Indice 
Testi approvati
Martedì 5 luglio 2022 - Strasburgo
Legge sui servizi digitali ***I
 Legge sui mercati digitali ***I
 Adozione dell'euro da parte della Croazia il 1° gennaio 2023 *
 Accordo di partenariato per una pesca sostenibile UE-Isole Cook: protocollo di attuazione ***
 Misure di liberalizzazione temporanea degli scambi per la Moldova ***I
 Povertà femminile in Europa
 Negoziati in vista di un accordo di cooperazione tra l'UE e Interpol
 Strategia indo-pacifica nel settore del commercio e degli investimenti
 Futura cooperazione UE-India in materia di commercio e investimenti
 Azione comune europea in materia di assistenza
 Salute mentale nel mondo del lavoro digitale
 Unione bancaria – relazione annuale 2021

Legge sui servizi digitali ***I
PDF 122kWORD 53k
Risoluzione
Testo
Allegato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 luglio 2022 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE (COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))
P9_TA(2022)0269A9-0356/2021
RETTIFICHE

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2020)0825),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0418/2020),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 27 aprile 2021(1),

–  visto il parere del Comitato delle regioni del 1° luglio 2021(2),

–  visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 15 giugno 2022, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  visti i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione giuridica, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per la cultura e l'istruzione e della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere,

–  vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A9-0356/2021),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso(3);

2.  prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione, che sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C;

3.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

4.  incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 luglio 2022 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2022/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali)

P9_TC1-COD(2020)0361


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2022/2065.)

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE SUL SOSTEGNO ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE E START-UP NEL CONTESTO DELLA LEGGE SUI SERVIZI DIGITALI

La Commissione riconosce l'importanza della competitività, dell'innovazione e degli investimenti nei servizi digitali, in particolare per quanto riguarda le microimprese, le piccole e medie imprese e le start-up. A tal fine, la Commissione si è impegnata ad agevolare il rispetto della legge sui servizi digitali da parte delle microimprese, delle piccole e medie imprese e delle start-up, in particolare mobilitando programmi pertinenti a favore dell'innovazione, della diffusione delle tecnologie digitali e della normazione.

(1) GU C 286 del 16.7.2021, pag. 70.
(2) GU C 440 del 29.10.2021, pag. 67.
(3) La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 20 gennaio 2022 (Testi approvati, P9_TA(2022)0014).


Legge sui mercati digitali ***I
PDF 117kWORD 55k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 luglio 2022 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (legge sui mercati digitali) (COM(2020)0842 – C9-0419/2020 – 2020/0374(COD))
P9_TA(2022)0270A9-0332/2021

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2020)0842),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0419/2020),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 27 aprile 2021(1),

–  visto il parere del Comitato delle regioni del 30 giugno 2021(2),

–  visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera dell'11 maggio 2022, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  visti i pareri della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione giuridica e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni,

–  vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A9-0332/2021),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso(3);

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 luglio 2022 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2022/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (regolamento sui mercati digitali)

P9_TC1-COD(2020)0374


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2022/1925.)

(1) GU C 286 del 16.7.2021, pag. 64.
(2) GU C 440 del 29.10.2021, pag. 67.
(3) La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 15 dicembre 2021 (Testi approvati, P9_TA(2021)0499).


Adozione dell'euro da parte della Croazia il 1° gennaio 2023 *
PDF 126kWORD 47k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 luglio 2022 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'adozione dell'euro da parte della Croazia il 1° gennaio 2023 (COM(2022)0282 – C9-0195/2022 – 2022/0179(NLE))
P9_TA(2022)0271A9-0187/2022

(Consultazione)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta di decisione del Consiglio relativa all'adozione dell'euro da parte della Croazia il 1° gennaio 2023, presentata dalla Commissione (COM(2022)0282),

–  visto l'articolo 140, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  viste la relazione della Commissione sulla convergenza 2022 e la relazione della Banca centrale europea sulla convergenza del giugno 2022,

—  vista la sua risoluzione del 1° giugno 2006 sull'allargamento dell'area dell'euro(1),

–  vista la sua risoluzione del 20 giugno 2007 sul miglioramento delle modalità di consultazione del Parlamento europeo nelle procedure relative all'allargamento dell'area dell'euro(2),

–  visto l'articolo 106 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0187/2022),

A.  considerando che l'articolo 140 TFUE prevede la realizzazione di un alto grado di convergenza sostenibile con riferimento al rispetto dei seguenti criteri da parte di ciascuno Stato membro: il raggiungimento di un alto grado di stabilità dei prezzi, la sostenibilità della situazione della finanza pubblica, senza che lo Stato membro sia soggetto a una procedura per i disavanzi eccessivi di cui al protocollo n. 12 allegato ai trattati, il rispetto dei margini normali di fluttuazione previsti dal meccanismo di cambio e livelli dei tassi di interesse a lungo termine che riflettano la stabilità della convergenza raggiunta dallo Stato membro e della sua partecipazione al meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo (i "criteri di Maastricht");

B.  considerando che la Croazia ha rispettato i criteri di Maastricht ai sensi dell'articolo 140 TFUE e del protocollo n. 13 sui criteri di convergenza allegato ai trattati e che la legislazione croata è stata valutata dalla Commissione e dalla Banca centrale europea (BCE) come pienamente compatibile con i requisiti del TFUE e con lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea;

C.  considerando che il TFUE chiede che nella valutazione si tenga conto di altri fattori pertinenti per l'integrazione e la convergenza economica, tra cui l'evoluzione della bilancia dei pagamenti e l'integrazione dei mercati dei prodotti, del lavoro e finanziari; che la Commissione ritiene che la Croazia soddisfi le condizioni per l'adozione dell'euro anche per quanto riguarda tali criteri aggiuntivi;

D.  considerando che, sulla base della prassi comune e come è stato fatto più volte in passato, ai fini della valutazione del criterio della stabilità dei prezzi, la Commissione esclude dai paesi che hanno conseguito i migliori risultati quelli i cui tassi di inflazione non potevano essere considerati un parametro significativo per altri Stati membri e ha pertanto escluso dalla valutazione due Stati membri che hanno conseguito i migliori risultati;

E.  considerando che le attuali circostanze, quali l'aumento dei prezzi dell'energia e l'invasione illegale e non provocata dell'Ucraina da parte della Russia, hanno avuto un impatto su diversi indicatori utilizzati nelle relazioni sulla convergenza e richiederebbero un'adeguata riflessione sulla loro attuazione; che il rispetto di tali criteri contribuisce all'integrazione nell'Unione economica e monetaria e alla stabilità a lungo termine della stessa;

F.  considerando che con l'entrata in vigore del quadro di stretta cooperazione il 1º ottobre 2020, la BCE è responsabile della vigilanza diretta su otto enti significativi e della vigilanza su 15 enti meno significativi in Croazia;

G.  considerando che la Croazia si è impegnata ad attuare una serie di misure a seguito dell'adesione al meccanismo di cambio (ERM II) nel luglio 2020 nei quattro settori seguenti: antiriciclaggio, contesto imprenditoriale, governance del settore pubblico e quadro in materia di insolvenza;

H.  considerando che il relatore si è recato in visita in Croazia allo scopo di valutare se il paese fosse pronto a entrare nella zona euro;

1.  approva la proposta della Commissione;

2.  si dichiara favorevole all'adozione dell'euro da parte della Croazia il 1° gennaio 2023;

3.  osserva che la Croazia soddisfa tutti i criteri per l'adozione dell'euro grazie agli sforzi ambiziosi, energici, credibili e sostenibili compiuti dal governo croato e dal popolo croato;

4.  osserva che le valutazioni positive della Commissione e della BCE si sono svolte nel contesto di uno shock dovuto alla COVID-19 più lungo di quanto inizialmente previsto e della successiva ripresa economica nel 2021; rileva, tuttavia, che l'invasione non provocata e illegale dell'Ucraina da parte della Russia, iniziata il 24 febbraio 2022, ha avuto un impatto limitato sui dati storici utilizzati per elaborare le relazioni sulla convergenza; è pertanto convinto della piena preparazione della Croazia ad adottare l'euro a partire dal 1º gennaio 2023;

5.  sottolinea che, nonostante la difficile situazione socioeconomica creata dalla crisi sanitaria e il più recente aumento dei prezzi dell'energia, l'adozione dell'euro da parte della Croazia e il rispetto dei criteri necessari rappresentano un forte segnale politico della fattibilità e dell'attrattiva della moneta unica dell'Unione; accoglie pertanto con favore gli sforzi costanti intrapresi dal governo croato a tale riguardo; ritiene che l'adozione dell'euro da parte della Croazia contribuirà alla resilienza e all'unità dell'Unione e ne rafforzerà l'immagine positiva nella regione, segnatamente poiché si tratta del primo processo significativo di integrazione nell'UE dopo la Brexit;

6.  sottolinea che l'adozione dell'euro rafforzerà l'economia croata e apporterà benefici ai suoi cittadini e alle sue imprese, in quanto renderà l'economia del paese più resiliente, attrarrà maggiori investimenti esteri, aumenterà la fiducia degli investitori internazionali e ridurrà gli scambi di valute, il che avrà un effetto significativo sul settore turistico, che è essenziale per il paese;

7.  valuta positivamente il lavoro svolto dal governo croato nel rafforzare la capacità istituzionale della Croazia, gli sforzi per migliorare il contesto imprenditoriale e l'attuazione efficace ed efficiente delle riforme strutturali che contribuiscono alla crescita economica sostenibile e inclusiva; accoglie con favore, in particolare, gli sforzi volti a rafforzare l'indipendenza istituzionale della Hrvatska narodna banka; invita le autorità croate a continuare a rafforzare il quadro istituzionale per garantire la qualità della regolamentazione;

8.  chiede un'attuazione rapida ed efficace delle riforme e degli investimenti previsti dal piano per la ripresa e la resilienza della Croazia, che stimoleranno la crescita e rafforzeranno la coesione economica, sociale e territoriale del paese;

9.  sottolinea che la convergenza nella vigilanza bancaria contribuisce a salvaguardare la stabilità finanziaria garantendo l'applicazione di norme di vigilanza uniformi; sottolinea altresì che l'adesione della Croazia al meccanismo di vigilanza unico mediante una stretta cooperazione con la BCE ha garantito un'agevole adesione all'unione bancaria;

10.  invita le autorità croate a proseguire la loro valida campagna di informazione e comunicazione sull'adozione dell'euro;

11.  invita le autorità croate a continuare con gli attuali preparativi pratici per far sì che il processo di transizione avvenga in modo ordinato;

12.  osserva che, secondo la relazione 2022 della Commissione sulla convergenza, il livello dei prezzi in Croazia ha già raggiunto un livello più elevato di convergenza dei prezzi con la zona euro rispetto ad altri Stati membri al momento dell'adesione alla zona euro; si attende pertanto sforzi costanti da parte del governo croato per garantire il conseguimento di un'ulteriore convergenza dei prezzi in modo sostenibile e che l'introduzione dell'euro non comporti aumenti artificiosi dei prezzi;

13.  invita il governo croato a proseguire le sue azioni al fine di rispettare l'impegno ad attuare un nuovo piano d'azione antiriciclaggio entro il 2023;

14.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

15.  chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;

16.  incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione, alla Banca centrale europea, all'Eurogruppo e ai governi degli Stati membri.

(1) GU C 298 E dell'8.12.2006, pag. 249.
(2) GU C 146 E del 12.6.2008, pag. 251.


Accordo di partenariato per una pesca sostenibile UE-Isole Cook: protocollo di attuazione ***
PDF 107kWORD 42k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 luglio 2022 sul progetto di decisione del Consiglio sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il governo delle Isole Cook (12640/2021 – C9-0006/2022 – 2021/0312(NLE))
P9_TA(2022)0272A9-0197/2022

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto di decisione del Consiglio (12640/2021),

–  visto il progetto di protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il governo delle Isole Cook (12633/2021),

–  vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 43 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C9‑0006/2022),

–  visti l'articolo 105, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 114, paragrafo 7, del suo regolamento,

–  vista la raccomandazione della commissione per la pesca (A9-0197/2022),

1.  dà la sua approvazione alla conclusione del protocollo;

2.  incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e delle Isole Cook.


Misure di liberalizzazione temporanea degli scambi per la Moldova ***I
PDF 115kWORD 43k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 luglio 2022 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a misure temporanee di liberalizzazione degli scambi che integrano le concessioni commerciali applicabili ai prodotti della Moldova a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (COM(2022)0288 – C9-0198/2022 – 2022/0188(COD))
P9_TA(2022)0273A9-0201/2022

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2022)0288),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9‑0198/2022),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 29 giugno 2022, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A9‑0201/2022),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 luglio 2022 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2022/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a misure temporanee di liberalizzazione degli scambi che integrano le concessioni commerciali applicabili ai prodotti della Repubblica di Moldova a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra

P9_TC1-COD(2022)0188


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2022/1279.)


Povertà femminile in Europa
PDF 175kWORD 64k
Risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio 2022 sulla povertà femminile in Europa (2021/2170(INI))
P9_TA(2022)0274A9-0194/2022

Il Parlamento europeo,

–  visti l'articolo 2 e l'articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE),

–  visti gli articoli 8, 9, 151, 153 e 157 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"), in particolare le disposizioni relative ai diritti sociali e alla parità tra uomini e donne,

–  vista la Convenzione delle Nazioni Unite del 1979 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna,

–  visti l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, il principio del "non lasciare indietro nessuno" e, in particolare, l'obiettivo 1, che mira a porre fine alla povertà, l'obiettivo 5, che mira a conseguire l'uguaglianza di genere e a migliorare le condizioni di vita delle donne, e l'obiettivo 8, che mira a realizzare una crescita economica sostenibile,

–  viste la strategia di crescita dell'UE "Europa 2020", in particolare il suo obiettivo di ridurre del 25 % il numero di persone nell'UE che vivono al di sotto delle soglie di povertà nazionali entro il 2020, contribuendo così a far uscire dalla povertà oltre 20 milioni di persone, e la necessità di utilizzare appieno i regimi previdenziali e pensionistici degli Stati membri per garantire un adeguato sostegno al reddito,

–  vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul),

–  vista la convenzione n. 190 dell'Organizzazione internazionale del lavoro sull'eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro,

–  visto il piano d'azione del pilastro europeo dei diritti sociali,

–  vista la raccomandazione del Consiglio (UE) 2021/1004 del 14 giugno 2021 che istituisce la garanzia europea per l'infanzia(1),

–  vista la direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego(2),

–  vista la direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza(3) (direttiva sull'equilibrio tra attività professionale e vita familiare),

–  vista la comunicazione della Commissione del 5 marzo 2020 dal titolo "Un'Unione dell'uguaglianza: la strategia per la parità di genere 2020-2025" (COM(2020)0152),

–  vista la sua risoluzione del 13 ottobre 2005 su donne e povertà nell'Unione europea(4),

–  vista la sua risoluzione dell'8 marzo 2011 sugli aspetti della povertà femminile nell'Unione europea(5),

–   vista la sua risoluzione del 13 settembre 2011 sull'imprenditoria femminile nelle piccole e medie imprese(6),

–  vista la sua risoluzione del 26 maggio 2016 dal titolo "Povertà: una prospettiva di genere"(7),

–  vista la sua risoluzione del 4 aprile 2017 sulle donne e sul loro ruolo nelle zone rurali(8),

–  vista la sua risoluzione del 14 giugno 2017 sulla necessità di una strategia dell'Unione europea per eliminare e prevenire il divario tra le pensioni degli uomini e delle donne(9),

–  vista la sua risoluzione del 3 ottobre 2017 sull'emancipazione economica delle donne nel settore pubblico e privato nell'UE(10),

–  vista la sua risoluzione del 15 novembre 2018 sui servizi di assistenza nell'UE per una migliore parità di genere(11),

–  vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2019 sulla parità di genere e le politiche fiscali nell'Unione europea(12),

–  vista la sua risoluzione del 30 gennaio 2020 sul divario retributivo di genere(13),

–  vista la sua risoluzione del 21 gennaio 2021 sulla prospettiva di genere nella crisi COVID-19 e nel periodo successivo alla crisi(14),

–   vista la sua risoluzione del 7 luglio 2021 sul tema "Il Vecchio continente diventa più vecchio - possibilità e sfide della politica sull'invecchiamento post 2020"(15),

–  vista la sua risoluzione del 10 febbraio 2021 sulla riduzione delle disuguaglianze, con un'attenzione particolare alla povertà infantile(16),

–  viste le conclusioni del Consiglio del 10 dicembre 2019 sul tema "Parità di genere nelle economie dell'UE: la via da seguire",

–  vista la relazione dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere del 5 marzo 2020, dal titolo "Beijing +25: the fifth review of the implementation of the Beijing Platform for Action in the EU Member States” (Pechino +25: quinto esame dell'attuazione della piattaforma d'azione di Pechino negli Stati membri dell'UE),

–  vista la relazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro del 27 maggio 2020, dal titolo "COVID-19 and the world of work. Fourth edition" (COVID-19 e il mondo del lavoro. Quarta edizione),

–  visto il documento di Eurofound e dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE) del 15 luglio 2021, dal titolo "Upward convergence in gender equality: How close is the Union of equality?" (La convergenza verso l'alto nella parità di genere: quanto è vicina l'Unione dell'uguaglianza?),

–  visto lo studio realizzato nel dicembre 2017 dall'unità tematica C del Parlamento europeo – Diritti dei cittadini e affari costituzionali – della Direzione generale delle Politiche interne, dal titolo "Gender perspective on access to energy in the EU" (Accesso all'energia nell'UE, una prospettiva di genere),

–  visto l'indice sull'uguaglianza di genere dell'EIGE per il 2019 e il 2020,

–  visto il documento di sintesi elaborato nel giugno 2021 dal movimento "Make Mothers Matter", dal titolo "Mothers' Poverty in the EU" (Povertà delle madri nell'UE),

–  vista la valutazione della strategia annuale per la crescita sostenibile 2021 e della proposta di relazione congiunta sull'occupazione 2021, realizzata nel febbraio 2021, dalla Rete europea di lotta alla povertà, dal titolo "Working towards a Socially Inclusive and Poverty-proof Recovery from the COVID-19 Pandemic" (Lavorare per una ripresa socialmente inclusiva e a prova di povertà dalla pandemia di COVID-19),

–  visto lo studio realizzato il 19 maggio 2021 dall'unità tematica del Parlamento europeo – Diritti dei cittadini e affari costituzionali – della Direzione generale delle Politiche interne, dal titolo "COVID-19 and its economic impact on women and women's poverty: Insight from 5 European Countries" (La COVID-19 e il suo impatto economico sulle donne e sulla povertà femminile: osservazioni da 5 paesi europei),

–  visto lo studio realizzato il 14 giugno 2021 dall'unità tematica del Parlamento europeo – Diritti dei cittadini e affari costituzionali – della Direzione generale delle Politiche interne, dal titolo "Gender equality: Economic value of care from the perspective of the applicable EU funds" (Uguaglianza di genere: valore economico dell'assistenza dal punto di vista dei fondi UE applicabili),

–  visti la sua risoluzione del 14 aprile 2016 sul raggiungimento dell'obiettivo della lotta alla povertà, tenuto conto delle spese in aumento sostenute dalle famiglie(17) e il parere della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere a essa allegato,

–  visti i lavori della piattaforma europea per la lotta contro la mancanza di una fissa dimora, lanciata nel giugno 2021,

–  visto l'articolo 54 del suo regolamento,

–  visto il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

–  vista la relazione della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere (A9-0194/2022),

A.   considerando che la parità di genere è un valore fondamentale dell'Unione sancito dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE); che l'articolo 8 TFUE stabilisce il principio dell'integrazione della dimensione di genere;

B.  considerando che l'eliminazione della povertà è una delle priorità dell'UE, sancita dall'articolo 3 TUE e dall'articolo 34 della Carta, ed è uno degli obiettivi principali del piano d'azione del pilastro europeo dei diritti sociali, il che rispecchia l'impegno dell'UE a combattere la povertà nell'ambito delle proprie politiche;

C.  considerando che nell'UE, considerando che nell'UE il numero di donne in condizioni di povertà è ancora superiore al numero di uomini in condizioni di povertà(18); che, nonostante una riduzione della povertà nell'UE, sia tra le donne che tra gli uomini, le donne continuano a essere sproporzionatamente più colpite, rispetto agli uomini, dalla povertà e dal rischio di esclusione sociale, in particolare le donne che subiscono forme di discriminazione intersettoriale; che nel 2020 il tasso di rischio di povertà o di esclusione sociale (tasso AROPE) per le donne nell'UE, attestandosi al 22,9 %, era superiore a quello degli uomini (20,9 %), anche se in entrambi i casi è diminuito dal 2015 (24,9 % e 23,1 %, rispettivamente); che dal 2017 il divario di genere per quanto riguarda la povertà è aumentato in 21 Stati membri(19); che, secondo i dati, i tassi di povertà tra le donne variano notevolmente da uno Stato membro all'altro; che, a causa della forte correlazione tra povertà femminile e povertà infantile, 1 bambino su 4 nell'UE è a rischio di povertà o di esclusione sociale;

D.  considerando che, in base alle stime per il 2019 nell'UE-27, le donne sono particolarmente esposte al rischio di povertà (tasso AROPE), con un tasso di povertà pari al 17,1 % dopo i trasferimenti sociali; che, dall'inizio della pandemia di COVID-19, le donne sono state colpite in modo sproporzionato nella sfera socioeconomica, tra cui, in alcuni casi, con la perdita del posto di lavoro; che il tasso di occupazione delle donne ha subito un calo più netto rispetto a quello registrato durante la recessione del 2008; che ciò è dovuto, tra l'altro, a causa dell'aumento del lavoro di assistenza non retribuito e dei servizi assistenziali domestici ed educativi svolti principalmente dalle donne, determinando un aumento della povertà femminile; che, anche prima della pandemia di COVID-19, erano le donne a occupare la maggior parte dei posti di lavoro temporanei o a tempo parziale, soprattutto nel settore dei servizi, e che la pandemia ha rafforzato questa tendenza; che gli effetti della pandemia di COVID-19 non sono ancora pienamente compresi e che l'impatto socioeconomico durerà anche nei prossimi anni; che è quindi essenziale esaminare la povertà femminile nel contesto della gestione e delle conseguenze della crisi COVID-19; che le misure adottate per uscire dalla crisi finanziaria del 2008 non sono state sufficienti per ridurre la povertà delle donne; che la riduzione sia dei finanziamenti per i servizi pubblici sociali che dei salari colpisce in modo sproporzionato le donne, a causa della loro maggiore dipendenza dai servizi pubblici sociali e dalle indennità;

E.  considerando che l'integrazione di genere richiede di tenere conto delle differenze di genere in tutto il ciclo programmatico e di aggiungere un approccio intersezionale che prenda in considerazione la diversità tra donne e uomini quando si progettano, applicano e valutano politiche, programmi e progetti al fine di aumentare l'uguaglianza di genere; che finora le normative dell'Unione non hanno adottato politiche realmente integranti né un approccio intersezionale;

F.  considerando che l'articolo 3, paragrafo 3, TUE impegna l'Unione a combattere "l'esclusione sociale e le discriminazioni" e a promuovere "la giustizia e la protezione sociali [e] la parità tra donne e uomini" in linea con il concetto di economia sociale di mercato; che il piano d'azione del pilastro europeo dei diritti sociali ha l'obiettivo specifico di ridurre il numero di persone a rischio di povertà di almeno 15 milioni entro il 2030, di cui 5 milioni di bambini; che le agende sociale, verde e di uguaglianza di genere sono interconnesse e condividono gli obiettivi di garantire una crescita sostenibile e un'equa distribuzione delle risorse; che le discussioni sulla revisione dell'attuale modello di governance socioeconomica dell'UE dovrebbero tenere conto dell'impegno dell'UE di ridurre le disuguaglianze ed eliminare la povertà, in particolare la povertà femminile;

G.  considerando che il relatore speciale delle Nazioni Unite sulla povertà estrema e i diritti umani, Olivier De Schutter, ha osservato che l'Unione europea dovrebbe sviluppare una strategia contro la povertà valida per tutta l'Unione e in grado di garantire un approccio ampio e strutturale per eliminare la povertà femminile; che l'Unione europea post-pandemica necessita di un patto sociale più giusto che includa politiche economiche volte a ridurre le disuguaglianze;

H.  considerando che la povertà dei genitori determina spesso la povertà dei figli; che gli investimenti in politiche a sostegno delle donne migliorano anche le condizioni di vita delle loro famiglie, in particolare quelle dei loro figli; che l'UE e gli Stati membri devono rispettare, tutelare e garantire i diritti dei minori, conformemente al TUE; che i diritti dei minori sono messi a repentaglio in situazioni di povertà; che l'eliminazione della povertà infantile è sancita dal principio 11 del pilastro europeo dei diritti sociali;

I.  considerando che le famiglie monoparentali sono maggiormente esposte al rischio di povertà e di esclusione sociale e hanno una maggiore probabilità di trasmissione della povertà nell'arco di più generazioni; che l'85 % delle famiglie monoparentali ha per capofamiglia una donna; che nel 2020 il 42,1 % della popolazione dell'UE costituita da famiglie monoparentali con figli a carico era a rischio di povertà o di esclusione sociale;

J.  considerando che la povertà femminile è il risultato di una discriminazione che dura tutta la vita; che gli stereotipi di genere influenzano ancora la divisione del lavoro domestico, nel contesto dell'istruzione, sul posto di lavoro e nella società, nonché l'accesso al potere e ai processi decisionali; che l'assistenza non retribuita e il lavoro domestico, svolto per lo più da donne, impone loro un onere sproporzionato; che, a livello globale, le donne costituiscono oltre il 70 % dei lavoratori nel settore della sanità e dell'assistenza; che questi tipi di lavoro sono state sistematicamente sottovalutati poiché svolti, ora e in passato, gratuitamente dalle donne all'interno del nucleo familiare; che le donne percepiscono una retribuzione inferiore rispetto agli uomini; che le donne hanno più contratti a tempo parziale per la mancanza di tempo disponibile; che le donne sono soggette a povertà lavorativa, il che comporta un rischio maggiore di povertà ed esclusione sociale a causa della bassa intensità di manodopera;

K.  considerando che occorre tenere in debita considerazione le raccomandazioni del pilastro europeo dei diritti sociali (EPSR) in materia di uguaglianza di genere, pari opportunità e sostegno attivo all'occupazione;

L.  considerando che la povertà delle donne è multidimensionale e che per questo motivo è necessario combattere tutte le cause e le conseguenze di tutti gli aspetti della povertà femminile, comprese le privazioni materiali, ma anche la mancanza di accesso a risorse e servizi diversi, che limita la loro capacità di godere pienamente della loro cittadinanza; che la povertà femminile è direttamente influenzata dalla mancanza di un'equa valutazione del lavoro svolto principalmente dalle donne, dalle interruzioni di carriera dovute al congedo di maternità o alle responsabilità di assistenza, dall'ineguale condivisione delle responsabilità di assistenza non retribuita e del lavoro domestico e dalla segregazione nell'istruzione e successivamente nel mercato del lavoro; che la povertà delle donne si traduce nella loro esclusione da alcuni aspetti sociali e politici della vita; che al contempo la mancanza di un accesso adeguato alle risorse e ai servizi aumenta il rischio delle donne di cadere o rimanere nella povertà, il che dimostra la reciproca interdipendenza tra povertà ed esclusione sociale e politica;

M.  che l'impatto della povertà pesa in maniera diversa sulle donne e sugli uomini e che pertanto, per comprendere meglio la femminilizzazione della povertà, occorre tener conto anche di altri indicatori (come l'età, l'aspettativa di vita, le disuguaglianze di reddito, il divario retributivo tra i sessi, la situazione familiare, i trasferimenti sociali); che le sinergie tra le varie azioni svolte e le misure politiche a sostegno della parità di genere in materia di occupazione, istruzione, politiche fiscali e alloggi possono contribuire a combattere più efficacemente le cause profonde della povertà e dell'esclusione sociale;

N.   considerando che esiste un maggiore rischio di povertà e di esclusione sociale in determinati gruppi di donne come le madri sole, le donne di età superiore ai 65 anni, le donne con disabilità, le donne con un basso livello di istruzione e le donne provenienti da contesti migratori;

O.  considerando che il numero di donne in età avanzata nella popolazione dell'UE a 27 è maggiore rispetto a quello degli uomini; che nel 2019 le donne in età molto avanzata (85 anni e oltre) erano più del doppio rispetto alla uomini nella stessa fascia di età; che gli sviluppi dell'invecchiamento avranno profonde implicazioni per i governi, le imprese e la società civile, con un impatto soprattutto sui sistemi sanitari e di assistenza sociale, sui mercati del lavoro, sulle finanze pubbliche e sui diritti pensionistici;

P.  considerando che, secondo i dati, in media nell'UE il 29,5 % delle donne con disabilità è a rischio di povertà ed esclusione sociale, mentre per gli uomini con disabilità tale dato si attesta al 27,5 %;

Q.  considerando che le donne appartenenti a gruppi più vulnerabili, come le giovani donne, le donne con disabilità, le donne provenienti da contesti migratori, le donne rom, le donne appartenenti a minoranze religiose o etniche nonché le donne LBTQI+, affrontano forme supplementari e intersezionali di discriminazione nell'accesso all'istruzione, all'assistenza sanitaria, all'occupazione e ai servizi sociali e sono pertanto esposte a un maggiore rischio di povertà;

R.  considerando che le persone rom subiscono discriminazioni nell'accesso alle iniziative per l'occupazione come la garanzia per i giovani; che i servizi pubblici per l'impiego spesso non hanno le capacità di coinvolgerle o applicano pratiche di discriminazione indiretta;

S.  considerando che, per quanto concerne i dati sulla povertà, l'unità statistica del nucleo familiare definisce la povertà all'interno delle famiglie senza tenere considerazione le disuguaglianze di genere nella distribuzione interna delle risorse, il che rende difficile ottenere dati affidabili disaggregati per genere;

T.   considerando che la povertà delle donne aumenta il rischio di mancanza di fissa dimora, di mancanza di accesso a alloggi adeguati e di povertà energetica; che sono necessarie misure politiche specificamente rivolte ai genitori soli;

U.   considerando che l'uguaglianza di genere sul mercato del lavoro è uno strumento importante per eliminare la povertà femminile che va a beneficio non solo delle donne ma dell'economia nel suo complesso e incide positivamente sul PIL, sui livelli di occupazione e sulla produttività; che un miglioramento dell'uguaglianza di genere determinerebbe un aumento del PIL pro capite dell'UE compreso tra il 6,1 % e il 9,6 % e la creazione di 10,5 milioni di posti di lavoro ulteriori, di cui potrebbero beneficiare sia gli uomini che le donne, entro il 2050;

V.  considerando che il lavoro svolto nei settori a netta prevalenza di occupazione femminile, benché sia essenziale e presenti un elevato valore socioeconomico, è sottovalutato e meno retribuito rispetto al lavoro nei settori a prevalenza maschile; che vi è la necessità urgente di riesaminare l'adeguatezza dei salari nei settori a prevalenza femminile in relazione al loro valore sociale ed economico e di incrementare i salari minimi, il reddito minimo e la trasparenza salariale nelle normative dell'UE;

W.   considerando che il diritto al lavoro è un presupposto essenziale affinché le donne possano beneficiare dell'indipendenza economica, della realizzazione professionale e dell'effettiva parità di diritti;

X.  considerando che il divario occupazionale di genere si attesta sulla media dell'11,5 % con le donne rappresentate in misura sproporzionatamente elevata nei settori di lavoro scarsamente retribuiti e precari; che le donne sono maggiormente occupate in forme di lavoro flessibile, con contratti atipici e flessibili (lavoro a tempo parziale, lavoro temporaneo ecc.); che le donne subiscono discriminazioni in caso di gravidanza e maternità; che nel 2019 il divario retributivo di genere è pari al 14,1 % a livello dell'UE, nonostante vi siano differenze significative tra gli Stati membri(20); che dal 2010 il divario di genere in termini di retribuzioni è aumentato in 17 Stati membri, mentre il divario di genere in termini di reddito ha registrato un incremento in 19 Stati membri, determinando un aumento complessivo della disuguaglianza di genere in termini di retribuzioni e reddito nell'UE(21); che circa il 10 % della popolazione attiva nell'UE è a rischio di povertà e che sono principalmente le donne a percepire un salario minimo o inferiore a un salario minimo di sussistenza, a causa, tra l'altro, del maggiore coinvolgimento delle donne nell'economia informale; che la lotta contro il lavoro sommerso e la fissazione di livelli adeguati ed equi di salario minimo che garantiscano un tenore di vita dignitoso possono contribuire a ridurre la disuguaglianza salariale, il divario retributivo di genere e la povertà femminile;

Y.  considerando che la Carta sociale europea riconosce il diritto di tutti i lavoratori, quindi anche delle donne lavoratrici, a una giusta retribuzione sufficiente a garantire un livello di vita decoroso per il lavoratore e la propria famiglia e il diritto alla parità di retribuzione per un lavoro di pari valore; che inoltre essa stabilisce il diritto alla protezione contro la povertà e l'esclusione sociale e contribuisce a ridurre il divario retributivo esistente tra uomini e donne;

Z.   considerando che il tasso di persone transgender in impieghi retribuiti raggiunge solo il 51 %, rispetto al 69,3 % della popolazione complessiva; che la disoccupazione è un problema particolare per le donne transgender, che hanno una probabilità di essere disoccupate di circa tre volte superiore rispetto alla media della popolazione generale(22);

AA.  considerando che soltanto il 20,7 % delle donne con disabilità e il 28,6 % degli uomini con disabilità ha un'occupazione a tempo pieno; che in alcuni Stati membri le persone con disabilità spesso perdono i contributi per l'invalidità nel momento in cui accettano un lavoro, il che aumenta il rischio di povertà lavorativa;

AB.  considerando che il divario pensionistico di genere ha raggiunto in media il 29,4 % nel 2019(23) a causa degli squilibri creati da disuguaglianze persistenti durante l'intero arco della vita; che questo divario pensionistico significa che le donne hanno maggiori probabilità di scendere al di sotto della soglia di povertà man mano che invecchiano, anche tenendo presente che l'aspettativa di vita delle donne è più lunga dell'aspettativa di vita degli uomini, aggravando le conseguenze della povertà e dell'esclusione sociale; che una maggiore inclusione del lavoro per tutta la vita di una persona contribuirà a colmare il divario pensionistico di genere;

AC.   considerando che la rivoluzione tecnologica e digitale cui stiamo assistendo sta promuovendo il progresso digitale e le nuove opportunità commerciali e che questa rivoluzione tecnologica e digitale sta cambiando i modelli economici, i sistemi sociali e il mercato del lavoro; che tutti nella nostra società, specialmente le donne, devono avere la possibilità di condividere questa prosperità;

AD.   considerando che occorre promuovere ulteriormente le politiche orientate ad accrescere la partecipazione delle donne nei settori della scienza, della tecnologia, dell'ingegneria e della matematica (STEM) e dell'intelligenza artificiale, e l'adozione di un approccio multilivello per affrontare il divario di genere a tutti i livelli di istruzione e occupazione nel settore digitale;

AE.   che le ragazze ottengono migliori risultati scolastici rispetto ai ragazzi, ma spesso incontrano maggiori difficoltà oppure subiscono pressioni dalla famiglia o di altro tipo che impediscono loro di tradurre i successi scolastici nella realizzazione professionale;

AF.   considerando che le donne che vivono nelle zone rurali sono particolarmente colpite dalla povertà; che molte di esse non risultano far parte del mercato del lavoro e non sono registrate come disoccupate; che il tasso di disoccupazione femminile nelle zone rurali è estremamente elevato e che le donne che lavorano hanno un reddito molto basso; che le donne nelle zone rurale hanno un accesso limitato all'istruzione;

AG.  considerando che un approccio comune dell'UE al settore dell'assistenza, oltre alle politiche degli Stati membri, creerebbe un significativo valore aggiunto; che le donne assumono più spesso degli uomini un lavoro di assistenza non retribuito e che la cura dei figli o delle persone a carico è pertanto uno dei motivi più comuni per cui le donne riducono l'orario di lavoro o si ritirano dal mercato del lavoro; che le donne sospendono più regolarmente la loro carriera o assumono impieghi a breve termine, a tempo parziale, precari o persino informali che possono essere adattati a un programma di assistenza, che incide sul loro reddito e sui loro contributi ai fondi pensione e incide quindi sulla loro indipendenza economica in età avanzata; che l'accesso universale a servizi e strutture sanitarie e sociali di alta qualità a prezzi accessibili, come l'assistenza e l'istruzione per la prima infanzia o l'assistenza ad altre persone a carico, non solo è fondamentale per evitare l'aumento della povertà, soprattutto per le donne, ma è anche fondamentale per un'economia al servizio dell'interesse pubblico; che gli investimenti in questi servizi incidono positivamente sull'indipendenza economica delle donne e sulla loro capacità di partecipare al mercato del lavoro; che le misure di protezione sociale sono assolutamente fondamentali per affrontare la povertà femminile non solo sul piano economico, ma nella sua multidimensionalità;

AH.  considerando che la povertà aggrava l'impatto della violenza di genere sulle donne in quanto l'aumento delle difficoltà economiche rende difficile, per le donne che vivono in relazioni abusive, lasciare il proprio partner; che la violenza di genere è un problema strutturale che può essere riscontrato in tutti i gruppi socioeconomici ed è indipendente dall'origine o dalle convinzioni personali; che la povertà mette le donne a maggior rischio di tratta e sfruttamento sessuale in quanto rende loro e le loro famiglie economicamente dipendenti dai loro aggressori; che la violenza di genere contribuisce anche alla povertà e all'esclusione sociale in quanto la violenza ha conseguenze per la salute e può portare alla perdita del lavoro e della casa;

AI.  considerando che le molestie sul luogo di lavoro, comprese quelle di natura sessuale e psicologica, di cui le donne sono le principali vittime, hanno su queste ultime un effetto deterrente che si traduce in un maggiore assenteismo, in una riduzione della produttività e in una conseguente perdita di reddito, contribuendo quindi ad allontanarle dal mercato del lavoro, il che ha un impatto negativo sulla loro carriera professionale e sulla loro indipendenza economica; che segnalare un caso di molestia sul lavoro può portare al licenziamento o all'isolamento della vittima;

AJ.  considerando che si stima che attualmente una ragazza su dieci non può permettersi prodotti igienici: che nella sua risoluzione del 15 gennaio 2019 sulla parità di genere e le politiche fiscali nell'Unione europea, il Parlamento europeo ha invitato tutti gli Stati membri a eliminare la tassa sui prodotti per l'igiene femminile ("tampon tax"), avvalendosi della flessibilità introdotta dalla direttiva sull'IVA e applicando esenzioni o aliquote IVA allo 0% a questi beni essenziali;

AK.  considerando che la guerra della Russia contro l'Ucraina sta provocando un nuovo aumento della povertà, in particolare tra le donne, sia perché costringe donne e bambini ucraini a fuggire nei paesi vicini sia a causa degli aumenti dei prezzi dei servizi e dei beni di base che colpiscono tutti gli europei, ma soprattutto coloro che già dispongono di minori risorse;

1.  rileva che, secondo Eurostat, negli Stati membri dell'UE 64,6 milioni di donne e 57,6 milioni di uomini vivono attualmente in condizioni di povertà, il che dimostra che l'impatto della povertà sulle donne e sugli uomini è diverso; invita la Commissione a sviluppare una strategia europea ambiziosa di lotta alla povertà per il 2030, dotata di obiettivi concreti per la riduzione della povertà, segnatamente quello di porre fine alla povertà femminile e di spezzare il ciclo intergenerazionale del rischio di povertà;

2.  sottolinea che anche la povertà delle donne deve essere analizzata secondo un approccio intersettoriale, che comporta un'analisi sensibile al genere che tenga conto delle forme intersecanti di discriminazione sulla base di caratteristiche quali il contesto socioeconomico, l'origine migratoria ed etnica, l'età, l'orientamento sessuale, l'identità di genere e l'espressione di genere; chiede che l'indice sull'uguaglianza di genere dell'EIGE sia integrato nel quadro di valutazione della situazione sociale; invita l'EIGE a fornire dati disaggregati in modo intersezionale e per genere e invita gli Stati membri a utilizzare tali dati al fine di affrontare meglio le sfide specifiche dei singoli paesi nonché a sviluppare piani nazionali di ripresa, nonché a migliorare le sinergie tra i diversi pacchetti, fondi e politiche;

3.  sottolinea l'importanza di politiche che tengano conto della sfida demografica e promuovano le pari opportunità per tutti, in particolare per quelli più colpiti dalla crisi, come i gruppi vulnerabili, le famiglie in tutta la loro diversità, i giovani e gli anziani, e in grado di garantire che tutte le opportunità commerciali offerte dall'attuale rivoluzione tecnologica e digitale si concentrino sulle donne;

4.  invita gli Stati membri a operare in modo simile e regolare nella raccolta di dati disaggregati e analisi finalizzati alla stesura o alla valutazione di politiche e prassi, al fine di raccogliere informazioni e dati sulla situazione delle donne in condizioni precarie specifiche, ad esempio delle donne che vivono in contesti di precarietà energetica, divario digitale, malattia professionale, denutrizione o malnutrizione;

5.   esorta la Commissione e gli Stati membri ad affrontare efficacemente le disuguaglianze che le donne vivono affrontandone i principali componenti, ovvero le barriere nel mercato del lavoro, così come l'accesso a servizi economici e di qualità quali i servizi di cura dell'infanzia o i servizi di cura a lungo termine, e a promuovere l'accesso a regimi pensionistici pubblici per i lavoratori autonomi, le persone inattive, i disoccupati (di breve o lungo corso) o i lavoratori "atipici";

6.   rileva che la povertà continua a essere misurata sul reddito familiare cumulativo, partendo dal presupposto che tutti i membri della famiglia abbiano lo stesso reddito e distribuiscano le risorse equamente; chiede che i diritti siano individualizzati e che i calcoli si basino sui redditi individuali, in modo da rivelare la portata effettiva della povertà delle donne;

7.  invita ad applicare la multidimensionalità nella misurazione della povertà, compresa la povertà di tempo; invita Eurostat a coordinare con gli Stati membri la concezione sensibile al genere dell'indagine europea sull'uso del tempo e la sua regolarità;

8.  accoglie con favore l'annuncio della Commissione di una "strategia europea per l'assistenza", ma la invita ad andare oltre le misure nel settore dell'assistenza e a garantire una transizione verso un'economia dell'assistenza che adotti un approccio olistico, rispondente al genere e duraturo all'assistenza, comprese misure volte a promuovere la sostenibilità ecologica, condizioni di lavoro eque e salari adeguati al fine di mantenere l'attrattiva del lavoro nel settore dell'assistenza, porre fine alla discriminazione, combattere la povertà, la violenza e gli abusi, fissare norme minime e orientamenti di qualità adeguati per l'assistenza durante l'intero arco della vita di una persona e fornire sostegno a coloro che prestano assistenza formale e informale, a coloro che prestano assistenza non retribuita e alle persone di cui si prendono cura; invita gli Stati membri a creare incentivi per i datori di lavoro per promuovere un migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata;

9.   osserva che tutti gli Stati membri hanno ampliato i pacchetti di assistenza durante la pandemia e introdotto disposizioni speciali per le famiglie monoparentali; esorta gli Stati membri a estendere tali disposizioni durante il periodo di ripresa;

10.  ritiene che il principio secondo cui il lavoro è il mezzo migliore per combattere la povertà oggi non sia più applicabile, alla luce dei settori a bassa retribuzione, delle condizioni di lavoro atipiche e precarie e dello smantellamento dei sistemi di sicurezza sociale, e che sistemi di contrattazione collettiva e regimi salariali minimi funzionanti siano necessari per la realizzazione di una società senza povertà;

11.   invita la Commissione e gli Stati membri a garantire una sufficiente protezione economica non solo alle persone con lavori permanenti ma anche a coloro che offrono servizi di cura non retribuiti alle persone a proprio carico, servizi domestici e servizi di assistenza all'istruzione, soggetti a condizioni di lavoro precarie o a lunghi periodi di disoccupazione;

12.   invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere politiche volte a eliminare il lavoro precario e il lavoro a tempo parziale involontario, in modo da migliorare la situazione delle donne nel mercato del lavoro;

13.  sottolinea il ruolo centrale delle donne che lavorano nei settori sociale, di assistenza, dei servizi di pulizia, dell'istruzione, della salute e del commercio al dettaglio nel salvaguardare il buon funzionamento della società, come dimostrato dalla crisi della COVID-19; chiede un riesame e una rivalutazione del lavoro tipicamente a prevalenza femminile, unitamente allo sviluppo e all'applicazione di strumenti di valutazione del lavoro transettoriali e neutri sotto il profilo del genere, in modo da permettere una migliore valutazione e una retribuzione più equa del lavoro a prevalenza femminile e garantire la parità di retribuzione per un lavoro di pari valore, e allo stesso tempo rafforzare l'imprenditorialità femminile nelle piccole e medie imprese (PMI);

14.   osserva che la stragrande maggioranza dei lavoratori della distribuzione al dettaglio e degli addetti alle pulizie sono donne e spesso ricevono solo il salario minimo, e che la pandemia di COVID-19 le ha messe ancora più a rischio di povertà; sottolinea l'urgente necessità di migliorare i salari e di combattere il lavoro precario; esorta gli Stati membri a migliorare la condizione degli operatori sanitari attraverso salari e condizioni di lavoro dignitosi e, in particolare, stipulando regolari contratti di lavoro;

15.  sottolinea che, al fine di affrontare la multidimensionalità della povertà femminile, è necessario superare la segregazione del lavoro domestico non retribuito e delle responsabilità di assistenza svolte principalmente dalle donne e potenziare la lotta contro gli stereotipi al fine di rafforzare le misure di equilibrio tra lavoro e vita privata nei servizi di assistenza e negli accordi di lavoro a favore della famiglia, come l'orario di lavoro adattabile e la possibilità di telelavoro per promuovere il modello di "parità di retribuzione e di assistenza" (politica dell'uso del tempo)(24), in modo da consentire alle donne e agli uomini di conciliare meglio la loro vita professionale con la vita privata; esorta gli Stati membri dell'UE a recepire e attuare pienamente la direttiva sull'equilibrio tra attività professionale, in modo da garantire un'equa divisione tra vita professionale e vita familiare, e li invita ad andare oltre le norme minime stabilite nella direttiva; sottolinea che la povertà sul lavoro deve essere affrontata alle sue radici, ad esempio promuovendo l'istruzione e la formazione, stabilendo salari minimi e garantendo la protezione sociale; invita la Commissione a esortare gli Stati membri a investire in istruzione e formazione di qualità e a sostenerli in tal senso; a condividere le buone pratiche e prestare particolare attenzione all'apprendimento permanente;

16.   rileva che si registra una concentrazione sproporzionata e spesso non volontaria di donne nel lavoro precario, che comprende un numero elevato di contratti di lavoro a tempo parziale e scarsamente retribuito, a tempo determinato e a zero ore; esorta gli Stati membri ad attuare le raccomandazioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro destinate a ridurre la portata del lavoro precario che includono, ad esempio, la limitazione dei casi in cui poter impiegare contratti precari e la riduzione del periodo in cui i lavoratori possono essere assunti con tali contratti;

17.  invita gli Stati membri ad adottare politiche attive ed efficaci per prevenire e combattere le molestie sul luogo di lavoro, comprese quelle di natura sessuale e psicologica; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire adeguati meccanismi di finanziamento per programmi e azioni volti a combattere le molestie sul luogo di lavoro, compresi meccanismi che aiutino le donne a denunciare i casi di molestie; invita gli Stati membri e l'UE a ratificare la convenzione n. 190 dell'Organizzazione internazionale del lavoro sull'eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro;

18.  sottolinea l'importanza di aumentare la consapevolezza circa le conseguenze delle scelte delle donne sul mercato del lavoro e l'importanza della loro indipendenza economica per proteggerle dalla povertà e dall'esclusione sociale;

19.  teme che le donne con figli vengano discriminate sul posto di lavoro in quanto madri, e non perché le loro prestazioni lavorative siano inferiori a quelle dei loro colleghi; esorta gli Stati membri a promuovere attivamente un'immagine positiva delle madri come lavoratrici dipendenti;

20.  sottolinea il ruolo cruciale di servizi pubblici di alta qualità nella lotta contro la povertà femminile, segnatamente i servizi di educazione e cura della prima infanzia o di assistenza ad altre persone non autosufficienti, come gli anziani; invita gli Stati membri a stabilire meccanismi appropriati per riconoscere questo obiettivo di vita;

21.  sottolinea che anche i cambiamenti climatici hanno un forte impatto sulla povertà femminile in quanto le donne sono più dipendenti dalle risorse naturali e, poiché costituiscono la maggioranza delle persone povere nell'UE, hanno meno risorse per proteggersi dagli effetti negativi dei cambiamenti climatici; deplora che una prospettiva di genere non sia stata costantemente introdotta nelle politiche climatiche dell'UE; invita la Commissione a integrare la parità di genere nelle politiche e nella legislazione dell'UE in materia di cambiamenti climatici; è del parere che il pacchetto "Fit for 55" e il Fondo sociale per il clima dovrebbero essere concepiti e attuati con una chiara dimensione di genere e a beneficio delle donne così come degli uomini;

22.  invita l'UE e gli Stati membri a proteggere le donne che vivono in condizioni di povertà energetica fornendo una risposta tempestiva e coordinata per affrontare l'impatto a lungo termine della crisi energetica; sottolinea che occorre garantire l'accesso a prezzi accessibili ai servizi di utilità generale per le famiglie a basso reddito, in particolare le donne anziane e le madri sole;

23.  invita la Commissione e gli Stati membri a integrare la parità di genere in tutte le politiche, i programmi e le azioni e a stabilire migliori politiche di equilibrio tra vita professionale e vita privata e misure adeguate per garantire la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, come per esempio un migliore congedo di maternità, periodi di congedo di paternità significativamente più lunghi, un congedo parentale retribuito e non trasferibile, orari di lavoro flessibili, strutture di assistenza all'infanzia in loco, servizi di assistenza e politiche di lavoro a distanza; sottolinea l'importanza di integrare la dimensione di genere e di adattare la risposta della politica economica alla pandemia di COVID-19 alle esigenze specifiche delle donne e alla struttura delle loro attività economiche;

24.  invita la Commissione e gli Stati membri a integrare la dimensione di genere in tutte le normative, le politiche, i programmi e le azioni correlate ai trasporti e a includere una prospettiva di genere nella progettazione della mobilità, degli alloggi a prezzi accessibili e della pianificazione urbana;

25.  sottolinea che la mancanza di fissa dimora tra le donne non dovrebbe essere sottovalutata e percepita erroneamente come un problema sociale minore nell'UE; sottolinea la mancanza di dati disaggregati completi sulla natura e la portata della deprivazione abitativa tra le donne, che rende questo problema meno visibile; esorta l'UE e i suoi Stati membri a integrare una prospettiva di genere nelle politiche e nelle pratiche che affrontano la deprivazione abitativa e la mancanza di accesso a alloggi ed energia a prezzi accessibili e adeguati, nonché a sviluppare strategie specifiche volte a sradicare tali problemi entro il 2030, garantendo nel contempo che i servizi funzionino in modo appropriato ed efficace per soddisfare le esigenze delle donne senza fissa dimora; sottolinea l'importanza di riconoscere la violenza di genere come una delle cause che aggravano il rischio di mancanza di fissa dimora tra le donne e sottolinea la necessità di analizzare in che modo le esigenze delle donne si intersecano con barriere socioeconomiche e strutturali più ampie; invita tutte le parti interessate a integrare una prospettiva di genere nella piattaforma europea per la lotta contro la mancanza di una fissa dimora; ritiene che il principio "prima la casa" possa svolgere un ruolo importante nella lotta contro la mancanza di fissa dimora e si auspica l'attuazione di questi progetti in tutti gli Stati membri;

26.  osserva che il peggioramento della situazione sociale ed economica causato dalla pandemia di COVID-19 ha amplificato tutte le forme di abuso e violenza nei confronti delle donne, così come la prostituzione, in violazione dei loro diritti umani; sottolinea la necessità di accrescere le risorse pubbliche, finanziarie e umane per sostenere i gruppi a rischio di povertà e affrontare le situazioni che mettono a rischio i bambini e i giovani, gli anziani, le persone con disabilità e quelle senza fissa dimora;

27.  osserva che l'indipendenza economica delle donne svolge un ruolo centrale nella loro capacità di sottrarsi a situazioni di violenza di genere; chiede pertanto che siano previste misure di sostegno e protezione a supporto delle donne che si trovano in tali situazioni, nonché l'adozione di una direttiva globale sulla prevenzione e la lotta contro tutte le forme di violenza di genere, l'inclusione della violenza di genere nell'elenco dei crimini dell'UE, la ratifica da parte dell'UE della Convenzione di Istanbul e la ratifica da parte di Bulgaria, Repubblica ceca, Ungheria, Lettonia, Lituania e Slovacchia; sottolinea che una vita libera dalla violenza è fondamentale affinché le donne possano partecipare al mercato del lavoro, raggiungere il loro pieno potenziale ed essere finanziariamente indipendenti; condanna la disinformazione deliberata sugli strumenti e le iniziative per combattere la violenza di genere nell'UE; esprime preoccupazione per il fatto che tale disinformazione stia prendendo piede in Europa, rendendo pertanto ancora più difficile proteggere le donne dalla violenza;

