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Procedura : 2022/2934(RSP)
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RC-B9-0498/2022

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PV 24/11/2022 - 5.12
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P9_TA(2022)0421

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Giovedì 24 novembre 2022 - Strasburgo
Esito della modernizzazione del trattato sulla Carta dell'energia
P9_TA(2022)0421RC-B9-0498/2022

Risoluzione del Parlamento europeo del 24 novembre 2022 sull'esito della modernizzazione del trattato sulla Carta dell'energia (2022/2934(RSP))

Il Parlamento europeo,

–  visto il trattato sulla Carta dell'energia (ECT) firmato nel 1994 ed entrato in vigore nel 1998,

–  visti il processo di modernizzazione del trattato sulla Carta dell'energia, avviato nel 2017, e la relativa proposta dell'UE,

–  visto l'accordo adottato in occasione della 21a conferenza delle parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici svoltasi a Parigi il 12 dicembre 2015 (l'"accordo di Parigi"),

–  vista la comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 sul Green Deal europeo (COM(2019)0640),

–  visto il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima")(1),

–  visti la raccomandazione (UE) 2021/1749 della Commissione, del 28 settembre 2021, sull'efficienza energetica al primo posto: dai principi alla pratica(2), e gli orientamenti ad essa allegati,

–  vista la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili ("Direttiva sulle energie rinnovabili")(3),

–  vista la direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica(4),

–  vista la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, segnatamente il parere 2/15 del 16 maggio 2017 sull'accordo di libero scambio tra l'UE e la Repubblica di Singapore(5), la sentenza del 6 marzo 2018 nella causa C-284/16 (pronuncia pregiudiziale nella causa Slowakische Republik contro Achmea BV)(6), il parere 1/17 del 30 aprile 2019 sull'accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'UE e i suoi Stati membri, dall'altra(7), la sentenza del 2 settembre 2021 nella causa C-741/19 (pronuncia pregiudiziale nella causa Repubblica di Moldova contro Komstroy LLC)(8) e la sentenza del 26 ottobre 2021 nella causa C-109/20 (pronuncia pregiudiziale nella causa Republiken Polen contro PL Holdings Sàrl)(9),

–  visto il mandato conferito nel 2017 al gruppo di lavoro III della commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) di lavorare a una riforma della risoluzione delle controversie investitore-Stato (ISDS),

–  vista la decisione dell'Italia di recedere dall'ECT dal 1º gennaio 2016,

−  visto il progetto di legge sull'estinzione dell'ECT adottato dal governo polacco il 10 agosto 2022 e deferito al parlamento polacco il 25 agosto 2022,

−  visti gli annunci fatti da parte del governo spagnolo il 12 ottobre 2022, del governo olandese il 19 ottobre 2022, del governo francese il 21 ottobre 2022, del governo sloveno il 10 novembre 2022, del governo tedesco l'11 novembre 2022 e del governo lussemburghese il 18 novembre 2022 riguardo alla loro intenzione di recedere dall'ECT,

–  visto l'Accordo sull'estinzione dei trattati Bilaterali di Investimento tra Stati Membri dell'Unione Europea, firmato il 5 maggio 2020(10),

−  viste le sue più recenti risoluzioni, in particolare quella del 23 giugno 2022 sul futuro della politica dell'UE in materia di investimenti internazionali(11) e del 20 ottobre 2022 sulla Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 2022, Sharm El-Sheikh, Egitto (COP27)(12),

−  visto il mancato raggiungimento di una maggioranza qualificata in seno al Consiglio a favore della modernizzazione dell'ECT come base per la posizione da adottare a nome dell'UE nella 33a riunione della Conferenza della Carta dell'energia,

–  vista la comunicazione della Commissione del 5 ottobre 2022 relativa a un accordo tra gli Stati membri, l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica sull'interpretazione del trattato sulla Carta dell'energia (COM(2022)0523),

