Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 aprile 2022 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2001/20/CE e 2001/83/CE per quanto riguarda le deroghe a determinati obblighi concernenti determinati medicinali per uso umano resi disponibili nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, nonché a Cipro, in Irlanda e a Malta (COM(2021)0997 – C9‑0475/2021 – 2021/0431(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2021)0997),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 114 e 168, paragrafo 4, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0475/2021),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 24 febbraio 2022(1),
– previa consultazione del Comitato delle regioni,
– visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 30 marzo 2022, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visti gli articoli 59 e 163 del suo regolamento,
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione;
3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
4. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 7 aprile 2022 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2022/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2001/20/CE e 2001/83/CE per quanto riguarda le deroghe a determinati obblighi concernenti determinati medicinali per uso umano resi disponibili nel Regno Unito in relazione all’Irlanda del Nord e a Cipro, in Irlanda e a Malta
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva (UE) 2022/642.)
ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA
Dichiarazione della Commissione sulla fornitura di medicinali a Cipro, all'Irlanda e a Malta
Il recesso del Regno Unito dall'Unione ha comportato sfide particolari per gli Stati membri (Cipro, Irlanda e Malta) che per molti anni sono stati riforniti di medicinali in provenienza da parti del Regno Unito o in transito attraverso le stesse.
La Commissione riconosce i progressi compiuti da Cipro, dall'Irlanda e da Malta e dagli operatori industriali nell'attuazione delle modifiche necessarie per agevolare la continuità della fornitura di medicinali a seguito del recesso del Regno Unito dall'UE.
Per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di medicinali a lungo termine, la Commissione sottolinea la necessità che tutte le parti interessate intensifichino gli sforzi volti a promuovere l'adattamento delle catene di approvvigionamento alla situazione creatasi a seguito del recesso del Regno Unito.
La Commissione si impegna pienamente ad assistere Cipro, l'Irlanda e Malta nei loro sforzi volti a sopprimere gradualmente, entro tre anni, le deroghe temporanee previste dal regolamento (UE) 2022/641(2) e dalla direttiva (EU) 2022/642(3).
A tal fine, conformemente al diritto dell'Unione e nel pieno rispetto della ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri nel settore dei medicinali per uso umano, la Commissione seguirà costantemente gli sviluppi negli Stati membri interessati e sosterrà da vicino gli sforzi delle autorità competenti di Cipro, dell'Irlanda e di Malta volti a ridurre la dipendenza dei rispettivi mercati nazionali dalla fornitura di medicinali in provenienza da parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord o in transito attraverso le stesse.
La Commissione inviterà le autorità competenti di Cipro, dell'Irlanda e di Malta a fornirle periodicamente informazioni in merito a tali sforzi.
Tenendo conto di tali informazioni, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2022/641 e della direttiva (UE) 2022/642 la Commissione riferirà per iscritto al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai progressi compiuti a Cipro, in Irlanda e a Malta verso la completa soppressione delle deroghe e alle azioni intraprese dalla Commissione per sostenere da vicino le autorità competenti dei suddetti Stati membri a tale riguardo.
Per quanto riguarda gli operatori industriali interessati che devono ancora apportare modifiche alle proprie catene di approvvigionamento, la Commissione ricorderà loro che devono urgentemente effettuare gli adeguamenti necessari per garantire l'accesso ai medicinali nei mercati più piccoli. In tale contesto la Commissione monitorerà i progressi compiuti dagli operatori coinvolti nella fornitura di medicinali in tali Stati membri relativamente alla loro capacità di soddisfare le prescrizioni del diritto dell'Unione per le quali sono previste deroghe temporanee a norma del regolamento (UE) 2022/641 e della direttiva (UE) 2022/642.
Oltre a queste misure immediate e necessarie, come annunciato nella "Strategia farmaceutica per l'Europa"(4), entro la fine del 2022 la Commissione presenterà proposte relative alla revisione della legislazione farmaceutica dell'Unione. Tali proposte cercheranno di fornire soluzioni strutturali a più lungo termine, in particolare per quanto riguarda l'accesso ai medicinali. Particolare attenzione sarà rivolta al miglioramento della sicurezza dell'approvvigionamento e alle soluzioni per far fronte ai rischi di carenze nei mercati più piccoli dell'Unione.
Regolamento (UE) 2022/641 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 aprile 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 536/2014 per quanto riguarda una deroga a determinati obblighi concernenti i medicinali sperimentali resi disponibili nel Regno Unito nei confronti di Irlanda del Nord e a Cipro, in Irlanda e a Malta (GU L 118 del 20.4.2022, pag. 1).
Direttiva (UE) 2022/642 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 aprile 2022 che modifica le direttive 2001/20/CE e 2001/83/CE per quanto riguarda le deroghe a determinati obblighi concernenti determinati medicinali per uso umano resi disponibili nel Regno Unito in relazione all’Irlanda del Nord e a Cipro, in Irlanda e a Malta (GU L 118 del 20.4.2022, pag. 4).
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 aprile 2022 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 536/2014 per quanto riguarda una deroga a determinati obblighi concernenti i medicinali sperimentali resi disponibili nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, nonché a Cipro, in Irlanda e a Malta (COM(2021)0998 – C9-0476/2021 – 2021/0432(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2021)0998),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 114 e 168, paragrafo 4, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0476/2021),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 24 febbraio 2022(1),
– previa consultazione del Comitato delle regioni,
– visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 30 marzo 2022, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visti gli articoli 59 e 163 del suo regolamento,
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione;
3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
4. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 7 aprile 2022 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2022/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 536/2014 per quanto riguarda una deroga a determinati obblighi concernenti i medicinali sperimentali resi disponibili nel Regno Unito in relazione all’Irlanda del Nord e a Cipro, in Irlanda e a Malta
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2022/641.)
ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA
Dichiarazione della Commissione sulla fornitura di medicinali a Cipro, all'Irlanda e a Malta
Il recesso del Regno Unito dall'Unione ha comportato sfide particolari per gli Stati membri (Cipro, Irlanda e Malta) che per molti anni sono stati riforniti di medicinali in provenienza da parti del Regno Unito o in transito attraverso le stesse.
La Commissione riconosce i progressi compiuti da Cipro, dall'Irlanda e da Malta e dagli operatori industriali nell'attuazione delle modifiche necessarie per agevolare la continuità della fornitura di medicinali a seguito del recesso del Regno Unito dall'UE.
Per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di medicinali a lungo termine, la Commissione sottolinea la necessità che tutte le parti interessate intensifichino gli sforzi volti a promuovere l'adattamento delle catene di approvvigionamento alla situazione creatasi a seguito del recesso del Regno Unito.
La Commissione si impegna pienamente ad assistere Cipro, l'Irlanda e Malta nei loro sforzi volti a sopprimere gradualmente, entro tre anni, le deroghe temporanee previste dal regolamento (UE) 2022/641(2) e dalla direttiva (EU) 2022/642(3).
A tal fine, conformemente al diritto dell'Unione e nel pieno rispetto della ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri nel settore dei medicinali per uso umano, la Commissione seguirà costantemente gli sviluppi negli Stati membri interessati e sosterrà da vicino gli sforzi delle autorità competenti di Cipro, dell'Irlanda e di Malta volti a ridurre la dipendenza dei rispettivi mercati nazionali dalla fornitura di medicinali in provenienza da parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord o in transito attraverso le stesse.
La Commissione inviterà le autorità competenti di Cipro, dell'Irlanda e di Malta a fornirle periodicamente informazioni in merito a tali sforzi.
Tenendo conto di tali informazioni, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2022/641 e della direttiva (UE) 2022/642 la Commissione riferirà per iscritto al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai progressi compiuti a Cipro, in Irlanda e a Malta verso la completa soppressione delle deroghe e alle azioni intraprese dalla Commissione per sostenere da vicino le autorità competenti dei suddetti Stati membri a tale riguardo.
Per quanto riguarda gli operatori industriali interessati che devono ancora apportare modifiche alle proprie catene di approvvigionamento, la Commissione ricorderà loro che devono urgentemente effettuare gli adeguamenti necessari per garantire l'accesso ai medicinali nei mercati più piccoli. In tale contesto la Commissione monitorerà i progressi compiuti dagli operatori coinvolti nella fornitura di medicinali in tali Stati membri relativamente alla loro capacità di soddisfare le prescrizioni del diritto dell'Unione per le quali sono previste deroghe temporanee a norma del regolamento (UE) 2022/641 e della direttiva (UE) 2022/642.
Oltre a queste misure immediate e necessarie, come annunciato nella "Strategia farmaceutica per l'Europa"(4), entro la fine del 2022 la Commissione presenterà proposte relative alla revisione della legislazione farmaceutica dell'Unione. Tali proposte cercheranno di fornire soluzioni strutturali a più lungo termine, in particolare per quanto riguarda l'accesso ai medicinali. Particolare attenzione sarà rivolta al miglioramento della sicurezza dell'approvvigionamento e alle soluzioni per far fronte ai rischi di carenze nei mercati più piccoli dell'Unione.
Regolamento (UE) 2022/641 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 aprile 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 536/2014 per quanto riguarda una deroga a determinati obblighi concernenti i medicinali sperimentali resi disponibili nel Regno Unito nei confronti di Irlanda del Nord e a Cipro, in Irlanda e a Malta (GU L 118 del 20.4.2022, pag. 1).
Direttiva (UE) 2022/642 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 aprile 2022 che modifica le direttive 2001/20/CE e 2001/83/CE per quanto riguarda le deroghe a determinati obblighi concernenti determinati medicinali per uso umano resi disponibili nel Regno Unito in relazione all’Irlanda del Nord e a Cipro, in Irlanda e a Malta (GU L 118 del 20.4.2022, pag. 4).
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 aprile 2022 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 1303/2013 e del regolamento (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l'aumento del prefinanziamento a titolo delle risorse REACT-EU e l'istituzione di un costo unitario (COM(2022)0145 – C9-0127/2022 – COM(2022)0162 – C9-0136/2022 – 2022/0096(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2022)0145) e la proposta modificata (COM(2022)0162),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 175, terzo comma, e l'articolo 177 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0127/2022, C9-0136/2022)),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,
– previa consultazione del Comitato delle regioni,
– visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 6 aprile 2022, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visti gli articoli 59 e 163 del suo regolamento,
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 7 aprile 2022 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2022/... del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l'aumento del prefinanziamento a titolo delle risorse REACT-EU e l'istituzione di un costo unitario
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2022/613.)
Stoccaggio del gas ***I
97k
41k
Decisione del Parlamento europeo del 7 aprile 2022 che rinvia la questione alla commissione competente per l'avvio di negoziati interistituzionali sulla base della proposta non modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale (COM(2022)0135 – C9-0126/2022 – 2022/0090(COD))(1)
Decisione adottata a norma dell'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento (C9-0126/2022).
Protezione dell'Unione nei confronti dei minori e dei giovani in fuga dalla guerra in Ucraina
170k
57k
Risoluzione del Parlamento europeo del 7 aprile 2022 sulla protezione dell'Unione nei confronti dei minori e dei giovani in fuga dalla guerra in Ucraina (2022/2618(RSP))
– visti la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, del 20 novembre 1989, e i relativi protocolli aggiuntivi,
– vista la Convenzione europea dei diritti dell'uomo,
– visto l'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE,
– vista la raccomandazione del Consiglio (UE) 2021/1004 del 14 giugno 2021 che istituisce la garanzia europea per l'infanzia(1),
– vista la comunicazione della Commissione, del 24 marzo 2021, sulla strategia dell'UE sui diritti dei minori (COM(2021)0142),
– vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006,
– vista la sua risoluzione del 29 aprile 2021 sulla garanzia europea per l'infanzia(2),
– visto il piano d'azione del pilastro europeo dei diritti sociali,
– vista la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea(3),
– visto lo studio globale delle Nazioni Unite sui minori privati della libertà del luglio 2019,
– vista la Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia del 30 agosto 1961,
– visto il patto globale delle Nazioni Unite sui rifugiati del 2018,
– vista la sua risoluzione del 3 maggio 2018 sulla protezione dei minori migranti(4),
– vista la raccomandazione generale n. 38, del 6 novembre 2020, sulla tratta di donne e ragazze nel contesto della migrazione globale, formulata dal Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione contro le donne,
– vista la sua risoluzione del 26 febbraio 2014 su sfruttamento sessuale e prostituzione, e sulle loro conseguenze per la parità di genere(5),
– vista la comunicazione della Commissione, del 23 marzo 2022, dal titolo "Accoglienza delle persone in fuga dalla guerra in Ucraina: l'Europa si prepara a rispondere alle esigenze" (COM(2022)0131),
– visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando che l'invasione dell'Ucraina da parte della Federazione russa e la presa di mira della popolazione ucraina hanno causato la fuga di moltissime persone e famiglie dall'Ucraina, con pesanti ripercussioni, in particolare per i bambini e i giovani nell'intera regione;
B. considerando che secondo l'ultima relazione dell'UNICEF(6), al 25 marzo 2022, oltre 3,7 milioni di rifugiati avevano abbandonato l'Ucraina dall'inizio della guerra; che tale cifra dovrebbe continuare ad aumentare nelle prossime settimane; che, secondo le stime delle Nazioni Unite, dall'inizio della guerra le persone che sono sfollate all'interno del paese sono quasi 6,5 milioni e altri 12,65 milioni di persone sono direttamente interessate dal conflitto;
C. considerando che, secondo l'ultima relazione dell'UNICEF(7), le donne e i bambini rappresentano il 90 % di tutti i rifugiati in fuga dall'Ucraina; che quasi la metà dei rifugiati in fuga dall'Ucraina sono minori in età scolare(8); che, secondo le stime dell'UNICEF, oltre 2,5 milioni di bambini sono diventati sfollati interni dall'inizio del conflitto;
D. considerando che, al 25 marzo 2022, i paesi vicini stavano gestendo un enorme afflusso di rifugiati in fuga dall'Ucraina, con oltre 2,2 milioni di rifugiati diretti in Polonia, oltre 579 000 in Romania, oltre 379 000 in Moldova, quasi 343 000 in Ungheria e oltre 545 000 verso altri paesi(9);
E. considerando che, con cifre così elevate, i minori, soprattutto se non accompagnati, sono esposti a un rischio maggiore di violenza, abuso e sfruttamento e che si registra un rischio maggiore che i minori scompaiano e cadano vittime della tratta di essere umani, in particolare quando attraversano le frontiere;
F. considerando che più di 100 000 bambini, metà dei quali con disabilità, vivono in strutture di assistenza istituzionale e in convitti in Ucraina(10) e che oltre il 90 % di tali bambini ha genitori; che, secondo i dati ufficiali, 4 311 neonati sono nati in Ucraina tra il 24 febbraio e l'inizio di marzo e che, secondo le stime, le donne incinte all'inizio della crisi erano 265 000, delle quali circa 80 000 dovrebbero partorire nei prossimi tre mesi;
G. considerando che, secondo l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), nel 2021 in Ucraina vi erano almeno 35 875 apolidi e persone di nazionalità indeterminata; che delle 400 000 persone rom che, secondo le stime, vivono in Ucraina circa il 10-20 % è apolide o a rischio di apolidia; che, secondo quanto segnalato, il 55 % dei bambini nati a Donetsk e Luhansk e l'88 % dei bambini nati in Crimea sarebbero privi di certificati di nascita o documenti personali ucraini, il che li espone al rischio di apolidia(11); che i minori costretti a migrare sono esposti a un maggiore rischio di apolidia a causa di problemi legati agli ostacoli alla registrazione delle nascite nel loro paese di origine o durante lo sfollamento e al mancato riconoscimento dell'apolidia dei genitori; che per i minori non accompagnati tale rischio è aggravato a causa degli ostacoli alla documentazione e alla registrazione, tra cui la mancanza di prove dei legami familiari;
H. considerando che la garanzia europea per l'infanzia è uno strumento dell'UE che mira a prevenire e combattere la povertà e l'esclusione sociale garantendo ai minori bisognosi l'accesso gratuito ed effettivo a servizi fondamentali quali l'educazione e la cura della prima infanzia, attività educative e scolastiche, l'assistenza sanitaria e almeno un pasto sano per giornata scolastica nonché l'accesso effettivo per tutti i bambini bisognosi a un'alimentazione sana e a un alloggio adeguato; che gli obiettivi della garanzia per l'infanzia dovrebbero applicarsi a tutti i minori nell'Unione;
I. considerando che i figli dei migranti e dei rifugiati rientrano spesso tra le lacune della legislazione nazionale, con la conseguenza che i minori sono lasciati indietro, il che può aggravare il loro sottosviluppo sociale e comportare una precarietà nonché un maggiore rischio di essere emarginati, maltrattati e vittime di abusi;
J. considerando che i minori che crescono in un contesto segnato da scarsità di risorse e in situazioni familiari precarie hanno maggiori probabilità di essere colpiti da povertà ed esclusione sociale, con profonde ripercussioni sul loro sviluppo e successivamente sulla loro vita da adulti, perpetuando un circolo vizioso di povertà intergenerazionale; che la povertà e l'esclusione sociale sono affrontate nel modo migliore attraverso politiche globali di applicazione limitata ma di ampia portata rivolte non solo ai minori, ma anche alle loro famiglie e comunità, e dando priorità agli investimenti nella creazione di nuove opportunità e soluzioni; che tutti i settori della società devono essere coinvolti nella risoluzione di tale problema, dalle autorità locali, regionali, nazionali ed europee alla società civile;
K. considerando che la povertà infantile è stata identificata da organizzazioni internazionali sia come potenziale causa che come potenziale conseguenza di violazioni dei diritti dei minori, dato il suo impatto sulla capacità dei minori di esercitare i loro diritti, nonché come risultato della mancata difesa di tali diritti;
L. considerando che ad oggi 378 istituti di istruzione secondaria e superiore sono stati distrutti in Ucraina dai bombardamenti russi(12);
M. considerando che garantire l'integrazione dei bambini e dei giovani nelle strutture di assistenza e apprendimento dovrebbe rimanere una priorità per l'UE e i suoi Stati membri;
N. considerando che nel contesto del conflitto si registrano gravi violazioni contro i minori, in particolare quelli detenuti in custodia; che l'impatto a breve, medio e lungo termine del conflitto armato sui minori dovrebbe essere affrontato in modo efficace e globale, avvalendosi dei vari strumenti dell'UE disponibili, fra cui gli orientamenti nuovi e aggiornati dell'UE sui bambini e i conflitti armati;
O. considerando che le ragazze sono particolarmente a rischio durante le crisi umanitarie e di sfollamento, in quanto continuano a essere vittime in modo sproporzionato di discriminazioni fondate sul genere e di violenza di genere;
P. considerando che in Moldova i bambini rappresentano la metà del numero di rifugiati in fuga dall'Ucraina;
1. accoglie con favore la pubblicazione della comunicazione della Commissione del 23 marzo 2022 dal titolo "Accoglienza delle persone in fuga dalla guerra in Ucraina: l'Europa si prepara a rispondere alle esigenze", degli orientamenti operativi per l'attuazione della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio(13) e del piano in 10 punti per un coordinamento europeo più forte nell'accoglienza dei rifugiati provenienti dall'Ucraina;
2. rammenta che l'UE e tutti gli Stati membri hanno ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e sono quindi tenuti a rispettare, proteggere e garantire i diritti ivi sanciti; sottolinea che, conformemente alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, l'interesse superiore del minore dovrebbe sempre essere considerato preminente in tutte le decisioni riguardanti i minori;
3. chiede agli Stati membri di trattare ogni minore richiedente asilo innanzitutto come un bambino, a prescindere dalla sua origine sociale o etnica, dal genere, dall'orientamento sessuale, dall'abilità, dalla nazionalità o dallo status di migrante;
4. chiede la creazione di passaggi sicuri e corridoi umanitari per i minori in fuga dal conflitto, sia non accompagnati che con le loro famiglie, nonché la fornitura dell'assistenza urgente di cui hanno bisogno i minori che sono sfollati interni oppure bloccati nelle zone accerchiate dalle quali non sono in grado di fuggire;
5. ricorda l'importanza della strategia dell'UE sui diritti dei minori, della garanzia per l'infanzia, della strategia dell'UE per la lotta alla tratta di esseri umani, della strategia dell'UE per i diritti della persone con disabilità 2021-2030 nonché di tutti gli strumenti giuridici esistenti dell'Unione, compresa la direttiva sulla protezione temporanea(14), nell'aiutare gli Stati membri a rispondere alle esigenze specifiche dei minori in fuga dalla guerra;
6. pone l'accento su quanto sia importante condividere le informazioni tra gli Stati membri, nel pieno rispetto delle norme in materia di protezione dei dati, e riconoscere in uno Stato membro la registrazione effettuata da un altro Stato membro;
7. evidenzia che ogni minore ha il diritto di essere protetto dalla violenza, dallo sfruttamento e dagli abusi, e che gli Stati membri dell'UE devono garantire misure preventive, in particolare per i minori a rischio di tratta e sottrazione, nonché il sostegno ai minori esposti a violenza e a traumi; ricorda che i minori all'interno di un contesto familiare sono generalmente più al sicuro e meglio assistiti e chiede pertanto un maggiore sostegno per le famiglie e gli sforzi di ricongiungimento familiare; ricorda che in ogni caso dovrebbe sempre essere effettuata una valutazione dell'interesse superiore del minore; chiede inoltre che sia fornito sostegno ai sopravvissuti alla violenza di genere;
8. invita la Commissione ad aiutare i paesi vicini a creare spazi a misura di minore adeguati e sicuri subito dopo la frontiera in cui siano presenti funzionari preposti alla protezione dei minori, come i poli Blue Dot istituiti dall'UNICEF e dall'UNHCR;
9. raccomanda vivamente che alle frontiere siano presenti e disponibili responsabili della protezione dei minori e altri servizi critici al fine di individuare le vulnerabilità di tali minori, in particolare identificando e registrando con precisione la nazionalità, l'apolidia o il rischio di apolidia del minore al suo arrivo e indirizzandoli ai servizi adeguati, tra cui il sostegno psicosociale, il sostegno alla salute materna, la protezione contro la violenza di genere, il rintracciamento della famiglia e il sostegno al ricongiungimento familiare, e al fine di garantire un adeguato passaggio ai sistemi nazionali di protezione dei minori affinché sia loro garantito il pieno accesso a tutti i servizi di base e un'assistenza adeguata in linea con le norme internazionali in materia di protezione dei minori;
10. esorta tutte le parti a collaborare strettamente con le autorità ucraine per accelerare l'evacuazione dei minori negli istituti e dei minori che necessitano di cure mediche e garantire che siano trasferiti in contesti assistenziali adeguati o nell'ambito di una comunità o di una famiglia negli Stati membri, di modo che possano ricevere le cure adeguate;
11. evidenzia che le evacuazioni dovrebbero sempre essere effettuate nel rispetto di misure speciali che tengano conto dell'interesse superiore del minore, e che dovrebbe essere necessario il consenso dei genitori o delle persone responsabili della loro custodia;
12. sottolinea l'importanza di mettere in atto una strategia dell'UE volta a intensificare l'azione umanitaria sul campo per soccorrere le famiglie e i bambini, in particolare i minori vulnerabili, compresi i minori provenienti da contesti socioeconomici svantaggiati, quelli che si trovano in strutture di assistenza istituzionale, presso famiglie affidatarie e in strutture ospedaliere, nonché i minori con disabilità, gli orfani e i minori non accompagnati, soprattutto nelle zone di combattimento;
13. esprime preoccupazione per le segnalazioni secondo cui nei centri di detenzione per migranti in Ucraina sono ancora trattenuti dei giovani, i quali sono esposti a un rischio maggiore nel contesto delle ostilità; invita la Commissione a collaborare con le autorità ucraine per consentire il rilascio dei giovani migranti e richiedenti asilo detenuti nei centri di detenzione per migranti in Ucraina e per facilitarne l'evacuazione in condizioni di sicurezza;
14. accoglie con favore l'annuncio della Commissione sull'istituzione della piattaforma di solidarietà per lo scambio di informazioni sulle capacità di accoglienza degli Stati membri e sul numero di persone che beneficiano di protezione temporanea sul loro territorio;
15. sottolinea l'importanza di cooperare strettamente con le autorità ucraine e le pertinenti organizzazioni internazionali e non governative per registrare e identificare i minori che entrano nell'UE da strutture di assistenza istituzionale in Ucraina al fine di prevenire il traffico di minori, l'adozione illegale e altri possibili abusi, nel pieno rispetto delle norme dell'UE in materia di protezione dei dati; sottolinea l'importanza di monitorare il benessere e il luogo in cui si trovano tali minori dopo il loro arrivo nell'UE;
16. chiede che i minori non accompagnati e separati e i minori provenienti da contesti di assistenza istituzionale in Ucraina siano immediatamente inclusi nei sistemi di monitoraggio dei servizi sociali e di protezione dei minori negli Stati membri di accoglienza, al fine di agevolare il ricongiungimento familiare qualora sia nel loro interesse superiore in futuro e di vigilare sull'assistenza loro fornita al fine di garantirne la sicurezza e la protezione;
17. sottolinea l'importanza di raccogliere dati disaggregati in linea con le norme dell'UE in materia di protezione dei dati al fine di identificare i gruppi vulnerabili provenienti dall'Ucraina, come ad esempio i minori che si trovano in strutture di assistenza istituzionale, i minori con disabilità, i minori appartenenti a comunità rom, i minori privi di documenti e altri minori non ucraini, i minori apolidi e i minori a rischio di apolidia, al fine di individuare le esigenze di particolari gruppi e fornire sostegno al rintracciamento della famiglia e al ricongiungimento dei minori non accompagnati, delle donne e delle vittime della tratta;
18. prende atto della piattaforma dell'UE per la registrazione, che mira a consentire agli Stati membri di scambiare informazioni per garantire che le persone beneficiarie di una protezione temporanea o adeguata a norma del diritto nazionale possano effettivamente esercitare i loro diritti in tutti gli Stati membri, limitando nel contempo eventuali abusi;
19. esorta gli Stati membri vicini a fornire ai minori informazioni a misura di bambino, in una lingua a loro comprensibile, sulla loro situazione, i loro diritti e il rischio che possano essere esposti alla tratta e ad altre forme di sfruttamento; sottolinea che le informazioni fornite agli adulti dovrebbero includere sezioni speciali sulla tratta di minori al fine di allertare i prestatori di assistenza e facilitare un sostegno su misura;
Condizioni di accoglienza e bambini vulnerabili
20. sottolinea che i bambini hanno il diritto e l'esigenza innata di essere vicini ai propri genitori o a un prestatore di assistenza permanente; evidenzia l'importanza di non separare fratelli e sorelle, nonché, di conseguenza, l'importanza di accogliere i minori non accompagnati in alloggi familiari e comunitari, al fine di consentire a tutti i bambini di non crescere in istituto, ma in famiglia e in comunità, evitando in tal modo inutili separazioni familiari; sottolinea che, nel caso dei minori non accompagnati, dovrebbe essere data priorità all'affidamento familiare o ad altri tipi di assistenza a livello di comunità e che, laddove ciò non fosse possibile, i minori dovrebbero essere collocati in strutture distinte da quelle per gli adulti;
21. invita gli Stati membri a garantire che venga rapidamente nominato un tutore per tutti i minori non accompagnati all'arrivo nel loro primo paese, indipendentemente dalla loro nazionalità o dal loro status di immigrazione, e che tutte le informazioni fornite dal tutore siano trasmesse con modalità consone alla loro età; ritiene, a tale proposito, che gli Stati membri vicini dovrebbero avvalersi appieno dell'attuale rete europea per la tutela e, qualora i tutori non siano disponibili nei paesi ospitanti, raccomanda vivamente la nomina di tutori temporanei nel contesto delle frontiere, al fine di garantire un adeguato trasferimento delle responsabilità ai sistemi nazionali di protezione dei minori;
22. chiede che siano messi a disposizione finanziamenti per la fornitura di servizi essenziali e salvavita per la salute sessuale e riproduttiva e di servizi immediati alle sopravvissute alla violenza di genere, in linea con il pacchetto di servizi iniziali minimi, al fine di prevenire e gestire le conseguenze della violenza sessuale, ridurre la trasmissione dell'HIV, prevenire la morbilità e la mortalità in eccesso delle madri e dei neonati e pianificare servizi completi per la salute riproduttiva; chiede l'immediata agevolazione dell'accesso transfrontaliero all'assistenza sanitaria sessuale e riproduttiva e/o del transito in altri Stati membri dell'UE, ove necessario, al fine di superare le gravi restrizioni negli Stati membri di transito e in quelli che ospitano rifugiati e garantire che i bambini e i giovani in fuga dall'Ucraina abbiano accesso a servizi completi per la salute sessuale e riproduttiva e ai prodotti sanitari;
23. pone in rilievo l'importanza delle comunità locali, dei comuni e delle organizzazioni della società civile in prima linea per l'accoglienza, l'alloggio e l'accesso all'istruzione per i bambini e i giovani; invita pertanto la Commissione ad accelerare il loro accesso ai fondi dell'UE esistenti;
24. elogia e riconosce il ruolo essenziale della società civile in materia di accoglienza, alloggi, prestazione di assistenza umanitaria, assistenza legale e inclusione sociale dei bambini e dei giovani in fuga dalla guerra; ricorda che le autorità non possono contare unicamente sui cittadini e sulle organizzazioni della società civile per organizzare l'accoglienza e la protezione dei minori in fuga dall'Ucraina; evidenzia l'importanza del controllo da parte delle autorità degli Stati membri sull'accoglienza dei minori non accompagnati;
25. invita la Commissione a contribuire a rafforzare i sistemi di protezione dei minori nei paesi ospitanti al fine di migliorare il sostegno psicologico e l'accesso ai servizi di base, quali l'istruzione e la sanità, per i minori in fuga dall'Ucraina, alle stesse condizioni previste per i bambini nei paesi ospitanti, e a istituire meccanismi di ricollocazione che diano priorità al ricongiungimento familiare e alla ricollocazione dei minori vulnerabili e di altri soggetti per ridurre la pressione sui paesi vicini;
26. sottolinea la necessità di sostenere i sistemi sanitari dei paesi ospitanti al fine di assicurare la continuità dell'assistenza ai bambini e ai giovani in fuga dall'Ucraina, in particolare fornendo medicinali essenziali, ad esempio per i pazienti affetti da HIV, cancro e malattie rare; invita gli Stati membri a coordinare gli sforzi con l'UNICEF e l'Organizzazione mondiale della sanità per garantire la vaccinazione dei bambini e dei giovani in fuga dall'Ucraina contro le principali malattie, tra cui la polio, il morbillo e la COVID-19;
27. ricorda che l'UE e tutti gli Stati membri hanno ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e sono pertanto tenuti a rispettare, proteggere e garantire i diritti ivi sanciti; esorta gli Stati membri a mettere in atto misure specifiche per rispondere adeguatamente alle esigenze dei minori con disabilità, comprese strutture adeguate e assistenza costante da parte di prestatori di assistenza verificati;
28. pone l'accento sulla necessità di garantire che si tenga conto delle esigenze dei minori e dei giovani LGBTIQ+, in particolare fornendo strutture di accoglienza o assistenza sicure e adeguate e assicurando che non vi siano discriminazioni ai valichi di frontiera; evidenzia le difficoltà specifiche incontrate dalle donne transgender e dalle famiglie arcobaleno quando attraversano le frontiere; sottolinea che i figli di coppie dello stesso sesso rischiano di venire separati da uno o da entrambi i genitori; invita gli Stati membri a tenere conto delle unioni e delle famiglie di fatto nell'attuazione della direttiva sulla protezione temporanea;
29. accoglie con favore l'iniziativa della Commissione di istituire un meccanismo di solidarietà per i trasferimenti medici intra-UE di rifugiati e sfollati provenienti dagli Stati membri confinanti con l'Ucraina, compresi i bambini e i giovani che necessitano di cure e terapie immediate salvavita;
30. invita gli Stati membri a rafforzare l'attuale linea unica europea di assistenza telefonica diretta per minori scomparsi (116 000) e la linea di assistenza telefonica europea che fornisce assistenza psicologica gratuita ai bambini e ai giovani in fuga dall'Ucraina (116 111); insiste sulla necessità di rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri nell'ambito della linea di assistenza telefonica 116 000 e di potenziare l'azione transfrontaliera volta a identificare e localizzare i minori scomparsi;
Ricongiungimento familiare
31. invita gli Stati membri a gestire i casi di tutti i minori fuggiti dall'Ucraina e temporaneamente a loro carico, con l'obiettivo ultimo di favorire il ricongiungimento familiare, anche garantendo che le autorità controllino regolarmente e nel pieno rispetto delle norme dell'UE in materia di protezione dei dati le banche dati esistenti, comprese quelle che raccolgono informazioni sui minori scomparsi; sottolinea che, laddove il ricongiungimento fisico non sia immediatamente possibile, i contatti dovrebbero essere mantenuti o ripristinati quanto prima, anche con fratelli e sorelle o con la famiglia allargata; è del parere che tali misure debbano includere solidi meccanismi di protezione e segnalazione, compresi gli orientamenti ai servizi e i rinvii e le richieste ai sistemi nazionali di gestione dei casi di protezione dei minori;
32. invita gli Stati membri a interrompere le adozioni di minori al fine di evitare una separazione ulteriore o permanente dei minori dai genitori e dalle famiglie, in contrasto con il loro interesse superiore;
Ricollocazione
33. chiede la promozione di meccanismi di ricollocazione che includano un trasporto sicuro, rapido e coordinato tra gli Stati membri per i minori e le loro famiglie già presenti negli Stati membri vicini, in particolare per i minori non accompagnati e i minori con disabilità, che necessitano di cure specifiche, in stretta cooperazione con le autorità ucraine e i servizi consolari ucraini nell'UE, ove necessario per motivi di salute;
34. invita la Commissione ad aiutare gli Stati membri vicini a effettuare valutazioni individuali dell'interesse superiore dei minori e, qualora siano accompagnati da un adulto, che si tratti di un familiare, di un parente o di un patrocinatore privato, ad assicurare che sia posto in essere un adeguato sistema di controllo delle famiglie ospitanti al fine di fornire protezione ai minori e garantire che questi siano trasferiti in condizioni di sicurezza nelle loro famiglie ospitanti;
Integrazione
35. invita gli Stati membri a garantire un approccio coordinato nella programmazione e nell'attuazione dei fondi dell'UE e ad assicurare che i finanziamenti dell'UE forniscano una risposta rapida e diretta ai prestatori di servizi di sostegno nei paesi più colpiti, comprese la società civile e le organizzazioni internazionali; invita inoltre gli Stati membri ad accelerare l'attuazione di tali misure e a destinare tutte le possibili risorse nazionali, integrate da fondi dell'UE quali il Fondo sociale europeo Plus, l'assistenza alla ripresa per la coesione e i territori d'Europa (REACT-EU), il dispositivo per la ripresa e la resilienza, il Fondo europeo di sviluppo regionale, InvestEU, Erasmus+, il Fondo Asilo, migrazione e integrazione e EU4Health, al fine di garantire che i rifugiati godano di integrazione socioeconomica, parità di accesso a posti di lavoro, istruzione, formazione e assistenza di qualità e siano protetti contro la povertà infantile e l'esclusione sociale; ricorda che gli Stati membri devono includere misure specifiche volte a investire nei bambini e nei giovani all'interno dei rispettivi piani nazionali per la ripresa e la resilienza per avere accesso al fondo, come previsto dal pilastro Next Generation EU del dispositivo per la ripresa e la resilienza e dall'azione di coesione a favore dei rifugiati in Europa (CARE); invita la Commissione e il Consiglio a fornire, se necessario, risorse aggiuntive;
36. riconosce le sfide cui devono far fronte gli Stati membri per l'integrazione dei discenti nei loro sistemi di istruzione e formazione; esorta gli Stati membri a integrare rapidamente i discenti di qualsiasi età nei principali programmi di apprendimento formale, informale e non formale e a fornire sostegno educativo specializzato a coloro che hanno esigenze supplementari, compresi i bambini appartenenti a comunità emarginate come i rom, al fine di limitare l'abbandono scolastico ed evitare la segregazione nell'istruzione, che porta all'esclusione sociale e alla discriminazione; riconosce che le barriere linguistiche potrebbero ostacolare l'iscrizione a scuola dei bambini che fuggono dall'Ucraina e il loro rendimento scolastico; invita pertanto la Commissione a sostenere le autorità nazionali degli Stati membri nel garantire l'interpretazione gratuita, corsi di lingua specifici e altri programmi speciali per l'assunzione di insegnanti ucraini nonché di insegnanti che parlano l'ucraino e/o lingue minoritarie pertinenti;
37. riconosce che gli strumenti digitali possono costituire misure molto utili, flessibili e su misura per garantire una tempestiva continuità educativa e un sostegno supplementare ai bambini e ai giovani in situazioni di vulnerabilità e dovrebbero essere pienamente conformi alle norme in materia di protezione dei dati; invita la Commissione a utilizzare al meglio gli strumenti e le attrezzature per l'istruzione digitale esistenti, in particolare quelli sviluppati in Ucraina, per garantire che tutti i bambini possano proseguire la loro istruzione; ribadisce tuttavia che tali strumenti dovrebbero essere complementari alle strutture fisiche e sottolinea che l'istruzione in presenza è cruciale, specie nella situazione attuale, in cui i bambini e i giovani in fuga dall'Ucraina necessitano di un sostegno psicosociale supplementare; chiede che i paesi ospitanti ricevano un sostegno concertato per migliorare l'accesso ad adeguati servizi di assistenza psicologica prestati da esperti in grado di trattare i traumi legati alla guerra; invita gli Stati membri, a tale proposito, a sostenere insegnanti, formatori e altri membri del personale scolastico che lavorano a contatto con minori traumatizzati;
38. accoglie con favore l'iniziativa della Commissione di ampliare la piattaforma School Education Gateway per aiutare gli Stati membri a iniziare a condividere esperienze e individuare le misure necessarie affinché i minori sfollati possano proseguire gli studi, in modo che tale piattaforma funga da sportello unico per coordinare il materiale didattico tra l'Ucraina e gli Stati membri nella lingua del discente; evidenzia la necessità di attingere alle capacità degli insegnanti ucraini tra i nuovi arrivati in Europa;
39. insiste sulla necessità di riconoscere i diplomi, le qualifiche e i periodi di apprendimento, anche per gli educatori e gli operatori sanitari, in quanto fondamentali per consentire un'integrazione agevole nel nuovo ambiente dei bambini e dei giovani che fuggono dall'Ucraina; esorta gli Stati membri, alla luce della situazione attuale, a dar prova di flessibilità in caso di documenti amministrativi mancanti e a sviluppare modalità innovative e pragmatiche per superare tali ostacoli, combinando opzioni digitali e cartacee;
40. esorta la Commissione a monitorare attentamente le misure adottate per rispondere alle esigenze educative e sociali dei bambini e dei giovani che fuggono dall'Ucraina, utilizzando al meglio la raccolta di dati aggregati e garantendo nel contempo il pieno rispetto delle norme dell'UE in materia di protezione dei dati;
41. accoglie con favore i primi tentativi della Commissione di facilitare l'adattamento dei programmi di finanziamento esistenti dell'UE per sostenere i giovani, segnatamente i programmi Erasmus+ e il Corpo europeo di solidarietà, ed esorta a proseguire o rafforzare tali sforzi in funzione dell'evolversi della situazione e fino a quando sarà necessario; sottolinea che la garanzia per i giovani rafforzata prevede che tutti i giovani a partire dai 15 anni ricevano un'offerta di lavoro, istruzione, tirocinio o apprendistato entro un periodo di quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dall'istruzione formale; invita inoltre gli Stati membri ad attuare la garanzia per i giovani rafforzata per assicurare offerte di elevata qualità, anche fornendo una remunerazione equa e l'accesso alla protezione sociale, vietando l'abuso dei contratti atipici e garantendo ambienti di lavoro consoni alle esigenze delle persone con disabilità;
42. pone in rilievo il ruolo dello sport nel processo di integrazione dei rifugiati, in particolare dei bambini e dei giovani, e invita gli Stati membri ad agevolare l'accesso dei bambini e dei giovani alle attività e alle manifestazioni sportive, il che li aiuterà a migliorare il loro benessere mentale, a superare i traumi, ad adattarsi al nuovo ambiente e a instaurare legami con le comunità di accoglienza;
43. accoglie con favore gli sforzi compiuti da alcuni paesi per rendere disponibili fondi specifici per borse di studio destinate agli studenti ucraini e chiede sforzi comuni a livello europeo in tal senso; sottolinea l'importanza che tutti gli studenti in fuga dall'Ucraina, compresi gli studenti internazionali, possano avvalersi di tali fondi e completare i loro studi, dal momento che si trovano anch'essi in una situazione di emergenza; insiste sull'importanza di sostenere tutti i bambini e i giovani;
44. chiede alla Commissione e agli Stati membri di continuare a perseguire e ad adottare un approccio coerente per far fronte alle sfide attuali e future provocate dalla guerra in Ucraina, senza dimenticare gli insegnamenti tratti dalla risposta a questa guerra, ma anzi agendo sulla base di essi, anche applicando e attuando la direttiva sulla protezione temporanea per assicurare l'accesso alla protezione ai rifugiati e ai richiedenti asilo di qualsiasi origine;
45. invita gli Stati membri e, in particolare, i coordinatori nazionali dell'UE nell'ambito della garanzia europea per l'infanzia ad assicurare l'accesso a servizi gratuiti, efficaci e di qualità per i minori in fuga dall'Ucraina, alle stesse condizioni previste per gli altri bambini nei paesi ospitanti, in linea con la raccomandazione di garantire misure nazionali integrate e di tenere conto degli svantaggi specifici; evidenzia che la crisi COVID-19 e l'arrivo di rifugiati a seguito della guerra in Ucraina possono esacerbare la situazione dei bambini a rischio di povertà ed esclusione sociale o dei bambini che hanno necessità di accedere a servizi di assistenza di qualità; invita gli Stati membri e la Commissione ad accrescere dunque urgentemente i finanziamenti della garanzia europea per l'infanzia, stanziando un bilancio dedicato di almeno 20 miliardi di EUR, al fine di contrastare la povertà che colpisce i bambini e le loro famiglie e di contribuire all'obiettivo di ridurre la povertà di almeno 15 milioni entro il 2030, compresi almeno 5 milioni di bambini in tutti gli Stati membri entro il 2030; invita tutti gli Stati membri, a tale riguardo, a destinare più del 5 % minimo delle risorse del Fondo sociale europeo Plus in regime di gestione concorrente al sostegno delle attività nell'ambito della garanzia europea per l'infanzia;
46. chiede agli Stati membri e alla Commissione, in tale contesto, di potenziare gli investimenti in posti di lavoro sostenibili e di qualità e nell'assistenza sociale per i giovani e i genitori, e di attuare politiche occupazionali mirate che garantiscano un tenore di vita dignitoso, retribuzioni e condizioni di lavoro eque, il corretto equilibrio tra vita privata e vita professionale, un mercato del lavoro inclusivo e una maggiore occupabilità, includendo l'istruzione e la formazione professionale; evidenzia che si dovrebbe istituire un'assistenza gratuita per la prima infanzia al fine di facilitare la partecipazione dei genitori, in particolare delle donne, al mercato del lavoro e sostenere lo sviluppo sociale dei bambini; sottolinea la necessità di collaborare strettamente con i sindacati nazionali ed europei per sostenere tutte le persone che fuggono dall'Ucraina nell'esercizio dei loro diritti occupazionali e sociali negli Stati membri;
47. invita gli Stati membri a garantire alloggi adeguati e sicuri per tutte le persone in fuga dall'Ucraina; invita gli Stati membri a fornire in via prioritaria alloggi permanenti ai minori e alle loro famiglie a rischio di trovarsi senza una fissa dimora e a includere nei piani d'azione nazionali relativi alla garanzia per l'infanzia soluzioni abitative per i minori colpiti da privazione abitativa e grave esclusione abitativa; invita gli Stati membri a garantire che ogni bambino e giovane in fuga dall'Ucraina abbia accesso all'acqua corrente, ai servizi igienico-sanitari e alle strutture per l'igiene personale, sia a casa che a scuola;
o o o
48. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
UNICEF, Ukraine Situation Refugee Response in Neighbouring Countries – Humanitarian Situation Report No 3, (Situazione in Ucraina: risposta dei paesi vicini ai rifugiati - Relazione sulla situazione umanitaria n. 3), 23 marzo 2022.
