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Procedura : 2022/2809(RSP)
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B9-0489/2022

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PV 24/11/2022 - 5.16

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P9_TA(2022)0425

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Giovedì 24 novembre 2022 - Strasburgo
Migliorare la regolamentazione dell'UE sugli animali selvatici ed esotici da tenere come animali da compagnia nell'Unione europea attraverso un elenco positivo dell'UE
P9_TA(2022)0425B9-0489/2022

Risoluzione del Parlamento europeo del 24 novembre 2022 sul miglioramento della regolamentazione dell'UE sugli animali selvatici ed esotici da tenere come animali da compagnia nell'Unione europea attraverso un elenco positivo dell'UE (2022/2809(RSP))

Il Parlamento europeo,

–  viste le petizioni nn. 0697/2020, 0744/2020 e 0786/2020,

–  visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 114, 191 e 192,

–  vista la convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES),

–  visti i codici sanitari per gli animali terrestri e acquatici dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH, fondata come OIE),

–  viste la convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia e la risoluzione del Consiglio d'Europa sulla detenzione di animali selvatici come animali da compagnia,

–  vista la sua risoluzione del 9 giugno 2021 sulla strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 – Riportare la natura nella nostra vita(1),

–  vista la sua risoluzione del 12 febbraio 2020 sulla protezione del mercato interno e dei diritti dei consumatori dell'Unione europea dalle ripercussioni negative del commercio illegale di animali da compagnia(2),

–  vista la sua risoluzione del 15 settembre 2016 sugli obiettivi strategici dell'UE per la 17a riunione della Conferenza delle parti della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), tenutasi dal 24 settembre al 5 ottobre 2016 a Johannesburg (Sud Africa)(3),

–  vista la sua risoluzione del 24 novembre 2016 sul piano d'azione dell'Unione europea contro il traffico illegale di specie selvatiche(4),

–  vista la comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020 dal titolo "Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 – Riportare la natura nella nostra vita" (COM(2020)0380),

–  viste la comunicazione della Commissione del 26 febbraio 2016 dal titolo "Piano d'azione dell'Unione europea contro il traffico illegale di specie selvatiche" (COM(2016)0087) e le conclusioni del Consiglio del 20 giugno 2016 sul piano d'azione dell'Unione europea contro il traffico illegale di specie selvatiche,

–  visti il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio(5) e il regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio(6),

–  visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale")(7),

–  visto il regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive(8) (regolamento sulle specie esotiche invasive),

–  visto il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003(9),

–  visto l'articolo 227, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando che la commissione per le petizioni ha ricevuto le petizioni nn. 0697/2020, 0744/2020 e 0786/2020, che sollevano preoccupazioni per quanto riguarda il benessere e i rischi per la salute connessi al commercio di animali selvatici ed esotici nell'UE e invitano ad adottare un elenco positivo a livello dell'UE che definisce gli animali che possono essere tenuti come animali da compagnia;

B.  considerando che la biodiversità è parte integrante del patrimonio mondiale; che il principio "One Health" riflette il fatto che la salute umana, gli animali e l'ambiente sono interconnessi; che le informazioni attualmente disponibili indicano che la pandemia di COVID-19 potrebbe aver avuto un'origine animale(10), il che dimostra che la necessità di accordare maggiore attenzione al commercio di animali esotici, in quanto è connesso a importanti rischi sanitari per l'intera popolazione;

C.  considerando che il 70 % degli agenti patogeni che causano malattie negli esseri umani sono di origine animale e che queste malattie, note come zoonosi, possono essere trasmesse da animali da compagnia o selvatici(11); che il commercio di specie selvatiche aumenta i contatti tra gli esseri umani e la fauna selvatica ed è un fattore chiave per il possibile verificarsi di salti di specie, portando in tal modo alla diffusione di malattie virali, anche nuove, tra gli esseri umani;

D.  considerando che, secondo le stime, oltre 100 milioni di animali sono tenuti in Europa come animali da compagnia, tra cui piccoli mammiferi, uccelli, rettili, pesci e anfibi(12); che molte di queste specie sono catturate allo stato selvatico, il che causa un depauperamento delle popolazioni naturali;