28.  invita gli Stati membri a combattere pratiche dannose come le mutilazioni genitali femminili, i matrimoni precoci e forzati e la violenza perpetrata in nome dei cosiddetti "delitti d'onore", che danneggia e limita specificamente le giovani donne e le ragazze;

29.   ritiene che la prostituzione sia una grave forma di violenza e di sfruttamento che colpisce soprattutto le donne e i minori; invita gli Stati membri a intraprendere azioni specifiche per combattere le cause economiche, sociali e culturali della prostituzione affinché le donne in situazione di povertà ed esclusione sociale non divengano vittime di tale sfruttamento; invita gli Stati membri a intraprendere azioni specifiche per facilitare il reinserimento sociale e professionale delle donne che si prostituiscono;

30.   invita la Commissione a proporre misure proattive attraverso il Fondo sociale europeo e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale al fine di promuovere l'occupazione delle donne, la facilitazione dell'accesso ai servizi sociali e lo sviluppo socioeconomico nelle zone rurali; incoraggia gli Stati membri, in cooperazione con le autorità regionali e locali, a ridurre il rischio di povertà tra le donne nelle zone rurali emancipandole e migliorando la loro qualità di vita attraverso la fornitura di programmi educativi di qualità e di condizioni di lavoro di qualità, tra cui il telelavoro e un reddito dignitoso; chiede un'azione positiva che incoraggi, in particolare, le donne agricoltrici a rimanere nelle zone rurali, compresa la promozione di centri comunitari in grado di fornire consulenza e assistenza tecnica per mantenere in attività le aziende agricole e aiutarle a sopravvivere e incoraggiare i giovani a investire nell'agricoltura e nel bestiame per garantirne la sopravvivenza a lungo termine;

31.  sottolinea il ruolo cruciale di tutti i fondi e i programmi dell'UE in ambito sociale, in particolare il Fondo sociale europeo Plus e il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro, il Fondo per una transizione giusta, il dispositivo per la ripresa e la resilienza e il Fondo Asilo, migrazione e integrazione; sottolinea che, attraverso il Fondo sociale europeo Plus (FSE+), gli Stati membri e la Commissione dovrebbero mirare ad attenuare l'impatto socioeconomico della crisi, in particolare sulle donne, ad aumentare il numero di donne occupate e aiutarle a conciliare la loro vita lavorativa con quella personale, a combattere la povertà e la sua dimensione di genere, la femminilizzazione della povertà e la discriminazione di genere nel mercato del lavoro e nell'istruzione e formazione, a sostenere le persone più vulnerabili e a combattere la povertà infantile; invita gli Stati membri a fare pieno uso di tali fondi in una prospettiva di genere;

32.   sottolinea che gli sforzi nazionali per garantire l'integrazione dei rom dovrebbero essere intensificati in tutti gli Stati membri dell'UE; invita la Commissione a promuovere l'inclusione e a garantire così la partecipazione delle ragazze e delle donne rom a tutti i livelli, comprese quelle che lavorano a livello locale, regionale e dell'UE; sottolinea che tale obiettivo dovrebbe tenere conto della parità tra uomini e donne e concentrarsi sull'elevazione delle buone pratiche degli Stati membri a livello di Unione;

33.   invita la Commissione e gli Stati membri a integrare l'aiuto finanziario dell'UE con programmi e progetti di studio che diano alle ragazze e alle donne rom di talento l'opportunità di sfruttare l'istruzione continua per liberarsi dalla povertà intergenerazionale, promuovendo la loro integrazione sociale e sviluppando le loro conoscenze, al fine di migliorare la situazione delle comunità rom; invita gli Stati membri a indicare il livello di sostegno di cui avrebbero bisogno per attuare le misure raccomandate ai fini dell'integrazione del popolo rom;

34.  sottolinea che l'aumento della povertà delle donne ha un forte impatto sulla società in generale; esprime preoccupazione per l'impatto di ciò in termini di povertà infantile; accoglie con favore, a tale proposito, l'adozione della raccomandazione del Consiglio (UE) 2021/1004 del 14 giugno 2021 che istituisce una garanzia europea per l'infanzia;

35.  sottolinea il notevole contributo delle donne negli ambiti dell'occupazione, della cultura, dell'istruzione, della scienza e della ricerca; riconosce il profondo deterioramento delle condizioni di vita delle donne impiegate nei settori dell'arte e della cultura e nelle micro e piccole imprese agricole e rurali, dovuto alla sospensione delle attività economiche e culturali durante il periodo della pandemia;

36.  chiede un approccio alla transizione digitale sensibile alla dimensione di genere; esorta la Commissione a utilizzare i programmi e i finanziamenti esistenti e a mettere a disposizione, ove necessario, finanziamenti aggiuntivi per combattere la povertà digitale delle donne, al fine di dotare le donne delle competenze necessarie per operare in sicurezza nell'ambiente digitale e migliorare la loro alfabetizzazione digitale;

37.   invita la Commissione e gli Stati membri a indagare sugli ostacoli all'imprenditoria femminile e, in particolare, a condurre un'analisi completa dell'accesso delle donne ai finanziamenti, contribuendo a porre fine alla povertà femminile nell'Unione europea, consentendo alle donne di diventare imprenditrici e fondatrici di piccole e medie imprese che contribuiscano alla duplice transizione; osserva che l'imprenditoria femminile crea posti di lavoro, rafforza il mercato unico e riduce la disoccupazione; osserva che un onere burocratico ridotto per gli imprenditori elimina gli ostacoli volti a garantire che un maggior numero di donne possa avviare un'attività imprenditoriale; sottolinea l'importanza della conoscenza dell'imprenditorialità e dell'esperienza pratica nelle scuole; invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere l'emancipazione femminile attraverso l'istruzione, la formazione professionale e l'apprendimento permanente; auspica, in particolare, una maggiore promozione delle discipline STEM, dell'educazione digitale, dell'intelligenza artificiale e dell'alfabetizzazione finanziaria al fine di contrastare gli stereotipi dominanti e di garantire che più donne accedano a questi settori e contribuiscano al loro sviluppo;

38.  invita gli Stati membri a garantire che tutte le nuove politiche di bilancio, compresa la fiscalità che ha una chiara dimensione di genere, affrontino ed eliminino le disuguaglianze socioeconomiche e di genere in tutte le loro dimensioni(25); invita gli Stati membri a evitare la discriminazione di genere nelle loro politiche fiscali e ad eliminare l'IVA sui beni sanitari femminili, poiché mette a repentaglio in modo sproporzionato la dignità delle donne a basso reddito, garantendo in tal modo che tutte le donne abbiano accesso a tali prodotti essenziali;

39.  invita gli Stati membri a tenere conto della dimensione di genere in sede di riforma dei sistemi pensionistici e di adeguamento dell'età pensionabile, e a considerare le differenze tra le modalità di lavoro delle donne e degli uomini, comprese tutte le pratiche di lavoro non retribuite, tenendo conto del rischio più elevato di discriminazione cui sono esposte le donne nel mercato del lavoro, in particolare se anziane; esorta gli Stati membri ad adottare misure specifiche volte a prevenire e combattere il rischio di povertà per le donne anziane e in pensione, in ragione dell'invecchiamento della popolazione e della percentuale di donne anziane in situazioni svantaggiate o vulnerabili; invita gli Stati membri a includere nei loro sistemi pensionistici l'indennizzo per il lavoro di assistenza non retribuito, ad esempio attraverso crediti di assistenza o altre misure aggiunte alla pensione del prestatore di assistenza, indipendentemente dal fatto che l'assistenza sia fornita a figli minorenni, anziani o persone malate o disabili, incoraggiando nel contempo gli uomini a diventare prestatori di assistenza;

40.  invita la Commissione ad astenersi dal promuovere raccomandazioni politiche che portino a un aumento dei rapporti di lavoro precari, alla deregolamentazione degli orari di lavoro, a una riduzione delle retribuzioni, a un attacco contro la contrattazione collettiva o alla privatizzazione dei servizi pubblici e della sicurezza sociale;

41.  accoglie con favore i negoziati in corso per l'adozione di una direttiva su adeguati salari minimi nell'Unione europea; invita le istituzioni dell'UE ad adottare un quadro dell'UE che favorisca l'istituzione o l'adeguamento di un salario minimo per paese basato, tra l'altro, su un paniere nazionale di beni e servizi a prezzi reali, compresi, tra l'altro, alloggi adeguati, alimenti sani ed equilibrati, abbigliamento, trasporti ed energia sostenibili, salute e assistenza e risorse che consentano alle persone di partecipare in modo significativo alla vita sociale, alla cultura e all'istruzione, che garantirebbero un tenore di vita dignitoso e contribuirebbero in parte a ridurre la povertà lavorativa, in particolare per le donne; invita a stabilire salari minimi equi e adeguati negli Stati membri quale salvaguardia necessaria per assicurare una distribuzione salariale più equa e garantire un livello minimo salariale che protegga le donne e gli uomini nel mercato del lavoro; ritiene che la creazione di un quadro per il salario minimo debba essere realizzata e preservata attraverso norme chiare, procedure trasparenti e pratiche efficaci, utilizzando criteri e indicatori guida per valutare l'adeguatezza e con il contributo degli organi consultivi, tra gli altri, e il coinvolgimento delle parti sociali;

42.  invita gli Stati membri ad essere ambiziosi nell'attuazione della garanzia europea per l'infanzia e della direttiva sulla trasparenza salariale, come anche della futura direttiva sui salari minimi e della raccomandazione sul reddito minimo;

43.  si rammarica del fatto che, nel complesso, l'integrazione della dimensione di genere non sia ancora stata applicata a tutto il bilancio dell'UE, come sottolineato dalla Corte dei conti europea, e chiede che questa situazione sia risolta con urgenza; sottolinea che l'integrazione della dimensione di genere deve essere applicata a tutti i livelli del ciclo politico e deve basarsi su dati affidabili; sottolinea l'importanza dell'attuazione di un bilancio che tenga conto della dimensione di genere, anche in tutti i programmi del bilancio 2022, al fine di conseguire la parità di genere ed eliminare la povertà delle donne; invita la Commissione, in tale contesto, ad accelerare l'introduzione di una metodologia efficace, trasparente ed esaustiva, in stretta collaborazione con il Parlamento, per misurare la pertinente spesa di genere, come stabilito nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016(26), al fine di poter mostrare risultati tangibili per il bilancio 2022 e al fine di estendere la metodologia a tutti i programmi quadro finanziari pluriennali;

44.  sottolinea che la capacità di bilancio dell'UE richiede una potenziale revisione dell'attuale governance economica e sociale per ridurre le disuguaglianze e la povertà femminile e conseguire la parità di genere; chiede che la governance economica e sociale sia coerente con il raggiungimento degli obiettivi di uguaglianza di genere e che si ponga fine alla povertà femminile;

45.  invita il Consiglio a istituire una formazione dedicata alla parità di genere, al fine di attuare misure comuni e concrete volte ad affrontare le sfide nell'ambito dei diritti delle donne e della parità di genere e garantire che le questioni riguardanti la parità di genere siano discusse al più alto livello politico;

46.  invita la Commissione e gli Stati membri ad analizzare il diverso impatto di genere dell'inflazione e degli aumenti dei prezzi dell'energia provocati dalla guerra della Russia contro l'Ucraina e a tenere conto di tale aspetto nell'attuazione delle misure volte ad attenuarne l'impatto sui più poveri;

47.  incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU L 223 del 22.6.2021, pag. 14.
(2) GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23.
(3) GU L 188 del 12.7.2019, pag. 79.
(4) GU C 233 E del 28.9.2006, pag. 130.
(5) GU C 199 E del 7.7.2012, pag. 77.
(6) GU C 51 E del 22.2.2013, pag. 56.
(7) GU C 76 del 28.2.2018, pag. 93.
(8) GU C 298 del 23.8.2018, pag. 14.
(9) GU C 331 del 18.9.2018, pag. 60.
(10) GU C 346 del 27.9.2018, pag. 6.
(11) GU C 363 del 28.10.2020, pag. 80.
(12) GU C 411 del 27.11.2020, pag. 38.
(13) GU C 331 del 17.8.2021, pag. 5.
(14) GU C 456 del 10.11.2021, pag. 191.
(15) GU C 99 dell'1.3.2022, pag. 122.
(16) GU C 465 del 17.11.2021, pag. 62.
(17) GU C 58 del 15.2.2018, pag. 192.
(18) Pagina web di Eurostat dal titolo "Living conditions in Europe – poverty and social exclusion" (Condizioni di vita in Europa – povertà ed esclusione sociale), consultata il 30 maggio 2022. Consultabile al seguente indirizzo:https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Living_conditions_in_Europe_-_poverty_and_social_exclusion&oldid=544210
(19) Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, "Gender Equality Index 2020: Digitalisation and the future of work" ((Indice sull'uguaglianza di genere 2020: la digitalizzazione e il futuro del lavoro), Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2020.
(20) Pagina web di Eurostat dal titolo "Gender pay gap statistics" (Statistiche sul divario retributivo di genere), consultata il 30 maggio 2022. Consultabile al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Gender_pay_gap_statistics
(21) "Gender pay gap statistics" (Statistiche sul divario retributivo di genere).
(22) https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/7341d588-ddd8-11ea-adf7-01aa75ed71a1/language-en
(23) Articolo Eurostat del 3 febbraio 2021, dal titolo "Closing the gender pension gap?" (Colmare il divario pensionistico di genere).
(24) Pagina web di EIGE dal titolo "Gender Statistics Database" (Banca dati sulle statistiche di genere), consultata il 30 maggio 2022. Consultabile al seguente indirizzo: https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/ta/ta_timeuse
(25) Relazione realizzata nell'aprile 2017 dall'unità tematica del Parlamento europeo – Diritti dei cittadini e affari costituzionali, dal titolo "Gender equality and taxation in the European Union" (Parità di genere e fiscalità nell'Unione europea).
(26) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.


Negoziati in vista di un accordo di cooperazione tra l'UE e Interpol
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Raccomandazione del Parlamento europeo del 5 luglio 2022 al Consiglio e alla Commissione per i negoziati in vista di un accordo di cooperazione tra l'Unione europea e l'Organizzazione internazionale della polizia criminale (OIPC-INTERPOL) (2022/2025(INI))
P9_TA(2022)0275A9-0200/2022

Il Parlamento europeo,

–  visto l'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  visto il TFUE, in particolare l'articolo 16, l'articolo 82, paragrafo 1, e l'articolo 87, paragrafo 2,

–  vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"), in particolare gli articoli 7, 8, 47 e 52,

–  visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)(1),

–  vista la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio(2) (direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie),

–  visto il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati(3) (EUDPR), in particolare l'articolo 42, paragrafo 1,

–  visto il regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI(4),

–  visto il regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624(5),

–  visto il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO")(6),

–  visto il regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust)(7),

–  visto il parere n. 8/2021 del Garante europeo della protezione dei dati, del 25 maggio 2021, relativo alla raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo di cooperazione tra l'UE e Interpol,

–  visto lo studio del suo Dipartimento tematico Diritti dei cittadini e affari costituzionali, del febbraio 2022, dal titolo "Ensuring the rights of EU citizens against politically motivated Red Notices" (Garantire i diritti dei cittadini dell'UE contro gli "avvisi rossi" di matrice politica),

–  visto il regolamento di Interpol sul trattamento dei dati,

–  viste la risoluzione 2161 (2017) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa sul ricorso abusivo al sistema Interpol: la necessità di garanzie giuridiche più rigorose e la risoluzione 2315 (2019) sulla riforma di Interpol e sui procedimenti di estradizione: rafforzare la fiducia contrastando gli abusi,

–  visto il regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio(8),

–  visto il regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816(9),

–  visti l'articolo 114, paragrafo 4, e l'articolo 54 del suo regolamento,

–  visto il parere della commissione per gli affari esteri,

–  vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0200/2022),

A.  considerando che attualmente il terrorismo, la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità sono fenomeni sempre più dinamici, complessi, innovativi, globalizzati, mobili e spesso transnazionali, che richiedono una risposta energica e una cooperazione dell'UE più efficace e coordinata con le autorità e gli organismi internazionali di contrasto, come l'Organizzazione internazionale della polizia criminale (Interpol); che la strategia dell'UE per l'Unione della sicurezza, proposta dalla Commissione nel 2020, invita gli Stati membri a intensificare la cooperazione e il coordinamento multilaterali tra l'UE e Interpol, in quanto elemento essenziale per promuovere la cooperazione e lo scambio di informazioni; che la risoluzione del Parlamento del 17 dicembre 2020 sulla strategia dell'UE per l'Unione della sicurezza(10) sottolinea la necessità di una maggiore cooperazione tra gli Stati membri e di un migliore coordinamento a livello dell'UE tra tutti gli attori;

B.  considerando che una cooperazione internazionale efficace, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, è una componente importante di un'efficace cooperazione giudiziaria e di contrasto, soprattutto su quelle forme di criminalità che implicano il trattamento e la condivisione di dati personali; che la legalità del trattamento dei dati personali è disciplinata dall'acquis dell'Unione in materia di protezione dei dati, e che ciò si applica anche agli accordi bilaterali con partner chiave che svolgono un ruolo importante nell'ottenere informazioni e potenziali prove da paesi terzi;

C.  considerando che Interpol è la più grande organizzazione internazionale di polizia criminale esistente e svolge un ruolo importante in tutto il mondo; che Interpol si fonda sulla cooperazione intergovernativa; che nel dicembre 2021 il Consiglio ha adottato un mandato negoziale per l'avvio di negoziati da parte della Commissione, nell'aspettativa di concludere, entro la fine del 2022, un accordo internazionale a nome dell'UE volto a rafforzare la cooperazione con Interpol, compreso l'accesso alle sue banche dati e il rafforzamento della cooperazione operativa; che è di fondamentale importanza garantire che l'accordo finale metta in atto misure solide per garantire il rispetto dei principi relativi al trattamento dei dati personali quali sanciti nell'acquis dell'Unione in materia di protezione dei dati, nonché la correttezza dei dati personali ricevuti attraverso tale cooperazione, e per assicurare che ogni futura cooperazione e scambio di dati personali rispetti i diritti fondamentali, compreso il diritto alla protezione dei dati e alla vita privata;

D.  considerando che l'UE e Interpol intrattengono una cooperazione di lunga data in una serie di settori connessi all'applicazione della legge attraverso l'attuazione operativa del ciclo programmatico dell'UE / EMPACT (piattaforma multidisciplinare europea di lotta alle minacce della criminalità) e con il sostegno alle attività degli Stati membri in cooperazione con agenzie dell'UE quali l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol), l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex), l'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto, l'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze e l'Agenzia dell'UE per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, sulla base di accordi o accordi di lavoro; che il 5 novembre 2001 Europol e Interpol hanno firmato un accordo operativo seguito da un memorandum d'intesa che consente il trasferimento di dati personali tramite i rispettivi ufficiali di collegamento; che il 27 maggio 2009 Frontex ha firmato con Interpol un accordo di lavoro che istituisce un quadro di cooperazione con l'obiettivo di facilitare la prevenzione, l'individuazione e la lotta alla criminalità transfrontaliera, e di migliorare la sicurezza delle frontiere per combattere l'immigrazione illegale, il traffico di persone e la tratta di esseri umani;

E.  considerando che i singoli Stati membri dell'UE, in qualità di paesi membri di Interpol, possono accedere direttamente alle su 19 banche dati, che contengono informazioni potenzialmente utili su persone, beni rubati, armi e minacce; che tali banche dati contengono milioni di dati con informazioni che potrebbero contribuire direttamente alla lotta contro la criminalità organizzata, le forme gravi di criminalità e il terrorismo; che Frontex, Eurojust e l'EPPO non hanno attualmente accesso a tali banche dati, in linea con i loro mandati – né direttamente né sulla base di un sistema di riscontro positivo/negativo – a causa della mancanza di un accordo con Interpol, richiesto a tal fine dalle norme Interpol sul trattamento dei dati;

F.  considerando che l'attuale cooperazione tra l'UE e Interpol è già stretta nell'ambito della lotta al terrorismo; che tale cooperazione dovrebbe essere intensificata ed estesa a nuovi settori; che le procedure dovrebbero essere migliorate, accelerate e razionalizzate per rispondere a una serie di esigenze operative indispensabili al fine di facilitare un rapido accesso alle informazioni relative alla criminalità organizzata, alle forme gravi di criminalità e al terrorismo, e di attuare gli esistenti atti giuridici dell'Unione;

G.  considerando che l'UE è il principale donatore di fondi a Interpol, fondi che sono destinati principalmente agli scambi di informazioni nel settore dell'applicazione della legge, ma anche alle attività di cooperazione e di sviluppo delle capacità in materia di gestione delle frontiere, nonché a progetti e programmi miranti a contrastare una serie di attività terroristiche e di forme gravi di criminalità; che ciò conferisce all'UE un ruolo importante nel migliorare il funzionamento di Interpol e, in particolare, la sua trasparenza e la sua responsabilità;

H.  considerando che il nuovo accordo dovrebbe istituire un quadro moderno e coerente per la cooperazione degli organi e delle agenzie dell'UE con Interpol, sulla base delle modalità di cooperazione già esistenti; che l'accordo dovrebbe essere conforme ai requisiti generali della Carta, all'acquis applicabile dell'Unione in materia di protezione dei dati, segnatamente l'EUDPR e la direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie, ai requisiti e alle garanzie specifici in materia di protezione dei dati stabiliti negli atti di base che istituiscono gli organi, le agenzie e i sistemi informatici dell'UE, nonché alla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) e alle norme in materia di diritti fondamentali;

I.  considerando che l'accordo dovrebbe rispondere a esigenze operative, tenendo conto dei più recenti sviluppi nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, transnazionale, grave e organizzata; che l'accordo fornisce la base giuridica per lo scambio di informazioni operative, compresi i dati personali, e per l'accesso alle pertinenti banche dati Interpol da parte degli organi e delle agenzie dell'Unione in linea con il loro mandato, a condizione che l'accordo sia giuridicamente vincolante e applicabile nei confronti di tutte le parti e che includa tutte le necessarie garanzie in materia di protezione dei dati;

J.   considerando che non è stata effettuata alcuna valutazione d'impatto sui diritti fondamentali in relazione alla raccomandazione della Commissione;

K.  considerando che l'adozione, nel maggio 2019, del quadro giuridico dell'Unione per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della giustizia e degli affari interni ha dato l'avvio a colloqui esplorativi tra l'UE e Interpol sulla necessità di concludere un accordo di cooperazione; che nell'UE esiste attualmente un'infrastruttura di dati avanzata e condivisa per la cooperazione di polizia e giudiziaria, l'asilo e la migrazione, nonché per le frontiere e i visti; che tale infrastruttura, nonché i sistemi IT e le banche dati dell'UE che la costituiscono consentono una condivisione delle informazioni con paesi terzi od organizzazioni internazionali limitata e altamente regolamentata;

L.  considerando che il nuovo accordo dovrebbe disciplinare la cooperazione tra Interpol ed Europol, l'EPPO, Eurojust e Frontex, e consentire a tali organi e agenzie e agli Stati membri di accedere direttamente, per fini strettamente legati allo svolgimento dei loro compiti, come disciplinato dai loro rispettivi atti di base, a due banche dati di Interpol, ossia le banche dati sui documenti di viaggio rubati e smarriti (SLTD) e sui documenti di viaggio associati a segnalazioni (TDAWN), attraverso il portale di ricerca europeo (ESP), nel rispetto dei requisiti dell'UE in materia di protezione dei dati e dei diritti fondamentali;

M.  considerando che, in base alla costituzione di Interpol, quest'ultima è obbligata a non assistere o aiutare i paesi membri che agiscono in violazione del diritto internazionale in materia di diritti umani;

N.  considerando che organizzazioni governative, internazionali e non governative continuano a segnalare che alcuni paesi membri abusano del sistema di notifica e segnalazione di Interpol per perseguire gli oppositori politici, i difensori nazionali dei diritti umani, gli avvocati, gli attivisti della società civile e i giornalisti, in violazione delle norme internazionali in materia di diritti umani e del regolamento stesso di Interpol; che, secondo le relazioni della Commissione e di organizzazioni della società civile, Interpol ha riformato e rafforzato i suoi processi di revisione degli "avvisi rossi", nonché i suoi sistemi di sostegno agli uffici centrali nazionali nei paesi membri, ha riformato l'istituzione e il funzionamento della commissione per il controllo dei fascicoli, che attua il suo meccanismo di denuncia, ha nominato un responsabile della protezione dei dati e attuato un programma di apprendimento e condivisione delle conoscenze; che, nonostante tali riforme, sussistono ancora gravi preoccupazioni legate ai possibili abusi del sistema di Interpol con un impatto sui diritti fondamentali, dato che anche relazioni recenti continuano a sottolineare la necessità di maggiori misure di salvaguardia giuridica, di una maggiore trasparenza e di una migliore attuazione delle riforme; che i meccanismi di aggiornamento delle informazioni relative agli "avvisi rossi" e alle segnalazioni presentano sfide considerevoli, dato che a volte rimangono attive nelle banche dati nazionali nonostante siano state aggiornate e rimosse dal Segretariato generale di Interpol; che sia le fonti scritte sia i colloqui con organizzazioni governative e non governative lasciano intendere che il processo di verifica di Interpol continua a essere disomogeneo;

O.  considerando che l'articolo 3 della costituzione di Interpol vieta qualsiasi intervento o attività di natura politica, militare, religiosa o razziale; che negli ultimi anni si è continuato ad assistere ad abusi in casi di alto profilo in numerosi Stati membri di Interpol; che le estradizioni di matrice politica hanno spesso origine dal rilascio abusivo di un avviso rosso o di una "segnalazione di persona ricercata" per mezzo di Interpol; che Interpol mette a disposizione poche informazioni sul modo in cui revisiona gli avvisi rossi, sulla sua capacità amministrativa per farlo e sui risultati di tali revisioni, il che porta a una mancanza di trasparenza riguardo al modo in cui Interpol si adopera per contrastare efficacemente gli avvisi rossi di matrice politica; che gli Stati membri e altre organizzazioni internazionali hanno un accesso limitato alle informazioni relative alla gestione complessiva degli avvisi rossi e delle segnalazioni; che non è disponibile alcuna informazione sui paesi che fanno richiesta di tali avvisi, su quante richieste sono accettate e respinte, sulle motivazioni del respingimento, su quali paesi ottengono risultati migliori o peggiori in termini di accettazione o respingimento delle richieste e sullo sviluppo di tali pratiche nel tempo; che ciò rende impossibile valutare la qualità del processo di valutazione del Segretariato generale di Interpol, il lavoro degli uffici centrali nazionali o la qualità delle richieste presentate dai paesi;

P.  considerando che il Parlamento, nella sua risoluzione del 16 settembre 2021 sul caso di Ahmed Mansoor, difensore dei diritti umani, negli Emirati arabi uniti(11), ha espresso profonda preoccupazione per la candidatura e la nomina a presidente di Interpol dell'ispettore generale del ministero degli Interni degli Emirati arabi uniti, il Maggiore Generale Ahmed Nasser al-Raisi, e ha invitato i membri dell'Assemblea generale di Interpol, in particolare gli Stati membri dell'UE, a esaminare debitamente le accuse di violazioni dei diritti umani mosse nei suoi confronti; che l'11 maggio 2022 in Francia sono state avviate indagini contro il presidente di Interpol per presunti atti di tortura;

Q.  considerando che la cooperazione tra l'Unione europea e Interpol è sostenuta dalla fiducia nel sistema e nelle procedure interne di Interpol; che la fiducia nel sistema degli avvisi rossi e delle segnalazioni di Interpol si basa sulla prevenzione e sul rapido trattamento di un loro uso indebito da parte di paesi che cercano di sfruttare i sistemi di Interpol a fini politici e di repressione; che Interpol deve garantire che i dati personali trattati internamente attraverso i suoi sistemi siano conformi ai diritti umani e allo Stato di diritto;

R.  considerando che numerosi paesi autoritari continuano a essere membri di Interpol; che negli ultimi anni i regimi autoritari sono riusciti a sfruttare politicamente il sistema degli avvisi rossi e delle segnalazioni, perseguitando persone al di fuori della loro giurisdizione e sottoponendole a restrizioni reali, concrete e invasive alle loro vite e i ai loro diritti fondamentali;

S.  considerando che l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia è una minaccia diretta alla cooperazione nell'attività di contrasto internazionale e che il suo accesso continuo alle banche dati Interpol è una minaccia all'integrità della cooperazione dell'UE con Interpol; che la Russia ha emesso un numero molto elevato di avvisi rossi e segnalazioni in tutto il mondo ed è responsabile della diffusione del maggior numero di avvisi rossi di matrice politica, anche nei confronti di cittadini dell'UE, come i giudici, i pubblici ministeri e gli investigatori lituani che indagano sugli eventi di Vilnius del 13 gennaio 1991; che oltre alla Russia anche altri paesi hanno usato il sistema di avvisi rossi per prendere di mira a livello politico i propri cittadini;

1.  ricorda che i valori, i diritti fondamentali e l'acquis dell'Unione in materia di protezione dei dati, nello specifico il regolamento EUDPRe la direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie, devono costituire la base della politica dell'Unione in materia di cooperazione nell'attività di contrasto, garantendo la conformità ai principi di necessità, proporzionalità, legalità e presunzione di innocenza, così come l'assunzione di responsabilità e il ricorso giurisdizionale, assicurando nel contempo l'effettiva protezione delle persone, in particolare di quelle più vulnerabili; ricorda, inoltre, che il rispetto di tali diritti e principi, compresi il diritto alla vita privata e la protezione dei dati personali, dovrebbe essere al centro dello sviluppo della digitalizzazione nel settore della giustizia e della sicurezza, così come dello sviluppo del quadro di interoperabilità; sottolinea che tali principi dovrebbero essere al centro dei negoziati tra l'UE e Interpol su un accordo di cooperazione;

2.  sottolinea la necessità assoluta di basare l'accordo con Interpol sul pieno rispetto della Carta, dell'acquis dell'Unione in materia di protezione dei dati e dei requisiti e delle misure di salvaguardia specifici in materia di protezione dei dati codificati negli atti di base che istituiscono le pertinenti agenzie, organismi e sistemi IT su larga scala dell'UE nonché i rispettivi mandati; sottolinea pertanto che la decisione del Consiglio sull'eventuale conclusione del previsto accordo dovrebbe basarsi anche sull'articolo 16 TFUE;

3.  osserva che, prima di adottare la raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo di cooperazione tra l'Unione europea e Interpol, la Commissione non ha effettuato una valutazione d'impatto sui diritti fondamentali in merito alla necessità e alla proporzionalità di ciascuna misura prevista o alla fattibilità giuridica di tutte le misure previste nell'ambito di un unico accordo globale;

4.  raccomanda alla Commissione di seguire la differenziazione del Consiglio tra gli ambiti delle attività di contrasto, della cooperazione giudiziaria in materia penale e della sicurezza alle frontiere come elemento della gestione delle frontiere;

5.  raccomanda che la Commissione garantisca l'accesso alle diverse banche dati di Interpol sulla base delle esigenze e in conformità degli ambiti di competenza stabiliti nei rispettivi mandati dei diversi organi e organismi dell'UE; ricorda che le banche dati di Interpol contengono milioni di informazioni che potrebbero potenzialmente contribuire alla lotta contro la criminalità; ricorda tuttavia che sussistono problemi documentati, che dovrebbero essere affrontati, in merito all'accuratezza, all'affidabilità e all'origine dei dati all'interno di tali banche dati;

6.  sottolinea che la Commissione dovrebbe garantire un accesso controllato alle banche dati di Interpol da parte degli Stati membri e degli organi e organismi dell'UE e che dovrebbe assicurare anche le misure di salvaguardia concrete, specifiche, efficaci e necessarie per ciascun tipo di cooperazione incluso nell'accordo previsto al fine di garantire il pieno rispetto dell'acquis dell'Unione in materia di protezione dei dati, delle misure di salvaguardia e dei requisiti specifici in materia di protezione dei dati sanciti dalle basi giuridiche degli organi e organismi dell'Unione e dei sistemi informatici su larga scala dell'UE, e dei diritti fondamentali; sottolinea che, per quanto riguarda l'accesso controllato alle banche dati, l'accordo dovrebbe almeno rispettare le garanzie già previste dai regolamenti sull'interoperabilità(12), dalla base giuridica del regolamento sul sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS)(13) e dal regolamento (UE) 2016/794;

7.  raccomanda alla Commissione di negoziare con Interpol in merito ai requisiti per standard elevati di qualità e verificabilità delle informazioni contenute nelle banche dati Interpol e per la trasparenza delle fonti delle informazioni;

8.  si attende una particolare vigilanza durante i negoziati in considerazione della sensibilità dei dati personali contenuti nelle varie banche dati e del fatto che la maggior parte dei paesi terzi membri di Interpol non offre un livello adeguato di protezione dei dati e non è parte di un accordo internazionale a norma dell'articolo 218 TFUE che consenta lo scambio di dati personali operativi con l'UE;

9.  esorta la Commissione a introdurre le necessarie misure di salvaguardia e garanzie robuste per garantire il rispetto dei diritti fondamentali e dei requisiti dell'UE in materia di protezione dei dati, al fine di autorizzare l'unità centrale di ETIAS, istituita all'interno di Frontex, e gli Stati membri dell'UE ad accedere alle banche dati di Interpol SLTD e TDAWN, attraverso l'ESP, e, se necessario, ad attuare efficacemente il regolamento concernente il sistema di informazione visti (VIS)(14), come successivamente rivisto, che consente agli Stati membri dell'UE di accedere, attraverso l'ESP, alle banche dati di Interpol SLTD e TDAWN nell'esaminare le domande di visto o di permesso di soggiorno; insiste che, in caso di attacco, nessuna informazione sia condivisa con Interpol o con il titolare dei dati contenuti nelle banche dati di Interpol, e ricorda che, come previsto nei regolamenti ETIAS e VIS, i due sistemi non faranno controlli incrociati con le banche dati Interpol finché ciò non sarà concordato e garantito nella pratica;

10.  raccomanda che l'accordo previsto stabilisca chiaramente quali organi e organismi dell'UE dovrebbero avere i diritti di accesso alle banche dati di Interpol, specificando quali banche e per quali compiti e fini specifici; ritiene che l'accordo previsto non dovrebbe creare un obbligo per le agenzie dell'UE di cooperare con Interpol al di là di quanto già disciplinato nel diritto dell'Unione pertinente;

Protezione dei dati, trattamento e conservazione dei dati personali, ricorso giurisdizionale

11.  invita la Commissione a garantire che l'accordo rispetti l'acquis dell'UE in materia di protezione dei dati e tuteli i diritti e le libertà fondamentali delle persone garantendo un livello di protezione dei dati personali trattati nell'ambito di tale accordo sostanzialmente equivalente a quello del diritto primario e derivato dell'UE; sottolinea che l'accordo di cooperazione previsto non dovrebbe portare a un indebolimento dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare dei loro diritti alla protezione dei dati e alla vita privata, e dovrebbe prevedere un ricorso effettivo per le violazioni di tali diritti;

12.  sottolinea che l'accordo dovrebbe garantire che i dati personali trasferiti siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto è necessario e proporzionato per la finalità per la quale sono trasferiti, conformemente all'acquis dell'Unione in materia di protezione dei dati; evidenzia inoltre che dovrebbe prevedere la possibilità di introdurre eventuali limitazioni all'accesso o all'uso, compresa una restrizione a ulteriori trasferimenti, o alla cancellazione dei dati al momento del trasferimento; sottolinea inoltre che agli interessati siano garantiti diritti effettivi e azionabili;

13.  ritiene necessario prevedere che i fini per i quali i dati possono essere trasferiti siano indicati chiaramente nell'accordo e che sia vietato qualsiasi ulteriore trattamento di dati incompatibile con la finalità iniziale; ritiene che l'accordo debba indicare chiaramente che non sono consentite le decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato di informazioni personali senza coinvolgimento umano;

14.  sottolinea che l'accordo previsto dovrebbe illustrare chiaramente le procedure relative all'obbligo di notifica da parte di Interpol in caso di una violazione dei dati personali e la descrizione delle informazioni minime da fornire con la notifica della violazione; invita la Commissione a garantire, nell'accordo, che Interpol informi le agenzie competenti dell'UE e le autorità degli Stati membri, comprese le autorità nazionali per la protezione dei dati, in caso di violazione dei dati personali, senza indebito ritardo e, ove possibile, entro 72 ore;

15.  raccomanda che la sorveglianza dei dati consultati sia gestita da uno o più organismi indipendenti responsabili della protezione dei dati con poteri di indagine e di intervento effettivi e con il potere di trattare le denunce dei singoli individui riguardanti l'uso dei loro dati personali;

16.  raccomanda che la Commissione garantisca che Interpol non conservi i dati più a lungo di quanto sia necessario per la finalità per la quale sono stati trasferiti; si aspetta, in tale contesto, che l'accordo stabilisca norme chiare e specifiche sulla conservazione, compresi i limiti di conservazione, sulla revisione, sulla rettifica e sulla cancellazione dei dati personali;

17.  esorta la Commissione a garantire diritti effettivi e azionabili a un ricorso in sede amministrativa e giudiziaria e a un ricorso effettivo a tutti gli interessati, ossia a qualsiasi persona i cui dati siano trattati nell'ambito dell'accordo in questione;

18.  sottolinea che l'accordo chiarisce esplicitamente che Interpol non disporrà dell'accesso diretto o indiretto reciproco alle banche dati dell'UE;

Interoperabilità

19.  sottolinea che la cooperazione nell'attività di contrasto e la condivisione delle informazioni sono strumenti importanti per combattere la criminalità e il terrorismo e perseguire la giustizia, ma devono essere mirate e soggette a misure di salvaguardia e vigilanza appropriate e predefinite; sottolinea inoltre che esse dovrebbero affrontare le sfide in materia di diritti fondamentali, in particolare migliorando la qualità dei dati, attenuando le distorsioni, individuando gli errori ed evitando qualsiasi forma di discriminazione nel processo decisionale;

20.  raccomanda di prestare particolare attenzione alle sfide in materia di diritti fondamentali e alla necessità di adeguate misure di attenuazione e di meccanismi di non discriminazione, nonché di migliorare la qualità e la protezione dei dati in vista dell'istituzione di quadri per lo sviluppo futuro di una connessione potenziata tra i sistemi di informazione dell'UE e di Interpol nei settori della cooperazione di polizia e giudiziaria, dell'asilo e della migrazione, nonché della gestione integrata delle frontiere e dei visti, fornendo un quadro legislativo fondamentale per gli sviluppi attuali e futuri dell'infrastruttura digitale dell'UE;

21.  raccomanda che, alla luce delle norme che disciplinano l'accesso ai dati personali e la condivisione delle informazioni nei diversi sistemi e nelle diverse banche dati dell'UE, i termini del futuro accordo di cooperazione con Interpol prevedano le misure di salvaguardia e le garanzie necessarie per dare agli Stati membri e alle agenzie competenti dell'UE un accesso controllato alle banche dati di Interpol tramite l'ESP, ove necessario per lo svolgimento dei loro compiti, in linea con i loro diritti di accesso e con il diritto unionale o nazionale che disciplina tale accesso e nel pieno rispetto dei requisiti dell'UE in materia di protezione dei dati e dei diritti fondamentali;

22.  ricorda che le banche dati Interpol contengono un grande volume di dati sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi e che il ricorso ad esse potrebbe ridurre al minimo le lacune informative, aumentare le corrispondenze positive e, di conseguenza, migliorare i risultati operativi dell'ETIAS e del regolamento VIS riveduto; mette in evidenza che l'accordo di cooperazione con Interpol dovrebbe fornire la base giuridica necessaria, comprese le misure di salvaguardia e le garanzie in materia di protezione dei dati, e consentire all'ESP di connettersi direttamente alle banche dati Interpol; sottolinea che l'accordo di cooperazione dovrebbe pertanto fornire anche lo spazio per stabilire collegamenti sicuri tra l'ESP e l'ETIAS, da un lato, e l'infrastruttura informatica di Interpol, dall'altro, in modo da consentire l'accesso alle banche dati Interpol;

23.  sottolinea che, in linea con l'attuale quadro dell'UE, il nuovo accordo dovrebbe assicurare che qualsiasi interrogazione automatizzata delle banche dati Interpol SLTD e TDAWN tramite l'ESP nel contesto dell'interoperabilità sia effettuata in modo tale che nessuna informazione sia rivelata allo Stato titolare della segnalazione Interpol;

Trasferimento di dati e trasferimenti successivi

24.  ricorda che, conformemente all'acquis dell'UE in materia di protezione dei dati, il trasferimento di dati dall'Unione verso paesi terzi e organizzazioni internazionali è consentito solo se i destinatari di tali informazioni sono in grado di garantire un livello di protezione dei dati personali sostanzialmente equivalente a quello dell'Unione; sottolinea in questo contesto che, in assenza di una decisione di adeguatezza su Interpol, l'accordo dovrebbe costituire la base giuridica che consente il trasferimento di dati personali a Interpol, a condizione che sia giuridicamente vincolante e applicabile nei confronti di tutte le parti firmatarie e che includa misure di salvaguardia appropriate in materia di protezione dei dati;

25.  sottolinea che il trasferimento di dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, nonché di dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, e dati relativi alla salute e alla vita sessuale o all'orientamento sessuale di un individuo dovrebbe essere consentito solo in circostanze eccezionali e se tale trasferimento è strettamente necessario e proporzionato in singoli casi per prevenire o combattere reati che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo; pone l'accento sul fatto che l'accordo deve fornire misure di salvaguardia adeguate per affrontare i rischi specifici del trattamento di categorie speciali di dati, in particolare per i minori e le vittime di reati;

26.  raccomanda di limitare l'applicazione delle deroghe per i trasferimenti successivi dei dati personali ai casi di cui al capitolo V del regolamento EUDPR; sottolinea che i requisiti specifici di cui ai regolamenti che istituiscono le agenzie e gli organismi dell'UE interessati devono essere pienamente rispettati, comprese le disposizioni specifiche relative al trasferimento di dati operativi da parte di Europol e di EPPO;

27.  raccomanda che l'accordo garantisca che i trasferimenti di dati personali debbano essere soggetti a obblighi di confidenzialità, nonché necessari e proporzionati per gli scopi in esso specificati, vale a dire la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento dei reati, la salvaguardia contro le minacce alla sicurezza pubblica e la protezione delle frontiere esterne;

28.  raccomanda che l'accordo stabilisca esplicitamente che i dati personali trasferiti dall'UE a Interpol non saranno utilizzati per richiedere, emettere o eseguire una pena di morte o qualsiasi forma di trattamento crudele e disumano, e che tali dati personali non verranno trasferiti qualora sussistano rischi che i dati vengano utilizzati a tal fine;

"Avvisi rossi" e diffusioni

29.  sottolinea, in vista della futura cooperazione, che, nonostante le recenti riforme, la trasparenza e la responsabilità rimangono una sfida a livello sia individuale che organizzativo in seno a Interpol, così come la mancanza di informazioni statistiche disponibili sul funzionamento dei suoi sistemi di avvisi e diffusioni; invita pertanto la Commissione ad assicurare impegno e garanzie da parte di Interpol affinché sviluppi ulteriormente le strutture e norme necessarie nonché gli strumenti sostanziali che consentono un trattamento coerente e trasparente delle richieste, dei riesami, delle sfide, delle rettifiche e delle cancellazioni;

30.  invita la Commissione a negoziare un requisito stringente affinché Interpol migliori la trasparenza del suo sistema di revisione degli "avvisi rossi" e delle diffusioni, in particolare del ruolo e dell'operato della sua Task force "Avvisi rossi e diffusioni"; invita la Commissione a usare i negoziati con Interpol per chiedere all'organizzazione di produrre, aggiornare e mettere a disposizione strumenti sostanziali e procedurali sul trattamento giuridico degli "avvisi rossi" e delle diffusioni, garantendo un trattamento coerente e trasparente delle richieste, dei riesami, delle sfide, delle rettifiche e delle cancellazioni;

31.  raccomanda, al fine di migliorare l'efficienza e di aumentare la trasparenza, di prevedere una pubblicazione annuale dei dati statistici sul trattamento degli "avvisi rossi" e delle diffusioni, che comprenda informazioni sul numero di comunicazioni, sul paese d'origine, sulla categoria del reato, sulle ragioni o motivazioni del rifiuto e sul ricorso a sanzioni nei casi di abuso; invita la Commissione a garantire che siano raccolti dati statistici sulla gestione delle richieste di "avvisi rossi" e diffusioni da parte degli Stati membri dell'UE per tutti gli Stati membri;

32.  sottolinea il fatto che, nel contesto di tale accordo, Interpol dovrebbe sviluppare profili di rischio pubblici degli "avvisi rossi" e delle diffusioni, sulla base della pubblicazione statistica annuale di cui al paragrafo sopra, che consentirebbe la valutazione del rischio di abuso da parte dei paesi richiedenti, e contribuirebbe a valutare l'efficacia dei meccanismi di contrasto di Interpol;

33.  invita la Commissione, nel contesto di tale accordo, a esaminare le possibili modalità in cui l'ESP potrebbe affrontare il problema degli "avvisi rossi" e delle diffusioni di matrice politica, che in pratica sarebbero uno degli strumenti che potrebbero rivelarsi efficaci contro le richieste di "avvisi rossi" per motivi politici in alcune situazioni;

34.  ricorda la dichiarazione del Consiglio sugli "avvisi rossi" di Interpol per quanto riguarda l'adozione del regolamento (UE) 2022/991 del Parlamento europeo e del Consiglio(15), che sostiene gli sforzi profusi da Interpol per prevenire l'abuso degli "avvisi rossi" e delle diffusioni di matrice politica o le violazioni dei diritti umani e chiede uno scambio continuo e regolare al riguardo tra Interpol e i suoi uffici centrali nazionali, al fine di creare maggiore consapevolezza delle azioni che gli Stati membri dovrebbero intraprendere in cooperazione con Interpol;

35.  si attende che il Consiglio mantenga il suo impegno di continuare a sostenere Interpol nella promozione delle procedure e norme esistenti per la qualità e la conformità dei dati;

36.  invita la Commissione a lavorare anche internamente, sfruttando gli strumenti tecnici esistenti disponibili nel quadro di sicurezza dell'UE per stabilire un meccanismo di verifica affinché gli Stati membri dell'UE scambino informazioni sull'individuazione e l'eliminazione di "avvisi rossi" e diffusioni di matrice politica, sulle migliori pratiche in tale ambito, e sui paesi terzi con profili di rischio che creano "avvisi rossi";

37.  invita la Commissione a riconoscere il rischio che i regimi autoritari compromettano sistematicamente la cooperazione nell'attività di contrasto internazionale basata sulla fiducia abusando degli strumenti forniti da Interpol; invita la Commissione a incoraggiare Interpol ad aumentare i propri sforzi nel contrastare efficacemente questa condotta scorretta;

38.  invita la Commissione a includere nell'accordo disposizioni relative al sostegno a Interpol per incrementare il personale, attualmente esiguo, che gestisce la revisione degli "avvisi rossi" e delle diffusioni all'interno della commissione per il controllo dei fascicoli e per migliorare le informazioni statistiche sul funzionamento degli "avvisi rossi" e delle diffusioni; invita la Commissione a utilizzare il ruolo e l'influenza dell'UE per sostenere miglioramenti che rafforzeranno i meccanismi di tutela degli avvisi e delle diffusioni dall'uso improprio;

Russia

39.  prende atto dell'annuncio del Segretario generale di Interpol riguardante l'attuazione di misure di monitoraggio rafforzate per individuare e prevenire qualsiasi ulteriore abuso dei sistemi di Interpol da parte della Russia; continua tuttavia a nutrire preoccupazioni quanto al fatto che il monitoraggio, da solo, non attenuerà del tutto i rischi di abusi da parte della Russia; sottolinea pertanto che, date le attuali circostanze particolari, tra cui le palesi violazioni del diritto internazionale da parte della Russia e il mancato rispetto del sistema internazionale basato su regole, il comitato esecutivo e il Segretariato generale di Interpol dovrebbero adottare misure immediate e risolute per revocare i diritti di accesso della Federazione russa e della Bielorussia ai sistemi Interpol, in quanto le loro azioni rappresentano una minaccia diretta alla cooperazione internazionale in materia di applicazione della legge e costituiscono una grave violazione dei diritti fondamentali; esorta il comitato esecutivo di Interpol a preparare e proporre all'Assemblea generale le necessarie modifiche allo Statuto di Interpol per consentire la sospensione dei paesi membri e invita gli Stati membri dell'UE a sostenere tale iniziativa al fine di sospendere dall'organizzazione la Russia e altri paesi che abusano sistematicamente di Interpol per motivi politici; esorta il Segretariato generale di Interpol a presentare al comitato esecutivo una proposta di misure correttive rivolte alla Federazione russa conformemente all'articolo 131, paragrafo 3, del regolamento di Interpol in materia di trattamento dei dati, compresa la sospensione dei diritti di accesso dell'ufficio centrale nazionale russo;

40.  raccomanda caldamente che la Commissione presenti misure di monitoraggio rafforzate, nel contesto di tale accordo, relative agli "avvisi rossi" e alle diffusioni rilasciati dalle autorità russe prima della guerra in Ucraina; invita la Commissione a fornire consulenza agli Stati membri sulle misure specifiche da applicare per quanto riguarda gli "avvisi rossi" e le diffusioni rilasciati dalle autorità russe prima della guerra in Ucraina e nel contesto attuale;

Osservazioni conclusive

41.  chiede che l'accordo preveda la possibilità di una sua sospensione o denuncia in caso di qualsiasi violazione delle sue disposizioni, in particolare quelle in materia di dati personali a opera di una delle parti, precisando che i dati personali che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo trasferiti prima della sua sospensione o denuncia possono continuare a essere trattati conformemente alle condizioni dell'accordo stesso;

42.  ritiene che l'accordo previsto dovrebbe contenere una clausola su una relazione di riesame della Commissione tre anni dopo la sua entrata in vigore, e successivamente ogni tre anni, che valuti l'effettiva attuazione dell'accordo e il suo rispetto dei diritti fondamentali; reputa importante che l'accordo preveda un meccanismo di monitoraggio e riesami periodici per valutarne il funzionamento in relazione alle esigenze operative delle pertinenti agenzie dell'Unione, comprese le statistiche sul numero di criminali arrestati e condannati con l'ausilio dei dati Interpol, così come la sua conformità alla protezione dei dati e ad altri diritti fondamentali;

43.  raccomanda, come confermato dalla CGUE nel suo parere dell'8 settembre 2016 sul progetto di accordo tra il Canada e l'Unione europea sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione dei passeggeri aerei dall'Unione al Canada, che i visti dell'accordo includano tutte le pertinenti basi giuridiche sostanziali, compreso l'articolo 16 TFUE;

44.  raccomanda che qualsiasi risoluzione delle controversie da negoziare rientri nella giurisdizione ultima della CGUE;

45.  invita la Commissione a riferire al Parlamento, sia periodicamente che ogniqualvolta richiesto, in merito alla conduzione e all'esito dei negoziati; ricorda che il Parlamento ha potere di consenso sulla conclusione dell'accordo di cooperazione previsto e che dovrebbe pertanto essere coinvolto da vicino nel processo negoziale; invita la Commissione a garantire che la rendicontazione al Parlamento faccia parte dei meccanismi di monitoraggio e valutazione previsti nell'accordo di cooperazione;

o
o   o

46.  incarica la sua Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio, alla Commissione, nonché all'Organizzazione internazionale della polizia criminale (OIPC-INTERPOL).

(1) GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.
(2) GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89.
(3) GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.
(4) GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53.
(5) GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1.
(6) GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1.
(7) GU L 295 del 21.11.2018, pag. 138.
(8) GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27.
(9) GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85.
(10) GU C 445 del 29.10.2021, pag. 140.
(11) GU C 117 dell'11.3.2022, pag. 109.
(12) Regolamento (UE) 2019/817 e regolamento (UE) 2019/818.
(13) Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1).
(14) Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).
(15) Regolamento (UE) 2022/991 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2022 che modifica il regolamento (UE) 2016/794 per quanto riguarda la cooperazione di Europol con le parti private, il trattamento dei dati personali da parte di Europol a sostegno di indagini penali, e il ruolo di Europol in materia di ricerca e innovazione (GU L 169 del 27.6.2022, pag. 1).