UNICEF, Ukraine Situation: Refugee Response in Neighbouring Countries – Humanitarian Situation Report No 3, (Situazione in Ucraina: risposta dei paesi vicini ai rifugiati - Relazione sulla situazione umanitaria n. 3), 23 marzo 2022.
UNICEF, Ukraine Situation: Refugee Response in Neighbouring Countries – Humanitarian Situation Report No 3, (Situazione in Ucraina: risposta dei paesi vicini ai rifugiati - Relazione sulla situazione umanitaria n. 3), 23 marzo 2022.
Cfr. UNICEF, "Unaccompanied and separated children fleeing escalating conflict in Ukraine must be protected" (I bambini non accompagnati e separati in fuga dall'escalation del conflitto in Ucraina devono essere protetti), dichiarazione congiunta della direttrice esecutiva dell'UNICEF Catherine Russell e dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati Filippo Grandi, 7 marzo 2022, e Hope and Homes for Children, The Illusion of Protection: An Analytical Report based on the Findings of a Comprehensive Study of the Child Protection System in Ukraine (L'illusione della protezione: una relazione analitica basata sui risultati di uno studio globale del sistema di protezione dei minori in Ucraina), 2017, consultabile all'indirizzo: http://www.openingdoors.eu/the-illusion-ofprotection-national-audit-of-the-child-protection-system-in-ukraine
Cfr. il briefing della rete europea sull'apolidia, "Stateless people and people at risk of statelessness forcibly displaced from Ukraine" (Apolidi e persone a rischio di apolidia sfollati con la forza dall'Ucraina), 10 marzo 2022, e UNHCR, "Stateless Persons" (Apolodi), disponibile all'indirizzo: https://www.unhcr.org/ua/en/stateless-persons
Kyiv School of Economics, "Direct damage caused to Ukraine's infrastructure during the war has already reached almost $63 billion. Global economic losses are about $543-600 billion" (I danni diretti causati alle infrastrutture ucraine durante la guerra hanno già raggiunto quasi 63 miliardi di dollari. Le perdite economiche globali ammontano a circa 543-600 miliardi di USD), accessibile online all'indirizzo: https://kse.ua/about-the-school/news/zbitki-naneseni-infrastrukturi-ukrayini-v-hodi-viyni-skladayut-mayzhe-63-mlrd/
Conclusioni della riunione del Consiglio europeo del 24 e 25 marzo 2022, tra cui i più recenti sviluppi della guerra in Ucraina e le sanzioni dell'UE contro la Russia nonché la loro attuazione
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Risoluzione del Parlamento europeo del 7 aprile 2022 sulle conclusioni della riunione del Consiglio europeo del 24 e 25 marzo 2022, compresi i più recenti sviluppi della guerra in Ucraina e le sanzioni dell'UE contro la Russia nonché la loro attuazione (2022/2560(RSP))
– viste le sue precedenti risoluzioni sulla Russia e l'Ucraina, in particolare quelle del 16 dicembre 2021 sulla situazione al confine ucraino e nei territori dell'Ucraina occupati dalla Russia(1) e del 1º marzo 2022 sull'aggressione russa contro l'Ucraina(2),
– viste le dichiarazioni sull'Ucraina rilasciate dai leader del Parlamento europeo il 16 e il 24 febbraio 2022,
– vista la dichiarazione resa il 24 febbraio 2022 dall'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza a nome dell'UE sull'invasione dell'Ucraina da parte delle forze armate della Federazione russa,
– vista la dichiarazione resa il 24 febbraio 2022 dal Presidente del Consiglio europeo e dalla Presidente della Commissione sull'aggressione militare senza precedenti e non provocata della Russia contro l'Ucraina,
– vista la dichiarazione di Versailles dell'11 marzo 2022,
– viste le conclusioni del Consiglio europeo del 25 marzo 2022,
– vista la dichiarazione resa il 4 aprile 2022 dall'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza a nome dell'UE sulle atrocità russe commesse a Bucha e in altre città ucraine,
– viste le decisioni adottate dal Consiglio in merito alle sanzioni e alle misure restrittive nei confronti della Russia, che comprendono misure diplomatiche, misure restrittive individuali, quali il congelamento dei beni e le restrizioni di viaggio, restrizioni alle relazioni economiche con la Crimea, Sebastopoli e le zone non controllate dal governo di Donetsk e Luhansk, sanzioni economiche, restrizioni ai media e restrizioni alla cooperazione economica,
– visti i principi di Norimberga elaborati dalla Commissione di diritto internazionale delle Nazioni Unite, che determinano ciò che costituisce un crimine di guerra,
– visto lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale (CPI),
– vista la Carta delle Nazioni Unite,
– visti le convenzioni di Ginevra e i relativi protocolli aggiuntivi,
– visti l'Atto finale di Helsinki e i successivi documenti,
– viste le risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 2 marzo 2022 sull'aggressione contro l'Ucraina e del 24 marzo 2022 sulle conseguenze umanitarie dell'aggressione contro l'Ucraina,
– vista la Convenzione delle Nazioni Unite per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio,
– vista la sentenza della Corte internazionale di giustizia delle Nazioni Unite del 16 marzo 2022,
– visti la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, il memorandum di Budapest sulle garanzie di sicurezza e il Documento di Vienna e i relativi protocolli aggiuntivi,
– visto l'articolo 132, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,
A. considerando che, in conformità della Carta delle Nazioni Unite e dei principi del diritto internazionale, tutti gli Stati godono di pari sovranità e devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall'uso della forza contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato; che la Federazione russa conduce dal 24 febbraio 2022 una guerra di aggressione illegale, non provocata e ingiustificata nei confronti dell'Ucraina e che il 16 marzo 2022 la Corte internazionale di giustizia ha ordinato alla Federazione russa di "sospendere immediatamente le sue operazioni militari nel territorio dell'Ucraina";
B. considerando che dal 24 febbraio 2022 migliaia di civili ucraini hanno perso la vita o sono rimasti feriti durante l'aggressione e l'invasione russe, mentre quasi 6,5 milioni di cittadini ucraini sono stati sfollati all'interno del paese e oltre 4 milioni sono fuggiti nei paesi vicini, a cui si aggiungono le oltre 14 000 persone, sia militari che civili, che hanno perso la vita negli ultimi otto anni a causa dell'occupazione della Crimea da parte della Federazione russa e del conflitto da essa generato nell'Ucraina orientale;
C. considerando che, a un mese dall'inizio dell'aggressione russa, la guerra in Ucraina continua a mietere vittime innocenti; che le atrocità commesse dalle truppe russe hanno raggiunto un nuovo livello di efferatezza, come dimostra la scoperta, avvenuta domenica 3 aprile 2022, dei corpi di donne e uomini civili abbandonati nelle strade di Bucha, una città rimasta inaccessibile all'esercito ucraino per almeno un mese; che tali fatti giustificano chiaramente l'istituzione di una commissione internazionale incaricata di indagare su tutti i crimini commessi dall'esercito russo dall'inizio della guerra;
D. considerando che l'esercito russo prosegue i bombardamenti indiscriminati e gli attacchi aerei contro zone residenziali e infrastrutture civili, come ospedali, scuole e asili, il che ha causato la distruzione totale o quasi totale di Mariupol, Volnovakha e di altre città e paesi;
E. considerando che l'Ucraina ha finora mostrato livelli senza precedenti di resistenza e resilienza, impedendo alla Russia di raggiungere il suo obiettivo bellico iniziale, ossia l'occupazione dell'intero paese;
F. considerando che il 5 aprile 2022 la Commissione ha proposto e annunciato nuove sanzioni e sta lavorando a ulteriori pacchetti di sanzioni; che le prime sanzioni dell'UE nei confronti della Federazione russa sono state applicate nel marzo 2014 a seguito dell'annessione illegale della Crimea, avvenuta nel 2014, e che il più recente pacchetto è stato adottato il 15 marzo 2022 a seguito dell'invasione non provocata e ingiustificata dell'Ucraina da parte della Russia, iniziata il 24 febbraio 2022; che l'UE ha altresì adottato sanzioni nei confronti della Bielorussia in risposta al suo coinvolgimento nell'aggressione e nell'invasione russe;
G. considerando che le sanzioni stanno avendo effetto, ma che gli acquisti da parte dell'UE di combustibili fossili dalla Russia continuano a fornire al regime mezzi che contribuiscono a finanziare la guerra;
H. considerando che l'UE versa fino a 800 milioni di EUR al giorno alla Russia per la fornitura di combustibili fossili, il che ammonta a quasi 300 miliardi di EUR all'anno;
I. considerando che quasi 500 imprese e società internazionali hanno scelto di sospendere le loro attività in Russia o di ritirarsi completamente dal mercato russo; che, tuttavia, alcune imprese proseguono le loro normali attività in Russia, anteponendo gli utili generati dalle attività sul mercato russo alla sicurezza e alla responsabilità sociale, indebolendo in tal modo gli effetti delle sanzioni e pregiudicando la condanna della Federazione russa da parte della comunità internazionale;
J. considerando che studi accademici(3) dimostrano che il divieto delle importazioni di combustibili fossili dalla Russia avrebbe un impatto sulla crescita economica dell'UE che corrisponderebbe a perdite stimate a meno del 3 % del PIL, mentre le potenziali perdite per l'economia russa nello stesso periodo ammonterebbero al 30 % del PIL e sarebbero determinanti per fermare l'aggressione russa;
K. considerando che la Presidente Metsola si è rivolta alla Verkhovna Rada il 1º aprile 2022 e ha incontrato il presidente e il primo ministro dell'Ucraina e i leader delle fazioni politiche a nome del Parlamento europeo;
1. condanna con la massima fermezza la guerra di aggressione della Federazione russa contro l'Ucraina, nonché il coinvolgimento della Bielorussia in tale guerra, e chiede che la Russia cessi immediatamente tutte le attività militari in Ucraina e ritiri incondizionatamente tutte le forze e attrezzature militari dall'intero territorio dell'Ucraina riconosciuto a livello internazionale; si unisce al dolore del popolo ucraino per le perdite e le sofferenze strazianti subite;
2. sottolinea che l'aggressione militare e l'invasione costituiscono una grave violazione del diritto internazionale, in particolare della Convenzione di Ginevra e dei relativi protocolli aggiuntivi e della Carta delle Nazioni Unite, e invita la Federazione russa a tornare ad adempiere alle sue responsabilità, in quanto membro permanente del Consiglio di sicurezza dell'ONU, di mantenimento della pace e della sicurezza nonché a rispettare gli impegni assunti nel quadro dell'Atto finale di Helsinki, della Carta di Parigi per una nuova Europa e del memorandum di Budapest sulle garanzie di sicurezza; ritiene che l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia costituisca un attacco non solo contro un paese sovrano ma anche contro i principi e il meccanismo di cooperazione e di sicurezza in Europa e contro l'ordine internazionale fondato su regole, quale definito dalla Carta delle Nazioni Unite;
3. esprime la più grande rabbia e indignazione e indignazione per le atrocità segnalate, tra cui lo stupro e l'esecuzione di civili, gli sfollamenti forzati, i saccheggi e gli attacchi contro infrastrutture civili, come ospedali, strutture mediche, scuole, rifugi e ambulanze, e le sparatorie contro i civili in fuga dalle zone di conflitto attraverso corridoi umanitari prestabiliti, secondo l'impegno assunto dalle forze armate russe in una serie di città ucraine occupate, come Bucha; insiste sul fatto che gli autori dei crimini di guerra e di altre gravi violazioni dei diritti, nonché i funzionari governativi e i leader militari responsabili, devono essere chiamati a risponderne; ricorda che, in caso di crimini di guerra e di genocidio, la comunità internazionale è tenuta ad agire e dovrebbe utilizzare tutti gli strumenti a sua disposizione; sostiene pienamente l'indagine avviata dal procuratore della Corte penale internazionale sui crimini di guerra e i crimini contro l'umanità, nonché il lavoro della commissione d'inchiesta dell'Ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani; invita le istituzioni dell'UE ad adottare tutte le misure necessarie presso le istituzioni e le istanze internazionali, così come presso la Corte penale internazionale o altri tribunali ovvero organi giurisdizionali internazionali appropriati, per perseguire le azioni di Vladimir Putin e Aliaksandr Lukashenko quali crimini di guerra e crimini contro l'umanità, e a partecipare attivamente alle relative indagini; chiede l'istituzione di un tribunale speciale delle Nazioni Unite per i crimini in Ucraina; ritiene che sarebbe opportuno avvalersi del meccanismo internazionale, imparziale e indipendente per fornire assistenza in tutte le indagini internazionali sui crimini di guerra commessi in Ucraina; invita gli Stati membri e l'UE a rafforzare la loro capacità di combattere efficacemente l'impunità di coloro che hanno commesso o partecipato a crimini di guerra;
4. ribadisce la necessità di mantenere e rafforzare la fornitura di armi per consentire all'Ucraina di difendersi efficacemente; ribadisce il proprio sostegno a tutti gli aiuti di tipo difensivo alle forze armate ucraine offerti individualmente dagli Stati membri e collettivamente attraverso lo strumento europeo per la pace; accoglie con favore la decisione di aumentare di altri 500 milioni di EUR l'assistenza all'Ucraina attraverso lo strumento europeo per la pace e chiede di aumentare ulteriormente i contributi concreti per rafforzare urgentemente le capacità di difesa dell'Ucraina, sia a livello bilaterale che nell'ambito dello strumento europeo per la pace;
5. sollecita la creazione di passaggi e corridoi umanitari sicuri per evacuare i civili in fuga dai bombardamenti e il potenziamento delle reti di aiuti umanitari dell'UE in Ucraina (compresi carburante, cibo, medicinali, fornitura di acqua potabile, generatori di energia e campus mobili); suggerisce alla Commissione di introdurre regimi di aiuti inter pares per l'Ucraina al fine di aumentare l'efficacia dell'assistenza; chiede di prestare particolare attenzione alla situazione dei minori, sia non accompagnati che in fuga con le loro famiglie; chiede che tutti i minori che cercano rifugio siano innanzitutto trattati come minori e che sia assicurata protezione a tutte le persone che fuggono dall'Ucraina, indipendentemente dalla loro origine sociale o etnica, dal genere, dall'orientamento sessuale, dalla capacità o dallo status di migrante; elogia gli Stati membri e i paesi situati vicino all'Ucraina per la loro risposta rapida e positiva al flusso di oltre 4 milioni di rifugiati in fuga dalla guerra; plaude all'attivazione della direttiva sulla protezione temporanea(4) e chiede la promozione di meccanismi per la distribuzione dei rifugiati tra gli Stati membri, compreso il trasporto rapido e coordinato dei rifugiati, in particolare per i minori non accompagnati e i minori con disabilità che necessitano di cure specifiche;
6. sottolinea che la risposta e l'impegno politico dell'UE devono essere in grado di far fronte all'ostilità ed essere commisurati allo sforzo compiuto dai nostri partner ucraini, che condividono gli stessi principi e che lottano e si sacrificano per i valori e i principi europei, la cui portata si estende oltre l'UE nella sua attuale composizione;
7. esprime la propria unanime solidarietà al popolo ucraino e alle sue forti aspirazioni a trasformare il proprio paese in uno Stato europeo democratico e prospero; riconosce la volontà dell'Ucraina di partecipare al progetto europeo, come espresso nella sua domanda di adesione all'UE presentata il 28 febbraio 2022; reitera la sua richiesta alle istituzioni dell'Unione di adoperarsi per concedere all'Ucraina lo status di paese candidato all'adesione all'UE, come chiaro segnale politico del loro impegno, a norma dell'articolo 49 del trattato sull'Unione europea e sulla base del merito e, nel frattempo, a continuare ad adoperarsi per la sua integrazione nel mercato unico dell'Unione conformemente all'accordo di associazione; accoglie con favore la dichiarazione di Versailles del Consiglio europeo, in cui si afferma che l'Ucraina è un membro della nostra famiglia europea;
8. condanna fermamente la retorica russa che evoca un possibile ricorso all'uso di armi di distruzione di massa da parte della Federazione russa e sottolinea che tale spiegamento sarebbe inaccettabile e darà luogo a gravissime conseguenze; condanna inoltre la presa di possesso da parte delle forze russe di impianti e siti nucleari attivi o disattivati nel territorio dell'Ucraina, sottolineando che la corretta gestione di tali impianti è una questione sanitaria di importanza cruciale per l'intera regione; sottolinea il ruolo essenziale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) nel garantire la sicurezza degli impianti nucleari in Ucraina; sostiene la richiesta delle autorità ucraine al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di adottare immediatamente misure per smilitarizzare la zona di esclusione della centrale nucleare di Chernobyl e di consentire all'AIEA di assumere immediatamente il pieno controllo del sito della centrale nucleare;
9. valuta positivamente la rapida adozione di sanzioni da parte del Consiglio e plaude all'unità delle istituzioni dell'UE e degli Stati membri in risposta all'aggressione della Russia contro l'Ucraina, nonché all'elevato livello di coordinamento tra i paesi del G7; invita tutti i partner, in particolare i paesi candidati all'adesione all'UE e i potenziali paesi candidati, ad allinearsi ai pacchetti di sanzioni; accoglie con favore la recente istituzione della task force "Russian Elites, Proxies, and Oligarchs" (élite, mandatari e oligarchi russi), volta a coordinare i lavori dell'UE, del G7 e dell'Australia in merito alle sanzioni nei confronti degli oligarchi russi e bielorussi; invita il Servizio europeo per l'azione esterna e la Commissione a intensificare le loro attività di sensibilizzazione nei confronti dei paesi che non hanno ancora aderito all'UE affinché adottino sanzioni contro la Federazione russa, utilizzando a tal fine l'influenza dell'UE e l'intera gamma di strumenti disponibili a tal fine, nonché fornendo assistenza se necessario; deplora che taluni paesi candidati all'adesione all'Unione europea non si siano allineati alle sanzioni dell'UE; chiede l'elaborazione di un chiaro piano d'azione nei confronti dei paesi terzi che agevolano l'evasione delle sanzioni da parte della Federazione russa; esorta il Consiglio ad adottare ulteriori severe sanzioni che riflettano la continua escalation dell'aggressione russa e le sconcertanti atrocità commesse dalle forze militari russe che innegabilmente si configurano come crimini di guerra;
10. invita gli Stati membri a sostenere l'invio di forze di pace delle Nazioni Unite per proteggere i 15 reattori nucleari in Ucraina, in stretta cooperazione con la missione dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica; sottolinea che, conformemente alla sua risoluzione 377, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite dispone di poteri decisionali sussidiari laddove il Consiglio di sicurezza non sia in grado di prendere decisioni adeguate in materia di mantenimento della pace;
11. invita i leader dell'UE e i leader di altri Stati a escludere la Russia dal G20 e da altre organizzazioni multilaterali di cooperazione, quali il Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani, Interpol, l'Organizzazione mondiale del commercio, l'UNESCO e altri, il che costituirebbe un segnale importante del fatto che la comunità internazionale non tornerà a lavorare come di consueto con lo Stato aggressore;
12. sottolinea che la piena ed efficace attuazione delle sanzioni esistenti in tutta l'UE e da parte degli alleati internazionali dell'UE deve costituire adesso una priorità; chiede che gli Stati membri individuino e, ove necessario, creino rapidamente una base giuridica per garantire senza indugio il pieno ed effettivo rispetto delle sanzioni all'interno delle giurisdizioni nazionali; invita la Commissione e le autorità di vigilanza dell'UE a monitorare attentamente l'attuazione efficace e completa di tutte le sanzioni dell'UE da parte degli Stati membri e a far fronte alle eventuali pratiche di elusione;
13. esorta gli Stati membri a garantire che le penali nazionali in caso di violazione delle sanzioni dell'UE siano efficaci, proporzionate e dissuasive; accoglie con favore l'annuncio di un archivio di informazioni sulle sanzioni e di una tabella di marcia (compresi criteri e un calendario) per passare dall'individuazione di un'inosservanza sistematica delle sanzioni dell'UE alle procedure di infrazione dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea;
14. invita il Consiglio a imporre ulteriori sanzioni nei confronti di personalità pubbliche che stanno diffondendo propaganda aggressiva in Russia a sostegno dell'aggressione russa contro l'Ucraina;
15. ricorda che il gettito fiscale proveniente dalle maggiori imprese straniere presenti in Russia rappresenta una parte significativa del bilancio dello Stato e si stima che rappresenti un terzo della spesa militare; accoglie con favore, a tale proposito, le decisioni di numerose imprese occidentali di rifiutarsi di svolgere attività in Russia o di fornire i loro prodotti e servizi nel paese; invita le imprese private a ritirare i loro investimenti, rilocalizzare i siti di produzione fuori dalla Russia e rescindere i contratti in corso; invita le grandi imprese informatiche a limitare in modo significativo o completamente l'accesso ai loro prodotti, servizi e sistemi operativi per gli utenti in Russia;
16. chiede di aumentare l'efficacia delle sanzioni esistenti, tra l'altro escludendo, in coordinamento con i partner internazionali dell'UE che condividono gli stessi principi, tutte le banche della Federazione russa dal sistema SWIFT e vietando l'ingresso nelle acque territoriali dell'UE e l'attracco nei porti dell'UE di qualsiasi nave battente bandiera russa, registrata, posseduta, noleggiata, gestita dalla Russia, di qualsiasi nave proveniente da, o diretta verso, un porto russo, o di qualsiasi nave altrimenti collegata alla Russia, compresa la Sovcomflot; chiede il divieto di trasporto merci su strada da e verso il territorio della Russia e della Bielorussia e suggerisce di estendere il divieto di esportazione alle consegne oggetto di contratti stipulati prima dell'entrata in vigore delle sanzioni, ma che non sono ancora state completamente eseguite; chiede l'introduzione di sanzioni secondarie nei confronti di tutte le entità registrate nell'UE e nei paesi terzi che stanno aiutando i regimi russo e bielorusso ad aggirare le sanzioni;
17. chiede un embargo totale e immediato sulle importazioni russe di petrolio, carbone, combustibile nucleare e gas, e sollecita ad abbandonare completamente i progetti Nordstream 1 e 2 e a presentare un piano volto a continuare ad assicurare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'UE nel breve termine; invita la Commissione, il Servizio europeo per l'azione esterna e gli Stati membri a definire un piano d'azione globale per l'UE riguardo a ulteriori sanzioni e a comunicare con chiarezza i punti fermi e le tappe dettagliate da seguire per revocare le sanzioni nel caso in cui la Russia adotti provvedimenti intesi a ripristinare l'indipendenza, la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale e ritiri completamente le proprie truppe dal territorio ucraino;
18. sottolinea ancora una volta l'importanza della diversificazione delle risorse, delle tecnologie e delle vie di approvvigionamento in campo energetico, in aggiunta a maggiori investimenti nell'efficienza energetica, nelle energie rinnovabili, nelle soluzioni di stoccaggio del gas e dell'elettricità e agli investimenti sostenibili a lungo termine in linea con il Green Deal europeo; pone l'accento sull'importanza di garantire l'approvvigionamento energetico dai partner commerciali dell'UE attraverso gli accordi di libero scambio esistenti e futuri, al fine di ridurre ulteriormente la dipendenza dell'UE dalla Russia, in particolare per quanto riguarda le materie prime; chiede inoltre la creazione di riserve energetiche strategiche comuni e di meccanismi di acquisto di energia a livello dell'UE nell'ottica di rafforzare la sicurezza energetica, riducendo nel contempo la dipendenza energetica esterna e la volatilità dei prezzi; chiede che si inizi a lavorare alla creazione di un'unione del gas, basata sull'acquisto congiunto di gas da parte degli Stati membri;
19. esorta gli Stati membri a porre fine alla collaborazione con le imprese russe sui progetti nucleari nuovi ed esistenti, anche in Finlandia, Ungheria e Bulgaria, in cui gli esperti russi possono essere sostituiti da quelli occidentali, e ad abbandonare gradualmente il ricorso ai servizi della Rosatom; chiede di porre fine alla cooperazione scientifica con le imprese energetiche russe, come la Rosatom, e con altre pertinenti entità scientifiche russe; chiede che le sanzioni nei confronti della Bielorussia rispecchino quelle imposte alla Russia al fine di colmare eventuali lacune che consentano a Putin di utilizzare gli aiuti di Lukashenko per eludere le sanzioni;
20. incoraggia le organizzazioni internazionali dell'energia a riconsiderare il ruolo della Russia nelle loro attività, compresa la potenziale sospensione dei progetti di cooperazione tra la Russia e l'AIEA, nonché la sospensione della partecipazione russa a progetti multilaterali;
21. sottolinea che occorre sequestrare tutti i beni appartenenti ai funzionari russi o agli oligarchi associati al regime di Putin, ai loro rappresentanti e prestanome, nonché alle figure legate al regime di Lukashenko in Bielorussia, e che occorre revocare i visti dell'UE nell'ambito di un divieto totale e immediato dei programmi che offrono passaporti, visti e permessi di soggiorno agli investitori; sottolinea che le sanzioni dovrebbero colpire un più ampio gruppo di funzionari, governatori, sindaci e membri russi dell'élite economica che osservano l'attuale politica del regime di Putin e ne traggono vantaggi;
22. chiede di avviare i lavori su un fondo simile al piano Marshall (il fondo fiduciario di solidarietà per l'Ucraina) per ricostruire l'Ucraina dopo la guerra, avviare un massiccio programma di investimenti e sprigionare il potenziale di crescita del paese; ritiene che il fondo dovrebbe essere generoso e finanziato, tra l'altro, dall'UE, dai suoi Stati membri, dai contributi dei donatori e dal risarcimento dei danni di guerra da parte della Russia, anche attraverso i beni russi che sono stati precedentemente congelati in conseguenza delle sanzioni e che dovrebbero essere legalmente confiscati conformemente al diritto internazionale;
23. invita l'UE a incrementare rapidamente la trasparenza finanziaria, a colmare tutte le lacune volte a nascondere le titolarità effettive nel quadro dei negoziati sul pacchetto legislativo in materia di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, e a garantire che tutto il denaro depositato dagli oligarchi russi nell'Unione sia confiscato; chiede, in tale contesto, che tutti gli istituti finanziari di paesi terzi che partecipano o consentono il riciclaggio di denaro siano inseriti in una lista nera;
24. chiede un meccanismo di solidarietà dell'UE per far fronte alle conseguenze economiche e sociali della guerra della Russia contro l'Ucraina e delle sanzioni imposte; riconosce che sanzioni efficaci contro la Federazione russa e il flusso di milioni di rifugiati in fuga dall'Ucraina a seguito dell'aggressione e dell'invasione da parte della Russia stanno generando sfide economiche e sociali inevitabili in tutta l'UE e nei suoi Stati membri; caldeggia misure di compensazione e forniture alternative di beni e fonti energetiche al fine di ridurre tali impatti negativi, nonché misure efficaci contro l'inaccettabile speculazione che li aggrava ulteriormente, anche traendo insegnamento dalle misure efficaci attuate dall'UE in risposta alla pandemia di COVID-19;
25. accoglie con favore le dichiarazioni di molte città europee che hanno posto fine ai loro programmi di cooperazione e partenariato con le città e le organizzazioni russe; invita i governi locali e le città a rivedere e porre fine ai loro accordi di partenariato con le città della Federazione russa e a instaurare invece una cooperazione con città gemellate in Ucraina;
26. sottolinea l'importanza di garantire quanto prima la ripresa del corretto funzionamento del settore agricolo ucraino, compiendo tutti gli sforzi possibili per salvaguardare la prossima stagione di semina e produzione e assicurando corridoi sicuri per trasporti, carburante e alimenti da e verso il paese; chiede l'apertura di corridoi verdi onde portare in Ucraina tutto il necessario per mantenere la produzione agricola (ad esempio pesticidi e fertilizzanti) e per far uscire dall'Ucraina tutti i prodotti agricoli che possono ancora essere esportati;
27. esprime il suo massimo sostegno alla decisione del procuratore della CPI di avviare un'indagine sui presunti crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi in Ucraina, e sottolinea l'importanza di agire e progredire con rapidità al fine di ottenere le prove necessarie; chiede pertanto un sostegno finanziario e pratico per l'importante lavoro della CPI, ad esempio consentendo alla Missione consultiva dell'UE in Ucraina di coadiuvare la documentazione delle prove;
28. chiede che l'UE e i suoi Stati membri istituiscano un meccanismo globale di sanzioni anticorruzione e adottino rapidamente sanzioni mirate nei confronti dei responsabili della corruzione ad alto livello in Russia e Bielorussia;
29. invita gli Stati membri e la Commissione a sostenere tutti i processi legittimi internazionali e nazionali per indagare sui presunti crimini contro l'umanità e i crimini di guerra commessi in Ucraina, al fine di chiamare tutti i responsabili e i complici a rispondere dinanzi a un tribunale;
30. ribadisce che la disinformazione russa fa parte dello sforzo bellico della Russia in Ucraina e che le sanzioni dell'UE nei confronti di emittenti di Stato russe possono essere facilmente eluse tramite reti private virtuali, televisione satellitare e funzioni Smart TV; invita la Commissione e gli Stati membri ad applicare pienamente il divieto imposto ai canali di propaganda di proprietà dello Stato russo;
31. chiede di estendere gli obblighi di informativa delle istituzioni finanziarie europee al fine di informare le autorità competenti in merito a tutti i beni detenuti da determinati cittadini russi e bielorussi, e non solo ai loro depositi; ricorda che i cittadini dell'UE possono utilizzare lo strumento di informazione della Commissione per denunciare in modo anonimo le violazioni di sanzioni passate, attuali e previste nei confronti di persone ed entità russe e bielorusse; ritiene che l'ambito di applicazione degli elenchi di sanzioni individuali debba essere esteso a chi ha tratto o trae vantaggio da stretti legami con i governi russo e bielorusso; invita la Commissione a sfruttare appieno il quadro antiriciclaggio e a includere la Russia e la Bielorussia nell'elenco delle giurisdizioni ad alto rischio di cui all'articolo 9 della quarta direttiva antiriciclaggio(5); invita la Commissione a proporre la creazione di un organismo dedicato per monitorare l'applicazione delle sanzioni finanziarie e di altre misure restrittive dell'UE; invita la Commissione a mappare e pubblicare i beni congelati e sequestrati da ciascuno Stato membro; accoglie con favore gli sforzi della società civile e dei giornalisti investigativi volti a rendere noti i beni di proprietà degli oligarchi russi;
32. accoglie con favore le decisioni di alcune organizzazioni internazionali, in particolare nel settore della cultura e dello sport, di sospendere la partecipazione della Russia; invita gli Stati membri a ridurre il livello di rappresentanza della Federazione russa e a diminuire il numero di membri del corpo diplomatico e consolare russo e bielorusso nell'UE, in particolare laddove le loro azioni riguardino questioni di spionaggio, di disinformazione o militari; chiede un coordinamento continuo con gli alleati transatlantici e i partner che condividono gli stessi principi, come quelli della NATO, del G7 e dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, nonché con i membri dell'Associazione europea di libero scambio, gli Stati associati e i paesi candidati; sottolinea che l'UE dovrebbe reagire con decisione laddove presunti partner non sostengano le sue posizioni;
33. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, alle Nazioni Unite, alla NATO, al G7, al Consiglio d'Europa, all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, al Presidente, al governo e al parlamento dell'Ucraina, al Presidente, al governo e al parlamento della Federazione russa, nonché al Presidente, al governo e al parlamento della Bielorussia.
