Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 15 settembre 2022, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (rifusione) (COM(2021)0734 – C9-0432/2021 – 2021/0375(COD))(1)
(Procedura legislativa ordinaria – rifusione)
Testo della Commissione
Emendamento
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 2 bis (nuovo)
(2 bis) L'articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) definisce il principio dell'integrazione di genere, mediante la quale l'Unione mira a eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità tra uomini e donne, in tutte le sue attività;
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 3 bis (nuovo)
(3 bis) L'articolo 21 della Carta sancisce il diritto alla parità di genere in tutti i settori.
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 12 bis (nuovo)
(12 bis) È opportuno riconoscere per le fondazioni politiche europee livelli differenziati di affiliazione e una categoria di partner di ricerca, al fine di consentire una maggiore flessibilità e facilitare la libertà di ricerca.
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 23
(23) Lo status giuridico europeo riconosciuto ai partiti politici europei e alle fondazioni ad essi affiliate dovrebbe conferire loro capacità e riconoscimento giuridici in tutti gli Stati membri. Tale capacità giuridica e tale riconoscimento della personalità giuridica non li autorizzano a designare candidati alle elezioni nazionali o alle elezioni del Parlamento europeo. Un diritto siffatto o analogo resta di competenza degli Stati membri.
(23) Lo status giuridico europeo riconosciuto ai partiti politici europei e alle fondazioni ad essi affiliate dovrebbe conferire loro capacità e riconoscimento giuridici in tutti gli Stati membri. Tale capacità giuridica e tale riconoscimento della personalità giuridica non li autorizzano a designare candidati alle elezioni nazionali o nei collegi elettorali nazionali o regionali nelle elezioni del Parlamento europeo. Un diritto siffatto o analogo resta di competenza degli Stati membri.
Emendamento 144 Proposta di regolamento Considerando 30
(30) I partiti politici europei e i rispettivi partiti membri dovrebbero dare l'esempio e colmare il divario di genere in ambito politico. Se desiderano usufruire dei finanziamenti dell'UE, i partiti politici europei dovrebbero disporre di regole interne che promuovano l'equilibrio di genere ed essere trasparenti in merito a tale equilibrio all'interno dei partiti che ne sono membri. È opportuno che i partiti politici europei forniscano prove riguardo alla loro politica interna sull'equilibrio di genere e sulla rappresentanza di genere tra i loro candidati e i loro membri del Parlamento europeo. I partiti politici europei sono inoltre incoraggiati a fornire informazioni riguardanti l'inclusività e la rappresentanza delle minoranze all'interno dei partiti che ne sono membri.
(30) I partiti politici europei, i rispettivi partiti membri e le fondazioni politiche europee dovrebbero dare l'esempio e colmare il divario di genere in ambito politico. Se desiderano usufruire dei finanziamenti dell'UE, i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee dovrebbero disporre di regole interne che promuovano la parità di genere, tra cui un piano per la parità di genere e un protocollo per prevenire, individuare e combattere le molestie sessuali e le molestie fondate sul genere. Inoltre, è opportuno che i partiti politici europei siano trasparenti in merito a tale equilibrio all'interno dei partiti che ne sono membri e forniscano prove riguardo alla rappresentanza di genere tra i loro candidati e i loro membri del Parlamento europeo. I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee dovrebbero inoltre fornire prove della loro politica interna in materia di parità di genere mediante una relazione annuale. I partiti politici europei sono inoltre incoraggiati a fornire informazioni riguardanti l'inclusività e la rappresentanza delle minoranze all'interno dei partiti che ne sono membri.
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 38
(38) Il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 riconosce solo due categorie di entrate per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee, oltre ai contributi a carico del bilancio dell'Unione europea: i contributi dei membri e le donazioni. Varie fonti di reddito generato da attività economiche proprie (ad esempio la vendita di pubblicazioni o le quote di iscrizione a conferenze) non rientrano nell'ambito di queste due categorie, facendo così insorgere problemi di contabilità e trasparenza. È quindi opportuno istituire una terza categoria di entrate (le "risorse proprie"). La quota delle risorse proprie rispetto al bilancio totale di un partito politico europeo o di una fondazione politica europea dovrebbe essere limitata al 5 % per evitare che essa risulti sovradimensionata rispetto al bilancio complessivo delle entità in questione.
(38) Il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 riconosce solo due categorie di entrate per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee, oltre ai contributi a carico del bilancio dell'Unione europea: i contributi o le quote associative dei membri e le donazioni. Varie fonti di reddito generato da attività economiche proprie (ad esempio la vendita di pubblicazioni o le quote di iscrizione a conferenze o seminari) non rientrano nell'ambito di queste due categorie, facendo così insorgere problemi di contabilità e trasparenza. È quindi opportuno istituire una terza categoria di entrate (le "risorse proprie complementari"). La quota delle risorse proprie complementari rispetto al bilancio totale di un partito politico europeo o di una fondazione politica europea dovrebbe essere limitata al 10 % dell'importo generato da contributi e da quote associative affinché resti proporzionata al bilancio complessivo delle entità in questione.
Emendamento 6 Proposta di regolamento Considerando 39
(39) Al fine di raggiungere i loro membri e collegi elettorali in tutta l'Unione, i partiti politici europei dovrebbero avere il diritto di utilizzare i propri finanziamenti per le campagne politiche transfrontaliere. Il finanziamento e i massimali delle spese elettorali per i partiti e i candidati in tali campagne dovrebbero essere disciplinati dalle norme applicabili in ciascuno Stato membro.
(39) Al fine di raggiungere i loro membri e collegi elettorali in tutta l'Unione, i partiti politici europei dovrebbero avere il diritto di utilizzare i propri finanziamenti per le campagne politiche transfrontaliere, come campagne referendarie e campagne condotte nell'ambito delle elezioni al Parlamento europeo, anche mediante la creazione e la promozione a livello di Unione di liste di candidati a tali elezioni. Il finanziamento e i massimali delle spese elettorali per i partiti e i candidati in tali campagne dovrebbero essere disciplinati dalle norme applicabili in ciascuno Stato membro.
Emendamento 7 Proposta di regolamento Considerando 41
(41) È opportuno che i partiti politici europei non finanzino, né direttamente né indirettamente, altri partiti politici e, in particolare, partiti o candidati nazionali. È altrettanto opportuno che le fondazioni politiche europee non finanzino, direttamente o indirettamente, partiti politici o candidati nazionali o europei. Il divieto di finanziamento indiretto non dovrebbe tuttavia impedire ai partiti politici europei di sostenere pubblicamente i loro partiti membri nell'Unione e schierarsi con loro su questioni rilevanti per l'UE o di farsi promotori di attività politiche nell'interesse comune, per poter assolvere la missione di cui all'articolo 10, paragrafo 4, TUE. Inoltre, nel contesto di campagne referendarie nazionali, i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee ad essi affiliate dovrebbero finanziare unicamente attività che riguardino l'attuazione del TUE e del TFUE. Tali principi sono conformi alla dichiarazione n. 11 relativa all'articolo 191 del trattato che istituisce la Comunità europea, allegata all'atto finale del trattato di Nizza.
(41) È opportuno che i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee non utilizzino i finanziamenti ricevuti a titolo del bilancio generale dell'Unione europea per il finanziamento diretto o indiretto di altre entità politiche e, in particolare, di partiti o candidati nazionali. Il divieto di finanziamento indiretto non dovrebbe tuttavia impedire ai partiti politici europei o alle fondazioni politiche europee di sostenere pubblicamente i loro partiti membri o le loro organizzazioni affiliate nell'Unione e schierarsi con loro su questioni rilevanti per l'UE, promuovere attività politiche nell'interesse comune, o impegnarsi in attività formative, al fine di poter assolvere la loro missione di cui all'articolo 10, paragrafo 4, TUE e per rafforzare il demos europeo. Il divieto di finanziamento indiretto non dovrebbe impedire ai rappresentanti e ai membri del personale dei partiti politici, né a persone potenzialmente politicamente attive, di partecipare a eventi delle fondazioni politiche europee. Tuttavia, le fondazioni politiche europee non dovrebbero partecipare alla formazione di candidati politici nei 6 mesi precedenti le elezioni nazionali o europee. Inoltre, nel contesto di campagne referendarie nazionali, i partiti politici europei dovrebbero finanziare unicamente attività che riguardino questioni direttamente correlate all'Unione. Tali principi sono conformi alla dichiarazione n. 11 relativa all'articolo 191 del trattato che istituisce la Comunità europea, allegata all'atto finale del trattato di Nizza.
Emendamento 8 Proposta di regolamento Considerando 50
(50) Occorre istituire un repertorio comune per le comunicazioni dei partiti politici europei. Considerato il suo ruolo specifico nell'attuazione del presente regolamento, l'Autorità dovrebbe istituire e gestire tale repertorio come parte del Registro dei partiti politici europei. Le informazioni contenute nel repertorio dovrebbero essere trasmesse dai partiti politici europei all'Autorità utilizzando un formato standard ed eventualmente con un processo automatizzato. I partiti politici europei dovrebbero rendere disponibili nel repertorio dell'Autorità informazioni che rendano comprensibili il contesto più ampio in cui si situa il messaggio di pubblicità politica e i suoi obiettivi. Le informazioni sull'importo assegnato alla pubblicità politica nell'ambito di una determinata campagna, che vanno incluse nel repertorio, possono basarsi su un'assegnazione stimata dei finanziamenti. Gli importi da menzionare nel repertorio comprendono le donazioni con finalità specifiche e i contributi in natura.
(50) Occorre istituire un repertorio comune per le comunicazioni dei partiti politici europei. Considerato il suo ruolo specifico nell'attuazione del presente regolamento, l'Autorità dovrebbe istituire e gestire tale repertorio come parte del Registro dei partiti politici europei. Le informazioni contenute nel repertorio dovrebbero essere trasmesse dai partiti politici europei all'Autorità utilizzando un formato standard ed eventualmente con un processo automatizzato. I partiti politici europei dovrebbero rendere disponibili nel repertorio dell'Autorità informazioni che rendano comprensibili ai cittadini il contesto più ampio e gli obiettivi del messaggio di pubblicità politica e i suoi obiettivi. Le informazioni sull'importo assegnato alla pubblicità politica nell'ambito di una determinata campagna, che vanno incluse nel repertorio, possono basarsi su una stima realistica dei finanziamenti e degli importi effettivi, una volta noti. Gli importi da menzionare nel repertorio comprendono le donazioni con finalità specifiche, i contributi in natura, i contributi, le quote associative e altre risorse proprie.