Strategia indo-pacifica nel settore del commercio e degli investimenti
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Risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio 2022 sulla strategia indo-pacifica nel settore del commercio e degli investimenti (2021/2200(INI))
P9_TA(2022)0276A9-0170/2022

Il Parlamento europeo,

–  vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 16 settembre 2021, sulla strategia dell'UE per la cooperazione nella regione indo-pacifica (JOIN(2021)0024),

–  viste le conclusioni del Consiglio del 16 aprile 2021 su una strategia dell'UE per la cooperazione nella regione indo-pacifica,

–  vista la strategia dei Paesi Bassi per la regione indo-pacifica, del 13 novembre 2020, dal titolo "Indo-Pacific: Guidelines for strengthening Dutch and EU cooperation with partners in Asia" (Indo-Pacifico: orientamenti per il rafforzamento della cooperazione dei Paesi Bassi e dell'UE con i partner asiatici),

–  visti gli orientamenti politici del governo federale tedesco per la regione indo-pacifica del settembre 2020,

–  vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 1° dicembre 2021, dal titolo "Il Global Gateway" (JOIN(2021)0030 final),

–  vista la comunicazione della Commissione, del 18 febbraio 2021, dal titolo "Riesame della politica commerciale – Una politica commerciale aperta, sostenibile e assertiva" (COM(2021)0066),

–  vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 12 marzo 2019, dal titolo "UE-Cina – Una prospettiva strategica" (JOIN(2019)0005),

–  vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 19 settembre 2018, dal titolo "Connessione Europa-Asia – Elementi essenziali per una strategia dell'UE" (JOIN(2018)0031),

–  vista la comunicazione della Commissione, del 9 marzo 2021, dal titolo "Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale" (COM(2021)0118),

–  visto il discorso sullo stato dell'Unione 2021 pronunciato dalla Presidente della Commissione Ursula von der Leyen il 15 settembre 2021,

–  visto il comunicato stampa congiunto del 3 dicembre 2021 del Servizio europeo per l'azione esterna e del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti sulle consultazioni ad alto livello sulla ragione indo-pacifica,

–  vista l'undicesima riunione del partenariato parlamentare Asia-Europa che si è tenuta in Cambogia il 16 novembre 2021,

–  vista la politica di "un'unica Cina" delineata nella prospettiva strategica UE-Cina del 12 marzo 2019,

–  visto l'accordo globale in materia di investimenti concluso in linea di principio dall'UE e dalla Cina il 30 dicembre 2020,

–  vista la sua raccomandazione del 21 ottobre 2021 al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza concernente le relazioni politiche e la cooperazione tra l'Unione europea e Taiwan(1),

–  vista la sua raccomandazione del 29 aprile 2021 al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza concernente le relazioni UE-India(2),

–  visti il documento informale dei servizi della Commissione del 26 febbraio 2018 sul feedback e la via da seguire per migliorare l'attuazione e l'applicazione dei capitoli relativi al commercio e allo sviluppo sostenibile negli accordi di libero scambio dell'UE e il relativo piano d'azione in 15 punti sui capitoli relativi al commercio e allo sviluppo sostenibile,

–  visto l'accordo di libero scambio, del 16 settembre 2010, tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra(3),

–  visti l'accordo di libero scambio(4) e l'accordo sulla protezione degli investimenti, del 19 ottobre 2018, tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra,

–  visti l'accordo di libero scambio(5) e l'accordo sulla protezione degli investimenti, del 30 giugno 2019, tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra,

–  visto l'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico(6),

–  visto l'accordo di partenariato tra l'Unione europea, da una parte, e i membri dell'Organizzazione degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, dall'altra,

–  visti i negoziati sugli accordi di libero scambio tra l'UE e l'Australia, la Nuova Zelanda e l'Indonesia, che sono in corso, e i negoziati sugli accordi di libero scambio tra l'UE e la Malaysia, la Tailandia e le Filippine, che sono attualmente sospesi,

–  vista la sua risoluzione del 3 ottobre 2017 sulle relazioni politiche dell'UE con l'Associazione delle nazioni del sud-est Asiatico (ASEAN)(7),

–  vista la decisione adottata alla riunione ministeriale UE-ASEAN del 21 gennaio 2019 di istituire un partenariato strategico UE-ASEAN,

–  vista la 29ª riunione del comitato misto di cooperazione UE-ASEAN, tenutasi l'11 febbraio 2022,

–  visto il dialogo interregionale dell'Assemblea interparlamentare inaugurale tra Parlamento europeo e ASEAN (AIPA) tenutasi il 22 giugno 2021,

–  visti l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici del 12 dicembre 2015 e la comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 relativa al Green Deal europeo (COM(2019)0640),

–  vista la relazione della Commissione, del 27 ottobre 2021, sull'attuazione e sull'applicazione degli accordi commerciali dell'UE (COM(2021)0654),

–  vista la sua risoluzione del 26 novembre 2020 sulla revisione della politica commerciale dell'UE(8),

–  vista la sua risoluzione del 20 maggio 2021 sulle controsanzioni cinesi nei confronti di entità dell'UE, di deputati al Parlamento europeo e di deputati nazionali(9),

–  vista la sua risoluzione del 16 settembre 2021 su una nuova strategia UE-Cina(10),

–  vista la sua risoluzione del 21 gennaio 2021 sulla connettività e le relazioni UE-Asia(11),

–  vista la sua risoluzione del 9 giugno 2021 sulla strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 – Riportare la natura nella nostra vita(12),

–  vista la sua risoluzione del 7 ottobre 2020 sull'attuazione della politica commerciale comune – relazione annuale 2018(13),

–  vista la sua risoluzione del 18 maggio 2017 sull'attuazione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Corea(14),

–  visto l'articolo 54 del suo regolamento,

–  visto il parere della commissione per la pesca,

–  vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A9-0170/2022),

A.  considerando che la regione indo-pacifica è diventata una realtà geopolitica e geoeconomica; che il crescente rilievo economico, demografico e politico della regione la rende un attore importante nella definizione dell'ordine internazionale e nell'affrontare le sfide globali; che il centro di gravità dell'economia mondiale si è spostato dall'Atlantico al Pacifico;

B.  considerando che, nel complesso, l'Europa e la regione indo-pacifica rappresentano oltre il 70 % degli scambi mondiali di beni e servizi e oltre il 60 % degli investimenti diretti esteri (IDE), con scambi commerciali annuali che hanno raggiunto il valore di 1 500 miliardi di EUR nel 2019; che la regione indo-pacifica produce il 60 % del prodotto interno lordo (PIL) mondiale e contribuisce ai due terzi della crescita economica mondiale; che l'UE è il maggiore investitore nella regione, che comprende quattro dei suoi dieci principali partner commerciali mondiali (Cina, Giappone, Corea del Sud e India)(15);

C.  considerando che attualmente l'UE ha quattro accordi commerciali bilaterali nella regione (con il Giappone, Singapore, la Corea del Sud e il Vietnam), cinque partenariati strategici (con l'ASEAN, la Cina, l'India, il Giappone e la Corea del Sud) e due partenariati per la connettività (con il Giappone e l'India);

D.  considerando che l'UE e l'ASEAN hanno avviato un nuovo capitolo delle loro relazioni di lunga data stipulando un partenariato strategico nel dicembre 2020;

E.  considerando che il rafforzamento delle relazioni interparlamentari e della diplomazia parlamentare tra il Parlamento europeo e i parlamenti del sud-est asiatico, attraverso l'Assemblea interparlamentare dell'ASEAN (AIPA), dovrebbe riflettere la futura agenda di relazioni UE-ASEAN più ampie e intense; che il Parlamento europeo e l'AIPA sono partner naturali con un potenziale significativo per contribuire al rafforzamento delle relazioni UE-ASEAN;

F.  considerando che le relazioni UE-ASEAN si basano su valori e principi condivisi di un ordine internazionale basato su regole, un multilateralismo effettivo e sostenibile e uno scambio libero ed equo; che le entità con sede nell'UE sono i principali fornitori di IDE nella regione ASEAN; che l'UE è il terzo partner commerciale dell'ASEAN per dimensioni e che l'ASEAN nel complesso è il terzo partner commerciale dell'UE per dimensioni al di fuori dell'Europa; che i negoziati su un accordo di libero scambio UE-ASEAN sono sospesi dal 2009 di comune accordo;

G.  considerando che gli sforzi della Corea per quanto riguarda l'attuazione del capitolo sul commercio e lo sviluppo sostenibile non sono ottimali; che sono necessari miglioramenti più concreti;

H.  considerando che molti paesi della regione indo-pacifica beneficiano delle preferenze tariffarie applicate dall'Unione europea nell'ambito del sistema di preferenze generalizzate (SPG), che facilita l'accesso ai mercati dell'UE, e che i paesi meno sviluppati della regione beneficiano dell'accordo per l' accesso al mercato in esenzione da dazi e contingenti "Tutto tranne le armi" (EBA); che il Pakistan, le Filippine e lo Sri Lanka beneficiano di un regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo (SPG+); che tali strumenti hanno contribuito allo sviluppo economico di questi paesi, al rispetto dei diritti umani e dei lavoratori, alla protezione dell'ambiente e ai miglioramenti del buon governo;

I.  considerando che la competizione geopolitica per l'ordine globale tra gli attori principali continua a intensificarsi, in particolare tra gli Stati Uniti e la Cina producendo effetti significativi sul commercio mondiale; che i recenti eventi hanno inciso sulle catene sostenibili di approvvigionamento globali e sulla fornitura di materie prime essenziali, causando un aumento dei prezzi dell'energia e dei prodotti alimentari; che le relazioni UE-Cina sono di natura multidimensionale, dato che la Cina è un partner di cooperazione ma anche un concorrente economico e un rivale sistemico in numerosi settori;

J.  considerando che l'accordo globale e progressivo di partenariato transpacifico è un accordo commerciale aperto e lungimirante che è inteso a garantire condizioni di parità e un contesto commerciale fondato su regole nella regione indo-pacifica e che rappresenta un modello di integrazione commerciale regionale; che gli Stati Uniti si sono ritirati dall'accordo nel gennaio 2017, mentre la Cina, Taiwan e il Regno Unito hanno presentato ufficialmente la domanda di adesione nel 2021;

K.  considerando che l'accordo di partenariato economico regionale globale (RCEP), guidato dall'ASEAN e sottoscritto anche da Australia, Cina, Giappone, Repubblica di Corea e Nuova Zelanda, è entrato in vigore nel gennaio 2022, creando il più grande blocco commerciale al mondo; che l'RCEP è inteso a promuovere una maggiore cooperazione regionale in materia di scambi e di investimenti e di commercio digitale, affrontando al contempo questioni normative per facilitare la circolazione transfrontaliera, mentre include disposizioni limitate in materia di lavoro e ambiente;

L.  considerando che la crisi della COVID-19 ha accelerato varie tendenze geopolitiche che erano già in atto; che essa ha altresì messo in evidenza la necessità di cooperare maggiormente, a livello internazionale, per esempio in ambito sanitario; che ha inoltre messo in luce la mancanza di resilienza delle economie degli Stati membri e le debolezze delle catene di approvvigionamento globale e ha evidenziato la necessità di una maggiore diversificazione;

M.  considerando che la realtà geopolitica è radicalmente cambiata da quando la Russia ha invaso l'Ucraina nel febbraio 2022 e che ciò rende ancora più importante e urgente l'ulteriore impegno dell'UE con i partner della regione indo-pacifica al fine di diversificare le nostre relazioni commerciali, approfondire la cooperazione relativa a tecnologie vitali ed emergenti, a questioni digitali e materie prime, rafforzare e diversificare le catene di approvvigionamento e migliorare la loro resilienza e sostenibilità, nonché contribuire ad affrontare le sfide globali;

N.  considerando che i cambiamenti climatici e il degrado ambientale costituiscono minacce esistenziali per la regione indo-pacifica, l'Europa e il resto del mondo; che nel solo 2021 più di 57 milioni di persone sono state colpite dai disastri provocati dai cambiamenti climatici nella regione indo-pacifica(16);

O.  considerando che, come affermato nella revisione della politica commerciale, l'UE collabora con i suoi partner per garantire il rispetto di valori universali, in particolare la promozione e la tutela dei diritti umani; che ciò include norme fondamentali sul lavoro, la tutela sociale, l'uguaglianza di genere e la lotta ai cambiamenti climatici e alla perdita della biodiversità;

P.  considerando che le regioni ultraperiferiche dell'UE e i paesi e territori d'oltremare, che sono costituzionalmente legati ai relativi Stati membri, sono una componente importante dell'approccio dell'UE alla regione indo-pacifica;

1.  accoglie con favore la strategia dell'UE per la cooperazione nella regione indo-pacifica, che considera prioritari gli scambi commerciali e gli investimenti equi e sostenibili; ritiene che l'accento posto principalmente sull'inclusività e la cooperazione, sulla base di valori e principi condivisi, compresi l'impegno per il rispetto della democrazia, dei diritti umani e dello Stato di diritto, sia essenziale; chiede che l'approccio strategico e l'impegno dell'UE nei confronti della regione indo-pacifica siano sviluppati sulla base dell'ordine internazionale multilaterale e basato su regole, con al centro un'Organizzazione mondiale del commercio modernizzata, fondata sui principi di un ambiente aperto per gli scambi commerciali e gli investimenti, condizioni di parità, la reciprocità e il reciproco vantaggio; sottolinea che questo nuovo approccio dovrebbe costituire un profondo riorientamento basato su interessi comuni, in quanto la regione riveste un'importanza fondamentale per la prosperità dell'UE; osserva che la regione indo-pacifica ospita importanti vie d'acqua che sono di vitale importanza per il commercio europeo e che il 40 % del commercio estero dell'UE passa attraverso il Mar cinese meridionale, rendendo il governo degli oceani e la stabilità in questa regione una preoccupazione condivisa e un'area di cooperazione; sottolinea la necessità di mantenere una regione indo-pacifica libera e aperta per tutti e di preservare rotte marittime di approvvigionamento aperte e gratuite nel totale rispetto del diritto internazionale, in particolare la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, e il principio di libertà di navigazione;

2.  invita la Commissione a rafforzare i partenariati con tutti i soggetti interessati nella regione indo-pacifica, tenendo in considerazione le dinamiche e le specificità, che rafforzano l'ordine internazionale basato su regole e affrontano le sfide comuni, e a collaborare strettamente con i partner nella regione indo-pacifica che condividono gli stessi principi per rafforzare le catene del valore, rafforzando la resilienza, la sostenibilità e la circolarità delle economie, diversificando le relazioni commerciali al fine di ridurre le dipendenze strategiche nelle catene di approvvigionamento critiche, con una particolare attenzione per le tecnologie, le materie prime e i prodotti agricoli, adoperandosi per una piena attuazione e una più efficace applicazione degli accordi commerciali esistenti, portando a termine i negoziati commerciali in corso e sviluppando la cooperazione nei settori strategici; sottolinea l'importanza di collaborare con i paesi della regione indo-pacifica che condividono gli stessi principi per definire norme tecniche e industriali al fine di rafforzare la il ruolo dell'UE quale organismo di definizione di norme a livello mondiale; sottolinea l'importanza di sviluppare nuovi accordi di partenariato digitale, sulla base di decisioni di adeguatezza in materia di protezione dei dati, a partire dal Giappone, dalla Repubblica di Corea e da Singapore; invita inoltre la Commissione a cooperare strettamente con i partner della regione indo-pacifica nel processo di attuazione del quadro di dovuta diligenza pianificato;

3.  ricorda l'impegno dell'UE nel sostenere i diritti delle donne e i diritti umani e nel monitorare l'impatto di genere delle sue preferenze commerciali; reitera il suo sostegno all'integrazione della dimensione di genere nella politica commerciale e chiede misure effettive per combattere lo sfruttamento delle donne nei settori orientati alle esportazioni;

4.  sottolinea che l'UE dovrebbe sfruttare in modo più efficace e strategico la sua influenza economica, pur nel rispetto delle specificità politiche ed economiche dei suoi paesi partner e dei loro interessi, per conseguire i propri obiettivi geopolitici e di trasformazione, utilizzando a tal fine tutti gli strumenti politici integrati a sua disposizione, incluso il meccanismo SPG, e per promuovere norme globali in materia di sviluppo sostenibile, Agenda 2030 e obiettivi di sviluppo sostenibile, economia circolare, diritti umani, inclusi i diritti delle minoranze etniche e religiose, diritti del lavoro, convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO), uguaglianza di genere, buona governance, lotta ai cambiamenti climatici e attuazione dell'accordo di Parigi, lotta contro la deforestazione e la perdita di biodiversità, e pesca sostenibile;

5.  chiede una rapida attuazione della strategia Global Gateway dell'UE recentemente adottata, in coordinamento con la strategia per la regione indo-pacifica, al fine di stimolare la connettività sostenibile all'interno e con la regione indo-pacifica; accoglie con favore, in questo contesto, i progressi fatti dai partenariati per la connettività realizzati con Giappone e India; sostiene la realizzazione di un partenariato per la connettività con l'ASEAN al fine di realizzare un collegamento con il piano generale esistente dell'ASEAN sulla connettività; mira a una maggiore collaborazione con altri partner regionali come l'Australia e la Repubblica di Corea; ribadisce la necessità di collegare la strategia Global Gateway ad altre iniziative per una connettività affidabile come l'iniziativa "Build Back Better World" e l'iniziativa "Blue Dot Network", e anche di stimolare la cooperazione su un'infrastruttura di alta qualità con il Dialogo quadrilaterale sulla sicurezza (QUAD);

Accordi di libero scambio e accordi sulla protezione degli investimenti in vigore: applicazione, attuazione e potenziamento

6.  accoglie con favore il forte aumento degli scambi commerciali bilaterali tra l'UE e la Corea del Sud dall'entrata in vigore dell'accordo di libero scambio nel 2011; si compiace delle misure adottate recentemente dalla Corea del Sud per quanto riguarda la ratifica e l'applicazione delle convenzioni nn. 29, 87 e 98 dell'OIL e le modifiche apportate al codice del lavoro a seguito della relazione del gruppo di esperti sul commercio e lo sviluppo sostenibile; attende l'attuazione tangibile delle ratifiche; ricorda che il gruppo prende atto dell'assenza, nel testo dell'accordo di libero scambio, di obiettivi e traguardi espliciti relativi alla ratifica delle convenzioni dell'OIL; invita la Corea del Sud ad adottare rapidamente le misure necessarie per ratificare la restante convenzione n. 105 dell'OIL e a continuare a compiere progressi per quanto riguarda la parità di genere e i diritti delle donne; sostiene il rafforzamento della cooperazione tra l'UE e la Corea del Sud relativa ai semiconduttori;

7.  invita i restanti Stati membri dell'UE a procedere alla ratifica dell'accordo sulla protezione degli investimenti e l'accordo di partenariato e cooperazione tra l'UE e Singapore, firmato nell'ottobre 2018, in particolare in considerazione dell'importanza di Singapore in quanto maggiore destinazione degli IDE dell'UE in Asia, con stock di IDE dell'UE a Singapore che ammontavano a 256 miliardi di EUR alla fine del 2020; invita Singapore a intensificare gli sforzi in vista della ratifica e dell'attuazione delle convenzioni fondamentali dell'OIL;

8.  ritiene che l'accordo di partenariato economico (APE) tra l'UE e il Giappone sia fondamentale ai fini di un commercio più sostenibile; accoglie con favore l'aumento dei tassi di utilizzo delle preferenze per le esportazioni dell'UE in Giappone nel 2020; invita ad avviare negoziati per includere le disposizioni sui flussi di dati nell'accordo di partenariato economico; nota che sono stati compiuti progressi per quanto riguarda l'espansione dell'elenco di protezioni delle indicazioni geografiche per entrambe le parti, i tassi di utilizzo dei contingenti tariffari aperti dal Giappone per gli esportatori dell'UE e il processo di ratifica della convenzione n. 105 dell'OIL da parte del Giappone; sottolinea che sono necessari ulteriori progressi rapidi nell'attuazione dell'accordo, anche per quanto riguarda la liberalizzazione degli scambi di servizi e la ratifica della convenzione n. 111 dell'OIL; ribadisce il suo invito a una tempestiva revisione del capitolo del commercio e dello sviluppo sostenibile al fine di rafforzare le sue disposizioni attuative;

9.  invita gli Stati membri a ratificare l'accordo sulla protezione degli investimenti tra l'UE e il Vietnam affinché entri in vigore e crei condizioni favorevoli per promuovere gli investimenti dell'UE in Vietnam e nella regione, in particolare nei settori che promuovono la trasformazione verde e l'economia circolare; sottolinea l'importanza del capitolo sul commercio e lo sviluppo sostenibile per l'UE e chiede il rapido completamento della formazione dei gruppi consultivi nazionali; ricorda le preoccupazioni in merito alle violazioni dei diritti umani; ritiene che una revisione del codice penale del Vietnam sia importante per garantire l'effettiva attuazione delle principali convenzioni dell'OIL; esorta il Vietnam a portare a termine le riforme fondamentali in materia di lavoro in conformità dell'accordo e a garantire rapidamente la ratifica della convenzione n. 87 dell'OIL entro il 2023; esorta il Vietnam a continuare a lavorare per ottenere un trattamento equo per gli Stati membri dell'UE in relazione ai farmaci e a garantire una piena attuazione delle disposizioni sanitarie e fitosanitarie;

10.  chiede azioni costanti intese a sensibilizzare le imprese, i soggetti interessati, la società civile, le parti sociali e i cittadini sugli accordi di libero scambio in vigore nella regione e sulle opportunità che essi offrono; chiede un sostegno tecnico e finanziario rafforzato, ove necessario, per aiutare i paesi partner ad attuare efficacemente gli accordi di libero scambio, in particolare i capitoli relativi al commercio e allo sviluppo sostenibile; invita la Commissione a collaborare con i nostri partner della regione indo-pacifica anche nel contesto della revisione del commercio e dello sviluppo sostenibile;

11.  ricorda l'importanza della diplomazia parlamentare nell'accelerare i negoziati sugli accordi di libero scambio tra l'UE e gli Stati membri dell'ASEAN;

Accordi di libero scambio bilaterali in fase di negoziato e/o ratifica (agenda commerciale positiva)

12.  chiede che siano realizzati progressi sostanziali nei negoziati sugli accordi di libero scambio tra l'UE e l'Australia e l'UE e la Nuova Zelanda, affinché essi siano conclusi al più tardi entro la metà del 2022 e il Parlamento europeo possa ratificare debitamente tali accordi bilanciati durante la legislatura in corso, senza compromettere il contenuto dell'accordo nel rispetto del calendario; ritiene che, soprattutto nell'attuale situazione geopolitica, sia della massima importanza che le democrazie rafforzino le loro reciproche relazioni, anche in riferimento al commercio; sottolinea l'importanza di un capitolo complessivo e applicabile sul commercio e lo sviluppo sostenibile e ricorda la necessità dell'accordo di Parigi quale clausola essenziale per riflettere l'ambizione di conseguire un accordo standard in tali settori; ribadisce la necessità di prendere in considerazione le specificità e i punti sensibili del settore agricolo e di ottenere la protezione delle indicazioni geografiche in entrambi i paesi;

13.  accoglie con favore la decisione di riprendere i negoziati con l'India su un accordo commerciale globale e reciprocamente vantaggioso, volto a promuovere i valori democratici e condivisi e i diritti umani, i diritti fondamentali del lavoro e l'uguaglianza di genere, un impegno a promuovere un ordine globale inclusivo, coerente e basato su regole, un multilateralismo efficace e a rafforzare i capitoli relativi al commercio e allo sviluppo sostenibile con particolare attenzione alla lotta ai cambiamenti climatici e alla perdita di biodiversità; accoglie con favore la decisione di avviare negoziati per un accordo separato sulla protezione degli investimenti e per un accordo sulle indicazioni geografiche; accoglie con favore la creazione di strutture permanenti tra l'UE e l'India come i dialoghi ad alto livello in vari settori; plaude all'impegno dell'India di soddisfare l'ambizione dell'UE su contenuti e tempistica; accoglie con favore la proposta comune della Presidente von der Leyen e del primo ministro Modi di istituire un Consiglio per il commercio e la tecnologia UE-India;

14.  sottolinea la necessità che l'UE avvii un dialogo globale con la Cina che difenda con fermezza gli interessi e i valori dell'UE, prendendo in considerazione l'attuale difficile contesto geopolitico mondiale, compresa l'invasione russa dell'Ucraina; evidenzia che la Cina è un partner di cooperazione e di negoziazione per l'UE, ma anche un concorrente in un numero crescente di campi e un rivale sistemico; ribadisce, come sottolineato nella sua risoluzione del 16 settembre 2021 su una nuova strategia UE-Cina, il suo invito affinché l'UE sviluppi una strategia UE-Cina più assertiva, globale e coerente che riunisca tutti gli Stati membri e modelli le relazioni con la Cina nell'interesse dell'UE nel suo complesso; sottolinea che tale strategia dovrebbe promuovere un ordine multilaterale basato su regole, avere al centro la difesa dei valori e degli interessi dell'UE e dovrebbe basarsi sui tre principi della cooperazione ove possibile, della concorrenza ove se ne ravvisi la necessità e del confronto ove necessario; sottolinea che è particolarmente importante mantenere un dialogo con la Cina al fine di promuovere soluzioni per sfide comuni e di cooperare su questioni di interesse comune, come la lotta ai cambiamenti climatici; riconosce che il sostegno della Cina è stato fondamentale per la conclusione dell'accordo di Parigi;

15.  riconosce che il continuo ritardo della Cina nel conformarsi alle regole dell'OMC continua a complicare le relazioni commerciali tra l'UE e la Cina; ritiene che i principali nodi da risolvere siano i molteplici ostacoli che le aziende dell'UE affrontano nell'accedere al mercato cinese, la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, la contraffazione, i problemi riguardo alla sicurezza dei prodotti, le norme sociali e ambientali, i trasferimenti forzati di tecnologia, le imprese comuni obbligate, le sovvenzioni inique e una concorrenza sleale esercitata dalle aziende statali;

16.  prende atto che le discussioni al Parlamento europeo sulla ratifica dell'accordo globale sugli investimenti (CAI) tra l'UE e la Cina sono sospese per via della decisione della Cina di sanzionare, tra gli altri, cinque deputati al Parlamento europeo e la sua sottocommissione permanente per i diritti umani per aver criticato il registro cinese sui diritti umani; sottolinea che il Parlamento europeo non può avviare il processo di esame e ratifica del CAI finché non saranno state revocate le sanzioni cinesi nei confronti dei deputati al Parlamento europeo e delle istituzioni dell'UE; ricorda inoltre la pressione coercitiva della Cina sugli Stati membri, come nel caso della Lituania e condanna con forza tale prassi; ricorda che è essenziale che la Cina rispetti le norme internazionali, anche per quanto riguarda il suo impatto sul clima, l'ambiente, la biodiversità, la povertà, la salute, i diritti del lavoro, i diritti umani e la prevenzione e la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN);

17.  esorta l'UE ad avviare un dialogo strutturato con Taiwan sulla cooperazione nel settore delle tecnologie verdi e dell'economia digitale, incluso il settore dei semiconduttori, nella prospettiva di firmare un protocollo d'intesa vantaggioso sia per l'UE che per Taiwan; ribadisce il suo invito alla Commissione ad avviare una valutazione d'impatto, una consultazione pubblica e un esercizio esplorativo su un accordo bilaterale in materia di investimenti con Taiwan in vista di negoziati intesi ad approfondire i legami economici bilaterali; invita inoltre la Commissione a esaminare le opzioni per promuovere la cooperazione su catene di approvvigionamento resilienti con Taiwan; sottolinea che Taiwan è un membro dell'OMC; chiede una più stretta cooperazione nelle crisi sanitarie globali e negli scambi di forniture mediche;

18.  accoglie con favore i recenti progressi nei negoziati sull'accordo di partenariato economico globale con l'Indonesia, compreso sugli ambiti relativi alla sostenibilità, e il rinnovato impegno di entrambe le parti a concludere tale accordo; sottolinea che, secondo la Banca mondiale(17), l'accordo potrebbe portare a un aumento del PIL dell'Indonesia del 2,13 % entro il 2030; sottolinea la necessità essenziale di ulteriori passi da considerare prima della conclusione di un accordo, soprattutto su sostenibilità, deforestazione, con un'attenzione particolare all'olio di palma, e su un capitolo del commercio e dello sviluppo sostenibile maggiormente applicabile, nonché sull'accordo di Parigi;

19.  ricorda che le Filippine sono un paese a basso reddito che beneficia del meccanismo GSP+ dell'UE; ricorda che le Filippine dovranno fare nuovamente domanda per ottenere i vantaggi dell'accordo GSP+ nell'ambito del nuovo regolamento GSP a partire dal 2024; osserva che i negoziati su un accordo bilaterale in materia di scambi e investimenti con le Filippine, che erano iniziati nel 2015, sono stati sospesi; ricorda le gravi preoccupazioni in merito alle violazioni dei diritti umani; ricorda che i negoziati dovrebbero essere ripresi solamente quando la situazione preoccupante e critica per quanto riguarda i diritti umani, la buona governance e lo Stato di diritto delle Filippine sarà migliorata;

20.  prende nota del fatto che i negoziati su un accordo bilaterale in materia di scambi e investimenti con la Malaysia sono sospesi dal 2012; invita le autorità malesi ad adottare una posizione sull'eventuale ripresa dei negoziati e invita entrambe le parti a fare il punto sulle conclusioni della valutazione d'impatto sulla sostenibilità; sottolinea che una possibile ripresa dei negoziati dovrebbe essere preceduta da un tangibile miglioramento della situazione dei diritti umani nel paese;

21.  osserva che i negoziati su un accordo bilaterale in materia di scambi e investimenti con la Tailandia sono stati avviati nel 2013 e sono stati sospesi nel 2014; riconosce che l'UE negli anni scorsi si è impegnata ad ampliare il suo impegno con la Tailandia; sottolinea l'importanza di procedere (in linea con le conclusioni del Consiglio del 2019) verso la ripresa dei negoziati per un accordo di libero scambio ambizioso e globale e invita le autorità tailandesi a fornire indicazioni chiare in merito e a impegnarsi per la realizzazione di riforme strutturali; sottolinea che una possibile ripresa dei negoziati per un accordo complessivo di libero scambio dovrebbe essere preceduta da un tangibile miglioramento della situazione della democrazia nel paese;

22.  invita la Commissione a monitorare da vicino la situazione in Myanmar dopo il golpe del 2021 e a valutare se avviare un'indagine in vista di un eventuale ritiro delle preferenze commerciali nell'ambito del regime "tutto tranne le armi" (EBA);

23.  invita la Commissione e le autorità della Cambogia a collaborare per una comprensione condivisa del percorso da intraprendere per raggiungere le condizioni per il ripristino delle preferenze commerciali EBA per la Cambogia nell'ambito del regime EBA;

24.  accoglie con favore la revisione del regolamento sul sistema di preferenze generalizzate; evidenzia che i paesi attualmente beneficiari del sistema GSP+ e i paesi EBA classificati come paesi a basso e medio reddito dovranno (ri)fare domanda per ottenere lo status GSP+ nell'ambito del nuovo regolamento sul sistema di preferenze generalizzate; chiede che i paesi beneficiari di GSP, GSP+ e EBA nella regione si impegnino a rafforzare l'effettiva attuazione dei loro impegni internazionali su diritti umani, diritti dei lavoratori, ambiente, buon governo e sviluppo sostenibile;

25.  accoglie con favore la tanto attesa conclusione, in linea di principio, dello strumento per gli appalti internazionali dell'UE al fine di raggiungere condizioni di parità e reciprocità nei mercati degli appalti internazionali; sottolinea la necessità di rafforzare ulteriormente gli strumenti a disposizione dell'UE in materia di difesa commerciale, adottando rapidamente una severa regolamentazione in materia di sovvenzioni estere e assumendo una posizione chiara contro la coercizione economica da parte di paesi terzi, come l'inaccettabile coercizione della Cina nei confronti della Lituania alla fine del 2021, attraverso un nuovo strumento anti-coercizione;

Posizione dell'UE sulle relazioni e sui negoziati regionali e multilaterali

26.  chiede un maggiore impegno nei confronti dell'ASEAN e dei suoi Stati membri, come pure per lo sviluppo e la promozione del partenariato strategico UE-ASEAN; invita entrambe le parti a sfruttare lo slancio del vertice UE-ASEAN, che si terrà nell'aprile 2022 in occasione del 45° anniversario delle relazioni bilaterali UE-ASEAN, per presentare un nuovo piano d'azione UE-ASEAN per il prossimo periodo, al fine di promuovere una maggiore cooperazione multidimensionale in settori chiave, e a sottolineare la necessità di rilanciare l'iniziativa per un accordo commerciale a livello regionale di libero scambio tra l'UE e l'ASEAN, basato su valori e principi condivisi, incluso lo sviluppo sostenibile, e volto a promuovere i diritti fondamentali e l'uguaglianza di genere, non appena la situazione lo consenta; invoca una dimensione parlamentare per il vertice del 45o anniversario e ribadisce la sua intenzione di creare un'assemblea parlamentare UE-ASEAN per rafforzare la dimensione democratica del partenariato;

27.  chiede un nuovo approccio strategico nei confronti dell'accordo globale e progressivo di partenariato transpacifico quale elemento centrale della strategia dell'UE nei confronti della regione indo-pacifica; sottolinea che una cooperazione più stretta consentirebbe all'UE di trarre importanti vantaggi economici per quanto riguarda i potenziali benefici in termini di benessere, la diversificazione delle catene di approvvigionamento e la riduzione delle dipendenze strategiche, e offrirebbe all'UE l'opportunità di continuare a definire norme nella regione indo-pacifica e a livello globale; sottolinea che l'UE dovrebbe valutare la possibilità di entrare in futuro a far parte dell'accordo globale e progressivo per il partenariato transpacifico nonché esplorare le possibilità di collegare gli accordi esistenti ai partner, ad esempio attraverso le loro regole sui protocolli d'origine, al fine di aumentare il tasso di utilizzo delle preferenze di quegli accordi e di ottimizzare il loro valore aggiunto;

28.  invita la Commissione a continuare a monitorare attentamente gli effetti economici diretti dell'RCEP sull'economia dell'UE e a valutare le sue implicazioni strategiche e geopolitiche a lungo termine;

o
o   o

29.  incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e parlamenti degli Stati membri, al Segretario generale dell'ASEAN, al Segretario generale dell'Assemblea interparlamentare dell'ASEAN nonché ai paesi della regione indo-pacifica interessati.

(1) GU C 184 del 5.5.2022, pag. 170.
(2) GU C 506 del 15.12.2021, pag. 109.
(3) GU L 127 del 14.5.2011, pag. 6.
(4) GU L 294 del 14.11.2019, pag. 3.
(5) GU L 186 del 12.6.2020, pag. 3.
(6) GU L 330 del 27.12.2018, pag. 3.
(7) GU C 346 del 27.9.2018, pag. 44.
(8) GU C 425 del 20.10.2021, pag. 155.
(9) GU C 15 del 12.1.2022, pag. 170.
(10) GU C 117 dell'11.3.2022, pag. 40.
(11) GU C 456 del 10.11.2021, pag. 117.
(12) GU C 67 dell'8.2.2022, pag. 25.
(13) GU C 395 del 29.9.2021, pag. 14.
(14) GU C 307 del 30.8.2018, pag. 109.
(15) Comunicazione del 16 settembre 2021 sulla strategia dell'UE per la cooperazione nella regione indo-pacifica (JOIN(2021)0024).
(16) Observer Research Foundation, "Climate change and geostrategic ocean governance in the Indo-Pacific", 14 gennaio 2022.
(17) Cfr. pag. 9 del documento di lavoro della Banca mondiale sulla ricerca politica dal titolo "Economic and Distributional Impacts of Free Trade Agreements. The Case of Indonesia" (Impatti economici e distributivi degli accordi di libero scambio. Il caso dell'Indonesia).


Futura cooperazione UE-India in materia di commercio e investimenti
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Risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio 2022 sulla futura cooperazione UE-India in materia di commercio e investimenti (2021/2177(INI))
P9_TA(2022)0277A9-0193/2022

Il Parlamento europeo,

–  vista la dichiarazione congiunta adottata in occasione della riunione dei leader UE-India svoltasi a Porto l'8 maggio 2021,

–  viste la dichiarazione congiunta e la tabella di marcia verso il 2025 per un partenariato strategico UE-India, adottata in occasione del 15° vertice UE-India del 15 luglio 2020, e le altre dichiarazioni congiunte adottate nei settori della lotta al terrorismo, del clima e dell'energia, dell'urbanizzazione, migrazione e mobilità e del partenariato per l'acqua,

–  visti i primi dialoghi ad alto livello in assoluto sul commercio e gli investimenti svoltisi nel febbraio e nell'aprile 2021 tra il vicepresidente esecutivo della Commissione e il ministro indiano per il commercio e l'industria,

–  viste la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza del 20 novembre 2018 sugli elementi per una strategia dell'UE sull'India (JOIN(2018)0028) e le relative conclusioni del Consiglio del 10 dicembre 2018,

–  viste le decisioni del Consiglio del 19 aprile 2007 su un mandato relativo a negoziati commerciali e di investimento con l'India e del 14 luglio 2011 su un mandato relativo a negoziati commerciali e di investimento con l'India: direttive di negoziato per i negoziati commerciali e di investimento,

–  vista la dichiarazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 16 settembre 2021, sulla strategia dell'UE per la cooperazione nella regione indo-pacifica (JOIN(2021)0024),

–  vista la comunicazione della Commissione del 18 febbraio 2021 dal titolo "Riesame della politica commerciale - Una politica commerciale aperta, sostenibile e assertiva" (COM(2021)0066),

–  visto il regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 giugno 2021 che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale – Europa globale,(1)

–  viste le sue risoluzioni del 13 settembre 2017 sulle relazioni politiche dell'UE con l'India(2) e del 21 gennaio 2021 sulla connettività e le relazioni UE-Asia(3),

–  vista la sua raccomandazione del 29 aprile 2021 al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza concernente le relazioni UE-India(4),

–  vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo(5),

–  vista la sua risoluzione del 7 luglio 2021 sugli aspetti e le implicazioni commerciali della COVID-19(6),

–  vista la proposta di risoluzione comune del 29 gennaio 2020 sulla modifica della legge sulla cittadinanza indiana del 2019,

–  visto l'articolo 54 del suo regolamento,

–  visto il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,

–  vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A9-0193/2022),

A.  considerando che l'UE e l'India hanno convocato una riunione dei leader nel maggio 2021 dando seguito al loro impegno a riunirsi regolarmente ai massimi livelli e a rafforzare il loro partenariato strategico al fine di migliorare la cooperazione economica e politica;

B.  considerando che l'UE e l'India, essendo le due più grandi democrazie al mondo, condividono forti legami politici, economici, sociali e culturali; che, tuttavia, le relazioni bilaterali commerciali non hanno ancora raggiunto pienamente il loro potenziale;

C.  considerando che i leader indiani e dell'UE hanno affermato la loro determinazione a preservare e promuovere un multilateralismo efficace e un ordine multilaterale basato su norme imperniato sulle Nazioni Unite e sull'Organizzazione mondiale del commercio (OMC);

D.  considerando che l'India si è astenuta, durante l'11a sessione speciale di emergenza dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, dal voto sulla risoluzione del 24 marzo 2022 dal titolo "Conseguenze umanitarie dell'aggressione nei confronti dell'Ucraina", mentre 140 paesi hanno votato a favore;

E.  considerando che l'UE è il terzo partner commerciale dell'India e il principale investitore estero, mentre l'India è il nono partner commerciale dell'UE e rappresentava meno del 2,1 % degli scambi totali di merci nel 2021; che esiste un potenziale inutilizzato per una cooperazione economica più forte, più profonda e reciprocamente vantaggiosa, purché siano tutelate le norme europee, che potrebbe portare alla creazione di nuovi posti di lavoro e a maggiori opportunità per entrambi i partner;

F.  considerando che l'area di libero scambio ASEAN-India, che include l'accordo sugli scambi di beni, l'accordo sugli scambi di servizi e l'accordo sugli investimenti, esiste dal 2003;

G.  considerando che il quadro strategico dell'UE per l'India, articolato nel partenariato strategico UE-India, nella sua strategia globale, nella strategia per l'India, nella strategia di connettività UE-Asia, nel suo partenariato per la connettività India-UE, nel dialogo India-UE in materia di diritti umani e nella Strategia dell'UE per la Cooperazione nella regione indo-pacifica, ha evidenziato l'importanza vitale della cooperazione con l'India nell'agenda globale dell'UE; che il 25 aprile 2022 l'UE e l'India hanno convenuto di istituire un Consiglio per il commercio e la tecnologia;

H.  considerando che l'India affronta ancora importanti ostacoli per quanto riguarda lo sviluppo sostenibile, i diritti umani e l'ambiente, in particolare in relazione alla situazione delle minoranze e alle libertà fondamentali; che il Parlamento ha espresso preoccupazione riguardo alla modifica della Legge sulla cittadinanza indiana del 2019, che esclude i musulmani dalla tutela relativa alla cittadinanza;

I.  considerando che l'India non ha ancora ratificato tutte le convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), ossia la Convenzione sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale (n. 87) e la Convenzione sul diritto di organizzazione e negoziazione collettiva (n. 98); che la forza lavoro dell'economia informale indiana rappresenta ancora più del 90 % dell'intera forza lavoro; che ciò fa sì che milioni di persone non abbiano l'assicurazione sociale e vivano una vita di incertezze(7);

1.  invita la Commissione, il Consiglio dell'Unione europea e il Servizio europeo per l'azione esterna a proseguire tutti gli sforzi volti a migliorare e approfondire le relazioni con l'India, partner strategico dell'UE; ribadisce la necessità di un partenariato più profondo basato sui valori condivisi della libertà, della democrazia, del pluralismo, dello Stato di diritto, del buon governo, dell'uguaglianza, del rispetto dei diritti umani, dei diritti dei lavoratori, dei diritti delle donne e dell'uguaglianza di genere, dell'impegno a promuovere un ordine globale inclusivo, coerente e basato su regole, un multilateralismo efficace e uno sviluppo sostenibile, a combattere i cambiamenti climatici e a promuovere la pace e la stabilità nel mondo;

2.  accoglie con favore l'accordo UE-India sull'avvio di un Consiglio per il commercio e la tecnologia che rafforzerà il nostro partenariato strategico e si impegnerà a sostenerne l'attuazione; ritiene che questo nuovo meccanismo costituisca un forum significativo per affrontare le nuove sfide nel settore del commercio, della tecnologia e della sicurezza e sottolinea l'importanza di promuovere il commercio nell'ambito della tecnologia, prestando particolare attenzione alle tecnologie che combattono i cambiamenti climatici;

3.  rammenta che il commercio UE-India è aumentato di oltre il 70 % tra il 2009 e il 2019 e che entrambe le parti condividono un interesse comune nel promuovere legami economici sempre più stretti e saldi; riconosce che l'India è un partner importante per l'UE per diversificare le proprie catene di approvvigionamento; riconosce inoltre che vi sono temi sensibili per entrambe le parti, ma ritiene che potrebbero essere risolti in modo da realizzare una situazione reciprocamente vantaggiosa per entrambi i partner;

4.  ricorda che la strategia "Dal produttore al consumatore" prevede l'obbligo di ridurre del 50 % l'utilizzo di pesticidi entro il 2030 e di incrementare al 25 % la percentuale di superfici destinate all'agricoltura biologica;

5.  si attende un rapido seguito alla riunione dei leader UE-India del mese di maggio 2021 per affrontare apertamente e al più alto livello la cooperazione in materia di commercio e investimenti basata sui valori; accoglie con favore la disponibilità di entrambi i partner ad adoperarsi per la conclusione di un accordo commerciale ambizioso, basato sui valori, equilibrato, globale e reciprocamente vantaggioso, nonché di un accordo autonomo sulla protezione degli investimenti e di un accordo sulle indicazioni geografiche;

6.   sottolinea l'importanza economica e strategica di questo accordo, che avrà successo solo se riuscirà ad allineare progressivamente l'UE e l'India verso un'agenda e valori condivisi in relazione allo sviluppo sostenibile, al fine di generare prosperità, crescita e occupazione condivise, stimolare la competitività, combattere la povertà, compiere progressi verso il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS), promuovere la lotta contro i cambiamenti climatici e l'attuazione dell'accordo di Parigi, sostenere i diritti dei lavoratori e le libertà fondamentali, promuovere l'uguaglianza di genere e l'emancipazione delle donne, e se tiene esplicitamente conto dell'esito del processo di riesame in corso sul commercio e lo sviluppo sostenibile;

7.  rileva che l'UE è il principale partner commerciale dell'India nel settore agroalimentare; ricorda che il settore agricolo costituisce una parte considerevole dell'economia indiana e rappresenta il 41 % dell'occupazione nel paese; sottolinea la sensibilità ma anche il potenziale di taluni comparti agricoli nell'UE e in India; evidenzia che un maggiore accesso al mercato per i prodotti agricoli non dovrebbe tradursi in un indebito vantaggio competitivo per nessuna delle parti; richiama l'attenzione sulla necessità di garantire che le importazioni agroalimentari dall'India rispettino le norme dell'UE in materia di salute e sicurezza; ritiene che l'UE dovrebbe sostenere l'India per aiutare i suoi agricoltori a ridurre l'uso dei pesticidi; sottolinea la necessità che l'UE e l'India collaborino da vicino per far fronte alle ripercussioni sulla sicurezza alimentare della guerra russa in Ucraina;

8.  osserva che uno degli obiettivi dei futuri accordi UE-India sul commercio e gli investimenti è rafforzare le relazioni economiche, commerciali e d'investimento tra l'UE e l'India, nel pieno rispetto dei diritti umani riconosciuti a livello internazionale e delle norme e degli accordi in materia di ambiente e lavoro, nonché favorire un contesto normativo e imprenditoriale solido, trasparente, aperto, non discriminatorio e prevedibile per le aziende di entrambe le parti, liberando il potenziale non sfruttato della cooperazione economica reciproca tra l'UE e l'India;

9.  ribadisce con la massima fermezza la propria condanna della guerra di aggressione illegale, non provocata e ingiustificata contro l'Ucraina da parte della Federazione russa; riconosce la posizione neutrale dell'India fin dalla sua indipendenza; sottolinea che l'UE e l'India sono disposte a collaborare per un mondo prospero e pacifico e deplora tuttavia la titubanza dell'India nel condannare l'aggressione militare della Federazione russa contro l'Ucraina; sottolinea che è importante che le democrazie lavorino di concerto e che si allineino sugli aspetti centrali, in particolare sui valori fondamentali e su scambi commerciali aperti, basati su regole e sostenibili;

10.  ritiene che l'attuale mandato negoziale relativo a un accordo commerciale, a un accordo separato sulla tutela degli investimenti e a un accordo sulle indicazioni geografiche sia completo e sufficientemente ampio da consentire il riavvio dei negoziati e che debba essere interpretato in linea con i moderni standard; ritiene che sia necessario garantire che il futuro accordo commerciale globale disponga di norme ambientali e in materia di diritti umani come elementi fondamentali e contenga, come parti integranti, un capitolo dedicato alle PMI, un capitolo dedicato al commercio digitale, un capitolo dedicato alle materie prime per rafforzare l'accesso al mercato e un capitolo dedicato al commercio e allo sviluppo sostenibile ambizioso e attuabile, in linea con l'accordo di Parigi; ritiene inoltre che l'accordo dovrebbe includere disposizioni su sistemi alimentari sostenibili e sul genere;

11.  invita il Governo indiano a presentare una tabella di marcia per la ratifica delle restanti due convenzioni fondamentali nn. 87 e 98 dell'OIL e ritiene che i loro principi debbano essere debitamente e correttamente attuati in modo tempestivo; sottolinea che, data la natura informale del mercato del lavoro indiano, sono molte le sfide riguardanti l'attuazione ed esecuzione delle norme internazionali del lavoro; incoraggia la Commissione a garantire che i principi fondamentali dell'OIL siano applicati nel futuro accordo commerciale; invita altresì la Commissione a garantire che il futuro accordo commerciale tra l'UE e l'India sia in linea con il Green Deal europeo, con la strategia "Dal produttore al consumatore" e con la COP26;

12.  concorda con i leader dell'UE e dell'India sul fatto che, per mantenere lo slancio necessario a riavviare i negoziati, è imperativo trovare soluzioni a problemi di accesso al mercato di lunga data; incoraggia, pertanto, i negoziatori a trovare soluzioni rapide ai problemi di accesso al mercato di lunga data sia a livello di governance che di settori (ad esempio, automobili, componenti automobilistici, agricoltura, dispositivi medici, prodotti farmaceutici, prodotti sanitari e fitosanitari irritanti, appalti pubblici e barriere non tariffarie come le richieste di controllo di qualità, certificazione, rispetto delle norme internazionali, requisiti di localizzazione) senza compromessi sui contenuti a favore di una conclusione rapida;

13.  incoraggia i negoziatori a compiere progressi significativi nel raggiungimento di un accordo globale di libero scambio reciprocamente vantaggioso, all'avanguardia e compatibile con l'OMC e basato su regole, che attribuisca priorità agli ambiti favorevoli alla crescita sostenibile, affrontando le disuguaglianze, e alle transizioni giuste in ambito digitale e verde, come segue:

   i) la completa eliminazione di dazi e contingenti su base reciproca, prestando nel contempo attenzione ai prodotti sensibili e garantendo che le riduzioni non siano controbilanciate da un aumento delle tasse e delle imposte nazionali, anche a livello statale, sui prodotti importati;
   ii) procedure doganali accelerate, più trasparenti e meno onerose, nonché una procedura completa di certificazione elettronica unica e l'eliminazione di divieti d'importazione sproporzionati;
   iii) l'approvazione sollecita e trasparente delle domande di accesso al mercato, procedure di regionalizzazione e di audit, basate su misure sanitarie e fitosanitarie relative alle importazioni scientificamente giustificate, su norme internazionali e su discipline che vanno oltre l'accordo sull'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie (accordo SPS) dell'OMC; l'accordo dovrebbe mirare a garantire la cooperazione in materia di misure sanitarie e fitosanitarie e la rapida approvazione, da parte dell'India, di tutte le domande di accesso al mercato esistenti e future, comprese quelle ritardate dalle spedizioni di prova e da questioni relative alle certificazioni;
   iv) l'eliminazione di un numero crescente di barriere tecniche al commercio, compresa una revisione degli ostacoli alle TIC, i dispositivi medici, i giocattoli, le bevande alcoliche, i diamanti lavorati, i prodotti agricoli e alimentari e l'acciaio; l'accordo dovrebbe cercare di conseguire il rispetto delle norme internazionali dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO), della Commissione elettrotecnica internazionale (IEC) e dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), andare oltre l'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi dell'OMC, garantire che si eviti la duplicazione di test e certificazioni e lo snellimento dei regimi di licenze, delle richieste di controllo di qualità e delle indagini cliniche;
   v) un capitolo completo sugli appalti pubblici a tutti i livelli di governance al fine di attuare i principi di trasparenza e non discriminazione negli appalti pubblici attraverso procedure di ricorso efficaci; chiede, a tale riguardo, che l'India aderisca all'accordo dell'OMC sugli appalti pubblici e vieti le pratiche discriminatorie di "comprate nazionale", come alcune pratiche relative a "Make in India" e "Atmanirbhar Bharat" ("India autosufficiente"), in quanto mirano a favorire la produzione interna, scoraggiare le importazioni e incidere in modo significativo sull'accesso al mercato per le imprese dell'UE;
   vi) la garanzia di condizioni di parità in materia di sovvenzioni e pratiche commerciali delle imprese statali;
   vii) un capitolo globale riguardante un alto livello di protezione dei diritti di proprietà intellettuale (DPI), incentrato tra l'altro sulle disposizioni in materia di cooperazione e sui trasferimenti di tecnologia, che dovrebbe facilitare una procedura di domanda di brevetto non restrittiva e rapida, l'applicazione tempestiva ed efficace delle norme in materia di DPI compresa la protezione delle indicazioni geografiche (IG); si deve tuttavia prestare particolare attenzione alla capacità dell'India di produrre farmaci generici economicamente accessibili per le necessità sanitarie nazionali o per le esportazioni verso altri paesi in via di sviluppo che ne hanno bisogno conformemente alla dichiarazione di Doha sull'accordo TRIPS in materia di salute pubblica;
   viii) un capitolo specifico sulle PMI per tenere conto delle loro esigenze specifiche e garantire certezza giuridica; sottolinea la necessità di un contesto normativo favorevole alle imprese per le PMI, comprese procedure doganali armonizzate e semplificate nonché oneri amministrativi e normativi ridotti onde superare tutte le barriere tariffarie e non tariffarie che impediscono alle PMI di accedere al mercato indiano; sottolinea la necessità di agevolare la condivisione delle informazioni in materia di accesso al mercato, normativa commerciale, procedure commerciali e norme sull'origine;
   ix) l'inclusione di un ambizioso capitolo sul commercio e lo sviluppo sostenibile che garantisca una cooperazione basata sui valori nel commercio e negli investimenti e promuova i più elevati standard internazionali per quanto concerne i diritti del lavoro, compresa un'azione decisa per eliminare il lavoro minorile e il lavoro forzato, garantire la protezione dell'ambiente e la promozione della parità di genere, ispirato ai più recenti e moderni accordi di libero scambio dell'UE; sottolinea che la sostenibilità deve riflettersi in modo trasversale nell'accordo attraverso disposizioni applicabili che tengano conto del riesame relativo al commercio e allo sviluppo sostenibile;
   x) l'introduzione di moderne regole di origine, favorevoli alle PMI, armonizzate e reciproche, in linea con gli accordi di libero scambio più moderni e globali dell'UE;
   xi) l'inclusione del piano d'azione per l'economia circolare presentato di recente, volto a garantire la riduzione dei rifiuti e l'emancipazione dei consumatori, provvedendo inoltre affinché i prodotti sostenibili diventino la norma e guidando le azioni globali verso l'economia circolare;
   xii) il divieto di procedure di concessione non automatica delle licenze di importazione o esportazione, salvo casi giustificati;
   xiii) l'eliminazione di tutti gli ostacoli discriminatori e sproporzionati allo stabilimento, sia nel settore dei servizi che nel settore manifatturiero, nonché gli ostacoli che si frappongono alla fornitura di servizi transfrontalieri, così da garantire condizioni di parità tra i fornitori di servizi dell'UE e indiani;
   xiv) regole sul commercio digitale rafforzate basate sulle norme dell'UE e sulle pratiche globali; ritiene, in particolare, che il 5G non debba essere realizzato mediante il trasferimento tecnologico obbligatorio, come l'obbligo di comunicare i codici sorgente, gli algoritmi e le chiavi di cifratura;
   xv) la conferma dei diritti e degli obblighi di entrambe le parti ai sensi degli accordi dell'OMC (antidumping, antisovvenzioni e di salvaguardia), la valutazione di settori di interesse comune che vadano oltre dette norme dell'OMC, nonché l'inclusione di un meccanismo temporaneo di salvaguardia bilaterale;
   xvi) la garanzia del buon governo e dello Stato di diritto e l'eliminazione degli ostacoli creati dall'incertezza giuridica;