Tra questi Bachmann et al., Banca centrale europea, Deutsche Bank Research, Oxford Economics, Goldman Sachs, ecc. come riassunto dal Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (Consiglio tedesco degli esperti economici) nella sua relazione del marzo 2022 dal titolo "Auswirkungen eines möglichen Wegfalls russischer Rohstofflieferungen auf Energiesicherheit und Wirtschaftsleistung: Auszug aus der aktualisierten Konjunkturprognose 2022 und 2023" (Impatto di una possibile perdita di forniture di materie prime russe sulla sicurezza energetica e sulla performance economica: estratto delle prospettive economiche aggiornate 2022 e 2023).
Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12).
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 aprile 2022 sulla proposta di regolamento del Consiglio sull'istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen, che abroga il regolamento (UE) n. 1053/2013 (COM(2021)0278 – C9-0349/2021 – 2021/0140(CNS))
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2021)0278),
– visto l'articolo 70 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C9‑0349/2021),
– visti i contributi presentati dal Senato ceco, dal Parlamento spagnolo, dal Parlamento portoghese e dal Senato rumeno sul progetto di atto legislativo,
– visto l'articolo 82 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9‑0054/2022),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Testo della Commissione
Emendamento
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 1
(1) Lo spazio Schengen senza controllo di frontiera alle frontiere interne si basa su un'effettiva ed efficace applicazione dell'acquis di Schengen da parte degli Stati membri. Tale acquis comprende misure nel settore delle frontiere esterne, misure compensative per l'assenza di controlli alle frontiere interne e un solido quadro di monitoraggio, che insieme facilitano la libera circolazione e garantiscono un elevato livello di sicurezza, giustizia e protezione dei diritti fondamentali, compresa la protezione dei dati personali.
(1) Lo spazio Schengen senza controllo di frontiera alle frontiere interne si basa su un'effettiva ed efficace applicazione dell'acquis di Schengen da parte degli Stati membri. Tale acquis comprende misure nel settore delle frontiere esterne, misure compensative per l'assenza di controlli alle frontiere interne e un solido quadro di monitoraggio, che insieme garantiscono la libera circolazione nonché un elevato livello di sicurezza, giustizia e protezione dei diritti fondamentali, compresa la protezione dei dati personali.
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 4
(4) È opportuno rafforzare il meccanismo di valutazione e monitoraggio Schengen per renderlo più efficace ed efficiente. Il meccanismo di valutazione e monitoraggio riveduto dovrebbe mirare a mantenere un livello elevato di fiducia reciproca tra gli Stati membri garantendo che questi applichino l'acquis di Schengen efficacemente in conformità delle norme comuni concordate e dei principi e delle norme fondamentali, contribuendo in tal modo al buon funzionamento dello spazio Schengen.
(4) È opportuno rafforzare il meccanismo di valutazione e monitoraggio Schengen per renderlo più efficace ed efficiente. Il meccanismo di valutazione e monitoraggio riveduto dovrebbe mirare a mantenere un livello elevato di fiducia reciproca tra gli Stati membri garantendo che questi applichino l'acquis di Schengen efficacemente in conformità delle norme comuni concordate e dei principi e delle norme fondamentali, al fine di assicurare il buon funzionamento dello spazio Schengen, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e senza controlli alle frontiere interne.
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 5
(5) Il meccanismo di valutazione e monitoraggio dovrebbe conseguire tali obiettivi mediante valutazioni oggettive e imparziali in grado di individuare rapidamente le carenze nell'applicazione dell'acquis di Schengen che potrebbero perturbare il corretto funzionamento dello spazio Schengen, assicurare che tali carenze siano affrontate prontamente e gettare le basi per un dialogo sul funzionamento dello spazio Schengen nel suo complesso. A tale scopo occorrono una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione, una ripartizione equilibrata delle responsabilità comuni e il mantenimento della natura di valutazione inter pares del sistema. Occorre inoltre un coinvolgimento più stretto del Parlamento europeo. Data la portata delle modifiche, è opportuno abrogare il regolamento (UE) n. 1053/2013 e sostituirlo con un nuovo regolamento.
(5) Il meccanismo di valutazione e monitoraggio dovrebbe conseguire tali obiettivi mediante valutazioni oggettive e imparziali in grado di individuare rapidamente le carenze nell'applicazione dell'acquis di Schengen che potrebbero perturbare il corretto funzionamento dello spazio Schengen, assicurare che tali carenze siano affrontate prontamente e gettare le basi per un autentico dialogo politico tra gli Stati membri sul funzionamento dello spazio Schengen nel suo complesso. A tale scopo occorrono una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione, una ripartizione equilibrata delle responsabilità comuni e il mantenimento della natura di valutazione inter pares del sistema. Occorre inoltre un coinvolgimento più stretto del Parlamento europeo. Data la portata delle modifiche, è opportuno abrogare il regolamento (UE) n. 1053/2013 e sostituirlo con un nuovo regolamento.
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 6
(6) Il meccanismo di valutazione e monitoraggio può riguardare tutti i settori dell'acquis di Schengen – presenti e futuri – ad eccezione di quelli per i quali il diritto dell'Unione prevede già uno specifico meccanismo di valutazione. Il meccanismo di valutazione e monitoraggio dovrebbe abbracciare tutta la legislazione pertinente e le attività operative che contribuiscono al funzionamento dello spazio Schengen.
(6) Il meccanismo di valutazione e monitoraggio dovrebbe riguardare tutti i settori dell'acquis di Schengen – presenti e futuri – ad eccezione di quelli per i quali il diritto dell'Unione prevede già uno specifico meccanismo di valutazione. Il meccanismo di valutazione e monitoraggio dovrebbe coprire sia l’efficacia dei controlli di frontiera alle frontiere esterne, sia l’assenza di controlli di frontiera alle frontiere interne. Il meccanismo di valutazione e monitoraggio dovrebbe abbracciare tutta la legislazione pertinente e le attività operative che contribuiscono al funzionamento di uno spazio senza controllo di frontiera alle frontiere interne.
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 7
(7) È opportuno tener conto in tutte valutazioni del corretto funzionamento delle autorità che applicano l'acquis di Schengen, in linea con le conclusioni del Consiglio europeo del 1° e 2 marzo 2012. La valutazione dovrebbe riguardare anche le pratiche di soggetti privati, come le compagnie aeree o i fornitori esterni di servizi, nella misura in cui siano coinvolti o interessati dall'attuazione dell'acquis di Schengen quando cooperano con gli Stati membri. Allo stesso modo, dato il ruolo crescente degli organi e organismi dell'Unione nell'attuazione dell'acquis di Schengen, il meccanismo di valutazione e monitoraggio dovrebbe sostenere la verifica delle attività di detti organi e organismi nella misura in cui svolgono funzioni per conto degli Stati membri assistendoli nell'applicazione operativa delle disposizioni dell'acquis di Schengen. La verifica di tali attività dovrebbe diventare parte integrante della valutazione degli Stati membri e svolgersi lasciando impregiudicate le responsabilità attribuite alla Commissione e agli organi direttivi degli organi e organismi interessati dai loro regolamenti istitutivi e le rispettive procedure di valutazione e monitoraggio, e nel pieno rispetto di tali responsabilità e procedure. Qualora dalle valutazioni emergano carenze in relazione alle funzioni svolte o sostenute dagli organi e organismi dell'Unione, la Commissione dovrebbe informarne i rispettivi organi direttivi.
(7) È opportuno tener conto in tutte valutazioni del corretto funzionamento delle autorità che applicano l'acquis di Schengen nonché del loro rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la "Carta"), in linea con le conclusioni del Consiglio europeo del 1° e 2 marzo 2012. La valutazione dovrebbe riguardare anche le pratiche di soggetti privati, come le compagnie aeree o i fornitori esterni di servizi, nella misura in cui siano coinvolti o interessati dall'attuazione dell'acquis di Schengen quando cooperano con gli Stati membri. Allo stesso modo, dato il ruolo crescente degli organi e organismi dell'Unione nell'attuazione dell'acquis di Schengen, il meccanismo di valutazione e monitoraggio dovrebbe sostenere la verifica delle attività di detti organi e organismi nella misura in cui svolgono funzioni per conto degli Stati membri assistendoli nell'applicazione operativa delle disposizioni dell'acquis di Schengen. La verifica di tali attività dovrebbe diventare parte integrante della valutazione degli Stati membri e svolgersi lasciando impregiudicate le responsabilità attribuite alla Commissione e agli organi direttivi degli organi e organismi interessati dai loro regolamenti istitutivi e le rispettive procedure di valutazione e monitoraggio, e nel pieno rispetto di tali responsabilità e procedure. Qualora dalle valutazioni emergano carenze in relazione alle funzioni svolte o sostenute dagli organi e organismi dell'Unione, la Commissione dovrebbe includere tale aspetto nella relazione di valutazione e coinvolgere i rispettivi organi direttivi.
Emendamento 6 Proposta di regolamento Considerando 9
(9) La valutazione delle vulnerabilità effettuata da Frontex è un meccanismo complementare a quello di valutazione e monitoraggio istituito dal presente regolamento, per garantire il controllo della qualità a livello dell'Unione e una preparazione costante a livello di Unione e nazionale per far fronte alle sfide alle frontiere esterne. Entrambi i meccanismi costituiscono una componente della gestione europea integrata delle frontiere. È opportuno massimizzare le sinergie tra la valutazione delle vulnerabilità e il meccanismo di valutazione e monitoraggio al fine di definire un miglior quadro situazionale del funzionamento dello spazio Schengen, evitando per quanto possibile la duplicazione degli sforzi e raccomandazioni confliggenti. A tal fine Frontex e la Commissione dovrebbero scambiarsi regolarmente informazioni sui risultati di entrambi i meccanismi. Per accentuare l'orientamento strategico e rendere più mirata la progettazione della valutazione, occorre anche intensificare le sinergie con i meccanismi e le piattaforme gestiti dalle agenzie dell'UE e dalle amministrazioni nazionali, quali la piattaforma multidisciplinare europea di lotta alle minacce della criminalità (EMPACT) o la supervisione, a opera dalla Commissione con il sostegno di eu-LISA, della preparazione degli Stati membri all'implementazione dei sistemi informatici del settore, e i risultati dei meccanismi nazionali di controllo della qualità.
(9) La valutazione delle vulnerabilità effettuata da Frontex è un meccanismo complementare a quello di valutazione e monitoraggio istituito dal presente regolamento, per garantire il controllo della qualità a livello dell'Unione e una preparazione costante a livello di Unione e nazionale per far fronte alle sfide alle frontiere esterne. Tale valutazione delle vulnerabilità dovrebbe confluire nel programma di valutazione annuale, garantendo in tal modo una conoscenza situazionale aggiornata. Entrambi i meccanismi costituiscono una componente della gestione europea integrata delle frontiere. È opportuno massimizzare le sinergie tra la valutazione delle vulnerabilità e il meccanismo di valutazione e monitoraggio al fine di definire un miglior quadro situazionale del funzionamento dello spazio Schengen, evitando per quanto possibile la duplicazione degli sforzi e raccomandazioni confliggenti. A tal fine Frontex e la Commissione dovrebbero scambiarsi regolarmente informazioni sui risultati di entrambi i meccanismi. Per accentuare l'orientamento strategico e rendere più mirata la progettazione della valutazione, occorre anche intensificare le sinergie con i meccanismi e le piattaforme gestiti dalle agenzie dell'UE e dalle amministrazioni nazionali, quali la piattaforma multidisciplinare europea di lotta alle minacce della criminalità (EMPACT) o la supervisione, a opera dalla Commissione con il sostegno di eu-LISA, della preparazione degli Stati membri all'implementazione dei sistemi informatici del settore, e i risultati dei meccanismi nazionali di controllo della qualità.
Emendamento 7 Proposta di regolamento Considerando 10
(10) Durante la valutazione è opportuno prestare particolare attenzione alla verifica del rispetto dei diritti fondamentali nell'applicazione dell'acquis di Schengen, oltre a svolgere valutazioni separate in merito alla corretta attuazione e applicazione delle prescrizioni dell'acquis di Schengen in materia di protezione dei dati. Dovrebbero essere destinate misure supplementari al rafforzamento della capacità del meccanismo di valutazione e monitoraggio di individuare eventuali violazioni dei diritti fondamentali nei settori in esame. È opportuno che i valutatori Schengen ricevano un'adeguata formazione in merito, che le informazioni pertinenti fornite dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali siano utilizzate meglio e che i suoi esperti siano maggiormente coinvolti nella progettazione e nell'attuazione delle valutazioni. Inoltre nella programmazione, progettazione e attuazione delle valutazioni dovrebbero essere presi in considerazione gli elementi di prova resi pubblici o trasmessi per iniziativa di meccanismi di monitoraggio indipendenti o terzi, quali difensori civici, autorità che monitorano il rispetto dei diritti fondamentali e organizzazioni non governative e internazionali.
(10) Durante la valutazione è opportuno prestare particolare attenzione alla verifica del rispetto dei diritti fondamentali nell'applicazione dell'acquis di Schengen, oltre a svolgere valutazioni separate in merito alla corretta attuazione e applicazione delle prescrizioni dell'acquis di Schengen in materia di protezione dei dati. Dovrebbero essere destinate misure supplementari al rafforzamento della capacità del meccanismo di valutazione e monitoraggio di individuare eventuali violazioni dei diritti fondamentali nei settori in esame. È opportuno che i valutatori Schengen ricevano un'adeguata formazione in merito, che le informazioni pertinenti fornite dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali siano utilizzate meglio e che i suoi esperti siano maggiormente coinvolti nella progettazione e nell'attuazione delle valutazioni. In particolare, la Commissione, in collaborazione con l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, dovrebbe elaborare parametri di riferimento specifici, da includere nel questionario standard, rispetto ai quali possa essere valutato il rispetto dei diritti fondamentali. Inoltre nella programmazione, progettazione e attuazione delle valutazioni dovrebbero essere presi in considerazione gli elementi di prova resi pubblici o trasmessi per iniziativa di meccanismi di monitoraggio indipendenti o terzi, quali difensori civici, autorità che monitorano il rispetto dei diritti fondamentali e organizzazioni non governative e internazionali.
Emendamento 8 Proposta di regolamento Considerando 12
(12) Le forme di valutazione e i metodi dovrebbero essere resi più flessibili in modo da accrescere l'efficienza e la capacità di adattamento del meccanismo di valutazione e monitoraggio alle nuove circostanze e agli sviluppi legislativi e da razionalizzare l'uso delle risorse degli Stati membri, della Commissione e degli organi e organismi dell'Unione. La valutazione dovrebbe assumere principalmente la forma di valutazioni periodiche tramite visite. Dovrebbe aumentare gradualmente la percentuale di visite senza preavviso e di valutazioni tematiche per garantire un uso più equilibrato degli strumenti disponibili. È opportuno definire chiaramente le forme di valutazione. A seconda del settore e della natura dell'attività di valutazione e monitoraggio, il meccanismo dovrebbe consentire la valutazione simultanea di più Stati membri, la valutazione interamente o parzialmente da remoto e la valutazione combinata di diversi settori. Il meccanismo di valutazione e monitoraggio dovrebbe tendere all'elaborazione di relazioni globali di valutazione degli Stati membri, che ne valutino le prestazioni generali nell'applicazione dell'acquis di Schengen.
(12) Le forme di valutazione e i metodi dovrebbero essere resi più flessibili in modo da accrescere l'efficienza e la capacità di adattamento del meccanismo di valutazione e monitoraggio alle nuove circostanze e agli sviluppi legislativi e da razionalizzare l'uso delle risorse degli Stati membri, della Commissione e degli organi e organismi dell'Unione. La valutazione dovrebbe assumere principalmente la forma di valutazioni periodiche tramite visite. Dovrebbe aumentare gradualmente la percentuale di visite senza preavviso e di valutazioni tematiche per garantire un uso più equilibrato degli strumenti disponibili. È opportuno definire chiaramente le forme di valutazione. A seconda del settore e della natura dell'attività di valutazione e monitoraggio, il meccanismo dovrebbe consentire la valutazione simultanea di più Stati membri, la valutazione interamente o parzialmente da remoto in qualità di metodo di valutazione complementare alle visite in presenza e la valutazione combinata di diversi settori. Il meccanismo di valutazione e monitoraggio dovrebbe tendere all'elaborazione di relazioni globali di valutazione degli Stati membri, che ne valutino le prestazioni generali nell'applicazione dell'acquis di Schengen.
Emendamento 9 Proposta di regolamento Considerando 13
(13) Le valutazioni tematiche dovrebbero essere usate con maggiore frequenza per un'analisi comparativa delle pratiche degli Stati membri. Esse dovrebbero essere finalizzate a valutare l'attuazione di modifiche legislative significative dacché sono applicabili e di nuove iniziative, come pure a valutare questioni comuni a più settori o le pratiche degli Stati membri che affrontano sfide analoghe.
(13) Le valutazioni tematiche dovrebbero essere usate con maggiore frequenza per un'analisi comparativa delle pratiche degli Stati membri. Esse dovrebbero essere finalizzate a valutare l'attuazione di modifiche legislative significative dacché sono applicabili e di nuove iniziative, come pure a valutare questioni comuni a più settori o politiche e pratiche analoghein tutti gli Stati membri.
Emendamento 10 Proposta di regolamento Considerando 14
(14) Le visite senza preavviso, essendo uno degli strumenti più efficaci per verificare le pratiche degli Stati membri, dovrebbero svolgersi, a seconda dello scopo, senza notifica preliminare allo Stato membro interessato o solo con notifica preliminare breve. Le visite senza preavviso senza notifica preliminare dovrebbero svolgersi a fini di "indagine", per verificare cioè il rispetto degli obblighi previsti dall'acquis di Schengen, anche in risposta a indicazioni dell'insorgere di problemi sistemici che potrebbero avere ripercussioni significative sul funzionamento dello spazio Schengen, o a violazioni dei diritti fondamentali, in particolare a presunte violazioni gravi dei diritti fondamentali alle frontiere esterne. In simili casi notificare la visita in via preliminare impedirebbe di conseguirne gli obiettivi. Le visite senza preavviso dovrebbero svolgersi con notifica preliminare di 24 ore se lo scopo principale è effettuare un controllo a campione dell'attuazione dell'acquis di Schengen da parte dello Stato membro.
(14) Le visite senza preavviso, essendo uno degli strumenti più efficaci per verificare le pratiche degli Stati membri, dovrebbero svolgersi senza notifica preliminare allo Stato membro interessato. Le visite senza preavviso dovrebbero svolgersi a fini di "indagine", per verificare cioè il rispetto degli obblighi previsti dall'acquis di Schengen, anche in risposta a indicazioni dell'insorgere di problemi sistemici che potrebbero avere ripercussioni negative sul funzionamento dello spazio Schengen o portare a violazioni dei diritti fondamentali, in particolare a presunte violazioni dei diritti fondamentali alle frontiere esterne.
Emendamento 11 Proposta di regolamento Considerando 14 bis (nuovo)
(14 bis) Gli Stati membri dovrebbero ricevere al massimo 24 ore di preavviso prima di una visita con breve preavviso, che rappresenta uno strumento complementare. Le visite con breve preavviso dovrebbero avere luogo soltanto laddove il principale scopo della visita sia quello di effettuare un controllo a campione dell'attuazione dell'acquis di Schengen da parte di uno Stato membro.
Emendamento 12 Proposta di regolamento Considerando 15
(15) La programmazione delle attività previste dal presente regolamento nei programmi di valutazione pluriennali e annuali ha già dimostrato il suo valore aggiunto nel garantire prevedibilità e certezza. Pertanto la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, dovrebbe adottare programmi di valutazione pluriennali e annuali. Tali programmi dovrebbero essere dotati della flessibilità necessaria per potersi adattare alla natura dinamica dell'acquis di Schengen nel tempo. In caso di forza maggiore è opportuno adeguare i programmi, d'intesa con gli Stati membri interessati, senza che sia necessario modificarli formalmente. Il programma di valutazione pluriennale, adottato per sette anni, dovrebbe indicare i settori prioritari specifici da sottoporre a valutazioni periodiche. Questo metodo dovrebbe permettere maggiore flessibilità, una migliore definizione delle priorità e un uso più equilibrato e strategico di tutti gli strumenti disponibili. L'estensione del programma di valutazione pluriennale da cinque a sette anni dovrebbe consentire di monitorare di più, con più attenzione e in modo più mirato gli Stati membri senza ridurre il livello di controllo.
(15) La programmazione delle attività previste dal presente regolamento nei programmi di valutazione pluriennali e annuali ha già dimostrato il suo valore aggiunto nel garantire prevedibilità e certezza. Pertanto la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, dovrebbe adottare programmi di valutazione pluriennali e annuali. Tali programmi dovrebbero essere dotati della flessibilità necessaria per potersi adattare alla natura dinamica dell'acquis di Schengen nel tempo. In caso di forza maggiore è opportuno adeguare i programmi, d'intesa con gli Stati membri interessati, senza che sia necessario modificarli formalmente. Il programma di valutazione pluriennale, adottato per sette anni, dovrebbe indicare i settori prioritari specifici da sottoporre a valutazioni periodiche. Questo metodo dovrebbe permettere maggiore flessibilità, maggiore adattabilità sulla base di informazioni aggiornate raccolte dalle varie analisi, al fine di creare un quadro situazionale migliore sul funzionamento dello spazio Schengen, una migliore definizione delle priorità nonché un uso più equilibrato e strategico di tutti gli strumenti disponibili. L'estensione del programma di valutazione pluriennale da cinque a sette anni dovrebbe consentire di monitorare di più, con più attenzione e in modo più mirato gli Stati membri senza ridurre il livello di controllo.
Emendamento 13 Proposta di regolamento Considerando 16
(16) Le attività di valutazione e monitoraggio dovrebbero essere svolte da squadre composte da rappresentanti della Commissione e da esperti designati dagli Stati membri. Detti rappresentanti ed esperti dovrebbero possedere adeguate qualifiche, fra cui una solida conoscenza teorica ed esperienza pratica. Per garantire la partecipazione di un numero sufficiente di esperti qualificati in modo più rapido e meno oneroso, la Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, dovrebbe istituire e mantenere un gruppo di esperti. Il gruppo dovrebbe essere la fonte primaria di esperti per le attività di valutazione e monitoraggio.
(16) Le attività di valutazione e monitoraggio dovrebbero essere svolte da squadre composte da rappresentanti della Commissione e da esperti designati dagli Stati membri e da osservatori dell'Unione. Detti rappresentanti ed esperti dovrebbero possedere adeguate qualifiche, fra cui una solida conoscenza teorica ed esperienza pratica, e aver ricevuto un'opportuna formazione. Laddove le attività di un organo od organismo dell'Unione coinvolto nell'attuazione dell'acquis di Schengen siano valutate insieme alle autorità di uno Stato membro, gli osservatori dell'Unione non dovrebbero avere alcun conflitto di interesse, onde garantire l'integrità delle relazioni di valutazione elaborate dalle squadre a seguito di una valutazione. Per garantire la partecipazione di un numero sufficiente di esperti qualificati in modo più rapido e meno oneroso, la Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, dovrebbe istituire e mantenere un gruppo di esperti. Il gruppo dovrebbe essere la fonte primaria di esperti per le attività di valutazione e monitoraggio.
Emendamento 14 Proposta di regolamento Considerando 19
(19) Le relazioni di valutazione dovrebbero essere concise e sintetiche. Esse dovrebbero concentrarsi sulle carenze che hanno ripercussioni significative e mettere in evidenza i settori in cui potrebbero essere apportati miglioramenti notevoli. I risultati di minore entità non dovrebbero figurare nelle relazioni. Al termine dell'attività di valutazione la squadra dovrebbe comunque comunicarne i risultati allo Stato membro valutato, comprese le autorità responsabili del pertinente meccanismo nazionale di controllo della qualità. La squadra dovrebbe cercare attivamente di individuare le migliori pratiche, che dovrebbero essere aggiunte alle relazioni. In particolare, ai fini della relazione dovrebbero essere evidenziate come migliori pratiche le misure nuove e innovative che migliorano notevolmente l'attuazione delle norme comuni e che potrebbero essere messe in pratica da altri Stati membri.
(19) Le relazioni di valutazione dovrebbero essere concise e fornire un resoconto delle carenze individuate e mettere in evidenza i settori in cui dovrebbero essere apportati miglioramenti. Al termine dell'attività di valutazione la squadra dovrebbe comunicarne i risultati allo Stato membro valutato, comprese le autorità responsabili del pertinente meccanismo nazionale di controllo della qualità. La squadra dovrebbe cercare attivamente di individuare le migliori pratiche, che dovrebbero essere aggiunte alle relazioni. In particolare, ai fini della relazione dovrebbero essere evidenziate come migliori pratiche le misure nuove e innovative che migliorano notevolmente l'attuazione delle norme comuni e che potrebbero essere messe in pratica da altri Stati membri.
Emendamento 15 Proposta di regolamento Considerando 20
(20) Le relazioni di valutazione dovrebbero di norma contenere raccomandazioni sul modo per correggere le carenze riscontrate (comprese le violazioni dei diritti fondamentali) ed essere adottate in un unico atto dalla Commissione mediante atti di esecuzione con procedura d'esame a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/201136. Riunire la relazione e le raccomandazioni in un unico documento e con una procedura unica di adozione rafforza il collegamento intrinseco tra i risultati della valutazione e le raccomandazioni. Inoltre accelerare la pubblicazione delle raccomandazioni dovrebbe consentire agli Stati membri di affrontare le carenze in modo più rapido ed efficiente. Nel contempo il ricorso alla procedura d'esame dovrebbe garantire il coinvolgimento degli Stati membri nel processo decisionale che conduce all'adozione delle raccomandazioni.
(20) Le relazioni di valutazione dovrebbero di norma contenere raccomandazioni sul modo per correggere le carenze riscontrate (comprese le violazioni dei diritti fondamentali) ed essere adottate in un unico atto dalla Commissione mediante atti di esecuzione con procedura d'esame a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/201136e senza inutili ritardi. In particolare andrebbe prestata attenzione a individuare le violazioni dei diritti fondamentali e a porvi rimedio. Riunire la relazione e le raccomandazioni in un unico documento e con una procedura unica di adozione rafforza il collegamento intrinseco tra i risultati della valutazione e le raccomandazioni. Inoltre accelerare la pubblicazione delle raccomandazioni dovrebbe consentire agli Stati membri di affrontare le carenze in modo più rapido ed efficiente. Nel contempo il ricorso alla procedura d'esame dovrebbe garantire il coinvolgimento degli Stati membri nel processo decisionale che conduce all'adozione delle raccomandazioni.
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36 GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.
36 GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.
Emendamento 16 Proposta di regolamento Considerando 22
(22) Nei casi in cui le valutazioni individuino una grave carenza, dovrebbero applicarsi disposizioni specifiche per garantire la rapida adozione di misure correttive. Dato il rischio che rappresenta una grave carenza, non appena ne è informato lo Stato membro valutato dovrebbe iniziare immediatamente ad attuare provvedimenti volti a correggerla, mobilitando se necessario tutti i mezzi operativi e finanziari disponibili. I provvedimenti correttivi dovrebbero essere soggetti a scadenze più brevi e a un controllo politico e un monitoraggio più stretto durante l'intero processo. A tale riguardo, quando una valutazione rileva una grave carenza la Commissione dovrebbe informare immediatamente il Consiglio e il Parlamento europeo e organizzare una nuova visita "per grave carenza" entro un anno dalla data della valutazione per verificare se lo Stato membro vi abbia rimediato. In seguito alla nuova visita la Commissione dovrebbe presentare una relazione al Consiglio.
(22) Nei casi in cui le valutazioni individuino una grave carenza, dovrebbero applicarsi disposizioni specifiche per garantire la rapida adozione di misure correttive. Dato il rischio che rappresenta una grave carenza, non appena ne è informato lo Stato membro valutato dovrebbe iniziare immediatamente ad attuare provvedimenti volti a correggerla, mobilitando se necessario tutti i mezzi operativi e finanziari disponibili. I provvedimenti correttivi dovrebbero essere soggetti a scadenze più brevi e a un controllo politico e un monitoraggio più stretto durante l'intero processo. A tale riguardo, quando una valutazione rileva una grave carenza la Commissione dovrebbe informare immediatamente il Consiglio e il Parlamento europeo e riferire in merito agli eventuali procedimenti di infrazione in corso o che saranno avviati nei confronti dello Stato membro valutato. La Commissione dovrebbe inoltre organizzare una nuova visita "per grave carenza" entro 180 giorni dalla data della valutazione per verificare se lo Stato membro vi abbia rimediato. In seguito alla nuova visita la Commissione dovrebbe presentare una relazione al Consiglio e al Parlamento europeo. Considerato il grave impatto che una grave carenza potrebbe avere sullo spazio Schengen, la Commissione dovrebbe avviare senza indugio una procedura di infrazione a norma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea al fine di ovviare alle carenze individuate.
Emendamento 17 Proposta di regolamento Considerando 23
(23) L'individuazione di una grave carenza richiede una valutazione approfondita caso per caso sulla base di criteri chiari, che potrebbero variare in funzione del settore, in merito alla natura, alla portata e alle potenziali ripercussioni dei problemi. La classificazione di un risultato come grave carenza potrebbe dipendere da diversi elementi chiave relativi all'efficace attuazione dell'acquis di Schengen e da diverse combinazioni di fattori. Dovrebbe comunque essere considerata grave una carenza che si ritiene metta a rischio, o possa a breve termine mettere a rischio, il funzionamento globale dello spazio senza controlli alle frontiere interne, o abbia una notevole incidenza negativa sui diritti delle persone. Qualora una relazione di valutazione individui una grave carenza nello svolgimento del controllo alle frontiere esterne, possono applicarsi gli articoli 21 e 29 del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio37.