Emendamento 9 Proposta di regolamento Considerando 61
(61) Al fine di agevolare il monitoraggio dell'attuazione del presente regolamento, è opportuno che ciascuno Stato membro designi punti di contatto unici incaricati del coordinamento con il livello europeo. Tali punti di contatto dovrebbero disporre di risorse adeguate che permettano loro di assicurare un coordinamento efficace, anche sulle questioni connesse al monitoraggio della pubblicità politica.
(61) Al fine di agevolare il monitoraggio dell'attuazione del presente regolamento, è opportuno che ciascuno Stato membro designi punti di contatto unici incaricati del coordinamento con il livello europeo. Tali punti di contatto dovrebbero disporre di risorse adeguate che permettano loro di assicurare un coordinamento efficace, anche sulle questioni connesse al monitoraggio della pubblicità politica. L'Autorità dovrebbe convocare periodicamente i punti di contatto unici designati dagli Stati membri per lo scambio delle migliori pratiche su questioni di interesse comune.
Emendamento 10 Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 – punto 1 – lettera b
b) è riconosciuta o istituita conformemente all'ordinamento giuridico di almeno uno Stato membro;
b) è riconosciuta o istituita conformemente all'ordinamento giuridico di almeno uno Stato membro, di un paese membro del Consiglio d'Europa, di un paese candidato o di un potenziale candidato all'adesione all'UE;
Emendamento 11 Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 – punto 3
3) "partito politico europeo": un'alleanza politica che si prefigge obiettivi politici, intende perseguirli in tutta l'Unione ed è registrata presso l'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee di cui all'articolo 7, conformemente al presente regolamento;
3) "partito politico europeo": un'alleanza politica che si prefigge obiettivi politici, intende perseguirli in tutta l'Unione, e la cui maggioranza dei partiti membri è riconosciuta o istituita conformemente all'ordinamento giuridico di almeno uno Stato membro e ha sede nell'Unione europea, e che è è registrata presso l'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee di cui all'articolo 7, conformemente al presente regolamento;
Emendamento 12 Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 – punto 7
7) "donazione": eventuali offerte di denaro, eventuali offerte in natura, la fornitura a costi inferiori al valore di mercato di beni, servizi (tra cui prestiti) o lavori e qualsiasi altra operazione che costituisca un vantaggio economico per il partito politico europeo o per la fondazione politica europea interessati, ad eccezione dei contributi dei membri e delle normali attività politiche svolte da singoli individui su base volontaria;
7) "donazione": eventuali pagamenti, eventuali offerte in natura, la fornitura a costi inferiori al valore di mercato di beni, servizi (tra cui prestiti) o lavori e qualsiasi altra operazione che costituisca un vantaggio economico per il partito politico europeo o per la fondazione politica europea interessati, ad eccezione dei contributi, delle quote associative, delle risorse proprie complementari e delle normali attività politiche svolte da singoli individui su base volontaria;
Emendamento 13 Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 – punto 8
8) "contributi dei membri": eventuali offerte di denaro, tra cui le quote di adesione, o eventuali contributi in natura, o la fornitura a costi inferiori al valore di mercato di beni, servizi (tra cui prestiti) o lavori e qualsiasi altra operazione che costituisca un vantaggio economico per il partito politico europeo o per la fondazione politica europea interessati, purché forniti al partito o alla fondazione da uno dei loro membri, ad eccezione delle normali attività politiche svolte da singoli membri su base volontaria;
8) "contributi": eventuali pagamenti, salvo quando è indicato chiaramente che il contributo proviene dal bilancio generale dell'Unione europea, tra cui le quote di adesione, o eventuali contributi in natura, o la fornitura a costi inferiori al valore di mercato di beni, servizi (tra cui prestiti) o lavori e qualsiasi altra operazione che costituisca un vantaggio economico per il partito politico europeo o per la fondazione politica europea interessati, purché forniti al partito o alla fondazione da uno dei loro membri, che hanno le loro sedi o luoghi di residenza nell'Unione, ad eccezione delle normali attività politiche svolte da singoli membri su base volontaria;
Emendamento 14 Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 – punto 8 bis (nuovo)
8 bis) "quote associative": qualsiasi pagamento versato al partito politico europeo o alla fondazione politica europea da uno dei suoi partiti membri o delle sue organizzazioni aderenti, che ha sede in un paese terzo che appartiene al Consiglio d'Europa e ha pieno diritto di rappresentanza in tale paese.
Emendamento 15 Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 – punto 9
9) "risorse proprie": reddito generato da attività economiche proprie, quali le quote di iscrizione a conferenze e la vendita di pubblicazioni;
9) "risorse proprie complementari": reddito generato da attività economiche proprie, quali attività congiunte con altre entità politiche, la vendita di pubblicazioni, le quote di partecipazione a conferenze o seminari o altre attività direttamente collegate all'azione politica;
Emendamento 16 Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 – punto 10
10) "finanziamento indiretto": finanziamento da cui il partito membro ricava un vantaggio finanziario, sebbene non sia effettuato alcun trasferimento diretto di fondi; sono compresi i casi che consentono al partito membro di evitare spese che avrebbe altrimenti dovuto sostenere per attività diverse dalle attività politiche nell'interesse comune, organizzate a proprio ed esclusivo vantaggio;
10) “finanziamento indiretto": finanziamento da cui il partito membro ricava un vantaggio finanziario, sebbene non sia effettuato alcun trasferimento diretto di fondi; sono compresi i casi che consentono al partito membro di evitare spese che avrebbe altrimenti dovuto sostenere per attività comuni diverse con altre entità politichecofinanziati nella misura in cui esse riguardano questioni attinenti ai settori di attività dell'Unione, organizzate a proprio ed esclusivo vantaggio;
Emendamento 17 Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 – punto 16
16) "pubblicità politica": pubblicità ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2022/xx [relativo alla trasparenza e al targeting della pubblicità politica];
16) "messaggio di pubblicità politica": "messaggio pubblicitario" quale definito all'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2022/xx [relativo alla trasparenza e al targeting della pubblicità politica];
Emendamento 18 Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 – punto 17
17) "messaggio di pubblicità politica": messaggio pubblicitario ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) 2022/xx [relativo alla trasparenza e al targeting della pubblicità politica];
17) "messaggio di pubblicità politica": "messaggio pubblicitario" quale definito all'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) 2022/xx [relativo alla trasparenza e al targeting della pubblicità politica];
Emendamento 19 Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 – punto 18
18) "servizi di pubblicità politica": servizi ai sensi dell'articolo 2, punto 5, del regolamento 2022/xx [relativo alla trasparenza e al targeting della pubblicità politica].
18) "servizi di pubblicità politica": "servizi" quali definiti all'articolo 2, punto 5, del regolamento 2022/xx [relativo alla trasparenza e al targeting della pubblicità politica].
Emendamento 20 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d
d) rispetta , in particolare nel suo programma e nelle sua attività, i valori sui quali è fondata l'Unione, quali enunciati nell'articolo 2 TUE, vale a dire il rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, e fornisce in tal senso una dichiarazione scritta avvalendosi del modello di cui all'allegato I;
d) rispetta , in particolare nel suo programma e nelle sua attività, i valori sui quali è fondata l'Unione, quali enunciati nell'articolo 2 TUE, vale a dire il rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto,nonché il rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, e fornisce in tal senso una dichiarazione scritta sotto forma del modello di cui all'allegato I ;
Emendamento 21 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera e
e) garantisce inoltre che i suoi partiti membri aventi sede nell'Unione rispettino i valori enunciati nell'articolo 2 TUE e che i suoi partiti membri aventi sede al di fuori dell'Unione rispettino valori equivalenti e fornisce in tal senso una dichiarazione scritta avvalendosi del modello di cui all'allegato I;
e) garantisce inoltre che i suoi partiti membri che hanno la loro sede nell'Unione rispettino i valori enunciati nell'articolo 2 TUE e che i suoi partiti membri che hanno la loro sede in un paese terzo appartenente al Consiglio d'Europa e nel quale ha pieni diritti di rappresentanza, rispettino valori equivalenti e fornisce in tal senso una dichiarazione scritta sotto forma del modello di cui all'allegato I;
Emendamento 22 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c
c) rispetta, in particolare nel suo programma e nelle sua attività, i valori sui quali è fondata l'Unione, quali enunciati nell'articolo 2 TUE, vale a dire il rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, e fornisce in tal senso una dichiarazione scritta avvalendosi del modello di cui all'allegato I;
c) rispetta , in particolare nel suo programma e nelle sua attività, i valori sui quali è fondata l'Unione, quali enunciati nell'articolo 2 TUE, vale a dire il rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, e fornisce in tal senso una dichiarazione scritta sotto forma del modello di cui all'allegato I ;
Emendamento 23 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d
d) garantisce inoltre che le organizzazioni che ne fanno parte aventi sede nell'Unione rispettino i valori enunciati nell'articolo 2 TUE e che le organizzazioni che ne fanno parte aventi sede al di fuori dell'Unione rispettino valori equivalenti e fornisce in tal senso una dichiarazione scritta avvalendosi del modello di cui all'allegato I;
d) garantisce inoltre che le organizzazioni che ne fanno parte che hanno la loro sede nell'Unione rispettino i valori enunciati nell'articolo 2 TUE e che le organizzazioni che ne fanno parte che hanno la loro sede in un paese terzo appartenente al Consiglio d'Europa e nel quale ha pieni diritti di rappresentanza, rispettino valori equivalenti e fornisce in tal senso una dichiarazione scritta sotto forma del modello di cui all'allegato I;
Emendamento 24 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera i
i) l'obbligo per i partiti membri di esporre il logo del partito politico europeo in maniera chiaramente visibile e comprensibile a tutti, specificando che tale logo deve essere collocato nella parte superiore della prima schermata del sito web del partito membro ed essere tanto visibile quanto il logo del partito membro;
j) le sue norme interne relative all'equilibrio di genere.
j) le proprie norme interne relative all'uguaglianza di genere.
