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Procedura : 2022/0165(NLE)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A9-0243/2022

Testi presentati :

A9-0243/2022

Discussioni :

PV 17/10/2022 - 15
CRE 17/10/2022 - 15

Votazioni :

PV 18/10/2022 - 5.5
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P9_TA(2022)0359

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Martedì 18 ottobre 2022 - Strasburgo
Orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell’occupazione *
P9_TA(2022)0359A9-0243/2022

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 ottobre 2022 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa agli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (COM(2022)0241 – C9-0199/2022 – 2022/0165(NLE))

(Consultazione)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2022)0241),

–  visto l'articolo 148, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C9‑0199/2022),

–  visto l'articolo 82 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A9‑0243/2022),

1.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.  invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

3.  accoglie con favore la proposta della Commissione di aggiornare gli orientamenti in materia di occupazione destinati agli Stati membri, in particolare il forte accento che pone sul contesto post COVID-19, sulla necessità di garantire che le transizioni verde e digitale siano socialmente eque ed economicamente sostenibili, nonché sulle recenti iniziative politiche in risposta all'invasione russa dell'Ucraina; ribadisce, al fine di rafforzare il processo decisionale democratico, il suo invito a partecipare alla definizione degli orientamenti integrati a livello dell'Unione su un piano di parità con il Consiglio, in linea con la sua risoluzione legislativa del 10 luglio 2020 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa agli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione;

