissione di Venezia ha affermato che il principale inconveniente del modello organizzativo e amministrativo adottato per i tribunali amministrativi è costituito dalla concentrazione di poteri molto ampi nelle mani di un ristretto numero di portatori di interessi e dall'assenza di controlli e contrappesi efficaci per contrastare tali poteri;

AC.  considerando che, nella sua relazione del 21 maggio 2019 a seguito di una visita in Ungheria dal 4 all'8 febbraio 2019, la Commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa ha osservato che nello scorso decennio una serie di riforme del sistema giudiziario ungherese ha destato preoccupazione per i suoi effetti sull'indipendenza della magistratura e che, nel sistema di giurisdizione ordinaria, sono stati sollevati interrogativi circa l'efficacia della supervisione esercitata dal CNM sul presidente dell'UGN a causa delle recenti anomalie riscontrate nelle relazioni tra queste istituzioni giudiziarie per quanto riguarda le procedure di nomina; che, pur accogliendo con favore le recenti modifiche apportate alla legislazione originaria sui tribunali amministrativi in risposta al parere della Commissione di Venezia, la Commissaria non era convinta che queste fossero sufficienti per affrontare le gravi preoccupazioni sollevate dalla Commissione di Venezia;

AD.  considerando che nel 2019 il parlamento ungherese ha deciso di rinviare l'entrata in vigore del pacchetto legislativo sui tribunali amministrativi e il governo ha dichiarato di aver abbandonato l'idea di istituire tribunali amministrativi separati; che diverse componenti rilevanti del pacchetto sono state introdotte mediante una serie di modifiche legislative adottate tra il 2019 e il 2021;

AE.  considerando che, in una dichiarazione rilasciata il 28 novembre 2019, la Commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa ha esortato il parlamento ungherese a modificare un progetto di legge riguardante l'indipendenza del sistema giudiziario; che la Commissaria ritiene che le disposizioni che offrono alle autorità amministrative la possibilità di presentare ricorsi costituzionali a seguito di sentenze sfavorevoli emesse dagli organi giurisdizionali ordinari sollevano preoccupazioni in merito al rispetto delle garanzie di un processo equo per il singolo ricorrente e, unite alle proposte di modifica in merito alle qualifiche e alle nomine dei giudici e all'uniformità della giurisprudenza, le misure legislative rischiano inoltre di ridurre l'indipendenza dei singoli giudici nell'ambito dei loro compiti principali e di creare gerarchie eccessive nel sistema giudiziario;

AF.  considerando che, nel suo parere del 16 ottobre 2021 sulle modifiche alla legge sull'organizzazione e l'amministrazione dei tribunali e alla legge sullo status giuridico e la retribuzione dei giudici, adottate dal parlamento ungherese nel dicembre 2020, la Commissione di Venezia ha ribadito le raccomandazioni in merito al ruolo del presidente dell'UGN espresse nel suo parere del 2012, che non erano state prese in considerazione; che la Commissione di Venezia ha altresì raccomandato di definire condizioni chiare, trasparenti e prevedibili per l'assegnazione dei giudici distaccati a una posizione superiore a seguito del periodo di distacco; che la Commissione di Venezia ha formulato diverse raccomandazioni relative all'assegnazione delle cause, al potere del presidente della Kúria di aumentare il numero dei membri dei collegi giudicanti, alle decisioni di uniformità e alla composizione delle sezioni nella procedura di reclamo in materia di uniformità; che la Commissione di Venezia ha inoltre osservato che il sistema di nomina del presidente della Kúria, introdotto con le modifiche del 2019, potrebbe comportare gravi rischi di politicizzazione e importanti conseguenze per l'indipendenza della magistratura o la relativa percezione da parte del pubblico, considerando il ruolo cruciale di tale carica nel sistema giudiziario;

AG.  considerando che, nella sua seconda relazione interlocutoria di conformità, adottata il 25 settembre 2020, il GRECO ha rilevato che, per quanto concerne i giudici, non sono stati segnalati ulteriori progressi in merito alle tre restanti raccomandazioni non attuate e che le sue conclusioni sui poteri del presidente dell'UGN (per quanto riguarda sia il processo di nomina o di promozione dei candidati a cariche giudiziarie sia il processo di riassegnazione dei giudici) restano particolarmente importanti; che, per quanto concerne i pubblici ministeri, il GRECO ha accolto con favore l'entrata in vigore delle modifiche legislative che rendono obbligatorio il coinvolgimento di un commissario disciplinare nei procedimenti disciplinari, ma non è stato in grado di dimostrare se la sua 17a raccomandazione (procedimenti disciplinari nei confronti dei pubblici ministeri) sia stata o meno rispettata; che non sono stati compiuti progressi in merito alla proroga del mandato del procuratore generale, all'ampia immunità di cui godono i pubblici ministeri né all'elaborazione di criteri in base ai quali orientare la revoca delle cause ai pubblici ministeri subordinati;

AH.  considerando che, nella sua comunicazione al governo ungherese del 15 aprile 2021, il relatore speciale delle Nazioni Unite sull'indipendenza dei giudici e degli avvocati ha affermato che la nomina del presidente della Kúria può essere considerata un attacco all'indipendenza della magistratura e un tentativo di sottoporre il potere giudiziario alla volontà del ramo legislativo, in violazione del principio della separazione dei poteri; che il relatore speciale ha altresì sottolineato il fatto particolarmente preoccupante che il presidente della Kúria è stato eletto nonostante la manifesta obiezione del CNM e ha sottolineato che la decisione di ignorare il parere negativo espresso dal CNM può essere interpretata come una dichiarazione politica della maggioranza al governo; che, secondo il relatore speciale, l'effetto principale, se non l'obiettivo primario, delle riforme del sistema giudiziario è stato quello di pregiudicare il principio dell'indipendenza della magistratura, tutelato dalla Costituzione, e di consentire ai rami legislativo ed esecutivo di interferire nell'amministrazione della giustizia;

AI.  considerando che, nella sua decisione del 2 dicembre 2021 relativa al controllo rafforzato in sospeso dell'esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) nella causa Gazsó Group/Ungheria, il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha ricordato che il gruppo di cause in questione riguardava il problema strutturale dell'eccessiva durata dei procedimenti civili, penali e amministrativi e la mancanza di mezzi di ricorso efficaci a livello nazionale; che il Comitato dei ministri ha preso atto con soddisfazione dell'adozione del progetto di legge che introduce un rimedio compensativo per i procedimenti civili eccessivamente lunghi, ma ha fermamente invitato le autorità a garantire che fosse conforme alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo; che alla luce dell'importanza della questione, della sua natura tecnica e della scadenza del termine stabilito dalla CEDU nella sua sentenza pilota e fissato al 16 ottobre 2016, il Comitato dei ministri ha caldamente incoraggiato le autorità a esaminare ogni strada possibile per accelerare la rispettiva pianificazione;

AJ.  considerando che il 9 marzo 2022, nella sua risoluzione interlocutoria relativa al controllo rafforzato in sospeso dell'esecuzione della sentenza della CEDU nella causa Baka/Ungheria, il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha esortato vivamente le autorità a intensificare gli sforzi per individuare le modalità, in stretta cooperazione con il segretariato del Comitato dei ministri, per garantire che la decisione del parlamento ungherese volta a destituire il presidente della Kúria sia soggetta al controllo effettivo di un organo giurisdizionale indipendente, in linea con la giurisprudenza della CEDU; che il Comitato dei ministri ha altresì ricordato, ancora una volta, l'impegno assunto dalle autorità di valutare la legislazione nazionale sullo status dei giudici e sull'amministrazione dei tribunali e le ha esortate a presentare le conclusioni della loro valutazione, comprese le salvaguardie e le garanzie che proteggono i giudici da indebite ingerenze, in modo da consentire al Comitato dei ministri di valutare pienamente se le preoccupazioni relative all'"effetto dissuasivo" sulla libertà di espressione dei giudici causate dalle violazioni in tali casi siano state dissipate;

AK.  considerando che l'Ungheria occupa il 69° posto su 139 paesi nell'indice sullo Stato di diritto 2021 dell'organizzazione World Justice Project (in calo di due posizioni rispetto all'anno precedente) e l'ultimo posto (31° su 31) nell'UE, nei paesi dell'Associazione europea di libero scambio e nella regione del Nord America;

Corruzione e conflitti di interesse

AL.  considerando che il 13 luglio 2022 la Commissione ha indicato, nel capitolo sull'Ungheria della relazione 2022 sullo Stato di diritto, che l'attuazione della maggior parte delle misure previste dalla strategia anticorruzione 2020-2022 è stata rinviata, senza che sia stata annunciata una nuova strategia, e che persistono carenze per quanto riguarda le attività di lobbying e il fenomeno delle "porte girevoli", come pure il finanziamento dei partiti politici e delle campagne; che sono a tutt'oggi insufficienti i meccanismi di controllo indipendenti per individuare la corruzione e permangono preoccupazioni per la mancanza di controlli sistematici e la vigilanza insufficiente delle dichiarazioni patrimoniali e di interessi, come pure per la mancanza di norme in materia di conflitti di interessi per i fondi fiduciari di interesse pubblico; che la mancanza di una casistica solida delle indagini svolte in seguito ad accuse nei confronti di alti funzionari e della loro cerchia ristretta continua a destare seria preoccupazione, nonostante siano stati aperti nuovi casi di corruzione ad alto livello; che la mancanza di controllo giurisdizionale delle decisioni di non indagare e perseguire casi di corruzione rimane motivo di preoccupazione, in particolare in un contesto in cui restano irrisolti i rischi di clientelismo, favoritismo e nepotismo nella pubblica amministrazione di alto livello;

AM.  considerando che, nelle sue risposte alle domande scritte indirizzate al commissario Hahn, riguardanti l'audizione dell'11 novembre 2019 sul discarico del 2018 alla Commissione, quest'ultima ha indicato che, per il periodo 2014-2020, in Ungheria sono state accettate e applicate rettifiche finanziarie forfettarie a seguito di un audit orizzontale sugli appalti pubblici, che ha individuato gravi carenze nel funzionamento del sistema di gestione e di controllo in relazione alla verifica delle procedure di appalto pubblico;