Emendamento 26 Proposta di regolamento Articolo 4 bis (nuovo)
Articolo 4 bis
Obblighi di trasparenza per quanto riguarda l'uso di loghi, pubblicazione del programma politico ed equilibrio di genere
1. Ciascun partito politico europeo provvede affinché i partiti membri pubblichino sui loro siti web il programma politico e il logo del partito politico europeo. Il logo del partito politico europeo figura nella parte superiore della prima pagina del sito web del partito membro, in modo chiaramente visibile.
2. Ciascun partito politico europeo e i suoi partiti membri pubblicano sui loro siti web informazioni sull'equilibrio di genere tra i candidati alle elezioni del Parlamento europeo che si svolgono dopo il [data di entrata in vigore del presente regolamento], accompagnate da informazioni aggiornate sulla rappresentanza di genere tra i loro deputati al Parlamento europeo. Ciascun partito politico europeo provvede affinché i suoi partiti membri pubblichino sul proprio sito web informazioni relative ai rispettivi candidati alle elezioni europee e ai loro deputati al Parlamento europeo.
Emendamento 27 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2
2. Ciascun partito politico europeo trasmette all'Autorità, entro cinque giorni lavorativi dalla prima diffusione, informazioni riguardanti tutti i messaggi di pubblicità politica da esso sponsorizzati o pubblicati direttamente al fine di rendere comprensibili ai cittadini il contesto più ampio in cui si situa il messaggio di pubblicità politica e i suoi obiettivi. Tali informazioni comprendono almeno le informazioni elencate al punto 1 dell'allegato II.
2. Ciascun partito politico europeo trasmette all'Autorità informazioni riguardanti tutti i messaggi di pubblicità politica da esso sponsorizzati o pubblicati direttamente al fine di rendere comprensibili ai cittadini il contesto più ampio e gli obiettivi del messaggio di pubblicità politica. Tali informazioni comprendono almeno le informazioni elencate al punto 1 dell'allegato II. Le informazioni sono fornite all'Autorità in un formato facilmente accessibile e in un linguaggio chiaro.
Emendamento 28 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 3
3. L'Autorità pubblica immediatamente le informazioni di cui al paragrafo 2 nel repertorio istituito a norma dell'articolo 8. Le informazioni sono presentate in un formato facilmente fruibile, chiaramente visibile e di facile uso, e sono formulate con linguaggio semplice.
3. L'Autorità pubblica senza indebito ritardo le informazioni di cui al paragrafo 2 nel repertorio istituito a norma dell'articolo 8.
Emendamento 29 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 6
6. Gli Stati membri designano una o più autorità di regolamentazione competenti nazionali per il controllo del rispetto dei paragrafi 1, 2 e 4 e ne danno comunicazione all'Autorità. Tali autorità o organismi nazionali di regolamentazione esercitano i loro poteri in modo imparziale e trasparente e sono giuridicamente distinti e funzionalmente indipendenti dai rispettivi governi e da qualsiasi altro organismo pubblico o privato. L'Autorità pubblica sul suo sito web e tiene aggiornato un elenco delle autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri. Le decisioni delle autorità nazionali di regolamentazione sono soggette a mezzi di ricorso effettivi. Gli Stati membri provvedono affinché, su richiesta di una parte interessata, sia possibile presentare ricorso e ingiungere al partito politico europeo di porre fine a qualsiasi violazione degli obblighi di cui ai paragrafi 1, 2 o 4.
soppresso
Emendamento 133 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera i bis (nuova)
i bis) le proprie norme interne relative all'uguaglianza di genere.
Emendamento 134 Proposta di regolamento Articolo 6 bis (nuovo)
Articolo 6 bis
Requisiti per le norme relative all'uguaglianza di genere
1. Gli organi direttivi collegiali dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee garantiscono al loro interno l'equilibrio di genere.
2. I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee adottano un piano per l'uguaglianza di genere che include meccanismi per garantire la partecipazione attiva delle donne in tutta le loro diversità. I partiti politici europei invitano i loro partiti membri a fare altrettanto.
3. I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee dispongono di un protocollo per prevenire, individuare e contrastare le molestie sessuali e le molestie basate sul genere. Essi garantiscono l'indipendenza e la competenza degli esperti che conducono le indagini e adottano le misure appropriate nei confronti degli autori di tali atti. I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee incorporano il divieto di atti di molestie sessuali e di molestie basate sul genere nelle loro norme interne.
L'Autorità decide in merito alla registrazione dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee nonché in merito alla loro cancellazione dal registro, secondo le procedure e conformemente alle condizioni stabilite nel presente regolamento. L'Autorità verifica altresì periodicamente che i partiti politici europei registrati e le fondazioni politiche europee registrate continuino a soddisfare le condizioni per la registrazione di cui all'articolo 3 e le disposizioni in materia di governance stabilite all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), d), e) e f), e all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a e) e g).
L'Autorità decide in merito alla registrazione dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee nonché in merito alla loro cancellazione dal registro, secondo le procedure e conformemente alle condizioni stabilite nel presente regolamento. L'Autorità verifica altresì periodicamente che i partiti politici europei registrati e le fondazioni politiche europee registrate continuino a soddisfare le condizioni per la registrazione di cui all'articolo 3 e le disposizioni in materia di governance stabilite all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), d), e), f) e h) e all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a e) e g).
Emendamento 31 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 5
5. Qualsiasi modifica apportata ai documenti o allo statuto presentati a corredo della domanda di registrazione a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, è notificata all'Autorità, che provvede ad aggiornare, mutatis mutandis, la registrazione secondo le procedure di cui all'articolo 18, paragrafi 2 e 4.
5. Qualsiasi modifica apportata ai documenti o allo statuto presentati a corredo della domanda di registrazione a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, è notificata entro due mesi all'Autorità. L'Autorità provvede ad aggiornare, mutatis mutandis, la registrazione applicando le procedure di cui all'articolo 18, paragrafi 2 e 4.
Emendamento 32 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 6
6. L'elenco aggiornato dei partiti membri di un partito politico europeo, allegato allo statuto del partito a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, è trasmesso all'Autorità ogni anno. Qualsiasi modifica che possa implicare che il partito politico europeo non soddisfa più la condizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), è comunicata all'Autorità entro quattro settimane dalla data in cui interviene la modifica.
6. L'elenco aggiornato dei partiti membri di un partito politico europeo, allegato allo statuto del partito a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, è trasmesso all'Autorità entro il 30 settembre ogni anno. Qualsiasi modifica che possa implicare che il partito politico europeo non soddisfa più la condizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), è comunicata all'Autorità entro quattro settimane dalla data in cui interviene la modifica.
Emendamento 33 Proposta di regolamento Articolo 11 – titolo
Verifica dell'osservanza delle condizioni e dei requisiti per la registrazione
Verifica dell'osservanza delle condizioni e dei requisiti per la registrazione ed esame dei motivi della cancellazione dal registro da parte dell'Autorità
Emendamento 34 Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1
1. Fatta salva la procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo, l'Autorità verifica periodicamente che i partiti politici europei registrati e le fondazioni politiche europee registrate continuino a soddisfare le condizioni per la registrazione di cui all'articolo 3 e le disposizioni in materia di governance stabilite all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), d), e) e f), e all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a e) e g).
1. Fatta salva la procedura di cui all'articolo 11 bis, l'Autorità verifica periodicamente che i partiti politici europei registrati e le fondazioni politiche europee registrate continuino a soddisfare le condizioni per la registrazione di cui all'articolo 3 e le disposizioni in materia di governance stabilite all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), d), e), f) e h), e all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a e) e g).
Emendamento 35 Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 2
2. Se l'Autorità constata che non è più soddisfatta una delle condizioni per la registrazione o una delle disposizioni in materia di governance di cui al paragrafo 1, eccezion fatta per le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), lo comunica al partito politico europeo o alla fondazione politica europea interessati.
2. Qualora, a seguito di una verifica svolta a norma del paragrafo 1 del presente articolo, l'Autorità ritenga che uno dei motivi di revoca della registrazione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto i) o ii), possa applicarsi a un partito politico europeo o a una fondazione politica europea, l'Autorità informa senza indebito ritardo il partito politico europeo o la fondazione politica europea da ciò interessati. :
Qualora l'Autorità venga a conoscenza di circostanze che indicano che uno dei motivi di revoca della registrazione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 19, paragrafo 2, possa applicarsi a un partito politico europeo o a una fondazione politica europea, l’Autoritàinforma senza indebito ritardo il partito politico europeo o la fondazione politica europea da ciò interessati.
Nell’informare un partito politico europeo o una fondazione politica europea conformemente al primo o secondo comma, l'Autorità invita tale partito politico europeo o tale fondazione politica europea a presentare le proprie osservazioni entro un mese dalla data di ricevimento delle informazioni interessate.
3. 1 Il Parlamento europeo, agendo di propria iniziativa o a seguito di una richiesta motivata da parte di un gruppo di cittadini presentata conformemente alle disposizioni pertinenti del suo regolamento, oppure il Consiglio o la Commissione possono presentare all'Autorità una richiesta di verifica del rispetto, da parte di uno specifico partito politico europeo o di una specifica fondazione politica europea, delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c). In tali casi, così come nei casi di cui all'articolo 19, paragrafo 3, lettera a), l'Autorità invita il comitato di personalità indipendenti di cui all'articolo 14 a esprimere un parere in proposito. Il comitato esprime un parere entro due mesi.
3. In caso di inosservanza dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), f) o g), dell'articolo 3, paragrafo 2, lettere e), f) o g), o delle disposizioni in materia di governance di cui al paragrafo 1, l'Autorità dà al partito politico europeo o alla fondazione politica europea interessati la possibilità di introdurre le misure necessarie per porre rimedio alla situazione entro il termine di cui al paragrafo 2. Il termine può essere prorogato dall'Autorità su richiesta motivata del partito politico europeo o della fondazione politica europea interessati se e nella misura in cui tale proroga sia necessaria e opportuna per quanto riguarda le misure correttive previste dal partito politico europeo o dalla fondazione politica europea.