E.  considerando che le specie selvatiche hanno esigenze specifiche e soffrono enormemente quando sono catturate, trasportate e tenute in cattività; che, secondo dati recenti, un numero considerevole di animali selvatici ed esotici muoiono nel primo anno in cui sono tenuti come animali da compagnia, e che la stragrande maggioranza muore per soffocamento, malattia, fame e sete durante il trasporto, come riferito anche dal programma delle Nazioni Unite per l'ambiente;

F.  considerando l'urgente necessità di sensibilizzare l'opinione pubblica in merito al benessere degli animali selvatici ed esotici da tenere come animali da compagnia, in particolare sui preoccupanti livelli di problemi sanitari, comportamentali e veterinari riscontrati;

G.  considerando che, secondo l'Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN), una specie di mammiferi su quattro e una specie di uccelli su otto sono ad alto rischio di estinzione, mentre una specie di anfibi su tre è minacciata; che prove ben documentate confermano che il commercio di animali da compagnia esotici è una delle principali minacce per la sopravvivenza di queste specie;

H.  considerando che le specie esotiche invasive sono una delle cinque principali cause della perdita di biodiversità in Europa e nel mondo; che la Commissione ha stimato che il costo del controllo e della gestione dei danni causati dalle specie invasive nell'UE ammonta a 12 miliardi di EUR all'anno; che diversi Stati membri, in violazione del diritto dell'UE, non hanno ancora istituito un sistema di sorveglianza e di controllo pienamente funzionante per monitorare le specie esotiche invasive di rilevanza unionale, il che ha indotto la Commissione ad avviare procedure di infrazione nei loro confronti;

I.  considerando che molti animali selvatici ed esotici tenuti come animali da compagnia rappresentano una grave minaccia per la sicurezza delle persone a causa del loro comportamento naturale, che presenta tratti aggressivi o predatori, aggravati dallo stress cui sono sottoposti in cattività;

J.  considerando che le norme nazionali che impongono restrizioni alla detenzione di animali da compagnia esotici variano notevolmente da uno Stato membro all'altro e sono in alcuni casi contraddittorie, il che rende estremamente difficile per gli Stati membri perseguire una politica coerente in questo ambito a livello europeo, e che inoltre vi sono lacune nelle attuali legislazioni nazionali relative agli animali da compagnia esotici(13); che le disposizioni giuridiche possono vietare la detenzione di alcune specie di animali (elenco negativo o lista nera) o autorizzare la detenzione solo di alcune specie (elenco positivo o lista bianca), e che l'elenco negativo è il sistema più comunemente utilizzato per regolamentare la detenzione di animali da compagnia esotici;

K.  considerando che la situazione attuale perpetua le barriere esistenti, frammenta il mercato unico dell'Unione e crea differenze significative tra gli Stati membri che hanno incluso un elenco positivo nella loro legislazione e quelli che non lo hanno fatto; che, inoltre, anche gli elenchi positivi differiscono tra gli Stati membri, anche per quanto riguarda le specie elencate, il livello di protezione o il modo in cui è stata effettuata la valutazione dei rischi;

L.  considerando che l'approccio basato sull'elenco negativo è per sua natura reattivo e il meno preventivo, dal momento che autorizza automaticamente la detenzione di qualsiasi animale che non figura nell'elenco negativo, il che richiede che l'elenco sia piuttosto lungo; che le specie commercializzate cambiano costantemente sulla base delle tendenze del momento, per cui qualsiasi elenco negativo deve essere aggiornato regolarmente;

M.  considerando che gli scienziati hanno evidenziato con preoccupazione l'inadeguatezza dell'elenco dell'UE delle specie esotiche invasive vietate, figurante nel regolamento sulle specie invasive, nel far fronte al livello di minaccia che le specie esotiche invasive rappresentano per la biodiversità dell'Unione;

N.  considerando che l'assenza di un elenco positivo dell'UE degli animali da tenere come animali da compagnia compromette il benessere e la salute sia degli esseri umani che degli animali e rappresenta una minaccia per la biodiversità;

O.  considerando che sarebbe necessario un livello adeguato di consapevolezza in merito alla detenzione responsabile di animali da compagnia al fine di aumentare l'efficacia di un elenco positivo e migliorare il benessere sia dell'animale da compagnia che del proprietario;

P.  considerando che 19 Stati membri hanno sostenuto il documento di sintesi su un nuovo quadro legislativo dell'Unione per un elenco positivo dell'UE per la detenzione di animali da compagnia, che è stato presentato a nome delle delegazioni di Cipro, Lituania, Lussemburgo e Malta alla riunione del Consiglio "Agricoltura e pesca" del 24 maggio 2022;