4.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

5.  chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

6.  incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione   Emendamento
Emendamento 1
Proposta di decisione
Considerando -1 (nuovo)
(-1)  Al fine di creare sinergie e stimolare politiche ambiziose a livello degli Stati membri, è importante che gli orientamenti in materia di occupazione figuranti nell'allegato alla presente decisione siano allineati agli obiettivi principali dell'Unione per il 2030 concernenti l'occupazione, le competenze e la riduzione della povertà, concordati dai leader e dalle istituzioni dell'UE, dalle parti sociali e dai rappresentanti della società civile in occasione del vertice di Porto del 2021.
Emendamento 2
Proposta di decisione
Considerando 1
(1)  Gli Stati membri e l'Unione devono adoperarsi per sviluppare una strategia coordinata a favore dell'occupazione e in particolare a favore della promozione di una forza lavoro qualificata, formata e adattabile nonché di mercati del lavoro orientati al futuro e in grado di rispondere ai mutamenti economici, al fine di realizzare gli obiettivi della piena occupazione e del progresso sociale, di una crescita economica equilibrata, di un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente di cui all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea (TUE). Gli Stati membri, tenuto conto delle prassi nazionali in materia di responsabilità delle parti sociali, devono considerare la promozione dell'occupazione una questione di interesse comune e coordinare in sede di Consiglio le loro azioni al riguardo.
(1)  L'Unione deve adoperarsi per sviluppare una strategia coordinata a favore di elevati livelli di occupazione e in particolare a favore di una convergenza economica e sociale verso l'alto, di un'occupazione di qualità e di un miglioramento delle condizioni di lavoro, sostenendo e integrando le attività degli Stati membri, nonché di mercati del lavoro orientati al futuro, in grado di rispondere ai mutamenti, inclusivi, resilienti e stabili che offrano opportunità di mobilità e di avanzamento professionale, al fine di conseguire lo sviluppo sostenibile dell'Unione, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, nonché un'economia sociale di mercato altamente competitiva, volta a realizzare la piena occupazione e il progresso sociale, e un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente di cui all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea (TUE) e all'articolo 151 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), rispettando nel contempo gli obiettivi del Green Deal europeo per conseguire la neutralità climatica nell'Unione entro il 2050. Gli Stati membri, tenuto conto delle prassi nazionali in materia di responsabilità delle parti sociali, devono considerare la promozione dell'occupazione una questione di interesse comune e coordinare in sede di Consiglio le loro azioni al riguardo.
Emendamento 3
Proposta di decisione
Considerando 3
(3)  Conformemente al TFUE, l'Unione ha creato e applicato strumenti di coordinamento delle politiche economiche e occupazionali. Nell'ambito di tali strumenti, gli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione ("orientamenti") quali figurano nell'allegato della presente decisione costituiscono, insieme agli orientamenti di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione quali figurano nella raccomandazione (UE) 2015/11845 del Consiglio, gli orientamenti integrati. Essi devono guidare l'attuazione delle politiche negli Stati membri e nell'Unione, rispecchiando l'interdipendenza tra gli Stati membri. Lo scopo è ottenere, grazie alla risultante serie coordinata di politiche e riforme a livello europeo e nazionale, una combinazione generale adeguata e sostenibile di politiche economiche e occupazionali che comporti ricadute positive.
(3)  Conformemente al TFUE, l'Unione ha creato e applicato strumenti di coordinamento delle politiche economiche e occupazionali. Nell'ambito di tali strumenti, gli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione ("orientamenti") quali figurano nell'allegato della presente decisione costituiscono, insieme agli orientamenti di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione quali figurano nella raccomandazione (UE) 2015/11845 del Consiglio, gli orientamenti integrati. Essi devono guidare l'attuazione delle politiche negli Stati membri e nell'Unione, rispecchiando l'interdipendenza tra gli Stati membri. Lo scopo è ottenere, grazie alla risultante serie coordinata di politiche e riforme a livello europeo, nazionale e regionale, una combinazione generale adeguata e sostenibile di politiche economiche, occupazionali e sociali che comporti ricadute positive sulla società, sui mercati del lavoro e sulla forza lavoro, adoperandosi per evitare eventuali ripercussioni sociali o economiche negative e per rispondere in maniera efficace alle conseguenze della pandemia di COVID-19, all'invasione russa dell'Ucraina e all'aumento del costo della vita.
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5 Raccomandazione (UE) 2015/1184 del Consiglio, del 14 luglio 2015, relativa agli orientamenti di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione europea (GU L 192 del 18.7.2015, pag. 27).
5 Raccomandazione (UE) 2015/1184 del Consiglio, del 14 luglio 2015, relativa agli orientamenti di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione europea (GU L 192 del 18.7.2015, pag. 27).
Emendamento 4
Proposta di decisione
Considerando 3 bis (nuovo)
(3 bis)  Al fine di rafforzare ulteriormente il modello sociale dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero promuovere salari dignitosi, rafforzare la contrattazione collettiva e garantire l'inclusività dei mercati del lavoro. A tal proposito, occorre prestare particolare attenzione alle donne e ai gruppi svantaggiati, in particolare i bambini, i giovani, gli anziani, le persone con disabilità, i genitori soli, le minoranze razziali ed etniche, come le persone rom e quelle provenienti da un contesto migratorio, le persone LGBTIQA+ e quelle che vivono in regioni svantaggiate, comprese le regioni remote e rurali, le zone svantaggiate, le isole e le regioni ultraperiferiche.
Emendamento 5
Proposta di decisione
Considerando 3 ter (nuovo)
(3 ter)  Per migliorare il progresso economico e sociale, agevolare la duplice transizione e conseguire mercati del lavoro inclusivi, competitivi e resilienti nell'Unione, gli Stati membri dovrebbero promuovere un'istruzione, una formazione, un miglioramento delle competenze e una riqualificazione di qualità, nonché l'apprendimento permanente, un'istruzione duale orientata al futuro e migliori opportunità di carriera rafforzando i legami tra il sistema di istruzione e il mercato del lavoro e riconoscendo le abilità, le conoscenze e le competenze acquisite mediante l'apprendimento non formale e informale.
Emendamento 6
Proposta di decisione
Considerando 4
(4)  Gli orientamenti sono coerenti con il patto di stabilità e crescita, la vigente legislazione dell'Unione e diverse iniziative dell'Unione, comprese la direttiva del Consiglio del 20 luglio 20016, le raccomandazioni del Consiglio del 10 marzo 20147, del 15 febbraio 20168 , del 19 dicembre 20169, del 15 marzo 201810, del 22 maggio 201811, del 22 maggio 201912, dell'8 novembre 201913, del 30 ottobre 202014, del 24 novembre 202015 e del 29 novembre 202116, la raccomandazione della Commissione del 4 marzo 202117, la raccomandazione del Consiglio del 14 giugno 202118, la risoluzione del Consiglio del 26 febbraio 202119, la comunicazione della Commissione del 9 dicembre 202120, la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 dicembre 202121 [,la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea22, la proposta di raccomandazione del Consiglio relativa alla garanzia di una transizione equa verso la neutralità climatica23, la proposta di raccomandazione del Consiglio relativa a un approccio europeo alle microcredenziali per l'apprendimento permanente e l'occupabilità24, la proposta di raccomandazione del Consiglio sui conti individuali di apprendimento25, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza delle retribuzioni e meccanismi esecutivi26, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali27 e la proposta di raccomandazione del Consiglio relativa all'apprendimento per la sostenibilità ambientale28].
(4)  Gli orientamenti sono coerenti con il patto di stabilità e crescita, gli indirizzi di massima per le politiche economiche e la vigente legislazione dell'Unione e diverse iniziative dell'Unione, comprese la direttiva del Consiglio del 20 luglio 20016 ("direttiva sulla protezione temporanea"), le raccomandazioni del Consiglio del 10 marzo 20147, del 14 luglio 20157 bis, del 15 febbraio 20168 , del 19 dicembre 20169, del 15 marzo 201810, del 22 maggio 201811, del 22 maggio 201912, dell'8 novembre 201913, del 30 ottobre 202014, del 24 novembre 202015 e del 29 novembre 202116, la raccomandazione della Commissione del 4 marzo 202117, la raccomandazione del Consiglio del 14 giugno 202118, la risoluzione del Consiglio del 26 febbraio 202119, la comunicazione della Commissione del 9 dicembre 202120, la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 dicembre 202121, la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea22, la proposta di raccomandazione del Consiglio relativa alla garanzia di una transizione equa verso la neutralità climatica23, la proposta di raccomandazione del Consiglio relativa a un approccio europeo alle microcredenziali per l'apprendimento permanente e l'occupabilità24, la proposta di raccomandazione del Consiglio sui conti individuali di apprendimento25, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza delle retribuzioni e meccanismi esecutivi26, la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante il miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori senza incarichi esecutivi delle società quotate in Borsa e relative misure26 bis, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali27, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo sociale per il clima27 bis e la proposta di raccomandazione del Consiglio relativa all'apprendimento per la sostenibilità ambientale28.
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6 Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12).
6 Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12).
7 Raccomandazione del Consiglio, del 10 marzo 2014, su un quadro di qualità per i tirocini (GU C 88 del 27.3.2014, pag. 1).
7 Raccomandazione del Consiglio, del 10 marzo 2014, su un quadro di qualità per i tirocini (GU C 88 del 27.3.2014, pag. 1).
7 bis Raccomandazione (UE) 2015/1184 del Consiglio, del 14 luglio 2015, relativa agli orientamenti di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione europea (GU L 192 del 18.7.2015, pag. 27).
8 Raccomandazione del Consiglio, del 15 febbraio 2016, sull'inserimento dei disoccupati di lungo periodo nel mercato del lavoro (GU C 67 del 20.2.2016, pag. 1).
8 Raccomandazione del Consiglio, del 15 febbraio 2016, sull'inserimento dei disoccupati di lungo periodo nel mercato del lavoro (GU C 67 del 20.2.2016, pag. 1).
9 Raccomandazione del Consiglio, del 19 dicembre 2016, sui percorsi di miglioramento del livello delle competenze: nuove opportunità per gli adulti (GU C 484 del 24.12.2016, pag. 1).
9 Raccomandazione del Consiglio, del 19 dicembre 2016, sui percorsi di miglioramento del livello delle competenze: nuove opportunità per gli adulti (GU C 484 del 24.12.2016, pag. 1).
10 Raccomandazione del Consiglio, del 15 marzo 2018, relativa a un quadro europeo per apprendistati efficaci e di qualità (GU C 153 del 2.5.2018, pag. 1).
10 Raccomandazione del Consiglio, del 15 marzo 2018, relativa a un quadro europeo per apprendistati efficaci e di qualità (GU C 153 del 2.5.2018, pag. 1).
11 Raccomandazione del Consiglio, del 22 maggio 2018, relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente (GU C 189 del 4.6.2018, pag. 1).
11 Raccomandazione del Consiglio, del 22 maggio 2018, relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente (GU C 189 del 4.6.2018, pag. 1).
12 Raccomandazione del Consiglio, del 22 maggio 2019, relativa ai sistemi di educazione e cura di alta qualità della prima infanzia (GU C 189 del 5.6.2019, pag. 4).
12 Raccomandazione del Consiglio, del 22 maggio 2019, relativa ai sistemi di educazione e cura di alta qualità della prima infanzia (GU C 189 del 5.6.2019, pag. 4).
13 Raccomandazione del Consiglio, dell'8 novembre 2019, sull'accesso alla protezione sociale per i lavoratori subordinati e autonomi (GU C 387 del 15.11.2019, pag. 1).
13 Raccomandazione del Consiglio, dell'8 novembre 2019, sull'accesso alla protezione sociale per i lavoratori subordinati e autonomi (GU C 387 del 15.11.2019, pag. 1).
14 Raccomandazione del Consiglio, del 30 ottobre 2020, relativa a un ponte verso il lavoro, che rafforza la garanzia per i giovani e sostituisce la raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una garanzia per i giovani (GU C 372 del 4.11.2020, pag. 1).
14 Raccomandazione del Consiglio, del 30 ottobre 2020, relativa a un ponte verso il lavoro, che rafforza la garanzia per i giovani e sostituisce la raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una garanzia per i giovani (GU C 372 del 4.11.2020, pag. 1).
15 Raccomandazione del Consiglio, del 24 novembre 2020, relativa all'istruzione e formazione professionale (IFP) per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza (GU C 417 del 2.12.2020, pag. 1).
15 Raccomandazione del Consiglio, del 24 novembre 2020, relativa all'istruzione e formazione professionale (IFP) per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza (GU C 417 del 2.12.2020, pag. 1).
16 Raccomandazione del Consiglio, del 29 novembre 2021, relativa ad approcci di apprendimento integrato per un'istruzione primaria e secondaria di alta qualità e inclusiva (GU C 66 del 26.2.2021, pag. 1).
16 Raccomandazione del Consiglio, del 29 novembre 2021, relativa ad approcci di apprendimento integrato per un'istruzione primaria e secondaria di alta qualità e inclusiva (GU C 66 del 26.2.2021, pag. 1).
17 Raccomandazione (UE) 2021/402 della Commissione, del 4 marzo 2021, relativa a un sostegno attivo ed efficace all'occupazione (EASE) in seguito alla crisi COVID-19 (GU L 80 dell'8.3.2021, pag. 1).
17 Raccomandazione (UE) 2021/402 della Commissione, del 4 marzo 2021, relativa a un sostegno attivo ed efficace all'occupazione (EASE) in seguito alla crisi COVID-19 (GU L 80 dell'8.3.2021, pag. 1).
18 Raccomandazione (UE) 2021/1004 del Consiglio, del 14 giugno 2021, che istituisce una garanzia europea per l'infanzia (GU L 223 del 22.6.2021, pag. 14).
18 Raccomandazione (UE) 2021/1004 del Consiglio, del 14 giugno 2021, che istituisce una garanzia europea per l'infanzia (GU L 223 del 22.6.2021, pag. 14).
19 Risoluzione del Consiglio su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione verso uno spazio europeo dell'istruzione e oltre (2021-2030) (2021/C 66/01) (GU C 66 del 26.2.2021, pag. 1).
19 Risoluzione del Consiglio su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione verso uno spazio europeo dell'istruzione e oltre (2021-2030) (2021/C 66/01) (GU C 66 del 26.2.2021, pag. 1).
20 Comunicazione della Commissione, del 9 dicembre 2021, "Creare un'economia al servizio delle persone: un piano d'azione per l'economia sociale" (COM(2021) 778 final).
20 Comunicazione della Commissione, del 9 dicembre 2021, "Creare un'economia al servizio delle persone: un piano d'azione per l'economia sociale" (COM(2021)0778.
21 Decisione (UE) 2021/2316 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 2021, relativa a un Anno europeo dei giovani (2022) (GU L 462 del 28.12.2021, pag. 1).
21 Decisione (UE) 2021/2316 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 2021, relativa a un Anno europeo dei giovani (2022) (GU L 462 del 28.12.2021, pag. 1).
22 COM(2020) 682 final.
22 Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
23 COM(2021) 801 final.
23 COM(2021)0801.
24 COM(2021) 770 final.
24 COM(2021)0770.
25 COM(2021) 773 final.
25 COM(2021)0773.
26 COM(2021) 93 final.
26 COM(2021)0093.
26 bis Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
27 COM(2021) 762 final.
27 COM(2021)0762.
27bis COM(2021)0568.
28 COM(2022) 11 final.
28 COM(2022)0011.
Emendamento 7
Proposta di decisione
Considerando 5
(5)  Il semestre europeo combina i vari strumenti in un quadro generale per la sorveglianza e il coordinamento multilaterali integrati delle politiche economiche e occupazionali. Perseguendo la sostenibilità ambientale, la produttività, l'equità e la stabilità, il semestre europeo integra i principi del pilastro europeo dei diritti sociali e il suo strumento di monitoraggio, il quadro di valutazione della situazione sociale, e prevede un forte coinvolgimento delle parti sociali, della società civile e delle altre parti interessate. Il semestre europeo sostiene il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Le politiche economiche e occupazionali dell'Unione e degli Stati membri dovrebbero andare di pari passo con la transizione equa dell'Europa verso un'economia digitale, a impatto climatico zero e sostenibile dal punto di vista ambientale, migliorare la competitività, garantire condizioni di lavoro adeguate, promuovere l'innovazione, la giustizia sociale e le pari opportunità, e affrontare le disuguaglianze e le disparità regionali.