Qualora l'Autorità venga a conoscenza di fatti che possano dar adito a dubbi in merito all'osservanza, da parte di un partito politico europeo o di una fondazione politica europea specifici, delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), ne informa il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione al fine di consentire loro di presentare una richiesta di verifica conformemente al primo comma. Fatto salvo il primo comma, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione rendono nota la loro intenzione entro due mesi dal ricevimento di tale informazione.
Le procedure di cui al primo e al secondo comma non devono essere avviate nei due mesi precedenti le elezioni al Parlamento europeo. Tale limite temporale non si applica alla procedura di cui all'articolo 12.
Alla luce del parere del comitato, l'Autorità decide se revocare la registrazione del partito politico europeo o della fondazione politica europea interessati. La decisione dell'Autorità è debitamente motivata.
L'Autorità può decidere di revocare la registrazione in ragione della mancata osservanza delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), o all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), solo in caso di violazione manifesta e grave di tali condizioni. Tale decisione è soggetta alla procedura di cui al paragrafo 4.
4. La decisione dell'Autorità di revocare la registrazione di un partito politico europeo o di una fondazione politica europea in ragione di una violazione manifesta e grave relativa all'osservanza delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), o all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), è comunicata al Parlamento europeo e al Consiglio. La decisione entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui essa è stata loro notificata o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato l'Autorità che non intendono sollevare obiezioni. Qualora il Parlamento europeo e il Consiglio sollevino un'obiezione, il partito politico europeo o la fondazione politica europea rimangono iscritti nel registro.
4. Alla scadenza dei periodi di cui ai paragrafi 2 e 3 o al ricevimento di eventuali osservazioni o informazioni del partito politico europeo o della fondazione politica europea interessati in merito alle misure correttive entro il periodo citato, l'Autorità valuta, senza indebito ritardo e alla luce delle eventuali osservazioni presentate dal partito politico europeo o dalla fondazione politica europea, se al partito o alla fondazione si applichi uno dei motivi di revoca della registrazione a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 19, paragrafo 2.
Il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni in merito a una decisione solo per motivi legati alla valutazione dell'osservanza delle condizioni di registrazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c).
Il partito politico europeo o la fondazione politica europea interessati vengono informati che sono state sollevate obiezioni avverso la decisione dell'Autorità di revocare la loro registrazione.
Il Parlamento europeo e il Consiglio adottano una posizione secondo le rispettive disposizioni in materia di procedure decisionali stabilite conformemente ai trattati. Tutte le obiezioni sono debitamente motivate e rese pubbliche.
soppresso
Emendamento 45 Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 5
5. La decisione dell'Autorità di revocare la registrazione di un partito politico europeo o di una fondazione politica europea in merito alla quale non siano state sollevate obiezioni secondo la procedura di cui al paragrafo 4 è notificata, unitamente alle motivazioni dettagliate della revoca della registrazione, al partito politico europeo o alla fondazione politica europea interessati e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La decisione ha efficacia all'atto della notificazione a norma dell'articolo 297 TFUE.
soppresso
Emendamento 46 Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 6
6. Una fondazione politica europea decade automaticamente dal suo status in quanto tale se il partito politico europeo al quale è affiliata è cancellato dal registro.
soppresso
Emendamento 47 Proposta di regolamento Articolo 11 bis (nuovo)
Articolo 11 bis
Verifica delle condizioni di registrazione relative ai valori fondanti dell'Unione
1. Il Parlamento europeo, agendo di propria iniziativa o a seguito di una richiesta motivata da parte di un gruppo di cittadini presentata conformemente alle disposizioni pertinenti del suo regolamento, oppure il Consiglio o la Commissione possono presentare all'Autorità una richiesta di intesa a verificare che un determinato partito politico europeo o una determinata fondazione politica europea soddisfa le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere d) ed e), e all'articolo 3, paragrafo 2, lettere c) e d). In tali casi e nei casi di cui all'articolo 11 ter, paragrafo 2, l'Autorità informa senza indebito ritardo il partito politico europeo o la fondazione politica europea interessati, li invita a presentare le loro osservazioni e offre loro la possibilità di introdurre misure per ovviare alla situazione entro un mese.
Il periodo può essere prorogato dall'Autorità su richiesta motivata del partito politico europeo o della fondazione politica europea interessati se tale proroga sia necessaria e opportuna per quanto riguarda le misure correttive previste dal partito politico europeo o dalla fondazione politica europea.
Alla scadenza del periodo di cui al primo e secondo comma o al ricevimento di eventuali osservazioni e informazioni relative alle misure correttive da parte del partito politico europeo o della fondazione politica europea interessati entro tale periodo, l'Autorità trasmette le osservazioni formulate dal partito politico europeo o dalla fondazione politica europea interessati e, se del caso, la descrizione delle misure correttive adottate da tale partito o fondazione al comitato di personalità indipendenti di cui all'articolo 14, e lo invita a esprimere un parere al riguardo. Il comitato esprime un parere entro due mesi.
Qualora venga a conoscenza di fatti che possono dar adito a dubbi in merito all'osservanza, da parte di un determinato partito politico europeo o di una determinata fondazione politica europea, delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere d) ed e), e all'articolo 3, paragrafo 2, lettere c) e d), l'Autorità ne informa il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione onde permettere loro di presentare una richiesta di verifica di cui al primo comma. Fatto salvo il primo comma, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dichiarano la loro intenzione di presentare una richiesta di verifica entro due mesi dal ricevimento di tale informazione.
2. Le procedure di cui al paragrafo 1 non devono essere avviate nei due mesi precedenti le elezioni al Parlamento europeo.
3. L'Autorità decide se revocare la registrazione del partito politico europeo o della fondazione politica europea interessati, tenendo conto del parere del comitato di personalità indipendenti di cui all'articolo 14. La decisione dell'Autorità è debitamente motivata.
4. L'Autorità decide di revocare la registrazione in ragione della mancata osservanza delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere d) ed e), o all'articolo 3, paragrafo 2, lettere c) o d), soltanto in caso di violazione manifesta e grave di tali condizioni. La decisione è soggetta alla procedura di cui al paragrafo 5.
5. La decisione dell'Autorità di revocare la registrazione di un partito politico europeo o di una fondazione politica europea per violazione manifesta e grave delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere d) o e), o all'articolo 3, paragrafo 2, lettere c) o d), è notificata al Parlamento europeo e al Consiglio. La decisione entra in vigore soltanto se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui essa è stata loro notificata o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno comunicato all'Autorità che non intendono sollevare obiezioni. Ove il Parlamento europeo e il Consiglio sollevino un'obiezione, il partito politico europeo o la fondazione politica europea restano iscritti nel registro.
6. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni in merito a una decisione dell'autorità di revocare la registrazione di un partito politico europeo o di una fondazione politica europea esclusivamente per motivi legati alla valutazione della conformità alle condizioni di registrazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere d) o e), e all'articolo 3, paragrafo 2, lettere c) o d).
7. Ove sia stata sollevata un'obiezione alla decisione dell'Autorità di revocare la registrazione di un partito politico europeo o di una fondazione politica europea, l'Autorità ne informa il partito politico europeo o la fondazione politica europea interessati.
8. Il Parlamento europeo e il Consiglio adottano una posizione secondo le rispettive disposizioni in materia di procedure decisionali stabilite conformemente ai trattati. L'eventuale obiezione sollevata in avverso a una decisione dell'Autorità di revocare la registrazione di un partito politico europeo o di una fondazione politica europea è debitamente motivata e resa pubblica.
Emendamento 48 Proposta di regolamento Articolo 11 ter (nuovo)
Articolo 11 ter
Verifica degli obblighi previsti dal diritto nazionale
1. Se un partito politico europeo o una fondazione politica europea viene meno agli obblighi pertinenti derivanti dal diritto nazionale applicabile a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, primo comma, e se, alla luce della libertà di associazione sancita dall'articolo 12 della Carta e della necessità di garantire il pluralismo dei partiti politici in Europa, tale inadempienza è sufficientemente grave da giustificare la rimozione dal registro, lo Stato membro in cui ha sede il partito politico europeo o la fondazione politica europea può inoltrare all'Autorità una richiesta di rimozione dal registro. Tale richiesta è debitamente motivata. In particolare, essa indica con precisione e in maniera esaustiva le azioni illegali e gli specifici obblighi nazionali che non sono stati osservati.
Se l'oggetto della richiesta degli Stati membri riguarda esclusivamente o per lo più elementi che incidono sul rispetto dei valori fondanti dell'Unione sanciti dall'articolo 2 TUE, l'Autorità avvia una procedura di verifica a norma dell'articolo 11 bis.
Per qualunque altra questione, qualora, nella sua richiesta a norma del primo comma, lo Stato membro confermi che esiste un ricorso effettivo avverso tale richiesta a livello nazionale e che sono stati esperiti tutti i mezzi di ricorso relativi a tale richiesta, l'Autorità, sentito il rappresentante del partito politico europeo o della fondazione politica europea interessati, valuta se il motivo di revoca della registrazione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera d), si applica al partito politico europeo o alla fondazione politica europea interessati.
2. Se un partito politico europeo o una fondazione politica europea viene gravemente meno agli obblighi pertinenti derivanti dal diritto nazionale applicabile a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, secondo comma, e se l'oggetto riguarda esclusivamente o per lo più elementi che incidono sul rispetto dei valori fondanti dell'Unione sanciti dall'articolo 2 TUE, lo Stato membro interessato può inoltrare all'Autorità una richiesta a norma delle disposizioni del paragrafo 1, primo comma. L'Autorità procede a norma del paragrafo 1, secondo comma.
3. In tutti i casi, l'Autorità agisce senza indebito ritardo. Essa informa lo Stato membro interessato e il partito politico europeo e la fondazione politica europea interessati del seguito dato alla richiesta motivata di rimozione dal registro.