1.  ribadisce che si dovrebbe conferire la massima priorità alla prevenzione, che rappresenta la misura più efficace sotto il profilo dei costi, più umana e più auspicabile per l'ambiente; sottolinea che l'UE deve cogliere l'opportunità di integrare nelle sue politiche gli insegnamenti tratti dalla pandemia di COVID-19; pone l'accento sull'importante ruolo della Commissione nel coordinare e sostenere l'approccio "One Health" nell'Unione;

2.  sottolinea che il commercio di animali esotici può rappresentare un pericolo non solo per il benessere degli animali ma anche per la salute umana, a causa di possibili zoonosi, e l'UE deve pertanto applicare una legislazione coerente che consenta di prevenire queste potenziali malattie suscettibili di causare problemi di salute pubblica;

3.  ricorda che è già stato dimostrato che il commercio di specie esotiche selvatiche può portare al declino della biodiversità, sia nell'habitat da cui provengono tali specie sia negli ecosistemi dell'Unione; sottolinea che la politica commerciale dell'UE deve garantire che il commercio di animali da compagnia non comprometta il benessere degli animali selvatici ed esotici e non contribuisca alla perdita di biodiversità, e che la detenzione di tali animali come animali da compagnia non pregiudichi il benessere dell'animale o del proprietario;

4.  esprime preoccupazione per il fatto che le attuali normative degli Stati membri sul commercio e la detenzione di animali selvatici ed esotici sono frammentarie e non coerenti e spesso non considerano l'intero regno animale, ma si concentrano principalmente sui mammiferi ignorando i grandi gruppi di uccelli, rettili, anfibi, insetti e pesci ornamentali, che attualmente rappresentano una parte consistente del commercio di animali da compagnia, nonché per il fatto che, se rilasciati, questi animali possono rappresentare un pericolo per le specie e gli ecosistemi autoctoni;

5.  sottolinea che l'incoerenza normativa rende difficile la raccolta di dati accurati; evidenzia che le banche dati dell'UE destinate a monitorare il commercio di animali verso e tra gli Stati membri non registrano la provenienza degli animali e che la CITES si applica solo alle specie animali elencate nei suoi allegati, che costituiscono una percentuale relativamente ridotta;

6.  mette in luce che vari paesi europei hanno già adottato elenchi positivi basati su diversi criteri quali il benessere degli animali, l'ambiente, la salute umana, i requisiti in materia di allevamento e stabulazione e il principio di precauzione; accoglie inoltre con favore il fatto che molti altri paesi stiano elaborando elenchi positivi o conducendo ricerche al riguardo;

7.  osserva con rammarico che le disposizioni del diritto dell'UE sono attualmente insufficienti per affrontare le preoccupazioni concernenti il benessere degli animali, la salute e la sicurezza pubbliche e i rischi di invasività associati al commercio e alla detenzione di animali selvatici ed esotici come animali da compagnia; sottolinea che la normativa dell'UE in materia di sanità animale non è stata concepita per affrontare il commercio di animali da compagnia esotici e che nessuno degli atti legislativi dell'UE sul benessere degli animali disciplina il benessere degli animali detenuti e commerciati come animali da compagnia nel mercato unico dell'UE;

8.  evidenzia che gli elenchi positivi sono in genere elenchi specifici più brevi di natura precauzionale che indicano chiaramente quali specie possono essere detenute in un paese; sottolinea che gli elenchi positivi sono anche molto più facili da aggiornare rispetto a quelli negativi, dal momento che la detenzione di tutte le specie che non vi figurano è vietata a priori, il che contribuisce alla semplificazione normativa a livello europeo e alla riduzione dei costi amministrativi; evidenzia che le ricerche condotte sull'approccio basato sugli elenchi positivi ne dimostrano l'efficacia nel ridurre il commercio di animali selvatici ed esotici e nel sensibilizzare maggiormente l'opinione pubblica(14);

