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Procedura : 2021/2108(DEC)
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A9-0236/2022

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PV 18/10/2022 - 5.6

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Martedì 18 ottobre 2022 - Strasburgo
Discarico 2020: bilancio generale dell'Unione europea - Consiglio europeo e Consiglio
P9_TA(2022)0360A9-0236/2022
Decisione
 Risoluzione

1. Decisione del Parlamento europeo del 18 ottobre 2022 sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2020, sezione II – Consiglio europeo e Consiglio (2021/2108(DEC))

Il Parlamento europeo,

–  visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2020(1),

–  visti i conti annuali consolidati dell'Unione europea relativi all'esercizio 2020 (COM(2021)0381) – C9-0260/2021)(2),

–  vista la relazione annuale del Consiglio sulle revisioni contabili interne effettuate nel 2020, presentata all'autorità competente per il discarico,

–  vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2020, corredata delle risposte delle istituzioni(3),

–  vista la dichiarazione(4) attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2020 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  viste la sua decisione del 4 maggio 2022(5) che rinvia la decisione sul discarico per l'esercizio 2020 e la risoluzione che la accompagna,

–  visti l'articolo 314, paragrafo 10, e gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012(6), in particolare gli articoli 59, 118, 260, 261 e 262,

–  visti l'articolo 100 e l'allegato V del suo regolamento,

–  vista la seconda relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A9-0236/2022),

1.  rifiuta il discarico al Segretario generale del Consiglio per l'esecuzione del bilancio del Consiglio europeo e del Consiglio per l'esercizio 2020;

2.  esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

3.  incarica la sua Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

(1) GU L 57 del 27.2.2020.
(2) GU C 436 del 28.10.2021, pag. 1.
(3) GU C 430 del 25.10.2021, pag. 7.
(4) GU C 436 del 28.10.2021, pag. 207.
(5) GU L 258 del 5.10.2022, pag. 29.
(6) GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.


2. Risoluzione del Parlamento europeo del 18 ottobre 2022 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2020, sezione II – Consiglio europeo e Consiglio (2021/2108(DEC))

Il Parlamento europeo,

–  vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2020, sezione II – Consiglio europeo e Consiglio,

–  visti l'articolo 100 e l'allegato V del suo regolamento,

–  vista la seconda relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A9-0236/2022),

A.  considerando che, a norma dell'articolo 13 del trattato sull'Unione europea, ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dai trattati, secondo le procedure, condizioni e finalità da essi previste, e che le istituzioni attuano tra loro una leale cooperazione;

B.  considerando che, conformemente all'articolo 317, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la Commissione esegue il bilancio sotto la propria responsabilità, in conformità del principio della buona gestione finanziaria, e che, nell'ambito del quadro in vigore, la Commissione deve riconoscere alle altre istituzioni dell'Unione i poteri necessari all'esecuzione delle rispettive sezioni del bilancio;

C.  considerando che, conformemente all'articolo 319, paragrafo 1, TFUE, il Parlamento europeo è l'unica istituzione responsabile della concessione del discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione e che il bilancio del Consiglio europeo e del Consiglio costituisce una sezione del bilancio dell'Unione;

D.  considerando che, conformemente all'articolo 235, paragrafo 4, e dell'articolo 240, paragrafo 2, TFUE, il Consiglio europeo e il Consiglio ("Consiglio") sono assistiti dal Segretariato generale del Consiglio e che il Segretario generale è interamente responsabile della buona gestione degli stanziamenti iscritti nella sezione II del bilancio dell'Unione;

E.  considerando che il Consiglio europeo e il Consiglio, in quanto istituzioni dell'Unione e beneficiari del bilancio generale dell'Unione, dovrebbero essere trasparenti, essere tenuti a rendere conto democraticamente ai cittadini dell'Unione ed essere soggetti a un controllo democratico della loro spesa dei fondi pubblici;

F.  considerando che, nel contesto della procedura di discarico, il Parlamento come autorità di discarico intende sottolineare che è particolarmente importante rafforzare ulteriormente la legittimità democratica delle istituzioni dell'Unione rispetto ai cittadini dell'Unione migliorando la trasparenza e la responsabilità, il cui concetto della programmazione di bilancio basata sulla performance nonché una corretta gestione delle risorse umane sono componenti fondamentali;