Emendamento 49 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 2
2. Se viene a conoscenza di una decisione di un'autorità nazionale di controllo, come definita all'articolo 4, punto 21, del regolamento (UE) 2016/679, secondo la quale una persona fisica o giuridica ha violato le norme applicabili in materia di protezione dei dati personali e se da tale decisione si evince, o vi sono fondati motivi per ritenere, che la violazione è legata ad attività politiche svolte da un partito politico europeo o da una fondazione politica europea nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo, l'Autorità sottopone la questione al comitato di personalità indipendenti di cui all'articolo 14 del presente regolamento. L'Autorità può, ove necessario, coordinarsi con l'autorità nazionale di controllo interessata.
2. L'Autorità è messa a conoscenza di qualsiasi decisione adottata a livello nazionale da un'autorità di controllo, come definita all'articolo4, punto 21, del regolamento (UE) 2016/679, secondo la quale una persona fisica o giuridica ha violato le norme applicabili in materia di protezione dei dati personali e se da tale decisione si evince, o vi sono fondati motivi per ritenere, che la violazione è legata ad attività politiche svolte da un partito politico europeo o da una fondazione politica europea nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo, l'Autorità sottopone la questione al comitato di personalità indipendenti di cui all'articolo 14 del presente regolamento. L'Autorità può, ove necessario, coordinarsi con l'autorità di controllo interessata.
Emendamento 50 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 4
4. Tenendo conto del parere del comitato, l'Autorità decide, a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera a), punto vii), se irrogare sanzioni pecuniarie al partito politico europeo o alla fondazione politica europea in questione. La decisione dell'Autorità è debitamente motivata, in particolare con riferimento al parere del comitato, ed è resa pubblica in tempi rapidi.
4. Tenendo conto del parere del comitato, l'Autorità decide, a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera a), punto vii), se irrogare sanzioni pecuniarie al partito politico europeo o alla fondazione politica europea in questione. La decisione dell'Autorità è debitamente motivata, in particolare con riferimento al parere del comitato, ed è resa pubblica in tempi rapidi.
Emendamento 51 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 5
5. La procedura di cui al presente articolo lascia impregiudicata la procedura di cui all'articolo 11.
5. La procedura di cui al presente articolo lascia impregiudicata la procedura di cui agli articoli 11, 11 bis e 11 ter. Il periodo di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 2, non si applica alla procedura stabilita dal presente articolo.
Emendamento 52 Proposta di regolamento Articolo 13 – comma 1
L'Autorità predispone e pubblica ogni anno una relazione sulle attività di pubblicità politica dei partiti politici europei. Tale documento comprende una sintesi delle relazioni riguardanti l'anno di riferimento, pubblicate dai partiti politici europei conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, nonché eventuali decisioni delle autorità nazionali di regolamentazione designate a norma dell'articolo 5, paragrafo 6, o delle autorità di controllo di cui all'articolo 5, paragrafo 7, secondo le quali un partito politico europeo ha violato l'articolo 5 del presente regolamento.
L'Autorità predispone e pubblica ogni anno una relazione sulle attività di pubblicità politica dei partiti politici europei. Tale documento comprende le relazioni riguardanti l'anno di riferimento, pubblicate dai partiti politici europei conformemente all'articolo 5, paragrafo 4.
Emendamento 53 Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 1
1. Un partito politico europeo o una fondazione politica europea perde la personalità giuridica europea a seguito della notifica di una decisione a norma dell'articolo 11, paragrafo 5.
1. Un partito politico europeo o una fondazione politica europea perde la personalità giuridica europea a seguito della sua cancellazione dal registro mediante una decisione dell'Autorità:
a) se, nel contesto della procedura di cui all'articolo 11, l'Autorità constata che:
i) il partito politico europeo o la fondazione politica europea in questione non soddisfo una delle condizioni per la registrazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b), c), f) o g), o all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a), b), e), f) o g);
ii) il partito politico europeo o la fondazione politica europea in questione non rispetta una delle disposizioni in materia di governance di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), d), e), f), h) o i), o all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a e) o g);
iii) il partito politico europeo o la fondazione politica europea in questione si trova in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046;
iv) la decisione di registrare il partito politico europeo o la fondazione politica europea in questione si basa su informazioni fondamentali per la decisione di registrazione che erano errate o fuorvianti e/o la decisione è stata ottenuta con frode;
b) se, nel contesto della procedura di cui all'articolo 11 bis, l'Autorità constata che le condizioni per la registrazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere d) o e), o all'articolo 3, paragrafo 2, lettere c) o d), riguardanti il rispetto dei valori sanciti dall'articolo 2 TUE, sono state palesemente e gravemente violate dal partito politico europeo in questione o dai suoi partiti membri o dalla fondazione politica europea in questione o dalle organizzazioni che ne fanno parte;
c) su richiesta del partito politico europeo o della fondazione politica europea interessati o
d) su richiesta di uno Stato membro che soddisfi i requisiti di cui all'articolo 11 ter, paragrafi 1 e 3.
Emendamento 54 Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 2
2. Un partito politico europeo o una fondazione politica europea è cancellato o cancellata dal registro mediante una decisione dell'Autorità:
2. Se l'Autorità decide di cancellare dal registro un partito politico europeo, cancella dal registro anche una fondazione politica europea ad esso affiliata:
a) a seguito di una decisione adottata a norma dell'articolo 11, paragrafi da 2 a 5;
b) nelle circostanze di cui all'articolo 11, paragrafo 6;
c) su richiesta del partito politico europeo o della fondazione politica europea interessati
d) nei casi di cui al paragrafo 3, primo comma, lettera b).
Emendamento 55 Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 3
3. Se un partito politico europeo o una fondazione politica europea viene gravemente meno agli obblighi pertinenti derivanti dal diritto nazionale applicabile a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, primo comma, lo Stato membro in cui si trova la sede può rivolgere all'Autorità una richiesta debitamente motivata di cancellazione dal registro che identifichi con precisione e in modo esaustivo le azioni illegali e gli specifici requisiti nazionali che non sono stati osservati. In tali casi, l'Autorità:
3. La decisione dell'Autorità di cancellare dal registro un partito politico europeo o una fondazione politica europea è trasmessa e notificata al partito politico europeo o alla fondazione politica europea interessati. La decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
a) per le materie riguardanti esclusivamente o prevalentemente elementi che incidono sul rispetto dei valori su cui si fonda l'Unione quali enunciati nell'articolo 2 TUE, avvia una procedura di verifica a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del presente regolamento. Si applica anche l'articolo 11, paragrafi 4, 5 e 6, del presente regolamento;
b) per qualunque altra materia, e quando la richiesta motivata dello Stato membro interessato conferma che sono stati esperiti tutti i mezzi di ricorso nazionali, decide di cancellare dal registro il partito politico europeo o la fondazione politica europea in questione.
Se un partito politico europeo o una fondazione politica europea viene gravemente meno agli obblighi pertinenti derivanti dal diritto nazionale applicabile a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, secondo comma, e se la materia riguarda esclusivamente o prevalentemente elementi che incidono sul rispetto dei valori su cui si fonda l'Unione quali enunciati nell'articolo 2 TUE, lo Stato membro interessato può rivolgere all'Autorità una richiesta conformemente alle disposizioni del primo comma del presente paragrafo. L'Autorità procede conformemente al primo comma, lettera a), del presente paragrafo.
In tutti i casi, l'Autorità agisce senza indebito ritardo. L'Autorità informa lo Stato membro interessato e il partito politico europeo e la fondazione politica europea interessati del seguito dato alla richiesta motivata di cancellazione dal registro.
Emendamento 56 Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 4
4. L'Autorità fissa la data della pubblicazione di cui al paragrafo 1 previa consultazione dello Stato membro in cui ha sede il partito politico europeo o la fondazione politica europea.
soppresso
Emendamento 57 Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 1
1. Un partito politico europeo registrato alle condizioni e secondo le procedure stabilite nel presente regolamento, rappresentato in seno al Parlamento europeo da almeno uno dei suoi membri e che non si trovi in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 , può chiedere un finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione europea, conformemente alle modalità e alle condizioni pubblicate dall'ordinatore del Parlamento europeo in un invito a presentare domande di contributi.
1. Un partito politico europeo registrato alle condizioni e secondo le procedure stabilite nel presente regolamento, rappresentato in seno al Parlamento europeo da almeno uno dei suoi membri e che non si trovi in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 , può chiedere un finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione europea, conformemente alle modalità e alle condizioni pubblicate dall'ordinatore del Parlamento europeo in un invito a presentare domande di contributi a titolo del bilancio generale dell'Unione europea.
Emendamento 58 Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)
L'affiliazione diretta al Parlamento europeo è accettata nei casi in cui un deputato al Parlamento europeo non è un membro di un partito nazionale o regionale affiliato a un partito politico europeo.
Emendamento 59 Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 5
5. Entro i limiti di cui agli articoli 24 e 25, le spese rimborsabili tramite un contributo finanziario comprendono le spese amministrative e le spese per assistenza tecnica, riunioni, ricerca, eventi transfrontalieri, studi, informazione e pubblicazioni, nonché le spese relative a campagne.
5. Entro i limiti di cui agli articoli 24 e 25, le spese rimborsabili tramite un contributo finanziario a titolo del bilancio generale dell'Unione europea comprendono le spese amministrative e le spese per assistenza tecnica, riunioni, ricerca, eventi transfrontalieri, studi, informazione e pubblicazioni, nonché le spese relative a campagne.
Emendamento 60 Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 1
1. Per beneficiare di un finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione europea, un partito politico europeo o una fondazione politica europea che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1 o 2, presenta una domanda al Parlamento europeo a seguito di un invito a presentare domande di contributi o proposte.
1. Per beneficiare di un finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione europea, un partito politico europeo o una fondazione politica europea che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1 o 2, presenta una domanda al Parlamento europeo a seguito di un invito a presentare domande di contributi a titolo del bilancio generale dell'Unione europea o inviti a presentare proposte.