(5)  Il semestre europeo combina i vari strumenti in un quadro generale per la sorveglianza e il coordinamento multilaterali integrati delle politiche economiche, occupazionali, sociali e ambientali. Perseguendo la sostenibilità ambientale, la produttività, l'inclusività, l'equità e la stabilità, il semestre europeo dovrebbe integrare ulteriormente i principi del pilastro europeo dei diritti sociali ("il pilastro"), compreso il principio 11 relativo all'assistenza all'infanzia e al sostegno ai minori, nonché il suo strumento di monitoraggio, il quadro di valutazione della situazione sociale, e prevedere un forte coinvolgimento delle parti sociali, della società civile e delle altre parti interessate. Il semestre europeo dovrebbe sostenere il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite, compresi l'OSS 1 "Sconfiggere la povertà" l'OSS 4 "Istruzione di qualità", l'OSS 5 "Parità di genere", l'OSS 7 "Energia rinnovabile e accessibile", l'OSS 8 "Buona occupazione e crescita economica" e l'OSS 10 "Ridurre le disuguaglianze". L'istruzione di qualità inclusiva ed equa e le opportunità di apprendimento permanente per tutti dovrebbero essere garantite e sancite dalle politiche occupazionali e sociali. La parità di genere dovrebbe essere integrata in tutte le politiche dell'Unione. L'indice sull'uguaglianza di genere potrebbe costituire uno degli strumenti del semestre per monitorare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi occupazionali e sociali, nonché per misurare l'impatto di genere delle politiche occupazionali e sociali. Le politiche economiche e occupazionali dell'Unione e degli Stati membri dovrebbero andare di pari passo con la transizione equa e giusta dell'Europa verso un'economia digitale, a impatto climatico zero, sostenibile dal punto di vista ambientale e socialmente inclusiva, garantendo una convergenza sociale verso l'alto, migliorando la competitività in modo sostenibile, sostenendo le PMI, comprese le microimprese, garantendo condizioni di lavoro dignitose e sistemi di protezione sociale resilienti, promuovendo l'innovazione, favorendo la giustizia sociale e le pari opportunità per tutti, eliminando la povertà, sostenendo i bambini e i giovani e investendo in essi, nonché affrontando l'esclusione sociale, le disuguaglianze, la discriminazione intersezionale e le disparità regionali, in particolare per quanto riguarda le regioni remote e ultraperiferiche. È necessario garantire un'occupazione di qualità e sostenibile in stretta cooperazione con le parti sociali, sulla base di iniziative legislative o di una revisione della legislazione vigente, ove necessario, in particolare per quanto riguarda il telelavoro, i congedi parentali e per motivi di cura, la salute e la sicurezza sul lavoro, l'intelligenza artificiale (IA) sul luogo di lavoro, una strategia europea contro la povertà, nonché un quadro giuridico generale in materia di subappalto, con una maggiore trasparenza e raccomandazioni sulla responsabilità. Un atto legislativo dell'Unione sul diritto alla disconnessione è attualmente all'esame delle parti sociali europee nel contesto del loro accordo quadro sulla digitalizzazione. Tale discussione dovrebbe portare all'elaborazione di norme e condizioni minime volte a garantire che i lavoratori possano esercitare efficacemente il loro diritto alla disconnessione, nonché a disciplinare l'uso degli strumenti digitali esistenti e nuovi a fini lavorativi. È opportuno introdurre a livello dell'Unione un quadro giuridico comune teso ad assicurare un'equa retribuzione per i tirocini e gli apprendistati, al fine di evitare lo sfruttamento dei giovani lavoratori e la violazione dei loro diritti. Gli Stati membri dovrebbero garantire condizioni di lavoro dignitose e l'accesso alla protezione sociale per i tirocinanti e gli apprendisti.
Emendamento 8
Proposta di decisione
Considerando 5 bis (nuovo)
(5 bis)  Al fine di eliminare efficacemente i rischi sul lavoro, occorre proteggere la salute sia mentale che fisica; dovrebbe essere prestata particolare attenzione all'esposizione dei lavoratori a sostanze nocive, nonché agli orari di lavoro prolungati, alla pressione psicosociale, alla postura scorretta, ai movimenti ripetitivi e al sollevamento di carichi pesanti. Il miglioramento della salute e della sicurezza sul lavoro è fondamentale per garantire condizioni di lavoro dignitose, in particolare alla luce dei cambiamenti demografici e della carenza di lavoratori qualificati già presente. Vi è pertanto l'urgente necessità di un'occupazione di qualità, sicura e sostenibile, in linea con le risoluzioni del Parlamento europeo del 10 marzo 2022 su un nuovo quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro post-2020 e del 5 luglio 2022 sulla salute mentale nel mondo del lavoro digitale. Occorre dunque potenziare i servizi di medicina del lavoro, compresi il sostegno psicosociale e le visite di controllo periodiche e volontarie per tutti i lavoratori.
Emendamento 9
Proposta di decisione
Considerando 6
(6)  I cambiamenti climatici e le sfide legate all'ambiente, la necessità di accelerare l'indipendenza energetica e garantire l'autonomia strategica aperta dell'Europa, la globalizzazione, la digitalizzazione, l'intelligenza artificiale, l'aumento del telelavoro, l'economia delle piattaforme e i cambiamenti demografici stanno trasformando le economie e le società europee. L'Unione e i suoi Stati membri devono collaborare per affrontare in modo efficace e proattivo tali sviluppi strutturali e adeguare i sistemi esistenti a seconda delle necessità, riconoscendo la stretta interdipendenza tra le economie e i mercati del lavoro degli Stati membri, come pure adeguare le politiche correlate. Ciò richiede un'azione politica coordinata, ambiziosa ed efficace a livello sia di Unione sia nazionale, che sia conforme al TFUE e alle disposizioni dell'Unione in materia di governance economica, attuando nel contempo il pilastro europeo dei diritti sociali. Tale azione politica dovrebbe comprendere un rilancio degli investimenti sostenibili, un rinnovato impegno a favore di riforme opportunamente cadenzate che migliorino la crescita economica, la creazione di posti di lavoro di qualità, la produttività, condizioni di lavoro adeguate, la coesione sociale e territoriale, la convergenza verso l'alto, la resilienza e la responsabilità di bilancio, con il sostegno degli attuali programmi di finanziamento dell'UE, in particolare il dispositivo per la ripresa e la resilienza e i fondi della politica di coesione (compresi il Fondo sociale europeo Plus e il Fondo europeo di sviluppo regionale) nonché il Fondo per una transizione giusta. Dovrebbe combinare misure sul versante dell'offerta e della domanda, tenendo conto dei loro impatti ambientali, occupazionali e sociali.
(6)  I cambiamenti climatici e le sfide legate all'ambiente, la necessità di conseguire l'indipendenza energetica e una transizione verde socialmente giusta e garantire l'autonomia strategica aperta dell'Europa, nonché la globalizzazione, la digitalizzazione, l'intelligenza artificiale, l'aumento del telelavoro, l'economia delle piattaforme, i cambiamenti demografici e le ripercussioni dell'invasione russa dell'Ucraina stanno trasformando profondamente le economie e le società europee. L'Unione e i suoi Stati membri devono collaborare per affrontare in modo efficace e proattivo tali sviluppi strutturali e l'aumento dell'inflazione e adeguare i sistemi esistenti a seconda delle necessità, riconoscendo la stretta interdipendenza tra le economie e i mercati del lavoro degli Stati membri, come pure adeguare le politiche correlate. Ciò richiede un'azione politica coordinata, intersettoriale, ambiziosa ed efficace a livello di Unione, nazionale e regionale, che coinvolga le parti sociali e sia conforme al TFUE, al principio di sussidiarietà, al pilastro e agli obiettivi stabiliti nel piano d'azione della Commissione per l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali del 4 marzo 2021 ("il piano d'azione"), nonché alle disposizioni dell'Unione in materia di governance economica. Tali azioni politiche dovrebbero comprendere un rilancio degli investimenti sostenibili pubblici e privati, della competitività e delle infrastrutture, un rinnovato impegno a favore di riforme opportunamente cadenzate che migliorino la crescita economica sostenibile e inclusiva, la creazione di maggiori posti di lavoro di qualità, la produttività, condizioni di lavoro dignitose, la coesione sociale e territoriale, la convergenza sociale verso l'alto e la prosperità economica, la giustizia sociale, le pari opportunità e l'inclusione, l'equa mobilità dei lavoratori, la resilienza e l'esercizio della responsabilità di bilancio e sociale, con il sostegno degli attuali programmi di finanziamento dell'UE, in particolare il dispositivo per la ripresa e la resilienza e i fondi della politica di coesione (compresi il Fondo sociale europeo Plus e il Fondo europeo di sviluppo regionale) nonché il Fondo per una transizione giusta. Dovrebbe combinare misure sul versante dell'offerta e della domanda, tenendo conto dei loro impatti ambientali, occupazionali e sociali. L'attivazione della clausola di salvaguardia generale del patto di stabilità e crescita alla luce della crisi della COVID-19 nel marzo 2020 ha consentito agli Stati membri di reagire rapidamente e di adottare misure di emergenza per attenuare l'impatto economico e sociale della pandemia. La natura specifica dello shock macroeconomico derivante dall'invasione russa dell'Ucraina e l'attuale crisi del costo della vita richiedono il mantenimento del margine di bilancio per gli Stati membri. Pertanto, in linea con il parere della Commissione, l'attuale contesto giustifica la proroga della clausola di salvaguardia generale fino alla fine del 2023 e la sua disattivazione a decorrere dal 2024. Gli Stati membri dovrebbero mettere pienamente a frutto il potenziale offerto dalla clausola di salvaguardia generale per sostenere le imprese che sono in difficoltà o che non dispongono di liquidità, in particolare le PMI, incluse le microimprese, per adottare misure mirate volte a salvaguardare i posti di lavoro, i salari e le condizioni di lavoro nonché per investire nelle persone e nei sistemi di protezione sociale. Il potenziale rischio per le finanze pubbliche, causato dalla proroga, come pure le potenziali conseguenze sociali negative di tale disattivazione dovrebbero essere oggetto di una valutazione ex ante. Si dovrebbe pertanto procedere a una revisione del patto di stabilità e crescita.
Emendamento 10
Proposta di decisione
Considerando 6 bis (nuovo)
(6 bis)  Sebbene il telelavoro abbia il potenziale di migliorare l'equilibrio tra vita professionale e vita privata, di ridurre il consumo di combustibili fossili, di migliorare la qualità dell'aria, di superare i confini geografici e di consentire a gruppi di lavoratori precedentemente esclusi di accedere al mercato del lavoro, rischia d'altro canto di rendere meno netta la separazione tra vita privata e vita professionale, con possibili effetti negativi sui diritti fondamentali dei lavoratori e sulla loro salute fisica e mentale. Analogamente, le soluzioni di IA hanno il potenziale di migliorare le condizioni di lavoro e la qualità della vita, di facilitare l'accessibilità per le persone con disabilità e di prevedere gli sviluppi del mercato del lavoro; tuttavia, sollevano possibili preoccupazioni per quanto riguarda la protezione della vita privata, il controllo dei dati personali, la salute e la sicurezza sul lavoro, la discriminazione nelle assunzioni nonché l'estensione della profilazione razziale e di genere, che dovrebbero essere affrontate.
Emendamento 11
Proposta di decisione
Considerando 7
(7)  Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno proclamato il pilastro europeo dei diritti sociali29. Esso stabilisce venti principi e diritti per sostenere il buon funzionamento e l'equità dei mercati del lavoro e dei sistemi di protezione sociale, strutturandoli secondo tre categorie: pari opportunità e accesso al mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque, e protezione e inclusione sociali. I principi e i diritti orientano in modo strategico l'Unione, facendo in modo che le transizioni verso la neutralità climatica e la sostenibilità ambientale, la digitalizzazione e i cambiamenti demografici siano socialmente eque e giuste. Il pilastro europeo dei diritti sociali costituisce, insieme al quadro di valutazione della situazione sociale, un quadro di riferimento per monitorare i risultati degli Stati membri in materia di occupazione e prestazioni sociali, per guidare le riforme a livello nazionale, regionale e locale e per conciliare la dimensione sociale e quella di mercato nell'economia moderna attuale, anche attraverso la promozione dell'economia sociale. Il 4 marzo 2021 la Commissione ha presentato un piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali ("piano d'azione"), che comprende obiettivi principali ambiziosi ma realistici e obiettivi secondari complementari per il 2030 in materia di occupazione, competenze, istruzione e riduzione della povertà, nonché il quadro di valutazione della situazione sociale riveduto.
(7)  Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno proclamato il pilastro. Esso stabilisce venti principi e diritti per sostenere il buon funzionamento e l'equità dei mercati del lavoro e dei sistemi di protezione sociale, strutturandoli secondo tre categorie: pari opportunità e accesso al mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque, e protezione e inclusione sociali. I principi e i diritti orientano in modo strategico l'Unione, facendo in modo che le transizioni verso la neutralità climatica e la sostenibilità ambientale, la digitalizzazione e i cambiamenti demografici siano socialmente e geograficamente eque e giuste. Il pilastro costituisce, insieme al quadro di valutazione della situazione sociale, un quadro di riferimento per monitorare i risultati degli Stati membri in materia di occupazione e prestazioni sociali, per guidare le riforme a livello nazionale, regionale e locale e per conciliare la dimensione sociale e quella di mercato nell'economia attuale, anche attraverso la promozione dell'economia sociale come pure dell'economia verde, digitale e circolare. Il piano d'azione comprende obiettivi principali ambiziosi ma realistici e obiettivi secondari complementari per il 2030 in materia di occupazione, competenze, istruzione e riduzione della povertà, nonché il quadro di valutazione della situazione sociale riveduto. A tale riguardo, dovrebbero essere garantiti a livello dell'Unione, nazionale e regionale una mobilità del lavoro equa e la portabilità dei diritti attraverso una migliore protezione dei lavoratori mobili, inclusi i lavoratori frontalieri e stagionali, ispettorati del lavoro più efficienti e l'introduzione di soluzioni digitali efficaci.
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29 Proclamazione interistituzionale sul pilastro europeo dei diritti sociali (GU C 428 del 13.12.2017, pag. 10).
Emendamento 12
Proposta di decisione
Considerando 8 bis (nuovo)
(8 bis)  Le politiche favorevoli alle famiglie e gli investimenti sociali a favore dei minori, che li proteggano dalla povertà e aiutino tutti i minori ad accedere ai loro diritti, come la disponibilità di un'assistenza all'infanzia di buona qualità e l'istruzione sin dalla prima infanzia e la formazione precoce, sono essenziali per il futuro dei minori, lo sviluppo sostenibile della società e uno sviluppo demografico positivo che garantisca loro un ambiente sano e un clima sicuro. Gli Stati membri dovrebbero eliminare la povertà infantile e concentrare i loro sforzi sull'effettiva attuazione della raccomandazione (UE) 2021/1004 del Consiglio, del 14 giugno 2021, che istituisce una garanzia europea per l'infanzia1 bis e dei piani d'azione nazionali adottati a norma della stessa, al fine di garantire l'accesso a servizi gratuiti di qualità per tutti i minori bisognosi, garantendo in tal modo un accesso paritario ed effettivo dei minori all'assistenza sanitaria gratuita, all'istruzione gratuita, all'assistenza all'infanzia gratuita, a un alloggio dignitoso e a un'alimentazione adeguata. A tal fine, il finanziamento della garanzia europea per l'infanzia dovrebbe essere urgentemente aumentato con una dotazione di bilancio specifica pari ad almeno 20 miliardi di EUR, come più volte richiesto dal Parlamento europeo. La garanzia europea per l'infanzia dovrebbe essere integrata in tutti i settori strategici senza indugio e i finanziamenti per i diritti dei minori dovrebbero essere aumentati, sfruttando appieno le politiche e i fondi esistenti dell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero promuovere ulteriormente gli investimenti in posti di lavoro sostenibili e di qualità, e adottare un approccio globale per sostenere i genitori dei bambini bisognosi. La proposta della Commissione relativa a una raccomandazione del Consiglio su un reddito minimo adeguato che garantisca un'inclusione attiva potrebbe contribuire all'obiettivo di ridurre la povertà di almeno la metà in tutti gli Stati membri entro il 2030.
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1 bis Raccomandazione (UE) 2021/1004 del Consiglio, del 14 giugno 2021, che istituisce una garanzia europea per l'infanzia (GU L 223 del 22.6.2021, pag. 14).
Emendamento 13
Proposta di decisione
Considerando 8 ter (nuovo)
(8 ter)  La mancanza di una fissa dimora è una delle forme più estreme di esclusione sociale, che ha ripercussioni negative sulla salute fisica e mentale, sul benessere e sulla qualità della vita delle persone, come pure sul loro accesso all'occupazione e ad altri servizi economici e sociali. Il Parlamento europeo, la Commissione, le autorità nazionali, regionali e locali, come anche le organizzazioni della società civile a livello di Unione hanno deciso di creare la piattaforma europea per la lotta contro la mancanza di una fissa dimora. Con l'obiettivo ultimo di porre fine al fenomeno della mancanza di fissa dimora entro il 2030, si sono impegnati ad attuare il principio dell'alloggio prima di tutto, a promuovere la prevenzione della condizione di senza dimora e a offrire l'accesso ad alloggi adeguati, sicuri e a prezzi abbordabili, come anche a servizi di supporto per le persone senzatetto, attuando nel contempo le misure di politica necessarie mediante finanziamenti adeguati a livello nazionale e dell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero inoltre adoperarsi per garantire a tutti l'accesso ad alloggi dignitosi e a prezzi accessibili attraverso piani nazionali per alloggi a prezzi accessibili che dovrebbero essere inclusi nei loro programmi nazionali di riforma.
Emendamento 14
Proposta di decisione
Considerando 9
(9)  In seguito all'invasione russa dell'Ucraina il Consiglio europeo ha condannato, nelle sue conclusioni del 24 febbraio 2022, le azioni della Russia tese a compromettere la sicurezza e la stabilità europee e mondiali, e ha espresso solidarietà nei confronti della popolazione ucraina, sottolineando la violazione del diritto internazionale e dei principi della Carta delle Nazioni Unite. Nel contesto attuale, la protezione temporanea, concessa dalla decisione del Consiglio del 4 marzo 202230, che attiva la direttiva sulla protezione temporanea31, è necessaria alla luce dell'entità dell'afflusso di rifugiati e sfollati. Ciò consente ai rifugiati ucraini di godere di diritti armonizzati in tutta l'Unione che offrano un'adeguata protezione, compresi i diritti di residenza, l'accesso al mercato del lavoro e l'integrazione nello stesso, l'accesso all'istruzione e alla formazione, l'accesso agli alloggi, come pure ai regimi di sicurezza sociale, alle cure mediche, all'assistenza sociale o ad altre forme di assistenza nonché ai contributi al sostentamento. Partecipando ai mercati del lavoro europei, i rifugiati ucraini possono contribuire a rafforzare l'economia dell'UE e a sostenere il loro paese e la loro popolazione in patria. In futuro, l'esperienza e le competenze acquisite potranno contribuire alla ricostruzione dell'Ucraina. Per i minori e gli adolescenti non accompagnati la protezione temporanea conferisce il diritto alla tutela legale e all'accesso all'educazione e cura dell'infanzia. Gli Stati membri dovrebbero coinvolgere le parti sociali nell'elaborazione, nell'attuazione e nella valutazione delle misure politiche volte ad affrontare le sfide in materia di occupazione e competenze derivanti dall'invasione russa dell'Ucraina. Le parti sociali svolgono un ruolo chiave nell'attenuare l'impatto della guerra in termini di conservazione dell'occupazione e della produzione.
