Risoluzione del Parlamento europeo del 15 settembre 2022 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2020 e nel 2021 (2021/2186(INI))
Il Parlamento europeo,
– visto il trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare l'articolo 2, in cui si afferma che l'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze,
– visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, e gli articoli 20 e 21,
– vista la raccomandazione (UE) 2021/1534 della Commissione del 16 settembre 2021 relativa alla garanzia della protezione, della sicurezza e dell'empowerment dei giornalisti e degli altri professionisti dei media nell'Unione europea(1),
– vista la comunicazione della Commissione del 9 dicembre 2021 dal titolo "Un'Europa più inclusiva e protettiva: estendere l'elenco dei reati riconosciuti dall'UE all'incitamento all'odio e ai reati generati dall'odio" (COM(2021)0777),
– vista la comunicazione della Commissione del 5 marzo 2020 dal titolo "Un'Unione dell'uguaglianza: la strategia per la parità di genere 2020-2025" (COM(2020)0152),
– vista la comunicazione della Commissione del 24 giugno 2020 dal titolo "Strategia dell'UE sui diritti delle vittime (2020-2025)" (COM(2020)0258),
– vista la comunicazione della Commissione del 12 novembre 2020 dal titolo "Unione dell'uguaglianza: strategia per l'uguaglianza LGBTIQ 2020-2025" (COM(2020)0698),
– vista la sua risoluzione dell'11 marzo 2021 sulla proclamazione dell'Unione europea come zona di libertà per le persone LGBTIQ(2),
– vista la sua risoluzione del 24 giugno 2021 sulla situazione della salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti nell'UE, nel quadro della salute delle donne(3),
– vista la sua risoluzione dell'8 luglio 2021 sulle violazioni del diritto dell'UE e dei diritti dei cittadini LGBTIQ in Ungheria a seguito delle modifiche giuridiche adottate dal parlamento ungherese(4),
– vista la sua risoluzione del 14 settembre 2021 sui diritti delle persone LGBTIQ nell'UE(5),
– vista la sua risoluzione del 7 ottobre 2020 sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali(6),
– vista la sua risoluzione del 18 dicembre 2019 sulla discriminazione in pubblico e sull'incitamento all'odio nei confronti delle persone LGBTI, comprese le zone libere da LGBTI(7),
– viste le raccomandazioni del gruppo di lavoro per il controllo di Frontex della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, quali formulate nella relazione della commissione del 14 luglio 2021 sull'indagine conoscitiva su Frontex in merito a presunte violazioni dei diritti fondamentali,
– visto il parere del Comitato delle regioni del 14 ottobre 2021, dal titolo "Unione dell'uguaglianza: strategia per l'uguaglianza LGBTIQ 2020‑2025"(8),
– visti il dibattito in seno alla commissione delle Questioni di attualità del Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa e le conseguenti relazioni, quella del 17 maggio 2021 dal titolo "Il ruolo degli enti locali e regionali in relazione alla situazione delle persone LGBTI in Polonia" e quella del 17 giugno 2021 dal titolo "La protezione delle persone LGBTI nel contesto dell'aumento dei discorsi d'odio e della discriminazione nei loro confronti: il ruolo delle autorità locali e regionali",
– viste le relazioni dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, in particolare le relazioni sui diritti fondamentali per gli anni 2020 e 2021,
– vista la comunicazione della Commissione del 2 dicembre 2020 dal titolo "Strategia per rafforzare l'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea" (COM(2020)0711),
– vista la relazione della Commissione del 10 dicembre 2021 dal titolo "Tutela dei diritti fondamentali nell'era digitale – Relazione annuale 2021 sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea" (COM(2021)0819),
– visto l'articolo 54 del suo regolamento,
– visto il parere della commissione per le petizioni,
– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0224/2022),
A. considerando che, in virtù dell'articolo 2 TUE, l'Unione europea si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze; che i valori sanciti dall'articolo 2 TUE devono essere difesi dalle istituzioni dell'UE e da ogni singolo Stato membro in tutte le loro politiche; che la Commissione, di concerto con il Parlamento e il Consiglio, è tenuta in virtù dei trattati a garantire il rispetto dello Stato di diritto quale valore fondamentale dell'Unione, come pure ad assicurare il rispetto e l'osservanza del diritto, dei valori e dei principi dell'UE;
B. considerando che l'articolo 151 TFUE fa riferimento a diritti sociali fondamentali quali quelli definiti dalla Carta sociale europea; che l'Unione non ha ancora aderito alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nonostante sia tenuta a farlo nel quadro dell'articolo 6, paragrafo 2, TUE;
C. considerando che nel 2020 e nel 2021 le misure restrittive volte a combattere la pandemia di COVID-19 hanno interferito con un vasto numero di diritti fondamentali, quali il diritto alla libera circolazione e di riunione, il diritto alla vita privata e familiare, compresa la protezione dei dati personali, e il diritto all'istruzione, al lavoro e alla sicurezza sociale; che la pandemia ha esacerbato le sfide e le disuguaglianze esistenti in tutti i settori della vita, colpendo in particolare i gruppi vulnerabili, e ha provocato un aumento degli incidenti a matrice razzista;
D. considerando che il diritto alla parità di trattamento e alla non discriminazione è un diritto fondamentale sancito dall'articolo 2 e dall'articolo 3, paragrafo 3, TUE, dagli articoli 8, 10, 19 e 157 TFUE, e dagli articoli 21 e 23 della Carta;
E. considerando che il termine "popolo romanì" comprende tutte le persone e tutti i bambini di origine rom, kalè, manouches, lovara, rissende, boyash, domare, caldaras e sinti; che la nuova definizione di "popolo romanì" consente di includere anche coloro che sono stati stigmatizzati come "zingari" senza avere un corrispondente retroterra etnico, come gli egiziani, gli ashkali o i viaggianti; che le comunità rom continuano ad essere uno dei gruppi più vulnerabili e oppressi nell'UE;
F. considerando che la crisi sanitaria è stata spesso usata come pretesto per attaccare le minoranze, compresi i migranti, le persone provenienti da un contesto migratorio e le popolazioni romanì, che erano già vittime di discriminazione razziale ed etnica, incitamento all'odio e reati generati dall'odio; che le donne e i bambini romanì, essendo spesso soggetti a forme di discriminazione multiple o intersezionali, sono tra i gruppi e gli individui più minacciati negli Stati membri, nei paesi in fase di adesione e in quelli candidati, in quanto devono affrontare ostacoli anche peggiori rispetto agli uomini romanì nella popolazione generale, e vivono per lo più in insediamenti rurali o urbani poveri, spesso informali, con un accesso limitato all'istruzione, al lavoro e ai servizi sanitari, nessun accesso ai servizi igienici e all'acqua pulita, e una speranza di vita inferiore, una situazione che è peggiorata con la pandemia di COVID-19;
G. considerando che il 20 maggio 2022 il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha adottato una raccomandazione sulla lotta contro l'incitamento all'odio, che fornisce orientamenti non vincolanti su come affrontare il fenomeno; che il Comitato di esperti per la lotta contro i reati generati dall'odio di recente istituzione è incaricato di elaborare, entro la fine del 2023, per il Comitato dei ministri un progetto di raccomandazione sui reati generati dall'odio;
H. considerando che il fatto di avere deliberatamente preso di mira i diritti di determinati gruppi minoritari in alcuni Stati membri ha creato e consolidato altrove uno slancio in tal senso, come dimostra l'arretramento dei diritti delle donne e delle persone LGBTIQ; che si tratta di strategie deliberate volte a indebolire la protezione dei diritti fondamentali dell'UE sanciti dall'articolo 2 TUE; che il Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa ha adottato una risoluzione che ricorda le responsabilità delle autorità locali nella protezione dei diritti delle persone LGBTIQ e le invita a nominare un "esperto locale sull'uguaglianza e la diversità"; che il Comitato delle regioni ha formulato numerosi suggerimenti rispetto al ruolo attivo degli enti locali e regionali nella prevenzione della discriminazione delle persone LGBTIQ e nella loro protezione dalla stessa;
I. considerando che, durante le misure di confinamento conseguenti alla COVID-19, le persone LGBTIQ, in particolare quelle giovani, sono state esposte a tassi di violenza domestica e di violenza di genere superiori alla media, per effetto della discriminazione dovuta alla loro condizione di LGBTIQ; che le persone LGBTIQ sono più vulnerabili alla deprivazione abitativa, una situazione esacerbata dalle misure di confinamento conseguenti alla COVID-19;
J. considerando che la libertà dei media è uno dei pilastri e delle garanzie di una democrazia funzionante e dello Stato di diritto; che la libertà, il pluralismo e l'indipendenza dei media nonché la sicurezza dei giornalisti sono elementi fondamentali del diritto alla libertà di espressione e di informazione, e sono essenziali per il funzionamento democratico dell'UE e dei suoi Stati membri; che le autorità pubbliche dovrebbero adottare un quadro giuridico e normativo atto a promuovere lo sviluppo di media liberi, indipendenti e pluralisti; che le vessazioni online, le minacce e le azioni legali nei confronti dei giornalisti, in particolare i giornalisti investigativi, ad opera di personaggi di spicco della scena politica e pubblica, tra cui membri del governo, continuano ad aumentare in alcuni Stati membri; che in tutti gli Stati membri sono stati segnalati casi di interferenze politiche nei media; che l'accesso dei giornalisti a informazioni e documenti pubblici continua a essere ostacolato;
K. considerando che la criminalizzazione dei giornalisti a motivo della loro attività è un problema particolarmente grave; che i giornalisti non dovrebbero essere incarcerati o minacciati di pene detentive per diffamazione; che gli Stati membri non dovrebbero imporre sanzioni penali per i reati mediatici, tranne nei casi in cui altri diritti fondamentali siano stati gravemente compromessi, e dovrebbero garantire che tali sanzioni non siano applicate nei confronti dei giornalisti in modo discriminatorio o arbitrario;
L. considerando che le rivelazioni secondo cui diversi paesi, fra cui Stati membri dell'UE, hanno fatto ricorso allo spyware di sorveglianza Pegasus contro giornalisti, politici e altri attori sono estremamente allarmanti e sembrano confermare i pericoli dell'uso improprio della tecnologia di sorveglianza per minacciare i diritti umani e la democrazia;
M. considerando che la denuncia di irregolarità costituisce un aspetto fondamentale della libertà di espressione e svolge un ruolo essenziale ai fini dell'individuazione e della segnalazione di atti illeciti, nonché del rafforzamento della responsabilità democratica e della trasparenza; che la denuncia di irregolarità rappresenta una fonte fondamentale di informazioni nella lotta contro la criminalità organizzata e nell'indagine, nell'individuazione e nella denuncia di casi di corruzione nel settore pubblico e privato; che l'adeguata protezione degli informatori a livello unionale, nazionale e internazionale, come pure il riconoscimento dell'importante ruolo svolto dagli informatori all'interno della società sono presupposti essenziali per garantire l'efficacia di detto ruolo;
N. considerando che alcuni Stati membri non hanno ancora attuato tutti i requisiti di cui alla direttiva sui servizi di media audiovisivi(9), in particolare quelli riguardanti l'indipendenza dell'autorità nazionale di regolamentazione del mercato dei media;