Emendamento 61 Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 2
2. Il partito politico europeo e la fondazione politica europea osservano, al momento della domanda, gli obblighi di cui all'articolo 26. Dalla data di presentazione della loro domanda fino alla fine dell'esercizio finanziario o dell'azione cui si riferisce il contributo o la sovvenzione, essi rimangono iscritti nel registro e non sono soggetti a nessuna delle sanzioni di cui all'articolo 30, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettera a), punti da v) a ix).
2. Il partito politico europeo e la fondazione politica europea osservano, al momento della domanda, gli obblighi di cui all'articolo 26. Dalla data di presentazione della loro domanda fino alla fine dell'esercizio finanziario o dell'azione cui si riferisce il contributo o la sovvenzione a titolo del bilancio generale dell'Unione europea, essi rimangono iscritti nel registro e non sono soggetti a nessuna delle sanzioni di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera a), punti v) e vi).
Emendamento 62 Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 3
3. Un partito politico europeo correda la domanda degli elementi comprovanti che i partiti dell'UE che sono suoi membri hanno di norma pubblicato sui loro siti web , conformemente all'articolo 4, paragrafo 1), lettera i), il suo programma politico e il suo logo nei 12 mesi precedenti il termine ultimo per la presentazione della domanda.
soppresso
Emendamento 63 Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 4
4. Un partito politico europeo correda la domanda degli elementi comprovanti la sua osservanza dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera j), e il fatto che i suoi partiti membri hanno pubblicato continuativamente sui loro siti web, nei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda, informazioni sulla rappresentanza di genere tra i candidati alle ultime elezioni del Parlamento europeo e sull'evoluzione della rappresentanza di genere tra i suoi deputati al Parlamento europeo.
soppresso
Emendamento 64 Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 5
5. Un partito politico europeo correda la domanda degli elementi comprovanti la sua osservanza dell'articolo 5, il costante aggiornamento di un documento di strategia per l'uso della pubblicità politica e l'attuazione della strategia in esso delineata in tutti i 12 mesi precedenti il termine ultimo per la presentazione della domanda.
soppresso
Emendamento 65 Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 7
7. L'ordinatore del Parlamento europeo adotta una decisione entro tre mesi dalla data di chiusura dell'invito a presentare domande di contributi o dell'invito a presentare proposte e autorizza e gestisce gli stanziamenti corrispondenti, conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
7. L'ordinatore del Parlamento europeo adotta una decisione entro tre mesi dalla data di chiusura dell'invito a presentare domande di contributi a titolo del bilancio generale dell'Unione europea o dell'invito a presentare proposte e autorizza e gestisce gli stanziamenti corrispondenti, conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
Emendamento 66 Proposta di regolamento Articolo 23 – titolo
Donazioni, contributie risorse proprie
Donazioni, contributi, quote associative e risorse proprie complementari
2. Al momento della presentazione del loro bilancio annuale conformemente all'articolo 26, i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee trasmettono inoltre un elenco di tutti i donatori e delle corrispondenti donazioni, indicando la natura e il valore delle singole donazioni. Il presente paragrafo si applica anche a contributi forniti dai partiti che fanno parte dei partiti politici europei e dalle organizzazioni affiliate alle fondazioni politiche europee.
2. Al momento della presentazione del loro bilancio annuale conformemente all'articolo 26, i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee trasmettono inoltre un elenco di tutti i donatori e delle corrispondenti donazioni, indicando la natura e il valore delle singole donazioni. Il presente paragrafo si applica anche a contributi e quote associative forniti dai partiti che fanno parte dei partiti politici europei e dalle organizzazioni affiliate alle fondazioni politiche europee nonché ai contributi di valore superiore a 1 500 EUR versati da singoli membri di partiti politici europei e di fondazioni politiche europee.
Per le donazioni provenienti da persone fisiche di valore superiore a 1 500 EUR e inferiore o pari a 3 000 EUR, il partito politico europeo o la fondazione politica europea in questione indica se i corrispondenti donatori hanno previamente dato il loro consenso scritto alla pubblicazione a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera e).
Per le donazioni e i contributi provenienti da persone fisiche di valore superiore a 1 500 EUR e inferiore o pari a 3 000 EUR, il partito politico europeo o la fondazione politica europea in questione indica se le corrispondenti persone fisiche hanno previamente dato il loro consenso scritto alla pubblicazione a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera e).
Emendamento 69 Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 3
3. Le donazioni ricevute da partiti politici europei e da fondazioni politiche europee e le spese finanziate mediante tali donazioni nei sei mesi precedenti le elezioni del Parlamento europeo sono comunicate su base settimanale all'Autorità per iscritto e a norma del paragrafo 2.
3. Le donazioni ricevute da partiti politici europei e da fondazioni politiche europee nei sei mesi precedenti le elezioni del Parlamento europeo sono comunicate su base settimanale all'Autorità per iscritto e a norma del paragrafo 2.
5. Per tutte le donazioni di valore superiore a 3 000 EUR, i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee chiedono ai donatori di fornire le informazioni necessarie alla loro corretta identificazione. I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee trasmettono all'Autorità, su richiesta di quest'ultima, le informazioni ricevute.
5. con riguardo a tutte le donazioni da parte di un singolo donatore con un di valore cumulativo annuale superiore a 3 000 EUR, i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee chiedono a tali donatori di fornire le informazioni necessarie in modo da garantirne la corretta identificazione. I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee trasmettono all'Autorità, su richiesta di quest'ultima, le informazioni ricevute.
L'Autorità predispone un modulo da utilizzare ai fini di cui al primo comma.
L'Autorità predispone un modulo da utilizzare ai fini dell'identificazione dei donatori di cui al primo comma.
Emendamento 72 Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 6 – lettera a
a) donazioni o contributi anonimi;
a) donazioni, contributi o quote associative anonimi;
Emendamento 73 Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 6 – lettera d
d) donazioni provenienti da entità private con sede in un paese terzo o da persone fisiche di un paese terzo che non hanno il diritto di votare alle elezioni del Parlamento europeo.
d) donazioni provenienti da entità private con sede al di fuori dell'Unione o da persone fisiche esterne all'Unione che non hanno il diritto di votare alle elezioni del Parlamento europeo.
Emendamento 74 Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 8
8. L'Autorità procede alle opportune verifiche qualora abbia motivo di ritenere che una donazione sia stata concessa in violazione del presente regolamento. A tale scopo può esigere che il partito politico europeo o la fondazione politica europea e i rispettivi donatori forniscano informazioni supplementari.
8. L'Autorità procede alle opportune verifiche qualora abbia motivo di ritenere che una donazione sia stata accettata in violazione del presente regolamento. A tale scopo può esigere che il partito politico europeo o la fondazione politica europea e i rispettivi donatori forniscano informazioni supplementari.
Emendamento 75 Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 9
9. Sono consentiti contributi provenienti dai membri di un partito politico europeo che abbiano la loro sede in uno Stato membro o ne abbiano la cittadinanza, o dai partiti membri che abbiano la loro sede in un paese appartenente al Consiglio d'Europa. Il valore complessivo dei contributi provenienti dai membri non deve superare il 40 % del bilancio annuale di un partito politico europeo.Il valore dei contributi provenienti dai partiti membri che hanno sede in un paese al di fuori dell'Unione non deve superare il 10 % dei contributi totali versati dai membri.
9. Il valore complessivo dei contributi a un partito politico europeo non deve superare il 40 % del suo bilancio annuale.
Emendamento 76 Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 9 bis (nuovo)
9 bis. Il valore complessivo dei diritti di associazione a un partito politico europeo non deve superare il 20 % del valore totale dei contributi a tale partito. Il pagamento dei diritti di associazione può essere effettuato solo nel quadro di norme e tariffe generalmente applicabili stabilite dal partito politico europeo.
10. Sono consentiti contributi provenienti dai membri di una fondazione politica europea che abbiano la loro sede in uno Stato membro o ne abbiano la cittadinanza, o dalle organizzazioni che ne fanno parte aventi la loro sede in un paese appartenente al Consiglio d'Europa , e dal partito politico europeo al quale essa è affiliata. Il valore complessivo di dei contributi provenienti dai membri non deve superare il 40 % del bilancio annuale di una fondazione politica europea e non deve derivare da fondi che un partito politico europeo abbia ricevuto a norma del presente regolamento dal bilancio generale dell'Unione europea. Il valore dei contributi provenienti dalle organizzazioni che ne fanno parte aventi la loro sede in un paese al di fuori dell'Unione non deve superare il 10 % dei contributi totali versati dai membri.
10. Il valore complessivo dei contributi alle fondazioni politiche europee provenienti dai membri e finanziati dal partito politico europeo a cui sono affiliati non deve superare il 40% del bilancio annuale di una fondazione politica europea e nondeve derivare da fondi che un partito politico europeo abbia ricevuto a norma del presente regolamento dal bilancio generale dell'Unione europea.
Emendamento 78 Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 10 bis (nuovo)
10 bis. Il valore complessivo dei diritti di associazione a una fondazione politica europea non deve superare il 20 % dei contributi complessivi a tale fondazione.
Emendamento 79 Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 12
12. Qualunque contributo non consentito a norma del presente regolamento è restituito conformemente al paragrafo 7.
12. Qualunque contributo o quota associativa non consentiti a norma del presente regolamento sono restituiti conformemente al paragrafo 7.
Emendamento 80 Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 13
13. Il valore delle risorse proprie di un partito politico europeo o di una fondazione politica europea generate da attività economiche proprie non deve superare il 5 % del bilancio annuale del partito politico europeo o della fondazione politica europea in questione.
13. Il valore delle risorse proprie complementari di un partito politico europeo o di una fondazione politica europea generate da attività economiche proprie non deve superare il 10 % dell'ammontare generato da contributi al e dalle quote associative a favore del partito politico europeo o della fondazione politica europea in questione.
Emendamento 81 Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 2
2. I fondi dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee provenienti dal bilancio generale dell'Unione europea o da qualsiasi altra fonte possono essere utilizzati per finanziare campagne referendarie quando tali campagne riguardano l'attuazione dei trattati dell'Unione.
2. I fondi dei partiti politici europei provenienti dal bilancio generale dell'Unione europea o da qualsiasi altra fonte possono essere utilizzati per finanziare campagne referendarie quando tali campagne riguardano questioni direttamente correlate all'Unione europea.