G.  considerando che, nel corso di quasi vent'anni, il Parlamento ha attuato la prassi consolidata e rispettata di concedere il discarico a tutte le istituzioni, organi, organismi, uffici e agenzie dell'Unione per le proprie spese amministrative, e che la Commissione sostiene che tale prassi debba continuare;

H.  considerando che la Mediatrice europea (la "Mediatrice") nella sua decisione nell'indagine strategica OI/2/2017/TE sulla trasparenza del processo legislativo del Consiglio ha indicato che le pratiche del Consiglio relativamente al processo legislativo costituivano cattiva amministrazione e dovevano essere affrontate per consentire ai cittadini di seguire il processo legislativo dell'Unione;

I.  considerando che la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea conferma il diritto dei contribuenti e del pubblico di essere informati sull'uso delle entrate pubbliche;

J.  considerando che la mancanza di cooperazione del Consiglio nella procedura di discarico impedisce, da oltre dieci anni, al Parlamento di prendere una decisione informata sulla concessione del discarico;

1.  si rammarica che il Consiglio continui a rifiutare di collaborare nel quadro della procedura di discarico, costringendo il Parlamento a rifiutare il discarico;

2.  si rammarica che il bilancio del Consiglio europeo e del Consiglio non sia stato suddiviso in due bilanci distinti, come raccomandato dal Parlamento nelle sue precedenti risoluzioni sul discarico, ai fini di una migliore trasparenza, rendicontabilità ed efficienza delle due istituzioni;

3.  ricorda che gli indicatori chiave di prestazione sono uno strumento ampiamente riconosciuto per misurare il conseguimento degli obiettivi prefissati; invita il Consiglio a fornire sintesi dei suoi indicatori chiave di prestazione e dei relativi risultati nelle sue relazioni di gestione;

4.  deplora la mancanza di informazioni sull'attuazione del piano d'azione del Consiglio sulla parità di genere e delle misure adottate per garantire pari opportunità alle persone con disabilità assunte dal Consiglio; invita il Consiglio a fornire all'autorità di bilancio informazioni sull'equilibrio di genere, la distribuzione geografica e le disabilità dei suoi membri del personale e sulle relative politiche interne;

5.  deplora il fatto che il Consiglio abbia finora ignorato la risoluzione del Parlamento del 17 dicembre 2020 sulla necessità di una formazione specifica del Consiglio sulla parità di genere(1) e insiste sul fatto che un forum istituzionale dedicato garantirebbe una maggiore integrazione della parità di genere nelle politiche e nelle strategie dell'Unione, nonché un coordinamento e progressi essenziali nei principali fascicoli relativi alla parità di genere;

6.  ricorda che, a norma dell'articolo 286, paragrafo 2, TFUE, il Consiglio nomina i membri della Corte dei conti (la "Corte") previa consultazione del Parlamento e comprende le difficoltà nel conseguire l'equilibrio di genere a causa dell'attuale procedura di nomina; sottolinea il grave squilibrio di genere in seno alla Corte, dove nel 2020 erano presenti solo 8 membri di genere femminile rispetto ai 18 membri di genere maschile; ribadisce il suo invito al Consiglio a riconsiderare la procedura di nomina al fine di affrontare questo problema con azioni concrete, quali l'obbligo per gli Stati membri di presentare un candidato per genere;

7.  deplora che il Consiglio eserciti la sua prerogativa nelle procedure di nomina e candidatura per molte istituzioni, organi, uffici e agenzie dell'Unione senza tenere conto delle opinioni delle parti interessate; deplora, in particolare, che il Consiglio abbia ripetutamente omesso di prendere in considerazione le raccomandazioni del Parlamento nel suo ruolo consultivo riguardo alla nomina dei membri della Corte; insiste sulla necessità di un riesame di tale prerogativa del Consiglio al fine di garantire e rafforzare la partecipazione delle istituzioni, degli organi, degli uffici e delle agenzie interessati;