–  visto l'articolo 132, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A.  considerando che l'ECT è un accordo internazionale; che l'ECT è stato firmato nel dicembre 1994 ed è entrato in vigore nell'aprile 1998; che l'ECT ha 53 firmatari e parti contraenti, tra cui l'Unione europea e l'Euratom e tutti i loro Stati membri ad eccezione dell'Italia ritiratasi nel 2016; che l'UE e i suoi Stati membri rappresentano oltre la metà dei membri con diritto di voto dell'ECT;

B.  considerando che l'obiettivo iniziale dell'ECT era quello di creare un forum per la cooperazione politica est-ovest nei settori dell'energia, della protezione degli investimenti, del commercio e del transito; che le disposizioni in materia di tutela degli investimenti contenute nel trattato non sono più state aggiornate dagli anni '90 e sono obsolete rispetto alle nuove norme stabilite a seguito della riforma dell'approccio dell'UE in materia di politica degli investimenti; che fino al 2018 non vi è stato alcun tentativo di integrare l'urgenza della mitigazione dei cambiamenti climatici e dell'eliminazione graduale degli investimenti in materia di combustibili fossili;

C.  considerando che gli Stati membri dispongono di circa 1 500 trattati bilaterali di investimento (TBI), ratificati prima del trattato di Lisbona, che continuano a tutelare gli investimenti nei combustibili fossili, includono il vecchio modello in materia di ISDS e contengono disposizioni e meccanismi obsoleti incompatibili con i valori e i principi del diritto dell'UE; che nessuno dei nuovi accordi internazionali di investimento che seguono un approccio moderno negoziato dall'UE dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona è entrato in vigore;

D.  considerando che per scongiurare gravi crisi climatiche e proteggere la nostra sicurezza energetica sarà necessario accelerare il processo di eliminazione graduale dei combustibili fossili e la rapida transizione verso le energie rinnovabili;

E.  considerando che il Green Deal europeo mira a rispondere alle sfide dei cambiamenti climatici e del degrado ambientale; che tutte le politiche dell'UE devono contribuire a tale obiettivo, compresa la politica di investimento;

F.  considerando che il Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico ha descritto l'ECT come un grave ostacolo alla mitigazione dei cambiamenti climatici nella sua relazione 2022 sulla mitigazione dei cambiamenti climatici, pubblicata nell'aprile 2022;

G.  considerando che la transizione energetica richiede un'accelerazione degli investimenti globali nell'energia pulita e incentivi per le imprese energetiche europee a investire nelle energie rinnovabili;

H.  considerando che, alla luce delle crescenti preoccupazioni giuridiche e politiche in merito all'ECT, nel novembre 2018 è stato avviato un processo di modernizzazione guidato dall'UE e dai suoi Stati membri, incentrato sulle norme in materia di protezione degli investimenti, nonché sulla limitazione della protezione concessa ai combustibili fossili e sulla promozione dello sviluppo sostenibile; che il 27 novembre 2018 la Conferenza della Carta dell'energia ha approvato l'elenco degli elementi che dovranno essere oggetto di modernizzazione; che il Consiglio ha conferito alla Commissione il mandato di negoziare una modernizzazione dell'ECT nel luglio 2019; che nel maggio 2020 l'UE ha presentato una proposta per la modernizzazione dell'ECT; che il 15 febbraio 2021 l'UE ha presentato al segretariato della Carta dell'energia una proposta supplementare per affrontare la questione della definizione di attività economica nel settore dell'energia, nota anche come "esclusione dei combustibili fossili";

I.  considerando che il 24 giugno 2022 le parti contraenti hanno raggiunto un accordo di massima sulla modernizzazione dell'ECT; che le modifiche al trattato comprendono modifiche alle norme in materia di protezione degli investimenti dell'ECT e un riferimento al diritto dei paesi di adottare misure normative per motivi quali la protezione dell'ambiente o l'azione per il clima;