(9)  In seguito all'invasione russa dell'Ucraina il Consiglio europeo ha condannato, nelle sue conclusioni del 24 febbraio 2022, le azioni della Russia tese a compromettere la sicurezza e la stabilità europee e mondiali, e ha espresso solidarietà nei confronti della popolazione ucraina, sottolineando la violazione del diritto internazionale e dei principi della Carta delle Nazioni Unite. Nel contesto attuale, la protezione temporanea, concessa dalla decisione del Consiglio del 4 marzo 2022, che attiva la direttiva sulla protezione temporanea, è necessaria alla luce dell'entità dell'afflusso di rifugiati e sfollati. Ciò consente ai rifugiati ucraini di godere di diritti armonizzati in tutta l'Unione che offrano un'adeguata protezione, compresi i diritti di residenza, l'accesso al mercato del lavoro e l'integrazione nello stesso, l'accesso all'istruzione e alla formazione, l'accesso agli alloggi, come pure ai regimi di sicurezza sociale, alle cure mediche, all'assistenza sociale o ad altre forme di assistenza nonché ai contributi al sostentamento. In tale contesto occorre prestare una particolare attenzione alle persone con disabilità. Partecipando ai mercati del lavoro europei, i rifugiati ucraini possono contribuire a rafforzare l'economia dell'UE e a sostenere il loro paese e la loro popolazione in patria. Dato che la maggioranza dei rifugiati ucraini è costituita da donne e bambini, gli Stati membri dovrebbero garantire un sostegno sufficiente per la fornitura di alloggi e di assistenza all'infanzia in modo da facilitare la loro inclusione. Gli Stati membri dovrebbero altresì garantire che la loro attuazione della garanzia europea per l'infanzia assicuri l'accesso a servizi gratuiti di alta qualità per i minori in fuga dall'Ucraina, su un piano di parità con i loro coetanei nel paese ospitante. In futuro, l'esperienza e le competenze acquisite potranno contribuire alla ricostruzione dell'Ucraina. Per i minori e gli adolescenti non accompagnati la protezione temporanea conferisce il diritto alla tutela legale e all'accesso all'educazione e cura dell'infanzia. Gli Stati membri dovrebbero coinvolgere le parti sociali nell'elaborazione, nell'attuazione e nella valutazione delle misure politiche volte ad affrontare le sfide in materia di occupazione e competenze derivanti dall'invasione russa dell'Ucraina nonché di riconoscimento delle qualifiche. Le parti sociali svolgono un ruolo chiave nell'attenuare l'impatto della guerra in termini di conservazione dell'occupazione e della produzione. Gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di estendere la protezione offerta dalla direttiva sulla protezione temporanea a tutti i rifugiati e dovrebbero affrontare i timori dei datori di lavoro riguardo all'assunzione di persone con solo uno status temporaneo.
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30 Decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea.
31 Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi.
31 Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12).
Emendamento 15
Proposta di decisione
Considerando 10
(10)  Le riforme del mercato del lavoro, compresi i meccanismi nazionali di determinazione dei salari, dovrebbero seguire le pratiche nazionali di dialogo sociale, al fine di garantire salari equi che consentano un tenore di vita dignitoso e una crescita sostenibile. Dovrebbero prevedere il margine di manovra necessario per un ampio esame dei fattori socioeconomici, compreso il miglioramento della sostenibilità, della competitività, dell'innovazione, della creazione di posti di lavoro di qualità, delle condizioni di lavoro, della povertà lavorativa, dell'istruzione e delle competenze, della salute pubblica, dell'inclusione e dei redditi reali. In tal senso, il dispositivo per la ripresa e la resilienza e altri fondi dell'UE sostengono gli Stati membri nell'attuazione di riforme e investimenti in linea con le priorità dell'UE, rendendo le economie e le società europee più sostenibili, resilienti e meglio preparate per le transizioni verde e digitale. L'invasione russa dell'Ucraina ha ulteriormente aggravato le sfide socioeconomiche preesistenti derivanti dalla crisi COVID-19. Gli Stati membri e l'Unione dovrebbero continuare a garantire l'attenuazione degli impatti sociali, occupazionali ed economici e che le transizioni siano socialmente eque e giuste, anche alla luce del fatto che il rafforzamento dell'autonomia strategica aperta e un'accelerazione della transizione verde contribuiranno a ridurre la dipendenza dalle importazioni di energia e di altri prodotti o tecnologie strategici, in particolare dalla Russia. È essenziale rafforzare la resilienza e perseguire una società inclusiva e resiliente, in cui le persone siano protette e messe in grado di anticipare e gestire il cambiamento e possano partecipare attivamente a livello sociale ed economico. Come sottolineato nella raccomandazione (UE) 2021/402 [e nella raccomandazione del Consiglio relativa alla garanzia di una transizione equa verso la neutralità climatica], per sostenere le transizioni nel mercato del lavoro è necessario, anche alla luce delle trasformazioni verde e digitale, un insieme coerente di politiche attive del mercato del lavoro, che comprenda incentivi temporanei all'assunzione e alla transizione, politiche in materia di competenze e servizi per l'impiego migliorati.
(10)  Le riforme del mercato del lavoro, compresi i meccanismi nazionali di determinazione dei salari, dovrebbero seguire le pratiche nazionali di dialogo sociale, al fine di garantire salari equi che consentano un tenore di vita dignitoso, una crescita sostenibile e una convergenza sociale e territoriale verso l'alto. Dovrebbero prevedere il margine di manovra necessario per un ampio esame dei fattori socioeconomici, compreso il miglioramento della sostenibilità, della competitività, dell'innovazione, della creazione di posti di lavoro di qualità, della dignità delle condizioni di lavoro, della povertà lavorativa, dell'uguaglianza di genere, dell'istruzione, della formazione, delle competenze e delle qualifiche, della salute pubblica e dell'inclusione sociale come pure dei redditi reali e del potere d'acquisto. Gli Stati membri dovrebbero pertanto rispettare il diritto di negoziazione e di azioni collettive come pure la libertà di riunione e di associazione sancita dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalle pertinenti convenzioni internazionali. Gli Stati membri dovrebbero inoltre rafforzare il ruolo delle parti sociali, favorire i comitati aziendali e la rappresentanza dei lavoratori, promuovere la contrattazione collettiva e sostenere un'elevata densità di organizzazioni sindacali e dei lavoratori al fine di garantire una ripresa inclusiva e socialmente giusta. In tal senso, il dispositivo per la ripresa e la resilienza e altri fondi dell'UE sostengono gli Stati membri nell'attuazione di riforme e investimenti in linea con le priorità dell'UE, rendendo le economie e le società europee più sostenibili, resilienti e meglio preparate per le transizioni verde e digitale. L'invasione russa dell'Ucraina ha ulteriormente aggravato le sfide socioeconomiche preesistenti derivanti dalla crisi COVID-19. Gli Stati membri e l'Unione dovrebbero continuare a garantire l'attenuazione degli impatti sociali, occupazionali ed economici e che le transizioni siano socialmente eque e giuste, anche alla luce del fatto che il rafforzamento dell'autonomia strategica aperta e un'accelerazione della transizione verde contribuiranno a ridurre la dipendenza dalle importazioni di energia e di altri prodotti o tecnologie strategici, in particolare dalla Russia. Al fine di rafforzare la resilienza e perseguire una società inclusiva e resiliente, in cui le persone siano protette e messe in grado di anticipare e gestire il cambiamento e possano partecipare attivamente a livello sociale ed economico, dovrebbe essere istituito un pacchetto temporaneo europeo per la resilienza sociale, che coordini una serie di misure e di mezzi per rafforzare i sistemi di previdenza sociale e di protezione sociale nell'Unione, tra cui il proseguimento e il rifinanziamento di SURE fino a quando le conseguenze socioeconomiche dell'invasione russa dell'Ucraina continueranno ad avere un impatto negativo sul mercato del lavoro, in linea con la risoluzione del Parlamento europeo del 19 maggio 2022 sulle conseguenze sociali ed economiche per l'UE della guerra russa in Ucraina – rafforzare la capacità di agire dell'UE, e uno strumento di salvataggio sociale con un maggiore sostegno pubblico agli strumenti esistenti a favore dei più poveri della nostra società. Come sottolineato nella raccomandazione (UE) 2021/402 [e nella raccomandazione del Consiglio relativa alla garanzia di una transizione equa verso la neutralità climatica], per sostenere le transizioni nel mercato del lavoro è necessario, anche alla luce delle trasformazioni verde e digitale, un insieme coerente di politiche attive del mercato del lavoro, che comprenda incentivi alla transizione, l'ottenimento di qualifiche, la convalida e l'acquisizione di competenze, come pure un'istruzione orientata al futuro, l'apprendimento permanente, l'istruzione e la formazione professionale, il miglioramento del livello delle competenze e la riqualificazione e servizi per l'impiego migliorati. Una valutazione approfondita delle politiche e dei meccanismi di sostegno nazionali che sono stati introdotti per mitigare gli effetti della pandemia di COVID-19 è necessaria per individuare le migliori prassi e i migliori strumenti da utilizzare in futuro.
Emendamento 16
Proposta di decisione
Considerando 11
(11)  La discriminazione, in tutte le sue forme, dovrebbe essere contrastata; si dovrebbe garantire la parità di genere e sostenere l'occupazione dei giovani. Dovrebbero essere garantiti accesso e opportunità per tutti e dovrebbero essere ridotte povertà ed esclusione sociale, anche dei minori e dei Rom, in particolare assicurando un efficace funzionamento dei mercati del lavoro e regimi di protezione sociale adeguati e inclusivi32 ed eliminando gli ostacoli a un'istruzione inclusiva e orientata al futuro, alla formazione e alla partecipazione al mercato del lavoro, anche tramite investimenti nell'educazione e cura della prima infanzia e nelle competenze digitali e verdi. L'accesso tempestivo e paritario a servizi di assistenza sanitaria e assistenza a lungo termine a prezzi accessibili, comprese la prevenzione e la promozione della salute, è particolarmente importante anche alla luce della pandemia di COVID-19 iniziata nel 2020 e in un contesto di società che invecchiano. È necessario realizzare ulteriormente il potenziale delle persone con disabilità di contribuire alla crescita economica e allo sviluppo sociale. Sui luoghi di lavoro in tutta l'Unione emergono nuovi modelli economici e di business e cambiano anche i rapporti di lavoro. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i nuovi rapporti di lavoro mantengano e rafforzino il modello sociale europeo.
(11)  La discriminazione, in tutte le sue forme, dovrebbe essere eliminata; si dovrebbe garantire la parità di genere e promuovere attivamente l'occupazione dei giovani, in particolare di quelli provenienti da contesti svantaggiati. Dovrebbero essere garantiti parità di accesso e opportunità per tutti e dovrebbero essere eliminate povertà ed esclusione sociale, anche dei minori, degli anziani, delle persone con disabilità e dei Rom, in particolare assicurando un efficace funzionamento dei mercati del lavoro e regimi di protezione sociale adeguati e inclusivi32 ed eliminando gli ostacoli a un'istruzione inclusiva e orientata al futuro, alla formazione, all'apprendimento permanente, all'istruzione e alla formazione professionale e alla partecipazione al mercato del lavoro, anche tramite investimenti nell'educazione e cura della prima infanzia e nelle competenze digitali e verdi. L'accesso tempestivo, universale, effettivo e paritario a servizi di assistenza sanitaria e assistenza a lungo termine, in linea con la risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio 2022 verso un'azione comune europea in materia di assistenza e cura, comprese la prevenzione, in particolare dei problemi di salute mentale sul luogo di lavoro in linea con la risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio 2022 sulla salute mentale nel mondo del lavoro digitale, e la promozione della salute, è particolarmente necessario anche alla luce della pandemia di COVID-19 e nel contesto di società che invecchiano. Garantire la salute e sicurezza sul lavoro e un sano equilibrio tra attività professionale e vita familiare dei lavoratori lungo tutto l'arco della loro carriera è un prerequisito per una vita professionale dignitosa e un invecchiamento attivo e in buona salute. È necessario realizzare ulteriormente il potenziale delle persone con disabilità di contribuire alla crescita economica e allo sviluppo sociale, anche con adeguamenti ragionevoli nel luogo di lavoro, in conformità della direttiva 2000/78/CE32 bis del Consiglio e in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Sui luoghi di lavoro in tutta l'Unione emergono nuovi modelli economici e di business e cambiano anche i rapporti di lavoro. Gli Stati membri dovrebbero rafforzare ulteriormente il modello sociale europeo, garantendo che tutti i lavoratori godano degli stessi diritti e usufruiscano di condizioni di lavoro e di occupazione dignitose e di salari dignitosi. Ogni persona ha diritto a condizioni di lavoro eque, giuste, sane e sicure e a una protezione adeguata nell'ambiente digitale come nel luogo di lavoro fisico, indipendentemente dalla sua situazione occupazionale, dalle modalità dell'occupazione, dalla durata del rapporto di lavoro o dalle dimensioni dell'impresa. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero affrontare lo sfruttamento dei lavoratori e tutte le forme di lavoro precario, compresi il lavoro autonomo fittizio, il lavoro non dichiarato, l'abuso di contratti atipici e i contratti a zero ore, e dovrebbero provvedere affinché i nuovi rapporti di lavoro siano in linea con il diritto dell'Unione e nazionale. Gli Stati membri dovrebbero anche fronteggiare l'economia informale favorendo la transizione sicura dei lavoratori informali all'economia formale. L'imprenditorialità dovrebbe essere incoraggiata e la mobilità occupazionale dovrebbe essere agevolata, anche mediante la portabilità dei diritti in materia di sicurezza sociale e l'introduzione di soluzioni digitali efficaci.
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32 Raccomandazione del Consiglio, dell'8 novembre 2019, sull'accesso alla protezione sociale per i lavoratori subordinati e autonomi (2019/C 387/01).
32 Raccomandazione del Consiglio, dell'8 novembre 2019, sull'accesso alla protezione sociale per i lavoratori subordinati e autonomi (GU C 387 del 15.11.2019, pag. 1).
32 bis Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16).
Emendamento 17
Proposta di decisione
Considerando 12
(12)  Gli orientamenti integrati dovrebbero servire da base per raccomandazioni specifiche per paese che il Consiglio può rivolgere agli Stati membri. Gli Stati membri devono fare pieno uso delle loro risorse REACT-EU istituite dal regolamento (UE) 2020/222133, che rafforza i fondi della politica di coesione per il periodo 2014-2020 e il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) fino al 2023; a causa dell'attuale crisi ucraina tale regolamento è stato ulteriormente potenziato dal regolamento sull'azione di coesione a favore dei rifugiati in Europa (CARE)34, come pure da un'ulteriore modifica del regolamento recante disposizioni comuni35 in merito all'aumento del prefinanziamento per REACT-EU e dall'introduzione di un nuovo costo unitario al fine di contribuire ad accelerare l'integrazione nell'UE delle persone che lasciano l'Ucraina36. Inoltre per il periodo di programmazione 2021-2027 gli Stati membri dovrebbero utilizzare appieno il Fondo sociale europeo Plus istituito dal regolamento (UE) 2021/105737, il Fondo europeo di sviluppo regionale istituito dal regolamento (UE) 2021/105838, il dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal regolamento (UE) 2021/24139 e altri fondi dell'Unione, tra cui il Fondo per una transizione giusta istituito dal regolamento (UE) 2021/105640 e InvestEU, istituito dal regolamento (UE) 2021/52341, per promuovere l'occupazione, gli investimenti sociali, l'inclusione sociale, l'accessibilità, le opportunità di miglioramento del livello delle competenze e di riqualificazione della forza lavoro, l'apprendimento permanente e l'istruzione e la formazione di qualità elevata per tutti, comprese l'alfabetizzazione e le competenze digitali. Gli Stati membri devono inoltre fare pieno uso del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro istituito dal regolamento (UE) 2021/69142 per sostenere i lavoratori licenziati a seguito di importanti eventi di ristrutturazione, come la pandemia di COVID-19, e di trasformazioni socioeconomiche derivanti da tendenze più globali nonché dai cambiamenti tecnologici e ambientali. Sebbene siano destinati agli Stati membri e all'Unione, gli orientamenti integrati dovrebbero essere attuati in partenariato con tutte le autorità nazionali, regionali e locali, con lo stretto coinvolgimento dei parlamenti, delle parti sociali e dei rappresentanti della società civile.