AN.  considerando che, nella sua raccomandazione del 12 luglio 2022 sul programma nazionale di riforma 2022 dell'Ungheria e che formula un parere del Consiglio sul programma di convergenza 2022 dell'Ungheria, il Consiglio ha raccomandato all'Ungheria di adottare misure volte a rafforzare il quadro anticorruzione, anche attraverso il miglioramento degli sforzi giudiziari e dell'accesso alle informazioni pubbliche, e a potenziare l'indipendenza della magistratura, nonché a migliorare la qualità e la trasparenza del processo decisionale attraverso un dialogo sociale efficace, il dialogo con le altre parti interessate e mediante valutazioni d'impatto periodiche, migliorando altresì la concorrenza negli appalti pubblici;

AO.  considerando che il 10 giugno 2021 l'Ufficio europeo per la lotta antifrode ha dichiarato, nella sua relazione di attività 2020, di aver raccomandato alla Commissione di recuperare il 2,2 % dei pagamenti effettuati a titolo dei Fondi strutturali e di investimento europei e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale per il periodo 2016-2020; che si tratta della percentuale più elevata di pagamenti da recuperare tra tutti gli Stati membri e quella di gran lunga superiore alla media dello 0,29 %; che sono state commesse frodi nei confronti dei fondi di sviluppo dell'UE assegnati all'Ungheria; che, unitamente a un livello elevato di corruzione, vi è stato un aumento delle disuguaglianze sociali e della povertà, che non solo genera una grande incertezza presso la popolazione, ma costituisce anche una violazione dei diritti fondamentali;

AP.  considerando che nel novembre 2021 la Commissione ha inviato una lettera all'Ungheria, evidenziando problemi relativi all'indipendenza della magistratura, al perseguimento inefficace della corruzione e alle carenze negli appalti pubblici che potrebbero rappresentare un rischio per gli interessi finanziari dell'UE; che nella sua lettera la Commissione ha descritto problemi sistemici e l'assenza di rendicontabilità in materia di corruzione, rivolgendo alle autorità ungheresi 16 domande specifiche su temi quali i conflitti di interesse, i beneficiari dei finanziamenti dell'UE e le garanzie del controllo giurisdizionale da parte di organi giurisdizionali indipendenti; che, nonostante tali preoccupazioni, la Commissione ha ritardato l'applicazione del regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto fino all'aprile 2022(10);

AQ.  considerando che il 5 aprile 2022 la Presidente della Commissione ha annunciato che il commissario per il Bilancio e l'amministrazione, Johannes Hahn, aveva informato le autorità ungheresi in merito all'intenzione della Commissione di passare alla fase successiva e di attivare ufficialmente il regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto, principalmente per le preoccupazioni in materia di corruzione; che la Commissione ha infine avviato la procedura formale nei confronti dell'Ungheria a norma del regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto inviando una notifica scritta il 27 aprile 2022; che il 20 luglio 2022 la Commissione ha deciso di comunicare all'Ungheria la propria intenzione di presentare una proposta di decisione di esecuzione del Consiglio, dandole la possibilità di inoltrare le sue osservazioni;

AR.  considerando che il 6 aprile 2022 la Commissione ha deciso di inviare all'Ungheria una lettera di costituzione in mora complementare per garantire il corretto recepimento della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici(11), della direttiva 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione(12) e della direttiva 2014/25/UE sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali(13); che, secondo la Commissione, la legge ungherese permette un'applicazione più estensiva delle eccezioni per quanto riguarda i motivi di sicurezza e gli appalti sovvenzionati tramite benefici fiscali, e tali eccezioni comportano un'esclusione più ampia degli appalti dagli obblighi previsti dal diritto dell'UE; che, inoltre, la Commissione ritiene che le modifiche apportate alla legge mineraria ungherese, che prevede la possibilità di aggiudicare concessioni minerarie senza procedure di appalto trasparenti, siano in contrasto con il principio di trasparenza;

AS.  considerando che il 19 maggio 2022 la Commissione ha deciso di inviare all'Ungheria una lettera di costituzione in mora in merito al mancato corretto recepimento della direttiva (UE) 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale(14);

AT.  considerando che nella sua seconda relazione interlocutoria di conformità adottata il 25 settembre 2020, il GRECO ha osservato che l'Ungheria aveva attuato o preso in considerazione in modo soddisfacente solo cinque delle 18 raccomandazioni contenute nella relazione sul quarto ciclo di valutazione e ha concluso che il livello generalmente basso di conformità alle raccomandazioni rimane "nel complesso insoddisfacente";

AU.  considerando che l'Ungheria ha deciso di non partecipare alla cooperazione rafforzata per l'istituzione della Procura europea né di partecipare a una cooperazione rafforzata tra le procure dell'UE;

AV.  considerando che, nel suo riesame tecnico della relazione sullo stato di conservazione della componente ungherese del patrimonio mondiale transfrontaliero "Fertö/Neusiedlersee Cultural Landscape", elaborata nel maggio 2021, il Consiglio internazionale dei monumenti e dei siti dell'UNESCO ha concluso che il progetto Sopron Fertö Lake Resort, nella sua dimensione e forma presentate, danneggerebbe l'autenticità e l'integrità del patrimonio mondiale transfrontaliero;

AW.  considerando che l'Ungheria occupa il 73° posto su 180 paesi e territori inclusi nell'indice di percezione della corruzione del 2021 di Transparency International (essendo scesa di un posto rispetto all'anno precedente) e la sua posizione è in continuo calo dal 2012;

Privacy e protezione dei dati

AX.  considerando che, a seguito della missione della delegazione ad hoc della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni a Budapest dal 29 settembre al 1° ottobre 2021, nella relazione di missione sono state espresse preoccupazioni per la mancanza di garanzie in materia di vigilanza nella legislazione vigente, senza un sistema di bilanciamento dei poteri né mezzi di ricorso veri e propri; che sono state espresse anche preoccupazioni per il presunto utilizzo dello spyware Pegasus del gruppo NSO e l'aumento della sorveglianza da parte dello Stato nei confronti di attivisti, giornalisti, avvocati e politici;

AY.  considerando che nel luglio 2021, grazie alle informazioni ottenute attraverso una fuga di informazioni da banca dati, il portale investigativo Direkt36 ha rivelato che circa 300 cittadini ungheresi, tra cui giornalisti indipendenti, proprietari di media, avvocati, politici e imprenditori critici nei confronti del governo ed ex funzionari statali, sono stati presi di mira dallo spyware Pegasus senza esserne stati a conoscenza tra il 2018 e il 2021; che nelle sue osservazioni preliminari sullo spyware moderno, pubblicate il 15 febbraio 2022, il Garante europeo della protezione dei dati ha concluso che l'uso diffuso di spyware altamente avanzato come Pegasus è potenzialmente in grado di causare rischi senza precedenti e danni non solo ai diritti e alle libertà fondamentali, ma anche alla democrazia e allo Stato di diritto, delineando una serie di azioni e misure come garanzia contro l'uso illecito di spyware, e ha affermato che un divieto riguardo allo sviluppo e alla diffusione di spyware con la capacità di Pegasus nell'UE sarebbe l'opzione più efficace per proteggere i diritti e le libertà fondamentali; che i media filogovernativi in Ungheria non hanno quasi mai riferito in merito a Pegasus;

AZ.  considerando che, nella sua decisione del 9 marzo 2022 relativa al controllo rafforzato in sospeso dell'esecuzione della sentenza della CEDU nella causa Szabó e Vissy/Ungheria, il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha ricordato che il caso in questione riguardava la violazione del diritto dei ricorrenti al rispetto della loro vita privata e familiare e della loro corrispondenza a seguito della legislazione ungherese sulle misure di sorveglianza segreta connesse alla sicurezza nazionale, normativa priva di garanzie sufficientemente precise, efficaci ed esaustive in merito all'adozione, all'esecuzione e alla potenziale impugnazione di tali misure; che il Comitato dei ministri ha inoltre sottolineato che la sorveglianza segreta dovrebbe essere considerata un atto altamente invasivo che interferisce potenzialmente con i diritti alla libertà di espressione e alla vita privata e minaccia le fondamenta di una società democratica, ricordando nel contempo che, in risposta alla sentenza della CEDU, nel 2017 le autorità hanno annunciato la necessità di una riforma legislativa; che il Comitato dei ministri ha rilevato con grave preoccupazione che il processo legislativo è ancora in una fase preliminare e che le autorità non hanno presentato altri sviluppi pertinenti e ha pertanto esortato vivamente le autorità ad adottare con urgenza le misure necessarie per allineare pienamente la legislazione nazionale ai requisiti della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, stabilire un calendario per il processo legislativo e presentare un progetto di proposta legislativa al comitato;

Libertà di espressione, compreso il pluralismo dei media

BA.  considerando che il 13 luglio 2022 la Commissione ha indicato, nel capitolo sull'Ungheria della relazione 2022 sullo Stato di diritto, che l'indipendenza e l'efficacia funzionali dell'Autorità dei media devono essere rafforzate e che la continua concessione di ingenti volumi di pubblicità statale ai media filogovernativi crea condizioni di disparità nel panorama dei media; che i media di servizio pubblico operano in un sistema istituzionale complesso, con preoccupazioni per la propria indipendenza editoriale e finanziaria, e che i professionisti dei media continuano ad affrontare sfide nell'esercizio delle loro attività, tra cui la sorveglianza dei giornalisti d'inchiesta; che l'accesso alle informazioni pubbliche continua a essere ostacolato in virtù di uno stato di pericolo;

BB.  considerando che il 15 luglio 2022 la Commissione ha deciso di deferire l'Ungheria alla Corte di giustizia per aver violato le norme dell'UE in materia di telecomunicazioni mediante la decisione con cui il consiglio ungherese dei media ha respinto, sulla base di motivazioni altamente discutibili, la richiesta di Klubrádió di utilizzare lo spettro radio; che la Commissione ha concluso che le decisioni del consiglio ungherese dei media di rifiutare il rinnovo dei diritti di Klubrádió sono state sproporzionate e non trasparenti, e che in questo caso specifico la legge nazionale ungherese sui media è stata applicata in modo discriminatorio, violando la direttiva (UE) 2018/1972 che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche(15) e la libertà di espressione;