J.  considerando che il testo giuridico dell'accordo finale non è ancora stato pubblicato formalmente, il che non soddisfa il livello di trasparenza di altri accordi commerciali e di investimento dell'UE;

K.  considerando che, dalla conclusione dei negoziati, la Germania, la Francia, la Spagna, i Paesi Bassi, la Polonia, la Slovenia e il Lussemburgo, che insieme rappresentano oltre il 70 % della popolazione dell'UE, hanno annunciato l'intenzione di ritirarsi dall'ECT; che l'Italia ha abbandonato l'ECT nel 2016; che altri Stati membri stanno ancora valutando la possibilità di ritirarsi dall'ECT;

L.  considerando che il Consiglio non è riuscito a raggiungere una maggioranza qualificata a favore della modernizzazione dell'ECT come base per adottare la modernizzazione in occasione della Conferenza della Carta dell'energia nel novembre 2022; che, di conseguenza, la modernizzazione è stata eliminata dall'ordine del giorno della Conferenza della Carta dell'energia;

M.  considerando che l'UE dispone di un numero di voti pari al numero dei suoi Stati membri che sono parti contraenti dell'ECT; che solo se l'UE non esercita il suo diritto di voto i suoi Stati membri possono esercitare i loro diritti di voto; che la ratifica da parte degli Stati membri che sono parti dell'ECT deve avvenire in conformità delle loro norme di ratifica nazionali e della ripartizione delle competenze tra l'UE e gli Stati membri;

N.  considerando che il Parlamento dovrebbe dare la sua approvazione alla modernizzazione dell'ECT prima che l'UE possa iniziare ad applicare provvisoriamente il trattato modernizzato, in conformità degli orientamenti politici della Commissione; che il Parlamento dovrebbe dare la sua approvazione all'uscita dall'ECT da parte dell'UE;

O.  considerando che un numero allarmante di ricorsi in materia di investimenti riguarda misure ambientali; che vari paesi, compresi gli Stati membri, sono citati in giudizio per ragioni legate alle loro politiche in materia di clima o alla transizione giusta; che l'ECT è l'accordo in materia di investimenti oggetto del maggior numero di contenziosi; che sono in corso oltre 40 procedimenti arbitrali intra-UE in materia di investimenti; che dal 1º giugno 2022, secondo il segretariato della Carta dell'energia, sono state avviate almeno 150 cause di arbitrato in materia di investimenti nell'ambito dell'ECT, un terzo delle quali riguarda investimenti in combustibili fossili e il 70 % delle quali sono procedimenti arbitrali intra-UE in materia di investimenti basati sull'ECT;

P.  considerando che l'ECT è attualmente incompatibile con i trattati dell'UE, in quanto consente ai tribunali per gli investimenti di interpretare e applicare il diritto dell'UE senza introdurre le necessarie garanzie che preservano l'autonomia normativa dell'UE e inoltre incide negativamente sul funzionamento delle istituzioni dell'UE conformemente al quadro costituzionale dell'UE;

Q.  considerando che, nella sua sentenza del 6 marzo 2018 nella causa C-284/16 (pronuncia pregiudiziale su Slowakische Republik contro Achmea BV), la CGUE ha stabilito che le clausole compromissorie investitore-Stato negli accordi internazionali conclusi tra gli Stati membri dell'UE sono contrarie ai trattati dell'UE e, a causa di tale incompatibilità, non possono essere applicate dopo la data in cui l'ultima delle parti di un TBI intra-UE è diventata uno Stato membro dell'UE; che, applicando gli stessi principi, nella sua sentenza del 2 settembre 2021 nella causa C-741/19 (pronuncia pregiudiziale su Repubblica di Moldova contro Komstroy LLC), la CGUE ha stabilito che l'articolo 26, paragrafo 2, lettera c), dell'ECT deve essere interpretato come non applicabile alle controversie tra uno Stato membro dell'UE e un investitore di un altro Stato membro dell'UE concernenti un investimento effettuato da tale investitore nello Stato membro di cui sopra; che è ben consolidato il principio secondo cui le sentenze della CGUE si applicano ex tunc; che gli arbitri hanno ignorato tali sentenze della CGUE nelle loro deliberazioni;