O. considerando che il 24 giugno 2021 il Parlamento ha approvato una risoluzione globale sulla situazione della salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti nell'UE, nella quale illustra la sua visione in materia negli Stati membri; che nella risoluzione si riconoscono le lacune, si accolgono con favore i progressi e si formulano molteplici richieste per garantire l'accesso universale ai prodotti mestruali, un'educazione sessuale completa, metodi contraccettivi moderni quale strategia per conseguire l'uguaglianza di genere, un'assistenza sicura e legale relativa alla salute riproduttiva, l'accesso alle terapie per la fertilità e l'assistenza alla maternità, alla gravidanza e al parto per tutti;
P. considerando che, in base a un'indagine condotta dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali sulla violenza nei confronti delle donne, le vittime di violenze da parte del partner denunciano alla polizia gli episodi più gravi solo nel 14 % dei casi e che sistematicamente due terzi delle vittime donne non denunciano alle autorità le violenze subite per paura o per mancanza di informazioni in merito ai diritti delle vittime, o nella convinzione generale che la violenza da parte del partner sia una questione privata che non dovrebbe essere resa pubblica;
Q. considerando che la violenza di genere è una grave violazione dei diritti umani fondamentali e costituisce un notevole ostacolo al conseguimento della parità di genere nella società; che le donne e le ragazze continuano a essere colpite in modo sproporzionato dalla violenza di genere, tra cui la violenza sessuale, le molestie e le mutilazioni genitali femminili, nonché dalla violenza domestica e dalla violenza da parte del partner; che suddetti atti di violenza possono essere perpetrati sia in pubblico che in privato;
R. considerando che il fenomeno della violenza informatica basata sul genere è in aumento, e che una donna su cinque di età compresa tra i 18 e i 29 anni ha riferito di aver subito molestie sessuali online nell'UE; che la sfera pubblica digitale deve fornire un ambiente sicuro per tutti, anche per le donne e le ragazze; che non deve esserci impunità nell'ambiente online; che in due relazioni d'iniziativa legislativa il Parlamento ha invitato la Commissione a presentare proposte sulla lotta contro la violenza e la violenza informatica di genere, e sull'aggiunta della violenza di genere quale nuova fattispecie di reato nell'elenco di cui all'articolo 83, paragrafo 1, TFUE;
S. considerando che in numerosi Stati membri le misure di confinamento e di distanziamento sociale attuate durante la pandemia di COVID-19 sono state associate a un aumento esponenziale della prevalenza e dell'intensità dei casi di violenza da parte del partner, di violenza psicologica, di controllo coercitivo e di violenza online, come anche a un aumento del 60 % del numero di chiamate di emergenza provenienti da donne vittime di violenza domestica; che l'obbligo di rimanere a casa e l'allarmante aggravarsi della pandemia "sommersa" di violenze di genere hanno reso difficile per le donne e i bambini avere accesso a una protezione efficace, a servizi di sostegno e alla giustizia, e hanno rivelato che le risorse e le strutture di supporto erano insufficienti, che le vittime avevano un accesso limitato ai servizi di sostegno e che molte di esse venivano lasciate senza una protezione adeguata e tempestiva; che gli Stati membri dovrebbero condividere le migliori pratiche riguardo a misure specifiche volte a fornire un'assistenza tempestiva e accessibile alle vittime, tra cui l'istituzione di sistemi di invio di SMS di emergenza o la creazione di punti di contatto per chiedere aiuto nelle farmacie e nei supermercati; che, per varie ragioni, nonostante si tratti di un fenomeno diffuso, la violenza nei confronti delle donne esercitata dal partner è stata sottostimata nell'UE dalle vittime e dalle loro famiglie, dagli amici, dai conoscenti e dai vicini, in particolare durante la pandemia di COVID-19; che si registra una mancanza significativa di dati completi, comparabili e disaggregati per genere, che rende difficile valutare correttamente l'impatto della crisi;
T. considerando che i diritti dei minori continuano a essere violati negli Stati membri a causa di violenze, abusi, sfruttamento, povertà, esclusione sociale e discriminazioni fondate sulla religione, la disabilità, il genere, l'identità sessuale, l'età, l'origine etnica e lo status di migrante o di residente; che nell'UE quasi il 25 % dei minori è a rischio di povertà o esclusione sociale; che la povertà priva i minori di opportunità di istruzione, di assistenza all'infanzia, di assistenza sanitaria, di cibo e alloggio adeguati, di sostegno familiare e persino di protezione dalla violenza, e può avere effetti di lunga durata; che, come l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali ha evidenziato, la lotta alla povertà infantile è anche una questione di diritti fondamentali e obblighi giuridici; che la promozione dei diritti dei minori costituisce un obiettivo esplicito delle politiche dell'UE e della Carta, che impone che l'interesse superiore del minore sia una considerazione primaria in tutte le azioni dell'UE;
U. considerando che la pandemia di COVID-19 ha messo come non mai a dura prova i bambini e le famiglie di tutta l'UE, soprattutto quelli provenienti da contesti già economicamente o socialmente svantaggiati; che i minori provenienti da contesti socio-economici svantaggiati spesso mancano di attrezzature informatiche adeguate, di accesso a Internet e di spazi e condizioni di lavoro appropriati, il che ha aggravato le disuguaglianze esistenti sul piano dell'apprendimento durante la pandemia; che la pandemia di COVID-19 e le misure adottate in risposta ad essa hanno aumentato il rischio che i minori siano esposti alla violenza, compresi lo sfruttamento e l'abuso sessuale dei minori agevolato dalla tecnologia; che, sebbene le domande di asilo presentate per minori siano diminuite, le condizioni di accoglienza dei minori sono rimaste inadeguate in diversi Stati membri;
V. considerando che, a norma dell'articolo 47 della Carta, il diritto fondamentale a un ricorso effettivo richiede l'accesso a un giudice indipendente; che l'influenza politica o il controllo del sistema giudiziario e ostacoli analoghi all'indipendenza dei singoli giudici hanno ripetutamente fatto sì che la magistratura non fosse in grado di assolvere il proprio compito di verifica indipendente dell'uso arbitrario del potere da parte del ramo esecutivo e del ramo legislativo del governo; che un sistema giudiziario efficace, indipendente e imparziale è essenziale per garantire lo Stato di diritto e la tutela dei diritti fondamentali e delle libertà civili dei cittadini nell'UE;
W. considerando che la pandemia di COVID-19 ha messo in luce l'incapacità di affrontare la situazione delle persone trattenute in custodia cautelare; che, mentre le pratiche relative all'uso della custodia cautelare durante la pandemia di COVID-19 variavano da uno Stato membro all'altro, in un certo numero di Stati membri i ritardi nelle udienze e nelle indagini hanno comportato periodi di custodia cautelare più lunghi; che le persone private della loro libertà sono risultate più vulnerabili all'epidemia di COVID-19 rispetto al resto della popolazione, a causa delle condizioni di confinamento in cui hanno vissuto per periodi prolungati; che la chiusura dei tribunali e/o i ritardi nelle udienze e nelle indagini hanno causato confusione e incertezza presso gli indagati, specialmente quelli detenuti, che non avevano praticamente nessuna idea di quando il loro processo avrebbe avuto luogo e per quanto tempo sarebbero rimasti in carcere;
X. considerando che il diritto internazionale ribadisce che non si può essere trattenuti per il solo fatto di essere richiedenti asilo; che la detenzione deve quindi essere prevista solo in ultima istanza e solo per uno scopo giustificato; che per gli apolidi de jure e de facto l'assenza di uno status giuridico o di una documentazione comporta il rischio di trattenimento a tempo indeterminato, il che è illegale secondo il diritto internazionale;
Y. considerando che la strategia dell'Unione europea sui diritti delle vittime (2020-2025) deve fornire un quadro d'azione per prevenire l'impunità giuridica e sociale, aumentando la sicurezza e la protezione dei diritti fondamentali di tutti i cittadini dell'UE;
Z. considerando che la salvaguardia della biodiversità e degli ecosistemi è assolutamente necessaria per uno sviluppo resiliente ai cambiamenti climatici e che il periodo 2021-2030 è stato proclamato Decennio delle Nazioni Unite per il ripristino dell'ecosistema; che la Commissione ha annunciato che l'adozione di iniziative legislative fondamentali in materia di protezione ambientale, compresa una legge faro sul ripristino della natura, ha dovuto essere rinviata di diversi mesi; che il Green Deal europeo mira a proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'UE e a tutelare la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dai relativi impatti; che alcune delle iniziative legislative proposte avranno un impatto positivo sul livello di tutela dell'ambiente quale sancito dall'articolo 37 della Carta;
Stato di diritto e diritti fondamentali
1. sottolinea che lo Stato di diritto è un caposaldo della democrazia, mantiene la separazione dei poteri, assicura la responsabilità, contribuisce alla fiducia nelle istituzioni pubbliche e garantisce i principi di legalità, certezza del diritto, divieto di arbitrarietà del potere esecutivo, indipendenza giudiziaria, imparzialità e uguaglianza dinanzi alla legge; sottolinea che lo Stato di diritto e l'indipendenza giudiziaria, in particolare, sono fondamentali perché i cittadini siano in grado di esercitare i loro diritti e le loro libertà fondamentali;
2. ribadisce che lo Stato di diritto, la libertà e il pluralismo dei media e un'efficace lotta alla corruzione costituiscono le fondamenta delle nostre società e sono valori fondamentali dell'UE che riguardano tutti i diritti fondamentali; osserva con rammarico, tuttavia, che in alcuni Stati membri sussistono violazioni di questi principi, che rappresentano una seria minaccia per una distribuzione equa, legale e imparziale dei fondi dell'UE;
3. ritiene che lo Stato di diritto sia strettamente connesso al rispetto della democrazia e dei diritti fondamentali, e sottolinea che il deterioramento di uno qualsiasi di questi valori costituisce un attacco ai pilastri dell'Unione quali stabiliti nel TUE; ribadisce le numerose richieste del Parlamento di ampliare la portata della relazione annuale della Commissione sullo Stato di diritto per includervi tutti i valori dell'articolo 2 TUE, al fine di fornire una visione olistica della situazione in tutti gli Stati membri; invita la Commissione a fare ricorso a tutti gli strumenti a sua disposizione, compresa la procedura prevista nel quadro del meccanismo di condizionalità dello Stato di diritto, per affrontare queste violazioni dei principi dello Stato di diritto, della democrazia e dei diritti fondamentali;