BC.  considerando che la Fondazione centroeuropea della stampa e dei media (KESMA) è stata fondata l'11 settembre 2018; che il consolidamento di oltre 470 organi di informazione nell'ambito della KESMA ha avuto ripercussioni in termini di riduzione dello spazio disponibile per i media indipendenti e quelli dell'opposizione, limitando l'accesso alle informazioni per i cittadini ungheresi; che i fondi spesi per i media pubblici e la KESMA vengono utilizzati per la propaganda governativa e screditare l'opposizione e le organizzazioni non governative (ONG); che il contesto mediatico può essere sbilanciato a favore del governo attraverso la manipolazione della proprietà dei media, il controllo statale delle autorità di regolamentazione e degli organi di informazione precedentemente indipendenti, le entrate provenienti dalla pubblicità statale e la concessione di licenze, metodi replicati in altre parti d'Europa;

BD.  considerando che nella sua sentenza dell'8 ottobre 2019 nella causa Szurovecz/Ungheria, la CEDU ha ravvisato una violazione della libertà di espressione riguardante l'assenza di accesso dei media alle strutture di accoglienza per richiedenti asilo; che il controllo dell'esecuzione di tale sentenza è tuttora in sospeso;

BE.  considerando che nelle sue sentenze del 3 dicembre 2019 nella causa Scheiring e Szabó/Ungheria, e del 2 dicembre 2021 nella causa Szél/Ungheria, la CEDU ha rilevato la presenza di violazioni della libertà di espressione per quanto riguarda l'esposizione di striscioni nel parlamento ungherese; che il controllo dell'esecuzione di tali sentenze è tuttora in sospeso;

BF.  considerando che nella sua sentenza del 20 gennaio 2020 nella causa Magyar Kétfarkú Kutya Párt/Ungheria, la CEDU ha rilevato la presenza di una violazione della libertà di espressione riguardante la promulgazione di sanzioni per la fornitura di un'app mobile di un partito politico che permetteva ai votanti di fotografare, caricare in forma anonima e commentare i voti nulli espressi durante un referendum sull'immigrazione nel 2016; che il controllo dell'esecuzione di tale sentenza è tuttora in sospeso;

BG.  considerando che in una dichiarazione formulata il 23 marzo 2020, il rappresentante per la libertà dei media dell'OSCE ha espresso le sue preoccupazioni in merito alle disposizioni presenti nel progetto di legge ungherese in risposta al coronavirus, che potrebbero incidere negativamente sulla copertura mediatica della pandemia;

BH.  considerando che nella sua sentenza del 26 maggio 2020 nella causa Mándli e a./Ungheria, la CEDU ha ravvisato una violazione della libertà di espressione riguardante la sospensione dell'accredito del Parlamento nei confronti dei giornalisti ricorrenti; che il controllo dell'esecuzione di tale sentenza è tuttora in sospeso;

BI.  considerando che il 24 luglio 2020 il licenziamento del caporedattore di Index.hu, il principale portale di notizie ungherese indipendente, ha portato alle dimissioni di massa di oltre 70 giornalisti che hanno denunciato la palese ingerenza e le pressioni del governo sul loro organo di informazione;

BJ.  considerando che, secondo la prima mappatura della libertà dei media finanziata dalla Commissione e pubblicata nel luglio 2020, la crisi della COVID-19 ha avuto probabilmente il maggiore effetto sulla libertà dei media in Ungheria rispetto a qualsiasi altro paese europeo, in quanto le sfide esistenti sono state acuite e sono emerse nuove questioni; che la nuova legislazione adottata durante lo stato di emergenza in Ungheria per combattere la diffusione di informazioni "false" o "distorte" ha causato incertezza ed episodi di autocensura presso gli organi di informazione e gli operatori dei media;

BK.  considerando che nel suo memorandum sulla libertà di espressione e la libertà dei media in Ungheria, pubblicato il 30 marzo 2021, il commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa ha indicato che gli effetti combinati di un'autorità di regolamentazione dei media che non è libera dal controllo politico e di un intervento statale duraturo e imparziale nel mercato dei media hanno eroso le condizioni per il pluralismo dei media e la libertà di espressione in Ungheria; che il commissario ha altresì concluso che il libero dibattito politico e il libero scambio di opinioni diverse, che costituiscono i presupposti per il successo delle società democratiche, sono stati fortemente limitati, in particolare al di fuori della capitale;

BL.  considerando che in una dichiarazione a seguito della sua visita in Ungheria dal 15 al 22 novembre 2021 la relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla promozione e la tutela del diritto alla libertà di opinione e di espressione ha indicato che gli interventi dell'Ungheria nel settore dei media nell'ultimo decennio potrebbero creare rischi per i diritti umani nelle prossime elezioni; che la relatrice speciale delle Nazioni Unite ha ulteriormente specificato che, attraverso l'influenza sugli organismi di regolamentazione dei media, la fornitura di ingenti fondi statali per sostenere i media filogovernativi, l'agevolazione dell'espansione e dello sviluppo dei media che seguono una linea editoriale filogovernativa e l'emarginazione degli organi d'informazione e dei giornalisti critici nei confronti del governo, le autorità hanno ridefinito proattivamente il settore dei media e, nel loro intento di creare un "equilibrio", hanno pregiudicato la diversità, il pluralismo e l'indipendenza dei media;

BM.  considerando che il 4 aprile 2022, nella sua dichiarazione sui risultati e sulle conclusioni preliminari dopo le elezioni parlamentari e il referendum, la missione internazionale di osservazione elettorale dell'OSCE ha dichiarato che la parzialità e la mancanza di equilibrio della copertura mediatica monitorata e l'assenza di dibattiti tra i principali candidati hanno limitato significativamente l'opportunità per gli elettori di operare una scelta informata; che il 29 luglio 2022, nella sua relazione finale, la missione internazionale di osservazione elettorale dell'OSCE ha evidenziato che le vaste campagne pubblicitarie governative e una copertura mediatica di parte nei media pubblici e in molti media privati rappresentavano una piattaforma di campagna pervasiva per il partito in carica;

BN.  considerando che l'8 aprile 2022 l'Ufficio elettorale nazionale ungherese ha definito illegale la campagna promossa dalle ONG in tutto il paese per invitare la gente a votare scheda nulla nel referendum relativo all'accesso dei minori alle informazioni che riguardano questioni legate all'orientamento sessuale e all'identità di genere, e ha inflitto ammende a 16 ONG ungheresi diverse che hanno partecipato alla campagna referendaria;

BO.  considerando che l'Ungheria occupa l'85° posto su 180 paesi e territori inclusi nell'indice sulla libertà di stampa nel mondo del 2022, a cura di Reporter senza frontiere, ed è elencata nell'analisi per la regione dell'Europa e dell'Asia centrale tra i paesi che hanno intensificato il ricorso a leggi draconiane nei confronti dei giornalisti;

Libertà accademica

BP.  considerando che nella sua sentenza del 6 ottobre 2020 nella causa C-66/18 Commissione/Ungheria (insegnamento superiore), la CGUE ha statuito che, adottando le misure previste all'articolo 76, paragrafo 1, lettere a) e b) della legge CCIV del 2011, relativa all'istruzione superiore nazionale, quale modificata, l'Ungheria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 13, dell'articolo 14, paragrafo 3, e dell'articolo 16 della Carta, dell'articolo 49 TFUE e dell'articolo 16 della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno(16), nonché dell'accordo istitutivo dell'Organizzazione mondiale del commercio; che l'Università dell'Europa centrale ha dovuto lasciare Budapest;

BQ.  considerando che nell'ottobre 2018 il governo ungherese ha deciso di escludere gli studi in materia di genere da un elenco di programmi di laurea specialistica ammissibili all'accreditamento e al finanziamento pubblico;

BR.  considerando che il 2 luglio 2019 il parlamento ungherese ha adottato emendamenti relativi a una serie di leggi sul sistema istituzionale e sul finanziamento della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione, privando così l'Accademia delle scienze della sua autonomia; che il 31 agosto 2020 la direzione dell'Accademia di arti teatrali e cinematografiche (SZFE) si è dimessa per protesta contro l'imposizione di un consiglio di gestione di nomina governativa; che il ministero della Tecnologia e dell'innovazione ha nominato cinque membri del nuovo consiglio direttivo, rifiutando quelli proposti dal senato accademico; che due terzi delle 33 fondazioni di interesse pubblico per la gestione di beni che svolgono funzioni pubbliche, istituite alla fine del 2021, gestiranno istituti di istruzione superiore in precedenza gestiti dallo Stato;

BS.  considerando che nel suo parere del 2 luglio 2021 sulle modifiche costituzionali adottate dal parlamento ungherese nel dicembre 2020, la Commissione di Venezia ha sottolineato la necessità di riesaminare l'articolo 7 del nono emendamento relativo all'articolo 38 della Costituzione, che introduce nella Legge fondamentale le fondazioni di interesse pubblico per la gestione di beni, che svolgono funzioni pubbliche; che secondo la Commissione di Venezia queste fondazioni dovrebbero essere regolamentate dalla legge ordinaria, che stabilisce chiaramente tutti gli obblighi pertinenti in materia di trasparenza e rendicontabilità per la gestione dei loro fondi (pubblici e privati), nonché opportune garanzie di indipendenza per la composizione e il funzionamento del consiglio direttivo; che la Commissione di Venezia ha altresì dichiarato che queste leggi dovrebbero tenere conto del ruolo significativo delle università in quanto luoghi di libero pensiero e confronto, prevedendo tutte le misure dovute per garantire la corretta tutela dell'indipendenza accademica e dell'autonomia istituzionale;

BT.  considerando che in una dichiarazione dopo la visita in Ungheria dal 15 al 22 novembre 2021 la relatrice speciale delle Nazioni Unite per la promozione e la protezione del diritto alla libertà di opinione e di espressione ha esortato le autorità ungheresi a tutelare in modo efficace la libertà accademica e a rispettare i diritti di professori e studenti, dati i rischi legati alla privatizzazione delle università pubbliche per l'autonomia degli studiosi;

Libertà di religione

BU.  considerando che il 21 dicembre 2018 è stata promulgata una modifica generale alla legge sulla chiesa del 2011; che, secondo il governo ungherese, tale modifica introdurrebbe vie legali per consentire alle comunità religiose di richiedere, dinanzi al tribunale municipale di Budapest, lo status di associazione religiosa, chiesa registrata o riconosciuta; che è ancora in sospeso il controllo dell'esecuzione della sentenza della CEDU nella causa Magyar Keresztény Mennonita Egyház e a./Ungheria, che ha riscontrato una violazione del diritto alla libertà di associazione letta alla luce del diritto alla libertà di religione a seguito della cancellazione dal registro delle chiese;