R.  considerando che l'UE ha assunto la leadership nella riforma della politica di investimento; che dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona, su insistenza del Parlamento e con il suo sostegno, l'UE ha adottato un modello di protezione degli investimenti riformato e ha deciso di sostituire l'ISDS con il sistema giurisdizionale per gli investimenti, ha avviato negoziati per un tribunale multilaterale per gli investimenti (MIC), ha adottato una legislazione per regolamentare le sovvenzioni estere che falsano il mercato interno e ha adottato una legislazione per il controllo degli investimenti esteri diretti in entrata; che tali sviluppi rappresentano passi significativi nella giusta direzione verso una politica degli investimenti moderna e sostenibile; che resta ancora molto da fare per portare avanti tale programma di riforme;

S.  considerando che l'UE sostiene i negoziati in corso in sede di gruppo di lavoro III dell'UNCITRAL e l'istituzione del MIC;

1.  riconosce che l'ECT è stato oggetto di forti critiche in quanto è considerato un ostacolo alla transizione degli Stati membri verso le energie rinnovabili e alla protezione della sicurezza energetica nell'UE e nei suoi Stati membri; ritiene che l'ECT attuale sia uno strumento obsoleto che non risponde più agli interessi dell'Unione europea, in particolare per quanto riguarda l'obiettivo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050;

2.  accoglie con favore gli sforzi compiuti dall'UE e dai suoi Stati membri per far avanzare il processo di modernizzazione dell'ECT; elogia gli sforzi negoziali della Commissione volti a conseguire l'allineamento dell'ECT al mandato ricevuto dal Consiglio di preservare la capacità dell'UE di elaborare misure di politica pubblica coerenti con l'accordo di Parigi, con gli obiettivi del Green Deal europeo e con le priorità del Parlamento europeo;

3.  prende atto che l'ECT modernizzato è stato negoziato in risposta alla forte domanda da parte degli Stati membri dell'UE dal novembre 2018; sottolinea che la modifica dell'ECT richiede l'unanimità di tutte le parti contraenti che votano alla conferenza annuale dell'ECT;

4.  ribadisce la sua preoccupazione per il fatto che molte parti contraenti, inclusi i paesi industrializzati ad alto reddito, non sembrano condividere le ambizioni dell'UE per quanto riguarda la modernizzazione dell'ECT, la mitigazione dei cambiamenti climatici, la promozione dello sviluppo sostenibile e il sostegno alla transizione energetica, nonostante il fatto che tutte le parti contraenti in questione siano anche firmatarie dell'accordo di Parigi;

5.  sottolinea che il testo finale dell'ECT modernizzato integra elementi del mandato negoziale conferito alla Commissione, non è in linea con l'accordo di Parigi, con la normativa europea sul clima e con gli obiettivi del Green Deal europeo, non è conforme agli obiettivi stabiliti dal Parlamento nella sua risoluzione del 23 giugno 2022 sul futuro della politica dell'UE in materia di investimenti internazionali, fra cui, in particolare, il divieto immediato per gli investitori in combustibili fossili di citare in giudizio le parti contraenti per aver perseguito politiche di eliminazione graduale dei combustibili fossili in linea con i loro impegni internazionali, la significativa riduzione dell'orizzonte temporale per l'eliminazione graduale della protezione degli investimenti esistenti nei combustibili fossili e l'eliminazione del meccanismo ISDS; sottolinea che il Parlamento ha espresso la posizione secondo cui l'UE e i suoi Stati membri non dovrebbero firmare o ratificare trattati di protezione degli investimenti che includono il meccanismo ISDS; ribadisce che, se viene istituito, il MIC potrebbe applicarsi direttamente a tutti gli accordi in materia di investimenti bilaterali e multilaterali in corso – incluso l'ECT – dei paesi che vi aderiscono;

