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Procedura : 2022/2852(RSP)
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Martedì 18 ottobre 2022 - Strasburgo
Adesione della Romania e della Bulgaria allo spazio Schengen
P9_TA(2022)0364B9-0462/2022

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 ottobre 2022 sull'adesione della Romania e della Bulgaria allo spazio Schengen (2022/2852(RSP))

Il Parlamento europeo,

–  visto il protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea (11997D/PRO/02),

–  visto l'articolo 67, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in virtù del quale l'Unione deve costituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia che "garantisce che non vi siano controlli sulle persone alle frontiere interne",

–  visto l'articolo 21, paragrafo 1, TFUE, in virtù del quale ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri,

–  visto l'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005,

–  vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, compreso l'articolo 45, in virtù del quale ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri,

–  visti i progetti di decisione del Consiglio sulla piena applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen nella Repubblica di Bulgaria e in Romania del 29 settembre 2010 (14142/10) e dell'8 luglio 2011 (14142/1/10),

–  visto il progetto di decisione del Consiglio del 7 dicembre 2011 sul quadro per la piena applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen nella Repubblica di Bulgaria e in Romania (14302/3/11),

–  vista la sua posizione dell'8 giugno 2011 sul progetto di decisione del Consiglio sulla piena applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen nella Repubblica di Bulgaria e in Romania(1),

–  viste le conclusioni del Consiglio "Giustizia e affari interni" del 9 e 10 giugno 2011, del 22 e 23 settembre 2011, del 25 e 26 ottobre 2012, del 7 e 8 marzo 2013 e del 5 e 6 dicembre 2013,

–  vista la sua risoluzione del 13 ottobre 2011 sull'adesione della Bulgaria e della Romania a Schengen(2),

–  viste le conclusioni del Consiglio europeo del 9 dicembre 2011 e del 1° e 2 marzo 2012,

–  vista la decisione (UE) 2017/1908 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativa all'attuazione di talune disposizioni dell'acquis di Schengen concernenti il sistema d'informazione visti nella Repubblica di Bulgaria e in Romania(3),

–  vista la decisione (UE) 2018/934 del Consiglio, del 25 giugno 2018, relativa all'attuazione delle rimanenti disposizioni dell'acquis di Schengen concernenti il sistema d'informazione Schengen nella Repubblica di Bulgaria e in Romania(4),

–  vista la comunicazione della Commissione, del 2 giugno 2021, dal titolo "Strategia per uno spazio Schengen senza controlli alle frontiere interne pienamente funzionante e resiliente" (COM(2021)0277),

–  vista la proposta della Commissione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (COM(2021)0891),

–  vista la comunicazione della Commissione, del 24 maggio 2022, dal titolo "Relazione sullo stato di Schengen 2022" (COM(2022)0301),

–  visto il regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio, del 9 giugno 2022, sull'istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen, che abroga il regolamento (UE) n. 1053/2013(5),

–  visto il progetto di decisione del Consiglio del 23 giugno 2022 relativa alla piena applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen nella Repubblica di Croazia (10624/22),

–  vista la sua risoluzione dell'11 dicembre 2018 sulla piena applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen in Bulgaria e Romania: abolizione dei controlli alle frontiere interne terrestri, marittime e aeree(6),

–  vista la sua risoluzione del 19 giugno 2020 sulla situazione nello spazio Schengen in seguito alla pandemia di COVID-19(7),

–  vista la sua risoluzione dell'8 luglio 2021 sulla relazione annuale sul funzionamento dello spazio Schengen(8),

–  visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando che la Bulgaria e la Romania hanno adottato l'acquis di Schengen al momento della loro adesione all'Unione europea nel 2007; che nel 2008 la Bulgaria si è dichiarata pronta ad avviare le valutazioni condotte dal gruppo di lavoro "Valutazione di Schengen" (SCH-EVAL), composto anche da esperti degli Stati membri di Schengen; che nel 2007 e nel 2008 la Romania ha dichiarato di essere pronta ad avviare le valutazioni condotte dal gruppo di lavoro SCH-EVAL;