(12)  Gli orientamenti integrati dovrebbero servire da base per raccomandazioni specifiche per paese che il Consiglio può rivolgere agli Stati membri. Gli Stati membri devono fare pieno uso delle loro risorse REACT-EU istituite dal regolamento (UE) 2020/222133, che rafforza i fondi della politica di coesione per il periodo 2014-2020 e il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) fino al 2023; a causa dell'attuale crisi ucraina tale regolamento è stato ulteriormente potenziato dal regolamento sull'azione di coesione a favore dei rifugiati in Europa (CARE)34, come pure da un'ulteriore modifica del regolamento recante disposizioni comuni35 in merito all'aumento del prefinanziamento per REACT-EU e dall'introduzione di un nuovo costo unitario al fine di contribuire ad accelerare l'integrazione nell'UE delle persone che lasciano l'Ucraina36. Inoltre per il periodo di programmazione 2021-2027 gli Stati membri dovrebbero utilizzare appieno il Fondo sociale europeo Plus istituito dal regolamento (UE) 2021/105737, il Fondo europeo di sviluppo regionale istituito dal regolamento (UE) 2021/105838, il dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal regolamento (UE) 2021/24139 e altri fondi dell'Unione, tra cui il Fondo per una transizione giusta istituito dal regolamento (UE) 2021/105640 e InvestEU, istituito dal regolamento (UE) 2021/52341, per promuovere la sostenibilità e l'occupazione di qualità e gli investimenti sociali, per eliminare la povertà, la discriminazione e l'esclusione sociale, per garantire l'accessibilità, le opportunità di miglioramento del livello delle competenze e di riqualificazione della forza lavoro, l'apprendimento permanente e l'istruzione e la formazione di qualità elevata per tutti, in particolare l'alfabetizzazione e le competenze digitali, al fine di consentire loro di acquisire le conoscenze e le qualifiche richieste per un'economia digitale, più verde e più circolare. Gli Stati membri devono inoltre fare pieno uso del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro istituito dal regolamento (UE) 2021/69142 per sostenere i lavoratori licenziati a seguito di importanti eventi di ristrutturazione, come la pandemia di COVID-19, e di trasformazioni socioeconomiche derivanti da tendenze globali, da nuove crisi globali finanziarie ed economiche nonché dai cambiamenti tecnologici e dalle sfide ambientali. Sebbene siano destinati agli Stati membri e all'Unione, gli orientamenti integrati dovrebbero essere attuati ed esaminati in partenariato con tutte le autorità nazionali, regionali e locali, con lo stretto e attivo coinvolgimento dei parlamenti al rispettivo livello, delle parti sociali e dei rappresentanti della società civile.
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33 Regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU) (GU L 437 del 28.12.2020, pag. 30).
33 Regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU) (GU L 437 del 28.12.2020, pag. 30).
34 Regolamento (UE) 2022/562 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l'azione di coesione a favore dei rifugiati in Europa (CARE).
34 Regolamento (UE) 2022/562 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l'azione di coesione a favore dei rifugiati in Europa (CARE) (GU L 109 dell'8.4.2022, pag. 1).
35 Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).
35 Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).
36 Regolamento (UE) 2022/613 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 aprile 2022, recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l'aumento del prefinanziamento a titolo delle risorse REACT-EU e l'istituzione di un costo unitario.
36 Regolamento (UE) 2022/613 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 aprile 2022, recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l'aumento del prefinanziamento a titolo delle risorse REACT-EU e l'istituzione di un costo unitario (GU L 115 del 13.4.2022, pag. 38).
37 Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013 (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 21).
37 Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013 (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 21).
38 Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 60).
38 Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 60).
39 Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).
39 Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).
40 Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo per una transizione giusta (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 1).
40 Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo per una transizione giusta (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 1).
41 Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30).
41 Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30).
42 Regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e che abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013 (GU L 153 del 3.5.2021, pag. 48).
42 Regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e che abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013 (GU L 153 del 3.5.2021, pag. 48).
Emendamento 18
Proposta di decisione
Allegato I – Orientamento 5 – comma 1
Gli Stati membri dovrebbero promuovere attivamente un'economia sociale di mercato sostenibile e agevolare e sostenere gli investimenti nella creazione di posti di lavoro di qualità, sfruttando anche il potenziale legato alle transizioni digitale e verde, alla luce dell'obiettivo principale dell'UE per il 2030 in materia di occupazione. A tal fine dovrebbero ridurre gli ostacoli che le imprese incontrano nell'assunzione di personale, promuovere l'imprenditorialità responsabile e il lavoro autonomo vero e proprio e, in particolare, sostenere la creazione e la crescita di piccole e medie imprese, anche attraverso l'accesso ai finanziamenti. Gli Stati membri dovrebbero promuovere attivamente lo sviluppo e sfruttare appieno il potenziale dell'economia sociale, promuovere l'innovazione sociale e le imprese sociali, nonché incoraggiare i modelli di business che creano opportunità di lavoro di qualità e generano benefici sociali a livello locale, in particolare nell'economia circolare e nelle aree maggiormente interessate dalla transizione verso un'economia verde a causa della loro specializzazione settoriale.
Gli Stati membri dovrebbero promuovere attivamente la piena occupazione basata su un'economia sociale di mercato competitiva, innovativa e sostenibile e sostenere gli investimenti nella creazione di posti di lavoro di qualità. Gli Stati membri dovrebbero attuare politiche occupazionali intelligenti, ambiziose e inclusive per anticipare le carenze del mercato del lavoro onde sfruttare il potenziale legato alle transizioni digitale e verde, e raggiungere l'obiettivo principale dell'UE per il 2030 in materia di occupazione. Gli Stati membri dovrebbero sostenere le imprese nell'assunzione di personale e promuovere l'IFP, l'imprenditorialità responsabile e il lavoro autonomo vero e proprio e, anche tra le donne, i giovani, gli anziani e altri gruppi svantaggiati. Dovrebbero sostenere, in particolare, la creazione e la crescita di piccole e medie imprese, anche attraverso l'accesso ai finanziamenti, allo sviluppo di capacità, all'orientamento e alle misure mirate per l'assunzione di nuovo personale e il mantenimento di quello esistente. Gli Stati membri dovrebbero attuare pienamente il piano d'azione per l'economia sociale e il Green Deal europeo e promuovere attivamente lo sviluppo e sfruttare appieno il potenziale dell'economia sociale, verde e digitale, promuovere l'innovazione sociale e rafforzare le imprese sociali, nonché incoraggiare i modelli di business che creano opportunità di lavoro sostenibili e di qualità, in particolare per i gruppi svantaggiati, e generano benefici sociali a livello locale, in particolare nell'economia circolare e nelle aree che necessitano di un maggiore sostegno per la transizione verso un'economia verde e digitale.
Emendamento 19
Proposta di decisione
Allegato I – Orientamento 5 – comma 2
A seguito della crisi COVID-19, regimi di riduzione dell'orario lavorativo e meccanismi analoghi ben concepiti dovrebbero altresì agevolare e sostenere i processi di ristrutturazione, oltre a preservare l'occupazione se del caso, contribuendo alla modernizzazione dell'economia, anche attraverso lo sviluppo di competenze associate. Dovrebbe essere presa in considerazione l'introduzione di incentivi all'assunzione e alla transizione e di misure di miglioramento del livello delle competenze e di riqualificazione ben concepiti al fine di sostenere la creazione di posti di lavoro e le transizioni e di affrontare la carenza di forza lavoro e di competenze, anche alla luce delle trasformazioni digitale e verde, nonché dell'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina.
A seguito della crisi COVID-19, regimi di riduzione dell'orario lavorativo e meccanismi analoghi ben concepiti dovrebbero preservare l'occupazione ove possibile e altresì agevolare e sostenere i processi di ristrutturazione, contribuendo all'emancipazione dei lavoratori nella transizione verso un'economia sostenibile, anche attraverso lo sviluppo di competenze associate. Dovrebbe essere presa in considerazione l'introduzione di incentivi all'assunzione e alla transizione, all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, all'IFP e di misure di miglioramento del livello delle competenze e di riqualificazione ben concepiti al fine di sostenere la creazione di posti di lavoro e gestire le transizioni, affrontare e anticipare la carenza di forza lavoro e di competenze e colmare il divario tra istruzione e il mercato del lavoro, alla luce delle necessarie trasformazioni digitale e verde, nonché per limitare l'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina e il crescente costo della vita in Europa. Gli Stati membri dovrebbero adattare le loro politiche in materia di occupazione e coordinare, a livello dell'Unione, l'attuazione delle migliori pratiche per quanto riguarda le misure temporanee che tutelano i lavoratori e i mercati del lavoro in tempi di crisi, e coinvolgere le parti sociali in materia. Dette misure potrebbero includere le integrazioni salariali, il sostegno al reddito e l'estensione dei regimi di indennità di disoccupazione, nonché l'estensione del congedo di malattia retribuito, del congedo per i prestatori di assistenza e delle modalità di telelavoro. Gli Stati membri dovrebbero sostenere la trasformazione dei settori economici fondamentali assicurando l'autosufficienza e l'autonomia strategica. Al fine di agevolare un'equa mobilità dei lavoratori, occorre prestare particolare attenzione alla salvaguardia dei diritti e dei posti di lavoro dei lavoratori mobili, al riconoscimento dei diplomi e al rafforzamento dei programmi transfrontalieri di istruzione e scambio. L'Autorità europea del lavoro svolge un ruolo importante nell'aiutare gli Stati membri e la Commissione a garantire che le norme dell'Unione in materia di mobilità dei lavoratori e coordinamento della sicurezza sociale siano applicate in modo equo, semplice ed efficace.
Emendamento 20
Proposta di decisione
Allegato I – Orientamento 5 – comma 3
La tassazione dovrebbe essere trasferita dal lavoro ad altre fonti di imposizione più favorevoli all'occupazione e alla crescita inclusiva e in linea con gli obiettivi climatici e ambientali, tenendo conto dell'effetto ridistribuivo del sistema fiscale e preservando nel contempo le entrate necessarie a un'adeguata protezione sociale e a una spesa che stimoli la crescita.
La tassazione nazionale dovrebbe sostenere l'occupazione e la crescita inclusiva in linea con gli obiettivi strategici di cui all'articolo 3 TUE, nonché gli OSS, l'accordo di Parigi e gli obiettivi climatici e ambientali del Green Deal europeo. Le riforme fiscali dovrebbero tenere conto del loro effetto distributivo del sistema fiscale e proteggere le entrate per gli investimenti pubblici, in particolare per quanto riguarda i servizi pubblici di qualità, la protezione sociale e a una spesa che stimoli la crescita sostenibile.
Emendamento 21
Proposta di decisione
Allegato I – Orientamento 5 – comma 4
Gli Stati membri, compresi quelli con salari minimi legali, dovrebbero promuovere la contrattazione collettiva al fine di fissare i salari e garantire un efficace coinvolgimento delle parti sociali in modo trasparente e prevedibile, consentendo l'adeguamento dei salari all'andamento della produttività e favorendo salari equi che consentano un tenore di vita dignitoso, prestando particolare attenzione ai gruppi a reddito medio-basso nell'ottica di rafforzare la convergenza socioeconomica verso l'alto. I meccanismi di determinazione dei salari dovrebbero tenere conto delle condizioni socioeconomiche, compresi gli sviluppi regionali e settoriali. Nel rispetto delle prassi nazionali e dell'autonomia delle parti sociali, gli Stati membri e le parti sociali dovrebbero garantire che tutti i lavoratori ricevano salari equi beneficiando, direttamente o indirettamente, di contratti collettivi o di salari minimi legali adeguati, tenendo conto del loro impatto sulla competitività, sulla creazione di posti di lavoro e sulla povertà lavorativa.
Le politiche volte a garantire che i salari consentano un tenore di vita dignitoso, anche per i gruppi svantaggiati, rimangono importanti per contrastare la povertà lavorativa. Gli Stati membri, compresi quelli con salari minimi legali, dovrebbero promuovere la contrattazione collettiva al fine di fissare i salari e garantire un efficace coinvolgimento delle parti sociali in modo trasparente e prevedibile, consentendo l'adeguamento dei salari all'andamento della produttività a lungo termine e favorendo salari equi che consentano un tenore di vita dignitoso per tutti i lavoratori, prestando particolare attenzione ai gruppi a reddito medio-basso e al loro potere di acquisto nell'ottica di rafforzare la convergenza socioeconomica verso l'alto. I meccanismi di determinazione dei salari dovrebbero tenere conto delle condizioni socioeconomiche, compresi gli sviluppi regionali e settoriali, utilizzando, ad esempio, un paniere di beni e servizi a prezzi reali stabiliti a livello nazionale o valori di riferimento internazionali o nazionali. Nel rispetto delle prassi nazionali e dell'autonomia delle parti sociali in linea con i trattati, gli Stati membri e le parti sociali dovrebbero garantire che tutti i lavoratori ricevano salari equi beneficiando, direttamente o indirettamente, di contratti collettivi o di salari minimi legali adeguati, tenendo conto del loro impatto sulla competitività, sulla creazione di posti di lavoro, sull'uguaglianza di genere e sulla povertà lavorativa. Fatta salva la competenza degli Stati membri di fissare il salario minimo legale e di consentire variazioni e trattenute, è importante evitare l'uso di variazioni e trattenute in generale, in quanto rischiano di incidere negativamente sull'adeguatezza dei salari. Essi garantiscono che tali variazioni e trattenute rispettino i principi di non discriminazione e proporzionalità e perseguano un obiettivo legittimo conformemente alla direttiva relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea1 bis.
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1 bis Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Emendamento 22
Proposta di decisione
Allegato I – Orientamento 5 – comma 4 bis (nuovo)
I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rispettano il diritto dell'Unione e nazionale applicabile in materia di diritti sociali e del lavoro e in materia di tassazione. Gli Stati membri dovrebbero garantire che il sostegno finanziario pubblico fornito alle imprese per combattere le conseguenze economiche della pandemia e dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia sia concesso a condizione che i finanziamenti siano utilizzati a vantaggio dei dipendenti e che le imprese beneficiarie si astengano dall'erogazione di bonus ai dirigenti, dal pagamento di dividendi o dall'offerta di programmi di riacquisto di azioni proprie mentre ricevono tale sostegno.
Emendamento 23
Proposta di decisione
Allegato I – Orientamento 6 – comma 1
Nel contesto delle transizioni digitale e verde, dei cambiamenti demografici e della guerra in Ucraina, gli Stati membri dovrebbero promuovere la sostenibilità, la produttività, l'occupabilità e il capitale umano, promuovendo l'acquisizione di abilità e competenze lungo tutto l'arco della vita e rispondendo alle esigenze attuali e future del mercato del lavoro, alla luce degli obiettivi principali dell'UE per il 2030 in materia di competenze. Gli Stati membri dovrebbero inoltre investire nei loro sistemi di istruzione e formazione e adeguarli al fine di fornire un'istruzione di elevata qualità e inclusiva, compresa l'istruzione e formazione professionale, l'accesso all'apprendimento digitale e la formazione linguistica (ad esempio nel caso di rifugiati, anche provenienti dall'Ucraina). Dovrebbero collaborare con le parti sociali, gli erogatori di istruzione e formazione, le imprese e le altre parti interessate per affrontare le debolezze strutturali dei sistemi di istruzione e formazione e migliorarne la qualità e pertinenza per il mercato del lavoro, anche per preparare le transizioni verde e digitale, affrontare gli squilibri esistenti tra domanda e offerta di competenze e prevenire l'emergere di nuove carenze, in particolare per le attività connesse a REPowerEU, come la diffusione delle energie rinnovabili o le ristrutturazioni edilizie. Particolare attenzione dovrebbe essere prestata alle sfide della professione di insegnante, anche investendo nelle competenze digitali degli insegnanti e dei formatori. I sistemi di istruzione e formazione dovrebbero dotare tutti i discenti di competenze chiave, comprese le competenze di base e digitali nonché le competenze trasversali, per gettare le fondamenta per l'adattabilità e la resilienza durante tutta la vita. Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per rafforzare l'erogazione di diritti alla formazione individuale e garantirne la trasferibilità durante le transizioni professionali, anche, se del caso, attraverso conti individuali di apprendimento e un sistema affidabile di valutazione della qualità della formazione. Gli Stati membri dovrebbero avvalersi del potenziale delle microcredenziali per sostenere l'apprendimento permanente e l'occupabilità. Dovrebbero consentire a tutti di anticipare e adeguarsi meglio alle esigenze del mercato del lavoro, in particolare attraverso un continuo miglioramento del livello delle competenze e una continua riqualificazione nonché attraverso l'offerta di servizi integrati di orientamento e consulenza, al fine di sostenere transizioni eque e giuste per tutti, rafforzare i risultati in ambito sociale, affrontare le carenze del mercato del lavoro e gli squilibri tra domanda e offerta di competenze, migliorare la resilienza complessiva dell'economia di fronte alle crisi e facilitare i potenziali adeguamenti.