(23) L'individuazione di una grave carenza richiede una valutazione approfondita caso per caso sulla base di criteri chiari, che potrebbero variare in funzione del settore, in merito alla natura, alla portata e alle potenziali ripercussioni dei problemi. La classificazione di un risultato come grave carenza potrebbe dipendere da diversi elementi chiave relativi all'efficace attuazione dell'acquis di Schengen e da diverse combinazioni di fattori. Dovrebbe comunque essere considerata grave una carenza che si ritiene metta a rischio, o possa a breve termine mettere a rischio, il funzionamento globale dello spazio senza controlli alle frontiere interne o incidere negativamente sui diritti fondamentali o abbia una notevole incidenza negativa sui diritti delle persone. Qualora una relazione di valutazione individui una grave carenza nello svolgimento del controllo alle frontiere esterne, possono applicarsi gli articoli 21 e 29 del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio37.
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37 Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).
37 Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).
Emendamento 18 Proposta di regolamento Considerando 26
(26) È essenziale e auspicabile che il Parlamento europeo e il Consiglio tengano regolarmente discussioni a livello politico per accrescere la consapevolezza dell'importanza dell'attuazione dell'acquis di Schengen, mettere di fronte alle loro responsabilità gli Stati membri che violano in modo persistente le norme comuni e aumentare la pressione sugli stessi affinché correggano le carenze riscontrate. La Commissione dovrebbe contribuire in misura adeguata ad agevolare tali discussioni, adottando fra l'altro una relazione annuale globale riguardante le valutazioni effettuate nell'anno precedente e lo stato di attuazione delle raccomandazioni, che farebbe parte della relazione sullo "Stato di Schengen". Il Parlamento europeo è incoraggiato ad adottare risoluzioni e il Consiglio dovrebbe adottare conclusioni per aumentare la pressione sugli Stati membri che non compiono progressi sufficienti. Il "forum Schengen", in quanto teatro per eccellenza del dibattito ad alto livello su Schengen tra rappresentanti del Parlamento europeo, degli Stati membri e della Commissione, dovrebbe fornire una piattaforma di discussione informale per migliorare l'attuazione dell'acquis di Schengen.
(26) È essenziale e auspicabile che il Parlamento europeo e il Consiglio tengano regolarmente discussioni a livello politico per accrescere la consapevolezza dell'importanza dell'attuazione dell'acquis di Schengen, mettere di fronte alle loro responsabilità gli Stati membri che violano in modo persistente le norme comuni e aumentare la pressione sugli stessi affinché correggano le carenze riscontrate. Entrambe le istituzioni dovrebbero essere pienamente ed equamente informate di tutti gli sviluppi riguardanti l'attuazione dell'acquis di Schengen negli Stati membri. La Commissione dovrebbe contribuire in misura adeguata ad agevolare tali discussioni, adottando fra l'altro una relazione annuale globale riguardante le valutazioni effettuate nell'anno precedente e lo stato di attuazione delle raccomandazioni, che farebbe parte della relazione sullo "Stato di Schengen". Il Parlamento europeo è incoraggiato ad adottare risoluzioni e il Consiglio dovrebbe adottare conclusioni per aumentare la pressione sugli Stati membri che non compiono progressi sufficienti. Il "forum Schengen", in quanto teatro per eccellenza del dibattito ad alto livello su Schengen tra rappresentanti del Parlamento europeo, degli Stati membri e della Commissione, dovrebbe fornire una piattaforma di discussione informale per migliorare l'attuazione dell'acquis di Schengen.
Emendamento 19 Proposta di regolamento Considerando 28
(28) Lo status di classificazione delle relazioni di valutazione e di nuova visita dovrebbe essere determinato conformemente alle norme di sicurezza applicabili di cui alla decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione38. Lo Stato membro valutato dovrebbe tuttavia conservare la possibilità di chiedere la classificazione della relazione, in tutto o in parte, conformemente alle norme di sicurezza applicabili.
(28) Lo status di classificazione delle relazioni di valutazione e di nuova visita dovrebbe essere determinato conformemente alle norme di sicurezza applicabili di cui alla decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione38. Lo Stato membro valutato dovrebbe tuttavia, in casi eccezionali, conservare la possibilità di chiedere la classificazione della relazione, in tutto o in parte, conformemente alle norme di sicurezza applicabili.
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38 Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).
38 Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).
Emendamento 20 Proposta di regolamento Considerando 29
(29) Tenuto conto del ruolo particolare affidato al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali in virtù dell'articolo 70, ultima frase, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sottolineato all'articolo 12, lettera c), del trattato sull'Unione europea (TUE) per quanto riguarda i parlamenti nazionali, è opportuno che il Consiglio e la Commissione informino pienamente il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali dei contenuti e dei risultati della valutazione. Inoltre, qualora la Commissione presenti una proposta di modifica del presente regolamento, il Consiglio, conformemente all'articolo 19, paragrafo 7, lettera h), del suo regolamento interno39, deve consultare il Parlamento europeo al fine di tenere per quanto possibile conto del suo parere, prima di adottare un testo definitivo.
(29) Tenuto conto del ruolo particolare affidato al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali in virtù dell'articolo 70, ultima frase, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sottolineato all'articolo 12, lettera c), del trattato sull'Unione europea (TUE) per quanto riguarda i parlamenti nazionali, è opportuno che il Consiglio e la Commissione informino pienamente il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali dei contenuti e dei risultati della valutazione entro 14 giorni dalla conclusione della proceduradi valutazione. Inoltre, qualora la Commissione presenti una proposta di modifica del presente regolamento, il Consiglio, conformemente all'articolo 19, paragrafo 7, lettera h), del suo regolamento interno39, deve consultare il Parlamento europeo al fine di tenere per quanto possibile conto del suo parere, prima di adottare un testo definitivo.
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39 Decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1° dicembre 2009, relativa all'adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell'11.12.2009, pag. 35).
39 Decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1° dicembre 2009, relativa all'adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell'11.12.2009, pag. 35).
Emendamento 21 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1
1. Il presente regolamento istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per garantire che gli Stati membri applichino efficacemente l'acquis di Schengen, contribuendo in tal modo al buon funzionamento dello spazio senza controlli alle frontiere interne.
1. Il presente regolamento istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per garantire che gli Stati membri applichino efficacemente l'acquis di Schengen, al fine di assicurare il buon funzionamento dello spazio senza controlli alle frontiere interne e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali.
Emendamento 22 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 3
3. Le valutazioni possono coprire tutti gli aspetti dell'acquis di Schengen e tengono conto del funzionamento delle autorità che applicano detto acquis.
3. Le valutazioni possono coprire qualsiasi aspetto dell'acquis di Schengen, compresa l'effettiva ed efficace applicazione da parte degli Stati membri delle misure d'accompagnamento in materia di frontiere esterne, politica dei visti, sistema d'informazione Schengen, protezione dei dati, cooperazione di polizia, cooperazione giudiziaria in materia penale nonché l'assenza di controlli di frontiera alle frontiere interne. Tutte le valutazioni includono tra gli aspetti trattati una valutazione del rispetto dei diritti fondamentali.
Emendamento 23 Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 – lettera d
(d) "valutazione senza preavviso": una valutazione non inclusa nei programmi di valutazione pluriennali e annuali, intesa a verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen da parte di uno o più Stati membri in uno o più settori;
(d) "valutazione senza preavviso": una valutazione effettuata senza alcuna notifica preliminare e non inclusa nei programmi di valutazione pluriennali e annuali, intesa a verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen da parte di uno o più Stati membri in uno o più settori;
Emendamento 24 Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 – lettera f bis (nuova)
(f bis) "visita con breve preavviso": una visita effettuata con un preavviso massimo di 24 ore e allo scopo di effettuare una valutazione a campione dell'attuazione dell'acquis di Schengen da parte di uno Stato membro;
Emendamento 25 Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 – lettera i
(i) "grave carenza": una o più carenze che riguardano l'applicazione efficace di elementi fondamentali dell'acquis di Schengen e che, singolarmente o in combinazione, hanno o rischiano di avere nel tempo ripercussioni negative significative sui diritti delle persone o sul funzionamento dello spazio Schengen;
(i) "grave carenza": una o più carenze che riguardano l'applicazione efficace dell'acquis di Schengen o di una sua parte, compreso il rispetto della Carta, e che, singolarmente o in combinazione, hanno o rischiano di avere ripercussioni negative sulla libertà di circolazione, sui diritti delle persone o sul funzionamento dello spazio Schengen;
Emendamento 26 Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 – lettera k
(k) "squadra": un gruppo di esperti designati dagli Stati membri e di rappresentanti della Commissione che svolgono attività di valutazione e monitoraggio.
(k) "squadra": un gruppo di esperti designati dagli Stati membri, di rappresentanti della Commissione e di osservatori designati da istituzioni, organi o organismi competenti dell'Unione che svolgono attività di valutazione e monitoraggio.
Emendamento 27 Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 – lettera k bis (nuova)
(k bis) "osservatore dell'Unione": una persona designata da un'istituzione, un organo o un organismo dell'Unione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, che partecipa a un'attività di valutazione o di monitoraggio.
Emendamento 28 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 3
3. Gli Stati membri e la Commissione cooperano pienamente in tutte le fasi delle valutazioni per assicurare l'efficace attuazione del presente regolamento.
3. Gli Stati membri, la Commissione e il Consiglio cooperano pienamente in tutte le fasi delle valutazioni per assicurare l'efficace attuazione del presente regolamento, garantendo nel contempo che il Parlamento europeo sia pienamente informato di tutti gli sviluppi sostanziali.
Essi garantiscono che la Commissione e le squadre che svolgono attività di valutazione e monitoraggio siano in grado di eseguire efficacemente i loro compiti, in particolare dando loro la possibilità di rivolgersi direttamente alle persone competenti e un accesso pieno e senza ostacoli a tutte le aree, a tutti i locali e a tutti i documenti cui è stato chiesto di accedere, compresi orientamenti e istruzioni nazionali e interni, anche classificati.
Essi garantiscono che la Commissione e le squadre che svolgono attività di valutazione e monitoraggio siano in grado di eseguire efficacemente i loro compiti, in particolare dando loro la possibilità di rivolgersi direttamente e individualmente alle persone competenti e un accesso pieno e senza ostacoli a tutte le aree, a tutti i locali e a tutti i documenti cui è stato chiesto di accedere, compresi orientamenti e istruzioni nazionali e interni, anche classificati.
Sono a carico della Commissione le spese di viaggio e alloggio sostenute dagli esperti e dell'osservatore di cui all'articolo 16, paragrafo 2, che partecipano alle visite.
Sono a carico della Commissione le spese di viaggio e alloggio sostenute dagli esperti e dagli osservatori di cui all'articolo 16, paragrafo 2, nonché dagli osservatori dell'Unione che partecipano alle visite.
Emendamento 31 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)
(c bis) valutazioni effettuate con breve preavviso;
Emendamento 32 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a
(a) per valutare le pratiche alle frontiere interne;
(a) per valutare le pratiche alle frontiere interne, in particolare quando i controlli alle frontiere interne sono in atto da più di 180 giorni, e nei luoghi in cui vi sono prove di violazioni dei diritti umani;
Emendamento 33 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b
(b) quando viene a conoscenza di problemi emergenti o sistemici che possono avere ripercussioni negative significative sul funzionamento dello spazio Schengen;
(b) quando viene a conoscenza di problemi emergenti o esistenti che possono avere ripercussioni negative significative sul funzionamento dello spazio Schengen, comprese le circostanze che potrebbero dar luogo a minacce interne per la sicurezza;
Emendamento 34 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c
(c) quando ha motivo di ritenere che uno Stato membro stia gravemente trascurando gli obblighi che gli incombono in virtù dell'acquis di Schengen, anche con presunte gravi violazioni dei diritti fondamentali alle frontiere esterne.
(c) quando ha motivo di ritenere che uno Stato membro stia trascurando gli obblighi che gli incombono in virtù dell'acquis di Schengen, in particolare con presunte gravi violazioni dei diritti fondamentali alle frontiere esterne.
Emendamento 35 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 3
3. La Commissione può organizzare valutazioni tematiche in particolare per valutare l'attuazione di modifiche legislative significative dacché sono applicabili e di nuove iniziative, o per valutare questioni comuni a più settori o pratiche di Stati membri che affrontano sfide analoghe.
3. La Commissione può organizzare valutazioni tematiche in particolare per valutare l'attuazione di modifiche legislative significative dacché sono applicabili e di nuove iniziative, o per valutare questioni comuni a più settori o politiche e pratiche analoghe in vari Stati membri.
Emendamento 36 Proposta di regolamento Articolo 6 – comma 1
Le attività di valutazione e monitoraggio di cui agli articoli 4 e 5 possono essere effettuate tramite visite con o senza preavviso, questionari o altri metodi da remoto.
Le attività di valutazione e monitoraggio di cui agli articoli 4 e 5 possono essere effettuate tramite visite con preavviso, con breve preavviso o senza preavviso, questionari o altri metodi da remoto. Tali metodi sono utilizzati soltanto qualora le visite di persona non siano ritenute necessarie.
La Commissione può concludere accordi con organi e organismi dell'Unione per facilitare la cooperazione.
La Commissione può concludere accordi con organi e organismi dell'Unione per facilitare la cooperazione e invitare un membro degli organi o organismi dell'Unione a partecipare alle squadre che svolgono attività di valutazione e monitoraggio, ove pertinente.
Emendamento 38 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1
1. Entro il 31 agosto di ogni anno Frontex presenta alla Commissione e agli Stati membri un'analisi dei rischi in vista del programma di valutazione annuale di cui all'articolo 13 del presente regolamento.
1. Entro il 31 agosto di ogni anno Frontex presenta alla Commissione e agli Stati membri delle analisi dei rischi in vista del programma di valutazione annuale di cui all'articolo 13 del presente regolamento.
L'analisi dei rischi di cui al paragrafo 1 comprende tutti gli aspetti pertinenti alla gestione integrata delle frontiere e contiene raccomandazioni per le visite senza preavviso dell'anno successivo, indipendentemente dall'ordine degli Stati membri da valutare ogni anno stabilito nel programma di valutazione pluriennale a norma dell'articolo 12.
Le analisi dei rischi di cui al paragrafo 1 comprendono tutti gli aspetti pertinenti alla gestione europea integrata delle frontiere di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1896, includono una sezione relativa ai diritti fondamentali e contengono raccomandazioni per le visite senza preavviso o con breve preavviso dell'anno successivo, indipendentemente dall'ordine degli Stati membri da valutare ogni anno stabilito nel programma di valutazione pluriennale a norma dell'articolo 12.
Tali raccomandazioni possono riguardare qualsiasi regione o ambito specifico e contengono un elenco di almeno 10 specifiche sezioni delle frontiere esterne e di almeno 10 specifici valichi di frontiera, siti specifici rilevanti per valutare il rispetto della direttiva 2008/115/CE47, e altre informazioni utili.
Tali raccomandazioni possono riguardare qualsiasi regione o ambito specifico e contengono un elenco di almeno 10 specifiche sezioni delle frontiere esterne e di almeno 10 specifici valichi di frontiera, siti specifici rilevanti per valutare il rispetto della direttiva 2008/115/CE47, e altre informazioni utili.
La Commissione trasmette senza ritardo le analisi dei rischi al Parlamento europeo e al Consiglio, conformemente al regolamento (UE) 2019/1896.
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__________________
47 Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).
47 Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).
Emendamento 41 Proposta di regolamento Articolo 9 bis (nuovo)
Articolo 9 bis
Cooperazione con l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali
Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e d), del regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio1bis, entro il 31 agosto di ogni anno l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali presenta alla Commissione le conclusioni della sua valutazione globale dei diritti fondamentali in relazione all'attuazione dell'acquis di Schengen, affinché la Commissione possa disporre di tali conclusioni in sede di elaborazione del programma di valutazione annuale di cui all'articolo 13.
__________________
1 bis Regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (GU L 53 del 22.2.2007, pag. 1).
Emendamento 42 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1
1. La Commissione utilizza i risultati dei meccanismi e degli strumenti pertinenti, comprese le attività di valutazione e monitoraggio degli organi e organismi dell'Unione coinvolti nell'attuazione dell'acquis di Schengen e dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, e di meccanismi e organismi di monitoraggio nazionali indipendenti e altri meccanismi nazionali di controllo della qualità, nel preparare le attività di valutazione e monitoraggio, per acquisire maggiore consapevolezza del funzionamento dello spazio Schengen ed evitare duplicazioni degli sforzi e misure confliggenti.
1. La Commissione utilizza i risultati dei meccanismi e degli strumenti pertinenti, comprese le attività di valutazione e monitoraggio degli organi e organismi dell'Unione coinvolti nell'attuazione dell'acquis di Schengen e dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, e di meccanismi e organismi di monitoraggio nazionali indipendenti e altri meccanismi nazionali di controllo della qualità, nel preparare le attività di valutazione e monitoraggio e nell'accertare la necessità di effettuare valutazioni senza preavviso o con breve preavviso, per acquisire maggiore consapevolezza del funzionamento dello spazio Schengen ed evitare duplicazioni degli sforzi e misure confliggenti.
Le informazioni sono condivise conformemente ai mandati degli organi e organismi dell'Unione interessati.
Le informazioni sono condivise conformemente ai mandati degli organi e organismi dell'Unione interessati. La condivisione delle informazioni di cui sopra è finalizzata a garantire una migliore conoscenza situazionale e una risposta operativa rafforzata da parte dei suddetti organi e organismi dell'Unione interessati.
Emendamento 44 Proposta di regolamento Articolo 11 – comma 1
Nel programmare e attuare le attività di valutazione e monitoraggio, la Commissione tiene conto delle informazioni trasmesse da terzi, comprese autorità indipendenti, organizzazioni non governative e organizzazioni internazionali.
Nel programmare e attuare le attività di valutazione e monitoraggio, e in particolare nell'accertare la necessità di effettuare valutazioni senza preavviso conformemente all'articolo 4, paragrafi 2 e 2 bis, la Commissione tiene conto delle informazioni e delle raccomandazioni trasmesse da terzi interessati, comprese autorità indipendenti, organizzazioni non governative e organizzazioni internazionali, quali ad esempio le istituzioni e gli organi delle Nazioni Unite e del Consiglio d'Europa. Qualora la valutazione confermi le carenze evidenziate da terzi nelle informazioni da essi fornite, gli Stati membri hanno la possibilità di formulare osservazioni.
In ciascun ciclo di valutazione pluriennale ogni Stato membro è soggetto a una valutazione periodica e almeno a una valutazione senza preavviso o a una valutazione tematica.
In ciascun ciclo di valutazione pluriennale ogni Stato membro è soggetto a una valutazione periodica e almeno a una valutazione senza preavviso o con breve preavviso, nonché a una o più valutazioni tematiche. La Commissione organizza valutazioni senza preavviso a norma dell'articolo 4 ogniqualvolta si verificano le circostanze previste da tale articolo.
Il programma di valutazione pluriennale indica i settori prioritari specifici che devono essere oggetto di valutazione periodica e comprende un calendario provvisorio delle valutazioni.
Il programma di valutazione pluriennale indica, conformemente all'articolo 4, gli aspetti dell'acquis di Schengen che devono essere oggetto di valutazione periodica e comprende un calendario provvisorio delle valutazioni.
Esso stabilisce un elenco provvisorio degli Stati membri da sottoporre a valutazione periodica in un determinato anno, fatti salvi eventuali adeguamenti introdotti a norma del paragrafo 4. L'ordine provvisorio in cui gli Stati membri devono essere sottoposti a valutazione periodica tiene conto del tempo trascorso dalla precedente valutazione periodica. Esso tiene conto anche dei risultati delle valutazioni precedenti, del ritmo di attuazione dei piani d'azione e di altre informazioni pertinenti a disposizione della Commissione in merito alle pratiche degli Stati membri.
Esso stabilisce un elenco provvisorio degli Stati membri da sottoporre a valutazione periodica in un determinato anno, come pure delle istituzioni, degli organi e degli organismi competenti dell'Unione che svolgono funzioni correlate all'attuazione dell'acquis di Schengen negli Stati membri interessati, fatti salvi eventuali adeguamenti introdotti a norma del paragrafo 4. L'ordine provvisorio in cui gli Stati membri devono essere sottoposti a valutazione periodica tiene conto del tempo trascorso dalla precedente valutazione periodica. Esso tiene conto anche dei risultati delle valutazioni precedenti, del ritmo di attuazione dei piani d'azione e di altre informazioni pertinenti a disposizione della Commissione in merito alle pratiche degli Stati membri.
Nel mettere a punto il questionario la Commissione può consultare gli organi e organismi dell'Unione di cui all'articolo 7.
Nel mettere a punto il questionario la Commissione può consultare gli organi e organismi dell'Unione di cui all'articolo 7. La Commissione, in collaborazione con l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, include nel questionario parametri di riferimento specifici rispetto ai quali le squadre di valutazione valutano il rispetto dei diritti fondamentali.
Gli Stati membri e la Commissione, in collaborazione con i competenti organi e organismi dell'Unione, provvedono affinché gli esperti degli Stati membri e i rappresentanti della Commissione ricevano una formazione adeguata per diventare valutatori Schengen.
Gli Stati membri e la Commissione, in collaborazione con i competenti organi e organismi dell'Unione, provvedono affinché gli esperti degli Stati membri e i rappresentanti della Commissione ricevano una formazione adeguata per diventare valutatori Schengen. Il completamento di tale formazione è obbligatorio per tutti gli esperti che partecipano a una squadra che svolge attività di valutazione o monitoraggio a norma dell'articolo 18.
Emendamento 51 Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 2
2. A fini di formazione ogni squadra che effettua valutazioni periodiche può comprendere un "osservatore" di uno Stato membro o della Commissione.
2. A fini di formazione ogni squadra che effettua valutazioni periodiche può comprendere un osservatore di uno Stato membro, della Commissione o di un organo o organismo dell'Unione coinvolto nell'attuazione dell'acquis di Schengen.
Emendamento 52 Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 1
1. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, istituisce ogni anno un gruppo di esperti la cui esperienza professionale comprende i settori prioritari specifici definiti nel programma di valutazione pluriennale.
1. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, istituisce ogni anno un gruppo di esperti la cui esperienza professionale comprende gli aspetti dell'acquis di Schengen da trattare conformemente al programma di valutazione pluriennale.
Emendamento 53 Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 2
2. Parallelamente all'elaborazione del programma di valutazione annuale a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, su invito della Commissione gli Stati membri designano almeno un esperto qualificato per ciascun settore specifico stabilito nel programma di valutazione pluriennale affinché partecipi al gruppo di esperti dell'anno successivo.
2. Parallelamente all'elaborazione del programma di valutazione annuale a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, su invito della Commissione gli Stati membri designano almeno un esperto qualificato per ciascun aspetto dell'acquis di Schengen da valutare conformemente al programma di valutazione pluriennale affinché partecipi al gruppo di esperti dell'anno successivo.
Emendamento 54 Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 11
11. La Commissione tiene aggiornato l'elenco degli esperti del gruppo e informa gli Stati membri in merito al numero di esperti designati e al rispettivo profilo per ciascuno Stato membro.
11. La Commissione tiene aggiornato l'elenco degli esperti del gruppo e informa gli Stati membri, il Parlamento europeo e il Consiglio in merito al numero di esperti designati e al rispettivo profilo per ciascuno Stato membro.
Emendamento 55 Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 1
1. La Commissione definisce il numero di esperti degli Stati membri e di rappresentanti della Commissione che partecipano a una squadra sulla base delle particolarità e delle esigenze dell'attività di valutazione o monitoraggio. La Commissione seleziona gli esperti che diventano membri di una squadra attingendo al gruppo di esperti.
1. La Commissione definisce il numero di esperti degli Stati membri e di rappresentanti della Commissione che partecipano a una squadra sulla base delle particolarità e delle esigenze dell'attività di valutazione o monitoraggio. La Commissione seleziona gli esperti che diventano membri di una squadra attingendo al gruppo di esperti. Tutti i membri della squadra, ad eccezione degli osservatori o degli osservatori dell'Unione, hanno ricevuto la formazione adeguata di cui all'articolo 16, paragrafo 1.
Gli esperti degli Stati membri non partecipano a una squadra che svolge attività di valutazione o monitoraggio relative allo Stato membro in cui lavorano.
Gli esperti degli Stati membri non partecipano a una squadra che svolge attività di valutazione o monitoraggio relative allo Stato membro in cui lavorano. Inoltre, se nell'ambito della valutazione di uno Stato membro sono valutate le attività di un organo o di un organismo dell'Unione presente nello Stato membro in questione, nessun esperto o osservatore di tale organo o organismo dell'Unione partecipa alla valutazione.
Emendamento 57 Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 4
4. In caso di visite senza preavviso la Commissione trasmette gli inviti al più tardi due settimane prima dell'inizio previsto della visita. Gli esperti rispondono entro 72 ore dal ricevimento dell'invito, d'intesa con le autorità che li hanno designati.
4. In caso di visite senza preavviso o con breve preavviso, la Commissione trasmette gli inviti al più tardi due settimane prima dell'inizio previsto della visita. Gli esperti rispondono entro 72 ore dal ricevimento dell'invito, d'intesa con le autorità che li hanno designati.
Emendamento 58 Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 6 bis (nuovo)
6 bis. La Commissione invita altresì il Parlamento europeo a inviare un rappresentante per assistere alle nuove visite in qualità di osservatore dell'Unione.
Emendamento 59 Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 8
8. La Commissione, se non riceve conferma della partecipazione del numero richiesto di esperti facenti parte del gruppo almeno sei settimane prima dell'inizio previsto dell'attività di valutazione o monitoraggio, o almeno una settimana in caso di visite senza preavviso, invita senza ritardo tutti gli Stati membri a nominare esperti qualificati non facenti parte del gruppo per occupare i posti mancanti.
8. La Commissione, se non riceve conferma della partecipazione del numero richiesto di esperti facenti parte del gruppo almeno sei settimane prima dell'inizio previsto dell'attività di valutazione o monitoraggio, o almeno 7 giorni in caso di visite senza preavviso o con breve preavviso, invita senza ritardo tutti gli Stati membri a nominare esperti qualificati non facenti parte del gruppo per occupare i posti mancanti.
La Commissione designa un esperto principale della Commissione e propone l'esperto principale dello Stato membro. L'esperto principale dello Stato membro è nominato dai membri della squadra quanto prima dopo la costituzione della squadra.
La Commissione designa un esperto principale della Commissione e propone l'esperto principale dello Stato membro. L'esperto principale dello Stato membro è nominato dai membri della squadra quanto prima dopo la costituzione della squadra. La Commissione designa un esperto responsabile degli elementi relativi ai diritti fondamentali della visita o della valutazione.
Il programma dettagliato delle visite in uno Stato membro o nei suoi consolati è stabilito dalla Commissione in stretta cooperazione con gli esperti principali e lo Stato membro interessato.
Il programma dettagliato delle visite in uno Stato membro o nei suoi consolati è stabilito dalla Commissione in stretta cooperazione con gli esperti principali e lo Stato membro interessato. La Commissione trasmette il programma dettagliato al parlamento nazionale competente.
Le visite senza preavviso hanno luogo senza notifica preliminare allo Stato membro interessato. In via eccezionale la Commissione può informare lo Stato membro interessato almeno 24 ore prima della visita senza preavviso, quando lo scopo principale di quest'ultima è una verifica a campione dell'attuazione dell'acquis di Schengen.
Le visite senza preavviso hanno luogo senza notifica preliminare allo Stato membro interessato. La Commissione stabilisce il programma dettagliato delle visite senza preavviso.
La Commissione stabilisce il programma dettagliato delle visite senza preavviso. Nei casi in cui gli Stati membri sono informati, la Commissione può consultare il calendario e il programma dettagliato con lo Stato membro interessato.
soppresso
Emendamento 64 Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 5
5. La Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, può stabilire e aggiornare linee guida per lo svolgimento delle visite senza preavviso.
5. La Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, può stabilire e aggiornare linee guida per lo svolgimento delle visite senza preavviso o con breve preavviso e può consultare gli Stati membri.
Emendamento 65 Proposta di regolamento Articolo 20 – comma 1
La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, può stabilire linee guida per lo svolgimento delle attività di valutazione e monitoraggio mediante questionari o altri metodi da remoto.
La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, può stabilire linee guida per lo svolgimento delle attività di valutazione e monitoraggio mediante questionari o altri metodi da remoto, come metodi complementari. I metodi da remoto sono utilizzati soltanto qualora le visite di persona non siano ritenute necessarie.
La Commissione trasmette la relazione di valutazione ai parlamenti nazionali, al Parlamento europeo e al Consiglio.
La Commissione trasmette la relazione di valutazione ai parlamenti nazionali, al Parlamento europeo e al Consiglio entro 14 giorni dall'adozione della relazione.
Emendamento 67 Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 5
5. La relazione di valutazione contiene raccomandazioni di provvedimenti correttivi tesi ad affrontare le carenze e gli ambiti da migliorare riscontrati durante la valutazione e dà un'indicazione delle priorità per metterli in atto. La relazione di valutazione può fissare termini per l'attuazione delle raccomandazioni. Se la valutazione individua una grave carenza, si applicano le disposizioni specifiche di cui all'articolo 23.
5. La relazione di valutazione contiene raccomandazioni di provvedimenti correttivi tesi ad affrontare le carenze e gli ambiti da migliorare riscontrati durante la valutazione e dà un'indicazione delle priorità per metterli in atto. La relazione di valutazione fissa inoltre termini per l'attuazione delle raccomandazioni. Se la valutazione individua una grave carenza, si applicano le disposizioni specifiche di cui all'articolo 23.
Emendamento 68 Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 6
6. La Commissione trasmette il progetto di relazione di valutazione allo Stato membro valutato entro quattro settimane dalla conclusione dell'attività di valutazione. Lo Stato membro valutato esprime le proprie osservazioni sul progetto di relazione di valutazione entro due settimane dal suo ricevimento. Su richiesta dello Stato membro valutato si tiene una riunione di redazione al più tardi cinque giorni lavorativi dopo il ricevimento delle sue osservazioni. Le osservazioni dello Stato membro valutato possono figurare nel progetto di relazione di valutazione.
6. La Commissione trasmette il progetto di relazione di valutazione allo Stato membro valutato entro quattro settimane dalla conclusione dell'attività di valutazione. Lo Stato membro valutato esprime le proprie osservazioni sul progetto di relazione di valutazione entro due settimane dal suo ricevimento. Su richiesta dello Stato membro valutato si tiene una riunione di redazione al più tardi cinque giorni lavorativi dopo il ricevimento delle sue osservazioni. Le osservazioni dello Stato membro valutato figurano integralmente nella relazione di valutazione.
Emendamento 69 Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 6 bis (nuovo)
6 bis. Qualora il progetto di relazione di valutazione includa conclusioni relative alle attività di un organo o di un organismo dell'Unione coinvolto nell'attuazione dell'acquis di Schengen, si applica, mutatis mutandis, la procedura di cui al paragrafo 6.
Emendamento 70 Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 6 ter (nuovo)
6 ter. Le relazioni di valutazione di cui al presente articolo e all'articolo 23 del presente regolamento contribuiscono alla valutazione dell'efficace applicazione e attuazione della Carta conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis e al suo allegato III.
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1 bis Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).
La Commissione, dopo aver consultato la squadra che ha svolto l'attività di valutazione, formula osservazioni sull'adeguatezza del piano d'azione e, entro un mese dalla presentazione di quest'ultimo, informa lo Stato membro valutato delle sue osservazioni. Il Consiglio può invitare gli Stati membri a formulare osservazioni sul piano d'azione.
La Commissione, dopo aver consultato la squadra che ha svolto l'attività di valutazione, formula osservazioni sull'adeguatezza del piano d'azione e, entro un mese dalla presentazione di quest'ultimo, informa lo Stato membro valutato delle sue osservazioni. Il Consiglio invita gli altri Stati membri a formulare osservazioni sul piano d'azione nel quadro del dialogo politico rafforzato.
Lo Stato membro valutato riferisce alla Commissione e al Consiglio in merito all'attuazione del suo piano d'azione ogni sei mesi dall'adozione della relazione di valutazione, fino a quando la Commissione non ritenga pienamente attuato il piano d'azione. A seconda della natura delle carenze e dello stato di attuazione delle raccomandazioni, la Commissione può richiedere allo Stato membro valutato di riferire con una frequenza diversa.
Lo Stato membro valutato riferisce alla Commissione e al Consiglio in merito all'attuazione del suo piano d'azione ogni sei mesi dall'adozione della relazione di valutazione, fino a quando la Commissione non ritenga pienamente attuato il piano d'azione. A seconda della natura delle carenze e dello stato di attuazione delle raccomandazioni, la Commissione può richiedere allo Stato membro valutato di riferire con una frequenza diversa. Se, trascorsi 24 mesi dall'adozione della relazione di valutazione, la Commissione non ritiene che siano state adeguatamente seguite tutte le raccomandazioni e che sia stato pienamente attuato il piano d'azione, il Parlamento europeo e il Consiglio esprimono la loro posizione al riguardo mediante una decisione motivata.
La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio almeno due volte l'anno dello stato di attuazione dei piani d'azione. La Commissione comunica in particolare le sue osservazioni sull'adeguatezza dei piani d'azione di cui al paragrafo 2, l'esito delle nuove visite e delle visite di verifica e se ha constatato una notevole mancanza di progressi nell'attuazione di un piano d'azione.
La Commissione informa il Parlamento europeo, il Consiglio e i parlamenti nazionali interessati almeno due volte l'anno dello stato di attuazione dei piani d'azione. La Commissione comunica in particolare le sue osservazioni sull'adeguatezza dei piani d'azione di cui al paragrafo 2, l'esito delle nuove visite e delle visite di verifica e se ha constatato una notevole mancanza di progressi nell'attuazione di un piano d'azione.
Lo Stato membro valutato prende immediatamente provvedimenti correttivi, se necessario mobilitando tutti i mezzi operativi e finanziari disponibili. Lo Stato membro valutato informa senza ritardo la Commissione e gli Stati membri dei provvedimenti correttivi immediati presi o programmati. Parallelamente la Commissione informa gli organi e organismi dell'Unione di cui all'articolo 7 della grave carenza affinché prestino eventualmente sostegno allo Stato membro valutato. La Commissione informa anche il Consiglio e il Parlamento europeo.
Lo Stato membro valutato prende immediatamente provvedimenti correttivi, se necessario mobilitando tutti i mezzi operativi e finanziari disponibili. Lo Stato membro valutato informa senza ritardo la Commissione e gli Stati membri dei provvedimenti correttivi immediati presi o programmati. Parallelamente la Commissione informa gli organi e organismi dell'Unione di cui all'articolo 7 della grave carenza affinché prestino eventualmente sostegno allo Stato membro valutato. La Commissione informa immediatamente anche il Consiglio, il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali della grave carenza individuata e degli eventuali provvedimenti correttivi già adottati dallo Stato membro valutato.
Il Consiglio fissa termini per l'attuazione delle raccomandazioni relative a una grave carenza e specifica la frequenza con cui lo Stato membro valutato deve riferire alla Commissione e al Consiglio in merito all'attuazione del suo piano d'azione.
Il Consiglio discute con urgenza della questione e fissa termini ravvicinati per l'attuazione delle raccomandazioni relative a una grave carenza e specifica la frequenza con cui lo Stato membro valutato deve riferire alla Commissione e al Consiglio in merito all'attuazione del suo piano d'azione.
Lo Stato membro valutato presenta alla Commissione e al Consiglio il suo piano d'azione entro un mese dall'adozione delle raccomandazioni. La Commissione trasmette tale piano d'azione al Parlamento europeo.