B.  considerando che il completamento del processo di valutazione Schengen per la Bulgaria e la Romania e lo stato di preparazione dei due paesi in vista dell'attuazione di tutte le disposizioni dell'acquis di Schengen sono stati confermati dagli esperti del gruppo SCH-EVAL, nonché dal Consiglio nelle sue conclusioni del 9 e 10 giugno 2011; che nel suo progetto di decisione dell'8 luglio 2011 il Consiglio ha accertato l'avvenuto adempimento delle condizioni necessarie all'applicazione dell'acquis di Schengen in tutti i settori, in particolare la protezione dei dati, le frontiere aeree, le frontiere terrestri, la cooperazione di polizia, il sistema d'informazione Schengen, le frontiere marittime e i visti; che, oltre alla sfida della gestione delle frontiere esterne dell'Unione europea, il completamento del processo di valutazione Schengen ha comportato per entrambi i paesi la profonda ristrutturazione dei loro sistemi di sorveglianza delle frontiere e la necessità di investire per accrescere le capacità di contrasto; che, in conformità dell'atto di adesione del 2005, il positivo completamento delle procedure di valutazione Schengen costituisce l'unico presupposto per la piena applicazione dell'acquis di Schengen, compresa l'abolizione dei controlli alle frontiere interne terrestri, marittime e aeree; che lo stato di preparazione della Bulgaria e della Romania in vista dell'applicazione integrale dell'acquis di Schengen è stato riconosciuto in più occasioni dai capi di Stato e di governo al Consiglio, nonché dalla Commissione e dal Parlamento, da ultimo nella relazione della Commissione sullo stato di Schengen 2022 e nella risoluzione del Parlamento dell'8 luglio 2021 sulla relazione annuale sul funzionamento dello spazio Schengen;

C.  considerando che nel suo progetto di decisione del 29 settembre 2010 il Consiglio ha proposto la piena applicazione dell'acquis di Schengen in Bulgaria e Romania e l'abolizione dei controlli alle frontiere interne terrestri, marittime e aeree; che nella sua posizione dell'8 giugno 2011 il Parlamento ha approvato tale decisione e ha chiesto al Consiglio di consultare di nuovo il Parlamento qualora intendesse modificarla in modo sostanziale;

D.  considerando che l'adozione della decisione del Consiglio da parte del Consiglio "Giustizia e affari interni" è stata ripetutamente rinviata;

E.  considerando che, con la decisione del Consiglio del 12 ottobre 2017, Bulgaria e Romania hanno ottenuto un accesso passivo al sistema d'informazione visti; che nel suo progetto di decisione del 18 aprile 2018 il Consiglio ha proposto la piena attuazione delle rimanenti disposizioni dell'acquis di Schengen concernenti il sistema d'informazione Schengen in entrambi gli Stati membri;

F.  considerando che né l'atto di adesione del 2005 né il meccanismo di valutazione Schengen prevedono la definizione di scadenze diverse per l'abolizione dei controlli alle frontiere interne terrestri, marittime e aeree; che tutti i precedenti allargamenti dello spazio Schengen sono stati sanciti da un unico atto giuridico;

G.  considerando che il Consiglio ha consultato il Parlamento sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla piena applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen nella Repubblica di Croazia (10624/22); che i lavori su tale progetto di decisione del Consiglio sono in corso al Parlamento;

H.  considerando che lo spazio Schengen rappresenta un accordo unico nel suo genere e una delle principali realizzazioni dell'Unione europea, che agevola la libera circolazione delle persone in detto spazio senza controlli alle frontiere interne; che ciò è stato possibile grazie a una serie di misure di compensazione, quali la creazione del sistema d'informazione Schengen (per rafforzare lo scambio d'informazioni) e l'istituzione di un meccanismo di valutazione per verificare l'attuazione dell'acquis di Schengen da parte degli Stati membri e promuovere la fiducia reciproca nel funzionamento dello spazio Schengen;