Nel contesto delle transizioni digitale e verde, dei cambiamenti demografici e dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, nonché dell'aumento del costo della vita, gli Stati membri dovrebbero promuovere i diritti sociali, la sostenibilità, la produttività, l'occupabilità e gli investimenti nei lavoratori e nelle persone, promuovendo l'acquisizione di abilità e competenze lungo tutto l'arco della vita e rispondendo alle esigenze attuali e future del mercato del lavoro, alla luce degli obiettivi principali dell'UE per il 2030 in materia di competenze, in particolare per quanto concerne le competenze digitali. Gli Stati membri dovrebbero inoltre investire nei loro sistemi di istruzione e formazione e adeguarli e modernizzarli al fine di fornire un'istruzione di elevata qualità e inclusiva, in particolare l'istruzione e formazione professionale, le conoscenze imprenditoriali, compresa l'imprenditoria sociale, l'accesso all'apprendimento digitale e la formazione linguistica (ad esempio nel caso di tutti i rifugiati, anche quelli provenienti dall'Ucraina), e l'apprendimento formale e informale lungo tutto l'arco della vita. Dovrebbero collaborare con le parti sociali, le autorità regionali e locali, gli erogatori di istruzione e formazione, le imprese e le altre parti interessate per affrontare le debolezze strutturali ed emergenti dei sistemi di istruzione e formazione e migliorarne la qualità e pertinenza per il mercato del lavoro, per sostenere e accelerare ulteriormente le transizioni verde e digitale, affrontare gli squilibri esistenti tra domanda e offerta di competenze, l'obsolescenza delle competenze e prevenire l'emergere di nuove carenze, in particolare per le attività connesse a REPowerEU, come la diffusione delle energie rinnovabili, l'efficienza energetica e le ristrutturazioni edilizie profonde. Gli Stati membri dovrebbero affrontare le esigenze dei settori e delle regioni con carenze strutturali in materia di mercato del lavoro e competenze, tra l'altro al fine di consentire contemporaneamente le transizioni verde, tecnologica e digitale. Gli Stati membri dovrebbero sostenere e incoraggiare le imprese a investire nelle competenze del loro personale e offrire condizioni di lavoro e di impiego dignitose per attrarre lavoratori qualificati. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero utilizzare tutte le risorse disponibili del FSE+ e di altri programmi e strumenti dell'Unione, come Next Generation EU, per rafforzare le qualifiche dei giovani e promuovere sistemi di istruzione duale. Particolare attenzione dovrebbe essere prestata alle sfide della professione di insegnante, anche investendo nelle competenze digitali degli insegnanti e dei formatori nonché nelle loro conoscenze in materia di cambiamenti climatici e sviluppo sostenibile. I sistemi di istruzione e formazione dovrebbero dotare tutti i discenti di competenze chiave, comprese le competenze di base e digitali nonché le competenze trasversali formali e informali, come la comunicazione e il pensiero critico, per gettare le fondamenta per l'adattabilità e la resilienza durante tutta la vita e dovrebbero preparare gli insegnanti affinché siano in grado di trasmettere tali competenze ai discenti. Al fine di promuovere lo sviluppo e la mobilità dei discenti nell'ottica dell'obiettivo 2030 di aumentare al 60 % la partecipazione annuale degli adulti alla formazione, gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per rafforzare l'erogazione di diritti alla formazione individuale e garantirne la trasferibilità durante le transizioni professionali, anche, se del caso, attraverso conti individuali di apprendimento e un sistema affidabile di valutazione della qualità della formazione. Gli Stati membri dovrebbero avvalersi del potenziale delle microcredenziali per sostenere l'apprendimento permanente e l'occupabilità. Dovrebbero garantire al tempo stesso il mantenimento del lato umanistico dell'istruzione e il rispetto delle aspirazioni degli individui. Al fine di sostenere transizioni eque e giuste per tutti, nonché anticipare e adattarsi meglio alle esigenze del mercato del lavoro, è fondamentale che gli Stati membri migliorino la resilienza complessiva dell'economia. Dovrebbero agevolare condizioni di lavoro dignitose e potenziali adeguamenti attraverso il miglioramento continuo delle competenze e la riqualificazione professionale, rafforzando i sistemi e i servizi di protezione sociale e fornendo orientamento e consulenza integrati, nonché politiche attive del mercato del lavoro, anche in vista di futuri shock economici.
Emendamento 24
Proposta di decisione
Allegato I – Orientamento 6 – comma 2
Gli Stati membri dovrebbero promuovere le pari opportunità per tutti affrontando le disuguaglianze nei sistemi di istruzione e formazione. In particolare, i minori dovrebbero avere accesso a un'educazione e cura della prima infanzia di buona qualità, in linea con la garanzia europea per l'infanzia. Gli Stati membri dovrebbero innalzare i livelli complessivi delle qualifiche, ridurre il numero di giovani che abbandonano precocemente l'istruzione e la formazione, sostenere l'accesso all'istruzione dei minori provenienti da zone remote, aumentare l'attrattiva dell'istruzione e formazione professionale (IFP), l'accesso all'istruzione terziaria e il suo completamento, agevolare la transizione dei giovani dall'istruzione all'occupazione attraverso tirocini e apprendistati di qualità, nonché aumentare la partecipazione degli adulti all'apprendimento continuo, in particolare tra i discenti provenienti da contesti svantaggiati e i discenti meno qualificati. Tenendo conto delle nuove esigenze nel contesto di società digitali, verdi e che invecchiano, gli Stati membri dovrebbero potenziare l'apprendimento basato sul lavoro nei loro sistemi di IFP, anche grazie ad apprendistati di qualità ed efficaci, e aumentare il numero delle persone che completano il percorso di IFP e il numero dei laureati in ambito scientifico, tecnologico, ingegneristico e matematico (science, technology, engineering and mathematics — STEM), in particolare tra le donne. Gli Stati membri dovrebbero inoltre rafforzare la pertinenza dell'istruzione terziaria e, se del caso, della ricerca universitaria per il mercato del lavoro, migliorare il monitoraggio e le previsioni delle competenze, conferire maggiore visibilità alle competenze e rendere comparabili le qualifiche, comprese quelle acquisite all'estero e aumentare le opportunità per il riconoscimento e la convalida delle abilità e delle competenze acquisite al di fuori dell'istruzione e della formazione formali. Dovrebbero migliorare e incrementare l'offerta di un'IFP continua e flessibile e la partecipazione a essa. Gli Stati membri dovrebbero inoltre sostenere gli adulti scarsamente qualificati nel mantenere o sviluppare l'occupabilità a lungo termine stimolando l'accesso e la partecipazione a occasioni di apprendimento di qualità, mediante l'attuazione della raccomandazione sui percorsi di miglioramento del livello delle competenze, compresa una valutazione delle stesse, un'offerta di istruzione e formazione che corrispondano alle opportunità del mercato del lavoro e la convalida e il riconoscimento delle competenze acquisite.
Gli Stati membri dovrebbero promuovere le pari opportunità per tutti eliminando le disuguaglianze nei sistemi di istruzione e formazione. In particolare, i minori dovrebbero avere accesso paritario a un'educazione e cura della prima infanzia di elevata qualità, in linea con la garanzia europea per l'infanzia e gli obiettivi di Barcellona. Gli Stati membri dovrebbero innalzare i livelli complessivi delle qualifiche, ridurre il numero di giovani che abbandonano precocemente l'istruzione e la formazione, sostenere l'accesso all'istruzione dei minori provenienti da gruppi e regioni svantaggiati, aumentare l'attrattiva dell'istruzione e formazione professionale (IFP), promuovere l'accesso all'istruzione terziaria e il suo completamento, agevolare la transizione dei giovani dall'istruzione all'occupazione attraverso tirocini e apprendistati di qualità retribuiti e inclusivi, nonché aumentare la partecipazione degli adulti all'apprendimento continuo, in particolare tra i discenti provenienti da contesti svantaggiati e i discenti meno qualificati. Tenendo conto delle nuove esigenze nel contesto di società digitali, verdi e che invecchiano, gli Stati membri dovrebbero potenziare l'apprendimento basato sul lavoro nei loro sistemi di IFP, anche grazie ad apprendistati di qualità ed efficaci retribuiti e inclusivi, e garantire investimenti continui nell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, aumentare il numero delle persone che completano il percorso di IFP e il numero dei laureati in ambito scientifico, tecnologico, ingegneristico e matematico (science, technology, engineering and mathematics — STEM), in particolare tra le donne. Gli Stati membri dovrebbero inoltre rafforzare la pertinenza dell'istruzione terziaria e, se del caso, della ricerca universitaria per il mercato del lavoro, rafforzare la formazione duale, migliorare il monitoraggio e le previsioni delle competenze, conferire maggiore visibilità alle competenze e semplificare la comparabilità e il riconoscimento delle qualifiche, comprese quelle acquisite all'estero e aumentare le opportunità per il riconoscimento e la convalida delle abilità e delle competenze acquisite al di fuori dell'istruzione e della formazione formali anche per i cittadini di paesi terzi. Dovrebbero migliorare e incrementare l'offerta continua di un'IFP e la partecipazione più flessibile e inclusiva a essa. Gli Stati membri dovrebbero sostenere la creazione di posti di lavoro e investire nei regimi di protezione sociale, anche per le persone con disabilità e i lavoratori con difficoltà nel miglioramento del livello delle competenze e nella riqualificazione, nonché sostenere gli adulti scarsamente qualificati nell'accesso al mercato del lavoro e a un'occupazione stabile e di qualità. In tale contesto è importante mantenere o sviluppare l'occupabilità a lungo termine stimolando l'accesso e la partecipazione a occasioni di apprendimento di qualità, mediante l'attuazione della raccomandazione sui percorsi di miglioramento del livello delle competenze, compresa una valutazione delle stesse, un'offerta di istruzione e formazione che corrispondano alle opportunità del mercato del lavoro. Il diritto al congedo di formazione retribuito a fini professionali dovrebbe essere incoraggiato, in linea con le pertinenti convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) che consentono ai lavoratori di seguire programmi di formazione durante l'orario di lavoro. Gli Stati Membri dovrebbero adottare le misure necessarie per promuovere un accesso universale, efficace e paritario alla didattica e la formazione a distanza, tenendo in piena considerazione le esigenze delle persone con disabilità, delle persone che vivono in zone remote e dei genitori, in particolare dei genitori soli.
Emendamento 25
Proposta di decisione
Allegato I – Orientamento 6 – comma 3
Gli Stati membri dovrebbero fornire ai disoccupati e alle persone inattive un'assistenza efficace, tempestiva, coordinata e su misura, basata sul sostegno alla ricerca di un impiego, sulla formazione, sulla riqualificazione e sull'accesso ad altri servizi abilitanti, prestando particolare attenzione ai gruppi vulnerabili e alle persone particolarmente colpite dalle transizioni verde e digitale. Dovrebbero essere perseguite tempestivamente, al più tardi dopo 18 mesi di disoccupazione, strategie globali che includano valutazioni individuali approfondite dei disoccupati, al fine di ridurre e prevenire in misura significativa la disoccupazione strutturale e di lungo periodo. La disoccupazione giovanile e il fenomeno dei giovani che non hanno un lavoro, né seguono un percorso scolastico o formativo (not in employment, education or training — NEET) dovrebbero continuare ad essere affrontati mediante la prevenzione dell'abbandono scolastico precoce e il miglioramento strutturale della transizione dalla scuola al lavoro, anche grazie alla piena attuazione della garanzia per i giovani rafforzata, che dovrebbe altresì sostenere in modo significativo le opportunità di occupazione giovanile di qualità nella ripresa post-pandemia. Inoltre gli Stati membri dovrebbero, anche alla luce dell'Anno europeo dei giovani 2022, intensificare gli sforzi, in particolare per evidenziare in che modo le transizioni verde e digitale offrano una prospettiva rinnovata per il futuro nonché opportunità per contrastare l'impatto negativo della pandemia sui giovani.
Gli Stati membri dovrebbero fornire ai disoccupati e alle persone inattive in età lavorativa, in particolare ai disoccupati di lunga data, un'assistenza efficace, tempestiva, coordinata e su misura per migliorare le loro prospettive sul mercato del lavoro, basata sul sostegno alla ricerca di un impiego, sulla formazione, sulla riqualificazione e sull'accesso ad altri servizi abilitanti, anche nei settori della salute e degli alloggi, prestando particolare attenzione ai gruppi svantaggiati e alle persone che necessitano di un sostegno supplementare per gestire le transizioni verde e digitale. Dovrebbero essere perseguite tempestivamente, al più tardi dopo 18 mesi di disoccupazione, strategie globali che includano valutazioni individuali approfondite dei disoccupati, al fine di ridurre in misura significativa la disoccupazione strutturale e di lungo periodo e al più tardi dopo 8 mesi per i nuovi lavoratori disoccupati al fine di prevenire il rischio di disoccupazione di lunga durata, con particolare attenzione alle persone con disabilità e ad altri gruppi svantaggiati. Gli Stati membri dovrebbero, con il coinvolgimento delle parti sociali, agevolare le transizioni professionali, con il sostegno del FSE+, del Fondo per una transizione giusta e di iniziative quali RePowerEU. La disoccupazione giovanile, l'occupazione precaria dei giovani e il fenomeno dei giovani che non hanno un lavoro, né seguono un percorso scolastico o formativo (not in employment, education or training — NEET) dovrebbero continuare ad essere affrontati in via prioritaria mediante la prevenzione dell'abbandono scolastico precoce, compresi gli apprendistati retribuiti e inclusivi e il miglioramento strutturale della transizione dalla scuola al lavoro, anche grazie alla piena ed efficace attuazione della garanzia per i giovani rafforzata e l'utilizzo dei finanziamenti dell'Unione, come quelli del FSE+ e del dispositivo per la ripresa e la resilienza, che dovrebbe altresì sostenere l'occupazione giovanile di qualità nella ripresa post-pandemia. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero garantire condizioni di lavoro dignitose e l'accesso alla protezione sociale per i tirocinanti, gli stagisti e gli apprendisti. Inoltre gli Stati membri dovrebbero, anche alla luce dell'Anno europeo dei giovani 2022, intensificare gli sforzi per evidenziare in che modo le transizioni verde e digitale offrano una prospettiva rinnovata per il futuro nonché opportunità per contrastare l'impatto negativo della pandemia sui giovani. Gli Stati membri dovrebbero valutare la possibilità di attuare una clausola sui giovani, che valuti l'impatto di nuove iniziative sui giovani in tutti i settori di intervento.
Emendamento 26
Proposta di decisione
Allegato I – Orientamento 6 – comma 4
Gli Stati membri dovrebbero mirare a rimuovere gli ostacoli e i disincentivi, mettendo in atto incentivi, in relazione alla partecipazione al mercato del lavoro, in particolare per i lavoratori a basso reddito, i secondi percettori di reddito e le persone che sono più lontane dal mercato del lavoro, tra cui le persone provenienti da un contesto migratorio e i Rom emarginati. Considerate le forti carenze di manodopera in particolari professioni e settori, gli Stati membri dovrebbero contribuire a incentivare l'offerta di forza lavoro, segnatamente promuovendo salari adeguati e condizioni di lavoro dignitose nonché politiche attive del mercato del lavoro efficaci. Gli Stati membri dovrebbero inoltre sostenere un ambiente di lavoro adeguato alle persone con disabilità, anche mediante un sostegno finanziario mirato e servizi che consentano loro di partecipare al mercato del lavoro e alla società.
Gli Stati membri dovrebbero mirare a rimuovere gli ostacoli e i disincentivi, mettendo in atto incentivi, in relazione all'accesso e alla partecipazione al mercato del lavoro, in particolare per i gruppi svantaggiati e le persone che sono più lontane dal mercato del lavoro, tra cui le persone con disabilità, le persone provenienti da un contesto migratorio e i Rom emarginati. Considerate le forti carenze di manodopera in particolari professioni e settori, gli Stati membri dovrebbero contribuire a incentivare l'offerta di forza lavoro, segnatamente promuovendo salari e condizioni di lavoro dignitosi nonché politiche attive del mercato del lavoro efficaci. Gli Stati membri dovrebbero inoltre sostenere un ambiente di lavoro accessibile per le persone con disabilità e la fornitura di sistemazioni ragionevoli sul luogo di lavoro, anche mediante un sostegno finanziario mirato, prodotti, servizi e un ambiente che consenta loro di partecipare al mercato del lavoro e alla società. Il telelavoro regolamentato e le nuove tecnologie possono offrire opportunità, in particolare per i gruppi svantaggiati, a condizione che sia predisposta la necessaria infrastruttura digitale, a prezzi abbordabili e accessibile a tutti. Il telelavoro, tuttavia, non dovrebbe esonerare i datori di lavoro dall'obbligo di fornire sistemazioni ragionevoli sul luogo di lavoro e di creare culture inclusive sul luogo di lavoro per i lavoratori con disabilità.
Emendamento 27
Proposta di decisione
Allegato I – Orientamento 6 – comma 5
Occorre affrontare il problema dei divari di genere a livello di occupazione e di retribuzioni. Gli Stati membri dovrebbero garantire la parità di genere e una maggiore partecipazione delle donne al mercato del lavoro, anche offrendo pari opportunità e pari avanzamento di carriera ed eliminando gli ostacoli all'accesso alla leadership a tutti i livelli decisionali. Dovrebbe essere garantita la parità di retribuzione per lo stesso lavoro, o per un lavoro di pari valore, e la trasparenza della retribuzione. Dovrebbe essere promossa la conciliazione tra lavoro, famiglia e vita privata sia per le donne che per gli uomini, in particolare mediante l'accesso a servizi di assistenza a lungo termine e di educazione e cura della prima infanzia di qualità e a prezzi accessibili. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i genitori e le altre persone con responsabilità di assistenza abbiano accesso a un congedo per motivi familiari adeguato e a modalità di lavoro flessibili per conciliare lavoro, famiglia e vita privata, oltre a promuovere un uso equilibrato di tali diritti tra uomini e donne.