BV.  considerando che nel suo parere del 2 luglio 2021 sulle modifiche costituzionali adottate dal parlamento ungherese nel dicembre 2020, la Commissione di Venezia ha raccomandato che il sistema scolastico pubblico preveda un programma obiettivo e pluralista, evitando l'indottrinamento e la discriminazione in tutte le sue forme, rispettando nel contempo le convinzioni dei genitori e la loro libertà di scegliere se seguire o meno le lezioni di religione;

BW.  considerando che il 13 luglio 2022 la Commissione ha indicato, nel capitolo per paese sull'Ungheria contenuto nella relazione sullo Stato di diritto 2022, che la pressione sulle organizzazioni della società civile continua; che il 27 luglio 2022 diverse organizzazioni della società civile hanno indicato che il disegno di legge presentato dal governo al fine di modificare le norme sulla consultazione pubblica "in vista del raggiungimento di un accordo con la Commissione europea" offre soluzioni solo apparenti; che la Commissione ha altresì sottolineato che il rafforzamento della partecipazione pubblica al processo legislativo è un obiettivo importante, ma richiederebbe innanzitutto una reale volontà governativa, un'attuazione significativa delle leggi esistenti e garanzie molto più efficaci di quelle incluse nel progetto di legge;

Libertà di associazione

BX.  considerando che, nella sua sentenza del 18 giugno 2020 nella causa C-78/18, Commissione/Ungheria (trasparenza delle associazioni), la CGUE ha concluso che, adottando le disposizioni(17) della legge n. LXXVI del 2017 sulla trasparenza delle organizzazioni che ricevono sostegno dall'estero, l'Ungheria ha introdotto restrizioni discriminatorie e ingiustificate alle donazioni estere a favore di organizzazioni della società civile in violazione degli obblighi che le incombono in virtù dell'articolo 63 TFUE e degli articoli 7, 8 e 12 della Carta; che il 18 febbraio 2021 la Commissione ha deciso di inviare una lettera di costituzione in mora alle autorità ungheresi, ritenendo che non avessero adottato le misure necessarie per conformarsi alla sentenza; che il 20 luglio 2021 la Commissione ha indicato, nel capitolo sull'Ungheria della relazione 2021 sullo Stato di diritto, che il parlamento ungherese ha abrogato la legge e introdotto nuove norme sui controlli di legittimità per la società civile, e che le organizzazioni della società civile che sono critiche nei confronti del governo continuano a subire pressioni; che lo smantellamento sistematico dello Stato di diritto, della democrazia e dei diritti fondamentali ha ristretto gli spazi per i partiti di opposizione e le organizzazioni della società civile, i sindacati e i gruppi di interesse, senza lasciare spazio al dialogo sociale e alla consultazione;

BY.  considerando che l'adozione della nuova legge non è stata preceduta da una consultazione pubblica di alcun tipo, né le ONG sono state consultate direttamente, in contrasto con la raccomandazione della Commissione di Venezia, formulata nel suo parere del 20 giugno 2017, secondo cui la consultazione pubblica dovrebbe coinvolgere, per quanto possibile, tutte le organizzazioni della società civile il cui status, il cui finanziamento o la cui sfera di attività sarebbero influenzati dall'entrata in vigore della legislazione; che, secondo la nuova legge, tali organizzazioni possono ora essere sottoposte a ispezioni finanziarie periodiche da parte dell'ufficio di audit dello Stato; che le organizzazioni della società civile sono preoccupate perché l'ufficio di audit dello Stato, la cui funzione principale consiste nel monitorare l'utilizzo dei fondi pubblici e non delle donazioni private, verrà utilizzato per esercitare ulteriori pressioni nei loro confronti; che le organizzazioni della società civile hanno segnalato che, con la nuova legge sulle ONG, lo Stato interferirà con l'autonomia di associazione di organizzazioni istituite in base al diritto di associazione e con la vita privata dei cittadini che difendono l'interesse pubblico, inoltre hanno segnalato che la legge è dannosa per l'esercizio della libertà di espressione e per il pubblico democratico nel suo complesso; che il 17 maggio 2022 l'ufficio di audit dello Stato ha avviato controlli su decine di ONG, chiedendo informazioni sulle loro politiche contabili e di gestione della liquidità;

BZ.  considerando che il 23 luglio 2021 è stato annunciato il mancato raggiungimento di un accordo tra gli Stati donatori delle sovvenzioni dello Spazio economico europeo e della Norvegia – Islanda, Liechtenstein e Norvegia – in merito alla nomina di un gestore dei fondi per gestire i finanziamenti a favore della società civile in Ungheria; che, di conseguenza, non sarà attuato alcun programma durante il periodo di finanziamento in corso, il che annullerà l'importo di 214,6 milioni di EUR di finanziamenti che erano stati destinati all'Ungheria;

CA.  considerando che, nel loro parere congiunto del 17 dicembre 2018 sull'articolo 253 della legge XLI del 20 luglio 2018 recante modifica di talune leggi tributarie e di altri atti affini, nonché sull'imposta speciale sull'immigrazione, la Commissione di Venezia e l'ODIHR dell'OSCE hanno affermato che l'imposta del 25 % applicata al sostegno finanziario relativo ad attività di assistenza all'immigrazione svolte in Ungheria o al sostegno finanziario alle operazioni di un'organizzazione con sede in Ungheria che svolge attività di assistenza all'immigrazione non è conforme al requisito di legittimità e costituisce un'ingerenza ingiustificata nei diritti alla libertà di espressione e di associazione delle ONG interessate;

CB.  considerando che, nella sua relazione del 21 maggio 2019 a seguito di una visita in Ungheria dal 4 all'8 febbraio 2019, la Commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa ha sottolineato che le misure legislative hanno stigmatizzato e criminalizzato attività della società civile che dovrebbero essere considerate pienamente legittime in una società democratica ed esercitano un costante effetto dissuasivo nei confronti delle ONG, rilevando al contempo che alcune disposizioni giuridiche sono eccezionalmente vaghe, arbitrarie e non vengono attuate nella pratica;

CC.  considerando che, nella sua relazione dell'11 maggio 2020 a seguito di una visita in Ungheria dal 10 al 17 luglio 2019, il relatore speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani dei migranti ha osservato che le organizzazioni della società civile che operano per i diritti dei migranti in Ungheria hanno incontrato molteplici ostacoli nello svolgimento delle loro attività legittime e importanti a seguito di modifiche legislative, restrizioni finanziarie e altre misure operative e pratiche adottate dalle autorità competenti; che il relatore speciale delle Nazioni Unite ha altresì osservato che alcune organizzazioni della società civile sono state oggetto di campagne diffamatorie, seguite in alcuni casi da indagini amministrative o penali;

Il diritto alla parità di trattamento, inclusi i diritti delle persone LGBTIQ

CD.  considerando che il 13 luglio 2022 la Commissione ha indicato, nel capitolo sull'Ungheria della relazione 2022 sullo Stato di diritto, che il commissario ungherese per i diritti fondamentali ha acquisito maggiori competenze, ma che il suo accreditamento è stato declassato, a seguito di dubbi relativi alla sua indipendenza; che, nella relazione e nelle raccomandazioni della seduta virtuale del suo sottocomitato per l'accreditamento, che si è tenuta dal 14 al 25 marzo 2022, l'Alleanza globale delle istituzioni nazionali per i diritti umani ha raccomandato di declassare il commissario per i diritti fondamentali allo status B, in quanto il sottocomitato non ha ricevuto le prove scritte necessarie per dimostrare che il commissario sta svolgendo efficacemente il suo mandato in relazione a gruppi vulnerabili quali le minoranze etniche, le persone LGBTIQ, i difensori dei diritti umani, i rifugiati e i migranti, o in relazione a importanti questioni relative ai diritti umani come il pluralismo dei media, lo spazio della società civile e l'indipendenza della magistratura; che il sottocomitato ha espresso il parere che il commissario stesse operando in un modo che compromette gravemente la conformità ai principi di Parigi sui criteri per le norme internazionali in materia di istituzioni nazionali per i diritti umani; che il sottocomitato ha inoltre rilevato problemi nella procedura di selezione e di nomina, nei rapporti di lavoro e nella cooperazione con organizzazioni della società civile e i difensori dei diritti umani;

CE.  considerando che il 15 giugno 2021 il parlamento ungherese ha adottato una legge, inizialmente destinata a combattere la pedofilia, che, a seguito delle modifiche proposte dai deputati appartenenti al partito al governo Fidesz, contiene clausole che vietano la rappresentazione dell'omosessualità e del cambiamento di sesso rivolta ai minori; che la legge vieta che si parli di omosessualità e di cambiamento di sesso riassegnazione di genere durante le lezioni di educazione sessuale e prevede che tali lezioni possano essere tenute solamente da organizzazioni registrate; che le modifiche alla legge sulla pubblicità commerciale e alla legge sui media stabiliscono che gli annunci pubblicitari e i contenuti che rappresentano persone LGBTI debbano essere classificati nella categoria V (vale a dire sconsigliati ai minori); che l'associazione dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere con reati penali come la pedofilia è inaccettabile e comporta una discriminazione e a una stigmatizzazione ulteriori nei confronti delle minoranze sessuali; che, conseguentemente al fatto che le norme nazionali vietano o limitano l'accesso a contenuti rivolti a minori di 18 anni in cui sia raffigurata la cosiddetta "deviazione dall'identità corrispondente al proprio sesso assegnato alla nascita, la riassegnazione di genere o l'omosessualità", il governo ungherese ha promulgato un decreto che impone alle librerie per bambini di confezionare in "imballaggi chiusi" libri e media che descrivono l'omosessualità e proibisce la vendita, entro una distanza di 200 metri da qualunque scuola o chiesa, di libri o media che descrivono relazioni omosessuali o riassegnazioni di genere; che tale decreto è stato applicato al libro di fiabe per bambini dal titolo "Meseország mindenkié" (Il paese delle fiabe è per tutti) pubblicato a cura dell'associazione Labrisz;