Emendamento 82 Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 1
1. In deroga all'articolo24, paragrafo1, i fondi destinati ai partiti politici europei provenienti dal bilancio generale dell'Unione europea o da qualsiasi altra fonte non sono utilizzati per il finanziamento diretto o indiretto di altri partiti politici e, in particolare, di partiti o di candidati nazionali. Tali partiti politici e candidati nazionali restano soggetti all'applicazione delle rispettive normative nazionali.
1. In deroga all'articolo 23, paragrafo 10, e all'articolo 24, paragrafo 1, i fondi destinati ai partiti politici europei provenienti dal bilancio generale dell'Unione europea o da qualsiasi altra fonte non sono utilizzati per il finanziamento diretto o indiretto di altri soggetti politici e, in particolare, di partiti o di candidati nazionali. Tali partiti politici e candidati nazionali restano soggetti all'applicazione delle rispettive normative nazionali.
Emendamento 83 Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 2
2. I fondi delle fondazioni politiche europee provenienti dal bilancio generale dell'Unione europea o da qualsiasi altra fonte non sono utilizzati per nessun'altra finalità che non sia quella di finanziare i propri compiti elencati all'articolo 2, punto 4, e di coprire le spese direttamente collegate agli obiettivi indicati nel loro statuto conformemente all'articolo 6. In particolare, essi non sono utilizzati per il finanziamento diretto o indiretto di elezioni, partiti politici o candidati o altre fondazioni.
2. I fondi delle fondazioni politiche europee provenienti dal bilancio generale dell'Unione europea o da qualsiasi altra fonte non sono utilizzati per nessun'altra finalità che non sia quella di finanziare i propri compiti elencati all'articolo 2, punto 4, e di coprire le spese direttamente collegate agli obiettivi indicati nel loro statuto conformemente all'articolo 6. In particolare, essi non sono utilizzati per il finanziamento diretto o indiretto di elezioni, partiti politici o candidati nei sei mesi precedenti le elezioni o di altre fondazioni.
Emendamento 84 Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva
1. Entro sei mesi dalla fine dell'esercizio finanziario, i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee presentano all'Autorità, con copia all'ordinatore del Parlamento europeo e al punto di contatto nazionale competente dello Stato membro in cui hanno la loro sede:
1. Entro sei mesi dalla fine dell’esercizio finanziario, i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee presentano all'ordinatore del Parlamento europeo, in un formato aperto e leggibile mediante dispositivo automatico, quanto segue:
Emendamento 85 Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c
c) l'elenco dei donatori e dei sottoscrittori e le rispettive donazioni o i rispettivi contributi comunicati a norma dell'articolo 23, paragrafi 2, 3 e 4.
c) l'elenco dei donatori e dei sottoscrittori e le rispettive donazioni, contributi o quote associative comunicati a norma dell'articolo 23, paragrafi 2, 3 e 4.
Emendamento 86 Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)
I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee trasmettono inoltre una copia delle osservazioni di cui al primo comma all'Autorità e al punto di contatto nazionale competente dello Stato membro in cui hanno sede. Tale copia deve essere in formato aperto e leggibile mediante dispositivo automatico.
2. L'Autorità controlla l'osservanza, da parte dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, dei loro obblighi conformemente al presente regolamento, in particolare per quanto riguarda l'articolo 3, l'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), d), e) e f), l'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a e) e g), l'articolo 10, paragrafi 5 e 6, e gli articoli 23, 24 e 25.
2. L'Autorità controlla l'osservanza, da parte dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, dei loro obblighi conformemente al presente regolamento, in particolare per quanto riguarda l'articolo 3, l'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), d), e), f) e h), l'articolo 4bis, l'articolo 5, l'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a e) e g), l'articolo 10, paragrafi 5 e 6, e l'articolo 23. Nei casi in cui non è previsto alcun finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione europea, essa verifica altresì il rispetto, da parte dei partiti politici europei, degli obblighi di cui all'articolo 25, paragrafo 1.
L'ordinatore del Parlamento europeo controlla l'osservanza, da parte dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, degli obblighi relativi al finanziamento dell'Unione nel quadro del presente regolamento, ai sensi delregolamento (UE, Euratom) 2018/1046 . Nello svolgere tali controlli, il Parlamento europeo adotta le misure necessarie nei settori della prevenzione e della lotta contro le frodi lesive degli interessi finanziari dell'Unione.
L'ordinatore del Parlamento europeo controlla l'osservanza, da parte dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, degli obblighi relativi al finanziamento dell'Unione nel quadro del presente regolamento e ai sensi del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Nello svolgere tali controlli, il Parlamento europeo adotta le misure necessarie nei settori della prevenzione e della lotta contro le frodi lesive degli interessi finanziari dell'Unione.
Emendamento 89 Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 1
1. Conformemente all'articolo 19, l'Autorità decide di cancellare un partito politico europeo o una fondazione politica europea dal registro, a titolo di sanzione, in una delle situazioni seguenti:
soppresso
a) qualora il partito o la fondazione in questione si trovi in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046;
b) qualora, secondo le procedure di cui all'articolo 11, paragrafi da 2 a 5, si constati che il partito o la fondazione non soddisfa più una o più delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1 o 2;
c) qualora la decisione di registrare il partito o la fondazione in questione si basi su informazioni errate o fuorvianti di cui è responsabile il richiedente o qualora tale decisione sia stata ottenuta con frode;
d) qualora una richiesta di cancellazione dal registro presentata da uno Stato membro per motivi di grave inadempimento di obblighi a norma del diritto nazionale soddisfi i requisiti di cui all'articolo 19, paragrafo 3, lettera b).
Emendamento 90 Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera a – punto ii
ii) in caso di mancata osservanza degli impegni assunti e delle informazioni fornite da un partito politico europeo o da una fondazione politica europea a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), d), e), f), i) e j), e dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b) d) ed e);
ii) in caso di mancata osservanza degli impegni assunti e delle informazioni fornite da un partito politico europeo o da una fondazione politica europea a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), d), e), f) e h), e dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b) d) ed e);
Emendamento 91 Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera a – punto ii bis (nuovo)
ii bis) in caso di mancata osservanza degli obblighi di cui all'articolo 4bis, paragrafo 1;
Emendamento 92 Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera a – punto ii ter (nuovo)
ii ter) in caso di mancata osservanza degli obblighi di cui all'articolo 4bis, paragrafo 2;
Emendamento 93 Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera a – punto ii quater (nuovo)
ii quater) in caso di mancata osservanza degli obblighi di cui all'articolo 5, paragrafi da 1 a 5;
Emendamento 94 Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera a – punto viii
viii) in caso di mancata presentazione degli elementi comprovanti l'uso del logo e di mancata pubblicazione del programma politico conformemente all'articolo 21, paragrafo 3;
soppresso
Emendamento 95 Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera a – punto ix
ix) in caso di mancata presentazione degli elementi comprovanti la rappresentanza di genere conformemente all'articolo 21, paragrafo 4;
soppresso
Emendamento 96 Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera b – punto i
i) qualora un partito politico europeo o una fondazione politica europea abbia accettato donazioni e contributi non autorizzati a norma dell'articolo 23, paragrafi 1 o 5, a meno che non siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 23, paragrafo 7;
i) qualora un partito politico europeo o una fondazione politica europea abbia accettato donazioni, contributi o quote associative non autorizzati a norma dell'articolo 23, paragrafi 1 o 6, a meno che non siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 23, paragrafo 7;
Emendamento 97 Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 4 – parte introduttiva
4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3, sono imposte a un partito politico europeo o a una fondazione politica europea le sanzioni pecuniarie seguenti:
4. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, sono imposte a un partito politico europeo o a una fondazione politica europea le sanzioni pecuniarie seguenti:
Emendamento 98 Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 4 – lettera b – comma 1 – parte introduttiva
b) in caso di violazioni quantificabili, una percentuale fissa dell'importo irregolare percepito o non dichiarato, conformemente alla scala seguente, sino a un massimo del 10% del bilancio annuale del partito politico europeo o della fondazione politica europea in questione:
b) in caso di violazioni quantificabili, una percentuale fissa dell'importo irregolare percepito o non dichiarato o dell'importo utilizzato per attività di finanziamento vietate ai sensi dell'articolo 25, conformemente alla scala seguente, sino a un massimo del 10 % del bilancio annuale del partito politico europeo o della fondazione politica europea in questione:
Emendamento 99 Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 4 – lettera b – comma 2
Ai fini delle percentuali indicateal primo comma , ciascuna donazione e ciascun contributo sono considerati separatamente.
Ai fini delle percentuali indicate al primo comma, ciascuna donazione, ciascun contributo, ciascuna quota associativa o importo utilizzato per attività di finanziamento vietate ai sensi dell'articolo 25 sono considerati separatamente.
Emendamento 100 Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 5 bis (nuovo)
5 bis. L'Autorità recupera gli importi corrispondenti dal partito politico europeo o dalla fondazione politica europea a cui sono state imposte sanzioni pecuniarie.
Emendamento 101 Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 1
1. Al fine di rispettare pienamente gli obblighi di cui all'articolo 38, primadella decisione definitiva dell'Autorità concernente una delle sanzioni di cui all'articolo 30, l'Autorità o l'ordinatore del Parlamento europeo concede al partito politico europeo interessato o alla fondazione politica europea interessata la possibilità di introdurre le misure necessarie per porre rimedio alla situazione entro un termine ragionevole, normalmente di durata non superiore a un mese. In particolare, l'Autorità o l'ordinatore del Parlamento europeo consente di rettificare errori materiali e di calcolo, di fornire documenti o informazioni supplementari ove necessario o di correggere errori di piccola entità.
1. Al fine di rispettare pienamente gli obblighi di cui all'articolo 38, prima della decisione definitiva dell'Autorità concernente una delle sanzioni di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera a), punti da i) a iv), l'Autorità o l'ordinatore del Parlamento europeo concede al partito politico europeo interessato o alla fondazione politica europea interessata la possibilità di introdurre le misure necessarie per porre rimedio alla situazione entro un termine ragionevole, normalmente di durata non superiore a un mese. In particolare, l'Autorità o l'ordinatore del Parlamento europeo consente di rettificare errori materiali e di calcolo, di fornire documenti o informazioni supplementari ove necessario o di correggere errori di piccola entità.