Occorre colmare il problema esistente dei divari di genere a livello di occupazione, retribuzioni e pensioni. Gli Stati membri dovrebbero garantire la parità di genere e una maggiore partecipazione delle donne al mercato del lavoro, anche offrendo pari opportunità nell'istruzione e pari avanzamento di carriera ed eliminando gli ostacoli all'accesso alla leadership a tutti i livelli decisionali. Gli Stati membri dovrebbero attuare rapidamente la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori senza incarichi esecutivi delle società quotate in Borsa e relative misure1 bis. Gli Stati membri dovrebbero garantire che i periodi di maternità e di congedo parentale siano adeguatamente valutati sia in termini di contributi sia in termini di diritti pensionistici, in modo da rispecchiare l'importanza di crescere le future generazioni, in particolare nel contesto di una società che sta invecchiando. Dovrebbe essere garantita effettivamente la parità di retribuzione per lo stesso lavoro, o per un lavoro di pari valore, e la trasparenza della retribuzione in linea con i trattati, ad esempio istituendo indici nazionali di equità salariale che confrontino uomini e donne in tutta la loro diversità. Dovrebbe essere promossa la conciliazione tra lavoro, famiglia e vita privata sia per le donne che per gli uomini, in particolare mediante l'accesso universale ed effettivo a servizi di assistenza a lungo termine e di educazione e cura della prima infanzia di qualità nonché un'equa condivisione delle responsabilità assistenziali e domestiche. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i genitori e le altre persone con responsabilità di assistenza abbiano accesso a un congedo per motivi familiari adeguato e a modalità di lavoro flessibili per conciliare lavoro, famiglia e vita privata, oltre a promuovere un uso equilibrato di tali diritti tra uomini e donne. Inoltre, dovrebbero garantire l'accesso a una formazione professionale di qualità per i prestatori di assistenza, il riconoscimento delle loro qualifiche e aiutare i datori di lavoro nel settore dell'assistenza a trovare e trattenere personale qualificato, con particolare attenzione a condizioni di lavoro dignitose. Gli Stati membri dovrebbero procedere progressivamente verso un congedo di maternità e paternità pienamente retribuito e di pari durata.
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1 bis Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.
Emendamento 28
Proposta di decisione
Allegato I – Orientamento 7 – comma 1
Al fine di trarre vantaggio da una forza lavoro più dinamica e produttiva e da nuovi modelli di lavoro e di business, gli Stati membri dovrebbero collaborare con le parti sociali per creare condizioni di lavoro eque, trasparenti e prevedibili, equilibrando diritti e obblighi. Dovrebbero ridurre ed evitare la segmentazione all'interno dei mercati del lavoro, contrastare il lavoro non dichiarato e il lavoro autonomo fittizio e favorire la transizione a forme di lavoro a tempo indeterminato. Le norme in materia di protezione dell'occupazione, il diritto del lavoro e le istituzioni dovrebbero tutti concorrere a creare un ambiente appropriato all'assunzione e la flessibilità necessaria per consentire ai datori di lavoro di adattarsi rapidamente ai cambiamenti del contesto economico, pur tutelando i diritti del lavoro e garantendo a tutti i lavoratori la protezione sociale, un adeguato livello di sicurezza e ambienti di lavoro sani, sicuri e appropriati. Promuovere l'uso di modalità di lavoro flessibili, come il telelavoro, può contribuire ad aumentare i livelli di occupazione e a rendere più inclusivi i mercati del lavoro nel contesto postpandemico. Allo stesso tempo, è importante garantire il rispetto dei diritti dei lavoratori in termini di orario di lavoro, condizioni di lavoro ed equilibrio tra vita professionale e vita privata. È opportuno evitare i rapporti di lavoro che portano a condizioni precarie, anche nel caso dei lavoratori delle piattaforme digitali, soprattutto se scarsamente qualificati, e combattendo l'abuso dei contratti atipici. In caso di licenziamento ingiustificato dovrebbero essere garantiti l'accesso a una risoluzione delle controversie efficace e imparziale e il diritto di ricorso, compresa una compensazione adeguata.
Al fine di trarre vantaggio da una forza lavoro più dinamica e produttiva e da nuovi modelli di lavoro e di business, gli Stati membri dovrebbero collaborare con le parti sociali per creare condizioni di lavoro eque, trasparenti e prevedibili, equilibrando diritti e obblighi per i datori di lavoro e per i lavoratori. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero adottare misure concrete per promuovere e rafforzare la contrattazione collettiva e il dialogo sociale a tale riguardo. Gli Stati membri dovrebbero ridurre ed evitare la segmentazione all'interno dei mercati del lavoro, contrastare il lavoro non dichiarato e il lavoro autonomo fittizio e favorire la transizione a forme di lavoro a tempo indeterminato. Le norme in materia di protezione dell'occupazione, il diritto del lavoro e le istituzioni dovrebbero tutti concorrere a tutelare i diritti del lavoro e a garantire un elevato livello di protezione sociale e un'occupazione sicura, assunzioni inclusive, salute e sicurezza sul lavoro, nonché ambienti di lavoro appropriati. Allo stesso tempo, gli Stati membri dovrebbero garantire un ambiente adeguato che consenta alle imprese di prosperare e la flessibilità necessaria perché i datori di lavoro possano adattarsi ai cambiamenti. Promuovere l'uso di modalità di lavoro flessibili concordate dai datori di lavoro e dai lavoratori o dai loro rappresentanti, come il telelavoro, può contribuire ad aumentare i livelli di occupazione e a rendere più inclusivi i mercati del lavoro nel contesto postpandemico, in particolare per i genitori soli, le persone con disabilità e le persone che vivono in regioni rurali e remote. Allo stesso tempo, è importante garantire il rispetto dei diritti dei lavoratori in termini di orario di lavoro, condizioni di lavoro, compresa la salute e la sicurezza sul lavoro, così come la protezione sociale, ed equilibrio tra vita professionale e vita privata. È opportuno affrontare con urgenza i rapporti di lavoro che portano a condizioni precarie e a una concorrenza sleale, anche nel caso dei lavoratori delle piattaforme digitali, soprattutto se scarsamente qualificati, combattendo l'abuso dei contratti atipici. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché tutti i lavoratori godano di condizioni di lavoro dignitose, dei diritti sociali e dell'accesso a una protezione sociale adeguata. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero attuare pienamente la convenzione n. 81 dell'OIL sull'ispezione del lavoro e investire in ispezioni sul lavoro efficaci conferendo poteri alle autorità competenti e coordinando i loro sforzi per combattere gli abusi transfrontalieri nel quadro dell'Autorità europea del lavoro. In caso di licenziamento ingiustificato dovrebbero essere garantiti l'accesso a una risoluzione delle controversie efficace e imparziale e il diritto di ricorso, compresa una compensazione adeguata. Gli Stati membri dovrebbero fare affidamento sulle agenzie europee e sulla rete dei servizi pubblici per l'impiego (SPI) a livello dell'Unione, al fine di individuare le migliori prassi fondate su dati concreti, incoraggiare l'apprendimento comparativo e promuovere un maggiore coordinamento delle politiche occupazionali.
Emendamento 29
Proposta di decisione
Allegato I – Orientamento 7 – comma 2
Le politiche dovrebbero essere volte a migliorare e sostenere la partecipazione al mercato del lavoro, la corrispondenza tra offerta e domanda di lavoro e le transizioni verso il mondo del lavoro, anche nelle regioni svantaggiate. Gli Stati membri dovrebbero favorire efficacemente l'inserimento attivo di chi può partecipare al mercato del lavoro, in particolare per quanto riguarda i gruppi vulnerabili come le persone meno qualificate, le persone provenienti da un contesto migratorio, comprese le persone con uno status di protezione temporanea, e i Rom emarginati. Dovrebbero rafforzare l'ambito di applicazione e l'efficacia delle politiche attive del mercato del lavoro, ampliandone gli obiettivi, la portata e il campo d'azione e migliorandone la connessione ai servizi sociali, alla formazione e al sostegno al reddito per i disoccupati mentre sono alla ricerca di un'occupazione, sulla base dei loro diritti e responsabilità. Gli Stati membri dovrebbero rafforzare la capacità dei servizi pubblici per l'impiego di fornire un'assistenza tempestiva e su misura alle persone in cerca di lavoro, di rispondere alle esigenze attuali e future del mercato del lavoro e di attuare una gestione basata sui risultati, sostenuta anche attraverso la digitalizzazione.
Le politiche dovrebbero essere volte a migliorare e sostenere la partecipazione al mercato del lavoro, la corrispondenza tra offerta e domanda di lavoro e le transizioni verso il mondo del lavoro, in particolare la transizione verde e digitale, anche nelle regioni e nelle aree svantaggiate, comprese le regioni remote e rurali, le isole e le regioni ultraperiferiche. Gli Stati membri dovrebbero consentire efficacemente a chi può partecipare al mercato del lavoro di trovare un'occupazione di qualità, in particolare quando si tratta di gruppi svantaggiati come i giovani e gli anziani, le persone meno qualificate, i lavoratori informali, le persone con disabilità, le persone provenienti da un contesto migratorio, comprese le persone con uno status di protezione temporanea, e i Rom emarginati. Dovrebbero rafforzare l'ambito di applicazione e l'efficacia delle politiche attive del mercato del lavoro, ampliandone gli obiettivi, la portata e il campo d'azione e migliorandone la connessione ai servizi sociali, alla formazione e al sostegno al reddito dignitoso per i disoccupati mentre sono alla ricerca di un'occupazione di qualità, sulla base dei loro diritti e responsabilità. Gli Stati membri dovrebbero rafforzare la capacità dei servizi pubblici per l'impiego di fornire un'assistenza tempestiva e su misura alle persone in cerca di lavoro, di rispondere alle esigenze attuali e future del mercato del lavoro nonché alle aspirazioni di chi è alla ricerca di un'occupazione, e di attuare una gestione basata sui risultati, sostenuta anche attraverso la digitalizzazione. Gli Stati membri dovrebbero garantire che tali servizi e tale sostegno siano offerti online e offline onde essere accessibili a tutti, compresi gli anziani e le persone con disabilità, al fine di garantire che nessuno sia lasciato indietro.
Emendamento 30
Proposta di decisione
Allegato I – Orientamento 7 – comma 3
Gli Stati membri dovrebbero fornire ai disoccupati adeguate prestazioni di disoccupazione per un periodo di tempo ragionevole, in linea con i loro contributi e con le norme nazionali in materia di ammissibilità. Le prestazioni di disoccupazione non dovrebbero disincentivare un rapido ritorno all'occupazione e dovrebbero essere affiancate da politiche attive del mercato del lavoro.
Gli Stati membri dovrebbero fornire ai disoccupati adeguate prestazioni di disoccupazione per un periodo di tempo ragionevole, in linea con i loro contributi e con le norme nazionali in materia di ammissibilità. Dette prestazioni non costituiscono un disincentivo a un rapido ritorno all'occupazione, come sottolinea il principio n. 13 del pilastro, e dovrebbero essere affiancate a politiche attive del mercato del lavoro.
Emendamento 31
Proposta di decisione
Allegato I – Orientamento 7 – comma 4
La mobilità dei discenti e dei lavoratori dovrebbe essere sostenuta in modo adeguato con l'obiettivo di migliorarne le competenze e l'occupabilità e di sfruttare l'intero potenziale del mercato del lavoro europeo, assicurando nel contempo condizioni eque per tutti coloro che svolgono un'attività transfrontaliera, e di rafforzare la cooperazione amministrativa tra le amministrazioni nazionali in relazione ai lavoratori mobili, beneficiando dell'assistenza fornita dall'Autorità europea del lavoro. La mobilità dei lavoratori che esercitano professioni critiche e dei lavoratori transfrontalieri, stagionali e distaccati dovrebbe essere sostenuta in caso di chiusure temporanee delle frontiere dovute a considerazioni di sanità pubblica.
Gli Stati membri dovrebbero sostenere la mobilità del lavoro in tutta l'Unione per superare le carenze regionali e settoriali del mercato del lavoro e sfruttare appieno il potenziale del mercato del lavoro dell'Unione, affrontando nel contempo in modo efficace l'impatto negativo della "fuga dei cervelli" in alcune regioni. Allo stesso tempo, la mobilità dei discenti e dei lavoratori dovrebbe essere sostenuta per aumentare il loro know-how, le loro competenze e la loro occupabilità, in particolare rafforzando ulteriormente Erasmus+. Gli Stati membri dovrebbero assicurare i diritti e condizioni di lavoro e di occupazione dignitose per tutti coloro che svolgono un'attività transfrontaliera, come anche la portabilità dei diritti in materia di sicurezza sociale attraverso una migliore cooperazione amministrativa tra le amministrazioni nazionali in relazione ai lavoratori mobili, beneficiando anche dell'assistenza fornita dall'Autorità europea del lavoro. La mobilità equa dei lavoratori che esercitano professioni critiche e dei lavoratori transfrontalieri, compresi quelli frontalieri, stagionali e distaccati, dovrebbe essere sostenuta e i loro diritti dovrebbero essere rispettati, anche in caso di chiusure temporanee delle frontiere, ad esempio in termini di salute e sicurezza, residenza fiscale e coordinamento della sicurezza sociale.
Emendamento 32
Proposta di decisione
Allegato I – Orientamento 7 – comma 4 bis (nuovo)
Gli Stati membri dovrebbero cooperare al fine di coordinare la sicurezza sociale dei lavoratori mobili, compresi i lavoratori autonomi che lavorano in un altro Stato membro. La modernizzazione dei sistemi di sicurezza sociale dovrebbe favorire i principi del mercato del lavoro dell'Unione fornendo sistemi nazionali di sicurezza sociale sostenibili che evitino le lacune in materia di protezione e, in ultima analisi, garantiscano una forza lavoro produttiva. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero migliorare, attraverso i loro piani nazionali nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza e di altri strumenti dell'Unione, la digitalizzazione dei servizi pubblici al fine di migliorare la qualità del loro lavoro, in particolare attuando pienamente il sistema di scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale. Gli Stati membri dovrebbero aumentare i partenariati transfrontalieri e promuovere e utilizzare meglio altri strumenti europei pertinenti, quali la rete europea di servizi per l'impiego (EURES) e la rete degli SPI, per sostenere i lavoratori mobili, in particolare fornendo loro informazioni complete sulle opportunità di lavoro e sulla protezione sociale.
Emendamento 33
Proposta di decisione
Allegato I – Orientamento 7 – comma 5
Gli Stati membri dovrebbero inoltre adoperarsi per creare le condizioni adeguate per le nuove forme di lavoro, sfruttando il loro potenziale di creazione di posti di lavoro e garantendo nel contempo il rispetto dei diritti sociali esistenti. Gli Stati membri dovrebbero pertanto fornire consulenza e orientamenti sui diritti e sugli obblighi applicabili nel contesto dei contratti atipici e delle nuove forme di lavoro, come il lavoro mediante piattaforme digitali. A tale riguardo, le parti sociali possono svolgere un ruolo fondamentale e gli Stati membri dovrebbero sostenerle nel raggiungere e rappresentare le persone che svolgono lavori atipici e mediante piattaforme digitali. Per quanto riguarda le sfide derivanti da nuove forme di organizzazione del lavoro, quali la gestione algoritmica, la sorveglianza dei dati e il telelavoro permanente o semipermanente, gli Stati membri dovrebbero inoltre fornire sostegno all'applicazione delle norme, ad esempio tramite orientamenti o sessioni di formazione specifiche per gli ispettorati del lavoro.
Gli Stati membri dovrebbero inoltre adoperarsi per creare le condizioni adeguate per le nuove forme di lavoro, sfruttando il loro potenziale di creazione di posti di lavoro e garantendo nel contempo il rispetto del diritto del lavoro e dei diritti sociali esistenti. Gli Stati membri dovrebbero pertanto garantire i diritti e gli obblighi applicabili nel contesto dei contratti atipici e delle nuove forme di lavoro, come il lavoro mediante piattaforme digitali, e fornire consulenza e orientamenti ove necessario. Nel contempo, gli Stati membri dovrebbero promuovere la transizione a forme di lavoro a tempo indeterminato, in linea con il pilastro. A tale riguardo, le parti sociali possono svolgere un ruolo fondamentale e gli Stati membri dovrebbero sostenerle nel raggiungere e rappresentare le persone che svolgono lavori atipici e mediante piattaforme digitali, facilitando parallelamente la rappresentanza e l'azione collettiva per i lavoratori realmente autonomi. Per quanto riguarda le sfide derivanti da nuove forme di organizzazione del lavoro, quali la gestione algoritmica, la sorveglianza dei dati e il telelavoro permanente o semipermanente, gli Stati membri dovrebbero inoltre fornire sostegno all'applicazione delle norme anche sotto forma di risorse umane e finanziarie adeguate, e orientamenti o sessioni di formazione specifiche per gli ispettorati del lavoro, nonché sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.
Emendamento 34
Proposta di decisione
Allegato I – Orientamento 7 – comma 6
Sulla base delle prassi nazionali in vigore e al fine di conseguire un dialogo sociale più efficace e migliori risultati socioeconomici, anche in tempi di crisi, come la guerra in Ucraina, gli Stati membri dovrebbero garantire il coinvolgimento tempestivo e significativo delle parti sociali nell'elaborazione e nell'attuazione delle riforme e delle politiche occupazionali, sociali e, ove pertinente, economiche, anche attraverso un sostegno per potenziare la capacità delle parti sociali. Gli Stati membri dovrebbero promuovere il dialogo sociale e la contrattazione collettiva. Le parti sociali dovrebbero essere incoraggiate a negoziare e concludere accordi collettivi negli ambiti di loro interesse, nel pieno rispetto della loro autonomia e del diritto all'azione collettiva.
Sulla base delle prassi nazionali in vigore e al fine di promuovere e conseguire un dialogo sociale più efficace e intenso, e migliori risultati socioeconomici, anche in tempi di crisi caratterizzati dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, dall'aumento del costo della vita e dall'accelerazione del cambiamento climatico, gli Stati membri dovrebbero sostenere il rafforzamento delle parti sociali a tutti i livelli e garantire il loro coinvolgimento tempestivo e significativo nell'elaborazione e nell'attuazione delle riforme e delle politiche occupazionali, sociali e, ove pertinente, economiche e ambientali. Gli Stati membri dovrebbero promuovere il dialogo sociale e l'ampliamento della copertura della contrattazione collettiva. Le parti sociali dovrebbero essere incoraggiate a negoziare e concludere accordi collettivi negli ambiti di loro interesse, nel pieno rispetto della loro autonomia e del diritto all'azione collettiva.
Emendamento 35
Proposta di decisione
Allegato I – Orientamento 7 – comma 7