6.  accoglie con favore l'intenzione dell'UE e del Regno Unito di escludere gli investimenti nei combustibili fossili dalla tutela dell'ECT; accoglie con favore il fatto che per l'UE e i suoi Stati membri la maggior parte dei nuovi investimenti nei combustibili fossili sono destinati a perdere la protezione a partire dal 15 agosto 2023;

7.  rileva che la proposta di un ECT modernizzato mantiene la protezione degli investimenti esistenti nei combustibili fossili per almeno 10 anni; rileva che il conto alla rovescia dei 10 anni inizierebbe a partire dall'entrata in vigore dell'ECT modernizzato, un periodo che inizierebbe il 15 agosto 2023 se l'UE, i suoi Stati membri e le parti contraenti si accordassero sull'applicazione provvisoria dell'accordo, e che altrimenti inizierebbe solo dopo la ratifica da parte dei tre quarti delle parti contraenti, prorogando la protezione degli investimenti nei combustibili fossili per un periodo prossimo ai 20 anni previsti dalla clausola di temporaneità dell'ECT; rileva che l'ECT modernizzato fissa una data di scadenza al 2040, entro la quale tutti gli investimenti nei combustibili fossili non saranno più protetti qualora le parti contraenti decidano di applicare l'esclusione; esprime profonda preoccupazione per il fatto che tale calendario è in contrasto con le attuali conoscenze sulla velocità di eliminazione graduale dei combustibili fossili necessaria per limitare il riscaldamento globale a 1,5º C rispetto ai livelli preindustriali e pregiudicherà gli obiettivi climatici dell'UE; ricorda che il Parlamento si era espresso affinché l'ECT "vieti immediatamente a coloro che investono in combustibili fossili di intentare una causa contro le parti contraenti perché queste ultime applicano politiche volte a eliminare gradualmente i combustibili fossili in linea con gli impegni assunti nel quadro dell'accordo di Parigi"; rileva che la definizione di investimenti esistenti copre i progetti nella fase di esplorazione e la loro potenziale futura realizzazione;

8.  deplora il fatto che, nell'ambito dell'ECT modernizzato, gran parte delle parti contraenti abbiano deciso di mantenere a tempo indeterminato la protezione degli investitori nei combustibili fossili;

9.  sottolinea che l'ECT modernizzato può essere utilizzato come base per nuove rivendicazioni solo dopo la sua piena entrata in vigore o solo se lo Stato ospitante dell'investitore e gli Stati convenuti applicano entrambi provvisoriamente l'ECT modernizzato; si rammarica profondamente della mancanza di chiarezza generata da questa situazione, che si traduce in un'attuazione frammentaria e ritarda e rischia di prolungare l'applicazione dell'ECT non riformato;

10.  apprezza l'inclusione nell'ECT modernizzato di nuove disposizioni di orientamento all'interpretazione del trattato, in particolare sul diritto di legiferare nell'interesse di obiettivi di politica pubblica, l'urgente necessità di combattere efficacemente i cambiamenti climatici, i diritti e gli obblighi delle parti contraenti nel quadro degli accordi multilaterali in materia di ambiente e lavoro, compreso l'accordo di Parigi, il loro impegno a promuovere gli investimenti nel settore energetico in modo da contribuire allo sviluppo sostenibile e la condotta responsabile delle imprese; prende atto dell'inclusione di un meccanismo basato sulla conciliazione per risolvere le controversie relative allo sviluppo sostenibile;

11.  ricorda la sua posizione secondo cui l'UE e i suoi Stati membri non dovrebbero firmare o ratificare trattati sulla protezione degli investimenti che includano il meccanismo ISDS; si rammarica del fatto che l'ECT modernizzato mantenga tale meccanismo di risoluzione delle controversie ormai superato e pone l'accento sulle notevoli prove del fatto che gli arbitri in materia di investimenti ignorano l'intento degli Stati di tutelare i propri obiettivi di politica pubblica, in particolare per quanto riguarda l'eliminazione graduale dei combustibili fossili o la protezione dell'ambiente;