4. condanna fermamente le gravi violazioni dei principi dello Stato di diritto constatate in alcuni Stati membri, che stanno mettendo in grave pericolo i diritti e le libertà fondamentali; ritiene che in alcuni casi tali violazioni siano di natura sistemica; pone l'accento sul legame tra il deterioramento delle norme in materia di Stato di diritto e le violazioni dei diritti fondamentali, come quelle perpetrate nel settore giudiziario, gli attacchi contro i giornalisti e i media liberi, compreso l'uso eccessivo della forza da parte delle autorità preposte all'applicazione della legge durante le proteste e alle frontiere dell'UE, la mancanza di garanzie e di un giusto processo per i detenuti, l'incitamento all'odio da parte di attori politici, l'aumento dei poteri delle autorità per procedere a una sorveglianza di massa e l'ampia raccolta di dati intercettati, nonché le restrizioni imposte alle organizzazioni della società civile che ricevono finanziamenti esteri o sulla base della loro affiliazione religiosa; condanna, inoltre, gli sforzi compiuti dai governi di alcuni Stati membri per indebolire la separazione dei poteri e l'indipendenza della magistratura; esprime profonda preoccupazione, in particolare, dinanzi alle decisioni che mettono in discussione la preminenza del diritto europeo e invita la Commissione a utilizzare tutti i mezzi disponibili per contrastare tali attacchi;
5. sottolinea che, a norma dell'articolo 2 TUE, l'UE è un'unione basata sullo Stato di diritto, e che l'applicazione del diritto dell'UE è fondamentale per garantire che i cittadini possano avvalersi dei loro diritti fondamentali; si rammarica, a tale proposito, che la Commissione abbia utilizzato in misura minore gli strumenti di esecuzione, in particolare diminuendo sempre di più il numero di infrazioni avviate; osserva, pertanto, che i cittadini dell'UE devono sempre fare maggior ricorso a procedimenti di contenzioso ai fini del godimento dei loro diritti fondamentali; invita la Commissione a sostenere tale contenzioso tramite la creazione di un apposito fondo per l'aiuto finanziario al contenzioso strategico per i diritti della Carta;
6. sottolinea che, nonostante le sue numerose risoluzioni e relazioni, e malgrado diverse procedure di infrazione e decisioni della Corte di giustizia dell'UE (CGUE) e della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) nel 2020 e nel 2021, la situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea continua a deteriorarsi; si rammarica dell'incapacità della Commissione di rispondere adeguatamente alle numerose preoccupazioni del Parlamento sulla democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali in diversi Stati membri; sottolinea la necessità di monitorare e garantire il rispetto di tutti i valori dell'articolo 2 TUE in modo esaustivo; invita la Commissione a includere un monitoraggio esaustivo in una relazione annuale sulla democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali nell'ambito del meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali;
7. sottolinea che l'esecuzione delle sentenze dei tribunali è indispensabile sia a livello nazionale che di Unione, e condanna il mancato rispetto delle sentenze della CGUE e dei tribunali nazionali da parte delle autorità pubbliche interessate; evidenzia che le sentenze della CGUE devono essere eseguite in modo tempestivo e nel più breve tempo possibile, conformemente i trattati, in particolare le sentenze che intendono prevenire la discriminazione fondata sul sesso, la razza, il colore, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale;
8. ribadisce che la corruzione rappresenta una seria minaccia per la democrazia, lo Stato di diritto e il trattamento equo di tutti i cittadini; sottolinea il legame tra corruzione e violazione dei diritti fondamentali in vari settori quali l'indipendenza della magistratura, la libertà dei media, la libertà di espressione dei giornalisti e degli informatori, le strutture detentive, l'accesso ai diritti sociali, o la tratta di esseri umani; invita le istituzioni dell'UE e gli Stati membri a combattere risolutamente la corruzione e a elaborare strumenti efficaci per prevenire, contrastare e sanzionare la corruzione e per combattere le frodi, nonché per monitorare regolarmente l'utilizzo dei fondi pubblici; invita pertanto la Commissione a riprendere immediatamente la sua attività annuale di monitoraggio e comunicazione in materia di lotta alla corruzione, prendendo in esame tutti gli Stati membri e le istituzioni dell'UE;
9. sottolinea che l'inazione e un approccio lassista nei confronti delle strutture oligarchiche e la violazione sistematica dello Stato di diritto indeboliscono l'intera Unione europea e minano la fiducia dei suoi cittadini; pone l'accento sulla necessità di garantire che il denaro dei contribuenti non finisca mai nelle tasche di coloro che minano i valori comuni dell'Unione;
10. sottolinea il fatto che le misure di emergenza che hanno causato una concentrazione di poteri e deroghe ai diritti fondamentali, hanno aumentato il rischio di corruzione; invita gli Stati membri a intensificare i loro sforzi per garantire che la legislazione e i quadri istituzionali adeguati per combattere la corruzione siano applicati efficacemente nella pratica, e che i governi agiscano con trasparenza e responsabilità; invita gli Stati membri, a tale proposito, a seguire attentamente le linee guida emesse dal Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) del Consiglio d'Europa nel 2020 per prevenire i rischi di corruzione nel contesto della pandemia;
11. deplora il fatto che i problemi strutturali in alcuni Stati membri con riguardo all'indipendenza della magistratura e all'autonomia delle procure compromettono l'accesso dei cittadini alla giustizia e hanno un impatto negativo sui loro diritti e libertà; ricorda che le lacune dello Stato di diritto in uno Stato membro hanno un impatto nell'intera Unione e influiscono sui diritti di tutte le persone nell'UE; invita gli Stati membri e le istituzioni dell'UE a proteggere i giudici e i procuratori dagli attacchi politici e da qualsiasi tentativo di mettere loro pressione, compromettendo in tal modo il loro lavoro;
12. rileva che, a norma dell'articolo 47 della Carta, il diritto fondamentale a un ricorso effettivo richiede l'accesso a un giudice indipendente; prende atto delle crescenti sfide poste dalle corti costituzionali nazionali e da alcuni politici; insiste sul fatto che gli Stati membri devono rispettare pienamente il diritto dell'Unione e internazionale, nonché le sentenze della CGUE e della CEDU, comprese quelle relative all'indipendenza della magistratura; condanna il mancato rispetto, da parte di diversi Stati membri, tra cui Polonia e Ungheria, di numerose leggi dell'UE e sentenze della Corte europea; invita gli Stati membri a rispettare il ruolo cruciale della CGUE e della CEDU e a conformarsi alle loro sentenze;
13. ribadisce la sua condanna della pratica di perseguire e vessare i giudici critici nei confronti del governo polacco; invita il governo polacco a riformare radicalmente il sistema disciplinare per i giudici in linea con le sentenze della GCUE e a reintegrare tutti i giudici che sono stati rimossi dalle loro funzioni dalla sezione disciplinare illegale della Corte suprema, compresi i giudici che continuano a essere impossibilitati a pronunciarsi nonostante abbiano impugnato con successo in un tribunale la sospensione da parte della sezione; invita le autorità polacche a rispettare le varie sentenze della CGUE e della CEDU in merito alla composizione e all'organizzazione dell'illegittimo "Tribunale costituzionale" e della sezione disciplinare della Corte suprema, al fine di rispettare gli standard di indipendenza della magistratura che la Polonia si è impegnata ad attuare;
14. accoglie con favore la procedura di infrazione avviata dalla Commissione contro l'Ungheria e la Polonia nell'ambito del pacchetto di decisioni relative alle infrazioni del luglio 2021 concernente il rispetto dei diritti umani delle persone LGBTIQ e le violazioni del diritto dell'UE, che è la prima volta in cui la Commissione ha avviato procedure di infrazione specificamente per la salvaguardia dei loro diritti; prende atto del parere motivato della Commissione inviato al governo ungherese sulla legge "anti‑LGBTIQ" e della risposta del governo, e invita la Commissione a procedere con l'infrazione portando il caso dinanzi alla CGUE; prende atto della decisione dell'Alta corte di Budapest che annulla l'obbligo di stampare una dichiarazione nei libri per bambini in Ungheria, e invita la Commissione a monitorare l'evoluzione del caso per valutare i passi successivi necessari nel contesto dell'infrazione; esprime preoccupazione per il mancato follow-up rispetto alle procedure di infrazione sulle zone polacche "libere da LGBT" e per la mancata leale cooperazione da parte delle autorità polacche, e chiede alla Commissione di inviare un parere motivato al governo polacco;
15. osserva che nell'ottobre 2021, a norma dell'articolo 265 TFUE, il Parlamento ha proposto un ricorso contro la Commissione dinanzi alla CGUE per mancata azione e applicazione del regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto(10), come richiesto in due risoluzioni del 2021 a seguito delle risposte insoddisfacenti della Commissione e del suo tentativo di guadagnare tempo; deplora il fatto che, alla fine del 2021, la Commissione non avesse ancora risposto alla richiesta del Parlamento di attivare l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento e avesse inviato solo richieste di informazioni all'Ungheria e alla Polonia;
16. ribadisce la sua posizione concernente il regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto, entrato in vigore il 1° gennaio 2021 e direttamente applicabile nella sua interezza nell'Unione europea e in tutti i suoi Stati membri per tutti i fondi del bilancio dell'UE, comprese le risorse assegnate a partire da tale data grazie agli 800 miliardi di EUR dello strumento dell'UE per la ripresa e la resilienza di NextGenerationEU; ricorda che il regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto fornisce una definizione chiara dello Stato di diritto, che deve essere intesa in relazione agli altri valori dell'Unione, compresi i diritti fondamentali e la non discriminazione; è del parere che la discriminazione sostenuta dallo Stato nei confronti delle minoranze abbia un impatto diretto sui progetti in cui gli Stati membri decidono di investire i fondi dell'UE e incida pertanto direttamente sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione; invita la Commissione ad attivare immediatamente la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto;
17. ricorda che finora non è stata fornita una risposta adeguata all'iniziativa del Parlamento di istituire un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali disciplinato da un accordo interistituzionale tra il Parlamento, la Commissione e il Consiglio; invita la Commissione e il Consiglio ad avviare immediatamente i negoziati con il Parlamento su un accordo interistituzionale in conformità dell'articolo 295 TFUE;
18. riconosce il ruolo cruciale svolto dalle organizzazioni della società civile nella promozione e nella protezione dei valori dell'Unione sanciti dall'articolo 2 TUE e dalla Carta; sottolinea il loro contributo fondamentale al sostegno dei principi dello Stato di diritto negli Stati membri, grazie al loro dar voce alle persone vulnerabili ed emarginate, garantendo inoltre l'accesso ai servizi sociali fondamentali; riconosce che uno spazio civico sano è un prerequisito per la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali; sottolinea che l'Unione dovrebbe pertanto impegnarsi a preservare e coltivare lo spazio civico a livello locale, regionale, nazionale ed europeo, anche attraverso l'adozione di una strategia a tal fine;
19. accoglie con favore la rapida istituzione di una Procura europea efficiente, indipendente e pienamente operativa al fine di rafforzare la lotta alle frodi nell'Unione europea; evidenzia l'importanza di sostenere e rafforzare la cooperazione tra le istituzioni dell'UE, gli Stati membri, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode e la Procura europea;