CF.  considerando che il 2 dicembre 2021 la Commissione ha deciso di inviare alle autorità ungheresi un parere motivato ritenendo che, con l'imposizione dell'obbligo di fornire informazioni su una divergenza rispetto ai "ruoli di genere tradizionali", l'Ungheria limiti la libertà di espressione degli autori e degli editori di libri (articolo 11 della Carta) e discrimini in base all'orientamento sessuale in modo ingiustificato (articolo 21 della Carta), nonché applichi in modo scorretto le norme dell'UE in materia di pratiche commerciali sleali previste dalla direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno(18);

CG.  considerando che il 15 luglio 2022 la Commissione ha deciso di deferire l'Ungheria alla CGUE per quanto concerne le norme nazionali intese a vietare o limitare l'accesso a contenuti rivolti a minori di 18 anni in cui sia raffigurata la cosiddetta "deviazione dall'identità corrispondente al proprio sesso assegnato alla nascita, la riassegnazione di genere o l'omosessualità"; che la Commissione ha concluso che tali norme sono contrarie, in particolare, alla direttiva 2010/13/UE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi(19), alla direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno(20), nonché alla dignità umana, al diritto al rispetto della vita privata, alla libertà di espressione e d'informazione e alla non discriminazione, sanciti rispettivamente dagli articoli 1, 7, 11 e 21 della Carta; che la Commissione ha altresì indicato che, a causa della gravità di tali violazioni, le disposizioni contestate violano anche i valori comuni sanciti dall'articolo 2 TUE; che il 22 giugno 2021 diciotto Stati membri dell'UE hanno sottoscritto una dichiarazione a margine del Consiglio "Affari generali" opponendosi all'adozione della legge;

CH.  considerando che, nella sua relazione del 21 maggio 2019 a seguito di una visita in Ungheria dal 4 all'8 febbraio 2019, la Commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa ha illustrato che l'Ungheria sta registrando una regressione nell'ambito della parità di genere e dei diritti delle donne, la rappresentanza politica femminile è straordinariamente bassa e nella politica del governo i problemi delle donne sono strettamente associati a questioni familiari e le autorità hanno smesso di attuare una strategia specifica sull'uguaglianza di genere;

CI.  considerando che, in una dichiarazione rilasciata il 29 aprile 2020, l'Esperto indipendente delle Nazioni Unite sulla protezione contro la violenza e la discriminazione fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere ha esortato l'Ungheria a ritirare la legislazione proposta, che negherebbe alle persone trans e non cisgender il diritto al riconoscimento giuridico e all'autodeterminazione;

CJ.  considerando che, nelle sue osservazioni conclusive del 3 marzo 2020 sulla sesta relazione periodica relativa all'Ungheria, il Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza ha invitato il governo ungherese ad agire, adottare una strategia e fornire informazioni e sostegno ai minori vulnerabili, incluse misure specifiche rivolte alle ragazze, ai minori rom, ai minori richiedenti asilo e migranti, nonché ai minori LGBTI; che il Comitato ha inoltre espresso gravi preoccupazioni per quanto riguarda i minori con disabilità che vengono privati delle loro famiglie e vivono in istituti, le misure insufficienti adottate dalle autorità ungheresi per porre fine all'istituzionalizzazione e promuovere l'accesso alla sanità, ai servizi di riabilitazione e ad altre attività di inclusione, i casi di abusi sessuali di minori e di maltrattamento di minori con disabilità collocati in istituti, la mancanza di informazioni sulla situazione dei bambini rom con disabilità e la costante stigmatizzazione di cui sono vittime i minori con disabilità;

CK.  considerando che il 5 maggio 2020 il parlamento ungherese ha adottato una risoluzione che ha respinto la ratifica della Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul);

CL.  considerando che, nella sua sentenza del 16 luglio 2020 nel caso Rana/Ungheria, la CEDU ha ravvisato una violazione del diritto al rispetto della vita privata nel caso di un uomo transgender proveniente dall'Iran che, pur avendo ottenuto asilo in Ungheria, non ha potuto cambiare legalmente il suo genere né il nome in tale paese; che, nella sua decisione del 10 giugno 2022 relativa al controllo rafforzato dell'esecuzione attualmente in sospeso, il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha preso atto con preoccupazione che le autorità ungheresi non hanno adottato alcuna misura per creare una soluzione appropriata per i cittadini di paesi terzi stabilitisi legalmente che chiedono il riconoscimento giuridico del genere; che, inoltre, nel maggio 2020 il parlamento ungherese ha adottato una legislazione che ha reso impossibile il riconoscimento giuridico del genere per le persone transgender ungheresi;

CM.  considerando che, in una dichiarazione rilasciata il 14 giugno 2021, la Commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa ha esortato i deputati al parlamento ungherese a respingere i progetti di modifica che vietano la discussione sull'identità e sulla diversità sessuali e di genere; che, nel suo parere del 13 dicembre 2021 sulla compatibilità con le norme internazionali in materia di diritti umani della legge LXXIX del 2021 che modifica alcune leggi sulla tutela dei minori, la Commissione di Venezia ha concluso che difficilmente le modifiche possono essere ritenute compatibili con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e con le norme internazionali in materia di diritti umani, esortando le autorità ungheresi ad abrogare una serie di disposizioni;

CN.  considerando che, nel suo parere del 2 luglio 2021 sulle modifiche costituzionali adottate dal parlamento ungherese nel dicembre 2020, la Commissione di Venezia ha raccomandato che la modifica costituzione relativa al matrimonio in quanto unione tra un uomo e una donna e l'aggiunta della frase "La madre è donna e il padre è uomo" non vengano utilizzate come un'opportunità per ritirare leggi vigenti sulla tutela di persone che non sono eterosessuali o per modificare a loro svantaggio tali leggi; che la Commissione di Venezia ha altresì raccomandato di interpretare e applicare le modifiche costituzionali, specialmente nella redazione della normativa di attuazione, in modo da attuare scrupolosamente il principio di non discriminazione per qualsiasi motivo, ivi compreso in base all'orientamento sessuale e all'identità di genere; che la Commissione di Venezia ha inoltre rilevato la necessità di abrogare o modificare l'emendamento che recita "l'Ungheria tutela il diritto dei minori a definire la loro identità in base al sesso attribuito loro alla nascita" per garantire che non produca l'effetto di negare il diritto delle persone transgender al riconoscimento giuridico della loro identità di genere acquisita;

CO.  considerando che, nel suo parere del 18 ottobre 2021 sugli emendamenti alla legge sulla parità di trattamento e sulla promozione delle pari opportunità e alla legge sul commissario per i diritti fondamentali, adottati dal parlamento ungherese nel dicembre 2020, la Commissione di Venezia ha segnalato la presenza di rischi associati alla fusione degli organismi per le pari opportunità con le istituzioni nazionali per i diritti umani, rischi che comprendono, ma non esclusivamente, tradizioni diverse, approcci e procedure giuridiche che le istituzioni potrebbero aver messo in atto, e ha osservato che il conflitto tra le competenze già riconosciute al commissario per i diritti fondamentali a norma della legge CXI e quelle acquisite in qualità di successore dell'autorità ungherese per la parità di trattamento rappresenta chiaramente un rischio che potrebbe compromettere l'efficacia del lavoro svolto nel campo della promozione della parità e della lotta alla discriminazione;

CP.  considerando che, in una dichiarazione rilasciata il 13 gennaio 2022, la Commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa ha affermato che è profondamente deplorevole che il governo ungherese abbia deciso di svolgere un referendum nazionale relativo all'accesso dei minori alle informazioni che riguardano questioni legate all'orientamento sessuale e all'identità di genere nello stesso giorno delle elezioni parlamentari, in quanto ciò favorisce la strumentalizzazione dei diritti umani delle persone LGBTIQ; che il 29 luglio 2022, nella sua relazione finale, la missione internazionale di osservazione elettorale dell'OSCE ha sottolineato che il quadro giuridico del referendum è ampiamente inadeguato e non garantisce la parità di condizioni per le campagne referendarie, non rispettando le principali raccomandazioni formulate nell'ambito delle buone pratiche internazionali, e che, in virtù di una modifica del 2018, il governo ha pieno diritto alla campagna elettorale quando è il promotore di un referendum, contrariamente alle buone pratiche internazionali, e le autorità non sono obbligate a fornire all'elettorato informazioni obiettive sulle questioni legate al referendum o sulle posizioni dei sostenitori e degli oppositori, il che mette in discussione la capacità dei votanti di compiere una scelta informata; che il referendum contro le persone LGBTIQ tenutosi in Ungheria il 3 aprile 2022 non è valido in quanto nessuna opzione ("sì" o "no") ha ottenuto il 50 % dei voti; che il referendum è stato ampiamente criticato in quanto ha violato il principio di non discriminazione;

CQ.  considerando che il 29 luglio 2022, nella sua relazione finale, la missione internazionale di osservazione elettorale dell'OSCE ha sottolineato che meno del 20 % di tutti i candidati erano donne, il che limita notevolmente l'opportunità di rafforzare la scarsa rappresentanza femminile sulla scena politica nazionale in Ungheria; che la percentuale di donne nel parlamento ungherese eletto nel 2022 è del 14 %;

CR.  considerando che, nelle osservazioni conclusive del 25 marzo 2022 sulla seconda e sulla terza relazione combinate sull'Ungheria, il Comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ha espresso preoccupazioni riguardo al fatto che queste persone non dispongono di un meccanismo per prendere una decisione in modo autonomo e ha raccomandato all'Ungheria di modificare la sua legislazione per garantire un processo decisionale supportato che rispetti la dignità, l'autonomia, la volontà e le preferenze delle persone con disabilità nell'esercizio della loro capacità giuridica; che il Comitato ha altresì raccomandato all'Ungheria di ridefinire le sue misure e riorientare i suoi bilanci verso servizi di sostegno basati sulla comunità, come l'assistenza personale, al fine di consentire alle persone con disabilità di vivere nella comunità in modo indipendente e paritario;

I diritti delle persone appartenenti a minoranze, compresi cui i rom e gli ebrei, e la protezione dalle dichiarazioni di odio contro tali minoranze