Lo Stato membro valutato presenta alla Commissione e al Consiglio il suo piano d'azione entro tre settimane dall'adozione delle raccomandazioni. La Commissione trasmette tale piano d'azione al Parlamento europeo senza ritardo.
Per verificare i progressi compiuti nell'attuazione delle raccomandazioni relative alla grave carenza, la Commissione organizza una nuova visita che deve aver luogo entro un anno dalla data dell'attività di valutazione.
Per verificare i progressi compiuti nell'attuazione delle raccomandazioni relative alla grave carenza, la Commissione organizza una nuova visita che deve aver luogo entro 180 giorni dalla data dell'attività di valutazione.
Emendamento 79 Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 8
8. Il Consiglio esprime la sua posizione in merito alla relazione.
8. Il Consiglio esprime la sua posizione in merito alla relazione di valutazione e può invitare la Commissione a presentare una proposta recante raccomandazioni per provvedimenti correttivi tesi ad affrontare le carenze gravi e persistenti identificate nella relazione di nuova visita. Qualora la Commissione presenti una siffatta proposta, si applicano i paragrafi 6 e 7.
Emendamento 80 Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 8 bis (nuovo)
8 bis. Se, dopo una nuova visita, uno Stato membro non attua in modo soddisfacente un piano d'azione a seguito di una valutazione che ha individuato una carenza grave, la Commissione avvia una procedura di infrazione nei confronti di tale Stato membro a norma del TFUE se ritiene che tale Stato membro non abbia ottemperato a un obbligo.
Emendamento 81 Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 10
10. Se ritiene che la grave carenza costituisca una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna nello spazio senza controlli alle frontiere interne, o una violazione grave e sistematica dei diritti fondamentali, la Commissione ne informa immediatamente il Parlamento europeo e il Consiglio, di propria iniziativa o su richiesta del Parlamento europeo o di uno Stato membro.
10. Se ritiene che la grave carenza costituisca una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna nello spazio senza controlli alle frontiere interne, o una violazione grave e sistematica dei diritti fondamentali, la Commissione ne informa immediatamente il Parlamento europeo e il Consiglio, di propria iniziativa o su richiesta del Parlamento europeo o di uno Stato membro, informandoli altresì in merito ai procedimenti di infrazione in corso o che saranno avviati nei confronti dello Stato membro valutato.
Emendamento 82 Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 2
2. Lo status di classificazione delle relazioni è determinato conformemente alla decisione (UE, Euratom) 2015/444. Esse possono anche essere classificate "EU RESTRICTED/RESTREINT UE" su richiesta debitamente motivata dello Stato membro valutato.
2. Lo status di classificazione delle relazioni è determinato conformemente alla decisione (UE, Euratom) 2015/444. In casi eccezionali, parti delle relazioni di valutazione possono anche essere classificate "EU RESTRICTED/RESTREINT UE" su richiesta debitamente motivata dello Stato membro valutato.
Emendamento 83 Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 3
3. Le informazioni e i documenti classificati ai fini del presente regolamento sono trasmessi e trattati in conformità alle norme di sicurezza applicabili. Tali norme non precludono la trasmissione delle informazioni al Parlamento europeo e ai pertinenti organi e organismi dell'Unione di cui all'articolo 7.
3. Le informazioni e i documenti classificati ai fini del presente regolamento sono trasmessi e trattati in conformità alle norme di sicurezza applicabili. Tali norme non precludono la trasmissione delle informazioni al Parlamento europeo, ai parlamenti nazionali e ai pertinenti organi e organismi dell'Unione di cui all'articolo 7.
Emendamento 84 Proposta di regolamento Articolo 30 – comma 1
La Commissione procede al riesame del funzionamento del presente regolamento e riferisce al Consiglio entro sei mesi dall'adozione di tutte le relazioni di valutazione contemplate dal primo programma di valutazione pluriennale adottato in virtù del presente regolamento. Tale riesame riguarda tutti gli elementi del presente regolamento, compreso il funzionamento delle procedure di adozione degli atti nell'ambito del meccanismo di valutazione. La Commissione trasmette la relazione al Parlamento europeo.
La Commissione procede al riesame del funzionamento del presente regolamento e riferisce al Consiglio entro sei mesi dall'adozione di tutte le relazioni di valutazione contemplate dal primo programma di valutazione pluriennale adottato in virtù del presente regolamento. Tale riesame riguarda tutti gli elementi del presente regolamento, compreso il funzionamento delle procedure di adozione degli atti nell'ambito del meccanismo di valutazione. La Commissione trasmette la relazione al Parlamento europeo senza ritardo.
Emendamento 85 Proposta di regolamento Articolo 30 bis (nuovo)
Articolo 30 bis
Revisione
Qualsiasi futura proposta della Commissione volta a modificare il meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen sarà basata sull'articolo 77, paragrafo 2, lettera b), TFUE.
Situazione dei diritti umani in Corea del Nord, compresa la persecuzione delle minoranze religiose
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Risoluzione del Parlamento europeo del 7 aprile 2022 sulla situazione dei diritti umani in Corea del Nord, compresa la persecuzione delle minoranze religiose (2022/2620(RSP))
– viste le sue precedenti risoluzioni sulla Repubblica democratica popolare di Corea (RDPC),
– vista la dichiarazione rilasciata il 25 marzo 2022 dai ministri degli Esteri del G7 e dall'alto rappresentante dell'UE sul lancio di un missile balistico intercontinentale da parte della Repubblica popolare democratica di Corea,
– vista la risoluzione adottata dal Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite il 1° aprile 2022, sulla situazione dei diritti umani nella Repubblica democratica popolare di Corea,
– vista la dichiarazione di Josep Borrell, vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR), del 25 marzo 2022, sul lancio di un missile balistico intercontinentale (ICBM),
– vista la dichiarazione del portavoce per la politica estera e di sicurezza comune del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) dell'11 gennaio 2022, sul lancio di missili da parte della RDPC,
– viste le più recenti sanzioni imposte dall'Unione europea il 22 marzo 2021 a seguito di gravi violazioni dei diritti umani nella RDPC,
– vista la relazione del 1° aprile 2022 del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nella Repubblica democratica popolare di Corea,
– viste le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2356 (2017), 2270 (2016), 2371 (2017), 2375 (2017) e 2397 (2017), che vietano esplicitamente alla Repubblica popolare democratica di Corea di condurre test nucleari,
– vista la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 16 dicembre 2021, sulla situazione dei diritti umani nella Repubblica popolare democratica di Corea,
– vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,
– vista la Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme d'intolleranza e di discriminazione fondate sulla religione o sul credo del 1981,
– vista la relazione del 7 febbraio 2014 della commissione d'inchiesta del Consiglio delle Nazioni Unite sui diritti dell'uomo nella Repubblica popolare democratica di Corea,
– vista la Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti del 1984,
– visti l'articolo 144, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 4, del suo regolamento,
A. considerando che la Repubblica democratica popolare di Corea continua ad essere uno dei paesi più repressivi del mondo; che, nella RPDC, lo Stato esercita un controllo assoluto su tutti gli aspetti della vita dei suoi cittadini, mantiene un monopolio assoluto sull'informazione e controlla i movimenti dei suoi cittadini all'interno e all'esterno del paese, nonché la loro vita sociale, imponendo alla popolazione un'obbedienza fondata sulla paura attraverso minacce di esecuzione, detenzioni, sparizioni forzate e lavori forzati in campi di prigionia;
B. considerando che la RPDC dispone di un sistema di sicurezza esteso e ben strutturato che controlla da vicino la vita di tutti i cittadini e non permette nessun tipo di libertà fondamentale nel paese;
C. considerando che la commissione d'inchiesta delle Nazioni Unite (CoI) ha indagato sulle sistematiche, diffuse e gravi violazioni dei diritti umani nella RPDC e ha pubblicato una relazione in proposito il 7 febbraio 2014; che la CoI ha concluso, nella sua relazione, che la gravità, la portata e la natura delle violazioni dei diritti umani commesse da Pyongyang rivelano uno Stato senza paralleli nel mondo contemporaneo;
D. considerando che la situazione dei diritti umani nella RPDC non è migliorata dalla pubblicazione della relazione della CoI del 2014; che le esecuzioni extragiudiziali, la tortura, la violenza sessuale, la schiavitù e le detenzioni arbitrarie perpetrate dal regime della RPDC, nonché la persecuzione per motivi religiosi, sono continue e sistematiche; che, secondo il sistema songbun della RPDC, gli operatori religiosi appartengono alla "classe ostile" e sono considerati nemici dello Stato e meritevoli di discriminazione, punizione, isolamento e persino di morte; che, secondo quanto documentato da organizzazioni non governative (ONG), i seguaci dello sciamanesimo e del cristianesimo sono particolarmente suscettibili di essere oggetto di persecuzioni;
E. considerando che il regime prende sistematicamente di mira le fedi e minoranze religiose tra cui lo sciamanesimo, il buddismo coreano, il cattolicismo, il ceondoismo e il protestantismo; che, tra gli esempi di tali attacchi sistematici, figurano l'esecuzione di sacerdoti cattolici e leader protestanti non stranieri che non hanno rinnegato la propria fede, in quanto considerati "spie americane";
F. considerando che, oltre alle violazioni cui è assoggettata la popolazione in generale, le donne e le ragazze nella RPDC sono potenzialmente oggetto di una serie di abusi sessuali e di genere, di una diffusa discriminazione di genere e di violenza sessuale e di genere da parte di funzionari governativi, i quali peraltro omettono di rispondere efficacemente a tali violazioni dei diritti;
G. considerando che il governo della RPDC non consente alcuna opposizione politica, elezioni libere ed eque, libertà dei media, libertà di culto, libertà di associazione, contrattazioni collettive o libertà di circolazione e, quindi, viola i principi dello Stato di diritto; che sono state segnalate gravi repressioni nei confronti di persone associate ad attività religiose pubbliche e private, tra cui detenzioni arbitrarie, tortura, lavori forzati ed esecuzioni capitali; che, secondo il relatore speciale delle Nazioni Unite, i kwanliso (campi di prigionia politici) continuano ad essere operativi e svolgono un ruolo fondamentale nel controllo e la repressione della popolazione; che, secondo il relatore speciale, molte delle violazioni commesse nella RPDC configurano crimini contro l'umanità; che sono urgentemente necessarie procedure concrete per l'assunzione di responsabilità, a livello nazionale o internazionale;
H. considerando che le autorità statali della RPDC negano sistematicamente i diritti fondamentali dei prigionieri e mettono in atto esecuzioni extragiudiziali, detenzioni arbitrarie e sparizioni forzate, anche sotto forma di sequestri di cittadini stranieri, e che secondo le stime di alcune fonti hanno internato oltre 100 000 persone in un ampio sistema penale composto, tra l'altro, da centri di prigionia, campi di detenzione, campi di lavoro, campi di prigionia politici e campi di rieducazione; che il regime della RPDC impone abitualmente e sistematicamente lavori forzati a gran parte della sua popolazione e, in particolare, alle persone detenute nei kwanliso, al fine di sostenere la sua economia;
I. considerando che il regime della RPDC ha respinto tutte le risoluzioni del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, dell'Assemblea generale e del Consiglio di sicurezza concernenti la situazione dei diritti umani nel suo territorio;
J. considerando che la pandemia di COVID-19 è stata sfruttata dalla Repubblica popolare democratica di Corea per isolare ulteriormente il paese dall'esterno, il che ha aggravato ulteriormente le violazioni dei diritti umani e ha avuto un impatto negativo sulla salute della sua popolazione; che le organizzazioni umanitarie non sono ancora state in grado di ritornare nella Repubblica popolare democratica di Corea; che la limitata presenza internazionale all'interno del paese e la significativa diminuzione del numero di profughi che arrivano nella Repubblica di Corea rendono la documentazione delle violazioni dei diritti umani più difficile che mai; che la RPDC ha chiuso le proprie frontiere a tutti i valichi esterni per evitare la diffusione della COVID-19 e non ha distribuito vaccini contro la COVID-19 alla popolazione, sostenendo che il virus non esiste nel paese; che, dall'inizio della pandemia, la RPDC è ancora più isolata dal resto del mondo a causa delle sue infrastrutture sanitarie notoriamente deboli e della mancanza di vaccinazione della sua popolazione; che, secondo l'ultima relazione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, pubblicata nel marzo 2022, la RPDC è più isolata che mai a causa della prolungata chiusura delle frontiere su vasta scala e delle restrizioni di viaggio tra città e regioni imposte nel gennaio 2020; che il controllo oppressivo sulla popolazione si è ulteriormente inasprito;
K. considerando che la popolazione della RPDC è stata esposta a decenni di sottosviluppo, con un'assistenza sanitaria insufficiente ed elevati livelli di malnutrizione materna e infantile, in un contesto di isolamento politico ed economico e di carenza di prodotti alimentari e di carburante; che l'insicurezza alimentare cronica rimane diffusa e si è probabilmente aggravata a causa della significativa riduzione degli scambi che ha fatto seguito alla chiusura delle frontiere del paese; che ampie fasce della popolazione, in particolare quelle vulnerabili, possono essere esposte alla malnutrizione e alla fame;
L. considerando che l'Unione europea difende e promuove i diritti umani e la democrazia nel mondo; che l'ultimo dialogo politico tra l'UE e la RPDC si è tenuto nel giugno 2015; che il governo cinese considera la maggior parte dei rifugiati nordcoreani come migranti economici illegali e, se li individua, li rimpatria, senza tenere conto del rischio che siano perseguitati al loro ritorno; che i nordcoreani che si trovano in Russia rischiano di essere rimpatriati nel loro paese di origine e che la polizia russa ha una lunga storia di arresti di cittadini nordcoreani su richiesta di Pyongyang; che tale prassi costituisce una violazione diretta degli obblighi della Cina e della Russia ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sui rifugiati del 1951 e del relativo protocollo del 1967; che numerosi profughi nordcoreani affrontano enormi difficoltà in Cina e nei paesi vicini, essendo privi di identità ufficiale o status giuridico, e sono estremamente vulnerabili alla tratta di esseri umani, al rapimento e allo sfruttamento sessuale;
M. considerando che la RPDC ha continuato a portare avanti le proprie capacità nucleari e il suo programma relativo ai missili balistici, come dimostrato di recente dall'aumento dei test missilistici all'inizio del 2022; che l'UE ha imposto sanzioni a 57 persone e nove entità inserite in un elenco per aver contribuito ai programmi della RPDC connessi alle capacità nucleari e ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o per avere eluso sanzioni; che la proliferazione di armi nucleari, chimiche e biologiche e dei relativi vettori rappresenta una minaccia per la pace e la sicurezza internazionali; che, nel 2003, la RPDC si è ritirata dal trattato di non proliferazione delle armi nucleari (TNP), che effettua test nucleari dal 2006 e ha dichiarato ufficialmente nel 2009 di aver sviluppato un ordigno nucleare, il che ha chiaramente amplificato la minaccia dell'avanzamento delle sue capacità nucleari; che il 20 aprile 2018 la RPDC ha annunciato l'intenzione di sospendere immediatamente i test nucleari e missilistici e di chiudere il sito di Punggye-ri, che era stato utilizzato per sei precedenti esperimenti nucleari; che il Consiglio dell'Unione europea ha condannato il lancio da parte della RPDC, il 24 marzo 2022, di un missile balistico intercontinentale in quanto violazione della moratoria sui lanci di missili balistici intercontinentali promessa dalla RPDC e violazione delle sanzioni delle Nazioni Unite; che il 22 marzo 2022 l'UE ha imposto il congelamento dei beni e il divieto di viaggio nell'ambito del regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani a due persone e a un'entità nella RPDC;
N. considerando che il presidente uscente della Repubblica di Corea Moon Jae-in ha proposto alla RPDC una dichiarazione di “fine della guerra” per dichiarare la fine formale della guerra coreana che si è conclusa nel 1953 senza un trattato di pace;
O. considerando che i ministri degli Esteri del G7 e l'alto rappresentante dell'UE hanno dichiarato congiuntamente che la drammatica situazione umanitaria nella RPDC è il risultato del dirottamento delle risorse della RPDC verso programmi relativi alle armi di distruzione di massa e a missili balistici piuttosto che verso il benessere del suo popolo;
1. ribadisce la sua ferma condanna della repressione statale decennale esercitata in modo sistematico dai leader supremi presenti e passati e dall'amministrazione della RPDC; invita Kim Jong-un a porre fine alla politica di sterminio, uccisioni, schiavitù, torture, incarcerazioni, stupri, aborti forzati e altre violenze sessuali, persecuzioni per motivi politici, religiosi, razziali e di genere, trasferimento coatto di popolazioni, scomparsa forzata di persone, atti inumani che provocano scientemente prolungate carestie e impunità istituzionalizzata per i responsabili di tali atti; esorta le autorità della RPDC a porre fine ai crimini contro l'umanità in corso, anche attraverso il sistema dei kwanliso, e a intraprendere un processo di riforma in cui tutti i diritti umani siano rispettati e tutelati; sottolinea la necessità di smantellare i kwanliso; chiede che siano pubblicate informazioni dettagliate su tali campi e che gli organismi di controllo internazionali indipendenti abbiano la possibilità di visitarli;
2. condanna con forza il ricorso sistematico e su vasta scala alla pena di morte nella RPDC; invita il governo della RPDC a dichiarare una moratoria su tutte le esecuzioni, in vista di un'abolizione della pena di morte nel prossimo futuro; chiede alla RPDC di porre fine alle uccisioni extragiudiziali e alle sparizioni forzate, di liberare i prigionieri politici e di permettere ai cittadini di viaggiare liberamente, tanto all'interno quanto all'esterno del paese; invita la RPDC a permettere la libertà di espressione e la libertà di stampa per i mezzi di comunicazione nazionali e internazionali e a consentire ai cittadini un accesso a Internet non soggetto a censura; chiede alla RPDC di smettere di accusare di “tradimento” coloro che fuggono dal paese o di chiedere alla Cina che siano rimpatriati nella RPDC;
3. esorta il governo della Repubblica popolare cinese e il governo della Russia, conformemente agli obblighi derivanti dall'essere paesi firmatari della Convenzione delle Nazioni Unite sui rifugiati, a non negare ai rifugiati coreani che attraversano le frontiere con la Cina e la Russia il diritto di richiedere asilo o a non procedere a un loro rimpatrio forzato in Corea del Nord, ma a proteggere invece i loro diritti umani fondamentali; ribadisce il suo invito ai paesi destinatari di rifugiati provenienti dalla RPDC a rispettare la convenzione di Ginevra del 1951 e il relativo protocollo del 1967 e ad astenersi imperativamente da qualsiasi forma di cooperazione con l'amministrazione nordcoreana per l'estradizione o il rimpatrio dei cittadini nordcoreani;
4. condanna le severe restrizioni alle libertà di circolazione, espressione, informazione, riunione pacifica e associazione, come pure la discriminazione fondata sul sistema songbun che classifica le persone in base alla classe sociale assegnata dallo Stato e alla nascita, e tiene anche conto delle opinioni politiche e della religione; esprime profonda preoccupazione per le violazioni sistematiche della libertà di religione e di credo che colpiscono lo sciamanesimo e il cristianesimo, nonché altre religioni in Corea del Nord; denuncia gli arresti arbitrari, la detenzione a lungo termine, la tortura, i maltrattamenti, le violenze sessuali e le uccisioni contro persone religiose; esorta le autorità della RPDC a porre fine a tutte le violenze contro le minoranze religiose e a concedere loro il diritto alla libertà di religione e di credo, il diritto di associazione e il diritto alla libertà di espressione; sottolinea la necessità di chiamare gli autori di tali atti violenti a rispondere delle loro azioni, compresi il ministro della sicurezza sociale popolare e il ministro della sicurezza statale, che sono determinanti nella persecuzione delle comunità religiose;
5. esorta il governo della RPDC a porre fine al suo programma di lavoro forzato finanziato dallo Stato, nell'ambito del quale i paesi stranieri hanno beneficiato di decine di migliaia di lavoratori nordcoreani in condizioni precarie, generando una valuta forte per contribuire a mantenere il regime; sottolinea che, in questo caso, la responsabilità di proteggere i diritti dei lavoratori è estesa ai paesi ospitanti, che dovrebbero garantire la tutela delle norme in materia di lavoro e di diritti umani;
6. esprime particolare preoccupazione per le condizioni di detenzione in tutto il sistema penale, tra cui la negazione dell'assistenza sanitaria, la tortura e le pene e i trattamenti crudeli, disumani e degradanti, la privazione arbitraria della libertà, il lavoro forzato, lo stupro e altre forme di violenza sessuale, la negazione del diritto alla vita e a un processo equo e le violazioni dei diritti dei detenuti vulnerabili, tra cui le donne, le persone con disabilità e i minori; invita le autorità della RPDC a garantire che gli osservatori indipendenti dei diritti umani abbiano accesso al suo sistema penale e a cooperare con loro al fine di collaborare con i pertinenti attori internazionali per riformare i propri sistemi penali e giudiziari;
7. condanna la strumentalizzazione della pandemia, che ha portato all'imposizione di ulteriori restrizioni e alle misure severe, inutili ed estreme che il governo nordcoreano ha messo in atto apparentemente per proteggere dalla COVID-19, che limitano ulteriormente i diritti intrinsecamente soppressi al cibo e alla salute, nonché i diritti alla libertà di circolazione e alla libertà di espressione e di informazione; elogia il lavoro svolto dal comitato per le sanzioni 1718, che ha approvato rapidamente tutte le richieste di esenzione dalle sanzioni connesse alla COVID-19 per l'assistenza umanitaria alla RPDC; invita la RPDC a collaborare con le organizzazioni internazionali, compresa l'iniziativa per l'accesso globale ai vaccini contro il coronavirus (COVID-19) (COVAX), al fine di garantire la consegna e la distribuzione tempestive dei vaccini contro la COVID-19 alla sua popolazione;
8. è particolarmente preoccupato per la gravità della situazione alimentare nel paese e per il suo impatto sui diritti economici, sociali e culturali della popolazione; invita le autorità della RPDC a garantire l'accesso di tutti i cittadini al cibo e all'assistenza umanitaria in base alle necessità, conformemente ai principi umanitari;
9. sottolinea l'importanza di garantire l'assunzione di responsabilità per i crimini contro l'umanità passati e in corso; esorta vivamente la RPDC a rispettare pienamente tutti gli obblighi giuridici derivanti dalle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; invita tutti i membri dell'ONU ad adottare misure per attuare pienamente le vigenti sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite chiede che siano compiuti sforzi per deferire la situazione nella RPDC alla Corte penale internazionale o per creare un tribunale ad hoc o un meccanismo analogo al fine di determinare la responsabilità penale dei funzionari governativi, comprese le massime autorità; insiste sulla necessità che il Consiglio adotti sanzioni supplementari severe in materia di diritti umani, nel quadro del regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani, nei confronti delle persone identificate come responsabili di tali violazioni; prende atto del parere del relatore speciale delle Nazioni Unite di garantire che le sanzioni contro il paese non abbiano un impatto negativo sui diritti all'alimentazione, alla salute, all'acqua e ai servizi igienico-sanitari, all'alloggio e allo sviluppo, nonché di prevenire qualsiasi impatto negativo sull'assistenza umanitaria, anche nel contesto della pandemia di COVID-19;
10. condanna fermamente il lancio di un ICBM da parte della RPDC il 24 marzo 2022, come provocazione inutile e pericolosa, che costituisce una violazione di molteplici risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e una grave minaccia per la pace e la sicurezza internazionali e regionali; invita la RPDC ad abbandonare i suoi programmi relativi alle armi di distruzione di massa e ai missili balistici in modo completo, verificabile e irreversibile;
11. invita la RPDC a continuare a impegnarsi in modo costruttivo con gli interlocutori internazionali al fine di promuovere miglioramenti concreti della situazione dei diritti umani sul campo, anche attraverso dialoghi, visite ufficiali al paese e maggiori contatti interpersonali;
12. continua a sostenere una risoluzione pacifica del conflitto nella penisola coreana, che dovrebbe comportare la denuclearizzazione e il miglioramento della situazione dei diritti umani nella RPDC; invita il Servizio europeo per l'azione esterna e gli Stati membri dell'UE a sostenere le strutture delle Nazioni Unite e le organizzazioni della società civile al fine di garantire l'assunzione di responsabilità per i crimini commessi, attraverso la continua raccolta di prove e la documentazione delle violazioni dei diritti umani passate e presenti nel paese, al fine di porre fine all'impunità per i gravi abusi della RPDC;
13. accoglie con favore il rinnovo del mandato del relatore speciale sulla situazione dei diritti umani nella RPDC; deplora il fatto che l'ufficio locale di Seoul dell'Ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani (OHCHR) continui a mancare di personale ed esorta i membri delle Nazioni Unite e dell'OHCHR a sostenere il meccanismo e a garantire che gli sia fornito tutto il personale e le risorse necessari;
14. raccomanda di progredire verso la riconciliazione e di istituire un adeguato processo di ricorso; invita gli Stati colpiti a rilasciare una "dichiarazione di fine della guerra" per porre un termine al conflitto militare irrisolto;
15. accoglie con favore il regime di sanzioni dell'UE, nonché la disponibilità espressa dall'UE a sostenere qualsiasi processo diplomatico significativo; incoraggia l'UE e gli Stati membri a sviluppare una strategia che integri il regime di sanzioni dell'UE, in linea con la strategia globale dell'UE, e che tenga conto della ripresa del dialogo politico con la Corea del Nord quando i tempi saranno maturi, al fine di integrare le iniziative in materia di diritti umani, la denuclearizzazione e la pace nel suo impegno con la RPDC;
16. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani, al governo e al parlamento della Repubblica popolare democratica di Corea, al governo e al parlamento della Repubblica di Corea, al governo e al parlamento della Repubblica popolare cinese, al governo e al parlamento degli Stati Uniti, al governo e al parlamento della Federazione russa, al governo e al parlamento del Giappone, al relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nella RPDC e al Segretario generale delle Nazioni Unite.
La situazione dello Stato di diritto e dei diritti umani nella Repubblica del Guatemala
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Risoluzione del Parlamento europeo del 7 aprile 2022 sulla situazione dello Stato di diritto e dei diritti umani nella Repubblica del Guatemala (2022/2621(RSP))
– viste le sue precedenti risoluzioni sul Guatemala, in particolare quella del 14 marzo 2019 sulla situazione diritti umani in Guatemala(1),
– viste le dichiarazioni rilasciate dal portavoce del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) sulla situazione dello Stato di diritto in Guatemala dell'11 febbraio 2022 e sul deterioramento dello Stato di diritto nel Guatemala del 23 marzo 2022,
– visto l'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra(2), in particolare la clausola sui diritti umani,
– visti gli orientamenti dell'Unione europea sui difensori dei diritti umani,
– vista la relazione presentata il 28 febbraio 2022 dall'Alta Commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani sulla situazione dei diritti umani in Guatemala,
– vista la dichiarazione dell'11 febbraio 2022 sul Guatemala rilasciata dal portavoce del Segretario generale delle Nazioni Unite,
– viste la dichiarazione della Commissione interamericana per i diritti umani (IACHR), del 22 febbraio 2022, che esprime preoccupazione per le nuove violazioni dell'indipendenza della magistratura in Guatemala, e quella della IACHR e del relatore speciale delle Nazioni Unite sull'indipendenza dei giudici e degli avvocati, del 9 marzo 2022, in cui si esorta il Guatemala a garantire l'indipendenza e l'imparzialità nella nomina del nuovo procuratore generale del paese,
– visti la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nonché le convenzioni delle Nazioni Unite sui diritti umani e i relativi protocolli opzionali,
– visto il Patto delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici del 1966,
– vista la Costituzione del Guatemala,
– visti l'articolo 144, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 4, del suo regolamento,
A. considerando che il Guatemala è un partner importante che condivide gli stessi principi dell'UE, come dimostrato dal ruolo chiave del paese nell'integrazione regionale in America centrale attraverso la sua presidenza pro tempore del sistema di integrazione regionale centroamericano, dalla crescita della cooperazione commerciale UE-Guatemala, dalla solidarietà del paese nei confronti dell'Ucraina e dell'Europa e dalla sua ferma condanna dell'invasione russa dell'Ucraina, nonché dal suo ruolo attivo nei consessi internazionali, nonché dal dialogo costruttivo con l'ambasciata del Guatemala a Bruxelles nel contesto della delegazione del Parlamento europeo per le relazioni con i paesi dell'America centrale;
B. considerando che nel 2019 il governo della Repubblica del Guatemala ha deciso unilateralmente di porre fine al mandato della Commissione internazionale contro l'impunità in Guatemala (CICIG), che operava da 12 anni nel paese; che, nel periodo in cui le autorità hanno collaborato con la CICIG, il Guatemala ha mostrato continui progressi nel perseguire i casi in materia di diritti umani e corruzione;
C. considerando che da allora in Guatemala si assiste a un continuo processo di cooptazione istituzionale e allo smantellamento dello Stato di diritto, a un ostruzionismo sistematico e vessazioni nei confronti dell'operato legittimo di giudici e pubblici ministeri, campagne diffamatorie, arresti e intimidazioni nei confronti degli operatori della giustizia, in particolare quelli della CICIG, della Procura per i diritti umani e della Procura speciale contro l'impunità (FECI), nonché a un'intensificazione e un aumento delle aggressioni nei confronti delle organizzazioni della società civile e dei difensori dei diritti umani, nonché alla criminalizzazione di tali organizzazioni e dei difensori dei diritti umani;
D. considerando che i magistrati che si occupano dei casi di corruzione e criminalità organizzata in cui sono coinvolti alti funzionari statali e proprietari di imprese sono stati incriminati in numerosi procedimenti penali attraverso denunce dinanzi alla commissione di disciplina giudiziaria e in processi preliminari promossi dal Pubblico ministero guatemalteco al fine di arrestarli o revocare la loro immunità giudiziaria; che la proliferazione di tali procedimenti giudiziari contro giudici, magistrati e avvocati indipendenti e la mancanza di misure di risposta e di protezione rapide ed efficaci sono allarmanti;
E. considerando che le minacce, le vessazioni e il rischio di detenzione arbitraria hanno indotto oltre 20 giudici ad annunciare il loro esilio dal Guatemala per tutelare la propria sicurezza e integrità fisica e psicologica ed evitare rappresaglie da parte delle autorità dello Stato guatemalteco; che i casi del giudice Erika Aifán, degli ex procuratori generali Claudia Paz e Thelma Aldana e di Juan Francisco Sandoval, che ha guidato la FECI, sono solo alcuni esempi delle vessazioni nei confronti degli operatori della giustizia in Guatemala;
F. considerando che l'articolo 203 della Costituzione del Guatemala sottolinea che la funzione giudiziaria deve essere esercitata esclusivamente dalla Corte suprema di giustizia e da altri tribunali stabiliti per legge; che non vi sono progressi nell'elezione di giudici ai seggi vacanti presso la Corte suprema e la Corte d'appello; che quest'anno il Presidente e il Congresso nomineranno tre figure di primo piano: il procuratore generale, il difensore civico per i diritti umani e il controllore generale;
G. considerando che nel maggio 2022 sarà eletto il nuovo procuratore generale della Repubblica del Guatemala; che la Costituzione del Guatemala prevede che la nomina del procuratore generale avvenga attraverso una commissione di nomina composta dal presidente della Corte suprema, da docenti di giurisprudenza, da membri dell'ordine degli avvocati e da membri della società civile; che nel settembre 2021 il procuratore generale della Repubblica del Guatemala e candidato alla rielezione, María Consuelo Porras, nonché il segretario generale della procura, Angel Pineda, sono stati inclusi dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti nella Lista Engel in quanto personaggi corrotti e antidemocratici che ostacolano l'azione penale nei casi di corruzione; che l'avvocato generale svolge un ruolo fondamentale nel garantire lo Stato di diritto, la protezione e la difesa dei diritti umani e la lotta contro la corruzione e l'impunità;
H. considerando che la Commissione interamericana per i diritti umani e il relatore speciale delle Nazioni Unite sull'indipendenza dei giudici e dei magistrati hanno formulato diverse raccomandazioni per attuare una riforma costituzionale per quanto riguarda le procedure per l'elezione del procuratore generale e dei giudici delle alte giurisdizioni del paese, in linea con le norme internazionali in materia di indipendenza e imparzialità;
I. considerando che il governo del Guatemala si è adoperato per attuare politiche volte a promuovere la trasparenza, la lotta contro la corruzione e l'impunità attraverso la creazione del comitato presidenziale contro la corruzione e del comitato presidenziale per la pace e i diritti umani, che dovrebbe produrre risultati concreti;
J. considerando che, secondo Transparency International, il Guatemala ha perso 59 posizioni nell'indice di percezione della corruzione negli ultimi dieci anni, passando dalla 91a (nel 2010) alla 150a posizione su 180 paesi;
K. considerando che il decreto 4-202, noto come legge sulle ONG, entrato in vigore nel febbraio 2022, mira a limitare le attività delle ONG, inasprendo la vigilanza del governo e aprendo la strada all'abolizione delle ONG che non rispettano i requisiti amministrativi;
L. considerando che la violenza e le estorsioni da parte di potenti organizzazioni criminali restano un grave problema in Guatemala e che la violenza legata alle bande è un fattore importante che spinge le persone a lasciare il paese;
M. considerando che nel 2021 l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani (OHCHR) ha documentato 103 attacchi contro difensori dei diritti umani e sei uccisioni, nonché 33 attacchi ai danni di giornalisti; che gli ambientalisti, i difensori dei terreni, le popolazioni e le comunità indigene e i difensori dei diritti delle donne sono esposti a gravi minacce; che l'OHCHR sottolinea un crescente uso improprio del diritto penale da parte di attori statali e non statali ai danni di difensori dei diritti umani e giornalisti per penalizzarli o impedire l'esercizio legittimo del loro lavoro;
N. considerando che le popolazioni indigene continuano a subire molteplici forme di discriminazione e disuguaglianze economiche e sociali; che è necessario rafforzare il rapporto di fiducia tra le istituzioni pubbliche e le popolazioni indigene con l'attuazione di misure volte a tutelare e attuare i loro diritti, compreso il diritto al consenso libero, preventivo e informato;
O. considerando che la violenza sessuale e di genere nei confronti delle donne e delle ragazze è un problema diffuso e profondamente radicato; che l'8 marzo 2022 il Congresso guatemalteco ha approvato il decreto 18-2022, la cosiddetta legge per la tutela della vita e della famiglia, che configura l'aborto come reato in tutte le circostanze, con pene detentive da 5 a 25 anni, e vieta la diversità di genere e l'educazione sessuale nelle scuole; che, a seguito di molteplici proteste a livello nazionale e internazionale, il Presidente ha espresso l'intenzione di porre il veto al decreto e che il 15 marzo 2022 il Congresso guatemalteco ha votato per archiviare la legge controversa;
P. considerando che il Guatemala presenta uno dei tassi di disuguaglianza più elevati e tra i peggiori tassi di povertà, malnutrizione e mortalità materna e infantile nella regione; che si colloca al sesto posto per la malnutrizione cronica nel mondo;
Q. considerando che l'UE rimane uno dei principali partner di cooperazione del Guatemala, a cui ha destinato 152 milioni di EUR nell'ambito del periodo di programmazione dello Strumento di cooperazione allo sviluppo (2014-2020) incentrato sulla sicurezza alimentare, la lotta alla corruzione, la pace e la sicurezza e la competitività;
R. considerando che Aura Lolita Chávez, militante guatemalteca autoctona impegnata nella difesa dell'ambiente e finalista al premio Sacharov del Parlamento europeo nel 2017, ha lasciato il suo paese dopo gravi attacchi, minacce di morte e atti diffamatori, e qualora ritornasse in Guatemala dovrebbe affrontare vari processi giudiziari; che la sua sicurezza giuridica e fisica dovrebbe essere garantita, qualora decidesse di fare ritorno;
1. esprime preoccupazione per il deterioramento dello Stato di diritto in Guatemala e per le azioni legali avviate dalla Corte suprema di giustizia e dal procuratore generale nei confronti di giudici, avvocati e pubblici ministeri indipendenti che indagano o perseguono strutture criminali che presentano legami con alti funzionari statali e proprietari di imprese;
2. condanna la criminalizzazione e la detenzione di operatori della giustizia coinvolti nel perseguimento della corruzione e nella lotta all'impunità, così come le campagne mediatiche di screditamento, le minacce e le vessazioni subite dagli stessi, nonché da giornalisti e difensori dei diritti umani; esorta le autorità guatemalteche a porre fine a tali azioni e a sostenere lo Stato di diritto e il pieno rispetto dell'indipendenza dei poteri quali elementi chiave nella lotta all'impunità e alla corruzione;
3. invita le autorità guatemalteche a procedere immediatamente a indagini approfondite e imparziali sulle minacce, le vessazioni e le campagne di stigmatizzazione contro i funzionari della giustizia e gli attori della società civile, al fine di identificare tutti i responsabili e consegnarli a tribunale competenti, indipendenti e imparziali;
4. invita le autorità guatemalteche ad adottare con urgenza le misure necessarie per garantire la sicurezza e l'integrità dei giudici, dei pubblici ministeri, degli avvocati, compresi gli ex avvocati della CICIG, e dei difensori dei diritti umani, così come dei detenuti, e per salvaguardare il loro diritto a un processo equo; esorta le autorità a garantire il rimpatrio sicuro delle persone costrette a lasciare il paese nutrendo timori per la loro incolumità personale;
5. ricorda l'assoluta necessità di canali di dialogo rafforzati ed efficaci nel quadro delle istituzioni guatemalteche al fine di promuovere i valori democratici, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani;
6. ribadisce che il processo di selezione e nomina dei giudici deve essere trasparente e partecipativo e che i candidati dovrebbero essere selezionati sulla base dei loro meriti e del comprovato rispetto dei diritti umani, conformemente alle norme internazionali e alla Costituzione del Guatemala; invita le autorità guatemalteche, in tal senso, a garantire l'equa elezione dei giudici, in particolare per quanto riguarda l'elezione del procuratore generale e del difensore civico per i diritti umani;
7. sottolinea che l'adozione di una legislazione restrittiva, come la legge sulle ONG, può contribuire allo smantellamento del sistema di tutela dei difensori dei diritti umani, rafforzando l'impunità; chiede l'abrogazione di tale legislazione;
8. esorta il governo del Guatemala ad adottare le misure necessarie per rafforzare la legislazione e le politiche volte a proteggere i difensori dei diritti umani, compresi i difensori dell'ambiente e i giornalisti, e a sviluppare una politica pubblica per la protezione dei difensori dei diritti umani in linea con una sentenza pronunciata dalla Corte interamericana dei diritti dell'uomo nel 2014 e con l'impegno assunto dal Guatemala stesso dinanzi al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite nel 2018; raccomanda al governo del Guatemala di ratificare l'accordo di Escazú;
9. accoglie con favore la creazione, da parte delle autorità guatemalteche, del comitato presidenziale contro la corruzione e del comitato presidenziale per la pace e i diritti umani, quali pilastri fondamentali del piano nazionale del governo per l'innovazione e lo sviluppo, al fine di attuare politiche che promuovano la trasparenza, la lotta alla corruzione e la lotta all'impunità; esorta tali comitati a produrre risultati concreti;
10. incoraggia il governo del Guatemala a rafforzare la collaborazione con tutti i meccanismi delle Nazioni Unite e regionali in materia di diritti umani al fine di promuovere e tutelare i diritti umani nel paese; raccomanda al governo del Guatemala di rinnovare il mandato dell'OHCHR nel paese per un periodo di tempo ragionevole;
11. si compiace delle azioni intraprese dalle ambasciate degli Stati membri dell'UE e dalla delegazione dell'Unione in Guatemala per quanto riguarda le misure di protezione dei difensori dei diritti umani; invita la Commissione ad estendere in modo sostanziale e ad attuare più attivamente le misure di protezione, compresa l'osservazione delle udienze dei difensori dei diritti umani incriminati, in particolare degli ambientalisti e dei difensori dei diritti delle donne, offrendo tra l'altro un maggiore sostegno alle organizzazioni indipendenti della società civile;
12. chiede all'Unione europea e agli Stati membri di avvalersi dei meccanismi stabiliti nell'accordo di associazione e nell'accordo di dialogo politico e di cooperazione per incoraggiare con forza il Guatemala a perseguire un'agenda ambiziosa in materia di diritti umani e a combattere l'impunità al fine di migliorare la situazione dei diritti umani nel paese;
13. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Servizio europeo per l'azione esterna, al rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, all'Organizzazione degli Stati americani, all'Assemblea parlamentare euro-latinoamericana, nonché al presidente, al governo e al parlamento della Repubblica del Guatemala, alla segreteria dell'integrazione economica centroamericana e al parlamento centroamericano.