Emendamento 102 Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 2
2. Qualora un partito politico europeo o una fondazione politica europea non abbia adottato misure correttive entro il termine di cui al paragrafo 1, sono decise le sanzioni del caso di cui all'articolo 30.
2. Qualora un partito politico europeo o una fondazione politica europea non abbia adottato misure correttive sufficienti entro il termine di cui al paragrafo 1, sono decise le sanzioni del caso di cui all'articolo 30.
Emendamento 103 Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 3
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere da b) a f) e all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c).
soppresso
Emendamento 104 Proposta di regolamento Articolo 34 – titolo
Recupero
Cessazione della decisione di finanziamento con effetto futuro
Emendamento 105 Proposta di regolamento Articolo 34 – comma 1
1. In base a una decisione dell'Autorità di cancellare un partito politico europeo o una fondazione politica europea dal registro, l'ordinatore del Parlamento europeo revoca le eventuali decisioni o pone termine agli eventuali accordi in corso sul finanziamento dell'Unione, eccetto nei casi previsti all'articolo 19, paragrafo 2, lettera c), e all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e f). Egli recupera inoltre ogni eventuale finanziamento dell'Unione, compresi i fondi dell'Unione non utilizzati relativi a esercizi precedenti.
1. L'ordinatore del Parlamento europeo dispone la cessazione diuna decisione di finanziamento in corso destinata a un partito politico europeo o a una fondazione politica europea con effetto futuro sulla base di:
a) una decisione dell'Autorità di cancellare dal registro il partito o la fondazione, fatta eccezione per una decisione basata sul motivo della revoca della registrazione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iv);
b) una decisione sanzionatoria basata sull'articolo 30, paragrafo 1, lettera a), punti v) e vi).
Nell'accordo di contributo o sovvenzione possono essere indicati altri motivi per la cessazione di una decisione di finanziamento con effetto futuro.
Emendamento 106 Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 2
2. 1 Un partito politico europeo o una fondazione politica europea destinatari di una sanzione irrogata per le violazioni di cui all'articolo 30, paragrafo 1, e all'articolo 30, paragrafo 2, lettera a), punti v) e vi), per tale motivo non sono più ritenuti conformi all'articolo 21, paragrafo 2. Di conseguenza l'ordinatore del Parlamento europeo pone termine all'accordo o alla decisione di contributo o sovvenzione concernente un finanziamento dell'Unione ricevuto a norma del presente regolamento e recupera gli importi indebitamente versati in virtù dell'accordo o della decisione di contributo o sovvenzione, compresi i finanziamenti dell'Unione non utilizzati relativi a esercizi precedenti. L'ordinatore del Parlamento europeo recupera altresì gli importi indebitamente versati in virtù dell'accordo o della decisione di contributo o sovvenzione da una persona fisica nei confronti della quale sia stata presa una decisione ai sensi dell'articolo 31, tenendo conto, se del caso, di circostanze eccezionali relative a tale persona fisica.
2. Una decisione di cessazione di una decisione di finanziamento con effetto futuro ha efficacia alla data indicata nella decisione di cessazione oppure, qualora non sia indicata alcuna data, il giorno della sua notifica al partito politico europeo o alla fondazione politica europea.
In caso di tale cessazione, i pagamenti dell'ordinatore del Parlamento europeo si limitano alle spese rimborsabili sostenute dal partito politico europeo o ai costi ammissibili sostenuti dalla fondazione politica europea sino alla data in cui ha effetto la decisione di cessazione.
Il presente paragrafo si applica anche ai casi di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera c), e all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e f).
Emendamento 107 Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. La cessazione della decisione di finanziamento con effetto futuro ha le seguenti conseguenze:
a) l'accordo di contributo o sovvenzione deve terminare a partire dalla data di cui al paragrafo 2;
b) i pagamenti dell'ordinatore del Parlamento europeo sono limitati alle spese rimborsabili effettivamente sostenute dal partito politico europeo o ai costi ammissibili effettivamente sostenuti dalla fondazione politica europea fino alla data di cui al paragrafo 2;
c) le spese o i costi sostenuti dal partito politico europeo o dalla fondazione politica europea a partire dalla data di cui al paragrafo 2 sono considerati come spese non rimborsabili o costi non ammissibili;
d) l'ordinatore del Parlamento europeo procede al recupero di tutti i fondi dell'Unione indebitamente versati, tra cui:
i) fondi dell'Unione che sono stati spesi per spese non rimborsabili o costi non ammissibili; e
ii) eventuali prefinanziamenti dell'Unione non utilizzati che non sono stati spesi prima della data di cui al paragrafo 2, compresi i finanziamenti dell'Unione non utilizzati relativi a esercizi precedenti; e
e) l'ordinatore del Parlamento europeo recupera gli importi indebitamente versati da una persona fisica nei cui confronti è stata adottata una decisione a norma dell'articolo 31.
Emendamento 108 Proposta di regolamento Articolo 34 bis (nuovo)
Articolo 34 bis
Cessazione della decisione di finanziamento con effetto retroattivo
1. Sulla base di una decisione, adottata dall'Autorità, di cancellare dal registro un partito politico europeo o una fondazione politica europea, basata sul motivo di revoca della registrazione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iv), l'ordinatore del Parlamento europeo revoca le decisioni di finanziamento destinate al partito politico europeo o alla fondazione politica europea interessati con effetto retroattivo a partire dalla data dell'adozione di tali decisioni.
2. La revoca della decisione di finanziamento con effetto retroattivo ha le seguenti conseguenze:
a) l'accordo di contributo o sovvenzione termina a partire dalla data della notifica della cessazione al partito politico europeo o alla fondazione politica europea interessati;
b) tutte le spese o i costi sostenuti dal partito politico europeo o dalla fondazione politica europea sono considerati spese non rimborsabili o costi non ammissibili; e
c) gli eventuali importi versati a titolo dell'accordo di contributo o sovvenzione, assieme a eventuali finanziamenti dell'Unione non utilizzati relativi a esercizi precedenti, sono considerati pagamenti indebiti e sono recuperati a norma delle disposizioni applicabili del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
1. Il Parlamento europeo, sotto l'egida del proprio ordinatore o dell'Autorità, pubblica su un sito web appositamente creato, in un formato aperto e leggibile mediante dispositivo automatico:
1. Il Parlamento europeo o l'Autorità, conformemente alla ripartizione delle loro responsabilità, rendono pubblici, in un formato aperto e leggibile mediante dispositivo automatico su un sito web creato a tal fine, quanto segue:
Emendamento 110 Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 1 – lettera f
f) i contributi di cui all'articolo 23, paragrafi 9 e 10, dichiarati dai partiti politici europei e dalle fondazioni politiche europee a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, compresa l'identità dei partiti membri o delle organizzazioni che ne fanno parte da cui provengono tali contributi;
f) i contributi e le quote associative di cui all'articolo 23, paragrafi 9 e 10, dichiarati dai partiti politici europei e dalle fondazioni politiche europee a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, compresa l'identità dei singoli membri, dei partiti membri o delle organizzazioni che ne fanno parte da cui provengono tali contributi, ad eccezione dei contributi oltre i 1 500 EUR e fino a 3 000 annuali provenienti da persone fisiche laddove queste ultime non hanno dato il loro consenso per iscritto a tale pubblicazione;
Emendamento 111 Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)
f bis) le quote associative di cui all'articolo 23, paragrafi 9 bis e 10 bis, dichiarati dai partiti politici europei e dalle fondazioni politiche europee a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, compresa l'identità dei partiti o delle organizzazioni che hanno effettuato tali pagamenti;
Emendamento 112 Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 1 – lettera f ter (nuova)
f ter) le risorse proprie complementari di cui all'articolo 23, paragrafo 13, dichiarate dai partiti politici europei e dalle fondazioni politiche europee a norma dell'articolo 23, paragrafo 2;
Emendamento 113 Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 2
2. Il Parlamento europeo pubblica l'elenco delle persone giuridiche membri di un partito politico europeo, allegato allo statuto del partito conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, e aggiornato conformemente all'articolo 10, paragrafo 6, nonché il numero totale dei singoli membri.
2. L'Autorità pubblica l'elenco delle persone giuridiche membri di un partito politico europeo, allegato allo statuto del partito conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, e aggiornato conformemente all'articolo 10, paragrafo 6, nonché il numero totale dei singoli membri.
Emendamento 114 Proposta di regolamento Articolo 37 – paragrafo 8
8. I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee, gli Stati membri e gli organismi o esperti indipendenti autorizzati al controllo contabile a norma del presente regolamento sono responsabili, conformemente al diritto nazionale applicabile, di eventuali danni da essi arrecati nel corso del trattamento dei dati personali ai sensi del presente regolamento. Gli Stati membri provvedono a che siano applicate sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di violazione del presente regolamento, del regolamento (UE) 2016/679 e delle disposizioni nazionali che ne discendono e, in particolare, in caso di uso fraudolento dei dati personali.
8. I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee, gli Stati membri e gli organismi o esperti indipendenti autorizzati al controllo contabile a norma del presente regolamento sono responsabili, conformemente al diritto nazionale applicabile, di eventuali danni da essi arrecati nel corso del trattamento dei dati personali ai sensi del presente regolamento. Fatto salvo il regolamento (UE) 2016/679, gli Stati membri provvedono a che siano applicate sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di violazione del presente regolamento.
Emendamento 115 Proposta di regolamento Articolo 44 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. Tutte le fasi procedurali e le decisioni precedentemente adottate dal Parlamento europeo, dal Consiglio o dalla Commissione, dall'ordinatore del Parlamento europeo o dall'Autorità in conformità o sulla base del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 restano applicabili e sono interpretate alla luce del presente regolamento.
Emendamento 117 Proposta di regolamento Allegato II – parte 2 – trattino 5 bis (nuovo)
— qualora siano utilizzate tecniche di targeting, tutte le informazioni richieste a norma del regolamento (UE) 2016/679.
La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A9-0223/2022).