CS.  considerando che il 9 giugno 2021 la Commissione ha deciso di inviare una lettera di messa in mora all'Ungheria, poiché la sua legislazione nazionale non è pienamente conforme alle norme dell'UE che vietano la discriminazione in conformità della direttiva 2000/43/CE del Consiglio che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica(21) e della direttiva 2000/78/CE del Consiglio che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro(22), che impongono agli Stati membri di prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per i casi di discriminazione; che un cambiamento fondamentale è avvenuto nel luglio 2020, quando l'Ungheria ha modificato il regime nazionale di sanzioni, imponendo ai tribunali di concedere un risarcimento morale per la discriminazione nel settore dell'istruzione e della formazione professionale solo sotto forma di servizi di formazione o di istruzione e non sotto forma di un pagamento una tantum; che il Parlamento europeo ha ripetutamente chiesto agli Stati membri di affrontare l'antiziganismo con misure legislative e politiche efficaci;

CT.  considerando che il 2 dicembre 2021 la Commissione ha inviato all'Ungheria una lettera di messa in mora riguardante il recepimento della decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale(23), poiché il quadro giuridico ungherese non persegue penalmente l'apologia, la negazione o la minimizzazione grossolana di crimini internazionali né garantisce che una motivazione razzista e xenofoba sia considerata una circostanza aggravante o che tale motivazione venga presa in considerazione dal giudice nazionale per qualsivoglia reato commesso;

CU.  considerando che, nelle sue osservazioni conclusive del 6 giugno 2019 sulle relazioni periodiche combinate (dalla diciottesima alla venticinquesima) relative all'Ungheria, il Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione razziale si è detto profondamente allarmato per il dilagare dell'istigazione all'odio razziale contro rom, migranti, rifugiati, richiedenti asilo e altre minoranze, un fenomeno che alimenta l'odio e l'intolleranza e talvolta spinge alla violenza nei confronti di tali gruppi, in particolare da parte di politici di spicco e nei media, anche su Internet; che, in particolare, il Comitato si è detto profondamente allarmato per le notizie riguardanti personaggi pubblici, anche ai massimi livelli, che hanno rilasciato dichiarazioni suscettibili di promuovere l'odio razziale, in particolare nell'ambito della campagna governativa contro i migranti e i rifugiati avviata nel 2015, e per la presenza e l'attività di organizzazioni che promuovono l'odio razziale; che, pur prendendo atto delle informazioni fornite sulle misure adottate per migliorare la situazione dei rom, anche nei settori della sanità e dell'istruzione, nonché attraverso la strategia nazionale di inclusione sociale del 2011, il Comitato continua ad essere estremamente preoccupato per la persistenza della discriminazione contro i rom, nonché per l'esclusione sociale e l'estrema povertà a cui essi sono confrontati;

CV.  considerando che, nel suo quinto parere sull'Ungheria adottato il 26 maggio 2020, il Comitato consultivo del Consiglio d'Europa sulla Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali ha rilevato che, sebbene l'Ungheria avesse mantenuto la sua politica di sostegno alle minoranze nazionali basata su un solido quadro legislativo, è tuttora necessario affrontare le difficoltà strutturali alle quali cui i rom sono confrontati in tutti gli ambiti della vita pubblica e privata, tra cui l'istruzione, l'occupazione, gli alloggi e l'accesso all'assistenza sanitaria; che il Comitato ha sottolineato la necessità di adottare misure urgenti per porre rimedio alla situazione dei rom, combattere l'abbandono scolastico precoce e promuovere un'istruzione inclusiva e di qualità, anche nelle aree segregate; che il Comitato ha inoltre sottolineato che nelle regioni svantaggiate è necessaria una maggiore complementarità tra politiche nazionali e locali, in modo da fornire soluzioni a lungo termine ai problemi di occupazione e alloggio, mentre l'accesso all'assistenza sanitaria e ai servizi sociali resta soggetto a gravi ostacoli pratici, principalmente a scapito delle donne e dei minori rom;

CW.  considerando che, nella sua decisione del 10 giugno 2022 relativa alla sospensione della vigilanza rafforzata sull'esecuzione delle sentenze della CEDU nel caso Horváth e Kiss/Ungheria, il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha ricordato che questo caso riguarda la collocazione errata e discriminatoria dei minori rom e la loro sovrarappresentanza nelle scuole speciali per minori con disabilità mentali e che lo Stato ha l'obbligo positivo di evitare di perpetuare prassi discriminatorie; che il Comitato ha fermamente rinnovato il suo invito alle autorità ad addurre esempi per dimostrare l'efficacia dei mezzi di ricorso amministrativi e giudiziari contrariamente alle conclusioni dei comitati di esperti e a completare i dati statistici forniti a questo proposito, ha esortato le autorità a integrare i dati statistici con dati disaggregati per gruppo etnico che indicassero il numero di ricorsi proposti nei casi di minori rom e ha reiterato fermamente il suo invito alle autorità a fornire ulteriori informazioni su qualsiasi procedura pertinente dinanzi al commissario per i diritti fondamentali;

CX.  considerando che è tuttora in sospeso la vigilanza sull'esecuzione delle sentenze della CEDU nel caso Balázs group/Ungheria riguardante violazioni del divieto di discriminazione in combinato con il divieto di trattamenti inumani o degradanti, a seguito del mancato svolgimento da parte delle autorità di indagini efficaci su eventuali motivi razziali all'origine dei maltrattamenti inflitti ai richiedenti rom da parte delle forze di polizia;

CY.  considerando che il 29 luglio 2022 i leader dei gruppi politici del Parlamento hanno adottato una dichiarazione in cui condannano le dichiarazioni apertamente razziste del primo ministro Viktor Orbán sul fatto di non voler diventare "popoli di razza mista" e hanno sottolineato che tali dichiarazioni violano i nostri valori, sanciti anche dai trattati dell'UE;

I diritti fondamentali dei migranti, dei richiedenti asilo e dei profughi

CZ.  considerando che, nella sua sentenza del 19 marzo 2020 nella causa C-564/18, Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Tompa), la CGUE ha statuito che la direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale(24) osta a una normativa nazionale che consente di respingere in quanto inammissibile una domanda di protezione internazionale con la motivazione che il richiedente è arrivato nel territorio dello Stato membro interessato attraversando uno Stato in cui non è esposto a persecuzioni o a un rischio di danno grave, o in cui è garantito un adeguato livello di protezione; che la CGUE ha concluso che la direttiva osta altresì a una normativa nazionale che impartisce al giudice, investito di un ricorso avverso una decisione che respinge una domanda di protezione internazionale in quanto inammissibile, un termine di otto giorni per pronunciarsi, qualora tale giudice non sia in grado di assicurare, entro un simile termine, l'effettività delle norme sostanziali e delle garanzie processuali riconosciute al richiedente dal diritto dell'UE;

DA.  considerando che, nella sua sentenza del 2 aprile 2020 nelle cause riunite C-715/17, C-718/17 e C-719/17, comprendenti la causa Commissione/Ungheria (meccanismo temporaneo di ricollocazione di richiedenti protezione internazionale), la CGUE ha statuito che l'Ungheria, dal 25 dicembre 2015, non avendo indicato a intervalli regolari, e almeno ogni tre mesi, un numero adeguato di richiedenti protezione internazionale che era in grado di ricollocare rapidamente nel suo territorio, è venuta meno agli obblighi a essa incombenti in forza dell'articolo 5, paragrafo 2, della decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio(25) nonché, di conseguenza, agli ulteriori obblighi di ricollocazione a essa incombenti in forza dell'articolo 5, paragrafi da 4 a 11, della medesima decisione;

DB.  considerando che, nella sua sentenza del 14 maggio 2020 nelle cause riunite C-924/19 PPU e C-925/19 PPU, FMS e a./Országos Idegenrendeszeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság e Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, la CGUE ha statuito che la direttiva 2008/115/CE recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare(26) e la direttiva 2013/33/UE recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale(27) devono essere interpretate nel senso che l'obbligo imposto a un cittadino di un paese terzo di soggiornare in modo permanente in una zona di transito avente un perimetro circoscritto e ristretto, all'interno della quale i movimenti di tale cittadino sono limitati e sorvegliati e che lo stesso non può legalmente abbandonare di sua iniziativa, qualunque sia la sua direzione, configura una privazione di libertà, caratteristica di un "trattenimento" ai sensi delle direttive di cui trattasi; che la CGUE ha indicato che il diritto dell'UE osta ad alcune disposizioni della normativa ungherese;

DC.  considerando che, nella sua sentenza del 17 dicembre 2020 nella causa C-808/18, Commissione europea/Ungheria ("Accoglienza dei richiedenti protezione internazionale"), la CGUE ha statuito che l'Ungheria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza delle direttive 2008/115/CE, 2013/32/UE e 2013/33/UE: i) prevedendo che le domande di protezione internazionale provenienti da cittadini di paesi terzi o da apolidi possano essere presentate solo nelle zone di transito di Röszke e Tompa, limitando nel contempo drasticamente il numero di richiedenti autorizzati a entrare quotidianamente in tali zone di transito; ii) istituendo un sistema di trattenimento generalizzato dei richiedenti protezione internazionale nelle zone di transito di Röszke e Tompa; iii) consentendo l'allontanamento di tutti i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nel suo territorio è irregolare, senza rispettare le procedure e le garanzie previste dall'acquis; e iv) subordinando a condizioni contrarie al diritto dell'Unione l'esercizio da parte dei richiedenti protezione internazionale del loro diritto di rimanere nel suo territorio; che il 27 gennaio 2021 l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) ha annunciato la sospensione delle sue operazioni in Ungheria, a seguito della sentenza della CGUE; che il 12 novembre 2021 la Commissione ha deciso di deferire l'Ungheria alla CGUE per non essersi conformata alla sentenza e ha chiesto alla CGUE di disporre il pagamento di sanzioni pecuniarie (causa C-123/22);

DD.  considerando che il 9 giugno 2021 la Commissione ha deciso di inviare una lettera di messa in mora e un parere motivato alle autorità ungheresi per non aver recepito pienamente la direttiva 2013/32/UE per quanto concerne le disposizioni riguardanti il colloquio personale, l'esame medico, garanzie per bambini e adolescenti non accompagnati e la procedura per l'esame delle domande d'asilo;

DE.  considerando che il 15 luglio 2021 la Commissione ha deciso di deferire l'Ungheria alla CGUE, ritenendo che la nuova procedura di asilo sia incompatibile con l'articolo 6 della direttiva 2013/32/UE, interpretato alla luce dell'articolo 18 della Carta (causa C-823/21, Commissione europea/Ungheria);