8.  ricorda e sostiene le raccomandazioni della Mediatrice sulla trasparenza del processo legislativo del Consiglio; deplora che il processo decisionale in seno al Consiglio sia ancora lungi da essere pienamente trasparente, il che pregiudica la fiducia dei cittadini nei confronti dell'Unione in quanto entità trasparente e, di conseguenza, compromette la reputazione dell'Unione nel suo insieme; esorta il Consiglio ad adottare tutte le misure necessarie per attuare senza indebito ritardo le raccomandazioni della Mediatrice e le pertinenti sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea;

9.  esprime la sua preoccupazione per il ruolo crescente del Consiglio europeo rispetto ai fascicoli legislativi nonostante il fatto che l'istituzione non ha né una funzione legislativa né una funzione esecutiva e non applica gli stessi criteri di trasparenza del Consiglio, il che significa che non è tenuto a rendere conto del suo operato; deplora il fatto che la partecipazione dei rappresentanti permanenti degli Stati membri al registro per la trasparenza sia totalmente volontaria ed insiste affinché tutte le rappresentanze permanenti partecipino attivamente al registro per la trasparenza prima, durante e dopo la presidenza del Consiglio del loro Stato membro; ritiene che le norme etiche esistenti in materia di conflitti di interesse, "porte girevoli" e trasparenza delle lobby dovrebbero essere rafforzate e armonizzate; incoraggia il Consiglio ad avvalersi pienamente del sistema del registro per la trasparenza al di là delle sue attuali limitazioni e invita il Consiglio a rifiutare incontri con lobby non registrate;

10.   deplora che, nonostante le numerose richieste del Parlamento, il codice di condotta per il Presidente del Consiglio europeo non sia stato allineato a quelli del Parlamento e della Commissione, in particolare per quanto riguarda le attività da approvare dopo che il Presidente avrà lasciato il suo incarico;

11.  si rammarica di non aver ricevuto informazioni sul codice di condotta applicabile a tutti i membri del personale del Consiglio; ribadisce che la condotta etica contribuisce ad una sana gestione finanziaria e aumenta la fiducia dei cittadini che, come sottolineato dalla Corte nella sua relazione speciale n. 13/2019: I quadri etici delle istituzioni dell'UE controllate: margine di miglioramento, è indispensabile per la riuscita delle politiche pubbliche e, in particolare, che qualsiasi comportamento eticamente scorretto da parte del personale o dei membri delle istituzioni, degli organi, degli uffici e delle agenzie dell'Unione suscita grande interesse presso i cittadini e mina la fiducia nelle istituzioni dell'Unione;

12.  ribadisce la sua profonda preoccupazione in relazione ai conflitti di interessi confermati di rappresentanti degli Stati membri coinvolti nei processi decisionali in materia di politiche e di bilancio; ritiene che i rappresentanti degli Stati membri che beneficiano direttamente delle sovvenzioni dell'Unione attraverso le imprese di loro proprietà non dovrebbero partecipare alle discussioni e votazioni in materia di politiche o di bilancio relative a tali sovvenzioni;

13.  ribadisce il suo invito alle presidenze di turno del Consiglio a rifiutare qualsiasi sponsorizzazione da parte delle imprese per coprire parte delle loro spese; è consapevole del fatto che le risorse finanziarie provenienti dai bilanci nazionali variano notevolmente da uno Stato membro all'altro e che ciascuno Stato membro, indipendentemente dalle sue dimensioni e dal bilancio disponibile, dovrebbe avere pari opportunità di organizzare con successo una presidenza del Consiglio, ma ritiene che la sponsorizzazione delle imprese generi un danno alla reputazione perché rischia di creare conflitti di interessi; ribadisce il suo invito al Consiglio affinché iscriva in bilancio le presidenze del Consiglio al fine di garantire standard adeguati e uniformi di efficienza ed efficacia del processo di lavoro;

14.  ricorda che, conformemente all'articolo 319 TFUE, il Parlamento europeo esercita le sue prerogative nelle procedure di discarico ed è l'unica istituzione responsabile della concessione del discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione e che il bilancio del Consiglio europeo e del Consiglio costituisce una sezione del bilancio dell'Unione;