14.  ricorda che le PMI sono la colonna portante dello sviluppo socioeconomico indiano e rappresentano il 45 % della produzione industriale totale del paese; ritiene che l'India e l'UE dovrebbero continuare a lavorare per garantire un contesto imprenditoriale favorevole e stabile per le PMI, agevolandone l'accesso ai mercati internazionali e consentendo loro di sfruttare appieno le opportunità commerciali; accoglie con favore, in tal senso, l'istituzione dell'Helpdesk PI PMI India, che fornisce alle PMI assistenza di prima linea su come proteggere e attuare i loro diritti di proprietà intellettuale, e invita la Commissione a sfruttare tale iniziativa per creare ulteriori piattaforme digitali che contribuirebbero a ridurre i costi e gli oneri amministrativi, accrescendo la partecipazione delle PMI al commercio internazionale;

15.  chiede a entrambe le parti di valutare la possibilità di fornire flussi di dati interoperabili tra le giurisdizioni dell'India e dell'UE nel pieno rispetto del regolamento generale sulla protezione dei dati(8) sulla base di una valutazione; invita l'India ad allineare la sua nuova legge sulla protezione dei dati alle norme più rigorose riconosciute a livello internazionale in materia di protezione dei dati e di tutela della vita privata; invita l'India ad aderire all'iniziativa dell'UE sulle norme internazionali in materia di protezione dei dati;

16.  invita la squadra negoziale dell'UE, nonché le istituzioni e gli Stati membri dell'UE, a sfruttare al meglio l'impegno dell'India a favore del multilateralismo e di un ordine commerciale internazionale basato su regole e invita l'India a svolgere un ruolo costruttivo nel garantire risultati significativi nel quadro della prossima 12a e 13a conferenza ministeriale dell'OMC; plaude alla proposta di riforma cosponsorizzata dall'UE e dall'India riguardante l'organo di conciliazione dell'OMC e invita l'India ad aderire all'accordo provvisorio in materia di arbitrato d'appello; elogia l'impegno dei leader dell'UE e dell'India teso a rafforzare il coordinamento sulla governance economica mondiale, in particolare nell'ambito dell'OMC e del G20; si aspetta di essere informato in merito ai risultati del dialogo tra alti funzionari UE-India, che mira ad approfondire la cooperazione bilaterale sulle questioni dell'OMC sotto gli auspici dei dialoghi ad alto livello sul commercio e gli investimenti;

17.  si rammarica del permanere delle incertezze per gli investitori dell'UE, soprattutto a seguito della decisione dell'India del 2016 di rescindere in modo unilaterale tutti i suoi trattati d'investimento bilaterali;

18.  prende atto della disponibilità di entrambe le parti a negoziare un accordo autonomo sulla protezione degli investimenti, che garantirebbe una maggiore certezza del diritto per gli investitori da ambo le parti e rafforzerebbe ulteriormente le relazioni commerciali bilaterali attirando maggiori investimenti dell'UE in India e difende la possibilità per le parti di esaurire i mezzi di ricorso nazionali; raccomanda di adoperarsi per il raggiungimento di obiettivi comuni e reciprocamente vantaggiosi in tali settori al fine di promuovere la crescita economica e l'innovazione sostenibile; sottolinea che tale accordo dovrebbe, tra l'altro, prevedere tutele contro la discriminazione basata sull'origine, l'espropriazione illecita, il diniego di giustizia, le violazioni fondamentali del giusto processo, la manifesta arbitrarietà, la discriminazione mirata per motivi manifestamente illeciti e i trattamenti abusivi; propone di effettuare una valutazione d'impatto globale prima della fine dei negoziati; accoglie con favore gli investimenti indiani in Europa in quanto fattore di dinamismo economico, maggiore competitività e diversificazione della produzione;

19.  ribadisce che un accordo sulla protezione degli investimenti potrebbe essere un primo passo adeguato per rafforzare ulteriormente le relazioni commerciali bilaterali; incoraggia i negoziatori a concordare l'istituzione di un tribunale multilaterale per gli investimenti e un sistema giurisdizionale degli investimenti UE-India dedicato quale soluzione temporanea nell'ottica di creare un tribunale multilaterale per gli investimenti, al quale sia l'UE che l'India dovrebbero aderire;

20.  accoglie con favore l'impegno dei leader a concludere un accordo separato sulle IG, autonomo o integrato nell'accordo commerciale globale; ritiene che tale accordo sia una priorità per i settori agricolo e agroalimentare dell'UE al fine di proteggere le IG dell'UE e invita la Commissione ad adoperarsi per la creazione di un elenco completo di IG dell'UE;

21.  mette in risalto la necessità che l'UE promuova i diritti umani e il diritto all'alimentazione quale principio e priorità fondamentali dei sistemi alimentari e quale elemento essenziale per trasformare i sistemi alimentari; invita l'UE ad attuare la dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei contadini e di altre persone che lavorano nelle zone rurali e a garantire che le persone più emarginate possano accedere a un'alimentazione nutriente;

22.  osserva che, sebbene l'ordinamento giuridico indiano consenta la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OMG) al fine di trasformarli in alimenti e mangimi, il regime indiano applicabile agli OGM è simile a quello dell'UE in termini di rigore e severità;

23.  rileva l'importanza di compiere progressi decisivi nel vietare tutti gli antibiotici e i medicinali veterinari che non rispettano le norme del Codex Alimentarius;

24.  sottolinea che l'UE deve garantire che l'accordo di cooperazione con l'India migliori il livello di cooperazione reciproca e che tutte le norme economiche, sociali, ambientali, sanitarie, di sicurezza e di qualità dell'UE siano rispettate da entrambe le parti;

25.  esorta la Commissione a effettuare un'analisi del possibile impatto economico dell'accordo, tenendo conto che la produzione agricola e animale in India non è soggetta alle norme UE, che aumentano invece i costi di produzione in Europa, con il rischio di portare a una concorrenza sleale, come già accaduto con altri accordi con paesi terzi;

26.  chiede alla Commissione di garantire che il testo dell'accordo, come coerentemente avvenuto negli accordi di libero scambio precedentemente conclusi dall'UE, tuteli il mercato interno unico dell'UE impedendo:

   i) l'importazione di OGM non autorizzati negli alimenti, nei mangimi e nelle sementi;
   ii) l'importazione di prodotti agricoli e alimentari con livelli di residui di antiparassitari più elevati di quanto consentito dal diritto dell'Unione, applicando in modo sistemico le norme dell'UE in fatto di limiti massimi di residui;
   iii) l'importazione di prodotti agricoli e alimentari la cui produzione abbia comportato l'uso di preparati ormonali vietati nell'UE;
   iv) l'introduzione di ceppi di microbi resistenti agli antimicrobici;

27.  ricorda che il 14 dicembre 2021 l'India è stata condannata dinanzi all'OMC per gli ingenti sussidi concessi alle sue produzioni di zucchero e alle relative esportazioni; chiede, pertanto, poiché non è previsto un riesame dei sussidi incompatibili con le norme dell'OMC, la sospensione del contingente CXL di 10 000 t per lo zucchero indiano; chiede che i prossimi negoziati commerciali UE-India garantiscano l'eliminazione dei sussidi concessi nel settore dello zucchero incompatibili con l'OMC;

28.  accoglie con favore l'istituzione di due gruppi di lavoro congiunti per intensificare la cooperazione normativa in materia di beni e servizi, comprese le tecnologie verdi e digitali e le catene di approvvigionamento resilienti in consultazione con rappresentanti di diverse parti interessate su un piano di parità; sottolinea il ruolo cruciale dei dialoghi ad alto livello sul commercio e gli investimenti nel garantire progressi significativi a livello globale, anche in relazione ai problemi di accesso al mercato di lunga data; si aspetta di essere informato tempestivamente e regolarmente in merito ai risultati di tali dialoghi;

29.  invita i negoziatori a concordare, in via prioritaria, l'istituzione di una piattaforma di consultazione bilaterale ex ante ed ex post tra l'UE e l'India concepita per facilitare le discussioni e le consultazioni prima di qualsiasi nuova misura o sovvenzione che potrebbe incidere negativamente sul commercio o sugli investimenti; ritiene che tale piattaforma dovrebbe agevolare un dialogo con i rappresentanti di un'ampia gamma di parti interessate, comprese le parti sociali e le organizzazioni della società civile; è dell'avviso che le associazioni imprenditoriali e industriali dovrebbero portare all'attenzione del segretariato di tale piattaforma qualsiasi nuovo elemento di contrasto per il commercio o gli investimenti; ritiene che la piattaforma dovrebbe infine diventare parte integrante del quadro di governance del futuro accordo commerciale;

30.  ritiene che la governance di un potenziale accordo di libero scambio UE-India dovrebbe comportare un comitato misto che garantisca il monitoraggio, il dialogo strutturato e la vigilanza congiunti da parte del Parlamento europeo e di entrambe le camere del parlamento indiano; sottolinea che il coinvolgimento della società civile nel monitoraggio dell'attuazione dell'accordo è essenziale e chiede la rapida istituzione di gruppi consultivi interni dopo l'entrata in vigore dell'accordo e una rappresentanza equilibrata delle organizzazioni imprenditoriali, dei sindacati e della società civile al loro interno, comprese organizzazioni indipendenti dei settori del lavoro e dell'ambiente;

31.  incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché al governo e al parlamento dell'India.

(1) GU L 209 del 14.6.2021, pag. 1.
(2) GU C 337 del 20.9.2018, pag. 48.
(3) GU C 456 del 10.11.2021, pag. 117.
(4) GU C 506 del 15.12.2021, pag. 109.
(5) GU C 270 del 7.7.2021, pag. 2.
(6) GU C 99 dell'1.3.2022, pag. 10.
(7) https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_734503.pdf
(8) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).


Azione comune europea in materia di assistenza
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Risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio 2022 verso un'azione comune europea in materia di assistenza e cura (2021/2253(INI))
P9_TA(2022)0278A9-0189/2022

Il Parlamento europeo,

–  visti gli articoli 2 e 3 del trattato sull'Unione europea (TUE),

–  visti gli obiettivi stabiliti dall'articolo 3 TUE, in particolare la lotta contro l'esclusione sociale e le discriminazioni, la promozione della giustizia sociale, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti dei minori, nonché la coesione economica, sociale e territoriale,

–  visti l'articoli 8 sull'integrazione della dimensione di genere, che sancisce la finalità dell'UE di eliminare le ineguaglianze nonché di promuovere la parità tra uomini e donne, e la clausola sociale orizzontale di cui all'articolo 9 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  visti gli obiettivi di politica sociale enunciati negli articoli 151 e 153 TFUE,

–  vista la Carta sociale europea riveduta, in particolare l'articolo 15 sul diritto delle persone portatrici di handicap all'autonomia, all'integrazione sociale ed alla partecipazione alla vita della comunità e l'articolo 23 sul diritto delle persone anziane ad una protezione sociale,

–  viste la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"), in particolare l'articolo 25 sul diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente e l'articolo 26 sull'inserimento delle persone con disabilità, e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali di cui all'articolo 6 TUE,

–  visti i principi del pilastro europeo dei diritti sociali, in particolare il principio 17 sull'inclusione delle persone con disabilità e il principio 18 sul diritto all'assistenza a lungo termine,

–  visti il decennio dell'invecchiamento in buona salute delle Nazioni Unite 2021-2030 e il quadro dell'OMS con cui i paesi possano conseguire un continuum integrato dell'assistenza a lungo termine(1),

–  visti il piano d'azione del pilastro europeo dei diritti sociali e i suoi obiettivi principali per il 2030,

–  visti gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (OSS), in particolare gli obiettivi n. 3 "Salute e benessere", n. 5 "Parità di genere", n. 8 "Lavoro dignitoso e crescita economica" e n. 10 "Riduzione delle disuguaglianze",

–  viste la relazione tematica dell'esperto indipendente delle Nazioni Unite sul godimento di tutti i diritti umani da parte delle persone anziane del 22 luglio 2020 sull'impatto della malattia da coronavirus (COVID-19) sul godimento di tutti i diritti umani da parte delle persone anziane A/75/2020(2) e la sua dichiarazione sull'autonomia e sull'assistenza delle persone anziane in occasione della trentesima sessione del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani(3),

–  viste le convenzioni e le raccomandazioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), in particolare la convenzione C149 sul personale infermieristico del 1977 e la raccomandazione n. 157 che l'accompagna, la convenzione C183 sulla protezione della maternità del 2000 e la raccomandazione n. 191 che l'accompagna, la convenzione C189 sui lavoratori domestici del 2011 e la raccomandazione n. 201 che l'accompagna, la convenzione C190 sulla violenza e sulle molestie del 2019 e la raccomandazione n. 206 che l'accompagna e la raccomandazione n. 202 sui sistemi nazionali di protezione sociale di base,

–  vista la relazione dell'OIL del 19 dicembre 2019, dal titolo "The Employment Generation Impact of Meeting SDG Targets in Early Childhood Care, Education, Health and Long-Term Care in 45 Countries" (L'impatto sulla creazione di occupazione del conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile nell'assistenza per la prima infanzia, nell'istruzione, nella salute e nell'assistenza a lungo termine in 45 paesi),

–  vista la risoluzione dell'OIL, adottata in occasione della 109a sessione della Conferenza internazionale del lavoro nel giugno 2021, concernente un appello mondiale all'azione per un approccio antropocentrico dalla crisi della COVID-19 che sia inclusivo, sostenibile e resiliente,

–  vista la relazione dell'OIL del 7 marzo 2022, dal titolo "Care at work: Investing in care leave and services for a more gender equal world of work" (Assistenza sul posto di lavoro: investire nel congedo di assistenza e nei servizi per un mondo del lavoro più equo sotto il profilo di genere),

–  vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD),

–  vista la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW),

–  vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo,

–  visti gli orientamenti politici della Presidente della Commissione Ursula von der Leyen,

–  visto il programma di lavoro della Commissione per il 2022,

–  visto il regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+)(4),

–  visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza(5),

–  visto il regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU)(6),

–  visto il regolamento (UE) 2021/522 che istituisce un programma d'azione dell'Unione in materia di salute per il periodo 2021-2027 ("programma UE per la salute") (EU4Health)(7),

–  vista l'iniziativa congiunta dell'OCSE e della Commissione sullo stato della sanità,

–  vista la direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio(8),

–  vista la direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica(9),

–  vista la direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego(10),

–  vista la direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro(11),

–  vista la raccomandazione del Consiglio (UE) 2021/1004 del 14 giugno 2021 che istituisce la garanzia europea per l'infanzia(12),

–  vista la comunicazione della Commissione del 5 marzo 2020 dal titolo "Un'Unione dell'uguaglianza: la strategia per la parità di genere 2020-2025" (COM(2020)0152),

–  vista la comunicazione della Commissione del 26 aprile 2017 dal titolo "Un'iniziativa per sostenere l'equilibrio tra attività professionale e vita familiare di genitori e prestatori di assistenza che lavorano" (COM(2017)0252),

–  visto il piano d'azione della Commissione del 9 dicembre 2021 per stimolare l'economia sociale e creare posti di lavoro,

–  visto il "Libro bianco sull'invecchiamento demografico" della Commissione del 27 gennaio 2021 (COM(2021)0050),

–  vista la comunicazione della Commissione del 2021 su una visione a lungo termine per le zone rurali,

–  vista la dichiarazione ministeriale adottata in occasione della 4a conferenza ministeriale della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite sull'invecchiamento tenutasi a Lisbona il 22 settembre 2017 dal titolo "A Sustainable Society for all Ages: Realizing the potential of living longer" (Una società sostenibile per tutte le età: realizzare il potenziale per vivere più a lungo),

–  vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza delle retribuzioni e meccanismi esecutivi (COM(2021)0093), presentata dalla Commissione il 4 marzo 2021,

–  vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea (COM(2020)0682), presentata dalla Commissione il 28 ottobre 2020,

–  visto il parere SOC/687-EESC-2021 del Comitato economico e sociale europeo (CESE), del 19 gennaio 2022, dal titolo "Verso un nuovo modello di assistenza per gli anziani: imparare dalla pandemia di COVID-19",

–  visto il parere SOC/535- EESC-2016 del Comitato economico e sociale europeo (CESE), del 21 settembre 2012, dal titolo "The rights of live-in care workers" (I diritti dei lavoratori conviventi prestatori di cure e assistenza),

–  vista la relazione sull'assistenza a lungo termine, elaborata nel 2021 dal comitato per la protezione sociale (CPS) e dalla Commissione europea (DG EMPL), su tendenze, sfide e opportunità in una società che invecchia,

–  visto il parere del gruppo di esperti del 23 giugno 2021 sui modi efficaci di investire nella salute sul sostegno alla salute mentale del personale sanitario e di altri lavoratori essenziali,

–  viste le conclusioni del Consiglio EPSCO, del 14 giugno 2021, riguardanti le conseguenze socioeconomiche della COVID-19 sulla parità di genere (ST/8884-21),

–  vista la sua risoluzione del 15 novembre 2018 sui servizi di assistenza nell'UE per una migliore parità di genere(13),

–  vista la sua risoluzione del 21 gennaio 2021 sulla prospettiva di genere nella crisi COVID-19 e nel periodo successivo alla crisi(14),

–  vista la sua risoluzione del 21 gennaio 2021 sulla strategia dell'UE per la parità di genere(15),

–  vista la sua risoluzione del 10 marzo 2022 sul terzo piano d'azione dell'Unione europea sulla parità di genere(16),

–  vista la sua risoluzione del 21 gennaio 2021 sull'accesso a un alloggio dignitoso e a prezzi abbordabili per tutti(17),

–  vista la raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2019 relativa ai sistemi di educazione e cura di alta qualità della prima infanzia(18),

–  vista la sua risoluzione dell'11 marzo 2021 sui diritti dei minori alla luce della strategia dell'Unione europea sui diritti dei minori(19),

–  vista la sua risoluzione del 10 luglio 2020 sulla strategia dell'UE in materia di sanità pubblica dopo la crisi della COVID-19(20),

–  vista la sua risoluzione del 16 febbraio 2022 su rafforzare l'Europa nella lotta contro il cancro – Verso una strategia globale e coordinata(21),

–  vista la sua risoluzione del 17 dicembre 2020 su un'Europa sociale forte per transizioni giuste(22),

–  vista la sua risoluzione del 7 luglio 2021 sul tema "Il Vecchio continente diventa più vecchio – possibilità e sfide della politica sull'invecchiamento post 2020"(23),

–  vista la comunicazione della Commissione del 3 marzo 2021, dal titolo "Un'Unione dell'uguaglianza: strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030" (COM(2021)0101),

–  vista la sua risoluzione del 18 giugno 2020 sulla strategia europea sulla disabilità post‑2020(24),

–  vista la sua risoluzione del 29 novembre 2018 sulla situazione delle donne con disabilità(25),

–  vista la comunicazione della Commissione del 28 giugno 2021 dal titolo "Quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro 2021-2027 – Sicurezza e salute sul lavoro in un mondo del lavoro in evoluzione" (COM(2021)0323),

–  vista la sua risoluzione del 10 marzo 2022 su un nuovo quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro post-2020 (inclusa una migliore protezione dei lavoratori contro l'esposizione a sostanze nocive, lo stress sul luogo di lavoro e le lesioni da movimenti ripetitivi)(26),

–  vista la relazione dell'ETUI/FSESP sulla trasparenza delle retribuzioni e sul ruolo della valutazione e della classificazione del lavoro neutre sotto il profilo del genere nei servizi pubblici,

–  vista la raccomandazione del Consiglio dell'8 novembre 2019 sull'accesso alla protezione sociale per i lavoratori subordinati e autonomi(27),

–  viste le attività dell'ELA e in particolare quella di collaborare con gli Stati membri nella lotta contro il lavoro sommerso,

–  visto l'indice sull'uguaglianza di genere 2021 dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE) e la sua analisi tematica sulla salute,

–  visto l'articolo 54 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A9-0189/2022),

A.  considerando che i diritti sociali rientrano tra i diritti umani e i diritti costituzionali, che i diritti delle donne sono diritti umani fondamentali e che la Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa, la Corte europea dei diritti dell'uomo e la Carta sottolineano che i diritti umani rientrano nello Stato di diritto; che il piano d'azione del pilastro europeo dei diritti sociali stabilisce iniziative concrete per l'attuazione di principi essenziali per costruire un'Europa sociale più forte per una transizione e una ripresa giuste, quali parità di genere, pari opportunità, equilibrio tra attività professionale e vita familiare, assistenza all'infanzia e sostegno ai minori, inclusione delle persone con disabilità e assistenza a lungo termine; che aumentare e rafforzare il valore e i diritti del personale assistenziale sarà un presupposto per l'attuazione di tali iniziative, tra cui quelle concernenti specificamente i principi 17 e 18; che il semestre europeo e il quadro di valutazione della situazione sociale dovrebbero essere utilizzati con l'obiettivo di creare una società più equa, giusta, sostenibile e resiliente; che il godimento del più elevato livello di salute raggiungibile è un diritto fondamentale e che un livello elevato di protezione della salute deve essere garantito e attuato in tutte le politiche ed attività dell'Unione; che l'accesso a servizi pubblici di qualità è un fattore decisivo per la qualità della vita nell'ambito della strategia in materia di assistenza e di maggiori investimenti nel settore;

B.  considerando che i minori rappresentano il 18,3 % della popolazione dell'UE(28); che nel 2020 il 47,5 % delle famiglie nell'UE aveva almeno un figlio e il 14 % delle famiglie era composto da figli e un solo genitore(29), di cui la maggior parte donne;

C.  considerando che la grande maggioranza dei prestatori di assistenza, formale e informale, retribuita e non retribuita, è costituita da donne; che le responsabilità di assistenza all'interno della famiglia determinano la capacità, la durata e il tipo di lavoro retribuito che le donne possono intraprendere nel corso del loro ciclo di vita lavorativa, influenzandone così la partecipazione alla vita sociale, economica, culturale e politica; che gli stereotipi che circondano le donne come migliori prestatrici di assistenza e la percezione dell'assistenza e del lavoro domestico non retribuiti come "lavoro femminile" rafforzano il modello "uomo capofamiglia – donna prestatrice di assistenza", che continua a definire l'accesso ai diritti sociali incidendo sull'indipendenza economica delle donne e contribuendo alla sottovalutazione e all'invisibilità economica del lavoro assistenziale, in particolare del contributo dei prestatori di assistenza familiare, così come alla sottovalutazione dei prestatori di assistenza nelle istituzioni private e pubbliche;

D.  considerando che l'80 % di tutta l'assistenza a lungo termine in Europa è fornita da prestatori di assistenza informale(30), in stragrande maggioranza donne, private di condizioni di lavoro eque, principalmente non retribuite e/o senza sostegno sociale adeguato, il che rende l'assistenza una questione estremamente legata al genere; che la prestazione di assistenza informale è associata alla mancanza di diritti, come il congedo per malattia e le ferie annuali, nonché la maternità, la paternità e i congedi parentali, alla riduzione dei tassi di occupazione, all'aumento dei tassi di povertà e di esclusione sociale, alla riduzione della salute mentale e all'aumento dei sentimenti di isolamento sociale e di solitudine, il che ha un impatto negativo sulla loro salute fisica e mentale, sul loro benessere e sulla loro inclusione sociale; che il contributo delle donne nel lavoro assistenziale non retribuito aggiunge ogni anno circa 11 000 miliardi di USD(31) all'economia mondiale, il che equivale al 9 % del PIL mondiale(32);

E.  considerando che il 15,4 % dei giovani che non lavorano e non partecipano ad alcun ciclo di istruzione o formazione (NEET) si trova in tale situazione perché provvede a bambini o adulti non autosufficienti o ha altre responsabilità familiari; che l'88 % dei NEET è rappresentato da donne(33);

F.  considerando che è necessario riconoscere che gli esseri umani dipendono tutti dall'assistenza in misura diversa a seconda, tra l'altro, dell'età, delle condizioni socioeconomiche, del capitale fisico e della storia personale, dall'infanzia fino alla vecchiaia; che l'assistenza dovrebbe essere differenziata dal sostegno alle persone con disabilità o malate; che il valore sociale ed economico del lavoro assistenziale, sia retribuito che non retribuito, non è valorizzato e riconosciuto e deve essere rivalutato e messo al centro delle politiche economiche; che l'impatto sociale, economico e sulla parità di genere di coloro che hanno responsabilità assistenziali dovrebbe essere affrontato con urgenza, in particolare in vista del cambiamento demografico;

G.  considerando che tutti gli Stati membri e l'UE sono vincolati dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD), compreso il suo articolo 19 che impone di adottare misure efficaci e adeguate che garantiscano lo stesso diritto di tutte le persone con disabilità di vivere in modo indipendente, di partecipare e di essere inserite nella comunità; che l'accesso equo ed efficace a servizi di sostegno e all'assistenza di qualità a prezzi accessibili è un prerequisito essenziale per una vita indipendente delle persone con disabilità, la loro partecipazione alla vita della comunità e l'inclusione sociale;

H.  considerando che l'assistenza comprende tutti i servizi volti a sostenere l'autonomia e l'indipendenza delle persone che necessitano di assistenza, nonché le esigenze fisiche, psicologiche, emotive, sociali, personali e domestiche delle singole persone e dei gruppi in situazioni vulnerabili; che l'assistenza dovrebbe essere riconosciuta come un diritto che garantisce l'equo esercizio dei diritti, la dignità, l'autonomia, l'inclusione e il benessere di tutte le persone bisognose di assistenza; che l'Unione europea può integrare e sostenere l'azione degli Stati membri nel miglioramento dei servizi di assistenza, per coloro che sono assistiti e per coloro che prestano assistenza;

I.  considerando che per lavoro assistenziale s'intende una varietà di servizi svolti da singole persone, famiglie, comunità, fornitori di servizi retribuiti, organizzazioni pubbliche e istituzioni statali in diversi tipi di contesti, dagli istituti alle famiglie;

J.  considerando che la Commissione definisce i servizi per la persona e la famiglia una vasta gamma di attività che contribuiscono al benessere a domicilio delle famiglie e delle persone, tra cui assistenza ai bambini, assistenza a lungo termine e per le persone con disabilità, faccende domestiche, sostegno scolastico, riparazioni domestiche, giardinaggio e sostegno informatico; che i servizi per la persona e la famiglia comprendono servizi di assistenza e non, sia diretti che indiretti; che, a livello mondiale, i servizi per la persona e la famiglia sono solitamente descritti con il termine di lavoro domestico; che l'inclusione dei lavoratori domestici nel personale assistenziale riconosce pertanto che la prestazione di assistenza include non solo l'assistenza personale, ma anche l'assistenza indiretta non relazionale, che fornisce i presupposti necessari per la prestazione di assistenza personale; che nell'ambito dei servizi per la persona e la famiglia le attività di assistenza e non sono altamente intrecciate con una vasta percentuale di lavoratori che le svolgono entrambe, e che quindi appartengono al personale assistenziale;

K.  considerando che l'accesso a un'assistenza di qualità e la creazione di ambienti adatti all'età sono essenziali per una vita più lunga, attiva e in buona salute; che si prevede che nell'UE il numero di persone bisognose di assistenza a lungo termine aumenterà da 30,8 milioni nel 2019 a 38,1 milioni nel 2050(34); che diversi Stati membri già affrontano carenze di manodopera nel settore dell'assistenza a lungo termine che rischiano solo di aumentare con l'aumento della domanda di assistenza a lungo termine e che ciò richiede investimenti nella forza lavoro e nelle rispettive condizioni di occupazione e di lavoro dignitose;

L.  considerando che la crisi della COVID-19 ha evidenziato il ruolo fondamentale svolto dai prestatori di servizi per la persona e la famiglia all'interno delle nostre società, dimostrando l'urgente necessità di garantire il pieno riconoscimento di tali lavoratori in tutti gli Stati membri unitamente ai diritti di contrattazione collettiva, alla sicurezza sociale e alla protezione sociale; che, a causa della persistente mancanza di un adeguato riconoscimento di tali lavoratori in diversi Stati membri, molti di loro hanno perso il lavoro durante la pandemia di COVID-19 senza poter beneficiare di regimi statali di compensazione salariale e di mantenimento del posto di lavoro; che la pandemia ha comportato la perdita dell'alloggio per molti prestatori di servizi per la persona e la famiglia, oltre ad averli esposti a violenza e molestie sul luogo di lavoro;

M.  considerando che, nonostante lungo tutto l'arco della vita ciascuna persona assuma almeno una volta i ruoli di prestatore di assistenza e di destinatario dell'assistenza, esistono stigmatizzazione e stereotipi sull'interdipendenza, sulla disabilità fisica o mentale, sulla malattia e sulla fragilità e sulla necessità di cure e sostegno che si intersecano con altri motivi di discriminazione, in primis il genere, l'orientamento sessuale, l'età, la disabilità, la nazionalità, il colore della pelle, l'origine etnica e sociale, le caratteristiche genetiche, nonché il contesto economico, sociale, migratorio e altri contesti svantaggiati, aggravando il rischio di povertà o esclusione sociale;

N.  considerando che la popolazione dell'UE sta invecchiando e che nel 2018 il 19 % dei cittadini dell'UE aveva un'età pari o superiore a 65 anni(35); che la discriminazione fondata sull'età e le esigenze di assistenza non soddisfatte, non visibili e non riconosciute costituiscono ancora un problema persistente in termini di assistenza in Europa; che il numero di persone non autosufficienti o con necessità assistenziali e sanitarie a lungo termine aumenta con l'età;

O.  considerando che le malattie reumatiche e muscoloscheletriche (RMD) sono tra le malattie non trasmissibili più diffuse, invalidanti e onerose del mondo, che colpiscono oltre 100 milioni di europei e rappresentano oltre il 50 % degli anni vissuti con disabilità (YLD) in Europa; che, in considerazione della loro diffusione, delle conseguenze invalidanti e dei legami con un'alta incidenza di comorbilità, le persone affette da malattie reumatiche e muscoloscheletriche sono una fonte significativa di domanda di assistenza formale e informale a lungo termine in Europa;

P.  considerando che molti prestatori di assistenza e lavoratori domestici appartengono a minoranze etniche o sono migranti(36), affrontano una situazione estremamente precaria, sono soggetti a discriminazione intersezionale dovuta alla loro razza o etnia, al genere, alle condizioni socioeconomiche e alla nazionalità e lavorano come lavoratori conviventi con orari di lavoro spesso illimitati, in violazione della legislazione sugli orari di lavoro nell'economia formale e informale; che tali lavoratori sono principalmente donne senza un contratto di lavoro ufficiale, sono quindi più vulnerabili allo sfruttamento e spesso non hanno accesso ai loro diritti, in particolare al lavoro dignitoso e alla protezione sociale;

Q.  considerando che in tutti gli Stati membri, comprese le regioni rurali particolarmente soggette all'invecchiamento della popolazione, si riscontra la mancanza di servizi di assistenza di elevata qualità, accessibili e a prezzi abbordabili; che il monitoraggio dell'assistenza formale e informale e della forma e dei mezzi dei servizi di assistenza esistenti è ostacolato dall'assenza di dati, inclusi dati disaggregati, dalla mancanza di indicatori di qualità, come l'indagine europea sull'uso del tempo (ETUS) concernente la valutazione e il monitoraggio dei servizi forniti, di tabelle di marcia dell'attuazione, nonché dalla mancanza di conoscenza tra gli operatori sanitari sulle malattie invalidanti temporanee;

R.  considerando che uno dei diritti più importanti in materia di assistenza e sostegno è il diritto di scegliere il tipo e la posizione del servizio; che il diritto di scegliere il proprio tipo di assistenza è spesso compromesso dall'insufficiente disponibilità di assistenza personale e sostegno a domicilio; che l'assistenza personale è troppo raramente sostenuta in maniera sufficiente dagli Stati membri e rimane inaccessibile per molti; che fino al 75 % delle persone anziane che necessitano di assistenza a lungo termine riferisce che si troverebbe al di sotto della soglia di rischio di povertà se fosse costretto ad acquistare servizi di assistenza domiciliare al pieno costo di mercato(37); che anche nella maggior parte dei paesi più sviluppati sotto il profilo economico i sistemi di protezione sociale coprono meno del 40 % dei costi totali dell'assistenza a lungo termine alle persone con esigenze moderate(38); che gli Stati membri devono garantire la prestazione di servizi di assistenza di qualità e adeguatamente finanziati e funzionanti, sistemi di protezione sociale e una migliore integrazione di un'assistenza a lungo termine di qualità, di fondamentale importanza per migliorare l'equità sociale e contribuire all'uguaglianza di genere;

S.  considerando che la pandemia di COVID-19 ha acuito e reso più visibili le disuguaglianze e le sfide esistenti che mostrano i molteplici problemi strutturali radicati nel sistema di assistenza sociale dell'Europa, vale a dire la carenza di risorse delle strutture di assistenza e dei sistemi sanitari o la mancanza di investimenti; che, in termini di accesso ai servizi domestici e di assistenza formale, comprese le cure mediche tempestive, accessibili e di alta qualità, la pandemia ha sottolineato le crisi già esistenti nel settore dell'assistenza a causa del forte aumento del carico di lavoro nel settore, della carenza di personale assistenziale, di sistemi sanitari sottofinanziati e in difficoltà, della dipendenza eccessiva dall'assistenza informale non retribuita o dal lavoro sommerso; che quanto sopra aumenta i rischi psicosociali cui devono far fronte i prestatori di assistenza che rimangono nel settore, per lo più donne; che le sfide legate alla pandemia hanno portato alla solitudine e all'isolamento sociale e hanno aumentato il rischio di abuso e di abbandono, nonché il deterioramento della salute fisica e mentale delle persone che necessitano di assistenza e del benessere generale di tutte le generazioni in tutta l'UE, in particolare negli Stati membri con livelli inferiori, prima della pandemia, di investimenti nell'assistenza(39); che tali effetti a lungo termine sulla salute e sul benessere delle persone nonché le conseguenze sociali ed economiche devono ancora essere pienamente valutati e integrati nei pertinenti settori strategici;

T.  considerando che le esigenze dei prestatori di assistenza informale sono insoddisfatte in Europa e la pandemia di COVID-19 ha fatto luce sulle difficoltà dei prestatori di assistenza informale e delle persone che ricevono assistenza informale e sulla dipendenza sproporzionata da donne e ragazze(40); che la mancanza di riconoscimento dei prestatori di servizi per la persona e la famiglia e/o l'errata classificazione della loro situazione lavorativa ha comportato che molti di coloro che hanno perso il lavoro durante la pandemia di COVID-19 non sono stati in grado di accedere alle misure di protezione sociale;

U.  considerando che la pandemia di COVID-19 ha aggravato le disuguaglianze di genere esistenti, in particolare in termini di aumento del lavoro assistenziale non retribuito e di squilibrio tra attività professionale e vita familiare, e ha comportato un duplice onere per molte donne, che hanno avuto turni di lavoro più lunghi e un'assistenza informale supplementare a casa; che prima della pandemia di COVID-19(41) il 37,5 % delle donne nell'UE si prendeva quotidianamente cura di bambini, anziani o persone con disabilità, rispetto al 24,7 % degli uomini; che la pandemia ha portato a una media di circa 13 ore aggiuntive di lavoro non retribuito a settimana per le donne(42); che le donne che lavorano da casa, a tempo parziale o disoccupate hanno subito una pressione maggiore, dal momento che hanno continuato a occuparsi della maggior parte delle responsabilità di assistenza familiari e del lavoro domestico(43); che tutti gli effetti della pandemia di COVID-19 non sono ancora pienamente noti e che il suo impatto socioeconomico sulle donne perdurerà;

V.  considerando che, secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, fino a metà dei decessi legati alla COVID-19 in Europa è stata costituita dai residenti delle strutture di assistenza a lungo termine(44); che oltre il 70 % del personale dei settori sociale e sanitario impegnato in prima linea nella lotta contro la COVID-19 era costituito da donne, molte delle quali hanno dovuto affrontare le conseguenze, anche di lunga durata, dell'infezione da COVID-19, sono state isolate e hanno affrontato livelli senza precedenti di stress, ansia, depressione, pensieri suicidi e anche disturbi da stress post-traumatico; che nel 2021 il 30 % del personale infermieristico ha lasciato la professione nell'UE(45); che gli alti tassi di incidenza e di mortalità dovuti alla COVID-19 nelle strutture di assistenza a lungo termine, anche a causa del mancato accesso a dispositivi di protezione, sperimentazione e cure mediche, hanno evidenziato le carenze sistemiche connesse a una transizione troppo lenta dall'assistenza istituzionale ai servizi di assistenza familiare e locale, le carenze di personale derivanti dalle difficoltà di attirare e trattenere i lavoratori, le cattive condizioni di occupazione e di lavoro, la mancanza di opportunità di crescita professionale per i lavoratori nel settore dell'assistenza, le difficoltà per i prestatori di assistenza transfrontalieri, nonché la mancanza di sostegno e accesso alla sicurezza sociale per i prestatori di assistenza informale;

W.  considerando che, oltre alle esigenze mediche non soddisfatte, la pandemia di COVID-19 ha avuto un impatto fortemente negativo sull'accesso all'istruzione, ad alloggi dignitosi e ai servizi essenziali per il benessere e lo sviluppo dei minori, generando un onere aggiuntivo nei compiti assistenziali ed educativi per tutti i genitori, soprattutto le donne e i genitori soli(46); che le prove empiriche confermano che la riduzione dei servizi di assistenza e l'aumento del lavoro assistenziale non retribuito svolto dalle donne durante la pandemia di COVID-19 hanno ripristinato e rafforzato le disuguaglianze di genere;

X.  considerando che la fornitura di un'assistenza di qualità dipende dall'esistenza di una forza lavoro sufficientemente ampia, ben formata, motivata e specializzata, dalla creazione di condizioni di lavoro interessanti e dignitose attraverso il dialogo sociale e la contrattazione collettiva, retribuzioni eque e adeguate, nonché servizi integrati e da finanziamenti pubblici adeguati; che il settore dell'assistenza affronta da tempo una carenza di personale e che negli anni 2019-2020 421 000 lavoratori hanno lasciato il settore dell'assistenza residenziale(47); che il lavoro assistenziale di qualità rappresenta un'occupazione qualificata che richiede formazione ed esperienza e che la domanda di prestatori di assistenza qualificati non potrà che aumentare nei prossimi anni; che l'occupazione e la formazione continua sul posto di lavoro attraverso la professionalizzazione del settore possono contribuire ad aumentare la qualità della prestazione dei servizi di assistenza; che, nell'ambito di percorsi terapeutici più lunghi e dell'evoluzione delle pratiche e delle tecnologie, i prestatori di assistenza stanno accumulando competenze che devono essere riconosciute; che la direttiva sui diritti acquisiti (2001/23/CE) deve essere applicata ogni volta che i contratti dei dipendenti sono trasferiti a un prestatore di assistenza acquirente;

Y.  considerando che nell'Unione europea almeno 3,1 milioni di prestatori di servizi per la persona e la famiglia sono impiegati nell'economia sommersa, privi riconoscimento e dei diritti fondamentali dei lavoratori come la contrattazione collettiva, la sicurezza sociale e la protezione sociale(48); che il lavoro sommerso porta a una minore protezione dei lavoratori, facilitando lo sfruttamento e l'abuso del lavoro, determinando anche una perdita di reddito per gli Stati membri; che le condizioni dei cittadini di paesi terzi privi di documenti che svolgono un lavoro assistenziale sono particolarmente difficili, in termini di diritti sociali e accesso a condizioni di lavoro dignitose;

Z.  considerando che la piattaforma europea contro il lavoro sommerso è stata trasformata in un gruppo di lavoro permanente dell'Autorità europea del lavoro (ELA), con l'obiettivo di aumentare la cooperazione con le autorità degli Stati membri nella lotta contro il lavoro sommerso;

AA.  considerando che gli studi dimostrano che oltre il 90 % degli anziani intende vivere nella propria abitazione in età avanzata; che tuttavia solo il 20 % trascorre gli ultimi anni della propria vita nel proprio alloggio privato e che molti di loro vivono in strutture di assistenza istituzionali(49); che si riscontra l'assenza di servizi di assistenza specifici per le esigenze e le preferenze delle persone; che ciò impone(50) di trasformare le strutture di assistenza da istituzioni centralizzate a strutture di assistenza nell'ambito della famiglia o del territorio incentrate sul paziente per sostenere meglio l'autonomia delle persone che necessitano di assistenza e di sostegno, determinando benefici economici e sociali concreti e aumentando il livello di benessere dei destinatari dell'assistenza; che l'assistenza residenziale spesso non soddisfa gli standard sul sostegno all'indipendenza delle persone che utilizzano tali servizi ed è spesso associata alla fine della vita, anziché come luogo in cui vivere una vita dignitosa, prosperare e partecipare ulteriormente alla vita sociale e culturale; che tale cambiamento è stato inesistente o troppo lento e privo di risorse e deve tenere conto delle diverse esigenze e vulnerabilità delle comunità, ad esempio in termini di reddito e altre disuguaglianze; che gli Stati membri dovrebbero investire in tale direzione;

AB.  considerando che è importante condurre ulteriori ricerche sugli abusi in tutti i contesti di assistenza per informare in merito ai fattori che determinano tali pratiche, promuovere la consapevolezza, la formazione, l'individuazione e la lotta contro gli abusi per tutte le professioni legate all'assistenza e creare piattaforme pubbliche per denunciare tali pratiche;

AC.  considerando che il mercato del lavoro tende a essere segregato per genere e sottovaluta i settori in cui le donne rappresentano la maggior parte della forza lavoro; che nel 2020 nell'UE la retribuzione oraria lorda delle donne in media era inferiore di circa il 13,0 % rispetto a quella degli uomini(51);

AD.  considerando che spesso l'assistenza continua a essere sottovalutata e riceve scarso riconoscimento e una compensazione finanziaria insufficiente e spesso inesistente per i prestatori di assistenza informale; che la sottovalutazione in termini di retribuzioni e condizioni di lavoro, nonché l'invisibilità del lavoro assistenziale e domestico sono strettamente legate ai ruoli e alle norme di genere prevalenti che vedono le donne come prestatrici di assistenza e gli uomini come capifamiglia e a un circolo vizioso di "doppia svalutazione", in cui l'assistenza è spesso relegata ai gruppi più deboli della società a causa della sua mancanza di valore e, a sua volta, l'attività di assistenza si svaluta perché è svolta dai gruppi più deboli, nonché a causa del fatto che l'assistenza domiciliare e altri servizi di assistenza per la persona e la famiglia sono forniti a porte chiuse;

AE.  considerando che la femminilizzazione del settore dell'assistenza contribuisce al divario occupazionale, retributivo e pensionistico di genere a causa della percentuale di donne che lavorano nell'assistenza formale e informale, e può portare a un aumento del rischio di povertà nonché a una riduzione delle imposte versate agli Stati membri, con una perdita annua di 370 miliardi di EUR del PIL per l'Europa(52);

AF.  considerando che le donne e i migranti, in particolare i lavoratori mobili cittadini sia dell'UE che dei paesi terzi, sono prevalenti nel settore dell'assistenza e le donne rappresentano il 76 % dei 49 milioni di prestatori di assistenza documentati nell'UE(53) e oltre l'85 % dell'assistenza non retribuita in tutti gli Stati membri se si considera l'impegno sia quotidiano che settimanale(54);

AG.  considerando che lavorano nel settore dell'assistenza a lungo termine 6,3 milioni di professionisti, tra i quali le donne (81 %) sono sovrarappresentate, e che il numero di lavoratori di età superiore a 50 anni, di lavoratori a tempo parziale, precari e delle piattaforme digitali e di lavoratori migranti, mobili e informali, inclusi i prestatori di assistenza conviventi (l'8 % dei lavoratori nel settore dell'assistenza è straniero), è in aumento; che nel 2020 i lavoratori migranti e mobili rappresentavano il 28 % degli addetti all'assistenza a domicilio(55); che i deficit di assistenza in alcune regioni dell'UE sono aggravati da questa "fuga di assistenza" e dal fenomeno delle catene dell'assistenza mondiali; che ciò rende impossibile pensare all'assistenza solo lungo i confini nazionali; che sono ancora presenti ostacoli che impediscono la prestazione gratuita di servizi di assistenza nell'UE; che tali lavoratori sono essenziali per le nostre società sia in termini di salute pubblica che sul piano dell'inclusione sociale per le persone assistite, talvolta isolate;

AH.  considerando che in tutti gli Stati membri la retribuzione nei settori dell'assistenza e del lavoro domestico è ben al di sotto della retribuzione media ed è inferiore alla retribuzione che i lavoratori percepiscono per lo stesso lavoro in altri settori, in particolare nel settore dell'assistenza sanitaria(56); che ciò è dovuto al lavoro informale, a una minore copertura della contrattazione collettiva in tali settori, nonché a una svalutazione dei settori a prevalenza femminile, come l'assistenza; che i dipendenti che lavorano nei settori a scopo di lucro e non profit spesso non hanno accesso alla rappresentanza dei lavoratori e alla contrattazione collettiva; che la differenza in relazione alla retribuzione media è la più bassa negli Stati membri con accordi collettivi per alcune parti del settore(57); che la rappresentanza dei lavoratori, compresi i sindacati, e la contrattazione collettiva sono fondamentali per la rappresentanza e la difesa dei diritti e degli interessi dei lavoratori in tutti i contesti di assistenza, nonché per aumentare e mantenere gli standard in tutto il settore dell'assistenza;

AI.  considerando che la crisi della COVID-19 ha messo in evidenza diversi problemi riguardanti le condizioni di lavoro dei prestatori di assistenza a lungo termine; che i prestatori di assistenza a lungo termine presentavano un rischio ancora maggiore di contrarre la COVID-19 rispetto agli operatori sanitari negli ospedali, a causa della mancanza di dispositivi di protezione individuale e di una formazione adeguata per attuare i protocolli dell'infezione e altre attività di prevenzione;

AJ.  considerando che, sebbene sia emotivamente gratificante per una grande maggioranza di prestatori di assistenza, l'assistenza spesso genera effetti negativi sulla salute fisica e mentale dei prestatori di assistenza e difficoltà nel conciliare l'assistenza con il lavoro retribuito, il che è particolarmente significativo nel caso delle prestatrici di assistenza(58); che la salute mentale dei prestatori di assistenza formale e informale è stata colpita in modo sproporzionato durante la pandemia di COVID-19; che i problemi mentali sono aumentati durante la pandemia aumentando l'onere di assistenza; che il lavoro assistenziale è spesso associato al lavoro su turni, con breve preavviso e con lunghi orari di lavoro; che i rischi per la salute e la scarsa qualità dell'orario di lavoro sono le cause principali di un assenteismo relativamente elevato nel settore dell'assistenza a lungo termine; che il 38 % degli operatori sanitari ritiene che, a causa degli effetti negativi del loro lavoro, non saranno in grado di continuare a lavorare fino a 60 anni(59);

AK.  considerando che in Europa il 33 % dei prestatori di assistenza a lungo termine è stato esposto a qualche tipo di comportamento sociale avverso (inclusi abusi verbali, minacce e comportamenti umilianti) e solo il 22 % dei prestatori di assistenza a lungo termine si sente molto soddisfatto delle proprie condizioni di lavoro(60);

AL.  considerando che esistono varie forme di occupazione dei prestatori di assistenza conviventi formali, ad esempio tramite aziende del settore dell'assistenza o agenzie di lavoro interinale e intermediari;

AM.  considerando che le donne rappresentano la maggioranza delle persone che ricevono assistenza e che 44 milioni di persone nell'UE forniscono assistenza informale a lungo termine a familiari, vicini o amici(61), la maggior parte dei quali sono donne, e che il 12 % delle donne e il 7 % degli uomini che forniscono assistenza informale a lungo termine lo fanno per oltre 40 ore a settimana(62); che circa il 30 % delle persone di età superiore ai 65 anni convive con due o più malattie non trasmissibili; che le malattie non trasmissibili pongono un onere notevole e crescente su pazienti, prestatori di assistenza, società e sistemi sanitari;

AN.  considerando che l'elevato numero di destinatari dell'assistenza che necessitano di assistenza informale è direttamente legato all'indisponibilità, all'inaccessibilità e all'insostenibilità economica di servizi professionali di qualità adeguati alle loro esigenze nonché alla scelta predefinita di molti Stati membri a favore dell'assistenza informale non retribuita quale principale fonte di prestazione di assistenza(63); che la prestazione di assistenza informale dovrebbe essere una scelta e non una necessità causata della mancanza di servizi di assistenza disponibili;

AO.  considerando che una quota significativa del settore dell'assistenza formale a domicilio opera nella zona grigia, il che si ripercuote negativamente sulla qualità dell'assistenza a domicilio; che mancano dati che consentano di identificare con precisione il numero di prestatori di assistenza nella zona grigia;

AP.  considerando che nell'UE le donne svolgono 13 ore la settimana di lavoro domestico e assistenziale non retribuito in più rispetto agli uomini(64); che l'accesso a servizi di assistenza formale a lungo termine, a prezzi abbordabili e di qualità, per i familiari non autosufficienti e l'iniqua distribuzione del lavoro assistenziale e domestico non retribuito tra uomini e donne costituiscono fattori fondamentali nel determinare se le donne entrano e rimangono nel mercato del lavoro e la qualità dei lavori che svolgono; che nell'UE 7,7 milioni di donne rimangono fuori dal mercato del lavoro a causa delle loro responsabilità di assistenza informale, rispetto ad appena 450 000 uomini, e che il 29 % delle donne occupate a tempo parziale fa riferimento alle mansioni assistenziali come motivo principale per accettare un lavoro a tempo parziale(65); che solo il 6 % degli uomini afferma che il motivo principale del lavoro a tempo parziale è dovuto a responsabilità di assistenza, rispetto al 29 % delle donne, e che solo il 64 % dei padri nell'UE fornisce assistenza su base giornaliera(66);

AQ.  considerando che le donne subiscono anche più interruzioni di carriera, tendono a lavorare meno ore e hanno maggiori probabilità di avere un lavoro a tempo parziale, precario o temporaneo; che la segregazione settoriale e l'iniqua distribuzione del lavoro domestico e assistenziale non retribuito rappresentano le cause fondamentali del persistere del divario occupazionale, retributivo e pensionistico, nonché del maggiore rischio di povertà e di esclusione sociale delle donne; che il divario pensionistico di genere ha raggiunto in media il 27 % nel 2020(67); che un'equa distribuzione del lavoro assistenziale e domestico non retribuito, ovvero un equo coinvolgimento degli uomini, ha un chiaro impatto positivo sulla percentuale di donne che hanno un lavoro retribuito e sulla riduzione del divario retributivo di genere; che le responsabilità di assistenza all'infanzia sono una causa di cambiamento nell'occupazione per il 60 % delle donne rispetto al 17 % degli uomini occupati e portano a una riduzione dell'orario di lavoro per il 18 % delle donne occupate e solo per il 3 % degli uomini(68); che la disponibilità e l'accessibilità, anche economica, di strutture di assistenza all'infanzia di alta qualità sono cruciali per consentire alle persone, in particolare alle donne con responsabilità di assistenza, di partecipare al mercato del lavoro; che le sfide per la sanità pubblica come l'emicrania sono più comuni nelle donne(69) e che una grande percentuale delle donne colpite è ancora in prima linea per l'assistenza all'infanzia e le faccende domestiche;

AR.  considerando che tali discrepanze sono confermate a livello mondiale, con le donne che dedicano in media 3,2 volte più tempo (201 giorni lavorativi all'anno) degli uomini (63 giorni lavorativi) al lavoro assistenziale non retribuito, e sono più evidenti nel caso delle ragazze e delle donne che vivono in paesi a medio reddito, hanno un livello di istruzione inferiore, vivono in zone rurali e hanno figli in età scolare(70);

AS.  considerando che le donne sono rappresentate in modo preponderante tra i lavoratori essenziali (4 delle altre 16 categorie professionali ritenute essenziali annoverano più del 50 % di donne nella loro forza lavoro nell'UE)(71), come gli operatori sanitari, le cui mansioni non possono essere svolte in gran parte in modalità di telelavoro, e nei settori che sono stati più duramente colpiti dalla pandemia, e sono state quindi esposte ad alti rischi di contagio, carichi di lavoro pesanti, equilibrio interrotto tra attività professionale e vita familiare e perdita del lavoro; che le condizioni di vita e di lavoro sono state particolarmente compromesse per le donne con figli piccoli che hanno un lavoro retribuito(72);