Ove pertinente e sulla base delle prassi nazionali in vigore, gli Stati membri dovrebbero tener conto dell'esperienza delle organizzazioni della società civile competenti in tema di occupazione e questioni sociali.
Ove pertinente e sulla base delle prassi nazionali in vigore, gli Stati membri dovrebbero tener conto delle conoscenze e dell'esperienza delle organizzazioni della società civile competenti in tema di occupazione e questioni sociali e ambientali, comprese quelle che rappresentano e lavorano a stretto contatto con gruppi svantaggiati che incontrano ostacoli nell'accedere al mercato del lavoro e a un'occupazione di qualità. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero sostenere le organizzazioni della società civile che forniscono servizi sociali e per l'impiego senza scopo di lucro.
Emendamento 36
Proposta di decisione
Allegato I – Orientamento 7 – comma 7 bis (nuovo)
Un luogo di lavoro sano e sicuro è fondamentale. Gli Stati membri dovrebbero provvedere e dare il loro appoggio affinché i datori di lavoro rispettino la normativa in materia di salute e sicurezza, e forniscano ai lavoratori e ai loro rappresentanti informazioni adeguate, effettuino valutazioni del rischio e adottino misure preventive. Ciò dovrebbe includere la riduzione a zero del numero di infortuni mortali sul lavoro e dei casi di cancro professionale mediante la fissazione, tra l'altro, di valori limite vincolanti di esposizione professionale alle sostanze pericolose sul luogo di lavoro. A tale riguardo, gli Stati membri dovrebbero tenere conto dell'impatto dei rischi psicosociali professionali, delle malattie professionali, nonché dei rischi connessi ai cambiamenti climatici – quali ondate di calore, siccità o incendi boschivi – sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare nel settore edilizio, nel settore agricolo e nel settore dei servizi pubblici. Gli Stati membri dovrebbero affrontare e anticipare l'impatto delle crisi attuali e future sul mercato del lavoro, anche nel contesto dell'emergenza climatica e dell'autonomia strategica aperta dell'Europa, sostenendo i lavoratori che sono temporaneamente o parzialmente disoccupati perché i loro datori di lavoro sono stati costretti a sospendere lo svolgimento di attività o la fornitura di servizi, nonché sostenendo i lavoratori autonomi e le piccole imprese di modo che possano mantenere il personale e proseguire le loro attività o i loro servizi.
Emendamento 37
Proposta di decisione
Allegato I – Orientamento 8 – comma 1
Gli Stati membri dovrebbero promuovere mercati del lavoro inclusivi, aperti a tutti, mettendo in atto misure efficaci intese a combattere ogni forma di discriminazione e a promuovere pari opportunità per tutti, in particolare per i gruppi sottorappresentati sul mercato del lavoro, dedicando la debita attenzione alla dimensione regionale e territoriale. Dovrebbero garantire la parità di trattamento in materia di occupazione, protezione sociale, salute e assistenza di lungo periodo, istruzione e accesso a beni e servizi, a prescindere da genere, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.
Gli Stati membri dovrebbero promuovere diritti sociali e mercati del lavoro inclusivi, accessibili a tutti, mettendo in atto misure efficaci intese a combattere ogni forma di discriminazione e di stereotipi e a promuovere pari opportunità per tutti, in particolare per i gruppi sottorappresentati o svantaggiati sul mercato del lavoro, dedicando la debita attenzione alla dimensione regionale e territoriale. Dovrebbero garantire la parità di retribuzione per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore, un sostegno personalizzato alle persone in cerca di lavoro, come anche la parità di trattamento e di diritti in materia di occupazione, protezione sociale, assistenza sanitaria, custodia dei bambini e assistenza di lungo periodo, istruzione e accesso all'alloggio, a beni e servizi, a prescindere da genere, razza o origine etnica, contesto sociale, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.
Emendamento 38
Proposta di decisione
Allegato I – Orientamento 8 – comma 2
Gli Stati membri dovrebbero modernizzare i regimi di protezione sociale per fornire a tutti una protezione sociale efficace, efficiente, adeguata e sostenibile, in tutte le fasi della vita, favorendo l'inclusione sociale e la mobilità sociale ascendente, incentivando la partecipazione al mercato del lavoro, sostenendo gli investimenti sociali, combattendo la povertà e affrontando le disuguaglianze, anche mediante l'impostazione dei loro sistemi fiscali e previdenziali e una valutazione dell'impatto distributivo delle politiche. Integrando gli approcci universali con quelli selettivi si migliorerà l'efficacia dei regimi di protezione sociale. La modernizzazione dei regimi di protezione sociale dovrebbe inoltre mirare a migliorarne la resilienza di fronte a sfide complesse.
Gli Stati membri dovrebbero modernizzare i regimi di protezione sociale e investire in essi per fornire a tutti una protezione sociale efficace, efficiente, adeguata e sostenibile, in tutte le fasi della vita, favorendo l'inclusione sociale e la convergenza e la mobilità sociale ascendente, appoggiando e incentivando la partecipazione al mercato del lavoro e l'accesso a un'occupazione di qualità, sostenendo gli investimenti sociali, eliminando la povertà, compresa la povertà lavorativa, e affrontando le disuguaglianze, anche mediante l'impostazione progressiva dei loro sistemi fiscali e previdenziali e una valutazione dell'impatto distributivo delle politiche. Integrando gli approcci universali con quelli mirati si rafforzerà l'efficacia della protezione sociale. Gli Stati membri dovrebbero migliorare la resilienza e la sostenibilità dei loro regimi di protezione sociale di fronte a sfide complesse.
Emendamento 39
Proposta di decisione
Allegato I – Orientamento 8 – comma 3
Gli Stati membri dovrebbero sviluppare e integrare i tre settori dell'inclusione attiva: sostegno a un reddito adeguato, mercati del lavoro inclusivi e accesso a servizi di sostegno di qualità, per rispondere alle esigenze individuali. I regimi di protezione sociale dovrebbero garantire un adeguato reddito minimo per chiunque non disponga di risorse sufficienti e promuovere l'inclusione sociale incoraggiando le persone a partecipare attivamente al mercato del lavoro e alla società, anche attraverso una fornitura mirata di servizi sociali.
Gli Stati membri dovrebbero sviluppare e integrare i tre settori dell'inclusione attiva: sostegno a un reddito adeguato, mercati del lavoro inclusivi e accesso a servizi di qualità, per rispondere alle esigenze individuali. I regimi di protezione sociale dovrebbero garantire un adeguato reddito minimo1 bis accessibile a chiunque non disponga di risorse sufficienti, affinché possa vivere dignitosamente, e promuovere l'inclusione sociale sostenendo e incoraggiando le persone a partecipare attivamente al mercato del lavoro e alla società e a reintegrarvisi, anche attraverso una fornitura mirata di beni e servizi sociali di sostegno e l'accesso ad essi. L'accessibilità ai regimi di protezione sociale dovrebbe essere monitorata e valutata sulla base di un approccio fondato sui diritti.
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1 bis Proposta della Commissione di raccomandazione del Consiglio relativa a un reddito minimo adeguato che garantisca l'inclusione attiva, 28 settembre 2022 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=it&catId=89&furtherNews=yes&newsId=10417.
Emendamento 40
Proposta di decisione
Allegato I – Orientamento 8 – comma 4
La disponibilità di servizi a costi ragionevoli, accessibili e di qualità, in materia di educazione e cura della prima infanzia, assistenza al di fuori dell'orario scolastico, istruzione, formazione, alloggio e servizi sanitari e di assistenza di lungo periodo, costituisce una condizione necessaria per garantire pari opportunità. Particolare attenzione dovrebbe essere rivolta alla lotta contro la povertà e l'esclusione sociale, compresa la povertà lavorativa, in linea con l'obiettivo principale dell'UE per il 2030 in materia di riduzione della povertà. È opportuno affrontare in special modo la povertà infantile mediante misure globali e integrate, in particolare attraverso la piena attuazione della garanzia europea per l'infanzia.
Tenuto conto dei costanti livelli allarmanti di povertà, dell'impatto della crisi COVID-19, dell'invasione russa dell'Ucraina, dell'aumento del costo della vita e dell'accelerazione del cambiamento climatico, sono necessari maggiori sforzi per combattere la povertà e l'esclusione sociale attraverso una strategia orizzontale sulla povertà lavorativa, la povertà energetica e di mobilità, la povertà alimentare e la mancanza di fissa dimora. Particolare attenzione dovrebbe essere rivolta, in tale contesto, ai bambini, agli anziani, ai genitori soli, in particolare alle madri sole, alle minoranze etniche, ai migranti e alle persone con disabilità. È opportuno affrontare in special modo la povertà infantile mediante misure globali e integrate, in particolare attraverso la piena attuazione della garanzia europea per l'infanzia e un aumento del bilancio dedicato ad almeno 20 miliardi di EUR, in linea con la risoluzione del Parlamento europeo del 19 maggio 2022 sulle conseguenze sociali ed economiche per l'UE della guerra russa in Ucraina – rafforzare la capacità di agire dell'UE. Gli Stati membri dovrebbero presentare i loro piani d'azione nazionali che attuano la garanzia europea per l'infanzia per combattere la povertà infantile e promuovere le pari opportunità garantendo ai minori bisognosi un accesso effettivo e gratuito all'assistenza sanitaria, all'istruzione e alle attività scolastiche, all'educazione della prima infanzia e all'assistenza all'infanzia, nonché un accesso effettivo a un alloggio adeguato e a un'alimentazione sana, in linea con l'obiettivo principale dell'UE per il 2030 di ridurre di almeno 15 milioni il numero di persone a rischio di povertà e di esclusione sociale, di cui almeno 5 milioni di bambini. Tutti gli Stati membri dovrebbero spendere oltre il 5 % dei fondi loro assegnati a titolo del FSE + per combattere la povertà infantile e promuovere il benessere dei minori.
Emendamento 41
Proposta di decisione
Allegato I – Orientamento 8 – comma 5
Gli Stati membri dovrebbero garantire a tutti, anche i bambini, l'accesso ai servizi essenziali. Gli Stati membri dovrebbero garantire alle persone in stato di bisogno o in una situazione vulnerabile l'accesso ad alloggi sociali o a un'assistenza abitativa adeguati. Dovrebbero garantire una transizione verso un'energia pulita ed equa e contrastare la povertà energetica come una forma di povertà sempre più rilevante a causa dell'aumento dei prezzi dell'energia, in parte dovuto alla guerra in Ucraina, anche attraverso, se del caso, misure temporanee mirate di sostegno al reddito. Dovrebbero inoltre essere attuate politiche di ristrutturazione edilizia inclusiva. In relazione a tali servizi dovrebbero essere prese in considerazione le necessità specifiche delle persone con disabilità, anche in termini di accessibilità. La deprivazione abitativa dovrebbe essere affrontata in modo specifico. Gli Stati membri dovrebbero garantire l'accesso tempestivo a servizi di assistenza sanitaria preventiva, curativa e di lungo periodo di buona qualità e a prezzi accessibili, salvaguardandone nel contempo la sostenibilità sul lungo periodo.
Gli Stati membri dovrebbero garantire a tutti, anche i bambini, l'accesso a servizi essenziali di buona qualità. Gli Stati membri dovrebbero garantire alle persone in stato di bisogno o in una situazione vulnerabile o svantaggiata l'accesso ad alloggi sociali decorosi o a un'assistenza abitativa, affrontare il problema degli sfratti forzati e le relative conseguenze, investire in alloggi accessibili per le persone a mobilità ridotta e adottare misure volte a garantire una transizione equa e inclusiva per quanto riguarda il miglioramento dell'efficienza energetica del parco immobiliare esistente. Dovrebbero garantire una transizione verso un'energia pulita ed equa e contrastare la povertà energetica come una forma di povertà sempre più rilevante a causa dell'aumento dei prezzi dell'energia, anche attraverso, se del caso, misure temporanee mirate di sostegno al reddito e investimenti strutturali. Dovrebbero inoltre essere attuate politiche di ristrutturazione edilizia inclusiva volte a garantire alloggi accessibili, anche sul piano economico, e salubri, per evitare che il costo della vita per gli inquilini aumenti in modo sproporzionato. In relazione a tali servizi dovrebbero essere prese in considerazione le necessità specifiche delle persone con disabilità, anche in termini di accessibilità. La deprivazione abitativa dovrebbe essere eliminata entro il 2030, in linea con la risoluzione del Parlamento europeo del 24 novembre 2020 sulla riduzione delle percentuali di senzatetto nell'UE, prendendo come base l'approccio "Prima la casa". La crisi COVID-19 fa emergere la necessità di maggiori investimenti pubblici per garantire livelli sufficienti di personale medico e assistenziale con una buona formazione e l'accesso all'assistenza sanitaria per tutti, compresi i gruppi svantaggiati. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero garantire un accesso effettivo e paritario a un'assistenza sanitaria pubblica sostenibile, preventiva e curativa, e segnatamente a un'assistenza per la salute mentale e a un'assistenza a lungo termine di alta qualità.
Emendamento 42
Proposta di decisione
Allegato I – Orientamento 8 – comma 6
In linea con l'attivazione della direttiva sulla protezione temporanea43, gli Stati membri dovrebbero offrire un'adeguata protezione ai rifugiati ucraini, compresi i diritti di residenza, l'accesso al mercato del lavoro e l'integrazione nello stesso, l'accesso all'istruzione, alla formazione e agli alloggi, come pure l'accesso ai regimi di sicurezza sociale, alle cure mediche, all'assistenza sociale o ad altre forme di assistenza nonché ai contributi al sostentamento. Ai minori dovrebbe essere garantito l'accesso all'istruzione e cura dell'infanzia e ai servizi essenziali in linea con la garanzia europea per l'infanzia. Per i minori e gli adolescenti non accompagnati gli Stati membri dovrebbero attuare il diritto alla tutela legale.
In linea con l'attivazione della direttiva sulla protezione temporanea43, gli Stati membri dovrebbero offrire un'adeguata protezione ai rifugiati ucraini, compresi i Rom e i cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente in Ucraina e che fuggono in Europa a seguito dell'invasione russa. A tale riguardo dovrebbero essere offerti i diritti di residenza, l'accesso al mercato del lavoro e l'integrazione nello stesso, l'accesso all'istruzione, al sostegno linguistico, alla formazione e agli alloggi, come pure l'accesso ai regimi di sicurezza sociale, all'assistenza medica, psicosociale e sociale o ad altre forme di assistenza nonché ai contributi al sostentamento. Ai minori dovrebbe essere garantito l'accesso a un'istruzione e cura dell'infanzia di qualità e ai servizi essenziali a titolo gratuito, su un piede di parità con i loro coetanei nello Stato membro ospitante, in linea con la garanzia europea per l'infanzia. Per i minori e gli adolescenti non accompagnati gli Stati membri dovrebbero attuare il diritto alla tutela legale. Gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di estendere la protezione offerta dalla direttiva sulla protezione temporanea a tutti i rifugiati e dovrebbero affrontare i timori dei datori di lavoro riguardo all'assunzione di persone con solo uno status temporaneo.
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43 Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi.
43 Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12).
Emendamento 43
Proposta di decisione
Allegato I – Orientamento 8 – comma 7
In un contesto di maggiore longevità e di cambiamenti demografici, gli Stati membri dovrebbero garantire l'adeguatezza e la sostenibilità dei sistemi pensionistici per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi, offrendo a donne e uomini pari opportunità di acquisire e maturare diritti a pensione, anche mediante regimi integrativi, per assicurare un reddito di vecchiaia adeguato. Le riforme pensionistiche dovrebbero essere sostenute da politiche volte a ridurre il divario pensionistico di genere e da misure che prolungano la vita lavorativa, ad esempio aumentando l'età effettiva di pensionamento, in particolare agevolando la partecipazione al mercato del lavoro delle persone anziane, e dovrebbero essere inquadrate nell'ambito di strategie per l'invecchiamento attivo. Gli Stati membri dovrebbero stabilire un dialogo costruttivo con le parti sociali e altri soggetti interessati e consentire un'opportuna introduzione progressiva delle riforme.
In un contesto di maggiore longevità e di cambiamenti demografici, gli Stati membri dovrebbero garantire l'adeguatezza e la sostenibilità dei sistemi pensionistici per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi, offrendo agli individui pari opportunità di acquisire e maturare diritti a pensione, nell'ambito di regimi pubblici o professionali o di una combinazione di essi accanto a regimi integrativi, al fine di assicurare un reddito pensionistico dignitoso al di sopra della soglia di povertà. Le riforme pensionistiche dovrebbero essere basate sull'invecchiamento attivo, ottimizzando, per i lavoratori di tutte le età, le opportunità di lavorare in condizioni qualitativamente elevate, produttive e salubri fino all'età pensionabile legale. Allo stesso tempo, i lavoratori che desiderano rimanere attivi anche dopo l'età pensionabile dovrebbero avere la possibilità di farlo. Sarebbe opportuno individuare misure specifiche in materia di demografia della forza lavoro, salute e sicurezza sul luogo di lavoro, istruzione e formazione, gestione delle abilità e delle competenze, e organizzazione del lavoro per una vita lavorativa sana e produttiva, con un approccio intergenerazionale. Gli Stati membri dovrebbero favorire l'occupazione giovanile e l'accompagnamento dei lavoratori verso il pensionamento, unitamente a un trasferimento di conoscenze ed esperienze tra generazioni. Gli Stati membri dovrebbero stabilire un dialogo costruttivo con le parti sociali, le organizzazioni della società civile e altri soggetti interessati e consentire un'opportuna introduzione progressiva delle riforme, nonché un cambiamento nella percezione dei lavoratori anziani e della loro occupabilità. Gli Stati membri dovrebbero inoltre elaborare piani per un invecchiamento in buona salute che coprano l'accesso ai servizi sanitari e di assistenza, come anche strategie per la promozione della salute e la prevenzione.
Ultimo aggiornamento: 21 febbraio 2023Note legali - Informativa sulla privacy