15.  ricorda che, conformemente all'articolo 335 TFUE, "l'Unione è rappresentata da ciascuna delle istituzioni, in base alla loro autonomia amministrativa, per le questioni connesse al funzionamento della rispettiva istituzione" e che, di conseguenza, tenuto conto anche dell'articolo 59 del regolamento finanziario, le istituzioni dispongono dei poteri necessari e sono responsabili a titolo individuale dell'esecuzione delle rispettive sezioni del bilancio;

16.  osserva che, conformemente all'articolo 100 del suo regolamento, "le disposizioni che disciplinano la procedura relativa al discarico alla Commissione per l'esecuzione del bilancio […] si applicano anche alla procedura relativa al discarico da dare […] ai responsabili dell'esecuzione dei bilanci di altre istituzioni e organi dell'Unione europea, quali il Consiglio";

17.  sottolinea che, nel corso di quasi 20 anni, il Parlamento ha applicato la prassi consolidata di concedere il discarico a tutte le istituzioni e a tutti gli organi e organismi dell'Unione per le loro spese amministrative; sottolinea il punto di vista ribadito dalla Commissione secondo cui tale prassi dovrebbe continuare ad essere seguita dal Parlamento;

18.  deplora che il Consiglio da più di un decennio abbia dimostrato di non avere la volontà di collaborare con il Parlamento nel contesto della procedura di discarico, rendendo impossibile per il Parlamento prendere una decisione informata sul discarico; ritiene che una tale assenza di cooperazione dimostri una totale mancanza di rispetto per il ruolo del Parlamento e violi il principio delle leale cooperazione tra le istituzioni, producendo l'effetto molto negativo di screditare la trasparenza e il controllo democratico del bilancio dell'Unione ed erodendo la fiducia dei cittadini nell'Unione; chiede il pieno rispetto della prerogativa e del ruolo del Parlamento in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che sottolinea il diritto dei contribuenti e del pubblico di essere informati sull'utilizzo delle entrate pubbliche e sottolinea che tale diritto è legato al ruolo del Parlamento nella procedura di discarico in quanto unica istituzione eletta direttamente dai cittadini dell'Unione;

19.  resta convinto che un accordo in materia sarebbe possibile se il Consiglio mostrasse una volontà politica di collaborare; ribadisce la volontà del Parlamento di impegnarsi in un dialogo costruttivo e invita pertanto il Consiglio a riprendere i negoziati con il Parlamento senza indebito ritardo al fine di trovare una soluzione nell'attuale quadro della procedura di discarico;

20.  sottolinea che, come espresso nella sua risoluzione del 4 maggio 2022 sul seguito da dare alla Conferenza sul futuro dell'Europa(2), le conclusioni di tale Conferenza richiedono modifiche ai trattati, tra l'altro, per quanto riguarda la semplificazione dell'architettura istituzionale dell'Unione, una maggiore trasparenza e responsabilità nel processo decisionale e una nuova riflessione sulle competenze dell'Unione; ritiene che le aspettative dei cittadini dell'Unione costituiscano un mandato inequivocabile per migliorare la trasparenza e la responsabilità, in particolare per quanto riguarda il bilancio dell'Unione e, di conseguenza, la procedura di discarico;

21.  ribadisce che l'eventuale revisione dei trattati potrebbe rendere la procedura di discarico più chiara e trasparente, segnatamente conferendo al Parlamento la competenza esplicita di concedere il discarico a tutte le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell'Unione individualmente, ma sostiene che il rilancio dei negoziati tra Parlamento e il Consiglio sulla procedura di discarico al fine di trovare una soluzione attraverso una migliore cooperazione interistituzionale nel quadro attuale stabilito dai trattati rappresenterebbe un primo passo per superare l'attuale situazione di stallo.

(1) GU C 445 del 29.10.2021, pag. 150.
(2) Testi approvati, P9_TA(2022)0141.

Ultimo aggiornamento: 21 febbraio 2023Note legali - Informativa sulla privacy