AT.  considerando che l'assistenza rimane uno dei principali ambiti di riproduzione degli archetipi di genere, che sono ulteriormente rafforzati dalla mancanza di investimenti in servizi di qualità e dai pregiudizi di genere in altre politiche che colpiscono in modo sproporzionato l'autodeterminazione delle donne nella vita sociale e professionale, come il regime fiscale e previdenziale;

AU.  considerando che le imprese dell'economia sociale possono avere un potenziale e un contributo significativi nell'agevolare il reinserimento dei prestatori di assistenza nel mercato del lavoro;

AV.  considerando che diversi Stati membri e regioni dell'UE non riescono ancora a raggiungere l'obiettivo di fornire servizi di assistenza all'infanzia per il 90 % dei bambini di età compresa tra i tre anni e l'età dell'obbligo scolastico e per il 33 % dei bambini di età pari o inferiore ai tre anni; che la mancanza di infrastrutture sufficienti che offrano un'assistenza all'infanzia di qualità e accessibile a tutti, in particolare servizi per la prima infanzia, colpisce soprattutto i minori provenienti da famiglie svantaggiate, il che si riflette in tassi di iscrizione inferiori alla media dei minori con disabilità, dei minori appartenenti alla comunità rom e ad altre minoranze, dei minori migranti, dei minori che vivono in condizioni di povertà e minori appartenenti ad altri gruppi svantaggiati, che beneficerebbero maggiormente dei servizi per la prima infanzia(73);

AW.  considerando che nel 2020 il 24,2 % dei minori nell'UE, quasi 18 milioni, era a rischio di povertà o esclusione sociale; che i minori provenienti da famiglie a basso reddito, i minori senza fissa dimora, i minori con disabilità, i minori provenienti da un contesto migratorio, i minori appartenenti a minoranze etniche, in particolare rom, i minori affidati ad istituti, i minori in situazioni familiari precarie, le famiglie monoparentali, le famiglie LGBTIQ+ e le famiglie in cui i genitori sono assenti poiché lavorano all'estero incontrano gravi difficoltà, ad esempio grave privazione abitativa o sovraffollamento abitativo, ostacoli nell'accesso ai servizi fondamentali e di base; che nell'UE i minori con disabilità hanno una probabilità sproporzionatamente più elevata di essere affidati a istituti rispetto ai minori senza disabilità ed è molto meno probabile che beneficino degli sforzi volti a consentire il passaggio dall'assistenza negli istituti a quella nell'ambito del territorio e della famiglia(74); che la garanzia europea per l'infanzia è uno strumento dell'UE il cui obiettivo è prevenire e combattere la povertà e l'esclusione sociale garantendo ai minori bisognosi un accesso libero ed effettivo ai servizi di assistenza essenziali quali l'educazione e la cura della prima infanzia, le attività educative e scolastiche, l'assistenza sanitaria e almeno un pasto sano per ogni giorno di scuola, nonché l'accesso effettivo per tutti i minori bisognosi a un'alimentazione sana e a un alloggio adeguato(75); che l'accessibilità di un'assistenza all'infanzia e di un'istruzione di qualità a prezzi abbordabili è fondamentale per lo sviluppo personale e il benessere dei minori; che esiste un'inequivocabile correlazione positiva tra l'accesso ai servizi di assistenza all'infanzia, da un lato, e l'occupazione e il reddito degli uomini e in particolare delle donne, dall'altro(76);

AX.  considerando che l'accesso a servizi di assistenza di qualità, in particolare l'assistenza a lungo termine, è sempre più subordinato al reddito individuale e familiare, al luogo di residenza, alla disponibilità di servizi e capacità di fornitura degli stessi, alla disponibilità geografica nonché alle capacità inutilizzate dei prestatori; che si stima che due persone su tre che necessitano di assistenza non abbiano accesso ai servizi di assistenza, principalmente a causa della loro mancata disponibilità e insostenibilità economica(77); che le famiglie a basso reddito, con livelli di istruzione inferiori, e le famiglie di migranti incontrano le maggiori difficoltà di accesso ai servizi formali di assistenza domiciliare a lungo termine; che in tutta l'UE un terzo, e in cinque Stati membri anche più della metà delle famiglie riferisce di aver bisogno di servizi professionali di assistenza a lungo termine ma di non potervi accedere per motivi finanziari(78); che l'accesso all'assistenza sanitaria e alle cure dovrebbe essere universale ed efficace, indipendentemente dalle condizioni economiche o dalle differenti situazioni o status amministrativi o di residenza; che le persone con redditi più bassi sono anche un gruppo in cui le esigenze di assistenza sono più diffuse(79);

AY.  considerando che le tecnologie digitali hanno il potenziale di sostenere i prestatori di assistenza sia formale che informale e ridurre l'onere cui devono far fronte, ad esempio nel trasporto dei pazienti ai consulti che potrebbero essere tenuti online; che un sondaggio di Eurocarers del 2021 suggerisce che il 78 % dei prestatori di assistenza informale non ha mai utilizzato le tecnologie legate all'assistenza(80); che è necessario tenere conto della digitalizzazione e dell'Internet degli oggetti nel settore dell'assistenza, ma che non dovrebbero soppiantare completamente l'insostituibile interazione umana legata all'assistenza; che è opportuno incoraggiare progetti pilota e di ricerca al fine di provare la fattibilità e l'efficacia dei servizi digitali; che gli anziani, inclusi quelli che ricevono assistenza, hanno difficoltà di accesso ai servizi digitali; che l'accesso ai servizi digitali, compreso l'accesso all'alfabetizzazione digitale, dovrebbe essere considerato un diritto dei destinatari dell'assistenza; che il drastico passaggio al telelavoro ha rivelato la necessità di migliorare l'applicazione, la revisione e l'aggiornamento della legislazione relativa alle condizioni di lavoro nell'ambiente digitale e all'uso dell'intelligenza artificiale nella vita professionale;

AZ.  considerando che le donne che fanno fronte alla discriminazione intersezionale affrontano ulteriori barriere nell'accesso all'assistenza sanitaria e ai servizi sanitari e che occorre prestare un'attenzione particolare per affrontare gli effetti dei pregiudizi impliciti nell'accesso ai servizi privati e pubblici generati a causa del persistere di stereotipi e della sottorappresentanza di taluni gruppi in tali istituti;

BA.  considerando che è opportuno prestare particolare attenzione alle persone molto anziane al fine di aiutare, ove necessario, coloro che hanno perso l'autonomia e di evitare che si trovino in situazioni di isolamento;

BB.  considerando che l'importanza della prevenzione e della riabilitazione geriatrica per un invecchiamento dignitoso e in buona salute dovrebbe essere tenuta in debito conto;

BC.  considerando che è necessario rimodellare l'assistenza infermieristica fornendo, dove possibile, assistenza infermieristica gratuita o a domicilio a prezzi abbordabili;

BD.  considerando che l'aumento degli investimenti nell'economia dell'assistenza in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile porterebbe a quasi 300 milioni di posti di lavoro aggiuntivi a livello globale entro il 2035(81); che tali investimenti sarebbero costituiti da 96 milioni di posti di lavoro diretti nell'assistenza all'infanzia, 136 milioni di posti di lavoro diretti nell'assistenza a lungo termine e 67 milioni di posti di lavoro indiretti in settori diversi dall'assistenza; che tale livello di creazione di posti di lavoro richiederebbe un investimento del 3,2 % del PIL mondiale, tenendo conto dei costi totali meno il gettito fiscale(82); che la Commissione europea stima che 8 milioni di nuovi posti di lavoro dovrebbero essere creati nell'UE nel settore dell'assistenza entro il 2030(83);

BE.  considerando che il cambiamento demografico e l'invecchiamento della popolazione che l'accompagna aumenteranno la domanda di servizi di assistenza; che è improbabile che i posti di lavoro nel settore dell'assistenza vengano sostituiti o ridotti dall'automazione; che ciò dovrebbe motivare l'UE e gli Stati membri a investire nell'economia dell'assistenza come un settore promettente per la creazione di posti di lavoro, nel quadro della transizione digitale, al fine di aumentare il numero di personale qualificato e attirare più persone in tale settore;

BF.  considerando che gli standard di qualità per l'assistenza, in particolare per i servizi di assistenza sociale, rimangono assenti o inadeguati;

BG.  considerando che il settore dell'assistenza ha bisogno di investimenti, risorse e riforme significativi; che nel 2018 il divario di investimenti annuo stimato nelle infrastrutture sociali in Europa si attestava a 100-150 miliardi di EUR(84); che la relazione 2021 sull'invecchiamento prevede l'aumento della spesa pubblica necessaria per coprire i costi dell'assistenza e del sostegno a lungo termine fino al 2,9 % del PIL all'anno nel 2070, rispetto all'1,7 % del 2016, sebbene uno scenario di "invecchiamento in buona salute" possa ridurre in maniera significativa tale costo e la copertura totale delle esigenze di assistenza a lungo termine lo aumenti notevolmente;

BH.  considerando che è fondamentale comprendere l'interazione tra l'assistenza formale e informale; che i servizi di assistenza formale possono fornire sostegno ai prestatori di assistenza informale, ad esempio concedendo loro la possibilità di assentarsi e offrendo loro una formazione; che la mancanza di riconoscimento ufficiale dei prestatori di assistenza informale e la relativa assenza di dati su di loro e sulle loro esigenze rappresentano un ostacolo a tale interazione;

BI.  considerando che la fornitura di assistenza dipende da servizi pubblici e sistemi di protezione sociale adeguatamente finanziati e correttamente funzionanti;

BJ.  considerando che esiste una notevole diversità nella popolazione dei prestatori di assistenza informale; che le loro esigenze variano in base al loro contesto socioeconomico, alla loro partecipazione al mercato del lavoro, alle esigenze dei destinatari dell'assistenza e alla quantità di tempo che dedicano all'assistenza delle persone non autosufficienti;

BK.  considerando che le malattie neurodegenerative, come il morbo di Alzheimer o altre forme di demenza, continuano a essere sottodiagnosticate nella maggior parte dei paesi europei; che i dati indicano chiaramente che il numero dei casi confermati di persone con demenza, attualmente pari a 9 milioni, raddoppierà entro il 2050; che le donne continuano a essere colpite in modo sproporzionato dalla demenza(85);

BL.  considerando che nel febbraio 2021 il Mediatore europeo ha avviato un'indagine di propria iniziativa sul ruolo della Commissione nel processo di deistituzionalizzazione nell'UE, concentrandosi sull'adempimento dell'obbligo della Commissione di garantire che gli Stati membri utilizzino i fondi dell'UE in modo da promuovere la transizione dagli istituti di assistenza residenziale e verso una vita indipendente e la partecipazione alla vita comunitaria;

BM.  considerando che il meccanismo previsto dalla direttiva del 2001 sulla protezione temporanea è stato attivato per la prima volta in risposta all'afflusso massiccio di rifugiati, soprattutto donne con bambini e altre persone a carico, in fuga dalla guerra in Ucraina, garantendo agli sfollati parità di accesso al mercato del lavoro e agli alloggi, assistenza medica e accesso all'istruzione per i bambini; che l'attivazione del suddetto meccanismo avrà un impatto diretto significativo sul settore dell'assistenza, aumentando il numero di persone nell'UE che necessitano di servizi di assistenza completi e personalizzati, ma anche il numero di prestatori di assistenza sia informale che formale;

BN.  considerando che i dati sulla qualità dei servizi di assistenza si basano quasi esclusivamente su indagini non standard sulla soddisfazione dei clienti;

BO.  considerando che le difficoltà legate alla fornitura di alloggi adeguati, dignitosi e a prezzi abbordabili, soprattutto per gli anziani, le persone sole, le persone con disabilità, le persone a rischio di povertà ed esclusione sociale, le famiglie con bambini piccoli e i genitori soli, ostacolano in modo significativo l'accesso a servizi di assistenza di qualità;

BP.  considerando che in 11 paesi dell'OCSE i salari mediani dei prestatori di assistenza a lungo termine sono solo di 9 EUR all'ora, mentre i salari del personale ospedaliero, la maggior parte del quale è costituita da uomini, sono pari in media a 14 EUR all'ora(86);

BQ.  considerando che più della metà dei prestatori di assistenza sostiene di non guadagnare abbastanza per coprire le esigenze di base come l'alloggio e l'alimentazione e che il 31 % non ha un accesso adeguato ai dispositivi di protezione individuale(87);

BR.  considerando che la maggior parte dei prestatori di assistenza non riceve una retribuzione sufficiente che assicuri a loro e alle loro famiglie un livello di vita soddisfacente(88);

Un'Europa che si prende cura

1.  osserva che è essenziale garantire dignità, indipendenza, autonomia, benessere e partecipazione alla vita sociale attraverso un'assistenza di qualità nel corso della vita, dall'assistenza alla prima infanzia e l'istruzione, ai servizi di assistenza agli anziani e al sostegno alle persone con disabilità, tenendo presente che gli esseri umani dipendono gli uni dagli altri e che chiunque potrebbe aver bisogno di assistenza ad un certo punto della propria vita;

2.  sottolinea l'importanza dell'accessibilità e della disponibilità dell'assistenza pubblica, nonché della qualità, dell'accessibilità, della disponibilità, della sostenibilità economica e dell'adeguatezza dell'assistenza, e che tutte le persone bisognose di assistenza e i loro prestatori di assistenza dovrebbero avere diritto a una reale possibilità di scelta per quanto riguarda i servizi di assistenza adeguati a loro e alle loro famiglie, nonché la forma dell'assistenza (familiare, sul territorio, incentrata sul paziente, personalizzata e altre forme), il luogo e l'intensità dell'assistenza, con particolare attenzione alla prestazione e all'accesso per coloro che vivono in zone remote (433) come le zone rurali o le regioni ultraperiferiche; ritiene che gli investimenti nell'erogazione di servizi pubblici e sociali di qualità siano leve essenziali per evitare che lo svantaggio passi da una generazione all'altra;

3.  osserva che l'assistenza e i suoi diversi approcci strategici devono essere sviluppati e riprogettati in base alle esigenze degli individui, riconosce che i modelli e le modalità di organizzazione dell'assistenza sono diversi negli Stati membri e sottolinea il diritto di ogni persona di scegliere i servizi di assistenza di qualità più adatti alla sua situazione individuale e la necessità di garantire tale diritto da parte degli Stati membri e dell'UE in tutte le politiche; sottolinea che, a norma del principio 18 del pilastro europeo dei diritti sociali, ogni persona ha diritto a servizi di assistenza a lungo termine di qualità e a prezzi accessibili, in particolare ai servizi di assistenza familiare e locale, e sottolinea che allo scopo di rispettare tale principio la prestazione di servizi di assistenza dovrebbe essere aumentata;

4.  osserva che le donne rappresentano la maggior parte della forza lavoro (76 %) nel settore dell'assistenza formale e svolgono la parte principale del lavoro di assistenza informale, rappresentando al contempo la maggior parte dei destinatari dell'assistenza, che l'assistenza rimane sottovalutata, non riconosciuta e garantisce una compensazione finanziaria insufficiente o spesso nulla per i prestatori di assistenza e che questa sottovalutazione in termini di retribuzione, condizioni di lavoro e mancanza di visibilità è strettamente legata alla femminilizzazione del settore a causa dell'elevata percentuale di donne che lavorano nell'assistenza formale e informale; sottolinea che questo aspetto di genere deve essere preso in considerazione nel definire strategie e politiche di assistenza;

5.  esprime preoccupazione per l'impatto delle limitazioni strutturali e dei vincoli finanziari nel tipo di servizi di assistenza a disposizione degli individui e riconosce che l'integrazione dell'assistenza in Europa è limitata a causa della mancanza di incentivi e strutture adeguati;

6.  sottolinea l'importanza di un approccio basato sui diritti e integrato all'azione comune europea in materia di assistenza che presti pari attenzione alle esigenze fisiche, mentali, psicologiche, sociali, personali e domestiche delle persone; sottolinea l'importanza di aprire la strada a un approccio più coerente tra i sistemi sanitari e sociali, e tra l'assistenza formale e informale, e al coordinamento delle politiche locali, regionali e nazionali in materia di assistenza all'interno degli Stati membri dell'UE, insieme all'integrazione orizzontale e settoriale;

7.  sottolinea la necessità di sviluppare una strategia europea in materia di assistenza ambiziosa e inclusiva che assicuri a tutti un accesso equo all'assistenza con un'attenzione particolare per le persone in situazioni vulnerabili, e che contribuisca alla giustizia sociale;

8.  ritiene che la prevenzione sia fondamentale; chiede che la prevenzione primaria, la prevenzione secondaria e la prevenzione terziaria(89), che comprendono l'uso adeguato dell'istruzione e delle informazioni pertinenti, lo screening, la diagnosi precoce, la prevenzione e il follow-up adeguato delle malattie non trasmissibili, rientrino tra le componenti di una strategia olistica europea in materia di assistenza; esorta la Commissione ad adottare un approccio globale e olistico all'assistenza;

9.  esorta la Commissione a rafforzare la resilienza e lo sviluppo delle capacità dell'UE in situazioni di crisi sanitarie; esorta la Commissione a promuovere la ricerca e l'innovazione, stabilendo aree prioritarie per la futura ricerca e sviluppo sulla base delle malattie attuali e future, nonché l'ulteriore sviluppo di opportunità legate al settore dell'assistenza, anche per gli attori privati;

10.  sottolinea che la promozione di un modello egualitario in termini di reddito e di responsabilità di assistenza, in cui uomini e donne siano impegnati in egual misura nel lavoro retribuito nel mercato del lavoro e nel lavoro non retribuito nelle responsabilità domestiche e di assistenza, dovrebbe essere un obiettivo di tutte le azioni dell'UE nel settore dell'assistenza, dei mercati del lavoro e dei servizi sociali; ricorda l'importanza di applicare l'integrazione della dimensione di genere in tutte le politiche;

11.  invita la Commissione e gli Stati membri a investire nel settore dell'assistenza e a rafforzare e garantire investimenti e finanziamenti sostenibili, maggiori e adeguati per assicurare la parità di accesso per le persone che necessitano di assistenza a servizi di assistenza e per la famiglia di qualità a prezzi accessibili e dotati di personale adeguato, nonché un vita professionale attiva e appagante per i prestatori di assistenza con retribuzioni adeguate che offrano una vita dignitosa e opportunità di carriera nel settore tramite la certificazione e la convalida delle competenze;

12.  invita la Commissione e gli Stati membri a migliorare la disponibilità di finanziamenti per tutti i tipi di servizi di assistenza e a utilizzare al meglio i fondi strutturali e di investimento europei per investire nell'assistenza all'infanzia e nell'assistenza agli anziani e ad altre persone bisognose di assistenza, attraverso l'FSE+, InvestEU e altri strumenti finanziari che incoraggiano gli investimenti sociali, nonché il dispositivo per la ripresa e la resilienza, il programma EU4Health e i Fondi strutturali e di investimento europei, al fine di investire nell'assistenza garantita dallo Stato e favorire servizi accessibili e a prezzi abbordabili per tutti; invita la Commissione a misurarsi e creare sinergie con la parità di genere, l'inclusione delle persone provenienti da gruppi vulnerabili e con gli standard fissati per gli investimenti nella transizione digitale e verde, ad esempio per sostenere l'inverdimento dell'assistenza e dei progetti di assistenza e avviare un'iniziativa sull'assistenza sostenibile dal punto di vista ambientale, dato che le infrastrutture assistenziali hanno impatti ambientali negativi significativi che devono essere risolti e mitigati, nell'ambito dei principi guida; esorta la Commissione a elaborare orientamenti e una tabella di marcia per l'introduzione di norme comuni per gli Stati membri in tal senso; invita la Banca europea per gli investimenti a considerare di includere nel suo bilancio annuale lo sviluppo dell'economia e del settore dell'assistenza nell'ambito dell'attuazione della sua strategia sulla parità di genere e l'emancipazione economica delle donne;

13.  chiede un pacchetto di investimenti specifici destinato a promuovere il settore dell'assistenza e l'economia dell'assistenza dell'UE, nonché per garantire un coordinamento tra i diversi programmi e iniziative verso un'attuazione efficace della strategia; chiede ancora una volta lo sviluppo di strumenti in materia di bilancio di genere nel QFP e nei programmi correlati che consentano di individuare i finanziamenti specifici stanziati per promuovere la parità di genere;

14.  ricorda gli obblighi e gli impegni dell'UE e degli Stati membri per la transizione da contesti istituzionali segregati all'assistenza nell'ambito della famiglia e del territorio e la promozione di diversi modelli di sostegno e vita indipendente; invita gli Stati membri a utilizzare i fondi europei e nazionali disponibili per accelerare tale transizione e promuovere l'autonomia individuale e la vita indipendente sostenendo modi per rafforzare l'indipendenza, come l'adattamento interno delle abitazioni o l'installazione di sistemi di rilevamento digitale e di tecnologie assistive presso la propria abitazione, nel pieno rispetto delle disposizioni e degli obiettivi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità; esorta la Commissione ad adottare misure efficaci per garantire che i fondi dell'UE siano utilizzati per la transizione dall'assistenza istituzionalizzata all'assistenza nell'ambito della famiglia e del territorio, garantendo nel contempo l'assistenza familiare in tutta la sua diversità;

15.  sottolinea che, al fine di ridurre il lavoro sommerso nell'assistenza formale, è importante fornire finanziamenti pubblici a coloro che realmente forniscono servizi di assistenza all'interno dei sistemi di sicurezza sociale o attraverso la spesa fiscale che renderà la fornitura di servizi di assistenza legali ed equi economicamente accessibile;

16.  invita gli Stati membri a garantire la copertura sanitaria universale, aumentare gli investimenti nell'assistenza sanitaria e dare priorità ai finanziamenti a favore dell'assistenza primaria e di prossimità; invita gli Stati membri a eliminare urgentemente gli ostacoli esistenti all'assistenza sanitaria per tutti, compresi i migranti privi di documenti, con particolare attenzione alle donne che si trovano a far fronte alla discriminazione intersezionale; invita a garantire una retribuzione più alta ed equa e condizioni di lavoro dignitose per i prestatori di assistenza, gli operatori sanitari e altro personale di sostegno;

17.  sottolinea che una parte sostanziale dei modelli, dei servizi e delle strutture di assistenza si basa su un modello istituzionalizzato e obsoleto al di sotto dei moderni criteri di qualità e non soddisfa i bisogni e i desideri fisici, sociali e psicologici dei destinatari dell'assistenza; sottolinea che le persone che necessitano di assistenza dovrebbero essere poste al centro dei piani di assistenza in tutte le fasi dell'elaborazione, dell'attuazione e della valutazione delle politiche e dei servizi di assistenza, tramite l'esame di soluzioni innovative, nuovi modelli e strumenti per la fornitura di assistenza, la promozione dell'inclusione sociale e la comprensione multigenerazionale dei bisogni individuali delle persone bisognose di assistenza, ponendosi come obiettivo la transizione dall'assistenza negli istituti all'assistenza nell'ambito della famiglia o del territorio e la promozione di diversi modelli di vita indipendente e di sostegno;

18.  ritiene che l'assistenza incentrata sulle persone e individualizzata sia necessaria a garantire la dignità dei destinatari dell'assistenza e dei loro prestatori di assistenza, nonché la loro piena partecipazione e inclusione nella comunità; sottolinea che questo passaggio verso un approccio incentrato sulla persona richiede una maggiore integrazione dell'assistenza in percorsi terapeutici più olistici, per migliorare i benefici per i destinatari dell'assistenza nonché la qualità dell'assistenza;

19.  sottolinea la necessità di utilizzare appieno le soluzioni digitali per sostenere coloro che necessitano di assistenza affinché vivano una vita indipendente e autonoma, nonché la necessità di migliorare il rispetto del loro diritto all'autodeterminazione e di sviluppare autonomia sia per gli operatori sanitari sia per i destinatari dell'assistenza, attraverso un approccio personalizzato alla progettazione e al bilancio dell'assistenza, compresa la prestazione di assistenza sanitaria mirata e incentrata sulla persona avvalendosi di strumenti adeguati, garantendo nel contempo che vi sia un contatto umano di qualità per le persone che necessitano di assistenza e sostegno;

20.  crede che lo sviluppo dell'assistenza dovrebbe tenere conto di tutte le categorie di utenti e delle differenze tra essi; afferma che chi è incaricato della pianificazione, della programmazione e della prestazione di servizi di assistenza ha la responsabilità di essere a conoscenza delle esigenze, della responsabilizzazione degli utenti dei servizi e dell'importanza di un approccio basato sull'utente nell'elaborazione dei servizi, e che i servizi di assistenza destinati agli anziani e ai disabili devono essere pianificati e definiti con la partecipazione degli utenti;

21.  invita gli Stati membri a scambiarsi informazioni e migliori pratiche al fine di sviluppare un quadro comune europeo di qualità per l'assistenza formale e informale, basato sui diritti all'indipendenza, all'autonomia e al benessere e ispirato, tra l'altro, dal quadro dell'OMS per sostenere i paesi che conseguono un continuum integrato di assistenza a lungo termine, che comprenda tutti i contesti di assistenza, incoraggi la convergenza sociale verso l'alto, garantisca pari diritti a tutti i cittadini e migliori la qualità della vita;

22.  chiede alla Commissione di sostenere gli Stati membri a migliorare le loro infrastrutture di raccolta di dati in linea con tale quadro di qualità;

23.  invita inoltre a scambiarsi le migliori pratiche su come sostenere al meglio i gruppi con particolari esigenze di assistenza (ad esempio i genitori soli, soprattutto donne, i genitori con figli affetti da gravi malattie e le persone anziane);

24.  sottolinea che l'aumento delle esigenze di assistenza richiede un approccio comune dell'UE e chiede una strategia europea concreta in materia di assistenza sanitaria preventiva nell'ambito della soluzione alla crescente pressione sul sistema sanitario; osserva che i servizi di assistenza dovrebbero essere sviluppati in modo da migliorare la continuità dell'assistenza, la prevenzione sanitaria, la riabilitazione e la vita indipendente e sottolinea l'importanza di programmi per la promozione della salute e l'istruzione permanente, la prevenzione delle malattie e l'esame periodico, insieme a programmi più efficaci di assistenza sanitaria per promuovere il processo di invecchiamento in buona salute; invita la Commissione e gli Stati membri a impegnarsi attivamente nell'ambito del decennio dell'invecchiamento in buona salute dell'OMS, elaborando piani di invecchiamento in buona salute nell'UE che prevedano l'accesso ai servizi sanitari e assistenziali, nonché strategie per la prevenzione e la promozione della salute;

25.  invita la Commissione ad assumere la leadership nell'ambito dell'assistenza fissando obiettivi ambiziosi a livello dell'UE in merito al finanziamento, all'accesso, alla qualità, all'efficienza e alla sostenibilità dei servizi di assistenza in consultazione con gli Stati membri e con le parti interessate, comprese le parti sociali, e a elaborare definizioni e indicatori armonizzati per valutare tali obiettivi per i minori, gli anziani e le persone con disabilità;

26.  sottolinea la necessità di un quadro di valutazione per monitorare l'attuazione del diritto a un'assistenza di qualità nei contesti pubblico, privato, formale e informale;

27.  ricorda che l'UE dovrebbe utilizzare il quadro delle 5 R dell'OIL per un lavoro assistenziale dignitoso (riconoscere, ridurre e ridistribuire il lavoro assistenziale non retribuito, ricompensare il lavoro assistenziale retribuito) e garantire la rappresentanza dei prestatori di assistenza, il dialogo sociale e la contrattazione collettiva;

28.  ricorda che si dovrebbero compiere progressi verso un'economia dell'assistenza che adotti un approccio all'assistenza integrato, olistico, sensibile al genere e lungo tutto l'arco della vita; sottolinea che ciò dovrebbe includere misure legislative e investimenti a livello dell'UE al fine di promuovere condizioni di lavoro dignitose e l'attrattiva del lavoro nel settore dell'assistenza;

29.  pone l'accento sull'importanza di sottolineare la necessità di un approccio europeo all'assistenza nelle conclusioni di follow-up della Conferenza sul futuro dell'Europa, poiché l'assistenza è un settore fondamentale per il futuro dell'Europa;

30.  invita la Commissione a presentare un'ambiziosa strategia europea in materia di assistenza, solida e a prova di futuro, che si basi sul diritto di tutti a un'assistenza a prezzi sostenibili, accessibile e di alta qualità, nonché su altri principi enunciati nel pilastro europeo dei diritti sociali e nei documenti strategici dell'UE, nonché sui diritti e sulle esigenze individuali dei destinatari dell'assistenza e dei prestatori di assistenza, che comprenda l'intero arco della vita, andando incontro e rispondendo alle esigenze delle persone in periodi critici durante l'intero arco della vita, gettando le basi per la continuità dei servizi di assistenza durante l'intero arco della vita e promuovendo la solidarietà tra le generazioni;

31.  sottolinea che tale strategia dovrebbe basarsi su dati affidabili, completi e comparabili, accessibili al pubblico, sulla situazione e sulle categorie sia dei prestatori di assistenza che dei destinatari dell'assistenza, disaggregati per genere, età, nazionalità, origine etnica(90), disabilità, situazione socioeconomica, disponibilità e sostenibilità economica, tipo di assistenza prestata o ricevuta e contesti di assistenza diversi (privati o pubblici, istituzionali, familiari o a livello di territorio) e includere obiettivi concreti e progressivi con un calendario e indicatori per valutare i progressi e affrontare le disuguaglianze tenendo conto delle esigenze di assistenza nelle società europee; ribadisce l'invito alla Commissione e agli Stati membri ad aggiornare il quadro statistico per la raccolta di dati affidabili, comparabili e disaggregati, garantendo nel contempo il pieno rispetto della vita privata e delle norme sui diritti fondamentali; invita la Commissione a mettere a punto indagini dettagliate sull'uso del tempo gestite a livello centrale, disaggregate in base ai suddetti parametri, per esaminare il valore del lavoro non retribuito in tutti gli Stati membri;

32.  sottolinea la necessità di consultare tutti i portatori di interessi, a livello dell'UE, nazionale e locale, compresi i rappresentanti dei prestatori di assistenza informale e le organizzazioni dei pazienti, nella preparazione della strategia europea in materia di assistenza per tenere conto della diversità delle loro situazioni e delle loro esigenze e sottolinea che la strategia dovrebbe identificare i suoi gruppi destinatari;

33.  invita la Commissione a includere misure complete contro la violenza e le molestie, in particolare la lotta contro tutte le forme di abuso nei confronti delle persone anziane e gli abusi contro i prestatori di assistenza, nella strategia europea in materia di assistenza, al fine di combattere fenomeni preoccupanti quali la mancanza di assistenza, l'abbandono e l'uso indebito di restrizioni fisiche o chimiche, in particolare nel settore dell'assistenza e del sostegno a lungo termine; invita gli Stati membri a sviluppare corsi di formazione per i prestatori di assistenza informale e formale al fine di prevenire, impedire e combattere la violenza e le molestie legate all'assistenza, nonché istituire meccanismi indipendenti ed efficaci per segnalarle e porvi rimedio;

34.  invita gli Stati membri a garantire che gli investimenti destinati all'economia dell'assistenza siano inclusi nei piani nazionali (rivisti) per la ripresa e la resilienza, nei fondi di coesione e in tutti gli altri strumenti finanziari dell'UE pertinenti;

35.  sottolinea che l'"economia d'argento" emergente potrebbe trasformarsi in uno dei principali motori economici, in particolare nelle zone rurali, e potrebbe offrire opportunità ai settori della sanità e dell'assistenza a lungo termine, erogando assistenza di alta qualità in modo più efficiente;

36.  invita la Commissione europea a istituire una giornata europea per la parità delle cure, ogni 29 febbraio, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica in merito alla sottovalutazione e all'invisibilità dell'assistenza e dei prestatori di assistenza nelle nostre società;

37.  invita la Commissione e gli Stati membri, oltre a rispondere alle esigenze immediate di assistenza, ad adottare le politiche e le misure per affrontarne le cause, quali la povertà, l'esclusione sociale e altri ostacoli strutturali, che impediscono l'universalità e la parità di accesso a un'assistenza di qualità, in primis le sfide legate all'occupazione, all'istruzione e alla formazione, nonché a un alloggio dignitoso e a prezzi accessibili;

Assistenza di qualità per tutti i bambini

38.  accoglie con favore i piani della Commissione per la revisione degli obiettivi di Barcellona nell'ambito del pacchetto sulla strategia europea per l'assistenza sanitaria; chiede di incoraggiare la convergenza verso l'alto e di investire maggiormente nell'assistenza pubblica di qualità per tutti i bambini nell'UE, tra l'altro, rivedendo gli obiettivi e aumentando in maniera significativa il livello di ambizione per l'accessibilità dei servizi di assistenza all'infanzia di qualità per tutti i bambini, anche di età inferiore ai tre anni e che affrontano la povertà, l'esclusione sociale e le forme di discriminazione intersezionali, e fissando indicatori specifici sofisticati per monitorare l'accesso ai servizi di assistenza all'infanzia per i bambini di età inferiore a un anno; invita la Commissione a integrare negli obiettivi un nuovo obiettivo per la prestazione di assistenza all'infanzia dopo l'orario scolastico; invita gli Stati membri che registrano un ritardo nel conseguimento degli obiettivi di Barcellona 2002 ad adottare tutte le misure necessarie per raggiungere quanto prima l'obiettivo di fornire servizi di assistenza all'infanzia ad almeno il 90 % dei bambini di età compresa tra i tre anni e l'età dell'obbligo scolastico e almeno il 33 % dei bambini di età inferiore ai tre anni;

39.  ricorda che i fondi dell'UE (fondi strutturali e di investimento europei e in particolare il Fondo sociale europeo +, nonché il dispositivo per la ripresa e la resilienza) dovrebbero essere utilizzati per integrare gli investimenti degli Stati membri nell'assistenza all'infanzia; invita la Commissione a promuovere gli investimenti nei servizi di assistenza all'infanzia nell'uso degli strumenti finanziari dell'UE da parte degli Stati membri; sottolinea che gli investimenti pubblici e condizioni di lavoro e d'occupazione di qualità dei lavoratori nel settore dell'assistenza all'infanzia sono essenziali per la prestazione di un'assistenza all'infanzia di qualità;

40.  invita gli Stati membri a elaborare in modo inclusivo e integrato politiche e misure per l'infanzia, l'istruzione, comprese le attività extrascolastiche, e altre politiche e misure a sostegno di tutti i minori e delle loro famiglie, utilizzando un approccio incentrato sul bambino, con particolare attenzione ai bambini in situazioni vulnerabili, ad esempio in condizioni o a rischio di povertà e di privazione sociale, nonché ai bambini con disabilità, migranti e appartenenti a minoranze, e in grado di sostenere l'attuazione rapida ed efficiente della garanzia europea per l'infanzia, compreso l'impegno a garantire ai minori bisognosi un'educazione e assistenza per la prima infanzia di alta qualità, gratuita ed efficace(91); invita gli Stati membri a sviluppare servizi di assistenza personale per i bambini con disabilità e a garantire condizioni di lavoro dignitose e di qualità ai professionisti che lavorano con i bambini con disabilità;

41.  evidenzia che la crisi COVID-19 e l'arrivo di rifugiati a seguito della guerra in Ucraina possono esacerbare ulteriormente la situazione dei bambini a rischio di povertà ed esclusione sociale o dei bambini che hanno necessità di accedere a servizi di assistenza di qualità; ribadisce pertanto il proprio invito(92) agli Stati membri e alla Commissione di accrescere i finanziamenti della garanzia per l'infanzia, stanziando un bilancio dedicato di almeno 20 miliardi di EUR, per contrastare la povertà che colpisce i bambini e le loro famiglie e contribuire all'obiettivo di ridurre la povertà di almeno 15 milioni entro il 2030, compresi almeno 5 milioni di bambini in tutti gli Stati membri;

42.  ricorda che la protezione sociale e il sostegno alle persone e alle famiglie, con particolare attenzione ai gruppi vulnerabili, ad esempio le grandi famiglie, le famiglie monoparentali o le famiglie con un figlio con disabilità, sono essenziali e invita le autorità nazionali competenti ad assicurare sistemi di protezione sociale universali, adeguati e accessibili per tutti e sistemi integrati di protezione dei minori per non lasciare indietro nessuno, tra cui una prevenzione efficace, un intervento precoce e il sostegno alle famiglie, al fine di garantire la sicurezza dei minori privi di cure parentali o a rischio di perderle, nonché misure a sostegno del passaggio dall'assistenza negli istituti a un'assistenza di qualità nell'ambito della famiglia o del territorio; invita gli Stati membri ad aumentare gli investimenti nei sistemi di tutela dei minori e nei servizi di assistenza sociale, che costituiscono un elemento importante dell'attuazione della garanzia per l'infanzia;

43.  invita gli Stati membri a fornire un sostegno olistico e integrato continuo ai genitori, compresi i diritti parentali retribuiti e per maternità e paternità, misure che si riflettano anche nei regimi pensionistici, e servizi sociali con soglie basse, ad esempio assistenza diurna, consulenza, mediazione o sostegno psicosociale, che incoraggino un ruolo più incisivo e assicurino così un'equa partecipazione degli uomini all'assistenza e alle responsabilità domestiche non retribuite, compresa l'assistenza per i bambini molto piccoli, nonché i bambini con disabilità; sottolinea l'importanza di strutture e servizi di assistenza adeguati, accessibili e a prezzi abbordabili in particolare per i genitori soli, di cui la grande maggioranza è rappresentata da donne, e le famiglie con un reddito basso e instabile, a rischio di povertà e di esclusione sociale; invita la Commissione e gli Stati membri a raccogliere dati standardizzati sull'uguaglianza, disaggregati per i motivi tutelati di cui alle direttive 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2006/54/CE, sulla base della partecipazione volontaria, della riservatezza, dell'autoidentificazione e del consenso informato, nel rispetto dei principi e delle norme fondamentali in materia di protezione dei dati e diritti fondamentali dell'UE;

44.  sottolinea l'importanza di garantire un'assistenza all'infanzia di qualità accessibile, disponibile, a prezzi contenuti e inclusiva, utilizzando un approccio incentrato sui diritti e sul bambino, che soddisfi le esigenze dei genitori durante l'orario di lavoro e le vacanze scolastiche e favorisca le pari opportunità per agevolare il rientro al lavoro dei genitori, e per raggiungere un buon equilibrio fra attività professionale e vita familiare, quale uno dei principali fattori della piena partecipazione delle donne al mercato del lavoro; sottolinea che tale approccio dovrebbe allo stesso tempo essere in grado di soddisfare le esigenze specifiche dei bambini e dei loro genitori, connesse ad esempio alla disabilità, alla malattia e al lavoro in un settore specifico; ricorda che gli squilibri di genere nell'assistenza e nell'occupazione hanno conseguenze negative per tutta la vita sulla partecipazione al mercato del lavoro e sull'avanzamento di carriera di molte donne, con il risultato di un importante divario di genere in termini di pensioni e notevoli differenze nei tassi di povertà in età avanzata;

Parità di accesso a servizi di assistenza di qualità

45.  invita gli Stati membri a riconoscere il diritto all'assistenza e a riformare e integrare i loro servizi sociali e sistemi di protezione in modo da garantire un accesso effettivo, completo, paritario e tempestivo ai servizi e ai trattamenti di assistenza lungo tutto l'arco della vita, integrando nei loro sistemi di protezione sociale soluzioni che consentano un approccio personalizzato e una maggiore autonomia degli utenti nella scelta dei servizi e del tipo di modello di occupazione più adatto alle esigenze, a tutela dei diritti sia dei destinatari dell'assistenza sia dei prestatori di assistenza, compresi i servizi personali per la famiglia, l'assistenza personale e altri modelli occupazionali per i servizi di assistenza domiciliare, al fine di rafforzare la continuità dell'assistenza, la prevenzione sanitaria, la riabilitazione, una migliore prevenzione, diagnosi e cura delle malattie professionali, l'autonomia, una vita indipendente e l'inclusione nella comunità; richiama l'attenzione sulla necessità di accedere ai diritti all'assistenza indipendentemente dall'ammissibilità ad altri trasferimenti sociali e di eliminare ostacoli strutturali che portano al mancato utilizzo o al rinvio dell'assistenza e di altri servizi di sostegno; sottolinea inoltre le esigenze di tutti i prestatori di assistenza, in particolare i lavoratori migranti con status diversi, che possono scontrarsi con determinati ostacoli nell'accesso all'assistenza, la discriminazione intersezionale, l'emarginazione e la povertà lavorativa;

46.  osserva che l'accessibilità dell'assistenza deriva da una combinazione di fattori quali la disponibilità di uno spettro diversificato di servizi personalizzati, costi e flessibilità, ma anche da livelli di personale assistenziale adeguati, condizioni di lavoro dignitose, tempi di attesa, distanze geografiche dalla struttura di assistenza più vicina, infrastrutture pubbliche adeguate e trasporti; ritiene che, a tale proposito, dovrebbe essere disponibile, promossa, valorizzata e riconosciuta un'ampia offerta di servizi di assistenza sanitaria, in particolare che la fornitura di servizi di assistenza familiare e di prossimità debba essere potenziata e resa prioritaria ai fini del passaggio dall'assistenza negli istituti a un'assistenza nell'ambito della famiglia o del territorio; rileva i cambiamenti demografici quali fattori importanti dell'aumento delle esigenze di assistenza, che richiederanno investimenti significativi da parte dell'UE e degli Stati membri, nonché l'identificazione e l'eliminazione degli ostacoli amministrativi che impediscono un accesso tempestivo ed efficace dei destinatari dell'assistenza e delle loro famiglie a soluzioni di assistenza e sostegno adeguate;

47.  sottolinea l'impatto degli ambienti verdi e l'accesso giornaliero a diverse forme di natura e ambienti esterni nelle condizioni di vita di buona qualità delle persone che necessitano di assistenza; osserva che gli studi dimostrano che l'accesso alla natura presenta notevoli benefici per la salute fisica e mentale di tutte le persone, in particolare di quelle che necessitano di assistenza e sottolinea la necessità di agevolare l'accesso alla natura e agli ambienti esterni per le persone dipendenti dalle cure, nonché di sostenere soluzioni basate sulla natura nel settore dell'assistenza;

48.  osserva che le tecnologie digitali rappresentano uno sviluppo promettente nel sostegno alla prestazione di assistenza, ma solo se sono sviluppate da un punto di partenza basato sull'utente e sono modulari(93) e su misura; sottolinea a tale riguardo la necessità per la Commissione e gli Stati membri di colmare il divario di competenze digitali tra i prestatori di assistenza formale e informale, nonché tra i beneficiari dell'assistenza disponendo di programmi specifici rivolti a questi gruppi; sottolinea che ciò dovrebbe essere integrato con il miglioramento dell'accesso a Internet e, in particolare, soluzioni digitali personalizzabili e di facile utilizzo accessibili a tutti i destinatari dell'assistenza e ai prestatori di assistenza, al fine di sostenere lo sviluppo della sanità digitale e dei servizi di assistenza online, nonché il potenziale degli sviluppi tecnologici nel ridurre le disuguaglianze nell'accesso ai servizi sanitari e di assistenza e gli ostacoli alla loro fornitura transfrontaliera; invita gli Stati membri a utilizzare i finanziamenti di EU4Health ed Europa digitale per sostenere e aumentare l'alfabetizzazione digitale sia dei beneficiari che dei prestatori dell'assistenza;

49.  sottolinea la necessità di garantire che l'assistenza non sia mercificata;

50.  invita la Commissione e gli Stati membri a sviluppare gli strumenti necessari per la valutazione periodica dell'accessibilità, della disponibilità e della sostenibilità economica dei servizi e dei trattamenti di assistenza; sottolinea che il principio dell'accessibilità si applica allo stesso modo e dovrebbe essere applicato con vigore in tutti i servizi di assistenza e sostegno, garantendo dignità e autonomia, sia in ambito fisico che digitale; invita la Commissione e gli Stati membri a dare priorità agli indicatori basati sui risultati per l'accesso all'assistenza, ad esempio le esigenze non soddisfatte riferite per l'assistenza;

51.  sottolinea l'importanza di investimenti tempestivi nelle strutture di assistenza, l'identificazione delle carenze di competenze, la valutazione del personale futuro e le esigenze di formazione a livello di singole professioni, settori e regioni, con particolare attenzione alla densità e ai bisogni di assistenza della popolazione, quale mezzo per garantire livelli di personale adeguati e sostenibili e affrontare le disuguaglianze nell'accesso ai servizi e all'assistenza; invita la Commissione e gli Stati membri a presentare una serie completa di standard e indicatori di qualità per i servizi di assistenza formale e informale, le strutture domiciliari, private e pubbliche, comprese le competenze dei prestatori di assistenza e i requisiti di formazione, nonché gli strumenti per un monitoraggio efficace della loro attuazione;

52.  sottolinea che i servizi di assistenza transfrontaliera, compresa l'assistenza a domicilio, prestati sia dai lavoratori mobili all'interno dell'UE che dai lavoratori migranti di paesi terzi, sono spesso fondamentali per soddisfare le crescenti esigenze di assistenza; ricorda che la maggior parte di suddetti lavoratori migranti sono donne e sono interessati dalle catene di assistenza mondiali; sottolinea che la libera circolazione delle persone e dei lavoratori è uno dei pilastri fondamentali dell'UE, ma che permangono sfide per l'assistenza transfrontaliera; chiede la protezione dei diritti di sicurezza sociale di tutti gli operatori sanitari e dei destinatari dell'assistenza nell'ambito del diritto alla libera circolazione delle persone in questo settore, nonché la garanzia di condizioni di lavoro dignitose e l'eliminazione del lavoro sommerso; incoraggia gli Stati membri a sviluppare la formazione transfrontaliera, in particolare nelle regioni transfrontaliere, per agevolare l'assistenza transfrontaliera e condividere le migliori pratiche nel settore dell'assistenza, tra l'altro come mezzo per affrontare la fuga di assistenza e la mancanza di accesso a un'assistenza di qualità nelle regioni o nei paesi da cui provengono i prestatori di assistenza;

53.  rinnova il suo appello a una definizione comune di disabilità, così come al riconoscimento reciproco della condizione di disabilità negli Stati membri in linea con le osservazioni conclusive del comitato CRPD sulla relazione iniziale dell'Unione europea, adottate nel 2015, con l'obiettivo di eliminare l'ostacolo fondamentale per la mobilità all'interno dell'UE delle persone con disabilità e consentirne l'accesso alla salute, all'assistenza e ad altri servizi che favoriscano una vita indipendente, nonché pari opportunità di istruzione e occupazione; chiede l'attuazione e l'estensione della Carta europea della disabilità a tutti gli Stati membri, preparando la strada a una definizione europea di disabilità e consentendo alle persone con disabilità di esercitare il loro diritto alla libera circolazione in un'Europa senza barriere;

54.  invita a dare priorità e integrazione alla salute mentale nell'ambito delle politiche di sanità pubblica e di assistenza a livello dell'UE e degli Stati membri; invita la Commissione a presentare una strategia europea per la salute mentale, con l'obiettivo di garantire una buona salute mentale per tutti, identificando le sfide relative alla salute mentale di tutte le generazioni in tutti i contesti pertinenti, nonché combattere gli stereotipi e la stigmatizzazione associati alla salute mentale; sottolinea che ciò dovrebbe avvenire tenendo conto della prospettiva di genere, con particolare attenzione a coloro in situazioni vulnerabili e ai gruppi più svantaggiati; sottolinea l'importanza di una salute mentale e di un'assistenza di qualità lungo l'intero arco della vita, che comprenda l'età precoce, l'istruzione, il mondo del lavoro, nonché strategie per la prevenzione, l'individuazione e il rapido accesso a cure di qualità, effettivamente disponibili, sostenibili a livello economico e adeguate che contribuiscano alla qualità di vita di tutti gli adulti, comprese le persone che necessitano di assistenza a lungo termine;

55.  sottolinea l'importanza dell'assistenza e del sostegno emotivi, psicologici, sociali e spirituali, nonché dei servizi di salute mentale al di là del trattamento farmacologico per migliorare la qualità della vita delle persone che ricevono cure palliative; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a promuovere l'accesso ai servizi integrati di cure palliative per alleviare il dolore e il disagio, nonché mantenere la dignità e la qualità della vita delle persone cui è stata diagnosticata una malattia terminale, una volta che tutti i mezzi di assistenza attiva siano stati adeguatamente considerati e giudicati inefficaci, nonché per garantire un sostegno adeguato ai loro prestatori di assistenza;

56.  chiede che gli infermieri abbiano un accesso più semplice ai servizi che offrono sostegno alla salute mentale e fisica;

57.  invita gli Stati membri a garantire l'accesso immediato e completo delle persone che beneficiano di protezione temporanea ai servizi di assistenza di qualità, senza discriminazioni di alcun tipo e con particolare attenzione alle loro esigenze fisiche e psicologiche generate dalle situazioni di guerra e dal loro sfollamento, e a garantire, nel contempo, condizioni di lavoro e di occupazione uguali e dignitose e una retribuzione equa alle persone che beneficiano di protezione temporanea che cercheranno lavoro nel settore dell'assistenza; sottolinea che ulteriori capacità e investimenti nel settore dell'assistenza sono essenziali a tal fine;

Assistenza a lungo termine di qualità per una vita lunga e dignitosa

58.  invita la Commissione a stabilire una serie completa, ambiziosa e basata sui diritti di obiettivi e indicatori corrispondenti per l'assistenza a lungo termine, meccanismi di segnalazione e strumenti per dati disaggregati e il monitoraggio dell'accessibilità, disponibilità, sostenibilità economica e qualità dei trattamenti e dei servizi di assistenza, nonché i livelli di personale, applicabili a tutti i tipi di strutture e fornitori, analogamente agli obiettivi di Barcellona per la custodia dei bambini; sottolinea la necessità di obiettivi e indicatori sulle condizioni di lavoro dignitose e sulla partecipazione continua delle donne al mercato del lavoro che orientino gli investimenti, i finanziamenti e la formazione al fine di garantire un migliore accesso a servizi di qualità per coloro che ne hanno bisogno, nonché assicurare la continua partecipazione delle donne al mercato del lavoro agevolate dalla parità in termini di responsabilità di assistenza;

59.  è convinto che la Commissione dovrebbe porsi come obiettivo principale l'accesso equo e universale per tutti a servizi di assistenza a lungo termine di qualità basati sui bisogni individuali delle persone che ricevono assistenza e sostegno, prestando particolare attenzione all'eliminazione delle disuguaglianze e alle persone in situazioni di vulnerabilità, come le persone anziane, le persone con disabilità e le donne che svolgono lavori di assistenza informale e sommersa; osserva che le esigenze di assistenza a lungo termine non si limitano alle persone anziane e si estendono invece a diversi gruppi che necessitano di assistenza durante l'intero ciclo di vita, come le persone affette da malattie rare, il cui esordio avviene nella maggior parte dei casi durante l'infanzia; sottolinea che l'accesso equo, effettivo e tempestivo ai servizi di assistenza e al sostegno può essere raggiunto al meglio coinvolgendo i destinatari dell'assistenza e integrando l'assistenza a lungo termine nei sistemi nazionali di protezione sociale, come raccomandato dal comitato per la protezione sociale, che per ragioni di equità ed efficienza sono nella posizione migliore per fornire tali servizi(94);

60.  sottolinea la necessità di introdurre indicatori di qualità per tutti i servizi sociali e sanitari che siano basati sui diritti delle persone bisognose di assistenza, sul mantenimento e sul rafforzamento della loro indipendenza e autonomia nonché sull'inclusione sociale e che si concentrino sulle aspirazioni dell'assistenza a lungo termine, come il miglioramento del benessere e della qualità di vita delle persone bisognose di servizi di sostegno e assistenza a lungo termine, l'evoluzione degli anni di vita in buona salute e altri indicatori che mettano al centro dell'attenzione l'intera esperienza assistenziale; chiede alla Commissione e agli Stati membri di riconoscere i benefici degli approcci di cura integrati nella prevenzione del declino fisico e cognitivo e nel prolungamento dell'autonomia dei destinatari dell'assistenza; sottolinea che l'età avanzata, la disabilità, la malattia grave o qualsiasi altra circostanza che comporta esigenze di assistenza a lungo termine non costituiscono un ostacolo alla partecipazione attiva delle persone alla società e alla vita della comunità; ricorda che l'esclusione sociale delle persone bisognose di assistenza e sostegno è soprattutto il prodotto di percezioni negative ampiamente diffuse, di immagini di sé socialmente costruite e della persistente discriminazione strutturale;

61.  invita la Commissione a organizzare un vertice sull'assistenza a seguito del quale contribuire al lavoro del gruppo ad alto livello sul futuro della protezione sociale e dello Stato sociale nell'UE, per una discussione approfondita e inclusiva con tutte le parti interessate, ad esempio le parti sociali, i gruppi di interesse, le organizzazioni dei pazienti, le organizzazioni dei prestatori di assistenza, i destinatari dell'assistenza e i loro rappresentanti, le autorità pubbliche, la società civile, le organizzazioni senza scopo di lucro, i fornitori di servizi e altri esperti in materia di assistenza di prossimità adatta al 2030 al fine di creare una piattaforma permanente, allo scopo di creare soluzioni di assistenza innovative, garantire sistemi di assistenza a prova di futuro, eliminare gradualmente l'assistenza istituzionalizzata e sostituirla con l'assistenza nell'ambito della famiglia o del territorio e/o l'utilizzo di bilanci personalizzati e la progettazione personalizzata dell'assistenza; invita la Commissione a orientare gli investimenti pubblici nei servizi di assistenza a lungo termine nell'uso degli strumenti finanziari dell'UE e a presentare una direttiva quadro sull'assistenza a lungo termine, formale e informale, che stabilisca i principi fondamentali e fornisca criteri basati su elementi concreti per servizi di sostegno e assistenza a lungo termine di qualità, accessibili e integrati in tutta l'UE;