12.  sostiene i negoziati in corso in sede di gruppo di lavoro III dell'UNCITRAL, in cui l'UE e i suoi Stati membri mirano all'istituzione del MIC, che potrebbe diventare il suo organo decisionale competente per risolvere le controversie in materia di investimenti internazionali; sottolinea che, se istituito, il MIC si applicherebbe direttamente a tutti gli accordi in materia di investimenti bilaterali e multilaterali in corso – incluso l'ECT – dei paesi che vi aderiscono; ricorda che, ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 3, della Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati, il sistema MIC prevarrebbe pertanto sui meccanismi ISDS per i paesi che vi aderiscono; invita la Commissione a concludere al più presto e con successo i negoziati in sede di gruppo di lavoro III dell'UNCITRAL;

13.  invita la Commissione a sostenere espressamente l'inclusione, nel processo e nei risultati dell'UNCITRAL, di un meccanismo che consenta agli Stati di ritirare in modo efficace il consenso all'ISDS dai loro trattati o di porre fine ai loro trattati;

14.  teme che la clausola di temporaneità di 20 anni in caso di uscita rimanga invariata nel testo modernizzato e si rammarica che non fosse inclusa nel mandato negoziale dell'UE, continuando così a privare i paesi che restano parti dell'ECT della possibilità di uscire facilmente dal trattato qualora gli arbitri continuassero a compromettere la capacità normativa degli Stati; sottolinea che al momento di recedere dall'ECT le parti contraenti in uscita sarebbero soggette alla clausola di temporaneità di 20 anni dell'ECT, in base alla quale tutti gli investimenti esistenti non coperti da un accordo inter se continuerebbero a essere protetti in conformità alle norme stabilite nell'ECT non modernizzato; apprezza tuttavia il fatto che la protezione cesserebbe immediatamente dopo il recesso per tutti i nuovi investimenti; osserva che, nel quadro di un ECT modernizzato, la maggior parte dei nuovi investimenti nei combustibili fossili non sarebbe più protetta a partire dal 15 agosto 2023;

15.  si rammarica del fatto che l'ECT modernizzato non affronti la questione critica delle tecniche di valutazione, che consentono di concedere risarcimenti che superano ampiamente gli importi investiti; osserva che le modifiche proposte alle disposizioni in materia di risarcimento danni avrebbero un impatto limitato, dal momento che gli arbitri tendono a interpretare il concetto di "perdita" in modo molto ampio e che include i profitti futuri attesi; osserva che tali metodi sono estremamente controversi a causa del loro ampio margine di discrezionalità e del fatto che si basano su ipotesi altamente complesse e intrinsecamente speculative;

16.  accoglie con favore il fatto che la Corte di giustizia abbia chiarito che le disposizioni ISDS incluse nell'ECT non sono applicabili in caso di controversie intra-UE, nonché il fatto che nell'ECT modernizzato sia stato integrato il principio secondo cui le disposizioni ISDS non si applicano tra i membri della stessa organizzazione regionale di integrazione economica; esprime preoccupazione, tuttavia, per il fatto che i tribunali arbitrali abbiano ancora la possibilità di decidere di pronunciarsi su controversie intra-UE in materia di investimenti e che le cause che fanno riferimento alle norme del Centro internazionale per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti possano ancora essere applicate nei tribunali di altri paesi; osserva con preoccupazione che la sentenza Achmea non ha scoraggiato gli arbitri dal continuare a ignorare ripetutamente la sentenza e ad occuparsi delle controversie intra-UE; accoglie con favore il progetto della Commissione di un accordo inter se che chiarisca che l'ECT e la sua clausola di temporaneità non si applicano, e non sono mai stati applicati, in un contesto intra-UE; sollecita tutti gli Stati membri a ratificare tali accordi al più presto; invita la Commissione a contattare i paesi partner e a proporre un secondo accordo che consenta alle parti contraenti dell'ECT non appartenenti all'UE disposte a recedere di neutralizzare la clausola di temporaneità su base reciproca;