9.  pondera i vantaggi di un elenco positivo europeo che disciplini il commercio di animali selvatici ed esotici e limiti la loro detenzione come animali da compagnia, come richiesto nelle petizioni ricevute dalla commissione per le petizioni; prende atto dell'invito di alcuni Stati membri a istituire un elenco positivo a livello dell'UE che assicuri condizioni di benessere adeguate; invita pertanto la Commissione a effettuare una valutazione d'impatto del valore aggiunto e della fattibilità dell'istituzione di tale elenco, utilizzando un insieme di criteri scientificamente fondati per determinare quali specie possono essere tenute come animali da compagnia e realizzando un'attenta analisi dei vari criteri già utilizzati negli elenchi positivi nazionali, al fine di stabilire i criteri più efficaci che potrebbero essere adottati in vista dell'istituzione di un elenco positivo dell'UE basato sulle migliori prassi degli Stati membri, sulle esperienze attuali e sugli insegnamenti tratti; sollecita la Commissione ad avviare uno studio per analizzare la questione nel contesto della rigorosa e tempestiva attuazione del piano d'azione dell'UE contro il traffico illegale di specie selvatiche;

10.  sottolinea che, per assicurare la protezione della salute umana e dell'ambiente, è fondamentale che tutti gli Stati membri elaborino e attuino senza ulteriore indugio piani d'azione efficaci in relazione alle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, garantendo la creazione di strutture pienamente funzionanti in conformità del regolamento (UE) n. 1143/2014, al fine di effettuare controlli adeguati volti a prevenire l'introduzione e la diffusione involontarie e intenzionali di specie esotiche invasive nell'Unione;

11.  rileva che la detenzione di animali da compagnia non è regolamentata al livello di UE ma a livello nazionale e che alcuni Stati membri hanno istituito elenchi positivi di specie animali; sottolinea che il commercio internazionale di specie selvatiche e la legislazione in materia dovrebbero essere basati su dati scientifici;

12.  ritiene che la revisione del piano d'azione dell'UE sulla prevenzione del commercio illegale di specie selvatiche dovrebbe sensibilizzare l'opinione pubblica riguardo al commercio illegale e assicurare ripercussioni positive sul benessere animale e sul benessere degli animali esotici e selvatici che possono essere tenuti come animali da compagnia nell'UE;

13.  sottolinea che gli animali figuranti nell'elenco positivo non devono rappresentare un pericolo particolare per la salute umana, devono essere facili da gestire e devono essere tenuti in condizioni tali da rispettare le loro essenziali esigenze fisiologiche, etologiche ed ecologiche; evidenzia che una specie esotica e selvatica non dovrebbe comparire nell'elenco laddove vi siano chiare indicazioni del fatto che, in caso di fuga o di rilascio in natura, l'animale sarebbe in grado di sopravvivere e rappresenterebbe quindi un rischio per gli ecosistemi autoctoni in quanto potrebbe alterare il sostentamento delle specie autoctone, diventando una specie invasiva;

14.  incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU C 67 dell'8.2.2022, pag. 25.
(2) GU C 294 del 23.7.2021, pag. 40.
(3) GU C 204 del 13.6.2018, pag. 136.
(4) GU C 224 del 27.6.2018, pag. 117.
(5) GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.
(6) GU L 166 del 19.6.2006, pag. 1.
(7) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.
(8) GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35.
(9) GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1.
(10) Briefing, "Coronavirus and the trade in species" (Coronavirus e commercio di specie selvatiche), Parlamento europeo, Direzione generale dei Servizi di ricerca parlamentare, 4 maggio 2020.
(11) WOAH, The "One Health" Concept (Il concetto "Una sola salute"), 14 gennaio 2013.
(12) Consiglio dell'UE, Position paper on a new EU legislative framework for an EU Positive List for the keeping of companion animals on behalf of Cyprus, Lithuania, Luxembourg and Malta (Documento di sintesi su un nuovo quadro legislativo dell'UE relativo a un elenco positivo dell'UE per la detenzione di animali da compagnia, a nome di Cipro, Lituania, Lussemburgo e Malta), 16 maggio 2022.
(13) Come dimostrato nello studio "Analysis of national legislation related to the keeping and sale of exotic pets in Europe" (Analisi della legislazione nazionale relativa alla detenzione e alla vendita di animali da compagnia esotici in Europa), pubblicato nel giugno 2020 dall'Eurogruppo per gli animali.
(14) World Animal Protection, "Think positive – An overview of national and international Positive Lists" (Pensare positivo – Una panoramica degli elenchi positivi nazionali e internazionali), settembre 2020.

Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2023Note legali - Informativa sulla privacy