62.  invita gli Stati membri a istituire registri nazionali reciprocamente riconosciuti dei fornitori di servizi di assistenza al fine di monitorare la conformità minima alle norme e ai requisiti giuridici per la fornitura dei servizi di assistenza; prende atto dei sistemi o dei meccanismi di certificazione in alcuni Stati membri che riconoscono le qualifiche e le competenze dei prestatori di assistenza a lungo termine in settori specifici dell'offerta di assistenza; insiste sul ruolo fondamentale della formazione dei prestatori di assistenza formale e informale, nonché su controlli di qualità più rigorosi e sistemi di denuncia nelle catene di assistenza a scopo di lucro e senza scopo di lucro per la fornitura di un'assistenza di qualità a lungo termine;

63.  sottolinea che il rischio di non vedere soddisfatte le proprie esigenze di assistenza a lungo termine è particolarmente elevato per le donne anziane, che rappresentano la maggior parte della popolazione che necessita di assistenza a lungo termine; sottolinea che le donne incontrano anche le maggiori difficoltà nel sostenere le spese di assistenza a lungo termine a causa del persistere di divari salariali e pensionistici di genere, della povertà femminile, della segregazione orizzontale e verticale del mercato del lavoro, delle maggiori interruzioni di carriera dovute al persistere di ruoli di genere tradizionali, per cui le donne continuano ad assumersi la maggior parte degli obblighi di assistenza, delle strutture del mercato del lavoro e degli stereotipi, nonché per il fatto di essere sovrarappresentate nel lavoro precario o a tempo parziale; esprime preoccupazione per il fatto che, in particolare, i destinatari dell'assistenza e i loro cari tendono a scegliere il prestatore di assistenza iniziale in un contesto di stress e segnato da vincoli finanziari e disponibilità limitata di servizi(95);

Assistenza informale

64.  osserva che tra 40 e 50 milioni di persone nell'UE forniscono assistenza informale su base regolare e 44 milioni di persone forniscono assistenza a lungo termine almeno una volta a settimana(96), la maggior parte delle quali sono donne, comprese donne con disabilità, che costituiscono circa il 60 % dei prestatori di assistenza informale e forniscono assistenza informale per un numero di ore superiore rispetto agli uomini(97); osserva che ciò funge da freno alla parità di genere e può limitare la possibilità di lavorare formalmente, in particolare per i prestatori di assistenza più giovani;

65.  osserva che l'assistenza informale è spesso una conseguenza della mancanza di disponibilità e accessibilità dei servizi professionali, tra l'altro, tende a essere a lungo termine e può avere ripercussioni sul godimento dei diritti politici, civili, economici, sociali e culturali dei prestatori di assistenza informale, determinando inoltre minori opportunità di carriera o l'accettazione di posti di lavoro al di sotto del proprio livello di competenze e andando a ostacolare o impedire la partecipazione formale al mercato del lavoro; è particolarmente preoccupato per l'impatto negativo delle responsabilità assistenziali sull'indipendenza economica delle donne, nonché per l'aumento del rischio di povertà, esclusione sociale, problemi di salute mentale e fisica;

66.  osserva che la prestazione di assistenza informale può portare a una perdita di reddito e aggravare la discriminazione basata sul genere, come il divario retributivo e pensionistico di genere, la povertà degli anziani e la femminilizzazione della povertà; evidenzia che tali effetti negativi sono strettamente associati all'intensità dell'assistenza fornita e sottolinea la necessità di una migliore condivisione delle mansioni assistenziali e domestiche non retribuite svolte principalmente dalle donne e di rafforzare la lotta contro gli stereotipi di genere, nonché di introdurre modalità di lavoro che rispettino l'equilibrio tra vita professionale e vita privata;

67.  osserva che, delle persone anziane di età pari o superiore ai 65 anni, più di 7 milioni, ovvero l'8 %, ricevono assistenza informale nell'UE e che, delle persone di età pari o superiore a 75 anni, l'11 % fa affidamento sull'assistenza informale(98); osserva che la maggioranza delle persone anziane bisognose di assistenza sono donne;

68.  osserva che, per consentire alle persone di continuare a ricevere assistenza nelle proprie abitazioni, l'assistenza e il sostegno mobili devono essere estesi e ulteriormente sviluppati così da alleviare l'onere di assistenza a carico dei prestatori di assistenza familiare, in particolare delle donne, non solo attraverso attività di sensibilizzazione ma anche attraverso adeguato sostegno, ivi compresa una compensazione finanziaria, consentendo quindi ai parenti che prestano assistenza di esercitare la propria attività e di adoperarsi a favore della compatibilità dell'assistenza e del lavoro retribuito; sottolinea il ruolo fondamentale dei prestatori di assistenza informale e la necessità che essi siano strettamente coinvolti e sostenuti dagli operatori sanitari, ed evidenzia che occorre valutare e affrontare in modo indipendente le esigenze dei prestatori di assistenza informale, senza essere subordinati ai servizi o ai dispositivi di sostegno della persona che riceve assistenza;

69.  rileva che almeno l'8 % di tutti i minori in Europa è coinvolto nella prestazione di assistenza informale a lungo termine, il che ha un impatto negativo sulla loro salute mentale e fisica, sul livello d'istruzione, sull'inclusione sociale e sulla loro futura partecipazione al mercato del lavoro(99);

70.  insiste sulla necessità di elaborare una definizione minima comune europea per l'assistenza informale, un impegno degli Stati membri e raccomandazioni del Consiglio sull'assistenza informale, tra cui raccomandazioni nazionali; evidenzia che tale definizione dovrebbe sottolineare come la prestazione dell'assistenza informale debba essere una libera scelta e non dettata dalla necessità e dall'assenza di servizi di assistenza disponibili e includere il rispetto del diritto all'autodeterminazione delle persone che ricevono assistenza nella loro scelta della forma di assistenza che intendono ricevere;

71.  invita la Commissione a formulare orientamenti europei comuni e a introdurre uno status e un sostegno per i prestatori di assistenza informale in quanto l'assistenza informale non è attualmente riconosciuta in maniera adeguata nella sua diversità; esorta gli Stati membri a promuovere politiche attive in materia di lavoro e occupazione volte a coloro che prestano assistenza informale non retribuita, per sostenere il loro reinserimento e il loro avanzamento nel mercato del lavoro e per riconoscere le competenze acquisite in contesti informali;

72.  esorta la Commissione a presentare al Parlamento e al Consiglio un programma europeo relativo ai prestatori di assistenza e, in tale ambito, un programma europeo per i prestatori di assistenza informale accompagnato da un pacchetto di azioni a livello di UE in materia di assistenza informale e, laddove le competenze siano a livello nazionale, invita gli Stati membri a sostenere tale strategia europea con azioni ambiziose e coordinate e programmi nazionali volti a individuare e riconoscere i diversi tipi di assistenza informale forniti in Europa e identificare le diverse esigenze dei vari gruppi di prestatori di assistenza, ivi compresi i giovani prestatori o i prestatori mobili, così da agevolare l'occupazione dichiarata e garantire una copertura assicurativa e relativa alla protezione sociale, indipendentemente dalle differenti situazioni o status amministrativi o di residenza;

73.  invita gli Stati membri a considerare la formalizzazione dell'assistenza informale e diverse opzioni di sostegno finanziario in base alle loro diverse esigenze e realtà, al fine di garantire ai prestatori di assistenza norme positive in materia di diritti, sostegno finanziario e protezione sociale;

74.  rammenta che quanto sopra potrebbe essere conseguito attraverso, ad esempio, crediti di assistenza o pensionistici per tutelare coloro che interrompono l'attività professionale per prestare assistenza a un familiare o ad altre persone bisognose di cure, e riconoscendo il valore del lavoro svolto da tali prestatori di assistenza per la società nel suo complesso tramite altri servizi di sostegno supplementari (servizi di consulenza e di scambio tra pari), periodi di riposo chiaramente stabiliti per i prestatori di assistenza, un sano equilibrio tra vita professionale e vita privata, congedi, servizi sostitutivi in caso di malattia, servizi di assistenza diurna, servizi di reinserimento nel mondo del lavoro, servizi psicologici e di riabilitazione per i prestatori di assistenza e coloro che la ricevono, nonché l'accesso all'istruzione, alla formazione e all'apprendimento permanente, e sottolinea l'importanza del congedo parentale non trasferibile; invita, a tale riguardo, gli Stati membri a considerare e scambiare le migliori pratiche su come tenere conto dei periodi dedicati alle responsabilità di assistenza nei regimi pensionistici e a recepire rapidamente e integralmente la direttiva (UE) 2019/1158 del 20 giugno 2019 relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza, che introduce i congedi per i prestatori di assistenza e la possibilità di richiedere orari di lavoro flessibili, nonché una quantità minima di giorni di congedo al fine di offrire assistenza o sostegno personali a un familiare o a una persona convivente del lavoratore;

75.  invita gli Stati membri a esaminare il modo migliore per formalizzare la prestazione di assistenza informale e quindi la riscossione delle entrate in tale settore(100), compresi i sistemi di detrazione fiscale e l'uso di voucher di servizio;

76.  sottolinea che tale pacchetto di azioni sull'assistenza informale deve includere proposte legislative e non legislative e investimenti adeguati per riconoscere i diritti e gli obblighi dei prestatori di assistenza informale nello svolgimento del loro ruolo, rispettando nel contempo il diritto all'autodeterminazione delle persone che ricevono assistenza, e fissare determinati criteri per l'accesso dei prestatori di assistenza ai servizi di sostegno sociale e ad altri servizi di sostegno supplementari (inclusi periodi di riposo e congedi per malattia); ribadisce lo stress per la salute mentale e fisica, associato alla prestazione di assistenza, e sottolinea l'importanza di garantire l'accesso dei prestatori di assistenza alle informazioni e alla consulenza sull'assistenza e sull'equilibrio tra assistenza e vita privata; sottolinea che il pacchetto di azioni deve inoltre definire responsabilità di segnalazione per gli Stati membri, creare sportelli unici ove i prestatori di assistenza informale possano accedere al sostegno cui hanno bisogno in tutti gli Stati membri e promuovere l'interoperabilità tra i sistemi sanitari e di sicurezza sociale al fine di avvalersi dei dati esistenti e ridurre l'onere amministrativo cui fanno fronte i prestatori di assistenza informale;

77.  esorta la Commissione e gli Stati membri a sostenere le organizzazioni della società civile e le parti sociali per garantire la rappresentanza dei prestatori di assistenza informale al fine di tenere conto dei loro contributi alla progettazione, all'attuazione e alla valutazione delle politiche concernenti l'assistenza informale, anche nella redazione della strategia europea in materia di assistenza;

78.  sottolinea l'importanza di affrontare l'eccessiva dipendenza dall'assistenza informale attraverso la formalizzazione e il riconoscimento delle competenze dei prestatori di assistenza mediante un processo di certificazione e la promozione di regimi di convalida della formazione e delle competenze che consentano l'avanzamento, come pure l'importanza del riconoscimento reciproco delle competenze e dell'attuazione di attività mirate di miglioramento del livello delle competenze e riqualificazione; sottolinea che tali sforzi dovrebbero avvalersi, tra l'altro, dell'agenda per le competenze per l'Europa, del patto per le competenze, dell'FSE+, dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, del Fondo per una transizione giusta e di EU4Health; invita gli Stati membri ad agevolare il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori che hanno usufruito di un'interruzione di carriera più lunga per fornire assistenza ai parenti;

79.  invita la Commissione a riconoscere le sfide che limitano l'accesso a cure adeguate per le persone con malattie specifiche che richiedono un livello di assistenza maggiore, come le malattie reumatiche e muscoloscheletriche (RMD); sottolinea che per le persone affette da tali malattie l'ostacolo maggiore nell'accesso a cure adeguate è la mancanza di reumatologi e di formazione medica in reumatologia negli Stati membri; invita pertanto gli Stati membri a rendere la reumatologia un elemento basilare del programma di formazione medica e ad aumentare il numero di reumatologi praticanti;

Condizioni di lavoro dignitose per tutti i lavoratori nel settore dell'assistenza

80.  esorta gli Stati membri a porre al centro delle loro politiche di assistenza livelli adeguati di personale e investimenti nel personale assistenziale; invita gli Stati membri a sviluppare l'attrattiva delle professioni assistenziali garantendo il riconoscimento sociale, condizioni di lavoro dignitose e una retribuzione equa, compreso un orario di lavoro adeguato, il che di conseguenza contribuirebbe a far fronte all'attuale carenza di manodopera e a ridurre le richieste di lavoro con breve preavviso e rapidi e notevoli deflussi di forza lavoro, in particolare nelle regioni e negli Stati membri che devono affrontare sfide significative a causa della fuga di assistenza, nonché ad aumentare la resilienza dei sistemi di assistenza per il futuro, creando al contempo posti di lavoro nel settore;

81.  invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere la creazione di tali posti di lavoro di qualità nel settore con, tra l'altro, percorsi professionali chiari, sostenibili e interessanti e opportunità di formazione e miglioramento delle competenze, che consentano uno sviluppo professionale e personale permanente; invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare iniziative concrete e a fornire incentivi che rendano il lavoro nel settore dell'assistenza più attraente anche per i giovani e incoraggino una distribuzione equilibrata dal punto di vista del genere delle professioni sanitarie;

82.  prende atto delle ulteriori sfide legate alla crescente quota di lavoro su piattaforma nel settore dell'assistenza; sottolinea che la direttiva europea sul lavoro mediante piattaforma e la legislazione nazionale che disciplina l'economia delle piattaforme dovrebbero tenere debitamente conto della natura specifica del lavoro assistenziale, prevedendo norme minime per la qualità dei servizi e condizioni di lavoro dignitose per i lavoratori;

83.  riconosce che l'assistenza viene spesso fornita in modo non dichiarato o sottodichiarato, in condizioni di sfruttamento, con un impatto sui diritti e sul benessere dei lavoratori e delle loro famiglie, e sui destinatari dell'assistenza; è inoltre preoccupato per le condizioni di lavoro dei prestatori di assistenza conviventi, principalmente donne, comprese donne migranti, molte delle quali devono affrontare condizioni di retribuzione poco chiare, il rischio di isolamento sociale e la mancanza di meccanismi per un'adeguata applicazione dei loro diritti; invita la Commissione e gli Stati membri ad affrontare la questione del lavoro sommerso nel settore dell'assistenza e a creare un quadro giuridico chiaro per promuovere posti di lavoro di qualità con una copertura della protezione sociale per tutti i prestatori di assistenza;

84.  sottolinea che il lavoro dignitoso dovrebbe essere parte integrante nella definizione delle priorità dei sistemi di assistenza sostenibili e di qualità; sottolinea che i beneficiari di sovvenzioni, prestiti e appalti pubblici dell'UE e nazionali dovrebbero rispettare il diritto del lavoro applicabile e norme rigorose;

85.  esorta gli Stati membri, in quanto membri dell'OIL, che non l'hanno ancora fatto a ratificare e attuare le pertinenti convenzioni dell'OIL, in particolare le convenzioni n. 189 sul lavoro dignitoso per i lavoratori domestici, n. 190 sulla violenza e sulle molestie nel mondo del lavoro e n. 149 sul personale infermieristico;

86.  è preoccupato per l'elevata percentuale di lavoratori che percepiscono il salario minimo e inferiore al minimo tra gli operatori sanitari, la maggior parte dei quali sono donne, e per il conseguente persistere del divario retributivo di genere e per le discrepanze nei livelli retributivi di specifiche professioni nel settore sanitario(101); accoglie pertanto con favore le proposte della Commissione in merito a una direttiva su salari minimi adeguati, che migliorerebbe le condizioni di vita e di lavoro nell'UE, anche per i lavoratori che percepiscono la minore retribuzione nel settore dell'assistenza, e a una direttiva sulla trasparenza salariale, che contrasti il persistere di un'applicazione inadeguata del diritto fondamentale alla parità retributiva per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore nell'UE; sottolinea che, al fine di adeguare la bassa retribuzione nel settore dell'assistenza a forte prevalenza femminile, il valore socioeconomico del lavoro di assistenza deve essere rivalutato rispetto al valore del lavoro in altri settori spesso a predominanza maschile sulla base di criteri oggettivi attraverso strumenti di valutazione o classificazione del lavoro neutri sotto il profilo del genere, quali requisiti educativi, professionali e di formazione, competenze, impegno, responsabilità, lavoro svolto e la natura delle mansioni previste; sottolinea che un lavoratore di riferimento valido è un parametro importante per determinare se il lavoro possa essere considerato di pari valore; osserva che, nel caso in cui non esista un lavoratore di riferimento reale (come spesso accade nei settori a forte prevalenza femminile), è possibile applicare un lavoratore di riferimento ipotetico; incoraggia i fornitori di servizi di assistenza sia pubblici che privati a garantire retribuzioni dignitose e adeguate, oltre il salario minimo; sottolinea che, secondo l'OCSE, gli incrementi salariali sono associati a una maggiore assunzione di prestatori di assistenza a lungo termine, a una permanenza più lunga e a un minore avvicendamento(102); esorta gli Stati membri a promuovere riforme volte a riconoscere i diritti dei prestatori e dei destinatari dell'assistenza e ad attuare azioni per proteggere i diritti fondamentali del lavoro e migliorare le condizioni di lavoro dei prestatori di assistenza affrontando le situazioni spesso precarie cui fanno fronte, ad esempio, tra l'altro, l'informalità, i lunghi orari di lavoro, la retribuzione inadeguata, la mancanza di formazione e politiche inadeguate in materia di salute e sicurezza sul lavoro e i casi di abuso, molestie e violenza;

87.  sottolinea il ruolo centrale dell'istruzione e della formazione, nonché dei programmi di riqualificazione e di miglioramento del livello delle competenze inclusivi per la fornitura di servizi di assistenza di qualità e la professionalizzazione dell'assistenza in relazione alla continua evoluzione delle professioni e dei servizi di assistenza; sottolinea il ruolo centrale dell'istruzione retribuita e della formazione sul lavoro anche nel processo di transizione dall'assistenza residenziale all'assistenza nell'ambito del territorio e della famiglia; incoraggia vivamente gli Stati membri, con il sostegno dei fondi dell'UE (fondi strutturali e di investimento europei e in particolare il Fondo sociale europeo +, nonché il dispositivo per la ripresa e la resilienza), a fornire al personale di assistenza una formazione sui diritti delle persone bisognose di assistenza e sostegno, in particolare i diritti sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo; deplora che la direttiva dell'UE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali non stabilisca requisiti minimi armonizzati di formazione per i prestatori di assistenza a lungo termine, ostacolando il riconoscimento automatico di tali lavoratori in tutta l'Unione;

88.  sottolinea che il lavoro assistenziale è un servizio essenzialmente interpersonale che richiede una serie di competenze complesse, alcune delle quali non sono riconosciute e remunerate; sottolinea che il ruolo dei prestatori di assistenza dovrebbe essere, soprattutto, quello di prestare assistenza e sostenere i destinatari dell'assistenza e ritiene pertanto necessario ridurre la burocrazia inutile ed evitare di assegnare loro inutili compiti amministrativi; evidenzia che alcuni compiti di carattere medico possono essere condivisi con altri professionisti sanitari e sottolinea i vantaggi di una più stretta cooperazione tra gli operatori e i professionisti sanitari, come una migliore distribuzione dei carichi di lavoro, più tempo per i destinatari dell'assistenza e continuità delle cure, nonché pratiche multidisciplinari e armonizzazione dei percorsi professionali;

89.  invita la Commissione a istituire un'iniziativa dell'UE sulle competenze per l'assistenza al fine di sostenere gli Stati membri a migliorare le opportunità di miglioramento del livello delle competenze e di riqualificazione degli operatori nel settore dell'assistenza, identificando le carenze e le esigenze in termini di competenze, le pratiche promettenti e le iniziative di successo, nonché a fornire un quadro per il riconoscimento e la certificazione di competenze, abilità e qualifiche acquisite attraverso l'esperienza, ad esempio attraverso il lavoro di assistenza informale, così da facilitare l'accesso all'occupazione formale nel settore; invita gli Stati membri a basarsi sull'agenda per le competenze per l'Europa per garantire l'ulteriore acquisizione di competenze e il miglioramento del livello delle competenze dei prestatori di assistenza e sostenere e fornire opportunità pubbliche a tutti i prestatori di assistenza, compresi i prestatori di assistenza informale migranti e gli operatori sanitari, per partecipare all'istruzione e alla formazione professionale e acquisire qualifiche, prestando particolare attenzione alle donne a seguito di un congedo di assistenza;

90.  invita la Commissione e gli Stati membri a garantire e ad applicare condizioni di lavoro dignitose e il diritto per tutti i lavoratori di istituire un sindacato rappresentativo e aderirvi nonché di impegnarsi nella contrattazione collettiva nel settore dell'assistenza, sia formale che informale, e ad adottare norme rigorose di salute e sicurezza sul lavoro, in misura pari o superiore all'ambizione del quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro 2021-2027, di recente adozione; sottolinea la necessità di prestare particolare attenzione alle sfide specifiche del lavoro nel settore dell'assistenza, che prevede l'esposizione dei lavoratori a sostanze o farmaci pericolosi, il lavoro in ambienti potenzialmente infettivi, nonché i rischi mentali e psicosociali legati al lavoro emotivamente impegnativo e al contrasto di comportamenti sociali avversi, al fine di prevenire le malattie e gli infortuni sul lavoro, determinando una riduzione dell'assenteismo, dell'avvicendamento e della salute precaria dei lavoratori;

91.  invita gli Stati membri a riconoscere la COVID-19 come malattia professionale nel settore dell'assistenza; invita gli Stati membri a garantire che ogni fornitore di servizi di assistenza disponga di un programma di prevenzione e controllo delle infezioni e a condurre una formazione annuale sulle malattie infettive per tutti gli operatori sanitari, oltre a fornire ai lavoratori informazioni aggiornate sulle malattie infettive;

92.  ricorda che alcuni farmaci utilizzati regolarmente dagli operatori sanitari contengono una o più sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro; rammenta, in tale contesto, la quarta revisione della suddetta direttiva e l'inclusione del lavoro che comporta l'esposizione a medicinali pericolosi; auspica la prevista pubblicazione nel 2022 degli orientamenti per la gestione di tali sostanze e lo sviluppo di una definizione e di un elenco indicativo di tali farmaci pericolosi;

93.  invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere e sostenere ambienti di lavoro adatti all'età; ribadisce il suo invito alla Commissione ad aumentare il livello di ambizione e a proporre una direttiva più ampia e completa sulla prevenzione e gestione dei disturbi muscoloscheletrici e delle malattie reumatiche legate al lavoro, nonché a mitigare i rischi psicosociali e gli effetti negativi del lavoro assistenziale sul benessere dei lavoratori, particolarmente evidenti durante la pandemia;

94.  sottolinea che la strategia europea in materia di assistenza dovrebbe, tra l'altro, affrontare in modo esaustivo l'impatto della digitalizzazione sulle condizioni di lavoro dei lavoratori e gli effetti del telelavoro e del lavoro a distanza sulla salute mentale, nonché sulla quantità e sulla divisione di genere non equa del lavoro domestico e assistenziale non retribuito; ribadisce il suo invito alla Commissione a proporre, in consultazione con le parti sociali, una direttiva sui rischi psicosociali e il benessere sul lavoro;

95.  invita gli Stati membri a stabilire norme minime per il lavoro di assistenza a domicilio in settori quali: l'orario di lavoro, la retribuzione e l'alloggio dei prestatori di assistenza, al fine di tenere conto della specificità del loro lavoro, in particolare del fatto di vivere e lavorare in una famiglia comune con una persona che necessita di assistenza; sottolinea che è opportuno calcolare un orario medio di lavoro dal momento che i prestatori di assistenza lavorano a turni; rileva che il livello di retribuzione dipende dalle esigenze di assistenza e dalle competenze dei prestatori di assistenza; sottolinea che i prestatori di assistenza che vivono con persone non autosufficienti devono avere accesso a una stanza separata, ai servizi igienici, alla cucina e, se possibile, a Internet;

96.  invita gli Stati membri a rafforzare il dialogo sociale e a promuovere la contrattazione collettiva e i contratti collettivi nel settore dell'assistenza, pubblica e privata, sia a scopo di lucro che non profit, istituzionale, familiare e locale, quali meccanismi cruciali per migliorare le condizioni di assunzione e di lavoro e per affrontare il divario retributivo di genere, nonché quali strumenti più efficaci per garantire un aumento del salario minimo e dei salari in generale;

97.  invita gli Stati membri a promuovere una più ampia copertura della contrattazione collettiva e a garantire il diritto e la libertà di associazione nel settore dell'assistenza, aumentando l'accesso e le informazioni ai rappresentanti dei lavoratori e ai sindacati che cercano di rappresentare e creare adesione tra il personale assistenziale, ed eliminando tutti gli ostacoli alla creazione di sindacati, nonché gli ostacoli inutili nei luoghi di lavoro del settore pubblico, comprese le imprese private che lavorano nel settore degli appalti pubblici e che impediscono ai sindacati di organizzare i lavoratori del settore pubblico e di aumentare il numero dei loro iscritti; sottolinea che soprattutto i lavoratori mobili, che spesso lavorano come prestatori di assistenza conviventi e devono essere disponibili 24 ore al giorno, non sono sufficientemente consapevoli o informati delle condizioni di lavoro loro applicabili; sottolinea che i contratti collettivi dovrebbero, tra l'altro, garantire i diritti pensionistici per i lavoratori che hanno bisogno di ridurre il lavoro retribuito o di lasciare il lavoro per occuparsi delle persone non autosufficienti;

98.  ricorda che i lavoratori mobili e migranti, compresi i lavoratori privi di documenti, svolgono un ruolo significativo nella prestazione di assistenza residenziale, familiare e locale nell'UE; ritiene che tale aspetto dovrebbe riflettersi ed essere affrontato di conseguenza nella prossima strategia europea in materia di assistenza; invita la Commissione e gli Stati membri a impegnarsi e a stabilire azioni concrete per affrontare la questione del lavoro sommerso e le forme illegali di occupazione e promuovere un lavoro dignitoso per tutti i prestatori di assistenza, indipendentemente dal loro status; sottolinea che i lavoratori migranti devono affrontare vulnerabilità e sfide specifiche, come l'accesso a un permesso di lavoro o all'occupazione formale, la copertura della protezione sociale e il rischio del lavoro sommerso; chiede la loro protezione attraverso l'applicazione, il rispetto e il monitoraggio della legislazione pertinente;

99.  invita la Commissione e gli Stati membri a garantire un'equa mobilità e assunzione dei lavoratori dell'UE e dei paesi terzi, migliorando il riconoscimento reciproco delle loro qualifiche e colmando le lacune nella protezione sociale transnazionale; ribadisce la sua richiesta di un adeguato controllo e applicazione delle norme relative alla mobilità e di una migliore informazione dei lavoratori in merito ai loro diritti; sottolinea il ruolo dell'ELA nell'assistere gli Stati membri e la Commissione per quanto riguarda l'effettiva applicazione e implementazione del diritto europeo in relazione alla mobilità occupazionale e al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale all'interno dell'UE; sottolinea la necessità di prendere in considerazione la revisione del mandato dell'ELA nel contesto della valutazione prevista per il 2024, al fine di includere disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro; invita l'EU-OSHA e l'ELA a collaborare per sostenere la Commissione e gli Stati membri nel migliorare la salute e la sicurezza sul lavoro dei lavoratori mobili e migranti; sottolinea che i prestatori di assistenza conviventi sono prevalentemente organizzati attraverso una complessa catena di agenzie che distaccano i lavoratori, i quali sono pertanto disciplinati dalla direttiva sul distacco dei lavoratori(103);

100.  riconosce il ruolo dei lavoratori dei servizi per la persona e la famiglia nel garantire ai cittadini dell'UE una scelta reale quando si tratta di scegliere il loro modello di assistenza preferito; invita la Commissione ad affrontare le difficili condizioni di lavoro e di occupazione di tutti i lavoratori personali e domestici, compresi i lavoratori nel settore dell'assistenza e in altri servizi per la persona e la famiglia, nella strategia europea in materia di assistenza, e a gettare le basi per il riconoscimento, la regolamentazione e la professionalizzazione dei servizi per la persona e la famiglia; invita la Commissione e gli Stati membri a contrastare efficacemente il lavoro sommerso nel settore dell'assistenza garantendo protezione sociale, condizioni di lavoro sicure e dignitose e creando nuove opportunità di lavoro nei settori dell'assistenza a domicilio; chiede una revisione mirata della direttiva 89/391/CEE per garantire l'inclusione dei lavoratori domestici nel suo ambito di applicazione; invita gli Stati membri a presentare un quadro adeguato per la dichiarazione dei servizi per la persona e la famiglia, come i sistemi di voucher di servizio, a sviluppare meccanismi e strumenti per un migliore monitoraggio del lavoro di assistenza a domicilio e a investire in servizi professionali personalizzati e di qualità per porre fine alle condizioni precarie dell'assistenza e scoraggiare il ricorso ai servizi di assistenza che determinano il lavoro sommerso;

101.  esorta gli Stati membri a recepire e attuare rapidamente e appieno la direttiva sull'equilibrio tra attività professionale e vita familiare e li incoraggia ad andare oltre le norme minime stabilite dalla direttiva; sottolinea che solo un'equa ripartizione delle responsabilità di assistenza non retribuita tra uomini e donne attraverso periodi di congedo equi, non trasferibili e adeguatamente retribuiti consentirebbe alle donne di lavorare sempre più a tempo pieno e di raggiungere un equilibrio tra vita professionale e vita privata, nonché lo sviluppo personale e nella società; sottolinea inoltre l'importanza di promuovere un'ulteriore flessibilità delle modalità di lavoro per gruppi di lavoratori, come i genitori con figli piccoli, i genitori soli, i genitori con disabilità e i genitori di bambini con disabilità; invita gli Stati membri a rispettare una durata minima per il congedo di maternità e di paternità, indipendentemente dalla condizione della persona interessata; ricorda che le politiche relative all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare dovrebbero promuovere un'assunzione delle responsabilità assistenziali da parte degli uomini su un piano di parità rispetto alle donne e sottolinea la necessità di avanzare progressivamente verso congedi di maternità e di paternità integralmente retribuiti e di pari durata; esorta vivamente tutti gli Stati membri ad incentivare e provvedere affinché i padri siano in grado di usufruire del congedo di paternità senza timore di un comportamento avverso o discriminatorio da parte dei loro datori di lavoro, che costituisce un modo efficace per responsabilizzare gli stessi alla cura dei propri figli e della propria famiglia e che, allo stesso tempo, risulta essere un valido strumento per il raggiungimento di una effettiva parità di genere; evidenzia che ciò non solo impone, ma determinerà anche cambiamenti degli stereotipi e delle norme di genere, portando a una società più giusta e più equa sotto il profilo di genere; invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere azioni trasformative come campagne di sensibilizzazione sulla corresponsabilità dell'assistenza, sradicando l'idea stereotipata delle donne quali responsabili di tale lavoro;

102.  invita gli Stati membri a sviluppare una serie di misure e incentivi globali per incoraggiare e facilitare il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori, in particolare delle donne, la cui carriera e il cui reddito sono più spesso colpiti da ruoli di genere ineguali e congedi di assistenza, compresi il reinserimento o interruzioni di carriera più lunghe, e per garantire il diritto dei lavoratori a tornare alla stessa posizione o a una posizione equivalente;

103.  chiede agli Stati membri, in stretta collaborazione con le parti sociali, di sostenere i percorsi professionali al fine di facilitare la transizione tra le diverse situazioni lavorative, attraverso, in particolare, l'apprendimento e la formazione professionale permanenti, indennità di disoccupazione adeguate, la trasferibilità dei diritti sociali e politiche attive ed efficaci del mercato del lavoro; invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere e garantire una protezione efficace e la parità di retribuzione tra uomini e donne, attraverso una legislazione trasformativa sotto il profilo di genere e risposte politiche che mirino ad affrontare il lavoro precario e la sottovalutazione del lavoro di alcuni settori a prevalenza femminile come l'assistenza e a garantire percorsi professionali e un'adeguata copertura della sicurezza sociale; ribadisce che le persone in tutte le forme di impiego e i lavoratori autonomi dovrebbero essere in grado di maturare i diritti che offrono la sicurezza del reddito in situazioni quali la disoccupazione, la malattia, la vecchiaia, le interruzioni della carriera per la cura dei figli o altre forme di assistenza, o per motivi di formazione, in linea con la raccomandazione del Consiglio sull'accesso alla protezione sociale per i lavoratori subordinati e autonomi;

104.  invita la Commissione a basarsi sulla strategia europea in materia di assistenza, in particolare sulle due raccomandazioni del Consiglio in materia di assistenza all'infanzia (revisione degli obiettivi di Barcellona) e assistenza a lungo termine, e a presentare un Care Deal (patto di assistenza) per l'Europa dopo la strategia in materia di assistenza, che dovrebbe includere un insieme di politiche, programmi, raccomandazioni e investimenti a livello dell'UE, con l'obiettivo di promuovere una transizione verso un'economia dell'assistenza trasformativa sotto il profilo di genere che riconosca l'assistenza come un diritto e la consideri la spina dorsale della nostra società; sottolinea che tale patto dovrebbe adottare un approccio all'assistenza integrato, olistico e lungo l'intero arco della vita e promuovere condizioni di lavoro dignitose e salari equi, aumentare l'attrattiva del lavoro nel settore dell'assistenza e affrontare la discriminazione, le disuguaglianze di genere e la povertà nel settore;

Riconoscere e valorizzare il ruolo dell'assistenza nelle nostre società ed economie

105.  sottolinea l'estrema importanza di integrare l'assistenza e le misure per l'emancipazione e lo sviluppo professionale delle donne che prestano assistenza, delle persone che necessitano di assistenza e sostegno e delle persone vulnerabili in tutte le politiche nazionali e dell'UE pertinenti, oltre a promuovere maggiori investimenti in servizi di assistenza di alta qualità accessibili e a prezzi abbordabili;

106.  chiede che tali priorità si riflettano altresì nelle dimensioni esterne delle politiche dell'UE, anche nella preadesione e nell'assistenza ufficiale allo sviluppo; sottolinea che un approccio all'assistenza basato sui diritti e sul principio di non discriminazione, consentirebbe tale integrazione in tutti i pertinenti settori strategici; sottolinea la necessità di garantire un'attuazione sistematica dell'integrazione di genere e del tema dell'uguaglianza in tutte le fasi pertinenti del processo di bilancio, sia nei bilanci centrali della Commissione che nelle politiche e nei programmi sostenuti dall'UE; invita gli Stati membri e la Commissione europea a invertire l'immagine estremamente stigmatizzata delle occupazioni in campo assistenziale formale e informale e gli Stati membri ad adottare politiche e programmi efficaci per affrontare l'abilismo, l'ageismo, le discriminazioni di genere e altre forme di discriminazione che si intersecano con i pregiudizi e gli stereotipi associati all'assistenza, al paternalismo e al concetto di dipendenza; osserva che le donne sono una fonte preziosa e non sfruttata di potenziale imprenditoriale in Europa anche nel settore dell'assistenza, che possono contribuire con innovazioni quali le nuove tecnologie;

107.  osserva che il contrasto delle norme e degli stereotipi di genere radicati è un primo passo per ridistribuire le responsabilità dell'assistenza non retribuita e del lavoro domestico tra uomini e donne e invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere l'immagine pubblica positiva e l'attrattiva del lavoro nel settore dell'assistenza sia per gli uomini che per le donne, pianificando campagne educative e di informazione pubblica e sostenendo progetti pilota che promuovano tale obiettivo e che mirino a portare più uomini nel settore dell'assistenza e a promuovere pari partecipazione e opportunità per donne e uomini nel mercato del lavoro nei servizi di assistenza;

108.  invita la Commissione a monitorare l'attuazione dei principi del pilastro europeo dei diritti sociali e degli OSS nel quadro del semestre europeo; chiede in particolare una comunicazione regolare sull'attuazione della strategia europea in materia di assistenza nonché sugli indicatori relativi all'assistenza presi in considerazione nel semestre europeo e nelle raccomandazioni specifiche per paese; ritiene che l'economia dell'assistenza debba essere un pilastro delle economie post-pandemia e invita la Commissione e gli Stati membri a porre l'assistenza al centro della ripresa post-pandemia; ritiene fermamente che l'attuazione dei piani nazionali per la ripresa e la resilienza debba includere azioni mirate per il miglioramento dell'uguaglianza di genere in tutte le sfere della vita e dell'assistenza, comprese le misure per la riduzione e la ridistribuzione dell'assistenza non retribuita e del lavoro domestico;

109.  osserva che è necessario riconoscere e valutare l'assistenza nelle economie, nei bilanci e nelle statistiche europee; invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare approcci volti a misurare e valutare il contributo sociale ed economico e gli effetti prodotti dall'assistenza, in particolare l'assistenza non retribuita e il lavoro domestico, aggiungendo l'assistenza informale nella catena del valore, anche considerando l'introduzione di indicatori specifici nella prossima revisione del quadro di valutazione della situazione sociale; invita Eurostat e l'EIGE a formulare una stima del contributo economico dei prestatori di assistenza informale alle economie degli Stati membri e invita la Commissione e gli Stati membri a includere misure alternative di benessere economico e sociale nei processi di elaborazione delle politiche;

110.  rileva i chiari vantaggi dei regimi di reddito minimo e di pensioni minime per un accesso tempestivo ed efficace ai servizi di assistenza e di sostegno alla luce della prossima raccomandazione della Commissione su un reddito minimo adeguato, nonché per garantire un tenore di vita dignitoso ai prestatori di assistenza, che sono principalmente donne, in particolare quelli che prestano assistenza informale non retribuita, e invita la Commissione a sottolineare l'importanza di considerare e scambiare le migliori pratiche su come tenere conto dei periodi dedicati alle responsabilità di assistenza nei regimi pensionistici;

111.  invita la Commissione a collegare la prossima strategia di assistenza al piano d'azione europeo per l'economia sociale, aumentando la consapevolezza del potenziale dell'economia sociale nel migliorare le condizioni di lavoro nel settore dell'assistenza e creando opportunità per un migliore accesso delle donne a posti di lavoro di qualità e invita gli Stati membri a investire per sviluppare l'economia dell'assistenza tenendo in debito conto gli aspetti legati al fattore umano del settore;

112.  riconosce e apprezza l'assistenza fornita dalla società civile e dalle organizzazioni senza scopo di lucro come ONG, organizzazioni di pazienti, enti di beneficenza e istituzioni religiose o di altro tipo;

113.  invita gli Stati membri a formulare e rivedere le loro politiche di assistenza nel quadro di un dialogo sociale e civile permanente con le parti sociali, gli esperti, le ONG della società civile, le autorità pubbliche a livello nazionale e dell'UE e le organizzazioni rappresentative dei destinatari dell'assistenza e dei prestatori di assistenza formale e informale, al fine di sostenere la creazione di soluzioni efficaci di politica di assistenza sociale che si adattino alle esigenze delle persone sul campo; sottolinea l'importanza di consultare attivamente i prestatori di assistenza e i destinatari dell'assistenza e le loro organizzazioni rappresentative nello sviluppo, nell'attuazione e nel monitoraggio della prossima strategia europea in materia di assistenza; invita la Commissione e gli Stati membri ad avviare una discussione sul legame tra la tecnologia e la qualità dell'assistenza;

114.  invita la Commissione europea a intraprendere ricerche per comprendere meglio l'impatto economico e sociale della prestazione inadeguata di assistenza alle persone che necessitano di assistenza e sostegno e per garantire il finanziamento, in particolare nel quadro della futura piattaforma, di progetti di ricerca sull'impatto delle malattie rare, dal punto di vista del paziente, e reti e progetti innovativi a livello dell'UE che consentono agli Stati membri di creare congiuntamente e trasferire buone pratiche e modelli di assistenza innovativi, anche con particolare attenzione alle malattie più diffuse e a quelle che causano disabilità, comprese le malattie reumatiche e muscoloscheletriche (RMD);

115.  invita la Commissione a garantire che l'EIGE, Eurofound e altre agenzie competenti dispongano di risorse sufficienti per monitorare e analizzare se e in che modo le politiche apportano i miglioramenti previsti nel settore dell'assistenza, anche in termini di accesso, qualità, parità di genere, infrastrutture ed equilibrio tra vita professionale e vita privata;

116.  chiede una valutazione scientifica ed etica esterna sulla gestione della pandemia di COVID-19 nel settore dell'assistenza, sulle azioni dell'Unione europea nel suo insieme e sulle azioni degli Stati membri, e una valutazione sull'attuale livello di preparazione dell'UE in relazione alle pandemie e invita gli Stati membri e la Commissione a indagare sulle cause di gran parte delle infezioni e dei decessi da COVID-19 che si sono verificati nei servizi residenziali per anziani e persone con disabilità e in altre strutture di servizi sociali, e su eventuali violazioni o trascuranze dei diritti umani e dei pazienti, al fine di trarre i necessari insegnamenti e prevenire il ripetersi di tali tragedie nelle crisi future;

o
o   o

117.  incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) https://www.who.int/news/item/14-03-2022-who-launches-new-framework-to-support-countries-achieve-integrated-continuum-of-long-term-care
(2) https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/impact-coronavirus-disease-covid-19-enjoyment-all-human-rights-older
(3) https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FHRC%2F30%2F43⟪uage=E&DeviceType=Desktop⟪Requested=False
(4) GU L 231 del 30.6.2021, pag. 21.
(5) GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17.
(6) GU L 437 del 28.12.2020, pag. 30.
(7) GU L 107 del 26.3.2021, pag. 1.
(8) GU L 188 del 12.7.2019, pag. 79.
(9) GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.
(10) GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23.
(11) GU L 88 del 16.3.2022, pag. 1.
(12) GU L 223 del 22.6.2021, pag. 14.
(13) GU C 363 del 28.10.2020, pag. 80.
(14) GU C 456 del 10.11.2021, pag. 191.
(15) GU C 456 del 10.11.2021, pag. 208.
(16) Testi approvati, P9_TA(2022)0072.
(17) GU C 456 del 10.11.2021, pag. 145.
(18) GU C 189 del 5.6.2019, pag. 4.
(19) GU C 474 del 24.11.2021, pag. 146.
(20) GU C 371 del 15.9.2021, pag. 102.
(21) Testi approvati, P9_TA(2022)0038.
(22) GU C 445 del 29.10.2021, pag. 75.
(23) GU C 99 dell'1.3.2022, pag. 122.
(24) GU C 362 dell'8.9.2021, pag. 8.
(25) GU C 363 del 28.10.2020, pag. 164.
(26) Testi approvati, P9_TA(2022)0068.
(27) GU C 387 del 15.11.2019, pag. 1.
(28) Commissione europea (2021), Strategia dell'UE sui diritti dei minori.
(29) Eurostat (2020) Statistiche sulla composizione delle famiglie.
(30) Studio della Commissione europea sull'assistenza informale in Europa: formalizzazione, disponibilità e qualità, 2018.
(31) https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_838653.pdf
(32) https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2020/Policy-brief-COVID-19-and-the-care-economy-en.pdf
(33) https://www.eurofound.europa.eu/it/topic/neets
(34) Relazione del 2021 della Commissione europea e del comitato per la protezione sociale sull'assistenza a lungo termine (2021).
(35) Servizio Ricerca del Parlamento europeo, "Demographic outlook of the European Union" (Prospettive demografiche per l'Unione europea), marzo 2020, pag. 3.
(36) The social construction of migrant care work. At the intersection of care, migration and gender / Amelita King-Dejardin; Organizzazione internazionale del lavoro – Ginevra: OIL, 2019.
(37) Relazione del comitato per la protezione sociale e della Commissione europea sull'assistenza a lungo termine (2021).
(38) OCSE (2020) "The effectiveness of social protection for long-term care in old age: Is social protection reducing the risk of poverty associated with care needs?" (L'efficacia della protezione sociale per l'assistenza a lungo termine in età avanzata: la protezione sociale riduce il rischio di povertà associato alle esigenze di assistenza?).
(39) Studio del Parlamento europeo (2021) "Ageing policies – access to services in different Member States" (Politiche in materia di invecchiamento – accesso ai servizi in diversi Stati membri).
(40) Forum economico mondiale: "COVID-19 highlights how caregiving fuels gender inequality" (La COVID-19 evidenzia come l'assistenza alimenti la disuguaglianza di genere) https://www.weforum.org/agenda/2020/04/covid-19-highlights-how-caregiving-fuels-gender-inequality/
(41) 2019.
(42) https://eige.europa.eu/about-eige/director-speeches/beyond-beijing-declaration-assessment-and-main-challenges
(43) https://data.unwomen.org/features/covid-19-pandemic-has-increased-care-burden-how-much-0 https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/policy-brief-the-impact-of-covid-19-on-women
(44) Documento strategico dell'OMS dal titolo "Preventing and managing COVID-19 across long-term care services", (Prevenzione e gestione della COVID-19 nei servizi di assistenza a lungo termine), 24 luglio 2020; dati di sorveglianza delle relazioni nazionali online pubbliche sulla COVID-19 nelle strutture di assistenza a lungo termine, ECDC, 2022 (https://www.ecdc.europa.eu/en/all-topics-z/coronavirus/threats-and-outbreaks/covid-19/prevention-and-control/LTCF-data)
(45) http://www.efnweb.be/wp-content/uploads/EFN-MHE-Joint-Statement-October-2021.pdf
(46) Documento di Eurofound (2021) Istruzione, sanità e alloggi: cambiamenti nell'accesso per i bambini e le famiglie nel 2020.
(47) https://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/Resilience_of%20the%20LTC%20sector_V3.pdf
(48) https://effat.org/in-the-spotlight/european-alliance-calls-on-eu-governments-to-ratify-convention-on-domestic-workers/#:~:text=Among%20them%2C%206.3%20million%20are,workers%20in%20their%20respective%20country
(49) European Labour Mobility Institute (https://www.mobilelabour.eu/)
(50) Studio della Commissione europea sulle sfide nell'assistenza a lungo termine in Europa, 2018
(51) https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Gender_pay_gap_statistics
(52) https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/women-labour-market-work-life-balance/womens-situation-labour-market_en
(53) Studio del Parlamento europeo (2021) "Gender equality: Economic value of care from the perspective of the applicable EU funds" (Parità di genere: il valore economico dell'assistenza dal punto di vista dei fondi UE applicabili).
(54) EIGE, relazione del 2020 sulla piattaforma d'azione di Pechino, 2021.
(55) Relazione di Eurofound (2020), Long-term care workforce: Employment and working conditions (Forza lavoro nel settore dell'assistenza a lungo termine: condizioni di lavoro e d'occupazione).
(56) Relazione di Eurofound (2020), Long-term care workforce: Employment and working conditions (Forza lavoro nel settore dell'assistenza a lungo termine: condizioni di lavoro e d'occupazione).
(57) Relazione di Eurofound (2020), Long-term care workforce: Employment and working conditions (Forza lavoro nel settore dell'assistenza a lungo termine: condizioni di lavoro e d'occupazione).
(58) Relazione del 2021 della Commissione europea e del comitato per la protezione sociale sull'assistenza a lungo termine (2021).
(59) Studio del Parlamento europeo (2021) sulle politiche per i prestatori di assistenza a lungo termine.
(60) Eurofound, Long-term Care Workforce: Employment and working conditions (Forza lavoro nel settore dell'assistenza a lungo termine: condizioni di assunzione e di lavoro), Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2020b.
(61) Relazione di Eurofound (2020), Long-term care workforce: Employment and working conditions (Forza lavoro nel settore dell'assistenza a lungo termine: condizioni di lavoro e d'occupazione).
(62) Relazione della Commissione europea sull'assistenza a lungo termine https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=24079&langId=en
(63) Relazione della Commissione europea sull'assistenza a lungo termine https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=24079&langId=en
(64) Relazione dell'EIGE 2020: "Disparità di genere nell'assistenza e conseguenze per il mercato del lavoro". https://eige.europa.eu/publications/gender-inequalities-care-and-consequences-labour-market
(65) Relazione dell'EIGE (2021): "Disparità di genere nell'assistenza e conseguenze per il mercato del lavoro".
(66) Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound), "European Quality of Life Survey 2016 – Quality of life, quality of public services, and quality of society" (Indagine europea sulla qualità della vita 2016 – Qualità della vita, qualità dei servizi pubblici e qualità della società), Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2018.
(67) https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_pnp13〈=en
(68) Relazione dell'EIGE (2021): "Disparità di genere nell'assistenza e conseguenze per il mercato del lavoro".
(69) The Global Burden of Disease Study 2019 (Studio sull'onere globale della malattia): https://www.thelancet.com/journals/lancet/issue/vol396no10258/PIIS0140-6736(20)X0042-0#
(70) OIL (2018) Care work and care jobs for the future of decent work (Lavoro di assistenza e posti di lavoro nel settore assistenziale per il futuro del lavoro dignitoso).
(71) Studio del Parlamento europeo (2021) sulle politiche per i prestatori di assistenza a lungo termine.
(72) Studio del Parlamento europeo (2021) "Gender equality: Economic value of care from the perspective of the applicable EU funds" (Parità di genere: il valore economico dell'assistenza dal punto di vista dei fondi UE applicabili).
(73) Dichiarazione comune delle parti sociali europee sulle disposizioni relative all'assistenza all'infanzia nell'UE. https://www.etuc.org/en/document/european-social-partners-joint-statement-childcare-provisions-eu
(74) Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2021 sulla garanzia europea per l'infanzia.
(75) Raccomandazione del Consiglio (UE) 2021/1004 che istituisce la garanzia europea per l'infanzia.
(76) Relazione dell'EIGE (2021) sul tema "Disparità di genere nell'assistenza e conseguenze per il mercato del lavoro".
(77) Relazione della Commissione europea sull'assistenza a lungo termine https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=24079&langId=en
(78) Relazione del comitato per la protezione sociale e della Commissione europea sull'assistenza a lungo termine (2021).
(79) Relazione della Commissione europea sull'assistenza a lungo termine https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=24079&langId=en
(80) Relazione Eurocarers 2021 sull'impatto della pandemia di COVID-19 sui prestatori di assistenza informale in tutta Europa.
(81) OIL (2022) "Care at work: Investing in care leave and services for a more gender equal world of work" (Assistenza sul posto di lavoro: investire nel congedo di assistenza e nei servizi per un mondo del lavoro più equo sotto il profilo di genere).
(82) OIL (2022) "Care at work: Investing in care leave and services for a more gender equal world of work" (Assistenza sul posto di lavoro: investire nel congedo di assistenza e nei servizi per un mondo del lavoro più equo sotto il profilo di genere).
(83) Commissione europea, 2021, Libro verde sull'invecchiamento demografico.
(84) https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-finance/dp074_en.pdf
(85) Alzheimer Europe, Dementia in Europe Yearbook 2019 (2020) Estimating the prevalence of dementia in Europe (Annuario 2019 della demenza in Europa: stime della prevalenza della demenza in Europa (2020)).
(86) https://www.oecd.org/fr/publications/who-cares-attracting-and-retaining-elderly-care-workers-92c0ef68-en.htm
(87) https://www.finanzwende-recherche.de/wp-content/uploads/2021/10/Finanzwende_BourgeronMetzWolf_2021_Private-Equity-Investoren-in-der-Pflege_20211013.pdf
(88) https://www.eurofound.europa.eu/publications/article/2021/wages-in-long-term-care-and-other-social-services-21-below-average
(89) "La prevenzione primaria è volta a prevenire la comparsa iniziale di un disturbo. La prevenzione secondaria e terziaria intende arrestare o ritardare la malattia esistente e i suoi effetti attraverso una diagnosi precoce e un trattamento adeguato o ridurre il verificarsi di recidive e la creazione di condizioni croniche attraverso, ad esempio, una riabilitazione efficace". Riferimento: OMS, glossario sulla promozione della salute, 1998.
(90) I dati sull'origine etnica dovrebbero essere raccolti su base volontaria e anonima esclusivamente per identificare e combattere gli atti discriminatori.
(91) Come stabilito nella raccomandazione del Consiglio (UE) 2021/1004 del 14 giugno 2021 che istituisce la garanzia europea per l'infanzia.
(92) Risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 su un'Europa sociale forte per transizioni giuste, (2020/2084(INI)). Risoluzione del Parlamento europeo del 7 aprile 2022 sulla protezione dell'Unione nei confronti dei minori e dei giovani in fuga dalla guerra in Ucraina (2022/2618(RSP)).
(93) Soluzioni digitali, ad esempio applicazioni composte da diversi moduli e funzioni che possono essere combinati con la forma di base dell'applicazione per ottenere come risultato un'applicazione adatta alle esigenze e ai desideri dei singoli utenti.
(94) https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=it&pubId=7724
(95) Relazione del comitato per la protezione sociale e della Commissione europea (2021), Long-term care report: Trends, challenges and opportunities in an ageing society (Relazione sull'assistenza a lungo termine: tendenze, sfide e opportunità in una società che invecchia), vol. 1.
(96) Eurofound (2020): Long-term care workforce: Employment and working conditions (Forza lavoro nel settore dell'assistenza a lungo termine: condizioni di lavoro e d'occupazione).
(97) Dipartimento tematico Politica economica e scientifica e qualità di vita (2021), Studio del Parlamento europeo richiesto dalla commissione per l'occupazione e gli affari sociali: Policies for long-term carers (Politiche per i prestatori di assistenza a lungo termine).
(98) Dipartimento tematico Politica economica e scientifica e qualità di vita (2021), Studio del Parlamento europeo richiesto dalla Commissione per l'occupazione e gli affari sociali: Policies for long-term carers (Politiche per i prestatori di assistenza a lungo termine).
(99) Santini, Socci et al. (2020): Positive and Negative Impacts of Caring among Adolescents Caring for Grandparents (Impatti positivi e negativi dell'assistenza tra gli adolescenti che prestano assistenza ai nonni). Risultati di un sondaggio online in sei paesi europei e implicazioni per la ricerca, la politica e la pratica future (https://me-we.eu/wp-content/uploads/2020/10/Positive-and-Negative-Impacts-of-Caring.pdf).
(100) Ai fini delle entrate pubbliche, gli Stati membri dovrebbero esaminare il modo migliore per formalizzare l'occupazione, e in tal modo la riscossione delle entrate da essa derivanti. Nel fare ciò, dovrebbero tenere conto nel calcolo dei sistemi di detrazione fiscale e dell'uso dei voucher di servizio.
(101) Eurofound (2021), "Understanding the gender pay gap: What difference do sector and occupation make? (Comprendere il divario retributivo di genere: che differenza fanno il settore e l'occupazione?) Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo. Eurofound (2021), "Minimum wages in 2021: Annual review" (Salari minimi nel 2021: relazione annuale), serie sui salari minimi nell'UE, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo.
(102) https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/92c0ef68-en.pdf?expires=1647941287&id=id∾cname=ocid194994✓sum=D863115B583D2A82CECF11D7D54A37B1
(103) https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/report_on_the_eesc_country_visits_to_uk_germany_italy_poland_0.pdf