20. ricorda che la pandemia di COVID-19, in particolare nelle sue fasi iniziali, ha provocato gravi violazioni della libertà di circolazione e della libertà di lavoro, come pure il deterioramento delle condizioni di lavoro e di vita, anche per i lavoratori stagionali e transfrontalieri nell'intera Unione; invita gli Stati membri a garantire che le restrizioni ai diritti fondamentali derivanti dalla pandemia siano revocate non appena la situazione della salute pubblica lo consenta, e che tutti i diritti e le libertà siano completamente ripristinati;
21. sottolinea il regredire dello Stato di diritto in molti Stati membri in momenti diversi e a diversi livelli di autorità, dal livello esecutivo mediante ad esempio procedure legislative accelerate in periodi di emergenza statale, al livello locale come l'abuso pervasivo da parte delle autorità di polizia; ricorda che l'uso di potere discrezionale dovrebbe essere sottoposto a controllo giurisdizionale o indipendente di altro tipo e che i rimedi disponibili dovrebbero essere chiari e facilmente accessibili, in particolare in caso di abusi, compreso l'accesso a un difensore civico o a un'altra forma di giurisdizione volontaria; invita gli Stati membri a istituire meccanismi per prevenire, correggere e sanzionare penalmente l'abuso di poteri discrezionali e a motivare adeguatamente le loro decisioni, in particolare laddove riguardino i diritti degli individui;
22. è preoccupato che la pandemia di COVID-19, e le reazioni ad essa, abbiano avuto un impatto senza precedenti sul funzionamento dei tribunali e sulla capacità di esercitare i diritti di difesa, limitando fortemente la capacità degli avvocati di consultarsi con i loro clienti; sottolinea che l'accesso alle stazioni di polizia e ai tribunali è stato oggetto di rigorose restrizioni, e molte udienze sono state rinviate o spostate online; sottolinea che tali misure hanno avuto gravi implicazioni sulla capacità delle persone arrestate, perseguite o detenute di esercitare il loro diritto a un processo equo;
23. sottolinea che la pandemia di COVID-19 non solleva le autorità di polizia dal loro obbligo di bilanciare attentamente gli interessi in gioco e di impiegare i loro poteri in modo conforme ai loro obblighi in materia di diritti umani; ricorda che laddove si siano verificate violazioni dei diritti umani legate alle attività di polizia e all'uso della forza, gli Stati membri devono condurre indagini rapide, approfondite, efficaci e indipendenti, e garantire che tutti i responsabili siano chiamati a rispondere in processi equi;
24. esprime preoccupazione per l'impatto della crisi della COVID-19 sulle persone detenute; sottolinea che alcuni Stati membri hanno adottato misure per ridurre la popolazione carceraria, ma spesso solo su base temporanea; sottolinea che l'UE sta affrontando una crisi di lunga data in tema di sovraffollamento delle carceri, mossa principalmente dall'uso eccessivo della detenzione preventiva(11); è preoccupato per i crescenti problemi di salute mentale tra le persone in custodia cautelare; ricorda che la detenzione in custodia cautelare di persone giuridicamente innocenti è accettabile solo come misura eccezionale di ultima istanza, e invita gli Stati membri a limitare il ricorso alla custodia cautelare e a considerare alternative a essa; sottolinea la necessità di norme a livello di UE in materia di custodia cautelare che dovrebbero stabilire una pena minima necessaria prima di imporre la custodia cautelare in modo da escluderne i reati minori; ritiene che le persone non debbano essere detenute in attesa di giudizio oltre i limiti di legge e che le cause debbano essere portate a processo entro un termine ragionevole; invita la Commissione a proporre norme minime sulle condizioni di detenzione e di custodia nell'UE;
Diritto alla parità di trattamento
25. sottolinea con preoccupazione che continuano a verificarsi pratiche discriminatorie, sulla base di motivi quali il sesso, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età, l'orientamento sessuale e l'identità di genere; invita la Commissione a promuovere politiche pubbliche volte a eliminare tale discriminazione e a garantire che la decisione quadro 2008/913/JHA del Consiglio sulla lotta contro il razzismo e la xenofobia(12) sia attuata correttamente e integralmente; ritiene che la Commissione dovrebbe avviare procedure di infrazione nei confronti degli Stati membri inadempienti;
26. sottolinea che, secondo le relazioni annuali sui diritti fondamentali dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, molti Stati membri perseguono pratiche istituzionali, politiche e leggi discriminatorie; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire la piena attuazione es esecuzione della legislazione antidiscriminazione, ad avviare procedure di infrazione nei confronti degli Stati membri che non recepiscono o non attuano pienamente la legislazione antidiscriminazione dell'UE e a rafforzare le misure volte a prevenire la discriminazione istituzionale, in particolare da parte delle autorità di contrasto e giudiziarie, che può avere un impatto più grave sulle persone appartenenti a gruppi in situazioni vulnerabili; ricorda l'urgente necessità di estendere la protezione contro la discriminazione oltre l'occupazione tramite un approccio orizzontale e intersettoriale; esorta la Commissione e il Consiglio a sbloccare la direttiva sulla parità di trattamento senza ulteriori ritardi e senza che ciò comporti una riduzione degli standard;
27. sottolinea che, come indicato nella relazione sui diritti fondamentali del 2021 dell'Agenzia per i diritti fondamentali, gli Stati membri dovrebbero migliorare sensibilmente l'efficacia delle loro misure e disposizioni a livello istituzionale per applicare pienamente e correttamente la direttiva sull'uguaglianza razziale(13), in particolare rafforzando l'indipendenza degli organismi di parità, assicurando che siano dotati di un mandato e di risorse adeguate per svolgere efficacemente i compiti assegnati loro dalla legislazione dell'UE in materia di non discriminazione;
28. esorta la Commissione a intensificare i propri sforzi per combattere il razzismo, anche proponendo una legislazione ambiziosa; invita inoltre la Commissione a garantire un adeguato follow-up del piano d'azione dell'UE contro il razzismo 2020-2025(14) e a mettere in atto meccanismi di monitoraggio e valutazione efficienti per misurare i progressi;
29. accoglie con favore il fatto che la Commissione abbia nominato un coordinatore per i diritti delle vittime, abbia adottato la sua prima strategia per i diritti delle vittime e abbia istituito una piattaforma per i diritti delle vittime; sottolinea, tuttavia, il persistere di sfide all'accesso alla giustizia, in particolare per le vittime in situazioni vulnerabili, e all'indipendenza della magistratura in diversi Stati membri;
30. chiede un meccanismo di integrazione per la cooperazione e il coordinamento delle politiche dell'UE e nazionali in materia di uguaglianza, garantendo che tutte le forme di discriminazione, specialmente quelle intersettoriali, siano prese in considerazione nella revisione e nell'adozione delle politiche, anche attraverso valutazioni d'impatto sull'uguaglianza in modo regolare e trasparente, conformemente a obiettivi e scadenze chiare, sulla base di prove e indicatori di prestazione; invita a stabilire una stretta cooperazione con le parti interessate, le organizzazioni di sostegno, le comunità e le persone che affrontano la discriminazione, garantendo risorse adeguate per intraprendere azioni e misure di monitoraggio;
31. condanna l'aumento degli attacchi contro le persone LGBTIQ+ ed esorta gli Stati membri e la Commissione ad adottare misure per porvi fine e garantire l'effettiva uguaglianza delle persone LGBTIQ+ in tutti i settori;
32. condanna l'approccio di alcuni governi dell'UE di adottare leggi con procedure accelerate senza consultazioni pubbliche o persino, in casi eccezionali, modifiche costituzionali inteso come modo per legittimare politiche discriminatorie che altrimenti non potrebbero essere legiferate, ad esempio le disposizioni che mirano specificamente alle persone LGBTIQ; osserva che le modifiche approvate alla costituzione ungherese e il disegno di legge "anti‑LGBTIQ" adottato nel giugno 2021 dal parlamento ungherese, sono chiari esempi di violazione del diritto alla parità di trattamento e del principio di non discriminazione; accoglie con favore il fatto che 18 Stati membri abbiano pubblicato una dichiarazione congiunta che condanna gli emendamenti anti-LGBT nella legge ungherese sulla protezione dei minori; accoglie con favore il fatto che 16 Stati membri abbiano ribadito il loro sostegno alla lotta contro la discriminazione nei confronti delle persone LGBTIQ; sottolinea che la promozione del progetto europeo include indiscutibilmente la promozione della tolleranza, dell'accettazione, della non discriminazione e della parità di trattamento;
33. esprime preoccupazione per le segnalazioni di eccessiva forza, brutalità della polizia e cattiva condotta nei confronti delle persone di etnia romanì in tutta l'UE, in linea con i risultati dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali pubblicati nel 2020, che hanno evidenziato inoltre come le persone di etnia romanì debbano affrontare povertà diffusa, condizioni di vita inadeguate, cattive condizioni di salute, esclusione dal mercato del lavoro e molestie; condanna la persistente esclusione sociale e l'antiziganismo che portano alla criminalizzazione sproporzionata delle persone di etnia romanì e invita la Commissione a presentare una migliore legislazione e misure politiche specifiche per prevenire tali incidenti e garantire giustizia alle vittime, ponendo la lotta contro l'antiziganismo al centro delle politiche dell'UE;
34. deplora il fatto che un numero significativo di romanì nell'UE viva ancora in insediamenti emarginati in condizioni estremamente precarie e in circostanze socioeconomiche molto povere, spesso senza accesso all'acqua potabile, all'energia elettrica, ad alloggi sicuri e adeguati, all'istruzione, all'occupazione, all'assistenza sanitaria, alle strutture fognarie e alla raccolta dei rifiuti; ricorda che la situazione negli insediamenti rom costituisce una flagrante violazione dei diritti umani e dei diritti fondamentali e ha pesanti ripercussioni, soprattutto per i bambini romanì; esorta gli Stati membri a seguire la raccomandazione del Consiglio sull'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei rom(15) nonché il quadro strategico dell'UE per l'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei rom per il 2020-2030(16) e ad avvalersi di tutti i finanziamenti dell'UE e nazionali a tal fine; invita la Commissione a incrementare il monitoraggio dei progressi degli Stati membri e a prendere di conseguenza ulteriori provvedimenti;
35. deplora che la pratica della segregazione dei bambini appartenenti a gruppi minoritari nelle scuole rappresenti tuttora un problema significativo in Europa; sottolinea che pratiche come queste derivano spesso dal fatto che a tali bambini viene erroneamente diagnosticata una disabilità intellettuale sulla base delle loro circostanze sociali o personali; invita gli Stati membri a rafforzare le loro politiche di inclusione per prevenire queste pratiche discriminatorie, sia intenzionali che non intenzionali, e a istituire meccanismi di controllo al fine di rivedere e invertire le decisioni diagnostiche, se necessario;
36. invita gli Stati membri a garantire un adeguato coinvolgimento degli organismi di tutela sociale-giuridica per quanto riguarda i bambini e la protezione sociale nelle comunità rom emarginate, al fine di garantire che i bambini ricevano la protezione e le cure necessarie al loro benessere e sviluppo, nel rispetto del loro interesse superiore, e a mettere in atto procedure adeguate alle diverse esigenze delle comunità rom emarginate affinché possano svolgere i loro compiti allo stesso modo dei bambini della maggioranza della popolazione;