– viste le sue precedenti risoluzioni sulla Russia,
– visti la Carta delle Nazioni Unite, la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, nonché la dichiarazione delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti umani,
– vista la Costituzione della Federazione russa,
– vista la dichiarazione resa il 28 marzo 2022 da Josep Borrell, vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR), sul giornale indipendente russo Novaja Gazeta,
– vista la dichiarazione resa il 22 marzo 2022 dal VP/AR, a nome dell'Unione europea, sulla sentenza che prolunga di nove anni la reclusione per motivi politici di Aleksej Naval'nyj,
– vista la dichiarazione resa il 24 marzo 2022 dal Commissario per i diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa, che esprime apprezzamento per il coraggioso lavoro svolto dai giornalisti e dai difensori dei diritti umani, compresi quelli della Federazione russa e della Bielorussia,
– vista la dichiarazione resa il 3 marzo 2022 dalla rappresentante per la libertà dei mezzi di informazione dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, relativa alla grave violazione del diritto alla libertà di espressione e alla libertà dei mezzi di informazione in Russia nel contesto dell'attacco militare del paese contro l'Ucraina,
– vista la dichiarazione dell'Alta Commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani sugli sviluppi più recenti in Russia e in Ucraina,
– visti l'articolo 144, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 4, del suo regolamento,
A. considerando che la Federazione russa ha ripetutamente violato il diritto internazionale e i suoi impegni internazionali, ha dato avvio a una guerra di aggressione illegale, non provocata e ingiustificata contro l'Ucraina e ha perpetrato massacri contro i suoi cittadini; che negli ultimi mesi le restrizioni legislative, i divieti imposti ai mezzi di comunicazione, la criminalizzazione dell'informazione indipendente e della libertà di opinione e altre persecuzioni politiche hanno raggiunto proporzioni totalitarie, portando alla disintegrazione dello spazio civile indipendente e pluralistico in Russia;
B. considerando che il regime russo ha intensificato come mai prima d'ora la sua repressione nei confronti di manifestanti pacifici, giornalisti e blogger indipendenti, difensori dei diritti umani e attivisti della società civile, nel tentativo di mettere a tacere qualsiasi critica e opposizione alla sua aggressione militare illegale, non provocata e ingiustificata contro l'Ucraina; che migliaia di persone sono fuggite dalla Russia a causa del drastico aumento del rischio di arresti e procedimenti giudiziari arbitrari; che tale repressione ha avuto conseguenze devastanti sulla vita e le libertà delle minoranze, delle persone LGBTQI+, delle donne e di tutte le persone considerate dal governo e dalla società come non allineate alle regole e alle aspettative comportamentali o normative imposte oppure come critiche del regime e delle politiche delle autorità russe;
C. considerando che i diritti umani fondamentali, comprese la libertà di associazione e di espressione, sono sanciti dalla Costituzione della Federazione russa nonché da numerosi strumenti giuridici internazionali che la Russia si è impegnata a rispettare; che le autorità russe hanno condotto per anni campagne sistematiche di propaganda contro l'Ucraina, l'Europa e i valori democratici liberali, culminate nell'eliminazione di qualsiasi traccia di una società civile dinamica, politicamente attiva e indipendente;
D. considerando che dal 24 febbraio 2022 le autorità russe hanno detenuto arbitrariamente più di 15 400 manifestanti pacifici contro la guerra in tutto il paese, sottoponendo alcuni di loro a gravi maltrattamenti e ad altre violazioni dei diritti umani; che da allora sono già stati avviati oltre 60 procedimenti penali;
E. considerando che numerose leggi imposte negli ultimi anni, quali la legge sugli "agenti stranieri" e le sue varianti, le normative e le decisioni giudiziarie sulle cosiddette "organizzazioni estremiste" e gli innumerevoli decreti dell'autorità di controllo dei mezzi di comunicazione (Roskomnadzor), sono state utilizzate dalle autorità russe ai fini della repressione concentrata nei confronti della società civile indipendente e dei mezzi di comunicazione operanti in Russia, prendendo di mira in particolare le organizzazioni non governative (ONG), i difensori dei diritti umani, i giornalisti, gli avvocati, nonché gli attivisti per i diritti delle donne, delle persone LGBTQI +, dell'ambiente e gli attivisti di minoranze etniche e culturali; che, a causa di tutta questa legislazione e regolamentazione nonché degli oneri giudiziari e amministrativi, gli attori della società civile sono costretti a rifiutare i finanziamenti esteri, ad autocensurarsi e a ridurre la loro visibilità pubblica e le loro attività per timore di rappresaglie da parte del governo;
F. considerando che il 4 marzo 2022 il parlamento russo ha modificato il codice penale in modo tale che la diffusione di presunte informazioni "false" sulla guerra in Ucraina divenisse punibile con un massimo di 15 anni di reclusione; che il 22 marzo 2022 la legge è stata estesa per sanzionare la condivisione di "notizie false" su qualsiasi attività degli organismi ufficiali russi all'estero; che il 4 marzo 2022 la Duma russa ha vietato le manifestazioni contro la guerra in Ucraina; che le riforme giuridiche russe hanno introdotto illeciti amministrativi e reati in base ai quali i cittadini e le entità giuridiche del paese possono essere perseguiti per aver chiesto sanzioni internazionali nei confronti dello Stato russo, dei suoi cittadini o di qualsiasi entità giuridica;
G. considerando che le autorità russe hanno costretto diversi organi di informazione indipendenti a cessare temporaneamente o permanentemente le loro attività o a trasferire le loro operazioni all'estero, bloccando nel contempo l'accesso ad altri organi nel contesto di una censura, un controllo e un isolamento di Internet crescenti, privando così la popolazione russa di informazioni imparziali sulla guerra della Russia contro l'Ucraina e sui crimini di guerra ivi commessi in nome della Federazione russa; che tra i suddetti organi figurano, in particolare, la stazione radiofonica Echo di Mosca, la stazione televisiva Dozhd e il giornale Novaja Gazeta; che le autorità hanno bloccato i social media stranieri in Russia e hanno inserito nella lista nera Meta, la società madre di Facebook, Instagram e WhatsApp, etichettandola come "estremista";
H. considerando che, dall'inizio della guerra della Russia contro l'Ucraina, centinaia di giornalisti, difensori dei diritti umani, attivisti e altri cittadini hanno lasciato la Russia a causa del drastico aumento del rischio di arresti e procedimenti giudiziari arbitrari, in particolare dopo che il presidente Putin ha definito gli oppositori della guerra come "traditori della patria" e "quinta colonna";
I. considerando che il 16 marzo 2022 il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha deciso di revocare con effetto immediato l'adesione della Federazione russa al Consiglio d'Europa; che la Federazione russa, da parte sua, ha deciso di ritirarsi dal Consiglio d'Europa il 15 marzo 2022, privando i propri cittadini della tutela sancita dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e negando loro l'accesso ai mezzi di ricorso giudiziari dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo;
J. considerando che Aleksej Naval'nyj, avvocato, esponente dell'opposizione e attivista anticorruzione russo nonché vincitore del premio Sacharov 2021, è stato arrestato nel gennaio 2021 e si trova in carcere dal febbraio 2021, dove sta scontando una pena arbitraria e fondata su motivazioni politiche ed è stato ripetutamente sottoposto a torture e trattamenti disumani; che l'Unione europea ha condannato con la massima fermezza l'avvelenamento e la detenzione per motivi politici di Aleksej Naval'nyj, ha imposto sanzioni mirate e continua a chiedere l'avvio di un'indagine indipendente sul suo avvelenamento;
K. considerando che il 22 marzo 2022 il Tribunale Lefortovski di Mosca, a seguito di una sessione straordinaria organizzata in un campo di detenzione e quindi al di fuori degli ordinari locali del tribunale, ha condannato Aleksej Naval'nyj a nove anni di detenzione in regime di massima sicurezza e ha emesso una sanzione amministrativa pari a 1,2 milioni di RUB (circa 12 838 EUR); che tale sentenza contravviene chiaramente al diritto internazionale e alla Costituzione russa ed è illegittima, arbitraria e mossa da motivi politici tanto quanto la sentenza precedente;
L. considerando che diversi attivisti sono stati minacciati di venire arrestati e perseguiti, o lo sono effettivamente stati, per aver sostenuto o collaborato con Aleksej Naval'nyj o per aver sostenuto le sue idee, come la strategia di voto intelligente; che sono stati accusati e perseguiti applicando retroattivamente le nuove leggi o decisioni amministrative per il sostegno dimostrato attraverso dichiarazioni sui social media, e che molti di essi hanno lasciato la Russia dopo essere stati accusati di illeciti penali; che la Fondazione anticorruzione di Aleksej Naval'nyj è stata definita "estremista";
1. condanna la repressione interna del regime russo, inaspritasi a seguito della guerra di aggressione russa contro l'Ucraina; chiede che le autorità russe pongano fine alle vessazioni, alle intimidazioni e agli attacchi contro tutti i manifestanti contrari alla guerra, le organizzazioni della società civile indipendenti, le ONG, i difensori dei diritti umani, i giornalisti, gli avvocati, nonché gli attivisti che si occupano di diritti delle donne, delle persone LGBTQI+ e dell'ambiente in Russia; esprime la propria solidarietà alle forze democratiche in Russia impegnate a favore di una società libera e aperta, e sottolinea il proprio sostegno a tutte le persone e le organizzazioni che sono vittime di attacchi e di repressione;
2. condanna la posizione ideologica neototalitaria e imperialista difesa dal governo russo e dai suoi propagandisti; evidenzia che l'assalto alla democrazia e il mancato rispetto dei diritti delle altre nazioni hanno avviato la Russia sulla strada verso il dispotismo, l'aggressione internazionale e i crimini di guerra; sottolinea che una Russia non democratica rappresenta una minaccia costante per la sicurezza e la stabilità dell'Europa;
3. deplora la legislazione russa, in particolare quella relativa agli "agenti stranieri", le modifiche al codice penale introdotte il 4 e il 22 marzo 2022 e la legge sui mass media, che vengono usate per compiere vessazioni giudiziarie nei confronti delle voci di dissenso nel paese e all'estero e per indebolire i media indipendenti; sottolinea che tali sviluppi sono in palese contraddizione con gli impegni assunti volontariamente dalla Russia a norma del diritto internazionale e iscritti nella sua Costituzione;
4. denuncia la continua e crescente censura operata dalle autorità russe, in particolare su Internet, e le esorta a porre immediatamente fine a tale controllo e censura;
5. condanna il fatto che le autorità russe abbiano perseguito le madri di soldati russi e le loro organizzazioni istituite, privando i genitori russi di informazioni sulla sorte dei loro figli e rifiutando di cooperare con le autorità ucraine per la restituzione delle spoglie dei soldati russi caduti sul campo di battaglia;
6. condanna il ruolo del Patriarca Kirill di Mosca, capo della Chiesa ortodossa russa, per aver offerto una copertura teologica alla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina; elogia il coraggio dei 300 sacerdoti della Chiesa ortodossa russa che hanno firmato una lettera di condanna dell'aggressione, addolorandosi per il calvario del popolo ucraino e chiedendo di "fermare la guerra";
7. condanna fermamente la carcerazione del vincitore del premo Sakharov Aleksej Naval'nyj, ribadendo il suo invito affinché sia rilasciato immediatamente e senza condizioni, come pure quella di centinaia di altri cittadini russi detenuti senza motivo per il semplice fatto di aver avuto il coraggio di manifestare a favore della democrazia e della pace o di maggiori diritti, incluso il diritto alla libertà di espressione e di riunione pacifica; invita le autorità russe a migliorare le condizioni nelle carceri e nei centri di detenzione al fine di rispettare le norme internazionali; considera la situazione umanitaria, sanitaria e di sicurezza di Aleksej Naval'nyj una preoccupazione prioritaria dell'UE; invita le autorità russe ad adottare tutte le misure necessarie per garantire appieno i suoi diritti durante la sua detenzione illegale; condanna il fatto che il processo a carico di Aleksej Naval'nyj non abbia rispettato il suo diritto a un processo equo e ribadisce il suo invito a condurre senza indugio indagini trasparenti sull'avvelenamento di Aleksej Naval'nyj;
8. ritiene che la repressione esercitata contro Aleksej Naval'nyj, i suoi sostenitori, i media e la società civile si iscriva nel quadro di un preludio alla guerra criminale di aggressione della Russia, e ribadisce che il pluralismo politico e la libertà dei media sono le migliori garanzie e ostacoli contro l'aggressione internazionale da parte di un governo non democratico; ritiene che gli sforzi profusi dall'UE per sostenere la libertà di pensiero e dei media per i cittadini russi siano intrinsechi agli sforzi contro la guerra e l'aggressione in Ucraina;
9. condanna con forza le decisioni dei tribunali russi che hanno portato alla chiusura di International Memorial e del Centro per i diritti umani Memorial, che insieme rappresentano una delle organizzazioni più antiche e di spicco della Russia in materia di diritti umani, insignita del premo Sakharov; condanna i continui avvertimenti lanciati dal Roskomnadzor a Novaya Gazeta a proposito della censura e delle presunte violazioni della legge sugli "agenti stranieri", che hanno portato il giornale ad annunciare che cesserà le sue attività fino alla fine della guerra in Ucraina; deplora altresì la richiesta del procuratore generale russo al Roskomnadzor affinché sia limitato l'accesso all'Eco di Mosca e a Dozhd a causa dell'attività giornalistica sulla guerra in Ucraina; plaude al ruolo svolto da tali organi di comunicazione, come pure da moltissimi altri mezzi di informazione e organizzazioni indipendenti che nel frattempo sono stati chiusi, nel portare alla luce la verità e fornire dati sui crimini commessi dal regime sovietico e dal governo russo, nonché al loro impegno a favore dei diritti umani; chiede che venga posta fine alla repressione sistematica delle istituzioni giornalistiche e dei media indipendenti, che costituiscono i pilastri fondamentali della libertà e della democrazia;
10. invita il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite a indagare a fondo e con urgenza sugli abusi del diritto all'informazione e della libertà di espressione commessi dal regime russo;
11. esprime profonda preoccupazione per il modo in cui la repressione della società civile russa, dei difensori dei diritti umani, degli attivisti per i diritti delle donne, degli attivisti per la salute e i diritti sessuali e riproduttivi e delle comunità LGBTQI+ stia esacerbando ulteriormente la situazione di gruppi già vulnerabili e presi di mira nel paese;
12. ribadisce che il lavoro libero e indipendente delle organizzazioni della società civile e dei media è una pietra miliare delle società democratiche; invita pertanto la Russia a istituire un quadro giuridico chiaro e un ambiente sicuro per le organizzazioni della società civile, i manifestanti, i media e gli attori politici, in linea con la Costituzione e gli obblighi internazionali della Russia e con le norme internazionali in materia di diritti umani, consentendo loro di svolgere il loro utile e legittimo lavoro senza interferenze; pone in evidenza la necessità di garantire efficaci mezzi di ricorso giuridico ai manifestanti, agli attivisti della società civile e ai giornalisti i cui diritti fondamentali siano stati lesi;
13. invita la Commissione, il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e gli Stati membri a monitorare attentamente la situazione dei diritti umani in Russia, a fornire assistenza di emergenza e ad accrescere il sostegno alla società civile, alle ONG indipendenti, ai difensori dei diritti umani e ai media indipendenti che rimangono attivi in Russia, inclusa un'assistenza finanziaria sostenibile e flessibile; si rivolge alla delegazione dell'UE e alle rappresentanze degli Stati membri in Russia affinché dimostrino pubblicamente solidarietà a quanti vengono perseguitati;
14. esorta la Commissione e gli Stati membri a rafforzare la protezione dei diritti e dell'integrità fisica degli attivisti, dei giornalisti indipendenti e dei difensori dei diritti umani presi di mira dalle autorità russe e a fornire loro visti di emergenza per consentire loro di lasciare il paese e trovare un rifugio temporaneo nell'UE, nonché a consentire alle ONG e ai media russi minacciati o vietati di continuare immediatamente il loro lavoro dal territorio dell'UE, se necessario;
15. invita il VP/AR e il Consiglio a fare un uso efficace del meccanismo globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani e a imporre misure restrittive a tutti i funzionari russi coinvolti nella repressione nei confronti della società civile e dei media indipendenti e dei manifestanti pacifici, nonché in quest'ultimo caso contro Aleksej Naval'nyj;
16. invita la Commissione e gli Stati membri a prevenire e contrastare la diffusione della disinformazione, compresa la propaganda, e a rafforzare i media indipendenti; accoglie pertanto con favore lo sviluppo di specifiche piattaforme e notiziari in russo e ucraino; chiede che le comunicazioni strategiche dell'UE siano migliorate e che siano esplorate modalità efficaci per contrastare la propaganda bellica proveniente dalla Russia da canali quali Rossija, Channel One Russia e NTV, che diffondono contenuti che approvano la guerra di aggressione disinformando i cittadini in proposito; invita la Commissione, gli Stati membri e il SEAE a continuare a migliorare le informazioni alternative e online in lingua russa in merito agli sviluppi in atto per contrastare la disinformazione, a garantire che le dichiarazioni pubbliche dell'UE siano tradotte in russo e a rivolgersi anche al pubblico e alle piattaforme russofoni;
17. invita la Commissione e gli Stati membri a ospitare nell'UE i gruppi mediatici vietati e a sviluppare una piattaforma comune per i media in esilio, nonché a sostenere tecnologie che consentano alle persone di utilizzare Internet per esercitare i loro diritti fondamentali, in particolare la libertà di informazione e di espressione, e a sostenere il perseguimento della democrazia e dello Stato di diritto, istituendo mezzi tecnologici per eludere la sorveglianza delle comunicazioni e il blocco di siti web e applicazioni in Russia, anche attraverso opzioni a bassa tecnologia come le onde medie, una piattaforma VPN Russia, reti di anonimizzazione e la televisione satellitare;
18. invita la delegazione dell'UE e le rappresentanze diplomatiche nazionali in Russia a monitorare attentamente la situazione sul campo e il modo in cui sono gestiti i processi e a offrire agli interessati qualsiasi sostegno di cui possano aver bisogno, compresa l'assistenza finanziaria diretta per pagare avvocati ed esperti; invita tutti i governi a respingere qualsiasi futura richiesta di estradizione di cittadini russi per reati ai sensi del codice penale e del codice dei reati amministrativi;
19. esorta gli Stati membri, il Consiglio e la Commissione a garantire uno status umanitario e a creare possibilità di migrazione sicura per l'opposizione russa, la società civile e i rappresentanti dei media minacciati, anche assicurando loro la possibilità di soggiornare e lavorare a lungo termine nell'Unione europea; invita gli Stati membri a mettere a punto un meccanismo per proteggere i soldati russi che decidono di disertare; invita le istituzioni finanziarie, le banche, le società di carte di credito e le autorità governative a introdurre procedure di controllo per l'applicazione su misura delle sanzioni nei confronti dei cittadini russi nell'UE, al fine di consentire agli attivisti dell'opposizione, alla società civile indipendente e ai rappresentanti dei media di mantenere l'accesso alle loro attività finanziarie necessarie per garantire la loro esistenza nell'Unione europea;
20. ricorda che la collaborazione accademica e culturale sul piano individuale, anche in tempi di conflitto, può contribuire a rafforzare le voci pluralistiche in circostanze antidemocratiche e fungere da base per facilitare il ripristino delle relazioni dopo il conflitto; sottolinea che la comunità scientifica russa è stata un obiettivo primario della repressione da parte del regime di Putin;
21. sottolinea il valore strategico del contributo degli accademici russi che si oppongono alla guerra al fine di analizzare meglio il regime di Putin e come contrastarlo; chiede una strategia dell'UE che consenta agli studenti e ai docenti russi di proseguire ufficialmente i loro studi e il loro lavoro nelle università europee, in particolare nelle discipline umanistiche, e di ottenere i diplomi corrispondenti;
22. invita il Consiglio, il SEAE e la Commissione a integrare i diritti umani e la consultazione della società civile in tutti i dialoghi tra l'UE, i suoi Stati membri e la Russia, nonché a tener fede al loro impegno a favore dell'integrazione della dimensione di genere;
23. chiede all'UE e agli Stati membri di continuare a dialogare con il popolo russo e con la società civile russa in esilio; esorta l'UE a dimostrare la propria disponibilità a sostenere la società civile russa nei suoi sforzi volti a costruire una Russia democratica e ad accogliere nuovamente una Russia democratica e responsabile in seno alla comunità internazionale;
24. invita l'UE a nominare un inviato speciale per una Russia democratica, che dovrebbe essere responsabile delle relazioni con il popolo russo, in particolare con i difensori della democrazia in esilio e coloro che sono rimasti in Russia e auspicano che il paese torni sul cammino della democrazia;
25. invita la Commissione, in cooperazione con il SEAE, a contribuire alla creazione e al sostegno di un polo per la Russia democratica per un dialogo continuo con la comunità democratica russa, in particolare il comitato contro la guerra istituito dagli attivisti dell'opposizione democratica russa, al fine di fornire una comunicazione diretta con il popolo russo, sviluppare insieme alla società civile una strategia dell'UE per una futura Russia democratica, migliorare l'integrazione di nuovi emigranti russi attraverso programmi educativi e organizzare vertici annuali dell'UE con la Russia democratica in esilio;
26. esorta il VP/AR e gli Stati membri ad adottare azioni coordinate con i paesi che condividono gli stessi principi per sensibilizzare e respingere le restrizioni alle libertà fondamentali e ai diritti umani da parte delle autorità russe, anche attraverso interventi pubblici e ad alto livello, iniziative coordinate, un controllo costante nei consessi internazionali e regionali sui diritti umani, nonché valutazioni periodiche dell'impatto sui diritti umani per garantire che l'impegno con la Russia non comprometta gli obiettivi in materia di diritti umani e non contribuisca, direttamente o indirettamente, a violazioni dei diritti umani;
27. osserva che, secondo il Centro Levada, l'83 % dei russi sostiene la guerra di Putin in Ucraina, mentre la percentuale di russi che affermano che il paese si sta muovendo nella giusta direzione è aumentata dal 52 % al 69 %, il livello più alto mai registrato dal 1996; plaude, a tale riguardo, alle persone coraggiose che protestano apertamente e si oppongono all'imperialismo russo nella sua forma più recente, l'invasione dell'Ucraina, nonostante la brutalità della polizia antisommossa e le pressioni dei media e sociali; raccomanda vivamente ai cittadini dell'UE, tuttavia, a non equiparare tutti i cittadini russi alle brutali azioni dei loro dirigenti e delle loro forze armate in Ucraina; invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere e proteggere le voci critiche all'interno della diaspora russa che si trovano ad affrontare minacce da parte delle autorità russe; condanna i raduni organizzati dalle diaspore russe a sostegno della guerra o per protestare contro l'accoglienza di rifugiati ucraini;
28. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, all'Alta Commissaria delle Nazioni Uniti per i diritti umani, al Consiglio d'Europa, all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e al Presidente, al governo e al Parlamento della Federazione russa.