Salute mentale nel mondo del lavoro digitale
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Risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio 2022 sulla salute mentale nel mondo del lavoro digitale (2021/2098(INI))
P9_TA(2022)0279A9-0184/2022

Il Parlamento europeo,

–  visto l'articolo 3 del trattato sull'Unione europea,

–  visti gli articoli 4, 6, 9, 114, 153, 169 e 191 e, in particolare, l'articolo 168 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visti gli articoli 2, 3, 14, 15, 21, 31, 32 e 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"),

–  visto il pilastro europeo dei diritti sociali, in particolare il principio 10,

–  vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità,

–  vista la strategia delle Nazioni Unite per la salute mentale e il benessere del 2018,

–  visto il manifesto dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per una ripresa sana dalla COVID-19 del 18 maggio 2020,

–  vista la giornata mondiale della salute mentale dell'OMS 2021 – "Salute mentale per tutti: facciamola diventare realtà",

–  visto il quadro d'azione europeo per la salute mentale 2021‑2025 dell'OMS,

–  visti lo studio dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) sulle politiche sanitarie, dell'8 giugno 2021, dal titolo "A New Benchmark for Mental Health Systems: Tackling the Social and Economic Costs of Mental Ill Health" (Un nuovo criterio di riferimento per i sistemi di salute mentale: affrontare i costi sociali ed economici della cattiva salute mentale) e l'analisi sulla salute mentale e il lavoro, del 4 novembre 2021, dal titolo "Fitter Minds, Fitter Jobs: From Awareness to Change in Integrated Mental Health Skills and Work Policies" (Menti più sane in lavori più sani: dalla consapevolezza al cambiamento nelle competenze integrate per la salute mentale e nelle politiche del lavoro),

–  visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza(1),

–  vista la direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza(2),

–  vista la direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi(3),

–  vista la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro(4),

–  vista la direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro(5),

–  vista la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro(6),

–  vista la direttiva 89/654/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro(7),

–  vista la direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali(8),

–  vista la sua risoluzione del 17 aprile 2020 sull'azione coordinata dell'UE per lottare contro la pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze(9),

–  vista la sua risoluzione del 10 luglio 2020 sulla strategia dell'UE in materia di sanità pubblica dopo la crisi della COVID-19(10),

–  vista la sua risoluzione del 21 gennaio 2021 recante raccomandazioni alla Commissione sul diritto alla disconnessione(11),

–  vista la sua risoluzione del 17 febbraio 2022 sul rafforzamento del ruolo dei giovani europei: occupazione e ripresa sociale dopo la pandemia(12),

–  vista la sua risoluzione del 16 settembre 2021 su condizioni di lavoro eque, diritti e protezione sociale per i lavoratori delle piattaforme – Nuove forme di occupazione legate allo sviluppo digitale(13),

–  viste le conclusioni del Consiglio del 24 ottobre 2019 sull'economia del benessere(14), che invitano a proporre una strategia globale dell'UE per la salute mentale,

–  viste le conclusioni del Consiglio, dell'8 giugno 2020 dal titolo "Accrescere il benessere sul luogo di lavoro",

–  vista la comunicazione della Commissione del 28 giugno 2021 dal titolo "Quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro 2021-2027 – Sicurezza e salute sul lavoro in un mondo del lavoro in evoluzione" (COM(2021)0323),

–  visto il Libro verde della Commissione del 14 ottobre 2005 dal titolo "Migliorare la salute mentale della popolazione – Verso una strategia sulla salute mentale per l'Unione europea" (COM(2005)0484),

–  vista la relazione della Commissione del 14 luglio 2021 dal titolo "Towards a strong social Europe in the aftermath of the COVID-19 crisis: Reducing disparities and addressing distributional impacts" (Verso un'Europa sociale forte all'indomani della crisi COVID-19: ridurre le disparità e affrontare gli effetti distributivi),

–  visto il patto europeo per la salute mentale e il benessere del 2008,

–  vista la relazione del Forum europeo della gioventù del 17 giugno 2021 dal titolo "Beyond Lockdown: The 'Pandemic Scar' on Young People" (Oltre il lockdown: i giovani e la "ferita della pandemia"),

–  viste le relazioni di Eurofound del 9 novembre 2021 dal titolo "Impact of COVID-19 on young people in the EU" (Impatto della COVID-19 sui giovani nell'UE) e del 10 maggio 2021 dal titolo "Living, working and COVID-19: Mental health and trust decline across EU as pandemic enters another year" (Vivere e lavorare durante la COVID-19: deterioramento della salute mentale e riduzione della fiducia in tutta l'UE all'avvio del secondo anno di pandemia),

–  vista la relazione dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA), del 7 dicembre 2020, dal titolo "Preventing musculoskeletal disorders in a diverse workforce: risk factors for women, migrants and LGBTI workers" (Prevenzione dei disturbi muscoloscheletrici in una forza lavoro diversificata: fattori di rischio per donne, migranti e lavoratori LGBTI),

–  vista la relazione dell'EU-OSHA, del 7 ottobre 2011, dal titolo "Mental health promotion in the workplace - a good practice report" (Promozione della salute mentale nei luoghi di lavoro – Rapporto sulle buone pratiche),

–  vista la relazione dell'EU-OSHA, del 22 ottobre 2021, dal titolo "Telework and health risks in the context of the COVID-19 pandemic: evidence from the field and policy implications" (Il telelavoro e i rischi per la salute nell'ambito della pandemia di COVID-19: le prove sul campo e le implicazioni per le politiche),

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, del 12 dicembre 2012, sul tema "Anno europeo della salute mentale – per un lavoro e una qualità di vita migliori"(15),

–  visto il parere del gruppo di esperti della Commissione sui modi efficaci di investire nella salute, del 23 giugno 2021, dal titolo "Supporting mental health of health workforce and other essential workers" (Sostenere la salute mentale del personale sanitario e di altri lavoratori essenziali),

–  vista la relazione congiunta dell'EU-OSHA e di Eurofound, del 13 ottobre 2014, dal titolo "Psychosocial risks in Europe: prevalence and strategies for prevention" (Rischi psicosociali in Europa: diffusione del fenomeno e strategie di prevenzione),

–  visto il sondaggio Willis Towers Watson del 2021 sull'esperienza dei lavoratori,

–  viste le petizioni trasmesse alla commissione per le petizioni, ad esempio le petizioni nn. 0956/2018 e 1186/2018,

–  visto l'articolo 54 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A9-0184/2022),

A.  considerando che il diritto alla salute fisica e mentale è un diritto umano fondamentale e che ogni essere umano deve poter godere del più alto livello di salute possibile; che l'OMS definisce la salute mentale come uno stato di benessere mentale nel quale l'individuo sa affrontare le normali difficoltà della vita, è consapevole delle proprie capacità, è in grado di imparare e lavorare in modo utile e produttivo e di apportare un contributo alla propria comunità(16); che la salute mentale è collegata anche ad altri diritti fondamentali come il diritto alla dignità umana, sancito dall'articolo 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e il diritto all'integrità della persona, compresa l'integrità mentale, sancito dall'articolo 3 della Carta;

B.  considerando che gli studi dimostrano che la pandemia di COVID-19 ha avuto ripercussioni sulle pratiche organizzative e gestionali e ha modificato le condizioni di lavoro per molti lavoratori in Europa, con conseguenze relative all'orario di lavoro, al benessere e all'ambiente di lavoro fisico; che la crisi gli operatori sanitari e i lavoratori essenziali hanno subito forti pressioni; che questi lavoratori hanno dovuto far fronte a un ambiente di lavoro impegnativo, alla mancanza di protezione e ai timori riguardanti la sicurezza, che hanno avuto un impatto psicologico negativo; che la comprensione dei problemi di salute mentale sul luogo di lavoro implica non solo la considerazione dei disturbi mentali in linea con i criteri diagnostici della classificazione internazionale delle malattie per le statistiche sulla mortalità e la morbilità (ad esempio la depressione)(17), ma anche lo sforzo di promuovere il benessere, di evitare i malintesi a la stigmatizzazione, nonché di concepire e mettere in atto le misure e le cure adeguate per trattare tali disturbi(18);

C.  considerando che la pandemia ha provocato un forte aumento delle responsabilità di cura in concomitanza con quelle lavorative, che ha colpito in modo sproporzionato le donne e ha aumentato la disparità di genere nell'assistenza non retribuita; che ciò ha avuto un impatto negativo sulla salute mentale delle persone che hanno responsabilità di assistenza, visto che molti lavoratori hanno dovuto far fronte a un aumento dello stress a causa delle maggiori responsabilità di assistenza legate all'istruzione domiciliare e alla cura dei bambini durante il confinamento o della fornitura di assistenza informale o dello svolgimento di altre attività per i familiari non autosufficienti;

D.  considerando che gli studi dimostrano che la pandemia ha comportato il telelavoro su larga scala, il che ha avuto conseguenze positive quali una maggiore flessibilità e autonomia e, in alcuni casi, un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata; che, tuttavia, questi effetti positivi non superano sempre le conseguenze negative come l'iperconnessione, una distinzione meno netta tra vita professionale e vita privata, orari di lavoro più estesi e lo stress da tecnologia; che, secondo le indagini di Eurofound sulla COVID-19, la pandemia ha posto molte sfide per i lavoratori a distanza; che sebbene il notevole incremento del telelavoro può essere un vantaggio per i lavoratori e le imprese, il diritto alla salute fisica e mentale deve essere preservato e promosso anche in tale contesto;

E.  considerando che i rischi psicosociali sono i più diffusi rischi per la salute associati al telelavoro; che una maggiore prevalenza del telelavoro è collegata a orari di lavoro lunghi e stress correlato al lavoro; che, secondo l'EU-OSHA, i rischi psicosociali possono comportare esiti psicologici, fisici e sociali negativi quali ansia, burnout o depressione legati al lavoro; che le condizioni di lavoro che comportano rischi psicosociali possono includere carichi di lavoro eccessivi, richieste contrastanti, la mancanza di chiarezza sul proprio ruolo, la mancanza di coinvolgimento nelle decisioni che riguardano i lavoratori stessi, la mancanza di influenza sul modo in cui viene svolto il lavoro, cambiamenti organizzativi mal gestiti, la precarietà del lavoro, una comunicazione inefficace, la mancanza di supporto da parte dei dirigenti o dei colleghi, molestie psicologiche e sessuali e violenza da parte di terzi; che gli Stati membri non hanno le stesse norme e gli stessi principi giuridicamente vincolanti in materia di rischi psicosociali, il che porta di fatto a tutele giuridiche disuguali per i lavoratori;

F.  considerando che un numero crescente di datori di lavoro utilizzano strumenti digitali come app, software e intelligenza artificiale (IA) per gestire i propri lavoratori; che in quanto tale la gestione algoritmica presenta nuove sfide per il futuro del lavoro, come il controllo e la sorveglianza con l'ausilio della tecnologia attraverso strumenti di previsione e segnalazione, il monitoraggio a distanza in tempo reale dei progressi e delle prestazioni e la tracciabilità dei tempi, e comportano rischi significativi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, segnatamente la loro salute mentale e il loro diritto alla vita privata e alla dignità umana; che la digitalizzazione e le nuove tecnologie avanzate, quali l'AI e le macchine artificiali, stanno trasformando la natura del lavoro; che attualmente circa il 40 % dei dipartimenti delle risorse umane nelle società internazionali utilizzano applicazioni di AI e il 70 % ritengono che questa sia una priorità assoluta per la loro organizzazione; che la nuova economia digitale deve essere regolamentata per promuovere la prosperità condivisa e garantire il benessere della società in generale;

G.  considerando che questo nuovo scenario ci impone l'assunzione di una nuova e più ampia definizione di salute e sicurezza sul lavoro, che non può più prescindere dalla salute mentale;

H.  considerando che la pandemia di COVID-19 ha inciso in modo sproporzionato sul benessere mentale degli operatori sanitari e dei prestatori di assistenza a lungo termine, la maggior parte dei quali sono donne, nonché delle popolazioni vulnerabili, compresi le minoranze etniche, la comunità LGBTI+, gli anziani, i nuclei monoparentali, le persone con disabilità e problemi di salute mentale preesistenti, le persone con uno status socioeconomico modesto, i disoccupati e le persone che vivono nelle regioni ultraperiferiche o in zone di campagna non ben collegate; che la salute mentale dei giovani è notevolmente peggiorata durante la pandemia, che i problemi legati alla salute mentale sono raddoppiati in vari Stati membri e che si sono registrate gravi conseguenze per l'occupazione dei giovani e la riduzione dei loro redditi, inclusa la perdita di posti di lavoro; che in Europa 9 milioni di adolescenti (di età compresa tra i 10 e i 19 anni) si ritrovano a convivere con disturbi della salute mentale, e che l'ansia e la depressione costituiscono oltre la metà di tali casi;

I.  considerando che troppe persone nell'UE non hanno accesso ai servizi pubblici di salute mentale e di medicina del lavoro; che il benessere mentale ha raggiunto i livelli più bassi dall'inizio della pandemia in tutte le fasce d'età e che il peggioramento della salute mentale è attribuito all'interruzione dell'accesso ai servizi di salute mentale, all'aumento del carico di lavoro e alla crisi del mercato del lavoro che ha colpito in modo sproporzionato i giovani; che i servizi pubblici di salute mentale e di medicina del lavoro sono notoriamente sottofinanziati; che lo stress legato al lavoro può essere una conseguenza di diversi fattori, come le pressioni dovute ai vincoli di tempo, orari di lavoro lunghi o irregolari e la scarsa comunicazione e cooperazione all'interno dell'organizzazione; che esiste una forte correlazione tra emicrania o cefalee gravi, da un lato, e depressione e ansia, dall'altro, assieme ad altri disturbi psichiatrici in comorbilità, con ripercussioni sulle prestazioni lavorative e sulle assenze dal lavoro dei lavoratori; che la ricerca clinica e applicata in materia di prevenzione, diagnosi e trattamento dei disturbi di salute mentale è anch'essa notevolmente sottofinanziata; che i problemi di salute mentale sono attualmente la principale causa di morbilità a livello globale e che il suicidio è la seconda causa principale di morte tra i giovani in Europa; che la prevenzione, la sensibilizzazione, le attività per il benessere e la promozione della salute mentale e di una cultura sana sul lavoro possono produrre risultati positivi nel miglioramento della salute dei dipendenti(19);

J.  considerando che i problemi sul luogo di lavoro che interessano la salute mentale includono esaurimento professionale, noia professionale, molestie, violenza, stigma e discriminazione e possibilità limitate di crescere professionalmente o di ottenere una promozione, aspetti che possono essere ulteriormente aggravati online; che l'anno scorso l'OMS ha rivelato che nel mondo più di 300 milioni di persone soffrono di disturbi mentali legati al lavoro quali esaurimento, ansia, depressione o stress post-traumatico, il che è legato al fatto che un lavoratore su quattro in Europa ritiene che il lavoro incida negativamente sulla sua salute(20); che un ambiente di lavoro negativo può comportare problemi di salute fisica e mentale, l'uso dannoso di sostanze o alcol, l'assenteismo e la perdita di produttività;

K.  considerando che i costi delle patologie mentali erano stimati a oltre il 4 % del PIL in tutti gli Stati membri dell'UE nel 2015; che la depressione collegata al lavoro è una delle principali cause di invalidità e depressione e che il suo costo è stato stimato a 620 miliardi di EUR all'anno, con una perdita di 240 miliardi di EUR in termini di produzione economica(21); che il costo stimato per tutti i casi di cefalea nell'UE supera i 110 miliardi di EUR all'anno, di cui circa 50 miliardi di EUR sono attribuiti all'emicrania; che gli stanziamenti destinati alla prevenzione rimangono bassi in tutti gli Stati membri dell'UE, attestandosi al 3 % della spesa sanitaria totale;

L.  considerando che, in conformità della normativa dell'UE in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro(22), i datori di lavoro hanno il dovere di proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori in tutti gli aspetti del loro lavoro; che la responsabilità dei datori di lavoro in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro continua ad applicarsi anche nel contesto del telelavoro; che i sindacati e gli organismi incaricati della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro volgono un ruolo fondamentale nella difesa del diritto umano fondamentale dei lavoratori a un luogo di lavoro sicuro e protetto, anche nel contesto del telelavoro;

M.  considerando che un impiego stabile, la salute (inclusa quella mentale), le condizioni per lo sviluppo completo e il senso di influenza e di coinvolgimento dei giovani sono le precondizioni essenziali per uscire dalla crisi, rafforzare le società e ricostruire le economie;

Salute mentale e lavoro digitale: insegnamenti tratti dalla pandemia di COVID-19

1.  si rammarica del fatto che, durante la pandemia di COVID-19, la salute mentale dei lavoratori dipendenti e autonomi sia stata compromessa dalla perturbazione di molti servizi, come l'istruzione, la sanità e il sostegno sociale, e dall'aumento di fattori di stress come l'insicurezza finanziaria, la paura della disoccupazione, l'accesso limitato all'assistenza sanitaria, l'isolamento, lo stress legato alla tecnologia, le modifiche all'orario di lavoro, la scarsa organizzazione del lavoro e il telelavoro; invita ad affrontare urgentemente il problema della salute mentale mediante politiche intersettoriali e integrate, nel quadro di una strategia globale dell'UE per la salute mentale e di una strategia europea per l'assistenza affiancate da piani d'azione nazionali; rammenta in particolare alla Commissione che la protezione della salute dei lavoratori dovrebbe essere parte integrante dei piani di preparazione dell'EU-OSHA per prevenire future crisi sanitarie;

2.  sottolinea che la pandemia di COVID-19 e la successiva crisi economica hanno messo a dura prova la salute mentale e il benessere di tutti i cittadini, ma soprattutto dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, dei giovani, degli studenti che si affacciano al mondo del lavoro e degli anziani, determinando una crescente prevalenza di rischi psicosociali legati al lavoro e tassi più elevati di stress, ansia e depressione;

3.  sottolinea che la pandemia di COVID-19 ha avuto un impatto negativo sulla transizione dall'istruzione al lavoro e può pertanto causare elevati livelli di stress, ansia e incertezza ai giovani che si trovano all'inizio della loro carriera, con il rischio di deteriorare anche le loro prospettive occupazionali e alimentare un circolo vizioso caratterizzato da problemi di salute mentale e di benessere; invoca un maggior sostegno alla salute mentale, destinato anche ai servizi pubblici per l'impiego, al fine di affrontare il benessere dei disoccupati;

4.  si rammarica che la salute mentale non sia stata affrontata con la stessa priorità della salute fisica, sia stata privata dei fondi e non disponga di un numero sufficiente di personale qualificato in tutti gli Stati membri, nonostante i benefici intrinseci associati al miglioramento della salute e del benessere e i sostanziali guadagni in termini di produttività economica e livelli più elevati di partecipazione al lavoro derivanti dagli investimenti pubblici nella salute mentale; ritiene che sia necessaria un'azione rapida per migliorare la situazione attuale;

5.  invita le istituzioni dell'UE e gli Stati membri a riconoscere la portata dei problemi di salute mentale legati al lavoro in tutta l'UE e a impegnarsi fortemente per regolamentare e attuare un mondo del lavoro digitale che contribuisca alla prevenzione dei problemi di salute mentale, alla tutela della salute mentale e dell'equilibrio tra attività professionale e vita privata, nonché al rafforzamento dei diritti di protezione sociale sul luogo di lavoro; chiede di avviare un dialogo e lavorare in questa direzione di concerto con i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori, compresi i sindacati; insiste, a tale proposito, sull'essenziale necessità di adottare piani di prevenzione dei rischi per la salute mentale in tutti i luoghi di lavoro; chiede di dare seguito all'attuazione del quadro d'azione europeo per la salute mentale 2021-2025 dell'OMS;

6.  si rammarica della disparità tra il numero di azioni effettivamente intraprese dall'UE a favore della salute e il campo di applicazione previsto dal trattato sull'Unione europea e chiede che l'UE intervenga maggiormente nell'ambito di tali competenze; ritiene che la prossima crisi sanitaria riguarderà la salute mentale e che la Commissione dovrebbe agire e affrontare tutti i possibili rischi attraverso misure vincolanti e non vincolanti, ove pertinenti, ed elaborare una strategia globale dell'UE per la salute mentale, in linea con le conclusioni del Consiglio del 24 ottobre 2019 sull'economia del benessere;

7.  osserva che una strategia dell'UE per la salute mentale dovrebbe mirare a richiedere agli Stati membri, tra l'altro, di integrare l'assistenza sanitaria per la salute mentale con l'assistenza destinata alla salute fisica, data la stretta correlazione tra le due, di fornire un'assistenza efficace sulla base di dati concreti e dei diritti umani, di ampliare il numero di servizi offerti per consentire a un maggior numero di persone di accedere alle cure e di aiutare i cittadini a trovare o a mantenere il lavoro; insiste sul fatto che una cattiva salute mentale incide sul benessere dei lavoratori e genera dei costi per i sistemi di protezione sociale, comportando spese aggiuntive per l'assistenza sanitaria e la sicurezza sociale; pone l'accento sulla responsabilità del datore di lavoro e il ruolo essenziale sia di quest'ultimo che delle parti sociali nell'elaborazione e nell'attuazione di tali iniziative;

8.  ricorda che la pandemia ha fatto luce sulla diffusa crisi della salute mentale in tutta Europa e sulle diverse risposte degli Stati membri e ha evidenziato l'importanza di condividere le migliori prassi per rispondere alle emergenze sanitarie, rivelando le lacune in termini di previsione, preparazione, strumenti di risposta e finanziamenti adeguati; invita la Commissione e gli Stati membri a tenere conto degli impatti sulla salute mentale nei loro piani di risposta di emergenza e preparazione alle crisi sanitarie e alle pandemie; ritiene che l'attuale crisi della salute mentale debba essere considerata un'emergenza sanitaria;

9.  valuta positivamente i negoziati in corso per un regolamento che abroga la decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero(23), così come i negoziati in corso sulla riforma del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie e sul rafforzamento del mandato dell'Agenzia europea per i medicinali;

10.  plaude ai lavoratori essenziali e in prima linea che hanno sacrificato il proprio benessere per svolgere attività di primo soccorso durante la pandemia; esprime preoccupazione per il maggiore rischio per la salute mentale correlato al lavoro tra gli operatori sanitari e i prestatori di assistenza a lungo termine; invita la Commissione a prestare particolare attenzione ai lavoratori essenziali e in prima linea nelle prossime proposte legislative relative alla salute mentale sul luogo di lavoro; invita gli Stati membri a migliorare le loro condizioni di lavoro, ad affrontare le carenze di personale e a stanziare le risorse necessarie per garantire che tali sacrifici non siano più necessari in futuro, assicurandosi che i lavoratori abbiano accesso immediato a risorse adeguate per il benessere mentale e la protezione della loro salute mentale nonché agli interventi psicosociali, che dovrebbero essere prorogati oltre il periodo di crisi acuta; sottolinea che la stragrande maggioranza dei lavoratori essenziali e in prima linea sono donne e spesso percepiscono un basso reddito, il che comporta maggiori rischi per la salute mentale legati al lavoro;

La transizione digitale e la salute mentale

11.  riconosce che un lavoro di qualità può contribuire a dare alle persone uno scopo, oltre a offrire sicurezza finanziaria e indipendenza; sottolinea la correlazione positiva tra buona salute mentale, buone condizioni di lavoro, salari adeguati, salute mentale, produttività sul lavoro, benessere e qualità della vita; osserva che un senso di finalità e identità per i lavoratori può essere messo in discussione in un contesto di crescente digitalizzazione, con conseguenti problemi di salute fisica e mentale; afferma che la prevenzione è pertanto fondamentale; è del parere che condizioni di lavoro adeguate e programmi attivi per il mercato del lavoro potrebbero contribuire a combattere i rischi psicosociali offrendo opportunità di posti di lavoro di qualità e di protezione sociale; osserva che la depressione e i disturbi della salute mentale possono costituire un ostacolo al mantenimento e all'ottenimento di un posto di lavoro e che è necessario un sostegno supplementare per le persone in cerca di lavoro;

12.  riconosce le opportunità offerte dalla trasformazione digitale per l'impiego di persone con disabilità sul mercato del lavoro aperto; sottolinea, in questo contesto, che la trasformazione digitale non dovrebbe portare all'isolamento e all'esclusione sociale; richiama inoltre l'attenzione sulle difficoltà riscontrate dalle persone anziane, che sono particolarmente esposte al rischio di esclusione digitale a causa dei cambiamenti delle condizioni lavorative e dei nuovi strumenti digitali; sottolinea l'importanza che tutti i lavoratori, ma specialmente a quelli più anziani, abbiano accesso a un apprendimento permanente e a uno sviluppo professionale adatti alle loro esigenze individuali; invita gli Stati membri ad ampliare l'offerta di formazione digitale mirata alle persone anziane; evidenzia l'importanza degli scambi intergenerazionali nell'ambiente lavorativo;

13.  rammenta che approcci proattivi alla digitalizzazione, come il rafforzamento delle competenze digitali sul posto di lavoro o la concessione di orari di lavoro flessibili, possono contribuire ad alleviare lo stress legato al lavoro; sottolinea che l'IA ha il potenziale di migliorare le condizioni di lavoro e la qualità della vita, compreso un migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata e una migliore accessibilità per le persone con disabilità, di prevedere lo sviluppo del mercato del lavoro e di sostenere la gestione delle risorse umane prevenendo i pregiudizi umani; avverte, tuttavia, che l'IA desta anche preoccupazioni in merito alla vita privata e alla salute e sicurezza sul lavoro, come il diritto alla disconnessione, e può portare a una sorveglianza e a un monitoraggio sproporzionati e illegali dei lavoratori, violando la loro dignità e la loro vita privata, nonché a un trattamento discriminatorio nei processi di assunzione e in altri settori a causa di algoritmi distorti, anche per motivi di genere, razza ed etnia; esprime inoltre preoccupazione per il fatto che l'IA possa compromettere la libertà e l'autonomia delle persone, ad esempio attraverso strumenti di previsione e segnalazione, il monitoraggio e tracciamento in tempo reale e gli stimoli comportamentali automatici, contribuendo a problemi di salute mentale dei lavoratori, quali burnout, stress legato alla tecnologia, sovraccarico psicologico e affaticamento; sottolinea che le soluzioni di IA sul luogo di lavoro devono essere trasparenti, eque ed evitare implicazioni negative per i lavoratori e devono essere negoziate tra datori di lavoro e rappresentanti dei lavoratori, compresi i sindacati; invita la Commissione e gli Stati membri, a tale proposito, a elaborare una proposta legislativa sull'IA sul luogo di lavoro al fine di garantire un'adeguata protezione dei diritti e del benessere dei lavoratori, compresa la tutela della salute mentale e dei diritti fondamentali, come il diritto alla non discriminazione, alla vita privata e alla dignità umana in un luogo di lavoro sempre più digitalizzato; osserva che le molestie online tendono ad avere un impatto sproporzionato sui gruppi più vulnerabili compresi i giovani lavoratori, le lavoratrici e i lavoratori LGBTQI+; sottolinea che solo il 60 % degli Stati membri dispone di una legislazione specifica per affrontare il bullismo e la violenza sul posto di lavoro, invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a proporre misure obbligatorie mirate per invertire e affrontare questo problema crescente sul lavoro e proteggere le vittime con tutte le risorse necessarie;

14.  invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che le misure di prevenzione e protezione intese a eliminare la violenza, la discriminazione e le molestie nel mondo del lavoro, ivi incluse violenza e molestie da parte di terzi (nello specifico, clienti, visitatori o pazienti), se del caso, si applichino indipendentemente dal motivo o dalle cause scatenanti e che non siano limitate ai casi fondati su motivi discriminatori; invita gli Stati membri a ratificare la convenzione (n. 190) dell'Organizzazione internazionale del lavoro sull'eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro e la raccomandazione (n. 206) sulla violenza e sulle molestie e ad adottare le leggi e le misure politiche necessarie al fine di vietare, prevenire e affrontare la violenza e le molestie nel mondo del lavoro; invita la Commissione a garantire che l'ambito di applicazione della direttiva sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica(24) proposta configuri appieno la violenza e le molestie sul lavoro come reato penale e che i lavoratori ricevano un'adeguata protezione, con il coinvolgimento dei sindacati;

15.  sottolinea la necessità di proteggere i lavoratori dallo sfruttamento, da parte dei datori di lavoro, dell'uso dell'IA e della gestione algoritmica, compresi strumenti di previsione e segnalazione per prevedere il comportamento dei lavoratori e individuare o scoraggiare le violazioni di regole o le frodi da parte di questi ultimi, il monitoraggio in tempo reale dei progressi e delle prestazioni, software di monitoraggio del tempo e di produzione di impulsi comportamentali automatizzati; invoca il divieto di sorvegliare i lavoratori;

16.  ritiene che sia necessario un nuovo paradigma per comprendere la complessità del lavoro moderno in relazione alla salute mentale, posto che gli strumenti normativi attualmente in vigore non sono sufficienti a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e vanno aggiornati e rafforzati;

17.  sottolinea che la tecnologia e l'IA sul posto di lavoro non dovrebbero mai essere utilizzate a scapito della salute mentale e del benessere dei lavoratori; osserva che la diffusione dell'IA sul posto di lavoro non deve comportare un monitoraggio eccessivo in nome della produttività né una sorveglianza dei lavoratori;

18.  osserva che esiste un ampio divario digitale di genere nelle competenze specialistiche e nell'occupazione nel settore delle TIC, dove solo il 18 % dei lavoratori sono donne e l'82 % sono uomini(25); ritiene fondamentale che i sistemi tecnologici siano progettati in modo inclusivo, al fine di prevenire le discriminazioni, i problemi di salute mentale o altri effetti dannosi derivati da una progettazione non inclusiva; esorta la Commissione e gli Stati membri a collaborare per colmare il divario digitale di genere delle donne in ambito scientifico, tecnologico, ingegneristico e matematico (discipline STEM) e cercare di fornire incentivi alle organizzazioni TIC per assumere una forza lavoro diversificata;

19.  accoglie con favore la direttiva (UE) 2019/1158 relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza poiché offre flessibilità e allevia i problemi legati al lavoro; sottolinea tuttavia che le donne continuano a essere colpite in modo sproporzionato, come dimostrato dalla pandemia; ritiene che il telelavoro, pur offrendo molte opportunità, comporti anche sfide in termini di divario sociale, professionale e digitale; sottolinea che le donne sono ancora le più propense a prendere congedi per motivi familiari, con conseguenze negative sull'avanzamento di carriera, sulla realizzazione personale, sulla retribuzione e sui diritti pensionistici; invita gli Stati membri ad andare oltre i requisiti della direttiva e ad aumentare il numero di giorni concessi per il congedo dei prestatori di assistenza e a prevedere una retribuzione per i prestatori di assistenza informale che vanno in congedo; invita gli Stati membri a impegnarsi fermamente a proteggere il tempo dedicato alla famiglia e l'equilibrio tra attività professionale e vita privata dei lavoratori; invita gli Stati membri a incoraggiare un'equa ripartizione delle responsabilità di assistenza tra donne e uomini mediante periodi di congedo retribuito non trasferibili tra i genitori, cosa che consentirebbe alle donne di lavorare maggiormente a tempo pieno; sottolinea che le donne sono esposte a un maggior rischio di stress, esaurimento, burnout e violenza psicologica a causa del nuovo sistema di telelavoro e della mancanza di regolamentazione per poter controllare le pratiche di lavoro abusive;

20.  prende atto del passaggio al telelavoro durante la pandemia e della flessibilità da esso offerta ai lavoratori dipendenti e autonomi; riconosce, tuttavia, che il telelavoro si è altresì rivelato particolarmente impegnativo per le persone più svantaggiate e le famiglie monoparentali; sottolinea che la combinazione di telelavoro e cura dei figli, in particolare per i bambini con bisogni speciali, può minare la vita familiare e il benessere dei genitori e dei bambini; incoraggia i datori di lavoro a fornire norme chiare e trasparenti sulle modalità di telelavoro per garantire il rispetto degli orari di lavoro ed evitare l'isolamento sociale e professionale e l'offuscamento dei confini tra l'orario di lavoro e gli altri periodi trascorsi a casa; osserva che è stato dimostrato che il telelavoro ha un forte impatto sull'organizzazione dell'orario di lavoro, consentendo una maggiore flessibilità e rendendo i dipendenti costantemente disponibili, il che spesso porta a conflitti tra lavoro e vita privata; ricorda tuttavia che il telelavoro, se adeguatamente regolamentato e attuato, potrebbe offrire ai lavoratori la flessibilità di adattare gli orari e l'organizzazione del proprio lavoro in modo che possano soddisfare le proprie esigenze personali e familiari; sottolinea a questo proposito che un passaggio totale o parziale al telelavoro dovrebbe essere il risultato di un accordo tra rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori;

21.  osserva con preoccupazione che il telelavoro non è ancora disponibile per tutti i lavoratori; evidenzia l'impatto del passaggio al telelavoro sulla salute mentale delle persone a rischio di esclusione digitale; sottolinea l'importanza di combattere il divario digitale in Europa e la necessità di riqualificare i giovani e gli anziani per garantire a tutti i lavoratori un livello sufficiente di competenze digitali; chiede investimenti più mirati nella fornitura di competenze digitali, in particolare per i gruppi che sono maggiormente esclusi dal punto di vista digitale, come le persone con uno status socioeconomico modesto e con un livello di istruzione limitato, gli anziani e le persone che vivono in aree rurali e remote; invita la Commissione a proporre un quadro legislativo per stabilire requisiti minimi per il telelavoro in tutta l'UE, senza compromettere le condizioni di lavoro dei telelavoratori; sottolinea che tale quadro legislativo dovrebbe chiarire le condizioni di lavoro, garantire che il lavoro sia effettuato su base volontaria e che i diritti, l'equilibrio tra attività professionale e vita familiare, il carico di lavoro e le norme sulle prestazioni dei telelavoratori siano equivalenti a quelli dei lavoratori in loco comparabili; invita la Commissione e gli Stati membri a prevedere misure di accessibilità e di tecnologia inclusiva per le persone con disabilità; osserva che tale quadro dovrebbe essere sviluppato in consultazione con gli Stati membri e le parti sociali europee, dovrebbe rispettare pienamente i modelli nazionali del mercato del lavoro e dovrebbe tenere in considerazione gli accordi quadro delle parti sociali europee sul telelavoro e sulla digitalizzazione; invita la Commissione e gli Stati membri a prestare particolare attenzione alle persone con disabilità mentali o fisiche; sottolinea che le condizioni di lavoro dei telelavoratori sono equivalenti a quelle delle persone che lavorano in loco e che è necessario adottare misure specifiche per seguire e sostenere il benessere dei lavoratori a distanza;

22.  ritiene che il diritto alla disconnessione sia essenziale per garantire il benessere mentale dei lavoratori dipendenti e autonomi, non da ultimo per le lavoratrici e per chi è occupato in forme di lavoro atipiche, e dovrebbe essere integrato da un approccio preventivo e collettivo ai rischi psicosociali legati al lavoro; invita la Commissione a proporre, in consultazione con le parti sociali, una direttiva su norme e condizioni minime volte a garantire che i lavoratori possano esercitare efficacemente il loro diritto alla disconnessione e a regolamentare l'uso degli strumenti digitali esistenti e nuovi a fini lavorativi, in linea con la risoluzione del Parlamento del 21 gennaio 2021 recante raccomandazioni alla Commissione sul diritto alla disconnessione, tenendo conto dell'accordo quadro delle parti sociali sulla digitalizzazione; invita inoltre gli Stati membri a coordinare meglio lo scambio delle migliori pratiche, dal momento che alcuni di essi stanno mettendo in atto politiche e progetti molto innovativi;

23.  osserva che, se rivedute e aggiornate, le direttive 89/654/CEE e 90/270/CEE del Consiglio, relative alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro e le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali, possono contribuire alla protezione di tutti i lavoratori, compresi i lavoratori delle piattaforme digitali e i lavoratori autonomi, insieme ai diversi progetti sviluppati dalle agenzie dell'UE e dagli Stati membri;

24.  sottolinea che agli ambienti digitali correlati al lavoro sono applicabili misure di accessibilità e accomodamenti ragionevoli e che, pertanto, i datori di lavoro dovrebbero prevedere l'adozione di misure per adattare e garantire condizioni di lavoro paritarie ed eque alle persone con disabilità, comprese quelle con problemi di salute mentale, ivi incluso il rispetto delle pertinenti norme in materia di accessibilità digitale derivanti dalla direttiva (UE) 2019/882;

25.  accoglie con favore l'impegno della Commissione a modernizzare il quadro legislativo per la salute e la sicurezza sul lavoro, rivedendo le direttive 89/654/CEE e 90/270/CEE del Consiglio che stabiliscono i requisiti minimi di sicurezza e salute per i luoghi di lavoro e le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali;

La sicurezza e la salute sul luogo di lavoro

26.  esprime preoccupazione per lo scollamento tra le attuali politiche sulla salute mentale e gli atteggiamenti sul luogo di lavoro, che non riflettono adeguatamente il fatto che la protezione dei lavoratori è un bene fondamentale per i leader dell'Unione per il resto del decennio; sottolinea che, a causa dello stigma e della discriminazione, i lavoratori spesso sentono di non poter discutere di problemi; invita gli Stati membri a garantire che i datori di lavoro adempiano ai loro obblighi di fornire sostegno e informazioni chiare a tutti i lavoratori e a garantire che i lavoratori interessati siano reintegrati in modo equo sul luogo di lavoro; chiede che i luoghi di lavoro facilitino l'accesso ai servizi di sostegno alla salute mentale e a servizi esterni nonché alla prevenzione, al riconoscimento precoce e al trattamento dei dipendenti che potrebbero soffrire di disturbi mentali, e che sostengano il loro reinserimento e contribuiscano a prevenire le ricadute, oltre a predisporre piani aziendali di prevenzione in materia di salute mentale, anche per quanto riguarda la prevenzione del suicidio; chiede inoltre l'adozione di strategie di prevenzione chiare ed efficaci e di strategie di sostegno per i lavoratori che ritornano al lavoro dopo una lunga assenza;

27.  ricorda che esistono molestie e discriminazioni fondate su molteplici motivi, che sono una frequente fonte di stress e di distacco dal luogo di lavoro; ricorda, in particolare, che la discriminazione per motivi di età, disabilità, sesso, genere, orientamento sessuale, razza, istruzione o status socio-economico e appartenenza a gruppi vulnerabili è diffusa e dovrebbe essere affrontata dai datori di lavoro; sottolinea l'importanza di includere una politica anti-molestie nelle misure di salute e sicurezza nel mondo del lavoro digitale e di fornire sostegno alle imprese, in particolare alle piccole e medie imprese (PMI), per aiutarle a mettere in atto politiche per contrastare le molestie e il bullismo; chiede una campagna informativa a livello di tutta l'UE per sensibilizzare sul tema della salute mentale, al fine di affrontare lo stigma, le percezioni errate e l'esclusione sociale che si accompagnano spesso a una cattiva salute mentale;

28.  ritiene che le attuali misure per incoraggiare il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori siano insufficienti, soprattutto per quanto riguarda la valutazione e la gestione dei rischi psicosociali; invita la Commissione a istituire meccanismi per la prevenzione dell'ansia, della depressione e del burnout e per il reinserimento nel mondo del lavoro di coloro che sono affetti da problemi psicosociali; ricorda che un approccio individuale e organizzativo al lavoro(26) è fondamentale a tal fine; osserva, tuttavia, che tali condizioni sanitarie possono dipendere da una serie di fattori; invita la Commissione, in consultazione con le parti sociali, a rivedere la sua raccomandazione del 19 settembre 2003 sull'elenco europeo delle malattie professionali(27) integrandovi i disturbi muscolo-scheletrici legati al lavoro, i disturbi della salute mentale legati al lavoro, in particolare la depressione, il burnout, l'ansia e lo stress, tutte le malattie legate all'amianto e i tumori della pelle e le infiammazioni reumatiche e croniche; invita la Commissione, previa consultazione delle parti sociali, a trasformare tale raccomandazione in una direttiva che stabilisca un elenco minimo di malattie professionali e definisca i requisiti minimi per il loro riconoscimento e un adeguato risarcimento per le persone interessate;

29.  riconosce che, nel quadro degli sforzi volti ad affrontare i rischi psicosociali, gli ispettorati nazionali del lavoro possono svolgere un ruolo importante imponendo interventi preventivi e/o correttivi nei contesti lavorativi; invita l'Autorità europea del lavoro a impegnarsi per una strategia comune affinché gli ispettorati del lavoro nazionali possano affrontare i rischi psicosociali, anche elaborando un quadro comune che contempli la valutazione e la gestione dei rischi psicosociali e risponda alle diverse esigenze di formazione degli ispettori del lavoro;

30.  sottolinea che il nuovo quadro strategico dell'UE per la salute e la sicurezza sul lavoro per il periodo 2021-2027, pur rilevando giustamente la necessità di modificare l'ambiente di lavoro per affrontare i rischi per il benessere psicosociale, si concentra soltanto su interventi individuali, che rappresentano una parte limitata della mitigazione dei rischi psicosociali; sottolinea l'urgente necessità di una base comune per salvaguardare la salute mentale di tutti i lavoratori in tutta l'UE, in quanto essi non sono tutelati in modo uniforme in tutti gli Stati membri, nemmeno nell'ambito dell'attuale legislazione dell'UE; invita la Commissione, a questo proposito, a proporre un'iniziativa legislativa, in consultazione con le parti sociali, sulla gestione dei rischi psicosociali e sul benessere al lavoro, al fine di prevenire efficacemente i rischi psicosociali sul luogo di lavoro, anche online, fornire formazione ai dirigenti e ai lavoratori, valutare periodicamente i progressi e migliorare l'ambiente di lavoro; ritiene che le politiche preventive in materia di salute e sicurezza sul lavoro debbano coinvolgere anche le parti sociali nell'individuazione e nella prevenzione dei rischi psicosociali; osserva che indagini anonime presso i dipendenti, come questionari e altri esercizi di raccolta di dati, possono fornire informazioni utili sulla misura e sulle ragioni dello stress vissuto dai dipendenti, rendendo più facile per la dirigenza individuare i problemi e apportare eventuali adeguamenti;

31.  invita la Commissione e gli Stati membri a tenere conto delle più recenti ricerche e prove scientifiche sulla salute mentale, in particolare per quanto riguarda il potenziale degli approcci innovativi nel trattamento della salute mentale; incoraggia la Commissione a seguire da vicino e monitorare le buone pratiche che sono già state attuate con successo in questo settore e ad agevolare lo scambio di tali buone pratiche tra gli Stati membri; invita gli Stati membri, in particolare, a garantire l'esistenza di comitati per la salute e la sicurezza sul luogo lavoro al fine di fornire valutazioni dei rischi più accurate e frequenti e rafforzare le prerogative dei comitati per la salute e la sicurezza esistenti, conferendo loro il diritto di avvalersi di esperti esterni e di valutazioni indipendenti di terze parti dell'esposizione ai rischi psicosociali legati al lavoro;

32.  considera essenziale che ai dirigenti sia messa a disposizione la formazione psicosociale necessaria per adattarsi alle pratiche di organizzazione del lavoro e promuovere una comprensione profonda dei problemi di salute mentale nel luogo di lavoro; ritiene altrettanto essenziale che i lavoratori ricevano anche una formazione in materia di prevenzione dei rischi psicosociali legati al lavoro; incoraggia i datori di lavoro a promuovere approcci, politiche e pratiche positivi per una buona salute mentale e il benessere sul lavoro; sottolinea a tal fine che le imprese potrebbero prendere in considerazione la possibilità di designare e formare un dipendente di riferimento per la salute mentale o di predisporre una sezione dedicata nella piattaforma di comunicazione interna per il loro luogo di lavoro con informazioni per indirizzare i dipendenti verso i servizi di salute mentale; ritiene che le parti sociali potrebbero svolgere un ruolo centrale nell'elaborazione e nell'attuazione di tale formazione e sottolinea la particolare necessità di fornire agli ispettorati del lavoro una formazione per garantire che possano proteggere adeguatamente i lavoratori;

33.  invita la Commissione e gli Stati membri a riconoscere e fare conoscere l'impatto sulla salute mentale dei lavoratori di disturbi neurologici altamente diffusi e debilitanti come l'emicrania; rileva il valore della sensibilizzazione sul luogo di lavoro circa l'importanza di identificare e prevenire l'emicrania evitando i fattori che la scatenano;

34.  invita gli ispettorati del lavoro nell'UE a concentrarsi, nelle loro ispezioni, sull'ambiente di lavoro psicosociale; invita il comitato della Commissione degli alti responsabili dell'ispettorato del lavoro a proporre una nuova campagna sui rischi psicosociali, basata sui risultati della campagna del 2012 e sugli sviluppi più recenti;

Un mondo del lavoro moderno per il benessere dei lavoratori

35.  sottolinea che, data la mancanza di sostegno adeguato per la salute mentale e di politiche preventive sul luogo di lavoro, i dipendenti devono spesso affidarsi a servizi privati a costi difficili da sostenere e ai servizi di organizzazioni non governative (ONG) e di strutture ospedaliere nazionali, che possono avere lunghe liste d'attesa ed essere esse stesse carenti in termini di sostegno e risorse; invita i luoghi di lavoro a garantire che i dipendenti dispongano di un sostegno e di soluzioni accessibili, professionali e imparziali in materia di salute mentale, nel debito rispetto della vita privata dei lavoratori e della riservatezza, e invita gli Stati membri a garantire che l'assistenza sanitaria pubblica comprenda un facile accesso alla consulenza a distanza;

36.  incoraggia la Commissione a lanciare iniziative di educazione e sensibilizzazione sulla salute mentale sul luogo di lavoro e nei programmi scolastici e invita la Commissione e gli Stati membri a sfruttare i fondi dell'UE per creare piattaforme e applicazioni digitali per la salute mentale; invita la Commissione a esaminare la fattibilità dell'istituzione di un numero di assistenza telefonica comune a livello dell'UE per il sostegno alla salute mentale; invita la Commissione, a tale proposito, a fornire una dotazione di bilancio adeguata per i pertinenti programmi dell'UE; esorta la Commissione a proclamare il 2023 Anno europeo della buona salute mentale al fine di realizzare le summenzionate iniziative di educazione e sensibilizzazione in materia di salute mentale;

37.  invita gli Stati membri a garantire che gli enti locali e altre autorità pubbliche competenti dispongano di personale e risorse pubbliche sufficienti per fornire supporto e servizi di salute mentale a chiunque ne abbia bisogno;

38.  riconosce che la mancanza di dati statistici sulla diffusione dei problemi di salute mentale sul luogo di lavoro, in particolare per le PMI e i relativi titolari e per i lavoratori autonomi, incide sulla necessità di adottare provvedimenti urgenti; invita gli Stati membri, Eurostat, le istituzioni pubbliche, gli esperti, le parti sociali e la comunità dei ricercatori a collaborare e raccogliere dati aggiornati sui rischi di malattia mentale connessi al lavoro e sui relativi impatti negativi, disaggregati per genere e altri aspetti pertinenti, nonché dati sull'efficacia dei diversi tipi di interventi al fine di promuovere una migliore salute mentale sul luogo di lavoro in modo armonizzato;

39.  invita gli Stati membri a valutare la possibilità di creare servizi locali o regionali di intermediazione per i rischi psicosociali, che offrano consulenza e supporto tecnico ai lavoratori autonomi e ai datori di lavoro, ai dirigenti e ai lavoratori delle microimprese e delle PMI in merito alla prevenzione dei rischi psicosociali e ai conflitti psicosociali sul luogo di lavoro, nonché diffondano informazioni sui rischi psicosociali e sulla loro prevenzione; esprime preoccupazione per il fatto che gli imprenditori e le PMI necessitano di un sostegno particolare per gestire l'impatto dei fattori di pressione e stress quotidiani e per promuovere la consapevolezza della salute mentale sul luogo di lavoro, e chiede iniziative dell'UE per assisterli nella valutazione dei rischi, nelle campagne di prevenzione e di sensibilizzazione e nella messa in atto di buone pratiche; sottolinea il ruolo dell'EU-OSHA nel fornire alle microimprese e alle PMI gli strumenti e le norme necessari per valutare i rischi per la loro forza lavoro e attuare misure di prevenzione adeguate; sostiene il rafforzamento dell'EU-OSHA a tal riguardo, al fine di promuovere maggiormente luoghi di lavoro sani e sicuri nell'Unione e di sviluppare ulteriormente iniziative volte a migliorare la prevenzione sul luogo di lavoro in tutti i settori di attività;

40.  sottolinea che la salute mentale dei giovani è notevolmente peggiorata durante la pandemia e che le giovani donne e i giovani in situazioni emarginate sono stati colpiti più duramente; si rammarica che i giovani non siano i destinatari di investimenti nella ricerca sulla salute mentale, nonostante gli evidenti benefici a lungo termine che avrebbe un intervento precoce; sottolinea che il 64 % dei giovani tra i 18 e i 34 anni era a rischio di depressione nel 2021 a causa della mancanza di occupazione, di prospettive finanziarie e di istruzione, nonché della solitudine e dell'isolamento sociale; sottolinea che uno dei migliori strumenti per affrontare i problemi di salute mentale(28) tra i giovani è fornire loro prospettive significative di istruzione e occupazione di qualità; invita la Commissione ad affrontare le distorsioni nell'accesso al mercato del lavoro che hanno esposto i giovani a un maggiore rischio di disturbi mentali e a prendere misure per aiutare i giovani ad accedere a un'occupazione adeguata e a conservarla;

41.  invita la Commissione e gli Stati membri, in collaborazione con il Parlamento e nel rispetto del principio di sussidiarietà, a proporre un quadro giuridico comune per garantire un'equa remunerazione per i tirocini e gli apprendistati, al fine di evitare pratiche di sfruttamento; invita la Commissione a elaborare una raccomandazione per assicurare che i tirocini, gli apprendistati e i programmi di inserimento professionale vengano considerati esperienze lavorative e che garantiscano, di conseguenza, l'accesso alle prestazioni sociali;

o
o   o

42.  incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17.
(2) GU L 188 del 12.7.2019, pag. 79.
(3) GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70.
(4) GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.
(5) GU L 299 del 18.11.2003, pag. 9.
(6) GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.
(7) GU L 393 del 30.12.1989, pag. 1.
(8) GU L 156 del 21.6.1990, pag. 14.
(9) GU C 316 del 6.8.2021, pag. 2.
(10) GU C 371 del 15.9.2021, pag. 102.
(11) GU C 456 del 10.11.2021, pag. 161.
(12) Testi approvati, P9_TA(2022)0045.
(13) GU C 117 del 11.3.2022, pag. 53.
(14) GU C 400 del 26.11.2019, pag. 9.
(15) GU C 44 del 15.2.2013, pag. 36.
(16) OMS, scheda informativa, Mental Health: strengthening our response (Salute mentale: rafforzare la nostra risposta), 17 giugno 2022.
(17) Classificazione internazionale delle malattie per le statistiche sulla mortalità e la morbilità, "Problems associated with employment or unemployment" (Problemi associati all'occupazione o alla disoccupazione).
(18) Elenco dei disturbi mentali di cui alla scheda informativa dell'OMS dell'8 giugno 2022.
(19) Prima della pandemia si stimava che il 25 % dei cittadini dell'UE avrebbe sofferto di problemi di salute mentale nel corso della propria vita; Fonte: Rete europea per la promozione della salute sul posto di lavoro, A guide for employers to promote mental health in the workplace, marzo 2011.
(20) Eurofound, Sesta indagine europea sulle condizioni di lavoro 2017.
(21) Parere del gruppo di esperti della Commissione sui modi efficaci di investire nella salute, Supporting mental health of health workforce and other essential workers (Sostenere la salute mentale del personale sanitario e di altri lavoratori essenziali), 23 giugno 2021.
(22) Sintesi dell'EU-OSHA sulla direttiva 89/391/CEE del Consiglio, aggiornata da ultimo il 3 maggio 2021.
(23) GU L 293 del 5.11.2013, pag. 1.
(24) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 marzo 2022, sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica (COM(2022)0105).
(25) Commissione europea, quadro di valutazione relativo alle donne nel settore digitale 2020.
(26) EU-OSHA, Il telelavoro e i rischi per la salute nell'ambito della pandemia di COVID-19: le prove sul campo e le implicazioni politiche, 22 ottobre 2021.
(27) GU L 238 del 25.9.2003, pag. 28.
(28) OCSE, Supporting young people's mental health through the COVID-19 crisis (Sostenere la salute mentale dei giovani durante la crisi della COVID-19), 12 maggio 2021, e Forum europeo della gioventù, Beyond Lockdown: the 'pandemic scar' on young people (Oltre il lockdown: i giovani e la "ferita della pandemia"), 17 giugno 2021.