I.  considerando che tutti gli Stati membri appartenenti allo spazio Schengen sono tenuti a rispettare l'acquis di Schengen, anche per quanto riguarda i diritti fondamentali, conformemente all'articolo 4 del codice frontiere Schengen(9);

J.  considerando che il mantenimento dei controlli alle frontiere interne dell'Unione o la loro reintroduzione nello spazio Schengen ha gravi ripercussioni sulla vita dei cittadini europei, in particolare dei lavoratori mobili, e di tutti coloro che beneficiano del principio della libera circolazione all'interno dell'UE, e compromette gravemente la fiducia di questi nelle istituzioni e nell'integrazione europee; che ciò comporta costi diretti sul piano operativo e degli investimenti per i lavoratori transfrontalieri e mobili, i turisti, i trasportatori di merci su strada e le amministrazioni pubbliche, con effetti negativi sulle economie degli Stati membri e sul funzionamento del mercato interno dell'UE, senza dimenticare l'impatto negativo sull'ambiente dovuto all'elevato numero di camion lenti in attesa ai valichi di frontiera; che il mantenimento dei controlli alle frontiere interne per la Bulgaria e la Romania incide negativamente soprattutto sul principio di uguaglianza e non discriminazione all'interno dell'UE, come anche sulle esportazioni e sulle importazioni da e verso entrambi gli Stati membri, nonché sulle operazioni di trasporto da e verso alcuni porti commerciali e civili tra i più grandi dell'Europa meridionale, con una conseguente perdita di benefici e un aumento delle spese;

K.  considerando che la piena applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen nella Repubblica di Bulgaria e in Romania rafforzerebbe lo spazio Schengen e contribuirebbe a garantire pari diritti a tutti i cittadini al suo interno;

1.  ricorda che tutte le condizioni necessarie alla piena applicazione dell'acquis di Schengen alla Romania e alla Bulgaria sono già state soddisfatte da entrambi gli Stati membri nel 2011;

2.  è costernato dal fatto che, a distanza di 11 anni, il Consiglio non abbia adottato una decisione sulla piena applicazione dell'acquis di Schengen alla Bulgaria e alla Romania, nonostante i ripetuti inviti rivolti in tal senso sia dalla Commissione che dal Parlamento;

3.  ribadisce la sua posizione di lunga data, quale esposta nella risoluzione dell'11 dicembre 2018, a sostegno della piena applicazione dell'acquis di Schengen alla Bulgaria e alla Romania;

4.  accoglie con favore il fatto che la Romania e la Bulgaria sono disposte a ospitare volontariamente una missione conoscitiva, cosa che costituisce un'espressione, da parte loro, del principio di leale cooperazione e fiducia reciproca, nonostante il fatto che tali paesi abbiano già soddisfatto tutti i requisiti giuridici e che non vi siano motivi per ulteriori valutazioni;

5.  esorta il Consiglio a compiere tutti i passi necessari per adottare la sua decisione sulla piena applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen alla Repubblica di Bulgaria e alla Romania entro la fine del 2022, garantendo in tal modo l'abolizione dei controlli sulle persone a tutte le frontiere interne per entrambi gli Stati membri all'inizio del 2023;

6.  incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU C 380 E dell'11.12.2012, pag. 160.
(2) GU C 94 E del 3.4.2013, pag. 13.
(3) GU L 269 del 19.10.2017, pag. 39.
(4) GU L 165 del 2.7.2018, pag. 37.
(5) GU L 160 del 15.6.2022, pag. 1.
(6) GU C 388 del 13.11.2020, pag. 18.
(7) GU C 362 dell'8.9.2021, pag. 77.
(8) GU C 99 dell'1.3.2022, pag. 158.
(9) Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).

Ultimo aggiornamento: 21 febbraio 2023Note legali - Informativa sulla privacy