DF.  considerando che, nella sua sentenza del 16 novembre 2021 nella causa C-821/19, Commissione europea/Ungheria ("Configurazione come reato del sostegno offerto ai richiedenti asilo"), la CGUE ha statuito che l'Ungheria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza: i) dell'articolo 33, paragrafo 2, della direttiva 2013/32/UE, consentendo di respingere in quanto inammissibile una domanda di protezione internazionale con la motivazione che il richiedente è giunto nel suo territorio attraversando uno Stato in cui non è esposto a persecuzioni o a un rischio di danno grave, o in cui è garantito un adeguato livello di protezione; ii) dell'articolo 8, paragrafo 2, e dell'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2013/32/UE nonché dell'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2013/33/UE, punendo come reato nel suo diritto interno il comportamento di qualsiasi persona che, nell'ambito di un'attività organizzativa, offra un sostegno alla presentazione o all'inoltro di una domanda di asilo nel suo territorio, qualora sia possibile provare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che tale persona era consapevole del fatto che detta domanda non poteva essere accolta, in forza del succitato diritto; e iii) dell'articolo 8, paragrafo 2, dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2013/32/UE nonché dell'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2013/33/UE, privando del diritto di avvicinarsi alle sue frontiere esterne qualsiasi persona sospettata di aver commesso un siffatto reato;

DG.  considerando che, nella sua relazione del 21 maggio 2019 a seguito di una visita in Ungheria dal 4 all'8 febbraio 2019, la Commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa ha rilevato che la posizione contraria all'immigrazione e ai richiedenti asilo adottata dal governo ungherese dal 2015 si è tradotta in un quadro legislativo che pregiudica l'accoglienza dei richiedenti asilo e l'integrazione di rifugiati riconosciuti, prescritte da obblighi internazionali in materia di diritti umani;

DH.  considerando che, nella sua relazione del 17 marzo 2020 a seguito di una visita in Ungheria nel 2018, il comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti ha sottolineato che dopo la sua visita ad hoc nel 2017 nulla è stato fatto per mettere in atto garanzie efficaci al fine di impedire il maltrattamento da parte di funzionari di polizia ungheresi di persone rimpatriate attraverso il confine con la Serbia, ed è altresì risultato evidente che non erano ancora previsti mezzi di ricorso in grado di offrire a queste persone una protezione efficace contro il loro respingimento forzato e/o allontanamento, compresi respingimenti a catena;

DI.  considerando che nelle sue osservazioni conclusive del 6 giugno 2019 sulle relazioni periodiche combinate 18-25 dell'Ungheria, il comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione razziale ha espresso preoccupazione per l'allarmante situazione dei richiedenti asilo, dei rifugiati e dei migranti e ha riferito che il principio di non respingimento non è stato pienamente rispettato nella legge e nella pratica; che il comitato si è inoltre dichiarato profondamente allarmato per i casi di uso eccessivo della forza e della violenza da parte dei funzionari delle autorità di contrasto nei confronti di cittadini di paesi terzi riferiti ovunque in Ungheria, mentre nel contempo venivano "spinti via" quanti si trovavano in prossimità del confine con la Serbia, con risultanti lesioni e danni fisici;

DJ.  considerando che, nella sua sentenza del 2 marzo 2021 nella causa R.R. e a./Ungheria, la CEDU ha constatato che la mancata fornitura di cibo al primo ricorrente (R.R.) e le condizioni di soggiorno degli altri richiedenti (una donna incinta e bambini) avevano comportato una violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti; che la Corte EDU ha anche rilevato che la permanenza dei ricorrenti nella zona di transito ha costituito di fatto una privazione della libertà e che l'assenza di qualsiasi determinazione formale da parte delle autorità e di qualsiasi procedimento con cui la legittimità della loro detenzione avrebbe potuto essere decisa rapidamente da un tribunale ha condotto a violazioni del diritto alla libertà e alla sicurezza; che la CEDU è giunta a conclusioni analoghe nelle sentenze del 24 febbraio 2022 nella causa M.B.K. e a./Ungheria e del 2 giugno 2022 nella causa H.M. e a./Ungheria; che il controllo rafforzato dell'esecuzione di tali sentenze è tuttora in sospeso;

DK.  considerando che, nella sua relazione dell'11 maggio 2020 a seguito di una visita in Ungheria nel 2019, il relatore speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani dei migranti ha ribadito il suo invito rivolto al governo ungherese affinché conduca un riesame significativo della situazione in corso e delle politiche migratorie del paese, dichiarando che l'Ungheria dovrebbe porre fine alla cosiddetta situazione di crisi, che non corrisponde alla realtà e continua ad avere gravi ripercussioni negative sui diritti umani dei migranti e dei richiedenti asilo, sulla libertà delle organizzazioni della società civile e sul potere giudiziario, e revocare tutte le altre misure restrittive con caratteristiche e conseguenze analoghe;

DL.  considerando che, nella sua sentenza dell'8 luglio 2021, nella causa Shahzad/Ungheria, la CEDU ha concluso che il ricorrente era stato soggetto a un'espulsione "collettiva", in quanto la sua situazione individuale non era stata accertata dalle autorità, le quali non avevano fornito modi concreti ed effettivi per entrare in Ungheria, che il suo allontanamento non era imputabile al suo comportamento e che non gli sono stati forniti mezzi di ricorso adeguati; che il controllo rafforzato dell'esecuzione di tale sentenza è tuttora in sospeso;

DM.  considerando che, nella sua decisione del 2 dicembre 2021 relativa alla sospensione della vigilanza rafforzata per l'esecuzione della sentenza della CEDU nella causa Ilias e Ahmed/Ungheria, il comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha ricordato che questa causa riguardava una violazione dell'obbligo procedurale, previsto dall'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, di valutare i rischi di maltrattamento prima di allontanare i richiedenti asilo verso la Serbia, basandosi su una presunzione generale di "paese terzo sicuro", ha osservato con profondo rammarico che non erano stati compiuti passi verso l'esecuzione del necessario riesame della presunzione legislativa di "paese terzo sicuro" nei confronti della Serbia, e ha ribadito con fermezza l'invito a effettuare tale riesame senza ulteriori ritardi e in linea con i requisiti della giurisprudenza della CEDU e a presentarne le motivazioni e l'esito; che il comitato ha altresì rilevato con grave preoccupazione che, nonostante i timori espressi nella sua precedente decisione, la pratica degli allontanamenti forzati senza una procedura ordinata era continuata e ha ribadito con forza il suo invito alle autorità a rispettare pienamente i requisiti derivanti dalla sentenza della CEDU e a garantire che i rimpatri forzati siano inquadrati in salvaguardie e procedure ordinate, segnatamente per quanto riguarda il diritto di ogni persona a richiedere asilo, come previsto dal diritto internazionale;

DN.  considerando che è tuttora in sospeso la vigilanza dell'esecuzione delle sentenze della CEDU nelle cause Nabil e a./Ungheria, riguardante violazioni del diritto dei richiedenti asilo alla libertà e alla sicurezza, a causa del loro trattenimento in attesa dell'esame del merito delle loro richieste di asilo;

DO.  considerando che, nella sua comunicazione del 12 agosto 2022 indirizzata al Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, il Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa ha indicato che l'accesso alla procedura di asilo e a una valutazione sostanziale e individuale dei rischi è diventato praticamente impossibile in Ungheria a causa del succedersi e del sovrapporsi delle misure adottate dal governo a partire dal 2015; che i potenziali richiedenti asilo si vedono negare l'ingresso legale nel territorio o, salvo poche eccezioni, sono obbligati a lasciare l'Ungheria e a sottoporsi a un controllo preliminare mediante la procedura dell'ambasciata prima di poter presentare domanda di protezione internazionale; che questo graduale smantellamento del sistema di asilo è costantemente accompagnato e alimentato da una dura retorica anti-migranti adottata dal governo ungherese, che compromette ulteriormente l'accoglienza e la protezione dei rifugiati e dei richiedenti asilo nel paese;

Diritti economici e sociali

DP.  considerando che il Consiglio, nella raccomandazione del 12 luglio 2022 sul programma nazionale di riforma 2022 dell'Ungheria e che formula un parere sul programma di convergenza 2022 dell'Ungheria, ha raccomandato di proseguire l'inserimento nel mercato del lavoro dei gruppi più vulnerabili, in particolare mediante il miglioramento delle competenze, e di prorogare la durata delle indennità di disoccupazione, migliorare l'adeguatezza dell'assistenza sociale e garantire l'accesso ai servizi essenziali e ad alloggi adeguati per tutti; che ha raccomandato di migliorare i risultati dell'istruzione e di accrescere la partecipazione dei gruppi svantaggiati, in particolare dei Rom, a un'istruzione tradizionale di qualità, nonché di migliorare l'accesso ai servizi di prevenzione e di assistenza primaria di qualità;

DQ.  considerando che il Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, nelle osservazioni conclusive del 3 marzo 2020 sulla sesta relazione periodica relativa all'Ungheria, ha raccomandato all'Ungheria di continuare a investire nelle misure per porre fine alla povertà, prestando particolare attenzione ai bambini rom e ai bambini che vivono in zone socio-economicamente svantaggiate, e ha espresso gravi preoccupazioni per il numero di studenti che lasciano prematuramente la scuola, la maggior parte dei quali proviene da ambienti svantaggiati, cosa che può alimentare la segregazione basata sulla religione o sul credo, il perdurare della segregazione dei bambini rom nell'ambito dell'istruzione, il divario educativo tra loro e i bambini non rom, la mancanza di dati ufficiali sui bambini rom nell'istruzione, il bullismo, l'abuso e l'esclusione di cui sono vittime i bambini a scuola, in particolare quelli LGBTI, e l'utilizzo nelle scuole di metodi di disciplina che non proteggono i minori dalla violenza fisica e mentale;

DR.  considerando che l'11 febbraio 2022 il governo ungherese ha emesso un decreto d'emergenza con cui ha determinato i "servizi minimi necessari" che devono essere prestati durante uno sciopero, interpretandoli in termini così ampi da rendere impossibile scioperare; che il decreto ha limitato i diritti degli insegnanti che avevano annunciato piani di sciopero il 16 marzo 2022;