Diritto alla riparazione
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Risoluzione del Parlamento europeo del 7 aprile 2022 sul diritto alla riparazione (2022/2515(RSP))
– vista la direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni(1) ("direttiva sulla vendita di beni"),
– vista la direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali(2) ("direttiva sul contenuto digitale"),
– vista la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia(3) ("direttiva sulla progettazione ecocompatibile"),
– vista la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno ("direttiva sulle pratiche commerciali sleali")(4), in particolare l'allegato I,
– vista la sua risoluzione del 25 novembre 2020 sul tema "Verso un mercato unico più sostenibile per le imprese e i consumatori"(5),
– vista la sua risoluzione del 10 febbraio 2021 sul nuovo piano d'azione per l'economia circolare(6),
– vista la sua risoluzione del 4 luglio 2017 su una vita utile più lunga per i prodotti: vantaggi per consumatori e imprese(7),
– vista l'interrogazione alla Commissione sul diritto alla riparazione (O-000010/2022 – B9-0010/2022),
– visti l'articolo 136, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,
– vista la proposta di risoluzione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori,
A. considerando che il Parlamento, in diverse occasioni(8), ha sottolineato l'importanza di garantire ai consumatori il diritto alla riparazione quale pilastro fondamentale dell'agenda per l'economia circolare nel quadro del Green Deal europeo, in quanto promuoverebbe un utilizzo delle risorse più efficiente e sostenibile, eviterebbe e ridurrebbe i rifiuti e incentiverebbe un più ampio utilizzo e riutilizzo dei prodotti, nonché l'economia collaborativa, rafforzando nel contempo i diritti e il benessere dei consumatori;
B. considerando che la Commissione, nella sua lettera d'intenti relativa allo Stato dell'Unione 2021(9), ha annunciato una proposta legislativa sul diritto alla riparazione tra le sue iniziative chiave per il 2022 e che tale proposta dovrebbe essere adottata in stretto coordinamento con le iniziative legislative correlate, quali l'iniziativa per i prodotti sostenibili e l'iniziativa sul tema "Rafforzare il ruolo dei consumatori nella transizione verde", che condividono l'obiettivo di conseguire prodotti e modelli di consumo più sostenibili;
C. considerando che la Commissione ha avviato una consultazione pubblica, aperta fino al 5 aprile 2022, sul tema "Consumo sostenibile di beni – Promuovere la riparazione e il riutilizzo" che la Commissione intende proporre una direttiva recante modifica della direttiva sulla vendita di beni e sta valutando la possibilità di proporre un atto legislativo distinto sul diritto alla riparazione;
D. considerando che la direttiva sul contenuto digitale e la direttiva sulla vendita di beni prevedono quadri globali che includono elementi essenziali del diritto contrattuale dei consumatori, quali i requisiti di conformità al contratto e i rimedi a disposizione dei consumatori in caso di non conformità, comprese disposizioni in materia di riparazione, sostituzione, ripristino della conformità dei contenuti o servizi digitali, riduzione del prezzo e risoluzione del contratto, nonché norme sulle principali modalità di esercizio di tali rimedi e sulle garanzie commerciali;
E. considerando che il 79 % dei cittadini dell'UE ritiene che i produttori dovrebbero essere tenuti a semplificare la riparazione dei dispositivi digitali o la sostituzione dei singoli componenti; che il 77 % dei cittadini dell'UE preferirebbe riparare i propri dispositivi anziché sostituirli; che le imprese del settore della riparazione potrebbero rappresentare una fonte di posti di lavoro a livello locale e di competenze specifiche a livello europeo;
F. considerando che la crisi COVID-19 ha dimostrato la necessità di istituire nuovi modelli imprenditoriali più resilienti e di sostenere le imprese europee, in particolare le piccole e medie imprese (PMI), le microimprese e i lavoratori autonomi;
G. considerando che concedere ai consumatori il diritto alla riparazione sarebbe fondamentale per far progredire la transizione industriale dell'Europa, come pure per rafforzarne la resilienza e l'autonomia strategica aperta; che la promozione di una cultura della riparazione offre opportunità economiche e sociali in termini di imprenditorialità e creazione di posti di lavoro; che i prodotti sostenibili apportano vantaggi sia alle imprese che ai consumatori stimolando la domanda e l'offerta di beni sostenibili;
H. considerando che una serie di ostacoli impedisce ai consumatori di optare per la riparazione, tra cui la mancanza di informazioni, di accesso ai pezzi di ricambio, di standardizzazione e di interoperabilità o altri ostacoli tecnici, come pure i costi di riparazione;
I. considerando che i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche rappresentano il flusso di rifiuti che cresce con maggiore rapidità a livello mondiale e che nel 2019 sono stati smaltiti oltre 53 milioni di tonnellate di rifiuti elettronici;
1. sottolinea che un diritto effettivo alla riparazione dovrebbe contemplare aspetti del ciclo di vita dei prodotti ed essere affrontato da diversi settori d'intervento interconnessi, tra cui la progettazione dei prodotti, i principi etici fondamentali della produzione, la standardizzazione, l'informazione ai consumatori, compresa l'etichettatura sulla riparabilità e, laddove possibile e opportuno, sulla vita utile del prodotto, i diritti e le garanzie dei consumatori e gli appalti pubblici;
2. evidenzia che l'iniziativa sul diritto alla riparazione deve essere proporzionata, basata su dati concreti nonché efficiente in termini di costi e deve trovare un equilibrio tra i principi di sostenibilità, la protezione dei consumatori e un'economia sociale di mercato altamente competitiva, affinché tutti i pertinenti portatori di interessi possano cogliere le opportunità insite nella transizione verde;
3. sottolinea che un diritto effettivo alla riparazione dovrebbe creare notevoli vantaggi competitivi per le imprese europee, evitando nel contempo di imporre loro qualsiasi onere finanziario sproporzionato, e dovrebbe ispirare l'innovazione, nonché incentivare gli investimenti nelle tecnologie sostenibili, tenendo conto al tempo stesso degli sviluppi del mercato e dell'evolversi delle esigenze dei consumatori;
Progettare prodotti che durino più a lungo e possano essere riparati
4. accoglie con favore l'intenzione della Commissione di adottare un'iniziativa sui prodotti sostenibili che riveda la direttiva sulla progettazione ecocompatibile e ne estenda l'ambito di applicazione al di là dei prodotti connessi all'energia;
5. rammenta che la fabbricazione di prodotti conformi, sostenibili e sicuri rappresenta uno dei principali punti di forza del mercato unico dell'UE, che apporta vantaggi sia ai consumatori che alle imprese; invita la Commissione a imporre ai fabbricanti di progettare i loro prodotti in modo tale che essi durino più a lungo e possano essere riparati in modo sicuro e che i loro componenti siano facilmente accessibili e rimovibili;
6. sottolinea la necessità di garantire agli utenti finali e ai fornitori indipendenti di servizi di riparazione un migliore accesso ai pezzi di ricambio e ai manuali di istruzioni entro un termine ragionevole e a un costo ragionevole, per un periodo corrispondente alla vita utile prevista del prodotto;
7. invita la Commissione a prendere in considerazione requisiti di durabilità e riparazione in una futura direttiva sulla progettazione ecocompatibile con un più ampio ambito di applicazione; sottolinea la necessità di analizzare i requisiti in modo approfondito, prodotto per prodotto, al fine di garantire che sia scelto il requisito più adatto al singolo scopo, tenendo conto del fatto che, ad esempio, per taluni prodotti la progettazione modulare renderà le riparazioni più facili e ne prolungherà la vita utile, mentre per altri prodotti la progettazione modulare o l'obbligo di garantire la riparabilità possono compromettere la durabilità;
8. sottolinea che nel 2019, nell'ambito della direttiva sulla progettazione ecocompatibile, è stata adottata una serie di misure di esecuzione che hanno introdotto un periodo obbligatorio per la fornitura di pezzi di ricambio e tempi massimi di consegna, nonché requisiti di progettazione per l'assemblaggio e lo smontaggio dei componenti; invita dunque la Commissione a estendere l'ambito di applicazione di tali misure ad altre categorie di prodotti, tra cui i prodotti non connessi all'energia, tenendo conto delle loro specificità;
9. rammenta che l'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione per tutti gli attori del settore della riparazione è fondamentale per offrire ai consumatori un maggiore accesso ai servizi di riparazione; insiste pertanto sul fatto che un adeguato "diritto alla riparazione" dovrebbe fornire agli attori del settore della riparazione, compresi i riparatori indipendenti, e ai consumatori accesso gratuito alle informazioni necessarie relative alla riparazione e alla manutenzione, comprese le informazioni sugli strumenti diagnostici, sui pezzi di ricambio, sui software e sugli aggiornamenti necessari per effettuare le riparazioni e la manutenzione; rammenta l'importanza di un contesto imprenditoriale innovativo e del rispetto dei segreti commerciali;
10. sottolinea che occorre prestare particolare attenzione ai beni con elementi digitali; sottolinea, in particolare, che gli aggiornamenti dei software devono essere resi disponibili per un periodo minimo, conformemente alla direttiva sul contenuto digitale; insiste sul fatto che, al momento dell'acquisto, i consumatori dovrebbero essere pienamente informati in merito alla disponibilità di aggiornamenti; ritiene inoltre che gli aggiornamenti delle funzionalità dovrebbero essere reversibili e non dovrebbero comportare una diminuzione delle prestazioni; osserva che le pratiche che limitano indebitamente il diritto alla riparazione o comportano l'obsolescenza dei beni potrebbero essere considerate pratiche commerciali sleali e, pertanto, essere inserite nell'allegato I della direttiva sulle pratiche commerciali sleali;
Consentire ai consumatori di scegliere prodotti riparabili
11. ritiene che migliorare l'informazione dei consumatori sulla riparabilità dei prodotti sia fondamentale per consentire ai consumatori di svolgere un ruolo più attivo nell'economia circolare; ritiene che una migliore informazione dei consumatori consentirebbe a questi ultimi di prendere decisioni di acquisto più informate, il che potrebbe spingere il mercato verso prodotti più riparabili; accoglie pertanto con favore l'annunciata iniziativa della Commissione sul rafforzamento del ruolo dei consumatori nella transizione verde;
12. sottolinea che i consumatori dovrebbero ricevere presso i punti vendita informazioni affidabili, chiare e facilmente comprensibili sulla durabilità e la riparabilità di un prodotto, che li aiutino a confrontare e identificare i prodotti più sostenibili disponibili sul mercato; invita la Commissione a proporre norme armonizzate per tali informazioni ai consumatori, comprendenti, tra l'altro, punteggi di riparazione, informazioni sulla durata di vita stimata, informazioni sui pezzi di ricambio, informazioni sui servizi di riparazione e sul periodo durante il quale gli aggiornamenti del software sarebbero disponibili nel caso di beni con elementi digitali, tenendo presenti gli imperativi della sicurezza dei consumatori; osserva che, per essere utili, tali informazioni dovrebbero essere messe a disposizione al momento dell'acquisto;
13. chiede inoltre alla Commissione di garantire che le informazioni sui prodotti siano basate su misurazioni standardizzate, ad esempio per quanto riguarda la durabilità, e di avviare l'elaborazione di norme laddove queste non esistano;
14. sottolinea il ruolo fondamentale del marchio di qualità ecologica dell'UE nell'incoraggiare l'adozione da parte dell'industria di politiche di etichettatura che trasmettano ai consumatori informazioni fondamentali sulla durata di vita dei prodotti, bilanciando nel contempo gli obblighi a carico delle imprese con forti incentivi commerciali positivi per rafforzare la fiducia dei consumatori; osserva, tuttavia, che tale sistema di etichettatura è solo volontario;
15. invita la Commissione a valutare la possibilità di proporre, in tutta la nuova legislazione sui prodotti e nella revisione della direttiva sulla progettazione ecocompatibile, l'obbligo per i produttori di predisporre strumenti di etichettatura intelligente quali i codici QR e i passaporti digitali dei prodotti; chiede che sia garantito un equilibrio nello sviluppo di iniziative quali il "passaporto digitale europeo dei prodotti" attraverso una stretta cooperazione con l'industria e i portatori di interessi, tenendo conto in particolare del principio di proporzionalità e prestando speciale attenzione alle esigenze delle PMI;
16. insiste sul fatto che i consumatori che acquistano prodotti online dovrebbero ricevere un livello di informazione analogo a quello riservato a chi acquista offline e che gli Stati membri dovrebbero monitorare e imporre che i venditori online includano le informazioni necessarie sui loro siti web e quando offrono i loro prodotti sui mercati online;
17. sollecita la Commissione a presentare una proposta legislativa per incoraggiare l'adozione di appalti pubblici verdi; ritiene che i prodotti riutilizzati, riparati, rifabbricati e ricondizionati, così come altri prodotti e soluzioni efficienti sotto il profilo energetico e delle risorse atti a ridurre al minimo l'impatto ambientale dei prodotti e delle soluzioni per tutto il loro ciclo di vita, debbano costituire la scelta predefinita in tutti gli appalti pubblici, in linea con gli obiettivi del Green deal europeo, ed è dell'avviso che, laddove ciò non avvenga, dovrebbe essere applicato il principio di "conformità o spiegazione";
18. invita la Commissione e le autorità nazionali ad assistere e sostenere finanziariamente gli enti locali e regionali, le imprese e le associazioni nel condurre campagne di sensibilizzazione dei consumatori sul prolungamento della durata di vita dei prodotti, in particolare fornendo informazioni, consigli e servizi affidabili e chiari come la manutenzione, la riparazione e il riutilizzo;
19. invita la Commissione e gli Stati membri a sviluppare incentivi finanziari per i servizi di riparazione al fine di rendere le riparazioni convenienti e interessanti per i consumatori;
Rafforzare i diritti dei consumatori e le garanzie per un uso più lungo dei beni
20. sottolinea che i consumatori europei possono far riparare i propri beni o rendere conformi contenuti e servizi digitali ai sensi della direttiva sulla vendita di beni e della direttiva sul contenuto digitale; sottolinea che, sebbene i consumatori abbiano il diritto di scegliere tra riparazione e sostituzione dei beni difettosi ai sensi della direttiva sulla vendita di beni, in molti casi la riparazione potrebbe costituire una scelta più efficace in termini di risorse e di neutralità climatica; osserva che nella pratica i consumatori scelgono solitamente la sostituzione rispetto alla riparazione, il che potrebbe essere dovuto all'elevato costo della riparazione; sottolinea che la sostituzione dei prodotti dovrebbe rimanere un'alternativa se il consumatore e il venditore sono d'accordo, in quanto la riparazione potrebbe richiedere troppo tempo;
21. chiede pertanto alla Commissione di proporre, nella sua iniziativa sul diritto alla riparazione, una serie di misure volte a promuovere e incoraggiare i consumatori, i produttori e i commercianti a optare per la riparazione piuttosto che per la sostituzione; sottolinea che, nel proporre tali misure, la Commissione dovrebbe sempre tenere conto del livello più elevato possibile di protezione e benessere dei consumatori;
22. osserva che la prossima revisione della direttiva sulla vendita di beni potrebbe includere, tra l'altro, misure volte a incoraggiare i consumatori a scegliere la riparazione anziché la sostituzione, come l'obbligo di prevedere un prodotto sostitutivo durante la riparazione di determinati prodotti; ritiene che, al fine di incoraggiare la riparazione dei prodotti, dovrebbero essere offerti determinati incentivi ai consumatori che optano per riparare anziché sostituire; ritiene che una garanzia estesa potrebbe costituire un incentivo a scegliere la riparazione anziché la sostituzione; aggiunge che i venditori dovrebbero sempre informare i consumatori di tutte le opzioni a loro disposizione in modo equo, compresi i relativi diritti di riparazione e di garanzia;
23. invita la Commissione a studiare la fattibilità dell'introduzione di un meccanismo di responsabilità congiunta tra produttore e venditore in caso di non conformità dei prodotti;
24. osserva che l'attuale quadro giuridico previsto dalla direttiva sulla vendita di beni prevede un periodo minimo di responsabilità di soli due anni per i beni difettosi e incoraggia gli Stati membri a prorogarlo; sottolinea che si tratta di una norma di armonizzazione minima e che solo un numero limitato di Stati membri va oltre tale periodo; ritiene pertanto che la revisione della direttiva sulla vendita di beni dovrebbe altresì proporre di estendere la garanzia legale oltre i due anni per alcune categorie di prodotti; rileva inoltre l'importanza della piena armonizzazione del periodo di garanzia legale;
25. invita la Commissione a valutare in che misura si possa proporre il diritto alla riparazione in modo che gli operatori del mercato possano offrire un accesso facile e a prezzi abbordabili alle riparazioni anche oltre il periodo di garanzia;
26. sottolinea che qualsiasi proposta dovrebbe essere accompagnata da un'adeguata valutazione d'impatto che comprenda, tra l'altro, le opportune analisi costi-benefici sia per i consumatori che per le imprese, un confronto delle migliori pratiche a livello nazionale e con i paesi terzi e l'impatto quantificato sul benessere generale dei consumatori, sull'ambiente e sulle imprese, comprese le PMI; chiede alla Commissione di fornire informazioni sui costi di riparazione per le imprese dell'UE nel mercato unico; sottolinea la necessità di fornire tutte le informazioni pertinenti e di proporre indicatori quantificabili al fine di misurare l'impatto di qualsiasi futura legislazione;
27. ricorda che attualmente non esistono norme specifiche per la riparazione di beni rifabbricati o ricondizionati; invita la Commissione a proporre misure che ricompensino i commercianti che forniscono possibilità di riparazione dei beni rifabbricati o ricondizionati al fine di aumentare la fiducia dei consumatori; invita la Commissione a prendere in considerazione attrezzature quali i contatori d'uso e il divieto di distruggere i beni invenduti per facilitare il riutilizzo e la riparazione dei prodotti;
o o o
28. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
Risoluzione del 25 novembre 2020 sul tema "Verso un mercato unico più sostenibile per le imprese e i consumatori"; risoluzione del 10 febbraio 2021 sul nuovo piano d'azione per l'economia circolare.
Commissione europea, Stato dell'Unione 2021 – Lettera d'intenti, 15 settembre 2021.
Stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento per l'esercizio 2023
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Risoluzione del Parlamento europeo del 7 aprile 2022 sullo stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento europeo per l'esercizio 2023 (2021/2227(BUI))
– visto l'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012(1) (il "regolamento finanziario"),
– visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027(2),
– visto l'accordo interistituzionale, del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie(3),
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che modifica lo statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea(4),
– viste le conclusioni delle riunioni dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 4 ottobre 2021 e del 22 novembre 2021,
– viste le conclusioni della riunione del Consiglio del 10 dicembre 2021 riguardo agli sforzi complementari per rafforzare la resilienza e contrastare le minacce ibride,
– viste le previsioni economiche dell'inverno 2022 pubblicate dalla Commissione il 10 febbraio 2022,
— vista la lettera inviata il 7 luglio 2020 con la quale i deputati al Parlamento europeo hanno esortato il Presidente Sassoli e il Segretario generale Welle a migliorare la mobilità attiva sostenibile e sicura in seno al Parlamento europeo,
— vista la strategia EMAS di medio termine per il 2024, adottata dal comitato direttivo per la gestione ambientale a Bruxelles il 15 dicembre 2020,
— visti i requisiti di addizionalità di cui nella direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (direttiva sulle energie rinnovabili), in particolare il considerando 90 e l'articolo 27,
— vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo "Strategia per una mobilità sostenibile e intelligente: mettere i trasporti europei sulla buona strada per il futuro" (COM(2020)0789), in particolare il punto 9 sui viaggi collettivi,
– vista la sua risoluzione del 29 aprile 2021 sullo stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento europeo per l'esercizio 2022(5),
– vista la sua risoluzione del 21 ottobre 2021 concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2022(6),
– visti il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2022(7) e le dichiarazioni comuni approvate di comune accordo da Parlamento, Consiglio e Commissione e ad esso allegate,
– vista la relazione del Segretario generale all'Ufficio di presidenza in vista della definizione del progetto preliminare di stato di previsione del Parlamento per l'esercizio 2023,
– visto il progetto preliminare di stato di previsione stabilito dall'Ufficio di presidenza il 7 marzo 2022 a norma dell'articolo 25, paragrafo 7, e dell'articolo 102, paragrafo 1, del regolamento del Parlamento,
– visto il progetto di stato di previsione redatto dalla commissione per i bilanci a norma dell'articolo 102, paragrafo 2, del regolamento del Parlamento,
– visto l'articolo 102 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i bilanci (A9‑0087/2022),
A. considerando che il bilancio proposto il 14 febbraio 2022 dal Segretario generale per il progetto preliminare di stato di previsione del Parlamento per l'esercizio 2023 rappresenta un aumento del 4,9 %;
B. considerando che, nelle sue previsioni economiche d'inverno 2022, la Commissione ha calcolato che il tasso d'inflazione dell'UE si attestava al 4,9 % per l'ultimo trimestre del 2021 e al 2,9 % per l'intero anno; che, secondo le stime della Commissione, dopo il picco di fine 2021 e inizio 2022, l'inflazione si stabilizzerà al 3,9 % nel 2022 e all'1,9 % nel 2023; che il livello d'inflazione per il 2023 è attualmente molto volatile e altamente imprevedibile; che la commissione per i bilanci ne monitorerà l'evoluzione e reagirà di conseguenza, se necessario;
C. considerando che la credibilità del Parlamento e dei suoi deputati agli occhi dei cittadini europei dipende dalla capacità dell'Istituzione di garantire la qualità dell'attività legislativa e di controllo, e di comunicarne i risultati; che il Parlamento deve altresì fungere da esempio per le altre istituzioni e quindi anche programmare ed eseguire le proprie spese in modo prudente ed efficiente, nonché rispecchiare le realtà economiche prevalenti;
D. considerando che il bilancio del Parlamento dovrebbe avere un impianto realistico ed essere conforme ai principi della disciplina di bilancio e della sana gestione finanziaria;
E. considerando che è estremamente importante proteggere la voce democratica del Parlamento, vista soprattutto l'attuale situazione geopolitica, in particolare l'aggressione bellica illegittima dell'Ucraina da parte della Russia e le prossime elezioni europee; che le minacce cibernetiche contro il Parlamento, anche da parte di gruppi sponsorizzati da Stati, stanno crescendo in modo esponenziale sia in termini numerici che di sofisticazione; che lo standard industriale del settore prevede che il 10 % dell'intero bilancio per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) sia destinato alla cibersicurezza; che l'Ufficio di presidenza ha approvato, nella riunione del 4 ottobre 2021, la creazione, presso la Direzione generale dell'Innovazione e dell'assistenza tecnologica (DG ITEC), di una nuova Direzione della Cibersicurezza, in particolare l'unità Minacce di cibersicurezza, monitoraggio dei rischi e relazioni sulla protezione dei dati, e l'attribuzione delle necessarie risorse;
F. considerando che gli attacchi cibernetici costituiscono minacce non solo per il Parlamento bensì per tutte le istituzioni dell'Unione; che la cooperazione interistituzionale è fondamentale per prevenire, individuare, monitorare e rispondere adeguatamente a tali minacce; che il Direttore generale della DG ITEC presiede la squadra di pronto intervento informatico (CERT-UE), un organismo interistituzionale nel settore della cibersicurezza; che il Parlamento è fortemente impegnato a cercare ulteriori sinergie e cooperazione con altre istituzioni, anche potenziando le capacità di CERT-UE grazie al distacco di due funzionari del Parlamento, come stabilito dall'Ufficio di presidenza nella riunione del 4 ottobre 2021;
G. considerando che gli attacchi cibernetici rappresentano soltanto un tipo di minaccia informatica; che le minacce ibride costituiscono ormai le principali minacce per il Parlamento e le altre istituzioni dell'Unione; che per minacce ibride si intendono attacchi cibernetici, spionaggio, ingerenze elettorali e campagne di disinformazione, anche sui social media; che il Consiglio, nelle conclusioni della sua riunione del 10 dicembre 2021 sugli sforzi complementari per rafforzare la resilienza e contrastare le minacce ibride, invitava le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione, con il sostegno degli Stati membri, a garantire la capacità dell'Unione di tutelare la propria integrità e rafforzare la sicurezza delle sue reti di informazione e di comunicazione nonché dei suoi processi decisionali per proteggerli da attività malevole di ogni tipo, sulla base di una valutazione globale delle minacce; che l'Ufficio di presidenza, nella riunione del 22 novembre 2021, ha approvato la riorganizzazione della Direzione generale della Sicurezza e della protezione (DG SAFE), che prevede la creazione di una nuova Direzione delle Tecnologie e dell'informazione in materia di sicurezza, allo scopo di includere e coordinare il collegamento operativo e lo scambio di informazioni con i servizi di sicurezza di altre istituzioni, organi e organismi dell'Unione, nonché con i servizi di polizia e di sicurezza dei paesi ospitanti e di altri Stati membri, a integrazione delle attività difensive della DG ITEC in materia di cibersicurezza;
H. considerando che il tasso di partecipazione alle elezioni europee del 2019 è cresciuto di otto punti percentuali rispetto alle elezioni del 2014; che il 2023 è un anno importante per prepararsi alle elezioni del 2024;
I. considerando che la "Strategia immobiliare oltre il 2019" si concentra sul fabbisogno non ancora sufficientemente preso in considerazione, come l'adeguamento delle strutture alla modernizzazione dei modelli di riunioni parlamentari, la prossimità, in particolare grazie all'integrazione dei centri "Europa Experience" negli Uffici di collegamento, il continuo miglioramento della sicurezza degli edifici del Parlamento e l'interconnessione degli edifici centrali come anche la necessità di manutenzione degli edifici per soddisfare gli attuali standard di sicurezza e le reali esigenze dei loro utenti;
Quadro generale
1. ricorda che la quota più consistente del bilancio del Parlamento è fissata da obblighi statutari o contrattuali; osserva che il 65 % del bilancio è soggetto a indicizzazione annuale, con un aumento di 67 milioni di EUR nel 2023 nel progetto preliminare di stato di previsione proposto dal Segretario generale il 14 febbraio 2022; ricorda che la Commissione, in linea con lo statuto dei funzionari e lo statuto dei deputati al Parlamento europeo, prevede attualmente un'indicizzazione delle retribuzioni per luglio 2022, aprile 2023 e luglio 2023 rispettivamente del 4,3 %, dell'1,1 % e del 2,6 %; osserva che, date le attuali prospettive economiche, il Parlamento prevede un'indicizzazione delle retribuzioni del 6 % a partire da luglio 2022; ricorda altresì che, conformemente alle previsioni della Commissione, il bilancio 2022 prevedeva un'indicizzazione delle retribuzioni di appena il 2,5 % per il 2022;
2. approva l'accordo raggiunto in sede di conciliazione tra l'Ufficio di presidenza e la commissione per i bilanci il 30 marzo 2022 di fissare l'aumento rispetto al bilancio 2022 al 6,24 %, corrispondente a un livello complessivo dello stato di previsione di 2 244 696 416 EUR per il 2023, di ridurre il livello delle spese del progetto preliminare di stato di previsione approvato dall'Ufficio di presidenza il 7 marzo 2022 di 33,96 milioni di EUR, di prevedere 60 nuovi posti in relazione alla cibersicurezza e alla sicurezza, ma di richiedere solo 52 posti supplementari nella tabella dell'organico per il 2023, dato che 8 posti sono riassegnati da altri servizi amministrativi, e di ridurre di conseguenza gli stanziamenti proposti sulle seguenti linee di bilancio:
1 0 0 4 - Spese di viaggio ordinarie, 1 2 0 0 — Retribuzioni e indennità, 1 4 0 5 — Spese per l'interpretazione, 1 4 2 — Servizi di traduzione esterna, 2 0 0 7 — Costruzione di immobili e sistemazione dei locali, 2 1 0 2 — Informatica e telecomunicazioni — Attività ricorrenti — Supporto generale agli utenti, 2 1 0 3 — Informatica e telecomunicazioni — Attività ricorrenti — Gestione delle applicazioni TIC, 2 1 0 4 — Informatica e telecomunicazioni — Investimenti in infrastrutture, 2 1 0 5 — Informatica e telecomunicazioni — Investimenti in progetti, 2 1 2 — Mobilio, 2 1 4 — Materiale e impianti tecnici, 2 1 6 — Trasporto di deputati, di altre persone e di beni, 2 3 7 — Traslochi, 2 3 8 — Altri costi di funzionamento amministrativo, 3 0 0 — Spese per missioni e spostamenti del personale tra i tre luoghi di lavoro, 3 2 0 — Acquisizione di consulenze, 3 2 1 — Spese per i Servizi di ricerca parlamentare, inclusi la biblioteca, gli archivi storici, la valutazione delle scelte scientifiche e tecnologiche (STOA) e il Polo europeo dei media scientifici, 3 2 4 1 — Pubblicazioni elettroniche e tradizionali, 3 2 4 2 — Spese di pubblicazione, informazione e partecipazione alle manifestazioni pubbliche, 3 2 4 3 — Centri visitatori del Parlamento europeo, 3 2 4 4 — Organizzazione di gruppi di visitatori, programma Euroscola e inviti a moltiplicatori di opinione dei paesi terzi, 3 2 4 8 — Spese per informazione audiovisiva, 4 0 0 — Spese amministrative di funzionamento, attività politiche e d'informazione dei gruppi politici e dei deputati non iscritti;
inoltre, considerati gli effetti straordinari della crisi internazionale sull'inflazione, le spese statutarie e la necessità di rafforzare la resilienza del Parlamento, in particolare investendo nella sicurezza e nella cibersicurezza, di aumentare di 62 milioni di EUR il livello di spesa del progetto preliminare di stato di previsione approvato dall'Ufficio di presidenza il 7 marzo 2022 e di aumentare di conseguenza gli stanziamenti proposti per le seguenti linee di bilancio:
1 0 0 0 — Indennità, 1 0 0 4 — Spese di viaggio ordinarie, 1 0 0 5 — Altre spese di viaggio, 1 0 0 6 — Indennità di spese generali, 1 0 2 — Indennità transitorie, 1 0 3 0 — Pensioni di anzianità (SID), 1 0 3 1 — Pensioni d'invalidità (SID), 1 0 3 2 — Pensioni di reversibilità (SID), 1 2 0 0 — Retribuzioni e indennità, 1 4 0 0 — Altri agenti — Segretariato generale e gruppi politici, 1 4 0 1 — Altri agenti — Sicurezza, 1 4 0 2 — Altri agenti — Autisti al Segretariato generale, 1 4 0 5 — Spese per l'interpretazione, 2 0 2 4 — Consumi energetici, 2 1 0 4 — Informatica e telecomunicazioni — Investimenti in infrastrutture, 4 2 2 — Spese relative agli assistenti parlamentari
3. ritiene che l'aumento complessivo del 6,24 % rispetto al 2022 debba essere visto come un aumento del 2,46 % per la parte in condizioni normali e, a causa dell'attuale periodo eccezionale, un aumento di 79,8 milioni di EUR corrispondente a una parte dovuta alla crisi, destinata a coprire l'inflazione eccezionale, il conseguente aumento delle spese statutarie e gli investimenti nella sicurezza e nella cibersicurezza;
4. sottolinea che negli ultimi anni il tasso di crescita del bilancio dell'Istituzione è stato inferiore al tasso di crescita della rubrica 7; rileva di non aver utilizzato il 20 % della rubrica 7 cui ha diritto;
5. sottolinea che tutte le istituzioni dell'Unione devono rispettare la disciplina di bilancio al momento di fissare il proprio fabbisogno finanziario per l'esercizio successivo;
Sicurezza dinanzi alle crescenti minacce ibride
6. sottolinea che la sicurezza informatica dell'Istituzione è una priorità fondamentale, in particolare alla luce delle attuali tensioni geopolitiche; decide pertanto di sostenere la proposta del Segretario generale di aggiungere 40 posti al personale della DG ITEC al fine di potenziare le capacità di difesa cibernetica del Parlamento e raggiungere un livello adeguato di capacità interna; ricorda che il personale dell'Istituzione è stato complessivamente ridotto del 6 % nel corso del quadro finanziario pluriennale 2014-2020, una riduzione sostenuta principalmente dalla sua amministrazione; considera necessario incrementare le proprie risorse in materia di sicurezza per tutelare l'integrità dei propri sistemi TIC; rileva che nel 2023 i citati 40 posti avranno un impatto pari a 4,3 milioni di EUR e che nel bilancio 2023 è iscritto un importo di 5 milioni di EUR in operazioni e investimenti nel settore della cibersicurezza;
7. ribadisce, in tale contesto, la propria richiesta ai servizi competenti di integrare e distribuire soluzioni per la messaggistica istantanea e le riunioni virtuali basate su open source, ospitate su server del Parlamento e che garantiscano una comunicazione sicura, come Matrix e Jitsi, al fine di rafforzare sensibilmente la riservatezza delle comunicazioni interne;
8. ritiene che la cooperazione interistituzionale sia essenziale per aumentare le sinergie tra le amministrazioni e tutelare adeguatamente le istituzioni dell'Unione dalle minacce cibernetiche; è fermamente favorevole al distacco temporaneo di 2 posti AD (su 40 posti supplementari nel settore della cibersicurezza) al CERT-UE, unitamente a un bilancio annuale supplementare di 1,564 milioni di EUR; ritiene che l'accresciuta capacità del Parlamento in materia di cibersicurezza andrà a beneficio di tutte le istituzioni grazie al miglioramento della prevenzione, individuazione, condivisione e tutela degli interessi dell'Unione dalle minacce informatiche, compresa la nuova proposta della Commissione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nelle istituzioni, negli organi e negli organismi dell'Unione;
9. ricorda che le normali minacce si stanno evolvendo in minacce ibride; è fermamente favorevole ai 20 posti supplementari per la DG SAFE per rafforzare la propria capacità di individuare, prevenire e contrastare queste nuove minacce di natura ibrida e modernizzare e digitalizzare i processi di sicurezza; prende atto della task force interistituzionale sul controspionaggio umano, digitale e ibrido, volta a intensificare la cooperazione tra le istituzioni dell'Unione e il coordinamento con i servizi di intelligence e di sicurezza degli Stati membri;
10. invita il Segretario generale ad avvalersi delle eventuali sinergie per aumentare l'efficienza all'interno dell'amministrazione e ad analizzare in che modo la digitalizzazione e le nuove modalità di lavoro contribuiscono a razionalizzare le direzioni e permettono di trasferire posti ai settori prioritari; plaude, in tale contesto, al collaudo pilota della piattaforma open source interconnessa di microblogging "EU Voice" istituita dal Garante europeo della protezione dei dati per contribuire alla privacy degli utenti, alla sicurezza e alla resilienza informatiche, alla sovranità tecnologica dell'Unione, all'interoperabilità, alla concorrenza e alla scelta degli utenti;
Strategia di comunicazione per i cittadini
11. pone in evidenza il ruolo del Parlamento nella costruzione di una coscienza politica europea e nella promozione dei valori dell'Unione;
12. sottolinea che la comunicazione dei partiti politici e degli stessi deputati rappresenta uno dei principali fattori di un elevato tasso di partecipazione, di coinvolgimento e d'interesse dei cittadini dell'Unione alle elezioni europee; chiede il coordinamento tra la Direzione generale della Comunicazione (DG COMM) e i servizi stampa dei gruppi politici, con il supporto contenutistico della Direzione generale dei Servizi di ricerca parlamentare (DG EPRS) e il supporto tecnico della Direzione generale della Traduzione (DG TRAD), per garantire un messaggio coordinato, adeguato e chiaro per i cittadini;
13. prende atto delle risorse aggiuntive (27,5 milioni di EUR) destinate alla DG COMM per la strategia di comunicazione per le elezioni europee del 2024, al fine di spiegare il ruolo e le funzioni dell'Unione e in particolare del Parlamento, le incidenze concrete sulla vita dei cittadini e il motivo per cui il voto alle elezioni può fare la differenza, e garantire che tutte le strutture, gli strumenti e le piattaforme siano predisposti e pronti nel 2024;
14. chiede di esercitare cautela all'atto di correlare l'entità delle spese di comunicazione con l'affluenza alle elezioni europee o di correlarle in modo coerente, anche in caso di variazione al ribasso della partecipazione;
15. considera della massima importanza disporre di adeguati strumenti contro la disinformazione; chiede di intensificare aa cooperazione tra la DG ITEC, la DG SAFE e la DG COMM per individuare, monitorare e rispondere adeguatamente, in modo rapido e chiaro, alle campagne di disinformazione, in particolare sui social media; chiede di proseguire la collaborazione con la Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna in materia di disinformazione;
16. sostiene l'istituzione dei centri "Europa Experience" entro il 2024 in tutti gli Stati membri; sostiene l'amministrazione nella sua politica intesa a massimizzare le sinergie; si attende che l'impatto sul bilancio a lungo termine dei centri "Europa Experience" in termini di costi di esercizio sia sottoposto quanto prima alla commissione per i bilanci; ricorda che i centri "Europa Experience" dovrebbero permettere a tutti i cittadini di comprendere meglio il funzionamento delle istituzioni dell'Unione e rientrano pertanto integralmente nel piano di comunicazione per la campagna elettorale; ricorda che è di importanza fondamentale che il Parlamento interagisca costantemente con i cittadini dell'Unione tramite vari canali comunicativi, nello spirito di un dialogo politico diversificato, non solo nell'anno delle elezioni, ma durante l'intera legislatura; è convinto che la decisione di rinviare un progetto dovrebbe essere fondata su criteri definiti, tra cui andrebbe considerato prioritario l'equilibrio geografico tra gli Stati membri; ribadisce la necessità che il Parlamento, in collaborazione con la Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna, sia presente con campagne di informazione attive nei paesi che hanno formalmente presentato domanda di adesione all'Unione, in particolare la Repubblica di Moldova, l'Ucraina e la Georgia;
17. invita il Segretario generale a fornire quanto prima tutte le informazioni richieste dall'articolo 266, paragrafo 6, del regolamento finanziario in relazione al prestito di 37,9 milioni di EUR proposto per finanziare l'acquisto dell'edificio "Europa Experience" a Dublino;
18. ritiene che gli Uffici di collegamento del Parlamento europeo (EPLO) debbano interagire maggiormente con i cittadini di ogni età; invita il Parlamento di organizzare un maggior numero di incontri ed eventi tra i deputati e i cittadini a livello locale attraverso gli EPLO; ribadisce la necessità che gli EPLO offrano ai deputati un'idonea assistenza per la definizione dei programmi di tali incontri ed eventi;
19. ritiene che gli EPLO debbano fornire altresì informazioni nelle lingue straniere alle comunità di europei che vivono in altri paesi europei; sottolinea la necessità che gli EPLO si impegnino in ulteriori azioni riguardanti l'educazione civica e la partecipazione di comunità, scuole o università a livello locale;
20. chiede un apposito servizio per gli anziani, che ponga in evidenza i programmi e le politiche dell'Unione a vantaggio dell'invecchiamento attivo;