37. sottolinea che il nuovo quadro strategico per l'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei rom nei paesi dell'UE stabilisce obiettivi ambiziosi in sette settori chiave: non discriminazione, inclusione, partecipazione, istruzione, occupazione, salute e alloggio, e fornisce un quadro di monitoraggio più forte, con una serie di obiettivi quantificabili e misurabili per monitorare i progressi; esorta la Commissione a garantire un adeguato follow-up della strategia e dei progressi; esorta inoltre la Commissione e gli Stati membri a far rispettare il divieto della profilazione razziale o etnica nell'applicazione della legge, nelle misure antiterrorismo e nei controlli sulla migrazione, così come nella violenza della polizia, e a garantirne la responsabilità;
38. teme che il terrorismo e le politiche antiterrorismo possano aver comportato discriminazione e ostilità nei confronti di alcuni gruppi, comprese le comunità di colore, le comunità musulmane, i movimenti contro il razzismo, gli attivisti e le organizzazioni; deplora che in alcuni casi tali politiche includano la delegittimazione, la criminalizzazione o il tentativo di criminalizzare discorsi politici, religiosi e di altro tipo, il che potrebbe tradursi in pratiche di contrasto discriminatorie, come la profilazione razziale e religiosa, e in effetti sociali più ampi come l'autocensura e la riduzione dello spazio a disposizione della società civile;
39. accoglie con favore la decisione della Commissione di organizzare una consultazione pubblica sull'aggiornamento della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato(17) nell'ambito della strategia dell'UE sui diritti delle vittime (2020‑2025), con l'obiettivo di rafforzare efficacemente l'assistenza e la protezione fornite alle vittime, comprese le vittime del terrorismo, e di riconoscere l'importanza di preservarne la dignità; invita le istituzioni interessate a prevedere garanzie per evitare che si verifichi una successiva vittimizzazione derivante dall'umiliazione e dagli attacchi all'immagine delle vittime provenienti da settori sociali correlati all'autore dell'attacco;
40. rinnova i suoi appelli a tutte le istituzioni dell'UE e agli Stati membri per affrontare efficacemente sfide quali lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile, la protezione dei bambini migranti non accompagnati e la situazione dei bambini con disabilità negli istituti, la protezione dei bambini che hanno subito abusi domestici e sfruttamento sul luogo di lavoro e i bambini scomparsi;
41. accoglie con favore il fatto che la Commissione abbia tenuto conto delle raccomandazioni del Parlamento e abbia adottato una strategia ambiziosa per i diritti delle persone con disabilità per il periodo 2021-2030(18); ribadisce l'importanza fondamentale dell'attuazione delle misure proposte e dell'ulteriore sviluppo delle misure nazionali al fine di garantire che le persone con disabilità non siano svantaggiate o discriminate in termini di occupazione, istruzione e inclusione sociale e che i loro diritti, quali previsti nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, siano pienamente garantiti;
42. esprime forte preoccupazione per l'aumento della povertà e dell'esclusione sociale, in particolare come conseguenza della pandemia di COVID-19, così come dell'incitamento all'odio e dei reati generati dall'odio; esprime ulteriori timori per la notevole tensione senza precedenti causata dalla pandemia per gli individui in situazioni vulnerabili, tra cui donne, individui provenienti da gruppi che sono vittima di discriminazione razziale, migranti e persone con disabilità; esprime profonda preoccupazione per il fatto che la crisi della COVID-19 è stata addotta con sempre maggiore frequenza quale pretesto per attaccare gruppi in situazioni vulnerabili, compresi i migranti, le persone provenienti da contesti migratori e il popolo rom, che erano già soggetti a discriminazione razziale ed etnica, all'incitamento all'odio e ai reati generati dall'odio;
43. evidenzia che la pandemia di COVID-19 ha messo in luce importanti lacune nella capacità e nella preparazione dei sistemi sanitari, di istruzione, occupazionali e di tutela sociale degli Stati membri; nutre la ferma convinzione che gli Stati membri debbano migliorare sensibilmente i loro sistemi sanitari, previdenziali e di assistenza sociale per garantire che assicurino pieno sostegno a tutti, in particolare alle persone più vulnerabili, anche durante una crisi, tutelando in tal modo adeguatamente i diritti sanitari, economici e sociali universali;
44. si rammarica del fatto che la pandemia di COVID-19 abbia colpito in modo sproporzionato le comunità rom emarginate a causa delle cattive condizioni abitative, dell'accesso limitato all'acqua, all'elettricità e ai servizi igienico-sanitari, nonché della mancanza di accesso a Internet e di attrezzature informatiche adeguate, il che ha lasciato i rom più giovani ancora più in ritardo rispetto all'istruzione scolastica; è particolarmente preoccupato per il fatto che l'impatto della pandemia di COVID-19 sui rom ha amplificato le disuguaglianze e alimentato i pregiudizi, compresi i casi di violenza da parte della polizia; osserva con rammarico che la popolazione rom è stata utilizzata come capro espiatorio in molte occasioni durante la pandemia; osserva che è stata esposta a stigmatizzazione, discriminazione ed espressioni d'odio che collegano il virus alla loro etnia; deplora che alcuni media e social network abbiano spesso dipinto i rom come un pericolo per la salute pubblica responsabile della diffusione del virus; invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare le loro politiche per affrontare la povertà e l'esclusione sociale che le comunità rom devono sopportare, con un'attenzione particolare ai diritti delle donne e dei bambini rom;
45. sottolinea che l'alloggio è una necessità primaria e che l'accesso agli alloggi, e in particolare l'assistenza abitativa, è un diritto fondamentale, poiché i cittadini che ne sono privi non possono partecipare pienamente alla società o godere appieno di tutti i loro diritti fondamentali; invita gli Stati membri ad accettare senza indugio di essere vincolati dall'articolo 31 della Carta sociale europea riveduta sul diritto all'alloggio; esprime particolare preoccupazione per il fatto che i giovani siano privati di un alloggio a causa dell'enorme crescita dei prezzi delle abitazioni, soprattutto in alcune aree urbane;
46. riconosce che la povertà è un'altra forma di discriminazione che conduce alla violazione dei diritti fondamentali, specialmente di quei gruppi i cui diritti sono già più colpiti, come le donne, i migranti, le persone di colore e le minoranze etniche, la comunità LGBTIQ e i bambini; sottolinea la particolare vulnerabilità dei bambini e l'impatto che la povertà ha su di loro e sul loro sviluppo fisico e psicologico; invita la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri a elaborare politiche per ridurre la povertà, prestando particolare attenzione ai bambini; invita gli Stati membri a garantire l'accesso all'assistenza sanitaria, all'istruzione di qualità e agli alloggi su un piano di parità per tutti e a porre fine alla riduzione dei servizi pubblici, che ha portato a un aumento dei tassi di povertà e soprattutto di disuguaglianza; ricorda che i diritti economici e sociali sono diritti fondamentali; ribadisce il proprio invito al Consiglio e alla Commissione a prendere in considerazione i diritti fondamentali nell'elaborazione di proposte di politica economica;
47. sottolinea che gli Stati membri dovrebbero adottare misure per garantire il diritto a un lavoro di buona qualità che possa essere conciliato con la vita personale e familiare e lo sviluppo personale, in quanto si tratta del modo migliore per porre fine alla povertà; riconosce che tale diritto è chiaramente violato in caso di sfruttamento e abuso del lavoro; invita gli Stati membri a rafforzare le ispezioni sul lavoro e ad adottare misure per porre fine agli abusi sul lavoro; invita la Commissione ad esaminare i passi necessari per l'adesione dell'Unione europea alla Carta sociale europea e a proporre un calendario a tal fine;
48. è preoccupato per la mancanza di progressi per quanto concerne la precarietà delle condizioni di lavoro nei servizi di assistenza, che ha conseguenze drammatiche per le persone anziane che necessitano di tali servizi per vivere una vita dignitosa e restare integrate nella società; invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare i loro sforzi per combattere tutte le forme di discriminazione nei confronti degli anziani e garantire le loro necessità e diritti; sottolinea l'importanza di sostenere iniziative legate all'invecchiamento attivo;
49. sottolinea che la disponibilità di servizi online in tutta l'UE è uno dei prerequisiti fondamentali per la piena inclusione sociale in Europa; osserva che in alcune zone dell'UE non sono ancora disponibili servizi online di qualità, il più delle volte nelle zone rurali, il che potrebbe portare a un ulteriore aumento del divario di disuguaglianza tra i cittadini europei; incoraggia la Commissione e gli Stati membri ad accelerare la trasformazione digitale dell'UE, che dovrebbe concentrarsi sul benessere di tutte le generazioni allo stesso modo e affrontare la sicurezza online;
50. ricorda l'importanza di raccogliere sistematicamente dati obbligatori e disaggregati sull'uguaglianza e di sviluppare indicatori per misurare e riferire i progressi delle strategie dell'UE contro il razzismo e la discriminazione; invita la Commissione e gli Stati membri a intensificare gli sforzi al riguardo; invita la Commissione e gli Stati membri a raccogliere dati sull'uguaglianza disaggregati per origine razziale ed etnica, nonché altre caratteristiche protette, al fine di documentare il razzismo e sviluppare politiche pubbliche che rispondano alle esigenze delle persone colpite in modo reale ed efficace, nel pieno rispetto del diritto fondamentale alla vita privata, alla protezione dei dati personali e alla pertinente legislazione dell'UE e nazionale;
Razzismo strutturale
51. riconosce e condanna l'esistenza di un razzismo strutturale nell'UE dovuto a stereotipi perpetuati da discorsi che portano alla discriminazione delle minoranze etniche in tutti i settori della loro vita; è profondamente preoccupato per le forme individuali, strutturali e istituzionali di razzismo e xenofobia nell'UE e per la crescente discriminazione contro arabi, europei di colore, persone di origine asiatica, ebrei, musulmani e rom; esorta gli Stati membri a porre fine a pratiche istituzionali, politiche e leggi discriminatorie;
52. sottolinea che il movimento Black Lives Matter ha mobilitato le società di tutto il mondo per affrontare il razzismo e la discriminazione perpetrati dalle forze dell'ordine; ricorda la sua risoluzione del 19 giugno 2020 sulle proteste contro il razzismo a seguito della morte di George Floyd(19), nella quale si ribadisce il motto "Black Lives Matter" (La vita dei neri conta); ribadisce il proprio sostegno alle diffuse proteste contro il razzismo e la discriminazione che hanno avuto luogo nelle capitali europee e nelle città di tutto il mondo a seguito della morte di George Floyd nel 2020; sostiene l'appello dei manifestanti a prendere posizione contro l'oppressione e il razzismo strutturale in Europa; accoglie con favore la nomina del coordinatore antirazzismo dell'UE nel maggio 2021, l'organizzazione del vertice dell'UE sull'antirazzismo, la creazione di un forum permanente di consultazione con la società civile sull'antirazzismo e le conclusioni del Consiglio su razzismo e antisemitismo del 4 marzo 2022; accoglie altresì con favore il riconoscimento da parte della Commissione, per la prima volta, dell'esistenza del razzismo strutturale nel suo piano d'azione dell'UE contro il razzismo 2020-2025 e la definizione di misure concrete per affrontare il razzismo e la discriminazione etnica nell'UE;