Unione bancaria – relazione annuale 2021
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Risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio 2022 sull'Unione bancaria – relazione annuale 2021 (2021/2184(INI))
P9_TA(2022)0280A9-0186/2022

Il Parlamento europeo,

–  visti l'articolo 114, l'articolo 127, paragrafo 6, e l'articolo 140, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  vista la sua risoluzione del 7 ottobre 2021 sull'Unione bancaria – relazione annuale 2020(1),

–  visto il seguito dato dalla Commissione alla risoluzione del Parlamento del 7 ottobre 2021 sull'Unione bancaria – relazione annuale 2020,

–  visto il documento della Banca centrale europea (BCE) dal titolo "Feedback on the input provided by the European Parliament as part of its Resolution on Banking Union – Annual Report 2020" (Risposte ai contributi forniti dal Parlamento europeo nell'ambito della sua risoluzione sull'Unione bancaria – Relazione annuale 2020)(2),

–  vista la relazione annuale della BCE sulle attività di vigilanza 2020, presentata il 23 marzo 2021(3),

–  viste le priorità di vigilanza della BCE per il periodo 2022-2024, pubblicate il 7 dicembre 2021(4),

–  vista la risposta del Comitato di risoluzione unico (SRB) alla risoluzione del Parlamento del 7 ottobre 2021 sull'Unione bancaria – relazione annuale 2020,

–  vista la sua risoluzione dell'8 ottobre 2020 sulla finanza digitale: rischi emergenti legati alle cripto-attività – sfide a livello della regolamentazione e della vigilanza nel settore dei servizi, degli istituti e dei mercati finanziari(5),

–  vista la sua risoluzione dell'8 ottobre 2020 sull'ulteriore sviluppo dell'Unione dei mercati dei capitali: migliorare l'accesso al finanziamento sul mercato dei capitali, in particolare per le PMI, e accrescere la partecipazione degli investitori non professionali(6),

–  vista la relazione dei cinque presidenti del 22 giugno 2015 intitolata "Completare l'Unione economica e monetaria dell'Europa",

–  visto il pacchetto della Commissione per il settore bancario del 27 ottobre 2021(7),

–  vista la consultazione mirata della Commissione sul miglioramento del quadro macroprudenziale dell'UE per il settore bancario, che ha avuto inizio il 30 novembre 2021(8),

–  visto il pacchetto legislativo della Commissione del 20 luglio 2021 in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo(9),

–  vista la relazione della BCE sulla stabilità finanziaria del novembre 2021(10),

–  visto lo studio dal titolo "The digital euro: policy implications and perspective" (Euro digitale: implicazioni e prospettive politiche), richiesto dalla commissione per i problemi economici e monetari e pubblicato dalla Direzione generale delle Politiche interne nel gennaio 2022(11),

–  vista la relazione della BCE del 2 ottobre 2020 sull'euro digitale(12),

–  visto il rapporto della BCE dal titolo "Digital Euro Experimentation scope and key learnings" (Portata delle sperimentazioni connesse all'euro digitale e principali insegnamenti)(13),

–  visto il memorandum d'intesa tra la BCE e le autorità del Regno Unito, entrato in vigore il 1º gennaio 2021(14),

–  visto il documento del gruppo BCE/Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) sul monitoraggio del rischio climatico del luglio 2021, dal titolo "Climate-related risk and financial stability" (Rischio connesso al clima e stabilità finanziaria)(15),

–  vista la prova di stress per il rischio climatico effettuata dalla BCE per l'intera economia nel settembre 2021(16),

–  vista l'analisi mirata dei modelli interni della BCE, pubblicata nell'aprile 2021,

–  vista la relazione della BCE del novembre 2021 dal titolo "The state of climate and environmental risk management in the banking sector: Report on the supervisory review of banks' approaches to manage climate and environmental risks" (Lo stato della gestione del rischio climatico e ambientale nel settore bancario: relazione sulla revisione prudenziale degli approcci delle banche alla gestione dei rischi climatici e ambientali)(17),

–  visti l'accordo di Parigi e il patto per il clima di Glasgow, adottati nell'ambito della Conferenza delle Parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici,

–  vista la relazione annuale 2020 dell'SRB, pubblicata il 30 giugno 2021(18),

–  visti il programma di lavoro pluriennale dell'SRB per il periodo 2021-2023 e il suo programma di lavoro per il 2021(19),

–  visto il programma di lavoro dell'SRB per il 2022(20),

–  vista la relazione dell'Autorità bancaria europea (ABE) del 24 novembre 2021 dal titolo "IFRS 9 Implementation by EU institutions – monitoring report" (Attuazione dell'IFRS 9 da parte delle istituzioni dell'UE – Relazione di monitoraggio)(21),

–  vista la raccomandazione della BCE del 15 dicembre 2020 sulla distribuzione dei dividendi durante la pandemia di COVID-19(22),

–  vista la comunicazione della Commissione del 16 dicembre 2020 dal titolo "Far fronte ai crediti deteriorati all'indomani della pandemia di COVID-19" (COM(2020)0822),

–  vista la sua risoluzione del 14 marzo 2019 sull'equilibrio di genere nelle nomine di candidati a incarichi nel settore degli affari economici e monetari a livello dell'Unione europea(23),

–  vista la sua risoluzione del 25 marzo 2021 sulla promozione del ruolo internazionale dell'euro(24),

–  vista la relazione di monitoraggio dell'SRB sugli indicatori di riduzione del rischio del novembre 2021,

–  vista la lettera di risposta della BCE ai suggerimenti formulati dal Parlamento nell'ambito della sua risoluzione del 7 ottobre 2021 sull'Unione bancaria – relazione annuale 2020,

–  vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 al fine di istituire un sistema europeo di assicurazione dei depositi, presentata dalla Commissione il 24 novembre 2015 (COM(2015)0586),

–  vista la seconda relazione di valutazione congiunta dei rischi elaborata dalle Autorità europee di vigilanza (AEV) nel settembre 2021,

–  vista la relazione annuale dell'ABE dal titolo "Risk Assessment of the European Banking System – December 2021" (Valutazione dei rischi del sistema bancario europeo – dicembre 2021)(25),

–  visto lo studio dell'ABE del 16 dicembre 2021 dal titolo "Guidelines on cooperation and information exchange between prudential supervisors, AML / CFT supervisors and financial intelligence units under Directive 2013/36/EU" (Orientamenti sulla cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza prudenziale, le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT e le unità di informazione finanziaria a norma della direttiva 2013/36/UE)(26),

–  visto il documento del CERS dal titolo "Monitoring the financial stability implications of COVID-19 support measures" (Monitoraggio delle implicazioni delle misure di sostegno relative alla COVID-19 sulla stabilità finanziaria), elaborato sulla base delle note redatte durante le riunioni del consiglio generale del CERS del 25 marzo e del 24 giugno 2021(27),

–  vista la relazione del CERS dal titolo "Report of the Expert Group on Macroprudential Stance – Phase II (implementation)" (Relazione del gruppo di esperti sulla vigilanza macroprudenziale – Fase II (attuazione)), del dicembre 2021(28),

–  vista la relazione finale del Consiglio per la stabilità finanziaria del 1º aprile 2021 dal titolo "Evaluation of the Effects of Too-Big-To-Fail Reforms" (Valutazione degli effetti delle riforme della nozione di istituti "troppo grandi per fallire")(29),

–  vista l'analisi approfondita dell'ottobre 2021, effettuata per conto della commissione per i problemi economici e monetari, dal titolo "Don't let up. The EU needs to maintain high standards for its banking sector as the European economy emerges from the Covid-19 pandemic" (Non mollare. L'UE ha bisogno di mantenere norme rigorose per il suo settore bancario mentre l'economia europea si riprende dalla pandemia di COVID-19)(30),

–  vista l'analisi dell'unità Assistenza alla governance economica (EGOV) della Direzione generale delle Politiche interne del Parlamento europeo dell'ottobre 2021, dal titolo "Preventing money laundering in the banking sector – reinforcing the supervisory and regulatory framework" (Prevenire il riciclaggio di denaro nel settore bancario – Rafforzare il quadro normativo e di vigilanza)(31),

–  vista l'analisi approfondita dell'ottobre 2021, effettuata per conto della commissione per i problemi economici e monetari, dal titolo "Did the pandemic lead to structural changes in the banking sector?" (La pandemia ha prodotto cambiamenti strutturali del settore bancario?)(32),

–  vista l'analisi dell'unità Assistenza alla governance economica (EGOV) della Direzione generale delle Politiche interne del Parlamento europeo dell'ottobre 2021, dal titolo "Impediments to resolvability – what is the status quo?" (Impedimenti alla possibilità di risoluzione – Qual è la situazione attuale?)(33),

–  visto lo studio dell'EGOV dell'ottobre 2021 dal titolo "Review of the crisis management and deposit insurance framework – Summary of some related issues" (Riesame del quadro di gestione delle crisi e di assicurazione dei depositi – Sintesi di alcune questioni correlate)(34),

–  visto l'articolo 54 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0186/2022),

A.  considerando che l'Unione bancaria è attualmente costituita dal meccanismo di vigilanza unico (SSM) e dal meccanismo di risoluzione unico (SRM) ed è fondata sul codice unico, il quale assicura il pieno allineamento fra i membri dell'Unione bancaria per quanto concerne la vigilanza delle attività bancarie e la gestione delle crisi bancarie e dei fallimenti bancari ed è parte integrante della stabilità finanziaria dell'Unione; che, sebbene la direttiva relativa ai sistemi di garanzia dei depositi(35) (direttiva SGD) stabilisca norme minime rigorose nel settore della protezione dei depositi, l'Unione bancaria non è ancora completata poiché non è ancora stato istituito il terzo pilastro, il sistema europeo di assicurazione dei depositi (EDIS);

B.  considerando che un'Unione economica e monetaria (UEM) più stabile, competitiva e convergente richiede un'Unione bancaria solida e un'Unione dei mercati dei capitali più sviluppata e sicura; che i due progetti sono interconnessi e che lo sviluppo dell'uno deve necessariamente portare al progresso e all'avanzamento dell'altro; che sia l'Unione bancaria che l'Unione dei mercati dei capitali sono indispensabili per rafforzare l'economia dell'Unione all'indomani della pandemia di COVID-19;

C.  considerando che il sostegno al Fondo di risoluzione unico (SRF) sarà introdotto entro il 2022, ovvero due anni prima della data prevista in precedenza;

D.  considerando che l'Unione bancaria è aperta a tutti gli Stati membri dell'UE; che la Bulgaria e la Croazia hanno aderito al meccanismo europeo di cambio (ERM II) e sono così entrate nell'Unione bancaria;

E.  considerando che l'aggressione russa contro l'Ucraina e le sue conseguenze economiche avranno un impatto sia diretto che indiretto sul settore bancario dell'Unione; che al momento è difficile misurare la portata e l'entità di tale impatto; che le banche dell'UE svolgono un ruolo fondamentale nel garantire l'attuazione e il rispetto delle sanzioni imposte dall'UE nei confronti della Russia in risposta all'invasione;

F.  considerando che la risposta del settore bancario dell'UE alla crisi innescata dalla pandemia ha dimostrato la resilienza acquisita dal settore grazie alla revisione normativa attuata a seguito della crisi finanziaria mondiale e agevolata dal codice unico, nonché dal coordinamento della vigilanza nell'ambito dell'Unione bancaria; che un sostegno significativo al settore bancario è giunto anche da misure straordinarie e necessarie di sostegno delle politiche pubbliche e da pratiche di conservazione del capitale; che il dato aggregato dell'incidenza dei crediti deteriorati è ulteriormente diminuito, attestandosi al 2,17 % nel terzo trimestre del 2021, sebbene in alcuni Stati membri il volume assoluto dei crediti deteriorati rimanga elevato;

G.  considerando che il sostegno tempestivo e mirato fornito durante la pandemia di COVID-19 ha permesso alle banche di continuare a concedere prestiti all'economia, tutelando posti di lavoro e imprese e contribuendo alla crescita economica; che tali misure hanno rappresentato un valido strumento iniziale per affrontare la crisi; che esiste la prospettiva di eliminare gradualmente le misure di sostegno, a favore di strumenti di ripresa per l'economia nel suo insieme; che vi è l'esigenza di ridurre i rischi sistemici tuttora esistenti posti dalle interconnessioni e dalla complessità del sistema bancario dell'Unione, che sono alla base del problema degli istituti "troppo grandi per fallire";

H.  considerando che il meccanismo di vigilanza bancaria della BCE ha dichiarato che consentirà alle banche di operare al di sotto del livello stabilito dai suoi orientamenti del secondo pilastro (P2G) e del requisito combinato di riserva di capitale almeno fino alla fine del 2022, senza attivare automaticamente azioni di vigilanza; che lo scopo di tale decisione è quello di garantire che le banche possano continuare a erogare prestiti all'economia reale;

I.  considerando che, mentre riemerge dalla pandemia di COVID-19, l'Unione deve continuare a mantenere norme rigorose, in particolare per quanto concerne i requisiti patrimoniali e le pratiche di gestione dei rischi, in modo da garantire la resilienza del settore in futuro;

J.  considerando che, nonostante l'elevata resilienza del settore bancario durante la crisi della COVID-19, vi è il rischio che il settore possa essere esposto a vulnerabilità, in particolare in relazione alla qualità degli attivi, ad esempio i crediti deteriorati, nel momento in cui le misure di sostegno temporanee saranno gradualmente eliminate, il che richiederà una gestione e un monitoraggio rigorosi;

K.  considerando che l'Unione bancaria dovrebbe contribuire ad affrontare il legame banca-emittente sovrano, che continua a esistere; che il livello di esposizioni sovrane è aumentato in diverse banche; che il trattamento prudenziale del debito sovrano dovrebbe essere coerente con le norme internazionali;

L.  considerando che il ruolo del settore bancario e dei mercati finanziari è fondamentale per la ripresa e la transizione verso un'economia neutra in termini di emissioni di carbonio e digitalizzata, in particolare attraverso l'erogazione di finanziamenti chiave per promuovere gli investimenti (in particolare a favore delle PMI); che tale sfida richiederà un settore bancario forte, stabile, resiliente e ben capitalizzato, unitamente a mercati dei capitali integrati;

M.  considerando che nella valutazione della sostenibilità dei bilanci delle banche si dovrebbe tenere conto della transizione verso un'economia neutra in termini di emissioni di carbonio, in quanto rappresenta una fonte di rischio che potrebbe incidere negativamente sugli investimenti in vari settori e regioni; che è necessario procedere a un'ulteriore valutazione di tali rischi potenziali e utilizzare strumenti lungimiranti di gestione dei rischi in grado di tenere conto dei rischi climatici e ambientali a lungo termine;

N.  considerando le grandi potenzialità presenti nella digitalizzazione della finanza, che ha determinato importanti progressi tecnologici nel settore bancario dell'UE grazie a una maggiore efficienza nella fornitura di servizi bancari e a un maggiore interesse per l'innovazione; che la digitalizzazione della finanza pone anche alcune sfide per il settore bancario dell'UE legate ai rischi per la sicurezza informatica, alla riservatezza dei dati, ai rischi di riciclaggio e alla protezione dei consumatori; che il settore bancario dell'UE deve accrescere la propria resilienza informatica per garantire che i sistemi TIC siano in grado di contrastare diversi tipi di minaccia alla sicurezza informatica; che la digitalizzazione della finanza avrà un impatto significativo sui servizi bancari forniti in presenza e sulla disponibilità dei servizi bancari nelle zone rurali;

O.  considerando le sfide derivanti dalle cripto-attività e dalle cripto-valute, che sono fenomeni complessi che richiedono risposte politiche solide equilibrando l'incentivo all'innovazione e la protezione degli investitori e dei consumatori; che le banche hanno una responsabilità sempre maggiore in questo settore; che occorre tenere conto dell'impatto ambientale delle esigenze dell'attività di cripto-mining, nonché della minaccia per la sicurezza rappresentata dall'anonimato dei cripto-portafogli;

P.  considerando che, date le restanti lacune nel quadro antiriciclaggio dell'UE, è necessario procedere al rafforzamento, all'armonizzazione e a un'efficace vigilanza e applicazione delle norme antiriciclaggio, il che è necessario per tutelare l'integrità del sistema finanziario dell'UE e per proteggere dalle minacce provenienti da paesi terzi ad alto rischio; che esistono ancora importanti differenze tra l'approccio delle autorità nazionali dell'UE riguardo alla vigilanza antiriciclaggio/al contrasto del finanziamento del terrorismo e l'applicazione della legislazione antiriciclaggio dell'UE;

Q.  considerando che l'UE e il Regno Unito si sono attualmente impegnati a proseguire la cooperazione in materia di regolamentazione e vigilanza nel settore dei servizi finanziari e che tale approccio collaborativo dovrebbe sostenere le relazioni a lungo termine tra l'UE e il Regno Unito; che la Commissione estenderà il permesso temporaneo che consente alle banche dell'UE e ai gestori dei fondi di utilizzare le stanze di compensazione del Regno Unito;

R.  considerando che i consumatori, gli investitori e tutti i depositanti dovrebbero essere adeguatamente tutelati nell'Unione bancaria e dovrebbero essere bene informati in merito a tutte le decisioni che li riguardano; che anche la tutela dei consumatori e degli investitori riveste un'importanza fondamentale nell'approfondimento dell'Unione dei mercati dei capitali; che il diritto dell'UE offre a tutti i consumatori che risiedono nell'UE un livello di base comune di tutela; che le norme nazionali che attuano le prescrizioni dell'UE in materia di protezione dei consumatori variano all'interno dell'Unione bancaria e che è pertanto necessario armonizzare e migliorare la protezione dei consumatori in tutta l'UE; che l'Unione bancaria non dispone ancora di strumenti efficaci per far fronte ai problemi che i consumatori si trovano ad affrontare, quali la complessità artificiale, le pratiche commerciali sleali e l'esclusione di gruppi vulnerabili dall'utilizzo dei servizi di base;

S.  considerando che uno dei principali obiettivi dell'Unione bancaria è che i contribuenti non debbano sostenere i costi delle azioni correttive in caso di fallimento di una banca;

T.  considerando che il quadro per la gestione delle crisi bancarie e l'assicurazione dei depositi dovrebbe garantire un approccio coerente ed efficiente per tutte le banche, indipendentemente dalle dimensioni o dal modello commerciale, nonché contribuire a mantenere la stabilità finanziaria, a ridurre al minimo l'utilizzo del denaro dei contribuenti e a garantire condizioni di parità in tutta l'UE, tenendo debitamente conto del principio di sussidiarietà;

Considerazioni generali

1.  ricorda che l'Unione bancaria, che armonizza la responsabilità per la vigilanza e la risoluzione delle banche nella zona euro e impone alle banche di tutto il sistema bancario dell'UE di svolgere attività conformemente allo stesso corpus di norme, è un elemento essenziale per il completamento dell'Unione economica e monetaria e del mercato interno; osserva che i primi due pilastri dell'Unione bancaria - il meccanismo di vigilanza unico e il meccanismo di risoluzione unico - sono ormai in atto e pienamente operativi; osserva, tuttavia, che non è ancora stato istituito un sistema comune di assicurazione dei depositi (EDIS);

2.  ricorda che l'obiettivo fondamentale dell'Unione bancaria è la sicurezza e la stabilità del sistema bancario nella zona euro e nell'UE in generale, evitando i salvataggi di banche a spese dei contribuenti; ricorda che dalla crisi finanziaria del 2008 sono stati compiuti progressi significativi attraverso l'istituzione del meccanismo di vigilanza unico e del meccanismo di risoluzione unico: le banche europee si trovano ora in una posizione più forte per resistere agli shock finanziari e sono in atto meccanismi di risoluzione per garantire che le banche in dissesto possano essere liquidate senza ricorrere al denaro dei contribuenti; sostiene gli sforzi volti a rafforzare e completare l'Unione bancaria e sottolinea che i progressi nei sui vari ambiti dovrebbero procedere in parallelo; sottolinea che il notevole lavoro svolto per creare un'Unione bancaria ha contribuito a una maggiore fiducia nel settore bancario dell'UE e ha rafforzato la sua resilienza e competitività, e che, di conseguenza, durante la pandemia di COVID-19, le banche dell'UE sono state in una condizione di solidità e di migliore capitalizzazione nonché in grado di svolgere un ruolo fondamentale nel garantire l'accesso ai finanziamenti;

3.  rammenta che tutti gli Stati membri della zona euro fanno parte dell'Unione bancaria e che l'adesione è possibile anche per gli Stati membri non appartenenti alla zona euro; ritiene che l'Unione bancaria dovrebbe essere costruita in modo trasparente, coerente e solido, anche per gli Stati membri al di fuori della zona euro; sottolinea che anche gli Stati membri che non appartengono all'Unione bancaria sono vincolati dal corpus unico di norme, redatto a seguito del processo di armonizzazione e integrazione del sistema bancario dell'UE, e che i loro sistemi bancari sono di fatto strettamente legati all'Unione bancaria; plaude all'adesione della Bulgaria e della Croazia all'Unione bancaria e all'inclusione del lev bulgaro e della kuna croata nell'ERM II; riconosce che la partecipazione all'Unione bancaria richiede il rispetto delle norme e della legislazione dell'UE;

4.  esprime profonda preoccupazione per l'invasione russa dell'Ucraina e per le sue conseguenze economiche per l'economia europea; sottolinea che gli effetti diretti e indiretti di questa guerra avranno un impatto sull'economia dell'UE che è attualmente difficile da quantificare e potrebbero comportare potenziali rischi per la stabilità del settore bancario dell'UE; invita pertanto la BCE, le AEV e le autorità nazionali competenti a monitorare attentamente l'impatto della guerra sul settore bancario dell'UE;

5.  osserva che il settore bancario ha dimostrato di possedere un livello relativamente elevato di resilienza alla crisi della COVID-19 e ha svolto un ruolo importante nel minimizzarne l'impatto della pandemia sull'economia; sottolinea che tale resilienza è il risultato delle riforme normative adottate sulla scia della precedente crisi finanziaria globale; evidenzia inoltre il ruolo delle misure temporanee, comprese quelle di cui al regolamento (UE) n. 575/2013(36) (soluzione rapida del CRR), che hanno consentito alle banche di continuare a erogare prestiti alle famiglie e alle imprese, e il ruolo del capitale aggiuntivo fornito dalla BCE; sottolinea che le riforme normative dopo la crisi finanziaria del 2008 dovrebbero essere protette e che occorre colmare le lacune normative;

6.  osserva che le misure di emergenza a sostegno della capacità di prestito delle banche alle famiglie e alle imprese dovrebbero rimanere in vigore per tutto il tempo necessario; rileva l'importanza di garantire un passaggio ben coordinato, prudente, graduale e mirato dalle misure di sostegno previste nella pandemia agli strumenti a sostegno della ripresa, prevedendo anche riforme negli Stati membri attraverso i piani di ripresa e resilienza nazionali; sottolinea che vi è la prospettiva di eliminare gradualmente le misure di emergenza; evidenzia, in tale contesto, che la grande instabilità creata dall'invasione russa dell'Ucraina deve essere presa in considerazione al momento di decidere in merito alla possibile eliminazione graduale di tali misure; prende atto della decisione del Consiglio direttivo della BCE del 16 dicembre 2021 di cessare gli acquisti netti di attività del Programma di acquisto per l'emergenza pandemica (PEPP);

7.  sottolinea il ruolo chiave del settore bancario e dei mercati dei capitali dell'UE nel finanziamento della resilienza, della ripresa e della trasformazione verde e digitale dell'economia europea, compresa la garanzia dell'accesso al credito per le PMI; ricorda che, per poter svolgere tali compiti, il settore bancario dell'UE deve essere forte, resiliente, ben regolamentato e ben capitalizzato;

8.  sottolinea che un'Unione dei mercati dei capitali ben strutturata, unitamente al completamento dell'Unione bancaria, contribuirà a garantire migliori condizioni per il finanziamento dell'economia europea, sia per le famiglie che per le imprese che dipendono ancora ampiamente dal credito bancario per incoraggiare gli investimenti e la creazione di posti di lavoro, contribuendo inoltre alla resilienza dell'economia europea e catalizzando la transizione verde; sottolinea che, al fine di completare l'Unione dei mercati dei capitali, è necessario garantire la proporzionalità delle norme adottate e la protezione dei clienti al dettaglio; accoglie con favore le proposte legislative presentate il 25 novembre 2021 per portare avanti l'Unione dei mercati dei capitali; invita la Commissione e le AEV a valutare la necessità di una migliore regolamentazione del settore bancario ombra, di presentare, ove opportuno, proposte legislative e monitorare costantemente la resilienza dei mercati dei capitali;

9.  accoglie con favore le priorità della BCE in materia di vigilanza per il periodo 2022-2024, ossia: 1) uscire dalla pandemia in buona salute, 2) cogliere l'opportunità di affrontare le debolezze strutturali attraverso strategie di digitalizzazione efficaci e una governance rafforzata e 3) affrontare i rischi emergenti, compresi i rischi climatici, ambientali, informatici e cibernetici; riconosce gli sforzi sostanziali compiuti negli ultimi anni dal settore bancario per affrontare tali sfide e i risultati ottenuti; accoglie con favore, in tale contesto, la riduzione delle percentuali aggregate di crediti deteriorati; sottolinea che l'UE e gli organi di vigilanza nazionali devono monitorare attentamente tali rischi mentre vengono eliminate gradualmente le misure di sostegno pubblico di emergenza; evidenzia l'importanza di una gestione prudente dei rischi e di adeguati accantonamenti; ricorda che la riduzione dei rischi unitamente alla condivisione dei rischi nel settore bancario contribuirebbe a un'Unione bancaria più stabile, forte e orientata alla crescita economica;

10.  appoggia i lavori in corso sull'attuazione delle norme di Basilea III e accoglie con favore in questo contesto il pacchetto legislativo della Commissione per il settore bancario del 27 ottobre 2021; ritiene che, nel processo di attuazione, l'UE debba garantire il pieno allineamento alle norme di Basilea, tenendo conto nel contempo del principio di proporzionalità, e debba rispettare, se del caso, le specificità e la diversità del settore bancario dell'UE, garantendo che le banche dell'UE restino in grado di competere con i loro concorrenti a livello mondiale;

11.  accoglie con favore il fatto che il settore bancario si stia adattando alle sfide e alle opportunità della digitalizzazione, che consentirà alle banche di servire meglio i clienti a distanza, di offrire nuovi prodotti e di fornire opportunità per una maggiore efficienza dei costi; sottolinea che il settore bancario è particolarmente vulnerabile alla minaccia di attacchi informatici; accoglie con favore, a tale proposito, i progressi compiuti in merito alle proposte di regolamento e di direttiva sulla resilienza operativa digitale per il settore finanziario (DORA) e a una direttiva relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2), che costituiscono i fondamenti del quadro normativo volto a facilitare la lotta del settore bancario contro la criminalità informatica; invita le autorità europee di vigilanza e l'ENISA a intensificare gli sforzi per monitorare e mitigare i rischi connessi a terzi non appartenenti all'UE nel settore delle TIC; sottolinea la necessità di ulteriori investimenti e ricerche per sviluppare modalità innovative atte a rafforzare la sicurezza informatica del settore bancario; ritiene che le priorità dovrebbero essere la sicurezza dei clienti, la stabilità e l'integrità finanziarie e la neutralità tecnologica; invita alla promozione dell'inclusione finanziaria, soprattutto per gruppi vulnerabili con bassi livelli di alfabetizzazione digitale o finanziaria; accoglie con favore i progressi compiuti sul pacchetto sulla finanza digitale; sottolinea la necessità per le banche di preservare la prestazione di servizi in presenza, soprattutto nelle zone rurali; accoglie con interesse il lavoro sull'euro digitale, che funzionerà parallelamente al contante; invita la BCE a considerare nei futuri lavori il potenziale impatto dell'euro digitale sui pagamenti, sulla capacità di prestito delle banche e sulla stabilità finanziaria;

12.  ricorda che la base per la cooperazione tra il meccanismo di vigilanza unico e la Financial Conduct Authority del Regno Unito è il memorandum d'intesa tra la BCE e le autorità del Regno Unito, entrato in vigore il 1º gennaio 2021; rileva che la Commissione ha recentemente annunciato l'estensione del permesso temporaneo che consente alle banche dell'UE e ai gestori di fondi di ricorrere alle stanze di compensazione del Regno Unito, evitando così "effetti baratro"(cliff-edge) a breve termine; invita la Commissione ad adottare misure per facilitare una maggiore compensazione nell'UE a medio termine;

13.  deplora l'incapacità di garantire il pieno equilibrio di genere nelle istituzioni e negli organi finanziari dell'UE, e in particolare il fatto che le donne continuino a essere sottorappresentate nelle posizioni dirigenziali nel settore dei servizi bancari e finanziari; ritiene che la scelta dei candidati alle istituzioni e agli organi finanziari dell'UE debba avvenire in base a criteri di merito, diversità e capacità e nell'ottica di conseguire un funzionamento più efficiente dell'istituzione o dell'organo in questione; invita i governi e l'insieme delle istituzioni e degli organi a fornire rose di candidati equilibrate dal punto di vista del genere per tutte le future nomine negli organi dell'UE e ribadisce il suo impegno a non prendere in considerazione elenchi di candidati in cui non sia stato rispettato il principio dell'equilibrio di genere; esprime profondo rammarico per il fatto che la rosa di candidati presi in considerazione dall'Eurogruppo per il prossimo Consiglio di amministrazione del Meccanismo europeo di stabilità non includa neanche una donna; sottolinea che l'equilibrio di genere nell'ambito dei consigli esecutivi e nella forza lavoro comporta vantaggi sociali ed economici; invita le istituzioni finanziarie ad aggiornare con cadenza regolare le proprie politiche di diversità e inclusione e a favorire lo sviluppo di sane culture del lavoro che diano priorità all'inclusività;

Vigilanza

14.  Invita la BCE, l'EBA e il CERS a monitorare attentamente i rischi per il settore bancario posti dall'aggressione russa contro l'Ucraina e le sue conseguenze economiche; sottolinea la necessità di prendere in considerazione diversi scenari e di prepararsi a diverse opzioni possibili;

15.  ritiene che la gestione del rischio di credito, il monitoraggio e la riduzione dei crediti deteriorati dovrebbero rimanere una delle priorità chiave; accoglie con favore il fatto che nel terzo trimestre del 2021 la percentuale aggregata di crediti deteriorati nella zona euro sia ulteriormente diminuita al 2,17 %; osserva che la situazione, benché sia per il momento stabile, dovrebbe essere attentamente monitorata alla luce della graduale eliminazione delle misure di emergenza; richiama l'attenzione sull'importanza della conformità prudenziale, dell'individuazione precoce e della gestione proattiva dei crediti deteriorati nonché dell'adeguatezza degli accantonamenti; pone l'accento sulla necessità di cooperazione tra debitori vulnerabili, pur prendendo atto delle soluzioni adottate dal settore bancario a questo proposito durante la pandemia (ad esempio la moratoria sui rimborsi dei prestiti); accoglie con favore l'adozione della direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti(37), che aiuterà a ridurre il volume di crediti deteriorati iscritti nei bilanci delle banche dell'UE e a promuovere un mercato secondario per i crediti deteriorati;

16.  riconosce il livello significativo del debito sovrano nei bilanci di una serie di banche dell'unione bancaria. prende atto del lavoro sul rischio sovrano svolto dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria a tale riguardo e sottolinea che la questione del trattamento normativo delle esposizioni sovrane richiede un esame approfondito nelle sedi internazionali, tenendo conto delle conseguenze dei diversi approcci, e osserva che l'attuazione della soluzione nell'UE dovrebbe essere coerente con le norme internazionali; ritiene che ogni eventuale soluzione dovrebbe essere bilanciata e dovrebbe trattare equamente tutti gli Stati membri dell'Unione, garantendo al contempo una sufficiente liquidità nei mercati del debito sovrano; sottolinea che la creazione di un'attività sicura dell'UE potrebbe contribuire ad attenuare il circolo vizioso negativo tra gli emittenti sovrani e i settori bancari nazionali; accoglie con favore la creazione di Next Generation EU in tale contesto, che fornisce attivi europei a basso rischio;

17.  ritiene che la transizione verso un'economia a zero emissioni di carbonio rappresenti un grande potenziale di crescita economica in una serie di settori diversi; osserva che tale transizione richiede ingenti investimenti da parte del settore pubblico e privato ma che, come riconosciuto anche dalla BCE, il suo costo sarà inferiore al costo dell'inazione; sottolinea l'importanza del settore bancario nel contribuire a finanziare la transizione verso un'economia neutra in termini di emissioni di carbonio e nel garantire che l'UE sia in grado di rispettare i suoi impegni ambientali; chiede alle banche di integrare tali questioni nei loro piani di transizione; sottolinea l'importanza del regolamento sulla tassonomia(38) in tale sforzo e che la sua attuazione dovrebbe essere coerente con gli obiettivi dell'accordo di Parigi e del Green Deal europeo; esprime preoccupazione per il fatto che i rischi legati al clima presenti nei bilanci delle banche possano nel tempo porre le banche in difficoltà finanziarie; ritiene che tali rischi dovrebbero essere ridotti per prevenire fallimenti bancari; chiede che alle banche vengano forniti orientamenti chiari a tale riguardo, sulla base di dati economici concreti; accoglie con favore gli sforzi del meccanismo di vigilanza unico volti a fornire indicazioni e chiarezza alle banche sull'autovalutazione dei rischi legati al clima e all'ambiente; ricorda che la BCE ha concluso la sua prima valutazione su vasta scala della gestione dei rischi climatici e ambientali delle banche dell'UE nel 2021 e accoglie con favore l'impegno della BCE di effettuare prove di stress climatico nel 2022 quale elemento importante per affrontare i rischi connessi al clima; chiede che tali prove siano basate su dati e ipotesi realistici; esprime la propria preoccupazione per un aumento dei crediti deteriorati dovuto a investimenti non recuperabili nei combustibili fossili; invita a individuare prontamente e gestire in modo proattivo tali capitali a rischio; incoraggia il meccanismo di vigilanza unico a proseguire e rafforzare il lavoro in questa direzione; chiede un'adeguata integrazione dei rischi ambientali e di transizione nei modelli di rating del credito; sottolinea la necessità di un ulteriore miglioramento nella comunicazione dei rischi climatici e ambientali da parte delle banche, nonché di ulteriori miglioramenti nella divulgazione delle strategie di transizione da parte di altre entità per facilitare la valutazione del rischio da parte delle banche e delle autorità di vigilanza; invita le banche ad adottare una prospettiva basata sulla doppia rilevanza nella valutazione dei rischi connessi al clima; sottolinea l'importanza di una legislazione chiara per prevenire il greenwashing; prende atto delle nuove sfide, dei rischi e delle opportunità per il settore bancario connessi alla transizione verde;

18.  ricorda che l'impatto delle misure speciali attuate durante la pandemia dai governi dei singoli Stati membri dovrebbe essere preso in considerazione in sede di valutazione dell'attuale situazione delle banche; prende atto della relazione sulla stabilità finanziaria della BCE pubblicata il 17 novembre 2021, che afferma che i pieni impatti della pandemia sulla qualità dei crediti bancari potrebbero farsi sentire solo tra altri due anni;

19.  sottolinea che i tassi di interesse offerti alle famiglie e alle PMI negli Stati membri sono oltremodo eterogenei; esorta la Commissione e le autorità di vigilanza bancaria a prendere in considerazione misure per alleggerire l'onere che grava sui titolari di mutui e sulle PMI negli Stati membri con tassi di prestito più elevati, in modo da garantire che tutti i cittadini e le imprese possano accedere ai capitali tanto necessari a tassi equi e competitivi;

20.  prende atto della tendenza all'aumento del consolidamento del settore bancario in Europa negli ultimi anni e del fatto che l'attività di fusione e acquisizione bancaria nell'UE nel 2021 è destinata a superare i livelli del 2020 e del 2019 a causa di una serie di fattori, tra cui le pressioni sui costi, i bassi tassi di interesse e la digitalizzazione(39); prende atto dei possibili benefici del consolidamento bancario anche per far fronte alla bassa redditività, all'eccesso di capacità e alla frammentazione del settore bancario, ma riconosce altresì i possibili effetti negativi del consolidamento e le sfide poste alla vigilanza bancaria dai grandi istituti di importanza sistemica, i cui eventuali problemi possono influire sulla stabilità finanziaria in molte giurisdizioni; accoglie con favore gli orientamenti della BCE sull'approccio alla vigilanza per l'aggregazione nel settore bancario, che delineano le aspettative di vigilanza relative ai progetti di aggregazione(40); sottolinea i vantaggi di un settore bancario diversificato e competitivo in Europa, composto da banche con modelli di impresa, strutture giuridiche e dimensioni diversificati;

21.  prende atto delle sfide e dei problemi connessi alle questioni riguardanti il paese di origine e il paese ospitante; osserva che il fatto di rafforzare l'integrazione transfrontaliera e di consentire una maggiore flessibilità nel flusso di capitali tra i gruppi bancari, rispettando nel contempo i profili di rischio delle filiazioni, richiede garanzie credibili ed efficaci per gli Stati membri ospitanti, in particolare per garantire che le filiazioni significative siano sostenute in situazioni difficili; sottolinea che il completamento dell'Unione bancaria è della massima importanza nella risoluzione delle preoccupazioni riguardanti il paese di origine e il paese ospitante; sottolinea altresì la necessità di migliorare la fornitura di servizi transfrontalieri al fine di dare vita a un settore bancario realmente unionale e di migliorare la sua competitività;

22.  sottolinea la necessità di un mercato unico dei servizi finanziari al dettaglio correttamente funzionante; invita la Commissione a valutare gli ostacoli e le barriere che insorgono per i consumatori quando questi si avvalgono di prodotti bancari al dettaglio, quali i prestiti ipotecari a livello transfrontaliero, e a proporre soluzioni per garantire che i consumatori possano beneficiare di servizi finanziari al dettaglio a livello transfrontaliero;

23.  evidenzia che è necessaria una vigilanza antiriciclaggio efficace, poiché il quadro esistente presenta ancora diverse lacune; si rammarica che, ad oggi, non tutti gli Stati membri abbiano pienamente recepito la quinta direttiva antiriciclaggio(41) e rammenta la necessità di un migliore coordinamento delle unità di informazione finanziaria (FIU) in Europa; sottolinea che le banche fungono da "gatekeeper" nella lotta contro il riciclaggio e devono pertanto disporre di solidi quadri di gestione del rischio ed essere oggetto di una vigilanza efficace; sottolinea inoltre la necessità di cooperazione e coordinamento tra le autorità di vigilanza prudenziale, le autorità di vigilanza antiriciclaggio e le FIU; osserva gli sforzi profusi dalla BCE negli ultimi due anni per rafforzare lo scambio di informazioni tra l'SSM e le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT; si compiace dell'adozione da parte della Commissione del pacchetto AML e invita a raggiungere un rapido accordo su tutte le proposte; accoglie con favore, in particolare, la proposta relativa a una nuova autorità antiriciclaggio (AMLA) che vigilerà direttamente sul talune banche e coordinerà l'attuazione delle norme AML/CFT da parte delle autorità degli Stati membri; sottolinea che per essere davvero efficace l'AMLA dovrà essere dotata di risorse sufficienti; sottolinea altresì l'importanza di un solido quadro AML nel contesto dell'aggressione russa contro l'Ucraina e al fine di garantire l'efficacia delle sanzioni;

24.  si compiace dell'aumento degli standard di trasparenza nella vigilanza bancaria, ad esempio nei risultati del processo di revisione e valutazione prudenziale, cosa che può rafforzare la fiducia nei mercati finanziari e dei capitali, e garantire un trattamento coerente in tutti gli Stati membri; si rammarica che i requisiti per la verifica in materia di professionalità e onorabilità dei membri dell'organo di gestione degli enti creditizi non siano attuati in modo uniforme in tutti gli Stati membri;

25.  sottolinea che i beneficiari finali dell'Unione bancaria dovrebbero essere i consumatori e le imprese nell'economia reale; sottolinea altresì l'importanza di rafforzare la protezione dei consumatori e degli investitori dagli abusi, dalle pratiche dannose e dai prodotti nocivi; invita a garantire ai consumatori l'accesso a servizi finanziari al dettaglio transfrontalieri; osserva che, nonostante rigorose norme dell'UE in materia di tutela dei consumatori, le norme nazionali che attuano le prescrizioni unionali attinenti alla tutela dei consumatori variano all'interno dell'Unione bancaria, e che è pertanto necessaria un'ulteriore armonizzazione;

Risoluzione

26.  valuta positivamente le attività svolte dall'SRB nel 2021; accoglie con favore il fatto che le banche sottoposte al mandato dell'SRB abbiano compiuto globalmente progressi soddisfacenti verso la capacità di risoluzione e la creazione di capacità di assorbimento delle perdite; prende atto del programma di lavoro dell'SRB per i prossimi anni, che prevede, in particolare, di rendere possibile una risoluzione efficace di tutte le banche nell'ambito dell'SRB entro il 2023;

27.  ricorda che l'SRM ha l'importante ruolo di fornire stabilità e chiarezza al settore bancario, agli investitori e ai consumatori, e di tutelare i contribuenti; accoglie con favore l'introduzione di un sostegno all'SRF nel 2022, due anni prima rispetto a quanto previsto in origine, sotto forma di una linea di credito rotativo dal MES, garantendo in tal modo una rete di sicurezza per la risoluzione delle banche nell'Unione bancaria; sottolinea l'importanza dell'SRF nel rafforzamento del quadro di gestione delle crisi e come importante passo verso il completamento dell'Unione bancaria;

28.  valuta positivamente le azioni intraprese dall'SRB nei confronti di Sberbank; sottolinea la necessità di una risposta rapida e adeguata in caso di rischio significativo per il settore bancario e per la stabilità finanziaria dell'UE causato dalle conseguenze dell'aggressione dell'Ucraina da parte della Russia;

29.  sostiene la revisione e il chiarimento dei criteri di valutazione dell'interesse pubblico di modo che l'SRM sia applicato in modo più coerente e prevedibile, e che si basi su soglie oggettive; chiede uno studio sulla necessità di allineare aspetti specifici del diritto fallimentare, anche in vista della determinazione dello scenario controfattuale dell'insolvenza nella risoluzione, al fine di allineare gli incentivi e garantire condizioni di parità; constata che è fondamentale per l'SRB adottare un approccio proporzionato che consenta alle banche di fissare il proprio requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL); sottolinea che, affinché i piani di risoluzione siano pienamente conformi ai requisiti giuridici, l'SRB deve fornire una valutazione esaustiva in merito alla possibilità di risoluzione di ciascuna banca;

30.  è favorevole all'idea di prendere in considerazione il ruolo dei piani di risanamento e risoluzione delle crisi di un gruppo nel quadro di gestione delle crisi, di modo che la calibrazione del MREL e i contributi delle banche alle varie reti di sicurezza si basino realmente sui rischi, riflettendo la probabilità e la portata dell'utilizzo di tali reti di sicurezza nel quadro della strategia preferita di gestione delle crisi;

31.  riconosce che misure alternative nell'ambito degli SGD per finanziare i trasferimenti del portafoglio di depositi possono svolgere un ruolo importante nei casi di insolvenza, in particolare per le banche di piccole e medie dimensioni, purché siano soggette alle stesse condizioni previste per i trasferimenti del portafoglio di depositi nel quadro della risoluzione e non pregiudichino la tutela dei depositanti, e purché gli SGD siano finanziati in misura sufficiente, onde ridurre al minimo i contributi dei contribuenti e la distruzione del valore, e garantire la stabilità finanziaria, e che in altri casi possono anche colmare il divario tra il requisito del bail-in dell'8 % per l'accesso al fondo di risoluzione e l'effettiva capacità della banca di assorbire le perdite, escludendo i depositi che sono destinati a essere trasferiti; insiste sul fatto che siffatti interventi dovrebbero essere soggetti a una rigorosa applicazione di una verifica del minor onere; invita pertanto la Commissione a fare maggiore chiarezza riguardo al principio del minor onere e alle condizioni per l'utilizzo dei fondi degli SGD; sottolinea, tuttavia, che in questi casi potrebbe essere necessario rivedere le norme in materia di aiuti di Stato per preservare un quadro coerente;

32.  appoggia la revisione delle norme in materia di aiuti di Stato, compreso un riesame della comunicazione sul settore bancario del 30 luglio 2013(42), al fine di garantirne la coerenza con il quadro dell'SRM e ridurre le discrepanze tra le norme in materia di aiuti di Stato nel settore degli aiuti alla liquidazione e il regime di risoluzione nel quadro della direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche (BRRD)(43); sottolinea che uno degli obiettivi di tale aggiornamento dovrebbe essere consentire interventi rapidi ed efficaci nell'ambito dell'SRM o del regime di liquidazione alternativo e ridurre gli incentivi per evitare la risoluzione o la liquidazione, mantenendo nel contempo la concorrenza e l'integrità dell'Unione bancaria;

33.  accoglie con favore l'accordo provvisorio raggiunto dal Consiglio e dal Parlamento riguardo alla proposta sulla catena partecipativa ("Daisy Chain") quale strumento per migliorare il quadro di risoluzione e creare condizioni eque di vigilanza per le diverse strategie di risoluzione;

Assicurazione dei depositi

34.  ricorda che l'SSM e l'SRM operano nell'Unione bancaria, mentre gli SGD sono attualmente gestiti e finanziati a livello nazionale; sottolinea che l'attuazione della direttiva SGD, che garantisce i depositi bancari fino a un massimo di 100 000 EUR, fornisce una protezione minima di base ai depositanti; insiste sull'importanza del fatto che i depositanti nell'intera Unione bancaria godano dello stesso grado di tutela effettiva dei loro risparmi a prescindere dall'ubicazione della loro banca; sottolinea che un EDIS migliorerebbe la tutela dei depositanti nell'UE e la loro fiducia nel settore bancario e contribuirebbe a rafforzare l'Unione bancaria riducendo il legame tra emittenti sovrani e banche; accoglie con favore l'inclusione nella dichiarazione comune delle istituzioni dell'UE che definisce le priorità legislative chiave per il 2022 della proposta relativa a un regolamento che istituisce un EDIS;

35.  ricorda che il Parlamento è colegislatore per la legislazione EDIS e che si dovrebbe tenere conto della sua posizione sulla questione; accoglie con favore i rinnovati sforzi intrapresi dall'Eurogruppo nel compiere progressi sull'Unione bancaria al fine di raggiungere un accordo su diversi flussi di lavoro e fascicoli, compreso l'EDIS; ribadisce l'impegno del Parlamento a lavorare per raggiungere un accordo sull'EDIS e a continuare a sostenere i necessari sforzi di riduzione del rischio;

36.  prende atto della dichiarazione concordata dall'Eurogruppo nella sua riunione del 16 dicembre 2021, in cui si ricorda il suo assoluto impegno politico a favore dell'Unione bancaria, e chiede un programma di lavoro con tempistiche definite per il completamento dell'Unione bancaria; chiede di essere tenuto informato in merito alle discussioni in corso a livello dell'Eurogruppo e del gruppo di lavoro ad alto livello sull'EDIS; si rammarica del fatto che gli Stati membri continuino ad agire al di fuori del quadro unionale, pregiudicando il ruolo del Parlamento europeo quale colegislatore per la legislazione sull'EDIS;

37.  sottolinea l'importanza della proporzionalità del rischio dei contributi agli SGD; avverte che l'assenza di un approccio basato sul rischio può comportare rischi di azzardo morale e di parassitismo, portando al sovvenzionamento di modelli di impresa speculativi da parte di modelli conservativi; evidenzia la necessità che anche i contributi a un futuro EDIS siano proporzionali al rischio; sottolinea che i rischi idiosincratici in diversi istituti continuano a differire all'interno dell'Unione bancaria; ribadisce la necessità che tutti i membri dell'Unione bancaria procedano al recepimento della direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche, e della direttiva relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, per assicurare una riduzione omogenea dei rischi in tutta l'Unione bancaria;

38.  sottolinea che un'ulteriore armonizzazione dei sistemi di assicurazione dei depositi dovrebbe rafforzare la stabilità finanziaria del sistema bancario dell'UE e tenere conto di norme chiare per la partecipazione o la non partecipazione degli Stati membri non appartenenti alla zona euro;

39.  sostiene l'aggiornamento del quadro di gestione delle crisi; sottolinea che i previsti adeguamenti mirati al regime di gestione delle crisi dovrebbero rendere tale regime più coerente, credibile ed efficace;

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40.  incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla Banca centrale europea, a tutte le banche membri del Sistema europeo di banche centrali, all'Autorità bancaria europea e al Comitato di risoluzione unico.

(1) GU C 132 del 24.3.2022, pag. 151.
(2) https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm~59811d5fb7.feedback_ar2020.pdf
(3) https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/publications/annual-report/html/ssm.ar2020~1a59f5757c.en.html
(4) https://www.bankingsupervision.europa.eu/banking/priorities/html/ssm.supervisory_priorities2022~0f890c6b70.en.html
(5) GU C 395 del 29.9.2021, pag. 72.
(6) GU C 395 del 29.9.2021, pag. 89.
(7) https://ec.europa.eu/info/publications/211027-banking-package_en
(8) https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2021-banking-macroprudential-framework_en
(9) https://ec.europa.eu/info/publications/210720-anti-money-laundering-countering-financing-terrorism_en
(10) https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ecb.pr211117~43fea9f9ce.en.html
(11) https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/703337/IPOL_STU(2022)703337_EN.pdf
(12) https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/Report_on_a_digital_euro~4d7268b458.en.pdf
(13) https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.digitaleuroscopekeylearnings202107~564d89045e.en.pdf
(14) https://www.bankingsupervision.europa.eu/legalframework/mous/html/ssm.mou_2019_pra~fbad08a4bc.en.pdf?57221907ef3ce290b35bd2ab650868bb
(15) https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/recommendations/2021/esrb.climateriskfinancialstability202107_annex~35e1822ff7.en.pdf
(16) https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op281~05a7735b1c.en.pdf
(17) https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.202111guideonclimate-relatedandenvironmentalrisks~4b25454055.en.pdf
(18) https://www.srb.europa.eu/system/files/media/document/Annual%20Report%202020_Final_web.pdf
(19) https://www.srb.europa.eu/system/files/media/document/2020-11-30%20SRB%20Multi-Annual%20Work%20Programme%202021-2023.pdf
(20) https://www.srb.europa.eu/system/files/media/document/2021-11-26_Work-Programme-2022.pdf
(21) https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Reports/2021/1024609/IFRS9%20monitoring%20report.pdf
(22) GU C 437 del 18.12.2020, pag. 1.
(23) GU C 23 del 21.1.2021, pag. 105.
(24) GU C 494 dell'8.12.2021, pag. 118.
(25) https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Risk%20Analysis%20and%20Data/EU%20Wide%20Transparency%20Exercise/2021/1025102/Risk_Assessment_Report_December_2021.pdf
(26) https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Guidelines/2021/EBA-GL-2021-15%20GL%20on%20CFT%20cooperation/1025384/Final%20AML-CFT%20Cooperation%20Guidelines.pdf
(27) https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/reports/esrb.20210908.monitoring_the_financial_stability_implications_of_COVID-19_support_measures~3b86797376.en.pdf
(28) https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/reports/esrb.report_of_the_Expert_Group_on_Macroprudential_Stance_Phase_II202112~e280322d28.en.pdf
(29) https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P010421-1.pdf
(30) https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2021/689461/IPOL_IDA(2021)689461_EN.pdf
(31) https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2021/659654/IPOL_IDA(2021)659654_EN.pdf
(32) https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2021/689460/IPOL_IDA(2021)689460_EN.pdf
(33) https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2021/689468/IPOL_IDA(2021)689468_EN.pdf
(34) https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/659632/IPOL_BRI(2021)659632_EN.pdf
(35) Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149).
(36) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
(37) (GU L 438 dell'8.12.2021, pag. 1).
(38) Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).
(39) https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-insights/blog/a-new-dawn-for-european-bank-ma-top-5-trends
(40) https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ssm.pr210112~920b511a1c.en.html
(41) Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 43).
(42) GU C 216 del 30.7.2013, pag. 1.
(43) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

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