DS.  considerando che, dopo l'adozione del divieto di residenza abituale in uno spazio pubblico, diversi tribunali ordinari hanno chiesto alla Corte costituzionale di annullare la legislazione sostenendo l'incostituzionalità della legge per diversi motivi; che, dopo un lungo ritardo, la Corte costituzionale ha respinto tutte le petizioni presentate dai tribunali ordinari per ogni motivo e si è rifiutata di prendere in considerazione tutte le osservazioni che non sostenevano il ragionamento del governo; che, per quanto riguarda la mancanza di una fissa dimora, il sistema di sicurezza sociale si occupa principalmente di dichiarare illegale la permanenza di persone senza fissa dimora negli spazi pubblici e di stabilire misure punitive, invece di puntare sull'inclusione sociale;

1.  ribadisce che le sue preoccupazioni riguardano le seguenti questioni inerenti alla situazione in Ungheria:

   il funzionamento dell'ordinamento costituzionale e del sistema elettorale,
   l'indipendenza della magistratura e di altre istituzioni e i diritti dei giudici,
   la corruzione e i conflitti d'interesse,
   la privacy e la protezione dei dati,
   la libertà di espressione, compreso il pluralismo dei media,
   la libertà accademica,
   la libertà di religione,
   la libertà di associazione,
   il diritto alla parità di trattamento, compresi i diritti delle persone LGBTIQ,
   i diritti delle persone appartenenti a minoranze, tra cui i rom e gli ebrei, e la tutela dall'incitamento all'odio nei loro confronti,
   i diritti fondamentali dei migranti, dei richiedenti asilo e dei profughi,
   i diritti economici e sociali;

2.  ritiene che, nel complesso, i fatti e le tendenze illustrati nelle risoluzioni del Parlamento costituiscano una minaccia sistemica per i valori di cui all'articolo 2 TUE e un evidente rischio di violazione grave di tali valori; esprime profonda preoccupazione e condanna per i tentativi deliberati e sistematici del governo ungherese volti a minare i valori fondanti dell'Unione sanciti dall'articolo 2 TUE; sottolinea che tali tendenze sono fortemente peggiorate dopo l'attivazione dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE; sottolinea che il governo ungherese ha la responsabilità di ripristinare il rispetto del diritto dell'UE e dei valori sanciti dall'articolo 2 TUE ed esprime profondo rammarico per il fatto che la mancanza di un'azione decisa da parte dell'UE abbia contribuito al crollo della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali in Ungheria, trasformando il paese in un regime ibrido di autocrazia elettorale, secondo gli indicatori pertinenti;

3.  deplora l'incapacità del Consiglio di compiere progressi significativi nell'ambito della procedura in corso di cui all'articolo 7, paragrafo 1, TUE; esorta il Consiglio a garantire che almeno una volta per Presidenza vengano tenute audizioni durante le procedure in corso a norma dell'articolo 7 TUE e che queste vertano altresì sui nuovi sviluppi che incidono sullo Stato di diritto, la democrazia e i diritti fondamentali; invita il Consiglio a pubblicare processi verbali integrali dopo ogni audizione; sottolinea che non è necessaria l'unanimità in seno al Consiglio né per individuare un chiaro rischio di grave violazione dei valori dell'UE di cui all'articolo 7, paragrafo 1, né per rivolgere raccomandazioni concrete agli Stati membri in questione e fissare scadenze per l'attuazione di tali raccomandazioni; rinnova l'invito al Consiglio in tal senso, sottolineando che eventuali ulteriori ritardi di una tale azione equivarrebbero a una violazione del principio dello Stato di diritto da parte dello stesso Consiglio; sottolinea che gli Stati membri hanno l'obbligo di agire insieme e di porre fine agli attacchi ai valori sanciti dall'articolo 2 TUE; invita il Consiglio a formulare quanto prima raccomandazioni all'Ungheria affinché ponga rimedio alle questioni citate nella sua risoluzione del 12 settembre 2018 e nella presente risoluzione, invitandola ad attuare tutte le sentenze e raccomandazioni menzionate, comprese quelle relative alle elezioni generali tenutesi il 3 aprile 2022; insiste sul fatto che in tutti i procedimenti relativi all'articolo 7 TUE, il Parlamento dovrebbe essere in grado di presentare la sua proposta motivata al Consiglio, di partecipare alle audizioni di cui all'articolo 7 TUE e di essere prontamente e pienamente informato in ogni fase della procedura;

4.  invita il Consiglio e la Commissione a dedicare maggiore attenzione allo smantellamento sistemico dello Stato di diritto, nonché all'interazione tra le varie violazioni dei valori individuate nelle sue risoluzioni; sottolinea che il mancato controllo delle violazioni dello Stato di diritto mina le istituzioni, finendo per pregiudicare i diritti umani e la vita di tutti nel paese in cui hanno luogo tali violazioni; sottolinea che l'Unione dovrebbe difendere con uguale determinazione tutti i valori sanciti dall'articolo 2 TUE;

5.  invita la Commissione ad avvalersi appieno degli strumenti disponibili per far fronte a un evidente rischio di violazione grave dei valori fondanti dell'Unione da parte dell'Ungheria, con particolare riferimento alle procedure d'infrazione accelerate, alle domande di provvedimenti provvisori dinanzi alla Corte di giustizia e alle misure inerenti alla mancata esecuzione delle sentenze della Corte; ricorda l'importanza del regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto e accoglie con favore la decisione di attivarlo nel caso dell'Ungheria, sebbene con un lungo ritardo e una portata limitata; invita la Commissione ad adottare misure immediate a norma del regolamento per quanto riguarda altre violazioni dello Stato di diritto, relative in particolare all'indipendenza del sistema giudiziario e ad altri motivi trattati nella lettera inviata dalla Commissione all'Ungheria il 19 novembre 2021; sottolinea che il regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto è uno strumento complementare alla procedura dell'articolo 7, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è in vigore dal gennaio 2021, e invita la Commissione a prendere tutte le misure necessarie per assicurarne l'effettiva applicazione; prende atto del rischio di uso improprio dei fondi nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza e rinnova l'invito alla Commissione ad astenersi dall'approvazione del piano dell'Ungheria fino a quando questa non avrà pienamente rispettato tutte le raccomandazioni specifiche per paese del semestre europeo in materia di Stato di diritto e finché non avrà eseguito tutte le sentenze della CGUE e della CEDU; si attende che la Commissione, prima di approvare gli accordi di partenariato e i programmi della politica di coesione, escluda qualsiasi rischio che i programmi della politica di coesione contribuiscano all'uso improprio dei fondi europei o a violazioni dello Stato di diritto; invita la Commissione ad applicare più rigorosamente il regolamento recante disposizioni comuni(28) e il regolamento finanziario(29) al fine di contrastare qualsiasi uso improprio dei fondi dell'UE per motivi politici; ritiene che l'applicazione di questi strumenti per proteggere i valori sanciti dall'articolo 2 TUE sia ancora più urgente in un momento in cui tali valori sono minacciati dalla guerra della Russia contro l'Ucraina e dalle azioni che sta intraprendendo contro l'UE;

6.  ribadisce il suo invito alla Commissione a garantire che i destinatari finali o i beneficiari dei fondi dell'UE non siano privati di tali fondi in caso di applicazione di sanzioni nel quadro del meccanismo di condizionalità dello Stato di diritto, come stabilito all'articolo 5, paragrafi 4 e 5, del regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto; invita la Commissione a trovare modalità per distribuire i fondi dell'UE attraverso i governi locali e le ONG qualora il governo interessato non cooperi per quanto riguarda le carenze nell'attuazione dello Stato di diritto;

7.  invita la Commissione a sostenere una società civile indipendente in Ungheria, che salvaguardi i valori sanciti dall'articolo 2 TUE, in particolare avvalendosi del programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori; rinnova il suo invito alla Commissione affinché adotti una strategia globale per la società civile, ai fini della tutela e dello sviluppo dello spazio civico all'interno dell'Unione, che integri tutti gli strumenti esistenti e delinei una serie di misure concrete atte a proteggere e consolidare lo spazio civico;

8.  ribadisce l'invito alla Commissione e al Consiglio ad avviare immediatamente i negoziati con il Parlamento su un meccanismo dell'UE per la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali sotto forma di accordo interistituzionale, compreso un ciclo politico permanente tra le istituzioni dell'UE;

9.  accoglie con favore le conclusioni della Conferenza sul futuro dell'Europa, in particolare quelle contenute nella proposta 25 sullo Stato di diritto, i valori democratici e l'identità europea, e ribadisce la necessità di rafforzare la procedura per la protezione dei valori su cui si fonda l'Unione e di chiarire la determinazione e le conseguenze delle violazioni dei valori fondamentali;

10.  incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Consiglio d'Europa, all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e alle Nazioni Unite.

(1) GU C 433 del 23.12.2019, pag. 66.
(2) GU C 270 del 7.7.2021, pag. 91.
(3) Testi approvati, P9_TA(2022)0204.
(4) GU C 99 dell'1.3.2022, pag. 218.
(5) Sentenza del 24 giugno 2019, Commissione europea/Repubblica di Polonia, C-619/18, ECLI:EU:C:2019:531, punto 42.
(6) Parere della Corte del 18 dicembre 2014, emesso a norma dell'articolo 218, paragrafo 11, TFUE, 2/13, ECLI:EU:C:2014:2454, punto 168.
(7) Sentenza del 27 febbraio 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses/Tribunal de Contas, C-64/16, ECLI EU:C:2018:117, punto 32.
(8) GU C 316 del 6.8.2021, pag. 2.
(9) GU C 282 del 26.8.2020, pag. 107.
(10) Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 1).
(11) GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65.
(12) GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1.
(13) GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243.
(14) GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29.
(15) GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36.
(16) GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.
(17) Disposizioni che impongono obblighi di registrazione, dichiarazione e pubblicazione a determinate categorie di organizzazioni della società civile che ricevono direttamente o indirettamente un sostegno dall'estero che supera una determinata soglia e che prevedono la possibilità di applicare sanzioni alle organizzazioni che non rispettano tali obblighi.
(18) GU L 149 del 11.6.2005, pag. 22.
(19) GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1.
(20) GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.
(21) GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.
(22) GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.
(23) GU L 328 del 6.12.2008, pag. 55.
(24) GU L 180 del 29.6.2013, pag.60.
(25) Decisione (EU) 2015/1601 del Consiglio, del 22 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 80).
(26) GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98.
(27) GU L 180 del 29.6.2013, pag. 96.
(28) GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159.
(29) GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.

Ultimo aggiornamento: 18 gennaio 2023Note legali - Informativa sulla privacy