53. esorta le istituzioni dell'UE e gli Stati membri ad affrontare le cause profonde del razzismo strutturale; invita la Commissione e gli Stati membri ad attuare misure per far fronte alle persistenti disuguaglianze strutturali in settori chiave quali la giustizia penale, l'istruzione, gli alloggi, l'occupazione, l'assistenza sanitaria, i beni e i servizi; sottolinea l'importante ruolo dell'istruzione e dei mezzi di comunicazione nel contrastare le narrazioni razziste e nel decostruire i pregiudizi e gli stereotipi; invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere percorsi di formazione contro il razzismo;
54. invita gli Stati membri ad adottare piani d'azione nazionali contro il razzismo entro la fine del 2022 e a dare priorità alle azioni tese ad affrontare la mancanza di accesso alla giustizia e le forti disuguaglianze socioeconomiche in settori quali gli alloggi, l'assistenza sanitaria, l'occupazione e l'istruzione, che devono essere riconosciute come gravi barriere che impediscono il pieno godimento dei diritti fondamentali e come i principali ostacoli all'inclusione e all'uguaglianza; chiede alla Commissione di monitorare e garantire un seguito adeguato a tali piani d'azione nazionali e al piano d'azione dell'UE; chiede altresì alla Commissione di monitorare e agire contro il razzismo e la discriminazione negli Stati membri, anche attraverso l'avvio di procedure di infrazione per promuovere l'applicazione efficace della legislazione;
55. sottolinea le crescenti posizioni razziste e xenofobe adottate dal alcuni opinionisti, politici e media, che hanno contribuito alla creazione di un ambiente ostile per i sostenitori e le organizzazioni che operano contro il razzismo; esorta gli Stati membri a recepire e applicare appieno la decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale; incoraggia gli Stati membri ad adottare le misure necessarie affinché la motivazione razzista o xenofoba sia considerata una circostanza aggravante o, in alternativa, affinché tale motivazione possa essere presa in considerazione dal giudice all'atto della determinazione della pena;
56. è fortemente preoccupato per l'esistenza e la continua diffusione nell'UE di movimenti di estrema destra, specialmente gruppi neofascisti e neonazisti; invita gli Stati membri ad adottare urgenti misure per vietare di fatto questi gruppi; chiede, nel contempo, una ricerca più approfondita sulle fondazioni, la base di membri e soprattutto il finanziamento dietro a tali gruppi, con l'obiettivo di identificare possibili ingerenze straniere; sottolinea la necessità di dedicare più spazio nei programmi di storia all'apprendimento obiettivo e fattuale delle diverse ideologie razziali o etniche, come la schiavitù, il colonialismo o il fascismo, e le loro forme e origini, ivi compreso l'uso improprio della scienza per giustificarle, così come le loro conseguenze e i loro possibili retaggi nel presente, al fine di combattere il ripetuto risorgere di queste ideologie;
57. ricorda che è necessario prestare molta attenzione alla digitalizzazione e ai potenziali pregiudizi sociali che possono essere introdotti nelle nuove tecnologie; sottolinea la necessità di affrontare i potenziali rischi dell'IA non come un problema tecnologico, bensì come un problema sociale, in particolare per le persone appartenenti a gruppi vittima di razzismo; invita la Commissione e gli Stati membri a mettere in atto misure per prevenire che le nuove tecnologie, compresa l'IA, possano aggravare la discriminazione, le disuguaglianze esistenti e la povertà; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che i sistemi di IA siano guidati dai principi di trasparenza, spiegabilità, equità e rendicontabilità e che siano eseguiti controlli indipendenti per evitare che tali sistemi acuiscano il razzismo; invita inoltre la Commissione e gli Stati membri ad affrontare il divario di genere e di diversità nei settori delle TIC e nei settori della scienza, della tecnologia, dell'ingegneria e della matematica (STEM), in particolare nello sviluppo di nuove tecnologie, tra cui l'IA, e in particolare nelle posizioni decisionali;
58. esorta gli Stati membri a garantire la piena attuazione della direttiva sull'uguaglianza razziale e della direttiva sull'uguaglianza in materia di occupazione(20) al fine di combattere il persistente razzismo nei confronti di persone di origini, etnie o colore diversi; condanna il fatto che le minoranze razziali, etniche, linguistiche e religiose devono tuttavia affrontare un razzismo strutturale e istituzionale profondamente radicato, la discriminazione, i reati generati dall'odio e l'incitamento all'odio, la mancanza di accesso alla giustizia e le persistenti disuguaglianze socioeconomiche, che sono i principali ostacoli al pieno godimento dei loro diritti fondamentali, all'inclusione sociale e all'uguaglianza, in qualità di cittadini dell'UE, in tutte le sfere della vita, compresi gli alloggi, l'istruzione, la sanità e l'occupazione;
Violenza di genere, diritti delle donne e diritti delle persone LGBTIQ +
59. denuncia che la violenza di genere è una delle forme di violenza più diffuse nell'UE, e che i sondaggi dell'UE rivelano che una donna su tre nell'Unione – 62 milioni di donne in totale – ha subito violenza fisica o sessuale ad un certo punto dall'età di 15 anni e che più della metà (55 %) ha subito molestie sessuali; sottolinea che la violenza di genere è una forma di discriminazione e una violazione dei diritti fondamentali, così come il risultato di stereotipi di genere, strutture eteropatriarcali, asimmetrie di potere e disuguaglianze strutturali e istituzionali; sottolinea l'importanza di applicare un approccio intersettoriale e incentrato sulle vittime a tutte le politiche e misure per affrontare la violenza di genere; invita la Commissione e gli Stati membri a intensificare gli sforzi in questa direzione;
60. sottolinea l'importanza di combattere la violenza di genere in tutte le sue forme e di promuovere l'uguaglianza di genere e i diritti delle donne; accoglie con favore la proposta di direttiva della Commissione dell'8 marzo 2022 sulla lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica(21), che propone misure in materia di criminalizzazione di talune forme di violenza, compresa la criminalizzazione dello stupro basato sulla mancanza di consenso e alcune forme di violenza informatica, nonché misure per proteggere vittime e migliorare l'accesso alla giustizia, il sostegno alle vittime e la prevenzione, e che include disposizioni in materia di intersezionalità; sottolinea la dimensione transfrontaliera della violenza di genere e insiste sul fatto che la violenza di genere deve essere affrontata a livello europeo; invita la Commissione ad aggiungere la violenza di genere all'elenco dei reati particolarmente gravi sancito dall'articolo 83, paragrafo 1, TFUE;
61. esorta il Consiglio a portare a termine la ratifica dell'Unione della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (convenzione di Istanbul); deplora il fatto che la Bulgaria, la Cechia, l'Ungheria, la Lettonia, la Lituania e la Slovacchia non abbiano ancora ratificato la convenzione e ribadisce il suo invito a tali paesi a procedere in tal senso; sottolinea che la convenzione di Istanbul dovrebbe essere intesa come la norma minima per eradicare la violenza di genere; condanna fermamente i tentativi di alcuni Stati membri, in particolare la Polonia, di revocare le misure già adottate nell'attuazione della convenzione di Istanbul e nella lotta alla violenza e di ritirarsi dalla convenzione;
62. condanna le azioni dei movimenti anti-genere e anti-femministi che attaccano sistematicamente i diritti delle donne e delle persone LGBTIQ; esorta la Commissione a garantire che le organizzazioni della società civile sostenute e finanziate dall'Unione non promuovano la discriminazione di genere; accoglie con favore la prima strategia europea per l'uguaglianza LGBTIQ e condanna i crescenti casi di discriminazione, reati generati dall'odio e violenza contro le persone LGBTIQ; chiede alla Commissione di garantire un adeguato follow-up della strategia;
63. condanna il continuo e persistente regresso dei diritti delle donne in alcuni Stati membri, in particolare in Polonia, Slovacchia, Croazia e Lituania, compresi la salute e i diritti sessuali e riproduttivi; ricorda che la coercizione riproduttiva e la negazione di un'assistenza all'aborto sicuro e legale costituiscono anch'esse una forma di violenza di genere; sottolinea che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha stabilito in diverse occasioni che le leggi restrittive sull'aborto e la loro mancata applicazione violano i diritti umani delle donne e delle ragazze e la loro autonomia fisica; denuncia la mancanza di accesso all'aborto per le donne in molti paesi, e condanna la morte di almeno quattro donne in Polonia a causa dell'applicazione di norme che vietano l'aborto praticamente in qualsiasi circostanza; esorta gli Stati membri ad adottare misure efficaci per porre rimedio a tali esistenti violazioni dei diritti umani e dei diritti delle donne e a mettere in atto i meccanismi necessari a impedire che si ripetano in futuro; invita la Commissione a considerare l'aborto un diritto fondamentale, a rimuovere qualsiasi ostacolo al suo accesso e a garantire che esso sia praticato nei sistemi sanitari pubblici e a porre maggiormente l'accento sulla salute sessuale e riproduttiva e sui relativi diritti nelle sue relazioni annuali sullo Stato di diritto;
64. condanna fermamente la discriminazione e la segregazione delle donne rom nelle strutture di assistenza sanitaria materna; accoglie con favore il fatto che la Repubblica Ceca ha adottato una legge in materia di risarcimento delle vittime della sterilizzazione forzata e illegale, e nota che il governo slovacco si è mobilitato nel 2021 chiedendo scusa, ma per il momento nessuna legge di questo tipo è stata proposta; ritiene che il diritto di accesso alla salute, in particolare alla salute sessuale e riproduttiva, sia un diritto fondamentale delle donne che deve essere rafforzato e che in nessun caso deve essere ridotto o rimosso;
65. invita tutti gli Stati membri a rispettare l'autonomia fisica di tutte le persone, in particolare vietando le mutilazioni genitali intersessuali, le cosiddette pratiche di "terapia di conversione" e la sterilizzazione forzata delle persone trans come condizione preliminare per ottenere il riconoscimento legale del genere; ribadisce che le leggi in materia di riconoscimento legale del genere dovrebbero essere adottate in conformità delle norme internazionali sui diritti umani, rendendo così il riconoscimento del genere accessibile, finanziariamente sostenibile, di tipo amministrativo, rapido e basato sull'autodeterminazione;
66. sottolinea la necessità di riconoscere tutti i partenariati ai fini della libertà di circolazione, anche per i partner di cittadini dell'UE provenienti di paesi terzi; è allarmato per la mancata esecuzione della sentenza della CGUE nella causa C-673/16, Coman & Hamilton, che ha riconosciuto che nel diritto dell'Unione in materia di libera circolazione il termine "coniuge" comprende i coniugi dello stesso sesso; ricorda la presentazione di una denuncia alla Commissione relativa a un caso identico (A.B. e K.V. contro Romania - domanda n. 17816/21); sottolinea che l'inazione della Commissione ha spinto i ricorrenti Coman e Hamilton a fare appello alla Corte europea dei diritti dell'uomo nel tentativo di ripristinare la situazione di diritto (Coman e altri contro Romania – domanda n. 2663/21); ribadisce la sua richiesta alla Commissione di avviare procedure di infrazione per l'inosservanza della sentenza Coman e Hamilton;