17.  prende atto dell'assenza di una maggioranza qualificata di Stati membri dell'UE disposti a sostenere la modernizzazione dell'ECT, il che ha comportato il fallimento degli sforzi di modernizzazione; è del parere che né l'UE né i suoi Stati membri possano rimanere parte dell'attuale ECT a causa della sua incompatibilità con il diritto dell'UE e la politica dell'UE;

18.  ribadisce che il Parlamento ha invitato la Commissione e gli Stati membri a iniziare a preparare un'uscita coordinata dall'ECT e un accordo che escluda l'applicazione della clausola di temporaneità tra le parti contraenti interessate; ricorda che l'UE può ratificare l'ECT modernizzato solo con l'approvazione finale del Parlamento e che il Parlamento prenderà in considerazione le sue precedenti posizioni e le lacune della modernizzazione se verrà chiesta la sua approvazione in merito; adotta la posizione secondo cui il Parlamento sosterrà il ritiro coordinato dell'UE dall'ECT quando gli verrà chiesto di approvarlo;

19.  si compiace dell'annuncio da parte dei governi polacco, spagnolo, olandese, francese, sloveno, tedesco e lussemburghese della loro intenzione di recedere dall'ECT e osserva che, nella maggior parte dei casi, tale decisione è stata presa sulla base dell'esito del processo di modernizzazione;

20.  sottolinea la necessità di agire in modo coordinato al fine di avere una posizione più forte nei negoziati di recesso, limitare gli effetti negativi della clausola di temporaneità e prevenire efficacemente le controversie intra-UE; esorta la Commissione ad avviare immediatamente il processo per un'uscita coordinata dell'UE dall'ECT e invita il Consiglio a sostenere tale proposta; ritiene che questa sia l'opzione migliore per l'UE per ottenere certezza giuridica e impedire all'ECT di compromettere ulteriormente le ambizioni dell'UE in materia di clima e di sicurezza energetica;

21.  sottolinea che la Commissione non ha adeguatamente preparato tale recesso coordinato, come alternativa in caso di risultati insoddisfacenti o in caso di fallimento del processo di modernizzazione, né ha condiviso informazioni al riguardo, nonostante le numerose richieste avanzate dal Parlamento dall'inizio dei negoziati di modernizzazione;

22.  richiama l'attenzione sulla mancata coerenza tra le posizioni di alcuni Stati membri in merito all'ECT e i TBI, che continuano a proteggere gli investimenti nei combustibili fossili e contengono disposizioni obsolete incompatibili con i valori e i principi dell'UE;

23.  incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Segretariato del trattato sulla Carta dell'energia e ai governi dei paesi membri del trattato sulla Carta dell'energia.

(1) GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1.
(2) GU L 350 del 4.10.2021, pag. 9.
(3) GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82.
(4) GU L 328 del 21.12.2018, pag. 210.
(5) Parere del 16 maggio 2017, EU:C:2017:376.
(6) Sentenza del 6 marzo 2018, Slowakische Republik contro Achmea BV, C-284/16, EU:C:2018:158.
(7) Parere del 30 aprile 2019, EU:C:2019:341.
(8) Sentenza del 2 settembre 2021, Repubblica di Moldova contro Komstroy LLC, C-741/19, ECLI:EU:C:2021:655.
(9) Sentenza del 26 ottobre 2021, Republiken Polen contro PL Holdings Sàrl, C-109/20, ECLI:EU:C:2021:875.
(10) GU L 169 del 29.5.2020, pag. 1.
(11) Testi approvati, P9_TA(2022)0268.
(12) Testi approvati, P9_TA(2022)0373.

Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2023Note legali - Informativa sulla privacy