Ecologizzazione e indipendenza energetica
21. ribadisce la convinzione che il Parlamento debba essere in prima linea nell'adozione di metodi di lavoro e prassi per le riunioni più digitali, flessibili ed efficienti sotto il profilo energetico, traendo insegnamento dalle esperienze della pandemia di COVID-19 e mettendo a frutto gli investimenti tecnologici già attuati; chiede che si tenga seriamente conto dei costi della politica immobiliare, in particolare facendo il punto sulle nuove modalità di lavoro, come il telelavoro, che sono emerse a seguito della COVID-19, pur riconoscendo che la presenza fisica per i negoziati politici, i dibattiti o lo scambio di opinioni rimane più efficiente per l'elaborazione delle politiche pubbliche; esprime preoccupazione per la qualità disomogenea delle strutture di interpretazione e per i problemi tecnici riscontrati con Interactio; chiede investimenti urgenti e mirati per garantire il massimo livello possibile di multilinguismo; sottolinea che, a seguito della crisi politica, sanitaria ed economica, i costi energetici sono aumentati drasticamente, con conseguenze a lungo termine; chiede che si tenga conto dell'impatto finanziario sugli edifici del Parlamento; raccomanda che la pianificazione di bilancio annuale tenga conto della ristrutturazione permanente di tutti gli edifici; sottolinea che tale stanziamento rientra in una politica immobiliare proattiva, che deve concentrarsi sulla ristrutturazione verde del parco immobiliare e garantire che il Parlamento si adoperi per la massimizzazione dell'efficienza energetica, riducendo in tal modo il consumo energetico e il costo delle strutture del Parlamento; a tale riguardo, sottolinea l'urgente necessità di adeguare l'edificio Trèves I alle più recenti norme energetiche e ambientali; ricorda l'importanza di un processo decisionale trasparente ed equo nell'ambito della politica immobiliare, nel rispetto dell'articolo 266 del regolamento finanziario, riguardo alla politica immobiliare del Parlamento; ricorda la decisione dell'Ufficio di presidenza del 2 luglio 2018 relativa alla ristrutturazione dell'edificio Paul-Henri Spaak; chiede all'Ufficio di presidenza di rendere nota la sua decisione su tale edificio in modo tempestivo;
22. ricorda che, nella sua riunione del 16 dicembre 2019, l'Ufficio di presidenza ha approvato gli obiettivi aggiornati degli indicatori chiave di prestazione ambientale EMAS con una data obiettivo unificata del 2024, compresa una riduzione totale delle emissioni di carbonio del 40 % rispetto ai livelli del 2006; ricorda che la strategia EMAS a medio termine prevede una clausola di riesame per aumentare le ambizioni ambientali sulla base dei risultati osservati; chiede una revisione al rialzo degli obiettivi EMAS per gli indicatori chiave di prestazione, dal momento che molti degli obiettivi fissati nel 2019 sono già stati raggiunti, nonché alla luce della pandemia di COVID-19 e della necessità di accelerare le misure di efficienza energetica e ridurre la nostra dipendenza dal gas; rinnova l'invito a modificare l'attuale piano di riduzione delle emissioni di CO2, al fine di conseguire la neutralità carbonica applicando un metodo riconosciuto a livello internazionale, una volta convalidato, come ad esempio un meccanismo di determinazione del prezzo interno del carbonio con il quale le aziende attribuiscono volontariamente un prezzo alla loro impronta di carbonio e assegnano quindi un valore alle loro emissioni di gas a effetto serra;
23. ricorda che circa due terzi dell'impronta di carbonio del Parlamento hanno origine dal trasporto di persone e merci; chiede la promozione di modi di trasporto a basse emissioni di carbonio per le missioni; ribadisce la sua convinzione secondo cui le decisioni in materia di viaggi debbano tenere conto dell'importanza della presenza parlamentare, delle preoccupazioni sanitarie, dei prezzi e del consumo di tempo; sottolinea che il viaggio di molti deputati dalla propria circoscrizione ai luoghi di lavoro del Parlamento è lungo e può avvenire solamente in aereo; ricorda inoltre il proprio obiettivo di ridurre ulteriormente le emissioni e sottolinea che il modo meno inquinante per effettuare i viaggi aerei necessari è la possibilità di voli diretti e di biglietti aerei flessibili;
24. invita l'amministrazione a continuare a valutare le possibilità di risparmio sui costi e l'efficienza dei consumi; chiede una tabella di marcia per l'eliminazione graduale dei combustibili fossili; invita il Parlamento ad aumentare ulteriormente la quota di energie rinnovabili nel suo mix energetico e, in particolare, la produzione di energia e si attende l'installazione di pannelli fotovoltaici a tetto di ultima generazione per ottenere il massimo rendimento; accoglie con favore gli investimenti in corso; ribadisce il suo invito ai servizi del Parlamento a continuare a ridurre il consumo di carta passando a un ambiente privo di supporti cartacei, collettivo e online per tutte le riunioni e prevedendo l'ulteriore attuazione delle modalità di firma elettronica, e a concentrarsi sul mantenimento delle riduzioni della "nuova normalità"; reitera la sua richiesta di effettuare un'analisi di soluzioni alternative per porre fine all'uso dei bauli di servizio, in conformità dell'obiettivo dell'EMAS di rendere quanto prima il Parlamento privo di supporti cartacei; si attende che i principi dell'efficienza energetica al primo posto e dell'economia circolare siano applicati a tutti gli investimenti, comprese le decisioni di investimento e di gestione nel campo del digitale; chiede maggiori sforzi per attuare pienamente la strategia del Parlamento per la gestione dei rifiuti, in linea con i principi della gerarchia dei rifiuti; ritiene che la sensibilizzazione all'interno del Parlamento, anche attraverso formazioni specifiche, sia fondamentale per conseguire risultati soddisfacenti e consentire il miglioramento degli obiettivi EMAS in tale settore; chiede la piena attuazione di misure volte a rendere il Parlamento esente da plastica monouso, in quanto un maggior numero di persone ritorna al lavoro e utilizza i servizi di ristorazione all'interno del Parlamento;
25. accoglie con favore i miglioramenti apportati alle infrastrutture per le biciclette nei locali del Parlamento; incoraggia i servizi a migliorare ulteriormente tale infrastruttura potenziando le strutture di parcheggio per biciclette, anche per le biciclette da carico, in tutti gli edifici, e creando ulteriori incentivi per il pendolarismo in bicicletta; accoglie con favore gli sforzi del Parlamento volti a promuovere i trasporti pubblici attraverso la sua nuova politica in materia di parcheggi, aumentando le sovvenzioni per gli abbonamenti ai trasporti pubblici e promuovendo l'utilizzo di veicoli elettrici attraverso l'installazione di stazioni di ricarica elettriche; chiede un adeguato aumento del numero di caricabatteria per veicoli elettrici in linea con la domanda attuale e futura a Bruxelles, Strasburgo e Lussemburgo; osserva che l'attuale politica in materia di parcheggi non prevede incentivi finanziari per la mobilità attiva; invita i servizi a valutare il successo della nuova politica in materia di parcheggi e a introdurre ulteriori incentivi mirati ove necessario;
26. ribadisce il suo invito affinché il Parlamento, in quanto importante datore di lavoro, svolga un ruolo attivo nei dibattiti e nelle consultazioni sulla pianificazione urbana, con particolare attenzione alla promozione della mobilità attiva attraverso infrastrutture sicure, confortevoli e continue, all'aumento del benessere attraverso uno spazio pubblico di qualità e all'adattamento ai cambiamenti climatici evitando le isole di calore; sottolinea le opportunità di dialogo offerte nel contesto del piano GoodMove di Bruxelles e del piano successivo al Plan d'Aménagement Directeur Loi, ma anche per quanto riguarda l'ulteriore sviluppo del cosiddetto Archipel nel quartiere Wacken di Strasburgo e le relazioni in corso con il Fonds Kirchberg a Lussemburgo;
Altri punti
27. rileva che, su iniziativa dell'ex Presidente Sassoli, i gruppi di riflessione sul tema "Rethinking Parliamentary Democracy – A stronger European Parliament after COVID-19" (Ripensare la democrazia parlamentare – Un Parlamento europeo più forte dopo la COVID-19) hanno discusso tra aprile e luglio 2021 del futuro delle attività all'interno del Parlamento riguardo a ciascuno dei loro ambiti di intervento: plenaria, prerogative parlamentari, comunicazione, diplomazia esterna e organizzazione interna; si compiace del fatto che i gruppi di riflessione hanno presentato una relazione finale nella quale figurano anche raccomandazioni, della cui attuazione discuterà l'Ufficio di presidenza prestando la dovuta attenzione ai relativi costi, coinvolgendo, se necessario, la commissione per i bilanci nella valutazione preliminare;
28. ricorda il sostegno della maggioranza dei deputati a un seggio unico; ricorda la necessità di trovare soluzioni per ottimizzare l'attività parlamentare istituzionale, i costi finanziari e l'impronta di carbonio; ricorda che, ai sensi del trattato sull'Unione europea, il Parlamento europeo ha sede a Strasburgo; osserva che modifiche permanenti richiederebbero una modifica del trattato;
29. ribadisce la sua richiesta all'Ufficio di presidenza, approvata in diverse occasioni in Aula, di avviare i lavori di revisione del regolamento per consentire ai deputati di esercitare il loro diritto di voto a distanza durante il congedo di maternità o di paternità, durante una malattia di lunga durata o in caso di forza maggiore; prende atto delle modifiche apportate al regolamento il 20 dicembre 2020 che consentono la votazione a distanza; si rammarica che il voto a distanza in commissione non sia attualmente previsto dal regolamento del Parlamento, a meno che il Presidente non stabilisca l'esistenza di circostanze straordinarie;
30. chiede nuovamente al Segretario generale di insistere sull'importanza del fatto che tutte le assunzioni siano basate sulla competenza, rispettando nel contempo la necessità di un equilibrio geografico di tutti gli Stati membri a tutti i livelli del personale; esprime preoccupazione per le difficoltà incontrate riguardo all'assunzione di persone di determinate nazionalità e all'internalizzazione di determinati profili professionali; chiede che si compiano ulteriori sforzi per garantire che lavorare al Parlamento abbia la stessa attrattiva per i cittadini di ogni nazionalità dell'Unione pur continuando a basarsi su processi obiettivi; invita il Parlamento a rafforzare la propria capacità di comunicazione, con l'obiettivo di attrarre ai concorsi i candidati di qualità di cui l'Istituzione ha bisogno, in termini di profilo, età, genere e nazionalità, e soprattutto dai paesi sottorappresentati; chiede al Segretario generale, per quanto riguarda l'assunzione di nuovo personale, di razionalizzare le fasi amministrative e abbreviare l'iter;
31. invita il Parlamento a effettuare valutazioni periodiche del fabbisogno in termini di organizzazione del suo Segretariato generale e di personale, al fine di riassegnare i posti vacanti tra le direzioni per svolgere nuovi compiti a livelli di organico costanti;
32. invita il Segretario generale a valutare i rischi connessi all'assunzione di un numero crescente di agenti contrattuali, fra cui quello di creare in seno al Parlamento una struttura del personale a due livelli;
33. accoglie con favore le misure adottate dalla DG INLO durante la pandemia di COVID-19, volte ad attenuare i rischi di contagio all'interno dei locali del Parlamento e a sostenere l'attuazione delle misure concrete di solidarietà decise dall'Ufficio di presidenza;
34. ribadisce che circa 50 milioni di persone appartengono a varie minoranze e comunità linguistiche nell'Unione; ricorda che il Parlamento incoraggia il coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini nell'Unione, comprese le minoranze nazionali, regionali e linguistiche; ribadisce che il Parlamento sostiene con forza il multilinguismo e promuove i diritti delle minoranze nazionali, regionali e linguistiche; ritiene che il Parlamento possa contribuire attivamente alla lotta contro la disinformazione fornendo informazioni anche, ove opportuno, nelle lingue di minoranze e comunità linguistiche; incoraggia l'Ufficio di presidenza a valutare la possibilità di sostenere attività di comunicazione in linea con le esigenze delle minoranze nazionali, regionali e linguistiche negli Stati membri;
35. invita il Segretario generale a esaminare la fattibilità di introdurre l'interpretazione nel linguaggio dei segni internazionale per tutti i dibattiti in Aula, in linea con le richieste approvate dalla stessa, e ad attuare tale decisione tenendo conto del principio della parità di accesso per tutti i cittadini;
36. esprime preoccupazione per la qualità del registro per la trasparenza dell'UE; ricorda che, secondo le relazioni annuali riguardanti il registro per la trasparenza, circa la metà del totale delle iscrizioni nel registro è errata; invita il Parlamento ad adottare misure volte ad aumentare l'accuratezza del registro, a monitorarlo regolarmente per quanto riguarda le entità che rappresentano gli interessi delle persone e le entità sanzionate e a procedere alla loro immediata cancellazione, in modo che possa conseguire il suo obiettivo di fornire maggiore trasparenza sulle attività dei rappresentanti di interessi; ribadisce la sua richiesta che il Parlamento elabori una relazione annuale dettagliata sui rappresentanti di interessi e le altre organizzazioni che hanno avuto accesso ai locali del Parlamento e che provveda a pubblicarla nel rispetto del regolamento generale sulla protezione dei dati(8);
37. ricorda che il Parlamento ha votato a più riprese per riformare l'indennità per spese generali (ISG); invita l'Ufficio di presidenza a valutare la sua decisione del 2019 sull'ISG sulla base dell'esperienza acquisita durante la nona legislatura e ad adottare le decisioni necessarie per aumentare la trasparenza e la responsabilità; accoglie con favore l'annuncio del Presidente di istituire un gruppo di lavoro ad hoc dell'Ufficio di presidenza sull'indennità per spese generali per lavorare alla revisione delle norme precedenti;
38. ribadisce, nel contesto della procedura di revisione attualmente in corso delle disposizioni generali di esecuzione relative al rimborso delle spese di missione e di viaggio e delle norme interne che disciplinano le missioni e i viaggi di servizio dei funzionari e degli altri agenti del Parlamento europeo, la volontà espressa in diverse occasioni dalla plenaria riguardo all'importo delle indennità versate agli assistenti parlamentari accreditati (APA) per le missioni effettuate tra i tre luoghi di lavoro del Parlamento, al fine di garantire che l'Ufficio di presidenza lo allinei al livello dei sistemi di indennità per i funzionari e gli altri agenti;
39. invita nuovamente la Conferenza dei presidenti e l'Ufficio di presidenza a rivedere rispettivamente le norme di applicazione relative alle attività delle delegazioni e alle missioni al di fuori dell'Unione europea e la decisione sulle "missioni delle commissioni al di fuori dei tre luoghi di lavoro"; sottolinea che tale revisione dovrebbe prendere in considerazione la possibilità per gli APA, in subordine a determinate condizioni, di accompagnare i deputati nelle missioni e nelle delegazioni ufficiali del Parlamento;
40. ricorda l'articolo 27, paragrafi 1 e 2, dello Statuto dei deputati al Parlamento europeo(9), il quale stabilisce che "il fondo di vitalizio volontario istituito dal Parlamento continua a funzionare per i deputati o gli ex deputati che abbiano già acquisito diritti o aspettative a titolo di questo fondo" e che "i diritti e le aspettative acquisiti restano invariati"; rileva che, secondo il Servizio giuridico del Parlamento, dalle due sentenze risulta che la Corte di giustizia conferma che i diritti acquisiti in quanto tali dei deputati che hanno già soddisfatto tutte le condizioni necessarie per l'acquisizione del diritto alla pensione integrativa volontaria, sono pienamente tutelati dai principi generali del diritto dell'Unione; rileva, tuttavia, che le sentenze confermano anche che ciò non impedisce all'Ufficio di presidenza di modificare le condizioni e le modalità di questo gruppo di deputati a condizione che sia debitamente rispettato il principio di proporzionalità, così come per i deputati che non hanno ancora soddisfatto tutte le condizioni per l'acquisizione dei diritti a pensione e che quindi detengono solo diritti futuri nell'ambito del regime pensionistico; esorta pertanto l'Ufficio di presidenza e l'amministrazione a proporre con urgenza una futura soluzione adeguata che tenga conto della situazione pensionistica e di vita dei deputati ed ex deputati aventi diritto, nonché dei principi di sana gestione finanziaria e della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia europea; invita tutte le parti interessate a trovare rapidamente una soluzione sostenibile e fattibile;
41. accoglie con favore la politica del Parlamento volta a garantire l'uso pienamente indipendente degli edifici del Parlamento da parte delle persone con disabilità e sostiene ulteriori misure e adeguamenti che saranno necessari a tale riguardo;
42. rileva che la decisione di sospendere l'erogazione di acqua calda negli uffici dei deputati a Bruxelles e a Strasburgo è stata adottata dai questori il 24 ottobre 2017 in relazione al rischio sanitario posto dalla presenza del batterio nocivo della Legionella all'interno dei sistemi idraulici degli edifici che presentano condizioni di deterioramento dovuto alla loro età;
43. sottolinea che il Parlamento dovrebbe essere esemplare sulle politiche che difende e promuove, quali l'ambiente, la parità di genere e la trasparenza;
o o o
44. stabilisce lo stato di previsione per l'esercizio 2023;
45. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione e lo stato di previsione al Consiglio e alla Commissione.
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
Decisione del Parlamento europeo, del 28 settembre 2005, che adotta lo statuto dei deputati del Parlamento europeo (2005/684/CE, Euratom) (GU L 262 del 7.10.2005, pag. 1).
Situazione in Afghanistan, in particolare la situazione dei diritti delle donne
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50k
Risoluzione del Parlamento europeo del 7 aprile 2022 sulla situazione in Afghanistan, in particolare la situazione dei diritti delle donne (2022/2571(RSP))
– viste le sue precedenti risoluzioni sull'Afghanistan,
– visto l'annuncio della creazione del governo provvisorio in Afghanistan da parte dei talebani il 7 settembre 2021,
– vista la risoluzione n. 2626 (2022) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, del 17 marzo 2022, sul rinnovo del mandato della missione di assistenza delle Nazioni Unite in Afghanistan,
– visto il comunicato stampa del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sull'Afghanistan del 27 marzo 2022,
– visto l'elenco dei finalisti per il premio Sacharov del Parlamento europeo per la libertà di pensiero 2021,
– viste le "Giornate delle donne afghane" organizzate dal Parlamento europeo l'1 e il 2 febbraio 2022,
– viste la dichiarazione del presidente della delegazione del Parlamento europeo per le relazioni con l'Afghanistan, del 23 marzo 2022, sull'annuncio dei talebani di prorogare il divieto per le studentesse di proseguire gli studi oltre il sesto grado, e la connessa dichiarazione del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) del 23 marzo 2022,
– vista la dichiarazione del VP/AR a nome dell'Unione europea, del 28 marzo 2022, in cui si chiede l'immediata riapertura delle scuole secondarie per le ragazze,
– vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,
– vista la Convenzione delle Nazioni Unite del 1951 relativa allo status dei rifugiati,
– vista la Convenzione del 1979 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna,
– visti il patto mondiale delle Nazioni Unite per una migrazione sicura, ordinata e regolare e il patto mondiale delle Nazioni Unite sui rifugiati, che hanno fatto seguito alla dichiarazione di New York per i rifugiati e i migranti adottata all'unanimità dall'Assemblea generale dell'ONU il 19 settembre 2016,
– visti gli orientamenti tematici dell'UE sui difensori dei diritti umani, sulla promozione e la tutela dei diritti dei minori, nonché sulle violenze contro le donne e le ragazze e la lotta contro tutte le forme di discriminazione nei loro confronti,
– visto l'articolo 132, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,
A. considerando che il ministero dell'Istruzione dei talebani ha annunciato, in una dichiarazione del 21 marzo 2022, che si impegna a favore del diritto all'istruzione di tutti i suoi cittadini e si sta adoperando per eliminare ogni forma di discriminazione;
B. considerando che il 15 gennaio 2022 le autorità de facto dell'Afghanistan si sono impegnate a consentire alle ragazze di riprendere gli studi a tutti i livelli dopo l'inizio del nuovo anno scolastico nella seconda metà di marzo 2022;
C. considerando che in tutto l'Afghanistan le ragazze avrebbero dovuto tornare a scuola il 23 marzo 2022; che i talebani hanno prorogato in modo permanente il divieto per le studentesse di accedere al settimo grado e ai gradi superiori delle scuole fino a quando sarà stata presa una decisione sulle uniformi più appropriate per le ragazze; che tale divieto nega l'istruzione secondaria a oltre un milione di ragazze e costituisce una violazione del diritto fondamentale all'istruzione per tutti i bambini, sancito dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo;
D. considerando che l'Afghanistan figura all'ultimo posto nell'indice globale sulle donne, la pace e la sicurezza, il che lo rende il paese più pericoloso per le donne; che, secondo le procedure speciali delle Nazioni Unite, i leader talebani stanno tentando di eliminare le donne e le ragazze dalla vita pubblica attraverso discriminazioni e violenze sistematiche basate sul genere;
E. considerando che, dalla presa del controllo del paese il 15 agosto 2021, i talebani hanno chiuso il ministero degli Affari femminili e hanno ricreato il ministero per la Promozione della virtù e la prevenzione del vizio; che i talebani hanno di fatto abolito le tutte le leggi precedentemente in vigore, incluse quelle a tutela delle donne, e hanno imposto severe restrizioni all'esercizio del diritto di riunione pacifica, della libertà di espressione e del diritto delle donne di lavorare e di avere accesso all'istruzione e all'assistenza sanitaria; che la commissione indipendente afghana per i diritti umani (AIHRC) è stata chiusa in seguito alla presa del potere da parte dei talebani;
F. considerando che un nuovo provvedimento vieta alle donne afghane di viaggiare per più di 45 miglia (72 km) dal loro luogo di residenza se non sono accompagnate da un parente stretto di sesso maschile; che ciò fa seguito a un provvedimento pubblicato nel novembre 2021 che vietava alle emittenti televisive di trasmettere programmi a cui partecipano attrici;
G. considerando che le manifestazioni pacifiche per i diritti delle donne in Afghanistan sono represse con la forza; che difensori dei diritti umani sono stati rapiti e che non sono state diffuse informazioni sul luogo in cui si trovano nonostante i ripetuti appelli per il loro rilascio; che coloro i quali sono stati rilasciati dalla detenzione continuano a temere per la loro vita;
H. considerando che vengono segnalate quotidianamente violazioni dei diritti umani, tra cui arresti, detenzioni, sequestri, torture, minacce, estorsioni, uccisioni extragiudiziali e attacchi contro i difensori dei diritti umani e i loro familiari; che persiste una totale mancanza di responsabilità per tali violazioni; che le donne impegnate nella difesa dei diritti umani sono state particolarmente colpite; che i gruppi minoritari, come la comunità hazara, sono stati specificamente presi di mira;
I. considerando che la povertà ha indotto le famiglie afghane a organizzare matrimoni e a raccogliere doti per le loro figlie e che, dall'introduzione del divieto di frequentare la scuola per le ragazze, si è registrato un aumento del 500 % dei matrimoni infantili in Afghanistan; che, prima della presa del potere da parte dei talebani, il 35 % delle ragazze si erano sposate prima di aver compiuto i 18 anni e il 9 % prima di aver compiuto i 15 anni;
J. considerando che l'Afghanistan registra uno dei tassi di mortalità infantile più elevati al mondo, con migliaia di donne che muoiono ogni anno per cause facilmente prevenibili legate alla gravidanza; che la situazione socioeconomica, già precaria prima della presa del potere da parte dei talebani, è drasticamente peggiorata sotto l'amministrazione de facto e in seguito all'impatto della pandemia di COVID-19, delle gravi siccità e di un inverno rigido;
K. considerando che la crisi umanitaria in Afghanistan è una delle crisi che si stanno aggravando più rapidamente al mondo e sta colpendo in modo sproporzionato le donne e le ragazze; che quasi il 100 % delle famiglie afghane con donne capofamiglia sono esposte all'insicurezza alimentare; che le nuove politiche introdotte dal governo talebano hanno compromesso notevolmente la capacità delle donne di guadagnarsi da vivere, aggravando ulteriormente le loro condizioni di povertà, e che molte donne capofamiglia sono state particolarmente colpite;
L. considerando che, secondo la relazione dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni del marzo 2022, nel 2021 oltre 1 258 milioni di afghani sono fuggiti dal loro paese, vale a dire il doppio rispetto agli ultimi anni; che, allo stesso tempo, il numero di sfollati interni che fanno ritorno alle loro abitazioni è triplicato, raggiungendo la cifra record di 3,06 milioni di persone nel 2021; che in tutta la regione quasi 5 milioni di afghani rimangono sfollati al di fuori del paese, il 90 % dei quali sono accolti in Pakistan e in Iran;
M. considerando che, secondo l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), il 35 % delle donne e delle ragazze hanno dichiarato di sentirsi in pericolo a causa della violenza di genere mentre cercano rifugio nei vicini Iran e Pakistan; che soltanto il 70 % delle ragazze sono iscritta a scuola, rispetto al 92 % dei ragazzi;
N. considerando che l'UE ha intensificato il suo sostegno alla popolazione avviando progetti per un valore di oltre 268,3 milioni di EUR incentrati sul mantenimento dell'istruzione e dei mezzi di sussistenza e sulla protezione della salute pubblica; che tali progetti fanno parte del pacchetto complessivo di sostegno dell'UE pari a 1 miliardo di EUR annunciato dalla Commissione nell'ottobre 2021, che comprende aiuti ai rifugiati, ai migranti e agli sfollati interni e sostegno ai difensori dei diritti umani e alle organizzazioni della società civile;
O. considerando che, secondo Reporter senza frontiere, in Afghanistan hanno chiuso i battenti 231 organi di informazione, pari al 40 % del totale degli organi di informazione nel paese; che l'80 % dei 6 400 giornalisti che hanno perso il lavoro sono donne; che sono state imposte restrizioni che vietano media locali e internazionali, come la BBC, e che i giornalisti sono stati arrestati, detenuti e picchiati;
P. considerando che le sanzioni nei confronti di soggetti e individui collegati ai talebani non dovrebbero impedire le transazioni finanziarie relative all'assistenza umanitaria e alla prestazione di servizi di base da parte di organizzazioni non governative (ONG);
Q. considerando che fino al 15 agosto 2021, sotto l'ex Repubblica di Afghanistan, le donne vantavano posizioni di alto livello quali parlamentari, ministre, giudici, governatrici, avvocate e ambasciatrici; che le forze talebane hanno rimosso con la forza ex funzionarie governative legittime e non hanno incluso le donne nel loro nuovo governo de facto non riconosciuto; che tali autorità de facto mancano di una rappresentanza inclusiva dell'eterogenea società afghana;
R. considerando che le agenzie di intelligence hanno avvertito che l'Afghanistan non deve diventare un rifugio sicuro per le organizzazioni terroristiche;
1. esprime profonda preoccupazione per la crisi umanitaria e dei diritti umani manifestatasi in Afghanistan a seguito della presa del potere da parte dei talebani; riafferma la sua ferma solidarietà e il suo impegno nei confronti del popolo afghano; sottolinea che si dovrebbero rispettare i diritti e le libertà fondamentali di cui il popolo afghano ha goduto negli ultimi 20 anni;
2. deplora il fatto che la situazione delle donne e delle ragazze in Afghanistan si sia costantemente deteriorata dopo la presa del potere da parte dei talebani; condanna la persistente volontà dei talebani di cancellare le donne e le ragazze dalla vita pubblica e di negarne i diritti più basilari, compreso il diritto all'istruzione, al lavoro, alla circolazione e all'assistenza sanitaria;
3. condanna con la massima fermezza la decisione dei talebani di rinviare in modo permanente il ritorno a scuola delle ragazze oltre il sesto grado, nonostante il loro precedente impegno a consentire a ogni cittadino di accedere all'istruzione; esorta i talebani a revocare le loro decisioni e restrizioni che riguardano specificamente le donne e le ragazze e a riaprire il ministero degli Affari femminili;
4. sottolinea che l'accesso all'istruzione per le donne e le ragazze deve costituire, da parte dell'UE e dei suoi Stati membri, una condizione essenziale per qualsiasi ulteriore impegno nei confronti delle autorità afghane de facto;
5. invita i talebani a rispettare il loro impegno a garantire il diritto all'istruzione a tutti i cittadini afghani, comprese le donne e le ragazze;
6. deplora la repressione da parte dei talebani delle proteste pacifiche per i diritti delle donne in Afghanistan; chiede il rilascio immediato dell'agente di polizia Alia Azizi, arrestata a Herat nell'ottobre 2021, nonché il rilascio di qualsiasi altra attivista per i diritti delle donne che si trovi in stato di detenzione, e la cessazione delle intimidazioni e delle vessazioni nei confronti di tali attiviste; chiede di porre fine alle vessazioni, alle minacce e agli attacchi nei confronti di insegnanti e studenti;
7. invita le autorità de facto a garantire a tutte le donne e le ragazze pieni diritti e l'accesso all'assistenza sanitaria riproduttiva in tutte le regioni dell'Afghanistan;
8. esprime forte preoccupazione per il fatto che, da quando i talebani hanno assunto il controllo del paese, le donne e le ragazze sono esposte a un maggiore rischio di sfruttamento, compreso il rischio di essere vittime di tratta finalizzata al matrimonio forzato, allo sfruttamento sessuale e al lavoro forzato; condanna la violenza e la discriminazione di genere;
9. invita le autorità afghane de facto a formare un governo inclusivo che coinvolga le donne nel processo decisionale a tutti i livelli; insiste sulla necessità di sviluppare una nuova strategia dell'UE per l'Afghanistan adattata alla situazione delle donne e delle ragazze al fine di promuovere concretamente i diritti delle donne e la loro partecipazione alla vita pubblica;
10. ricorda che l'UE ha una posizione solida in merito a qualsiasi impegno politico con i talebani, che si basa su parametri tematici fondati sui principi del rispetto dei diritti umani per tutti e dello Stato di diritto; è del parere che, dal 15 agosto 2021, non vi è stato altro che un deterioramento di tali parametri, il che non può giustificare alcun riconoscimento de facto di un governo talebano;
11. accoglie con favore la risoluzione n. 2626 (2022) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, adottata il 17 marzo 2022, che ha rinnovato il mandato della missione di assistenza delle Nazioni Unite in Afghanistan; invita l'UE e i suoi Stati membri a sostenere il mandato della rappresentante speciale per l'Afghanistan del Segretario generale delle Nazioni Unite, anche impegnandosi con tutti gli attori e i portatori di interessi afghani pertinenti per garantire senza ulteriori indugi la riapertura delle scuole per tutte le studentesse;
12. prende atto dei colloqui di Oslo del gennaio 2022 tra funzionari europei e statunitensi e una delegazione talebana, nonché della recente cancellazione, da parte degli Stati Uniti, dei colloqui di Doha in risposta alla decisione dei talebani di non riaprire le scuole per le ragazze; sottolinea che altri eventuali colloqui nazionali con i talebani devono includere rappresentanti delle donne afghane;
13. invita l'UE e i suoi Stati membri a sostenere e proteggere quanti fuggono dall'Afghanistan; riafferma la necessità di garantire lo status delle avvocate afghane, delle leader della società civile, delle artiste, delle atlete e di altre persone vulnerabili, in particolare quelle la cui vita è a rischio, come le persone LGBTQI+; ribadisce la sua richiesta di un programma speciale per i visti, di programmi di reinsediamento rafforzati e di una protezione effettiva garantita per i rifugiati afghani;
14. sottolinea l'importanza di affrontare il problema della violenza di genere cui sono confrontate le donne e le ragazze afghane nei paesi ospitanti, in particolare in Iran e Pakistan, nonché di garantire che frequentino la scuola, partecipino al mercato del lavoro e abbiano accesso ai servizi sanitari, compresi i servizi di salute mentale; ricorda che i rifugiati e le persone in transito sono particolarmente a rischio di subire violenze di genere; chiede pertanto maggiori finanziamenti per le organizzazioni umanitarie e le agenzie che svolgono attività di protezione;
15. invita i paesi a cessare immediatamente di rimpatriare le persone in Afghanistan o in paesi terzi nei quali possono rischiare di essere rimpatriate in Afghanistan; chiede un attento monitoraggio dei cittadini afghani che sono già stati rimpatriati, in particolare dei minori;
16. condanna il crescente numero di segnalazioni relative a uccisioni, vessazioni e intimidazioni nei confronti di minoranze etniche e religiose;
17. esprime profonda preoccupazione per il fatto che i talebani offrono ancora una volta rifugio ai gruppi terroristici; insiste sul fatto che i talebani e le autorità de facto dell'Afghanistan devono rispettare i loro impegni in materia di lotta al terrorismo;
18. rammenta di aver incaricato il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) di trasmettere alla leadership pakistana il messaggio di essere responsabile della sicurezza e della stabilità in Afghanistan e di dover sfruttare la sua influenza sui talebani per conseguire tali obiettivi, compresa la garanzia dei diritti umani fondamentali per le donne e le ragazze afghane;
19. ribadisce la necessità che l'UE rafforzi la cooperazione con i paesi dell'Asia centrale e incoraggi il loro ruolo pratico e costruttivo nell'insediamento dei rifugiati afghani; sottolinea che tale cooperazione non dovrebbe compromettere la difesa dei valori fondamentali e dello Stato di diritto da parte dell'UE;
20. sottolinea che la liberazione delle donne e delle ragazze resterà impraticabile finché continuerà la catastrofe umanitaria in atto; esorta l'UE e i suoi Stati membri ad affrontare i fattori trainanti della crisi umanitaria in corso, compiendo ogni sforzo per intensificare l'assistenza umanitaria, seguire un attento a una prospettiva di genere, ripristinare la liquidità e mantenere i servizi sociali di base; chiede lo scongelamento dei beni afghani e un maggiore sostegno finanziario a programmi quali l'assistenza della direzione generale per i Partenariati internazionali della Commissione (DG INTPA), incentrata sui bisogni di base e i mezzi di sussistenza, e il fondo fiduciario per la ricostruzione dell'Afghanistan della Banca mondiale; evidenzia che i finanziamenti umanitari dovrebbero essere resi disponibili attraverso un sistema bancario funzionante e dovrebbero essere forniti in modo flessibile a ONG credibili e organizzazioni comunitarie attive in Afghanistan, incluse le organizzazioni femminili locali;
21. prende atto del ripristino di una presenza minima sul campo dell'UE a Kabul volta a coordinare gli aiuti umanitari e monitorare la situazione umanitaria; sottolinea con fermezza che ciò non comporta il riconoscimento del regime talebano da parte dell'UE;
22. si rammarica del fatto che il 31 marzo 2022 i donatori internazionali, tra cui l'UE e i suoi Stati membri, abbiano promesso solo 2,44 miliardi di USD in risposta all'appello delle Nazioni Unite per un importo di 4,4 miliardi di USD nell'ambito del piano di risposta umanitaria del 2022 al fine di fornire aiuti umanitari in Afghanistan; esorta la Commissione a stanziare finanziamenti adeguati e specifici a favore di programmi e progetti nell'ambito dei diritti delle donne e ad attuarli nel quadro di un impegno globale e a lungo termine a sostegno dei diritti umani e dei diritti delle donne in Afghanistan;
23. insiste sulla necessità di un accesso umanitario senza restrizioni per garantire che i fondi impegnati raggiungano effettivamente le persone colpite; incoraggia l'UE e i suoi Stati membri a rivedere e ad adeguare di conseguenza le misure attuali; ricorda che gli aiuti umanitari devono essere neutrali, imparziali, umani e indipendenti e non dovrebbero mai essere soggetti ad alcuna condizionalità; invita il Consiglio, la Commissione e il SEAE a trasmettere costantemente il messaggio che la fornitura di assistenza umanitaria non è subordinata ai cinque parametri di riferimento del Consiglio per l'impegno con i talebani;
24. invita l'UE e i suoi Stati membri, alla luce della conferenza ad alto livello dei donatori delle Nazioni Unite per il sostegno alla risposta umanitaria in Afghanistan, tenutasi il 31 marzo 2022, ad adottare ulteriori misure volte a rendere gli aiuti umanitari più trasparenti ed efficaci; ritiene dunque che sia fondamentale garantire l'accesso ai finanziamenti umanitari attraverso un sistema bancario funzionale, al fine di fornire finanziamenti alle ONG affidabili che operano nel paese;
25. plaude al coraggio delle ragazze e delle donne che prendono parte alle proteste; invita il SEAE e la Commissione a dialogare con le autorità de facto dell'Afghanistan al fine di ottenere informazioni sugli attivisti per i diritti delle donne che si ritiene siano stati detenuti e fatti scomparire e a chiedere il loro rilascio immediato e incondizionato; esige che i talebani pongano immediatamente fine a tali pratiche arbitrarie ed extragiudiziali e garantiscano la libertà di riunione pacifica e di espressione;
26. invita l'UE e i suoi Stati membri a fornire maggiore sostegno agli attivisti per i diritti delle donne in Afghanistan e ad attuare pienamente gli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani, anche garantendo l'assunzione di responsabilità per le violazioni mediante azioni di sensibilizzazione private e pubbliche su singoli casi;
27. chiede che il nuovo relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani in Afghanistan sia dotato di fondi sufficienti, competenze e sostegno diplomatico per adempiere al proprio mandato; invita il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite a istituire una commissione d'inchiesta internazionale e indipendente, con un mandato pluriennale e risorse adeguate per documentare, riferire e raccogliere prove delle violazioni, comprese le violazioni dei diritti delle donne;
28. accoglie con favore l'avvio del Forum delle donne leader afghane; invita la Commissione e il SEAE ad agevolare l'organizzazione della prima conferenza internazionale delle donne afghane al fine di far sentire la loro voce in Afghanistan e a livello internazionale, ricostruire le reti delle donne e sostenere il lavoro del Forum delle donne leader afghane in maniera più inclusiva; sostiene l'istituzione dell'università telematica afghana in esilio, con il sostegno finanziario dell'UE;
29. invita i parlamentari afghani, gli ex funzionari del governo e gli attivisti della società civile, in particolare i finalisti del Premio Sacharov per la libertà di pensiero 2021, a impegnarsi attivamente con la delegazione del Parlamento europeo per le relazioni con l'Afghanistan, le commissioni competenti e altri organismi al fine di garantire che la politica dell'UE a sostegno dell'Afghanistan risponda alle esigenze del popolo afghano;
30. sostiene gli appelli della società civile afghana, in particolare quelli dei partecipanti alle Giornate delle donne afghane organizzate dal Parlamento europeo, a chiamare le autorità afghane de facto a rispondere dei precedenti crimini e a non dimenticare le atrocità commesse;
31. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai membri dell'Assemblea nazionale afghana, al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite e all'ufficio politico dei talebani a Doha.