67. accoglie con favore l'impegno della Commissione di presentare nel 2022 una proposta di regolamento sul riconoscimento reciproco della genitorialità tra gli Stati membri, che creerà certezza giuridica per le famiglie arcobaleno in tutta l'UE;
68. sottolinea il preoccupante aumento della violenza di genere e della violenza domestica durante la pandemia di COVID-19; elogia le rapide risposte di alcuni governi nazionali, regionali e locali per mettere in atto misure volte ad aiutare le vittime di violenza domestica, quali l'aumento del numero di linee telefoniche di assistenza e la condivisione di informazioni, nonché l'introduzione di sistemi di parole in codice nelle farmacie, centri di consulenza temporanei nei negozi di generi alimentari o applicazioni nascoste per facilitare la denuncia di violenze e abusi domestici; evidenzia tuttavia la generale mancanza di case rifugio o altre opzioni di alloggio sicuro per le persone sopravvissute; esorta pertanto gli Stati membri a stanziare finanziamenti adeguati alle case rifugio esistenti per assisterle nell'aumento delle proprie capacità, nonché a facilitare la creazione di ulteriori rifugi e strutture di alloggio sicuro per le persone sopravvissute, compresi i minori al seguito; invita inoltre gli Stati membri a garantire che i servizi per le persone sopravvissute siano considerati essenziali e rimangano aperti, nonché integrati da una formazione adeguata e specializzata per le forze di polizia e da risposte giudiziarie mirate, al fine di aumentare la preparazione per il futuro;
69. deplora l'intensificarsi del regresso dei diritti delle donne e delle ragazze, dato che alcuni Stati membri hanno cercato di fare un passo indietro nell'ambito della salute sessuale e riproduttiva e dei relativi diritti, utilizzando la pandemia di COVID-19 come pretesto per limitare l'accesso all'aborto, alla contraccezione e ai servizi ginecologici; sottolinea che in alcuni Stati membri, a prescindere dalla pandemia, vi sono stati tentativi di limitare le tutele giuridiche esistenti per l'accesso delle donne all'assistenza all'aborto, compresa l'introduzione di condizioni regressive che devono essere soddisfatte prima di poter gestire l'aborto, come la consulenza obbligatoria e di parte o i periodi di attesa; condanna in particolare gli oltre 20 tentativi parlamentari in Slovacchia di limitare l'accesso all'aborto in questo periodo; sottolinea con forza che i servizi relativi alla salute sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti devono essere riconosciuti come essenziali e devono essere disponibili anche durante le emergenze sanitarie globali, data l'importanza del fattore tempo in tali servizi;
70. evidenzia l'importanza di garantire che la risposta alla crisi COVID-19 integri una prospettiva di genere e il bilancio di genere, nonché valutazioni d'impatto di genere ex post, come proposto nella strategia della Commissione per la parità di genere 2020-2025; esorta le istituzioni dell'UE a garantire l'integrazione della dimensione di genere in tutte le politiche e azioni dell'Unione;
Libertà
71. rammenta l'importanza di difendere la libertà, il pluralismo e l'indipendenza dei media, assicurare la trasparenza della proprietà dei media e regolamentare la concentrazione di mercato, nonché garantire la protezione dei giornalisti; ritiene che siano estremamente necessarie norme vincolanti dell'Unione che garantiscano una protezione solida e coerente ai media e ai giornalisti indipendenti da azioni legali vessatorie intese a metterli a tacere o a intimidirli nell'UE, al fine di contribuire a porre fine a tale pratica abusiva; invita la Commissione a intensificare gli sforzi al riguardo, anche proponendo misure vincolanti nonché proteggendo e promuovendo il finanziamento del giornalismo investigativo;
72. condanna l'uso delle azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica (SLAPP) cui viene fatto ricorso per mettere a tacere e intimidire giornalisti e difensori dei diritti umani, compresi i difensori dei diritti LGBTI che esprimono critiche sulle violazioni dei diritti umani; sottolinea che le SLAPP non rappresentano che una delle minacce alla libertà e al pluralismo dei media, individuando tra le altre pressioni e imperativi commerciali, pressioni politiche, l'autocensura giornalistica su temi particolarmente controversi, la precarietà di carriera e gli ingenti carichi di lavoro cui devono far fronte i giornalisti, le pressioni da essi subite per mantenere l'accesso alle fonti dell'élite attraverso un'informazione acritica, nonché l'impossibilità di un avanzamento di carriera per i giornalisti che violano le regole non dette e internalizzate riguardo alla "linea" da tenere su questioni particolarmente controverse, in particolare per quanto riguarda la politica estera; invita gli Stati membri a proteggere e sviluppare media indipendenti, pluralisti e liberi; condanna a tale proposito qualsiasi misura volta a mettere a tacere i mezzi di informazione critici e a compromettere la libertà e il pluralismo dei media; evidenzia l'urgente necessità di combattere tutte le SLAPP; accoglie con favore la recente iniziativa della Commissione volta a pubblicare una raccomandazione relativa alla garanzia della protezione, della sicurezza e dell'empowerment dei giornalisti nell'Unione europea; invita la Commissione a realizzare senza indugio la legge sulla libertà dei media;
73. è preoccupato per le segnalazioni secondo cui le autorità di alcuni Stati membri hanno utilizzato lo spyware Pegasus per scopi politici o altri scopi ingiustificati al fine di spiare giornalisti, politici, avvocati, attori della società civile e altri individui, in violazione del diritto dell'UE e dei valori sanciti dall'articolo 2 TUE e dalla Carta; esprime preoccupazione per l'uso di Pegasus nei confronti di giornalisti, attivisti per i diritti umani, esponenti dell'opposizione e avvocati all'interno e all'esterno dell'UE; ricorda che Pegasus è solo uno dei numerosi esempi di programmi utilizzati indebitamente da entità statali al fine di effettuare una sorveglianza illecita di massa nei confronti di cittadini innocenti; accoglie con favore l'istituzione di una commissione d'inchiesta del Parlamento europeo su Pegasus, che indagherà sul presunto uso improprio degli strumenti di sorveglianza e sulla portata delle presunte violazioni dei diritti e delle libertà sanciti dall'articolo 2 TUE e dalla Carta e fornirà garanzie e raccomandazioni;
74. sottolinea che le campagne diffamatorie contro le persone LGBTIQ e la società civile più in generale sono più diffuse negli Stati membri in cui la libertà dei media è sotto attacco; condanna fermamente le continue campagne diffamatorie nei media pubblici contro giudici, giornalisti e politici che esprimono critiche nei confronti dell'attuale governo, comprese le SLAPP, avviate da agenzie governative, funzionari governativi, società statali o individui con stretti legami con le coalizioni di governo in tutta Europa; esorta la Commissione a ricorrere a tutti gli strumenti legislativi ed esecutivi a sua disposizione per impedire tali azioni intimidatorie che mettono a repentaglio la libertà di espressione; invita la Commissione, in collaborazione con le organizzazioni dei giornalisti, a monitorare e a segnalare gli attacchi contro i giornalisti nonché le azioni legali intentate per mettere a tacere o intimidire i media indipendenti e a garantire l'accesso a mezzi di ricorso adeguati;
75. si rammarica che la sicurezza dei giornalisti non sia universalmente garantita; sottolinea l'importanza del pluralismo dei media e la necessità di proteggere i giornalisti da minacce e attacchi al fine di prevenire l'autocensura, di assicurare la libertà di espressione e il diritto all'informazione e di salvaguardare la professione giornalistica; invita la Commissione a migliorare gli strumenti per valutare le misure adottate dai governi che potrebbero mettere a repentaglio la libertà di informazione e il pluralismo;
76. condanna gli attacchi, le detenzioni e le violenze contro i giornalisti durante le proteste, ai quali è stato impedito di fare informazione e quindi di svolgere semplicemente il proprio lavoro; esprime profonda preoccupazione per i casi di brutalità della polizia durante le proteste, in particolare contro i giornalisti, e chiede l'assunzione di responsabilità per tali atti; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire la sicurezza e la protezione dei giornalisti, in particolare durante le proteste;
77. sottolinea che, a norma del diritto internazionale in materia di diritti umani, talune restrizioni possono essere legittimamente imposte al diritto alla libertà di riunione pacifica al fine di proteggere la salute pubblica o altri interessi legittimi, ma che devono essere previste dalla legge ed essere necessarie e proporzionate a uno scopo specifico; esprime profonda preoccupazione per alcuni divieti generalizzati di protesta nonché per alcuni divieti e restrizioni imposti alle proteste durante la pandemia di COVID-19, mentre altri raduni pubblici di dimensioni analoghe proseguivano senza ripercussioni, nonché per l'uso della forza contro manifestanti pacifici; manifesta preoccupazione per il fatto che gli Stati membri prevedono soglie diverse per l'uso della forza e delle armi da parte delle autorità di contrasto per il mantenimento dell'ordine pubblico; invita gli Stati membri a tutelare i diritti fondamentali in sede di adozione di misure restrittive e atti legislativi in materia di libertà di espressione, di riunione e di associazione e a favorire un ambiente in cui le critiche siano parte di un sano dibattito su qualsiasi questione di interesse pubblico;
78. esprime profonda preoccupazione per gli attacchi, le vessazioni, le violenze e le minacce nei confronti di giornalisti, difensori dei diritti umani e altre persone che denunciano ingerenze straniere e campagne di disinformazione; esorta gli Stati membri, nel contesto del rapido aumento della disinformazione, delle bufale e della propaganda politica, a includere nei loro programmi scolastici attività mirate e consone all'età, incentrate sullo sviluppo del pensiero critico, dell'alfabetizzazione mediatica e delle competenze digitali; chiede che sia posta maggiore enfasi sull'educazione alla cittadinanza, con particolare attenzione ai diritti fondamentali, alla democrazia e alla partecipazione agli affari pubblici;
79. rileva che diversi Stati membri sono retrocessi nelle classifiche internazionali sulla libertà di stampa; pone l'accento sul ruolo insostituibile dei mezzi di informazione del servizio pubblico e sottolinea che è essenziale garantire e preservare la loro indipendenza dalle ingerenze politiche; condanna fermamente le minacce alla libertà dei media, tra cui le vessazioni e gli attacchi rivolti ai giornalisti e agli informatori, la violazione della loro tutela giuridica, nonché la parzialità dei media o le azioni a sfondo politico in tale settore;
80. è profondamente preoccupato per l'ulteriore deterioramento della libertà dei media in Ungheria, Polonia e Slovenia e per le diverse riforme attuate dalle coalizioni di governo al fine di ridurre la diversità e mettere a tacere le voci critiche all'interno dei media; esprime ulteriore preoccupazione per la mancanza di un insieme chiaro e trasparente di principi che regolino la distribuzione della pubblicità agli organi di comunicazione da parte delle autorità nazionali, regionali e locali di alcuni Stati membri; deplora profondamente il deterioramento della situazione economica dei media durante la pandemia di COVID-19 e ritiene che dovrebbero essere adottate misure specifiche per attenuare l'impatto della pandemia sui media;
81. esprime preoccupazione per la creazione di organismi controllati dal governo che gestiscono ampie porzioni del panorama mediatico e per il dirottamento dei mezzi di informazione del servizio pubblico al fine di servire interessi di parte; ricorda che, laddove la proprietà dei media rimane fortemente concentrata, sia in mani pubbliche che private, ciò rappresenta un rischio significativo per la diversificazione delle informazioni e dei punti di vista rappresentati nei contenuti mediatici; ricorda che la libertà di espressione e informazione, compresa la libertà di espressione artistica, e la libertà dei media sono fondamentali per la democrazia e lo Stato di diritto, ed esorta gli Stati membri a garantire l'indipendenza delle loro autorità mediatiche; rammenta che la libertà di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee oralmente, per iscritto o a mezzo stampa, sotto forma di arte o attraverso qualsiasi altro mezzo, è una componente della libertà di espressione artistica;
82. invita la Commissione a garantire la corretta attuazione della direttiva sui servizi di media audiovisivi, prestando particolare attenzione all'indipendenza delle autorità di regolamentazione dei media, alla trasparenza della proprietà dei media e all'alfabetizzazione mediatica; invita la Commissione a utilizzare in modo efficace le procedure di infrazione nelle situazioni in cui gli Stati membri attuano tali disposizioni in modo scorretto o incompleto;
83. osserva che alcune misure adottate dagli Stati membri in risposta alla COVID-19 hanno avuto un grave impatto sul diritto alla vita privata e alla protezione dei dati, che le autorità preposte alla protezione dei dati non sono state pienamente consultate, che la necessità e la proporzionalità non erano sempre chiare e che in molti casi mancava una solida base giuridica e non è stata effettuata una valutazione adeguata; invita la Commissione, il Garante europeo della protezione dei dati e il comitato europeo per la protezione dei dati a valutare senza indugio la situazione;
84. manifesta profonda preoccupazione per la scarsa e disomogenea applicazione del regolamento generale sulla protezione dei dati(22), che rischia di diventare una tigre di carta e di non fornire una protezione reale ai cittadini dell'UE; deplora il fatto che la Commissione abbia ignorato la richiesta del Parlamento di avviare una procedura di infrazione contro l'Irlanda per non aver applicato correttamente il regolamento;
85. si dichiara preoccupato per gli orientamenti interni della Commissione sulla gestione degli atti e gli archivi, che si basano su un'interpretazione errata del regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso ai documenti(23), nonché per l'esclusione dei messaggi di testo dal campo di applicazione delle norme sull'accesso ai documenti, definita "cattiva amministrazione" dalla Mediatrice europea; si rammarica del fatto che alcuni Stati membri abbiano ostacolato l'effettivo esercizio del diritto di accesso ai documenti da parte dei cittadini, ritardando inutilmente o addirittura eliminando i termini per le richieste di accesso ai documenti; sottolinea che ciò non solo ha provocato una mancanza di fiducia nelle autorità tra i cittadini dell'UE, ma ha anche compromesso il pluralismo dei media nell'UE;
Situazione e violazioni dei diritti fondamentali alle frontiere esterne dell'UE
86. evidenzia che salvare vite è un obbligo giuridico ai sensi del diritto internazionale e dell'UE; condanna fermamente i procedimenti penali avviati in alcuni Stati membri nei confronti di organizzazioni della società civile e singoli individui per aver prestato assistenza umanitaria ai migranti; invita gli Stati membri ad assicurare che non siano perseguiti singoli individui e organizzazioni della società civile che prestano assistenza ai migranti per motivi umanitari;
87. condanna il fatto che alcuni Stati membri abbiano adottato normative, politiche e pratiche che ledono l'effettiva tutela dei diritti umani dei rifugiati, dei richiedenti asilo e dei migranti, a terra e in mare; invita la Commissione e gli Stati membri a porre i diritti umani dei migranti, dei richiedenti asilo e dei rifugiati, nonché il principio della condivisione delle responsabilità, al centro delle rispettive politiche in materia di migrazione e asilo;
88. condanna fermamente i casi di respingimenti e violazioni dei diritti fondamentali e di violenza alle frontiere esterne dell'UE nei confronti di migranti, rifugiati e richiedenti asilo, denunciati da istituzioni quali l'Organizzazione internazionale per le migrazioni(24), come pure la criminalizzazione degli operatori umanitari e degli attivisti e l'utilizzo dei finanziamenti dell'UE, che sono serviti in maniera sproporzionata a costruire strutture chiuse e a rafforzare le frontiere esterne; invita la Commissione e gli Stati membri a istituire un vero e proprio sistema di monitoraggio dei diritti fondamentali per indagare su tutte le accuse di respingimenti e violazioni dei diritti fondamentali e aumentare la trasparenza delle misure adottate alle frontiere esterne, come richiesto dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali(25); invita la Commissione ad avviare procedure di infrazione laddove vi siano segnali di respingimenti e violenze;
89. esprime profonda preoccupazione per le informazioni pubblicate riguardo all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex), che ne riconoscono il coinvolgimento e la conoscenza dei respingimenti; invita Frontex ad applicare l'articolo 46 del suo regolamento(26) e a sospendere tutte le operazioni negli Stati membri in cui si verificano tali casi e a garantire piena trasparenza e responsabilità per le attività operative dell'organizzazione; invita la Commissione ad aprire un'indagine e ad adottare le misure necessarie presso Frontex per porre fine a tali pratiche;
90. invita gli Stati membri a porre in essere le giuste procedure per garantire che le persone siano ascoltate prima di essere rinviate in uno Stato membro vicino e a notificare loro ufficialmente la decisione presa; denuncia il fatto che i migranti e i richiedenti asilo fermati dopo aver attraversato una frontiera interna o esterna dell'UE non siano sistematicamente ascoltati prima di essere rinviati in uno Stato membro vicino, né ne siano sistematicamente informati; ricorda l'obbligo degli Stati membri di garantire effettivamente il diritto a un processo equo e il diritto all'uguaglianza dinanzi alla legge di tutte le persone;
91. esprime profonda preoccupazione per i minori non accompagnati che attraversano le frontiere esterne dell'UE, in particolare quelle orientali e meridionali, e invita gli Stati membri a prestare particolare attenzione alla situazione dei minori non accompagnati presso tali valichi;
92. è preoccupato per il crescente utilizzo della tecnologia alle frontiere, che talvolta si dimostra essere estremamente invasivo; esorta la Commissione e gli Stati membri a istituire meccanismi di controllo indipendenti alle frontiere, che dovrebbero comprendere anche il monitoraggio delle attività di sorveglianza delle frontiere, e a garantire il rispetto dei diritti fondamentali;
Reati generati dall'odio e incitamento all'odio
93. manifesta preoccupazione per l'aumento dell'incitamento all'odio e delle campagne diffamatorie negli Stati membri, spesso perpetrate da funzionari pubblici di alto livello o da esponenti politici di primo piano, che prendono di mira specificamente i media, le ONG e taluni gruppi sociali o minoranze, come le persone LGBTIQ; sottolinea che il loro impatto sullo spazio civico è innegabile e crea un ambiente non sicuro per la società civile e i difensori dei diritti umani; è allarmato dai numerosi esempi di attacchi contro gli uffici e il personale LGBTIQ in diversi Stati membri solo nel 2021;
94. condanna tutti i reati generati dall'odio, gli episodi di incitamento all'odio e le accuse prive di fondamento o formulate in cattiva fede, sia online che offline, motivati da discriminazioni fondate su qualsiasi motivazione, come il genere, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale; esprime preoccupazione per i reati generati dall'odio e i reati che incitano alla discriminazione o alla violenza, verificatisi durante la pandemia di COVID-19, che hanno portato alla stigmatizzazione di alcuni soggetti particolarmente vulnerabili; ricorda che il razzismo e la xenofobia sono reati, non opinioni;
95. accoglie con favore la proposta di decisione del Consiglio presentata dalla Commissione per estendere l'elenco dei reati dell'UE all'incitamento all'odio e ai reati generati dall'odio e invita il Consiglio ad adoperarsi con diligenza per la sua adozione unanime; rammenta la necessità per la Commissione e gli Stati membri di cooperare con le imprese di Internet al fine di fornire adeguate garanzie e attuare in modo completo il codice di condotta contro l'incitamento all'odio online;
Protezione dell'ambiente
96. pone l'accento sull'articolo 37 della Carta, in virtù del quale le misure tese al conseguimento di un elevato livello di tutela dell'ambiente e al miglioramento della sua qualità devono essere integrate nelle politiche dell'Unione;
97. invita la Commissione ad adottare senza indugio le pertinenti iniziative legislative e a procedere all'adozione degli ulteriori atti legislativi previsti secondo la tabella di marcia iniziale; sottolinea l'urgente necessità di tenere conto delle pertinenti preoccupazioni ambientali nel processo decisionale di tutte le politiche e iniziative; ritiene che la sostenibilità debba essere il principio guida di tutte le politiche macroeconomiche per garantire una transizione giusta verso un'economia sostenibile dal punto di vista ambientale, proteggendo e creando nel contempo un'occupazione sostenibile, al fine di affrontare una delle minacce più significative mai affrontate dall'umanità;
98. chiede l'attuazione a livello dell'UE della convenzione di Aarhus che collega i diritti ambientali e i diritti umani; sottolinea che i danni ambientali e l'incapacità di alcune autorità pubbliche di fornire informazioni in merito ai seri rischi ambientali cui le persone sono esposte possono avere conseguenze gravi e dannose per le persone stesse; chiede la protezione di giornalisti, attivisti, ONG, difensori dei diritti, informatori e delle autorità di vigilanza pubblica che operano in tali settori;
o o o
99. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).
Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 1).
Fair Trials, "Europe: Increase in pre-trail detention rates erodes rule of law" (Europa: l'aumento dei tassi di detenzione cautelare erode lo Stato di diritto"), 28 aprile 2021.
Decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 55).
Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22).
Comunicazione della Commissione, del 18 settembre 2020, dal titolo "Un'Unione dell'uguaglianza: il piano d'azione dell'UE contro il razzismo 2020-2025" (COM(2020)0565),
Comunicazione della Commissione, del 7 ottobre 2020, dal titolo "Un'Unione dell'uguaglianza: quadro strategico dell'UE per l'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei Rom" (COM(2020)0620),
Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57).
Comunicazione della Commissione, del 3 marzo 2021, dal titolo "Unione dell'uguaglianza: strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030" (COM(2021)0101).
Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16).
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
Organizzazione internazionale per le migrazioni, "OIM invita a porre fine ai respingimenti e alla violenza contro i migranti alle frontiere esterne dell'UE", 9 febbraio 2021.
Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).